Regolamento 752 Del 30.3.93 Disposizioni Attuative REG 3911_92

download Regolamento 752 Del 30.3.93 Disposizioni Attuative REG 3911_92

of 17

description

Regolamento 752 Del 30.3.93 Disposizioni Attuative REG 3911_92

Transcript of Regolamento 752 Del 30.3.93 Disposizioni Attuative REG 3911_92

  • Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilit delle istituzioni

    "B REGOLAMENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 1993

    recante disposizioni dapplicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativoallesportazione di beni culturali

    (GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24)

    Modificato da:

    Gazzetta ufficiale

    n. pag. data

    "M1 Regolamento (CE) N. 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998 L 201 47 17.7.1998

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 1

  • REGOLAMENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 1993

    recante disposizioni dapplicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 delConsiglio relativo allesportazione di beni culturali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunit economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 (1),relativo allesportazione di beni culturali, in particolare larticolo 7,

    dopo aver consultato il comitato consultivo per i beni culturali,

    considerando che opportuno adottare le disposizioni dapplicazione delregolamento (CEE) n. 3911/92 relativo allesportazione dei beni culturali cheprevede, in particolare, lintroduzione di un sistema di autorizzazioni diesportazione per talune categorie di beni culturali indicate nellallegato delpredetto regolamento;

    considerando che per garantire luniformit del formulario su cui va redattalautorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorredefinirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; che a tal fineoccorre stabilire il modello di tale autorizzazione;

    considerando che lautorizzazione di esportazione deve essere redatta in unadelle lingue ufficiali della Comunit,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    SEZIONE I

    Formulario

    Articolo 1

    1. Per lesportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze,rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appressodenominato regolamento di base, e del presente regolamento:

    la licenza normale;

    la licenza aperta specifica;

    la licenza aperta generale.

    2. Lutilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighiinerenti alle formalit di esportazione e di riesportazione e ai relatividocumenti.

    3. Il formulario della licenza di esportazione fornito, su richiesta, dalla(le)autorit competente(i) di cui allarticolo 2, paragrafo 2 del regolamento dibase.

    Articolo 2

    1. La licenza normale di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggetteal regolamento di base. Tuttavia, ogni Stato membro interessato pu indicarese intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzarequalora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenticonformemente agli articoli 10 e 13.

    2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea diuno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente,conformemente allarticolo 10.

    !B

    (1) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    !M1

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 2

  • 3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beniculturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di unaltraistituzione conformemente allarticolo 13.

    4. Uno Stato membro pu revocare in qualsiasi momento una licenza aperta,specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciatanon sono pi soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperatae possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato neinforma immediatamente la Commissione. La Commissione ne informaimmediatamente gli altri Stati membri.

    5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasimisura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dellutilizzo dellelicenze aperte da essi stessi rilasciate.

    SEZIONE II

    La licenza normale

    Articolo 3

    1. "M1 Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme almodello che figura nellallegato I. 3La carta da usare per il formulario devessere priva di paste meccaniche, dicolore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m2.

    2. Il formato dei formulari di 210 mm 297 mm.

    3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dellaComunit designata dallautorit competente dello Stato membro emittente.Lautorit competente dello Stato membro in cui viene presentato ilformulario pu chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingueufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono acarico del titolare della licenza.

    4. Spetta agli Stati membri:

    stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome elindirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta lidentifica-zione,

    prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delformulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a talescopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissioneper essere comunicate alle autorit competenti degli altri Stati membri.

    5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante unprocedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda pututtavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in questultimo caso,deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dalprocedimento utilizzato non deve contenere n raschiature, n aggiunte, naltre alterazioni.

    Articolo 4

    1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali rilasciatauna licenza desportazione distinta.

    2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione pu riguardare un unico beneculturale o pi beni culturali.

    3. Quando la spedizione composta da pi beni culturali, spetta alle autoritcompetenti determinare se sia opportuno rilasciare una o pi licenze diesportazione per la spedizione stessa.

