Regolamenti 2015/2016 dell’Attività Individuale e dei...

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 1 Regolamenti 2015/2016 dell’Attività Individuale e dei relativi Campionati Parte Generale INDICE CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI .................................................................................................................................2 Articolo 1 - Definizioni ..................................................................................................................................................................2 Articolo 2 - Programmi di attività specifici di ciascun Campionato ..............................................................................................4 Articolo 3 - Sedi di svolgimento dei Campionati e dei Tornei ......................................................................................................4 CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI ..............................................................................................4 Articolo 4 - Affidamento dell’Organizzazione ..............................................................................................................................4 Articolo 5 - Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali .........................................................................................5 Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari ................................................................................................6 Articolo 7 - Adempimenti dei Comitati Regionali .........................................................................................................................7 Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’Ente Organizzatore .......................................................................8 Articolo 9 - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali ......................................................................................9 Articolo 10 - Materiale di gioco .................................................................................................................................................. 10 Articolo 11 - Regolamento del Torneo ....................................................................................................................................... 11 Articolo 12 - Classifica di Società ................................................................................................................................................ 11 Articolo 13 - Premiazioni ............................................................................................................................................................ 12 CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ............................................................................................................................ 12 Articolo 14 - Affidamento della gestione ................................................................................................................................... 12 Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale.................................................................................................................... 13 Articolo 16 - Tasse di iscrizione .................................................................................................................................................. 13 Articolo 17 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali ............................................................................................................. 14 Articolo 18 - Elenco degli iscritti ................................................................................................................................................. 14 Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali ........................................................................................................ 15 Articolo 20 - Gare ad eliminazione diretta ................................................................................................................................. 15 Articolo 21. - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta.......................................... 15 Articolo 22 - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie ................................................................................... 16 Articolo 23 - Compilazione dei tabelloni .................................................................................................................................... 17 Articolo 24. - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali. ..................................................................................... 17 Articolo 25. - Wild card............................................................................................................................................................... 18 Articolo 26 - Atleti Italiani tesserati presso una Società sportiva straniera ............................................................................... 18 Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali ............................................................................................ 19 Articolo 28 - Orari di gara ........................................................................................................................................................... 19 Articolo 29 - Presentazione ed identificazione degli/delle atleti/e ............................................................................................ 20 Articolo 30 - Ritardi .................................................................................................................................................................... 21 Articolo 31 - Cause di forza maggiore ........................................................................................................................................ 21 Articolo 32 - Rinuncia delle partite............................................................................................................................................. 22 Articolo 33 - Assistenza agli atleti/e in campo ........................................................................................................................... 22 Articolo 34 - Assistenza Sanitaria agli/alle atleti/e sul luogo di gara ......................................................................................... 22 Articolo 35 - Comportamento in campo e provvedimenti dell’Arbitro e/o del Giudice Arbitro ................................................ 22 Articolo 36 - Reclami .................................................................................................................................................................. 23 Articolo 37 - Pubblicità delle decisioni ....................................................................................................................................... 24 Articolo 38 - Disposizioni finali ................................................................................................................................................... 24

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Parte Generale

INDICE CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI ................................................................................................................................. 2 Articolo 1 - Definizioni .................................................................................................................................................................. 2 Articolo 2 - Programmi di attività specifici di ciascun Campionato .............................................................................................. 4 Articolo 3 - Sedi di svolgimento dei Campionati e dei Tornei ...................................................................................................... 4 CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI .............................................................................................. 4 Articolo 4 - Affidamento dell’Organizzazione .............................................................................................................................. 4 Articolo 5 - Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali ......................................................................................... 5 Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari ................................................................................................ 6 Articolo 7 - Adempimenti dei Comitati Regionali ......................................................................................................................... 7 Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’Ente Organizzatore ....................................................................... 8 Articolo 9 - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali ...................................................................................... 9 Articolo 10 - Materiale di gioco .................................................................................................................................................. 10 Articolo 11 - Regolamento del Torneo ....................................................................................................................................... 11 Articolo 12 - Classifica di Società ................................................................................................................................................ 11 Articolo 13 - Premiazioni ............................................................................................................................................................ 12 CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ............................................................................................................................ 12 Articolo 14 - Affidamento della gestione ................................................................................................................................... 12 Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale .................................................................................................................... 13 Articolo 16 - Tasse di iscrizione .................................................................................................................................................. 13 Articolo 17 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali ............................................................................................................. 14 Articolo 18 - Elenco degli iscritti ................................................................................................................................................. 14 Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali ........................................................................................................ 15 Articolo 20 - Gare ad eliminazione diretta ................................................................................................................................. 15 Articolo 21. - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta.......................................... 15 Articolo 22 - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie ................................................................................... 16 Articolo 23 - Compilazione dei tabelloni .................................................................................................................................... 17 Articolo 24. - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali. ..................................................................................... 17 Articolo 25. - Wild card............................................................................................................................................................... 18 Articolo 26 - Atleti Italiani tesserati presso una Società sportiva straniera ............................................................................... 18 Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali ............................................................................................ 19 Articolo 28 - Orari di gara ........................................................................................................................................................... 19 Articolo 29 - Presentazione ed identificazione degli/delle atleti/e ............................................................................................ 20 Articolo 30 - Ritardi .................................................................................................................................................................... 21 Articolo 31 - Cause di forza maggiore ........................................................................................................................................ 21 Articolo 32 - Rinuncia delle partite ............................................................................................................................................. 22 Articolo 33 - Assistenza agli atleti/e in campo ........................................................................................................................... 22 Articolo 34 - Assistenza Sanitaria agli/alle atleti/e sul luogo di gara ......................................................................................... 22 Articolo 35 - Comportamento in campo e provvedimenti dell’Arbitro e/o del Giudice Arbitro ................................................ 22 Articolo 36 - Reclami .................................................................................................................................................................. 23 Articolo 37 - Pubblicità delle decisioni ....................................................................................................................................... 24 Articolo 38 - Disposizioni finali ................................................................................................................................................... 24

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CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI Articolo 1 - Definizioni 1 - La "gara individuale" consiste nell'insieme, preordinato secondo un certo sistema di svolgimento (a girone completo, ad eliminatoria diretta con o senza "recupero", ecc.), di una serie di "partite", ciascuna delle quali produce un risultato utile immediato per il contendente che se l'è aggiudicata e tutte insieme perseguono lo scopo di determinare un unico contendente quale "vincitore" della gara. 2 - La "partita" è il confronto diretto fra due atleti/e, nel qual caso è detta "di singolo", o "singolare", o fra due coppie d’atleti/e, nel qual caso è denominata "di doppio", o semplicemente "doppio". 3 - I "Campionati Italiani Individuali" sono gare che determinano un/una unico/a atleta vincitore/vincitrice, o un unico doppio vincitore, al/alla quale è conferito il titolo di "Campione d'Italia". Sono indetti solamente dal Consiglio Federale all’inizio di ogni stagione agonistica. 4 - I Consigli Regionali e Provinciali possono indire, rispettivamente, campionati individuali "regionali" e "provinciali" per l’attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza. 5 - Possono essere indetti "Campionati" anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con l'intera nazione, o regione, o provincia. Se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione sono indetti dal Consiglio Federale; se l’area individuata è compresa in un'unica regione ma si estende, anche parzialmente, su più province sono indetti dal Comitato Regionale; se, infine, l’area individuata è compresa in un'unica provincia è indetta dal Comitato Provinciale. 6 - Premesso che tutti/e gli/le atleti/e tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo per l’attività agonistica sono distinti, ai fini agonistici, oltre che per sesso, anche per "categoria", (in base al valore tecnico della loro "classifica") e per "settore", (in base all'età posseduta all'inizio della stagione agonistica), ordinariamente sono indetti i Campionati individuali e sono attribuiti i rispettivi titoli distintamente per ciascuna categoria e per ciascun settore e, nell'ambito di ciascuno di loro, distintamente anche per sesso e per ciascuna delle specialità di singolo e di doppio. 7 - Se i regolamenti specifici di ciascun campionato prevedono che, terminata la gara di categoria inferiore, una parte degli/delle atleti/e o doppi partecipanti si qualifichino per la gara di categoria immediatamente superiore, e ciò si ripete per tutte le categorie esistenti, il campionato di 1

a categoria si definisce "Campionato Assoluto" poiché consente, teoricamente,

a chi inizia il campionato nella categoria più bassa di raggiungere la vittoria in quella più alta, conseguendo il titolo di "Campione Assoluto". In tal caso ciascuno dei campionati di categoria è considerato un diverso "livello" dell’unico campionato assoluto. 8 - Ciascun campionato, (così come una qualsiasi gara individuale), può essere organizzato:

a) in "fase unica", se chi vi è ammesso non viene in alcun modo selezionato e tutti gli ammessi concorrono insieme, in un'unica gara, al risultato finale;

b) in "più fasi" se chi vi è ammesso è preventivamente selezionato in base ad un criterio prestabilito, con la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata solo o anche con criteri tecnici, alcuni/e atleti/e o doppi possono essere esentati/e e ammessi/e direttamente ad una fase successiva. In tal caso:

ciascun gruppo iniziale disputa una gara a sè stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per la qualificazione di un numero ristretto di partecipanti alla fase immediatamente successiva;

la fase successiva, se intermedia, comprende a sua volta nuovi gruppi di partecipanti composti da chi ha ottenuto la qualificazione nella prima fase ed, eventualmente, da chi fu esentato dalla stessa. Ciascun gruppo disputa un’ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ridotto di partecipanti di accedere ad una fase ancora successiva per qualificazione. Così si procede per tutte le fasi intermedie fino alla fase finale.

la "fase finale" consiste in un solo gruppo di partecipanti, composto da coloro che hanno superato tutte le precedenti fasi ed, eventualmente, da chi ne fu esentato/a, i/le quali disputano un'unica gara che ha lo scopo di attribuire il risultato di vincitore/vincitrice della gara, o di assegnare il titolo previsto (se si tratta di un campionato).

9 - La selezione iniziale effettuata con criteri geografici, di cui alla lettera b) del comma 8 si attua ordinariamente attribuendo agli organi territoriali la competenza a raccogliere le iscrizioni nel proprio territorio e demandando agli stessi l’organizzazione della fase iniziale avente lo scopo di qualificare alcuni/e degli/delle iscritti/e del proprio territorio alla fase successiva, di competenza di altro organo superiore.

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10 - I regolamenti specifici di ciascun campionato, come pure di ogni gara individuale, possono stabilire che l’intero campionato o l’intera gara, come pure una o più fasi di esso/a, si svolgano in “più prove". Ciascuna "prova" è costituita da una distinta gara "predeterminata" ai fini del campionato, o della gara, o della fase, poiché è destinata a fornire un punteggio (di classifica e/o di partecipazione) a chi vi partecipa. Il punteggio conseguito è sommato con riferimento alle varie prove che ciascun/a partecipante ha disputato per formare una classifica individuale che può essere utilizzata in due modi:

a) a fornire esclusivamente la qualificazione alla "prova finale", alla quale è attribuito per intero il compito di assegnare il risultato finale previsto, senza alcun’utilizzazione della classifica di ammissione nella prova finale stessa;

b) a fornire un punteggio che, sommato a quello ottenuto nella prova finale, determina la definitiva classifica finale per l’attribuzione del risultato finale previsto. In quest'ultimo caso può essere previsto che alla prova finale possano accedere tutti/e i/le partecipanti alle singole prove precedenti, oppure solo alcuni/e di essi scelti/e in base alla classifica conseguita fino alla penultima prova, classifica che, pertanto, oltre a conservare valore per il risultato finale previsto, attribuisce anche il diritto di qualificazione all'ultima prova. La prova finale può anche mettere in palio punteggi superiori rispetto alle prove precedenti. Nella compilazione della classifica fino alla penultima prova può essere stabilito che, invece di sommare i punteggi conseguiti in tutte le prove disputate, se ne sommino solo alcuni scelti fra i migliori conseguiti.

