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Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate(Delibera n.17221 del 2010)
avv. Emilio De Lillo
Direzione Affari Societari e Partecipazioni Responsabile Ufficio Studi Legislativi e Consulenza Legale Societaria
Le linee essenziali della riforma
Per i gruppi bancari la disciplina Consob concorre con le disposizioni speciali di settore esistenti (art.136 TUB) e di prossima emanazione (art.53 TUB)
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Il Regolamento ridefinisce il quadro normativo degli adempimenti societari per la gestione delle operazioni con parti correlate in società emittenti azioni quotate o diffuse, in attuazione dell’art. 2391 società emittenti azioni quotate o diffuse, in attuazione dell’art. 2391 bisbis c.c. c.c.
L’intervento realizza un importante tassello della riforma del diritto societario avviata nel 2002/2004: integra con regole vincolanti le norme di autodisciplina adottate in base al Codice di Borsa e rafforza le norme di informativa contabile riconducibili allo IAS 24
Il Regolamento consente alle società ampi spazi di autonomiaampi spazi di autonomia nell’estensione dei controllidei controlli sulle operazioni con parti correlate, avendo comunque come obiettivi primari:
• il rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza• la valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti• l’ampliamento del regime di trasparenza su operazioni in conflitto di interessi
La riforma rende pertanto necessario attivare una revisione delle procedure interne dedicate alla identificazione delle parti correlate delle società del Gruppo ed alla trattazione delle fasi di istruttoria, delibera e comunicazione delle operazioni agli organi sociali, alle autorità ed al mercato
Le principali fasi della riforma
Art. 2391-bis c.c.riforma del dirittosocietario 2004
Potere regolamentare della Consob per la definizione di principi generali per assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate
Prima consultazione con il mercato: 9 aprile 2008
Seconda consultazione con il mercato: 3 agosto 2009
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12 marzo 2010: Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate per le società con azioni quotate e diffuse
9 aprile 2010: entrata in vigoreRegime transitorio scaglionato tra il prossimo 1° dicembre 1° dicembre e il 1° gennaio 20111° gennaio 2011
(breve slittamento concesso da Consob)
La procedura di adozione delle nuove regole e il calendario prevedibile di impianto
Perimetro delle parti correlate: facoltà di estensione Identificazione degli amministratori indipendenti Classificazione delle operazioni: di maggiore rilevanza e esenti Procedure deliberative di Capogruppo e delle Società controllate Utilizzo delle esenzioni
Le principali linee di indirizzo necessarie per la revisione del Regolamento interno
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Le decisioni chiave per la Governance
La nuova regolamentazione prescrive ai consigli di amministrazione o consigli di gestione delle società di adottare apposite procedure, previo parere favorevole di un comitato costituito da consiglieri indipendenti, per gestire le operazioni con parti correlate.
Identificazione delle parti correlate
(a) direttamente o indirettamente i) controlla la società o è sottoposto a comune controllo; ii) esercita il controllo congiunto sulla società con altri soggetti; iii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare su di essa un’influenza notevole(b) è una società controllata o collegata della società, in quanto sua partecipata significativa;(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d)(f) è un’entità riconducibile ad uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e), in quanto soggetta a controllo, controllo congiunto o influenza notevole o, direttamente o indirettamente, da essi partecipata in misura significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata
Un soggetto è parte correlata a una società se:
La definizione è in principio riproduttiva dell’attuale IAS24, riservando alla Consob il recepimento delle successive (imminenti) modifiche
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Ciascuna società deve valutare se estendere, in tutto o in parte, le procedure a soggetti ulteriorisoggetti ulteriori, tenendo conto dei propri assetti proprietari e statutari e di eventuali particolari discipline di settore
Le parti correlate di Intesa Sanpaolo
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• Azionisti > 2% e relativi gruppi societari (in via di autodisciplina)
• Eventuali Azionisti che esercitano un’influenza notevole • Entità controllate e collegate
• Fondi pensione del Gruppo • Consiglieri di Sorveglianza
• Consiglieri di Gestione
• Dirigenti key manager
e relativi familiari e società partecipate
rilevanti
• Per l’operatività del Gruppo con gli azionisti di ISP è stata mantenuta ferma la scelta finora adottata di estensione delle procedure ai gruppi degli azionisti con quote di proprietà oltre il 2% del capitale ordinario. L’estensione comprende ora l’intera informativa al mercato sulle operazioni.
