Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

8
pagina uno N on è una "nomina" ma la "elezio- ne" di quattro componenti (in prati- ca, il 27 per cento dell'organico) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Bari. Invito tutti gli avvocati amici, o pre- sunti tali; i sedicenti estimatori e quelli che invece sareb- bero felici nel man- darmi a quel pae- se, e che non lo fanno solo per soli- darietà umana; i li- tisconsorti pazienti e gli avversari più o meno cortesi; quelli che vengono puntualmente in assemblea e i com- pagni di fila nelle code che si snodano mestamente nei corridoi; quelli che im- precano e quelli che si rassegnano; i progressisti in imbarazzo e gli apocalit- tici soddisfatti dello schifo che avevano previsto da sempre. Insomma: invito tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Bari a venire a vota- re, nella casa di tutti, al sesto piano del Palazzo di Giustizia, nei giorni 15/16/17 e 18 maggio 2013, dalle ore nove alle ore quattordici. Se il primo invito vi ha allarmati, non abbiate timore: non sono candidato. Preferisco, per me, l'aggettivo al parti- cipio passato; e, poi, gli avvocati sono abituati a postulare pro aliis. Non fanno altro, dalla mattina alla sera, nelle ore del giorno e in quelle della notte, e in questa funzione individuano l'intima essenza di se stessi. L'anno scorso, l’intera classe foren- se barese è stata sconfitta, alle elezio- ni suppletive: non si è raggiunto il limi- te minimo di partecipazione, perché fossero ritenuti validi i voti espressi da tanta gente del nostro ambiente, maga- ri venuta da fuori Bari, dopo aver la- sciato, per qualche ora, incombenze di lavoro e affetti familiari. Fu una vergogna (che ho sentito pesarmi sul volto canuto e sui precordi messi a dura prova); una vergogna, che quest'anno non deve ripetersi. Autorizzo tutti i candidati che lo vor- ranno fare ad utilizzare questo mes- saggio, a fini dichiaratamente propa- gandistici e sana mente autoreferen- ziali. Senza riserva alcuna e con la consapevolezza di aver contribuito a difendere la dignità della professione forense. Anche con la più leale delle armi: il voto libero, consapevole, chiesto senza ipocrisia e dato con l'intelligenza e con il cuore, in un'ora triste per i bilanci do- mestici, per la pace sociale, per la sere- nità delle nostre famiglie. Votare è sentirsi responsabili. Fre- garsene (scusate) è viltà. Forza, avvocati di Terra di Bari! Votare è sentirsi responsabili. Fregarsene è viltà A proposito di informazione e partecipazione, mi piace rendere noto ai colleghi e lettori di “realtà forense” che, lunedì 29 aprile, nonostante la richiesta di rinvio formulata dal Sindacato, si è puntualmente svolta l’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari, per l’approvazione del bilancio consuntivo. La richiesta di rinvio era giustificata dal fatto che tra il giorno del deposito del bilancio, il ventiquattro pome- riggio, e quello fissato per la sua approvazione, per l’appunto il ventinove, tra festività e week end, restava, per chi ne avesse avuto interesse, il solo giorno venti- sei, venerdì, per esaminarlo. Il diniego del differimento della data dell’assemblea veniva giustificato, con una comunicazione del Presidente, dall’obbligo di approvazione entro il termine massimo normativamente previsto per il 30 aprile, salvo poi precisare, in sede assembleare, che sarebbe stato sufficiente effet- tuare la sola convocazione dell’adu- nanza entro tale data. È vero, la questione è stata sot- toposta alla volontà assembleare che ha ritenuto, dapprima, di non accedere alla richiesta di rinvio e, successivamente, di approvare il consuntivo predisposto dal Consiglio. Aggiungo, ancora, anche al fine di evidenziare la pratica attuazione dello slogan “informazione e partecipazione”, che nella giornata del ventisei, una volta letto il bilancio e le rela- tive relazioni, noi del Sindacato ci siamo azzardati ad avanzare la richiesta di visionare la documentazione giustificativa ma ci è stato risposto che non era a dispo- sizione e che in ogni caso sarebbe stato necessario depositare una formale richiesta di accesso agli atti. Indicazione puntualmente, da noi rompiscatole, seguita e che ovviamente sarà evasa dal Consiglio, more solito, nel termine di legge, e cioè a distanza di quasi un mese dalla data dell’assemblea ed a bilancio approvato: arroganza del potere! In sede assembleare il Sindacato ha votato contro l’approvazione del bilancio ed ha invitato il tesoriere a rassegnare le dimissioni dall’incarico: è gravissimo che il controllato tenti di sottrarsi al controllo; è vergognoso che ciò sia consentito! Sia chiaro, nessuno pensa, sarà magari per inge- nuità, che qualcuno si sia appropriato indebitamente di denaro altrui o che ne abbia approfittato per scroccare cene, viaggi o qualsivoglia altra attività ludica, il punto non è questo, tali basse insinuazioni eventualmente le lasciamo ad altri, a noi piace pensare che viviamo in un mondo di onesti, ma ciò che si è voluto stigmatizzare è il rispetto delle regole. Se è previsto il diritto dei contribuenti di controllare come vengono spesi i soldi di tutti, vogliamo consentire agli interessati di esercitare questo diritto? Vogliamo dare loro un congruo tempo per leggere le carte? Si tratta di un diritto del singolo, del rispetto della norma, caro Presidente, che non può essere sottoposto ad al- cuna volontà assembleare! Ma in che mondo viviamo? Cosa sono questi truc- chetti? Ma vale la pena sottoporsi a tali brutte figure se non si ha nulla da nascondere? Cosa avrebbe compor- tato riconoscere la giustezza dell’istanza del Sindacato e spostare l’assemblea di una settimana? NULLA! Infine, mi chiedo, rivolgendomi a quella quarantina di colleghi che, in assemblea, hanno votato favorevol- mente, ma cosa avete approvato? Un bilancio di cui non avete letto una sola pagina e non avete esaminato un solo documento giustificativo. E voi altre associazio- ni che vi ergete a paladini dei più deboli e a guardiani della legalità, ma soltanto in campagna elettorale, dove eravate? Cosa avete fatto e detto? Nulla, se presenti siete rimaste colpevolmente silenti. Molto probabilmente a pochi interessa l’accaduto, ma a noi del Sindacato piace raccontarlo ugualmente, perché siamo convinti che per aversi informazione e partecipazione non bastano le porte aperte. di PIERLUIGI VULCANO Poco tempo per l’esame dei documenti Chi li ha visti L’importanza del momento elettorale nelle scelte per l’Avvocatura Suppletive 2013, niente che non si sia già visto Il motore del sentimento umano Anno XXXIX - N. 2 Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari Bari, maggio 2013 Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198 ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATO NEL 1969 - Aderente ANF Avvocati alle urne nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 2013, dopo due settimane il turno di ballottaggio Elezioni suppletive: un invito al voto Q uando pensi di aver sentito tutto o quasi nei corridoi dei palazzi di giusti- zia e nei discorsi di quanti si affacciano al sesto piano del tribunale civile per cer- care, presso le istituzioni, le associazioni e i fotocopiato- ri, una soluzione ai loro pro- blemi, l’elemento nuovo non passa certo inosservato. È una mattina qualsiasi e la doglian- za, come una qualsiasi moneta, ha due facce. C’è chi si lamenta per un “buon onomastico” ricevuto tramite sms sul cellulare da candidati alla competizione elettorale o loro supporters, evidenzian- do che l’anno anno scorso la stessa ri- correnza è stata dimenticata e che quello prossimo nessuno se ne ricor- derà, e chi non nasconde la propria de- lusione per non essere destinatario di tanta attenzione, fratellanza, amicizia. Una timida spiegazione c’è, dico io. Amico e collega, di che segno sei? In tempi come questi non guardare solo al tuo ascendente zodiacale ma verifica anche se il tuo santo o il tuo complean- no sono attinti dalla presenza del pia- neta “elezioni” e troverai ciò che tu desi- deri ”. Il pensiero e la nostra solidarietà sono rivolti a tutti coloro che celebrano le loro ricorrenze lontani dal pianeta elettorale e che non riceveranno mai un biglietto di auguri elettronico, magari anche da chi è un perfetto sconosciuto. Questo è uno dei tanti sentimenti che caratterizzano la campagna eletto- rale per le suppletive 2013. Gli altri e i più diffusi, misti a stati d’animo, sono il risentimento, lo stupore, la perdita di memoria, la stizza, la delusione, la pau- ra, il coraggio. Risentito è il candidato al quale non puoi parlare di contenuti ma che si ser- ve di eventi istituzionali per far bella mostra di sé, risentita è l’istituzione (ma l’istituzione fa campagna elettorale? Di- rei proprio di si….) abituata solo agli ap- plausi e alle lodi, stizzita è la penna di chi grida allo scandalo, smemorata è l’associazione sindacale che dice quel- lo che pensa, stupito il collega di quan- to accade nella politica forense locale, coraggioso il competitor che si auto- sospende per affermare un principio nel quale nemmeno la sua associa- zione crede. È tutto così evidente, ma sembra che non se ne possa parlare. È sempre accaduto e anche oggi accade, ma ricordar- lo sembra ledere l’onore di molti. E puntuale, la bacchettata arri- va. A volte istituzionale, altre a- nonima, altre ancora personale. Chi mi vuole bene mi sugge- risce di non ricorrere spesso al- la preterizione, ma mi chiedo se ci si possa domandare come sarà composto il seggio elettorale, se ne farà parte il presidente in carica o quello designato per il 2015 o chi aspira alla Cassa o coloro che comunque hanno un inte- resse all’elezione di un candidato piut- tosto che di un altro. Nessuno dubita di nessuno ma, visti i richiami al senso di responsabilità e al rispetto delle leggi, se ne può almeno parlare? Tutti hanno già visto tutto, non pren- diamoci in giro. E non fingiamo stupore. Questo mese di maggio celebrerà anche il miglior sorriso “estate 2013”. Dentature smaglianti ci e vi attenderan- no negli ultimi dieci metri che precedo- no l’entrata nella cabina elettorale, co- me se fossimo tutti ad una festa, a ri- cordarci dov’è il bancone del bar. E ci saranno tutti, senza alcuna distinzione, come se l’importanza dell’evento non richiedesse una minima forma sacra- mentale. Ma non di festa si tratta, ma dell’ele- zione di quattro consiglieri. Quale senti- mento umano debba muovere la scelta non è dato sapere, e forse non è nem- meno sindacabile. Tuttavia, affidare la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello lo- cale significa almeno riflettere su chi in questi anni si è impegnato, su come si è speso, su quale sia l’apporto che può dare. Abbiamo visto tutto, ma nella cabi- na, un attimo prima di posare la matita sulla scheda, è giusto soffermarsi sul- l’importanza del momento. Nessuno ci potrà vedere, nessuno ci potrà rimpro- verare. Un voto in piena coscienza. I candidati del Sindacato Avvocati di Bari, associazione aderente all’ANF, sono Pierluigi Vulcano, Fabio Canda- lice, Pasqua Ruccia (detta Lella) e Francesco Amodio (detto Ciccio). di MICHELE MASCOLO di LUIGI PANSINI APPROVATO IL BILANCIO DAL C.d.O. Bari, piazza Moro negli anni Venti del Novecento (Melchiorre V.A., Note sto- riche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

description

ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI, FONDATO NEL 1969 ed Aderente ad ANF.

