Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

12
1 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Regolamento del Consiglio 110/2008/CE, Regolamento del Consiglio 110/2008/CE, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle “bevande spiritose”. Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI Ermenegildo Mario Appiano Avvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE www.appiano.info

description

Regolamento del Consiglio 110/2008/CE, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle “bevande spiritose”. Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI Ermenegildo Mario Appiano - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

Page 1: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

1 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle “bevande spiritose”.

Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVIUnione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI

Ermenegildo Mario AppianoAvvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE

www.appiano.info

Page 2: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

2 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

SCHEMA DEL REGOLAMENTO

• Definizione bevande “spiritose”

• Categorie di bevande e regole di produzione

• Designazione, presentazione ed etichettatura

• Tutela delle indicazioni geografiche

• Allegati:I – definizioni e requisiti tecnici generali

II – classificazione bevande e specifici requisiti tecnici

III – Indicazioni geografiche riconosciute

Page 3: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

3 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

TIPOLOGIE DI BEVANDE SPIRITOSE

• NON “CLASSIFICATE”

• “CLASSIFICATE” (Allegato II)

• “CLASSIFICATE” E BENEFICIARIE DI INDICAZIONE GEOGRAFICA (Allegato III)

Page 4: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

4 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

STANDARD TECNICI

• non “classificate”: minimali

• “classificate”: specificati nell’Allegato II

• “classificate” e beneficiarie di indicazione geografica: la “scheda tecnica”, a livello nazionale.

Page 5: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

5 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

BEVANDE NON “CLASSIFICATE”(denominazione)

• Denominazione obbligatoria: bevanda “spiritosa”

• Traducibile

• Affiancabile a denominazioni d’origine regolate dalla sola legge nazionale.

Page 6: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

6 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

BEVANDE “CLASSIFICATE”(denominazione)

• Denominazione obbligatoria: quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda, come indicato nell’Allegato II

• Traducibile solo se nell’allegato non è scritta in carattere corsivo.

• Affiancabile a denominazioni d’origine regolate dalla sola legge nazionale.

Page 7: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

7 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Bevande “classificate” e con indicazione di origine protetta a livello comunitario

• Le bevande indicate nell’Allegato III

• Denominazione:• quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda,

unitamente alla indicazione d’origine• oppure, solo l’indicazione di origine

• Indicazione d’origine: • non traducibile• affiancabile solo ai termini permessi dal

Regolamento.

Page 8: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

8 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Indicazioni geografiche: la protezione (1/3)

Conforme agli accordi TRIPS (art.22 e 23):

“geographical indications are, …, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Page 9: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

9 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Indicazioni geografiche: la protezione (2/3)

Protezione:

• contro qualsiasi uso idoneo a ingannare il consumatore circa l’origine di un prodotto

• in certi casi anche alle indicazioni omonime

• anche in favore delle indicazioni di Stati terzi, se da loro protette

• rapporti tra marchi ed indicazioni: non cede sempre il marchio!

Page 10: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

10 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Indicazioni geografiche: la protezione (3/3)

La “scheda tecnica” deve indicare:

• caratteristiche tipiche della bevanda, tali da distinguerla dalle altre della medesima categoria

• confini del territorio

• legame tra territorio e la bevanda• altri dati, imposti dalle norme CE o nazionali

Page 11: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

11 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Controlli

• Svolti da autorità pubbliche o organismi di certificazione indipendenti (qualificati ex EN 45011 o ISO/CEI 65)

• Requisiti: – adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità– dotazione di personale qualificato e di risorse

consone alla loro missione

Page 12: Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,

12 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info

Atti del seminario

Tutti: www.ugivi.org

Questa relazione anche su:– rivista Contratto e Impresa / Europa, I, 2008– www.appiano.info