Regime Tributario Francese

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www.fiscooggi.it sempre in linea con l’informazione fiscale www.agenziaentrate.gov.it Entra in un mondo di informazioni e servizi Anno II - Numero 7 Luglio/Agosto 2004 ZOOM EUROPA REPUBBLICA PRESIDENZIALE E STATO MEMBRO DELL’UEM PUBBLICAZIONE MENSILE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE epubblica presidenziale dopo la costi- tuzione approvata nel settembre 1958 e membro dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), la Francia è attual- mente uno dei sette paesi più industrializzati al mondo. Un sistema giuridico pragmatico incoraggia l’iniziativa privata e agevola gli investimenti provenienti dall’estero. L’attuale normativa sul diritto societario consente all’investitore di scegliere la forma giuridica più in linea con le strategie di sviluppo del- l’impresa. E questo senza precludere la pos- sibilità di apportare successive modifiche allo schema prescelto in base all’evoluzione del progetto di investimento. Il sistema tributario Con la Rivoluzione francese il sistema impo- sitivo è stato razionalizzato e il pagamento delle tasse da parte di tutti i contribuenti è improntato a criteri di equità. Un principio che trova riscontro nell’articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta- dino del 26 agosto 1789. Attualmente sono due le Direzioni che, nell’ambito del ministe- ro dell’Economia, Finanze e Industria, gesti- scono le attività di riscossione, gestione e con- trollo delle imposte. Alla Direzione Generale delle Imposte è affidata la responsabilità sulle imposte indirette mentre alla Direzione della Contabilità Pubblica quella sulle imposte dirette. La Direzione Generale delle Imposte stabilisce e controlla anche quelle sui redditi, sugli utili delle società, le imposte locali (es. la tassa professionale) e la tassa d’abitazione. La Francia è il Paese antesignano del quoziente familiare. Il reddito imponibile, prima dell’ap- plicazione delle aliquote d’imposta progressi- ve, viene suddiviso per uno speciale quo- ziente, determinato secondo lo status della famiglia del contribuente. L’anno fiscale fran- cese coincide con quello solare. I cittadini e le tasse Il sistema fiscale francese abbraccia il princi- pio di territorialità. La legislazione tributaria trova applicazione soltanto all’interno dei confini territoriali. Una persona fisica è consi- derata residente ai fini delle imposte sul red- dito se ha la propria abitazione e il domicilio nel territorio dello Stato (inteso come centro degli interessi familiari) o effettua prestazioni lavorative come lavoratore dipendente o autonomo. E questo a meno che non dimo- stri che tali attività sono di carattere seconda- rio o possieda in Francia il centro dei propri interessi economici. In Francia vige il princi- pio di tassazione su base mondiale (world wide principle) per cui un residente è assog- gettato a tassazione sui redditi ovunque pro- dotti in base ad aliquote progressive. L’aliquota marginale più elevata è del 54 per cento. Alcune voci di reddito sono, però, assoggettate ad imposta a titolo definitivo (prélèvement libératoire). La base imponibile è data dalla somma di tutti i redditi percepiti dal contribuente. In partico- lare redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, immobiliari, da capitale, tra cui figurano i redditi che derivano da azioni e partecipazioni in società residenti, interessi ed altri benefici da prestiti, obbligazioni e altri titoli e redditi da investimento di fonte estera (dividendi, interessi, redditi da trust). Le imprese e il Fisco L’imposta diretta relativa ai redditi societari è applicata alle società per azioni (Sa), per azioni semplificate (Sas), a responsabilità limitata (Sarl), cooperative e società in accomandita per azioni (é prevista, in via opzionale, l’applicazione di tale imposta anche alle società in accomandita semplice e alle joint venture n.d.r.). Inoltre l’imposta grava su tutte le entità giuridiche che effet- tuano attività di impresa o che comunque generano profitti. Sono soggette all’impôt sur les société” anche le società non resi- denti qualora conducano un’attività impren- ditoriale in Francia tramite una stabile orga- nizzazione. La dichiarazione dei redditi delle società deve essere presentata entro tre mesi dal termine dell’anno finanziario che coincide con l’anno solare. Le modalità del prelievo Il reddito imponibile viene calcolato secondo il metodo del reddito effettivo. All’utile netto che deriva da tutte le operazioni contabili, incluse le plusvalenze ottenute dalla vendita delle immobilizzazioni, si applicano le oppor- tune variazioni in diminuzione o in aumento previste dalla legge (es. gli ammortamenti dif- feriti, le perdite e le imposte riportate a nuovo). L’aliquota applicabile è attualmente pari al 33,3 per cento aumentata da una sovraimposta del 10 per cento che porta l’ali- quota effettiva al 36,66 per cento; a tutti i sog- getti passivi d’imposta sui redditi societari si applica un’imposta minima annuale pari ad una frazione del fatturato. Il pagamento del- l’imposta avviene mediante versamento di quattro acconti, trimestrali, calcolati in base all'8,33 per cento dell'imponibile dell'esercizio precedente, più un saldo finale. Tale saldo va corrisposto entro e non oltre i tre mesi e mezzo successivi alla chiusura dell'esercizio. Se gli acconti sono superiori all’imposta dovu- ta, l'eccedenza viene rimborsata o detratta dagli acconti dell'esercizio successivo. Guerrino Sozza Il sistema tributario francese tra equità e pragmatismo -…che limita la tax freedom del contribuente -Le imprese bizzarre del fisco made in Usa… OLTRE CONFINE -OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE -DALL’ UNIONE EUROPEA DIRITTO E DIRITTI -In Francia la riorganizzazione societaria c’est plus facile -Residenza e domicilio nella fiscalità internazionale -Localizzazione e trattamento tributario per i redditi dei non residenti QUADERNI GIURIDICI IL TEMA DEL MESE La riscossione e il controllo delle imposte affidate a due Direzioni del ministero dell’Economia PAGG. 2-3 PAGG. 4-5 PAG. 7 R PAG. 6 FORMA DI STATO Repubblica Presidenziale (Costituzione 1958) SUPERFICIE: 551.500 kmq. DENSITÀ: (ab./kmq): 247 POPOLAZIONE: 60.081.000 abitanti CAPITALE: Parigi LINGUA: francese (ufficiale), alsaziano, basco, bretone, catalano, corso, fiammingo, provenzale MONETA: euro (dal 2002) RELIGIONE: cattolica, protestante, musulmana, ebraica PRINCIPALI TRATTATI SOTTOSCRITTI CON L ’ITALIA convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (5 ottobre 1989 - L. n. 20 del 5 luglio 1995 - G.U. n. 172 SO del 25.7.1995) accordo amministrativo per lo scam- bio di informazioni tra Consob e Commission de Operations de Bourse della Repubblica francese (firmato a Parigi il 27 gennaio 1994) photo courtesy http://philip.greenspun.com LA SCHEDA

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Imposizione fiscale in Francia

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www.fiscooggi.itsempre in linea

con l’informazionefiscale

www.agenziaentrate.gov.it

Entra in un mondo di informazioni e servizi

Anno II - Numero 7 Lugl io /Agosto 2004

ZOOM EUROPA R E P U B B L I C A P R E S I D E N Z I A L E E S TAT O M E M B R O D E L L ’ U E M

PUBBLICAZIONE MENSILE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

epubblica presidenziale dopo la costi-tuzione approvata nel settembre 1958e membro dell’Unione Economica eMonetaria (UEM), la Francia è attual-

mente uno dei sette paesi più industrializzatial mondo. Un sistema giuridico pragmaticoincoraggia l’iniziativa privata e agevola gliinvestimenti provenienti dall’estero. L’attualenormativa sul diritto societario consenteall’investitore di scegliere la forma giuridicapiù in linea con le strategie di sviluppo del-l’impresa. E questo senza precludere la pos-sibilità di apportare successive modifiche alloschema prescelto in base all’evoluzione delprogetto di investimento.

Il sistema tributarioCon la Rivoluzione francese il sistema impo-sitivo è stato razionalizzato e il pagamentodelle tasse da parte di tutti i contribuenti è

improntato a criteri di equità. Un principioche trova riscontro nell’articolo 13 dellaDichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta-dino del 26 agosto 1789. Attualmente sonodue le Direzioni che, nell’ambito del ministe-ro dell’Economia, Finanze e Industria, gesti-scono le attività di riscossione, gestione e con-trollo delle imposte. Alla Direzione Generaledelle Imposte è affidata la responsabilità sulleimposte indirette mentre alla Direzione dellaContabilità Pubblica quella sulle impostedirette. La Direzione Generale delle Impostestabilisce e controlla anche quelle sui redditi,sugli utili delle società, le imposte locali (es. latassa professionale) e la tassa d’abitazione. LaFrancia è il Paese antesignano del quozientefamiliare. Il reddito imponibile, prima dell’ap-plicazione delle aliquote d’imposta progressi-ve, viene suddiviso per uno speciale quo-ziente, determinato secondo lo status dellafamiglia del contribuente. L’anno fiscale fran-cese coincide con quello solare.

I cittadini e le tasseIl sistema fiscale francese abbraccia il princi-pio di territorialità. La legislazione tributariatrova applicazione soltanto all’interno deiconfini territoriali. Una persona fisica è consi-derata residente ai fini delle imposte sul red-dito se ha la propria abitazione e il domicilionel territorio dello Stato (inteso come centrodegli interessi familiari) o effettua prestazionilavorative come lavoratore dipendente oautonomo. E questo a meno che non dimo-stri che tali attività sono di carattere seconda-rio o possieda in Francia il centro dei propriinteressi economici. In Francia vige il princi-pio di tassazione su base mondiale (worldwide principle) per cui un residente è assog-gettato a tassazione sui redditi ovunque pro-dotti in base ad aliquote progressive.L’aliquota marginale più elevata è del 54 percento. Alcune voci di reddito sono, però,assoggettate ad imposta a titolo definitivo(prélèvement libératoire). La base imponibile è data dalla somma di tuttii redditi percepiti dal contribuente. In partico-

lare redditi da lavoro dipendente, da lavoroautonomo, immobiliari, da capitale, tra cuifigurano i redditi che derivano da azioni epartecipazioni in società residenti, interessi edaltri benefici da prestiti, obbligazioni e altrititoli e redditi da investimento di fonte estera(dividendi, interessi, redditi da trust).

