REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del...

20
Comune di Ronciglione Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Transcript of REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del...

Page 1: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

Comune di Ronciglione Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALEPER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Page 2: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

Sommario

Articolo 01-Oggetto Articolo 02- Articolazione del Tributo Articolo 03 -Decorrenza dell’obbligazione tributaria Articolo 04 -Determinazione della base imponibile Articolo 05 -Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile Articolo 06 -Determinazione delle tariffe del tributoArticolo 07 -Classificazione delle utenze non domesticheArticolo 08 -Utenze domestiche -Determinazione dei coefficienti Articolo 09-Utenze domestiche -Numero di occupanti Articolo 10-Utenze domestiche -Pertinenze Articolo 11-Utenze domestiche – Agevolazioni Articolo12 -Utenze Non Domestiche -Classificazione delle categorie omogenee ed Individuazione dei coefficienti di produzione potenzialeArticolo 13-Utenze Non Domestiche – Riduzioni Articolo 14-Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Articolo 15-Piano FinanziarioArticolo 16-Tariffa giornaliera Articolo 17-Maggiorazione e tributo provinciale Articolo 18-Dichiarazioni Articolo 19-Versamento Articolo 20-Sanzioni ed InteressiArticolo 21-Riscossione CoattivaArticolo 22-Accertamento con adesioneArticolo 23-Avvio del procedimento per l’accertamento con adesioneArticolo 24-Procedura per l’accertamento con adesioneArticolo 25-Atto di accertamento con adesioneArticolo 26-Adempimenti successiviArticolo 27-Istituzioni ScolasticheArticolo 28-Termine per la conclusione dei procedimentiArticolo 29-Pubblicità del regolamentoArticolo 30-Norma di rinvio e di adeguamentoArticolo 31-Trattamento dei dati personaliArticolo 32-Norme transitorie e finali

Page 3: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

Articolo 1 -Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all’art.14, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dal D. lgs. 35/2013 convertito in legge n°64/2013 per l'applicazione in questo Comune del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario. 3. Il presente tributo decorre dal 01/01/2013 sui rifiuti e servizi ai sensi dell'Art. 14 comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.

Articolo 2 -Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in: -domestiche; -non domestiche. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 3. I rifiuti solidi urbani sono: a) i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato; b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani .

Articolo 3 -Decorrenza dell’obbligazione tributaria

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo al giorno di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. L’obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 18. 3.Nel caso la dichiarazione sia presentata oltre la fine dell’anno di cessazione, l’obbligazione tributaria è comunque dovuta fino al 31/12 dell’anno di cessata occupazione o detenzione dei locali; non è dovuto il tributo per gli anni a seguire fino alla data della presentazione della tardiva dichiarazione esclusivamente quando il contribuente sia in grado di comprovare oggettivamente la cessazione avvenuta.

Articolo 4 -Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, di nuova iscrizione, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.

Page 4: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

23/03/1998, n.138.b . Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al filo interno dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.Per distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali non chè l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D. ATTIVITA’ Percentuale di riduzione della superficie

FALEGNAMERIA........................................................................

AUTOCARROZZERIA…………………………………………

AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI ……………...

GOMMISTA……………………………………………………..

AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO …………………………...

LAVANDERIA………………………………………………….

VERNICIATURA……………………………………………….

GALVANOTECNICA…………………………………………..

FONDERIA………………………………………………….......

AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI……

TIPOPGRAFIA………………………………………………….

AUTOLAVAGGI

45%

45%

45%

45%

35%

25%

45%

45%

45%

35%

45%

45%

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Page 5: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile

1) presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2) si intendono per:- locali,le strutture stabilmente fisse al suolo e chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizione urbanistiche/edilizie:- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia per gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come Tettoie/Balconi/Terrazze/Campeggi/dancing e cinema all’aperto/parcheggi- utenze domestica, le superfici adibite a civile abitazioni;- utenze non domestiche ,le restanti superfici, tra cui le comunità,le attività commerciali /artigianali/ professionali e le attività produttive in genere;

3) soggetti passivi:- il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici;- per le parti in comune condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime;- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupati o detentori,fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree ad uso esclusivo.

4) sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:

a) I locali tecnici esclusivamente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, celle frigorifere ecc..

b) I locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.

c) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione.

d) Per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse: 1. atrii, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio; 2. cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio; 3. spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere; 4. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

e) Per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse: 1. locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali; 2. locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed

Page 6: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

usati per attività collaterali; 3. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l’esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;

f) Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;6 - paglia e prodotti di paglia;7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;10 - feltri e tessuti non tessuti;11 - pelle e simil-pelle;12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;14 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;15 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;16 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);17 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;18 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);19 - nastri abrasivi;20 - cavi e materiale elettrico in genere;21 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;22 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;23- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);24 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;25 - accessori per l'informatica.

g) sono altresì assimilati a rifiuti urbani,ai sensi dell’art.2 lettera g D.P.R. 254/2003 i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:01-rifiuti delle cucine;02-rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infetti;03-vetro,carta,cartoni,plastica,metalli,imballaggi;04-rifiuti ingombranti;05-spazzatura e altri rifiuti non pericoloso assimilati agli urbani;06-indumenti e lenzuola monouso;07-gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei malati infetti;08-pannolinipediatrici e pannoloni;

Page 7: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

09-contenitori e sacche delle urine;10-rifiuti verdi.

h) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera f) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; i) i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l’esercizio di attività.

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART. 6 – determinazione delle tariffe del tributo

Le tariffe del tributo sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D. Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dal DPR 158/1999.6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 7: classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa,2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO

Page 8: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

Articolo 8-Utenze domestiche -Determinazione dei coefficienti

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l’art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R., salvo emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti: Tabella 1Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Tabella 2Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamentoper superficie e numero di componentidel nucleo familiare

Numero componenti del nucleo familiare

Kb Coefficiente proporzionaledi produttività per numero di componentidel nucleo familiare

Centro Italia Minimo Medio Massimo1 0,86 1 0,6 0,8 1,02 0,94 2 1,4 1,6 1,83 1,02 3 1,8 2,0 2,34 1,10 4 2,2 2,6 3,05 1,17 5 2,9 3,2 3,6 6 o più 1,23 6 o più 3,4 3,7 4,1

Articolo 9 -Utenze domestiche -Numero di occupanti

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie dell’immobile occupato o condotto, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del I° gennaio di ciascun anno d’imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità

Page 9: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18.3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione ,con utenze attive,di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale la tariffa è equiparata a quella attribuita a un nucleo di 3 componenti;4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.5. per le pertinenze si applica la tariffa così come definite nel successivo articolo 10, 6. Nel caso di immobili non utilizzati ,da residenti,come abitazione principale e non locate con utenze attive e servizi di rete (gas/acqua/energia elettrica attive) il numero degli occupanti viene stabilito in misura.proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella: da mq a mq = componenti fino a 45 = 1 da 46 a 60 = 2 da 61 a 75 = 3 da 76 a 90 = 4 da 91 a 105 = 5 oltre 106 = 6 7. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast. 8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in una unità. 9. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità.

Articolo 10 -Utenze domestiche -Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 la tariffa,nelle sue articolazioni in quota fissa e quota variabile,è equiparata a quella attribuita a un nucleo din.1 componente.

Articolo 11 -Utenze domestiche – Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni sia nella parte fissa/variabile: a) del 15% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall’anno successivo a quello della richiesta e compete

Page 10: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

anche per gli anni successivi. Condizione necessaria per ottenere la riduzione -L’apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all’aperto, in area privata in uso all’abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione. b) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta; c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; d) riduzione del 10% del tributo dovuto per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori; e) riduzione del 20% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a tre e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00. Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affido familiare, in affido pre-adottivo e a rischio giuridico, nonché i figli maggiorenni di età non superiore a 30 anni a carico del nucleo familiare. f) riduzione del 40% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a 2 con indicatore ISEE non superiore ad € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00. g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da almeno due persone,con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00. h) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l’indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Settore Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 30 Ottobre dell’anno precedente alla spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° Settembre di ogni anno del beneficio presso il Settore Tributi oppure scaricabile dal sito internate del Comune di Ronciglione. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere e, f, g, h, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

Le agevolazione di cui commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la

Page 11: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Articolo 12 -Utenze Non Domestiche -Classificazione delle categorie omogenee ed Individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l’art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R. salvo emanazione del regolamento di cui all'art.. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:: Tabella 3/a

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat ATTIVITA’Kc Coefficiente potenziale produzioneMINIMO MASSIMO

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,612 Cinematografi e teatri 0,39 0,463 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,524 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,815 Stabilimenti balneari 0,45 0,676 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,567 Alberghi con ristorante 1,08 1,598 Alberghi senza ristorante 0,85 1,199 Case di cura e riposo 0,89 1,4710 Ospedali 0,82 1,7011 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,4712 Banche e istituti di credito 0,51 0,86

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,92 1,22

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 0,99

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,2620 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,8921 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,8822 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84

Page 12: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,3324 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 2,34

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,3427 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,7628 Ipermercati di generi misti 1,47 1,9829 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,5830 Discoteche, night club 0,74 1,83

Tabella 4/a

Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat ATTIVITA’