• Le procedure non sono state invece estese alle società controllate dalle collegate, ad oggi incluse nel perimetro rilevante ai fini della sola informativa di bilancio.
Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono incluse le assegnazioni di remunerazioni ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e key manager
Identificazione delle operazioni con parti correlate
Operazioni di maggiore
rilevanza
Le operazioni che superino la soglia del 5% di almeno uno tra i seguenti 3 indici di rilevanza• controvalore pattuito sul patrimonio (soglia per ISP € 2,1 miliardi).• attivo trasferito su totale attivo• passività acquisite su totale attivo La soglia scende al 2,5% per operazioni realizzate da società controllate con azioni quotate o diffuse con la capogruppo o le consorelle
È prevista una disciplina diversa per le operazioni:i) di maggiore rilevanza; ii) di minore rilevanza; iii) di importo esiguo
L’individuazione delle soglie per distinguere le operazioni di minore rilevanza da quelle di importo esiguo è rimessa alla scelta delle società
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Gestione delle operazioni con parti correlate
identificate nelle procedure ed escluse dall’applicazione del Regolamento su base volontaria
operazioni di minore rilevanza
identificate secondo i criteri stabiliti dalla Consob e soggette a: i) procedure istruttorie e deliberative aggravate con ruolo determinante dei consiglieri indipendenti, ii) pubblicazione di un documento informativo ad hoc e iii) dettagliata informativa di bilancio annuale e semestrale
L’articolazione della disciplina in funzione della diversa rilevanza e significatività delle operazioni consente di distinguere nelle procedure:
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operazioni di maggiore rilevanza
operazioni di importo esiguo
soggette a i) una procedura deliberativa più snella e ii) documento informativo trimestrale per operazioni approvate con parere negativo degli indipendenti
Obblighi di informativa al mercato
Operazioni di maggiore
rilevanza
Entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione è messo a disposizione del pubblico un documento informativodocumento informativo dal contenuto dettagliato, con pareri resi dai consiglieri indipendenti e da eventuali esperti
Cumulo delle operazioni
Obbligo di cumulare più operazioni omogenee o in esecuzione di un disegno unitario, concluse dalla società e/o dalle controllate durante l’esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesime (gruppo di soggetti correlati). In tali casi pubblicazione del documento informativo entro 15 giorni dall’approvazione dell’operazione che ha determinato il superamento della soglia
È prevista un’informativa più dettagliata nei comunicati per operazioni price sensitive e un ampliamento dell’informativa periodica (ex. art. 154-ter TUF) nella relazione intermedia e nella relazione sulla gestione annuale
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Procedure di delibera nelle società con sistema tradizionalesistema tradizionale o monistico
Operazioni di minore rilevanzaa. Prima dell’approvazione dell’operazione,
parere motivato non vincolante di un comitato di amministratori non esecutivi, non correlati e in maggioranza indipendenti
b. Il comitato può eventualmente farsi assistere da esperti indipendenti
c. informativa ex ante all’organo deliberante e al comitato che esprime il parere
d. nei verbali di delibera, adeguata motivazione sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulle condizioni applicate
e. completa informativa ex post, almeno trimestrale, ad amministratori e sindaci
f. informativa almeno trimestrale al mercato nel caso di operazioni concluse con parere negativo del comitato di indipendenti
Operazioni di maggiore rilevanza1.Applicazione della procedura per le
operazioni di minore rilevanza (b, c, d, e) e in aggiunta
2.coinvolgimento di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati nella fase delle trattative e dell’istruttoria mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni
3.ante approvazione dell’operazione, parere motivato favorevole del comitato di indipendenti
4.competenza a deliberare riservata al consiglio di amministrazione nella sua interezza
5.possibile superare il parere contrario degli indipendenti solo se è ottenuta anche autorizzazione da assemblea degli azionisti, purché non ci sia voto contrario della maggioranza dei soci non correlati sull’operazione (meccanismo del cd. whitewash)
