REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA...

98
1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente Maria Paola Marcia Consigliere Relatore Valeria Mistretta Consigliere Lucia d’Ambrosio Consigliere Valeria Motzo Consigliere Roberto Angioni Referendario Nella Camera di consiglio del 9 aprile 2014; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello statuto speciale della Sardegna; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al predetto decreto; Vista la deliberazione n. 1/2012/INPR di approvazione del programma di attività con cui è stato approvato il controllo sulla gestione avente ad oggetto il monitoraggio delle società e degli organismi partecipati dai Comuni della Sardegna e la ricognizione delle politiche di dismissione; Vista la nota del 21 marzo 2014 con la quale il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria in esito

Transcript of REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA...

Page 1: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

1

Delibera n. 25/2014/VSGF

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente

Maria Paola Marcia Consigliere Relatore

Valeria Mistretta Consigliere

Lucia d’Ambrosio Consigliere

Valeria Motzo Consigliere

Roberto Angioni Referendario

Nella Camera di consiglio del 9 aprile 2014;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione

dello statuto speciale della Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e

il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al

predetto decreto;

Vista la deliberazione n. 1/2012/INPR di approvazione del programma

di attività con cui è stato approvato il controllo sulla gestione avente ad

oggetto il monitoraggio delle società e degli organismi partecipati dai

Comuni della Sardegna e la ricognizione delle politiche di dismissione;

Vista la nota del 21 marzo 2014 con la quale il Magistrato istruttore

Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria in esito

Page 2: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

2

anche alle risposte acquisite da ciascun Comune, proponendone la

discussione e l’approvazione in Camera di consiglio;

Visti gli esiti delle interrogazioni e delle verifiche effettuate nelle banche

dati esistenti presso la Corte dei conti (SIQUEL e SIRTEL);

Vista l’ordinanza n. 11/2014, con la quale il Presidente della Sezione di

controllo ha convocato la Sezione stessa per la discussione in camera di

consiglio della relazione in oggetto;

Considerato che il presente monitoraggio costituisce il primo stadio di

rilevazione di una diffusa e rilevante fenomenologia e che potrà

costituire la base per successivi approfondimenti anche in sede di

controlli sulla gestione;

Udito il Relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

D E L I B E R A

Previa approfondita e completa disamina degli atti e delle

argomentazioni proposte, di approvare in Camera di consiglio l’allegata

relazione di controllo avente ad oggetto il “Monitoraggio delle società

e degli organismi partecipati dai Comuni della Sardegna e

ricognizione delle politiche di dismissione”;

O R D I N A

che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della

Giunta regionale, all’Assessore regionale agli Enti locali, al Consiglio

delle autonomie locali della Sardegna, agli Enti locali, all’ANCI e all’UPI.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2014.

Il RELATORE IL PRESIDENTE

(Maria Paola Marcia) (Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 11 aprile 2014

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)

Page 3: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Delibera n. 25/2014/VSFG

Corte dei conti

Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna

Monitoraggio delle società e degli organismi partecipati dai Comuni della

Sardegna e ricognizione delle politiche di dismissione.

(Deliberazione n. 1/2012/INPR del 16 gennaio 2012)

Magistrato relatore

Consigliere Maria Paola Marcia

Page 4: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Per la revisione e l’analisi economico–finanziaria funzionari:

Sig. ra Patrizia Deriu

Sig. Ignazio Soriga

Impostazione grafica: Sig.ra Daniela Scardigli

Page 5: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

SOMMARIO

SINTESI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE ....................................................................... 1

CAPITOLO I ................................................................................................................ 9

IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETA’ E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAI COMUNI

DELLA SARDEGNA ....................................................................................................... 9

1. Note metodologiche e attività istruttoria svolta dall’Ufficio di controllo. ........................ 9

2. Il quadro normativo di riferimento: principi generali. .............................................. 11

3. Gli esiti della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria. .............................. 13

CAPITOLO II ............................................................................................................. 19

LE DELIBERE DI RICOGNIZIONE, DISMISSIONE O CONSERVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ................................................................................. 19

1. La delibera motivata di autorizzazione al “mantenimento” delle partecipazioni:

presupposti e termini richiesti dalla normativa. ............................................................. 19

2. Gli indirizzi, la vigilanza e i controlli sulle partecipazioni. ......................................... 20

3. La “cessione” delle “partecipazioni vietate” prevista dalla normativa. ........................ 24

4. L’analisi delle deliberazioni assunte dai Comuni della Sardegna. ............................... 24

CAPITOLO III ........................................................................................................... 35

I COMUNI CHE POSSIEDONO SOCIETA’ IN HOUSE .................................................... 35

1. Le risultanze del monitoraggio con riguardo alle società in house. ............................ 35

CAPITOLO IV ............................................................................................................ 43

I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.00 ABITANTI ................................. 43

1. Considerazioni generali. ...................................................................................... 43

2. Il Comune di Cagliari. ......................................................................................... 44

3. Il Comune di Sassari. .......................................................................................... 52

4. Il Comune di Quartu Sant’Elena. .......................................................................... 54

5. Il Comune di Olbia. ............................................................................................. 55

6. Il Comune di Alghero. ......................................................................................... 57

7. Il Comune di Nuoro. ........................................................................................... 58

8. Il Comune di Oristano. ........................................................................................ 60

CAPITOLO V .............................................................................................................. 63

I COMUNI CON PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI E ISTITUZIONI .......................... 63

1. Le istituzioni e le fondazioni: profili generali. .......................................................... 63

2. I Comuni con partecipazione in fondazioni. ............................................................ 66

CAPITOLO VI ............................................................................................................ 75

I COMUNI CON ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI RILIEVO ........................... 75

1. Le risultanze del monitoraggio. ............................................................................ 75

Page 6: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

CAPITOLO VII ........................................................................................................... 81

I COMUNI SENZA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ..................................................... 81

O CON PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONSORTILI MINORI ................................. 81

1. Le risultanze del monitoraggio. ............................................................................ 81

Page 7: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

ELENCO TABELLE

N. 1 Comuni che non dichiarano partecipazioni Pag. 15

N. 2 Comuni che hanno adottato la deliberazione di ricognizione

Pag. 23

N. 3 Comuni che hanno società in house Pag. 37 N. 4 Comuni con più di 30.000 abitanti Pag. 44

N. 5 Società partecipate indirettamente dal Comune di Cagliari

Pag. 45

N. 6 Società partecipate direttamente dal Comune di Cagliari Pag. 46

N. 7 Consorzi partecipati direttamente dal Comune di Cagliari Pag. 46

N. 8 Consorzi partecipati indirettamente dal Comune di Cagliari

Pag. 46

N. 9 La partecipazione in Associazioni del Comune di Cagliari Pag. 47

N. 10 Società e organismi partecipati dal Comune di Cagliari – Dati finanziari (2011)

Pag. 48

N. 11 Società e organismi partecipati dal Comune di Cagliari – Dati finanziari (2012)

Pag. 49

N. 12 Società e organismi partecipati dal Comune di Cagliari – Costi del personale

Pag. 50

N. 13 Società e organismi partecipati dal Comune di Cagliari – Costi del personale proquota a carico del Comune

Pag. 51

N. 14 Società e organismi partecipati dal Comune di Sassari – Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 53

N. 15 Società e organismi partecipati dal Comune di Quartu S.Elena – Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 54

N. 16 Società e organismi partecipati dal Comune di Olbia – Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 56

N. 17 Società e organismi partecipati dal Comune di Alghero – Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 58

N. 18 Società e organismi partecipati dal Comune di Nuoro– Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 59

N. 19 Società e organismi partecipati dal Comune di Nuoro – Costi del personale proquota a carico del Comune

Pag. 60

N. 20 Società e organismi partecipati dal Comune di Oristano – Dati finanziari e di personale (2011)

Pag. 62

N. 21 Società e organismi partecipati dal Comune di Oristano – Costi del personale proquota a carico del Comune

Pag. 62

N. 22 Comuni che possiedono quote in istituzioni Pag. 65

N. 23 Comuni che possiedono quote in fondazioni Pag. 68

N. 24 Quadro riepilogativo delle fondazioni nei Comuni della Sardegna

Pag. 72

N. 25 Fondazioni che si occupano di cultura, attività museali e teatrali

Pag. 73

N. 26 Fondazioni che si occupano di attività sanitarie e assistenziali

Pag. 73

N. 27 Fondazione con attività di promozione del patrimonio enogastronomico

Pag. 73

N. 28 Fondazione che si occupa di innovazione tecnologica in zootecnia

Pag. 73

N. 29 Quadro riepilogativo Comuni che hanno partecipazioni in fondazioni e istituzioni

Pag. 74

N. 30 Comuni che hanno partecipazioni di rilievo in altre società

Pag. 76

Page 8: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai
Page 9: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

1

Dismissione delle società o organismi partecipati

SINTESI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

1. La presente indagine della Corte dei conti ha, innanzitutto, evidenziato che il comparto

“partecipazioni” in capo agli Enti locali rappresenta una realtà complessa e poco indagata in

ambito regionale, che risulta difficile ricondurre a unitari schemi di analisi o monitoraggio.

Tra le difficoltà che si frappongono ad una ricostruzione analitica del comparto vi è, in primo

luogo, la resistenza o, in molti casi, la difficoltà dei Comuni a rendere puntuali dichiarazioni in

ordine al proprio patrimonio di partecipazioni. Tali condizioni sono testimoniate anche

dall’attività degli organi di revisione, i quali, a loro volta, sulla materia hanno prodotto

frequentemente relazioni/verbali che non ricostruiscono correttamente il quadro di riferimento

per ciascun ente.

La Sezione ha potuto riscontrare, sotto questo profilo, la carenza delle relazioni rese dai

revisori ai sensi dell’art. 1 commi 166 e seguenti della legge 266/2005 in quanto omettono di

dar conto in forma puntuale delle diverse partecipazioni possedute dai Comuni, vanificando le

stesse esigenze portate a fondamento dei controlli in argomento, direttamente riferibili alla

necessità di ricostruire i flussi finanziari interni alla finanza territoriale per esigenze conoscitive

funzionali al coordinamento da parte dello Stato della finanza pubblica nazionale allargata.

2. Le gestioni interessate, infatti, assumono ormai significativa consistenza finanziaria ed

organizzativa all’interno delle problematiche di finanza pubblica, attestata dalla sistematica

introduzione di numerose norme nell’arco degli ultimi anni, seppure di carattere frammentario

e contingente.

Tuttavia, attese le necessità di contenimento della spesa pubblica, il Legislatore risulta

certamente fermo nella direzione di inibire o contenere la acquisizione/costituzione di nuove

partecipazioni in organismi comunque denominati, né deve intendersi in senso contrario

l’espressa abrogazione del comma 32 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 (che conteneva stringenti

obblighi di riduzione o liquidazione delle partecipazioni a carico degli enti locali, correlati a

fasce demografiche di grandezza, entro termini prefissati), apportata dalla legge di stabilità per

il 2014 (l. 147/2013, art. 1 comma 561) e la sopravvenuta incostituzionalità o abrogazione di

alcune disposizioni di “spending review” (v. art. 4 e art. 9 D.L. 95/2012; v. sentenze Corte

Cost. n. 229 e n. 236 del 2013 e l. 147/2013; art. 1 comma 562).

Semmai, il quadro normativo potrebbe risultarne semplificato, restando confermato il canone

fondamentale secondo cui non possono essere conservate o costituite società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 3 comma 27 l. 244/2007), e, in ogni

Page 10: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

2

Dismissione delle società o organismi partecipati

caso, l’assunzione di nuove e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dal

competente Consiglio comunale con motivata delibera sulla verificata sussistenza dei

presupposti come sopra individuati (art. 3 comma 28 cit. l. 244/2007). Ne discende l’obbligo di

dismettere quelle vietate entro termini prefissati, ora differiti al 31 dicembre 2014 (art. 3

comma 29 l. 244/2007 e art. 1 comma 569 l. 147/2013 come modificato dall’art. 2 comma 1

D.L. 16/2014).

È ormai normativamente chiarito, inoltre, che dette partecipazioni, quanto a tipologie

giuridiche, si devono intendere estensivamente e ricomprendono qualsiasi “organismo”,

comunque denominato, dotato di personalità giuridica, non strettamente societario ma

caratterizzato dalla “dominanza pubblica”1, secondo indici presuntivi da indagarsi volta per

volta, tali da provare il legame esistente in sede di costituzione o in sede organizzativo-

finanziaria con l’ente locale e con il suo bilancio. In tali termini espressamente recitano

numerose norme e lo stesso TUEL (cfr. art. 147 quinquies TUEL; i novellati art. 18 e 76 del

D.L. 112/2008; art. 3 comma 30 l. 244/2007).

3. Dal quadro di principi sinteticamente delineato, il sistema normativo fa discendere

fondamentali conseguenze.

La prima postula, in sintesi, che le società o organismi, comunque denominati, direttamente o

indirettamente controllati, di totalitaria o prevalente partecipazione pubblica, i cui bilanci sono

sostanzialmente alimentati da fondi pubblici (seppure percepiti quale corrispettivo per la

prestazione di servizi), devono conformarsi agli stessi canoni gestionali cui sono tenute le

pubbliche amministrazioni, secondo quanto confermato dalla stessa legge di stabilità per il

2014 (v. art. 1 commi 553 e seguenti l. 147/2013), per evitare elusioni di principi fondamentali

di buon andamento, di imparzialità, economicità e tutela del mercato e della libera

concorrenza. Le condizioni prescritte all’interno degli organismi partecipati per lo svolgimento

delle attività producono effetti, peraltro, anche sul piano della responsabilità amministrativo-

contabile, alla quale potrebbero essere chiamati i dirigenti di tali organismi davanti al giudice

contabile per danni causati al patrimonio sociale (v. in ultimo Cassazione, sezioni unite civili, n.

26283/2013 per gli organi di società in house).

La seconda comporta l’istituzione di un rigoroso sistema di monitoraggio all’interno dell’ente

locale del flusso di risorse erogate alle partecipate, l’adozione di indirizzi gestionali da rivolgere

alle stesse e incisivi controlli sulla loro conseguente attuazione (cosiddetto sistema di

governance). Tali obblighi sono già espressamente contemplati dal TUEL con riferimento alle

Istituzioni (art. 114 TUEL), ma devono trovare applicazione nei confronti di tutti gli organismi

1 Per la nozione di “organismo di diritto pubblico” v. Cons. di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, n. 01574/2012; v. anche esplicitazioni sugli “organismi partecipati”, contenute nelle linee guida per la compilazione dei questionari dei consuntivi di Comuni da trasmettere alla Corte dei conti.

Page 11: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

3

Dismissione delle società o organismi partecipati

strumentali, e quindi richiedono apposite previsioni di carattere regolamentare da introdurre a

cura degli enti locali negli atti costitutivi/istitutivi di tutti gli organismi e delle restanti tipologie

societarie o partecipative (società, consorzi, associazioni, fondazioni ecc…).

La terza, in attuazione della prospettiva di consolidamento dei bilanci e dei conti pubblici in

generale, si coglie nel nuovo art. 147 quinquies TUEL (controllo sugli equilibri finanziari) il

quale recita che “…il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti

che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-

finanziario degli organismi esterni…”. Ma tale principio è già contenuto nell’art. 172 TUEL, il

quale prevede tra gli allegati al bilancio di previsione del Comune “…le risultanze dei rendiconti

o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società…”.

In conclusione, solo l’attivazione di un compiuto sistema di governance può assicurare il

rispetto dell’assetto normativamente previsto per il comparto gestionale in esame.

4. La presente ricognizione ha interessato tutti i 377 Comuni della Regione (v. cap. I

paragrafo 3).

Solo 25 Comuni dichiarano di non possedere partecipazioni (v. capitolo I, tabella 1 pag.

15).

I restanti 352 Comuni avrebbero dovuto procedere alla completa ricognizione delle

partecipazioni possedute onde poterne valutare la compatibilità con i requisiti richiesti dalla

legge per autorizzarne la conservazione e, in caso negativo, disporne la dismissione.

E’ risultato che solo 54 Comuni hanno adottato una o più deliberazioni del Consiglio

comunale aventi ad oggetto decisioni di conservazione o dismissione, non sempre

previa adeguata ricognizione di tutte quelle possedute.

Si è potuto riscontrare in questa sede di controllo che tale circostanza, invero, è dovuta in gran

parte alle carenze conoscitive da parte degli uffici comunali (per la mancanza dei controlli

sopradescritti) di quelle che sono le concrete condizioni operative e finanziarie presenti

all’interno degli organismi partecipati. La mancata conoscenza di detti apparati esterni ha

prodotto atti deliberativi dei Consigli comunali sprovvisti di adeguata istruttoria tecnica,

provvisti, invece, di generica motivazione, ovvero meramente ripetitivi della formula secondo

cui l’organismo partecipato viene conservato in quanto deputato a svolgere attività d’ interesse

comunale.

Nella quasi totalità dei casi, infatti, le decisioni consiliari non espongono a presupposto delle

stesse fondamentali dati patrimoniali e organizzativi propri dell’organismo che si vuole

conservare, né espongono considerazioni sulla convenienza economica per il Comune della

conservazione stessa. In altri casi, quando si decidono dismissioni, si è riscontrato che le

procedure di liquidazione subiscono pesanti rallentamenti e vengono differite nel tempo.

Page 12: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

4

Dismissione delle società o organismi partecipati

Pertanto, la genericità delle deliberazioni consiliari acquisite in istruttoria, tutte esaminate

dall’ufficio di controllo della Sezione, non consente di ricavare un quadro di notizie affidabili in

ordine alla consistenza organizzativa-gestionale-finanziaria dei diversi organismi partecipati dai

Comuni della Sardegna, né di valutare l’aderenza delle stesse deliberazioni alle condizioni

prescritte dalla legge (nei casi in cui autorizzano la conservazione delle partecipazioni).

In ragione di ciò si impone un richiamo agli Organi di revisione, (i quali lamentano sul punto

scarsa collaborazione dagli uffici comunali) affinché procedano per il futuro con puntualità alle

prescritte rilevazioni da trasmettere alla Corte dei conti.

5. Considerando, in ogni caso, l’alto numero di Comuni che hanno dichiarato in sede istruttoria

di possedere diverse partecipazioni (dichiarando nel contempo di non aver adottato alcuna

delibera consiliare di ricognizione o autorizzazione a conservarle o a dismetterle), la Sezione ha

provveduto a censirle, distinguendo tra esse le tipologie più importanti come quelle con

partecipazione totalitaria o prevalente (in house, istituzioni, fondazioni), ovvero altre in

organismi con diversa configurazione giuridica.

Per i Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Quartu S.

Elena, Olbia, Alghero) alle notizie acquisite in sede istruttoria si accompagnano alcuni

significativi dati estrapolati dal sistema SIQUEL, per dar conto della significatività organizzativa

e finanziaria ormai assunta dal comparto gestionale in oggetto nell’ambito d’interesse degli enti

locali, nonché dei rischi finanziari e delle ricadute che si potrebbero determinare a carico degli

stessi enti locali per effetto di problematiche che investono le partecipate, quali le ripetute

perdite d’esercizio o i costi ridondanti sostenuti per gli apparati (organi e personale).

L’importanza di monitorare attentamente l’evoluzione della spesa nei bilanci degli organismi

partecipati è attestata dagli approfondimenti svolti nei confronti dei detti Comuni (v. cap. IV).

Le relative tabelle presentano, infatti, allarmanti sistematiche perdite di esercizio e pesanti

dotazioni di personale con quantificazione dei relativi costi. La Sezione, in un’ottica di

consolidamento del tutto indicativa, ha proceduto all’analisi dell’aggravio che si

determinerebbe a carico della spesa di personale del Comune, aggiungendovi quella delle

partecipate, considerata pro-quota. Le risultanze espongono dati estremamente critici per

l’aumento che si determinerebbe nella spesa per il personale, della sua incidenza nella spesa

corrente e per la crescita della stessa spesa corrente, con tutti gli effetti in ordine al rischio del

mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. (v. tabelle da n. 10 a n. 20 v. cap. IV da

pag. 48 a pag. 62).

6. L’analisi delle attività che svolgono gli organismi partecipati – alla luce delle presenti

risultanze - non si presenta sempre aderente alle finalità istituzionali generali proprie dei

Page 13: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

5

Dismissione delle società o organismi partecipati

Comuni, secondo quanto invece richiesto dalla normativa come condizione indispensabile per la

loro conservazione.

Ad avviso della Sezione, si richiede, in conseguenza, un apposito impegno di ciascun Comune

nella direzione di apportare la prescritta razionalizzazione al comparto delle proprie

partecipate, innanzitutto provvedendo con esaustiva ricognizione, quindi assumendo le

decisioni di dismissione per quelle da considerarsi vietate.

La Sezione deve precisare che, in sede di decisione, dovrà essere valutata dal Comune non

solo l’aderenza ai fini istituzionali, ma, soprattutto, dovrà essere motivata la convenienza

economica della formula prescelta per il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso

l’esternalizzazione.

7. Con riguardo alle criticità gestionali che possono determinare danni al patrimonio degli

organismi partecipati (e, seppure indirettamente, anche ai bilanci comunali che li alimentano)

la Sezione deve rammentare che può concretizzarsi responsabilità erariale: “…l’azione di

responsabilità trova fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’Ente

partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente

trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della

partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’Ente pubblico, strumentale al

perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare

direttamente pregiudizio al suo patrimonio…” (in ultimo v. Cass. S.U. 5491/2014).

8. Tra gli obiettivi della presente indagine si è posta la verifica dell’istituzione di uffici

all’interno di ciascun Comune appositamente incaricati dei compiti di indirizzo e di

controllo nei confronti delle proprie partecipate.

La tabella n. 2, cap. II pag.23, evidenzia che tra i 54 Comuni che hanno effettuato la prevista

ricognizione, 21 Comuni non dispongono di alcun ufficio incaricato di compiti di

controllo. Si deve, quindi, sottolineare con preoccupazione il deficit informativo che si è

determinato nel tempo e che potrebbe aver influito negativamente anche sulle ricognizioni già

effettuate dai Consigli comunali, non supportate, come già sottolineato, da adeguate istruttorie

tecnico-conoscitive.

Tra i Comuni che dichiarano società in house (sono 27, v. tabella n. 3, cap. III pag. 37) 5

non hanno ancora istituito uffici deputati a indirizzi e controlli sulle in house e sulle altre

eventualmente possedute. Inoltre, si riscontra che in maggioranza trattasi di servizi o uffici già

preposti a compiti istituzionali specifici, rispetto ai quali i presenti compiti rivestono carattere

aggiuntivo, con tutte le perplessità conseguenti in ordine alla effettività del funzionamento del

sistema di governance .

Page 14: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

6

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tutti i Comuni superiori a 30.000 abitanti dichiarano di aver istituito appositi uffici di

indirizzo e controllo (tabella n. 4, cap. IV pag. 44). A tal riguardo la Sezione sta avviando le

verifiche ai sensi del novellato art. 148 TUEL (controlli esterni), comportanti l’analisi

semestrale di effettività di funzionamento del complessivo sistema di controlli interni, e si

riserva puntuali osservazioni di merito.

9. Tra gli 11 Comuni che dichiarano istituzioni, 7 di essi non hanno adottato alcuna

delibera di ricognizione e 4 di essi non hanno incaricato alcun ufficio di effettuare i controlli

(tabella n. 21, cap. V pag. 65). Ad avviso della Sezione, la situazione si manifesta

particolarmente critica con riguardo agli organismi strumentali in esame,

considerando il consistente impegno finanziario ed organizzativo investito nelle istituzioni

scrutinate (Scuole civiche di musica), palesemente non aderente alle prescrizioni di cui all’art.

114 TUEL. Tra l’altro, la Sezione ha messo in evidenza che al consistente impegno di ciascun

Comune si aggiunge quello finanziario a carico del bilancio regionale, con un programma di

spesa per il 2013-2014 già autorizzato in 1.500.000,00 euro. La Sezione intende richiamare

anche l’Amministrazione regionale alla vigilanza sulle modalità di utilizzo di tali risorse,

attivando le necessarie verifiche periodiche e condizionando all’esito delle stesse l’erogazione

dei contributi a ciascun Comune richiedente (v. cap. V paragrafo 1).

10. Tra i 38 Comuni che dichiarano di possedere fondazioni in via totalitaria (sono la

maggioranza) o in partecipazione, 30 Comuni non hanno adottato la deliberazione di

ricognizione e, quindi, di autorizzazione alla conservazione, mentre 21 di essi non

hanno ancora investito alcun ufficio di compiti di controllo (tabella n. 24, cap. V pag.

74). Ad avviso della Sezione anche questa situazione (riepilogata nella tabella n. 28, cap. V

pag. 75) manifesta molte criticità considerando l’elevato numero di enti da considerarsi

strumentali a tutti gli effetti, e necessita di tempestivi riscontri da parte di ciascun Comune

interessato, preliminarmente nella direzione di verificare l’aderenza delle loro attività con

quelle consentite dal citato art. 3 comma 27 della legge 244/2007 (v. cap. V paragrafo 2).

In ogni caso, la Sezione richiama i rispettivi organi di revisione alla corretta

rilevazione dei fatti finanziari e gestionali afferenti alle istituzioni e alle fondazioni,

riferendoli compiutamente sia agli Organi del Comune, sia alla Sezione di controllo della Corte

dei conti, in ossequio alle responsabilità loro intestate dall’art. 114 del TUEL e per effetto delle

implicazioni sul bilancio del Comune affermate dall’art. 147 quinquies (controlli sugli equilibri

finanziari).

11. Ulteriormente, la Sezione ha selezionato altre partecipazioni societarie da considerarsi

di qualche rilievo, compatibilmente con l’ enorme quantità di dati e notizie pervenuti, spesso

Page 15: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

7

Dismissione delle società o organismi partecipati

frammentari e contraddittori e tali da comportare impegnativi compiti istruttori. Le risultanze

sono riferite analiticamente al capitolo VI e riguardano 23 Comuni. La selezione prende

avvio dalle testuali dichiarazioni degli stessi Comuni, i quali, pur possedendo ciascuno diverse

partecipazioni, non configurano le partecipazioni in esame come in house, né come istituzioni o

fondazioni, di qui il loro carattere residuale. Analizzando le diverse situazioni, si riscontrano

partecipazioni di rilievo seppure non di maggioranza, in società con diversificate attività sociali,

spesso di carattere imprenditoriale (in ambiti, per esempio, di gestione servizi portuali,

trattamento e smaltimento rifiuti, servizi promozione turistica, servizi depurazione acqua

potabile ed industriale, servizi igiene urbana e ambientale, progettazione o realizzazione

infrastrutture ecc…). Anche in questo comparto si registra massicciamente, in 18 Comuni sui

23 considerati, la mancata operazione di ricognizione motivata da parte dei Consigli

comunali, funzionale ad autorizzarne la conservazione (v. tabella n. 29, cap. VI pag.

78). Analoga criticità si segnala per il numero di Comuni risultati sprovvisti di uffici di indirizzo

e controllo, pur in presenza di numerose e diversificate partecipazioni in vari organismi e

società (v. cap. VI).

12. In conclusione della presente indagine la Sezione, prendendo atto delle risultanze sin qui

riferite, considerata la rilevanza assunta dal comparto “partecipazioni”, tale da risultare sotto

osservazione da parte delle maggiori pubbliche istituzioni a tutti i livelli territoriali, centrali e

regionali, ribadisce all’attenzione degli Organi di vertice dei Comuni la necessità di provvedere

tempestivamente alla preliminare ricognizione delle proprie partecipazioni a vario titolo

possedute nei diversi organismi o società, per individuare quelle da considerarsi vietate

secondo le richiamate disposizioni di legge, al fine di avviarne la cessione nei termini previsti

dalla legge di stabilità per il 2014.

Nel contempo dovrà essere promossa ogni iniziativa di razionalizzazione di quelle di cui si

autorizza la conservazione, le cui attività, si vuole rammentare, sono tenute espressamente a

concorrere al perseguimento delle finalità finanza pubblica e devono ispirarsi a canoni di sana

gestione finanziaria. A tali fini la Sezione raccomanda l’immediata istituzione o individuazione

degli uffici incaricati in ogni Comune di divulgare gli indirizzi generali o specifici destinati a

ciascuno degli organismi partecipati e di svolgere appositi conseguenti controlli.

Si deve rammentare, infatti, che i principali atti di governo del Comune dovranno essere

varati tenendo conto anche delle situazioni finanziarie presenti negli organismi

strumentali e partecipati, onde valutarne adeguatamente la ricaduta e l’incidenza nei

bilanci comunali, sia a preventivo (come nel caso degli accantonamenti da prevedersi nel

bilancio comunale per effetto delle perdite d’esercizio degli organismi in questione ai sensi della

legge di stabilità 2014, art. 1 commi 551 e seguenti; o nel caso degli allegati al bilancio di

previsione del Comune prescritti dall’ art. 172 lett. b) del TUEL), sia in corso d’esercizio

Page 16: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Sintesi e valutazioni conclusive

8

Dismissione delle società o organismi partecipati

(controllo sugli equilibri finanziari, cui concorre anche l’andamento economico-finanziario degli

organismi gestionali esterni ai sensi del cit. art. 147 quinquies TUEL), sia in sede di rendiconto.

Page 17: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

9

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO I

IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETA’ E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAI COMUNI

DELLA SARDEGNA

• Premessa e oggetto. La Sezione del controllo della Corte dei conti nel deliberare il proprio

programma annuale di controllo successivo sulla gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, ha

disposto l’indagine di controllo successivo2 sulle politiche di dismissione delle società

partecipate da parte degli Enti locali della Sardegna.

1. Note metodologiche e attività istruttoria svolta dall’Ufficio di controllo.

• Innanzi tutto, considerando che l’analisi delle iniziative dei Comuni rivolte a dismettere le

partecipazioni societarie presuppone la preliminare ricognizione di tutte le partecipazioni

possedute dovendosi distinguere tra esse le diverse tipologie giuridiche, in sede

istruttoria si è ravvisata la necessità di articolare l’indagine estendendola ad ulteriori profili.

Infatti, anche alla luce delle disposizioni di legge in tal senso intervenute nella materia,

l’ambito gestionale in esame è stato esteso fino a ricomprendere3 “…enti, agenzie e organismi

comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica…che esercitano, anche in via strumentale,

funzioni fondamentali…o funzioni amministrative spettanti a comuni, province…”.

• Al fine di pervenire alla completa ricognizione delle partecipazioni come sopra intese, si

sono considerati anche gli esiti dei controlli esercitati dalla Corte dei conti (nei confronti dei

bilanci degli Enti locali a preventivo e a consuntivo) a seguito delle relazioni provenienti dagli

Organismi di revisione contabile, redatte secondo gli schemi informatizzati (che alimentano la

banca dati S.I.Q.U.E.L.), che contengono apposita sezione dedicata agli “Organismi

partecipati” (ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seg. legge 266/2005).

Pertanto, si sono considerati rientranti in tale categoria, come sopra definita, le società

totalmente o parzialmente controllate dall’Ente locale, le istituzioni, le associazioni, le

2 V. deliberazione n. 01/2012/INPR del 16 gennaio 2012. 3 Cfr. D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, art. 9, comma 1. La Corte costituzionale ha poi dichiarato l’incostituzionale di numerosi comuni del cit. art. 9 (sent. 236 del 17-24 luglio 2013). La definizione di “organismo di diritto pubblico” è esplicita anche dal D.Lgs. 163/2006, art. 13 comma 26. In giurisprudenza vedere Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sez. sesta, n. 01574/2012 che contiene ampia illustrazione delle caratteristiche rivestite dall’organismo di diritto pubblico.

Page 18: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

10

Dismissione delle società o organismi partecipati

fondazioni, i Consorzi e le Aziende speciali e altre figure di carattere marginale (per esempio

GAL, gruppo azione locale).

• L’Ufficio istruttore ha provveduto in conseguenza ad inviare agli Organi di vertice

(interessando anche i Funzionari responsabili dei Servizi Finanziari) di tutti i 377 comuni della

Sardegna specifica richiesta4 di informazioni su tutte le società/organismi partecipati

degli Enti, domandando la compilazione di apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di

controllo e la trasmissione della necessaria documentazione avente ad oggetto le dismissioni

delle partecipazioni, consistente nelle deliberazioni dell’Organo competente di conservazione o

meno delle società ritenute “necessarie” per il perseguimento della missione istituzionale

dell’Ente.

Dalla presente ricognizione sono state escluse le Province “storiche” nei cui confronti la

Corte dei conti ha già definito apposite indagini di controllo vertenti sulle loro partecipazioni

societarie e sugli strumenti di governance adottati5.

Una così capillare attività di ricognizione si è resa necessaria sia per richiamare gli enti alla

necessità di garantire un puntuale aggiornamento della banca dati delle partecipazioni degli

enti locali (già parzialmente disponibile da parte della Corte dei conti attraverso il sistema

S.I.Q.U.E.L.), sia per sollecitare la individuazione, da parte degli stessi Enti, delle

partecipazioni rivolte alla produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al fine di segnalare la necessità della

dismissione, secondo le disposizioni di legge sulla materia.

I Comuni hanno fornito le risposte con la compilazione della richiamata scheda di

rilevazione delle diverse partecipazioni6; ciò nondimeno, il 10% circa degli Enti locali (su

complessivi 377) non aveva compilato la modulistica predisposta dall’Ufficio di controllo7.

In prossimità della definizione dell’istruttoria si è reso a tal fine necessario trasmettere nota

in data 7 febbraio 2014, intimando la comunicazione delle notizie richieste entro il termine

prefissato.

In esito a tale iniziativa hanno ulteriormente risposto 53 Enti.

4 Nota n. 5489 del 12/7/2012. 5 V. delibera n. 16/2010/FRG per la Provincia di Sassari; del. n. 53/2011/FRG per la Provincia di Oristano; del. n. 57/2011/FRG per la Provincia di Nuoro e del. n. 34/2012/VSGE per la Provincia di Cagliari e le successive indagini di verifica delle misure di carattere consequenziale adottate dalle Province. 6 L’attività di rilevazione è risultata oltremodo complessa e articolata, atteso il gran numero di soggetti interessati e le oggettive difficoltà di comunicazione dovute ai continui aggiornamenti degli indirizzi di posta elettronica degli Enti Locali che hanno spesso reso necessario, per l’Ufficio istruttore, la reiterazione dell’invio del questionario ai nuovi indirizzi e, in oltre centotrenta casi, il coinvolgimento dei Sindaci e dei Segretari comunali degli Enti per ottenere adeguato riscontro. L’Ufficio di controllo ha, comunque, offerto la massima disponibilità interloquendo con tutti di funzionari comunali che avvertivano la necessità di ottenere chiarimenti e delucidazioni per la corretta compilazione della scheda di rilevazione. 7 Trattasi, in particolare, di enti minori per i quali spesso è risultata impossibile la comunicazione telematica, oppure in altri casi - nonostante il documentato riscontro di ricevimento ed i diversi solleciti - per mero difetto di collaborazione, si è tardato a produrre risposta.

