Regolamento di Attuazione LIII AN Padova - ELSA Italia · 2016-07-28 · Regolamento di Attuazione...

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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ELSA ITALIA Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015 Per autentica Nicola Cicchelli Segretario Generale ELSA Italia 2014 - 2015

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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLO STATUTO DI ELSA ITALIA

Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015

Per autentica

Nicola Cicchelli Segretario Generale

ELSA Italia 2014 - 2015

 

 

 

 

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Regolamento di Attuazione di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015

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TITOLO I – DEFINIZIONE

Articolo 1

TITOLO II – LE SEZIONI LOCALI

Sezione I: Le Sezioni in Prova

Articolo 2

Articolo 2 bis

Articolo 2 ter

Articolo 2 quater

Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 3 ter

Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie

Articolo 4

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

TITOLO V – GLI ORGANI SOCIALI

Sezione I: L'Assemblea Nazionale

Articolo 17

Articolo 18

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Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Sezione III: L'Or.Ge.

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

TITOLO VI – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 36

Articolo 37

TITOLO VII – IL BILANCIO DI ELSA ITALIA

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Articolo 42

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TITOLO I – DEFINIZIONE

Articolo 1

1. Le disposizioni del Regolamento di Attuazione interpretano ed integrano le previsioni contenute

nello Statuto di ELSA Italia e sono parimenti vincolanti per tutte le Sezioni Locali.

TITOLO II – LE SEZIONI LOCALI

Sezione I: Le Sezioni in Prova

Articolo 2

1. Gli studenti e/o i laureati in corsi di laurea di formazione giuridica, entro cinque anni dalla laurea,

che intendano costituire una Sezione Locale di ELSA Italia, devono richiedere con almeno tre mesi di

anticipo rispetto all’apertura dell’Assemblea Nazionale immediatamente successiva, l’invio dello

starting package al Segretario Generale di ELSA Italia.

2. Ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, il Segretario Generale di ELSA Italia è tenuto a

fornire ai richiedenti tutte le informazioni relative all’Associazione, comprese quelle riguardanti i doveri

che gravano sulle singole Sezioni e ad inviare lo starting package, che è così composto:

a) modello di domanda di ammissione, di statuto e di atto costitutivo;

b) Statuto e Standing Orders di ELSA International;

c) Statuto, Regolamento di Attuazione e Decision Book di ELSA Italia;

d) elenco GIT ed informazioni su come richiedere un training;

e) address list ELSA Italia.

3. La domanda di ammissione a Sezione in Prova contenuta nello starting package confluisce

automaticamente nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Nazionale immediatamente successiva alla sua

presentazione, se inviata al Segretario Generale di ELSA Italia entro 30 giorni dall’apertura della stessa

Assemblea. Qualora la domanda di ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno la stessa

confluisce automaticamente nell’ordine del giorno dell’Assemblea ancora successiva.

4. Ai fini della sua ammissibilità, nella domanda dovranno altresì essere indicati i componenti del

Consiglio Direttivo Locale della costituenda Sezione in Prova e la data prevista per il rinnovo dello

stesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

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a) elenco dei promotori completo delle seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita,

indirizzo, recapito telefonico e fax, e-mail, università di provenienza, numero di matricola o data di

conseguimento del diploma di laurea, nonché gli estremi di un documento di identità valido;

b) dichiarazione espressa, sottoscritta personalmente da ciascuno dei promotori, di impegno a

sostenere e promuovere le finalità e le attività di ELSA International e di ELSA Italia;

c) dichiarazione di accettazione degli Statuti e delle altre fonti di ELSA Italia ed International e dei

principi in essi contenuti;

d) dichiarazione espressa di non ricadere nelle incompatibilità previste dall’articolo 10 del presente

Regolamento di Attuazione;

e) indicazione dei motivi che inducono il nuovo nucleo associativo a promuovere la presentazione della

domanda di ammissione a Sezione in Prova di ELSA Italia;

f) copia dello Statuto della costituenda Sezione in Prova;

g) certificazione relativa allo svolgimento di almeno un training generale di ELSA tenuto da un

membro del GIT o dell’ITP;

h) resoconto sulle attività eventualmente svolte conformemente all’articolo 4 dello Statuto di ELSA

Italia e Piano Operativo relativo a quelle che si intendono promuovere e realizzare successivamente

all’ammissione a Sezione in Prova.

5. La mancanza di una delle condizioni o di uno degli allegati di cui al presente articolo importa

irregolarità della domanda. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale ordina l'integrazione della

domanda nelle sue parti mancanti entro congruo termine. La presentazione di domanda irregolare o

incompleta non sospende il termine di cui al terzo comma del presente articolo.

6. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dal terzo

comma, la certificazione di cui al punto g) può essere presentata sino all'apertura dell'Assemblea

Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova.

7. Laddove si renda necessario, il Segretario Generale di ELSA Italia potrà richiedere l’invio di ulteriore

documentazione, previo parere favorevole del CDN. Il mancato invio di tale documentazione non

comporta irregolarità della domanda.

Articolo 2 bis

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1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite

nell’articolo precedente, formula il proprio parere motivato sull’attribuzione alla costituenda Sezione

dello status di Sezione in Prova a norma del successivo articolo 3 ter.

2. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e

dal presente Regolamento.

3. L’Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni

votanti sull’ammissione del comitato promotore come Sezione in Prova.

4. Tale delibera, in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere assunta a

maggioranza dei due terzi delle Sezioni votanti.

Articolo 2 ter

1. La Sezione in Prova si obbliga a inviare all'indirizzo [email protected] con cadenza

trimestrale report relativi a:

a) stato del Local Board;

b) eventi organizzati.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale assegna alla Sezione in Prova una Sezione Ordinaria referente che

coopererà con la stessa, per un più proficuo consolidamento della nuova sezione, sino al

conseguimento dello status di Sezione Ordinaria. La Sezione in Prova e i membri che ne costituiscono

l’organo direttivo si obbligano ad agire in conformità al principio sancito dall’articolo 9 dello Statuto.