Le imprese e il FiscoL’imposta diretta relativa ai redditi societariè applicata alle società per azioni (Sa), perazioni semplificate (Sas), a responsabilitàlimitata (Sarl), cooperative e società inaccomandita per azioni (é prevista, in viaopzionale, l’applicazione di tale impostaanche alle società in accomandita semplicee alle joint venture n.d.r.). Inoltre l’impostagrava su tutte le entità giuridiche che effet-tuano attività di impresa o che comunquegenerano profitti. Sono soggette all’impôtsur les société” anche le società non resi-denti qualora conducano un’attività impren-ditoriale in Francia tramite una stabile orga-nizzazione. La dichiarazione dei redditidelle società deve essere presentata entrotre mesi dal termine dell’anno finanziarioche coincide con l’anno solare.

Le modalità del prelievo Il reddito imponibile viene calcolato secondoil metodo del reddito effettivo. All’utile nettoche deriva da tutte le operazioni contabili,incluse le plusvalenze ottenute dalla venditadelle immobilizzazioni, si applicano le oppor-tune variazioni in diminuzione o in aumentopreviste dalla legge (es. gli ammortamenti dif-feriti, le perdite e le imposte riportate anuovo). L’aliquota applicabile è attualmentepari al 33,3 per cento aumentata da unasovraimposta del 10 per cento che porta l’ali-quota effettiva al 36,66 per cento; a tutti i sog-getti passivi d’imposta sui redditi societari siapplica un’imposta minima annuale pari aduna frazione del fatturato. Il pagamento del-l’imposta avviene mediante versamento diquattro acconti, trimestrali, calcolati in baseall'8,33 per cento dell'imponibile dell'esercizio

precedente, più un saldo finale. Tale saldo vacorrisposto entro e non oltre i tre mesi emezzo successivi alla chiusura dell'esercizio.Se gli acconti sono superiori all’imposta dovu-ta, l'eccedenza viene rimborsata o detrattadagli acconti dell'esercizio successivo.

Guerrino Sozza

Il sistema tributario francese tra equità e pragmatismo

-…che limita la tax freedomdel contribuente

-Le imprese bizzarre del fisco made in Usa…

OLTRE CONFINE

-OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

-DALL’ UNIONE EUROPEA

DIRITTO E DIRITTI

-In Francia la riorganizzazione societaria c’est plus facile -Residenza e domicilio

nella fiscalità internazionale

-Localizzazione e trattamentotributario per i redditi dei non residenti

QUADERNI GIURIDICIIL TEMA DEL MESE

La riscossione e il controllo delle imposte affidate a due Direzioni del ministero dell’Economia

PAGG. 2-3 PAGG. 4-5 PAG. 7

R

PAG. 6

FORMA DI STATO

RepubblicaPresidenziale(Costituzione 1958)

SUPERFICIE: 551.500 kmq.DENSITÀ: (ab./kmq): 247POPOLAZIONE: 60.081.000 abitantiCAPITALE: ParigiLINGUA: francese (ufficiale),alsaziano, basco, bretone, catalano,corso, fiammingo, provenzaleMONETA: euro (dal 2002)RELIGIONE: cattolica, protestante,musulmana, ebraica

PRINCIPALI TRATTATI

SOTTOSCRITTI CON L’ITALIA

convenzione per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sulreddito e sul patrimonio (5 ottobre 1989- L. n. 20 del 5 luglio 1995 - G.U. n. 172SO del 25.7.1995)

accordo amministrativo per lo scam-bio di informazioni tra Consob eCommission de Operations de Boursedella Repubblica francese (firmato aParigi il 27 gennaio 1994)

photo courtesy http://philip.greenspun.com

LA SCHEDA

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l governo francese con la legge finan-ziaria del 1991 ha recepito la Direttivacomunitaria n. 90/434 che disciplina,

sotto il profilo fiscale, le riorganizzazionisocietarie dei gruppi multinazionali, modifi-cando così alcuni articoli del codice tributariofrancese (Code géneral des impôts). Conquesto intervento normativo non è statointrodotto un regime ex-novo ma è stata par-zialmente modificata la disciplina preesisten-te nella legislazione francese. L’assunto da cuiha preso le mosse il legislatore comunitario èche esistessero già nei vari Paesi regimi spe-cifici in grado di disciplinare le operazioniinterne di riorganizzazione societaria.Tuttavia una loro eventuale estensione inambito comunitario avrebbe potuto costituiresul piano internazionale un ostacolo alla libe-ra concorrenza, al mercato comune e allacompetitività delle imprese. E questo consi-derate anche le profonde differenze insitenelle diverse normative.

Le finalità della DirettivaL’obiettivo della direttiva é introdurre unregime ad hoc per fusioni, scissioni, confe-rimenti di attivo e scambi di partecipazionivalevole non per ogni tipo di operazionema soltanto per quelle riguardanti societàresidenti in Stati membri differenti.Indipendentemente dal reale scopo del legi-slatore comunitario, l’emanazione di questadirettiva ha prodotto un effetto propulsivoinducendo i vari Paesi ad uniformare la pro-

pria disciplina interna a quella europea. Unesame dei diversi regimi nazionali tradisceuna sostanziale corrispondenza normativaper le operazioni di riorganizzazione nazio-nali e transnazionali. Inoltre con l’emanazione del RegolamentoCE 2157 del 2001 e la sua imminente entra-ta in vigore lo studio e l’analisi della disci-plina fiscale delle riorganizzazioni transna-zionali assume un’importanza più rilevante.Il regolamento comunitario disciplina lo sta-tuto della Società Europea

1che può essere

costituita secondo quattro diverse modalità:1) fusione di due o più società appartenen-ti ad almeno due diversi Stati membri;2) creazione di una holding da parte disocietà appartenenti ad almeno due diversiStati membri o che abbiano avuto, per alme-no due anni, una filiale o uno stabilimentoin uno Stato membro dell’Unione Europea;3) creazione di una filiale comune;4) trasformazione di una società esistentecon sede in uno Stato membro dell’UnioneEuropea a condizione che per due anniabbia controllato una filiale disciplinatadalla legge di uno Stato membro diverso daquello in cui ha sede la società madre.Il regolamento, pur disciplinando le moda-lità di costituzione di una SE, nulla disponein merito al relativo trattamento fiscale chedovrà essere di volta in volta definito dallenorme interne degli Stati interessati.È in questa prospettiva che ci accingiamo adesaminare i profili tributari relativi alle ope-

razioni di fusione2, scissione, conferimento

d’attivo e scambi azionari con cui si ottienela nascita o la trasformazione di una SE

3.

La fusioneSi ipotizzi il caso in cui una società a respon-sabilità limitata (“A”) trasferisca la totalità delsuo patrimonio ad un’altra società a respon-sabilità limitata

4(“B”) preesistente e fiscal-

mente residente in un altro Stato membrodell’Unione Europea. Tale fusione, comune-mente definita “per incorporazione” (Fig. 1),comporterà, a norma dell’art. 17, comma 2,lettera a) del già citato Reg. CE 2157/2001, latrasformazione della società incorporante“B” in una SE. I soci della società A ricevonole nuove azioni della “SE” in cambio dellepartecipazioni precedentemente detenute edun eventuale conguaglio in denaro noneccedente il 10 per cento del valore nomi-nale delle azioni ricevute.

La Francia per incoraggiare tali operazioni haintrodotto il regime della “neutralità fiscale”il quale prevede che il trasferimento dei benialla società estera non rileva ai fini delleimposte dirette. La legge finanziaria del 2002estende l’applicabilità di tale regime anche

alle società non appartenenti all’UnioneEuropea, precedentemente escluse, a pattoche esse appartengano a Paesi con cui laFrancia ha stipulato una convenzione controla doppia imposizione contenente una clau-sola sull’assistenza amministrativa. L’applicazione di tale regime è limitato però

da una serie di condizioni sine qua non:la società beneficiaria deve essere assog-

gettata ad imposizione nello Stato di resi-denza (non deve godere di un regime spe-ciale di esenzione);

i soci della società fusa, come già men-zionato, devono ricevere in cambio le azionidella società beneficiaria ed, eventualmente,un saldo in denaro che non superi il 10 percento del valore nominale delle azioni rice-vute (in caso di fusione per incorporazionele azioni della societàincorporata devonoessere annullate);

il patrimonio della società fusa, compren-sivo delle riserve in sospensione d’imposta,deve permanere in una stabile organizzazio-ne (preesistente o costituita ad hoc) all’inter-no del territorio francese;

la società incorporante deve registraretutti i beni ad eccezione delle immobilizza-zioni, al valore contabile che risulta dairegi-stri della società incorporata. In alternativa lipuò registrare al valore corrente a condizio-ne che aggiunga, al totale ottenuto nel perio-do d’imposta oggetto di fusione, un utilecorrispondente alle plusvalenze ottenute conil conferimento di tali beni;

la società incorporante deve aggiungereal reddito imponibile soggetto ad aliquota

ordinaria i capital gain sui beni ammotizza-bili, esenti al momento della fusione,per unperiodo di cinque anni (quindici in caso dicostruzioni e diritti relativi);

la società incorporante deve farsi caricodelle plusvalenze non tassate in capo allasocietà incorporata;

2 Numero 7 - Luglio/Agosto 2004

IL TEMA DEL MESE N E L M I R I N O L E O P E R A Z I O N I S T R A O R D I N A R I E D ’ I M P R E S A

1. La Società Europea (SE) corrisponde al modello italiano della Spa, è dotata di personalità giuridica ed è caratterizzata da un regime di responsabilità limitata dei soci. Il suo capitale sociale non può essereinferiore ai 120mila euro. 2. L’art. 17 del Regolamento, infatti, così dispone: “Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1.La fusione può avvenire:a) secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;b) oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova società conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 di detta direttiva.

In Francia la riorganizzazione societaria

c’est plus facileRecepita la direttiva UE che modifica in parte il regime impositivo preesistente

I

FRANCIA

SOCI

“A”

ALTRO PAESE UE

SOCI

“B”

Fig 1 Fusione per incorporazione

FRANCIA

SOCI

S.O.

ALTRO PAESE UE

SOCI

S.E.

