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N.R.G. 208/06 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE Registro Decis.: 609/2007 Registro Generale: 208/06 nelle persone dei Signori: ALDO RAVALLI Presidente ETTORE MANCA Componente CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Visto il ricorso 208/2006 proposto da: COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (in persona del Sindaco, p.t.) rappresentato e difeso da: AVV. FRANCO GAETANO SCOCA AVV. MARCELLA TURCO con domicilio eletto in LECCE VIA G. PAISIELLO, 44 presso AVV. MARCELLA TURCO contro UNIVERSITA’ DI LECCE (in persona del legale rapp.te, p.t.) rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F. RUBICHI, 23 presso SUA SEDE e contro COMUNE DI LECCE (in persona del Sindaco, p.t.) rappresentato e difeso da: AVV. MARIA LUISA DE SALVO con domicilio eletto in LECCE

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N.R.G. 208/06

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Decis.: 609/2007

Registro Generale: 208/06 nelle persone dei Signori: ALDO RAVALLI Presidente ETTORE MANCA Componente CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA Visto il ricorso 208/2006 proposto da:

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (in persona del Sindaco, p.t.)

rappresentato e difeso da: AVV. FRANCO GAETANO SCOCA

AVV. MARCELLA TURCO con domicilio eletto in LECCE

VIA G. PAISIELLO, 44 presso

AVV. MARCELLA TURCO

contro UNIVERSITA’ DI LECCE (in persona del legale rapp.te, p.t.)

rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE VIA F. RUBICHI, 23

presso SUA SEDE

e contro

COMUNE DI LECCE (in persona del Sindaco, p.t.) rappresentato e difeso da:

AVV. MARIA LUISA DE SALVO con domicilio eletto in LECCE

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presso CASA COMUNALE

e contro

PROVINCIA DI LECCE (in persona del Presidente, p.t., n.c.)

e contro

REGIONE PUGLIA

(in persona del Presidente, p.t.) rappresentata e difesa da:

AVV. SABINA ORNELLA DI LECCE con domicilio eletto in LECCE

VIA ALDO MORO, 1 presso

UFFICIO REGIONALE CONTENZIOSO

per l’annullamento: a) dell’accordo di programma ex art. 34, d.lgs. 267/00, sottoscritto tra la regione

Puglia, l’Università degli Studi di Lecce e la Provincia di Lecce, avente ad oggetto: “la realizzazione, da parte dell’Università degli Studi di Lecce, del Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica, in variante al vigente P.R.G.”, noché di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento:

b) all’accordo di programma del 17 febbraio 2003 sottoscritto dall’Università degli Studi di Lecce e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Polo edilizio delle Facoltà dell’Area Umanistica integrato con servizi residenziali per gli studenti, ratificato con delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce n. 288 del 16 settembre 2003 e con delibera del S.A. n. 182 del 16 settembre 2003;

c) al verbale della riunione di costituzione della Commissione mista per l’edilizia universitaria del 31 luglio 2003;

d) al verbale n. 2 del 15 settembre 2003 della medesima Commissione mista, con il quale è stata approvata la localizzazione nel lotto n. 2 per la realizzazione del Polo delle facoltà dell’Area Umanistica;

e) alla delibera del senato Accademico n. 196 del 2 ottobre 2003, recante parere favorevole alla suddetta localizzazione;

f) alla delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce n. 308 del 3 ottobre 2003, di approvazione della localizzazione dell’intervento nel sito contraddistinto come lotto 2;

g) alla delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce n. 92 del 19 dicembre 2003, di approvazione del Piano particolareggiato per la realizzazione del Polo delle facoltà dell’Area Umanistica;

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h) alla delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce n. 144 del 6 febbraio 2004, di rettifica del Piano relativo alla realizzazione del Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica;

i) al verbale della Conferenza di servizi promossa dal Comune di Lecce ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/00 e svoltasi in data 2 settembre 2004 per la valutazione complessiva dell’intervento nell’ambito delle rispettive competenze;

j) alla delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce, n. 327 del 22 settembre 2004, di approvazione dell’adeguamento del progetto per la realizzazione del ‘Polo umanistico’ all’esito della Conferenza di servizi del 2 settembre 2004;

k) al verbale della Conferenza di servizi del 6 dicembre 2004, convocata in prosecuzione della precedente del 20 settembre 2004 dal Comune di Lecce;

l) alla D.G.R. n. 1167 del 6 agosto 2005, avente ad oggetto l’Accordo si programma per la realizzazione del Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica;

m) alla delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce, n. 291 del 27 settembre 2005, di approvazione della realizzazione del Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica;

n) alla delibera di Giunta della provincia di Lecce, di estremi sconosciuti, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma;

o) di ogni altro atto successivo, con particolare riferimento alla delibera di G.C. del Comune di Lecce, n. 84 del 29 ottobre 2005, di ratifica dell’Accordo di programma, pubblicata dal 3 novembre 2005 al 18 novembre 2005, nonché

p) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Lecce, della Regione Puglia e del Comune di Lecce; Data per letta all’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Turco (per il Comune ricorrente), Tarentini (per l’Avvocatura dello Stato), Sabina Ornella Di Lecce (per la Regione Puglia) e De Salvo (per il Comune di Lecce) ; Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione dei principi generali in tema di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa ed eccesso di potere per irragionevolezza della scelta di realizzare il Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica all’interno del c.d. ‘lotto 2’ – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione – Violazione dell’art. 3 della l. 8 agosto 1990, n. 241 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Violazione dell’art. 51 della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56;

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:

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FATTO Il Comune ricorrente riferisce, in primo luogo, il carattere radicato sul proprio territorio della presenza di insediamenti universitari e la notevole importanza che la presenza di tale tipologia di insediamenti ha rivestito, nel corso degli anni, in sede di adozione delle scelte di pianificazione in ambito comunale. Risulta agli atti che già nel 1977 fu approvata una variante al P.di F. comunale con la quale furono definite le aree da destinare ad edilizia universitaria in ambito comunale (D.P.G.R. n. 2079 del 6 settembre 1977). Risulta, inoltre, che in sede di adozione e successiva approvazione del P.R.G. comunale (D.G.R. n. 529 del 10 maggio 2001) la previsione di ampie zone del territorio destinate ad ospitare insediamenti di interesse universitario fu confermata e, in parte, rimodulata. Ai fini del presente giudizio è rilevante osservare che lo strumento di pianificazione generale allo stato vigente destina circa 590.000 mq. del territorio comunale a tale tipologia di insediamento (tipizzazione ‘F4 – Zona universitaria’) e che, per quanto concerne l’area sita in prossimità del confine con il Comune di Lecce lungo la via per Monteroni (i.e.: nella zona interessata dal c.d. ‘Complesso Ecotekne’, in cui sono attualmente insediate numerose facoltà scientifiche dell’Ateneo salentino), sussiste una zona di considerevoli dimensioni (circa 12.000 mq.) ad oggi non edificata e, del pari, tipizzata F4. La zona in questione risulta limitrofa ad altra, ben più vasta zona (quest’ultima, ricadente nell’ambito del territorio del Comune di Lecce) a propria volta tipizzata ‘F22 – Attrezzature per l’istruzione superiore’. Tale ultima zona risulta a propria volta suddivisa in due comparti contigui: l’uno (di estensione pari a circa 61.500 mq.) situato sul lato destro della via per Monteroni, in prossimità del complesso Ecotekne e l’altro (di estensione pari a circa 124.000 mq.) sull’opposto lato sinistro della medesima via, per una superficie complessiva di circa 185.500 mq. Nel maggio del 2002, il C.d.A. dell’Università di Lecce, su parere favorevole del Senato accademico, avviava l’iter procedimentale volto alla creazione del nuovo ‘Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica’ (d’ora in poi: ‘il Polo’ - delibera n. 143 del 16 maggio 2002 -). Nel febbraio del 2003, l’Università degli Studi di Lecce (d’ora in poi: ‘l’Università’) sottoscriveva con l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: ‘il M.I.U.R.’) un accordo di programma per l’erogazione di finanziamenti volti alla realizzazione del predetto ‘Polo’, integrato con servizi residenziali per gli studenti. Nel gennaio 2003, il Sindaco di Lecce ed il Rettore dell’Università decidevano di istituire un’apposita Commissione, incaricata di individuare, nell’ambito del territorio comunale, un’area adeguata all’insediamento del ‘Polo’. Nel corso della seduta inaugurale, il Rettore dell’Università specificava in via preliminare che “è (…) necessaria l’individuazione di aree all’interno della cinta muraria che possano essere poi utilizzate per la realizzazione di un polo da destinare alle Facoltà Umanistiche, in analogia a quanto già realizzato per le Facoltà con indirizzo tecnologico nell’area extra urbana

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dell’agro di Lecce e Monteroni di Lecce che costituisce il centro Universitario Ecotekne, ma che abbia localizzazione adeguata per tener conto degli edifici attualmente utilizzati (…)”. Risulta agli atti che la Commissione in questione si sia riunita per altre quattro volte (in data 5 marzo, 21 maggio, 24 luglio e 31 luglio 2003) e che, nel corso dei diversi incontri, essa abbia costantemente “tenuto conto dell’orientamento espresso dall’Università per tramite del magnifico Rettore nella seduta iniziale per una ubicazione degli insediamenti in questione nella cinta urbana ed in asse e non lontana dal patrimonio edilizio universitario esistente oggi in uso dalle facoltà umanistiche” (si veda il documento, in data 31 luglio 2003, ricognitivo delle riunioni svoltesi tra i rappresentanti dell' Amministrazione Comunale di Lecce e dell' Università degli Studi in seno alla Commissione). Dall’esame del documento ricognitivo in questione, emerge che all’esito dei lavori della Commissione mista, fossero residuate due soluzioni insediative: l’una in prossimità dell’area della manifattura dei tabacchi (lotto 2) e l’altra al di là della ferrovia (lotto 1). All’esito dei propri lavori (ed avendo, ormai, ridotto la scelta alle sole due opzioni testé richiamate), i membri della Commissione riferivano di aver svolto il proprio incarico, ponendo la massima attenzione agli aspetti relativi alle attuali destinazioni d’uso delle aree interessate, così come disciplinate dalle N.T.A. al P.R.G., nonché al valore dei suoli rilevante per le necessarie procedure espropriative. All’esito dei lavori della Commissione, i delegati comunali dichiaravano che entrambe le soluzioni individuate si inserissero adeguatamente nel tessuto urbano della città e demandavano agli organi dell’Università la formulazione di una proposta finale, sulla quale il Consiglio comunale sarebbe stato chiamato ad esprimersi. E’ evidente che, già in questa fase del complessivo iter volto all’individuazione della zona in cui insediare il ‘Polo’, fosse stata di fatto esclusa a priori (rectius: non presa in considerazione) la possibilità di insediare il ‘Polo’ medesimo nell’ambito della vasta area adiacente al Centro Ecotekne. A seguito della conclusione dei lavori della Commissione mista, aveva inizio una fase nel corso della quale gli Organi Universitari venivano chiamati ad optare per l’una o l’altra delle due opzioni insediative rimaste in lizza. In data 12 settembre 2003, il Collegio dei Presidi delle facoltà interessate dal realizzando insediamento si esprimevano all’unanimità in favore della realizzazione del ‘Polo’ nell’ambito del c.d. ‘lotto 2’. Dal verbale emergono in modo piuttosto sintetico le ragioni di tale scelta, adottata “in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle stesse aree, di inserimento nel contesto urbano e per essere le stesse più vicine di quelle del lotto 1 alle altre sedi istituzionali cittadine esistenti”. In data 15 settembre 2003, si riuniva la Commissione mista per l’Edilizia Universitaria la quale, pur all’esito di un dibattito caratterizzato da alcune diversità di vedute, esprimeva a propria volta la preferenza per l’insediamento del ‘Polo’ nell’ambito del ‘lotto 2’. Risulta agli atti che, in tale occasione, un membro della Commissione (Prof. Pascali) ebbe ad osservare che entrambe la alternative insediative proposte risultassero “non ideal[i] quanto quella rappresentata dal Polo tecnologico scientifico che ha come fulcro il centro Ecotekne”.

