RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA ......Civile 0668201 Protezione Civile Regionale...

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Data: __/02/2015 Revisione: 2.0 LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. MAJORANA" Via Luigi Capuana, 36 Scordia (CT) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (Art. 28 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) ATTIVITA’: Il presente documento di valutazione dei rischi viene sottoscritto sulla copertina congiuntamente ai sensi dell’art. 28 comma 2) ai fini solo di attestare la data di emissione. Il Datore di Lavoro ______________________ Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione(RSPP) ______________________________ Per presa visione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ______________________________ Il Medico Competente ______________________________

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Data: __/02/2015

Revisione: 2.0 LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. MAJORANA" Via Luigi Capuana, 36 Scordia (CT)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(Art. 28 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106)

ATTIVITA’:

Il presente documento di valutazione dei rischi viene sottoscritto sulla copertina

congiuntamente ai sensi dell’art. 28 comma 2) ai fini solo di attestare la data di

emissione.

Il Datore di Lavoro

______________________

Responsabile del Servizio Protezione

Prevenzione(RSPP)

______________________________

Per presa visione Rappresentante

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

______________________________

Il Medico Competente

______________________________

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PREMESSA

SIGNIFICATO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro.

Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire:

cosa può provocare lesioni o danni

se è possibile eliminare i pericoli

e nel caso in cui ciò non sia possibile; quali misure di prevenzione o di protezione sono

o devono essere messe in atto per controllare i rischi

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81,

il datore di lavoro, di quest’impresa ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione

dei rischi e quindi alla compilazione del documento finale secondo le modalità contenute

nell’articolo 29 del citato decreto. La stesura del presente documento è utilizzata come base per:

a) Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rapresentante dei

lavoratori per la sicurezza (RLS)

b) Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie

c) Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata

d) Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni:

a) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti

nell’attività lavorativa e i criteri adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi

b) Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuale adottati a seguito della valutazione

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di sicurezza

d) L’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

e) Indicazione dei nominativi dei soggetti interni ed esterni che hanno partecipato al

processo di valutazione: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio,

medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

f) indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

conoscenza del contesto lavorativo

g) documentazione di supporto

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ANAGRAFICA AZIENDALE

Scuola LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. MAJORANA"

Indirizzo Via Luigi Capuana, 36 95048 Scordia CT

Telefono +39/095657380 / +39/0957934504

N. lavoratori 782

Dirigente Scolastico prof. Roberto Maniscalco

Dirigente Scolastico

Via Giuseppe Leonardi, 3H 95022 Acicatena CT

3406859688

MNSRRT69E22A794G

SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Dirigente Prof. Roberto Maniscalco

Qualifica Dirigente Scolastico

Indirizzo Via Giuseppe Leonardi, 3H

95022 Acicatena CT

Telefono 3406859688

Email [email protected]

CF MNSRRT69E22A794G

Responsabile servizio

di prevenzione (RSPP)

Ing. Giuseppe Naselli

Qualifica Docente Interno all'Istituto

Indirizzo via Riccardo Lombardi 1A

95048 Scordia CT

Telefono 095650517 / 3284199692

Email [email protected]

CF NSLGPP55P24I548M

Attestati di frequenza Corso modulo C - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Rappresentante dei

lavoratori (RLS)

Prof. Mario Gambera

Qualifica Docente Interno all'Istituto

Indirizzo via Arco Reina, 2

95043 MILITELLO IN VAL DI CT CT

Telefono 095656975

CF GMBMRA64H26F209B

Attestati di frequenza Corso modulo C - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Modulo per RLS - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

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Responsabile

procedure di

evacuazione

Prof. Salvatore Di Stefano

Qualifica Docente Interno all'Istituto

Indirizzo

95048 Scordia CT

Telefono 095650230

Email [email protected]

CF DSTSVT60D27C351L

Attestati di frequenza Corso modulo C - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Modulo per RLS - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Corso di aggiornamento per addetti antincendio - Ente: CONFAPI

INDUSTRIA SICILIA - TeS (Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

DSGA Sig.ra Maria Luisa Arcidiacono

Qualifica DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi)

Indirizzo Via M. Condorelli, 25

Ramacca CT

Telefono 3496101497

CF RCDMLS74B53C351L

Attestati di frequenza Corso modulo C - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Modulo per RLS - Ente: CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS

(Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Corso di aggiornamento per addetti antincendio - Ente: CONFAPI

INDUSTRIA SICILIA - TeS (Tenica & Servizi) - Data: 03/04/2014

Corso modulo B (Addetti al primo soccorso aziendale) - Ente:

CONFAPI INDUSTRIA SICILIA - TeS (Tenica & Servizi) - Data:

03/04/2014

ELENCO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI

Nome Compito Formazione

Prof. Salvatore Di Stefano Coordinatore Un corso teorico e pratico di 8 ore

secondo i contenuti dell'allegato IX

del D.M. 10 Marzo 1998 (Modulo B)

Sig. Francesco Cristaudo Chiamate emergenza

Sig. Gaetano Ingo Chiamate emergenza

Sig. Andrea Cappellano Interruzione flussi di

energia

Sig. Giovanni Frazzetto Interruzione flussi di

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energia

Sig Giovanni Giuffrida Interruzione flussi di

energia

Ing. Salvatore Tangusso Interruzione flussi di

energia

Sig.ra Giuseppina Albachiara Lotta antincendio Un corso teorico e pratico di 8 ore

secondo i contenuti dell'allegato IX

del D.M. 10 Marzo 1998 (Modulo B)

Sig.ra Francesca Barchitta Lotta antincendio Un corso teorico e pratico di 8 ore

secondo i contenuti dell'allegato IX

del D.M. 10 Marzo 1998 (Modulo B)

Sig.ra Maria Fortuna Milioto Lotta antincendio Un corso teorico e pratico di 8 ore

secondo i contenuti dell'allegato IX

del D.M. 10 Marzo 1998 (Modulo B)

MISURE

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del

D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza".

ELENCO ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Nome Compito Formazione

Sig.ra Giuseppina

Albachiara

Preposto alla custodia e

controlli

Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Sig.ra Francesca Barchitta Preposto alla custodia e

controlli

Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Prof. Doriana Cannavò Coordinatore Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Prof. Carmelo Giuffrida Coordinatore Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Prof. Santo Vasile Coordinatore Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Sig.ra Maria Fortuna

Milioto

Preposto alla custodia e

controlli

Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

Sig.ra Maria Luisa

Arcidiacono

Coordinatore Corso teorico di 12 ore aziende

gruppo B e C

MISURE

Primo soccorso

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei

requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1. Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e

adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

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2. La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti,

è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15

luglio 2003, n. 388).

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del

D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

ELENCO TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI

Struttura Indirizzo Telefono

Pronto soccorso 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Ospedale Militello 095 7943111

Vigili urbani 0956657140

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Corpo Forestale dello Stato 1515

Capitanerie di Porto 1530

Dipartimento Della Protezione

Civile

0668201

Protezione Civile Regionale

(S.O.R.I.S.)

800458787 /

fax

0917074796

Protezione Civile Provinciale S.

Agata Li Battiati

0954196166 /

fax

0954196166

Protezione Civile Comunale 0957936377 /

3470303007

Associazione Volontariato

Locale (Misericordia Scordia)

0957936377 /

3497952687

Associazione Volontariato

Locale (CRI Scordia)

0957934531

Associazione Volontariato

Locale (AVIS Scordia)

0957935168

Ospedale Lentini 095 909111 /

fax 095

909507

Ospedale Caltagirone 0933.39205 /

0933 39460

Ospedale Cannizzaro Catania 095 726.11.11

Protezione Civile Caltagirone 093350136

MISURE

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ELENCO MANSIONI

DESCRIZIONE

- Direzione

- Addetto all'attività di "Didattica teorica"

- Addetto all'attività di "Amministrazione"

- Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione"

- Addetto all'attività di "Laboratorio tecnico"

- Allievi

- DSGA

- Addetto all'attività di "Preparazione gruppi sportivi"

MISURE

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, come previsto dagli Artt. 36 e

37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro

rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt.

36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in

generale;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione

dei luoghi di lavoro;

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo

soccorso e prevenzione incendi);

- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e

protezione, e dell’eventuale medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle

schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona

tecnica;

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e

sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,

assistenza;

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza

dell'azienda.

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La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti

di somministrazione di lavoro;

- del trasferimento o cambiamento di mansioni;

- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove

sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o

all'insorgenza di nuovi rischi.

L'addestramento è effettuato da persone esperta e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione

dei luoghi di lavoro. in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso

e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento

periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti

della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

- definizione e individuazione dei fattori di rischio;

- valutazione dei rischi;

- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia

di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di

controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico

aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede

di contrattazione collettiva nazionale.

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DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Descrizione

Ambienti di lavoro

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei

requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Requisiti

1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente

nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).

2. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente

nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di

impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1. La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e

struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e

solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.Lgs. 81/2008).

2. L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili

per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene

utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi

montapali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie - Aziende commerciali e uffici

1. L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente

(Allegato IV, punto 1.2.5., D.Lgs. 81/2008).

2. Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da

consentirgli il normaIe movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto

1.2.6., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a

lavori di carattere continuativo

1. I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben

difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al

tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.Lgs 81/2008).

2. Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere

continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto

1.3.1.2., D.Lgs. 81/2008).

3. I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben

asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.Lgs. 81/2008).

4. Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto

1.3.2., D.Lgs. 81/2008).

5. Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati

pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 81/2008).

6. Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.Lgs.

81/2008)

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di

ventilazione – Finestre e lucernari

1. Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in

tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

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2. Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non

costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di

ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1. I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori

in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

2. I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non

costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi -

Pavimenti e passaggi

1. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di

buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento

ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.Lgs.

81/2008).

2. I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la

normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1. Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in

piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.Lgs. 81/2008).

2. Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima

conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5.,

D.Lgs. 81/2008).

3. Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso,

sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza

impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008).

4. Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle

disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto

1.5.10., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1. Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da

parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza

(Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008).

2. Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti

lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale - Scale fisse a gradini

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono

costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da

affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs.

81/2008).

2. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno

pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113,

D.Lgs. 81/2008).

3. Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di

parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113,

D.Lgs. 81/2008).

4. Le rampe delle scale fisse a gradini delimitate da due pareti sono munite di almeno un

corrimano (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale - Parapetto "normale"

1. Il parapetto "normale" è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di

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conservazione, di altezza utile pari a 1 m. e costituito da almeno due correnti di cui

quello intermedio è posto a metà distanza tra il pavimento e quello superiore (Allegato

IV, punto 1.7.2.1., D.Lgs. 81/2008).

2. Il parapetto "normale" è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed

in ogni sua parte,

al massimo sforzo cui è assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua

specifica funzione (Allegato IV, punto 1.7.2.1.4., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione

naturale

1. I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo

conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi,

ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1. I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1.,

D.Lgs. 81/2008).

2. I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di

dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la

sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs.

81/2008).

3. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti

costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4.,

D.Lgs. 81/2008).

4. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale

tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.Lgs.

81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati

in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per

i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 81/2008).

2. I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di

guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di

sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.Lgs. 81/2008).

REPARTO

EDIFICIO

Descrizione DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO (Individuazione e

descrizione dei luoghi di lavoro)

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la

conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei

Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così

come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro

destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno

dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza

dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio

lavoro.

Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una

breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e,

supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti,

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siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o

servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali

chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o

approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per

esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne)

sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti con tutti gli

elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi per la

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il plesso scolastico è composto dai seguenti edifici.

Stabile principale: Struttura portante prefabbricata in cemento

armato, divisa a sua volta in tre piani uno parzialmente

seminterrato, un piano terra e un piano primo, la copertura è

piana praticabile ma non è consentito l'accesso in quanto priva di

parapetti. I tre piani sono adibiti ad aule e laboratori.

La presidenza e la segreteria sono ubicati a piano terra.

L'aula magna e la palestra sono ubicate a piano terra.

La mensa è ubicata nel piano seminterrato.

Alloggio custode: Posizionato nel lato ovest dello stabile

principale. Ospita la famiglia del custode scolastico.

Cabina elettrica e gruppo elettrogeno: I locali che ospitano i

servizi per la rete elettrica sono ubicati in un edificio posizionato

nel lato ovest dello stabile principale, in prossimità dell'alloggio

custode.

REPARTO

LABORATORIO DI INFORMATICA

Elenco attrezzi STAMPANTE LASER

PERSONAL COMPUTER E LIM

REPARTO

LABORATORIO DI SCIENZE

REPARTO

CORRIDOIO VIE DI ESODO IN PROSSIMITà DELLA

PALESTRA

REPARTO

STANZA DEL DSGA

REPARTO

ZONE DIFFORMI RISPETTO LA PLANIMETRIA FORNITA

DALLA PROVINCIA DI CATANIA

SOTTO REPARTO

ZONE DIFFORMI RISPETTO LA PLANIMETRIA FORNITA

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DALLA PROVINCIA DI CATANIA [ZONA LABORATORIO DI

FISICA, DI MISURE E DI DISEGNO]

Descrizione Durante la riunione periodica del datore di lavoro RSPP, RSL e del

coordinatore dell'evacuazione è stato segnalato che esistono

difformità tra la planimetria dell'Istituto e alcune zone adibite a

laboratori.