(AN

TE

)(P

OS

T)

Page 3: Regime Tributario Francese

Numero 7 - Luglio/Agosto 2004 3

la società incorporante deve calcolareciscuna plusvalenza sulle successive venditedi immobilizzazioni non ammortizzabili sullabase del loro costo storico contabilizzato neilibri della società incorporata. In caso difusioni transnazionali, la nomativa francesedenota una peculiarità rispetto alla normati-va comunitaria. L’articolo 210 B del CGI, comma 3 disponeinfatti che, in caso di fusione di società fran-cese con una società residente in altro Stato,è necessaria la preventiva autorizzazione delministero delle Finanze per l’applicazionedel regime di neutralità fiscale.L’autorizzazione preventiva può essere con-cessa soltanto se i beni non vegono effetti-vamente trasferiti all’estero ma rimangonoconferiti in una stabile organizzazione inFrancia. I principi per la concessione del-l’autorizzazione sono i seguenti:a) l’operazione deve avere una valida ragio-ne economica;b) lo scopo principale dell’operazione nondeve essere la frode o l’evasione fiscale;c) le modalità dell’operazione devono con-sentire di assicurare la futura tassazione delleplusvalenze esentate nell’operazione stessa. Per quanto riguarda gli utili imponibili cor-renti della società incorporata essi creanouna soggettività tributaria in capo alla stessama le plusvalenze realizzate dalla fusionesono esenti da imposta. Le perdite pre-fusione invece sono, dinorma, perse. Fino all’entrata in vigore dellalegge finanziaria 2002 vi era la possibilità ditrasferirle soltanto previa autorizzazione delministero delle Finanze. L’articolo 85 dellasopracitata legge rimuove il carattere discre-zionale di tale autorizzazione stabilendoche il trasferimento delle perdite deve esse-re concesso dall’autorità fiscale se sussisto-no i seguenti determinati requisiti (articolo209 II del CGI):

l’operazione deve rientrare nell’ambitodel regime di neutralità d’imposta;

l’operazione deve essere giustificata davalide ragioni economiche e non principal-mente da ragioni fiscali;

la società beneficiaria si impegna a dete-nere le attività ricevute per almeno tre anni.

Invece per quanto riguarda i beni ammortiz-zabili la norma all’art. 210 A, comma 3,dispone che essi debbano essere iscritti nelregistro della società incorporante al lorovalore normale o di mercato. In questo casola differenza tra il valore di mercato e il valo-re contabile che risulta dai registri dellasocietà incorporata è soggetta a tassazione incapo alla società incorporata, secondo l’ali-quota ordinaria, con la possibilità di ratea-zione nei cinque anni successivi

5.

Come si può notare viene confermata la logi-ca sottostante al principio della neutralitàfiscale che non è propriamente quella dell’e-senzione da imposta dei plusvalori emergen-ti a seguito dell’atto di fusione ma, più pre-cisamente, quella di un differimento dellatassazione ad un successivo realizzo. Non acaso un requisito fondamentale per l’appli-cazione di tale regime è costituito dal princi-pio di “collegamento con il territorio delloStato”. Questo significa che i beni dellasocietà fusa non possono essere trasferitinello Stato della società incorporante madevono permanere ancorati, sotto forma distabile organizzazione, al potere impositivodel Paese in cui si trovano. In ipotesi diver-

sa, cioè quando vengano effettivamente tra-sferiti all’estero, si considerano realizzati alvalore normale. Tali norme si applicanoanche nel caso di fusione (c.d. “fusione vera epropria”) attraverso cui due o più imprese sifondono e si estinguono costituendo unanuova società, nel nostro caso specifico unaSE (vedi figura 2).

La scissione La definizione di scissione prevista dallanorma interna all’art. 210-0-A coincide con ladefinizione data dalla direttiva comunitaria.

Per scissione si intende l’operazione con cuiuna società trasferisce, in tutto o in parte, ilsuo patrimonio a una o più società preesistentio di nuova costituzione, assegnando ai socidella società “dante causa” i titoli o le azioni diquest’ultime in misura proporzionale allerispettive partecipazioni nel soggetto scisso edun eventuale conguaglio in denaro non ecce-dente il 10 per cento. Anche in caso di scis-sione transnazionale è necessario, come per lefusioni, la preventiva autorizzazione del mini-stero delle Finanze, per l’applicazione del regi-me di neutralità fiscale. L’applicazione di taleregime avviene allo stesso modo e alle stessecondizioni previsti per le fusioni. Viene garan-tita anche in questo caso, in ipotesi di conti-nuità di valori fiscalmente riconosciuti, l’esen-zione da imposta delle plusvalenze realizzatea seguito del trasferimento dei beni dallasocietà scissa alle società beneficiarie. Le even-tuali plusvalenze realizzate sui beni ammortiz-zabili sono soggette ad imposizione in capoalla società conferente o secondo l’aliquotaridotta o secondo l’aliquota piena con possibi-lità di rateazione in cinque anni.

I conferimenti parziali d’attivoLa norma francese considera “apports par-tiels d’actif” le operazioni con cui una

società trasferisce una parte dei beni o unintero ramo d’azienda

6ad un’altra società in

cambio di azioni di quest’ultima. La peculia-rità di tale operazione, rispetto all’atto difusione, è data dal mancato scioglimentodella società trasferente.La norma interna tratta il conferimento allastregua di un’operazione di “fusione in sensostretto”, tant’è che all’art. 210B stabilisce l’ap-plicabilità del principio di “neutralità fiscale”anche a questo tipo di operazione. All’uopo è necessario che siano soddisfattealcune condizioni:

preventiva autorizzazione del ministerodelle Finanze

7;

osservanza, da parte della società conferi-taria, di particolari obblighi quali:i) detenzione delle azioni ricevute per alme-no tre anni;ii) calcolo dei capital gain relativi ai benitrasferiti sulla base dei valori iscritti nei libricontabili.Al soddisfacimento di dette condizioni la tas-sazione dei capital gain realizzati dallasocietà che trasferisce i beni è differita almomento in cui la società beneficiariacederà i beni che le sono stati conferiti. È importante sottolineare che, anche in que-sto caso, la conditio sine qua non per l’ap-plicazione del principio di neutralità fiscale èche i beni trasferiti confluiscano in una sta-bile organizzazione nel Paese del soggettoconferente.

Lo scambio di azioniEsaminiamo ora la seconda modalità di costi-tuzione di una società europea come previ-sto all’articolo 2 del Regolamento 2157/01: loscambio azionario. Attraverso tale operazio-ne i soci di due società di Stati membri diver-si, che rientrano nelle forme previste dalladirettiva comunitaria, conferiscono le pro-

prie partecipazioni di controllo in unasocietà di nuova costituzione (SE) in cambiodelle sue azioni

8(figura 3).

La normativa comunitaria differisce, in parte,dalla normativa interna in quanto stabilisceche, a seguito di tale operazione, la societàacquirente deve possedere la maggioranzadei diritti di voto e non del capitale socialedella società acquisita. Questo aspettopotrebbe creare dei problemi in caso diacquisto di titoli senza diritto di voto.Dal punto di vista fiscale (art. 210 B del CGIin combinato disposto con l’articolo 38 bis)l’operazione di scambio azionario è assimila-ta all’operazione di conferimento. Vige quin-di, anche in questo caso il principio dellaneutralità fiscale a condizione che:j) la società beneficiaria sia residente in unaltro Stato membro;k) le società interessate siano soggette a tas-sazione nello Stato di residenza;l) la società beneficiaria acquisti, nell’altrasocietà, il controllo stabilito come maggioran-za dei diritti di voto esercitabili in assemblea;m) l’eventuale conguaglio di denaro dato aisoci non superi il 10 per cento del valorenominale delle azioni ricevute;n) il socio attribuisca alle azioni ricevute lostesso valore contabile dei titoli dati in cambio;o) la società acquirente iscriva nel propriobilancio i titoli ricevuti allo stesso valore deititoli scambiati (c.d. principio della conti-nuità fiscale). Se sono soddisfatte queste condizioni, loscambio non implica per i soci alcuna tas-sazione delle plusvalenze sulle quote oazioni ricevute. È importante sottolineare chementre nell’ipotesi di fusione, scissione, con-ferimento d’attivo il regime della neutralitàfiscale è previsto come facoltativo, nel caso discambio di azioni ne è sancita l’inderogabilità. Anche in questo caso è necessaria la pre-ventiva autorizzazione dell’Amministrazionefinanziaria francese.

Guerrino Sozza

Nel caso di fusione mediante incorporazione, la società incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, la SE è la nuova società.”3. Il Regolamento CE non prevede l’ipotesi di scissione.4. Tale operazione può essere effettuata anche da “société anonyme” e “société en commandite par actions” nonché dagli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.5. In alternativa la società incorporata può optare per la tassazione con aliquota ridotta. 6. Il conferimento di capitale corrispondente a più del 50 per cento delle azioni della beneficiaria è ritenuto conferimento d’azienda (art. 210B) 7. Il requisito dell’autorizzazione preventiva è necessario in caso di riorganizzazioni transnazionali. Per le operazioni interne è obbligatorio soltanto in caso di conferimento di beni che non costituiscono un ramo di attività. 8

.La direttiva prevede che lo scambio azionario si effettui quando le società abbiano da almeno due anni un’affiliata o una succursale in un altro Stato membro.

IL DETTAGLIO

NELLA FISCALITÀ D’IMPRESA FRANCESEFIGURANO QUATTRO DIVERSE TIPOLOGIEDI IMPOSTE

Droit d’enregistrementIl diritto di registrazione interviene suogni acquisizione di avviamento, di tito-li e di immobili.

Impot sur les Sociétés (I.S.)È l’equivalente della nostra Ires e gravasull’utile contabile dell’azienda.

Taxe Foncière (T.F.)Sono tenuti al pagamento dell’impostatutti i proprietari di unità fondiarie (ter-reni o fabbricati). Si versa al Comune incui è ubicata la proprietà.

Taxe Professionelle (T.P.)Imposta locale a base patrimoniale cheinterviene sulla base imponibile costi-tuita da una frazione del valore degliattivi immobiliari e produttivi.

Fonte: Invest in France Agency

FRANCIA

SOCI

“A”

PAESE UE 1

SOCI

“B”

Fig 2 Fusione propria

PAESE UE 1

SOCI

S.O.“B”

PAESE UE 2

S.E.

