Responsabilità del tecnico 24-06-2011 Avv. V. MONTEFORTE Scuola Regionale dello Sport Coni Puglia

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Corso per operatore Tecnico Olistico del benessere naturale CSEN Scuola dello Sport CONI Puglia (Brindisi, 24-06-2011) Avv. Vincenzo MONTEFORTE Docente Scuola Regionale dello Sport Coni Puglia

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Corso per operatoreTecnico Olistico del benessere naturale CSENScuola dello Sport CONI Puglia (Brindisi, 24-06-2011)Avv. Vincenzo MONTEFORTEDocente Scuola Regionale dello Sport Coni PugliaArt. 2 Costituzione“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)”Art.10 Cost. 1° comma “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di dirittointernazionale generalmente riconosci

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Corso per operatore Tecnico Olistico del benessere naturale CSEN

Scuola dello Sport CONI Puglia(Brindisi, 24-06-2011)

Avv. Vincenzo MONTEFORTEDocente Scuola Regionale dello Sport Coni Puglia

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Art. 2 Costituzione“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove sisvolge la sua personalità (…)”

Art.10 Cost. 1° comma“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute”.Es.: la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20/11/1989 ratificata

con L. n. 176/1991Art. 18 Cost. 1° comma

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senzaautorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla leggepenale”.

L’attività sportiva è garantita sotto forma di associazioneRiconoscimento dell’autonomia regolamentare

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Art. 32 CostituzioneLa Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell’individuo e interesse della collettività, egarantisce cure gratuite agli indigenti”.Integrità psico-fisica dell’atleta professionista odilettante e nell’attività amatorialeNormativa Anti-Doping

Art. 33 - 34 Costituzione“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è

l’insegnamento”.“La scuola è aperta a tutti”.Attività motoria come materia di insegnamento nella

scuolaEx ISEF elevato a corso di laurea (D. L.vo n.

178/1998)

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La ResponsabilitàArt. 1173 C.C(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito,o da ogni altro atto o fatto illecito, o da ogni altro atto ofatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamentogiuridico)

Responsabilitàcontrattualeart. 1321 c.c.

ResponsabilitàExtracontrattuale

Art. 2043 c.c.

obbligo risarcitorio

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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Inadempimento di un contrattoArt. 1218 Cod. Civ.: Il debitore che non esegueesattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova chel’inadempimento o il ritardo è stato determinato daimpossibilità della prestazione derivante da causa alui non imputabile.Esempi: Corsi organizzati dai gestori di un centrosportivo o partecipazione di pubblico dietropagamento di un biglietto di ingresso.

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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Art.1321 c.c.“il contratto è l’accordo di due o piùparti per costituire, regolare o estinguere tra loroun rapporto giuridico patrimoniale”.Prescrizione:10anniOnere della prova: nesso causale tra danno econtratto(parte lesa); evento dannoso prodottosiper causa a lui non imputabile(parteinadempiente).

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AssociazioniRiconosciute

Società di capitali

Autonomia patrimonialeperfetta.

Il patrimonio è separatodal patrimonio personaledei singoli associati o soci

Gli amministratoririspondono solo se

agiscono oltre il mandatoricevuto

Associazioni NonRiconosciute

Delle obbligazioniassunte dalle persone che

rappresentanol'associazione,

rispondono il fondocomune e, personalmentee solidalmente tra loro lepersone che hanno agito

in nome e per conto.

La Responsabilità

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Giudice competente è quello civile

Responsabilità ExtracontrattualeAtipicità dell’ illecito civile

Art. 2043 Cod. Civ.: Qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga coluiche ha commesso il fatto a risarcire il dannoElementi costitutivi del fatto illecito:

Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso dicausalità)Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza,negligenza, imperizia)PRESCRIZIONE: 5 anniAssenza di cause di giustificazione ex art. 2045c.c.ONERE DELLA PROVA: incombe suldanneggiato

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Responsabilità Extracontrattuale Diretta

Organi dell’ ente Fatto illecito

Es.: Organizzazione di competizione omanifestazione aperta al pubblico

Quando l'organizzatore della manifestazione non coincidecon il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, siconfigura una concorrente responsabilità solidale diquest'ultimo per i danni causati da carenze strutturalidell'impianto stessoEs. “la manifestazione sportiva”: danni occorsi ad unospettatore a causa della cattiva gestione dell’impianto o acarenze organizzativeEs. “i danni subiti dall’atleta” nel corso di unacompetizione sportiva 9

