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2 aprile-giugno

2003

LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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ANCORA SULLA CONSULENZA LEGALE

L’INDEROGABILITÀ DEI MINIMI

LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

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SLA PREVIDENZA FORENSE

EditriceCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

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Registrazione del tribunale di Roma18.4.1978 n. 17230

Tiratura 125.000 copie

Numero chiuso in redazione il 2 febbraio 2004

Finito di stampare il mese di febbraio 2004

Sped. in Abb. Post. - Romacomma 20/b, art. 2, L. 662/96

In copertina:La torre di Pisa

(foto Marco Barozzi)

SommarioEA

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EDITORIALELe sfide dell’avvocatura per una moderna professione di M. de Tilla 98

AVVOCATURAprofessione avvocato

La professione forense tra diritto patrimoniale e diritti fondamentalidi G. Alpa 102

i problemiA Torino tutti d’accordo: anche la consulenza legale èmateria riservataa cura di D. Donella 112Per la consulenza legale,i giudici dovrebbero applicare le normedi D. Donella 118

spazio apertoI professionisti e l’impresadi L. G. Scassellati Sforzolini 124L’ufficio del giudicedi A. Pasqualin 128Regioni e giustiziadi M. Pizzigati 130

lettureLa mia professionea cura di R. Danovi 132

GIURISPRUDENZA FORENSEL’inderogabilità dei minimi 134La decorrenza della sospensione disciplinare 137

PREVIDENZAl’informazione

La relazione della Corte dei Conti 140Il regolamento per la riscossione dei contributia cura di M. Proietti 152

speciale conferenzaLa flessibilità della previdenza (2a parte)di G. Ferraro 162La flessibilità delle previdenze categorialidi L. Carbone 168

i problemiVersamento dei contributi e prescrizionedi I. Li Gotti 172Riflessioni di una donna avvocatodi C. Petrossi 176La professione forense sempre più al femminiledi G. Biancofiore 179La previdenza forense tra presente e futurodi M. Colloca 182La pensione degli avvocati e le variabili da regolamentaredi P. Rosa 186

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALERequisiti per l’ottenimento della pensione indiretta 188

LETTERE E QUESITI 190

2aprile-giugno

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LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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La professione di avvocato, oggi, può essere imma-ginata come una fortezza assediata da ogni parte eal cui interno lo spazio è ridotto. Gli assalti pro-vengono anzitutto dalle multinazionali del diritto e,più in generale, dalle grandi organizzazioni di con-sulenza, con enormi mezzi, entro le quali si assistead un fenomeno di internazionalizzazione striscian-te del lavoro libero professionale.Alle multinazionali del diritto si aggiungono lesocietà ed associazioni di consulenza, le società direvisione, le imprese di recupero crediti, le organiz-zazioni di difesa dei consumatori, le banche (in par-ticolare in Francia), i diversi enti strutturati sumodelli imprenditoriali.Su questa premessa, Laurent Marlière e GiorgioFregni, nel libro Marketing per gli studi legali –Comunicazione. Pubblicità. Organizzazione, sichiedono se il passaggio a un modello di gestioneimprenditoriale e più in particolare alla conoscen-za applicata del marketing rappresenti una necessi-tà primaria di adeguamento dei professionisti allanuova situazione di mercato.In una recente ricerca commissionata dalla Cassaforense, L’evoluzione dell’avvocatura fra logica pro-fessionale e orientamento del mercato, il Censis haosservato che fra gli avvocati si stanno muovendo inmodo abbastanza netto due componenti: da un lato,un’anima libero-professionale, prevalentementeorientata a fornire servizi di interesse generale, perciò stesso definibili come servizi di pubblica utilità;dall’altro lato, un’anima terziaria, attratta dallelogiche e dagli strumenti di orientamento e di parte-cipazione alle dinamiche del mercato dei servizi, chediventano i termini di confronto prevalente, sebbenenon prioritari, per l’attività di avvocato.L’“anima terziaria” dell’avvocato consulente è infase di forte crescita anche perché risponde ad unaesigenza dei cittadini e delle imprese. Mentre è con-

testato se l’attività di consulenza legale possa con-siderarsi riservata agli avvocati (il recenteConvegno promosso dall’Ordine degli avvocati diTorino ha dato una valida ed efficace testimonianzadelle problematiche che si affacciano all’attenzionedell’avvocatura sulla consulenza legale).Ma se l’evoluzione del mercato ha portato sensibiliconseguenze all’attività forense il problema princi-pale si identifica nella nuova sfida dell’avvocaturache, da un canto, riafferma la propria identitàmorale e professionale, salvaguardando i valoridella tradizione forense, e dall’altro si apre al rin-novamento organizzativo e culturale che consentedi rispondere alle mutate istanze provenienti dallasocietà e alla forte pressione concorrenziale chederiva, per altro, dalle stesse organizzazioniimprenditoriali.È vero che lo studio di avvocato non è un’impresanel senso proprio della parola, ma è altrettanto veroche le nuove tecniche di comunicazione ed organiz-zazione proprie delle imprese non possono non inte-ressare il mondo forense.Non vi è infatti alcun dubbio che gli avvocati devo-no assumere iniziative per ridare connotati moder-ni alla loro immagine e migliorare il livello di sod-disfazione dei loro clienti, con l’adozione di nuovetecniche di gestione che comportino l’utilizzo sia distrumenti di natura tecnica (utilizzazione di banchedati, della telematica, ecc.), sia di natura organiz-zativa (aggiornamento permanente, specializzazio-ne, internazionalizzazione, marketing, certificazio-ne di qualità).Laurent Marlière e Giorgio Fregni lanciano unallarme che l’avvocatura deve raccogliere: l’evolu-zione economica ha generato un fenomeno di con-centrazione senza precedenti che ha rimesso in dis-cussione l’esercizio tradizionale ed individualedella professione.

EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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Le sfide dell’avvocaturaper una moderna professione

di Maurizio de Tilla

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ELA PREVIDENZA FORENSE

Gli avvocati subiscono nel complesso tale fenomenocon l’aumento delle piccole cause e la diminuzionedelle cause di rilevante entità. Queste ultime, esoprattutto la consulenza legale, diminuiscono perconcentrarsi nelle mani di strutture che hanno svi-luppato economie di scala e di specializzazione e,ancora di più, hanno sviluppato servizi interprofes-sionali ad alto valore aggiunto.Ora non vi è alcun dubbio che di fronte a questopericolo l’avvocatura debba reagire.Occorre che gli avvocati elevino il livello di prepa-razione, amplino la sfera di attività e si adattino aduna vera e propria rivoluzione informatica.Il primo impegno delle istituzioni ed associazioniforensi deve essere quello di agevolare scuole di for-mazione e di aggiornamento, incentivare seminaridi alta professionalità (vedi quello organizzato dallaCassa forense sul nuovo diritto societario), costrui-re reti telematiche, agevolare con finanziamenti edacquisti a basso prezzo la dotazione di strumentiinformatici intelligenti, accrescere le informazionisull’immagine complessiva dell’avvocato, costituirefondazioni e società di servizi utilizzando tutte leforze collettive disponibili (senza gelosie e compli-cazioni interistituzionali).La concorrenza intra ed extraprofessionale e ilruolo crescente dei media richiedono maggioreinformazione e servizi di qualità. Senza perdere divista la specificità della professione forense che nonpotrà essere mai assimilata ad un’impresa commer-ciale per varie ed evidenti ragioni: la natura intel-lettuale della prestazione, il rapporto personale efiduciario con il cliente, il prestigio del ruolo socia-le, gli aspetti pubblicistici della funzione, il rispettodelle norme deontologiche finalizzate ad assicurarel’eticità dei comportamenti.È essenziale rimarcare che qualsiasi innovazione odapprendimento di tecniche di marketing deve tenerein considerazione i limiti posti dal codice deontolo-gico. Gli avvocati non sono solo i difensori dei pro-pri clienti, ma contribuiscono al bene pubblico delfunzionamento del sistema giudiziario, con ovviericadute sull’intero tessuto collettivo e sociale.L’attività professionale intellettuale non è un meroprodotto e, quindi, qualsiasi processo di moderniz-zazione deve tener conto di questa affermazione chene rende particolare la individuazione degli stru-menti e dei versanti di riferimento.Marlière e Fregni ne sono pienamente consapevoliladdove osservano che la deontologia prescriveregole e principi ai quali l’avvocato deve attenersi

e, per ciò stesso, ne condizionano e limitano il com-portamento, esponendolo al rischio delle sanzionidisciplinari. Il condizionamento riguarda soprattut-to quella parte del marketing definita promozione.Occorre, dunque, elaborare messaggi specifici, nelrispetto dei valori della professione ed entro i limi-ti fissati dalla deontologia (vietati i procacciatori diaffari, vietata la ricerca di clientela con l’invio diofferte di lavoro, vietato lo scavalcamento del col-lega, vietati i messaggi pubblicitari sui periodici esulle televisioni, etc.). Nell’elaborazione della stra-tegia di marketing occorre, inoltre, tenere sempreben presenti la missione pubblica dell’avvocato, idoveri di dignità, probità e decoro sanciti dall’art.5 del codice deontologico forense italiano, nonchéle virtù tradizionali dell’avvocato indicate dall’art.2.2 del codice deontologico europeo.La sfida principale della modernizzazione è quelladi saper coniugare il rispetto della deontologia conla globalizzazione dell’economia e dei servizi lega-li, con l’apertura al mercato dei servizi legali.L’evoluzione della società impone l’esigenza dicostituire società interprofessionali, associazioni diavvocati nazionali con avvocati europei. Come hanno osservato Marlière e Fregni, l’apertu-ra al mercato genera anche un fenomeno di shop-ping o addirittura di zapping da parte dei clienti,che valutano varie alternative prima di effettuare laloro scelta, tenendo ben presenti la qualità e il prez-zo dei servizi.Il mercato dei servizi legali diventerà ancora piùconcorrenziale, sia per l’ulteriore aumento delnumero degli avvocati, sia per l’aumento del nume-ro degli altri fornitori di servizi legali.In questo quadro di necessaria forte innovazionenon posso che ribadire alcuni concetti già espressiin precedenti articoli, che cioè la gestione dell’im-magine dell’avvocato e il potenziamento dei servizilegali non possono essere affidati esclusivamentealle iniziative dei singoli, ma proprio per la funzio-ne pubblica dell’attività forense devono trovareimpulso in un’azione strategica delle Istituzioni edAssociazioni forensi.L’Ente previdenziale forense (il quale, dopo la pri-vatizzazione, si è trasformato in una fondazione pri-vata sottoposta alla disciplina del codice civile) puòdiventare il motore organizzativo dell’avvocaturaacquisendo contributi volontari degli iscritti desti-nati ai servizi, finanziamenti pubblici e sponsoriz-zazioni private, anche al fine di predisporre idoneestrutture da affidare ad un ente di gestione piena-

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mente rappresentativo delle componenti dell’avvo-catura, dotandosi di sedi operative all’esterno degliuffici giudiziari, reti telematiche, servizi in outcour-sing, direttori di servizi, funzionari specializzati,banche dati, strumenti di comunicazione, centri diformazione e di aggiornamento, call center, luoghidi ascolto, etc.La Cassa Forense attraverso una società, Lextel, eun programma, Cyber avvocato, sta promuovendol’impianto di una rete telematica destinata esclusi-vamente agli avvocati, con la firma digitale e ingenere con un sistema di sicurezza indispensabileper garantirne la riservatezza, che assumerà unamolteplicità di funzioni: rete di comunicazione degliiscritti con la Cassa, gli Ordini e le Associazioni,collegamenti con il Ministero della Giustizia e gliUffici giudiziari anche per le funzioni collegate alprocesso telematico, collegamenti con colleghi eclienti, studio virtuale, video-conferenze, trasmis-sioni video, compilazioni di riviste e notiziari, equant’altro serve per la professione di avvocato.Il progetto tecnologico della Cassa Forense, illu-strato in occasione del Convegno organizzato aRoma l’8 e il 9 settembre su “Giustizia e Tele-matica”, riguarda anche la formazione dei prati-canti e l’aggiornamento permanente per tutti gliavvocati. Bisogna considerare, come sfida per il futuro, che lenuove tecnologie avranno un’influenza crescentesulla gestione quotidiana dello studio, sui sistemi diinformazione e sulla comunicazione.I progressi tecnologici degli ultimi anni sono evi-denti e hanno determinato, per l’avvocato del XXIsecolo, enormi possibilità di accesso al mercato deiservizi legali e un’accresciuta performance delsistema di gestione dello studio.Tali progressi tecnologici sono in gran parte rap-presentati dalla Information Technology (IT).Talvolta si tende ad accusare l’avvocato di un pre-sunto ritardo, in questo campo, rispetto al mondodell’industria. Occorre relativizzare. Se c’è unritardo, è più percettibile dal confronto USA/Asia-Europa. Ciò precisato, è anche vero che la naturaconservatrice della professione, ma anche il costodelle tecnologie, possono costituire un freno al loroutilizzo.Il mondo telematico non cessa di sfornare novità:

Internet, World Wide Web, e-mail, server, ISDN,ADSL, videoconferenze, Intranet, Extranet, comuni-cazioni satellitari, ecc. L’evoluzione è in corso esarà pernicioso per l’avvocato – in questo momen-to di trapasso, in cui occorre assolutamente nonmancare all’appuntamento con le nuove tecnologie– non investire sufficientemente in una visione a piùlungo termine, sebbene egli sia frenato dalle diffici-li condizioni del mercato dei servizi legali, che spin-ge a perseguire il profitto nel breve periodo. Lenuove generazioni saranno maggiormente formatea utilizzare le nuove tecnologie.Una delle sfide della professione forense sarà lapermeabilità a queste nuove tecnologie. Occorretrarre dal computer, dalla telematica e dalle tecno-logie dell’informazione, tutto il loro immensopotenziale anche sul piano della formazione profes-sionale. Di tutti gli ambienti, quello tecnologico è forse ilpiù instabile, ma anche il più accessibile per l’av-vocato.In ipotesi, l’avvocato deve offrire al cliente una pre-stazione, un servizio di qualità. E ritengo appro-priata la individuazione, fatta da Marlière e Fregni,delle componenti della qualità, agli occhi del clien-te, che sono:• la competenza: la professionalità dell’organizza-

zione, degli avvocati e del personale;• l’affidabilità: prestazioni sicure e costanti;• la reattività: risposte rapide alle domande del

cliente;• l’accessibilità: la possibilità di contattare facil-

mente l’interlocutore;• la comprensione: parole chiare, comprensibili,

senza utilizzo del gergo tecnico;• la comunicazione;• la credibilità: la reputazione, l’immagine e la

garanzia di serietà;• la sicurezza: la garanzia morale e finanziaria e le

possibilità di ottenere un risultato;• la cortesia del personale, inteso nel senso più

ampio (avvocati, segretarie, ecc.); • la tangibilità: la materializzazione dei servizi

offerti.Solo in questo ambito si può parlare di certificazio-ne di qualità anche per gli avvocati.

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1. La professione forensetra diritto patrimonialee diritti fondamentali. Nel diritto comunitario la costru-zione della natura giuridica delleprofessioni, è riconducibile a treprincipi cardinali: (i) le professio-ni liberali – pur espressione del-l’attività intellettuale che prevalesu quella organizzativa – sonoconcepite non come attività intel-lettuale prestata nell’ambito di uncontratto di lavoro autonomo, mapiuttosto come attività di presta-zione di un servizio; il “servizio”è definito in modo residuale, cor-rispondendo a tutto ciò che non èun “bene”; (ii) le professioni sonouno dei fattori di scambio delmercato interno (dei beni e deiservizi) in cui si tutelano la liber-tà di stabilimento del produttoredi servizi e la libertà di espleta-mento del servizio; (iii) le profes-sioni, nella loro dimensione difattori di scambio, sono assogget-tate alla disciplina della concor-renza al fine di garantire la realiz-zazione di un mercato internoprivo di barriere e tale da pro-muovere gli scambi transfronta-lieri. Le professioni intellettualisono considerate solo una sotto-categoria delle attività produttivedi servizi, e la professione forenseuna specificazione delle profes-sioni intellettuali.

Da queste premesse discende cheil professionista (e quindi l’avvo-cato) è assimilato all’imprendito-re, anzi, nel linguaggio approssi-mativo degli organi comunitari, èuna impresa, e le associazioni diprofessionisti o i loro organi rap-presentativi (di natura privata o dinatura pubblica) sono assimilatialle associazioni di imprese.L’attività essendo un servizio, èrivolta a destinatari che non sonopiù definiti come clienti, ma comeutenti (o consumatori). E ovvia-mente, all’interno di questa cate-goria si distinguono poi diversesottocategorie di controparti delprofessionista: il consumatoreoccasionale, il consumatore pro-fessionale, il consumatore avver-tito, sofisticato, e così via. Questa visione delle professioni,in cui si colloca anche la profes-sione forense, vale – almeno asse-ritamente – ai soli fini dell’appli-cazione della disciplina della con-correnza. Al di fuori di questo set-tore, le professioni dovrebberoriprendere la loro natura tradizio-nale, sulla quale peraltro è diffici-le delineare una posizione chiaradegli organi comunitari (con l’ec-cezione, come si dirà, delParlamento europeo). E rispettoalla quale ogni ordinamento deiPaesi Membri prevede regole spe-cifiche per il momento non sussu-mibili in un “common core” tale

da costituire un minimo comundenominatore di ogni esperienzanazionale. Un tentativo in questosenso è in corso di elaborazioneda parte dei gruppi di studio checurano progetti di un codice civi-le europeo1.Sottolineo che questa qualifica-zione imprenditoriale vale “asse-ritamente” ai soli fini della disci-plina della concorrenza, perché,nel trattare la materia, laCommissione suole avvertire chela qualificazione imprenditorialeè effettuata solo per garantire unaconcorrenza efficiente. Ma difatto ormai la Commissione faprevalere gli aspetti economicisugli aspetti giuridici della pro-blematica e considera il dirittocome pura forma degli scambi dimercato. Sulla base di questa pre-messa è portata ad attrarre la pro-blematica delle professioni nel-l’orbita mercantile, e a far preva-lere il carattere dell’imprendito-rialità su tutti gli altri caratteri intutte le dimensioni normative cheinvestono le professioni. In altritermini, la disciplina della con-correnza – in questo come inmolti altri settori – sta pervadendotutte le aree del diritto comunita-rio, sovvertendo le gerarchie divalori e, se posso aggiungere,anche le competenze specifichecosì come distribuite area perarea, diventando quindi la direttri-

AAVVOCATURAprofessione avvocato

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La professione forense tra dirittopatrimoniale e diritti fondamentaliSecondo la nostra tradizione la libera professione è lavoro intellettuale svolto in forma autonoma che persegue anche interessi pubblici. In particolare,l’avvocatura è garanzia dei diritti del cittadino.

di Guido Alpa

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ce dominante, il valore fondativodell’intero ordinamento dell’U-nione europea.Questa concezione “concorren-ziale” delle professioni appare deltutto opposta a quella radicatanella tradizione di molti ordina-menti giuridici e tuttora viva neldiritto interno di molti Stati dell’Unione: in molti ordinamenti,compreso il nostro, infatti, la pro-fessione intellettuale è configura-ta al contrario come l’espressionedi una attività di lavoro indipen-dente effettuato in forma autono-ma, per il perseguimento di inte-ressi non solo economici, maanche pubblici. Una definizionescarna degli orpelli che la conce-zione corporativa ci ha lasciato,ma al tempo stesso ricca di queiconnotati peculiari che impedi-scono di assimilarla al lavorodipendente, all’attività artistica,all’esercizio organizzato di unaattività economica svolta a fini dilucro.Ma vi è un’altra osservazione damuovere in limine al discorso.Quando si descrive la concezioneimprenditoriale della professioneintellettuale come emerge dalladisciplina della concorrenza inambito comunitario si trascurache la definizione dei caratteridella professione ha ricadute sul-l’attività svolta dagli appartenentialla categoria così definita. In par-ticolare essa si riverbera sui con-tratti conclusi dagli appartenentialla categoria per l’esercizio diquell’attività. Informandosi ladisciplina di tutte le professioni acriteri mercantilisti, si finisce percondizionare anche la stessadisciplina dei rapporti tra privati.La modificazione dello status delprofessionista implica infatti lamodificazione del suo rapportocontrattuale con il cliente.

È questo un fenomeno che rilevanon solo dal punto di vista dell’e-voluzione del diritto comunitario,ma anche dal punto di vista del-l’influsso del diritto comunitariosul diritto interno, perché i princi-pi comunitari si riverberano sulleregole dei rapporti tra privatianche se il diritto comunitario nonscende – per il momento – a rego-lare i rapporti contrattuali direttitra professionista e cliente. Ma il quadro è più complesso dicome appare ad un primo sguar-do: nel diritto comunitario leregole sulle libertà fondamentalioperano parallelamente alle rego-le sulla concorrenza. Occorrechiedersi dunque se si possa enu-cleare già fin d’ora una concezio-ne giuridica più articolata di pro-fessione, e se, con i progressidella elaborazione di un Trattatocostituzionale, se la professioneabbia dignità di menzione espres-sa, e se comunque possa esserecollocata nell’alveo di valori chepresiedono allo svolgimento delleattività dei cittadini europei tali daessere accolti nel testo della costi-tuzione europea.Di più. Se si prende in considera-zione – tra le varie professioni –la professione forense, le suepeculiarità finirebbero per esserestemperate, per non dire elimina-te, da una disciplina che non ope-rasse distinzioni tra le diverseprofessioni fosse anche solo diret-ta a tutelare la concorrenza. Amaggior ragione, in un quadro divalori fondamentali, alla profes-sione forense non può che essereriservata una posizione di rilievo,atteso il suo ruolo di garanzia deidiritti dell’individuo.Nella concezione emergente nellepolitiche comunitarie si operaquindi una duplice riduzione adunità: la riduzione alla sfera eco-

nomica del rapporto professioni-sta-cliente e la riduzione dellaprofessione forense a professionetout court.Questa concezione presta il fian-co a molte critiche. Innanzitutto la qualificazione del-l’attività professionale conformalo status del soggetto che la svol-ge; pertanto ogni regola in questoambito (scritta o non scritta, postain via esplicita o di creazione giu-risprudenziale) non afferisce soloal governo del mercato ma afferi-sce allo status giuridico della per-sona, ed incide quindi sui suoidiritti fondamentali. In questosenso, se i diritti fondamentaliprevalgono su ogni altro diritto,essi valgono come limite algoverno del mercato. Per dirlacon parole crude, la concezionemercantile della professione, l’as-similazione del professionistaall’operatore economico, finisceper inficiare i diritti fondamentalidella persona. Se si vuole rove-sciare la prospettiva, il mercatodeve promuovere, anziché com-primere, i diritti fondamentali.Ancora. Se si disciplina lo status,quindi l’attività, si disciplinaanche il contratto con cui quellaattività si esprime, e pertanto siintroducono, surrettiziamente,regole sul contratto (noi diremmo,contratto d’opera) senza pertantopreoccuparsi di armonizzarne icontenuti. Ancora. La concorrenza tra profes-sionisti non è garantita dall’assen-za di regole, ma è garantita se tuttii professionisti sono assoggettati aregole deontologiche severe edefficaci, sì che si possa fornire aiclienti una prestazione effettuatacon diligenza e competenza, concorrettezza e indipendenza.Tuttavia il rischio che il processoin atto diretto ad enfatizzare la

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ni che sorreggono questa linea –discutibili sul piano giuridico –espongono il fianco anche a criti-che fondate sul piano economico.(a) Una conferenza del Commis-sario Mario Monti e la ricercadell’Istituto viennese di Alti Studi.In una conferenza tenuta aBerlino il 21 marzo 2003, pressola Bundesanwaltskammer, sultema della concorrenza nei servi-zi professionali3 il Commissarioper la Concorrenza Mario Montiha tracciato un quadro complessi-vo in cui si collocano le profes-sioni liberali. Quanto alla loro qualificazione, ilCommissario ha definito le pro-fessioni liberali come attività dilavoro che richiedono una prepa-razione e una pratica speciali nel-l’ambito delle arti liberali e dellescienze; tali attività sono classifi-cate come “servizi di cui si avval-gono regolarmente i cittadini,(…) la cui rilevanza è altresìimportante in tutte le aree degliaffari”. Quanto alla loro disciplina, ilCommissario ha riconosciuto ilfatto che tradizionalmente questeprofessioni presentano un carat-tere comune dato da un alto livel-lo di regolamentazione, mentrele professioni più recenti nonricevono per contro regolamenta-zione alcuna. Le professioni libe-rali tramandate dalla tradizionesono inoltre disciplinate dalleistituzioni nazionali nonché daicorpi rappresentativi in forma diautodisciplina. La loro regola-mentazione può pertanto incideresull’accesso alla professione, sui“prezzi” dei servizi, sui doveriinerenti ai professionisti, suidiritti di cui essi godono in viaesclusiva, sulla loro libertà diricorrere alla pubblicità commer-ciale.

Quanto al fondamento logico diquesta disciplina, il Commissarioha osservato che esso varia aseconda degli ordinamenti. Un primo fondamento logico èdato dalla “asimmetria informati-va”, che è connessa all’alto livel-lo di competenza professionaledell’esercente l’attività, sicché illivello di informazione di cui dis-pone l’offerente è diverso rispettoa quello di cui dispone il consu-matore. Ciò implica che il consu-matore deve essere protetto per-ché gli siano assicurati servizi diqualità adeguata. Quanto al grado della qualità delservizio, esso non deve esserenecessariamente il più alto. È suf-ficiente che il servizio rispondaalle richieste del consumatore.Monti ha precisato che il risultatoche si dovrebbe raggiungeredovrebbe essere dato da una mag-giore scelta sia per il consumatoresia per il fornitore del servizio.Un secondo fondamento logico èdato dalla considerazione delleesternalità, cioè dai danni chepossono produrre i servizi profes-sionali all’esterno del rapporto trail prestatore e il consumatore. Inaltri termini, il prezzo del servizionon riflette tutti i vantaggi o tuttigli svantaggi che ne derivano.Questo problema di mercato puòessere risolto mediante la regola-mentazione del servizio: ma non èdetto che i fallimenti del mercatopossano essere risolti dalle sueregole. Le esternalità debbonoessere corrette mediante interven-ti sulle imperfezioni del mercato. Da questo punto di vista il Com-missario ha rilevato come in alcu-ni Stati Membri si sia proceduto amettere al passo la disciplina delleprofessioni con l’evoluzione eco-nomica e con il progresso tecnico,e quindi a rendere meno re-

concezione mercantile delle pro-fessioni prosegua senza intoppi èconfermato dalle ultime prese diposizione della Corte diGiustizia2.Ci dobbiamo allora porre alcuniinterrogativi di base. Innanzitutto,se il decorso di questo processosia ineluttabile, e quindi se siaapprezzabile l’espansione delladisciplina della concorrenza atutto il corpus comunitario.Ovvero se si debba contrastare ocorreggere, o attenuare, e conquali mezzi. Ed ancora se la Cartadei diritti fondamentali siglata aNizza e il progetto di Trattatocostituzionale in attesa di appro-vazione siano coerenti con questoprocesso o possono porvi unfreno; se all’interno del dirittocomunitario è possibile affiancaree far coesistere, accanto alla con-cezione mercantile, una concezio-ne più appropriata, rispettosadelle peculiarità delle professioniliberali e dei diritti del professio-nista o se sia necessario promuo-vere una più precisa tutela; se iprincipi espressi dai due Atti con-servano in modo chiaro un tratta-mento differenziato alla profes-sione forense.Nei limiti di queste brevi noteconviene approfondire solo alcu-ne delle questioni che emergonodalle premesse sopra sintetica-mente illustrate.

2. La dimensione econo-mica. Disciplina della con-correnza e regolamenta-zione delle professioniliberali. Come si è rilevato, la Commis-sione procede spedita nel percor-so di allineamento delle profes-sioni (e, fatto ancora più preoccu-pante, della professione forense)alle imprese. Ma le argomentazio-

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strittivo l’esercizio delle attivitàprofessionali. Si tratta di esempirari, come quello della Spagna, incui si è proceduto ad una riformaintegrale degli ordini professiona-li, o quello del Regno Unito edella Danimarca in cui l’interadisciplina è stata affidata all’auto-regolamentazione. Collocata nell’ambito dei servizi,l’attività professionale deve dun-que rispondere alle prospettivedel programma definito a Lisbonasul mercato interno dei servizi.Nell’ambito dell’Unione europeai servizi raggiungono il 70% delprodotto lordo ma solo il 20% delcommercio transfrontaliero. Diqui l’esigenza di rimuovere lebarriere al mercato interno. Comeemerge dall’inventario predispo-sto dalla Commissione nellaRelazione del luglio del 20024: sitratta di barriere opposte da deter-minati servizi ad altri servizi,oppure alla stessa integrazionedei servizi di una società indu-striale. Di qui ancora la propostadi una nuova direttiva elaboratadalla Commissione per il ricono-scimento delle qualificazioni pro-fessionali5. Il Commissario ha precisato chela politica della Commissioneconcernente i servizi nel mercatointerno si estende alle professioniliberali, e consiste nell’applicarepienamente ad esse le regole sullaconcorrenza, pur riconoscendonela loro specificità e il ruolo chepossono giocare nella protezionedell’interesse pubblico, al fine dimigliorare la posizione degliutenti: migliori scelte e miglioreimpiego del danaro.Ciò implica che i regolatori nazio-nali che operano nella difesa del-l’interesse pubblico dovrebberoastenersi dall’imporre indebite esproporzionate misure restrittive

della concorrenza, ivi comprese lerestrizioni ingiustificate alla liber-tà di stabilimento e di offerta deiservizi.Si tratta di una politica già emersadalla giurisprudenza della Cortedi Giustizia nel caso degli spedi-zionieri italiani6, definita ulterior-mente con i casi Arduino7 eWouters8.Con la prima si è precisato che gliStati Membri hanno il diritto didisciplinare le professioni, e spet-ta ad essi, in assenza di una rego-lamentazione, delineare il quadronormativo in cui operano i profes-sionisti, anche avvalendosi degliordini professionali. Con laseconda – con cui si sono vietatigli accordi tra professionistiappartenenti a diverse discipline –si è ammessa la specificità dellaregolamentazione di una partico-lare disciplina. Tutte le altre rego-le che non ineriscono al carattereparticolare di una professione nonsono ammesse se limitano la con-correnza. Ma la valutazione seuna regola sia inerente o meno alcarattere peculiare di una profes-sione deve essere effettuata dallaCommissione e dalla Corte casoper caso, regola per regola, pro-fessione per professione. Per approfondire la materia laCommissione ha affidato ad unIstituto di studi viennese l’effet-tuazione di una ricerca concer-nente gli avvocati, i notai, i com-mercialisti, gli architetti, gli inge-gneri e i farmacisti9. I risultati diquesta ricerca indicano che l’am-bito della regolamentazione variada Stato a Stato, in funzione delladiversa concezione di interessepubblico collegato con l’eserci-zio delle professioni. Sulla basedegli indici applicati, l’intensitàdella disciplina varia da 0 a 12;per le professioni legali l’indice

varia dallo 0.3 della Finlandia al9.5 della Grecia, con una mediache si attesta al 6; i Paesi che pre-sentano un livello normativo piùalto sono l’Austria, l’Italia, ilLussemburgo, la Germania e laGrecia. Dai risultati emergeanche che nei Paesi in cui la rego-lamentazione è meno intensa iprofitti dei professionisti sonopiù bassi, ma il loro numero com-plessivo è più alto. Più è elevatoil livello di regolamentazioneminore è l’efficienza e più ridottaè la diffusione della ricchezza.Ancora. L’Italia e la Spagna pre-sentano una situazione in cui ilnumero degli studi legali è enor-me, mentre bassissimo è il nume-ro dei componenti dello studio.Il Commissario ha concluso nelsenso che occorre comprenderemeglio la situazione in essere, permigliorare la concorrenza in que-sto settore, rimuovere le barriereartificiose, migliorare la discipli-na, migliorare l’informazionedegli utenti. Insomma, bisognacapire se le regole consegnatedalla tradizione siano ancora ade-guate al mondo moderno e se esseproteggano i professionisti o iconsumatori. E se quelle regolesiano ancora necessarie per pro-teggere l’interesse pubblico. Tenendo conto delle differentisituazioni nei diversi Paesi, in cuile regole sono dettate da legislato-ri e da ordini professionali, occor-re capire come questo sistemamisto possa funzionare, e se sianecessario mantenere regole sulletariffe, tali da non limitare la crea-tività, l’efficienza e l’ impiego deiprofessionisti. Ma il Commissarioha avvertito che bisogna anchetener conto del fatto che un minorlivello di normazione assicura unpiù ampio mercato professionale,in cui vi sia maggior concorrenza

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AAVVOCATURAprofessione avvocato

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Membri. Facendo difetto questetre elementari direttrici il risulta-to non può che ritenersi del tuttoinappropriato, per non dire inat-tendibile.La terza aporia è data dalla assi-milazione dell’attività professio-nale al servizio e quindi dallasovrapposizione a questa posi-zione di tutte le regole, le aspet-tative, le dinamiche proprie deirapporti tra produttore e consu-matore. Sostenendo che non tutti i consu-matori vanno in cerca del più altogrado di qualità e non tutti i pro-fessionisti possono o intendonooffrire il grado più alto e il prez-zo più alto dei servizi, il Com-missario Monti pensa che il servi-zio (professionale) possa esseregraduato nella sua qualità edignora invece che l’obbligo delprofessionista in ogni ordinamen-to consiste nell’osservare la dili-genza (media) e che qualunquesia il prezzo pattuito per il suoonorario (ora compenso) egli èassoggettato a responsabilità con-trattuale e deontologica se non siattenesse a questo comandamen-to. Ebbene, se si procedesse nelsuo ragionamento e lo si portassealle estreme conseguenze si arri-verebbe all’assurda conclusionesecondo la quale il consumatorepotrebbe concordare con il pro-fessionista un livello “basso” diqualità per spuntare un prezzo piùcontenuto.Sulla base di questo rapporto ilCommissario – e la Commis-sione, come si dirà tra poco –hanno costruito un percorso didisciplina delle professioni da cuiemerge che le regole professiona-li oggi esistenti nei diversi PaesiMembri costituiscono una barrie-ra alla libera concorrenza e chetale barriera deve essere rimossa.

A questo risultato si giunge inmodo apodittico: da un lato, l’os-servazione che in ogni Stato laprofessione ha regole sue proprie,diverse da quella degli altri Stati,non ha portato alla conclusioneche sia opportuno studiare uncommon core per redigere princi-pi per l’appunto comuni, ma allaconclusione che la frammenta-zione delle normative deve esseretravolta dalla assenza di normati-ve; dall’altro lato, l’osservazioneche le regole siano diverse traloro ha condotto alla conclusioneche queste regole costituisconoun ostacolo alla circolazione deiservizi.(b) Il documento di lavoro sulladisciplina dei servizi predispostodalla CommissioneSulla base dello studio predispo-sto dall’Istituto viennese di ricer-che e sulla base di una estesa ana-lisi del mercato dei servizi profes-sionali effettuata dall’OCSE11 laCommissione ha predisposto undocumento di lavoro che hamesso a disposizione degli inte-ressati per ricevere osservazioni12. Nel documento sono riportati iprincipi elaborati dall’OCSE13 esono tratteggiate le premesse giu-ridiche dell’intervento comunita-rio. Le premesse sono tratte dallagiurisprudenza della Corte diGiustizia, in base alla quale laCommissione estrae due principifondamentali che debbono gover-nare la disciplina delle professio-ni: (i) il carattere di attività intel-lettuale del servizio professionalee le responsabilità che il suo eser-cizio comporta non giustificanoalcuna deroga alla norma di basesecondo la quale la nozione di“impresa” si applica a tutti i sog-getti che svolgono una attivitàeconomica e in base alla qualel’offerta di servizi sul mercato

e si possano offrire nuovi servizi.È appena il caso di rilevare chenel ragionamento che ho quasiletteralmente tradotto e traspostosi annidano almeno tre aporie. Laprima è data dal passaggio dalladimensione economica alladimensione giuridica senza alcu-na connessione logica. È eviden-te che ogni regola giuridica,come ci insegna l’analisi econo-mica del diritto, ha alcuni deisuoi presupposti nelle dinamichedi mercato e produce effetti eco-nomici che lo stesso giurista nondeve trascurare. Non è altrettantoevidente però che il diritto debbaessere modellato sui canoni del-l’economia e che le regole giuri-diche debbano “mimare il merca-to”. Questa concezione, in partecorretta anche dallo stesso suocreatore, Richard A. Posner, èstata contestata nello stessoambito della scienza economicama ora viene riproposta acritica-mente, quasi fosse una deduzionelogica, nella definizione dellepolitiche comunitarie in materiadi professioni10.La seconda aporia riguarda ilprocedimento istruttorio seguitoper documentare la reductio adunitatem della dimensione pro-fessionale e per trarne alimentodi normazione. L’Istituto di AltiStudi, sulla cui ricerca si è basa-ta l’azione comunitaria in mate-ria di professioni, non ha acquisi-to informazioni e dati diretta-mente dalle organizzazioni rap-presentative dei professionisti(almeno, ciò non risulta dal reso-conto pubblicato); non ha effet-tuato differenziazioni all’internodelle professioni; non si è preoc-cupato di comprendere le ragionidelle diverse normative dellediverse professioni all’internodegli ordinamenti degli Stati

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deve essere considerata un’attivi-tà economica; (ii) nell’ambitoprofessionale l’accertamento dipratiche anticoncorrenziali impli-ca responsabilità dello Stato peromissione di controllo o dell’as-sociazione professionale percommissione di illecito.La politica della Commissione èpertanto determinata a far valerela concorrenza anche in questosettore, pur “riconoscendo (…) lepeculiarità e lo status specialedelle professioni liberali nelleeconomie degli Stati Membri enella società in generale”. Unodei caratteri specifici delle pro-fessioni consiste – secondo laCommissione – nell’essere esserette da principi deontologici.Questo è l’unico aspetto cheviene evidenziato dallaCommissione, essendo tutti glialtri fino ad oggi accreditati nelletradizioni giuridiche nazionalidel tutto indifferenti e quindi tra-scurabili.Di qui il questionario messo adisposizione degli interessati, perpoter acquisire dati utili ai finidell’intervento.

3. La posizione del CCBE e del Parlamento europeosulle regole che governa-no la professione forense.Il CCBE, l’organo rappresentati-vo dell’Avvocatura in sede euro-pea (Council of the Bars and LawSocieties of the EuropeanUnion), ha inviato precise rispo-ste ai quesiti proposti dalla Com-missione14, accompagnandole conosservazioni di carattere genera-le.L’analisi delle risposte e delleosservazioni finali sono indicati-ve della posizione dell’organismorappresentativo degli avvocatieuropei: in altri termini, dalla

combinazione di domanda e ri-sposta, nonché dalle osservazionifinali, si evince il quadro deiprincipi che dovrebbero governa-re la materia e quindi il modo diprefigurare le regole inerenti laprofessione forense come conce-pite dalla medesima categoria acui dovrebbero applicarsi.Una delle questioni fondamentali(la n. 15) rivolta agli interpellatiriguarda le regole che dovrebberogovernare le professioni, tenutoconto del fatto che la direttivasull’e-commerce15 si riferisce, peresempio, all’indipendenza, al se-greto professionale e alla corret-tezza (fairness) che il professio-nista deve usare nei confronti delcliente e nei confronti dei colle-ghi.Il CCBE ha sollevato dubbi sullaopportunità di richiedere agliinterlocutori il suggerimento diregole senza indicarne la ragionee lo scopo. In ogni caso, riguardoalla professione forense, il CCBEha richiamato l’attenzione dellaCommissione sulla ragione pri-maria della disciplina delle pro-fessioni legali, che è fondata sul-l’interesse pubblico a cui è con-nesso il ruolo degli avvocati inuna società democratica. Gliavvocati difendono le proprieregole professionali anche neiconfronti dei governi che potreb-bero rimuoverle per scopi direttialla salvaguardia della concor-renza oppure vorrebbero raggiun-gere i clienti attraverso i compitiaffidati all’avvocato nella lottacontro il riciclaggio del danaro diprovenienza illecita. Ma le regoleche governano la professioneforense non possono esserecostrette nel solo alveo delladisciplina della concorrenza. Inaltri termini, le regole deputate adisciplinare le professioni legali

non sono rivolte a tutelare gliinteressi di categoria, ma gli inte-ressi generali posti alla base dellaconvivenza civile.Questa è la critica maggiormenterimarcata nelle risposte al que-stionario, perché sia lo studiopredisposto dall’Istituto viennesesia la “filosofia” seguita dallaCommissione nella formulazionedelle domande ignorano la tuteladell’interesse pubblico, essendotutte focalizzate sulla regolazionedel mercato a fini concorrenziali.È la rule of law, cioè il comples-so dei principi che configurano loStato di diritto, e non la concor-renza, che si deve osservare neldettare le regole delle professionilegali. A conferma della correttezza diquesta impostazione il CCBE hafatto riferimento agli stessi attidegli organi comunitari. In particolare ha richiamato laRisoluzione del 5.4.200116 nellaquale il Parlamento europeo hadichiarato che “le libere profes-sioni rappresentano uno dei pila-stri del pluralismo e (…) dell’indipendenza dei professionistiall’interno della società” ed hasottolineato che “la professionedi avvocato è garanzia del dirittofondamentale alla difesa e diapplicazione del principio delloStato di diritto”. Il Parlamentoeuropeo ha altresì condiviso ilprincipio enunciato dalla Cortedi Giustizia sulla legittimità delletariffe obbligatorie, nonché iltenore degli artt. 81 e 82, cheriguardano solo i comportamentianticoncorrenziali adottati dalleimprese di loro propria iniziati-va: il Parlamento europeo haaltresì precisato che “le libereprofessioni sono l’espressione diun ordinamento fondamentaledemocratico basato sul diritto”.

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AAVVOCATURAprofessione avvocato

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Tenuto conto delle ragioni dellaconcorrenza, nonché del princi-pio di sussidiarietà che salva-guarda le diversità che hanno leloro radici nella cultura, nellastoria giuridica, nella sociologiae nell’etnologia delle varie cate-gorie professionali degli StatiMembri, va osservato che leregole sono necessarie – nel con-testo di ciascuna professione –per assicurare l’imparzialità, lacompetenza, l’integrità e laresponsabilità dei membri dellaprofessione. Tali regole noncostituiscono barriere alla con-correnza se dirette ad impedire iconflitti d’interesse e la pubblici-tà ingannevole. Il Parlamento haprecisato poi che l’obiettivo dipromuovere la concorrenza nelleprofessioni deve essere concilia-to in ciascun caso con quello dimantenere norme puramente eti-che specifiche per ciascuna pro-fessione.Appare quindi eclatante il contra-sto tra i due organi comunitari, edel tutto pretermessa la posizionedel Parlamento nelle politichedella CommissioneOltre a queste fondamentali pre-messe, il CCBE ha richiamato: laRaccomandazione del Consigliosul ruolo della professione legalenella difesa dei diritti e dellelibertà fondamentali17, i BasicPrinciples on the Role ofLawyers elaborati dall’ ONU18, iprincipi espressi dalla Corte diGiustizia nel caso Wouters, persostenere che le regole destinatealle professioni legali, atteso l’in-teresse pubblico che perseguono,si sottraggono alla disciplinadella concorrenza. In ogni caso,le regole divergono da Stato aStato, e non possono pertantoessere sommariamente elencatein un questionario.

Richiamando i principi espressidal proprio Code of Conduct ilCCBE ha sottolineato comeall’avvocato si richieda di nonavere interesse personale nellevicende che hanno richiesto il suointervento, come si evince dalprincipio di indipendenza che èidentico a quello imposto al giu-dice. I conflitti di interesse che sipossono in astratto delineareriguardano sia il rapporto dell’av-vocato con il cliente, sia i rappor-ti tra i clienti del medesimo avvo-cato: in ogni caso, l’avvocatodeve prevenirli entrambi. All’avvocato inoltre il Codice di con-dotta preclude ogni pactum dequota litis con il cliente.Il Codice di condotta assicura latutela di ogni tipo di cliente, siaquesti classificabile come consu-matore (occasionale o permanen-te), professionista o utente sofi-sticato.L’indipendenza e la prevenzionedei conflitti d’interesse sono ipresidii della protezione dell’in-teresse del cliente, come già ladecisione del caso Wouters hachiarito. Sì che le regole dellaconcorrenza – una volta applicatiquesti principi – non possonointerferire ulteriormente con ladisciplina delle professioni legali.Anche le regole deontologicheriguardanti la pubblicità commer-ciale sono rivolte a proteggerel’interesse del cliente, al qualel’avvocato può dare informazionisenza ricorrere a messaggi pub-blicitari. Queste regole si applica-no a tutti i clienti, qualunque siail loro status. Sicché la elimina-zione di queste regole per finiconcorrenziali si risolverebbe inuna minor protezione degli inte-ressi del cliente. Allo stessomodo le regole deontologiche chevietano agli avvocati di ripartire

l’onorario con professionisti dialtre discipline costituiscono unasalvaguardia della tutela degliinteressi del cliente. E quindisarebbe un grave errore ritenereche le regole – anche locali – chepresiedono allo svolgimentodella professione forense possanocostituire un ostacolo alle opera-zioni transfrontaliere e alla circo-lazione dei servizi.

