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Pagina 1 di 30 P R E M E S S A Premesso: che, in data 19 Marzo 2015, al sottoscritto Geom. Uggè Federico, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Piacenza al N. 1985, con studio in Piacenza – 29121 (PC) - in Via S. Rocchino al civico 10, Tel. 0523/180786, indirizzo di posta elettronica ordinaria : [email protected] ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected], veniva conferito dall’Avv. Matteo Bozzini, con studio in Piacenza in Via Felice Frasi al civico 4, nella propria qualità di Curatore del Fallimento n° 49/2013 - presso il Tribunale di Piacenza - CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio” l’incarico di estimatore per la determinazione del più probabile valore di mercato di un’area sita in Comune di Cadeo – 29010 (PC) – contraddistinta al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 34 Mappale 251; che, in data 24 Marzo 2015, il sottoscritto si recava presso il Municipio di Cadeo, per un colloquio con il Tecnico Comunale e, contestualmente, provvedeva al deposito della “Richiesta di Accesso agli Atti” necessaria per consultare ed estrarre copia semplice della documentazione progettuale ivi depositata ed inerente al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) cui è sottoposta l’area in cui ricade il bene immobile oggetto della presente Relazione di Stima; che, in data 24 Marzo 2015 ed al termine del Colloquio con il Tecnico Comunale, il sottoscritto effettuava il sopralluogo in Località San Bassano, al fine di prendere visione dei beni immobili oggetto della presente Relazione di stima, scattando le fotografie di rito;

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P R E M E S S A

Premesso:

• che, in data 19 Marzo 2015, al sottoscritto Geom. Uggè Federico, libero

professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della

Provincia di Piacenza al N. 1985, con studio in Piacenza – 29121 (PC) - in Via

S. Rocchino al civico 10, Tel. 0523/180786, indirizzo di posta elettronica

ordinaria : [email protected] ed indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC): [email protected], veniva conferito dall’Avv. Matteo Bozzini,

con studio in Piacenza in Via Felice Frasi al civico 4, nella propria qualità di

Curatore del Fallimento n° 49/2013 - presso il Tribunale di Piacenza -

“CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio” l’incarico di estimatore per la

determinazione del più probabile valore di mercato di un’area sita in

Comune di Cadeo – 29010 (PC) – contraddistinta al Catasto Terreni del

predetto Comune al Foglio 34 Mappale 251;

• che, in data 24 Marzo 2015, il sottoscritto si recava presso il Municipio di

Cadeo, per un colloquio con il Tecnico Comunale e, contestualmente,

provvedeva al deposito della “Richiesta di Accesso agli Atti” necessaria per

consultare ed estrarre copia semplice della documentazione progettuale ivi

depositata ed inerente al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) cui è sottoposta

l’area in cui ricade il bene immobile oggetto della presente Relazione di

Stima;

• che, in data 24 Marzo 2015 ed al termine del Colloquio con il Tecnico

Comunale, il sottoscritto effettuava il sopralluogo in Località San Bassano, al

fine di prendere visione dei beni immobili oggetto della presente Relazione

di stima, scattando le fotografie di rito;

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• che, in data 13 Aprile 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto ufficio

del Comune di Cadeo, per il ritiro della documentazione che costituisce il

P.U.A. di cui alla precedente “Richiesta di Accesso agli Atti”;

• che, in data 23 Aprile 2015, il sottoscritto riceveva, dal Tecnico Comunale, la

documentazione non prodotta nel fascicolo ritirato ed inerente al bene

immobile oggetto della presente Relazione di Stima;

• che, in data 11 Maggio 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto ufficio

del Comune di Cadeo per un ulteriore colloquio con il Tecnico e,

contestualmente, consultava gli strumenti pianificazione urbanistica - Piano

Strutturale Comunale (P.S.C.) - vigenti e/o adottati, nonché l’ulteriore

documentazione utile ad espletare l’incarico conferitogli;

• che, in data 04 Giugno 2015, il sottoscritto provvedeva a reperire,

in via telematica, la documentazione catastale inerente al

bene immobile oggetto della presente Relazione di Stima

(Allegato n° 1);

• che, in data 05 Giugno 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto

ufficio comunale provvedendo al deposito della Richiesta del Certificato

di Destinazione Urbanistica (CDU) inerente al bene immobile oggetto

della presente Relazione di Stima e successivamente, in data 10 Giugno

2015, ritirava dal predetto ufficio comunale il suddetto Certificato

(Allegato n° 2.a e 2.b);

• che, in data 06 Giugno 2015, il sottoscritto provvedeva a far reperire, in

via telematica, la documentazione ipotecaria inerente al bene

immobile oggetto della presente Relazione di stima (Allegato n° 3)

• che, in seguito, mediante verifiche tecniche ed accertamenti svolti in forma

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autonoma, lo studio della documentazione reperita e dell’allegato

repertorio fotografico (Allenato n° 4) ha appurato la situazione che di seguito

descriverà.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto si pregia di esporre ciò che segue in

merito a quanto richiestogli, sottoponendo al Preg.mo Giudice Delegato, nella

persona della Dott.ssa Marina Marchetti, e del Curatore fallimentare, nella

persona dell’Avv. Matteo Bozzini, le seguenti note peritali.

ASPETTO ECONOMICO E PROCEDIMENTO DI STIMA

Scopo della stima è la determinazione del valore di mercato dei beni

all'epoca della redazione della presente Relazione. L'aspetto

economico che meglio risolve tale quesito si identifica senz'altro nel

più probabile valore di mercato.

Per giungere alla determinazione del suddetto valore lo scrivente ha utilizzato

il procedimento di stima sintetica comparativa a valore di mercato in base ai

parametri tecnici, impiegando come parametro tecnico la superficie,

espressa in metri quadrati (mq), cioè il medesimo parametro che, nella stessa

zona, viene adottato nelle libere contrattazioni di compravendita per gli

immobili aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di valutazione.

DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE

A) Ubicazione

Il bene risulta situato nel Comune di Cadeo, un paese collocato a una

distanza di 7 Km dalla vicina Fiorenzuola d’Arda e di poco inferiore a 20 Km

dalla Città di Piacenza, capoluogo provinciale.