(AN

TE

)(P

OS

T)

FRANCIA

SOCI

S.O.“A”

FRANCIA

SOCI

“A”

PAESE UE 1

SOCI

“B”

Fig 3 Scambio azionario

PAESE UE 1

SOCI

“B”

PAESE UE 2

S.E.

(AN

TE

)(P

OS

T)

FRANCIA

SOCI

“A”

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4 Numero 7 - Luglio/Agosto 2004

Localizzazione e trattamento tributarioper i redditi dei non residenti

QUADERNI GIURIDICI NORMATIVA, PRINCIPI E CRITERI DI COLLEGAMENTO

Dall’individuazione delle fonti alle modalità di applicazione dell’imposta’articolo 3 del Tuir stabilisce chel’imposta si applica sul reddito com-plessivo, formato per i non residentisoltanto dai redditi prodotti nel terri-

torio dello Stato che devono essere indivi-duati secondo i criteri enunciati dal succes-sivo articolo 23.

Il reddito prodotto in ItaliaSecondo la norma interna, i criteri di colle-gamento utilizzati per individuare lo Stato diproduzione del reddito si diversificano inrelazione alle singole categorie o a particola-ri componenti reddituali. In particolare, essisi fondano:1) sulla localizzazione dei cespiti per i reddi-ti fondiari e quelli provenienti da una fontestabile. Principio che si estende, pertanto, airedditi prodotti da società di persone resi-denti in Italia, da imputare per trasparenzaanche ai soci non residenti, nonché ad alcuni“redditi diversi”, derivanti da beni che si tro-vano in Italia, comprese le plusvalenze rea-lizzate dalla cessione a titolo oneroso di par-tecipazioni in società residenti;2) sul luogo di esercizio della attività, per iredditi di lavoro dipendente, di lavoro auto-nomo o di impresa (per il quale è richiestol’ulteriore requisito dell’esercizio della atti-vità tramite una stabile organizzazione) o diparticolari “ redditi diversi” derivanti daattività svolte in Italia;3) sulla residenza del debitore per i redditida capitale. Il medesimo principio collegainoltre al territorio dello Stato alcuni specifi-ci proventi, enunciati al comma 2 dell’artico-lo 23 - e trasversalmente compresi in diversecategorie reddituali - tra cui le pensioni, leindennità di fine rapporto, alcuni redditi assi-milati a quelli di lavoro dipendente, nonché icompensi per l’utilizzazione delle opere del-l’ingegno, brevetti, marchi e know how e icompensi conseguiti da imprese società o entinon residenti per prestazioni artistiche o pro-fessionali effettuate per loro conto nel terri-torio dello Stato.

Le principali eccezioniOgnuno di questi criteri di collegamentoammette delle eccezioni, talora stabilitedalle stesse norme interne, più spesso pattui-te in via convenzionale. Il criterio incentratosulla localizzazione dei cespiti si affievoliscequando si fa più incerta la stabilità o lanatura della fonte. In particolare per i capi-tal gain realizzati su cessioni di partecipa-zioni, la fonte produttiva del reddito - è leci-to chiedersi - è la società partecipata resi-dente o le partecipazioni detenute dai socicross border? L’articolo 23 dà rilievo, in punto di principio,alla localizzazione della partecipata ma nelcontempo esclude da tassazione le plusvalen-ze, relative a partecipazioni non qualificate insocietà residenti, negoziate in mercati regola-mentati ovunque detenute. E questo sulla basedel presupposto che, in queste ipotesi, i cespitifonte del reddito siano i titoli stessi, i beni disecondo grado, il cui valore è autonomamenteinfluenzato dagli “umori” dei mercati più che

dalle prospettive reddituali della partecipata.L’articolo 13 del modello di convenzione Ocse,a cui generalmente si conformano le conven-zioni stipulate dall’Italia, conduce tale impo-stazione alle conseguenze estreme e attribuisceallo Stato di residenza dei soci il potere esclu-sivo di imposizione sui capital gain realizzati supartecipazioni qualificate.

Il luogo di esercizio dell’attività costituisce laregola, pressoché incondizionata, per la tas-sazione dei redditi di lavoro dipendente. Peril reddito di impresa, caratterizzato da unnotevole livello di mobilità, è altresì richiestoil radicamento dell’attività al territorio tra-mite una stabile organizzazione. Il redditoprofessionale o artistico costituisce un quidintermedio, la cui disciplina interna non trovaesatta corrispondenza nel modello Ocse diriferimento e tantomeno nelle convenzionistipulate dall’Italia. L’articolo 23 del Tuir,infatti, attrae a tassazione in Italia le attivitàivi esercitate di natura sia professionale cheartistica, anche occasionali e, pur in mancan-za di una base fissa, utilizzando lo stesso cri-terio adottato per il lavoro dipendente. Ilmodello di convenzione Ocse distingue invecele libere professioni dalle prestazioni di spor-tivi e artisti. E questo sulla base del presup-posto che le attività generatrici dei relativicompensi non debbano semplicemente esseresvolte in Italia ma esservi ragionevolmenteradicate. Il trattamento previsto per gli arti-sti e gli sportivi tiene conto del fatto che glistessi sono soggetti itineranti con legamitenui con lo Stato di residenza mentre i sin-goli eventi sportivi e artistici sono, al contra-rio, esattamente individuabili e di immediatalocalizzazione. I compensi derivanti dallespecifiche prestazioni sono pertanto imponi-bili nello Stato fonte in quanto collegati aprecisi luoghi nel suo territorio.

Ciò non si verifica - secondo l’Ocse - in pre-senza di una generica attività professionale.Il radicamento delle prestazioni e dunque delreddito nello Stato della fonte si verifica sol-tanto se il professionista si avvale di una sedefissa o meglio, come avviene per le imprese, diuna stabile organizzazione. Il nuovo modelloOcse, rivisto il 29 aprile 2000, ha infatti sop-presso l’articolo 14, prima dedicato alle pro-fessioni liberali, sulla base del presuppostoche in realtà non vi sia più differenza tra sede

fissa di affari e stabile organizzazione e chela disciplina del reddito debba essere effet-tuata, come per le imprese, secondo le regoledell’articolo 7, ora dedicato sia ai redditi diimpresa che a quelli derivanti dall’esercizio diprofessioni liberali o altre attività indipen-denti. Anche se occorre precisare che in tuttele convenzioni stipulate dall’Italia è semprepresente l’articolo 14 rimane sensibile la dif-ferenza tra la norma interna e la prevalentenorma convenzionale che richiede, affinché ilreddito generato da una attività di lavoroautonomo possa considerarsi prodotto inItalia, il quid pluris della “sede fissa di affari”.

Infine il criterio di collegamento rappresenta-to dalla residenza del debitore conosce signi-ficative eccezioni con particolare riguardo airedditi di capitale e alle royalty. Eccezioniche, in tal caso, sono soltanto in parte fina-lizzate a moderare le ipotesi di doppia impo-sizione, peraltro aggravate dal fatto che alcu-ni Stati considerano tali redditi come prodot-ti nel Paese di residenza del creditore, titola-re del capitale o della tecnologia. In presen-za di redditi particolarmente “volatili”, si èdeterminata una forte competizione tra gliordinamenti, per i quali la priorità consistenel valorizzare l’appeal del Paese, la suacapacità di attrarre i capitali esteri, anche aprezzo della rinuncia al potere impositivo.Ed é l’articolo 23 a escludere, quindi, da tas-sazione gli interessi e gli altri proventi deri-vanti da depositi e conti correnti bancari epostali percepiti da non residenti. Altre esclu-sioni derivano, ad esempio, dall’articolo 6 deldecreto legislativo n. 239 del 1996 o dall’ar-ticolo 26-bis del Dpr n. 600 del 1973.

Le modalità del prelievoPer quanto l’articolo 3 del Tuir riconducal’applicazione dell’imposta al reddito com-plessivo dei non residenti, le modalità di pre-lievo nei loro confronti sono significativamen-te diverse da quelle riservate ai residenti.Quanti sono privi di legami soggettivi con ilterritorio dello Stato sono frequentementetassati sui redditi isolati con ritenute allafonte a titolo di imposta o con imposte sosti-tutive. I prelievi definitivi sostituiscono latassazione in base al reddito complessivo inquasi tutti i casi in cui è individuabile un sog-getto residente, qualificato, che interviene a

erogare o a intermediare il trasferimento deiflussi oltre frontiera.

Il reddito dei non residentiInnanzitutto è opportuno ricordare che ilreddito complessivo dei non residenti è costi-tuito soltanto dai redditi prodotti nel territo-rio dello Stato, non esprime pertanto com-piutamente la loro capacità contributiva etantomeno è rappresentativo della loro natu-ra giuridica. Ne consegue che:

sono irrilevanti le detrazioni per carichi difamiglia che l’ordinamento accorda ai sog-getti residenti e gli altri oneri e detrazionipiù strettamente legati alla posizione perso-nale del contribuente, giusto quanto disponel’articolo 24 del Tuir;

in capo a società ed enti non residenti nonopera il principio di attrazione soggettiva,affermato dagli articoli 6, comma 3, e 81 delTuir, secondo cui tutti i redditi da qualsiasifonte provenienti sono considerati reddito diimpresa e determinati unitariamente. Per isoggetti non residenti di ogni tipo, il redditocomplessivo costituisce (articolo 152,comma 22, del Tuir) una sommatoria di red-diti delle varie categorie, a meno che i sud-detti soggetti non producano oggettivamentereddito di impresa in Italia, esercitando unaattività commerciale per il tramite di unastabile organizzazione.

