Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio...

53
Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione di carne di selvatici Dott. Carlo Raschio Torino 19 giugno 2014

Transcript of Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio...

Page 1: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Regione Piemonte:

Legislazione sulla commercializzazione di carne di

selvatici

Dott. Carlo Raschio

Torino 19 giugno 2014

Page 2: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Gesti��e fau�istica Gesti��e sa�itaria

Legge n. 157/92: .. la fauna selvatica èpatrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell’interesse della comunitànazionale ed internazionale ..Art. 12 c.1: ..l’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini ..c. 6: ..la fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio .. appartiene a colui che l’ha cacciata.

Gestione venatoriaCA – ATC – AFV – AATV

Gestione di contenimentoAree protetteProvince

PACCHETTO IGIENERegolamenti CE n. 178/02 - 852/04 – 853/04 854/04 –882/04garanzia per sicurezza alimentare e libera circolazione alimenti nella Comunità europea

Accordi Stato-Regionilinee guida applicative regolamenti

Leggi regionali – D.G.R.

ALIMENTOConferimento esterno a fini alimentari della selvaggina abbattuta

Page 3: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

ALIMENTO

(Reg. CE 178/02 –art. 2)

Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono considerati alimenti anche gli animali vivi quando siano destinati al consumo umano

Page 4: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

DEFINIZIONI

Pr�du�i��e pri�aria

Tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.(Reg. CE 178/02)

Page 5: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE 4 settembre 1996, n. 70 *

Art. 49 - (Altri divieti)….t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana

non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile

L.R. 5/2012 art. 40

Page 6: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

Legge Regionale n° 22 del 6 agosto 2009(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009)

Modifiche alla L.R. 70/96

Dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente Art. “ 22 bis. (Commercio di fauna selvatica)

La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale.Il commercio di fauna selvatica morta provenienti dagli allevamenti e munita di

contrassegno inamovibile non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma precedente.

Alla lettera t) dell’articolo 49 della L.R. 70/96 le parole “o morti” sono

soppresse (solamente più vietato in commercio di animali vivi).

L.R. 5/2012 art. 40

Page 7: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

“Quale è, allo stato attuale, il quadro normativo ed amministrativo di riferimento in materia di

protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio nella nostra regione, cui sono tenuti ad

attenersi sia i singoli cacciatori, sia gli organi di amministrazione di ATC, CA, AFV e AATV?”

…………. “Il riferimento alla legge nazionale, infatti, non è l’unico”, …… “Dopo l’abrogazione,

infatti, la Giunta regionale ha approvato una serie di atti amministrativi, in primo luogo due

delibere con cui ha modificato alcuni punti delle “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati

selvatici e della tipica fauna alpina” e dei “Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei

CA”. “Inoltre”, ……. “la Giunta ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione

2012/2013, con le relative istruzioni operative, i piani di prelievo della specie capriolo nelle aziende

faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché le disposizioni per l’organizzazione e le modalità

di prelievo delle specie degli ungulati selvatici per la medesima stagione venatoria ed i piani di prelievo

selettivo della specie capriolo”. “S��� tutti atti assu�ti su��a base de��a �egge �a�i��a�e de� 92� �a c�� �’abr�ga�i��e de��a �egge regi��a�e tutti g�i atti ad�ttati da��a Giu�ta regi��a�e i� attua�i��e di ta�e �egge e de��a ��r� �� 53�1995 c��serva�� �a ��r� va�idit! ed efficacia. E’ evidente che raccapezzarsi tra

tutte queste norme è questione davvero molto complicata”.

Legge n. 157/1992

Page 8: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

La legge n. 157/92 , che disciplina l’attività venatoria in Italia, all’art. 21 – divieti lettera t), prevede, fatte salve le disposizioni sanitarie, la possibilità di vendere le carni in macelleria o ad esercizi di somministrazione

Page 9: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Approvazione dei "Requisiti per la commercializzazione di piccoli

quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal

cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi

di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che

forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione

delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della

selvaggina".