4. Le critiche del CCBE alla prospettiva mercantiledella disciplina delle professioni forensiinformata al principio di concorrenza.Nel licenziare le risposte al que-stionario il CCBE ha posto inevidenza gli errori di prospettivadella ricerca effettuatadall’Istituto viennese e traslatinel questionario elaborato dallaCommissione. Sul piano metodo-logico, la ricerca non ha distinto ipropri obiettivi tenendo contodella diversità delle professioniliberali e non ha considerato conparticolare attenzione le peculia-rità che contraddistinguono laprofessione forense rispetto allealtre professioni liberali. Né sicomprende come la Commis-sione sia arrivata alla conclusio-ne che il mercato professionalepresenti i segni del “fallimento”dal momento che non si è neppu-re data carico, né se ne è peritatol’Istituto viennese, di accertarequali e quanti casi di insolvenzaabbiano coinvolto studi profes-sionali, quali e quanti reclamisiano stati presentati nei confron-ti dei professionisti, e non ha rac-colto dati economici riguardantila professione forense. Né hatenuto conto delle differenze nor-mative che distinguono i diversiStati Membri nella disciplina

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della professione legale. Unapeculiarità che è stata riconosciu-ta dalla stessa giurisprudenzadella Corte di Giustizia comeconnaturale alla professioneforense. Il fatto che in alcuniPaesi la disciplina della profes-sione forense sia affidata a pocheregole di scarsa “durezza” ed inaltri sia al contrario molto restrit-tiva non significa che nella primasituazione l’attività forense sielevi a un miglior livello di qua-lità e nella seconda invece siadeteriore. Di qui dunque l’esi-genza di approfondire tutte lequestioni anche sulla base dellepeculiarità che connotano questaprofessione.

5. La disciplina delle professioni e la c.d.concorrenza tra ordinamenti.Alle argomentazioni del CCBE sene possono aggiungere altre chetengano conto degli effetti dellaconcorrenza tra ordinamenti.La premessa della politica comu-nitaria della Commissione si basasulla rilevazione che le professio-ni hanno regole diverse nei diver-si Paesi Membri. La Commis-sione non solo non se ne chiede laragione, ma non si preoccupa ditentare di armonizzarle: eppure inogni Paese le singole professioniobbediscono a principi deontolo-gici che potrebbero essere assuntidi per sé come quadri armonizza-ti di regole. L’armonizzazionepuò essere effettuata anche attra-verso la redazione di un codicecivile europeo, in cui possonoessere ospitate anche le regoleinerenti il contratto d’opera intel-lettuale che vincola il professioni-sta al cliente.Se si guarda alla questione da unaltro angolo prospettico, cioè la

c.d. concorrenza tra ordinamenti,è chiaro che se si vuol dare la pre-valenza ad un mercato privo diregole tenderà a vincere l’ordina-mento più lacunoso. Ho dettolacunoso perché le professioniliberali per loro natura e per gliinteressi che perseguono non pos-sono essere prive di regole. Sicchése nella competizione avrà lameglio l’ordinamento più lacuno-so si ha la conferma che la compe-tizione tende al basso, non elevama deprime la qualità delle regolegiuridiche o deontologiche.Ma così facendo deprimerà anchela qualità delle prestazioni pro-fessionali, perché le lacune costi-tuiscono una facile esca per pro-fessionisti poco scrupolosi e pocopreparati, ai quali si consentireb-be di continuare a svolgere la loroattività indisturbati. In fin deiconti, la concorrenza tra ordina-menti, così come propugnata dal-la Commissione, finisce per legit-timare un lassismo che deprimela qualità delle regole verso ilbasso.

6. La prospettiva garanti-sta. I diritti fondamentalidalla Carta di Nizza e dal progetto di Trattatocostituzionale.Affatto diversa e più in linea conla Risoluzione del Parlamentoeuropeo è la prospettiva con cui sipuò guardare alle professioni – ealla professione forense – apertadalla Carta di Nizza e dal Trattatocostituzionale.È appena il caso di notare chenessuno di questi documenti èmenzionato nel questionario pre-disposto dalla Commissione eneppure nel rapporto dell’Istitutoviennese.Già la Carta sociale europea sigla-ta a Torino nel 1961 e il protocol-

lo addizionale siglato a Stra-sburgo il 5 maggio del 1988 – acui la Carta di Nizza si è ispirata –avevano codificato il diritto allavoro come diritto fondamentaledella persona; il protocollo haanche distinto l’attività lavorativadipendente dall’attività professio-nale, certo non equiparandolaall’attività d’impresa. La Carta di Nizza distingue lalibertà professionale (e il dirittodi lavorare) – ex art. 15 – dallalibertà d’impresa, prevista dal-l’art. 16. E colloca l’esercizio diuna professione liberamente scel-ta o accettata nell’ambito del“diritto di lavorare”. Questo dirit-to/libertà campeggia tra le primeenunciazioni di maggiore spesso-re, essendo posticipato solo alledisposizioni che riguardano ladignità, e anteposta alle disposi-zioni che riguardando l’egua-glianza delle persone. Si tratta di un diritto/libertà rico-nosciuto ad ogni individuo, e nonsolo ai cittadini dell’Unione. Ciòperché le prime disposizioni codi-ficano i diritti “fondamentali”,che, secondo l’orientamento dot-trinale invalso negli anni recenti,hanno una valenza superiore aisemplici diritti costituzionalmen-te garantiti, perché superanoaddirittura il dato positivo percostruire valori pregiuridici di cuil’ordinamento comunitario si fapaladino.Ai cittadini dell’Unione si garan-tisce la libertà di stabilirsi o diprestare servizi in qualunqueStato Membro. Al lavoratore sigarantisce il diritto a prestare lasua attività in condizioni “digni-tose” (e quindi tale diritto, chenon può negarsi a chi esercita unalibera professione) è strettamenteconnesso con la dignità della per-sona, enunciato nell’art. 1.

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munità. Nel momento in cui do-vessero acquisire, per convinzio-ne di tutti, valore normativo, essesarebbero preposte anche alleregole inerenti alla concorrenza.Di qui dunque una ulteriore ragio-ne per raccomandare una conce-zione meno mercantile delle pro-fessioni liberali, ed una particola-re considerazione delle professio-ni forensi. L’attività forense – destinata atutelare non solo gli interessi eco-nomici dei clienti, ma soprattuttoi loro diritti fondamentali – anchein questo contesto acquisisce unaposizione eminente, a maggiorragione riconoscibile dalla enun-ciazione solenne dei diritti ante-posti alle quattro libertà e ai prin-cipi della concorrenza.Nella concezione formalista delleregole comunitarie i diritti dellapersona – nel nostro caso, i dirittidel prestatore di una attività pro-fessionale – sono quindi antepostialle esigenze del mercato. Ed ilmercato, che non può sopravvive-re senza regole, dovrà essere go-vernato da principi che non dileg-gino, ma salvaguardino la dignitàprofessionale. Il modello argo-mentativo dell’analisi economicadel diritto più retriva è quindirovesciato: è il mercato che deveadeguarsi alla tavola di valoridell’Unione europea espressanella Carta di Nizza e non questapiegarsi alle esigenze del merca-to. Ma non siamo in presenza di teo-rie, e di prospettive, che il legisla-tore comunitario può liberamentescegliere: qui il conflitto delleinterpretazioni è risolto dallanatura delle regole. Una volta chela Carta di Nizza o il Trattatodivenissero vincolanti, si dovesseritenere (come proposto) che leprofessioni hanno una dignità che

supera le regole di mercato, laconcorrenza non potrebbe essereconsiderata il perno del sistema equindi si potrebbero salvare leregole (eventualmente unificatein un codice) che esaltano lepeculiarità della attività intellet-tuale e, ancor più rimarcatamente,le regole che modellano i caratte-ri della professione forense.È possibile costruire intorno aquesto nucleo di spunti una lineada percorrere e da propugnare insede comunitaria per restituire alleprofessioni e alle professioni lega-li in particolare, una loro dignità?

Note1Sul punto v. Consiglio NazionaleForense, Il codice civile europeo, a curadi Alpa, Buccico, Danovi, Milano, 2001;ID:, La riforma dei codici in Europa, acura di Alpa e Buccico, Milano, 2001;ID., Diritto contrattuale europeo e dirittodei consumatori. L’integrazione europeae il processo civile, a cura di Alpa eDanovi, 2003.2Per una acuta ricognizione della proble-matica v. Carbone (S.M.), Il notaio traregole nazionali ed europee: diritto socie-tario e professioni regolamentate alla pro-va delle libertà comunitarie, in corso dipubblicazione.3Monti, Competition in ProfessionalServices: New Light and New Challen-ges, Berlino, 21.3.2003, nel sito webdella Unione europea, ad vocem Con-correnza, Discorsi.4Relazione della Commissione alConsiglio e al Parlamento europeo: “Lostato del mercato interno dei servizi”(presentata nell’ambito della prima fasedella strategia per il mercato interno deiservizi), COM (2002) 441 def, del30.7.2002.5COM (2002) 119 def del 7.3.2002; laproposta fa seguito alla direttiva1999/42/CE che istituisce un meccanismodi riconoscimento delle qualifiche per leattività professionali disciplinate dalledirettive di liberalizzazione e dalle recen-ti misure transitorie, attuate con d.lgs.20.9.2002, n. 229.6Con la sentenza del 18.6.1998, nellacausa C-35/96, in Racc. 1998, I-038517Sentenza del 19.2.2002, nella causa C-35/99.

La professione forense non èesplicitamente menzionata, ma ècollegata con il diritto di difesa, dicui agli artt. 47 ss.Il Trattato costituzionale riprendequesti principi sia sotto il profilodelle condizioni dignitose dellavoratore (art. II-31), sia sotto ilprofilo delle garanzie alla vitaprofessionale (art. II-33). Le libe-re professioni sono poi tutelatenella parte III, sub art. 30, conriguardo alla libera circolazionedei servizi. Ma la professioneforense è evocata nella parte IIcon riguardo ai diritti di difesa(art. II-47 ss.).La disciplina della concorrenza èriservata alle “imprese” (sez. V).Numerose sono poi le disposizio-ni che alludono all’attività profes-sionale con riguardo alla forma-zione, alla promozione della cul-tura, e così via.Ebbene, le professioni – e la pro-fessione forense in particolare –possono essere riguardate sottouna triplice angolazione: comemodo di esplicazione della perso-nalità dell’individuo; come mododi partecipazione alla vita sociale;come modo di partecipazione allavita economica. In tutti i casi essenon sono equiparabili alla sempli-ce attività d’impresa, perchéimplicano sì l’assunzione di unrischio, ma in connessione conuna adeguata formazione profes-sionale, con un controllo di com-petenza (o se si vuole di qualità)di natura pubblica o corporativa,con la salvaguardia della dignità. Anche se alle disposizioni dellaCarta di Nizza e del progetto diTrattato non si volesse riconosce-re, allo stato, valore normativo, ilquadro dei valori che esse espri-mono costituisce un indirizzo pre-ciso e indefettibile a cui si devonoispirare le politiche della Co-

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8Sentenza del 19.2.2002,nella causa C-309/99.9Economic Impact of Regulation in theField of Liberal Professions in DifferentMember States. Regulation of Professio-nal Services, a cura di Paterson, Fink,Ogus, dell’Institute for Advanced Studies,Vienna, gennaio 2003.10Per un quadro d’insieme v. l’antologiasu Analisi economica del diritto privato,

a cura di Alpa, Chiassoni, Pericu,Pulitini, Rodotà, Milano, 2000. 11Competition in Professional Services,sul sito web dell’OCSE.12La regolamentazione delle professioniliberali e gli effetti di tale regolamenta-zione, 27.3.2003.13Sui quali, attesa l’ampiezza della ricer-ca da cui sono tratti, val la pena di tor-nare prossimamente.

14CCBE Response to the EuropeanCommission Competition Questionnaireon Regulation in Liberal Professions andIts Effects, 28.5.2003, disponibile sul sitoweb del CCBE.15Direttiva 2000/31/CE dell’8.6.200016B5-0247/2000.17REC (2000) 21.18Office of the High Commissioner forHuman Rights, 27.8 – 7.9, 1990.

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Introduzione al tema.Si è tenuto alla fine di giugno del2003 un grande convegno aTorino sull’argomento della con-sulenza legale. Autorevoli i rela-tori: Franzo Grande Stevens,Remo Danovi, Sergio MariaCarbone e Michele Vietti.Ha presentato e diretto AntonioRossomando, che ha saputo racco-gliere nell’aula magna del nuovoPalazzo di Giustizia di Torino, de-dicata all’avv. Fulvio Croce, foltopubblico con avvocati di prove-nienza da varie parti d’Italia.Al dibattito finale hanno parteci-pato: Sergio Russo, Dario Do-nella, Sergio Paparo e MichelinaGrillo.La manifestazione è stata di gran-de interesse. Tutti si sono rigoro-samente attenuti al tema, che èstato esaminato e approfonditosotto i suoi molteplici aspetti.È emersa la convinzione di tutti chela riserva agli avvocati della consu-lenza legale e dell’attività stragiu-diziale sia un principio recepito nelnostro ordinamento giuridico eaderente ad evidenti esigenze dipubblico interesse.

Perché la consulenzalegale e l’attività stragiudiziale devonoessere materia riservata.Si può distinguere una riserva

esclusiva ed assoluta per l’attivitàgiudiziale, per la quale è giustovietare anche il singolo atto, dallaattività di consulenza stragiudi-ziale, la quale deve considerarsiriservata solo per un esercizio dicarattere professionale e cioè con-tinuativo e retribuito.Non si tratta della difesa di inte-ressi corporativi, ma della tuteladi un interesse collettivo.È necessario considerare l’attivitàstragiudiziale quale premessadello sbocco giudiziale delle con-troversie, ma necessariamentecon una funzione selettiva, conpriorità al compito di mediazionedell’avvocato.Né si deve trascurare l’importan-za della funzione dell’avvocatonel prevenire il contenzioso giu-diziario, certamente inflazionato.Rivendicare l’esclusiva della con-sulenza e dello stragiudiziale nonsignifica porsi in conflitto con illibero esercizio di attività indivi-duali, ma tutelare il diritto degliutenti del servizio legale di rivol-gersi a soggetti qualificati, poichésolo tra costoro vi può essere unacorretta libertà di scelta.È conforme all’interesse colletti-vo riservare la consulenza e l’atti-vità stragiudiziale agli iscritti aglialbi forensi, perché l’iscrizioneall’albo è una garanzia di compe-tenza, del rispetto del segreto pro-fessionale, del rispetto di tutte le

altre norme deontologiche, garan-zia che si fonda sul controllodisciplinare esercitato dall’ordine.Oggi la consulenza stragiudizialeè un’attività quantitativamenteprevalente rispetto all’attività giu-diziale.Vi sono studi legali che trattanosolo questioni stragiudiziali (piùall’estero, a dire il vero, che inItalia) e altri studi che trattano siail giudiziale, sia lo stragiudiziale.Dalla accresciuta importanzadello stragiudiziale, deriva anchel’importanza di garantire i cittadi-ni che questa attività sia svoltacon lo stesso rigore e con gli stes-si controlli di quella giudiziale,perché equivalenti sono i valoritutelati.Infatti, all’avvocato è attribuito ilcompito non solo di difendere ingiudizio, ma anche di conoscere einterpretare la legge. In questosenso, l’avvocato è garante neces-sario dell’attuazione dell’ordina-mento giuridico.Da ciò un dovere primario del-l’avvocato di informarsi e diaggiornarsi, considerata la sempremaggior complessità delle normegiuridiche che condizionano ogniattività umana.La conoscibilità delle norme, daparte della collettività, passaattraverso la conoscenza che nehanno gli avvocati: laddove,nella comprensione delle norme,

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A Torino tutti d’accordo: anche la consulenza legale è materia riservataIl tema della riserva agli avvocati della consulenza legale e delle prestazionistragiudiziali è argomento di sempre maggiore attualità.

a cura di Dario Donella

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non può giungere l’avvocatomedio, può giustificarsi l’erroredel cittadino.Non è pensabile che queste fun-zioni di ampio rilievo anchecostituzionale siano affidate apersone senza una adeguataconoscenza delle leggi, senzarigorosi requisiti morali, non con-trollati nei loro comportamenti.E perché mai per le società quo-tate e le società finanziarie siimpongono requisiti morali pergli amministratori, così comeper le imprese che partecipano apubblici appalti, mentre analo-ghi requisiti morali non dovreb-bero essere necessari per la deli-catissima funzione della consu-lenza legale?E perché mai la professione dimediatore dovrebbe essere piùtutelata di quella di avvocato?L’avvocato svolge una attività dimediazione tra il cittadino e loStato e questa sua più elevataqualificazione giustifica chetutte le sue prestazioni siano alui riservate.Occorre considerare che le pre-stazioni professionali non circo-scrivono la loro rilevanza nel-l’ambito del rapporto tra clientee professionista, ma sono rile-vanti sul piano dell’interessepubblico generale.Tra le obiezioni sollevate allariserva della consulenza legale,si devono ritenere infondate an-che quelle dell’Antitrust.L’autorità antitrust ha prospetta-to la violazione del principio dilibera concorrenza. Ma la libertàdi concorrenza non può esservitra soggetti vincolati nella con-dotta (avvocati) e soggetti chepossono liberamente operare colfine di un profitto proprio (e nondel cliente) e con assoluta spre-giudicatezza.

I principi comunitariconfermano la riserva.Particolare attenzione è statarivolta all’ordinamento comunita-rio per smentire una errata con-vinzione, assai diffusa, che inesso siano contenute norme con-trastanti con la riserva agli avvo-cati della consulenza legale e del-l’attività stragiudiziale.In realtà, il principio della liberaprestazione dei servizi trova ecce-zioni non solo nel campo dellelibere professioni, ma anche inquello di attività strettamente eco-nomiche.Vi sono stati procedimenti avantila Corte di Giustizia delle Comu-nità Europee, in cui sono stati af-fermati interessanti principi.La Corte Europea ha bocciato ilLussemburgo, che non volevaaccogliere avvocati stranieri auto-rizzati a dare consulenza anchesul diritto del paese ospitante.Questa decisione è contenutanella recentissima sentenza dellaCorte di Giustizia 7 novembre2000 nella causa C-168/98Granducato di Lussemburgo/Parla-mento Europeo e Consiglio del-l’Unione Europea. Come è appenail caso di ricordare, il Granducatodi Lussemburgo aveva chiestoalla Corte l’annullamento dellaDirettiva citata ritenendo che iltesto normativo, consentendoall’avvocato “migrante” di offrireconsulenza legale anche sul dirit-to dello Stato membro ospitante,introducesse una disparità di trat-tamento con gli avvocati naziona-li soggetti a tirocini e prove attitu-dinali e non garantisse una prote-zione adeguata dei consumatoriné una buona amministrazionedella giustizia.Ebbene, la Corte di Giustizia hafatto salva la Direttiva in quantoha ritenuto che tale consulenza

legale è resa dall’avvocato (mi-grante) che ha informato il consu-matore in merito alla sua forma-zione d’origine, che potrebbe noncomprendere il diritto nazionale,che ha ottemperato all’eventualeobbligo di copertura assicurativa,che deve rispettare non solo leregole professionali e deontologi-che del proprio Stato di origine,ma anche le stesse regole a cuisono soggetti gli avvocati delloStato ospitante, che, infine, ha lanecessaria competenza in quantoil legislatore comunitario, scrivela sentenza, “non ha soppressol’obbligo di conoscenza del dirit-to nazionale applicabile nellepratiche trattate dall’avvocatointeressato ma ha semplicementedispensato quest’ultimo” (avvo-cato) “dalla dimostrazione pre-ventiva di tale conoscenza”.È, dunque, evidente che l’attivitàdi consulenza legale è consentita,secondo i principi della Direttivae gli insegnamenti della Corte diGiustizia, agli avvocati di tuttal’Unione sul diritto del proprioStato e su quello internazionale ecomunitario, mentre sul diritto diuno Stato membro ospitante sol-tanto se l’avvocato migrante sog-giace a tutte le condizioni sopraindicate.Allora, come si potrebbe mai con-sentire a chi non ha studi giuridi-ci, non ha obblighi e controllideontologici, di prestare profes-sionalmente ed ufficialmente con-sulenza legale senza limitazioni?Le limitazioni della Direttiva,dunque, sono state poste unica-mente agli avvocati non perchéper gli altri soggetti l’attività diconsulenza debba ritenersi liberada vincoli, ma perché agli avvo-cati e soltanto ad essi è consentitol’esercizio professionale dell’atti-vità di consulenza legale.

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febbraio 1982, n. 31): se inverosi pongono determinate limita-zioni regolamentari e deontolo-giche all’esercizio delle presta-zioni stragiudiziali (art. 4.4 delladirettiva e art. 7 della legge), èintuitivo che tali prestazioni deb-bano essere considerate riservatealla categoria degli avvocati(perché, diversamente, non avreb-be senso imporre tali limitazioni).Lo stesso può dirsi per la diretti-va di stabilimento (direttiva 16febbraio 1998, cui è stata dataattuazione con il d.lgs. 2 febbraio2001, n. 96), che ha disciplinatominuziosamente l’attività degliavvocati, distinguendola in pre-stazioni giudiziali e prestazionistragiudiziali (art. 8 e art. 10 deld.lgs. di attuazione).Anzi è noto che, nella fase di ela-borazione della legge di attuazio-ne, il Consiglio NazionaleForense è intervenuto ripetuta-mente per eliminare una disposi-zione (l’art. 27 della bozza) cheavrebbe variamente attribuitol’espletamento della consulenzalegale a enti societari, e ciò incontrasto con quanto stabilitodalla stessa direttiva.Ancora, la direttiva sul commer-cio elettronico regolamenta l’at-tività stragiudiziale degli avvo-cati e soprattutto la direttiva anti-riciclaggio 4.12.2001 (che nonha avuto ancora attuazione) sta-bilisce espressamente rigorosivincoli per notai e avvocati inogni ambito di prestazione diassistenza e rappresentanza e inogni operazione finanziaria oimmobiliare.Se dunque sono prescritti rigoro-si obblighi di identificazione esegnalazione a carico degli avvo-cati, nel riconosciuto superioreinteresse pubblico, è impensabileche si possa ritenere che la con-

sulenza legale possa essere svol-ta professionalmente da chiun-que!Vi sono stati che riconoscono lariserva della consulenza legale ealtri no.La differenza è dovuta alla diver-sità delle tradizioni e delle carat-teristiche dell’organizzazione so-ciale dei singoli stati.Per gli stati che riconoscono l’e-sclusiva, questa non deve costi-tuire un privilegio, ma un dovereverso la società.Se, in altri stati, la consulenza èconsentita anche ai non iscrittiagli albi, non è detto che noi dob-biamo seguire gli esempi di rego-le meno valide.Anche in USA può essere penal-mente condannato chi apre unostudio senza aver superato l’esa-me professionale.L’ordinamento comunitario le-gittima la riserva dell’attività diconsulenza per professionistiiscritti a particolari albi.Il confine della competenza èdifficilmente determinabile.La professione di avvocato nondeve essere scavalcata da sog-getti con preparazione non ade-guata.Per quanto riguarda la difficoltàdi individuare i confini di com-petenza tra varie professioni, èstato ricordato che in Germaniavi è una legge speciale (Recht-sberatungsgesetz) nella quale è,in modo analitico, disciplinata lacompetenza di consulenza daparte di varie attività professio-nali.Potrebbe essere il caso che,anche in Italia, si cercasse diintrodurre questa disciplina checontribuirebbe notevolmente adevitare equivoci interpretativi econflitti di competenza.

Riservare determinate attivitànon significa corporativismo,bensì garantire qualità e control-lo sulla prestazione nell’interessedel cliente.Per tante attività il legislatore si èpreoccupato di proteggere i citta-dini, in questo caso no: e a farnele spese sarebbe naturalmente lafascia più debole della nostracomunità.Per l’Olanda è stata affermata lanon liceità dell’associazione traavvocati e revisori, perché questiultimi non sono assoggettati allenorme deontologiche (C-309/99,Wouters, Savelbergh).In tema di libera prestazione diservizi, è stato riaffermato chel’ordinamento comunitario sipreoccupa del loro controllo inquanto ciò corrisponde ad unpubblico interesse.Ed è stata anche ricordata l’affer-mazione della Corte di incompa-tibilità tra l’attività di consulenzalegale e quella di revisore conta-bile, perché solo l’attività legaledà garanzia di indipendenza,autonomia e riservatezza.È significativo che le conclusionidell’avvocato generale abbianomesso in particolare rilievo l’in-teresse del cliente alla qualifica-zione delle prestazioni di consu-lenza legale, che devono essereriservate a particolari soggetti.La riserva della consulenza infavore degli avvocati non derivasoltanto dalla giurisprudenzacomunitaria, ma deriva essen-zialmente dalle stesse direttiveeuropee e dalle leggi che nehanno dato attuazione.Basti invero considerare che laconsulenza legale è attribuitaagli avvocati dalla direttiva sullalibera prestazione dei servizi del22 marzo 1977 (cui è stata dataattuazione in Italia con legge 9

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Prospettive di riforme.Si sta discutendo di modifichedelle professioni ed anche inquesto ambito si è esaminato ilproblema della riserva della con-sulenza legale e dell’attivitàstragiudiziale.L’argomento va affrontato, con-siderando che, a livello europeo,si tende ad equiparare l’attivitàprofessionale all’attività diimpresa con una certa diffidenzaverso le professioni protette.La riforma delle professioni ècondizionata non solo dallenorme europee, ma anche dallaconcorrenza normativa delleregioni riconosciuta dal nuovoart. 117 della Costituzione.In Italia è forte la tradizionedelle professioni intellettualiorganizzate negli ordini, congaranzia della qualità delle pre-stazioni professionali eseguitedagli iscritti agli albi.Vi è però una presenza forte dinuove professioni che rivendica-no il riconoscimento pubblico,quando organizzate in associa-zioni.Si tratta di un attentato agli ordi-ni?Gli ordini tutelano interessi dicarattere generale, talvolta anchedi rilievo costituzionale.Ciò non toglie che anche le asso-ciazioni possano ottenere unriconoscimento pubblico, quan-do ricorrano determinati requisi-ti e quando siano rispettati laformazione e la selezione degliiscritti, l’esistenza ed il rispettodi codici etici, la garanzia di pro-fessionalità degli iscritti.È importante rilevare che la pro-posta di legge quadro delle libe-re professioni considera anche leassociazioni di iscritti in albiprofessionali; e ciò non comeorganismi concorrenziali agli

ordini, ma come tutori degliinteressi qualificati degli iscritti.Nell’ambito delle discussioniper la legge quadro delle libereprofessioni, si è discusso anchedella consulenza, in particolareper verificare se essa debba esse-re libera o riservata.Si sono manifestate molteplicitendenze.Si è infatti ipotizzato:• che la consulenza legale debba

essere attività riservata;• che l’attività di consulenza

possa costituire una specificaprofessione;

• che la consulenza legale possacostituire un profilo specialisti-co nell’ambito della professio-ne forense.

La preferenza deve essere dataalla prima ipotesi, dovendosiconsiderare pericoloso l’affida-mento di una attività di consu-lenza a chi non sia abilitato alladifesa in giudizio.È d’altronde impensabile un pro-filo specialistico nell’ambitodella professione forense, perchédi specializzazioni si può parlarecon riferimento alle materie giu-ridiche trattate e non all’ambitoin cui la prestazione debba esse-re compiuta.Nell’art. 16, c. 2, della propostadi riforma delle libere professio-ni, è previsto che l’attività riser-vata sia conservata per le profes-sioni a cui attualmente è ricono-sciuta.Sarà compito del legislatoredelegato stabilire per ogni pro-fessione quale attività debbaessere riservata e quale no.Certo è che le riserve attuali sonoquanto mai dubbie nel contenuto.Per alcune professioni, come icommercialisti ad esempio, sem-bra che non ci sia addirittura nes-suna attività riservata così da

ritenere inutile l’iscrizione all’al-bo in contrasto con le normecostituzionali e civilistiche.Poiché talvolta si sono manife-state interpretazioni dubbie nellagiurisprudenza dei giudici dimerito e della Cassazione, appa-re opportuno richiedere nontanto una innovazione normati-va, di cui non c’è bisogno, quan-to un chiarimento interpretativoper ricondurre la giurisprudenzaal rispetto dei principi normativi.Deve ritenersi pienamente giu-stificata la proposta di unanorma interpretativa, quale quel-la contenuta nel programma delconvegno.Questa norma è del seguentecontenuto: “L’attività di consulenza stra-giudiziale, come e più di quellagiudiziale, risponde ad interessipubblici fondamentali per l’at-tuazione dell’ordinamento, perla tutela del cittadino e per i fattidella giustizia. Pertanto, sidevono esigere la stessa prepa-razione e gli stessi doveri e con-trolli”.È stato anche ricordato che, neldisegno di legge 231 presentatoal Senato nella nona legislaturadal senatore Ricci, vi era un arti-colo 2 (funzioni dell’avvocato)del seguente contenuto:“Sono funzioni esclusive dell’av-vocato la rappresentanza, l’assi-stenza e la difesa nei giudiziavanti tutti gli organi giurisdi-zionali e gli arbitrati rituali,salva la competenza che spettaper legge all’avvocatura diStato.Sono riservate in via generale agliavvocati e, per quanto loro con-sentito da particolari disposizionidi legge, agli altri iscritti in albiprofessionali, l’assistenza, la rap-presentanza e la difesa in procedi-

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menti di natura amministrativa,tributaria, disciplinare e simili.È riservata inoltre agli avvocatil’attività retribuita di consulen-za ed assistenza giuridica stra-giudiziale in ogni campo deldiritto, fatte salve le particolaricompetenze degli iscritti ad altrialbi professionali”.

Quelli espressi in questa propo-sta sono concetti che vannorielaborati, ma che appaionosenz’altro validi.

■ ■ ■

Alla fine del Convegno si è con-statato che vi è tra tutti una pienaconvergenza sui principi.

Vi deve però essere anche unimpegno politico per ottenere inecessari chiarimenti interpreta-tivi, per evitare che, di tanto intanto, escano sentenze che met-tono in discussione l’esistenza el’efficacia delle norme da noirivendicate.

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(CASS. PEN. 8 GENNAIO2003, Notaristefano)Il compimento, da parte di un noniscritto in un albo, di prestazionicaratteristiche di una professioneregolamentata, purché non esclu-sive o riservate, è lecito solo seoccasionale e gratuito, mentrecostituisce il reato dell’art. 348 seha carattere di onerosità e di con-tinuità, integrante un esercizioprofessionale.

Pubblichiamo nuovamente lamassima della sentenza 8 gennaio2003, Notaristefano, il cui testo sipuò leggere in Prev. For. 2003, 1,pag. 31 e segg., con una brevenota di commento. L’argomento della consulenza ingenere e della consulenza legalein particolare è di grande attualitàe ne è conferma l’importante con-vegno tenutosi a Torino il 30 giu-gno scorso, di cui è data notizianel precedente scritto.Io mi richiamo a quanto ho scrittoin Prev. For, 2001, 1, pagg. 30 esegg. (“L’astrologo e la consulen-za legale”). Per esaminare in modo serio la que-stione della riserva ad alcune pro-fessioni, ed alla avvocatura, in par-ticolare, delle prestazioni di consu-lenza legale e stragiudiziali, ènecessario rifuggire dalle generichesuggestioni e dalle vaghe presun-zioni, per esaminare con attenzione:

– le fonti;– la giurisprudenza;– il fondamento dei principi, a

cui si ispirano le regole.Nella giurisprudenza, soprattuttoin quella del Supremo Collegio,raramente vengono esaminatele fonti, mentre spesso si citanosemplicemente alcuni precedenti(spesso in parte difformi, dimenti-candone altri) o si enuncianoregole, che non possono conside-rarsi valide, perché non riferite anorme o a principi giuridici cor-rettamente individuati.Per questa ragione, raramente laCassazione svolge, nella questio-ne che ci interessa, una funzionedi corretta interpretazione dellenorme, giungendo a decisioniinaccettabili, come cercherò didimostrare.Va dunque accolta con soddisfa-zione la sentenza della Cas-sazione Penale 8 gennaio 2003,Notaristefano, perché in essaviene enunciato un principiocome interpretazione di normeespressamente richiamate (nelcaso concreto: le norme che disci-plinano la professione di ragio-niere).Poiché, stranamente, anche gliavvocati si lasciano suggestionareda luoghi comuni infondati, appareopportuno richiamare le normeda interpretare e valutare conattenzione la giurisprudenza.

Le fonti.Come già ampiamente espostonel mio precedente scritto(“L’astrologo e la consulenzalegale”, cit. pagg. 31-33), moltesono le norme per le quali l’eser-cizio di attività professionale, ingenere, e la consulenza legale el’attività stragiudiziale, in parti-colare per gli avvocati, possonoessere compiuti solo dagli iscrittiin appositi albi professionali,quando ciò avvenga con caratteredi continuità.a) L’articolo 33 della Costitu-zione, che impone il superamentodi un esame disciplinato dalloStato come requisito per l’eserci-zio dell’attività professionale.Come ha chiarito la Corte Costi-tuzionale (sentenza n. 43 del1972), questa norma tutela l’atti-vità professionale per riservarla apersone qualificate (gli iscrittiagli albi) nell’interesse della col-lettività dei clienti.b) La inclusione nelle normetariffarie di tutte le professioni(per gli avvocati artt. 57, 58 e 61dell’ordinamento professionale)di prestazioni che qualificanol’attività tipica (o caratteristica)di ciascuna professione.c) L’art. 2229 del codice civile,per il quale l’esercizio delle pro-fessioni è subordinato all’iscri-zione in appositi albi ed elenchi.

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Per la consulenza legale,i giudici dovrebbero applicare le normeUna recente sentenza della Cassazione penale, che accoglie la nostra tesi in tema di consulenza, induce ad un esame critico della giurisprudenza, con un richiamo alle norme e ai principi.

di Dario Donella

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Questa norma è stata stranamentetrascurata, mentre essa chiara-mente subordina all’iscrizioneall’albo l’esercizio di attivitàcaratteristiche di ogni profes-sione svolte in modo professiona-le cioè continuativo e retribuito.Per molte professioni, l’esigenzadell’iscrizione all’albo è specifi-cata nella legge 25 aprile 1938, n.897; per gli avvocati è nell’ordi-namento forense e nelle normeprocessuali.Questa norma non si riferisce aprestazioni professionali singo-le, che perciò correttamente ven-gono ritenute libere. Né in essa viè l’enunciazione di esclusioniassolute (cioè anche per presta-zioni singole); queste vengonoregolate dai singoli ordinamenti(per gli avvocati, le norme pro-cessuali).L’art. 2229 va pertanto interpreta-to nel senso che vieta l’esercizioprofessionale, per tutte le pre-stazioni caratteristiche di ogniprofessione, se compiute concarattere di continuità.d) L’articolo 2231 c.c., per ilquale il diritto alla retribuzione viè solo per quelli che svolgonol’attività professionale con iscri-zione ad un albo.e) La legge 23 novembre 1939, n.1815, che impone regole per l’e-sercizio dell’attività professionaleassociata; per gli avvocati, è dirilievo che venga consideratariservata l’attività di “prestazionein materia legale”, con chiaroriferimento anche all’attivitàstragiudiziale.f) Per gli avvocati, sono impor-tanti le norme attuative dei prin-cipi comunitari. La prima è lalegge 9 febbraio 1982, n. 31, che,agli artt. 2 e 7, condiziona l’ese-cuzione di prestazioni stragiudi-ziali per gli avvocati comunitari

all’adempimento di determinatecondizioni.g) Sempre in attuazione di normecomunitarie (la direttiva 98/5/CE),attuata in Italia con decreto legis-lativo 2 febbraio 2001, n. 96, incui, nell’art. 10, si afferma lalibertà dell’avvocato stabilito disvolgere attività professionalestragiudiziale, “fornendo in par-ticolare consulenza legale suldiritto dello stato membro di origi-ne, sul diritto comunitario interna-zionale, nonché sul diritto nazio-nale”.Sarebbe evidentemente assurdoche, per gli avvocati comunitari, ilcompimento delle attività stragiu-diziali fosse condizionato agliadempimenti necessari per losvolgimento in Italia dell’attivitàlegale, se gli stessi limiti e lestesse facoltà non fossero esi-stenti anche per chiunque inItalia.Orbene, non può considerarsi cor-retta una sentenza che, nell’esclu-dere la riserva della consulenzalegale agli avvocati, non conside-ri e non interpreti le norme cita-te, le quali tutte concorrono adare sicuro fondamento allariserva rivendicata dagli avvo-cati. Analogamente non corretta èuna sentenza che escluda lanecessità dell’iscrizione all’alboper l’esercizio di alcune profes-sioni (ad esempio dottori com-mercialisti), senza un attentoesame di tutte le fonti.L’analisi di alcune sentenze, chepoi cercherò di fare, dimostra chemai è stato considerato l’insie-me delle norme da applicare;raramente è stato fatto riferi-mento a norme con serie argo-mentazioni interpretative.Anche le sentenze favorevoli allanostra tesi richiederebbero delledimostrazioni più approfondite

nella individuazione delle normeda applicare.

Le regole comunitarie.Si afferma da taluno che le normecomunitarie e le regole enunciatedalle Corti comunitarie esclude-rebbero la riserva per la consulen-za legale per gli avvocati.Trattasi di affermazioni dovute aduna totale disinformazione; edinfatti queste affermazioni nonsono mai accompagnate né dal-l’indicazione della norma, né dal-l’esame della giurisprudenzacomunitaria.Come ben è stato dimostrato nelconvegno di Torino, di cui è datanotizia nello scritto precedente acui rinviamo per considerazionipiù ampie, la giurisprudenzacomunitaria più recente è deltutto favorevole alla riserva dellaconsulenza per i professionistilegali.La Corte di Giustizia europea, purribadendo che l’esercizio dell’at-tività forense è riconducibile alconcetto comunitario di impresa,e che gli ordini professionali degliavvocati vanno considerati asso-ciazioni di imprese ai sensi dell’art.81 del Trattato di Amsterdam, hapuntualizzato che l’attività diavvocato ha caratteristiche sueproprie, che vanno dalla posizio-ne di indipendenza (che deveassumere l’avvocato) agli obbli-ghi di competenza e doveri deon-tologici di speciale rilievo (cuil’avvocato deve essere sottopo-sto), perché possa essere fornitala necessaria garanzia di integri-tà e di esperienza ai consumatorifinali dei servizi legali e allabuona amministrazione della giu-stizia (sentenza C-309/99,Wouters-Savelbergh).Tali peculiarità possono quindibene giustificare anche effetti

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lenza legale anche a persone noniscritte agli albi professionaliforensi. Tuttavia se ciò vale perattività sporadiche, il principionon è applicabile quando l’attivi-tà di consulenza legale è eserci-tata professionalmente”.In questa sentenza, si trova enun-ciata, in modo molto chiaro, ladistinzione tra una attività occa-sionale (da considerarsi libera achiunque) da una attività svoltain forma professionale, cioècontinuativa e remunerata, cheinvece deve ritenersi riservataagli iscritti agli albi forensi.La maggior parte delle sentenzeanalizzate nello scritto già citato(“L’astrologo e la consulenzalegale”, cit. pagg. 34 e 35) si rife-risce a prestazioni compiuteoccasionalmente e per le quali,pertanto, si può ritenere concordel’opinione che si tratti di presta-zioni libere.Il principio che l’attività profes-sionale svolta in modo continuati-vo sia consentita solo agli iscrittiagli albi è già stato affermato inun remoto precedente (Cass. Pen.24 novembre 1938, Giur. It.1939, II, 58) in un caso particolar-mente importante e delicato e cioèin quello dell’avvocato radiato.Nella massima, si legge cherisponde del reato “l’avvocatoche, radiato dall’albo a seguito dicondanna penale, tiene perma-nentemente uno studio di consu-lenza legale” perché ciò integra ilreato di esercizio abusivo dellaprofessione forense.La regola è importantissima, per-ché impone di considerare l’im-portanza che hanno i principietici nel giustificare la necessitàdell’iscrizione all’albo anche perl’attività stragiudiziale.Dimenticando questi principi, siammetterebbe che l’avvocato

radiato possa continuare a svolge-re l’attività nel settore stragiudi-ziale con effetti gravissimi per laclientela.Non meno delicato, anche sottoun profilo completamente diver-so, è il fatto che un avvocato (o uncommercialista o altro professio-nista) prosegua l’attività profes-sionale dedicandosi a prestazionidi consulenza dopo essersi can-cellato dall’albo per conseguirela pensione di anzianità.In questo caso, l’avvocato compi-rebbe, con tutta evidenza, unaattività contrastante con la regoladella necessità della cessazionedella attività legale per consegui-re la pensione di anzianità.Questa regola deve essere cor-rettamente applicata interpre-tando l’obbligo di cancellazionedall’albo come divieto di com-piere anche attività di consulen-za per le prestazioni tipichedella professione.All’origine, la norma sulla pen-sione di anzianità degli avvocativietava qualsiasi attività di lavororetribuito; ma la Corte Costi-tuzionale ha circoscritto il divietoal mantenimento dell’iscrizioneall’albo: molto probabilmente laCorte Costituzionale ha ritenutoche la cancellazione dall’albodeterminasse l’impossibilità delcompimento di qualsiasi attivitàlegale svolta in forma professio-nale.Ma veniamo alle sentenze piùrecenti.Con la sentenza 2 agosto 1997, n.7359, nella massima si afferma:“La prestazione di opere intellet-tuali nell’ambito dell’assistenzalegale è riservata agli iscrittinegli albi forensi solo nei limitidella rappresentanza, assistenzae difesa delle parti in giudizio e,comunque, di diretta collabora-

restrittivi sulla concorrenza, inquanto il rispetto di determinatenorme in tema di organizzazione,di qualificazione, di deontologia edi responsabilità della professionelegale sono orientate ad assicurareil buon esercizio della professione.Un esame attento della giurispru-denza comunitaria è contenutoanche nella rivista del Consigliodell’Ordine di Torino (“LaPazienza”, ottima rivista purtrop-po diffusa soltanto tra gli addettiai lavori e tra gli avvocati torine-si), nel numero di giugno 2002,pagg. 34 e segg., ove sono appro-fonditamente esaminate daMARIO NAPOLI le sentenzedella Corte di Giustizia EuropeaC-309/99, Wouters-Savelbergh, eC-35/99, Arduino.

Aggiornamentodi Giurisprudenza.È luogo comune l’affermazione dimolti, secondo i quali “la consu-lenza è libera anche ai non iscrit-ti negli albi professionali”.Questa regola costituirebbe appli-cazione del principio costituzio-nale della libertà nell’esercizio diattività economiche (e perciòanche professionali).E questa sarebbe anche la regola acui si ispira la Corte di Cas-sazione.È vero invece che la Corte diCassazione ha spesso enunciatoun principio del tutto diverso.Numerose sono poi le sentenze dimerito, che accolgono il principiodella illiceità dell’esercizio del-l’attività professionale (con carat-tere di continuità) per chi non siaiscritto ad un albo professionale.Occorre ricordare, innanzitutto, lafondamentale Cass. Civ. 19 giu-gno 1973, n. 1806, della quale èimportante riportare la massima:“È consentita l’attività di consu-

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zione con il giudice nell’ambitodel processo. Al di fuori di talilimiti, l’attività di assistenza econsulenza legale non può consi-derarsi riservata agli iscritti neglialbi professionali e conseguente-mente non rientra nella previsio-ne dell’art. 2231 c.c. e dà diritto acompenso a favore di colui che laesercita.Poiché il ricorso per Cassazioneavverso la sentenza del concilia-tore pronunciata secondo equità,ai sensi dell’art. 113 c.p.c. neltesto di cui all’art. 3, l. 30 luglio1984, n. 399, può denunciare, anorma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., laviolazione dei principi regolatoridel rapporto dedotto in causa, èammissibile la censura di viola-zione da parte di opere del dettogiudice del principio della sogge-zione a compenso delle prestazio-ni di opere intellettuali nonespressamente riservate dallalegge agli iscritti ad albi profes-sionali, ancorché menzionatenelle rispettive tariffe professio-nali e valutate con particolarecompenso”.Leggendo la motivazione dellasentenza, si constata che essa èstata pronunciata in una contro-versia in cui veniva richiesto ilcompenso per “l’esecuzione di unduplice mandato consistente neltentativo di giungere ad un accor-do con l’ex convivente della con-venuta circa le modalità di affida-mento del figlio minore e nellapresenza davanti al Tribunale deiMinorenni di Genova per stabili-re le suddette modalità giudizial-mente”.Per la prima contestazione, si ètrattato di una prestazione singo-la e pertanto la Corte non ha esa-minato la questione di una atti-vità svolta in forma continuati-va e professionale.

