REGOLAMENTO DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DI...

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REGOLAMENTO DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENASARCO CONCORDATO TRA ENASARCO E SUNIA - SICET - UNIAT - UNIONE INQUILINI - ASSOCASA - FEDERCASA - ANIA Indice Art. 1 - Disposizioni di carattere generale pag. 1 TITOLO I Opere di manutenzione Art 2 - Definizioni pag 2 Art. 3 - Spese a carico del conduttore pag. 3 Art. 4 - Spese a carico della proprietà pag. 7 Art. 5 - Riparazioni e manutenzioni ordinarie pag. 10 Art. 6 - Obbligo di segnalazione delle anomalie e guasti riscontrati pag. 10 Art. 7 - Verifiche tecniche sul bene locato pag. 10 Art. 8 - Responsabilità del conduttore e criteri per il recupero delle spese sostenute dall'Ente pag. 11 Art. 9 - Reclami e richieste di intervento pag. 11 TITOLO II Opere di miglioramento Art. 10 -Migliorie pag. 12 Art. 11 - Modalità per l'esecuzione pag. 12

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REGOLAMENTO DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENASARCO CONCORDATO TRA ENASARCO E SUNIA - SICET -

UNIAT - UNIONE INQUILINI - ASSOCASA - FEDERCASA - ANIA

Indice

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale pag. 1

TITOLO I

Opere di manutenzione

Art 2 - Definizioni pag 2

Art. 3 - Spese a carico del conduttore pag. 3

Art. 4 - Spese a carico della proprietà pag. 7

Art. 5 - Riparazioni e manutenzioni ordinarie pag. 10

Art. 6 - Obbligo di segnalazione delle anomalie e guasti riscontrati pag. 10

Art. 7 - Verifiche tecniche sul bene locato pag. 10

Art. 8 - Responsabilità del conduttore e criteri per il recupero delle spese sostenute

dall'Ente pag. 11

Art. 9 - Reclami e richieste di intervento pag. 11

TITOLO II

Opere di miglioramento

Art. 10 -Migliorie pag. 12

Art. 11 - Modalità per l'esecuzione pag. 12

Art. 12 -Disposizioni particolari pag. 13

TITOLO III

Doveri dell’inquilinato

Art. 13 - Obblighi discendenti dal contratto pag. 14

Art, 14 - Comportamenti dettati dalle norme di sicurezza, di civile convivenza e

buon vicinato pag. 17

1)

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

I. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale del contratto di locazione stipulato fra l'Ente proprietario ed i singoli conduttori ed impegna l'utenza al pieno rispetto delle norme in esso contenute:

II. Il conduttore è costituito custode dei beni oggetto del contratto di locazione e deve, al termine della locazione, provvedere a riconsegnarli all'Ente nel medesimo stato locativo, documentato dal verbale di consegna, in cui sono stati ricevuti.

III. L'appartamento viene consegnato dall'incaricato dell'Ente all'inquilino assegnatario con verbale che si redigerà in contraddittorio. In esso dovranno risultare le condizioni in cui viene consegnato l'alloggio nelle sue parti e nei suoi impianti annotando le eventuali anomalie riscontrate.

IV. Nel caso di locazione con nuovo conduttore, l'Ente provvderà a tutti quei lavori necessari a rendere normale lo stato locativo dell'appartamento qualora lo stesso risultasse mediocre o scadente ai sensi del Decreto del Ministero dei LL. PP. del 9.10.1978.

V. Nei sei mesi di preavviso previsto per il rilascio dell'unità immobiliare l'Ente effettua nei locali un sopralluogo atto a verificare l'efficienza degli impianti (anche autonomi, ove presenti) ed accertare l'esistenza di eventuali danni provocati da cattivo uso del conduttore, nonché di modifiche non autorizzate. I risultati della verifica devono essere verbalizzati ed immediatamente contestati all'inquilino con formale diffida a provvedere alle riparazioni entro breve termine per consentire all'Ente gli opportuni riscontri prima del rilascio dell'appartamento. Solo nel caso in cui il conduttore, benché diffidato, non provveda, le riparazioni saranno eseguite dall'Ente ed il relativo costo sarà addebitato all'inquilino con rivalsa anche per la perdita di reddito in caso di ritardo nell'affittanza.

