Realtà Forense

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Anno XL - N. 2 Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari Bari, dicembre 2014 facebook.com/sindacatoavvocatibari www.sindacatoavvocatibari.it (segue a pag. 5) di LUIGI PANSINI I l congresso celebratosi nell’ottobre scorso a Venezia più di due mesi fa e le ele- zioni per il rinnovo dei componenti dei consigli degli ordini circondariali che si terranno nel prossimo mese di gennaio sono eventi che solo apparentemente hanno poco in comune. Del congresso lagunare é facile dire. Non si é discusso minimamente dei temi altisonanti e oltre il mercato che si volevano affrontare, il primo giorno dedica- to a relazioni - con tanto di colonna sonora - autocelebrative e il tempo residuo speso per un organismo (quello previsto dall'art. 39 della nuova legge professio- nale) che potesse accontentare tutti e del quale molti si potessero sentire padri- padroni. Il risultato é stato fallimentare. La tre giorni veneta ha dimostrato (ecco il primo elemento che lega l'evento alle prossime elezioni dei componenti dei COA) la forza e i limiti del ruolo dei consigli degli ordini circondariali. La mancata approvazione delle sei mozioni statutarie che dovevano dare ori- gine al nuovo organismo previsto dall'art. 39 ha evidenziato ancora una volta che i delegati rispondono (in fase di voto teso al boicottaggio dell'altrui proposta) a logiche di appartenenza quasi sanguigna ai presidenti che li hanno designati o fatti eleggere; al tempo stesso, i delegati di matrice ordinistica non sono riusciti a portare a casa l'approvazione della mozione dagli stessi elaborata perché cia- scun ordine si sente depositario della verità e delle soluzioni da proporre alla politica e a tutti gli interlocutori istituzionali. Quest'ultimo aspetto é ancora più marcato ove ci si limiti a considerare che, nonostante i ripetuti incontri all'indomani del congresso (tenutisi, per esempio, a Matera e a Cagliari), i presidenti dei COA che si reputano investiti di un pote- re di rappresentanza assoluto, ma che risponde a due o tre migliaia di Colleghi a fronte di sette, otto, o ventiquattromila aventi diritto al voto nel rispettivo cir- condario nonché ad un'iscrizione obbligatoria all'albo, non sono riusciti a dar 21-24 gennaio 2015: l’importanza del voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Bari T utto è pronto: il regolamento di attuazione c’è e nella terza decade del primo mese del nuovo anno, come ormai a tutti noto, si proce- derà al rinnovo dei Consigli degli Ordini. Si tratta delle prime elezioni successive all’en- trata in vigore della nuova legge professiona- le, che, di bruttura in bruttura e di iattura in iattura, viaggia verso la sua piena attuazione. Non so quanti di coloro che al Congresso di Bari votarono a favore della sua immedia- ta approvazione oggi si siano pentiti; sicura- mente tanti e fra questi in gran numero figu- rano gli esponenti dell’AIGA. Mai vi fu previ- sione normativa più punitiva per i giovani avvocati. Noi di A.N.F. avevamo visto giusto, ma, nonostante lo sforzo profuso, non siamo riu- sciti ad essere maggioranza: troppi Presidenti di Ordini e di Associazioni servilmente ap- piattiti sulla politica censuaria del C.N.F.. A parte tali doverose annotazioni e ri- tornando alle elezioni dei nuovi Consigli, v’è da dire che moltissime sono le novità: la du- rata dell’incarico portata a quattro anni, il nu- mero dei componenti da eleggere aumentato sino a venticinque, la quota di un terzo riser- vata al genere meno rappresentato, la limita- zione a due mandati consecutivi, l’abolizione del ballottaggio, la possibilità di esprimere il voto di lista, il divieto di ricevere incarichi giudiziari nel corso del mandato, etc.. Novità, queste, di indubbio rilievo pratico, ma che, a mio parere, passano in secondo piano, se l’accento viene posto sul dato “politi- co” che caratterizza questa tornata elettorale barese. Mi riferisco alla fine di una “stagione”, quella delle liste uniche, da cui il Sindacato ha preso per tempo le distanze. Esse, a fronte di una propagandata unità dell’avvocatura ba- rese, di fatto mai esistita, mal celavano un mi- sero e comodo unanimismo, atto ad allineare la volontà dei più a quella di pochi se non ad- dirittura sfociare nel pensiero unico. Personalmente preferisco il confronto dialettico e, perché no, lo scontro fra maggio- ranza e minoranza, in cui risiede l’essenza della democrazia. L’auspicio è che una nuova stagione abbia avvio e che essa sia caratterizzata dalla pre- senza qualificata e qualificante delle varie as- sociazioni forensi, portatrici di interessi dif- fusi e che avranno anche il gravoso compito di traghettare il nostro Foro fuori dall’isola- mento in cui è venuto a trovarsi nella scena regionale e nazionale all’indomani della cele- brazione del XXXI congresso dell’Avvocatura. Oggi ai nastri di partenza si registra già la presenza di tre liste, ben vengano altre, il se- me del rinnovamento è stato gettato, ora la parola passa agli avvocati baresi, su di loro la responsabilità di inaugurare un nuovo corso o restare impantanati nella palude. Inaugurare un nuovo corso e uscire dall’isolamento S ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATO NEL 1969 - Aderente ANF Rinnovamento e cambiamento per garantire trasparenza, apertura e partecipazione Una sana competizione segna la fine della stagione delle liste uniche e del comodo unanimismo pagina uno Il Sindacato Avvocati alle elezioni con la propria lista di PIERLUIGI VULCANO

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Realtà Forense, dicembre 2014

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Anno XL - N. 2 Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari Bari, dicembre 2014

facebook.com/sindacatoavvocatibari www.sindacatoavvocatibari.it

(segue a pag. 5)

di LUIGI PANSINI

Il congresso celebratosi nell’ottobre scorso a Venezia più di due mesi fa e le ele-zioni per il rinnovo dei componenti dei consigli degli ordini circondariali chesi terranno nel prossimo mese di gennaio sono eventi che solo apparentementehanno poco in comune.

Del congresso lagunare é facile dire. Non si é discusso minimamente dei temialtisonanti e oltre il mercato che si volevano affrontare, il primo giorno dedica-to a relazioni - con tanto di colonna sonora - autocelebrative e il tempo residuospeso per un organismo (quello previsto dall'art. 39 della nuova legge professio-nale) che potesse accontentare tutti e del quale molti si potessero sentire padri-padroni.

Il risultato é stato fallimentare.La tre giorni veneta ha dimostrato (ecco il primo elemento che lega l'evento

alle prossime elezioni dei componenti dei COA) la forza e i limiti del ruolo deiconsigli degli ordini circondariali.

La mancata approvazione delle sei mozioni statutarie che dovevano dare ori-gine al nuovo organismo previsto dall'art. 39 ha evidenziato ancora una voltache i delegati rispondono (in fase di voto teso al boicottaggio dell'altrui proposta)a logiche di appartenenza quasi sanguigna ai presidenti che li hanno designati ofatti eleggere; al tempo stesso, i delegati di matrice ordinistica non sono riuscitia portare a casa l'approvazione della mozione dagli stessi elaborata perché cia-scun ordine si sente depositario della verità e delle soluzioni da proporre allapolitica e a tutti gli interlocutori istituzionali.

Quest'ultimo aspetto é ancora più marcato ove ci si limiti a considerare che,nonostante i ripetuti incontri all'indomani del congresso (tenutisi, per esempio,a Matera e a Cagliari), i presidenti dei COA che si reputano investiti di un pote-re di rappresentanza assoluto, ma che risponde a due o tre migliaia di Colleghi afronte di sette, otto, o ventiquattromila aventi diritto al voto nel rispettivo cir-condario nonché ad un'iscrizione obbligatoria all'albo, non sono riusciti a dar

21-24 gennaio 2015: l’importanza del voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Bari

Tutto è pronto: il regolamento di attuazionec’è e nella terza decade del primo mese del

nuovo anno, come ormai a tutti noto, si proce-derà al rinnovo dei Consigli degli Ordini. Sitratta delle prime elezioni successive all’en-trata in vigore della nuova legge professiona-le, che, di bruttura in bruttura e di iattura iniattura, viaggia verso la sua piena attuazione.

Non so quanti di coloro che al Congressodi Bari votarono a favore della sua immedia-ta approvazione oggi si siano pentiti; sicura-mente tanti e fra questi in gran numero figu-rano gli esponenti dell’AIGA. Mai vi fu previ-sione normativa più punitiva per i giovaniavvocati.

Noi di A.N.F. avevamo visto giusto, ma,nonostante lo sforzo profuso, non siamo riu-sciti ad essere maggioranza: troppi Presidentidi Ordini e di Associazioni servilmente ap-piattiti sulla politica censuaria del C.N.F..

A parte tali doverose annotazioni e ri-tornando alle elezioni dei nuovi Consigli, v’èda dire che moltissime sono le novità: la du-rata dell’incarico portata a quattro anni, il nu-mero dei componenti da eleggere aumentatosino a venticinque, la quota di un terzo riser-vata al genere meno rappresentato, la limita-zione a due mandati consecutivi, l’abolizionedel ballottaggio, la possibilità di esprimere ilvoto di lista, il divieto di ricevere incarichigiudiziari nel corso del mandato, etc..

Novità, queste, di indubbio rilievo pratico,ma che, a mio parere, passano in secondopiano, se l’accento viene posto sul dato “politi-

co” che caratterizza questa tornata elettoralebarese. Mi riferisco alla fine di una “stagione”,quella delle liste uniche, da cui il Sindacato hapreso per tempo le distanze. Esse, a fronte diuna propagandata unità dell’avvocatura ba-rese, di fatto mai esistita, mal celavano unmi-sero e comodo unanimismo, atto ad allinearela volontà dei più a quella di pochi se non ad-dirittura sfociare nel pensiero unico.

Personalmente preferisco il confrontodialettico e, perché no, lo scontro fra maggio-ranza e minoranza, in cui risiede l’essenzadella democrazia.

L’auspicio è che una nuova stagione abbiaavvio e che essa sia caratterizzata dalla pre-senza qualificata e qualificante delle varie as-sociazioni forensi, portatrici di interessi dif-fusi e che avranno anche il gravoso compitodi traghettare il nostro Foro fuori dall’isola-mento in cui è venuto a trovarsi nella scenaregionale e nazionale all’indomani della cele-brazione del XXXI congresso dell’Avvocatura.