    Articolo 5

    Il formulario consta di tre esemplari:

    lesemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;

    lesemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;

    lesemplare destinato ad essere rispedito allautorit emittente, recante ilnumero 3.

    !M1

    !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 3

  • Articolo 6

    1. Il richiedente compila le caselle 1, da 3 a 19A, 21 e, se del caso, 23 delladomanda e degli altri esemplari. Gli Stati membri possono tuttavia disporreche venga compilata unicamente la domanda.

    2. Alla domanda devono essere accluse:

    una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beniculturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domandanonch, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie, ecc.);

    una fotografia o, secondo il caso, e secondo lapprezzamento dellautoritcompetente, pi fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o acolori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm 12 cm).Tale requisito pu essere sostituito, secondo il caso e secondolapprezzamento dellautorit competente, da un elenco particolareggiatodei beni culturali.

    3. Le autorit competenti possono, ai fini del rilascio della licenza diesportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali daesportare.

    4. Le spese inerenti allapplicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano alrichiedente la licenza di esportazione.

    5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilasciodella licenza di esportazione, allautorit competente designata dallo Statomembro a norma dellarticolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quandodetta autorit autorizza lesportazione, essa conserva lesemplare n. 1 delformulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolaredella licenza, ovvero al suo rappresentante.

    Articolo 7

    Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo delladichiarazione di esportazione sono:

    lesemplare destinato al titolare,

    lesemplare da rinviare allautorit emittente.

    Articolo 8

    1. Lufficio doganale competente per laccettazione della dichiarazione diesportazione verifica che le enunciazioni contenute nella dichiarazione diesportazione corrispondano a quelle contenute nella licenza di esportazione, eche un riferimento a questultima sia iscritto nella casella n. 44 delladichiarazione di esportazione stessa.

    Detto ufficio prende le misure adeguate per lidentificazione. Queste misurepossono consistere nellapposizione di un sigillo, o di un timbro dellufficiodella dogana. Lesemplare della licenza di esportazione da rinviare allautoritemittente allegato allesemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

    2. Dopo aver compilato la casella n. 19B, lufficio doganale competente perlaccettazione della dichiarazione di esportazione trasmette al dichiarante o alsuo rappresentante lesemplare destinato al titolare.

    3. Lesemplare della licenza da rinviare allautorit emittente deveaccompagnare la spedizione fino allufficio doganale di uscita dal territoriodoganale della Comunit. Detto ufficio completa, se del caso, la casella n. 5 ditale esemplare, appone il suo timbro nella casella n. 22 e lo restituisce,allesportatore o al suo rappresentante ai fini del rinvio allautorit emittente.

    Articolo 9

    1. La durata di validit dellautorizzazione di esportazione non pueccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

    2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorit competentipossono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono esserereimportati nello Stato membro emittente.

    !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 4

  • 3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, iltitolare rinvia immediatamente allautorit emittente tutti gli esemplari in suopossesso.

    SEZIONE III

    Licenze aperte

    CAPITOLO 1

    L a l i c e n z a a p e r t a s p e c i f i c a

    Articolo 10

    1. Una licenza aperta specifica pu essere rilasciata per un bene culturalespecifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamenteal di fuori della Comunit per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Ilbene culturale deve essere di propriet, o in legittimo possesso della specificapersona o ente che utilizza o espone tale bene.

    2. La licenza pu essere rilasciata solamente se le autorit preposte alrilascio hanno la certezza che la persona o lente interessato offronto tutte legaranzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunit inbuone condizioni e che il bene pu essere descritto o contrassegnato in modotale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea,in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenzaaperta specifica.

    3. Il periodo di validit della licenza non pu essere supriore a cinque anni.

    Articolo 11

    La licenza presentata a corredo di una dichiarazione scritta desportazioneo, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminataunitamente ai beni culturali.

    Lautorit competente dello Stato membro in cui viene presentato ilformulario pu chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingueufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono acarico del titolare della licenza.

    Articolo 12

    1. Lufficio doganale competente per laccettazione della dichiarazione diesportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descrittenella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazionescritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri unriferimento a tale licenza.