REPARTO

CAMPETTI SPORTIVI LATO VIA SIMETO

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LAVORATORI TUTELATI

DESCRIZIONE

- LAVORATORI ADOLESCENTI

Al momento della stesura del presente documento, nell'istituto sono iscritti 686 alunni (170

maggiorenni, 271 con età compresa tra 16 e 18 anni, 244 con età compresa tra 14 e 16 anni

e 1 con età minore di 14 anni).

Tutti gli alunni sono equiparati ai lavoratori quando si trovano nei laboratori.

- LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI

Al momento della stesura del presente documento nell'istituto sono presenti lavoratori

diversamente abili (un docente non vedente e 17 alunni).

Il docente è sempre accompagnato da una assistente che lo guida per agevolare il proprio

lavoro.

Agli alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento vengono affiancati

gli insegnante di "sostegno" che seguono in maniera specifica questi ragazzi.

L’attività di questi docenti è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche,

avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti

informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa.

Sono state verificate le condizioni di esercizio dei posti di lavoro, delle vie di transito, i servizi

igienico sanitario cercando il più possobile di eliminare le barriere architettoniche al fine di

agevolare l'attività lavorativa dei lavoratori diversamente abili.

Il piano di emergenza è stato integrato delle procedure da attuare per l'evacuazione dei

lavoratori in sicurezza.

E' vietato adibire i lavoratori in oggetto ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o che

comportano livelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in

pericolo la salute e l'integrità fisica del lavoratore stesso.

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei

requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Porte

1. La larghezza delle porte di accesso all'edificio o all'unità immobiliare è di almeno 80

cm e quella delle altre porte è pari ad almeno 75 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno

1989, n. 236).

2. La larghezza delle singole ante delle porte non è superiore a 120 cm. (Punto 4.1.1.,

D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

3. L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 e 95 cm e la pressione

necessaria per l'apertura della porta non supera gli 8 kg (Punto 4.1.1., D.M. 14

giugno 1989, n. 236).

4. Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono adeguatamente dimensionati in

funzione delle manovre da effettuare con la sedia a ruote e in rapporto al tipo di

apertura (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

5. I dislivelli in corrispondenza dei vani di accesso sono contenuti e tali da non

ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno

1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Servizi igienici

1. Nei servizi igienici sono garantiti gli spazi per le manovre di una sedia a ruote

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necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno

1989, n. 236).

2. I lavabo hanno il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio, sono senza colonna e

con sifone accostato o incassato alla parete (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n.

236).

3. I w.c. e i bidet hanno asse posto ad una distanza massima di 40 cm dalla parete

laterale o dal maniglione o corrimano per consentire il trasferimento, hanno il bordo

anteriore posto ad una distanza massima di 75-80 cm dalla parete posteriore e il

piano superiore posto ad una distanza massima di 45-50 cm dal piano di calpestio

(Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Percorsi orizzontali

1. Corridoi e passaggi hanno un andamento quanto più possibile continuo, le variazioni

di direzione sono ben evidenziate e le variazioni di livello sono superate mediante

rampe (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

2. I corridoi o i percorsi hanno larghezza minima almeno pari a 100 cm (Punto 4.1.9.,

D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

3. I corridoi o i percorsi hanno allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da

parte di persona su sedia a ruote posti di preferenza nelle parti terminali dei corridoi

e comunque previsti ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi (Punto 4.1.9., D.M. 14

giugno 1989, n. 236).

4. Le piattaforme di distribuzione dei percorsi verticali, quali scale, rampe, ascensori,

servoscala, piattaforme elevatrici prevedono vani di ingresso o piani di arrivo

orizzontali (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

- LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la

gravidanza e fino a sette mesi d’età del figlio è quello definito nell’ambito dell’art. 28, comma

1 del d.lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell’elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della comunicazione della

Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000: “La gravidanza non è una malattia

ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate

accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”, lo stesso

dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese

dopo il parto.

L’approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito

dagli artt. 7 e 11 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nello schema di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei

rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l’adozione delle relative misure

di prevenzione e protezione da parte dell’azienda.

1. Il datore di lavoro individua i rischi per le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi

dell’età del figlio nelle proprie lavorazioni.

1.1) i rischi rientrano tra quelli elencati negli allegati A e B del d.lgs. 151/2001? Se SI --- Allontanamento della lavoratrice dalla mansione;

Se NO -- si prosegue con la valutazione

1.2) i rischi rientrano tra quelli elencati negli allegati C e D del d.lgs. 151/2001? Se SI --- Adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione;

Se NO -- termine della valutazione

MISURE

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ELENCO RISORSE

ELENCO ATTREZZI E MACCHINARI

[N. 1] - Personal computer e LIM

[N. 1] - Stampante laser

[N. 1] - Utensili manuali

[N. 1] - Banco di lavoro semplice

[N. 1] - Macchina pulisci pavimenti

[N. 1] - Compressore elettrico

[N. 1] - Fotocopiatrice

[N. 1] - Scala a mano

MISURE

Conformità normativa

Le attrezzature di lavoro utilizzate:

- rispettano le prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE

- installate secondo le indicazioni riportate dal costruttore

- hanno tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione perfettamente funzionanti

Modalità d'uso

Per l'uso in sicurezza si farà riferimento a:

- manuali di uso e manutenzione

- procedure operative allegate

- uso in comune con altre imprese e lavoratori autonomi

Manutenzione

La manutenzione viene effettuata secondo i programmi previsti dal costruttore e dalle norme

di buona tecnica.

L'effettuazione della manutenzione viene registrata su apposito registro a disposizione in

azienda.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg sono stati sottoposti a

collaudo ISPESL e alle verifiche periodiche di legge.

Utilizzo in comune

Ogni impresa o lavoratore autonomo dovrà utilizzare il proprio macchinario. Qualora si

rendesse necessario l'utilizzo di macchinari, presenti, ma di proprietà di altre imprese o

lavoratori autonomi, sarà attestata la consegna dello stesso mediante un modulo di

comodato gratuito.

L'impresa esecutrice verificherà prima dell'inizio dei lavori la conformità degli stessi e

provvederà affinché gli stessi vengano mantenuti in scrupoloso stato di funzionamento

durante tutto il periodo di lavoro. Nel caso si notassero dei malfunzionamenti o dei guasti si

avvertirà immediatamente il committente o proprietario per organizzare le necessarie

riparazioni.

Responsabilità

Per l'attuazione di queste misure è responsabile l'impresa appaltatrice principale o impresa

affidataria.

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ELENCO IMPIANTI

NON SONO PRESENTI ELEMENTI DI QUESTO TIPO

MISURE

Gli impianti nell'Istituto sono gestiti dal personale specializzato della pubbliservizi su

comando dei tecnici della provincia.

Il Dirigente scolastico e/o i suoi collaboratori segnalano alla provincia sia ogni anomalia

riscontrata negli impianti (per gli interventi di competenza della provincia) che gli interventi

di normale manutenzione ordinaria.

Il Dirigente Scolastico nell'anno in corso (a.s. 2013/2014) ha richiesto alla provincia ed

acquisito tutta la documentazione tecnica relativa le varie certificazioni e controlli sugli

impianti da parte dei vari organi competenti.

Conformità ai requisiti di sicurezza

- Gli impianti sono realizzati da impresa qualificate sono conformi alle specifiche disposizioni

legislative e comunitarie previste per gli impianti dalle norme tecniche.

- Sono adeguate alle condizioni e caratteristiche del lavoro da svolgere, ai rischi presenti

nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dall'impiego, e ai rischi derivanti da interferenze

con le altre presenti.

- Hanno tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione perfettamente funzionanti.

- Sono oggetto di manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di

sicurezza.

Modalità d'uso delle attrezzature in sicurezza

Gli impianti sono installati e utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso riportate nei manuali

forniti dai costruttori.

Manutenzione per garantire nel tempo i requisiti di sicurezza

- La manutenzione periodica viene effettuata secondo le frequenze e le indicazioni e le

modalità fornite dal costruttore e dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi.

- La manutenzione straordinaria viene effettuata ogni volta che si verificano eventi

eccezionali ( incidenti, trasformazioni,periodi lunghi di inattività).

- La manutenzione sia periodica che straordinaria viene effettuata solo ed esclusivamente da

personale competente.

- I risultati dei controlli della manutenzione sono registrati su apposito registro di controllo

delle attrezzature.

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ELENCO SOSTANZE

NON SONO PRESENTI ELEMENTI DI QUESTO TIPO

MISURE

Alcune sostanze a rischio si trovano nel laboratorio di scienze in cui vengono custoditi

meticolosamente in armadi chiusi a chiave.

I docenti di scienze durante le loro esperienze programmate devono osservare tutti i criteri

necessari sia alla propria tutela personale che a quella dei prorpi allievi.

Conformità delle caratteristiche ai fini della salute

- Per ogni sostanza impiegata nel ciclo lavorativo è presente la scheda tossicologica

- Nella scelta della sostanza il datore di lavoro, sentito il medico competente e il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione rischi ha verificato le proprietà e i rischi per la salute

optando per la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze meno pericolose.

Modalità di manipolazione e conservazione delle sostanze o preparati

Per la manipolazione, la conservazione in sicurezza si farà riferimento:

- alle indicazioni riportate nella scheda tossicologica dal produttore della sostanza

- alle informazioni riportate nell'etichetta

- alle procedure operative allegate

- alle norme di buona prassi igienica

Durante l'uso i lavoratori esposti indossano i dpi prescritti.

Smaltimento dei rifiuti

I residui delle sostanze vengono raccolti in appositi contenitori segnalati e smaltiti come

rifiuti speciali. E ritirati da imprese specializzate con cadenza programmata.

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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Questa valutazione ha riguardato, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e preparati

chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro tutti i rischi per la sicurezza e

la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro, e quelli riguardanti lavoratrici in

stato di gravidanza, minori e lavoratori immigrati.

A conclusione del processo di valutazione è stato redatto il presente documento.

Questa valutazione eseguita secondo i criteri indicati di seguito ha coinvolto diverse

professionalità. Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione ed elaborato il

documento di valutazione dei rischi secondo quanto disposto dall’articolo 29 del

D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con:

il servizio di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) il quale ha provveduto

all’individuazione e alla valutazione dei rischi predisponendo le misure per la sicurezza e

la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e sulla base

delle proprie conoscenze

si provvederà a nomina di medico competente (MC), il quale provvederà

all’individuazione e alla valutazione dei rischi predisponendo, ove necessario, le misure

di tutela della salute dei lavoratori e la programmazione della sorveglianza sanitaria.

Da inserire dopo verifica nella Rev. 2.0

consulenti tecnici

consulenti sanitari

Nelle attività di valutazione ed elaborazione del documento il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza RLS / RLST è stato consultato:

preventivamente all’inizio dell’iter di valutazione

durante l’iter di valutazione

I lavoratori dell’azienda sono stati coinvolti nell’iter valutativo.

Il coinvolgimento è avvenuto mediante colloquio.

Metodi o criteri adottati in merito alle modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi. La valutazione dei rischi ha seguito un processo sequenziale suddiviso in 5

fasi come sotto riportato.

1. Identificazione sia dei fattori di rischio e pericoli presenti nel ciclo lavorativo in grado di

arrecare un danno potenziale alla salute o alla sicurezza e sia il gruppo dei lavoratori

esposti.

2. Valutazione o stima dei rischi e pericoli individuati e programmazione degli interventi

3 Individuazione delle misure preventive per eliminare, ridurre e controllare i rischi

4. Individuazione delle misure di protezione dai rischi residui da attuare predisponendo un

piano contenete le misure da attuare e i responsabili incaricati alla loro attuazione.

5. Controllo e riesame della valutazione.

Il processo di valutazione, per ogni fattore di rischio considerato, porterà ai seguenti risultati:

Conclusioni Azioni

1. Il rischio è presente ad un LIVELLO

IRRILEVANTE

La valutazione viene terminata perché il rischio

non è presente.

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2. Il rischio è presente ad un LIVELLO

BASSO, e non è prevedibile che

aumenti in futuro

La valutazione viene terminata, non sono

necessarie ulteriori misure.

3. Il rischio è presente e viene tenuto

sotto controllo ad un LIVELLO

ACCETTABILE attuando le misure

previste dalla normativa vigente.

L’esposizione viene tenuta sotto controllo ma è

possibile portare dei miglioramenti alla

protezione. Il mantenimento del rispetto delle

norme compete al datore di lavoro e al preposto.

4. Il rischio è presente ad un LIVELLO

MEDIO sotto i valori limiti di

esposizione.

L’esposizione è significativa, è necessario portare

dei miglioramenti alla protezione e diminuire il

rischio. Il mantenimento del rispetto delle norme

compete al datore di lavoro e al preposto.

5. Il rischio è presente ad un LIVELLO

ALTO per superamento dei valori

limiti di esposizione.

Identificare e porre in atto misure provvisorie

urgenti ed immediate per prevenire e controllare

l’esposizione al rischio. La valutazione dovrà

essere ripetuta successivamente.

