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REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI, LA TUTELA E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO VERDE URBANO (pubblico e privato)
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INDICE
TITOLO I ‐ Criteri generali ................................................................................................................ 4
Art. 1 – Oggetto del regolamento ................................................................................................ 4
Art. 2 – Principi e finalità .............................................................................................................. 5
Art. 3 – Tipologie di verde urbano ............................................................................................... 5
Art. 4 – Alberi di pregio e monumentali ...................................................................................... 6
TITOLO II ‐ Disciplina degli interventi sul verde ............................................................................... 7
Art. 5 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive ......................... 7
Art. 6 – Comunicazione degli interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate...... 8
Art. 7 – Difesa fitosanitaria .......................................................................................................... 9
Art. 8 – Potature ......................................................................................................................... 10
Art. 9 – Sicurezza delle alberature ............................................................................................. 12
Art. 10 – Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi ................................................................. 13
Art. 11 – Compensazione ambientale in caso di abbattimenti autorizzati ................................ 14
Art. 12 – Danneggiamenti e deturpamenti delle alberature ..................................................... 15
Art. 13 – Interventi sulle alberature a seguito di opere edilizie ................................................ 16
Art. 14 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere .................................................. 17
Art. 15 – Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali ........................................ 18
Art. 16 ‐ Restauri e interventi manutentivi su giardini, parchi e ville storiche .......................... 19
Art. 17 – Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione .............. 20
Art. 18 ‐ Verde spondale e fasce fluviali .................................................................................... 20
Art. 19 – Prevenzione degli incendi ........................................................................................... 20
TITOLO III ‐ Criteri di realizzazione e gestione di giardini, parchi e aree a verde .......................... 21
Art. 20 – Censimento delle alberature e catasto del verde ....................................................... 21
Art. 21 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale ..... 21
Art. 22 – Alberature stradali ...................................................................................................... 24
Art. 23 ‐ Nuovi impianti, ripristini o sostituzioni ........................................................................ 27
Art. 24 – Distanze minime di impianto ...................................................................................... 28
Art. 25 – Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde ...................................... 30
Art. 26 – Autorizzazioni per realizzazione di giardini, parchi e aree a verde ............................. 33
Art. 27 ‐ Verde Architettonico .................................................................................................... 33
Art. 28 – Aree ludiche ................................................................................................................ 35
Art. 29 – Verde scolastico .......................................................................................................... 36
Art. 30 – Aree per cani ............................................................................................................... 37
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Art. 31 – Dotazione di verde per aree di parcheggio e impianti di carburanti .......................... 38
Art. 32 ‐ Interventi di Manutenzione e Gestione ...................................................................... 39
Art. 33 ‐ La gestione dei rifiuti vegetali ...................................................................................... 40
TITOLO IV ‐ Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici ................................................................. 41
Art. 34 – Arredo, e tutela del paesaggio e del decoro urbano .................................................. 41
Art. 35 ‐ Accesso a parchi e giardini ........................................................................................... 42
Art. 36 – Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde ................................ 42
Art. 37 ‐ Giochi e attività sportive .............................................................................................. 43
Art. 38 – Accesso ai cani ............................................................................................................. 44
Art. 39 ‐ Accesso di veicoli a motore .......................................................................................... 44
Art. 40 ‐ Comportamenti vietati ................................................................................................. 45
Art. 41 ‐ Utilizzi impropri degli spazi verdi ................................................................................. 46
TITOLO V ‐ Sanzioni e ripristini ................................................................................................... 46
Art. 42 – Controlli ....................................................................................................................... 46
Art. 43 – Sanzioni amministrative e ripristini ............................................................................. 46
Art. 44 ‐ Procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento ........................................ 47
Art. 45 – Finalizzazione dei proventi e delle sanzioni ................................................................ 48
Art. 46 – Disposizioni finali ......................................................................................................... 48
ALLEGATI .................................................................................................................................... 48
A) Sanzioni Amministrative ........................................................................................................ 48
B) Metodologia per la stima del valore ornamentale ................................................................ 50
C) Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale .................................... 52
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REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI, LA TUTELA E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO (pubblico e privato)
TITOLO I ‐ Criteri generali
Art. 1 – Oggetto del regolamento 1) Il presente Regolamento del Verde Urbano si applica in tutto il territorio del Comune di Roma,
fatta eccezione per i boschi individuati ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.227/2001 e s.m. e i. e della correlata normativa regionale.
2) Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio. Disciplina le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica, comunale e non, che di proprietà privata, nei limiti e nei modi di seguito indicati, e fissa norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi. Ad integrazione del Titolo III, Cap. I delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (Componenti del sistema ambientale e agricolo) e delle indicazioni fornite nel Piano Territoriale Paesistico Regionale ‐ P.T.P.R. e delle loro s.m. e i. l presente regolamento indica i criteri da seguire per la corretta realizzazione delle aree verdi e la gestione delle stesse aree onde garantire la protezione e la razionale conduzione degli spazi verdi della città.
3) Per quanto concerne le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ogni procedimento di natura autorizzatoria è definito dall’art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m. e i. e gestito dalle competenti strutture amministrative in regime di subdelega, ai sensi della lL.R. Lazio n.8/2012.
4) Il patrimonio vegetale è parte integrante del paesaggio e ne costituisce uno degli elementi fondanti ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio. La città di Roma, nei limiti delle proprie competenze istituzionali ed in armonia con quanto previsto nell’art.7 del D. Lgs. n.61/2012 e s.m. e i., concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, alla tutela, alla pianificazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, ed alla
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vigilanza del paesaggio. Concorre inoltre alla formazione e all’educazione al paesaggio di tutti i cittadini e gli operatori.
Art. 2 – Principi e finalità 1) La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana
in quanto parte integrante della cultura e del paesaggio identitario è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.
2) Il Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano (di qui in avanti, Regolamento) nasce dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le proprie conoscenze. L’ Amministrazione Capitolina vede nella partecipazione delle varie componenti della società locale uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione del verde e del paesaggio urbano.
3) Il paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da tutelare e valorizzare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.
4) Il presente Regolamento mira a disciplinare, preservare e tutelare il patrimonio arboreo e vegetale in genere, comprendendo tutte le aree verdi, i parchi e giardini, il verde storico e quello polifunzionale, al fine di conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche.
5) Le finalità del Regolamento sono: a. Preservare e valorizzare il patrimonio verde come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
b. contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità;
c. contribuire ad una razionale e corretta gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova formazione;
d. promuovere una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde basate su criteri paesaggistici.
6) Il presente Regolamento promuove, nell’ambito della città di Roma lo sviluppo della cultura a tutela e salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio verde, atta a favorire iniziative volte all’educazione ed alla sensibilizzazione della cittadinanza con particolare riguardo, agli alberi, ai giardini ed alle Ville Storiche.
7) L’albero è un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica.
8) Riferimento normativo e culturale per gli interventi sul patrimonio storico è costituito dalla Carta di Firenze sul giardino storico emanata dall’ICOMOS‐IFLA, organo dell’UNESCO, nel 1981.
9) Per il verde urbano si rimanda alla L.10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e s.m. e i.
10) Per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi si rimanda alle Linee Guida UNI/PDR 8/2014. 11) Per i trattamenti fitosanitari si rimanda al Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 150 14/08/2012 e s.m. e i.
Art. 3 – Tipologie di verde urbano
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1) Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e privato, nei limiti del complesso patrimonio vegetale di Roma Capitale costituito da: aree naturali, macchie di vegetazione arborea e arbustiva, argini e scarpate di fossati non consorziali, sponde fluviali, “Agro Romano” soggetto a tutela, ville e giardini storici, aree archeologiche, parchi e giardini pubblici e privati, alberi e alberate di pregio, verde e alberature stradali, verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici degli insediamenti residenziali pubblici e privati, verde architettonico, pensile, verticale e di pertinenza di edifici, aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e aree verdi attrezzate e verde di uso collettivo (impianti sportivi, chiese e conventi, verde annesso a edifici e aree di pertinenza pubblica, aree militari, aree industriali, il verde di arredo, in carico a gestori diversi (Comune di Roma, Municipi, istituti di formazione, Aziende Sanitarie Ospedaliere, istituti religiosi, Soprintendenze, aziende municipali, società o consorzi privati ecc.)
2) Per la classificazione delle tipologie di verde urbano ed extraurbano si distinguono: a. piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato ‐ riferito a spazi che hanno un raggio di utenza
di 50‐100 metri e dimensioni inferiori a 500 mq); b. giardini scolastici e giardini di quartiere (verde di quartiere ‐ riferito a spazi che hanno un
raggio di utenza fino a 500 ‐ 1.000 metri e dimensioni fra 500 e 5.000 mq); c. ville, giardini e parchi storici, alberate urbane storiche, parchi archeologici, aree verdi di
rappresentanza (verde a valenza cittadina ‐ riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini);
d. parchi, “aree naturali protette” e “riserve naturali” a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina ed extra‐cittadina), corsi d’acqua;
e. orti urbani regolamentati; f. “Agro Romano” soggetto a tutela; g. verde di arredo di pertinenza della viabilità veicolare, delle infrastrutture, o delle zone
annesse agli insediamenti relativi ad aree industriali o di servizi a scala urbana (cimiteri, ospedali, aree religiose, aree sportive ecc) con molteplici valenze igienico‐sanitaria, protettiva, paesaggistica, culturale, sociale e ricreativa, con la finalità di arricchire gli spazi in ambito urbano, compresi gli spazi di risulta;
h. gli alberi.
Art. 4 – Alberi di pregio e monumentali 1) La città di Roma promuove la salvaguardia di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, delle
alberature di pregio, paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino ed istituisce a tal fine un apposito elenco, sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari, in attuazione dell’art. 7 L.10/2013.
2) Individuate tali alberature, di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, la struttura preposta di Roma Capitale provvede a informare i soggetti interessati del valore di dette alberature di pregio sottolineando la necessità di riservare loro particolare cura.
3) Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere sottoposto ai pareri degli istituti preposti.
4) Per gli alberi monumentali censiti, di proprietà privata di pregio o meritevoli di particolare tutela, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate da parte di un tecnico abilitato, e nei limiti consentiti dalla legge, opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento ed eliminata tempestivamente ogni prevedibile e possibile causa di deterioramento della vitalità degli alberi stessi.
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5) Ricevuta la comunicazione, diviene obbligatorio per i rispettivi proprietari eliminare tempestivamente ogni prevedibile e possibile causa di deterioramento della vitalità delle piante di pregio.
6) Gli interventi manutentivi relativi agli alberi di pregio individuati dal Roma Capitale sono prescritti da un tecnico abilitato e di comprovata esperienza e preventivamente autorizzati dal competente Ufficio.
7) La segnalazione di eventuali alberi di pregio possono essere fatte anche da cittadini, associazioni e comitati. Tali segnalazioni saranno vagliate dagli uffici competenti e se rispondenti ai criteri stabiliti dall’Amministrazione potranno essere inserite nell’apposito elenco.
8) Gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio devono rispettare almeno tre dei seguenti criteri: a) dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del
tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
b) sviluppo complessivo dell'esemplare; c) stato precario di salute della pianta; d) particolarità del genere e della specie; e) significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico; f) ubicazione nel contesto urbano; g) preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; h) essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative
potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città. 9) Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti, in maniera progressiva, seguendo il criterio della
compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da equiparare il valore ornamentale e vegetale dei soggetti rimossi (cfr. allegato).
TITOLO II ‐ Disciplina degli interventi sul verde
Art. 5 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive 1) L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per
tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua a fattori che possono interferire negativamente con il corretto sviluppo sia di individui singoli, che di insiemi e filari, come ad esempio: a) I diversi lavori d’urbanizzazione, che interferendo con l'apparato radicale, possono
compromettere nel tempo la stabilità meccanica e facilitare l'insorgenza di patologie e processi degenerativi;
b) Carenze nutrizionali ed attacchi di funghi o insetti che, aggredendo le foglie, riducono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive e, aggredendo i tessuti legnosi, compromettono la vitalità e la stabilità dei soggetti;
c) I danni prodotti dall’impermeabilizzazione della zona di protezione radicale che causano la riduzione degli scambi idrici e gassosi e inducono scottature fogliari riflettendo il calore solare nei mesi estivi.
2) Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,00 m dal colletto, ubicate nel territorio di Roma Capitale sono
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considerate beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento. In relazione al contesto e al valore storico, paesaggistico e culturale di riferimento a tale misura è ammessa deroga previa idonea relazione di richiesta completa di motivazione da presentare agli uffici responsabili.
3) Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela specie infestanti come ad es. la robinia e l’ailanto per le quali è ammessa la deroga prevista nel comma precedente.
4) I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.
5) Nell’ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi, di cui ai precedenti commi, siano essi in perfetto stato vegetativo o in deperimento, in assenza di apposita autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata secondo la procedura di cui all’art. 7, da parte del competente Ufficio di Roma Capitale.