11 - Tutte le gare o manifestazioni di tennis tavolo che non attribuiscono un titolo di "Campione" (nazionale, regionale, provinciale) sono denominate "Tornei". I tornei possono essere "predeterminati" a qualche particolare fine, oppure fine a se stessi cioè "ordinari". 12 - I tornei ordinari, oltre che dagli organi federali, possono essere indetti anche dalle società affiliate, previa autorizzazione dell'organo federale competente territorialmente. I tornei predeterminati sono sempre indetti da organi federali. 13 - Le norme del presente regolamento comune, nelle parti che non si riferiscono esclusivamente ai campionati, si applicano anche a qualunque attività agonistica individuale, e, quindi, anche a tornei, tanto se predeterminati quanto se ordinari. 14 - I tornei sono classificati e denominati in base: a) all’attività prevista dalle gare incluse nel loro programma:

"individuali", se prevedono solo gare individuali, definite ai commi 1 e 2;

"a squadre", se prevedono solo gare con incontri fra squadre di società o di rappresentative territoriali (provinciali, regionali, interregionali, nazionali);

"misti", se prevedono attività combinate, cioè miste, individuali e a squadre; b) all’ambito territoriale:

"internazionali", quando è ammessa la partecipazione di atleti/e, società o squadre appartenenti anche a Federazioni straniere;

"nazionali", quando è ammessa la partecipazione di atleti/e, società o squadre dell'intero territorio nazionale;

"regionali", quando la partecipazione è riservata ad una sola regione;

"regionali open", quando vi possono partecipare liberamente, per loro scelta, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali di sesso, categoria e settore di tutte le regioni;

"interprovinciali", quando la partecipazione anzidetta è riservata ad alcune province precisate da chi li indice ed indicate nel regolamento del torneo e salvo la deroga di cui al comma successivo;

"provinciali", quando la partecipazione è riservata ad una sola provincia. c) alla scelta dei partecipanti:

"ad invito", quando la scelta dei partecipanti è fatta discrezionalmente da chi li indice ed organizza; d) al tipo di tesseramento richiesto:

"agonistici", quando i partecipanti debbono essere tutti/e tesserati/e come atleti/e alla Federazione Italiana Tennistavolo, per l’attività agonistica attraverso la società di appartenenza;

"di propaganda", quando i partecipanti, tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, non effettuano attività agonistica ma “promozionale”.

15 - Nei Tornei Open regionali, è ammessa la partecipazione anche di atleti tesserati per società di altre Regioni. Nelle date dedicate allo svolgimento dei Tornei Open i Comitati Regionali non possono organizzare e svolgere attività di qualificazione ai Campionati Italiani di Settore e Categoria. L’esclusiva competenza è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo, su tutti i partecipanti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, in materia tecnica, organizzativa e disciplinare, nonché per

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l’omologazione dei risultati. I provvedimenti adottati dal Comitato Regionale competente sono inviati, a cura del medesimo, oltre che ai diretti interessati anche alla Commissione Nazionale Gare Individuali per il medesimo scopo. I Comitati Regionali, in analogia a quanto sopra, possono avere lo stesso comportamento con i Comitati Provinciali, per i tornei provinciali della propria regione e i tornei provinciali estesi a due province. I Comitati Regionali dovranno inviare alla Commissione Nazionale Gare Individuali, all’indirizzo e-mail [email protected] i dati sintetici dei Tornei Open, nelle date di scadenza indicate nel calendario agonistico. Articolo 2 - Programmi di attività specifici di ciascun Campionato 1 - I programmi dell’attività specifica di Ciascun campionato sono approvati dal Consiglio Federale. Ciascun Comitato Regionale ne darà attuazione, per quanto riguarda le fasi di Campionato ad essi affidate, adattandoli qualora necessario, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento. 2 - I programmi di attività specifici di ciascun Campionato, debbono stabilire, inequivocabilmente, il sistema di svolgimento e la sua articolazione in una o più prove e/o fasi, salvo le deroghe eventualmente ed espressamente previste dai programmi stessi, nei quali può essere disposto che le decisioni relative al sistema di svolgimento ed all'articolazione in prove e fasi siano assunte dopo la chiusura delle iscrizioni ed, eventualmente, delegate alla Commissione Nazionale Gare Individuali. Articolo 3 - Sedi di svolgimento dei Campionati e dei Tornei 1 - La sede di svolgimento dei campionati e di ogni sua eventuale prova o fase è fissata dalla Commissione Nazionale Gare Individuali; quando la prova o fase preliminare è affidata ad un organo Federale periferico, ad esso compete di stabilirne anche la sede di svolgimento. 2 - La sede di svolgimento dei tornei predeterminati, quali prove di campionato, è proposta da chi ne richiede l’organizzazione. La scelta, fra le proposte pervenute, è di competenza del Consiglio Federale. 3 - La scelta della sede di svolgimento di Campionati o Tornei individuali, tanto se è effettuata da organi federali quanto se è effettuata da società, deve ispirarsi a criteri che privilegino le migliori condizioni ambientali di svolgimento delle gare e di ricettività di quanti dovranno servirsi dei servizi di ristoro ed alberghieri per la durata della permanenza nella località sede di gara. 4 - Il cambiamento della sede di svolgimento di un Campionato o Torneo individuale, anche se imposto da cause di forza maggiore, deve essere autorizzato dalla Commissione Nazionale Gare Individuali. CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI Articolo 4 - Affidamento dell’Organizzazione 1 - Il Consiglio Federale affida l'organizzazione dei Campionati Individuali e degli eventuali Tornei predeterminati ad essi collegati:

a) alla Commissione Nazionale Gare Individuali per le fasi e Tornei Nazionali, e per le eventuali fasi interregionali; b) ai Comitati Regionali per le fasi e Tornei Regionali, provinciali o inferiori che gli stessi Comitati Regionali abbiano

eventualmente istituito nell'ambito delle loro competenze. Su di essi il Consiglio Federale, e sugli organismi tecnici la Commissione Nazionale Gare Individuali, esercitano i poteri di controllo e di sostituzione di seguito precisati ove si riscontri inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni.

2 - In alternativa agli affidamenti di cui al comma 1, il Consiglio Federale, per le manifestazioni che rientrano nelle attribuzioni della Commissione Nazionale Gare Individuali, ed il Comitato Regionale, per quelle che rientrano nelle attribuzioni del Comitato Regionale, possono affidare la loro organizzazione a Società, o organismi federali e/o comitati organizzatori appositamente costituiti, comprendenti almeno una società affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo, di seguito indicati come "Enti Organizzatori", che ne facciano richiesta ai sensi del successivo articolo. In tal caso l’organo federale a cui spetterebbe in via ordinaria l’affidamento dell'organizzazione ai sensi del comma 1 citato conserva sull'Ente Organizzatore il potere di controllo e di sostituzione di seguito precisato, ove riscontri inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni. 3 - Ciascun Comitato Regionale è autorizzato a delegare l’organizzazione delle manifestazioni di sua competenza e/o l'affidamento dell'organizzazione delle stesse ai sensi del comma 2, in tutto o in parte, ai Comitati Provinciali e/o ad organismi regionali appositamente costituiti. Si consiglia l’istituzione di una Commissione corrispondente alla Commissione Nazionale Gare Individuali, denominato "Commissione Regionale Gare Individuali". Quando il Comitato Regionale non affida

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l’organizzazione delle manifestazioni di sua competenza ad altri organi o organismi, si intende che assume direttamente in proprio l’organizzazione stessa. 4 - La Commissione Nazionale Gare Individuali può avvalersi della collaborazione degli organismi tecnici dei Comitati Regionali nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza. In tal caso questi agiscono in qualità di organismi delegati della Commissione Nazionale Gare Individuali, nell'ambito della delega ricevuta, e non possono rifiutare la loro collaborazione. 5 - Nel caso in cui l'organismo o l'Ente Organizzatore al quale è stata affidata o delegata l'organizzazione di una manifestazione Nazionale o Interregionale dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altre cause di inefficienza, interviene la Commissione Nazionale Gare Individuali coi provvedimenti ritenuti opportuni. Essa può, in qualunque momento, revocare l'affidamento o la delega, avocando a sè, o affidando ad altr0 organismo, o ad altro Ente Organizzatore, l’organizzazione e/o la prosecuzione della manifestazione. Gli stessi poteri spettano al Comitato Regionale nei confronti degli organismi e/o dell’Ente Organizzatore ai quali ha esso stesso affidato o delegato i compiti di sua competenza. 6 - Le manifestazioni indette direttamente da società, organi periferici e/o comitati appositamente costituiti a tale scopo, se autorizzate ai sensi dell’articolo 6, sono anche organizzate direttamente da chi le ha indette. L'organizzazione può essere posta in atto solo dopo che è intervenuta l’esplicita autorizzazione della Commissione Nazionale Gare Individuali. Articolo 5 - Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali 1 - Le norme del presente articolo si applicano per la richiesta di organizzare manifestazioni individuali indette dal Consiglio Federale, quali i Campionati Italiani in fase nazionale, le fasi interregionali eventualmente previste, i Tornei giovanili di qualificazione ai Campionati Italiani ed i Tornei Predeterminati. I Comitati Regionali redigono i regolamenti e le date per le manifestazioni individuali dei Campionati Italiani in fase regionale, per le eventuali fasi inferiori e tornei predeterminati da essi istituiti nell'ambito delle loro competenze. 2 - Chi è interessato a proporsi per organizzare una manifestazione individuale deve inviarne richiesta scritta:

a) al Consiglio Federale, entro la data prevista dallo "scadenzario" del calendario nazionale di ciascun anno agonistico, per le manifestazioni Nazionali da organizzare nell'anno agonistico successivo;

b) alla Commissione Nazionale Gare Individuali entro la data prevista dallo "scadenzario" del calendario Nazionale di ciascun anno agonistico, per le eventuali manifestazioni interregionali previste dallo stesso calendario, da svolgere nel medesimo anno agonistico;

c) al competente Comitato Regionale, entro il termine da esso stabilito, per le manifestazioni regionali o di livello inferiore.

3 - La richiesta di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione della località proposta, entro i confini della regione di appartenenza, e delle condizioni logistiche ed economiche in essa praticate per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, ove necessaria;

b) la descrizione dell'impianto (palazzetto idoneo in relazione alla manifestazione richiesta) ove saranno svolte le gare, con indicazione del numero delle aree di gioco che possono esservi allestite in condizioni regolamentari;

c) eventuale richiesta di omologazione dell'impianto (sarà visionato prima dell’assegnazione), se trattasi di impianto non omologato per il tipo di manifestazione richiesta. Se l'impianto è già omologato occorre allegare fotocopia del relativo verbale;

d) punto di ristoro e relax all’interno del palazzetto; e) altre eventuali condizioni offerte dall'Ente Organizzatore e/o da Enti pubblici e privati; f) l’indicazione delle informazioni logistiche e le relative condizioni economiche (minimo due preventivi di Hotel e

Ristoranti). 4 - Il Consiglio Federale, dopo l'approvazione del calendario agonistico nazionale, e il Comitato Regionale, dopo l’approvazione di quello regionale, provvedono, ciascuno per la parte di competenza, ad effettuare le scelte necessarie fra le richieste pervenute in tempo utile sulla base dell'istruttoria e dei pareri nel frattempo acquisiti. L'assegnazione dell'organizzazione è da intendersi come provvisoria e soggetta a conferma al verificarsi degli adempimenti e delle condizioni di cui al comma successivo. 5 - L'Ente Organizzatore, entro 15 giorni dal ricevimento dell'assegnazione provvisoria deve inoltre inviare alla Commissione Nazionale Gare Individuali, entro il 20 Luglio per i Tornei predeterminati che si svolgono da Settembre a Gennaio ed entro il 30 Novembre per i Tornei predeterminati che si svolgono da Febbraio a Giugno, quanto segue:

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a) i dati necessari per la stesura del programma (numero delle aree di gioco previste, indirizzo del palazzetto ed itinerario

per raggiungerlo, nome del responsabile e relativo recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica a cui inviare e tutte le informazioni utili allo svolgimento della manifestazione);

b) Limitatamente ai Tornei Giovanili in più sedi, Tornei Seniores, Tornei Veterani, Tornei Blu e Tornei Verdi, indicazione delle persone (una ogni tre aree di gioco) fornite dall’Organizzazione che andranno a formare, insieme a quelle indicate dalla Commissione Nazionale Gare Individuali e dal Settore Arbitrale, la conduzione della manifestazione; La presenza del richiamato personale è da intendersi obbligatoria per tutta la durata della manifestazione. L’eventuale assenza del personale, anche se parziale, segnalata dal Giudice Arbitro della manifestazione comporterà:

l’ammenda da € 150,00 a € 300,00 (per Tornei in più sedi);

c) Qualora la Società Organizzatrice non intendesse comunicare il personale di supporto alla manifestazione dovrà versare la tassa indicata al punto F) della tabella tasse entro 30 giorni dalla fine della manifestazione e dovrà garantire le spese di vitto e alloggio del Giudice Arbitro Effettivo, del Giudice Arbitro Supplente e l’Operatore al Computer (tre persone);

d) Per quanto riguarda l’organizzazione dei Tornei Unici Neri, Rossi e Giovanili si dovrà pagare la tassa prevista al punto F) della tabella tasse e le spese di vitto e alloggio del Giudice Arbitro Effettivo, del Giudice Arbitro Supplente, Responsabili della Direzione Gare (effettivo e supplente) e dell’Operatore al Computer (cinque persone);

e) autorizzazione scritta da parte dell'Ente proprietario dell'impianto o dell'Ente che lo gestisce, all'uso dell'impianto stesso per la data o le date di svolgimento della manifestazione. Non saranno prese in considerazione autorizzazioni parziali o condizionate per la concomitanza di altre manifestazioni;

f) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere inviata tutta la corrispondenza relativa alla manifestazione.

