RESOCONTO STENOGRAFICO - Cameralegislature.camera.it › _dati › leg09 › lavori › stenografici...

54
Atti Parlamentari - 31115 — Camera dei Deputat i IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5 RESOCONTO STENOGRAFIC O 351 . SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 198 5 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ODno BIASIN I INDIC E PAG . Missioni 3111 9 Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa : PRESIDENTE . . 31121, 31123, 31124, 3112 5 RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 3112 3 RUTELLI FRANCESCO (PR) 3112 3 SERRENTINO PIETRO (PLI) 3112 4 TRIVA RUBES (PCI) 3112 4 Disegni di legge (Assegnazione a Com- missione in sede referente) : S . 1410 . «Rendiconto general e dell 'Amministrazione dello Stat o per l 'esercizio finanziario 1984 » (approvato dal Senato) (3098) ; S . 1411 . «Disposizioni per l ' assesta - PAG . mento del bilancio dello Stato e de i bilanci delle Aziende autonome pe r l'anno finanziario 1985» (approvat o dal Senato) (3134) . PRESIDENTE 31120 Disegni di legge di conversione : (Annunzio) 3111 9 (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell ' articolo 96 - bis del regolamento) 3111 9 (Autorizzazione di relazione orale) . 31120 Disegni di legge di ratifica (Discus- sione) : S . 745 . — Ratifica ed esecuzion e dell ' atto di revisione della conven- zione internazionale del 2 dicembre

Transcript of RESOCONTO STENOGRAFICO - Cameralegislature.camera.it › _dati › leg09 › lavori › stenografici...

  • Atti Parlamentari

    - 31115 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    RESOCONTO STENOGRAFIC O

    351 .

    SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 198 5

    PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ODno BIASINI

    INDICE

    PAG .

    Missioni 3111 9

    Assegnazione di progetti di legge aCommissioni in sede legislativa:

    PRESIDENTE . . 31121, 31123, 31124, 3112 5RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 31123RUTELLI FRANCESCO (PR) 31123SERRENTINO PIETRO (PLI) 31124TRIVA RUBES (PCI) 31124

    Disegni di legge (Assegnazione a Com-missione in sede referente) :

    S. 1410 . — «Rendiconto general edell 'Amministrazione dello Statoper l 'esercizio finanziario 1984 »(approvato dal Senato) (3098) ;

    S . 1411 . — «Disposizioni per l 'assesta -

    PAG .

    mento del bilancio dello Stato e de ibilanci delle Aziende autonome perl'anno finanziario 1985» (approvatodal Senato) (3134) .

    PRESIDENTE 31120

    Disegni di legge di conversione:(Annunzio) 3111 9(Assegnazione a Commissione in sede

    referente ai sensi dell 'articolo 96 -bis del regolamento) 3111 9

    (Autorizzazione di relazione orale)

    . 31120

    Disegni di legge di ratifica (Discus-sione) :

    S. 745. — Ratifica ed esecuzion edell 'atto di revisione della conven-zione internazionale del 2 dicembre

  • Atti Parlamentari

    — 31116 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    PAG .

    1961 per la protezione dei ritrovat ivegetali, riveduta il 10 novembre1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre1978, e modificazioni del decretodel Presidente della Repubblica 12agosto 1975, n . 974, concernent enorme per la protezione delle nuovevarietà vegetali (approvato dal Se -nato) (2639) .

    PRESIDENTE 31125, 3112 6BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f . 31126FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31126S. 787. — Ratifica ed esecuzione della

    convenzione consolare tra Italia eRepubblica Democratica Tedesca ,firmata a Berlino il 27 gennaio1983, con scambio di lettere effet-tuato a Berlino in pari data (appro-vato dal Senato) (2640) .

    PRESIDENTE 31129FERRARI MARTE (PSI), Relatore 31129FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31129

    S. 859. — Ratifica ed esecuzione dellaconvenzione tra la Repubblica ita-liana e la Repubblica d'Austria inmateria di fallimento e di concor-dato, firmata a Roma il 12 luglio1977 (approvato dal Senato) (2641 )

    PRESIDENTE 31130BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f . 31130FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31130

    S. 965. — Ratifica ed esecuzione delloscambio di note tra il Governo ita-liano e il Governo della Gran Bre-tagna relative alla regolazione dellacontroversia «Eredi professor Pe-starini», firmate a Roma il 9 e il 24marzo 1976 (approvato dal Senato)(2643) .

    PRESIDENTE 31130, 3113 1BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f .f. 31130FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31130

    S. 983. — Ratifica ed esecuzione deltrattato di Budapest sul riconosci-mento internazionale del deposit odei microrganismi ai fini della pro-cedura in materia di brevetti, conregolamento di esecuzione, firmatoa Budapest il 28 aprile 1977, e dellemodifiche al regolamento adottat edall'Assemblea dell'Unione di Bu-dapest il 20 gennaio 1981, nel corso

    PAG .

    della sua seconda sessione straordi-naria (approvato dal Senato)(2644) .

    PRESIDENTE 3113 1BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f . 3113 1FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 3113 1

    S . 994 . — Ratifica ed esecuzione delleconvenzioni sulla protezione degl ianimali negli allevamenti e sullaprotezione degli animali da ma-cello, adottate a Strasburgo rispetti-vamente il 10 marzo 1976 e il 1 0maggio 1979 (approvato dal Senato)(2645) .

    PRESIDENTE 31132BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f. 31132FIORET MARIO, Sottosegretario di Stat o

    per gli affari esteri 31132

    S. 1006. — Ratifica ed esecuzionedell'accordo aggiuntivo all'accord otra l 'Italia e gli Stati Uniti d 'Americain materia di sicurezza sociale, fir-mato a Roma il 17 aprile 1984 (ap-provato dal Senato) (2647) .

    PRESIDENTE 31134FERRARI MARTE (PSI), Relatore 31134FIORET MARIO, Sottosegretario di Stat o

    per gli affari esteri 3113 4

    S . 1007. — Ratifica ed esecuzionedella convenzione relativa alla ade-sione della Repubblica Ellenica allaconvenzione sulla legge applicabilealle obbligazioni contrattuali del 1 9giugno 1980, firmata a Lussem-burgo il 10 aprile 1984 (approvatodal Senato) (2648) .

    PRESIDENTE 31135FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    3113 5per gli affari esteri .

    .SPINI VALDO (PSI), Relatore

    . . . . . . 31135

    Ratifica ed esecuzione dell'accordotra il Governo della Repubblica ita-liana e il Governo della Repubblicafrancese relativo alla manutenzionedei termini e della linea di confine ,firmato a Parigi il 26 maggio 1983, edello scambio di lettere effettuato aParigi il 29 novembre 1983 (2730) .

    PRESIDENTE 31136FIORET MARIO, Sottosegretario di Stat o

    per gli affari esteri 31136GUNNELLA ARISTIDE (PRI), Relatore . . 31136

    Ratifica ed esecuzione dello scambiodi lettere tra il Governo italiano e i l

  • Atti Parlamentari

    — 31117 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    PAG .

    Governo degli Stati Uniti d 'Americarelativo al sistema di sviluppo satel-liti «appesi» (TSS), effettuato aRoma, il 6 giugno e il 27 giugno 1984(2746) .

    PRESIDENTE 31137FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31137GUNNELLA ARISTIDE (PRI), Relatore 31137

    Ratifica ed esecuzione del protocoll orelativo ad un emendamento ag-giuntivo (articolo 3-bis) alla conven-zione sull'aviazione civile interna-zionale, adottato a Montreal il 1 0maggio 1984 (2846) .

    PRESIDENTE 31138BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f .f. 31138FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    31138per gli affari esteri 31138

    S . 1048. — Ratifica ed esecuzion edello scambio di lettere tra l'Italia el 'AIEA per la modifica dell'anness oI dell'accordo di sede relativo alCentro internazionale di fisica teo-rica di Trieste, effettuato a Vienna i l3 e il 30 maggio 1983 (approvato dalSenato) (2896) .

    PRESIDENTE 31140BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f. 31140FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31140

    S. 1113 . — Ratifica ed esecuzion edell'emendamento all'articolo XX Idella convenzione sul commerci ointernazionale delle specie animalie vegetali in via d'estinzione, adot-tata a Washington il 3 marzo 1973 ,approvato dalla sessione straordi-naria delle Parti contraenti, tenu-tasi a Gaborone (Botswana) il 30aprile 1983 (approvato dal Senato)(2897) .

    PRESIDENTE 31141

    PAG .

    BONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f .f. 3114 1FIORET MARIO, Sottosegretario di Stat o

    per gli affari esteri 3114 1

    S . 1115. — Ratifica ed esecuzion edell'accordo tra il Governo della Re -pubblica italiana ed il Governo dellaMalaysia per evitare le doppie im-posizioni e prevenire le evasioni fi-scali in materia di imposte sul red-dito, con protocollo e scambio d inote, firmato a Kuala Lumpur il 28gennaio 1984 (approvato dal Senato)(2898) .

    PRESIDENTE 31142FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri 31142GUNNELLA ARISTIDE (PRI), Relatore 31142

    (Trasferimento dalla sede referentealla sede legislativa) 3112 5

    Interrogazioni e interpellanze:(Annunzio) 31146

    Convalida di un deputato 31120

    Corte dei conti :(Trasmissione di documenti) 3112 1

    Ministro del bilancio e della program-mazione economica :

    (Trasmissione di documenti) 3112 1

    Proclamazione di un deputato suben-trante 31120

    Rinnovazione nella costituzione dell eCommissioni permanenti per i lbiennio 1985-1987 31145

    Ratifica ed esecuzione del protocoll orelativo alla cooperazione commer-ciale ed economica tra la Comunit àeuropea del carbone e dell 'acciaio(CECA) e gli Stati membri da un aparte e l'India dall'altra, firmato aLussemburgo il 23 giugno 198 1(2886) .