Oggi ai nastri di partenza si registra già lapresenza di tre liste, ben vengano altre, il se-me del rinnovamento è stato gettato, ora laparola passa agli avvocati baresi, su di loro laresponsabilità di inaugurare un nuovo corsoo restare impantanati nella palude.

Inaugurare un nuovo corsoe uscire dall’isolamento

S

ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATO NEL 1969 - Aderen te ANF

Rinnovamento e cambiamento per garantiretrasparenza, apertura e partecipazione

Una sana competizione segna la fine della stagione delle liste unichee del comodo unanimismo

p a g i n a u n o

Il Sindacato Avvocati alle elezionicon la propria lista

di PIERLUIGI VULCANO

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Anno XL - N. 2 - Dicembre 2014

p a g i n a d u e

Nel numero precedente ho avuto l’o-nore ed onere di affrontare l’annosa

questione degli abogados.Pur consapevole di trattare un tema

delicato, mai avrei immaginato di esserepersonalmente contattato dai lettori perricevere indistintamente complimenti ecritiche. Fra il sentimento di soddisfazio-ne e quello di amarezza, è tuttavia preval-so lo stupore nel constatare il particolareinteresse mostrato dagli addetti ai lavori:sintomo di un diffuso malumore che coin-volge gran parte della categoria degliavvocati e di coloro che si accingono adaccedervi.

Da una parte vi sono i professionistiabilitati, costretti a destreggiarsi in unmercato pressoché saturo, dall’altra l’eser-

cito dei praticanti, vittima di un discutibilesistema di accesso alla professione forensee disposto a sfruttare le falle del D. Lgs.96/2001 (in attuazione della direttiva98/5/CE sulla libera circolazione dei pro-fessionisti).

Nel mezzo il Consiglio NazionaleForense che, individuando la soluzione atutti i problemi in un esame di abilitazionealtamente selettivo, come concepito con larecente riforma forense, ha dichiaratoguerra agli abogados portando la questio-ne innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Nello scorso numero di Realtà Forensesottoponevamo all’attenzione dei nostrilettori la paradossale situazione che sisarebbe potuta creare nel caso in cui laCorte non avesse ravvisato alcun contra-sto tra l'art. 3 della direttiva 98/5/Ce el’art. 4, paragrafo 2, del TUE, lasciandopertanto che l’asse Italia – Spagna conti-nuasse a sfornare un crescente numero di“avvocati stabiliti”, trend fisiologico diret-tamente proporzionale alla difficoltà diconseguimento del titolo.

Oggi, a distanza di quasi otto mesi, talepaventata ipotesi rischia di diventarerealtà.

La CGE, infatti, con sentenza del 17 lu-glio 2014 ha deciso le cause riunite TorresiC-58/13 e C-59/13 dichiarando legittima lacondotta di chi si reca all’estero al sol finedi conseguire il titolo utile per esercitarel’attività professionale anche in Italia.

I Giudici dell’Unione, discostandosidalla sentenza Cavallera (sentenza29.01.2009, C-311/06), che faceva ben spe-rare il CNF, sono giunti a conclusioni dia-metralmente opposte, sebbene supportateda motivazioni simili, limitandosi a ribadi-re che “il fatto che un cittadino di unoStato membro che ha conseguito una lau-rea in tale Stato si rechi in un altro Statomembro al fine di acquisirvi la qualificaprofessionale di avvocato e faccia in

seguito ritorno nello Stato membro di cuiè cittadino per esercitarvi la professionedi avvocato, con il titolo professionale ot-tenuto nello Stato membro in cui tale qua-lifica è stata acquisita, costituisce uno deicasi in cui l’obiettivo della direttiva 98/5 èconseguito e non può costituire, di per sé,un abuso del diritto di stabilimento risul-tante dall’articolo 3 della direttiva 98/5”.Eppure avevano ben esordito asserendo lanecessità di elementi oggettivi e soggettiviaffinché una condotta potesse considerar-si abusiva, pertanto sarebbe stato legitti-mo aspettarsi una interessante disserta-zione sulle circostanze oggettive riscon-trabili nel caso di specie e sull’elementopsicologico, inteso come volontà di ottene-re un vantaggio derivante dalla normati-

va dell'Unione mediante la creazione arti-ficiosa delle condizioni necessarie per ilsuo ottenimento. L’impressione è che laCorte, chiamata a delineare i labili confinifra l'esercizio legittimo di una libertà fon-damentale e l'abuso del diritto, non abbiavoluto prendere una posizione netta, glis-sando sul nocciolo della questione.

La CGE, infine, si è altresì espressasulla questione relativa alla compatibilitàdell'art. 3 della direttiva 98/5/CE con l'ar-ticolo 4, paragrafo 2, del TUE, che vincolal’Unione a rispettare l'identità nazionaledegli Stati membri, insita nella loro strut-tura fondamentale, politica e costituzio-nale.

Può una domanda di iscrizione all'albodegli avvocati stabiliti configurare un’e-lusione della legislazione dello Stato mem-bro ospitante relativa all'accesso alla pro-fessione forense? Secondo la Corte no,non incidendo la direttiva sull'accesso allaprofessione di avvocato.

Proprio su tale ultima questione po-trebbe puntare il CNF per sparare le sueultime cartucce, ipotizzando un conflittodelle norme della direttiva con l’art. 33,comma 5, della Costituzione, il quale sta-tuisce un esame di stato per l’abilitazioneall’esercizio professionale. Difatti, la c.d.teoria dei controlimiti, elaborata dallaCorte Costituzionale a difesa dei principifondamentali del nostro Stato, prevedeche la stessa possa essere investita per re-golare tali conflitti.

La diatriba CNF – Abodagos è tutt’altroche definita e potrebbe offrire nuovi cla-morosi colpi di scena.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenzadi luglio scorso, si esprime sugli avvocati stabiliti

Via libera agli abodagosLe possibili nuove mosse del Consiglio Nazionale Forense

sull’elusione della legislazione italiana

Èstato finalmente pubblicato in GazzettaUfficiale (Serie Generale n. 241 del

16.10.14), con entrata in vigore il 15.12.2014,il nuovo Codice Deontologico Forense, giàapprovato dal Consiglio Nazionale Forense(d’ora in poi CNF) nella seduta del 31.01.14.

Il fondamento del potere disciplinare e lanatura delle sue regole sono da individuarsinella legge di riforma dell’Ordinamento Pro-fessionale (L. 247/12), che all’art. 3, all’art. 35co. 1 lett. D) e all’art. 65 sancisce definitiva-mente la natura giuridica del codice deonto-logico e delle regole in esso contenute, indi-viduando altresì nel CNF l’Autorità chiama-ta a scriverlo ed in seguito ad aggiornarlo(così eliminando ogni possibile futura inva-sione da parte del legislatore).

Fin dall’emanazione della Legge n.247/12 si è più volte sottolineata la stortura- tra le altre - del duplice ruolo del CNF, inquesto ambito sia creatore delle norme, conpotestà esclusiva, sia suo interprete.

Preannunciato dal CNF come ulterioretassello per il rinnovamento della professio-ne, il Codice Deontologico servirebbe - se-condo i proclami del Presidente Alpa - a con-figurare "l’Avvocato del nuovo millennio afianco dei cittadini, delle imprese, degli orga-nismi intermedi, con le sue capacità di assi-stenza e soprattutto di consiglio".

L’obiettivo - come si sa - è ben lontano,anche alla luce dell’equivoco correlato allariserva di consulenza.

In ogni caso il nuovo Codice presentauna struttura diversa rispetto alla previgen-te disciplina del 1997 ed alle sue successiveintegrazioni.

Nelle intenzioni si è cercato di costruireun impianto più moderno ed organico, ri-spondente anche al nuovo assetto ordina-mentale ed alle novità disciplinari già intro-dotte dalle più varie fonti legislative, il tuttoin ossequio ad una scelta politica ben preci-sa: tutelare, in ogni caso, "l’affidamento dellacollettività ad un esercizio corretto dellaprofessione, che esalti lo specifico ruolodell’Avvocato come attuatore del dirittocostituzionale di difesa e garante della effet-tività dei diritti, salvaguardandosi, al con-tempo, quella funzione sociale della difesarichiamata anche nelle disposizioni di aper-tura della L. 247/12" (si veda la Relazioneillustrativa).

Invero i principi generali rimangono so-stanzialmente gli stessi, e l’unica sostanzialenovità è da rinvenire nell’eliminazione deicanoni complementari (che formavano ilprecedente Codice), per effetto della tipizza-zione delle condotte imposta dall’art. 3 dellaLegge di Riforma, e nella aggiunta delle san-zioni edittali, corredate di un sistema di ag-gravanti ed attenuanti del tutto simile aquello delle norme penali.

Nei programmi ciò dovrebbe servire aridurre la discrezionalità degli organi disci-plinari di prima istanza, attualmente i Con-sigli Distrettuali di Disciplina.

Con il nuovo Codice Deontologico si èprovveduto a riunire in un unico testo tuttequelle novità disciplinari introdotte nel re-cente passato dalle più varie fonti legislative(a titolo esemplificativo il preventivo, lapolizza assicurativa, l’obbligo informativo).

Non vi sono pertanto particolari innova-zioni relative ai comportamenti vietati,mentre la normativa sulla pubblicità infor-mativa è stata snellita, in conformità alledisposizioni della legge professionale.

Nel titolo relativo ai rapporti con i colle-ghi - che ripropone sostanzialmente le rego-le previgenti - sono stati ancor più specifica-te e dettagliate le norme di comportamento

nei confronti dei propri collaboratori e pra-ticanti, sovente disattese e di difficile con-trollo.

Ancora una volta si è persa l’occasioneper occuparsi dei numerosi avvocati in posi-zione di parasubordinazione rispetto al tito-lare dello studio, senza alcuna garanzia.

Si tratta dei c.d. avvocati "sans papier", aiquali gli studi professionali presso i qualilavorano forniscono la stanza, il computer eogni ulteriore elemento per l’esercizio dellaprofessione.

Come ben si sa, tali colleghi per il fisco ela società sono liberi professionisti, lavora-tori autonomi a partita iva, con tutti i rischiche la libera professione comporta; in realtàsono veri e propri lavoratori dipendenti difatto, senza alcuna delle garanzie delle qualii lavoratori dipendenti godono.