Page 19: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

11

Dismissione delle società o organismi partecipati

Si precisa dunque, conclusivamente, che tutti i Comuni della Sardegna hanno

compilato la modulistica e risultano ricompresi nella presente ricognizione.

Il quadro informativo risultante dalle notizie e dai dati acquisiti in questa sede di controllo a

mezzo delle schede debitamente sottoscritte dagli Organi dei Comuni, è stato messo a

confronto e implementato con i dati presenti nella banca dati SIQUEL (acquisiti nel corso del

2013 relativi ai rendiconti 2011), nonché con i dati e le notizie pervenute dai Sindaci a mezzo

delle relazioni semestrali sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni8

(limitatamente agli Enti superiori ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 148 TUEL).

2. Il quadro normativo di riferimento: principi generali.

Si deve premettere che nel corso degli esercizi 2012-2013 (nei quali si è svolta la presente

attività di controllo), numerosi sono stati gli interventi normativi, non sempre di carattere

organico, e quelli giurisprudenziali (sentenze della Corte costituzionale) che hanno

profondamente inciso sulla materia all’esame, determinando per l’effetto anche un quadro di

riferimento gestionale in costante movimento all’interno di ciascuna realtà comunale, con

conseguenti notevoli difficoltà per questa Sezione di intercettare con puntualità le

fenomenologie interessate.

Infatti la materia affrontata, cioè gli strumenti per la governance delle partecipazioni

societarie o di altri organismi esterni all’Ente locale, è stata oggetto anche recentemente di

interventi normativi di carattere restrittivo, a mezzo delle norme recate dalla legge di stabilità

per il 2014 (legge 147/2013).

In termini generali, va ribadito che, detti interventi sono dettati sia dall’esigenza di tenere

sotto controllo tutti i flussi di finanziamento che si trasferiscono dal bilancio dell’Ente a quelli

delle partecipate (ovvero da ragioni di risparmio e di oculata spendita delle pubbliche risorse),

sia dalla necessità di imporre il rispetto di alcuni principi organizzativi di diritto pubblico anche

all’interno dei soggetti partecipati, in quanto totalmente o parzialmente alimentati da risorse

pubbliche (per esempio, modalità di reclutamento, acquisti di beni, composizione degli organi).

Tali disposizioni rispondono dichiaratamente allo scopo di evitare che, per il tramite di attività

conferite all’organismo esterno, l’Ente locale possa eludere fondamentali principi di governo del

sistema pubblico e di tutela della libera concorrenza di mercato, oggi ritenuti strumentali alla

tutela e al coordinamento della finanza pubblica.

In tale materia si richiamano l’art. 18 del D.L. 112/2008 (come in ultimo modificato dalla

legge di stabilità 2014, art. 1 comma 557 L. 147/2013), l’art. 76 del D.L. 112/2008 (come in 8 L’art. 148 del D.L.gs. 267/2000 è stato sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. e) del D.L. 174/2012, convertito in l. 213/2012.

Page 20: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

12

Dismissione delle società o organismi partecipati

ultimo modificato anche dalla legge di stabilità 2014, L. 147/2013 art. 1 comma 558), l’art. 3

bis D.L. 138/2011 (come in ultimo modificato dalla legge di stabilità 2014 comma 559 L.

147/2013). Tali disposizioni, tra l’altro, espressamente incardinano un criterio di

consolidamento tra le spese di personale dell’ente e quelle delle società, nonché limiti

assunzionali cui devono soggiacere sia l’Ente locale sia le società (sulla materia v. la

deliberazione n. 14 del 28 dicembre 2011 della Corte dei conti in sezione Autonomie).

Il processo del consolidamento dei bilanci della finanza territoriale decentrata risulta,

inoltre, ormai avviato soprattutto per effetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. 23 giugno

2011 n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi in attuazione della legge di delega

sul federalismo fiscale, L. 5 maggio 2009 n. 42) e dai successivi D.PC.M. attuativi in data

28.12.2011, i quali hanno definito in concreto anche la fase della sperimentazione dei nuovi

modelli di scritture di bilancio.

Le disposizioni all’esame recano fra le scritture previste quelle di bilancio consolidato (v. cit.

D.P.C.M. art. 19 e seguenti). A tali fini nelle scritture delle pubbliche amministrazioni, a

corredo delle stesse, deve essere attribuita massima evidenziazione alle scritture degli enti e

organismi strumentali e agli elenchi delle partecipazioni possedute.

Il citato D.P.C.M. precisa, per ora limitatamente agli enti in sperimentazione, che il

rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali, tra cui

si ricomprendono espressamente le istituzioni regolate dall’art. 114 TUEL (v. art. 9 cit.

D.P.C.M.) e nel citato D.P.C.M., nel titolo dedicato al bilancio consolidato, detta,

rispettivamente, le nozioni di enti strumentali (art. 21), società controllate (art. 22), società

partecipate (art. 23).

Inoltre, nella direzione di garantire canoni di buona amministrazione all’interno delle società

partecipate, secondo i principi del diritto pubblico, numerose recenti disposizioni dettano nuove

prescrizioni al regime di affidamenti contrattuali in favore delle società (v. D.L. 13 agosto 2011

n. 138, convertito in legge 148/2011, art. 3 bis).

Vengono, inoltre, imposti obblighi di trasparenza e pubblicità di carattere obbligatorio sia a

carico degli Enti locali (v. art. 22 D. Lgs. 33/2013), consistenti nell’inserimento dell’elenco delle

società nel proprio sito istituzionale, unitamente alle condizioni dei loro bilanci nell’ultimo

triennio, sia a carico delle società partecipate per ulteriori esigenze di prevenzione e

repressione della corruzione e dell’illegalità (v. art. 1 L. 190/2012).

In ultimo la citata legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) ha previsto dettagliate

conseguenze per il caso di ripetute perdite d’esercizio nelle partecipate, fino alla loro

liquidazione (v. art. 1 commi 551 e seguenti), secondo canoni già regolamentati dal cit. D.L.

78/2010 art. 6, comma 19.

Page 21: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

13

Dismissione delle società o organismi partecipati

In conclusione, in ragione delle ricadute che si determinano sui bilanci degli Enti locali e sui

loro assetti organizzativi, gli Enti locali dovranno monitorare con la massima attenzione le

problematiche di spesa e gestionali che si svolgono all’interno delle loro società/organismi

partecipati.

Viene il tal modo delineata la prospettiva organizzativa e finanziaria alla quali tutti gli Enti

locali dovranno conformarsi, senza trascurare il fatto che lo stesso TUEL già prevede che al

bilancio di previsione devono allegarsi le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle

unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni e società costituite per l’esercizio di

servizi pubblici (v. art. 172 lett. b) TUEL).

Anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, sul presupposto che sussiste nell’ordinamento

un tendenziale principio inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il

personale tra Ente locale e soggetto a vario titolo partecipato al fine di rendere più trasparente

la gestione delle risorse, (SSRR n.3/2011/QM), hanno successivamente confermato la

necessità <<…di scandagliare il bilancio secondo criteri che possono prescindere dalla

imputazione formale ed attengono alla effettiva qualità della spesa giacché il limite riferito

esclusivamente ad elementi tratti dal bilancio dell’Ente può non rivelarsi equo in quanto non

tiene conto dei diversi modelli di governance e dei processi di esternalizzazione che

meriterebbe una più accurata valutazione…>>.

3. Gli esiti della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria.

I Comuni hanno prodotto la scheda di rilevazione debitamente sottoscritta dagli Organi di

vertice contenente l’indicazione delle partecipazioni possedute, la loro forma giuridica, la

tipologia di appartenenza (in house, di servizi, fondazioni, consortili ecc.) con l’indicazione della

quota di partecipazione societaria per ognuna di esse.

Gli Enti non hanno puntualmente allegato la deliberazione del Consiglio comunale relativa

alla conservazione/dismissione delle società. Nella stragrande maggioranza dei casi è stata

dichiarata la mancata adozione di tale provvedimento.

E’ risultato che circa i 2/3 dei Comuni della Sardegna non possiedono partecipazioni

significative, se si esclude la modesta quota relativa ad Abbanoa S.p.a., all’ATO Sardegna9 o

9 Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un’unica tariffa. In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. L’Autorità d’Ambito ha optato per l’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all’art. 113, comma 5 lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

Page 22: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

14

Dismissione delle società o organismi partecipati

ad analoghe quote societarie in specie di natura consortile (Gal, Consorzi). Trattasi, in questo

ultimo caso, di una diffusa attività di collaborazione sovracomunale che interessa soprattutto

gli Enti con spiccata attività turistico-ricettiva.

E’ risultato, sinteticamente, quanto segue:

1. i Comuni che dichiarano di non possedere partecipazioni sono 25;

2. i Comuni che hanno adottato la delibera di dismissione delle società partecipate sono 54

(v. cap. II);

3. i Comuni che dichiarano di possedere società in house sono 27 (v. cap. III);

4. i Comuni che dichiarano di possedere partecipazioni in Fondazioni sono 38 (v. cap. V);

5. i Comuni che dispongono di Istituzioni sono 11 (v. cap. V);

6. i Comuni con altre partecipazioni societarie di rilievo sono 23 (v. cap. VI);

7. i Comuni che superano i 30.000 abitanti con esclusione delle Province, già

destinatari delle disposizioni10 di cui all’art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, sono in

numero di 7 (v. cap. IV);

8. i restanti 266 Comuni detengono partecipazioni non significative (v. cap. VII).

La tabella e il grafico che seguono indicano i Comuni che dichiarano di non avere

partecipazioni (tabella 1) e la rappresentazione sintetica delle diverse tipologie di

partecipazione in società/organismi detenute dai Comuni della Sardegna (grafico 1).

Da riscontri finali è emerso però, che i Comuni di Ghilarza, Marrubiu, Olzai e Ossi

pur avendo dichiarato in questa sede di non possedere partecipazioni in alcun

organismo, hanno partecipazioni in istituzioni (scuole civiche di musica, v. cap. V,

paragrafo 1).

La Regione autonoma della Sardegna ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della Regione Sardegna. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell’ambito territoriale ottimale hanno il compito di riorganizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d’Ambito. Il suo ordinamento è disciplinato dallo Statuto. Il 25 settembre 2003 l’Autorità d’Ambito nasce formalmente con l’insediamento dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali della Sardegna. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio con l’obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio. L’Autorità controlla il Servizio e l’attività del gestore. E’ stata data vita a un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipate dai Comuni rientranti nell’unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell’affidamento, 1° gennaio 2005. All’atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione Abbanoa s.p.a. I suoi azionisti altro non erano che i 299 comuni già soci delle società consorziate e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF, Ente in liquidazione. Abbanoa ha prestato il suo servizio in base ad una convenzione con una durata di 26 anni, sulla base del Piano d’Ambito approvato nel 2002. 10 L’art. 14, comma 32 D.L. 78/2010 prevedeva il divieto di istituire nuove società per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e l’obbligo di cedere quelle istituite nel caso di perdite di bilancio negli ultimi esercizi. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti potevano detenere la partecipazione in una sola società, dovendo mettere in liquidazione le restanti. L’art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 è stato abrogato dall’art. 1 comma 561 legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147).

Page 23: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

15

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 1

Comuni che non dichiarano partecipazioni

1 Comune di Bessude

2 Comune di Bottidda

3 Comune di Dualchi

4 Comune di Escolca

5 Comune di Florinas

6 Comune di Ghilarza

7 Comune di Girasole

8 Comune di Irgoli

9 Comune di Ittireddu

10 Comune di Lodé

11 Comune di Lotzorai

12 Comune di Magomadas

13 Comune di Marrubiu

14 Comune di Nuraminis

15 Comune di Olzai

16 Comune di Onanì

17 Comune di Ossi

18 Comune di Palmas Arborea

19 Comune di Sadali

20 Comune di Sarule

21 Comune di Siliqua

22 Comune di Siniscola

23 Comune di Sorgono

24 Comune di Vallermosa

25 Comune di Villamassargia

Page 24: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

16

Dismissione delle società o organismi partecipati

Grafico n. 1

Le partecipazioni in società e organismi nei Comuni della Sardegna

Normativa e recenti decisioni della Corte Costituzionale.

� Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; art. 1, comma 2.

� Decreto legislativo 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. D.L. Bersani): convertito nella Legge 4 agosto 2006, n.

248, con modificazioni, recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;

art. 13 “Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”.

� L.R. 25 maggio 2012 n. 11, art. 3.

� L.R. 25 luglio 2008 n. 10: “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”; art. 2 “Trasferimento di

funzioni agli enti locali”; art. 3 “Funzioni dei consorzi industriali provinciali”; art. 4 “Organi dei consorzi industriali

provinciali”; art. 5 “Disposizioni per l’attivazione dei consorzi industriali provinciali”; art. 6 “Personale degli Enti”.

� D.L. 25 giugno 2008 n. 112: convertito nella l. 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dal D.L. 1 luglio 2009

n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n. 102 e dal D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito in legge n. 166

Page 25: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo I

17

Dismissione delle società o organismi partecipati

del 20 novembre 2009, art. 18 “Reclutamento del personale delle società pubbliche”; art. 23 bis “Servizi pubblici

locali di rilevanza economica”; art. 76.

� L. 24 dicembre 2007 n. 244: come modificata dal d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con l. e dalla l. 18

giugno 2009 n. 69 e dalla l. 102 del 2009. V. anche D.P.C.M. 26 giugno 2007, art. 3 comma 13 “Decorrenza delle

modifiche statutarie”; art. 3 comma 27 “Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle

amministrazioni pubbliche”; art. 3 comma 28 “Autorizzazione per mantenimento della partecipazioni”; art. 3

comma 29 “Termine per la cessione delle partecipazioni vietate”; art. 3 comma 30 “Trasferimenti delle risorse

umane, finanziarie e strumentali rideterminazione dotazioni organiche”; art. 3 comma 31 “Individuazione

provvisoria delle dotazioni organiche”; art. 3 comma 32 “Asseverazione da parte dei collegi dei revisori e gli

organi di controllo”.

� Legge 27 dicembre 2006 n. 296: come modificata dal d.l. 112 del 2008, convertito nella l. 133 del 2008, art 1

comma 587 “Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi”; art. 1 comma

588 “Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati”; art. 1 comma 589 “Conseguenza inosservanza

delle disposizioni”; art 1 comma 590 “Principio fondamentale coordinamento della finanza pubblica per le

regioni”; art. 1 comma 591 “Pubblicità dei dati”; art. 1 comma 725 “Determinazione dei compensi nelle società di

comuni o province”; art. 1 comma 726 “Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da

più enti locali”; art. 1 comma 727 “Rimborso spese di viaggio e indennità di missione”; art. 1 comma 728

“Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali o altri soggetti pubblici o privati”;

art. 1 comma 729 “Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente

partecipate da enti locali”; art. 1 comma 730 “Principio di coordinamento per la legislazione regionale”; art. 1

comma 734 “Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica”.

� D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: art. 112 “Servizi pubblici locali”; art. 113 “Gestione delle reti ed erogazione dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica”; art. 113 bis “Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza

economica”; art. 114 “Aziende speciali ed istituzioni”. V. anche art. 147 quater e nuovo assetto dei Controlli

interni deliberato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

� Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122 del 30 luglio2010, art. 6 e art. 8

comma 2.

� Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

� D.L. 13 agosto 2011 n. 138: coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, art. 3 e 3 bis.

� L. 12 novembre 2011 n. 183: (legge di stabilità 2012).

� Decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95: art. 4 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

� L. 147 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi 551 e seguenti.

� Codice civile: come modificato dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e dell’art. 13 l. 25 febbraio 2008 n. 34 (legge

comunitaria 2007), art. 2445 e seguenti, in particolare art. 2449 “Delle società con partecipazione dello Stato e di

enti pubblici”; art. 2450 “Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici”.

� L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1: prevenzione e repressione corruzione e illegalità nella p.a.

� D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 11 e 22: obblighi di trasparenza e pubblicità.

� Corte Costituzionale, Sentenza 08-06-2012 n. 148: in tema di divieto ai Comuni con popolazione inferiore a

30.000 abitanti di costituire società.

� Corte Costituzionale, Sentenza 23 luglio 2013 n. 29 sull’art. 4 del D.L. 95/2012.

� Corte Costituzionale, Sentenza 24 luglio 2013 n. 236 sull’art. 9 del D.L. 95/2012.

Page 26: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai
Page 27: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

19

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO II

LE DELIBERE DI RICOGNIZIONE, DISMISSIONE O CONSERVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. La delibera motivata di autorizzazione al “mantenimento” delle partecipazioni:

presupposti e termini richiesti dalla normativa.

• Nonostante ripetuti interventi modificativi o abrogativi sul comparto in esame di carattere

frequentemente disorganico, dalle disposizioni dettate dalla legge finanziaria per il 2008 (legge

24.12.2007 n. 244) si desumono i fondamentali canoni gestionali applicabili, i quali risultano

espressamente destinati alle diverse tipologie di partecipazioni in società, enti o organismi,

comunque denominati.

Tali disposizioni, in particolare, precisano che “…l’assunzione di nuove partecipazioni e il

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’Organo competente con delibera

motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera….è

trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti” (art. 3 comma 28 legge 24.12.2007

n. 244).

I presupposti richiesti a giustificazione della assunzione o conservazione delle partecipazioni

consistono nella necessaria aderenza delle attività societarie a quelle istituzionali proprie del

Comune. Recita, infatti, il citato comma 27 “…le amministrazioni…non possono costituire

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

• L’organo competente alle decisioni sulla materia è il Consiglio comunale, tra le cui

attribuzioni il TUEL cita la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la partecipazione

dell’ente locale a società di capitali, gli indirizzi da assumere da parte delle aziende pubbliche e

degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, nonché la nomina dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42 TUEL).

Nonostante il previsto obbligo, si è potuto costantemente verificare la mancata

trasmissione alla Sezione regionale per la Sardegna delle deliberazioni in argomento

da parte degli Enti.

In questa sede sono state, in conseguenza, acquisite le deliberazioni di autorizzazione alla

conservazione delle partecipazioni assunte dai Consigli comunali, delle quali si da conto

distintamente con riguardo a ciascun Comune nel proseguo del capitolo.

Page 28: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

20

Dismissione delle società o organismi partecipati

• I Comuni che hanno adottato le deliberazioni in oggetto sono 54 e vengono citati

nella tabella n. 2. In via generale si deve, tuttavia, osservare che i provvedimenti esaminati

espongono genericità di motivazioni sotto il profilo della doverosa esplicitazione delle ragioni

portate a sostegno della autorizzazione alla conservazione delle partecipazioni, come di seguito

illustrato.

2. Gli indirizzi, la vigilanza e i controlli sulle partecipazioni.

• Nell’ambito delle problematiche gestionali da riferirsi alla materia in esame, riveste primaria

importanza l’effettività di svolgimento di adeguati indirizzi e controlli da parte del Comune nei

confronti dei propri soggetti partecipati e la conseguente istituzione di apposito ufficio/unità

operativa cui conferire le responsabilità dei compiti di controllo. Tale obbligo è ora previsto

espressamente per le società non quotate dall’art. 147 quater del TUEL11, con le cadenze

temporali ivi indicate. Tale necessità si fonda sul particolare legame esistente tra Comune e

organismo partecipato, il cui bilancio è alimentato parzialmente o esclusivamente (a seconda

della tipologia di partecipazione) da fondi di pubblica provenienza cioè attraverso oneri a carico

del bilancio comunale.

In applicazione di tali principi, la legge di stabilità per il 2014 (l. 147/2013) prescrive ora

espressamente il perseguimento di canoni di sana gestione, secondo criteri di economicità ed

efficienza, tutti rivolti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a carico di aziende

speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali, a partecipazioni di

maggioranza, diretta e indiretta (art. 1 comma 553 cit. legge 147/2013).

Ne consegue, perciò, un immediato obbligo a carico dei Comuni titolari delle stesse

partecipazioni di dettare adeguati indirizzi e di svolgere ogni controllo rivolto ad assicurare il

rispetto di tali finalità.

Pertanto, gli obblighi di indirizzo, controllo e vigilanza si impongono in ogni caso a

carico degli Enti locali per le diversificate forme e modalità di partecipazioni (società

in house, istituzioni, fondazioni ecc…), in considerazione delle possibili ricadute

finanziarie negative che esse determinano a carico dei bilanci comunali.

I controlli da svolgersi possono essere diversamente articolati, dovendosi, però, in tutti i

casi estendere alle modalità/quantità di finanziamento degli organi e degli apparati

amministrativi degli organismi partecipati e alla verifica delle attività e dei loro bilanci. Si

impone, in conseguenza, la previsione di indirizzi e di controlli in ordine alle loro modalità di

11 L’art. 147 quater è stato inserito nel TUEL dall’art. 3 comma 1 lett. d) D.L. 174/2012, convertito in l. 213/02012.

Page 29: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

21

Dismissione delle società o organismi partecipati

svolgimento, che devono essere contemplati espressamente negli atti istitutivi della

società/organismo, comunque denominati.

Solo in virtù dell’effettività dei controlli in esame e della verifica del rispetto delle finalità di

finanza pubblica, può ammettersi, infatti, l’esternalizzazione delle pubbliche attività e funzioni,

demandandole ad organismi esterni, attesi gli oneri a carico dei bilanci pubblici.

Particolare attenzione viene, quindi, rivolta dalla vigente normativa ai controlli da

esercitarsi d’ora in avanti sui bilanci degli organismi partecipati e alle loro eventuali perdite

d’esercizio. In tale ipotesi, infatti, si impongono specifici adempimenti a carico dei Comuni,

consistenti, tra gli altri, in accantonamenti in fondi vincolati nel bilancio del Comune stesso,

pervenendo alla obbligatoria messa in liquidazione per il caso di risultato d’esercizio negativo

per quattro esercizi consecutivi (v. cit. art. 1 commi 551 e 555, legge 147/2013).

Analogamente, vengono confermati divieti o limiti assunzionali di personale anche a

carico degli organismi partecipati, (gli stessi previsti a carico dell’Ente controllante), nonché

obblighi di contenimento dell’evoluzione della spesa per il personale (v. cit. art. 1 comma 557,

legge 147/2013), peraltro già contemplati nella precedente normativa (v. art. 18 e 76 D.L.

112/2008, convertito in L. 133/2008).

Su tutti i detti ambiti gestionali, in conseguenza si impone l’espletamento di incisivi,

costanti, moduli di indirizzo, di controllo e di vigilanza da parte degli uffici del Comune

interessato, previa apposita esaustiva regolamentazione sia negli atti fondamentali del Comune

sia in quelli statutari/istitutivi degli organismi controllati.

• Anche a carico dei collegi dei revisori dei Comuni interessati si impongono adeguati

compiti di vigilanza e controllo, peraltro già espressamente prescritti con riguardo alle

istituzioni dal TUEL (v. art. 114, comma 7) e in via generale dalle disposizioni dello stesso

TUEL che affermano l’obbligo della vigilanza sugli equilibri finanziari, laddove “…il controllo

sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il

bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi

gestionali esterni” (v. art. 147 quinquies TUEL, commi 1 e 3).

• Pertanto, in ragione di tali ineludibili necessità, la presente ricognizione ha espressamente

previsto e domandato ai Comuni di indicare se e quale Ufficio sia preposto alle attività di

controllo e vigilanza sugli Organismi partecipati. La tabella n. 2 nell’esporre l’elenco dei Comuni

che ha adottato una o più delibere di ricognizione, conservazione o dismissione, indica nel

contempo se lo stesso Comune sia altresì dotato del necessario ufficio per gli indirizzi e i

controlli sugli organismi stessi.

Dall’esame dei dati esposti in tabella n. 1 e n. 2 si ricava una prima considerazione.

A fronte di soli 25 Comuni che dichiarano di non possedere partecipazioni in

società/organismi esterni (v. tabella n. 1 nel cap. I, par. 4), solo 54 Comuni hanno provveduto

Page 30: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

22

Dismissione delle società o organismi partecipati

ad assumere proprie deliberazioni per valutare, previa adeguata ricognizione, l’opportunità di

conservare le partecipazioni possedute, in tal caso dovendole autorizzare motivatamente,

secondo le prescrizioni di legge, in caso contrario dovendone decidere la dismissione. I restanti

298 Comuni, pur titolari di partecipazioni, non hanno adottato alcuna deliberazione di

ricognizione.

Quanto alla previsione di uffici interni al Comune preposti agli indirizzi e alla vigilanza nei

confronti degli organismi partecipati, dalla tabella n. 2 si ricava che nella maggior parte detti

compiti vengono intestati a servizi/uffici già titolari di compiti fondamentali, con qualche

perplessità in ordine alla loro concreta effettività di svolgimento.

Da tale stato di cose potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per il buon andamento

delle gestioni e dei bilanci sia del Comune che degli Organismi partecipati o la mancata

tempestività di interventi correttivi.

La mancata adeguata valutazione della sussistenza o meno dei requisiti per la

conservazione di ciascuna delle partecipazioni, inoltre, comporta il mancato rispetto

dell’obbligo di cessione delle partecipazioni vietate, come di seguito si esporrà.

Grafico n. 2

Incidenza dei Comuni che hanno adottato la deliberazione di

ricognizione/dismissione

Il grafico che precede indica la percentuale dei Comuni che hanno regolarmente adottato la

deliberazione di ricognizione (comportante la dismissione/conservazione) delle partecipazioni

societarie, mentre la tabella n. 2 espone l’elenco dei Comuni e indica in apposita colonna

l’istituzione o meno dell’Ufficio preposto ai controlli delle stesse partecipazioni presso ciascun

Comune.

Page 31: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

23

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 2 Comuni che hanno adottato la deliberazione di ricognizione

Ente Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Aidomaggiore NO 2 Comune di Alghero SI (Servizi finanziari)

3 Comune di Arborea SI (Uff. Segreteria e Uff. Tecnico)

4 Comune di Arbus SI (Serv. Tecnico e Serv. Fin.)

5 Comune di Arzana Si (Servizio Tecnico e Segreteria)

6 Comune di Badesi NO

7 Comune di Baunei SI (Servizio AA.GG.) 8 Comune di Berchidda SI (Serv. Fin.) 9 Comune di Bonnanaro SI (Settore Amm.vo) 10 Comune di Bosa SI (Serv. Finanz. e AA.GG.) 11 Comune di Busachi NO

12 Comune di Cabras SI (Serv. AA.GG.)

13 Comune di Cagliari SI (Serv. bil. soc. partec. Controllo analogo)

14 Comune di Domus de Maria

NO

15 Comune di Fordongianus

NO

16 Comune di Golfo Aranci SI (Segreteria)

17 Comune di Gonnosfanadiga

NO

18 Comune di Iglesias NO

19 Comune di Ilbono SI (Serv. Amm.vo e Fin.) 20 Comune di Lanusei SI (Area Affari Giuridici e Economici) 21 Comune di Loceri NO

22 Comune di Loiri Porto San Paolo SI (Serv. Fin. e LL.PP.) 23 Comune di Monti SI (Segretria - Ragioneria) 24 Comune di Neoneli NO 25 Comune di Nule (Sindaco) NO 26 Comune di Olbia SI (Uff. Controllo Partecipate)

27 Comune di Oristano SI (Comitato controllo analogo)

28 Comune di Padru (Sindaco e Asessore al Bilancio) NO 29 Comune di Perdasdefogu SI (Controllo politico - amministrativo) 30 Comune di Portoscuso SI (Servizi AA.GG.)

31 Comune di Pula SI (Serv. Fin. e del Patrimonio)

32 Comune di San Teodoro NO 33 Comune di Sanluri 34 Comune di Sant'Antioco

NO

35 Comune di Santa Teresa Gallura

NO

36 Comune di Sassari SI (Direttore Generale) 37 Comune di Sedilo NO 38 Comune di Selargius SI (Serv. Fin. e del Patrimonio)

39 Comune di Serrenti

NO

40 Comune di Siamaggiore NO 41 Comune di Sorso SI (Serv. Fin. Serv. gestione territorio) 42 Comune di Stintino

NO

43 Comune di Talana

44 Comune di Telti SI (AA.GG. e Segreteria) 45 Comune di Tempio Pausania SI (Serv. Fin.) 46 Comune di Tergu

47 Comune di Thiesi SI (Serv. Fin. e Tecnico)

48 Comune di Tortolì SI (Area Finanza e Tributi) 49 Comune di Tula

NO

50 Comune di Turri SI (Uff. Tecnico e Fin.)

51 Comune di Ulassai SI (Uff. AA.GG.)

52 Comune di Valledoria NO 53 Comune di Villasimius SI (Dirigente del settore) 54 Comune di Villa Verde NO *I comuni in grassetto appartengono alla fascia superiore ai 15.000 abitanti e tra questi i Comuni di Quartu S:Elena e Nuoro non hanno adottato la deliberazione (v. cap. IV).

Page 32: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

24

Dismissione delle società o organismi partecipati

3. La “cessione” delle “partecipazioni vietate” prevista dalla normativa.

La normativa sopracitata dispone che “…le società e le partecipazioni vietate ai sensi del

comma 27…” devono essere cedute a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica

(cfr. art. 3, comma 29 cit. legge 244/2007).

Il termine, precedentemente fissato per le cessioni in esame, è stato in ultimo prorogato

dalla legge di stabilità per il 2014 (quattro mesi dall’entrata in vigore della stessa legge

successivamente portati a dodici ex art. 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16), la quale dispone che

decorso detto termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica

cessa ad ogni effetto. La normativa in esame ulteriormente dispone che entro dodici mesi

successivi alla cessazione la società deve liquidare in denaro il valore della quota del socio

cessato in base ai criteri di determinazione fissati dall’art. 2437 ter, secondo comma del codice

civile (cfr. art. 1 comma 569 legge 27.12.2013 n. 147, legge di stabilità 2014).

La citata legge di stabilità per il 2014 reca altre disposizioni sulla materia espressamente

rivolte alle “…aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni

locali…”. Tali norme riguardano le conseguenze che si determinano per effetto dell’eventuale

risultato di esercizio o saldo finanziario negativo riportato da detti soggetti partecipati, dettano

loro alcuni parametri di funzionamento gestionale da svolgersi secondo canoni di sana gestione

ispirati a prezzi di mercato, prevedono limitazioni dei compensi agli organi per effetto del

reiterato risultato annuale negativo ecc… (cfr. art. 1, commi da 551 a 562 cit. legge

147/2013).

4. L’analisi delle deliberazioni assunte dai Comuni della Sardegna.

In generale si ravvisa che le deliberazioni acquisite dai Comuni risultano carenti sotto il

profilo dei presupposti istruttori e, conseguentemente, di quelli motivazionali. Le delibere in

questione omettono, infatti, di riportare a corredo le notizie significative in relazione ai risultati

delle attività gestorie svolte dagli enti/organismi partecipati e ai loro risultati contabili-

finanziari (entrate/proventi, spese/costi, utili o perdite di bilancio). In concreto le deliberazioni

in questione non sono corredate di adeguata istruttoria tecnico-finanziaria sulle complessive

condizioni organizzativo-patrimoniali di ciascun organismo, non consentendo ponderate

valutazioni sulla convenienza economica della loro conservazione.

Ne consegue la scarsa attendibilità e significatività delle autorizzazioni consiliari alla

conservazione delle partecipazioni.

Nei casi di deliberazioni che contengono decisioni di messa in liquidazione o dismissione, le

stesse paiono solo parzialmente provviste di motivazioni in ordine, tra gli altri, al mancato

Page 33: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

25

Dismissione delle società o organismi partecipati

conseguimento dei risultati concreti da parte dei soggetti partecipati e al sopravvenuto

improprio sostegno finanziario agli organi e alle strutture societarie, ovvero in ordine alla non

opportunità di procedere a ricapitalizzazioni a carico dei bilanci del Comune. Anche in questi

casi le istruttorie tecniche portate a corredo risultano del tutto insufficienti a deliberare

compiutamente.

Peraltro, poiché si registrano numerosi casi di messa in liquidazione di partecipazioni cui

non sono tempestivamente seguite le dovute procedure amministrative, si precisa che nella

direzione di definire le procedure pendenti devono particolarmente attivarsi sia gli uffici del

Comune deputati alla vigilanza e ai controlli, sia gli Organi di revisione.

Alla luce di quanto fin qui precisato, si riportano, per ciascuno dei Comuni (in ordine

alfabetico) le principali notizie ricavate dalle rispettive deliberazioni del Consiglio comunale,

ovvero l’indicazione delle partecipazioni di cui sia stata autorizzata la conservazione e quelle

per le quali sia stata disposta la dismissione.

1. Comune di Aidomaggiore. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 agosto 2011, l’Ente dispone

la cessione della propria quota (2%) della società “Centro Servizi Losa” s.r.l. all’Unione dei Comuni di

pertinenza (Guilcier). Rimangono attive:

a) ATO Sardegna (0,5%);

b) Consorzio turistico “Lago Omodeo” (quota 9,09%);

c) GAL Montiferru Barigadu Sinis (quota 0,62%).

2. Comune di Alghero. Contrariamente alle risposte già fornite a mezzo della scheda di rilevazione, il Comune di

Alghero in prossimità della chiusura istruttoria, ha dichiarato di aver assunto 3 deliberazioni (note email del 7

marzo 2014).

La deliberazione commissariale n. 15 del 30.12.2011 espone il quadro complessivo delle partecipazioni, composto

da n. 10 organismi (consorzi, s.r.l., s.p.a., società in house, azienda speciale, fondazione), e delibera il

mantenimento riconoscendone le finalità che rispetterebbero i requisiti della normativa vigente.

La deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 17.07.2013 sul presupposto di voler formulare proposte al

competente Consiglio, evidenzia le partecipazioni asseritamente obbligatorie (Abbanoa spa, quota 1,09%del

valore nominale di euro 1.086.167,00; Consorzio Industriale Provincia di Sassari, quota del 20% del valore

nominale di euro 3.873,40); propone al Consiglio di alienare quelle che non svolgerebbero servizi o funzioni di

carattere fondamentale per l’Ente (Porto ricerche s.r.l.; Consorzio Porto di Alghero scarl; STL Sardegna Nord

Ovest Soc. Cons. a r.l.); propone di conservare le restanti, suggerendo che la Giunta venga incaricata delle

operazioni di valutazione della convenienza ed opportunità delle conseguenti scelte da assumersi per la concreta

dismissione degli organismi partecipati.

In ultimo, la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 17 settembre 2013, avente ad oggetto esclusivamente

la società Alghero in house s.r.l. unipersonale, alla quale si dà mandato per la predisposizione, in collaborazione

con i competenti servizi comunali, di un piano industriale di riorganizzazione e risanamento finanziario, atto a

consentire la prescrizione aziendale, attese le note difficoltà di finanziamento anche per effetto della riduzione

progressiva dei contributi regionali riconosciuti per la stabilizzazione degli LSU.

