REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90 ACCE… · Capo III Il procedimento per...
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U.L.S.S. 20 VERONA | REGOLAMENTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI | 1
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Accredited - Agréé
REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241 /90
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Capo I Principi generali Articolo 1 – Finalità del regolamento Articolo 2 – Diritto di accesso Articolo 3 – Oggetto del diritto di accesso Articolo 4 – Informazioni per l’accesso ai documenti amministrativi Articolo 5 – Privacy, diritto di accesso e diritto alla riservatezza Articolo 6 – Segreto d’ufficio Capo II Titolarità del diritto di accesso Articolo 7 – Soggetti interessati Articolo 8 – Richiesta di accesso da parte di associazioni e altri portatori di interessi pubblici o diffusi, di Organizzazioni sindacali Articolo 9 – Richiesta di accesso dell’Autorità giudiziaria e dei soggetti pubblici Capo III Il procedimento per l’accesso agli atti Articolo 10 – Richiesta di accesso Articolo 11 – Ufficio competente Articolo 12 – Responsabile del procedimento di accesso Articolo 13 – Competenze del Responsabile del procedimento di accesso Articolo 14 – Notifica ai controinteressati Articolo 15 – Accesso informale Articolo 16 – Accesso formale Articolo 17 – Termini di conclusione del procedimento Articolo 18 – Comunicazione di accoglimento della richiesta Articolo 19 – Modalità di esercizio della richiesta di accesso Articolo 20 – Differimento del diritto di accesso Articolo 21 – Non accoglimento dell’istanza Articolo 22 – Impugnazione Capo IV Esclusione e limiti del diritto di a ccesso Articolo 23 – Esclusione del diritto di accesso Articolo 24 – Limiti all’accesso ai dati sensibili e giudiziari Articolo 25 – Limiti all’accesso ai dati supersensibili Articolo 26 – Limiti all’accesso alle cartelle cliniche Capo V Norme finali Articolo 27 – Accesso alle informazioni raccolte tramite strumenti informatici Articolo 28 – Costi Articolo 29 – Norma finale e di rinvio a specifiche discipline Articolo 30 – Entrata in vigore Allegati Tabella A) – Casi di esclusione del diritto di accesso Tabella B) – Tariffe copia documentazione amministrativa Tabella C) – Tariffe copia documentazione sanitaria All. 1) Richiesta di accesso ai documenti amministrativi All. 2) Comunicazione ai controinteressati All. 3) Istanza irregolare o incompleta All. 4) Accoglimento richiesta di presa visione All. 5) Accoglimento richiesta estrazione copia All. 6) Differimento All. 7) Comunicazione rigetto richiesta All. 8) Richiesta di accesso documentazione sanitaria
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESS O AGLI ATTI
CAPO I Principi generali
Art. 1. Finalità del Regolamento
Il presente regolamento contiene le disposizioni adottate dall’Azienda ULSS 20 di Verona (di
seguito denominata Azienda) al fine di disciplinare le modalità di esercizio ed i casi di esclusione
del diritto di accesso, garantendo l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza della propria attività
amministrativa, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e s.m.i.
nonché dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R 12 aprile 2006, n.184 (“Regolamento
sull’accesso ai documenti amministrativi”).
L’Azienda garantisce l’attuazione del diritto di accesso quale strumento atto a favorire la
partecipazione dei cittadini.
Art. 2. Diritto di accesso
Per diritto di accesso si intende il diritto, riconosciuto in capo agli interessati, di prendere visione
dei documenti amministrativi prodotti o detenuti dall’Azienda, nonché di estrarre copia, nei modi e
con i limiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
L’Azienda garantisce il diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie anche in relazione all’esercizio
del diritto di accesso ai sensi degli artt. 3,4,e 52 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (“Codice
dell’Amministrazione digitale”) e s.m.i.
Art. 3. Oggetto del diritto di accesso
Oggetto del diritto di accesso è il “documento amministrativo”. Come tale si intende qualsiasi
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda e
concernenti attività istituzionale di pubblico interesse, a prescindere dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale.
I documenti amministrativi devono essere materialmente esistenti e detenuti dall’Azienda al
momento della richiesta, individuati o facilmente individuabili. L’Azienda non è tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Il diritto di accesso è riconosciuto ai soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento nonché
a coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, a coloro che devono
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intervenire nello stesso per specifica disposizione normativa o a coloro che possono ricevere un
pregiudizio dal provvedimento finale.
Il diritto di accesso può avere ad oggetto non solo l’atto finale del procedimento amministrativo ma
anche gli atti endoprocedimentali ad esso riferibili e può essere esercitato anche in pendenza del
procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto previsto dall’art.20 del presente
regolamento.
Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dare
luogo a controlli generalizzati sull’attività dell’Azienda.
Art. 4. Informazioni per l’accesso ai documenti am ministrativi
L’Azienda, anche attraverso il proprio sito web, fornisce ai cittadini tutte le informazioni relative alle
modalità di esercizio del diritto di accesso, ai relativi costi e all’Unità Organizzativa/Ufficio
competente ad evadere le richieste.
Art. 5. Privacy, diritto di accesso e diritto alla riservatezza
L’Azienda garantisce sia il diritto all’acceso che quello alla riservatezza, contemperando tra loro i
due diritti.
Il diritto di accesso e il diritto all’informazione devono essere esercitati nel rispetto delle norme che
disciplinano il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e s.m.i. e in conformità al presente Regolamento.
L’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle
condizioni stabilite dalla L.241/90 e s.m.i, è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile.
Se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall’esigenza di tutelare
un diritto di rango pari a quello dell’interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in
altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile, ex art.60 D. Lgs 196/2003.
Nel caso in cui debba essere accolta un’istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione
concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto delle richiesta debbano
essere comunicate e quali invece siano eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l’accesso.
Art. 6. Segreto d’Ufficio
Il pubblico dipendente deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia
diritto, informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, al di fuori
delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme del presente Regolamento.