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C. Cass. 13 febbraio 2009 n. 3528

Secondo la Suprema Corte di Cassazione "la pericolositàdell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze difatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specificacapacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essacomporta. Ora, è certo che l'atleta impegnato in una manifestazione agonisticaaccetta di esporsi a quegli incidenti che ne rendono prevedibile la verificazione,perché a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo proprio odegli altri atleti impegnati nella gara, come gli errori di manovra dei mezziusati. E questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbanorispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara". Edancora: "è proprio tale insita pericolosità della attività di cui si assumel'organizzazione ad imporre che questa non sia aumentata da difetto od errorenella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara, inmodo da evitare che si producano anche a carico dell'atleta conseguenze piùgravi di quelle normali. Sicché, l'attività di organizzazione di una gara sportivaconnotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, nonsolo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio diattività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li espongaa conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi erroridegli atleti impegnati nella gara". 10

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Responsabilità Extracontrattuale indiretta

Danno all’allievo Condotta colposadell’ istruttore

2049 c.c. Responsabilità dei padroni e committenti:“I padroni ed i committenti sono responsabili per idanni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici ecommessi nell’esercizio delle incombenze a cuisono adibiti.” La responsabilità dell’istruttore -autore del comportamento dannoso - si propaga alsodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso ildanneggiato per il risarcimento.Responsabilità diretta per il preposto, indiretta peril sodalizioNesso di causalità necessaria: illecito agevolato

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Responsabilità dell’Istruttore sportivo

Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: I precettori e coloroche insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili deldanno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi oapprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.La presunzione non è applicabile in caso di danno chel’allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. Intali casi trova applicazione il regime probatorio previstodall’art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondottanell’ambito della responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di nonavere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare diAver adottato in via preventiva le misure organizzativeidonee ad evitarlo (in special modo in presenza diminorenni) e che l’evento, nonostante le misure adottate,

precettore.non era evitabile. E’ un caso1di responsabilità diretta del

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La responsabilità presuppone il compimento diun illecito da parte dell’allievo capace di intenderee volere (non coincide con la maggiore età).

Si presuppone la violazione del dovere disorveglianza e vigilanza.

Il fondamento della responsabilità dell’istruttoreprevista dall’art. 2048 c.c. si ravvisa nella cd. culpain vigilando che è presunzione fino a provacontraria per agevolare il danneggiato

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Responsabilità dell’Istruttore sportivo

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Responsabilità dell’istruttore sportivo

I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età,dotate ciascuna di una propria diversa preparazionepsicofisica, è necessario che l’istruttore sia in grado divalutare preventivamente non solo l’utilità in assoluto di unesercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo adaffrontarlo senza correre inutili rischi. Istruttori, allenatori emaestri di discipline sportive possono essere equiparati perciò che attiene la responsabilità a coloro che insegnano unmestiere o un ‘arte e come tali rispondono ex art. 2048 2comma c.c. del danno cagionato da fatto illecito commessodai loro allievi o delle persone soggette a tutela.Resta inteso che l’istruttore risponderà dell’illecito chel’allievo ha determinato solo nel tempo in cui egli èsottoposto alla sua vigilanza. 14

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Prova Liberatoria

“non avere potuto impedire il fatto”

Diligente vigilanza

“Avere adottato le misureorganizzative e disciplinari perprevenire il fatto”

Inevitabilità dell’evento nonostantele misure adottate

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Cass. 21.02.2003 n. 2657

“Per superare la presunzione di responsabilitàche ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnanteper il fatto illecito dell’allievo non è sufficientela sola dimostrazione di non essere stato ingrado di spiegare un intervento correttivo erepressivo ma è necessario anche dimostraredi aver adottato in via preventiva tutte lemisure disciplinari o organizzative idonee adevitare il sorgere di una situazione di pericolofavorevole al determinarsi di detta seriecausale.” 16

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Corte d’Appello di Milano Sez. IV n. 2504 del 18.09.2008L’obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) insenso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità diquanto può accadere e tale pertanto da non richiederel’adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitarel’evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie inrelazione alle circostanze del caso concreto.…..il precettore ètenuto a provare che l ’ evento nonostante la sussistenza di uncomportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per lasua imprevedibilità e repentinità non era evitabile….. èpacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenzache il dovere in parola va rapportato all’età e al grado dimaturità dell’allievo, dovendo ridursi gradatamente inrelazione al progredire dell’una e dell’altro, ed inoltre va purecommisurato all’indole del minore, al suo carattere,all’ambiente in cui vive. 17

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Trib. di Milano 28/09/1995

Responsabilità dell’istruttore e del gestoredella palestra, per l’incidente incorso ad unallievo durante l’esecuzione di un esercizioginnico di inutile pericolosità, richiestodall’istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]

Istruttore deve sapere riconoscere e valutarei diversi limiti fisici e psichici delle personeche frequentano i corsi, al fine di evitare chesubiscano lesioni.