    PRESIDENTEBONALUMI GILBERTO (DC), Relatore f.f .FIORET MARIO, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri

    Disegno di legge di ratifica (Rinviodell'esame):

    S . 762 — Ratifica ed esecuzione dell oscambio di note tra la Repubblicaitaliana e la Repubblica di Malta perla concessione di un contributo fi -nanziario, effettuato a Roma il 4 e1 '8 maggio 1984 (approvato dal Se -nato) (2718) .

    PRESIDENTE

    . . 31142, 31143, 31144, 3114 531139 BONALUMI GILBERTO (DC) 31 14231139CRIPPA GIUSEPPE (PCI) 31145RUTELLI FRANCESCO (PR) 3114431139TREMAGLIA MIRKO (MSI-DN)

    Proposte di legge :

    31143

    (Annunzio) 31119

  • Atti Parlamentari

    — 31118 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    PAG .

    Ordine del giorno della seduta di do -mani 31146

    PAG.

    Ritiro di un documento del sindacat oispettivvo 31148

    SEDUTA PRECEDENTE N . 350 — DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1985

  • Atti Parlamentari

    -31119 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    La seduta comincia alle 17,30 .

    ERIASE BERARDI MERLO, Segretario,legge il processo verbale della seduta d iieri .

    (È approvato) .

    Missioni .

    PRESIDENTE . Comunico che, a normadell'articolo 46, secondo comma, del re-golamento, i deputati Antoni e Fosch isono in missione per incarico del loroufficio .

    Annunzio di una proposta di legge .

    PRESIDENTE . È stata presentata allaPresidenza la seguente proposta di leggedal deputato :

    BELLUSCIO: «Estensione dei benefici dicui all'articolo 7 della legge 10 ottobre1974, n . 496, concernente disposizioni afavore di categorie del personale de lCorpo delle guardie di pubblica sicurezza ,agli ex combattenti appartenenti alla Po-lizia di Stato» (3154) .

    Sarà stampata e distribuita .

    Annunzio di un disegno di legge di con-versione e sua assegnazione a Commis-sione in sede referente ai sensi dell 'ar-ticolo 96-bis del regolamento.

    PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-glio dei ministri ed il ministro del tesorohanno presentato, ai sensi dell'articolo 77della Costituzione, il seguente disegno dilegge:

    «Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1985, n . 479, recantedisposizioni urgenti per l'Ente EUR »(3153) .

    A norma del primo comma del l 'articolo96-bis del regolamento, il suddetto di -segno di legge è deferito alla II Commis-sione permanente (Interni), in sede refe-rente, con il parere della I e della V Com -missione .

    Il suddetto disegno di legge è altres ìassegnato alla I Commissione perma-nente (Affari costituzionali) per il parereall 'Assemblea, di cui al secondo comm adell'articolo 96-bis .

    Tale parere dovrà essere espresso entr omercoledì 2 ottobre 1985 .

    Assegnazione a Commissione in sede re -ferente dei disegni di legge recanti ren-diconto generale dell 'amministrazionedello Stato per il 1984 e disposizioni

  • Atti Parlamentari

    — 31120 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    per l'assestamento del bilancio dell oStato e dei bilanci delle aziende auto -nome per il 1985 .

    PRESIDENTE . A norma del primocomma dell'articolo 72 del regolamento, iseguenti disegni di legge sono deferiti allaV Commissione permanente (Bilancio) ,con il parere della I, della II, della III ,della IV, della VI, della VII, della VIII ,della IX, della X, della XI, della XII, dell aXIII e della XIV Commissione, in sedereferente :

    S .

    1410

    «Rendiconto generaledell'Amministrazione dello Stato

    perl'esercizio

    finanziario 1984» (approvatodal Senato) (3098) ;

    l'assesta -S .

    1411

    «Disposizioni

    permento del bilancio dello Stato e dei bi-lanci delle Aziende autonome per l'ann ofinanziario 1985» (approvato dal Senato)(3134) .

    Ai sensi dell'VIII comma dell'articol o119 del regolamento i termini pe rl'espressione dei pareri e per la conclu-sione dell 'esame in sede referente son ofissati, rispettivamente, a venerdì 4 ot-tobre e a venerdì 11 ottobre .

    Autorizzazioni di relazione orale .

    PRESIDENTE . La XIII Commissionepermanente (Lavoro) ha deliberato d ichiedere l 'autorizzazione a riferire oral-mente all'Assemblea sul seguente disegnodi legge :

    «Conversione in legge del decreto -legge 2 agosto 1985, n . 393, recante pro -roga degli interventi in favore dei dipen-denti di imprese di navigazione assogget-tate ad amministrazione straordinaria »(3127) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cosìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    Comunico altresì che il calendario de ilavori parlamentari per il periodo 25 set-tembre-4 ottobre prevede per domani

    l'esame e la votazione finale del seguent edisegno di legge :

    «Conversione in legge del decreto -legge 2 agosto 1985, n . 394, concernenteproroga delle elezioni per il rinnovo delConsiglio superiore della magistratura »(3128) .

    Pertanto le Commissioni riunite I (Af-fari costituzionali) e IV (Giustizia), all equali il suddetto disegno di legge è asse-gnato in sede referente, sono autorizzat ea riferire oralmente all'Assemblea nell astessa giornata di domani .

    Proclamazione di un deputatosubentrante.

    PRESIDENTE. Dovendosi procederealla sostituzione dell'onorevole Nicol aMonfredi, la Giunta delle elezioni, nellaseduta del 25 settembre 1985 — ai termin idegli articoli 81 e 86 del testo unico 3 0marzo 1957, n . 361, delle leggi per l'ele-zione della Camera dei deputati — h aaccertato che il candidato GiuseppeLeone segue immediatamente l'ultimodegli eletti nella lista n . 10 (Democrazi acristiana) per il collegio XXV (Lecce) .

    Do atto alla Giunta di questa comunica-zione e proclamo quindi l 'onorevole Giu-seppe Leone deputato per il collegio XX V(Lecce) .

    Si intende che da oggi decorre il ter-mine di 20 giorni per la presentazione d ieventuali reclami.

    Convalida di un deputato.

    PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ,nella seduta del 25 settembre 1985, h averificato non essere contestabile la se-guente elezione e, concorrendo nell'elettole qualità richieste dalla legge, l 'ha di -chiarata valida :

    Collegio XXIV (Bari-Foggia)

    Natale Pisicchio

    Do atto alla Giunta di questa comunica-zione e dichiaro convalidata la suddett aelezione .

  • Atti Parlamentari

    — 31121 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    Trasmissione dal ministro del bilancioe della programmazione economica.

    PRESIDENTE. Il ministro del bilanci oe della programmazione economica, nell asua qualità di vicepresidente del Comitat ointerministeriale per la programmazioneeconomica (CIPE), con lettera in data 2 1settembre 1985 ha trasmesso, ai sens idell'articolo 2, ultimo comma, della legge12 agosto 1977, n . 675, copia delle delibe-razioni adottate dal Comitato intermini-steriale (CIPI) nelle sedute del 30 maggioe 1° agosto 1985, riguardanti l 'accerta -mento dello stato di crisi aziendale e set-toriale per un gruppo di società .

    Questa documentazione sarà trasmess aalle Commissioni competenti .

    Trasmissioni dalla Corte dei conti .

    PRESIDENTE. Il Presidente della Cort edei conti, in adempimento al dispost odell 'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,n . 259, con lettera in data 12 settembre1985, ha trasmesso la determinazione e larelativa relazione sulla gestione finan-ziaria del Consiglio nazionale delle ri-cerche per gli esercizi 1981, 1982 e 1983(doc. XV, n . 83/1981-1982-1983) .

    Il Presidente della Corte dei conti, inadempimento al disposto dell'articolo 7della legge 21 marzo 1958, n . 259 con let-tera in data 18 settembre 1985, ha altresìtrasmesso la determinazione e la relativarelazione sulla gestione finanziaria dell aCassa nazionale di previdenza ed assi-stenza a favore dei geometri per gli eser-cizi dal 1973 al 1983 (doc. XV, n . 84/1973 -1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980 -1981-1982-1983) .

    Questi documenti saranno stampati edistribuiti .

    Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede legislativa .

    PRESIDENTE. Ricordo di aver pro -posto nella seduta di ieri, a norma del

    primo comma dell'articolo 92 del regola -mento, che i seguenti progetti di legg esiano deferiti alle sottoindicate Commis-sioni permanenti in sede legislativa :

    VI Commissione (Finanze e tesoro) :

    GUERRINI ed altri : «Norme per la ces -sione da parte dell'Amministrazione deimonopoli di Stato al comune di Ancon adel fabbricato denominato "Mole Vanvi-telliana"» (già approvato, in un testo uni-ficato, dalla VI Commissione della Camer ae modificato dalla VI Commissione del Se -nato) (214-491-2688/B) (con il parere dellaII e della V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    «Autorizzazione a cedere ai soci dellacooperativa agricola fra coltivatori dirett idi Treporti e al comune di Venezia il com -pendio immobiliare appartenente al pa-trimonio disponibile dello Stato sito i nVenezia, sezione di Burano, località punt aSabbioni-Cavallino» (3025) (con il parer edella I, della Il, della V, della IX e della XICommissione) .

