1 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza Forense

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VERSO LA RIFORMA……

Anno 2002: il Rapporto CERP evidenzia una situazione di instabilità strutturale

Anno 2006: la Cassa vara la “mini riforma“ che non produce gli effetti finanziari previsti a causa di una approvazione ministeriale solo parziale

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La “mini riforma” del 2006

Aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12% Aumento del contributo soggettivo a carico dei

pensionati di vecchiaia dal 3% al 4% Aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% Calcolo pro rata della pensione sull’intera vita

lavorativa Supplementi di pensione con calcolo contributivo Sganciamento della pensione minima dal

contributo minimo Agevolazioni per i giovani sul contributo minimo

soggettivo e integrativo

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COSA CI IMPONE LA NORMATIVA

  Stabilità finanziaria di lungo periodo pari ad almeno trenta anni (comma 763 Finanziaria 2007)

  Interventi normativi su contributi e pensioni finalizzati al riequilibrio della gestione

 Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M. 29.11.2007)

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COSA DICEVANO I CONTI

Le proiezioni attuariali indicavano un peggioramento degli equilibri economico – finanziari della cassa

Il saldo tra contributi e pensioni sarebbe divenuto negativo nell’anno 2030

Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite sarebbe divenuto negativo nel 2034

Il patrimonio si sarebbe esaurito nel corso dell’anno 2046

2008 2034 2046

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COSA DICEVANO I CONTI

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 2012 2017 2022 2027 2034 2037 2042

Entrate Uscite

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NECESSITA’ DI UNA RIFORMA

LE PREVISIONI ATTUARIALI INDICANO

UNO SQUILIBRIO TRA CONTRIBUTI E

PRESTAZIONI A PARTIRE DAL 2030

IL VINCOLO NORMATIVOIMPONE UNA

STABILITA’ FINANZIARIA DI ALMENO

TRENTA ANNI

RICERCA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI

CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI

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OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Ricerca di una stabilità finanziaria di lungo periodo

Salvaguardia del livello di adeguatezza

delle prestazioni

Creazione di un sistema previdenziale EFFICIENTE secondo i più moderni principi

individuati a livello europeo

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE E CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE (obbligatorio e volontario)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

CONTRIBUTO DI MATERNITA’

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE PER GLI ISCRITTI NON PENSIONATI

A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto

Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre il tetto

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo dovuta dai pensionati di vecchiaia iscritti alla cassa, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento, passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto.

Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre il tetto

Fino alla maturazione dell’ultimo supplemento le aliquote del contributo soggettivo di base dovute sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva.

Tale aumento permarrà almeno fino al 2015 (Mod5 2016) ed è indispensabile per recuperare le risorse finalizzate al finanziamento del cosiddetto debito pregresso.

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Graduale aumento della contribuzione minima soggettiva e integrativa

Anno

Contributo minimo soggettiv

o

Contributo minimo modulare

Contributo minimo

integrativo

2009 € 1.310,00 € 0 € 395,00

2010 € 2.100,00 € 160,00 € 550,00

2011 € 2.400,00 € 180,00 € 650,00

2012 Aumentati in base all’inflazione

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CONTRIBUTI MINIMI

Inflazione

Oltre il contributo fisso di maternità (2010 pari a € 157,00)

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Requisiti: domanda di iscrizione alla Cassa presentata successivamente al 1° gennaio 2009 che comporti una decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età;

Beneficio: riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base e modulare per i primi cinque anni di iscrizione (invece di tre anni precedentemente previsti)

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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Dal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di praticantato con abilitazione e per i primi cinque anni di iscrizione all’albo (invece di tre anni precedentemente previsti fino al compimento del 35° anno di età)

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI(calcolate su una quota di base e una quota

modulare)

Pensione di vecchiaia Pensione anzianità Pensione di invalidità Pensione di inabilità Pensione indiretta Pensione di vecchiaia contributiva

Pensione di reversibilità

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA I requisiti minimi per il pensionamento di

vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione

Anno di pensionament

oEtà minima

Anzianità minima

2010 65 30

2011 – 2013 66 31

2014 – 2016 67 32

2017 – 2018 68 33

2019 –2020 69 34

2021 3570

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno di nascita

Anno di pensionamen

toEtà minima

Anzianità minima

1945 2010 65 30

1946 2012 66 31

1947 2013 66 31

1948 2015 67 32

1949 2016 67 32

1950 2018 68 33

1951 2020 69 34

1952 2022 70 35

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a decorrere dai 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione corrispondente allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito minimo di età previsto al momento della domanda fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva.