Transcript of Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

Page 1: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

p a g i n a u n o

Non è una "nomina" ma la "elezio-ne" di quattro componenti (in prati-

ca, il 27 per cento dell'organico) delConsiglio dell'Ordine degli Avvocatipresso la Corte d'Appello di Bari.Invito tutti gli avvocati amici, o pre-

sunti tali; i sedicenti estimatori e quelliche invece sareb-bero felici nel man-darmi a quel pae-se, e che non lofanno solo per soli-darietà umana; i li-tisconsorti pazientie gli avversari piùo meno cortesi;quelli che vengonopuntualmente inassemblea e i com-

pagni di fila nelle code che si snodanomestamente nei corridoi; quelli che im-precano e quelli che si rassegnano; iprogressisti in imbarazzo e gli apocalit-tici soddisfatti dello schifo che avevanoprevisto da sempre.Insomma: invito tutti gli avvocati

iscritti all'Ordine di Bari a venire a vota-re, nella casa di tutti, al sesto piano delPalazzo di Giustizia, nei giorni 15/16/17e 18 maggio 2013, dalle ore nove alleore quattordici.Se il primo invito vi ha allarmati, non

abbiate timore: non sono candidato.Preferisco, per me, l'aggettivo al parti-cipio passato; e, poi, gli avvocati sonoabituati a postulare pro aliis. Non fannoaltro, dalla mattina alla sera, nelle oredel giorno e in quelle della notte, e inquesta funzione individuano l'intimaessenza di se stessi.L'anno scorso, l’intera classe foren-

se barese è stata sconfitta, alle elezio-ni suppletive: non si è raggiunto il limi-te minimo di partecipazione, perchéfossero ritenuti validi i voti espressi datanta gente del nostro ambiente, maga-ri venuta da fuori Bari, dopo aver la-sciato, per qualche ora, incombenze dilavoro e affetti familiari.Fu una vergogna (che ho sentito

pesarmi sul volto canuto e sui precordimessi a dura prova); una vergogna,che quest'anno non deve ripetersi.Autorizzo tutti i candidati che lo vor-

ranno fare ad utilizzare questo mes-saggio, a fini dichiaratamente propa-gandistici e sana mente autoreferen-ziali. Senza riserva alcuna e con laconsapevolezza di aver contribuito adifendere la dignità della professioneforense.Anche con la più leale delle armi: il

voto libero, consapevole, chiesto senzaipocrisia e dato con l'intelligenza e conil cuore, in un'ora triste per i bilanci do-mestici, per la pace sociale, per la sere-nità delle nostre famiglie.Votare è sentirsi responsabili. Fre-

garsene (scusate) è viltà.Forza, avvocati di Terra di Bari!

Votare è sentirsi responsabili.Fregarsene è viltà

Aproposito di informazione e partecipazione, mipiace rendere noto ai colleghi e lettori di “realtà

forense” che, lunedì 29 aprile, nonostante la richiesta dirinvio formulata dal Sindacato, si è puntualmente svoltal’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati diBari, per l’approvazione del bilancio consuntivo.La richiesta di rinvio era giustificata dal fatto che tra

il giorno del deposito del bilancio, il ventiquattro pome-riggio, e quello fissato per la sua approvazione, perl’appunto il ventinove, tra festività e week end, restava,per chi ne avesse avuto interesse, il solo giorno venti-sei, venerdì, per esaminarlo.Il diniego del differimento della data dell’assemblea

veniva giustificato, con una comunicazione delPresidente, dall’obbligo di approvazione entro il terminemassimo normativamente previsto per il 30 aprile, salvopoi precisare, in sede assembleare,che sarebbe stato sufficiente effet-tuare la sola convocazione dell’adu-nanza entro tale data.È vero, la questione è stata sot-

toposta alla volontà assembleareche ha ritenuto, dapprima, di nonaccedere alla richiesta di rinvio e,successivamente, di approvare ilconsuntivo predisposto dalConsiglio.Aggiungo, ancora, anche al fine

di evidenziare la pratica attuazionedello slogan “informazione e partecipazione”, che nellagiornata del ventisei, una volta letto il bilancio e le rela-tive relazioni, noi del Sindacato ci siamo azzardati adavanzare la richiesta di visionare la documentazionegiustificativa ma ci è stato risposto che non era a dispo-sizione e che in ogni caso sarebbe stato necessariodepositare una formale richiesta di accesso agli atti.Indicazione puntualmente, da noi rompiscatole,

seguita e che ovviamente sarà evasa dal Consiglio,more solito, nel termine di legge, e cioè a distanza diquasi un mese dalla data dell’assemblea ed a bilancioapprovato: arroganza del potere!In sede assembleare il Sindacato ha votato contro

l’approvazione del bilancio ed ha invitato il tesoriere arassegnare le dimissioni dall’incarico: è gravissimo cheil controllato tenti di sottrarsi al controllo; è vergognosoche ciò sia consentito!Sia chiaro, nessuno pensa, sarà magari per inge-

nuità, che qualcuno si sia appropriato indebitamente didenaro altrui o che ne abbia approfittato per scroccarecene, viaggi o qualsivoglia altra attività ludica, il puntonon è questo, tali basse insinuazioni eventualmente lelasciamo ad altri, a noi piace pensare che viviamo in unmondo di onesti, ma ciò che si è voluto stigmatizzare èil rispetto delle regole.Se è previsto il diritto dei contribuenti di controllare

come vengono spesi i soldi di tutti, vogliamo consentireagli interessati di esercitare questo diritto? Vogliamodare loro un congruo tempo per leggere le carte? Sitratta di un diritto del singolo, del rispetto della norma,caro Presidente, che non può essere sottoposto ad al-cuna volontà assembleare!Ma in che mondo viviamo? Cosa sono questi truc-

chetti? Ma vale la pena sottoporsi a tali brutte figure senon si ha nulla da nascondere? Cosa avrebbe compor-tato riconoscere la giustezza dell’istanza del Sindacatoe spostare l’assemblea di una settimana? NULLA!Infine, mi chiedo, rivolgendomi a quella quarantina

di colleghi che, in assemblea, hanno votato favorevol-mente, ma cosa avete approvato? Un bilancio di cuinon avete letto una sola pagina e non avete esaminatoun solo documento giustificativo. E voi altre associazio-ni che vi ergete a paladini dei più deboli e a guardianidella legalità, ma soltanto in campagna elettorale, doveeravate? Cosa avete fatto e detto? Nulla, se presentisiete rimaste colpevolmente silenti.Molto probabilmente a pochi interessa l’accaduto,

ma a noi del Sindacato piace raccontarlo ugualmente,perché siamo convinti che per aversi informazione epartecipazione non bastano le porte aperte.

diPIERLUIGIVULCANO

Poco tempo per l’esame dei documentiChi li ha visti

L’importanza del momento elettoralenelle scelte per l’Avvocatura

Suppletive 2013, niente che non si sia già vistoIl motore del sentimento umano

Anno XXXIX - N. 2 Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari Bari, maggio 2013

Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198

ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATO NEL 1969 - Aderen te ANF

Avvocati alle urne nei giorni15, 16, 17 e 18 maggio 2013,dopo due settimane il turno

di ballottaggio

Elezioni suppletive:un invito al voto Quando pensi di aver

sentito tutto o quasi neicorridoi dei palazzi di giusti-zia e nei discorsi di quanti siaffacciano al sesto pianodel tribunale civile per cer-care, presso le istituzioni, leassociazioni e i fotocopiato-ri, una soluzione ai loro pro-blemi, l’elemento nuovo nonpassa certo inosservato.È una mattina qualsiasi e la doglian-

za, come una qualsiasi moneta, ha duefacce. C’è chi si lamenta per un “buononomastico” ricevuto tramite sms sulcellulare da candidati alla competizioneelettorale o loro supporters, evidenzian-do che l’anno anno scorso la stessa ri-correnza è stata dimenticata e chequello prossimo nessuno se ne ricor-derà, e chi non nasconde la propria de-lusione per non essere destinatario ditanta attenzione, fratellanza, amicizia.Una timida spiegazione c’è, dico io.

“Amico e collega, di che segno sei? Intempi come questi non guardare solo altuo ascendente zodiacale ma verificaanche se il tuo santo o il tuo complean-no sono attinti dalla presenza del pia-neta “elezioni” e troverai ciò che tu desi-deri ”. Il pensiero e la nostra solidarietàsono rivolti a tutti coloro che celebrano

le loro ricorrenze lontani dal pianetaelettorale e che non riceveranno mai unbiglietto di auguri elettronico, magarianche da chi è un perfetto sconosciuto.Questo è uno dei tanti sentimenti

che caratterizzano la campagna eletto-rale per le suppletive 2013. Gli altri e ipiù diffusi, misti a stati d’animo, sono ilrisentimento, lo stupore, la perdita dimemoria, la stizza, la delusione, la pau-ra, il coraggio.Risentito è il candidato al quale non

puoi parlare di contenuti ma che si ser-ve di eventi istituzionali per far bellamostra di sé, risentita è l’istituzione (mal’istituzione fa campagna elettorale? Di-rei proprio di si….) abituata solo agli ap-plausi e alle lodi, stizzita è la penna dichi grida allo scandalo, smemorata èl’associazione sindacale che dice quel-lo che pensa, stupito il collega di quan-to accade nella politica forense locale,coraggioso il competitor che si auto-sospende per affermare un principionel quale nemmeno la sua associa-

zione crede.È tutto così evidente, ma

sembra che non se ne possaparlare. È sempre accaduto eanche oggi accade, ma ricordar-lo sembra ledere l’onore di molti.E puntuale, la bacchettata arri-va. A volte istituzionale, altre a-nonima, altre ancora personale.Chi mi vuole bene mi sugge-

risce di non ricorrere spesso al-la preterizione, ma mi chiedo se ci sipossa domandare come sarà compostoil seggio elettorale, se ne farà parte ilpresidente in carica o quello designatoper il 2015 o chi aspira alla Cassa ocoloro che comunque hanno un inte-resse all’elezione di un candidato piut-tosto che di un altro. Nessuno dubita dinessuno ma, visti i richiami al senso diresponsabilità e al rispetto delle leggi,se ne può almeno parlare?Tutti hanno già visto tutto, non pren-

diamoci in giro. E non fingiamo stupore.Questo mese di maggio celebrerà

anche il miglior sorriso “estate 2013”.Dentature smaglianti ci e vi attenderan-no negli ultimi dieci metri che precedo-no l’entrata nella cabina elettorale, co-me se fossimo tutti ad una festa, a ri-cordarci dov’è il bancone del bar. E cisaranno tutti, senza alcuna distinzione,

come se l’importanza dell’evento nonrichiedesse una minima forma sacra-mentale.Ma non di festa si tratta, ma dell’ele-

zione di quattro consiglieri. Quale senti-mento umano debba muovere la sceltanon è dato sapere, e forse non è nem-meno sindacabile.Tuttavia, affidare la rappresentanza

istituzionale dell’avvocatura a livello lo-cale significa almeno riflettere su chi inquesti anni si è impegnato, su come siè speso, su quale sia l’apporto che puòdare.Abbiamo visto tutto, ma nella cabi-

na, un attimo prima di posare la matitasulla scheda, è giusto soffermarsi sul-l’importanza del momento. Nessuno cipotrà vedere, nessuno ci potrà rimpro-verare. Un voto in piena coscienza.I candidati del Sindacato Avvocati di

Bari, associazione aderente all’ANF,sono Pierluigi Vulcano, Fabio Canda-lice, Pasqua Ruccia (detta Lella) eFrancesco Amodio (detto Ciccio).

diMICHELEMASCOLO

diLUIGI PANSINI

APPROVATO IL BILANCIO DAL C.d.O.

