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1 SEMPLIFICAZIONI REGOLAMENTARI (FASE 2) MODIFICHE AI REGOLAMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI E DEI MERCATI ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERE N. 11971/99 E N. 16191/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ESITI DELLA CONSULTAZIONE Nel mese di marzo 2011, la Consob ha dato avvio ad un percorso di concertazione con gli operatori, al fine di razionalizzare la disciplina vigente e favorire l’accesso al mercato per imprese e risparmiatori, mediante istituzione di tre tavoli di lavoro, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’industria, delle associazioni di categoria e delle altre Autorità. Tale percorso si è concluso con l’approvazione di un primo pacchetto di modifiche regolamentari (c.d. “fase 1”, cfr. Delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012). Negli ultimi mesi del 2011, la Consob ha avviato un’attività ricognitiva delle norme regolamentari che disciplinano gli emittenti e i mercati, nella triplice prospettiva di: 1) mantenere dei livelli di regolazione adeguati rispetto a quanto previsto dall’ordinamento comunitario; 2) razionalizzare gli adempimenti connessi allo status di “società quotata”, al fine di ridurne i costi; 3) mantenere un elevato livello di vigilanza sul mercato, a tutela degli interessi dei risparmiatori. In considerazione dei risultati emersi in tale ambito (c.d. “fase 2”), la Consob, il 22 marzo 2012, ha sottoposto alla consultazione del mercato un pacchetto di proposte di modifica alle disposizioni regolamentari suddivise in cinque sezioni di riferimento: 1) emittenti diffusi, 2) offerte pubbliche, 3) diritti dei soci, 4) obblighi informativi e 5) Regolamento Mercati.

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SEMPLIFICAZIONI REGOLAMENTARI (FASE 2)

MODIFICHE AI REGOLAMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI E DEI MERCATI ADOTTATI RISPETTIVAMENTE

CON DELIBERE N. 11971/99 E N. 16191/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Nel mese di marzo 2011, la Consob ha dato avvio ad un percorso di concertazione con gli operatori, al fine di razionalizzare la disciplina vigente e favorire l’accesso al mercato per imprese e risparmiatori, mediante istituzione di tre tavoli di lavoro, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’industria, delle associazioni di categoria e delle altre Autorità. Tale percorso si è concluso con l’approvazione di un primo pacchetto di modifiche regolamentari (c.d. “fase 1”, cfr. Delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012). Negli ultimi mesi del 2011, la Consob ha avviato un’attività ricognitiva delle norme regolamentari che disciplinano gli emittenti e i mercati, nella triplice prospettiva di: 1) mantenere dei livelli di regolazione adeguati rispetto a quanto previsto dall’ordinamento comunitario; 2) razionalizzare gli adempimenti connessi allo status di “società quotata”, al fine di ridurne i costi; 3) mantenere un elevato livello di vigilanza sul mercato, a tutela degli interessi dei risparmiatori. In considerazione dei risultati emersi in tale ambito (c.d. “fase 2”), la Consob, il 22 marzo 2012, ha sottoposto alla consultazione del mercato un pacchetto di proposte di modifica alle disposizioni regolamentari suddivise in cinque sezioni di riferimento: 1) emittenti diffusi, 2) offerte pubbliche, 3) diritti dei soci, 4) obblighi informativi e 5) Regolamento Mercati.

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Alla consultazione hanno preso parte i seguenti soggetti: ASSONIME, ASSOGESTIONI, BORSA ITALIANA SPA, CLASS EDITORI SPA, STUDIO LEGALE ALLEN & OVERY, STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS, STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE – GANGEMI, DOTT. MARCO BAVA, nonché un soggetto che non ha autorizzato la divulgazione (pertanto, di quest’ultimo soggetto non si tiene conto nella descrizione delle relative considerazioni). Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno altresì fornito riscontro, integralmente o parzialmente, al questionario sui costi di compliance riportato in calce allo schema di risposta alla consultazione, attraverso il quale è stata offerta agli operatori l’opportunità di fornire alla Consob elementi utili per la valutazione dell’impatto delle proposte di modifica, anche solo dal punto di vista qualitativo, per mostrare l’efficacia dei singoli provvedimenti proposti in termini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei relativi costi.

Il ridotto numero di risposte fornite e la quasi totale assenza di indicazioni quantitative, tuttavia, riduce la significatività del dato a disposizione, in particolare, laddove vi è eterogeneità di giudizio in merito alla singola modifica regolamentare posta in consultazione.

Nel presente documento si riportano gli esiti della consultazione sulle proposte di modifica, unitamente alla sintesi delle osservazioni pervenute, alle relative considerazioni e, in calce, l’esito delle risposte fornite al questionario sull’analisi di impatto.

Con l’occasione, con la medesima delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 che ha approvato le modifiche regolamentari ad esito della consultazione, nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni regolamentari che prevedono obblighi di informazione societaria (Parte III, Titolo II, del RE), tenuto conto dell’esigenza di garantire un quadro normativo di riferimento facilmente accessibile per gli operatori del mercato, si è ritenuto opportuno procedere all’accorpamento delle disposizioni che prevedono, per identiche fattispecie, le comunicazioni al pubblico (attualmente contenute nel Capo II, della Parte III, Titolo II, del RE) e le comunicazioni alla Consob (Capo III), mantenendo inalterati, dal punto di vista sostanziale, i relativi obblighi.

Le modifiche apportate muovono dal rilievo che l’utilizzo di uno SDIR e di un sistema di stoccaggio autorizzato (come previsto dall’art. 65-septies o, più in generale dal capo I della Parte III, Titolo II, del RE) per la diffusione al pubblico e gestione delle informazioni regolamentate comporta la trasmissione alla Consob delle medesime informazioni. In considerazione di tale ultimo rilievo, si riformula il comma 3 dell’art. 65-septies (che già prevede l’utilizzo dello SDIR e del sito internet), nel senso di ritenere che “le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob”. Al riguardo, si rammenta che, con la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 (in occasione del recepimento della direttiva Transparency) è stato previsto che fino alla data di inizio dell’attività di un meccanismo di stoccaggio autorizzato, l’obbligo di contestuale deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob si considera adempiuto mediante inserimento: (i) nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni

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predisposti dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob (NIS), ovvero (ii) nei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzati ai sensi dell’art.113-ter, comma 4, lett. a), del TUF (SDIR). Con la Comunicazione n. 12027454 del 5 aprile 2012, la Consob ha altresì fornito chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, stabilendo che, fino alla data di inizio dell’attività di un meccanismo di stoccaggio autorizzato, “l’obbligo di deposito presso la Consob (filing) delle informazioni regolamentate continuerà ad essere adempiuto mediante inserimento delle informazioni regolamentate nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni ai quali ha accesso la Consob (quindi mediante inserimento delle informazioni nel nuovo sistema SDIR-NIS – in luogo del sistema NIS) o mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta ovvero via posta, secondo le disposizioni vigenti”. Dall’accorpamento consegue l’abrogazione dell’intero Capo III (Parte III, Titolo II) del Regolamento Emittenti. Al fine facilitare la lettura delle nuove disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in vigore, alla citata Delibera di modifica n. 18214 è allegata una Tavola di Concordanza che contiene il rinvio delle disposizioni abrogate alle nuove e corrispondenti disposizioni in vigore.

Con la medesima Delibera, infine, sono apportate ulteriori modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di prospetto, preordinate a garantire un più puntuale allineamento delle stesse al dettato della Direttiva 2003/71/CE, nonché in materia di informazione societaria (art. 65, 65-quater, 83 e 84, del RE) per allineare il testo delle disposizioni regolamentari alle modifiche apportate alla direttiva Transparency dalla direttiva 2010/73/UE.

I documenti relativi alla consultazione e la Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, sono disponibili nel sito internet della Consob.

Indice:

1. Emittenti diffusi (pag. 4)

2. Offerte pubbliche (pag. 13)

3. Diritti dei soci (pag. 31)

4. Obblighi informativi (pag. 39)

5. Regolamento Mercati (pag. 64)

6. Analisi d’impatto (pag. 67)

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1. Emittenti diffusi (in generale)

- CLASS EDITORI SPA.

Non si condividono in generale le proposte di modifica.

- BORSA ITALIANA SPA. Si condividono le proposte di modifica.

- ASSONIME. Le proposte sono condivisibili e potrebbero condurre ad esentare gli emittenti diffusi, categoria sconosciuta alla disciplina comunitaria, dall’applicazione di altre disposizioni; per tale motivo occorrerebbe intervenire sull’art. 116 TUF. Peraltro, la contemporanea esistenza della categoria degli emittenti diffusi e di quella dei soggetti ammessi alla negoziazione su MTF determina, in taluni casi, aree di sovrapposizione normativa.

PROPOSTE DI MODIFICA

OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI

POST-CONSULTAZIONE

Art. 2-bis

(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Si condivide la proposta. Con particolare riferimento alla modifica del criterio qualitativo contenuto nell’art. 2-bis, comma 2, terzo alinea (presunzione di diffusione delle azioni ammesse alle negoziazioni ovvero oggetto di delisting),

Le modifiche agli articoli 2-bis, 108, 109, 109-bis e 110, poste in consultazione, sono confermate

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sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile. 2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: - abbiano costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio; - abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); - siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca; - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze. 3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. 4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di

potrebbe essere utile specificare se, per “mercati regolamentati”, s’intendano solo i “mercati regolamentati italiani”, ovvero anche i “mercati regolamentati dei paesi dell’Unione Europea o di paesi extracomunitari”. A tal proposito, si può ipotizzare che la caratteristica della diffusione delle azioni sussista anche nel caso in cui siano revocate le azioni di emittenti italiani negoziate su mercati regolamentati dell’Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell’art. 67, comma 2, del TUF.

- BORSA ITALIANA SPA. Si condivide la proposta di innalzare la soglia di applicabilità (da 200 a 500 portatori di strumenti finanziari) della disciplina degli emittenti diffusi in quanto rispondente all’esigenza di valorizzare il carattere di effettiva distribuzione degli strumenti finanziari tra il pubblico, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi per gli emittenti con azionariato ristretto. Si condivide, inoltre, la proposta di integrare i criteri qualitativi della definizione, includendovi le azioni che, mantenendo le caratteristiche di diffusione dell’azionariato, siano state revocate dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e mercati regolamentati.