B) Dati catastali (Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali)

L’area risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Cadeo al Foglio 34

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Mappale 251. (Allegato n° 1)

Nello specifico:

1) Catasto Terreni Foglio 34 Mappale 251, Qualità Seminativo Classe 1 Superficie ha 03

67 30 Reddito Dominicale Euro 339,55 Reddito Agrario Euro 388,87;

Dalla consultazione della documentazione catastale lo scrivente ha potuto

constatare che l’attuale conformazione dei due terreni deriva da un Tipo

Frazionamento, depositato presso l’attuale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate –

Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio – Servizi Catastali in data 09

Dicembre 2005 (Prot. N. PC104748). Con questo atto sembrerebbe costituirsi il

Mappale 251 derivante dalla soppressione del Mappale 14 e dalla

Variazione del Mappale 252.

Il possesso dei mappali oggetto della presente Relazione di stima risulta di:

CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Cadeo - C.f.: 01418050330 –

PROPRIETA’ PER 1000/1000

C) Conservatoria dei Registri immobiliari (Agenzia delle Entrate – Servizi di

pubblicità immobiliare)

Dalla consultazione della documentazione pervenuta (Allegato n° 3), lo

scrivente ha potuto constatare che il bene oggetto della presente Relazione

di Stima fu acquistato mediante Atto di Compravendita in data

02 Marzo 2006 (Registro Particolare 2552 e Registro Generale 4018 in atti dal

09 Marzo 2006 Repertorio n° 50419/19779) redatto a cura del Dott. Giuseppe

Rocca in Fiorenzuola d’Arda.

Il bene acquistato venne gravato da Ipoteca volontaria, mediante Atto

Notarile Pubblico del Dott. Giuseppe Rocca risalente allo 02 Marzo 2006

(Repertorio 50420/19780) trascritto in data 09 Marzo 2006

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(Registro Particolare 752 e Registro Generale 4019). Con questo Atto, quindi, il

Mappale oggetto della presente Relazione di Stima veniva gravato da

ipoteca volontaria pari ad Euro 3.375.000,00 derivante da Concessione a

garanzia di finanziamento di Euro 2.250.000,00 al tasso di interesse annuo

di 3.896%.

In seguito il predetto bene fu oggetto di Convenzione Edilizia con il Comune

di Cadeo, sottoscritta in data 06 Aprile 2009 (Registro Particolare 4159 e

Registro Generale 6962 in atti dal 08 Maggio 2009 Repertorio n° 57092/24227),

redatta a cura del Dott. Giuseppe Rocca in Fiorenzuola d’Arda.

Infine il bene fu gravato rispettivamente dal Decreto di Ammissione al

Concordato Preventivo (Registro particolare n° 2415 e Registro Generale n°

3593, in data 28 Marzo 2013) e dalla Sentenza Dichiarativa di Fallimento

(Registro particolare n° 8853 e Registro Generale n° 12281) del

4 Dicembre 2013.

D) Confini

Il suddetto immobile è situato in una zona di espansione posta a Sud/Est del

Comune di Cadeo e vi si accede percorrendo la Via Emilia, o Strada Statale

n° 9, oltrepassando la Località Fontana Fredda in direzione Fiorenzuola

d’Arda. Nello specifico il Mappale 251 del Foglio 34 confina a Nord con la S.S.

n° 9, ad Est con un’area a vocazione produttiva, a Sud con terreni agricoli

mentre ad Ovest con un corso d’acqua superficiale denominato “Scolo

Ravacolla” ovvero un cavo primario che si distende nei Comuni di

Fiorenzuola, Cadeo, Cortemaggiore, Polignano, Monticelli e si perde nel Po.

E) Configurazioni dimensionali

L'area su cui insiste il bene immobile oggetto della presente Relazione di

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Stima risulta piuttosto regolare, con giacitura pianeggiante. Attualmente il

Mappale 251 è collocato all’esterno del perimetro del centro abitato, in

località San Bassano, e si affaccia sulla Via Emilia (o S.S. n° 9), una rilavante

arteria di comunicazione per i traffici commerciali. L’accesso al fondo

avviene, così descritto nell’Atto di Compravendita (avvenuta in data

2 Marzo 2006 da parte del Dott. Giuseppe Rocca - Repertorio notarile n°

50419 – Raccolta n° 19779, Registrato in Fiorenzuola d’Arda il 9 Marzo 2006 al

n° 364 Serie 15) “…strada poderale esistente sul terreno sul terreno

compravenduto…”.

F) Caratteristiche ambientali

La zona, ubicata fra la Frazione di Fontana Fredda (Cadeo) e il Comune di

Fiorenzuola d’Arda, risulta certamente idonea per insediamenti di tipo

produttivo poiché prospiciente, come già detto, lungo la Via Emilia (o Strada

Statale n° 9), ovvero, lungo un importante arteria di comunicazione percorsa

quotidianamente da un intenso traffico. L’area, inoltre, risulta a confine con

un ambito a vocazione agricola ed ubicata fra il Colo Ravacolla e un

insediamento di tipo produttivo già esistente, posto in località San Bassano.

G) Collegamenti viari e servizi

Gli immobili si trovano ubicati, come già detto, in Comune di Cadeo, in

Frazione Fontana Fredda, un paese situato a una distanza poco inferiore di

20 Km dalla Città di Piacenza, alla quale si accede mediante la percorrenza

della Via Emilia (S.S. n° 9). Il paese è servito dai principali servizi pubblici.

Gli ingressi autostradali alla A1 (Milano - Bologna), nel territorio di Fiorenzuola

d’Arda, distano poco più di cinque chilometri.

H) Caratteristiche dell'edificato ed utilizzazione dell'area

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H.1) STRUMENTO URBANISTICO

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Cadeo risulta essere il

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con Delibera del Consiglio

Comunale (C.C.) n° 26 del 05 Aprile 2007. Nel tempo sono stati approvati, in

modalità differita, il Piano Operativo Comunale 2013/2018 (P.O.C.) con

Delibera del C.C. n° 39 del 09 Agosto 2014 ed il Regolamento Urbanistico

Edilizio (R.U.E.) con Delibera del C.C. n° 52 del 26 Novembre 2014.

