Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali · 2018. 5. 3. · Regolamenti...

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Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali 1 Temi on line agg. 12/2012 scheda n. 842.07 Aggiornato al 5.12.2012 Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali di Gianpaolo Valente e Roberta Vitale 1 La presente scheda propone un esame della normativa sul tema della riforma delle professioni alla luce delle recenti novità introdotte dal DPR 7.8.2012 n. 137, attuativo della riforma, e del DM 20.7.2012 n. 140, recan- te la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi del professionista. Dal punto di vista della sequenza degli interventi normativi, l’art. 3 co. 5 del DL 13.8.2011 n. 138 ha fissato i principi per la riforma degli ordinamenti professionali nel sistema ordinistico, mentre l’art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 quelli relativi all’esercizio dell’attività nella forma della società tra professionisti. L’art. 9 del DL 24.1.2012 n. 1 ha, inoltre, abrogato le tariffe professionali e introdotto rilevanti modifiche in tema di de- terminazione del compenso per le prestazioni e tirocinio. Allo stato non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo sulle società tra profes- sionisti. indice 1 QUADRO NORMATIVO 1.1 Manovra di Ferragosto 2011 e regolamento attuativo 2012 1.1.1 Principi di delegificazione 1.1.2 Regolamento attuativo Struttura Ambito applicativo Violazioni Decorrenza 1.2 Legge di stabilità 2012 1.3 DL liberalizzazioni Ratio Ambito applicativo Decorrenza 2 ACCESSO ALLA PROFESSIONE Regolamento attuativo Albo unico nazionale 3 LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ INFORMATIVA Regolamento attuativo 3.1 Oggetto dell’informativa 3.2 Mezzi dell’informativa 3.3 Limiti Pubblicità comparativa 3.4 Violazioni e sanzioni 4 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Regolamento attuativo: decorrenza 4.1 Ambito applicativo: destinatari 4.2 Oggetto della polizza 4.3 Obblighi informativi a favore del cliente 4.4 Violazioni e sanzioni 5 TIROCINIO Registro dei praticanti Esclusioni 5.1 Obbligatorietà 1 [email protected]; [email protected]

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Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali

1 Temi on line

agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

Schede di Aggiornamento on line

Eutekne - Riproduzione vietata

Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti

professionali

di Gianpaolo Valente e Roberta Vitale1

La presente scheda propone un esame della normativa sul tema della riforma delle professioni alla luce delle recenti novità introdotte dal DPR 7.8.2012 n. 137, attuativo della riforma, e del DM 20.7.2012 n. 140, recan-te la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi del professionista.

Dal punto di vista della sequenza degli interventi normativi, l’art. 3 co. 5 del DL 13.8.2011 n. 138 ha fissato i principi per la riforma degli ordinamenti professionali nel sistema ordinistico, mentre l’art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 quelli relativi all’esercizio dell’attività nella forma della società tra professionisti. L’art. 9 del DL 24.1.2012 n. 1 ha, inoltre, abrogato le tariffe professionali e introdotto rilevanti modifiche in tema di de-terminazione del compenso per le prestazioni e tirocinio.

Allo stato non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo sulle società tra profes-sionisti.

indice 1 QUADRO NORMATIVO

1.1 Manovra di Ferragosto 2011 e regolamento attuativo 2012

1.1.1 Principi di delegificazione

1.1.2 Regolamento attuativo

Struttura

Ambito applicativo

Violazioni

Decorrenza

1.2 Legge di stabilità 2012

1.3 DL liberalizzazioni

Ratio

Ambito applicativo

Decorrenza

2 ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Regolamento attuativo

Albo unico nazionale

3 LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Regolamento attuativo

3.1 Oggetto dell’informativa

3.2 Mezzi dell’informativa

3.3 Limiti

Pubblicità comparativa

3.4 Violazioni e sanzioni

4 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Regolamento attuativo: decorrenza

4.1 Ambito applicativo: destinatari

4.2 Oggetto della polizza

4.3 Obblighi informativi a favore del cliente

4.4 Violazioni e sanzioni

5 TIROCINIO

Registro dei praticanti

Esclusioni

5.1 Obbligatorietà

1 [email protected]; [email protected]

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2 Temi on line

agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

Schede di Aggiornamento on line

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5.2 Durata

5.3 Modalità di svolgimento

5.3.1 Svolgimento

Pratica presso un professionista

Corsi di formazione

5.3.2 Interruzione

5.3.3 Regime di incompatibilità

5.4 Rimborso forfetario

5.5 Ambito applicativo: decorrenza

DL liberalizzazioni e dubbi applicativi

6 FORMAZIONE CONTINUA

Regolamento attuativo

Obbligo di aggiornamento e corsi di formazione

Esclusioni

7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Regolamento attuativo

7.1 Consigli di disciplina territoriali

Composizione e funzionamento

Nomina

Regime di incompatibilità

Durata in carica

7.2 Consigli di disciplina nazionali

7.3 Disposizioni comuni

7.4 Esclusioni

8 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Abrogazione delle tariffe professionali

Determinazione del compenso mediante accordo con il cliente

8.1 Liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale

8.2 Regolamento attuativo

8.2.1 Ambito applicativo

Destinatari

Accordo delle parti

Attività professionali

8.2.2 Determinazione del compenso

Esclusione del parere dell’Ordine professionale

Regole generali

Disposizioni concernenti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Progetto di modifica del DM 140/2012

8.2.3 Disciplina transitoria e decorrenza

Intervento delle Sezioni Unite della Cassazione

9 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Decorrenza e disciplina attuativa

9.1 Costituzione e presupposti

Modelli societari e associativi già vigenti

9.2 Regolamento attuativo

Struttura

Ambito di applicazione e regime transitorio

9.2.1 Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale

9.2.2 Partecipazione alla società tra professionisti

9.2.3 Regime di iscrizione

Iscrizione nella sezione speciale dell’albo

Comunicazione di variazione

Diniego di iscrizione

Cancellazione dall’albo

9.2.4 Regime disciplinare e responsabilità

10 FAC SIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

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3 Temi on line

agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

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normativa

DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, art. 3 co. 5 - 5-ter

DPR 7.8.2012 n. 137

DM 20.7.2012 n. 140

DL 24.1.2012 n. 1, conv. L. 24.3.2012 n. 27, art. 9

L. 12.11.2011 n. 183, art. 10 co. 3 - 11

chiarimenti ufficiali

Parere Commissione Giustizia della Camera 26.7.2012

Parere Consiglio di Stato 10.7.2012 n. 5262

Parere Consiglio di Stato 5.7.2012 n. 4832

Parere Consiglio di Stato 5.7.2012 n. 5181

Circ. Min. Giustizia 4.7.2012

Parere Min. Giustizia 18.4.2012

Scheda di lettura al Ddl. (A.C. 5025) Servizio Studi della Camera, 6.3.2012

Scheda di lettura al Ddl. (A.S. 3110) Servizio Studi del Senato, febbraio 2012

Comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.1.2012 n. 11

chiarimenti di categoria

Massima Comitato Triveneto dei Notai QA1

Studio CNDCEC novembre 2012

Nota informativa CNDCEC 3.10.2012 n. 75

Nota informativa CNDCEC 3.10.2012 n. 73

Pronto ordini CNDCEC 3.8.2012 n. 204

Studio CNDCEC luglio 2012

Pronto ordini 31.7.2012 n. 169

Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 31.7.2012 n. 15

Nota informativa CNDCEC 27.7.2012 n. 61

Nota informativa CNDCEC 1.6.2012 n. 47

Studio Consiglio nazionale del Notariato 31.5.2012 n. 41-2012/I

Nota informativa CNDCEC 23.5.2012 n. 45

Studio CNF 22.3.2012 n. 6

Nota informativa CNDCEC 7.3.2012 n. 21

Nota informativa CNDCEC 5.3.2012 n. 20

Comunicato CNF 2.2.2012

Pronto ordini CNDCEC 1.2.2012 n. 28

Nota informativa CNDCEC 9.1.2012 n. 3

Circ. CUP 2.1.2012

giurisprudenza

Cass. 24.10.2012 n. 18207

Cass. SS.UU. 12.10.2012 n. 17405

Cass. SS.UU. 12.10.2012 n. 17406

Trib. Varese 26.9.2012 n. 1252

Trib. Verona circ. 22.9.2012

Trib. Termini Imerese 17.9.2012

Trib. Varese 17.9.2012 n. 1252

TAR Brescia 10.9.2012 n. 1528

Cass. 11.3.2005 n. 5426

dottrina

AA.VV. “Novità della «manovra di Ferragosto» (DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148)”, Schede di Aggior-

namento on line, 8-9, 2011, p. 28 - 29

AA.VV. “Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)”, Schede di Aggiornamento, 12, 2011, p. 1886 - 1887

AA.VV. “Novità della c.d. «Manovra Monti» (DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214)”, Schede di Aggiorna-

mento on line, 1, 2012, p. 48 - 49

Busani A. “Le società tra professionisti ferme al palo”, Il Sole - 24 Ore, 3.1.2012, p. 27

Busani A. “Lo studio anche in società”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 18

Busani A. “Forma giuridica modulata sulle necessità dei soci”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 18

Caponi R. “Avvocati: l’efficacia retroattiva dei parametri riduce l’onorario anche per le attività anteriori”, Guida al Diritto,

43, 2012, p. 10 - 11

Cavalluzzo N. “Per la pratica limite a 18 mesi”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 10

Ciniero S. “Riforma delle professioni: tutte le novità del decreto attuativo”, Pratica fiscale e professionale, 37, 2012, p. 12 ss.

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Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali

4 Temi on line

agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

Schede di Aggiornamento on line

Eutekne - Riproduzione vietata

Costa G. “Da chiarire se la pratica breve è retroattiva”, Il Sole - 24 Ore, 8.3.2012, p. 31

Costa G. “Meglio fare preventivi scritti”, Il Sole - 24 Ore, 8.3.2012, p. 31

D’Agnolo M. “Pubblicità ammessa su tutti i media”, Il Sole - 24 Ore, 8.8.2012, p. 20

D’Agnolo M. “Sanzionato lo spot ingannevole”, Il Sole - 24 Ore, 8.8.2012, p. 20

D’Alessio S. “Professioni, tirocinio con forfait”, Italia Oggi7, 26.3.2012, p. 10

Damasco M. “Le società tra professionisti devono aspettare”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 3.1.2012

Damasco M. “Non retroattivo il tirocinio professionale di 18 mesi”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

23.5.2012

Damasco M. “Nel nuovo regolamento, accolti i rilievi dei commercialisti e del CUP”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 4.8.2012

Del Bo J.M. “Praticantato di 18 mesi per tutti”, Il Sole - 24 Ore, 5.8.2012, p. 3

Galimberti A. “Ormai storia la querelle per le «insegne»”, Il Sole - 24 Ore, 8.8.2012, p. 20

Galimberti A. “Il giudice abbandona la tariffa”, Il Sole - 24 Ore, 23.8.2012, p. 18

Maciocchi P. “Parametri retroattivi per i compensi dovuti agli avvocati”, Il Sole - 24 Ore, 13.10.2012, p. 27

Maglione V. e Parente G. “Professioni, la road map della riforma”, Il Sole - 24 Ore, 13.8.2012, p. 3

Marino I. “Le tariffe sono ancora in vigore”, Italia Oggi, 8.2.2012, p. 29

Mazza P. “Professionisti: le misure a garanzia della libera concorrenza”, Pratica fiscale e professionale, 7, 2012, p. 24

Milano F. “Soci Stp tutti da pubblicizzare”, Il Sole - 24 Ore, 10.7.2012, p. 17

Negri G. “Nuovo tirocinio non retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 23.5.2012, p. 21

Negri G. “Il tirocinio breve di 18 mesi diventa retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 5.7.2012, p. 25

Negri G. “L’Università conferma: il tirocinio è retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 4.10.2012, p. 27

Negri G. “Albi con giudici indipendenti”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 16

Pacelli B. “Chiarimenti sul tirocinio”, Italia Oggi, 8.3.2012, p. 29

Pacelli B. “Copertura assicurativa, gli ordini non sono impreparati”, Italia Oggi, 27.1.2012, p. 23

Pacelli B. “Più discipline, più rigore nella Stp”, Italia Oggi, 10.7.2012, p. 36

Pacelli B. “Giallo sulle società tra professionisti”, Italia Oggi, 26.9.2012, p. 25

Pacelli B. “Stp, il regolamento è pronto”, Italia Oggi, 11.10.2012, p. 28

Parigi P. “Vetrina illuminata sui prezzi”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 15

Quaranta R. “Tirocinio professionale a 18 mesi, il CNDCEC chiede chiarezza ai Ministeri”, Il Quotidiano del Commercia-

lista, www.eutekne.info, 7.3.2012

Quaranta R. “Società tra professionisti, il CNDCEC condivide le critiche del CUP”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 11.1.2012

Quaranta R. “Nessuna retroattività per il tirocinio ridotto, lo conferma il MIUR”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 2.6.2012

Quaranta R. “Dietrofront del Ministero della Giustizia: il tirocinio ridotto è retroattivo”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 5.7.2012

Quaranta R. “Il tirocinio «ridotto» dei commercialisti può essere retroattivo”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 28.7.2012

Quaranta R. “Tirocinio ridotto retroattivo, ma almeno un anno deve essere svolto «post laurea»”, Il Quotidiano del Com-

mercialista, www.eutekne.info, 4.10.2012

Rossi A. “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Padova, 2007, p. 11

Sacchettini E. “Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo”, Guida al Diritto, 7, 2012, p. 46

Sacchettini E. “Il tirocinio di 18 mesi inizia dall’Università”, Guida al Diritto, 7, 2012, p. 53 e 54

Sacchettini E “Il rebus del rimborso spese forfettario ai praticanti”, Guida al Diritto, 13, 2012, p. VIII - X

Santilli G. “Compensi ridotti senza il preventivo”, Il Sole - 24 Ore, 31.7.2012, p. 16

Saporito G. e Immovilli C. “Ricorso agli indici se c’è conflitto”, Il Sole - 24 Ore, 31.7.2012, p. 16

Saporito G. “Il patto «dribbla» i parametri”, Il Sole - 24 Ore, 1.8.2012, p. 18

Siri M. “Il cliente va informato su polizza e massimali”, Il Sole - 24 Ore, 30.1.2012, p. 55

Tosoni G.P. “La formazione gioca la carta-mercato”, Il Sole - 24 Ore, 5.8.2012, p. 3

Ventura G. “Tirocini, in studio almeno un anno”, Italia Oggi, 4.10.2012, p. 30

Ventura G. “Un doppio tavolo con la Giustizia”, Italia Oggi, 22.11.2012, p. 38

Vitale R. “Novità del DL 1/2012 convertito in tema di professioni (Tariffe, preventivo e tirocinio)”, Schede di Aggiorna-

mento, 4, 2012, p. 634 - 639

Vitale R. “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 8.3.2012

Vitale R. “Via libera al preventivo di massima per i professionisti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