Bari, piazza Moro neglianni Venti del Novecento(Melchiorre V.A., Note sto-riche su Bari, Bari 2001,Levante editori)

Page 2: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

p a g i n a d u e

Le ragioni delle dimissioniLe ragioni della partecipazione

Elezioni suppletive ...slogan ed aria fritta

L'assemblea del Sindacato Avvocati diBari, il 20 marzo scorso, ha deliberato di

partecipare all'elezioni suppletive 2013,designando come suoi candidati FrancescoAmodio (detto Ciccio), Fabio Candalice, Pa-squa Ruccia (detta Lella) e Pierluigi Vul-cano.Tale decisione non è stata accolta favo-

revolmente, per ovvie ragioni, dai candidatidegli opposti schieramenti, i quali, anzichéricercare il consenso evidenziando il loroimpegno in difesa della categoria e le pro-prie idee per il futuro della medesima, si la-sciano andare ad unico e solo ritornello: "sisono dimessi ed adesso si ricandidano".Ebbene, i motivi che all'incirca un anno

fa hanno indotto il Sindacato a ritirare i suoirappresentanti da tutti gli organismi istituzio-nali e paraistituzionali sono stati ampiamen-te illustrati in pubbliche assemblee, attraver-so le pagine di Realtà Forense, per i corri-doi.Molti Colleghi hanno condiviso la scelta,

altri meno, tutti ne hanno compreso il signi-ficato. Tuttavia, poiché "non c'è peggior sor-do di chi non vuol sentire"……….

LE RAGIONI DELLE DIMISSIONI: ilSindacato ha preso le distanze dal Consigliodell'Ordine e dagli esponenti del Libero Foroin esso presenti quando questi, nell'iter diapprovazione della riforma ordinamentale,in concomitanza dell'organizzazione delCongresso Nazionale dell'Avvocatura, tenu-tosi a Bari nel novembre scorso, hanno im-provvisamente mutato atteggiamento e dire-zione nell'affrontare le questioni e le proble-matiche che detta riforma poneva non con-trastandola adeguatamente.

Dimissioni, quindi, non come resa bensìquale gesto forte, protesta estrema finaliz-zata a richiamare l'attenzione generale suquanto stava accadendo. A cosa serve oggicriticare la legge di riforma professionale sequando si è avuta la possibilità di contra-starla si è preferito girare la testa?

LE RAGIONI DELLA PARTECIPAZIONEALLE SUPPLETIVE: oggi fortunatamente ilCongresso novembrino è alle spalle, la scia-gurata riforma purtroppo è legge. La natura-le scadenza di tutti gli organi istituzionali èstata prorogata di un anno, quindi, per iConsigli degli Ordini degli Avvocati sino al31.12.2014, e in questo lasso di tempo deb-bono essere approvati ben 39 regolamentidi attuazione della riforma, alcuni di compe-tenza del Ministero, altri degli ordini territo-riali ed altri ancora del CNF, previo pareri diquest'ultimi.Il Sindacato ritiene di dover essere parte

attiva in questa delicata fase e di dover ren-dersi portatore di tutte quelle istanze direttealla tutela dell'autonomia, dell’indipendenzae del decoro dell'Avvocatura.Questo è il contributo che il Sindacato in

piena autonomia di pensiero vuole dare alConsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.Le nostre battaglie sono state sempre

per i contenuti e non per le poltrone. Questoè il pensiero del Sindacato, noi siamo delSindacato.Se poi esprimere liberamente il proprio

pensiero è da estremisti o da sognatori, ilSindacato Avvocati di Bari è estremista esognatore! Se lottare per l'autonomia e l'in-dipendenza della professione è "roba dapazzi, allora il Sindacato è "roba da pazzi".

Per la prima volta dopo svariatianni, non sarò candidato in una

competizione elettorale.Dopo aver costretto amici, co-

noscenti e persino colleghi dai voltiappena noti, a votarmi ripetutamen-te per il Comitato Pari Opportunità,quale delegato in svariati CongressiNazionali ed infine per il Consigliodell'Ordine, avete pensato bene di...liberarvi di me spedendomi inquel di Roma, come delegatonell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Per queste suppletive non vedretequindi la mia faccia affissa sui muri delTribunale, sia perché intendo proseguire inquesto nuovo percorso, sia perché non osopensare a cosa sarebbe successo se aves-si deciso di dimettermi anche dall'OUA.Nessun disinteresse però per questa

competizione che, alla luce della nefastaapprovazione della riforma e del conse-guente ruolo attivo degli ordini territorialiper l'approvazione dei regolamenti, diventadi primaria importanza.Così come diventa fondamentale che vi

siano all'interno delle istituzioni locali colle-

ghi preparati e non improvvisa-mente folgorati sulla via diDamasco.È per questo che il mio in

bocca al lupo non è solo rivolto aLella, Fabio, Ciccio e Pierluigi,ma anche e soprattutto a tutti gliavvocati perché possano essererappresentati da chi è realmenteattento ai nostri problemi.Piaccia o non piaccia, almeno

su questo credo non possanoesserci dubbi. Il Sindacato è da sempreimpegnato nel tentativo, a volte vano, dinon soggiacere al politico di turno, piuttostoche agli industriali e peggio ai nostri vertici.Devo invece purtroppo constatare che

spesso siamo stati soli nella lotta.Non posso tacere, infatti, il senso di

fastidio che provo nel veder risorgere come"araba fenice" una serie di movimenti eassociazioni che rimangono in letargo permesi ed a volte anni, per poi risvegliarsisolo in occasione delle elezioni. Ma volontàdi rinnovamento, trasparenza e così viasbandierati proprio in questo tipo di con-sessi, rimangono solo slogan ed aria fritta.

diANTONIOBELLOMO*

E L E Z I O N I S U P P L E T I V E

Bari, piazza S. Ferdinandocon annesso mercato neglianni Venti del Novecento(Melchiorre V.A., Note stori-che su Bari, Bari 2001, Le-vante editori)

Page 3: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

p a g i n a t r e

Se alle 7.30 di mattina Ti arrivano due SMS quasi contemporaneamente non Tidevi aspettare nulla di buono. Se questi messaggi Ti arrivano da due Colleghi, ancorprima Amici, con cui hai vissuto per molti anni nello studio dell’Avv. De Pascale, vienipervaso da un tremendo presentimento e, mentre cerchi di spingere i tasti giusti sulcellulare per poterli leggere, le mani ti tre-mano e non riesci a controllarle. Quandofinalmente riesci ad aprirli il presentimen-to diventa drammatica realtà: l’Avv. DePascale ci ha lasciati.

Pensavo di aver esaurito la quantità dilacrime a mia disposizione quando persimio padre ormai dieci anni fa, ma mi sba-gliavo di grosso.

D’altronde perché meravigliarsi ?Al pari di almeno una ventina di Col-

leghi, ormai appartenenti a varie genera-zioni dell’Avvocatura barese, ho personuovamente mio padre.

Non sembri questo un luogo comunedettato dall’emozione del momento mauna assoluta convinzione maturata neilunghi anni di convivenza con Lui.

Ho trascorso diciotto anni nel Suo stu-dio e quando decisi di provare a cammi-nare con le mie gambe, perdendo la Suapaterna protezione, non sapevo comedirglieLo, tanto era l’affetto che mi legavaa Lui.

Mi preparai un discorsetto che imparaipiù o meno a memoria e con grandeimbarazzo entrai nella Sua stanza per af-frontare questa patetica recita.

Non ebbi il tempo neanche di pronun-ciare una parole perché l’Avv. De Pascalemi guardò negli occhi e mi disse : “ scommetto che hai deciso di mettere studio perconto tuo, ti capisco perché dopo diciotto anni sei diventato maggiorenne!”.

È proprio vero il contenuto di quel vecchio e saggio proverbio barese : “u’ figgh èmute e la mamm u’ ntend” (per i forestieri : il figlio è muto ma la mamma lo capisce).

In questo caso si trattava di un padre che accompagnò quell’affermazione con unsorriso, il Suo sorriso, da cui trapelava affetto paterno e sincera soddisfazione perchéun altro Suo discepolo era in grado di percorrere le strade della professione con le pro-prie gambe.

Quel sorriso lo porto e lo porterò sempre stampato nella mia mente: era il sorrisocon cui ci si salutava ogni sera quando, alla fine di lunghe e faticose giornate, si tra-scorreva piacevolmente una mezz’oretta nella Sua stanza raccontandoci simpaticianeddoti che quotidianamente la vita del Tribunale ci regalava; era il sorriso che tiaccoglieva quando venivi preso dallo sconforto dopo un processo andato male; era ilsorriso che ti veniva riservato quando Gli raccontavi di vicende personali che ti afflig-gevano; era il sorriso che ti consolava in ogni circostanza e che ti dava la carica perricominciare.

Era il sorriso che neanche quei due sms potranno mai cancellare .Arrivederci Avvocato. Salvatore D’ALUISO

UN GALANTOMO PRINCIPE DEL FORO

Le norme edilizie degli statuti murattianiPER I DUECENTO ANNI DEL BORGO NUOVO, DAI VICOLI MEDIEVALI ALLA LINEARITÀ DELLE STRADE E DELLE PIAZZE

Il mese di aprile 1813 con la posa delleprima pietra da parte di Gioacchino Muratsegnava la nascita del nuovo bor-go. Dai contorti vicoli della cittàvecchia, costretta in una penisolatra il mare, il castello svevo e altemura difensive, si passava allalinearità delle strade e delle piaz-ze. Il 1° dicembre 1814 venivanoapprovati gli “Statuti per la regola-re formazione del Borgo di Bari”.Gli Statuti Murattiani, composti

da soli dodici articoli, erano vere eproprie norme edilizie, improntatead un concetto di moderna urbani-stica (Vincenzo Rizzi, I cosiddettistatuti murattiani per la città di Ba-ri, Bari, 1959, pag. 46-47).Lo scopo essenziale era quello

di salvaguardare sia le linee archi-tettoniche ed estetiche dei tre pia-ni al massimo consentiti per i nuo-vi edifici del borgo, sia l’igiene delnuovo complesso urbano.Veniva prima di tutto istituita

una commissione edilizia (deputa-zione del borgo) per sovrintende-re, con l’ausilio tecnico dell’archi-tetto comunale, a tutti i lavori (art.1). Gli articoli 2 e 3 contenevano lenorme per il funzionamento dellacommissione edilizia e l’assegna-zione dei suoli ai vari richiedenti.Gli articoli 4, 5 e 6 riguardavanol’acquisizione dei suoli da destina-re alla costruzione del nuovo bor-go da parte del Comune. L’articolo

7 obbligava alla realizzazione per ogni fab-bricato di un cortile “a scoverto” con giardi-

no interno. Tale disposizione andavaa compensare la mancanza nella ste-sura del piano del borgo di zone verdi(cfr. BARI 1950-1950, “La guerra deitrent’anni - Le distruzioni del borgomurattiano”, AA.VV., Da borgo a cittàdi Francesca Tritto, pag. 13-17). L’art.8 regolava l’impianto dei pozzi neriall’interno dei nuovi stabili; gli articoli9, 10 e 11 fissavano i termini per laesecuzione delle nuove costruzioni.Infine l’articolo 12 stabiliva le regoleper la realizzazione delle grondaie neinuovi stabili.Veniva così regolato il borgo mu-

rattiano, impostato ad una successio-ne di isole uguali (Marcello Petrignanie Franco Porsia, Bari - Le città nellastoria d’Italia, Bari, 1982, pag. 111).Una sorta di scacchiera che, tuttavia,non valorizzava le torri del castello, ilcampanile della cattedrale o la cupoladi Santa Teresa dei Maschi e che in-vece avrebbero potuto costituire ele-menti fondamentali degli assi viarinord-sud assicurando anche una ca-ratterizzazione visuale alle strade.

