RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

6

Click here to load reader

description

RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO. CASS . CIV.,III sez., 22.2.1994, n. 1684. MASSIMA UFFICIALE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

Page 1: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL

DEPOSITO IN ALBERGOCASS. CIV.,III sez., 22.2.1994, n.

1684

Page 2: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

MASSIMA UFFICIALE In tema di responsabilità per le cose portate in

albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art.1783 cod.civ.), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’articolo 1785 bis cod.civ.

Page 3: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

SOGGETTI COINVOLTI Gregoria Farfaglia cliente dell’albergo

Gestori

dell’Hotel Giancarlo Del Moro Emidiodi S.Benedetto del Gabrielli MarioTronto

Page 4: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

IL FATTO• 17 LUGLIO 1981 : furto dei gioielli

personali della cliente, ad opera di ignoti, custoditi nella camera a lei assegnata.

• Denuncia della cliente davanti al tribunale di Ascoli Piceno e richiesta di condanna al pagamento della somma di £. 94.900.000 a titolo di integrale risarcimento danni per la perdita dei vari gioielli.

Page 5: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

Sentenza 11.11.1986 La Corte ritiene non sussistente in capo al

cliente che soggiorni in un albergo l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore.

Ritiene provata la colpa grave dell’ albergatore, sul rilievo che le porte delle camere dell’albergo potevano essere aperte con le chiavi delle altre camere.

Si configura la fattispecie della responsabilità illimitata dell’albergatore.

Page 6: RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO

CONCLUSIONE La Corte ha posto in rilievo

l’impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, anche per l’indisponibilità dei preziosi

sottratti. L’albergatore è tenuto a risarcire il danno alla cliente

fissato in £. 9.000.000, nonostante la richiesta fatta dalla Farfaglia di £. 94.900.000.