In altri termini i non residenti sono tassati inItalia in coerenza con i redditi qui prodotti ea nulla rileva la qualificazione giuridica sog-gettiva ad essi attribuita dall’ordinamento diresidenza. Pur con queste particolarità, l’ap-plicazione dell’imposta sul reddito comples-sivo comporta che anche il non residentesoggiace agli ordinari obblighi di dichiara-zione liquidazione e versamento dell’impostaed è sottoposto agli ordinari poteri ispettivi edi accertamento. Tuttavia la complessità diadempimento dell’obbligazione e il difficileesercizio dei controlli, in relazione a sogget-ti privi di legami forti o duraturi con lo Statofonte, ha portato a semplificare le modalitàdel prelievo, a beneficio dei contribuenti chevengono cosi liberati da oneri e adempimen-ti strumentali e dell’Amministrazione finan-ziaria. Nella stessa direzione si muovono leconvenzioni che, con l’obiettivo di moderarela doppia imposizione, limitano il livello ditassazione nello Stato della fonte introdu-cendo aliquote proporzionali ridotte e distin-te sui vari flussi transnazionali. Le normeprocedurali e le stesse convenzioni disegna-no, dunque, un regime alternativo di separa-ta applicazione dell’imposta ai singoli ele-menti di reddito. II Dpr n. 600 del 1973 oaltre disposizioni speciali prevedono ritenu-te a titolo di imposta o imposte sostitutiveper la gran parte dei redditi dei non residen-ti. Componenti che pertanto vengono esclusidal concorso al reddito complessivo il cuiammontare può risultare svuotato o assolu-tamente residuale pur in presenza di consi-stenti fattispecie imponibili in Italia.

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QUADERNI GIURIDICI GLI EFFETTI SU PERSONE FISICHE E SOCIETÀ

I prelievi definitivi alla fonteRestano attratti al reddito complessivo sol-tanto i redditi fondiari che manifestano col-legamenti solidi con lo Stato fonte (locus reisitae), che pertanto sono esclusi da ritenutaanche se erogati da soggetti residenti, e tuttigli altri redditi più sfuggenti in relazione aiquali non vi siano interventi di soggetti qua-lificabili come sostituti o intermediari.Ciò influisce, in primo luogo, sulla determi-nazione dell’imposta. Sui redditi tassati iso-latamente alla fonte a titolo definitivo siapplicano sempre (anche in luogo delle ali-quote progressive previste per le personefisiche) aliquote proporzionali che, soprat-tutto quando è possibile il richiamo allenorme convenzionali, moderano il livello ditassazione. Per converso non possono essereconsiderati, in riduzione del carico fiscale,neppure quegli specifici oneri deducibili edetrazioni che l’articolo 24 del Tuir prevede,

in favore del non residente, quando l’impo-sta si applica sul reddito complessivo.Inoltre queste modalità di tassazione elimi-nano gli adempimenti strumentali e gli obbli-ghi dichiarativi dei contribuenti e, nel con-tempo, facilitano l’esercizio dei poteri diaccertamento nei loro confronti. Infatti isostituti e gli intermediari qualificati sonodirettamente responsabili per le imposte, gliinteressi e le sanzioni relativi a redditi suiquali non hanno effettuato le ritenute a tito-lo di imposta e i relativi versamenti.Invece il sostituito, in ipotesi il soggetto nonresidente, assume soltanto veste di coobbli-gato in solido (articolo 35 del Dpr n.601 del29 settembre 1979).

ConclusioniÈ una disciplina complessa, a doppio regime,che può creare problemi di disparità di trat-tamento in riferimento ai casi concreti. In

via generale la prospettiva del loro assogget-tamento a prelievo definitivo alla fonte com-porta che la tassazione dei redditi isolati siaeffettuata senza considerare i relativi costidi produzione ma accordando aliquote d’im-posta ridotte rispetto a quelle minime stabi-lite per la tassazione sul reddito complessivoe, talora, abbattimenti forfetari di imponibi-le. Ciò può generare disparità quando, inmancanza di sostituti o intermediari, reddi-ti di identica natura devono concorrere alreddito complessivo anziché essere sottopo-sti a ritenuta a titolo di imposta o a impo-sta sostitutiva. E questo in quanto si ritieneche essi non possano più fruire degli abbat-timenti forfetari di imponibile (ad esempiol’abbattimento previsto per le royalty dal-l’articolo 25, ultimo comma del Dpr n. 600del 1973) o delle minori aliquote di cuidiversamente avrebbero goduto. Per conver-so la tassazione sui singoli redditi, al lordo

dei costi ad essi relativi, può creare un livel-lo elevato di imposizione, pur quando si ren-dono applicabili aliquote notevolmente infe-riori all’aliquota ordinaria dell’imposta per-sonale sul reddito delle società.Ad esempio una tassazione del 12,5 per centosugli interessi attivi lordi da finanziamentopuò rivelarsi molto consistente se il percetto-re del reddito (es: un istituto di credito nonresidente privo di stabile organizzazione inItalia) ha dovuto a sua volta finanziarsi esostenere interessi passivi e altri oneri di pro-duzione del reddito non considerati in dedu-zione. Si tratta di problemi comuni a moltiordinamenti che mettono in evidenza oggetti-vi profili di differenziazione tra residenti e nonresidenti di cui alcuni già rimessi all’attenzio-ne della Corte di Giustizia Europea.

Tamara Gasparri

n Italia, come nella maggior parte dialtri Stati, i principi di tassazionedella residenza e della territorialitàconvivono. Conseguentemente, il con-

cetto di residenza viene ad assumere unanotevole importanza in quanto la qualifica-zione di un soggetto come residente nelloStato italiano comporta il suo pieno assog-gettamento a imposta.

La normativa italianaAi fini dell’imposizione sul reddito delle per-sone fisiche, l’articolo 2 del Tuir consideraresidenti le persone che, per la maggior partedel periodo d’imposta, sono iscritte nelleanagrafi della popolazione residente o hannonel territorio dello Stato il domicilio o laresidenza in base a quanto indicato nel codi-ce civile. Il domicilio è il luogo in cui la per-sona ha stabilito la sede principale dei pro-pri affari e interessi mentre la residenza è illuogo in cui la persona dimora abitualmente.Questi concetti civilistici evidenziano lostretto legame esistente de facto tra il terri-torio italiano ed il soggetto. Di conseguenzaunicamente per il fatto di mantenere un lega-me personale o professionale in Italia la per-sona fisica viene assoggettata a presunzionedi residenza fiscale. Questi requisiti sono traloro alternativi e non concorrenti. Pertantoai fini delle imposte sui redditi è sufficienteche sussista soltanto uno dei requisiti sud-detti perché il soggetto sia consideratofiscalmente residente. Inoltre in base a quan-to indicato dal comma 2-bis dello stessoarticolo 2 del Tuir si presumono residenti icittadini italiani cancellati dalle anagrafidella popolazione residente ed emigrati inStati a fiscalità privilegiata (c.d. paradisifiscali) salvo che non dimostrino il contrario.La norma rappresenta l’unico caso dell’ordi-namento domestico in cui la cittadinanzaassume la veste di criterio di collegamento alterritorio. Ne consegue che mentre l’iscrizio-ne nell’anagrafe dei residenti nello Stato èelemento determinante della residenza fisca-le, quella nell’anagrafe degli italiani residentiall’estero (Aire) è invece una condizione non

sempre sufficiente per dimostrare la residen-za fiscale nel Paese estero (circolare ministe-riale n. 304 del 2 dicembre 1997).

Residenza e paradisi fiscaliUn esempio si ha quando una persona fisicavuole trasferire la residenza fiscale in unodei Paesi elencati nella black list del decre-to ministeriale del 4 maggio 1999. In questicasi non è sufficiente la mera iscrizione nel-l’anagrafe dello Stato a fiscalità privilegiatae la contemporanea iscrizione all’Aire ma ènecessario che il soggetto (la presunzione delcomma 2-bis implica l’inversione dell’oneredella prova) dimostri di non avere neanche laresidenza o il domicilio (in base a quantoindicato dal codice civile) in Italia. Per quan-to concerne i soggetti diversi dalle personefisiche la nozione di residenza, disciplinatadall’articolo 73 del Tuir, deriva dalla localiz-zazione nel territorio dello Stato, per la mag-gior parte del periodo d’imposta, della sedelegale o della sede dell’amministrazione odell’oggetto principale. Per sede legale siintende quella che risulta dall’atto costituti-vo e dall’originario statuto nonché da even-tuali modificazioni successive mentre la sededell’amministrazione viene ricondotta alluogo in cui è effettivamente svolta lagestione sociale e amministrativa.Infine per oggetto principale dell’attività sideve intendere l’insieme delle operazioniposte in essere per raggiungere lo scopo percui la società è stata costituita. Anche pertali soggetti i criteri di definizione della resi-denza sono tra loro alternativi ed è suffi-ciente il soddisfacimento di uno soltanto deitre requisiti perché la società o l’ente siaconsiderato fiscalmente residente in Italia.La nozione di residenza fiscale non coincidenecessariamente con quella di domiciliofiscale. L’individuazione del domicilio fiscale(articolo 58 del Dpr n. 600 del 1973) rilevaai soli fini della determinazione della compe-tenza territoriale degli uffici finanziari. Ildomicilio fiscale per le persone fisiche resi-denti coincide con il Comune nella cui ana-grafe sono iscritti, salvo il caso in cui sia

proprio l’Amministrazione finanziaria a sta-bilire un domicilio diverso in ragione di esi-genze di controllo.Per gli italiani considerati residenti in quan-to emigrati in Stati a fiscalità agevolata ildomicilio coincide con il Comune di ultimaresidenza in Italia.

Gli ordinamenti di altri StatiAlcuni Stati prevedono nel proprio ordina-mento fiscale una netta distinzione tra i sog-getti residenti e domiciliati. Ne deriva che unsoggetto fiscalmente residente in uno Statopuò non essere fiscalmente domiciliato.Questo accade nel Regno Unito dove la resi-denza si acquisisce con la presenza fisica perun certo periodo di tempo mentre il domici-lio si acquisisce soltanto quando la personafisica si trasferisce permanentemente o inde-finitivamente nello Stato.I predetti status implicano una diversamodalità di imposizione. Infatti il soggetto“residente” risponde fiscalmente per il red-dito prodotto nello Stato e per quel redditoivi rimesso (non fa parte della base imponi-bile il reddito prodotto all’estero e non tra-sferito nel Regno Unito) mentre il soggetto“residente e domiciliato” viene assoggettatoa tassazione secondo il noto principio dellatassazione mondiale. In questi casi, al fine dievitare eventuali doppie esenzioni chepotrebbero presentarsi in applicazione delledisposizioni convenzionali, il commentarioOcse prevede la possibilità di includere nellaconvenzione una clausola di remittancebased taxation che offre allo Stato dellafonte la possibilità di tassare laddove, pereffetto della residenza senza domicilio, ilreddito di fonte dell’altro Stato contraentesfugga a imposizione.