6) L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie. a) In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive
eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
b) Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.
c) L’uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (wildflowers) va favorita perché coniuga valori legati alla biodiversità e principi di sostenibilità. La tutela delle erbacee spontanee ha anche il vantaggio da un punto di vista ecologico e paesaggistico di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato. Dal punto di vista della sostenibilità le piante erbacee sono in grado di coprire il suolo in un lasso di tempo molto breve con fabbisogno di apporto idrico contenuto, richiedono limitata manutenzione e di prestano bene alla riqualificazione di aree dismesse e degradate essendo adatte all’inerbimento di suoli di scarsa qualità.
d) In tali contesti è vietato l'uso di erbicidi e disseccanti chimici residuali lungo i bordi delle strade al fine di evitare la scomparsa di copertura erbacea del suolo che favorisce tra l’altro lo scorrimento delle acque e i fenomeni erosivi.
Art. 6 – Comunicazione degli interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate 1) Comunicazione interventi programmati ‐ Con almeno un mese di anticipo sull’avvio degli
interventi programmati l’ufficio competente, dipartimentale o municipale, dirama una comunicazione ai cittadini tramite avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune e promuove una campagna informativa da condursi nella zona dell’intervento, con scheda sintetica sull’intervento previsto.
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La scheda sintetica dovrà illustrare:
la natura e le ragioni dell’intervento
i tempi previsti per la sua realizzazione
l’esecutore dell’intervento, con i recapiti per ulteriori informazioni
la compensazione necessaria ed i tempi 2) Interventi in emergenza ‐ Nel caso di interventi d’urgenza, l’avviso di cui al c.1 viene pubblicato
successivamente all’intervento e qualora vi sia immediato pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi eseguiti in condizioni di emergenza dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altri, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui all’articolo 5 precedente 10 seguente. a) Va redatto un verbale che riporti la descrizione dell’intervento e le specifiche
dell’abbattimento, che andranno successivamente pubblicate nella scheda sintetica. b) Deve essere calcolata una compensazione come previsto all’art. 7 11 seguente.
3) In caso di immediato e conclamato pericolo per l’incolumità, pubblica e privata, i proprietari possono procedere all’abbattimento della/e pianta/e con l’obbligo di trasmettere nel successivo termine di 10 giorni al competente Ufficio di Roma Capitale una sintetica comunicazione dell’accaduto, unitamente ad un’esauriente documentazione fotografica e ad una relazione fitostatica e fitosanitaria redatta da un tecnico abilitato in cui si attesti la necessità dell’intervento compiuto in regime di immediatezza, ferma restando la possibilità di attività di verifica da parte del competente ufficio di Roma Capitale in ordine alla reale sussistenza dell’addotto stato di pericolo.
Art. 7 – Difesa fitosanitaria 1) Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con
fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante.
2) Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a garantire ottimali condizioni vegetative delle piante. A titolo esemplificativo occorre garantire: a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari
più comunemente diffusi; b) la difesa delle piante da danneggiamenti; c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle
stesse da calpestio, ecc.; e) la conformità degli interventi di potatura a quanto definito dal successivo art. 8precedente
art.9. 3) Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari
di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente (art. 500 C.P.), alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali ad esempio: a) Processionaria del pino (Taumetopea pityocampa) su pino nero e cedro (Decreto del
Ministero Politiche Agricole del 30.10.2007 e s.m. e i.);
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b) Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata) sui platani (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e D.G.R. n. 374 del 26.02.2008 e loro s.m. e i.);
c) Cocciniglia della corteccia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo;
d) Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) principalmente su pero, melo, biancospino e altre rosacee (Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 356 del 10.09.1999 e s.m. e i.).
e) Ifrantia americana (Hyphantria cunea) su Acer negundo, gelso, salici, prugni, ed altri; f) Cameraria dell’Ippocastano (Cameraria ohridella) sugli ippocastani.
4) La vigilanza degli organismi dannosi ai vegetali è comunque obbligatoria per tutte le specie segnalate dal Servizio Fitosanitario Regionale, che individua le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi. A questo fine è perciò consigliata la redazione di apposite mappature delle avversità riscontrate nel territorio comunale per l’ottimizzazione degli interventi e dei controlli futuri.
5) Nel caso di piante, alberi e degli arbusti di proprietà privata qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperimento, visibili sulle piante dovrà essere tempestivamente segnalato all’Ufficio competente del Dipartimento Ambiente e Rifiuti da parte dei proprietari. a) Dopo sopralluogo, l’ufficio provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di
eventuale abbattimento. b) L’ordinanza evidenzia gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità pubblica, nonché il
diffondersi della malattia o parassitosi in atto. c) Tutti gli interventi, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di
abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali (1), alla lotta biologica (2) o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata.
7) Con il D.L.gl. 150 del 14 agosto 2012 e s.m. e i. in recepimento della Dir UE sull'uso sostenibile dei pesticidi, l'agricoltura integrata diventa obbligatoria su tutto il territorio italiano, come su tutto il territorio UE.
8) Tutti gli interventi di natura fitosanitaria devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile al pubblico almeno 48 ore prima dell’intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli, volantini, mezzi d’informazione locali
9) Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne.
10) Viene inoltre fatto l’obbligo di protezione preventiva degli operatori e di bonifica successiva da effettuare su attrezzature ludiche, sportive e arredo urbano qualora investite dal trattamento.
Art. 8 – Potature
1Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo. 2Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il Bacillus thuringiensis, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.
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1) Obiettivo fondamentale della potatura degli alberi e delle specie arbustive è quello di consentire il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa;
2) In un contesto naturale di parco o giardino dove è possibile lo sviluppo naturale della pianta, un albero messo a dimora e allevato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. Gli alberi in ambiente urbano vanno invece potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3) Nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4) Le potature devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico‐vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un tecnico abilitato e con previo accertamento della presenza di nidi attivi (come da normativa nazionale e da Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali).
5) Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti: a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per
le radici e le altre parti dell’albero; b) il taglio dei rami dà luogo a una successiva abbondante produzione di germogli inseriti
debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi se non allevati correttamente;
c) il legno dei monconi, se non tagliati correttamente in modo da limitare al massimo la superficie esterna al ramo principale, dopo il taglio risulta vulnerabile all’attacco degli insetti e dei funghi patogeni, e di conseguenza rende necessaria la disinfezione con appositi prodotti;
d) la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie;
e) gli interventi di potatura che riducono la chioma di oltre un terzo del volume totale o che, per evitare situazioni di pericolo, debbano essere effettuati durante altri periodi dell’anno rispetto a quelli di stasi vegetativa, sono sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio di Roma Capitale. In tali casi il proprietario dell’albero deve presentare una specifica istanza di autorizzazione, redatta da un tecnico abilitato ‐ con le modalità di cui ai precedenti articoli ‐ corredata da esauriente relazione illustrativa e documentazione fotografica e ricevuta attestante l’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria.
6) Non è richiesta autorizzazione per i tagli limitati, ovvero quelli riguardanti complessivamente un volume inferiore ad un terzo della chioma che siano effettuati esclusivamente per
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contenere la chioma, eliminare rami secchi, lesionati o affetti da patologie, per motivi di difesa fitosanitaria, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o di pubblici servizi preesistenti;
7) Sono vietati gli interventi sugli alberi che ne alterino la struttura in maniera sostanziale, ne compromettano la crescita, ne pregiudichino la sopravvivenza, sono tali la capitozzatura, o la potatura drastica non eseguita a regola d’arte; l’applicazione di ancoraggi e strozzature nonché di oggetti dannosi o nocivi per la pianta; il trapianto non eseguito a regola d’arte;
8) Al fine di tutelare il patrimonio arboreo gli interventi di potatura che riguardano il privato dovranno essere comunicati almeno 30 giorni prima dell’intervento, scaduti i quali vigerà il silenzio assenso. A sua discrezione la struttura preposta di Roma Capitale potrà richiedere una relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica mirata a giustificare l’entità o il momento dell’intervento, ed eseguire il controllo;
9) Gli interventi di capitozzatura, ovvero recanti tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o praticati su branche aventi al taglio diametro superiore a 15 cm, costituiscono pratica tecnica a carattere d’eccezione e debbono essere debitamente motivati e autorizzati;
10) Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non autorizzate si configura a tutti gli effetti come danneggiamento con la conseguente applicazione del previsto programma sanzionatorio di cui all’art. 42.
11) Le potature devono essere eseguite da ditte specializzate con le seguenti modalità: a) Tutti i tagli su rami con diametro superiore ai 6 cm devono essere disinfettati con prodotti
a base di soluzioni rameiche. b) Tutte le operazioni di potatura devono essere eseguite mediante l’utilizzo di idonei mezzi
tecnici e, così come per tutte le lavorazioni e le opere citate in questo Regolamento, sono soggette al DLgs 81/08 e s.m. e i. e a tutte le norme che regolano i rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori e la pubblica incolumità, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi. Gli attrezzi da taglio impiegati, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% dopo ogni utilizzo su piante affette da parassiti fungini trasmissibili (cancro colorato del platano, cancro del cipresso, grafiosi dell’olmo, etc.) osservando tutte le misure di prevenzione fitosanitaria previste dalla legge.
12) Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere pianificati e programmati dalla struttura preposta. Tali interventi, comunicati ai Municipi competenti e alla cittadinanza con congruo anticipo, dovranno essere segnalati oltre che sul sito istituzionale, anche con cartellonistica in sito. I programmi di potatura dovranno far riferimento ai seguenti criteri: a) sviluppo della pianta; b) stato e tipologia di allevamento; c) messa in sicurezza; d) ultimo anno di potatura; e) stato fitopatologico e fitostatico;
Art. 9 – Sicurezza delle alberature 1) Al fine di tutelare la pubblica incolumità e in funzione delle caratteristiche di densità del transito
veicolare negli specifici contesti di insidenza arborea, il Roma Capitale individua con successivo provvedimento opportune procedure di valutazione del rischio in funzione delle singole categorie arboree, suddividendo il territorio in zone omogenee per caratteristiche fisiche, per
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composizione specifica e struttura delle alberature, nonché per tipo e grado di fruizione, avviando, nei limiti delle risorse a disposizione, distinti programmi poliennali di sorveglianza, verifica, manutenzione e sostituzione.
2) A fronte di concrete situazioni di pericolo, valutate dal competente Ufficio di Roma Capitale, è possibile procedere all’abbattimento delle alberature comunali [e quelle in aree private], siano esse ubicate lungo la rete viaria che all’interno di parchi ed aree a verde.
3) Sempre al fine di tutelare la pubblica incolumità e di massimizzare i positivi effetti sull’ambiente, il Roma Capitale può procedere ad abbattimenti selettivi.
Art. 10 – Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi 1) Gli abbattimenti degli alberi sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia
dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato. In accordo con i principi per la conservazione della biodiversità, il Roma Capitale si impegna ad evitare l’abbattimento di alberi. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o gli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. n.42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e della Legge n.10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e s.m. e i., sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2) Sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso, in ordine ad uno o più dei fattori applicabili alla casistica, quali ad esempio non esaustivo: ‐ condizione fitopatologia; ‐ senescenza dell’albero; ‐ insufficiente o precario radicamento; ‐ instabilità; incompatibilità con il sito d’impianto, comportante instabilità; ‐ morte dell’albero, comportante rischio di caduta.
3) La struttura preposta di Roma Capitale autorizza l’abbattimento se l’analisi è condotta in base ai protocolli di valutazione della stabilità degli alberi, come ad es. la metodologia Visual Tree Assessment (V.T.A.), al fine di valutare insieme a irrisolvibili problemi di natura statica o vegetativa, gli eventuali gravi danni alle adiacenti strutture murarie.
4) Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione in un arco temporale adeguato, predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo secondo i criteri del rinnovo selettivo ad opera dell’U.O. Gestione Verde Pubblico.
5) Perer la realizzazione di opere edili private l'abbattimento è consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto compreso il trapianto. Salvo sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro agenti patogeni.
6) Il proprietario, pubblico o privato, della pianta tutelata dal presente Regolamento ai sensi delle disposizioni che precedono, in caso di paventata necessità di abbattimento conformata nei termini di cui al successivo punto 7, è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione all’abbattimento al competente Ufficio di Roma Capitale, salvo procedura di urgenza.
7) L’istanza di autorizzazione all’abbattimento di alberature, arbusti e siepi redatta da un professionista abilitato deve essere motivata da documentate problematiche di natura statica o vegetativa o fitopatologica delle piante oggetto della stessa istanza ovvero da evidenti ammaloramenti e/o danneggiamenti, provocati dalle stesse alberature ad attigue strutture o impianti infrastrutture.