6 - La norma di cui al punto a) del comma 5 si applica unicamente per le richieste di organizzazione dei tornei predeterminati e ordinari. Per le richieste inerenti i Campionati Italiani si applicano i regolamenti specifici ed inoltre:

a) Il programma orario è direttamente deciso dalla Commissione Nazionale Gare Individuali alla quale compete la raccolta delle iscrizioni, tramite i Comitati Regionali, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 3;

b) il materiale di gioco è sempre fornito dalla Federazione Italiana Tennistavolo; c) l'Ente Organizzatore assume i compiti organizzativi specifici che sono precisati nel "disciplinare d'incarico"

rimesso, a cura della Segreteria Generale, con la comunicazione dell'assegnazione provvisoria; d) restano validi anche per i campionati gli adempimenti richiesti alle lettere b) e c) del comma 5.

Se la documentazione di cui al comma 5 non arriva alla Commissione Nazionale Gare Individuali entro 20 giorni rispetto al termine stabilito, l'affidamento dell'organizzazione potrà essere revocato e la stessa assegnata ad altro richiedente. 7 - L'assegnazione dell'organizzazione si intende definitiva solo con la restituzione, da parte della Commissione Nazionale Gare Individuali, del programma approvato. A tale adempimento la Commissione Nazionale Gare Individuali provvede appena le perviene dall'Ente Organizzatore la documentazione richiesta al comma 5 e, se necessaria, appena le perviene dalla Commissione di Omologazione Attrezzature l'omologazione dell’impianto. Gli interessati devono attivare gli interventi opportuni affinché l’approvazione del regolamento possa avvenire almeno 45 giorni prima della data della manifestazione. Solo dopo l’intervenuta approvazione l’Ente Organizzatore può provvedere a diffondere il programma della manifestazione e dare avvio alla sua organizzazione. 8 - L'approvazione del programma può essere data sotto condizione di modifiche e/o integrazioni. Verificandosi tale necessità, la Commissione Nazionale Gare Individuali deve sentire preventivamente l'Ente Organizzatore e, possibilmente, concordare insieme le modifiche e/o integrazioni necessarie. Le decisioni definitive che la Commissione Nazionale Gare Individuali assumerà al riguardo non possono essere disattese dall'Ente Organizzatore. 9 - La copia approvata del programma della manifestazione deve essere a disposizione sul luogo di gara e deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta. Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari 1 - Le norme del presente articolo si applicano per la richiesta di indire ed organizzare tornei individuali ordinari ed, in genere, per le richieste di indire ed organizzare manifestazioni, da parte di Società, organi territoriali e/o Comitati appositamente costituiti comprendenti almeno una società affiliata, al di fuori delle manifestazioni indette dal Consiglio

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 7

Federale e dal Comitato Regionale. I Comitati Regionali possono stabilire un progetto tecnico per le corrispondenti manifestazioni regionali, o di livello inferiore, ispirandolo alla salvaguardia ed al rispetto dei principi generali stabiliti dalle norme Nazionali, con gli opportuni adattamenti alle diverse situazioni locali. 2 - L'istituzione di un torneo ordinario, o di qualunque analoga manifestazione individuale potrà essere proposta soltanto per le date libere del calendario agonistico Nazionale ovvero, se è prevista in concomitanza con altre manifestazioni già poste a calendario, potrà essere proposta solo dopo aver verificato con la Commissione Nazionale Gare Individuali che essa è compatibile con le concomitanti manifestazioni già previste. 3 - La richiesta di autorizzazione ad indire il torneo può essere inviata in qualunque periodo della stagione agonistica, ma sempre almeno 90 giorni prima della data prevista per la sua effettuazione. La richiesta deve essere inviata:

a) alla Commissione Nazionale Gare Individuali, per i tornei e le manifestazioni nazionali e interregionali; b) al Comitato Regionale, per quelli regionali o di inferiore livello;

Richieste che pervengano a meno di 45 giorni dalla data della manifestazione non sono prese in considerazione. 4 - La richiesta deve essere accompagnata dalla descrizione della manifestazione e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la sua istituzione, nonché dalla documentazione prevista all’articolo 6 ed, inoltre, dalla individuazione del numero delle arre di gioco che saranno utilizzate, nonché la marca ed il tipo dei tavoli, come pure della marca e tipo di palline e altro materiale tecnico da utilizzare (reti, sostegni, segnapunti, transenne, ecc.). 5 - L'autorizzazione ad indire ed organizzare la manifestazione si intende concessa solo con la restituzione del programma approvato da parte della Commissione Nazionale Gare Individuali. A tale adempimento la Commissione Nazionale Gare Individuali provvede con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5. L'Ente Organizzatore può provvedere a indire la manifestazione e a diffondere il programma dando inizio alla sua organizzazione solo dopo aver ottenuto l'esplicita autorizzazione, rappresentata dalla copia del programma munita del visto di approvazione della Commissione Nazionale Gare Individuali. Articolo 7 - Adempimenti dei Comitati Regionali 1 - Ciascun Comitato Regionale ha l’obbligo di organizzare le fasi regionali dei campionati individuali previste dai regolamenti specifici di ciascun campionato, nel rispetto del loro regolamento e del presente regolamento comune, adottando, tempestivamente, le decisioni che gli competono. 2 - I regolamenti con cui ogni Comitato Regionale stabilisce le fasi iniziali dei campionati, le prove in cui dette fasi si articolano, i Tornei Regionali predeterminati, i Tornei Regionali ordinari, i Tornei Regionali Open, nonché le modalità d’iscrizione, i relativi termini dovranno essere obbligatoriamente trasmessi alla Commissione Nazionale Gare Individuali (C.N.G.I.) non oltre al 10 luglio di ciascun anno. Di norma, entro venti giorni dalla ricezione la C.N.G.I. restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora, potranno essere divulgati alle società. I calendari con indicate le date dell’attività agonistica dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio di ogni anno alla C.N.G.I. per la conseguente approvazione. Eventuali e successive richieste di integrazione ai summenzionati documenti dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla C.N.G.I. per l’approvazione. Sarà cura della Federazione pubblicare i citati Regolamenti e Calendari, e successive ed eventuali integrazioni preventivamente approvate, all’interno dell’area dedicata a ciascun Comitato Regionale del Portale Risultati del sito Federale www.fitet.org . Tali documenti saranno ritenuti gli unici ufficiali. 3 - I risultati delle fasi regionali, con le relative classifiche di ammissione alle fasi successive, devono essere trasmessi entro i termini stabiliti da ciascun programma specifico dell’attività dei vari campionati che prevedono fasi regionali, o dallo "scadenzario" del calendario nazionale di ciascun anno agonistico. 4 - La Commissione Nazionale Gare Individuali, a richiesta motivata del Comitato Regionale, può prorogare i termini indicati dai commi 2 e 3, a condizione che la proroga non costituisca impedimento o intralcio per gli adempimenti successivi. 5 - Scaduti i termini indicati ai commi 2 e 3, eventualmente prorogati ai sensi del comma 4, la Commissione Nazionale Gare Individuali provvede direttamente ad avvertire tutte le società della regione, e fissa le modalità di effettuazione delle fasi regionali e le tasse ed i termini di iscrizione. Se pervengono iscrizioni la Commissione Nazionale Gare Individuali adotta i provvedimenti di cui all’articolo 4 per l’effettuazione delle fasi in cui vi sono iscrizioni. Se nel termine assegnato non

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 8

pervengono iscrizioni, la regione è esclusa dalle fasi successive ed i posti resi disponibili sono distribuiti alle altre regioni in proporzione alla loro riscontrata partecipazione. 6 - I Comitati Regionali inadempienti alle norme indicate dal presente articolo sono, altresì, esclusi da tutti gli eventuali benefici connessi ai vari adempimenti, quali la distribuzione di posti residui nei campionati, contributi e simili. Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’Ente Organizzatore 1 - L’Ente Organizzatore di manifestazioni individuali deve garantire, innanzi tutto, la disponibilità di un impianto idoneo, che di regola deve essere un palazzetto dello sport o, almeno, un impianto sportivo che contenga, a seconda delle manifestazioni , un numero minimo di aree di gioco secondo la tabella sottoelencata:

Tornei Predeterminati Nero, Rosso, Blu e Verde 12 aree di gioco

Tornei Veterani 8 aree di gioco

Giovanili e Seniores 12 aree di gioco

In base all'effettivo numero degli iscritti potranno essere allestite un numero diverso di aree di gioco. Dovrà essere inoltre previsto uno spazio riservato al pubblico per almeno 200 (duecento) persone a sedere. Le norme specifiche di ciascun campionato e quelle dei tornei predeterminati possono prevedere norme più restrittive e/o un numero maggiore di aree di gioco. L’impianto deve aver ottenuto dagli Organi Competenti il Certificato di Agibilità. 2 - L'idoneità dell'impianto, con particolare riferimento al numero di aree di gioco a disposizione ed alla loro collocazione, è attestata dall'omologazione rilasciata:

a) dalla Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, per le manifestazioni nazionali e interregionali; b) dal Comitato Regionale, anche attraverso organismi tecnici appositamente istituiti a tale scopo, per le manifestazioni

regionali o inferiori. 3 - Se l'impianto proposto non è stato già in precedenza omologato, l'Ente Organizzatore deve richiederne l’omologazione alla Commissione Nazionale Gare Individuali o al Comitato Regionale contestualmente alla richiesta di assegnazione dell'organizzazione della manifestazione, di cui all'articolo 5 o alla richiesta di autorizzazione ad indire la manifestazione di cui all'articolo 6. La Commissione Nazionale Gare Individuali che riceve la richiesta, attiva la Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, o il corrispondente organismo tecnico Regionale, per il rilascio tempestivo di ogni omologazione necessaria. 4 - La richiesta di affidamento dell'organizzazione o di autorizzazione ad indire una manifestazione non può essere accolta fintanto che la Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, o il corrispondente organo regionale, non ha rilasciato l'omologazione dell'impianto. 5 - L'Ente Organizzatore non può sottrarsi all'esecuzione dei lavori di adattamento ordinati in sede di omologazione e non può allestire l'impianto in modo diverso da quanto eventualmente abbia disposto la Commissione Impianti e Attrezzature. In difetto di ciò, la Commissione Nazionale Gare Individuali, per le manifestazioni nazionali e interregionali, o il Comitato Regionale per le altre manifestazioni, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni a seconda della gravità del caso e rimanda per le sanzioni disciplinari all’apposito organo. 6 - Le richieste di omologazione degli impianti devono essere formulate sugli appositi moduli e debbono, comunque, contenere, anche in allegato, una planimetria di tutto l’impianto. 7 - Le transenne che delimitano le aree di gioco devono essere distanti almeno m. 1,20 da ogni parete dell'impianto e da qualunque ostacolo fisso. All'esterno di esse e in modo da lasciare uno spazio sufficiente per il transito degli/delle atleti/e, del personale arbitrale e di servizio, devono essere collocate una panchina, o almeno due sedie per ciascun tavolo allestito, ad uso dei tecnici e del personale ausiliario ammesso per l’assistenza agli/alle atleti/e in gara. 8 - Le dimensioni di ciascuna area di gioco gara non devono risultare inferiori ai seguenti limiti minimi:

a) gare assolute: metri 12,00 x 06,00 x 04,00 altezza; b) altre gare nazionali e regionali: metri 10,00 x 05,00 x 04,00 altezza;

Nella sola eventualità che l’impianto non garantisca una sistemazione delle aree gioco tenendo presente le disposizioni in materia di sicurezza, è concesso disporre le aree con una riduzione delle lunghezze e delle larghezze pari ad un massimo del 5%.