Francesco MAIONE

Carta scenografica della città di Bari. Dise-gnata da Vincenzo Lapegna (incisione di Bor-ghi,1770) è una mappa dettagliata dell’allocazio-ne dei principali edifici nonché delle chiese,ospedali, locande ecc. (da Melchiore V.A., Notestoriche su Bari, Bari 2001, Levante editori).

Per salvaguaredare l’estetica e l’igiene urbana

Don Michele ci ha lasciatiIl ricordo affettuoso di un suo allievo

L’avv. Michele De Pascale in occasionedel conferimento della ‘toga d’oro’

Dopo aver pubblicato una lunga serie di volumi riguardanti vari ambiti dello scibile, il Prof.Francesco De Martino è curatore di un monumentale, magnifico libro dal suggestivo titolo Pugliamitica, recentemente uscito con i tipi della Levante editori di Bari.

Un libro molto corposo, esteticamente ben curato, con dentro un’abbondante ricchezza disaperi e di cultura: un libro di quelli che si tengono cari ed ai quali spesso si ritorna, perché hannopagine con voci che ci sono familiari, in quanto provengono dalla nostra amata terra.

Alle prime pagine, dedicate all’indice, seguono altre sei fitte pagine dal titolo In tanta abun-dantia, in cui il Curatore, in maniera dotta, come al solito, espone le varie etimologie della parolaPuglia, una delle quali richiamerebbe il significato di “abbondanza dei prodotti” (da cui il titolo dellepagine 13 – 18).

Il volume, è detto in queste pagine, “si articola in tre parti principali, ognuna delle quali a suavolta scandita in altre minori: un reticolo di dati, di curiosità, […] come un mosaico letterario edartistico …”

La prima parte, MITI ET CETERA, comprende: Miti, Storie, Sofie, Memorie e Luoghi; laseconda parte, LETTERATURA, contiene i capitoli Epica, Poemetti, Lirica, Teatro, Libretti eNarrativa; la terza parte, intitolata ARTE, comprende: Pittura e scultura, Cinema, Televisione,Pubblicità.

Partiamo allora dall’Introduzione, che Francesco De Martino elabora in 120 pagine dense diesplicazioni, apporti bibliografici, elencazioni riguardanti la summa di capitoli e di saggi contenu-ti nello scrigno aureo che è questo poderoso volume, per entrare nel vivo dei capitoli, il primo deiquali riguarda i Miti. Si tratta di un ricco capitolo, che contiene vari saggi: Agostino e la leggendadi Diomede in Apulia (civ. XVIII, 16 e18), di Marcello Marin; Il mito di fondazione di Bari di FrancoPorsia; Miti di fondazione (antichi e moderni) di località della Puglia, di Angelo Russi; La Pugliatra mito e scienza geografica nell’età umanistico – rinascimentale, di Domenico Defilippis eIsabella Nuovo.

Il secondo capitolo è Storie, con quattro saggi: Hannibal ad portas. Appunti sparsi su Canne,di Giuseppe Solaro; Annibale in Capitanata: da mito a feuilleton, di Giovanni Cipriani; Sembrareun altro. Teatranti della politica nelle Vite di Plutarco, di Menico Caroli e Relegatio in insulas:Giulia dopo Giulia, di Aldo Luisi.

Il terzo capitolo, Sofie, comprende i saggi Teorici e musici della ‘scuola’musicale di Taranto, diAnna Di Giglio; Puglia filosofica, di Claudia Lupo e Numismatica in Puglia nel secolo dei lumi, diGiuseppe Ruotolo.

Il capitolo quarto, Memorie, contiene quattro saggi: Tra mito, letteratura e storia. Immaginidella Puglia tra antichità e medioevo, di Francesca Sivo; Millin e Le antichità della Puglia. Sugliinediti del Voyage d’Italie, di M. Stefania Montecalvo; Un tacitista salentino: Scipione Ammirato,di Davide Mennella – Bettino e Mito, politica, storia: l’epopea moderna del puer Apuliae, di PinoPisicchio.

Quinto capitolo è Luoghi e comprende: La reforma del Castillo de Monopoli, di JuliaBenavent; La Basilica e i suoi misteri, di Gerardo Cioffari e La Basilica di San Nicola e la suavocazione ecumenica, di Lorenzo Lorusso.

Si giunge così ad un nuovo grande contenitore che è LETTERATURA; comprende i seguen-ti sei capitoli: Epica, Poemetti, Lirica, Teatro, Libretti e Narrativa. Vi è tutto un pullulare di notizie,piccoli poemi, odi, cantici, inni… Ma veniamo alla Lirica, capitolo che si apre con un saggio diDaniele Maria Pegorari, il quale ha inteso cogliere “gli echi mitici presenti nella poesia pugliese ditutti i tempi (e in particolar modo di età contemporanea)”.

Si passa a Teatro, un capitolo nutrito, con numerosi saggi sul teatro tragico (da VincenzoCapruzzi a Mario Massa a Michele Saponaro a Enrico Bagnato) e sul teatro comico di DomenicoTriggiani, per giungere ai Libretti, con autori come Francesco Massari, Giulio Petroni ed EnzoQuarto e infaticabili stampatori (da Alessandro Minuziano a Mario Cavalli).

Arriviamo alla terza parte, ARTE, suddivisa in Pittura e scultura, con i grandi nomi di CorradoGiaquinto e Raffaele Armenise; Cinema, con il lavoro Da do da di Nico Cirasola, ritenuto il Fellinipugliese; Televisione, con i vari programmi e servizi mitologici (va ricordata la commedia ArrevòPirro… e spicciò ‘a pàcchie del tarantino Bino Gargano); Pubblicità, con un saggio di Delio DeMartino, il quale in Puglia mitica pubblicitaria evidenzia la pubblicità mitologica con gli importantinomi di Gino Boccasile, Pino Pascali e Giuse Dimitri.

Dulcis in fundo, si fa per dire, ecco l’ALBUM, un album a colori, con notizie e immagini relati-ve ai teatri mitici pugliesi. Un libro grande e bello, un libro da collezione, soprattutto per chi siasolito fare delle consultazioni di carattere storico – letterario – artistico. Vi si trovano certamentefonti valide ed esaurienti. Esaurienti, sì, fino a un certo punto, consapevoli come siamo tutti cheogni lavoro di questo genere, per ampio che sia, non è mai esaustivo in modo assoluto.

Suggestive le immagini create per i risguardi dal maestro Carlo Fusca.Grazia STELLA ELIA

PUGLIA : ‘in tanta abundantia’

Page 4: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEnella seduta dell’11 aprile 2013Visto l’art. 9 della legge 31 dicembre

2012, n. 247 in materia di specializzazioni;Visto l’art. 29, comma 1, lettera e) del-

la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sen-si del quale il Consiglio dell’ordine orga-nizza e promuove l'organizzazione dicorsi e scuole di specializzazione e pro-muove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,l'organizzazione di corsi per l'acquisizionedel titolo di specialista, d'intesa con leassociazioni specialistiche di cui all'artico-lo 35, comma 1, lettera s);Visto l’art. 35, comma 1, lettera s) del-

la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sen-si del quale il Consiglio nazionale forenseistituisce e disciplina l’elenco delle asso-ciazioni specialistiche maggiormente rap-presentative;

A D O T T Ail seguente regolamento.

Art. 1.Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina laistituzione e le modalità di tenuta del-l’elenco delle associazioni forensi spe-cialistiche maggiormente rappresenta-tive di cui all’art. 35, comma 1, letteras) della legge 31 dicembre 2012, n.247.

Art. 2.Istituzione e aggiornamento dell’elencodelle associazioni forensi specialistiche

maggiormente rappresentative1. È istituito l’elenco delle associazioni fo-rensi specialistiche maggiorente rap-presentative.

2. L’elenco è tenuto dal Consiglio nazio-nale forense, che ne cura l’aggiorna-mento costante.

3. L’elenco è pubblicato sul sito web istitu-zionale del Consiglio nazionale foren-se, www.consiglionazionaleforense.it.

Art. 3.Requisiti di iscrizione nell’elenco e criteriper il riconoscimento delle associazioni

specialistiche maggiormenterappresentative

1. Sono riconosciute come maggiormenterappresentative dal Consiglio naziona-le forense e iscritte nell’elenco di cuiall’art. 2, le associazioni che:a) hanno uno statuto che prevedaespressamente tra gli scopi dell’as-sociazione la promozione del profiloprofessionale specialistico, la forma-zione e l’aggiornamento nella mate-ria di competenza;

b) hanno un numero di iscritti significa-tivo su base nazionale, tenuto contodel settore di interesse e sono pre-senti con una sede operativa in al-meno la metà dei distretti di corted’appello;

c) hanno una sede nazionale ed unorganismo che coordina le attivitàdelle sedi dislocate su tutto il territo-rio nazionale;

d) hanno un ordinamento interno a ba-se democratica;

e) assicurano l’offerta formativa nellematerie di competenza attraversostrutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrandodi aver organizzato, nell’anno prece-dente la richiesta di riconoscimento,significativa attività formativa nelsettore di interesse;

f) non hanno scopo di lucro e assicu-rano la gratuità delle attività formati-ve, ferma restando la possibilità dirichiedere ai partecipanti il rimborsodelle spese sostenute per l’organiz-zazione.

Art. 4.Modalità di richiesta

di inserimento nell’elenco1. Le associazioni forensi specialisticheche intendano ottenere l’iscrizione nel-l’elenco di cui all’art. 2 devono:a) inviare la domanda tramite racco-mandata con ricevuta di ritorno allasede amministrativa del Consiglionazionale forense oppure tramiteposta elettronica certificata all’appo-sita casella di posta elettronica indi-

cata dal sito istituzionale del Consi-glio nazionale forense;

b) allegare alla domanda la documen-tazione comprovante il possesso deirequisiti di cui all’art. 3 del presenteregolamento.

Art. 5.Procedimento di iscrizione nell’elenco

1. Il Consiglio nazionale forense, ricevutala richiesta di iscrizione, delibera conprovvedimento motivato entro il termi-ne di novanta giorni dalla presentazio-ne della domanda.

2. Nell’ambito del procedimento, il Consi-glio nazionale forense valuta la regola-rità della domanda e la sussistenza deirequisiti per l’iscrizione, e può richiede-re integrazioni in via istruttoria, ancheconvocando i rappresentanti dell’asso-ciazione richiedente.

3. Con il provvedimento motivato di cui alcomma 1, il Consiglio nazionale foren-se delibera:a) la iscrizione nell’elenco delle asso-ciazioni forensi specialistiche mag-giorente rappresentative,

oppureb) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi specialistiche lecui domande sono state rigettate pos-sono presentare nuova richiesta decor-so un anno dalla delibera di rigetto.

5. Almeno trenta giorni prima della sca-denza del triennio dalla prima iscrizio-ne e, successivamente, almeno ses-santa giorni prima della scadenza diciascun triennio, l’associazione iscrittanell’elenco ha l’onere di dimostrare lapersistenza dei requisiti di cui all’art. 3,sulla scorta di idonea documentazione.Il Consiglio nazionale forense deliberaentro sessanta giorni dalla presentazio-ne della documentazione.

6. Per quanto non espressamente previ-sto si applica la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche.

Art. 6.Vigilanza e revoca dell’iscrizione

nell’elenco1. Il Consiglio nazionale forense esercitala vigilanza sulla permanenza dei re-quisiti per l’iscrizione nell’elenco e sulleattività formative; a tal fine può richie-dere in qualsiasi momento informazionie disporre controlli ispettivi.

2. Il Consiglio nazionale forense può, pre-via audizione dei rappresentanti del-l’associazione e con provvedimentomotivato, revocare la iscrizione nell’e-lenco qualora l’associazione forensespecialistica perda uno dei requisiti dicui all’art. 3 del presente regolamento,ovvero non rispetti quanto previsto al c.5 dell’art. 5 del presente regolamento.