Al riguardo, vengono riportati di seguito alcune indicazioni generali relative alla

esecuzione delle varie fasi operative. Si precisa che nell'espletamento del processo di

valutazione:

si è tenuto conto, per il comparto, dei rischi tipici di categoria desunti da, ove esista,

documentazione tecnica e da fonti istituzionali; linee guida, prassi

per le operazioni svolte presso diversi luoghi di lavoro (cantieri temporanei mobili) sono

predisposte valutazioni specifiche (Piani Operativi di Sicurezza) che tengono conto dei

rischi specifici del luogo di lavoro

analogamente, allorché nello stesso posto di lavoro si preveda la presenza di lavoratori

di altre imprese, il datore di lavoro committente al fine di promuovere la cooperazione e

il coordinamento esegue una valutazione unica al fine di eliminare i rischi da

interferenza, elaborando un documento specifico

1. Fase: IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LAVORATORI ESPOSTI

La procedura operativa seguita per l’identificazione dei rischi e dei pericoli si è

basata:

su sopralluoghi accurati negli ambienti di lavoro e verifica di cosa può arrecare danno

sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro sul ciclo lavorativo, natura dei

rischi, metodi e organizzazione del lavoro

consultazione e coinvolgimento dei lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i

problemi riscontrati

identificazione dei pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o

l’esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi

psicosociali o i fattori legati all’organizzazione

prescrizioni degli organi di vigilanza

visione del registro aziendali degli infortuni e delle malattie professionali

raccolta di informazioni da altre fonti quali:

1. manuali d’istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori

2. siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale

3. organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale

4. normative e norme tecniche

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Per ciascun fattore di rischio individuato è stato identificato il gruppo di lavoratori

esposti per meglio gestire il rischio. Particolare attenzione è stata posta ai gruppi di

lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari

requisiti:

Lavoratori con disabilità

Lavoratori stranieri

Lavoratori giovani o anziani

Donne in stato di gravidanza e madri che allattano

Personale privo di formazione o esperienza

Manutentori

Lavoratori immunocompromessi

Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite

Lavoratori sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli

2. Fase: VALUTAZIONE O STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

La valutazione dei rischi di esposizione serve a definire, se la presenza nel ciclo lavorativo di

sorgenti di rischio e/o di pericolo, possa comportare nello svolgimento della specifica attività

un reale rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale

esposto.

Al riguardo si è provveduto ad esaminare:

le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (manuale, automatica,

strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque

protetto)

l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e le quantità dei materiali

utilizzati nell'arco della giornata lavorativa

l'organizzazione dell'attività (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro,

contemporanea presenza di altre lavorazioni)

misurazione dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro

quantificazione oggettiva e alla conseguente valutazione attraverso il confronto con

indici di riferimento (ad esempio, indici di riferimento igienico ambientale e norme di

buona tecnica). Tale misura é stata adottata nei casi previsti dalle specifiche normative

(rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, sostanze chimiche, radiazioni ionizzanti,

cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, amianto, ecc.)

Le relazioni specifiche di valutazione sono allegate alla presente relazione e

costituiscono parte integrante del documento.

la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione/protezione, già attuate

per lo svolgimento delle lavorazioni

la documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell'azienda (certificato

antincendio, verifica impianto elettrico, ecc.)

VALUTAZIONE PER INDICE DI RISCHIO

La valutazione effettiva dell'indice di rischio (R) viene effettuata mediante la quantificazione

delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

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- Frequenza di accadimento di un evento (P)

- Magnitudo delle conseguenze (M)

Indice di Rischio = R = P * M

Quindi per avere una effettiva riduzione del Rischio occorre provvedere a ridurre una delle sue

componenti o entrambi.

Elenco dei valori di riferimento adottati per Probabilità, Magnitudo e Indice di Attenzione.

livello 1 = improbabile

- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco

probabili e indipendenti

- non sono noti episodi già verificatisi

- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità

livello 2 = poco probabile

- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi

- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa

livello 3 = probabile

- la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto

- già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha dato

seguito a un danno

- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa

livello 4 = altamente probabile

- esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato

per i lavoratori

- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili

- il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole

l'evento sarebbe largamente atteso)

livello 1 = lieve

- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile

- esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

livello 2 = medio

- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile

- esposizione cronica con effetti reversibili

livello 3 = grave

- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale

- esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

livello 4 = gravissimo

- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

- esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Fattore di rischio Indice di attenzione

1 Rischio Irrilevante

2..6 Rischio Basso

8..9 Rischio Accettabile

12..16 Rischio Alto

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3. Fase: MISURE PREVENTIVE PER L’ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI

Al termine della fase di stima del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o

misurati, si potrà procedere alla definizione del programma di prevenzione integrata (tecnica-

organizzativa-procedurale), secondo le priorità indicate dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e tali da

non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente esterno.

In questa fase si è considerato per ciascun rischio la possibilità di prevenire i danni

tramite:

a) l’eliminazione del rischio

b) il controllo del rischio nel rispetto delle seguenti misure di tutela generali:

sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi

combattere i rischi alla fonte

adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali

adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni

4. Fase: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CONCRETE DI PROTEZIONE

Questa fase consiste nel mettere in atto concretamente le misure di protezione coinvolgendo i

lavoratori, i preposti.

Operativamente per ciascun rischio è stato predisposto una scheda o piano che

specifica:

le misure da attuare

le persone responsabili di attuarle

le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste

5. Fase: CONTROLLO E RIESAME DELLAVALUTAZIONE

La valutazione dei rischi e il documento finale saranno rielaborati ai sensi e per

effetto dell’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008:

in occasioni di modifiche significativi nel ciclo produttivo ai fini della sicurezza

in relazione al grado di evoluzione della tecnica

in caso insorgenza di nuovi rischi

a seguito di infortuni e malattie professionali

a seguito di prescrizioni degli organi di controllo

quando i risultati della sorveglianza sanitaria né evidenziano la necessità

6. Fase: PRESENZA DI PIU’ IMPRESE IN AZIENDA PER IL DATORE DI LAVORO /

COMMITTENTE

Al fine di valutare e di ridurre i rischi connessi alle fasi di lavoro che coinvolgono più

imprese presenti è necessario valutare le seguenti procedure:

a) rilevare il numero e la tipologia delle imprese o lavoratori autonomi presenti

b) rilevare la presenza di subappalto

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c) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese

d) verificare la documentazione obbligatoria

e) verificare la congruità del DVR

f) fornire l’informativa sui rischi specifici

g) elaborare un documento UNICO di VDR (D.U.V.R.I.) per eliminare le interferenze

h) indicare nei contratti d’appalto i costi per la sicurezza

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CRITERIO DI CALCOLO: RUMORE

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del

medico competente e previa consultazione del RLS ha valutato questo rischio secondo le

indicazioni normative vigenti definite nel titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore

impulsivo;

- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di

seguito riportati;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al

rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e

fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni

fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il

rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in

conformità alle vigenti disposizioni in materia;

- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di

rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in

locali di cui è responsabile il datore di lavoro;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle

reperibili nella letteratura scientifica;

- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di

attenuazione.

I Valori limite di esposizione e di azione, in relazione al livello di esposizione

giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

Valori limite di

esposizione

LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa)

Valori superiori di azione LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa)

Valori inferiori di azione LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 mPa)

La terminologia utilizzata è quella definita all'art. 188 del D.Lgs. 81/2008, e in

particolare:

- Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea

ponderata in frequenza «C»;

- Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione

del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto

ore, definito dalla normativa internazionale ISO 1999:1990.

Per la valutazione del rischio di esposizione al rumore sono stati utilizzati i seguenti

criteri

□ norma armonizzata UNI EN 9438:2008

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□ dati di letteratura

□ misurazioni ambientali in loco con strumentazione di classe 1 conforme alla norma di buona

tecnica

□ confronto con situazioni analoghe

□ Banca dati (ISPESL, CNR, CPT di Torino )

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione ad

elevate intensità

rumorose per

lunghi periodi

comporta:

ipoacusia o sordità per distruzione dei ricettori uditivi

Disturbi dell’equilibrio e del tono psicomotorio, disturbi dell’attenzione

e della concentrazione

Disturbi all’apparato cardiocircolatorio con aumento della frequenza

cardiaca, aumento della pressione arteriosa

Disturbi del carattere, eccitazione, nevrosi

Disturbi all’apparato endocrino con modificazione nella produzione di

ormoni

Disturbi gastrointestinali con aumento dell’incidenza delle ulcere e

gastroduodeniti

CRITERIO DI CALCOLO: CHIMICO

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del

medico competente e previa consultazione del RLS ha valutato questo rischio secondo le

indicazioni normative vigenti definite nel titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Nella valutazione si è determinata, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti

chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza

e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in

considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul

mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3

febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità

degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e

XXXIX del D.Lgs. 81/2008);

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già

intraprese.

Per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi sono stati

utilizzati i seguenti criteri:

□ Metodo di calcolo elaborato dalla Regione Emilia Romagna

□ Misurazioni ambientali con strumentazione conforme alla norma di buona tecnica

□ dati di letteratura

□ dati forniti dal produttore nella scheda di sicurezza

□ confronto con situazioni analoghe

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□ Banca dati (ISPESL, CNR)

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione a

sostanze pericolose

per la salute

comporta:

Malattie tumorali

Disturbi neurologici transitori o irreversibili

Disturbi respiratori transitori o irreversibili (asma)

Disturbi cutanei lievi o irreversibili (orticaria, dermatiti)

CRITERIO DI CALCOLO: MOVIMENTAZIONE CARICHI

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del

medico competente e previa consultazione del RLS ha valutato questo rischio secondo le

indicazioni normative vigenti definite titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione, in particolare, è stata effettuata prendendo in considerazione in

modo integrato:

- le caratteristiche del carico;

- lo sforzo fisico richiesto;

- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;

- le esigenze connesse all'attività;

- i fattori individuali di rischio dei lavoratori.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri:

□ metodo NIOSH per le azioni sollevamento carichi

□ metodo NIOSH per le azioni di torsione del tronco □ metodo SNOOK CIRIELLO per le azioni di spinta e traino □ metodo OCRA per i movimenti ripetitivi □ metodo MAPO per la movimentazione di persone

EFFETTI PER LA SALUTE

Ernia del disco

Lombalgia

Lesioni dorso lombari

CRITERIO DI CALCOLO: VIDEOTERMINALI

- Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del

medico competente, previa consultazione del RLS ha valutato questo rischio secondo le

indicazioni normative vigenti definite Titolo VII del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio è stata effettuata analizzando i posti di lavoro con

particolare:

a) ai rischi per la vista e gli occhi

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento mentale e fisico

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

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Le definizioni utilizzate sono quelle definite dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di

procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,

eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il

software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,

comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,

la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo

sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri

□ dati di letteratura

□ algoritmo di calcolo basato sui criteri previsti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione

abituale e

sistematica al

videoterminale

comporta:

Effetti per la vista e gli occhi

Bruciori, pesantezza degli occhi, lacrimazione, arrossamento oculare,

deficit della messa a fuoco

Effetti posturali

Contratture muscolari al collo, alle articolazioni delle spalle e alle

braccia

Effetti dell'affaticamento mentale e fisico

Ansia, nervosismo, irritabilità, alterazioni dell'umore

CRITERIO DI CALCOLO: STRESS

Questo rischio è stato valutato dal datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del medico

competente e previa consultazione del RLS secondo le indicazioni normative vigenti definite

nell’art. 28 comma 1. del D.Lgs. 81/2008 e ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre

2004.

La valutazione del rischio di stress è stata effettuata tenendo conto:

a) Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un

problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Lo stress, potenzialmente, può colpire in

qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda,

dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di

lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema

dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le

aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è

essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori

b) Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da

lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro

attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro

c) Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o

sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto

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alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui

è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo

dell’individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli

avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso

a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in

maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata

allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da

fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre

l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate

causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il

contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri

□ Indicazioni contenute nell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004

□ metodo di calcolo basato su algoritmo

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione allo

stress comporta:

Incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, conflittualità

Pressioni emotive e sociali, sensazioni di non poter fa fronte alla

situazione, percezione di una mancanza di aiuto

Nevralgie, disturbi gastro-intestinali, insonnia, disturbi neuro-psichici,

agitazione

CRITERIO DI CALCOLO: INCENDIO

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro in collaborazione del RSPP, e previa

consultazione del RLS ha valutato questo rischio secondo le indicazioni normative vigenti

definite dall’Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

La valutazione del rischio di incendio è stata effettuata tenendo conto:

a) del tipo di attività

b) dei materiali immagazzinati e manipolati

c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi

d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento

e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro

f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della

loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza

Gli ambienti di lavoro secondo il decreto citato possono essere classificati a secondo

del rischio:

Luoghi di lavoro a rischio di

incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro

o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso

tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio

offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di

incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro

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incendio medio o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili

e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire

lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la

probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi

limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di

lavoro oparte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o

per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale

sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme,

ovvero non è possibile la classificazione come luogo a

rischio di incendio basso o medio.