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CAPO II. Titolarità del diritto di accesso
Art. 7. Soggetti interessati
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è assicurato a chiunque abbia un
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, per “interessati” si intendono
i soggetti privati, i comitati e i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.
L’interesse deve essere:
a) diretto, ossia personale, dovendo appartenere alla sfera personale del richiedente;
b) concreto, in quanto deve necessariamente presentare un collegamento diretto fra il richiedente
ed un bene della vita coinvolto nel documento;
c) attuale, non solo con riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione
sostanziale vantata, bensì alla richiesta del diritto di accesso ai documenti.
L’istante deve dimostrare che la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per curare o
difendere i propri interessi e rendere evidente che esiste un rapporto di strumentalità tra la
conoscenza del documento, che è mezzo per la difesa di un interesse, ed il fine, che è la tutela
della situazione giuridicamente rilevante della quale il soggetto è portatore.
Art. 8. Richiesta di accesso da parte di associazio ni, di portatori di interessi pubblici o
diffusi, di Organizzazioni sindacali
Le richieste di accesso da parte di associazioni, comitati e portatori di interessi pubblici o diffusi
devono specificare l’interesse concreto alla visione del documento che deve sempre essere
finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, proprie dell’associazione e non dei
singoli associati che non abbiano conferito espressa delega.
Le Organizzazioni sindacali possono accedere, tramite richiesta sottoscritta e motivata, ai
documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione
rappresentante una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti
nel cui interesse e rappresentanza opera l’Organizzazione, allegando delega comprovante i poteri
di rappresentanza del soggetto interessato.
L’Azienda assicura alle Organizzazioni Sindacali informazioni sugli atti e sui provvedimenti che
riguardano:
- l’articolazione generale dell’orario di lavoro e dei servizi, dell’organizzazione del lavoro,
degli organici;
- gli atti generali di organizzazione delle articolazioni aziendali;
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- gli obiettivi di programmazione e gestione delle risorse umane e dei sistemi di
incentivazione;
- gli obiettivi e i programmi di formazione professionale;
- le politiche di pari opportunità;
- le condizioni ambientali, sicurezza e qualità del lavoro;
- i servizi ai lavoratori:
- i criteri di programmazione della mobilita’ interna ed esterna, compresi i trasferimenti di
personale;
- il rapporto pubblico/privato con particolare riferimento alle modalità di effettuazione della
libera professione nonchè dei rapporti convenzionali;
- il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo.
Art. 9. Richiesta di accesso da parte dell’Autorit à giudiziaria e dei soggetti pubblici
Deve essere sempre consentito l’accesso alla documentazione, anche di natura sanitaria, su
disposizione dell’Autorità giudiziaria o di polizia e su presentazione di motivata istanza.
I soggetti pubblici possono acquisire le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni
istituzionali o la cui comunicazione sia prevista da una disposizione di legge, nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/03. L’acquisizione dei documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art.43 co.2 del DPR 445/2000
(accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero controllo delle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
CAPO III Il procedimento per l’accesso agli atti
Art. 10. Richiesta di accesso
La richiesta di accesso può essere formale o informale. In ogni caso:
- deve essere motivata;
- deve specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
- deve consentire l’individuazione della documentazione cui si vuole accedere.
Art. 11. Ufficio competente
Le richieste concernenti l'accesso agli atti, presentate all’Azienda utilizzando la modulistica
allegata al presente Regolamento, devono essere inviate all’Ufficio protocollo che provvederà ad
inoltrarle al Servizio/Ufficio che detiene la documentazione oggetto dell'accesso stesso.
Ogni Servizio/Ufficio provvede a garantire l'esercizio del diritto di accesso relativamente alle
informazioni, atti e documenti stabilmente detenuti in relazione alle funzioni allo stesso attribuite.
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Art. 12. Responsabile del procedimento di accesso
Il Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la trattazione dell’istanza, nomina, per ciascun
procedimento di accesso o, in via generale per tutti i procedimenti di accesso, il Responsabile del
procedimento. Fino a quando non è effettuata la nomina, è considerato Responsabile del
procedimento il Dirigente preposto al Servizio.
Art. 13. Competenza del Responsabile del procedime nto di accesso
La competenza a decidere sull’istanza di accesso, sia essa formale o informale, spetta al
Responsabile del relativo procedimento.
Qualora la richiesta riguardi atti infraprocedimentali, le funzioni di Rsponsabile del procedimento di
accesso spettano al Responsabile competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento
cui gli stessi si riferiscono.
Il Responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti richiedenti l’accesso e
provvede a quanto necessario per l’esercizio del loro diritto.
Il Responsabile è sempre tenuto:
- ad accertare l’identità e la legittimazione del richiedente;
- a valutare la sussistenza in capo al richiedente dell’interesse personale e concreto per la tutela
di situazioni giuridiche rilevanti, così come richiamato all’art.7 del presente regolamento;
- ad accertare che il documento richiesto non rientri fra le categorie di documenti sottratti
all’accesso, ai sensi dell’art. 23 del presente regolamento;
- a verificare la presenza di eventuali contro interessati;
- a curare tutti gli ulteriori adempimenti relativi al procedimento di accesso.
Il Responsabile del procedimento deve verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi che stanno
alla base dell’istanza e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il documento può essere
sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente.
Art. 14. Notifica ai controinteressati
er controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al
contenuto del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto di riservatezza, ovvero, inerente fatti ed aspetti che attengono alla
persona fisica e che si desidera mantenere privati.
Il Responsabile del procedimento di accesso, se in base alla natura e al contenuto del documento
richiesto, individua soggetti qualificabili come controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli
stessi della presentazione della richiesta, mediante invio della stessa per via telematica, previo
accordo, o mediante altri idonei strumenti di comunicazione (all.2).