Page 10: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata

(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

Consumo domestico privato (autoconsumo)

Commercializzazione

(Reg. 853/04)

Cessione diretta

(occasionale) [Reg. 852/04]

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Page 11: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

La commercializzazione della La commercializzazione della selvaggina cacciata selvaggina cacciata

(Reg CE n(Reg CE n °°°°°°°° 853/04)853/04)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Page 12: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

PREMESSE

�� La commercializzazione della selvaggina cacciata rientra La commercializzazione della selvaggina cacciata rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) 853/04 e da nel campo di applicazione del Reg (CE) 853/04 e da esso esso èè regolamentata.regolamentata.

�� Le persone che cacciano la selvaggina selvatica e che Le persone che cacciano la selvaggina selvatica e che intendono svolgere attivitintendono svolgere attivitàà di commercio devono essere di commercio devono essere registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/04 (eccetto Enti registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/04 (eccetto Enti Pubblici, Province e Gestori delle Aree protette della Pubblici, Province e Gestori delle Aree protette della Regione Piemonte).Regione Piemonte).

�� La selvaggina abbattuta, anche se privata dello stomaco La selvaggina abbattuta, anche se privata dello stomaco e intestino, e intestino, èè considerata produzione primaria; ogni altra considerata produzione primaria; ogni altra lavorazione deve essere eseguita in impianti riconosciuti.lavorazione deve essere eseguita in impianti riconosciuti.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Page 13: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

TAPPE FONDAMENENTALIPER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Si devono verificare le seguenti condizioniSi devono verificare le seguenti condizioni

�� Registrazione ai sensi dellRegistrazione ai sensi dell’’art. 6 del Reg. 852/04art. 6 del Reg. 852/04

�� Ci deve essere una persona formataCi deve essere una persona formata

�� Deve essere fatta sulla selvaggina una visita e espresso Deve essere fatta sulla selvaggina una visita e espresso un giudizio ispettivo un giudizio ispettivo

�� La selvaggina deve aver subito un primo trattamentoLa selvaggina deve aver subito un primo trattamento

�� La selvaggina deve essere scortata da certificazione (all. La selvaggina deve essere scortata da certificazione (all. A A –– B)B)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Page 14: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

TAPPE FONDAMENENTALIPER LA COMMERCIALIZZAZIONE

�� Il trasporto deve avvenire secondo determinate Il trasporto deve avvenire secondo determinate condizionicondizioni

�� Può essere conferita a un Centro di sosta (registrato)Può essere conferita a un Centro di sosta (registrato)

�� Deve passare per Il centro lavorazione selvaggina Deve passare per Il centro lavorazione selvaggina (riconosciuto) (riconosciuto)

�� Deve aver subito la visita sanitaria post mortem e deve Deve aver subito la visita sanitaria post mortem e deve essere bollataessere bollata

�� (Deve aver subito l(Deve aver subito l’’esame trichinoscopico)esame trichinoscopico)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Page 15: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

C.L.S. : ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni della selvaggina selvatica oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato (caratteristiche strutturali indicate nel Reg. 853/04).

Nel caso che gli operatori del settore alimentare titolari di strutture giàriconosciute, inclusi i macelli e i sezionamenti, intendano lavorare anche selvaggina selvatica ai fini commerciali, devono estendere il riconoscimento ed essere classificati come “centro di lavorazione della selvaggina” (DGR n.4-9933 del 3/11/2008)

Centro di lavorazione della selvaggina

Page 16: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Nei macelli e nei sezionamenti autorizzati come centri di lavorazione della selvaggina, dovranno essere prese opportune precauzioni al fine di evitare contaminazioni crociate tra la lavorazione delle carni di selvaggina selvatica e le carni di animali domestici o di selvaggina allevata (anche una separazione nel tempo o nello spazio delle operazioni di lavorazione)

Sarà compito del personale sanitario gestire le linee di macellazione, procedere al ritiro della documentazione di accompagnamento, ai successivi atti ispettivi e, se del caso, ai prelievi necessari.

Centro di lavorazione della selvaggina

Page 17: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Le persone che cacciano la selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono saper eseguire un esame preliminare della selvaggina abbattuta.

L’esame preliminare ante mortem e post mortem della stessa consiste in una osservazione atta a rilevare la presenza di:

1. caratteristiche anomale2. comportamenti anomali3. sospetto di contaminazioni ambientali

PERS$%A'E F$R�AT$

Page 18: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

La “persona formata” deve disporre di sufficienti nozioni relative a:

1. un normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina2. comportamenti anormali e modificazioni patologiche riscontrabili a seguito di malattie3. contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo

il consumo 4. norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto,

l’eviscerazione, ecc. dei capi di selvaggina dopo l’abbattimento.5. disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità e igiene

pubblica.

