Reddito d'impresa

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I redditi d’impresa è tassato come reddito degli imprenditori individuali e come reddito delle società ed enti Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle società Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali

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I redditi d’impresa

è tassato come reddito degli imprenditori

individuali e come reddito delle società ed

enti

Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle

persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle

società

Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa

quelli che derivano dall’esercizio di imprese

commerciali

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I redditi d’impresa

Per le società commerciali (di capitali o di

persone) l’attività svolta è attività di impresa.

Per gli imprenditori individuali, occorre

distinguere l’attività d’impresa dalle altre

attività economiche

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Definizione fiscale di impresa

L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.;

Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.:

le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;

le attività intermediarie nella circolazione di beni;

le attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria);

l’attività bancaria o assicurativa;

le attività ausiliarie delle precedenti.

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Reddito degli imprenditori individuali

Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) è determinato con le regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti a tale imposta.

alcune regole:

tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo

participation exemption

tassazione separata per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende

sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore

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Le imprese minori

sono esercitate da persone fisiche e da

società di persone con ricavi non superiori ad

un dato ammontare.

sono ammesse al regime di contabilità

semplificata

La contabilità degli imprenditori minori si

riduce ai registri iva

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Determinazione del reddito d’impresa

Art. 83: il reddito complessivo è determinato

apportando all’utile o alla perdita risultante

dal conto economico le variazioni in aumento

o in diminuzione conseguenti all’applicazione

delle norme fiscali

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Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

Il principio di competenza attribuisce rilievo al

momento economico: i ricavi devono essere

imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in

senso economico, ossia quando si verifica lo

scambio con i terzi; i costi assumono rilievo

quando sono realizzati i ricavi che

contribuiscono a produrre (secondo il

principio della correlazione dei costi ai ricavi).

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Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione

Per le cessioni di immobili e aziende i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto

Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata.

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Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

Gli stessi criteri valgono per i costi:

se viene acquistato un bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi.

analogamente, per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione

in caso di prestazioni periodiche, quella di misurazione dei corrispettivi.

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la correlazione costi-ricavi

il principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi:

i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre.

le norme che rispecchiano il principio di correlazione riguardano le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi, le spese delle imprese di nuova costituzione rinviate all’esercizio in cui si hanno i ricavi, ecc.

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Art. 109 TUIR e deroghe al principio di competenza

i costi, se non certi nell’an, ed oggettivamente determinabili nel quantum, non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi nell’an e quantificabili con criteri oggettivi

gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i compensi dovuti agli amministratori (art. 95, comma 5) e gli interessi di mora (art. 109, comma 7) sono deducibili per cassa

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I ricavi

Ricavo è il corrispettivo della cessione di una

merce o della prestazione di un servizio.

Sono ricavi, secondo l’art.. 85:

i corrispettivi delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi

i corrispettivi delle cessioni di materie prime e

sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili

i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di

partecipazione

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I ricavi

Sono ricavi anche:

le indennità conseguite a titolo di risarcimento

per la perdita o il danneggiamento di beni.

i contributi in danaro in base a contratto e i

contributi in conto esercizio a norma di legge

autoconsumo

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Le plusvalenze patrimoniali

art. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi.

la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi

Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti:

il realizzo mediante cessione a titolo oneroso

il distacco del bene dalla sfera dell’impresa

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Le plusvalenze patrimoniali

La plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base. Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto,

ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato.

Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo o dal c.d. valore normale.

Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni

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Le plusvalenze esenti Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni

possono godere, del regime di participation exemption

Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni:

le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione.

Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie;

La società partecipata non deve avere sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato.

La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.

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Le plusvalenze esenti

Le esenzioni sono:

Per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%;

Per le plusvalenze realizzate da società di persone (escluse le società semplici e assimilate) e imprese individuali in contabilità ordinaria anche per opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 49,72%.

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Le sopravvenienze attive

Le sopravvenienze sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi.

Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare:

Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negativi dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la relativa perdita).

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Sopravvenienze attive

rimborsi assicurativi

liberalità in denaro o in natura

acquisizioni a titolo definito di caparre

componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti

dovuti ad omesse o errate registrazioni contabili

Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per

danni non connessi alla perdita di beni che

generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni

strumentali),

I proventi conseguiti a titolo di contributo o

liberalità.

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I dividendi

Con il principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi.

Gli utili distribuiti a società di capitali ed enti commerciali, sono tassati solo nella misura del 5 per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella misura del 95 per cento.

Gli utili percepiti da imprese individuali o società di persone sono tassati per il 49,72% del loro ammontare.

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Le rimanenze di magazzino

La valutazione delle rimanenze finali si effettua assumendo come criterio di valutazione il costo.

Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si verificano, sono valutate in base al costo medio

Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le maggiori quantità sono valutate con il criterio del costo medio.

Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di quantità si applica il criterio del Lifo o della media ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo

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Le rimanenze di magazzino

Il c.c. prevede che il magazzino deve essere

valutato in base al valore di costo o in base

al valore di realizzo, se minore.

La valutazione in base al valore di realizzo è

consentita anche ai fini fiscali

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I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale

le rimanenze dei prodotti in corso di

lavorazione e dei servizi in corso di

esecuzione sono valutate in base alle spese

sostenute nell’esercizio.

Per le opere, le forniture e i servizi di durata

ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze

i lavori effettuati, determinandone il valore in

base ai corrispettivi pattuiti

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Deducibilità dei componenti negativi.