3. L’associazione forense specialistica al-la quale viene revocata l’iscrizione nel-l’elenco può presentare nuova richiestadecorso un anno dalla delibera di revo-ca.

Art. 7.- Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigoreil giorno successivo alla pubblicazionenell’apposita pagina dedicata del sitoweb istituzionale del Consiglio nazio-nale forense,www.consiglionazionaleforense.it

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEnella seduta del 19 aprile 2013Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1

lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicem-bre 2012, n. 247;Considerata la necessità di provvedere

alla regolamentazione delle modalità diaccesso allo Sportello per il cittadino;

A D O T T Ail seguente regolamento.

Art. 1.Oggetto del regolamentoe ambito di applicazione

1. I Consigli dell’Ordine provvedono, in con-formità alle disposizioni del presente rego-lamento, ad istituire e disciplinare lo Spor-tello per il cittadino, di seguito denominato«sportello».

2. Lo sportello ha il compito di fornire un ser-vizio di informazione e orientamento per lafruizione delle prestazioni professionali de-gli avvocati e per l’accesso alla giustizia,con esclusione di ogni attività di consulen-za. È altresì vietata l’informazione sui giu-dizi pendenti.

Art. 2.Informazioni e orientamento

per la fruizione delle prestazioni professionalidegli avvocati

1. Per quanto concerne la fruizione delle pre-stazioni professionali degli avvocati, il ser-vizio avrà ad oggetto l’informazione e l’o-rientamento:a) sulle modalità di svolgimento delle pre-stazioni professionali e della loro utilità,anche nella prospettiva della prevenzio-ne del contenzioso;

b) sulle formalità necessarie ai fini del con-ferimento dell’incarico;

c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dalconferimento dell’incarico;

d) sulla possibilità di rivolgersi al Consigliodell’Ordine, qualora vi sia mancanza diaccordo sul compenso con il proprio di-fensore, al fine di raggiungere una con-ciliazione.

Art. 3.Informazioni e orientamentoper l’accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l’accesso alla giusti-zia, il servizio avrà ad oggetto l’informa-zione e l’orientamento:a) circa gli strumenti di tutela giudiziariaprevisti dall’ordinamento;

b) circa i tempi di massima di un giudizioed i parametri di legge, nonché gli oneritributari e le possibili conseguenze dellasoccombenza;

c) in materia di difesa di ufficio e di requi-siti e condizioni per accedere al patroci-nio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l’informa-zione e l’orientamento:a) sulle procedure di risoluzione alternati-va delle controversie esperibili, anchetramite camere arbitrali, di conciliazioneo risoluzione alternativa, eventualmentecostituite presso lo stesso Consigliodell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012,n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in ter-mini di tempi e costi dall’esperimento ditali procedure.

Art. 4.Accesso al servizio

1. Può accedere allo sportello chiunque ne-cessiti di informazione e orientamento per

la fruizione delle prestazioni professionalidegli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

2. L’accesso allo sportello è gratuito.3. Il servizio prestato dallo sportello vienereso nei locali del Consiglio dell’Ordine, neigiorni e nelle ore indicati dallo stesso e resinoti al pubblico con idonee modalità.

4. Al fine di usufruire del servizio, l’utente do-vrà firmare un modulo di consenso al trat-tamento dei dati personali, in conformità al-le disposizioni di cui al decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196.

5. Il Consiglio dell’Ordine non trattiene alcundocumento fornito dall’utente e non redigealcun verbale in relazione al servizio pre-stato.

Art. 5.Elenco dei professionisti iscritti allo sportello1. Il servizio prestato dallo sportello viene re-so da avvocati iscritti in un apposito elen-co, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini diorganizzazione del servizio, al quale pos-sono essere iscritti avvocati nell’ambito dimaterie di propria competenza, che nonabbiano riportato sanzioni disciplinari su-periori all’avvertimento, che non siano sog-getti a procedimenti disciplinari in corso eche siano in regola con l’assolvimento del-l’obbligo formativo e con il pagamento delcontributo di iscrizione all’Albo.

2. L’elenco, ad uso interno del Consiglio, do-vrà essere aggiornato con cadenza alme-no biennale e contenere l’indicazione deisettori di attività prevalente degli iscritti.

3. Ciascun avvocato potrà presentare doman-da di iscrizione unicamente per l’elenco te-nuto dal Consiglio dell’Ordine di apparte-nenza, indicando le di materie di propriacompetenza per le quali intende prestare leattività per lo sportello.

4. All’avvocato che svolge le attività dellosportello è fatto divieto:a) di indicare il nominativo di avvocati chepossano assumere l’incarico professio-nale relativo alla questione per cui sonofornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dalbeneficiario dei servizi resi in relazionealla questione per cui sono fornite infor-mazioni e orientamento.

5. I divieti di cui al comma precedente siestendono anche al coniuge, ai parenti finoal secondo grado, nonché agli associati, aisoci e ai colleghi che esercitano nello stu-dio del professionista che abbia prestatol’attività di sportello.

6. Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in for-ma telematica, un registro ove annota, amargine delle generalità degli iscritti nell’e-lenco di cui al comma 1, i soggetti nei cuiconfronti è stata resa l’attività di informa-zione e orientamento e la sommaria indi-cazione dell’oggetto dell’attività stessa.

Art. 6.Violazione del regolamento

1. Il Consiglio dell’Ordine vigila sulla correttaapplicazione e sul rispetto del presente re-golamento e del proprio.

2. Comporta l’esclusione dall’elenco:a) la mancata presenza dell’avvocato allosportello nel turno di riferimento senzagiustificato motivo;

b) il rifiuto o l’omissione ingiustificati diprestare l’attività di sportello alla perso-na che accede al servizio;

c) il venir meno dei requisiti di accessoall’elenco dei professionisti di cui all’art.5, comma 1;

d) la violazione dei divieti di cui all’art. 5,commi 4 e 5.

Art. 7.Oneri

1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delleattività dello sportello sono posti a caricodegli iscritti a ciascun albo ed elenco, nellamisura fissata da ciascun Consigliodell’Ordine, ai sensi dell’art. 29, comma 3della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8.Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo alla datadi pubblicazione nell’apposita pagina dedi-cata del sito web istituzionale del Consiglionazionale forense,www.consiglionazionaleforense.it.

2. I Consigli dell’Ordine dovranno istituire loSportello per il cittadino entro e non oltre il30 novembre

ni)

p a g i n a q u a t t r o8

LEGGE PROFESSIONALE

Regolamento 11 aprile 2013, n. 1Norme per l’istituzione e le modalità di

tenuta dell’elenco delle associazioni forensispecialistiche maggiormente rappresentative

Regolamento 19 aprile 2013, n. 2Norme per le modalità di accesso

allo Sportello del cittadino

Page 5: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

UNA NUOVA IPOTESI DI REATO. PUÒ ESSERE SUPERATA LA SOGLIA DEL BENEFICIO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Riforma forense: è reo chi copia all’esame di avvocato. Chi copia altrove, no.La legge 92/2012 (cd riforma Fornero) si

occupa anche dei liberi professionistititolari di partita IVA, con l’evidente finalità dicontrastare l’abuso nel ricorso a tale formadi collaborazione, la quale oggi, troppospesso, viene utilizzata per sottrarsi alla di-sciplina del lavoro subordinato ma anche, inqualche caso, per evitare l’applicazionedella disciplina del contratto a progetto intro-dotta dal decreto legislativo 276 del 2003.Per alcune delle novità introdotte dall’at-

tesa Riforma Forense l’allarme è stato im-mediato fra gli addetti ai lavori. Trattasi, adesempio, di quanto disposto, ed ancora daregolamentarsi, in tema di specializzazioni,informazioni sull’esercizio della professione,assicurazione per la responsabilità derivan-te dall’attività e sistema previdenziale, edaltro ancora. Per altre disposizioni, invece,l’allarme è emerso con maggior ritardo, for-se a causa del loro apparentemente minoree più graduato impatto sul sistema.Tale è il caso della disposizione introdot-

ta nella Riforma con l’articolo 46, il qualedisciplina l’Esame di Stato per l’accesso allaProfessione. Al di là di statuizioni che in par-te ricalcano quanto già contenuto nella pre-vigente normativa, l’introduzione di unanuova ipotesi di reato per le violazioni delladisciplina d’esame, occorse durante lo svol-gimento delle prove scritte, rappresenta uncaso quantomeno singolare.Prima di ogni valutazione circa la qualità,

la legittimità e l’utilità effettiva dell’interventolegislativo, occorrerà richiamare brevissima-mente i dati normativi.Dispone il citato art. 46, comma 7, della

Legge 31 dicembre 2012 n. 247, che “Leprove scritte si svolgono con il solo ausiliodei testi di legge senza commenti e citazionigiurisprudenziali”. La disposizione, fin quiconsiderata, renderà senz’altro più difficilelo svolgimento delle prove scritte ove si con-sideri, com’è noto, che un buon codice cor-redato di un buon commento giurispruden-ziale fornisce senza dubbio al candidato ec-cellente ed ampia base su cui lavorare inmodo completo ed approfondito, anche sufattispecie rispetto alle quali gode di minoredimestichezza. Orbene, a far data della defi-nitiva entrata in vigore della norma appenacitata, ovvero a partire dal terzo anno dal-l’entrata in vigore della legge di riforma, giu-sta disposizione dell’articolo 49 che ne rinvial’applicazione, la possibilità di consultare isoli testi di legge, non corredati di alcuncommento, rappresenterà ulteriore scoglioper il superamento delle prove.Se è vero che la statuizione appare piut-

tosto severa, va contestualmente osservatoche il medesimo meccanismo è attualmentegià previsto per altri esami di Stato o con-corsi pubblici, in ambito forense e giudizia-rio, quali quello per l’accesso alla Magistra-tura, la Notariato, alla Carriera Prefettizia oancora al ruolo di Commissario nella Poliziadi Stato. Sotto tale profilo, dunque, si devequantomeno rilevare una certa parità edequità nelle diverse discipline legislative eregolamentari in vigore.Decisivi dubbi desta, invece, la successi-

va previsione di cui al medesimo articolo, laquale introduce una nuova ipotesi di reatonel sistema penale. Il comma 9 ha previstoche “Qualora siano fatti pervenire nell’aula,ove si svolgono le prove dell’esame, scrittiod appunti di qualunque genere, con qual-siasi mezzo, il candidato che li riceve e nonne fa immediata denuncia alla commissioneè escluso immediatamente dall’esame, aisensi del comma 8”. Ed ancora, proseguel’articolo, “Chiunque faccia pervenire inqualsiasi modo ad uno o più candidati, pri-ma o durante la prova d’esame, testi relativial tema proposto è punito, salvo che il fattocostituisca più grave reato, con la pena dellareclusione fino a tre anni”.Inevitabile interrogarsi sul senso e sulla

funzione dell’introdotta fattispecie astratta e,dunque, sull’effettiva necessità dell’istituzio-ne di una nuova figura delittuosa nell’ordina-mento.Innanzitutto, ove si giustificasse la nuova

previsione attribuendole la funzione di col-mare un vuoto normativo, pare che dettovuoto non sussista. Già in passato e fino adoggi, infatti, ben si è potuto sanzionare pe-nalmente il candidato che introduca del ma-teriale documentale non autorizzato o con-

