Per una cultura dell’inclusione scolastica: le prassi attuative

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Per una cultura dell’inclusione scolastica: le prassi attuative Siracusa 23/11/20 11

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Per una cultura dell’inclusione scolastica: le prassi attuative. Siracusa 23/11/20 11. La storia dell’integrazione dell’alunno disabile in un percorso curriculare normale vanta ormai un trentennio in cui si sono accumulate non solo regolamentazioni normative ma si sono - PowerPoint PPT Presentation

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Per una cultura dell’inclusione scolastica: le prassi attuative Siracusa 23/11/20 11

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• La storia dell’integrazione dell’alunno disabile in un percorso curriculare normale vanta ormai un trentennio in cui si sono accumulate non solo regolamentazioni normative ma si sono

consolidate delle prassi che coinvolgono istituzioni e differenti professionalità : Legge 104/1992 D.P.R. 24/02/1994 D.P.C.M 23/02/2006

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La legislazione e le prassi educative sanitarie

Periodo precedente al D.P.C.M. 185/2006:poca chiarezza sul Chi e Come si doveva occupare della segnalazione e dell’ individuazione del soggetto in situazione di handicap

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DPR 24/02/1994• Art. 2 - Individuazione dell'alunno come persona

handicappata.

«All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni».

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L’adempimento della legge 104/1992 si appoggiava almenoall’inizio su prassi informali per la segnalazione dell’alunno :la segnalazione ai servizi sanitari specialistici di NPI poteva avvenire o da parte dei genitori, più spesso della scuola o dai servizi sanitari di base.Su prassi formali : alla positiva conclusione dell’ accertamento collegiale da parte della ASL faceva seguito l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap e predisposto un verbale di accertamento della situazione di handicap e del documento contenente il quadro funzionale dello stesso ( Diagnosi Funzionale)

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La legislazione e le prassi educative sanitarie • Periodo successivo all’entrata in vigore D.P.C.M.

185/2006 :le procedure di segnalazione e di individuazione degli alunni in difficoltà sono, almeno sulla carta, più disciplinate.L’ art.1 chiarisce appunto che il decreto disciplina «le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap» L’art.2 precisa che la richiesta documentata(segnalazione) deve essere presentata dai genitori o dagli esercenti la patria potestà o la tutela dell’alunno medesimo.

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Art. 2. Modalità e criteri• 1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le

Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

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• A fronte di questa segnalazione fatta formalmente dai genitori (quasi sempre su sollecitazione degli insegnanti che a volte consegnano al genitore una propria relazione pedagogica/didattica sul minore), seguono gli accertamenti collegiali (fatti dalle Asp) nel rispetto di quanto previsto dagli art.12 & art.13 della legge 104.

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Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione

Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l'inserimento negli asili nido.

É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle clas si comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nel la comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risult ante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell' insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento co nseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola , sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. a tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e della p revidenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i qua li sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio press o il centro di degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

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Art. 13. Integrazione scolastica L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'in tesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

la programmazione da parte dell'università di interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

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Art 13

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in ser vizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lette ra h).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individ uate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmaz ione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. VI bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università no garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attra verso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, no nché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

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DPCM185/2006• Questo nuovo strumento legislativo sembra

risolvere la questione della segnalazione .

*Segnalazione che se da una parte è ormai formalmente disciplinata non è tuttavia vincolata all’utilizzo di protocolli e format ministeriali come gli altri adempimenti della 104/1992.Le schede di segnalazione, ove esistenti, variano da regione a regione.

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Accertamento• Gli aspetti più importanti del DPCM 185/2006 sono

concernenti le procedure di accertamento della situazione di handicap conseguenti la segnalazione dei genitori e il conseguente affidamento dell’incarico agli organi competenti dell’ASP

EMD

Equipe multidiscipli

nare

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Il Processo …….

Genitori Segnalazion

e

EMD Accertamento

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AccertamentoLa visita collegiale ha lo scopo di «acclarare la situazione di handicap» con duplice obiettivo :I. Formalizzare un verbale ove sono contenuti informazioniconcernenti la patologia (stabilizzata o progressiva)del minore rispetto alla classificazione dell’OMS, l’ ICD, e il Diagnostic and Statistical Manual of Mental , DSMIV, oltre alla specifica del grado di gravità della stessa ( se ricorrono gli estremi di gravità indicati nel comma 3, art 3, legge 104/92). II. Essere propedeutica alla stesura della Diagnosi Funzionale Il verbale di accertamento dà indicazioni diagnostiche, di gravità della situazione di handicap e dell’eventuale rivedibilità del caso.