Per la seconda contestazione, l’at-tività svolta sembra di caratteregiudiziale e la sentenza appareassolutamente incomprensibile.Per giustificare che la riserva pergli iscritti agli albi forensi debbaessere limitata all’attività giudi-ziale, la sentenza cita tre prece-denti: Cass. Civ. n. 5906/87;Cass. Civ. n. 1929/76 e Cass.Civ. n. 3971/75.La sentenza n. 5906/87 si riferi-sce al caso di un avvocato tedescoche svolgeva attività stragiudizia-le in Italia.È un caso del tutto particolare,perché l’attività era stata pursempre svolta da un avvocato. IlTribunale di Bolzano e la Corted’Appello di Trento avevanotuttavia affermato l’illegittimitàdell’attività compiuta. Per quan-to consta, è l’unico precedente(salvo, ma con affermazione soloincidentale, la recentissima sen-tenza 17921/03, Gava, di cui rife-rirò più avanti), che affrontaespressamente la questione di unesercizio professionale continuati-vo, affermando la liceità dellaconsulenza legale per un noniscritto in un albo italiano.La sentenza n. 1929/76 è un altrocaso del tutto particolare, perchési trattava di attività svolta a favo-re di un avvocato che ne assume-va la responsabilità; attività per-ciò interna allo studio e priva dirilievo all’esterno.La sentenza n. 3971/75 si riferi-sce ad una prestazione singola:nella massima si afferma che nelcaso di specie l’attività nonrisultava avere carattere conti-nuativo.Se ne deve dedurre che la attivitàdi carattere continuativo fosseritenuta non legittima da partedella Cassazione, cosicché que-sta sentenza appare favorevole

alla tesi qui sostenuta con distin-zione tra prestazioni singole eprestazioni continuative.Per quanto riguarda la citazione dinorme, la sentenza 7359/97richiama l’art. 2231, ma solo peraffermare che esso non può esse-re applicato, perché non può con-siderarsi riservata una attivitàconsistente nel “compimento diatti difensivi o di semplici pareri,sia pure che comportino contattocon l’altra parte e tentativi dicomponimento stragiudiziale”.Si dà, cioè, per dimostrato, ciòche doveva essere dimostrato:una pessima sentenza (e, si ripete,per un caso singolo).Ben diversa è la sentenza dellaCassazione Penale 16 dicembre1999, Leonetti, secondo la quale:“Commette i reati di esercizioabusivo di una professione e diusurpazione di titoli o di onori ilsoggetto che si arroghi il titolo diavvocato e apre in Italia uno stu-dio legale, ancorché abilitato inFrancia ad esercitare la profes-sione di “avocat”, se non abbiaottemperato alle condizioni nor-mative previste dall’art. 2 dellalegge 9 febbraio 1982, n. 31 (che,peraltro, gli consentirebbe diesercitare la professione in Italiacon carattere di temporaneità econ espresso divieto di stabilirenel territorio della Repubblicauno “studio”) o se non abbiaseguito il procedimento di cui aldecreto legislativo 17 gennaio1992, n. 115, per il riconoscimen-to del titolo in Italia”.Per quanto riguarda l’uso del tito-lo di avvocato, nessun rilievo.Per quanto invece riguarda l’aper-tura in Italia di uno studio legale,il divieto all’avvocato straniero acompiere attività stragiudiziale sigiustifica se analogo divieto valeper ogni cittadino italiano non

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iscritto all’albo forense: le normecomunitarie non possono im-porre al cittadino straniero li-miti all’esercizio di una attivitàprofessionale o economica, chenon sussistano anche per il cit-tadino italiano.Tra le sentenze motivate in modoassurdo, con imperdonabile igno-ranza della legge, va ricordata lasentenza della Cassazione Pena-le 21 ottobre 1999, Zambone,con riferimento all’attività diragioniere.Con questa sentenza, la Corte haaffermato che: “In tema di abusivoesercizio di una professione, l’atti-vità di redazione di bilanci socie-tari non rientra nel novero di quel-le protette, attribuite in via esclusi-va alle figure professionali dei dot-tori commercialisti, ragionieri eperiti commerciali, come è dato dievincere, tra l’altro, dal dettatodegli artt. 2380 e 2423 c.c.”.La Corte così motiva: “L’art.2423 c.c. fa obbligo all’ammini-stratore della società di redigereil bilancio di esercizio, costituitodallo stato patrimoniale, dalconto economico e dalla notaintegrativa, mentre l’art. 2380c.c. scandisce che l’amministra-zione della società può essereaffidata anche a non soci”.Inoltre l’art. 2382 c.c. non riserval’amministrazione della società asoggetti iscritti negli albi profes-sionali riguardanti le professionidi cui al d.p.r. 27 ottobre 1953 n.1067 e n. 1068.Poiché, dunque, chiunque puòfare l’amministratore e redigerebilanci, altrettanto chiunquepotrebbe dare consulenza in temadi bilanci societari!!Se ciò può essere vero per unaprestazione del tutto occasionale,è del tutto errato affermare chequesta regola vale anche per la

consulenza in tema di bilanci pre-stata in forma professionale cioècontinuativa e retribuita.È sfuggito, evidentemente, allaCorte, che altro è valutare lacompetenza necessaria affinchéuna persona compia una presta-zione per se stessa (ciascuno èlibero di sbagliare quanto vuole),altro è compiere la stessa attivitàper conto di terzi, che si affidinoa persona ritenuta competente.In questo secondo caso, la compe-tenza è un requisito indispensabi-le; ma non il solo, perché occorreaggiungere la necessità del pos-sesso di requisiti morali e dell’os-servanza di regole deontologiche,che solo l’iscrizione ad un alboprofessionale può garantire.Da ultimo va esaminata la recen-tissima sentenza Cass. Pen. 15aprile 2003, n. 17921, Gava.Si noti, innanzitutto, che laCassazione con questa sentenzaha deciso in difformità dall’appel-lo di Venezia e dal Tribunale diTreviso, che avevano condannatol’imputato.Nella motivazione, la Cassazioneesordisce affermando di dissentiredal precedente della Cassazione,che qui si commenta (8 gennaio2003, Notaristefano).Nella sentenza, si afferma poi chesarebbe prevalente la giurispru-denza contraria alla interpretazio-ne delle norme fatta nella senten-za Notaristefano.E questo non è vero.La sentenza 17921/03 afferma lalibertà della consulenza legale,anche se svolta con carattere dicontinuità, perché è nota l’attivitàdi consulenza anche legale, svoltaliberamente (ma anche lecita-mente?) dalle agenzie di infortu-nistica e dai patronati.Assolutamente nessuna normaè citata.

Alla fine, però, la sentenza affer-ma che la distinzione tra attivitàoccasionale e attività continuativaera irrilevante nel caso deciso,perché all’imputato era statacontestata una prestazione sin-gola.La premessa circa la libertà dellaconsulenza legale, anche se svoltacontinuativamente, è pertanto deltutto estranea al caso deciso ed èstata esaminata soltanto in via deltutto incidentale.Inoltre la sentenza non è motivatacon esame ed interpretazione dinorme, e pertanto non può certoessere considerata un significati-vo precedente, soprattutto perchéviziata da una inconcepibilesuperficialità.Ci sarà qualche altro giudice chela citerà come precedente autore-vole?E quando la Cassazione pronun-cerà, sull’argomento che ci inte-ressa, sentenze motivate con l’e-same delle norme, che dovrebbeinterpretare ed applicare?

Il fondamento dei principia cui si ispirano le regole.I principi, a cui si ispira la riven-dicazione della esclusiva dellaconsulenza legale e delle presta-zioni stragiudiziali, sembrano anoi ovvii, così come sembraassurdo che l’esclusiva venga tal-volta disconosciuta.Su questo argomento, sono statiunanimi i relatori e i partecipantial convegno di Torino, al cui reso-conto rinvio.Le ragioni del pubblico interesse,che giustificano l’esclusiva da noirivendicata, sono state già da meindicate nello scritto citato(“L’astrologo e la consulenzalegale, pagg. 37-38).Va richiamato il fatto che l’avvo-cato (come gli altri professionisti

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iscritti agli albi) è vincolato arigorose norme deontologicheche ne condizionano la condotta.Ciò contraddistingue in modoincomparabile l’attività dell’av-vocato da quella svolta da unaqualsiasi persona o società con uncontenuto meramente economico.Il non professionista, se svolgeuna attività di consulenza, com-pie una concorrenza sleale per-ché:• può mirare esclusivamente

all’interesse proprio, trascuran-do quello del cliente;

• non è tenuto al segreto profes-sionale e neanche alla riserva-tezza;

• può fare pubblicità nel modo piùspregiudicato;

• non ha norme deontologiche oetiche che debba rispettare.

L’unico limite, per il non profes-sionista, sarebbe dato dall’art.2598 c.c., che è troppo poco perprestazioni di servizi legali.Deve essere segnalato un interes-santissimo scritto di PAOLO

MONTALENTI (Le società, 2001,10, pagg. 116 e segg.), il quale haesaminato sia la questione di dirit-to comunitario sia, in modoapprofondito, la questione dellariserva per gli avvocati della atti-vità di consulenza legale e stra-giudiziale, giungendo alle stesseconclusioni qui illustrate.Dopo aver indicato tutti i principiper i quali la riserva va ricono-sciuta a tutela di interessi colletti-vi, il MONTALENTI conclude affer-mando (pag. 117): “All’avvocatoè infatti riservata l’attività di con-sulenza professionale, cioè abi-tuale e sistematica: un’attività diconsulenza legale occasionale,purché dalla rilevanza della que-stione non debba evincersi la pro-fessionalità della prestazione, èaperta a chiunque”.

L’autore citato affronta anche laquestione della consulenza lega-le da parte di altri professionisti,ai quali riconosce una limitatalegittimazione, concludendo che:“Si tratta pur sempre di unalegittimazione circoscritta, per-ché limitata all’area giuridica dicompetenza e strumentale all’o-pera professionale principale;ma la precisazione è rilevante,perché non di rado fra i criticidella tesi qui prospettata, sievoca l’argomento dell’”ecces-so” di protezionismo, anche indanno a categorie contigue diprofessionisti”.

La sentenza del casoNotaristefano.La conclusione di questo lungodiscorso ci riporta alla sentenza 8gennaio 2003, Notaristefano, perla quale dobbiamo rilevare nonsolo la correttezza delle regoleenunciate, con la chiara differen-za tra le prestazioni occasionali ele prestazioni svolte con caratte-re di professionalità, ma anchelo sforzo di individuare lenorme da applicare.Nella sentenza è fatto esplicitoriferimento all’art. 1 del d.p.r. 27ottobre 1953, n. 1068, per ilquale si devono distinguere pre-stazioni “caratteristiche” e pre-stazioni “riservate”.Per le prestazioni riportate nellaprima parte dell’articolo: “Èriconosciuta competenza tecnicain materia di...” , pur se “relati-vamente libere, integrino il con-cetto di esercizio della professio-ne di ragioniere, se posta in esse-re in modo continuativo, sistema-tico e organizzato e sono presen-tate all’esterno come “rivenien-ti” da professionista qualificatotecnicamente e moralmente eperciò anch’esse richiedono per

non essere considerate abusivel’iscrizione del professionista nelrelativo albo” (art. 2, d.p.r. cita-to).Questa sentenza ha, dunque,individuato nell’ordinamentodella professione di ragioniere lanorma che giustifica la distinzio-ne tra attività del tutto riservate(vietate anche se compiute occa-sionalmente) e le attività “relati-vamente libere” (quelle “caratte-ristiche”, che sono vietate sesvolte con carattere di professio-nalità).L’analisi della Corte avrebbepotuto estendersi alle altre normerilevanti: art. 33 della Costituzio-ne, norme tariffarie, artt. 2229 e2231 c.c., legge 23 novembre1939, n. 1815, già citate all’ini-zio di questa nota.La sentenza Notaristefano noninteressa solo il commercialista,perché compie una affermazionevalida anche per gli avvocati, peri quali si può distinguere l’attivi-tà processuale, riservata inmodo esclusivo (con nullitàanche delle prestazioni singole),e l’attività di consulenza legalee stragiudiziale, riservata soloper un compimento di attivitàcontinuativa con carattere diprofessionalità.In conclusione, ritengo che lenorme, le quali riservano la con-sulenza legale e l’attività stragiu-diziale agli avvocati, ci siano,vadano considerate e vadanorispettate.Questo è il messaggio che dob-biamo inviare ai giudici, affinchéle loro decisioni siano correttaapplicazione del diritto vigente(per la tutela di interessi colletti-vi) e non frutto di tautologie odel recepimento di errati luoghicomuni.

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AAVVOCATURAspazio aperto

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In Italia, codice civile (artt. 2188e segg.) e leggi speciali defini-scono l’impresa ed i suoi caratte-ri, laddove lo stesso codice (artt.2222 e segg.) ed ancora una voltaleggi speciali fissano lo statutodel lavoratore autonomo in gene-rale, e del “professionista intellet-tuale” in particolare (artt. 2229 esegg.).Il codice civile non ha recepitol’espressione “professione libera-le”, anche se l’uso di tale espres-sione è tradizionale e sta ad indi-care la persona (abilitata) cheeroga prestazioni tecnico-intellet-tuali, agendo con indipendenza esenza vincoli esterni, dotata diautodeterminazione discrezionalenella scelta dei comportamenti edi libertà sulle modalità di espli-cazione delle proprie capacità edel proprio giudizio.L’imprenditore commerciale, co-me è noto, è invece colui che –utilizzando proprie cognizioni emagari fantasia, contando sul-l’apporto di mezzi e di servizi(che organizza ai fini della produ-zione o dello scambio) – cerca direalizzare un risultato economi-camente utile, anche se alle volterischioso.Nessuna discriminazione sulpiano sociale – per carità ! – tra ledue categorie, che anzi per lo piùsi integrano, ma chiara distinzio-ne di ruoli.

Il professionista ha tuttora unaidentità marcatamente nazionale;e ciò per formazione e per storia:appunto per il suo stesso statuto.Il modello lo colloca infatti inposizione autonoma e diversa daquella dell’imprenditore, attri-buendo alla professione unadimensione per lo più individualee generalista(1). Secondo conclusioni attendibili,le ragioni della storica incompati-bilità concettuale tra professioneed impresa non poggerebbero suelementi intrinseci alle rispettivefattispecie (natura dell’attivitàesercitata, rilevanza del fattoreorganizzativo, assunzione delrischio), ma sarebbero giustificateda mere considerazioni di caratte-re storico e sociologico.L’avvocatura ha anticipato e gui-dato, nella storia dell’Italia unita,le principali trasformazioni so-pravvenute nel campo delle pro-fessioni liberali. L’ampliamentodei ranghi professionali, verifica-tosi in tutti i Paesi europei, è statoconsiderevole ma non accompa-gnato – quanto meno nel nostroPaese – da una sufficiente elabo-razione dei problemi di status e diidentità: “il più delle volte il livel-lo analitico non ha superato lasoglia della deprecatio temporum,metodo tradizionale usato neimomenti di crisi da ceti professio-nali la cui percezione di sé è rima-

sta condizionata per tutto il XXsecolo da un immaginario corpo-rativo ereditato dal passato”(2).Il Trattato di Roma non ha quali-ficato le professioni liberali, tantomeno quella forense, né riconoscele categorie e le definizioni giuri-dico-formali interne ai singoliordinamenti, ma le ricomprendeall’interno di una più ampianozione, quella di “servizio”,quasi del tutto trascurata nelnostro ordinamento interno.Nella specie, l’articolo 43 (ex art.52) del Trattato sul diritto di stabi-limento non contiene alcun riferi-mento alle prestazioni dei profes-sionisti ma solo ad attività econo-miche, e così per la Commissionee la Corte tutte tali attività (com-merciali, industriali, artigianali eprofessionali) sono state annovera-te in un unico accostamento, nonsolo formale ma anche sostanziale.In sede comunitaria si è dunqueassistito ad una progressiva assi-milazione del professionista alleimprese, a partire dal ben notocaso Höfner ed Elser controMacroton(3).Anche prima della Direttiva 98/5,sul diritto di stabilimento degliavvocati, era stato riconosciuto ildiritto alla libera prestazione deiservizi da parte del professionistaforense (cosa che ha accentuato lacircolazione transfrontaliera degliavvocati): diretta applicabilità

I professionisti e l’impresaMentre gli avvocati italiani insistono nel rifiutare la natura d’impresa dell’esercizio professionale, a livello europeo l’avvocato è considerato un’impresa, sia pure di carattere speciale. Quanto questo carattere imprenditoriale sia riconoscibile anche in Italia è questione di cui si discute.

di Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini

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dell’art. 52 (ora 42), residenza,trattamento nazionale anche de-ontologico, limitazione eccezioniarticolo 55 (ora 45) del Trattato(4).Senza riproporre in questa sede lenumerose questioni dibattuteattorno alla equiparazione profes-sionista-imprenditore (in speciedopo la ben nota sentenza suglispedizionieri doganali)(5) – se cioèil professionista intellettuale sia ono imprenditore e la sua attivitàsia o no qualificabile come attivi-tà di impresa e se gli ordini diappartenenza siano o no associa-zioni di imprese – occorre ricono-scere come, pure entro le strettoiedell’ordinamento interno, abbiaavuto modo di insinuarsi unapproccio interpretativo favore-vole all’applicazione della cate-goria dell’impresa anche all’areaprivilegiata delle libere professio-ni: il riferimento è alla nozione diimpresa utilizzata ai fini (speciali)della normativa antitrust ed airisultati della ricerca compiuta inItalia nel corso degli anni 90dall’Autorità Garante della Con-correnza e del Mercato(6). Francesco Galgano, in contempo-ranea con le indagini appenaricordate, ebbe ad affermare lafondatezza dell’equazione profes-sionista-impresa: a suo vedere ilconcetto di attività economica(art. 2082 c.c.) è tale da ricom-prendere in via generale anchel’attività degli esercenti le profes-sioni intellettuali, essendo – laloro – una attività economicaorganizzata per la produzione diservizi, ossia per l’esecuzione diuna prestazione di fare (7).Ricorda però anche – lo stessoGalgano – che l’art. 2238 c.c., aconclusione del Capo dedicatospecificamente alle professioniintellettuali, detta una norma dirinvio dalla quale si desume per

implicito che le attività del pro-fessionista non sono necessaria-mente considerabili quali attivitàimprenditoriali, riconoscendo chele norme sulle imprese si applica-no ai professionisti intellettualisolo quando la professione costi-tuisca elemento di una attivitàorganizzata in forma di impresa,cioè quando il professionistaintellettuale svolga una ulterioreattività (definibile appunto qualeimpresa), rispetto alla quale laprofessione intellettuale si pongacome elemento (come nel casodel medico che gestisce una casadi cura).Secondo l’Autore i professionistiintellettuali godono in Italia di unaspecie di immunità rispetto allostatuto dell’imprenditore, immu-nità che sarebbe frutto di un privi-legio ossia di una esenzione daldiritto comune concessa ad unospecifico ceto, quello degli eser-centi le professioni “liberali”. Mase la norma del codice civile daultimo ricordata (cioè l’art. 2238)esclude che gli esercenti le profes-sioni libere siano – come tali –sempre degli imprenditori, nonsembra controvertibile – prosegueGalgano – “che il concetto diimpresa adottato in ambito comu-nitario con riferimento alla libertàdi concorrenza sia idoneo a com-prendere anche le attività degliesercenti le professioni intellettua-li, incluse quelle protette” (8).La specificità della professionedell’avvocato ha finito però peressere riconosciuta dalla stessaAutorità Garante della Con-correnza e del Mercato nella Co-municazione denominata “Rior-dino delle professioni intellettua-li” (AS163) del 5 febbraio 1999(n. 1 alleg. 1).Da ultimo, con le due sentenze 19febbraio 2002(9), la Corte di Giu-

stizia – nel caso Wouters (l’Or-dine olandese negava la legittimi-tà di una associazione professio-nale multidisciplinare tra avvoca-ti e revisori dei conti) e nel casoArduino (era stato sollevato ildubbio sulla validità delle tariffeforensi italiane) – ha ripetuto chele professioni “liberali”, da ricon-durre nell’ambito dei servizi eco-nomicamente rilevanti, sonoassoggettabili alle regole dettateper le attività imprenditoriali inquanto l’avvocato è entità cheesercita una attività economicache, a prescindere dal suo statusgiuridico e dalle modalità difinanziamento, gli fa assumerel’onere del rischio della prestazio-ne dei propri servizi.Ma se così veramente deve essere,allora occorrerebbe distinguere,come già rilevato, in capo ad unastessa entità (l’avvocato), attivitàdi carattere imprenditoriale ed atti-vità che costituiscono l’eserciziodi pubblici poteri, distinzione chenon risulta incompatibile all’eser-cizio di una attività professionale(quella dell’avvocato) in cui con-vivono due diversi profili, quelloimprenditoriale (dato e non con-cesso che vi sia) e quello, appunto,pubblicistico.Ciò dovrebbe valere in specie peruna professione (come quellaforense) che – a differenza di altre– è caratterizzata da funzioni efinalità anche pubbliche, comequella – imprescindibile – di garan-tire (art. 24 Cost.) il rispetto deldiritto di difesa, principio generaledell’ordinamento nazionale.La particolare natura dell’attivitàprofessionale svolta dall’avvoca-to risponde infatti alle esigenze digarantire un tale diritto, tutelatoperaltro come inalienabile anchenelle Costituzioni degli Statidemocratici e nelle Convenzioni

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internazionali, compresa quellaeuropea sui diritti dell’uomo.Inoltre, e siamo nello strettoambito del diritto comunitario, segli avvocati dovessero essere con-siderati alla stregua di imprendi-tori, allora andrà loro applicato ilprincipio sancito dal Trattato diRoma (art. 86, prf.2 – già 90,prf.2) secondo il quale le impreseincaricate di un servizio economi-co generale sono sottoposte allenorme del Trattato in materia diconcorrenza solo se e nella misu-ra in cui ciò non osti all’adempi-mento, in linea di diritto e di fatto,della specifica missione ad esseaffidata. Gli avvocati sono incaricati di unservizio di interesse economicogenerale che consiste nell’assicu-rare – come già ricordato – ildiritto di difesa costituzionalmen-te garantito (l’assistenza in giudi-zio dell’avvocato è sempre neces-saria, salvo da noi dinanzi alGiudice di Pace in sede civile perle cause di più modesto valore) edinoltre i professionisti forensisono sottoposti a vari obblighi inragione del servizio da essi svolto(che è infatti obbligatorio in sedepenale, mentre è espressamentevietato l’abbandono della difesaed il rifiuto di assumere la difesadi ufficio).Nelle sue conclusioni del 10luglio 2001, l’Avvocato Generaledella Corte di Lussemburgo (nelledue cause Arduino e Wouters,appena ricordate), accogliendol’espressa eccezione sollevata daldifensore italiano, ha corretta-mente affermato che l’avvocato

(imprenditore, in senso comunita-rio) è incaricato della gestione diun servizio di interesse economi-co generale ai sensi dell’art. 86(già 90) prf.2 del Trattato: egli è,quindi, sottratto – come tale – allapedissequa disciplina delle regolesulla concorrenza, svolgendo uncompito primario di natura costi-tuzionale: l’avvocato – attuando ildiritto di difesa – è l’intermedia-rio tra la parte ed il giudice; colla-bora alla amministrazione dellagiustizia; esercita una attivitàessenziale e necessaria in unoStato di diritto, svolgendo – concarattere di specificità (per usarel’espressione del ricordato prf. 2)incarico che riveste un interesseeconomico generale(10). In conseguenza di tale specificitàed in forza delle norme ed attiappena ricordati, della legge delloStato, di quella dell’UnioneEuropea e della ripetuta giuri-sprudenza della Corte diLussemburgo, sono dunque rico-nosciuti all’avvocato doveri eprerogative: l’indipendenza (chesi manifesta nei confronti dei pub-blici poteri, degli altri operatori edello stesso cliente), il diritto alrispetto del segreto professionale(che è alla base del rapporto difiducia con il cliente), l’obbligo dievitare i conflitti di interesse(dovere di lealtà); prerogative edobblighi che rappresentano unagaranzia essenziale della libertàdell’individuo e del buon funzio-namento della giustizia e che, perconverso, ben distinguono la suaattività professionale da quelladell’imprenditore commerciale.

Note(1) A. Berlinguer, “Identità e circolazionedel giurista nel nuovo ordinamento euro-peo”, relazione svolta nella giornata distudio sul giurista europeo promossadall’Università di Castellanza il 28 giu-gno 2002.(2) M. Malatesta, introduzione alla raccol-ta di scritti: “Corpi e professioni tra pas-sato e futuro” Giuffrè Editore 2002.(3) Corte Giustizia 23 aprile 1991 causaC.41/90 in Racc. 1991, 1979.(4) Corte di Giustizia 21 giugno 1974 incausa 2/74 Reyners c/ Stato belga; Cortedi Giustizia 3 dicembre 1974 in causa33/74 Van Bisbergen contro Bestnur.(5) Corte di Giustizia 18 giugno 1998 incausa C-35/96 Commissione controRepubblica Italiana.(6) al punto che, nei progetti governativi diriforma degli ordinamenti professionalisi è avvertita la necessità di affermare adesempio, in verità apoditticamente, che ilprofessionista non è imprenditore.(7) Contratto e Impresa/Europa, 1, 1997,pag. 2 e segg.(8) L’Autore ricorda le decisioni dellaCommissione 30 gennaio 1995 n.95/188CE nel caso COAPI e quella del 16novembre 1995 relativa ai mandataripresso l’Organizzazione Europea dei bre-vetti.(9) Corte di Giustizia 19 febbraio 2002 incausa C-35/99 Arduino ed altri; Corte diGiustizia 19 febbraio 2002 in causa C-309/99 Wouters/Nova.(10) Il ruolo specifico dell’avvocato – oltre-ché dall’art. 24 Cos. – è sottolineato tral’altro dall’art. 96 c.p.p.; dall’art. 7R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; dal-l’art. 47 della Carta dei diritti fondamen-tali dell’Unione Europea approvata dalConsiglio Europeo di Nizza del 7-9dicembre 2000 (art. 17); dalla Comu-nicazione della Commissione 26 settem-bre 1996; dalla raccomandazione R(2000) 21 del 6 novembre 2000 del comi-tato dei Ministri del consiglio d’Europaagli Stati membri sulla libertà di eserci-zio della professione di avvocato.

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Nella sempre più pressante ricer-ca di rimedi intesi a migliorarel’efficienza della Giustizia civile,da tempo si discute della creazio-ne dell’Ufficio del giudice, con-cepito come una struttura di ausi-lio e di affiancamento all’attivitàdel magistrato, che lo sollevi dauna serie di attività di caratterepreparatorio (quali la ricerca delladocumentazione legislativa dot-trinale e giurisprudenziale, l’im-postazione o la predisposizionedei provvedimenti o di alcuneparti degli stessi) o sostanzial-mente esecutivo.Vi è generale condivisione circal’utilità della misura, che, consen-tendo al giudice di concentrare ilsuo impegno sulla fase crucialedella sua attività (il decidere),sicuramente può dare un rilevantecontributo, sia sotto il profilo qua-litativo, sia sotto quello quantita-tivo, allo sforzo strategico direcupero di efficienza.La realizzabilità del progetto, tut-tavia, si scontra, come è noto, conil cronico problema della man-canza di mezzi finanziari.E ciò, essenzialmente, perché si èfinora concepito l’Ufficio del giu-dice come una struttura burocrati-ca, composta da funzionari dipen-denti dallo Stato, i cui costi sicu-ramente graverebbero in modorilevante sul misero bilancio dellaGiustizia.

Occorre forse allora spostare l’an-golo di visuale e verificare se nonvi siano altri modi per raggiunge-re lo stesso obiettivo, utilizzandoaltre risorse e ottenendo l’impor-tante risultato della sperimenta-zione, sul campo, dell’utilità del-l’iniziativa.A Venezia e nel Triveneto si staportando avanti con decisioneun’interessante iniziativa, che,secondo quanto consta, dovrebbeessere un progetto pilota nelPaese.Essa prevede, nella sostanza, lapossibilità che praticanti avvocatidegli Ordini del distretto svolga-no un tirocinio formativo e diorientamento semestrale pressogli Uffici Giudiziari.Lo strumento normativo è rappre-sentato dall’art. 18 della legge 24giugno 1997, n. 196 e dal relativoregolamento di attuazione di cuial Decreto ministeriale 25 marzo1998, n. 142, che disciplinanoappunto i tirocini formativi e diorientamento.Prevedendo il programma trien-nale della Regione Veneto inmateria di osservazione del mer-cato del lavoro tali tirocini tra leattività da incentivare, è statopreso contatto con la Regione, ilMinistero della Giustizia ed ilC.S.M. per avviare l’iniziativa.Lo schema dovrebbe essere ilseguente:

1) i praticanti avvocati destinataridi tali tirocini verranno indivi-duati, nell’ambito del distretto,sulla base dei criteri di selezio-ne e di merito che verrannoindicati nei regolamenti dellapratica forense;

2) la Regione, entro i limiti finan-ziari previsti da apposita deli-berazione della Giunta, ero-gherà le risorse necessarie perl’attivazione ed il finanziamen-to dei tirocini, corrispondendouna borsa di studio al tiroci-nante di 3,00 euro all’ora onni-comprensivi e rimborsando aiConsigli dell’Ordine le spesesostenute per i costi assicurati-vi (Inail e responsabilità civi-le);

3) l’attività di formazione e orien-tamento sarà seguita e verifica-ta da un tutore designato dalConsiglio dell’Ordine e da unresponsabile indicatodall’Ufficio Giudiziario ospi-tante;

4) per ciascun praticante verràpredisposto un progetto forma-tivo e di orientamento, indican-te, tra l’altro, obiettivi e moda-lità dello svolgimento del tiro-cinio, con l’indicazione deitempi di presenza presso lastruttura ospitante.

Nelle intenzioni dell’Avvocaturaproponente, l’esperienza del pra-ticante avvocato dovrebbe spazia-

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L’Ufficio del giudice“Avvocatura e magistratura sono concordi nel ritenere che un grosso contributoallo snellimento dell’iter processuale possa venire dalla costituzione dell’Ufficiodel giudice, inteso come struttura di supporto al lavoro del magistrato, alla qualedemandare tutte le incombenze diverse dalle tipiche attività giurisdizionali. Ciò al fine di recuperare efficienza e celerità nella definizione dei processi.”

di Andrea Pasqualin

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re dallo svolgimento di quell’atti-vità di studio e di assistenza almagistrato che si vorrebbe pro-pria dell’Ufficio del giudice,all’assistenza alle udienze ed allecamere di consiglio, sulla falsari-ga, insomma, dell’esperienzadegli uditori giudiziari.Su questi ultimi problemi è in attoun confronto con il Ministero econ il C.S.M.; ottenuto il parerefavorevole del primo, il confrontocon il C.S.M. è stato imperniato,nella sostanza, sulla possibilitàche estranei all’ordine giudiziarioassistano ad attività di carattereriservato quali le udienze nonpubbliche o le camere di consi-glio.Il nodo è certamente essenziale,dal momento che intanto può par-larsi di attività formativa, in quan-to essa non si limiti alla ricercadei precedenti giurisprudenziali oall’impostazione di una tracciadei provvedimenti.Ma la riservatezza non può rap-presentare un problema, dalmomento che anche i praticantiavvocati sono vincolati all’obbli-go del segreto professionale inordine a quanto appreso nell’eser-cizio della pratica, obbligo giuri-dico e deontologico severamentepresidiato.Occorrerà naturalmente prevede-re uno stretto collegamento tra ilmagistrato responsabile ed il tuto-re designato dall’Ordine, che con-senta a quest’ultimo di verificare

costantemente l’applicazione delpraticante ed il rispetto dei doverideontologici e di riservatezza,nonché di adottare gli interventieventualmente necessari.Occorrerà altresì prevedere chequesti tirocini formativi e diorientamento si svolgano al difuori del circondario ove il prati-cante avvocato svolge la pratica.Il C.S.M. attende ora un docu-mento concernente i contenuti deltirocinio presso gli UfficiGiudiziari, che poi, una voltaapprovato, potrà anche rappresen-tare un testo da adottare in altridistretti.Questo documento è in corso dielaborazione da parte dell’Ordinedi Venezia, in collegamento conla Procura Generale di Venezia ela Presidenza della Corted’Appello di Venezia.L’iniziativa rappresenterebbecosì, da una parte, una primarisposta all’esigenza di creare unastruttura stabile di supporto eaffiancamento ai magistrati.Attraverso un opportuno raccor-do con la pratica negli studi enelle scuole di formazione – chefaccia sì che a quest’esperienzaapprodino praticanti che abbianogià alle spalle almeno un seme-stre di attività – ed un’attentaselezione, si può ragionevolmen-te attendersi un davvero apprez-zabile ritorno in termini di colla-borazione e di supporto all’attivi-tà del magistrato.

Ma questa iniziativa riserverebbeanche dei valori aggiunti di gran-de importanza.Da un lato, infatti, essa rappresen-terebbe un significativo passaggionel percorso formativo dei prati-canti avvocati.Dall’altro costituirebbe una formi-dabile occasione per accelerare –anche attraverso i contatti ed illavoro congiunto con gli uditorigiudiziari e, perché no, i giudici dipace assegnati per il tirocinio almagistrato – quel processo di for-mazione di una comune cultura dibase tra magistrati ed avvocati chedeve essere vista come un obietti-vo primario della formazione.Così, tra l’altro, riprendendoquella preziosa esperienza vene-ziana di qualche anno fa (realizza-ta con fatica a causa delle resi-stenze incontrate) che aveva vistol’apertura dei corsi per uditorigiudiziari a praticanti avvocati eda giovani avvocati.E tutto ciò nella convinzione che ilrecupero dell’efficienza passi siaattraverso l’adeguamento dellestrutture, sia attraverso l’attenzioneal valore del saper fare, ma anche aquello del saper essere, che rappre-sentano punti fermi di una forma-zione che, pur nel rispetto doverosodella diversità dei ruoli, è assoluta-mente auspicabile che veda un per-corso il più possibile comune (dalladichiarazione finale della Confe-renza nazionale Avvocatura Magi-stratura - Lecce, 1° giugno 2003).

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L’amministrazione della giustiziaè, anzitutto, un servizio pubblicoe, di conseguenza, le decisionirelative alla tutela di diritti e diinteressi debbono avvenire intempi accettabili (1), a pena disostanziale inutilità e anche con-siderando che, diversamente, lestesse concretano casi di vera epropria “denegata” giustizia,generando comunque notevolicosti ed in una situazione com-plessiva in cui, quando la doman-da di giustizia viene delusa, que-sto non può che determinare,comprensibilmente, una profondasfiducia nei confronti della giusti-zia e dello Stato. E ciò mina, tra l’altro, l’autorevo-lezza delle istituzioni e rischia dicorrodere lo stesso senso civico edistituzionale dei cittadini ed èdestinato a provocare guasti signi-ficativi nel tessuto morale dellasocietà (2).Si tratta, in questo contesto, diverificare quale ruolo possanosvolgere le Regioni in materia digiustizia, se si riflette che l’eser-cizio della funzione giurisdizio-nale (norme processuali, ordina-mento civile e penale, giustiziaamministrativa) spettano in viaesclusiva allo Stato (ex art. 117,2° comma, lett. l, Cost.), cosìcome ad esso compete stabilire ilivelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e socia-

li (ex art. 117, 2° comma, lett. mCost.), che debbono essere garan-titi su tutto il territorio nazionale.Questa è la situazione normativadi riferimento e, per completare lastessa, è forse opportuno ricorda-re anche che, in base all’art. 116,3° comma, Cost., possono esserepreviste a favore delle Regioni(con legge dello Stato e su inizia-tiva delle Regioni stesse) forme econdizioni particolari di autono-mia, anche in tema di amministra-zione della giustizia, se pur limi-tatamente all’organizzazionedella giustizia di pace.Orbene, poiché non si può negarein alcun modo che, alla luce diquanto si è evidenziato, anchenell’attuale assetto costituzionale,la materia “giurisdizione e giusti-zia” compete allo Stato, si palesalegittimo il quesito poc’anziespresso circa i margini effettividi operatività di cui possono dis-porre le Regioni e circa la funzio-ne che esse possono realmente edutilmente svolgere su questi temi.È da dire subito che è evidenteche le Regioni non possono inter-ferire sulle attribuzioni spettantiin via esclusiva allo Stato, ma ècerto che la presenza regionalenel dibattito su questi argomentiappare indispensabile, affinché,in un clima di piena collaborazio-ne tra Istituzioni, si possano indi-viduare, insieme, gli strumenti

più idonei per garantire un pro-cesso armonico di adeguamentodell’ordinamento alle riformecostituzionali in atto.Del resto non si può sostanzial-mente dubitare del fatto che, al dilà della competenza spettante alloStato in materia di giustizia, leconcrete modalità con cui, nel-l’ambito della Regione, vieneesercitata la funzione giurisdizio-nale, coinvolgono appieno l’inte-resse istituzionale della Regionestessa al buon funzionamentodella giustizia, cosicché non sipuò contestare l’interesse di que-st’ultima a partecipare a tutto ciòche ruota attorno all’organizza-zione della giustizia in sederegionale (3), anche adottando edattuando tutte quelle iniziativeche siano legittime e compatibilicon il contesto che sino ad ora hocercato di delineare.Vanno dunque esplorate nuoveidee e, al riguardo, è stato già daaltri sottolineato che la funzionegiurisdizionale poggia su dueorgani distinti, ma con ruoli con-correnti: la Magistratura el’Avvocatura, che molto possonofare, sul piano operativo, indivi-duando un insieme di richiesteconcrete, fondate sulla conoscen-za diretta delle condizioni in cuisi trova l’amministrazione dellagiustizia in ambito regionale.Mi sembrano senz’altro condivi-

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Regioni e giustiziaNuove norme costituzionali pongono nuovi problemi nel rapporto tra Stato e Regioni in tema di giustizia. È importante, in questo ambito, individuare proposte concrete per il ruolo concorrente di magistratura e avvocatura.

di Mauro Pizzigati

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sibili, in proposito, alcune ideegià emerse e di cui già si è scritto(4).Ricordo quella secondo cui,ferma restando la riserva statualein tema di funzione giurisdizio-nale, ciascuna Regione potrebberichiedere il potenziamento del-l’organizzazione giudiziaria,delle risorse umane e materiali insede regionale, assumendosi icosti inerenti (ex art. 119 Cost.).Ricordo quella secondo cui, circal’organizzazione amministrativadella funzione “giustizia”, laRegione potrebbe essere coinvol-ta, anche in attuazione del princi-pio di sussidiarietà, per quel cheattiene al reclutamento del perso-nale d’ordine e alla razionale di-stribuzione, sul territorio, dellesedi degli uffici giudiziari.Ricordo quelle, che non esito quia far mie, volte ad istituire unaConsulta regionale per la giusti-zia e Corti arbitrali regionali.Siffatte iniziative appaiono dinotevole spessore e di intuitivarilevanza.La Consulta regionale potrebbedare organicità alla partecipazio-ne regionale all’organizzazioneamministrativa – nel territoriodella regione - della funzione dicompetenza statale.Inoltre, nella Consulta, dovrebbe-ro essere ovviamente coinvolte

Magistratura e Avvocatura edessa dovrebbe essere anche unostrumento propositivo di iniziati-ve che, se condivise dai compe-tenti organi statali, potrebberoavviare un diverso modo di eser-citare la funzione.Tra i compiti specifici dellaConsulta regionale per la giusti-zia è bene evidenziare quello ine-rente alla “istituzione, previe leopportune intese con leIstituzioni competenti, di unascuola unica di praticantato giuri-dico, costituente un segmentodelle scuole attualmente operantiper l’avvio alla magistratura eall’avvocatura, con previsione diun’osmosi operativa tra uditoratogiudiziario e pratica forense”.Oppure, si pensi all’organizza-zione “concertata con l’autoritàscolastica di programmi di educa-zione alla legalità e di prevenzio-ne della devianza giovanile,come espressione dell’eserciziodella Giustizia sul territorio”.Da ultimo, l’istituzione delleCorti arbitrali (regionale civile eregionale amministrativa) con lafunzione di comporre, la prima,le controversie tra privati e, laseconda, quelle tra privati conamministrazioni pubbliche o traamministrazioni.Il ricorso alla Corte arbitraleregionale dovrebbe essere gratui-

to e, quindi, senza oneri per leparti e con assunzione dei costi acarico della Regione.Le Corti si porrebbero, come altrihanno osservato, “quale diversobinario per la soluzione dellecontroversie che, lasciando inte-gra la riserva statuale in tema digiurisdizione, potrebbe rappre-sentare, però, l’occasione di unagiustizia arbitrale regionale, chepotrebbe rivelarsi assai utile eproficua”.Se per tale via fosse così possibi-le sottrarre una parte del conten-zioso al giudice istituzionale, conl’avvio di una giustizia alternati-va, rapida, efficiente e condivisa,verrebbe reso un grande servizioall’intero Paese (5).

Note(1) Sull’importanza del “fattore tempo”come “componente essenziale della giu-stizia”, cfr. MERUSI – SANVITI,L’“ingiustizia” amministrativa in Italia,Bologna 1986 (in copertina); M. BER-TOLISSI, in Diritto della Regione, 2001,6.(2) M. BERTOLISSI, Ordinamento a strut-tura federale e giustizia amministrativa,in Diritto della Regione, 1997, 19.(3) M. BERTOLISSI, Effettività della tute-la giurisdizionale e reperimento dellerisorse, in Diritto della Regione, 2001,941 ss.; I. CACCIAVILLANI, La Regioneseconda (spunti di rinnovamento),Venezia, 2002, 82 ss.(4) M. BERTOLISSI, loc. ult. cit., I. CAC-CIAVILLANI, loc. ult. cit.(5) I. CACCIAVILLANI, op. cit., 90.

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Coniugare il diritto con l’econo-mia porta sempre a risultati ecce-zionali. La sommatoria delle posi-tività delle due discipline permetteinfatti di avere dati più attendibilie di formulare considerazioni piùapprofondite. Occorre tuttavia chei dati economici e giuridici sianoamalgamabili, e possano effettiva-mente consentire confronti con-clusivi, per restituire alle statisti-che l’effettività di cui hanno biso-gno nel contesto generale.

■ ■ ■

DANIELA MARCHESI, Liti-ganti, avvocati e magistrati,Bologna, il Mulino, 2003, 141.Si può interpretare il processocivile sulla base del diritto e del-l’economia? È quanto cerca difare questo volume indagandosulla situazione della giustiziacivile in Italia, e sui tempi e suicosti, con una grande massa diinformazioni, anche se con con-clusioni che non mi sembranocondivisibili.Il punto di partenza è certo: il pro-cesso civile in Italia è troppo lento(dura circa 10 anni, a fronte diuna media europea che è all’incir-ca della metà), e il numero deiprocessi pendenti è enorme (circa10 milioni, secondo i dati fornitidal procuratore generale nellainaugurazione dell’anno giudizia-rio 2003).