    Se non vi sono obiezioni rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    Per consentire alla stessa Commission edi procedere all'abbinamento richiestodall'articolo 77 del regolamento, è quinditrasferita in sede legislativa la proposta dilegge d 'iniziativa del deputato SACCONI:«Rinnovo dell'autorizzazione di vendita atrattativa privata alla cooperativa agri -cola fra coltivatori diretti di Treporti diimmobili di pertinenza dello Stato, siti i nVenezia, prevista dall 'articolo 5 dellalegge 6 marzo 1958, n. 206» (1072), attual-mente assegnato in sede referente e ver-tente su materia identica a quella conte-nuta nel predetto disegno di legge n .3025 .

    «Partecipazione italiana alla VII ricosti-tuzione delle risorse dell'Associazione in-

  • Atti Parlamentari

    — 31122 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    ternazionale per lo sviluppo (IDA) e allaSpecial Facility per il Sub-Sahara in am-bito IDA» (3053) (con il parere della III edella V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    S. 1409. — «Modifica dell 'articolo 7 delregio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222,concernente l 'ammissibilità di più rap-presentanti alle grida degli agenti di cam-bio» (approvato dalla VI Commissione delSenato) (3112) (con il parere della IV Com-missione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito) .

    (Così rimane stabilito) .

    VIII Commissione (Istruzione) :

    «Statizzazione delle sezioni di scuol amaterna e della classi di scuola elemen-tare gestite dall'Opera nazionale Montes-sori» (3018) (con il parere della I, della Il edella V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    S. 1209. — Senatori GARIBALDI ed altri :«Norme per la ricostruzione di carriera a ifini pensionistici dei professori universi -tari» (approvato dalla VII Commission edel Senato) (3111) (con il parere della I edella V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    IX Commissione (Lavori pubblici) :

    «Interventi relativi ai piani di ricostru-zione» (3054) (con il parere della I, della 11e della V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cosìstabilito.

    (Così rimane stabilito) .

    X Commissione (Trasporti) :

    «Norme sui miglioramenti economici a lpersonale dell 'Azienda autonoma dell eferrovie dello Stato» (3041) (con il pareredella I e della V Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    Per consentire alla stessa Commissionedi procedere all 'abbinamento richiestodall 'articolo 77 del regolamento, è quinditrasferita in sede legislativa la proposta d ilegge d'iniziativa dei deputati GRADI ed al-tri : «Integrazioni alla legge 10 luglio 1984 ,n . 292, concernente nuove norme in ma-teria di assetto giuridico ed economico delpersonale dell'Azienda autonoma delle fer -rovie dello Stato» (1955), attualmente asse-gnata in sede referente e vertente su ma-teria identica a quella contenuta nel pre-detto disegno di legge n . 3041 .

    XI Commissione (Agricoltura) :

    ,

    Senatori MANCINO ed altri: «Normativaquadro in materia di raccolta, coltiva-zione e commercio dei tartufi freschi oconservati destinati al consumo» (già ap-provato, in un testo unificato, dalla IXCommissione del Senato, modificato dallaXI Commissione della Camera e nuova-mente modificato dalla IX Commission edel Senato) (2765-B) (con il parere della I,della Il e della IV Commissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    XII Commissione (Industria) :

    «Attuazione della direttiva n.83/189/CEE relativa alla procedura d 'in-formazione nel settore delle norme e dell eregolamentazioni tecniche» (2985) (con i lparere della I, della III, della V e della XIIICommissione) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

  • Atti Parlamentari

    — 31123 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    XIV Commissione (Sanità) :

    «Integrazione della disciplina conte-nuta nella legge 25 febbraio 1971, n. 124,concernente l'estensione agli uomini dellaprofessione di infermiere» (3096) (con i lparere della I, della VII e della VIII Com-missione) .

    Se non vi sono obiezioni, rtmane cos ìstabilito .

    (Così rimane stabilito) .

    S. 1383 . — «Disposizioni transitorienell'attesa della riforma istituzional edelle unità sanitarie locali» (approvato dalSenato) (3113) (con il parere della I, dellaII, della V e della VI Commissione) .

    GIROLAMO RALLO. Chiedo di parlare .

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

    GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, ilmio gruppo si oppone all'assegnazione i nsede legislativa di questo disegno di legge .E nota la posizione del Movimento socialeitaliano al riguardo, ma comunque riba-diamo quanto è stato anche in quest'aulasostenuto dal nostro gruppo nei confront idi questo scandalo quotidiano costituit odalle unità sanitarie locali .

    Abbiamo autorevoli voci che si sono le -vate, come quella della Corte dei cont inelle sue relazioni, abbiamo le quotidianeincriminazioni da parte della magistra -tura nei confronti di numerosi rappresen-tanti di queste unità sanitarie locali .Vorrei soffermarmi per un attimo sul ti-tolo del disegno di legge, che poi ritro-viamo all 'inizio dell'articolo unico : «Di-sposizioni transitorie nell 'attesa della ri-forma istituzionale delle unità sanitari elocali» . A questo punto deve prendere att oche vi è il riconoscimento del falliment odella cosiddetta riforma sanitaria e vi è i lriconoscimento della necessità di un anuova riforma, per la quale sono stat iscomodati addirittura ben quattro mini-stri, quindi una notevole fetta del Go-verno, anche se i ministri rimangon osempre troppi.

    E comunque una soluzione all ' italiana,

    perché si parla di «disposizioni transito -rie». Poiché siamo perfettamente convintiche in Italia non vi è nulla di più defini-tivo del transitorio, esprimiamo le nostrepreoccupazioni . E chiaro che quello chein effetti è un pannicello caldo e non unasoluzione radicale, drastica, quale quell ache il Governo deve assumere nei con -fronti delle unità sanitarie locali, non pu òessere accettato .

    Ci opponiamo pertanto decisamenteall 'assegnazione in sede legislativa d iquesto disegno di legge ed invitiamo i lGoverno ad affrontare seriamente il pro-blema. In tal caso saremo senz'altro con-senzienti e pronti a collaborare perch évenga radicalmente mutato quello che ,ripeto, è lo scandalo quotidiano costituitodal disfunzionamento delle unità sani-tarie locali .

    PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi delprimo comma dell'articolo 92 del regola -mento, sull'opposizione dell 'onorevoleRallo, darò la parola, ove ne venga fatt arichiesta, ad un oratore contro e ad uno afavore .

    FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlarea favore.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

    FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -dente, dichiaro l'opposizione anche de lmio gruppo all 'assegnazione in sede legi-slativa di questo disegno di legge e desi-dero motivare brevemente le ragioni. Hoqui davanti un ritaglio del primo quoti -diano italiano, il Corriere della sera, conun grande titolo: «Le unità sanitarie local isaranno gestite da managers . Gli ammini-stratori scelti sulla base di comprovataprofessionalità» . E un intento assai enco-miabile, che risponde (si potrebbe dire, elo diciamo, alquanto tardivamente) aquello che la gran parte dei cittadini ita-liani ritiene essere uno scandalo nazio-nale, nonché uno dei «terreni di caccia »più vergognosi della lottizzazione parti-tica .

  • Atti Parlamentari

    - 31124 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    Ebbene, ho dinanzi a me il testo de ldisegno di legge approvato dal Senato evedo che all'articolo 1, punto b), dell aprofessionalità, che veniva vantata da lGoverno come punto di riferimento irri-nunciabile, non c'è traccia .

    Inoltre, pur diminuendo il numero de imembri dei comitati di gestione dell eunità sanitarie locali, i criteri sulla bas edei quali i comitati di gestione vengon onominati restano quelli di sempre, perchénel disegno di legge, infatti, si fa riferi-mento a «cittadini aventi esperienza diamministrazione e direzione». Non si sa ,francamente, che cosa voglia dire un atale espressione, soprattutto se conside-riamo che i curriculum presentati daigruppi consiliari nelle amministrazionicomunali includono largamente anch ecoloro che di professione fanno il tram-viere, come accade nella città di Roma ,dove il vicepresidente di una unità sani-taria locale è un tramviere ; anche in altrecittà, persone prive di qualsiasi compe-tenza in materia hanno altissime respon-sabilità e gestiscono budgets di decine dimiliardi, con prove catastrofiche per l apubblica salute .

    Con questo disegno di legge coloro ch egià hanno fornito prove rovinose nei co-mitati di gestione delle unità sanitarie lo -cali potranno continuare ancora a rico-prire gli stessi incarichi .

    Non debbo qui ricordare la nostra posi-zione circa la priorità della riforma dell eautonomie rispetto alla riforma della ri-forma sanitaria, né sugli altri temi su iquali ci confronteremo in occasione de ldibattito sulla legge finanziaria e sul bi-lancio . Noi siamo dell'avviso che si debba ,oltre che si possa, sfrondare drastica -mente il bilancio della sanità, che è af-flitto da sprechi, duplicazioni e malfor-mazioni di fondo . Ma di queste cose par-leremo e su di esse ci misureremo nelladiscussione sulla legge finanziaria e su lbilancio, per cui oggi mi limito ad espri-mere la totale avversione del gruppo radi -cale alla assegnazione in sede legislativ adi questo disegno di legge, che costituisc eil sistema per non arrivare alla riform adella riforma sanitaria e per far conti -

    nuare l'andazzo attuale che ho, perquanto sommariamente, descritto .

    RUBES TRIVA. Chiedo di parlare a fa-vore dell 'assegnazione in sede legisla-tiva .

    PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

    RUBES TRIVA. Sappiamo bene che conquesto provvedimento non si risolvonotutti i problemi relativi ad un assett ochiaro ed ordinato della riforma sanita-ria, nonché al superamento di alcun eanomalie registrate nella riforma . Ciònon significa, tuttavia, che un parzial emiglioramento debba essere sacrificatoad una ipotesi di soluzione generale ditutti i problemi, che si concretizza, in re-altà, in un rinvio sine die . Per questi mo-tivi siamo perciò favorevoli all'assegna-zione in sede legislativa di questo provve -dimento .

