REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90 ACCE… · Capo III Il procedimento per...

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REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241 /90

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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Capo I Principi generali Articolo 1 – Finalità del regolamento Articolo 2 – Diritto di accesso Articolo 3 – Oggetto del diritto di accesso Articolo 4 – Informazioni per l’accesso ai documenti amministrativi Articolo 5 – Privacy, diritto di accesso e diritto alla riservatezza Articolo 6 – Segreto d’ufficio Capo II Titolarità del diritto di accesso Articolo 7 – Soggetti interessati Articolo 8 – Richiesta di accesso da parte di associazioni e altri portatori di interessi pubblici o diffusi, di Organizzazioni sindacali Articolo 9 – Richiesta di accesso dell’Autorità giudiziaria e dei soggetti pubblici Capo III Il procedimento per l’accesso agli atti Articolo 10 – Richiesta di accesso Articolo 11 – Ufficio competente Articolo 12 – Responsabile del procedimento di accesso Articolo 13 – Competenze del Responsabile del procedimento di accesso Articolo 14 – Notifica ai controinteressati Articolo 15 – Accesso informale Articolo 16 – Accesso formale Articolo 17 – Termini di conclusione del procedimento Articolo 18 – Comunicazione di accoglimento della richiesta Articolo 19 – Modalità di esercizio della richiesta di accesso Articolo 20 – Differimento del diritto di accesso Articolo 21 – Non accoglimento dell’istanza Articolo 22 – Impugnazione Capo IV Esclusione e limiti del diritto di a ccesso Articolo 23 – Esclusione del diritto di accesso Articolo 24 – Limiti all’accesso ai dati sensibili e giudiziari Articolo 25 – Limiti all’accesso ai dati supersensibili Articolo 26 – Limiti all’accesso alle cartelle cliniche Capo V Norme finali Articolo 27 – Accesso alle informazioni raccolte tramite strumenti informatici Articolo 28 – Costi Articolo 29 – Norma finale e di rinvio a specifiche discipline Articolo 30 – Entrata in vigore Allegati Tabella A) – Casi di esclusione del diritto di accesso Tabella B) – Tariffe copia documentazione amministrativa Tabella C) – Tariffe copia documentazione sanitaria All. 1) Richiesta di accesso ai documenti amministrativi All. 2) Comunicazione ai controinteressati All. 3) Istanza irregolare o incompleta All. 4) Accoglimento richiesta di presa visione All. 5) Accoglimento richiesta estrazione copia All. 6) Differimento All. 7) Comunicazione rigetto richiesta All. 8) Richiesta di accesso documentazione sanitaria

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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESS O AGLI ATTI

CAPO I Principi generali

Art. 1. Finalità del Regolamento

Il presente regolamento contiene le disposizioni adottate dall’Azienda ULSS 20 di Verona (di

seguito denominata Azienda) al fine di disciplinare le modalità di esercizio ed i casi di esclusione

del diritto di accesso, garantendo l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza della propria attività

amministrativa, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 (“Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e s.m.i.

nonché dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R 12 aprile 2006, n.184 (“Regolamento

sull’accesso ai documenti amministrativi”).

L’Azienda garantisce l’attuazione del diritto di accesso quale strumento atto a favorire la

partecipazione dei cittadini.

Art. 2. Diritto di accesso

Per diritto di accesso si intende il diritto, riconosciuto in capo agli interessati, di prendere visione

dei documenti amministrativi prodotti o detenuti dall’Azienda, nonché di estrarre copia, nei modi e

con i limiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

L’Azienda garantisce il diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie anche in relazione all’esercizio

del diritto di accesso ai sensi degli artt. 3,4,e 52 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (“Codice

dell’Amministrazione digitale”) e s.m.i.

Art. 3. Oggetto del diritto di accesso

Oggetto del diritto di accesso è il “documento amministrativo”. Come tale si intende qualsiasi

rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del

contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda e

concernenti attività istituzionale di pubblico interesse, a prescindere dalla natura pubblicistica o

privatistica della loro disciplina sostanziale.

I documenti amministrativi devono essere materialmente esistenti e detenuti dall’Azienda al

momento della richiesta, individuati o facilmente individuabili. L’Azienda non è tenuta ad elaborare

dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Il diritto di accesso è riconosciuto ai soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento nonché

a coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, a coloro che devono

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intervenire nello stesso per specifica disposizione normativa o a coloro che possono ricevere un

pregiudizio dal provvedimento finale.

Il diritto di accesso può avere ad oggetto non solo l’atto finale del procedimento amministrativo ma

anche gli atti endoprocedimentali ad esso riferibili e può essere esercitato anche in pendenza del

procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto previsto dall’art.20 del presente

regolamento.

Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dare

luogo a controlli generalizzati sull’attività dell’Azienda.

Art. 4. Informazioni per l’accesso ai documenti am ministrativi

L’Azienda, anche attraverso il proprio sito web, fornisce ai cittadini tutte le informazioni relative alle

modalità di esercizio del diritto di accesso, ai relativi costi e all’Unità Organizzativa/Ufficio

competente ad evadere le richieste.

Art. 5. Privacy, diritto di accesso e diritto alla riservatezza

L’Azienda garantisce sia il diritto all’acceso che quello alla riservatezza, contemperando tra loro i

due diritti.

Il diritto di accesso e il diritto all’informazione devono essere esercitati nel rispetto delle norme che

disciplinano il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di

protezione dei dati personali) e s.m.i. e in conformità al presente Regolamento.

L’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle

condizioni stabilite dalla L.241/90 e s.m.i, è consentito nei limiti in cui sia strettamente

indispensabile.

Se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall’esigenza di tutelare

un diritto di rango pari a quello dell’interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in

altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile, ex art.60 D. Lgs 196/2003.

Nel caso in cui debba essere accolta un’istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione

concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto delle richiesta debbano

essere comunicate e quali invece siano eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l’accesso.