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Nell’occasione, il Prof. Pascali osservò che “il naturale ampliamento [del Polo Ecotekne] con gli interventi edilizi da realizzare potrebbe far conseguire significative economie nella realizzazione del programma complessivo, non disgiunte dalla possibilità di poter economizzare ulteriormente anche in termini di gestione delle strutture da realizzare (…)”. Dall’esame del verbale emerge che alcuni dei membri della Commissione mista (es.: il prof. Valli), pur condividendo in via di principio la tesi secondo cui fosse preferibile insediare il ‘Polo’ in ampliamento dell’‘area Ecotekne’, ritenevano comunque che la scelta in questione non fosse percorribile, atteso che la scelta insediativa di fondo (già delineata dal Rettore nel gennaio del 2003 e sostanzialmente condivisa dalla Commissione composta da esperti del Comune e dell’Università nel luglio dello stesso anno) si era decisamente rivolta verso una soluzione interna alla cinta urbana, senza che la possibilità di ampliare ulteriormente il polo universitario ubicato nella direttrice della via per Monteroni fosse stata fattivamente presa in considerazione. In senso analogo erano gli interventi del prof. Pellegrino (secondo il quale l’espansione universitaria “nella cinta urbana per dichiarata scelta deve rimanere al fine di rendere fisicamente presenti gli studenti, i docenti e le strutture universitarie nella Città”) e dell’ing. De Vitis (secondo il quale, l’opzione per il ‘lotto 2’ era mossa anche “[dal] rispetto della scelta operata a suo tempo dalle facoltà dell’Area Umanistica di voler mantenere le attività istituzionali localizzate all’interno della cinta urbana, e quindi in zona diversa da quella di Ecotekne”). In seno alla Commissione, inoltre, si fece largo per la prima volta l’ipotesi che presso il realizzando ‘Polo’ potesse essere allocata anche la Facoltà di Giurisprudenza, ad oggi insistente in agro di Monteroni, in un’area contigua a quella del complesso Ecotekne. Nell’ottobre dello stesso anno, anche il Senato accademico dell’Università di pronunciava in favore dell’insediamento del realizzando ‘Polo’ nell’ambito del ‘lotto 2’. In tale occasione, non solo il S.A. omise di valutare la possibilità stessa che l’insediamento in questione potesse avvenire nell’ambito dell’area Ecotekne (limitando, quindi, la scelta alle sole due richiamate opzioni del ‘lotto 1’ e del ‘lotto 2’), ma per di più la stessa relazione del Rettore precisò che “la realizzazione del polo edilizio per le facoltà umanistiche potrebbe decongestionare il complesso Ecotekne, considerato che [l’accordo di programma in via di stipula con gli Enti interessati] prevede, tra l’altro, spazi per gli studenti”. Anche il Senato accademico, comunque, espresse la propria preferenza per l’insediamento nell’ambito del ‘lotto 2’ (delibera n. 196 del 2 ottobre 2003). Conseguentemente, con delibera in data 3 ottobre 2003, n. 308, il C.d.A. approvava la localizzazione del ‘Polo’ nell’ambito del lotto in parola. Con successiva delibera n. 92 del 19 dicembre 2003, il C.d.A. approvava il progetto preliminare per l’inquadramento urbanistico dell’intervento, mentre con delibera n. 144 del 6 febbraio 2004 approvava gli atti progettuali del relativo Piano particolareggiato, in variante al P.R.G.

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In tale occasione veniva anche stabilito che “la Facoltà di Giurisprudenza troverà sistemazione logistica all’interno del Polo previsto per le Facoltà dell’Area Umanistica, giusta quanto comunicato dalla stessa Facoltà (…)”. Pertanto, l 'Università degli Studi di Lecce trasmetteva il progetto preliminare di Piano Particolareggiato al Comune di Lecce, chiedendo di assumere le determinazioni di competenza e facendo presente che il progetto risultava inserito nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per il 2004, nell'ambito del Programma Triennale 2004-2006 approvato dal C.d.A. ai sensi dell'art. 14 della l. 109 del 1994 e ss.mm.ii. Il Sindaco del Comune di Lecce comunicava all'Università degli Studi che le procedure alternativamente applicabili per la approvazione del predetto piano particolareggiato erano quelle dell'accordo di programma previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero quelle di cui al d.P.R. n. 383 del 1994, trattandosi di opere di interesse statale. Gli Organi dell’Università manifestavano la propria preferenza per lo strumento dell’Accordo di programma e, quindi, il Comune di Lecce provvedeva ad indire la Conferenza di servizi, di cui al comma 3 del richiamato art. 34. In sede di prima riunione della Conferenza, il delegato regionale chiedeva chiarimenti in ordine al progetto proposto, con particolare riferimento al “se, nello strumento urbanistico vigente, esist[essero] altre aree a destinazione specifica (F/22) – Attrezzature per l’Istruzione Superiore, sufficienti ad accogliere l’intervento proposto”. Il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce riscontrava l’osservazione, rilevando che “nel vigente PRG esistono altre aree con destinazione specifica di tipo F/22 ai fini della realizzazione dell’intervento proposto dall’Università degli Studi di Lecce” (il riferimento sembra indubbiamente rivolto alla vasta area tipizzata F/22, estesa per circa 185.500 mq. ed esistente in prossimità dell’‘area Ecotekne’). Al riguardo, però, il delegato comunale soggiungeva che “tale circostanza non è (…) ostativa alla procedura dell’attivazione dell’Accordo di programma di cui all’art. 34 del T.U. n. 267/00 che, a differenza della normativa statale e regionale in materia di insediamenti produttivi, non contempla tra i presupposti di ammissibilità la mancanza nello strumento urbanistico vigente di aree a destinazione specifica per la realizzazione dell’intervento programmato dai soggetti proponenti”. Le obiezioni del delegato comunale alle osservazioni della regione Puglia dovettero risultare dirimenti se è vero che, nella successiva seduta della Conferenza di servizi ex art. 34 del d.lgs. 267 del 2000 (6 dicembre 2004), pur affermandosi in via di principio di aver rivisto il progetto alla luce (anche) delle prescrizioni del rappresentante della Regione Puglia, nessun accenno veniva fatto alla questione della sussistenza di aree tipizzate F/22 lungo la via per Monteroni, né alla possibilità di insediare colà il nuovo complesso universitario. In tale occasione fu, per altro, determinata la precisa estensione dell’insediamento, fissata in 202.102,85 mq. (contro i 206.652,39 mq. dell’originario progetto). In data 6 agosto 2005, la Giunta regionale autorizzava, pertanto, il Presidente della Regione a sottoscrivere, con la Provincia ed il Comune di Lecce, nonché con la locale Università l’Accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. 267 del 2000 per la