23.3.2012

Vitale R. “Società tra professionisti, al via lo schema di regolamento”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

21.6.2012

Vitale R. “Riforma delle professioni presto al completo”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 25.6.2012

Vitale R. “Assicurazione professionale al via con pieno di dubbi”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

23.7.2012

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Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali

5 Temi on line

agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

Schede di Aggiornamento on line

Eutekne - Riproduzione vietata

Vitale R. “Dal CNDCEC, la bozza di lettera di incarico professionale”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

3.8.2012

Vitale R. “DPR professioni, via libera dal Consiglio dei Ministri”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.8.2012

Vitale R. “Accordo sui compensi vincolante per il giudice”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 6.8.2012

Vitale R. “Assicurazione professionale obbligatoria fra un anno”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 8.8.2012

Vitale R. “Determinazione del compenso libero fra le parti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.8.2012

Vitale R. “Riforma delle professioni senza DPR”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.8.2012

Vitale R. “Riforma degli ordinamenti professionali «operativa»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 17.8.2012

Vitale R. “Formazione obbligatoria per tutti i professionisti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 21.8.2012

Vitale R. “Pubblicità informativa libera per il professionista”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.8.2012

Vitale R. “In Gazzetta Ufficiale i parametri guida per i compensi giudiziali”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 23.8.2012

Vitale R. “Con la riforma, nuovi illeciti per il professionista”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 24.8.2012

Vitale R. “Per i compensi giudiziali, meglio il preventivo in forma scritta”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

4.10.2012

Vitale R. “Tariffe professionali solo a prestazioni terminate prima dell’abrogazione”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 18.10.2012

Vitale R. “Allo studio una proposta di modifica dei parametri per i compensi giudiziali”, Il Quotidiano del Commerciali-

sta, www.eutekne.info, 24.11.2012

Vitale R. “Ausiliari del giudice fuori dai parametri guida”, Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 29.11.2012

1 QUADRO NORMATIVO

L’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali ha visto la successione di una serie di di-

sposizioni volte a modificare la disciplina delle professioni regolamentate. Si fa, in particolare, riferimento

al DL 138/2011 convertito, alla L. 183/2011 e al DL 1/2012 convertito.

La riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto normativo, nell’ambito del quale

si sono succedute diverse disposizioni di legge.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti interventi normativi:

DL 138/2011, art. 3 co. 5 - 5-ter, relativo ai principi cardine della riforma da attuare, entro 12 mesi

dall’entrata in vigore del decreto stesso, mediante l’adozione di un DPR;

L. 183/2011, art. 10 co. 3 - 11, relativa alla società tra professionisti;

DL 1/2012, art. 9, relativo a tariffe professionali, determinazione del compenso e tirocinio professio-

nale;

DPR 137/2012, relativo all’attuazione della riforma professionale;

DM 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giuri-

sdizionale dei compensi del professionista2.

1.1 MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011 E REGOLAMENTO ATTUATIVO 2012

L’art. 3 co. 5 del DL 13.8.2011 n. 1383 (c.d. “manovra di Ferragosto”) – così come modificato dall’art. 9 del

DL 24.1.2012 n. 14 e, ancor prima, dall’art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183

5 – ha fissato i principi ai quali

devono uniformarsi gli ordinamenti professionali.

Tale norma aveva previsto un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto (testo in

vigore dal 13.8.2011) per procedere alla riforma degli ordinamenti professionali mediante l’adozione di un

regolamento di delegificazione, in conformità ad alcuni principi espressamente stabiliti.

2 In tale quadro normativo, poi, si segnala anche la riforma dell’ordinamento professionale forense, oggetto di un disegno di legge

specifico. 3 Il DL 138/2011 (in G.U. 13.8.2011 n. 188), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è

stato convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148 (in G.U. 16.9.2011 n. 216). Cfr. AA.VV. “Novità della «manovra di

Ferragosto» (DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148)”, Schede di Aggiornamento on line, 8-9, 2011, p. 28 - 29. 4 Il DL 1/2012 (in G.U. 24.1.2012 n. 19, S.O. n. 18), recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture

e la competitività”, è stato convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27 (in G.U. 24.3.2012 n. 71, S.O. n. 53). 5 La L. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” è

stata pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234.

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Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali

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agg. 12/2012 scheda n. 842.07

Aggiornato al 5.12.2012

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1.1.1 Principi di delegificazione

Fra i principi elencati, vi sono quelli riguardanti (art. 3 co. 5 del DL 138/2011):

l’accesso alla professione libero e non discriminatorio (lett. a);

la formazione continua permanente (lett. b);

l’effettività dello svolgimento del tirocinio (lett. c);

l’obbligo di idonea polizza professionale, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professio-

nale (lett. e);

la distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, con l’istituzione di appo-

siti organi a livello territoriale e nazionale di disciplina composti da membri diversi dai consiglieri

dell’Ordine territoriale o dal Consiglio nazionale (lett. f);

la libertà per il professionista di farsi pubblicità “informativa” (lett. g).

Si fa presente che la lett. d) della disposizione citata è stata abrogata dall’art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012.

Tale lettera prevedeva che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferi-

mento dell’incarico professionale [prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattui-

zione dei compensi anche in deroga alle tariffe6]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di traspa-

renza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili

circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione

giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.

Come si vedrà nel successivo § 1.3, l’art. 9 del DL 1/2012 ha, tra l’altro, previsto l’obbligo di un preventivo di

massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell’incarico.

1.1.2 Regolamento attuativo

Il regolamento attuativo dei principi contenuti nell’art. 3 co. 5 lett. a) - g) del DL 138/2011 è stato emanato con

il DPR 7.8.2012 n. 1377.

Il regolamento è entrato in vigore dal 15.8.2012.

Struttura

Il DPR è suddiviso in 4 Capi contenenti rispettivamente:

disposizioni generali applicabili a tutte le professioni regolamentate (Capo I);

disposizioni concernenti specifiche professioni, ed, in particolare:

6 Parole soppresse dall’art. 10 co. 12 della L. 183/2011.

7 In G.U. 14.8.2012 n. 189. Si consenta di rinviare a Vitale R. “Riforma degli ordinamenti professionali «operativa»”, Il Quotidiano

del Commercialista, www.eutekne.info, 17.8.2012. Si veda, anche, Ciniero S. “Riforma delle professioni: tutte le novità del decreto

attuativo”, Pratica fiscale e professionale, 37, 2012, p. 12 ss. Il DPR attuativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data

3.8.2012, apportando alcune modifiche alla prima versione del testo, in considerazione delle osservazioni poste sia dal Consiglio di

Stato, nel parere 10.7.2012 n. 5262, in Banca Dati Eutekne, che dalla Commissione Giustizia della Camera, nel parere 26.7.2012, in

Banca Dati Eutekne, oltre alle indicazioni dei vari Ordini di categoria. Si consenta di rinviare a Vitale R. “DPR professioni, via

libera dal Consiglio dei Ministri”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.8.2012. Si veda, inoltre, Damasco M. “Nel

nuovo regolamento, accolti i rilievi dei commercialisti e del CUP”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.8.2012.

Fig. 1 - Principi di delegificazione

Principi di riforma

accesso alla professione libero e non discriminatorio (lett. a)

formazione continua permanente (lett. b)

effettività dello svolgimento del tirocinio (lett. c)

pattuizione del compenso (lett. d) - abrogato

obbligo di idonea polizza professionale (lett. e)

distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico (lett. f)

libertà per il professionista di farsi pubblicità “informativa” (lett. g)

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avvocati (Capo II);

notai (Capo III);

disposizioni transitorie e finali (Capo IV).

Ambito applicativo

Il DPR 137/2012 si applica:

alle professioni regolamentate;

ai relativi professionisti (art. 1 co. 2 del DPR 137/2012).

Per “professione regolamentata” si intende l’attività o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposi-

zione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi,

quando l’iscrizione risulta subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche

professionalità (art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 137/2012).

Per “professionista” si intende l’esercente la professione regolamentata di cui sopra (art. 2 co. 1 lett. b) del

DPR 137/2012).

Le disposizioni del decreto non si applicano alle professioni sanitarie, in particolare, in tema di formazione

continua permanente e in materia di istituzione di organi disciplinari.

Violazioni

Per la violazione di alcune disposizioni del DPR 137/2012 viene prevista a carico del professionista una san-

zione disciplinare.

Si fa riferimento, in particolare, alla violazione dei seguenti obblighi:

l’obbligo che la pubblicità informativa sia funzionale all’oggetto, veritiera, corretta, rispettosa dell’obbligo

del segreto professionale e che non sia equivoca, ingannevole o denigratoria (art. 4 del DPR 137/2012);

l’obbligo di stipulare una polizza professionale (art. 5 del DPR 137/2012);

l’obbligo di formazione continua (art. 7 del DPR 137/2012).

Il DPR non ha specificato però le tipologie di sanzioni, che sembrano quindi demandate alla regolamentazione

di Ordini o Collegi8.

Decorrenza

Le disposizioni del DPR 137/2012 trovano applicazione dal 16.8.2012, vale a dire il giorno successivo alla

data di entrata in vigore del decreto, coincidente, a sua volta, con il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale9, con l’effetto di abrogare tutte le disposizioni regolamentari e legislative

incompatibili.

A tal proposito, si ricorda che l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto è

stata fatta decorrere già dallo scorso 13.8.2012 ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis della L. 138/2011, il quale dispone che

“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),

sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in

ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”10

(così come ribadito dall’art. 12 co. 2 del DPR 137/201211

).

Si precisa, inoltre, che non tutte le disposizioni del DPR 137/2012 risultano di immediata applicazione. Alcune

disposizioni, infatti, trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto (come nel caso

dell’obbligo di stipula della polizza professionale); per altre si è rinviato a provvedimenti attuativi di Ordini o

Collegi, con parere del Ministro vigilante (come nel caso della formazione continua e del procedimento disci-

plinare)12

.

8 Ad esempio, per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, fra le sanzioni disciplinari, vengono previste: la censura, consistente

in una dichiarazione formale di biasimo, la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a 2 anni,

la radiazione dall’albo (art. 52 del DLgs. 28.6.2005 n. 139). Si consenta di rinviare a Vitale R. “Con la riforma, nuovi illeciti per il

professionista”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 24.8.2012. 9 Coordinato disposto dagli artt. 12 co. 1 e 14 del DPR 137/2012. (Il DPR 137/2012 è stato pubblicato nella G.U. 14.8.2012 n. 189).

10 Comma inserito dall’art. 10 co. 2 della L. 183/2011, come da ultimo modificato dall’art. 33 co. 1 lett. a) del DL 6.12.2011 n. 201

(conv. L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276). Si consenta di rinviare a Vitale R. “Riforma delle

professioni senza DPR”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.8.2012. 11

L’art. 12 co. 2 del DPR 137/2012 fa salve, poi, le disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall’Unione europea. 12

Cfr. Maglione V. e Parente G. “Professioni, la road map della riforma”, Il Sole - 24 Ore, 13.8.2012, p. 3.

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È stabilito, poi, che, entro il 31.12.2012, il Governo dovrà provvedere a raccogliere le disposizioni che non ri-

sultano abrogate in un testo unico (art. 3 co. 5-ter del DL 138/201113

)14

.

1.2 LEGGE DI STABILITÀ 2012

L’art. 10 della L. 12.11.2011 n. 18315

(“Legge di stabilità 2012”), così come integrato dall’art. 9-bis del DL

1/2012, ha consentito espressamente, a partire dall’1.1.2012 e previa emanazione di un apposito regolamento

attuativo, “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordini-

stico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.

La L. 183/2011 segna il definitivo superamento del tradizionale divieto legislativo di esercizio delle attività

professionali in forma societaria16

.

1.3 DL LIBERALIZZAZIONI

Le modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 1/2012 (c.d. “DL liberalizzazioni”) hanno riguardato:

l’abrogazione delle tariffe professionali;

l’obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento

dell’incarico;

il rinvio ad un decreto attuativo per la determinazione dei parametri “guida” ai fini della liquidazione

del compenso in sede giudiziale;

la riduzione del tirocinio e l’anticipazione del suo svolgimento ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale.

Ratio

Con l’art. 9 del DL 1/2012, il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

rendere libera la contrattazione tra professionista e cliente nella determinazione del compenso dovuto e

favorire lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti, riducendo così i costi per la collettività;

tutelare i fruitori delle prestazioni professionali, incentivando la trasparenza;

facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo i tempi e semplificando le procedure

per accedere all’esercizio delle professioni intellettuali17

.

Ambito applicativo

L’art. 9 del DL 1/2012 nella rubrica fa riferimento espressamente alle “professioni regolamentate”, con la pre-

cisazione al co. 1 “nel sistema ordinistico”.

13

Comma inserito dall’art. 10 co. 2 della L. 183/2011, come da ultimo modificato dall’art. 33 co. 1 lett. a) del DL 201/2011. 14

Cfr. AA.VV. “Novità della c.d. «Manovra Monti» (DL 6.12.2011 n. 201, L. 22.12.2011 n. 214)”, Schede di Aggiornamento on line,

1, 2012, p. 48 - 49. Si veda anche AA.VV. “Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)”, Schede di Aggiornamento,

12, 2011, p. 1886. 15

Cfr. AA.VV. “Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)”, cit., p. 1887. 16

In particolare, la suddetta innovazione legislativa si inserisce in un quadro europeo volto alla massima espansione del principio di

concorrenza, che vede le professioni come attività economiche produttrici di ricchezza. In tale contesto sovranazionale di domanda e

offerta delle prestazioni professionali, ai fini della creazione di strutture organizzative di maggiore ampiezza e con più mezzi

personali e materiali, così le forme societarie costituiscono utili strumenti per creare organizzazioni più efficienti. Cfr. parere

Consiglio di Stato 5.7.2012 n. 4832, in Banca Dati Eutekne. 17

Cfr. comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.1.2012 n. 11, in Banca Dati Eutekne, il dossier “Cresci Italia: più

concorrenza, più infrastrutture nel segno dell’equità”, 24.1.2012, pubblicato sul sito Internet www.governo.it e la Relazione tecnica

allegata al Ddl. (A.S. 3110) di conversione del DL 1/2012, pubblicato sul sito Internet www.senato.it. In dottrina, si veda Mazza P.

“Professionisti: le misure a garanzia della libera concorrenza”, Pratica fiscale e professionale, 7, 2012, p. 24.

Fig. 2 - Novità del DL 1/2012

Novità del DL 1/2012

riduzione del tirocinio e anticipazione del suo svolgimento

abolizione delle tariffe professionali

obbligo per i professionisti di predisporre un preventivo di massima e di pattuire il compenso al momento

del conferimento dell’incarico

rinvio ad alcuni parametri “guida” per la

determinazione in sede giudiziale del compenso

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Pertanto, il riferimento è alle professioni intellettuali per le quali è previsto un Ordine o Collegio. L’inter-

pretazione è supportata dalla definizione di “professione regolamentata” fornita da ultimo dal DPR 137/2012

all’art. 1 co. 1 lett. a)18

.