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 9

9 - Per le manifestazioni nazionali e per i Tornei Regionali Open è richiesto inoltre:

a) impianto di amplificazione sonora, con microfono sul tavolo della Direzione Gare; b) distinti locali a disposizione del personale arbitrale, della Direzione Gare e della Segreteria; c) scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni. 10 - Per qualunque manifestazione è necessario predisporre un apposito "albo" sul quale sia possibile affiggere i tabelloni ed i comunicati della Direzione Gare e del Giudice Arbitro. E’, inoltre, necessario allestire ciascuna area di gioco con un segnapunti efficiente e relativi tavolino e sedia, per l’Arbitro di ciascuna partita. 11 - L'impianto non può ritenersi idoneo e non può essere omologato se non è conforme al vigente Regolamento per l’Omologazione degli Impianti Sportivi per il Tennistavolo ed, in particolare, se non assicura:

a) un tipo di pavimentazione non pericoloso per l’incolumità degli atleti. Essa non dovrebbe essere troppo elastica né di materiale di elevata durezza né lucida o capace di riflettere la luce e dovrebbe essere scura;

b) l’assenza di ostacoli fissi, specialmente se a spigoli vivi o altrimenti pericolosi, nelle immediate vicinanze delle aree di gioco;

c) un’intensità luminosa di almeno 400 lux sul piano del tavolo e in ogni altra parte dell'area di gioco, a livello del pavimento;

d) l'oscuramento completo delle finestre ed altre aperture esistenti sulle pareti; e) una temperatura interna adeguata alla pratica del tennistavolo; f) adeguati servizi di spogliatoio, igienici e docce con acqua calda per gli/le atleti/e e per il personale arbitrale; g) un adeguato spazio per il pubblico, con propri servizi indipendenti; h) un adeguato punto di ristoro interno. 12 - I requisiti di cui ai commi 1, 9 e 11 possono essere stabiliti, eventualmente, in modo diverso dai Comitati Regionali tenuto conto delle esigenze locali e del prevedibile afflusso di atleti/e, per le singole manifestazioni di loro competenza. 13 - E' consigliabile allestire nell'impianto o nelle immediate vicinanze un'area riservata al riscaldamento degli/delle atleti/e con almeno due aree di gioco. 14 - L'impianto deve essere allestito in modo conforme alle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di Omologazione Attrezzature in sede di omologazione. Eventuali difformità imposte da cause di forza maggiore e non previste in sede di omologazione, devono essere, possibilmente, concordate col Giudice Arbitro, se presente, e, comunque, devono essere tempestivamente comunicate al Giudice Arbitro stesso, appena questi giunge sul posto. 15 - L'Ente Organizzatore deve predisporre e mantenere in efficienza, durante la manifestazione l’adeguata attrezzatura occorrente per la gestione della manifestazione: un impianto microfonico, un tavolo con le sedie e le prese di corrente necessarie per il personal computer (fornito dall’Ente Organizzatore), la stampante (fornita dall’Ente Organizzatore), e le altre apparecchiature utilizzate per la gestione delle gare. 16 - L'Ente Organizzatore deve mettere a disposizione un servizio di assistenza medica, la cui presenza sul luogo di gara è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione, nonché attivare il Servizio di Sicurezza. 17 - L'Ente Organizzatore dei Campionati Italiani, e della gara Top Rank 32 Maschile e Top Rank 16 Femminile del Torneo Predeterminato Nero deve predisporre per tutti i partecipanti, il numero di schiena.

18 – Per quanto non contemplato nel presente articolo si deve far riferimento al Regolamento per l’omologazione degli Impianti sportivi per il Tennistavolo.

Articolo 9 - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali 1 - Le sedi e date di svolgimento delle singole fasi nazionali dei campionati italiani ed i programmi di attività specifici di ciascun campionato, approvati dal Consiglio Federale, concorrono a determinare in modo rigido e preciso il programma delle gare incluse in ciascuna fase finale dei Campionati Italiani Individuali. 2 - Gli orari di gara delle fasi finali dei Campionati Individuali devono essere decisi, in particolare modo per quanto attiene agli orari di inizio di ciascuna gara ed agli orari delle semifinali e finali, nonché delle cerimonie di premiazione, dalla Commissione Nazionale Gare Individuali, sentito il parere del Settore Arbitrale e dell'Ente Organizzatore.

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3 - Il programma di gare incluse nei Tornei Predeterminati deve innanzi tutto prevedere le gare obbligatorie previste da ciascun regolamento specifico del campionato a cui il Torneo Predeterminato è finalizzato. Ulteriori gare potranno essere ammesse solo in relazione al numero delle aree di gioco disponibili e al tempo a disposizione, uniformandosi al criterio di prevedere, su due giornate di gara, una gara per ciascun tavolo disponibile. 4 - Al medesimo criterio di cui al comma precedente devono ispirarsi gli Enti Organizzatori nel programmare i tornei ordinari. 5 - Le richieste di organizzazione di fasi interregionali e di tornei predeterminati di campionati individuali e le richieste di autorizzazione ad indire manifestazioni individuali debbono contenere lo studio del programma orario dell'intera manifestazione condotto sulla base di una previsione attendibile di affluenza alle varie gare e dei seguenti tempi indicativi necessari allo svolgimento di ogni singola partita: a) GARE GIOVANILI:

20 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5; b) GARE di 5

a, 4

a, 3

a, e 2

a CATEGORIA e tutte le manifestazioni ad ammissione per classifica:

25 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;

40 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7; c) GARE di 1

a CATEGORIA e Top Rank 32 Maschile e Top Rank 16 Femminile :

30 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;

45 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7. 6 - Durante lo svolgimento delle semifinali e delle finali è consigliabile, per quanto sia possibile, non disputare altre gare. 7 - Nelle fasi interregionali, nei tornei predeterminati ed in quelli ordinari gli orari di gara sono disposti dal Giudice Arbitro, il quale deve, però, farsi assistere dall'Ente Organizzatore ed accoglierne, per quanto possibile, le richieste ed i suggerimenti tendenti alla realizzazione dei principi a cui è ispirato il presente articolo. Articolo 10 - Materiale di gioco 1 - Il materiale di gioco comprende: a) i tavoli; b) le reti ed i relativi supporti; c) le palline; d) le transenne; e) i segnapunti; f) i contenitori per gli oggetti personali degli atleti impegnati nella partita. 2 - Il materiale di gioco deve essere conforme alle norme contenute nelle Regole di gioco e deve essere di tipo omologato dalla Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, per quanto riguarda tavoli, reti coi relativi supporti e palline. Se l'omologazione non è stata rilasciata "per qualunque manifestazione", ma solo per alcune, occorre verificare la corrispondenza fra tale limitazione e il tipo di manifestazione in cui l’attrezzatura a omologazione limitata dovrebbe essere impiegata. 3 - La scelta del materiale di gioco da utilizzare è di competenza di chi chiede di indire la manifestazione purché avvenga nel rispetto del comma 2. Per i campionati in fase nazionale e per i Tornei Nazionali predeterminati il Consiglio Federale stipula apposite convenzioni che prevedono, tra l’altro, la fornitura gratuita da parte di ditte convenzionate del materiale di gioco occorrente. Per le altre manifestazioni nazionali può essere ugualmente richiesta alla Federazione Italiana Tennistavolo la fornitura del materiale. Il Comitato Regionale, per le fasi e manifestazioni di sua competenza, tanto se riferibili ai campionati quanto se si tratta di manifestazioni ordinarie, può adottare al riguardo le decisioni che riterrà più opportune in relazione alle diverse situazioni locali. 4 - II materiale prescelto per ogni manifestazione deve essere comunicato a tutte le società che hanno diritto di parteciparvi, prima della chiusura delle iscrizioni. 5 - L'Ente Organizzatore deve provvedere a mettere a disposizione il materiale di gioco necessario ed, eventualmente, prescelto da chi ha indetto la manifestazione, se il materiale non è fornito direttamente e gratuitamente da ditte

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 11

convenzionate. L'Ente Organizzatore, in ogni caso, ha l'obbligo di allestire l'impianto col materiale di gioco in modo regolamentare. 6 - In qualunque manifestazione agonistica individuale tutte le aree di gioco debbono essere transennate. Per ciascuno di esse, inoltre, deve essere disponibile almeno un segnapunti efficiente con relativo tavolino e deve essere predisposto un contenitore per gli oggetti personali per ciascuno degli atleti impegnati nella partita. 7 - Per transennamento parziale si intende un transennamento incompleto del perimetro del campo di gioco, purché risulti transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante. Nei campionati italiani in fase nazionale e nei tornei predeterminati è prescritto il transennamento totale, mentre nelle altre manifestazioni (eventuali fasi interregionali, regionali e inferiori dei campionati e tornei ordinari) è prescritto almeno il transennamento parziale. Articolo 11 - Regolamento del Torneo 1 - L'Ente Organizzatore, dopo aver definito i momenti organizzativi di cui agli articoli 9, 10 e 11, deve predisporre la bozza del regolamento del Torneo, il cui contenuto deve essere completo di tutti gli elementi precisati al comma 3 del presente articolo. 2 - Per i tornei predeterminati nazionali l'Ente Organizzatore deve fornire tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del regolamento da parte della Commissione Nazionale Gare Individuali. 3 - Il regolamento del torneo deve precisare:

a) date di svolgimento delle gare; b) impianto di gara e sua ubicazione, con indicazioni utili a raggiungerlo; c) numero, marca e tipo dei tavoli disponibili per le gare; d) numero delle aree di gioco eventualmente disponibili per il riscaldamento degli/delle atleti/e; e) orario di apertura dell'impianto, prima dell'inizio delle gare, in ciascuna giornata, al fine di permettere il riscaldamento

degli/delle atleti/e; f) tipo delle palline che saranno utilizzate; g) elenco delle gare in programma ed indicazione del giorno d'inizio di ciascuna di esse; h) limite dei set (3 su 5 o 4 su 7) al quale sono disputate le partite di ciascuna gara; i) modalità e tasse di iscrizione alle singole gare (le tasse devono essere comprese nei limiti stabiliti dalla tabella delle

tasse federali vigente e le modalità devono essere compatibili con le norme generali di seguito precisate); j) località, data ed orario di inizio delle operazioni di compilazione dei tabelloni, al fine, tra l'altro, di consentire la

tempestiva comunicazione di eventuali rinunce o chiarimenti; k) recapito postale e telefonico al quale far giungere eventuali comunicazioni urgenti, sia nel periodo immediatamente

precedente la manifestazione che durante le gare, o per la richiesta di informazioni; l) limitazioni eventualmente esistenti per l’accettazione delle iscrizioni; m) esistenza di eventuali diritti di passaggio da una gara all'altra per qualificazione; n) elenco dei premi messi in palio per gli/le atleti/e. 4 - Quando alcuni degli elementi di cui al comma precedente sono omessi perché già precisati in modo inderogabile dai regolamenti specifici, detti regolamenti debbono essere richiamati chiaramente. 5 - La scelta del contenuto del regolamento del torneo è di competenza dell'Ente Organizzatore, ad eccezione dei punti inderogabili di cui al presente regolamento comune ed ai regolamenti specifici di ciascun campionato. 6 - Il programma del torneo predeterminato, approvato dalla Commissione Nazionale Gare Individuali e con le eventuali modifiche ed integrazioni da essa disposte, sarà diffuso sul sito web alla pagina - http//www.fitet.org/portale risultati/tornei. 7 - I Comitati Regionali possono stabilire una normativa analoga per i tornei regionali e di livello inferiore. Articolo 12 - Classifica di Società 1 - I punti saranno assegnati se gli/le atleti/e disputano almeno un incontro e se durante la manifestazione non rinunciano a nemmeno una partita.

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Regolamento Attività Individuale (parte generale) Pag. 12

2 - Nei Tornei Nazionali predeterminati è obbligatoria la compilazione della classifica di Società, ai fini della relativa premiazione. Essa è compilata a cura del Giudice Arbitro in collaborazione con l’Ente Organizzatore secondo i seguenti criteri: a) per i piazzamenti in ciascuna gara di singolo (qualunque tipo di formula, compresi eventuali Top) sono assegnati:

24 punti al 1° classificato;

16 punti al 2° classificato;

10 punti al 3° e al 4° classificato;

6 punti dal 5° all'8° classificato;

4 punti dal 9° al 16° classificato;

2 punti dal 17° al 32° classificato;

1 punto dal 33° al 64° classificato. b) per i piazzamenti, in ciascuna gara di doppio, sono assegnati:

10 punti ad ogni atleta 1° classificato;

6 punti ad ogni atleta 2° classificato;

4 punti ad ogni atleta classificato al 3° e 4° classificato;

2 punti ad ogni atleta classificato dal 5° all'8° classificato;

1 punto ad ogni atleta classificato dal 9° al 16° classificato.

