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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INCARICHI EXTRALAVORATIVI Approvato con deliberazione giuntale n. 627 del 4 dicembre 2017

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E

DEGLI INCARICHI EXTRALAVORATIVI

Approvato con deliberazione giuntale n. 627 del 4 dicembre 2017

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EDEGLI INCARICHI EXTRALAVORATIVI

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO IIDISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO OVVERO PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA SUPERIORE AL 50% DI QUELLA A TEMPO PIENO

Capo I ATTIVITA' E INCARICHI VIETATIART. 2 - Divieto di cumulo di impieghi pubbliciART. 3 - Incompatibilità assolutaART. 4 - Conflitto di interessiART. 5 - Altre attività e incarichi vietati

Capo II Incarichi esercitabili previa autorizzazioneART. 6 - Incarichi autorizzabiliART. 7 - Criteri oggettivi di rilascio delle autorizzazioniART. 8 - Procedimento autorizzativoART. 9 - Modalità di svolgimento degli incarichiART. 10 - Revoca e sospensione del provvedimento autorizzativo

Capo III Incarichi esercitabili senza autorizzazioneART. 11 - Attività consentite senza autorizzazione

TITOLO IIIDISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50% DI QUELLA A TEMPO PIENO

ART. 12 - Regime speciale per i dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno

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TITOLO IVOBBLIGHI DEI SOGGETTI CONFERENTI, DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - Divieti e obblighi per i soggetti conferentiART. 14 - Obblighi dei dipendentiART. 15 - Obblighi della Direzione Generale e Risorse Umane, Servizio Risorse UmaneART. 16 - Obblighi degli uffici di appartenenza

TITOLO VDISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Servizio ispettivoART. 18 - SanzioniART. 19 - Norma finaleART. 20 - Entrata in vigore

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EDEGLI INCARICHI EXTRALAVORATIVI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5,del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, definisce icriteri, le modalità e le condizioni per lo svolgimento, da parte del personale delComune di Trieste, di attività e incarichi extraistituzionali, compresi gli incarichigratuiti, e risponde all'esigenza di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che difatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni diconflitto di interessi, anche solo potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparzialedelle funzioni attribuite al dipendente.

2. Per attività e incarichi extraistituzionali si intendono le prestazioni lavorative – noncomprese nei compiti e doveri d'ufficio – rese al di fuori del rapporto di lavoro conl'amministrazione comunale in favore di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati.

3. Fatte salve le previsioni relative agli obblighi di comunicazione al Dipartimento dellaFunzione Pubblica, come dettagliate negli articoli 15 e 16, la disciplina di cui agli articoliseguenti non si applica agli incarichi conferiti dal Comune di Trieste o su designazionedel medesimo il cui svolgimento abbia luogo in connessione ai compiti istituzionaliattribuiti al dipendente. In tali ipotesi, nelle quali l'incarico è riconducibile alle funzioni eai poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto, trova applicazione il principio dionnicompresività della retribuzione del pubblico dipendente e gli eventuali compensi,dovuti da terzi, sono corrisposti direttamente al Comune di Trieste per confluire nellerisorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personalenon dirigenziale.

4. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività eincarichi esercitati nell'ambito delle forme collaborative di cui all'art. 271 del Decreto

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Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nonché nell'ambito di apposite convenzioni stipulate trail Comune di Trieste ed altri enti.

5. Il presente regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno ovvero parziale, con leprecisazioni in esso contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%di quella a tempo pieno. Esso si applica altresì al personale incaricato ai sensi degliarticoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni eintegrazioni.

TITOLO IIDISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO OVVERO

PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA SUPERIORE AL 50% DIQUELLA A TEMPO PIENO

Capo IATTIVITA' E INCARICHI VIETATI

ART. 2 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici.

1. Fatte salve le eccezioni stabilite da leggi speciali, i dipendenti con prestazionelavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parziale superiore al 50% di quella a tempopieno non possono assumere altri impieghi pubblici.

2. L'assunzione di altro impiego nel caso in cui la legge non ne consenta il cumulocomporta di diritto la cessazione dall'impiego precedente.

ART. 3 Incompatibilità assoluta

1. I dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parzialesuperiore al 50% di quella a tempo pieno non possono svolgere in alcun caso attività eincarichi, sia retribuiti che gratuiti, che presentino i caratteri dell'abitualità e dellaprofessionalità, sicchè è loro vietato:

a) l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome concaratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità. Sono considerate tali le attivitàimprenditoriali di cui all'art. 2082 c.c., le attività di piccola imprenditoria di cui all'art.2083 c.c. e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione inalbi, ordini, registri o elenchi ed è previsto l'assoggettamento all'IVA. E' equiparata allo

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svolgimento di attività imprenditoriale la qualità di socio in società in nome collettivo,nonché di socio accomandatario nella società in accomandita semplice e per azioni, inquanto presuppongono una partecipazione attiva alla vita sociale dell'impresa. E'esclusa dal divieto l'appartenenza a società commerciale se alla titolarità di quote dipatrimonio non sono connessi, per legge o per atto costitutivo, compiti di gestione perla realizzazione dell'oggetto sociale. Sono altresì esclusi dal divieto gli incarichiprofessionali temporanei, saltuari e occasionali, esercitabili previa autorizzazione esenza possesso di partita IVA;

b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a) del presenteRegolamento, l'esercizio di attività di imprenditore agricolo professionale ai sensi deldecreto legislativo n. 99/2004 e di coltivatore diretto, nonché l'attività di agriturismo;

c) la partecipazione in modo abituale, sistematico e continuativo all'impresa familiare dicui all'art. 230 bis c.c.;

d) l'assunzione di impieghi alle dipendenze di soggetti privati, salvo il collocamento inaspettativa nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 23bis del decretolegislativo n. 165/2001 e s.m.i.);

e) la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dicollaborazione coordinata a progetto;

f) l'assunzione a qualunque titolo di cariche di amministrazione attiva ovvero negliorganismi di revisione di società a scopo di lucro o fondazioni, tranne che si tratti dicariche per le quali la nomina o la designazione sia riservata all'amministrazionecomunale o tranne che si tratti di società o enti ai quali il Comune di Trieste partecipio comunque contribuisca o che siano concessionari del Comune di Trieste osottoposti al suo controllo o vigilanza; in questi ultimi casi l'incarico si intende svoltonell'interesse del Comune di Trieste e si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 3,del presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera b,rispetto all'assunzione di cariche in società cooperative;

g) l'iscrizione ad albi professionali qualora la legge professionale richieda, qualepresupposto dell'iscrizione stessa, l'esercizio di attività professionale. Qualora la leggeprofessionale consenta comunque al dipendente pubblico l'iscrizione in speciali elenchio albi professionali, o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specificodell'amministrazione comunale, resta fermo il divieto di esercitare attività liberoprofessionale con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità. Secondo