Decorrenza

Il DL 1/2012 e, nello specifico, le disposizioni sulle professioni regolamentate sono entrate in vigore il 24.1.201219

.

2 ACCESSO ALLA PROFESSIONE

L’accesso e l’esercizio dell’attività professionale sono liberi. L’albo unico nazionale degli iscritti è formato

dall’insieme degli albi territoriali di ogni professione ed è tenuto dal consiglio nazionale competente.

L’art. 3 co. 5 del DL 138/2011 prevede che, fatto salvo l’esame di Stato di cui all’art. 33 Cost.20

ai fini dell’ac-

cesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’atti-

vità risponda:

ai principi di libera concorrenza;

alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale;

alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti

nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Non sono ammesse eccezioni.

La lett. a) del co. 5 dell’art. 3 citato, poi, prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali deve essere

volta ad assicurare:

la libertà dell’accesso alla professione;

l’autonomia e l’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista circa il suo esercizio.

È consentita, solo in determinati casi e se prescritta da una disposizione di legge, la limitazione sul numero di

persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica.

Regolamento attuativo

In attuazione della normativa sopra richiamata, per quanto riguarda l’accesso alle professioni regolamentate,

l’art. 2 co. 1 del DPR 137/2012 ha affermato:

18

Cfr. il precedente § 1.1.2. 19

La data di entrata in vigore corrisponde al giorno di pubblicazione del DL 1/2012 in Gazzetta Ufficiale (art. 98 del DL 1/2012). 20

In particolare, ai sensi dell’art. 33 co. 5 Cost. “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per

la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.

Fig. 3 - Principali interventi di modifica in tema di professioni regolamentate

Riforma delle professioni regolamentate

DL 138/2011

fissazione dei principi di riforma

DPR 137/2012

DL 1/2012

abrogazione delle tariffe

determinazione del compenso al momento

del conferimento dell’incarico e obbligatorietà

del preventivo di massima

liquidazione del compenso da parte di un or-

gano giurisdizionale sulla base di parametri

ministeriali DM 140/2012

durata e modalità di svolgimento del tirocinio

L. 183/2011

(modificata dal DL 1/2012)

regolamentazione delle società tra professionisti

DM attuativo non ancora pubblicato in G.U.

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il pieno principio di libertà;

il divieto delle limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano fondate su espresse pre-

visioni relative:

al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professio-

nale;

alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;

ad altri motivi imperativi di interesse generale.

Restano comunque ferme le regole sull’esame di Stato di cui all’art. 33 Cost.

Per quanto riguarda, poi, l’esercizio della professione, l’art. 2 co. 2 del DPR 137/2012 ha stabilito il principio

di libertà e autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. Viene aggiunto che la formazione di

albi speciali, comportanti la legittimazione a specifici esercizi dell’attività professionale fondati su specializ-

zazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su espressa disposizione di legge.

Inoltre:

non sono ammesse limitazioni, sotto qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del

numero di persone titolate ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto

o parte del territorio dello Stato. Vengono fatte salve specifiche deroghe fondate su ragioni di interesse

pubblico, quale la tutela della salute21

(co. 3);

sono vietate le limitazioni di carattere discriminatorio, anche in via indiretta, all’accesso e all’esercizio

della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione

professionale o della società tra professionisti (co. 4).

Albo unico nazionale

L’art. 3 del DPR 137/2012 ha previsto una regolamentazione anche con riferimento alla disciplina degli albi.

Nello specifico, viene fatta una distinzione fra:

albi territoriali, relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’Ordine

o del Collegio territoriale. Si tratta di albi pubblici, che contengono l’anagrafe di tutti gli iscritti, con

l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti (co. 1);

albo unico nazionale degli iscritti, che contiene l’insieme degli albi territoriali di ogni professione, te-

nuto dal consiglio nazionale competente. Ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale, i consi-

gli territoriali devono fornire “senza indugio” per via telematica ai consigli nazionali tutte le informa-

zioni rilevanti (co. 2)22

.

3 LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto, in particolare, le attività profes-

sionali regolamentate.

Ai sensi dell’art. 3 co. 5 lett. g) del DL 138/2011, “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad

oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non

devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

A tal proposito, si ricorda che già l’art. 2 co. 1 lett. b) del DL 223/2006 stabiliva, in conformità al principio comu-

nitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di as-

sicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni

offerte sul mercato, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimen-

to alle attività libero professionali e intellettuali, “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa

circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi

delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”.

21

Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili. 22

La creazione di un unico albo riferito ad ogni professione è posto al fine di una migliore organizzazione e gestione delle informa-

zioni contenute negli albi. Cfr. la Relazione illustrativa al DPR 137/2012.

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Regolamento attuativo

La disciplina sull’attività informativa dell’attività professionale, riprendendo la norma primaria, è contenuta

all’art. 4 del DPR 137/201223

. Con tale disposizione si è inteso incentivare la concorrenza24

.

A tal proposito, si segnala che, rispetto all’art. 2 co. 1 lett. b) del DL 223/2006, non vi è il riferimento alla

verifica sulla trasparenza e veridicità della pubblicità da parte degli Ordini. Tale disposizione, in particolare,

era già stata ritenuta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non giustificata nell’ambito

dell’ordinamento giuridico, oltre che potenzialmente lesiva della concorrenza, posto che la competenza del-

l’Autorità stessa sul controllo della correttezza, veridicità e non ingannevolezza dei messaggi pubblicitari

diffusi è estesa a qualsiasi soggetto nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica, quindi

anche ai soggetti che svolgono attività libero professionali e intellettuali25

.

3.1 OGGETTO DELL’INFORMATIVA

Viene ammessa la pubblicità informativa avente ad oggetto:

l’attività delle professioni regolamentate;

le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;

la struttura dello studio professionale (nel senso della sua composizione26

);

i compensi richiesti per le prestazioni (art. 4 co. 1 del DPR 137/2012).

3.2 MEZZI DELL’INFORMATIVA

La pubblicità informativa è ammessa “con ogni mezzo” (art. 4 co. 1 del DPR 137/2012).

Pertanto, non vi sarebbero limiti all’utilizzo degli strumenti promozionali, che, a titolo esemplificativo, si pos-

sono così elencare:

televisione e radio;

giornali e brochure;

mail e siti web;

affissioni e volantini;

posta;

gadget;

pubblicazioni;

conferenze27

.

3.3 LIMITI

Le informazioni rese mediante pubblicità:

devono essere funzionali all’oggetto28

, veritiere e corrette;

non devono violare l’obbligo del segreto professionale;

non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie (art. 4 co. 2 del DPR 137/2012).

23

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Pubblicità informativa libera per il professionista”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

22.8.2012. 24

Cfr. la Relazione illustrativa al DPR 137/2012. 25

Cfr. la Relazione AGCM “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2012”

del 5.1.2012. 26

Cfr. la Relazione illustrativa al DPR 137/2012. 27

Cfr. D’Agnolo M. “Pubblicità ammessa su tutti i media”, Il Sole - 24 Ore, 8.8.2012, p. 20. 28

Con tale riferimento, si potrebbe dubitare sulla possibilità di pubblicizzare da parte del professionista un’attività non rientrante

nell’esercizio dell’attività professionale stessa (ad esempio, sponsorizzazione di corsi di formazione o di eventi culturali, benefici e

così via). Cfr. D’Agnolo M. “Pubblicità ammessa su tutti i media”, cit. e Parigi P. “Vetrina illuminata sui prezzi”, Il Sole - 24 Ore,

15.8.2012, p. 15. In senso negativo sembra esprimersi la Relazione illustrativa al DPR 137/2012, nella quale viene precisato che il

riferimento alla pubblicità come “funzionale all’oggetto” è stata mantenuta in quanto “ritenuta utile ad evitare che la pubblicità

possa assumere caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionali stessi”.

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Pubblicità comparativa

Nella Relazione illustrativa al DPR 137/2012 viene precisato che nel concetto di pubblicità informativa va ri-

compresa la pubblicità comparativa in termini assoluti, non invece la pubblicità comparativa in senso stretto.

Pertanto, non è possibile per il professionista fare raffronti con altri professionisti.

3.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione delle disposizioni sopra descritte:

costituisce illecito disciplinare;

integra una violazione delle disposizioni di cui al DLgs. 206/2005, recante il Codice del consumo, e il

DLgs. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole (art. 4 co. 3 del DPR 137/2012)29

.

4 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Entro il 15.8.2013, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione professionale.

L’obbligo per il professionista di stipulare una polizza professionale è stato introdotto dall’art. 3 co. 5 lett. e)

del DL 138/2011, il quale prevede che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicu-

razione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità pro-

fessionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma

possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.

Detto obbligo è stato, poi, ripreso dall’art. 9 co. 4 secondo paragrafo del DL 1/2012, nel quale viene precisato

che, tra gli obblighi posti a carico del professionista, vi è anche quello di “indicare” al momento del conferi-

mento dell’incarico i dati relativi alla polizza assicurativa per eventuali danni che possono nascere nell’eser-

cizio dell’attività professionale.

Regolamento attuativo: decorrenza

Il mancato intervento del legislatore sul coordinamento delle due disposizioni aveva suscitato alcuni dubbi ap-

plicativi in merito alla decorrenza dell’obbligo di stipula di una assicurazione professionale30

.

Con l’emanazione del DPR 137/2012 è stata eliminata ogni incertezza, rinviando direttamente l’obbligo di sti-

pula della polizza professionale a 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, al fine di consentire la negozia-

29

L’Autorità garante, ad esempio, potrà, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibire la con-

tinuazione e eliminare gli effetti delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. L’Auto-

rità garante, poi, potrà provvedere alla sospensione provvisoria, con provvedimento motivato, qualora sussista particolare urgenza

(art. 27 del DLgs. 206/2005 e art. 8 del DLgs. 145/2007). Cfr. D’Agnolo M. “Sanzionato lo spot ingannevole”, Il Sole - 24 Ore,

8.8.2012, p. 20 e Galimberti A. “Ormai storia la querelle per le «insegne»”, Il Sole - 24 Ore, 8.8.2012, p. 20. 30

A tal proposito, si ricorda che la formulazione delle norme precedenti al DPR 137/2012 aveva indotto il Servizio studi del Senato, in

occasione della conversione in legge del DL 1/2012 a richiamare l’attenzione sull’opportunità di “un ulteriore approfondimento,

occorrendo forse chiarire se l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni decorra immediatamente o se sia subordina-

to all’adozione del regolamento di delegificazione di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011, fermo re-

stando, in questa seconda ipotesi, l’obbligo immediato di indicare i dati della polizza, qualora essa sia stata stipulata” (cfr. la Sche-

da di lettura al disegno di legge - A.S. 3110, “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la competitività”, elaborato dal Servizio Studi del Senato, febbraio

2012, disponibile sul sito Internet www.senato.it. Si veda, inoltre, la Scheda di lettura al disegno di legge - A.C. 5025, elaborato dal

Servizio Studi della Camera, 6.3.2012, disponibile sul sito Internet www.camera.it). In sede di conversione, la disposizione non era

stata modificata. Sul punto, comunque, gli Ordini professionali avevano concordato nel ritenere che l’obbligatorietà della stipula

dell’assicurazione professionale sarebbe decorsa solo successivamente al 13.8.2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti in

conformità alle previsioni del DL 138/2011. In particolare, secondo il CNDCEC, nella nota informativa 7.3.2012 n. 21, in Banca

Dati Eutekne (nella versione rettificata così come da nota informativa n. 24/2012), fino a tale momento il professionista avrebbe

dovuto comunicare espressamente al cliente solo l’eventuale assenza di una copertura assicurativa. Sembrava minoritario, invece,

l’orientamento in favore dell’applicazione immediata (quindi, dallo scorso 24.1.2012) già dell’obbligo di stipula della polizza assi-

curativa, secondo una interpretazione strettamente letterale dell’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 che fa riferimento al carattere imperativo

dell’“indicazione” dei dati, quindi, conseguentemente, anche della stipula della polizza. Cfr. Pacelli B. “Copertura assicurativa, gli

ordini non sono impreparati”, Italia Oggi, 27.1.2012, p. 23. Inoltre, vi è chi ha ritenuto anche la posticipazione dell’obbligo di comu-

nicazione al cliente della copertura assicurativa all’adeguamento da parte degli Ordini dei propri ordinamenti (quindi, da tale mo-

mento e, comunque, dal 13.8.2012). Cfr. Siri M. “Il cliente va informato su polizza e massimali”, Il Sole - 24 Ore, 30.1.2012, p. 55.

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zione delle convenzioni collettive da parte dei consigli nazionali e degli enti previdenziali dei professionisti,

in modo da garantire un’“implementazione coerente e completa”31

(art. 5 co. 3 del DPR 137/2012)32

.

4.1 AMBITO APPLICATIVO: DESTINATARI

Relativamente all’ambito applicativo della disposizione, con riferimento ai destinatari, non sembra che la nor-

ma sia estesa a tutti i professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio33

.

In via preliminare, occorre, infatti, considerarare che il regolamento si applica alle “professioni regolamen-

tate” – quale attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il

cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi, in via subordinata al possesso di qua-

lifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità – e ai relativi “professionisti” – quali

esercenti la professione regolamentata (art. 1 del DPR 137/2012).

Inoltre, la polizza deve coprire i danni “derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale” (art. 5 co.

1 del DPR 137/2012). Lo stesso art. 3 co. 5 lett. e) del DL 138/2011 è finalizzato alla “tutela del cliente”,

sembrando così presupporre una correlazione fra copertura assicurativa e sussistenza di un rapporto di clien-

tela, rispetto alla quale si pone l’“esercizio dell’attività professionale”.

La Relazione illustrativa al regolamento, poi, proprio con riferimento all’oggetto dell’assicurazione riferito alla

copertura per i danni derivanti al cliente, esclude dall’obbligo in questione i professionisti che operano nel-

l’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, lasciando all’interprete, negli altri casi, “di valutare quando vi

sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l’obbligo di assicurazione”.

4.2 OGGETTO DELLA POLIZZA

La polizza assicurativa si estende ai danni derivanti al cliente dall’esercizio:

dell’attività professionale;

delle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente medesimo (art. 5 co. 1 primo para-

grafo del DPR 137/2012).

4.3 OBBLIGHI INFORMATIVI A FAVORE DEL CLIENTE

L’obbligo assicurativo, poi, è affiancato da un preciso obbligo informativo a favore del cliente.