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realizzazione, in variante al P.R.G., del ‘Polo delle facoltà dell’Area Umanistica’ (D.G.R. 6 agosto 2005, n. 1167). In tale occasione, nel ripercorrere i precedenti della vicenda, si dava puntualmente atto dei rilievi formulati dal delegato regionale in sede di Conferenza di servizi (rilievi concernenti la sussistenza, in ambito comunale, di aree F/22 in cui fosse possibile insediare il ‘Polo’), così come del riscontro fornito dal delegato comunale, il quale – come si è detto – aveva ritenuto che la questione non assumesse rilievo dirimente al fine dell’approvazione del progetto in variante al P.R.G. Al riguardo, la Giunta regionale soggiungeva che, pur essendo pacifico che nella ‘zona Ecotekne’ esistessero due comparti di zone F/22 (dalla superficie complessiva di circa 185.500 mq.), nondimeno “le maglie urbanistiche come sopra identificate sono largamente inferiori alla superficie territoriale interessata dal progetto proposto dall’Università pari a mq. 202.000 circa”. Pertanto, previa espressione di parere favorevole anche da parte del C.d.A. dell’Università, i Presidenti della regione e della Provincia, nonché il Sindaco di Lecce ed il rettore dell’Università procedevano a stipulare (17 ottobre 2005) l’Accordo di programma in questione. Poiché esso comportava variazione dello strumento urbanistico, il Consiglio comunale di Lecce provvedeva a ratificare l’operato del Sindaco con delibera n. 84 del 29 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 5 dell’art. 34, d.lgs. 267 del 2000. L’accordo veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 15 del 2 febbraio 2006. Con ricorso in data 14 gennaio 2006 il Comune di Monteroni impugnava l’Accordo di programma in data 17 ottobre 2005, così come gli atti ad esso prodromici, lamentandone l’illegittimità sotto un unico, articolato profilo e chiedendone l’annullamento. Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Lecce, la quale concludeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per la sua integrale reiezione. Si costituiva, altresì, il Comune di Lecce, il quale concludeva a propria volta per l’integrale reiezione del ricorso in oggetto. Si costituiva, infine, la Regione Puglia, la quale, del pari, concludeva nel senso dell’inammissibilità e/o della radicale infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione Puglia con memoria in data 12 novembre 2006. Osserva al riguardo la Difesa regionale che il ricorso in oggetto (notificato in data 16-18 gennaio 2006) risulterebbe tardivo, in quanto proposto in un termine successivo a quello di sessanta giorni dalla legale conoscenza dei provvedimenti lesivi.

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In particolare, il ricorso in questione risulterebbe tardivo rispetto a tutti gli atti rilevanti della serie procedimentale che ha condotto all’approvazione dell’Accordo di programma con cui è stata autorizzata la realizzazione del ‘Polo umanistico’, con conseguente variante agli strumenti urbanistici vigenti in ambito comunale. Ed infatti, la proposizione del ricorso risulterebbe tardiva rispetto a ciascuno dei seguenti atti e provvedimenti:

a) rispetto al documento ricognitivo della Commissione mista Comune-Università, deputata ad individuare uno o più siti per la localizzazione della struttura (31 luglio 2003);

b) rispetto alla delibera del C.d.A. dell’Università con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento (3 novembre 2003);

c) rispetto alla delibera del medesimo C.d.A. con cui è stato approvato il Paino particolareggiato (6 dicembre 2003);

d) rispetto al verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 2000, con il quale si sono assunte le determinazioni prodromiche all’adozione delle decisioni finali in sede di Accordo di programma (il verbale in questione, in data 6 dicembre 2004, è stato pubblicato sul BURP il successivo 24 dicembre 2004), ed infine:

e) rispetto alla D.G.R. 6 agosto 2005, n. 1167, con cui il Presidente della regione è stato autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di programma (la delibera in parola è stata pubblicata sul B.U.R.P. in data 1° settembre 2005).

Ancora più in particolare, la Difesa regionale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 29 novmbre 2005, n. 6768) secondo cui in tema di Accordi di programma nel cui iter si innestano conferenze di servizi che abbiano valenza di variazione degli strumenti urbanistici, il termine per l’impugnativa delle relative determinazioni è esattamente individuato nella data di pubblicazione dello stesso. Ora, dal momento che – come si è detto – tale pubblicazione ha avuto luogo in data 24 dicembre 2004, ne conseguirebbe l’evidente tardività del ricorso che ne occupa (ricorso notificato, lo si ripete, solo nel gennaio del 2006). Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso. In primo luogo si osserva che il termine a quo per il computo del periodo di sessanta giorni di cui all’art. 21 della l. T.A.R. non può essere fatto decorrere da alcuno degli atti dinanzi richiamati sub a), b) e c), atteso che la loro valenza meramente prodromica e strumentale rispetto alla successiva adozione delle determinazioni conclusive ex art. 34, cit., ne palesa l’inidoneità a configurare quell’immediata valenza lesiva che, sola, può determinare l’avvio del termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi. E’ evidente, infatti, che nessuno degli atti in questione (ci si riferisce al documento ricognitivo dei lavori della Commissione mista, così come alle delibere del C.d.A. universitario che hanno approvato – per quanto di propria competenza – il progetto preliminare ed il Piano particolareggiato dell’intervento) assumesse una valenza immediatamente lesiva, ovvero costituisse l’arresto di una autonoma fase procedimentale, di guisa da configurare un immediato interesse all’impugnativa di ciascuno di essi.

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Un discorso in parte diverso va fatto per quanto concerne la pubblicazione degli atti adottati in sede di Accordo di programma (prescrizione di cui è espressa menzione al primo periodo del comma 4 dell’art. 34, d.lgs. 267 del 2000). Al riguardo, correttamente la Difesa regionale osserva che il termine a quo per l’impugnativa deve essere fatto decorrere dal giorno della pubblicazione degli atti assunti in sede di Accordo i quali abbiano valenza di variazione degli strumenti urbanistici. Tuttavia, contrariamente a quanto osservato dalla Difesa deducente, una siffatta valenza non può essere riconosciuta agli atti conclusivi della Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’art. 34, cit. (i cui esiti finali sono stati pubblicati nel dicembre del 2004). Ciò in quanto, l’evidente carattere meramente istruttorio della conferenza di servizi in parola comporta che la valenza lesiva non possa essere connessa alla mera conclusione dei suoi lavori, bensì vada ricondotta alla conclusione dell’Accordo cui essa è prodromica (rectius: al perfezionamento della complessiva fattispecie, che consegue alla ratifica, da parte del Consiglio comunale, dell’adesione prestata dal Sindaco). Tanto emerge dal tenore stesso del comma 3 dell’art. 34, cit., secondo cui scopo della Conferenza di servizi non è quello di adottare determinazioni immediatamente prescrittive in merito alle varianti allo strumento urbanistico, bensì – e più limitatamente – quello di verificare la sola possibilità di concordare l’accordo di programma. Ai limitati fini che qui rilevano, si soggiunge che, quand’anche si intendesse aderire alla tesi secondo cui il terminus a quo per l’impugnativa decorrerebbe (non già dalla pubblicazione dell’Accordo, bensì) dalla pubblicazione degli esiti della Conferenza di servizi, nondimeno sarebbe da escludere, nel caso di specie, la dedotta tardività dell’impugnativa giurisdizionale. Ciò in quanto, ai sensi della generale prescrizione di cui al primo comma dell’art. 21, l. T.A.R., la pubblicazione degli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale vale ad avviare il decorso dei termini per l’impugnativa giurisdizionale solo laddove prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione di legge (e difettando l’obbligo della notifica individuale), il termine per l’impugnativa giurisdizionale decorrerà dalla piena conoscenza dell’atto. Ora, dall’esame dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 2000 in tema di Accordi di programma emerge che l’obbligo di pubblicazione sul B.U.R. (con ogni conseguenza in tema di decorrenza del termine per l’impugnativa) sa prevista unicamente per quanto concerne l’atto di approvazione dell’Accordo, e non anche per quanto concerne gli esiti della Conferenza di servizi ad esso prodromica. Ne consegue che, anche nei casi in cui (come nella specie) si sia provveduto ad una pubblicazione – di carattere meramente notiziale – sul Bollettino Regionale, tale circostanza non risulti idonea, in assenza di una specifica disposizione di legge in tal senso, a determinare il decorso del termine per l’impugnativa. Conseguentemente, il termine in questione, in applicazione di generali principi, decorrerà dalla piena conoscenza dell’atto.