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Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati possono
presentare osservazioni scritte o una motivata opposizione, che l’Azienda dovrà considerare nel
valutare la possibilità di soddisfare l’istanza di accesso.
Accertata la ricezione della comunicazione, ovvero, decorso il termine previsto dal terzo comma, il
Responsabile del procedimento provvede in merito alla richiesta di accesso.
Dell’eventuale mancato accoglimento dell’opposizione deve essere data congrua motivazione
nell’atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.
Art. 15. Accesso informale
Qualora, in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati e
non sussistano dubbi sulla legittimazione dl richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi e sulla sussistenza dell’interesse, il diritto di accesso deve ritenersi esercitabile in
via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile del procedimento.
La richiesta può avere per oggetto informazioni e visione di documenti. L’interessato deve far
constatare la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi, fornire gli elementi
idonei ad individuare il documento oggetto della richiesta, specificare e, ove occorra, comprovare
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche, il richiedente deve esibire, oltre al documento di
identificazione personale, l’atto di delega da parte dell’interessato.
Coloro che esercitano il diritto di accesso in rappresentanza di persone giuridiche private, oltre ai
documenti di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere di
rappresentanza.
La richiesta, se possibile, deve essere esaminata immediatamente, ed è accolta mediante
esibizione del documento, estrazione di copie o indicazione della pubblicazione contenente le
informazioni richieste. Ove l’istanza provenga da una P.A., la stessa deve essere presentata dal
titolare dell’Ufficio interessato o dal Responsabile del procedimento amministrativo.
La richiesta informale viene segnalata nel fascicolo del procedimento perché ne rimanga traccia di
presa visione o di estrazione di copie.
Art. 16. Accesso formale
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse in ragione delle informazioni e delle documentazioni fornite,
sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’interessato è invitato
contestualmente a presentare istanza formale al Direttore Generale dell’Azienda utilizzando
l’apposito modulo (all. 1).
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La domanda, presentata senza l’utilizzo del modello soprarichiamato e redatta in carta semplice, è
ugualmente valida purché contenga tutti i seguenti gli elementi:
- generalità complete del richiedente ed eventuale indirizzo e-mail, pec, numero di telefono;
- l’indicazione del documento o dei documenti oggetto della richiesta e ogni altro elemento utile
all’identificazione;
- la motivazione ovvero l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;
- l’indicazione espressa che viene richiesta la visione del documento, ovvero la copia semplice o la
copia conforme in bollo;
- la data e la sottoscrizione.
La domanda può essere presentata all’Azienda anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, via telefax o attraverso la rete informatica. In tali casi, oltre a contenere gli elementi di
cui al comma precedente, all’istanza l’interessato deve allegare copia di un documento di identità.
L’istanza per il rilascio di copia semplice del documento è esente da bollo, così come la copia
rilasciata. L’istanza per il rilascio di copia conforme deve essere redatta in bollo, così come la
copia che verrà rilasciata.
Tutte le istanze di accesso devono essere protocollate e inserite nel fascicolo del procedimento.
Art. 17. Termini di conclusione del procedimento
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in trenta giorni che decorrono dalla data
del protocollo apposta sulla richiesta, fatti salvi i termini diversi previsti dal presente Regolamento.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro
dieci giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione all’interessato in via telematica, previo accordo,
o mediante altri strumenti idonei a comprovarne la ricezione. In tale ipotesi, il termine per la
conclusione del procedimento comincia a decorrere nuovamente dalla presentazione della
richiesta debitamente corretta (all. 3).
Nel caso in cui la natura o la complessità dei dati richiesti non permetta di fornire riscontro entro il
termine di trenta giorni, il termine può essere prorogato, dandone motivata comunicazione
all’interessato.
Art. 18. Comunicazione di accoglimento della richi esta
Nell’ipotesi di richiesta formale, la comunicazione di accoglimento della stessa deve indicare la
sede presso cui rivolgersi, l’Ufficio, i giorni di apertura al pubblico e l’orario in cui è possibile
prendere visione dei documenti o ottenerne copia.
Se l’istante ha chiesto la sola visione dei documenti, nella comunicazione il Responsabile deve
indicare un termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il richiedente può esercitare il diritto.
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Trascorso tale periodo senza che il diritto sia stato esercitato, la pratica deve essere archiviata e il
soggetto interessato deve presentare nuova istanza (all. 4).
Se l’istante ha chiesto copia dei documenti, trascorsi 30 giorni senza che il richiedente abbia
ritirato la documentazione, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare nuova richiesta di
accesso (all. 5).
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento, comporta anche la facoltà di accedere
ad altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o del presente regolamento.
Art. 19. Modalità di esercizio della richiesta di accesso
1) Qualora il diritto sia esercitato mediante visione dei documenti, l’esame degli stessi avviene
presso l’Ufficio indicato nella comunicazione di accoglimento della richiesta e in presenza del
personale addetto.
L’esame, che è gratuito, può essere effettuato personalmente dal richiedente o da persona da lui
incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona della quale vanno specificate le
generalità, poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in
tutto o in parte i documenti presi in visione.
Coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i
tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione
personale, idoneo titolo che attesti tale qualità. Ugualmente, il difensore che abbia richiesto atti e/o
documenti per conto dell’assistito, deve esibire il mandato.
Non è consentito asportare, deteriorare o alterare i documenti dati in visione. I trasgressori sono
soggetti alle sanzioni stabilite dalle vigenti norme penali, salvo comunque l’esercizio di rivalsa dell’
Azienda per il danno subito.
2) Qualora l’interessato richieda l’accesso mediante estrazione di copia, semplice o autenticata, il
Responsabile comunica al richiedente le modalità di consegna con l’indicazione della sede
dell’Unità operativa presso la quale la documentazione è a disposizione del richiedente.
Il rilascio di copia della documentazione è subordinato al pagamento del costo di riproduzione e
dei diritti di segreteria, secondo le tariffe specificate nelle Tabelle B) e C) allegate al presente
regolamento.
