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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA Catania - Aga Hotel, venerdì 11 febbraio 2011 ~~~ I VIZI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE. ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ ED EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIORELATORE: Dott. Carlo Ferrari Dott. Carlo Ferrari Dott. Carlo Ferrari Dott. Carlo Ferrari [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA

Catania - Aga Hotel, venerdì 11 febbraio 2011

~~~“I VIZI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

E I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ ED EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO

E CONTENZIOSO TRIBUTARIO”

RELATORE: Dott. Carlo FerrariDott. Carlo FerrariDott. Carlo FerrariDott. Carlo Ferrari

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1. ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ ED EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO:

- Normativa civilistica;- Disciplina e giurisprudenza ante-riforma;- Disciplina e giurisprudenza post-riforma;- Cancellazione della società dal registro delle imprese:

EFFETTI;- Pronunce giurisprudenziali;- Strategie difensive.

2. I VIZI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.

- atti impugnabili;- avverso chi proporre ricorso;- motivi di impugnazione.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

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“ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ ED

EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO

E CONTENZIOSO TRIBUTARIO”

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LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ – CAPO III DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Art. 2312 - Cancellazione della società1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Dalla cancellazione della società i creditori sociali, che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi [ 2324 ].

3. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

4. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese [ 2188, 2220 ].

NORMATIVA CIVILISTICA

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LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ – CAPO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Art. 2495 - Cancellazione della società1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

NORMATIVA CIVILISTICA

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Nella vecchia formulazione l’art. 2456 c.c. stabiliva: “1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese 2. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento èdipeso da colpa di questi”

DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA ANTE-RIFORMA

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Cancellazione No estinzione della società

Estinzione dei rapporti giuridici

Estinzione della società

Cancellazione Efficacia di pubblicità legale

Presenza di rapporti giuridici

Prosecuzione Capacità giuridica

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ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE:

“l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione …”. (Cass., sent. 5 gennaio 2007, n. 646; ID. Cass., sent. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass., sent. 12 giugno 2000, n. 7972)

“Deve ribadirsi ulteriormente che alla cancellazione della società dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue che anche la sua estinzione che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa fanno capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553). Deriva, da quanto precede, pertanto, che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenutacancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione (Cass., n. 7972/2000; n. 16500/2004; n. 5941/1999; n. 3221/1999; n. 7650/1995). (Cass., sent. 23 maggio 2006, n. 12114)

DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA ANTE-RIFORMA: segue

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ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - segue:

“Ne deriva che l'Ufficio, legittimamente, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, può esercitare i propri poteri e far valere le relative pretese fiscali direttamente nei confronti della società … e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale”. (Cass., sent. 24 settembre 2003, n. 14147)

DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA ANTE-RIFORMA: segue

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ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - segue:

“per consolidata giurisprudenza l'atto formale di cancellazione della società ha solo funzione di pubblicità e non determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societàstessa. Ne consegue che fino a tale momento permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alla successiva fase di impugnazione che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (cfr. tra le altre: Cass. 1 luglio 2000 n. 8842 cui "adde" Cass. 12 giugno 2000 n. 7972, che ribadisce che la legittimazione processuale e sostanziale, pur dopo la sopravvenuta cancellazione della società permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, permane nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione). Corollario di tali principi e della permanenza della autonomia patrimoniale della società di persone pur dopo la cancellazione, è che i singoli soci non possono agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo detti soci agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne

abbiano la rappresentanza”. (Cass., sent. 20 ottobre 2003, n. 15691)

DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA ANTE-RIFORMA: segue

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D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal 1 gennaio 2004

Art. 2495 c. c. che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c.: “1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.

DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA POST-RIFORMA

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Estinzione

Natura costitutivaCancellazione

Presenza di rapporti giuridici

I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci

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CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

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Lo scioglimento e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non sono sufficienti a determinare l’estinzione giuridica ma occorre che siano esauriti tutti i rapporti giuridici ed ogni controversia giudiziale.