- ASSONIME. Si condivide la proposta.

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euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento cinquecento.

Art. 108 (Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell’applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. 1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi: - trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis; - comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione. 1-ter. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma 1-bis gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato informazione a loro disposizione. 1-quater. In deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

- CONSIDERAZIONI.

In relazione alla ratio della disciplina e tenuto conto delle esigenze di vigilanza informativa nei confronti delle società italiane “delistate”, si ritiene che per “mercati regolamentati” si intendano tutti i “mercati regolamentatii”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. w-ter), del TUF, ivi inclusi i mercati italiani, di altri Stati membri dell’Unione Europea o di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell’art 67, comma 2, del TUF.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “medio”).

- CLASS EDITORI SPA.

Non si condividono le proposte. Tenuto conto del disposto dell’art. 114, comma 1, del TUF, si propone l’introduzione nel testo dell’art. 109 (Informazione su eventi e circostanze rilevanti), comma 1, lett. b), di un richiamo all’art. 84 del Regolamento Emittenti, al fine di assoggettare (per effetto della Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009) l’adempimento degli obblighi informativi cui gli emittenti diffusi sono tenuti, alla pubblicazione sulla stampa nazionale.

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2. La Consob pubblica l’elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni il proprio sito internet.

Art. 109 (Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis; b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e tramite la tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR. 2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell’emittente strumenti finanziari diffusi.

Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali)

1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall’articolo 109, della comunicazione di cui all’articolo 2341-ter del

- CONSIDERAZIONI.

La ratio dell’intervento riformatore consiste nell’intento di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori di mercati, connessi agli adempimenti di obblighi informativi previsti in via regolamentare, che non siano giustificati da specifiche e motivate esigenze di vigilanza informativa, non altrimenti sopperibili, in un’ottica di proporzionalità ed economicità del mezzo rispetto allo scopo. Pertanto, tenuto conto che l’art. 114, comma 1, 2° parte, del TUF, prevede (analogamente a quanto disposto ai sensi dell’art. 113-ter, comma 3) espressamente la pubblicazione sulla stampa come principio generale cui la potestà regolamentare della Consob deve attenersi e che tale principio trova compiuta attuazione nella Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009, ove appunto è contenuto l’elenco delle disposizioni interessate, non si ritiene di procedere all’accoglimento della proposta avanzata.

- ASSONIME. La semplificazione degli obblighi informativi appare condivisibile. In ordine alla proposta di modifica dell’art. 109, comma 1, lett. a), in base alla quale viene meno il richiamo all’art. 66, comma 3, lett. b), che riguarda l’obbligo di comunicazione price sensitive delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva la documentazione contabile periodica, ai

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codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto. 2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell’articolo 2341-ter del codice civile al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 110 (Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione tramite pubblicazione sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi è data contestuale notizia mediante un avviso diffuso con le modalità di cui all’articolo 109, comma 1, lettera b). 2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1. 3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

fini di maggior chiarezza, occorrono ulteriori chiarimenti nel documento esiti. Dalle modifiche proposte all’art. 111 sembra che anche l’informativa sui piani di compenso non sia più dovuta; ciò non è però oggetto di commento. Tenuto conto del fatto che nel documento di consultazione Consob sull’attuazione dell’art. 123-ter TUF le modifiche riguardavano solo l’abrogazione delle informazioni sui piani di compenso destinati a taluni soggetti (piani di particolare rilevanza -cfr. art. 111 nuovo testo), appare opportuno chiarire tale circostanza.

- BORSA ITALIANA SPA.

L’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi che possono derivare dall’utilizzo di uno SDIR, per quanto condivisibile, andrebbe valutata attentamente in ragione dei riflessi che tale semplificazione potrebbe avere sul livello di accessibilità dell’informazione regolamentata. Ne deriverebbe, infatti, una frammentazione dell’informazione e delle modalità di reperimento della stessa, inducendo l’investitore a verificare per singolo strumento finanziario come e dove sono adempiuti gli obblighi informativi. Ad oggi, gli MTF gestiti da Borsa Italiana (AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e Extramot) prevedono come obbligatorio l’utilizzo del NIS per la diffusione delle comunicazioni al pubblico in un’ottica di massima trasparenza.

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Art. 111

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, commi 1 e 2. 1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell’articolo 84-bis ad eccezione del comma 2. 2. [omissis] 2-bis. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, sulla base degli aggiornamenti del libro soci, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto. 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. 2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR.

Con particolare riguardo al mercato obbligazionario, tale scelta era derivata dalla sostanziale equiparazione/fungibilità della trading venue nelle diverse forme di mercato regolamentato e sistema multilaterale di negoziazione. La proposta di rendere opzionale l’utilizzo dello SDIR per gli emittenti obbligazioni negoziate su MTF altera tale equiparazione. Si osserva inoltre che gli emittenti, in un’ottica di riduzione dei costi complessivi della quotazione, potrebbero essere indotti a scegliere l’MTF che consente di beneficiare di questa flessibilità organizzativa. Di conseguenza, Borsa Italiana potrebbe essere forzata a rivedere il proprio modello per ragioni meramente competitive (considerato che altri MTF obbligazionari omologhi non prevedono un analogo obbligo di utilizzo dello SDIR) e non per logiche di disegno di mercato. Se si ritiene che l’esigenza di assicurare un rapido accesso all’informativa regolamentata anche per gli strumenti obbligazionari sia prevalente rispetto a una generica esigenza di semplificazione regolamentare, appare opportuno confermare l’attuale impianto e, in particolare, il testo dell’articolo 111-bis del Regolamento Emittenti. In caso contrario, ossia ove si ritenesse che per gli strumenti obbligazionari non siano ravvisabili quelle esigenze di “agevole accesso” all’informativa regolamentata che hanno guidato la scrittura della direttiva sulla trasparenza, allora appare opportuno aprire nelle sedi europee un dibattito circa l’opportunità di una revisione di tale regime per gli strumenti obbligazionari quotati sui

Art. 111

(Altre informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. Si applicano, le disposizioni dell’articolo 84-bis, commi 1 e 1-bis. 2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR.

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Art. 111-bis (Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei

sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell' emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I.

mercati regolamentati essendo sostanzialmente equivalenti alle obbligazioni quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione. Con riferimento all’articolo 108, comma 1-quater, rilevante ai fini dell’individuazione di emittente diffuso, si segnala che esso fa riferimento agli “emittenti i cui strumenti sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati” per specificare che essi si considerano diffusi dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione. Sul punto si segnala che tale disposizione si discosta dalla definizione di emittente diffuso di cui all’articolo 2-bis che considera rilevante la revoca della quotazione con riferimento anche alle azioni che sono state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione e non solo su mercati regolamentati. Si suggerisce un maggior allineamento.

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Suscita perplessità l’eliminazione del richiamo agli obblighi informativi di cui all’art. 84-ter (rectius, art. 84-bis) del RE (Informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). Dal momento che gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono comunque sottoposti agli obblighi di cui all’art. 114-bis del TUF, la proposta di eliminazione del comma 1-bis dell’art. 111 del RE, potrebbe avere come conseguenza quella di rendere incerta quale sia la disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi in relazione alle modalità e

Art. 111-bis (Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei

sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell' emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I.

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termini con cui i suddetti obblighi devono essere adempiuti. Si propone di non eliminare il comma 1-bis dell’art. 111 del RE e di specificare quanto segue in grassetto: “1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 84-bis ad eccezione del comma 2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al suddetto articolo mediante pubblicazione di tali informazioni sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR”.

- CONSIDERAZIONI.

In ordine alle osservazioni sulla proposta di modifica dell’art. 109, comma 1, lett. a), si chiarisce che la comunicazione price sensitive (art. 114, comma 1, del TUF) delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva la documentazione contabile, venuto meno il richiamo all’art. 66, comma 3, lett. b), non è più soggetta a diffusione mediante stoccaggio autorizzato, potendo l’emittente pubblicare tale notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Al riguardo, si rammenta che il ricorso all’utilizzo del sito internet appare il canale di diffusione e raccolta più efficiente sia per l’emittente, in termini di minori costi di gestione delle informazioni (tenuto conto che l’utilizzo del sito internet consente alle società di pubblicizzare altresì i propri servizi/prodotti con un vantaggio di immagine), sia

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per gli investitori i quali possono ottenere tutte le informazioni aggregate riguardanti l’emittente in tempo reale, senza costi e indipendentemente dal luogo in cui si trovino. Il ricorso a internet appare il canale preferenziale per veicolare l’informativa societaria anche nei recenti sviluppi del diritto comunitario (si veda, in proposito, la direttiva 2004/109/CE ovvero 2011/35/UE) riguardo alla disciplina delle società per azioni, anche di tipo “chiuso”. Per quanto concerne, infine, le informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, si ritiene che l’osservazione formulata possa essere condivisa. Pertanto, nel testo finale dell’art. 111, si mantiene, seppur parzialmente modificato, il richiamo all’art. 84-bis. In coerenza con le modifiche in esame, si procede altresì all’abrogazione dell’art. 111-bis, che per un mero errore materiale non era stato riportato nella colonna delle “Proposte modifiche regolamentari” del Documento di consultazione del 22.3.2012 sebbene indicato nel relativo commento

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “medio”).

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2. Offerte pubbliche (in generale).

PROPOSTE DI MODIFICA

OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI

ESITI

Art. 34-ter

(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico: [omissis]

f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 100.000 euro;

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 100.000 euro; [omissis]

[c. 2,3,4,5,6 omissis]

- ASSOGESTIONI.

Si condivide la proposta.

Le modifiche al comma 1 poste in consultazione sono confermate.

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Art. 34-sexies

(Norme di correttezza) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 12, del Testo unico, i soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni.

Art. 42, comma 1

(Norme di correttezza) 1. I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell’offerta che si trovino in identiche condizioni, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all’offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

- ASSONIME. Si condivide il chiarimento relativo al principio di parità di trattamento.

Le modifiche agli articoli 34-sexies e 42, comma 1, poste in consultazione sono confermate

Art. 35-bis

(Ambito di applicazione) [omissis] 4. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di

- ASSOGESTIONI.