PERS$%A'E F$R�AT$

Page 19: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Le “sufficienti nozioni” vengono conferite alla “persona formata” previa frequentazione e il superamento di appositi corsi organizzati.

L’organizzazione dei corsi di formazione è demandata alle Amministrazioni Provinciali le quali dovranno avvalersi per la docenza, anche di personale sanitario delle ASL.

Il “personale formato” che intende attivarsi nella commercializzazione delle selvaggina selvatica dovrà produrre, alla presentazione della SCIA, apposita certificazione attestante la sua partecipazione e il superamento del corso.

PERS$%A'E F$R�AT$

Page 20: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

In caso di abbattimenti da parte di un gruppo di cacciatori, le cui carni siano destinate alla commercializzazione, è sufficiente che una persona del gruppo ricopra la figura di “persona formata” in modo da svolgere sul posto i previsti esami preliminari.

La “persona formata” potrebbe anche essere il responsabile di una azienda a gestionevenatoria o di una azienda di allevamento di selvaggina.

Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di selvaggina digrossa taglia abbattuti nell’ambito dei piani selettivi di diradamento o comunque nel corso diprogrammi di controllo numerico di popolazioni di selvaggina nelle aree protette dellaRegione Piemonte

PERS$%A'E F$R�AT$

Page 21: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Chi intende immettere sul mercato le carcasse di ungulati cacciati, abbattuti durante l’attività venatoria o nel corso di piani selettivi, dovrà privilegiare l’utilizzo di proiettili che non consentano il rilascio di contaminanti nelle carni.

Gli Enti responsabili, nel caso decidano di commercializzare i capi di selvaggina selvatica abbattuta, devono garantire la presenza di una “persona formata” che possa espletare i previsti esami preliminari.Può ricoprire la figura di “persona formata” anche personale appartenente all’Ente

PERS$%A'E F$R�AT$

Page 22: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Dopo l’abbattimento la selvaggina selvatica grossa deve essere privata dello stomaco e dell’intestino il più rapidamente possibile e, se del caso, essere dissanguata

La persona formata deve effettuare un esame preliminare della carcassa e dei visceri asportati in modo da individuare caratteristiche indicanti che la carne possa presentare un rischio per la salute. L’esame deve essere eseguito al più presto dopo l’abbattimento.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Page 23: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

I visceri, eccetto lo stomaco e l’intestino, devono accompagnare la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina/macello riconosciuto (buona prassi).

Nel caso che essi siano stati asportati, devono essere identificati come appartenenti a un dato animale.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Page 24: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Se dopo l’esame eseguito non è stata riscontrata alcuna anomalia né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell’abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale è sufficiente allegare alla carcassa o alle carcasse una dichiarazione numerata in serie (vedi Mod. A) indicante la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento.

In tale caso non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa.

Sono escluse le specie che possono essere soggette a Trichinosi la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare comunque la carcassa.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Page 25: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Se il risultato delle osservazioni della “persona formata” non è di completa e sicurachiarezza, la testa (eccetto le zanne, i palchi e le corna) e tutti i visceri, eccetto lo stomaco e l’intestino, devono accompagnare la carcassa.

La persona formata dovrà compilare la dichiarazione numerata in serie, annotando le caratteristiche anomale, il comportamento anomalo o il sospetto di contaminazione ambientale rilevato.

Prima di introdurre i capi di selvaggina selvatica abbattuta negli impianti riconosciuti o nei “centri di sosta” la “persona formata” dovrà avvisare l’autoritàsanitaria delle anomalie rilevate affinché il sanitario possa assumere le successive decisioni.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Page 26: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

La selvaggina deve essere trasportata al più presto possibile in un “centro di lavorazione della selvaggina”. Il trasporto delle carcasse dal luogo di abbattimento al C.L.S. o o al “centro di sosta” può essere effettuato con automezzi con o senza cassone, muniti di teli in PVC o materiale similare, lavabile e disinfettabile atto a non consentire la dispersione di liquidi.