In presenza di almeno 40 anni di anzianità di iscrizione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di pensione in caso di anticipazione.

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI ANZIANITA’ I requisiti minimi per il pensionamento di

anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione

Anno di pensionamento

Età minima

Anzianità minima

2010 -2011 58 35

2012 - 2013 58 36

2014 - 2015 59 37

2016 - 2017 60 38

2018 -2019 61 39

2020 62 40

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione

Scaglione di reddito

Coefficienti vigenti

Nuovi coefficienti

€ 0 - € 43.250 1,75% 1,50%

€ 43.250 - € 65.100 1,50% 1,50%

€ 65.100 - € 75.750 1,30% 1,20%

€ 75.750 - € 86.700 1,15% 1,20%

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia

Anno maturazione

pensioneDecorrenza supplemento

2010 Dopo il primo biennio e dopo il successivo triennio

2011 – 2013 Dopo quattro anni dal pensionamento

2014 – 2016 Dopo tre anni dal pensionamento

2017 – 2018 Dopo due anni dal pensionamento

2019 –2020 Dopo un anno dal pensionamento

2021 Nessun supplemento

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’

Riduzione del requisito minimo per accedere ai trattamenti di invalidità e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione alla Cassa.

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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE MINIMA

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della pensione minima viene sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo previsto esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo non superiore al triplo della pensione minima dell’anno

Per le altre pensioni (invalidità, indirette…. ), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l’istituto della pensione minima

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LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema

Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale

Riguarda esclusivamente gli iscritti alla Cassa e i

pensionati di invalidità (sono esclusi i pensionati di vecchiaia)

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PENSIONE MODULARE

FINANZIAMENTO

A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto: Regime obbligatorio: 1%; Regime volontario: ulteriore dall’1% al 9%

E’ comunque dovuto un contributo minimo pari a € 160 per l’anno 2010 e € 180 per l’anno 2011, rivalutato in base all’inflazione per gli anni successivi

Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base

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PENSIONE MODULARE

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

I contributi sono annualmente rivalutati in base al rendimento mediamente ottenuto dalla Cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo dell’1,5% annuo.

Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in rendita vitalizia sulla base di coefficienti attuariali che tengano conto delle probabilità di sopravvivenza specifiche della categoria e delle opportunità future di investimento della Cassa

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PENSIONE MODULARE

ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE

IPOTESI: Anno inizio versamenti: 2010; Anno pensionamento: 2045; Età al pensionamento: 70 anni; Reddito medio: € 40.000; Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio:

2%

Aliquota contributiv

a annua

Contributi versati

Contributi al netto

delle agevolazion

i fiscali

Montante

contributi

rivalutati

Importo annuo

pensione modulare

1% € 14.000 € 8.680 € 19.270 € 1.460

5% € 70.000 € 43.400 € 96.350 € 7.290

10% € 140.000 € 86.800 € 192.700 € 14.580

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COSA DICONO I CONTI DOPO LA RIFORMA

Le proiezioni attuariali eseguite per valutare l’impatto della riforma indicano la presenza di una stabilità finanziaria per oltre trenta anni

Il maggior gettito contributivo associato alla graduale riduzione dei trattamenti pensionistici futuri genera consistenze patrimoniali crescenti nel tempo. Negli anni successivi al trentennio esistono consistenze patrimoniali ma il sistema deve essere sottoposto a monitoraggi periodici

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