Art. 6. Segreto d’Ufficio

Il pubblico dipendente deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia

diritto, informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse,

ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, al di fuori

delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme del presente Regolamento.

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CAPO II. Titolarità del diritto di accesso

Art. 7. Soggetti interessati

Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è assicurato a chiunque abbia un

interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, per “interessati” si intendono

i soggetti privati, i comitati e i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al

documento al quale è richiesto l’accesso.

L’interesse deve essere:

a) diretto, ossia personale, dovendo appartenere alla sfera personale del richiedente;

b) concreto, in quanto deve necessariamente presentare un collegamento diretto fra il richiedente

ed un bene della vita coinvolto nel documento;

c) attuale, non solo con riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione

sostanziale vantata, bensì alla richiesta del diritto di accesso ai documenti.

L’istante deve dimostrare che la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per curare o

difendere i propri interessi e rendere evidente che esiste un rapporto di strumentalità tra la

conoscenza del documento, che è mezzo per la difesa di un interesse, ed il fine, che è la tutela

della situazione giuridicamente rilevante della quale il soggetto è portatore.

Art. 8. Richiesta di accesso da parte di associazio ni, di portatori di interessi pubblici o

diffusi, di Organizzazioni sindacali

Le richieste di accesso da parte di associazioni, comitati e portatori di interessi pubblici o diffusi

devono specificare l’interesse concreto alla visione del documento che deve sempre essere

finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, proprie dell’associazione e non dei

singoli associati che non abbiano conferito espressa delega.

Le Organizzazioni sindacali possono accedere, tramite richiesta sottoscritta e motivata, ai

documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione

rappresentante una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti

nel cui interesse e rappresentanza opera l’Organizzazione, allegando delega comprovante i poteri

di rappresentanza del soggetto interessato.

L’Azienda assicura alle Organizzazioni Sindacali informazioni sugli atti e sui provvedimenti che

riguardano:

- l’articolazione generale dell’orario di lavoro e dei servizi, dell’organizzazione del lavoro,

degli organici;

- gli atti generali di organizzazione delle articolazioni aziendali;

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- gli obiettivi di programmazione e gestione delle risorse umane e dei sistemi di

incentivazione;

- gli obiettivi e i programmi di formazione professionale;

- le politiche di pari opportunità;

- le condizioni ambientali, sicurezza e qualità del lavoro;

- i servizi ai lavoratori:

- i criteri di programmazione della mobilita’ interna ed esterna, compresi i trasferimenti di

personale;

- il rapporto pubblico/privato con particolare riferimento alle modalità di effettuazione della

libera professione nonchè dei rapporti convenzionali;

- il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo.

Art. 9. Richiesta di accesso da parte dell’Autorit à giudiziaria e dei soggetti pubblici

Deve essere sempre consentito l’accesso alla documentazione, anche di natura sanitaria, su

disposizione dell’Autorità giudiziaria o di polizia e su presentazione di motivata istanza.

I soggetti pubblici possono acquisire le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni

istituzionali o la cui comunicazione sia prevista da una disposizione di legge, nel rispetto di quanto

previsto dagli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/03. L’acquisizione dei documenti amministrativi da parte

di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art.43 co.2 del DPR 445/2000

(accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero controllo delle dichiarazioni sostitutive

presentate dai cittadini), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

CAPO III Il procedimento per l’accesso agli atti

Art. 10. Richiesta di accesso

La richiesta di accesso può essere formale o informale. In ogni caso:

- deve essere motivata;

- deve specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;

- deve consentire l’individuazione della documentazione cui si vuole accedere.

Art. 11. Ufficio competente

Le richieste concernenti l'accesso agli atti, presentate all’Azienda utilizzando la modulistica

allegata al presente Regolamento, devono essere inviate all’Ufficio protocollo che provvederà ad

inoltrarle al Servizio/Ufficio che detiene la documentazione oggetto dell'accesso stesso.

Ogni Servizio/Ufficio provvede a garantire l'esercizio del diritto di accesso relativamente alle

informazioni, atti e documenti stabilmente detenuti in relazione alle funzioni allo stesso attribuite.

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Art. 12. Responsabile del procedimento di accesso

Il Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la trattazione dell’istanza, nomina, per ciascun

procedimento di accesso o, in via generale per tutti i procedimenti di accesso, il Responsabile del

procedimento. Fino a quando non è effettuata la nomina, è considerato Responsabile del

procedimento il Dirigente preposto al Servizio.

Art. 13. Competenza del Responsabile del procedime nto di accesso

La competenza a decidere sull’istanza di accesso, sia essa formale o informale, spetta al

Responsabile del relativo procedimento.

Qualora la richiesta riguardi atti infraprocedimentali, le funzioni di Rsponsabile del procedimento di

accesso spettano al Responsabile competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento

cui gli stessi si riferiscono.

Il Responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti richiedenti l’accesso e

provvede a quanto necessario per l’esercizio del loro diritto.

Il Responsabile è sempre tenuto:

- ad accertare l’identità e la legittimazione del richiedente;

- a valutare la sussistenza in capo al richiedente dell’interesse personale e concreto per la tutela

di situazioni giuridiche rilevanti, così come richiamato all’art.7 del presente regolamento;

- ad accertare che il documento richiesto non rientri fra le categorie di documenti sottratti

all’accesso, ai sensi dell’art. 23 del presente regolamento;

- a verificare la presenza di eventuali contro interessati;

- a curare tutti gli ulteriori adempimenti relativi al procedimento di accesso.

Il Responsabile del procedimento deve verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi che stanno

alla base dell’istanza e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il documento può essere

sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente.

Art. 14. Notifica ai controinteressati

er controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al

contenuto del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero

compromesso il loro diritto di riservatezza, ovvero, inerente fatti ed aspetti che attengono alla

persona fisica e che si desidera mantenere privati.