Il preteso rinnovamento della professio-ne - anche sotto l’aspetto deontologico - con-tinua ad ignorare tale fenomeno, che - sullabase dei dati raccolti - coinvolgerebbe nonmeno di cinquantamila avvocati.

Ulteriori novità riguardano gli obblighideontologici relativi al ruolo dell’Avvocatochiamato a svolgere le funzioni di arbitro odi mediatore, quelli correlati all’ascolto delminore, alla notifica compiuta direttamentedal professionista.

È stato previsto un nuovo titolo dedicatoai doveri verso le Istituzioni Forensi, alla lu-ce del rafforzamento del rapporto Avvocato/ Istituzione previsto dalla Legge Professio-nale.

L’art. 72 - ricollegandosi alla famigeratadisposizione dell’art. 46 co. 10 della LeggeProfessionale, che prevede la pena della re-clusione fino a tre anni (salvo che il fatto co-stituisca più grave reato) per colui che facciapervenire in qualsiasi modo ad uno o piùcandidati, prima o durante gli esami di abili-tazione, testi relativi al tema proposto - pre-vede per il responsabile la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio dell’at-tività professionale da due a sei mesi (da unoa tre anni ove il soggetto sia commissariod’esame), ed altresì la sanzione disciplinaredella censura per il candidato che nell’aula diesame riceva scritti o appunti di qualunquegenere e non ne faccia immediata denunciaalla Commissione.

Il titolo settimo contiene la disposizionefinale, mutuata dalla legge, ma che può costi-tuire anche appropriata ed essenziale normadi chiusura del Codice.

L’art. 73 - "Entrata in vigore" - costituiscemera applicazione e riproduzione della pre-visione di cui al co. 4 dell’art. 3 L. 247/12, chesi coniuga, quanto al regime transitorio, conquella di cui al co. 5 dellart. 65 della stessalegge, in base al quale "l’entrata in vigore delcodice deontologico determina la cessazionedi efficacia delle norme previgenti anche senon specificamente abrogate".

Si evidenzia che proprio l’art. 65 prevedeespressamente che "le norme contenute nelcodice deontologico si applicano anche aiprocedimenti disciplinari in corso al mo-mento della sua entrata in vigore, se più fa-vorevoli per l’incolpato": è questa una in-novazione rispetto alla giurisprudenza tantodel Consiglio Nazionale Forense quantodelle Sezioni Unite della Cassazione, ispirataall’osservanza del principio per cui tempusregit actum.

Tipizzazione “per quanto possibile” delle condotteed espressa indicazione della sanzione applicabile

Disciplina rinnovata per l’eserciziodella professione forense:

il nuovo codice deontologicoIn vigore dal 15 dicembre 2014, le norme si applicanoai procedimenti in corso, se più favorevoli all’incolpato

di PIERLUIGI IANDOLO diTOMMASO PONTASSUGLIA

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Anno XL - N. 2 - Dicembre 2014

p a g i n a t r e

Un avvocato lo vedi anche dal coraggio,dall’altruismo e dalla fantasia, ma so-

prattutto lo vedi dall’atto.È il titolo con cui è stato presentato un

incontro di formazione (e non di informa-zione come ha precisato il relatore che haaperto l’evento) sulle tecniche di scritturaforense, tenutosi presso il Tribunale di Mi-lano.

Il titolo mi ha incuriosito e ancor di piùil contenuto dell’articolo, pubblicato su ‘Di-ritto e Giustizia’. L’evento ha avuto ad ogget-to una simulazione processuale su una fat-tispecie reale offrendo importanti spunti diriflessione sulle modalità di scrittura del-l’atto alla luce dell’introduzione del proces-so civile telematico che pone il Giudice, co-me le altre parti del processo, dinanzi aduna nuova modalità di lettura dell’atto.

Leggendo con curiosità l’articolo ho ri-pensato ai regolamenti attuativi della nuo-va legge professionale (n. 247 del 2012), ap-provati o in fase di approvazione.

Il regolamento per la formazione conti-nua (approvato dal CNF nella seduta del16.7.2014) nella prima parte “si spende” congrande pregio ed attenzione nella definizio-ne della formazione continua, distinguendotra attività di aggiornamento (diretta all’ap-profondimento delle conoscenze acquisite)ed attività di formazione (caratterizzatedall’acquisizione di nuove conoscenze);conferma il sistema del credito formativoquale unità di misura del carico di studio edell’impegno necessario; riconosce che leattività formative possano essere promosseda soggetti pubblici e privati; prevede cheogni attività formativa debba ricevere l’ac-creditamento e la contestuale attribuzionedi crediti da parte del CNF e dei COA; intro-duce l’attestato di formazione continua,attribuendo rilevanza sotto il profilo di-sciplinare alla violazione dell’obbligo di for-mazione.

Il Regolamento sui corsi per l’iscrizioneall’albo speciale per il patrocinio davanti al-le giurisdizioni superiori (adottato dal CNFin data 16.7.2014) prevede che il corso, lacui lodevole e proficua frequenza è condi-zione necessaria per l’iscrizione nel predet-to albo, ha durata trimestrale e si svolgeprevalentemente a Roma (solo una partepresso sedi decentrate), vi si accede dopo ilsuperamento di una prova selettiva, è ne-cessario il versamento di un contributo, èprevista una prova finale di idoneità che sisvolgerà a Roma.

E allora la curiosità e l’entusiasmo chemi hanno sollecitato l’articolo e la voglia diaccettare le nuove sfide che le riforme pon-gono all’Avvocatura si sono infrante dinan-zi a crediti formativi, attestati, test, corsi“romani”, prove di verifica, contributi in de-naro … niente insomma che abbia vera-mente a che fare con la fantasia che sugge-risce all’Avvocato come formarsi, come ag-giornarsi, con la passione che fa scegliere ilpercorso migliore per il proprio modo di vi-vere ed interpretare l’essere Avvocato, conla formazione, quella che si costruisce ognigiorno sui libri, sui documenti, nelle aulegiudiziarie e sulle persone con cui si entrain contatto.

Perché non valorizzare il contenuto e lalibertà di scelta, perché non attribuire valo-re all’esperienza concreta piuttosto cheesaltare la “burocratizzazione” della forma-zione, perché non cambiare prospettivaall’obbligo di formazione?

Tutto ciò anche nel rispetto del principiodi libera concorrenza che la Corte di Giusti-zia Europea non perde occasione di richia-mare.

Tuoni, lampi, fulmini e saette hannopreceduto il Congresso Nazionale di

Venezia, ma non hanno colpito l’Organi-smo Unitario dell’Avvocatura.Una volta tanto tuonò, ma non piovve!Con l’entrata in vigore della nuova

legge professionale, il Congresso rappre-sentava l’occasione per la nascita delnuovo organismo politico alla streguadell’art. 39 della L. 247/12.

I tavoli di concertazione, le riunionigiacobine, i moti carbonari e i proclaminon hanno partorito altro che sei diversemozioni statutarie proposte da associa-zioni e ordini arroccati sulle loro posizio-ni con la logica conseguenza che nessunadi queste ha raggiunto il quorum per es-sere approvata. Anche i disperati tentati-vi di trovare un punto d’incontro nei mo-menti immediatamente antecedenti il vo-to, hanno cozzato contro le gelosie e l’in-disponibilità dei singoli proponenti chepervicacemente hanno anteposto la loro

visibilità e brama di potere agli interessidei singoli avvocati che in teoria dovreb-bero rappresentare.

La posizione del Consiglio dell’Ordinedi Bari è nota. Cavalcando slogan sull’e-sorbitante costo dell’O.U.A. per le taschedegli avvocati (in realtà pari a soli 5 euroannui), il COA distrettuale pugliese ha,con i delegati di suo riferimento (nonquelli del Sindacato), sostenuto infruttuo-samente la necessità di un nuovo organi-smo a mio modo di vedere elitario e nonrappresentativo in quanto compostoesclusivamente da Presidenti dei Consiglidell’Ordine.

La chiave di lettura del risultato rag-giunto dal Congresso è, come al solito, du-plice.

Di certo vi è che per l’ennesima voltaè emersa una Avvocatura spaccata ed in-capace di far fronte comune. Non mi sen-to di condividere l’entusiasmo manifesta-to soprattutto dai movimenti forensi percosì dire meno tradizionali, sorti nell’ulti-mo periodo specie sul web, che hannogioito per la vittoria a loro dire, della de-mocrazia. È certamente vero che i model-li di organismo sviluppati nelle mozioniproposte prevedevano al loro internodelle quote, ovvero dei posti riservati alleassociazioni ed agli ordini, quindi con deirappresentanti eletti non attraverso il vo-to ma con cooptazione per grazia ricevu-ta; ma ciò pur rappresentando un vulnusper un voto democratico, costituisce conogni probabilità, il male minore per potergiungere alla formazione di un or-ganismo politico finalmente forte e rap-presentativo.

Ho più volte lamentato che molti Or-dini non hanno tenuto fede al patto sug-gellato circa venti anni or sono sulla ne-

cessità di un organismo unico che ci rap-presentasse politicamente. È stato neces-sario dover ricorrere ad una legge perchéall’organismo politico si riconoscesse larappresentanza dell’Avvocatura. Ma sisa, la rappresentatività bisogna ancheguadagnarsela e ad oggi l’O.U.A., per col-pe spesso non sue, non vi è riuscito.

Atteso il deplorevole ostracismo degliOrdini nei confronti di quell’organismo(lO.U.A.) che loro stessi avevano creato egiurato di far crescere, la possibilità di in-serire stabilmente alcuni loro rappresen-tanti, avrebbe potuto essere quella viamediata per consentire allo stesso organi-smo di acquisire la famosa, perduta rap-presentatività.

Così non è stato. Allora non resta cherimboccarsi le maniche e lavorare.

Le premesse per ben operare ci sono.Mirella Casiello, eletta presidente del "so-pravvissuto" organismo è persona capacee volitiva. Alle sue spalle ha creato una

squadra con voglia di fare e comunqueansiosa di provarci: augurateci, auguria-moci buona fortuna.