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8) A tal fine tutte le istanze (nuove e reiterate) sono corredate da: a) relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica che motivi l’intervento in funzione di accertato
pericolo per le persone, per le cose e/o per la viabilità, che descriva le caratteristiche fitopatologiche delle alberature da abbattere, il rapporto e le interferenze di queste con le strutture edili e la rete dei sotto‐servizi e le eventuali esigenze di diradamento strettamente indispensabile alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili economicamente e/o tecnicamente con il trapianto di alberi di prima grandezza.
b) documentazione fotografica c) ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria per un importo unitario
annualmente determinato dall’Assemblea Capitolina ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
9) Il competente Ufficio di Roma Capitale provvede al rilascio dell’autorizzazione o del provvedimento di diniego nei termini previsti dagli uffici competenti, scaduti i quali si determinerà il silenzio assenso. Si precisa che: a) L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a
compensazione ambientale delle perdite subite. b) Il competente Ufficio di Roma Capitale può non autorizzare l’abbattimento qualora le
problematiche siano risolvibili con interventi di messa in sicurezza delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei manufatti e degli impianti di volta in volta interessati.
c) L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. La stessa proprietà dovrà pertanto controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.
10) Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero della Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature.
Art. 11 – Compensazione ambientale in caso di abbattimenti autorizzati 1) Nell’ipotesi di abbattimento delle alberature o rimozione di arbusti e siepi comunque verificatisi
ai sensi delle precedenti disposizioni di cui al presente Regolamento, la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: a. vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in
cui si interviene, considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche simile alla fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce;
b. la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare a compensazione degli abbattimenti sono indicate nell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio competente di Roma, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d’atto in caso di abbattimento d’urgenza in funzione del contesto
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urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. DG.C. n. 307/ 2014 ‐ Linee guida per la gestione ecc. e s.m. e i.).
c. la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare a compensazione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica;
d. Il proprietario o il concessionario si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per un periodo avente termine alla fine della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora, con obbligo di sostituzione in caso di mancato attecchimento. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di detto periodo le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell’impianto. La struttura preposta di Roma Capitale, attraverso successivi sopralluoghi, verifica i tempi, l’adeguatezza e l’attecchimento dei reimpianti registrandone l’evoluzione.
2) La proprietà è tenuta a comprovare l’avvenuta piantagione e attecchimento mediante invio di materiale fotografico degli impianti dopo due anni dalla messa a dimora al competente Ufficio di Roma Capitale, come indicato nel provvedimento autorizzativo;
3) Soltanto in casi di assoluta ed obiettiva impossibilità a reimpiantare nel sito originario, le compensazioni vegetazionali possono essere effettuate, previo assenso formale della struttura preposta di Roma Capitale, anche in aree e proprietà diverse dai siti originari.
4) Se il danno è consistente, l’individuazione del luogo adatto per le nuove messe a dimora verrà deciso a seguito di consultazioni partecipate con la cittadinanza, sempre in considerazione delle esigenze di crescita delle piante e delle loro necessità ecologiche e biologiche.
Art. 12 – Danneggiamenti e deturpamenti delle alberature
1) Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità statica e/o vegetativa ed il regolare sviluppo delle piante disciplinate nel presente Regolamento, così come individuate ai sensi dell’art. 4, sono considerate deturpamenti e, pertanto, soggette a sanzione amministrativa;
2) Salvo quanto disposto dal regolamento comunale di Polizia Urbana e dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, è vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: a) il versamento, l’inoculo, l’introduzione, l’aspersione di sostanze fitotossiche sulle piante
e nell’Area di Pertinenza dell’Albero (APA) come definita all’art. 21, quali diserbanti, acidi, oli, sale;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura in corrispondenza delle piante e all'interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero;
c) l'impermeabilizzazione, anche temporanea, la pavimentazione o altre opere edilizie sull'Area di Pertinenza dell’Albero;
d) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
e) lo stoccaggio di materiali edili, detriti e inerti all'interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero
f) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che compromettano il corretto sviluppo e le funzioni dell’apparato ipogeo della pianta;
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g) il passaggio di veicoli su superfici esistenti pavimentate all’interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero;
h) l’infissione, l’affissione, la strozzatura tramite legature o l’incisione anulare del tronco. 3) Il competente Ufficio del Comune di Roma si riserva di effettuare analisi chimiche dei tessuti
vegetali e/o dei terreni circostanti rispetto ad alberature oggetto di morte improvvisa, con rimborso delle spese sostenute in caso di accertata responsabilità da parte della proprietà.
Art. 13 – Interventi sulle alberature a seguito di opere edilizie 1) Tutti gli specifici interventi, quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, abbattimenti,
spostamenti, reimpianti, aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, debbono essere previsti nel progetto ed assentiti nell’ambito della successiva dichiarazione di inizio lavori o permesso a costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere anche a compensazione ambientale, quando previsto; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato ante operam.
2) Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell’ambito dell’arboricoltura moderna, ovvero, in funzione della grandezza delle piante: a) tramite zollatura tradizionale, b) per mezzo di macchina trapiantatrice, c) con sistema a piattaforma rigida.
3) Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare come minimo gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città di Roma in seno alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonché le indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio.
4) In ogni intervento edilizio di nuovo impianto o di ristrutturazione viene destinata, previa elaborazione di specifico progetto di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. E’ obbligatoria inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori.
5) Le nuove realizzazioni non devono manomettere mai la Zona di Protezione Radicale Z.P.R., (così come definita nel successivo art. 21) dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre non possono incidere complessivamente più del 50% sull’Area di Pertinenza dell’Albero ‐ APA (art. 21). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l’alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché garantire la permeabilità dei suoli stessi anche nell’ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica.
6) I nuovi impianti arborei devono rispettare i sesti d’impianto e le distanze definite nel presente Regolamento nel successivo art. 24.
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7) Nell’ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un’area verde destinata al pubblico utilizzo, deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l’eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti.
8) La mancata osservazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la trasmissione da parte del responsabile delle verifiche di apposita relazione al competente Ufficio del Comune di Roma, che ha rilasciato il titolo edilizio per le valutazioni di competenza ai fini del ripristino dello stato di progetto.
Art. 14 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere 1) Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare
qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2) Salvo quanto disposto dal regolamento comunale di Polizia Urbana Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse, come in parte previsto nell’art. 9 12:
il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici; la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario; il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
3) È consentito il transito di mezzi pesanti all'interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero, così come definita nel successivo art.21, solo in caso di carenza di spazi funzionali agli spostamenti necessari, se effettuato per periodi strettamente correlati allo svolgimento dell’attività programmata e comunque solo dopo l’installazione di opportune protezioni per la vegetazione presente; diversamente, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta di uno strato di materiale drenante, sul quale devono essere poste tavole di legno o pannelli metallici o plastici.
4) Tutti gli alberi arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.
5) Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2.00 da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l’irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale‐cuscinetto.
6) Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
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7) Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante, devono essere prontamente rimossi.
8) La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terra agraria e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.
9) Qualora i lavori producano presumibile alterazione del preesistente regime idrico, le alberature, ove necessario, dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo estivo;
Art. 15 – Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali 1) Il presente articolo integra il vigente Regolamento Scavi sia per le opere pubbliche che private.
Tutti gli interventi in prossimità degli alberi che provocano danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale.
2) Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente secondo le procedure già indicate nell’art. 11. La comunicazione dovrà essere completa di stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell’intervento, metodologia dell’intervento: planimetria che documenti lo stato dei luoghi ante e post operam, profondità di scavo, descrizione dell’intervento, metodologia dell’intervento.
3) In tutti i lavori di scavo, dove ricadano alberature di 1°e 2° grandezza, è obbligatoria la presenza di un direttore tecnico, che sovraintenda i lavori.
4) Il direttore tecnico, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l’idonea profilassi e valuterà la stabilità dell’albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un’apposita relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica, da inviare alla struttura preposta di Roma Capitale entro 15 giorni dalla fine dell’intervento.
5) Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto, così come descritte nell’allegato B del vigente Regolamento Scavi di Roma Capitale, presentata dalle Società di pubblici servizi al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà seguire i lavori e all’esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nelle relazione tecnico fitosanitaria, attestando, nel contempo, la stabilità di medio periodo dei soggetti arborei interessati.
6) Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all’interno delle medesime aree è di norma esclusa l’installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico.
7) Per quanto riguarda opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche nelle aree verdi è sempre opportuno documentare ogni intervento su una planimetria (elettronica, cartacea, ecc.) che ne riporti esattamente il tracciato, la profondità e gli elementi essenziali (cosiddetta planimetria “as build”) al fine di agevolare la posa in opera, la modifica o l’integrazione degli impianti stessi e la
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successiva manutenzione e gestione. Tale pratica consente inoltre di garantire una migliore gestione delle aree anche in vista di nuove piantagioni.
8) La valutazione da parte della DL della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti dovrebbe avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re‐interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi).
9) Le Società di pubblici servizi debbono inoltre impegnarsi tramite formale atto d’obbligo a manlevare il Roma Capitale da ogni danneggiamento subito dall’impianto non segnalato a causa di interventi manutentivi sulla vegetazione presente e a ripristinare le condizioni ambientali dell’area a verde a seguito di eventuali interventi di riparazione.
10) Gli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati devono osservare le distanze di rispetto dalle preesistenze arboree definite nel Regolamento Scavi oltre che nel presente Regolamento. Ove non sia possibile il rispetto delle distanze previste per motivi irrisolvibili devono essere adottate misure compensative che prevedano anche l’integrale reimpianto
11) La struttura preposta di Roma Capitale può disporre l’aumento della distanza di scavo dalle alberature, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Scavi, tenuto conto della dimensione nonché della particolare situazione statico‐vegetativa e del contesto urbano e storico archeologico delle stesse.
12) A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la Società realizzatrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell’alberatura, o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio di Roma Capitale.
Art. 16 ‐ Restauri e interventi manutentivi su giardini, parchi e ville storiche 1) Giardini, parchi e Ville Storiche di Roma Capitale sono individuati dall’Ufficio comunale preposto
di concerto con la Soprintendenza di Stato e della Sovrintendenza Capitolina. In considerazione del loro notevole valore culturale, paesaggistico ed archeologico, sono soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. N. 42\2004 e s.m. e i. In tali ambiti sono pertanto esclusivamente consentiti interventi di manutenzione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio. Per la corretta conservazione e valorizzazione di tale patrimonio per ogni giardino, parco o villa storica dovrà essere redatto uno specifico piano di gestione.
2) In caso di interventi di manutenzione straordinaria e/o restauro l’intervento dovrà essere autorizzato previa redazione di specifico progetto redatto da tecnico abilitato che dovrà essere autorizzato dalle Soprintendenze competenti.
3) Ogni intervento di recupero, restauro, ripristino su base storica e valorizzazione di un giardino storico dovrà essere intrapreso, ad opera di un gruppo di lavoro interdisciplinare, solo dopo uno studio approfondito della storia del complesso, mediante il reperimento di tutta la documentazione scritta e grafica esistente, comparato con l’analisi dello stato dei luoghi, con particolare attenzione agli aspetti storici e paesaggistici oltre che vegetazionali su cui fondare il progetto. Il progetto dovrà comprendere la redazione di un piano di gestione del bene o aggiornamento di quello già esistente. Tali progetti dovranno rispondere a quanto previsto dall’art.30 del P.T.P.R., al D. Lgs. n. 42\2004 e s.m. e i. e essenziale rimane inoltre il riferimento alla Carta dei Giardini Storici, detta “Carta di Firenze” del 21 maggio 1981.
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Art. 17 – Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione 1) L'escavazione in profondità, la modifica delle quote, la costipazione e l'impermeabilizzazione
delle superfici non costruite costituiscono modificazioni dei luoghi e come tali sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa e a conseguente mitigazione dell’impatto ambientale ai fini di garantire la conservazione del suolo, l’assorbimento e la regimentazione delle acque meteoriche per contrastare il dissesto idrogeologico.
2) Il monitoraggio e il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della città rivestono carattere di priorità.
3) Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri ed il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere preferibilmente realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.
4) Qualora ciò non sia ritenuto possibile o attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.
5) Vanno incentivate opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.
6) Nelle aree verdi deve essere limitata l’impermeabilizzazione dei suoli declivi e l’installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie.
7) Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalle NTA di PRG vigente e comunque non devono superare il 30% della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti.
Art. 18 ‐ Verde spondale e fasce fluviali 1) La tutela del verde spondale e delle fasce fluviali viene attuata in accordo con il Testo Unico sulle
opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 oltre che alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino del Tevere, l’ARDIS e altri enti competenti in materia idraulica. I tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi, che possono rendere instabili le sponde dei corsi d'acqua, sono vietati.
2) Sono vietati la coltivazione e gli interventi di messa a dimora di vegetazione sulla fascia spondale anche da parte dei privati, quando in contrasto con la disciplina di P.R.G. vigente. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.
3) E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde e sono comunque vietati interventi che compromettono o impediscono lo sviluppo dell’ecosistema fluviale.