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Ebbene, non avendo fornito la Difesa della Regione alcun elemento volto ad attestare che, effettivamente, il Comune ricorrente avesse avuto piena conoscenza degli atti impugnati in un periodo antecedente di oltre sessanta giorni la notifica del ricorso in oggetto, l’eccezione di tardività non può trovare accoglimento. Ancora, vi è un ulteriore ragione per cui non sembra al Collegio che la dedotta eccezione di tardività possa ritenersi fondata. Ci si riferisce all’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui nelle ipotesi di Accordo di programma ex art. 34, cit., l’atto che completa la fattispecie della variante allo strumento urbanistico e radica pertanto l’interesse all’impugnativa (con l’effetto di determinare l’avvio del termine decadenziale per proporre ricorso) non va neppure individuato nella pubblicazione dell’Accordo medesimo, quanto piuttosto nella pubblicazione (rectius: nella legale conoscenza) della delibera del Consiglio comunale con la quale si ratifica l’adesione del Sindaco all’Accordo medesimo, ai sensi del comma 4 del più volte richiamato art. 34 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21 novembre 2005, n. 6467). Ebbene, per quanto concerne le vicende di causa, risulta che la delibera di Consiglio comunale in parola sia stata adottata il 29 ottobre 2005 e pubblicata dal 3 al 18 novembre 2005. Ne consegue la tempestività del ricorso in oggetto, notificato in data 16-18 gennaio 2006. 2. Va in secondo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità dedotta tanto dalla Regione Puglia, quanto dall’Avvocatura dello Stato, in ordine all’asserita carenza di interesse in capo al Comune di Monteroni a censurare l’adozione di scelte urbanistiche da realizzare sul territorio di un diverso Comune. Ad avviso dei deducenti, non sarebbe rinvenibile nell’ambito del ricorso l’allegazione di uno specifico interesse al ricorso, con il quale si perseguirebbe apparentemente la mera finalità di conseguire il ripristino della legittimità asseritamente violata. Il motivo non può essere condiviso. Ed infatti, dal complesso delle circostanze dedotte nell’ambito del ricorso e dagli altri atti del giudizio emerge con evidenza l’interesse sostanziale del Comune di Monteroni all’adozione di scelte insediative le quali, ponendosi in una linea di continuità con quanto già operato in sede di localizzazione del c.d. ‘Polo scientifico’, risultino più immediatamente rispondenti agli interessi della comunità e dell’economia locale. Risulta provato in atti che, in sede di pianificazione generale, il Comune di Monteroni abbia annesso grande importanza al mantenimento ed allo sviluppo degli insediamenti universitari in ambito comunale, con particolare riferimento alla zona di confine con il Comune di Lecce, su cui insiste la Facoltà di Giurisprudenza (ubicata in territorio di Monteroni) ed il Complesso Ecotekne (ubicato in territorio di Lecce). Risulta, altresì, provato in atti che, quanto meno con riguardo all’ubicazione della facoltà di Giurisprudenza, la scelta di stabilirne la definitiva sede nell’ambito del realizzando ‘Polo umanistico’ (i.e.: al di fuori del territorio di Monteroni ed in luogo diverso rispetto a quello in cui essa insiste attualmente), recherebbe indubbiamente

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uno svantaggio per il complessivo tessuto infrastrutturale ed economico in ambito comunale, determinandone, di conseguenza, un apprezzabile depauperamento. E’ inoltre innegabile che la collettività di Monteroni (di cui il Comune è Ente esponenziale, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 267 del 2000) vanti un innegabile interesse al mantenimento (ovvero, al potenziamento) della polarizzazione universitaria nell’ambito dell’asse viario che congiunge il territorio del Comune ricorrente a quello di Lecce, anche con riferimento ad insediamenti interamente ricadenti nell’ambito del territorio leccese. Ciò, anche in considerazione del fatto che tale interesse rinviene la propria origine in una consolidata vocazione urbanistica del territorio considerato ed è stato, nel corso degli anni, confermato attraverso le scelte urbanistiche del Comune viciniore, consolidando per tale via quanto meno un’aspettativa a che le future scelte pianificatorie avrebbero tenuto in adeguata considerazione i particolari interessi di carattere urbanistico (ed, indirettamente, economico) esistenti sull’area di confine fra i due comuni. Ed infatti, per un verso è innegabile che un tale interesse sussista, alla luce delle indubbie esternalità positive che la presenza di un importante polo universitario è in grado di apportare anche all’economia dei comuni viciniori; per altro verso è altresì innegabile che la consistenza obiettiva degli insediamenti universitari all’origine dei fatti di causa risulti per propria natura tale da coinvolgere interessi localizzabili in un’area più vasta rispetto a quella del singolo Comune in cui essi risultano incidentalmente insediati. In definitiva, il Collegio ritiene che nella specie sussista uno specifico interesse (differenziato e qualificato) in capo al Comune ricorrente (inteso nella sua veste di Ente esponenziale degli interessi collettivi identificabili nell’ambito della collettività locale, secondo il principio c.d. della vicinitas) a proporre una domanda di Giustizia relativa ad atti e provvedimenti i quali, pur riferendosi in modo immediato e diretto al territorio di altro Comune, risultano comunque in grado di incidere sul territorio del Comune ricorrente e sugli interessi ivi riconoscibili (argomenti in tal senso in: TAR Lazio – Roma, Sez. II, sent. 5 luglio 2005, n. 5481). 3. Per le medesime ragioni non può trovare l’ulteriore eccezione di inammissibilità, del pari articolata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria del 10 novembre 2006. In tale occasione, la Difesa Erariale ha osservato che il ricorso in epigrafe non appaia mosso da un effettivo interesse ad agire (art. 100, c.p.c.), quanto piuttosto dal mero interesse al ripristino della legalità asseritamente violata. Tanto deriverebbe dalla circostanza che il Comune ricorrente abbia contestato la stessa legittimità del finanziamento regionale rinveniente dall’Accordo di programma del 29 dicembre 2004 “in quanto (…) vincolato alla realizzazione di opere di ammodernamento ed adeguamento funzionale delle strutture (e non alla nuova costruzione)”. Ed infatti, ribadendo quanto appena osservato circa l’indubbia sussistenza in capo al Comune di Monteroni di uno specifico interesse in ordine al mantenimento della centralità del polo universitario gravitante intorno al centro Ecotekne (nonché in ordine al mantenimento della Facoltà di Giurisprudenza nel territorio di Monteroni),