La somma dei punteggi di cui ai punti a) e b) fornisce il punteggio conseguito da ciascun atleta. Sommando i punti di ciascun atleta della medesima società si ottiene il punteggio della società e, quindi, la relativa classifica. Per i punteggi di cui sopra, valgono solamente le fasi finali delle gare (tabellone ad eliminatoria diretta) e non i gironi di qualificazione. Nel il caso in cui la gara si svolga a girone unico o la gara è denominata “Top 8” o “Top 12” o “Top 16” o “Top 24” tutti i piazzamenti sono validi per l’attribuzione dei punteggi. Articolo 13 - Premiazioni 1 - Nelle fasi finali dei Campionati Italiani i premi ufficiali saranno i seguenti:

medaglia d’Oro e scudetto di Campione d'Italia al 1° classificato;

medaglia d’Argento al 2° classificato;

medaglia di Bronzo ai semifinalisti classificati ex aequo al 3° posto. Nei doppi, i premi indicati si intendono per ciascun atleta della coppia. 2 - In tutte le manifestazioni individuali i premi dovranno essere assegnati ai primi quattro classificati di ciascuna gara, sino a 64 partecipanti, ed ai primi otto, da 65 partecipanti in poi. Per i doppi i premi debbono essere previsti per ciascun atleta della coppia. Oltre alle premiazioni tradizionali (coppe, trofei, targhe) potranno essere previsti anche premi in natura. 3 - Nei Tornei Predeterminati, nei Campionati Italiani Giovanili, nei Campionati Italiani Veterani e nei Campionati Italiani di categoria (unica graduatoria) saranno premiate le prime tre Società classificate. Ove ci fossero Tornei predeterminati associati le premiazioni dovranno essere distinte. 4 - La premiazione prevista dai commi precedenti è da considerarsi la base minima necessaria. L'Ente Organizzatore, a propria discrezione, può aumentare la dotazione di premi da assegnare. 5 - L'elenco dei premi in palio in ogni manifestazione deve essere esposto al pubblico, all'inizio della manifestazione stessa. 6 - In ogni manifestazione Nazionale è obbligatoria l'effettuazione della cerimonia di premiazione, con obbligo dei premiati di presenziarvi. CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI Articolo 14 - Affidamento della gestione 1 - La gestione delle manifestazioni individuali, che inizia dal controllo degli elenchi degli iscritti e termina con l'omologazione dei risultati e delle classifiche, è affidata, per i Campionati individuali in fase nazionale ed interregionale e

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per i Tornei predeterminati e ordinari a carattere nazionale e interregionale, alla Commissione Nazionale Gare Individuali, salvo le competenze del Giudice Arbitro durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse. La gestione di tutte le altre manifestazioni, a carattere regionale o di inferiore livello territoriale, è affidata al Comitato Regionale che provvede analogamente e in armonia con quanto disposto all'articolo 5 per l’organizzazione. 2 - Le operazioni di "gestione" delle manifestazioni possono essere delegate, con gli identici principi previsti per le deleghe dell'organizzazione, di cui all’articolo 5 commi 4 e 5, ma tali deleghe possono essere assegnate solo ad organismi federali e non anche alle società e/o agli Enti Organizzatori, salvo quanto specificamente previsto per la "Direzione di Gara" che, in tutto o parte, può essere affidata anche alle società e all'Ente Organizzatore. Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale 1 - La designazione del Giudice Arbitro e del personale arbitrale ausiliario, per le manifestazioni individuali, è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede mediante le sue strutture centrali, per le manifestazioni di competenza della Commissione Nazionale Gare Individuali, e attraverso il Fiduciario Arbitri Regionale, per le manifestazioni di competenza del Comitati Regionali. 2 - Le strutture centrali del Settore Arbitrale possono delegare, in tutto o in parte, le loro funzioni al Fiduciario Arbitri Regionale. Il Fiduciario Arbitri Regionale può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a suoi fiduciari. Le deleghe disposte dal Settore arbitrale, di regola, coincidono con quelle eventualmente disposte dalla Commissione Nazionale Gare Individuali e/o dal Comitato Regionale. 3 - La Commissione Arbitrale, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Federale, per le manifestazioni nazionali e interregionali, o dal Comitato Regionale, per le manifestazioni regionali o inferiori, designa personale arbitrale da destinare alla Direzione di gara. 4 - Nei tornei liberi saranno a carico della società organizzatrice le spese di viaggio, le diarie, le spese di vitto e di alloggio di tutto il personale designato. 5 - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante la manifestazione, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Unico, deve trasmettere a mezzo Fax 06 89320196 o e-mail [email protected] alla Commissione Nazionale Gare Individuali, il contenuto del proprio rapporto, entro 24 ore dal termine della manifestazione e trasmettere il referto di gara entro 72 ore. 6 - Il Giudice Arbitro deve inviare, entro il lunedì mattina, via e-mail i dati (risultati dei singoli incontri) della manifestazione alla Segreteria Generale [email protected] e alla Commissione Nazionale Classifiche [email protected] per la loro elaborazione. Articolo 16 - Tasse di iscrizione 1 - Le tasse massime sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale. 2 - Le tasse di iscrizione ai tornei, nei tornei ordinari, sono stabilite dall'Ente Organizzatore entro i limiti massimi rappresentati dalle tasse previste per i campionati corrispondenti allo stesso livello territoriale dei tornei. 3 - Le tasse di iscrizione ai campionati in fase nazionale o interregionale vanno inviate al Comitato Regionale di appartenenza, con le modalità da esso stabilite, entro i termini indicati dallo "scadenzario" del calendario nazionale. 4 - Le tasse di iscrizione ai campionati in fase regionale, ed eventualmente provinciale, devono essere versate con le modalità previste da ciascun Comitato Regionale ed, eventualmente, da ciascun Comitato Provinciale. 5 - Le tasse di iscrizione ai tornei, tanto se predeterminati quanto se ordinari, vanno versate all’Ente Organizzatore con le modalità precisate nel regolamento del torneo. 6. - Le somme dovute alla F.I.Te.T. a qualsiasi titolo, tranne diverse disposizioni dell’Organo Giudicante, dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento che ha disposto il pagamento. Trascorso tale periodo senza che la Società provveda al relativo versamento, la stessa sarà disabilitata all’effettuazione di qualsiasi operazione connessa all’affiliazione, tesseramento e iscrizioni di propri atleti a manifestazioni individuali, fino a quando non verrà sanata la propria situazione debitoria.

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Articolo 17 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali 1 - Il programma dei tornei e/o dei campionati, contenente le modalità ed i termini per le iscrizioni, deve essere pubblico almeno 30 giorni prima della data di inizio del torneo. 2 - Gli/Le atleti/e italiani e stranieri devono essere tesserati, entro le ore 23,59 della domenica antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni. Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Torneo e/o Campionato, sia di serie Nazionale sia Regionale, gli/le atleti/e italiani/e di classifica 1

a - 2

a e 3

a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono essere

tesserati /e entro le ore 24 del 16 dicembre di ogni anno. 3 - Le iscrizioni per le gare di singolare e di doppio ai Campionati Italiani devono essere effettuate a cura dei Comitati Regionali rispettando le norme regolamentari contenute nel Regolamento Attività Individuale – parte specifica ed utilizzando il modulo disponibile all’interno della propria area extranet del sito www.fitet.org Le Società ed i Comitati Regionali dovranno controllare i propri iscritti attraverso le pagine extranet del sito federale www.fitet.org 4 - Le iscrizioni ai tornei ordinari vanno inviate all’Ente Organizzatore nel rispetto delle condizioni specificate dai relativi regolamenti. Nel caso siano previsti nella stessa data (sabato e domenica) tornei in più un/a atleta non può iscriversi e partecipare ad entrambi. In caso di inosservanza, gli/le atleti/e inadempienti saranno segnalati al Giudice Unico per gli opportuni provvedimenti. 5 - Le iscrizioni alle manifestazioni (tornei predeterminati), debbono essere obbligatoriamente effettuate dalle singole società, utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne richiesta in Federazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] ). Tale modulo dovrà essere compilato riempiendo tutti i campi evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni. E’ compito delle società assicurarsi (controllando le iscrizioni on line entro il mercoledì sera) che le iscrizioni siano pervenute in modo corretto. 6 - Gli/Le atleti/e che si iscrivono e partecipano alle gare, senza essere in possesso dei requisiti a disputare la/le gara/e in programma saranno segnalati al Giudice Unico per gli opportuni provvedimenti. 7 - Le iscrizioni alle manifestazioni individuali debbono essere chiuse al più tardi entro il martedì antecedente a quello previsto per la compilazione dei tabelloni e quest'ultima data è indicata:

a) per i Campionati in fase Nazionale, dallo "scadenzario" del calendario agonistico nazionale; b) per i Campionati in fase regionale o inferiore, dallo "scadenzario" del calendario agonistico regionale o, in altro modo, a

discrezione di ciascun Comitato Regionale; c) per i tornei predeterminati o ordinati, dal rispettivo regolamento. 8 - Quando è ammessa la formazione di doppi con atleti/e di società diverse, il doppio si ritiene regolarmente iscritto solo se l'iscrizione perviene da entrambe le società nella medesima versione. Ciascuna Società deve versare la metà della tassa di iscrizione prevista. Se la composizione del doppio non risulta identica da parte di entrambe le società l'iscrizione è respinta e le tasse versate non sono restituite. I punti/voti previsti dallo Statuto sono divisi al 50% tra i due atleti ed assegnati alle loro rispettive società. 9 - Non sono ammesse iscrizioni di doppi con accoppiamento da destinare. 10 - Quando un/una atleta è iscritto/a in un doppio di categoria superiore con un/una determinato/a atleta e in un doppio di categoria inferiore con altro/a atleta, nel caso il doppio di categoria inferiore consegua la qualificazione alla categoria superiore non può usufruirne e la qualificazione è annullata; resta valida l'iscrizione alla categoria superiore. Articolo 18 - Elenco degli iscritti 1 - Nei tornei ordinari, chiuse le iscrizioni, l'Ente Organizzatore deve compilare, in duplice copia, l'elenco ufficiale degli/delle iscritti/e a ogni singola gara, indicando per ogni iscritto/a il cognome e nome, la società di appartenenza e la Regione di appartenenza. La compilazione deve essere eseguita dopo attente verifiche dell'appartenenza di ogni atleta alla categoria e al settore indicati dalla Società e l'esatta corrispondenza della classifica loro assegnata. 2 - Gli elenchi ufficiali degli iscritti, dei tornei predeterminati, saranno pubblicati sul sito web il mercoledì, per gli eventuali controlli da parte delle società interessate, eventuali errori dovranno essere segnalati, tempestivamente, all’indirizzo e-mail [email protected]. Il giovedì alle ore 18,00 il Giudice Arbitro ritirerà gli elenchi per la composizione dei gironi. Ai campionati italiani gli elenchi degli iscritti delle singole gare, saranno pubblicati entro tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni, eventuali

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errori e/o mancanze dovranno essere segnalati/e alla Commissione Nazionale Gare Individuali entro 48 ore dalla pubblicazione sul sito federale. Trascorso tale termine, gli elenchi saranno considerati definitivi e nessun altra segnalazione sarà presa in esame. Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali 1 - Le gare individuali si svolgono con uno dei seguenti sistemi:

eliminatoria diretta;

girone completo (di sola andata, o d'andata e ritorno);

misto, con inizio a girone completo e prosecuzione ad eliminatoria diretta con eventuale posizionamento di tutti gli atleti;