Si parte già col botto. Sul ‘Corrieredella Sera’, Luigi Ferrarella ha pubblicatoun articolo intitolato "Il processo puntasugli arbitri ma sono corruttibili". In so-stanza, il giornalista ritiene che gli avvo-cati nominati arbitri potrebbero esserefacilmente corruttibili non potendosiconfigurare nei loro confronti il reato dicorruzione non essendo Pubblici Uffi-ciali.

Pronta la protesta dell’O.U.A. e dell’Or-dine di Firenze per mezzo dei rispettivipresidenti; non mi risulta, ad onor del ve-ro, che altri Ordini abbiano fatto sentirela loro voce.

Esigenze di spazio non mi consentonodi contestare adeguatamente l’ennesimainammissibile fandonia. Non posso peròtacere dal riferire che il giornalista abbiapeggiorato la sua posizione, dichiarandoche l’articolo era stato travisato e che nonera sua intenzione muovere una criticaall’avvocatura.

Oltre che truffatori, evidentemente, ilgiornalista ci ritiene pure idioti. L’articoloha un solo ed univoco significato, quindise mai fosse vero che non debba leggersiquello che invece vi è chiaramente scrit-to, allora vuol dire che questo giornalistale scuse avrebbe dovuto porgerle non agliAvvocati ma all’ordine dei giornalisti alquale credo non sia degno di appartenereper manifesta incapacità.

Dal 1° gennaio 2015 in vigore il nuovo regolamentodel Consiglio Nazionale Forense

Avvocati … quale formazione?È preferibile esaltare il contenuto e la libertà di scelta

piuttosto che l’eccessiva burocratizzazione

A Venezia bocciate tutte le mozioni di modifiche statutarie

Mirella Casiello alla guida dell’O.U.A."Avvocati-truffatori", dai media ancora attacchi all’Avvocatura

di LOREDANA PAPA

di ANTONIO BELLOMO

La Corte di Cassazione dirime i dubbisugli adempimenti telematici delle cancellerie

La notifica ai tempi della PECLa comunicazione per esteso della sentenzanon influisce sui termini per l’impugnazione

La sentenza integrale inviata via pec dalla Cancelleria non fa decorrere il terminebreve per impugnare.Tra i corridoi del Tribunale i dubbi si moltiplicano: "notifica o mera comunicazione

del provvedimento da parte della cancelleria?", "termine breve o termine lungo perl'appello, dopo la pec della cancelleria?", "e se invece mi viene notificato il solo dispositi-vo?", "Come farà la controparte a dimostrare che io abbia avuto piena conoscenza delprovvedimento?".

L'Avvocatura dei dubbi...tanti! Ma d'altra parte...dubito ergo sum!Modificando l'art. 133, co. 2 cpc, il D.L. "Orlando" n. 90/2014 (art. 45) ha disposto che

la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza non sia più limitata ai solidispositivi ma alla versione integrale del provvedimento.

La differenza tra comunicazione e notificazione non è di poco conto - ha evidenzia-to l’Avvocatura - dal momento che, portando formalmente a conoscenza del destinata-rio la sentenza integrale del giudice, la cancelleria effettua una notificazione; e così, exart. 326 cpc, quest’ultima può essere ritenuta idonea a far decorrere il termine breve.

Ancora una volta è intervenuta (per tempo) la Corte di legittimità: "il fatto che ora laCancelleria invii ai procuratori delle parti, la sentenza per esteso attraverso la postaelettronica certificata, non cambia le norme preesistenti in materia dei termini perimpugnare" (ordinanza del 5.11.2014).

Insomma, il termine breve per proporre appello continua a decorrere unicamentedalla notifica del provvedimento giudiziale da parte dell'Avvocato.

Forza Colleghi.C'è tempo per l'appello! di

MARIAVALENTINA DE RENZOSIMONA DE NAPOLI

Page 4: Realtà Forense

DM 170 del 10.11.14: un pasticcio tra tutela delle minoranzee rispetto della parità di genere

Il Sindacato Avvocati Bari ha impugnato il regolamento elettoraledinanzi al TAR Lazio - Roma

PRIMA LE REGOLE. POI IL GIOCO.

Con la tornata prevista per il mese di gennaio2015 fa il suo debutto il nuovo regolamento

elettorale emanato dal Ministero di Giustizia con ilDM n. 170 del 10.11.2014 (pubblicato in GU n. 273 il25.11.2014), secondo quanto previsto dalla nuovalegge professionale (L. 247/12).

Il Sindacato Avvocati di Bari, con i ColleghiEmilio Toma e Loredana Papa, ha impugnato ilregolamento dinanzi al TAR Lazio con ricorso noti-ficato in data 5.12.2014 e depositato in data9.12.2014.

In sintesi: l’art. 28 della legge n. 247/2012 pre-vede che:1. il consiglio dell’ordine è composto da un numerodi membri che varia da cinque fino a venticin-que, a seconda del numero degli iscritti (comma1);

2. i componenti del consiglio sono eletti dagli iscrit-ti con voto segreto in base a regolamento adotta-to ai sensi dell’art. 1 e con le modalità nello stes-so stabilite. Il regolamento deve prevedere, inossequio all’art. 51 della Costituzione, che ilriparto dei consiglieri da eleggere sia effettuatoin base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra igeneri. Il genere meno rappresentato deve otte-nere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Ladisciplina del voto di preferenza deve prevederela possibilità di esprimere un numero maggioredi preferenze se destinate ai due generi. Il rego-lamento provvede a disciplinare le modalità diformazione delle liste … (comma 2);

3. Ciascun elettore può esprimere un numero divoti non superiore ai due terzi dei consiglieri(comma 3).Il regolamento n. 170 del 2014, nonostante le

osservazioni contrarie sul punto delle commissioniGiustizia di Camera e Senato, prevede il voto di listae che “…le liste possono recare l'indicazione dei

nominativi fino ad un numero pari a quello com-plessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipote-si in cui i candidati appartengano ai due generi ed aquello meno rappresentato sia riservato almeno unterzo dei componenti della lista, arrotondato perdifetto all'unità inferiore…” e che “…nella sola ipote-si di voto destinato ai due generi, le preferenze pos-sono essere espresse in misura pari al numero com-plessivo dei componenti del consiglio da eleggere,fermo il limite massimo dei due terzi per ciascungenere…”.

A nostro avviso, la fissazione di un numeromassimo di voti a disposizione di ciascun elettore -pari ai due terzi dei componenti del consiglio daeleggere - costituisce norma che evidenzia la vo-lontà del legislatore di imporre un sistema di votoche garantisca la composizione “plurale” del consi-glio dell’ordine forense così valorizzando e garan-tendo anche le (possibili) candidature singole e nelcontempo evitando che il consiglio risulti espressio-

ne totale di un’unica cordata elettorale.Il Regolamento ha evidentemente violato tale

disposizione avendo consentito all’elettore sial’espressione di un numero di preferenze in misurapari al numero complessivo dei componenti delconsiglio da eleggere (art. 9, comma 5) che, soprat-tutto (art. 9 comma 4), l’espressione del voto allalista (con attribuzione dello stesso a tutti i suoi com-ponenti che potrebbero, sempre per espressa previ-sione del regolamento, essere pari agli eligendi).

Ne consegue che - laddove la lista fosse compo-sta da un numero di candidati pari agli eligendi,come consentito dall’articolo 7, comma 1 - il Con-siglio potrebbe risultare espressione di un’unicalista e verrebbe, così, del tutto obliterata la previ-sione normativa di cui al prefato art. 28 comma 3che, viceversa, presuppone una composizione plu-ralistica del Consiglio con il riconoscimento di undiritto di tribuna per le candidature non afferentila lista i cui componenti dovessero risultare i piùsuffragati.

Inoltre, il DM ha violato la norma di cui all’art.28 della legge n. 247/2012 a tutela del genere menorappresentato, nonché le disposizioni costituziona-li e di legge sulla parità di genere, dettando unadisciplina di voto che di fatto non garantisce affat-to la presenza in consiglio di un numero di compo-nenti, appartenente al genere meno rappresentato,pari a due terzi, e ponendo un arrotondamento “perdifetto all’unità inferiore” contrario alla legge.

Infine, la legge n. 247/12 solleva un dubbio dilegittimità costituzionale, che si rifrange sulla legit-timità del regolamento, in parte qua, sotto il profilodella violazione da un lato della parità di opportu-nità di accesso ai pubblici uffici e alle cariche eletti-ve dei cittadini di entrambi i sessi, dall’altro delrispetto del voto e dell’uguaglianza del voto espres-so dall’elettore.

Se è invero pacifico che in ogni procedi-mento di scelta (sia esso nomina o elezione) diorgani pubblici debba essere rispettato ilprincipio della parità di genere tale principiova contemperato con il diritto di scelta dell’e-lettore attraverso l’espressione del voto chedeve essere uguale e quindi valere nella stes-sa misura indipendentemente se sia statoespresso nei confronti di un genere o dell’al-tro.

È del 10 dicembre scorso l’indizione delleelezioni per il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Bari, previste per i giorni 21, 2223 e 24 gennaio 2015, e dunque ora c’è attesaper la decisione che il TAR Lazio di Romadovrà adottare, in particolare in ordine allarichiesta di sospensiva dell'applicazione delregolamento ex DM 170/14.

Anche l’ANF Associazione NazionaleForense, cui il Sindacato di Bari aderisce, haautonomamente adito il giudice amministra-tivo: “È una decisione che si è resa inevitabi-le - ha commentato il suo segretario generaleAvv. Ester Perifano - in quanto il regolamen-to è una sorta di ‘Italicum’ in salsa forense, di

cui ripropone le storture, con candidature cala-te dall’alto e meccanismi che favoriscono le mag-gioranze bloccate”.

Per l'ANF è grave e preoccupante che il Ministe-ro della Giustizia non abbia inteso ascoltare i pare-ri delle associazioni forensi e addirittura quelli delleCommissioni Giustizia del Senato e della Camera,ed abbia invece fissato delle regole che contrastanoin modo palese con la legge di riforma forense ol-treché con i princìpi costituzionali della rappresen-tanza.

Il regolamento del 10 novembre scorso è un pa-sticcio che mal contempera il rispetto del principiodella tutela delle minoranze con quello della paritàdi genere e non poteva non essere impugnato.

L’importante è conoscere a monte le regole delgioco e poi partecipare.

La parola spetta ora al TAR e al Consiglio diStato. Elle.Pi.