VI. Con riguardo al rilascio per qualsiasi causa dell'alloggio, la riconsegna delle chiavi non è liberatoria se non accompagnata dal verbale di riconsegna.

VII. Nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto e delle successive rinnovazioni e in qualsiasi momento, nel caso in cui i beni locati dovessero essere oggetto di vendita, il conduttore deve consentire la visita dei locali ai terzi debitamente autorizzati dell'Ente nei giorni e nelle ore concordate.

2)

TITOLO I

Opere di manutenzione

Articolo 2

Definizioni

1. Per la definizione delle opere edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 457/1978:

a) Manutenzione ordinaria

"Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finlture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

b) Manutenzione straordinaria

"Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessario per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifìci, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso".

2. Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti tecnologici si fa riferimento alla legge n. 46/1990 e n. 10/1991 e relativi regolamenti di attuazione.

3)

Articolo 3

Spese a carico del conduttore

1. Sono a carico dell'inquilino tutte indistintamente le riparazioni di piccola e ordinaria manutenzione nonché quelle di manutenzione straordinaria dovute a negligenza o colpa dell'inquilino come da codice civile.

2. Tutti gli interventi di qualsiasi natura e tipo causati da modifiche e manomissioni apportate dal conduttore alle strutture, rifiniture e impianti comuni e/o delle singole unità immobiliari sono a carico del conduttore medesimo.

3. In particolare ed a solo titolo esemplificativo si fornisce un elenco delle spese che sono a carico degli inquilini, fermo restando, per ogni più approfondita analisi della ripartizione degli oneri nel rapporto di locazione, quanto stabilito dalle nonne di legge.

PORTIERATO

a) 90% dell'intero trattamento economico spettante al portiere in base al Contratto collettivo nazionale ed al Contratto integrativo (salario, scatti, indennità varie, tredicesima, premi, ferie, malattia, rimborsi, accantonamento liquidazione, ecc.) compresi i contributi previdenziali ed assicurativi;

b) 90% della retribuzione in natura spettante al portiere (alloggio, luce, riscaldamento, acqua). Per determinare il canone dell'alloggio si fa riferimento alla relativa indennità sostitutiva prevista dal Contratto collettivo nazionale;

c) 90% del valore degli indumenti da lavoro forniti al portiere;

d) 90% dell'intero trattamento spettante al sostituto in base al Contratto collettivo nazionale (salario, indennità varie, tredicesima, ferie, malattia, accantonamento liquidazione, retribuzione in natura, ecc.) compresi i contributi previdenziali ed assicurativi;

e) il costo del materiale per le pulizie.

SPESE RELATIVE Al. SERVIZIO DI PULIZIA

a) in caso di incarico conferito a ditta:

1 – la spesa fatturata compresa IVA;

2 – il materiale per la pulizia qualora non compreso nel contratto di appalto;

b) in caso di incarico conferito a persona fisica;

1 – il salario, la tredicesima mensilità, le ferie, l'accantonamento della liquidazione, i contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente;

2 – il materiale per le pulizie;

c) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione dei macchinali per la pulizia acquistati dalla proprietà, in caso di incarico conferito a persona fisica;

d) sale e/o sabbia per Io sgombero della neve.

4)

PRE-RACCOLTA RIFIUTI

a) spesa fatturata compresa IVA;

b) sacchi pre-raccolta se non compresi nel contratto di appalto;

c) derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta delle immondizie.

IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO, DI ACQUA CALDA, DI CONDIZIONAMENTO

a) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione di parti accessorie in conseguenza dell'uso;

b) pulizia annuale dell'impianto per messa a riposo stagionale: caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc.;

c) costo della fornitura di acqua per le centrali;

d) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione del rivestimento refrattario;

e) costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, energia elettrica per il funzionamento delle centrali, compenso a fuochista;

f) spese per la manutenzione e funzionamento dei depuratori dell'acqua;

g) piccola manutenzione e pulizia dei filtri dell'impianto di condizionamento e di depurazione dell'acqua;

h) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione dei contatori di energia termica centrali o zonali e sostituzione di vani ascensori in conseguenza all'uso.

IMPIANTI AUTONOMI DI RISCALDAMENTO

a) manutenzione ordinaria e piccole riparazioni a: caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole;

b) pulizia della canna fumaria e delle canne; di esalazione vapori dell'impianto autonomo.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI SUONERIA, DI CITOFONO O VIDEOCITOFONO DELLE PARTI COMUNI E IMPIANTI T.V. CENTRALIZZATI

a) manutenzione ordinaria, riparazioni di piccola manutenzione e piccole sostituzioni di parti dell'impianto di illuminazione in conseguenza dell'uso (portalampade, lampadine, interruttori, neon startes reattori, ecc.);

b) manutenzione impianto citofoni e videocitofoni;

c) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione degli impianti di suoneria e di allarme comuni;

d) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione di temporizzatori e/o crepuscolari;

e) manutenzione degli impianti T.V. centralizzati e integrazione degli stessi per la ricezione di eventuali altri canali.

5)

ASCENSORE

a) manutenzione prevista in contratto;

b) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche, ivi compresa la riparazione delle serrature e pulsantiere della cabina;

c) sostituzione delle funi in conseguenza dell'uso (nella misura del 50%);

d) sostituzione di lampade e fusibili;

e) spese di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto.

AUTOCLAVE E DEPURAZIONE

a) manutenzione prevista in contratto;

b) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso;

c) ricarica pressione del serbatoio;

d) spese di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto,

IMPIANTI ANTINCENDIO

a) manutenzione prevista in contratto;

b) ricarica e riparazione degli estintori;

c) piccola manutenzione di parti meccaniche, idrauliche ed elettriche di serbatoi di accumulo, di autoclavi, di compressori di motori, di pompe, ecc.;

d) manutenzione ordinaria e pulizia dei pozzetti delle autorimesse;

e) piccola sostituzione di apparecchi illuminanti di sicurezza e di cartellonistica di prevenzione incendi;

f) piccola sostituzione di manichette e naspi, riparazione dei relativi contenitori, vetri compresi;

g) manutenzione rivelatori di incendio.

MANUTENZIONE E FORNITURE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI

a) spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti e disinfezione dei locali;

b) riparazione e disotturazione dei sifoni e delle; colonne di scarico acque bianche e luride dovute a negligenza o a colpa dell'utente;

c) riparazione di infissi e seminfissi in conseguenza dell'uso e sostituzione vetri danneggiati da parte degli inquilini;

d) riparazione delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli;

e) riparazione o sostituzione zerbini, tappeti, passatoie e guide;

f) riparazione di serrature e chiudiporte ed eventuale sostituzione di chiavi;

g) servizio di derattizzazione, di deblattizzazione e di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei contenitori e dei bidoni della spazzatura;

h) sostituzione piante ornamentali;

i) mantenimento e cura del verde: taglio dell'erba, potatura, annaffiatura, concimatura, riparazione attrezzi;

6)

l) sostituzione e riparazione, per uso, di attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, trespoli, bidoni per spazzatura, ecc.);

m) la quota delle spese dei servizi comprensoriali e consortili utilizzati dal conduttore.

MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO

a) sostituzione o riparazione degli apparecchi sanitari danneggiati per negligenza o colpa;

b) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione della rubinetteria sanitaria e di riscaldamento in conseguenza dell'uso;

c) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione degli infissi, seminfìssi e serrande avvolgibili in conseguenza dell'uso o danneggiati per negligenza o colpa;

d) sostituzione di vetri;

e) riparazione o manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione degli apparecchi a sporgere delle cinghie, molle e cordelle di attacco al rullo degli avvolgibili, nonché delle stecche, ganci, perni e rullo;

f) sostituzione o riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.) e dei conduttori, nonché manutenzione per corto circuito in conseguenza di negligenza o colpa del conduttore;

g) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione di pavimenti e rivestimenti danneggiati per negligenza o colpa;

h) sostituzione del cavo dell'apparecchio dell'impianto citofonico o videofonico;

i) tinteggiatura delle pareti e verniciatura delle opere in legno e ferro ivi comprese quelle relative alle finestre e ai balconi;

l) rifacimento chiavi serrature;

m) pulizia secondo disposizioni di legge dell'impianto autonomo di riscaldamento: caldaia, bruciatore, canna fumaria, ecc.;

n) manutenzione ordinaria dell'impianto autonomo di riscaldamento;

o) riparazione o sostituzione del portoncino di ingresso all'appartamento a seguito di danneggiamenti da parte di terzi.

7)

Articolo 4

Spese a carico della proprietà

Sono a carico dell'Ente proprietario i lavori e le forniture di cui si riporta in appresso esemplificativa elencazione:

PORTIERATO

a) 10% dell'intero trattamento economico spettante al portiere in base al Contratto collettivo nazionale ed al Contratto integrativo (salario, scatti, indennità varie, tredicesima, premi, ferie, malattia, rimborsi, accantonamento liquidazione, ecc.) compresi i contributi previdenziali ed assicurativi;

b) 10% della retribuzione in natura spettante al portiere (alloggio, luce, riscaldamento, acqua). Per determinare il canone dell'alloggio si fa riferimento alla relativa indennità sostitutiva prevista dal Contratto collettivo nazionale;

c) 10% del valore degli indumenti da lavoro forniti al portiere;

d) 10% dell'intero trattamento spettante al sostituto in base al Contratto collettivo nazionale (salario, indennità varie, tredicesima, ferie, malattia, accantonamento liquidazione, retribuzione in natura, ecc.) compresi i contributi previdenziali ed assicurativi;

e) manutenzione straordinaria della guardiola e dell'alloggio di servizio;

f) manutenzione arredi della guardiola che non siano di uso personale del portiere e della sua famiglia.

SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA

a) spese per il conferimento dell'appalto;

b) spese per 1 ' assunzione della persona fisica;

c) acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia (aspirapolvere, lavamoquette, lavavetri, lucidatrice, ecc.) in caso di incarico conferito a persona fisica.

PRE-RACCOLTA RIFIUTI

a) spese per il conferimento dell'appalto;

b) primo acquisto e noleggio di trespoli, bidoni e contenitori per spazzatura.

IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO, DI ACQUA CALDA, DI CONDIZIONAMENTO

a) installazione impianto o sostituzione delle apparecchiature o parti di esse per vetustà;

b) manutenzione straordinaria locale centrale termica, di condizionamento e di produzione di acqua calda centralizzata;

c) adeguamento degli impianti e dei locali alle disposizioni di legge;

d) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo.

8)

IMPIANTI AUTONOMI DI RISCALDAMENTO

a) sostituzione della caldaia e del bruciatore dell'impianto autonomo di riscaldamento per vetustà;

b) sostituzione e riparazione del boiler dell'acqua calda annesso alla caldaia per accertato difetto costruttivo.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI SUONERIA, DI CITOFONO O VIDEOCITOFONO DELLE FARTI COMUNI E IMPIANTI T.V. CENTRALIZZATI

a) installazione o manutenzione straordinaria di tutte le parti comuni dell'impianto di illuminazione;

b) installazione o manutenzione straordinaria degli impianti di suoneria ed allarme comuni;

c) sostituzione di tutte le parti per vetustà;

d) installazione o sostituzione di citofoni o videocitofoni per vetustà;

e) installazione o sostituzione di temporizzatori e/o crepuscolari per vetustà;

f) installazione o sostituzione di impianti T.V. centralizzati per vetustà;

g) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo.