Kd Coefficiente potenziale produzioneMINIMO MASSIMO

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,652 Cinematografi e teatri 3,60 4,253 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,804 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,455 Stabilimenti balneari 4,11 6,186 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,127 Alberghi con ristorante 9,95 14,678 Alberghi senza ristorante 7,80 10,989 Case di cura e riposo 8,21 13,5510 Ospedali 7,55 15,6711 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,5512 Banche e istituti di credito 4,68 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,45 11,26

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,66 7,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 14,63

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,5820 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,2021 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,1022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,55

Page 13: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,8024 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,72 21,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70 21,5027 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,9628 Ipermercati di generi misti 13,51 18,2029 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,5030 Discoteche, night club 6,80 16,83

Articolo 13 -Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche: a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta; b) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell’attività deve risultare dalla visura camerale. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente.

Articolo 14 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Articolo 15 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. 2. Il piano finanziario comprende:a) il programma degli investimenti necessari;b) il piano finanziario degli investimenti;c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:a) il modello gestionale ed organizzativo;b) i livelli di qualità del servizio;c) la ricognizione degli impianti esistenti;d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente

Page 14: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

e le relative motivazioni;ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Articolo 16 -Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l’occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40% (quaranta per cento). E’ facoltà dell’utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.5. L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto già compreso nella parte fissa della tariffa.

Articolo 17-Maggiorazione e tributo provinciale

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso a copertura dei costi relativi ai servizi indisponibile dell’Ente,2. Il gettito della maggiorazione è riservata allo Stato solo per l’anno 20133. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento.4. La maggiorazione non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.5. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.6. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia

Articolo 18-Dichiarazioni

1. Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi: -inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione; -variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti; -verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento; -nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso; -cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.

Page 15: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 30 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. 3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi: -i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta; -i dati catastali identificativi dell’immobile; -l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna); -le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le utenze non domestiche); -la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; 4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata: -direttamente presso l’Ufficio protocollo dell'ente; -quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante; -a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante (in corso di validità) fa fede la data del timbro postale; -a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d’identità del dichiarante (in corso di validità). 5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti. 6. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendo validi dopo l’approvazione del presente regolamento.

Articolo 19 -Versamento

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato(F24), come previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l’importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno (è possibile modificare sia il numero delle rate che le scadenze). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

5. In caso di inizio o variazione o cessazione intervenuta in corso d’anno, il tributo di competenza dell’anno deve essere versato:

Page 16: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

-nei termini di cui al comma 3 se la dichiarazione è presentata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; -in tre rate scadenti alla fine di Aprile, Luglio e Ottobre se la dichiarazione è presentata entro il 31 Marzo; -in due rate alla fine di Luglio e Ottobre è presentata entro il 30 Giugno. -per le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre, il tributo dovuto sino a tutta l’annualità in corso deve essere versato in unica soluzione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.6. Importi minimi:

a. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00

b. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

c. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

7. Modalità di rimborso e compensazione

a. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

b. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.c. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 20– Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 21 – Riscossione Coattiva

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità

Page 17: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

consentite dalle normative vigenti.

Articolo 22 – Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile.3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 23 – Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 24 – Procedura per l’accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Articolo 25 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Page 18: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta del 15%.

Articolo 26 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero 4 rate trimestrali, la prima da eseguirsi entro 10 giorni dalla redazione dell'atto.2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 27– Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31

Articolo 28 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come voluto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:Num. d’ord. INTERVENTI Giorni utili decorrenti dalla

richiesta1 Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo 30 gg dal protocollo dell’ente2 Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno

della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio 60 gg

3 Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili 120 gg dall’avvenuta pubblicazione dell’atto di liquidazione

4 Richiesta scritta di informazioni e notizie 30 gg dal protocollo dell’ente5 Risposta ad esposti 30 gg dal protocollo dell’ente6 Rimborso di somme comunque indebitamente pagate 180 gg dall’avvenuta

pubblicazione dell’atto di liquidazione

Articolo 29 – Pubblicità del regolamento

Page 19: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Articolo 30 – Norma di rinvio e di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Articolo 32 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l’applicazione della Tarsu, nonché dell’addizionale comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività, di riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TRSU/TIA entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.Gi accertamenti già notificati ai fini delle previdenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento,sempre che non siano inter-Venute modifiche rilevanti ai fini della dertminazione di quanto è dovuto.

Il presente regolamento:– è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ..............., in data

Page 20: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL …Articolo 5 –Presupposto per l’applicazione del tributo- Soggetti passivi e Esclusioni dalla base imponibile 1) presupposto per l’applicazione

....................................;– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)per 15 giorni consecutivi dal .................................... al ....................................,con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;– è entrato in vigore il giorno .....................................

Data ..............................................

Il Responsabile del Servizio...............................................................

.

Timbro