3. È consentito alla Sezione in Prova l’utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di

ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila affinché l’utilizzo del logo, dell’acronimo e degli altri simboli o

segni distintivi avvenga nel rispetto degli scopi, dello Statuto e delle altre fonti di ELSA Italia e, laddove

ne ravvisi un utilizzo non conforme alle stesse, può disporre con delibera motivata, preventivamente

comunicata all’Or.Ge., l’interdizione della Sezione dallo svolgimento di qualsivoglia attività e dall’uso

del logo, dell’acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione. La delibera in

questione deve essere resa pubblica mediante l’invio nella Mailing List Local Boards di ELSA Italia e

mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito di ELSA Italia.

5. I provvedimenti inibitori, provvisoriamente assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono

essere confermati o revocati dall’Assemblea.

6. Trova applicazione la procedura nonché, per i casi più gravi, le sanzioni previste dagli 12, 13, 14, 15 e

16 del presente Regolamento di Attuazione.

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Articolo 2 quater

1. Una Sezione in Prova è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7

comma 3 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione.

2. Per omesso pagamento della quota associativa si intende quello non avvenuto entro l’apertura

dell’Assemblea Nazionale primaverile successiva all’ottenimento di tale status.

3. Per eccezionali e comprovati motivi la Sezione in Prova che non riesca a pagare entro il termine

fissato dal comma 2 del presente articolo, previo parere motivato del Consiglio Direttivo Nazionale e

con successiva delibera dell’Assemblea Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al

voto, potrà ottenere la possibilità di posticipare il pagamento all’Assemblea Nazionale seguente. In caso

di votazione contraria la Sezione decadrà immediatamente.

4. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio per oltre 9 mesi di e-mail informative al

Presidente, al Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero

la mancata compilazione dei SOTN o l'invio del report di cui all'articolo 2 ter del Regolamento di

Attuazione. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma, vale ad

impedire gli effetti previsti dalle stesse.

Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria

Articolo 3

1. La Sezione Locale in Prova che intenda promuovere il passaggio a Sezione Ordinaria di ELSA Italia,

deve presentare apposita domanda in forma scritta al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA

Italia.

2. La domanda deve essere sottoscritta personalmente da ciascuno dei componenti del Consiglio

Direttivo della Sezione Locale in Prova, con l’approvazione espressa dell’accettazione dello Statuto di

ELSA Italia e di ELSA International.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo Locale;

b) report delle attività svolte dalla Sezione Locale in Prova;

c) report relativo allo svolgimento di almeno un training tenuto da membri del GIT o dell’ITP

successivamente all’ottenimento dello status di Sezione in Prova.

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4. La domanda deve indicare per ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo Locale le informazioni di

cui all’articolo 2 comma 4 lettera a) del presente Regolamento di Attuazione.

5. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dall’articolo 3

bis primo comma, la certificazione di cui al punto c) può essere presentata sino all'apertura

dell'Assemblea Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova.

Articolo 3 bis

1. La domanda deve pervenire entro il trentesimo giorno precedente l’apertura dell’Assemblea

Nazionale nel cui ordine del giorno confluisce automaticamente. Qualora la domanda di ammissione sia

pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l’apertura dell’Assemblea Nazionale di ELSA Italia, la

stessa confluisce automaticamente nell’ordine del giorno dell’Assemblea successiva, salvo il disposto di

cui all’articolo 2 quater del presente Regolamento di Attuazione.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite

nel comma precedente formula il proprio parere motivato sul passaggio da Sezione in Prova a Sezione

Ordinaria. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo

Statuto e dal presente Regolamento.

3. L’Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni

Ordinarie votanti sull’attribuzione dello status di Sezione Ordinaria.

4. In caso di parere negativo la domanda per l’attribuzione dello status di Sezione Ordinaria dovrà

essere assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Ordinarie votanti.

Articolo 3 ter

1. Il parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli 2 bis e 3 bis del presente Regolamento è

obbligatorio, ma non vincolante. Un eventuale parere negativo potrà basarsi fra l'altro su:

a) l'irregolarità della domanda;

b) la comprovata appartenenza, anche di un solo membro del Consiglio Direttivo ad una delle categorie

indicate dall'articolo 10 del presente Regolamento di Attuazione di ELSA Italia;

c) la inottemperanza all'ordine di tempestiva integrazione della domanda;

d) l'assenza senza giustificato motivo all’Assemblea Nazionale nella quale il Gruppo Promotore chiede

il passaggio a Sezione in Prova ovvero nella quale la Sezione in Prova chiede il passaggio a Sezione

Ordinaria.

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e) la mancanza di un contatto costante tra il gruppo promotore o la Sezione in Prova ed ELSA Italia ed

il ripetuto ritardo nell'invio del report trimestrale di cui all'art. 2 ter del presente Regolamento.

2. Il parere così formulato viene comunicato all'Assemblea Nazionale nella quale è all'ordine del giorno

l'accettazione della domanda di ammissione ad ELSA Italia.

Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie

Articolo 4

1. Una Sezione Ordinaria è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7

commi 1 e 2 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione.

2. Per omesso pagamento si intende il mancato versamento della quota sociale entro l’apertura

dell’Assemblea primaverile dell’anno sociale di riferimento.

3. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio di e-mail informative al Presidente, al

Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero la mancata

compilazione dei SOTN. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma

vale ad impedire gli effetti previsti dalle stesse.

4. Per omessa informazione di ELSA Italia in merito alle attività della Sezione Locale, si intende la

mancata comunicazione nei termini indicati dal comma precedente dello svolgimento da parte della

Sezione Locali di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto per un periodo di 18 mesi.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI

Articolo 5

1. In città in cui esistano più Atenei che offrano corsi di laurea di formazione giuridica non è consentita

la costituzione di più Sezioni di ELSA Italia. In presenza di facoltà strutturate con corsi di laurea tenuti

in città diverse, è ammissibile la costituzione di un'autonoma Sezione Locale presso ciascuna sede dei

corsi.

Articolo 6

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1. Le Sezioni in Prova ed Ordinarie hanno l'obbligo di comunicare al Segretario Generale di ELSA

Italia le proposte di modifica al proprio Statuto entro dieci giorni precedenti la data di prima

convocazione dell'Assemblea Locale competente per le modifiche statutarie.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il proprio parere non vincolante di conformità alle fonti di

ELSA International e di ELSA Italia entro i successivi sette giorni, suggerendo le eventuali modifiche

da apportare. Trascorsi sette giorni, il parere si intende reso positivamente.