Art. 19 – Prevenzione degli incendi 1) Fermo rimanendo quanto disposto dall’art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di
evitare incendi estivi e garantire la pulizia dei luoghi, è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o semplici detentori o possessori di aree verdi, anche non di pregio e di qualsiasi estensione, di effettuare periodica manutenzione, comprensiva di:
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a) taglio, sfalcio ed asporto di vegetazione erbacea e arbustiva infestante; b) contenimento della vegetazione spontanea; c) rimozione di eventuali rifiuti abbandonati in armonia con quanto già previsto nell’art.192 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 2) Al fine di evitare incendi, oltre al mantenimento delle condizioni di decoro urbano, è fatto divieto
di abbandonare al suolo i mozziconi di sigaretta.
TITOLO III ‐ Criteri di realizzazione e gestione di giardini, parchi e aree a verde
Art. 20 – Censimento delle alberature e catasto del verde 1) In attuazione della Legge 10/2013 Roma Capitale
a. realizza il censimento organico geo‐referenziato del patrimonio verde (alberi e arbusti), di pregio e non, con l’istituzione di apposito elenco per una gestione e manutenzione pianificata (rilievo per età, specie e coltivazione; condizioni fitosanitarie, biologiche; valore storico, ambientale e paesaggistico in rapporto al contesto territoriale, consistenza; prevalente interesse paesaggistico ed ecologico anche ai fini del contributo all’assorbimento di CO2, interesse ricreativo, didattico‐culturale);
b. istituisce un catasto del verde pubblico geo‐referenziato indicando le tipologie e le caratteristiche delle aree di interesse;
c. distingue, tra le categorie di verde cittadino, i Grandi Parchi di interesse sovra‐comunale e i Parchi Urbani, il Verde Storico Archeologico, Verde Attrezzato di quartiere, le Alberate storiche e non, i Giardini di prossimità, i Giardini a corredo delle scuole, le Aree lungo i corsi d’acqua, le Aree naturali protette e il verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici, degli insediamenti residenziali pubblici e privati, individuando specifiche forme di manutenzione e fruizione;
d. nei programmi manutentivi, nelle nuove realizzazioni e negli interventi di forestazione urbana, pone particolare attenzione alla continuità della rete ecologica e dunque all’integrità, alla tutela ed alla valorizzazione del sistema del verde urbano.
e. Il censimento dovrà essere effettuato utilizzando appositi cartellini numerati e realizzati in modo da rendere le informazioni riguardanti la singola pianta accessibili ai cittadini.
2) Il coordinamento della raccolta dei dati per il censimento e aggiornamento del catasto del verde è competenza del Dipartimento Ambiente e Rifiuti.
Art. 21 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale 1) La classe di grandezza delle alberature è definita in base alla dimensione che l’albero può
raggiungere a maturità e nel suo optimum vegetativo con riferimento all’ambiente urbano. In tale contesto le dimensioni di riferimento sono le seguenti:
Classi di grandezza degli alberi
Classe di grandezza
Altezza delle piante a maturità (m)
1° > 18
2° 12 – 18
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3° < 12
A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono piante di 1a grandezza: pino, platano, pioppo, cedro; 2a grandezza: leccio, cipresso, olmo; 3a grandezza: acero, albero di Giuda, ligustro.
2) L'Area di Pertinenza degli Alberi (APA) (conosciuta in lingua anglosassone come Tree Protection Zone (TPZ)) tiene conto dello sviluppo dell'apparato fogliare e radicale della pianta che varia nel tempo. Tale indice è volto:
• a fornire una risorsa di sicurezza permanente all'albero, • ad assicurare uno spazio radicale indispensabile per sostenere la salute
dell'albero, il suo stato estetico e la sua stabilità, • a ridurre al minimo le variazioni ambientali durante la crescita dell'albero, • a minimizzare i danni fisici e la riduzione del sistema radicale, della chioma e del
tronco dell'albero.
3) L'Area di Pertinenza dell'Albero APA viene definita in base alla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e il raggio pari al diametro del fusto (Df ) in cm, misurato a 1,4 m da terra, moltiplicato per 12.
Diametro del fusto (cm)
Raggio APA (m)
10 2
20 2,4
30 3,6
40 4,8
50 6,0
75 9,0
100 12
Viene stabilito che il raggio dell'APA non può essere mai inferiore a 2 m e superiore a 15 m, eccetto nei casi in cui è richiesta la protezione della chioma. Il raggio dell'APA per le palme, altre monocotiledoni e cycadiacee è pari ad un metro in più oltre la proiezione della chioma. Nel caso di nuovi impianti e con piante giovani, I'APA può essere valutata in modo speditivo secondo il seguente schema:
Classe di grandezza Altezza delle piante a
maturità (m) Raggio (m)
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2
Esemplari monumentali o di pregio Proiezione a terra della chioma
1a > 18 4
2a 12‐18 3 3a < 12 2
l valori inferiori derivanti da questa tabella tengono conto della diversa capacità delle piante di adattarsi a modificazioni ambientali nelle prime fasi di sviluppo, rispetto ad esemplari più sviluppati che possono subire stress consistenti conseguenti ad alterazioni anche parziali della loro rizosfera.
4) L'Area di Pertinenza degli Alberi (APA) può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza pari ad almeno il 25‐30% della Z.P .R. (Zona di Protezione Radicale di seguito definita) e mai inferiore a quanto indicato nel seguente schema e possibilmente distribuito in maniera uniforme all'interno dell'APA :
Classe di grandezza Altezza delle Piante a
maturità (m)
Ampiezza terreno nudo
minimo: impianti esistenti (m²)
Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi
impianti (m²)
Esemplari monumentali o di pregio
12 20
1a > 18 8 10 2a 12‐ 18 4 6 3a < 12 2 3
5) La Zona di Protezione Radicale (Z.P.R.) (conosciuta in lingua anglosassone come Structural Root
Zone (SRZ)) è un'area essenziale per la stabilità della pianta. La perdita di radici in quest'area può rendere quindi la pianta suscettibile a forme di instabilità fino al ribaltamento. La ZPR è condizionata da numerosi fattori ecologici (es. altezza dell'albero, dimensione e trasparenza della chioma, tipo di suolo, umidità del terreno, ecc.) e può essere influenzata da strutture artificiali o naturali (es. fondazioni e rocce). Indicativamente il raggio della ZPR è determinato in metri misurando il diametro basale del fusto immediatamente sopra i cordoni radicali (Db) e usando la seguente formula: Raggio della ZPR = {Db x 50)0.42x 0,64
Diametro basale del fusto
(cm)
Raggio ZPR
(m)
25 1,8
50 2,5
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75 2,9100 3,3125 3,6150 3,9
6) La Z.P.R. di pini e platani o altri alberi di pregio o monumentali, classificati di prima grandezza,
e di esemplari appartenenti ad altre specie caratterizzati da diametro del fusto a 1,4 cm da terra superiore a cm 70 sarà di volta in volta definita dalla struttura preposta.
7) All'interno della Z.P.R., e di concerto con le distanze di rispetto indicate dal Regolamento Scavi, è severamente vietato eseguire interventi che implichino la recisione degli apparati radicali..
8) Le Z.P.R. non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi o da nuove pavimentazioni impermeabili.
Art. 22 – Alberature stradali 1) La realizzazione di nuovi viali alberati e l’implementazione di quelli esistenti è promossa dal
Roma Capitale per l’importante funzione ecologica che rivestono, nell’ambito della rete ecologica della città, per il contributo fornito all’aumento della biodiversità, per finalità di riqualificazione paesaggistica e per gli effetti sul microclima cittadino. a) I viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e
come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale, ma anche nella loro successiva gestione.
b) Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere censito ed accompagnato da una relazione attestante lo stato fitosanitario
c) Per ogni viale gli elementi di valutazione da considerare nello studio di analisi sono: • caratteristiche generali delle alberature (es. orientamento del filare, sesto d'impianto, età fisiologica, valenza botanica, ecologica, paesaggistica e storica); • caratteristiche della specie (es. portamento, idoneità pedoclimatica, allergenicità, velocità di crescita); • caratteristiche del sito di radicazione (es. presenza di manufatti alla base, di danni alla pavimentazione, di sottoservizi, di danni da autoveicoli); • problematiche specifiche delle alberature (es. problematiche morfologiche/strutturali, fisiopatie, vigore vegetativo, indice di mortalità, incidenza fallanze, indice di instabilità); • vincoli urbani (es. interferenze con edifici, linee aeree, sistema viario; • esigenze manutentive (tipologie di gestione, vincoli operativi, frequenza degli interventi, fabbisogni); • dati storici.
d) I viali andranno messi a dimora privilegiando l'impianto sul lato Sud negli impianti con orientamento est‐ovest per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo i viali con asse Nord‐Sud, l'impianto dovrà tenere conto della riduzione dello schianto sulla carreggiata causato dai venti.
e) La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto.
f) La scelta della soluzione d’impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo tenendo conto dei caratteri storici e identitari del luogo.
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g) Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, oltre a conferire una pregevole varietà paesaggistica.
2) Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, fermate del trasporto pubblico e/o nuove piste ciclabili, è possibile far riferimento alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante degli uffici competenti.
3) I nuovi impianti posti ai lati delle carreggiate debbono garantire la sicurezza della circolazione viaria, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità quali curve e dossi. Se si escludono le rotatorie realizzate facendo ricorso ad aree a verde di adeguate dimensioni, non possono essere piantati alberi alle seguenti distanze minime dai crocevia.
Classe di grandezza Altezza delle piante a
maturità (m) Distanze minima dai crocevia
(m)
1° > 18 8
2° 12 – 18 6
3° < 12 5
Le piante di prima e seconda grandezza devono essere “impalcate” ad almeno m. 4 dal colletto. Non possono essere piantati alberi nelle adiacenze di semafori o di segnaletica stradale.
4) I nuovi impianti devono rispettare di norma i seguenti sesti lineari minimi:
Classe di grandezza Altezza delle piante a maturità (m)
Distanze dai confini (m)
1° > 18 6
2° 12 – 18 4
3° < 12 3
5) Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze
minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare:
Classe di grandezza Altezza delle piante a
maturità (ml) Distanza minima dal ciglio (cm)
1° > 18 150 + 20
2° 12 – 18 100 + 20
3° < 12 50 + 20
6) Gli impianti arborei posizionati all’interno di aree adibite alla sosta di veicoli devono essere
appositamente protetti con strutture idonee a salvaguardarne l’integrità, tipo dissuasori.
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7) Il posizionamento di individui arborei di nuovo impianto lungo la superficie destinata al transito di pedoni deve in ogni caso garantire una superficie calpestabile pari ad almeno cm. 120 con riferimento al lato interno marciapiede.
Marciapiede – Dimensionamento Superficie calpestabile minima per il transito dei pedoni
Marciapiede – Dimensionamento Superficie calpestabile minima per il transito dei pedoni
8) In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla
seguente articolazione:
Larghezza marciapiede
Classe di grandezza
<3 m 3°
tra 3 e 4 m 2a, 3a
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> 4 m 1a, 2a, 3a
9) In vicinanza di edifici andranno selezionate specie a portamento colonnare o con chioma
assurgente 10) Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature stradali deve porsi come obiettivo
primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio creando un substrato di impianto idoneo per profondità (volume) e struttura, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie e alle condizioni climatiche locali.
11) Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell’apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si dovranno adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), pavimentazione sospese su celle (soil cell), suoli strutturati (structural soil).
12) Le tecniche agronomiche e di arboricoltura urbana più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni ed essere specificate negli elaborati progettuali.
13) Obbligo dell’istallazione di dissuasori quando i nuovi impianti di alberature sono effettuati a livello del piano stradale.
Art. 23 ‐ Nuovi impianti, ripristini o sostituzioni 1) L’Amministrazione Comunale favorisce l’incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che
privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Nella scelta saranno privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo; garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie; favorire la biodiversità; assicurare una popolazione arborea e arbustiva sana.
2) La messa a dimora dovrà essere eseguita esclusivamente da personale tecnico specializzato secondo le migliori tecniche agronomiche e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando:
l’analisi del contesto storico e architettonico e paesaggistico, ad es.: Olmi (Ulmus spp.) Platani (Platanus spp.), Pini (Pinus Pinea L.), caratteristici di determinati periodi storici, che andranno tutelati e ripristinati;
la presenza di infrastrutture, reti aree e interferenze con i sotto‐servizi;
la topografia, le caratteristiche pedoclimatiche del sito e del substrato di coltivazione;
la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore, la quantità di polveri sottili, la resistenza alle malattie e la rusticità;
la resilienza
le reti ecologiche esistenti nel territorio, per integrare ed aumentare le connessioni con gli ecosistemi urbani ed extraurbani;
le piante autoctone o naturalizzate nell’area dell’Agro Romano;
i sesti di impianto in base all’habitus e le caratteristiche degli edifici circostanti;
l’analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata. 3) Se necessario va garantito un tubo corrugato biodegradabile di drenaggio insistente nella Z.P.R.
alla base del fusto principale della pianta al fine di provvedere all’irrigazione profonda della
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pianta che deve essere opportunamente dimensionato e tagliato ad un massimo di 10 cm dal terreno in modo da contenerne l’impatto visivo. Il corrugato va poi rimosso dopo max 2 anni.