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AccertamentoIl verbale di accertamento dà indicazioni diagnostiche, di gravità della situazione di handicap e dell’eventuale rivedibilità del caso. La Diagnosi Funzionale del minore formalizza in un documento quanto è accaduto nella visita collegiale degli specialisti dell’ EMD dell’Asp e rappresenta: la condizione necessaria alla richiesta dell’insegnante «specializzato in sostegno» la base su cui elaborare i successivi adempimenti relativi alle procedure di integrazione scolastica PDF (Piano Dinamico Funzionale/PEI, Piano Educativo Individualizzato PEI)

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Il Processo …….

Genitori Segnalazion

e

EMD Accertamento

EMD Diagnosi

Funzionale

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Depistage• Modi più consueti per aggirare lo scoglio della

segnalazionedell’alunno sono quelli di effettuare screening da partedell’Asp o dalla stessa scuola, di solito al passaggio tra il ciclodella scuola dell’ infanzia e la scuola primaria . I Depistage di solito si basano sulla valutazione dei prerequisiti della letto/scrittura . I genitori dei casi positivi sono allertati dalla scuola e inviati presso il Servizio competente dell’ Asp ( NPI)

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La Diagnosi Funzionale

• La DF è un documento che riguarda la descrizione analitica della compromissione funzionale e dello stato psicofisico dell’alunno in «situazione di handicap» con lo scopo di riepilogare il funzionamento, per area, del minore rispetto all’ambiente in cui è inserito .

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La Diagnosi Funzionale

Diagnosi Funzionale =

compromissione e potenzialità

AreaCognitiva

Area Affettivo

relazionale

Area dell’autonomia

Area Comunicazion

ale -Linguistica

AreaSensoriale/

Percet-tiva Area

Motoria/Prassica

AreaNeuropsicolo

gica

Area dell’

apprendimento

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Per una corretta compilazione della diagnosi Funzionale occorre: • Segnalare le aree di forza del bambino (proprie) e quelle

relative alla mediazione dei fattori contestuali (genitori, insegnanti, ausili);

• Segnalare le debolezze del bambino in riferimento allo sviluppo tipico dei soggetti dell’età specifica e del gruppo di appartenenza( scale, criteri);

• Indicare le relazioni del minore con l’ambiente esterno(scuola ed extra-scuola)

• Eseguire una comparazione tra le capacità del minore e le capacità del gruppo classe segnalando l’esigenza o meno di predisporre un programma individualizzato

• Abbozzare, a grandi linee, una serie di obiettivi (didattici , educativi ,relazionali, delle autonomie) che saranno articolati nel PDF e operazionalizzati nel PEI.

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La Diagnosi Funzionale

• Le informazioni relative alle suddette aree devono essere esplicitate in una scheda riepilogativa ( diagnosi, etiologia, conseguenze funzionali, previsione evoluzione naturale) a tre colonne –aree, potenzialità , difficoltà.

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Piano Dinamico Funzionale (PDF)

• Il PDF è la sintesi della situazione funzionale del minore disabile, in cui viene formulata una previsione sulle sue possibilità di sviluppo articolando contestualmente gli obiettivi e le priorità relative agli interventi a scuola

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Per una corretta compilazione del Piano Dinamico Funzionale occorre: Prendere in esame gli elementi della Diagnosi

Funzionale per la programmazione dell’ intervento . Seguendo la logica dell’ICF bisogna concentrarsi su :

• Capacità del bambino • I suoi deficit• I fattori contestuali (relazioni sociali significative) Prevedere degli obiettivi a lungo termine ( abilità

da acquisire rispetto all’inserimento scolastico, sociale, occupazionale-

lavorativo)Formalizzare degli obiettivi a medio termine

( abilità da acquisire rispetto allo spazio temporale di un anno scolastico-sei mesi.

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Per una corretta compilazione del Piano Dinamico Funzionale occorre: Indicare gli obiettivi a breve termine : La scomposizione di quanto proposto in parti e sub-obiettivi (es. lettura, riconoscimento di lettere) Le indicazioni di lavoro sulle componenti e sui prerequisiti degli apprendimenti e delle autonomie personali- task analysis (previsione degli ausili necessari, degli spazi, e dei tempi che saranno operazionalizzati nel PEI)Lo stabilire dei livelli accettabili di prestazione (es. lettura sillabica)