VULCANO Pierluigi

BONASIA Nicola

ALTAMURA Filomena

CICIOLLA Leonardo

DE NAPOLI Simona DE RENZO Mariavalentina

NOTARISTEFANO Giovanni NUZZO Tiziana

PEZZUTO Antonella POLITO Francesco Saverio

LA NOSTRA SQ

p a g i n a q u a t t r o

Page 5: Realtà Forense

Alle elezioni con la propria lista

vita ad un organismo diverso da quello ex art. 39 della legge n.247/12, che trascenda la realtà locale dal quale provengono e con-trasti un Consiglio Nazionale Forense che domina incontrastato nel-l'ordinamento forense, salva sempre l'ipotesi di "occupare" il CNF erealizzare per altra via il loro progetto.

Questo é il gioco, piaccia o non piaccia. E di Avvocatura, del suoruolo fuori e dentro la giurisdizione, delle difficoltà in cui versa, delmercato, dell'Europa, dei giovani, della previdenza, nessuna traccia.Né a Venezia, né nei mesi successivi, né in un futuro prossimo.

E il solito ritornello si ripete quando si tratta di designare i com-ponenti del consiglio nazionale forense, di individuare i delegati perla cassa, di "votare" per il consiglio distrettuale di disciplina, per lacomposizione delle curie regionali, di indirizzare l'andamento di uncongresso.

Il ruolo del consiglio dell'ordine (questo é il secondo elemento incomune) é delicato perché da esso muove tanto a livello locale e alivello nazionale.

In questo contesto si inseriscono le elezioni di gennaio, le primeai sensi della nuova legge. Importanti perché segnano il futuro di unforo per quattro anni.

E l'Avvocatura di base che scalpita e, più in generale, tutti i Col-leghi hanno una grande possibilità. Quella di esercitare il diritto divoto. E quella di mettersi in gioco presentandosi come una possibilealternativa allo status quo.

Pochi sono i fori (e il nostro lo è) dove vivacità e confronto sonosintomi di vitalità. Molti sono i fori in cui la discussione è schernita,sterilizzata, accomodata. Ma in tutti i fori, però, giurisdizione, pro-cesso, modernità e Avvocatura fanno i conti con una realtà che mu-ta velocemente, che impone cambi di rotta, che lascia indietro i piùgiovani, i più meritevoli ma meno fortunati, la generazione dei qua-rantenni.

In questo contesto e in vista delle elezioni di gennaio, il SindacatoAvvocati si presenta al foro barese con la sua lista e con una squadradi prim’ordine.

Alla presidenza di Pierluigi Vulcano e agli amici e colleghi candi-dati che lo affiancano nella tornata elettorale il compito di attuare unprogramma ambizioso, in linea con l’impegno profuso da sempre dalSindacato Avvocati Bari in termini di tutela, decoro e dignità dell’Av-vocato.

Tutti noi crediamo che rinnovamento e cambiamento siano ilmodo migliore per garantire trasparenza, apertura e partecipazione.

Luigi PANSINI

(segue dalla preima pagina)

p a g i n a c i n q u e

AMODIO Francesco BARILE Pasquale

D’AUTILIA AlbertoCONVERTINO Antonella DE LEONARDIS Daniele

FLORO VincenzoDIGENA Giuseppe MARINO Luigi

PAVONE LucillaPAPA Loredana PENNETTA Antonio Fabio

PUTIGNANO NicolaPONTASSUGLIA Tommaso RANIERI Claudia

BENTIVOGLIO GiuseppeAlessandro

UADRA DI PRIM’ORDINE

Perché il votoal Sindacato Avvocati di BariPPeerr il recupero della centralità del Foro barese e per la

fine del suo isolamento in ambito regionale enazionale.

PPeerr una pari dignità per il ruolo dell’avvocato fuori edentro la giurisdizione.

PPeerr un SI ad una previdenza equa e solidale, d’aiuto aipiù giovani e ai/alle colleghi/e in difficoltà; per unNO all’epurazione dagli albi.

PPeerr il pluralismo dell’offerta formativa obbligatoriaper l’accesso allalbo.

PPeerr un SI allaggiornamento e formazione qualificata equalificante; per un NO alla semplice distribuzio-ne di crediti.

PPeerr la trasparenza e la terzietà nell’attribuzione degliincarichi di spettanza del Consiglio.

PPeerr una pari dignità per gli avvocati iscritti negli albispeciali.

PPeerr il dialogo con la Pubblica Amministrazione e lapolitica per una sede unica degli uffici giudiziari.

PPeerr Bari capitale giuridica.PPeerr un’interlocuzione diretta all’individuazione e

all’erogazione di strumenti finanziari che agevoli-no l’avvio dell’esercizio professionale.

PPeerr una presenza qualificata negli organismi dell’am-ministrazione giudiziaria.

PPeerr l’attuazione della mozione congressuale di Barisulle modifiche da apportare alla legge professio-nale.

PPeerr un forte sostegno all’organismo di rappresentanzapolitica ex art. 39 L.P..

PPeerr tutele e più servizi a favore di tutti i Colleghi e ditutte le Colleghe.

Page 6: Realtà Forense

p a g i n a s e i

Anno XL - N. 2 - Dicembre 2014

DIRE: giurisprudenza. Troppo prestoper cristallizzare con l’auspicio della

oramai desueta nomofilachia (riferita im -propriamente ai Tribunali) la “giurispru-denza telematica”. Dopo alcune ferree pro-nunzie in ordine alla perentorietà di forme(vedasi la forma degli atti principali in for-mato pdf editabile piuttosto che mere scan-sioni di immagini) nonché alla nullità di attinon previsti come le costituzioni nei giudi-zi (salvo il noto ricorso per D.I.) è apparso ilsole.

Infatti, appare snellente la pronuncia

del Tribunale di Vercelli, ordinanza del 31luglio 2014, secondo cui può legittimamen-te depositarsi un atto introduttivo di ungiu dizio pur in assenza di decreto dellaDGSIA ex art. 325 DM n. 44/2011, trattan-dosi di mera irregolarità e, comunque, dinullità sanata dal raggiungimento delloscopo. Alle medesime conseguenze, e per lestesse ragioni giuridiche, soggiace il deposi-to telematico di atto principale in pdfimmagine (cioè stampato e scansionato)anziché pdf testuale, che è appunto affettoda mera irregolarità o, semmai, da nullitàsanabile e perciò mai da inammissibilità.MARE: passiamo alla teoria. Il decreto

“Or lando” sul PCT pubblicato nella Gaz -zetta Ufficiale (n. 144 del 24/06/2014) è il

decreto legge (n. 90) contenente “misureur genti per la semplificazione e la traspa-renza amministrativa e per l’efficienza de -gli uffici giudiziari.

Per quello che ci interessa, il Capo II(art. 44 e ss.) è quello che tratta il PCT.

Cosa prevede: - La rateizzazione del PCT. Il PCT sarà

obbligatorio per i procedimenti instauratiin Tribunale a far data dal 30 giugno 2014,mentre per quelli già pendenti a tale dataesso sarà facoltativo fino al 30 dicembre2014 (per poi diventare obbligatorio dal

31/12/2014). Maattenzione ai ip roced iment igià pendenti al3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ,poiché è possibi-le anticiparel’obbligatorietàdel PCT median-te DM Giustizia(co. 2 art. 44 cit.)e probabilmente- visto che vi so -no dubbi in ter -pretativi - l’ob -bligo o la facoltàdel deposito te -le matico vienesubordinata allaemanazione didecreti DGSIA(Direzione gene-rale dei sistemiinformativi au -to matizzati) tan -

to ai sensi dellart. 35 DM n. 44/2011.Vi consiglio quindi di verificare, asse-

conda dell’ufficio da utilizzare, quantoprevisto per ciascun ufficio sul portaledei servizi telematici del ministerowww.pst.giustizia.it (per il Tribunale diBari si veda lo schema riepilogativo ripor-tato nel box)

Per le Corti dappello. ex comma 9-terall’art. 16 bis DL 179/2012, il DL “Orlando”cit. (art. 44 co. 2) si statuisce che “condecorrenza dal 30 giugno 2015 nei proce-dimenti civili, contenziosi o di volontariagiurisdizione, innanzi alla corte di appello,il deposito degli atti processuali e dei docu-menti da parte dei difensori delle parti pre-cedentemente costituite ha luogo esclusi-vamente con modalità telematiche“, il tuttocon la solita "possibilità" di anticipazionedei termini ma questa volta a mezzo di“uno o più decreti aventi natura non rego-lamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatu -ra generale dello Stato, il Consiglio nazio-nale forense ed i consigli dell’ordine degliavvocati interessati, il Ministro della giu-stizia, previa verifica, accertata la funzio-nalità dei servizi di comunicazione”.

- Non mancano le eccezioni, come quel-la prevista per i difensori delle pubblicheamministrazioni. Infatti ex art. 44 co. 2 lepubbliche amministrazioni costituite ingiudizio personalmente a mezzo dei propridipendenti sono "esonerate" dall’"obbligato-rio PCT ". Potremmo chiederci cosa sia pre-visto per i comuni cittadini che, per alcunigiudizi, potrebbero non avere l’obbligo del-l’assistenza di un legale (vedi art. 417 cpc).

- Il deposito di buste multiple. Il notoproblema di non poter "appesantire " le ora-mai note buste XML (file allegato alle PECcon cui ci si interfaccia con il PCT) è statorisolto. Quando il file eccede il limite dicapacità della busta (30 MB, anzi in realtà25 MB) si può procedere ad un invio dibuste multiple anche in fase di costituzioneessendo, di contro, già previsto l’invio mul-tiplo per le memorie 183 cpc.

- Dispositivo o sentenza? L’art. 133 co. 2cpc, ora prevede che le cancellerie comuni-

chino non già il mero dispositivo bensìl’integrale sentenza.

- Verbale di udienza. La modifica del-l’art. 126 co. 2 cpc e dell’art. 207 co. 2 cpc hacomportato l’eliminazione dell’obbligo disottoscrizione del verbale da parte dei terzi(CTU, testi, ecc.) eliminando il problemadell’uso della firma digitale da parte di sog-getti che a tanto non sono obbligati ecreando così i presupposti per giungereall’agognato verbale d’udienza telematico.

- L’ orario del deposito. Il deposito tele-matico può essere effettuato entro le ore 24del giorno di scadenza (non più ore 14,00).