È vietato accatastare le carcasse né rivestirle in sacchi di nylon.

Nei macelli autorizzati anche come C.L.S., devono essere presenti celle frigorifere dedicate al ricevimento e allo stoccaggio delle carcasse di selvaggina non scuoiata. A tale scopo il macello può attivare tali celle frigo anche all’esterno dello stesso e nel caso che l’attività sia saltuaria, anche attivando un automezzo coibentato e refrigerato purchè garantisca una temperatura di stoccaggio di non più di 7°C.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Page 27: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Nel caso che le carcasse abbattute non siano trasportabili nei tempi brevi, possono essere momentaneamente condotte e stoccate presso un “centro di sosta” in attesa di essere conferite al “centro di lavorazione della selvaggina” per le ulteriori operazioni

Il “centro di sosta” deve essere registrato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e presentare le caratteristiche generali dell’igiene secondo il Reg. 852/2004.

Nei “centri di sosta” non è permesso alcun tipo di lavorazione ulteriore se non il solo stoccaggio delle carcasse al fine del conferimento al centro di lavorazione della selvaggina

Dovrà essere attivato un registro di carico-scarico (è sufficiente la raccolta delle copie del Mod. A) dei capi introdotti in modo da garantire la tracciabilità delle carcasse.

Trattamento della selvaggina selvatica grossa - Centro di sosta

Page 28: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Il trasporto dai “centri di sosta” al macello/C.L.S. è consentito con mezzi isotermici e che garantiscano il mantenimento delle temperature di stoccaggio.

Il trasporto deve avvenire entro un ragionevole periodo di tempo dal momentodell’abbattimento.

Sarà cura della “Persona Formata” garantire tale necessità senza indebiti ritardi..

Trattamento della selvaggina selvatica grossa

Centro di sosta

Page 29: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Trattamento della selvaggina selvatica piccola

Dopo l’abbattimento della piccola selvaggina, la “persona formata” deve effettuare un esame preliminare atto ad individuare caratteristiche indicanti se la carne della stessa possa presentare un rischio per la salute umana.

Nel caso di esito favorevole la “persona formata” compila la dichiarazione numerata in serie, (Mod. B) dichiara l’esito favorevole dell’esame preliminare, la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento.

In caso di esito sfavorevole l’anomalia viene annotata e la stessa va comunicata all’autorità sanitaria

Page 30: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Trattamento della selvaggina selvatica piccola

Il trasporto verso un C.L.S. deve iniziare il più presto possibile dopo l’esame preliminare della “persona formata.”

L’eviscerazione deve essere effettuata o completata, senza indebiti ritardi, all’arrivo nel centro di lavorazione.

Le modalità di trasporto sono le stesse delle selvaggina selvatica grossa

Page 31: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Commercializzazione di carni di selvaggina selvatica attraverso i

“CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA”

Trattamento della selvaggina selvatica piccola

Entro un ragionevole lasso di tempo dall’abbattimento le carcasse devono essere refrigerate a una temperatura non superiore a + 4°C.. Se le condizioni climatiche lo consentono la refrigerazione attiva non è necessaria.

Il responsabile dell’immissione sul mercato delle carni di piccola selvaggina selvatica deve dare avviso che il consumo delle stesse comporta un rischio di riscontro di pallini utilizzati ai fini venatori

Page 32: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

Commercializzazione pr. detta (in conformità Reg. CE 853/04)

Nei Centri di lavorazione selvaggina:

• Esame della documentazione prodotta dalla PF da

parte del Veterinario ufficiale

• Visita sanitaria post mortem

• Bollatura sanitaria

• Ammissione al consumo incondizionato

Page 33: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

Cessione diretta (occasionale)

Page 34: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Destinazione carni selvaggina cacciata(capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria)

Deroga alle disposizioni del Reg. 853/04 – art. 1 p.to e)“i cacciatori che forniscono picc��i qua�titativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al

dettaglio o di somministrazione a �ive��� ��ca�e che riforniscono il consumatore finale”

Piccoli quantitativi: 1 capo cacc/anno selvagg. grossa(*)50/500 (variabile) capi/cacc/anno selvagg. piccola

Ambito: provincia e province contermini (*)

Esame trichinoscopico per i cinghiali con metodica prevista dall’allegato I del Reg. 2075/05(*) Linee guida applicative del Reg. 853/04 – Accordo Stato Regioni n° 253 del 17/12/09

REG. Piemonte

Cessione diretta (occasionale)

Page 35: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Deve sempre e comunque essere garantita la ri�tracciabi�it! ai sensi del Reg. CE n° 178/02.