Il P.S.C. colloca il bene immobile oggetto della presente Relazione di Stima

nella zona omogenea denominata “TERRITORIO URBANIZZABILE”,

specificatamente negli “AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

individuando una “FASCIA DI TUTELA FLUVIALE” in prossimità dell’alveo dello

Scolo Ravacolla. Proseguendo nella consultazione dell’elaborato grafico

denominato “Tav. n° 2 _AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI del P.S.C.” si evince

che gran parte dell’area risulta ricadere, lungo lo sviluppo dello Scolo

Ravacolla, nella “FASCIA DI RISPETTO AI CORSI D’ACQUA ai sensi dell’art. 42

del D. Lgs. 42/2004”. Vengono inoltre individuati il “TRACCIATO PISTA

CICLABILE” (a Nord lungo la Via Emilia) la “LINEA ELETTRICA ALTA TENSIONE

132 KV” (a Sud, esterna al terreno oggetto della presente Relazione di

Stima) e le “FORMAZIONI LINEARI DI ALTRE SPECIE “AREA AGRICOLA” (ad

Ovest lungo l’alveo dello Scolo Ravacolla). Proseguendo nella

consultazione degli elaborati grafici che costituiscono il P.S.C.,

principalmente si evince:

- “Tav n° 6_TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE”: “Settore B-

studio: Fascia da sottoporre ad approfondimenti in base al PTA” e

“16. Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati”;

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- “Tav. n° 7_ELETTRODOTTI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE”:

“Linea Elettrica di Alta Tensione (AT) 132 KV - Art. 13 Direttiva

Applicativa delle L.R. 30/2000” ed, al limite del lotto, “Zona di

Emissione Elettromagnetica > 0,5 µT – Art. 13 Direttiva applicativa

della L.R. 30/2000”;

- “Tav. n° 8_SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI PROGETTO PER LA

MOBILITA’”: “Fascia di rispetto stradale” a Nord, lungo la Via

Emilia;

- “Tav n° 11_AREE DI TUTELA FLUVIALE”: “Zona D di tutela di valenza

comunale – Potenziamento del corridoio ecologico in sicurezza

idraulica”, “Zona C2-2 – non protetta da difesa idrauliche o da

infrastrutture lineari – Potenziamento del corridoio ecologico” e

“Limite fascia di mrispetto ai corsi d’acqua pubblici (mt. 10)

(Norme di Polizia delle acque pubbliche – Capo VII del R.D.

523/1904”;

- “Tav n° 12_CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STATO DI PROGETTO”:

“Classe V – Aree prevalentemente industriali”.

Il P.O.C. individua il bene immobile oggetto della presente Relazione di

Stima mediante una perimetrazione “AMBITI IN CORSO DI ATTUAZIONE DA

POC. N. 1” (la legenda rimanda all’art. 36 delle NT-RUE) ed anche il R.U.E.

classifica parte di tale area come “AMBITI IN CORSO DI ATTTUAZIONE DA

P.O.C. N. 1” disciplinati al “CAPO VIII – AMBITI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA’

PRODUTTIVE” agli art. 39 ed art. 44 ed in parte come “Vp – AMBITI A VERDE

PRIVATO” disciplinati al “CAPO XI – TUTELA AMBIENTALE” all’art. 67 delle

Norme di Attuazione (NDA) che, rispettivamente, recitano:

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“Art. 39 – NORME GENERALI

In tali ambiti sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- nelle aree di nuovo impianto produttivo è ammesso l’insediamento di lavorazioni

di cui all’elenco delle industrie insalubri (D.M. 5 Settembre 1994, art. 216 del testo

unico delle leggi sanitarie), ad eccezione di:

- attività che comportano allevamento, produzione e lavorazione di prodotti di

origine animale;

- produzione e trasformazione di energia nucleare e termoelettrica e impianti

che comportano trattamento di combustibile nucleare;

- impianti di lavorazione e fusione metalli;

- verniciature e solventi estese alla macro-scala industriale;

- produzione di materie plastiche;

- erbicidi e fitoregolatori, produzione e formulazione;

- esplosivi – produzione, manipolazione e deposito;

- grassi ed acidi grassi – grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali;

- idrocarburi – frazionamento, purificazione (esclusi i servizi stradali di sola

distribuzione);

- metalli – lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione dei metalli;

- concerie;

industrie chimiche e petrolchimiche;

- petrolio: raffinerie;

- parcheggi per autotreni a gestione privata;

- palestre sportive;

- impianti tecnologici e infrastrutture di servizio.

Devono comunque essere garantite, mediante opportune modalità operative e

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gestionali e/o uso di tecnologie, i limiti e le condizioni fissate dalla legislazione

vigente di scarichi ed emissioni.

E’ comunque facoltà del Comune, a seguito del parere preventivo di merito degli

organi competenti, di vietare in via preventiva l’attivazione e/o cessare l’attività di

un’industria classificata insalubre o subordinare l’attivazione di speciali cautele

allorché la stessa costituisca reale e concreta sorgente di pericolo per la salute

pubblica, senza alcun indennizzo nei confronti dell’azienda cessante.

Nelle nuove costruzioni sono consentiti scantinati e seminterrati di profondità

superiore a ml. 1,00 dal p.c. subordinanatamente alla presentazione di idonea

documentazione che dimostri la non interferenza con il locale livello massimo della

falda freatica, ovvero che preveda l’adozione di idonei accorgimenti costruttivi.

Le unità produttrici esistenti o di nuovo impianto potranno essere dotate di

abitazioni per i titolari dell’azienda e per il personale addetto alla sorveglianza nel

limite di non più di due alloggi per azienda, con SU complessiva max di 320,00 mq

con possibilità di deroga, concessa dal Consiglio Comunale, in caso di comprovata

necessità.

Tutte le nuove costruzioni sui lotti inedificati resi liberi da demolizioni dovranno essere

dotate di parcheggi privati in misura non inferiore a quanto stabilito all’art. 18 del

presente Regolamento.

Gli edifici compresi nelle zone produttive nei quali, alla data di entrata in vigore del

RUE, si esercitano attività non conformi alle destinazioni di zona (e cioè adibiti ed

attività diverse da quelle sopra elencate) possono essere mantenuti nella loro

destinazione ed assoggettati ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ristrutturazione e nuova edificazione d’ampliamento della SU non

superiore al 20% con possibilità di demolizione e ricostruzione del fabbricati

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esistente.