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deve qui soltanto aggiungersi che il brano testé richiamato non può che confermare l’assunto in questione. Ciò in quanto, il fatto di reclamare l’adeguata valutazione di meri interventi di adeguamento funzionale delle strutture esistenti (in luogo della realizzazione di nuove strutture in luoghi del tutto diversi) non può che confermare e rafforzare l’interesse del Comune ricorrente a che la pianificazione dei nuovi insediamenti universitari nell’ambito del Comune di Lecce tenga in adeguata considerazione la possibilità di operare in ampliamento rispetto al Polo universitario già esistente nel versante Ovest della Città di Lecce, in prossimità del confine con Monteroni. 4. Con un ulteriore eccezione di inammissibilità, l’Avvocatura dello Stato osserva che nella specie l’impugnativa è stata rivolta avverso un complesso di atti (in primis: l’Accordo di programma in data 17 ottobre 2005) i quali non rivestono un’immediata portata lesiva. Ciò in quanto è solo dal momento dell’approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale che l’Accordo ex art. 34 acquista efficacia esterna, mentre gli atti ad essa prodromici (ivi compreso l’atto in cui l’accordo viene obiettivizzato) rappresentano meri atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili, se non in una con l’atto regionale di approvazione. L’eccezione non può essere condivisa. E’ evidente che la risoluzione della questione risieda nell’interpretazione che si ritiene preferibile in ordine alla portata del comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 2000. Come è noto, infatti, la disposizione in parola, se da un lato prevede che l’accordo di programma consista nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate (consenso unanime la cui indefettibilità appare con tanto maggiore evidenza nelle ipotesi di Accordo finalizzato ad apportare varianti agli strumenti urbanistici), dall’altro lato prevede che esso sia seguito da un atto qualificato come di approvazione ad opera del Presidente della Regione, ovvero della Provincia, ovvero del Sindaco, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione interessata. E’ altresì noto che la disposizione in questione abbia determinato, fra gli interpreti, una netta scissione in ordine all’individuazione dell’atto in cui sia effettivamente da individuare il momento conclusivo dell’iter, anche in relazione all’impugnativa giurisdizionale. Secondo un primo orientamento (cui pare accedere l’opinamento della Difesa Erariale), il consenso unanime raggiunto in sede di Conferenza di servizi avrebbe mero valore preparatorio rispetto al successivo atto di approvazione al quale, solo, sarebbe da riconoscere ogni valore costitutivo in ordine alla produzione degli effetti tipici della procedura nel suo complesso. Logico corollario di tale opzione interpretativa è che le determinazioni assunte (pure all’unanimità) in sede di Conferenza di servizi non sarebbero autonomamente impugnabili, dovendo piuttosto essere necessariamente censurate in una con il successivo atto presidenziale di approvazione.

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Secondo un diverso approccio interpretativo (cui il Collegio ritiene nella specie di prestare specifica adesione), al contrario, gli effetti dell’Accordo ex art. 34, d.lgs. 267 del 2000 discendono direttamente dal consenso delle parti intervenute, indipendentemente dal decreto di approvazione regionale, cui è da riconoscere una mera valenza di esternazione dell’atto (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5 gennaio 2001, n. 25). Si osserva al riguardo che, laddove si riguardi il complessivo assetto istituzionale il quale viene in rilievo nel caso di procedure volte alla modifica di strumenti di pianificazione generale (assetto che richiede necessariamente il consenso unanime dei diversi attori istituzionali coinvolti nella fattispecie complessiva), non appare sistematicamente corretto ritenere che ad uno dei livelli di Governo coinvolti possa essere riconosciuto – al di fuori di ragioni di convincente spessore sistematico – un ruolo di primazia e controllo sull’operato degli altri Enti coinvolti, attraverso un atto di approvazione la cui valenza superi la mera funzione di esternazione dell’atto. Affermare ciò equivarrebbe ad introdurre in subjecta materia una surrettizia alterazione dell’assetto di competenze amministrative in ordine alla variazione degli strumenti urbanistici, con dubbia compatibilità del sistema così delineato in relazione al sistema (anche) costituzionale che tale assetto disciplina (arg. ex Corte Cost., sent. 26 giugno 2001, n. 206). 5. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Monteroni lamenta che gli atti impugnati violino i principi generali in tema di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa e che essi risultino affetti da vari profili di irragionevolezza. In particolare (ed in primo luogo), i vizi in questione deriverebbero dal fatto che, nel decidere la localizzazione del realizzando ‘Polo’, le Amministrazioni intimate non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la possibilità di realizzare il nuovo complesso sfruttando le potenzialità dell’area universitaria già esistente (Ecotekne) e le zone limitrofe, già tipizzate F/22, allo stato libere ed inedificate. Al contrario, le scelte urbanistiche nella specie effettuate risulterebbero irragionevoli per avere aprioristicamente escluso che il nuovo insediamento potesse essere realizzato su di un’area che presenta una ‘naturale’ vocazione all’ampliamento degli insediamenti dell’Università di Lecce, presentando inoltre, degli indubbi vantaggi comparativi in termini di rapporti fra costi e benefici del previsto insediamento. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento. Come si è ampiamente esposto in narrativa, risulta agli atti che, sin dall’avvio del complesso iter decisionale volto all’individuazione dell’area maggiormente idonea ad ospitare il realizzando ‘Polo umanistico’, gli Enti a ciò deputati non abbiano adeguatamente valutato (rectius: non abbiano valutato tout-court) la possibilità stessa che l’insediamento in parola potesse avvenire in ampliamento dell’area il cui fulcro funzionale è rappresentata dal ‘complesso Ecotekne’. Come si è osservato in precedenza, sin dall’avvio delle attività della Commissione mista istituita dal Comune e dall’Università al fine di individuare la più corretta collocazione dell’insediamento (gennaio 2003), il Rettore dell’Università ebbe a specificare che l’attività dell’organo di cooperazione avrebbe dovuto svolgersi prendendo come punto fermo l’individuazione delle aree in questione all’interno della cinta muraria.