Si condivide la proposta di allineare la disciplina prevista per le offerte pubbliche di acquisto di quote di OICR, contenuta nel comma 6, alla relativa disciplina prevista per le OPV, nonché alla direttiva Prospetto.

Art. 35-bis

(Ambito di applicazione) [omissis] 4. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di

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acquisto o di scambio volte ad acquisire titoli di debito, se promosse dall’emittente di tali titoli di debito, ove: a) [omissis] b) gli strumenti finanziari, diversi da quelli indicati nel comma 6, che l’offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio abbiano un valore nominale pari ad almeno 50.000 euro. A tali fini, il valore nominale è calcolato anche sommando il valore nominale degli strumenti finanziari apportati da, o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offerti in scambio a ciascun investitore per ogni offerta separata; l’esenzione si applica anche alle ipotesi in cui ai titolari degli strumenti finanziari oggetto dello scambio, che non raggiungono l’ammontare previsto nell’offerta, sia riconosciuto il corrispettivo in denaro. [omissis]

6. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall’emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio:

a) quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 100.000 euro;

b) strumenti finanziari emessi da imprese di assicurazione che abbiano un premio minimo

- ASSONIME.

La proposta di semplificazione delle esenzioni è condivisibile e in linea con la ratio della disposizione.

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Si suggerisce di specificare che le offerte si intendono “promosse dall’emittente” non solo nell’ipotesi in cui l’offerta sia promossa da un intermediario che agisce per conto dell’emittente, ma anche nelle ipotesi in cui l’intermediario agisca per conto delle società o degli enti che controllano l’emittente, ne sono controllate o sono soggette a comune controllo con esse. Pertanto, si propone di aggiungere quanto evidenziato di seguito in grassetto al comma 7 dell’art. 35-bis del RE, oggetto della proposta: “7. Si intendono promosse dall’emittente: a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da: (i) società o enti che controllano l’emittente, ne sono controllate o sono soggette a comune controllo con esso; (ii) un intermediario, per conto dell’emittente o dei soggetti o enti di cui al punto (i) sopra, purché sia previsto l’obbligo di trasferire all’emittente medesimo i titoli acquistati; (iii) un soggetto che garantisce integralmente i titoli di debito”.

acquisto o di scambio, se promosse dall’emittente, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, dalle azioni di risparmio, dalle quote di OICR e dai prodotti finanziari convertibili in, ovvero che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare, titoli. se promosse dall’emittente di tali titoli di debito, ove: a) quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro; b) gli strumenti finanziari, diversi da quelli indicati nel comma 6, che l’offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio abbiano un valore nominale pari ad almeno 50.000 euro. A tali fini, il valore nominale è calcolato anche sommando il valore nominale degli strumenti finanziari apportati da, o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offerti in scambio a ciascun investitore per ogni offerta separata. L’esenzione si applica anche alle ipotesi in cui ai titolari degli strumenti finanziari oggetto dello scambio che non raggiungono l’ammontare previsto nell’offerta sia riconosciuto il corrispettivo in denaro. c) gli strumenti finanziari che l’offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio siano strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. [omissis]

6. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della

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iniziale pari ad almeno 250.000 100.000 euro.

7. Si intendono promosse dall’emittente: a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da: (i) società o enti che controllano l’emittente, ne

sono controllate o sono soggette a comune controllo con esso;

(ii) un intermediario, per conto dell’emittente, purché sia previsto l’obbligo di trasferire all’emittente medesimo i titoli acquistati;

(iii) un soggetto che garantisce integralmente i titoli di debito;

[omissis]

- CONSIDERAZIONI.

Si condivide l’osservazione. Pertanto, il testo risultante dall’accoglimento della proposta è oggetto di modifica nei termini descritti.

- STUDIO LEGALE ALLEN & OVERY.

Si condivide in via di principio la proposta di modifica, suggerendo un’estensione dell’esenzione mediante abrogazione del comma 7 (necessità di un rapporto di mandato o di garanzia, posto in essere fra offerente ed emittente), al fine di includervi le offerte di acquisto/scambio in cui l’offerente sia un veicolo di investimento (ad esempio, veicolo di cartolarizzazione), ovvero si tratti di una intermediated offer o, ancora, i casi in cui l’emittente si trovi in stato di liquidazione. Tale limitazione, invero, non è prevista nella legislazione degli altri Stati membri UE e non trova apparente giustificazione nelle esigenze di tutela del disinvestimento e di protezione dell'investitore (esigenze già soddisfatte dalla previsione dell’ammontare minimo del valore nominale dei titoli di debito, contenuta nel comma 4 del medesimo articolo).

In ordine all’ambito oggettivo dell’esenzione di cui al comma 4, riferibile ai “titoli di debito”, lo Studio legale evidenzia, peraltro, l’opportunità di modificare la proposta per allinearla a quanto previsto dall’art.101-bis, comma 3-bis, del TUF, che consente alla Consob di individuare con

Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall’emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio: a) quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;.

b) strumenti finanziari emessi da imprese di assicurazione che abbiano un premio minimo iniziale pari ad almeno 100.000 euro.

7. Si intendono promosse dall’emittente: a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da: (i) società o enti che controllano l’emittente, ne sono controllati o sono soggetti a comune controllo con esso; (ii) un intermediario, per conto dell’emittente o dei soggetti o enti di cui al punto (i), purché sia previsto l’obbligo di trasferire ai medesimi soggetti gli strumenti finanziari acquistati; (iii) un soggetto che garantisce integralmente gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta;

[omissis]

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regolamento le offerte pubbliche di acquisto e scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte.

In ordine alla nozione di “titoli di debito”, in subordine rispetto alla proposta alternativa sopra descritta, lo Studio legale ritiene opportuno un chiarimento in ordine a quali prodotti finanziari possano essere considerati tali, onde beneficiare dell’esenzione di cui al comma 4: si cita, al riguardo, il caso delle “trust preferred securities” e “preference shares” che costituirebbero una categoria ibrida tra titoli di debito e titoli di capitale.

In via subordinata, lo Studio legale chiede alla Commissione di estendere l’esenzione a tutte le ipotesi di offerta pubblica di acquisto (c.d. cash tender offer) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli (ovvero, in subordine, aventi ad oggetto titoli di debito) che attribuiscono il diritto di voto ex art. 101-bis, comma 2, del TUF. Si rileva sul punto come le offerte pubbliche di acquisto di strumenti finanziari che non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea degli azionisti promosse negli altri Stati Membri dell’Unione Europea, non richiedano la previa pubblicazione di un documento di offerta, indipendentemente dal valore nominale dei prodotti finanziari che l’offerente intende acquistare e dalla natura degli investitori cui è rivolta. Ciò anche nell’ottica di garantire una sostanziale parità di trattamento tra investitori italiani ed esteri e ridurre il numero di offerte

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transfrontaliere da cui gli investitori italiani retail rimangano esclusi.

Lo Studio legale chiede, inoltre, di chiarire i contenuti dell’obbligo di comunicazione gravante sull’intermediario in caso di offerta di acquisto o scambio, al fine di permettere di distinguere l’adempimento di tali obblighi dalla violazione del divieto di sollecitazione in capo all’offerente in caso di offerta soggetta a restrizioni.

Invero, qualora un’offerta sia rivolta solo ad alcuni portatori di titoli di debito l’offerente deve astenersi dall’effettuare qualsivoglia attività di sollecitazione nei confronti degli investitori che non siano destinatari dell’offerta in questione. Nondimeno, può accadere che l’offerente svolga altresì il ruolo di intermediario e presti per il proprio cliente (portatore dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta) il servizio di investimento di “custodia e amministrazione titoli” e sia pertanto tenuto ex lege ad informare tutti gli investitori (anche coloro che non siano destinatari dell'offerta) dell’esistenza dell’offerta stessa, in applicazione dell'obbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati (art. 21, comma 1, lett. b), del TUF), al fine di permettere loro di valutarla ed eventualmente assumere una decisione di investimento, come di recente sarebbe ribadito nella Comunicazione n. 11085708 del 20 ottobre 2011.

Lo Studio legale evidenzia come nel caso sopra prospettato, “il confine tra il dovere di informazione dell'intermediario e il divieto di sollecitazione dell'offerente sia molto sottile e quasi evanescente, in assenza di indicazioni operative

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univoche da parte di codesta Spettabile Commissione”.

- CONSIDERAZIONI.

Alla luce delle osservazioni pervenute e al fine di superare il dubbio interpretativo in ordine alla qualificabilità o meno di taluni strumenti finanziari quali titoli di debito si è ritenuto di modificare l’ambito applicativo oggettivo delle esenzioni previste dal comma 4 dell’art. 35-bis, ricomprendendovi tutti i prodotti finanziari diversi dai titoli, dalle azioni di risparmio, dalle quote di OICR (per le quali vige comunque l’esenzione di cui al comma 6, come modificato) e dai prodotti finanziari convertibili in, ovvero che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare, titoli. L’estensione dell’esenzione in esame costituisce una progressiva evoluzione della disciplina in materia di offerte di acquisto di strumenti finanziari diversi dai titoli, che non rientrano nell’ambito di applicabilità della Direttiva OPA, al fine di rendere la normativa italiana maggiormente in linea con le analoghe disposizioni vigenti in altri paesi dell’Unione Europea.

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- DOTT. MARCO BAVA. Non si condividono le proposte, poiché manca il controllo.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (i rispondenti giudicano “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

Art. 37

(Comunicazione dell'offerta) 1. La comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico resa nota al mercato e all’emittente, indica: a) l’offerente e i soggetti controllanti; b) le persone che agiscono di concerto con l’offerente in relazione all’offerta; c) l’emittente; d) le categorie e il quantitativo dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta; e) il corrispettivo offerto per ciascuna categoria di prodotti finanziari oggetto dell’offerta nonché il controvalore complessivo dell’offerta; f) il confronto tra il corrispettivo offerto e l’andamento recente del titolo, ove ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato; g) le motivazioni dell’offerta e, ove applicabile, l’evento da cui è sorto l’obbligo di promuovere

- ASSONIME.