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SOLIDARIETA’TRA ASSOCIAZIONE E ISTRUTTORE

In caso di danni riportati dall’allievo, il vincolo disolidarietà sussiste pur in presenza di diversità dititoli, tra la responsabilità dell’istruttore ex art. 2048c.c. comma 2 e la responsabilità dell’associazione exart. 2049 c.c: l’uno risponderà per l’ omessa vigilanzadell’allievo, l’altra perché il fatto lesivo si è prodottoin occasione dello svolgimento dell’attività svolta daipropri preposti.

Quest’ultima, una volta risarcito il danno potràesercitare azione di rivalsa per l’intero nei confrontidell’istruttore. (Trib Monza 13.09.1988: sussisteresponsabilità del circolo tennis per i danni riportatida un giovane allievo per la mancata adozione dellenecessarie cautele da parte dell’istruttore).

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Assicurazione

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute,stipulare valide coperture assicurative (polizza di responsabilità civile versoi terzi) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso diresponsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.Se per l’organizzatore di gare o manifestazioni tale polizza assicurativa puòconsiderarsi facoltativa, l’assicurazione degli sportivi dilettanti è invecedivenuta obbligatoria.Il 1° luglio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 il Decretodella Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubricato “Assicurazioneobbligatoria degli sportivi dilettanti”. Tale decreto indica le modalitàtecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportividilettanti, oltre ai termini, la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativipremi assicurativi.Il decreto chiarisce che i soggetti tenuti alla stipula dell’assicurazioneobbligatoria sono le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.Saranno, dunque, le Federazioni a provvedere alla tutela assicurativa perconto e nel’interesse di atleti, dirigenti e tecnici per esse tesserati con talequalifica (Art. 2) 20

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La presunzione a carico del custode è superataquando si da prova del caso fortuito.

Nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno

Responsabilità per strutture e attrezzature utilizzateLa responsabilità per cose in custodia ex art. 2051è configurabile in capo a colui che abbia ladisponibilità giuridica e materiale della cosastessa che comporti il potere di intervento sullastessa ed il correlativo dovere di impedire che daessa, per sua natura o per particolari contingenze,derivi pregiudizio a terzi.

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“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattereoggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficienteche sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il dannoarrecato senza che rilevi a riguardo la condotta del custode el’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto lanozione di custodia non presuppone né implica uno specificoobbligo di custodire, funzione della norma è quella di imputarela responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare irischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custodechi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione.Chi agisce per il riconoscimento del danno deve provarel’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo,mentre il custode convenuto per liberarsi dalla suaresponsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneoalla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nessocausale”.

Cass. Civ. n° 4279/2008

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“Il gestore di una palestra è da configurarsicome custode della struttura e dei relativiattrezzi che possono presentare pericolo per chili usa o ne viene in contatto esercitando su diessi un potere di fatto che ne impone l’obbligo divigilanza”.Il gestore è stato condannato al risarcimento deldanno in favore di un cliente che si erainfortunato cadendo da una cyclette di cui erastata accertata la difettosità.

C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

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RESPONSABILITA’DI

COSE IN CUSTODIA

RESPONSABILITA’PER COSE

CONSEGNATEIN CUSTODIA

RESPONSABILITA’PER LE STRUTTURE

EATTREZZATURE

UTILIZZATE

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RESPONSABILITA’ DI COSE IN CUSTODIAIn merito a tale forma di responsabilità si distingue

l’ipotesi di cose portate dal cliente nei localidell’associazione e l’ipotesi delle cose consegnatein custodia e dall’altro la responsabilità che siprofila invece con riferimento alle strutture edattrezzature utilizzate, sulle quali l’associazionestessa deve esercitare gli obblighi di custodia.