Si tratta allora di indagare (sulpresupposto che la lentezza deiprocessi non derivi dalle risorseimpiegate dallo Stato ma da unaquestione di incentivi che coin-volge avvocati e magistrati) se sial’offerta dei giudici ad essere sot-todimensionata ovvero, al contra-rio, la domanda ad essere eccessi-vamente alimentata.Per quanto riguarda l’offerta visarebbero alcune inefficienze(soprattutto la mancanza di razio-nalizzazione della dimensionedegli uffici giudiziari), ma “nontali da giustificare la congestionee i ritardi della giustizia civile inItalia”.Per quanto riguarda invece ladomanda, accanto all’incrementofisiologico, vi sarebbero elementi“patologici”, che evidenziano icasi di ricorso alla giustizia detta-ti “non dall’esigenza di risolvereuna questione giuridica incertama da altri ordini di interessi”.Tra questi “incentivi” all’incre-mento della domanda alcuniriguarderebbero i litiganti (i van-taggi derivanti dalla stessa lentez-za, e quindi l’auto-alimentazionedei processi, la disciplina deltasso legale e il sistema di rifusio-ne delle spese della parte perden-te); altri invece riguarderebberogli stessi avvocati, e in particolaresarebbe causa della lentezza delleliti anche il sistema di determina-

zione dell’onorario (essendovi unlegame diretto – secondo l’autrice– tra il livello del compenso e ilnumero delle udienze, e quindiesistendo "un notevole incentivoper gli avvocati a sfruttare questovarco il più possibile”; incentivoche diventerebbe poi collusioneperché “se il controllore avvocatoha come obiettivo primario altiguadagni e il livello dei guadagnidipende dal fatto che il controlla-to giudice gli permetta di tirare inlungo il processo quanto vuole”, equesti a sua volta deve avere ilconsenso per la progressione incarriera, l’allungamento dei pro-cessi sarebbe inevitabile). Conuna conclusione molto ardita: laregolazione dei compensi degliavvocati sarebbe “particolarmen-te urgente, e potremmo dire cru-ciale”, affinché il tentativo diriforma del processo civile non sitraduca in un nuovo fallimento.In verità io non credo davvero chela lentezza delle liti e la pendenzadi dieci milioni di processi dipen-dano dal sistema del compensodegli avvocati, collegato con ilnumero di udienze, sia perché letariffe risalgono al lontano 1994 ei compensi degli avvocati sono trai più bassi in Europa (come d’al-tronde si riconosce nel testo), siaperché la richiesta di un rinvionon è fatta certamente per matura-re un esiguo diritto di udienza, e

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La mia professioneRubrica di letture professionali

a cura di Remo Danovi

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ancora perché non è la richiesta diper sé di un rinvio a determinarela lunghezza della lite, quanto lacronica inadeguatezza dei magi-strati nel fissare rinvii accettabili(la legge processuale permette-rebbe un rinvio di soli 15 giorni,mentre i rinvii sono molto spessodi 15 mesi)! E poi, quale mai rin-vio chiedono gli avvocati quandopropongono un ricorso per cassa-zione e si vedono fissare l’udien-za di discussione a tre anni didistanza!Ma ancora: la resistenza degliavvocati alla riforma del codice diprocedura civile del 1990 non fudettata dalla ipotizzata riduzionedelle udienze del processo (ciòche avrebbe determinato le asten-sioni dei difensori, essendo questi“una categoria professionale enon una confraternita di missio-nari”!), ma fu dettata dal sistemadi preclusioni/decadenze cheavrebbero impoverito le garanziedelle parti processuali!È tutto qui. Poco importa quindiche il numero di giudici sia nellamedia europea rispetto al numerodegli abitanti (questo dicono lestatistiche; ma si dice anche che“la mancanza di regole incenti-vanti sulla carriera deprime la cre-scita professionale dei soggetti”);importa che – dopo l’azzeramento

del contenzioso nel 1997 con lacreazione delle sezioni stralcio –si sia determinato un così gravedilagante arretrato da far dubitaredelle capacità del sistema di reg-gere con equilibrio, senza unaumento notevole (varie migliaia)del numero dei giudici.Questa è la più rilevante dellecause/effetto sul letargo del pro-cesso, laddove le statistiche e idati economici forse ancora unavolta servono a confermare lacrisi del sistema, ma non induco-no a suggerire rimedi attendibili.

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GIOVANNI PASCUZZI, Il dirittodell’era digitale, Bologna, ilMulino, 2002, 206.Qui non è l’economia ad essereindagata ma è la tecnologia; e latecnologia diventa effettivamentenon solo strumento ma ancheoggetto del diritto, nelle tanteimplicazioni possibili.Certo una volta il diritto coincide-va con la morale e i riti erano pri-mitivi e le regole formali inesi-stenti. Poi il mondo è cambiato, lascrittura ha accresciuto le formedi comunicazione e ha consentitola rappresentazione e diffusionespecifica del pensiero giuridico,fino alle invenzioni e tecnologieattuali, che pure hanno rimodella-

to le regole giuridiche esistenti(con particolare riferimento allatecnologia digitale che consentedi rappresentare tutte le formeespressive in notazione binaria).Assistiamo in tal modo al cambia-mento del diritto (si pensi nonsolo alla informatizzazione delprocesso ma anche alla firmadigitale, al documento e al com-mercio elettronico, alla conclusio-ne di contratti attraverso Internet,alla circolazione dei titoli demate-rializzati, tanto per fare alcuniesempi) che permettono di indivi-duare un vero e proprio dirittodell’era digitale, con caratteristi-che e tratti distintivi particolari (ladeterritorializzazione, la destatua-lizzazione, la dematerializzazio-ne, la tecnologicizzazione). Nasceanche un sistema virtuale di com-posizione delle controversie, sullabase di una nuova policy che èparte integrante del rapporto con-trattuale che si instaura tra le partie assicura una procedura impar-ziale, trasparente, efficace, equa esuper-veloce.Insomma il mondo del diritto ècambiato e la complessità dei pro-blemi si scioglie in questa mirabi-le puntualizzazione di un tempoche pensavamo futuro ed è inrealtà già arrivato.

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GIURISPRUDENZA FORENSE

CORTE DI CASSAZIONESezione II Civile, 7 marzo 2003 n. 3432Pres. Calfapietra – Est. Bucciante – P.M.Maccarone, Soc. UDV Italia c. Lacaita

Avvocato - Tariffe professionali - Minimi inde-rogabili - Violazione - Nullità (Trattato Ce, art.10, 81; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordina-mento delle professioni di avvocato e di procu-ratore)

È nullo l’accordo con il quale l’avvocato e ilcliente pattuiscono l’onorario spettante al profes-sionista in deroga ai minimi della tariffa forense.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.Con citazione notificata il 4 ottobre 1994 la s.p.a.Francesco Cinzano & C.ia propose opposizione aldecreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dalpresidente del Tribunale di Milano il 13 agosto1994 – e avente per oggetto il pagamento all’avv.Anna Lacaita della somma di lire 251.244.168,oltre agli interessi, come corrispettivo per presta-zioni professionali svolte fino al marzo di quell’an-no – deducendo che si era trattato di attività per lequali era stato pattuito un corrispettivo a forfait peril caso di esito negativo e che gli incarichi eranostati dismessi improvvisamente e senza alcuna giu-sta causa; chiese quindi la revoca del provvedi-mento monitorio, la determinazione dell’esattoimporto dovuto all’altra parte, la sua compensazio-ne con l’ammontare dei danni conseguenti allarinuncia ai mandati. Di tali domande Anna Lacaitacontestò la fondatezza, chiedendone il rigetto.All’esito dell’istruzione della causa, consistita inproduzioni documentali, con sentenza del 1° set-tembre 1997 il tribunale revocò il decreto ingiunti-vo e condannò la società Cinzano a pagare ad AnnaLacaita lire 167.258.672 e i relativi interessi.

Impugnata in via principale da Anna Lacaita eincidentalmente dalla società Cinzano, la decisio-ne è stata riformata dalla Corte d’Appello diMilano, che con sentenza del 5 marzo 1999,accolto il primo gravame e respinto l’altro, harigettato l’originaria opposizione a decretoingiuntivo. A tale pronuncia il giudice di secondogrado è pervenuto ritenendo: la clausola del con-tratto intercorso tra le parti – con la quale si limi-tava a lire 200.000 il compenso per le “pratiche”con esito totalmente o parzialmente negativo – vainterpretata nel senso della sua applicabilità ancheai giudizi ancora pendenti al momento dellarinuncia ai mandati; la pattuizione è però invalida,per violazione dei minimi tariffari; al principiodella loro inderogabilità non osta l’art. 85 del trat-tato Ce, non vertendosi in materia di rapporti traimprese; gli importi delle spese, dei diritti e deglionorari pretesi dall’avv. Lacaita non sono staticontestati dalla società Cinzano; quest’ultima nonha fornito alcuna prova dei danni che lamenta diaver subito in seguito alla rinuncia ai mandati ealla loro mala gestio da parte della professionista.Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cas-sazione la s.p.a. UDV Italia, già s.p.a. FrancescoCinzano & C.ia, in base a cinque motivi. AnnaLacaita si è costituita con controricorso, formu-lando a sua volta un motivo di ricorso in via inci-dentale e condizionata. Ognuna delle parti ha pre-sentato una propria memoria. In udienza si è prov-veduto alla riunione dei due ricorsi, in applicazio-ne dell’art. 335 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale lasocietà UDV Italia, denunciando «violazione efalsa applicazione dell’art. 85 del trattato Ce edell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3,

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L’inderogabilità dei minimi (pag. 134)La decorrenza della sospensione disciplinare (pag. 137)

L’inderogabilità dei minimi

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c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contradditto-ria motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.»,lamenta che erroneamente e ingiustificatamente laCorte d’Appello di Milano ha disconosciuto ilpalese contrasto esistente tra il principio di inde-rogabilità della tariffa forense italiana e quello ditutela della libera concorrenza, sancito dal dirittocomunitario.La resistente ha obiettato che la questione è pre-clusa, poiché l’altra parte l’aveva sollevata per laprima volta con la comparsa conclusionale inappello, «violando così il principio del giusto con-traddittorio ed il divieto di proporre nuove ecce-zioni (non rilevabili d’ufficio) nel corso del giudi-zio di secondo grado ed oltretutto con atti succes-sivi a quello di costituzione in giudizio». La tesinon può essere accolta, per l’assorbente ragioneche in proposito il giudice a quo si è pronunciato,sicché ne sarebbe conseguito semmai un viziodella sentenza, che sul punto non è stata impugna-ta con il ricorso incidentale.Sebbene quindi ammissibile, il motivo in esame èperò infondato.La Corte di giustizia delle Comunità europee, conla sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99(Foro It., 2002, IV, 187), ha dichiarato che «gliart. 5 e 85 del trattato Ce (divenuti arti 10 Ce e 81Ce) non ostano all’adozione, da parte di uno Statomembro, di una misura legislativa o regolamenta-re che approvi, sulla base di un progetto stabilitoda un ordine professionale, una tariffa che fissadei minimi e dei massimi per gli onorari dei mem-bri dell’ordine, qualora tale misura statale siaadottata nell’ambito di un procedimento comequello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578, come modificato». A tale pronuncia, vinco-lante ultra partes ed erga omnes, anche per ogniorgano giurisdizionale degli Stati membri (v., pertutte, Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, id., 1992,I, 660; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653, id., Rep.1998, voce Professioni intellettuali, n. 95), ci sideve senz’altro attenere, non essendo consentito aquesta corte esercitare alcun sindacato, comequello che nella sua memoria pretende di deman-darle la società UDV Italia, sull’«erronea e/oincompleta motivazione» da cui a suo dire è affet-ta la decisione del giudice comunitario. Nediscende che esattamente la Corte d’appello diMilano ha considerato valida, alla stregua del trat-tato Ce, la disposizione interna che fissa il princi-

pio della normale inderogabilità dei minimi deglionorari di avvocato. Va però corretta, in applica-zione dell’art. 384 c.p.c., la motivazione sul puntodella sentenza impugnata – che si basa sulla tesisecondo cui «l’art. 85 riguarda i rapporti traimprese, laddove l’attività professionale legale ècaratterizzata, nel nostro ordinamento, da unanetta prevalenza dell’elemento personale e fidu-ciario rispetto a quello organizzativo e lato sensuimprenditoriale» – sostituendola con quella stessache è stata posta a fondamento della pronunciadella Corte di giustizia, nella quale si presuppone,invece, che la materia attiene alle «regole di con-correnza applicabili alle imprese», ma si rilevache tuttavia «non risulta che lo Stato italianoabbia rinunciato ad esercitare il suo potere didecisione in ultima istanza o a controllare l’appli-cazione della tariffa… Da un lato, il Consiglionazionale forense è incaricato soltanto di appron-tare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, diforza vincolante. In mancanza di approvazione daparte del ministro, il progetto di tariffa non entrain vigore, e resta in vigore la tariffa precedente-mente approvata. Per questo motivo il ministro hail potere di far emendare il progetto dal Consiglionazionale forense. Inoltre il ministro è assistito dadue organi pubblici, il Consiglio di Stato e ilComitato interministeriale dei prezzi, dai qualideve ottenere il parere prima di qualsiasi approva-zione della tariffa. Dall’altro, l’art. 60 del regiodecreto legge dispone che la liquidazione deglionorari è effettuata dagli organi giudiziari in baseai criteri stabiliti dall’art. 57 del regio decretolegge, tenuto conto della gravità e del numerodelle questioni trattate. Inoltre, in talune circo-stanze eccezionali, il giudice può, con una deci-sione debitamente motivata, derogare ai limitiminimi e massimi fissati in applicazione dell’art.58 del regio decreto legge».

NotaQuesta sentenza è, per quanto ci consta, la prima della Cortedi Cassazione sul tema dei minimi delle tariffe forensi dopola nota sentenza della Corte di Giustizia delle ComunitàEuropee 19 febbraio 2002, causa C – 35/99, in PrevidenzaForense 1/2002, pag. 19 e segg. con nota di ScassellatiSforzolini.La sentenza è pubblicata anche in Foro It., 2003, 1-1759, connota di BASTIANON.La sentenza è importante, perché dovrebbe mettere fine a duequestioni: efficacia delle tariffe professionali forensi edobbligatorietà dei minimi.Per entrambe le questioni, sembrava che la disciplina comu-

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nitaria fosse contraria alle regole italiane, nel senso che letariffe non sarebbero vincolanti, perché emanate da unaassociazione di imprese (il C.N.F.), e perché i minimi tariffa-ri contrasterebbero con le regole della libertà di concorren-za, che si è affermato essere valide anche per gli avvocati,definiti titolari di imprese.La nostra rivista ha trattato più volte questi argomenti e rin-viamo pertanto agli scritti precedenti:SANINO, Tariffe Forensi Unione Europea, Prev. For. n. 3/00,pag. 14 e segg.;DONELLA, Tariffe e concorrenza, Prev. For. n. 3/00, pag. 20 esegg;SCASSELLATI SFORZOLINI, Le tariffe forensi alla Corte diGiustizia Europea, Prev. For. n. 4/01, pag. 277 e segg.;oltre alla già citata sentenza della Corte di GiustiziaEuropea 19 febbraio 2002, con nota di Scassellati Sforzolini.La Corte Europea (paragrafo 41 della sentenza) ha afferma-to: “Da un lato, il Cnf è incaricato soltanto di approntare unprogetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. Inmancanza di approvazione da parte del Ministro, il progettodi tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa pre-cedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha ilpotere di far emendare il progetto dal Cnf Inoltre, il Ministroè assistito da due organi pubblici, il Consiglio di Stato ed ilCip, dai quali deve ottenere il parere prima di qualsiasiapprovazione della tariffa.Dall’altro, l’articolo 60 del regio decreto legge dispone che laliquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziariin base ai criteri stabiliti dall’articolo 57 del regio decretolegge, tenuto conto della gravità e del numero di questionitrattate. Inoltre. in talune circostanze eccezionali, il giudicepuò, con una decisione debitamente motivata, derogare ailimiti minimi e massimi fissati in applicazione dell’articolo58 del regio decreto legge.…Occorre quindi risolvere le questioni pregiudiziali nelsenso che gli articoli 5 e 85 del Trattato non ostano all’ado-zione da parte di uno Stato membro di una misura legislativao regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabi-lito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissadei minimi e dei massimi per gli onorari del membri dell’or-dine, qualora tale misura statale sia adottata nell’ambito di unprocedimento come quello previsto dalla normativa italiana”.La sentenza della Corte Europea è sintetica, mentre moltoampie erano state le conclusioni dell’avvocato generale,citate nello scritto di Scassellati Sforzolini alle cui conclu-sioni la Corte si è adeguata.Si può pertanto affermare che la decisione della Corte vaintegrata, per quanto attiene alla motivazione, con le con-clusioni dell’avvocato generale.Per quanto riguarda questioni sorte in Italia in merito alletariffe forensi, se ne possono ricordare alcune.a) In merito alla vincolatività dei minimi negli affari stragiu-

diziali, in passato la Cassazione (Cass. Civ. 19 febbraio1981, n. 1043) aveva affermato: “L’inderogabilità deglionorari minimi per le prestazioni degli avvocati e la nulli-tà di ogni convenzione contraria, stabiliti dall’art. 24della l. 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e pro-curatore per prestazioni giudiziali in materia civile), nonsi estendono alle prestazioni stragiudiziali, tra cui rien-

trano i pareri, il cui compenso può essere quindi radical-mente determinato da una convenzione tra il professioni-sta e il cliente”. Nello stesso senso Cass. Civ. 29 gennaio1985, n. 500. In dottrina, avevano aderito a questo principio: PEZZANO,voce “Onorario” in Enc. del diritto, Milano-Giuffrè,1980, nota 1 pag. 191 e CARBONE, La nuova tariffa foren-se, Rimini-Maggioli, 1991, nota 1 pag. 99.Successivamente, la Cassazione si è espressa in sensodiverso con numerose sentenze. L’ultima decisione è Cass.Civ. 6 marzo 1999, n. 1912, secondo la quale: “… la dis-posizione dell’art. 24 l. 794 del 1942 … va interpretata nelsenso della estensione di detto principio anche alle “pre-stazioni stragiudiziali”, …”. Il motivo della estensione èindividuato nella tutela del decoro della professione, nelprecetto costituzionale di uguaglianza e nelle ragioni voltea tutelare anche il lavoratore intellettuale.Nello stesso senso: Cass. Civ. 28 aprile 1988 n. 3221;Cass. Civ. 22 febbraio 1988, n. 1851; Cass. Civ. 12 feb-braio 1988, n. 1519; Cass. Civ. 7 febbraio 1987, n. 1259.Aderisce a questo principio: RICCIARDI, Lineamenti del-l’ordinamento professionale forense, Milano-Giuffrè,1990, nota 1, pag. 505.I precedenti giurisprudenziali noti si riferiscono alle tarif-fe stragiudiziali civili; non si conoscono precedenti per letariffe penali. Probabilmente valgono per il penale le stes-se regole dello stragiudiziale.

b) Circa la possibilità di ridurre il compenso al di sotto delminimo nei casi previsti dalle norme generali delle tariffe(come riconosciuto nella sentenza della Corte Europea),vedasi: Cass. Civ. 21 luglio 1998, n. 7144; Cass. Civ. 1febbraio 1995, n. 115, questa seconda con riferimento adonorari stragiudiziali con estensione della regola dell’in-derogabilità dei minimi.Cass. Civ. 19 maggio 1991, n. 6061 ha tuttavia affermatoche la deroga dei minimi è ammissibile solo nella liquida-zione a carico della parte soccombente.

c) Per quanto riguarda la vincolatività dei minimi anche peril giudice che liquida le spese a carico del soccombente,vedasi Cass. Civ. 2 luglio 1999, n. 6816; Cass. Civ. 10novembre 1998, n. 11292; Cass. Civ. 20 febbraio 1998, n.1767; Cass. Civ. 6 aprile 1989, n. 1643 e altre quattordicisentenze con numeri progressivi fino al 1657; Cass. Civ.29 gennaio 1995, n. 515; Cass. Civ. 21 novembre 1983, n.6952.

d) Per quanto riguarda, infine, le questioni risolte dallaCorte Europea, esse erano state oggetto di discussioni e disentenze, che vale la pena richiamare: SCASSELLATI

SFORZOLINI, Rassegna Forense 1999, pag. 757 e segg.; ingiurisprudenza sotto diversi profili, gli argomenti sonotrattati da App. Torino 11 luglio 1998, Nuova Giur. Civ.Comm. 1999, I, 353, con nota di M.C. FERRERO, Giur. It.1999, 572, con nota di C.M. BENESSIA e Giur. Comm. 1999,II, 302, con nota di CODAZZI; Pretore Pinerolo 13 gennaio1999, Foro It. 1999, II, 546, con nota di LAGHEZZA; T.A.R.Lazio 28 gennaio 2000, n. 466, in Foro It. 2000, III, 175,con nota di DI VIA e PARDOLESI e in Guida al diritto n.6/2000, pag. 85, con nota di RICCIO.

d.d.

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CASS. CIV. SEZIONI UNITE6/6/2003 N. 9075Pres. Grieco – Rel. Bonomo – Ricorrente:Piscitelli

1) Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione perl’impugnazione di una decisione del CNF sono con-traddittori il Consiglio dell’Ordine locale, che hadeciso in primo grado, e il Pubblico Ministero pres-so la Corte di Cassazione; mentre non è contraddit-tore il CNF.2) Il CNF delibera, anche in materia disciplinare,con un minimo di 7 Consiglieri, senza cioè la neces-saria partecipazione di tutti i suoi componenti.3) La Sentenza del CNF, che applica una sanzionedisciplinare, è esecutiva dal giorno successivo aquello della sua notifica all’incolpato e non dallanotifica di un posteriore provvedimento delConsiglio dell’Ordine.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL’avvocato Adelmo Piscitelli presentava ricorso alConsiglio Nazionale Forense avverso la decisionein data 26 maggio 2000, con la quale il Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Padova aveva rigetta-to la sua istanza di reiscrizione all’Albo degli avvo-cati.Con decisione depositata il 17 luglio 2002, il Cnfdichiarava inammissibile il ricorso.Osservava che l’istanza di riassunzione del ricorsoera stata depositata (il 10 agosto 2001) dal difenso-re del Piscitelli, avvocato (omissis), in un periodo incui quest’ultimo era sfornito di jus postulandi per-ché sospeso dall’esercizio professionale.Avverso tale decisione l’avvocato Piscitelli ha pro-posto ricorso per cassazione sulla base di due moti-vi, illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’inammissibilitàdel ricorso nei confronti del Consiglio NazionaleForense, atteso che nel giudizio di impugnazionedella decisione del Consiglio Nazionale Forensedinanzi alla Corte di Cassazione contraddittorinecessari – in quanto unici portatori dell’interesse aproporre impugnazione ed a contrastare l’impugna-

zione proposta – sono solamente il soggetto desti-natario del provvedimento impugnato, il Consigliodell’Ordine locale che ha deciso in primo grado insede amministrativa ed il Pm presso la Corte di Cas-sazione, mentre tale qualità non può legittimamentericonoscersi al Cnf, per la sua posizione di terzietàrispetto alla controversia, essendo l’organo che haemesso la decisione impugnata (da ultimo,Cassazione, Sezioni unite, 4446/02).

(omissis)3. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrentelamenta violazione dei principi generali sulla giuri-sdizione (imputabilità e inderogabilità della forma-zione dell’organo giudiziario giudicante); nullitàdella sentenza derivante dall’illegittima costituzio-ne del giudice: articolo 43 del regio decreto37/1934, articolo 22 del decreto legislativo 382/44,articolo 4 legge 254/40 e articolo 158 Cpc.Il collegio giudicante aveva deciso il ricorso nellacomposizione di nove soltanto dei suoi ventiduecomponenti legali, mentre perché un collegio giuri-sdizionale possa funzionare è necessaria la presen-za di tutti i suoi componenti, non essendo ad essoapplicabile l’istituto del “quorum strutturale”.4. Il motivo non è fondato.Il Capo IV del decreto legislativo luogotenenziale382/44 stabilisce che per la validità delle sedute delCnf occorre la presenza di almeno un quarto deicomponenti, compresi il presidente ed uno dei duevicepresidenti, (articolo 22, comma secondo).Questa Corte ne ha tratto la conseguenza che, aven-do l’articolo 1 del decreto legislativo presidenziale6/1946 ridotto ad uno per ogni distretto di Corte diAppello il numero dei componenti del Cnf, sonovalide le delibere adottate (come in quel caso) conla presenza di otto componenti (Cassazione, Sezioniunite 7810/94; vedi anche Cassazione Sezioni Unite15144/01, secondo cui nel giudizio disciplinare acarico degli avvocati il “quorum” previsto per ilfunzionamento del Cnf è costituito dalla presenza diun quarto della totalità dei componenti, e cioè da unnumero minimo di sette).È stato pure sottolineato che le disposizioni dell’ar-ticolo 43 del regio decreto legge 37/1934, così comemodificate dall’articolo 22 del decreto legislativoluogotenenziale 382/44, sulla composizione del Cnfai fini della validità delle sue deliberazioni (in basealle quali occorre la presenza di almeno un quartodei suoi componenti, compreso il presidente o unodei due vicepresidenti) si applicano anche alle pro-

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La decorrenza della sospensione disciplinare

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nunce nella materia disciplinare, senza che la man-cata previsione di un numero fisso di componentinel collegio giudicante (e cioè di un “collegio per-fetto”) vulneri l’esigenza costituzionale di indipen-denza degli organi con attribuzioni giurisdizionalioppure rappresenti una violazione dell’articolo 6della Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4novembre 1950 (ratificata con la legge 848/55),nella parte in cui tutela il diritto ad essere giudicatida un tribunale indipendente ed imparziale costitui-to per legge (Cassazione, Sezioni Unite 39/1999).Non dovendo, quindi, la decisione impugnata esse-re adottata con la presenza di tutti i componenti delCnf, come sostenuto dal ricorrente, non sussiste,nella specie, il vizio denunciato.5. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene chel’8 agosto 2001 l’avvocato (omissis) era dotatodello jus postulandi.A seguito della decisione del Cnf 5/2001, notificatail 7 giugno 2001 all’avvocato (omissis), i due mesidi sospensione decorrevano dall’8 giugno 2001 al 7agosto 2001, per cui la nota 1482/01 del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Udine, ricevuta dal-l’avvocato (omissis) era palesemente inattendibile.6. Il motivo è fondato.Questa Corte ha ritenuto che l’avvocato, cui il Cnfabbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva,definitivamente o temporaneamente, dell’eserciziodella professione forense, non può sottoscriverepersonalmente il ricorso per cassazione avverso ladecisione anzidetta, derivandone, in caso contrario,l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché la san-zione è – ai sensi dell’articolo 56 del regio decretolegge 1578/33 – immediatamente esecutiva(Cassazione, Sezioni Unite 3074/94; nello stessosenso Cassazione, Sezioni Unite 5092/93, Id.849/96; Id. 497/98).Nella specie, la verifica del possesso dello juspostulandi al momento dell’istanza di riassunzionedinanzi al Cnf non riguarda la persona del ricorren-te, ma il suo difensore avvocato (omissis).La decisione impugnata ha escluso che sussistesselo jus postulandi del difensore sulla base delleseguenti considerazioni.Risultava in atti la comunicazione dell’Ordine degliAvvocati di Udine, pervenuta per competenza alCnf, in data 5 luglio 2001, con la quale si dava attoche il “Cnf in data 4 giugno 2001 portava a cono-scenza di questo Ordine l’avvenuto deposito in data

16 maggio 2001 della decisione esecutiva datata 9marzo 2001 conseguente al ricorso presentato dal-l’avvocato (omissis) avverso la decisione di questoconsiglio datata 13 novembre 1998”.Nella stessa comunicazione si precisava che all’av-vocato (omissis) era stata inflitta la sanzione dellasospensione per mesi due e che l’annotazione didetta sanzione disposta con delibera del 15 giugno2001 era stata comunicata all’avvocato (omissis)con raccomandata a.r. del 22 giugno 2001 ricevutail 23 giugno 2001 e che, pertanto, la sospensionesarebbe andata a decorrere dal 24 giugno 2001 al 24agosto 2001.Il Cnf ne ha tratto la conseguenza che al momentodel deposito dell’istanza di riassunzione, il 10 ago-sto 2001, l’avvocato (omissis) era sospeso dall’eser-cizio professionale, sicchè egli era privo del neces-sario jus postulandi.Osserva il collegio che tale conclusione non apparecorretta alla luce dei principi sopra enunciati.Poiché, come si è detto, la decisione del Cnf cheimpone la sanzione disciplinare è – ai sensi dell’ar-ticolo 56 del regio decreto legge 1578/33, converti-to con modificazioni in legge 36/1934 – immediata-mente esecutiva (salva la possibilità di sospensionedell’esecuzione da parte delle Sezioni unite dellaCorte di Cassazione, in caso di impugnazione), aifini della decorrenza della sospensione dall’eserci-zio della professione avrebbe dovuto farsi riferi-mento alla data di notifica all’interessato della deci-sione del Cnf (ai sensi del primo comma dell’arti-colo 56 citato) e non alla data in cui l’avvocato(omissis) aveva ricevuto dal Consiglio dell’Ordinedi Udine comunicazione dell’annotazione della san-zione in questione.La questione appare decisiva in quanto, secondoquanto dedotto dal ricorrente, la decisione del Cnfin data 9 marzo – 16 maggio 2001, che imponeva lasanzione della sospensione dell’esercizio professio-nale per mesi due, è stata notificata all’avvocato(omissis) il 7 giugno 2001, sicchè, in base al princi-pio richiamato, i due mesi di sospensione devonodecorrere da tale data di notifica.Al momento del deposito dell’istanza di riassunzio-ne (10 agosto 2001), quindi, il periodo di sospen-sione era terminato, contrariamente a quanto ritenu-to dal Cnf.Poiché la decisione impugnata ha escluso lo juspostulandi del difensore del Piscitelli effettuando ilcalcolo del periodo di sospensione dell’esercizio

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LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE

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della professione sulla base di un erroneo presuppo-sto, tale decisione deve essere cassata e la causa varinviata al Cnf che riesaminerà la questione alla lucedei principi sopra enunciati. (omissis)

NotaLe Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo con larecente sentenza n. 9075/03 sul tema della decorrenza dellasospensione disciplinare, hanno riaffermato il principio secon-do il quale tale decorrenza deve ritenersi fissata automatica-mente al giorno in cui venga notificata all’interessato la deci-sione del Consiglio Nazionale Forense. E ciò in relazione ed inconseguenza della esecutività immediata delle decisioni delCNF.Sennonché, anche a tacer d’altro, v’è da chiedersi cosa accadanella ipotesi in cui una sanzione sospensiva venga irrogata daun Consiglio territoriale e la relativa decisione non sia sotto-posta a gravame; come è noto, il provvedimento di primo gradonon è munito di efficacia esecutiva immediata. La soluzionedovrebbe essere quella della decorrenza della sospensione dalventunesimo giorno successivo alla notifica della decisione delCOA competente, tenuto conto del termine di venti giorni utileper proporre l’eventuale gravame, ma nulla dice al riguardo lalegge.E se avverso la decisione del CNF viene proposto ricorso avan-ti le Sezioni Unite della Cassazione e contestualmente ad essoviene formulata istanza di sospensiva, come consentito dallalegge, cosa accade per il periodo intercorrente tra la data dinotifica della decisione di secondo grado e la data del provve-dimento della Suprema Corte sulla istanza di sospensiva? Se ilprincipio affermato dalla citata recente sentenza n. 9075/03non conoscesse eccezioni o deroghe potrebbe verificarsi l’ipo-tesi assai spiacevole, ma anche contra legem, del professioni-

sta che comincia a scontare una sanzione ingiusta o non cor-rettamente irrogata per poi essere riammesso all’esercizio pro-fessionale qualche tempo dopo.Per lunga tradizione la gran parte dei Consigli dell’Ordine hautilizzato (e forse ancora utilizza) il sistema di assumere unprovvedimento specifico in sede, per così dire, esecutiva, nelsenso che, una volta ricevuta notizia della decisione in sede digravame del CNF, lasciato trascorrere il termine dell’eventualericorso per cassazione con istanza di inibitoria, ovvero succes-sivamente alla mancata proposizione di appello, esso Consigliofissava (e tuttora fissa) con proprio provvedimento la data didecorrenza della sospensione (o cancellazione o radiazione).Si può anche immaginare che i singoli Consigli possano essereportati ad adottare una politica di favore nei confronti dei pro-pri iscritti od addirittura di differente trattamento, a secondache il destinatario sia “amico” oppure no, determinando ilperiodo di preclusione dell’esercizio professionale in unmomento poco penalizzante (magari festivo), ma simile perico-lo può scongiurarsi attraverso uno specifico richiamo rivoltodal CNF ai Consigli dell’Ordine sulla tempestività nell’adozio-ne del provvedimento esecutivo e sull’immediatezza delladecorrenza rispetto a tale provvedimento. E comunque non v’èragione di essere particolarmente rigorosi e di andare allaricerca di sistemi “punitivi”.In altri termini, una esigenza di sana garanzia dovrebbe preva-lere sul sordo automatismo che deriva dai principi affermatidalle Sezioni Unite, che, se nel caso da ultimo esaminato hannofinito col tornare utili al ricorrente, ben pesanti conseguenzenegative finiscono per avere nella accezione ordinaria.L’efficacia esecutiva prevista dalla legge per le decisioni delCNF in materia disciplinare va sì rispettata, ma non può e nondeve ricadere in termini di pregiudizio nei confronti del profes-sionista.

c.m.

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La relazione della Corte dei ContiPubblichiamo ampi stralci della relazione della Corte dei Conti sulla gestione della Cassa Forense negli esercizi 2000-2001. Le parti omesse non sono significative per una valutazione della gestione.

di Maurizio de Tilla

OMISSISIII. PERSONALE

Si evidenziano, nei prospetti cheseguono, il numero dei dipendentiin servizio, il costo globale e mediodel personale nel biennio conside-rato. Tabb. 1, 2, 3

OMISSISCome si può evincere dal prospet-to, il costo globale è aumentato, nel

2001, del 6,10% (quello della solavoce stipendi dell’8,52%), pereffetto di nuove assunzioni e deirinnovi contrattuali.È proseguita la lievitazione delcosto unitario medio che, dal 1998,esercizio in cui era risultato inferio-re a 70 milioni di lire (68,85 milio-ni), è risultato costantemente e pro-gressivamente superiore a taleimporto.

OMISSISSi evidenzia di seguito l’importomedio delle varie pensioni erogatenel biennio 2000–2001. Tab. 4

3. INDENNITÀDI MATERNITÀ

Come è noto, il beneficio è statoistituito (dalla Legge n. 379dell’11 dicembre 1990) allo scopo

Tabella1Situazione del personale in servizioAnno 2000 2001

Grado/Livello n. n.

Direttore generale 1 1

Vice Direttori generali 0 0

Direttore centro studi 1 1

Dirigenti 8 8

Area A1 12 13

Area A2 8 7

Area A3 15 22

Area B1 31 35

Area B2 29 30

Area B3 * 60 59

Area C1 30 30

Area C2 15 12

Area C3 14 5

Area D1 1 1

Area D2 3 11

Area D3 * 15 11

R 6 9

Totale 249 255* Compresi due dipendenti con contratto a tempo

determinato per il 2001

Tabella 2Costo globale del personale

2000 2001

Retribuzioni * 13.639.056.977 14.471.567.391

Oneri sociali 3.493.884.459 3.783.936.553

Altri oneri:

Benefici vari 178.000.000 175.000.000

Assicurazioni per il personale 8.792.711 5.682.408

Servizio sostitutivo mensa 528.341.763 542.939.113

Missioni 251.650.931 371.783.792

Corsi di formazione 174.232.883 203.914.207

Varie 4.000.000 10.245.600

Previdenza complementare 185.173.000 193.337.960

Totale A 18.463.132.724 19.758.407.024

Trattamento di fine rapporto ** 991.619.612 1.019.654.378

Totale B 19.454.752.336 20.778.061.402* Importo comprensivo di: stipendi, straordinari, indennità varie, incentivi, premio di anzianità, ferie non godute

** Il TFR comprende anche la quota portieri

Tabella 3Costo unitario medio (in lire)

2000 2001

Costo globale del personale 18.463.132.724 19.758.407.024

Unità di personale 249 255

Costo unitario medio * 74,14 77,48* In milioni di lire

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di incentivare l’astensione dallavoro delle libere professioniste,non potendosi imporre a questeultime ed alle lavoratrici autono-me il divieto di svolgere attivitàlavorativa nel periodo protetto,sancito dalla Legge n. 1204 per lelavoratrici dipendenti.Mostra il prospetto che seguecome, nell’ultimo triennio, ilnumero delle indennità liquidate el’onere sopportato nel settoredella Cassa sono costantementecresciuti.Tab. 5

4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Si è già riferito in passato chetipo, criteri e modalità di eroga-zione degli interventi di naturaassistenziale demandati allaCassa sono in dettaglio discipli-nati dalla legge n. 141/1992. Sievidenziano di seguito le presta-zioni assistenziali erogate nelbiennio di riferimento. Tab. 6

5. ISCRIZIONI, TRATTAMEN-TI PENSIONISTICI EROGATI,ENTRATE E SPESE RELATI-VE ALLE ATTIVITÀ ISTITU-ZIONALI

Si evidenziano di seguito l’anda-mento delle iscrizioni e del rap-porto iscritti – pensionati attivinell’ultimo decennio. Tabb. 7 e 8Emerge da tali dati come ilnumero degli iscritti sia andatocostantemente aumentando nelbiennio, sino a più che raddop-

Tabella 4Importo medio delle pensioni (al netto degli assegni familiari) (in lire)

ANNO 2000 ANNO 2001Vecchiaia Vecchiaia

Anzianità Vecchiaia Invalidità Superstiti Anzianità Vecchiaia Invalidità Superstiti

Maschi 49.353.063 56.140.155 23.107.264 16.743.675 61.459.373 56.351.539 22.592.922 12.427.192

Femmine 32.861.173 54.371.083 17.359.273 22.791.920 57.697.357 45.640.548 16.116.113 22.437.989

Tabella 5Indennità di maternità (in lire)

Anno n. provvedimenti % incremento Importo Importo medio

1999 1.787 32,3 17.454.536.200 9.767.508

2000 1.813 1,5 19.344.449.918 10.669.856

2001 2.095 15,6 22.655.671.127 10.814.162

Tabella 6 aErogazioni assistenziali deliberate (in milioni di lire)

2000 2001

Numero Importo Numero Importo

Malattia e infortunio 139 1.979,6 153 2.013,9

Tabella 6 bErogazioni assistenziali tramite i Consigli degli Ordini(in milioni di lire)

2000 2001

Numero Importo

Fondi stanziati per le delibere degli Ordini 9.659 9.818

Tabella 6 cContributi funerari (in milioni di lire)

2000 2001

Numero Importo Numero Importo

Contributi funerari 587 5.368 549 4.986

piarsi al termine del 2001.Anche il rapporto iscritti–pensio-nati attivi è risultato in migliora-mento nel periodo, mostrandoche, nell’ultimo triennio, perogni pensionato attivo risultava-no iscritti alla Cassa oltre 9 pro-fessionisti.I dati, che si espongono di segui-to, sulle pensioni erogate rendo-no evidente come, anche nell’ul-timo triennio, sia proseguitol’aumento del numero comples-sivo dei vari trattamenti, pur se la

percentuale di incremento siaandata riducendosi nel 2000 e nel2001 e nonostante la diminuzio-ne, in tale biennio, delle pensionidi invalidità, di inabilità ed indi-rette.Tab. 9Anche positivo è risultato, comedi seguito evidenziato, l’anda-mento, nell’ultimo triennio, delrapporto tra numero degli iscrit-ti–numero delle pensioni di anzia-nità o vecchiaia e totale dei tratta-menti corrisposti annualmente.

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ne occorrevano 100 per coprire leprestazioni pensionistiche, con unlieve miglioramento rispettoall’indice, di 1,39, risultato per il2000).Tab. 11Non può tuttavia ignorarsi che ilfavorevole andamento delle iscri-zioni ed il connesso aumentodelle entrate contributive nonpotranno proseguire nel lungoperiodo e che, prevedibilmente,agli stessi comunque corrisponde-rà la lievitazione del numero edella consistenza dei trattamenti.Constatazione, questa, in più diun’occasione formulata anche dalCollegio Sindacale, che ha avutomodo di rappresentare l’esigenzadel conseguimento di una piùequilibrata correlazione tra con-tributi e prestazioni previdenziali,tenuto conto del mancato miglio-ramento del rapporto tra taliaggregati, disallineato rispettoall’andamento di quello iscritti–pensionati attivi che (come visto

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Tabella 8Rapporto iscritti–pensionati attivi

Anno Iscritti attivi Pensionati attivi Rapporto

1992 41.712 5.201 8,020

1993 43.244 5.810 7,433

1994 46.497 6.148 7,563

1995 51.897 6.392 8,119

1996 57.555 6.901 8,340

1997 63.792 7.490 8,517

1998 69.732 7.886 8,843

1999 74.490 8.147 9,143

2000 79.908 8.750 9,132

2001 84.987 9.083 9,357

Tab. 10Il rapporto, che mostra quantisono gli iscritti per ogni pensionedi anzianità/vecchiaia corrisposta,a fronte del totale dei trattamentierogati dalla Cassa, è costante-mente migliorato nel triennio con-siderato (come era risultato pureper quello precedente) ed eviden-zia che la popolazione attiva hacontinuato a crescere in misurasuperiore all’aumento delle pen-sioni ed al totale delle prestazioni.

Sono risultati positivi anche glielementi che si espongono nellatabella che segue sull’andamento,nell’ultimo triennio, delle entratecontributive e degli oneri per l’e-rogazione dei vari trattamenti edei relativi saldi ed indici dicopertura. In effetti, sia il saldocontributi–prestazioni che l’indi-ce di copertura sono andatiaumentando nel biennio 2000-2001 (mostrando che, nel 2001, di141 lire introitate per contributi,

più sopra) rivela un trend incostante lievitazione.Deve, pertanto, invitarsi la Cassaa costantemente monitorare lagestione previdenziale per poter,tramite pure le valutazioni checonsentiranno le risultanze dibilanci tecnici frequentementeaggiornati, tempestivamente adot-tare tutti gli interventi, di caratte-re anche ordinamentale, atti agarantire nel tempo l’equilibriogestionale.

Tabella 7Numero iscritti e pensionati attivi

Iscritti attivi Pensionati attivi Totale

Anno Numero Incremento Numero Incremento Numero Incremento

1992 41.712 (+1.718) 5.201 (+119) 46.913 (+1.837)

1993 43.244 (+1.532) 5.810 (+609) 49.054 (+2.141)

1994 46.497 (+3.253) 6.148 (+338) 52.645 (+3.591)

1995 51.897 (+5.400) 6.392 (+244) 58.289 (+5.644)

1996 57.555 (+5.658) 6.901 (+509) 64.456 (+6.167)

1997 63.792 (+6.237) 7.490 (+589) 71.282 (+6.826)

1998 69.732 (+5.940) 7.886 (+396) 77.618 (+6.336)

1999 74.490 (+4.758) 8.147 (+261) 82.637 (+5.019)

2000 79.908 (+5.418) 8.750 (+603) 88.658 (+6.021)

2001 84.987 (+5.079) 9.083 (+333) 94.070 (+5.412)

Tabella 9Pensioni erogate

1999 2000 2001Tipo pensioni Numero Differenza % Numero Differenza % Numero Differenza %

Anzianità–vecchiaia 10.266 513 5,25 10.609 343 3,34 10.940 331 3,12

Invalidità–inabilità 542 3 0,55 533 –9 –1,66 509 –24 –4,50

Reversibilità 5.032 137 2,79 5.175 143 2,84 5.307 132 2,55

Indirette 3.274 –10 –0,30 3.278 4 0,12 3.254 –24 –0,73

TOTALE 19.114 643 3,48 19.595 481 2,52 20.010 415 2,12

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Sotto tale ultimo profilo, va dettoche, con deliberazione delComitato dei Delegati del 19 gen-naio 2001, è stato adottato unnuovo regolamento per la deter-minazione del periodo di riferi-mento da prendere a base per ilcalcolo delle pensioni (che preve-de che, a far tempo dal 1° gennaio2002, nel calcolare la pensione daerogare, si debba far riferimento aiventi più elevati redditi dichiaratinegli ultimi 25 anni) allo scopoproprio di migliorare l’equilibriodella gestione previdenziale.Peraltro, valutazioni attuarialieffettuate nel giugno 2001 (conproiezioni sino al 2029, anno diriferimento dell’ultimo bilanciotecnico), hanno mostrato che ildisposto ampliamento del periodoper la determinazione della basedi calcolo della pensione, essendostato temperato dal criterio del“pro rata” (per coloro che al 31dicembre 2001 hanno compiutoalmeno 45 anni di età e maturatoalmeno 10 anni di iscrizione ildetto ampliamento si applica soloper il calcolo della quota di pen-sione corrispondente all’anzianitàmaturata dal 1° gennaio 2002)non riuscirà ad assicurare una

significativa riduzione degli oneripensionistici.