EX MULTIS: Cass., sent. 5 gennaio 2007, n. 646; Cass., sent. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass., sent. 12 giugno 2000, n. 7972; Cass., sent. 23 maggio 2006, n. 12114; Cass., sent. 24 settembre 2003, n. 14147.

Applicazione generalizzata e retroattiva della norma, la cancellazione della società (di capitali o di persone) dal registro delle imprese determina la sua irreversibile estinzione a prescindere dall’eventuale esistenza di rapporti non ancora definiti che ne risulterebbero, anzi, travolti.

EX MULTIS: Cass., sent. 15 gottobre 2008, n. 25192; Cass., sent. 18 settembre 2007, n. 19347; Cass., sent. 28 agosto 2006, n. 18618.

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PRINCIPI DI DIRITTO:

CASS., SS. UU., SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010, N. 4060, 4061, 4062

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ESTINZIONE DELLE SOCIETA’

la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali ne comporta l'estinzione, indipendentemente all'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti

RETROATTIVITA’DELL’ART. 2495 C.C.

l'art. 2495 c.c. è una norma innovativa e ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma peraltro in tal caso l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta

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PRINCIPI DI DIRITTO - segue:

CASS., SS. UU., SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010, N. 4060, 4061, 4062: segue

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ESTENSIONE ALLE SOCIETA’ DI PERSONE

anche per le società di persone, pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse societàsono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.

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QUAL’È L’EFFETTO DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO?

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

Non v’è successione di alcun genere né a titolo universale né a titolo particolare - sorge per i creditori una nuova azione contro gli ex soci, i liquidatori e gli amministratori della società estinta

Viene meno la legittimazione attiva e passiva della società

Non è più consentito all'Ufficio emanare o notificare atti impositivi, o, anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste: gli atti che comunque venissero cosìemanati e notificati sarebbero giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto

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QUAL’È L’EFFETTO DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO?

Segue

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

AVVISO DI ACCERTAMENTO INTESTATO E NOTIFICATO AD UNA SOCIETÀ ORMAI ESTINTA, il ricorso:

- non potrà essere ritualmente proposto, nédalla società, che non esiste, né da ex soci o ex liquidatori della società estinta.

- Va legittimamente proposto solo dal soggetto al quale l'atto è stato consegnato.

INAMMISSIBILITA’DEL RICORSO

VERRA’ RILEVATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A CAUSA DELL'INTERVENUTA ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

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C.CSS., sentenza 13 ottobre 2010, N. 21195: “ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti e che, come questa Corte ha chiarito, la disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore (Cass. n, 3107 del 2010; Cass. n. 29242 del 2009); come eccepito dall'Agenzia delle Entrate, il ricorso per cassazione promosso in nome della societàcontribuente va qualificato inammissibile, atteso che l'estinzione della società determina anche la cessazione dell'incarico del liquidatore e la perdita dei suoi poteri rappresentativi e quindi anche del potere di rilasciare la procura alle liti”.

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

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C.CSS., sentenza 5 novembre 2010, N. 22548: “La Corte territoriale, che ha pronunciato la sentenza impugnata in un momento successivo - come riferito il provvedimento venne depositato il 9 dicembre 2004 -, ha ritenuto di non attribuire effetto costitutivo alla cancellazione della società Montorio, seppur risalente a ben prima dell'introduzione del giudizio di gravame,avendo aderito all'indirizzo esegetico che correlava l'estinzione dell'ente non già alla predetta formalità nè al suo scioglimento, bensì all'effettivo esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenticapo ad esso, ancorchè sciolto e cancellato dal R.II.. E' dunque incorsa in errore di diritto, avendo la cancellazione della societàdal registro delle imprese procurato la sua estinzione, come si èdetto, dal 1 gennaio 2004, durante l'appello e prima della conclusione”. (IN TERMINI - C.Css., sentenza 20 ottobre 2010, n. 21510)

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALIsegue

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GIUDICI DI MERITO

C.T.P. Emilia, sentenza 4 giugno 2010, N. 88:“Applicando i suddetti principi (C.Css. SS. UU., n. 4062/2010), alla fattispecie in giudizio può dunque affermarsi che:

1- la CE. S.a.s. al momento della notifica degli atti impugnati era/è societàestinta;

2- la stessa non era/è più soggetto giuridico;

3- gli atti alla stessa notificati ed impugnati sono stati emessi a carico di un soggetto inesistente;

4- gli stessi, pertanto, sono atti nulli;

5- gli atti notificati al socio Le.Al.Ac. sono nulli essendo la diretta conseguenza di altri atti nulli;”.