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quanto previsto dalla legge n. 339/2003, l'iscrizione all'albo degli avvocati èincompatibile con il pubblico impiego;

h) l'assunzione di incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente nondiano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamentenell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con lecaratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degliincarichi e della remunerazione previsti;

i) il possesso della Partita I.V.A., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presentearticolo e fatta salva la fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, lettera a).

2. Non sono altresì consentite, ancorché svolte con opera esclusivamente personale, leattività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera i), al momento dell'assunzionepresso il Comune di Trieste con contratto a tempo pieno o al momento dellavariazione dell'orario di lavoro ad un orario superiore al 50%, il dipendente può essereautorizzato in via eccezionale, e comunque per non più di 6 mesi, a:

mantenere l'apertura della partita I.V.A. al fine esclusivo di incassare i crediti giàmaturati;

portare a compimento i lavori già avviati, purchè siano di breve durata e noncomportino conflitto di interessi ai sensi dell'art. 4.

4. Al personale cui sono conferite funzioni dirigenziali e agli incaricati di posizioneorganizzativa si applicano altresì i casi di incompatibilità assoluta di cui agli articoli 9 e12 del decreto legislativo n. 39/2013.

5. I divieti di cui al presente articolo vigono anche durante i periodi di assenza dalservizio a qualsiasi titolo concessa al dipendente, ad eccezione dell'aspettativa perintraprendere attività imprenditoriale o professionale prevista dall'art. 18 della legge183/2010 e delle altre forme di aspettativa per lo svolgimento di attività/incarichiextraistituzionali espressamente previste dalla legge.

ART. 4 – Conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 3, ai dipendenti con prestazione lavorativa atempo pieno ovvero a tempo parziale superiore al 50% di quella a tempo pieno sonovietati gli incarichi o le cariche che generano, ovvero siano idonei a generare, conflitto

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di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte dal dipendente o dall'ufficio diappartenenza, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali del Comune diTrieste.

2. Gli incarichi considerati nel presente articolo sono sia quelli retribuiti sia quelliconferiti a titolo gratuito.

3. Ferma rimanendo la valutazione del singolo caso concreto, a titolo esemplificativo enon esaustivo, sono incompatibili per conflitto di interessi:

a) gli incarichi in favore di soggetti privati che siano - o siano stati nel biennioprecedente - destinatari di procedure tese al rilascio di autorizzazioni, concessioni,licenze, abilitazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in formatacita, curate dal dipendente o dall'ufficio di appartenenza in qualsiasi fase delprocedimento ed a qualunque titolo;

b) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti che siano – o siano stati nel biennioprecedente - fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a queidipendenti degli uffici che partecipano a qualunque titolo al procedimento perl'individuazione del fornitore o per l'esecuzione contrattuale;

c) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti dinatura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenzedell'ufficio di appartenenza del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzatedalla legge;

d) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano in corso - oabbiano avuto nel biennio precedente – un interesse economico significativo indecisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente;

e) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che siano - o siano stati nelbiennio precedente – aggiudicatari di appalti, sub appalti, cottimi fiduciari, concessioninell'ambito di procedure curate dal dipendente o dall'ufficio di appartenenza in qualsiasifase del procedimento ed a qualunque titolo;

f) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente ol'ufficio di appartenenza svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salvele ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

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g) gli incarichi in consigli di amministrazione di società cooperative che, pur nonavendo scopo di lucro, siano fornitrici di beni o servizi del Comune di Trieste oricevano da questo contributi a qualunque titolo;

h) gli incarichi in favore di terzi finalizzati a curare i loro interessi nei confrontidell'amministrazione comunale;

i) gli incarichi in favore di terzi con i quali l’amministrazione comunale abbia stipulatoun contratto per la medesima prestazione; l’incompatibilità si intende comunquelimitata al periodo e all’oggetto del contratto fra l’amministrazione ed il suocontraente;

l) gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocumentoall'immagine dell'amministrazione comunale, anche in relazione al rischio di utilizzo odiffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni diufficio;

m) gli incarichi che costituiscano attività non decorosa in relazione allo status dipubblico dipendente;

n) gli incarichi di natura tecnico professionale da svolgersi da parte di personaletecnico che presta servizio in uffici dedicati alla realizzazione di opere pubbliche ocomunque i cui compiti attengono sostanzialmente anche ad una delle fasi necessarieper la realizzazione delle opere pubbliche, se l'impresa conferente ha in corso unappalto con il Comune di Trieste o se non sono trascorsi due anni dalla fine dei lavoriovvero, in ogni caso, se l'incarico riguarda beni immobili ubicati nel territorio delComune di Trieste, con esclusione di incarichi gratuiti riguardanti proprietà personalie/o di parenti e affini entro il II grado, esercitabili – ove sia assolutamente esclusa laconfigurazione di conflitti di interesse anche solo potenziali - previa autorizzazionedell'Amministrazione comunale.

o) gli incarichi riguardanti attività o interventi da realizzarsi nel territorio del Comunedi Trieste da svolgersi da parte di personale tecnico che presta servizio in ufficidedicati alla pianificazione urbanistica o ad interventi edilizi;

p) gli incarichi da svolgersi in favore di soggetti privati che abbiano - o abbiano ricevutonel biennio precedente - sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggieconomici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate dal dipendente odall'ufficio di appartenenza in qualsiasi fase del procedimento ed a qualsiasi titolo;

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q) gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cuiall'art. 11 del presente Regolamento, presentano una situazione di conflitto diinteresse;

r) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura ol'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioniattribuite al dipendente.