Si condivide la semplificazione relativa all’art. 37- bis (garanzie). In ordine all’art. 37, la semplificazione non sembra rilevante poiché le informazioni che si propone di eliminare dalla comunicazione dell’offerta sono già note all’offerente e non richiedono una particolare elaborazione per essere inserite nella comunicazione. Questi dati hanno invece un’importante valenza informativa per la società bersaglio e per i suoi azionisti, che potrebbero conoscere il documento d’offerta solo dopo 20 giorni dalla comunicazione. Si potrebbe immaginare che la semplificazione si applichi nel caso in cui la comunicazione dell’offerta e la pubblicazione del documento d’offerta fossero contestuali.

Le modifiche al comma 1, lettere f) e i), poste in consultazione sono confermate.

Art. 37 (Comunicazione dell'offerta)

1. La comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico resa nota al mercato e all’emittente, indica: [omissis] h) l’intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta; [omissis]

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un’offerta; h) i programmi dell’offerente con particolare riferimento all’intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e di effettuare operazioni straordinarie; i) se e in quale misura l’offerta è finanziata mediante indebitamento; j) le condizioni alle quali l’offerta è subordinata. [omissis]

Art. 37-bis (Garanzie)

1. L’offerente può effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 37 solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti ovvero dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura. Nel caso in cui siano offerti in scambio prodotti finanziari emessi dall’offerente, è sufficiente che sia stato convocato l’organo competente alla emissione di tali prodotti finanziari. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 37, l’offerente, unitamente ai propri recapiti e dati identificativi, invia alla Consob una dichiarazione attestante le modalità con cui ha adempiuto a quanto prescritto dal comma 1. 3. L’offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all’avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento

Quanto all’art. 37-ter, la semplificazione non sembra rilevante mentre deve essere mantenuta l’informazione diretta all’emittente di cui all’art. 37-ter, comma 3, anche in considerazione della proposta di semplificazione di cui all’art. 38 comma 2, che si condivide.

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Si esprime apprezzamento in ordine alle proposte di semplificazione della documentazione prevista dalla normativa ai fini della promozione di offerte pubbliche di acquisto e scambio. Con particolare riferimento alla proposta di semplificazione del contenuto della comunicazione dell’offerta (art. 37, comma 1, lettera i), “se ed in quale misura l’offerta è finanziata mediante indebitamento”), si osserva che tale modifica consentirebbe agli offerenti di beneficiare di un maggior periodo di tempo per concludere con le banche finanziatrici le negoziazioni sul contratto di finanziamento; conseguentemente, le relative informazioni concernenti le modalità di finanziamento potranno essere contenute nel documento di offerta e non già nel comunicato. Tuttavia, lo Studio legale osserva che la proposta di modifica non contempla anche l’eliminazione della lettera j) del medesimo comma 1 dell’art. 37,

Le modifiche agli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 3, sono confermate.

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dell’offerta; ovvero b) copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo.

Art. 37-ter, comma 3 (Promozione dell’offerta)

3. Dell'intervenuta promozione dell’offerta è data senza indugio notizia, mediante un comunicato reso noto al mercato e, contestualmente, all'emittente.

concernente “le condizioni alle quali l’offerta è subordinata”. Al riguardo, si rileva che la definizione delle condizioni dell’offerta risulterebbe spesso influenzata dalle condizioni cui è soggetto il finanziamento dell’offerta (ad esempio, talvolta, sono le stesse banche finanziatrici che “impongono” l’inserimento della condizione minima di adesione all’offerta pari ad almeno il 67% del capitale della target). Pertanto, adottando la modifica proposta, non si può escludere il rischio che, successivamente alla pubblicazione della comunicazione di cui all’art. 37 del RE, si renda necessario che le condizioni dell’offerta (già rese note in sede di pubblicazione della comunicazione ex art. 37 del RE) siano successivamente oggetto di modifica in sede di pubblicazione del documento di offerta. Potrebbe essere opportuno specificare nella comunicazione di cui all’art. 37 che le condizioni dell’offerta (indicate nella stessa comunicazione) potrebbero essere oggetto di variazione (anche nel senso che potrebbero esserne previste di ulteriori, ovvero essere modificate in senso maggiormente restrittivo) e che la versione definitiva delle condizioni dell’offerta sarà contenuta nel documento di offerta.

- BORSA ITALIANA SPA. Si concorda con la proposta di semplificazione ma si ritiene opportuno continuare a richiedere la comunicazione dei “programmi dell’offerente con

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particolare riferimento all’intenzione di revocare dalla quotazione” (art. 37, lett. h). E’ opportuno mantenere la comunicazione anticipata al pubblico dei programmi dell’offerente in tema di delisting post offerta. Pur trattandosi infatti di informazione comunque inclusa nel documento di offerta, i tempi intercorrenti tra la comunicazione dell’offerta e la pubblicazione del relativo documento possono essere ampi e l’informazione sui programmi dell’offerente è significativa ai fini delle decisioni di investimento in questo lasso temporale. Si tratta poi di una informazione la cui elaborazione non incide sul processo di lancio dell’offerta e non ha un impatto sui tempi della relativa procedura.

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condividono le proposte, poiché manca il controllo. Si chiede di conoscere come le informazioni non contenute nel comunicato dell’offerente, che verrebbero meno in caso di accoglimento della proposta, possano essere altrimenti reperite.

- CONSIDERAZIONI.

Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, la finalità della comunicazione dell’offerente è quella di informare il mercato circa la volontà di promuovere un’offerta pubblica di acquisto.

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In linea generale, non si dubita del fatto che quanto più analitico e dettagliato sia il contenuto del comunicato, maggiore risulterebbe il grado di trasparenza del mercato; ciò tuttavia non deve condurre all’eccesso che il comunicato dell’offerente costituisca un preliminare del documento d’offerta ovvero un sostituto di esso, poiché si renderebbero irragionevolmente più gravosi i relativi adempimenti propedeutici, con il fondato timore di possibili ritardi nella comunicazione, in danno, appunto, della trasparenza e accessibilità delle informazioni a tutti i risparmiatori. Per scongiurare tale possibilità, nell’ottica di individuare un nucleo di informazioni essenziali dell’offerta e circoscritte a questa, si è ritenuto opportuno procedere allo snellimento del contenuto del comunicato secondo un approccio minimalista, eliminando le informazioni che, benché imprescindibili per formulare un giudizio sulla convenienza o meno dell’operazione, possono comunque essere fornite al mercato in un momento successivo, mediante la pubblicazione del documento d’offerta. Resta ferma la possibilità per la Consob di richiedere ulteriori informazioni all’offerente ove ciò sia necessario in relazione alle circostanze del caso. Alla luce di tali considerazioni, le osservazioni formulate dai commentatori sull’articolato proposto appaiono in parte condivisibili.

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Si reputa opportuno, in particolare, il mantenimento dell’informazione circa l’intenzione di procedere al delisting. Si condivide, inoltre, l’osservazione relativa all’opportunità di specificare, nell’art. 37, comma 1, lett. j), che le condizioni alle quali l’offerta è subordinata potrebbero, eventualmente, essere modificate a seguito della conclusione del contratto di finanziamento. Tuttavia, non si ritiene necessario l’inserimento di un’apposita previsione regolamentare in tal senso, poiché tale risultato può essere conseguito in via applicativa, mediante integrazioni e modifiche al documento di offerta, nel corso della relativa istruttoria.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

Art. 38, comma 2

(Documento d’offerta) 2. Il documento è inviato agli intermediari incaricati almeno in formato elettronico e diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3. Della pubblicazione e delle modalità di diffusione del documento è data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di

- CLASS EDITORI SPA. Non si condivide la proposta di abrogazione dell’obbligo di pubblicazione del documento d’offerta sulla stampa, poiché tale obbligo non può essere considerato un “obbligo aggiuntivo” rispetto alla normativa comunitaria e, comunque, non comporta un onere a carico dell’offerente

La modifica posta in consultazione è confermata. Tuttavia la relativa entrata in vigore è differita al 1° luglio 2013.

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stampa di adeguata diffusione notizia mediante un comunicato reso noto al mercato.

sproporzionato rispetto all’utilità che la pubblicazione sulla stampa determina per l’informativa del pubblico.

- ASSONIME. Si condivide la proposta di semplificazione delle modalità di pubblicazione.

- CONSIDERAZIONI. Nel documento pubblicato in apertura della consultazione è stato espressamente rappresentato al mercato l’obiettivo di semplificare gli adempimenti connessi con gli obblighi informativi previsti dalle norme secondarie, al fine di ridurre i costi gravanti sugli operatori dei mercati, che costituiscono gold plating rispetto a quanto previsto dall’ordinamento comunitario, anche tenuto conto delle modifiche introdotte dall’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, tranne che in casi eccezionali). In chiave sistematica, si rileva che l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 38, comma 2, costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, contrariamente a quanto previsto, per le offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, dall’art. 9 del

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RE (cfr. art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2003/71/CE), non giustificato da una specifica esigenza di vigilanza (fa fede il deposito del documento presso la Consob). Tuttavia, non può sottacersi come l’eliminazione de plano dell’obbligo di pubblicazione sulla stampa, ormai consolidatosi nella prassi del mercato, possa ingenerare il rischio di un’effettiva compromissione dell’informativa per gli investitori, correlata a fattori contingenti e al grado di rilevanza dell’operazione posta in essere: è verosimile presumere, invero, che (prevedendosi esclusivamente il comunicato stampa) per le OPA meno “significative” dal punto di vista dell’informazione giornalistica, minore sarà il grado di diffusione della notizia, con il paradossale risultato che le informazioni relative alle stesse potrebbero rimanere appannaggio degli investitori più attenti nel ricercare informazioni mediante ricorso ad altri canali di comunicazione (siti web, ecc.). Tenuto conto dell’esigenza di scongiurare tale evenienza, fermo restando quanto previsto nella proposta in esame, appare opportuno differire l’entrata in vigore delle modifiche al 1° luglio 2013, riconoscendo in tal modo un congruo periodo per raggiungere una più capillare diffusione dei canali di comunicazione alternativi.