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Cose introdotte –

Responsabilità per cose in custodia

COSE DEL CLIENTE

risarcimento limitato alvalore di quanto sottratto,distrutto o danneggiato finoall’equivalente di 100 volte ilvalore della prestazioneCose consegnate o chel’albergatore aveva l’obbligodi accettare - riconsegna informa specifica orisarcimento integrale

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Circoli sportivi = Esercizi simili Intralcio nel godimento

Responsabilità per cose in custodia

L’ Art. 1786 Cod. Civ. estende agli imprenditori di case dicura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balnearie simili la responsabilità dell’albergatore per le cose portate econsegnate in albergo.

del servizioResponsabilità del gestore solo in caso di consegna confinalità di custodia.Cass. 15490/2008 “affinchè sorga la responsabilità deldepositario non è necessario un espresso accordo in virtù delquale questi si impegni formalmente a custodirla ma èsufficiente la mera consegna di essa, (con la conseguentesottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo)non accompagnata da manifestazioni di volontà volte alimitare o ad escludere la responsabilità ex recepto”.

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Cass. 1537/2007 “per affermare la responsabilitàillimitata dell’albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, sideve accertare se il cliente indipendentemente da unaspecifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contestoin cui ha consegnato la cosa al gestore dell’esercizio o ai suoidipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece seessi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usinel qual caso la responsabilità e quella limitata.”Cass . 5837/2007 “l’offerta della prestazione di parcheggio cuisegue l’accettazione ingenera l’affidamento che in essa siacompresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizionigenerali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce ilparcheggio, che escludano un obbligo di custodia. Peraltro, laeventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestorene caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio èinefficace, qualora non sia stata approvata specificatamenteper iscritto.”

Responsabilità per cose in custodia

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La responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. èconfigurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica emateriale della cosa che comporti il potere di intervento sullastessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa derivipregiudizio ai terzi.

Perché si configuri l’ipotesi di responsabilità sancita dall’art. 2051c.c. è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa incustodia e il danno dalla stessa cagionato.

Il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì “dalla cosa”.

Se la cosa risulta essere invece il “tramite” del danno prodotto dafattori estranei quali il comportamento del danneggiato o di unterzo si versa nell’ambito del c.d. caso fortuito.

Il richiamo all’art. 2051 ha trovato applicazione da parte dellagiurisprudenza per affermare la responsabilità in capo alla societàsportiva per danni cagionati al tennista a causa della cattivamanutenzione del terreno di gioco da parte della società sportivacustode del campo. (Cass. civ. 20.10.1995 n. 11264)

RESPONSABILITA’PER LE STRUTTURE E ATTREZZATURE UTILIZZATE

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L’esercizio di attività ritenute pericolose può comportare, ai sensidell’art. 2050 c.c. l’obbligo del risarcimento del danno cagionato, ovenon si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare ildanno.

Da tempo si è soliti distinguere tra “attività” e “ condotta” pericolosa,dovendosi escludere nell’ambito dell’art. 2050 c.c. quelle attività nellequali la pericolosità può insorgere solamente ove intervengano errorio colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato.

Anche l’attività di gestione dell’impianto sportivo è consideratapericolosa in ipotesi assai ristrette, quali ad esempio quella relativaalla gestione di maneggi e di scuole di equitazione ( Trib. Vercelli0.01.96, Cass. Civ. 11.02.94 n. 1380 e Cass. Civ. n. 3616/88) e quella digestione delle piste di go- kart (Trib. Roma 31.01.67 e Trib. La Spezia14.04.66).

Anche la gestione dello stadio è considerata attività pericolosa visti inumerosi casi di violenza occorsi negli ultimi anni e le disposizionidi legge da ultimo emanate al fine di reprimere il fenomeno (legge n.88/2003 e legge n. 41/2007)

RESPONSABILITA’PER ESERCIZIO DI ATTIVITA’

PERICOLOSE

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alla responsabilità extracontrattuale)

Dichiarazione di esonero daresponsabilità

L’art. 1229 Cod. Civ. (applicabile anche

sancisce la nullità di simili clausole incaso di responsabilità per dolo o colpagrave o in caso di violazione di obblighiderivanti da norme di ordine pubblico.