4. La valutazione circa la sussistenza di conflitto di interessi va svolta tenendo presentela qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la suaposizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza dell'ufficio di appartenenza edi quello gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passatoragionevolmente congruo.

5. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interessi potenziale, intendendosiper tale quello astrattamente configurato all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

6. Ai fini di cui al presente regolamento, per “ufficio di appartenenza” si intende lastruttura organizzativa all'interno della quale, in virtù della mansione ricoperta o perspecifico incarico, il dipendente svolge la propria funzione.

ART. 5 – Altre attività e incarichi vietati

1. Fermi restando i divieti di cui agli articoli 3 e 4, ai dipendenti con prestazionelavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parziale superiore al 50% di quella a tempopieno sono vietati i seguenti incarichi:

a) tutti gli incarichi e attività, compresi quelli di cui all'art. 11, che limitanol'organizzazione dei lavori e la funzionalità dei servizi in quanto - per la durata,l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento - non consentono un tempestivo epuntuale svolgimento dei compiti d'ufficio in relazione alle esigenze dell'ufficiod'appartenenza. La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionalee/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambitodell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro;

b) gli incarichi e attività che si svolgono durante l'orario di lavoro o che possono farpresumere un impegno o una disponibilità anche durante tale orario, salvo che ildipendente fruisca di permessi o ferie secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presenteregolamento;

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c) gli incarichi e attività che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano ilpericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche qualora rientrino neiparametri di cui all'art. 7, commi 2 e 3;

d) gli incarichi e attività che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature diproprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni d'ufficio o chesi svolgono nei locali dell'ufficio;

e) tutti gli incarichi e attività per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa nonsia stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge.

Capo IIIncarichi esercitabili previa autorizzazione

ART. 6 - Incarichi autorizzabili

1. I dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parzialesuperiore al 50% di quella a tempo pieno possono essere autorizzati a svolgere –secondo i criteri di cui al successivo art. 7 - incarichi retribuiti a carattere temporaneo,saltuario e occasionale in favore di soggetti pubblici o privati.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati nonpossono conferire incarichi retribuiti a dipendenti del Comune di Trieste senza laprevia autorizzazione di quest'ultimo.

3. Previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Trieste, ai dipendenti dicui al comma 1 è consentito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'esercizio di attività agricola marginale e, in particolare, l'amministrazione dei beniterrieri di proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c.,anche a carattere societario, a conduzione familiare, purchè l'impegno richiesto siamodesto, non abituale o continuativo durante l'anno; è ammessa, previaautorizzazione, la vendita occasionale dei prodotti del fondo, in quanto essa mantengala caratteristica di attività accessoria alla coltivazione e non configuri un’attività di tipocommerciale. Alla fattispecie di cui alla presente lettera non si applica quanto previstodall'art. 7, comma 2;

b) fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera g, l'assunzione di cariche insocietà cooperative e in società ed associazioni sportive, ricreative, culturali e socio

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assistenziali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nellasocietà per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;

c) l'esercizio di attività di amministratore del condominio di residenza;

d) lo svolgimento di incarichi di revisore dei conti, membro del nucleo di valutazione oO.I.V.;

e) l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, fermo quanto previsto dall'art. 11,comma 1, lettera h); f) lo svolgimento di incarichi nell'ambito di commissioni, comitati, organismi pressoamministrazioni pubbliche, nonché lo svolgimento di incarichi di perito, arbitro,consulente tecnico di parte;

g) lo svolgimento di incarichi di rilevatore/coordinatore statistico nell'ambito diCensimenti nazionali o equipollenti;

h) l'assunzione delle funzioni di giudice onorario;

i) nei casi di legge, l'assunzione di cariche di amministrazione attiva ovvero negliorganismi di revisione di società a scopo di lucro o fondazioni per le quali la nomina ola designazione sia riservata all'amministrazione comunale;

l) nei casi di legge, l'assunzione di cariche di amministrazione attiva ovvero negliorganismi di revisione di società a scopo di lucro o di enti o fondazioni ai quali ilComune di Trieste partecipi o comunque contribuisca o che siano concessionari delComune di Trieste o sottoposti al suo controllo o vigilanza; nel presente caso, come inquello di cui alla lettera i), si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del presenteregolamento;

m) lo svolgimento di incarichi a favore di associazioni di volontariato e di societàcooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro e presso società eassociazioni ricreative, culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda che gli utilisiano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggettosociale;

n) lo svolgimento di attività di bed & breakfast nei limiti dell’attività occasionaledisciplinata dalla normativa regionale di riferimento;

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o) in linea generale, lo svolgimento di incarichi retribuiti temporanei, saltuari eoccasionali a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto di quanto stabilito dalpresente regolamento.

4. Sono altresì consentiti, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune diTrieste:

a) lo svolgimento, presso studi professionali e per periodi non superiori a quelliprescritti dalla relativa legge professionale, di attività di pratica professionale perl'iscrizione ad esami di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di unaprofessione a condizione che:

venga svolta gratuitamente o con mero rimborso delle spese documentate; il dipendente si astenga dal curare pratiche e dal fornire prestazioni nelle quali

possa ravvisarsi un conflitto d’interesse con l’Amministrazione comunale; l’attività non dissimuli l’esercizio di una libera professione e sia finalizzata

esclusivamente al sostenimento dell’esame di abilitazione.

b) la collaborazione gratuita, in forma temporanea, saltuaria e occasionale in attivitàimprenditoriali del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