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- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI

IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

Art. 39

(Comunicato dell’emittente) 1. Il comunicato dell'emittente: [omissis] i) richiama, per le offerte indicate nella lettera g), le eventuali previsioni statutarie adottate ai sensi degli articoli 104 e 104-bis del Testo unico; rende note le delibere assembleari assunte ai sensi dell’articolo 104-ter del Testo unico, nonché l'eventuale decisione di convocare l’assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico; ove questa decisione venga assunta dopo la pubblicazione del comunicato, essa è tempestivamente resa nota al mercato; j) per le offerte indicate nella lettera g), ove lo statuto dell’emittente deroghi alle disposizioni dell’articolo 104, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, indica se l’emittente ha compiuto, ha deliberato ovvero se intenda porre in essere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta; k) fornisce informazioni aggiornate: 1) sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Secondo lo Studio potrebbe essere opportuno il mantenimento della previsione dell’istruttoria preventiva della Consob sul comunicato dell’emittente (da redigersi ai sensi dell’art. 39). Infatti, stante la sensibilità e rilevanza del comunicato in questione, la diffusione di un comunicato integrativo/correttivo che avesse luogo (a seguito di una richiesta di Consob) dopo l’inizio del periodo di adesione, potrebbe generare una disparità informativa tra gli aderenti all’offerta. In tale ipotesi, vi potrebbero essere oblati che hanno già aderito all’offerta, ma che se fossero stati a conoscenza delle informazioni contenute nel comunicato integrativo, avrebbero effettuato una diversa valutazione dell’offerta e eventualmente avrebbero evitato l’adesione medesima. In alternativa, si potrebbe prevedere che la Consob possa richiedere all’emittente di pubblicare comunicati integrativi/correttivi del comunicato

Le modifiche al comma 1, lettere i), j), k) e l) poste in consultazione sono confermate.

Art. 39 (Comunicato dell’emittente)

4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere a) e b), sono resi noti al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.

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finanziari dell’emittente medesimo nonché sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti; 2) sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari dell’emittente medesimo o di sue società controllate e controllanti nonché sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti, da parte dei componenti dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza; l) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell’emittente, ovvero deliberati a loro favore. 4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere a) e b), sono trasmessi alla Consob almeno tre giorni prima della data prevista per la loro diffusione. Essi, integrati con le eventuali richieste della Consob, sono resi noti al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.

dell’emittente esclusivamente entro un limitato periodo di tempo (anche mediante ricorso al silenzio assenso), decorrente dalla pubblicazione del comunicato dell’emittente e sino all’avvio del periodo di adesione.

- DOTT. MARCO BAVA Non si condivide l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione alla Consob, contestuale alla pubblicazione, della sintesi del documento di offerta, in quanto serve un controllo.

- CONSIDERAZIONI.

Tenuto conto che la diffusione di un comunicato integrativo/correttivo dopo l’inizio del periodo di adesione, potrebbe generare effettivamente una disparità informativa tra gli aderenti all’offerta e coloro che hanno già aderito, si ritiene opportuno mantenere l’obbligo di trasmissione del comunicato alla Consob, che deve avvenire contestualmente alla sua diffusione. Nel caso in cui ciò sia necessario, la Consob potrà chiedere all’emittente, mediante ricorso agli ordinari strumenti di vigilanza informativa, di pubblicare ulteriori comunicati integrativi/correttivi del comunicato già diffuso. Resta fermo che tale facoltà, fatti salvi i fatti nuovi che dovessero intervenire successivamente, sarà esercitato con la massima tempestività, immediatamente dopo la ricezione di tale documento e comunque entro i primi giorni del periodo di offerta.

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Art. 41, comma 4

(Norme di trasparenza) [omissis] 4. Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. [omissis]

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (i rispondenti giudicano “contenuto” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

Le modifiche all’art. 41, comma 4, poste in consultazione, sono confermate.

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3. Diritti dei soci (in generale).

- ASSOGESTIONI, ASSONIME, BORSA ITALIANA.

Si condividono le proposte.

PROPOSTE DI MODIFICA

OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI

ESITI

Art. 85

(Verbali assembleari) 1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E. 1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie straordinarie sul proprio sito internet e con altra modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea.

ALLEGATO 3E Contenuto dei verbali delle assemblee

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni: a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo

- BORSA ITALIANA SPA.

Si condividono le proposte.

- ASSONIME. L’eliminazione delle informazioni sull’esistenza dei patti parasociali dal verbale appare condivisibile alla luce dell’esistenza di obblighi informativi già previsti dal TUF (art. 122). Il medesimo verbale è pubblicato sul sito internet della società, come previsto dall’art. 125-quater TUF, introdotto in sede di recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti. Ciò rende superflua la previsione contenuta all’art. 99 sull’invio alla Consob mediante sistema di stoccaggio, come opportunamente segnalato dalla Consob nel documento di consultazione. Parimenti condivisibili sono l’eliminazione dell’attestazione di conformità del verbale all’originale e la pubblicazione degli accordi sulle partecipazioni reciproche.

Le modifiche all’Allegato 3E poste in consultazione sono confermate.

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83-sexies del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo unico; b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute; c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo unico, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti; d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma; le informazioni previste dalle lettere a), b), e) e d) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi; e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni

- DOTT. MARCO BAVA.

Si esprime contrarietà alla proposta per l’utilità delle informazioni in oggetto. Si ritiene che il termine di cui all’art. 85, relativo alla pubblicazione del verbale assembleare sul sito internet dell’emittente, dovrebbe essere ridotto a gg. 10 anziché 30. Non si condivide la proposta di semplificazione del contenuto del verbale assembleare. Inoltre, il verbale dovrebbe contenere i documenti di cui viene richiesta l’allegazione da parte dei soci a documentazione del proprio intervento, oltre alle domande fatte per iscritto prima dell’assemblea e le relative risposte date in assemblea e/o prima della stessa.

- CONSIDERAZIONI. In ordine al termine di pubblicazione del verbale assembleare sul sito internet dell’emittente, nonché sul contenuto dello stesso, si rinvia alle disposizioni che disciplinano il diritto di intervento del socio in assemblea, i poteri che lo stesso può esercitare in tale sede e il contenuto del verbale assembleare (cfr. artt. 2370, 2371, 2375 del codice civile e 127-ter del TUF). Con riferimento al termine entro il quale gli emittenti pubblicano sul sito internet il verbale assembleare, si rinvia all’art. 125-quater, comma 2, del TUF.

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ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate; f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento; g) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso. 2. I verbali assembleari trasmessi alla Consob contengono l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI

IMPATTO

E’ pervenuto un solo giudizio qualitativo (giudica “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

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Art. 86

(Partecipazioni reciproche) 1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

Art. 99 (Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3.

Le modifiche agli articoli 86 e 99 poste in consultazione sono confermate.

Art. 144-quater

(Quote di partecipazione) 1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 147-ter del Testo unico: a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi; b) è pari all’1% del capitale sociale per le società la

- ASSOGESTIONI.

Si esprime apprezzamento della scelta di semplificare la disciplina sulle quote di partecipazione richieste per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e condivide la proposta di mantenimento dello scaglione dello 0,5% previsto per le società con capitalizzazione superiore alla soglia di 15 miliardi di euro.

Le modifiche al comma 1, poste in consultazione, sono confermate.

Art. 144-quater (Quote di partecipazione)

(omissis) 4-bis. In alternativa deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono

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cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro tre miliardi 1 miliardo e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi; c) è pari all’1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni; d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni; e) b) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo. 2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - il flottante sia superiore al 25%; - non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. 2-bis. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

- BORSA ITALIANA SPA.

Si concorda in quanto rispondente a esigenze di standardizzazione e semplificazione amministrativa.

- ASSONIME. L’ipotesi di ridurre il numero di soglie previste nel sistema attuale è valutata positivamente poiché avrebbe il pregio di semplificare l’attuale sistema, criticato, sin dalla sua introduzione, per l’eccesiva e articolata frammentazione di percentuali di possesso azionario richieste per la presentazione delle liste. La proposta, almeno limitatamente a tale profilo, costituirebbe un buon elemento di semplificazione del sistema regolamentare. Si esprimono dubbi sui benefici derivanti dalla rimodulazione delle soglie per gli azionisti di minoranza posti a sostegno della proposta. Delle 35 società potenzialmente interessate dalla modifica, si è potuto constatare che, nella grande maggioranza dei casi, vi è un secondo azionista in grado di presentare una lista alternativa a quella di maggioranza e con una quota di partecipazione di gran lunga superiore a quella imposta dall’attuale disciplina. Da osservare, inoltre, che in un considerevole numero di casi, l’opportunità di presentare liste di minoranza non è stata colta da parte di tali azionisti, che manifestano in tal senso un evidente disinteresse.

l’ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

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3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. 4-bis. In alternativa a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l’ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

Al fine di realizzare un più completo effetto di semplificazione della proposta, si propone di considerare l’opportunità di eliminare anche la soglia dello 0,5%, riducendo a 3 le percentuali di riferimento per la presentazione delle liste. Tenuto conto che nelle 5 società con maggior livello di capitalizzazione, gli investitori che hanno presentato le liste hanno raggiunto per lo più la percentuale dell’1%, e che, per effetto dell’introduzione della record date, è venuto meno l’obbligo di deposito delle azioni, non pare che l’eventuale innalzamento del quorum all’1% possa costituire un ostacolo significativo a investitori istituzionali che si sono mostrati in grado di mobilitare rilevanti quote di capitale. Quanto, infine, alla proposta di inserire un nuovo comma 4-bis ai sensi del quale le società che intendono quotarsi possono prevedere una percentuale di possesso non superiore al 2,5%, si suggerisce di non introdurre la modifica. Trattandosi di una mera facoltà e in considerazione del fatto che l’articolo in commento prevede, in ogni caso, la possibilità di inserire una minore percentuale, il nuovo comma appare non necessario.

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condivide la proposta, poiché la presentazione delle liste dovrebbe essere libera e non vincolata ad un possesso azionario, anche con riferimento alle società cooperative.

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- CONSIDERAZIONI.