2. - Altri sistemi oltre quelli indicati al comma 1 possono essere previsti a condizione che il regolamento della manifestazione ne spieghi esattamente la formula. 3 - I regolamenti specifici dei campionati indicano, per ciascun campionato, il sistema di svolgimento adottato. Il ricorso a sistemi diversi è vietato, ad eccezione dei casi in cui tali regolamenti ammettono esplicitamente deroghe per le fasi iniziali che, in tal caso, sono decise da ciascun Comitato Regionale. 4 - Il comma 3 si applica anche ai tornei predeterminati. Nei tornei ordinari, l'Ente Organizzatore decide la formula di svolgimento che ritiene più appropriata alle finalità che intende raggiungere con l'istituzione del torneo. Articolo 20 - Gare ad eliminazione diretta 1 - In tutte le gare che si svolgono ad eliminatoria diretta è obbligatorio applicare le norme del presente articolo. 2 - Il posizionamento delle teste di serie nel tabellone deve essere effettuato ponendo tassativamente ciascuna testa di serie nel posto che le spetta nel tabellone "numerato". Per "tabellone numerato" si intende un tabellone costruito partendo dal turno finale, ove si colloca in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2; si passa poi al turno precedente (semifinali), ove si fa scorrere in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2 rispetto la loro posizione nel turno finale precedentemente numerato, e accoppiando quindi la testa di serie n. 3 con la n. 2 e la testa di serie n. 4 con la n. 1 nei due posti vuoti del turno considerato. La stessa procedura si ripete prendendo successivamente in considerazione il turno precedente a quello già completamente numerato, ove si collocano le teste di serie già inserite facendo scorrere in alto quelle della metà superiore del tabellone e in basso quelle della metà inferiore, riempiendo poi i posti vuoti del turno con l'inserimento di un nuovo gruppo di teste di serie, in modo che la somma del valore delle teste di serie che risultano accoppiate sia, per ogni accoppiamento, eguale al numero dei posti esistenti nel turno in compilazione più un’unità. La descritta operazione è conclusa quando il turno iniziale del tabellone da utilizzare ha tutti i posti numerati. Tuttavia non è necessario numerare tutto il tabellone, potendo arrestare l’operazione di numerazione quando tutte le teste di serie da collocare sono state già individuate e numerate nel tabellone. 3 - Gli/le atleti/e rimasti/e da inserire nel tabellone, dopo l'inserimento delle teste di serie, sono inseriti mediante sorteggio, insieme agli/alle atleti/e qualificati/e eventualmente da precedenti gare. 4 - In ogni operazione di sorteggio si dovrà tenere conto che, se nel gruppo di atleti/e da collocare ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli/e già collocati/ e o da collocare, essi/e vanno collocati/e nel tabellone il più distante possibile fra loro. Articolo 21. - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta

1 - In tutte le gare che si svolgono con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta, è obbligatorio applicare le norme del presente articolo. 2 - Se nella gara sono iscritti/e fino a sei atleti/e, essi disputano un solo girone completo di sola andata, effettuato il quale, la gara è conclusa. 3 - Se nella gara sono iscritti/e più di sei atleti/e i gironi devono essere formati da quattro (minimo tre) atleti/e, collocando le teste di serie, fornite secondo quanto previsto nell'articolo 22 comma 2, secondo la cosiddetta "regola della spirale", in modo che la somma del valore delle teste di serie collocate in ciascun girone fornisca lo stesso totale. Gli/le altri/e atleti/e sono collocati/e per sorteggio nei vari gironi, tenendo presente che, assegnato a ciascun girone il "numero" corrispondente

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alla testa di serie di più alto valore in esso già collocata, se vi sono da collocare atleti/e della stessa Società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), essi/e vanno collocati/e nei gironi più lontani possibile, con riferimento al "numero" attribuito a ciascun girone. Nel caso che due o più atleti/e della stessa Società siano collocati/e nello stesso girone devono disputare per primi gli incontri tra di loro anticipando l’intero turno di partite. 4 - Ciascun girone disputa le partite di sola andata. Le partite del medesimo turno di gara possono essere disputate contemporaneamente su tavoli diversi, se disponibili. Sono assegnati due punti per ciascuna partita vinta, un punto per ciascuna sconfitta in partite giocate e zero punti per ciascuna sconfitta in partite non giocate. L'ordine di classifica è determinato, innanzi tutto, in base ai punti così acquisiti. Al termine delle partite il Giudice Arbitro compila la classifica e chi risulta classificato/a al 1° e al 2° posto in ciascun girone è qualificato/a per continuare la gara sul tabellone ad eliminatoria diretta. Gli atleti, prima di allontanarsi dal luogo gara, hanno l’obbligo di controllare la classifica finale dei gironi affissi per segnalare eventuali errori entro 30 minuti dall’affissione degli stessi; la mancata segnalazione comporterà l’automatica accettazione della classifica e dei risultati pubblicati. 5 - Se due o più atleti/e del girone hanno acquisito lo stesso numero di punti in classifica, la loro posizione è determinata in base alla normativa stabilita nell'ambito del Regolamento dei Campionati a Squadre, parte generale. Se anche con i calcoli suddetti permangono situazioni di parità si provvede a sciogliere la parità mediante sorteggio. 6 - Nel tabellone ad eliminatoria diretta, i cui posti sono il doppio del numero dei gironi formati inizialmente, tutti/e coloro che sono stati/e classificati/e al 1° posto sono collocati/e tassativamente nel posto del tabellone che loro compete, senza alcun sorteggio, considerando testa di serie n. 1 l'atleta classificato/a al 1° posto nel girone n. 1, testa di serie n. 2 l'atleta che si è classificato/a al 1° posto nel girone n. 2 e così via fino all’ultimo girone. I/le secondi/e classificati/e saranno collocati/e a sorteggio nella metà del tabellone opposta rispetto la posizione assunta dall’atleta classificato/a al primo posto del suo stesso girone ed andranno a posizionarsi per sorteggio nei posti disponibili dopo la collocazione degli eventuali aspetti considerando la distanza fra di loro. Per le gare che prevedono la qualificazione dei primi 3 (tre) classificati dai gironi. i/le terzi/e classificati/e verranno posizionati per sorteggio integrale nei restanti posti liberi del tabellone in modo tale da ottimizzare la disposizione degli atleti appartenenti alla stessa società, provincia, regione (nell’ordine di priorità anzidetto) a condizione di rispettare le regole fondamentali di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta come previsto dall’articolo 6 del Regolamento per le Competizioni Internazionali. 7 - Nell’operazione del sorteggio dei secondi classificati si dovrà tenere conto che, se ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, regione (nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli/e già collocati/e o tuttora da collocare, essi/e vanno collocati/e nel tabellone il più distante possibile fra loro. 8 - Se qualche atleta qualificato/a dai gironi dovesse rinunciare a continuare la gara, deve essere sostituito/a da chi lo/la segue in classifica nel girone, se è ancora presente sul luogo di gara. 9 – Nei Tornei Giovanili Unici, nel tabellone ad eliminazione diretta, effettuato per determinare le posizioni degli atleti classificati al terzo e quarto posto del girone, gli atleti verranno posizionati per sorteggio integrale senza utilizzare alcuna testa di serie (vedi Regolamento Attività Individuale - parte specifica). Articolo 22 - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie 1 - La Commissione Nazionale Classifiche, per le manifestazioni nazionali e interregionali, e la corrispondente commissione regionale, per le manifestazioni regionali o inferiori, è tenuto a fornire, per ciascuna gara della manifestazione, se essa si svolge ad eliminatoria diretta, un numero di teste di serie pari al minimo o al massimo previsto della tabella seguente:

numero degli iscritti alla gara

numero di teste di serie da indicare

fino a 4

da 5 a 12

2 4

da 13 a 24 8 da 25 a 48 16 da 49 a 96 32

oltre 96 64

2 - Se la gara si svolge con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta, le teste di serie dovranno essere indicate in numero doppio del numero di gironi da formare. Il Giudice Arbitro deve, pertanto, stabilire innanzi tutto il numero di gironi che, tenuto conto del numero degli iscritti, intende formare, comunicandolo alla Commissione Nazionale

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Classifiche o la corrispondente commissione regionale. Ottenute le teste di serie nel numero prescritto, darà avvio alle operazioni di compilazione dei gironi. 3 – Nel caso il Giudice Arbitro non avesse dalle previste Commissioni alcuna indicazione in merito alle teste di serie queste verranno desunte attenendosi esclusivamente alle classifiche italiane in vigore. 4 - L'elenco delle teste di serie fornite dalla Commissione Classifiche o dalla struttura competente (Giudice Arbitro) deve essere sempre esposto unitamente al tabellone di gara. 5 - In ogni gara di doppio le teste di serie saranno determinate dalla somma del punteggio in classifica relativo ai/alle due atleti/e; a maggior valore cumulato corrisponde la testa di serie migliore. In caso di parità tra due o più atleti/e e/o coppie sarà preferito/a quello/a più giovane, nel settore veterani sarà preferito l’atleta più anziano. 6 - Le classifiche Nazionali di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere le più aggiornate al momento della compilazione delle teste di serie. Articolo 23 - Compilazione dei tabelloni 1. - I tabelloni dei tornei predeterminati, saranno compilati il giovedì antecedente le gare, mentre i tabelloni delle gare dei tornei ordinari saranno compitali il giorno precedente all’inizio delle gare. 2. - I tabelloni debbono essere compilati dal Giudice Arbitro alla data prevista ed esclusivamente sulla base dell'elenco ufficiale delle iscrizioni che è presente nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org 3. - La lista degli orari del primo impegno di ogni atleta iscritto nei tornei predeterminati sarà resa pubblica mediante la diffusione, nella giornata del venerdì precedente alle gare, sul sito della Federazione. I tabelloni completi saranno affissi nell'apposito albo predisposto sul luogo di gara, almeno un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Ai campionati italiani, la lista degli orari del primo impegno di ogni atleta iscritto, sarà pubblicata sul sito federale entro 48 ore dal termine della compilazione dei tabelloni; gli stessi saranno affissi nell'apposito albo predisposto, il giorno precedente le gare. 4. - Il Giudice Arbitro, a suo insindacabile giudizio, può modificare o rifare i tabelloni già pubblicati se si verifica un forte sbilanciamento dovuto all'assenza di due teste di serie determinanti (1 e 4 o 2 e 3), in quanto sono collocate nella stessa metà del tabellone. Tale facoltà è data al Giudice Arbitro qualora l’assenza riguardasse anche solamente la testa di serie 1 e/o 2. Per i Campionati Italiani Assoluti di 1^ categoria, nelle gare di singolare maschile e femminile, il Giudice Arbitro, nel caso di assenza dichiarata fino ad 1 ora prima della gara, di una delle prime 4 teste di serie, dovrà rifare i tabelloni prima dell’inizio delle gare. 5. - I tabelloni pubblicati non possono essere modificati, salvo quanto previsto dal precedente comma, nemmeno in caso di assenze o rinunce pervenute dopo la loro pubblicazione. Sono ammesse solo modifiche giustificate da errori materiali riconosciuti come tali dal Giudice Unico, su reclamo di parte in prima istanza, o riconosciuti come tali dalla Commissione di Appello Federale eventualmente presente sul luogo di gara, su reclamo di parte in seconda istanza. 6. - Il Giudice Arbitro non può ritenere assente o rinunciatario alcun atleta dopo la compilazione dei tabelloni di gara, qualunque sia la fonte di informazione della assenza o rinuncia, se la comunicazione non gli perviene direttamente ed ufficialmente per iscritto dalla Commissione Nazionale Gare Individuali o dall'atleta stesso/a o dalla sua società. 7. - Le norme del presente articolo relative ai tabelloni si intendono estese, in quanto applicabili, anche alla formazione dei gironi nelle gare che prevedono tale forma di svolgimento. Articolo 24. - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali. 1. - A qualunque fase dei Campionati Italiani possono partecipare gli/le atleti/e italiani tesserati/e; sono altresì ammessi gli atleti stranieri dei settori Giovanili, residenti in Italia, purché in regola con il permesso di soggiorno ove previsto e gli atleti di cui all’articolo 6.3 bis del vigente Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale. 2. - Qualora nella classifica finale, per l’ammissione ai Campionati Italiani, vi siano atleti/e classificati/e a parità di punteggio all’ultimo posto utile saranno tutti/e ammessi/e alla fase successiva.