4) Nell’ambito della Z.P.R ma nel rispetto della zolla radicale, ove non si possa realizzare l’ancoraggio della zolla, va inoltre prevista l’infissione di due pali tutori nel caso di piantagione di esemplari arborei o arbustivi giovani che devono essere mantenuti almeno per il primo anno dei due di garanzia di attecchimento. I pali devono essere di qualità, come definito dai Capitolati Speciali, essere in legno provvisto di corteccia e devono essere esenti da fratture o segni di cattivo stato; devono inoltre essere opportunamente dimensionati in rapporto alla pianta da sostenere in modo da poter essere infissi nel terreno per almeno 75 cm; devono essere opportunamente dimensionati in rapporto alla pianta da sostenere in modo da poter essere infissi nel terreno per almeno 75‐80 cm. Particolare attenzione va posta sul sistema di ancoraggio della pianta al palo con legaccio in materiale gommoso con sezione piatta, secondo quanto previsto dai Capitolati, in modo da evitare strozzature o tagli della stessa.
5) L’eventuale opera di rinnovo di alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, deve essere preceduta da adeguate verifiche e controlli di natura visuale, che attestino il raggiungimento del fine ciclo vita e il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
6) L’opera di rinnovo di un'alberata o di sua parte deve essere preceduta da adeguata informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, da parte degli Uffici responsabili dell’iniziativa o del relativo proprietario.
7) Per gli interventi di trapianto arboreo: a) Gli interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo della U.O. Gestione Verde
Pubblico, che dovrà valutare la trapiantabilità degli alberi in base al loro valore ornamentale e culturale. In zone dove necessita un diradamento della popolazione arborea, si privilegia il riutilizzo degli individui sovrannumerari per forestare aree scarsamente alberate.
b) Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande trapianto" deve sempre essere preso come una semplice alternativa progettuale, non deve essere considerato un'operazione di immagine. Quindi, prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, si dovranno valutare le possibili alternative e definire compiutamente le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti, attuate e verificate nel tempo dall’ U.O. Gestione Verde Pubblico.
8) Verifiche preliminari ai trapianti ‐ Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche con professionisti abilitati:
a) valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;
b) valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare. Le dimensioni devono essere tali da poter asportare l'albero mediante la macchina trapiantatrice.
Art. 24 – Distanze minime di impianto 1) Nella realizzazione dei nuovi spazi verdi le nuove alberature devono essere disposte osservando
le seguenti distanze:
a. Distanze di nuovi impianti arborei tra privati confinanti
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Le distanze minime sono fissate in funzione delle classi di grandezza delle alberature:
‐ Le siepi arbustive, se mantenute ad una altezza massima di cm 150, possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 50 cm. ‐ Le siepi arboree devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di cm 100 e raggiungere un’altezza massima di cm 300. ‐ Derogano ai criteri espressi nei commi precedenti le alberate presenti in aree di interesse pubblico, nelle ville storiche e nei giardini esistenti.
b. Distanze dalle linee aeree Devono essere rispettate le distanze previste nella specifica normativa del settore ai fini del calcolo della distanza dalle linee elettriche aeree e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano.
c. Distanze dalle linee ferroviarie Secondo quanto previsto dalla specifica normativa del settore, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti distanze dalla più vicina rotaia:
Tipologia di vegetazione
Altezza vegetazione
(m) Distanza minima
(m)
Alberi > 4 (H max pianta a maturità) + 2 m
Arbusti e Alberi < 4 6
Siepi > 1,50 Siepi < 1,50 5
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
d. Distanze dagli impianti sotterranei (fognature sottoservizi)
Le distanze minime sono fissate in funzione della classe di grandezza delle alberature:
Classe di grandezza Altezza delle piante a
maturità (m) Distanze dalle condutture
(m) 1° > 18 4 2° 12 – 18 3 3° < 12 2
Classe di grandezza Altezza delle piante a
maturità (m)
Distanze dai confini (m)
1° > 18 6
2° 12 – 18 4 3° < 12 3
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Art. 25 – Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde 1) La realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde pubbliche e private site nel territorio
di Roma Capitale devono essere di idoneo standard qualitativo, in piena compatibilità con l'ambiente, e con le indicazioni fornite dal P.T.P.R. Piano Territoriale Paesistico Regionale per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio, del contesto geomorfologico e storico‐urbanistico di riferimento, delle vocazioni d’uso che caratterizzano i siti, nonché dei fattori agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e vegetale.
2) Nel progettare gli interventi si deve considerare il sistema della Rete Ecologica della città previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, e si deve fornire un contributo alla valorizzazione e allo sviluppo di una vera e propria “trama verde” di connessione del patrimonio verde esistente. Nel caso di aree protette, riserve, ville storiche ecc., andranno tenute in considerazione le norme specifiche vigenti.
3) Ulteriore strumento essenziale è il Piano del Verde della città che pianifica e regola gli interventi settoriali in rapporto a quelli urbanistici. Nelle more dell’approvazione del Piano vige quanto prescritto dal presente Regolamento.
4) La scelta delle specie vegetali, alberi, arbusti, siepi, tappezzanti e tappeti erbosi, deve essere motivata e corretta con riferimento agli standard di selvicoltura ed ecologia urbana nonché di arboricoltura (specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione). Questo anche al fine delimitare al massimo l'uso di energia e acqua provenienti da reti o da fonti esterne e favorire i successivi interventi di gestione e manutenzione, nonché limitare eventuali possibili future interferenze con opere e strutture attigue.
5) La corretta progettazione del verde permette di ottenere la migliore riuscita in termini ecologici, funzionali e paesaggistici, ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione.
6) I progetti debbono essere sempre corredati dal piano manutentivo dell’opera con relative voci di spesa.
7) Tutte le opere a verde debbono essere sostenibili e limitare al massimo l’uso di energia e delle risorse idriche. Il progetto deve indicare le soluzioni progettuali adottate a tale scopo e quantificarne i consumi.
8) Ogni intervento urbanistico, edilizio, viario che incide sullel preessistenti alberature o aree a verde e in particolare ove specificato dalle NTA di PRG, dovrà prevedere a titolo compensativo le opportune opere di categoria ambientale volte alla valorizzazione, al miglioramento dell’impatto, allal restituzione e salvaguardia delle componenti naturalistiche e paesaggistiche, per assicurare un positivo bilancio ambientale, appositamente documentato con parametri qualitativi e quantitativi.
9) La progettazione delle opere a verde più importanti realizzate nelle aree di proprietà di Roma Capitale è auspicabile che sia essere affidata con concorso esterno o almeno fatta oggetto di processo di progettazione partecipata.
10) I cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e altri organismi associativi e rappresentativi di interessi di natura ambientale possono presentare indicazioni, contributi o memorie rispetto alla progettazione delle aree a verde, contributi a cui la struttura preposta di Roma Capitale è tenuta a rispondere adeguatamente e che prende in considerazione nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
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11) I progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dagli uffici pubblici comunali, relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti possono essere sottoposti a processo partecipato.
12) Scelta delle specie: 12.1 Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie
arboree e arbustive autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. 12.2 La scelta delle specie vegetali, per la realizzazione di nuovi impianti, deve essere orientata
dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente e dal paesaggio urbano di riferimento, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.
12.3 Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri, almeno il 50% di alberi di prima grandezza; il 30% di seconda; il 20% di terza di cui:
a.1. almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente; a.2. meno del 25% di specie naturalizzate nel territorio; a.3. meno del 15% di specie alloctone ecologicamente compatibili;
b) dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.
c) Un congruo numero di arbusti 12.4 I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi
impianti sono: l’adattabilità ecologica; le condizioni pedoclimatiche; la resistenza ai parassiti; la tolleranza verso gli agenti inquinanti; la solidità dei tessuti meccanici; l’assenza di organi vegetali voluminosi, pesanti e imbrattanti; sono invece fattori limitanti l’elevata capacità pollonifera; la forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali.
13) Scelta degli alberi in vivaio 13.1 Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la
realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta e devono essere privi di lesioni, di fisio‐patie e/o fitopatie in atto. Gli alberi devono essere caratterizzati da un corretto allevamento in campo, supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.
13.2 Per piante di dimensioni superiori, il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato allo sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.
13.3 Gli esemplari scelti devono possedere: a) un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto,
con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a 2 cm;
b) un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura; c) una chioma regolare e simmetrica con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di
porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa; d) una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto (ad esempio per una pianta con
circonferenza del fusto di 20‐25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 ‐ 6 m; per una pianta con circonferenza del fusto di 40‐45 cm, l'altezza deve essere di circa 8‐10 m).
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13.4 Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile dell’U.O. Gestione Verde Pubblico in vivaio e successivamente verificato presso il cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.
13.5 Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti, che con la loro crescita irregolare o spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta. Allo stesso modo si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.
14) Caratteristiche, epoca e modalità di impianto 14.1 Caratteristiche
a) In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla o contenitore, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento;
b) Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi con ciò l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde);
c) Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli individui giovani, che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
d) Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20‐25 cm e 40‐45 cm di circonferenza del fusto.
e) Le caratteristiche tecnico‐agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei vanno riferite alle prescrizioni tecniche in vigore per la manutenzione ordinaria del verde pubblico in corso al momento della scelta nel vivaio di origine.
f) Occorre inoltre valutare opportunamente le distanze e i sesti di impianto in base all’habitus della pianta per consentirne un corretto sviluppo e per limitare il consumo della risorsa idrica.
14.2 Epoca e Modalità d'impianto
a) Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di stasi vegetativa: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusa delle gemme).
b) Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50‐60 cm rispetto a quello della zolla e lavorare il terreno adiacente con una fresatura;
preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto. c) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime
garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. d) Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista incaricato, dovrà richiedere
un incontro preliminare al Dipartimento Ambiente competente per territorio compilando la scheda di accompagnamento del progetto (allegato x). Tale scheda farà parte degli elaborati progettuali.
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Art. 26 – Autorizzazioni per realizzazione di giardini, parchi e aree a verde 1) Per i progetti su aree pubbliche o su aree private a destinazione pubblica che prevedono gli
interventi di categoria urbanistico–edilizia di Recupero Edilizio (RE, RC), Nuova Costruzione (NE) e Trasformazione Urbanistica (RU, RIU) sul territorio comunale, il soggetto competente per l’iniziativa deve: a) avviare processi partecipati (alla luce della Convenzione europea del Paesaggio) anche ai fini
della successiva gestione. b) legittimare, in conformità al presente Regolamento, gli interventi sulle aree a verde e sulle
alberature presenti (abbattimenti – spostamenti – reimpianti, nuovi impianti). 2) A tale scopo gli elaborati di progetto, devono contenere tutti i livelli progettuali preliminari,
definitivi, esecutivi e piano di gestione come disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 e loro s.m. e i.
3) Gli Uffici del Dipartimento Ambiente competenti per la procedura elaborano una scheda descrittiva con i contenuti specialistici relativi ad ogni elaborato richiesto.
4) In tutti i casi, in funzione delle peculiarità del tema di progetto, gli elaborati per la richiesta dell’autorizzazione dovranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre opportune figure professionali (squadra interdisciplinare).
5) I progetti devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile.
6) La realizzazione o il rifacimento di giardini privati di dimensioni superiori a mq 500 o in cui risultino presenti alberature di pregio o monumentali ai sensi del precedente art. 4 debbono essere autorizzati dal competente Ufficio del Comune di Roma, previa presentazione di un adeguato progetto da parte di un professionista abilitato con comprovata qualificazione professionale nel settore.
Art. 27 ‐ Verde Architettonico
1) La città di Roma riconosce come un contributo di speciale importanza al verde urbano l’inverdimento verticale e pensile delle aree edificate e degli edifici in particolare (Verde Architettonico) e al loro mantenimento. La valenza del Verde Architettonico è evidenziata dal dettato del comma 1 dell’art. 6 della L 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che prevede vengano adottate, da parte della Amministrazioni Locali, misure per definire e quantificare l’inverdimento: • delle nuove edificazioni ‐ punto a); • delle aree scoperte degli edifici esistenti ‐ punto b); • delle coperture a verde delle edificazioni ‐ punto c), • delle pareti e delle strutture verticali ‐ punto d).
2) La definizione e la quantificazione del contributo al Verde Urbano, che ogni area edificata deve fornire, costituisce materia propria del Regolamento Edilizio di Roma Capitale. Nell’ambito del presente Regolamento sono trattati gli aspetti tecnici, strutturali e botanici caratterizzanti il Verde Architettonico e gli interventi base che consentano di fornire comunque un contributo significativo al Verde Urbano.