3. Comune di Arborea. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/09/2011 è stata disposta la

liquidazione della società AR.CO. (Arborea Costruzioni, quota di partecipazione 51%) che si occupava della

Page 34: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

26

Dismissione delle società o organismi partecipati

progettazione e realizzazione di infrastrutture e servizi.

4. Comune di Arbus. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 6 giugno 2012 ha effettuato la

ricognizione delle proprie partecipazioni, disponendo il mantenimento delle seguenti quote societarie:

a) Abbanoa S.p.a. (0,4%);

b) “Villaservice” S.p.a. (12,50%) servizi di depurazione e smaltimento rifiuti;

c) ATO Sardegna (0,5%);

d) GAL Monte Linas (8,78%) promozione del territorio;

e) Organismo di Bacino n. 24 (rete gas).

5. Comune di Arzana. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/11/2010, l’Ente dispone la

liquidazione della Società SIPAL S.R.L.- Società intercomunale per la promozione dei prodotti agro-alimentari

locali, di cui deteneva la quota del 14,9%.

Rimangono attive le seguenti partecipazioni:

a) ATO Sardegna (0,25%);

b) Abbanoa S.p.a. (0,06%);

c) Società di servizi socio-sanitari S.p.a. (quota di partecipazione 10%);

d) Consorzio per la gestione fondi PON Sicurezza (quota 10%);

e) Consorzio per la gestione di risorse forestali e ambientali (quota non definita).

6. Comune di Badesi. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell’11/11/2010 ha disposto lo

scioglimento e la messa in liquidazione della Società “STL Gallura Costa Smeralda”.

Rimangono in capo all’Ente:

a) L’Agenzia di Sviluppo per l’Anglona (quota 6,67%);

b) Abbanoa S.p.a. (quota 0,05%);

c) Il GAL Alta Gallura (quota 10%);

d) Consorzio Operatori Turistici di Badesi (quota 5,26%);

e) ATO Sardegna (quota 0,1%).

7. Comune di Baunei. Con deliberazione n. 32 del 29/10/2008 il Consiglio Comunale ha autorizzato il

mantenimento delle quote azionarie possedute dal Comune di Baunei nella società “Marina di Baunei e Santa

Maria Navarrese” S.r.l. che di fatto gestisce ed eroga servizi di interesse generale “pur operando nell’ambito di

attività non strettamente necessarie alle finalità istituzionali del Comune”.

8. Comune di Berchidda. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 31 dicembre 2010 ha

censito le proprie partecipazioni societarie, stabilendo di mantenere la società in house “Multiservice Limbara”

s.r.l. e la partecipazione all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in quanto sussistono i presupposti di cui al

comma 27 dell’art. 3 della legge 244/2007 per il legittimi mantenimento delle partecipazioni dal momento che le

sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Con deliberazione n. 64/2010 era già stata disposta, invece, la

messa in liquidazione della S.t.l. Gallura s.p.a.

9. Comune di Bonnanaro. L’Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 2011 ha effettuato

la ricognizione delle partecipazioni comunali in società finalizzata al loro mantenimento o alla loro

cessione/liquidazione ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007. Con tale deliberazione l’Ente

ha stabilito di cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, entro il 31/dicembre/2011 le

seguenti partecipazioni:

a) Logudoro Goceano Soc. Cons. a r.l. - Attività: Sostegno e promozione dello sviluppo rurale (quota

0,96% pari ad € 500);

b) Logudoro Meilogu Soc. Cons. a r.l. (quota 3,17 pari ad € 1.549,32);

c) Sistema turistico locale Sardegna nord-ovest Soc. Cons. a r.l. - Attività: Favorire la crescita

Page 35: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

27

Dismissione delle società o organismi partecipati

economica, sociale e culturale della comunità (quota 0,22% pari ad € 219,06).

L’Ente ha deliberato di mantenere la quota di partecipazione (0,03%) della società Abbanoa s.p.a. e dell’Autorità

d’ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (0,06%), in presenza dei presupposti di cui all’art. 3 della richiamata

normativa.

10. Comune di Bosa. L’Ente con deliberazione n. 56 del 29/12/2010 conferma la volontà di mantenere la società

“Porto di Bosa” S.p.a. (quota di partecipazione 20%) gestione servizi portuali comunali;

11. Comune di Busachi. Con deliberazione n. 34 del 29/12/2010, il Consiglio Comunale ha deciso di mantenere la

quota di partecipazione in Abbanoa S.p.a. (0,1%).

12. Comune di Cabras. L’Ente con deliberazione consiglio comunale n. 63 del 29 settembre 2010 ha disposto la

liquidazione della società mista “Mercato ittico Cabras” Soc. Cons. a r.l. costituita per la gestione del Mercato

ittico comunale (quota di partecipazione 60%); con deliberazione consiglio comunale n. 74 del 29 dicembre 2010

ha disposto la liquidazione della società mista “Sinis - S. Vicenzo” Soc. Cons. a r.l. per la gestione del compendio

ittico dello stagno di Cabras (quota di partecipazione 40%).

13. Comune di Cagliari. Il Comune di Cagliari aveva dichiarato con la scheda di rilevazione di non aver ancora

assunto deliberazioni di ricognizione. Solo in prossimità della chiusura dell’istruttoria (nota email del 6 marzo

2014) ha comunicato di aver successivamente adottato le seguenti deliberazioni:

- Società Multiservizi: con deliberazione consiliare n. 68 del 09/10/2012 si è dato luogo alla riduzione del

capitale sociale in conseguenza dei provvedimenti di cui all’articolo 2447 c.c. e ad una generale

ristrutturazione, mediante trasformazione della forma giuridica in società a responsabilità limitata;

- Società Ippica: con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2013 si è proceduto all’approvazione di modifiche

statutarie volte all’adeguamento dello Statuto alla normativa vigente ed alla contestuale trasformazione della

forma giuridica in società a responsabilità limitata;

- Istituzione Scuola Civica di Musica: con deliberazione consiliare n. 34 del 16/07/2013 è stata deliberata la

soppressione della Istituzione e l’internalizzazione delle funzioni svolte dall’organismo strumentale;

internalizzazione la cui operatività è ormai pienamente vigente a decorrere dal 09/10/2013;

- Con deliberazione consiliare n. 77 del 19/12/2013 con oggetto <<Ricognizione del “sistema delle

partecipate” del Comune di Cagliari, indirizzi generali agli organismi partecipati e definizione del

“Gruppo Comune di Cagliari” ai fini della formazione del Bilancio consolidato>> è stata effettuata la

ricognizione prevista dalle norme;

- Con deliberazione consiliare n. 78 del 19/12/2013 è stata adottata la procedura per lo scioglimento e la

liquidazione della Società Multiservizi Srl.

Con riguardo ai documenti solo in ultimo pervenuti dal Comune di Cagliari, considerata la loro delicatezza e

complessità, nonché l’ampiezza delle questioni giuridiche sollevate riscontrate all’interno di alcuni organismi, la

Sezione, limitandosi in questa sede a una mera presa d’atto, deve riservare ogni approfondimento e valutazione

ad una apposita sede di controllo sulla gestione o in sede di esame delle relazioni del collegio dei revisori sui

bilanci annuali interessati dalle operazioni di riorganizzazione deliberate.

14. Comune di Domusdemaria. Con deliberazione consiglio comunale n. 13 del 30 maggio 2012, il Comune ha

disposto la liquidazione della SGS Società Gestione Servizi Domusdemaria-Chia s.p.a. che si occupava di diversi

servizi pubblici di rilevanza economica (quali servizio di mensa scolastica, servizio scuolabus, servizio pulizia

edifici comunali, servizio pulizia spiagge ecc.) di cui deteneva l’intera quota societaria.

15. Comune di Fordongianus. Con deliberazione n. 49 del 29/12/2010, il Consiglio Comunale ha deciso di

mantenere la quota di partecipazione in Abbanoa S.p.a.

16. Comune di Golfo Aranci. Con deliberazione n. 48 del 24 settembre 2012 è stata disposta lo scioglimento

anticipato e la conseguente messa in liquidazione della società GESVAMAR S.r.l. che si occupa della gestione e

sviluppo delle attività marittime.

Page 36: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

28

Dismissione delle società o organismi partecipati

17. Comune di Gonnosfanadiga. L’Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29 novembre 2010,

integrata con deliberazione n. 61 del 21 dicembre 2010, ritenendo che le società partecipate dal comune svolgano

attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività

istituzionali del comune, ha disposto il mantenimento della partecipazione posseduta nelle seguenti società:

a) Abbanoa s.p.a. (quota di partecipazione 0,48%);

b) Villaservice s.p.a. con attività di gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (quota di

partecipazione 12,5%);

c) G.A.L. Linas Campidano Soc. Cons. a r.l. con attività di promozione, consulenza e realizzazione

programmi di sviluppo locali (quota di partecipazione 8,7%).

18. Comune di Iglesias. E’ stata adottata la delibera del Commissario Straordinario n.73 del 16/11/2010 di

conservazione della totale partecipazione della società s.r.l. “ I.S. Iglesias Servizi” che si occupa di assistenza

socio sanitaria, case di riposo e servizio tecnico manutentivo del patrimonio comunale e del verde pubblico.

19. Comune di Loiri Porto San Paolo. L’Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 25 gennaio 2011

effettua la ricognizione delle società partecipate e delibera di mantenere la quota di partecipazione nel “Consorzio

Pegaso” (quota 25%) che si occupa della gestione di un mattatoio sovracomunale; nella società “I&G Gallura”

s.p.a. (quota 0,553%) che si occupa della gestione e distribuzione del gas metano in quanto “svolgono attività di

produzione di servizi di interesse generali e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del

Comune”. Con le stesse motivazioni, con delibera del consiglio comunale n. 93 del 21/12/2010, l’Ente aveva già

deciso di mantenere la totalità delle partecipazioni della società in house “Multiservice” s.r.l. ai sensi dell’art. 28

della legge 244/2007. Il Comune conserva, altresì, la partecipazione nell’A.T.O. Sardegna (quota 0,19%) e nel

Consorzio Area Marina Protetta di Tavolara-Capo Coda Cavallo (quota 25%) che si occupa di tutela ambientale,

ricerca scientifica e promozione turistica in quanto società istituite mediante disposizioni di legge.

20. Comune di Ilbono. Con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28 dicembre 2012, l’Ente ha confermato

il mantenimento della partecipazione nella società Abbanoa (quota 0,056%) ed ha disposto la liquidazione della

Società Intercomunale per la promozione dei prodotti agroalimentari locali (Sipal s.r.l.) quota di partecipazione

14,29%. La società, costituita nel 2001, era inattiva e in perdita (“Le perdite hanno determinato l’erosione del

capitale sociale portandolo al di sotto del minimo legale stabilito dall’art. 2463 del c.c.”).

21. Comune di Lanusei. L’Ente ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie con deliberazione

Consiglio Comunale n. 40 del 30 settembre 2013, autorizzando la conservazione delle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a. con quota di partecipazione 0,16%;

b) Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa (quota non definita);

c) Consorzio Sviluppo Cultura e Legalità (quota di partecipazione 12,50%);

d) G.A.L. Ogliastra (quota di partecipazione 1,45%).

L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 settembre 2013 aveva disposto la dismissione della

Società intercomunale per la promozione dei prodotti agroalimentari (Sipal con quota di partecipazione 21,43%).

22. Comune di Loceri. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 5/maggio/2012 dispone la

dismissione della società SIPAL S.R.L.- Società intercomunale per la promozione dei prodotti agro-alimentari

locali, di cui deteneva la quota del 14,29%.

Rimane la partecipazione in:

a) Abbanoa S.p.a. con quota di partecipazione 0,03%;

b) Consorzio Mattatoio in compartecipazione con il comune di Bari Sardo e di cui non si conosce la quota di

partecipazione societaria.

23. Comune di Monti. Con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 23 dicembre 2010, l’Ente ha autorizzato il

mantenimento di partecipazioni (ritenendole coerenti con i requisiti previsti dalla normativa vigente) nelle

seguenti società:

Page 37: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

29

Dismissione delle società o organismi partecipati

a) Gallura Sviluppo s.r.l. relativa alla promozione e gestione di attività dirette allo sviluppo economico

produttivo ed occupazionale (quota di partecipazione 2,91%);

b) I&G Gallura S.p.A. organismo individuato dalla RAS per la gestione associata del servizio per la

distribuzione del gas (quota di partecipazione 5,55%);

c) Abbanoa S.p.A. (quota di partecipazione 0,17%).

L’Ente ha deciso, invece, di disporre la liquidazione della società Res Tipica in comune soc. cons. a r.l. (settore

agroalimentare promozione enoturismo con quota 0,09%) ed S.T.L. Gallura-Costa Smeralda s.p.a. (promozione

turismo con quota 1,05%).

Il Comune di Monti partecipa ad alcune associazioni che non sono state contemplate nella richiamata

deliberazione di ricognizione. Si tratta dell’associazione “Città del vino” (promozione agroturistica), l’associazione

“Strade del vermentino” (promozione agro) cui vengono fornite dotazioni patrimoniali quali la sede degli uffici, e

l’associazione “Recevin” per la promozione dell’enoturismo.

24. Comune di Neoneli. Con deliberazione n. 2 del 9/2/2011 il Consiglio Comunale ha deciso di conservare la

propria partecipazione in Abbanoa S.p.a. (quota 0,04%).

25. Comune di Nule. Con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 24 agosto 2011, è stato disposto il recesso

del Comune dal Consorzio Sviluppo Civile di Bono. L’Ente ha mantenuto di fatto la partecipazione in Abbanoa con

quota pari allo 0,04% e al Consorzio “Sistema Turistico Locale” di cui detiene lo 0,20% senza, tuttavia, deliberare

per il mantenimento.

26. Comune di Olbia. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 dell’8/10/2010 approva lo

scioglimento della società “S.T.L. Gallura Costa Smeralda” S.p.a., con deliberazione n. 146 del 20/12/2010

approva lo scioglimento della società “Olbia Expò” s.r.l. infine con proprio atto n. 149 del 23/12/2010 effettua la

ricognizione delle società partecipate dal Comune di Olbia e, preso atto delle dismissioni su richiamate, conferma

il mantenimento delle restanti società (considerate coerenti con il disposto di cui all’art 3, comma 27 della legge

244/07) che qui di seguito si riportano:

a) Gallura sviluppo s.r.l. (quota di partecipazione 49,94%) che si occupa della promozione e gestione

dello sviluppo territoriale della Bassa Gallura;

b) I & G Gallura S.p.a. (quota di partecipazione 76,11%) gestione del servizio idrico integrato, igiene

urbana produzione, distribuzione e vendita del gas;

c) Sinergest Olbia S.p.a. (quota di partecipazione 19,9%) si occupa di gestione dei servizi connessi al

trasporto marittimo nel porto di Olbia;

d) Aspo S.p.a. (quota di partecipazione 100%) che si occupa dell’organizzazione e della gestione dei

servizi di utilità sociale e di tutela ambientale, di trasporto pubblico e, più in generale, di servizi

destinati a soddisfare esigenze pubbliche;

e) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 3,11%).

La deliberazione prende atto che il Comune di Olbia, avendo una popolazione superiore ai 50.000 abitanti non

rientra nella previsione normativa di cui all’art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122 del

30/07/2010 che prevede che i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 possano detenere la

partecipazione di una sola società.

27. Comune di Oristano. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 dell’11/10/2010, l’Ente effettua la

ricognizione delle partecipazione societarie adottando i provvedimenti conseguenti. Di fatto il Consiglio stabilisce

di conservare, in quanto relative allo svolgimento di attività di produzione e di servizi di interesse generale, le

seguenti società:

a) So.Ge.A.Or. S.p.a. Società di gestione aeroportuale (oggi in liquidazione) con quota di partecipazione

11,97%;

b) Marine Oristanesi S.r.l. quota di partecipazione 86%, società che produce servizi pubblici di interesse

Page 38: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

30

Dismissione delle società o organismi partecipati

generale;

c) Oristano Servizi Comunali società in house (100%) che eroga servizi a beneficio del Comune,

necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Con altra delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 10/05/2012 l’Ente stabilisce di cedere al Consorzio

Industriale di Oristano la propria quota di partecipazione (31%) della Società consortile “Oristano ambiente” s.r.l.

28. Comune di Padru. L’Ente con deliberazione n. 51 del 29/12/2010 del Consiglio Comunale ha effettuato la

ricognizione delle proprie partecipazioni societarie autorizzando il mantenimento delle Società “I&G Gallura

S.p.a.” (quota di partecipazione 0,01%) e “Abbanoa S.p.a” (quota 0,22%), dando atto che la STL Gallura Costa

Smeralda S.p.a. è in corso di liquidazione volontaria.

29. Comune di Perdasdefogu. Con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30/11/2011 l’Ente dismette una

parte della propria quota di partecipazione alla Società consortile “Parco Genos a r.l.” (possiede il 27,27% e cede

il 18%). La società consortile si occupa di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e

dell’ingegneria. L’Ente dichiara l’intenzione di dismettere anche la quota residua entro il 31/12/2012 .

30. Comune di Portoscuso. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2010, l’Ente dispone la

dismissione delle due società possedute:

a) Società Tonnare Sulcitane (quota di partecipazione 5%);

b) Società Tonnara Su Pranu (quota di partecipazione 5%).

31. Comune di Pula. L’Ente ha adottato la deliberazione n. 49 del 17/12/2013 con la quale il Consiglio Comunale

ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie autorizzando il mantenimento delle quote

societarie nelle seguenti partecipazioni:

a) “Pula Servizi e Ambiente s.r.l.” (quota di partecipazione 60,24% - nel questionario è indicata la quota

dell’83% mentre il socio di minoranza “Sardegna Ricerche” detiene il 17%) che si occupa della

gestione amministrativa dei tributi e della gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente;

b) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0, 4%);

c) ATO Sardegna (quota di partecipazione 0,15%);

d) “Agenzia Turistica Costiera Sulcitana” Consorzio che si occupa della gestione dei servizi turistici

(quota di partecipazione 15,63%);

e) Fondazione “Bio Parco di Pula” (quota di partecipazione 100%).

32. Comune di Sanluri. Con deliberazione n. 54 del 29.12.2012 del Consiglio Comunale si è provveduto ad

effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie. L'Ente ha verificato la partecipazione nelle seguenti

società:

a) Società Consortile Villasanta a r.l. che ha come scopo la prestazione di servizi per l’innovazione

tecnologica;

b) Cisa Service S.p.a. (quota di partecipazione diretta 6,3% e partecipazione indiretta 13,70) si occupa

della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) Villaservice S.p.a. (quota di partecipazione 12,5%) servizi di pubblica utilità ambientale e tecnologico.

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione richiamata, ha stabilito la cessione della partecipazione nella società

Consortile Villasanta.

Dal questionario risulta che l’Ente detiene anche le seguenti quote di partecipazioni non indicate in

deliberazione:

d) ATO Sardegna 0,43%;

e) Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia” 5%;

f) Consorzio CISA 20,4%.

Il Comune di Sanluri possiede, infine, diverse quote in associazioni (Anci, Terra Cruda, Asel, Città del Bio).

33. Comune di Sant’Antioco. Il Comune ha disposto da tempo lo scioglimento di due società miste. In particolare,

Page 39: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

31

Dismissione delle società o organismi partecipati

il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 13 del 15 giugno 2005 ha disposto lo scioglimento e la

contestuale messa in liquidazione della società S.P.S. s.r.l. dedita alla progettazione di opere pubbliche e

direzione lavori (quota di partecipazione 51%) e con deliberazione n. 12 del 15 giugno 2005 lo scioglimento e la

contestuale messa in liquidazione della Società “Mari Biu” s.r.l. (gestione e tutela del patrimonio ambientale,

ecologico, artistico ecc.) quota di partecipazione 51%.

Rimangono in capo all’Ente le seguenti partecipazioni:

a) Abbanoa S.p.a. quota 0,8%;

b) GAL Sulcis Iglesiente quota 5,98%;

c) Scuola civica di musica Istituzione di cui possiede l’intera quota (100%);

34. Comune di San Teodoro. Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 14 del 16 maggio 2011 ha

disposto la dismissione con conseguente liquidazione della propria partecipazione nella società “Lo stagno” S.p.a.

(quota 51%) che gestiva la laguna e lo stagno di San Teodoro; nella società “Niuloni” s.r.l. (in house) che gestiva

il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; nella società “AsterGrid” s.r.l. (in house) che gestiva i

servizi informatici.

35. Comune di Santa Teresa di Gallura. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 17/07/2009 ha

effettuato la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27-33 della legge 244/2007. Con

tale atto il Consiglio ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

a) Società Multiservizi Silene s.r.l. quota di partecipazione 100% (in house);

b) S.T.L. Gallura Costa Smeralda S.p.a. quota 5,06%;

c) A.T.O. quota 0,27%;

d) Consorzio Industriale Nord-Est Sardegna quota 4,14%;

e) Abbanoa S.p.a. quota 0,31%;

f) Consorzio Rete Porti Sardegna quota 9,88%.

L’Ente, con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 15/11/2010, dispone di sciogliere la società

S.T.L. Gallura Costa Smeralda e con deliberazione n. 45 del 3/11/2011 recede quale socio del “Consorzio Rete dei

Porti Sardegna”.

36. Comune di Sassari. Il Comune ha effettuato la ricognizione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del

4/08/2009 confermando le partecipazioni comunali nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 13,25%);

b) Azienda Trasporti Pubblici ATP, consorzio con quota di partecipazione del 72,13%;

c) Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ex Consorzio A.S.I. Ente pubblico economico con quota di

partecipazione del 20%;

d) Demos S.c.p.a. società in house a totale partecipazione pubblica, quota di partecipazione del Comune

di Sassari 3,64%;

e) Società Ippica Sassarese s.r.l. (Società che gestisce l’ippodromo di Sassari) quota di partecipazione

1,31%;

f) So.Ge.A.Al. S.p.a. (Società responsabile della gestione aeroporto di Alghero); La società non è inserita

nel questionario per cui non si conosce la quota di partecipazione;

g) So.Me.A.A.N.S. s.r.l. (Società Mercato agroalimentare del Nord Sardegna) quota di partecipazione

33,3%.

La deliberazione precisa che sono già in corso le procedure di liquidazione del Consorzio Liceo Musicale “L.

Canepa”, la Promin S.c.p.a. ed il Consorzio Z.I.R. “Preda Niedda”.

Il Comune ha espresso l’intenzione di adottare una nuova deliberazione di ricognizione e/o dismissione nel corso

dei prossimi mesi.

37. Comune di Sedilo. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2010 ha effettuato la

Page 40: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

32

Dismissione delle società o organismi partecipati

ricognizione delle società partecipate dal Comune disponendo il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

a) Abbanoa S.p.a (quota 0,06%);

b) Centro Servizi Losa S.r.l. (quota 2%);

c) Gal Montiferru-Barigadu-Sinis (quota 0,83%).

Con successiva deliberazione n. 21 del 25/05/2011 il Consiglio Comunale ha disposto la cessione della quota

relativa al Centro Servizi Losa all’Unione dei Comuni del Guilcier.

38. Comune di Selargius. L’Ente ha adottato la deliberazione n. 3 del 17/01/2011 con la quale il Consiglio

Comunale ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie autorizzando il mantenimento di

tutte le quote societarie possedute:

a) “Campidano Ambiente s.r.l.” gestione servizi di igiene ambientale (quota di partecipazione 20%);

b) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0,5%);

c) ATO Sardegna (quota di partecipazione 1,2%);

d) ITS Area Vasta (quota di partecipazione 5,89%);

e) Consorzio del Parco Naturale Molentargius-Saline (quota di partecipazione 3%);

f) Catais Consorzio Assistenza e tutela area industriale Selargius (quota di partecipazione 0,2%);

g) Banca Popolare Etica s.p.a. (quota di partecipazione € 2.582,29).

Tale ultima partecipazione non è indicata nel questionario, peraltro il questionario riporta anche l’Istituzione

“Scuola Civica di Musica” che non è presente nella delibera di ricognizione, come non è presente la fondazione

dedicata a “Faustino Onnis” né sul questionario, né nel deliberato (censita invece nel SIQUEL).

39. Comune di Serrenti. L’Ente ha adottato la deliberazione n. 51 del 28/12/2010 di dismissione/conservazione.

Con tale atto stabilisce di mantenere la partecipazione societaria nella CISA Service S.p.a. e nella società

Abbanoa S.p.a.

40. Comune di Siamaggiore. L’Ente ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni con deliberazione del

consiglio comunale n. 4 del 24/01/2011 disponendo il mantenimento della partecipazione in Abbanoa S.p.a.

(0,02%) e nel GAL Montiferru-Barigadu-Sinis (0,39%).

41. Comune di Sorso. L’Ente ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni con deliberazione del

consiglio comunale n. 60 del 29/12/2010. Con tale atto è stata disposta la dismissione di due partecipazioni

societarie:

a) La Società consortile p.a. “Demos” di cui deteneva il 3%;

b) La Società consortile a r.l. “S.T.L.” (gestione sistema turistico locale) di cui deteneva il 3,71%.

Con successiva deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 09/05/2011, il Comune di Sorso ha disposto la

liquidazione della società mista “Sorso Servizi” s.r.l. partecipata al 60% che si occupava di trasporto e raccolta

dei r.s.u. avendo disposto la esternalizzazione di tale servizio. Di fatto, la deliberazione richiamata ha ritenuto

conformi all’art.3 della legge n. 244/2007 due società di cui ha mantenuto la partecipazione:

a) Abbanoa s.p.a. di cui detiene lo 0, 26%;

b) La società “Romangia” servizi s.r.l. quota di partecipazione 100% (trattasi di società in house che si

occupa della manutenzione degli immobili di proprietà comunale per la cui trattazione si rinvia al

relativo capitolo).

42. Comune di Stintino. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 aprile 2011 ha deciso di

alienare la quota comunale pari al 25% del capitale sociale della Società “Stintino Navigando s.r.l.” ritenendo che

non sussistano – per il Comune – i presupposti per la conservazione.

43. Comune di Talana. L’Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 17/12/2012 ha disposto la

dismissione di quota parte (6%) della partecipazione societaria al consorzio Parco “Genos” di cui deteneva la

quota del 9,09%, disponendo, quindi, la partecipazione con quota del 3,09% in tale società.

Il Comune di Talana dichiara di detenere quote di partecipazioni in 2 consorzi: Consorzio intercomunale PON

Page 41: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

33

Dismissione delle società o organismi partecipati

sicurezza, sviluppo, cultura e legalità; Consorzio intercomunale BMF (Bacino Imbrifero Montano Flumendosa)

omette, tuttavia, di indicare le quote di partecipazione.

44. Comune di Telti. Con deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 27/12/2010, l’Ente ha dismesso la propria

quota di partecipazione (2,54%) nella società Gallura Sviluppo s.r.l. Nel corso del 2011 ha provveduto a liquidare

la propria partecipazione (0,94%) nella STL Gallura Costa Smeralda s.p.a.

Attualmente il Comune ha mantenuto la partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa s.p.a. (0,13%);

b) I&G Gallura s.p.a. (0,56%) società individuata dalla RAS che si occupa della gestione associata del

servizio di distribuzione del gas del bacino n. 5.

45. Comune di Tempio Pausania. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 10/05/2011, ha

effettuato la ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 L. 244/2007. La

deliberazione riporta le società che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, rientrano tra quelle costituite per

l’esercizio di funzioni e servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzioni di beni e servizi

strumentali di interesse generale e che, tuttavia, sono state poste in liquidazione dall’Ente:

a) Servizio idrico integrato Tempio Pausania s.r.l. quota di partecipazione 100% posta in liquidazione con

deliberazione consiglio comunale n. 74 del 21/12/2007;

b) Carni Gallura s.r.l. (promozione, valorizzazione e commercializzazione dei beni e dei prodotti tipici

agroalimentari) quota di partecipazione 51% posta in liquidazione con deliberazione del consiglio

comunale n. 37 del 10/09/2009;

c) STL Gallura Costa Smeralda s.p.a. (promozione turistica) quota di partecipazione 3,18%, posta in

liquidazione con deliberazione consiglio comunale n. 77 del 30/11/2010.

L’Ente ha ritenuto di autorizzare la partecipazione nella società Abbanoa s.p.a. di cui possiede la quota pari allo

0,37%.

Dalla disamina del questionario emerge che il Comune di Tempio Pausania partecipa anche ad alcuni consorzi che

risultano essere, tuttavia, in corso di scioglimento quali il Consorzio ZIR Tempio Pausania (6,78%), Consorzio

acque del Vignola (16,66%), Consorzio Alta Gallura (10%). L’Ente partecipa anche al Consorzio ATO Sardegna

(0,78%) e al Centro commerciale naturale Commercio Duemila (1,48%). Possiede, infine, quota di partecipazione

(4,67%) alla Fondazione di partecipazione Gal Alta Gallura (di tali ultime partecipazioni la deliberazione di

ricognizione non fa menzione).

46. Comune di Thiesi. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 11/5/2011, l’Ente effettua la

ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, stabilendo di mantenere le seguenti partecipazioni:

a) Abbanoa S.p.a. (quota 0,08%);

b) Logudoro e Goceano S.C. a r.l. (quota 0,96%);

c) S.T.L. S.C. a r.l. (quota 0,54%);

d) Industrie Alim. S.C. a r.l. (quota 2,42%).

Con ulteriore deliberazione n. 46 del 28/10/2011 l’Ente ha deliberato la messa in liquidazione della società di

capitali “Mejlogu Servizi s.r.l.” partecipata al 100%.

47. Comune di Tergu L’Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 20/05/2011 prende atto che l’unica

società partecipata di cui dispone Anglona Ambiente s.r.l. che si occupa della raccolta r.s.u. e di cui detiene la

quota del 27%, risulta non conforme alla intervenuta evoluzione normativa di settore. Dispone pertanto la revoca

dell’atto di costituzione della società mista e favorisce la nascita di una cooperativa sociale locale.

48. Comune di Tortolì. Con deliberazione n. 72 del 27/11/2009 adottata ai sensi dell’art. 3, commi 27-28 L.

244/07, l’Ente ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie stabilendo di conservare, in

quanto coerenti con la normativa, le seguenti società:

a) Abbanoa s.p.a. (0,26%);

Page 42: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo II

34

Dismissione delle società o organismi partecipati

b) Consorzio industriale provinciale dell’Ogliastra (1,90%).

Con la medesima deliberazione è stata disposta la dismissione delle quote della società S.I.M.A. s.p.a. (0,166%)

che si occupava della vendita all’ingrosso di medicinali ed affini ed il commercio al dettaglio di sanitari e affini. Tale

attività è stata giudicata dal consiglio comunale “estranea alla missione del Comune, trattandosi di servizi non

strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.

49. Comune di Tula. Non possiede più partecipazioni societarie avendo deliberato già nel 2006 (deliberazione c.c.

n. 25 del 28/04/2006) la messa in liquidazione della società “Asfodelo” che si occupava della gestione della

struttura ricettiva comprendente ristorante, sala convegni e piscina per l’utilizzazione agrituristica del lago

Coghinas.

50. Comune di Turri Con deliberazione n. 7 del 30/03/2011, il consiglio comunale ha effettuato la ricognizione delle

società partecipate dall’Ente autorizzando il mantenimento di tutte le società che di seguito si elencano, in quanto

svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle attività

istituzionali:

a) Abbanoa s.p.a. (0,0358%);

b) Consorzio “Sa Corona Arrubia” (5%) promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio;

c) Gal Marmilla Società consortile a r.l. (1,61%) Sostegno e promozione dello sviluppo economico di

un’area rurale.

51. Comune di Ulassai. L’Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/12/2010 ed ha, infine, autorizzato il mantenimento delle

seguenti società:

a) Tossilo S.p.a. (quota 0,04%) che si occupa della depurazione delle acque, della raccolta e dello

smaltimento dei rifiuti;

b) Abbanoa S.p.a. (quota 0,04%);

c) Consorzio Bacino Imbrifero montano del Flumendosa;

d) ATO Sardegna (quota 0,17%);

e) Fondazione “La Stazione dell’Arte”.

52. Comune di Valledoria. Con deliberazione n. 38 del 28/06/2011 l’Ente ha stabilito la cessione della

partecipazione nella società “Anglona Ambiente” s.r.l.

53. Comune di Villasimius. Il Comune ha deliberato la conservazione della società in house “Villasimius” s.r.l. con

atto del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013. In precedenza l’Ente con deliberazione n. 4 dell’11/01/2011

aveva stabilito di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società “Marina di Villasimius” di cui

detiene la quota del 35%. Entrambi le Società risultano censite nel sistema SIQUEL.

54. Comune di Villa Verde. L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/8/2008 ha deliberato la

dismissione della propria partecipazione dal Consorzio del Parco del Monte Arci. Sono rimaste in capo al Comune:

a) Abbanoa S.p.a. (quota 0,02%);

b) GAL Alta Marmilla (quota 1,61%);

c) ATO Sardegna (quota 0,03%);

d) Consorzio “Due Giare” (quota 11,11%) di promozione dello sviluppo turistico.

Page 43: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

35

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO III

I COMUNI CHE POSSIEDONO SOCIETA’ IN HOUSE

1. Le risultanze del monitoraggio con riguardo alle società in house.

• La ricognizione effettuata a mezzo della presente istruttoria prende in esame distintamente

le diverse formule di partecipazione. Si è potuto così riscontrare quali Comuni della Regione

detengono società in house12.

• Come è noto, l’elaborazione della figura di società in house si deve alla produzione

giurisprudenziale. A tal proposito alla luce degli ultimi interventi giurisdizionali sulla materia, si

possono ricavare gli elementi distintivi che concorrono a delineare le cosiddette società in

house, “…è dunque possibile considerare ormai ben delineati nell’ordinamento i connotati

qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e

definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci,

l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo

corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”.

Detti requisiti devono trovare il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni

dello statuto sociale.

Ai fini che qui interessano è importante richiamare che “…Quanto infine al requisito del

cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia

statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative nelle società in

house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria

subordinazione gerarchica. L’espressione “controllo” non allude perciò, in questo caso,

all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di

regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi

sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione

dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che

normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal

codice civile, e sino a punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma

rilevante autonomia gestionale…”. (in tali termini, in ultimo, Cassazione, sezioni unite civili,

sent. 26283/13 del 25 novembre 2013).

12 Tale riscontro si palesa utile in quanto si consideri che le società “in house”, in quanto tali, non sono censite nel sistema SIQUEL. Il sistema, infatti, non prevede la formula “in house” tra le caratteristiche della società/organismi partecipati dagli Enti locali.

Page 44: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

36

Dismissione delle società o organismi partecipati

• Anche alla luce della consolidata giurisprudenza sulle condizioni che presiedono alla

istituzione, conservazione, regole di finanziamento e controllo delle partecipate pubbliche, (si

rammenta che anche il controllo analogo è figura di fonte giurisprudenziale) particolare

importanza riveste, in conseguenza, il riscontro effettuato con il presente monitoraggio in

ordine alla istituzione o meno di un ufficio/unità operativa deputato ai controlli nei confronti

delle società in house, di cui si dà conto analiticamente per ciascun Ente nella tabella che

segue e nella disamina effettuata per ciascun Ente.