Per la valutazione del rischio incendio è stato utilizzato il seguente criterio:

□ criteri di valutazione previsti dall’Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998

□ metodo di calcolo basato su algoritmo

CRITERIO DI CALCOLO: MICROCLIMA

Questo rischio è stato valutato dal datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del medico

competente e previa consultazione del RLS.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri

□ Misurazioni ambientali con strumentazione conforme alle norme di buona tecnica

□ Norma UNI EN ISO 27243 per ambienti con microclima severo caldo per calcolo dell’indice

WBGT

□ dati di letteratura □ Norma UNI EN ISO 11079 per ambienti con microclima freddo

□ Norma UNI EN ISO 7730 per ambienti con microclima moderato

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione a:

□ microclima termicamente moderato non provoca danni per la salute

ma di sconfort termico

□ microclima termicamente severo caldo provoca colpi di calore,

sincope, deficit idrico e sodico

□ microclima termicamente severo freddo provoca difficoltà

respiratorie, dolori per ipotermia, intorpidimento muscolare con

aumento del livello degli incidenti

CRITERIO DI CALCOLO: MICROCLIMA FREDDO

Questo rischio è stato valutato dal datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del me dico

competente e previa consultazione del RLS.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri

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□ Misurazioni ambientali con strumentazione conforme alle norme di buona tecnica

□ Norma UNI EN ISO 27243 per ambienti con microclima severo caldo per calcolo dell’indice

WBGT

□ dati di letteratura □ Norma UNI EN ISO 11079 per ambienti con microclima freddo

□ Norma UNI EN ISO 7730 per ambienti con microclima moderato

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione a:

□ microclima termicamente moderato non provoca danni per la salute

ma di sconfort termico

□ microclima termicamente severo caldo provoca colpi di calore,

sincope, deficit idrico e sodico

□ microclima termicamente severo freddo provoca difficoltà

respiratorie, dolori per ipotermia, intorpidimento muscolare con

aumento del livello degli incidenti

CRITERIO DI CALCOLO: MICROCLIMA CALDO

Questo rischio è stato valutato dal datore di lavoro in collaborazione del RSPP, del me dico

competente e previa consultazione del RLS.

Per la valutazione del rischio sono stati utilizzati i seguenti criteri

□ Misurazioni ambientali con strumentazione conforme alle norme di buona tecnica

□ Norma UNI EN ISO 27243 per ambienti con microclima severo caldo per calcolo dell’indice

WBGT

□ dati di letteratura □ Norma UNI EN ISO 11079 per ambienti con microclima freddo

□ Norma UNI EN ISO 7730 per ambienti con microclima moderato

EFFETTI PER LA SALUTE

L’esposizione a:

□ microclima termicamente moderato non provoca danni per la salute

ma di sconfort termico

□ microclima termicamente severo caldo provoca colpi di calore,

sincope, deficit idrico e sodico

□ microclima termicamente severo freddo provoca difficoltà

respiratorie, dolori per ipotermia, intorpidimento muscolare con

aumento del livello degli incidenti

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VERIFICA DEI PROCESSI

Descrizione

Ambienti di lavoro

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei

requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Requisiti

1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente

nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).

2. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente

nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di

impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1. La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e

struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e

solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.Lgs. 81/2008).

2. L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili

per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene

utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi

montapali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie - Aziende commerciali e uffici

1. L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente

(Allegato IV, punto 1.2.5., D.Lgs. 81/2008).

2. Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli

il normaIe movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6.,

D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a

lavori di carattere continuativo

1. I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben

difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al

tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.Lgs 81/2008).

2. Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo,

sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.Lgs.

81/2008).

3. I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben

asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.Lgs. 81/2008).

4. Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto

1.3.2., D.Lgs. 81/2008).

5. Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi

(Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 81/2008).

6. Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.Lgs.

81/2008)

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di

ventilazione – Finestre e lucernari

1. Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in

tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

2. Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non

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costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di

ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1. I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori

in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

2. I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non

costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi -

Pavimenti e passaggi

1. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di

buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento

ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.Lgs.

81/2008).

2. I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale

circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1. Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in

piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.Lgs. 81/2008).

2. Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima

conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5.,

D.Lgs. 81/2008).

3. Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso,

sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza

impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008).

4. Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle

disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto

1.5.10., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1. Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da

parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza

(Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008).

2. Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti

lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale - Scale fisse a gradini

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono

costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento

per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).

2. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno

pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113,

D.Lgs. 81/2008).

3. Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di

parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113,

D.Lgs. 81/2008).

4. Le rampe delle scale fisse a gradini delimitate da due pareti sono munite di almeno un

corrimano (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale - Parapetto "normale"

1. Il parapetto "normale" è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di

conservazione, di altezza utile pari a 1 m. e costituito da almeno due correnti di cui

quello intermedio è posto a metà distanza tra il pavimento e quello superiore (Allegato

IV, punto 1.7.2.1., D.Lgs. 81/2008).

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2. Il parapetto "normale" è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed

in ogni sua parte,

al massimo sforzo cui è assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua

specifica funzione (Allegato IV, punto 1.7.2.1.4., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione

naturale

1. I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto

dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi,

ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1. I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1.,

D.Lgs. 81/2008).

2. I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di

dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la

sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs.

81/2008).

3. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti

costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4.,

D.Lgs. 81/2008).

4. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale

tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati

in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i

lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 81/2008).

2. I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di

guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di

sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.Lgs. 81/2008).

REPARTO

EDIFICIO

Elenco rischi (descritti)

1 AMBIENTI DI LAVORO Durante la riunione periodica annuale, dalla visione della documentazione pervenuta da parte della provincia, sono state evidenziate alcune anomalie.

La stanza del DSGA deve essere fornita di apertura indipendente verso il corridoio per favorire la via di esodo.

Difformità nella planimetria dell'Istituto rispetto ai locali relativi il lab. di Fisica e Misure. Nel corridoio di esodo verso l'uscita di emergenza nella zona sud dell'edificio scolastico (uscita verso la casa

del custode) si deve rivedere la disposizione delle apparecchiature sportive onde evitare possibili ingombri durante l'esodo.

Difformità nei lab. di disegno.

MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

PRIMO SOCCORSO

IMPIANTI

DISABILI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

MANUTENZIONE E COLLAUDI

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BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

REPARTO

LABORATORIO DI INFORMATICA

Elenco rischi (descritti)

10 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

REPARTO

LABORATORIO DI SCIENZE

Elenco rischi (descritti)

2 PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

REPARTO

CORRIDOIO VIE DI ESODO IN PROSSIMITà DELLA

PALESTRA

Elenco rischi (descritti)

1 AMBIENTI DI LAVORO

REPARTO

STANZADEL DSGA

Elenco rischi (descritti)

1 AMBIENTI DI LAVORO Durante la riunione periodica del datore di lavoro RSPP, RSL e del coordinatore dell'evacuazione è stato segnalato che la stanza del DSGA non è fornita di apertura indipendente verso il corridoio esterno (raggiungibile soltanto mediante l'attraversamento della stanza attigua) e questo può causare notevole ritardo o ostacolo verso le vie di esodo.

REPARTO

ZONE DIFFORMI RISPETTO LA PLANIMETRIA FORNITA

DALLA PROVINCIA DI CATANIA

SOTTO REPARTO

ZONE DIFFORMI RISPETTO LA PLANIMETRIA FORNITA

DALLA PROVINCIA DI CATANIA [ZONA LABORATORIO DI

FISICA, DI MISURE E DI DISEGNO]

Elenco rischi (descritti)

MANUTENZIONE E COLLAUDI

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ANALISI

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.1] Stabilità e solidità) (1) 1.1. Stabilità e solidità 1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

(2) 1.1.4. I carichi non superano tale massimo e sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio

(3) 1.1.6 Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori

(4) 1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non tiene depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (5) Il muro in cemento armato di contenimento posto internamente ai locali dell'Istituto presenta un grave cedimento dovuto allo smottamento del terreno soprastante

4*4 = 16 ALTO

1 anno

La zona a rischio è stata transennata con recinzione metallica onde evitare l'approssimarsi di persone. Sono stati

posti i relativi segnali di pericolo e il Dirigente Scolastico ha emanato apposite circolari.

Segnalato più volte alla provincia di Catania per i provvedimenti di loro competenza

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.2] Altezza cubatura e superficie)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.2. Altezza, cubatura e superficie 1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro sono i seguenti: 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente dispone di una superficie di almeno mq 2.

4*1 = 4 BASSO

Non attuabile

La verifica dei 10 mc per lavoratore è sicuramente rispettata per il personale negli uffici. Le aule hanno una

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superficie mediamente di 50 mq (150 mc) pertanto la composizione del numero di studenti per classe (mediamente 25) non permette una cubatura di 10 mc a persona.

Segnalazione agli organi competenti dei casi anomali

(2) 1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi

(3) 1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte

(4) 1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente

(5) 1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.3] Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi

mobili, banchina e rampe di carico) (1) 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 1.3.1. E' fatto divieto adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: - essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; - avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; - essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; - avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

(2) 1.3.2. I pavimenti dei locali sono esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli

(3) 1.3.5. Le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara

(4) 1.3.6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi

(5) 1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi possono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori

(6) 1.3.8. Le finestre e i lucernari sono concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso

(7) 1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti viene autorizzato soltanto se viene eseguito da operai specializzati con autorizzazione dei tecnici della provincia

(8) 1.3.11. Le banchine e rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati

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(9) 1.3.13. Le rampe di carico offrono una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere

(10) 1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.4] Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi) (1) 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio

(2) 1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci è basato sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa

(3) 1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale

(4) 1.4.5. Il tracciato delle vie di circolazione è evidente

(5) 1.4.6. I luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, sono dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone

(6) 1.4.7. Vengono prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo

(7) 1.4.8. Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile

(8) 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto

(9) 1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.5] Vie di uscita e di emergenza) (1) 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro

(2) 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

(3) 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi

(4) 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2, 0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio

(5) 1.5.6. Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza

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(6) 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente

(7) 1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è fatto divieto adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale

(8) 1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non sono ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti

(9) 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati

(10) 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico

(11) 1.5.14.1 Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo

(12) 1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale

(13) 1.5.14.3. Nelle finestre sono presenti parapetti di altezza non minore di cm. 90 perchè, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi sono condizioni di pericolo

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.6] Porte e portoni) (1) 1.6.1. Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro

(2) 1.6.3.1 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono fino a 25, e il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 0, 80

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (3) 1.6.3.2 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono tra 26 e 50, e il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 che si apre nel verso dell'esodo

2*3 = 6 BASSO

Tempi dipendenti dalla provincia di Catania

Assicurarsi che il locale sia dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apre nella via dell'esodo.

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (4) 1.6.3.3 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono tra 51 e 100, e il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 e di una porta avente larghezza minima di 0.80 che si aprono nel verso dell'esodo

4*3 = 12 ALTO

SUBITO

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Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche.

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Il laboratorio di scienze normalmente utilizzato per i collegi docenti non è idoneo alla riunione dei docenti. Durante le riunioni o per qualunque altra attività la porta deve rimanere aperta.

Segnalato alla provincia la necessità di adeguare la porta alla normativa vigente

(5) 1.6.3.4 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono oltre i 100, e il locale è dotato di una porta ogni 50 lavoratori e frazione avente larghezza minima di m 1.20 che si apre nel verso dell'esodo

(6) 1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono utilizzate porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale

(7) 1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli sono presenti porte per la circolazione dei pedoni e sono segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza

(8) 1.6.10. Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi

(9) 1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico funzionano senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi sono muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e possono essere aperti anche manualmente, o automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica

(10) 1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse possono essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale

(11) 1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte possono essere aperte

(12) 1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.7] Scale) (1) 1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito

(2) 1.7.1.2. Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano

(3) 1.7.2.1. Il parapetto soddisfa alle seguenti condizioni: 1.7.2.1.1. è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 1.7.2.1.2. ha un'altezza utile di almeno un metro; 1.7.2.1.3. è costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; 1.7.2.1.4. è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione

(4) 1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50

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ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (5) La scala di emergenza in cemento armato, posta nel lato sud dell'edificio presenta segni di usura.

4*4 = 16 ALTO

1 settimana

Effettuare un ripristino urgente delle zone della scala deteriorate

Segnalare l'urgenza alla provincia

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.8] Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni) (1) 1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

(2) 1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro

(3) 1.8.7. I posti di lavoro all'aperto, sono strutturati, in modo tale che i lavoratori: - sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; - non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri; - possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente; - non possono scivolare o cadere.

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.9] Microclima) (1) 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 1.9.1.1. E' prevista una circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde

(2) 1.9.1.3.Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, funzionano in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa

(3) 1.9.1.4.Gli impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori

(4) 1.9.1.5.Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata viene eliminato rapidamente

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (5) 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

4*2 = 8 ACCETTABILE

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Il precedente Dirigente scolastico ha attivato la richiesta alla provincia per l'autorizzazione ad attivare un impianto di condizionamento nelle aule esposte maggiormente al sole (lato est dell'edificio). Il dimensionamento e la verifica dei cavi elettrici di alimentazione compete alla provincia.

I tempi dipendono dalla provincia

(6) 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso sono conforme alla destinazione specifica di questi locali

(7) 1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro

(8) 1.9.2.5. Non essendo conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si provvede alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.10] Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro) (1) 1.10.1. I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori

(2) 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori

(3) 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità

(4) 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza

(5) 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità

(6) 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.1. Sono presenti mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità

(7) 1.10.7.2. I mezzi di illuminazione sussudiaria sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed sono adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego

(8) 1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale viene disposta prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria

(9) 1.10.8. Viene prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, e quella sussidiaria viene fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.11] Locali di riposo e refezione) (1) 1.11.1.4. Nei locali di riposo sono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori attraverso segnalazione del divieto di fumo

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(2) 1.11.2. Refettorio 1.11.2.1. Poichè più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, sono a disposizione uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli

(3) 1.11.2.2. I refettori sono ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non è polveroso e

le pareti sono intonacate ed imbiancate

(4) 1.11.3.2. E' fatto divieto la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.