    PIETRO SERRENTINO. Chiedo di par -lare a favore .

    PRESIDENTE. Onorevole errentino ,l'articolo 92, primo comma, del regola -mento, dispone che qualora vi sia opposi-zione alla proposta di assegnazione di unprogetto di legge in sede legislativa, pos-sono parlare un oratore contro ed uno afavore. Comunque, ai sensi dell ' articolo45 del regolamento, le consento eccezio-nalmente in questa occasione di prender ela parola. Ha quindi facoltà di parlare .

    PIETRO SERRENTINO. La ringrazio, si-gnor Presidente, e le dichiaro che saròbreve, anche perché, parlando a nome delgruppo liberale, debbo, in pratica, diresoltanto che ci uniamo all'opposizioneavanzata da altri gruppi all'assegnazionedel disegno di legge n . 3113 in sede legi-slativa, in modo da raggiungere il quorumdi un decimo dei componenti della Ca-mera, necessario perché il provvediment onon sia assegnato alla Commissione sa-nità in sede legislativa .

    Ricordo che, in corso di elaborazione

  • Atti Parlamentari

    — 31125 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    del disegno di legge finanziaria sonoemerse, da più parti politiche indicazion icirca la necessità di intervenire, in modoabbastanza deciso dal punto di vista strut-turale, sull 'organizzazione delle USL. Oc -corrono, quindi, non modifiche di carat-tere transitorio, ma, a nostro avviso, mo-difiche di carattere strutturale . Noi l eavevamo richieste da tempo ; c'è una no-stra proposta di legge su questo argo-mento. Dunque, non possiamo accettar esoluzioni di carattere transitorio, con que lpo' po' di resoconto che è stato fatto dall aCorte dei conti su alcune unità sanitari elocali .

    Quindi, dobbiamo intervenire per ope-rare una precisa differenziazione de lruolo dei politici da quello dei tecnici . Gl isprechi e gli abusi sono troppi . Dobbiamorimediare con una legge che incida inmodo positivo sulle strutture in que-stione, che purtroppo, di anno in anno,manifestano dei buchi di bilancio vera -mente eccezionali, spesso incidendo sullaglobalità della finanza pubblica in modopesante e non accettabile da parte no-stra .

    PRESIDENTE . Poiché l'opposizioneavanzata dall'onorevole Rallo all 'assegna-zione in sede legislativa del disegno d ilegge n . 3113 risulta appoggiata da u ndecimo dei componenti della Camera, aisensi e per gli effetti del primo commadell 'articolo 92 del regolamento, il di -segno di legge si intende assegnato all aXIV Commissione (Sanità) in sede refe-rente .

    Trasferimento di proposte di legge dallasede referente alla sede legislativa .

    PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-cato nella seduta di ieri, a norma del sestocomma dell'articolo 92 del regolamento,che le sottoindicate Commissioni perma-nenti hanno deliberato di chiedere il trasfe -rimento in sede legislativa delle seguent iproposte di legge, ad esse attualmente asse -gnate in sede referente :

    IX Commissione (Lavori pubblici) :

    COLOMBO ed altri: «Programma d'inter-vento per il recupero dei rioni "Sassi" diMatera» (1339) ; CARDINALE ed altri: «Pro-gramma triennale di intervento straordi-nario per il recupero dei Sassi di Matera »(1805) ; RUFFOLO e LODIGIANI : «Recupero ur -banistico-ambientale dei rioni Sassi di Ma -tera» (1812); ERMELLI CUPELLI ed altri:«Norme per il recupero del rione «Sassi» ela sistemazione del centro storico nel co-mune di Matera» (2200) (la Commissione haproceduto all'esame abbinato) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane così sta -bilito.

    (Così rimane stabilito) .

    XI Commissione (Agricoltura) :

    MORA ed altri: «Riconoscimentodell'aceto balsamico tradizionale di Mo-dena» (1906) .

    Se non vi sono obiezioni, rimane così sta -bilito,

    (Così rimane stabilito).

    Discussione del disegno di legge: S. 745 —Ratifica ed esecuzione dell'atto di revi-sione della convenzione internazional edel 2 dicembre 1961 per la protezionedei ritrovati vegetali, riveduta il 10 no-vembre 1972, firmato a Ginevra il 23ottobre 1978, e modificazioni del de-creto del Presidente della Repubblica 12agosto 1975, n. 974, concernente norm eper la protezione delle nuove varietàvegetali (approvato dal Senato) (2639) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge, già ap-provato dal Senato: Ratifica ed esecuzion edell'atto di revisione della convenzione in-ternazionale del 2 dicembre 1961 per laprotezione dei ritrovati vegetali, riveduta i l10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23ottobre 1978, e modificazioni del decretodel Presidente della Repubblica 12 agosto1975, n . 974, concernente norme per la pro-tezione delle nuove varietà vegetali .

  • Atti Parlamentari

    - 31126 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    Dichiaro aperta la discussione sulle line egenerali .

    In sostituzione del relatore, onorevolePortatadino, ha facoltà di parlare l'onore-vole Bonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f.f. Mi ri -metto alla relazione scritta contenuta nellostampato .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri. Non ho nulla da aggiun-gere alla relazione governativa che accom-pagna il disegno di legge .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus -sione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commissione ,identico a quello approvato dal Senato ,che, nessuno chiedendo di parlare e nonessendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione dopoaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è autoriz-zato a ratificare l'atto di revisione dellaconvenzione internazionale del 2 dicembre1961 per la protezione dei ritrovati vegetali ,riveduta il 10 novembre 1972, firmato aGinevra il 23 ottobre 1978» .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data all'attodi cui all'articolo precedente, a decorreredalla sua entrata in vigore in conformitàall'articolo 33 dell 'atto stesso» .

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «Il primo comma dell'articolo 1 del de-

    creto del Presidente della Repubblica 1 2agosto 1975, n . 974, è sostituito dal se-guente :

    "Possono costituire oggetto di brevett oper invenzione industriale le nuove varietàvegetali atte ad avere un'applicazione agri -cola o industriale" .

    Il terzo comma dello stesso articolo 1 èsostituito dal seguente :

    "Precedentemente al deposito della do -manda di brevetto la varietà vegetale nondeve, con l 'accordo del costitutore o del su oavente causa, aver formato oggetto di att icommerciali in Italia da oltre un anno né ,in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni perla vite, gli alberi da frutta e ornamentali ,compresi, in ciascun caso, i loro portainne-sti, ovvero da oltre quattro anni nel caso d ialtre piante"» .

    (È approvato) .

    ART. 4 .

    «Il secondo comma dell'articolo 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 12agosto 1975, n. 974, è sostituito dal se-guente :

    "Al costitutore o al suo avente causa, cherivendica il diritto di priorità, è concess oun periodo di quattro anni, con decorrenz adalla data di scadenza del termine di prio-rità, entro il quale fornire i documenti com-plementari e il materiale necessario ai finidegli accertamenti previsti nel successivoarticolo 8 . Detti documenti e il materialenecessario per gli accertamenti possonotuttavia essere richiesti prima della sca-denza dei quattro anni ed entro un congru otermine, qualora la domanda della quale s iè rivendicata la priorità sia stata respinta oritirata. Rimane invariato il termine di seimesi stabilito dall'articolo 20 delle disposi-zioni regolamentari di cui al regio decret o5 febbraio 1940, n. 244, per la presenta-zione della copia, certificata conformedall 'ufficio competente, dei documenti d iprimo deposito"» .

    (È approvato) .

  • Atti Parlamentari

    — 31127 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    ART. 5 .

    «Il secondo comma dell 'articolo 5 deldecreto del Presidente della Repubblica12 agosto 1975, n . 974, è sostituito dalseguente :

    "La denominazione deve essere tale d aconsentire l 'identificazione della nuovavarietà alla quale si riferisce e non pu òessere composta unicamente di cifre ,salvo quando si tratti di una prassi stabi-lita per designare certe varietà . Tale de-nominazione deve :

    1) risultare non contraria alla legge,all'ordine pubblico e al buon costume;

    2) essere identica a quella già regi-strata in uno degli Stati dell'Unione diParigi per la protezione delle novità vege-tali per designare la stessa varietà salva lafacoltà dell'Ufficio centrale brevetti di ri-chiedere la traduzione italiana della de-nominazione originaria;

    3) essere tale da non indurre in erroreo ingenerare confusione sulle caratteristi -che, sul valore della varietà vegetale osulla identità del costitutore; in partico-lare deve essere diversa da qualsiasi altr adenominazione che designi, in uno degliStati della predetta Unione internazio-nale, le varietà preesistenti della stessaspecie botanica o di una specie affine ".

    L'ultimo comma dello stesso articolo 5è sostituito dal seguente :

    "È consentito associare alla denomina-zione varietale un marchio d ' impresa, unnome commerciale o altra simile indica-zione, purché la denominazione varietalerisulti facilmente riconoscibile"».

    (È approvato) .

    ART. 6 .

    «L 'ultimo comma dell 'articolo 7 del de-creto del Presidente della Repubblica 1 2agosto 1975, n. 974, è sostituito dal se-guente :

    "Salvo quanto previsto dal terzocomma dell'articolo 4 del regio decreto 29

    giugno 1939, n. 1127, gli effetti del bre-vetto decorrono dalla data in cui la do -manda, con gli allegati, è resa accessibil eal pubblico ai sensi del successivo articolo9"».