3. In caso di parere anche parzialmente negativo o qualora l'Assemblea Locale apporti delle modifiche

alla proposta del Consiglio Direttivo Locale, quest'ultimo comunica tempestivamente al Segretario

Generale di ELSA Italia la modifica allo Statuto locale approvata, la cui efficacia rimane sospesa sino

alla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale

può decidere di impugnare la delibera per difetto di conformità con le fonti di ELSA Italia o di ELSA

International. In tal caso l'efficacia delle nuove disposizioni rimane ulteriormente sospesa sino alla

successiva Assemblea Nazionale ove la Sezione Locale può proporre una mozione motivata di

autorizzazione alla modifica, da inserirsi nell'ordine del giorno dell'Assemblea, che deve essere

approvata con la maggioranza di due terzi delle Sezioni aventi diritto al voto.

Articolo 7

1. Ogni Sezione è tenuta ad informare con continuità la Presidenza e la Segreteria di ELSA Italia di

tutte le attività svolte e di tutte quelle che intende effettuare, anche attraverso la partecipazione ai web

meeting d’area.

1 bis. A tal fine, ciascuna Sezione, entro il quindicesimo giorno precedente l’Assemblea Nazionale, è

tenuta a compilare il questionario appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale

relativamente allo Stato del Network, denominato SOTN (State of the Network Inquiries).

2. Ciascuna Sezione Locale è tenuta a garantire la partecipazione, con i propri delegati, alle Assemblee

Nazionali ed alla Conferenza dei Presidenti ed anche ai web meeting.

3. Ogni Officer locale si impegna a:

a) partecipare alle Assemblee Nazionali ed agli eventi d'area, prendendo parte ai workshop che si

tengono durante le Assemblee Nazionali;

b) partecipare ai web-meeting d'area ed, in caso di impossibilità, di individuare un Officer che lo

sostituisca;

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c) rispondere alle mail che circolano in Mailing List d'area e rendere conto del proprio operato

all'Officer nazionale di riferimento;

d) diffondere nei canali locali (Mailing List, sito, pagina FB, altro) quanto viene diffuso a livello

nazionale attraverso le varie Mailing List, il sito, la pagina FB e Twitter;

e) controllare con regolarità l'e-mail istituzionale, rispondendo alle richieste degli Officers nazionali,

dei soci e degli studenti;

f) aggiornare costantemente i propri canali pubblicitari (Mailing List, sito, pagina FB, altro);

g) fare un'adeguata transition al proprio successore.

4. Qualora l'Officer locale non sia in grado di svolgere le proprie mansioni con competenza e diligenza,

il Presidente locale ha il dovere di attivarsi personalmente o delegare altro membro del Consiglio

Direttivo Locale.

Articolo 8

1. Ciascuna Sezione deve versare la quota associativa nell'ammontare, nei modi e nei termini stabiliti

dall'Assemblea Nazionale. calcolata sulla base degli oneri sostenuti da ELSA Italia nei confronti di

ELSA International e delle spese di ordinaria amministrazione.

1 bis. Il Consiglio Direttivo Nazionale non può dispensare nessuna Sezione dal pagamento della FEE,

né modificare l'importo dovuto senza una espressa autorizzazione dell'Assemblea adottata su proposta

motivata e debitamente documentata da inserirsi tra i documenti preparatori dell'Assemblea.

2. La quota è stabilita in € 350,00.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in casi eccezionali e con delibera opportunamente motivata,

deliberare un aumento della quota dovuta dalle Sezioni Ordinarie nei limiti del 10% della somma fissata

dall'Assemblea Nazionale.

4. La somma dovuta dalle Sezioni in Prova è pari al 75% di quanto dovuto dalle Sezioni Ordinarie.

5. Laddove non intervenga un aggiornamento degli importi indicati nel presente articolo, le Sezioni

Locali si intendono tenute al pagamento di quelli stabiliti in questa sede.

6. La Sezione in prova costituitasi nell'Assemblea Nazionale autunnale, per lo stesso anno sociale dovrà

pagare, entro l'inizio dell'Assemblea Nazionale primaverile, la FEE ad ELSA Italia per un ammontare

pari a 100,00 € anziché 262,50 €.

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Articolo 9

1. La Sezione Locale che non abbia adempiuto al pagamento, per intero, dei debiti nei confronti di

ELSA Italia e che non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 7 commi 1 e 1 bis del presente

Regolamento di Attuazione, non ha diritto di voto in Assemblea.

2. Nel caso in cui risultino soddisfatti soltanto gli obblighi di cui all’articolo 7 commi 1 e 1bis, la Sezione

sospesa dal diritto di voto per mancato pagamento dei debiti, lo riacquista automaticamente allorché la

stessa provveda al pagamento.

3. La Sezione Locale è comunque sospesa dal diritto di voto laddove, in assenza di gravi e comprovati

motivi, non abbia partecipato a due Assemblee Nazionali consecutive.

4. Nel caso di cui al comma 3, la Sezione Locale sospesa dal diritto di voto può comunque chiedere che

la questione venga sottoposta alla plenaria. Questa deciderà a maggioranza dei due terzi delle Sezioni,

non rientranti in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal presente articolo, con votazione palese.

Articolo 10

1. In applicazione del principio di cui all'articolo 3 dello Statuto di ELSA Italia non può ricoprire alcuna

carica di natura nominale o elettiva nei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si

candidi a funzioni di rappresentanza all’interno di:

a) organi direttivi e/o organizzativi comunque denominati in seno a movimenti politici, religiosi o di

partito;

b) organi di rappresentanza amministrativa o politica quali, ad esempio, consigli e giunte

circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali o europei, di comunità montane o isolane.

2. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si

candidi a funzioni di rappresentanza studentesca quali ad esempio:

a) Consiglio di Facoltà o di Dipartimento;

b) Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) Senato Accademico;

d) Opera Universitaria;

e) Enti sportivi universitari;

f) Consiglio degli Studenti.

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L'elencazione sopra riportata deve intendersi a solo titolo esemplificativo e dovranno essere tenute in

considerazione eventuali modifiche alla nomenclatura degli organi universitari operate da eventuali

modifiche legislative.

3. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che ricopra incarichi

direttivi o di rappresentanza all’interno di associazioni politiche, culturali o sindacali collegate a partiti o

movimenti politici comunque denominati.