(5) 1.11.3.3. Viene consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.12] Spogliatoi e armadi per il vestiario) (1) 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

(2) 1.12.2. Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati

(3) 1.12.6. Ciascun lavoratore può disporre delle attrezzature per poter riporre i propri indumenti

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.13] Servizi igienico assistenziali) (1) 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze viene messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi

(2) 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua vengono osservarte le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie

(3) 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi

(4) 1.13.3.2. Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati

(5) 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali: 1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (6) 1.13.4.2. I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente

3*1 = 3 BASSO

SUBITO

Non tutti gli alunni rispettano i servizi igienici occorre una attenta vigilanza sia da parte dei docenti che dai collaboratori scolastici .

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REPARTO: EDIFICIO

4 MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

([4.1] Generale) (1) 4.1. Poichè esistono pericoli specifici di incendio: - è fatto divieto di fumare; - è fatto divieto di usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; - sono predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto

(2) 4.2.1. L'acqua non viene usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi

(3) 4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non sono usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione

(4) 4.2.3. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti al personale mediante avvisi

REPARTO: EDIFICIO

6 PRIMO SOCCORSO

([6.1] Generale) (1) 6.1. Poichè sono presenti più di 25 dipendenti, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso

(2) 6.2. Detti presidi sono contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione

(3) 6.4. Pacchetto di medicazione: 6.4.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: - le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; - le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a); - le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; - le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati

(4) 6.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, sono dotati del pacchetto di medicazione.

REPARTO: EDIFICIO

IMPIANTI

(Impianto elettrico e di messa a terra) (1) La provincia di Catania ha rilasciato all'istituto copia del certificato di conformità e la dichiarazione di aver provveduto ad attuare quanto di propria competenza per le verifiche di legge sugli impianti elettrici e sugli impianti di terra.

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

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Indice

Tempo

attuazione (2) Il Dirigente Scolastico facente funzione nell'anno scolastico 2008/09 ha fatto installare nelle aule esposte maggiormente al caldo estivo alcuni condizionatori che con il loro numero altera la corrente assorbita dai cavi principali di alimentazione. Tali condizionatori non devono essere alimentati elettricamente se non dopo aver avuto l'autorizzazione della provincia di Catania che provvederà eventualmente alla progettazione e verifica dell'impianto elettrico a monte dei condizionatori.

4*4 = 16 ALTO

Tempi dipendenti dalla provincia di Catania

Non attivare nessun condizionatore fino alla progettazione e verifica dell'impianto elettrico di alimentazione.

(3) Viene effettuata manutenzione ordinaria dall'installatore o personale qualificato per garantire nel tempo i livelli di sicurezza

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Percezione dell'allarme) (1) (D.M. 10/3/98 All. IV) Se la valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di installare un sistema di segnalazione sonoro di allarme, questo é stato installato?

(2) (D.M. 10/3/98 All. IV D.Lgs 81/2008 All.XXIV) Il sistema di segnalazione sonoro di allarme risulta udibile in ogni ambiente?

(3) (D.M. 10/3/98 All. IV D.D.Lgs 81/2008 All.XXIV) Il sistema di segnalazione sonoro di allarme risulta inequivocabilmente riconoscibile?

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (4) (D.M. 10/3/98 All. I All. IV) Qualora siano presenti lavoratori con limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente anche a causa dell'uso di mezzi di protezione individuale, sono presenti adeguate misure in grado di compensare tale situazione?

2*2 = 4 BASSO

SUBITO

E' presente in istituto un lavoratore (docente) in situazione di handicap visivo ma è sempre in compagnia di un accompagnatore ufficiale.

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Orientamento durante l'esodo) (1) (D.M. 10/3/98 D.Lgs. 81/2008 All.XXIV) E presente la segnaletica che indichi le vie di fuga e le uscite di sicurezza?

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(2) (D.M. 10/3/98 All. III) Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente e che entri in funzione in caso di guasto all'impianto elettrico?

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (3) (D.P.R. 547/55 Art. 13, D.Lgs. 626/94 Art. 33, D.M. 10/3/98 All. III) E presente un sistema integrato per l'orientamento delle persone con disabilità visiva?

4*1 = 4 BASSO

Tempi dipendenti dalla provincia

Realizzare un sistema integrato costituito almeno da percorsi-guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve condurre fino all'inizio delle scale di sicurezza o luogo sicuro. Superate le uscite di sicurezza, il percorso guidato deve proseguire fino ad una distanza dall'edificio sufficiente ad evitare il coinvolgimento in crolli o altri possibili danni. Se il sistema integrato è già presente, verificare che questo contenga le predette indicazioni, altrimenti deve essere adeguato.

(4) Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione?

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Porte dei locali di lavoro) (1) (D.Lgs 81/2008 All IV) Nei locali ove siano presenti sino a 25 lavoratori, la porta è larga 0.80 m?

(2) (D.Lgs 81/2008 All IV) Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 26 e 50 c'è una porta larga 1,20 m?

(3) (D.Lgs 81/2008 All IV) Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 51 e 100 c'è una porta larga 1.20 m ed una porta larga 0.80 m?

(4) (D.M. 236/89 Art. 8.1.2) La pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte è complanare, ovvero presenta un dislivello inferiore a 2,5 cm?

(5) (D.M. 236/89 Art. 8.1.2) La pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti è tale da non creare condizioni di scivolosità?

(6) (D.M. 236/89 Art. 8.1.1) La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?

(7) Sono presenti maniglioni per agevolare la chiusura della porta?

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Spazio calmo) (1) In un edificio pluripiano in cui le persone con disabilità non possono affrontare autonomamente il percorso verticale e nel quale non sia possibile, con le sole misure gestionali, garantire lo esodo immediato per tutti, esiste uno spazio nel quale è possibile attendere in sicurezza l'arrivo dei soccorsi?

(2) Nel caso siano presenti scale di sicurezza esterne o si rilevi la necessità di programmarne l'istallazione, sono provviste di spazio calmo su ogni piano e con le caratteristiche elencate nel punto precedente?

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(3) Nel caso di spazi calmi già esistenti, essi rispondono alle caratteristiche elencate nel punto precedente?

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Aspetti generali) (1) Sono chiaramente definite le funzioni e le responsabilità relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica dell'Azienda

(2) E' stato definito il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale.

(3) L'attenzione alla Prevenzione dei Rischi sul lavoro da parte dell'Azienda è propria dell'alta direzione e divulgata a tutto il personale

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Coordinamento con imprese esterne) (1) Nel caso di lavori interni all'azienda da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi i datori di lavoro cooperano e coordinano gli interventi al fine di ridurre i rischi

(2) Le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi ricevono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui devono operare, sulle misure di prevenzione e sulle misure di emergenza vigenti in azienda

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Servizio di Prevenzione e Protezione) (1) E stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e nominato il Responsabile di detto Servizio

(2) I componenti del servizio di prevenzione (responsabile e addetti) e protezione hanno capacità e requisiti professionali adeguati

(3) Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle ASL il nominativo dell'RSPP. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione sui compiti svolti in materia di prevenzione e protezione, sul periodo nel quale tali compiti sono stati svolti e sul curriculum professionale dell'RSPP

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Valutazione dei rischi) (1) Il datore di lavoro valuta i rischi presenti sul luogo di lavoro ed elabora il Documento di Valutazione dei Rischi contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(2) Il documento di valutazione dei rischi è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva

(3) La Valutazione dei rischi e il Programma di Prevenzione sono stati redatti consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Procedure e permessi di lavoro) (1) L'azienda ha dettato norme scritte sull'esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e mansioni, con particolare riferimento a quelle ritenute più critiche nell'ambito della valutazione dei rischi

(2) Le procedure operative di lavoro sono comprensibili e adeguatamente divulgate a tutti gli interessati, sono esplicitamente rese obbligatorie, ricoprono tutte le lavorazioni e le mansioni presenti in Azienda, contemplano sia l'uso normale delle attrezzature che gli usi anormali prevedibili, contengono solo norme necessarie e non sono in numero eccessivo, sono aggiornate in occasione di cambiamenti che si producano nelle attrezzature o nei processi

(3) Si sono stabilite procedure di lavoro per tutte le mansioni che possono dar luogo a elevati rischi durante gli interventi di manutenzione

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Manutenzione e sorveglianza) (1) Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie

(2) Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato

(3) Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza

REPARTO: EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Ergonomia, comunicazione e coinvolgimento) (1) Il livello di attenzione richiesto per l'esecuzione della mansione non è eccessivamente alto

(2) Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo, del suo lavoro e di quello dei suoi colleghi di reparto

REPARTO: EDIFICIO

MANUTENZIONE E COLLAUDI

(Sistema di manutenzione preventiva e collaudi) (1) Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie

(2) Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato

(3) Esiste un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze riscontrate che necessitano di interventi correttivi

(4) Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di sicurezza

(5) Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza

(6) Esiste un programma di manutenzione predittiva che fissa i criteri per la sostituzione dei diversi elementi chiave dell'installazione, prima del loro deterioramento

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REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Spazi pedonali) (1) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Esiste almeno un percorso accessibile in grado di consentire, con impianto di sollevamento in caso di necessità, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

(2) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' previsto negli spazi esterni almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno ove previsto

(3) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I percorsi adibiti a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile al passaggio o

che possano causare infortuni

(4) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I grigliati utilizzati nel calpestio hanno maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote bastoni di sostegno e simili

(5) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) L'ascensore ha una cabina di dimensioni tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote e le porte di cabina e di piano sono del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote

(6) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Il sistema di apertura delle porte dell'ascensore è dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta

(7) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I tempi di apertura e di chiusura delle porte dell'ascensore assicurano un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote ( 8 secondi tempo apertura e almeno 4 secondi tempo di chiusura)

(8) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La porta della cabina dell'ascensore è del tipo a scorrimento automatico

(9) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Lo stazionamento della cabina dell'ascensore ai piani di fermata avviene con porte chiuse

(10) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Il ripiano fermata dell'ascensore, anteriormente alla porta della cabina ha una

profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all'accesso

(11) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' garantito per l'ascensore un arresto ai piani che rende complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo ( tolleranza massima +/- 2cm)

REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Marciapiedi) (1) (Art. 5 D.P.R. 503/96) Il dislivello, tra piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non supera i 15 cm

REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Scale) (1) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso comune hanno una larghezza minima di 1,20 m hanno una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala

(2) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le scale presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo

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(3) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata

(4) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le porte delle scale con apertura verso l'esterno hanno uno spazio antistante di adeguata profondità

(5) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I gradini delle scale hanno una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati

(6) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le scale sono dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano

(7) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I corrimano sono posti ad un'altezza compresa tra 0,90/1 metro

(8) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I corrimano delle scale sono di facile prendibilità

(9) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I corrimano delle scale sono realizzati con materiale resistente e non tagliente

(10) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Un segnale al pavimento delle scale (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche dai non vedenti), situato ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino indica l'inizio e la fine della rampa

(11) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1,00 m ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10

REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Rampe) (1) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza minima delle rampe che consentono il transito di una persona su sedia a ruote è di 0,90 m

(2) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza minima delle rampe che consentono l'incrocio di due persone è di 1,50 m

(3) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte

(4) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La pendenza delle rampe non supera il 8%

(5) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Sono interposti ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe

REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Servizi igienici e pubblici) (1) (Art. 8 D.P.R. 503/96) E' prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato

REPARTO: EDIFICIO

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

(Arredo urbano) (1) (Art. 9 D.P.R. 503/96) Le tabelle e i dispositivi segnaletici sono installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili

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(2) (Art. 9 D.P.R. 503/96) Le tabelle e i dispositivi segnaletici, le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote

(3) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le porte di accesso di ogni unità ambientale sono facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote, il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari

(4) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente con riferimento alle manovre da effettuare con sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura

(5) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I dislivelli in corrispondenza del vano porta di accesso di unità immobiliare sono contenuti e tali da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote

(6) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le porte per dimensione, posizionamento e manovrabilità sono tali da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo

(7) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le porte vetrate sono facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali

(8) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La luce netta della porta di accesso ad ogni edificio e di ogni unità immobiliare è di almeno 80 cm

(9) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm)

(10) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli

(11) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I meccanismi di apertura e chiusura sono facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono tali da poter essere usate esercitando una lieve pressione

(12) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Sono garantiti i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno

(13) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale è tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute

(14) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi

(15) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Le bussole, i percorsi obbligati, i cancelletti a spinta etc., sono dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote

(16) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I sistemi di apertura e chiusura automatici sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote

(17) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) Ove necessario è predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere

(18) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) I corridoi non presentano variazioni di livello

(19) (Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza dei corridoi (minimo 100 cm) e dei passaggi è tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite, e in punti non eccessivamente distanti tra loro (massimo 10 m) è tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote

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REPARTO: LABORATORIO DI INFORMATICA

10 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

(1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro) (1) 1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.

(2) 1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante

REPARTO: LABORATORIO DI SCIENZE

2 PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

(Difesa contro le polveri e prodotti chimici) (1) L'utilizzo delle esperienze con l'utilizzo di materiali pericolosi avviene sotto stretta sorveglianza del docente?

(2) I materiali pericolosi sono chiusi a chiave in appositi armadi?

(3) Nel laboratorio è presente un assistente tecnico che assiste il docente nel momento delle esperienze con prodotti pericolosi?

REPARTO: CORRIDOIO VIE DI ESODO IN PROSSIMITà DELLA PALESTRA

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.4] Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi) (1) 1.4.1. Le vie di circolazione sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio

(2) 1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci è basato sul numero potenziale degli utenti

(3) 1.4.5. Il tracciato delle vie di esodo è chiaro e ben visibile

(4) 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone.