Infatti, l’art. 5 co. 1 secondo paragrafo del DPR 137/2012, in modo conforme a quanto già stabilito sia nel DL

138/2011, sia all’art. 9 co. 4 del DL 1/2012, dispone che grava sul professionista l’obbligo di rendere noti al

cliente, già al momento dell’assunzione/conferimento dell’incarico, i seguenti elementi:

estremi della polizza;

massimale;

ogni variazione successiva.

Circa la decorrenza, dalla formulazione della norma sembrerebbe che anche gli obblighi informativi siano da

includere nel rinvio disposto dal legislatore all’art. 5 co. 3 del DPR 137/2012,

D’altro canto, si ricorda che, secondo il CNDCEC, in relazione all’art. 9 citato e prima dell’emanazione del

DPR 137/2012, il professionista avrebbe dovuto comunicare, almeno fino all’entrata a regime dell’obbligo di

stipula della polizza, solo l’eventuale mancanza di una copertura assicurativa34

.

4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione di tali obblighi, quindi, si ritiene sia dell’obbligo assicurativo sia di quello informativo, costi-

tuisce illecito disciplinare (art. 5 co. 2 del DPR 137/2012).

31

Così la Relazione illustrativa al DPR 137/2012. 32

Ai sensi dell’art. 3 co. 5.1 (comma inserito dall’art. 1 co. 3-bis del DL 28.6.2012 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012

n. 132), “Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno

dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre

l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita’ civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le

professioni sanitarie”. 33

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Assicurazione professionale obbligatoria fra un anno”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 8.8.2012 e Vitale R. “Assicurazione professionale al via con pieno di dubbi”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 23.7.2012. 34

Così il CNDCEC, nella nota informativa 21/2012, cit.

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5 TIROCINIO

È stata prevista l’anticipazione dello svolgimento del tirocinio, ridotto alla durata massima di 18 mesi, nel corso

degli studi universitari e il riconoscimento a favore del tirocinante di un rimborso spese forfetario.

La disciplina sul tirocinio per l’accesso alla professione risulta dal combinato disposto dei seguenti articoli:

art. 3 co. 5 lett. c) del DL 138/2011 e art. 6 del DPR 137/2012;

art. 9 co. 4 quarto paragrafo e co. 6 del DL 1/2012.

Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti, la cui iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento del tirocinio stesso, è tenu-

to presso il consiglio dell’Ordine o Collegio territoriale.

Ai fini dell’iscrizione, occorre il conseguimento del titolo di laurea o il diverso titolo di istruzione previsti

dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, salva l’ipotesi dello svolgimento del tirocinio conte-

stuale al percorso di studi35

(art. 6 co. 2 del DPR 137/2012).

Il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal consiglio dell’Ordine o Collegio presso il quale è stato svol-

to, che, però, perde efficacia decorsi 5 anni senza il superamento dell’esame di Stato (se previsto). Segue la

cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti (art. 6 co. 12 del DPR 137/2012).

Esclusioni

Vengono escluse dalla normativa richiamata, in punto durata e modalità del tirocinio, le professioni sanitarie,

per le quali resta ferma la normativa specifica vigente (art. 9 co. 6 terzo paragrafo del DL 1/2012 e art. 6 co. 1

secondo paragrafo e co. 4 quinto paragrafo del DPR 137/2012).

5.1 OBBLIGATORIETÀ

Il tirocinio professionale è obbligatorio solo qualora sia previsto dai singoli ordinamenti professionali (art. 6

co. 1 primo paragrafo del DPR 137/2012).

5.2 DURATA

La durata massima del tirocinio è di 18 mesi (art. 9 co. 6 primo paragrafo e art. 6 co. 1 primo paragrafo del

DPR 137/2012).

35

Rimangono ferme le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.

Fig. 4 - Assicurazione professionale

Assicurazione professionale

stipulare una idonea polizza professionale

violazione

illecito professionale

rendere noto al cliente:

estremi della polizza;

massimale;

ogni variazione successiva

per il professionista iscritto in un Ordine o Collegio

obbligo di

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5.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Secondo l’art. 3 co. 5 lett. c) del DL 138/2011, la disciplina del tirocinio deve conformarsi a criteri che garan-

tiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare

il miglior esercizio della professione.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 6 co. 1 terzo paragrafo del DPR 137/2012, il tirocinio consiste nell’adde-

stramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per

l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.

I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti allo

stesso potere disciplinare (art. 6 co. 8 del DPR 137/2012).

5.3.1 Svolgimento

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, viene stabilito che il tirocinio può consistere:

nella pratica svolta presso un professionista;

nella frequenza con profitto di specifici corsi di formazione professionale (art. 6 co. 9 primo paragrafo

del DPR 137/2012).

Inoltre, il tirocinio può essere svolto:

per i primi 6 mesi, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della

laurea necessaria. Per l’anticipazione dello svolgimento del tirocinio è necessaria un’apposita conven-

zione quadro stipulata tra il consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione,

Università e Ricerca (MIUR) e il Ministro vigilante (art. 9 co. 6 primo paragrafo del DL 1/2012 e art. 6

co. 4 secondo paragrafo del DPR 137/2012)36

;

presso Pubbliche Amministrazioni, al conseguimento del relativo titolo di studio, in presenza di ana-

loghe convenzioni tra i predetti consigli nazionali degli Ordini o Collegi e il Ministro per la Pubblica

Amministrazione e la Semplificazione (art. 9 co. 6 secondo paragrafo del DL 1/2012 e art. 6 co. 4

quarto paragrafo del DPR 137/2012)37

;

presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professio-

ne, in misura non superiore a 6 mesi (art. 6 co. 4 primo paragrafo del DPR 137/2012).

Pratica presso un professionista

In merito al professionista affidatario, viene stabilito che:

deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo;

non può assumere più di 3 praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione motivata del com-

petente consiglio territoriale sulla base di criteri relativi all’attività professionale del richiedente e

l’organizzazione della stessa38

;

deve assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità (art. 6 co. 3 del DPR 137/2012).

Corsi di formazione

La frequenza dei corsi di formazione, che rimane facoltativa ed alternativa alla pratica svolta presso un pro-

fessionista39

, non può avere una durata superiore a 6 mesi.

I corsi di formazione possono essere organizzati da:

Ordini o Collegi;

associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli Ordini o Collegi,

su proposta motivata di delibera al Ministro vigilante e parere vincolante dello stesso40

(art. 6 co. 9 del

DPR 137/2012).

36

Si fa presente che l’art. 6 co. 4 del DPR 137/2012, rispetto alle prescrizioni dell’art. 9 co. 6 del DL 1/2012, ha aggiunto che l’antici-

pazione del tirocinio può avvenire solo durante l’ultimo anno del corso di studio e che per la convenzione quadro occorre l’inter-

vento anche del Ministro vigilante. Viene inserita anche la possibilità per i consigli territoriali e le università (pubbliche e private) di

stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti (art. 6 co. 4 terzo paragrafo del DPR 137/2012). 37

Cfr. Sacchettini E. “Il tirocinio di 18 mesi inizia dall’Università”, Guida al Diritto, 7, 2012, p. 53 e 54. 38

I criteri saranno stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio, previo parere vincolante del Ministro vigi-

lante. 39

Così la Relazione illustrativa al DPR 137/2012.

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Viene demandato ad un apposito regolamento attuativo del consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio, da ema-

narsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del DPR 137/2012, la

disciplina relativa a:

modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, in modo da garantire la libertà e il plura-

lismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore;

modalità e condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante, per le verifiche

intermedie e finali del profitto, affidate ad una commissione composta da professionisti e docenti uni-

versitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario. Ciò per garantire omogeneità di

giudizio su tutto il territorio nazionale. Non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza

ai membri della commissione (art. 6 co. 10 del DPR 137/2012).

Per la piena operatività della norma, però, occorre anche la verifica dell’idoneità dei corsi organizzati da parte

del Ministro vigilante e la dichiarazione della “data a decorrere dalla quale la disposizione (…) è applicabile

al tirocinio” (art. 6 co. 11 del DPR 137/2012).

È consentito alle regioni disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di

tirocinio professionale (art. 6 co. 13 del DPR 137/2012).

5.3.2 Interruzione

L’interruzione del tirocinio non comporta sempre l’inefficacia del periodo svolto in precedenza. In particolare,

perché il periodo che precede l’interruzione possa valere ai fini del computo finale per l’accesso alla professio-

ne:

nel caso di giustificato motivo, l’interruzione non dovrà comunque superare i 9 mesi;

nel caso non vi sia alcun giustificato motivo, l’interruzione non potrà superare i 3 mesi (art. 6 co. 7 del

DPR 137/2012).

5.3.3 Regime di incompatibilità

Il tirocinio non determina l’incompatibilità assoluta con l’assunzione di un altro rapporto di lavoro, potendo

essere svolto in concomitanza con:

un rapporto di pubblico impiego;

un rapporto di lavoro subordinato privato.

In entrambi i casi, però, in conformità al principio delega di cui all’art. 3 co. 5 lett. c) del DL 138/2011 del tiro-

cinio informato sull’ “effettivo svolgimento dell’attività formativa”, il rapporto di lavoro deve prevedere moda-

lità ed orari di lavori idonei a consentirne appunto “l’affettivo svolgimento”41

(art. 6 co. 5 del DPR 137/2012).

5.4 RIMBORSO FORFETARIO

L’art. 6 co. 6 del DPR 137/2012, precisando che il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di un

rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fa salvo quanto stabilito dall’art. 9 co. 4 quarto paragrafo del

DL 1/2012, relativo al rimborso forfetario riconosciuto al tirocinante.

A tal proposito, si ricorda che il legislatore, nella versione originaria del DL 1/2012, aveva previsto l’abroga-

zione dell’obbligo di corresponsione al tirocinante di “un equo compenso di natura indennitaria, commisurato

al suo concreto apporto”42

(di cui all’abrogato art. 3 co. 5 lett. c) secondo paragrafo del DL 138/2011). In sede

di conversione del decreto, tuttavia, tale disposizione di fatto è stata reinserita mediante il riferimento a un

“rimborso spese”:

concordato fra tirocinante e il proprio dominus;

forfetario;

40

Nella Relazione illustrativa al DPR 137/2012 viene precisato che l’intervento del Ministro vigilante, nel procedimento deliberativo

consiliare, ha “finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio”. 41

Sul rispetto della disposizione vigila il consiglio dell’Ordine o Collegio territoriale. 42

Cfr. Sacchettini E “Il rebus del rimborso spese forfettario ai praticanti”, Guida al Diritto, 13, 2012, p. VIII - X.

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corrisposto dopo i primi sei mesi di tirocinio (art. 9 co. 4 ultimo paragrafo del DL 1/2012). Per il

periodo antecedente, dunque, il tirocinante presterà la propria opera in maniera gratuita salvo natural-

mente diverso accordo fra le parti43

.

Tirocinio

Art. 3 co. 5 lett. c)

del DL 138/2011 Art. 9 co. 4 e 6 DL 1/2012 Art. 6 del DPR 137/2012

La disciplina del tirocinio per

l’accesso alla professione

deve conformarsi a criteri

che garantiscano l’effettivo

svolgimento dell’attività

formativa e il suo adegua-

mento costante all’esigenza

di assicurare il miglior eserci-

zio della professione

Durata massima del tirocinio a 18 mesi Viene aggiunto il carattere obbligatorio del tirocinio solo se

previsto dai singoli ordinamenti professionali

Possibilità di svolgere il tirocinio per i

primi 6 mesi in concomitanza con il corso

di studio per il conseguimento della lau-

rea, sulla base di apposite convenzioni

quadro fra consigli nazionali e MIUR

Viene aggiunto che:

il tirocinio può essere anticipato solo nell’ultimo anno

del corso di studio per il conseguimento della laurea;

per la stipula della convenzione quadro occorre la

partecipazione anche del Ministro vigilante;

sono ammesse convenzioni, conformi alle convenzio-

ni quadro generali, fra consigli territoriali e le universi-

tà per regolare i reciproci rapporti

Possibilità di svolgere il tirocinio all’esito

del corso di laurea presso Amministra-

zione pubbliche, sulla base di apposite

convenzioni fra consigli nazionali e Mi-

nistro per la pubblica Amministrazione

e la Semplificazione

Riconoscimento di un rimborso forfeta-

rio dopo i primi 6 mesi di tirocinio

Viene precisato che il tirocinio non determina l’instaurazio-

ne di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale

Il tirocinio può consistere nella:

pratica svolta presso un professionista “affidatario”

(con almeno 5 anni di anzianità, non più di 3 prati-

canti contemporaneamente salvo autorizzazione);

frequenza con profitto di corsi di formazione profes-

sionale (per non più di 6 mesi)

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di

pubblico impiego o rapporto di lavoro subordinato privato

5.5 AMBITO APPLICATIVO: DECORRENZA

L’art. 6 co. 14 del DPR 137/2012 ha previsto che le disposizioni sopra richiamate si applicano “ai tirocini

iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto

dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

L’art. 9 co. 6 del DL 1/2012 ha sancito, in particolare, che il tirocinio può avere una durata massima di 18

mesi.

La mancanza di una disciplina transitoria ha suscitato alcune perplessità in ordine al regime di decorrenza della

norma.

Si riportano di seguito gli orientamenti emersi in occasione dell’emanazione del DL 1/2012 al fine di delineare

il regime di decorrenza del tirocinio.

DL liberalizzazioni e dubbi applicativi

Relativamente alla riduzione del tirocinio professionale ad un massimo di 18 mesi, è stata riconosciuta l’effi-

cacia immediatamente precettiva della disposizione, quindi applicabile in primis ai nuovi tirocini, vale a dire

a quelli iniziati a far data dall’entrata in vigore del DL 1/2012 (24.1.2012).

Più dubbia è stata, invece, l’estensione dell’ambito applicativo anche ai tirocini già in corso di svolgimento44

.

43

Cfr. D’Alessio S. “Professioni, tirocinio con forfait”, Italia Oggi7, 26.3.2012, p. 10. 44

A tal proposito, si fa presente che secondo il CNDCEC (cfr. lettera CNDCEC 27.2.2012, inviata ai Ministeri della Giustizia e del-

l’Università - nota informativa 5.3.2012 n. 20, in Banca Dati Eutekne), l’immediata precettività consegue dalla tecnica legislativa

utilizzata dal legislatore per l’introduzione della disposizione in commento, con la conseguenza, però, di creare un vuoto normativo:

da un lato l’impossibilità per i nuovi tirocinanti di svolgere il tirocinio secondo la precedente convenzione quadro stipulata tra il

Consiglio Nazionale stesso e il MIUR, in quanto incompatibile con la disciplina vigente, dall’altro l’attesa della sigla delle nuove

convenzioni regolanti i percorsi alternativi ai tirocini tradizionali. Sul punto, cfr. Quaranta R. “Tirocinio professionale a 18 mesi, il

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Sul punto, il Ministero della Giustizia è intervenuto con due indicazioni interpretative di segno opposto.