4. In tutti i casi indicati dai commi precedenti del presente articolo sussiste una presunzione assoluta di

incompatibilità rispetto al principio di cui agli articoli 3 e 7 comma 3 lett. c) dello Statuto di ELSA

Italia.

4 bis. Nel caso in cui il socio di una Sezione Locale ricopra incarichi in differenti consigli e/o gruppi

studenteschi, la decisione sull’eventuale incompatibilità della qualifica rivestita rispetto all’incarico quale

Officer nei Consigli Direttivi Locali o in quello Nazionale, è rimessa alla valutazione del Presidente e

Segretario Generale di ELSA Italia per quanto attiene alla candidatura a membro del Consiglio

Direttivo Nazionale e al Presidente e Segretario Generale Locale per quanto attiene la candidatura a

membro del Consiglio Direttivo Locale.

Articolo 11

1. La Sezione Locale che partecipi od organizzi seminari, convegni o altre attività nelle quali la

denominazione o il logo ELSA venga affiancato al nome o alla sigla di movimenti partitici o a sfondo

manifestamente partitico è immediatamente sottoposta a procedimento disciplinare.

2. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del presente Regolamento, la Sezione Locale è tenuta

a comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la partecipazione e/o la organizzazione

di seminari, convegni od altre attività nelle quali la denominazione od il logo ELSA venga affiancato al

nome od alla sigla di altre associazioni, enti, movimenti.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ritenga che lo svolgimento delle attività di cui è stato

informato rientri nella fattispecie di cui all'articolo precedente, lo comunica alla Sezione in un congruo

termine, in relazione all'attività da svolgere. Resta salva la facoltà di esperire il procedimento

disciplinare.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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Articolo 12

1. Il procedimento disciplinare di cui all'articolo 10 dello Statuto è avviato nei confronti dei membri del

Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Or.Ge. o dei Consigli Direttivi Locali:

a) nei casi di violazione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione di ELSA

Italia o di ELSA International;

b) in tutti i casi in cui siano stati danneggiati gravemente l’immagine e l’interesse dell’Associazione;

c) in tutti i casi in cui vengano, in qualsiasi modo, violate le decisioni assunte dall’Assemblea

Nazionale.

Articolo 13

1. La procedura ha inizio in seguito a richiesta:

a) di 20 soci della Sezione Locale o del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di procedimento

disciplinare nei confronti di uno o più membri di un Consiglio Direttivo Locale;

b) di un quinto delle Sezioni Ordinarie in caso di procedimento nei confronti del Consiglio Direttivo

Nazionale, dell’Or.Ge. o di un loro membro.

L’Or.Ge. può agire anche d’ufficio.

La richiesta viene inviata al coordinatore generale dell'Or.Ge., salvo che il procedimento riguardi

l’Or.Ge. stesso. In tal caso la richiesta va inviata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede ad

istruire il procedimento.

2. La richiesta di procedimento avanzata dalle Sezioni Locali deve essere comunque inoltrata per

conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui l’Or.Ge. agisca d’ufficio deve informare il

Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 14

1. L’organo procedente comunica, senza ritardo e per iscritto, la contestazione dell’addebito al soggetto

sottoposto a procedimento disciplinare, così da consentire chiarimenti e repliche per iscritto alle

contestazioni mosse.

1 bis. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma

precedente. Entro tale termine l’organo procedente può prorogare per una sola volta, per un massimo

di 15 giorni, il termine di conclusione dell’istruttoria, per motivate esigenze, da comunicarsi

anticipatamente al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

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Regolamento di Attuazione di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015

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2. L’organo procedente assume senza alcuna formalità tutte le informazioni necessarie per formulare la

propria valutazione. A tal fine può disporre anche l’audizione del soggetto sottoposto a procedimento e

della parte istante. L’organo procedente può chiedere altresì al soggetto sottoposto a procedimento e

alla parte istante di esibire copie di verbali, bilanci e di ogni altro documento che ritenga opportuno

acquisire per formulare la propria valutazione.

2 bis. Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può inviare, entro 7 giorni dall’invio della

comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, una memoria difensiva.

3. L’organo procedente, terminata l’istruttoria, provvede a redigere la relazione scritta entro il termine

previsto dal comma 1 bis. La relazione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la sintetica

esposizione dei fatti e delle attività svolte nonché la proposta motivata di archiviazione o di

applicazione di eventuali sanzioni. La relazione dovrà essere inviata - a pena di inammissibilità

dell’intero procedimento - al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e al soggetto istante che

potranno inviare nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 bis le proprie

osservazioni scritte all’organo procedente.

4. La relazione, le osservazioni scritte e la memoria difensiva di cui al comma 2 bis devono essere

redatte per iscritto e dovranno essere inserite tra i materiali preparatori dell’Assemblea a pena di

inutilizzabilità.

5. Il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento determina

l’inammissibilità di tutti gli atti del procedimento. Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio

delle memorie difensive o delle osservazioni scritte determina l’inutilizzabilità degli stessi ai fini della

decisione.

Articolo 15

1. Nelle more della decisione dell’Assemblea Nazionale l’organo procedente potrà adottare tutti i

provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi dell’Associazione.

2. Il provvedimento dovrà recare l’indicazione delle gravi e motivate ragioni che giustificano l’adozione

delle misure cautelari.

3. Il provvedimento dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale che nei successivi 7

giorni può inviare il proprio parere - non vincolante - in ordine all’opportunità e all’adeguatezza del

provvedimento cautelare.

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4. Sia il provvedimento cautelare che il parere del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere

inseriti tra i materiali preparatori dell’Assemblea.

5. Nel caso in cui il procedimento riguardi il Consiglio Direttivo Nazionale o l’Or.Ge. non si fa luogo al

parere di cui al comma precedente. In tal caso l’organo procedente informa, attraverso l’invio di una

mail alla Mailing List informativa di ELSA Italia, le Sezioni Locali della necessità di adottare il

provvedimento cautelare.

Le Sezioni locali, entro 7 giorni dall’invio della comunicazione, possono opporsi all’applicazione della

misura cautelare inviando un atto di opposizione scritta che dovrà essere firmato dalla metà delle

Sezioni Locali. In tal caso non si fa luogo all’applicazione del provvedimento cautelare.