ASCENSORE

a) installazione o manutenzione straordinaria degli impianti;

b) sostituzione motore, ammortizzatore, centralina oleodinamica e di tutte le parti meccaniche ed elettriche per vetustà;

c) lavori di adeguamento prescritti dalle norme U.S.L. e dalle direttive 84/529/CEE e 86//316/CEE per gli ascensori installati e in funzione ante 9.12.1967;

d) sostituzione delle funi in conseguenza dell' uso (nella misura del 50%);

e) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo.

AUTOCLAVE

a) installazione impianto, manutenzione straordinaria o sostituzione di accessori per vetustà;

b) sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico);

c) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo.

IMPIANTI ANTINCENDIO

a) installazione impianto, manutenzione straordinaria o sostituzione di accessori per vetustà;

b) sostituzione di componenti primari (serbatoi di accumulo, autoclavi, compressori, motori, pompe, tubazioni) e coibentazioni;

c) sostituzione di manichette, di naspi, di estintori per vetustà.

9)

MANUTENZIONE E FORNITURE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI

a) riparazione straordinaria di tetti e lastrici solari;

b) sostituzione o riparazione di grondaie e pluviali;

c) sostituzione o riparazione colonne di carico e scarico acque bianche e luride;

d) riparazione straordinaria della rete di fognatura;

e) riparazione di tubazioni esteme o incassate dell'impianto idrico-sanitario;

f) opere murarie di manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile;

g) intonaci, verniciature e tinteggiature delle parti murarie e verniciature delle opere in legno e ferro delle parti comuni dello stabile sia interne che esterne;

h) sostituzione o riparazione di marmi, ringhiere e commano;

i) prima installazione di tappeti, zerbini, passatoie e guide;

l) prima installazione o sostituzione di serrature e chiudiporte;

m) impianto alberi, cespugli, piante nonché primo acquisto attrezzature occorrenti per la manutenzione dei giardini;

n) primo acquisto delle attrezzature e delle parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, plafoniere, bidoni per spazzatura, trespoli, ecc.).

MANUTENZIONE E FORNITURA ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO

a) manutenzione dell'impianto elettrico per vetustà o fuori nonna;

b) sostituzione di pavimenti e rivestimenti per vetustà o assestamenti statici;

c) sostituzione del contatore dell'acqua per vetustà.

MANUTENZIONE E FORNITURA ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO IN OCCASIONE DI NUOVA LOCAZIONE

a) sostituzione degli apparecchi salutari e della rubinetteria per vetustà;

b) sostituzione infìssi e seminfissi per vetustà;

c) sostituzione delle serrande avvolgibili per vetustà-

10)

Articolo 5

Riparazioni e manutenzioni straordinarie' di rilevanti entità

Per tutte le opere a carico della proprietà escluse quelle relative alla prima installazione e/o migliorie che non siano adeguamenti a norme di legge, si dà luogo all'integrazione del canone secondo quanto disposto dall'alt. 23 della legge 27.7.78, n. 392. Sono considerate riparazioni straordinarie le opere necessario per conservare all'immobile la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito.

Articolo 6

Obbligo di segnalazione delle anomalie e guasti riscontrati

II conduttore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a segnalare tempestivamente per iscritto, i danni prodotti dall'uso e dalla vetustà onde evitare pericoli a terzi.

Articolo 7

Verifiche tecniche sul bene locato

L'Ente ha diritto, in relazione all'obbligo che precede, di far visitare l'appartamento e di farvi direttamente eseguire, a spese del conduttore, quelle opere che, pur essendo a carico di quest'ultimo, non siano state eseguite.

In particolare, nel caso che per incuria dell'inquilino o mancata esecuzione tempestiva di una delle riparazioni o sostituzioni a suo carico si producessero danni all'edificio, l'Ente, previa intimazione all'inquilino responsabile di eseguire in tempi brevi i lavori necessari, provvedere, in caso di inadempienza nei termini fissati, alla esecuzione d'ufficio con rivalsa,

tramite addebito, degli importi relativi alle spese sostenute, maggiorati delle spese di sopralluogo, perizie, ecc.