Con il parere 18.4.201245

, l’Ufficio Legislativo del Ministro della Giustizia ha interpretato il quadro normativo vi-

gente nel senso che la riduzione a 18 mesi non si applica ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore delle nuo-

ve disposizioni (24.1.2012). Infatti, né il DL 1/2012, né la relativa legge di conversione (L. 27/2012) contengono

disposizioni transitorie che regolino le situazioni instaurate prima dell’entrata in vigore dello stesso DL 1/2012.

Pertanto, in applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo46

, “le nuove norme sono

(…) destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012”47

.

Poi, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e la Direzione generale della giustizia civile del Ministero della

Giustizia, con la circ. 4.7.201248

, hanno propeso per una diversa interpretazione dell’art. 9 co. 6 del DL

1/2012, ritenendo l’applicazione immediata del tirocinio ridotto a tutti i tirocini in corso, anche quelli ini-

ziati prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione49

. Nelle motivazioni del Ministero vi sono in

particolare le seguenti:

lo spirito della volontà legislativa è quello di favorire l’accesso alla professione dei giovani;

con una interpretazione diversa si creerebbero situazioni di disparità di trattamento nell’accesso alla

professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, in contrasto con il principio costituzionale di

eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Verrebbero, cioè, “fortemente” penalizzati tutti i soggetti che hanno

iniziato la pratica subito prima l’entrata in vigore della norma.

Premesso quanto sopra, l’art. 6 co. 14 del DPR 137/2012 andrebbe letto alla luce di tale ultimo orientamento

interpretativo50

.

Pertanto, le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 137/2012, trovano applicazione:

innanzitutto ai “nuovi” tirocini ex art. 6 co. 14 del DPR 137/2012, cioè quelli iniziati dal giorno suc-

cessivo alla data di entrata in vigore del DPR 137/2012, quindi dal 16.8.2012;

poi, a tutti i tirocini in corso, cioè quelli iniziati ante o post 24.1.2012 ex art. 9 co. 6 del DL 1/2012 (e

della circolare del Ministero della Giustizia 4.7.2012, cit.), richiamato dallo stesso art. 6 co. 14 del DPR

137/201251

.

Tale interpretazione è confermata anche dal MIUR; con la nota informativa 3.10.2012 n. 7552

, infatti, il CNDCEC

ha reso noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato lo scorso 27.9.2012 un

CNDCEC chiede chiarezza ai Ministeri”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.3.2012, Costa G. “Da chiarire se la

pratica breve è retroattiva”, Il Sole - 24 Ore, 8.3.2012, p. 31 e Pacelli B. “Chiarimenti sul tirocinio”, Italia Oggi, 8.3.2012, p. 29. In

merito, si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense – CNF – (studio CNF 22.3.2012 n. 6, in Banca Dati Eutekne, § 11),

il quale ha, innanzitutto, precisato che l’operatività della norma è subordinata alla stipulazione delle Convenzioni per lo svolgimento

del tirocinio. Poi, secondo il CNF, il legislatore non si sarebbe limitato a modificare solo il termine di durata del tirocinio, ma ne

avrebbe mutato proprio “la fisionomia e la stessa logica”. Si tratterebbe cioè di un nuovo modello di tirocinio professionale che

escluderebbe, quindi, secondo “l’interpretazione più ragionevole”, i tirocini in corso di svolgimento. 45

In Banca Dati Eutekne. 46

Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. 47

Cfr. Damasco M. “Non retroattivo il tirocinio professionale di 18 mesi”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

23.5.2012 e Negri G. “Nuovo tirocinio non retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 23.5.2012, p. 21. A tal proposito, si osserva che il parere

dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, reso al Consiglio nazionale Forense, è stato ritenuto “applicabile” ai tirocinanti

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto “si tratta della prima presa di posizione ufficiale assunta da un Ministero”

(così, il CNDCEC, nella nota informativa 23.5.2012 n. 45, in Banca Dati Eutekne). Si veda, inoltre, la nota informativa del

CNDCEC 1.6.2012 n. 47, in Banca Dati Eutekne, nella quale, riportando la lettera che il MIUR aveva inviato ai Rettori delle Uni-

versità italiane, si ribadiva la posizione interpretativa assunta dal Ministero della Giustizia. Cfr. Quaranta R. “Nessuna retroattività

per il tirocinio ridotto, lo conferma il MIUR”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 2.6.2012. 48

In Banca Dati Eutekne. 49

Cfr. Quaranta R. “Dietrofront del Ministero della Giustizia: il tirocinio ridotto è retroattivo”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 5.7.2012 e Negri G. “Il tirocinio breve di 18 mesi diventa retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 5.7.2012, p. 25. In merito,

il CNDCEC, nella nota informativa 27.7.2012 n. 61, in Banca Dati Eutekne, ha chiarito che “anche in assenza di ulteriori preci-

sazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si può ipotizzare l’applicazione della nuova interpre-

tazione” ai tirocinanti iscritti ante 24.1.2012, sia nella sezione A sia nella sezione B dell’albo. Cfr. Quaranta R. “Il tirocinio «ridotto»

dei commercialisti può essere retroattivo”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 28.7.2012. A richiamo della nota

informativa 61/2012, cfr. Pronto ordini CNDCEC 3.8.2012 n. 204 e 31.7.2012 n. 169, entrambe in Banca Dati Eutekne. 50

Cfr. Del Bo J.M. “Praticantato di 18 mesi per tutti”, Il Sole - 24 Ore, 5.8.2012, p. 3. 51

Cfr. Cavalluzzo N. “Per la pratica limite a 18 mesi”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 10. 52

In Banca Dati Eutekne.

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parere ai rettori delle Università in tema di durata del tirocinio professionale alla luce delle novità introdotte dal DL

1/2012. È stato, in particolare, precisato che:

possono essere ammessi all’esame di Stato tutti coloro che hanno compiuto 18 mesi di tirocinio profes-

sionale, anche se il tirocinio ha avuto inizio antecedentemente al 24.1.2012;

con riferimento al tirocinio contestuale agli studi, è comunque necessario lo svolgimento di un anno di

tirocinio dopo il conseguimento della laurea.

Pertanto, ai fini del rilascio di compiuta tirocinio, il CNDCEC ha chiarito che, nel caso di tirocini contestuali

agli studi, non è sufficiente il mero compimento dei 18 mesi, ma è necessario:

il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;

dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale, il compimento di un anno di tirocinio. Ne

deriva che il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi53

.

6 FORMAZIONE CONTINUA

Il professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza

professionale. La violazione costituisce illecito disciplinare.

L’art. 3 co. 5 lett. b) del DL 138/2011 prevede “l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione

continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo

restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato

sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

Regolamento attuativo

L’art. 7 co. 1 del DPR 137/2012, in attuazione dell’art. 3 co. 5 lett. b) citato:

impone a tutti i professionisti l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale;

delinea la violazione di tale obbligo come illecito disciplinare.

La prescrizione risponde all’esigenza di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel-

l’interesse dell’utente e della collettività e all’obiettivo dello sviluppo professionale54

.

Obbligo di aggiornamento e corsi di formazione

L’organizzazione dei corsi di formazione è consentita a:

Ordini e Collegi;

53

Cfr. Quaranta R. “Tirocinio ridotto retroattivo, ma almeno un anno deve essere svolto «post laurea»”, Il Quotidiano del Commercia-

lista, www.eutekne.info, 4.10.2012, Negri G. “L’Università conferma: il tirocinio è retroattivo”, Il Sole - 24 Ore, 4.10.2012, p. 27 e

Ventura G. “Tirocini, in studio almeno un anno”, Italia Oggi, 4.10.2012, p. 30. 54

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Formazione obbligatoria per tutti i professionisti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

21.8.2012. Si veda, inoltre, Tosoni G.P. “La formazione gioca la carta-mercato”, Il Sole - 24 Ore, 5.8.2012, p. 3.

Fig. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio

Tirocinio

durata massima 18 mesi

svolgimento

anticipazione per i primi 6 mesi durante l’ultimo anno del corso di studi universitari o presso Amministrazioni pubbliche all’esito del corso di laurea

rimborso spese in via forfetaria dal 6° mese di tirocinio

in costanza di rapporto di pubblico impiego o di rapporto di lavoro subordinato privato

presso un professionista o mediante frequenza con profitto di corsi di formazione professionale (per non più di 6 mesi)

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associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti, su autorizzazione dei consigli nazionali degli Ordini o

Collegi, che consegue, dietro proposta motivata degli stessi, al parere vincolante del Ministro vigilan-

te55

(art. 7 co. 2 del DPR 137/2012).

L’attività di formazione, organizzata dagli Ordini o Collegi, può essere svolta anche in cooperazione o conven-

zione con altri soggetti (art. 7 co. 5 del DPR 137/2012). Per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di for-

mazione professionale, le Regioni possono disciplinare l’attribuzione di fondi (art. 7 co. 6 del DPR 137/2012).

Inoltre, viene ammessa la possibilità di:

convenzioni fra consigli nazionali e università per regole comuni di riconoscimento reciproco dei

crediti formativi professionali e universitari;

regolamenti comuni dei consigli nazionali, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, per crediti

formativi professionali interdisciplinari (art. 7 co. 4 del DPR 137/2012).

Viene demandato ad un apposito regolamento del consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio, da emanarsi

previo parere favorevole del Ministro vigilante entro un anno dall’entrata in vigore del DPR 137/2012, la di-

sciplina relativa a (art. 7 co. 3 del DPR 137/2012):

le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per

la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali,

delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, che devono essere uniformi per tutto il territorio nazionale;

il valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua.

Esclusioni

Viene fatta salva la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (art. 7 co. 7 del DPR 137/2012).

7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Viene attribuita la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Per tale scopo,

viene prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con

quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.

Ai sensi dell’art. 3 co. 5 lett. f) del DL 138/2011, “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di

consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli

di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.

55

Così come in tema di tirocinio, la Relazione illustrativa al DPR 137/2012 ha precisato che l’intervento del Ministro vigilante, nel

procedimento deliberativo consiliare, ha “finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di

potere autorizzatorio”.

Fig. 6 - Formazione continua obbligatoria

Formazione continua

corsi

regolamento attuativo del Consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio (entro 1 anno dall’entrata in vigore del DPR 137/2012)

organizzati da:

Ordini e Collegi

associazioni di iscritti ad albi e altri soggetti (su autorizzazio-

ne dei consigli nazionali degli Ordini o Collegi)

il professionista è tenuto ad un continuo e costante aggiornamento

violazione

illecito disciplinare

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Regolamento attuativo

L’art. 8 del DPR 137/2012, in attuazione dell’art. 3 co. 5 lett. f) citato, stabilisce l’istituzione di:

consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell’Ordine o Collegio territoriali, con compiti di

istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo (co. 1);

consigli di disciplina nazionali presso i consigli nazionali dell’Ordine o Collegio, che decidono in via

amministrativa sulle questioni disciplinari, con compiti di istruzione e decisione delle questioni discipli-

nari anche precedentemente assegnate alla competenza degli stessi consigli nazionali (co. 7).

7.1 CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

I consigli di disciplina territoriali sono regolamentati all’art. 8 co. 1 - 6 del DPR 137/2012.

Composizione e funzionamento

I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che,

secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’Ordine o Collegio

territoriali presso cui sono istituiti (art. 8 co. 2 primo paragrafo del DPR 137/2012)56

.

Per quanto riguarda le regole di funzionamento, viene previsto che i consigli disciplinari sono presieduti dal

componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, nel caso di soggetti non iscritti all’albo, dal com-

ponente con maggiore anzianità anagrafica. Il componente, invece, con minore anzianità di iscrizione all’albo,

o nel caso di soggetti non iscritti all’albo, con minore anzianità anagrafica, assume le funzioni di segretario

(art. 8 co. 4 del DPR 137/2012).

Se risulta un numero superiore a 3 componenti, il collegio è comunque composto da 3 consiglieri, presieduti

dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, nel caso di soggetti non iscritti all’albo, dal

componente con maggiore anzianità anagrafica (art. 8 co. 2 secondo paragrafo del DPR 137/2012).

Nomina

I componenti del consiglio di disciplina sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno

sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi su proposta dei corrispondenti consigli dell’Ordine o

Collegio. Il numero di soggetti nell’elenco è determinato nel doppio del numero dei consiglieri che il presi-

dente del tribunale è chiamato a designare (art. 8 co. 3 primo e secondo paragrafo del DPR 137/2012).

Tali disposizioni trovano applicazioni anche in caso di sostituzione dei componenti a causa di decesso, dimis-

sioni o altra ragione (art. 8 co. 5 del DPR 137/2012).

Viene demandato ad un regolamento del Consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio, da emanarsi previo pare-

re vincolante del Ministro vigilante entro (90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 137/2012), la determina-

zione dei criteri in base ai quali è effettuata:

la proposta dei nominativi da inserire nell’elenco;

la designazione da parte del presidente del tribunale (art. 8 co. 3 del DPR 137/2012).

Regime di incompatibilità

Non possono essere designati come componenti del consiglio disciplinare i consiglieri del “corrispondente”

Ordine o Collegio territoriale (art. 8 co. 3 primo paragrafo del DPR 137/2012).

Durata in carica

I consigli di disciplina territoriale restano in carica per lo stesso periodo dei consigli dell’Ordine o Collegio

territoriale (art. 8 co. 6 del DPR 137/2012). 56

La formulazione della norma pone alcune criticità sulla possibilità di designazione anche di soggetti “terzi” ad Ordini o Collegi. Ad

avviso di alcuni Autori, l’assenza di una specifica disciplina lascerebbe la decisione alla “disponibilità” degli Ordini o Collegi, even-

tualmente mediante la modifica della regolamentazione di categoria. Così Negri G. “Albi con giudici indipendenti”, Il Sole - 24 Ore,

15.8.2012, p. 16. In merito, si era pronunciato anche il Consiglio di Stato, nel parere 5262/2012, cit., ritenendo non giustificata

l’esclusione dell’opzione di prevedere negli organi di disciplina proprio tali soggetti. La Relazione illustrativa al DPR 137/2012 non

sembra esprimersi direttamente sul punto, limitandosi a sostenere “un’oggettiva difficoltà concreta di impegnare, tipicamente, il pre-

sidente del tribunale (come possibile soggetto terzo componente dell’organo in questione), per ogni professione, nella composizione

di tutti gli organi di disciplina costituiti nel circondario del suo ufficio. Il profilo della terzietà (riflesso della incompatibilità di fun-

zioni e di cariche voluto dalla norma) può essere parimenti garantito mediante la designazione dei componenti del collegio di

disciplina, questa sì assegnata, attingendo da una rosa di candidati proposta dal consiglio dell’ordine o collegio, al presidente del

tribunale, figura idonea ad escludere che la designazione da parte del consiglio locale possa subire condizionamenti per effetto

della prossimità agli iscritti, profilo questo che consente di differenziare la disciplina a livello nazionale”.