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (5) 1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

2*2 = 4 BASSO

3 mesi

Assicurarsi che i pavimenti ed i passaggi non siano ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

Rivalutare la disposizione delle attrezzature della palestra in prossimità dell'uscita di emergenza lato ovest dell'edificio scolastico

REPARTO: STANZADEL DSGA

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.5] Vie di uscita e di emergenza)

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ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

4*3 = 12 ALTO

3 mesi

Assicurarsi che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro possano essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

I tempi dipendono dalla provincia

REPARTO: ZONA LABORATORIO DI FISICA, DI MISURE E DI DISEGNO

MANUTENZIONE E COLLAUDI

(Difformità con la planimetria esistente)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) C'è piena corrispondenza tra la planimetria e la reale distribuzione dei locali

3*2 = 6 BASSO

Segnalare alla provincia la difformità rispetto la planimetria per gli interventi di propria competenza.

Tempi dipendenti dalla provincia di Catania

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ELENCO MANSIONI E RISCHI COLLEGATI

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Roberto Maniscalco Qualifica: Dirigente Scolastico

Indirizzo: Via Giuseppe Leonardi, 3H Acicatena(CT) Telefono: 3406859688 Sesso: M Età: 45

MANSIONE Direzione

Descrizione L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali (il capo

d'istituto, il direttore di segreteria e il personale

amministrativo) si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di

tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il

personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne

alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta,

predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa

all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture

ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense,

laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché

nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

1) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";

2) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Personal computer

2) Stampante

3) Fax

4) Fotocopiatrice

Agli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 626/94 si

intende per:

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e

l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa

stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della

lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Circolare n. 119 del 29 aprile 1999: Decreto legislativo 626/94 e

successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei

luoghi di lavoro indicazioni attuative.

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A) Datore di lavoro

Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori

di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive integrazioni e modifiche, i

Dirigenti scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i

Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le

Accademie), ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le

responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.

In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative

agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire

la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale

tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - ed in

particolare dell'art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23 - alla loro

fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal d.l.vo

626, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da

parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento

all'Ente locale rispettivamente competente e cioè, al Comune, per le

scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla

Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica

nonché per le Istituzioni Educative.

Ciò premesso e ribadita la normale, tradizionale, competenza

prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi

gravanti sul Capo d'istituto come "titolare dell'attività", di cui ai

DD.MM. 27 agosto 1992 e 10 marzo 1998 e successive integrazioni

e modificazioni, relativi alle misure di prevenzione incendi.

Art. 4 D.Lvo 626/94

(omissis)

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione

necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza

dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni

o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed

educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto

di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal

caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai

predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o

funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne

ha l'obbligo giuridico.

Informazione, formazione, addestramento

Nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, durante i collegi

docenti sono state previste attività per l'informazione dei docenti.

All'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 il Dirigente Scolastico ha

intenzione di effettuare la formazione prevista nel nuovo Accordo

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per lo svolgimento diretto dei

compiti del Servizio di Prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 34

del d.lgs. n. 81/2008.

Non soggetto a rischi rilevanti

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ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Maria Luisa Arcidiacono Qualifica: Dsga

Indirizzo: Via M. Condorelli 25 Ramacca Telefono: 3496101497 Sesso: F Età: 40

MANSIONE DSGA

Descrizione L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali (il

capo d'istituto, il direttore di segreteria e il personale

amministrativo) si espleta, generalmente, nel disbrigo di

pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di

contratti con il personale impiegato nella struttura

scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate

alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione

di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico

(certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso

annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense,

laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché

nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse

presenti.

1) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";

2) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Personal computer

2) Stampante

3) Fax

4) Fotocopiatrice

Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

svolge le funzioni volte ad assicurare l’unitarietà della

gestione dei servizi amministrativi e generali, nel rispetto

del Piano dell’Offerta formativa.

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne

cura l’organizzazione (coordinamento, promozione,

verifica).

Definisce e dà esecuzione agli atti amministrativo-contabili,

di ragioneria ed economato, con autonomia operativa e

responsabilità diretta

Firma gli atti di competenza

Coordina il lavoro del personale ATA (assistenti

amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici)

Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del

protocollo

Può condurre attività di studio e di elaborazione di piani e

programmi

Può ricoprire incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento

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e formazione del personale

Può svolgere incarichi ispettivi che gli siano affidati

nell’ambito delle istituzioni scolastiche

Misure Protocollo sanitario (visite)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in

conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene

che, per la natura dei rischi presenti non è necessario

nominare il medico competente per l’effettuazione

della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a),

D.Lgs. 81/2008).

Informazione, formazione, addestramento

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti i docenti

effettuassero la formazione prevista nel nuovo Accordo

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37 del

d.lgs. n. 81/2008. Per la figura del Direttore dei SGA è stata

prevista l’attività di formazione per Dirigenti, strutturata in

quattro moduli formativi (Giuridico-Normativo, Gestione ed

Organizzazione della Sicurezza, Individuazione e

valutazione dei rischi, Comunicazione, formazione e

consultazione) da svolgersi in modalità e-learning.

L’attestato di detta formazione, rilasciato da TRIO, il

sistema di web learning della Regione Toscana, è stato

validato dal Dirigente Scolastico, in qualità di datore di

lavoro, a seguito di una verifica effettuata nei locali

dell'Istituto, sui temi trattati on-line. Ulteriore verifica della

formazione è stata effettuata nel mese di dicembre 2014 da

parte di Ente Accreditato dalla Regione Sicilia (Tecnica e

Servizi), con rilascio della relativa attestazione.

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Sig.ra Francesca Barchitta Qualifica: Ass. Amministrativo 2 Sig. Francesco Cristaudo Qualifica: Ass. Amministrativo 3 Sig. Gaetano Ingo Qualifica: Ass. Amministrativo 4 Sig.ra Nunzia Galia Qualifica: Ass. Amministrativo 5 Sig.ra Agata Russo Qualifica: Ass. Amministrativo

MANSIONE Addetto all'attività di "Amministrazione"

Descrizione L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali (il

capo d'istituto, il Direttore dei Sevizi Generali

Amministrativi e il personale amministrativo) si espleta,

generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo

amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il

personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte

esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella

richiesta, predisposizione e revisione di tutta la

documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni

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e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti

ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-

scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e

gestione del personale e delle risorse presenti.

1) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";

2) Fattore di rischio "Movimentazione manuale piccoli

carichi (sollevamento e trasporto)";

3) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Personal computer

2) Stampante

3) Fax

4) Fotocopiatrice

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di

magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla

custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle

uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione

professionale e capacità di esecuzione delle procedure

anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico,

pure per finalità di catalogazione.

Ha competenza diretta nella tenuta dell'archivio e del

protocollo.

Misure Protocollo sanitario (periodicità)

Ogni 2 anni

Protocollo sanitario (visite)

Pur non essendo soggetto all'obbligo dal D.Lgs 81/08, il

Dirigente si riserverà agli inizi del nuovo anno scolastico di

dare incarico a un medico competente di effettuare una

verifica sanitaria al personale ATA

Informazione, formazione, addestramento

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti i preposti

ad attività amministrative, effettuassero la formazione

prevista nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre

2011, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.

Per i lavoratori è stata prevista l’attività di formazione

generale di 4 ore in modalità e-learning. L’attestato di detta

formazione, rilasciato da TRIO, il sistema di web learning

della Regione Toscana, è stato validato dal Dirigente

Scolastico, in qualità di datore di lavoro, a seguito di una

verifica effettuata nei locali dell'Istituto, sui temi trattati on-

line. Sempre a cura del TRIO, è stata altresì prevista una

formazione aggiuntiva della durata di 4 ore sull’utilizzo

corretto dei “videoterminali”. Detta formazione generale è

stata oggetto di verifica nel mese di dicembre 2014 da

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parte di Ente Accreditato dalla Regione Sicilia (Tecnica e

Servizi) con rilascio della relativa attestazione. La

formazione specifica di cui all’art. 37 del d.lgs n. 81 del

09/04/2008 e all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, della

durata di 8 ore, è stata svolta in sede nel mese di dicembre

2014 con lezioni tenute da formatori esterni di Ente

Accreditato (Tecnica e Servizi) e successiva verifica

dell’apprendimento e rilascio dell’attestazione finale.

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Tutti i docenti dell'Istituto Qualifica: Docente

MANSIONE Addetto all'attività di "Didattica teorica"

Descrizione La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il

docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di

lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti

cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di

strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la

lavagna luminosa. Egli ha inoltre la responsabilità degli

alunni durante lo svolgimento della propria attività.

1) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";

2) Fattore di rischio "Esposizione a rumore";

3) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Computer e LIM

2) Lavagna luminosa

3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)

Al momento della stesura del presente documento

nell'istituto sono presenti 82 docenti (17 docenti sono di

sostegno).

Gli obblighi di servizio dei docenti sono suddivisi in due fasi

distinte:

A) attività di insegnamento;

B) attività connesse con il funzionamento della scuola.

Nella fascia (A) gli impegni di ogni docente riguardano:

1. prestazione nelle ore di insegnamento per ciascuna

disciplina per 18 ore settimanali;

2. preparazione delle lezioni;

3. correzione degli elaborati;

4. valutazioni periodiche e finali nei Consigli di Classe;

5. cura dei rapporti con le famiglie;

6. curare gli scrutini finali;

7. espletamento degli esami (se nominati membri interni);

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8. partecipazione ai Consigli di Classe e al Collegio Docenti.

Inoltre ciascun docente è tenuto a sviluppare le attività

connesse nella fascia (B), che riguardano:

1. riunione collegiale con le famiglie;

2. cura dell'aggiornamento professionale e della funzione in

servizio;

3. partecipazione al Comitato per la valutazione del

servizio;

4. partecipazione al Consiglio di Istituto;

Gli impegni individuali dei singoli docenti vengono così a

legarsi sinergicamente nel quadro del principio della libertà

di insegnamento, negli ambiti collegiali e partecipativi della

comunità scolastica che realizza, con le proprie risorse

materiali e professionali, un'autonoma capacità

professionale.

Misure Protocollo sanitario (visite)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in

conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene

che, per la natura dei rischi presenti non è necessario

nominare il medico competente per l’effettuazione

della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a),

D.Lgs. 81/2008).

Informazione, formazione, addestramento

Nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni,

durante i collegi docente sono state previste attività per

l'informazione dei docenti.

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti i docenti

effettuassero la formazione prevista nel nuovo Accordo

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37 del

d.lgs. n. 81/2008. E’ stata prevista l’attività di formazione

per Dirigenti, strutturata in quattro moduli formativi

(Giuridico-Normativo, Gestione ed Organizzazione della

Sicurezza, Individuazione e valutazione dei rischi,

Comunicazione, formazione e consultazione) da svolgersi in

modalità e-learning. L’attestato di detta formazione,

rilasciato da TRIO, il sistema di web learning della Regione

Toscana, è stato validato dal Dirigente Scolastico, in qualità

di datore di lavoro, a seguito di una verifica effettuata nei

locali dell'Istituto, sui temi trattati on-line, conservata agli

atti. Detta formazione per Dirigenti è stata oggetto di

verifica nel mese di dicembre 2014 da parte di Ente

Accreditato dalla Regione Sicilia (Tecnica e Servizi) con

rilascio attestazione relativa alla “Formazione Generale” per

lavoratori di cui all’art. 37 del d.lgs n. 81 del 09/04/2008 e

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. La formazione

specifica, di cui al medesimo art. del d.lgs. 81/08, della

durata di 8 ore è stata svolta in sede nel mese di dicembre

2014 con lezioni tenute da formatori esterni di Ente

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Accreditato (Tecnica e Servizi) e successiva verifica

dell’apprendimento e rilascio dell’attestazione finale.

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Docenti di ed. fisica o scienze

motorie Qualifica: Docente

MANSIONE Addetto all'attività di "Preparazione gruppi sportivi"

Descrizione 1) Fattore di rischio "Esposizione a microclima caldo

severo";

2) Fattore di rischio "Esposizione a microclima freddo

severo";

3) Fattore di rischio "Esposizione a rumore";

4) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche,

quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi annessi

all'edificio scolastico.

Attrezzature, utensili e apparecchi utilizzati :

1) Spalliere, cavalletti, pedane, funi

2) Palloni

Misure Protocollo sanitario (visite)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in

conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene

che, per la natura dei rischi presenti non è necessario

nominare il medico competente per l’effettuazione

della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a),

D.Lgs. 81/2008).

Informazione, formazione, addestramento

Nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni,

durante i collegi docente sono state previste attività per

l'informazione dei docenti.