sentito, all’interno del luogo disvolgimento delle prove, punendoaltresì colui che a ciò cooperi,facendo ricorso ad ipotesi di reatogià prevista dalla Legge n. 475 del1925. Quest’ultima, nel suo artico-lo 1), prevede la pena della reclu-sione da tre mesi ad un anno per“chiunque in esami o concorsi,prescritti o richiesti da autorità opubbliche amministrazioni per ilconferimento di lauree o di ognialtro grado o titolo scolastico o accademico,per l'abilitazione all'insegnamento ed all'e-sercizio di una professione, per il rilascio didiplomi o patenti, presenta, come proprii,dissertazioni, studi, pubblicazioni, progettitecnici e, in genere, lavori che siano opera dialtri”. Con l’aggravante della reclusione noninferiore a sei mesi qualora l’intento sia con-seguito.Ove ciò non bastasse, l’articolo 2) della

stessa legge prevede la stessa pena percolui il quale mette a disposizione del candi-dato materiale non autorizzato, laddove sistatuisce che “Chiunque esegue o procuradissertazioni, studi, pubblicazioni, progettitecnici, e in genere lavori per gli scopi di cuiall'articolo precedente, è punito a norma del-la prima parte dello articolo stesso. È punitoa termine del capoverso del detto articolo sel'aspirante consegua l'intento”.A conferma

della piena applicabilità delle cita-te norme a casi concreti di candi-dati all’Esame di abilitazione allaprofessione di avvocato, basti ri-cordare le univoche pronunce del-la giurisprudenza di legittimità intema, ed in particolare di Cassa-zione Penale, Sez. V, 24.09.2008,n. 36625, nonché CassazionePenale, Sez. VI, 27.08.2010, n.32368.Parrebbe, dunque, quantome-

no superflua, se non inutile, una nuova edulteriore previsione di delitto ove si conside-ri che, se mai si fosse voluto ulteriormenteincidere in sede penale, sarebbe bastata l’e-ventuale elevazione dei limiti edittali della sucitata norma, piuttosto che l’elaborazione diuna nuova fattispecie, con tutte le conse-guenze giuridiche e pratiche che ne conse-guono. E ciò a cominciare dai problemi in-terpretativi di una disposizione la cui formu-lazione già appare piuttosto infelice, e deimeccanismi di coordinamento con la diversaprevisione della Legge 475/1925.Non sfuggirà, altresì, l’eccessiva gravità

di cui si è voluto dotare la portata della fatti-specie astratta, non soltanto in relazione allacondotta materiale punita in sé considerata,ma soprattutto rispetto a tante altre ipotesidelittuose previste dal nostro codice penalee dalle diverse leggi complementari, in con-

fronto con le quali il limite edittale massimo,qui previsto nella misura di tre anni, apparepiuttosto elevato, consentendo in concretoal Giudicante di superare ampiamente la so-glia di concessione del beneficio della so-spensione condizionale della pena, al di làdi ogni prognosi positiva o negativa circa lapersonalità dell’imputato.Ciò che più colpisce, tuttavia, è che non

sembra riscontrarsi previsione analoga inalcuna delle normative disciplinanti gli altriesami o concorsi nel settore forense, giudi-ziario ed amministrativo. Infatti, laddove perl’Esame di Avvocato si è voluto ricorrere allasanzione penale, la quale è ontologicamen-te caratterizzata per struttura e finalità qualeextrema ratio in qualunque ordinamento giu-ridico, tanto non si è ad oggi voluto disporreper altre affini procedure di selezione a ca-rattere concorsuale, le quali meriterebberoaltrettanta attenzione da parte del legislato-re, anche sotto tale profilo, e che invece pre-vedono la mera esclusione del candidatoche sia sorpreso nel possesso di testi o do-cumenti di qualunque genere che non sianoammissibili in sede di esame.Ne discende una disparità di trattamento

che non trova apparente ragione alcuna. Seinfatti si usa la massima severità nel sanzio-nare il futuro avvocato che violi la disciplinad’esame, quali misure andrebbero adottatenei confronti di chi sarà chiamato a svolgerepubbliche funzioni giurisdizionali in nomedello Stato e del Popolo Italiano?

p a g i n a c i n q u e

di MAXIMEMANZARI

LEGGE PROFESSIONALE

UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO SENZA RAGIONE

Adottati i regolamenti su elenco associazioni specialistiche e sportello del cittadino

La legge 247/12: un contenitore da riempireMinistero della Giustizia: con la nuova disciplina la sostituzione di consiglieri territoriali dimissionari

All’indomani della sua approvazione, i commentatori istituzionalihanno definito la nuova legge sull’ordinamento professionale

forense un contenitore da riempire, una sorta di cornice all’internodella quale disegnare la professione del futuro.

I regolamenti d’attuazione della L. 247/12 sono circa trentanove,di competenza del Ministero di Giustizia o del Consiglio NazionaleForense o degli ordini territoriali.

Ad oggi due sono i regolamenti adottati dal Consiglio NazionaleForense, il primo (dell’11.4.2013) sull’istituzione e le modalità di te-nuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggior-mente rappresentative e il secondo (del 19.4.2013) istitutivo delloSportello del cittadino.

Nel frattempo, gli ordini territoriali sono stati invitati a formulareosservazioni su formazione e aggiornamento e sui nuovi parametriprevisti dall’art. 13 che disciplina conferimento dell’incarico e com-penso nonché a partecipare, unitamente alle associazioni forensi, apartecipare all’incontro del 4 maggio scorso per discutere dello statodell’arte sulla L. 247/12 ingenerale e, più nel particolare,su procedimento disciplinare,geografia giudiziaria e temi giàregolamentati.

Qualche perplessità è legit-tima sulle priorità individuatedal Consiglio NazionaleForense: l’elenco delle asso-ciazioni specialistiche mag-giormente rappresentative, ilcui regolamento istitutivoappare una forzatura ove solosi consideri che non si cono-scono le materie specialistichené i criteri per individuarle(peraltro, le norme sembranocontenere elementi fortementelesivi dei principi della liberaconcorrenza), e lo sportello delcittadino, la cui disciplina, seb-bene fortemente alleggeritarispetto alla prima bozza delregolamento, sembra invaderele competenze al riguardodegli ordini territoriali e lasciapresumere (soprattutto conriferimento agli artt. 2 e 3) unasorta di controllo preventivosull’operato dell’avvocato alquale il cittadino, una voltaacquisite le informazioni dallo“sportello”, vorrà e potrà rivol-gersi.

Dei parametri e della for-mazione continua sapremo

presto, ma oggi forse nessuno ha posto l’accento o richiamato l’at-tenzione sul procedimento previsto dal terzo comma dell’art. 1 dellaL. 247/12 che, di fatto, disegna un preciso iter formativo per l’a-dozione dei regolamenti di attuazione della legge: “all’attuazione del-la presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con de-creto del Ministro della Giustizia……previo parere del Consiglio Na-zionale Forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa,dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNFesprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti iconsigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che sianocostituite dal almeno cinque anni e che siano state individuate comemaggiormente rappresentative dal CNF…”.

Non sarebbe forse il caso di pretendere una qualche regola pre-ventiva scritta per trattare argomenti di vitale importanza per lanostra professione? Qualcuno conosce tempi e modalità di ascoltodei COA territoriali o la compilazione assistita e guidata di questio-nari elettronici e precompilati (come su formazione e parametri)

esaurisce abbondantemente l’attività diinterlocuzione prevista dal terzo commadell’art. 1? Se chiedi, se poni la questio-ne, tanto a livello nazionale quanto a li-vello locale, più di uno fa spallucce. E siva avanti.

Ma, mentre l’avvocatura istituzionalesi affanna per i regolamenti, il Ministerodi Giustizia, con un parere del 23 aprilescorso (prot. 1251/2013) di appena undi-ci righe, smonta il sapiente lavoro delConsiglio Nazionale Forense in tema diapplicazione, immediata o differita, dellenorme della nuova legge.

Il Ministero, in caso di dimissioni di unconsigliere dell’ordine, ritiene applicabilela nuova disciplina con designazione delprimo dei non eletti così come previsto alsesto comma dell’art. 28. Stesso princi-pio dovrebbe valere nel nostro foro, chia-mato a breve alle urne per l’elezione diquattro consiglieri: niente elezioni ma de-signazione dei primi quattro eletti. Situa-zione identica presso i COA di Rieti eCrotone.

Dal Consiglio Nazionale Forense,che ritiene applicabili solo a far data dal1.1.2015 le disposizioni (artt. 26-29) suiconsigli degli ordini territoriali, stante laproroga di quelli in carica sino al31.12.2014 (art. 65), al momento, nessu-na notizia.

Troppo impegnato nell’attività diattuazione della tanto cara legge n. 247del 31.12.2012.

Elle.Pi.

Page 6: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

p a g i n a s e i

Carissime Colleghe e carissimi Colleghi,la recente L. n. 92/2012 (c.d. riforma

Fornero) ha introdotto importanti modificheall’impianto giuslavoristico del nostro ordi-namento, cambiando norme processuali esostanziali risalenti, in alcuni casi, a più diquarant’anni fa.Nonostante numerosi convegni e prege-

voli pubblicazioni, ancor’oggi sifa un po’ di fatica a trovare l’o-rientamento in una riformaestremamente complessa nellaforma e nei contenuti.Abbiamo pensato, così, di

fornire a tutti Voi uno strumentodi grande praticità, una piccolabussola, realizzando una serie di“schemi” da ritagliare e conser-vare o portare con sé, idonei acostituire un pronto punto di rife-rimento per superare gli ostacoli

derivanti dall’applicazione della nuova enient’affatto lineare legge diriforma.Certamente, come per ogni

esemplificazione, ogni schemapotrebbe risultare non del tuttoesaustivo e, quindi, raccoman-diamo a tutti i dovuti approfon-dimenti.

In questo numero: l’impu-gnazione stragiudiziale e il pro-cesso speciale di impugnazio-ne del licenziamento.

Nei prossimi numeri saranno esaminatele fattispecie di licenziamento e le nuovesanzioni introdotte dalla riforma Fornero (unvero ginepraio!).

Una bussolaper orientarsi

diFABIO CANDALICE

diENRICO

PETROSILLO

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NEL VIGORE DELLA L. N. 92/2012

Se giusta causa o giustificato motivo soggettivo, farprecedere dalla contestazione e richiamarne il testonella lettera di recesso

IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso

Con un qualsiasi atto che manifesti la volontà del lavo-ratore di impugnare il recesso, a firma del lavoratore

Nel caso di licenziamento per GMO preceduto dal ten-tativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, i 60giorni decorrono dalla comunicazione con cui il datoredi lavoro, al termine del detto tentativo, comunical'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro

Deposito del ricorso ex art. 1,comma 48, L. 92/2012 innan-zi al Tribunale in funzione delGiudice del Lavoro

È possibile sempre la pro-cedura cautelare ex art.700 c.p.c.

(1) per i licenziamenti intimati prima del 18luglio 2012, invece, resta fermo il termine di270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale; ilprocedimento speciale ex art. 1, comma 48, L.n. 92/2012, va osservato nelle controversieinstaurate successivamente alla data di entra-ta in vigore della stessa legge (18 luglio 2012)anche se relative a licenziamenti precedenti.

