REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività...

20
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36. Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalità della legge 1. La Regione promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psico- fisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento e il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale ed assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative. 3. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti

Transcript of REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività...

Page 1: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36.Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

REGIONE SICILIANAL'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALEPROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.Oggetto e finalità della legge

1. La Regione promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento e il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale ed assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.2.  La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.3.  La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 2.Destinatari

1.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:a)  a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;b)  agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;c)  a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze armate;e)  ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

Page 2: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

f)  al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport;g)  ai disabili i quali praticano o intendano praticare attività sportiva.

Art. 3.Compiti della Regione

1.  Compiti della Regione sono:a)  la programmazione generale secondo i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Piano sanitario regionale;b) i rapporti con le università degli studi secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni comprendenti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; c) le funzioni autorizzative dei centri di medicina dello sport di cui all'articolo 5;d)  le funzioni di vigilanza e controllo secondo l'articolo 42 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulle installazioni sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le aziende unità sanitarie locali;e)  la nomina della commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;f)  le verifiche ed i controlli sull'applicazione della presente legge;g)  la promozione dell'aggiornamento professionale, della didattica e della ricerca avvalendosi delle strutture del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS) e della collaborazione con le università degli studi, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);h) il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.

Art. 4.Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali esercitano interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell'attività sportiva, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative.2.  Le prestazioni di primo livello comprendono:a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attività sportive agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie del singolo e della collettività;b) vaccinazione antitetanica obbligatoria previ sta dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;c)  accertamenti e certificazioni per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 1. Le certificazioni possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati con le aziende unità sanitarie locali in conformità al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base.3.  Le prestazioni di secondo livello comprendono:

Page 3: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche;b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge;c) interventi tecnici e di consulenza, accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alla lettera c) del comma 2 e dalla Commissione regionale di appello;d) accertamenti per sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995.

Art. 5.Centri di medicina dello sport

1. Sono centri di medicina dello sport:a) i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;b)  i centri privati autorizzati o accreditati;c)  i centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;d)  i presidi di medicina dello sport presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.2.  I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.Certificazioni

1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate.2.  Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.3.  Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI competenti per territorio.4.  La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Art. 7.Certificazioni per lo svolgimento di attività sportive per i portatori di handicap

1. La richiesta di certificazioni per l'espletamento di attività sportive da parte di portatori di handicap deve essere corredata di certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.2.  La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 5.3.  La certificazione di idoneità per soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della

Page 4: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

Federazione italiana sport disabili.4.  L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

Art. 8.Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo

1.  L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita e su cui devono essere annotati:

a) le generalità dell'atleta;b) lo sport praticato;c) la società sportiva di appartenenza;d) la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria;e) gli accertamenti eseguiti e richiesti;f) l'esito finale della visita;g) le visite di controllo;h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

2.  Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva al-l'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.3. Nessuna visita sanitaria può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.4. Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

Art. 9.Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. L'Assessore regionale per la sanità rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di medicina dello sport entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5.2. I centri di medicina dello sport già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.

Art. 10.Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva

agonistica

Page 5: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

1. Il giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale.2.  La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneità è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità ed è composta da:

a) uno specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di presidente;b) uno specialista o docente in cardiologia;c) uno specialista o docente in ortopedia;d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;e) uno specialista o docente in medicina interna;f) un dipendente dell'Assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario.

3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.

Art. 11.Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di

cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.3.  La validità della convenzione con la Croce Rossa Italiana, già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2001.4.  Qualora la nuova convenzione non sia vigente alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del Servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma 1.5.  Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Palermo, 30 dicembre 2000.

Page 6: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

LEANZAAssessore regionale per la sanità PROVENZANO

NOTE

Avvertenza:Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.Note all'art. 3, comma 1, lett. a):-  L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 11Competenze regionali

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti.Con questi ultimi le regioni possono concordare:a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di

Page 7: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

servizio in modo che essi, di regola, coincidano.".-  Il "Piano sanitario regionale 2000-2002" è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2000, pubbligato nel Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 giugno 2000, n. 26, supplemento ordinario.Nota all'art. 3, comma 1, lett. b)L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 6Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

1. (Omissis).2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/91, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università

Page 8: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.".Nota all'art. 3, comma 1, lett. d)L'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 42Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifìco

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del

Page 9: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.".Note all'art. 3, comma 1, lett. e)-  L'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 ("Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"), così dispone:

"Art. 6

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:-  un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;-  un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;-  un medico specialista o docente in cardiologia;-  un medico specialista o docente in ortopedia;-  un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.".-  L'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 ("Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni

Page 10: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 5

(Omissis)L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.".Nota all'art. 4, comma 2, lett. b)La legge 5 marzo 1963, n. 292 disciplina la: "Vaccinazione antitetanica obbligatoria".Note all'art. 4, comma 3, lett. d)-  L'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ("Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 7Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione sportiva nazionale.Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.".

Page 11: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

-  Il decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995, reca: "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti."Note all'art. 6, comma 2:- Per il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. e).-  L'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ("Tutela sanitaria delle attività sportive") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 2

La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.Con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.".Nota all'art. 11, comma 1:L'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 ("Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 39Rete per l'emergenza

1.  Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente

Page 12: REGIONE SICILIA Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive

mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del DPR 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.2.  La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.3.  Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato al 30 giugno 1998.".Nota all'art. 11, comma 5:L'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ("Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme") e successive integrazioni e modifiche, cosi dispone:

"Art. 54Utilizzazione del personale del Servizio di elisoccorso

1.  La Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione delle centrali operative e degli altri servizi, funzioni ed attività non di carattere sanitario del servizio urgenza-emergenza sanitario "118", può utilizzare anche il personale già occupato al 30 giugno 1995 presso la società concessionaria del servizio di elisoccorso. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare alla convenzione stipulata con la CRI le conseguenti modifiche.2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 42730 - servizio sanitario di emergenza - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 272"Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ricotta, Granata, Caputo, Catanoso Genovese, Formica, Grippaldi, La Grua, Scalia, Stancanelli, Virzì, Seminara.Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) l'8 gennaio 1997.Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 122 del 25 ottobre 2000.Relatore: Ricotta Michele.Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 340 del 5 dicembre 2000, n. 344 del 19 dicembre 2000, n. 346 del 21 dicembre 2000.Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 347 del 21 dicembre 2000.(2000.52.2612