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti i docenti

effettuassero la formazione prevista nel nuovo Accordo

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37 del

d.lgs. n. 81/2008. E’ stata prevista l’attività di formazione

per Dirigenti, strutturata in quattro moduli formativi

(Giuridico-Normativo, Gestione ed Organizzazione della

Sicurezza, Individuazione e valutazione dei rischi,

Comunicazione, formazione e consultazione) da svolgersi in

modalità e-learning. L’attestato di detta formazione,

rilasciato da TRIO, il sistema di web learning della Regione

Toscana, è stato validato dal Dirigente Scolastico, in qualità

di datore di lavoro, a seguito di una verifica effettuata nei

locali dell'Istituto, sui temi trattati on-line, conservata agli

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atti. Detta formazione per Dirigenti è stata oggetto di

verifica nel mese di dicembre 2014 da parte di Ente

Accreditato dalla Regione Sicilia (Tecnica e Servizi) con

rilascio attestazione relativa alla “Formazione Generale” per

lavoratori di cui all’art. 37 del d.lgs n. 81 del 09/04/2008 e

all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. La formazione

specifica, di cui al medesimo art. del d.lgs. 81/08, della

durata di 8 ore è stata svolta in sede nel mese di dicembre

2014 con lezioni tenute da formatori esterni di Ente

Accreditato (Tecnica e Servizi) e successiva verifica

dell’apprendimento e rilascio dell’attestazione finale.

I docenti di Educazione Fisica, inoltre, hanno frequentato il

corso specifico e conseguito il relativo attestato per addetto

al Primo Soccorso.

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Giuseppina Albachiara Qualifica: Collaboratore scolastico 2 Antonina Garofalo Qualifica: Collaboratore scolastico 3 Giovanni Frazzetto Qualifica: Collaboratore scolastico 4 Maria Fortuna Milioto Qualifica: Collaboratore scolastico 5 Antonino Pomo Qualifica: Collaboratore scolastico 6 Sebastiano Senica Qualifica: Collaboratore scolastico 7 Salvatore Todero Qualifica: Collaboratore scolastico

MANSIONE Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola

manutenzione"

Descrizione Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi

generali della scuola ed in particolare ha compiti di

accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del

pubblico. Inoltre, svolge piccoli lavori di manutenzione.

1) Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi

(sollevamento e trasporto)";

2) Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Scale portatili

2) Utensili manuali

3) Utensili elettrici (piccoli)

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con

responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che

richiedono preparazione professionale non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario

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delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del

pubblico; di pulizia (e di carattere materiale inerenti l'uso)

dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza

sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di

collaborazione con i docenti.

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,

all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi

igienici e nella cura dell’igiene personale anche con

riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Misure Protocollo sanitario (visite)

Pur non essendo soggetto all'obbligo dal D.Lgs 81/08, il

Dirigente si riserverà agli inizi del nuovo anno scolastico di

dare incarico a un medico competente di effettuare una

verifica sanitaria al personale ATA

Informazione, formazione, addestramento

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti i

collaboratori la formazione prevista nel nuovo Accordo

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37 del

d.lgs. n. 81/2008. Per ogni lavoratore è stata prevista

l’attività di formazione generale di 4 ore in modalità e-

learning. L’attestato di detta formazione, rilasciato da TRIO,

il sistema di web learning della Regione Toscana, è stato

validato dal Dirigente Scolastico, in qualità di datore di

lavoro, a seguito di una verifica effettuata nei locali

dell'Istituto, sui temi trattati on-line. La formazione

generale per lavoratori di cui sopra è stata oggetto di

ulteriore verifica nel mese di dicembre 2014 da parte di

Ente Accreditato dalla Regione Sicilia (Tecnica e Servizi) con

rilascio dell’attestazione relativa. La formazione specifica, di

cui all’art. 37 del d.lgs n. 81 del 09/04/2008 e all’Accordo

Stato Regioni 21/12/2011, della durata di 8 ore è stata

svolta in sede nel mese di dicembre 2014 con lezioni tenute

da formatori esterni di Ente Accreditato (Tecnica e Servizi)

e successiva verifica dell’apprendimento e rilascio

dell’attestazione finale.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Verbale di consegna dell'11/10/2013 prot. 2655/A13/FP

Camice blu, Occhiali protettivi, Guanti contro il calore,

Mascherina protettiva, Scarpe antinfortunistiche

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Andrea Cappellano Qualifica: Ass. tecnico

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Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

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2 Giovanni Giuffrida Qualifica: Ass. tecnico 3 Salvatore Tangusso Qualifica: Ass. tecnico

MANSIONE Addetto all'attività di "Laboratorio tecnico"

Descrizione Per quanto riguarda le attività del laboratorio tecnico è

prevista una attività tecnico-manuale di non eccessiva

pericolosità né impegno ma sicuramente non trascurabile.

Tale attività consta soprattutto di piccoli lavori di

falegnameria e di piccola manutenzione degli apparecchi

utilizzati nei laboratori.

1) Fattore di rischio "Atmosfere esplosive";

2) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";

3) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";

4) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Computer e LIM

2) Lavagna luminosa

3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)

4) TV e proiettore per adiovisivi

La figura dell'assistente tecnico viene definita con i compiti

di supporto alla funzione docente in relazione all'attività

didattica ed ai rapporti con gli studenti, di predisposizione

delle esercitazioni didattiche e di gestione del laboratorio, di

collaborazione all'acquisto e al collaudo delle attrezzature

tecnico-scientifiche, di partecipazione a specifiche attività di

formazione ed aggiornamento e di coordinamento di

personale.

Misure Protocollo sanitario (visite)

Pur non essendo soggetto all'obbligo dal D.Lgs 81/08, il

Dirigente si riserverà agli inizi del nuovo anno scolastico di

dare incarico a un medico competente di effettuare una

verifica sanitaria al personale ATA

Informazione, formazione, addestramento

All'inizio dell'anno scolastico in corso (a.s. 2013/2014) il

Dirigente scolastico ha dato disposizione che tutti gli

assistenti tecnici effettuassero la formazione prevista nel

nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai

sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Per ogni lavoratore

è stata prevista l’attività di formazione generale di 4 ore in

modalità e-learning. L’attestato di detta formazione,

rilasciato da TRIO, il sistema di web learning della Regione

Toscana, è stato validato dal Dirigente Scolastico, in qualità

di datore di lavoro, a seguito di una verifica effettuata nei

locali dell'Istituto, sui temi trattati on-line.

Gli assistenti tecnici, inoltre, hanno frequentato la

formazione generale on-line per “Preposti”, della durata di 4

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Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

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ore, presente sulla piattaforma “TRIO”, conseguendo la

relativa attestazione. La formazione generale per lavoratori

di cui sopra è stata oggetto di ulteriore verifica nel mese di

dicembre 2014 da parte di Ente Accreditato dalla Regione

Sicilia (Tecnica e Servizi) con rilascio dell’attestazione

relativa. La formazione specifica, di cui all’art. 37 del d.lgs

n. 81 del 09/04/2008 e all’Accordo Stato Regioni

21/12/2011, della durata di 8 ore è stata svolta in sede nel

mese di dicembre 2014 con lezioni tenute da formatori

esterni di Ente Accreditato (Tecnica e Servizi) e successiva

verifica dell’apprendimento e rilascio dell’attestazione finale.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Verbale di consegna dell'11/10/2013 prot. 2655/A13/FP

Scarpe antinfortunistiche, Occhiali protettivi, Guanti

protettivi, Mascherina antipolvere.

Non soggetto a rischi rilevanti

ELENCO LAVORATORI

N. Nominativo Dati 1 Tutti gli studenti dell'Istituto Qualifica: Allievo

MANSIONE Allievi

Descrizione Lavoratori equiparati

Sono equiparati al lavoratore, oltre allo studente curriculare

normalmente iscritto nell'Istituto anche il soggetto

beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed

universitari e il partecipante ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori,

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori

in questione.

Per tuttigli allievi sopra indicati le figure del docente, del

tutor e dell'assistente tecnico svolgono anche il ruolo di

preposto.

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

l'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori

ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Misure Protocollo sanitario (visite)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in

conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene

che, per la natura dei rischi presenti non è necessario

nominare il medico competente per l’effettuazione

della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a),

D.Lgs. 81/2008).

Informazione, formazione, addestramento

All'inizio dell'anno scolastico sono stati consegnati agli

alunni degli opuscoli relativi la sicurezza nella scuola. I

docenti coordinatori di ogni classe hanno avuto mandato di

informare la propria classe delle procedure di evacuazione

in caso di calamità.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Gli allievi non possono entrare nei laboratori senza

l'assistenza del docente e/o la presenza dell'assistente

tecnico.

Nella scuola sono previste attività di simulazione

dell'evacuazione in caso di calamità. Dall'inizio dell'a.s. sono

state effettuate due simulazioni di evacuazione con risultati

positivi.

Non soggetto a rischi rilevanti

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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE

DESCRIZIONE

Le misure di prevenzione e protezione individuate in questa relazione conseguenti

la valutazione dei rischi sono basate sui seguenti criteri della prevenzione

L’eliminazione dei rischi e ove non sia possibile riduzione al minimo in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella sistemazione dei

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro al fine di ridurre gli

effetti sulla salute e la sicurezza del lavoro monotono e ripetitivo

La riduzione dei rischi alla fonte

L’utilizzo al minimo degli agenti fisici, chimici, biologici negli ambienti di lavoro

La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno

Attuazione prioritaria di misure di protezione collettiva rispetto a misure di protezione

individuali

Progettazione dei posti di lavoro e dei metodi di lavoro in modo da limitare al minimo il

numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;

Attivazione della sorveglianza per i lavoratori che sulla base della valutazione risultano

essere esposti a rischi per la salute con controlli o accertamenti sanitari preventivi, con

controlli periodici con cadenza annuale, con controlli alla cessazione del rapporto di

lavoro e controlli a richiesta del lavoratore ove previsti dalla normativa vigente

Allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari con cambio

di mansione ove possibile

Programmazione ed effettuazione della formazione e informazione a tutti i lavoratori

finalizzata

Effettuazione di formazione specifica per i preposti, gli addetti alla gestione delle

emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con aggiornamento periodico

Istruzioni adeguate con procedure specifiche per i lavoratori che svolgono lavorazioni

con rischi particolari (lavori in spazi confinati o con presenza di atmosfera esplosiva,

lavori in quota con funi, ecc)

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e del loro rappresentante in materia di

sicurezza

Uso di segnaletica di sicurezza ed avvertimento che informi adeguatamente i lavoratori

delle condizioni di pericolo presenti, dei divieti, dei comportamenti da attuare per la

protezione dai rischi che non possono essere evitati o ridotti da mezzi tecnici

Programmi manutenzione degli ambienti di lavoro delle attrezzature, degli impianti con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. I dati della manutenzione effettuata sono

riportati nel registro di manutenzione allegato alla presente relazione

Programmazione delle misure ritenute opportune al miglioramento del livello di

sicurezza nel tempo con l’adozione di codici di condotta e di buona prassi

Gestione delle emergenze di primo soccorso e prevenzione incendi con la costituzione di

una squadra di emergenza per le emergenze di tipo 2, dotazione degli ambienti di lavoro

di presidi antincendio e di primo soccorso in posti facilmente raggiungibili, segnalati e

sottoposti a regolare revisione e controllo, e informazioni a tutti i lavoratori sulle nozioni

di primo soccorso e prevenzione incendi per la gestione delle emergenze che non

richiedono l’intervento della squadra di emergenza

Norme e codici di buona tecnica

Le misure di prevenzione e protezione attuate sono aggiornate a seguito della rielaborazione

della valutazione dei rischi e del presente documento.

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PIANO DI MIGLIORAMENTO Programma delle misure tecniche opportune per un miglioramento dei livelli di

sicurezza e per una graduale diminuzione o eliminazione dei rischi.

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.1] Stabilità e solidità)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) Il muro in cemento armato di contenimento posto internamente ai locali dell'Istituto presenta un grave cedimento dovuto allo smottamento del terreno soprastante

4*4 = 16 ALTO

1 anno

La zona a rischio è stata transennata con recinzione metallica onde evitare l'approssimarsi di persone. Sono stati posti i relativi segnali di pericolo e il Dirigente Scolastico ha emanato apposite circolari.

Segnalato più volte alla provincia di Catania per i provvedimenti di loro competenza

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.2] Altezza cubatura e superficie)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.2. Altezza, cubatura e superficie 1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro sono i seguenti: 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente dispone di una superficie di almeno mq 2.

4*1 = 4 BASSO

Non attuabile

La verifica dei 10 mc per lavoratore è sicuramente rispettata per il personale negli uffici. Le aule hanno una superficie mediamente di 50 mq (150 mc) pertanto la composizione del numero di studenti per classe (mediamente 25) non permette una cubatura di 10 mc a persona.

Segnalazione agli organi competenti dei casi anomali

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.6] Porte e portoni)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Tempo

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Indice attuazione (1) 1.6.3.2 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono tra 26 e 50, e il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 che si apre nel verso dell'esodo

2*3 = 6 BASSO

Tempi dipendenti dalla provincia di

Catania

Assicurarsi che il locale sia dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apre nella via dell'esodo.

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (2) 1.6.3.3 In uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati sono tra 51 e 100, e il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 e di una porta avente larghezza minima di 0.80 che si aprono nel verso dell'esodo

4*3 = 12 ALTO

SUBITO

Il laboratorio di scienze normalmente utilizzato per i collegi docenti non è idoneo alla riunione dei docenti. Durante le riunioni o per qualunque altra attività la porta deve rimanere aperta.

Segnalato alla provincia la necessità di adeguare la porta alla normativa vigente

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.7] Scale)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) La scala di emergenza in cemento armato, posta nel lato sud dell'edificio presenta segni di usura.

4*4 = 16 ALTO

1 settimana

Effettuare un ripristino urgente delle zone della scala deteriorate

Segnalare l'urgenza alla provincia

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.9] Microclima)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

4*2 = 8 ACCETTABILE

Il precedente Dirigente scolastico ha attivato la richiesta alla provincia per l'autorizzazione ad attivare un impianto di condizionamento nelle aule esposte maggiormente al sole (lato est dell'edificio). Il dimensionamento e la verifica dei

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cavi elettrici di alimentazione è di competenza della Provincia di Catania.