Doppia residenza e modello OcseOgni Stato è libero di determinare in modoautonomo i criteri per la definizione dello sta-tus della residenza fiscale. Di conseguenza èpossibile che, in base alle legislazioni interne didue Stati, uno stesso soggetto si trovi ad esse-re considerato residente in entrambi gli Stati.E

per ricondurre la residenza in maniera univocaall’una o all’altra giurisdizione, le convenzionicontro le doppie imposizioni prevedono precisicriteri di determinazione della residenza fisca-le.Relativamente alla persona fisica, l’articolo4, paragrafo 2 del Modello di ConvenzioneOcse, a cui si conformano tutte le convenzionistipulate dall’Italia, detta il seguente ordine dipriorità dei criteri di collegamento della perso-na allo Stato (tie breaker rules):a) luogo in cui possiede un’abitazione per-manente;b) luogo in cui è radicato il centro degli inte-ressi vitali;c) luogo in cui soggiorna abitualmente;d) nazionalità;e) se la persona possiede la doppia naziona-lità, la residenza viene decisa dalle Autoritàcompetenti di entrambi gli Stati tramite lostrumento della procedura amichevole.Il successivo paragrafo 3 dell’articolo 4, inriferimento al caso della doppia residenza incapo ai soggetti diversi dalle persone fisiche,adotta come criterio di attribuzione dellaresidenza il luogo della sede di direzioneeffettiva del soggetto. Con tale locuzione siintende il luogo in cui sono effettivamenteassunte le decisioni direzionali necessarieper la gestione dell’impresa. L’adozione delledisposizioni contenute nelle convenzioniinternazionali dovrebbe risolvere il conflittofra i due ordinamenti, consentendo la ripar-tizione delle pretese impositive degli Staticontraenti in conformità ai criteri bilateral-mente convenuti. Tuttavia, in assenza delpieno coordinamento dei sistemi fiscali deidue Stati, il conflitto potrebbe non trovaresoluzione in ambito convenzionale e conse-guentemente il soggetto in capo al qualeentrambi i Paesi vantano la pretesa imposi-tiva, si troverà a dover subire una doppiaimposizione giuridica. È quanto accade perle società costituite nel territorio americanoche hanno, nel contempo, la sede ammini-strativa o l’oggetto principale in Italia. Inquesta ipotesi poiché la Convenzione per evi-tare le doppie imposizioni attualmente invigore tra l’Italia e gli Stati Uniti non deter-mina specifiche regole sulla residenza deisoggetti non persone fisiche, entrambi gliStati affermano la propria pretesa impositi-va sul reddito della suddetta società. In que-sto particolare caso, infatti, la società vienead essere considerata soggetto residente sianegli Usa in virtù del criterio del luogo dicostituzione (come previsto dalla vigentelegislazione americana) che in Italia in baseal principio della effettiva residenza fiscalenel territorio nazionale dettata dall’articolo73 del Tuir.

Cristiana Fazzini e Ciriaco Petrillo

Residenza e domicilionella fiscalità internazionale

IDalla definizione civilistica al presupposto impositivo

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nche il fisco, argomento ostico pereccellenza, può in certi casi rivelarsi"leggero", almeno per l'osservatore

che si mantiene a una ragionevole distanza esi accontenta di giocare il ruolo di spettatoreneutrale. L'esempio, naturalmente, ci giungedirettamente dagli States dai quali, non a caso,siamo divisi da un oceano e dove i governa-tori dei singoli Stati federali, ossessionati dabilanci i cui conti sembrano proprio non tor-nare a causa della crisi economica, si sonoproiettati negli ultimi mesi in una stravagantegara di fantasia, nella quale vince non il con-tabile migliore, come parrebbe sensato, ma ilpiù bizzarro.

I mazzi da gioco "mazziati"In questa gigantesca commedia fiscale, gliesempi oramai si sprecano e l'immaginazioneimpera sovrana. In Alabama, tanto per citareun caso, il locale governatore ha deciso diimporre un extra di 10 centesimi sui mazzi dagioco. Non su tutti però soltanto su quelli chenon hanno più di 54 carte. Il risultato di que-sta brillante trovata può essere facilmente veri-ficato da un qualsiasi viaggiatore che volesseacquistare un mazzo di carte in questo sonno-lento Stato del Sud, dove, da qualche tempo,i mazzi da gioco contano non più 54 bensì 55carte, una in più solitamente un jocker, cheporta anche fortuna, dicono da queste parti, eovviamente neutralizza il balzello.

L'imposta sulle droghe illegaliMa lasciamoci le contee silenziosedell'Alabama alle spalle e proseguiamo oltrein questo viaggio nella galleria delle meravi-glie fiscali. Sono ben 17, non uno questavolta, gli Stati che hanno deciso di applicareun'imposta speciale collegata direttamenteall'acquisto, all'uso, alla vendita e alla distri-buzione di sostanze stupefacenti illegali. Laformulazione della norma è piuttosto vaga,come lamentato da alcuni avvocati, in pratica,

però, l'innovativo meccanismo impositivofunziona così: le autorità tassano la marijuana,per esempio a 3,5 dollari al grammo, per lacocaina, invece, si salta a 10 dollari per lamedesima quantità. Se si viene "pizzicati", l'a-gente di polizia invita subito la persona fer-mata a versare quanto dovuto in proporzionealla quantità illegalmente detenuta. É inutilesottolineare che il versamento dell'impostamette al riparo il contribuente soltanto dallerichieste del fisco, lasciando invece al giudicela definizione dei rilievi penali. Del restocome insegna la storia di Al Capone, è prefe-ribile non incrociare le spade con il fisco Usa.

Stupefacenti a prova di fiscoMa non è tutto. Secondo gli esperti il con-gegno più brillante è stato messo in campodalla Carolina del Nord, dove il fisco richie-de ai contribuenti che fanno uso di sostan-ze proibite di acquistare, prima dell'uso,beninteso, ed entro 48 ore dall'avvenutopossesso, delle particolari e rare marche conle quali contrassegnare le "sostanze nonautorizzate". Per chi non rispetta le regole,oltre 60mila dal giorno di entrata in vigoredella norma, le sanzioni e le penali giungo-no implacabili, solitamente prima della sen-tenza del giudice. Il bottino delle autoritàdella Carolina è stato fino a oggi pari a 70

milioni di dollari. I contrassegni vendutisono stati invece soltanto 62, acquistati daicollezionisti, attirati dalla rara marca bollatapiuttosto che dalla sostanza proibita.

La tassa scaccia rifiutiIl menù delle tasse bizzarre non si esauriscecertamente qui. In molti Stati è chiamataimposta "anti-rifiuti" e il suo dispositivo è sor-prendentemente semplice e altrettanto impla-cabile: qualsiasi prodotto alimentare acquista-to presso l'esercizio di un ristoratore ma con-sumato al di fuori del perimetro dell'esercizio,per esempio in strada, viene automaticamen-te tassato. L'obiettivo ufficiale e lodevole delprelievo è quello di ridurre il numero deirifiuti che si accumulano ai margini delle stra-de urbane. Lo scopo pratico, invece, è quellodi rimpinguare, per quanto possibile, i bilan-ci in rosso di piccole contee e di grandi città.

Campioni d'impostaAnche la "Jock tax" non si discosta da questalinea, anzi, a dispetto del nome, c'è davveropoco da ridere. Gli atleti, i manager dellesquadre, gli accompagnatori e, più in genera-le, chi per professione "intrattiene" con unospettacolo un pubblico pagante è soggettoalla tassa che si applica sul reddito percepitoper l'esibizione. Per esempio, nel 1991 quan-do i Chicago Bulls vennero a sfidare i Lakersa Los Angeles per il titolo Nba, restarono incittà tre giorni, con i manager, gli accompa-gnatori e i rappresentanti della società.Risultato: i Bulls stracciarono i loro rivali sulcampo sommergendoli di canestri, il Fiscocaliforniano però impose un balzello sull'e-quivalente di tre giorni di paga percepiti datutti i componenti del team di Chicago, unacinquantina, presentando un saldo di qualchemilione di dollari e gettando nello sconforto idirigenti della squadra. Ovviamente, nelmatch di ritorno a Chicago, toccò ai Lakerspassare alla cassa e versare il dovuto.

Stefano Latini

e aliquote delle tasse e delle impo-ste, come le onde del mare, salgo-no e, con gioia dei contribuenti, in

certe stagioni scendono. La complessitàdelle procedure e degli adempimenti fiscalitende invece a crescere, sempre, instanca-bilmente, nel tentativo, davvero titanico, diinseguire i cambiamenti della società e, unavolta raggiunti, di fissarli nella norma.

Procedure e calcoli più complicatiNaturalmente, in questo gioco ad insegui-mento, gli Stati Uniti occupano da decenniuna posizione leader. Nel 2003, per esem-pio, la laboriosità delle procedure fiscali, ledifficoltà dei calcoli e la generale comples-sità legata alla compilazione della semplicedichiarazione dei redditi con il modellostandard, il 1040, che corrisponde in praticaal nostro modello 730, ha sottratto ben 6,7miliardi di ore dalla riserva temporale deicirca 132 milioni di contribuenti americani.Secondo la National Taxpayers Union(NTU) si tratta di un primato assoluto, datoche nel passato non si era mai registrato unnumero totale di ore così imponente dedi-cato esclusivamente a mettersi in regola conil fisco. In pratica, dieci anni or sono, ovve-ro nel 1994, i contribuenti americani sacrifi-cavano complessivamente 5,7 miliardi di oredel loro tempo per far fronte agli impegnifiscali. Oggi dunque, sottolineano i ricerca-

tori della NTU, si sono aggiunte 1 miliardodi ore in più, e questo nonostante l’arrivodei servizi digitali, delle strategie indirizzatea semplificare gli adempimenti e delle ini-ziative cosiddette service-oriented, ovvero,mirate a mettere sempre più in sintonia ilcalendario dei cittadini con quello del fisco.