Nell’ipotesi di trasmissione al domicilio di copia della documentazione, le spese postali sono a
carico del destinatario.
Art. 20. Differimento dell’accesso
L’Azienda non può negare l’accesso ai documenti nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al
differimento.
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Il differimento è disposto dal Responsabile del procedimento per salvaguardare specifiche
esigenze dell’Azienda, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, ovvero, in relazione
a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa.
L’accesso deve essere differito nelle seguenti ipotesi:
• atti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, sino
all’adozione del provvedimento finale;
• atti procedimentali concorsuali e di selezione in materia di personale: l’accesso agli elaborati alle
schede di valutazione e ai verbali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del
procedimento cui gli atti sono preordinati;
• procedimenti di scelta del contraente per l’acquisto di beni, forniture e servizi e per l’esecuzione
dei lavori: le offerte sono accessibili ai partecipanti solo dopo la conclusione del procedimento;
• procedimenti disciplinari: l’accesso a soggetti diversi dall’interessato è consentito solo dopo la
conclusione del procedimento;
• attività ispettiva svolta dalle strutture aziendali in materia igienico-sanitaria, di prevenzione nei
luoghi di lavoro e di prevenzione ambientale: l’accesso è consentito solo dopo la conclusione del
procedimento.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve essere motivato e deve indicare la durata (all.
6).
Art. 21. Non accoglimento dell’istanza.
Qualora l’istanza sia ritenuta non accoglibile, il Responsabile del procedimento deve darne
comunicazione all’interessato, mediante atto scritto contenente le motivazioni del mancato
accoglimento, con riferimento specifico alla
normativa vigente nonché alle circostanze di fatto per cui la richiesta così come proposta non può
essere accolta, oltre all’indicazione dei termini entro i quali è possibile presentare ricorso al TAR o
al Difensore Civico (all.7).
Nell’ipotesi in cui l’Azienda non comunichi all’interessato la decisione assunta in merito alla
richiesta, decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento, questa deve intendersi respinta
(silenzio-rifiuto).
Art. 22. Impugnazione
L’istante, in caso di non accoglimento, limitazione, differimento, formazione del silenzio-rifiuto può,
entro il termine di trenta giorni, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
chiedere il riesame dell’istanza al Difensore Civico competente per territorio. La pronuncia del
Difensore Civico non è vincolante per l’Azienda.
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In subordine, entro lo stesso termine e al fine di prevenire l’insorgere del contenzioso in materia di
accesso, il diretto interessato può presentare ricorso, in carta semplice, al Direttore Generale
dell’Azienda che decide in merito, acquisito il parere, del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, o loro delegato, per quanto
di competenza.
CAPO IV Esclusione e limiti del diritto di access o
Art. 23. Esclusione del diritto di accesso
Sono esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti di cui all’art.24 co.1 della L.241/90 e s.m.i.
Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti e gli atti, o loro parti, che riguardano la
vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni,con particolare riferimento agli aspetti di carattere sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in
relazione al contenuto dell’atto, recare pregiudizio alla riservatezza, alla sicurezza o all’onore delle
persone espressamente citate nei documenti e negli atti.
Nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal diretto interessato, è escluso l’accesso ai documenti
di cui all’allegata Tabella A), oggetto di possibili revisioni ed aggiornamenti, qualora necessario.
Art. 24. Limiti all’accesso a dati sensibili e giu diziari
La richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l’adesione a
partiti, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso o filosofico) o
giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti,
o la qualità di indagato o di imputato) riconducibili a soggetti diversi dal richiedente, deve essere
sempre formale e dettagliatamente motivata, come previsto all’art.16 del presente Regolamento.
Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente
indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi giuridici dell’istante.
Art. 25. Limiti all’accesso a dati supersensibili
Nell’ipotesi in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati supersensibili) di terzi, l’accesso è
consentito unicamente ex art. 60 del D.Lgs 196/03 e s.m.i, se la situazione giuridicamente rilevante
che il richiedente intende far valere sia di rango almeno pari ai
diritti del soggetto cui siano riferiti i dati di salute, ovvero consista in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.
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Il richiedente, in tale caso, ha l’onere di comprovare il rango dell’interesse sotteso all’istanza e
l’indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. Il Responsabile della Struttura dovrà
valutare l’ammissibilità della richiesta, bilanciare gli interessi delle due parti, ed applicare le
procedure di cui ai precedenti articoli.
Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90 e s.m.i, sono ammesse forme di accesso parziali consistenti nel
rilascio di documenti dai quali siano stati omessi dati personali e/o sensibili relativi a terzi, non
indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica del richiedente.
Art. 26. Limiti all’accesso alle cartelle cliniche
Fermo restando quanto previsto agli articoli che precedono, l’accesso alle cartelle cliniche da parte
di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi la sussistenza delle condizioni contemplate
dall’art. 92 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e più specificamente:
1) che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango
pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
2) che il documento sia necessario per tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà
fondamentale.
Stante il rinvio alla specifica regolamentazione in materia di privacy, si fa presente che non hanno
diritto al rilascio di copie di cartelle cliniche o documentazione sanitaria:
- il coniuge e gli altri parenti del paziente, se sprovvisti di delega;
- i patronati di assistenza sociale e altri organismi, se sprovvisti di delega;
- gli Enti assicurativi e gli altri organismi similari senza l’autorizzazione scritta dell’interessato e
senza indicazione precisa dei documenti richiesti.
L’accesso alla documentazione clinica e ad ogni altra documentazione contenente dati inerenti alla
salute è consentito :
- al paziente maggiorenne a cui si riferisce la documentazione sanitaria;
- ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale, se il paziente è minorenne. In caso di
separazione o divorzio, il genitore richiedente deve specificare se è, o non è, genitore affidatario
del minore. Nel caso di revoca della potestà ad entrambi i genitori, il diritto d’accesso spetta solo al
tutore;
- al tutore, in caso di soggetto interdetto giudiziale (art. 414 c.c.). In caso di soggetto inabilitato (art.