Gli ambiti specializzati per le attività produttive comprendono:

- tessuto produttivo consolidato;

- tessuto produttivo consolidato esterno ai centri abitati;

- tessuto produttivo e commerciale connesso con l’agricoltura;

- tessuto produttivo per attività terziarie: alberghi, hotel;

- tessuto produttivo in corso di attuazione;

- tessuto produttivo per i nuovi insediamenti;

- tessuto produttivo specializzato per il commercio.”

“Art. 44- TESSUTO PRODUTTIVO IN CORSO DI ATTUAZIONE

Sono costituiti da aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già approvate dal

Consiglio Comunale.

Esse sono delimitate nelle tavole R.U.E. in scala 1:2000 con apposita simbologia. In

tali ambiti gli interventi edilizi si attuano secondo le modalità e le prescrizioni del

P.U.A. approvato.

Alla scadenza del termine del PUA le arre eventualmente inedificate o per le quali

non è stato richiesto il permesso di costruire, per essere utilizzate ai fini edificatori

dovranno reperire le maggiori dotazioni territoriali previste da normative in materia

eventualmente sopravvenute.

Qualora non risultasse la necessità di tale integrazione, dopo l’effettuazione dei

collaudi e della cessione gratuita delle aree di U1 ed U2, l’edificazione nel

comparto sarà disciplinata dalle norme previste dal P.U.A. originale.”

“Art. 67- ZONE A VERDE PRIVATO

Tali zone sono vincolate all’obbligo di rispettare e mantenere il verde esistente.

In dette zone sono vietate costruzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di impianti

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sportivi all’aperto (campi da tennis, piscine e simili) o piccole costruzioni per

ricovero attrezzi e per servizi ad uso del personale addetto, con H = mt. 3 e U.F. =

0,03 mq/mq, che non comportino l’abbattimento di alberature, nonché recinzioni

la cui foggia sia intonata egli edifici ed all’ambiente esistenti.

Per gli edifici esistenti è ammesso l’ampliamento una volta tanto fino al 10% delle

S.u.l. preesistente.

Qualsiasi tipo di riassetto delle zone in questione e l’abbattimento di alberi sono

soggetti ad autorizzazione Comunale, che potrà prevederne la sostituzione.

Nelle suddette zone è compatibile la realizzazione di serre nel rispetto dell’altezza

prevista dalle presenti norme a condizione che siano costruite da struttura leggera

amovibile; qualora trattasi di struttura fissa la loro realizzazione è consentita nel

rispetto dell’altezza e dell’U.F. previsti.”

Sulla base delle informazioni assunte nel corso dei colloqui con il Tecnico

Comunale, sembrerebbe che vi sia un errore nell’apposizione del “retino”,

sulla cartografia che costituisce il R.U.E., che colloca parte del bene

oggetto della presente Relazione di Stima nella “ZONA A VERDE PRIVATO”,

(di cui al su riportato Art. 67 delle NDA) in luogo della corretta destinazione,

ovvero, “ZONA PER ATTREZZATURE URBANE”, di cui all’art. 62 delle NDA, così

come meglio indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

rilasciato dal preposto ufficio Comunale in data 9 Giugno 2015 con Prot. n°

0006552 (Allegato n° 2.b)

Infine, parte dell’area di cui al Foglio 34 Mappale 251 risulta gravata dal

“VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N° 42/2004”.

L’Amministrazione Comunale Cadeo, infine, ha approvato il Piano

Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata e di tipo produttivo,

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denominato “San Bassano 2”, di con Delibera del Consiglio Comunale

n° 60 del 06 Novembre 2008 n° 27, sottoscrivendo una Convenzione, in data

06 Aprile 2009, dinnanzi al Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio Notarile n°

56895 – Raccolta n° 24105 – Registrato a Fiorenzuola d’Arda il 27 Aprile

2009), con la Società “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO SOCIO

rappresentata dal Sig. Ernesto Cattivelli nella propria qualità di

Amministratore Unico e Legale Rappresentante. (Allegato n° 3_parte)

H.2) PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA (P.U.A.) di tipo

produttivo

Dalla consultazione della suddetta Convenzione si evince, principalmente

ed a titolo indicativo ma non esaustivo:

• che il Soggetto Attuatore è proprietario del terreno individuato al

Catasto Fabbricati del Comune di Cadeo Foglio 34 Mappale 251;

(premesse)

• che tale terreno risulta destinato del P.O.C. vigente a zona produttiva di

espansione D (comparto 3P) regolata dall’art. 46 del R.U.E.; (premesse)

• che il Soggetto Attuatore ha predisposto e presentato, presso il

preposto ufficio Comunale in data 31 Ottobre 2007 Prot. n° 10283, la

Richiesta di Autorizzazione al progetto P.U.A. ed i progetti di massima

per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso; (premesse)

• che l’autorizzazione per l’attuazione di un P.U.A. è subordinata alla

stipula di una Convenzione atta a disciplinare i rapporti fra il Comune

ed il Soggetto Attuatore; (premesse)

• che con delibera esecutiva della Giunta Comunale n° 131 del

13 Novembre 2007 è stata autorizzata la presentazione del P.U.A.;

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(premesse)

• che la Convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi

di realizzazione degli interventi del P.U.A. denominato “San Bassano

Due” approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n° 60 del 06

Novembre 2008; (art. 1)

• che il termine previsto per l’attuazione del Piano viene fissato in anni

sette decorrenti dalla esecutività della Deliberazione di approvazione

del Piano (art. 3). Delibera C.C. n° 60 del 6 Novembre 2008;

Relativamente a questo aspetto lo scrivente informa che l’entrata in

vigore della Legge n° 98 del 9 Agosto 2013, art. 30 comma 3 bis

(conversione del D.L. 21 Giugno 2013 n° 69 “Decreto del Fare”) ha

prorogato di tre anni:

- Il termine di validità delle convenzioni o degli accordi similari

comunque denominati a livello regionale;

- I termini di inizio e fine lavori e quindi dei relativi titoli abilitativi

rilasciati per l’esecuzione delle opere previste in convenzione o negli

accordi similari. La proroga, specifica la norma, si applica alle

convenzioni o agli accordi stipulati sino al 31/12/2013.