Aumenta il tempo medio dedicato al FiscoSforzi però vani, almeno negli States, secon-do l’ultima analisi della NTU che infatti indi-

ca in 28,5 ore il tempo medio che il contri-buente americano impiega per leggere leistruzioni allegate alla dichiarazione, compi-lare il relativo modello, inviarlo e versare leimposte dovute. Rispetto a dieci anni orsono i tempi non si sono ridotti, al contra-rio, si sono allungati del 34 per cento. Nel 1994 infatti la stessa media calcolatausando i medesimi parametri era ben al disotto delle 20 ore. Sul banco degli imputatii ricercatori della NTU collocano le trasfor-

mazioni profonde del Codice TributarioFederale, l’allungarsi delle norme e, paralle-lamente, il moltiplicarsi delle istruzioni, deiriquadri da compilare e dei calcoli da effet-tuare. Un vero e proprio labirinto di carta.La dichiarazione americana dei redditi piùdiffusa per esempio, cioè il modello 1040,oggi si tira dietro 131 pagine di insepara-bili istruzioni, il doppio rispetto al model-lo del 1985 e il triplo se si scivola indietrofino al 1975.

I professionisti tributari alla ribaltaMa la complessità del fisco, che toglie ilsonno ai contribuenti americani, ha spintoil boom parallelo dei professionisti del set-tore tributario che oggi predispongono informa finale, o per intero, circa il 60 percento delle dichiarazioni dei redditi. Se siaggiungono i modelli fiscali lavorati annual-mente tramite computer - computer prepa-red returns - che sono in media il 28 percento del totale, per ciascun anno d’impostasoltanto il 12 per cento delle dichiarazioni ècompilato in maniera interamente “tradizio-nale”, cioè direttamente dal contribuente e,naturalmente, rigorosamente a mano.

Gianluca Di Muro

OLTRE CONFINE CURIOSITÀ TRIBUTARIE DAGLI STATES

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L

Nel 2003 spesi 6,7 miliardi di ore per compilare 132 milioni di dichiarazioni

Le imprese bizzarre del Fisco made in Usa…

…che limita la “tax freedom” del contribuente

I governatori degli Stati fanno a gara a chi inventa nuovi “balzelli”

photo courtesy http://philip.greenspun.com

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Numero 7 - Luglio/Agosto 2004 7

Nella rubrica sono riportate le ultime decisioni della Corte di Giustizia Europea relative a tematiche fiscali diattualità, accompagnate dalle note di riferimento al contenzioso per facilitarne la reperibilità

A cura di Rosanna Acierno

CONSIGLIO UE,DIRETTIVA 29 APRILE 2004,N. 2004/76/CE

Il Consiglio dell’Unione Europea, con laDirettiva n. 2004/76/CE del 29 aprile 2004ha previsto un periodo transitorio per l’appli-cazione del regime fiscale comune relativo aipagamenti di interessi e canoni fra societàconsociate per Repubblica Ceca, Polonia,Slovacchia, Lettonia e Lituania, entrate a farparte dell’Unione Europea il 1° maggio 2004.In particolare, il provvedimento modifica ladirettiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 con-

cernente il regime fiscale comune applicabileai pagamenti di interessi e di canoni frasocietà consociate di Stati membri diversi cheprevede l'abolizione della tassazione di questipagamenti nello Stato membro da cui proven-gono, ma garantisce altresì che questi paga-menti siano soggetti all'imposta una volta inuno Stato membro.

Le motivazioni

Secondo il Consiglio dell’Unione Europea, l'ap-plicazione della direttiva 2003/49/CE potrebbecreare difficoltà finanziarie alla Repubblica

Ceca, alla Lettonia, alla Lituania, alla Poloniae alla Slovacchia. E questo tenuto conto dellealiquote di ritenuta alla fonte applicate in virtùdella normativa interna,delle convenzioni fisca-li sul reddito e sul capitale e delle entrate fisca-li che ne derivano. Pertanto, questi paesi sonoautorizzati, in via provvisoria, a non applicarealcune disposizioni della direttiva 2003/49/CE.In particolare, la Lettonia, la Polonia e laLituania sono autorizzate a non applicare ledisposizioni previste dall’articolo 1 dellaDirettiva n. 2003/49/CE in materia di tassa-zione dei redditi da risparmio sotto forma dipagamento di interessi.

Il contenuto delle disposizioni

Secondo il Consiglio dell’Unione Europea, hainnanzitutto stabilito che per la Lettonia e laPolonia, per un periodo transitorio di otto annia decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota del-l'imposta sui pagamenti di interessi o di canonieffettuati nei confronti di una società consocia-ta di un altro Stato membro o di una stabileorganizzazione situata in un altro Stato mem-bro di una società consociata di uno Statomembro non deve superare il 10 per cento neiprimi quattro anni ed il 5 per cento negli ultimiquattro anni. Inoltre relativamente allaLituania, per un periodo transitorio di sei annia decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota del-l'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei

confronti di una società consociata di un altroStato membro o di una stabile organizzazionesituata in un altro Stato membro di una societàconsociata di uno Stato membro non devesuperare il 10 per cento. Durante i primi quat-tro anni del periodo transitorio di sei anni, l'ali-quota dell'imposta sui pagamenti di interessieffettuati nei confronti di una società consocia-ta di un altro Stato membro o di una stabileorganizzazione situata in un altro Stato mem-bro non deve superare il 10 per cento; nei dueanni seguenti l’aliquota dell’imposta su questipagamenti non deve superare il 5 per cento.

La Repubblica Ceca è stata anche autorizzataa non applicare le disposizioni previste dall’ar-ticolo 1 della direttiva 2003/49/CE in materiadi pagamenti di canoni. Per tale nazione, infat-ti,per un periodo transitorio di sei anni a decor-rere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota dell'impo-sta sui pagamenti di canoni effettuati nei con-fronti di una società consociata di un altroStato membro o di una stabile organizzazionesituata in un altro Stato membro di una societàconsociata di uno Stato membro non devesuperare il 10 per cento.

Infine la Slovacchia è stata autorizzata, perquanto riguarda il pagamento di canoni, a nonapplicare le disposizioni dell’articolo 1 dellaDir.n.2003/49/CE durante un periodo transito-rio di due anni a decorrere dal 1° maggio 2004.

DIRITTO E DIRITTI OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

DIRITTO E DIRITTI DALL’ UNIONE EUROPEA A cura di Saverio Cinieri

TASSAZIONE E INVESTIMENTI

SENTENZA DELLA CORTE 4 marzo 2004 - Inadempimento di unoStato - Libera prestazione dei servizi -Libera circolazione dei capitali - Impostasui redditi mobiliari - Debitore non domici-liato o stabilito in Francia - Esclusione diun'aliquota di prelievo liberatorio -Legislazione nazionale non conforme -Causa C-334/02.

La tassazione prevista in Francia di parti-colari tipi di redditi finanziari derivanti dainvestimenti di fonte estera è incompatibi-le con il Trattato Europeo. In particolare,secondo l’ordinamento francese, le perso-ne fisiche che ricevono redditi sotto formadi interessi da investimenti “nazionali”hanno la possibilità di optare per l’appli-cazione di un’imposizione normalmenteminore rispetto a quella ordinaria. Taleopzione non opera se il reddito è di fonte

estera. Tuttavia, ritenendo che tale regimenon fosse compatibile con il diritto comu-nitario, la Commissione Europea ha aditoi giudici della Corte di Giustizia medianteprocedura di infrazione. Alla luce di talicircostanze, rigettando le motivazionidella Francia, la Corte di GiustiziaEuropea ha affermato che un regime fisca-le che discrimini sulla base della localiz-zazione del debitore viola principi di libe-ra prestazione dei servizi e di libera circo-lazione del capitale, in quanto rischia discoraggiare gli operatori dal contrattarecon fornitori di servizi finanziari esteri.

PARITÀ DI TRATTAMENTO

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 29 giugno 2004 - Politica sociale - Paritàdi trattamento - Direttiva n. 76/207 -Accesso all'impiego - Disposizioni cheriservano alle vedove non risposate ilbeneficio di una deroga al limite di etàper accedere agli impieghi pubblici -Causa C-319/03.

La legislazione giuslavoristica francese non èconforme alla direttiva del Consiglio76/207/CEE,relativa all’attuazione del princi-pio della parità di trattamento fra gli uomini ele donne per l’accesso al lavoro, la formazionee la promozione professionali e le condizioni di

lavoro, nella misura in cui discrimina tra vedo-ve e vedovi non risposati, per quanto concerneil limite di età imposto per l’accesso al lavoronella Pubblica Amministrazione.

LIBERA CIRCOLAZIONEDELLE PERSONE

SENTENZA DELLA CORTE 1 luglio 2004 - Libera circolazione dellepersone - Lavoratori - Imposta sul reddito- Imposizione parziale di un soggetto pas-sivo che percepisce una piccola parte deisuoi redditi in uno Stato membro e risie-de in un altro Stato membro - procedi-mento C-169/03.

La Corte di Giustizia Europea si è espressacontro la normativa svedese che assoggettaad imposizione redditi considerati nonimponibili nel caso in cui un cittadino comu-nitario trasferisca la propria residenza in unaltro Paese.Tale normativa, infatti, violereb-be il principio di libertà di stabilimento san-cito dal diritto comunitario. Il caso, oggettodel contenzioso, riguarda uno studente tede-sco che nello spostarsi dalla Germania inSvezia per motivi di lavoro e trasferendo inquesto Paese la propria residenza fiscale si èvisto richiedere dall’amministrazione finan-ziaria svedese il pagamento immediato delleimposte su una borsa di studio erogata dalloStato tedesco ed esente da imposte secondolo stesso diritto tributario tedesco.

Page 8: Regime Tributario Francese

FIERE - CONGRESSI - CONVEGNI A cura di Anna Maria Badiali

8 Numero 7 - Luglio/Agosto 2004

Direttore Responsabile

Antonio Iorio

Caporedattore

Gianluca Di Muro

Coordinatore editoriale

Silvano Forte

EditoreAgenzia delle Entrate Direttore Raffaele Ferrara

Redazione

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Registrazione Tribunale di Roma

n.347/2003 del 28/7/2003

Progetto grafico

Interno Otto, Roma

Hanno collaborato a questo numero:Rosanna Acierno, Sonia Angeli, AnnaMaria Badiali, Saverio Cinieri, Gianluca DiMuro, Cristiana Fazzini, Silvano Forte,Tamara Gasparri, Stefano Latini, CiriacoPetrillo, Guerrino Sozza.