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7.2 CONSIGLI DI DISCIPLINA NAZIONALI

I consigli di disciplina nazionali sono regolamentati all’art. 8 co. 7 - 9 del DPR 137/2012. In particolare, viene

stabilito che:

i consiglieri dei Consigli nazionali dell’Ordine o Collegio che esercitano funzioni disciplinari non pos-

sono esercitare funzioni amministrative (co. 8 primo paragrafo);

per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, i Consigli nazionali

dell’Ordine o Collegio devono adottare regolamenti attuativi (entro 90 giorni dall’entrata in vigore del

DPR 137/2012), previo parere favorevole del Ministro vigilante (co. 8 secondo paragrafo);

le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore

anzianità d’iscrizione all’albo, mentre le funzioni di segretario dal componente con minore anzianità di

iscrizione all’albo (co. 9).

7.3 DISPOSIZIONI COMUNI

Le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti fino a quando non si insedieranno in con-

creto i consigli disciplinari territoriali e nazionali (art. 8 co. 10 del DPR 137/2012).

Per le parti non regolate dal decreto, restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare

delle professioni regolamentate, con la precisazione che i riferimenti ai consigli dell’Ordine o Collegio vanno

intesi come ai consigli di disciplina (art. 8 co. 11 del DPR 137/2012).

I consigli disciplinari territoriali e nazionali possono essere oggetto di commissariamento da parte del Mini-

stro vigilante per gravi e ripetuti atti di violazione della legge o nel caso in cui non siano in grado di funzionare

regolarmente. È compito del commissario nominato provvedere, su disposizioni del Ministro vigilante, a

quanto necessario per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con

possibilità di nomina di coadiutori nell’esercizio delle sue funzioni (art. 8 co. 12 del DPR 137/2012).

7.4 ESCLUSIONI

Viene fatta salva la normativa vigente per le professioni sanitarie e i notai (art. 8 co. 13 e 14 del DPR 137/2012).

8 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Con l’abrogazione delle tariffe professionali, il compenso per le prestazioni effettuate dal professionista è

lasciato alla libera contrattazione fra le parti. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,

il compenso è determinato con riferimento a parametri “guida” stabiliti con apposito decreto.

L’art. 9 del DL 1/2012 ha distinto due ipotesi:

libera contrattazione del compenso tra le parti, professionista e cliente, sulla base di un accordo;

liquidazione in sede giudiziale del compenso, da parte del giudice, con riferimento a “parametri”

stabiliti con apposito decreto ministeriale.

In entrambi i casi, il compenso deve essere determinato indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali,

ormai abrogate dal 24.1.201257

.

57

“È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla pre-

determinazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata

dal Ministro competente”. Così la Relazione illustrativa al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione

da parte di un organo giurisdizionale, di cui al DM 140/2012.

Fig. 7 - Determinazione del compenso

compenso del professionista

senza accordo liquidazione da parte del giudice sulla base di parametri ministeriali (comunque non vincolanti)

con accordo determinazione consensuale al momento del conferimento dell’incarico e con preventivo di massima

Prestazione professionale

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Abrogazione delle tariffe professionali

L’art. 9 co. 1 del DL 1/2012 ha sancito la definitiva abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate

nel sistema ordinistico58

.

Conseguentemente, al co. 5 dell’articolo citato è stato precisato che vengono abrogate anche le disposizioni

vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle “tariffe di cui al comma 1”,

dunque alle tariffe delle professioni regolamentate59

.

Va chiarito che tali ultime disposizioni sono abrogate solo nel rinvio alla tariffa ma non anche nella restante

parte. Fra le disposizioni che richiamano le tariffe ormai abrogate, si segnalano in particolare:

l’art. 2225 c.c., ai sensi del quale se il corrispettivo non è stabilito dalle parti e non può essere deter-

minato secondo le “tariffe professionali” o gli usi è stabilito direttamente dal giudice in relazione al

risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;

l’art. 2233 c.c., ai sensi del quale, in mancanza di determinazione del compenso ad opera delle parti o

di ricorso alle “tariffe” o agli usi, supplisce il giudice. In ogni caso, la misura del compenso deve essere

adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma

scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i com-

pensi professionali.

A tal proposito, si precisa che l’art. 2 del DL 4.7.2006 n. 22360

aveva già abrogato le disposizioni legislative e

regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi

parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione, comunque, aveva fatto salve “le

eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti”. Inoltre, il decreto aveva confermato

per il giudice il riferimento alla tariffa professionale nella liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi

professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio.

Per effetto dell’art. 9 co. 1 e 5 del DL 1/2012, pertanto, viene meno anche il riferimento alle tariffe profes-

sionali nel “massimo”.

Determinazione del compenso mediante accordo con il cliente

L’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 interviene sulla disciplina del compenso per le prestazioni rese dal professionista,

prevedendo che:

il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico pro-

fessionale, nelle forme previste dall’ordinamento;

il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione del-

l’incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio

dell’attività professionale;

in ogni caso la misura del compenso:

è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;

deve essere adeguata all’importanza dell’opera;

va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e

contributi61

.

58

Per la definizione di “professione regolamentata” si veda l’art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 137/2012. Cfr. il precedente § 1.1.2. 59

Cfr. Sacchettini E. “Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo”, Guida al Diritto, 7, 2012, p. 46. Risulta, pertanto, abrogato ad

esempio il DM 2.9.2010 n. 169, “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle

spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. 60

Il DL 223/2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, è stato convertito nella L. 4.8.2006 n. 248. 61

Sul punto, si consenta di rinviare a Vitale R. “Novità del DL 1/2012 convertito in tema di professioni (Tariffe, preventivo e tiroci-

nio)”, Schede di Aggiornamento, 4, 2012, p. 634 - 639.

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8.1 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE

Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista viene determi-

nato con riguardo a “parametri” stabiliti con decreto del Ministro vigilante (art. 9 co. 2 primo paragrafo del

DL 1/2012).

Viene, però, precisato “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1”, con l’effetto dunque di vietare anche

al giudice il ricorso alle tariffe professionali.

Con apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,

sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente

basati sulle tariffe (art. 9 co. 2 secondo paragrafo del DL 1/2012 ). Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio

finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali (art. 9 co. 2 terzo paragrafo del DL

1/2012, inserito in sede di conversione).

In sede di conversione in legge del DL 1/2012, è stato aggiunto che:

i parametri sarebbero stati fissati nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto (art. 9 co. 2 primo paragrafo del DL 1/2012);

le tariffe vigenti avrebbero trovato applicazione limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino

alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali recanti i nuovi parametri di riferimento e, comunque,

non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 9 co. 3 del DL 1/2012).

8.2 REGOLAMENTO ATTUATIVO

In attuazione dell’art. 9 co. 2 del DL 1/2012, il Ministero della Giustizia ha emanato il DM 20.7.2012 n. 140,

“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizio-nale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.8.2012 n. 19562

.

62

Si consenta di rinviare a Vitale R. “In Gazzetta Ufficiale i parametri guida per i compensi giudiziali”, Il Quotidiano del Commercia-

lista, www.eutekne.info, 23.8.2012. Sullo schema di regolamento, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole ma con alcune

osservazioni (parere 5.7.2012 n. 5181, in Banca Dati Eutekne). Si consenta di rinviare a Vitale R. “Riforma delle professioni presto

al completo”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 25.6.2012.

Fig. 8 - Obblighi del professionista

al momento del conferimento dell’incarico professionale

determinazione del compenso per

le prestazioni da effettuare

oneri informativi

preventivo di massima

Obblighi del professionista nei confronti del cliente

prima del conferimento dell’incarico

non è previsto uno specifico illecito disciplinare per la violazione di tali obblighi

Fig. 9 - Liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale

da emanare con decreto (entro 120 giorni dalla legge di conversione) sono applicabili nel caso di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in

assenza di accordo fra le parti

Parametri giudiziali regime transitorio: fino all’emanazione dei parametri ministeriali si applicano le tariffe professionali

DM 140/2012

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8.2.1 Ambito applicativo

L’ambito di applicazione dell’art. 9 co. 2 si estende, in generale, ai casi di “liquidazione da parte di un organo

giurisdizionale” (art. 9 co. 2 primo paragrafo del DL 1/2012).

L’art. 1 co. 1 del DM 140/2012 ha precisato che, ai fini della liquidazione del compenso, l’organo giurisdi-

zionale applica le disposizioni del decreto:

ai professionisti espressamente contemplati nel decreto;

in assenza (o invalidità) di accordo sul compenso tra professionista e soggetto tenuto al pagamento;

ai casi non espressamente regolati dal decreto, in via analogica.

Destinatari

Il DM 140/2012 si applica, in generale, ai fini della liquidazione dei compensi per le professioni regolamen-

tate vigilate dal Ministero della Giustizia63

.

In particolare, il decreto prevede specifiche disposizioni in relazione alle seguenti figure professionali:

avvocati (Capo II, artt. 2 - 14);

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Capo III, artt. 15 - 29);

notai (Capo IV, artt. 30 - 32);

professionisti dell’area tecnica (Capo V, artt. 33 - 39), nelle quali rientrano le professioni di agrotecnico

e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore

agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito

agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare (art. 33 del DM

140/2012).

L’art. 40 del DM 140/2012, con riguardo alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ha preci-

sato che il relativo compenso è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del decreto.

Viene fatta salva la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle

questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti

dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

Accordo delle parti

Il decreto trova applicazione solo “in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso” (art. 1 co.

1 primo paragrafo del DM 140/2012)64

.

Conseguentemente, la Relazione illustrativa al DM 140/2012 ha chiarito che la normativa:

si applica indipendentemente dalle modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda;

non inficia la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al DPR

30.5.2002 n. 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia”65

.

Attività professionali

Nonostante il DM 140/2012 preveda per la liquidazione del compenso disposizioni specifiche rispetto alla

professione regolamentata e alla tipologia di attività, viene lasciato all’organo giurisdizionale la possibilità di

applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dal medesimo (art. 1

co. 1 secondo paragrafo del DM 140/2012).

63

Così la rubrica del DM 140/2012. 64

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Accordo sui compensi vincolante per il giudice”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

6.8.2012, Saporito G. “Il patto «dribbla» i parametri”, Il Sole - 24 Ore, 1.8.2012, p. 18 e Saporito G. e Immovilli C. “Ricorso agli indici se

c’è conflitto”, Il Sole - 24 Ore, 31.7.2012, p. 16. 65

Nello stesso senso, si veda lo studio del CNDCEC, novembre 2012, “Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti

tecnici e periti”, in Banca Dati Eutekne. Sul punto, si consenta di rinviare a Vitale R. “Ausiliari del giudice fuori dai parametri

guida”, Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 29.11.2012. Si veda anche Galimberti A. “Il giudice abbandona la tarif-

fa”, Il Sole - 24 Ore, 23.8.2012, p. 18. In merito, si fa presente che il testo di riferimento per la determinazione del compenso degli

ausiliari del giudice è il DPR 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia”, che ha abrogato la L. 8.7.1980 n. 319 (salvo per l’art. 4, relativo agli “Onorari commisurati al tempo”). Per la determi-

nazione degli onorari fissi e variabili spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su

disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, è stato emanato il DM 30.5.2002 (art. 50 co. 1 del DPR 115/2002).

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La Relazione illustrativa al decreto fa riferimento, ad esempio, al caso della liquidazione del compenso per

l’attività di revisore legale da parte di un avvocato rispetto ai parametri previsti per i revisori legali, piuttosto

che quelli relativi alla generica attività stragiudiziale forense.

8.2.2 Determinazione del compenso

L’art. 9 co. 2 del DL 1/2012 ha previsto che, per la liquidazione del compenso, il giudice, non potendo più

richiamare le tariffe professionali ormai abrogate, fa riferimento ai “parametri” determinati dal DM 140/2012.

L’art. 1 co. 7 del DM 140/2012, però, ha precisato che le soglie numeriche o in percentuale fissate, sia nei

minimi che nei massimi, per la determinazione del compenso non sono vincolanti per il giudice. La Rela-

zione illustrativa al decreto, infatti, ha osservato che i “parametri numerici” costituiscono solo una funzione di

orientamento per il giudice, una guida per lo stesso. “La descritta impostazione risulta l’unica che rispetta

non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la mani-festa valorizzazione dell’accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente

induzione all’accordo che, all’opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato”.

Esclusione del parere dell’Ordine professionale

La Relazione illustrativa al DM 140/2012 ha escluso la necessità per il giudice di procedere alla liquidazione

del compenso previo rilascio del parere del rispettivo Ordine professionale di cui all’art. 2233 co. 1 c.c.66

Regole generali

Il DM 140/2012 ha previsto alcune regole generali per la quantificazione del compenso da parte del giudice.