Se l’opposizione non è firmata dalla metà delle Sezioni Locali, la decisione in ordine all’applicazione

della misura è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo procedente.

Tale opposizione dovrà essere comunicata attraverso una mail da inviarsi alla Mailing List informativa

di ELSA Italia.

6. Il provvedimento cautelare è eseguito a norma dell’articolo 16 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 16

1. L’Assemblea Nazionale ascoltate le relazioni dell’organo procedente e del soggetto sottoposto a

procedimento disciplinare, delibera sulla sanzione da adottare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto

al voto.

2. In caso di mancata approvazione della proposta, un quinto delle Sezioni Locali votanti sarà

legittimato a proporre a sua volta provvedimenti alternativi per la soluzione del caso in esame.

3. I provvedimenti disciplinari adottabili sono: il richiamo scritto, la sanzione economica (entro il limite

massimo di tre volte la FEE dovuta ad ELSA Italia); l’ordine di scioglimento del Consiglio Direttivo

Nazionale o Locale e di immediata elezione del nuovo Consiglio Direttivo; la decadenza del membro;

l’espulsione della Sezione Locale.

4. La Sezione eventualmente espulsa cessa immediatamente ogni attività e restituisce ad ELSA Italia

tutto il materiale recante il logo ELSA. La Sezione stessa ed i suoi membri sono diffidati da qualsiasi

uso del logo ELSA. La Sezione Locale espulsa non ha diritto alla restituzione delle somme versate a

qualunque titolo ad ELSA Italia.

La Sezione colpita dal provvedimento di espulsione dal Network nazionale, per la quale non è stato

deciso un successivo rinnovo del Consiglio Direttivo Locale, sarà tenuta a devolvere il proprio

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patrimonio alternativamente ad ELSA Italia o ad altra Sezione Locale, a sua discrezione,

conformemente al dettato normativo del proprio Statuto locale.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad eseguire il provvedimento disciplinare - anche

informando i vertici delle strutture universitaria di rifermento in caso di espulsione della Sezione Locale

- deliberato dall’Assemblea e vigila sulla effettiva applicazione della sanzione, riservandosi di ricorrere

ad ogni strumento legittimo per assicurare tale adempimento.

TITOLO V – GLI ORGANI SOCIALI

Sezione I: L'Assemblea Nazionale

Articolo 17

1. La Sezione Locale che intenda organizzare l'Assemblea Nazionale presenta domanda al Consiglio

Direttivo Nazionale. La responsabilità organizzativa e finanziaria dell'Assemblea Nazionale grava sulla

Sezione Locale designata a norma dell'articolo seguente.

2. A pena di inammissibilità alla domanda deve essere allegato un progetto di programma contenente

tutte le informazioni relative alla logistica, ai trasporti, al programma accademico, se previsto, nonché la

relativa previsione di spesa. Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi nazionali si rimanda a quanto

disposto al Decision Book BEE “Stipula di un contratto per l’organizzazione di eventi nazionali”.

3. L’Assemblea Nazionale deve svolgersi – in un’unica sede – nel territorio di competenza di una sola

Sezione Locale evitando di frazionare l’evento in più sedi; tuttavia, due o più Sezioni Locali possono

accollarsi l’onere di richiedere di organizzare e gestire l’Assemblea Nazionale collegialmente nei modi e

con i tempi dei commi precedenti e dell’Articolo seguente.

4. Il Comitato Organizzatore, è tenuto a concordare con il Consiglio Direttivo Nazionale gli aspetti

logistici maggiormente rilevanti e deve fornire periodicamente una relazione sugli stati di avanzamento

dell’organizzazione dell’evento, sotto i profili logistici e di budget.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 delle Sezioni partecipanti,

può richiedere al comitato organizzatore di trasmettere i documenti giustificatori del bilancio.

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Articolo 18

1. Le Sezioni Locali inviano al Segretario Generale entro e non oltre il trentesimo giorno precedente

l'inizio dell'Assemblea Nazionale le proposte di inserimento di punti all'Ordine del Giorno.

2. Il Presidente e il Segretario Generale di ELSA Italia redigono la proposta di Ordine del Giorno

dell'Assemblea Nazionale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inserendo i punti la cui

discussione è obbligatoria ai sensi dello Statuto o del Regolamento d'Attuazione e gli altri punti ritenuti

opportuni. Il Consiglio Direttivo Nazionale inserisce poi le proposte inviate nei termini dalle Sezioni

Locali.

3. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali e, per conoscenza, ai membri dell'Or.Ge., la proposta

di ordine del giorno redatta ai sensi del comma precedente entro e non oltre il quindicesimo giorno

precedente l'inizio dell'Assemblea Nazionale.

4. L'Assemblea Nazionale approva eventuali emendamenti alla proposta del Consiglio Direttivo

Nazionale con deliberazione a maggioranza di 2/3.

5. L'Assemblea Nazionale approva la proposta definitiva di ordine del giorno a maggioranza semplice.

Articolo 19

1. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali entro il quindicesimo giorno dall'inizio dell'Assemblea

Nazionale i materiali preparatori dell'Assemblea Nazionale. Tali materiali preparatori sono costituiti da:

a) copia della proposta di verbale dell'Assemblea Nazionale precedente e redatta ai sensi dell'art. 22

del presente Regolamento di Attuazione;

b) proposta di ordine del giorno redatta ai sensi dei primi tre commi dell'articolo precedente;

copia dei documenti e del parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli. 2 e 2 bis del

presente Regolamento di Attuazione;

d) copia delle modifiche degli statuti delle Sezioni Locali qualora sottoposte all'Assemblea Nazionale

ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione;

e) copia della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e del parere redatto dall'Or.Ge. ai sensi

dell'articolo 15 del presente Regolamento di Attuazione;

f) copia delle proposte di modifica dello Statuto di ELSA Italia, del Regolamento di Attuazione, del

Regolamento di Assemblea e del Decision Book di ELSA Italia;

g) gli altri documenti la cui comunicazione è necessaria ai sensi dello Statuto o del Regolamento di

Attuazione;

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h) qualsiasi altro materiale la cui conoscenza da parte delle Sezioni Locali è necessaria od opportuna

al fine di consentire ai delegati delle Sezioni Locali una partecipazione consapevole ai lavori

dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 20

1. I delegati, per essere ammessi al voto, devono consegnare al Segretario Generale le deleghe ricevute

dalla loro Sezione, sottoscritte da due componenti del Consiglio Direttivo Locale.

2. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, inclusi i Directors, presentano per iscritto all'Assemblea

Nazionale una relazione delle attività svolte dalla precedente Assemblea e consegnano annualmente il

materiale promozionale di ELSA Italia.

Articolo 21

1. All'interno dell'Assemblea Nazionale sono istituite sette Commissioni: BEE (Board Management,

External Relations, Expansion), IM (Internal Management), FM (Financial Management), Attività

Accademiche, STEP (Student Trainee Exchange Programme), Seminari e Conferenze, Marketing.

2. Le commissioni possono sottoporre proposte all'Assemblea Nazionale riunita in sede plenaria.

Articolo 22

1. Il Segretario Generale redige il verbale dell’Assemblea Nazionale non oltre tre mesi dalla conclusione

dell'Assemblea Nazionale medesima e lo invia al più presto alle Sezioni Locali e ai membri dell’Or.Ge.

2. L'approvazione del verbale è inserita automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea

Nazionale successiva.

3. L'Assemblea Nazionale successiva approva la proposta di verbale redatta dal Segretario Generale.

Eventuali emendamenti sono ammessi solo se inviati al Segretario Generale entro e non oltre trenta

giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Nazionale.

4. Il verbale approvato dall'Assemblea Nazionale viene sottoscritto dal Segretario Generale ed inserito

nel libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale.

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Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 23

1. Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica,

salvo quelle onorarie, all'interno dei Consigli Direttivi Locali.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto nell'Assemblea Nazionale primaverile e la sua durata

coincide con l'anno sociale: dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo.

Articolo 24

1. Può accedere alle cariche del Consiglio Direttivo Nazionale chi sia, o sia stato per almeno sei mesi

consecutivi, membro elettivo o cooptato di un Consiglio Direttivo Locale di una Sezione anche in

prova, che abbia acquisito tale status da non meno di un anno.

2. Può altresì accedere alle cariche chi sia, o sia stato, membro dei Consigli Direttivi Nazionali stranieri

o dell’International Board ovvero, previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale, chi,

nell'anno sociale corrente, abbia ricoperto la carica di Director di ELSA Italia.

3. Il candidato può presentarsi per una sola carica e deve aver partecipato ai workshop di almeno

un'Assemblea Nazionale precedente a quella in cui presenta la propria candidatura ovvero ad un

International Council Meeting, inviando al Consiglio Direttivo Nazionale un report sull'attività svolta.

4. Non può candidarsi né essere cooptato a cariche del Consiglio Direttivo Nazioanel chi ricada in un

divieto o in una causa di incompatibilità sanciti dallo Statuto o dal Regolamento di Attuazione.

Articolo 25

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con almeno dieci giorni di preavviso nel luogo stabilito

nella precedente riunione. La riunione può svolgersi anche in web meeting, in tal caso la riunione è

convocata almeno ventiquattro ore prima.

1 bis. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene stabilito dal Presidente

e dal Segretario Generale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti quattro suoi membri.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno.

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Articolo 26

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono indicare la maggioranza con cui sono state

prese le delibere.

2. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto dal Segretario Generale ed

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione successiva. Il Segretario Generale

sottoscrive il verbale così approvato, lo inserisce nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio

Direttivo Nazionale, e ne invia copia all'Or.Ge.

3. Il Presidente ha il potere di firma degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 27

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 18 c.c., per sostenere e giustificare spese diverse da quelle di

ordinaria amministrazione, ovvero spese non costituenti adempimento di obblighi precedentemente

assunti da ELSA Italia, il Tesoriere dovrà essere autorizzato da una decisione preventivamente assunta

dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei membri in carica.

2. Il Presidente od il Tesoriere possono effettuare spese urgenti ed improrogabili senza preventiva

autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, purché informino tempestivamente gli altri membri

del direttivo e pongano la richiesta di ratifica all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo Nazionale

immediatamente successivo. Nel caso il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei

membri in carica non ratifichi la spesa, esso provvede al recupero delle somme di ELSA Italia

indebitamente spese, anche attraverso il trattenimento delle somme che andrebbero corrisposte a titolo

di rimborso al termine del mandato. Tuttavia il Presidente o il Tesoriere possono sospendere il

recupero delle somme chiedendo che la questione venga decisa dall'Assemblea riunita in sede plenaria

immediatamente successiva.

3. Sono da considerarsi spese di ordinaria amministrazione esclusivamente le spese per far fronte agli

obblighi nei confronti di ELSA International, i costi di gestione del conto corrente e le spese necessarie

per il rinnovo del dominio internet di ELSA Italia, nonché quelle rese eventualmente necessarie da

modifiche normative o regolamentari.

4. Non è consentito da parte del Consiglio Direttivo Nazionale liquidare alcun rimborso od

anticipazione per l’anno sociale in corso, salvo il caso in cui non sia altrimenti possibile garantire la

presenza di almeno un delegato di ELSA Italia con diritto di voto ad un ICM.

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22

Tale deroga può in ogni caso applicarsi a favore di un solo delegato ed è soggetta alle procedure di cui

ai commi 1 e 2.

Articolo 28

1. Nel corso dell'anno sociale i contatti tra il Consiglio Direttivo Nazionale e le Sezioni Locali sono

mantenuti attraverso la Mailing List nazionale e l'organizzazione periodica di web-meeting d'area.

2. Il web-meeting d'area può essere convocato per decisione del membro del Consiglio Direttivo

Nazionale competente o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Ordinarie, almeno cinque giorni

prima della data prevista per l'incontro.

3. Il web-meeting è presieduto dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente per area o da

altra persona da quest'ultimo indicata, che nomina tra i partecipanti un segretario con il compito di

redigere un verbale riassuntivo dell'attività svolta. Tale verbale deve essere reso disponibile prima del

successivo web-meeting d'area.