Pertanto per la commercializzazione delle carni i cacciatori devono f�r�ire i� f�r�a scritta �e i�f�r�a�i��i su��a ���a di pr�ve�ie��a deg�i a�i�a�i cacciati. (Mod. C parte di competenza)

In ogni caso il commerciante al dettaglio e il ristoratore hanno l’obbligo di documentare la provenienza delle carni acquistate e trasformate o poste in vendita (Mod. C parte di competenza.

La rintracciabilità di tali carni può essere oggetto di verifica

Cessione diretta (occasionale)

Page 36: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Cinghiali e altri ungulati

Il capo deve essere ceduto privato dello stomaco e dell’intestino

Privilegiare l’utilizzo di proiettili che non consentano il rilascio di contaminanti nelle carni

Le operazioni successive devono avvenire in appositi locali di lavorazione registrati ai sensi del Reg. 852/04 di proprietà del titolare dell’esercizio al dettaglio(è sufficiente la presenza di un locale connesso all’esercizio oppure, nel caso della somministrazione, un locale di lavorazione diverso dalla cucina dove effettuare operazioni di scuoiatura e/o spennatura e altre operazioni inerenti la produzione di carni) o di proprietà del cacciatore, singolo o associato, appositamente predisposto.

Cessione diretta (occasionale)

Page 37: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Se la selvaggina consegnata dal cacciatore non viene immediatamente lavorata, si dovrà predisporre una cella refrigerata dedicata, esterna o interna al “locale di lavorazione”, dove stoccare momentaneamente la selvaggina così detta “sottopelle”

Deve essere allegata alla carcassa una dichiarazione con numero di serie (Mod C).Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento

Cessione diretta (occasionale)

Cinghiali e altri ungulati

Page 38: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

La refrigerazione dei capi interi deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7 °C

Durante il trasporto al locale di lavorazione della selvaggina grossa, è vietato ammucchiare le carcasse

Durante la lavorazione devono essere adottate le misure di corretta prassi igienica

La lavorazione degli animali delle diverse specie deve essere effettuata in momenti diversi, previa pulizia e disinfezione.

La lavorazione deve essere immediatamente seguita da raffreddamento

Cessione diretta (occasionale)

Trattamento della selvaggina e igiene delle operazioni

successive all’abbattimento (cinghiali e altri ungulati)

Page 39: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

Piccole quantità di selvaggina selvatica piccola

(lagomorfi, volatili)

E’ ammessa esclusivamente la cessione di capi interi.

Nel locale di lavorazione, alla selvaggina da penna deve essere effettuata quanto prima l’asportazione degli intestini, (c.d “starnatura”), secondo le buone prassi igieniche

Il responsabile dell’immissione sul mercato delle carni di piccola selvaggina selvatica deve dare avviso che il consumo delle stesse comporta un rischio di riscontro di pallini utilizzati ai fini venatori

Cessione diretta (occasionale)

Page 40: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

REGISTRAZIONE

L’attività di lavorazione delle carni di selvaggina è soggetta a registrazione e pertanto deve essere notificata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04

Nella notifica il titolare deve indicare, in particolare, i giorni e gli orari di lavorazione

Per gli esercizi di somministrazione, la notifica deve essere trasmessa anche al SIAN

Nel caso in cui l’apposito locale di lavorazione venga allestito dal titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, che acquista capi interi di selvaggina non lavorata, la notifica integra quella relativa all’esercizio della attività commerciale.

In tali casi il titolare dell’attività è responsabile della rintracciabilità e della conformitàdella selvaggina ceduta dal cacciatore e oggetto di successiva lavorazione.