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Responsabilità Penale

Responsabilità Sportiva

Reato

Violazioni dellenorme

Altre forme di responsabilità

dell’ ordinamentosportivo

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RESPONSABILITA’ PENALELa responsabilità penale è sempre personale.La giurisprudenza è solita escludere responsabilità penale

ogni volta che la condotta del’atleta sia stata conformealle regole della disciplina sportiva

Quanto invece alla responsabilità penale il titolare dellasocietà sportiva, quale gestore dell’impianto sportivo oproprietario dell’attrezzatura sportiva è pertanto

responsabile oltre che civilmente anche penalmente ognivolta che l’evento dannoso o pericoloso da cui è scaturitoil danno, sebbene non voluto dall’agente, si verifica acausa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero perinosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Per tale motivo il titolare dell’impianto sportivo è tenuto agarantire l’idonea organizzazione dell’attivitàla manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura.

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(Cass. Sez. Iv penale, sent. 14/12/2005 n° 4462)

Fatto: morte di un utente avvenuta in una piscinasprovvista di personale di sorveglianza.Il gestore di un impianto sportivo è titolare di unaposizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 Cod. Pen. e,pertanto, è tenuto a predisporre un idoneo servizio diassistenza degli utilizzatori della struttura medesimaal fine di tutelarne l’incolumità fisica e di evitare ilsuperamento del limite del rischio tipico, correlatoalla normale pratica sportiva. I Regolamenti FINhanno valore di norme di comune prudenza.

Responsabilità Penale Omissiva

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RESPONSABILITA’ SPORTIVA

La responsabilità sportiva è legata alle normali infrazioni di caratteredisciplinare attinenti a violazioni di carattere sportivo.

In ambito sportivo si fa spesso riferimento alla responsabilità c.d.oggettiva ossia quando un soggetto è chiamato a rispondere di undeterminato fatto anche in mancanza dell’elemento soggettivo : dolo ocolpa.

Le carte federali prevedono in capo all’associazione sportivaresponsabilità diretta ( la società risponde direttamente dell’operato dichi la rappresenta ex art. 6 co. 1 Cod Giust.Sportiva), responsabilitàpresunta (la società è presunta responsabile fino a prova contrariadegli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone estranee exart. 6 co. 5 cod. Gius. Sport.) ma anche frequenti ipotesi diresponsabilità oggettiva.

L’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva prevede infine che i dirigenti e isoci di una associazione sportiva che commettono direttamente o checonsentono che altri compiano atti volti ad alterare lo svolgimento o ilrisultato di una gara o assicurare a chiunque un vantaggio in classificasiano puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalificaper un periodo minimo di tre anni.

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CERTIFICAZIONI MEDICHE

La materia delle certificazionimediche per lo svolgimento delle attività sportiveè disciplinata da due decreti del Ministero dellaSanità: l’uno del 18 febbraio 1982 per quantoriguarda l’attività agonistica e l’altro del 28febbraio 1983 per quella non agonistica.

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L’art. 2 della circolare n. 7 del 31.01.1983 (D.M. 18febbraio 1982)"Norme per la tutela sanitaria dellaattività sportiva agonistica“ così recita: “Il D.M. inoggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art.2 della stesse legge di riforma e ai sensi dell'art. 5,ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito icriteri tecnici generali volti a tutelare la personache svolge attività sportiva agonistica, mentre lemodalità operative vengono fissate dalle Regioni diintesa con il CONI”

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L’art. 2 della legge Regione Puglia 4 dicembre 2006n. 33 “ Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”in merito alle funzioni esercitate dalla Regione inmateria di sport al comma g) indica quanto segue:“tutela della salute dei praticanti l'attività sportivaattraverso forme di coordinamento delle funzionisanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica enon agonistica, istituendo il libretto sanitario dellosportivo;

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RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELL’IMPIANTO SPORTIVOGaranzia ex art. 40, 2°comma del c.p. (non impedire un evento che siha l’obbligo di prevenire equivale a cagionarlo)Necessità di rispettare le regole federali, la normativa sulla sicurezzadegli impiantiCass. n. 4462/2006: responsabilità penale del titolare di una piscina perla morte di un bagnante sull’assunto che il servizio di assistenzaavrebbe potuto garantire un tentativo di salvataggio ed una più elevatapossibilità di salvezza del bagnanteResponsabilità dell’istruttore e del gestore della palestra, perl’incidente incorso ad un allievo durante l’esecuzione di un esercizioginnico di inutile pericolosità, richiesto dall’istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici epsichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare chesubiscano lesioni.