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Risulta agli atti che, pur avendo alcuni dei membri di tale Commissione espresso il convincimento secondo cui l’‘area Ecotekne’ potesse rappresentare una valida alternativa in termini allocativi, ogni proposta in tal senso fu, di fatto, dichiarata inammissibile per il solo fatto di non coincidere con l’opzione – per così dire – ‘paradigmatica’, rappresentata dalla collocazione all’interno della cinta urbana. Come esposto in narrativa, dall’esame dei verbali della Commissione emerge che alcuni dei membri della Commissione mista (es.: il prof. Valli), pur condividendo in via di principio la tesi secondo cui fosse preferibile insediare il ‘Polo’ in ampliamento dell’‘area Ecotekne’, ritenevano comunque che la scelta in questione non fosse percorribile, per il semplice fatto che la scelta insediativa di fondo (già delineata dal Rettore nel gennaio del 2003 e sostanzialmente condivisa dalla Commissione composta da esperti del Comune e dell’Università nel luglio dello stesso anno) si era decisamente rivolta verso una soluzione interna alla cinta urbana, senza che la possibilità di ampliare ulteriormente il polo universitario ubicato nella direttrice della via per Monteroni fosse stata fattivamente presa in considerazione. Risulta, poi, agli atti che la possibilità di valutare almeno un’opzione insediativa diversa da quelle interne alla cinta urbana sia stata suggerita in sede di Conferenza di servizi da parte del rappresentante della Regione Puglia (si veda il verbale in data 2 settembre 2004). In tale occasione, il delegato regionale ebbe a richiedere chiarimenti in ordine al se, nello strumento urbanistico vigente esistessero altre aree a destinazione specifica (F/22), sufficienti ed idonee ad accogliere l’intervento proposto. E’ evidente che, nella specie, la richiesta del dirigente della Regione non intendesse revocare ab imis in dubbio la correttezza delle scelte insediative svolte sino a quel momento, ma più semplicemente risultasse volta a verificare quanto meno la possibilità che all’intervento in questione fosse destinato un sito la cui individuazione si ponesse su una linea di continuità con le scelte insediative già in precedenza effettuate. La questione assume un rilievo tanto maggiore laddove si considerino le controdeduzioni fornite dal Dirigente comunale alle richieste del tecnico regionale. In tale occasione, il delegato comunale, pur confermando che “nel vigente PRG esistono aree con destinazione specifica di tipo F/22 ai fini della realizzazione dell’intervento proposto”, osservava tuttavia che tale circostanza non ponesse alcun vincolo (neppure in termini di motivazione o adeguata valutazione delle alternative percorribili) alla scelta di una diversa opzione allocativa, da destinarsi in una zona completamente diversa del territorio comunale. Ad avviso del dirigente comunale, risultava dirimente a tal fine l’osservazione secondo cui la procedura di variante tramite Accordo di programma ex art. 34, cit., a differenza della normativa in tema di insediamenti produttivi (in specie: d.P.R. 447 del 1998) non contempla fra i presupposti di ammissibilità la mancanza, nello strumento urbanistico vigente, di aree a destinazione specifica per la realizzazione dell’intervento programmato dai soggetti proponenti. Ad avviso del Collegio, il complesso delle circostanza dinanzi sinteticamente descritte dimostra come, effettivamente, i soggetti coinvolti nell’adozione delle scelte allocative di cui sopra non abbiano preso in considerazione alcuna la possibilità che

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il ‘Polo umanistico’ potesse essere realizzato in ampliamento della vasta area a destinazione universitaria il cui fulcro è costituito dal complesso Ecotekne. Eppure, ad avviso del Collegio, sussistono numerosi elementi atti a persuadere che una siffatta valutazione sarebbe stata nella specie necessaria a cagione del complesso di circostanze rilevanti nel caso di specie. In primo luogo, si ritiene che, effettivamente, i principi di buona amministrazione, economicità e del minimo mezzo avrebbero richiesto quanto meno di prendere in qualche considerazione l’ipotesi di realizzare il ‘Polo umanistico’ in ampliamento rispetto all’‘area Ecotekne’, atteso che essa rappresenta, nell’ambito del P.R.G. vigente, una vasta area a naturale vocazione universitaria. In secondo luogo, si osserva che, se è vero che per giurisprudenza pacifica la scelta compiuta in un piano regolatore generale (od in una sua variante) di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una determinata area risulta caratterizzata da un'ampia discrezionalità e non necessita di una particolare motivazione, nondimeno a conclusioni parzialmente diverse deve giungersi in situazioni quali quella odiernamente all’esame del Collegio. In tale occasione, le Amministrazioni procedenti hanno deciso di imprimere a determinate aree del territorio comunale una destinazione del tutto nuova e diversa da quella attuale (con l’avvio di un iter tanto complesso quanto – verosimilmente - lungo), senza in alcun modo valutare anche la sola possibilità di prevedere che il realizzando complesso potesse essere realizzato in ampliamento rispetto ad una porzione del territorio comunale cui già da alcuni decenni è stata impressa una siffatta destinazione e che, fra l’altro, presenta un’adeguata quantità di aree già caratterizzate dalla necessaria tipizzazione. Al riguardo si osserva che se è vero che la disciplina in tema di Accordi di programma ex art. 34, d.lgs. 267 del 2000 (diversamente da quella di cui al d.P.R. 447 del 1998 in tema di insediamenti produttivi) non impone che tra i presupposti di ammissibilità della proposta di variante urbanistica figuri l’insussistenza, in altre zone del territorio comunale, di aree caratterizzate da tipizzazione omologa a quella propria del proposto intervento, nondimeno, gli epigrafati principi di buona amministrazione, economicità e del minimo mezzo richiedono che una valutazione di congruità (ed una conseguente motivazione) venga effettuata nelle ipotesi in cui la tipizzazione e l’estensione delle aree già esistenti risultino congrue rispetto al proposto insediamento. Non ignora il Collegio che, in sede di adozione della D.G.R. con cui si è autorizzato il Presidente della Regione a sottoscrivere l’Accordo di programma, i competenti Organi regionali ebbero a tornare sull’argomento, affermando che le maglie urbanistiche con destinazione F/22 disponibili nell’‘area Ecotekne’ fossero ‘largamente inferiori alla superficie interessata dal progetto proposto dall’Università’ (con la conseguenza di rendere non percorribile l’ipotesi di allocare colà il realizzando insediamento – D.G.R. 1167 del 2005, cit. -). Si osserva, tuttavia, al riguardo che il rilievo in questione non appare in alcun modo dirimente al fine di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate, per almeno due ragioni.