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Piano Educativo Individualizzato (PEI)• Il PEI ha come scopo la programmazione degli interventiriguardanti gli obiettivi individuati nel PDF in funzione delleprevisioni di sviluppo e del progetto di vita del minore.Per una corretta compilazione occorre:indicare spazi, tempi, materiali scegliere delle metodologie da utilizzareesplicitare l’organizzazione del lavoro (classe, palestra,

giardino)pensare all’autonomia provvedere altri interventi extrascolasticiprogrammare delle verifiche degli obiettivi a breve termine

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«Sulla base del PEI , i professionisti delle singole agenzie , ASP,Enti Locali e le istituzioni scolastiche formulano per proprio conto i rispettivi progetti personalizzati»

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In tesa tra Governo e Region i per l a presa in car i co del l ' a lunno con d i sabi l i tà

• Presidenza del Consiglio dei Ministri• Conferenza Unificata

• Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabílità.

• Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

• Repertorio Atti n.39/CU del 20 marzo 2008

Obiettivo : ricondurre la complessa materia dell’ integrazione scolastica all’ interno di un Progetto Complessivo .

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Articolo 1 Accoglienza e accompagnamento

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti di cui alla presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle forme e nei modi concordati attraverso accordi di programma regionali, provinciali e territoriali, accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali, con le modalità di seguito indicate. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

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Articolo 2 Individuazione e percorso valutativo della persona disabile• 2. 1 - Individuazione della disabilità della persona (certificazione - diagnosi clinica) In base al1'art.

12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rilevano due ipotesi: a) Persona la cui disabilità é già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vitaLa documentazione e la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), già effettuata a cura dell'Unità Multidisciplinare del Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN, nelle diverse articolazioni locali, costituisce la base per l'attivazione del percorso specifico ai fini dell'inserimento scolastico e della definizione della diagnosi funzionale. Il Servizio dell'Azienda sanitaria che ë responsabile della realizzazione del progetto individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagna la famiglia nei suoi contatti con la scuola. b) Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzioneSu richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN avvia la valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio Specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L' Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, redige la certificazione formale secondo le modalità di cui al precedente punto a). Tale certificazione è resa alla famiglia che la consegna alla scuola. La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione dei ciclo di studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.

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2.2 - Diagnosi Funzionale (DF)La Diagnosi Funzionate, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carica, per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l'Infanzia e l'adolescenza del territorio di competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti: - approfondimento anamnestico e clinico; - descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;

- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento; - individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. In questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona. Per gli aspetti inerenti l'individuazione delle competenze professionali e delle risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastica Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona, (art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene sempre stesa dall'Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è obbligatoria. La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per !a predisposizione del Piana Educativo Individualizzata

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2.3 Revisione della diagnosi

Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la diagnosi clinica , la certificazione la Diagnosi Funzionale, devono essere riconsiderate in relazione all'evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazioni di competenze professionali o di risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico l'alunno.

*Le scadenze diventano così sovrapponibili a quelle del PDF

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Art. 3 (Piano Educativo Individualizzato - PEI)II Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5 legge n. 104192 è redatto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori. Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativa e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. II Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. II PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi. Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.II PEI è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati. Nell'ultimo anno di ogni grado d'istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità, per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno. AI termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze*Ai fini del processo globale di integrazione inclusione dell’alunno appare molto rilevante prevedere ed esplicitare le prassi di accompagnamento che riguardano l’uscita dal circuito scolastico dell’alunno disabile focalizzando l’attenzione non solo sulla transizione scuola –mondo del lavoro ma soprattutto sulla preparazione a questo passaggio.

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* Entrambi riguardano gli aspetti organizzativi e amministrativi

Articolo 4 : Coordinamento e integrazione delle risorse

professionali emateriali

Articolo 5 Assegnazione degli insegnanti specializzati per il

sostegno

L’ istituzioni scolastica favorisce l’integrazione fra i vari Enti coinvolti,

assicurando le risorse

tecnologiche, gli strumenti e i servizi

necessari per realizzare ambienti

favorevoli e senza barriere.

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LINEE GUIDAPER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICADEGLI ALUNNI CON DISABILITA( 4 agosto 2009)

2. Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato laConvenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Tale ratifica vincola l’Italia,qualora l’ordinamento interno avesse livelli di tutela dei diritti delle persone condisabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione medesima, a emanare normeispirate ai principi ivi espressi.Non è comunque la prima volta che il tema della disabilità è oggetto di attenzionedi documenti internazionali volti alla tutela dei diritti umani, sociali e civili degliindividui.La Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’ONU, varata nel 1959, recita: “Ilbambino che si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale, hadiritto di ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui abbisogna per ilsuo stato o la sua condizione”.La Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale dell’ONU,pubblicata nel 1971, reca scritto: “Il subnormale mentale deve, nella maggiore misurapossibile, beneficiare dei diritti fondamentali dell’uomo alla stregua degli altri esseriumani. Il subnormale mentale ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriateal suo stato, nonché all’educazione, all’istruzione, alla formazione, alla riabilitazione,alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità e attitudini”.