GLOSSARIO A cura di Silvano Forte

Istituito in Francia il conciliatore fiscale

Un conciliatore fiscale a cui sottoporre diret-tamente i problemi relativi al calcolo o alpagamento di un’imposta nel caso di vertenzacontro l’Amministrazione finanziaria e dopouna prima richiesta alla quale il Fisco ha datouna risposta che il contribuente non considerasoddisfacente. È questa la nuova figura che loStato transalpino ha recentemente istituitocon il compito di trovare entro 30 giorni unasoluzione amichevole alla controversia.

Meno tasse sulle imprese in Lituania, Cipro e Lettonia

Eurostat, l’Ufficio Statistico Comunitario, hapubblicato, lo scorso 1° luglio, i dati 2004 rela-tivi alla pressione fiscale sulle imprese. Lapressione più bassa, pari al 15 per cento, èstata registrata in Lettonia, Cipro e Lituaniache sono entrati a far parte dell’UE a partiredal 1° maggio. In totale nell’Unione Europea,la pressione media è pari al 27,4 per cento,mentre il dato relativo ai quindici Paesi primadell’allargamento è del 31,4 per cento. I Paesiche riportano i livelli maggiori di tassazionedel reddito delle imprese sono risultate, in ordi-ne decrescente, Germania, Italia e Francia,

rispettivamente con il 38,3 per cento, il 37,3per cento e il 35,4 per cento. Sul dato italianoinfluisce anche l’imposta locale dell’Irap del4,25 per cento.

Mosca taglia ancora l’Iva

Il Primo ministro, Aleksandr Zhukov, haannunciato che l’Iva, dopo esser scesa dal 20al 18 per cento nel gennaio del 2004, si ridurràulteriormente di tre o due punti percentuali maa partire dal gennaio del 2006. I responsabilieconomici di Mosca hanno anche anticipatoche la vasta gamma di esenzioni e di aliquotepreferenziali di cui ha goduto fino ad oggi unnumero svariato di prodotti e di servizi saran-no progressivamente eliminate, in maniera taleda realizzare nel 2006 una riforma razionale,con un’aliquota ridotta, forse al 16 per cento,ma unitaria e quindi applicabile ad ogni setto-re e servizio.

L’Iva debutta in India

A Nuova Delhi tutto o quasi è pronto per unostorico debutto. Grazie al consenso raggiuntotra i diversi Stati che costituiscono la federazio-ne indiana, recentemente il Governo del Paeseha dato il via libera all’introduzione dell’Iva masoltanto a partire dall’aprile del 2005.

Le Seychelles nel mirinodell’Offshore-New Look

Per le Seychelles è giunta l’ora di passare alpiù sofisticato turismo finanziario abbando-nando il classico stereotipo costituito daocchiali da sole, maschera e ombrellone. Cosìla pensano i consulenti finanziari della Citylondinese che, riunitisi recentemente in occa-sione della presentazione a Londra del nuovolook dell’arcipelago, hanno ammesso che lepotenzialità delle Seychelles come futuro cen-tro Offshore sono davvero rilevanti. Una legi-slazione particolarmente avanzata in tema difinanza e di norme bancarie, peraltro adottatarecentemente, garantisce infatti agli investitoriun soggiorno sicuro ai capitali messi a riposonei caveaux dell’arcipelago.

Italia-Cina: continua la crescita degli scambi commerciali

I rapporti commerciali fra i due Paesi si inten-sificano. Le esportazioni italiane in Cina, nelprimo quadrimestre del 2004, sono aumentatedel 4,8 per cento mentre le importazioni, nellostesso periodo, addirittura del 14,4 per cento.La bilancia commerciale quindi presenta perl’Italia un saldo negativo e una differenza afavore della Cina, per il periodo gennaio-apri-le, pari a 2.253 milioni di euro.

NOTIZIE FLASH A cura di Sonia AngeliPUBBLICAZIONE MENSILE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche in questo numero una breve panoramica dialcuni dei termini più utilizzati nel linguaggiodella fiscalità e della finanza internazionali.

Advanced pricing agreementSi tratta di accordi preventivi tra il contribuente el’Amministrazione finanziaria in base ai quali sono individuati i cri-teri da utilizzare per la determinazione dei prezzi di trasferimento.E questo prima di procedere alla effettuazione della transazioniinfragruppo. Nell’accordo sono generalmente coinvolte piùimprese e più amministrazioni. Il fondamento normativo di que-sti accordi è contenuto nell’articolo 25, paragrafo 3 del modelloOCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.

Acid testNella terminologia anglosassone è il quoziente acido di liquiditàe rappresenta un indicatore che viene utilizzato nell’analisi dibilancio. L’acid test è dato dal rapporto tra le poste con elevatolivello di liquidità e le passività correnti.

Adverse selectionIl termine, che tradotto letteralmente dall’inglese è “selezione avver-sa”, è stato studiato nella fenomenologia microeconomica e indicatutti i casi di disarmonie informative nella stipulazione dei contratti.

AggregatoGrandezza economica che si ottiene sommando valori indivi-duali. Esempi tipici di grandezze aggregate sono il prodottointerno lordo (PIL), gli investimenti, i consumi. Nell’ambito degliaggregati si distinguono quelli monetari che rappresentano laquantità di moneta circolante in uno Stato o in un determinatogruppo di paesi. Gli aggregati monetari a loro volta si suddivi-dono in categorie e sono ordinati in base alla liquidità e allavelocità con cui la moneta può essere spesa.

Elusione fiscaleComportamento del contribuente finalizzato ad aggirare obblighi odivieti previsti dall’ordinamento tributario. In questo caso in dirittosi è soliti definire questa situazione comportamentale extra legem.

Evasione fiscaleComportamento del contribuente che si estrinseca nel sottrarsi intutto o in parte all’obbligo di pagare le tasse (evasione totale o par-ziale) infrangendo una norma dell’ordinamento. In diritto si parlaanche di comportamento contra legem.

A BOLOGNA IL “COUNTRYPRESENTATION BULGARIA”

Regime fiscale, opportunità d’affari,agevolazioni per gli investimenti inBulgaria. Sono questi alcuni degliargomenti di cui si è discussorecentemente a Bologna in occa-sione di “Country PresentationBulgaria”, il convegno organizzatoal Palazzo Congressi daConfindustria, Regione EmiliaRomagna e Istituto per ilCommercio con l’Estero. L’iniziativaè stata organizzata nell’ambito delprogetto di cooperazione industria-le “Doing Business in Bulgaria”.

IL MADE IN ITALY A “BRAVO ITALIA”

Si svolgerà a Kiev dall’8 all’11 set-tembre la manifestazione fieristica'Bravo Italia', dedicata ai prodotti'made in Italy' e rivolta alla 'busi-ness community' ucraina. Sededella manifestazione, organizzatadall’Istituto per il CommercioEstero in collaborazione conPromos/CCIAA Milano ed il siste-ma camerale italiano nell'ambitodelle intese operative ICE-Unioncamere 2003, è il nuovo cen-tro espositivo Expo Plaza di Kiev.

A SIENA OCCHI PUNTATISULLE IMPRESE

Docenti universitari e industriali insie-me per confrontarsi sull’importanzada attribuire alla proprietà intellettua-le per la ricerca pubblica e l’impren-ditoria. L’innovazione e la competiti-vità, soprattutto nell’attuale processodi globalizzazione dei mercati, costi-tuiscono le basi fondamentali per lasopravvivenza del sistema produttivo

ed economico di un Paese. In questocontesto lo strumento del brevetto,senza nulla togliere alla ricerca e allasperimentazione, protegge, anziincentiva, lo studio e la diffusione dinuovi metodi e nuove tecnologie. Diquesti ed altri argomenti si è discussoa Siena recentemente in occasione delseminario organizzato dalla LiaisonOffice dell’Università di Siena.

CEBIT BILISIM EURASIA 2004 A ISTANBUL

A Istanbul dal 2 al 7 settembreappuntamento con Cebit BilisimEurasia 2003, la Fiera Internazionaledell'Information Technology, delletelecomunicazioni, software e deiservizi. Un evento importante per laregione dell’Eurasia e in particolareper la Turchia, che punta sull’am-pliamento del comparto Ict per unpiù generale sviluppo dell’econo-mia e del mercato. In questo conte-sto con le imprese italiane si stannointensificando rapporti, sinergie eaccordi. La manifestazione prevedela formula catalogoteca, meeting econsultation point e rappresentasoprattutto per le imprese, quelleitaliane dovrebbero essere circaquindici, un centro servizi per pro-porsi e farsi conoscere.

AD AMSTERDAML’INTERNATIONAL

BROADCASTING CONVENTION

La nuova edizione dell’InternationalBroadcasting Convention (IBC) siterrà ad Amsterdam dal 10 al 14 set-tembre. La manifestazione è conside-rata il più importante appuntamentoeuropeo per un settore in piena evo-luzione. Il mercato italiano non si

discosta affatto da questo trend posi-tivo che, in alcuni settori, ha persinosuperato la media europea. Con isuoi 700 espositori provenienti daoltre 120 paesi, l’Ibc accoglie ognianno più di 40mila visitatori.

BUSINESS CO-OPERATION FORUMALLA FIERA DI CELJE

Si svolgerà a Celje (Slovenia) il pros-simo 9 settembre un Business Co-operation Forum, organizzato dallaCamera di Commercio, Industria,Artigianato della Slovenia e dalloSmall Business Development Centrein collaborazione con gli Euro InfoCentre. L'evento si inserisce nell'am-bito del più importante avvenimentofieristico sloveno, la FieraInternazionale di Celje, che raccoglieogni anno un migliaio di espositoriprovenienti da più di 30 paesi ecoinvolge circa 170.000 operatori.

BIENNALE DEL DESIGN A SHANGHAI

Lo Shanghai Centre for Scientificand Technological Exchange withForeign Countries organizza, dal 16al 18 settembre, la seconda edizio-ne della “International DesignInnovation Forum & Exhibition”. Lamanifestazione, sostenuta dai prin-cipali rappresentanti del settoreinsieme a università e centri di ricer-ca, prevede un forum che ospiteràprestigiosi designers provenienti datutto il mondo che avranno mododi confrontarsi su nuove idee e ten-denze. Contemporaneamente, unamostra espositiva, offrirà la possibi-lità di conoscere le più recenti solu-zioni e innovazioni nel campo delleapplicazioni pratiche.