3) Al fine della previsione della modalità di intervento il Verde Architettonico si articola e si caratterizza come Verde di Pertinenza, per cui si possono applicare tutte le considerazioni
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sviluppate per i giardini e i parchi, e come Verde Verticale e Coperture verdi che devono invece essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente: a) Verde verticale ‐ L’inverdimento verticale può essere realizzato con l’impiego di essenze
rampicanti che possono essere di tipo sempreverde o a foglia caduca, e nel dettaglio per ragioni di efficienza energetica: • le essenze sempreverdi per le pareti non battute dal sole, con benefici energetici sia estivi
che invernali; • le essenze a foglia caduca per la protezione delle pareti dall’irraggiamento solare nel
periodo estivo con riduzione delle esigenze di condizionamento, consentendo invece nel periodo invernale il pieno contributo positivo dell’irraggiamento solare.
I rampicanti possono estendersi sulle pareti con adesione diretta attraverso le funzioni naturali delle radici aggrappanti o con strutture fisiche di supporto, con valutazione di personale tecnicamente qualificato. In alternativa ai rampicanti possono essere utilizzate strutture di verde pensile verticale, tra cui si devono considerare anche strutture molto semplici, quali le ringhiere dei balconi e le recinzioni degli edifici e delle loro aree di pertinenza, che se fronte‐strada, collaborano all’abbattimento degli inquinanti gassosi e micro‐polveri in corrispondenza dei luoghi dove il traffico veicolare li genera.
b) Coperture a verde ‐ Le coperture a verde, sia di tipo estensivo che di tipo intensivo, sono trattate nella Norma UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture a verde” che costituisce un riferimento tecnico scritto da esperti raccogliendo i risultati di “buone pratiche”. La realizzazione di tetti verdi è possibile solo dopo avere verificato che siano soddisfatti tutti i pre‐requisiti strutturali e di spazio. La progettazione di questi sistemi, quindi, deve prevedere un studio integrato delle parti biotiche (opere a verde) con quelle inerti (opere “in grigio”) e con le successive opere accessorie per la manutenzione (es. impianto di irrigazione e di raccolta e smaltimento delle acque). Ogni elemento e strato presente deve essere necessariamente connesso agli altri, in quanto le specie vegetali devono svilupparsi nel tempo: il sistema è quindi dinamico. La progettazione e la direzione lavori dei tetti verdi deve essere eseguita da professionisti abilitati, che nel progetto devono fornire indicazioni tecniche e valutazioni di idoneità in merito: • alle condizioni strutturali dell'edificio; • alla scelta del substrato e delle specie vegetali idonee all'utilizzo; • alla sequenza degli strati, all'impermeabilizzazione, all'impianto di irrigazione,
all'impianto di smaltimento delle acque, ecc.; • al piano di manutenzione delle parti a verde, che deve essere corredato da un quadro
economico che quantifichi i costi annuali di intervento. I progettisti possono peraltro adottare tecniche diverse dalla Norma UNI 11235 quando atte a consentire la creazione di giardini pensili “leggeri”, con peso aggiunto (substrati e vegetazione) inferiore al peso rimosso (pavimentazione e massetto).
c) Coperture verdi dei garage ‐ I garage a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, sono ricoperti di verde con coperture a verde,
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come previsto dal punto c) e d) comma 1 Art. 6 della L. 10/2013 e s.m. e i., ovvero ricoperte attraverso l’estensione orizzontale dell’inverdimento verticale o dell’inverdimento delle recinzioni. Per i garage interrati in alternativa ad una cospicua e pesante copertura in terra finalizzata a creare un giardino di copertura fruibile, possono essere applicate le stesse tecniche utilizzate per la realizzazione dei giardini pensili di tipo intensivo, pienamente fruibili. Tali tecniche consentono di ridurre la dimensione strutturale delle opere in cemento armato con notevole riduzione dei costi e dell’impatto energetico‐ambientale.
1) Al fine di incentivarne un rapido incremento del Verde Architettonico è consentito per irrigazione l’utilizzo degli ordinari sistemi di fornitura idrica, restando sempre auspicabile, ove possibile, la raccolta delle acque piovane e/o di altra origine.
2) il Roma Capitale prevede opportuni incentivi e detrazioni fiscali per la realizzazione di pergolati, pareti verdi e verde pensile di copertura atti a favorire l’incremento del Verde Architettonico, come previsto anche dal comma 9 dell’art. 10 delle Norme di Attuazione del PRG di Roma Capitale del 2008. Per le coperture a verde sussiste la possibilità di accedere alle detrazioni IRPEF, nelle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall’ampia normativa fiscale.
Art. 28 – Aree ludiche 1) Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a
modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa dell'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee.
2) L’obiettivo di tale normativa è di aumentare la sicurezza degli spazi destinati al gioco in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative per rispondere a un’oggettiva domanda dei piccoli.
3) Per l’attuazione verranno identificate le aree della città più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione alle diverse tipologie di età.
4) I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
installazione di segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area;
inserimento paesaggistico in relazione al carattere identitario del contesto di realizzazione (sistema idro geologico, morfologia, vegetazione, emergenze storico‐ architettoniche..)
adeguato ombreggiamento delle aree a fruizione intensa;
facile e sicura raggiungibilità e accessibilità;
dimensionamento complessivo, in relazione alla tipologia di verde, come riportato in tabella:
Tipologia dello spazio verde
Dimensioni dello spazio verde (mq)
Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato fino a 1.000 mq non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere da 1.000 a 5.000 mq non inferiore a 500 mq
parco di municipi da 5.000 a 10.000 mq non inferiore a 750 mq (*)
parco urbano maggiore di 10.000 mq non inferiore a 1.000 mq (**)
(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde. (**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.
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formazione di spazi definiti, racchiusi mediante l'utilizzo di vegetazione, recinzioni, muri, ecc.;
formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
opportuna scelta delle specie vegetali in funzione del sito, dell’utenza e delle preesistenze, prediligendo; piante dal valore ornamentale, di interesse paesaggistico in tutte le stagioni, alberi spoglianti in inverno, in modo da assicurare adeguato ombreggiamento delle aree di sosta o lungo i percorsi ed essere funzionali alla partizione degli spazi per lo svolgimento di diverse attività conferendogli diverso carattere; specie vegetali con scarso potere allergenico e con assenza di parti velenose o pericolose (spine);
creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre‐adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
presenza di fontanelle con acqua potabile e di impianto per il riciclo delle acque utilizzate successivamente per l’irrigazione;
presenza di servizi igienici;
salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 ‐ 1177;
utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione, preferibilmente permeabile all’acqua (terra battuta, materiali drenanti), gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.
5) Nel caso in cui un'area gioco proposta nell'ambito di un P.E.C. (Piano di Edilizia Convenzionata) non venga dichiarata necessaria, il progettista può proporre di migliorare, integrare, ingrandire un'area ludica limitrofa all'area interessata dalla nuova realizzazione a verde.
Art. 29 – Verde scolastico
1) Negli spazi pertinenti agli Asili Nido, alle Scuole dell’Infanzia e alle scuole primarie e secondarie, il giardino dovrà essere prima di tutto un luogo didattico, realizzato predisponendo un progetto di riqualificazione con i seguenti obiettivi progettuali:
riqualificazione e riorganizzazione degli spazi non edificati annessi ai plessi scolastici secondo criteri paesaggistici, tenendo conto del contesto di riferimento (sistema idro e geo morfologico, sistema della vegetazione, sistema storico‐ architettonico identitario, ecc);
miglioramento della qualità ambientale nella scuola;
aumento qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa;
condivisione delle scelte progettuali tramite processi di progettazione partecipata;
condivisione delle problematiche di gestione ambientale del territorio;
accessibilità, adattabilità e visitabilità che ne permetta una fruizione allargata; 2) La progettazione dovrà essere partecipata e dovrà prevedere, ove possibile, definizione,
dimensionamento e distribuzione delle seguenti aree, a seconda dell’estensione del giardino: a) Spazio attrezzato di servizio connesse alle aree di sosta per biciclette e ciclomotori b) Una zona pedonale all’ aperto dedicata all’accoglienza;
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c) Spazio attività all’aperto attrezzato in base alla fascia di età con:
le aree destinate alle attività didattiche (orto, serra, collezioni botaniche, bancali ombreggiati, zona umida ecc.);
aree destinate alle attività motorie e/o sportive all’aperto;
area ricreativa e di sosta per gli alunni;
zona d’ombra con aula all’aperto;
aree per spettacoli, incontri, manifestazioni, etc.; 3) Criteri da perseguire per la corretta scelta progettuale della tipologia della vegetazione:
attività ed effetto paesaggistico previsti (aiuole fiorite, graticci con rampicanti, siepi, bordure, alberature, pergole ecc.);
evitare l’uso di specie con caratteristiche tossiche, allergeniche, acuminate, o suscettibili di infestazione da “processionaria” o altri fitopatogeni pericolosi per la salute umana;
gestione del verde con il metodo biologico, come definito dalla Regolamentazione Comunitaria e da standard internazionali riconosciuti.
messa a dimora di almeno il 50% di specie autoctone caratterizzate da diversità di forme, di adattamenti, di cicli biologici ecc.;
compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche dell’area e la disponibilità di acqua per l’irrigazione;
uso di materiali prevalentemente di origine naturale, di riciclo e reversibili nella loro posa in opera (traslocabili);
uso di tecniche e di metodologie di impianto e di manutenzione a basso impatto, ambientale ed economico;
uso di energie rinnovabili per il funzionamento degli apparati di servizio (compostaggio dei residui vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino, pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche ecc.).
Art. 30 – Aree per cani 1) Nella progettazione degli spazi verdi quali parchi pubblici, andrà tenuta in considerazione
l’esigenza di attrezzare delle aree specifiche per la sgambatura dei cani. Tali aree dovranno avere una superficie di almeno 2000 mq dovranno essere opportunamente inserite nel contesto morfologico e vegetazionale, tenere conto delle esigenze climatiche dell’area, possibilmente prevedere zone ombreggiate d’estate e aperte d’inverno. Le aree dovranno essere opportunamente recintate, per evitare la fuga anche dei cani di taglia molto piccola e presentare delle bordure di macchia arbustiva. Dovranno essere previsti:
l’installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area e sulle regole da rispettare all’interno dell’area;
la facile e sicura raggiungibilità e accessibilità dell’area;
l’adeguato ombreggiamento delle aree di sosta;
il posizionamento di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni;
la presenza di fontanelle con acqua potabile utilizzabili anche dai cani e di impianto per il riciclo delle acque utilizzate successivamente per l’irrigazione.
Le aree per cani presenti nelle aree verdi pubbliche debbono essere distanti almeno m 100 dalle aree gioco bimbi.
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Art. 31 – Dotazione di verde per aree di parcheggio e impianti di carburanti 1) Le aree a parcheggio e per impianto carburanti devono essere oggetto di specifico progetto, a
cura di un tecnico abilitato, che preveda una quota della superficie da destinare a verde e alberature.
2) Le aree destinate a parcheggio a raso o interrato debbono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulta possibile l’intervento deve tutelare l’originaria dotazione di terreni permeabili e a verde.
3) Parcheggi in superficie – è auspicabile che la superficie dei parcheggi da destinarsi ad alberature sia pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze storiche cittadine. Tra i criteri da osservare nella progettazione va considerato che: a) Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta con terra, prato o
tappezzanti adeguate; inoltre l’area di parcheggio dovrà essere realizzata in pavimentazione permeabile e drenante.
b) Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.
c) La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti, favorendo delle aiuole continue e non delle aiuole singole.
4) La dotazione a verde per le aree di parcheggio e per gli impianti di carburanti rientrano tra gli interventi di ambientazione di infrastrutture, disciplinati dalle norme di Piano Regolatore all’art. 97 e finalizzati alla Mitigazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 10 delle NTA di PRG vigente.
5) Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più accreditate dall’arboricoltura urbana con macchina trapiantatrice o sistema a piattaforma rigida, in funzione della grandezza delle piante da trapiantare, e solo quando non è possibile modificare il progetto dell’opera tutelando le preesistenze arboree.
6) La superficie a verde deve essere posta preferibilmente in rilievo rispetto al piano di calpestio e il colletto degli esemplari arborei protetto dagli urti mediante appositi dissuasori secondo quanto previsto nell’art. 22.
7) Per gli alberi di nuovo impianto posizionati su aree pubbliche o private destinate a pubblico utilizzo devono essere rispettate le dimensioni previste nel progetto e nella relazione tecnica. Se tali caratteristiche non sono rispettate, l’Ufficio preposto di Roma Capitale non procederà al collaudo delle opere a verde e alla eventuale presa in carico della superficie verde realizzata intimando alla ditta realizzatrice il riallineamento delle opere rispetto agli standard previsti.
8) In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale come da art. 27.
9) Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con chioma ampia, folta e ombrosa, assenza di frutti voluminosi e pesanti, scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate), rusticità e solidità dei tessuti meccanici.
10) Parcheggi interrati ‐ I parcheggi interrati realizzati sotto aree verdi, conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza non inferiore a m 4 dal fusto degli individui arborei presenti. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata.
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a) Laddove ragioni storico‐architettoniche lo permettano, la progettazione di superficie dei parcheggi interrati deve prevedere la realizzazione di aree verdi.
b) Il profilo del suolo, allestito in base alle buone pratiche di progettazione di aree verdi pensili, sarà di profondità adeguata alla struttura delle specie vegetali previste: per piccoli arbusti sono sufficienti 50 cm di terreno, per piccoli alberi lo strato deve essere di ca. 1 m, per alberi di seconda e prima grandezza lo strato deve essere di ca. 2 m.
c) Nella progettazione deve essere prevista la presenza di almeno 30% di specie arboree sul totale delle specie impiantate.
11) Per i parcheggi a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, debbono essere ricoperti di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) comma 1 Art. 6 della L. 10/2013, ovvero possono essere ricoperte attraverso l’estensione orizzontale dell’inverdimento verticale attuato ai sensi del punto d) comma 1 Art. 6 della L 10/2013 o dell’inverdimento delle recinzioni.
12) Le griglie ed i pozzi di aerazione dei parcheggi interrati debbono essere posti alla massima distanza dalle aree attrezzate per la pubblica fruizione. I manufatti di servizio devono essere appositamente schermati con la vegetazione.
13) Gli impianti di irrigazione realizzati nei parcheggi interrati e nelle aree di distribuzione dei carburanti debbono preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti, o di recupero dalle fontanelle pubbliche.
14) Impianti di distribuzione carburanti ‐ Nei nuovi impianti almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Le piantagioni arboree e arbustive debbono osservare lo specifico Regolamento del settore di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 17.3.2008.
Art. 32 ‐ Interventi di Manutenzione e Gestione 1) Obiettivo della manutenzione del patrimonio verde urbano è di preservare e migliorare le aree
pubbliche con presenza di vegetazione, sia sotto il profilo tecnico agronomico, che sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità, della pulizia, della fruizione e del decoro estetico. Essa prevede un impiego economico e sostenibile delle risorse.
2) Per la manutenzione del verde urbano pubblico le competenze sono dettate dalle previsioni statutarie e regolamentari di Roma Capitale, con attribuzioni ripartite tra le strutture di Linea dipartimentali e le strutture territoriali Municipali.
3) La manutenzione ordinaria segue una programmazione annuale e/o ultrannuale. Le lavorazioni routinarie, reputate fabbisogni essenziali in quanto ricomprese negli interventi di manutenzione ordinaria, sono: a) lo sfalcio dell’erba; la potatura di siepi, arbusti, cespugli; b) il diserbo ove strettamente necessario mediante l’impiego di prodotti sostenibili; c) il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade; d) l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi; e) la scerbatura manuale in aiuole fiorite; f) gli interventi manutentivi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a
garantire la fruibilità in sicurezza delle aree e suolo pubblico; g) la potatura; h) il taglio dei rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale; i) l’abbattimento di piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica; j) la messa a dimora di nuove specie; k) le norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
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4) La manutenzione straordinaria si attua in caso di situazioni degradate o a seguito di eventi e calamità particolari, attraverso l'elaborazione di progetti per la riqualificazione.
5) L’Amministrazione Capitolina gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in via diretta, internamente tramite gli addetti del Dipartimento Ambiente e Rifiuti, o dei Municipi ed esternamente tramite l’affidamento degli Appalti di forniture e servizi.
6) L'Amministrazione Comunale, previa debita regolamentazione, può affidare ai cittadini, alle associazioni, ai consorzi di cittadini residenti o a loro cooperative, a vario titolo, la sorveglianza la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree a verde (esclusi gli alberi) con gli strumenti di partecipazione della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
7) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare di concessione. In ogni caso, dovrà essere garantita l’accessibilità per i mezzi di servizio nei luoghi sottoposti a manutenzione. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano e in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario che, in quanto custode del bene, sarà ritenuto responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi.
8) Durante l’esecuzione di opere pubbliche, che interessino il patrimonio verde pubblico, sia esso di tipo orizzontale, che verticale, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce l’osservanza del presente Regolamento, e riferisce all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni previste a carico dell’impresa esecutrice.
9) Per tutelare il paesaggio urbano e il decoro, come da Regolamento di Polizia Urbana, ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero e alla nettezza dei luoghi stessi. a) Le aree destinate a giardini devono essere convenientemente sistemate e mantenute con
esclusione di qualsiasi altra utilizzazione. b) Pertanto al fine di garantire la pulizia dei luoghi, e anche evitare incendi estivi, è fatto obbligo
a tutti i proprietari, possessori di superfici non pavimentate di qualsiasi estensione, di effettuare una periodica manutenzione comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, di rimuovere eventuali rifiuti abbandonati e di realizzare le potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine.
Art. 33 ‐ La gestione dei rifiuti vegetali 1) I rifiuti vegetali, quali sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato, ai sensi
della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.), si configurano come rifiuti. Tali rifiuti devono essere avviati ad attività di recupero e/o trattamento. Roma Capitale privilegia l’attività di recupero mediante compostaggio o pacciamatura in loco.
2) La gestione dei rifiuti vegetali avviene mediante modalità diverse a secondo che gli stessi derivino da manutenzione del verde pubblico o da manutenzione del verde privato. a) Rifiuti vegetali derivanti da manutenzione del verde pubblico:
Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico. Così come previsto dal vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” (D.C.C. n. 105/2005 di seguito denominato “Regolamento rifiuti urbani”), la gestione di tali rifiuti è a carico del soggetto responsabile della manutenzione delle relative aree verdi pubbliche, nel rispetto della normativa di settore.
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b) Rifiuti vegetali derivanti da manutenzione del verde privato: Ai sensi del Regolamento rifiuti urbani, e con le limitazioni in esso contenute, sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato da utenza domestica, anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta alla tariffa rifiuti. Nei limiti previsti, il conferimento al servizio pubblico di tali rifiuti deve pertanto avvenire nel rispetto delle modalità di raccolta attivate secondo quanto stabilito dal Regolamento rifiuti urbani e dai provvedimenti attuativi adottati dall’Amministrazione, ovvero dal soggetto gestore di igiene urbana. I rifiuti vegetali, derivanti, da manutenzione dalle medesime aree private ma effettuata da un soggetto terzo, si configurano come rifiuti speciali e pertanto la relativa gestione è a carico dello stesso soggetto, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO IV ‐ Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici
Art. 34 – Arredo, e tutela del paesaggio e del decoro urbano 1) La dotazione di attrezzature nei parchi e nei giardini pubblici consiste in una combinazione di
sistemazioni e arredi quali ad esempio: a) spazi dedicati al gioco per bambini; b) panchine e aree di sosta (possibilmente attrezzate con ripari, tavoli) c) cestini per rifiuti (possibilmente adatti alla raccolta differenziata); d) colonnine S.O.S.; e) servizi igienici e servizi igienici per disabili; f) telefoni pubblici; g) gazebo, palchi e altre attrezzature per l’allestimento di rappresentazioni artistiche; h) ricoveri per cicli ; i) fontanelle; j) recinzioni per cani; k) recinzioni perimetrali; l) sistemi di controllo e vigilanza; m) ogni altro elemento ritenuto utile e qualificante per favorire la presenza della fauna selvatica e per informare il pubblico come cassette nido, mangiatoie, pannelli didattici;
n) percorsi di vita dotati di specifiche attrezzature ginniche e tabelle illustrative per svolgere programmi di attività motoria dei frequentatori.
2) L'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi sono autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante dell’Ufficio competente per la gestione
3) I chioschi devono essere posti ad almeno due metri 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati ad almeno 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi. Essi non devono comportare in alcun modo danni o guasti ad aree verdi, siepi e alberature.
4) La cartellonistica pubblicitaria e stradale non dovrà in ogni caso essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti, sia nella loro parte ipogea che epigea, e alle aree verdi in genere tale da richiedere apposite potature.
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5) Per tutelare il paesaggio urbano e il decoro, come da Regolamento di Polizia Urbana, ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero e alla nettezza dei luoghi stessi. Le aree destinate a giardini devono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione. Pertanto al fine di garantire la pulizia dei luoghi, e anche evitare incendi estivi, è fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori di superfici non pavimentate di qualsiasi estensione, di effettuare una periodica manutenzione comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, di rimuovere eventuali rifiuti abbandonati e di realizzare le potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine.
6) Per ogni intervento di arredo in ville, parchi e giardini storici viene redatto uno specifico progetto da sottoporre all’approvazione delle competenti Soprintendenze.
7) Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti.
Art. 35 ‐ Accesso a parchi e giardini 1) Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico senza recinzione
l’accesso al pubblico è consentito nell'arco delle 24 ore giornaliere. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2) La regolamentazione dell’accesso si applica a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati.
3) Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
4) Le ville, i parchi e i giardini storici, dotati di recinzione, sono aperti di regola dall’alba al tramonto o con orari definiti dai competenti uffici di Roma Capitale e con vincoli di fruizione atti a garantire la conservazione e protezione di particolari aree.
Art. 36 – Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde 1) All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni
compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi (p.es. a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico e manifestazioni e attività di spettacolo viaggiante) purché consentano la fruizione pubblica e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature.
2) Gli eventi e manifestazioni di qualsiasi genere da tenersi in parchi, giardini, aree verdi capitoline devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti strutture centrali o territoriali di Roma Capitale. Per le ville storiche e per le aree soggette a vincolo, l’autorizzazione è subordinata a parere della Sovrintendenza Capitolina e delle competenti Soprintendenze statali. Ai fini autorizzativi vengono individuate le tipologie di manifestazioni e/o installazioni compatibili con l’area, lo spazio massimo da occupare ed ogni indicazione utile per la corretta gestione e conservazione del patrimonio.
3) Fatto salvo l’assolvimento di ogni adempimento previsto dalla normativa statale e regionale e da provvedimenti e regolamentazioni locali come pure il possesso di specifici requisiti e/o l’assolvimento di eventuali specifiche indicazioni prescrittive nell’ambito delle procedure amministrative di legittimazione all’esercizio e/o di concessione dell’area, le manifestazioni e gli eventi programmati in aree verdi (pubbliche o aperte al pubblico), parchi, ville storiche e riserve
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naturali sono assoggettate alle misure di tutela di cui ai successivi commi, in considerazione del fatto che tali localizzazioni non sono da intendersi quali meri sfondi degli eventi, ma costituiscono un rilevante valore aggiunto intrinseco alle finalità degli stessi.
4) Gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, di progetto e di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica, descrizione dell’evento e delle installazioni previste, dimostrandone la compatibilità con l’area di cui è richiesto l’utilizzo e impegno formale su cauzione a non danneggiare superfici, impianti, arredi e alberature, a ripulire il luogo e a ripristinare gli eventuali effetti pregiudizievoli individuati da parte delle strutture preposte di Roma Capitale al termine delle manifestazioni.
5) Fatto salvo l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 3, inclusi quelli di conformità ambientale, la scheda progettuale allegata all’istanza di autorizzazione dovrà contenere una sezione specifica con l’indicazione e la descrizione di attività aggiuntive per il conseguimento di obiettivi di qualità, indirizzate alla tutela e/o valorizzazione del verde nello specifico contesto, unitamente ad eventuali attività volte a promuovere la qualità acustica, un’ottimale gestione dei rifiuti e, laddove possibile, il risparmio energetico, attraverso una consapevole programmazione delle attività, un’attenta installazione di impianti e manufatti, la scelta di mirate modalità di esercizio e idonee informazioni ai fruitori a sostengo dell’adozione di comportamenti responsabili. Il livello di qualità riconosciuto a tali attività aggiuntive può essere considerato come parametro per la riduzione della cauzione di cui al precedente comma 4.
6) Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato annualmente in modo da limitare l’impatto sull’ambiente esistente e da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino.
7) Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
8) Le installazioni previste non devono interferire con l’Area di Pertinenza dell’Albero (APA), così come definita nell’art. 21. In caso contrario la relazione tecnica di cui al precedente comma deve prevedere esplicitamente soluzioni tecniche per ridurre preventivamente l’impatto su tale area e una apposita voce di costo per il ripristino.
9) L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale alla pagina degli eventi.
10) Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti.
Art. 37 ‐ Giochi e attività sportive 1) Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente
nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo nel rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività. Particolari limitazioni riguardano gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino.
2) Nei parchi e nei giardini è consentito il libero accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili superiori a 2 metri di ampiezza con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano. Nelle ville, parchi e giardini storici
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alcune aree particolarmente delicate, nonché viali privi di pavimentazione idonea, possono essere interdetti all’accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.