415 c.c.) la volontà del paziente deve essere integrata con quella del curatore. La qualità di tutore
o curatore può anche essere autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
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- all’amministratore di sostegno. In tale caso è necessario verificare i poteri che risultano nel
decreto di nomina, adottato dal giudice tutelare, in base all’art. 405 c.c., come modificato dalla
legge 09/01/2004, n. 6;
- alla persona delegata per iscritto dal paziente o da chi esercita la potestà o la tutela. In tal caso
dovrà essere presentata copia del documento d’identità del delegante e di quello del delegato, che
verrà identificato al momento del ritiro della documentazione;
- agli eredi legittimi o testamentari di paziente deceduto. In tal caso si dovrà provare detta qualità
anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- all’Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- all’I.N.A.I.L., nei casi di infortunio sul lavoro occorso ad assicurato;
- al Direttore sanitario o rappresentante legale di altri ospedali o cliniche, a seguito di trasferimento
del paziente in dette strutture, previa richiesta motivata;
- ai Dirigenti o organi di gestione dell’ente presso cui il paziente si trova ricoverato per ragioni
d’ufficio (responsabilità civile, motivi assicurativi, ecc.), previa richiesta scritta motivata;
- al Medico curante, con la specificazione di detta qualità e la motivazione dell’impossibilità del
paziente di provvedere personalmente.
L’elencazione di cui sopra è sottoposta a verifica periodica, al fine di apportare le integrazioni e/o
le modificazioni necessarie e conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative o
regolamentari.
CAPO V Norme finali
Art. 27. Accesso alle informazioni tramite strume nti informatici
Il diritto di accesso può essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l’uso di
adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l’accertamento dell’identità dei
soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi ed impediscano la perdita
accidentale e la divulgazione non autorizzata di dati, in conformità alla normativa in materia di
sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.
L’accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica
certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.L.gs 82/2005 e s.m.i.), con effetto equivalente alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la casella di posta elettronica
certificata sono senza oneri, fatti salvi i diritti di ricerca.
Per evidenti ragioni di economicità, efficacia, efficienza, deve essere privilegiato ogni “canale” di
tipo informatico.
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Art. 28. Costi
La presa visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione e di eventuale rimborso
spese, qualora la richiesta necessiti di ricerca, in correlazione all’impegno temporale che la stessa
implica.
I costi, suscettibili di aggiornamento, sono riportati nell’allegata Tabella B) per quanto attiene al
rilascio di copia di documenti amministrativi, nell’allegata Tabella C) per quanto attiene al rilascio di
copia di documentazione sanitaria.
Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del
documento, mediante:
1) bollettino di c/c postale n. 12239372 intestato all’Azienda Ulss 20, con indicazione della
causale "rimborso accesso atti - L. 241/90";
2) versamento bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso
Istituto Banco Popolare società cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona, con
indicazione della causale "rimborso accesso atti - L. 241/90" (cod. IBAN IT 97 E 05034 11751
000000123973).
L’istanza formale per il rilascio di copie autentiche deve essere redatta su carta bollata o su carta
resa legale, salvo quando la copia richiesta riguarda atti esenti in modo assoluto dall’imposta di
bollo ai sensi di legge.
Salvo i casi di esenzione, l’interessato deve produrre, unitamente all’istanza, le marche da bollo
per assolvere l’imposta di bollo sui documenti richiesti in copia conforme all’originale.
Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche e di documenti relativi al personale ancorchè
rilasciate in copia conforme all’originale.
Nel caso di copia inviata a mezzo posta, su richiesta dell’interessato, la riscossione delle spese
suddette, nonché di quelle di spedizione, avverrà a mezzo contrassegno postale.
Il rilascio di copie a Pubbliche Amministrazioni è gratuito.
Art. 29. Norma finale e di rinvio a specifiche dis cipline
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni
della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
184/2006
L’accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è
disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 163/2003 e s.m.i.
L’accesso ai dati personali è disciplinato dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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Art. 30. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di
approvazione e viene reso pubblico mediante sito web aziendale.
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1
TABELLA A)
Casi di esclusione del diritto di accesso
A soggetti diversi dal diretto interessato, è escluso l’accesso ai seguenti documenti:
● fascicoli personali dei dipendenti, ovvero, rapporti informativi concernenti situazioni
private del personale stesso, nonché la documentazione contenente elementi della retribuzione
dei dipendenti o compensi economici comunque denominati (fatta salva l’accessibilità
prevista da specifiche norme);
● fascicoli personali dei soggetti aventi rapporto convenzionale con l’Azienda, documenti
relativi alla carriera, al trattamento economico individuale di collaboratori professionali,
aventi, a qualsiasi titolo, un rapporto di lavoro con l’Azienda nonché di soggetti estranei
all’Azienda componenti di organi collegiali e di commissioni presso l’Azienda;
● documenti ed atti relativi a procedure concorsuali in essere, ad eccezione degli atti, o della
parte di essi, che riguardano l’istante (per tale fattispecie l’accesso è differito al momento di
approvazione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale);
● documenti ed atti in possesso dell’Azienda in relazione allo svolgimento, da parte dei propri
dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra natura prevista dalle
vigenti disposizioni legislative e per la quale sia previsto il rispetto del segreto professionale;
● documenti attinenti alla risoluzione del rapporto di lavoro sia per motivi di salute che
disciplinari;
● denuncia del dipendente pubblico relativa a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro;
● pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti
pubblici;
● atti predisposti dagli Uffici dell’Azienda, a supporto delle attività dei legali della stessa,
nonché, relative costituzioni in giudizio;
● atti e documenti riguardanti i rapporti informativi ed ispettivi o documentazione ed atti
richiesti dagli organi ministeriali, regionali, comunali, giudiziari e dall’Autorità Pubblica di
Sicurezza,
● documentazione relativa alla valutazione del rischio ed alle misure di prevenzione, nonché,
quella inerente le macchine, gli infortuni e le malattie professionali, quando la richiesta di
accesso sia avanzata da soggetti diversi dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e
fatta salva la disciplina dettata dai contratti collettivi di lavoro;
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
2
● documenti ed atti relativi all’operato di organi o commissioni di studio e controllo
dell’attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del
provvedimento finale;
● documenti, atti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dal
competente organo amministrativo;
● interventi socio-assistenziali, certificazioni sanitarie o medico legali, ivi comprese le
documentazioni diagnostiche e terapeutiche ed i provvedimenti ad esse relativi, nonché, le
comunicazioni o denunce di carattere sanitario che per legge siano trasmessi all’Azienda,
inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il
presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi;
● procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie
nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare;
● interventi di assistenza e cura a tossicodipendenti.