11)

Articolo 8

Responsabilità del conduttore e criteri per il recupero delle spese sostenute dall'Ente

Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito, pur essendo a suo carico, saranno addebitati all'inquilino responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei. Ove non fosse possibile identificare il responsabile, la spesa occorrente per la riparazione sarà posta d'ufficio a carico di tutti gli utenti del locale o dell'impianto danneggiato ovvero addebitata a tutti gli inquilini interessati all'uso delle colonne montanti o delle fogne intasate, maggiorata, altresì, della spesa per sopralluoghi e perizie sostenuta nella circostanza dall'Ente.

In tutti gli altri casi in cui per il ripristino d'uso, sempre limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio, le relative opere vengono eseguite direttamente dall'Ente (luce scale, riparazioni ascensori, ecc.) il costo sostenuto verrà ripartito in misura millesimale tra gli inquilini. Gli inquilini risponderanno ugualmente dei danni causati da loro familiari e da persone che, a qualsiasi titolo, abitino l'alloggio o vi accedano.

Le spese relative alla potatura delle piante e delle siepi poste a dimora dall'Ente nonché al taglio dell'erba, devono essere sostenute dagli inquilini del fabbricato interessato.

Articolo 9

Reclami e richieste d'intervento

L'inquilino presenterà le richieste di intervento ed i reclami per iscritto fornendo adeguata

motivazione.

In caso di urgenza le richieste potranno essere presentate per mezzo telegrafo o di persona. Solo

eccezionalmente potranno essere prese in considerazione richieste verbali o telefoniche.

Tutti i reclami o richieste d'intervento pervenute all'Ente saranno sottoposte a controllo

amministrativo contabile. Non verranno eseguiti lavori m presenza di inadempienze contrattuali.

12)

TITOLO II

Opere di miglioramento

Articolo 10

Migliorie

Sono considerate opere di miglioramento i lavori che comportano un effettivo aumento di valore dell'appartamento o dell'edificio.

Articolo 11

Modalità per l'esecuzione

E' fatto divieto al conduttore di apporre all'unità immobiliare locata alcuna miglioria e modifica senza il preventivo consenso scritto dell'Ente. Nel dare tale consenso quest'ultimo potrà a suo esclusivo giudizio, prescrivere la riduzione in pristino all'atto della riconsegna qualora non preferisca che le modifiche e le migliorie restino a beneficio dell'immobile, senza diritto alcuno per il conduttore ad eventuali rimborsi.

I lavori dovranno essere eseguiti dal conduttore a sua dira e spese, nel rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali e sotto il controllo dell'Ente il quale potrà ordinare la rimozione o il rifacimento qualora il lavoro non sia eseguito secondo le regole dell'arte e conformemente a quanto autorizzato.

Nel caso che le varianti ed i miglioramenti debitamente autorizzati interessino la stabilità dell'edificio o gli impianti generali, i lavori relativi dovranno essere eseguiti direttamente dall'Ente previo pagamento anticipato dell'importo concernente la spesa da sostenere per i lavori stessi.

13)

Articolo 12

Disposizioni particolari

L'inquilino dovrà rispettare, oltre le precedenti norme, anche le seguenti:

- presentare un progetto particolareggiato delle opere di miglioramento e variante richiesti;

- rimborsare all'Ente le spese per sopralluoghi, accertamenti, rilievi tecnici, esame dei progetti secondo quanto, nella circostanza, stabilirà l'Ente stesso;

- versare una cauzione che sarà fissata di volta m volta dall'Ente in proporzioni all'importanza dei lavori autorizzati, a garanzia del rispetto delle condizioni tecniche che saranno prescritte per l'esecuzione dei lavori richiesti;

- sostenere tutte le spese tecniche ed amministrative per ottemperare agli obblighi di legge e a quanto prescritto dall'Ente.