V. BILANCIO TECNICO –RISERVA LEGALE

Nel far rinvio a quanto ampia-mente riferito nell’ultimo refertosulla specifica disciplina introdot-ta dal D.Lvo n. 509/94 sull’obbli-go per gli Enti previdenziali pri-vatizzati di dotarsi, con periodici-tà almeno triennale, di bilanci tec-nici, al fine di verificare l’equili-brio della gestione econo-mico–finanziaria e garantire lacontinuità dell’azione previden-ziale, si rammenta che, come giànella detta sede segnalato, l’ulti-mo, in ordine di tempo, dei bilan-ci tecnici di cui la Cassa si è dota-ta è stato redatto il 3 ottobre 2000ed è stato riferito al 31 dicembre1999, con proiezioni estese pertrenta anni.Tale elaborato attuariale è perve-nuto a conclusioni positive sullasituazione economico–finanzia-ria della Cassa, che è risultata inequilibrio per tutto il trentennioconsiderato.Ciò, pur se nell’ultimo degli anniconsiderati, le proiezioni abbianoevidenziato l’avvio di un’inver-

sione di tendenza e la presenza diun saldo corrente negativo, pereffetto della riduzione della cre-scita del patrimonio negli ultimianni, che condurrà alla contra-zione dello stesso nel 2029.Constatazione che ha indottol’attuario a raccomandare ilcostante monitoraggio dellagestione, del tasso di rendimentodel patrimonio e della tavola dimortalità, tenuto anche contoche (come rilevato nel preceden-te ed in questo referto) l’incre-mento del numero degli iscrittipotrebbe risultare in futuro menorilevante.Analogamente è a dirsi per lafavorevole situazione scaturitadai tassi di rendimento del patri-monio che potrebbe ridimensio-narsi in seguito alla riduzione deiredditi patrimoniali.Ciò in specie ove si tengano amente le pesanti turbative chehanno interessato il mercatomobiliare negli anni più recenti.Al riguardo si è già segnalato nelprecedente referto che il CollegioSindacale della Cassa (nell’otto-bre 2000) ha manifestato per-plessità sia sulle elaborazioni,che sulle conclusioni del bilanciotecnico, che avrebbe rappresen-tato un equilibrio economico–finanziario “eccessivamente otti-mistico”, in quanto “… unaproiezione sull’ulteriore decen-nio porrebbe seri interrogativisullo stato di salute economi-co–finanziario della Cassa …”.Preoccupazioni che non possonoignorarsi, né sottovalutarsi e chedovranno, pertanto, indurre laCassa – così come richiesto anchedall’Autorità di Vigilanza in sededi approvazione dei consuntivi2000 e 2001 – ad un attento,costante monitoraggio dellagestione atto a consentire l’ado-

Tabella 10Rapporto numero iscritti–numero delle pensioni

1999 2000 2001

Iscritti 74.490 79.908 84.987

Pensioni anzianità e vecchiaia 10.266 10.609 10.940

Rapporto iscritti/anzianità e vecchiaia 7,25 7,53 7,77

Totale trattamenti pensionistici 19.114 19.595 20.010

Rapporto iscritti/totale trattamenti 3,89 4,08 4,25

Tabella 11Saldo entrate contributive–prestazioni (in milioni di lire)

1999 2000 2001

Entrate contributive 727.192 813.551 899.157

Prestazioni pensionistiche 539.547 583.644 637.292

Saldo contributi/prestazioni 187.645 229.907 261.865

Indice di copertura 1,34 1,39 1,41

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ze dei conti economici del biennioconsiderato.Emerge dal prospetto sinteticocome, nel 2001 a fronte del 2000,i costi siano aumentati di circa il5,16%, mentre i ricavi siano dimi-nuiti di circa l’8,6%.Al netto delle poste di carattereprevidenziale (relative, rispettiva-mente, alle prestazioni assistenzialie pensionistiche ed alle contribu-zioni) i costi risultano diminuiti nel

2001 di 8,775 miliardi, ed i ricavidi circa il 40% rispetto al 2000. Tab. 13L’aumento dei costi nel 2001 è dariferirsi, prevalentemente, a quel-lo degli oneri per le prestazioniprevidenziali ed assistenziali(incrementatisi di 54,294 miliar-di), compensato dalla considere-vole flessione (–44,107 miliardi)della posta degli ammortamenti edelle svalutazioni.

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Tabella 12 (in lire)Anno Patrimonio netto (A) Riserva obbligatoria (B) A/B % (A–B)/A

1999 4.273.597.833.952 2.698.000.000.000 1,58 0,36

2000 4.725.904.598.483 2.920.000.000.000 1,61 0,38

2001 5.018.171.737.783 3.190.000.000.000 1,57 0,36

Tabella 13Conto economico (prospetto sintetico) (in lire)

COSTI 2000 2001

Prestazioni previdenziali e assistenziali 632.626.155.591 686.920.632.803

Organi amministrativi e di controllo 4.876.094.567 7.046.631.040

Compensi professionali e lavoro autonomo 1.727.918.335 1.829.068.701

Personale 20.534.651.467 21.891.317.289

Materiali sussidiari e di consumo 412.326.008 625.334.096

Utenze varie 1.345.193.744 1.665.201.021

Servizi vari 2.559.034.929 4.320.867.668

Affitti passivi 218.490.000 345.418.668

Spese pubblicazione periodico 385.765.920 502.724.105

Oneri tributari 48.262.821.298 40.110.174.911

Oneri finanziari 30.166.241.712 65.840.937.821

Altri costi 4.811.626.553 6.117.626.492

Ammortamenti svalutazioni 72.417.100.183 28.310.701.007

Oneri straordinari 2.032.691.208 2.503.781.469

Rettifiche di valori 53.798.531.105 46.035.478.384

Rettifiche di ricavi 4.894.014.229 12.521.837.456

TOTALE COSTI 881.068.656.849 926.587.732.931

AVANZO D’ESERCIZIO 452.306.764.501 292.267.139.330

TOTALE A PAREGGIO 1.333.375.421.350 1.218.854.872.261

RICAVI 2000 2001

Contributi 827.081.080.513 927.820.646.120

Canoni di locazione 30.961.653.078 30.539.577.291

Altri ricavi 238.163.821 179.331.833

Interessi e proventi finanziari 233.780.601.786 216.825.515.998

Rettifiche di valori 3.995.581.071 7.839.899.743

Rettifiche di costi 3.573.403.081 3.833.251.279

Proventi straordinari 233.744.938.000 31.816.649.997

TOTALE RICAVI 1.333.375.421.350 1.218.854.872.261

zione, con tempestività ed effica-cia, degli interventi che si doves-sero rilevare necessari.I cennati negativi segnali eviden-ziati dallo stesso attuario andrannotenuti nella debita considerazione,anche nell’ottica di un’eventualeanticipazione della verifica attua-riale richiesta dal Ministerodell’Economia e delle Finanze,sollecitata anche espressamentedal Collegio sindacale, nella pro-pria relazione al consuntivo 2001,nella quale l’organo di controllo haanche ribadito le proprie perplessi-tà (sopra cennate) sui criteri e sulleconclusioni del bilancio tecnicoelaborato nel 2000.Anche in ordine alla riserva lega-le ci si è intrattenuti nel preceden-te referto sulle previsioni delD.Lvo n. 509/94, come modifica-te dalla legge 449/1997, nonchésulla circostanza che la Cassa noncalcola la riserva con riferimentoalle pensioni in essere nel 1994(come ha prescritto la citata leggen. 449/1997), ma la computa sullabase di cinque annualità dellepensioni erogate in ciascun anno,che ha determinato annualmenteun più elevato incremento del-l’importo della riserva legale e lariduzione del rapporto tra patri-monio netto e riserva, accrescen-do, peraltro, il ruolo di garanziadella riserva stessa.Ciò è evidenziato dai dati seguen-ti, che mostrano altresì come, neltriennio 1999–2001, il patrimonionetto sia stato costantementesuperiore di oltre una volta emezza alla riserva.Tab. 12

OMISSIS

2. LE RISULTANZE DEL CONTO ECONOMICO

Nei seguenti prospetti, sintetici edanalitici, sono esposte le risultan-

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Quanto ai ricavi è da rilevarsi chegli stessi sono diminuiti nel 2001di 114,521 miliardi (pari all’8,6%),per effetto, in via sostanzialmen-te assoluta, della riduzione deirendimenti delle gestioni mobi-liari e nonostante l’incremento,in tale esercizio, delle entratecontributive (+ 100,739 miliardi)dovuto alla segnalata lievitazio-ne del numero degli iscritti edalla sanatoria contributiva exlegge n. 662/1996.

OMISSISQuanto ai costi, l’incremento dicui si è detto è stato causato, perla gran parte, dall’aumento dellaposta delle prestazioni previden-ziali ed assistenziali, e, nell’ambi-to di questa, dalla lievitazione del-l’onere per le pensioni (aumenta-to di 53,6 miliardi).Anche se di valori complessivimodesti a fronte della consistenzadi quello dei costi previdenziali,rilevanti sono stati gli incrementi:dell’onere per i compensi agliorgani della Cassa (+2 miliardicirca, conseguito, prevalentemente,al segnalato aumento della misuradel gettone di presenza), di quellodelle spese per il personale (+1,3miliardi, pari al 6,60%, determina-to sia dai rinnovi contrattuali cheda nuove assunzioni); del costo deiservizi vari (+1,7 miliardi circa),nell’ambito dei quali risulta incre-mentato di oltre 500 milioni l’one-re per le prestazioni di terzi (relati-ve al servizio di vigilanza dellasede, al lavoro interinale per lasostituzione del personale in mater-nità ed alla collaborazione con pro-fessionisti per la gestione dei rap-porti con la stampa in occasione diconvegni); delle spese di rappre-sentanza (+22% circa).Relativamente a tali ultime spese– sulle quali si è ripetutamentesoffermato il Collegio Sindacale –

pur prendendosi atto di quantoprecisato nella nota integrativa inordine alla circostanza che l’in-cremento rilevato ha riguardatoprevalentemente “… i rapporticon gli Ordini e le Associazioni,nonché la difesa politica dellaCassa …”, non può non richia-marsi l’attenzione dell’Ente sullaconsistenza delle spese in que-stione, che, tra l’altro, vanno asommarsi con quelle sopra cenna-te relative ai convegni iscrittenella posta “prestazioni di terzi”,con gli oneri (iscritti nella posta“altri costi” per l’organizzazionedi congressi e conferenze (pari a690 milioni) incrementatisi del6% circa nel 2001 ed a quelli perspese di locomozione (aumentatidel 44% circa) relative alla parte-cipazione alle manifestazioniorganizzate nel 2001.La diminuzione degli oneri tribu-tari è da riferirsi, sostanzialmente,a quella delle ritenute erariali e diimposte varie, mentre, comemeglio si vedrà in sede di esamedello stato patrimoniale, il consi-stente incremento degli onerifinanziari è relativo a quello deglioneri derivanti da operazionimobiliari.L’aumento, nel 2001, degli “altricosti” (+1,3 miliardi) è statodeterminato, prevalentemente,dalla lievitazione degli oneri rela-tivi alla gestione ed alla ripartizio-ne straordinaria di immobili.I costi di gestione del patrimonioafferiscono, prevalentemente, ailavori di ordinaria manutenzione,ai compensi ai professionisti per lagestione degli stabili ed alle spesedi pulizia, di sgombero di materia-li etc.Tra tali oneri, i costi per la manu-tenzione sono aumentati del 29%nel 2001, per effetto dell’elevataetà dei vari immobili.

Tra i costi degli immobili sonoricompresi gli oneri per l’assicu-razione per incendi, danni,responsabilità civile, che sonodiminuiti del 13% nel 2001.La considerevole flessione (-44,1miliardi) della posta degliammortamenti e delle svalutazio-ni è derivata dagli abbattimentioperati nella quantificazione degliaccantonamenti per “pensioniteoricamente maturate”, per “altreprestazioni assistenziali”, per“oneri per spese future” e per“rischi ed oneri”, di cui si è piùsopra già cennato.Come mostra il prospetto, l’au-mento degli oneri straordinari èstato determinato, quasi esclusi-vamente, da quello delle soprav-venienze passive (per imposte etasse di competenza del 2000,accertate nel 2001).Le rettifiche di valore (iscritte per53,8 e 46,0 miliardi, rispettiva-mente, nel 2000 e nel 2001) con-cernono l’accantonamento alfondo oscillazione titoli per l’ade-guamento dello stesso alle svalu-tazioni al 31 dicembre di ognianno dei titoli non costituentiimmobilizzazioni.Le rettifiche di ricavi afferiscono,per la massima parte, agli sgravitrattenuti, nell’ambito dei quali, aseguito della riforma del sistemadi riscossione, sono stati differen-ziati gli sgravi trattenuti emessisui ruoli con l’obbligo dell’antici-pazione (per 1,5 miliardi), daquelli emessi a discarico dei ruoliesclusi dall’obbligo del nonriscosso per riscosso, da conside-rarsi in diminuzione del carico delruolo dato in riscossione.L’incremento dei costi, unitamen-te alle diminuzioni dei ricavi, hadeterminato, nel 2001, la diminu-zione, di circa 160 miliardi, del-l’avanzo di esercizio.

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OMISSISNell’ambito della, già segnalata,complessiva diminuzione nel2001, dei ricavi, le entrate contri-butive sono tuttavia aumentate (dioltre 100 miliardi) per effetto,prevalentemente, dell’incrementodei contributi per autotassazione(già riscontrato anche per i prece-denti esercizi) determinato dal-l’aumento del numero degli iscrit-ti e delle entrate conseguite allasanatoria di cui alla legge n.662/1996.La posta dei canoni di locazione,che non ha presentato significati-ve variazioni nel biennio, concer-ne i ricavi ottenuti dalla locazionedegli immobili di proprietà dellaCassa.Il patrimonio immobiliare è costi-tuito da oltre 30 complessi immo-biliari adibiti ad uso abitativo,accessorio (cantine, garage, ect.)e commerciale.Risulta complessivamente dimi-nuita, nel 2001 (di circa 17miliardi), la posta degli interessie proventi finanziari, per effetto,prevalentemente, della contra-zione del valore delle plusvalen-ze su titoli (-15,2 miliardi circa)e dei proventi delle gestionimobiliari affidate a SGR (-19,3miliardi circa) e nonostante l’in-cremento degli interessi suiTitoli di Stato (+2 miliardi circa)e dei dividendi azionari (+6,8miliardi circa), determinato, que-st’ultimo, dall’aumento degliinvestimenti azionari. Anche iricavi derivanti dalle operazionia premio risultano aumentati nel2001 (di oltre 1,6 miliardi); ilCollegio Sindacale, in considera-zione dell’alto rischio che lostesso comporta, ha invitato laCassa ad evitare ulteriori investi-menti del genere. Invito cui laCorte si associa, ritenendo piena-

mente condivisibili le preoccu-pazioni del Collegio.Relativamente alla gestionemobiliare può riferirsi quantosegue, sulla base dei dati sinoraforniti e di quelli contenuti nellerelazioni ai consuntivi dei dueesercizi considerati.La gestione 2000 ha avuto risulta-ti di grande rilievo, essendosichiusa con un avanzo di 452miliardi, che sarebbe stato ancoramaggiore se la Cassa non avesseproceduto agli accantonamentiper circa 57 miliardi al fondorischi e spese future e, per circa54 miliardi, al fondo oscillazionetitoli.Risultati scaturiti, prevalentemen-te, dalla gestione del portafoglioazionario che ha consentito di rea-lizzare plusvalenze e premi sutitoli, nonostante il peggioramen-to del mercato finanziario nelsecondo semestre del 2000.La Cassa ha, in particolare, realiz-zato plusvalenze dalle OPA suINA e UNIM (per 208 miliardi dilire, ricompresi nella posta “pro-venti straordinari”), nonché daititoli azionari (per 26 miliardicirca); premi per circa 9 miliardi erendimenti sulle obbligazioni percirca 123 miliardi di lire, con unrendimento complessivo del patri-monio mobiliare gestito diretta-mente dalla Cassa dell’11,7%(come ulteriormente si preciseràpiù avanti).Ciò per effetto di un aumentodegli investimenti in azioni(all’87% relativi ai settori assicu-rativo, bancario, energetico, far-maceutico e alimentare).Nei prospetti che seguono vengo-no partitamente evidenziate levarie componenti del patrimoniodella Cassa in seguito alla gestio-ne attuata nel 2000 (ponendole araffronto con la distribuzione di

tale patrimonio nell’esercizio1999), nonché l’articolazionedelle entrate patrimoniali del2000 (ammontate, complessiva-mente, a 442,9 miliardi).Tabb. 14 e 15Una compiuta valutazione deirisultati finanziari della gestionemobiliare del 2000 non può pre-scindere da una riflessione sul-l’andamento dei mercati finan-ziari in tale anno, caratterizzatodalle generali aspettative connes-se con la “new economy”. Ineffetti, la possibilità, fornita daquesta, di guadagni considerevoliin breve tempo, il sostegno delleinnovazioni tecnologiche e degliinvestimenti in borsa hanno con-sentito ai mercati di ottenerebuoni risultati nel primo semestredel 2000.Nel secondo semestre dell’annol’indebolimento dei titoli tecnolo-gici, in specie degli Stati Uniti, edegli interventi restrittivi dellaFederal Reserve hanno portato adun’inversione di tendenza: ilNasdaq ha perso il 39%, il DowJones il 5,9%.In Europa la situazione delleborse è risultata meno grave, ciò,pur se gli unici risultati positivisono stati conseguiti dalle borsedi Milano (+5,3%) e Zurigo(+7,5%). Forti perdite ha registra-to invece l’area delle tecnologie,dei media e delle telecomunica-zioni.La Cassa ha, pertanto, nel 2000,seguito una linea di prudenza,incentrata su attenti investimentiin titoli azionari “difensivi”, cheha consentito di conseguire i detti,ottimi risultati, nonostante le tur-bolenze del mercato.Il 31 gennaio del 2000 è statacostituita dal C.d.A. della Cassal’apposita “Commissione Trading”la quale, attraverso la compra-

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Tab. 16Il peggioramento della situazionedei mercati finanziari, iniziato,come visto, sin dal secondo seme-stre del 2000, è proseguito e si èaggravato nel 2001, anno in cui ilpassaggio da una fase di rallenta-mento dell’economia ad una digraduale recessione ha determina-to il venir meno delle prospettivedi crescita economica ed il conse-guente ribasso delle quotazioni ditutti i settori ed i listini mondiali.Tale delicata situazione è stataulteriormente aggravata daglieventi dell’11 settembre, che handeterminato una pesante cadutadei consumi (nei settori aereo, delturismo, assicurativo, petrolifero,bancario etc.), e degli indici diborsa, solo nell’ultimo trimestredel 2001 si sono avuti segnali diripresa.L’economia italiana, nel 2001,pur con un aumento dell’1,8%,apprezzabile a fronte dell’anda-mento dell’economia degli altriPaesi europei, è stata tuttavia inrallentamento rispetto agli anniprecedenti e non è riuscita a risol-levare le borse.Tale situazione ha inciso ovvia-mente anche sulla gestione finan-ziaria della Cassa, che, pur avendoottenuto discreti risultati sull’ob-bligazionario, è peggiorata conriguardo all’azionario. La Cassa ècomunque riuscita a realizzareplusvalori (che, pur se non rile-vanti rispetto ai risultati ottenutinegli anni precedenti, hanno tutta-via contenuto le perdite), attraver-so il costante monitoraggio degliandamenti della borsa e la diversi-ficazione del portafoglio (75% delpatrimonio mobiliare investito inobbligazioni e liquidità; investi-menti azionari basati su titoli alarga capitalizzazione dei settori“difensivi” assicurativo, bancario,

Tabella 14Situazione complessiva del patrimonio(esercizio 2000) (in miliardi di lire)

2000 % 1999 %

Azioni e gestioni patrimoniali 915,6 19,0 430,6 9,4

Titoli di Stato e gestioni bilanciate 2.765,7 57,3 2.917,3 63,7

Obbligazioni fondiarie 320,0 6,7 342,1 7,5

Liquidità 131,3 2,7 106,6 2,3

Depositi presso Tesoreria dello Stato / / 106,0 2,3

Totale patrimonio mobiliare 4.132,6 85,7 3.902,7 85,2

Patrimonio immobiliare 687,6 14,3 676,8 14,8

TOTALE PATRIMONIO 4.820,2 100 4.579,5 100

Tabella 15Entrate patrimoniali(esercizio 2000) (in milioni di lire)

2000

Plusvalenze realizzate su OPA INA ed UNIM 208.098

Interessi su titoli di Stato 123.484

Plusvalenze, dividendi e premi 40.343

Rendimento contabile SGR 18.993

Interessi attivi su impiego di liquidità 13.204

Altri interessi attivi 7.824

Totale proventi gestione mobiliare 411.946

Canoni di locazione 30.962

TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI 442.908

Tabella 16Indicatori di redditività (anno 2000)

Lordi Netti da minusGestione diretta 365.346.741.778 = 11,7% 363.968.947.175 = 11,7%Valore patrimonio 2000 3.110.129.786.129 3.110.129.786.129SGR 46.612.215.930 = 9,1% 22.479.079.569 = 4,4%Valore patrimonio 2000 514.352.340.821 514.352.340.821TOTALE 411.958.957.708 = 11,4% 386.448.026.744 = 10,7%Valore patrimonio 2000 3.624.482.126.950 3.624.482.126.950

vendita diretta di titoli azionari,ha realizzato circa 23 miliardi dilire.Le liquidità temporanee sono stateinvestite in operazioni di “pronticontro termine”, con un guadagnodefiscalizzato che ha raggiunto, adicembre 2000, il 4,456%.

OMISSISGli indicatori di redditività relati-vi al 2000, che si espongono diseguito, mostrano l’eccellenteredditività patrimoniale ottenuta

in tale esercizio, che risulta anco-ra più evidente ove si consideriche nel 1999 gli indici di redditi-vità si erano fermati sul 5,6%netto.Al riguardo è da segnalare che ilCollegio Sindacale, pur ricono-scendo l’eccezionalità di tali ren-dimenti, ha tuttavia rammentatoche tali ottimi risultati sono dariferire per la maggior parte alleplusvalenze realizzate con le detteOPA INA e UNIM, non facilmen-te ripetibili.

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energetico, farmaceutico, etc.).Ciò ha fatto sì che la gestionediretta ottenesse un risultato(+4,8%) inferiore a quello ecce-zionale, come visto, del 2000, mabuono, tenuto conto dell’anda-mento dei mercati e rispetto al -1,6% circa ottenuto dalla gestionipatrimoniali esterne.Come già operato per l’anno2000, si evidenziano di seguito lasituazione complessiva del patri-monio della Cassa e la composi-zione delle entrate dell’esercizio2001.Tabb. 17 e 18Gli indicatori di redditività cheseguono (specie se confrontaticon gli omologhi indici più sopraforniti relativamente al 2000, pariall’11,4% lordo e al 10,7% netto),confermano quanto si è venutisinora considerando in ordineall’andamento, nel 2001, dei mer-cati finanziari.Tab. 19La volatilità dei mercati finanzia-ri ha pesantemente e negativa-mente inciso sui risultati dellagestione mobiliare il cui drasticopeggioramento nel 2001 ha deter-minato la già rilevata macroscopi-ca diminuzione in tale esercizio (-160 miliardi circa) dell’avanzoeconomico.Proprio tale constatazione inducea segnalare alla particolare atten-zione della Cassa l’esigenza, giàevidenziata, dalla massima caute-la nelle scelte gestionali relativeall’impiego delle disponibilitàche, pur se rimesse all’autonomiaed alla responsabilità della Cassa,vanno comunque effettuate assi-curando l’attenta ripartizione delrischio nella individuazione degliinvestimenti.

3. LE RISULTANZE PATRIMONIALINei seguenti prospetti, sintetici ed

analitici, sono esposte le risultan-ze patrimoniali del biennio in rife-rimento.Come mostra il prospetto sintetico,nel 2001 le risultanze patrimonialisono migliorate, grazie all’aumen-to delle attività (260,9 miliardi) edalla diminuzione delle passività (-31,4 miliardi).In particolare, l’incremento delleattività è stato determinato, in via,sostanzialmente, assoluta, daquello delle immobilizzazionifinanziarie (+257 miliardi circa),mentre la riduzione delle passivi-

tà è da riferirsi a quella dell’im-porto dei fondi per rischi ed oneri(-61,2 miliardi), compensata dal-l’aumento (+17,0 miliardi) dellaposta dei debiti e dei fondi diammortamento (+14,3 miliardi).Tab. 20Il miglioramento delle risultanzepatrimoniali nel 2001 si è riflessosu quello del patrimonio netto,che è aumentato, nonostante ilmacroscopico, segnalato decre-mento dell’avanzo di eserciziodel 2001.

OMISSIS

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Tabella 19Indicatori di redditività (anno 2001)

Lordi Netti da minusGestione diretta 149.848.831.612 = 4,8% 149.074.768.102 = 4,8%Valore patrimonio 2001 3.106.706.109.773 3.106.706.109.773SGR 38.420.514.494 = 7,2% –8.247.961.008 = –1,6%Valore patrimonio 2001 531.601.249.784 531.601.249.784TOTALE 188.269.346.106 = 5,2% 140.826.807.094 = 3,9%Valore patrimonio 2001 3.638.308.359.556 3.638.308.359.556

Tabella 18Entrate patrimoniali(esercizio 2001) (in milioni di lire)

2001

Interessi su titoli di Stato 125.658

Plusvalenze, dividendi e premi 17.521

Rendimento contabile SGR –8.954

Interessi attivi su impiego di liquidità 10.701

Altri interessi attivi 6.975

Totale proventi gestione mobiliare 151.901

Canoni di locazione 30.540

TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI 182.441

Tabella 17Situazione complessiva del patrimonio(esercizio 2001) (in miliardi di lire)

2001 %

Azioni e gestioni patrimoniali 1.076,8 21,4

Titoli di Stato e gestioni bilanciate 2.609,4 51,9

Obbligazioni fondiarie 2.87,9 5,7

Liquidità 3.54,4 7,1

Depositi presso Tesoreria dello Stato / /

Totale patrimonio mobiliare 4.328,5 86,1

Patrimonio immobiliare 700,0 13,9

TOTALE PATRIMONIO 5.028,5 100

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L’aumento del valore degli “altrititoli” è stato determinato in viaprevalente da quello del valoredelle azioni (+253 miliardi circa),e della voce “altri”, in quanto ilvalore del portafoglio obbligazio-nario nel 2001 è decresciuto del10%.L’ora segnalata lievitazione (pariall’85%) del valore delle azioni èda connettersi alla deliberazionedel C.d.A. della Cassa, con cuisono stati confermati i titoli giàimmobilizzati ed è stata variatal’iscrizione in bilancio da circo-lante ad immobilizzato di un ulte-riore numero di azioni.Su tale deliberazione – con cuisono state, tra l’altro, immobiliz-zate azioni non omologabili con ifini istituzionali della Cassa – hamanifestato perplessità il CollegioSindacale, il quale, pur ritenendoconsentita tale operazione, ha rite-nuto che le immobilizzazioni deb-bano essere indicate al momentodell’acquisto e non in epoca suc-cessiva. Ciò allo scopo di una piùadeguata esposizione dei valori inbilancio e dell’iscrizione delleazioni al costo di acquisto e non aquello del costo medio ponderatoe di una più adeguata esposizionedei valori in bilancio (se le azioniin discorso fossero state lasciatenel circolante, la valutazione dellestesse, con riferimento alla mediadei prezzi di dicembre sarebbestata complessivamente di –74miliardi di lire).Si tratta di considerazioni che siritengono condivisibili – tenutoanche conto dell’esigenza dellamassima completezza e traspa-renza dei dati di bilancio – sullequali si richiama la particolareattenzione della Cassa.

OMISSISLa posta di gran lunga più consi-stente della situazione patrimo-

niale del biennio considerato èstata costituita – come per il pas-sato – dalle “attività finanziarie”,che nel 2001 sono diminuite dicirca il 2,2% (pari a 70 miliardi dilire); nell’ambito della stessa, larilevanza maggiore, quanto adimporto, è stata, anche nel biennioin riferimento, quella della voce“altri titoli”, diminuita di 261,7miliardi nel 2001, composta datitoli di Stato a gestione diretta(ridottasi del 6% nel 2001, pari a129,2 miliardi), da azioni a fondia gestione diretta (–32,3% nel2001, pari a 144,7 miliardi) egestioni mobiliari affidate a terzi(incrementatesi del 2,3% nel2001, pari a 12,3 miliardi).

OMISSISLe principali, per ordine di impor-to, componenti del fondo rischi edoneri diversi sono state costituitedal “fondo oneri rischi diversi”,

iscritto per 128 miliardi nel 2001calcolati sulla base del contenzio-so in essere in ordine all’applica-zione della legge 576/1980 e dellasentenza della Corte diCassazione n. 297/1999, relativeal pagamento degli arretrati aipensionati ante 1991 e dal “fondopensioni teoricamente maturate”iscritto per 30 miliardi nel 2001(stimati sulla base delle pensioniagli iscritti che hanno maturato ildiritto a pensione, ma non hannoancora presentato la relativadomanda).

OMISSISNel rinviare a quanto più sopragià riferito in ordine alla composi-zione del patrimonio netto, va sot-tolineato che, come rilevato anchedal Collegio Sindacale (nella pro-pria relazione al consuntivo2001), dal rapporto tra patrimonionetto al 31 dicembre 2001

Tabella 20Stato patrimoniale (prospetto sintetico) (in lire)

ATTIVITÀ 2000 2001Immobilizzazioni immateriali 4.084.498.190 6.453.972.091Immobilizzazioni materiali 699.864.383.778 714.428.519.440Immobilizzazioni finanziarie 914.164.988.310 1.171.067.205.484Crediti 643.221.642.564 673.424.975.154Attività finanziarie 3.177.900.051.351 3.107.101.421.057Disponibilità liquide 78.410.598.807 109.437.607.568Ratei e risconti attivi 39.704.763.035 36.267.632.220TOTALE ATTIVITÀ 5.557.350.926.035 5.818.181.333.014CONTI D’ORDINE 167.150.096.211 377.997.857.597

PASSIVITÀ 2000 2001Fondo per rischi e oneri 302.225.723.352 241.036.057.772Fondo trattamento fine rapporto 5.324.655.309 5.548.657.020Debiti 54.986.378.332 71.957.343.972Fondi ammortamento 463.474.817.919 477.703.357.435Ratei e risconti passivi 5.434.752.670 3.764.179.032TOTALE PASSIVITÀ 831.446.327.582 800.009.595.231PATRIMONIO NETTO 4.725.904.598.453 5.018.171.737.783Riserva legale 2.920.000.000.000 3.190.000.000.000Avanzi portati a nuovo 1.353.597.833.952 1.535.904.598.453Avanzo d’esercizio 452.306.764.501 292.267.139.330TOTALE A PAREGGIO 5.557.350.926.035 5.818.181.333.014CONTI D’ORDINE 167.150.096.211 377.997.857.597

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(5.018,2 miliardi) e l’onere per lepensioni sostenuto in tale eserci-zio (637,3 miliardi) pari a 7,87,emerge una leggera diminuzionedella copertura previdenzialerispetto a quella, di 8,09 riscontra-ta per il 2000; in peggioramento èrisultato anche il rapporto trapatrimonio netto e totale delleprestazioni previdenziali ed assi-stenziali che è stato pari a 7,47 nel2000 ed a 7,30 nel 2001.È anche da rilevare che non solo ildetto valore di 7,87 è il più bassodell’ultimo quinquennio, periodonel quale il rapporto patrimo-nio–oneri pensionistici è stato in,sostanzialmente costante, riduzio-ne, ma che lo stesso è andato pro-gressivamente e considerevol-mente disallineandosi dai valoridel medesimo rapporto stimatiper lo stesso periodo in sede dibilancio tecnico.E sono proprio tali considerazioniche – unitamente a quelle piùsopra già formulate relativamenteal rapporto iscritti–pensionati –hanno indotto il Collegio ad evi-denziare l’esigenza di un aggior-namento del bilancio tecnico.Esigenza che, come detto, laCorte condivide ed alla quale siaggiunge quella di un costantemonitoraggio della gestione delpatrimonio mobiliare ed un’atten-ta valutazione del fattore rischioconnesso con la gestione del por-tafoglio.

VII. CONSIDERAZIONI DISINTESI E CONCLUSIVE

1. SINTESI DELLE PRINCI-PALI E GENERALI RISUL-TANZE GESTIONALI DELPERIODO

Si forniscono i dati di sintesi piùsignificativi tra quelli già espostinel presente referto, al fine diconsentire valutazioni complessi-

ve e conclusive sulla gestioneattuata nel biennio 2000–2001.Tab. 21Sulla base dei dati di sintesi orariportati, può osservarsi che, nelbiennio in riferimento, è prose-guito l’aumento delle dimensioni,dell’attività e della gestione dellaCassa riscontrato nel precedentebiennio.In effetti, gli iscritti sono aumen-tati di 5.412 unità, il rapportoiscritti–pensionati attivi è passatoda 9,132 a 9,357; le prestazioni sisono incrementate, nel 2001, di53,7 miliardi e le contribuzioni di85,7 miliardi.In miglioramento è risultatoanche il rapporto tra numero degliiscritti e numero dei dipendentidella Cassa: nel 2000 vi era undipendente dell’Ente per 356iscritti (0,28%), nel 2001, 1 ogni368 iscritti (0,27%).Positivo è risultato pure l’anda-mento dell’incidenza percentualesulle entrate contributive dellespese per il personale (2,48 nel2000 e 2,35 nel 2001) e di quelleprevidenziali (76,48 nel 2000 e74,03 nel 2001).Pure il patrimonio netto, al 31dicembre 2001, è aumentato (di292,3 miliardi, pari all’avanzoeconomico dell’esercizio).Si è tuttavia già rilevato comel’aumento del patrimonio nettosia stato di misura considerevol-

mente inferiore a quello riscontra-to al termine del 2000 (rispetto al1999). Anche il rapporto tra patri-monio netto e le pensioni erogatenel 2001, pari a 7,87, ha (si èvisto) fatto denotare una riduzio-ne rispetto all’8,09 riscontrato nel2000; così pure quello tra patri-monio e onere complessivo delleprestazioni previdenziali ed assi-stenziali (7,47 nel 2000 e 7,30 nel2001). Segnali importanti,mostrando l’andamento di taliindici (che sono stati in flessionepure nel precedente triennio) chele risorse accantonate per assicu-rare la regolare erogazione dellevarie prestazioni vanno, neltempo, riducendosi.Si è già osservato che anche ilrisultato di esercizio è considere-volmente peggiorato nel 2001 eche dalle risultanze dei conti eco-nomici, è emerso che, nel 2001, icosti sono aumentati di circa il5,16% ed i ricavi sono diminuitidell’8,6% e che l’incremento deicosti è da riferirsi, prevalente-mente, a quello degli oneri dellagestione previdenziale ed assi-stenziale e la riduzione dei ricavialla flessione dei rendimenti dellegestioni mobiliari. Ciò, nonostan-te l’incremento, nel 2001, delleentrate contributive (+100,7miliardi), dovuto alla crescita delnumero degli iscritti (ed alla sana-toria previdenziale).

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Tabella 21Dati di sintesi della gestione della Cassa (in miliardi lire)

2000 2001Prestazioni previdenziali e assistenziali 583,6 637,3Contributi 813,5 899,2Saldo 229,9 261,8Iscritti * 88.658 94.070Avanzo economico 452,3 292,3Netto patrimoniale 4.725,9 5.018,2Numero dipendenti in servizio 249 255Indice di copertura contributiva delle prestazioni 1,39 1,41* compresi i pensionati attivi

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Risultati, quindi, complessiva-mente, dissonanti, sussistendo,contestualmente, al termine delbiennio considerato, segnali posi-tivi di crescita delle dimensioni edella gestione della Cassa e indicidi peggioramento dei risultatieconomici e patrimoniali.

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVEDall’analisi delle risultanze eco-nomiche e patrimoniali del bien-nio considerato è emerso che,anche in tale periodo, come nelprecedente triennio, gli indici piùsignificativi della gestione dellaCassa sono stati positivi: numerodegli iscritti in aumento; entratecontributive in crescita; saldocontributi–prestazioni positivo edin lievitazione; aumento del patri-monio netto.Ciònonostante, non possono certoignorarsi segnali che devonoessere valutati con particolareattenzione, se, forse, non ancoracon preoccupazione: il peggiora-mento del risultato di esercizio, lariduzione del rapporto tra patri-monio netto e pensioni, il costan-te, considerevole incremento deicosti della gestione previdenziale,la riduzione dei ricavi scaturita daquella del rendimento dellegestioni mobiliari.Sempre sotto un profilo generaleè a dirsi che la Cassa giustamentesottolinea che le iscrizioni conti-nuano ad aumentare e, con esse,

le entrate contributive e che ilrisultato economico del 2001, siapure considerevolmente inferiorea quello del 2000, è stato comun-que positivo, nonostante il pessi-mo andamento dei mercati finan-ziari che il prudente “asset alloca-tion” della Cassa (75% del patri-monio mobiliare investito inobbligazioni e liquidità ad inve-stimenti azionari in titoli a largacapitalizzazione) ha consentitoalla gestione diretta di ottenereuna rendimento del 4,8%, pur inpresenza del rallentamento dellaeconomia nazionale e dell’anda-mento negativo delle borse.Si tratta di considerazioni di cuinon può non prendersi atto. Vaperaltro anche rilevato che (comegià sottolineato in questo referto edal Collegio Sindacale) il favore-vole andamento delle iscrizioninon potrà continuare a lungo conritmi elevati; che il generaleinvecchiamento della popolazio-ne e dei beneficiari delle presta-zioni previdenziali provocherà lalievitazione di queste ultime; cheil rendimento della gestione patri-moniale interna nel 2001 è statocomunque inferiore non solo aquello ottenuto nel 2000 (eserci-zio in cui si erano avuti risultatieccezionali per le plusvalenzerealizzate sulle OPA INA edUNIM), ma anche a quelli deltriennio precedente al 2000.Vuol dirsi con ciò che è necessa-

rio che la Cassa costantementesegua l’andamento della gestioneprevidenziale, aggiornando (ancheprima del triennio indicato dallalegge) il bilancio tecnico ed adot-tando tutti gli interventi che risul-teranno utili per assicurare uncostante equilibrio nel tempodella gestione (e, sotto tale profi-lo, non appare particolarmenteefficace la cennata nuova regola-mentazione adottata nel 2001 sulperiodo di riferimento per il cal-colo della pensione).L’andamento del patrimonio nettoe la segnalata (pur se modesta)diminuzione della copertura pre-videnziale emersa nel 2001, ulte-riore rispetto a quella riscontratanel precedente triennio e la con-statazione della assoluta rilevanzache investe il patrimonio a garan-zia della certa e regolare eroga-zione delle prestazioni previden-ziali inducono a raccomandare diporre particolare attenzione anchealla gestione patrimoniale mobi-liare – considerevolmente peggio-rata nel 2001 – in specie in perio-di di notevole volatilità dei mer-cati finanziari quale è quello chesi sta attraversando, costantemen-te monitorando il portafoglio edassumendo impostazioni di gran-de cautela nelle scelte sull’impie-go delle disponibilità, al fine diassicurare l’oculata ripartizionedel rischio nell’individuazionedei vari investimenti.

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Il regolamento per la riscossionedei contributiÈ entrato di recente in vigore il nuovo regolamento per la riscossione dei contributi. Lo pubblichiamo con una nota illustrativa del Vice Direttoredella Cassa.

a cura di Michele Proietti

Nuovo Regolamento dei contributi: novità per Mod. 5 e contributi minimi

Il nuovo regolamento deiContributi, approvato con provve-dimento del Ministero delWelfare del 7/2/2003 e il cui testointegrale viene pubblicato su que-sto stesso numero della rivista(pag. 154), comporta una serie diimportanti novità per gli iscrittialla Cassa e, più in generale, pergli iscritti agli Albi Forensi.La riforma più importante, cheincide direttamente sulle abitudiniprevidenziali degli avvocati ita-liani, è costituita dalla modificadelle scadenze per l’invio delmod. 5 e per il pagamento deicontributi in autoliquidazione.Per capire il senso della modificaregolamentare occorre fare unpasso indietro e ricordare la prece-dente disciplina legislativa cheagganciava il termine per l’inviodel mod. 5 e per il versamentodella prima rata dei contributi inautoliquidazione allo scadere dei30 giorni successivi al termine perl’invio della dichiarazione dei red-diti.Questo meccanismo ha spessogenerato confusione tra gli iscrittia seguito delle notevoli oscillazio-ni dei termini fiscali che hanno, in

alcuni anni, trascinato le scadenzeprevidenziali in pieno mese diagosto, con tutti gli immaginabilidisagi del caso. Ancora maggioreconfusione si è venuta a creare aseguito dell’introduzione, nell’ul-timo biennio, di un termine diffe-renziato per l’invio telematico delmodello Unico, che ha fatto ulte-riormente slittare gli adempimentiprevidenziali degli avvocati (inviomod. 5 e autoliquidazione 1ª rata)al 30 novembre. Il nefasto aggan-cio fra termini fiscali e terminiprevidenziali ha provocato, tral’altro, nel 2001 e nel 2002, quasiuna sovrapposizione delle duerate, scadenti con un intervallo disoli 30 giorni (30 novembre e 31dicembre). La data del 30 novem-bre era, inoltre, particolarmentesgradita all’Avvocatura anche permotivi di “cassa”, in quanto coin-cideva con onerosi adempimentinei confronti dell’erario. Davanti al coro di proteste daparte degli iscritti, il Comitato deiDelegati, in sede regolamentare,si è fatto promotore della propostadi modifica dei termini realizzan-do, innanzitutto, un completosganciamento delle scadenze pre-videnziali da quelle fiscali.L’ulteriore obiettivo perseguito èstato quello di ripristinare unacongrua cadenza fra le due raterelative ai contributi in autoliqui-dazione, senza, per questo, creare

difficoltà insormontabili, agliiscritti nel reperimento dei dati.La proposta che, dopo ampiodibattito, è stata recepita nelnuovo regolamento è stata quelladi individuare date fisse, identifi-cate nel 31 luglio di ciascun annoper il versamento della 1ª rata inautoliquidazione, nel 30 settem-bre di ciascun anno per l’inviodel mod. 5 e nel 31 dicembre diciascun anno per il versamentodella 2ª rata a saldo.La soluzione adottata appare lapiù idonea a conciliare le esigen-ze di certezze sui flussi finanziariper la Cassa e la migliore pianifi-cazione degli adempimenti previ-denziali da parte degli iscritti.Certo, la fase di prima attuazioneha causato una serie di problemi,legati soprattutto alla pubblicizza-zione dei nuovi termini, con parti-colare riferimento a quello del 31luglio che, secondo alcuni, risul-tava eccessivamente anticipatorispetto alla disponibilità dei datifiscali.In realtà, la scelta del 31 luglioper il versamento della 1ª rata èstata effettuata sul presuppostoche, in tale epoca, essendo tra-scorsi i termini per i versamentifiscali, i dati IRPEF e IVA dellapropria dichiarazione dovrebberoessere già conosciuti dal profes-sionista (ovvero dal suo commer-cialista!). Tuttavia, per venire

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incontro alle esigenze degli iscrit-ti, il regolamento prevede ancheun margine di tolleranza, pari al5% dell’importo dovuto, entro ilquale minori versamenti riferitialla prima rata non daranno luogoa sanzioni, purché successiva-mente compensati in sede di saldo(31 dicembre).Le difficoltà nella divulgazionedel nuovo sistema insieme ad uncerto ritardo postale, in alcunezone d’Italia, nella consegna dellamodulistica, hanno, comunque,indotto il Consiglio di Ammini-strazione, in sede di prima attua-zione, a considerare giustificati iritardi nei versamenti relativiall’anno 2002 (mod. 5/2003) ese-guiti entro il 15 settembre 2003,dando istruzioni agli uffici di nonprocedere, in tali casi, all’applica-zione di sanzioni e interessi (cfr.delibera del Consiglio diAmministrazione del 30/7/2003).In ordine, poi, alle modalità diinvio del mod. 5, merita una par-ticolare segnalazione la possibili-tà, introdotta dal nuovo regola-mento, di una trasmissione in viatelematica in alternativa alla con-sueta raccomandata postale.La trasmissione in via telematica,come precisato nelle specifichedisposizioni approvate dalConsiglio di Amministrazione,presuppone l’accertamento dell’i-dentità del dichiarante a mezzo di“firma digitale”, rilasciata ai sensidi legge, e apposta in calce aldocumento elettronico. Tutte lenecessarie istruzioni e le specifi-che tecniche possono essere con-sultate sul sito Internet dellaCassa (www.cassaforense.it). Per completare il discorso sullenovità introdotte dal nuovo rego-lamento in tema di comunicazio-ne dei redditi da parte dei profes-sionisti occorre sottolineare il dis-

posto dell’art. 19, che disciplinala rettifica di comunicazioniinviate con il mod. 5, stabilendoche esse possano avvenire senzaparticolari formalità, entro 150giorni dalla scadenza del termineper l’invio del modello. Oltre il150° giorno la rettifica di ognidato reddituale deve, viceversa,essere accompagnata da idoneadocumentazione fiscale, conapplicazione dell’istituto del“ravvedimento operoso” in casone derivino maggiori sommedovute.Un’altra novità fondamentalecontenuta nel nuovo regolamentoriguarda la riscossione dei contri-buti minimi. Viene, infatti, dispo-sta una delega espressa alConsiglio di Amministrazione perfissare modalità di riscossionediverse, fermo restando la dilazio-ne su quattro rate annuali dellescadenze.Con i poteri conferitigli dall’art.22 del nuovo regolamento ilConsiglio di Amministrazione hagià deliberato, a partire dall’anno2004, di non avvalersi più delruolo esattoriale quale strumentoordinario di riscossione dei con-tributi minimi, sostituendolo conil MAV bancario/postale.In tal senso, è stato dato incaricoalla Banca Popolare di Sondrio,che vi provvederà avendo cura diinviare, a tutti gli iscritti, perposta prioritaria, separatamente lequattro rate (scadenti rispettiva-mente il 28 febbraio, 30 aprile, 30giugno e 30 settembre di ognianno), nonché la rata unica daspedire con il primo invio per chivolesse effettuare il versamento inunica soluzione.La modifica del sistema di riscos-sione dei contributi minimi, forte-mente voluta dagli OrganiCollegiali della Cassa, costituisce

un momento fondamentale di unpiù complesso programma ten-dente a modernizzare il rapportocon gli iscritti rafforzando il lega-me diretto fra ogni singolo profes-sionista e la propria Cassa diPrevidenza.Ovviamente tutto il nuovo sistemaè imperniato sulla collaborazioneda parte degli iscritti sia per quan-to riguarda il tempestivo paga-mento dei contributi minimi cheper i puntuali adempimenti con-nessi all’autoliquidazione. Per iritardatari e i morosi (speriamopochi!) sarà ancora necessarioricorrere allo strumento coercitivorappresentato dai ruoli esattoriali.Ultima importante novità dasegnalare nella disamina dell’arti-colato concernente il nuovo rego-lamento dei contributi, riguarda ipraticanti avvocati iscritti allaCassa, per i quali il regolamentostesso prevede (a decorrere dal2003), un regime contributivo diparticolare favore per quantoriguarda il contributo integrativo,che non prevede più il pagamentodi un importo minimo, ma la cor-responsione del solo 2% in pro-porzione all’effettivo volume diaffari prodotto e dichiarato fiscal-mente.La modifica, non di poco conto, èdel tutto condivisibile anche intermini di equità, ripristinando ilprincipio generale, di difficileapplicazione per i giovani che ini-ziano la professione, secondo ilquale il contributo integrativo nongrava direttamente sul professio-nista ma sulla sua clientela.L’introduzione di una tale normadi favore, sia pure limitata ai pra-ticanti che si iscrivono alla Cassa,dovrebbe costituire un ulterioreincentivo per i giovani ad antici-pare il momento dell’iscrizionealla Cassa, migliorando, così, in

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Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della lororiscossione

Art. 1Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forzadi quanto disposto dell’ art. 1 ,c. 3 L. 30/6/1994, n. 509 ed inconformità a quanto stabilitodal presente regolamento iseguenti contributi:1. Contributo soggettivo2. Contributo integrativo3. Contributo di maternità.