In particolare, l’art. 1 del DM 140/2012 ha stabilito che:

nella determinazione non sono comprese le spese da rimborsare “secondo qualsiasi modalità, compre-

sa quella concordata in modo forfettario”, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Tra le spese

vanno ricompresi anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista (co. 2)67

;

i compensi del professionista devono fare riferimento all’intero corrispettivo per la prestazione pro-

fessionale, comprese le attività accessorie (co. 3);

per l’incarico collegiale, il compenso va considerato come unico, con possibilità per il giudice di au-

mentarlo fino al doppio. Nel caso di società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno

solo dei professionisti anche per le prestazioni svolte da più soci (co. 4);

66

Sul punto, si ricorda che in senso contrario sembra essersi espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili (CNDCEC) in occasione dell’emanazione del DL 1/2012. In particolare, secondo il CNDCEC, nella nota informativa 21/2012,

cit., gli Ordini professionali avrebbero innanzitutto potuto procedere alla liquidazione delle parcelle afferenti ad incarichi conclusi e/o

assunti prima dell’entrata in vigore del DL 1/2012 (ossia il 24.1.2012), per i quali non era stato preventivamente concordato il compenso

con il cliente, dovendosi applicare l’art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo). Con

riferimento al testo dell’art. 9 del DL 1/2012 prima della conversione in legge, cfr. anche pronto ordini CNDCEC 1.2.2012 n. 28, in

Banca Dati Eutekne. Inoltre, il parere previsto dall’art. 2233 c.c. avrebbe dovuto continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale

dei compensi anche dopo l’entrata in vigore del decreto e persino oltre il periodo della fase transitoria che ha visto l’applicazione delle

tariffe professionali. Ciò in quanto la mancata determinazione dei compensi fra le parti al momento del conferimento dell’incarico

rientra nell’ambito applicativo dell’art. 2233 c.c. Sulla base di quanto sostenuto dal CNDCEC, però, il parere previsto dall’art. 2233 c.c.

non si configura più come un vero e proprio parere di liquidazione della parcella, che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa

(cfr. artt. 633 e 636 c.p.c.), ma piuttosto come parere a supporto del giudice nella comprensione della complessità della prestazione

professionale. Pertanto, lo stesso non riguarderebbe la quantificazione dei compensi, ma l’indicazione degli elementi caratterizzanti la

prestazione. Si consenta di rinviare a Vitale R. “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta”, Il Quoti-

diano del Commercialista, www.eutekne.info, 8.3.2012. Si veda, poi, Marino I. “Le tariffe sono ancora in vigore”, Italia Oggi, 8.2.2012,

p. 29. Anche il CNF ha ritenuto sussistente in capo ai Consigli dell’Ordine il potere di rendere i pareri di congruità dei compensi in

considerazione, in particolare, di quanto dispongono l’art. 2233 c.c. e l’art. 636 c.p.c., tuttora vigenti. Cfr. comunicato, “Considerazioni

relative all’applicazione dell’articolo 9 del decreto legge n. 1/2012 Cresci-Italia”, 2.2.2012 (punto 17), in Banca Dati Eutekne, e studio

6/2012, cit. (§ 6). 67

Secondo la Relazione illustrativa al decreto, tale disposizione non contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 9 co. 4 del DL 1/2012,

ai sensi del quale la misura del compenso va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,

oneri e contributi. Infatti, il termine “spese” di cui all’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 è utilizzato in senso lato, al fine di indurre la formu-

lazione del preventivo in modo chiaro e compiuto, senza “snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima

che giuridico, è da sempre distinto da quelle”. Più precisamente, mentre l’art. 9 co. 4 citato si riferisce al compenso pattuito, rispetto

al quale si può ipotizzare l’estensione dell’accordo al computo o meno delle spese (tipicamente forfettarie), l’art. 9 co. 2 citato

presuppone una mancanza di negoziazione che determinerà la liquidazione da parte del giudice delle spese solo in base alle prove

documentali.

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per gli incarichi non conclusi o per la prosecuzione di precedenti incarichi, va tenuta in considera-

zione solo l’opera effettivamente svolta (co. 5);

l’assenza di prova del preventivo di massima rilasciato dal professionista al cliente ai sensi dell’art. 9

co. 4 del DL 1/2012 costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale

per la liquidazione del compenso” (co. 6).

In merito a quest’ultimo punto, si rileva l’opportunità della predisposizione in forma scritta del preventivo di

massima. Si tratterebbe insomma di una “valutazione negativa” del giudice che verrebbe ad incidere sulla

determinazione del compenso a sfavore del professionista in caso di ricorso all’autorità giudiziaria.

Inoltre, si consideri che il documento così elaborato, che ha ad oggetto la misura del compenso, potrebbe agevo-

lare il professionista al momento del conferimento effettivo dell’incarico. Nello specifico, il preventivo, una volta

elaborato ed accettato dal cliente, diventa vincolante per entrambe le parti e, se reso in forma scritta e sottoscritto

dal cliente per accettazione, può anche costituire la base per il contratto di prestazione d’opera professionale68

.

Disposizioni concernenti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Accanto alle regole generali, il DM 140/2010 ha previsto una disciplina specifica per le seguenti professioni:

avvocati;

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

notai;

professionisti dell’area tecnica.

Per quanto riguarda, in particolare, la figura del dottore commercialista ed esperto contabile, l’art. 17 co. 1

del DM 140/2012 ha incluso nei parametri generali per la determinazione del compenso:

valore e natura della pratica. In particolare, il valore della pratica69

è determinato in relazione alle

singole attività svolte dal professionista secondo i criteri espressamente stabiliti agli artt. 19 - 29 del

decreto (co. 2);

importanza, difficoltà, complessità della pratica;

condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

pregio dell’opera prestata.

Il compenso è liquidato applicando al valore della pratica, salve ulteriori variazioni determinate dagli altri para-

metri sopra indicati, le percentuali variabili stabilite nella Tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

allegata al decreto, nonché utilizzando gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa Tabella (co. 3).

L’art. 18 del DM 140/2012, poi, rispetto a compenso altrimenti liquidabile, prevede l’applicazione di:

una maggiorazione fino al 100%, nel caso di pratiche di eccezionale importanza, complessità o diffi-

coltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza (co. 1);

una riduzione fino al 50%, nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non

implica la soluzione di questioni rilevanti (co. 2).

L’art. 15 del DM 140/2012, nelle tipologie di attività esplicitamente prese in considerazione, ha incluso (co. 1):

amministrazione e custodia (art. 19 del DM 140/2012);

liquidazione di aziende (art. 20 del DM 140/2012);

68

Cfr. nota informativa CNDCEC 3.10.2012 n. 73, in Banca Dati Eutekne. Sul punto, si consenta di rinviare a Vitale R. “Per i com-

pensi giudiziali, meglio il preventivo in forma scritta”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.10.2012. Nella prassi,

si veda anche nota informativa CNDCEC 21/2012, cit. e studio CNF 6/2012, cit. (§ 9). In dottrina, si consenta di rinviare, inoltre, a

Vitale R. “Determinazione del compenso libero fra le parti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.8.2012, Vitale

R. “Via libera al preventivo di massima per i professionisti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 23.3.2012, Vitale

R. “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta”, cit. Cfr., infine, Santilli G. “Compensi ridotti senza

il preventivo”, Il Sole - 24 Ore, 31.7.2012, p. 16 e Costa G. “Meglio fare preventivi scritti”, Il Sole - 24 Ore, 8.3.2012, p. 31. 69

Ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. b) del DM 140/2012, per “valore della pratica” si intende l’entità numerica espressa in euro che

costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali.

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valutazioni, perizie e pareri (art. 21 del DM 140/2012);

revisioni contabili (art. 22 del DM 140/2012);

tenuta della contabilità (art. 23 del DM 140/2012);

formazione del bilancio (art. 24 del DM 140/2012);

operazioni societarie (art. 25 del DM 140/2012);

consulenza contrattuale ed economico-finanziaria (art. 26 del DM 140/2012);

assistenza in procedure concorsuali (art. 27 del DM 140/2012);

assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria (art. 28 del DM 140/2012);

sindaco di società (art. 29 del DM 140/2012).

Per le prestazioni professionali con oggetto un’attività diversa da quelle sopra indicate, il giudice applica

comunque in via analogica le disposizioni relative al capo rivolto ai dottori commercialisti ed esperti contabili

(co. 2).

Progetto di modifica del DM 140/2012

Allo studio del Ministero della Giustizia vi sarebbe un progetto di modifica del DM 140/2012, alla luce di

alcuni profili di criticità rilevati dagli operatori del settore. Le modifiche, ha ribadito il Ministero della Giusti-

zia, non vanno comunque ad incidere sul definitivo abbandono della “logica di predeterminazione «ammini-

strativa» di liquidazione giurisdizionale dei compensi”70

.

Nello specifico, fra le proposte di modifica del decreto citato, si segnalano per tutte le professioni:

l’aggiunta delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10% e il 20% del corrispettivo;

l’eliminazione della valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale, ai fini della liquidazione

del compenso, in caso di assenza di prova della mancata consegna al cliente del preventivo di massi-

ma.

Le seguenti modifiche sembrano, invece, limitate alla liquidazione dei compensi forensi:

introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell’attività stragiudiziale, consistente nella

percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell’affare;

introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedi-

mento di mediazione;

introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccom-

bente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate;

possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti (Riserva di valutazione);

soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore

di soggetti in patrocinio a spese dello stato e del compenso per l’assistenza d’ufficio a minori;

introduzione di due ulteriori scaglioni per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00:

1.500.001,00 - 5.000.000,00;

oltre 5.000.000,00;

introduzione della voce “studio” nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare), che contiene

valori corrispondenti al 35% - 50% degli importi previsti per la voce “procedimento”;

incremento (in misura oscillante tra il 30% - 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per in-

giunzione e per il precetto;

previsione della nuova fase di investigazione relativamente all’attività giudiziale penale, a cui corrispon-

dono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all’autorità giudiziaria.

Infine, l’ultima parte della bozza è rivolta alle modifiche dei presupposti per l’accesso alla professione forense,

con l’individuazione di 3 possibili proposte.

70

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Allo studio una proposta di modifica dei parametri per i compensi giudiziali”, Il Quotidiano del

Commercialista, www.eutekne.info, 24.11.2012. Si veda, inoltre, Ventura G. “Un doppio tavolo con la Giustizia”, Italia Oggi,

22.11.2012, p. 38.

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8.2.3 Disciplina transitoria e decorrenza

Con riferimento all’art. 9 del DL 1/2012, in sede di conversione il legislatore aveva provveduto ad inserire nel

nuovo co. 3 una norma transitoria che ha consentito ai giudici di continuare a fare riferimento alle tariffe pro-

fessionali:

fino all’entrata in vigore dei parametri ministeriali e, comunque

“non oltre il centoventesimo giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto” (25.3.2012).

Con l’emanazione del DM 140/2012, il giudice non può più fare riferimento alle tariffe professionali, ormai

definitivamente abrogate, potendo solo più ricorrere ai parametri guida così fissati.

A tal proposito, l’art. 41 del DM 140/2012 ha precisato che le disposizioni del decreto si applicano alle liqui-

dazioni successive alla sua entrata in vigore (entrata in vigore prevista per il 23.8.2012)71

.

Intervento delle Sezioni Unite della Cassazione

La formulazione dell’art. 41 del DM 140/2012, non operando alcuna distinzione tra le prestazioni professionali

già svolte prima del 23.8.2012 e quelle successive a tale data, ha creato alcune incertezze interpretative sul-

l’applicabilità dei nuovi parametri ai procedimenti pendenti.

Da un lato, vi è l’orientamento secondo il quale il parametro di riferimento del regolamento non è il momento

di conclusione dell’attività professionale (momento statico), ma quello di liquidazione del compenso (mo-

mento dinamico). Con la conseguenza che risulta rilevante “la data storica vigente al momento dell’attività

giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante”72

.

Dall’altro, vi è un altro orientamento che divide la prestazione professionale in singoli atti compiuti in causa o

singole fasi di tale prestazione in ragione dell’applicazione, in parte, delle vecchie tariffe e, in parte, dei nuovi

parametri introdotti dal DM 140/201273

.

Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con due sentenze, n. 17405 e 17406, en-

trambe del 12.10.201274

, decidendo sulla definizione delle spese di giudizio di legittimità. Con tali pronunce,

che non si sono espresse – è bene precisarlo – per dirimere un contrasto giurisprudenziale sollecitato dalle

parti, le Sezioni Unite hanno disposto in merito alla commisurazione del compenso rispetto ai nuovi “para-

metri” in luogo delle abrogate tariffe professionali (nel caso specifico, forensi)75

.

I “parametri” ai quali devono essere commisurati i compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Mini-

stero della giustizia di cui al DM 140/2012 si applicano:

per le liquidazioni giudiziali operate da un organo giurisdizionale in epoca successiva al 23.8.2012

(data di entrata in vigore del DM 140/2012, cfr. artt. 41 e 42 dello stesse decreto);

per i compensi del professionista che, rispetto a tale data, non abbia ancora completato la propria

prestazione professionale, anche se tale prestazione ha avuto inizio e si è in parte svolta in epoca pre-

cedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. D’altro canto, si applicano le

tariffe professionali qualora la prestazione del professionista si sia completamente esaurita sotto il

vigore delle stesse precedenti tariffe.

Infatti, occorre fare riferimento a una nozione di compenso quale corrispettivo unitario, che ha riguardo all’ope-

ra professionale complessivamente prestata76

. In tal senso anche la nuova accezione di “compenso”, omni-

comprensiva dei diritti e degli onorari, e gli elementi di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione della

prestazione intesa sempre in maniera unitaria, quali la complessità delle questioni, il pregio dell’opera prestata, i

risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4 del DM 140/2012)77

.

71

L’art. 42 del DM 140/2012 ha fissato per l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U. 22.8.2012 n. 195). 72

Così Trib. Varese 17.9.2012 n. 1252. Si vedano anche TAR Brescia 10.9.2012 n. 1528, Trib. Termini Imerese 17.9.2012 e Trib.

Varese 26.9.2012 n. 1252. Tutte in Banca Dati Eutekne. 73

Cfr. la circ. Presidente del Tribunale di Verona 22.9.2012, in Banca Dati Eutekne. 74

In Banca Dati Eutekne. In linea conforme, si veda anche Cass. 24.10.2012 n. 18207, in Banca Dati Eutekne. 75

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Tariffe professionali solo a prestazioni terminate prima dell’abrogazione”, Il Quotidiano del

Commercialista, www.eutekne.info, 18.10.2012. Si vedano, inoltre, Maciocchi P. “Parametri retroattivi per i compensi dovuti agli

avvocati”, Il Sole - 24 Ore, 13.10.2012, p. 27 e Caponi R. “Avvocati: l’efficacia retroattiva dei parametri riduce l’onorario anche per

le attività anteriori”, Guida al Diritto, 43, 2012, p. 10 e 11. 76

A tal proposito, si veda Cass. 11.3.2005 n. 5426, in Banca Dati Eutekne. 77

Per contro, si veda anche la nota informativa 73/2012, cit., nella quale il CNDCEC ha precisato che “le liquidazioni giudiziali neces-

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agg. 12/2012 scheda n. 842.07

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9 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

È stata prevista la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel

sistema ordinistico. Viene demandato, però, allo strumento regolamentare l’attuazione di vari aspetti della

nuova disciplina.

L’art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 ha espressamente previsto la possibilità di costituire “società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.

Viene, dunque, definitivamente introdotta nel nostro ordinamento la figura della “società tra professionisti”,

con possibilità di organizzare la stessa, indifferentemente, come società di persone, di capitali o cooperativa78

.

Decorrenza e disciplina attuativa

L’art. 10 co. 10 della L. 183/2011 demanda allo strumento regolamentare la disciplina attuativa di determi-

nati aspetti di dettaglio delle nuove società tra professionisti.

In particolare, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della L. 183/2011 nella Gazzetta Ufficiale (14.11.2011),

il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, avrebbe dovuto emanare un

regolamento allo scopo di disciplinare le seguenti materie:

art. 10 co. 4 lett. c) della L. 183/2011, sulle modalità di esecuzione dell’incarico professionale;

art. 10 co. 6 della L. 183/2011, sul regime di incompatibilità;

art. 10 co. 7 della L. 183/2011, sul regime disciplinare.

Allo stato il regolamento, sul quale si è espresso con giudizio positivo ma con alcune osservazioni il Consiglio

di Stato, nel parere 5.7.2012 n. 4832, cit., non risulta ancora emanato79

.

Proprio l’assenza delle disposizioni attuative renderebbe inapplicabile la relativa normativa.