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In primo luogo, in quanto la superficie di aree F/22 nella zona del polo Ecotekne ammonta a circa 185.500 mq., ossia ad un’estensione tutt’altro che ‘largamente inferiore’ rispetto a quella prevista nell’ambito del progetto dell’Università (pari a circa 202.000 mq.). In secondo luogo si osserva che, anche a voler tener presente la più vasta area pari a 202.000 mq. circa, ritenuta dall’Università indispensabile per il corretto dimensionamento dell’intervento, la circostanza che nella ‘zona Ecotekne’ fossero disponibili solo 185.500 mq. tipizzati F/22 non deponesse affatto nel senso della loro insufficienza. Al contrario, la disponibilità di aree con siffatta destinazione risulta comunque di ammontare più che doppio rispetto a quanto previsto dal progetto in fine approvato (progetto in cui, su un totale di 202.102,85 mq., soltanto 85.072,46 risulterebbero tipizzati come zone omogenee ‘F/22’). Da quanto detto emerge che l’argomento fondato sull’estensione delle aree a destinazione F/22 esplicitato in sede di delibera regionale al fine di motivare – per così dire – ‘ex post’ la mancata presa in considerazione di una scelta allocativa volta ad ampliare l’‘area Ecotekne’, non risultasse effettivamente fondato su solidi argomenti logico-fattuali. Per ragioni in parte analoghe deve escludersi che la rilevata illegittimità degli atti impugnati quanto meno sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine possa essere ritenuta superabile a cagione dei chiarimenti forniti dall’Università attraverso il documento intitolato ‘Relazione sul possibile impatto nei servizi universitari in caso di accorpamento delle facoltà del polo scientifico con quelle del polo umanistico’, depositato in atti in pendenza di giudizio (31 ottobre 2006). Con il documento in questione, il Responsabile del procedimento volto alla realizzazione del ‘Polo umanistico’ fornisce una serie di indicazioni di carattere logistico e strutturale, volte a giustificare la non percorribilità dell’opzione insediativa in ampliamento dell’‘area Ecotekne’. Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che la citata ‘Relazione’ sostiene la tesi secondo cui la percorribilità pratica della scelta di insediare il ‘Polo umanistico’ in ampliamento dell’area di cui sopra sarebbe stata ritenuta non convincente, in quanto essa avrebbe determinato un ‘salto del sistema’, difficilmente assorbibile dalla struttura esistente e dal complesso infrastrutturale posto al suo servizio. In buona sostanza, laddove si fosse scelto di allocare anche il carico di studenti, docenti e personale amministrativo delle Facoltà umanistiche nella zona del complesso Ecotekne, si sarebbe, di fatto, determinato un raddoppio delle esigenze in termini di servizi ed infrastrutture, con potenziale saturazione del sistema. Al riguardo il Collegio osserva che, a prescindere dalla persuasività degli argomenti dinanzi sinteticamente richiamati, appare evidente che con la richiamata ‘Relazione’, l’Università abbia inteso null’altro che fornire un’integrazione in giudizio ex post della motivazione degli atti che hanno condotto alla scelta insediativa in parola. Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale integrazione successiva non può essere nella specie ammessa. Non si ritiene qui di ripercorrere neppure in modo sintetico le tradizionali ragioni che hanno indotto la prevalente giurisprudenza a negare la possibilità per

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l’Amministrazione di integrare in corso di giudizio la carenza di motivazione degli atti amministrativi (possibilità che, allo stato attuale dell’evoluzione giurisprudenziale, resta in via di massima esclusa, salvo quanto fra breve si dirà). Si ritiene, tuttavia, di richiamare l’evoluzione che il dibattito in questione ha conosciuto all’indomani della legge n. 15 del 2005 il cui articolo 14, nell’introdurre un nuovo articolo 21-octies nel corpus della l. 241 del 1990, ha fornito ad alcuni interpreti (ed a parte della giurisprudenza) elementi atti a ritenere l’avvenuto superamento del richiamato divieto di integrazione della motivazione in corso di giudizio quanto meno nelle ipotesi ivi contemplate (es.: T.A.R. Campania –Salerno, Sez. I, sent. 4 maggio 2005, n. 760). Ciò in quanto, secondo gli interpreti in parola, i vizi attinenti la motivazione degli atti sarebbero riconducibili alla nozione di ‘violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti’ (di cui al comma 2 dell’art. 21-octies, cit.), con la conseguenza di dequotare ad ipotesi di illegittimità non invalidante il richiamato vizio di carenza di motivazione. Al riguardo, tuttavia, il Collegio osserva che, a prescindere dall’adesione o meno alla tesi secondo cui il difetto di motivazione sarebbe riconducibile alla violazione di norme sul procedimento, in ipotesi quale quella all’esame del Collegio la disposizione in parola non potrebbe comunque trovare applicazione. Ed infatti, la norma in questione (comma 2 dell’art. 21-octies), per dichiarata scelta del legislatore del 2005, trova applicazione unicamente in ipotesi di attività amministrativa di carattere vincolato e non può, pertanto, essere utilmente invocata in ipotesi caratterizzate dalla spendita di una discrezionalità particolarmente ampia, come quella che caratterizza le scelte di pianificazione, anche in sede di variante. L’accoglimento del ricorso in epigrafe per gli assorbenti profili sin qui esaminati (con particolare riferimento al difetto di motivazione) esime il Collegio dall’esame puntuale degli altri profili, del pari articolati nell’ambito dell’unico motivo di ricorso. Si osserva, al riguardo, che l’annullamento in parola non può riguardare l’Accordo di programma del 17 febbraio 2003 sottoscritto dall’Università degli Studi di Lecce e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Polo edilizio delle Facoltà dell’Area Umanistica integrato con servizi residenziali per gli studenti, ratificato con delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi di Lecce n. 288 del 16 settembre 2003 e con delibera del S.A. n. 182 del 16 settembre 2003 (atto rubricato in epigrafe sub b)). Ciò in quanto l’Accordo in questione appare non inficiato dai profili di illegittimità sin qui esaminati. Per i motivi esposti, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti rubricati in epigrafe sub a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) ed o). Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione del carattere particolarmente complesso delle questioni coinvolte.

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P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 208/06 LO ACCOGLIE e per l’effetto ANNULLA gli atti rubricati in epigrafe sub a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) ed o). Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa. La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007. Aldo Ravalli – Presidente Claudio Contessa – Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22 Febbraio 2007