- Notifiche telematiche in proprio,marche ed autentiche. Eliminata l’auto riz -zazione del Consiglio dell’ordine, non piùnecessaria per le notifiche in proprio amez zo PEC, ora non si è più neanche tenu-ti all’apposizione delle marche per la rego-larità delle notifiche telematiche in proprio.Risolto inoltre (forse) il nodo relativo al ter-mine per la validità relativa alla tempisticadelle notifiche telematiche.

- Novità economiche e l’autentica dellecopie. Ex comma 9 bis all’art. 16 bis, salvoche per i documenti, tutti gli altri file degliatti e dei provvedimenti del fascicolo d’uffi -cio informatico “equivalgono all’originale”.Ergo, l’avvocato costituito e i cancellieripossono autenticare ed anzi dichiararne laconformità ai detti atti telematici con, sibadi bene, esenzione dal pagamento dellemarche per diritti di copia.

Una chicca per il famigerato contributounificato: se la parte intende evitare qual-siasi accesso alle Cancellerie, potrà pagareil Contributo Unificato mediante pagamen-to telematico, versamento su C/C postale omodello F23. Se si paga con marche, il pro-curatore della parte dovrà provvedere allascansione della marca per inserirla nel fa -scicolo informatico e, successivamente, re -carsi presso l’Ufficio giudiziario per con-sentire l’annullamento della marca.

Altre ancora sono le modifiche e/o con-ferme come l’indicazione della PEC nell’at-to di costituzione in giudizio.FARE. Dalla teoria alla pratica che so -

no, sfortunatamente, assolutamente alter-nativi. Sarà capitato a più di un avvocatouna comunicazione, anche a mezzo PEC,così concepita: “INSERITA ANNOTAZIO-NE (oggetto: acquisizione documentazionecartacea)”. Comunicazione questa, perve-nuta nell’ambito di un (obbligatorio) deposi-to telematico di un ricorso per DI, motivatadal fatto che, udite udite, il giudice asse-gnatario, non ha “la consolle telematica”. Visarà anche capitato di ricevere una PEC,per esempio con notifica di un provvedi-mento di rigetto di un ricorso per D.I. masenza allegato. Questo, proprio perché ilmagistrato, ha vergato il provvedimento,sempre per assenza della citata consolletelematica. E così via.

In CONCLUSIONE, come sempre ci bar-cameniamo tra norme, giurisprudenza epratica. Per come la vedo io, il problemamaggiore concerne quello che realmentegli uffici fanno o, meglio, possono fare.

L’obbligatorietà del PCT non doveva enon deve essere imposta solo agli avvocatima alla stessa PA e questo non solo in lineateorica (visto che le norme sono già obbli-gatorie per gli uffici) ma anche in linea pra-tica altrimenti bene farà (il Ministero) ademanare uno di quei soliti avvisi come, peresempio: “il Ministero della Giustizia comu-nica che a causa di improrogabili interven-ti di manutenzione, il sito web del Portaledei Servizi Telematici non sarà disponibileoggi 24 gennaio 2014, dalle ore 14 alle ore18 circa”

Perché allora non si usano questi avvisiper tutte le manchevolezze degli “uffici in -formatici”? Forse il Ministero non ne è a co -

noscenza? Oppure il cancelliere o il magi-strato nulla può? Oppure è il SICID chedeve provvedervi? Ai posteri la sempre più ardua sentenza.

aderente all’ASTAF(Associazione Nazionale Stampa Forense)

Direttore EditorialeFrancesco Maione

Direttore ResponsabileLuigi PansiniVice Direttore

Giovanni Cavalli

Hanno collaborato:Antonio Bellomo, Giuseppe Alessandro Bentivoglio,

Vincenzo Bonifacio, Leonardo Ciciolla,Simona De Napoli, Mariavalentina De Renzo,

Pierluigi Iandolo, Maxime Manzari, Loredana Papa,Claudia Ranieri, Tommaso Pontassuglia,

Pierluigi Vulcano

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari

giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969

Sindacato Avvocati: tel./fax 080 [email protected]

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Realizzato presso:LEVANTE EDITORI srl - Via Napoli 35 - BARI

Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia,

Piazza E. De Nicola (6° piano) tel 0805798198

di MARA SCATIGNO

di LEONARDO CICIOLLA

Nuove problematiche legate all’entrata in vigore del processo telematico

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare

Nel 2011 sono partite dagli studi legali31.500 denunce contro i camici bian-

chi per i presunti danni causati da ricove-ri, interventi o terapie errate. Proba bil -men te questo proliferare di attività ha in -dotto il legislatore a introdurre l’art. 3 del -la L. 8.11.2012 n.189, che ha convertito ilde creto Balduzzi, stabilendo che l’eser -cen te la professione sanitaria non rispon-de per colpa lieve, purché si attenga allelinee guida scientifiche.

Tale disposizione normativa deve ave -re influenzato la recente giurisprudenzadi merito. Essa, per conseguenza, ha de -ter minato, secondo la IV sez. della Cas sa -zione (sent. 16237/2013), la parziale abro-gazione dei fatti colposi lievi commessi daimedici, ferma la possibilità per il danneg-giato di avvalersi dell’art. 2043 del codicecivile.

Con la recente sentenza dell’8.8.2014,il Tribunale di Milano ha dettato, forseanche fin troppo frequentemente, gli indi-rizzi a tutti i giudici di merito, rivisitandola ripartizione dell’onere della prova. Sullascia della sentenza delle S.U. 577/2008,in fatti, ha deciso che incombe sul medicola prova di essersi attenuto alle linee gui -da professionali e quindi alla perizia. Sulpa ziente, invece, grava “l’onere della pro -va degli emendamenti costitutivi di talefatto illecito, del nesso di causalità, deldan no ingiusto e della imputabilità sog-gettiva”.

I giudici di merito hanno interpretatola detta disposizione normativa alla lucedel chiaro intento del legislatore di re -stringere e di limitare la responsabilità ri -sarcitoria derivante dall’esercizio dellapro fessione sanitaria.

Il Tribunale di Milano ha ribadito an -che l’orientamento inerente la differenzafra l’azione di responsabilità contrattualenei confronti della struttura sanitaria equella extracontrattuale nei confronti delmedico. Nel primo caso, la prescrizioneestintiva del diritto del paziente è di diecianni, mentre nel secondo caso è di solicin que anni.

I mass media hanno parlato di unasen tenza rivoluzionaria, in linea con lacosiddetta medicina difensiva.

La citata sentenza di merito, però, sidiscosta dal costante orientamento pluri-decennale del Supremo Collegio per ilqua le sul paziente grava solo l’onere dellaprova del contratto sociale con la struttu-ra sanitaria, mentre sul medico ogni altraprova. Tale orientamento avrà seguito orisulterà una isolata interpretazione dellalegge? Per saperlo dobbiamo attenderenuove decisioni.

Sovvertito l’onere della prova a carico del paziente

Anche i giudici di merito sono per la limitazione

della responsabilità risarcitoria

Gli interventi della giurisprudenza

sulla malpractice medica

di CLAUDIA RANIERI

Un percorso ad ostacoli tra norme, giurisprudenza e pratica quotidiana

Page 7: Realtà Forense

p a g i n a s e t t e

Anno XL - N. 2 - Dicembre 2014

Provocando grande fervore, la Cassa -zione SS. UU. n. 16379 del 3 dicembre

2013/17 luglio 2014 ha attribuito, ancorauna volta (cfr. Cass. SS. UU. 19809/2008 –Cass. n. 1343/2011; Cass. n. 9844/2012),rilevanza alla convivenza coniugale, indi-candola quale ostacolo alla delibazione percontrasto con l’ordine pubblico interno.Nel lo specifico, lorgano giudicante si èespresso enunciando seguente principio:“la convivenza come coniugi, protrattasiper almeno tre anni dalla data di celebra-zione del matrimonio concordatario rego-larmente trascritto, connotato nell’essen-ziale listituto del matrimonio nell’ordina-mento italiano, è costitutiva di una situa-zione giuridica disciplinata da normecostituzionali, convenzionali ed ordinarie,di ordine pubblico italiano …. è ostativadella dichiarazione di efficacia nella Re -pubblica italiana delle sentenze definiti -ve della nullità del matrimonio accertatoe dichiarato dal giudice ecclesiasticonell’ “or dine canonico” nonostante la sus-sistenza di detta convivenza coniugale”.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 8.2dell’Accordo di Villa Madama del 1984 (l.n. 121 del 1985), la sentenza di nullità ma -tri moniale dichiarata dai Tribunali Eccle -siastici e resa esecutiva dal Supremo Tri -bunale della Segnatura Apostolica, può ot -

tenere riconoscimento nel nostro ordina-mento con procedimento reso dinanzi allaCorte dAppello competente per territorio,su istanza delle parti o di una di esse,quando quest’ultima accerti: 1) che ilGiudice ecclesiastico era il giudice compe-tente a conoscere della causa; 2) che siastato assicurato, nel Tribunale ecclesiasti-co, il diritto di agire e resistere in giudizio;3) che ricorrano le altre condizioni richie-ste dalla legislazione italiana per la dichia-razione di efficacia delle sentenze stranie-re tenendo conto della specificità dell’ordi-namento canonico, e purché non sianocontrarie all’ordine pubblico italiano (art.64, lett. g, L. 218/1995; Corte Cost. 18/82;art. 8.2, lett. c, Accordo) inteso, quest’ulti-mo, come l’insieme delle regole fonda-mentali poste dalla Costituzione e delleleggi a base degli istituti giuridici in cui siarticola l’ordinamento positivo nel suoperenne adeguarsi all’evoluzione dellasocietà. Venuta meno la riserva di giuri-sdizione in materia di nullità matrimonia-le (art. 34 Patti Lateranensi), nonchél’automatismo del riconoscimento delle

sentenze ecclesiastiche, quindi, solo se lefattispecie concrete decise in sede canoni-ca superano il raffronto con l’ordine pub-blico interno, le sentenze che le riguarda-no possono produrre i loro effetti in Italia.In caso di contrasto manifesto con i valoripropri del sistema normativo interno, lesentenze degli altri ordinamenti e i loroeffetti non possono riconoscersi in Italia.Per quanto rileva in questa sede, le SezioniUnite, operando una netta distinzione tramatrimonio-atto e matrimonio-rapporto,