Il Responsabile del procedimento di accesso, se in base alla natura e al contenuto del documento

richiesto, individua soggetti qualificabili come controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli

stessi della presentazione della richiesta, mediante invio della stessa per via telematica, previo

accordo, o mediante altri idonei strumenti di comunicazione (all.2).

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Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati possono

presentare osservazioni scritte o una motivata opposizione, che l’Azienda dovrà considerare nel

valutare la possibilità di soddisfare l’istanza di accesso.

Accertata la ricezione della comunicazione, ovvero, decorso il termine previsto dal terzo comma, il

Responsabile del procedimento provvede in merito alla richiesta di accesso.

Dell’eventuale mancato accoglimento dell’opposizione deve essere data congrua motivazione

nell’atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

Art. 15. Accesso informale

Qualora, in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati e

non sussistano dubbi sulla legittimazione dl richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri

rappresentativi e sulla sussistenza dell’interesse, il diritto di accesso deve ritenersi esercitabile in

via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile del procedimento.

La richiesta può avere per oggetto informazioni e visione di documenti. L’interessato deve far

constatare la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi, fornire gli elementi

idonei ad individuare il documento oggetto della richiesta, specificare e, ove occorra, comprovare

l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche, il richiedente deve esibire, oltre al documento di

identificazione personale, l’atto di delega da parte dell’interessato.

Coloro che esercitano il diritto di accesso in rappresentanza di persone giuridiche private, oltre ai

documenti di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere di

rappresentanza.

La richiesta, se possibile, deve essere esaminata immediatamente, ed è accolta mediante

esibizione del documento, estrazione di copie o indicazione della pubblicazione contenente le

informazioni richieste. Ove l’istanza provenga da una P.A., la stessa deve essere presentata dal

titolare dell’Ufficio interessato o dal Responsabile del procedimento amministrativo.

La richiesta informale viene segnalata nel fascicolo del procedimento perché ne rimanga traccia di

presa visione o di estrazione di copie.

Art. 16. Accesso formale

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano

dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla

sussistenza dell’interesse in ragione delle informazioni e delle documentazioni fornite,

sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’interessato è invitato

contestualmente a presentare istanza formale al Direttore Generale dell’Azienda utilizzando

l’apposito modulo (all. 1).

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La domanda, presentata senza l’utilizzo del modello soprarichiamato e redatta in carta semplice, è

ugualmente valida purché contenga tutti i seguenti gli elementi:

- generalità complete del richiedente ed eventuale indirizzo e-mail, pec, numero di telefono;

- l’indicazione del documento o dei documenti oggetto della richiesta e ogni altro elemento utile

all’identificazione;

- la motivazione ovvero l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;

- l’indicazione espressa che viene richiesta la visione del documento, ovvero la copia semplice o la

copia conforme in bollo;

- la data e la sottoscrizione.

La domanda può essere presentata all’Azienda anche mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, via telefax o attraverso la rete informatica. In tali casi, oltre a contenere gli elementi di

cui al comma precedente, all’istanza l’interessato deve allegare copia di un documento di identità.

L’istanza per il rilascio di copia semplice del documento è esente da bollo, così come la copia

rilasciata. L’istanza per il rilascio di copia conforme deve essere redatta in bollo, così come la

copia che verrà rilasciata.

Tutte le istanze di accesso devono essere protocollate e inserite nel fascicolo del procedimento.

Art. 17. Termini di conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in trenta giorni che decorrono dalla data

del protocollo apposta sulla richiesta, fatti salvi i termini diversi previsti dal presente Regolamento.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro

dieci giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione all’interessato in via telematica, previo accordo,

o mediante altri strumenti idonei a comprovarne la ricezione. In tale ipotesi, il termine per la

conclusione del procedimento comincia a decorrere nuovamente dalla presentazione della

richiesta debitamente corretta (all. 3).

Nel caso in cui la natura o la complessità dei dati richiesti non permetta di fornire riscontro entro il

termine di trenta giorni, il termine può essere prorogato, dandone motivata comunicazione

all’interessato.

Art. 18. Comunicazione di accoglimento della richi esta

Nell’ipotesi di richiesta formale, la comunicazione di accoglimento della stessa deve indicare la

sede presso cui rivolgersi, l’Ufficio, i giorni di apertura al pubblico e l’orario in cui è possibile

prendere visione dei documenti o ottenerne copia.

Se l’istante ha chiesto la sola visione dei documenti, nella comunicazione il Responsabile deve

indicare un termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il richiedente può esercitare il diritto.

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Trascorso tale periodo senza che il diritto sia stato esercitato, la pratica deve essere archiviata e il

soggetto interessato deve presentare nuova istanza (all. 4).

Se l’istante ha chiesto copia dei documenti, trascorsi 30 giorni senza che il richiedente abbia

ritirato la documentazione, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare nuova richiesta di

accesso (all. 5).

L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento, comporta anche la facoltà di accedere

ad altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le

eccezioni di legge o del presente regolamento.

Art. 19. Modalità di esercizio della richiesta di accesso

1) Qualora il diritto sia esercitato mediante visione dei documenti, l’esame degli stessi avviene

presso l’Ufficio indicato nella comunicazione di accoglimento della richiesta e in presenza del

personale addetto.

L’esame, che è gratuito, può essere effettuato personalmente dal richiedente o da persona da lui

incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona della quale vanno specificate le

generalità, poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in

tutto o in parte i documenti presi in visione.

Coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i

tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione

personale, idoneo titolo che attesti tale qualità. Ugualmente, il difensore che abbia richiesto atti e/o

documenti per conto dell’assistito, deve esibire il mandato.

Non è consentito asportare, deteriorare o alterare i documenti dati in visione. I trasgressori sono

soggetti alle sanzioni stabilite dalle vigenti norme penali, salvo comunque l’esercizio di rivalsa dell’

Azienda per il danno subito.