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALIsegue

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GIUDICI DI MERITO

C.T.P. Treviso, sentenza 02 settembre 2010, N. 83 :“Ne consegue che, giuridicamente ragionando, il soggetto SO. s.r.l. più non esiste, con conseguente cessazione automatica del sig. Gr.Lo. dalla funzione di legale rappresentante della società estinta e conseguente ovvia carenza, rilevabile anche d'ufficio, delle stesse condizioni dell'azione, talché il ricorso è per tali ragioni di per sé inammissibile, mentre comunque l'Ufficio, se aveva ancora pretese, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, da avanzare verso la società, avrebbe potuto - e dovuto comunque agire nell'unico modo permesso dalla legge - e se ne fossero esistiti gli estremi - nei confronti dei soci o, in via extracontrattuale, contro l'organo liquidatore della società. P.Q.M. La Commissione dichiara inammissibile il ricorso”. (IN TERMINI - C.T.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza 8 aprile 2010, n. 67; C. Appello Roma, Sez. III sentenza 13 luglio 2010)

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALIsegue

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C.T.P. Genova, sentenza n. 66/13/10:“Il concessionario non può notificare al socio una cartella intestata alla società estinta, in base a ruolo formato a nome della società stessa: il ruolo è nullo e di conseguenza anche la relativa cartella … In base all’art. 2495, comma 2, c.c., in vigore dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal Registro delle imprese produce estinzione della societàanche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti … Va così ritenuta nulla la pretesa tributaria relativa ad una cartella intestata alla società (estinta) in base ad un ruolo formato a nome della società stessa e notificata ad un socio”. (IN TERMINI -Cassazione n. 29242/2008 e n. 25192/2008)

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1. Produrre certificazione dell’avvenuta estinzione della società;

2. Chiedere al giudice di rilevare d’ufficio la CESSATA MATERIA del contendere.

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GIUDIZI PENDENTI

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Art. 36 - Dpr. n. 602/73 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile.

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'Ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

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QUESTIONI APERTE

ART. 2495 C.C.

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Il Sig. G. F., già legale rappresentante della società “… S.r.l.”, come rappresentato, domiciliato e difeso

R I C O R R E

contro la Cartella di Pagamento n. 293 2010 000000000

IN DIRITTO

I. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DEL RUOLO IN ESSA INCORPORATO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA’.

II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA.

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STRATEGIE DIFENSIVE

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I VIZI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

E I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

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-IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLOCASS., sentenza 6 luglio 2010, N. 15946:

“alla luce del recente orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuentedestianatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piùmodificabili, la sua posizione, in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr. in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente èstato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. n. 724/2010)”

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ATTI IMPUGNABILI

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- Cassazione, SS.UU., sentenza 25.7.2007, n. 16412 – IN TERMINI, Cass., sentenza n. 13141/2010; n. 6756/2010; n. 15310/2009; n. 12175/2008; n. 28911/2008; n. 9833/2008; n. 3463/2008; n. 27021/2007; n. 22939/2007

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AVVERSO CHI PROPORRE RICORSO?

ENTE CREDITOREAGENTE DELLA RISCOSSIONE

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I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSTA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 26 - DPR. n. 602/1973, NONCHÉ DEGLI ARTT. 148 (RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE) E 149 (NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) C.P.C.- Css., n. 15948/2010: “l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del provvedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa”.