ART. 7 - Criteri oggettivi di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successivemodificazioni e integrazioni, il Comune di Trieste individua i seguenti criteri per ilrilascio delle autorizzazioni relative agli incarichi di cui al presente Titolo:

a) l'incarico deve avere carattere saltuario e occasionale e non implicare di fatto alcunrapporto di tipo continuativo e subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici oprivati;

b) l'incarico deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, secondo quantostabilito dall'art. 9 del presente regolamento;

c) l'incarico deve avere il carattere della temporaneità e la sua durata deve essereesattamente definita e, di norma, non superiore a 12 mesi. Per gliincarichi/cariche/attività aventi una durata pluriennale, la richiesta di autorizzazionedeve essere presentata comunque di anno in anno.

d) l'incarico deve avere un oggetto determinato, definito e circoscritto;

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e) l'incarico, di preferenza, deve avere attinenza con la professionalità specifica deldipendente o comportare un accrescimento culturale e professionale dello stesso eavere un rilievo eminentemente pubblicistico;

f) l'incarico non si deve porre in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con lefunzioni svolte dal dipendente ovvero con i compiti istituzionali del Comune secondoquanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

g) l'incarico non deve determinare situazioni di incompatibilità, sia di diritto che difatto, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;

h) l'incarico non deve ricadere nei divieti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

i) l'incarico, considerato sia singolarmente sia come sommatoria di più incarichi, nondeve essere prevalente, in termini remunerativi, rispetto all'impiego di dipendentecomunale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), si assumono, quali elementi idonei ad indicare ilcarattere di occasionalità e saltuarietà dell'incarico, i seguenti parametri:

a) gli incarichi si intendono occasionali se prevedono un impegno non superiore a 30giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente;

b) gli incarichi si intendono occasionali se prevedono un impegno non superiore a 60giorni nel corso dell'anno solare con diversi committenti;

c) un incarico per la medesima prestazione da rendere con lo stesso committente siintende saltuario ove venga autorizzato per non più di tre volte durante unquinquennio.

3. Per entrambi i parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), l'impegno vieneconsiderato pari ad 1 giornata indipendentemente dal numero di ore effettivamenteimpiegate nell'arco della giornata medesima.

4. Quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo con riferimento al concettodi occasionalità non si applica nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, lettere b), d), e) h),i), l) ed n) e comma 4 del medesimo articolo, che potranno essere autorizzati anche aldi fuori dei parametri di occasionalità fissati da tali commi a condizione che si escludain assoluto il carattere dell'intensità e della professionalità nonché il rischio della

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prevalenza rispetto all'attività svolta in qualità di dipendente e che l’impegno richiestoed esattamente quantificato nella domanda di autorizzazione non sia comunqueincompatibile con lo svolgimento dei compiti di ufficio.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera i), l'incarico non deve comportare a favore deldipendente un compenso lordo che, né complessivamente né rapportato pro quota esommato con i compensi percepiti per altri incarichi di qualsiasi tipologia nel corsodell'anno solare, risulti superiore ai seguenti limiti percentuali della retribuzione annualorda corrisposta a qualunque titolo nell'esercizio finanziario precedentedall'amministrazione comunale allo stesso dipendente:

50% per il personale delle categorie; 25% per il personale dirigenziale.

6. Dal computo dei compensi di cui al comma 5 sono esclusi gli importi derivanti dagliincarichi di cui all'art. 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

7. Con riferimento ai compensi, resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 123,della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART. 8 - Procedimento autorizzativo

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Direzione Generale eRisorse Umane – Servizio Risorse Umane, mediante apposito modello all'uopopredisposto, per il tramite del Direttore dell'ufficio di appartenenza.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la richiesta deve essere presentata almeno 30giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per il personale educativo titolare disupplenze temporanee presso il Comune di Trieste la richiesta di autorizzazione, overiguardante incarichi e attività già avviati prima del conferimento della supplenza e nonrientranti nei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5, deve essere presentata nel giornoprevisto per l'immissione in servizio.

4. La richiesta deve tassativamente contenere:

la puntuale indicazione del tipo di incarico o attività, del suo oggetto, dellemodalità di svolgimento, della sua durata (data iniziale e data finale),dell'impegno richiesto;

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l'indicazione del soggetto a favore del quale si svolge l'incarico, con laspecificazione se trattasi di soggetto pubblico o privato, nonché l'indicazione delcodice fiscale o partita IVA, della sede legale, dell'indirizzo PEC o, in mancanza,di posta elettronica ordinaria;

la dichiarazione che l'incarico rispetta i criteri di cui all'art. 7; la dichiarazione che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro

ordinario dovuto al Comune di Trieste o, comunque, secondo le modalitàstabilite dall'art. 9 del presente regolamento;

la dichiarazione che all'incarico saranno in ogni caso prioritarie eventualiprestazioni di lavoro straordinario che il dipendente dovesse essere chiamato asvolgere per il Comune di Trieste;

l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto; la dichiarazione che non sono superati i limiti dei proventi economici come

previsto all'art. 7; l’indicazione di eventuali ulteriori incarichi in corso di espletamento; la dichiarazione che sono rispettati i parametri di occasionalità di cui all'art. 7,

comma 2, o, in alternativa, che l'incarico ricade nella previsione di cui all'art. 7,comma 4;

la dichiarazione che l'incarico rispetta il parametro di saltuarietà di cui all'art. 7,comma 2;

l'impegno del dipendente a comunicare immediatamente eventualiincompatibilità o conflitti di interesse sopravvenuti e alla conseguenteimmediata cessazione dell'incarico.

5. Le dichiarazioni di cui al comma precedente vanno rese nella forma delladichiarazione sostitutiva di atto notorio.

6. La richiesta deve essere corredata del parere obbligatorio ma non vincolante delDirettore dell'ufficio di appartenenza, ove riguardi il personale delle categorie, ovverodel Direttore di Area, ove riguardi personale che ricopre la posizione di Direttore diServizio, e deve essere trasmessa alla Direzione Generale e Risorse Umane – ServizioRisorse Umane entro 10 giorni dalla sua presentazione.

7. Qualora si tratti di incarichi da espletarsi da parte di personale che ricopre laposizione di Direttore di Area, il parere obbligatorio viene rilasciato dal SegretarioGenerale, a cui la richiesta va inviata per il tramite del Servizio Risorse Umane.