Si deve ribadire, infatti, l’importanza di un organico sistema di governance all’interno

di ciascun Comune. Occorre, quindi, dotarsi di un regolamento che disponga le regole,

individui gli uffici che presiedono a dettare gli indirizzi alle partecipate e preveda le modalità

per controllarne l’attuazione, dovendosene successivamente riferire agli Organi di vertice del

Comune stesso per le opportune valutazioni e decisioni, tra le quali estrema importanza riveste

la verifica della loro conservazione alla luce della riscontrata o meno convenienza economica.

Detto sistema di regole deve essere introdotto sia negli atti fondamentali/organizzativi del

Comune, sia negli atti istitutivi delle società.

La mancata istituzione o il carente funzionamento degli strumenti di governance che

determinino l’assenza di efficaci controlli sull’attività delle partecipate, può comportare effetti

elusivi delle norme poste a tutela del coordinamento della finanza pubblica e distorsivi di quelle

a tutela della libertà di mercato e della concorrenza.

Di qui la responsabilizzazione degli uffici preposti ai controlli e alla vigilanza, individuati con

la presente ricognizione, chiamati ad esercitare gli stessi controlli/verifiche ordinariamente

svolti nei confronti degli uffici del Comune (cosiddetto controllo analogo).

• Il presente monitoraggio ha evidenziato che nella Regione 27 Comuni possiedono società

in house, tra i quali risultano numerosi quelli che non hanno a tutt’oggi adottato la prescritta

deliberazione motivata di autorizzazione alla conservazione (v. tabella n. 3).

Tra questi ultimi si evidenziano enti di dimensioni intorno e oltre i 30.000 abitanti, quali i

Comuni di Carbonia, Nuoro e Porto Torres.

In relazione all’istituzione di un ufficio comunale deputato agli indirizzi, controlli e vigilanza,

si riscontra che solo quattro comuni (Cagliari, Olbia, Oristano, Pula) indicano un apposito

ufficio per il controllo delle partecipate (preposto al controllo di gestione o al controllo

analogo). Gli altri comuni indicano servizi/uffici già competenti a funzioni fondamentali, alle

quali si dovrebbero aggiungere quelle specifiche in argomento.

Page 45: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

37

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 3

Ente Denominazione Società Attività

1 Comune di Aglientu Servizi Integrati s.r.l. Servizi Pubblici Strumentali NO SI (Uff. Tecnico)

SECAL S.p.a. Riscossione tributi SI (Serv. Fin.)

Alghero in house s.r.l. Manutenzione patrimonio Imm SI SI (Serv. Fin.)

Parco Porto Conte Az Sp Gestione Parco Naturale SI (Serv. Fin.)

3 Comune di Arzachena Ge.Se.Co. S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI (Seg. e AA.GG.)

4 Comune di Berchidda Multiservice Limbara s.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Serv. Fin.)

5 Comune di Buggerru Ospitalità Buggerru S.r.l. Gestione strutture turistiche NO NO

6 Comune di Cagliari Multiservizi Cagliari S.p.a. Servizi Pubblici Strumentali SI Si (Serv. Bilancio e controllo analogo)

7 Comune di Carbonia SOMICA S.p.a. Manutenzione patrimonio Imm NO SI (Segr. Com.)

8 Comune di Castelsardo GE.CAS S.p.a. Manutenzione patrimonio Imm NO SI (Segreteria)

9 Comune di Domusnovas Domuservizi S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali NO SI (Serv Amm. Cont.)

10 Comune di Golfo Aranci GESVAMAR S.r.l. Gestione attività marittime SI SI (Segreteria)

11 Comune di Iglesias I.S. Iglesias Servizi S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI NO

12 Comune di Loiri Porto San Paolo Multiservice S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Serv. Fin. e LL.PP.)

13 Comune di Maracalagonis Maracalagonis S.p.a. Servizi Igiene Urbana NO SI (Serv. Fin.)

14 Comune di Nuoro Az. Trasporti Pubblici Cons. Servizi Pubblici Strumentali NO SI (Seg. e Serv. Fin.)

15 Comune di Olbia ASPO S.p.a. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Uff. Controllo Partecipate)

16 Comune di Oristano Servizi Comunali S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Comitato controllo analogo)

Prometeo S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali NO SI (Dirigente del settore)

Ippodromo Chilivani Gestione Ippodromo SI (Dirigente del settore)

18 Comune di Porto Torres Multiservizi S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali NO Si (Serv. Program e controllo)

19 Comune di Pula Pula Servizi e Ambiente S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Area controllo di gestione)

20 Comune di Santa Teresa Gallura Silene Multiservizi S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI NO

Demos S.p.a. (in liq.) Attività di sviluppo SI SI (Direttore Generale)

Promin Scpa (in liq.) Piano Integrato Nord Sardegna SI (Direttore Generale)

22 Comune di Serramanna CISA Raccolta rifiuti NO NO

23 Comune di Serrenti CISA Raccolta rifiuti SI NO

24 Comune di Sindia Tossilo Tecnoservice S.p.a. Raccolta Rifiuti NO SI (Segreteria)

25 Comune di Sorso Romangia Servizi S.r.l. Manutenzione patrimonio Imm SI SI (Serv. Fin. Serv. gestione territorio)

26 Comune di Villaputzu Marina Villaputzu S.r.l. Gestione strutture turistiche NO SI (Resp. Area Amm.)

27 Comune di Villasimius Villasimius S.r.l. Servizi Pubblici Strumentali SI SI (Dirigente del settore)

Comune di Sassari

2

17

21

Comuni che hanno società in house

Deliberazione ricognizione

Ufficio preposto attività di controllo

Comune di Alghero

Comune di Ozieri

*I Comuni in grassetto appartengono alla fascia superiore ai 15.000 abitanti.

1. Comune di Aglientu. L’Ente dichiara di avere la totale partecipazione comunale sulla società “Servizi Integrati

Aglientu” s.r.l. che gestisce servizi pubblici e di pubblica utilità nei settori: socio-sanitario e assistenziali, servizi

cimiteriali, servizi relativi alla promozione culturale (biblioteca) attività connesse al servizio di pulizia presso gli

stabili e gli uffici, gestione dei parcheggi a pagamento, servizi turistici. Il comune non ha adottato delibera

di dismissione o di conservazione, al momento “… si stanno valutando le opportune azione in relazione alle

recenti disposizioni normative”. La società è regolarmente censita nel sistema SIQUEL, l’attività di controllo è

svolta dall’Ufficio Tecnico del comune.

2. Comune di Alghero. L’Ente dichiara di possedere l’intera quota di partecipazione di due società in house: la

prima si occupa della gestione e della riscossione delle entrate comunali ed è una società per azioni; la seconda

si occupa della manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente ed è una s.r.l. Il sistema SIQUEL classifica la

prima quale “Società per le entrate del Comune di Alghero” s.p.a. in forma abbreviata S.E.C.AL. s.p.a. e la

seconda quale “Alghero in house” s.r.l.. L’Ente possiede anche l’intera quota di partecipazione dell’Azienda

speciale Parco di Porto Conte che si occupa della gestione e della promozione del parco naturale regionale.

L’attività di controllo è delegata ai servizi finanziari. Il Comune di Alghero ha adottato la deliberazione di

ricognizione dismissione/conservazione delle società partecipate. Per una più ampia trattazione

vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

Page 46: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

38

Dismissione delle società o organismi partecipati

3. Comune di Arzachena. Il Comune dispone di una società a totale partecipazione comunale denominata

GE.SE.CO. s.r.l. (Gestione multiservizi socioassistenziali, verde, parcheggi ecc.). L’Ente dichiara l’intenzione di

adottare la delibera di conservazione/dismissione in tempi brevi, ma il Comune non ha ancora deliberato. La

società è regolarmente censita nel sistema SIQUEL. Il controllo è affidata alla Segreteria e AA.GG. dell’Ente.

4. Comune di Castelsardo. L’Ente dispone di una società per azioni in house (censita nel SIQUEL come GE.CAS.

S.p.a.) che si occupa della gestione del porto turistico e della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

L’attività di controllo è delegata all’Ufficio di Segreteria dell’Ente. Il Comune non ha adottato delibera di

dismissione o di conservazione.

5. Comune di Berchidda. L’Ente detiene l’intera quota di partecipazione della “Multiservice Limbara” s.r.l. che si

occupa prevalentemente della raccolta dei rifiuti (non pericolosi) ma anche della mensa e manutenzioni varie. Il

Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 31 dicembre 2010 ha deciso di mantenere la

partecipazione societaria in quanto “in presenza dei presupposti di cui al comma 27 dell’art. 3 L. 244/2007”.

La società è regolarmente censita nel SIQUEL. Le attività di controllo sono di pertinenza del responsabile

dell’area finanziaria.

6. Comune di Buggerru. L’Ente dichiara la partecipazione esclusiva della società “Ospitalità Buggerru” s.r.l. che si

occupa della gestione di hotels, residences, ostelli della gioventù e altre attività legate al turismo. La società è

censita nel sistema SIQUEL e non è stata deliberata la conservazione/dismissione.

7. Comune di Cagliari. Il Comune detiene l’intera quota di partecipazione della società “Multiservizi Cagliari” S.p.a.

che svolge attività di gestione dei servizi pubblici e di pubblica utilità in genere del Comune di Cagliari. L’Ente

detiene anche l’intera quota di partecipazione (100%) dell’istituzione “Scuola civica di musica”. L’Ufficio delegato

al controllo è il Servizio Bilancio, settore Società partecipate, controllo analogo. Il Comune ha adottato la

deliberazione di ricognizione delle società partecipate. Per una più ampia trattazione vedere il

capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti. Sulla critica situazione economica che ha interessato la

“Multiservice Cagliari” (ripetute crescenti perdite d’esercizio), tale da determinare inizialmente i provvedimenti di

cui all’art. 2447 c.c. (riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e successivamente lo scioglimento e la

messa in liquidazione, peraltro con effetti dal 2014, la Sezione si è già riservata opportuni approfondimenti e

valutazioni (v. cap. II, paragrafo 3).

9. Comune di Carbonia. L’Ente possiede la totale partecipazione nella società “Somica” s.p.a. che si occupa della

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici degli edifici pubblici comunali, degli impianti

sportivi, delle strade e della segnaletica stradale, del cimitero comunale della manutenzione e cura del verde

pubblico e di altre aree, della gestione dei servizi di pulizia nei mercati comunali ecc. La società dunque, come

sostenuto nel questionario, svolge attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle

finalità istituzionali del Comune. L’Ufficio preposto all’attività di controllo è quello del segretario comunale. Non

è stata adottata la deliberazione di conservazione/dismissione. La società risulta censita nel SIQUEL

come società mista a prevalenza pubblica

10. Comune di Domusnovas. Il Comune dichiara di possedere la totale partecipazione di una s.r.l. che si occupa di

attività di servizi. Dal SIQUEL risulta che tale società è censita come “DomuServizi” s.r.l. L’attività di controllo è

svolto dal settore amministrativo-contabile e dal collegio dei revisori. Non è stata adottata la deliberazione

di conservazione/dismissione.

10. Comune di Golfo Aranci. L’Ente detiene il 100% delle quote della società GESVAMAR s.r.l. che si occupa della

gestione e sviluppo delle attività marittime. Il Comune precisa che la società è in liquidazione. Risulta

regolarmente censita nel sistema SIQUEL. Preposto al controllo è l’Ufficio di Segreteria dell’Ente. E’ stata

adottata la deliberazione di dismissione.

11. Comune di Iglesias. L’Ente dichiara di possedere la totale partecipazione di una società s.r.l. (censita nel

SIQUEL come I.S. Iglesias Servizi) che si occupa di assistenza socio sanitaria, case di riposo e servizio tecnico

Page 47: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

39

Dismissione delle società o organismi partecipati

manutentivo del patrimonio comunale e del verde pubblico. Nel questionario non si da conto dell’Ufficio preposto

al controllo. E’ stata adottata la delibera di conservazione n. 73 del 16/11/2010.

12. Comune di Loiri Porto San Paolo. L’Ente possiede la totalità delle partecipazioni della società in house

“Multiservice” s.r.l. che si occupa della gestione dei rifiuti, tributi, pulizia degli edifici comunali, scuolabus e

parcheggi pubblici. Con delibera del consiglio comunale n. 93 del 21/12/2010, l’Ente ha deciso di

mantenere - ai sensi dell’art. 28 della legge 244/2007 – la partecipazione societaria. Preposti all’attività di

controllo sono i responsabili delle aree LL.PP. Economico-finanziaria e Socio-culturale. La società è censita nel

SIQUEL.

13. Comune di Maracalagonis. L’Ente dichiara nel questionario di possedere l’intera quota di partecipazione della

società “Maracalagonis” s.p.a. che si occupa del servizio di igiene urbana. Nel SIQUEL è censita come società

mista a prevalenza pubblica. Preposto al controllo è il servizio economico-finanziario. L’Ente precisa che è in

corso l’istruttoria per la dismissione della partecipazione sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n.

15 del 16/02/2012, al momento la deliberazione di ricognizione non risulta adottata.

14. Comune di Nuoro. Il Comune detiene una quota di partecipazione in una sola società in house: si tratta

dell’Azienda Trasporti pubblici che si occupa, appunto, di attività di trasporto pubblico locale, gestione dei

parcheggi sotterranei ed in superficie, gestione servizio scuolabus. La forma giuridica è quella consortile (l’altro

consorziato è la Provincia di Nuoro). Viene precisato che il Consorzio è in fase di trasformazione in S.p.a.

L’attività di controllo è delegata al settore competente per materia con il coordinamento della segreteria

generale e del settore finanziario per l’aspetto contabile. Il Comune di Nuoro non ha ancora adottato la

deliberazione di ricognizione per la dismissione/conservazione delle partecipazioni societarie. Per

una più ampia trattazione vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

15. Comune di Olbia. L’Ente detiene l’intera quota di partecipazione (100%) nella società in house “Aspo” s.p.a. che

si occupa della riscossione tributi, manutenzione segnaletica stradale, di trasporto pubblico (disabili e disagiati) e

la mediateca, dell’organizzazione e della gestione dei servizi di utilità sociale e di tutela ambientale. Il Comune

detiene, inoltre la quota del 76,11% della società in house (altro socio è la Provincia) che si occupa della

manutenzione del decoro dei monumenti pubblici, delle manutenzioni ordinarie delle fontane cittadine, del

monitoraggio della discarica comunale dismessa e dei servizi complementari di igiene urbana. L’Ente con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 23/12/2010 (ricognizione delle società partecipate)

conferma il mantenimento delle due società considerate coerenti con il disposto di cui all’art 3,

comma 27 della legge 244/07. L’Ufficio incaricato del controllo è il “Servizio del controllo sulle società

partecipate” che fa riferimento al Segretario Generale. Per una più ampia trattazione vedere il capitolo

relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

16. Comune di Oristano. Il Comune possiede l’intera quota di partecipazione della società in house “Oristano

Servizi Comunali” s.r.l. I servizi previsti all’atto della costituzione della società e attualmente espletati dalla

stessa sono relativi alla cura e manutenzione del verde pubblico, al servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande,

al servizio sfalcio stradale e pulizia antincendio, al servizio di pulizia degli stabili comunali, al servizio di pulizia,

apertura e chiusura dei mercati civici, al servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri, al servizio di

informazione di intermediazione tra uffici comunali e sedi circoscrizionali, ai servizi a chiamata e al servizio di

pulizia dei locali sede degli uffici circoscrizionali e dei locali sede della biblioteca decentrata. La costituzione della

società ha consentito la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati dal Comune di Oristano e di

avviare un percorso per la loro riqualificazione professionale con significativo risvolto sociale. Attualmente i

lavoratori impiegati sono in numero di 46. L’attività di controllo è delegata ad un comitato per il controllo

analogo composto da un Presidente, dal Segretario Generale e da un dirigente competente per materia. L’Ente

ha adottato la delibera di ricognizione delle società partecipate. Per una più ampia trattazione

vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

Page 48: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

40

Dismissione delle società o organismi partecipati

17. Comune di Ozieri. L’Ente possiede due società in house: la prima “Soc. Prometeo” s.r.l. che si occupa di servizi

pubblici locali (asili nido, casa di riposo, mense) e di servizi strumentali (manutenzioni immobili comunali ecc.),

la seconda “Soc. Ippodromo di Chilivani” che si occupa della gestione dell’ippodromo di Ozieri. Il Comune

possiede anche il 100% dell’Istituzione “S. Michele”, organismo strumentale dell’Ente locale dotato di autonomia

gestionali per la gestione della biblioteca comunale, delle strutture museali e dei beni artistici e culturali del

Comune. L’Ente possiede quota in Abbanoa (0,31%) nell’ATO Sardegna (0,69%) ed ha diverse attività consortili

in società in liquidazione ( Consorzio Industriale ZIR di Chilivani, ALIM: S.r.l. Industrie alimentari del

Mediterraneo, Pro.Ti.Ama Valorizzazione territorio, GAL Anglona/Monte Acuto). Non è stata adottata la

deliberazione di ricognizione societaria.

18. Comune di Porto Torres. L’Ente detiene l’intera quota societaria della “Multiservizi” s.r.l. che si occupa della

manutenzione del verde pubblico, la pulizia degli stabili comunali, la gestione del canile comunale e

l’organizzazione di corsi di scuola civica di musica. La società è regolarmente censita nel SIQUEL, al controllo è

preposto il Servizio di programmazione e controllo dell’Ente, il Consiglio comunale non si è pronunciato

sulla necessità di mantenere o dismettere la società.

19. Comune di Pula. L’Ente detiene l’83% della società “Pula Servizi e Ambiente” s.r.l. (il socio di minoranza

“Sardegna Ricerche” detiene il 17%) che si occupa della gestione amministrativa dei tributi e della gestione del

patrimonio immobiliare dell’Ente. Il Comune ha adottato la deliberazione di ricognizione delle società.

20. Comune di Santa Teresa di Gallura. L’Ente possiede l’intera partecipazione nella società “Silene Multiservizi”

s.r.l. che si occupa della gestione del porto turistico, verde pubblico, parcheggi, farmacia comunale e centro

servizi. Nel questionario non si fa riferimento ad alcuna attività di controllo. Il mantenimento della società è

stato deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 32 del 17/07/2009. La società è censita nel sistema

SIQUEL.

21. Comune di Sassari. L’Ente detiene una piccola quota di partecipazione (3,64%) della società in house a totale

partecipazione pubblica, la Demos S.p.a. che ha per scopo “…l’accompagnamento ed il supporto tecnico

specialistico all’attività di programmazione socio-economica e territoriale e alle iniziative di sviluppo della

Sardegna”. Altra modesta quota partecipativa (1,2%) il Comune la possiede nella società in house a totale

partecipazione pubblica, Promin S.c.p.a. nata nel 1996 con il compito di gestire i fondi e le attività del Piano

Integrato d’Area del Nord Sardegna, promuovendo la nascita di nuove aziende e sostenendone l’iniziale sviluppo.

Entrambe le società nel questionario sono indicate in liquidazione. Tutte le attività di controllo delle

partecipazioni societarie sono delegate al Direttore Generale dell’Ente. Il Comune ha adottato la

deliberazione di ricognizione per la dismissione/conservazione delle partecipazioni societarie. Per

una più ampia trattazione vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

22. Comune di Serramanna. L’Ente detiene quota di partecipazione nella società in house a totale partecipazione

pubblica che si occupa del trattamento rifiuti (Cisa Service S.p.a.) e la quota del 29,4% del Consorzio

Intercomunale di Salvaguardia Ambientale che si occupa della raccolta dei rifiuti e del SUAP. Entrambi gli

organismi sono censiti nel SIQUEL. L’Ente non ha adottato deliberazione di dismissione/conservazione.

23. Comune di Serrenti. L’Ente dichiara di partecipare ad una società intercomunale in house a totale

partecipazione pubblica destinata ad attività di servizi strumentali agli enti proprietari: la CISA Service S.p.a.

che si occupa della produzione di compost di qualità. Da una disamina dell’attività e dalla stessa denominazione

la CISA Service S.p.a. sembrerebbe una derivazione del Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale

(CISA appunto) di cui il Comune di Serrenti detiene il 17,8% che si occupa, tra l’altro, della raccolta dei reflui

urbani e industriali e della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in diversi Comuni

(Segariu, Sanluri, Furtei, Serrenti, Samassi, Samatzai, Nuraminis, Serramanna, Villasor). Entrambi gli organismi

sono censiti nel SIQUEL. L’Ente ha adottato la deliberazione n. 51 del 28/12/2010 di

dismissione/conservazione. L’attività di controllo viene effettuata dai servizi competenti in ogni fase dei

Page 49: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo III

41

Dismissione delle società o organismi partecipati

procedimenti connessi: non esiste un Ufficio, servizio o unità operativa specifica preposta all’attività di controllo.

24. Comune di Sindia L’Ente indica quale società in house la propria partecipazione alla “Tossilo Tecnoservice” s.p.a.

gestore del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani “di proprietà” del Consorzio industriale

di Macomer. In realtà la società di cui trattasi è censita nel SIQUEL quale società mista a prevalenza privata. Il

Comune non ha deliberato la dismissione/conservazione della partecipazione societaria. L’Organo

deputato al controllo è l’ufficio di Segreteria.

25. Comune di Sorso. L’Ente dichiara di possedere l’intera partecipazione societaria della società “Romangia” servizi

s.r.l. che si occupa della manutenzione degli immobili di proprietà comunale. Con deliberazione del consiglio

comunale n. 60 del 29/12/2010, il Comune di Sorso ha disposto la conservazione (ritenendola

conforme all’art.3 della legge n. 244/2007) della società. Nel questionario si fa riferimento alle attività di

controllo richiamando i settori finanze, politiche culturali e gestione del territorio. La società è censita nel

sistema SIQUEL.

26. Comune di Villaputzu. Il Comune dispone di una società in house che si occupa della gestione dei servizi nel

porto turistico di Porto Corallo sito nel territorio di Villaputzu. Dal SIQUEL risulta che trattasi della “Marina di

Villaputzu” s.r.l. qualificata come totalmente pubblica con un unico socio partecipante (da non confondersi con la

società “Marina di Porto Corallo” che è una società per azioni ormai in liquidazione di cui l’Ente deteneva la quota

del 55%). Il Consiglio comunale ha adottato l’atto n. 20 del 20/06/2011 relativo alla “ricognizione

delle società partecipate e verifica dei presupposti del loro mantenimento ai sensi dell’art. 3 della

legge 244/2007” con il quale è stato deciso di rinviare ad altra seduta la discussione. L’attività di controllo è

delegata al responsabile dell’area amministrativa.

27. Comune di Villasimius. L’Ente nel questionario dichiara di possedere l’intera partecipazione (in house) della

“Villasimius” s.r.l. che si occupa in via esclusiva di attività di servizi di supporto al Comune. Il Comune ha

deliberato la conservazione della società (con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013). Non esiste un

ufficio preposto all’attività di controllo, questa è delegata ai vari servizi comunali ciascuno per la propria

competenza. La società è censita nel SIQUEL.

Page 50: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai
Page 51: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

43

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO IV

I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.00 ABITANTI

1. Considerazioni generali.

La Sezione ha ritenuto utile procedere ad una elaborazione condotta su dati ed elementi

conoscitivi tali da significare esaustivamente la consistenza e la tipicità della fenomenologia di

cui trattasi.

Si ritiene, quindi, utile proporre lo schema di analisi che segue in quanto incentrato sui

Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti, i quali rappresentano quelli più importanti nel territorio

regionale e ricomprendono tutti i Comuni capoluogo delle Province storiche (Cagliari, Nuoro,

Sassari e Oristano).

L’analisi presentata fornisce per ciascun Comune, oltre alle tipologie di partecipazioni

distinte per forma giuridica ed attività espletata, significativi dati finanziari per ciascuna di esse

(dati di bilancio, dotazioni e spese di personale). I dati e le notizie riferite provengono non solo

dalle dichiarazioni rese da ciascun Comune nella presente istruttoria, ma anche dalla banca

dati SIQUEL, alimentata dalle relazioni annuali degli Organi di revisione pervenute nel corso del

2012-2013 (sui rendiconti 2011). In relazione alla spesa per il personale (che rappresenta una

delle voci di costo maggiormente significativa anche all’interno dei diversi organismi

partecipati) si propone l’analisi della sua potenziale incidenza a carico del bilancio del Comune

interessato pro-quota. Pertanto, per ciascuna partecipazione viene indicativamente elaborata la

quota di spesa per il personale che graverebbe sul Comune nell’ottica tendenziale del

consolidamento dei bilanci.

Detta quota viene, inoltre, sommata alla spesa in atto per il personale dipendente del

Comune stesso. L’importanza di tali indicazioni, seppure di massima, deriva dal fatto che

l’incremento che si determinerebbe sulla spesa per il personale del Comune (nonché sulla

crescita della sua incidenza nell’ambito della spesa corrente) sarebbe destinato a determinare

l’incremento della stessa spesa corrente del bilancio comunale con tutti gli effetti penalizzanti

anche in ordine al rispetto delle regole del patto di stabilità.

I Comuni che superano i 30.000 abitanti secondo i dati Istat aggiornati al 01/01/2013, sono

sette: Cagliari (149.575), Sassari (125.672) Quartu Sant’Elena (69.443), Olbia (55.131),

Alghero (40.685), Nuoro (36.379) e Oristano (31.095). Il primo Comune con popolazione

inferiore ai 30.000 abitanti è Carbonia (28.684).

Page 52: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

44

Dismissione delle società o organismi partecipati

Solo in chiusura dell’istruttoria sono pervenute notizie integrative da parte, tra gli altri, dei

Comuni di Cagliari ed Alghero, in relazione a deliberazioni consiliari sulla materia intervenute

nel corso del 2013 o in chiusura dello stesso esercizio, atte, quindi a manifestare effetti solo

nei prossimi esercizi finanziari. Di tali notizie si dà conto, tuttavia, nel proseguo della relazione.

Tabella n. 4

Comuni con più di 30.000 abitanti

Ente Deliberazione

ricognizione Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Cagliari SI SI (Serv. Bilancio e controllo analogo)

2 Comune di Sassari SI

SI (Direttore Generale)

3 Comune di Quartu Sant'Elena

NO SI (Dirigente Settore Program. Strategica)

4 Comune di Olbia SI

SI (Uff. Controllo Partecipate)

5 Comune di Alghero SI SI (Serv. Fin.)

6 Comune di Nuoro NO SI (Segr. e Serv. Fin.)

7 Comune di Oristano SI SI (Comitato controllo analogo)

2. Il Comune di Cagliari.

Il Comune di Cagliari ha trasmesso la propria scheda di rilevazione in data 20.09.2012,

evidenziando l’elenco delle partecipazioni societarie e consortili possedute e distinguendole in

dirette e indirette.

Il Comune ha dichiarato una società in house (Multiservice Cagliari s.p.a.) della quale si

riferisce nel capitolo dedicato (v. cap. III, paragrafo 1).

Anche con riguardo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e all’istituzione Scuola Civica di

Musica si riferisce nel capitolo dedicato a detti organismi (v. cap. V).

Il Comune dichiara di non possedere quote di partecipazione in Aziende speciali.

Con riguardo all’Ufficio/Servizio preposto alle attività di controllo sugli organismi partecipati,

il Comune ha indicato il Servizio Bilancio Società Partecipate Controllo Analogo, competente

alle attività in oggetto a far data da giugno 2012.

Il Comune aveva precisato di non aver ancora adottato la deliberazione consiliare di

ricognizione degli organismi partecipati, intervenuta solo in data 19.12.2013 (del. 77/2013).

Infatti, in data 6 marzo 2014 sono pervenute alla Corte dei conti notizie integrative (di cui

si riferisce al cap. II, paragrafo 3) in ordine a iniziative di riorganizzazione del comparto

partecipazioni, destinate, in ogni caso, a produrre effetti gestionali solo nel corso dei prossimi

esercizi.

Page 53: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

45

Dismissione delle società o organismi partecipati

La Sezione ribadisce che, attesa la complessità e le criticità evocate dalle deliberazioni

consiliari intervenute e comunicate solo in prossimità della conclusione dei presenti controlli,

deve riservarsi ogni giudizio in apposite ulteriori sedi di controllo.

Di seguito l’elenco delle altre partecipazioni così come dichiarate nel questionario dagli

Organi del Comune. La ricognizione consiliare intervenuta a fine 2013, corredata di allegati che

distinguono le partecipazioni in diverse tipologie, nella sostanza confermano l’assetto già

precedentemente dichiarato, salvo ricomprendere in apposito gruppo quelle per le quali si

dovrà procedere ad attività di liquidazione o dismissione (allegato C e D).

Tabella n. 5

Società partecipate indirettamente dal Comune di Cagliari

N. Denominazione Ente o Società veicolo

Quota di partecipazione

indiretta

Forma giuridica

Attività svolta

1 Technomobility S.r.l.

CTM S.p.a. 67,5 S.r.l. Consulenza ed

assistenza in materia di trasporti

2 Parkar S.r.l. CTM S.p.a. 67,50

S.r.l. Gestione di parcheggi ed

autorimesse e altre attività connesse al trasporto pubblico

locale

3 Tecnocasic S.p.a. CACIP 30,00 S.p.a.

Servizio idrico-ambientale e gestione della “piattaforma ambientale” di Macchiareddu

4 S.M.S Sicurezza

Mobilità Segnaletica S.r.l.

CTM S.p.a. 13,12 S.r.l.

Analisi e progettazione di

piani per la sicurezza stradale

5 ITS Area Vasta

Società Consortile a r.l.

CTM S.p.a. 19,30 Società Consortile a r.l.

Realizzazione e gestione sistemi di ausilio alla mobilità

6 Consorzio Movicom

S.c. a.r.l. CTM S.p.a. 0,06 Società

Consortile a r.l.

Promozione attività di sviluppo

tecnologico dei mezzi “mobile” di pagamento

7 So.G.Aer S.p.a.

Consorzio Provinciale Turistico –

Sardegna Costa Sud

0,003 S.p.a. Servizi connessi al trasporto aereo

8 Feeder and

Domestic Service F.D.S. S.r.l.

CACIP 7,50 S.r.l. Servizi portuali

9 Zona Franca di Cagliari

CACIP 15,00 Società

consortile per Azioni

Gestione della zona franca di Cagliari

10 Porto Industriale di Cagliari S.p.a. CACIP 2,4 S.p.a

Esercizio di Terminal Conteiner

Page 54: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

46

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 6

Società partecipate direttamente dal Comune di Cagliari

N. Denominazione Quota di

partecipazione diretta

Forma giuridica Attività svolta

1 Società Ippica di Cagliari S.p.a.

69,57 S.p.a. Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport

ippico in Sardegna

2 Consorzio trasporti

Metropolitani CTM S.p.a.

67,50 S.p.a. Trasporto terrestre di passeggeri nell’aerea

urbana

3 Abbanoa S.p.a. 17,94 S.p.a. Raccolta, trattamento e

fornitura di acqua

4 ITS Area Vasta Società

Consortile a r.l. 35,70 Società Consortile a r.l. Realizzazione e gestione sistemi di ausilio alla

mobilità

Tabella n. 7

Consorzi partecipati direttamente dal Comune di Cagliari

N. Denominazione Quota di

partecipazione diretta

Forma giuridica Attività svolta

1 Parco Naturale

regionale del parco di Molentargius

45,00 Consorzio ex L.R. 26 febbraio 1999, n. 5

Gestione del Parco di Molentargius

2 Consorzio Provinciale Turistico-Sardegna

Costa Sud 5,00 Consorzio volontario

Si propone di incrementare le attività turistiche nella Provincia di Cagliari

3 ATO-Autorità d’ambito della Sardegna

7,12 Consorzio obbligatorio ex L. 36/94 e L.R.

29/97

Organizzazione del servizio idrico integrato

4 Consorzio Industriale Provinciale Cagliari

CACIP 30,00

Istituito con denominazione CASIC con L. 29 luglio 1957, n. 634. Nel 2008 con L.R. 25 luglio 2008, n. 10 subentra il CACIP

Gestisce l’area industriale di Cagliari

Tabella n. 8

Consorzi partecipati indirettamente dal Comune di Cagliari

N. Denominazione Ente o Società

veicolo

Quota di partecipazione

indiretta

Forma giuridica Attività svolta

1 Consorzio Sardegna Convention Bureau – in liquidazione

Consorzio Provinciale Turistico –

Sardegna Costa Sud

0,1385 Consorzio volontario

Pubbliche relazioni,

comunicazione, promozione e sviluppo del turismo

congressuale

2

Consorzio per la reindustrializzazione dell’area chimica di Assemini-Cagliari con denominazione abbreviata C.RE.A.

CACIP 2,307 Consorzio senza scopo di lucro

Attuazione accordo di

programma per la riqualificazione dei poli chimici

dell’area industriale di Cagliari

Page 55: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

47

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 9

La partecipazione in Associazioni del Comune di Cagliari

N. Denominazione Quota di

partecipazione diretta

Forma giuridica Attività svolta

1 Confservizi-Cispel Sardegna

Non quantificata. Quota associativa annua € 500 cui corrisponde un (1)

voto

Associazione regionale volontaria

Associazione dei servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali, con ruolo di

rappresentanza rivolta a tutti i servizi di interesse pubblico territoriale gestiti o gestibili in

forma di impresa

2 Comitato promotore Città dell’Impresa

Non qualificata Associazione volontaria

Promozione dell’impresa nel territorio comunale di Cagliari

• Dal confronto dei dati contenuti nell’elenco su riportato con i dati contenuti, invece, nel

sistema SIQUEL, si deve constatare che alcune società descritte nel questionario, nonostante la

limitata quota di partecipazione del Comune di Cagliari, in realtà appartengono nella loro

interezza ad enti pubblici e sono da ritenersi in house ovvero a totale partecipazione pubblica

in quanto svolgono attività di servizi strumentali a vantaggio degli enti proprietari. Rientra in

tale tipologia il CTM S.p.a., Consorzio per i trasporti metropolitani, che svolge, infatti, un

servizio strumentale a favore dei consorziati (che sono esclusivamente enti pubblici);

analogamente la “Parkar” S.p.a., che gestisce i parcheggi ed altre attività connesse al

trasporto pubblico locale, la cui quota di partecipazione indiretta per il Comune di Cagliari è del

67,50% (trattasi in realtà della quota di partecipazione alla CTM S.p.a. cui, invece, appartiene

interamente).

Altrettanto dicasi per la società “Technomobility” s.r.l., che si occupa di consulenza ed

assistenza in materia di trasporti, il cui socio unico è ancora CTM S.p.a.