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3. - In caso di rinuncia ad iscriversi al Campionato Italiano da parte di atleti/e qualificati/e, deve essere sempre tentata la sostituzione con i/le primi/e esclusi/e della graduatoria di ammissione. Se si tratta di qualificato/a proveniente dalla classifica finale dei tornei predeterminati, la scelta degli/delle atleti/e da ammettere in sostituzione dei/delle rinunciatari/rinunciatarie è effettuata su tale classifica. Se si tratta di qualificato/a proveniente dalla fase Regionale tale scelta è effettuata sulla classifica della stessa Regione a cui appartiene chi ha rinunciato. Le rinunce devono essere espresse nel rispetto delle norme di cui all’articolo 27 del presente Regolamento. Nel caso che atleti/e siano ammessi/e sia dalle qualificazioni regionali, sia dai Tornei Nazionali predeterminati, essi/e dovranno optare per la qualificazione ottenuta dalla partecipazione ai Tornei Nazionali, lasciando liberi i posti acquisiti per altri/e atleti/e della regione primi/e fra gli/le esclusi/e della graduatoria regionale. 4. - Ai Tornei Predeterminati e ordinari possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e tesserati/e, indipendentemente dalla loro cittadinanza, salvo che il regolamento del Torneo non disponga diversamente. 5. - Tutti/e gli/le atleti/e che prendono parte a qualunque manifestazione agonistica individuale debbono essere tesserati/e. 6. - Ogni società ha l'obbligo di far scendere in campo tutti/e gli/le atleti/e che ha iscritto alle gare in qualunque manifestazione. La Società stessa é ritenuta oggettivamente responsabile delle eventuali assenze dei/delle propri/proprie atleti/ e delle quali, in ogni caso, é tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Organizzatore. 7. - Le Società hanno il dovere di attivarsi affinché gli/le atleti/e che hanno iscritto siano presenti puntualmente all'inizio delle gare a cui sono iscritti/e. 8. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito", da una Società ad un altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova società se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre mentre era in corso il tesseramento con la precedente società. In caso di inosservanza del presente divieto i risultati conseguiti con la nuova società sono annullati e, tanto la società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente. Articolo 25. - Wild card. 1. - Il Settore Tecnico, nei Tornei Predeterminati e nei Campionati Italiani, può usufruire per tutte le gare, ad eccezione del singolo maschile TOP RANK 1/24 e del singolo femminile TOP RANK 1/12, posti di diritto che riguarderanno solamente atlete/i dei settori giovanili o atlete/i di interesse delle nazionali maggiori. Per i Campionati Italiani Assoluti non potranno essere concesse wild card ad atleti di classifica inferiore alla seconda categoria o di ranking oltre la 120^ posizione per gli atleti e oltre la 50^ posizione per le atlete. 2. - La richiesta dovrà pervenire, su carta intestata della società e firmata da un dirigente con potere di firma all’attenzione del settore Gare Individuali (e-mail: [email protected] - Fax 06 89320196) entro e non oltre le ore 24 del venerdì precedente alla chiusura delle iscrizioni e sarà concessa unicamente per la partecipazione alla gara della categoria superiore alla classifica di inizio anno agonistico dell’atleta. 3. – Il Settore Tecnico dopo aver concesso le wild card, provvederà d’ufficio ad iscrivere l’atleta alla gara di singolare del Torneo interessato.

4. - La società organizzatrice dei Tornei Predeterminati ha a disposizione una wild card maschile e femminile per i propri tesserati, che dovrà essere comunicata alla Commissione Nazionale Gare Individuali (e-mail: [email protected] - Fax 06 89320196) entro e non oltre le ore 24 del venerdì precedente la chiusura delle iscrizioni a condizione che tali atleti non siano già iscritti in una gara di singolo della stessa manifestazione.

Articolo 26 - Atleti Italiani tesserati presso una Società sportiva straniera 1 - Gli atleti italiani tesserati presso una società sportiva straniera che intendono partecipare all’attività individuale (campionati italiani e tornei) devono comunicare entro il 31 Ottobre di ogni anno alla Commissione Gare Individuali il nome della società per cui sono tesserati. 2 - All’atto della domanda, verranno collocati “Fuori Quadro” nella classifica individuale unica nazionale e soltanto dopo aver disputato sei incontri verranno reinseriti nelle classifiche in vigore. 3 - Potranno partecipare all’Attività Individuale, tesserandosi per una società affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo.

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Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali 1 - La società ha il dovere di comunicare immediatamente la rinuncia all'Ente Organizzatore competente a ricevere le iscrizioni se, avendo iscritto atleti/e ad una manifestazione, sopraggiungono cause di impedimento alla loro partecipazione. La comunicazione deve essere tempestiva al fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni. 2 - Le rinunce devono essere formulate per iscritto, su carta intestata della società, devono contenere la descrizione esatta e dettagliata delle cause di impedimento e/o di rinuncia e devono essere firmate da chi ha il potere di rappresentare la società. Ogni rinuncia deve essere inviata a mezzo Fax 06 89320196 oppure per e-mail: [email protected] L'inosservanza di tali norme e/o l’intempestività della comunicazione costituiscono mancanza disciplinare e sono sanzionate come precisato successivamente. 3 - Quando la rinuncia perviene all'Ente Organizzatore competente prima della compilazione dei tabelloni, si ritiene tempestiva e non è sanzionata. 4 - Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente ed è sanzionata con una penale come previsto nella Tabella delle Tasse, che si applica per ciascun/a atleta la cui rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la causa di forza maggiore, che la società è tenuta a documentare. In caso d'improvvisa malattia è indispensabile produrre il certificato medico che, se non presentato in sede di gara, dovrà pervenire alla Commissione Nazionale Gare Individuali entro due giorni dalla conclusione della manifestazione. 5 - Se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia si applica alla società l’ammenda prevista nella Tabella delle Tasse e verranno presi nei confronti dell’atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari da parte dell’organo competente. 6 - In tutti i casi in cui la rinuncia è inoltrata intempestivamente all'Ente Organizzatore competente a ricevere le iscrizioni, la Società ha comunque il dovere di cercare di avvertire con qualsiasi mezzo, ma ufficialmente, il Giudice Arbitro della manifestazione, per evitare incertezze e inutili attese nella conduzione della manifestazione stessa. La società che non adempie a tale obbligo è sanzionata come nel caso di omessa rinuncia. 7 - Se la rinuncia è stata tempestiva l'atleta rinunciatario/rinunciataria è stato/a tolto/a dall'elenco degli/delle iscritti/e e non figura nel tabellone. Quando la rinuncia è intempestiva ma è comunicata al Giudice Arbitro durante la manifestazione, dall'Ente Organizzatore o dalla società, il Giudice Arbitro segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l'annotazione "assente per rinuncia"; se la rinuncia non è stata inviata e nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta pervenire al Giudice Arbitro, egli segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l’annotazione "assente ingiustificato". In ogni caso tali circostanze sono riportate a referto per l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo competente che, se l'atleta è testa di serie, considera tale qualità come aggravante. 8 - L'atleta ritardatario che non si presenta al Giudice Arbitro per giustificare il ritardo è equiparato all'atleta assente a tutti gli effetti. 9 - Nelle gare di doppio in cui sono ammessi/e atleti/e di società diverse, ove risulti assente solo uno/una degli/delle atleti/e che formano il doppio, la società a cui appartiene l'atleta presente, per restare indenne da responsabilità, deve far constatare la sua effettiva presenza al Giudice Arbitro, che annota a referto la circostanza al fine che l'assenza, in sede di adozione dei provvedimenti disciplinari, sia addebitata solo all'altra società. In difetto di ciò l'assenza è attribuita ad entrambe le Società interessate al doppio assente. 10 - In una gara a gironi e prosecuzione ad eliminatoria diretta il/la primo/a classificato/a e il/la secondo/a classificato/a, sono automaticamente iscritti nel tabellone ad eliminatoria diretta. Se, però, qualcuno/a di essi/e intendesse rinunciare a proseguire la gara deve dichiararlo subito al Giudice Arbitro, in modo esplicito e senza riserve per permettere la sua sostituzione, che in tal caso è obbligatoria. Articolo 28 - Orari di gara 1 - Dopo la chiusura delle iscrizioni l'Ente Organizzatore e il Giudice Arbitro verificano, in relazione al numero degli/delle iscritti/e in ciascuna gara del programma, se si rendono necessarie variazioni rispetto agli orari di massima di inizio di ciascuna gara comunicati alle Società. In caso di riscontrata necessità di modifiche, che lo stesso Ente Organizzatore e Giudice Arbitro concordano insieme, il Giudice Arbitro predispone gli orari definitivi ufficializzandoli con una comunicazione da affiggere sul luogo di gara.

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2 - Ai fini di quanto previsto al comma precedente si dovrà tenere presente che:

a) gli orari delle gare non possono essere anticipati rispetto agli orari di massima comunicati alle società, ma possono essere solo posticipati, salvo quanto previsto alla successiva lettera;

b) gli orari si possono anticipare solo dal momento in cui tutte le gare siano iniziate e tutti gli interessati siano presenti sul

luogo di gara. In tal caso è possibile darne notizia, predisponendo comunicazione ufficiale da affiggere sul luogo di gara; c) Il Giudice Arbitro dovrà concordare con l'Ente Organizzatore gli orari delle semifinali, finali e premiazioni. 3 - Il Giudice Arbitro, per evidenti motivi di forza maggiore può concedere spostamenti di orario di partite e/o gare, a patto che questi non pregiudichino il regolare svolgimento della manifestazione. Le decisioni assunte al riguardo devono essere ufficializzate mediante comunicato da affiggere all'albo ufficiale sul luogo di gara. 4 - Di regola gli orari di ciascuna partita e il tavolo su cui la stessa deve svolgersi sono indicati sul tabellone di gara. Gli/le atleti/e sono tenuti/e a presentarsi al tavolo indicato, pronti/e a disputare la partita, almeno cinque minuti prima dell'orario indicato. 5 - L'atleta non può allontanarsi dalle immediate vicinanze dell’area di gioco su cui deve iniziare la partita nemmeno se quella precedente sta ancora svolgendosi con notevole ritardo e nemmeno se l’avversario/a è assente o è stato autorizzato/a ad allontanarsi. 6 - Se, per qualunque motivo, gli orari ed i tavoli delle singole partite non sono riportati sui tabelloni o se quelli riportati non possono più essere considerati attendibili a causa di ritardi, ciascuna partita deve essere chiamata a cura della Direzione di gara e, in tal caso, nessun atleta può allontanarsi dall’interno dell'impianto dovendo in ogni momento essere in grado di udire tali annunci. Articolo 29 - Presentazione ed identificazione degli/delle atleti/e 1 - Gli/le atleti/e per essere ammessi/e alle gare debbono preventivamente essere identificati/e e dimostrare la loro qualifica di atleta, esibendo a tale scopo un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità. Nei Tornei in cui le iscrizioni sono effettuate e controllate elettronicamente sul sito federale www.fitet.org , gli/le atleti/e sono tenuti ad esibire unicamente il documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità. 2 - Nelle manifestazioni individuali il compito di identificare e riconoscere la qualifica di atleta iscritto alle gare è ordinariamente assegnato all’Ente Organizzatore che agisce in collaborazione del Giudice Arbitro. Ad esclusione dei Campionati Italiani ove resta obbligatorio, nelle altre manifestazioni Nazionali è consigliabile consegnare un "numero di gara" a tutti gli/le atleti/e che dovranno portarlo sulla schiena ogniqualvolta scendono in campo, in modo da consentire la loro identificazione. 3 - Chi non è in grado di esibire, per qualunque motivo, la tessera federale (o elenco stampabile dal web), il cui possesso è comunque obbligatorio, potrà essere ammesso ugualmente alle gare compilando il modulo "sub-judice". La dichiarazione di norma è completata dal dirigente accompagnatore sociale della società, o da chi ne fa le veci sul luogo di gara. Il modello “sub sudice”, a pena di inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale. 4 - La dichiarazione di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti la tessera e gli/le atleti/e che sono stati ammessi/e alle gare "sub-judice" saranno oggetto di controllo eseguito dalla Commissione Nazionale Gare Individuali prima che esso proceda all'omologazione della manifestazione. Se in sede di controllo emerge la posizione irregolare dell'atleta, la Commissione Nazionale Gare Individuali annulla i risultati conseguiti dal/dalla medesimo/a e procede alla denuncia agli organi di disciplina per adottare gli opportuni provvedimenti. 5 - Quando l'atleta deve partecipare a manifestazioni che comprendono più gare che si svolgono nella medesima manifestazione, la compilazione della dichiarazione e il pagamento della tassa per l’ammissione "sub-judice" sono richieste solo in occasione della prima gara. 6 - Le tasse per l'ammissione "sub-judice" sono incassate dall’Ente Organizzatore di cui al comma 2 e sono consegnate al Giudice Arbitro, il quale al termine della manifestazione le verserà alla Segreteria Generale. 7 - In mancanza di un valido documento di riconoscimento l’atleta è ammesso/a alle gare solo se è riconosciuto/a personalmente da un qualsiasi tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, maggiorenne e munito di documento di

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riconoscimento, il quale rilascia apposita dichiarazione, assumendosene la piena responsabilità. Se l'atleta riconosciuto/a deve prendere parte a gare di settore è ammesso/a alle stesse solo se chi lo/la riconosce è anche in grado di attestarne inequivocabilmente la data di nascita. Articolo 30 - Ritardi