    (È approvato) .

    ART. 7 .

    «Il secondo comma dell'articolo 8 deldecreto del Presidente della Repubblica12 agosto 1975, n . 974, è sostituito da iseguenti :

    "All'esame di cui al punto a) provvedel'Ufficio centrale brevetti . Gli esami di cu ial punto b) e c) competono al Ministerodell 'agricoltura e delle foreste, il qual etuttavia non può non procedere, total-mente o parzialmente, all 'esecuzione, s egli stessi accertamenti risultano già effet-tuati con sufficienti garanzie in Italia o inun altro Stato del l 'Unione di Parigi per laprotezione delle nuove varietà vegetali .

    Il titolare della domanda di brevettodovrà produrre i documenti comprovantigli accertamenti effettuati"» .

    (È approvato) .

    ART. 8 .

    «L 'ultimo comma dell 'articolo 9 del de-creto del Presidente della Repubblica 12agosto 1975, n. 974 è sostituito dai se-guenti :

    "Per le domande di brevetto concer-nenti nuove varietà vegetali il termin eprevisto dall 'articolo 4 del regio decreto29 giugno 1939, n . 1127, per la messa adisposizione del pubblico della documen-tazione è di novanta giorni a decorrer edalla data di deposito della domanda .

    Nei sessanta giorni successivi al sud -detto termine chiunque può comunicar eall 'Ufficio centrale brevetti le proprie os-servazioni, in duplice copia, in merito allabrevettazione della varietà vegetale"» .

    (È approvato) .

    ART. 9 .

    «L'articolo 10 del decreto del Presi-

  • Atti Parlamentari

    — 31128 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    dente della Repubblica 12 agosto 1975, n .974, è sostituito dal seguente:

    "L'Ufficio centrale brevetti accerta l aregolarità formale della domanda e, qua-lora siano state presentate osservazion ida parte di terzi, ne trasmette copia a lrichiedente invitandolo a fornire le even-tuali controdeduzioni"» .

    (È approvato) .

    ART . 10 .

    «All'articolo 11 del decreto del Presi -dente della Repubblica 12 agosto 1975, n .974, son aggiunti i seguenti commi :

    "Il Ministrò dell 'agricoltura e delle fo-reste, prima di dar corso agli accerta -menti di sua competenza, invita il richie-dente a versare, entro il termine di tremesi, il compenso dovuto ai sensi del suc -cessivo articolo 22-bis ed a trasmetterglila ricevuta comprovante l'avvenuto paga -mento .

    Trascorso inutilmente il termine sud -detto la domanda di brevetto si consideraritirata ad ogni effetto"» .

    (È approvato) .

    ART. 11 .

    «Il primo comma dell 'articolo 13 deldecreto del Presidente della Repubblica12 agosto 1975, n . 974, è sostituito da lseguente :

    "Il brevetto è nullo se viene accertatoche al momento della concessione nonricorrevano le condizioni stabilite al se-condo comma, lettera c), ed al terz ocomma dell'articolo 1 del presente de-creto"» .

    (È approvato) .

    ART . 12.

    «Il primo comma dell'articolo 14 deldecreto del Presidente della Repubblica12 agosto 1975, n . 974, è sostituito da lseguente :

    "Ai brevetti concernenti nuove varietàvegetali si applicano, in quanto compati -

    bili con le disposizioni contenute nel pre-sente decreto, le norme del decreto de lPresidente della Repubblica 26 febbraio1968, n . 849, e successive modificazioni ,in materia di licenze obbligatorie"» .

    (È approvato) .

    ART . 13.

    «L'articolo 22 del decreto del Presi -dente della Repubblica 12 agosto 1975, n .974, è sostituito dal seguente :

    "Il brevetto per nuova varietà vegetal eè soggetto alle stesse scadenze stabilit eper i brevetti per invenzioni industriali .

    Per la domanda e concessione di li-cenze obbligatorie speciali di cui al prece -dente articolo 15 sono dovute le stess etasse ed alle stesse scadenze stabilite pe rle licenze obbligatorie ordinarie dal n . 9 1del titolo VIII della tariffa allegata al de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n . 641, e successive modifi-cazioni"» .

    (È approvato) .

    ART . 14 .

    «Dopo l'articolo 22 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 12 agosto 1975 ,n . 974, è aggiunto il seguente:

    " ART . 22-bis . — Per l'emissione dei pa-reri e l'effettuazione dei controlli tecnic iprevisti dai precedenti articoli 11 e 12,sono dovuti i compensi previsti dalle ta-riffe stabilite con decreto del Ministrodell'agricoltura e delle foreste, sentita lacompetente sezione del Consiglio supe-riore dell'agricoltura e delle foreste, inmisura corrispondente al costo del servi -zio .

    Tali compensi sono versati in appositocapitolo di entrata del bilancio dello Statoa cura dei richiedenti il brevetto dellanuova varietà vegetale " » .

    (È approvato) .

    ART. 15 .

    «I compensi di cui al precedente arti -colo e la procedura per la loro riscossione

  • Atti Parlamentari

    — 31129 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    si applicano alle domande di brevettoconcernenti nuove varietà vegetali depo-sitate a partire dalla data di entrata i nvigore della presente legge .

    Entro un anno dalla data di cui alprimo comma si provvede, con decretodel ministro dell 'industria, del com-mercio e dell'artigianato, di concerto co nil ministro dell'agricoltura e delle forestee con il ministro della sanità, alle modi -fiche da apportare al decreto ministerial e22 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzettaufficiale 18 gennaio 1977, n. 15, conte-nente le norme di esecuzione del decret odel Presidente della Repubblica 12 agost o1975, n . 974» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 787— Ratifica ed esecuzione della conven-zione consolare tra Italia e Repubblic aDemocratica Tedesca, firmata a Ber -lino il 27 gennaio 1983, con scambio dilettere effettuato a Berlino in paridata (approvato dal Senato) (2640) .

    PRESIDENTE. L 'ordine del giorn oreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione della convenzione consolare traItalia e Repubblica Democratica Tedesca ,firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, conscambio di lettere effettuato a Berlino i npari data .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare il relatore, onore-vole Marte Ferrari .

    MARTE FERRARI, Relatore . La conven-zione in oggetto completa la rete conso-lare tra l'Italia e i paesi dell'est europeo eprecisa migliori condizioni di tutela delpersonale interessato . Nel rimettermi allarelazione scritta, invito l 'Assemblea adapprovare il disegno di legge n . 2640 .

    PRESIDENTE . Ha facoltà di parlarel 'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo racco-manda alla Camera l 'approvazione del di -segno di legge .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all 'esame degli articoli d ilegge, identici nel testo del Senato e dell aCommissione, che, nessuno chiedendo d iparlare e non essendo stati presentat iemendamenti, porrò direttamente in vo-tazione dopo averne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare la convenzione conso-lare tra Italia e Repubblica Democratic aTedesca, firmata a Berlino il 27 gennai o1983, con scambio di lettere effettuato aBerlino in pari data» .

    (È approvato) .

    ART . 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data agl iatti internazionali di cui all 'articolo 1 adecorrere dalla data della loro entrata i nvigore in conformità all 'articolo 54 dell aconvenzione».

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 859— Ratifica ed esecuzione della conven-zione tra la Repubblica italiana e laRepubblica d'Austria in materia di fai-

  • Atti Parlamentari

    — 31130 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    limento e di concordato, firmato aRoma il 12 luglio 1977 (approvato da lSenato) (2641) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato: Ratifica ed ese-cuzione della convenzione tra la Repub-blica italiana e la Repubblica d'Austria inmateria di fallimento e di concordato, fir-mato a Roma il 12 luglio 1977.

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzionedel relatore, onorevole Portatadino, l 'ono-revole Bonalumi.

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f.f. Mirimetto alla relazione scritta .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo non hanulla da aggiungere alla relazionescritta .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali.

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge, identici nel testo del Se -nato e della Commissione, che, nessun ochiedendo di parlare e non essendo stat ipresentati emendamenti, porrò diretta -mente in votazione dopo averne dato let-tura:

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare la convenzione tra l aRepubbblica italiana e la Repubblicad'Austria in materia di fallimento e d iconcordato, firmata a Roma il 12 lugli o1977» .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data allaconvenzione di cui all'articolo precedent ea decorrere dalla sua entrata in vigore in

    conformità all 'articolo 21 della conven-zione stessa» .

    (È approvato) .

    ART . 3.

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge: S. 965— Ratifica ed esecuzione delloscambio di note tra il Governo italianoe il Governo della Gran Bretagna rela-tive alla regolazione della controversia«Eredi professor Pestarini», firmate aRoma il 9 e il 24 marzo 1976 (appro-vato dal Senato) (2643).

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione dello scambio di note tra il Go-verno italiano e il Governo della GranBretagna relative alla regolamentazionedella controversia «Eredi professor Pesta-rini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo1976 .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzionedel relatore, onorevole Portatadino, l'ono-revole Bonalumi.

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f.f. Mirimetto alla relazione scritta .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo racco-manda alla Camera l'approvazione del di -segno di legge .

  • Atti Parlamentari

    — 31131 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la dì-scussione sulle linee generali .

    Passiamo al l 'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commis-sione, identico a quello del Senato che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione, dop oaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare lo scambio di note frail Governo italiano ed il Governo de lRegno Unito relative alla regolazion edella controversia «Eredi professor Pesta -rini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo1976» .