Nell’ottica di semplificare la disciplina prevista, si è proposto di modificare le percentuali di possesso azionario richieste per la presentazione delle liste assumendo come parametro la soglia di euro 1 mld di capitalizzazione. In particolare, vengono meno gli attuali “scaglioni” dell’1,5% e del 2%, relativamente alle società che si collocano nella fascia “mediana”, con beneficio dei rispettivi azionisti di minoranza, il cui “diritto di voice” assume una particolare valenza nella prospettiva di una maggiore efficienza della corporate governance, specie nei periodi di crisi dei mercati finanziari. Dall’analisi dei dati relativi alle ultime assemblee nonché in base a quanto risulta dalla verifica dell’impatto della proposta, la modifica comporterebbe una sostanziale diminuzione delle soglie di possesso richieste ai fini della presentazione delle liste. Per converso, ove si estendesse la soglia dell’1% anche alle società con capitalizzazione superiore a 15 mld di euro, ove si concentra la presenza degli investitori istituzionali (che comunque sono in grado di disporre di una quota anche superiore all’1%) l’unico effetto sarebbe quello di rendere più onerosa, se non impossibile, la presentazione delle liste di minoranza da parte di altre minoranze partecipative. Pertanto, nella prospettiva di favorire l’attivismo delle minoranze azionarie, con vantaggio per la società emittente, tale proposta non

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appare condivisibile. Con riferimento alle società neo-quotate, giova rammentare che la proposta di modifica regolamentare, introducendo una facoltà statutaria di prevedere una soglia fissa, indipendentemente dalla capitalizzazione, per il primo rinnovo successivo alla quotazione, opera come una norma eccezionale rispetto alla disciplina generale prevista dal Testo unico, che demanda alla Consob il compito di determinare le quote di possesso azionario tenendo conto anche della capitalizzazione. Per converso, ove tale disposizione non fosse introdotta, non sarebbe possibile derogare statutariamente verso l’alto alle soglie previste dal 144-quater.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (i rispondenti giudicano “contenuto” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

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4. Obblighi informativi (in generale)

PROPOSTE DI MODIFICA

OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI

ESITI

Art. 2

(Definizioni)

[omissis] 3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano la pubblicazione, prima dell'inizio della negoziazione, di un avviso che indichi le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati. prima dell'inizio della negoziazione, un documento di ammissione alle negoziazioni contenente: 1) le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti; 2) l'avvertenza che lo stesso non è stato esaminato

- BORSA ITALIANA SPA.

Si condivide la proposta di eliminare l’obbligo di pubblicare un documento di ammissione per i soggetti ammessi ai sistemi multilaterali di negoziazione essendo i gestori di MTF tenuti ad “accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti” ai sensi dell’articolo 19 Regolamento Mercati. Tale previsione attribuisce ai gestori di MTF la responsabilità di accertarsi della disponibilità dell’informazione, rendendo necessaria per il gestore del mercato la definizione di obblighi di disclosure e la verifica del relativo rispetto. Da questa previsione non può farsi derivare a carico del gestore del mercato, come affermato nel documento di consultazione, anche la responsabilità diretta del gestore per l’informativa degli emittenti verso il pubblico, essendo quest’ultima esclusivamente in capo agli emittenti. In tal senso depone l’impianto normativo che prevede – ai sensi dell’articolo 77-bis del TUF – quale obbligo del gestore del mercato “il controllo dell’ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema”. Si chiede pertanto di non replicare tale testo nella nota accompagnatoria delle modifiche alla regolamentazione finalizzata post consultazione.

La modifica al comma 3, posta in consultazione, è confermata.

Art. 2

(Definizioni)

[omissis] 4. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico. [omissis]

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né approvato dalla Consob; b) per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento. 4. Il documento di ammissione di cui al comma 3, lettera a) b), non è richiesto nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico. [omissis]

Con riferimento al testo proposto in consultazione del comma 3 dell’articolo 2, si suggerisce di non richiedere la pubblicazione di un “avviso che indichi le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni”. Come noto, gli obblighi informativi degli emittenti e le modalità di pubblicazione sono infatti definiti in termini omogenei e standardizzati nelle regole del mercato in conformità con i principi di trasparenza e non discriminazione di cui all’articolo 19 del regolamento Consob n. 16191. La pubblicazione di un avviso ad hoc per singola ammissione sarebbe pertanto un inutile aggravio amministrativo. Si chiede pertanto di modificare il testo in consultazione.

- ASSONIME. Si condividono le proposte.

- CONSIDERAZIONI. Il richiamo all’avviso ex art. 19, comma 2, lett. a), del Regolamento Mercati, previsto come condicio sine qua non affinché le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non possano essere considerate offerta al pubblico di strumenti finanziari, né offerta pubblica di acquisto o di scambio, in luogo del documento di ammissione, non comporta l’attribuzione di una posizione di garanzia della società di gestione o del soggetto abilitato in ordine alla veridicità delle informazioni rese disponibili agli utenti.

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La proposta, invero, mira a far sì che, da una parte siano snelliti gli adempimenti cui gli operatori sono tenuti, mentre, dall’altra, che i soggetti gestori delle piattaforme si attivino per vigilare sulla “messa a disposizione” delle informazioni sufficienti per pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti. Ciò non comporta, appunto, un dovere di controllo del gestore sul rispetto o meno del parametro della “sufficienza”, né una conseguente responsabilità dello stesso per la falsità o inesattezza delle informazioni rese da un soggetto terzo. Un eventuale profilo di responsabilità, conseguente alla violazione dell’art. 19, comma 2, lett. a), del RM, potrebbe, al più, sussistere nei casi in cui il gestore non si sia accertato dell’accessibilità delle informazioni da parte degli utenti. Si ritiene condivisibile la proposta di modifica del comma 4 avanzata da. Tenuto conto di ulteriori osservazioni trasmesse da parte di soggetti, che hanno richiesto la non divulgazione, si ritiene opportuno reintrodurre il comma 4 dell’art. 2.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “medio”).

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Art. 66, comma 4

(Eventi e circostanze rilevanti) [omissis] 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa

- BORSA ITALIANA SPA.

Si condivide la proposta di eliminazione dell’articolo 66, comma 4 ritenendosi sufficienti le disposizioni generali in tema di rottura nella confidenzialità delle informazioni privilegiate. Questo anche in un’ottica di migliore armonizzazione a livello comunitario e di riduzione degli oneri a carico degli emittenti.

- ASSONIME. Si condividono le proposte. Si ritiene necessario disciplinare la materia dei rumours nella normativa comunitaria di prossima attuazione. Ciò alla luce dell’eterogeneità delle prassi e delle normative in essere nei diversi Stati membri che vanno a detrimento di un quadro armonizzato europeo.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

La modifica al comma 4 posta in consultazione è confermata.

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Art. 69-novies

(Pubblicazione delle raccomandazioni) 1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione: a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l’attualità delle raccomandazioni; b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all’inizio della loro distribuzione. 1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, che pubblicano raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all’inizio della loro distribuzione. 5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all’inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate nel Capo I. [omissis]

- BORSA ITALIANA SPA. Si condivide la proposta di riformulazione del testo vigente con riferimento alle modalità di distribuzione delle raccomandazioni. Nelle precedenti consultazioni, Borsa Italiana si era espressa a favore dell’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione delle ricerche prodotte da specialist, sponsor, lead manager o colead manager, in quanto tale obbligo poteva rappresentare un gap competitivo per gli intermediari italiani non trovando riscontro in EU.

- ASSONIME. Le proposte di modificare le disposizioni sugli obblighi di pubblicazione e trasmissione alla Consob delle raccomandazioni sono condivisibili (art. 69-novies).

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condivide l’abrogazione dell’obbligo di pubblicazione delle raccomandazioni.

- CONSIDERAZIONI. Con riferimento al testo dell’art. 69-novies, si rappresenta che nella precedente consultazione è stata proposta l’abrogazione con esiti positivi. Tale

Le modifiche ai commi 1, 1-bis e 5, poste in consultazione sono confermate.

Art. 69-novies (Pubblicazione delle raccomandazioni)

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di specialisti e/o sponsor, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell’incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista

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abrogazione, tuttavia, è stata oggetto di rinvio alle successive proposte di modifica regolamentare al fine di rivedere complessivamente la materia delle raccomandazioni. Tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ritiene di procedere all’abrogazione, altresì, dei commi 2, 3 e 4. Le modifiche ai commi 6 e 7 discendono dalla necessità di coordinamento a seguito dell’introduzione del comma 1-bis e dell’abrogazione del comma 2.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall’inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l’inizio dello svolgimento dell’incarico.

6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie sui in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente e/o sensibile variazione del volume degli scambi di detti degli strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione stata diffusa la raccomandazione indicata alla lettera a),

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i soggetti previsti al comma 1-bis abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La pubblicazione prevista al comma 6 è effettuata:

a) dagli emittenti e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo, ai sensi del Capo I;

b) dai soggetti abilitati e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo secondo una delle seguenti modalità:

1) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

2) messa a disposizione direttamente nel proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione con l’indicazione del sito internet nel quale la raccomandazione è pubblicata.

La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti nei punti 1) e 2), avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

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Allegato 3B, parte I

Documenti informativi relativi alle operazioni significative

di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate

I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. A. PRINCIPI GENERALI [omissis] B. PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ [omissis] Fusioni e scissioni: a – Attività: [omissis] b – Redditività: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni; c – [omissis] d – Passività [omissis] Acquisizioni e dismissioni:

- ASSONIME. Con riferimento alla proposta di modifica dell’Allegato 3B, a fronte dell’attuale disciplina, che prevede di valutare il parametro di redditività prima delle imposte e dei risultati delle attività sia della società soggetta all’operazione, sia dell’emittente, la proposta in consultazione richiederebbe di determinare il parametro in linea con gli IFRS in modo da includere anche le componenti che confluiscono nello “Statement of comprehensive income” previsto dallo IAS 1. Sebbene lo Statement of Comprehensive Income utilizzi ulteriori componenti reddituali rispetto a quelle presentate nel “tradizionale” schema di conto economico, non è detto che il ricorso a questo nuovo parametro consenta di avere una migliore percezione della significatività delle operazioni e di giustificare, quindi, l’assoggettamento al regime informativo speciale richiesto dalla Consob. Inoltre, da un punto di vista civilistico appare incerta la natura di dette poste rilevate a PN in quanto se da un lato deriva da un effettivo risultato economico che per esplicita disposizione degli IFRS è rilevato a PN dall’altro rappresenta pur sempre una posta del PN. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene preferibile mantenere inalterata l’attuale impostazione e i relativi parametri di calcolo. Con riferimento alla proposta di modifica dell’Allegato 3F si rinvia al commento sub 144-bis.