8. Il parere deve puntualmente motivare, in relazione ai criteri oggettivi di cui all’art. 7,la compatibilità dell’attività extraistituzionale - valutata in relazione al contenuto e allemodalità temporali di espletamento della stessa e tenuto conto degli altri incarichi

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eventualmente in atto - con la posizione lavorativa rivestita dal dipendente all’internodell'ufficio di appartenenza e con le esigenze di un regolare svolgimento del servizio edeve attestare l'assenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interessi e diincompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale del dipendente.

9. Previo parere favorevole dei soggetti di cui ai commi 6 e 7, l'autorizzazione èrilasciata con atto della Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio RisorseUmane, che – tramite email - ne cura la trasmissione al dipendente interessato, aisoggetti che hanno rilasciato il parere obbligatorio, affinchè vigilino sul rispetto delleprescrizioni dell'atto autorizzativo e, in generale, delle regole in materia diincompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi extralavorativi, al Responsabile per laPrevenzione della Corruzione e al soggetto conferente l'incarico (a quest'ultimotramite PEC o, in mancanza, posta elettronica ordinaria).

10. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla ricezionedella richiesta completa di tutti i suoi elementi. Decorso tale termine, l’autorizzazione,se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intendeaccordata; in ogni altro caso l’autorizzazione si intende negata.

11. Il silenzio assenso di cui al comma 10 non può in alcun caso legittimamenteprodursi e operare in relazione allo svolgimento di attività e incarichi rientranti neidivieti di cui al Capo I del presente regolamento.

12. Per il personale comunale che presta comunque servizio presso altreamministrazioni pubbliche l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le dueamministrazioni.

13. Per il personale di altra pubblica amministrazione che presta comunque serviziopresso l’amministrazione comunale l’autorizzazione e` subordinata all’intesa tra le dueamministrazioni.

14. Nelle ipotesi di cui ai commi 12 e 13, in deroga a quanto previsto dal comma 10,l’amministrazione di appartenenza provvede entro 45 giorni.

15. Si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente prestaservizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla richiesta di intesa da partedell’amministrazione di appartenenza.

16. Non è consentito in alcun modo svolgere prestazioni diverse da quelle autorizzate,né svolgere incarichi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'ente.

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ART. 9 - Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Lo svolgimento di tutti gli incarichi ed attività extraistituzionali di cui al presenteregolamento deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, al di fuori delcomplesso di prestazioni dovute in via ordinaria ed in via straordinaria in virtù delrapporto di impiego con il Comune di Trieste.

2. Qualora il dipendente, ai fini dell’assolvimento dell’attività extra istituzionale, abbianecessità di assentarsi per intere giornate, l'unico istituto utilizzabile a copertura di taliassenze è costituito dalle ferie maturate nell'anno in corso. Non sono in alcun modoutilizzabili altri istituti contrattuali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge o dicontratto.

3. Poiché le ferie sono preordinate al recupero delle capacità psicofisiche dellavoratore, l’utilizzazione delle stesse per l’espletamento di incarichi e attività extraistituzionali dovrà avvenire al di fuori del minimo d’obbligo dell'anno di maturazioneprevisto dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e dalle disposizioni contrattuali vigenti inmateria.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, per il personale delle categorie sonoutilizzabili permessi brevi nell’arco della giornata lavorativa, secondo le modalità e neilimiti previsti dalla normativa contrattuale e regolamentare vigente. Tali permessi sonosottoposti a recupero nei termini di cui alla citata normativa. Per il personale conqualifica dirigenziale e per gli incaricati di Posizione Organizzativa, che godendo diflessibilità oraria non sono obbligati ad assolvere giornalmente il debito orario, lacondizione è costituita dall’assolvimento in ragione d’anno del debito orario.

5. Si ribadisce che, ai fini dell’espletamento dell’attività extra istituzionale, non possonoessere utilizzati locali, mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'amministrazione e dicui il dipendente dispone per ragioni d'ufficio.

6. Il Comune di Trieste è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penaleconseguente ad eventuali infortuni che dovessero verificarsi in danno del dipendente inoccasione degli incarichi/attività extraistituzionali autorizzati o in connessione con glistessi.

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ART. 10 - Revoca e sospensione del provvedimento autorizzativo

1. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali può essererevocata d'ufficio qualora risulti compromesso il buon andamento dell'amministrazionecomunale o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o diincompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle normeche disciplinano il regime degli incarichi ovvero, ancora, nel caso in cui vengapregiudicato il recupero psicofisico del dipendente previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 es.m.i..

2. Grava sul dipendente autorizzato l'onere di comunicare tempestivamente alDirettore dell'ufficio di appartenenza (al Segretario Generale per i Direttori di Area) ilsopravvenire di situazioni di incompatibilità di fatto o di diritto o di conflitto diinteressi e qualsiasi altra causa ostativa alla prosecuzione dell'incarico.

3. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali può esseretemporaneamente sospesa d'ufficio o definitivamente revocata d'ufficio per graviesigenze di servizio, segnalate dal Direttore dell'ufficio di appartenenza (dal SegretarioGenerale per i Direttori di Area), che richiedano la presenza dell’interessato in orariodi lavoro coincidente con lo svolgimento delle prestazioni autorizzate.