individuano nella “convivenza come co -niugi” (il riferimento specifico è alla nostraCostituzione, alla legislazione italiana, alleCarte europee dei diritti delluomo), quale“consuetudine di vita comune, il vivereinsieme stabilmente e con continuità nelcorso del tempo o per un tempo significa-tivo tale da costituire legami familiari, in -tegra un aspetto essenziale e costitutivodel matrimonio-rapporto … come manife-stazione di una pluralità di diritti inviola-bili, di diritti inderogabili, di responsabilitàanche genitoriali in presenza di figli, diaspettative legittime e di legittimi affida-menti degli stessi coniugi e dei figli, siacome singoli, sia nelle reciproche relazionifamiliari”, un principio di ordine pubblico.Ma ciò che sembra un ostacolo insormon-tabile alla richiesta di delibazione, finiscecon l’essere solo un’eccezione di parte,potendo essere eccepita solo dal coniugeche intende farla valere e soltanto nellacomparsa di costituzione. Spetta, inoltre, aquest’ultimo l’onere della prova sull’effet-tiva esistenza della convivenza come co -niugi, come innanzi specificata, che pos-sieda, peraltro, i requisiti della esteriorità(che sia, cioè, riconoscibile esteriormenteattraverso fatti e comportamenti che vicor rispondano in modo non equivoco) edella stabilità (individuata in un periodo ditempo tale da implicare l’irrilevanza giuri-dica dei vizi genetici eventualmente infi-cianti l’atto di matrimonio, che si conside-rano, perciò, sanati dall’accettazione delrapporto). Il giudice della delibazione,quindi, dovrà tenere conto di molteplicifat tori che possono incidere o meno sullasua decisione e, senza per questo doverentrare nel merito della sentenza canoni-ca, valuterà di volta in volta quegli aspettiparticolari, quelle modificazioni normati-ve che intervengono a regolare gli istitutigiuridici nella materia ed ai quali è sogget-to il giudice in sede di delibazione. L’ordinepubblico interno, questo principio supre-mo del nostro ordinamento non può esse-re ignorato, eppure, a leggere attentamen-te la decisione della Corte di Cassazione,

sembrerebbe che tale principio non rap-presenti più la regola inderogabile, masolo una mera circostanza, un’eccezioneche dovrà essere sollevata e dimostrata daparte di colui che vi abbia interesse. Nonsarà, quindi, la semplice esistenza di unaconvivenza triennale ad impedire la deli-bazione; questa sarà solo probabile qualo-ra il resistente dimostri che si sia trattatodi una “convivenza come coniugi” secondoil senso inteso dalla Cassazione. Per di più,a nulla varranno tali considerazioni di or -dine pubblico qualora la domanda sia pre-sentata congiuntamente dai due coniugi,rientrando, l’eccezione in questione, tra idiritti potestativi della parte interessatache è l’unica a poterla sollevare. Leggiamoin sentenza: “non possono sussisteredubbi circa la tendenziale delibabilità,sotto tale profilo … anche nel caso in cuigià emergesse ex actis una situazione diconvivenza coniugale … ciò in ragione del-l’affermata rilevabilità della convivenzaconiugale solo a seguito di una tempestivaeccezione di parte, sia della prevalenza dadare alla consapevole, concorde manife-stazione di volontà delle parti. Una do -manda congiunta, come ovvio, fa presu-mere la rinuncia alla formulazione diqual sivoglia eccezione. Come accade,peraltro, nei casi di simulazione unilatera-le (altro ostacolo di ordine pubblico alladelibazione), dove alcuna tutela è offertada tale principio quando l’esclusione deibona matrimonii, seppur unilaterale, ”siastata portata a conoscenza dell’altro co -niuge prima della celebrazione del matri-monio, o se questo ne abbia comunquepreso atto, ovvero quando vi siano statielementi rilevatori … non percepiti dall’al-tro coniuge solo per sua colpa grave…”(Cass. n. 5026/1986). Solo per inciso, il ri -chiamo della sentenza al favor matrimo-nii conseguente alla consapevole, piena edeffettiva prosecuzione del rapporto matri-moniale che giustifica, in un certo senso,la stabilità della convivenza coniugale co -me coniugi, nonché la netta distinzioneoperata tra matrimonio-atto e matrimo-nio-rapporto, sono concetti che, in realtà,non si discostano molto dal diritto canoni-co che fa del favor matrimonii un princi-pio davvero inderogabile dinanzi al dub-bio sull’esistenza di un reale motivo dinul lità. In quanto sacramento, infatti, ilma trimonio, secondo la legge canonica èsempre valido e la prova diabolica dellanullità del vincolo spetta proprio alla parteche ha interesse a farla valere. Solo dopolunghi interrogatori, acquisizione di provee documenti, spesso dopo la nomina di p -eriti esperti, il Tribunale ecclesiastico siesprime sulla validità del vincolo; l’accer -tamento di un vizio del consenso, che ren -da nullo il matrimonio-atto, non può noninfluire sul matrimonio-rapporto che, difatto, è viziato ab origine. E non semprel’evidente durata del matrimonio, allietatada prole, è prova di una certa stabilità, dicomunione e di vera unione tra i coniugi.Spesso è solo apparenza. Forse la SupremaCorte, consapevole che non sempre la re -altà coniugale è ciò che appare, ha volutocertamente dare rilevanza al matrimonio-rapporto quale fonte inderogabile di dirit-ti, obblighi, aspettative, ma ha lasciato unaporta aperta, non solo alla volontà deicontraenti, ma anche e soprattutto, con-sentendo alla parte interessata di dimo-strare l’inesistenza di situazioni coniugaliche non possono darsi per certe.

Il matrimonio-rapporto è manifestazione di un insieme di diritti inviolabili ed inderogabili

La corte di legittimità, con una recente pronuncia, attribuisce rilevanza all’ordine pubblico interno

Dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 32 del dpr 600/1973

I prelievi bancari del professionistanon sono più considerati “nero”Finalmente abrogata una norma che poteva mettere in difficoltà anche l’avvocato nei confronti del Fisco

I prelievi dal conto bancario da partedi professionisti ed autonomi senzagiustificazione non possono essere piùconsiderati automaticamente compensiin nero.

La novità arriva dalla sentenza n.228/2014 della Corte Costituzionale cheha bocciato la presunzione relativa aititolari di reddito di lavoro autonomo.

L’art. 32, comma 1, numero 2), secon-do periodo del DPR 600/1973 stabilivache i prelievi bancari dei professionisti,ove non fossero giustificati, ovverosenza indicazione del beneficiario, siintendevano compensi non dichiarati,parificando, così, il reddito dei lavorato-ri autonomi al reddito dimpresa.

Secondo questa norma assurda esenz’altro irrazionale l’avvocato, peresempio, che prelevava una somma didanaro dal bancomat per fare un regalo,se non avesse avuto l’accortezza di con-servare lo scontrino, sarebbe potuto in -cappare nell’accertamento da parte delFisco che avrebbe potuto considerarequel prelievo alle stregua dei ricavi.

Finalmente, sollevata la questione dilegittimità costituzionale da parte dellaCommissione Tributaria del Lazio, laCorte Costituzionale con la suddettasen tenza ha dichiarato l’illegittimità dita le disposizione limitatamente, appun-to, ai professionisti.

In motivazione la Consulta sottoli-nea che, benché le figure dell’imprendi-tore e del lavoratore autonomo sianoper molti versi affini nel diritto internocome nel diritto comunitario, esistonospecificità di quest’ultima categoria cheinducono a ritenere arbitraria l’omo -geneità di trattamento prevista dalla di -sposizione censurata.

L’equiparazione delle due figure dicontribuenti faceva sì che, anche per ilavoratori autonomi, in assenza di giu-stificazione, doveva ritenersi che lasom ma prelevata, non contabilizzata onon fatturata, fosse stata utilizzata perl’acquisizione di fattori produttivi e chetali avrebbero prodotto beni o servizi aloro volta venduti, appunto, “a nero”.

La sentenza n. 228/2014 della Con -sulta precisa che “l’attività svolta dai la -vo ratori autonomi, al contrario, si carat-terizza per la preminenza dell’apportodel lavoro proprio e la marginalità del-l’apparato organizzativo; tale margina-lità assume poi differenti gradazioni aseconda della tipologia di lavoratoriautonomi, sino a divenire quasi assentenei casi in cui è più accentuata la naturaintellettuale dell’attività svolta, comeper le professioni liberali”.

Aggiungasi, ancora, che l’irragio ne -vo lezza della norma censurata emerge-va ancora più prepotentemente se sicon sidera che i professionisti hanno unregime di contabilità per lo più semplifi-cato, per cui la fisiologica promiscuitàdelle entrate e delle spese, sia esse per-sonali che professionali.

Una pronuncia da accogliere consoddisfazione soprattutto dagli avvocatiche, vessati dai tanti obblighi ed adem-pimenti quotidiani, almeno non avran-no più anche quello di conservarsi loscontrino per l’acquisto del pane o deiregali per giustificare i prelievi bancari.

di VINCENZO BONIFACIO

La durata triennale della convivenza coniugale e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

di GIUSEPPE ALESSANDRO BENTIVOGLIO

Page 8: Realtà Forense

Se c’è una cosa che accomuna davverol’Italia è l’estrema diversità genetica esociale dei suoi abitanti.

Già Metternich parlava dell’Italia comedi un’espressione geografica. Assai piùconfacente alla realtà il D’Azeglio, con ilsuo federalismo puro; e non è un caso se,dopo quasi due secoli, buona parte deglistoriografi italiani ritenga ormai opportu-no riscrivere “una gloriosa” pagina dell’i-conografia nazionale.

Del resto, di casi eccelsi e isolati la sto-ria politica e culturale del nostro paese èassai ricca e variegata. Tra questi anche gliavvocati, come altri, esponenti di un certofederalismo illuminato. Lo sa bene l’as so -ciazione geografi d’Italia che ha proposto,in sede di riforma e abrogazione delleProvince, la ridistribuzione delle compe-tenze amministrative nel rispetto di unamaggiore attenzione del territorio, di mo -do da scomporre le regioni italiane, abro-gare le province ed ingrandirne gli ambititerritoriali. Un po’ quel che ha fatto la cittàdi Altamura proponendo di passare o allaBAT o alla provincia materana.