Inoltre, dato che la norma non detta prescrizioni in merito alla

relativa richiesta di proroga, che scrive sentito anche il parete del

Tecnico Comunale prudenzialmente ritiene che la stessa sia

applicabile “automaticamente” senza la necessità di dover esperire

determinate formalità (es. comunicazione preventiva) fatta salva la

necessità di rinnovare, eventualmente per la parte di opere non

ancora eseguite, le eventuali garanzie finanziarie rilasciate al

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Comune. Tuttavia lo scrivente informa il lettore che il Curatore

fallimentare sta predisponendo e provvederà quanto prima al deposito

della “Richiesta di Voltura” del P.U.A. di tipo produttivo denominato “San

Bassano 2” rilasciato a “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO

SOCIO al fine di modificarne l’intestazione del Titolo in “FALLIMENTO

CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio”, Atto propedeutico alla

attivazione della proroga di tre anni (ai sensi della Legge n° 98 del 9

Agosto 2013, art. 30 comma 3 bis) dei termini di validità della

Convenzione.

• che i beni compresi nel Piano ed oggetto di Convenzione sono

individuati al Catasto Terreni del Comune di Cadeo al Foglio 251

Mappale 251 avente superficie pari ad 36.730,00 mq; (art. 4)

• che la superficie territoriale del Piano è pari 36.730,00 mq, di cui

34.623,00 mq classificati “produttivi” e 2.107,00 mq classificati a fascia di

tutela. La superficie realizzabile nell’ambito del comparto è pari ad

15.580,00 mq, ovvero, il 45% di 34.623,00 mq e che il progetto prevede

la ripartizione delle aree nel seguente modo:

- Strade ……………………………….… 5.383,00 mq

- Marciapiedi ………………………….. 1.060,00 mq

- Parcheggi …………...……………….. 1.828,00 mq

- Pista ciclabile ………………………….. 415,00 mq

- Verde primario ……………….……….. 594,00 mq

- Area di urbanizzazione secondaria . 843,00 mq

- Fascia di tutela …………………..….. 2.107,00 mq

- Superficie fondiaria ……….……… 24.500,00 mq

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Al riguardo si allega copia di una “Tavola 4” contenente le previsioni

Planovolumetriche informando il lettore, sulla base delle informazioni

assunte, che il suddetto elaborato, nella sua estensione esecutiva,

avrebbe dovuto subire un aggiornamento a seguito delle prescrizioni

indicate nelle fasi di approvazione/adozione e dei contenuti

comunque individuati nella Convenzione fra il Soggetto Attuatore ed

il Comune di Cadeo.

In osservanza dei disposti di Legge il Soggetto Attuatore si obbliga:

- a cedere gratuitamente al Comune di Cadeo le aree per le

opere di urbanizzazione primaria risultanti dal P.U.A.;

- a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione

primaria;

- a cedere gratuitamente le aree di urbanizzazione secondaria;

- che le suddette aree dovranno essere trasferite al Comune di

Cadeo dopo l’effettuazione del collaudo delle opere di

urbanizzazione edilizia ed urbanistiche per la buona esecuzione

del Piano; (art. 5)

• che: (art. 6)

- interventi sono soggetti a Titolo abilitativo;

- l’ammontare del contributo di costruzione è determinato in base

alle disposizioni normative vigenti al momento del rilascio del Titolo

abilitativo;

- il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) relativo o relativi agli

edifici previsti nel P.U.A. potrà avvenire soltanto ad avvenuto

rilascio del PdC relativo alle opere di urbanizzazione primaria;

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- la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere

contestuale alla realizzazione degli interventi edilizi sui lotti privati;

• che ad opera ultimata dovrà essere acquisito dal Soggetto Attuatore il

Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità; (art. 7)

• che sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria quelle

individuate negli specifici elaborati del P.U.A. i cui costi si stimano pari

ad Euro 776.475,94 spese tecniche ed aliquota I.v.a. compresa. Fra le

opere di urbanizzazione primaria sono compresi gli interventi di fornitura

ed apposizione di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale,

secondo le modalità previste dal Codice della Strada, ed in Soggetto

Attuatore, prima dell’apertura delle aree di urbanizzazione all’uso

pubblico, dovrà mantenerle in efficienza sino al collaudo (art. 8);

• che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria è

determinato all’atto del rilascio dei singoli PdC, secondo i valori

tabellari in vigore in quel momento; (art. 9)

• che tutte le opere oggetto del P.U.A. dovranno essere realizzate

secondo gli elaborati del Piano; la direzione dei Lavori sarà affidata a

Tecnici prescelti dal Soggetto Attuatore; l’alta sorveglianza

dell’attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici

comunali; (art. 10)

• che il Piano dovrà essere attuato secondo le prescrizioni formulate

durante la fase istruttoria del procedimento di approvazione dello

stesso e precisamente: (art. 11)

- “Tav. n° 3”, la superficie del comparto di intervento dovrà

riguardare la sola superficie di proprietà, quindi 36.730,00 mq;

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- “Tav. n° 4”, le previsioni planivolumetriche dovranno essere

rettificate:

- fino al limite del rispetto stradale indicato dal P.O.C. (ovvero

40,00 m dalla S.S. n° 9) e del rispetto della linea elettrica Alta

Tensione indicato nel P.O.C. (ovvero 50,00 m dall’asse);

- dal canale Ravacolla dovrà essere rispettata la distanza di

10,00 m dal limite della sponda;

- i fabbricati in progetto dovranno rispettare le distanze dal

confine di zona così come indicato nel P.O.C.;

- “Allegato F _ Computo Metrico Estimativo”: sono da intendersi a

carico del Soggetto Attuatore tutte le opere di urbanizzazione

necessarie per dare completezza e funzionalità alle opere stesse

ancorché non elencate specificatamente nel computo metrico;

- “Allegato L _ Vincoli”:

- linea elettrica alta Tensione 50,00 m in luogo dei 30,50 m previsti;

- fascia di rispetto stradale 40,00 m in luogo dei 20,00 m previsti;

- non è indicato il limite del vincolo ambientale dell’acqua

pubblica Ravacolla di cui al D. Lgs n° 42/2004;

- la superficie permeabile da ricavare all’interno dei lotti, dovrà

essere indicata in sede di presentazione della Richiesta di PdC per

la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- fra le opere di urbanizzazione deve intendersi compresa anche

la tombinatura del canale a confine con la zona produttiva ad Est

fino all’incrocio con la S.S. n° 9 nonché la vasca di laminazione

prevista al fianco dello Scolo Revacolla con nulla-osta da parte

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del Consorzio di Bonifica;