Regole generali:

il principio di competenza

il principio di inerenza all’attività dell’impresa

l’iscrizione nel conto economico

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Deduzione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di

valore

l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene materiale strumentale entra in funzione

La misura massima di deducibilità fiscale è nel limite risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali

Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla metà

la possibilità di recuperare gli ammortamenti non dedotti in precedenza, risulta percorribile solamente nei casi previsti dalla norma fiscale

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Beni di importo fino ad € 516,46

Le disposizioni fiscali consentono la

deducibilità integrale del costo per tali beni.

Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a

fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e

suscettibili di autonoma utilizzazione

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Beni di proprietà ad uso promiscuo

sono quei beni utilizzati sia per l’attività dell’impresa che per l’uso personale dell’imprenditore

distinzione fra beni immobili e beni mobili:

immobili: è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione

Mobili: le spese ad essi relative sono generalmente deducibili al 50%.

Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono deducibili nella misura dell’80%

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Mezzi di trasporto

La deducibilità varia in funzione sia del tipo di

veicolo che del suo utilizzo

Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente

deducibili le quote di ammortamento

Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di

ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di

noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni

1. percentuale di deducibilità ammessa pari al 40%

2. costi cui applicare la percentuale suddetta:

Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99;

noleggio € 3.615,20.

Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69.

Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.

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Mezzi di trasporto

Agenti e rappresentanti:

1. La percentuale di deducibilità delle spese è pari

all’80%;

2. Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile

normalmente alle autovetture e agli

autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.

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L’AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Distinte tre categorie:

i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti

industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad

esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o

scientifico: il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50%

del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima

deducibile è pari ad un diciottesimo del costo

i diritti di concessione:

le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto

alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

l’avviamento:

ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un

diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo

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GLI ACCANTONAMENTI

L’art. 107, comma 4, dispone che non sono

ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da

quelli espressamente considerati dalle disposizioni

fiscali

Sono deducibili gli accantonamenti:

Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di

previdenza del personale dipendente

al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del

valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5%

Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e

revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società

concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione

dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri

derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).

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ACCANTONAMENTI PER RISCHI DI PERDITE SU CREDITI

Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86

Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per

svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del

valore nominale dei crediti.

La deduzione non è più consentita quando l'ammontare

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia

raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti

commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio

all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare

superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso,

l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso

come sopravvenienza attiva.

Page 33: Reddito d'impresa

LE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Sono integralmente deducibili

Alcuni fringe benefit sono deducibili nella stessa

misura in cui costituiscono reddito di lavoro

tassabile per il dipendente mentre altri sono

deducibili entro determinati parametri (nella

specie, 5 per mille dell’ammontare complessivo

delle spese di lavoro dipendente: art. 100,

comma 1).

Page 34: Reddito d'impresa

GLI INTERESSI PASSIVI

Sussiste un trittico di norme

1. pro rata ordinario (art. 96)

2. pro rata patrimoniale (art. 97)

3. thin capitalization (art. 98)

Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte

corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei

ricavi e degli altri proventi che concorrono a

formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti

i ricavi e proventi.

Page 35: Reddito d'impresa

GLI INTERESSI PASSIVI

Pro rata ordinario: non si tiene conto del regime di

participation exemption e del regime di esclusione

(per il 95 per cento) previsto per i dividendi

Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto

di partecipazioni esenti non sono deducibili.

Thin capitalization: la remunerazione dei

finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un

dato importo, non sono deducibili e la

remunerazione del socio finanziatore è considerata

dividendo.

Page 36: Reddito d'impresa

LE MINUSVALENZE PATRIMONIALI E LE SOPRAVVENIENZE

PASSIVE

Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo

quando sono realizzate

Sopravvenienze passive:

il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che

hanno concorso a formare il reddito in precedenti

esercizi;

il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di

ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il

reddito in precedenti esercizi;

la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in

bilancio in precedenti esercizi.

Page 37: Reddito d'impresa

LE PERDITE

Riguardanti:

Beni relativi all’impresa;

Crediti.

Le perdite sono deducibili se risultano da

elementi certi e precisi.

Page 38: Reddito d'impresa

LE SPESE INCREMENTATIVE

Possono essere patrimonializzate

Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite

del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali

ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio

dal registro dei beni ammortizzabili.

L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi

successivi

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SPESE PER STUDI E RICERCHE; SPESE DI PUBBLICITÀ E

PROPAGANDA

Interamente deducibili nell’esercizio in cui

sono sostenute con la facoltà di dedurre tali

costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad

un massimo di cinque.

Page 40: Reddito d'impresa

RAPPRESENTANZA

sono spese con requisito di inerenza

sostenute per erogazioni a titolo gratuito di

beni e servizi, effettuate con finalità

promozionali o di pubbliche relazioni

Condizione essenziale per la deducibilità

delle spese è l’idoneità a generare benefici

economici per l’impresa

Page 41: Reddito d'impresa

RAPPRESENTANZA

rientrano le seguenti spese:

spese per viaggi turistici per attività promozionali

dei beni o dei servizi

Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di

intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre,

fiere

Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o

erogati gratuitamente

Page 42: Reddito d'impresa

RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo

d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in

misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei

ricavi della gestione caratteristica Ricavi delle gestione caratteristica Limite deducibile (%) Limite di

spesa

deducibile

Fino a 10 milioni 1,3 130.000

Parte eccedente fino a 50 mil. 0,5 130.000 +

200.000

Parte eccedente 50 mil. 0,1 330.000 + (0,1%

dell’eccedenza)

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SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

Sono deducibili senza limiti, ritenute spese

commerciali completamente inerenti a

condizione che siano documentate

Soggetto interessati spese di viaggio, vitto e alloggio per:

generalità delle imprese - ospitare clienti anche potenziali, in

occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi

simili

Imprese individuali - trasferte effettuate per la partecipazione a

mostre, fiere ed eventi simili