Altra società per azioni censita nel SIQUEL come totalmente pubblica a socio unico è il

“Tecnocasic” S.p.a. (Servizi idrico-ambientali e gestione della piattaforma ambientale di

Macchiareddu) di diretta emanazione del CACIP. Nonostante l’attività svolta non risulti

necessariamente strumentale, anche la Società Ippica di Cagliari S.p.a. compare, comunque, a

totale partecipazione pubblica.

Il Comune partecipa a due Consorzi istituiti con legge regionale: 1) Il CACIP (Consorzio

Industriale Provinciale di Cagliari) istituito con L.R. 25 luglio 2008 n. 10 per gestire l’area

industriale di Cagliari. Va osservato che il Consorzio è censito nel SIQUEL quale partecipazione

mista a prevalenza pubblica, ma in realtà la partecipazione societaria è completamente

pubblica (infatti i soci Cacip, oltre al Comune di Cagliari, sono la Provincia di Cagliari ed i

Comuni di Sestu, Assemini, Elmas, Uta, Sarroch e Capoterra); 2) il Consorzio del “Parco

Naturale Regionale Molentargius – Saline” istituito con L.R. 26 febbraio 1999 n. 5, che si

occupa della gestione del Parco di Molentargius censito nel SIQUEL quale partecipazione

totalmente pubblica.

Page 56: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

48

Dismissione delle società o organismi partecipati

• Si ravvisa, pertanto, l’utilità di riportare di seguito i dati finanziari più significativi delle

partecipazioni presenti nella banca dati SIQUEL aggiornata nel corso del 2013 e del 2014 (in

base ai rendiconti 2011 e 2012).

Tabella n. 10*

N Denominazione Data CostituzioneTipologia

partecipazione

Numero Componenti

CDA

Totale Dipendenti

Capitale Sociale

Utile dell'Esercizio

Perdite dell'Esercizio

Costo del Personale

1 CTM S.P.A. 06/05/1997Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

5 755 24.529.000,00 547.930,00 31.148.077,00

2CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI

12/06/1961Mista a prevalenza

pubblica1 37 20.736,00 195.196,00 3.115.023,00

3FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

19/01/2000Mista a prevalenza

pubblica7 280 5.205.656,00 111.014,00 13.792.011,00

4CONSORZIO TURISTICO SARDEGNA COSTA SUD

24/03/1983 9 1 33.177,00 32.191,00 29.643,00

5TECNOCASIC S.P.A. CON

SOCIO UNICO12/02/1990

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 254 1.000.000,00 4.638.503,00 13.217.338,00

6

SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA SO.GA.ER. S.P.A. O

CAGLIARI AIRPORT S.P.A.

01/08/1990Mista a prevalenza

pubblica6 144 13.000.000,00 4.907.669,00 7.202.379,00

7

PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SOCIETÀ PER AZIONI E POTRÀ USARE IL MARCHIO D'IMPRESA

CICT CAGLIARI INTERNATIONAL

CONTAINER TERMINAL

05/08/1994Mista a prevalenza

privata6 218 1.000.000,00 1.975.123,00 11.015.457,00

8FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS S.R.L.

28/04/1997Mista a prevalenza

privata4 5 280.000,00 4.512,00 267.234,00

9PARKAR SRL (EX CTM

SERVICE)12/08/1998

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 52 77.468,00 69.643,00 1.292.843,00

10 TECHNOMOBILITY S.R.L. 05/11/2001Totalmente

pubblica con unico partecipante/socio

1 4 38.000,00 1.270,00 165.475,00

11MULTISERVIZI CAGLIARI SRL (EX MULTISERVIZI

SPA)27/02/2002

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 21 100.000,00 129.638,00 634.861,00

12CONSORZIO SARDEGNA CONVENTION BUREAU (IN

LIQUIDAZIONE)14/05/2003

Mista a prevalenza privata

1 0 17.000,00 10.158,00 0

13

CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA CHIMICA DI

ASSEMINI-CAGLIARI, CON DENOMINAZIONE

ABBREVIATA C.RE.A.

03/06/2004Mista a prevalenza

privata5 0 65.000,00 423,00 0

14 ABBANOA SPA 28/12/2004 Mista a prevalenza pubblica

1 1434 125.643.513,00 11.587.246,00 58.258.171,00

15ITS AREA VASTA

SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L.

19/12/2006Mista a prevalenza

pubblica1 0 100.000,00 723,00 0

16CONSORZIO MOVINCOM

S.C.R.L.28/02/2008

Mista a prevalenza privata

7 0 104.200,00 49.333,00 0

17SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.P.A.

14/11/1928Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

4 6 257.112,00 212.704,00 170.774,00

18PARCO NATURALE

REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

01/01/2005Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

3 28 2.754.103,01 2.871.044,19 248.102,37

*Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

Page 57: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

49

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 11*

N DenominazioneData

CostituzioneTipologia

partecipazione

Numero Componenti

CDA

Totale Dipendenti

Capitale Sociale

Utile dell'Esercizio

Perdite dell'Esercizio

Costo del Personale

1 CTM S.P.A. 06/05/1997Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

5 755 24.529.000,00 547.930,00 31.148.077,00

2CONSORZIO INDUSTRIALE

PROVINCIALE CAGLIARI12/06/1961

Mista a prevalenza pubblica

1 37 20.736,00 195.196,00 3.115.023,00

3FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

19/01/2000Mista a prevalenza

pubblica7 280 5.205.656,00 111.014,00 13.792.011,00

4CONSORZIO TURISTICO SARDEGNA COSTA SUD

24/03/1983 9 1 33.177,00 32.191,00 29.643,00

5TECNOCASIC S.P.A. CON

SOCIO UNICO12/02/1990

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 254 1.000.000,00 4.638.503,00 13.217.338,00

6

SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA SO.GA.ER. S.P.A. O

CAGLIARI AIRPORT S.P.A.

01/08/1990Mista a prevalenza

pubblica6 144 13.000.000,00 4.907.669,00 7.202.379,00

7

PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SOCIETÀ PER AZIONI E POTRÀ USARE IL MARCHIO D'IMPRESA

CICT CAGLIARI INTERNATIONAL

CONTAINER TERMINAL

05/08/1994Mista a prevalenza

privata6 218 1.000.000,00 1.975.123,00 11.015.457,00

8FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS S.R.L.

28/04/1997Mista a prevalenza

privata4 5 280.000,00 4.512,00 267.234,00

9PARKAR SRL (EX CTM

SERVICE)12/08/1998

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 53 77.468,00 69.643,00 1.292.843,00

10 TECHNOMOBILITY S.R.L. 05/11/2001Totalmente

pubblica con unico partecipante/socio

1 4 38.000,00 1.270,00 165.475,00

11MULTISERVIZI CAGLIARI SRL (EX MULTISERVIZI

SPA)27/02/2002

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 21 100.000,00 129.638,00 634.861,00

12CONSORZIO SARDEGNA CONVENTION BUREAU (IN

LIQUIDAZIONE)14/05/2003

Mista a prevalenza privata

1 0 17.000,00 10.158,00 0

13AUTORITA' D'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA

25/09/2003Mista a prevalenza

pubblica1 13 7.316.686,63 1.490.653,17 680.443,56

14

CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA CHIMICA DI ASSEMINI-CAGLIARI, CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA C.RE.A.

03/06/2004Mista a prevalenza

privata5 0 65.000,00 423,00 0

15 ABBANOA SPA 28/12/2004Mista a prevalenza

pubblica1 1434 125.643.513,00 11.587.246,00 58.258.171,00

16ITS AREA VASTA

SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L.

19/12/2006Mista a prevalenza

pubblica1 0 100.000,00 723,00 0

17CONSORZIO MOVINCOM

S.C.R.L.28/02/2008

Mista a prevalenza privata

7 0 104.200,00 49.333,00 0

18SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.P.A.

14/11/1928Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

3 6 257.112,00 212.704,00 170.774,00

19SCUOLA CIVICA DI

MUSICA01/01/2005

Totalmente pubblica con più partecipanti/soci

4 0 66.956,55 126,50 0

20PARCO NATURALE

REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

01/01/2005Totalmente

pubblica con più partecipanti/soci

3 28 2.754.103,01 2.871.044,19 248.102,37

*Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2012).

Le notizie fornite sui costi del personale sono sostanzialmente identiche per i due esercizi.

Page 58: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

50

Dismissione delle società o organismi partecipati

I dati così a disposizione permettono di effettuare alcuni approfondimenti di indubbio

interesse. Considerando, infatti, la quota di partecipazione del Comune di Cagliari si può

ottenere in proiezione teorica il riscontro, in termini di spesa per il personale e di numero dei

relativi addetti, che potrebbe essere ascrivibile al Comune.

Tabella n. 12

N Denominazione Totale

Dipendenti

Costo complessivo del

Personale

Quota di partecipazione

%

Percentuale Dipendenti teorica

Percentuale Costo del Personale teorica

1 CTM S.P.A. 755 31.148.077,00 67,50 510 21.024.951,98

2 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI 37 3.115.023,00 30,00 11 934.506,90

3 FONDAZIONE TEATRO LIRICO

DI CAGLIARI 280 13.792.011,00 33,00 92 4.551.363,63

4 CONSORZIO TURISTICO SARDEGNA COSTA SUD

1 29.643,00 5,00 0 € 1.482,15

5 TECNOCASIC S.P.A. CON SOCIO UNICO

254 13.217.338,00 30,00 76 3.965.201,40

6

SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA

SO.GA.ER. S.P.A. O CAGLIARI AIRPORT S.P.A.

144 7.202.379,00 0,00 0 € 216,07

7

PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SOCIETÀ PER AZIONI E POTRÀ USARE IL MARCHIO D'IMPRESA CICT CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

218 11.015.457,00 2,40 5 264.370,97

8 FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS S.R.L. 5 267.234,00 7,50 0 20.042,55

9 PARKAR SRL (EX CTM

SERVICE) 52 1.292.843,00 67,50 35 872.669,03

10 TECHNOMOBILITY S.R.L. 4 165.475,00 67,50 3 111.695,63

11 MULTISERVIZI CAGLIARI SRL (EX MULTISERVIZI SPA) 21 634.861,00 100,00 21 634.861,00

12 CONSORZIO SARDEGNA CONVENTION BUREAU (IN

LIQUIDAZIONE) 0 0 0,14 0 -

13

CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA CHIMICA DI

ASSEMINI-CAGLIARI, CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA

C.RE.A.

0 0 2,31 0 -

14 ABBANOA SPA 1.434 58.258.171,00 17,94 257 10.451.515,88

15 ITS AREA VASTA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L.

0 0 35,70 0 -

16 CONSORZIO MOVINCOM

S.C.R.L. 0 0 0,06 0 -

17 SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI

S.P.A. 6 170.774,00 100,00 6 170.774,00

18 PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

28 248.102,37 45,00 13 111.646,07

TOTALE 2.484 140.557.388,37 1.030 43.115.297,24

Page 59: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

51

Dismissione delle società o organismi partecipati

Nell’ottica, cioè, del consolidamento dei bilanci, la “teorica” incidenza sul costo complessivo

del personale delle società partecipate a carico del Comune di Cagliari ammonterebbe a €

43.115.297,24 mentre il numero di dipendenti proporzionalmente interessati sarebbe pari a

1.030 unità.

Invece, limitando l’analisi della spesa pro-quota alle sole società strumentali a totale

partecipazione pubblica del Comune e/o in compartecipazione con altri Enti pubblici (in house),

l’incidenza della spesa del personale a carico del Comune di Cagliari, sarebbe quella sotto

evidenziata.

Tabella n. 13

Denominazione Totale

Dipendenti Costo del Personale

Quota di partecipazione

Percentuale Dipendenti

Percentuale Costo del Personale

CTM S.P.A. 755 31.148.077,00 67,50 510 21.024.951,98

FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI

CAGLIARI (*) 280 13.792.011,00 33,00 92 4.551.363,63

TECNOCASIC S.P.A. CON SOCIO UNICO

254 13.217.338,00 30,00 76 3.965.201,40

PARKAR SRL (EX CTM SERVICE)

52 1.292.843,00 67,50 35 872.669,03

TECHNOMOBILITY S.R.L.

4 165.475,00 67,50 3 111.695,63

MULTISERVIZI CAGLIARI SRL (EX MULTISERVIZI SPA)

21 634.861,00 100,00 21 634.861,00

ABBANOA SPA 1.434 58.258.171,00 17,94 257 10.451.515,88

PARCO NATURALE REGIONALE

MOLENTARGIUS - SALINE

28 248.102,37 45,00 13 111.646,07

Totale 2.073 118.756.878,37 1.007 41.723.904,60

(*) Il Comune di Cagliari non comunica (ritenendola “indefinibile”) la quota di partecipazione della Fondazione Teatro Lirico. Viene qui attribuita – a titolo meramente esemplificativo - la quota di 1/3, in considerazione della suddivisione statutaria dei componenti (Stato, Regione, Comune di Cagliari).

Come può evincersi dall’esame dei dati riportati nella tabella n. 13 teoricamente l’incidenza

complessiva della spesa per il personale delle società a totale partecipazione pubblica a carico

del Comune di Cagliari sarebbe elevatissima (pari a € 41.723.904,60) in riferimento ad un

altrettanto elevato numero di dipendenti (1.007).

Le cifre risultano consistenti specie se confrontate con quelle – già elevate – relative alle

spese per il personale che il Comune affronta per il proprio ruolo organico. Nell’esercizio

2011 la spesa complessiva per il personale del ruolo organico del Comune di Cagliari era di €

63.101.233,29 (dato contenuto nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2011

Page 60: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

52

Dismissione delle società o organismi partecipati

approvato con delibera C.C. n. 56 del 31/7/2012) a fronte di un numero di addetti pari a 1.443

(dato contenuto nella ricognizione del personale in delibera G.M. n. 108/2012 del 09/05/2012).

In sostanza, per effetto del computo pro-quota del personale che opera sulle sue

partecipate (limitatamente a quelle interamente pubbliche) il Comune quasi raddoppia il

numero dei propri dipendenti, mentre la spesa complessiva supererebbe i 100 milioni di euro.

E’ evidente, a questo punto, l’enorme rilevanza che assumerebbe il corretto accertamento

dell’esatta tipologia societaria giacché, nello specifico, se oltre alla totale partecipazione

pubblica le stesse o alcune di esse dovessero risultare affidatarie dirette di servizi da parte

dell’Ente, risalterebbe la peculiarità di questo dato che – se considerato nel suo insieme -

andrebbe a modificare profondamente la percentuale di incidenza della spesa complessiva del

personale sulla spesa corrente dell'Ente locale (risultata già pari al 31,3% nell’esercizio 2011).

Altra considerazione di rilievo, che non può sottacersi in questa sede, è quella relativa alla

situazione contabile di alcune società partecipate. In particolare la Multiservizi (l’unica che

l’Ente considera in house) registra nel 2012 una perdita d’esercizio pari ad € 129.638,00 e

questo è il quarto esercizio consecutivo in perdita, infatti registrava perdite pari a €

110.078,00 nel 2011, € 108.505,00 nel 2010, € 49.393,00 nel 2009. Tali condizioni sono state

portate a fondamento della deliberazione consiliare che depone la liquidazione della società

(del. 78 del 19/13/2013).

3. Il Comune di Sassari.

• L’Ente ha dichiarato le proprie partecipazioni societarie, tra le quali si riscontrano due

società in house a totale partecipazione pubblica di cui detiene una modesta quota di

partecipazione: 1) il 3,64% nella Demos S.p.a. che ha per scopo “l’accompagnamento ed il

supporto tecnico specialistico all’attività di programmazione socio-economica e territoriale e

alle iniziative di sviluppo della Sardegna”; 2) l’1,2% della società in house a totale

partecipazione pubblica, Promin S.c.p.a., con il compito di gestire i fondi e le attività del Piano

Integrato d’Area del Nord Sardegna. Le società nel questionario sono indicate in liquidazione,

di entrambe si è già trattato nel capitolo relativo (v. cap. III).

Il Comune ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 74 del 4/08/2009.

Il quadro conoscitivo presente nel sistema SIQUEL è riportato nella seguente tabella.

Page 61: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

53

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 14*

N Acronimo Denominazione organismoStato attuale

Tipologia partecipazione

Quota di partecipazione

Totale dipendenti

Costo del lavoro per unità di personale

Costo del personaleCapitale sociale

Utile esercizio

Perdite esercizio

1 A.T.P.

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI, SOCIETÀ CONSORTILE CHE OPERA

NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

In attività

Totalmente pubblica con più

partecipanti/soci

72,13% 312 33.303,40 10.390.660,80€ 3.519.378,97 7.072,88

2 DEMOS

DEMOS S.C.P.A., CETRO SERVIZI

PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE

SOSTENIBILE.

In liquidazioneMista

a prevalenza pubblica

3,64% 9 52.914,10 476.226,90€ 120.000,00 576.809,00

3 S.T.L. S.C.R.L.SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST. S.C.R.L. PROMOZIONE

In attivitàMista

a prevalenza pubblica

8 3.675,38 29.403,04€ 98.373,00 3,00

4 ABBANOA SPA In attivitàMista

a prevalenza pubblica

13,25% 1434 40.626,30 58.258.114,20€ 125.643.513,00 11.587.246,00

5 PROMIN S.C.P.A.

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE DEL NORD SARDEGNA

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

In liquidazioneMista

a prevalenza privata

1 15.748,00 15.748,00€ 438.600,00 24.046,00

Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

• Nella deliberazione di ricognizione vengono dichiarate le seguenti società, le quali non

risultano inserite nel SIQUEL:

a) Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ex Consorzio A.S.I. Ente pubblico

economico con quota di partecipazione del 20%;

b) Società Ippica Sassarese s.r.l. (Società che gestisce l’ippodromo di Sassari) quota di

partecipazione 1,31%;

c) So.Ge.A.Al. S.p.a. (Società responsabile della gestione aeroporto di Alghero); La

società non è inserita nel questionario per cui non si conosce la quota di

partecipazione;

d) So.Me.A.A.N.S. s.r.l. (Società Mercato agroalimentare del Nord Sardegna) quota di

partecipazione 33,3%.

Pertanto, l’assenza di dati finanziari relativi a queste ultime società non consente una

completa elaborazione del valore complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di

Sassari in termini di personale addetto e/o di costi per il personale.

Tuttavia è sufficiente considerare – a titolo esemplificativo – anche la sola incidenza della

partecipazione alla società in house che si occupa dei trasporti pubblici (72,13%) e che si

presume affidataria diretta di servizi, con i suoi 312 dipendenti e la spesa per il personale pari

ad € 10.390.660,80 per verificare che al Comune di Sassari andrebbe attribuita una spesa pro-

quota di € 7.494.783,63 per n. 225 dipendenti.

Se questi valori dovessero essere sommati al totale spesa sostenuto per il personale del

ruolo comunale (€ 31.627.613,00) l'incidenza della spesa di personale complessiva sulla spesa

corrente dell'Ente locale (nel 2011 pari al 25,030%), sarebbe decisamente superiore.

Page 62: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

54

Dismissione delle società o organismi partecipati

La deliberazione di ricognizione precisa che sono già in corso le procedure di liquidazione

del Consorzio Liceo Musicale “L. Canepa”, la Promin S.c.p.a. ed il Consorzio Z.I.R. “Preda

Niedda”.

Il Comune ha espresso l’intenzione di adottare una nuova deliberazione di ricognizione e/o

dismissione nel corso dei prossimi mesi.

4. Il Comune di Quartu Sant’Elena.

• La compilazione del questionario di ricognizione sulle società partecipate effettuata dal

Comune di Quartu Sant’Elena non pare molto puntuale e precisa. L’Ente dichiara di non

possedere alcuna partecipazione in società in house sia a totale partecipazione comunale che

pubblica. Dichiara di detenere quote di partecipazione in altre società quali:

a) ITS Area Vasta Società consortile a r.l. (quota di partecipazione 15,95%) che si occupa

della realizzazione e gestione del sistema di sviluppo integrato della piattaforma

telematica di ausilio alla mobilità nell’area vasta di Cagliari;

b) CTM S.p.a. (quota di partecipazione 7, 5%) Trasporti e mobilità nell’Area Vasta;

c) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 1,44%) Servizio idrico integrato;

d) Consorzio del Parco Regionale Naturale Molentargius-Saline (45%) che si occupa della

gestione del parco;

e) Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (2,99%) controllo servizio idrico integrato.

Il Comune dichiara, inoltre, la propria partecipazione ad una serie di associazioni (quali

ANCI, Proloco, ANUTEL ecc.) non fornite di dotazione patrimoniale e senza finanziamenti

ordinari o straordinari.

• Il sistema SIQUEL riporta il seguente quadro di partecipazioni.

Tabella n. 15*

N Denominazione organismo Tipologia partecipazioneTotale

dipendentiCapitale sociale

Utile dell'esercizio

Perdite dell'esercizio

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del

personale

1 CTM S.P.A.Totalmente pubblica

con più partecipanti/soci755 24.529.000,00 547.930,00 41.255,70 31.148.053,50€

2 PARKAR SRL (EX CTM SERVICE) Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

52 77.468,00 69.643,00 24.862,40 1.292.844,80€

3 TECHNOMOBILITY S.R.L.Totalmente pubblica

con unico partecipante/socio4 38.000,00 1.270,00 41.368,80 165.475,20€

4AUTORITA' D'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA13 5.776.647,89 1.540.038,74 49.220,20 639.862,60€

5 ABBANOA SPA Mista a prevalenza pubblica 1434 125.643.513,00 11.587.246,00 40.626,30 58.258.114,20€

6 MUNICIPALE SANT'ELENA S. r.l.Totalmente pubblica

con unico partecipante/socio100.000,00 0,00

7 ITS AREA VASTA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. Mista a prevalenza pubblica 0 100.000,00 723,00 Non calcolabile

8S.M.S. SICUREZZA, MOBILITA',

SEGNALETICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEMista a prevalenza privata 0 10.000,00 7.767,00 Non calcolabile

9 CONSORZIO MOVINCOM S.C.R.L. Mista a prevalenza privata 0 104.200,00 49.333,00 Non calcolabile

10PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

Totalmente pubblica con più partecipanti/soci

28 2.754.103,01 2.871.044,19 8.860,80 248.102,40€ Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

Page 63: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

55

Dismissione delle società o organismi partecipati

In materia di personale, si potrebbero formulare le medesime considerazioni quantitative

già svolte per il Comune di Cagliari, trattandosi sostanzialmente delle medesime società già

esaminate per lo stesso Comune di Cagliari.

Il Comune ha precisato che “non detenendo nessuna società in house non ha dismissioni da

fare” e sottolinea che “l’unica società di cui si deteneva l’intero capitale non ha mai svolto

nessuna attività ed è stata liquidata nel corso del 2011” (trattasi della Municipale Sant’Elena

s.r.l.).

In realtà non è strettamente necessario che la società in house appartenga in via esclusiva

ad una sola pubblica amministrazione, risultando sufficiente per contraddistinguerla come

appartenente alla tipologia delle in house che la società sia costituita da capitale interamente

pubblico (anche di più enti pubblici) e ciò si verifica nel caso delle partecipazioni per il Comune

di Quartu. Su tali società l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale pubblico devono esercitare

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e tali società realizzano la parte più

importante della loro attività con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano.

Ne consegue che il Comune di Quartu Sant’Elena, disponendo di quote di partecipazione in

società a totale capitale pubblico, non è esente dall’obbligo di ricognizione e da quelli della

verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni.

5. Il Comune di Olbia.

• L’Ente dichiara quote di partecipazione in due società in house:

a) A.S.P.O. S.p.a. a totale partecipazione comunale che si occupa della riscossione

dei tributi, della manutenzione della segnaletica stradale e del trasporto dei

disabili e disagiati;

b) I&G Gallura S.p.a. a totale partecipazione pubblica che si occupa della tenuta del

decoro dei monumenti pubblici, manutenzione ordinaria delle fontane cittadini,

monitoraggio della discarica comunale dismessa, servizi complementari di igiene

urbana.

L’Ente dichiara, inoltre, quote in altre società:

a) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 3,09%);

b) Gallura Sviluppo s.r.l. (quota di partecipazione 49,94%) organismo responsabile

del patto territoriale Bassa Gallura, volto allo sviluppo economico delle aree

rientranti nel patto;

c) Sinergest S.p.a. (quota di partecipazione 19,90%) gestisce la stazione marittima

del porto di Olbia, i relativi fabbricati ed i servizi annessi;

Page 64: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

56

Dismissione delle società o organismi partecipati

d) S.T.L. Gallura Costa Smeralda S.p.a. in liquidazione (quota di partecipazione

26,74%) promozione del sistema turistico territoriale locale ai sensi della legge

135/2001 e delle norme regionali in vigore. In data 14 marzo 2011 con

deliberazione dell’Assemblea Straordinaria la Società è stata messa in

liquidazione.

L’Ente detiene quote di partecipazione anche in 3 consorzi:

a) CIPNES Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (quota di

partecipazione 13,89%). Si occupa della progettazione e della realizzazione di

opere di urbanizzazione, delle infrastrutture nelle aree industriali di interesse

sovralocale, di spazi pubblici destinati ad attività collettive; l’acquisizione di aree e

la successiva assegnazione alle imprese degli spazi attrezzati per gli insediamenti

produttivi; la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di

servizi, la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati e, più in

generale, tutte le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle

imprese industriali. Il CIPNES gestisce, inoltre, gli impianti consortili di

depurazione, potabilizzazione, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di

compostaggio e trattamento dei rifiuti solidi urbani assimilati;

b) Area Marina Protetta, Tavolara, Punta Coda Cavallo (quota di partecipazione

50,00%). Ente gestore dell’omonima area marina protetta;

c) A.T.O. Sardegna (quota di partecipazione 2,26%).

• Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle società attive quale risulta dal sistema

SIQUEL, ove si riporta anche la S.r.l. Olbia Expo, risultata oggetto di deliberazione del

Consiglio Comunale n. 146 del 20/12/2010 con cui si è disposto lo scioglimento.

Tabella n. 16*

N Denominazione organismo Tipologia partecipazioneTotale

dipendentiCapitale sociale

Utile dell'esercizio

Perdite dell'esercizio

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del

personale

1AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A. IN SIGLA

A.S.P.O. S.P.A.

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

122 1.054.762,00 30.430,00 36.284,90 4.426.757,80€

2 SINERGEST OLBIA SPA Mista a prevalenza privata

3 GALLURA SVILUPPO S.R.L. Mista a prevalenza pubblica 1 10.000,00 39.096,00 9.348,00 9.348,00€

4 OLBIA EXPO SRLTotalmente pubblica

con più partecipanti/soci10.000,00 58.585,00

5 I&G GALLURA SPA Mista a prevalenza pubblica 14 150.000,00 19.270,00 33.866,10 474.125,40€

6AUTORITA' D'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA

13 5.776.647,89 1.540.038,74 49.220,20 639.862,60€

7 ABBANOA SPA Mista a prevalenza pubblica 1434 125.643.513,00 11.587.246,00 40.626,30 58.258.114,20€

8CONSORZIO INDUSTRIALE

NORD EST SARDEGNA - CINES

9

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA

TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO

A partecipazione paritaria 50% pubblica 50% privata

Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

Page 65: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

57

Dismissione delle società o organismi partecipati

• Il Comune di Olbia, nell’esercizio 2011 ha calcolato l’incidenza delle spese per il personale

delle società partecipate secondo la metodologia prevista nella deliberazione n. 14/AUT/2011

della Corte dei conti-sezione delle autonomie, ovvero in parziale applicazione dei principi di

consolidamento di bilancio.

L’attività del controllo sulla società partecipate viene svolto dallo staff del Segretario

Generale dell’Ente, Servizio del controllo analogo delle società partecipate.

6. Il Comune di Alghero.

• L’Ente dichiara di disporre di due società in house:

a) La S.E.C.AL. S.p.A. (Società entrate Comune Alghero) per la gestione e la

riscossione delle entrate comunali;

b) La Alghero in house s.r.l. che si occupa della manutenzione del patrimonio

immobiliare dell’Ente.

Con riguardo alla Alghero in house nel corso del 2013 il Consiglio comunale ha dato

mandato affinchè si predisponga un piano di risanamento e razionalizzazione economico

(v. cap. II, paragrafo 3).

Il Comune possiede altresì modeste quote di partecipazione nelle società:

a) Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle

biotecnologie applicate (quota di partecipazione 1,34%);

b) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 1,09%).

L’Ente possiede l’intera quota di partecipazione nell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”

che si occupa della gestione e promozione del Parco Naturale Regionale; l’intera quota di

partecipazione nella fondazione META che si occupa della gestione e valorizzazione del

patrimonio culturale, nonché della promozione di eventi e manifestazioni culturali; detiene

altresì quote di partecipazione in quattro consorzi:

a) Consorzio area sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero (quota di

partecipazione 20%) che si occupa della gestione e promozione dei siti

industriali;

b) Consorzio del porto di Alghero (quota di partecipazione 14,28%) per la

promozione e la valorizzazione del porto;

c) Sistema turistico locale Sardegna Nord/Ovest (quota di partecipazione 19,42%)

che si occupa della promozione e gestione del Sistema Turistico Locale;

d) Società consortile per i servizi universitari e la formazione in Alghero (quota di

partecipazione 50%) per la promozione ed il supporto dell’Università.

Page 66: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

58

Dismissione delle società o organismi partecipati

• Nel loro insieme per le partecipazioni del Comune di Alghero viene indicato dal sistema

SIQUEL un limitatissimo numero di addetti e, di conseguenza, spese per il personale piuttosto

modeste (se si eccettua la società Abbanoa S.p.a. per noti motivi).

Il Comune ha nominato i Servizi Finanziari quali responsabili per le attività di controllo sulle

società partecipate.

Di seguito una tabella riepilogativa delle partecipazioni societarie del Comune di Alghero

ricavata dal sistema SIQUEL aggiornato nel corso del 2013 (sui consuntivi 2011).

Tabella n. 17*

N Denominazione organismo Tipologia partecipazioneTotale

dipendentiCapitale sociale

Utile dell'esercizio

Perdite dell'esercizio

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del

personale

1

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE

SASSARI-PORTO TORRES-ALGHERO

19.367,00 66.388,00

2

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELL'AMBITO

DELLE BIOTECNOLOGIE APPLICATE.

Mista a prevalenza privata 10.000,00 9.974,00

3

SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA

S.E.C.AL. S.P.A.

Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

120.000,00 5.035,00

4

SOCIETÀ PER I SERVIZI UNIVERSITARI

E LA FORMAZIONE IN ALGHERO S.C.A.R.L.

Totalmente pubblica con più partecipanti/soci

10.000,00 0,00

5SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST. S.C.R.L. PROMOZIONE

Mista a prevalenza pubblica 8 98.373,00 3,00 3.675,38 29.403,04€

6 ALGHERO IN HOUSE S.R.L.Totalmente pubblica

con unico partecipante/socio165.000,00 152.388,00

7 FONDAZIONE METATotalmente pubblica

con unico partecipante/socio50.000,00 57,00

8 ABBANOA SPA Mista a prevalenza pubblica 1434 125.643.513,00 11.587.246,00 40.626,30 58.258.114,20€

9

CONSORZIO DEL PORTO DI ALGHERO

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Mista a prevalenza privata 10.500,00 52.265,00

10

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE DEL NORD

SARDEGNA SOCIETA' CONSORTILE PER

AZIONI

Mista a prevalenza privata (in liquidazione) 1 438.600,00 24.046,00 15.748,00 15.748,00€

11AZIENDA SPECIALE

PARCO DI PORTO CONTETotalmente pubblica

con unico partecipante/socio557.965,00

Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

7. Il Comune di Nuoro.

• Il Comune non possiede società in house a totale partecipazione comunale ma detiene una

quota di partecipazione nella società a totale partecipazione pubblica che si occupa di attività di

trasporto pubblico locale, gestione dei parcheggi sotterranei ed in superficie, gestione servizio

scuolabus (Azienda Trasporti pubblici). La forma giuridica è quella consortile (l’altro consorziato

è la Provincia di Nuoro). Viene precisato nella rilevazione che il Consorzio è in fase di

trasformazione in S.p.a.

L’Ente dichiara quote di partecipazione in altre due società:

Page 67: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

59

Dismissione delle società o organismi partecipati

a) La “Nuoro Ambiente” S.p.a. società mista a prevalenza pubblica che si occupa del

servizio di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti (quota di partecipazione

51%) che ha 69 dipendenti con un costo di € 2.575.128,30 e perdite d’esercizio

(nel 2011) per € 308.078,00;

b) Abbanoa S.p.a. per la gestione del servizio idrico (quota di partecipazione 4,14%).

Il Comune dichiara anche quote di partecipazione in sei consorzi:

a) Il Consorzio Parco Letterario “Grazia Deledda” (quota di partecipazione 20%) che

si occupa della promozione e gestione dello sviluppo turistico, artigianale,

commerciale, imprenditoriale, valorizzazione dei beni ambientali e architettonici;

b) Il Consorzio pubblica lettura “S. Satta” (quota di partecipazione 25%) che gestisce

il servizio bibliotecario;

c) Il Consorzio “Cuncordia” (quota di partecipazione 20%) con attività finalizzate alla

promozione della legalità e dell’ordine pubblico;

d) Il Consorzio per la promozione degli Studi Universitari della Sardegna Centrale

(quota di partecipazione 50%) con attività finalizzate alla promozione degli studi

universitari;

e) Il Sistema Turistico Locale (quota di partecipazione 5,58%) per la promozione

delle attività turistiche;

f) Il Consorzio Industriale “Prato Sardo” (quota di partecipazione 22,22%) per la

promozione delle attività industriali.

• Di seguito si riporta la tabella delle società partecipate del Comune di Nuoro censite nel

sistema SIQUEL.

Tabella n. 18*

N Denominazione organismo Tipologia partecipazioneTotale

dipendentiCapitale sociale

Utile dell'esercizio

Perdite dell'esercizio

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del

personale

1AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI - NUORO

Mista a prevalenza pubblica 68 35.119,00 0,00 0,00 31.864,60 2.166.792,80€

2CONSORZIO PER LA ZONA

INDUSTRIALE DI PRATOSARDO

3 NUORO AMBIENTE S.P.A. Mista a prevalenza pubblica 69 102.000,00 308.078,00 37.320,70 2.575.128,30€

4AUTORITA' D'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA

13 5.776.647,89 1.540.038,74 49.220,20 639.862,60€

5CONSORZIO PER LA PUBBLICA

LETTURA "S.SATTA"

6

CONSORZIO PROMOZIONE STUDI

UNIVERSITARI SARDEGNA CENTRALE

Mista a prevalenza pubblica

7 CONSORZIO CUNCORDIA Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

Page 68: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

60

Dismissione delle società o organismi partecipati

Solo per alcune di queste società si dispone dei dati necessari per ricavare una parziale

approssimativa verifica della ricaduta sulla spesa corrente del Comune dei valori relativi al

personale delle partecipate.

Tabella n. 19

Denominazione organismo

Totale dipendenti

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del personale

quota di partecipazione

(%)

Quota dipendenti

Quota Spesa del personale

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI - NUORO

68 31.864,60 2.166.792,80 75,00 51 1.625.094,60

NUORO AMBIENTE S.P.A.