Articolo 29

1. Nella mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per mancata elezione,

dimissioni, decadenza, impedimento permanente o altro motivo, quest'ultimo provvede con urgenza a

sostituirli per cooptazione. I sostituti ricoprono la carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. Il

Presidente eventualmente nominato per cooptazione deve essere scelto fra i membri comunque eletti

dall’Assemblea Nazionale o fra i presidenti di Sezione Locale. Nelle more della cooptazione del

Tesoriere, le sue funzioni sono assunte congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.

1 bis. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Segretario Generale,

salvo diversa indicazione del Presidente. In mancanza del Segretario Generale, salva sempre

l’indicazione del Presidente, la sostituzione avviene secondo l’ordine di cui all’articolo 18 dello Statuto.

1 ter. Si definisce temporaneo l’impedimento che non consente di fatto al Presidente di attendere alle

proprie funzioni per un periodo determinato non superiore ad un mese. In tal caso il Presidente dovrà

avvisare per iscritto il resto del Consiglio Direttivo indicando anche l’eventuale sostituto eventualmente

scelto in deroga alla previsione di cui al comma precedente.

1 quater. In mancanza di tale comunicazione e sempre che l’assenza del Presidente si protragga per

almeno un mese, si apre la procedura per l’accertamento dell’impedimento permanente. La procedura si

svolge nei modi e nelle forme previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento in quanto

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Regolamento di Attuazione di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015

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compatibili e tutti i termini ivi indicati sono dimezzati. In tal caso si applica sempre il provvedimento

cautelare di sostituzione a norma del comma 1 del presente articolo. Sino all’adozione del

provvedimento di sostituzione si applica il comma 1 bis del presente articolo nel caso in cui debbano

essere compiuti atti urgenti. All’esito della procedura l’organo procedente dichiara l’impedimento

definitivo del Presidente. Tale provvedimento deve essere ratificato dall’Assemblea.

1 quinquies. Con la procedura di cui al comma precedente può essere dichiarato anche l’impedimento

permanente degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ai fini della loro sostituzione per

cooptazione.

2. Il membro cooptato non gode del diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale ad

eccezione di colui che debba ricoprire la carica di Presidente.

3. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, quelli rimasti in carica

devono convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale suppletiva, perché provveda alla

sostituzione dei membri mancanti. In tal caso l'Assemblea Nazionale provvede all'elezione anche per le

cariche ricoperte per cooptazione.

4. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale

suppletiva per la sostituzione deve essere convocata con urgenza dall'Or.Ge., il quale può compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di inerzia dell'Or.Ge., l'Assemblea suppletiva

può essere convocata da un quinto delle Sezioni Locali Ordinarie.

5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dall'Assemblea Suppletiva restano in carica fino

all'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.

6. In deroga al terzo comma dell'articolo 24 del presente Regolamento, nelle more della cooptazione o

della elezione di nuovi membri, i restanti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono

cumulare più cariche ed esercitarne le funzioni.

Articolo 30

1. La delibera di cui all'articolo precedente deve essere immediatamente comunicata a tutte le Sezioni

Locali, a tutti i membri dell'Or.Ge. ed, eventualmente, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale che

non abbiano partecipato alla riunione nella quale sia stata adottata la suddetta delibera.

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Articolo 31

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, a seconda delle esigenze, i Directors e ne risponde dinanzi

all’Assemblea.

2. I Directors sono responsabili per specifici settori di attività. Il numero dei Directors è variabile.

3. Il loro mandato, necessariamente a tempo, non può comunque oltrepassare la data del rinnovo del

Consiglio Direttivo che li ha nominati.

4. Le delibere di nomina dei Directors devono indicare i compiti ed i poteri loro conferiti, nonché qual

è il componente del Consiglio Direttivo Nazionale referente.

5. In caso di sopravvenuta mancanza di rapporto di fiducia tra il referente di area ed il Director, il

Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la rimozione dalla carica il Director. La delibera deve

essere sempre espressamente motivata alla luce dei compiti inziali assegnati al Director.

Articolo 32

1. La revoca del mandato al Consiglio Direttivo Nazionale assunta a norma dell’articolo 21 dello Statuto

è efficace se deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi delle Sezioni aventi diritto, previo

parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Organo Generale di Controllo, qualora sia stato eletto.

2. In caso venga revocato il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale, la medesima Assemblea

Nazionale elegge il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Sezione III: L'Or.Ge.

Articolo 33

1. L'Organo Generale di Controllo è composto da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea

Nazionale nella propria seduta invernale con le maggioranze di cui all’articolo 35 bis del Regolamento

d’Assemblea.

2. In caso di mancata elezione di tutti i componenti del Collegio Or.Ge. le funzioni sono assunte sino

alla successiva Assemblea dal Presidente e dal Segretario Generale membri del Consiglio Direttivo

Nazionale il cui mandato sia scaduto da almeno un anno e previa espressa accettazione da comunicarsi

entro 10 giorni dal momento dell'avvenuta comunicazione Nel caso in cui entrambi non accettino,

vengono prorogati i poteri dell’organo precedentemente in carica sino alla successiva Assemblea.

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3. Nel caso di mancata elezione di due componenti nel corso di un'Assemblea Nazionale, si applica per

le cariche vacanti la procedura descritta dall'articolo 35 comma 4 del Regolamento di Assemblea. Se nel

corso dell'Assemblea non viene comunque eletto nessun altro membro, l'unico membro eletto deve

cooptare entro i successivi 15 giorni un secondo componente, insieme con il quale nominare il terzo

membro ai sensi del comma successivo. Quest'ultima procedura si applica anche ai casi di dimissioni o

decadenza contestuale di due componenti.

4. Nel caso di mancata elezione, decadenza, dimissioni di un solo componente, questi deve essere

nominato dai restanti membri elettivi entro i 30 giorni successivi, previo parere obbligatorio non

vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale in carica.

5. La votazione per la ratifica della nomina dei membri cooptati è posta all'ordine del giorno

dell'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.

Articolo 34

1. Possono candidarsi all'Or.Ge. i soci di una Sezione Locale che nel rispetto dei requisiti di cui

all’articolo 22 dello Statuto di ELSA Italia abbiano maturato una significativa esperienza all'interno

dell'Associazione, che abbiano dimostrato di condividerne le finalità e lo spirito e che, al momento

dell'elezione, non ricoprano più cariche sociali di natura non onoraria a livello Locale, Nazionale od

Internazionale.