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3. ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento. Dalla prospettivasanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuovaClassificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF),raccomandandone l’uso negli Stati parti. L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificazione di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.

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3. ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento. Dalla prospettivasanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una personacon disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello distrutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali epersonali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall’ICF,bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona,correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizionedi “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementipossono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e lapartecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano taliattività e partecipazione.L’ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., chesulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E’ dunque opportuno che ilpersonale scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modelloin questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all’integrazione chetenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa aifattori contestuali.

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1.4 Il progetto di vitaIl progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale esociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione inprospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, ancheattraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia esentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessariea vivere in contesti di esperienza comuni.Viene chiamato Progetto di Vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre ilperiodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condivisodalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

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Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, ancheattraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo averconcluso il percorso di formazione scolastica. Il momento “in uscita”, formalizzato “amonte” al momento dell'iscrizione, dovrà trovare una sua collocazione all'interno delPiano dell'Offerta Formativa, in particolare mediante l'attuazione dell'alternanza scuola lavoroe la partecipazione degli alunni con disabilità nell'ambito del sistema IFTS. Aifini dell'individuazione di forme efficaci di relazione con i soggetti coinvolti nonché con quelli deputati al servizio per l'impiego e con le associazioni, il Dirigente scolasticopredispone adeguate misure organizzative.

* In quest’ottica il Progetto di vita quindi non riguarda la sola programmazione didattica ed educativa individualizzata , ma allarga gli orizzonti della scuola al futuro del minore disabile oltre il periodo scolare , aprendo quindi al suo futuro possibile condiviso con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione .

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Inclusione ed integrazione

Vianello e Lanfranchi(2009) affermano di aver osservato che vi è un miglior rendimento scolastico, migliori performance cognitive e adattive in campioni italiani di soggetti affetti da ritardo mentale causato da sindromi genetiche (Down, X Fragile, Prader-Willi) rispetto ad altre ricerche simili condotte in altri Paesi.Gli Autori ipotizzano che l’ effetto surplus riscontrato nei soggetti sia da attribuire ai fattori ambientali e principalmente alla loro inclusione scolastica in classi standard.

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Per una cultura dell’inclusione

Esistono dei fattori importanti che se opportunamente considerati,possono agevolare il processo di inclusione dell’alunno con disabilità: assessment dei soggetti personalizzazione dell’intervento pianificazione dell’intervento monitoraggio dei risultati

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La valutazione della disabilità• L’ICF si fonda su un modello bio-psicosociale della salute e della disabilità

e in quanto tale ci porta a considerare le condizioni individuali non come qualcosa «appartenente al soggetto» ma come una serie di abilità e di attività che si esplicano sempre in un determinato contesto reale e che da questo sono costantemente influenzate.

• L’ICF valuta il complessivo funzionamento individuale in termini di attività e di livelli di partecipazione, ossia mette in relazione

il rendimento di un singolo soggetto con il ruolo- facilitante o ostacolante – dell’ambiente esterno (geografico, relazionale, sociale e politico, ect.)

Il corretto bilanciamento tra menomazioni, disabilità ed effettive capacità del minore è possibile quindi solo nel contesto reale in cui si effettua la valutazione, non in astratto

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La valutazione della disabilità: il lavoro di rete• La valutazione non può ridursi solo a

caratteristiche specifiche di una patologia ( diagnosi clinica)

• La valutazione deve tenere in conto la possibilità o meno che il soggetto utilizzi o possa utilizzare ausili (informatici, didattici) e quali livelli di partecipazione incrementano

• La valutazione deve tenere in conto anche la relazione tra l’alunno e l’insegnante di sostegno

• La valutazione deve tenere in considerazione delle informazioni che la famiglia porta

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La valutazione della disabilità: il lavoro di rete• Per una completa e corretta valutazione del

minore e delle sue caratteristiche( disabilità e capacità) appare fondamentale la

condivisione delle informazioni . Un processo valutativo affidabile, necessario presupposto a ogni programmazione, può considerarsi completo quando tutti i membri che a vario titolo seguono uno specifico soggetto possono condividere quanto osservato da altri.

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• La valutazione non è un processo a senso unico!!!!!!!!!!