69 37.320,70 2.575.128,30 51,00 35 1.313.315,43

TOTALE 137 4.741.921,10 86 2.938.410,03

Il Comune precisa che l’attività di controllo sulle partecipate è delegata a ciascun settore

competente per materia, con il coordinamento della segreteria generale e del settore

finanziario per l’aspetto contabile.

8. Il Comune di Oristano.

• Il Comune dichiara l’intera quota di partecipazione della società in house “Oristano Servizi

Comunali” s.r.l. (cfr. capitolo relativo alle società in house), che si occupa della cura e

manutenzione del verde pubblico, del servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande, del servizio

di pulizia degli stabili comunali.

L’Ente dichiara la partecipazione in altre tre società:

a) Marine Oristanesi s.r.l. (quota di partecipazione 86%) che gestisce il porto

turistico e ha il compito di garantire l’efficienza nei servizi, lo sviluppo e la

valorizzazione della struttura dedicata al diporto e alla pesca;

b) Oristano Ambiente a.r.l. (quota di partecipazione 31%) ha operato nel settore

delle acque reflue, delle acque primarie, dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti

industriali (al momento è in stato di liquidazione);

c) So.ge.a.Or. s.p.a. (quota di partecipazione 11,97%) si tratta della società di

gestione dell’attività aeroportuale al momento in stato di liquidazione.

L’Ente detiene l’intera quota di partecipazione di due istituzioni:

a) I.St.Ar. Istituto studi arborensi, nato per iniziativa comunale opera direttamente

o in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Biblioteca, Archivi Storici,

Associazioni culturali e singoli studiosi nella promozione e organizzazione di

studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche volte a contribuire in maniera

Page 69: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

61

Dismissione delle società o organismi partecipati

sistematica alla conoscenza della civiltà del Giudicato di Arborea e del

Marchesato di Oristano considerato sotto l’aspetto storico, politico, sociale,

istituzionale, economico e culturale;

b) Scuola Civica di Musica che si occupa dell’insegnamento della teoria e pratica

musicale.

Il Comune di Oristano possiede quote di partecipazione in quattro Consorzi:

a) L’A.T.O. (consorzio obbligatorio) con quota 1,41%;

b) “Consorzio Uno” (quota di partecipazione 10%) si occupa della promozione degli

studi universitari nell’area oristanese, con particolare riguardo alle tematiche

attinenti ai beni culturali, il turismo e l’industria agroalimentare;

c) “Consorzio Industriale Provinciale Oristanese” (quota di partecipazione 31,41%) i

suoi compiti principali sono rivolti alla creazione delle condizioni materiali

necessarie per l’insediamento delle Imprese e, tra gli altri, riguardano:

l’acquisizione di aree destinate alle attività produttive e la realizzazione delle

infrastrutture di supporto (strade, acquedotto, fognature, impianto di

depurazione, illuminazione pubblica, raccordo ferroviario);

d) “Consorzio Rete dei Porti Sardegna” (quota di capitale sociale sottoscritta per €

2.582,28) svolge attività di promozione dei consorziati. Non risulta censito nel

sistema SIQUEL.

L’Ente detiene quote di partecipazione in due Fondazioni:

a) “IMC” (International Marine Centre) Centro di ricerca in ambito marino (quota di

partecipazione 49%) presenta perdite negli ultimi tre esercizi;

b) “Sa Sartiglia” che si occupa della valorizzazione della manifestazione “Sa

Sartiglia” e della promozione del turismo (quota di partecipazione 100%).

Presenta perdite negli ultimi tre esercizi.

L’Ente aderisce all’Associazione Italiana Città della Ceramica (complessivi € 1.606,10 per

quota associativa annuale).

L’Ufficio preposto all’attività di controllo delle partecipazioni societarie è il settore

Economico-Finanziario.

L’Ente ha adottato la deliberazione Consiglio Comunale n. 83 dell’11/10/2010, con la quale

ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie. Con successiva delibera del

Commissario Straordinario n. 87 del 10/05/2012 l’Ente stabilisce di cedere al Consorzio

Industriale di Oristano la propria quota di partecipazione (31%) della Società consortile

“Oristano ambiente” s.r.l.

Page 70: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo IV

62

Dismissione delle società o organismi partecipati

• Di seguito si riportano le società partecipate del Comune di Oristano censite nel Sistema

SIQUEL aggiornato nel corso del 2013 (su consuntivo 2011).

Tabella n. 20*

N Denominazione organismo Tipologia partecipazioneTotale

dipendentiCapitale sociale

Utile dell'esercizio

Perdite dell'esercizio

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del personale

1ISTITUTO ARBORENSE PER LA RICERCA E LA DOCUMENTAZIONE SUL GIUDICATO

E SUL MARCHESATO

Istituzione -Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

0 50.000,00 9.697,99

2 IMC FONDAZIONE ONLUSFondazione - Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

1 56.810,00 160.501,00 39.064,00 39.064,00€

3

SOCIETA' CONSORTILE ORISTANO AMBIENTE

A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLA: ORISTANO AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.

Mista a prevalenza privata (in liquidazione)

0 34.955,00 3.842,00

4MARINE ORISTANESI SERVIZI

PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA - S.R.L.

Mista a prevalenza pubblica 3 102.960,00 11.732,00 38.854,70 116.564,10€

5SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTI ORISTANESI SO.GE.A.OR. S.P.A.

Mista a prevalenza pubblica 19 2.652.421,00 1.102.140,00 6.314,58 119.977,02€

6 FONDAZIONE SA SARTIGLIAFondazione - Totalmente pubblica con unico partecipante/socio

5 50.000,00 11.179,00 5.217,40 26.087,00€

7 ORISTANO SERVIZI COMUNALI SRL.Totalmente pubblica

con unico partecipante/socio43 160.000,00 17.575,00 27.478,90 1.181.592,70€

8AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE SARDEGNA13 5.776.647,89 1.540.038,74 49.220,20 639.862,60€

9CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

Mista a prevalenza pubblica 22 24.661,00 100.147,00 71.119,60 1.564.631,20€

10CONSORZIO UNO - PROMOZIONE STUDI

UNIVERSITARI DI ORISTANO0 5.676,00 6.069,00

11 SCUOLA CIVICA DI MUSICAIstituzione - Totalmente pubblica

con più partecipanti/soci0 50.000,00 13.022,82

Fonte: banca dati SIQUEL alimentata dalle relazioni annuali del Collegio di Revisione (rendiconti 2011).

Anche in questo caso, limitando l’analisi ai dati contenuti nel SIQUEL, si può calcolare

l’incidenza teorica dei valori relativi al personale degli organismi partecipati ascrivibili al

Comune di Oristano.

Tabella n. 21

N Denominazione organismoTotale

dipendenti

Costo del lavoro per unità di personale

Costo complessivo del

personale

Quota di partecipazione

(%)

Quota numero

dipendenti

Quota spesa del personale

1ISTITUTO ARBORENSE PER LA RICERCA

E LA DOCUMENTAZIONE SUL GIUDICATO E SUL MARCHESATO

0

2 IMC FONDAZIONE ONLUS 1 39.064,00 39.064,00€ 49,00 0 19.141,36€

3

SOCIETA' CONSORTILE ORISTANO AMBIENTE

A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLA: ORISTANO AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.

0 0 -€

4MARINE ORISTANESI SERVIZI

PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA - S.R.L.

3 38.854,70 116.564,10€ 86,00 3 100.245,13€

5SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTI ORISTANESI SO.GE.A.OR. S.P.A.

19 6.314,58 119.977,02€ 11,97 2 14.361,25€

6 FONDAZIONE SA SARTIGLIA 5 5.217,40 26.087,00€ 100,00 5 26.087,00€

7 ORISTANO SERVIZI COMUNALI SRL. 43 27.478,90 1.181.592,70€ 100,00 43 1.181.592,70€

8AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE SARDEGNA13 49.220,20 639.862,60€ 1,41 0 9.022,06€

9CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

22 71.119,60 1.564.631,20€ 31,41 7 491.450,66€

10CONSORZIO UNO - PROMOZIONE STUDI

UNIVERSITARI DI ORISTANO0 0 -€

11 SCUOLA CIVICA DI MUSICA 0 0 -€

106 3.687.778,62€ 60 1.841.900,16€ TOTALE

Page 71: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

63

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO V

I COMUNI CON PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI E ISTITUZIONI

1. Le istituzioni e le fondazioni: profili generali.

Il TUEL definisce l’istituzione come organismo strumentale dell’ente locale per

l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale (art. 114 TUEL). Vengono, inoltre,

individuati dal TUEL gli Organi dell’istituzione (consiglio di amministrazione, presidente e

direttore), da nominarsi secondo le modalità stabilite nello statuto dell’Ente locale. Viene

prescritto che l’Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi,

esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali

costi sociali.

Inoltre, va particolarmente segnalato in questa sede l’obbligo a carico del collegio dei

revisori dell’Ente locale di esercitare le sue funzioni anche nei confronti dell’istituzione e a

tal fine devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale i bilanci a preventivo

e consuntivo dell’istituzione stessa (cit. art. 114, comma 7, TUEL).

La presente ricognizione espone la presenza di istituzioni in 11 Comuni: trattasi quasi

esclusivamente di Scuole Civiche di Musica, ovvero di strutture che, presuppongono un

consistente impegno finanziario ed organizzativo.

A tale ultimo proposito va precisato che l’Amministrazione regionale provvede annualmente

al finanziamento del fondo, istituito con legge regionale n. 28 del 1997, finalizzato alla

concessione di contributi a Comuni, singoli o associati, per l’istituzione e il finanziamento delle

Scuole Civiche di musica. Relativamente all’anno scolastico 2013-2014 il programma degli

interventi in esame prevede l’importo complessivo di 1.500.000 di euro per un bacino d’utenza

indicato in circa 10.000 allievi (delibera di Giunta regionale n. 52/33 del 10.12.1013).

Deve osservarsi che nell’elenco dei beneficiari di contributi regionali allegato alla citata

deliberazione della Giunta regionale si ricomprendono numerosi Comuni che non compaiono tra

quelli della presente ricognizione. Si tratta di Comuni che non hanno reso corrette

dichiarazioni alla Corte dei conti, non indicando in sede di rilevazione istruttorie, le

proprie istituzioni di Scuole Civiche di musica. La Sezione deve pertanto lamentare

l’inaffidabilità delle dichiarazioni rese in sede istruttoria, atteso che diversi Comuni dichiarano

di non avere istituzioni (Arzachena, Bonnanaro, Budoni, Cabras, Calangianus, Domusnovas,

Iglesias, Laconi, Lanusei, Macomer, Nulvi, Nurri, Osilo, Paulilatino, Porto Torres, San Vito,

Page 72: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

64

Dismissione delle società o organismi partecipati

Sinnai, Sorso, Suelli, Tempio Pausania, Valledoria e Villasor) e tra questi anche Comuni sopra i

30.000 abitanti (Nuoro, Olbia e Quartu Sant’Elena); altri addirittura dichiarano di non

possedere partecipazioni in alcun organismo (Ghilarza, Marrubiu, Olzai e Ossi – vedi tab. n. 1).

Tutti i citati Enti, peraltro, come risulta dalle deliberazioni della Giunta regionale, hanno

ricevuto contribuzioni.

Si deve osservare inoltre che, tra i Comuni che hanno dichiarato la partecipazione

nell’istituzione, ben sette non hanno adottato la motivata delibera consiliare di autorizzazione

alla conservazione delle partecipazioni, previa adeguata ricognizione delle stesse.

Inoltre, non si dispone di notizie in ordine alle previste attività di controllo sulle istituzioni,

intestate espressamente a carico del Collegio dei revisori (ex cit. art. 114, comma 7 TUEL).

Conclusivamente, parrebbe alla Sezione che il comparto di partecipazioni negli organismi in

oggetto (istituzioni) a fronte di significativi impieghi di risorse pubbliche, non disponga della

sufficiente considerazione da parte degli Organi dei Comuni, in particolare per quelli per i quali

non è stata assunta la proposta motivata di conservazione o dismissione, corredata di

adeguata istruttoria conoscitiva in relazione alle condizioni organizzative gestionali e

patrimoniali delle istituzioni possedute.

La Sezione deve in conseguenza raccomandare il rispetto delle disposizioni del TUEL e, tra

queste, va ribadito che particolare importanza riveste quella secondo cui “il controllo sugli

equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio

finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali

esterni” (art. 147 quinquies TUEL, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) D.L. 174/2012

convertito in legge 213/2012).

Analoga rilevanza assumono le disposizioni della legge di stabilità 2014, ripetutamente

citata, ove si puntualizzano obblighi di razionalizzazione nella gestione degli organismi esterni,

tenuti a concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. E’ evidente che l’assenza di

adeguati indirizzi porterebbe ad eludere detti obiettivi.

La Sezione si riserva ulteriori riscontri circa l’ottemperanza alle richiamate disposizioni in

sede di verifica dei bilanci preventivi e consuntivi ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seguenti

legge 266/2005.

Page 73: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

65

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 22 COMUNI CHE POSSIEDONO QUOTE IN ISTITUZIONI

N. Ente Deliberazione ricognizione

Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Cagliari SI

SI (Serv. Bilancio e controllo analogo)

2 Comune di Capoterra

NO

NO

3 Comune di Mandas

NO

NO

4 Comune di Oristano SI SI (Comitato controllo analogo) 5 Comune di Orosei NO SI (Serv.Amministrativo) 6 Comune di Ozieri NO SI (Dirigente del settore) 7 Comune di Pabillonis

NO SI (Serv. Fin.)

8 Comune di San Sperate

NO SI (Serv. Pubblica Istruzione)

9 Comune di Sant'Antioco SI

NO

10 Comune di Selargius SI SI (Serv. Fin. e del Patrimonio) 11 Comune di Villacidro NO NO

Di seguito si riporta l’elenco dei Comuni della Sardegna che dichiarano di aver dato vita ad

una Istituzione. Si tratta quasi esclusivamente di Scuole Civiche di Musica.

1. Comune di Cagliari. Scuola Civica di musica rivolta ai soggetti che non hanno accesso al Conservatorio. Quota

di partecipazione 100%. La situazione presso il Comune di Cagliari è risultata modificata per effetto della

deliberazione consiliare n. 34 del 16.07.2013 peraltro destinata a produrre effetti negli esercizi futuri – con cui,

preso atto di negative condizioni gestionali (inadeguato funzionamento e assenza di Organi fondamentali per la

conduzione della istituzione che hanno comportato irregolarità di vario genere nei bilanci 2009-2010 e la mancata

deliberazione dei bilanci 2011-2012) si è deliberato “…di stabilire di procedere all’internalizzazione delle funzioni

della Scuola di Musica dando atto che la regolazione degli aspetti organizzativi e di attribuzione delle competenze

per materia ai differenti Servizi sarà operata dalla Giunta Comunale nell’ambito delle proprie competenze...”. si

stabilisce, quindi che “a conclusione del processo di internalizzazione lo svolgimento delle funzioni e delle attività

attuali della Scuola civica verranno ripartite fra i differenti servizi dell’Amministrazione Comunale, utilizzando la

relativa struttura organizzativa e la propria dotazione di personale”.

Anche su tali problematiche presentate dal Comune di Cagliari, la Sezione si riserva ogni valutazione (v. cap. II,

paragrafo 4; cap. III, paragrafo 1; cap. IV, paragrafo 2).

2. Comune di Capoterra. Scuola Civica di musica con contributo una tantum in conto esercizio.

3. Comune di Mandas. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 100%.

4. Comune di Oristano. L’Ente ha creato l’Istituzione I.St.Ar (Istituzione Studi Arborensi) quota di partecipazione

100% con il fine di promuovere e divulgare ricerche, pubblicazioni e studi scientifici. Il Comune possiede anche la

Scuola Civica di musica per l’insegnamento della teoria e della pratica musicale (quota di partecipazione 100%).

5. Comune di Orosei. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 100%.

6. Comune di Ozieri. Istituzione “San Michele”. Quota di partecipazione 100%. Organismo strumentale dotato di

piena autonomia per la gestione della biblioteca comunale, delle strutture museali e dei beni artistici e culturali

del Comune, delle strutture teatrali ecc.

7. Comune di Pabillonis. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 20%.

8. Comune di San Sperate. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 100%.

9. Comune di Sant’Antioco. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 100%.

10. Comune di Selargius. Scuola Civica di musica. Quota di partecipazione 100%.

11. Comune di Villacidro. Scuola Civica di musica.

Page 74: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

66

Dismissione delle società o organismi partecipati

2. I Comuni con partecipazione in fondazioni.

• Occorre premettere che la fondazione, disciplinata dagli articoli 14 e ss. del codice civile, si

configura come Ente avente personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di

lucro, ma può essere costituita per il perseguimento di fini educativi, culturali, religiosi, sociali

o di altri scopi di pubblica utilità.

La fondazione, pertanto, si caratterizza per la non lucratività dello scopo sociale, e implica

l’assenza di distribuzione di utili.

• Ciò premesso, dalla presente ricognizione si ricava la diffusione di un modello gestionale

poco indagato (in sede dottrinaria e giurisprudenziale) e non sufficientemente regolamentato

legislativamente, quale la “fondazione partecipata” (o fondazione di partecipazione).

Tale istituto giuridico è stato ormai diffusamente utilizzato per favorire la realizzazione di

strutture sul territorio partecipate anche dai privati, atte alla gestione di programmi

culturali/educativi di assistenza ecc…

In sintesi, dunque, la fondazione di partecipazione è un istituto di diritto privato che si

caratterizza per la presenza di uno scopo, definito al momento della sottoscrizione dell’atto

costitutivo da parte dei soci fondatori, e per la partecipazione di una pluralità di soggetti (che,

come detto, possono essere sia pubblici che privati), che condividono le finalità della

fondazione di partecipazione e vi partecipano apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi,

dotato di organo direzionale e di sorveglianza in rappresentanza degli enti pubblici

partecipanti.

Parrebbe, in sintesi, che sia l’istituzione che la fondazione si atteggino come forme di

partecipazione alla gestione pubblica di alcuni servizi sociali, rientranti in senso ampio tra le

finalità istituzionali dell’ente locale. Sul punto, in ogni caso, non può non sottolinearsi il chiaro

intento del Legislatore di ridurre la conservazione e la nuova costituzione anche di enti ed

organismi siffatti, comunque denominati, sollecitando gli enti locali alla gestione diretta delle

funzioni fondamentali e amministrative loro attribuite dalla legge.

Chiarire il contesto giuridico di costituzione della fondazione13, in ogni caso, laddove risulta

alimentata da apporti patrimoniali di provenienza pubblica, risulta fondamentale anche per

scoraggiare eventuali pratiche elusive o irregolarità gestionali con riguardo, per esempio, al

regime giuridico applicabile agli affidamenti contrattuali o al regime di reclutamento per il

personale.

Pertanto, nonostante l’abrogazione espressa che ha interessato alcune disposizioni del

decreto “spending review” (ove, in attuazione degli intenti sopra riferiti, si prescriveva

l’espresso divieto di istituire enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi

13 V. parere reso dalla Sezione controllo Lazio, deliberazione n. 151/2013/PAR.

Page 75: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

67

Dismissione delle società o organismi partecipati

natura esercitanti funzioni fondamentali o amministrative conferite agli enti locali, nel

contempo disponendo l’accorpamento o la soppressione di quelli già esistenti per evidenti

ragioni di risparmio, e razionalizzazione della spesa, v. art. 9 D.L. 95/2012 e art. 1 comma 562

legge 147/2013), va rammentato che, in ogni caso, il vigente quadro normativo determina

rigorosi parametri operativo-gestionali espressamente rivolti alle istituzioni e alle fondazioni,

oltreché alle aziende speciali e alle società partecipate, i cui bilanci sono prevalentemente se

non esclusivamente alimentati da fondi pubblici (v. cap. II paragrafi 1 e 3).

Anche in questo caso, il quadro conoscitivo afferente alle loro condizioni organizzativo-

finanziarie avrebbe dovuto, evidentemente, porsi a fondamento dell’attività istruttoria

preliminare all’adozione delle deliberazioni consiliari di conservazione.

Senonché dalla tabella n. 21 si ricava che pochissimi Comuni (6 Comuni su 38)

hanno provveduto a riconsiderare la razionalizzazione da apportare al comparto,

valutando la sussistenza o meno dei requisiti prescritti per autorizzare la conservazione degli

organismi strumentali all’esame.

Dalla analisi istruttoria delle notizie relative alle fondazioni, si ricava un quadro articolato

ma caratterizzato dalla totale o prevalente partecipazione pubblica. In conseguenza,

particolare rilievo negativo assume il fatto che la maggior parte di tali organismi non sia stata

considerata nelle relazioni sui bilanci da parte dei collegi dei revisori (pervenute alla Corte dei

conti ai sensi dell’art. 1 commi 166 e seg. l. 266/2005) non risultando, infatti, censite nel

sistema SIQUEL.

A mezzo, quindi, della presente ricognizione diventa possibile disporre di un esaustivo

quadro di notizie, in forza del quale si impongono raccomandazioni di ottemperanza rivolte

agli Organi di revisione verso la corretta predisposizione delle prossime relazioni sui bilanci

con riguardo agli enti locali titolari di fondazioni, integrando adeguatamente le stesse relazioni.

Pertanto, si ribadisce che ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità

2014 (l. 27.12.2013, n. 147) dovranno essere attentamente monitorati dagli Organi degli enti

locali i risultati d’esercizio di tali soggetti (art. 1 comma 551); le modalità di realizzazione dei

loro risultati gestionali (art. 1 comma 553); le politiche di assunzione del personale e

l’evoluzione della spesa per il personale (art. 1 comma 557).

In tutti gli ambiti gestionali soprarichiamati si giustificano, in conseguenza, pregnanti

interventi di indirizzo e di controllo da parte degli Organi dell’Ente locale che detiene la

partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta.

Sono 38 i Comuni della Sardegna che dichiarano di aver fornito dotazioni

patrimoniali e/o comunque di partecipare al sostentamento di fondazioni, disponendo di

potere di indirizzo e di controllo, per complessive 28 fondazioni. Di seguito si riporta l’elenco.

Page 76: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

68

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 23

COMUNI CHE POSSIEDONO QUOTE IN FONDAZIONI

N. Ente Deliberazione ricognizione

Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Alghero SI

SI (Serv. Fin.)

2 Comune di Barumini NO SI (Uff. Fin/Amm.) 3 Comune di Benetutti NO NO

4 Comune di Bitti NO SI (Uff.Amm. e AA.GG.) 5 Comune di Bortigiadas

NO (Consiglio Comunale) NO

6 Comune di Bultei

NO

NO

7 Comune di Burcei

NO SI (Sett. Politiche Sociali)

8 Comune di Cagliari SI SI (Serv. Bilancio e controllo analogo) 9 Comune di Calasetta NO SI (Serv.Amm.) 10 Comune di Cuglieri NO NO

11 Comune di Goni

NO SI (Area.Amm. Segreteria)

12 Comune di Guamaggiore

NO

NO

13 Comune di Guspini

NO

NO

14 Comune di Isili NO (Sindaco) NO

15 Comune di Luogosanto NO NO

16 Comune di Maracalagonis NO SI (Serv. Fin.) 17 Comune di Meana Sardo

NO

NO

18 Comune di Nuragus

NO

NO

19 Comune di Nurri

NO

NO

20 Comune di Orani NO NO

21 Comune di Oristano SI SI (Comitato controllo analogo) 22 Comune di Orotelli NO SI (Resp. Servizi Socio culturali) 23 Comune di Orroli

NO

NO

24 Comune di Pula SI

SI (Area controllo di gestione)

25 Comune di San Basilio

NO SI (Uff. Rag. Segretario Comunale)

26 Comune di Santa Maria Coghinas NO NO

27 Comune di Sarroch NO NO

28 Comune di Selargius SI SI (Serv. Fin. e del Patrimonio) 29 Comune di Siddi

NO

NO

30 Comune di Sinnai

NO

NO

31 Comune di Suelli

NO

NO

32 Comune di Tempio Pausania SI SI (Serv. Fin.) 33 Comune di Thiesi SI SI (Serv. Fin. e Tecnico) 34 Comune di Tonara NO NO

35 Comune di Ulassai SI

SI (Uff. AA.GG.)

36 Comune di Uta

NO

NO

37 Comune di Villacidro

NO

NO

38 Comune di Villamar NO SI (Uff.Ragioneria)

Page 77: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

69

Dismissione delle società o organismi partecipati

1. Comune di Alghero. L’Ente possiede l’intera quota di partecipazione della fondazione META che si occupa di

gestire e valorizzare il patrimonio culturale e di promuovere eventi e manifestazioni culturali. Il Comune ha

adottato la deliberazione di ricognizione per la dismissione/conservazione delle partecipazioni

societarie. Per una più ampia trattazione vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

2. Comune di Barumini. Il Comune detiene l’intero controllo della fondazione “Barumini sistema cultura” che si

occupa della gestione dei beni e delle attività culturali dell’Ente.

3. Comune di Benetutti. Dalla lettura del questionario si evince l’esistenza di una fondazione di cui non si dichiara

l’entità di partecipazione e si asserisce che non ha mai svolto nessuna attività. In effetti trattasi della fondazione

denominata “Mercuria” totalmente pubblica con un unico socio partecipante (l’Ente, che detiene l’intera quota di €

10.000) costituita nel 2009 per offrire servizi sanitari e assistenziali ma che, di fatto, non ha mai esercitato (dati

SIQUEL).

4. Comune di Bitti. Il questionario riporta l’esistenza della fondazione dedicata a “Giorgio Asproni”. L’atto istitutivo

del nuovo organismo (come risulta da notizie di stampa) è stato firmato nel dicembre 2011 dal Presidente della

Regione Autonoma della Sardegna, dal Sindaco di Bitti e da un rappresentante dell’Associazione “Asproni” di

Cagliari. Non si conoscono le quote di partecipazione, la fondazione non è censita nel SIQUEL.

5. Comune di Bortigiadas. Dal questionario risulta l’esistenza di una fondazione GAL Alta Gallura partecipata allo

0,46% che si occupa di pubblica amministrazione e difesa, che nel database SIQUEL è catalogata quale “Unione

di comuni”.

6. Comune di Bultei. Il questionario riporta l’esistenza di una fondazione senza scopo di lucro con finalità di

solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale. La fondazione non risulta censita nel sistema

SIQUEL e di fatto - come precisato dal responsabile del servizio ragioneria - non ha mai operato ed i fondi in un

primo momento destinati, sono stati stralciati dal bilancio.

7. Comune di Burcei. L’Ente detiene la quota del 10% in una fondazione denominata “Polisolidale fondazione di

partecipazione” con fondo di dotazione iniziale di € 60.000,00 e che si occupa della gestione di servizi socio

assistenziali, sanitari ed educativi. La fondazione è stata costituita con i Comuni di Sinnai e Maracalagonis.

8. Comune di Cagliari. Il Comune capoluogo indica il possesso di quota (non definita) nella Fondazione Teatro

Lirico di Cagliari che gestisce il teatro e le attività connesse. Il Comune compartecipa con la Provincia di Cagliari

che detiene il 6,5%. Il Comune ha adottato la deliberazione di ricognizione per la

dismissione/conservazione delle partecipazioni societarie a fine 2013. Per una più ampia trattazione

vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i 30.000 abitanti.

9. Comune di Calasetta. L’Ente dichiara nel questionario di aver istituito con deliberazione del consiglio comunale

n. 28 del 24/07/2012 la fondazione MACC (Museo d’arte contemporanea). Per la costituzione è stato stanziato il

fondo di dotazione di € 10.000,00. La fondazione (non lucrativa e di utilità sociale) svolge “attività di tutela,

promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali e dello

spettacolo, delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre eventi ed

iniziative di tipo culturale, delle attività di promozione e valorizzazione di attività sportive, ludico-motorie, sociali,

turistiche, del tempo libero, ricreative e legate al benessere della persona”. La fondazione non risulta censita nel

SIQUEL.

10. Comune di Cuglieri. L’Ente dichiara di possedere la Fondazione “Serralutzu Flores” cui il Comune fornisce

contributi ordinari, straordinari e nomina i rappresentanti negli Organismi sociali; inoltre svolge attività di scuola

materna paritaria. Una seconda Fondazione “Santa Maria ad Nives” è una casa di riposo per anziani. Entrambi gli

organismi non risultano censiti nel sistema SIQUEL, né riportati nella compilazione del questionario di cui alla

legge 266/2005.

11. Comune di Goni. L’Ente nel questionario dichiara di possedere la quota di partecipazione del 2,33% in una

fondazione che si occupa della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione. La

Page 78: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

70

Dismissione delle società o organismi partecipati

fondazione non è registrata nel sistema SIQUEL (con ogni probabilità trattasi di GAL).

12. Comune di Guamaggiore. Il questionario riporta la partecipazione in una fondazione che poi si rivela essere un

Gal della Trexenta per la promozione dello sviluppo socio-economico. Non risulta censita nel SIQUEL.

13. Comune di Guspini. Dal SIQUEL risulta la “Fondazione Guspini per la vita” in stato di liquidazione. L’Ente, infatti,

nel questionario non la dichiara.

14. Comune di Isili. L’Ente dichiara la partecipazione in una fondazione di partecipazione di Seulo con quota del

3,33% che si occupa dello sviluppo economico del territorio. Si tratta del Gal Sarcidano Barbagia di Seulo. Non

risulta registrata nel SIQUEL.

15. Comune di Luogosanto. Riporta nel questionario una fondazione di partecipazione, in realtà si tratta del Gal

Galluta Monte Acuto.

16. Comune di Maracalagonis. L’Ente detiene la quota del 16,66% nella “Polisolidale fondazione di partecipazione”,

fondazione costituita con i Comuni di Burcei e Sinnai, con fondo di dotazione iniziale di € 60.000,00 (di cui €

10.000,00 del Comune di Maracalagonis) e che si occupa della gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed

educativi.

17. Comune di Meana Sardo. Riporta la presenza di una fondazione ma trattasi di GAL.

18. Comune di Nuragus. Per iniziativa del fondatore Comune di Nuragus è stata costituita la fondazione denominata

"NUREID". Il Comune di Nuragus è fondatore necessario, tenuto a concorrere alla formazione del patrimonio

iniziale della Fondazione con l'apporto di euro 47.500,00. Sono ammessi anche i soci Fondatori Privati, le persone

fisiche e giuridiche o gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrano alla formazione

del patrimonio della Fondazione, successivamente alla sua costituzione, con un apporto di danaro non inferiore a

euro 5.000,00 (euro cinquemila).

I fondatori privati sono esclusi dalla gestione della fondazione. La Fondazione si propone di mantenere, sviluppare

e promuovere la ricerca scientifica applicata e il trasferimento tecnologico, sostenere l'innovazione nel comparto

ovino del proprio territorio, inteso come bene pubblico. In particolare si intende promuovere lo sviluppo del

comparto ovino attraverso l'innovazione tecnologica, il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro, il

ricambio generazionale, nonché l'attività di infrastrutturazione rurale. La Fondazione non risulta censita nel

sistema SIQUEL e non è menzionata nel questionario di cui alla legge 266/2005. I rappresentanti della

Fondazione sono eletti dal Comune (svolgono attività a titolo gratuito), l’Ente non dispone del potere di indirizzo

ma mantiene il potere di controllo. Non sono fornite notizie circa gli uffici competenti ad effettuarlo.

19. Comune di Nurri. Riporta nel questionario una fondazione di partecipazione con quota del 3,19%, si tratta del

Gal Sarcidano Barbagia di Seulo che non risulta presente nel sistema SIQUEL.

20. Comune di Orani. Il Comune detiene il controllo della Fondazione Nivola per la gestione del museo titolato

all’artista, per la valorizzazione dell’opera e del messaggio artistico di Costantino Nivola; per lo studio dell’arte

contemporanea e delle relative forme di comunicazione; per lo studio delle espressioni artistiche, in forma scritta,

visiva, orale; per lo studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della Sardegna nella realtà

contemporanea. La fondazione è stata istituita con L.R. n. 35/90 ed il Comune di Orani ha trasferito alla

fondazione la proprietà dei locali museali con atto rep. del 18/03/2002. La fondazione ad intera partecipazione

pubblica, non risulta censita nel sistema SIQUEL.

21. Comune di Oristano. L’Ente dichiara di detenere l’intera quota di partecipazione della Fondazione “Sa Sartiglia”

che si occupa della valorizzazione della manifestazione “Sa Sartiglia” e della promozione del turismo. Il Comune

detiene anche il 49% della fondazione onlus “IMC” (International Marine Centre) Centro di ricerca in ambito

marino. Il Comune ha adottato la deliberazione di ricognizione per la dismissione/conservazione delle

partecipazioni societarie. Per una più ampia trattazione vedere il capitolo relativo ai Comuni sopra i

30.000 abitanti.

22. Comune di Orotelli. L’Ente detiene, con la Regione Autonoma della Sardegna, la partecipazione nella

Page 79: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

71

Dismissione delle società o organismi partecipati

Fondazione “Salvatore Cambosu” (a totale partecipazione pubblica). Istituita per promuovere, realizzare e

sostenere ogni iniziativa volta a stimolare la lettura, la conoscenza e la ricerca relative alle opere e al pensiero di

Salvatore Cambosu; La Fondazione è stata costituita il 22 marzo 2007, con lo scopo, tra l'altro, di acquisire e

trasformare in museo la casa natale dell'autore e istituire un premio letterario nazionale rivolto ai giovani scrittori.

La Fondazione Cambosu non risulta censita nel sistema SIQUEL ed il Comune di Orotelli non la menziona nei

questionari di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. In materia di controlli, le attività di verifiche sono

effettuate dal Responsabile del Servizio Socio culturale nonché dalla stessa Giunta Comunale e dal Consiglio. I

trasferimenti regionali (che transitano nel bilancio del Comune di Orotelli) sono rendicontati alla Regione Sarda.

23. Comune di Orroli. Riporta nel questionario la già rilevata fondazione di partecipazione Gal Sarcidano Barbagia di

Seulo, con quota del 4,76%.

24. Comune di Pula. Il Comune detiene il 100% della Fondazione “Bio Parco di Pula” la cui attività svolta è relativa

alla conservazione ed alla valorizzazione della flora e della fauna della Sardegna.

25. Comune di Santa Maria Coghinas. Dichiara in questionario l’esistenza di una fondazione interamente

partecipata dall’Ente. Da colloqui intercorsi col servizio finanziario si è poi chiarito che trattasi dell’organismo

Santa Maria delle Grazie (censita semplicemente nel SIQUEL come “Onlus” e non come fondazione) che si occupa

di sanità con strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili con un fondo di dotazione per l’esercizio

2011 pari ad € 1.658.402,67 e per la quale l’Ente nomina il relativo c.d.a. Il servizio finanziario ha assicurato che

il Comune non partecipa in via ordinaria con contributi finanziari e non ha mai ripianato le perdite.