L’elencazione di cui sopra è sottoposta a verifica periodica al fine di adottare le eventuali
integrazioni e/o modificazioni che si rendessero necessarie.
I casi di esclusione non operano quando la richiesta provenga dal diretto interessato e da
persone autorizzate aventi titolo, nonché dall’Autorità Giudiziaria e da altra Amministrazione
che abbia necessità per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, fatti salvi i limiti
derivanti dal rispetto del segreto professionale.
Per l’esclusione dei documenti relativi alle procedure di gara deve essere fatto riferimento a
quanto previsto dall’art.13 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
TABELLA B)
Tariffe per il rilascio di documentazione amministrativa
Salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, per il rilascio di copie di atti amministrativi formati e/o
detenuti dall’Azienda, è dovuto il rimborso del costo di riproduzione nonchè il costo di ricerca e di visura,
così determinato:
Fotocopie o stampe di documenti
€ 0,20 per il formato A4 ogni foglio
€ 0,50 per il formato A3 ogni foglio
€ 1,00 per il formato A4 ogni foglio per l’invio a mezzo fax
€ 0,00 per l’invio e-mail/pec di documenti inviati in formato non modificabile. Qualora sia necessaria la
scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 0,20 a pagina
formato A4.
€ 2,00 per i diritti di ricerca e di visura Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del documento,
mediante
- bollettino di c/c postale n.12239372 intestato all’Azienda Ulss 20;
- bonifico bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso Istituto
Banco Popolare società cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona,
cod. IBAN IT 97 E 05034 11751 000000123973.
con indicazione della causale "rimborso accesso - L. 241/90".
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
TABELLA C )
Tariffe per il rilascio di documentazione sanitaria � Cartella clinica
Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00
� Cartelle dipartimentali / Cartelle ambulatoriali Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00
� Copia documenti e atti sanitari (referti analitici, certificati, verbali PS, documenti, ecc.) Quota fissa € 3.00
� CD Radiologia Immagine e referto € 5.00
� Riproduzione di lastre da diagnostica digitale 1 lastra 8 x10 € 5.00 1 lastra 11 x 14 € 8.00 1 lastra 14 x 17 € 11.00
� Deposito cauzionale per rilascio inclusioni € 50.00 � Deposito cauzionale per rilascio vetrini colorati e/o bianco
Fino a 5 vetrini € 20.00 Più di 5 vetrini € 50.00
Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche ancorchè rilasciate in copia conforme
all’originale.
In caso di mancato ritiro della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla disponibilità
della stessa, l’Azienda procederà alla spedizione al domicilio del richiedente, nei confronti del
quale saranno addebitate, oltre alla tariffa relativa al documento richiesto, anche le spese
postali.
L’Azienda si riserva l’attivazione della procedura di recupero crediti nei casi di necessità.
Le modalità di richiesta della documentazione e i relativi costi sono riportati in dettaglio anche
sul sito aziendale www.ulss20.verona.it., sezione “modulistica”, “ modulo di richiesta Cartella
Clinica e altra documentazione sanitaria”.
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ALL.1 Istanza di accesso ai documenti amministrativi
La/il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………....................
Nata/o a………………………………………………………………….il…………………………....................
Residente a……………………………..in via…………………………………………..n…………...................
n. tel…………………………cell……………………………mail……..……………………………..................
in qualità di (interessato/legittimato/delegato/altro)………………………………………………......................
Documento di identità ..........................................................................................................................................
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, CHIEDE di poter accedere mediante: � visione � copia semplice � copia autenticata Ai seguenti atti/documenti: …………………………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………….................... per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………........................ CHIEDE che, in caso di accoglimento dell’istanza, la documentazione sia: � ritirata personalmente, o tramite soggetto delegato, presso l’Ufficio competente al rilascio; � inoltrata tramite raccomandata A.R. all’indirizzo……………………………………….............................. � inoltrata tramite pec all’indirizzo………………………………………………………............................... impegnandosi a rimborsare i costi di riproduzione e di spedizione stabiliti da Codesta Azienda lì……………… Firma del richiedente
……………………………..…….
*************************************************** ******************************************** Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.PR. n. 445/2000 per presa visione o rilascio di copia semplice. La presente istanza può essere presentata: (barrare con una x) � via fax, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; � con strumenti telematici, tramite pec ai seguenti indirizzi alternativi: � direttamente all’ufficio, apponendo la propria firma davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza autenticazione della sottoscrizione.
Il Responsabile dell’Ufficio
…………………………………..
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Costi
Salvo specifici casi di esenzione di cui all’Allegato B) del D.P.R n.642/72, gli importi dovuti per le copie degli atti amministrativi,
oltre alle eventuali spese postali, sono i seguenti:
Fotocopie o stampe di documenti
€ 0,20 per il formato A4 ogni foglio
€ 0,50 per il formato A3 ogni foglio
€ 1,00 per il formato A4 ogni foglio per l’invio a mezzo fax
€ 0,00 per l’invio e-mail/pec di documenti inviati in formato non modificabile. Qualora sia necessaria la scansione di documenti
cartacei, i costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4
€ 2,00 per i diritti di ricerca e di visura.