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DM 18.3.1996:Norme di sicurezza

per la costruzione e l’esercizio degli impiantisportivi

Gli art.19 ( impianti con capienza superiore a 100presenze ) e 20 ( con capienza inferiore a 100presenze) così recitano: “Il titolare dell’impianto ocomplesso sportivo è responsabile delmantenimento delle condizioni di sicurezza; pertale compito può avvalersi di una personaappositamente incaricata, o di un suo sostituto,che deve essere presente durante l’eserciziodell’attività.”

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I NUMERI DEL DOPING

Giro d’affari di 600 milioni di euro l’anno

Produzione di farmaci dopanti doppia rispetto alleesigenze dei malati

Organizzazioni criminali

In Italia 500.000 assuntori (ricerca del 2007 Libera,Uisp, Cis, Acli)

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LA NORMATIVA NAZIONALEIN MATERIA DI DOPING

Legge del 26 ottobre 1971 n.1099tutela sanitaria delle attività sportive

(mai applicata)Legge 29 novembre 1995 n. 522

ratifica ed esecuzione dellaconvenzione contro il doping con

appendice Strasburgo 16 nov.1989Legge 14 dicembre 2000 n. 376

disciplina della tutela sanitariadelle attività sportive e della lotta

contro il doping

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Legge 14 dicembre 2000 n. 376

La legge 376 del 2000 punisce il doping come reatopenale, in armonia con le normative sportive

sovranazionali.

In precedenza non erano mai state applicate lesanzioni penali della L. 1099/71.

Per i casi di doping vi erano state sporadicheapplicazioni della L. 489/81 c.d. “frode in

competizioni sportive”(nata per il calcio scommesse).

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Legge 14 dicembre 2000 n. 376Bene tutelato: la salute

(bene di rango costituzionale)al fine di imporre una sanzione penale

Cass. 11277/02: bene tutelato anche lacorrettezza delle manifestazioni sportive tant’è

che non si applicaad attività non agonistiche

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SANZIONIReclusione da 3 mesi a 3 anniMulta da 2582.28 € a 51645.69

Se dal fatto deriva un danno per la salute

Se il fatto è commesso ai danni di un minore

AGGRAVANTI

PENE

Se il fatto è commesso da un dipendenteCONI

Se il fatto è commesso da chi esercita unaprofessione sanitaria

Sospensione e interdizione dallaprofessione

ACCESSORIEInterdizione a vita per dirigentiConi, fsn, società sportive

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WADAWorld Anti - Doping Agency

L’istituzione della WADA è stato il grande passo inavanti dell’ordinamento sportivo nella lotta aldoping.Essa è un soggetto sovranazionale cui concorrono ilCIO e la Comunità Europea.Emana regolamenti che vengono applicati in tutte lefederazioni e comitati olimpici.Prima della sua istituzione ogni federazione avevaun proprio regolamento con sanzioni diverse e sicreavano delle palesi ingiustizia tra uno sport el’altro.

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La sanzione sportiva viene graduata a secondadella sostanza ritrovata ed a seconda del grado

di colpa dell’atleta.E’ illecito sportivo anche il tentativo di doparsi o

la mancata presentazione ai controlli.

Conseguenze della positivitàAd una positività seguono

2 procedimenti

quello penale e quello sportivo

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PROCEDURA SPORTIVA

Positività = sospensione cautelare

E’ l’atleta e dover richiedere e pagarecontroanalisi

Procura Antidoping (interrogatorio)

TNA del CONI

Ricorso al TAS

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SANZIONI

Due anni per sostanze pesanti alla primapositività

Dal rimprovero a due anni per sostanzeaspecifiche

Rifiuto o evasione del controllo: due anni

Commercio: da quattro anni a vita

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CARATTERISTICHEDELLA SANZIONE SPORTIVA

Norme sportive non vincolate alle norme penali edel lavoro

Non può esserci indulto o amnistia

Perdita risultati sportivi e restituzione premi

In mancanza di restituzione non si tornaall’agonismo

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Ammissione:50% della penasi calcola dallapositività

DIMINUZIONE DI PENA

Mancanza di colpasignificativa:riduzione 50%

Collaborazione:diminuzionefino ad unquarto

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AGGRAVANTI

Uso prolungato

Tentativo dimanomissione

Uso o possesso di variesostanze

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INIBIZIONE

L’ordinamento sportivo sanziona conl’inibizione cioè con il divieto assoluto difrequentare manifestazioni ed impianti sportivisotto l’egida Coni anche i soggetti estranei almondo sportivo.I tesserati e gli affiliati poi non possonoservirsi nei loro staff di collaboratori che sianostati inibiti, pena la squalifica.

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