14)

TITOLO III

Doveri dell'inquilinato

Articolo 13

Obblighi discendenti dal contratto

Gli inquilini sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione ed in particolare:

A. Fornitura servizi

L’inquilino è tenuto ad accettare, così come vengono fomiti ed organizzati dal locatore i servizi di portierato, acqua, luce nei locali comuni, gas riscaldamento, ascensori e simili. L'Ente resta esonerato da responsabilità nel caso di interruzioni o deficienze dei suddetti servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

B. Uso dell'unità immobiliare locata e delle parti comuni

L’inquilino è tenuto ad avere la più ampia cura sia dell'unità immobiliare locata che degli ambienti, degli spazi e dei servizi di uso comune. In particolare:

a) Unità immobiliare locata

1. I1 conduttore è tenuto a servirsi dell'appartamento ad uso esclusivo di abitazione a meno che non sia stabilito diversamente dal contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dall'Ente. Pertanto, non è consentito negli alloggi l'impianto di uffici professionali l'esercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, pensioni, ne il deposito da esercitarsi all'ingrosso o al minuto.

E' consentito il lavoro a domicilio secondo le modalità previste in materia dalle vigenti leggi e regolamenti.

2. E' fatto assoluto divieto di sublocare, anche parzialmente, gli ambienti condotti in locazione o di cedere il contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

3. Parimenti è vietato dare alloggio, al di là della breve e occasionale ospitalità, sia pure a titolo gratuito, a persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare all'atto della stipulazione del contratto di locazione.

4. Sarà cura del conduttore notificare tempestivamente all'Ente le variazioni che intervenissero nella composizione del nucleo di convivenza.

15)

5. Nei casi di assenza dall'abitazione, il conduttore è tenuto a porre in essere ogni opportuno accorgimento atto a consentire, nel caso di urgente ed indifferibile necessità, l'accesso all'unità immobiliare locata.

6. Il conduttore è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto tutte quelle situazioni di pericolo o di danno temuto per il fabbricato e per alcune parti di esso; quanto sopra per consentire un pronto ed efficace intervento al fine di scongiurare pericoli e danno a cose o persone. E ciò indipendentemente che l'onere di intervento sia a carico dell'Ente o dei conduttori. In ogni caso, ove l'evento dannoso si sia verificato, ciascun conduttore è tenuto a darne subito comunicazione all'Ente, anche ai fini della copertura assicurativa.

7. E' fatto divieto di apporre targhe sui pannelli del portoncino dell'appartamento e di installare antenne radio-televisive sui balconi e sui terrazzi, nel caso in cui lo stabile sia dotato di impianto centralizzato, senza l'autorizzazione dell'Ente.

8. Non è consentito gettare nei salutari e nei lavelli oggetti o sostanze che possano causare ostruzioni.

9. n conduttore deve attenersi, per l'installazione di tende solari, inferriate ed altre strutture mobili, ai tipi e colori scelti dall'Ente.

b) Parti comuni

1. L'inquilino si obbliga ad attenersi a tutte le disposi;;ioni che l'Ente potrà emanare per la disciplina dell'uso delle cose comuni e per assicurare a tutti i conduttori il regolare godimento dei beni locati.

2. Il lastrico solare e la facciata estema dell'immobile sono di esclusivo uso dell'Ente che si riserva, altresì, la facoltà di fare installare insegne e scritte, anche luminose, sulle facciale del fabbricato.

3. Non è consentito depositare, anche per breve tempo, nei luoghi di uso comune veicoli o altri oggetti o materiale; i cortili, gli atri, le scale ed ogni altro passaggio comune dello stabile servono unicamente al transito delle persone.

4. E' vietato lasciare aperti i portoni, i cancelli ed ogni altro accesso ai locali comuni durante le ore notturne qualora ne sia prevista la chiusura o nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'attività di vigilanza da parte del portiere dello stabile-

5. E' vietato, altresì, lasciare liberi gli ammali domestici negli spazi condominiali ed aree a verde.

16)

6. Non è consentito a chiunque entrare nelle aree comuni del fabbricato o percorrere i cortili e i viali interni con qualunque tipo di veicolo ad eccezione delle esigenze di carico e scarico e per raggiungere le zone di parcheggio. La sosta dei veicoli è consentita soltanto negli spazi adibiti a parcheggio.