Qualcosa di più rispondente alle neces-sità degli avvocati e dei restanti operatorigiudiziari l’aveva congegnato lo sciaguratolegislatore della L. 141/11, in cui il gover-no, al fine di “realizzare risparmi di spesae incremento di efficienza” provvedevacon “uno o più decreti legislativi” a “rior-ganizzare la distribuzione sul territorio

degli uffici giudiziari ” consentendo di (art.1 comma 2 lett. b) “ridefinire, anche me -diante attribuzione di porzioni di territoria circondari limitrofi, l’assetto territorialedegli uffici giudiziari secondo criterioggettivi e omogenei (omissis)”.

Seguivano poi i commi 4 e 5 con tantodi procedure da adottare per rendere fatti-bile l’agognato risparmio di spesa. E cosìl’annus terribilis 2011 poneva le basi per ifamigerati decreti legislativi nn. 155/12 e156/12 che hanno visto realizzata la con-centrazione, sfortunatissima, di tutti gliuf fici giudiziari di tribunale nei capoluo-ghi di provincia di tutte le regioni d’Italia,con buona pace per tutte le sezioni distac-cate di tribunale che avevano svolto,obtorto collo, la funzione per la quale era -no state concepite: amministrare la giusti-zia sul territorio. Unica ancora di salvezzal’accollo di spesa da parte della Regione,per le sezioni di tribunale, e dei Comuni,per gli uffici del Giudice di Pace, con i ri -sultati che tutti noi conosciamo.

In realtà, fino a settembre scorso, vi eraancora una piccola speme rappresentatadalla possibilità di ridisegnare l’ambitoter ri toriale di tribunale a mezzo di decre-to interministeriale, ai sensi del comma 5citato. Un tentativo più volte prospettatodagli avvocati di Altamura e Gravina, dimodo da passare al tribunale di Matera.

Un’eresia per alcuni, un toccasana permolti, i più, avvocati e cittadini, oltre 120

mila, che si sono visti, dall’oggi al domani,catapultati in un unico ufficio giudiziario,quello di Bari, in barba alla fisica classicache prescrive l’impenetrabilità dei corpi.Una legge, questa, affatto ignota allaPresidenza del Tribunale che ha tentatoinvano di salvare quantomeno le sezionidistaccate di Tribunale di Monopoli eAltamura. Da lì in poi una pioggia di ricor-si prosciugati dal “sole romano” che, ar -dente, ha seccato le risorse di noi poveriavvocati, predati dalla crisi economica eda un famelico legislatore occupato a farcassa in uno Stato colabrodo.

Ma, oltre a diversità e federalismo, adaccomunarci vi è pure l’eterna eterogene-si dei fini che fa sì che quel che sembrauscito dalla porta passi poi dalla finestra. Ilriferimento è alle linee di riforma delleCorti d’Appello d’Italia che pare comportila soppressione delle Corti c.d. minori pernumero di cause e abitanti. Tra queste,quella di Potenza con conseguente trasfe-rimento della sua competenza alla Cortedi Appello di Salerno per il Tribunale diPotenza, e a quella di Bari, per il Tribunaledi Matera. In quella sede risulterebbe poipossibile estendere la competenza territo-riale del detto tribunale ad altri comuniviciniori, quali Altamura e Gravina, connotevole alleggerimento del carico di lavo-ro presente, e pressante, negli uffici giudi-ziari baresi.

La domanda allora è una sola. Perchénon agevolare la realizzazione di questoprogetto? Perché opporsi, come già hannofatto taluni nostri colleghi rappresentan-ti? Comprensibile, ma non legittimo, il ti -more, invero ingiustificato, di perdere po -tere e prestigio. Ridicolo. Che cosa è ri ma -sto all’Avvocatura e ai suoi rappresentan-ti se non una parvenza di autonomia e vi -gore? Dov’è quell’antico splendore?

Sarebbe sciocco arroccarsi su posizioniprecostituite pensando di poter coltivare ilproprio orticello per mille anni ancora. Lodimostrano i violini del Titanic, in fase diaffondamento. Lo hanno capito benequel le associazioni professionali che, a li -vello locale, si sono messe insieme, qualigli ingegneri e architetti, tanto relazionar-si come un unico soggetto istituzionale. Lofanno per dignità e sopravvivenza profes-sionale.

Ritenere, come taluni, di potersi anco-rare ad un comodo approdo non trova ri -scontro alcuno.

Quante volte abbiamo sentito nomina-re l’Europa al fine di imbrigliare ordini eprofessioni?

Ritenere di aver passato indenni que-sto momento storico è assai pernicioso pertutti gli iscritti, di qualunque fazione. As -sai più utile ripensarsi in tutte le formepossibili. Certo le associazioni territorialisono avvantaggiate nella lotta per la so -pravvivenza, tanto dal potersi estendereterritorialmente e penetrare laddove altrinon sono riusciti. E allora perché non son-dare questa possibilità che consente co -munque di alleggerire la situazione deinostri uffici giudiziari e di estendere l’as -sociazionismo ad un ambito territorialepiù vasto?

Forse il mio è un sogno, ma non mi vadi ritrovarmi di qua a qualche anno comequel vecchio brontolone, ritratto nelle vi -gnette satiriche degli anni ’50, che, dinan-zi al mondo che cambiava, affermava “ar -ridatece er puzzone”. Almeno all’epoca vierano le preture.

Anno XL - N. 2 - Dicembre 2014

p a g i n a o t t o

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie prosegue con la riforma delle corti d’appello

È un errore rimanere arroccati su posizioni precostituite

(Non) sorvegliare e punire

di RENATO GONSALVO

Correva lanno 1975, quando Michel Fou -cault raccontava la modernità e l’u ma -

nità della pena detentiva, nel suo epocalesaggio “Sorvegliare e punire”. Moderna per-ché sarebbe stata definitivamente integratanei sistemi penali in epoca piuttosto recente,a partire dalla fine del diciottesimo secolo.Umana perché la privazione della li bertàpersonale è senza dubbio meno afflittivadegli antichi supplizi e torture, spesso pub-blici, o addirittura delle vere e proprie esecu-zioni.

A partire da quel momento l’equazione“pena=privazione della libertà personale”diventa del tutto evidente, naturale, quasiun indiscutibile dogma della moderna ese-cuzione delle pene. La sorveglianza, rilevaFoucault, ne è la cifra caratterizzante,espressione del potere di controllo che loStato sorvegliante esercita sui detenuti sor-vegliati.

Quasi quarantanni dopo, la questione delsorvegliare e punire sembra ancora attualis-sima. Non soltanto in riferimento a casi co -me quello di Cucchi, ma anche per le mi -gliaia di lettere, segnalazioni e ricoveri, chetestimoniano l’indifferibilità di una prontari flessione e azione sul sistema carcerario.Insieme con gli effetti, spesso inutili, e tal-volta devastanti, che la detenzione producesui condannati. L’ordinamento punisce, masorveglia poco e male, e soprattutto ciò av -viene in senso univoco. A ben guardare ilproblema è antico e rimanda alla nota aporiadella Repubblica di Platone: chi sorveglia isorveglianti? Corre l’anno 2014 e nei mesida gennaio a novembre, su circa 119 decessiin carcere av venuti per cause non chiare, 38sarebbero addebitabili a suicidio. Secondoalcune stime la percentuale di chi si toglie lavita in carcere sarebbe salita quest’anno al40%. In au mento dunque rispetto a quelladello scorso che sfiorava il 30%.

Nel frattempo dalla commissione Grat -teri sembrano provenire proposte tese adaffidare l’amministrazione penitenziaria alleforze di polizia. E ciò, come ha ricordato inottobre il presidente di Antigone PatrizioGonnella, dalle colonne del Manifesto, in pa -lese contrasto con il suggerimento che le or -ganizzazioni internazionali danno alle nuo -ve democrazie di sottrarre le prigioni al con-trollo dei ministeri di polizia.

Non si possono non ricordare le tante e

preziose iniziative, dalla riforma Gozzini adaltre, che negli ultimi decenni hanno intesocreare spazi e modi alternativi alla detenzio-ne pura e semplice. Tanti anche gli sforziquo tidiani realizzati da attenti magistrati,av vocati, associazioni e personale addettoall’assistenza ai detenuti.

Eppure, se soltanto si prova a fare qual-che passo indietro, per non guardare il tas-sello ma il mosaico tutto intero, sembra checiò non basti e non possa bastare. Non sidiscute qui della gravità di certi fatti e dellanecessaria funzione (anche) retributiva epreventiva di ogni pena.

La domanda è un’altra.L’accelerazione dei mutamenti in ogni

campo ha fatto del ’900 il “Secolo breve”, perdirla con Eric Hobsbawm. Ebbene, se l’ac ce -lerazione è rimasta la stessa, e così pare chesia, allora il secolo ventunesimo sarà bre vis -simo. Non mi pare che il mondo di oggi asso-migli molto a quello del diciottesimo secolo:economia, società, tecnologia, dunque la cri-minalità, sono del tutto mutate, radicalmen-te evolute in ogni aspetto. La pe na detentiva,invece, resta la stessa, salvi pur rilevanti manon determinanti micro-adattamenti. Qualè il senso di tutto ciò, se senso vi è?

Forse, in un tempo in cui si va su Martee le tracce di un vinile girano su iPod, è giun-to il momento di uno sforzo di pensiero edazione che fuoriesca dai consessi di unmondo del diritto che talvolta finisce col par-lare di se stesso a se stesso, con il rischio diun cortocircuito di comunicazione e di idee.Una soluzione moderna e attuale non puòfare a meno del contributo di professionalitàe scienze altrettanto moderne ed attuali,dall’ingegneria gestionale a quella sociale,dalla più recente criminologia alla psicologiapenitenziaria. Infine, nell’epoca dei bilancipubblici consultabili online e della traspa-renza degli enti, è forse il momento di unascelta, politica nel senso più ampio, fra unsistema carcerario opaco ed incontrollabiledall’esterno ed uno, invece, più trasparenteed aperto allo sguardo della società civile, agaranzia dei sorvegliati oltre che dei sorve-glianti.

di MAXIME MANZARI

Di storie e geografie…

Necessaria una riflessione sul sistema penitenziario con professionalità e scienze moderne ed attuali

Sono in aumento i decessi in carcere rispetto al 2013