Le modifiche agli allegati 3B e 3F poste in consultazione sono confermate

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a – Controvalore: [omissis] b - Attività: [omissis] c - Redditività: Risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/ risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell’emittente azioni d – Patrimonio netto: [omissis] e - Passività: [omissis]

Allegato 3F, paragrafo2

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni: a) compiute da emittenti azioni per importi che complessivamente non superano nel mese di riferimento euro 100 mila; b) effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall’emittente.

- CONSIDERAZIONI.

In ordine alla proposta, formulata da Assonime, di mantenere inalterata l’attuale impostazione e i relativi parametri di calcolo, non si ritiene di potervi aderire. Sul punto si ribadisce che per alcune categorie di emittenti quotati, quali investment companies, banche ed assicurazioni, la proposta in consultazione consentirebbe di pervenire ad un quadro maggiormente esaustivo della performance aziendali di tali emittenti e degli effetti dell’operazione straordinaria sui conti dei medesimi emittenti.

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condivide la modifica dell’Allegato 3F.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “elevato” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

Art. 116-terdecies

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

- ASSOGESTIONI. In ordine alle modifiche apportate all’art. 116-terdecies, comma 1, lett. e) ed f), l’Associazione

Le modifiche agli articoli 116-terdecies, 119-ter, 117, 118 e 121 poste in consultazione sono confermate.

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[omissis] e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE 2009/65 UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE 2009/65 UE e/o della direttiva 2011/61/UE; f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;

Art. 119-ter (Criteri di aggregazione delle partecipazioni

gestite) [omissis]

richiama l’attenzione della Commissione sull’opportunità del riferimento ivi contenuto alla direttiva 2011/61/UE, tenuto conto che la stessa dovrà essere recepita entro il 22 luglio 2013. Si condivide la proposta di allineamento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla disciplina prevista dalla direttiva Transparency.

- BORSA ITALIANA SPA, ASSONIME. Si condividono le proposte di semplificazione in tema di partecipazioni rilevanti.

- STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE – GANGEMI.

Si condividono le proposte di modifica. In relazione all’art. 121 (Termini e modalità di comunicazione) non si ravvisa l’utilità di sostituire le istruzioni contenute nell’Allegato 4B con un’apposita Comunicazione, posto che in questo modo potrebbe risultare più oneroso per l’operatore rinvenire dette istruzioni in un documento separato.

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condividono le proposte di modifica degli artt. 117 e 119-ter. Il termine previsto dall’art. 121 dovrebbe essere ridotto ad 1 giorno.

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2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, purché i soggetti abilitati: a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata;

Art. 117 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il superamento della soglia del 2%; b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%; c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

- CONSIDERAZIONI. La proposta di ridurre il termine per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 121 da cinque giorni ad un giorno non appare condivisibile, in quanto introdurrebbe un termine eccessivamente ristretto e non supportato da specifiche esigenze di vigilanza in tal senso. Al riguardo, si segnala che, nel corso dei lavori di modifica della direttiva Transparency, in sede comunitaria è stata avanzata (allo stato senza esiti significativi) una proposta di modifica dei termini per la notifica della partecipazione, che preveda la riduzione da 5 a 3 giorni.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

E’ pervenuto un solo giudizio qualitativo (giudica “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

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2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 98.

Art. 118 (Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. 2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di

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prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall’articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. 4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.

Art. 121 (Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, e della posizione lunga complessiva, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all’articolo 117, comma 2. 2. La comunicazione è effettuata mediante l’utilizzo dei modelli previsti nell’Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4B.

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Art. 119-bis (Esenzioni)

1. [omissis] 2. [omissis] 3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano: [omissis] d) all’acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, purché: - le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; - i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell’emittente; e - gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall’esenzione. 4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché: - i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel

- ASSOGESTIONI. Si condivide la proposta con particolare riferimento all’esenzione di cui al comma 3, lett. d), per acquisti temporanei di azioni entro il 5% da parte di investitori qualificati, che incentiva la sottoscrizione di offerte al pubblico e aumenti di capitale, riducendo gli oneri connessi a tali operazioni.

- ASSONIME. Si condividono le proposte.

- BORSA ITALIANA SPA. Si condivide la proposta di elevare al 5% la soglia per la comunicazione da parte degli investitori qualificati che acquistano in occasione di offerte pubbliche o di aumenti di capitale. Questo intervento appare coerente e funzionale con l’obiettivo di agevolare l’accesso al capitale di rischio e stimolare il lato della domanda.

- STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE – GANGEMI.

Si condivide la proposta. Si propone inoltre di eliminare dal testo del comma 7 il riferimento alle partecipazioni potenziali, tenuto conto che non

Le modifiche ai commi 3, 4 e 8, poste in consultazione sono confermate.

Art. 119-bis (Esenzioni)

1. [omissis] 2. [omissis] 5. [omissis] 6. [omissis] 7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione dall’art. 117. 8-bis. [omissis]

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portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e - l’ente creditizio o l’impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente. 5. [omissis] 6. [omissis] 7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell’ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione. 8. L’esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati. 7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione. 8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari

sarebbe oggetto di comunicazione una partecipazione potenziale superiore al 2% e inferiore al 5%.

- CONSIDERAZIONI. L’osservazione relativa al comma 7 appare corretta e pertanto si ritiene opportuno eliminare dal testo il riferimento alle partecipazioni potenziali.

- STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS.

Si ritiene condivisibile la proposta di modifica con riferimento all’estensione dell’esenzione dagli obblighi informativi in materia di trasparenza proprietaria, alle fattispecie di acquisto di azioni da parte di investitori qualificati in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero, successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti che sono incaricati del collocamento con assunzione a fermo o di garanzia. A tal riguardo si evidenzia che sarebbe opportuno applicare tale esenzione quando l’incarico di collocamento con assunzione a fermo o di garanzia sia stato assunto da investitori qualificati non solo “nei confronti dell’emittente” ma anche eventualmente nei confronti di tutti i soggetti, diversi dall’emittente, che sono venditori nell’ambito dell’offerta pubblica. Pertanto, si propone di aggiungere quanto evidenziato di seguito in grassetto al comma 3, lett.

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l’esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell’ambito delle attività di gestione di cui all’art. 116-terdecies comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), siano sottoposti, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un’autorità pubblica. 8-bis. [omissis]

d), dell’art.119-bis del RE, oggetto di proposta:

“3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano: [omissis] d) all’acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, purché: - le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e/o nei confronti dei soggetti che vendono o altrimenti dispongono delle azioni nell’ambito dell’offerta pubblica; - i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell’emittente; e - gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall’esenzione.”

- CONSIDERAZIONI. Si condivide l’osservazione e pertanto si accoglie la proposta.

- DOTT. MARCO BAVA. Non si condivide la proposta.

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- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

E’ pervenuto un solo giudizio qualitativo (giudica “contenuto” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. [omissis] 2. [omissis] 3. [omissis] 4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l’estratto di cui all’articolo 122 del Testo unico e con le informazioni essenziali entrambi pubblicati, ai sensi della Sezione II del Capo II, nei termini di cui all’articolo 121, comma 1.

- ASSOGESTIONI.

Si esprime condivisione delle proposte in ordine alle modalità di pubblicazione dei patti con particolare riferimento all’utilizzo del sito internet indicato nell’estratto nonché alla proposta di snellimento del contenuto dell’estratto da pubblicare sulla stampa. L’Associazione propone, inoltre, l’eliminazione dell’obbligo di deposito presso il registro delle imprese e la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Autorità.

- BORSA ITALIANA SPA, ASSONIME. Si condividono le proposte, che mantengono la valenza informativa degli obblighi di comunicazione riducendo gli oneri.

- CLASS EDITORI SPA. Non si condividono le proposte di snellimento del contenuto dell’estratto del patto (c.d. “informazioni

Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:

2 3 [omissis]

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l’estratto di cui previsto all’articolo 122 del Testo unico e con le informazioni essenziali entrambi pubblicato, ai sensi della Sezione II del Capo II, nei termini e con le modalità di cui previsti dagli articoli dall’articolo 121, comma 1, e 129.

L’entrata in vigore di tale modifica è differita al 1°luglio 2013.

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Art. 127

(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. [omissis] 2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di: a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale; b) copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicatoei ai sensi della Sezione II del presente Capo con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell’estratto; c) informazioni concernenti: - gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi; - la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso. 3. [omissis] 4. [omissis]

Art. 128 (Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob: a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza

essenziali”), oggetto di pubblicazione sulla stampa, prevedendo che, per converso, l’analitica descrizione dello stesso debba avvenire mediante pubblicazione su sito internet. Così prevedendo verrebbe stravolto lo spirito del TUF e verrebbe meno il concetto di “terzietà” del media rispetto all’emittente; posizione di terzietà che, a detta della Commentatrice, sarebbe riconosciuta in capo all’editore e all’editore responsabile. Peraltro, sussisterebbe il rischio dell’attendibilità delle informazioni correlato alla sicurezza informatica.

- DOTT. MARCO BAVA. Propone la riduzione dei termini di comunicazione e pubblicazione in 1 giorno.

- CONSIDERAZIONI. In ordine allo snellimento del contenuto dell’estratto del patto (c.d. “informazioni essenziali”), oggetto di pubblicazione sulla stampa, si ritiene che la proposta non vada in senso contrario rispetto allo spirito del TUF, tenuto conto che la pubblicità dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 è presidiata, oltre che dalla pubblicazione dell’estratto sulla stampa, altresì dalla comunicazione alla Consob e alla società, nonché dal deposito presso il registro delle imprese competente per territorio. Inoltre, l’estratto dei patti parasociali è reperibile anche nel sito internet della Consob.

Le modifiche agli articoli 127, 128, 129, 130 e 131 sono confermate. Tuttavia la relativa entrata in vigore è differita al 1° luglio 2013.

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delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici; b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a); c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto; d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso. 2. Copia dell’estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell’articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro due cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall’articolo 131, il supporto contiene l’ultimo estratto le informazioni essenziali del patto pubblicatoe ai sensi dell’articolo 130 ovvero dell’articolo 131.