Capo IIIIncarichi esercitabili senza autorizzazione

ART. 11 - Attività consentite senza autorizzazione

1. I dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parzialesuperiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere, senza necessità dipreventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, i seguenti incarichi eattività:

a) attività, anche a titolo oneroso, di cui all'art. 53, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. e cioè:

– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, compresa l'iscrizioneall'albo dei pubblicisti, purchè non assumano i caratteri della professionalità;

– utilizzazione economica - da parte dell’autore o inventore - di operedell’ingegno e di invenzioni industriali svolta in forma non professionale;

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– partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore, purchè non assuma icaratteri della professionalità;

– incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate(viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono soggetti, invece, al regime autorizzativo gliincarichi per i quali è prevista la corresponsione di un “gettone di presenza”, aprescindere dall'importo dello stesso;

– incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione diaspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attivitàsvolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per le quali permaneil regime ordinario delle incompatibilità e delle autorizzazioni;

– incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stessedistaccati o in aspettativa non retribuita;

– attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione,nonché di docenza e di ricerca scientifica, purchè non assumano i caratteri dellaprofessionalità;

b) altre attività, non comprese nella lettera a), rese a titolo gratuito, che costituiscanoespressione dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (quali, adesempio, la libertà di associazione), purchè non assumano i caratteri dellaprofessionalità;

c) attività gratuite in campo sportivo o artistico (es. pittura, scultura, musica), purchènon assumano i caratteri della professionalità;

d) attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, società cooperative acarattere socio assistenziale senza scopo di lucro, società e associazioni ricreative,culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamentereinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale. Conriguardo alle attività presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, si precisache, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 23, della Legge n. 289/2002: "Idipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società eassociazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuitoe fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione diappartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente leindennità ed i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del Testo Unico delleImposte sui redditi di cui al DPR 22.12.1986 n. 917 (ora art. 67, comma 1, lett. m)stesso Testo Unico)."

e) partecipazione, in qualità di socio accomandante, a società in accomandita semplicee in accomandita per azioni e, in generale, la partecipazione a società, in qualità di

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semplice socio, se alla titolarità di quote di patrimonio non sono connessi, per legge oper atto costitutivo, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;

f) l'iscrizione ad albi professionali qualora comunque consentita al dipendente pubblicodalla legge professionale o qualora rientri in un interesse specifico dell'amministrazionecomunale, fermo rimanendo il divieto di esercitare attività libero professionale. Siconferma il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati secondo quanto previsto dallalegge n. 339/2003.

g) la partecipazione a spettacoli radiofonici o televisivi in qualità di concorrente, ospite,figurante;

h) incarichi di consulente tecnico d'ufficio;

i) altre tipologie di incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggettiad autorizzazioni.

2. Le attività e incarichi di cui al presente articolo devono essere resi al di fuoridell'orario di lavoro e dei locali comunali, senza l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzaturedi proprietà dell'amministrazione comunale e di cui il dipendente dispone per ragionid'ufficio, non devono incidere sul tempestivo e puntuale svolgimento dei compitid'ufficio e non devono configurare alcun conflitto di interessi, neppure potenziale, conle funzioni proprie o dell'ufficio di appartenenza.

3. Ad esclusione delle attività e incarichi di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 1, perle attività e incarichi di cui alle altre lettere del medesimo comma, pur non essendonecessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente è comunque tenuto acomunicare formalmente all’amministrazione comunale, almeno dieci giorni prima, losvolgimento delle attività medesime al fine di verificare il rispetto di quanto previstodal comma 2.

4. La comunicazione - da effettuarsi alla Direzione Generale e Risorse Umane –Servizio Risorse Umane, per il tramite del Direttore dell'ufficio di appartenenza(Segretario Generale, ove riguardi Direttori di Area) - deve indicare il tipo di attività oincarico, l’oggetto, la durata, il soggetto dal quale viene conferito e ogni altro elementoutile.

5. L’Amministrazione, salve motivate esigenze istruttorie, nei cinque giorni successivi alricevimento della comunicazione, qualora riscontri la violazione degli obblighi di cui alcomma 2, dispone che l’attività o l’incarico non siano svolti, ferme restando le ulteriori

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conseguenze previste dalla normativa vigente. Ove non ravvisi tale violazione,l'amministrazione prende atto dello svolgimento dell'attività o incarico.

6. Si precisa che le attività e incarichi a titolo gratuito da comunicare ai sensi delpresente articolo sono soltanto quelli che il dipendente è chiamato a svolgere inconsiderazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazionecomunale.

7. Restano comunque fermi gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 3 e 4 delvigente Codice di Comportamento Aziendale.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO PARZIALE CON

PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50% DI QUELLA ATEMPO PIENO

ART. 12 - Regime speciale per i dipendenti part-time con prestazionelavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativanon superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito, previa comunicazioneall'Amministrazione comunale e nei limiti di cui al presente articolo, lo svolgimento dialtra attività di lavoro subordinato o autonomo, anche mediante iscrizione ad albiprofessionali, purchè questa non comporti un conflitto, anche solo potenziale, con gliinteressi dell'Amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presenteregolamento, non rientri nei divieti di cui all'art. 3, comma 4, né ricada nelle altrefattispecie vietate di cui all'art. 5.

2. L'esercizio di attività professionale è comunque consentito nei limiti e alle condizionipreviste dalla speciale disciplina vigente in materia.

3. Resta confermato, anche per i dipendenti di cui al presente articolo, il divieto diiscrizione all'albo degli avvocati secondo quanto previsto dalla legge n. 339/2003.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivitàprofessionale non possono essere conferiti incarichi professionali da amministrazionipubbliche. Essi possono assumere incarichi professionali da Amministrazioni pubblichesolo quando l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario e

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peculiare per lo svolgimento dell'incarico medesimo ovvero quando l'Amministrazioneadotti procedure concorsuali di scelta.

5. I dipendenti di cui al presente articolo non possono instaurare rapporti di lavorosubordinato con altra amministrazione pubblica; è tuttavia consentito, previaautorizzazione dell'amministrazione comunale, instaurare un rapporto di lavorosubordinato a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore a 18 oresettimanali esclusivamente con altri enti locali e nell'ambito della categoria e profiloprofessionale rivestiti presso il Comune di Trieste.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica al personale supplente (supplenzetemporanee o con incarico annuale) con part time non superiore al 50%. Il predettopersonale può, infatti, essere autorizzato dall'amministrazione comunale ad assumeresupplenze a tempo parziale non superiore al 50% presso amministrazioni pubblichediverse dagli enti locali.

7. Le attività di lavoro subordinato con datori di lavoro privati non devonocomportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso il Comune diTrieste, superi il limite delle 40 ore settimanali.

8. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivitàextralavorative di cui al presente articolo è curato dalla Direzione Generale e RisorseUmane – Servizio Risorse Umane, alla quale il dipendente interessato è tenuto adindirizzare, per il tramite del direttore dell'ufficio di appartenenza, apposita domanda,redatta in carta semplice, che deve tassativamente contenere:

la puntuale indicazione del tipo di attività; la dichiarazione che l'attività non ricade nei divieti di cui agli articoli 3, comma

4, e 4 e 5 del presente regolamento; la dichiarazione che l'attività verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro; l'indicazione del soggetto a favore del quale si svolge l'attività, con la

specificazione se trattasi di soggetto pubblico o privato, nonché l'indicazione delcodice fiscale o partita IVA, della sede legale;

l’indicazione di eventuali ulteriori attività o incarichi in corso di espletamento; l'impegno del dipendente a comunicare immediatamente eventuali

incompatibilità o conflitti di interesse sopravvenuti e alla conseguenteimmediata cessazione dell'incarico.

9. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dellosvolgimento dell'attività e deve recare il parere obbligatorio del direttore dell'ufficio di

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appartenenza in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, e 4 e 5del presente regolamento.

10. Il dipendente è tenuto a comunicare alla Direzione Generale e Risorse Umane –Servizio Risorse Umane, per il tramite del direttore dell'ufficio di appartenenza, entroquindici giorni dal verificarsi dell'evento, il successivo inizio e le eventuali variazionidell'attività previamente comunicata.

11. Non è consentito in alcun modo svolgere prestazioni diverse da quelle comunicate.

12. La disciplina di cui al Titolo II, Capo III del presente regolamento si applica anche alpersonale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa nonsuperiore al 50% di quella a tempo pieno.

TITOLO IVOBBLIGHI DEI SOGGETTI CONFERENTI, DEI DIPENDENTI E

DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – Divieti e obblighi per i soggetti conferenti

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati nonpossono conferire ai dipendenti del Comune di Trieste incarichi per i quali sianecessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale senza chequesta sia stata rilasciata, né possono conferire ai medesimi dipendenti incarichi nonconformi alle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati checonferiscono ai dipendenti del Comune di Trieste gli incarichi di cui al comma 1 sonotenuti a comunicare alla Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio RisorseUmane, obbligatoriamente entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, l’ammontaredelle somme erogate utilizzando l'apposita modulistica all'uopo trasmessa dallaDirezione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane.

3. Il Comune di Trieste non può conferire ai dipendenti di altre amministrazionipubbliche incarichi per i quali sia necessaria la preventiva autorizzazione delle stessesenza che l'autorizzazione sia stata rilasciata, né possono conferire ai medesimidipendenti incarichi non conformi alle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

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4. Il Comune di Trieste, ove conferisca ai dipendenti di altre amministrazioni pubblichegli incarichi di cui al comma 3, è tenuto a comunicare a tali amministrazioni,obbligatoriamente entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, l’ammontare dellesomme erogate.

5. I soggetti conferenti che violino i divieti e gli obblighi di cui al presente articolo sonosoggetti alle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

ART. 14 - Obblighi dei dipendenti

1. Ciascun dipendente è obbligato a non svolgere incarichi o attività che non siano statipreventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale ai sensi degli articoli 6, 7 ed8 o che non siano stati preventivamente comunicati ai sensi degli articoli 11 e 12.

2. Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione, il dipendente è tenuto a richiederepersonalmente al soggetto conferente il rispetto dell'adempimento previsto dal comma11 dell'art 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., e, precisamente, l'obbligo dicomunicare, entro 15 giorni dalla loro erogazione, i compensi erogati, anche perincarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, e comunque, di collaborare con laDirezione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane nel fornire ogniinformazione necessaria per il corretto adempimento connesso all'anagrafe delleprestazioni dei dipendenti pubblici.

3. Il dipendente è tenuto altresì a quant'altro previsto a suo carico dal presenteregolamento.

ART. 15 - Obblighi della Direzione Generale e Risorse Umane – ServizioRisorse Umane

1. La Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane è tenuta a:

a) curare gli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni e di pubblicità deglidegli incarichi dei dipendenti comunali previsti dall'art. 53, commi 12, 13 e 14 delD.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

b) trasmettere, entro 10 giorni dalla firma, copia degli atti autorizzativi ai direttori degliuffici di appartenenza dei dipendenti autorizzati (al Segretario Generale ove si tratti diincarichi dei Direttori di Area) e, per conoscenza, al Responsabile per la Prevenzionedella Corruzione;

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c) supportare il Servizio Ispettivo nello svolgimento dei controlli di competenza.

ART. 16 - Obblighi degli uffici di appartenenza

1. Il Direttore dell'ufficio di appartenenza del dipendente autorizzato è tenuto agliobblighi di vigilanza previsti dall'art. 11, comma 6 del vigente Codice diComportamento Aziendale, incluso l'obbligo di vigilare affinchè le attività oggetto diincarichi autorizzati o comunicati vengano svolte conformemente a quanto dispostodall'atto autorizzativo o dalla presa d'atto. La vigilanza è esercitata con i mezzi ritenutipiù opportuni (es. verifica presenze/assenze, richiesta di informazioni ai soggetti infavore dei quali il dipendente abbia dichiarato di effettuare le prestazioni lavorative,ecc.).

2. Le strutture comunali che conferiscono incarichi extraistituzionali a dipendenti delComune di Trieste sono tenute a comunicare tempestivamente gli incarichi conferitialla Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane affinchè provvedaagli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni dei dipendenti nei termini dilegge (15 giorni dal conferimento) e di pubblicità degli incarichi.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è accompagnata da una relazione nella qualesono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti, leragioni del conferimento, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono staticonferiti e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamentodell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimentodella spesa.