3) E' ammesso il gioco con aero, auto e idromodelli con esclusione di quelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;
5) E' dovere del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
6) A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verranno comminate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
Art. 38 – Accesso ai cani 1) Come previsto “Regolamento comunale sulla tutela degli animali”, ai cani muniti di guinzaglio
estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali, mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina;
2) I cani, comunque condotti, debbono essere tenuti ad almeno 100 metri dalle aree riservate ai bambini;
3) In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola;
4) Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore;
5) Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso;
6) In tutte le aree cani, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali;
7) In tutte le aree verdi è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
8) È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti; 9) Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre
l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
Art. 39 ‐ Accesso di veicoli a motore 1) In tutti gli spazi verdi, giardini e parchi pubblici, ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione
e la sosta di veicoli a motore. E’ fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, e, quando
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possibile, limitatamente a fasce orarie circoscritte, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti.
2) Tali limitazioni vanno in ogni caso fatte oggetto di specifica trattazione in funzione delle diverse caratteristiche delle aree e dei relativi contesti paesaggistici e urbani: a) Moto‐carrozzelle per il trasporto di disabili e seeg‐ways; b) mezzi di soccorso e mezzi di vigilanza in servizio; c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti; d) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area; e) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni; f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di
intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e limitatamente al tempo necessario per le operazioni;
g) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora siano autorizzati per attività produttive e/o commerciali all'interno dell'area e limitatamente al tempo necessario per le operazioni.
3) In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre in modo visibile sul parabrezza il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.
4) Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
Art. 40 ‐ Comportamenti vietati 1) Salvo quanto disposto dal regolamento comunale di Polizia Urbana e dal regolamento di
Gestione dei Rifiuti urbani, nelle aree verdi pubbliche sono vietati: a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente
autorizzato; b) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; c) compromettere la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo e dunque
l'impermeabilizzazione del suolo; d) gli scavi non autorizzati; e) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane,
corsi e raccolte d'acqua; f) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con
materiale non estensibile; g) danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o gli elementi di arredo; h) sradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee
annuali e perenni, strato superficiale di terreno; i) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici; j) calpestare le aiuole fiorite e i siti erbosi ove sia espressamente vietato con apposita
cartellonistica; k) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova
e nidi; l) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli
altri fruitori; m) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole
fiorite; 2) Nei parchi pubblici del territorio di Roma Capitale è fatto divieto:
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a) di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini nei parchi pubblici b) di abbandonare al suolo di mozziconi di sigaretta
3) Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
Art. 41 ‐ Utilizzi impropri degli spazi verdi 1) Negli spazi a verde pubblico sono vietati:
a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, mediante l'uso di supporti metallici;
c) mettere a dimora e/o spostare piante senza l'assenso dell’U.O Gestione Verde Pubblico; d) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire
quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati; e) permettere il pascolo non autorizzato di animali; f) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; g) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Ove
sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue, questi possono essere utilizzati, in conformità della cartellonistica, sotto costante vigilanza di una persona adulta.
h) svolgere qualsiasi attività commerciale, di pubblico intrattenimento o manifestazione senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
i) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo o altro; j) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a
causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini. 2) Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative in misura progressiva relativamente
all’entità del danno causato come valutato dagli Uffici Competenti.
TITOLO V ‐ Sanzioni e ripristini
Art. 42 – Controlli 1) Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni delle norme del
presente regolamento sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale, nonché dai dipendenti autorizzati nell'esercizio delle loro funzioni. Gli stessi hanno libero accesso nei luoghi sottoposti a vigilanza, per verificare l'esatta osservanza delle leggi, regolamenti generali e speciali e delle altre disposizioni vigenti.
2) Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono contestate dagli organi di controllo con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.
Art. 43 – Sanzioni amministrative e ripristini 1) Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste da specifiche normative di settore.
2) In particolare, fermo restando quanto già previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, dal D.Lgs. n.42/2004 e dal P.T.P.R. della Regione Lazio, per la tutela delle aree verdi e della componente vegetale si applicano le seguenti misure:
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a) in caso di abbattimento senza la necessaria autorizzazione di una singola alberatura, arbusto o siepe pubblici o privati tra quelli oggetto di tutela da parte del presente Regolamento, o di danneggiamento degli stessi, si applica una sanzione amministrativa da Euro 80 a Euro 500 ai sensi art. 10 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dell’art. 7‐bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Il trasgressore, e con lui l’eventuale responsabile in solido, è tenuto alla rimozione dell’abuso o al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza l’Amministrazione provvederà coattivamente con l’addebito delle spese sostenute;
b) Nel caso in cui siano arrecati danni ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature di Roma Capitale derivanti dall’esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, i responsabili sono tenuti a rifondere il danno ambientale, sia di natura biologica che ornamentale, con il versamento di una somma pari all’importo delle opere necessarie per il ripristino.
Art. 44 ‐ Procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento 1) Le spese dei lavori di ripristino di aree a verde e alberate di Roma Capitale sono a carico del
trasgressore, e con lui dell’eventuale responsabile in solido (vedi comma b art.39). 2) I lavori di ripristino verranno gestiti dall’Amministrazione Capitolina al fine di ottenere
uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno coordinati dai competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale ‐ Protezione Civile
3) L’importo dei lavori di ripristino: a) verrà anticipato dal trasgressore, e con lui, dall’eventuale responsabile in solido, o ad esso
addebitato; b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con
le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo) e l’IVA verrà applicata su questo importo;
c) verrà maggiorato del 18%, quale risarcimento delle spese sostenute dall’Amministrazione Capitolina per il controllo della qualità e la contabilizzazione dei lavori effettuati, nonché a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. La maggiorazione del 18% sull’importo effettivo dovrà essere rimborsata direttamente all’Ufficio dell’Amministrazione capitolina che avrà attivato la procedura.
d) La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale della Città di Roma in termini economici) dei lavori di ripristino, sarà effettuata dal personale del Dipartimento Ambiente e Rifiuti e dal personale della ditta esecutrice dell’intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dall’autore della trasgressione.
e) Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un’area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del Dipartimento Ambiente e Rifiuti, sentito il Municipio interessato, il ripristino totale dell’area, senza che l’autore della trasgressione possa sollevare alcuna eccezione.
4) In caso di ritardo nel pagamento delle quote contabilizzate, verranno addebitati al trasgressore gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto per la manutenzione del
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verde di Roma Capitale e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.
Art. 45 – Finalizzazione dei proventi e delle sanzioni 1) I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’applicazione del presente Regolamento,
così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno introitati su apposito centro di ricavo del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale, che destinerà tali risorse ad interventi di ripristino, cura e miglioramento del verde urbano.
Art. 46 – Disposizioni finali 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti
disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico‐sanitaria ed edilizio‐urbanistica; di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.
2) In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
ALLEGATI
A) Sanzioni Amministrative
Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono determinati entro i limiti edittali previsti dall’art. 7 bis del
D.lgs. 267/2000, in ottemperanza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 della legge 689/1981,
con pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione del verbale.
Sanzioni Amministrative
Sanzione (in Euro) Misura ridotta
TITOLO I ‐ Criteri generali
Art. 4 – Alberi di pregio e monumentali Da 80,00 a 500,00 160,00
TITOLO II ‐ Disciplina degli interventi sul verde Art. 5 ‐ Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive
Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 6 – Comunicazione degli interventi programmati e urgenti su aree a verde e
Da 50,00 a 300,00 100,00
Art. 7 – Difesa fitosanitaria Da 25,00 a 150,00 50,00
Art. 8 ‐ Potature Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 10 ‐ Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 11 – Compensazione ambientale in caso di abbattimenti autorizzati Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 12 ‐ Danneggiamenti e deturpamenti delle alberature Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 14 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere Da 80,00 a 500,00 160,00
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Art. 15 – Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 18 ‐ Verde spondale e fasce fluviali Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 19 ‐ Prevenzione degli incendi Da 80,00 a 500,00 160,00
TITOLO III ‐ Criteri di realizzazione e gestione di giardini, parchi e aree a verde Art. 21 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale
Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 22 – Alberature stradali Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 30 – Aree per cani Da 50,00 a 300,00 100,00
Art. 32 ‐ Interventi di Manutenzione e Gestione Da 50,00 a 300,00 100,00
TITOLO IV ‐ Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici
Art. 34 – Arredo, e tutela del paesaggio e del decoro urbano Da 50,00 a 300,00 100,00
Art. 37 ‐ Giochi e attività sportive Da 50,00 a 300,00 100,00
Art. 38 – Accesso ai cani Da 25,00 a 150,00 50,00
Art. 39 ‐ Accesso di veicoli a motore Da 50,00 a 300,00 100,00
Art. 40 ‐ Comportamenti vietati Da 80,00 a 500,00 160,00
Art. 41 ‐ Utilizzi impropri degli spazi verdi Da 25,00 a 150,00 50,00
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B) Metodologia per la stima del valore ornamentale ABBATTIMENTI
1) Nel caso l’Ente competente debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Roma Capitale si riserva il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
2) Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili assegnate in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.
3) L'indennizzo complessivo sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri: a ‐ Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici
della Regione Lazio" aggiornati anche con Delibera di Giunta e, ove mancasse il prezzo, ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o, in difetto anche di questo, dal preventivo firmato da un professionista abilitato.
b ‐ Indice relativo alla specie e varietà: b = a/10 Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10‐12 cm per le latifoglie o 15‐18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50‐3,00 m).
c ‐ Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario: 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare; 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare; 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo; 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare; 6 = pianta sana, media vigoria, in filare; 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo; 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare; 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria; 1 = pianta senza vigore, malata; 0,5 = pianta priva di valore.
d ‐ Indice secondo la localizzazione 10 = centro città (Circoscrizioni, giardini e parchi posti sotto tutela); parchi fluviali;
alberate tutelate 8 = media periferia 6 = periferia 4 = parchi periferici 2 = zone rurali ‐ boschi.
e ‐ Indice secondo le dimensioni:
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Circonferenza (cm)
Indice Circonferenza (cm)
Indice Circonferenza (cm)
Indice
30 1 150 15 340 27
40 1,4 160 16 360 28
50 2 170 17 380 29
60 2,8 180 18 400 30
70 3,8 190 19 420 31
80 5 200 20 440 32
90 6,4 220 21 460 33
100 8 240 22 480 34
110 9,5 260 23 500 35
120 11 280 24 600 40
130 12,5 300 25 700 45
140 14 320 26 800 50 Tabella 1 ‐ Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco
f ‐ Deprezzamento: ‐ piante con danni o ferite di modesta identità: 10%; ‐ piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%; ‐ piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%; ‐ piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.
g ‐ Valore ornamentale:
V.o. = (b x c x d x e) ‐ f
I = indennizzo (ornamentale) spettante a Roma Capitale V.o. = valore ornamentale S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città) V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla città)
I = V.o. + S.a. ‐ V.1.
N.
pianta Specie Prezzo
di vendita (Euro)
Indice Indice estetico sanitari
o
Indice località
Indice dimensioni
Totale parziale
Deprezzamento Valore ornamentale (Euro)
% (Euro)
a b c D e f g h i
Xxxxx Tilia hybrida
30,00 3,00 10 10 1 300 10 30 270,00
Tabella 2 ‐ Esempio di applicazione della formula con valori concreti
INTERVENTI SULLA CHIOMA 1) Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei
(potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde)
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oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Roma Capitale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
2) Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).
3) L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:
I = V.o.p. ‐ V.o.s.
dove: I = Indennizzo spettante V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento
C) Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale
1) Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei
tecnici del Servizio preposto, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.
2) Le aree di rispetto sono trattate all'articolo C11 di cui per comodità si riportano di seguito i punti salienti; la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore: a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per
i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm; b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente; c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
3) L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.
4) Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:
D.B. = V.o. x H
dove D.B. = Danno Biologico V.o. = Valore ornamentale H = Incidenza percentuale delle radici asportate
5) La metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot. I parametri interessati dalla formula sono: s e t = distanze scavo dal colletto della pianta.
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Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.
m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri. n = ampiezza fronte scavo.
Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.
u = settore angolare danneggiato (coseno). Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il settore circolare interessato. Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:
b2 + c2 + a2
cos = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Teorema di Carnot) 2ac
(s + m/2)2 + (t + m/2)2 ‐ n2
cos = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 2 (s + m) (t + m) p = settore angolare danneggiato (gradi)
N.
pianta Specie Valore
ornamentale (Euro)
Distanza scavo da colletto (m)
Distanza scavo da colletto (m)
Diam. fusto al colletto (m)
Ampiezza fronte scavo (m)
Settore angolare Incidenza su radici(%)
Danno biologico (Euro) cos (Gradi
)
I s t m n u p H r
Xxxx Tilia
hybrida 270,00 2,00 2,00 0,50 3,50 ‐0,20988 102. 28,3333 76,00
Tabella 3 ‐ Esempio di applicazione della formula con valori concreti