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Procedure di delibera nelle società con sistema dualisticosistema dualistico (1/3)
Procedure per le operazioni di minore rilevanzaoperazioni di minore rilevanza
1) Ante approvazione dell’operazione, parere motivato non vincolante di un comitato di consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti
2) il comitato può farsi eventualmente assistere da esperti indipendenti
3) informativa completa ed adeguata ex ante all’organo deliberante e al comitato4) nei verbali di delibera, adeguata motivazione sull’interesse della società al compimento
dell’operazione e sulle condizioni applicate5) informativa interna ex post al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, almeno
trimestrale, sull’esecuzione delle operazioni6) informativa al mercato, almeno trimestrale, nel caso di operazioni concluse con parere
negativo del comitato di indipendenti, mediante documento informativo
Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato le procedure possonopossono prevedere che il parere preventivo non vincolante sia espresso da tale consigliere di gestione o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti
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Procedure di delibera nelle società con sistema dualisticosistema dualistico (2/3)
Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza operazioni di maggiore rilevanza Applicazione delle regole previste per le operazioni di minore rilevanza (nn. da 2 a 5
slide precedente) e in aggiunta: competenza a deliberare riservata in capo al consiglio di gestione coinvolgimento di un comitato costituito da consiglieri di sorveglianza non correlati
esclusivamente indipendenti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni
parere motivato non vincolante del comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti nel caso di operazione approvata dal CdG con parere negativo del comitato di
indipendenti, ferma l’efficacia dell’operazione, occorre deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio, e pubblicazione esiti del voto
Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato le procedure possonopossono affidare il ruolo nelle trattative e il ruolo consultivo a tale consigliere di gestione o ad un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati.Nel caso di approvazione di un’operazione in presenza di parere negativo del comitato di consiglieri di gestione indipendenti, occorre alternativamente :- una deliberazione successiva non vincolante dell’assemblea ordinaria o- un ulteriore parere preventivo, motivato e non vincolante sull’operazione espresso da un comitato composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti
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Procedure di delibera nelle società con sistema dualisticosistema dualistico (3/3)
Procedure per le operazioni strategicheoperazioni strategiche
Per tale categoria di operazioni ai sensi di Statuto è chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza su proposta riservata al consiglio di gestionecoinvolgimento di un comitato di consiglieri di sorveglianza esclusivamente indipendenti e non correlati nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni non ammesso il ricorso a consiglieri di gestione indipendenti il comitato può eventualmente farsi assistere da esperti indipendenti informativa ex ante completa ed adeguata al CdG e al CdS prima dell’approvazione dell’operazione, parere motivato favorevole del comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti se il CdS delibera con parere negativo del comitato di indipendenti, ferma l’efficacia dell’operazione, occorre una successiva deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio verbali di delibera adeguatamente motivati informativa ex post almeno trimestrale al CdG e al CdS sull’esecuzione delle operazioni
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Identificazione degli amministratori indipendentiper l’approvazione delle operazioni
Nella definizione delle procedure, per il parere prescritto sull’interesse della società e la convenienza e correttezza delle operazioni, il Regolamento Consob consente alle società con sistema di governance dualistico di collocare i necessari consiglieri indipendenti: all’interno del consiglio di sorveglianza oppure del consiglio di gestione per le operazioni non strategiche. all’interno del solo consiglio di sorveglianza per le operazioni strategiche per Statuto.