2) Qualora l’interessato richieda l’accesso mediante estrazione di copia, semplice o autenticata, il

Responsabile comunica al richiedente le modalità di consegna con l’indicazione della sede

dell’Unità operativa presso la quale la documentazione è a disposizione del richiedente.

Il rilascio di copia della documentazione è subordinato al pagamento del costo di riproduzione e

dei diritti di segreteria, secondo le tariffe specificate nelle Tabelle B) e C) allegate al presente

regolamento.

Nell’ipotesi di trasmissione al domicilio di copia della documentazione, le spese postali sono a

carico del destinatario.

Art. 20. Differimento dell’accesso

L’Azienda non può negare l’accesso ai documenti nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al

differimento.

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Il differimento è disposto dal Responsabile del procedimento per salvaguardare specifiche

esigenze dell’Azienda, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, ovvero, in relazione

a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione

amministrativa.

L’accesso deve essere differito nelle seguenti ipotesi:

• atti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, sino

all’adozione del provvedimento finale;

• atti procedimentali concorsuali e di selezione in materia di personale: l’accesso agli elaborati alle

schede di valutazione e ai verbali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del

procedimento cui gli atti sono preordinati;

• procedimenti di scelta del contraente per l’acquisto di beni, forniture e servizi e per l’esecuzione

dei lavori: le offerte sono accessibili ai partecipanti solo dopo la conclusione del procedimento;

• procedimenti disciplinari: l’accesso a soggetti diversi dall’interessato è consentito solo dopo la

conclusione del procedimento;

• attività ispettiva svolta dalle strutture aziendali in materia igienico-sanitaria, di prevenzione nei

luoghi di lavoro e di prevenzione ambientale: l’accesso è consentito solo dopo la conclusione del

procedimento.

L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve essere motivato e deve indicare la durata (all.

6).

Art. 21. Non accoglimento dell’istanza.

Qualora l’istanza sia ritenuta non accoglibile, il Responsabile del procedimento deve darne

comunicazione all’interessato, mediante atto scritto contenente le motivazioni del mancato

accoglimento, con riferimento specifico alla

normativa vigente nonché alle circostanze di fatto per cui la richiesta così come proposta non può

essere accolta, oltre all’indicazione dei termini entro i quali è possibile presentare ricorso al TAR o

al Difensore Civico (all.7).

Nell’ipotesi in cui l’Azienda non comunichi all’interessato la decisione assunta in merito alla

richiesta, decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento, questa deve intendersi respinta

(silenzio-rifiuto).

Art. 22. Impugnazione

L’istante, in caso di non accoglimento, limitazione, differimento, formazione del silenzio-rifiuto può,

entro il termine di trenta giorni, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero

chiedere il riesame dell’istanza al Difensore Civico competente per territorio. La pronuncia del

Difensore Civico non è vincolante per l’Azienda.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

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In subordine, entro lo stesso termine e al fine di prevenire l’insorgere del contenzioso in materia di

accesso, il diretto interessato può presentare ricorso, in carta semplice, al Direttore Generale

dell’Azienda che decide in merito, acquisito il parere, del Direttore Amministrativo, del Direttore

Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, o loro delegato, per quanto

di competenza.

CAPO IV Esclusione e limiti del diritto di access o

Art. 23. Esclusione del diritto di accesso

Sono esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti di cui all’art.24 co.1 della L.241/90 e s.m.i.

Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti e gli atti, o loro parti, che riguardano la

vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche,

gruppi, imprese e associazioni,con particolare riferimento agli aspetti di carattere sanitario,

professionale, finanziario, industriale e commerciale, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in

relazione al contenuto dell’atto, recare pregiudizio alla riservatezza, alla sicurezza o all’onore delle

persone espressamente citate nei documenti e negli atti.

Nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal diretto interessato, è escluso l’accesso ai documenti

di cui all’allegata Tabella A), oggetto di possibili revisioni ed aggiornamenti, qualora necessario.

Art. 24. Limiti all’accesso a dati sensibili e giu diziari

La richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelare l’origine razziale

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l’adesione a

partiti, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso o filosofico) o

giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti,

o la qualità di indagato o di imputato) riconducibili a soggetti diversi dal richiedente, deve essere

sempre formale e dettagliatamente motivata, come previsto all’art.16 del presente Regolamento.

Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente

indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi giuridici dell’istante.

Art. 25. Limiti all’accesso a dati supersensibili

Nell’ipotesi in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati supersensibili) di terzi, l’accesso è

consentito unicamente ex art. 60 del D.Lgs 196/03 e s.m.i, se la situazione giuridicamente rilevante

che il richiedente intende far valere sia di rango almeno pari ai

diritti del soggetto cui siano riferiti i dati di salute, ovvero consista in un diritto della personalità o in

un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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Il richiedente, in tale caso, ha l’onere di comprovare il rango dell’interesse sotteso all’istanza e

l’indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. Il Responsabile della Struttura dovrà

valutare l’ammissibilità della richiesta, bilanciare gli interessi delle due parti, ed applicare le

procedure di cui ai precedenti articoli.

Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90 e s.m.i, sono ammesse forme di accesso parziali consistenti nel

rilascio di documenti dai quali siano stati omessi dati personali e/o sensibili relativi a terzi, non

indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica del richiedente.

Art. 26. Limiti all’accesso alle cartelle cliniche

Fermo restando quanto previsto agli articoli che precedono, l’accesso alle cartelle cliniche da parte

di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi la sussistenza delle condizioni contemplate

dall’art. 92 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e più specificamente:

1) che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango

pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà

fondamentale e inviolabile;

2) che il documento sia necessario per tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango

pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà

fondamentale.

Stante il rinvio alla specifica regolamentazione in materia di privacy, si fa presente che non hanno

diritto al rilascio di copie di cartelle cliniche o documentazione sanitaria:

- il coniuge e gli altri parenti del paziente, se sprovvisti di delega;

- i patronati di assistenza sociale e altri organismi, se sprovvisti di delega;

- gli Enti assicurativi e gli altri organismi similari senza l’autorizzazione scritta dell’interessato e

senza indicazione precisa dei documenti richiesti.