- dovrà essere acquisito il nulla-osta da parte dell’A.N.A.S.

relativamente all’accesso alla S.S. n° 9;

- sulla base del parere della Commissione Edilizia n° 31 del

12 Novembre 2007 la strada di arroccamento parallela alla

S.S. n° 9 dovrà essere estesa sino ai confini Est ed Ovest;

- tutti gli interventi di modifica del Territorio compresi nel comparto

dovranno essere assoggettati alle procedure di autorizzazione

ambientale se interni alla fascia di 150,00 m dallo Scolo Ravacolla;

• che le opere di urbanizzazione e/o le altre opere pubbliche, oltre ad

essere eseguite ed ultimate entro il termine di validità del piano, sono

soggette: (art. 12)

a) alla preventiva acquisizione del PdC, il cui progetto dovrà essere

redatto in conformità:

- ai capitolati speciali d’appalto del Comune e delle Aziende

Titolari della gestione dei Pubblici Servizi;

- alle prescrizioni che saranno indicate dagli uffici tecnici

comunali in sede di verifica nonché in fase realizzativa;

- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera e

mdi impianto;

b) il progetto di cui al punto a) deve essere redatto nella forma di

progetto esecutivo, fatta eccezione per le opere che dovranno

essere realizzate dagli enti gestori dei pubblici servizi che dovranno

comunque visionare ed approvare il progetto esecutivo stesso;

c) le opere dovranno essere realizzate in conformità ai PdC rilasciati;

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d) alla cessione gratuita delle opere, manufatti ed aree di pertinenza;

e) all’allacciamento ai pubblici servizi;

f) alla conformità della normativa vigente in tema di affidamento e

modalità di realizzazione delle opere:

• che il Collaudo (preceduto dalla consegna di tutti gli elaborati grafici

del progetto esecutivo rispondente agli effettivi lavori eseguiti, sia su

base cartacea che su base informatica) delle opere di urbanizzazione

dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione

della ultimazione dei lavori, fatti salvi tempi più lunghi nel caso si

rendano necessari interventi di ripristino, riparazione e completamento

delle opere. Le spese per il suddetto Collaudo saranno a carico del

Soggetto Attuatore ed effettuati da Tecnici nominati, anche in corso

d’opera, dall’Amministrazione comunale. L’approvazione del Collaudo

determina l’obbligo, da parte dell’Amministrazione Comunale, della

presa in carico. Allo scopo di accertare l’attecchimento delle essenze

arboree, le opere a verde potranno essere prese in carico dopo un

periodo di manutenzione, a cura e spese del Soggetto Attuatore,

avente durata massima di anni uno dalla data del Collaudo; (art. 13)

• che qualunque variazione sostanziale alla composizione urbanistica del

P.U.A. dovrà essere preventivamente richiesta e debitamente

autorizzata dal Comune; (art. 14)

• che l’importo previsto delle opere da eseguirsi a cura e spese del

Soggetto Attuatore, desumibile dal Computo Metrico Estimativo

facente parte del P.U.A., ammonta ad Euro 776.475,94, comprensivo di

spese tecniche ed Iva. A garanzia degli obblighi assunti, il Soggetto

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Attuatore, ha costituito a favore del Comune di Cadeo una fidejussione

assicurativa emessa, in data 26 Marzo 2009 con n° 1573.00.27.27346181,

da “SACE BT SPA” con sede legale in Roma, Piazza Poli n° 42 e pari al

50% dell’importo previsto di cui sopra. Tale garanzia deve prevedere

anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in

proporzione dell’entità delle inadempienze verificatesi. Detta garanzia

soddisfa l’obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune con

rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione dell’art. 1944 del

Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1

dell’art. 1957 del Codice Civile. Le fideiussioni devono essere adeguate

con cadenza triennale in base alle variazioni I.S.T.A.T. fabbricati. Le

fideiussioni sono durature e valide fino al momento della ricezione da

parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di

Cadeo dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti. (art. 15)

• che nei casi di inottemperanza delle obbligazioni nascenti dalla

predetta Convenzione, senza giustificato motivo, il concessionario

dovrà corrispondere al Comune una penale come di seguito stabilita,

salva la risarcibilità di ogni maggior danno: (art. 16)

a) Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere di

urbanizzazione e comunque fino a un massimo del 10% del valore

delle stesse;

b) Pari al 5 % del valore delle opere dichiarate non collaudabili dal

collaudatore;

c) Pari al 30 % del valore delle aree di cessione, nel caso di

inadempimento dell’obbligo di cessione.

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• che in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la predetta

Convenzione, l’Amministrazione Comunale ordina che si provveda a

sanare le irregolarità entro un termine non inferiore a 90 giorni. Scaduto

tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia ottemperato al

predetto ordine il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore

termine di 30 giorni. Scaduto anche questo ulteriore termine il comune

provvede direttamente all’esecuzione delle prestazioni dovute,

all’applicazioni di eventuali penali, con escussione della prestata

fideiussione, per l’importo delle penali e per la quota parte

corrispondente al costo delle opere non realizzate o non collaudate ed

addebito di ogni ulteriore onere. (art 17)

• che nel caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della

predetta Convenzione, il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di trasferire

agli acquirenti tutti gli oneri di cui alla Convenzione. In particolare

dovrà essere riportata negli atti pubblici la facoltà, per il titolare della

Convenzione, di presentare varianti al piano da sottoporre alla

approvazione comunale e, a tale scopo, il Soggetto Attuatore si

impegna a riportare negli atti di trasferimento stipulati tutte le clausole

contenute nella Convenzione stessa. In ogni caso, gli obblighi assunti

dal Soggetto Attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò

indipendentemente da diverse o contrarie clausole di vendita, le quali

non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto Attuatore è

tenuto a richiedere preventiva autorizzazione per la cessione a terzi dei

presenti impegni. (art. 19)

I) DESCRIZIONE DEI BENI

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Come già detto il bene oggetto della presente Relazione di Stima, ovvero, il

terreno contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cadeo al

Foglio 34 Mappale 251 è interessato da un P.U.A. di tipo produttivo,

conseguentemente alla presentazione, da parte della società “CATTIVELLI

COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio” della specifica Richiesta, depositata in data

31 Ottobre 2007 con Protocollo n° 10283, alla quale è seguita

l’autorizzazione alla presentazione del P.U.A., mediante Delibera della

Giunta Municipale n° 131 del 13 Novembre 2007, a seguito della quale è

avvenuta l’approvazione del Piano, con Delibera del Consiglio Comunale

n° 60 del 6 Novembre 2008, che ha portato alla sottoscrizione della citata

Convenzione.