Infatti, così come chiarito dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali80

(CUP) e riba-

dito dal CNDCEC81

, nonostante la suddetta legge sia entrata in vigore l’1.1.2012, il difetto di regolamentazione

non consentirebbe l’iscrizione in alcun albo professionale. Ciò in quanto senza tale regolamentazione, ed in

particolare, quella relativa al regime disciplinare, sarebbe di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro attività di

vigilanza disciplinare. Pertanto, fino a quando l’iscrizione all’albo non potrà essere perfezionata, la società, anche

se costituita e inserita nel Registro delle imprese, non potrà svolgere in concreto la sua attività82

.

In tal senso anche la massima Comitato Triveneto dei Notai QA183

, secondo il quale non è ammissibile formare un

atto costitutivo di “società tra professionisti” conforme al modello legale fino a quando non sarà emanato il

regolamento interministeriale. Ciò in quanto “ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della L. n. 183/2011, l’atto

costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professio-

nale richiesta. La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere

sarie alla definizione dei compensi spettanti per incarichi conclusi o assunti prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle

tariffe professionali per effetto dell’art. 9, DL 24 gennaio 2012, n. 1), avverranno attraverso l’applicazione delle precedenti tariffe

professionali”. 78

Fino all’intervento della L. 183/2011, la possibilità di esercitare in forma societaria le professioni intellettuali “protette”, ossia le pro-

fessioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.), è stata oggetto – salvo alcune

eccezioni – di ampio dibattito. Va precisato che la questione in esame ha coinvolto esclusivamente le professioni “protette”, atteso

che, con riferimento alle professioni il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione in appositi albi (c.d. professioni “non protette”), è da

sempre generalmente ammessa la possibilità del loro esercizio in forma collettiva, mediante l’utilizzazione di qualsiasi tipo societario

(cfr. Rossi A. “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Padova, 2007, p. 11 ss.). 79

Si consenta di rinviare a Vitale R. “Società tra professionisti, al via lo schema di regolamento”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 21.6.2012. Si vedano, inoltre, Milano F. “Soci Stp tutti da pubblicizzare”, Il Sole - 24 Ore, 10.7.2012, p. 17 e

Pacelli B. “Più discipline, più rigore nella Stp”, Italia Oggi, 10.7.2012, p. 36. In ordine alle possibili modifiche allo schema di

regolamento proposto nella presente scheda, si veda Pacelli B. “Stp, il regolamento è pronto”, Italia Oggi, 11.10.2012, p. 28 e

“Giallo sulle società tra professionisti”, Italia Oggi, 26.9.2012, p. 25. 80

Cfr. circ. CUP 2.1.2012, in Banca Dati Eutekne. 81

Cfr. nota informativa CNDCEC 9.1.2012 n. 3, in Banca Dati Eutekne. 82

Cfr. Quaranta R. “Società tra professionisti, il CNDCEC condivide le critiche del CUP”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 11.1.2012 e Damasco M. “Le società tra professionisti devono aspettare”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 3.1.2012. Si veda, inoltre, Busani A. “Le società tra professionisti ferme al palo”, Il Sole - 24 Ore, 3.1.2012, p. 27. 83

In Banca Dati Eutekne.

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conformata a quanto sarà disciplinato dal regolamento interministeriale previsto dal successivo comma 10 del medesimo art. 10 della L. n. 183/2011”.

Così anche il Consiglio nazionale del Notariato84

, secondo il quale “benché la disciplina rinvii ad una norma

secondaria, va comunque evidenziato come le parti «mancanti» della disciplina siano di tale rilievo da indurre

ad una conclusione di segno negativo”, per la costituzione, cioè, di società tra professionisti.

9.1 COSTITUZIONE E PRESUPPOSTI

La disciplina relativa alla costituzione delle società tra professionisti è contenuta ai co. 3 - 8 dell’art. 10 della

L. 183/2011.

In particolare, viene previsto che:

dette società possono essere costituite, indifferentemente, come:

società di persone;

società di capitali85

;

società cooperative. In questo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a 386

(co. 3,

che richiama “i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”)87

;

possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda (co. 4):

l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci (lett. a);

l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in

differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in posses-

so del titolo di studio abilitante, con possibilità di ammettere altresì soggetti non professionisti, ma

soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”). In ogni caso,

il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve

essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venire

meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dal-

l’albo da parte del consiglio dell’Ordine o Collegio professionale88

. Viene data la possibilità, però,

entro il termine perentorio di 6 mesi, di ristabilire la prevalenza dei soci professionisti (lett. b);

i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia

eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richie-

sta, la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale desi-

gnazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto dal cliente stesso (lett. c);

la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità

civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività profes-

sionale (lett. c-bis)89

;

le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con prov-

vedimento definitivo (lett. d);

la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra pro-

fessionisti (co. 5);

la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti

(co. 6);

i professionisti-soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine e la società è

soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta (co. 7 primo paragrafo);

84

Nello studio 31.5.2012 n. 41-2012/I, in Banca Dati Eutekne. 85

Con possibilità, dunque, di utilizzare anche le nuove forme societarie della srl semplificata (art. 2463-bis c.c., introdotto dall’art. 3

co. 1 del DL 1/2012) e della srl a capitale ridotto (art. 44 del DL 83/2012). Cfr. Busani A. “Lo studio anche in società”, Il Sole - 24

Ore, 15.8.2012, p. 18. 86

Tale ultimo periodo è stato inserito dall’art. 9-bis co. 1 lett. a) del DL 1/2012. 87

Cfr. Busani A. “Forma giuridica modulata sulle necessità dei soci”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2012, p. 18. 88

Tale ultimo periodo è stato inserito dall’art. 9-bis co. 1 lett. b) del DL 1/2012. 89

La lett. c-bis) è stata inserita dall’art. 9-bis co. 1 lett. c) del DL 1/2012.

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il socio-professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui af-

fidate (co. 7 secondo paragrafo)90

;

la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali (co. 8).

Modelli societari e associativi già vigenti

I successivi commi dell’articolo in esame, inoltre:

fanno espressamente salve “le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari91

già vi-

genti” alla data di entrata in vigore della L. 183/2011 (co. 9)92

;

abrogano espressamente la L. 1815/39, recante la disciplina degli studi associati di assistenza e consu-

lenza (co. 11).

9.2 REGOLAMENTO ATTUATIVO

Come anticipato, il regolamento attuativo predisposto dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro

dello Sviluppo economico, non è stato ancora emanato.

Struttura

Lo schema di regolamento è suddiviso in 4 Capi contenenti rispettivamente:

disposizioni generali (Capo I);

conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale (Capo II);

partecipazione alla società tra professionisti (Capo III);

iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare (Capo IV).

Ambito di applicazione e regime transitorio

Nelle disposizioni generali contenute nello schema di regolamento (Capo I) viene delimitato l’ambito di applicazio-

ne del regolamento stesso, riducendolo alle “società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel siste-ma ordinistico”, costituite ai sensi dell’art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 (art. 2 co. 1 dello schema di regolamento).

Rimangono escluse:

le associazioni professionali;

le società tra professionisti costituite secondo i modelli vigenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011

(art. 2 co. 2 dello schema di regolamento).

Ai fini, poi, dell’applicazione del regolamento, ai sensi dell’art. 1 co. 1 dello schema di regolamento si intende per:

“società tra professionisti” o “società professionale”, quella società (società di persone, di capitali o

cooperativa) costituita secondo le condizioni sopra descritte, con oggetto l’esercizio di una o più attività

professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi93

regolamentati nel sistema

ordinistico (lett. a);

“società multidisciplinare”, quella società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività pro-

fessionali di cui all’art. 10 co. 8 della L. 183/2011 (lett. b).

9.2.1 Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale

In merito al conferimento e all’esecuzione dell’incarico professionale (Capo II), viene stabilito che:

sono fissati nell’atto costitutivo o nello statuto i criteri e le modalità di conferimento dell’incarico profes-

sionale. Ciò per garantire l’esecuzione delle prestazioni da parte dei soci in possesso dei requisiti richiesti

per l’esercizio della professione svolta in forma societaria (art. 3 co. 1 dello schema di regolamento);

per tale finalità sono imposti i seguenti obblighi d’informazione a favore del cliente, già al momento

del primo contatto, anche tramite il socio professionista (art. 3 co. 2 e art. 4 dello schema di regola-

mento): 90

Tale periodo è stato inserito dall’art. 9-bis co. 1 lett. d) del DL 1/2012. 91

Le parole “salve le associazioni professionali, nonchè i diversi modelli societari” sono state sostituite alle precedenti “salvi i diversi

modelli societari ed associativi” dall’art. 9-bis co. 1 lett. e) del DL 1/2012. 92

Si pensi, ad esempio, alle società tra avvocati di cui al DLgs. 2.2.2001 n. 96. 93

Alla luce del nuovo DPR 137/2012 è presumibile una modifica di tale disposizione, mediante la sostituzione del requisito di iscri-

zione in albo o elenchi con Ordini o Collegi.

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possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in posses-

so dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale (art. 4 co. 1 lett. a) dello schema di regola-

mento);

diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata a uno o più professionisti

scelti dallo stesso utente (art. 4 co. 1 lett. b) dello schema di regolamento), con consegna al cliente

dell’elenco scritto dei singoli professionisti, corredata dall’indicazione dei titoli o delle qualifiche

professionali di ciascuno di essi (art. 4 co. 2 dello schema di regolamento);

esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, determinate anche dalla presenza

di soci con finalità d’investimento (art. 4 co. 1 lett. c) dello schema di regolamento);

la prova degli adempimenti degli obblighi informativi e il nominativo del professionista o dei profes-

sionisti eventualmente indicati dal cliente deve risultare da atto scritto (art. 4 co. 3 dello schema di rego-

lamento);

il socio professionista, nell’adempimento dell’incarico ricevuto, può avvalersi della collaborazione di

sostituti e ausiliari. I nominativi dei sostituti e ausiliari vanno comunicati per iscritto al cliente, che

può, a sua volta, rendere noto per iscritto il proprio dissenso entro 3 giorni dalla predetta comunicazione

(art. 5 dello schema di regolamento).

9.2.2 Partecipazione alla società tra professionisti

Per quanto riguarda la partecipazione alla società tra professionisti (Capo III), viene disciplinato il regime di

incompatibilità imposto dall’art. 10 co. 6 della L. 183/2011 al socio per la partecipazione a più società

professionali.

Viene, in particolare, stabilito che l’incompatibilità (art. 6 dello schema di regolamento):

è estesa anche al caso di società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della

società all’Ordine di appartenenza (co. 1);

viene meno dalla produzione degli effetti sul rapporto sociale del recesso del socio, dell’esclusione

dello stesso o del trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti (co. 2);

sussiste per i soci di capitale qualora abbiano riportato condanne definitive e non siano in possesso dei

requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale in cui la società è iscritta (co. 3).

9.2.3 Regime di iscrizione

Viene richiesto alla società tra professionisti un doppio regime di iscrizione (Capi III e IV). Nello specifico,

occorre:

l’iscrizione, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e ai fini del riscontro delle

condizioni di incompatibilità, in una sezione speciale del Registro delle imprese94

(art. 7 co. 1 dello

schema di regolamento)95

;

l’iscrizione, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio profes-

sionale di appartenenza dei soci professionisti. Per l’iscrizione della società multidisciplinare, rileva

l’attività individuata come “prevalente” nello statuto o nell’atto costitutivo (art. 8 dello schema di

regolamento).

94

Il riferimento è all’art. 16 co. 2, secondo periodo, del DLgs. 96/2001, ai sensi del quale “La società tra avvocati è regolata dalle

norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III

del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle

società tra professionisti; l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le

modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”. 95

L’art. 7 dello schema di regolamento prevede, poi, che la certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale del Registro

delle imprese deve riportare la specificazione della qualifica di “società tra professionisti” (co. 2). Inoltre, l’iscrizione è eseguita se-

condo le modalità di cui al DPR 7.12.95 n. 581, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993,

n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”, e del DPR 14.12.99 n. 558, relativo

al “Regolamento recante norme per le semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la sempli-

ficazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o

al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98

dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. Si applica, infine, l’art. 31 della L. 24.11.2000 n. 340, su “Soppressione dei fogli

annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità” (co. 3).

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Iscrizione nella sezione speciale dell’albo

Per l’iscrizione nella sezione speciale degli albi o dei registri, occorre presentare la domanda al consiglio del-

l’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professio-

nisti (art. 9 dello schema di regolamento).

Alla domanda va allegata la seguente documentazione (co. 1):

atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (lett. a)96

;

certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (lett. b);

certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro97

dei soci professionisti che non siano iscritti presso

l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda (lett. c).

Verificata l’osservanza delle disposizioni del regolamento, la società professionale viene iscritta nella sezione

speciale, mediante l’indicazione della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o

prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli

eventuali soci iscritti preso albi o elenchi di altre professioni (art. 9 co. 3 dello schema di regolamento).

L’iscrizione, poi, va annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese su richiesta del soggetto che ha

la rappresentanza della società (art. 9 co. 4 dello schema di regolamento).

Comunicazione di variazione

Sono comunicate all’Ordine o al Collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezio-

ne speciale dell’albo o del registro:

le variazioni delle indicazioni fatte al momento dell’iscrizione;

le deliberazioni comportanti modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del con-

tratto sociale che importino variazioni della composizione sociale (art. 9 co. 5 dello schema di regola-

mento).

Diniego di iscrizione

Il diniego di iscrizione o di annotazione (motivato) per mancanza dei requisiti può essere:

pronunciato solo a seguito di invito al legale rappresentante della società a fornire al consiglio com-

petente le proprie osservazioni, anche in forma verbale ed entro un termine non inferiore a 15 giorni;

oggetto di impugnazione secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, fatta salva co-

munque la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 10 dello schema di regolamento).

Cancellazione dall’albo

La cancellazione dall’albo della società tra professionisti per difetto sopravvenuto di un requisito, previsto

dalla legge o dal regolamento, consegue alla mancata regolarizzazione da parte della società entro un termine

di 3 mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità (art. 11 dello schema di

regolamento).

9.2.4 Regime disciplinare e responsabilità

In relazione al regime disciplinare, viene prevista la responsabilità a capo della società tra professionisti per la

violazione delle norme deontologiche dell’Ordine al quale la società risulta iscritta, “applicabili all’esercizio in forma individuale della professione regolamentata”.

La responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione è direttamente ricol-

legata a direttive impartite dalla società al socio (art. 12 dello schema di regolamento).

96

Nel caso di società semplice, al posto di tale documento, basta una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti

l’amministrazione della società (art. 9 co. 2 dello schema di regolamento). 97

Alla luce del nuovo DPR 137/2012, è presumibile una modifica di tale disposizione, mediante la sostituzione di tali riferimenti con

Ordini o Collegi.