Art. 2Contributo soggettivo

1. Ogni iscritto alla Cassa edogni iscritto agli albi professio-nali, tenuto all’iscrizione allaCassa è obbligato a versare,con le modalità stabilite dalpresente regolamento, un con-tributo soggettivo proporziona-le al reddito professionalenetto prodotto nell’anno, qualerisulta dalla relativa dichiara-zione ai fini dell’IRPEF e dallesuccessive definizioni. Talecontributo, per l’anno 2001, èdeterminato come segue, salvoquanto disposto all’art. 6:

1.a) reddito sino a £.141.200.000 (€ 72.923,71):dieci per cento

1.b) reddito eccedente £.141.200.000 (€ 72.923,71):tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contri-buto minimo che, per l’anno2001, è determinato in £.2.130.000 (€ 1.100,05).

2. Il contributo di cui al commaprecedente è dovuto anche daipensionati di vecchiaia cherestano iscritti all’albo degliavvocati o all’albo speciale peril patrocinio davanti alle giuri-sdizioni superiori, ma l’obbli-go del contributo minimo èescluso dall’anno solare suc-cessivo alla maturazione deldiritto a pensione.

3. A partire dal reddito relativo al6° anno solare successivo allamaturazione del diritto a pen-sione i pensionati di vecchiaiadovranno corrispondere il con-tributo di cui al 1° comma, inmisura pari al 3% del redditoprofessionale netto ai finiIRPEF senza previsione dialcun importo minimo.

4. Per gli avvocati che iniziano laprofessione e che si iscrivonoper la prima volta alla Cassaprima di aver compiuto i 35

anni di età nonché per i prati-canti avvocati che si iscrivonoper la prima volta alla Cassaprima di avere compiuto i 30anni di età, il contributo mini-mo di cui al presente articolo èridotto alla metà per l’anno diiscrizione e per i due anni suc-cessivi.

5. Il contributo soggettivo è dedu-cibile ai fini dell’ IRPEF.

Art. 3Contributo integrativo

1. Tutti gli avvocati iscritti aglialbi nonché i praticanti avvo-cati iscritti alla Cassa devonoapplicare una maggiorazionepercentuale su tutti i corrispet-tivi rientranti nel volumeannuale d’affari ai fini del-l’IVA e versarne alla Cassal’ammontare indipendente-mente dall’effettivo pagamentoche ne abbia eseguito il debi-tore. La maggiorazione è ripe-tibile nei confronti di quest’ul-timo.

2. Le associazioni o società diprofessionisti devono applicarela maggiorazione per la quotadi competenza di ogni socio oassociato iscritto agli albi diavvocato o praticante iscrittoalla Cassa.

PPREVIDENZAl’informazione

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prospettiva, la propria posizioneprevidenziale.Le novità del regolamento suicontributi si esauriscono qui.Per il resto, l’articolato si limita ariprodurre le norme preesistentiriguardanti tipologie e misure deicontributi, caratteristiche e conte-nuti del mod. 5, obblighi degliOrdini e del CNF, anche con rife-rimento ai riflessi disciplinari dieventuali omissioni.La rapida disamina compiuta

sulle nuove norme regolamentariportano a concludere con un giu-dizio positivo sul quadro normati-vo che ne deriva.La nuova disciplina appare, infatti,sufficientemente articolata e com-pleta e ben si coordina con il vigen-te regolamento delle sanzioni, a suotempo approvato dal Comitato deiDelegati e dai Ministeri vigilanti.La via intrapresa sul fronte deicontributi va verso la semplifica-zione del sistema di riscossione,

la certezza dei termini e la mag-

gior partecipazione diretta da

parte degli iscritti, sia pure con le

difficoltà già segnalate legate alla

fase di prima attuazione.

Un giudizio definitivo potrà esse-

re dato, tuttavia, solo dopo un

periodo di rodaggio delle norme,

che potrebbe comportare anche

qualche piccola modifica suggeri-

ta dall’esperienza.

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3. L’ammontare complessivoannuo delle maggiorazioniobbligatorie dovute alla Cassadal singolo professionista ècalcolato su una percentualedel volume d’affari della asso-ciazione o società pari allapercentuale degli utili spettan-te al professionista stesso.

4. Gli iscritti alla Cassa sonoannualmente tenuti a versare,con esclusione degli anni cor-rispondenti al periodo di prati-cantato con abilitazione alpatrocinio, per il titolo di cui alprimo comma, un importominimo, comunque dovuto,risultante dall’applicazionedella percentuale ad un volumed’affari pari a quindici volte ilcontributo minimo di cuiall’art. 2, primo comma, delpresente regolamento, dovutoper l’anno stesso. Per gli annidi iscrizione corrispondenti alperiodo di praticantato è,comunque, dovuto il contributointegrativo in proporzioneall’effettivo volume d’affaridichiarato.

5. Il contributo di cui ai commiprecedenti è dovuto anche daipensionati che restano iscrittiall’albo degli avvocati o all’al-bo speciale per il patrociniodavanti alle giurisdizioni supe-riori; ma l’obbligo del contri-buto minimo è escluso a partiredal reddito relativo al 6° annosolare successivo alla matura-zione del diritto a pensione.

6. Salvo quanto disposto dall’art.6 primo comma, la maggiora-zione percentuale è stabilitanella misura del 2 per cento.Il contributo integrativo è sog-getto all’IVA ma non concorrealla formazione del redditoprofessionale e non è quindisoggetto all’ IRPEF.

Art. 4Contributo di maternità

1. Al fine di provvedere all’ ero-gazione della indennità dimaternità di cui al D.lgs.151/2001, ogni avvocato o pra-ticante avvocato iscritto allaCassa è obbligato a versare uncontributo annuo che, per l’an-no 2001, è determinato in £.215.000 (€ 111,04), annual-mente rivalutato ai sensi dellostesso Decreto, salvo quantodisposto all’art. 6, 3° comma.

Art. 5Rivalutazione

1. Il tetto reddituale e il contribu-to minimo di cui all’art. 2 sonoaumentati annualmente, conapposita delibera del Consigliodi Amministrazione, in propor-zione alle variazioni dell’indi-ce annuo dei prezzi al consumoper le famiglie di operai edimpiegati calcolata dall’Istitu-to nazionale di statistica arro-tondando, i relativi importi,rispettivamente ai 50 Euro e ai5 Euro più vicini.

Art. 6Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze diequilibrio finanziario dellaCassa, la percentuale del con-tributo soggettivo e del contri-buto integrativo nonché l’enti-tà dei contributi minimi posso-no essere variate con deliberadel Comitato dei Delegatiadottata con la procedura dicui all’art. 20 del Regolamentogenerale.

2. La variazione avrà effetto dal-l’anno successivo alla appro-vazione ministeriale di cuiall’art. 3 del D.lgs. 509/94.

3. La misura del contributo dimaternità è determinata annual-

mente dal Consiglio di Ammi-nistrazione.

Art. 7L’obbligo della comunicazione

1. Tutti gli avvocati che risultinoiscritti, anche per frazione dianno, negli albi professionalinell’anno anteriore a quellodella dichiarazione, devonocomunicare alla Cassa, secon-do le modalità stabilite dalC.d.A., con lettera raccoman-data o in via telematica, entroil 30 settembre di ogni anno,l’ammontare del reddito pro-fessionale netto di cui all’art.2, conseguito ai fini IRPEF perl’anno precedente, nonché ilvolume complessivo d’affari dicui all’art. 3, conseguito ai finidell’IVA, per il medesimoanno. La comunicazione deveessere fatta anche se le dichia-razioni fiscali non sono statepresentate o sono negative edeve contenere le indicazionidel codice fiscale e della parti-ta IVA, nonché quelle relativeallo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazionedevono essere dichiarati anchegli accertamenti divenuti defini-tivi, nel corso dell’anno prece-dente, degli imponibili IRPEF edei volumi d’affari IVA, qualoracomportino variazioni degliimponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d’af-fari dei partecipanti a società oad associazione di professioni-sti si applicano i criteri di cuiall’art. 3, 2° comma.

4. La stessa comunicazione deveessere inviata dai praticantiabilitati che risultino iscrittialla Cassa nell’anno anteriorea quello della dichiarazione.

5. Non costituisce motivo di esen-zione dall’obbligo di invio

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LA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAl’informazione

fini della sospensione dellostesso dall’esercizio professio-nale a tempo indeterminato dadeliberarsi dal Consigliodell’Ordine con le forme delprocedimento disciplinare econ applicazione del terzocomma dell’articolo 2 dellalegge 3 agosto 1949, n. 536;la sospensione è revocataquando l’interessato dimostradi aver provveduto all’inviodella comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al soloAlbo speciale per il patrocinioavanti le Corti Superiori, lasegnalazione di cui al commaprecedente va eseguita neiconfronti del Consiglio Nazio-nale Forense.

Art. 9Predisposizione e trasmissione della modulistica agli iscritti

1. La Cassa provvede a spedirein tempo utile, prima dellascadenza del termine indicatonell’art. 7, una copia delmodulo, con prestampati i datianagrafici di ciascuno, adogni iscritto agli albi, comerisultanti dai suoi archivi ana-grafici.

2. La Cassa spedisce analogomodulo per le associazioni ele società tra professionisti,senza dati prestampati, a chine faccia richiesta e alle asso-ciazioni e società presenti neipropri archivi anagrafici.

3. La spedizione di cui ai commiprecedenti non costituisceobbligo per la Cassa, ma soloun mezzo per facilitare l’inviodelle comunicazioni.

4. La Cassa, inoltre, provvede aspedire a ciascun Consigliodell’Ordine un numero dimoduli adeguato al numerodegli iscritti, da utilizzare da

coloro che non abbiano rice-vuto il modulo dalla Cassa olo abbiano smarrito o deterio-rato, ovvero alle associazionie società tra professionisti,che lo richiedano.

5. Qualora i moduli a disposizio-ne del Consiglio dell’Ordinenon risultassero sufficienti, laCassa provvede, su richiestadel Consiglio stesso, fatta conqualsiasi mezzo, a spedire imoduli occorrenti.

6. La mancata o intempestivaricezione del modulo inviatodalla Cassa non esonera dal-l’obbligo di inviare la pre-scritta comunicazione nel ter-mine previsto dal presenteregolamento.

7. Con il modulo, la Cassa spe-disce istruzioni per la suacompilazione. La Cassa prov-vede, inoltre, in tempo utile,alla spedizione dei bollettiniper il pagamento di quantodovuto.

8. Il Consiglio di Ammini-strazione della Cassa può pre-disporre specifiche istruzioniper l’invio della comunicazio-ne a mezzo del sistema telema-tico.

Art. 10Ulteriori informazioni da parte

della Cassa1. La Cassa informa dei termini

e delle modalità per le comu-nicazioni a mezzo di manifestida affiggere negli uffici giudi-ziari e nelle sedi dei Consiglidell’Ordine, a cura di questiultimi.

2. La Cassa può inoltre dare leinformazioni di cui al commaprecedente con altri mezziritenuti idonei ad assicurarnela miglior diffusione.

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PLA PREVIDENZA FORENSE

della comunicazione la man-canza di una partita IVA, l’i-nesistenza di reddito o di volu-me d’affari, l’iscrizione alsolo albo speciale deiCassazionisti, l’esistenza disituazioni di incompatibilità.

6. Gli avvocati iscritti anche inaltri albi professionali e allerelative casse previdenziali,che abbiano esercitato l’op-zione a favore di una di taliCasse, se prevista da specifi-che norme di legge, non hannol’obbligo di inviare le pre-scritte comunicazioni. Essidevono provare l’avvenutoesercizio dell’opzione perescludere gli obblighi contri-butivi e dichiarativi.

7. Gli avvocati che esercitano laprofessione all’estero hannol’obbligo di inviare le pre-scritte comunicazioni se con-servano l’iscrizione in un Alboitaliano e devono indicaresolo la parte, se esistente, direddito o di volume d’affarisoggetta a tassazione in Italia.

8. Gli avvocati, che si cancellanodagli albi e i praticanti, che sicancellano dalla Cassa,hanno l’obbligo di inviare leprescritte comunicazionianche nell’anno successivo aquello della cancellazione ene sono esonerati solo dopotale anno.

Art. 8Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi 60 giorni dalla rice-zione di una diffida notificataa cura della Cassa per letteraraccomandata con avviso diricevimento, l’omissione dellacomunicazione di cui all’art.7 viene segnalata dalla Cassaal Consiglio dell’Ordine diappartenenza dell’iscritto ai

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Art. 11Modo per l’invio

della comunicazione e forma1. Il modulo, contenente le pre-

scritte comunicazioni, deveessere inviato alla Cassa amezzo posta, con raccoman-data semplice, ovvero in viatelematica.

2. Il modulo cartaceo deve esse-re predisposto in forma tale dapoter essere inviato allaCassa, opportunamente piega-to e chiuso, senza busta, conl’indirizzo della Cassa pre-stampato.

3. Le modalità di invio telemati-co, stabilite dal Consiglio diAmministrazione della Cassa,dovranno, comunque, garanti-re la sicurezza e riservatezzadei dati oltre che la certezzadell’identità del dichiarante.

Art. 12Contenuto della comunicazione1. La comunicazione deve conte-

nere i seguenti dati:a) le generalità complete del

dichiarante e il Foro diappartenenza;

b) la sede dello studio legale,numero telefonico ed even-tualmente di fax e di e-mail;

c) la sede del domicilio fiscale;d) il codice fiscale;e) la partita IVA;f) l’ammontare del reddito pro-

fessionale dichiarato ai finidell’IRPEF;

g) il volume d’affari dichiaratoai fini dell’IVA;

h) l’indicazione del contributosoggettivo dovuto;

i) l’indicazione del contributointegrativo dovuto;

j) indicazioni relative allo statodi famiglia;

k) la sottoscrizione del dichia-rante.

2. La Cassa può inoltre richiede-re altri dati ritenuti utili dalConsiglio di Amministrazione.

Art. 13Elementi essenziali

della comunicazione –Comunicazione incompleta,

errata o non conforme al vero1. La comunicazione priva di uno

dei suoi elementi essenzialiequivale a comunicazioneomessa. Sono essenziali:a) l’identificazione del dichia-

rante;b) l’ammontare del reddito pro-

fessionale dichiarato ai finidell’IRPEF;

c) l’ammontare del volumed’affari dichiarato ai finidell’IVA.

2. In caso di mancata sottoscri-zione il dichiarante deve ripre-sentare la comunicazione,completa in ogni sua parte,compresa la sottoscrizione,entro 30 giorni dallo specificoinvito da parte della Cassa.

3. Il mancato invio, entro il termi-ne di cui al comma precedente,equivale a comunicazioneomessa.

4. La presentazione di autodi-chiarazione in altra forma, secontenente i prescritti datifiscali dell’anno precedente, èequiparata all’invio dellacomunicazione. Se del caso siapplicano le disposizioni rela-tive all’invio tardivo dellecomunicazioni.

5. La comunicazione non è con-forme al vero, quando riportacome reddito denunciato ai finidell’IRPEF o volume d’affaridenunciato ai fini dell’IVA unimporto diverso da quellodichiarato al fisco, salvo quan-to previsto dai successivi artt.15 e 16.

6. Quando, su istanza o ricorsodell’interessato, il Consiglio diAmministrazione ritenga che ladifformità dal vero della comu-nicazione sia dovuta ad erroremateriale o scusabile, non si faluogo alla sanzione previstadall’art. 5 del regolamentosulle sanzioni, salvo gli effettidei ritardati pagamenti.

Art. 14Comunicazione del reddito

professionale1. La comunicazione del reddito

professionale dichiarato ai finidell’IRPEF deve riguardare ilreddito prodotto nell’anno alquale la comunicazione si rife-risce.

2. Il reddito dichiarato è quellorisultante nel quadro RE sezio-ne I del mod. UNICO “redditonetto (o perdita) delle attivitàprofessionali”.

3. Per i soci od associati di societàod associazioni di professionisti,il reddito dichiarato è quello dipartecipazione imputato al sin-golo professionista nell’appositomodello della dichiarazione aifini IRPEF (quadro RH del mod.UNICO). Nell’ipotesi di redditiprofessionali prodotti, sia parte-cipando alla società od associa-zione, sia in modo autonomo, ilreddito da dichiarare è costitui-to dalla somma dei redditidichiarati al fisco come redditodi partecipazione e come redditoindividuale.

4. Qualora i modelli fiscali su-biscano modificazioni nel con-tenuto o nella denominazione, iprecedenti commi 2 e 3 siintendono modificati, con laindicazione delle eventualinuove denominazioni, senzanecessità di modifica del pre-sente regolamento.

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LA PREVIDENZA FORENSE

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eseguito entro gli stessi terminidei contributi dovuti in ecceden-za rispetto a quelli minimi, senzal’applicazione di penalità odinteressi, se dichiarati e pagatitempestivamente e con le moda-lità indicate dalla Cassa nellenote illustrative annuali per lacompilazione del modello.

Art. 17Comunicazione per le società o associazioni di professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazio-ne di cui all’art. 7 che compar-tecipino a società o ad associa-zioni professionali, devonocomunicare anche i redditi ed ilvolume d’affari della interasocietà o associazione.

2. La comunicazione può esseresottoscritta anche da uno solodei soci o associati, se obbliga-to ex art. 1, o da chi ne abbia larappresentanza.

3. La comunicazione deve conte-nere:a) La denominazione;b) Cognome e nome di tutti i

soci od associati, compresiquelli iscritti ad albi, elenchio registri diversi da quelliforensi;

c) Ordine territoriale di iscri-zione dei singoli soci odassociati;

d) Sede della società od asso-ciazione;

e) Numero di codice fiscale o dipartita IVA della società odassociazione;

f) Numero di codice fiscale deisingoli soci od associati;

g) Le quote di partecipazioneagli utili dei singoli;

h) Le quote di volume d’affarida attribuire ai singoli inconformità a quanto pre-scritto nell’art. 3, commi 2 e3, del presente regolamento.

Art. 18Indicazione dei dati nella comunicazione

per le società od associazioni1. Nella comunicazione per le

società od associazioni, devo-no essere indicate le sommecomplessive di redditi o divolumi d’affari di competenzadi tutti i soci od associati iscrit-ti alla Cassa, esclusi cioè i sociod associati non iscritti adalcun titolo, in quanto noniscritti ad un albo forense opraticanti non iscritti allaCassa; devono inoltre essereindicati i redditi e i volumid’affari imputati ai singoli.

2. La quota di volume d’affari perogni singolo socio od associa-to, è pari alla percentuale degliutili spettante al singolo pro-fessionista, nel senso che essava attribuita calcolando sulvolume d’affari complessivo lestesse percentuali con cui sidistribuiscono gli utili per isoci od associati.

Art. 19Rettifica della comunicazione

non conforme al vero1. Coloro che, per qualunque

motivo, abbiano reso allaCassa una comunicazione nonconforme al vero, possonoprovvedere alla rettifica deidati errati entro 150 giorni daltermine di cui al precedenteart. 7, 1° comma, inviando unanuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui alcomma precedente la rettificasarà possibile solo se accom-pagnata da idonea documenta-zione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata aisensi del 2° comma del presen-te articolo comporti il versa-mento di maggiori contributi si

PPREVIDENZAl’informazione

PLA PREVIDENZA FORENSE

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Art. 15Comunicazione del volume

d’affari1. La comunicazione deve riguar-

dare il volume d’affari dichiara-to ai fini dell’IVA con l’appositadichiarazione annuale per l’an-no al quale essa si riferisce.L’importo da dichiarare è quel-lo risultante dalla dichiarazioneIVA (rigo VE40, ovvero rigoVB1-colonna 2 – per i contri-buenti minimi), detratto l’im-porto del contributo integrativo.

2. Qualora l’attività professiona-le venga svolta in forma disocietà o associazione profes-sionale si applicano i criteri dicui al 3° comma dell’art. 14.

3. In caso di modifiche apportatealla modulistica fiscale siapplica il 4° comma dell’art.14.

Art. 16Comunicazione delle definizioni

per anni anteriori1. Con la comunicazione, devono

essere specificati, qualoracomportino variazioni degliimponibili dichiarati, i redditiprofessionali definiti a seguitodi accertamento ai finidell’IRPEF ed i volumi d’affa-ri definiti, a seguito di accerta-mento ai fini dell’IVA, nell’an-no anteriore a quello nel qualeviene inviata la comunicazio-ne.

2. Nella dichiarazione del redditoe del volume d’affari definiti, aseguito di accertamento, deveessere specificato l’anno diproduzione, a cui la definizionesi riferisce.

3. Il pagamento dei contributidovuti a seguito di definizione,per anno o per anni anteriori aquello a cui si riferisce la comu-nicazione ordinaria, deve essere

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applicano le disposizioni di cuiall’art. 8 del Regolamento perla disciplina delle sanzioni.

Art. 20Versamento della rata

di acconto1. Entro il 31 luglio di ciascun

anno, ciascun iscritto alla Cassadeve provvedere al pagamentodi una rata di acconto da com-putarsi sulla determinazionedefinitiva dei contributi dovuti aisensi degli artt. 2 e 3, detratti icontributi minimi, pari al 50%delle somme dovute.

2. Entro lo stesso termine di cui al1° comma, gli iscritti all’Albo,che non siano iscritti allaCassa, dovranno provvedere alpagamento di una rata diacconto da computarsi sulladeterminazione definitiva delcontributo integrativo dovuto,ai sensi dell’art. 3, pari al 50%della somma dovuta.

3. Qualora il versamento dell’ac-conto di cui ai commi prece-denti risulti inferiore alla misu-ra ivi prevista, entro un margi-ne del 5%, e sia successiva-mente compensato nei terminiprevisti dall’art. 21, non si dàluogo all’applicazione dellesanzioni di cui all’art. 6 del-l’apposito regolamento.

Art. 21Versamento del saldo

4. Gli obbligati all’invio dellacomunicazione devono calco-lare l’ammontare dei contribu-ti dovuti ai sensi degli artt. 2 e3 e indicare l’ammontare com-plessivo di essi. Essi devonoaltresì indicare la misura dellequote dei contributi minimipagate nell’anno di competen-za, ai sensi dell’art. 22 e dellaprima rata versata, in autoli-

quidazione, nei termini di cuiall’art.20. La somma risultantedetraendo i contributi pagatida quelli dovuti, dovrà esserecorrisposta entro il 31 dicem-bre dell’anno in cui la comuni-cazione deve essere inviata.

Art. 22Riscossione dei contributi

minimi1. La riscossione dei contributi

minimi, dovuti ai sensi degliart. 2, primo comma, e 3, quar-to comma del presente regola-mento, viene effettuata, inquattro rate, nel corso dellostesso anno di competenza,secondo modalità e termini sta-biliti dal Consiglio di Ammini-strazione.

Art. 23Modalità di pagamento

dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi,dovuti in autoliquidazione ecalcolati ai sensi degli artt. 20e 21 del presente regolamento,deve essere eseguito, con lemodalità individuate dalConsiglio di Amministrazione,arrotondando gli importi dovu-ti all’euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto, ovel’eccedenza non superi i cinqueeuro.

3. Il pagamento del contributointegrativo, dovuto in autoli-quidazione deve essere esegui-to con versamento distinto,rispetto al pagamento del con-tributo soggettivo, e può essereeffettuato con modalità diverserispetto a quelle scelte per ilcontributo soggettivo.

4. Nel caso di appartenenza asocietà od associazione di pro-fessionisti, il pagamento dei

contributi deve essere eseguitoda ogni singolo socio o asso-ciato, per l’importo da ciascu-no di essi dovuto.

5. L’omissione o il ritardo nelpagamento dei contributi dovu-ti legittima la Cassa a provve-dere alla riscossione di quantodovuto a mezzo dei ruoli esat-toriali, con l’aggiunta degliinteressi e delle sanzioni e conl’addebito dei compensi spet-tanti al Concessionario per lariscossione.

Art. 24Richiesta di informazioni

agli uffici fiscali1. La Cassa ha il diritto di richie-

dere in ogni momento ai com-petenti uffici delle impostedirette e dell’IVA informazionisulle singole dichiarazionidegli iscritti agli albi e sui rela-tivi accertamenti definitivi.

2. La Cassa può inoltre chiedereagli stessi uffici informazioni,oltre che sui redditi derivantidall’esercizio della professioneforense, anche sui redditi dilavoro autonomo, di lavorodipendente, di impresa o dicapitale per tutti gli iscritti agliAlbi di avvocato.

Art. 25Comunicazione agli ordini degli elenchi degli iscritti

agli albi1. La Cassa può provvedere ad

inviare ai Consigli dell’ordinel’elenco degli iscritti nei singo-li albi, con i dati personali adessa risultanti. I Consiglidell’Ordine devono in tal casorestituire gli elenchi con tuttele variazioni, nuove iscrizioni ecancellazioni, intercorsi fino al31 dicembre dell’anno anterio-re, secondo quanto risultanegli albi da loro tenuti.

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LA PREVIDENZA FORENSE

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2. Le comunicazioni di variazionivanno eseguite anche se è cam-biato uno solo dei dati suddet-ti.

Art. 27Comunicazioni al CNF

1. Le stesse comunicazioni inviateai Consigli dell’ordine possonoessere inviate al Consiglionazionale forense per i soliiscritti all’albo speciale, perottenerne le opportune infor-mazioni.

Art. 28Entrata in vigore

delle disposizioni regolamentari1. Il presente regolamento sosti-

tuisce quello approvato condelibera del Consiglio diamministrazione 10/4/1981 n.154 e modificato con delibera

del Consiglio di amministra-zione 30/4/1982 n. 144. Ilnuovo regolamento è soggettoalla prescritta approvazioneministeriale ed entra in vigoredalla data del decreto ministe-riale, emanato ai sensi del-l’art. 3, II comma del decretolegislativo 30 giugno 1994 n.509.

2. Gli articoli 7, 20 e 21 si appli-cano a decorrere dall’autodi-chiarazione dei redditi 2001(mod. 5/2002) qualora ildecreto ministeriale di cui alcomma precedente sia emana-to entro il 31 maggio 2002. Incaso di emanazione del decre-to in data successiva, gli arti-coli predetti avranno applica-zione dal 1° gennaio 2003.

PPREVIDENZAl’informazione

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2. Questa formalità può essereomessa nel caso in cui sia pos-sibile un collegamento infor-matico tra la Cassa e i singoliConsigli dell’ordine per loscambio dei dati relativi agliiscritti, come risultanti dairispettivi archivi.

Art. 26Contenuto degli elenchi inviati

agli ordini1. Nel caso in cui la Cassa prov-

veda ad inviare ai Consigli del-l’ordine, gli elenchi degliiscritti agli albi da tali elenchidevono risultare:a) cognome e nome di ciascun

iscritto agli albi;b) data e luogo di nascita;c) sede dello studio legale e

numero telefonico ed even-tualmente di fax;

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PPREVIDENZA speciale conferenza

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La flessibilità della previdenza (2a parte)Prosegue, e si conclude, l’intervento alla conferenza di Sorrento di Giuseppe Ferraro iniziato nel n. 4/2002 della rivista.

di Giuseppe Ferraro

– 14. Il dibattito sulla totalizzazio-ne. – 15. Segue, La contribuzionefigurativa e quella volontaria. –16. La personalizzazione dei trat-tamenti previdenziali. – 17. Laflessibilità previdenziale comeleva di politica economica con-giunturale. – 18. L’articolazionedelle tecniche sanzionatorie. – 19.Considerazioni conclusive.

■ ■ ■

14. A parte le perplessità più voltemanifestate dagli enti erogatoriper il pericolo consistente chevengano intaccati equilibri finan-ziari e compromesse delicate pre-rogative di organizzazione e digestione di bilancio – poichéindotti, mediante le richieste dicumulo, a rendere produttivi con-tributi che si consideravano insuf-ficienti alla maturazione del trat-tamento pensionistico – non è dis-cutibile in punto di principio cheil legislatore abbia fornito uncospicuo contributo tecnico alter-nativo e non oneroso alla ricon-giunzione ed al tempo stesso con-notato da una spiccata celerità eflessibilità sotto il profilo operati-vo, muovendosi lungo un percor-so che rende concretamente attua-bile il diritto all’adeguatezza dellatutela previdenziale di cui all’art.38 Cost. in rapporto all’interoperiodo lavorativo seppur movi-mentato1.

Tuttavia, l’introduzione di ungenerale principio di totalizzazio-ne, poggiante, si badi bene, sullafacoltà di scelta del soggetto inte-ressato non in grado di affrontaregli oneri derivanti dalla diversaoperazione di trasferimento con-tributivo (cd. ricongiunzione), purrealizzando indubitabili progressi,potrebbe profilare taluni squilibritra gli interessi implicati degliassicurati e degli enti erogatori,potenzialmente tali da compro-mettere la stessa effettività dellatutela. La convinzione diffusa che taleprocedura si ponga come fattoredi instabilità di bilancio, stante ildichiarato autofinanziamento delsistema previdenziale delle cate-gorie professionali (Corte Cost. n.248/1998), suggerisce in ognicaso l’opportunità di riaprire alivello normativo una discussionesulla necessità di omogeneizzaree livellare i criteri di accertamen-to delle provvidenze sociali pre-senti nei differenti regimi previ-denziali, atteso che con la totaliz-zazione ciascun segmento dianzianità previdenziale, rimanen-do fermo presso i diversi enti,costituisce la base per calcolare laquota del trattamento pensionisti-co secondo le proprie regole esulla base di valutazioni dellecompatibilità finanziarie internealle diverse gestioni.

Appare, dunque, evidente che unacorretta impostazione della pro-blematica evocata non può espri-mersi in una pregiudiziale valuta-zione negativa della specificamisura di garanzia adoperata dallegislatore, piuttosto assai piùproducente è ricercare un possibi-le filo di coordinamento e dirazionalizzazione che consenta uncorretto bilanciamento tra leopposte esigenze di protezionesociale degli assicurati e quelle distabilità finanziaria degli enti ero-gatori.In particolare, l’armonizzazionedei differenti regimi previdenzia-li, specie degli ordinamenti auto-nomi professionali, unitamentealla generalizzazione della pen-sione contributiva con il riequili-brio delle relative aliquote, non-ché il superamento delle diversifi-cazioni e settorializzazioni delletutele tutt’oggi esistenti, potreb-bero rappresentare di fatto unamisura di ridimensionamento deinotevoli squilibri finanziarigestionali.Su questa linea si muove la pro-posta legislativa sulla “totalizza-zione contributiva” in preparazio-ne presso il Ministero del Welfare.Il testo dovrebbe superare l’arti-colo 71 della legge n. 388/2000,al quale non è seguito fino ad oggiil relativo decreto di attuazione,tenendo conto di alcune istanze

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presentate in particolaredall’Adepp, associazione cheriunisce gli enti previdenziali e daun comitato dei liberi professioni-sti, dirette ad eliminare i descrittiinconvenienti che presenterebbela norma secondo alcuni da abro-gare, soprattutto sotto l’aspettodei criteri di liquidazione dellequote a carico delle singolegestioni.Non può, tuttavia, non rimarcarsicome l’adozione di una politica dicoordinamento dei diversi entigestori delle forme di previdenza,tale da rendere meno sperequati-vo l’impatto dell’operatività ditaluni istituti previdenziali sugliequilibri di bilancio, risponde,d’altra parte, ad una tendenzaverso l’attenuazione degli ecces-sivi divari persistenti tra le gestio-ni previdenziali di categoria –così come messa in luce dallaRelazione della CommissioneBrambilla del settembre 2001sulla verifica del sistema previ-denziale – nonché alla separazio-ne tra funzioni di gestione e divigilanza degli enti previdenziali(cfr. art. 3 del disegno di leggedelega, n. 2145, in materia previ-denziale). 15. Nella stessa logica fin quirichiamata, vanno inquadrateulteriori significative innovazionitecniche egualmente tese a favori-re la costruzione di un percorsoprevidenziale unitario nonostantela frammentazione e l’instabilitàdelle esperienze lavorative.Vengono in rilievo le possibilitàdi ricorso alla contribuzione figu-rativa per malattia, per maternitàe per paternità, sensibilmenteampliate negli ultimi tempi(D.Lgs. n. 564/1996; D.Lgs. n.278/1998; L. n. 53/2000), mentrevengono imposte limitazioni agliaccrediti per cariche elettive e

cariche sindacali nella duplicefinalità di reprimere gli abusi e dilimitare le ipotesi di gratuità del-l’accredito (D.Lgs. n. 278/1998;art. 58, L. n. 144/1999; art. 38, L.n. 438/1999). L’ordinamentoestende poi in maniera sistemati-ca le possibilità di ricorso alriscatto ed alla contribuzionevolontaria. Detti istituti vengonoutilizzati ormai quali strumenti,tra loro alternativi, sia ai fini delriconoscimento dei periodi di stu-dio e di preparazione professiona-le, sia per garantire la continuitàdell’iscrizione ai soggetti chesvolgono lavori atipici, tempora-nei, discontinui, part-time(D.Lgs. n. 564/1996; D.Lgs. n.184/1997; L. n. 196/1997; D.Lgs.n. 278/1998; art. 23, L. n.488/1999; L. n. 53/2000; art. 79,L. n. 388/2000). Per talune ipote-si si prevedono anche forme dipartecipazione ai relativi onerieconomici, da realizzarsi median-te un fondo alimentato in partedallo Stato ed in parte dal contri-buto di solidarietà imposto, ex art.37, L. n. 448/1999, sulle pensionidi importo medio-alto (art. 69, co.9 ss., L. n. 388/2000; DM 7 ago-sto 2000). In tal modo si consente al sogget-to protetto di ammortizzare glieffetti previdenziali di situazionidi notevole rilevanza socialericonducibili, da un lato, al richia-mato fenomeno della frammenta-zione delle tipologie lavorative edella discontinuità professionalee, dall’altro lato, all’esigenza diarmonizzare i tempi di lavoro conquelli dedicati all’accrescimentoculturale e professionale, ovveroad attività di cura o di altro2.16. La flessibilità previdenzialepuò essere considerata da un’altraangolazione: vale a dire comefacoltà del singolo lavoratore di

effettuare delle scelte incidenti sulproprio regime previdenziale edin qualche modo di personalizza-re e plasmare il proprio bagaglioassicurativo3.Sotto questo profilo può ritenersiche anche la disciplina anteceden-te alle riforme degli anni 1990riconoscesse molte opportunità aisingoli lavoratori specie di antici-pare la data di pensionamentodopo un numero limitato di annidi servizio. Senonché oggi le pos-sibilità di scelta sono ben piùampie e si esprimono in variedirezioni al punto da far parlarequalcuno di un vero e proprio“supermarket” previdenziale4.Anche a questo riguardo l’esem-plificazione può essere quantomai estesa, in quanto la tecnicarelativa affiora frequentementenelle più recenti riforme. Si pensialla possibilità di scegliere l’età dipensionamento in un arco tempo-rale ormai abbastanza ampio, cheva dal 57esimo al 65esimo annodi età. Termine che potrebbe ulte-riormente dilatarsi tanto più sedovesse trovare attuazione ladelega in materia previdenziale n.2145/2001, che contempla, siaper la pensione di anzianità, siaper quella di vecchiaia, la possibi-lità di dilazionare la data del pen-sionamento in esonero contributi-vo, persino con l’attribuzione diun corrispondente beneficio eco-nomico sia per il lavoratore cheper il datore di lavoro5. Del restogià l’art. 75, L. n. 388/2000 con-cede, a chi si impegna a posticipa-re il pensionamento di anzianità,la facoltà di “rinunciare all’ac-credito contributivo I.V.S.”. Nella stessa ottica è possibileanche richiamare il meccanismodell’opzione per l’integrale appli-cazione del calcolo contributivoesercitabile, ex art. 1, co. 24, L. n.

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335/1995, e D.Lgs. n. 180/1997,dagli iscritti con anzianità contri-butiva pari ad almeno quindicianni di cui cinque maturati dopo il31 dicembre 1995 (meccanismobloccato dall’art. 69, L. n.388/2000, che differisce il termi-ne all’1 gennaio 2003; successi-vamente il D.L. n. 158/2001,conv. in L. 248/2001, ha revocatoil blocco ma nel contempo hamodificato in pejus il suddettomeccanismo).Ed ancora sempre nella stessalogica vanno ricondotte le altrericorrenti situazioni in cui la leggeattribuisce all’assicurato il dirittodi scegliere tra più prestazioniprevidenziali possibili (art. 3, L.n. 407/1990; art. 2, L. n.451/1994), o addirittura di sce-gliere il regime previdenziale cuiassoggettarsi (L. n. 274/1991), oil regime di calcolo della pensio-ne (art. 3, co. 13, L. n. 335/1995),di massimizzare i benefici assicu-rativi, attraverso forme varie diopzione per la permanenza in ser-vizio oltre l’età pensionabile (art.6, L. n. 54/1982; art. 6, L. n.407/1990; art. 1, co. 3, 4 e 5,D.Lgs. n. 503/1992), o, attraversol’istituto della ricongiunzione (L.n. 29/1979; L. n. 45/1990), di sce-gliere la data di pensionamentoper vecchiaia6.Sotto altro profilo, la disciplinasulla previdenza complementare èil terreno di coltura più fertile perla sperimentazione di un’ampiaautonomia individuale, che siesprime anzitutto nell’esaltare lescelte e valutazioni personali, adiniziare dalla volontarietà dell’i-scrizione ai Fondi, alla possibilitàdi scegliere tra più fondi diversa-mente strutturati, alla facoltà direcedere dai fondi medesimi o ditrasferire le quote presso altrifondi. Anzi, da questo punto di

vista, il recente D.Lgs. n. 47/2000di riforma della disciplina fiscaledella previdenza complementare,sembra avere accentuato il tassodi competitività tra i fondi “chiu-si” e quelli “aperti” ed ha comun-que offerto delle ulteriori opzioniper ricorrere a forme pensionisti-che individuali da attuarsi siamediante i fondi pensione“aperti” (art. 9bis), sia mediantecontratti di assicurazione sullavita (art. 9ter).17. Vero è che la flessibilità previ-denziale può esprimersi anche suun piano più strettamente econo-mico, diventando così una levafondamentale per politichemacro-economiche di incentiva-zione dello sviluppo e dell’occu-pazione.In tale ordine di idee occorreappena richiamare le diverseforme di lavoro atipico, oppure icontratti formativi, che sono statipromossi ed incentivati attraversodosi massicce di esoneri contribu-tivi, fino a configurare dei rappor-ti del tutto anomali, quali adesempio quelli dei lavoratorisocialmente utili, che si collocanoin un limbo indistinto tra il lavorodipendente e l’assistenza sociale.Del resto la leva contributiva èfrequentemente determinante perrealizzare procedure di riduzionedel costo del lavoro in aree piùdegradate attraverso il sistemadella fiscalizzazione degli onerisociali e degli sgravi contributivi,ovvero attraverso il ricorso a poli-tiche più organiche realizzate tra-mite i cd. contratti di area o ipiani di emersione del lavorosommerso.Su un piano più complesso, manon estraneo, si collocano i nume-rosi interventi a sostegno dei red-diti, tra i quali in primo luogoquelli della Cassa integrazione

guadagni che ha rappresentato, etuttora rappresenta, il principalestrumento di flessibilità nelle fasicongiunturali dei processi produt-tivi7.Tuttavia, nei termini così conside-rati, il concetto di flessibilità pre-videnziale assume una latitudineindefinita e finisce per coinvolge-re istituti, non solo molto eteroge-nei, ma che sono sorti e si sonosviluppati prevalentemente nellepassate legislature, di guisa cheidentifica una realtà sostanzialealquanto diversa da quella sottesaalle più recenti riforme del siste-ma previdenziale8.18. Un capitolo originale, infine,nell’ambito del discorso sullaflessibilità previdenziale è rappre-sentato dalle tecniche di caratteresanzionatorio. Come si è giusta-mente osservato9, nei più recentiprovvedimenti in materia contri-butiva si riscontrano due diverse“anime” a volte divergenti. Da unlato il legislatore adotta una lineasevera, che si esprime in partico-lare nel progressivo aggravamen-to dei carichi contributivi, realiz-zato con le misure di allargamen-to degli ambiti soggettivi delleassicurazioni sociali, e reso effi-cace dal contestuale potenzia-mento degli apparati di controlloe dalla riforma dei meccanismi diesazione, dall’altro si registranointerventi ispirati ad una logica difavor nei confronti del contri-buente nella prospettiva, giàsegnata dalla L. n. 335/1995, diintrodurre importanti garanziecontro taluni eccessi sanzionatori(significativo in proposito è ilprincipio della irretroattività degliinquadramenti, la riduzione deitermini di prescrizione e l’obbligodi notifica dei verbali di accerta-mento che contestano la regolari-tà degli adempimenti).

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In questa prospettiva il legislatorenon solo attenua il rigore dellesanzioni eliminando quelle ammi-nistrative conseguenti agli ina-dempimenti contributivi, ma gra-dua sensibilmente l’ammontaredelle stesse sanzioni civili sia inbase alla distinzione tradizionaletra “omissioni” ed “evasioni”contributive, sia in ragione dellacausale delle omissioni, che pos-sono essere determinate da incer-tezze interpretative, ovvero dadifformi orientamenti della giuri-sprudenza giustificativi come talidi una maggiore tolleranza (art.116, L. n. 388/2000).19. A questo punto l’elencazionepuò arrestarsi essendo divenutasufficientemente esplicativa dellemolte espressioni in cui il termineflessibilità previdenziale concreta-mente si traduce sul piano deldiritto positivo10. Più producentepuò essere allora cercare di coglie-re qualche dato di sintesi dal vastomateriale messo in evidenza.Dal quadro descritto, riferito allalegislazione dell’ultimo decennio,affiorano i tratti di una vera e pro-pria rivoluzione del sistema disicurezza sociale, connessa alruolo del tutto innovativo conferi-to alla legislazione specifica, sulpiano soggettivo, su quello conte-nutistico e persino delle tecnichee dei meccanismi di tutela. Attorno ai due motivi ispiratoriinnanzi individuati, della armo-nizzazione/generalizzazione edella flessibilizzazione, che rap-presentano le stelle polari dell’at-tuale e futuro ordinamento previ-denziale, si va realizzando unaprogressiva revisione dell’assettonormativo preesistente nella pro-spettiva di un sistema unitario ecoerente di sicurezza socialeinquadrato nella dimensioneeuropea.