4. Le strutture comunali che conferiscono incarichi extraistituzionali a dipendenti delComune di Trieste, ovvero incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, sono tenute acomunicare tempestivamente i compensi erogati alla Direzione Generale e RisorseUmane – Servizio Risorse Umane affinchè provveda agli adempimenti in materia dianagrafe delle prestazioni dei dipendenti nei termini di legge e di pubblicità degliincarichi (adempimenti da rendere tempestivamente).

TITOLO VDISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Servizio ispettivo

1. Fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, l’osservanza delle disposizioni di cui alpresente regolamento è soggetta altresì a verifiche da parte del competente Servizio

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Ispettivo interno, che - già istituito con deliberazione giuntale n. 989 del 2 agosto 1999– viene con il presente regolamento confermato nelle persone del SegretarioGenerale, che lo rappresenta, e dei Direttori di Area.

2. Per lo svolgimento delle verifiche di competenza il Servizio Ispettivo si avvale delsupporto operativo del personale della Direzione Generale e Risorse Umane –Servizio Risorse Umane preposto alla gestione degli incarichi extralavorativi, nonchédel supporto dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile e dell'Ufficio TASIe Contrasto Evasione Erariale dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e PartecipazioniSocietarie.

3. L'attività di controllo si esplicherà attraverso: a) il confronto dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per losvolgimento di incarichi a favore di altri soggetti con i dati da questi comunicati ai sensidell'art. 13, comma 2; b) lo svolgimento di verifiche a campione. Tali verifiche riguarderanno, limitatamente alcampione estratto, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovverodeterminato, con prestazione lavorativa piena ovvero parziale; c) lo svolgimento di verifiche su singoli dipendenti, anche non ricompresi nel campioneestratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l’avvenuta violazionedella vigente normativa in materia.

4. Il controllo di cui al comma 3, lettera a), verrà svolto in sede di attuazione degliadempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni.

5. Le verifiche a campione di cui al comma 3, lettera b), saranno eseguite secondo laprocedura riportata ai commi da 6 a 10.

6. Il Servizio Ispettivo, con cadenza annuale, procederà a individuare il campione dipersonale da sottoporre a verifica mediante estrazione a sorte, da svolgersi conl’ausilio di strumenti informatici e secondo un sistema di generazione casuale delcampione stesso, di un numero di nominativi pari al 10% dei dipendenti (arrotondatoper difetto) che - in base alle evidenze in possesso della Direzione Generale e RisorseUmane, Servizio Risorse Umane - risulta in servizio alla data stabilita dal SegretarioGenerale.

7. La procedura di estrazione verrà eseguita dal Direttore del Servizio Risorse Umane,in presenza del Segretario Generale, del funzionario del Servizio Risorse Umanepreposto alla gestione degli incarichi extralavorativi e di un segretario verbalizzante.

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8. Per lo svolgimento delle verifiche di competenza il Servizio Ispettivo può avvalersidell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile e dell'Ufficio TASI e ContrastoEvasione Erariale dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie,acquisire copie delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente alle sezioni riportantiredditi da lavoro autonomo o dipendente e assimilati, richiedere agli Ordini ed AlbiProfessionali ed alla CCIAA attestazioni rilevanti ai fini delle verifiche, nonchérichiedere, anche per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’interventodella Guardia di Finanza.

9. L’attività di controllo sul campione riguarderà l’anno in cui viene eseguito ilsorteggio nonchè quello precedente e proseguirà fino alla completa definizione delleposizioni di tutti i dipendenti sorteggiati, anche se nel frattempo venga eseguito unsuccessivo sorteggio.

10. Le verifiche di cui al comma 3, lettera c) saranno effettuate, con le medesimemodalità di cui al comma 8, ogniqualvolta il Servizio Ispettivo, o un suo componente,per conoscenza diretta o indiretta, abbia fondato motivo di presumere l’avvenutaviolazione della vigente normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi eincarichi da parte di dipendenti comunali. Con riferimento alla conoscenza indiretta, siprecisa che il Servizio Ispettivo non attiverà il controllo in argomento qualora i fatti daverificare siano rappresentati con lettera anonima o risultata tale, ovvero consegnalazione verbale, salvo, in quest’ultimo caso, che la stessa sia confermata periscritto. 11. Relativamente a tutti i tipi di controllo di cui al presente atto, qualora in esito alleverifiche si riscontrino violazioni agli obblighi di cui alle vigenti disposizioni in materia diincompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e di attività extralavorative, ilprocedimento di controllo ispettivo si concluderà:

– con la segnalazione al Dirigente interessato, per le decisioni correlate allaresponsabilità disciplinare;

– con la segnalazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica, per l’attivazione dellaGuardia di Finanza;

– con contestuale eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

12. Relativamente a tutti i tipi di controllo di cui al presente atto, ove si riscontri lapiena regolarità, la procedura ispettiva si concluderà con l’archiviazione.

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ART. 18 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996, la violazione del divieto disvolgere attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fontenormativa ne prevedano l'autorizzazione e questa sia stata rilasciatadall'amministrazione di appartenenza, o la mancata comunicazione di inizio attività o divariazione dell'attività da parte del personale a tempo parziale con prestazionelavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, o le informazioni nonveritiere in materia comunicate dai dipendenti costituiscono giusta causa di recesso dalrapporto di lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nel caso diviolazione del divieto di svolgere incarichi che non siano stati preventivamenteautorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e fermarestando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazionieventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, delpercettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza deldipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondiequivalenti.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettorecostituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte deiConti.

ART. 19 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allenorme di legge vigenti e ai Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendentidelle amministrazioni pubbliche elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica incollaborazione con la conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI el'UPI.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazioneall'albo pretorio della deliberazione di approvazione. Da tale data sono abrogati l'art.15 del Regolamento per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale adottatocon deliberazione giuntale n. 142 del 1° aprile 2010 e s.m.i., il Regolamento per la

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disciplina delle attività e degli incarichi extralavorativi adottato con deliberazionegiuntale n. 989 del 2 agosto 1999 e s.m.i., la metodologia per lo svolgimento delleverifiche di competenza del Servizio Ispettivo adottata con atto del Comitato diDirezione di data 6 ottobre 2006 e relative circolari attuative.

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