Art. 129

(Modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura. e contiene almeno

Né può riconoscersi ai responsabili degli organi di stampa una qualsivoglia posizione di garanzia, ovvero un obbligo giuridico di vigilare sulla veridicità e sulla correttezza delle informazioni contenute nell’estratto. In considerazione della delega alla Consob, contenuta nell’art. 122, comma 2, del TUF, del compito di determinare “le modalità e i contenuti della comunicazione, dell’estratto e della pubblicazione”, si ritiene di confermare la proposta. Tuttavia, tenuto conto che la pubblicazione degli estratti dei patti parasociali sulla stampa, secondo quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, costituisce una prassi consolidatasi nel tempo, al fine di evitare che tale modifica possa compromettere l’effettivo grado di diffusione dell’informativa , cui la pubblicazione sulla stampa è preordinata, si ritiene opportuno rinviare l’entrata in vigore delle proposte in esame (1 luglio 2013). Infine, con riferimento alla proposta di ridurre il termine per la comunicazione ex art. 128 ad un giorno, essa non appare condivisibile, in quanto introdurrebbe un termine eccessivamente ristretto e non supportato da esigenze di vigilanza in tal senso.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

Sono pervenuti 3 giudizi qualitativi fra loro discordanti (un rispondente giudica “elevato”

La rubrica dell’articolo 129 è così modificata: Contenuto e modalità di pubblicazione dell’estratto

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l’indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, conferita nel patto, la denominazione dell’emittente e degli aderenti nonché l’indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all’1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.

Art. 130 (Contenuto dell' estratto Informazioni essenziali)

1. L'estratto contiene Nel sito internet indicato ai sensi dell’articolo 129 sono riportate le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni: a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto; b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono

l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; uno lo ritiene “medio” e un terzo “contenuto”).

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essere acquistate o sottoscritte; c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando: - il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti; - le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; - il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento all’1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

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dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l’indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L’elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico; d) il contenuto e la durata del patto; e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato, la data e gli estremi del deposito. 2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione: a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, commi 1 e 5, del Testo unico; b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalità di composizione e di funzionamento; c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso; d) delle clausole penali; e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati. 2-bis. Qualora con la pubblicazione dell’estratto e delle informazioni essenziali sul sito internet si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all’articolo 120, il medesimo dovrà dovranno altresì contenere essere pubblicatoi: - l’indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto; - il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.

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Art. 131 (Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall' articolo 130, il patto è pubblicato per un estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute. contenente l’indicazione del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali con l’evidenza delle modifiche intervenute. 2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall’articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l’ingresso e l’uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell’esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell’anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali. 3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate: a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso,

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a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso; b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

Art. 144-bis

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

[omissis] 4. Al termine del periodo per il quale è accordata l’autorizzazione dell’assemblea l’emittente comunica al pubblico informazioni sull’esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione. [omissis]

- BORSA ITALIANA SPA.

Si condivide la proposta di razionalizzazione degli oneri informativi in tema di buy back anche in un’ottica di maggiore armonizzazione a livello EU.

- ASSONIME. La semplificazione della disciplina informativa sull’acquisto di azioni proprie appare condivisibile, tenuto conto del fatto che è abbastanza complessa in quanto è costituita: i) dall’informativa per il rispetto della parità di trattamento, in attuazione della seconda direttiva (artt. 132 TUF e 144-bis Regolamento Emittenti); ii) dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2273/2003 sull’esenzione dalla disciplina degli abusi di mercato; iii) dagli obblighi informativi in tema di operazioni straordinarie (artt. 73 e 93 Regolamento Emittenti); iv) dagli obblighi previsti dall’art. 87 Regolamento Emittenti e allegato 3F; v) dagli obblighi previsti in caso tali acquisti di azioni proprie concretino partecipazioni rilevanti (art. 117-bis, comma 1 Regolamento Emittenti). Alla luce di quanto sopra si condividono le proposte della Consob.

La modifica posta in consultazione è confermata.

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- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI

IMPATTO

Sono pervenuti 2 giudizi qualitativi (un rispondente giudica “medio” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri; l’altro lo ritiene “contenuto”).

Comunicazione DEM/6031329 del 7 aprile 2006 Schede riepilogative dell’attività di verifica svolta dagli organi interni di controllo delle società quotate – Attualmente, la Comunicazione stabilisce che “il termine per l'invio alla Consob delle schede di controllo da parte degli organi di controllo [ossia delle schede con le quali tali organi riepilogano lo svolgimento della propria attività], sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (floppy o cd), attraverso il sistema di teleraccolta [...] è stabilito nel trentesimo giorno successivo dall'assemblea che approva il bilancio o, nelle società che abbiano adottato il modello dualistico, nel trentesimo giorno successivo all'assemblea convocata annualmente ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del codice civile, come richiamato dal successivo art. 2364-bis, comma 2”.

- DOTT. MARCO BAVA.

Si esprime contrarietà alla proposta.

La modifica posta in consultazione è confermata

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5. Regolamento Mercati (in generale)

PROPOSTE DI MODIFICA

OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI

ESITI

Art. 36

(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge

di Stati non appartenenti all’Unione Europea) 1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse: a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nelle disposizioni di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione V del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni; Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sul sito Internet della società controllante. [omissis]

- BORSA ITALIANA SPA. Si condivide la proposta.

- ASSONIME. Nell’ottica di un’effettiva semplificazione riteniamo che l’intera disciplina prevista all’art. 36 Regolamento Mercati debba essere eliminata in quanto gli obblighi ivi previsti sono estranei alla disciplina comunitaria. L’eliminazione dovrebbe essere accompagnata dall’abrogazione della norma primaria contenuta all’art. 62, comma 3-bis TUF. La messa a disposizione delle situazioni contabili sul sito internet dell’emittente potrebbe non concretare una semplificazione per le società: potrebbe essere opportuno mantenere la disposizione attuale. Sarebbe opportuno cogliere l’occasione per chiarire alcuni profili dubbi relativi alla norma; in particolare l’ultimo comma dell’art. 36 prevede che le disposizioni ivi contenute non si applichino alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, capo II Regolamento Emittenti.

Art. 36

(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge

di Stati non appartenenti all’Unione Europea) 1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse: a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies , del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sul sito Internet della società controllante. [omissis]

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Per effetto del richiamo alle citate disposizioni (cfr. art. 151 sui criteri di esenzione per le società controllate) sono quindi escluse le società il cui attivo patrimoniale è inferiore al 2% dell’attivo del bilancio consolidato della controllante e cui ricavi sono inferiori al 5% dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi delle società escluse non superi il 10% o il 15% rispettivamente dell’attivo e dei ricavi consolidati. Il richiamo integrale, nel comma 2 dell’art. 36, alle disposizioni del Regolamento Emittenti sui criteri di significativa rilevanza, fa rientrare nell’ambito di applicazione della norma anche quelle società che, individualmente, non superino le soglie previste, in quanto di dimensioni irrilevanti, ma che insieme alle altre concorrono al superamento delle soglie cumulative previste dall’art. 151; ciò sebbene la ratio della disposizione contenuta nel Regolamento Mercati, anche alla luce del documento di consultazione del 15 maggio 2008, sembri quella di escludere le società controllate scarsamente significative di per sé. Sarebbe auspicabile che la Consob chiarisse che società di per sé così scarsamente significative possano essere escluse dall’applicazione della norma.

- CONSIDERAZIONI. Come rappresentato dalla stessa Associazione la modifica radicale dell’art. 36 comporta una modifica dell’art. 63, comma 3-bis del TUF, in relazione alla quale la Consob potrà farsi parte attiva nelle sedi competenti.

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Tuttavia, nell’ottica di raccordare la disciplina prevista dall’articolo in esame con quanto previsto dal Regolamento Emittenti in ordine alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate, si ritiene opportuno inserire nel testo il richiamo all’art. 65-septies, commi 1 e 5, come recentemente modificato.

- ESITI DEL QUESTIONARIO ANALISI DI IMPATTO

E’ pervenuto un solo giudizio qualitativo (giudica “contenuto” l’impatto della modifica in termini di semplificazione degli oneri).

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6. Esiti del questionario Analisi d’impatto.

Partecipanti

Impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di compliance in termini qualitativi

Totale

Art. 2‐bis, Ambito di applicazione della disciplina

Art. 108, 109‐bis, 110, 111‐bis, Obblighi informativi degli emittenti diffusi

Art. 9, 38, Pubblicazione del prospetto e del documento d’offerta

Art. 35‐bis, Ambito di applicazione (esenzione prevista alla lett. b))

Art. 37, 37‐bis, 37‐ter, Comunicazione, garanzie e promozione dell’offerta

Art. 39, 41, Comunicato dell’emittente –Norme di trasparenza

Allegato 3E, art. 86, 99, Contenuto del verbale e partecipazioni reciproche

Art. 144‐quater, Quote di partecipazione

Art. 2, comma 3, Definizioni

Art. 66, 69‐novies, Allegati 3B e 3F, Eventi rilevanti, raccomandazioni, documenti

Art. 117, 118, 121, Comunicazione delle partecipazioni rilevanti e criteri di calcolo

Art. 119‐bis, Esenzione dagli obblighi di comunicazione

Art. 120, 127, 128,129,130, 131, Trasparenza dei patti parasociali

Art. 144‐bis, Acquisto di azioni proprie

Regolamento Mercati ‐ Art. 36, Condizioni per la quotazione di azioni di società extra‐UE

contenuto

2 1 (*) 1 (**)

medio  0

elevato 0  

contenuto

3 1 1 1

medio  2 1 1

elevato 5 1 1 1 1 1

contenuto

6 1 1 1 1 1 1

medio  9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

elevato 0

Altririsposta non fornita

108 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 6 7 8

(*) 4.000 €

(**) 12.000 €

Parte cipante 1

Parte cipante 2

Parte cipante 3

Dato quantitativo per OPA/giornale

Dato quantitativo per patto

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Risposte pervenute; 27; 20%

Mancate risposte; 108; 80%

Risposte pervenute ai quesiti posti in consultazione (9 partecipanti per 15 quesiti; totale pari a 135 quesiti)

121250414