26. Comune di San Basilio. Riporta nel questionario l’esistenza di una fondazione di con quota del 2,33% che si

occupa dello sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione del territorio, e che non risulta presente

nel sistema SIQUEL. Trattasi con ogni probabilità di Gal.

27. Comune di Sarroch. Dichiara nel questionario la partecipazione – quota 100% - ad una fondazione che si svolge

attività di biblioteca per la conservazione e trattamento di materiali biologici per lo studio dei rapporti tra

ambiente e salute. Non si possiedono altre notizie. Non è registrata nel sistema SIQUEL.

28. Comune di Selargius. L’Ente nel questionario non dichiara la partecipazione a fondazione. Il sistema SIQUEL

riporta l’esistenza di una fondazione di partecipazione mista a prevalenza pubblica titolata a “Faustino Onnis”.

29. Comune di Siddi. Dichiara la partecipazione (quota 33,33%) alla fondazione mista a prevalenza pubblica

“Accademia Casa Puddu” che si occupa della promozione del patrimonio enogastronomico ed accademia alta

formazione. Risulta costituita nel 2010 ed è censita dal SIQUEL. (Trattasi del ristorante S’Apposentu di Roberto

Petza non è chiaro l’interesse pubblico alla partecipazione ed in particolare la coerenza con l’art. 3 l. 244/2007).

30. Comune di Sinnai. L’Ente detiene la quota del 40,00% nella “Polisolidale fondazione di partecipazione”,

fondazione costituita con i Comuni di Burcei e Maracalagonis, con fondo di dotazione iniziale di € 60.000,00 e che

si occupa della gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi.

31. Comune di Suelli. Riporta nel questionario l’esistenza di una fondazione che si occupa dello sviluppo locale

(GAL).

32. Comune di Tempio. Riporta nel questionario l’esistenza di una fondazione di partecipazione con quota del

4,67% e con l’obiettivo di sostenere e promuovere la crescita della regione storica della Gallura. Trattasi del Gal

Alta Gallura.

33. Comune di Thiesi. Riporta nel questionario l’esistenza della fondazione “Aligi Sassu” di cui “ha fornito i locali in

comodato d’uso”. Trattasi di una fondazione con attività museale costituita il 20/11/2011, distinta e diversa dalla

“Fondazione Helenita e Aligi Sassu” con sede a Milano e fondata dall’artista.

34. Comune di Tonara. Riporta nel questionario l’esistenza di una fondazione di partecipazione che si occupa dello

sviluppo locale (GAL) delle regioni storiche Barbagia e Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte.

35. Comune di Ulassai. Riporta nel questionario l’esistenza della fondazione “La Stazione dell’Arte” che si occupa di

attività museale e dedicata all’artista contemporanea Maria Lai, si occupa di studi e ricerche, convegni, seminari,

Page 80: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

72

Dismissione delle società o organismi partecipati

mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell’opera e alla divulgazione e approfondimento del

messaggio artistico e umano di Maria Lai. L’Ente ha concesso in comodato la struttura museale ed è l’unico socio

partecipante. La fondazione non è censita nel SIQUEL e non risulta menzionata nel questionario di cui alla legge

266/2005.

36. Comune di Uta. Riporta nel questionario l’esistenza di una fondazione di partecipazione “cui è stata conferita la

proprietà in uso di un immobile” che eroga servizi e prestazioni sociali assistenziali e sanitarie prioritariamente a

persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psico-fisiche o anziane e dell’intera comunità. La

fondazione, denominata “Villa A.D.A.” non risulta censita nel sistema SIQUEL e non risulta menzionata nel

questionario di cui alla legge 266/2005.

37. Comune di Villacidro. L’Ente, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna detiene la “Fondazione

Dessì” istituita con L.R. n. 35/89 che si occupa principalmente dell’analisi sistematica e della valorizzazione

dell’opera letteraria e del messaggio culturale e umano di G. Dessì; la fondazione non risulta censita nel SIQUEL

ed il Comune di Villacidro non la indica tra le partecipazioni nei questionari di cui all’art.1, commi 166 e seguenti,

della legge 23 dicembre 2005, n.266.

38. Comune di Villamar. Il Comune detiene l’intera partecipazione alla Fondazione “Centro servizi alla persona” che

si occupa, dunque, di servizi socio-sanitari.

Tabella n. 24

Quadro riepilogativo delle fondazioni nei Comuni della Sardegna Denominazione organismo Tipologia partecipazione Forma giuridica

1 FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI - Cagliari Mista a prevalenza pubblica Fondazione

2 IMC FONDAZIONE ONLUS - Oristano Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

3 FONDAZIONE SA SARTIGLIA - Oristano Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

4 FONDAZIONE MERCURIA - Benetutti Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

5 FONDAZIONE META - Alghero Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

6 FONDAZIONE GUSPINI PER LA VITA - Guspini (IN LIQUIDAZIONE) Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

7 FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA - Barumini Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

8 FONDAZIONE BIOPARCO DI PULA - Pula Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

9 FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - Villamar Mista a prevalenza pubblica Fondazione

10 ACCADEMIA CASA PUDDU - Siddi Mista a prevalenza pubblica Fondazione

11 FONDAZIONE BIOTECA - Sarroch Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

12 FONDAZIONE SMDG - Santa Maria Coghinas Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

13 FONDAZIONE NIVOLA - Orani Totalmente pubblica Fondazione

14 FONDAZIONE MACC - Calasetta Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

15 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE POLISOLIDALE - Burcei-Sinnai Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

16 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL Gallura Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

17 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL Sarrbus Ger.Trexenta Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

18 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL BMGS Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

19 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FAUSTINO ONNIS - Selargius Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

20 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Uta Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

21 FONDAZIONE NUREID - Nuraghus Mista a prevalenza pubblica Fondazione

22 FONDAZIONE SERRALUTZU FLORES - Cuglieri Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

23 FONDAZIONE SANTA MARIA AD NIVES - Cuglieri Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

24 FONDAZIONE ASPRONI - Bitti Totalmente pubblica Fondazione

25 FONDAZIONE DESSI' - Villacidro Totalmente pubblica Fondazione

26 FONDAZIONE CAMBOSU - Orotelli Totalmente pubblica Fondazione

27 FONDAZIONE ALIGI SASSU - Thiesi Totalmente pubblica Fondazione

28 FONDAZIONE LA STAZIONE DELL'ARTE - Ulassai Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

Page 81: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

73

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 25

Fondazioni che si occupano di cultura, attività museali e teatrali

1 FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI - Cagliari Mista a prevalenza pubblica Fondazione

2 FONDAZIONE NIVOLA - Orani Totalmente pubblica Fondazione

3 FONDAZIONE MACC - Calasetta Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

4 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FAUSTINO ONNIS - Selargius Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

5 FONDAZIONE SA SARTIGLIA - Oristano Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

6 FONDAZIONE META - Alghero Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

7 FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA - Barumini Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

8 FONDAZIONE ASPRONI - Bitti Totalmente pubblica Fondazione

9 FONDAZIONE DESSI' - Villacidro Totalmente pubblica Fondazione

10 FONDAZIONE CAMBOSU - Orotelli Totalmente pubblica Fondazione

11 FONDAZIONE ALIGI SASSU - Thiesi Totalmente pubblica Fondazione

12 FONDAZIONE LA STAZIONE DELL'ARTE - Ulassai Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

Tabella n. 26

Fondazioni che si occupano di attività sanitarie e assistenziali 1 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE POLISOLIDALE - Burcei-Sinnai Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

2 FONDAZIONE SMDG - Santa Maria Coghinas Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

3 FONDAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "VILLA A.D.A." - Uta Mista a prevalenza pubblica Fondazione di partecipazione

4 FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - Villamar Mista a prevalenza pubblica Fondazione

5 FONDAZIONE SERRALUTZU FLORES - Cuglieri Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

6 FONDAZIONE SANTA MARIA AD NIVES - Cuglieri Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

7 IMC FONDAZIONE ONLUS - Oristano Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

8 FONDAZIONE BIOPARCO DI PULA - Pula Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

9 FONDAZIONE BIOTECA - Sarroch Totalmente pubblica con unico partecipante/socio Fondazione

Tabella n. 27

Fondazione con attività di promozione del patrimonio enogastronomico

1 ACCADEMIA CASA PUDDU - Siddi Mista a prevalenza pubblica Fondazione

Tabella n. 28

Fondazione che si occupa di innovazione tecnologica in zootecnia

1 FONDAZIONE NUREID - Nuraghus Mista a prevalenza pubblica Fondazione

Page 82: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo V

74

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 29

QUADRO RIEPILOGATIVO COMUNI CHE HANNO PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI E ISTITUZIONI

N. Comuni Fondazioni Istituzioni Deliberazione ricognizione

Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Alghero X

SI

SI (Serv. Fin.)

2 Comune di Barumini X NO SI (Uff. Fin/Amm.) 3 Comune di Benetutti X

NO

NO

4 Comune di Bitti X

NO SI (Uff.Amm. e AA.GG.)

5 Comune di Bortigiadas X NO (Consiglio Comunale) NO 6 Comune di Bultei X

NO

NO

7 Comune di Burcei X NO SI (Sett. Politiche Sociali) 8 Comune di Cagliari X X SI SI (Serv. Bil e controllo analogo) 9 Comune di Calasetta X NO SI (Serv.Amm.) 10 Comune di Capoterra X NO NO 11 Comune di Cuglieri X

NO

NO

12 Comune di Goni X

NO SI (Area.Amm. Segreteria)

13 Comune di Guamaggiore X NO NO 14 Comune di Guspini X NO NO 15 Comune di Isili X

NO (Sindaco) NO

16 Comune di Luogosanto X NO NO

Comune di Mandas X NO NO 17 Comune di Maracalagonis X NO SI (Serv. Fin.) 18 Comune di Meana Sardo X NO NO

19 Comune di Nuragus X

NO

NO

20 Comune di Nurri X NO NO 21 Comune di Orani X NO NO

22 Comune di Oristano X X SI SI (Comitato controllo analogo) 23 Comune di Orosei X NO SI (Serv.Amministrativo) NO

24 Comune di Orotelli X NO SI (Resp. Servizi Socio culturali) 25 Comune di Orroli X

NO

NO

26 Comune di Ozieri

X

NO SI (Dirigente del settore)

27 Comune di Pabillonis X NO SI (Serv. Fin.) 28 Comune di Pula X SI SI (Serv. Fin. e del Patrimonio) 29 Comune di San Basilio X NO SI (Uff. Rag. Segr. Comunale)

30 Comune di Santa Maria Coghinas

X

NO

NO

31 Comune di San Sperate X NO SI (Serv. Pubblica Istruzione) 32 Comune di Sant'Antioco

X SI

NO

33 Comune di Sarroch X

NO

NO

34 Comune di Selargius X X SI SI (Serv. Fin. e del Patrimonio) 35 Comune di Siddi X

NO

NO

36 Comune di Sinnai X

NO

NO

37 Comune di Suelli X NO NO 38 Comune di Tempio Pausania X SI SI (Serv. Fin.) 39 Comune di Thiesi X SI SI (Serv. Fin. e Tecnico) 40 Comune di Tonara X NO NO

41 Comune di Ulassai X

SI

SI (Uff. AA.GG.)

42 Comune di Uta X

NO

NO

43 Comune di Villacidro X X NO NO 44 Comune di Villamar X

NO SI (Uff.Ragioneria)

Page 83: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VI

75

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO VI

I COMUNI CON ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI RILIEVO

1. Le risultanze del monitoraggio.

• Di seguito si elencano gli Enti i quali hanno dichiarato di possedere quote societarie tali da

non rivestire i caratteri giuridici propri delle società in house, né delle istituzioni o fondazioni.

• Analizzando le diverse situazioni si riscontrano Comuni con partecipazioni di rilievo, seppure

non di maggioranza, in società con diversificate attività sociali.

Si vedano le quote di partecipazione dei Comuni di Teulada, Stintino, Baunei e Bosa nelle

società di gestione di servizi portuali (rispettivamente del 49%, del 25%, dell’83% e del 20%).

Ancora, per il rilievo economico-imprenditoriale, si devono segnalare le partecipazioni in

società di servizi per trattamento e smaltimento rifiuti per i Comuni di Guspini (12,5%),

Samassi (5,45%), Furtei (4,36%), Sardara (12,50%), Sedini (39% circa), Segariu (4,24%),

Sennori (7% circa), Sinnai (20%), Valledoria (7% circa), Villacidro (38% circa).

Numerosi i casi di partecipazioni in società di servizi e promozione turistici (Baunei, Bosa,

Sardara, Sedini, Segariu, Stintino, Valledoria, Villacidro).

Si registrano partecipazioni in società con ulteriori tipologie di attività quali depurazione e

gestione servizi acqua potabile e industriale o servizi di igiene urbana e ambientale

(Domusnovas, Monserrato, Siligo, Sinnai, Villacidro e Villasor).

Significative, infine, le partecipazioni del Comune di Arborea in società multiservice (quota

del 60%) e di progettazione o realizzazione infrastrutture (51%).

Di carattere isolato la partecipazione in società che gestisce una farmacia (Sestu, quota

70%).

• Come si ricava dalla disamina delle tipologie e di attività sociali nella maggior parte

potrebbe trattarsi di attività che non presentano il nesso di necessaria aderenza al

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale e, conseguentemente, potrebbero

rientrare tra quelle vietate ai sensi dell’art. 3 comma 27 legge 244/2007 (v. cap. II, paragrafo

1).

Senonché, si deve far osservare che i Comuni in esame, salvo qualche eccezione, non

hanno provveduto con deliberazione consiliare alla preliminare ricognizione e conseguente

valutazione della sussistenza delle condizioni di legge per autorizzare la conservazione delle

partecipazioni, come si evince dalla tabella n. 30.

Page 84: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VI

76

Dismissione delle società o organismi partecipati

Tabella n. 30

COMUNI CHE HANNO PARTECIPAZIONI DI RILIEVO IN ALTRE SOCIETÀ

N. Ente Deliberazione ricognizione

Ufficio preposto attività di controllo

1 Comune di Arborea

NO SI (Serv. Tecnico e Uff. Segreteria)

2 Comune di Baunei SI

SI (Serv. AA.GG.)

3 Comune di Bosa SI SI (Serv. Finanz. e AA.GG.) 4 Comune di Domusnovas NO SI (Serv Amm. Cont.) 5 Comune di Elmas

NO SI (Serv. Finanz. e Program.)

6 Comune di Furtei

NO

NO

7 Comune di Guspini

NO

NO

8 Comune di Monserrato

NO SI (Dirigente del settore)

9 Comune di Samassi NO SI (Serv. Fin.) 10 Comune di Santa Maria Coghinas NO NO

11 Comune di Sardara

NO

NO

12 Comune di Sedini

NO

NO

13 Comune di Segariu

NO

NO

14 Comune di Selargius SI

SI (Serv. Fin. e del Patrimonio)

15 Comune di Sennori NO NO

16 Comune di Sestu NO SI (Segreteria Generale) 17 Comune di Siligo

NO SI (Uff.Tecnico)

18 Comune di Sinnai

NO

NO

19 Comune di Stintino SI

20 Comune di Teulada

NO

NO

21 Comune di Valledoria SI NO

22 Comune di Villacidro NO NO

23 Comune di Villasor

NO

NO

1. Comune di Arborea. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Società Multiservizi Arborea S.r.l. (quota di partecipazione 60%) che si occupa del servizio di trasporto

scolastico, mensa scolastica, polizia locali comunali. La società è censita nel sistema SIQUEL come

partecipazione diretta tra Enti Locali di 1° livello (parrebbe, cioè, una società in house a totale

partecipazione pubblica) ma il Comune nel questionario la colloca tra “Altre società”;

b) La società AR.CO. Arborea Costruzioni (quota di partecipazione 51%) che si occupa della progettazione e

realizzazione di infrastrutture e servizi. Anche questa società il SIQUEL la colloca come partecipazione

diretta di 1° livello. Si deve evidenziare che in occasione della verifica effettuata dall’Ufficio I di controllo di

questa Sezione sul questionario relativo al rendiconto 2011 ai sensi della legge 266/2005, con lettera di

archiviazione con rilievo del 5/agosto/2013 prot. 4894, venne segnalata la necessità “…che l’Ente definisca

al più presto la messa in liquidazione della Società AR.CO., ovvero l’eventuale cessione delle partecipazioni

come segnalato dall’Organo di Revisione … al fine di evitare l’assunzione di ulteriori impropri oneri di

gestione di una Società ormai in fase di chiusura”. Tale liquidazione venne, infatti, disposta con delibera del

Consiglio Comunale n. 61 del 23/09/2011 non prodotta in allegato nella presente istruttoria.

2. Comune di Baunei. L’Ente detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) “Marina di Baunei- Santa Maria Navarrese” S.r.l. (quota di partecipazione 83%) che gestisce il porto

turistico nella frazione di S. Maria Navarrese; la conservazione di tale partecipazione è stata confermata con

Page 85: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VI

77

Dismissione delle società o organismi partecipati

deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2008;

b) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0,26%);

c) ATO Sardegna (0,35%);

d) Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra (quota 1,52%).

3. Comune di Bosa. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0,19%);

b) GAL Montiferru Barigadu Sinis (quota di partecipazione 0,66%);

c) Porto di Bosa S.p.a. (quota di partecipazione 20%) gestione servizi portuali comunali confermata con

deliberazione n. 56 del 29/12/2010;

d) ATO Sardegna (0,45%);

e) Consorzio Turistico Costa del Grifone (quota di partecipazione 27%) attività di promozione turistica.

Preposti all’attività di controllo i Responsabili dell’Area Finanziaria e dell’Area AA.GG. e Istituzionali.

4. Comune di Domusnovas. Oltre alla società in house già richiamata, l’Ente possiede il 51% della società “Domus

Acqua” s.r.l. che si occupa della gestione del servizio idrico.

5. Comune di Elmas. Detiene lo 0,22% in Abbanoa, lo 0,35 nell’ATO Sardegna, il 5% nell’attività consortile di

consulenza amministrativo/gestionale e di pianificazione aziendale e il 3,62% in attività di Servizi Territoriali

Locali.

In realtà l’Ente, detiene altre quote di partecipazione non dichiarate nel questionario di rilevazione ma presenti

nel sistema SIQUEL: il 5,16% nel Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP), lo 0,41% nel Porto

Industriale di Cagliari Società per Azioni, l’1,28% nella “Feeder and Domestic Service” FDS S.r.l., il 5,16% nella

TECNOCASIC S.P.A. con socio unico e lo 0,39% nel Consorzio per la reindustrializzazione dell'area chimica di

Assemini-Cagliari, con denominazione abbreviata C.RE.A.

Nel questionario di cui alla legge 266/2005 (rendiconto esercizio 2011) per l'Ente il revisore ha dichiarato che non

risultano Organismi partecipati.

6. Comune di Furtei. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) CISA Service S.p.a. (quota di partecipazione 4,36%) smaltimento di rifiuti non pericolosi;

b) GAL Marmilla S.c.a r.l. (quota di partecipazione 6,19%) Valorizzazione, potenziamento del settore turistico;

c) ATO Sardegna (0,09%);Consorzio “Sa Corona Arrubia” Promozione turistica del territorio.

7. Comune di Guspini. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0,35%);

b) Villaservice S.p.a. trattamento e smaltimento rifiuti (quota di partecipazione 12,5%);

c) GAL Linas Campidano (quota di partecipazione 8,78%) Promozione del territorio.

8. Comune di Monserrato. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) “Società Campidano e Ambiente” S.r.l. (quota di partecipazione 20%) che si occupa della gestione di servizi

di igiene ambientale e complementare e della cura e mantenimento del verde pubblico attrezzato;

b) Abbanoa S.p.a. (quota di partecipazione 0,57%);

c) Consorzio I.T.S. Area Vasta a r.l. (quota di partecipazione 4,82%) si occupa della realizzazione e gestione

del sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell’Area Vasta di

Cagliari.

L’attività di controllo è affidata ai responsabili di settore.

9. Comune di Teulada. Detiene quota di partecipazione (49%) nella società di gestione dei servizi portuali a r.l.

“Teulada Navigando”. La società, a totale partecipazione pubblica, risulta censita nel SIQUEL ma l’Ente non la

indica nel questionario compilato ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Comune di Samassi. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) CISA Service S.p.a. (quota di partecipazione 5,45%) smaltimento di rifiuti non pericolosi.

b) ATO Sardegna (quota di partecipazione 0,26%).

11. Comune di Santa Maria Coghinas. Detiene il 45,70% della quota di partecipazione in una società che si

occupa di “attività di servizi per la persona” (nel SIQUEL è censita la SGA CASTELDORIA SRL al 55%).

Page 86: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VI

78

Dismissione delle società o organismi partecipati

12. Comune di Sardara. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a. (0,29%);

b) “Villaservice” S.p.a. (12,50%) servizi di depurazione e smaltimento rifiuti;

c) Piano di Sviluppo locale (GAL) 5,86%;

d) ATO Sardegna (0,23%);

e) Consorzio turistico locale (5,55%) “Sa Corona Arrubia”.

13. Comune di Sedini. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a (0,03%);

b) Anglona Ambiente S.p.a. (39,89%) società che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani;

c) “Sardegna Nord/Ovest STL” s.c.r.l. Cooperativa promozione turistica (0,26%).

14. Comune di Segariu. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) ATO Sardegna (0,01%);

b) CISA Service S.p.a. (quota di partecipazione 4,24%) smaltimento di rifiuti solidi urbani, impianto di

compostaggio;

c) Consorzio turistico locale (5, %) “Sa Corona Arrubia”;

d) Associazione nazionale Città delle Terre Crude.

15. Comune di Selargius. Detiene la partecipazione del 20% nella società di gestione servizi di igiene ambientale

“Campidano Ambiente” s.r.l.

16. Comune di Sennori. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a.;

b) Demos S.p.a. (che si occupa di programmazione);

c) Sistema Turistico Locale SCARL Turismo e Commercio (quota di partecipazione dello 0,84%);

d) Anglona Ambiente s.r.l. riciclo rifiuti (quota di partecipazione dello 7,14%).

17. Comune di Sestu. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a;

b) Farmacia Comunale s.r.l. (quota di partecipazione 70%);

c) Consorzio CACIP (5%).

18. Comune di Siligo. L’Ente detiene il 66,67% nella SI.EL. S.r.l. (Servizi integrati per gli Enti Locali) che si occupa

della gestione del servizio idrico integrato, possiede anche la quota dello 0,22% nella società consortile del

Sistema Turistico Locale del Nord/Ovest Sardegna. L’attività di controllo della SI.EL S.r.l. è affidata all’Ufficio

Tecnico Comunale.

19. Comune di Sinnai. L’Ente oltre alla Fondazione già menzionata possiede le seguenti partecipazioni:

a) “Acquavitana” S.p.a. Gestione del Servizio idrico integrato (quota di partecipazione 49%);

b) “Campidano Ambiente” s.r.l. Servizio di igiene urbana (quota di partecipazione 20%);

c) Abbanoa S.p.a (quota 0,3%);

d) ATO Sardegna (quota 0,8%).

20. Comune di Stintino. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a.;

b) Sistema Turistico Locale Sardegna Nord/Ovest soc. cons. r.l.;

c) Stintino Navigando s.r.l. (quota di partecipazione 25%). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del

28 aprile 2011 è stata disposta l’alienazione dell’intera quota;

d) Consorzio Rete dei Porti.

L’attività di controllo è affidata ai responsabili di settore.

21. Comune di Valledoria. Detiene quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) Abbanoa S.p.a (0,18%);

b) Società consort. mista a r.l. “Sardegna Nord/Ovest” quota di partecipazione 2,59% si occupa della

promozione e sviluppo del sistema turistico locale;

Page 87: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VI

79

Dismissione delle società o organismi partecipati

c) Anglona Ambiente s.r.l. (quota 6,95%) che si occupa del trattamento della frazione secca dei rifiuti (con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2011 è stata disposta la dismissione).

22. Comune di Villacidro. L’Ente, oltre alla Fondazione ed alla Istituzione già richiamate, possiede le seguenti

partecipazioni:

a) “Villaservice” S.p.a. (quota di partecipazione 37,5%) si occupa di trattamento rifiuti, depurazione acque ed

erogazione acqua potabile industriale;

b) Abbanoa S.p.a (0,3%);

c) ATO Sardegna (0,7%);

d) Consorzio Industriale Provinciale Medio (quota non indicata);

e) Campidano GAL Linas Campidano società consortile (quota non indicata).

23. Comune di Villasor. Detiene il 6,10% delle partecipazioni nel Consorzio intercomunale di salvaguardia

ambientale (CISA).

Page 88: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai
Page 89: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

81

Dismissione delle società o organismi partecipati

CAPITOLO VII

I COMUNI SENZA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

O CON PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONSORTILI MINORI

1. Le risultanze del monitoraggio.

La presente verifica ha accertato che la maggioranza dei Comuni della Sardegna pur non

possedendo partecipazioni societarie significative, detengono la partecipazione obbligatoria in

Abbanoa S.p.a. (v. nota n. 8 a pag. 3) e partecipano ad attività consortili minori.

A conclusione del presente lavoro, si propone l’elenco sintetico degli Enti che dichiarano

partecipazioni in attività consortili.

1. Comune di Abbasanta. L’Ente propone nel questionario una elencazione parziale delle proprie partecipazioni.

Da quanto descritto e da quanto già inserito nel sistema SIQUEL si deve concludere che detiene lo 0,06% in

Abbanoa, lo 0, 15% dell’ATO Sardegna, lo 0,65% nel GAL Montiferru – Barigadu - Sinis ed il 20% nel “Centro

Servizi Losa” S.r.l..

2. Comune di Aggius. Detiene lo 0,04% in Abbanoa e lo 0,14% dell’ATO Sardegna, lo 0,75% nella società di

servizi turistici locali, l’11,11% nel Consorzio Alta Gallura, il 3,39% nel Consorzio Zone Industriali di interesse

regionale.

3. Comune di Alà dei Sardi. Detiene lo 0,14% in Abbanoa, partecipa all’attività consortile che gestisce i fondi

POR, ha contribuito con quota pari ad € 50.000,00 all’Associazione Sant’Antonio e con € 1.000,00 all’Associazione

Rete Cork (interessi locali nel settore sugheriero).

4. Comune di Albagiara. Detiene lo 0,01% in Abbanoa, lo 0, 01% dell’ATO Sardegna, lo 0,09% nel Consorzio

“Due Giare” e lo 0,02% nel GAL locale.

5. Comune di Ales. Detiene lo 0,11% in Abbanoa, lo 0,08% dell’ATO Sardegna ed il 7% nel Consorzio per lo

sviluppo territoriale.

6. Comune di Allai. Detiene lo 0,002% in Abbanoa ed il 9,09% nel Consorzio turistico “Sa Perda Iddocca”.

7. Comune di Anela. Detiene quota nell’ATO Sardegna e il 2,19% nel GAL Logudoro-Goceano.

8. Comune di Ardara. Detiene lo 0,05% in Abbanoa S.p.a.

9. Comune di Ardauli. Detiene lo 0,02% in Abbanoa, lo 0, 06% dell’ATO Sardegna, il 4,63% e il 9,09% in attività

consortili turistiche.

10. Comune di Aritzo. Detiene quota in Abbanoa e lo 0,04% dell’ATO Sardegna.

11. Comune di Armungia. Detiene lo 0,36% in Abbanoa e lo 0,07% dell’ATO Sardegna.

12. Comune di Assemini. Detiene lo 0,6% in Abbanoa, e l’1,1% dell’ATO Sardegna, il 5% nel CACIP e il 2,99 nella

Società Consortile ITS Area Vasta.

13. Comune di Assolo. Detiene quota in Abbanoa e lo 0,03% dell’ATO Sardegna e l’1,61% nell’Organizzazione ed

organismi extraterritoriali.

14. Comune di Asuni. Detiene lo 0,03% in Abbanoa, lo 0, 03% dell’ATO Sardegna e il 9,09% nel consorzio turistico

“Sa perda e’ Iddocca”.

15. Comune di Atzara. Detiene lo 0,27% in Abbanoa e lo 0,08% dell’ATO Sardegna.

16. Comune di Austis. Detiene lo 0,58% in Abbanoa e lo 0,08% dell’ATO Sardegna.

Page 90: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

82

Dismissione delle società o organismi partecipati

17. Comune di Ballao. Detiene lo 0,6% in Abbanoa, lo 0,08% dell’ATO Sardegna e il 2,33% nel GAL “Sole Grano

Terra”.

18. Comune di Banari. Detiene lo 0,02% in Abbanoa e il 5,29% del Consorzio per la cultura e legalità.

19. Comune di Baradili. Possiede lo 0,06% di Abbanoa e lo 0,08% dell’ATO Sardegna, l’1,67% nel GAL Marmilla e

l’11,11% nel Consorzio “Due Giare” di promozione e sviluppo del territorio.

20. Comune di Baratili San Pietro. Possiede lo 0, 05% dell’ATO Sardegna.

21. Comune di Baressa. Possiede lo 0,05% di Abbanoa e lo 0,04% dell’ATO Sardegna.

22. Comune di Bari Sardo. Detiene lo 0,26% in Abbanoa e il 75% del Consorzio per la gestione del Mattatoio.

23. Comune di Barrali. Possiede lo 0,07% di Abbanoa e lo 0,05% dell’ATO Sardegna.

24. Comune di Bauladu. Detiene lo 0,01% in Abbanoa e lo 0,04% dell’ATO Sardegna.

25. Comune di Belvì. Detiene quota di partecipazione in Abbanoa e lo 0,046 nell’ATO Sardegna, partecipa

all’Associazione Centro Commerciale Naturale di Belvì con lo scopo di favorire lo sviluppo del commercio e

dell’artigianato locale.

26. Comune di Bessude. Non dichiara partecipazioni societarie.

27. Comune di Bidonì. Possiede quota di partecipazione in Abbanoa S.p.a.

28. Comune di Birori. Possiede lo 0,05% nella società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, lo 0,04% in Abbanoa

S.p.a. e lo 0,01% in ATO Sardegna.

29. Comune di Bolotana. Possiede lo 0,09% di Abbanoa, quota nel Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro-

Sardegna Centrale e lo 0,32% nel Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale (in liquidazione).

30. Comune di Bonarcado. Possiede lo 0,09% dell’ATO Sardegna.

31. Comune di Bono. Detiene lo 0, 22% dell’ATO Sardegna, il 9,09 nel Consorzio sviluppo civile, e il 2,91% nel GAL

Logudoro – Goceano.

32. Comune di Bonorva. Possiede lo 0,09% di Abbanoa, lo 0,3% dell’ATO Sardegna, lo 0,57% del sistema turistico

locale Sardegna Nord/Ovest e lo 0,96% del GAL Logudoro Goceano.

33. Comune di Boroneddu. Possiede quota in Abbanoa, lo 0,01% dell’ATO Sardegna, lo 0,41% nel GAL “Terre

Shardana” e il 9,09% nel Consorzio “Lago Omodeo”. Partecipa al Consorzio industriale della Valle del Tirso in

corso di liquidazione.

34. Comune di Borore. Possiede quota in Abbanoa e lo 0,54% nella gestione dell’impianto di termodistruzione dei

rifiuti solidi urbani.

35. Comune di Bortigali. Detiene lo 0, 12% dell’ATO Sardegna, lo 0,31% nell’attività di servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, lo 0,09 nel Consorzio per l’energia, il 2,54% nell’azione locale del Marghine, è infine

rappresentato in due associazione di cui non detiene quote (Ass. Borghi d’Italia, Ass. Rappresentanza Comuni

della Sardegna).

36. Comune di Borutta. Detiene lo 0,08% in Abbanoa, lo 0, 02% dell’ATO Sardegna, lo 0,04% nel Sistema

Turistico Locale Sardegna Nord/Ovest e lo 0,96% nel GAL Logudoro Goceano.

37. Comune di Bottidda. Non dichiara alcuna partecipazione.

38. Comune di Buddusò. Detiene lo 0,2% in Abbanoa, lo 0, 3% dell’ATO Sardegna, il 5,56 del Bacino n. 5 per la

metanizzazione della Sardegna (I&G), il 9,09% nel consorzio legalità e sviluppo legale, il 20% nel Consorzio

Sviluppo Industriale Provinciale (L.R. 10/2008).

39. Comune di Budoni. Dichiara di possedere l’1,8% in Abbanoa S.p.a.

40. Comune di Bulzi. Possiede lo 0,04% dell’ATO Sardegna e lo 0,17% del STL Sardegna Nord Ovest (promozione

turistica integrata).

41. Comune di Burgos. Possiede lo 0,06% dell’ATO Sardegna, l’ 1,53% del GAL Logudoro-Goceano e il 2,19% del

GAL Goceano-Meilogu-Monte Acuto-Villanova.

42. Comune di Busachi. Possiede quota in Abbanoa e lo 0,11% dell’ATO Sardegna.

43. Comune di Calangianus. Dichiara il 50% (con Luras) nel Consorzio sovracomunale Acquedottistico.

44. Comune di Capoterra. Detiene lo 0,5% in Abbanoa, lo 0,9% nell’ATO Sardegna, il 14,2% nel Consorzio per la

promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica del territorio, il 5% nel Consorzio sviluppo attività

Page 91: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

83

Dismissione delle società o organismi partecipati

produttive e la partecipazione nell’istituzione Scuola Civica di Musica cui versa solo un contributo una tantum in

conto esercizio.

45. Comune di Cardedu. Detiene lo 0,10% in Abbanoa, fa parte del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra

partecipa con la quota del 5,49 alla Scuola civica di musica dell’Ogliastra (in corso di liquidazione).

46. Comune di Cargeghe. Detiene lo 0,03% nell’ATO Sardegna, lo 0,09% nella S.t.l. sistema turistico locale, il

2,80 nel Consorzio per la metanizzazione Bacino n. 7 ed il 5,01% nell’Associazione GAL Anglona-Romangia.

47. Comune di Carloforte. Detiene la quota del 25% in un Consorzio che si occupa della promozione turistica del

territorio e il 51% nell’Associazione che promuove e sostiene la conservazione e la tutela ambientale (SPIEME San

Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo).

48. Comune di Castiadas. Detiene lo 0,08% in Abbanoa, lo 0,14% nell’ATO Sardegna ed il 35% nel Consorzio

“Costa del Sole” già in liquidazione per impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale.

49. Comune di Cheremule. Detiene lo 0,07% in Abbanoa, lo 0,01%. Lo 0,9% nel GAL Logudoro Goceano e lo

0,1% nel STL Sardegna Nord/Ovest.

50. Comune di Chiaramonti. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,05%).

51. Comune di Codrongianos. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,03%) e lo 0,08% nell’ATO Sardegna.

52. Comune di Collinas. Detiene lo 0,07% in Abbanoa, lo 0,06% nell’ATO Sardegna, l’1,61% nel GAL Alta Marmilla

e il 5% nel Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia”.

53. Comune di Cossoine. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,07%), lo 0,07 nell’ATO Sardegna, lo 0,9% nel GAL

locale e lo 0,02% nel Sistema Turistico Locale.