    «Piena ed intera esecuzione è data all oscambio di note di cui all'articolo prece -dente a decorrere dalla sua entrata invigore in conformità allo scambio di not estesso» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge: S. 983— Ratifica ed esecuzione del trattatodi Budapest sul riconoscimento inter -nazionale del deposito dei microrga-nismi ai fini della procedura in ma-teria di brevetti, con regolamento d iesecuzione, firmato a Budapest il 28aprile 1977, e delle modifiche al rego-lamento adottate all 'Assembleadell 'Unione di Budapest il 20 gennaio1981, nel corso della sua seconda ses-sione straordinaria (approvato dal Se -nato) (2644) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese -cuzione del trattato di Budapest sul rico -

    noscimento internazionale del depositodei microrganismi ai fini della procedur ain materia di brevetti, con regolamento d iesecuzione, firmato a Budapest il 28aprile 1977, e delle modifiche al regola-mento adottate dall 'Assemblea del-l'Unione di Budapest il 20 gennaio .981 ,nel corso della sua seconda session estraordinaria .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzionedel relatore, onorevole Pujia, l'onorevoleBonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f.f. Rac-comando l'approvazione del disegno d ilegge di ratifica .

    PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar el'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo racco-manda alla Camera l'approvazione del di -segno di legge .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commis-sione; identico a quello del Senato, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione, dopoaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare il trattato di Budapes tsul riconoscimento internazionale del de-posito dei microrganismi ai fini della pro-cedura in materia di brevetti, con regola -mento di esecuzione, firmato a Budapes til 28 aprile 1977, e le modifiche al regola-mento adottate dall'Assemblea del -l'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981 ,nel corso della sua . seconda sessionestraordinaria» .

    (È approvato) .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

  • Atti Parlamentari

    — 31132 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data altrattato ed agli altri atti di cui all 'articoloprecedente a decorrere dalla loro entratain vigore in conformità all'articolo 16 ,numero 2, del trattato stesso» .

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani.

    Discussione del disegno di legge : S. 994— Ratifica ed esecuzione delle conven-zioni sulla protezione degli animal inegli allevamenti e sulla protezionedegli animali da macello, adottate aStrasburgo rispettivamente il 10marzo 1976 e il 10 maggio 1979 (appro-vato dal Senato) (2645) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione delle convenzioni sulla prote-zione degli animali negli allevamenti esulla protezione degli animali da macello ,adottate a Strasburgo rispettivamente il10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979 .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzionedel relatore, onorevole Pujia, l'onorevoleBonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f .f. .Raccomando all'Assemblea l'approva-zione del disegno di legge .

    PRESIDENTE . Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Stato

    per gli affari esteri . Il Governo racco-manda alla Camera l 'approvazione del di -segno di legge .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di-segno di legge, identici nel testo dellaCommissione e in quello del Senato, che,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti,porrò direttamente in votazione, dop oaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare:

    a) la convenzione europea sulla prote-zione degli animali negli allevamenti ,adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 ;

    b) la convenzione europea sulla prote-zione degli animali da macello, adottata aStrasburgo il 10 maggio 1979» .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data all econvenzioni di cui all'articolo 1 con de-correnza dalla loro entrata in vigore i nconformità a quanto disposto rispettiva -mente dall'articolo 14 e dall'articolo20» .

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «Con delibera adottata dal Consiglio de iministri su proposta del Presidente delConsiglio d'intesa con i ministri dell'agri-coltura e delle foreste e della sanità, sen-titi il Consiglio sanitario nazionale e laCommissione di cui all'articolo 4 dell apresente legge, al fine di assicurare su lterritorio nazionale un regime uniformedi protezione degli animali da alleva -mento e da macello, sono emanate, a isensi dell'articolo 5 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833, norme di indirizzo edi coordinamento dell'attività ammini-strativa delle regioni in base ai princìpi

  • Atti Parlamentari

    — 31133 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    contenuti nelle convenzioni europee d icui all'articolo 1, nonché nelle raccoman-dazioni approvate dal Comitato di cu iall'articolo 8 della convenzione europeasulla protezione degli animali negli alle-vamenti, in particolare per quanto ri-guarda i seguenti aspetti :

    a) caratteristiche degli impianti ;b) igiene dell'alimentazione ;c) accudimento ;d) adempimento a carico dei pri-

    vati ;e) attività relative alla macellazione ;f) autorizzazioni e vigilanza nelle ma-

    terie sopra indicate» .

    (È approvato).

    ART. 4 .

    «È istituita con decreto del ministrodella sanità una Commissione tecnica na-zionale per la protezione degli animali daallevamento e da macello, con funzion iconsultive, presieduta dal direttore gene-rale dei servizi veterinari del Ministerodella sanità o da un funzionario da lu idelegato e composta come segue :

    a) tre funzionari del Ministero dellasanità di cui uno in rappresentanza de ldirettore generale dei servizi per l'igien epubblica ;

    b) tre rappresentanti dal Ministerodell'agricoltura e delle foreste ;

    c) due docenti universitari designatidal Ministero della pubblica istruzione ;

    d) un rappresentante del Consigliosanitario nazionale ;

    e) un rappresentante del Consiglio su-periore di sanità ;

    f) un rappresentante dell ' Istituto su-periore di sanità ;

    g) tre esperti delle regioni designat idalla Commissione interregionale di cu ialla legge 16 maggio 1970, n. 281 ;

    h) cinque esperti designati dagli ent iaventi come finalità la protezione degl ianimali ;

    i) un esperto designato dall'Ente na-zionale per l'energia alternativa ;1) un esperto designato dall'Associa -

    zione italiana allevatori ;

    m) un esperto designato dagli Istitut izooprofilattici sperimentali ;

    n) un esperto designato dalla Federa-zione nazionale degli ordini dei veteri-nari .

    Per ogni membro effettivo è nominato,con le stesse modalità, un membro sup-plente che subentra in caso di assenza oimpedimento del titolare .

    Il Ministro della sanità può nominar eesperti per l 'approfondimento di specific iproblemi tecnici .

    Le funzioni di segretario della Commis-sione sono svolte da un funzionario dellacarriera direttiva amministrativa del Mi-nistero della sanità .

    I membri della Commissione riman-gono in carica per la durata di tre anni epossono essere riconfermati .

    La Commissione di cui al presente arti -colo deve riunirsi almeno due volt el'anno.

    La Commissione ha il compito di esami -nare la situazione degli allevamenti e de imacelli presentata dalle regioni ogn itriennio e di elaborare e proporre solu-zioni adeguate per la emanazione dinorme tecniche concernenti gli aspetti dicui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articoloprecedente» .

    (È approvato).

    ART. 5 .

    «Per le violazioni delle sottoelencatenorme delle convenzioni di cui all 'articolo1 saranno comminate con leggi regional isanzioni amministrative pecuniarie, a isensi della legge 24 novembre 1981, n.689, comprese tra i limiti minimo e mas-simo di seguito indicati :

    da lire 100.000 a lire 1 .000.000 achiunque procuri agli animali sofferenzeo dolori inutili in violazione del l 'articolo 6della convenzione sulla protezione degl ianimali negli allevamenti o a chiunqu econtravvenga alle norme dell'articolo 3,comma secondo, dell'articolo 4, comm asecondo, dell'articolo 7, commi secondo ,terzo e ottavo, della convenzione sull aprotezione degli animali da macello ;

  • Atti Parlamentari

    -31134 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    da lire 300.000 a lire 3 .000.000 achiunque trascuri di assicurare agli ani -mali le condizioni ambientali di alleva -mento previste al l 'articolo 5 della conven-zione sulla protezione degli animali negl iallevamenti o a chiunque contravvengaalle norme previste dall'articolo 3 ,comma primo, dall 'articolo 4, commaprimo, dall 'articolo 6, dall'articolo 7 ,commi primo, quarto, quinto, sesto e set -timo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 dell aconvenzione sulla protezione degli ani -mali da macello;

    da lire 500.000 a lire 5 .000.000 achiunque non assicuri agli animali da al-levamento la libertà di movimento e l ospazio appropriati in relazione ai loro bi-sogni fisiologici ed etologici considerat iall'articolo 4 della convenzione sulla pro-tezione degli animali negli allevamenti o achiunque contravvenga alle norme pre-viste dall'articolo 4, comma terzo, e dagl iarticoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della conven -zione sulla protezione degli animali damacello» .

    (È approvato) .

    ART . 6.

    «Ai fini di cui alla presente legge l ecompetenti amministrazioni regionalipossono avvalersi dell'opera di associa-zioni di volontariato che perseguono fin ianaloghi, secondo le modalità previstedall'articolo 45 della legge 23 dicembr e1978, n . 833» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 1006— Ratifica ed esecuzione dell'accord oaggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gl iStati Uniti d 'America in materia di si-curezza sociale, firmato a Roma il 1 7aprile 1984 (approvato dal Senato )(2647) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giorn oreca la discussione del disegno di legge,

    già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione dell'accordo aggiuntivo all'ac-cordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d 'Ame-rica in materia di sicurezza sociale, fir-mato a Roma il 17 aprile 1984 .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare il relatore, onore-vole Marte Ferrari .

    MARTE FERRARI, Relatore . Si tratta, si-gnor Presidente, della ratifica ed esecu-zione dell 'accordo tra Italia e Stati Unit id'America, in materia di sicurezza social ee di pensioni, che comporta un miglioretrattamento per i nostri connazionali, ri-spetto a quanto previsto nel vecchio ac-cordo del 23 maggio 1973 .

    Desidero inoltre segnalare, per l'oppor-tuna correzione in sede di coordina -mento, che vi è un errore materiale apagina 2 dello stampato n . 2647/A, ne lsenso che la data del 7 aprile 1984, di cuial titolo del disegno di legge, va intes acome 17 aprile 1984 .