I tempi dipendono dalla Provincia

REPARTO: EDIFICIO

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.13] Servizi igienico assistenziali)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.13.4.2. I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente

3*1 = 3 BASSO

SUBITO

Non tutti gli alunni rispettano i servizi igienici occorre una attenta vigilanza sia da parte dei docenti che dai collaboratori scolastici .

REPARTO: EDIFICIO

IMPIANTI

(Impianto elettrico e di messa a terra)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) Il Dirigente Scolastico facente funzione nell'anno scolastico 2008/09 ha fatto installare nelle aule esposte maggiormente al caldo estivo alcuni condizionatori che con il loro numero altera la corrente assorbita dai cavi principali di alimentazione. Tali condizionatori non devono essere alimentati elettricamente se non dopo aver avuto l'autorizzazione della provincia di Catania che provvederà eventualmente alla progettazione e verifica dell'impianto elettrico a monte dei condizionatori.

4*4 = 16 ALTO

Tempi dipendenti dalla provincia di Catania

Non attivare nessun condizionatore fino alla progettazione e verifica dell'impianto elettrico di alimentazione.

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Percezione dell'allarme)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) (D.M. 10/3/98 All. I All. IV) Qualora siano presenti lavoratori con limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente anche a causa dell'uso di mezzi di protezione individuale, sono presenti adeguate misure in grado di compensare tale situazione?

2*2 = 4 BASSO

SUBITO

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E' presente in istituto un lavoratore (docente) in situazione di handicap visivo ma è sempre in compagnia di un accompagnatore ufficiale.

REPARTO: EDIFICIO

DISABILI

(Orientamento durante l'esodo)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) (D.P.R. 547/55 Art. 13, D.Lgs. 626/94 Art. 33, D.M. 10/3/98 All. III) E presente un sistema integrato per l'orientamento delle persone con disabilità visiva?

4*1 = 4 BASSO

Tempi dipendenti dalla provincia

Realizzare un sistema integrato costituito almeno da percorsi-guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve condurre fino all'inizio delle scale di sicurezza o luogo sicuro. Superate le uscite di sicurezza, il percorso guidato deve proseguire fino ad una distanza dall'edificio sufficiente ad evitare il coinvolgimento in crolli o altri possibili danni. Se il sistema integrato è già presente, verificare che questo contenga le predette indicazioni, altrimenti deve essere adeguato.

REPARTO: CORRIDOIO VIE DI ESODO IN PROSSIMITà DELLA PALESTRA

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.4] Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

2*2 = 4 BASSO

3 mesi

Assicurarsi che i pavimenti ed i passaggi non siano ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

Rivalutare la disposizione delle attrezzature della palestra in prossimità dell'uscita di emergenza lato ovest dell'edificio scolastico

REPARTO: STANZADEL DSGA

1 AMBIENTI DI LAVORO

([1.5] Vie di uscita e di emergenza)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

4*3 = 12 ALTO

3 mesi

Assicurarsi che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro possano essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

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I tempi dipendono dalla provincia

REPARTO: ZONA LABORATORIO DI FISICA, DI MISURE E DI DISEGNO

MANUTENZIONE E COLLAUDI

(Difformità con la planimetria esistente)

ELEMENTO DI DIFFORMITA'

Indice

Tempo

attuazione (1) C'è piena corrispondenza tra la planimetria e la reale distribuzione dei locali

3*2 = 6 BASSO

Segnalare alla provincia la difformità rispetto la planimetria per gli interventi di propria competenza.

Tempi dipendenti dalla provincia di Catania

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non sono stati riscontrati elementi significativi da inserire nel piano di

miglioramento.

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PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE E DI CHI VI DEVE PROVVEDERE

DESCRIZIONE

Per principio generale l’attuazione e la gestione delle misure di sicurezza spetta al datore di

lavoro e dirigente, responsabili dell’organizzazione aziendale e titolari dei poteri di spesa e

decisionali.

La competenza sull’attuazione delle misure di sicurezza viene ripartita, a seconda delle

competenze specifiche, tra il datore di lavoro, il dirigente e i preposti che costituiscono la

linea operativa del Sistema di Sicurezza.

In relazione al controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione i

lavoratori preposti a seconda delle attribuzioni e competenze acquisite con delega

scritta e accettata si occupano:

a) di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di

legge indicati nell’articolo 20; sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e

salute sul luogo di lavoro, sull’uso corretto da parte dei lavoratori dei DPI in

dotazione;

b) di verificare che i lavori particolari che espongono a rischi gravi siano svolti

effettivamente da personale autorizzato e formato;

c) segnalare al datore di lavoro e al dirigente le deficienze dei mezzi delle attrezzature e

dei dpi e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro e della

quale viene a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

d) informare i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa le misure da prendere

e) in caso di pericolo immediato e grave dare istruzioni ai lavoratori per abbandonare i

posti di lavoro e le zone di pericolo.

La verifica dell’efficacia e funzionalità delle misure attuate viene ripartita a seconda delle

competenze specifiche tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, il medico competente.

La verifica dell’efficacia delle misure attuate comporta il riesame della valutazione

nei seguenti casi:

a) infortuni o mancati infortuni;

b) insorgenza di nuovi rischi o condizioni di pericolo;

c) risultati della sorveglianza sanitaria segnalino rischi per la salute;

d) malattie professionali.

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SEGNALETICA AVVISO ANTINCENDIO

Segnale Descrizione

Estintore

Idrante

Rompere il vetro

Attrezzatura antincendio

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Comando di sicurezza

Allarme antincendio

Scala antincendio

Non ingombrare spazi idranti

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SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO

Lavori in corso

Pericolo

Cancello automatico

Uscire adagio

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Entrare adagio

Materiale nocivo

Cartello con segnale di avvertimento

SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI E normalmente esposto:

- nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive od

irritanti (es. ammoniaca, trementina, ecc). Nota: in via eccezionale il fondo di questo cartello può essere

arancione qualora tale colore sia giustificato rispetto ad un

cartello analogo utilizzato per la circolazione stradale.

Impianto in tensione

Cartello con segnale di avvertimento

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

E normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc... contenenti conduttori ed elementi in tensione;

- su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

Scariche elettriche

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Alta Tensione

Sostanze velenose

Corrosivi

Pericolo di Incendio

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Materiale infiammabile

Cartello con segnale di avvertimento

MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA E' normalmente esposto:

nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso

(acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di alcool etilico,

di liquidi detergenti;

nei depositi di carburanti;

nei locali con accumulatori elettrici.

Pericolo di inciampo

Cartello con segnale di avvertimento

PERICOLO DI INCIAMPO

E' normalmente esposto:

nei luoghi di lavoro o di passaggio dove vi sia pericolo

specifico di inciampo dovuto alla presenza di ingombri

fissi (es.: dossi artificiali, attraversamento di utenze).

Pericolo di caduta

Cartello con segnale di avvertimento

CADUTA CON DISLIVELLO

Norme legislative

Aperture nel suolo

Le aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti

di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono

essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti a

impedire la caduta delle persone.

Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono

essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. E’ normalmente esposto:

per segnalare le aperture esistenti nel suolo o pavimenti

dei luoghi (pozzi e fosse comprese) quando, per esigenze

tecniche o lavorative, siano momentaneamente sprovviste

di coperture o parapetti normali.

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SEGNALETICA DI DIVIETO

Vietato fumare

Cartello con segnale di divieto

VIETATO FUMARE

Nei luoghi ove è esposto è espressamente vietato fumare.

Vietato spegnere con acqua

Cartello con segnale di divieto

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

Difesa contro gli incendi L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di

incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto

possono reagire in modo da aumentare notevolmente la

temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua

nebulizzata, o le altre sostanze conduttrici non devono

essere usate in prossimità di conduttori, macchine ed

apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti devono essere

resi noti al personale mediante avvisi.

E' normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali

elettriche non presidiate, cabine elettriche, ecc.;

- dove esistono conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione;

- in prossimità delle pompe di rifornimento carburanti.

Vietato l'ingresso

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Vietato toccare Vietato l’ingresso alle persone non autorizzate

Vietato eseguire riparazioni Cartello con segnale di divieto

VIETATO ESEGUIRE RIPARAZIONI E REGISTRAZIONI SU ORGANI

IN MOTO

Divieto di pulire, oliare od ingrassare organi in moto

E vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi e gli

elementi in moto delle macchine, a meno che ciò sia richiesto da

particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso

di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in

moto

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di

riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali

operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele

a difesa dell'incolumità del lavoratore.

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SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE

Usare gli occhiali

Usare l'elmetto

Guanti di protezione obbligatori Cartello con segnale di

prescrizione GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture,

tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni delle mani, i lavoratori

devono essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati

mezzi di protezione. E' normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine

dove esiste il pericolo di lesione delle mani.

I guanti devono avere caratteristiche specifiche in relazione al

tipo di agente nocivo che devono proteggere:

- guanti di cuoio/croste per tagli, punture, abrasioni, scintille;

- guanti dielettrici, per lavori su impianti elettrici;

- guanti di gomma, neoprene, PVC per la protezione da acidi,

solventi, tossici.

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Usare la maschera

Veicoli a passo d'uomo

Cartello con segnale di prescrizione

VEICOLI A PASSO D'UOMO

E' normalmente esposto: - in corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove

devono transitare mezzi meccanici che possono costituire

pericolo per le maestranze intente ad eseguire lavori;

- in corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le

piste prestabilite per i mezzi meccanici (es.: gallerie).

Calzature di sicurezza obbligatorie Cartello con segnale di

prescrizione CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistano

specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di

schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di

calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del

rischio.

E' normalmente esposto:

- dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali

pesanti;

- dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle

normali calzature;

- quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli

metallici, ecc...).

I cantieri edili, in generale, rientrano fra gli ambienti di

lavoro nei quali è necessario utilizzare le scarpe di sicurezza.

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Indumenti protettivi obbligatori

Schermo protettivo obbligatorio

Cintura di sicurezza obbligatoria

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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Cartello con segnale di prescrizione

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas,

polveri o fumi nocivi, devono avere a disposizione maschere

respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo

adatto facilmente accessiblie e noto al personale.

Caratteristiche dei mezzi individuali di protezione Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause

tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali

di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e

fare uso di idonee maschere antipolvere.

Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere

Le maschere di cui all'art. precedente devono essere:

- di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa;

- consegnate alla fine di ogni turno di lavoro ad apposito

incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;

- conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo;

- disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i

soggetti che le usano. E' normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di introdurre

nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto

forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle

norme d'impiego e addestrato all'uso.

Protezione obbligatoria del corpo Cartello

con segnale di prescrizione PROTEZIONE

OBBLIGATORIA DEL CORPO

Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni o

di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli

particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente

Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di

protezione. E' normalmente esposto nei luoghi ove si è in presenza di

lavorazioni od operazioni o di condizioni ambientali che

presentano pericoli particolari per le parti del corpo non protette

da altri indumenti protettivi specifici quali ad esempio:

- lavori particolarmente insudicianti;

- manipolazioni di masse calde o comunque esposizione a calore;

- lavori di saldatura;

- lavori con olii minerali e derivati.

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SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

Lasciare libero il passaggio

Punto di raccolta

Scala di sicurezza (destra su)

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N. revisione 2.0

Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche.

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Scala di sicurezza (destra giù)

Scala di sicurezza (sinistra su)

Scala di sicurezza (sinistra giù)

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Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro

D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche.

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Cassetta di pronto soccorso

Cartello con segnale di salvataggio

PRONTO SOCCORSO Pronto soccorso

Nelle aziende industriali, ed in quelle commerciali che occupano

più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi

sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai

lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di

medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera

di medicazione. Con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Consiglio Superiore di Sanità,

saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e

farmaceutici.

Pacchetto di medicazione

Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende

industriali che non si trovino nelle condizioni indicate nei

successivi articoli 29 e 30 nonchè le aziende commerciali che

occupano più di 25 dipendenti.

Cassetta di pronto soccorso

Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

Cassetta di medicazione

Uscita di sicurezza

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Uscita di sicurezza

Uscita di sicurezza (sinistra)

Uscita di sicurezza sinistra

Uscita di sicurezza destra

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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il presente documento redatto a conclusione del processo di valutazione condotto dal datore di

lavoro, con l’aiuto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico

Competente per quanto di sua competenza, del Consulente Tecnico per quanto di sua

competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(RLS), è stato illustrato nell’ambito di una riunione, alla presenza delle suddette figure

tecniche.

Firma per emissione del documento

Il Datore di Lavoro

data ______________ Firma _______________________________

Firme per partecipazione alla stesura del documento

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

osservazioni

___________________________________________________________________________

data ______________ Firma _______________________________

Il Consulente Tecnico

osservazioni

___________________________________________________________________________

data ______________ Firma _______________________________

Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (aziendale o territoriale) cui è rilasciata

una copia del documento

osservazioni

___________________________________________________________________________

data ______________ Firma _______________________________

Il Medico Competente

Il Dirigente Scolastico si riserva a breve di interessare un medico competente, in possesso dei

requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, affinchè visiti i luoghi di lavoro e collabori

con il datore di lavoro e con il RSPP nela effettuazione della valutazione dei rischi presenti

nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato

circa la necessità o meno di effettuare la sorveglianza sanitaria.