Secondo quanto riferito allo scrivente nel corso dei colloqui con il Tecnico

Comunale, in seguito della sottoscrizione della Convenzione, ma in epoca

non precisata, furono iniziati i lavori legati alle opere di urbanizzazione,

senza che avvenisse il deposito (a cura e spese del Soggetto Attuatore) di

alcuna richiesta di PdC e senza che il Comune rilasciasse nessun Titolo che

abilitasse l’intervento. Pertanto i lavori iniziarono in mancanza della

consegna della obbligatoria documentazione, principalmente il Progetto

abilitativo Esecutivo, ed in completa assenza delle necessarie

autorizzazioni, anche degli ulteriori Enti che, a vario tiolo avrebbero dovuto

e/o dovrebbero esprimersi in merito al progetto legato alla realizzazione

dell’opera, cosi come indicato nella Convenzione.

Dalla consultazione del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n°

91 del 12 Giugno 2012 (Allegato n° 5), si evince che:

- in data 25 Maggio 2011 il preposto Ufficio Comunale ha

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contestato al Soggetto Attuatore, mediante una nota con

Prot. n° 4963, la realizzazione di una parte delle opere di

urbanizzazione secondo modalità difformi rispetto a quanto

stabilito nella Convenzione in quanto la Ditta realizzatrice è stata

individuata senza l’utilizzo delle procedure di evidenza pubblica;

- in data 23 Maggio 2011 con nota avente Prot. n° 4845 ed in data

27 Luglio 2011 con nota avente prot. n° 7060 è stata segnalata

all’autorità giudiziaria le violazioni di cui sopra;

- in data 3 Novembre 2009 con determinazione n° 391/GEN. è stato

affidato all’Ing. Giuseppe Pighi, già collaudatore in Corso

d’opera, l’incarico di verificare la consistenza e l’accettabilità

delle opere di urbanizzazione realizzate da un soggetto privo dei

requisiti richiesti;

- in data 28 Febbraio 2012 è stato redatto un Verbale di

sopralluogo “preliminare” all’accertamento Tecnico contabile

relativo alle opere di urbanizzazione a servizio del P.U.A.

San Bassano 2 redatto dall’Ing. Pighi Giuseppe;

- in data 29 Febbraio 2012 il Tecnico incaricato propose

l’approvazione dello “Stato di consistenza dei lavori e inventario

dei materiali delle opere provvisionali alla data del 28 Febbraio

2012”;

- vengono considerate le opere di urbanizzazione realizzate nel

comparto di “…modesta entità e consistono in scavi di sbancamento,

sottofondo con ghiaia in sorta, condotti fognari e pozzetti con chiusini

corrispondenza della strada di lottizzazione parallela alla statale n. 9 ed

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in alcune aree a parcheggio;…”;

- viene considerato che “…l’art. 45 del D.L. n° 201/2011 ha introdotto

nel corpo dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (Testo unico

dell’edilizia) il comma 2-bis che prevede l’esonero dell’obbligo di gara

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e non prevede

l’applicazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163…”;

- viene dato atto, ”…alla luce di quanto sopra riportato che le opere di

urbanizzazione realizzate dalla ditta lottizzante possono essere accettate

e che il completamento delle stesse potrà essere ripreso previa

acquisizione di un nuovo permesso di costruire ai sensi dell’art. 12 della

L.R. n° 31/2001 e s.m…”;

- viene ritenuto “…di approvare l’accertamento tecnico contabile e lo

stato di consistenza dei lavori ed inventario dei materiali delle opere

provvisionali alla data del 28/02/2012, relativi al P.U.A. San Bassano 2

effettuato dal collaudatore incaricato, ing. Giuseppe Pighi”;

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità

contabile espressi, rispettivamente dal Responsabile del Servizio

interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria

(ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

In relazione ai contenuti del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n° 91 del 12 Giugno 2012, viene deliberato:

- di “…approvare lo Stato di consistenza dei lavori e inventario dei

materiali delle opere provvisionali alla data del 28.02.2012 e

l’Accertamento tecnico contabile datato 29.02.2012, predisposti

dall’Ing. Giuseppe PIGHI, inerenti al P.U.A. Can Bassano 2…”;

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- di “...dare atto che il completamento delle opere di urbanizzazione

potrà avvenire a cura della ditta lottizzante previa acquisizione del un

nuovo titolo abilitativo”;

- di “…stabilire che il completamento delle opere di urbanizzazione verrà

sottoposto a controllo tecnico, con spese a carico della ditta lottizzante,

da parte del collaudatore in corso d’opera, Ing. Giuseppe Pighi, già

incaricato dall’Amministrazione Comunale…”;

- di “…trasmettere copia del presente atto alla ditta Cattivelli Costruzioni

S.r.l. con sede in Cadeo Via Emilia n° 27…”;

- di “…dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.”

Alla data del sopralluogo presso i beni immobili oggetto della presente

Relazione di Stima, avvenuto il 24 Marzo 2015, lo scrivente ha constatato

che l’accesso dalla Vie Emilia (o S.S. n° 9) all’area oggetto del P.U.A.

avviene mediante la percorrenza della “…strada poderale esistente…”

eseguita in materiale bituminoso, seppur vetusto. E’ stata altresì riscontrata,

come fra l’altro riportato nel documento “Stato di Consistenza dei lavori e

inventario dei materiali delle opere provvisionali alla data del 28-02-2012”,

la stesura di uno strato di ghiaia atto a formare l’ipotetica sede stradale

(parallela alla S.S. n° 9 e per un tratto perpendicolare ad essa) che,

purtroppo ed a causa dell’incuria manutentiva dell’area è parzialmente

ricoperto da uno strato vegetativo. Non è stato possibile, pertanto,

constatare l’attuale stato delle opere eseguite anche a causa del

degrado e dell’abbandono della presente area che risulta, fra l’altro,

occupata da materiale estratto, presumibilmente, anche dagli scavi

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praticati ma purtroppo gravata dalla presenza di materiale vario, costituito

da bancali sormontati da lastre in pietra naturale di varia natura, copertine

prefabbricate in cls, oltre ad accumuli sparsi di materiale di risulta di natura

edile (laterizi, blocchi prefabbricati in cls) e/o di altro genere. E’ stata

accertata, inoltre ed in difformità dei contenuti dell’Accertamento

Contabile, la presenza dello zoccolo in muratura che sembrerebbe

identificare, al solo esame visivo, parte del perimetro dei lotti e/o delle sedi

stradali del piano.