L’accesso alla documentazione clinica e ad ogni altra documentazione contenente dati inerenti alla

salute è consentito :

- al paziente maggiorenne a cui si riferisce la documentazione sanitaria;

- ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale, se il paziente è minorenne. In caso di

separazione o divorzio, il genitore richiedente deve specificare se è, o non è, genitore affidatario

del minore. Nel caso di revoca della potestà ad entrambi i genitori, il diritto d’accesso spetta solo al

tutore;

- al tutore, in caso di soggetto interdetto giudiziale (art. 414 c.c.). In caso di soggetto inabilitato (art.

415 c.c.) la volontà del paziente deve essere integrata con quella del curatore. La qualità di tutore

o curatore può anche essere autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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- all’amministratore di sostegno. In tale caso è necessario verificare i poteri che risultano nel

decreto di nomina, adottato dal giudice tutelare, in base all’art. 405 c.c., come modificato dalla

legge 09/01/2004, n. 6;

- alla persona delegata per iscritto dal paziente o da chi esercita la potestà o la tutela. In tal caso

dovrà essere presentata copia del documento d’identità del delegante e di quello del delegato, che

verrà identificato al momento del ritiro della documentazione;

- agli eredi legittimi o testamentari di paziente deceduto. In tal caso si dovrà provare detta qualità

anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- all’Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;

- all’I.N.A.I.L., nei casi di infortunio sul lavoro occorso ad assicurato;

- al Direttore sanitario o rappresentante legale di altri ospedali o cliniche, a seguito di trasferimento

del paziente in dette strutture, previa richiesta motivata;

- ai Dirigenti o organi di gestione dell’ente presso cui il paziente si trova ricoverato per ragioni

d’ufficio (responsabilità civile, motivi assicurativi, ecc.), previa richiesta scritta motivata;

- al Medico curante, con la specificazione di detta qualità e la motivazione dell’impossibilità del

paziente di provvedere personalmente.

L’elencazione di cui sopra è sottoposta a verifica periodica, al fine di apportare le integrazioni e/o

le modificazioni necessarie e conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative o

regolamentari.

CAPO V Norme finali

Art. 27. Accesso alle informazioni tramite strume nti informatici

Il diritto di accesso può essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l’uso di

adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l’accertamento dell’identità dei

soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi ed impediscano la perdita

accidentale e la divulgazione non autorizzata di dati, in conformità alla normativa in materia di

sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.

L’accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica

certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.L.gs 82/2005 e s.m.i.), con effetto equivalente alla notificazione

per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la casella di posta elettronica

certificata sono senza oneri, fatti salvi i diritti di ricerca.

Per evidenti ragioni di economicità, efficacia, efficienza, deve essere privilegiato ogni “canale” di

tipo informatico.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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Art. 28. Costi

La presa visione dei documenti è gratuita.

Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione e di eventuale rimborso

spese, qualora la richiesta necessiti di ricerca, in correlazione all’impegno temporale che la stessa

implica.

I costi, suscettibili di aggiornamento, sono riportati nell’allegata Tabella B) per quanto attiene al

rilascio di copia di documenti amministrativi, nell’allegata Tabella C) per quanto attiene al rilascio di

copia di documentazione sanitaria.

Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del

documento, mediante:

1) bollettino di c/c postale n. 12239372 intestato all’Azienda Ulss 20, con indicazione della

causale "rimborso accesso atti - L. 241/90";

2) versamento bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso

Istituto Banco Popolare società cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona, con

indicazione della causale "rimborso accesso atti - L. 241/90" (cod. IBAN IT 97 E 05034 11751

000000123973).

L’istanza formale per il rilascio di copie autentiche deve essere redatta su carta bollata o su carta

resa legale, salvo quando la copia richiesta riguarda atti esenti in modo assoluto dall’imposta di

bollo ai sensi di legge.

Salvo i casi di esenzione, l’interessato deve produrre, unitamente all’istanza, le marche da bollo

per assolvere l’imposta di bollo sui documenti richiesti in copia conforme all’originale.

Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche e di documenti relativi al personale ancorchè

rilasciate in copia conforme all’originale.

Nel caso di copia inviata a mezzo posta, su richiesta dell’interessato, la riscossione delle spese

suddette, nonché di quelle di spedizione, avverrà a mezzo contrassegno postale.

Il rilascio di copie a Pubbliche Amministrazioni è gratuito.

Art. 29. Norma finale e di rinvio a specifiche dis cipline

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni

della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.

184/2006

L’accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è

disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 163/2003 e s.m.i.

L’accesso ai dati personali è disciplinato dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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Art. 30. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di

approvazione e viene reso pubblico mediante sito web aziendale.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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1

TABELLA A)

Casi di esclusione del diritto di accesso

A soggetti diversi dal diretto interessato, è escluso l’accesso ai seguenti documenti:

● fascicoli personali dei dipendenti, ovvero, rapporti informativi concernenti situazioni

private del personale stesso, nonché la documentazione contenente elementi della retribuzione

dei dipendenti o compensi economici comunque denominati (fatta salva l’accessibilità

prevista da specifiche norme);

● fascicoli personali dei soggetti aventi rapporto convenzionale con l’Azienda, documenti

relativi alla carriera, al trattamento economico individuale di collaboratori professionali,

aventi, a qualsiasi titolo, un rapporto di lavoro con l’Azienda nonché di soggetti estranei

all’Azienda componenti di organi collegiali e di commissioni presso l’Azienda;

● documenti ed atti relativi a procedure concorsuali in essere, ad eccezione degli atti, o della

parte di essi, che riguardano l’istante (per tale fattispecie l’accesso è differito al momento di

approvazione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale);