Indubbiamente, come si è pun-tualmente rilevato, la più recentelegislazione, razionalizzando ilsistema previdenziale pubblico,ha finito anche per determinare ildefinitivo superamento delle con-cezioni corporative o categorialidelle assicurazioni sociali e ladefinizione di un sistema organi-co di welfare state. La tutela pub-blica infatti, per effetto di quellerazionalizzazioni, non realizzapiù solidarietà particolari caratte-rizzate dalla corrispettività, mauna solidarietà generale che uti-lizza le risorse disponibili pergarantire a tutti i cittadini i mezzidi sussistenza ed i servizi indi-spensabili così come specificabiliin una determinata fase storico-normativa. In questo senso è per-tinente ritenere che si stia realiz-zando il programma costituziona-le disegnato dai commi 1 e 2 del-l’art. 38 Cost. nella direzione diun modello di welfare state egua-litario ed universalistico11. Tuttavia il percorso è ancora acci-dentato ed in buona parte in sali-ta. In primo luogo per le ovvie diffi-coltà derivanti dalla dissestatafinanza pubblica. Sia il processodi armonizzazione sia quello diflessibilizzazione lasciano emer-gere infatti dei costi progressiva-mente crescenti, al momento nep-pure puntualmente quantificabili,che potrebbero seriamente com-promettere le possibilità di prote-zione delle generazioni future.Nessuno è allo stato in grado didire quale sarà il futuro previden-ziale delle generazioni entratenegli ultimi tempi sul mercato dellavoro e se riusciranno a maturareuna contribuzione sufficiente adassicurare condizioni accettabilidi vita nell’età del pensionamen-to. Da questo punto di vista una

maggiore attenzione del legislato-re sui costi sociali della flessibili-tà e sulla necessità di definire ade-guate garanzie contro i rischidella instabilità e della precarietànon può andare disgiunta dalladefinizione dei livelli minimali ditutela ritenuti indisponibili e deicorrispondenti oneri finanziari12.Sotto altro profilo deve essereanche osservato che le due lineedi tendenza indicate, dell’armo-nizzazione e della flessibilità, sepossono contemperarsi possonoanche entrare in rotta di collisionequando esigenze di uniformizza-zione progressivamente crescentistentano a riconoscere le peculia-rità e le specialità di alcuni settorie di alcune realtà produttive. Inquesta ottica è indiscutibile cheesigenze di ordine economicohanno negli ultimi tempi forte-mente conformato e condizionatoil sistema di relazioni previden-ziali imponendo regole uniformidi carattere generale, non sempreindispensabili e neppure equani-mi. Tuttavia i limiti entro i qualiquesto processo può essere con-sentito e la necessaria tempora-neità della sua durata richiedonoancora un serio approfondimen-to13.Tutto ciò vale in modo particolareper la previdenza cosiddetta pri-vata e per quella complementareche possono essere, in un certosenso, concettualmente accomu-nate. Infatti, la visione unitaria dellaprevidenza pubblica e privata,decisamente perseguita nella piùrecente legislazione, non può rap-presentare una formula di salva-guardia per qualunque operazionevincolistica nei confronti delleforme di previdenza privata,quando anzi occorrerebbe mante-nere nettamente distinta la previ-

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denza pubblica ed i suoi principidi finanziamento e di erogazionedelle prestazioni da quella privatache deve necessariamente avereun maggiore margine di elasticitàe di articolazione.Da questo punto di vista si puòritenere che un’accentuata ten-denza alla funzionalizzazionedella previdenza privata rispetto aquella pubblica non abbia un sicu-ro fondamento nel testo costitu-zionale e sia addirittura contro-producente sul piano pratico,come la verifica empirica fa chia-ramente emergere, visto che gliscarsi risultati della previdenzacomplementare non hanno affattoavallato l’ipotesi teorica di unaprevidenza protesa ad integrare imargini di protezione sociale pro-gressivamente sottratti a quellapubblica. D’altro canto una eccessiva fun-zionalizzazione, che può avereanche giustificazione in una fasetransitoria di trasformazione radi-cale del sistema previdenziale,non può diventare una regola per-manente, giacché non solo corro-de la libertà ed il pluralismo pre-videnziale, pure ampiamentegarantiti, ma contraddice financhequelle stesse esigenze di flessibi-lizzazione del sistema che si vor-rebbero perseguire14.

Note1 L. FOGLIA, Il principio comunitariodella totalizzazione dei periodi contribu-tivi nella legge n. 388 del 2000, op. cit.,221; ID., Previdenza sociale dei lavorato-ri emigranti, op. cit.; M. DE LUCA,Totalizzazione, cumulo e ricongiunzione.L’odissea dei trasferimenti contributivi,in Sistema previdenza, 2000, 46; L. CAR-BONE, La tutela previdenziale dei liberiprofessionisti, op. cit.; P. SANDULLI,Tecnica della totalizzazione e prestazionidi sicurezza sociale nelle prospettive direvisione del regolamento n. 1408/71, inDir. Lav., 1999, 131.2 C.A. NICOLINI, Le politiche previden-

ziali della XIII legislatura: un tentativo dibilancio, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2001, 162. 3 Molto analitico sul punto M. CINELLI,Politiche dell’occupazione, op. cit., sp.48; ma v. pure S. GIUBBONI, Flessibilitàe diritto della previdenza sociale, op. cit.. 4 V. in particolare art. 1, lett. b) e c), ovesi prevede di “b) consentire al lavoratoredi cui alla lettera a) l’esercizio del dirittodi proseguire l’attività lavorativa con leordinarie regole previdenziali ovvero dioptare per l’applicazione di incentivi con-sistenti in un regime fiscale e contributi-vo speciale; prevedere in particolare cheil regime contributivo, fatti salvi gli ade-guamenti del trattamento pensionisticospettanti per effetto della rivalutazioneautomatica al costo della vita, consistanell’esenzione totale dal versamento deicontributi sia a carico del lavoratore chedel datore di lavoro; prevedere che talicontributi siano destinati al lavoratore inmisura non inferiore al 50 per cento e chela parte rimanente sia destinata alla ridu-zione del costo del lavoro; prevedere chel’opzione sia esercitabile a condizioneche il lavoratore si impegni, al momentodell’esercizio dell’opzione medesima, aposticipare l’accesso al pensionamentoper un periodo di almeno due anni rispet-to alla prima scadenza utile prevista dallanormativa vigente e successiva alla datadell’esercizio della predetta opzione acondizione che il lavoratore e il datore dilavoro stipulino un contratto a tempodeterminato di durata non inferiore almedesimo periodo, a condizioni econo-miche almeno equivalenti e con retribu-zione soggetta a tassazione separata; pre-vedere che l’opzione sia esercitabile piùvolte e che dopo il primo periodo possaessere esercitata, previo accordo tra leparti, anche per periodi di durata inferio-re”; “c) liberalizzare l’età pensionabile,prevedendo il preventivo accordo deldatore di lavoro per il proseguimento del-l’attività lavorativa qualora il lavoratoreabbia conseguito i requisiti per la pensio-ne di vecchiaia, con l’applicazione degliincentivi di cui alla lettera b) e fatte salvele disposizioni di legge vigenti in materiadi pensionamento di vecchiaia per lelavoratrici”. Per un esame critico deldisegno di legge v. M. CINELLI e P. SAN-DULLI, Riflessioni sul disegno di leggedelega n. 2145 in materia previdenziale,in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002, n. 2, 263.5 M. CINELLI, Politiche dell’occupazio-ne, op. cit..

6 M. CINELLI, Politiche dell’occupazio-ne, op. cit.; S. GIUBBONI, Flessibilità ediritto, op. cit.. 7 E. BALLETTI, Il riordino delle misure disostegno al reddito e degli ammortizzato-ri sociali, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002, n.2, in corso di stampa. 8 Come si rileva nelle indagini sul tema(S. GIUBBONI, op. cit.; M. CINELLI, op.cit.) il legislatore è di recente intervenutofinanche sulla definizione della cd. retri-buzione imponibile. Accanto alle disposi-zioni volte a generalizzare, nell’otticadell’armonizzazione, le regole vigenti peril fondo lavoratori dipendenti, ne vengo-no introdotte altre finalizzate a ridimen-sionare, almeno parzialmente, la rigiditàdei criteri imposti dalla L. n. 389/1989 eda valorizzare il ruolo attivo della contrat-tazione collettiva con particolare atten-zione a quella di secondo livello. In taleprospettiva, ad esempio, l’art. 3 delD.Lgs. n. 318/1996, conv. in L. n.402/1996, vincola i criteri di determina-zione dell’imponibile alle clausole collet-tive che dispongono la non computabilitànella base di calcolo di istituti contrat-tuali e di emolumenti erogati a titoloincentivante; l’art. 2, D.Lgs. n. 67/1997,conv. in L. n. 135/1997, dispone la decon-tribuzione delle quote di retribuzionevariabile previste dai contratti di secon-do livello (v. pure art. 58, co. 1, L. n.144/1999). Per ulteriori approfondimentiv. C.A. NICOLINI, Le politiche previden-ziali, op. cit.. 9 C.A. NICOLINI, Le politiche previden-ziali, op. cit..10 Per ulteriori approfondimenti degliinterventi legislativi riconducibili al prin-cipio di flessibilità previdenziale, v. S.GIUBBONI, Flessibilità e diritto, op. cit.,568 ss.. 11 M. PERSIANI, Previdenza pubblica, op.cit..12 Riflessioni molto preoccupate si leggo-no nella relazione finale dellaCommissione Ministeriale per la valuta-zione degli effetti della legge n. 335/1995e successivi provvedimenti del settembre2001. 13 Per una ricostruzione della giurispru-denza della Corte Costituzionale, v. F.MIANI CANEVARI, Svolgimenti recenti,op. cit., sp. 195 ss.. 14 Amplius sul punto in M. PERSIANI,Previdenza pubblica e previdenza privata,op. cit.; ma v. pure G. CIOCCA, La liber-tà della previdenza privata, Milano, 1999.

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La flessibilità delle previdenze categorialiCon lo scritto di Leonardo Carbone, si esaurisce la pubblicazione delle relazionipresentate al convegno della previdenza forense, tenutosi in Sorrento nel settembre 2002, sul tema della flessibilità della previdenza.

di Leonardo Carbone

1. – In questi ultimi anni, i giusla-voristi1 “parlano” sempre piùspesso di “flessibilità” del lavoroper fronteggiare le trasformazionisociali ed economiche del mondodel lavoro (intendendo per flessi-bilità, di norma, il progressivoabbattimento delle rigidità regola-tive che si frappongono all’ade-guamento dell’impresa – anzidella forza lavoro dell’impresa –ai mutamenti del ciclo macroeco-nomico e micro); gli studiosi didiritto della previdenza sociale2,invece, “parlano” poco di “flessi-bilità” , tanto che la dottrina pre-videnzialista ha riservato alla“flessibilità previdenziale” unaattenzione secondaria nel dibatti-to sulla riforma del sistema previ-denziale, dibattito incentratoquasi esclusivamente sulla ridu-zione dei costi previdenziali. Eche l’attenzione “verso” la flessi-bilità sia stata minore e seconda-ria da parte dei “previdenzialisti”,lo confermano i plurimi significa-ti che al termine “flessibilità”vengono ascritti nel diritto dellaprevidenza sociale.Infatti al concetto di “flessibilità”sono stati ascritti:a) la estensione della tutela previ-

denziale oltre i confini dellavoro subordinato, ed in parti-colare l’estensione della tutelaa tutta una serie di rapportiappartenenti alla variegata

galassia del lavoro c.d. parasu-bordinato e del lavoro c.d.minimo, oltre che ai rapporti dilavoro c.d. atipici;

b) l’utilizzo della legislazioneprevidenziale come strumentodi politica economica perincentivare l’occupazione,oppure agevolare il reinseri-mento nel mondo del lavoro odiffondere forme di utilizzoflessibile della mano d’opera,attraverso la riduzione del cari-co contributivo gravante suidatori di lavoro, e la traslazio-ne dell’onere allo Stato;

c) l’assunzione, quale componen-te strutturale del sistema previ-denziale, della previdenzacomplementare a base privato-collettiva, con la funzione di“coprire” gli spazi rimasti sco-perti dalla contrazione dellatutela previdenziale pubblica,che dovrebbe garantire le soleprestazioni di base calibrate suun livello minimo “adeguato”;

d) la “personalizzazione” dellatutela previdenziale al fine dirispondere a bisogni e/o aspet-tative individuali dei beneficia-ri: tale è la flessibilizzazionedell’età di accesso alla pensio-ne di vecchiaia che vienerimessa (l. 335/95) ad una scel-ta del pensionando.

La parola “flessibilità” viene,quindi, caricata (dalla dottrina

previdenzialista) di valenze esignificati tra di loro in partediversi, solo in parte riconducibiliall’ambito giuslavoristico (e,quindi, al rapporto di lavoro).2. – Le brevi considerazioni cheseguono sono rivolte alla “flessi-bilità” della previdenza categoria-le dei liberi professionisti, attesoche le fattispecie cui è stato ricon-dotto il concetto di flessibilità (inparticolare, lettere a,b,c del prece-dente paragrafo) dagli studiosi didiritto previdenziale, mal si atta-gliano alla previdenza dei liberiprofessionisti, attesa la peculiaritàdel sistema, connesso alla pecu-liarità delle professioni svolte.Il concetto di “flessibilità”, riferi-ta alla previdenza dei liberi pro-fessionisti, può, in particolare,essere inteso:1) come strumento per tutelare

nuovi bisogni conseguenti allatrasformazione della profes-sione.

2) come capacità del sistema adadattarsi a fenomeni socio-demografici per garantire gliequilibri gestionali della cassadi previdenza categoriale.

3. – Con riferimento al concettodi flessibilità come strumento pertutelare nuovi bisogni conseguen-ti alla trasformazione della pro-fessione, occorre prendere attoche la società italiana negli ultimi50 anni si è completamente tra-

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sformata nelle sue componentisocio-economiche; a questemodifiche non sono rimaste estra-nee le libere professioni, chehanno “subito” importanti e con-tinui cambiamenti, soprattuttocon riferimento alla domandadelle prestazioni professionali intermini di contenuti e modalitàdei servizi richiesti3.Gli anni 80 si sono caratterizzati,poi, per frequenti fenomeni dimobilità sia all’interno delmondo del lavoro subordinato,sia tra forme di lavoro dipenden-te ed attività libero-professionale,e cioè dalla circolarità nel mondodel lavoro: gli effetti negativi,soprattutto previdenziali a causadella frammentazione del sistemaprevidenziale, con conseguentedisincentivo alla stessa mobilitàprofessionale, hanno trovato unrimedio nel meccanismo dellatotalizzazione dei periodi di con-tribuzione di cui all’art. 71 dellal. n. 388 del 2000 (norma emana-ta a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 61 del1999)4. Tale normativa ha certa-mente attenuato i disagi “previ-denziali” di coloro che passanoda un settore di produttivitàall’altro, da una forma lavorativaall’altra.A queste mutate condizioni socio-economiche della società italiana(e quindi anche delle libere pro-fessioni), ha fatto seguito ancheun mutamento dei bisogni da tute-lare, e l’esigenza di un sistemaprevidenziale capace di fare fron-te ai grandi cambiamenti socio-economici, ed ai nuovi rischidella nostra epoca, tenendo pre-sente che la sicurezza sociale hasempre svolto un ruolo essenzialenell'accompagnare e favorire igrandi processi di trasformazioneeconomica.

Occorre, infatti, qui ricordare chei bisogni oggi tutelati dal sistemaprevidenziale italiano (sia dalsistema privato gestito dall’Inps,che dal settore pubblico gestitodall’Inpdap, nonché dalle casse diprevidenza categoriali dei liberiprofessionisti), e cioè i rischisociali in ordine ai quali la leggericollega per l’assicurato la tutelaprevidenziale, sono: l’età (biolo-gica o lavorativa), l’invalidità, l’i-nabilità, la morte: infatti le presta-zioni erogate dagli enti previden-ziali sono, oltre alla pensione divecchiaia (età), la pensione dianzianità (attività lavorativa), lapensione di invalidità-inabilità, lapensione ai superstiti.Tali menzionati eventi (tutelati)sono stati “individuati” dal legis-latore italiano negli anni 30, esono relativi ad una società chenon esiste più perché completa-mente trasformata, con “nuovi”bisogni da tutelare (le condizionisocio-economiche erano diverseda quelle attuali); nel contempo siavverte sempre più la necessità diridurre la tutela per alcuni bisognioggi tutelati in eccesso (oltre cheevitare norme che proteggonotroppo alcuni soggetti e troppopoco altri).Stanti i citati “mutamenti” dellasocietà, è evidente che si avvertela necessità di una rimodulazionedei bisogni sociali, e quindi deglieventi al verificarsi dei qualiintervenire.E fra i bisogni di cui si avvertesempre più la necessità di unaefficace tutela per i liberi profes-sionisti, vi è la tutela contro gliinfortuni sul lavoro e le malattieprofessionali. Occorre, infatti, evidenziare comeai liberi professionisti, di norma,non si applica la tutela contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie

professionali; tale carenza di tute-la è, però, sempre più avvertita,solo ove si consideri l’introduzio-ne presso gli studi professionalidell’informatica e strumentazionevaria: non esistono studi senzadotazione di personal computersed accessori vari. Il professionistache subisce un infortunio sullavoro, ad esempio lavorando alcomputer, oppure a seguito diincidente occorsogli mentre sireca in studio o da questi tornaalla propria abitazione, non ricevealcuna specifica tutela da partedella cassa di previdenza catego-riale, ma soltanto quella che glicompete secondo la disciplinadell’invalidità-inabilità pensiona-bile (della cassa categoriale), neilimiti in cui l’infortunio si siarisolto in una riduzione perma-nente, nella misura prescrittadalla legge, della capacità all’e-sercizio professionale. L’evidenziata carenza di tutelaantinfortunistica è ancora piùavvertita, se si considera l’atte-nuazione sempre più consistentedella differenza tra lavoro subor-dinato ed autonomo, e la compar-sa nel mondo del lavoro di nuovefigure professionali5: di recente siè confermata6 la compatibilità conl’iscrizione all’albo professionale,di una attività di collaborazionecoordinata e continuativa svoltada un avvocato in favore di unaazienda, e cioè di una attività chepuò essere “inquadrata” comelavoro subordinato o libero-pro-fessionale a seconda del soggettoche la svolge, ma “identica” nelcontenuto.Altro “evento” di cui viene sem-pre più spesso avvertita la esigen-za di una adeguata tutela (non sol-tanto da parte dei liberi professio-nisti) è “l’abbandono” e la “soli-tudine” del professionista anzia-

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no, cui non interessa tanto perce-pire una pensione (o prestazionein genere) di importo elevato,quanto una “casa” confortevole incui essere accudito e curato, pos-sibilmente in compagnia di altri“coetanei anziani”; e ciò attesa lanuova “composizione” dei nucleifamiliari, composti di norma daigenitori ed un figlio. Tale eventopotrebbe essere tutelato sia con lacreazione di apposite Case diriposo per i liberi professionisti,che con specifiche convenzionicon case di riposo.L’affievolirsi sempre più dellatutela sanitaria da parte delloStato, rende sempre più necessa-rio un intervento per tutelarequantomeno i grandi “rischi”sanitari che colpiscono il profes-sionista. E a tal proposito laCassa Forense è già intervenutacon polizza sanitaria per tutti gliiscritti alla Cassa (e per i lorofamiliari) per tutelare il profes-sionista per i grandi interventisanitari.Così come viene sempre piùavvertita l’esigenza della copertu-ra assicurativa per rischi derivantidall’esercizio della professione(ed anche per tali esigenze, laCassa Forense è intervenuta stipu-lando una apposita Convenzionecon una primaria compagnia diassicurazione per la coperturaassicurativa della responsabilitàprofessionale, proponendo agliiscritti una polizza di responsabi-lità professionale ad un prezzo“ridotto”).Una rimodulazione dei bisognisociali potrebbe comportare nonsoltanto una riduzione delle spesesociali, ma soprattutto unamigliore tutela sociale, e quindiuno stato sociale più consono aduna moderna società civile: in taleottica negli ultimi anni si è mossa

la Cassa Forense, cercando disoddisfare nuovi bisogni socialidegli iscritti, “introducendo”,come già detto, la polizza sanita-ria per tutti gli iscritti alla Cassa efamiliari, e la polizza di responsa-bilità professionale ad un prezzocontenuto.4. – La “flessibilità” della previ-denza va intesa, però, non soltan-to come strumento per tutelare“nuovi” bisogni, ma anche comecapacità del sistema previdenzialedi adattarsi a fenomeni socio-demografici che possono incideresull’equilibrio finanziario delsistema (previdenziale): basta quifare cenno al processo di invec-chiamento della popolazione (e,quindi, anche dei liberi professio-nisti), all’ingresso massiccio delledonne nelle professioni liberali(che hanno una vita media supe-riore a quella maschile), alla cir-colarità nelle occupazioni, feno-meni tutti che comportano unmaggior costo previdenziale. Ènecessario, infatti, sempre l’ade-guamento del sistema previden-ziale ai radicali processi di tra-sformazione in atto nel mercatodel lavoro: la tutela previdenzialeè sempre in funzione della diver-sificazione dei rapporti e del mer-cato del lavoro, e, quindi, deibisogni di protezione che ne sca-turiscono.Adattarsi significa, in tali situa-zioni, capacità del sistema previ-denziale di individuare strumentiidonei a garantire gli equilibrigestionali dell’ente e le conse-guenti prestazioni previdenziali.E così che, preso atto dell’invec-chiamento della popolazione,della durata della vita media cheva ogni anno aumentando, del-l’ingresso delle donne nelle libereprofessioni, è opportuna unanecessaria, attenta (ed urgente)

riflessione, sia sull’innalzamentoo meno dell’età pensionabile peril diritto alla pensione di vec-chiaia, che sulla opportunità omeno di introdurre il sistema con-tributivo di calcolo delle pensioni(sia pure un sistema contributivocollegato alle peculiarità dellaprevidenza dei liberi professioni-sti). Con tali strumenti “flessibili”sarebbero evitati squilibri gestio-nali alle casse categoriali dei libe-ri professionisti, oltre che l’adat-tamento della previdenza allarealtà socio-demografica in corso.

Note1 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro eflessibilità. Linee di ricerca, in Lav. dir.,1989, 397 ss.; SANTORO PASSARELLI(a cura di), Flessibilità e diritto del lavo-ro, voll. 1-3, 1996-1997; A. FUMAGAL-LI, Flessibilità e gerarchie nel mercatodel lavoro: il potere dell’economia suldiritto, Riv. giur. lav., 2001, 219. 2 Cfr. S. GIUBBONI, Flessibilità delleforme di lavoro e protezione sociale.Note introduttive, in Riv. Dir. Sic. Soc.,2002, fasc.2; id., Flessibilità e dirittodella previdenza sociale. Spunti ricostrut-tivi, in Riv. giur. lav., 1999, I, 569. M.CINELLI, Politiche dell’occupazione eflessibilità previdenziale, in Riv. it. dir.lav., 2000, I, 41; L. CARBONE, I “rifles-si” previdenziali della new economy e leprospettive di riforma, in Dir. e lav.Marche, 2001, 21, 133; S. PICCININNO,I presupposti e i riflessi previdenzialidella flessibilizzazione dei rapporti dilavoro: la prospettiva comunitaria, in Dir.lav., 2000, I, 141; L. PENNACCHI, Ilwelfare futuro fra crescita e inclusionesociale, in Quad. rass. sind., 2000, 4, 83;G. CERRUTI, Incertezza, flessibilità esicurezza sociale nel lavoro, in Ass. soc.,2000, 4, 55; G.G. BALANDI, Dirittisociali e riforma dello Stato sociale, inPol. dir., 1999, 53; C.A. NICOLINI, Tracumulo e ricongiunzione la Corte costitu-zionale apre un percorso di “flessibilitàprevidenziale”, in Mass. giur. lav., 1999,656. 3 CENSIS, 1997: L’evoluzione dell’avvo-catura fra logica professionale e orienta-mento di mercato, in Il Sole 24 Ore; id.,Un moderno sistema di previdenza priva-

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ta, Il Sole 24 Ore, Milano, 1990;Professione avvocato, Ipsoa, Milano,1990; L. CARBONE, L’avvocato ammi-nistratore (o sindaco) di società e la “sua”previdenza, in Foro it., 2000, I, 3326; id.,Il futuro della previdenza forense, Foroit., 1998, III, 503; id., La tutela previden-ziale dei liberi professionisti, Torino,1998; M. CINELLI, Problemi e prospetti-ve della previdenza forense, in Riv. trim.dir. e proc. civ., 1997, 249.4 Cfr. L. FOGLIA, Il principio comunita-rio della “totalizzazione” dei periodi assi-curativi e contributivi nella legge n.388/2000: verso una maggiore flessibilitàprevidenziale, in Dir. lav. 2001, I, 221;

id., Previdenza sociale dei lavoratorimigranti e totalizzazione dei periodi con-tributivi, in Riv. dir. sic. soc., 2002, 1,143; P. SANDULLI, Tecnica della totaliz-zazione e prestazioni di sicurezza socialenelle prospettive di revisione delRegolamento n. 1408 del 1971, in Dir.lav., 1999, 2, 144; M. DE LUCA,Totalizzazione di posizioni contributive:garanzia di adeguatezza delle pensioni infavore dei lavoratori mobili, in Foro it.,2000, I, 2411; P. BOZZAO, Totalizza-zione dei periodi contributivi e adegua-tezza della pensione, in Giur. it., 1999,2233. 5 Cfr. L. CARBONE, La previdenza ( e

disciplina) delle “nuove” collaborazionicoordinate e continuative dei liberi pro-fessionisti, in Foro it., 2002, I, 516; id.,L’avvocato amministratore (o sindaco) disocietà e la “sua” previdenza, in Foro it.,2000, I, 3326; id., I “riflessi” previden-ziali della new economy e le prospettivedi riforma, in Dir. e lav. nelle Marche,2001, 1, 132; G. FERRARO, Collabo-razioni non subordinate e riflessi previ-denziali, in Riv. dir. sic. soc., 2001, 103;id., Dal lavoro subordinato al lavoro auto-nomo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2000,429. 6 Delibera Consiglio dell’Ordine Avvo-cati di Bologna, in Bologna Forense, n. 3del 2001.

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Versamento dei contributi e prescrizioneLa legge n. 335/95 ha innovato la disciplina della prescrizione per la previden-za generale. È argomento controverso se le nuove norme per la prescrizione si applichino anche alla previdenza forense. Questa applicazione comporterebbe una serie di conseguenze spesso sfavorevoli agli iscritti.

di Ignazio Li Gotti

Omesso versamento di contributi utili ai fini della maturazione del diritto a pensione e problematiche relativeall’intervenuta prescrizione.

1. Disciplina dell’omesso versa-mento di contributi nell’assi-curazione generale obbligato-ria.

Prima di intraprendere l’esamedella disciplina concernente l’o-messa contribuzione nella previ-denza dei liberi professionisti,appare opportuna una breve disa-mina sulla regolamentazione delsistema previdenziale generale incaso di mancato versamento dicontributi nel caso sia intervenutaprescrizione.Per quanto concerne i contributiprescritti, si evidenzia che l’art.55, comma 2, del R.D.L. 4 ottobre1935, n. 1827, concernente l’assi-curazione generale obbligatoriagestita dall’INPS, stabiliva l’im-possibilità di effettuare versamen-ti, a regolarizzazione di contributiarretrati, dopo che, rispetto a talicontributi, fosse intervenuta laprescrizione.Successivamente, l’art. 3, comma9, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha esteso tale principio anchead altre forme di previdenza sosti-

tutive dell’assicurazione generaleobbligatoria, disponendo che lecontribuzioni di previdenza e diassistenza sociale obbligatoria,una volta prescritte, non possonoessere versate.Va rilevato che, per quanto con-cerne la previdenza generaleobbligatoria, gli effetti negatividella prescrizione sono stati, in uncerto senso, superati dal relativodiritto del lavoratore ex art. 13della legge 12 agosto 1962, n.1338. Infatti, tale disposizionestatuisce che il datore di lavoroche abbia omesso di versare con-tributi per il prestatore di lavoro aifini dell’assicurazione obbligato-ria di invalidità, vecchiaia esuperstiti e non possa più versarliper intervenuta prescrizione,possa chiedere all’INPS di costi-tuire una rendita vitalizia reversi-bile pari alla pensione o quota dipensione adeguata all’assicura-zione obbligatoria che spettereb-be al lavoratore dipendente inrelazione ai contributi omessi.Cosicché, la costituzione della ren-dita vitalizia in conformità all’art.13 della legge 1338/1962 si risolvenel fatto che il datore di lavoro o illavoratore od i superstiti di que-st’ultimo sono ammessi a versareall’INPS la riserva matematica cal-colata in base a tariffe determinatecon decreto del Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale,

ed a percepire una corrispondenterendita.

2. Il versamento di contributiprescritti nella previdenzadei liberi professionisti.

Ciò posto in termini di disciplinagenerale, si osserva che autorevo-le dottrina ha affermato che pro-prio i suddetti artt. 55 R.D.L.1827/1935 e 3, comma 9, legge335/1995, in quanto applicabililimitatamente all’assicurazionegenerale obbligatoria, ma non adaltri sistemi previdenziali, confer-mano che è possibile, in mancan-za di specifica norma contraria, ilversamento della contribuzioneprescritta, in ossequio ai principicivilistici.A fronte di tale tesi, tuttavia, nonpuò omettersi di considerare lacontraria opinione cui accedegran parte della giurisprudenza dimerito, allorché ritiene applicabi-le l’art. 3, comma 9, della legge335/1995 in toto anche ai contri-buti dovuti agli enti previdenzialidei liberi professionisti.Analogo è l’orientamento assuntoa livello di interpretazione mini-steriale, dal Ministero del Lavoroe della Previdenza Sociale e dalMinistero del Tesoro.Sotto tale profilo, è stato osserva-to in giurisprudenza che la rinun-cia alla prescrizione di dirittocivile agisce all’interno di un rap-

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porto semplice in cui una parte ècreditrice e l’altra debitrice; laprescrizione di cui si tratta, inve-ce, agisce all’interno di un rap-porto complesso in cui ciascunadelle parti assume contempora-neamente le vesti di creditore e didebitore, sicché un’equiparazionetra prescrizione di diritto civile eprescrizione di diritto previden-ziale è improponibile ed impropo-nibile un’applicazione della rela-tiva disciplina.È per questo che il divieto di paga-mento dei contributi prescritti puòessere anche ricollegato al princi-pio generale di cui all’art. 2115,comma 3, c.c., che sancisce la nul-lità dei patti diretti ad eludere gliobblighi relativi alla previdenza.Orbene, gli stessi principi devonoessere utilizzati nell’interpreta-zione dell’art. 3, comma 9, dellaripetuta legge 335/1995, “con laconseguenza che sia il pagamentoda parte del ricorrente (debitore)che 1’accettazione da parte dellaCassa (creditrice) dei contributiprescritti sono inidonei a realiz-zare effetti giuridici e che gli attiformali in tal senso adottati daquest‘ultima devono ritenersinulli in quanto contrari a normeimperative contenenti un princi-pio fondamentale dell’ordina-mento previdenziale”.In dottrina è stato anche precisatoche accedere alla contraria ipotesidella non applicabilità di taleparte della legge 335/1995 allaprevidenza dei liberi professioni-sti, significherebbe affermare unadisparità di trattamento tra lavora-tori subordinati rispetto agli stessiliberi professionisti.

3. L’omesso versamento di con-tributi nella disciplina dellaprevidenza forense. Even-tuale prescrizione. Riflessi

sul computo degli anni utiliai fini pensionistici.

Per quanto concerne la CassaForense, si osserva che l’art. 2della legge 576/1980 prescriveche la pensione di vecchiaia è cor-risposta “a coloro che abbianocompiuto almeno sessantacinqueanni di età dopo almeno trentaanni di effettiva iscrizione e con-tribuzione alla Cassa”.Appare utile rammentare che ilConsiglio di Amministrazionedella Cassa, con delibera n. 530del 21 dicembre 1984, ha esclusodal computo degli anni utili ai finidel pensionamento quelli per iquali viene eccepita la prescrizionedelle somme eccedenti il contribu-to minimo, ritenendo che non pos-sono essere considerati anni dieffettiva contribuzione quelli per iquali i contributi dovuti non sonostati integralmente versati.Di conseguenza, se non possonoessere considerati gli anni per iquali non vi sia stata regolare edintegrale contribuzione, il risulta-to sarebbe quello di privare gliiscritti dell’anzianità di alcunianni, qualora, a suo tempo, nonabbiano integralmente corrispostole contribuzioni dovute. In proposito giova rammentarel’orientamento assunto dallaSuprema Corte, allorché ha affer-mato il principio secondo cui “l’ir-regolare versamento dei contributinon può considerarsi sanato dallainerzia della Cassa e quindi daquesta non può farsi discendere laregolarità del rapporto assicurati-vo con conseguente maturazionedel diritto alle prestazioni. Si trat-ta invero di diritti di cui la Cassanon può disporre, non essendoabilitata a corrispondere tratta-menti pensionistici in assenza diregolare rapporto assicurativo,onde non può assumere alcuna

rilevanza 1’atteggiamento tenutodalla Cassa nel corso del rapportoed è, quindi, fuori luogo invocarlocome manifestazione di volontànegoziale” (Cass., Sez. Lavoro, 20aprile 1998, n. 7803).

4. Sentenza Corte di Cassazionen. 2100/2003. Prescrizionealla luce della L. 335/95.

Con la legge n. 335/95 sono stateintrodotte importanti novità inmateria, in quanto il legislatore harivisto i termini prescrizionalivigenti per i crediti contributivi,fissandone una diversa durata inrelazione all’epoca della loro matu-razione.La lettera della legge – trattasi inparticolare dei commi 9 e 10 del-l’art. 3 L. n. 335/95 – è, tuttavia,suscettibile di diverse opzioniinterpretative, al punto che sullastessa è stata chiamata a pronun-ciarsi la Suprema Corte, al fine difare luce su alcuni dubbi erme-neutici. In particolare, con la recente sen-tenza n. 2100/03 la Corte diCassazione ha operato una vera epropria ricostruzione interpretati-va della normativa legale in temadi prescrizione dei crediti contri-butivi compresi i commi 9 e 10dell’art. 3 L. n. 335/95, intitolatoDisposizioni diverse in materiaassistenziale e previdenziale.La Corte afferma che la detta nor-mativa stabilisce che, a partire dalgennaio 1996, il termine di pre-scrizione per tutti i contributi pre-videnziali è ridotto a cinque anni.Per quanto riguarda, invece, icontributi maturati precedente-mente a tale data, fa salva la pre-scrizione ordinaria.Taluno ha riconosciuto alle dispo-sizioni della L. 335/95 un’effica-cia retroattiva, nel senso chesarebbe stato ridotto definitiva-

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mente a cinque anni il termineprescrizionale per tutti i crediticontributivi maturati fino aldicembre 1995.Ad avviso del Supremo Collegio,invece, non si può parlare in talcaso di disposizione con efficaciaretroattiva, in quanto la stessaspiega effetti per i contributimaturati dopo il dicembre 1995.L’interpretazione esatta, pertanto,secondo i Giudici di legittimità, èquella in base alla quale tutti inuovi crediti contributivi maturatia decorrere dal gennaio 1996 sonosottoposti a nuovo termine di pre-scrizione quinquennale (salvo ilcaso di denuncia del lavoratore odei suoi superstiti), mentre perquelli maturati fino al 31.12.1995continua ad operare la prescrizio-ne ordinaria.Pur apparendo chiara tale scan-sione temporale – come recita lasentenza – dalla quale dipende ladiversa durata del termine di pre-scrizione, tuttavia, dubbi interpre-tativi sono sorti in relazioneall’ultima parte della lett. a) delcomma 9, il quale recita: “Adecorrere dal 1° gennaio 1996,tale termine (di dieci anni) èridotto a cinque, salvi i casi didenuncia del lavoratore o dei suoisuperstiti”.In particolare, un profilo di asso-luta novità che va sottolineatonella previsione di cui sopra èl’inciso “salvi i casi di denunciadel lavoratore o dei suoi supersti-ti”. Secondo il disposto della sen-tenza n. 2100/03, la legge nonavrebbe introdotto per questa ipo-tesi una causa di interruzione deitermini prescrizionali, in quanto iltermine sarebbe in ogni caso didieci anni.In base alla nuova disposizione ladenuncia del lavoratore o dei suoisuperstiti è idonea a determinare

in dieci anni il termine della pre-scrizione nei confronti dell’INPSo degli altri Istituti Previdenziali.(Conformemente si è espressa laCassazione con sentenza n. 1372del 28.01.2003).La volontà del legislatore apparedunque indirizzata a bilanciare lariduzione del termine prescrizio-nale decennale con un potere diiniziativa attribuito direttamenteal lavoratore che denunci adun’autorità competente (Istitutoassicuratore, Direzione Provin-ciale del Lavoro, autorità giudi-ziaria) la mancata assicurazioneda parte del datore di lavoro o ilmancato versamento dei contribu-ti.Merita attenzione anche il comma10 dell’art. 3 L. 335/95, il qualeprevede che “I termini di prescri-zione di cui al comma 9 si appli-cano anche alle contribuzionirelative ai periodi precedenti ladata di entrata in vigore dellapresente legge, fatta eccezioneper i casi di atti interruttivi giàcompiuti o di procedure iniziatenel rispetto della normativa pre-cedente”.Dispone ancora la sentenza2100/2003 che l’intento del legis-latore, nel prevedere tale norma,è chiaramente nel senso di favori-re l’Istituto di assicurazionesociale nel caso in cui abbia postoin essere atti interruttivi o abbiainiziato procedure nei confrontidei soggetti debitori. A tal propo-sito, mentre non sorgono dubbisulla natura degli atti interruttivi,che sono quelli previsti dagli artt.2943 e segg. del Codice Civile,resta invece da definire quale sial’esatta natura delle procedureiniziate nel rispetto della norma-tiva precedente.Per quanto concerne l’applicabi-lità della L. n. 335/95 alle Casse

Previdenziali privatizzate deiliberi professionisti, alle qualiappartiene la Cassa di Previ-denza Forense, appare condivisi-bile quanto affermato dalMinistero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale in risposta aquesito sull’argomento postodalla Cassa di Previdenza deiGeometri. Il Ministero ha affer-mato che “attesa l’ampia formu-lazione della norma di che trat-tasi e considerato che le disposi-zioni in parola attengono a crite-ri normativi di carattere genera-le che non afferiscono a materieper le quali è stata riconosciutaagli Enti privatizzati autonomiaregolamentare, si esprime l’avvi-so che le disposizioni sianoimmediatamente precettive an-che per le contribuzioni dovuteai predetti Enti”. (Confermatodalla Sentenza Cass. Sez. Lavoron. 11140 del 16.08.2001: “Lanuova disciplina in materia diprescrizione dei contributi previ-denziali, di cui all’art. 3 l. n. 335del 1995 si applica anche allacontribuzione dovuta alle casseprivatizzate dei liberi professio-nisti”) .Pertanto la nuova normativa va adincidere sull’art. 19, l. n. 576/80(Riforma del sistema previdenzia-le forense), in quanto il terminedecennale di prescrizione del con-tributo soggettivo che gli avvoca-ti versano alla Cassa di Previ-denza Forense, a decorrere dall’1gennaio 1996 è stato ridotto a cin-que anni se la pretesa del paga-mento è avanzata dalla Cassa,mentre – sempre secondo l’inter-pretazione data dalla più voltecitata sentenza di Cassazione2100/2003 – dovrebbe rimaneredi dieci anni se l’avvocato o i suoisuperstiti effettuano la denunciadella dichiarazione omessa o la

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rettifica di quella resa, ove con-sentito.

Nota:Su “La Previdenza Forense” sono statepubblicate le seguenti sentenze sull’argo-mento della prescrizione:Cassazione 25.5.1984 n. 3219 (irretroat-tività della prescrizione decennale intro-dotta dalla l. 576/80), 1986, 4, 36.Trib. Campobasso 27.3.1987 (prescrizio-ne quinquennale contributi ante l.576/80), 1987, 2, 28.3.Pret. Milano 11.6.1988 (prescrizionedecennale contributi periodo1975/1980), 1988, 3, 30.Pret. Teramo 30.6.1988 (prescrizionedecennale contributi periodi 1975/1980),1988, 3, 30.Corte costituzionale 25.10.1989 n. 489(prolungamento termini prescrizione a

dieci anni periodo 1975/1980), 1990, 2,47.Trib. Brescia 5.10.1989 (irretroattivitàprescrizione decennale e prescrizionedecennale contributi 1975/1980), 1990,2, 47.Cass. 3.3.1992 n. 2576 (termine decenna-le contributi precedenti alla l.576/80 incorso), 1992, 3, 35.Cass. 27.5.1992 n. 6344 (termine decen-nale e disciplina transitoria), 1992, 4, 54.Cass. 29.1.1993 n. 1096 (decorrenza ter-mine iniziale per prescrizione), 1993, 2,54.Pret. Bergamo 23.8.1995 (decorrenzaprescrizione), 1995, 3-4, 73.Pret. Pesaro 14.11.1996 (prescrizionequinquennale contributi dopo lal.335/95), 1997, 4, 71.Prescrizione decennale sanzione peromessa comunicazione reddituale (Pret.

Roma 19.5.1998), 1998, 4, 71, g.Pret. Roma 3.5.1999 (prescrizione decen-nale contributi e sanzioni), 1999, 3, 70.Trib. Roma 9.6.2000 (prescrizionedecennale contributi e decorrenza pre-scrizione), 2000, 4, 78; ed in 2001, 3,258.