Il Giudice fissa entro 40 gg. l'udienza di comparizione delle parti ed assegna un termine per la notifica del ricorso edel decreto non inferiore a 25 gg. prima dell'udienza, nonché un termine non inferiore a 5 gg. prima dell'udienza perla costituzione del convenuto (documenti in duplice copia); non possono essere proposte domande riconvenzionali ochiamate di terzo

UDIENZA DI COMPARIZIONE E DI DISCUSSIONE

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensa-bili e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva (che non può essere sospesa o revocata fino alla pronun-cia della sentenza dell'eventuale giudizio di opposizione) all'accoglimento o al rigetto della domanda

UDIENZA DI DISCUSSIONE

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede ad istruire la causa e, all’esito, provvede all’accoglimento o al riget-to della domanda con sentenza provvisoriamente esecutiva

UDIENZA DI DISCUSSIONE

All'udienza, la Corte d'Appello può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte,sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione e provvede con sentenza provviso-riamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi alTribunale in funzione di Giudice del Lavoro a pena dideca- denza, entro 30 gg. dalla notifica o dalla comuni-cazio- ne dell'ordinanza (immediatamente esecutiva)

Il Giudice fissa entro 60 gg. con decreto l'udienza didiscussione assegnando all'opposto termine per costi-tuirsi fino a 10 gg. prima. Il ricorso, unitamente aldecreto di fissazione dell'udienza, deve essere notifica-to dall'opponente all'opposto almeno 30 gg. primadella data fissata per la sua costituzione. La domandariconvenzio- nale è ammessa solo se fondata su fatticostitutivi identici a quelli relativi al licenziamento,altrimenti viene separata

Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Cassazionea pena di decadenza entro 60 gg. dalla notifica o dallacomunicazione della sentenza (il termine lungo di 6mesi dal deposito della sentenza per il ricorso inCassazione si applica solo se non vi è stata né notifica-zione, né comunicazione)

La S.C. fissa l'udienza di discussione entro 6 mesi edecide con sentenza. La sospensione dell’esecutivitàdella sentenza di Appello non va richiesta alla Corte diCassazione, ma alla Corte di Appello, che può sospen-dere se ci sono gravi motivi

Con reclamo depositato innanzi alla Corte d'Appello -Sezione Lavoro a pena di decadenza, entro 30 gg. dallanotifica o dalla comunicazione della sentenza (il termi-ne lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza per ilreclamo in appello si applica solo se non vi è stata nénotificazione, né comunicazione)

La Corte fissa entro 60 gg. con decreto l'udienza didiscussione assegnando all'opposto termine per costi-tuirsi fino a 10 gg. prima. Il ricorso, unitamente aldecreto di fissazione dell'udienza, deve essere notifica-to dall'opponente all'opposto almeno 30 gg. primadella data fissata per la sua costituzione

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA (fase eventuale)

FASE DI IMPUGNAZIONE (RECLAMO)

Se giustificato motivo oggettivo, specificare subito edettagliatamente i motivi (nel caso di datore di lavorocon più di 15 dipendenti, i motivi vanno specificati sindalla lettera di intenzione di procedere al recesso e dirichiesta del tentativo di conciliazione in DTL - art. 7 L.n. 604/1966)

COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO

IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale (1)

RICORSO EX ART. 1, COMMA 48, L. n. 92/2012 (documenti in duplice copia)

RICORSO PER CASSAZIONE

LA RIFORMA FORNERO

Bari, particolare di palazzo Fizzarotti al corso VittorioEmanuele (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari,Bari 2001, Levante editori)

Page 7: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

Il 10 febbraio scorso è entrata in vigo-re la L. 14 gennaio 2013 n. 4 (pubbli-cata in G.U. del 26 gennaio 2013 n. 22),con la quale il legislatore ha intesodisciplinare le professioni non regola-mentate, e di recente il Ministero per loSviluppo economico ha pubblicato tutti imodelli e le istruzioni per l'iscrizionealle associazioni professionali.Più precisamente, la legge, in attua-

zione dell’art. 117, terzo comma, dellaCostituzione e nel rispetto dei principidell’Unione europea in materia di concorrenza edi liberta] di circolazione, disciplina le professioninon organizzate in ordini o collegi, definendolecome attività economiche anche organizzate,volte alla prestazione di servizi o di opere a favo-re di terzi, esercitabile abitualmente e prevalen-temente mediante lavoro intellettuale.Non è superfluo evidenziare che – per

espressa dizione normativa – sono escluse le at-tivita] riservate per legge a soggetti iscritti in albio elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile,le professioni sanitarie e le attivita] e i mestieriartigianali, commerciali e di pubblico eserciziodisciplinati da specifiche normative.Così come già previsto in altri settori profes-

sionali, anche questa volta il legislatore precisache la professione può essere esercitata in for-ma individuale, in forma associata, societaria,cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.Anche per tali professioni non regolamentate

si prevede l’attivazione di uno sportello di riferi-mento per il cittadino consumatore, presso ilquale i committenti delle prestazioni professio-nali possano rivolgersi in caso di contenziosocon i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, nonche^ ottenere in-formazioni relative all’attivita] professionale in ge-nerale e agli standard qualitativi da esse richiestiagli iscritti.Al fine di evitare facili equivoci il legislatore

evidenzia che alle associazioni professionali so-no vietati l’adozione e l’uso di denominazioniprofessionali relative a professioni organizzatein ordini o collegi.Inoltre, simmetricamente alla riserva – sulla

cui portata ed efficacia il dibattito è ancora acce-so – prevista dalla legge di riforma professiona-le, la L. 4/2013 prevede che ai professionisti dicui all’art. 1, comma 2 (cioè soggetti iscritti in albio elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile,professioni sanitarie e attivita] e mestieri artigia-nali, commerciali e di pubblico esercizio discipli-nati da specifiche normative), anche se iscrittialle associazioni professionali sopra richiamate,non e] consentito l’esercizio delle attivita] profes-sionali riservate dalla legge a specifiche catego-rie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino ilpossesso dei requisiti previsti dalla legge e l’i-scrizione al relativo albo professionale.È evidente come il nodo cruciale della nuova

disciplina sia proprio quello appena illustrato, icui riflessi e la cui compatibilità con la disciplinadella nostra professione meriteranno attenzionee vigilanza.Al fine di rendere il più chiaro possibile il rap-

porto con il consumatore, evitando così incertez-ze sul contenuto delle attività e sulle caratteristi-che del servizio reso dal professionista, il legi-slatore ha previsto che chiunque svolga unadelle professioni riconducibili alla legge inesame, sia tenuto a far espresso riferimento nelcorso della propria attivita] e in particolare in ognidocumento e nel rapporto scritto con il cliente,agli estremi della legge stessa. L’inadempimentorientra tra le pratiche commerciali scorrette traprofessionisti e consumatori.Oltre al riferimento obbligatorio alla norma, la

disciplina individua il ruolo delle associazioniprofessionali. Esse non hanno vincoli di rappre-sentanza esclusiva (ad esempio, possono esi-stere piu] associazioni per la stessa attivita] pro-fessionale) ne^ scopo di lucro, ed hanno il fine divalorizzare le competenze degli associati e ga-rantire il rispetto delle regole deontologiche, peragevolare la scelta e la tutela degli utenti nelrispetto delle regole sulla concorrenza.In ordine al ruolo svolto, le associazioni han-

no il compito di garantire trasparenza delle atti-vita] e degli assetti associativi, dialettica demo-cratica tra gli associati, l’osservanza dei principideontologici e una struttura organizzativa ade-

guata alle finalita] dell’associazione.Alle dette associazioni è altresì affi-

data la formazione permanente dei pro-pri iscritti, nonchè il compito di adottareun codice di condotta (art. 27 bis delCodice del Consumo). Devono altresìvigilare sulla condotta professionale deiloro associati, stabilendo le sanzioniderivanti dalla violazione del codice dicondotta.Sempre in ossequio alla ratio della

disciplina, il Ministero dello SviluppoEconomico pubblicherà sul proprio sito web unelenco delle associazioni professionali che di-chiarano di possedere queste caratteristiche.Tutto ciò - evidentemente - anche per con-

sentire agli utenti e agli stessi professionisti laconoscenza di elementi utili sugli organismi che,tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercatodei servizi professionali.É opportuno chiarire che l’elenco ha una fi-

nalita] esclusivamente informativa e non un valo-re di graduatoria o di rilascio di giudizi di affida-bilita] da parte del Ministero dello Sviluppo Eco-nomico, così come è del pari opportuno eviden-ziare che possono svolgere l’attivita] anche i pro-fessionisti non iscritti ad alcuna associazione oiscritti ad associazioni non presenti sul sito delMinistero. Come meglio illustrato nella L.4/2013, le associazioni possono anche (a deter-minate condizioni) autorizzare i propri iscritti autilizzare il riferimento all’associazione comemarchio/attestato di qualita] dei propri servizi.Da quanto espresso emerge che grande re-

sposabilità il legislatore attribuisce alle associa-zioni di cui all’elenco, le quali, quindi, sono chia-mate a un’azione di attuazione delle finalita] dellalegge e ad un particolare impegno nei confrontidei consumatori e dei professionisti. Altro impor-tante aspetto è quello correlato all’adozione del-le norme UNI e alla certificazione di conformità.La certificazione da parte di un organismo

terzo indipendente accreditato presso l’Entenazionale di accreditamento indica che il singoloprofessionista “certificato” raggiunge determinatistandard previsti dalla norma tecnica.Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche

attraverso il proprio sito web, promuovel’informazione sull’adozione di norme tecnicheUNI relative alle attivita] professionali oggettodella legge.

Gli istituti di previdenzaprivatizzati ex D.Lgs.

509/94 sono stati costrettidal governo uscente a rive-dere tutti i requisiti per ilpensionamento (età, para-metri, aliquote, prestazioniecc.). L’accoppiata Monti-Fornero ha imposto conti inordine per un arco tempora-le di cinquant’anni. Ha pre-teso cioè l’equilibrio finan-ziario per dieci lustri, senza poter con-siderare il patrimonio accumulato, masolo entrate (i contributi) e uscite (lepensioni).Per questo motivo la gran parte

degli istituti di previdenza ha optato peril contributivo, ossia quel sistema checalcola la pensione sulla base di quan-to effettivamente versato, abbando-nando quello retributivo che non tieneconto dei contributi versati ma conside-ra solo i redditi professionali dichiarati.La scelta è più che condivisibile.È evidente che le pensioni retributi-

ve, rapportate alle retribuzioni di uncerto periodo (20, 30, 40 anni) prescin-dono dai contributi effettivamente ver-sati e di conseguenza sono espressio-ne di un sistema di calcolo iniquo. Perfare un esempio tangibile, fino al 2001le pensioni degli avvocati erano calco-late in base alla media dei migliori 10anni nell’ambito degli ultimi 15. Vi erala tendenza molto diffusa a concentra-re i maggiori redditi in tale ultimo arcotemporale, con la conseguenza cheCassa Forense pagava e paga ancorapensioni molto “generose” rispetto aicontributi di fatto versati a danno deipiù giovani.Al contributivo sono passati inge-

gneri ed architetti. L’Inarcassa inoltreha portato a 66 anni l’età pensionabilee 35 il numero di anni di contributi mini-mi. Le aliquote sono assestate al14,5% per il soggettivo e al 4% per l’in-tegrativo.

I consulenti del lavoro(ENPALC) sono passati alcontributivo con elevazionedell’età pensionabile a 70 an-ni, contributo soggettivo al12% e quello integrativo dal2% al 4%.

I giornalisti liberi professio-nisti (INPGI), non dipendenti,hanno scelto il contributivocon aliquote del 10% per ilsoggettivo e del 2% dell’inte-

grativo.Medici ed odontoiatri (ENPAM) si

sono indirizzati verso un contributivoc.d. indiretto, per il quale il calcolo dellepensione di opera sulla base dei com-pensi percepiti, ma ricostruiti in ragionedei contributi versati. Dal 2018 potran-no andare in pensione a 68 anni; i con-tributi minimi sono di 35 anni con 62anni di età.Solo avvocati e veterinari hanno

preferito rimanere con il vecchio retri-butivo.Gli ultimi (ENPAV) potranno andare

in pensione di vecchiaia a 68 anni o a62 con pensione di anzianità e concontributi soggettivi al 22%. La pensio-ne per i veterinari si calcola sulla mediadei migliori 35 anni di redditi professio-naliCassa Forense, invece, pur volen-

do essere coerente con il passato ri-manendo ancorata al retributivo, hacercato di correggere il tiro consideran-do per il calcolo della pensione tuttol’arco della vita professionale. Inoltre, ascadenza triennale, l’istituto di previ-denza di via Ennio Quirino Visconti inbase alla struttura demografica dellacategoria potrà modificare l’aliquotadell’1,40% per la rivalutazione dellamedia reddituale.Il che si traduce, considerando che

l’età della gran parte degli iscritti agliordini forensi è compresa tra i 32 e i 42anni, in una futura ulteriore riduzionedelle pensioni.