    2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essereallegata allesemplare numero 3 del documento amministrativo unico, edaccompagnare il bene allufficio doganale di uscita dal territorio doganaledella Comunit. Quando lesemplare numero 3 del documento amministrativounico viene messo a disposizione dellesportatore o del suo rappresentante, lalicenza gli viene messa a disposizione e pu essere riutilizzata.

    CAPITOLO 2

    L i c e n z e a p e r t e g e n e r a l i

    Articolo 13

    1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altreistituzioni per lesportazione temporanea di qualunque bene, facente partedelle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazionitemporanee dalla Comunit per essere esposto in un paese terzo.

    !B

    !M1

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 5

  • 2. La licenza pu essere rilasciata solamente se le autorit preposte alrilascio hanno la certezza che listituzione interessata offre tutte le garanzieritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunit in buonecondizioni. La licenza pu essere utilizzata in tutti i casi di esportazionetemporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezionepermanente. Essa pu essere utilizzata per coprire una serie di diversecombinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.

    3. Il periodo di validit della licenza non pu essere superiore a cinque anni.

    Articolo 14

    La licenza presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.

    Lautorit competente dello Stato membro in cui viene presentato ilformulario pu chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingueufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono acarico del titolare della licenza.

    Articolo 15

    1. Lufficio doganale competente per laccettazione della dichiarazione diesportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente ad un elenco deibeni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione.Lelenco redatto su carta intestata dellistituzione, e ogni pagina firmata dauna delle persone appartenenti allistituzione e il cui nome figura nellalicenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbrodellistituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione diesportazione deve figurare un riferimento alla licenza.

    2. La licenza allegata allesemplare numero 3 del documento ammini-strativo unico, ed accompagna il bene culturale allufficio doganale di uscitadal territorio doganale della Comunit. Quando lesemplare numero 3 deldocumento amministrativo unico viene messo a disposizione dellesportatoreo del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e puessere riutilizzata.

    CAPITOLO 3

    Fo r m u l a r i p e r l e l i c e n z e

    Articolo 16

    1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme almodello che figura nellallegato II.

    2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme almodello che figura nellallegato III.

    3. Il formulario della licenza stampato in una o pi lingue ufficiali dellaComunit.

    4. Il formato del formulario di 210 297 mm; ammessa una tolleranzamassima di 5 mm in meno e di 8 mm in pi nel senso della lunghezza. Lacarta da usare collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica,del peso minimo di 55 g/m2. Il recto delloriginale deve avere un fondoarabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazioneeseguita con mezzi meccanici o chimici.

    5. Lesemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, ad usodellesportatore.

    Il formulario da utilizzare per la domanda stabilito dagli Stati membriinteressati.

    6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenzeoppure affidarla a ditte da loro autorizzate. In questultimo caso su ogniformulario deve recare il nome e lindirizzo della tipografia oppure uncontrassegno che ne permetta lidentificazione. Esso deve recare inoltre unnumero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.

    !M1

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 6

  • 7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine dievitare la falsificazione delle licenze. Le informazioni sui mezzi diidentificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmessi aiservizi della Commissione per essere comunicate alle autorit competentidegli altri Stati membri.

    8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimentomeccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia esserecompilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero. Lelicenze non devono contenere n aggiunte, n altre alterazioni.

    SEZIONE IV

    Disposizioni generali

    Articolo "M1 17 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1oaprile 1993.

    Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenteapplicabile in ciascuno degli Stati membri.

    !M1

    !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 7

  • ALLEGATO "M1 I 3

    COMUNIT EUROPEA BENI CULTURALI

    !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 8

  • !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 9

  • !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 10

  • !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 11

  • !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 12

  • !B

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 13

  • !M1ALLEGATO II

    Modello di formulario per licenze aperte specifiche e relative copie

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 14

  • !M1

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 15

  • !M1ALLEGATO III

    Modello di formulario per licenze aperte generali e relative copie

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 16

  • !M1

    1993R0752 IT 01.09.1998 001.001 17