Sull’argomento sono stati inoltre pubbli-cati i seguenti scritti:La prescrizione dei contributi degli entiprevidenziali dei liberi professionisti(L.Carbone), 1999, 4, 56, d.Prescrizione dei contributi dovuti allecasse di previdenza dei liberi professioni-sti, 2002, 2, 160, d., D. Donella.La prescrizione dei contributi: quinquen-nale o decennale?, 2002, 2, 164, d., D.Donella.L’applicazione della prescrizione della l.n. 335/95: un grosso guaio per la previ-

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Riflessioni di una donna avvocatoUna collega ha scritto un’interessante lettera per richiamare l’attenzione sulfenomeno, ormai evidente a tutti, del notevole e continuo aumento del nume-ro di donne che accedono all’avvocatura. La pubblichiamo con una nota delnostro attuario, che, con le sue rilevazioni numeriche, dà precisa conferma del-l’entità del fenomeno.

di Concetta Petrossi

Nel 1978, quando mi sono avvici-nata alla professione forense,nell’Albo degli avvocati diCampobasso erano iscritte duedonne; oggi su circa 410 iscritti,ve ne sono almeno 170.Un numero sempre maggiore didonne, dunque, accede alle libereprofessioni, come conseguenzadell’elevato numero di donne chescelgono di seguire i corsi di studiuniversitari.Un dato di fatto conosciuto da tuttiè che ancor oggi le donne sonopenalizzate, rispetto all’uomo, nel-l’accesso al lavoro e, conseguente-mente, nel raggiungimento di red-diti elevati.I dati in possesso della CassaForense comprovano tali assunti,ma evidenziano anche una realtà inpiena evoluzione, di cui si possonointuire gli sviluppi, ma che meritaun maggiore interesse ed appro-fondimento.Non si può dare dunque unarisposta esauriente alla domanda“quale sarà la previdenza didomani”, se non la si fa precedereda una riflessione su quale sarà ilfuturo della professione forense.È una realtà in continua evoluzio-ne e, per quel che maggiormentequi interessa evidenziare, si stamanifestando una progressivafemminilizzazione della profes-sione forense; ciò non significaaffatto però che nel prossimo

futuro vi saranno necessariamentee automaticamente situazionimaggiormente favorevoli alledonne. Il pericolo sta nel fatto cheal riconoscimento e alla valoriz-zazione delle competenze femmi-nili non corrisponda il riconosci-mento e la valorizzazione dei“soggetti” femminili.Già per il solo fatto che la nostraprofessione è basata su un’orga-nizzazione avida del tempo dellepersone, vi è una discriminazionebasata sulla potenziale disponibi-lità di tempo di chi la esercita.Oggi che i compiti familiari nonsono più delegabili perché non visono più soggetti che si dedicanoprevalentemente al lavoro di cura,la conciliazione tra i tempi profes-sionali e quelli di vita richiede unimpegno notevole per giungere aduna equilibrata distribuzione delleenergie.Questo impegno diventa un gros-so deterrente per chiunque vogliadedicarsi a tempo pieno alla pro-fessione forense, che comportaritmi di lavoro molto intensi edassai poco flessibili, in quantoalla presenza in studio occorresommare i tempi, mai prevedibilie assolutamente dilatati, delleudienze.Il poco tempo che rimane dopoaver dedicato alla professione ilmaggior numero di ore giornalie-re, è stato considerato dalle pro-

fessioniste come uno degli aspettidifficili da coniugare con i tempidi vita.Questa è anche una delle motiva-zioni più ricorrenti che vengonoaddotte per giustificare l’abban-dono dell’attività.Dicevamo dunque del tempo dadedicare alla professione e in que-sto contesto si è posta una inizia-tiva del CPO dell’Ordine degliavvocati di Campobasso, consisti-ta nel predisporre degli elenchisettimanali con i quali si rendononoti i nomi ed i numeri telefonicie di fax di quei colleghi chedovranno presenziare personal-mente ad una determinata udienza(sia civile che penale), i quali sirendono disponibili a sostituire(con delega scritta e indicazionedell’adempimento) tutti queglialtri colleghi che possono delega-re ad essi l’adempimento.Tutto ciò perché abbiamo indivi-duato nella gestione dei tempidella professione uno dei puntideboli dell’accesso alla stessa.Ma a volte i punti di debolezzapossono diventare i punti di forza.Questa atavica mancanza ditempo della donna, in un momen-to in cui i ruoli familiari stannoperdendo la caratteristica di rigi-dità che avevano nel passato, oggisembra cronicizzata.Ed allora occorrono dei rimediche nel lavoro dipendente si sono

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avuti con l’introduzione del con-tratto part-time e, nella professio-ne libera, possono essere il ricor-so alla partnership, quindi alleassociazioni professionali, nel cuiambito la presenza femminile ècostante ed a volte prevalentenumericamente.Per sottolineare anche un datopositivo va ricordato che alla libe-ra professionista, da indagini fre-quenti, sono state riconosciutedoti di particolare sensibilità diapproccio ai problemi, una minorepropensione al guadagno, essendola professione vista più come unservizio che come una fonte direddito.Forse ha una minore ambizionead emergere ai vertici della rap-presentanza, ma un’attenzioneparticolare volge la donna allaformazione, all’innovazione eall’aggiornamento; è portataall’associazionismo e al lavoro disquadra. Essa privilegia la part-nership alla leadership.Se questo è il quadro, si possonocapire il perché di certe sceltedella donna avvocato rispetto acerte materie che stanno diven-tando suo appannaggio prevalentee il perché altri settori le si stannoaprendo, mentre per altri ancoraprevale l’esclusione.Da questo sintetico, ma doveroso,excursus su alcuni aspetti dell’ap-proccio alla professione di avvo-cato da parte delle donne, si èrivelata da una parte la grandeaffinità del mondo femminile aquello libero professionale, anchese ancora non emerge all’esternonei ruoli di rappresentanza, maanche l’esistenza di una riduzionedel campo di attività della profes-sionista legale, con conseguentiripercussioni negative sul redditodalla stessa prodotto.Questa situazione, per la verità,

influisce in modo rilevante sullescelte di settore della donna avvo-cato, che risente a livello profes-sionale anche della carenza diforme di tutela dei propri interes-si, legate ad un punto di vista digenere che non limitino le sceltead un orizzonte meramente riven-dicativo, ma che pongano l’ac-cento su ogni elemento utile acomprendere che, tra i tanti pro-blemi che agitano l’avvocatura, viè l’esigenza, emersa con la cresci-ta della presenza femminile, didare a questa professione più chela caratteristica di una continuacorsa per superare ostacoli di ognitipo, le premesse per operare uncambiamento convincente, perinventare architetture di lavorooriginali, in grado di sostituiremodelli affannati e desueti e perrispondere sia ai mutati che ainuovi bisogni della classe foren-se, femminile e maschile.Per essere più espliciti e tornandoai dati, possiamo dire che quelliforniti dalla Cassa Forense con-fermano quanto fin qui dettoriguardo al numero delle iscritte,al loro progressivo aumento, non-ché riguardo ai redditi dei colle-ghi che, confrontati con quelliprodotti dalle colleghe nel corsodegli stessi anni, denotano unacrescita solo al maschile.Ma questi dati meritano una lettu-ra che non si fermi solo ai nume-ri; occorre capire le cause che lihanno prodotti e che ne ostacola-no il cambiamento. Numerose leriforme che si invocano, condivi-sibili se con esse si eviterà diridurre i benefici a vantaggio dimolte, ponendo solo dei correttividel sistema, che dovranno esserepreceduti dai necessari bilancia-menti.Sì, dunque, alla eventuale apposi-zione di un tetto al limite massi-

mo della indennità di maternità,ma un deciso ‘no’ va detto riguar-do all’ipotesi di erogazione dellapredetta indennità, solo in presen-za di una effettiva astensione dallavoro.Risulta difficile pensare, infatti,che si possa trarre un lucro dalcumulo tra la erogazione permaternità ed il reddito da lavoro,da cui far discendere che l’unaesclude l’altro. La libera profes-sione, infatti, non presenta tratticomuni con il lavoro dipendente,ed anche se si volesse, mai ci sipotrebbe permettere una astensio-ne di quasi mezzo anno. Tra l’altro, mentre la fissazione diun tetto ha un senso anche comeeliminazione di posizioni di privi-legio che fanno capo a poche col-leghe, al fine anche di riportarel’indennità di maternità al suoconnotato preminentemente soli-daristico, pensare all’obbligato-rietà dell’astensione dal lavoroquale condizione per percepirel’indennità, le darebbe la parven-za di un contributo una tantumelargito a chi, pur essendo iscritto,non può di fatto lavorare. Cosìfacendo si privilegerebbero,insomma, ancora una volta, quel-le iscritte con reddito elevato, ingrado di avere anche una elevataorganizzazione di studio, nelquale l’assenza personale del tito-lare non farebbe venir meno laproduzione del reddito.Non si può pensare, dunque, aduna riforma della previdenza senon vi sarà una seria e completariforma della professione e del-l’accesso alla stessa, avendocome obiettivo quello di pensareanche alla classe forense femmi-nile.Ed accanto alle leggi si dovrannocreare delle prassi, anzi dellebuone prassi, che affianchino alle

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riforme scritte le regole quotidia-ne che rendano percorribile, conle stesse opportunità, la carrieraprofessionale a donne ed uomini,eliminando pericolose rigidità edintroducendo regole di flessibilitàe tolleranza reciproca, a partire dachi dirige l’udienza e, quindi, daimagistrati.L’impegno della Cassa Forensenel comprendere dai numeri ibisogni degli iscritti, nel risolver-li con soluzioni che prevalichinolo scarno dato numerico, è unimpegno verso i suoi iscritti, dicui deve interpretare gli interessiprivati, ricercandone soluzionipoliticamente equilibrate.Ha un duplice ruolo la nostraCassa, quello interno verso lacategoria e quello per così diresociale, con uno scopo eventualema non secondario e sicuramente

perseguibile: ricondurre ad unitàla frattura esistente tra i soggettiche scelgono l’avvocatura perservire la giustizia con ugualiintenti ed eguale perizia, portatoridi una diversità solo di genere,confliggente non tanto a livelloprofessionale, quanto a livello diapproccio, espletamento e cresci-ta economica e professionale, lecui cause sono note e sulle quali sideve intervenire prima di pensaread una riforma della previdenzache, magari, azzeri tutto e cirenda, nostro malgrado, tuttiuguali, perpetrando così, sottoaltra forma, una nuova disugua-glianza.Il passaggio finale di queste breviriflessioni non può che portare aduna proposta conclusiva: anche leistituzioni forensi più rappresen-tative come il C.N.F. e

l’Organismo Unitario, senzaescludere la stessa Cassa Forense,dovranno munirsi di Comitati diparità che hanno avuto il grandemerito di aver ridato soggettivitàpolitica alle richieste di interventoavanzate dalle donne che, fino aqualche tempo fa, erano conside-rate rivendicazioni femministe.Alla Cassa chiediamo un impe-gno particolare nel recepire leistanze di quasi metà degli iscritti,auspicando che prenda coscienzadella responsabilità che gli com-pete nell’affrontare, come un veroe proprio “organo di giustizia”, leriforme da intraprendere che, nelrispetto delle tante diversità che cidistinguono, dovranno incidereanche su un cambiamento socialeradicale per perseguire l’ugua-glianza sostanziale ancora diffici-le da raggiungere.

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La professione forense sempre più al femminile

di Giovanna Biancofiore

Le riflessioni dell’avvocatoPetrossi offrono lo spunto perpubblicare una serie di dati stati-stici relativi alle caratteristichedemografiche ed economiche deiprofessionisti forensi italiani.La sensazione, manifestata dal-l’avvocato Petrossi, di una fem-minilizzazione della professione,suggerita da fattori legati alla per-sonale esperienza lavorativa quo-tidiana, è confermata dai risultatidi una serie di indagini statisticheche gli uffici della Cassa hannoeseguito sulle informazioni forni-te, dagli avvocati iscritti agli albi,alla propria Cassa di previdenza.Dagli archivi informatici dellaCassa Forense, preziosa fonte dinotizie sulla categoria forense,risulta infatti che, oltre ad unaumento notevole del numerocomplessivo di professionistiiscritti agli albi forensi, è semprepiù consistente la proporzione diavvocati di sesso femminile sultotale dei professionisti.Così come risulta dalla Tab. 1,infatti, nell’ultimo ventennio ilnumero di donne esercenti la pro-fessione è passato da un totale dicirca 3.000 unità per l’anno 1981,pari al 6,6% del totale degli iscrit-ti, a una numerosità di oltre33.000, pari al 33,75% del totaledi iscritti per l’anno 2002.La proporzione è ancora oggi avantaggio dei professionisti di

sesso maschile, ma ciò è indub-biamente il risultato di un passato,non troppo remoto, caratterizzatoda uno scarso accesso alla profes-sione per le donne. Oggi le cosesono profondamente cambiate.Infatti, lo stesso confronto esegui-to sul numero di iscritti alla Cassadistribuiti per età anagrafica faemergere, per le età più giovani,una percentuale di donne superio-re a quella degli uomini, e comun-que per età inferiori ai quarantaanni, le percentuali sono in mediamolto vicine al 50%.In Grafico 1 si riporta dunque larappresentazione grafica delnumero di iscritti alla Cassa al31.12.2002, distribuiti per sesso eper età anagrafica, da cui facil-mente si rileva come i giovani

avvocati siano mediamente equi-distribuiti tra i due sessi. Questa tendenza è ancora piùmarcata se l’analisi si concentrasulle nuove iscrizioni agli albiforensi e alla Cassa, ed è ulterior-mente confermato dalle caratteri-stiche demografiche relative ailaureati in giurisprudenza negliultimi anni.A tal proposito si riportano i datisui neolaureati in giurisprudenzadistinti per sesso, desunti da pub-blicazioni MURST e ISTAT.Nella Tab. 2 si desume che, oltread un aumento del numero com-plessivo di laureati in giurispru-denza (oltre 24.000 unità nel2001), verosimilmente traducibilenei prossimi anni in un progressi-vo aumento del numero dei nuovi

Tabella 1Evoluzione numero iscritti agli Albi forensi (distribuzione per sesso)

Femmine Maschi Totale % Femmine % Maschi

1981 3.077 43.543 46.620 6,6% 93,4%

1985 4.446 43.881 48.327 9,2% 90,8%

1989 5.568 47.459 53.027 10,5% 89,5%

1993 15.401 54.363 69.764 22,1% 77,9%

1994 17.865 57.573 75.438 23,7% 76,3%

1995 21.061 62.029 83.090 25,3% 74,7%

1996 23.298 63.641 86.939 26,8% 73,2%

1997 24.793 65.087 89.880 27,6% 72,4%

1998 29.312 70.480 99.792 29,4% 70,6%

1999 34.454 75.364 109.818 31,4% 68,6%

2000 40.094 79.244 119.338 33,6% 66,4%

2001 43.190 81.325 124.515 34,7% 65,3%

2002 43.495 85.408 128.903 33,7% 66,3%

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accessi alla professione di avvo-cato, la percentuale di laureati disesso femminile nell’ultimodecennio è sempre stata superioreai laureati, nella stessa disciplina,di sesso maschile.Tuttavia, malgrado il gran nume-ro di nuovi accessi alla professio-ne, le donne purtroppo incontra-no maggiori difficoltà a prosegui-re la professione rispetto ai colle-ghi uomini per le motivazioni giàsollevate dall’avv. Petrossi, equesta situazione è confermatasia dalla maggior propensione acancellarsi dalla Cassa e daglialbi nei primi quattro o cinqueanni di attività per le professioni-ste di sesso femminile, sia daiminori livelli retributivi dichiara-ti da queste ultime.Le difficoltà alla prosecuzionedella professione si riflettono inparticolar modo sugli aspetti eco-nomici. I professionisti iscrittiagli albi e alla Cassa, in media,dichiarano redditi in misura note-volmente diversa a seconda sitratti di uomini o di donne.Come confermato dalla Tab. 3 lacrescita reddituale osservatanegli ultimi anni è stata moltodiversa tra i due sessi e le donne

Tabella 2Laureati in Giurisprudenza per anno solare

Anno Maschi Femmine Totale Laureati % Femminesu tot. laureati

1990 7.020 6.637 13.657 48,6%

1991 7.108 7.136 14.244 50,1%

1992 6.838 7.379 14.217 51,9%

1993 6.703 7.203 13.906 51,8%

1994 7.202 8.254 15.456 53,4%

1995 7.446 8.883 16.329 54,4%

1996 8.077 10.114 18.191 55,6%

1997 8.064 10.560 18.624 56,7%

1998 8.150 11.300 19.450 58,1%

1999 8.595 12.628 21.223 59,5%

2000 9.209 13.274 22.483 59,0%

2001 9.759 14.374 24.133 59,6%

Tabella 3Evoluzione del redditomedio dichiarato ai fini IRPEFdagli avvocati iscritti alla Cassa (distribuzione per sesso)

Anno diproduzione Femmine Maschi

1993 € 18.847 € 36.212

1996 € 19.194 € 43.379

1997 € 19.848 € 45.247

1998 € 20.269 € 46.890

1999 € 20.285 € 47.495

2000 € 20.754 € 49.856

2001 € 21.490 € 51.471

Distribuzione % M/F al 31.12.2002

Distribuzione % M/F al 31.12.1981

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dichiarano in media meno dellametà di un professionista di sessomaschile.Andamento similare si osserva sesi distribuisce il reddito in baseall’età del dichiarante, in Graf. 2risulta infatti che, a qualsiasi età,le donne che svolgono la profes-sione di avvocato guadagnano inmedia molto meno dei propri col-leghi uomini.I risultati delle indagini statisti-che sulle caratteristiche demogra-fiche ed economiche degli avvo-cati italiani confermano dunque,come era stato premesso, unamarcata femminilizzazione dellaprofessione avvenuta negli ultimianni e che, presumibilmente, èdestinata ad accentuarsi nel pros-simo futuro.Tuttavia il maggior accesso allaprofessione per le donne ha anco-ra di più messo in evidenza leforti differenze tra i due sessinella possibilità di proseguire laprofessione e nei risultati econo-mici che da questa derivano.Ci auguriamo che la strada checonduce ad una parità numericatra i due sessi nella professioneforense prosegua nella direzionedi una parità anche nelle opportu-nità di svolgere l’attività e neirisultati economici conseguibili.

Grafico 1

Distribuzione per età iscritti alla Cassa al 31.12.2002

Grafico 2

Evoluzione del reddito medio IRPEF per età professionale. Dichiarazioni anno 2002

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La previdenza forense tra presentee futuroOgni valutazione sui sistemi previdenziali, sul loro equilibrio finanziario, sulle capacità di soddisfare le esigenze degli iscritti e sul rispetto dei principi di equità e di solidarietà deve essere proiettata in futuro; con difficoltà.

di Marcello Colloca

Il tema è il sistema previdenzialeforense tra presente e futuro nelquadro generale delle Casseautonome di previdenza che,indubbiamente, rappresentanooggi una importante realtà, indi-cativa di nuovi strumenti attra-verso i quali viene gestita unaprevidenza moderna, conciliativadell’impegno primario di trasfe-rire un reddito da generazioniattive a generazioni meno attive,con la qualità e la capacità di unagestione che sappia ottimizzare irisparmi e accumulare capitali eriserve a garanzia delle miglioriprestazioni da erogare nel futuro.Il sistema previdenziale forense,che ancor prima della privatizza-zione poteva già contare su pro-prie risorse, è oggi ancor piùdichiaratamente autofinanziato,per come riconosciuto di recentedalla Corte Costituzionale, e puòben sopperire a tutte le esigenzeprevidenziali e assistenziali dellacategoria, grazie proprio allecontribuzioni soggettive, integra-tive e di solidarietà degli iscritti.In questo quadro generale è evi-dente come il sistema sia per-meato da forti elementi di solida-rietà, che vanno dai riconosci-menti dei minimi di pensione edalle pensioni di invalidità, ina-bilità indirette, all’assistenzaindennitaria per maternità, infor-tuni, malattia e calamità naturali.

Prestazioni queste, di forte natu-ra solidaristica che impegnanoper oltre quaranta milioni di euroil bilancio, ma che tuttavia trova-no sostegno in quelle contribu-zioni che, pur rimanendo estra-nee al meccanismo per la deter-minazione dei trattamenti previ-denziali, sono comunque neces-sarie a garantire il finanziamentodi un sistema basato su una pen-sione retributiva con finanzia-mento a ripartizione.Tanto senza contare i riflessi inordine agli importi di pensione divecchiaia, certamente superiori aquelli che potrebbero esseredeterminati a parità di reddito edi anzianità con un sistema ditipo contributivo, secondo la nor-mativa prevista dalla legge n.335/95. Tanto ancora, e sempresul piano previdenziale indivi-duale, senza considerare che, secancellandosi alcuni nostri iscrit-ti possono perdere il diritto allapensione di vecchiaia, pur tutta-via, in pendenza di iscrizione,hanno comunque potuto usufrui-re di quelle prestazioni assisten-ziali e assicurative erogate dallaCassa e, in particolare, della pos-sibilità potenziale di ottenere lapensione di invalidità o di inabi-lità nonché la copertura delrischio per il caso di premorien-za, con la pensione indiretta afavore dei superstiti.

Da queste brevi notazioni intro-duttive, supportate dalle analisitecniche ed attuariali, discende ilconvincimento che per la CassaForense il sistema previdenzialeretributivo col finanziamento aripartizione come previdenza dibase, comunemente chiamato“primo pilastro”, non può essereradicalmente sostituito da unsistema retributivo puro.Le vicende dell’11 novembre2001 hanno fermato quantihanno manifestato entusiasmoverso la capitalizzazione e hannofatto riconsiderare gli storicivantaggi propri del sistema aripartizione.E se per previdenza di base sivuole intendere, per come siintende, l’erogazione di una pen-sione minima atta a garantire leprimarie esigenze, nel momentoin cui si raggiunge l’età pensio-nabile o si interrompe traumati-camente l’attività lavorativa, è ditutta evidenza che le connotazio-ni solidaristiche che tale copertu-ra porta in sé non possono cheinserirsi esclusivamente in unoschema di gestione a ripartizio-ne, con prestazioni minime ugua-li per tutti i partecipanti. E ciòanche se questo criterio di finan-ziamento, questo appunto delsistema previdenziale forense,racchiude in sé caratteristicheche spesso vengono trascurate:

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prima fra tutte il venirsi a trovarea metà strada tra ripartizione ecapitalizzazione così da poterdefinire il sistema un “sistemamisto”, con la costituzione diriserve a cui ricorrere per farfronte a maggiori oneri futuri.Sistema misto che elimina glielementi negativi legati allaripartizione pura, che evita ingiu-sti incentivi a favore delle gene-razioni presenti e a danno dellefuture e che dispone, nella fase diregime, della possibilità di paga-re le prestazioni non soltanto coni futuri contributi attivi, maanche con il progressivo e par-ziale smobilizzo del patrimonioaccumulato.È proprio per questo senso diforte equità che la gestione delsistema previdenziale di CassaForense, tra presente e futuro, siallontana e si differenzia da altreanaloghe realtà e certamentedalle realtà pubbliche.Ma in uno schema previdenzialemoderno non può rimanere esclu-sa una copertura di tipo comple-mentare, rispetto a quella di baseappena riferita, tanto più quandovi è la previsione di una gradualeriduzione del livello di garanziaofferto dal primo pilastro.Ecco allora la previsione di unacopertura complementare, comu-nemente indicata come “secondopilastro” che, già operativa inmolti Paesi europei, consente dipervenire ad un adeguamentoreddituale aggiuntivo alla quotadi previdenza di base e può benessere realizzata ricorrendo adiverse modalità, anche se ilsistema più idoneo è certamentequello di una gestione secondoschemi di finanziamento a capi-talizzazione collettiva e con pre-stazioni agganciate al redditoprodotto, con possibilità, ad un

tempo, di elementi di solidarietàtra soggetti appartenenti a classidiverse di rischio.Secondo pilastro previdenzialecostituito con una quota dirisparmio dei contributi capita-lizzata in attività finanziarie edeconomiche, che realizza duebenefici effetti: l’immutazionenei confronti dei rischi demogra-fici e delle variazioni di tasso,l’ispessimento dei mercati finan-ziari e, con essi, dello sviluppoeconomico.Ma la previsione va anche versoun terzo e un quarto pilastro. È laprevisione della previdenza inte-grativa volontaria a costituire il“terzo pilastro”, da gestire neces-sariamente con un finanziamentoa capitalizzazione, con contiindividuali che rappresentino ilmontante finanziario delle con-tribuzioni versate dai singolisoggetti, la cui gestione non puòche essere affidata ad un fondo dicategoria, eventualmente chiuso,che investa gli accantonamentiseguendo le particolari propen-sioni al rischio di ciascun parte-cipante.Da qui l’accordo perfezionato inambito AdEPP tra Casse profes-sionali e Società di assicurazioneper la creazione di fondi finaliz-zati all’erogazione di questecoperture, per altro ancor piùfavorite dalle agevolazioni fisca-li previste dal Decreto Legi-slativo n. 47/2000.Infine le coperture assicurativedi tipo specificatamente assisten-ziale quale “quarto pilastro”, concaratteristiche strettamente assi-stenziali e assicurative, chevanno a coprire i rischi di quantisi dovessero trovare coinvolti ineventi legati prevalentementealla salute, alla attività professio-nale, all’invalidità.

Finanziate in parte da contribu-zione volontaria e in parte dafondi assistenziali di categoria, lecoperture assicurative sono stategià avviate da Cassa Forense,con particolari forme di modelliassistenziali e con la programma-zione aggiuntiva, per il futuro,dell’inserimento progressivo dialtre e più estese garanzie.A questo punto è di chiara evi-denza che l’attuale sistema diprevidenza forense va dirigendo-si verso quel sistema misto, dicui si è detto, costruito su piùpilastri, per una copertura piùvariegata a favore degli iscritti.Intanto, però, alcune scelteappaiono estremamente necessa-rie e improrogabili, sulle qualiAdEPP e Cassa Forense si vannoquotidianamente impegnandoper non far venir meno l’atten-zione della classe politica.Per i redditi di amministratori esindaci e di qualsiasi altra naturaautonoma, è fondamentale, e losarà ancora di più in tema diriforma, che, ove prodotti da pro-fessionisti appartenenti ad albied iscritti ad una cassa, sianoattratti nel reddito professionaleai fini sia dell’imposizione fisca-le che della contribuzione previ-denziale.Per l’indennità di maternità, èinderogabile affrontare, nel ri-spetto del dettato costituzionale,la determinazione di un tettoprima che abbiano inizio le con-troversie, di fronte alle resistenzecui sono costrette le Casse priva-te da sproporzionate richieste.È essenziale eliminare la doppiatassazione sui rendimenti dellegestioni patrimoniali.Che la totalizzazione sia un prin-cipio costituzionale nessuno lomette in dubbio; ma la stessaCorte Costituzionale ha sostenu-

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to la necessità di salvaguardaregli equilibri finanziari, e le pen-sioni non potranno che esserecalcolate con il metodo contribu-tivo pro rata.Sul punto l’accordo appena rag-giunto dai rappresentanti del-l’AdEPP con il Ministero delWelfare fa sperare in nuovenorme che, inserite nell’articolo6 della delega previdenziale,dovrebbero portare ad una modi-fica dell’articolo 71 della finan-ziaria 2001. C’è da augurarsi chetanto si realizzi.Infine la gestione dei fondi pen-sione e dei fondi sanitari integra-tivi.Le Casse private rivendicano, nelrispetto della loro autonomia, dipotere istituire e gestire sanità eprevidenza integrativa, nonchépoter usufruire delle agevolazio-ni fiscali previste per questeforme di previdenza.Ma obiettività ed informazionevogliono, in via conclusiva, chevengano anche riportate alcuneproposte ed alcune ipotesi di stu-dio tendenti ad accelerare le indi-cate innovazioni, per megliogarantire uno standard di vitasufficiente al momento del pen-sionamento; e questo a prescin-dere dalle capacità soggettive diprocurarsi diritti pensionisticipersonalizzati da parte degli

iscritti. E ciò nel convincimentoche sarà possibile garantire pen-sioni adeguate soltanto con alcu-ni aggiustamenti, necessari nelcontesto dell’invecchiamentodella società, che, in assenza diriforme, comporterà una riduzio-ne delle persone occupate e unaumento dei soggetti pensionatiche le prime dovranno sostenere.Da qui, per il sistema pensioni-stico forense, la necessità di tremomenti:1) una equazione rigida tra iscrit-

ti albi e iscritti Cassa, con cri-teri altrettanto rigidi per laprova della continuità profes-sionale per il mantenimentodell’iscrizione sia agli albi chealla Cassa, che eviti una gene-ralizzazione di solidarietà che,proprio nella generalizzazio-ne, perde i suoi caratteriessenziali;

2) il riequilibrio dell’attualesistema a ripartizione provve-dendo, se del caso, ad innalza-re l’età pensionabile, adaumentare il periodo di riferi-mento, a penalizzare i tratta-menti di anzianità, ad aumen-tare i contributi;

3) l’introduzione nel sistema aripartizione di una quota acapitalizzazione, provvedendoad abbassare l’attuale tettopensionabile, da agganciare

alla redditività media naziona-le degli avvocati, a creare unfondo pensionistico a capita-lizzazione con iscrizione ob-bligatoria, ad impiegare lerisorse accumulate per garan-tire una transizione, che nonsia traumatica, dal sistemaretributivo a ripartizione alsistema misto appena auspica-to.

BIBLIOGRAFIAL’evoluzione dell’avvocatura fra logicaprofessionale e orientamento di mercatoIndagine Cassa Forense – Censis, luglio1997Un moderno sistema di previdenza pri-vata – Indagine AdEPP – Censis, aprile2000AA.VV.: Scenari sulla previdenza privatae pubblica – Roma, novembre 2000SABINO CASSESE: Professioni e ordiniprofessionali in EuropaMAURIZIO DALL’OCCHIO-GIOVANNI VIANI:Le Casse privatizzate dei liberi profes-sionisti – Ed. EgeaMAURIZIO DE TILLA: EURO 2000 previ-denza e libere professioni – Conferenzastraordinaria – Genova, aprile 2001MAURIZIO DE TILLA: Casse private: sceltelungimiranti ma non radicali – LaPrevidenza Forense n. 3/2002GIUSEPPE FERRARO: La previdenza com-plementare nella riforma del Welfare –Ed. GiuffrèPAOLO ROSA: Per disegnare il futuro dellanostra Fondazione – La PrevidenzaForense n. 4/2002MAURO SCARPELLINI: Finanza previden-ziale – Ed. Rirea

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La pensione degli avvocati e le variabili da regolamentareIl collega Rosa suggerisce alcuni interventi normativi che gli organi rappresentativi della Cassa dovranno esaminare in tempi brevi. La contribuzione previdenziale troppo onerosa.

di Paolo Rosa

Il governo italiano sa che dovreb-be mettere mano al sistema pen-sionistico, ma al contempo sa dinon poterlo fare per lo scontrosociale che alimenterebbe.Si tratta, tra il resto, di aumentarel’età pensionabile secondo ledirettive europee sì da innalzarlada 58 a 63 anni entro il 2010.Consapevole delle difficoltà, ilpresidente del Consiglio sollecitauna Maastricht per le pensioni, sìda togliere le castagne dal fuoco amolti Paesi della UE in serioaffanno sul versante previdenzia-le.Non so come possa muoversi laUE data la sussidiarietà del suointervento nella materia previ-denziale di competenza primariadei singoli Stati membri; staremoa vedere, qualche volta alla fanta-sia giuridica riesce anche l’im-possibile!Di fronte a tali premesse, gliavvocati che già vanno in pensio-ne di vecchiaia a 65 anni potreb-bero tirare un respiro di sollievo,quasi a dire … noi siamo già alli-neati con la UE e la cosa non ciriguarda, ma così non è.Ci sono due variabili da discipli-nare:a) il progressivo invecchiamento

della popolazione e quindi perfortuna anche degli avvocati;

b) il progressivo processo di“femminilizzazione” dellaprofessione forense.

Il CeRP, nell’ottobre 2002 afirma del prof. Carlo Maccheroni,ha pubblicato le tavole di morta-lità differenziate per coorte. I datioffrono notevoli spunti di rifles-sione.Il secolo appena iniziato saràcaratterizzato da ulteriori succes-si nella prevenzione e cura dellemalattie, da maggior diffusionedi trapianti, da maggior controllodel processo di invecchiamento,dalla scoperta di processi di rin-giovanimento.Ne consegue che l’attuale speran-za di vita alla nascita (74,1 per imaschi e 80,7 per le femmine) èdestinata progressivamente adaumentare con soddisfazione pergli avvocati, ma con insopporta-bili, per la nostra Fondazione,costi pensionistici, rebus sic stan-tibus, per via della generosità delsistema a ripartizione con calco-lo retributivo della pensione, purse dimensionato sul pensiona-mento di vecchiaia con 30 annidi contribuzione e 65 di età.Anche gli avvocati quindi devonocomprendere la necessità di rive-dere, immediatamente, alcuniparametri (età, coefficiente direndimento, aliquota di contribu-

zione, ecc.. ) alla luce delle nuovetavole di aspettativa di vita.

■ ■ ■

L’avvocato donna o semplice-

mente donna è bello, ma è costo-

so per il sistema pensionistico.

Anche su questo versante occorre

coniugare la bellezza con la pro-

sperità del sistema previdenziale.

In media la donna vive oltre 6

anni più dell’uomo. Questo signi-

fica per l’avvocato–donna un

maggior numero di ratei di pen-

sione e per l’avvocato-uomo unmaggior numero di ratei di pen-

sione superstite.

Rimanendo fermi alle regoleattuali una cosa è certa: accorce-remo la vita alla nostra Fonda-

zione, il che non giova per chi è

destinato a vivere più a lungo.Bando però ad ogni forma dicatastrofismo. Evviva le donne,

quelle bolognesi dove io ho stu-

diato, sono tra le più longeve.È però necessario interveniresubito sulle regole previdenziali

in corso per aggiornarle ai nuovi

dati e ciò solo per assicurare alnostro Ente stabilità finanziariaper tutto il secolo e tranquillità ai

pensionati.

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GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

TRIBUNALE DI ROMA23 maggio 2001, n. 19599Est. Leone – Maria Pia Bovi (Avv. Bonaiuti) c.Cassa nazionale di previdenza e assistenza foren-se (Avv. Marini).

Avvocato – Previdenza – Pensione indiretta –Requisiti – Iscrizione del professionista allaCassa prima del compimento del 40° anno dietà – Necessità.Avvocato – Previdenza – Questione di legittimi-tà costituzionale dell’art. 7 della legge n. 576/80– Manifesta infondatezza.

Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta afavore del superstite è necessario che il de cuius sisia iscritto alla Cassa anteriormente al compimentodel 40° anno di età, così come previsto dall’art. 7della legge n. 576/80; in mancanza di tale requisitola vedova superstite dell’Avvocato, deceduto dopol’entrata in vigore della citata legge n. 576/80, nonha diritto alla pensione indiretta, anche se il de cuiussi era iscritto alla Cassa prima dell’entrata in vigoredella legge n. 576/80 quando la legislazione alloravigente non richiedeva il requisito dell’età.La questione di legittimità costituzionale dell’art.7 della Legge n. 576/80, nella parte in cui pone ilrequisito dell’iscrizione alla Cassa prima del com-pimento del 40° anno di età, è manifestamenteinfondata in considerazione del carattere solidari-stico cui è improntato il sistema della previdenzae in considerazione della inesistenza di un dirittoalla intangibilità del trattamento pensionisticovigente al momento dell’iscrizione alla Cassa.

NotaRequisiti per l’ottenimento della pensione indiretta: iscrizio-ne alla Cassa del de cuius prima del compimento del qua-rantesimo anno di età.La sentenza del Tribunale di Roma riafferma un principiocardine in materia di pensioni indirette nella previdenzaforense, contenuto nell’art. 7 della legge n. 576/80, come

novellata, ovvero che tali prestazioni spettano, nei casi ed allecondizioni stabilite per gli impiegati statali, al coniuge super-stite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto apensione, sempre che quest’ultimo abbia maturato dieci annidi effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sia statoiscritto alla Cassa con carattere di continuità con decorrenzaanteriore al compimento del quarantesimo anno di età.Il giudice di merito non ha ritenuto rilevante la prospettataquestione di incostituzionalità del menzionato art. 7 dellalegge n. 576/80, sul presupposto che la Corte Costituzionalesi è già pronunciata sulla limitazione del diritto alla pensio-ne indiretta in favore dei superstiti degli iscritti alla Cassaultraquarantenni, dichiarando infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 576/80nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio1982 la pensione indiretta a favore dei superstiti di avvocatopossa essere attribuita solo quando il professionista risultiiscritto alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno dietà (Corte Cost., 19 novembre 1987, n. 402; Corte Cost., 1°luglio 1986, n. 169). Infatti, la Consulta ha rilevato che illegislatore ha da tempo abbandonato, nell’area della previ-denza, connotazioni mutualistiche, per privilegiare, invece,sistemi a carattere solidaristico, così venendo meno la rigidacorrelazione tra oneri contributivi e prestazioni previdenzia-li, di talché risulta giustificata la previsione di condizioni elimiti all’erogazione dei benefici di natura previdenziale.Parimenti, infondata è stata ritenuta la questione di legitti-mità costituzionale in relazione a soggetti ricadenti nellanormativa precedente alla legge n. 576/80, in quanto è chia-ro che la fissazione di un termine di decorrenza si pone ine-vitabile, laddove si determini una qualsiasi modifica norma-tiva ed in tal senso la Corte Costituzionale ha già avutomodo di ravvisare come non configurabile un diritto dell’i-scritto (e dunque anche dei suoi aventi causa) alla intangibi-lità del trattamento pensionistico vigente al momento in cuisi era formalizzata l’iscrizione (Corte Cost., n. 132/1984). Si rammenta, comunque, che l’art. 14 della legge n. 141/92,di modifica del sistema previdenziale forense, pur confer-mando l’esclusione degli iscritti alla Cassa già ultraquaran-tenni dal diritto ad alcune prestazioni (tra le quali la pensio-ne indiretta a favore dei superstiti), ha attenuato tale limita-zione, consentendo agli ultraquarantenni la facoltà di elimi-nare l’esclusione con il pagamento di una particolare contri-buzione rapportata all’età del soggetto al momento dell’i-scrizione, con la conseguenza di considerare l’iscrizionecome avvenuta in data anteriore al compimento del quaran-tesimo anno di età. m.b.

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LA PREVIDENZA FORENSE

Requisiti per l’ottenimento della pensione indiretta

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LLETTERE E QUESITI ALA PREVIDENZA FORENSE

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Le difficoltà di un povero avvocatoOggi finalmente ho compresoquale sia la strategia della Cassaper risolvere il problema dellanostra futura previdenza: si sperache un avvocato muoia di crepa-cuore oppure ammetta di eserci-tare la professione prima diavere maturato i diritti di pensio-ne, e spiego il perché.Di buonora nella odierna giornatami sono recato presso gli sportelliin via E. Q. Visconti (ho conferitocon un addetto) per esporre il mioproblema:– da oltre un anno e mezzo a

causa di una scelleratissimalegge che Ella senz’altro ricor-da (per averne parlato con ilCollega Catello Di Capua, presi-dente dell’Associazione LiberiAvvocati – ALA – di cui mi pre-gio essere il segretario generale)non percepisco compensi ido-nei a sostenere un dignitosotenore di vita per me e la miafamiglia;

– a ciò si aggiunga che presto minascerà una figlia, evento sen-z’altro gioioso, ma che compor-terà ulteriori oneri;

– ebbene ad oggi, dunque, nonsono in grado di ottemperarealle scadenze (mod. 5) del pros-simo 30.11 e del 31.12, perlome-no non in maniera integrale;

– allora ho preso coraggio (vistoche non ho mai mancato una sca-denza) ed ho cercato di esporre ilproblema, non senza imbarazzo,all’addetto preposto;

– la risposta è stata cortese ma gla-ciale: non c’è niente da fare, senon può pagare le arriverà lasanzione di mora!!!

– alla mia insistenza il medesimocortese addetto consultava tele-fonicamente un responsabiledei piani superiori; risultato: lamedesima impersonale rispo-sta negativa;

Ma allora Signor Presidente unpovero avvocato in difficoltà chepossibilità ha????Ma soprattutto è questo il compor-tamento del nostro Ente previden-ziale, quello che è stato fondato pertutelare la nostra legittima sereni-tà????Fanno forse bene, allora, quei col-leghi da me tanto criticati che scel-gono la via della “latitanza” pernon pagare i contributi???? (facciaun confronto tra il numero degliiscritti nell’Albo Avvocati e gliiscritti alla Cassa).Non Le nascondo che sono sem-plicemente esterrefatto.Oggi mi vergogno di questa profes-sione, mi vergogno di questo tristee sventurato paese, mi vergogno diVoi.Ciò nonostante proverò a conti-nuare il mio lavoro perché miritengo una persona responsabilenei confronti delle istituzioni ma,soprattutto, nei confronti dellafiglia che il Signore mi ha dona-to.Ma le mie considerazioni resteran-no ferme nella mia e, magari,anche nella Sua coscienza.

Avv. Luigi Giuseppe Decollanz

Ogni lettera, con la quale un colle-ga espone proprie ragioni di diffi-coltà, ci riempie di tristezza.Io credo che sia desiderio di tuttigli amministratori della nostraCassa venire incontro a colleghiche si trovano in condizioni di di-sagio.

Gli amministratori devono peròrispettare le norme. Tra quelle chedisciplinano la nostra Cassa, nonve ne sono di quelle che consenta-no di prorogare il termine per ilpagamento dei contributi, in casodi difficoltà dell’avvocato.La Cassa si regge con il contributodei propri iscritti ed ogni iscritto,con questi pagamenti, acquista ildiritto al trattamento previdenziale.Fanno male i colleghi che, per nonpagare i contributi, scelgono, comeafferma l’avv. Decollanz, la “lati-tanza”.Perché, soprattutto per chi ha red-diti limitati, la misura della pensio-ne, con le norme ora vigenti, èmolto elevata in rapporto ai contri-buti che vengono pagati.La nostra rivista ha ripetutamentemesso in rilievo questo fatto impor-tante, il quale dimostra, contraria-mente a quanto afferma l’avv.Decollanz, che il nostro sistemaprevidenziale è retto da un rilevan-te principio di solidarietà, a cui gliavvocati non intendono rinunciare.Non si può certo affermare che ilnostro contributo minimo sia ele-vato e dispiace apprendere chequalche collega è in difficoltà nelpagarlo.L’unico suggerimento che puòessere dato è che venga presentatauna domanda di contributo assi-stenziale con la dimostrazionedelle ragioni che rendono moltodifficile o impossibile il pagamentodel contributo previdenziale.

Ancorasulla consulenza legaleSul numero di luglio–settembre2002 de “La Previdenza Forense”ho preso visione della missiva del

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ALA PREVIDENZA FORENSE

Dott. Ulisse Babini, cui è dataampia ed articolata risposta che,detto per inciso, condivido inpieno. Gli argomenti trattati, al dilà delle problematiche strettamen-te personali, meramente edapprezzabilmente soltanto lambitenella replica, sono fondamentaliper la collettività forense cuiapparteniamo.Una delle prime regole che mihanno insegnato, e che ho ritenutoineccepibile, era quella che fintanto che non avessi potuto ottene-re l’abilitazione al Patrocinio nelleallora Preture, non solo non avreipotuto curare giudizialmente inte-ressi altrui, ma non avrei potutonemmeno fornire consulenza stra-giudiziale; la circostanza, poi, cheio ottenessi per meri titoli detta abi-litazione al Patrocinio dopo unanno di iscrizione all’Albo deiPraticanti, non mi liberava certa-mente dell’alea di non superare l’e-same stesso ad oltranza, fino alregresso alla condizione in cui mitrovavo al momento in cui avevoconseguito la Laurea inGiurisprudenza: la totale impossi-bilità giuridica, cioè di patrocinaree svolgere attività di consulenza.Al di là di queste considerazioni, amezzo delle quali aderisco ad uncriterio abilitativo alla nostraProfessione meramente formale,sicuramente migliorabile, soprat-tutto nella fase dell’Università,però non vedo quale altro criteriopossa essere individuato, sarebbeopportuno che tutti, Avvocati ePraticanti, prendessimo consape-volezza di una circostanza: finchénon accetteremo che le regolesopra sommariamente espostedevono valere soprattutto nei nostri

confronti, non potremo mai conte-stare efficacemente l’esistenza disoggetti, individuali o collettivi,che svolgono attività stragiudiziali,“a volte senza nemmeno esserelaureati in Giurisprudenza”, chedevono essere riservate agliAvvocati, ma questo non per spiri-to corporativo, ma soltanto perchéè la Legge, Costituzionale edOrdinaria a stabilirlo, a tutela dellacollettività e degli Avvocati stessi.Lamentarsi dell’esistenza di sog-getti in concorrenza, io dico slea-le, nei confronti degli Avvocati,non deve portare, da parte di alcu-ni, alla richiesta di allentamentiper i vincoli posti agli Avvocatistessi, ma invece alla repressionedi condotte nettamente invasivedel campo riservato alla NostraProfessione: su questi temil’Avvocatura dovrebbe prendereposizioni più nette, senza scende-re a compromesso alcuno.

Avv. Filippo BarbagiovanniGasparo

L’argomento della riserva agliavvocati della consulenza legaleè di grande attualità, soprattuttoora che sono allo studio la rifor-ma di tutte le libere professioni ela riforma dell’ordinamentoforense (della quale, sia detto perinciso, discutiamo da oltre 50anni!).In questo stesso numero della rivi-sta, vi è un resoconto dell’impor-tante Convegno che su questo temasi è tenuto a Torino e vi è anche uncommento alla sentenza dellaCassazione Penale 8 gennaio2003, Notaristefano, di notevoleinteresse perché, sia pure con rife-rimento alla professione di ragio-niere, contiene affermazioni quan-

to mai valide anche per la profes-sione di avvocato.La lettera dell’avv. Barba-giovanni tocca due argomenti chesaranno sempre oggetto di dis-cussione e di ricerca per trovarevalide soluzioni:– la prima è relativa all’accesso

alla professione di avvocato e alcriterio di selezione;

– la seconda attiene alla possibili-tà (che viene giustamente nega-ta) del praticante, che non hasuperato l’esame di abilitazioneentro i sei anni prescritti per laabilitazione, ad un limitato eser-cizio professionale.

Mentre per la prima questione,nessuno di noi può indicare unasoluzione ineccepibile, per laseconda credo che non si possariconoscere a favore del praticantealcuna possibilità di esercizio pro-fessionale dopo la scadenza deltermine per l’abilitazione.Vi ostano principi giuridici eragioni di pubblico interesse insu-perabili.Bisogna che i giovani, che intra-prendono la pratica per accederealla professione di avvocato, sianoconsapevoli che essi non acquista-no un diritto a conseguire l’abilita-zione all’esercizio della professio-ne, ma che, attraverso la pratica,compiono un tentativo inevitabil-mente aleatorio.Altrimenti, perderebbero valore leregole per la formazione dell’avvo-cato (certamente da perfezionare)e del valore selettivo degli esami(anche questi da modificare).Tutto ciò mentre, giustamente, sidiscute sempre di un controllo per-manente delle capacità professio-nali dell’avvocato.