- Cass., sentenze: 2.10.2008, n. 24442; n. 5305/1999; n. 10477/2008;

- C.T.P. Catania - Sez. 2, sentenza 1 dicembre 2009 n. 949; IN TERMINI, si veda C.T.P. Agrigento - Sez. 1, sentenza 16 luglio 2009 n. 501; C.T.P. Roma - Sez. 13, sentenza 11.2.2009, n. 178

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MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

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II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUI GRAVATA PER L’INTERVENUTA DECADENZA DALL’AZIONE DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 - DPR. N. 602/73.

- Css., sentenza 4 febbraio 2011, n. 2728:

“La nullità della notifica di una atto dell'amministrazione tributaria deve ritenersi suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, per il raggiungimento dello scopo. La possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dal terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria puòoperare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento. "

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III. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER MANCATA E/O APPARENTE INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DELLA STESSA, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 36, COMMA 4/TER D. LGS. N. 248/2007 (conv. Lg. N. 31/2008), DELL’ART. 7, COMMA 2 - Lg. N. 212/2000, NONCHÈ DEGLI ARTT. 4, 5 E 6 -LEGGE N. 241/1990.

-C.T.P. Parma, n. 103/2009: A ciò aggiungasi la mancata indicazione del responsabile del procedimento inteso come responsabile della formazione della cartella. Infatti, nelle "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE" riportate a pag. 4 della cartella si legge che il Sig. Ro.Do. "... è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel molo dell'ente creditore. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella stessa cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'ente creditore, individuato nel dettaglio degli addebiti". Sennonché nel "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" di cui a pag. 2 della cartella, non figura alcuna indicazione del Responsabile della formazione degli stessi: ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente. In termini, ex plurimis, "Comm. trib. prov.le Bari sez. XV, 07 novembre 2008 n. 146" in Giurisprudenza barese in 2008: "Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della L. n. 212 del 2000 - Statuto del Contribuente - è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. SEGUE

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SEGUE:

L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza -autonomo motivo di impugnazione". Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/07 ha avuto modo di osservare che l'obbligoimposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il Responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivitàamministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni, nei confronti, del Responsabile) e la garanzia, del diritto di difesa, che sono, altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione (si veda, ora, l'art. 1 - comma 1 - della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"). IN TERMINI C.T.R. Lazio, n. 518/2009; C.T.R. Puglia, n. 63/2009; C.T.R. Lazio -Roma, n. 60/2009; C.T.R. Lazio - Roma, n. 43/2009; C.T.R. Lazio -Roma, n. 518/2009 C.T.P. Parma, n. 103/2009; C.T.P. Bari, n. 445/2008; C.T.P. Siracusa, n. 279/2008; C.T.P. Lecce, n. 517/2008; C.T.P. Messina, n. 255/2008; C.T.P. Cosenza, n. 570/2007; C.T.P.Siracusa, n. 242/2007.

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IV. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUI OPPOSTA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE TANTO DELL’ART. 36 BIS, CO. 3 - DPR. N. 600/1973 QUANTO DEGLI ARTT. 6, CO. 5 E 10, CO. 1 - LEGGE N. 212/2000, NONCHE’ DELL’ART. 2, CO. 2 - D. LGS.VO N. 462/1997.- Cass. - SS. UU., sent. 3.7.2007 n. 16412- Corte di Giustizia U.E., sentenza 18.12.2008, causa C- 349/07

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V. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, E 17 - LEGGE N. 212/2000, DELL’ART. 8 - D. LGS. N. 32/2001, NONCHE’DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE (DIRITTO DI DIFESA)“… la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante”, (Cass., Ordinanza 14.10.2008, n. 25167),con la conseguenza che essa deve “sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione”. (Cass., SS. UU., sentenza n. 26009/2008 IN TERMINI - Cass., sent. 16.12.2009, n. 26330;Cass., sent. n. 11251/2007; Cass., sent. 11.12.2006, n. 26378; Cass., sent. 15234/01)

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NEL MERITO

VI. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER L’INESISTENZA GIURIDICA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.

- ART. 115 C.p.c., come modificato dalla Lg. n. 69/2009

- Cass., sentenza 19 settembre 2009, n. 20091

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