Il pagamento dei costi connessi al diritto di accesso deve essere effettuato prima del ritiro del documento, mediante
• bollettino di c/c postale n.12239372 intestato all’Azienda Ulss 20;
• bonifico bancario per il tramite del servizio di Tesoreria dell’Azienda, attualmente presso Istituto Banco Popolare società
cooperativa, Agenzia 30, Viale del Lavoro n. 8 – Verona, cod. IBAN IT 97 E 05034 11751 000000123973
con indicazione della causale "rimborso accesso - L. 241/90".
Art. 16 Bis D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009
Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal
Codice dell' Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l’Azienda ha implementato un servizio di posta
elettronica certificata ([email protected]) basato su tecnologie che certificano data e ora dell’invio, della
ricezione delle comunicazioni nonchè l’integrità del contenuto delle stesse, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della
posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri, fatti salvi i diritti di
segreteria.
Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della privacy)
• I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità
strettamente connesse;
• il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
• i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi connessi alla normativa in
materia di diritto di accesso; in particolare, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel caso in cui il
documento richiesto contenga informazioni riferire a soggetti terzi che dall’esercizio del diritto d’accesso vedrebbero
compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro notizia della richiesta trasmettendo copia della
stessa;
• il conferimento dei dati è obbligatorio;
• la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: non procedimento all’istanza di accesso;
• il titolare del trattamento è l’Azienda USL 20 di Verona;
• il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura/Servizio/Unità Operativa che esaminerà la domanda;
• Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, così come
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, rivolgendosi all’indirizzo in epigrafe.
li, …………………………. Firma del richiedente
………………………………………..
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Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti
Comunicazione al/ai contro interessato/i
Al/i Sig. (Contro interessato/i)
Ai sensi dell’art.7 e dell’art.22, com.1, lett.b della Legge 7 agosto 1990,n. 241 e dell’art.3 del D.P.R.
12 aprile 2006, n.184, si trasmette copia della richiesta di accesso pervenuta a questa Azienda in
data………………………….
Eventuali osservazioni scritte o documenti in merito possono essere presentati all’Azienda ULSS 20
di Verona entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – ………….. fax: 045/…………. e_mail……. @ulss20.verona.it
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Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti irregolare o incompleta
Al Sig. ( Soggetto che ha presentato istanza di accesso irregolare o incompleta)
Ai sensi dell’art.6, com.5, lett.b del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, si comunica che la richiesta di
accesso da Lei presentata con nota del………………...., pervenuta a questa Azienda in
data…………………………, risulta irregolare e/o incompleta per il/i seguente/i motivo/i:
…………………………………………………………………………………
La S.V. è pertanto invitata a ripresentare l’istanza corretta e completa in ogni sua parte.
Si fa presente che il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere nuovamente dalla data
di presentazione della richiesta perfezionata.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – fax: 045/ e_mail: @ulss20.verona.it
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Prot. n. __________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.
Accoglimento richiesta di presa visione
Al Sig.
(Soggetto che ha presentato istanza di accesso)
Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in data
………………….., prot. n…………. ,si comunica che la documentazione da Lei richiesta in visione sarà
disponibile presso……………………………………………………………………………………………
dal giorno………………….…nei seguenti orari………........................
La visione potrà essere effettuata da Lei personalmente, munito di documento di riconoscimento, o
da altro soggetto da Lei delegato, che dovrà esibire, oltre all’atto di delega e al proprio documento di
riconoscimento, anche copia del Suo documento di identità.
Si ricorda che coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di
enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione
personale, idoneo titolo che attesti tale qualità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il difensore che abbia richiesto i documenti per conto dell’assistito, nei casi previsti dalla legge,
deve esibire il mandato.
Si precisa che è possibile prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il documento preso in
visione con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di tracciare segni su di essi o di alterarli in alcun
modo o di asportarli dal luogo in cui sono dati in visione.
L’esame dei documenti è gratuito, mentre l’eventuale rilascio di copia semplice è subordinato al
pagamento dei costi di riproduzione e diritti di segreteria secondo le tariffe in uso in questa Azienda. Il
rilascio di copia conforme è soggetto anche al pagamento dell’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.
Si ricorda infine che il mancato esercizio del diritto entro il termine di 15 giorni, comporta
l’archiviazione della pratica.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/807 – fax: 045/807 e_mail:
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
C.F. e P. IVA 02573090236
Accredited - Agréé
ALL.5
Prot. n. __________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.
Accoglimento richiesta estrazione copia
Al Sig.
( Soggetto che ha presentato istanza di accesso)
Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in data
………………….., prot. n…………….., si comunica che la documentazione da Lei richiesta in copia sarà
disponibile presso……………………………………………………………………………………………
dal giorno………………….…nei seguenti orari………........................
Il ritiro potrà essere effettuato da Lei personalmente, munito di documento di riconoscimento, o da
altro soggetto da Lei delegato, che dovrà esibire, oltre all’atto di delega e al proprio documento di
riconoscimento, anche copia del Suo documento di identità.
Si ricorda che coloro i quali prendono visione degli atti in rappresentanza di persone giuridiche o di
enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione
personale, idoneo titolo che attesti tale qualità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il difensore che abbia richiesto i documenti per conto dell’assistito, nei casi previsti dalla legge,
deve esibire il mandato.
Si precisa che il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, di
ricerca e visura secondo le tariffe approvate da questa Azienda. Il rilascio di copia conforme è soggetto
anche al pagamento dell’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.
Si ricorda infine che il mancato esercizio del diritto entro il termine di 30 giorni, comporta
l’archiviazione della pratica.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: Referente dell’istruttoria: Tel: 045/807 – fax: 045/807 e_mail:
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
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ALL.6
Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti.
Differimento
Al Sig.