I requisiti di indipendenza sono quelli richiesti dal Codice di Borsa se la società vi aderisce o almeno i requisiti definiti dall’art.148 TUF per i sindaci
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Vantaggi del comitato interno al CDS: i) maggior numero di indipendenti; ii) continuità con precedenti procedure per il parere preventivo sulle operazioni con parti correlate; iii) semplificazione, evitando di costituire più comitati per le parti correlate in organi diversi; iv) coerenza con il documento di consultazione Banca d’Italia sui soggetti collegati; Vantaggi del comitato interno al CDG: i) coinvolgimento anticipato di componenti dell’organo responsabile delle scelte gestionali; ii) in caso di parere negativo degli indipendenti su operazioni rilevanti non è necessaria una delibera dell’assemblea degli azionisti (ma solo un ulteriore parere del comitato interno al CDS); iii) possibile concentrazione del vaglio dei consiglieri di sorveglianza sulle sole operazioni strategiche.
Procedure di delibera per le operazioni di competenza dell’Assemblea
Per le operazioni di competenza assembleare, la propostaproposta di deliberazione dell’organo amministrativo va approvata secondo le procedure previste
per le operazioni di minore rilevanza
per le operazioni di maggiore rilevanza
Per le operazioni di maggiore rilevanza:
Se la proposta è approvata con parere negativo del comitato di indipendenti
Approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti con il meccanismo del whitewash: il compimento dell’operazione deve essere impedito se la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Possibile condizione con quorum 10%. Il meccanismo opera anche nelle società con modello dualistico
E’ ammessa la facoltà di esonero dall’applicazione delle regole indicate, con clausola statutaria e solo per operazioni concluse in condizioni di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale. In tal caso l’assemblea deve essere informata sull’urgenza in merito alla quale l’organo di controllo presenta una relazione. Se l’organo di controllo non condivide l’urgenza, l’assemblea deve deliberare con il meccanismo del whitewash
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Società quotate controllate e sottoposte ad attività di direzione e coordinamento
Regole aggiuntive sulla composizione composizione degli organi degli organi
socialisociali
1. consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti
2. comitato per il controllo composto esclusivamente da amministratori indipendenti
3. nel modello dualistico comitato per il controllo interno al CdS composto solo da indipendenti con almeno un membro della minoranza
4. ai soli fini della composizione degli organi va applicata una definizione di indipendenza specifica rispetto a quella dell’art. 148 TUF (non sono considerati indipendenti tutti gli amministratori dell’ente/società che esercita l’attività di direzione e coordinamento o delle società sorelle quotate )
Regime transitorio: adeguamento agli obblighi indicati entro i 30 giorni successivi alla prima assemblea prevista per il rinnovo del CdA o del CdS dopo ottobre 2010
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Casi e facoltà di esclusione
compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, deliberati dall’assemblea, e remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo predeterminato dall’assemblea
operazioni in esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza con finalità di stabilità
operazioni con esponenti o entità ad essi riconducibili rilevanti già per l’art. 136 TUB (esenzione per sola procedura deliberativa): si applicano regole speciali su indipendenti nelle trattative e informativa al mercato
Il nuovo Regolamento è caratterizzato da un ampio regime diampio regime di esenzioni esenzioni dall’applicazione della disciplina, che riguardano specifiche tipologie di operazioni:
operazioni di importo esiguo, come definite dalla società operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e
operazioni con società collegate sempre che non ci siano altri interessi significativi di parti correlate e ferma l’informativa di bilancio
operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea; remunerazioni, conformi ad una politica remunerativa deliberata
dall’assemblea, per amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategica, con determinate condizioni
operazioni urgenti in presenza di specifica clausola statutaria
Casi in cui l’esenzione
opera direttamente
Casi in cui l’esenzione può essere prevista da procedure
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Entrata in vigore
Regime transitorio
Il Regolamento è in vigore dal 9 aprile 2010. Al fine di consentire alle società di attivare il necessario adeguamento delle procedure interne, tenendo conto della nuova normativa, la Consob ha previsto un’applicazione graduale
• Adozione/revisione delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate• Documento informativo per operazioni di maggiore rilevanza (ad eccezione delle operazioni c.d. cumulate)
Entro 1 gennaio2011
Necessaria applicazione delle procedure adottate Cumulo delle operazioni per documento informativo
9 aprile2010
Entro 1 dicembre2010
Contenuti aggiuntivi dei comunicati per operazioni price sensitive (evidenza della correlazione)
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