● documenti ed atti in possesso dell’Azienda in relazione allo svolgimento, da parte dei propri

dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra natura prevista dalle

vigenti disposizioni legislative e per la quale sia previsto il rispetto del segreto professionale;

● documenti attinenti alla risoluzione del rapporto di lavoro sia per motivi di salute che

disciplinari;

● denuncia del dipendente pubblico relativa a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza

in ragione del rapporto di lavoro;

● pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti

pubblici;

● atti predisposti dagli Uffici dell’Azienda, a supporto delle attività dei legali della stessa,

nonché, relative costituzioni in giudizio;

● atti e documenti riguardanti i rapporti informativi ed ispettivi o documentazione ed atti

richiesti dagli organi ministeriali, regionali, comunali, giudiziari e dall’Autorità Pubblica di

Sicurezza,

● documentazione relativa alla valutazione del rischio ed alle misure di prevenzione, nonché,

quella inerente le macchine, gli infortuni e le malattie professionali, quando la richiesta di

accesso sia avanzata da soggetti diversi dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e

fatta salva la disciplina dettata dai contratti collettivi di lavoro;

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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2

● documenti ed atti relativi all’operato di organi o commissioni di studio e controllo

dell’attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del

provvedimento finale;

● documenti, atti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dal

competente organo amministrativo;

● interventi socio-assistenziali, certificazioni sanitarie o medico legali, ivi comprese le

documentazioni diagnostiche e terapeutiche ed i provvedimenti ad esse relativi, nonché, le

comunicazioni o denunce di carattere sanitario che per legge siano trasmessi all’Azienda,

inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il

presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi;

● procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie

nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare;

● interventi di assistenza e cura a tossicodipendenti.

L’elencazione di cui sopra è sottoposta a verifica periodica al fine di adottare le eventuali

integrazioni e/o modificazioni che si rendessero necessarie.

I casi di esclusione non operano quando la richiesta provenga dal diretto interessato e da

persone autorizzate aventi titolo, nonché dall’Autorità Giudiziaria e da altra Amministrazione

che abbia necessità per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, fatti salvi i limiti

derivanti dal rispetto del segreto professionale.

Per l’esclusione dei documenti relativi alle procedure di gara deve essere fatto riferimento a

quanto previsto dall’art.13 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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TABELLA B)

Tariffe per il rilascio di documentazione amministrativa

Salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, per il rilascio di copie di atti amministrativi formati e/o

detenuti dall’Azienda, è dovuto il rimborso del costo di riproduzione nonchè il costo di ricerca e di visura,

così determinato:

Fotocopie o stampe di documenti

€ 0,20 per il formato A4 ogni foglio

€ 0,50 per il formato A3 ogni foglio

€ 1,00 per il formato A4 ogni foglio per l’invio a mezzo fax

€ 0,00 per l’invio e-mail/pec di documenti inviati in formato non modificabile. Qualora sia necessaria la

scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 0,20 a pagina

formato A4.

€ 2,00 per i diritti di ricerca e di visura Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del documento,

mediante

- bollettino di c/c postale n.12239372 intestato all’Azienda Ulss 20;

- bonifico bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso Istituto

Banco Popolare società cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona,

cod. IBAN IT 97 E 05034 11751 000000123973.

con indicazione della causale "rimborso accesso - L. 241/90".

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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TABELLA C )

Tariffe per il rilascio di documentazione sanitaria � Cartella clinica

Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00

� Cartelle dipartimentali / Cartelle ambulatoriali Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00

� Copia documenti e atti sanitari (referti analitici, certificati, verbali PS, documenti, ecc.) Quota fissa € 3.00

� CD Radiologia Immagine e referto € 5.00

� Riproduzione di lastre da diagnostica digitale 1 lastra 8 x10 € 5.00 1 lastra 11 x 14 € 8.00 1 lastra 14 x 17 € 11.00

� Deposito cauzionale per rilascio inclusioni € 50.00 � Deposito cauzionale per rilascio vetrini colorati e/o bianco

Fino a 5 vetrini € 20.00 Più di 5 vetrini € 50.00

Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche ancorchè rilasciate in copia conforme

all’originale.

In caso di mancato ritiro della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla disponibilità

della stessa, l’Azienda procederà alla spedizione al domicilio del richiedente, nei confronti del

quale saranno addebitate, oltre alla tariffa relativa al documento richiesto, anche le spese

postali.

L’Azienda si riserva l’attivazione della procedura di recupero crediti nei casi di necessità.

Le modalità di richiesta della documentazione e i relativi costi sono riportati in dettaglio anche

sul sito aziendale www.ulss20.verona.it., sezione “modulistica”, “ modulo di richiesta Cartella

Clinica e altra documentazione sanitaria”.

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ALL.1 Istanza di accesso ai documenti amministrativi

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………....................

Nata/o a………………………………………………………………….il…………………………....................

Residente a……………………………..in via…………………………………………..n…………...................

n. tel…………………………cell……………………………mail……..……………………………..................

in qualità di (interessato/legittimato/delegato/altro)………………………………………………......................

Documento di identità ..........................................................................................................................................

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, CHIEDE di poter accedere mediante: � visione � copia semplice � copia autenticata Ai seguenti atti/documenti: …………………………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………….................... per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………........................ CHIEDE che, in caso di accoglimento dell’istanza, la documentazione sia: � ritirata personalmente, o tramite soggetto delegato, presso l’Ufficio competente al rilascio; � inoltrata tramite raccomandata A.R. all’indirizzo……………………………………….............................. � inoltrata tramite pec all’indirizzo………………………………………………………............................... impegnandosi a rimborsare i costi di riproduzione e di spedizione stabiliti da Codesta Azienda lì……………… Firma del richiedente

……………………………..…….

*************************************************** ******************************************** Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.PR. n. 445/2000 per presa visione o rilascio di copia semplice. La presente istanza può essere presentata: (barrare con una x) � via fax, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; � con strumenti telematici, tramite pec ai seguenti indirizzi alternativi: � direttamente all’ufficio, apponendo la propria firma davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza autenticazione della sottoscrizione.