    PRESIDENTE. Sta bene, onorevole re -latore, prendo atto della rettifica che gen-tilmente ha voluto segnalare .

    Ha facoltà di parlare l'onorevole rap-presentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Non ho nulla da ag-giungere a quanto dichiarato dal rela-tore .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge, nel testo della Commis-sione identico a quello del Senato, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione, dopoaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare l'accordo aggiuntivoall'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti

  • Atti Parlamentari

    — 31135 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    d'America in materia di sicurezza sociale ,firmato a Roma il 17 aprile 1984»

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è dat aall'accordo di cui all 'articolo precedentea decorrere dalla sua entrata in vigore inconformità a quanto disposto dall'arti-colo 8 dell'accordo stesso» .

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana »

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 1007— Ratifica ed esecuzione della conven-zione relativa alla adesione della Re -pubblica ellenica alla convenzionesulla legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali del 19 giugno 1980 ,firmata a Lussemburgo il 10 aprile1984 (approvato dal Senato) (2648) .

    alla Grecia di una convenzione già fir-mata dagli altri paesi del Mercato co-mune. Per questi motivi, raccomando all aCamera l 'approvazione del disegno d ilegge di ratifica.

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar el'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo concordacon il relatore .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge, nel testo della Commis-sione identico a quello del Senato, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti,porrò direttamente in votazione, dopoaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare la convenzione rela-tiva alla adesione della Repubblica elle-nica alla convenzione sulla legge applica -bile alle obbligazioni contrattuali del 1 9giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10aprile 1984» .

    (È approvato) .

    ART. 2 .PRESIDENTE. L' ordine del giorn o

    reca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione della convenzione relativa all aadesione della Repubblica ellenica all aconvenzione sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali del 19 giugno1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile1984 .

    Dichiaro aperta la discussione sullelinee generali .

    Ha facoltà di parlare l 'onorevole rela-tore .

    VALDO SPINI, Relatore . Si tratta di unaconvenzione conseguente al l 'entrata dellaGrecia nell'ambito della Comunità euro-pea: in sostanza, si opera l'ampliamento

    «Piena ed intera esecuzione è data all aconvenzione di cui al l ' articolo precedentea decorrere dalla sua entrata in vigore inconformità a quanto disposto dall'arti-colo 4 della convenzione stessa»

    (È approvato) .

    ART. 3.

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

  • Atti Parlamentari

    — 31136 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    Discussione del disegno di legge: Rati -fica ed esecuzione dell'accordo tra i lGoverno della Repubblica italiana e dil Governo della Repubblica frances erelativo alla manutenzione dei termin ie della linea di confine, firmato a Pa-rigi il 26 maggio 1983, e dello scambiodi lettere effettuato a Parigi il 29 no-vembre 1983 (2730).

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge :Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra i lGoverno della Repubblica italiana ed i lGoverno della Repubblica francese rela-tivo alla manutenzione dei termini e dell alinea di confine, firmato a Parigi il 2 6maggio 1983, e dello scambio di lettereeffettuato a Parigi il 29 novembre 1983 .

    Avverto che questo disegno di legge ,essendo stato approvato integralmentedalla III Commissione (Esteri) ad unani-mità, tanto nelle sue disposizioni quant onella motivazione della sua relazione ,sarà discusso ai sensi del sesto comm adell'articolo 79 del regolamento .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-tore .

    ARISTIDE GUNNELLA, Relatore . Mi ri-metto alla relazione governativa che ac-compagna il disegno di legge .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri. Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di-segno di legge, nel testo della Commis-sione identico a quello del Governo, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione, dopoaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare l'accordo tra il Go-verno della Repubblica italiana e il Go-verno della Repubblica francese relativoalla manutenzione dei termini e dell alinea di confine, firmato a Parigi il 2 6maggio 1983, nonché lo scambio di letter etra i due Governi per la modifica dell'ar-ticolo 10, paragrafo e) del citato accordo ,effettuato a Parigi il 29 novembre 1983 »

    (È approvato) .

    ART . 2.

    «Piena ed intera esecuzione è data agl iatti internazionali di cui all'articolo 1 adecorrere dalla loro entrata in vigore inconformità all'articolo 17 dell'accordo eallo scambio di note»

    (È approvato) .

    ART . 3.

    «All'onere derivante dalla presentelegge, valutato in annue lire quaranta-cinque milioni, si provvede a carico delcapitolo n . 2802 dello stato di previsionedel Ministero della difesa per il 1985 ecorrispondenti capitoli per gli anni suc-cessivi».

    (È approvato) .

    ART. 4 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale della re -pubblica» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge: Rati -fica ed esecuzione dello scambio di let-tere fra il Governo italiano ed il Go-verno degli Stati Uniti d'America rela-

  • Atti Parlamentari

    — 31137 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    tivo al sistema di sviluppo satelliti «ap-pesi» (TSS), effettuato a Roma il 6giugno e il 27 giugno 1984 (2746).

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge :Ratifica ed esecuzione dello scambio d ilettere fra il Governo italiano ed il Go-verno degli Stati Uniti d'America relativoal sistema di sviluppo satelliti «appesi »(TSS), effettuato a Roma il 6 giugno ed i l27 giugno 1984 .

    Avverto che questo disegno di legge ,essendo stato approvato integralmentedalla III Commissione (Esteri) ad unani-mità, tanto nelle sue disposizioni quantonella motivazione della sua relazione ,sarà discusso ai sensi del sesto comm adell'articolo 79 del regolamento.

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare l 'onorevole rela-tore .

    ARISTIDE GUNNELLA, Relatore. Nel ri-mettermi alla relazione governativa cheaccompagna il disegno di legge, debbosemplicemente aggiungere che l'accord oin esame rappresenta uno dei più impor-tanti momenti di attuazione del pianospaziale nazionale, che si sviluppa in ac-cordo con la NASA. Ritengo che la Ca-mera, approvando questo provvedimento ,permetterà al nostro paese di compier eun passo avanti sul piano della ricercascientifica nello spazio, non attuabile conaltri mezzi .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo concordacon il relatore .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge, nel testo della Commis-sione, identico a quello del Governo, che,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti,

    porrò direttamente in votazione, dop oaverne dato lettura :

    ART . I .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare lo scambio di letteretra il Governo della Repubblica italiana eil Governo degli Stati Uniti d'America re-lativo al sistema di sviluppo satelliti "ap-pesi" (TSS), effettuato a Roma il 6 giugn oe il 27 giugno 1984» .

    (È approvato) .

    ART . 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data all oscambio di lettere di cui all'articolo pre-cedente a decorrere dalla sua entrata i nvigore in conformità a quanto dispost odallo scambio di lettere stesso» .

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «Nello stato di previsione del Minister odel tesoro è istituito "per memoria" appo-sito capitolo con qualifica di spesa obbli-gatoria sul quale imputare eventuali oner iconnessi con l'esecuzione dello scambiodi lettere di cui al precedente articol o1».

    (È approvato) .

    ART . 4 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani.

    Discussione del disegno di legge: Rati -fica ed esecuzione del protocollo rela-tivo ad un emendamento aggiuntivo(articolo 3-bis) alla convenzione

  • Atti Parlamentari

    -31138 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    sull'aviazione civile internazionale ,adottato a Montreal il 10 maggio 198 4(2846) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge :Ratifica ed esecuzione del protocollo rela -tivo ad un emendamento aggiuntivo (arti -colo 3-bis) alla convenzione sull'aviazionecivile internazionale, adottato a Montrealil 10 maggio 1984 .

    Avverto che questo disegno di legge ,essendo stato approvato integralment edalla III Commissione (Esteri) ad unani-mità, tanto nelle sue disposizioni quant onella motivazione della sua relazione ,sarà discusso ai sensi del sesto commadell'articolo 79 del regolamento .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzion edel relatore Portatadino, l'onorevole Bo-nalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore . Mi ri-metto alla relazione governativa che ac-compagna il disegno di legge .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel 'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri. Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all 'esame degli articoli del di -segno di legge, nel testo della Commis-sione, identico a quello del Governo, che,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione, dop oaverne dato lettura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto-rizzato a ratificare il protocollo relativoad un emendamento alla convenzion esull'aviazione civile internazionale (arti-

    colo 3-bis), adottato a Montreal il 1 0maggio 1984» .

    (È approvato).

    ART . 2.

    «Piena ed intera esecuzione è data a lprotocollo di cui all'articolo precedente adecorrere dalla sua entrata in vigore i nconformità all'articolo 4 del protocollostesso» .

    (È approvato) .

    ART . 3.

    «Il numero 1) dell'articolo 1201 del co-dice della navigazione è abrogato» .

    (È approvato) .

    ART. 4 .

    «Dopo l'articolo 1201 del codice dellanavigazione è inserito il seguente :

    "ART . 1201-bis . — Inosservanza dell 'or -dine di approdo. — Il comandante di unaeromobile nazionale o straniero che, sor-volando il territorio dello Stato, non ot-tempera all'ordine di approdo previstonell'articolo 803, o, avendo sorvolato un azona vietata, omette di approdare nel piùvicino aeroporto è punito con l'arrestofino a un anno. Si applica la pena dell'ar-resto da sei mesi a due anni quando s itratti di aeromobile adibito al trasporto dipersone .

    Con le stesse pene è punito, a richiestadel ministro di grazia e giustizia, il co-mandante di un aeromobile nazionale ilquale, sorvolando il territorio di unoStato estero, non ottempera all'ordine diapprodo impartito dalle competenti auto-rità dello Stato il cui territorio è sorvo-lato .