( Soggetto che ha presentato istanza di accesso)
Con riferimento alla Sua istanza…….., pervenuta a questa Azienda in data…………….. , si
comunica che l’esercizio del diritto di accesso deve essere differito per un periodo di
giorni…………………………per il seguente motivo ………………………..........................
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – fax: 045/ e_mail: @ulss20.verona.it
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Prot. n. ____________ Verona, _________________ Oggetto: Istanza di accesso agli atti
Comunicazione rigetto richiesta
Al Sig. (soggetto che ha presentato istanza)
Con riferimento alla Sua istanza……………………. ……….. pervenuta a questa Azienda in
data ………………….., prot. n……………., si comunica che non è possibile accogliere la richiesta di
accesso in quanto………………………………………………………………………………………
Avverso questa decisione, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è possibile fare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto o chiedere, entro lo stesso termine, al
Difensore Civico della Regione Veneto, il riesame della determinazione.
Si fa presente che la S.V. ha la possibilità di presentare istanza di riesame direttamente al Direttore
Generale di questa Azienda che, acquisito il parere, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario, del
Direttore Amministrativo, del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale o loro delegato,
provvederà in merito, nei termini di rito.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.C. Responsabile: dott. Referente dell’istruttoria: Tel: 045/ – ………….. fax: 045/…………. e_mail……. @ulss20.verona.it
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Istanza di accesso alla documentazione sanitaria
Alla Direzione Medica
dell’ Ospedale “G. Fracastoro” di San Bonifacio
INTESTATARIO
Nome:________________________________Cognome:________________________________________________
Nato a:_______________________________ Prov :________ il ____/____/________________________________
Indirizzo:_____________________ n°______ Citta______________CF____________________________________
Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici_________________________________________________
RICHIEDENTE (compilare solo se persona diversa dall’intestatario)
Nome:_______________________________Cognome:_________________________________________________
Nato a:______________________________ Prov :________ il ____/____/_________________________________
Indirizzo:_________________________________ n°______ Citta________________________________________
Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici__________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76(L) D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e che i cittadini extracomunitari possono dichiarare solo fatti, stati e qualita certificabili ovvero attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ed a conoscenza che il trattamento dei dati personali e disciplinato ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. DICHIARA DI ESSERE □ Delegato (allegare modulo per delega e documento di identità del delegante)
□ Genitore esercente la potestà genitoriale
□ Tutore / curatore
□ Amministratore di sostegno a ciò autorizzato dal relativo decreto di nomina
□ Altro: soggetti previsti ex art. 9 del D. Lgs. 196/2003 (richiedenti dati personali concernenti persone decedute), per il
motivo da specificare dettagliatamente a tergo.
Esprimo a codesta Azienda il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente (D.Leg.196/2003 e s.m.i.) CHIEDE COPIA DI :_____________________________________________________(specificare)
Reparto di Degenza Periodo di ricovero Urgente * Riservato all’Amministrazione *La richiesta urgente è prevista solo per ricovero in atto, ovvero effettuazione terapie presso altre strutture sanitarie, la copia è rilasciata in via ordinaria non autenticata
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MODALITA’ DI RITIRO
□ Ritiro presso lo Sportello Multifunzionale solo dal richiedente salvo esplicita delega
□ Spedizione postale (con spese a carico del destinatario) al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________________ Il mancato ritiro nei termini previsti, comporta la spedizione a carico dell’utente. Estremi documento di identità__________________________________________________________________ Data____________Firma:______________________________________________________________________ Firma operatore:______________________________________________________________________________
Tariffe per il rilascio di documentazione sanitaria � Cartella clinica
Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00
� Cartelle dipartimentali / Cartelle ambulatoriali Fino a 20 fogli € 10.00 Da 21 a 100 fogli € 20.00 Oltre 100 fogli € 30.00
� Copia documenti e atti sanitari (referti analitici, certificati, verbali PS, documenti, ecc.) Quota fissa € 3.00
� CD Radiologia Immagine e referto € 5.00
� Riproduzione di lastre da diagnostica digitale 1 lastra 8 x10 € 5.00 1 lastra 11 x 14 € 8.00 1 lastra 14 x 17 € 11.00
� Deposito cauzionale per rilascio inclusioni € 50.00 � Deposito cauzionale per rilascio vetrini colorati e/o bianco
Fino a 5 vetrini € 20.00 Più di 5 vetrini € 50.00
Non sono soggette a bollo le copie di cartelle cliniche ancorchè rilasciate in copia conforme all’originale.
In caso di mancato ritiro della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla disponibilità della stessa, l’Azienda
procederà alla spedizione al domicilio del richiedente, nei confronti del quale saranno addebitate, oltre alla tariffa
relativa al documento richiesto, anche le spese postali.
L’Azienda si riserva l’attivazione della procedura di recupero crediti nei casi di necessità.
Le modalità e i costi relativi al rilascio della documentazione sanitaria sono riportati anche sul sito aziendale
www.ulss20.verona.it., sezione “modulistica”, “ modulo di richiesta Cartella Clinica e altra documentazione sanitaria”.
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015
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MODULO PER DELEGA Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a:_______________________________ Prov :________ il ____/____/__________________________
Residente a:____________________ n°______ Citta_____________CF______________________________
Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici___________________________________________
in qualita’ di Titolare dati sanitari,
DELEGA
□ alla richiesta
□ al ritiro
Il sig./la sig.ra
Nome:____________________________Cognome:______________________________________________
Nato a:_______________________________________ Prov :________ il ____/____/__________________
Indirizzo:_________________________________ n°______ Citta__________________________________
Cap___________Prov___________ Recapiti telefonici___________________________________________
Il sottoscritto e a conoscenza che il trattamento dei dati personali e disciplinato ai sensi del D.lgs.
196/2003 e che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni previste.
Data__________
Firma del delegante:_________________________________allegare copia documento d’identità
Firma del delegato:__________________________________allegare copia documento d’identità
Firma operatore:____________________________________
Allegato n. 1 Delibera n. 797 del 19/11/2015