Il Responsabile dell’Ufficio

…………………………………..

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Costi

Salvo specifici casi di esenzione di cui all’Allegato B) del D.P.R n.642/72, gli importi dovuti per le copie degli atti amministrativi,

oltre alle eventuali spese postali, sono i seguenti:

Fotocopie o stampe di documenti

€ 0,20 per il formato A4 ogni foglio

€ 0,50 per il formato A3 ogni foglio

€ 1,00 per il formato A4 ogni foglio per l’invio a mezzo fax

€ 0,00 per l’invio e-mail/pec di documenti inviati in formato non modificabile. Qualora sia necessaria la scansione di documenti

cartacei, i costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4

€ 2,00 per i diritti di ricerca e di visura.

Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del documento, mediante

• bollettino di c/c postale n.12239372 intestato all’Azienda Ulss 20;

• bonifico bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso Istituto Banco Popolare società

cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona, cod. IBAN IT 97 E 05034 11751 000000123973

con indicazione della causale "rimborso accesso - L. 241/90".

Art. 16 Bis D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009

Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal

Codice dell' Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l’Azienda ha implementato un servizio di posta

elettronica certificata ([email protected]) basato su tecnologie che certificano data e ora dell’invio, della

ricezione delle comunicazioni nonchè l’integrità del contenuto delle stesse, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della

posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri, fatti salvi i diritti di

segreteria.

Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della privacy)

• I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità

strettamente connesse;

• il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

• i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi connessi alla normativa in

materia di diritto di accesso; in particolare, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel caso in cui il

documento richiesto contenga informazioni riferire a soggetti terzi che dall’esercizio del diritto d’accesso vedrebbero

compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro notizia della richiesta trasmettendo copia della

stessa;

• il conferimento dei dati è obbligatorio;

• la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: non procedimento all’istanza di accesso;

• il titolare del trattamento è l’Azienda USL 20 di Verona;

• il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura/Servizio/Unità Operativa che esaminerà la domanda;

• Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, così come

previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, rivolgendosi all’indirizzo in epigrafe.

li, …………………………. Firma del richiedente

………………………………………..

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236

Accredited - Agréé

ALL.2

Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti

Comunicazione al/ai contro interessato/i

Al/i Sig. (Contro interessato/i)

Ai sensi dell’art.7 e dell’art.22, com.1, lett.b della Legge 7 agosto 1990,n. 241 e dell’art.3 del D.P.R.

12 aprile 2006, n.184, si trasmette copia della richiesta di accesso pervenuta a questa Azienda in

data………………………….

Eventuali osservazioni scritte o documenti in merito possono essere presentati all’Azienda ULSS 20

di Verona entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – ………….. fax: 045/…………. e_mail……. @ulss20.verona.it

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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ALL.3

Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti irregolare o incompleta

Al Sig. ( Soggetto che ha presentato istanza di accesso irregolare o incompleta)

Ai sensi dell’art.6, com.5, lett.b del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, si comunica che la richiesta di

accesso da Lei presentata con nota del………………...., pervenuta a questa Azienda in

data…………………………, risulta irregolare e/o incompleta per il/i seguente/i motivo/i:

…………………………………………………………………………………

La S.V. è pertanto invitata a ripresentare l’istanza corretta e completa in ogni sua parte.

Si fa presente che il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere nuovamente dalla data

di presentazione della richiesta perfezionata.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – fax: 045/ e_mail: @ulss20.verona.it

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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ALL.4

Prot. n. __________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.

Accoglimento richiesta di presa visione

Al Sig.

(Soggetto che ha presentato istanza di accesso)

Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in data

………………….., prot. n…………. ,si comunica che la documentazione da Lei richiesta in visione sarà

disponibile presso……………………………………………………………………………………………

dal giorno………………….…nei seguenti orari………........................

La visione potrà essere effettuata da Lei personalmente, munito di documento di riconoscimento, o

da altro soggetto da Lei delegato, che dovrà esibire, oltre all’atto di delega e al proprio documento di

riconoscimento, anche copia del Suo documento di identità.

Si ricorda che coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di

enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione

personale, idoneo titolo che attesti tale qualità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il difensore che abbia richiesto i documenti per conto dell’assistito, nei casi previsti dalla legge,

deve esibire il mandato.

Si precisa che è possibile prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il documento preso in

visione con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di tracciare segni su di essi o di alterarli in alcun

modo o di asportarli dal luogo in cui sono dati in visione.

L’esame dei documenti è gratuito, mentre l’eventuale rilascio di copia semplice è subordinato al

pagamento dei costi di riproduzione e diritti di segreteria secondo le tariffe in uso in questa Azienda. Il

rilascio di copia conforme è soggetto anche al pagamento dell’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.

Si ricorda infine che il mancato esercizio del diritto entro il termine di 15 giorni, comporta

l’archiviazione della pratica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/807 – fax: 045/807 e_mail:

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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ALL.5

Prot. n. __________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.

Accoglimento richiesta estrazione copia

Al Sig.

( Soggetto che ha presentato istanza di accesso)

Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in data

………………….., prot. n…………….., si comunica che la documentazione da Lei richiesta in copia sarà

disponibile presso……………………………………………………………………………………………

dal giorno………………….…nei seguenti orari………........................

Il ritiro potrà essere effettuato da Lei personalmente, munito di documento di riconoscimento, o da

altro soggetto da Lei delegato, che dovrà esibire, oltre all’atto di delega e al proprio documento di

riconoscimento, anche copia del Suo documento di identità.

Si ricorda che coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di

enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione

personale, idoneo titolo che attesti tale qualità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il difensore che abbia richiesto i documenti per conto dell’assistito, nei casi previsti dalla legge,

deve esibire il mandato.

Si precisa che il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, di

ricerca e visura secondo le tariffe approvate da questa Azienda. Il rilascio di copia conforme è soggetto

anche al pagamento dell’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.