    Ai fini di cui al comma precedente son oequiparati gli aeromobili nazionali gli ae-romobili immatricolati all'estero, quandosono utilizzati da persona che abbia laresidenza permanente ovvero la sedeprincipale degli affari nel territorio dell oStato"» .

    (È approvato) .

  • Atti Parlamentari

    - 31139 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1985

    ART. 5 .

    «Il comandante di un aeromobile nazio-nale o straniero che, sorvolando il terri-torio dello Stato, non ottempera ad u nordine, diverso da quello previsto nell'ar-ticolo 1201-bis, primo comma, del codicedella navigazione, impartitogli dalla com-petente autorità in conformità alle norm eche regolano le intercettazioni aeree, pub -blicate ai sensi dell'articolo 3-bis, letterab) della convenzione sull 'aviazione civil einternazionale, e per le ragioni indicate i ndetto articolo, è punito con l'arresto fin oad un anno. Si applica la pena dell'ar-resto da sei mesi a due anni quando sitratta di aeromobile adibito al trasport odi persone.

    Con le stesse pene è punito, a richiestadel ministro di grazia e giustizia, il co-mandante di un aeromobile nazionaleche, sorvolando il territorio di uno Stat oestero, non ottempera all'ordine dato, i nconformità a quanto previsto nel commaprecedente, dalle competenti autoritàdello Stato il sui territorio è sorvolato .

    Si applica il terzo comma dell 'articolo1201-bis del codice della navigazione» .

    (È approvato).

    ART. 6 .

    «Nelle ipotesi previste dall'articolo1201-bis del codice della navigazione e da lprecedente articolo 5, il ministro dei tra-sporti può sospendere le licenze, gli atte -stati e le qualificazioni aeronautiche pe run periodo massimo di un anno» .

    (È approvato) .

    ART. 7 .

    «Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 ,5 e 6 della presente legge hanno effettodalla data di entrata in vigore del proto -collo di cui all'articolo 1, in conformitàall'articolo 4 del protocollo stesso» .

    (È approvato) .

    ART. 8 .

    «La presente legge entra 'in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub -

    blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica».

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge: Rati-fica ed esecuzione del protocollo rela-tivo alla cooperazione commerciale e deconomica tra la Comunità europeadel carbone e dell'acciaio (CECA) e gl iStati membri da una parte e l'Indi adall'altra, firmato a Lussemburgo i12 3giugno 1981 (2886) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge : Ratificaed esecuzione del protocollo relativo all acooperazione commerciale ed economic atra la Comunità europea del carbone edell'acciaio (CECA) e gli Stati membri dauna parte e l 'India dall'altra, firmato a Lus -semburgo il 23 giugno 1981 .

    Avverto che questo disegno di legge ,essendo stato approvato integralmentedalla III Commissione (Esteri) ad unani-mità, tanto nelle sue disposizioni quantonella motivazione della sua relazione ,sarà discusso ai sensi del sesto comm adell'articolo 79 del regolamento .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare, in sostituzionedel relatore, onorevole Portatadino, l'ono-revole Bonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore f. f. Mirimetto alla relazione governativa che ac-compagna il disegno di legge, signor Pre-sidente.

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel 'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

  • Atti Parlamentari

    - 31140 —

    Camera dei Deputat i

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    Passiamo agli articoli del disegno di -legge nel testo della Commissione, iden-tico a quello del Governo, che, nessunochiedendo di parlare e non essendo stat ipresentati emendamenti, porrò diretta-mente in votazione dopo averne dato let-tura :

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare il protocollo relativoalla cooperazione commerciale ed econo-mica tra la Comunità europea del car-bone e dell'acciaio e gli Stati membridella stessa da una parte e l'India dall'al -tra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno1981» .

    «Piena ed intera esecuzione è data alprotocollo di cui all'articolo precedente adecorrere dalla sua entrata in vigore i nconformità a quanto disposto dall'arti-colo 3 dello stesso» .

    (È approvato) .

    ART . 3.

    «La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub -blicazione nella Gazzetta ufficiale» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 1048 .— Ratifica ed esecuzione dell oscambio di lettere tra l'Italia e 1'AIE Aper la modifica dell'annesso I dell'ac-cordo di sede relativo al Centro inter -nazionale di fisica teorica di Trieste ,effettuato a Vienna il 3 ed il 30 maggio1983 (approvato dal Senato) (2896) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese -

    cuzione dello scambio di lettere tr al'Italia e 1'AIEA per la modifica dell 'an-nesso I dell 'accordo di sede relativo a lCentro internazionale di fisica teorica d iTrieste, effettuato a Vienna il 3 ed il 30maggio 1983 .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare il relatore, onore-vole Bonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore. Mi ri-metto alla relazione scritta, signor Presi -dente .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente.

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commis-sione, identico a quello del Senato, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione dopoaverne dato lettura:

    ART. I .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare lo scambio di letteretra l'Italia e 1'AIEA per la modific adell'annesso I dell'accordo di sede rela-tivo al Centro internazionale di fisica teo-rica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e i l30 maggio 1983».

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è data alloscambio di lettere di cui all 'articolo pre-cedente a decorrere dalla sua entrata i nvigore in conformità a quanto previstodallo scambio di lettere stesso» .

    (È approvato) .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

  • Atti Parlamentari

    — 31141 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    ART. 3 .

    «La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 1113 .— Ratifica ed esecuzione dell'emenda-mento all'articolo XXI della conven-zione sul commercio internazionaledelle specie animali e vegetali in viad 'estinzione, adottata a Washington il3 marzo 1973, approvato dalla ses-sione straordinaria delle Parti con -traenti, tenutasi a Gaborone (Bot-swana) il 30 aprile 1983 (approvato da lSenato) (2897) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese -cuzione dell'emendamento all'articoloXXI della convenzione sul commercio in -ternazionale delle specie animali e vege-tali in via d'estinzione, adottata a Washin -gton il 3 marzo 1973, approvato dalla ses-sione straordinaria delle Parti contraenti ,tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30aprile 1983 .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare il relatore, onore-vole Bonalumi .

    GILBERTO BONALUMI, Relatore. Mi ri-metto alla relazione scritta, signor Presi -dente .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarel 'onorevole rappresentante del Governo.

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee gernali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commis-sione, identico a quello del Senato che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione dopoaverne dato lettura:

    ART. 1 .

    «Il Presidente della Repubblica è auto -rizzato a ratificare l 'emendamento all'ar-ticolo XXI della convenzione sul com-mercio internazionale delle specie ani -mali e vegetali in via d'estinzione, adot-tata a Washington il 3 marzo 1973, appro-vato dalla Sessione straordinaria delleParti tenutasi a Gaborone (Botswana) i l30 aprile 1983» .

    (È approvato) .

    ART. 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è dataall 'emendamento di cui all'articolo prece -dente a decorrere dalla sua entrata invigore in conformità a quanto dispost odall 'articolo XVII della convenzione diWashington».

    (È approvato) .

    ART. 3 .

    «La presente legge entrerà in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Discussione del disegno di legge : S. 1115 .— Ratifica ed esecuzione dell 'accordotra il Governo della Repubblica ita-liana ed il Governo della Malaysia perevitare le doppie imposizioni e preve-nire le evasioni fiscali in materia d iimposte sul reddito, con protocollo e

  • Atti Parlamentari

    — 31142 —

    Camera dei Deputati

    IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 198 5

    scambio di note, firmato a KualaLumpur il 28 gennaio 1984 (approvatodal Senato) (2898) .

    PRESIDENTE. L'ordine del giornoreca la discussione del disegno di legge ,già approvato dal Senato : Ratifica ed ese-cuzione dell'accordo tra il Governo dell aRepubblica italiana ed il Governo dell aMalaysia per evitare le doppie imposi-zione e prevenire le evasioni fiscali i nmateria di imposte sul reddito, con proto -collo e scambio di note, firmato a Kual aLumpur il 28 gennaio 1984 .

    Dichiaro aperta la discussione sull elinee generali .

    Ha facoltà di parlare il relatore, onore-vole Gunnella .

    ARISTIDE GUNNELLA, Relatore . Mi ri-metto alla relazione scritta, signor Presi -dente .

    PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar el'onorevole rappresentante del Governo .

    MARIO FIORET, Sottosegretario di Statoper gli affari esteri . Il Governo non hanulla da aggiungere, signor Presidente .

    PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione sulle linee generali .

    Passiamo all'esame degli articoli del di -segno di legge nel testo della Commis-sione, identico a quello del Senato, che ,nessuno chiedendo di parlare e non es-sendo stati presentati emendamenti ,porrò direttamente in votazione dopoaverne dato lettura :

    ART. I .

    «Il Presidente della Repubblica è auto-rizzato a ratificare l'accordo tra il Go-verno della Repubblica italiana ed il Go-verno della Malaysia per evitare le doppi eimposizioni e per prevenire le evasionifiscali in materia di imposte sul reddito ,con protocollo e scambio di note, firmatoa Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984».

    (È approvato) .

    ART . 2 .

    «Piena ed intera esecuzione è dat aall'accordo di cui all 'articolo precedentea decorrere dalla sua entrata in vigore inconformità a quanto disposto dall'arti-colo 29 dell'accordo stesso» .

    (È approvato).

    ART . 3 .

    «La presente legge entra in vigore i lgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana» .

    (È approvato) .

    Il disegno di legge sarà votato a scru-tinio segreto nella seduta di domani .

    Rinvio della discussione del disegno d ilegge: S. 762. — Ratifica ed esecuzion edello scambio di note tra la Repub-blica italiana e la Repubblica di Malt aper la concessione di un contributofinanziario, effettuato a Roma il 4 e 1'8magg