Lo scrivente, inoltre, segnala:

1) dalla consultazione dell’Atto di Compravendita, redatto in data

2 Marzo 2006 da parte del Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio notarile n°

50419 – Raccolta n° 19779, Registrato in Fiorenzuola d’Arda il 9 Marzo

2006 al n° 364 Serie 15) si evince al punto 5) delle “Garanzie, Modalità e

Patti” che la Società acquirente “…si impegna, a propria cura e spese,

a portare all’interno del cortile di proprietà del venditore, individuato

dal Mappale 12 del Foglio 34 N.C.T. di Cadeo le condutture del Gas e

dell’acqua, entro un anno da oggi…”;

2) dalla consultazione della Convenzione avvenuta in data 06 Aprile 2009

dinnanzi al Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio Notarile n° 56895 –

Raccolta n° 24105 – Registrato a Fiorenzuola d’Arda il 27 Aprile 2009), fra

il Comune e Società “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO SOCIO

si riscontra che “…fra le opere di urbanizzazione deve intendersi

compresa anche la tombinatura del canale a confine con la zona

produttiva ad Est fino all’incrocio con la S.S. n° 9 nonché la vasca di

laminazione prevista al fianco dello Scolo Revacolla con nulla-osta da

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parte del Consorzio di Bonifica…”. Lo scrivente ritiene opportuno

segnalare che dalla consultazione del Computo Metrico Estimativo

(Allegato F alla Convenzione) non si riscontra alcuna indicazione in

merito alla descrizione e/o alle quantità e/o agli importi (unitari e

parziali) di questa specifica opera, informando il lettore che all’epoca

del sopralluogo, il canale risultava, per quanto visibile, a cielo aperto.

VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI (Vt)

Al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell’area oggetto

della presente Relazione di Stima, lo scrivente utilizzerà come parametro

tecnico il metro quadrato di superficie, assumendo i corrispettivi prezzi medi

unitari di mercato correnti nella stessa zona e praticati ad appezzamenti

aventi, orientativamente, le medesime caratteristiche di quelli da stimare. Al

riguardo, lo scrivente ha effettuato una ricerca di mercato, consultato la

banca dati dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia del

Territorio di Piacenza, i Valori Agricoli Medi della Provincia di Piacenza e

reperendo ulteriori informazioni da diverse Agenzia immobiliari operanti nella

zona e, riconoscendo che i parametri reperiti sono da ritenersi medi ed

indicativi, visto la scarsa contrattazione di compravendite in considerazione

alla particolare situazione di sofferenza in cui si trova attualmente il mercato

immobiliare, ritiene appropriata l’applicazione di un importo pari ad Euro

20,00 al mq relativamente alla porzione del Mappale 251 con destinazione

“Produttiva” e pari ad Euro 4,00 al mq relativamente alla porzione del

Mappale 251 con destinazione “Fascia di Tutela”, quali valori di mercato a

metro quadrato di superficie.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE: (dati dedotti dalle Visure catastali)

� Foglio 34 Mappale 251 – Parte - Area a destinazione “Produttiva”:

Vt1 = 34.623,00 mq x € 20,00 = € 692.460,00 …….. arrotondato ad € 692.000,00

� Foglio 34 Mappale 251 – Parte - Area a destinazione “Fascia di tutela”:

Vt2 = 2.107,00 mq x € 4,00 = 8.428,00 ……………..… arrotondato ad € 8.000,00

Vt = Vt1+Vt2 = € 700.000,00

All’immobile come sopra esposto gli si attribuisce un valore, riconducibile

all’epoca della stesura della presente Relazione di stima, pari ad

Euro 700.000,00 (diconsi Euro Settecentomilamila/00).

CONCLUSIONI

Il Consulente Tecnico ritiene con la presente Relazione, che si compone di

n° 30 pagine stampate su un solo lato e n° 5 Allegati (in più fogli), di aver

assolto l'incarico conferitogli e rimane a disposizione del Giudice Delegato

e del Curatore per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Piacenza, 01 Luglio 2015

IL TECNICO

UGGE' Geom. Federico

ALLEGATI

Allegato n° 01) Documentazione reperita, in via telematica il 4 Giugno 2015,

dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Piacenza – Servizi Catastali:

1.a) Estratto di Videografica Foglio 34 Mappale 251;

1.b) Visura storica Catasto Terreni Foglio 34 Mappale 251.

Allegato n° 02) Documentazione reperita in Comune di Cadeo

2.a) Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) depositata presso il

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Comune di Cadeo in data 5 Giugno 2015;

2.b) Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) ritirato presso il Comune di

Cadeo in data 10 Giugno 2015.

2.c) Estratto della cartografia inerente allo strumento urbanistico;

2.d) Elaborato grafico;

Allegato n° 03) Documentazione reperita, in data 5 Giugno 2015, presso il preposto

sportello dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Piacenza – Servizi di

Pubblicità immobiliare:

• Ispezione Ordinaria _ Elenco sintetico formalità (stralcio);

• Nota di trascrizione del 09 Marzo 2006 - Registro generale n° 4910 e Registro

particolare n° 752;

• Convenzione Edilizia del 06 Aprile 2009 - Registro Particolare 4159 e Registro

Generale 6962;

• Nota di trascrizione Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo del

28 Marzo 2013 - Registro Generale n° 3593 e Registro particolare n° 2415/2013;

• Nota di trascrizione Sentenza Dichiarativa di Fallimento del 4 Dicembre 2013 -

Registro generale n° 12281 e Registro Particolare n° 8853.

Allegato n° 04) Repertorio fotografico beni immobili.

Allegato n° 05) Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 12 Giugno 2012 e

Accertamento Tecnico Contabile del 29 Febbraio 2012

Piacenza, 01 Luglio 2015

IL TECNICO

UGGE' Geom. Federico

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