54. Comune di Curcuris. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,02%) e lo 1,61% del Gal Marmilla, lo 0,02%

nell’ATO Sardegna e l’11,11% nel Consorzio promozione del territorio.

55. Comune di Decimomannu. Detiene lo 0,14% in Abbanoa, lo 0,32% nell’ATO Sardegna e il 2,35% nell’ITS Area

Vasta Società consortile.

56. Comune di Decimoputzu. Detiene lo 0,27% in Abbanoa.

57. Comune di Desulo. Detiene lo 0,07% in Abbanoa e lo 0,19 nell’ATO Sardegna.

58. Comune di Dolianova. Detiene lo 0, 41% dell’ATO Sardegna e lo 0,56% in Abbanoa.

59. Comune di Donori. Detiene lo 0, 12% dell’ATO Sardegna e lo 0,14% in Abbanoa.

60. Comune di Dorgali. Detiene lo 0,90% in Abbanoa e lo 0,21% nell’ATO Sardegna.

61. Comune di Dualchi. Non dichiara alcuna partecipazione.

62. Comune di Elini. Detiene quota in Abbanoa S.p.a.

63. Comune di Erula Detiene lo 0,22% nella società consortile STL, 6,66% nella società consortile “Agenzia

Sviluppo Anglona” e lo 0,06% nell’ATO Sardegna.

64. Comune di Escalaplano. Detiene lo 0,07% in Abbanoa e lo 0,19% nell’ATO Sardegna, partecipa al Bacino

Imbrifero del Flumendosa e dichiara di aver contributo finanziariamente in modo straordinario a 6 associazioni

locali (di cui non detiene quote di partecipazione).

65. Comune di Escolca. Non dichiara alcuna partecipazione.

66. Comune di Esporlatu. Detiene lo 0,01% in Abbanoa e quota nell’attività consortile per la prevenzione e la

diffusione della legalità.

67. Comune di Esterzili. Detiene lo 0,01% in Abbanoa, lo 0,1% nell’ATO Sardegna, il 4,76% nel GAL Sarcidano-

Barbagia di Seulo e versa una quota associativa annuale nel Consorzio Turistico dei Laghi a.r.l.

68. Comune di Florinas. Non dichiara alcuna partecipazione.

69. Comune di Fluminimaggiore. Detiene quota dell’ATO Sardegna ed il 50% in una Associazione che svolge

attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, ambientale ed ex minerario del territorio.

70. Comune di Flussio. Detiene lo 0,02% nell’ATO Sardegna ed una modesta partecipazione 0,019% nella società

che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

71. Comune di Fonni. Possiede lo 0,11% di Abbanoa oltre alla partecipazione consortile nel Bacino Idrico Montano,

nel Consorzio Cuncordia (gestione utilizzo fondi PON) e nel Consorzio di Pubblica lettura “S. Satta”. Possiede,

inoltre la quota del 25% nell’Associazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i Comuni di

Page 92: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

84

Dismissione delle società o organismi partecipati

Orgosolo e Oliena.

72. Comune di Fordongianus. Detiene lo 0,07% dell’ATO Sardegna e lo 0,02% in Abbanoa, partecipa

all’Associazione “Rete centri termali della Sardegna” con quota del 16,66%. Ha adottato la deliberazione n. 49 del

29/12/2010 di ricognizione delle partecipazioni societarie.

73. Comune di Gadoni. Detiene lo 0, 07% dell’ATO Sardegna, quota nel Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa

ed il 14,28% in una Associazione che si occupa di valorizzare e riqualificare il commercio.

74. Comune di Gairo. Detiene lo 0,11% in Abbanoa S.p.a. e il 10% nel Consorzio Sviluppo Cultura e Legalità.

75. Comune di Galtellì. Detiene lo 0, 14% dell’ATO Sardegna e lo 0,25% in Abbanoa.

76. Comune di Gavoi. Detiene lo 0,32% in Abbanoa S.p.a.

77. Comune di Genoni. Detiene lo 0, 07% dell’ATO Sardegna, lo 0,06% in Abbanoa e il 9,09% nel GAL Locale, e

l’1,61% nel consorzio di produzione prodotti animali e servizi connessi.

78. Comune di Genuri. Detiene lo 0,02% dell’ATO Sardegna, lo 0,02% in Abbanoa, l’1,66% nel GAL Alta Marmilla e

il 5% nel Consorzio “Sa Corona Arrubia”.

79. Comune di Gergei. Detiene lo 0, 03% dell’ATO Sardegna, lo 0,1% in Abbanoa e il 14,82% nel consorzio intra

comunale “I Sentieri del Grano” per lo sviluppo economico del territorio.

80. Comune di Gesico. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,7%) ed il 14,28% nel Consorzio “Sentieri del grano” e

la partecipazione nel GAL locale.

81. Comune di Gesturi. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,08%) e lo 0,10% del Gal Consortile

“Amministrazione pubblica e difesa”.

82. Comune di Ghilarza. Non dichiara alcuna partecipazione.

83. Comune di Giave. Detiene quota in Abbanoa (0,04%), lo 0,02% nell’ATO Sardegna, lo 0,019% nel STL

Sardegna Nord-Ovest e lo 0,04% nel GAL Logudoro Goceano.

84. Comune di Giba. Detiene lo 0,11% dell’ATO Sardegna.

85. Comune di Girasole. Non dichiara alcuna partecipazione.

86. Comune di Gonnoscodina. Detiene quota in Abbanoa (0,04%), lo 0,03% nell’ATO Sardegna e l’1,61% nel GAL

Marmilla.

87. Comune di Gonnosnò. Detiene la quota di 1,61% in una società a r.l. non meglio definita che si occupa di

“Organizzazioni e Organismi”, e lo 0,09% in un Consorzio che si occupa di “altre attività di servizi”. Tali organismi

non risultano censiti nel SIQUEL. L’Ente possiede la quota dello 0,05% nell’ATO Sardegna.

88. Comune di Gonnostramatza. Detiene partecipazioni in Abbanoa e ATO Sardegna e il 5% del Consorzio “Sa

Corona Arrubia”.

89. Comune di Guasila. Detiene quota in Abbanoa (0,18%), lo 0,16% nell’ATO Sardegna.

90. Comune di Illorai. Detiene quota in Abbanoa (0,03%), lo 0,09% nell’ATO Sardegna, il 2,19% nel GAL

Logudoro Goceano e il 9% nel Consorzio Sviluppo Civile.

91. Comune di Irgoli. Non dichiara alcuna partecipazione.

92. Comune di Ittiri. Detiene partecipazioni in Abbanoa (0,3%) e ATO Sardegna (0,4%), possiede inoltre la quota

dello 0,28% STL, del 2,31% Gal Goceano, dell’8,12% nel Consorzio “Parco G. Deledda”, del 50,21% nel

Consorzio “Cultura e legalità”, del 30,12% nel Consorzio per la metanizzazione del Bacino n. 7.

93. Comune di Ittireddu. Non dichiara alcuna partecipazione.

94. Comune di Jerzu. Detiene quota in Abbanoa (0,23%) e nell’ATO Sardegna.

95. Comune di Laconi. Detiene quota in Abbanoa (0,16%), lo 0,20% nell’ATO Sardegna, l’1,61% nel GAL Marmilla

ed il 9,09% nel Consorzio “Sa Perda ‘E Iddocca”.

96. Comune La Maddalena. Detiene lo 0, 52% dell’ATO Sardegna e lo 0,31% in Abbanoa. Possiede la quota di

partecipazione del 9,02% nella Società a r.l. “Gallura Sviluppo” e nel Consorzio Rete Porti Sardegna.

97. Comune di Laerru. L’Ente fornisce dati non coincidenti con quanto rilevato dal sistema SIQUEL che attribuisce

al Comune lo 0,01% di “Anglona Ambiente s.r.l”, lo 0,03% in Abbanoa S.p.a., lo 0,20% nel Sistema Turistico

Locale Sardegna nord ovest, il 6,75% nell’Agenzia di Sviluppo per l'Anglona ed il 3% nell’“Anglona - Monte Acuto”

società consortile a r.l. in liquidazione.

Page 93: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

85

Dismissione delle società o organismi partecipati

98. Comune di Las Plassas. Detiene quota nel servizio di acquedotto, fognatura e depurazione e l’1,67% nel Gal

Marmilla.

99. Comune di Lei. Detiene quota in Abbanoa, nell’ATO (0,043%) e nel Gal per la valorizzazione delle risorse

specifiche locali del Marghine (quota 1,26%).

100. Comune di Loculi. Detiene quota in Abbanoa (0,05%).

101. Comune di Lodé. Non dichiara alcuna partecipazione.

102. Comune di Lodine. Detiene quota in Abbanoa.

103. Comune di Lotzorai. Non dichiara quote di partecipazione societarie.

104. Comune di Lula. Detiene quota in Abbanoa.

105. Comune di Lunamatrona. Detiene quota nell’ATO Sardegna, l’1,61% nello sviluppo locale e il 5,1% nei Servizi

Turistici.

106. Comune di Luras. Detiene quota in Abbanoa (0,06%), lo 0,18% nell’ATO Sardegna, il 10% in un Progetto di

sviluppo locale e il 50% (con Calangianus) nel Consorzio sovracomunale Acquedottistico.

107. Comune di Magomadas. Non dichiara quote di partecipazione societarie.

108. Comune di Mamoiada. Detiene lo 0,15% in Abbanoa S.p.a. e il 25% in una attività consortile non specificata e

non censita.

109. Comune di Mara. Detiene lo 0, 01% dell’ATO Sardegna e lo 0,05% in Abbanoa, lo 0,12% in STL Sardegna

Nord/Ovest, l’8% nel Consorzio “Parco G. Deledda” e l’1% nel GAL Logudoro-Goceano.

110. Comune di Martis. Detiene lo 0,04% nell’ATO Sardegna, lo 0,19% nel patto territoriale “Anglona Verde” e il

6,66% nei Servizi Turistici Locali.

111. Comune di Marrubiu. Non dichiara quote di partecipazione societarie.

112. Comune di Masainas. Detiene lo 0,10% in Abbanoa S.p.a., lo 0,08% nell’ATO Sardegna.

113. Comune di Masullas. Detiene lo 0,08% in Abbanoa S.p.a., lo 0,06% nell’ATO Sardegna e il 2,10% del Gal

Marmilla.

114. Comune di Milis. Detiene quota in Abbanoa (0,11%).

115. Comune di Modolo. Detiene lo 0,009% nell’ATO Sardegna ed una piccola quota (0,045%) in una società che

gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

116. Comune di Mogorella. Detiene quota in Abbanoa (0,35%).

117. Comune di Mogoro. Detiene quota in Abbanoa.

118. Comune di Monastir. Detiene lo 0,12% in Abbanoa S.p.a. e lo 0,21% nell’ATO Sardegna.

119. Comune di Monteleone Rocca Doria. Detiene lo 0,03% in Abbanoa, lo 0,01% nell’ATO Sardegna, lo 0,13% in

STL Sardegna Nord/Ovest e l’8,12% nel Consorzio Parco Letterario G. Deledda.

120. Comune di Mores. Detiene lo 0,04% in Abbanoa.

121. Comune di Morgongiori. Detiene lo 0,5% in Abbanoa, il 26,09% nel GAL locale, il 28,2% nel Parco Naturale

Regionale del Monte Arci (L.R. 31/89).

122. Comune di Muravera. Detiene lo 0, 27% dell’ATO Sardegna e lo 0,28% in Abbanoa.

123. Comune di Muros. Detiene lo 0,18% nel Sistema turistico locale Sardegna Nord/Ovest.

124. Comune di Musei. Detiene lo 0,10% in Abbanoa, lo 0,081% nell’Ato Sardegna e l’1,80% nell’attività consortile

relativa all’industria e artigianato.

125. Comune di Narbolia. Detiene lo 0, 10% dell’ATO Sardegna.

126. Comune di Narcao. Detiene lo 0, 21% dell’ATO Sardegna e il 50% dell’Associazione per la promozione e

conservazione, valorizzazione e tutela del sito minerario di Rosas.

127. Comune di Noragugume. Detiene lo 0,01% in Abbanoa, lo 0,03% nell’ATO Sardegna e lo 0,01% nella Società

Tossilo (trattamento e smaltimento rifiuti urbani).

128. Comune di Norbello. Detiene lo 0,74% nell’ATO Sardegna e lo 0,21% nel GAL Montiferru-Barigadu-Sinis.

129. Comune di Nugheddu San Nicolò. Detiene lo 0,03% in Abbanoa S.p.a.

130. Comune di Nugheddu Santa Vittoria. Possiede la partecipazione nella sola Abbanoa.

131. Comune di Nulvi. Possiede la quota del 5,57% nella società di gestione integrata dei rifiuti ed una quota nel

Page 94: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

86

Dismissione delle società o organismi partecipati

GAL Anglona Romangia.

132. Comune di Nurachi. Detiene lo 0,11% in Abbanoa S.p.a. e lo 0,08% nell’ATO Sardegna.

133. Comune di Nurallao. Detiene lo 0,09% in Abbanoa S.p.a.

134. Comune di Nuraminis. Non dichiara alcuna partecipazione.

135. Comune di Nureci. Detiene lo 0,03% in Abbanoa, lo 0,03% nell’ATO Sardegna e l’11,11% nel Consorzio per la

promozione dello sviluppo turistico.

136. Comune di Nuxis. Dichiara un’unica partecipazione con quota del 5% “Insieme Servizi R.S.A.” SRL che si

occupa di Servizi sanitari e assistenza sociale. La società è in liquidazione.

137. Comune di Ollastra. Detiene lo 0,07% nell’ATO Sardegna e lo 0,62% nel GAL di promozione dell’economia

locale.

138. Comune di Oliena. Detiene lo 0,8% in Abbanoa S.p.a, il 20% in attività consortile sullo sviluppo del territorio, il

33% nell’Associazione nel Servizio di raccolta, gestione e conferimento in discarica di R.S.U.

139. Comune di Ollolai. Detiene lo 0,23% in Abbanoa, il 7,7% nel BIM Taloro sulla produzione di energia elettrica, il

2,71% nel GAL locale.

140. Comune di Olmedo. Detiene lo 0,58% della società consortile S.T.L. e lo 0,15% in ATO Sardegna.

141. Comune di Olzai. Non dichiara alcuna partecipazione.

142. Comune di Onanì. Non dichiara alcuna partecipazione.

143. Comune di Onifai. Detiene lo 0,10% in Abbanoa e lo 0,06% nell’ATO Sardegna.

144. Comune di Oniferi. Detiene lo 0,09% in Abbanoa S.p.a.

145. Comune di Orgosolo. Detiene lo 0,49% in Abbanoa, il 20% nel Consorzio intercomunale “Concordia” (PON

Sicurezza), il 7,69% nel Consorzio BIM Taloro ( gestione acque Bacino Taloro), lo 0,15% nel Consorzio per la

pubblica lettura “S. Satta”.

146. Comune di Orosei. Detiene quota in Abbanoa, lo 0,03% nell’ATO Sardegna, lo 0,36% nella cooperativa

Co.Sa.Fa.Ca. (commercio all’ingrosso di medicinali), l’8,12% nel Consorzio del Parco G. Deledda, e quote non

definite nei Consorzi di pubblica lettura “S. Satta” e di promozione dell’attività lapidea. Possiede l’intera

partecipazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, e partecipa al Sistema Turistico Locale di Nuoro.

147. Comune di Ortacesus. Possiede la partecipazione nella sola Abbanoa (0,06%).

148. Comune di Ortueri. Detiene lo 0,08% in Abbanoa e lo 0,09% nell’ATO Sardegna.

149. Comune di Orune. Detiene lo 0,21% in Abbanoa S.p.a e l’8,12% nel Consorzio promozione e sviluppo “Parchi

Letterari”.

150. Comune di Oschiri. Detiene lo 0,34% nell’ATO Sardegna.

151. Comune di Osidda. Detiene lo 0,05% in Abbanoa e lo 0,03% nell’ATO Sardegna ed una quota nel GAL locale.

152. Comune di Osilo. Detiene lo 0,25% in Abbanoa e lo 0,43% nel Sistema Turistico Locale.

153. Comune di Osini. Detiene lo 0,07% in Abbanoa, lo 0,073% nell’ATO Sardegna, lo 0,09% in un consorzio per

l’energia elettrica (non censito nel Siquel), partecipa al Consorzio del Bacino Imbrifero alto Flumendosa e al

Consorzio Industriale di Tortolì ma, in entrambi i casi, dichiara di non possedere quote di partecipazione.

154. Comune di Ossi. Non dichiara alcuna partecipazione.

155. Comune di Ottana. Detiene lo 0,2% in Abbanoa, lo 0,05% nell’ATO Sardegna, lo 0,36% del Consorzio ASI in

liquidazione, lo 0 ,38% nel STL locale e partecipa al Consorzio Industriale Nuorese

156. Comune di Ovodda. Detiene lo 0,04% in Abbanoa.

157. Comune di Pabillonis. Detiene lo 0,08% in Abbanoa, lo 0,16% nell’ATO Sardegna, il 5,86% nel GAL Monte

Linas ed il 20% nell’istituzione che si occupa di corsi musicali e attività correlate.

158. Comune di Padria. Detiene quota in Abbanoa, lo 0,07% nell’ATO Sardegna, lo 0,96% nel Gal Logudoro

Goceano e lo 0,12% nel Sistema Turistico Locale Sardegna Nord/ovest.

159. Comune di Palau. Detiene lo 0,18% nell’ATO Sardegna.

160. Comune di Palmas Arborea. Non dichiara alcuna partecipazione.

161. Comune di Pattada. Possiede la partecipazione nella sola Abbanoa (0,095%).

162. Comune di Pau. Detiene lo 0,02% in Abbanoa, lo 0,02% nell’ATO Sardegna, 1,67% nel GAL Marmilla, il 7,8%

Page 95: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

87

Dismissione delle società o organismi partecipati

nel Parco Naturale Regionale Monte Arci.

163. Comune di Pauli Arbarei. Detiene lo 0,05% in Abbanoa, lo 0,4% nell’ATO Sardegna, l’1,61% nel GAL Marmilla

e il 5% nel Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”.

164. Comune di Paulilatino. Detiene lo 0,06% in Abbanoa, lo 0,19% nell’ATO Sardegna, 9,10% nel Consorzio

turistico “Horse Country” (turismo a cavallo), l’8,87% nel Consorzio Industriale Valle del Tirso.

165. Comune di Perdaxius. Detiene lo 0,1% in Abbanoa S.p.a e lo 0,08% nell’ATO Sardegna e lo 0,12% nel GAL

locale.

166. Comune di Perfugas. Detiene lo 0,45% nella società consortile per la promozione e sviluppo del territorio, il

6,66% nella gestione del patto territoriale, lo 0,15% nell’ATO Sardegna e il 5,01% nell’associazione per la

promozione dello sviluppo del territorio.

167. Comune di Pimentel. Detiene lo 0,07% in Abbanoa S.p.a e lo 0,06% nell’ATO Sardegna

168. Comune di Piscinas. Detiene lo 0,06% in Abbanoa e lo 0,04% nell’ATO Sardegna.

169. Comune di Ploaghe. Detiene lo 0,14% in Abbanoa e lo 0,6% nel Consorzio Organizzazione e Organismi

Extraterritoriali.

170. Comune di Pompu. Possiede quota in Abbanoa S.p.a.

171. Comune di Posada. Detiene lo 0,06% in Abbanoa.

172. Comune di Pozzomaggiore. Detiene lo 0,10% in Abbanoa.

173. Comune di Putifigari. Detiene lo 0,04% in Abbanoa S.p.a, lo 0,07% nell’ATO Sardegna, lo 0,19% nella società

consortile Nord/Ovest Sardegna STL e la quota del 3,25% nel Consorzio per la metanizzazione (Bacino n. 7).

174. Comune di Quartucciu. Detiene lo 0,34% in Abbanoa, lo 0,69% nell’ATO Sardegna, 1,75% nel Consorzio di

assistenza e tutela area industriale di Selargius (CATAIS) ed il 4% nel Parco Naturale Regionale Molentargius-

Saline.

175. Comune di Romana. Detiene lo 0,42% in Abbanoa S.p.a, lo 0,01% nell’ATO Sardegna, lo 0,19% nella società

consortile per lo sviluppo turistico locale, l’11,63% nel consorzio per la promozione dei valori sociali e civili e

l’8,12 del consorzio per lo sviluppo del parco letterario.

176. Comune di Riola Sardo. Detiene lo 0,14% in Abbanoa S.p.a.

177. Comune di Ruinas. Detiene lo 0,05% in Abbanoa, lo 0,02% nell’ATO Sardegna, ed il 9,09% nel Consorzio

turistico “Sa perda ‘e iddocca”.

178. Comune di Sadali. Non dichiara alcuna partecipazione.

179. Comune di Sagama. Detiene lo 0,01% nell’ATO Sardegna e lo 0,019% nel servizio di raccolta e trasporto dei

rifiuti solidi urbani.

180. Comune di Samatzai. Detiene lo 0,05% in Abbanoa S.p.a.

181. Comune di Samugheo. Detiene lo 0,09% in Abbanoa e lo 0,21% nell’ATO Sardegna, il 9,09% nel Consorzio

turistico “Sa perda e’ Iddocca”.

182. Comune di San Gavino Monreale. Detiene lo 0,4% nell’ATO Sardegna.

183. Comune di San Giovanni Suergiu. Detiene lo 0,032% nell’ATO Sardegna.

184. Comune di San Nicolò d’Arcidano. Detiene lo 0,19% in Abbanoa e fa parte dell’Unione dei Comuni del

Terralbese.

185. Comune di San Nicolò Gerrei. Detiene lo 0,020% in Abbanoa e lo 0,09% nell’ATO Sardegna.

186. Comune di Santadi. Detiene lo 0,30% in Abbanoa e lo 0,25% nell’ATO Sardegna.

187. Comune di Santa Giusta. Detiene lo 0,09% in Abbanoa, l’1,04% nel Consorzio Industriale Provinciale

Oristanese, lo 0,62% nel Consorzio Parco Monte Arci, lo 0, 12% nel Consorzio Parco Geo Minerario.

188. Comune di Sant’Andrea Frius. Detiene lo 0,11% nell’ATO Sardegna.

189. Comune di Sant’Anna Arresi. Possiede il 51% dell’Associazione che si occupa dei beni storici, ambientali e

culturali.

190. Comune di Sant’Antonio di Gallura. Detiene lo 0,13% in Abbanoa e il 2,29% nel GAL Gallura Sviluppo.

191. Comune di Santu Lussurgiu. L’Ente detiene il 9,09% nel Consorzio turistico Horse Country (ha dichiarato che

intende procedere alla dismissione), lo 0,66% nel GAL Terre Shardane, l’1% in attività di promozione per il

Page 96: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

88

Dismissione delle società o organismi partecipati

cavallo e una serie di collaborazioni con diverse associazioni (con quota non quantificabile) quali il servizio

barracellare, lo sport, la cultura ecc.

192. Comune di San Vero Milis. Quota nell’ATO Sardegna (0,16%), nel Cosorzio Turistico (Horse Country) lo

0,09%.

193. Comune di San Vito. Quota in Abbanoa (0,26%), nell’ATO Sardegna (0,35%) e ha aderito alla formazione del

“Centro Commerciale Naturale di San Vito Fiume Uri” istituito ai sensi della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006.

194. Comune di Sarule. Non dichiara partecipazioni societarie.

195. Comune di Scano Montiferro. Quota in Abbanoa.

196. Comune di Selegas. Detiene lo 0,10% in Abbanoa e lo 0,08% nell’ATO Sardegna.

197. Comune di Semestene. Quota in Abbanoa (0,05%) e lo 0,12% nel Sistema Turistico Locale.

198. Comune di Seneghe. Quota in Abbanoa (0,14%), nell’ATO Sardegna (0,13%) e lo 0,53 nel GAL “Terre

Shardana”

199. Comune di Senis. Quota in Abbanoa, nell’ATO Sardegna (0,04%) e l’11,11% in attività consortile di servizi e

l’1,61% nell’”Organizzazione ed organismi extra territoriali”.

200. Comune di Sennariolo. Detiene lo 0,004% in Abbanoa.

201. Comune di Senorbì. Quota nell’ATO Sardegna (0,21%), partecipa al GAL locale e fa parte del bacino 26 per la

metanizzazione, aderisce infine al sistema sovracomunale bibliotecario “Joice Lussu” con sede in Ussana.

202. Comune di Serdiana. Quota in Abbanoa (0,04%).

203. Comune di Serri. Quota in Abbanoa (0,05%).

204. Comune di Settimo San Pietro. Quota nell’ATO Sardegna (0,2%).

205. Comune di Setzu. Quota in Abbanoa (0,01%), nell’ATO Sardegna (0,01%), nel GAL Marmilla (4,44%), nel

Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia” (5%).

206. Comune di Seui. Quota nell’ATO Sardegna e nel Consorzio Imbrifero del Flumendosa.

207. Comune di Seulo. Detiene la quota dello 0,07% nell’ATO Sardegna, fa parte del Consorzio Bacino Imbrifero

Montano del Flumendosa, del Consorzio Turistico dei laghi e del Gal Sarcidano Barbagia di Seulo (fondazione) ma

dichiara di non possedere quote di partecipazione di questi organismi.

208. Comune di Siamaggiore. Quota in Abbanoa (0,02%), nell’ATO Sardegna (0,05%) e lo 0,39 nel Gal Montiferru.

209. Comune di Siamanna. Quota in Abbanoa (0,05%), nell’ATO Sardegna (0,06%) e lo 0,26% nel Gal Terre

Shardana.

210. Comune di Siapiccia. Quota in Abbanoa (0,02%).

211. Comune di Silanus. Quota in Abbanoa (0,5%), nell’ATO Sardegna (0,1%), quota nel consorzio turistico STL del

Nuorese. Partecipa all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”.

212. Comune di Siliqua. Non dichiara alcuna partecipazione.

213. Comune di Silius. Quota in Abbanoa (0,09%) e lo 0,09% nel Consorzio sull’amministrazione pubblica e difesa.

214. Comune di Simala. Quota in Abbanoa, nell’ATO Sardegna (0,03%), 1,61% nel Gal Marmilla.

215. Comune di Simaxis. Quota in Abbanoa S.p.a.

216. Comune di Sini. Quota in Abbanoa (0,04%), nell’ATO Sardegna (0,03%), 1,61% nel Gal Marmilla e l’11,11%

nel Consorzio “Due giare” attività promozionale del sistema produttivo territoriale.

217. Comune di Siniscola. Non dichiara alcuna partecipazione.

218. Comune di Siris. Quota in Abbanoa (0,02%), nell’ATO Sardegna (0,02%), 1,61% nel GAL locale, lo 0,90% nel

Consorzio per il Parco del Monte Arci.

219. Comune di Siurgus Donigala. Quota in Abbanoa (0,15%), nell’ATO Sardegna (0,15%).

220. Comune di Soddì. Detiene lo 0,01% nell’ATO Sardegna, il 9,09% nel Consorzio Turistico “Lago Omodeo”, lo

0,66% Consorzio industriale Valle del Tirso (in liquidazione), lo 0,41% nel GAL Terre Shardana.

221. Comune di Solarussa. Quota in Abbanoa (0,15%), nell’ATO Sardegna (0,13%), 1,03% nel Consorzio

programma di sviluppo locale.

222. Comune di Soleminis. Detiene lo 0,07% nell’ATO Sardegna.

223. Comune di Sorgono. Non dichiara alcuna partecipazione.

Page 97: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

89

Dismissione delle società o organismi partecipati

224. Comune di Sorradile. Quota nell’ATO Sardegna (0,04%), 9,09% nel Consorzio turistico “Lago Omodeo” (in

fase di scioglimento), il 2,02% nel Consorzio Industriale Valle del Tirso (in liquidazione), lo 0,62% GAL “Terre

Shardana”. Contribuisce con quote associative a diverse associazioni culturali locali.

225. Comune di Suni. Detiene lo 0,03% in Abbanoa ed una modesta partecipazione 0,05% nella società che si

occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tossilo Tecnico Service S.p.a.).

226. Comune di Tadasuni. Quota in Abbanoa (0,04%) e nell’ATO Sardegna (0,01%), lo 0,41% nel GAL “Terre

Shardana”, il 9,09% nel Consorzio turistico “Lago Omodeo” e lo 0,76% nel Consorzio Industriale della Valle del

Tirso in corso di liquidazione.

227. Comune di Terralba. Quota in Abbanoa (0,27%) e nell’ATO Sardegna.

228. Comune di Tertenia. Quota in Abbanoa (0,04%) e lo 0,09% nell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

229. Comune di Teti. Quota dello 0,07% nell’ATO Sardegna.

230. Comune di Tiana. Quota dello 0,04% nell’ATO Sardegna.

231. Comune di Tinnura. Quota dello 0,045% nella società ”Tossilo Tecnoservice” S.p.a. servizio raccolta e

smaltimento Rsu.

232. Comune di Tissi. Quota in Abbanoa (0,05%), lo 0,29% nel Sistema Turistico Locale, il 7,41% nel Consorzio di

metanizzazione Bacino n. 7.

233. Comune di Torpè. Quota in Abbanoa (0,07%), lo 0,19% nell’ATO Sardegna e lo 0,18% nel Consorzio di

pubblica lettura “S. Satta”.

234. Comune di Torralba. Quota in Abbanoa (0,03%), lo 0,19% nell’ATO Sardegna, lo 0,18% nel STL Sardegna

Nord/Ovest e lo 0,96% nel GAL Logudoro Goceano.

235. Comune di Tramatza. Quota in Abbanoa (0,06%).

236. Comune di Tratalias. Quota dello 0,07% nell’ATO Sardegna.

237. Comune di Tresnuraghes. Quota in Abbanoa (0,03%).

238. Comune di Triei. Quota in Abbanoa (0,06%).

239. Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Quota in Abbanoa (0,05%), dello 0,2% nell’ATO Sardegna e l’1,26%

nel Sistema Turistico Locale Gallura Costa Smeralda, l’11,11% nel Consorzio Alta Gallura.

240. Comune di Tuili. Quota in Abbanoa (0,08%) e il 5% nel Consorzio turistico locale.

241. Comune di Ula Tirso. Quota in Abbanoa (0,01%) e nell’ATO Sardegna (0,01%) e il 2,35% nel Consorzio

Industriale della Valle del Tirso in corso di liquidazione.

242. Comune di Uras. Quota in Abbanoa (0,21%).

243. Comune di Uri. Detiene lo 0,08% in Abbanoa, lo 0,18% in ATO Sardegna, il 12,63% del POR Sardegna legalità

e sicurezza, l’11,01% rete gas metano, lo 0,41% S.T.L.

244. Comune di Urzulei. Partecipa (con quota non definita) al Consorzio intercomunale PON sicurezza, sviluppo

cultura e legalità, possiede inoltre la quota del 50% del Consorzio unico Utenti Strade Vicinali (dichiarato non

operativo).

245. Comune di Usellus. Detiene quota in Abbanoa, lo 0,06% nell’ATO Sardegna, l’1,61% nell’attività consortile

“Organizzazione e Organismi” e il 2,1% nel Consorzio per la valorizzazione del territorio.

246. Comune di Usini. Detiene lo 0,10% in Abbanoa, lo 0,18% nell’ATO Sardegna, il 10,16% nel Consorzio Cultura

e Legalità ed il 13,67% nel Consorzio Metanizzazione Bacino n. 7.

247. Comune di Ussana. Detiene lo 0,25% in Abbanoa, lo 0,18% nell’ATO Sardegna e lo 0,09% nel Consorzio Cev

per la fornitura di energia elettrica.

248. Comune di Ussaramanna. Detiene lo 0,04% in Abbanoa, lo 0,03% nell’ATO Sardegna, il 2,08% nel GAL

Marmilla ed il 5% nel Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”.

249. Comune di Ussassai. Detiene lo 0,07% nell’ATO Sardegna e lo 0,09% nel Consorzio Energia Veneto (CEV) per

la fornitura di energia elettrica. Fa parte del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa (B.I.M.F.) ma

non detiene quote di partecipazione.

250. Comune di Vallermosa. Non dichiara alcuna partecipazione.

251. Comune di Viddalba. Detiene quota in Abbanoa e il 3,2% nella Società “Anglona Ambiente” per il trattamento

Page 98: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI - corteconti.it · 1 Delibera n. 25/2014/VSGF REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai

Capitolo VII

90

Dismissione delle società o organismi partecipati

dei rifiuti solidi urbani.

252. Comune di Villagrande Strisaili. Non dichiara alcuna partecipazione.

253. Comune di Villamassargia. Non dichiara alcuna partecipazione.

254. Comune di Villanovaforru. Detiene lo 0,01% in Abbanoa e l’1,61% nel Gal Marmilla di sviluppo locale, lo

0,03% in ATO Sardegna ed il 5% nel Consorzio “Sa Corona Arrubia”.

255. Comune di Villanovafranca. Detiene lo 0,09% in Abbanoa e l’1,61% nel Gal di sviluppo locale.

256. Comune di Villanova Monteleone. Detiene lo 0,17% in Abbanoa, lo 0,2% nell’ATO Sardegna, l’1,12% nella

Demos Società consortile per la programmazione dello sviluppo locale, lo 0,23% nella STL Nord/Ovest Sardegna,

il 10% nel Consorzio Logudoro-Goceano, l’8,1% nel Consorzio del “Parco G. Deledda”, il 4,80% nel Consorzio

“Cultura e Legalità”.

257. Comune di Villanova Truscheddu. Detiene lo 0,02% nell’ATO Sardegna e lo 0,41% nel GAL “Terre Shardana”.

258. Comune di Villanovatulo. Detiene lo 0,2% in Abbanoa e lo 0,08% nell’ATO Sardegna.

259. Comune di Villaperuccio. Detiene lo 0,07% in Abbanoa S.p.a.

260. Comune di Villasalto. Detiene lo 0,08% in Abbanoa e lo 0,17% nell’ATO Sardegna.

261. Comune di Villa Sant’Antonio. Detiene lo 0,09% in Abbanoa, lo 0,03% nell’ATO Sardegna, l’1,61% nel Gal

Marmilla.

262. Comune di Villa San Pietro. Possiede lo 0,109% nell’attività del servizio idrico integrato e la quota dell’8,33%

nell’Associazione per la promozione turistica del territorio.

263. Comune di Villaspeciosa. Detiene lo 0,13% in Abbanoa e lo 0,10% nell’ATO Sardegna.

264. Comune di Villaurbana. Detiene lo 0,04% in Abbanoa ed il 20,00% nel Consorzio “Parco Naturale Regionale

del Monte Arci”.

265. Comune di Zeddiani. Detiene quota in Abbanoa S.p.a.

266. Comune di Zerfaliu. Detiene lo 0,02% in Abbanoa e lo 0,06% nell’ATO Sardegna e lo 0,39% nel Gal “Terre

Shardana”.