1 - Ciascun/a atleta, nelle gare individuali, usufruisce di una tolleranza di cinque minuti sull'orario ufficiale di gara, per presentarsi al tavolo. Nelle gare in cui gli orari non sono indicati sul tabellone, la tolleranza decorre dalla prima chiamata al tavolo. 2 - Nelle gare in cui l'orario di gara ed il tavolo sono resi noti mediante il tabellone di gara, l'atleta, che è tenuto/a a presentarsi al tavolo, se non è presente all'orario ufficiale, avendo già usufruito della tolleranza, non ha più alcun diritto a disputare la partita. 3 - Nel caso di chiamata di ogni singola partita, se l'atleta non si presenta dopo la prima chiamata deve essere chiamato altre due volte distribuite nell'intervallo di tolleranza e con l’ultima chiamata si deve specificare che si tratta dell'ultimo avviso. L'atleta perde il diritto di disputare la partita trascorso un minuto dall'ultimo avviso. 4 - All'atleta che giunge nell’area di gioco nei limiti di tolleranza, ma non in tenuta di gioco, deve essere concesso il tempo strettamente necessario per mettersi in condizioni di giocare. 5 - Scaduto il termine di tolleranza, spetta al Giudice Arbitro decidere inappellabilmente sulla effettuazione o meno della partita, tenuto conto della gravità del ritardo, e dello esigenze della manifestazione. 6 - Indipendentemente dalla decisione del Giudice Arbitro sull'effettuazione della partita, l'atleta in ritardo ha il dovere di presentarsi al Giudice Arbitro. Al fine di evitare la segnalazione di "assenza ingiustificata”, l’atleta dovrà esporre al Giudice Arbitro il motivo del ritardo, anche se la partita è già stata assegnata all'avversario/a. 7 - Se il ritardo è motivato da causa di forza maggiore, secondo il giudizio inappellabile del Giudice Arbitro, questi, anche se lo/la ha già dichiarato/a assente con l’assegnazione della vittoria all'avversario/a, può riammetterlo/a in gara ed ordinare l'effettuazione della partita o delle partite non disputate, a condizione che:

a) trattandosi di gara ad eliminatoria, l'avversario/a non abbia ancora iniziato la partita del turno successivo; b) trattandosi di gara a girone completo, non sia stato concluso il secondo turno del girone.

8 - In caso di doppia assenza, se uno/a dei/delle due atleti/e assenti giunge in ritardo, e la doppia assenza è già stata dichiarata, l'atleta ritardatario/a ha il diritto di aggiudicarsi la partita per assenza dell'avversario/a solo nel caso in cui il Giudice Arbitro riconosca che il suo ritardo è stato determinato da causa di forza maggiore; in caso contrario la doppia assenza deve essere confermata. 9 - In ogni caso qualunque ritardo, se supera il limite di tolleranza, deve essere riportato sul referto dal Giudice Arbitro. Il Giudice Arbitro deve anche riportare a referto i motivi del ritardo e le eventuali giustificazioni del/della ritardatario/a, se ne ha ricevuto comunicazione. Articolo 31 - Cause di forza maggiore 1 - Sono considerate cause di forza maggiore:

a) ritardi e disservizi imprevisti dei mezzi pubblici di trasporto, a condizione che sia stato utilizzato il penultimo mezzo utile per giungere sul luogo di gara;

b) interruzioni improvvise di servizi pubblici di trasporto, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di mezzi alternativi;

c) gravi calamità naturali; d) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità. 2 - Il Giudice Arbitro che riscontra la causa di forza maggiore, l'assenza o il ritardo con cui l'atleta si è presentato/a alle gare, ma non possa ammetterlo/a a giocare per obiettive esigenze della manifestazione, deve dichiararlo nel referto arbitrale, ai fini del successivo giudizio dell’organo che gestisce la manifestazione.

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Articolo 32 - Rinuncia delle partite 1 - L'atleta che, pur essendosi presentato/a regolarmente in campo, rinuncia a disputare una partita, deve esporne i motivi al Giudice Arbitro. Non è consentito rinunciare ad una partita senza avere un grave motivo che giustifichi la rinuncia stessa. Sulla motivazione della rinuncia decide inappellabilmente lo stesso Giudice Arbitro e se la rinuncia è motivata da infortunio o malore, la circostanza deve essere confermata dal personale dell’Assistenza Sanitaria presente sul luogo di gara. 2 - L'atleta che rinuncia ad una partita senza validi motivi è escluso da tutte le successive partite della gara, gli/le sono annullati tutti i punteggi, i premi e gli altri eventuali diritti acquisiti fino a quel momento, ed è comunque ammonito dal Giudice Arbitro. 3 - L'atleta che, avendo iniziato una partita, decide di abbandonarla prima della sua conclusione, può farlo solo se giustifica l'abbandono con motivi gravi e, in tal caso, l’abbandono è equiparato alla rinuncia. 4 - La partita rinunciata è assegnata all'avversario/a col punteggio di 11-0 per tutti i set di cui si compone. La partita interrotta per abbandono è assegnata all'avversario/a col punteggio acquisito al momento dell'abbandono e, sul tabellone, è indicato, insieme al punteggio, anche la motivazione "per abbandono". Articolo 33 - Assistenza agli atleti/e in campo

1 - Ciascun atleta che scende in campo può farsi assistere dal proprio allenatore o da qualsiasi altra persona di sua fiducia, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo. 2 - Nelle gare di doppio è ammessa una sola persona per ciascun doppio, ma se il doppio è formato da atleti/e di società diverse, è consentita la presenza in campo di una persona per ogni atleta. 3 - Le persone ammesse ad assistere gli/le atleti/e in campo devono, a richiesta, farsi identificare dall'Arbitro, devono occupare il posto ai margini del campo di gara sulle sedie appositamente predisposte e possono comunicare con l'atleta solo al termine di ciascun set o durante le sospensioni autorizzate del gioco. 4 - Nel Torneo Predeterminato Nero, nella gara Top 32 Maschile e Top 16 Femminile, le persone ammesse ad assistere gli/le atleti/e in campo possono accedere al campo di gara solamente se esibiscono il “pass” o altro “attestato di riconoscimento” rilasciato dall’Ente Organizzatore. Articolo 34 - Assistenza Sanitaria agli/alle atleti/e sul luogo di gara 1 - In tutte le Manifestazioni deve obbligatoriamente essere sempre presente sul luogo di gara l’Assistenza Sanitaria fornita da chi organizza l’evento con la dotazione strumentale prevista dalla vigente normativa. 2 - Il Giudice Arbitro della Manifestazione dovrà accertare, durante lo svolgimento delle gare, la presenza dell’Assistenza Sanitaria. Articolo 35 - Comportamento in campo e provvedimenti dell’Arbitro e/o del Giudice Arbitro 1 - Durante lo svolgimento della partita gli/le atleti/e devono tenere un comportamento leale e corretto nei riguardi del pubblico, dell'avversario e del personale Arbitrale. In particolare è vietato:

a) perdere deliberatamente tempo tra uno scambio e l’altro allo scopo di riposarsi o di innervosire l'avversario/a; b) parlare col pubblico, o con chi l'assiste in campo ai sensi dell'articolo 33, al di fuori dei casi di cui all’articolo 33.3; c) tentare, con gesti o parole, di disturbare o innervosire l'avversario/a; d) tenere un comportamento irriverente nei riguardi del pubblico, dell'avversario/a e del personale arbitrale, o che possa

comunque gettare discredito sulla partita. Le fattispecie di comportamento che costituiscono infrazione perseguibile disciplinarmente includono, in particolare:

il danneggiamento deliberato dell'attrezzatura di gioco, come la rottura volontaria della pallina, il percuotere il tavolo con la racchetta, dare calci alle transenne e azioni similari;

l'eccesso di urla, o il turpiloquio;

le tattiche scorrette per ritardare il gioco, come lo scagliare la pallina al di fuori dell'area di gioco;

la persistente inosservanza delle norme che regolano la possibilità di ricevere consigli durante la partita. 2 - Quando l’Arbitro ritiene che, per una delle ragioni di cui al comma precedente, il comportamento di un/una atleta non sia accettabile, deve intimargli/le di astenersi dal suo atteggiamento ed ammonirlo/a avvertendolo/a che, nel caso persistesse nell'atteggiamento sanzionato, potrà essere passibile di penalizzazioni sul punteggio.

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3 - Se un/una atleta che è stato/a precedentemente ammonito/a continua a comportarsi in maniera scorretta, l'Arbitro può, se giudica la scorrettezza sufficientemente grave, sospendere il gioco e fare immediato rapporto al Giudice Arbitro perché questi prenda i provvedimenti del caso. Se giudica la scorrettezza di gravità minore l'Arbitro può inizialmente applicare penalità secondo quanto previsto dal comma seguente. 4 - Per una scorrettezza successiva all'ammonizione l’Arbitro potrà assegnare un punto all'avversario/a. Ad una successiva scorrettezza può assegnare due punti al suo avversario/a. 5 - Ogni qualvolta l'Arbitro assegna una penalizzazione, il gioco deve continuare, ma il Giudice Arbitro dovrà essere informato, con una relazione verbale e annotazione sul referto della partita; 6 - Se il comportamento scorretto prosegue dopo l'assegnazione delle penalizzazioni, l'arbitro deve applicare il provvedimento alternativo di cui al comma 3 sospendendo il gioco e facendo immediato rapporto al Giudice Arbitro. 7 - A propria discrezione il Giudice Arbitro può ammonire o squalificare un/una atleta per atteggiamento scorretto, anche se tale comportamento non è denunciato da parte dell'Arbitro. La squalifica può riguardare la partita, la gara o l’intera manifestazione. 8 - In caso di squalifica durante una fase a gironi, ai fini della classifica finale del girone dovranno essere eliminati da ogni calcolo i risultati conseguiti dall’atleta prima della sua squalifica. 9 - Le norme del presente articolo si applicano anche agli incontri che si svolgono nell'ambito delle partite dell'attività a squadre.

CAPO VI – RECLAMI IN SEDE DI GARA

Articolo 36 – Principi generali.

1. – Definizioni - Si definiscono “questioni di fatto” solo le valutazioni che l’Arbitro dà dei fatti di gioco, dall’inizio dello scambio con il servizio, fino al termine dello stesso con l'assegnazione del punto. Si definiscono “questioni tecniche” tutte le valutazioni e decisioni dell'Arbitro riguardo presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o che comunque attengono a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso. Si definiscono “questioni organizzative” le ammissioni di atleti, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni ecc.. e tutto ciò che non riguarda la singola partita ma è inerente altri momenti della manifestazione. 3. - Reclami durante la partita - Se un atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato da una decisione arbitrale, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco é fermo, esponendo le proprie ragioni. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido l’Arbitro, valutate le ragioni esposte, se ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione. 4. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile. 5. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3, riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere ulteriormente reclamata. Il reclamo può essere presentato dall’atleta, dal tecnico o dal dirigente, purché iscritti a referto, immediatamente prima di consentire la ripresa del gioco, pena l’improponibilità, richiedendo l’intervento del G.A. verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il G.A., sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito inappellabilmente dalla sua decisione. 6. - Reclami su questioni organizzative – Il reclamo deve essere presentato, dal tesserato che ne abbia interesse, al G.A. per iscritto con la tassa prevista per il livello della manifestazione, entro i termini seguenti:

a) prima dell'inizio dell’incontro o gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata o un singolo incontro, che siano note prima del suo inizio;

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b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non

attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si é verificato dopo l'inizio della gara o incontro;

c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il G.A. decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto. 7. – Istanza al Giudice Sportivo - Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre istanza al Giudice Sportivo competente secondo le modalità, procedure e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 37 - Pubblicità delle decisioni

1 - Le decisioni adottate dal Giudice Arbitro, dalla Direzione di Gara, dal Giudice Sportivo, o da altri organi o organismi Federali nell’ambito delle rispettive competenze ed attinenti alla manifestazione, sono immediatamente esecutive, se non sono impugnate nelle forme ed entro i termini ammessi. Si ritengono validamente comunicate a tutti gli interessati mediante affissione all’albo appositamente predisposto sul luogo di gara. 2 - Le decisioni di carattere disciplinare adottate dal Giudice Sportivo al di fuori delle sedi di gara, sono inviate con urgenza alle società interessate. L’invio del provvedimento avverrà a mezzo e-mail o se ritenuto necessario mediante raccomandata postale.

Articolo 38 - Disposizioni finali 1 - Le norme del presente Regolamento comune costituiscono parte integrante dei Regolamenti specifici di ciascun Campionato individuale e dei Tornei, i quali non possono derogare se non laddove la deroga è espressamente ammessa.