7. L'uso dei parcheggi interni è riservato esclusivamente agli inquilini titolari di apposito contratto di locazione degli stessi spazi di sosta.

8. E' fatto divieto di gettare rifiuti o, comunque, insudiciare le scale, gli androni, i cortili, le autorimesse, gli spazi anche a verde e le altre parti comuni de I fabbricato.

9. Non è consentito mettere a dimora piante negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

10. il conduttore dovrà rispettare i turni stabiliti per accedere ai lavatoi ed agli stenditoi delle terrazze. Dopo l'uso deve essere effettuata la pulizia delle vasche e la rimozione di ogni residuo, avendo cura di restituire le chiavi dei locali in questione al portiere al momento della chiusura dei portoni dello stabile.

11. Dovranno, inoltre, essere rispettate le disposizioni regolanti l'uso e il funzionamento degli ascensori. A tal riguardo si richiamano le nonne che vietano l'uso degli impianti elevatori ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone adulte, nonché il trasporto di oggetti ingombranti e pesanti e che limitano l'uso degli ascensori stessi al numero di persone previsto dalle disposizioni ISPESL indicato sull'apposita targa di portata.

17)

Articolo 14

Comportamenti dettati dalle norme di sicurezza, di civile convivenza e buon vicinato

E' vietato effettuare alcunché in spregio alle vigenti leggi e regolamenti edilizi, di igiene e di pulizia, con particolare riguardo alle norme di civile convivenza e di buon vicinato.

A tal fine non è consentito:

a) scuotere e battere dalle finestre e sui ripiani delle scale tappeti, tovaglie, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini e oggetti di vestiario. Tale operazione è permessa negli spazi a ciò appositamente destinati e dovrà effettuarsi nell'osservanza del regolamento di Polizia urbana;

b) ingombrare le finestre con panni stesi. E' vietata, comunque, l'installazione di stenditoi alle finestre;

c) tenere deposito di materiale infiammabile in quantità eccedente il fabbisogno domestico nonché di materie producenti esalazioni moleste;

d) sovraccaricare le strutture degli alloggi ed in particolare dei balconi, terrazze e solai;

e) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura in particolare dalle ore 22,00 alle ore 8,00;

f) fare pulizia ai pavimenti, spostare mobili o comunque eseguire lavori rumorosi nelle ore destinate al riposo;

g) l'esercizio delle attività ricreative di gioco da parte dei bambini al di fuori degli spazi a ciò riservati ove esistenti. E' fatto divieto, comunque, di utilizzare per dette attività ricreative e di gioco le parti comuni quali parcheggi, spazi verdi, piloty e androni, m ogni caso devono essere evitati schiamazzi, specie nelle ore dedicate al riposo, e deve essere assicurata la sorveglianza da parte dei genitori;

h) tenere cani o altri animali che possono arrecare molestia agli inquilini o danno alle cose;

i) tenere sulle finestre, terrazze e balconi vasi per fiori, piante ed altri oggetti in modo da salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose ed in modo da evitare un precoce degrado del manufatto;

l) pulire i terrazzi ed i balconi mediante getti d'acqua. L'innaffiamento delle piante dovrà essere effettuato in modo tale da non recare disturbo alcuno e nelle ore consentite dal già richiamato regolamento di Polizia urbana;

m) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dell'immobile;

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n) provvedere a tenere le cantine, ove esistano, sempre in ordine e pulite onde evitare la presenza ed il proliferare di topi ed insetti. Le aperture di areazione praticate sulle porte delle cantine non debbono essere chiuse con alcunché per non impedire la libera circolare dell'aria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi e Regolamenti Comunali in materia di edilizia, igiene e pulizia.

Roma, 17 dicembre 2001