2. Per essere candidabile il socio di una Sezione Locale non deve essere laureato da più di otto anni

ovvero deve essere membro del Gruppo Italiano Trainers di ELSA Italia.

3. I componenti dell'Or.Ge. scelgono al loro interno un Coordinatore generale che sovrintende alle

attività dell'organo, ne convoca le riunioni d’accordo con gli altri membri e ne è il portavoce.

Articolo 35

1. L’Or.Ge. esprime il proprio parere mediante delibera assunta a maggioranza. Le delibere devono

essere motivate.

2. L’Or.Ge. prende parte ai lavori dell'Assemblea Nazionale.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad informare costantemente l'Or.Ge. delle attività svolte e

di quelle programmate.

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TITOLO VI – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 36

1. La Conferenza dei Presidenti ha funzioni consultive e di programmazione.

2. Essa elabora proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale ed esprime pareri sugli argomenti e

sulle questioni di volta in volta sottoposte alla sua attenzione, dalle singole Sezioni Locali o dal

Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Durante i lavori della Conferenza dei Presidenti i Presidenti delle Sezioni Locali presentano il Piano

Operativo Annuale ed il Calendario della Attività della Sezione di appartenenza..

4. Al fine di coordinare e pubblicizzare gli eventi delle singole Sezioni, la Conferenza dei Presidenti

elabora il “Calendario delle Attività delle Sezioni Locali di ELSA Italia”.

Articolo 37

1. La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente di ELSA Italia una volta all'anno.

2. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente di ELSA Italia e dai Presidenti in carica di

almeno un terzo delle Sezioni Locali Ordinarie ed in Prova o, in caso di indisponibilità, dai sostituti

delegati dalle Sezioni di provenienza e dal Segretario Generale di ELSA Italia.

3. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Sezioni che hanno

presentato o intendono presentare domanda di ammissione in Prova.

4. Le proposte approvate a maggioranza semplice sono inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea

Nazionale immediatamente successiva.

TITOLO VII – IL BILANCIO DI ELSA ITALIA

Articolo 38

1. Il Tesoriere deve presentare il preventivo di entrata e di spesa entro i lavori dell'Assemblea invernale.

Durante i giorni dell'Assemblea i delegati delle Sezioni possono chiedere di consultare le copie dei

documenti finanziari relativi al rendiconto consuntivo da approvare. Il Tesoriere di ELSA Italia

provvede a realizzare un fascicolo apposito con le copie da mettere a disposizione delle Sezioni stesse.

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Regolamento di Attuazione di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015

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2. Il preventivo di entrata e di spesa deve indicare lo stato previsionale delle entrate e delle spese al 1

agosto al 31 luglio con chiarezza e precisione.

3. Il preventivo di entrata e di spesa deve essere approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio

Direttivo Nazionale.

4. Gli eventuali pareri contrari devono essere comunicati all'Assemblea al momento della presentazione.

5. E’ istituito l’archivio contabile di ELSA Italia. Esso comprende tutta la documentazione contabile

relativa all’anno di gestione. Il Tesoriere di ELSA Italia, entro il 31 luglio di ogni anno, deposita tutto

quanto in suo possesso presso l’archivio contabile tramite consegna al proprio successore.

Articolo 39

1. Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale precedente deve essere comunicato 45 giorni prima

dell'Assemblea Nazionale invernale dal Consiglio Direttivo Nazionale ai membri dell'Or.Ge, i quali

ultimi comunicano all'Assemblea le proprie osservazioni non vincolanti, esprimendosi anche circa

l'opportunità di specifiche scelte di gestione e del risultato complessivo di bilancio.

2. Lo stesso rendiconto, accompagnato dalla relazione obbligatoria dell’Or.Ge., deve essere presentato

30 giorni prima l’Assemblea Nazionale invernale alle Sezioni Locali.

3. Con l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio

Direttivo responsabile dell'esercizio in esame è liberato da ogni responsabilità nei confronti

dell'Associazione.

4. Durante l'Assemblea Nazionale primaverile il Tesoriere in carica informa le Sezioni Locali sullo stato

finanziario dell'Associazione, comunicando l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite

registrate per cassa fino a quel momento nonché l'attivo del conto corrente.

Articolo 40

1. Tutte le entrate di ELSA Italia, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, sono

destinate alle attività di cui all'articolo 4 dello Statuto secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello

Statuto di ELSA Italia.

2. Nei limiti dell'ammontare delle entrate derivanti dalle fee versate dalle sezioni locali, calcolato al netto

delle spese di ordinaria amministrazione, ciascun membro del CDN o un officer espressamente

delegato ha diritto ad aver rimborsati fino a 70€ per ogni evento internazionale cui è tenuto a

partecipare. Tale somma andrà ridotta proporzionalmente per ciascun giorno in cui il membro del

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Regolamento di Attuazione di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015

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Consiglio Direttivo Nazionale o il suo delegato non garantirà la propria presenza all'evento, secondo

quanto previsto nel Decision Book FM di ELSA Italia.

3. Le ulteriori entrate di ELSA Italia, non derivanti dalle fee versate dalle sezioni locali e che non siano

destinate all’attuazione di uno specifico progetto, possono essere utilizzate per rimborsi dei membri del

Consiglio Direttivo Nazionale e degli officer delegati nei limiti del 35% delle stesse.

L'attivo di gestione degli anni sociali precedenti non può essere conteggiato a tale scopo, non

costituendo una voce d’entrata.

4. I rimborsi non potranno comunque superare l'attivo di gestione per l'anno sociale cui si riferiscono.

Se il risultato di bilancio è negativo i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed i loro officer delegati

in carica nell'anno sociale in cui si è verificata la perdita, non hanno diritto ai rimborsi se non quelli

previsti dal comma II del presente articolo.

5. Ogni modifica relativa alla decisione “Modalità e criteri per i rimborsi al Consiglio Direttivo

Nazionale” non può essere apportata senza previo inserimento nei working materials.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale diventano vincolanti al termine dell'Assemblea

Nazionale, fermo restando che la stessa delibera non disponga altrimenti.

Articolo 42

1. La modifica del presente Regolamento di Attuazione segue la disciplina dell’articolo 25 secondo e

terzo comma dello Statuto di ELSA Italia.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decision Book e

del Regolamento d'Assemblea.