Entrata in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 4(G.U. del 26.1.2013 n. 22)

La distinzione fra gli albi tradizionali

diFRANCESCOMAIONE

LLaa ddiisscciipplliinnaa ddeellllee pprrooffeessssiioonniinnoonn rreeggoollaammeennttaattee

p a g i n a s e t t e

diTOMMASO

PONTASSUGLIA

Bari, primi anni del Novecento: corso Vittorio Emanuelee palazzo di Città (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

Le casse private hanno messo in sicurezza i conti passando al contributivo

Solo avvocati e veterinari con il retributivo

Cassa Forense per il fattore demografico può ridurre le pensioni

Page 8: Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

p a g i n a o t t o

La violenza domestica si rivela un feno-meno trasversale che non necessaria-

mente interessa fasce sociali economica-mente e culturalmente più deboli, ben po -tendo gli aggressori appartenere a ceti eco-nomici particolarmente agiati e, contestual-mente, rivestire professioni socialmenteinfluenti. Si tratta di un fenomeno problema-tico che sta assumendo, sempre più, di men -sioni allarmanti e che continua ad arrestare,indirettamente, la cultura dell’emancipazio-ne femminile. A titolo esemplificativo, si ricordino i dati

provenienti dall’Istat che, a partire dal 2006,ha condotto significative ricerche nazionalinel tentativo di monitorare il delicato feno-meno: gli episodi di violenza e maltratta-menti contro le donne italiane censiti all’in-terno e al di fuori del nucleo familiare si aggi-rano intorno ai sette milioni. La fascia d’età

maggiormente interessata è quella che in -tercorre tra i 16 e i 70 anni d’età. Sul gene-re di violenze subite, nel 70% dei casi si trat-ta di violenze fisiche e psicologiche, nel 40%di violenze sessuali, nel 15 % di episodi distalking. Quasi sempre si tratta di un soggetto vi -

cino alla vittima (marito, fidanzato, ex part-ner, vicino di casa ma anche datore di lavo-ro nel 7% dei casi): i partner, pertanto, risul-tano essere i responsabili della quota piùelevata di tutte le forme di abusi fisici e nonfino ad ora rilevati. Si tratta, con tut ta evi-

denza, di un affresco desolantedella realtà contemporanea, la cuiproblematicità è aggravata dal con-solidamento di atteggiamenti scar-samente inclini a denunciare lesevizie subite da parte del partnerdebole. E difatti, il numero oscuro,ossia quel fenomeno, noto allaricerca criminologica, per cui esi-ste una corposa discrasia tra ilnu mero degli illeciti effettivamen-te commessi che non viene a co -noscenza dell’autorità giudiziaria e quellorappresentato dall’ammontare dei reati cheri sulta da fonti ufficiali, rappresenta un datodi non trascurabile importanza specialmentein relazione alla categoria dei delitti in mate-ria sessuale che si consumano in ambito fa -miliare essendo in queste ipotesi maggior-mente sentito da parte delle persone offese,

il timore del disonore della vittimizzazione.Da qui, l’esigenza di riconoscere l’esistenzadel fenomeno come problematica socialeon de consentirne l’affermazione sottoformadi questione di rilevanza pubblica non po -tendosi più permettere il declassamento de -gli abusi familiari in fattispecie di mero “affa-re privato” risolvibili senza l’intervento deldiritto. Difatti, è proprio nella sfera più intimadei rapporti primari, la famiglia, il luogo in cuisi registrano le peggiori tribolazioni femmini-li, troppo a lungo considerate una questioneda comporsi esclusivamente tra le muradomestiche, vale a dire senza “indebite in -terferenze del diritto penale”. La famiglia,per tanto, non evidenzia solo un sistema divincoli affettivi positivi quali la condivisione,il rispetto e l’amore, ma anche un sistemastoricamente carico di affetti negativi quali lasopraffazione, la perversione, la prevarica-zione fisica, psicologica, sociale, economicae sessuale. Se da un lato, da un punto di vi -sta criminologico, essa costituisce lo spaziodi protezione dal crimine, luogo di apprendi-mento di valori sociali, nonché l’ambienteprimario di socializzazione, dall’altro lato l’i -stituto familiare può divenire patologico e,conseguentemente, trasformarsi nel luogoprimario di consacrazione della distorsionedel principio di parità tra i sessi. Gli abusi in -trafamiliari, nelle loro varie declinazioni (vio-lenza psicologica, violenza fisica, violenzaeconomica e, non ultima, violenza sessua-le) producono conseguenze nefaste sulladonna, se non addirittura più gravi rispetto aquelle conseguenti una violenza non dome-stica: indipendentemente dal livello di confi-denza e di conoscenza acquisita con l’au -tore, la violenza, da chiunque commessa,resta un crimine di umiliazione, di sopraffa-zione e di soggiogazione destinato a procu-rare nella vittima consistenti fratture emotivee incisivi patimenti psico- fisici. Ed è il risul-tato di una poca elasticità sociale il fatto che

i maltrattamenti endofamiliari han -no costituito oggetto di attenzioneda parte del legislatore penalesoltanto in tempi relativamenterecenti. In passato, infatti, la vio-lenza era uno strumento (latusen su, legittimo) di affermazionedella sopraffazione maschile: pre-valeva un orientamento giuridica-mente retrogrado che, per l’ap -punto, tendeva a minimizzare lagravità degli abusi intrafamiliari

degradandoli a mero problema di risoluzio-ne di conflitti privati, a conflitti che avrebbe-ro dovuti essere stemperati nella discrezio-ne delle sole mura domestiche. L’evoluzioneculturale e il superamento di alcuni pericolo-si fondamentalismi in materia di costumi e dimansioni femminili, hanno contribuito ad af -frontare con maggiore coscienza giuridica ilproblema degli illeciti endofamiliari: in que-sta direzione può certamente collocarsi la Ln. 154 del 2001 rubricata “Misure contro levio lenza nelle relazioni familiari”, trattandosidi uno strumento volto a reprimere le con-dotte antigiuridiche che espongono a rischiol’integrità fisica o morale del coniuge o dialtro convivente. Una legge che in presenzadi una serie di condotte perpetrate sul fami-liare debole attraverso strategie umiliante edolore (psicologicamente, fisicamente, mo -ralmente ed economicamente) ammette unaduplice tipologia di interventi operanti sia inambito penale sia in ambito civile. Ri spet -tivamente, l’art. 1 della L. n. 154/2001 ha in -trodotto le “misure penali”, contenute negliartt. 282 bis e 291 comma II bis c.p.p.; l’art.2 della stessa legge ha inserito, nel libro Idel Codice Civile, il Titolo IX rubricato “ordi-ni di protezione contro gli abusi familiari” econtenente i nuovi artt. 324 bis e 324 ter.Complessivamente, nell’evoluzione legisla-tiva italiana, gli strumenti di contrasto allavio lenza di genere hanno tardato ad arriva-re, il che evidenzia una linea evolutiva che

sconta, senz’altro, un ritardo culturale. Ra -gio ne per cui occorre continuare a promuo-vere iniziative di sensibilizzazione e di infor-mazione che mirino a disincentivare le don -ne dal continuare a persistere in atteggia-menti riluttanti che si risolvono nel non de -nunciare le violenze subita. È, dunque, lasfera privata quella in cui si dispiega mag-giormente la violenza maschile che si risol-ve non solo in un’alterazione brutale dei rap-porti di potere tra i due sessi all’interno della

coppia ma anche in una disparità di dignità,rispetto, risorse e credibilità. Si tratta di unfe nomeno endemico che concorre ad am -pliare il divario tra quella che dovrebbe es -sere la rappresentazione sociale della don -na emancipata (riconosciuta come soggettodi diritto sia al di fuori sia all’interno dellemu ra domestiche) e quello che è il (reale)quadro strutturale di consolidamento del do -minio maschile che, inevitabilmente, si risol-ve nell’accentuazione formale della dise-guaglianza di genere.“ (…) la violenza psicologica e fisica de -

gli uomini sulle donne - dentro il matrimonio- era cosa da poveri o da ricchi, molto pove-ri e molto ricchi, in genere. Nel proletariatoera una delle articolazioni del degrado u ma -no e della privazione. Nei ricchissimi una so -praffazione, per così dire, codificata. Era co -me se ci fosse stato una specie di contrattodi nozze in cui l’uomo con molto denaro che“acquistava” la moglie, in specie se acqui-standola la sollevava da una più bassa con-dizione sociale, comprasse anche il diritto ditradirla, di picchiarla, di umiliarla, di lasciarlasola con le sue carte di credito e poi la seraprenderla a botte. Le donne erano stateeducate a sopportarlo: l’umiliazione dome-stica era il prezzo da pagare in cambio di unnuovo status sociale. (…) Da qualche annoe adesso in modo capillare la violenza non èpiù polarizzata nelle classi sociali estreme.È diffusa nella borghesia, fra i trentenni equarantenni colti, autonomi, consapevoli. Èviolenza borghese. La subiscono donne gio-vani, cresciute e a volte nate all’indomanidel le grandi battaglie per l’emancipazione el’uguaglianza, donne che si suppone abbia-no respirato tutta la vita un’aria di parità pos-sibile, abbiano goduto degli stessi diritti deiloro compagni. Eppure. Il successo femmini-le nel lavoro è la prima causa di reazionemaschile violenta e dopo, molto dopo e nonsempre, di separazione. Quando il successoè estremo, quando la donna conquista con-

dizioni di prestigio e di reddito superiori aquella del marito, la crisi della coppia è cosìfrequente da apparire inevitabile. Gli uominireagiscono in genere con una forma depres-siva che si manifesta in reazioni violente,una specie di rabbia per il fatto di non esse-re all’altezza. È come se volessero ristabili-re dentro le mura domestiche una condizio-ne di superiorità e di potere venuta menoall’esterno.” Concita De Gregorio, Mala mo -re, Milano, Oscar Mondadori, 2012).

continuazione di pagina 1

Fenomeno diffuso anche tra i ceti più agiati e le professioni socialmente più influenti

aderente all’ASTAF(Associazione Nazionale Stampa Forense)

Direttore EditorialeFrancesco Maione

Direttore ResponsabileLuigi PansiniVice Direttore

Giovanni Cavalli

Hanno collaborato:Antonio Bellomo, Fabio Candalice, Salvatore D’Aluiso, Maxime Manzari, Michele Mascolo, Enrico Petrosillo,

Tommaso Pontassuglia, Mara Scatigno, Pierluigi Vulcano

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari

giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969

Sindacato Avvocati: tel./fax 080 [email protected]

[email protected]

Realizzato presso:LEVANTE EDITORI srl - Via Napoli 35 - BARI

LA VIOLENZA NELL’AMBITO DELLA SFERA PIÙ INTIMA DEI RAPPORTI PRIMARI

I panni sporchi non si lavano più in famiglia

di MARA SCATIGNO*

Bari, primi anni del Novecento: la casa del borgo nuovo con la lapide in onore di re Murat e a fianco il particola-re) (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)