Cessione diretta (occasionale)

Page 41: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

ADEMPIMENTI e DOCUMENTAZIONE

Ai fini della commercializzazione, presso il locale in cui sono presenti i capi lavorati, deve essere tenuto un registro in cui sono annotati:

a) la data e la zona abbattimento dei capi lavorati ai fini della commercializzazione;b) la specie e il numero dei capi lavorati;c) il nome del cacciatore che cede la selvaggina;d) il destinatario finale delle carcasse;e) la copia del “Documento di accompagnamento per la cessione di capi interi o

carni di selvaggina cacciata” MOD. C;f) gli esiti delle analisi per la ricerca di Trichine da fornire al destinatario delle carni.

Cessione diretta (occasionale)

Page 42: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

ADEMPIMENTI e DOCUMENTAZIONE

Il singolo capo di selvaggina o la carcassa lavorata devono recare una fascetta o altro sistema di identificazione, indicante il nome del cacciatore e la zona di caccia.

L’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, prodotti nei locali di lavorazione della selvaggina, deve essere effettuata conformemente ai Regolamenti CE n. 1069/2009 e n. 142/2011 e successive disposizioni nazionali e regionali.

Cessione diretta (occasionale)

Page 43: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

ADEMPIMENTI e DOCUMENTAZIONE

La ricerca di La ricerca di Trichinella spiralisTrichinella spiralis èè obbligatoriaobbligatoria

Per la prevenzione della Trichinellosi, prima dell’immissione al consumo, i cinghiali devono essere sottoposti, da parte dei titolari degli esercizi di vendita o dei cacciatori, ad esame trichinoscopico presso laboratori accreditati. Naturalmente l’esito dell’esame deve essere favorevole.

Cessione diretta (occasionale)

Page 44: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 13-3093

ESCLUSIONI

I capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti in controllo autorizzato dalle amministrazioni Provinciali o dai soggetti gestori dei parchi, possono essere ceduti a personale ausiliario esterno o coinvolto nelle campagne di abbattimento per uso privato domestico.

Cessione diretta (occasionale)

Page 45: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

Consumo domestico privato di carni di cinghiali abbattuti a

caccia

Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella, anche le carcasse di cinghiali abbattuti a caccia e destinate al consumo domestico privato devono essere sottoposte ad esame trichinoscopico con una delle metodiche di cui all’allegato I, capitolo I del Regolamento CE 2075/2005 (l’esame trichinoscopico per compressione non permette di rilevare le larve non incistate).

Pertanto i cacciatori possono provvedere all’invio del campione di muscolo di cinghiale (campione >10 gr di lingua, diaframma o arto anteriore) avvalendosi dei servizi veterinari delle ASL presenti sul territorio.

Page 46: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della Giunta Regionale

12 dicembre 2011, n. 13-3093

SMALTIMENTO DEI VISCERI

Lo stomaco e l’intestino possono essere smaltiti, sul terreno di caccia, nei seguenti modi:

- 1. abbandonati in luoghi idonei e secondo la buona pratica venatoria.- 2. in casi di particolare e motivata necessità, si potrà disporre l’interramento.

In entrambi i casi il luogo scelto dovrà evitare la dispersione di liquidi organici in corsi d’acqua e zone umide. Non potranno essere abbandonati né interrati in terreni che siano infase di lavorazione o coltivazione.

Nel caso che non ci sia la possibilità di reperire, sul terreno di caccia, un luogo idoneo che rispetti le caratteristiche riportate al punto - 1. ovvero per quantitativi ingenti di stomaci e di intestini, gli stessi dovranno essere raccolti e smaltiti tramite impianti di trattamento.

Page 47: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

DATI ABBATTIMENTO CINGHIALI

ASL AT

Anno 2012

N° capi cacciati e esaminati per trichinella 340(Piano straordinario Provincia di Asti)

Anno 2013

N° capi cacciati ed esaminati per trichinella 1129

Page 48: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della

Giunta Regionale

12 dicembre 2011,

n. 13-3093

Page 49: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della

Giunta Regionale

12 dicembre 2011,

n. 13-3093

Page 50: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Deliberazione della

Giunta Regionale

12 dicembre 2011,

n. 13-3093

Page 51: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Determina

Dirigenziale

15 novembre 2012,

n. 799

Page 52: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Determina

Dirigenziale

15 novembre 2012,

n. 799

Page 53: Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione ... · (capi abbattuti nell’esercizio dell ... Rientrano nel campo del Reg.853/2004 la commercializzazione dei capi di ...

Determina

Dirigenziale

15 novembre 2012,

n. 799