Si ricorda infine che il mancato esercizio del diritto entro il termine di 30 giorni, comporta

l’archiviazione della pratica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/807 – fax: 045/807 e_mail:

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Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.

Differimento

Al Sig.

( Soggetto che ha presentato istanza di accesso)

Con riferimento alla Sua istanza…….., pervenuta a questa Azienda in data…………….. , si

comunica che l’esercizio del diritto di accesso deve essere differito per un periodo di

giorni…………………………per il seguente motivo ………………………..........................

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – fax: 045/ e_mail: @ulss20.verona.it

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ALL.7

Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti

Comunicazione rigetto richiesta

Al Sig. (soggetto che ha presentato istanza)

Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in

data ………………….., prot. n……………., si comunica che non è possibile accogliere la richiesta di

accesso in quanto………………………………………………………………………………………

Avverso questa decisione, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è possibile fare ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto o chiedere, entro lo stesso termine, al

Difensore Civico della Regione Veneto, il riesame della determinazione.

Si fa presente che la S.V. ha la possibilità di presentare istanza di riesame direttamente al Direttore

Generale di questa Azienda che, acquisito il parere, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario, del

Direttore Amministrativo, del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale o loro delegato,

provvederà in merito, nei termini di rito.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – ………….. fax: 045/…………. e_mail……. @ulss20.verona.it

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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ALL. 8

Istanza di accesso alla documentazione sanitaria

Alla Direzione Medica

dell’ Ospedale “G. Fracastoro” di San Bonifacio

INTESTATARIO

Nome:________________________________Cognome:________________________________________________

Nato a:_______________________________ Prov :________ il ____/____/________________________________

Indirizzo:_____________________ n°______ Citta______________CF____________________________________

Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici_________________________________________________

RICHIEDENTE (compilare solo se persona diversa dall’intestatario)

Nome:_______________________________Cognome:_________________________________________________

Nato a:______________________________ Prov :________ il ____/____/_________________________________

Indirizzo:_________________________________ n°______ Citta________________________________________

Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici__________________________________________________

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76(L) D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e che i cittadini extracomunitari possono dichiarare solo fatti, stati e qualita certificabili ovvero attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ed a conoscenza che il trattamento dei dati personali e disciplinato ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. DICHIARA DI ESSERE □ Delegato (allegare modulo per delega e documento di identità del delegante)

□ Genitore esercente la potestà genitoriale

□ Tutore / curatore

□ Amministratore di sostegno a ciò autorizzato dal relativo decreto di nomina

□ Altro: soggetti previsti ex art. 9 del D. Lgs. 196/2003 (richiedenti dati personali concernenti persone decedute), per il

motivo da specificare dettagliatamente a tergo.

Esprimo a codesta Azienda il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente (D.Leg.196/2003 e s.m.i.) CHIEDE COPIA DI :_____________________________________________________(specificare)

Reparto di Degenza Periodo di ricovero Urgente * Riservato all’Amministrazione *La richiesta urgente è prevista solo per ricovero in atto, ovvero effettuazione terapie presso altre strutture sanitarie, la copia è rilasciata in via ordinaria non autenticata

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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MODALITA’ DI RITIRO

□ Ritiro presso lo Sportello Multifunzionale solo dal richiedente salvo esplicita delega

□ Spedizione postale (con spese a carico del destinatario) al seguente indirizzo:

___________________________________________________________________________________________ Il mancato ritiro nei termini previsti, comporta la spedizione a carico dell’utente. Estremi documento di identità__________________________________________________________________ Data____________Firma:______________________________________________________________________ Firma operatore:______________________________________________________________________________

Tariffe per il rilascio di documentazione sanitaria � Cartella clinica

Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00

� Cartelle dipartimentali / Cartelle ambulatoriali Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00

� Copia documenti e atti sanitari (referti analitici, certificati, verbali PS, documenti, ecc.) Quota fissa € 3.00

� CD Radiologia Immagine e referto € 5.00

� Riproduzione di lastre da diagnostica digitale 1 lastra 8 x10 € 5.00 1 lastra 11 x 14 € 8.00 1 lastra 14 x 17 € 11.00

� Deposito cauzionale per rilascio inclusioni € 50.00 � Deposito cauzionale per rilascio vetrini colorati e/o bianco

Fino a 5 vetrini € 20.00 Più di 5 vetrini € 50.00

Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche ancorchè rilasciate in copia conforme all’originale.

In caso di mancato ritiro della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla disponibilità della stessa, l’Azienda

procederà alla spedizione al domicilio del richiedente, nei confronti del quale saranno addebitate, oltre alla tariffa

relativa al documento richiesto, anche le spese postali.

L’Azienda si riserva l’attivazione della procedura di recupero crediti nei casi di necessità.

Le modalità e i costi relativi al rilascio della documentazione sanitaria sono riportati anche sul sito aziendale

www.ulss20.verona.it., sezione “modulistica”, “ modulo di richiesta Cartella Clinica e altra documentazione sanitaria”.

Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015

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MODULO PER DELEGA Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

Nato a:_______________________________ Prov :________ il ____/____/__________________________

Residente a:____________________ n°______ Citta_____________CF______________________________

Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici___________________________________________

in qualita’ di Titolare dati sanitari,

DELEGA

□ alla richiesta

□ al ritiro

Il sig./la sig.ra

Nome:____________________________Cognome:______________________________________________

Nato a:_______________________________________ Prov :________ il ____/____/__________________

Indirizzo:_________________________________ n°______ Citta__________________________________

Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici___________________________________________

Il sottoscritto e a conoscenza che il trattamento dei dati personali e disciplinato ai sensi del D.lgs.

196/2003 e che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate

dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni previste.

Data__________

Firma del delegante:_________________________________allegare copia documento d’identità

Firma del delegato:__________________________________allegare copia documento d’identità

Firma operatore:____________________________________

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