LA PREVIDENZA FORENSE - Il sito istituzionale di Cassa Forense | Cassa … › media › 2683 ›...

94
1 gennaio-aprile 2011 LA PREVIDENZA FORENSE QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004,ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P. IL BILANCIO TECNICO L’AVVOCATURA E LA MEDIA CONCILIAZIONE UN PROGRAMMA PER IL “WELFARE”

Transcript of LA PREVIDENZA FORENSE - Il sito istituzionale di Cassa Forense | Cassa … › media › 2683 ›...

1 gennaio-aprile

2011

LA PREVIDENZA FORENSEQUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

POST

E IT

ALI

AN

E S.

p.A

.– S

PED

IZIO

NE

IN A

.P.–

D.L

.353

/200

3 CO

NV.

L.46

/200

4,A

RT.1

,C.1

;DCB

RO

MA

– C

ON

TIEN

E I.P

.

IL BILANCIO TECNICO

L’AVVOCATURA E LA MEDIA CONCILIAZIONE

UN PROGRAMMA PER IL “WELFARE”

SLA PREVIDENZA FORENSE

PresidenteAvv. Marco Ubertini

Direttore ResponsabileAvv. Dario Donella

Comitato di RedazioneAvv. Roberto Aloisio

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi VeliAvv. Leonardo Carbone

Avv. Remo DanoviAvv. Salvatore Di CristofaloAvv. Alarico Mariani Marini

Avv. Carlo MartuccelliAvv. Giuseppe Orsini

Avv. Paolo Rosa

Segreteria del Comitato di RedazioneDott.ssa Donatella Asquino

tel. 06 36205665, fax 06 36205726

Registrazione del Tribunale di Roma18.4.1978 n. 17230

Tiratura 155.000 copieISSN 1827-7373

Direzione e redazioneVia Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma

tel. 06 36205665, fax 06 36205726e-mail: [email protected]

EditoreIl Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale:via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Redazione:p.zza dell’Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

Nuovo progetto graficoDesign e grafica - Il Sole 24 Ore S.p.A.

Area professionistip.zza dell’Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

Impaginazione graficaNCS media S.r.l.

StampaArti Grafiche Boccia S.p.A.via Tiberio Claudio Felice, 7

84131 Salerno

Concessionaria di PubblicitàFocus Media Advertising

via Canova, 19 - 20145 Milanotel. 02 34538183, fax 02 34538184

e-mail: [email protected]

Numero chiuso in redazione il 13 maggio 2011Finito di stampare il mese di maggio 2011

Sped. in Abb. Post.D.L. 353/2003 conv.

L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:I pittori astrattisti

Piet Mondrian

SommarioA

E

G

P

G

L

1gennaio-aprile

2011

LA PREVIDENZA FORENSEQUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

EDITORIALELettera aperta ai giovani Avvocati di Marco Ubertini 2I nuovi indici della rivista 5Composizione dell’Assemblea e della Giunta OUA 8

AVVOCATURAcongressi forensi

Un Congresso deludente, ma continuiamo a speraredi Dario Donella 10

i dibattitiL’Avvocatura e la media conciliazionedi Paolo Giuggioli 13

diritto processualeEfficienza del sistema giudiziaria e diritto all’impugnazione (a proposito di un recente disegno di legge)di Gianpaolo Impagnatiello 16

recensioneTestamento d’avvocato di Ivone Cacciavillania cura di Remo Danovi 22

GIURISPRUDENZA FORENSEAncora non del tutto risolti i problemi del “part time”(Corte europea 2 dicembre 2010 Proc. C-225/09)nota di Carlo Martuccelli 24Gli interessi sui crediti degli avvocati (Cass. Civ. 2 febbraio 2011 n. 2431)nota di Leonardo Carbone 26

PREVIDENZAl’opinione

Un programma per il “welfare” di Valeriano Vasarri 29l’informazione

Il bilancio tecnico di Giuseppe Orrù 34La nostra Cassa promossa dalla Bicamerale 56I redditi 2009. Un preoccupante declinoa cura di Giovanna Biancofiore 57Regolamento per la disciplina delle sanzioniintroduzione di Paolo Rosa 67I dati aggiornati a cura di Paola Ilarioni 72Codice etico e di condotta presentazione di Giovanni Ceriello 81

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALECompatibilità dell’insegnante elementare (Cass. Civ. 22623/2010)nota di Leonardo Carbone 87La gestione separata INPS (Trib. Aosta 22 febbraio 2011)nota di Leonardo Carbone 89

LETTERE E QUESITI 93

La Cassa di Previdenza Forense assicura la previden-za e l’assistenza a tutti gli avvocati esercenti sul terri-torio nazionale senza ricevere alcun contributo daparte dello Stato. Questa doverosa premessa è neces-saria per capire la centralità del problema della so-stenibilità finanziaria di lungo periodo per la stessasopravvivenza dell’Ente, che conta circa 157.000 av-vocati iscritti e oltre 25.000 pensionati. Per questomotivo, dopo anni di studi e di approfondimenti, anchecon il supporto di autorevoli esperti della materia, ilComitato dei Delegati ha varato una riforma previ-denziale per garantire alle giovani generazioni di po-ter fruire di trattamenti pensionistici certi ed adeguatirispetto alle esigenze di vita.L’urgenza di addivenire ad una riforma del sistemaprevidenziale forense è apparsa ancor più inevitabilealla luce degli sviluppi normativi degli ultimi anni.In primis il comma 763 dell’art. 1 della legge 296 del2006 che ha stabilito che gli Enti previdenziali dei li-beri professionisti devono assicurare la stabilità finan-ziaria per un periodo di almeno trenta anni potendo, atale scopo, introdurre provvedimenti rivolti alla salva-guardia della stabilità di lungo periodo, nel rispettodelle anzianità già maturate e tenendo conto di princi-pi di equità tra le generazioni.Successivamente, nell’ambito del decreto ministerialesui criteri di redazione dei bilanci tecnici (D.m. 29 no-vembre 2007), oltre a ribadire la necessità di osserva-re un periodo minimo di stabilità gestionale di almenotrenta anni è stata introdotta la necessità di prolunga-re il periodo temporale delle proiezioni di bilancio tec-nico per almeno cinquanta anni, al fine di poter esami-nare l’andamento tendenziale di lungo periodo dellasostenibilità del sistema previdenziale.Tali disposizioni, pertanto, hanno chiamato gli enti pri-vati di previdenza ad una maggiore responsabilità ge-stionale, prolungando dagli originari quindici anni

agli attuali trenta il periodo entro il quale deve esseregarantita la stabilità.Nelle implicazioni previste dalle suddette disposizionisi inserisce la situazione economico-finanziaria dellaCassa Forense, che malgrado un primo passo riforma-tore fatto nel 2006, non mostrava una situazione di sta-bilità finanziaria di lungo periodo, nei termini impostidal legislatore, facendo emergere la necessità di ulte-riori e più incisive modifiche di natura strutturale fina-lizzate al riequilibrio nel lungo periodo e a una mi-gliore corrispondenza tra contribuzione versata e pre-stazione erogata.Il progetto di riforma deliberato e poi approvato daiMinisteri, dal punto di vista dei risultati finanziari,conduce a una situazione di stabilità di lungo periodoe al contempo consente di migliorare il rapporto tracontributi versati e prestazioni erogate coinvolgendotutte le generazioni di iscritti, dalle più giovani alle piùanziane, secondo gli orientamenti di politica previden-ziale già intrapresi da molti paesi europei e oggetto diampio dibattito anche in sede di riforma dell’attuale si-stema previdenziale generale vigente in Italia.In questo quadro più generale si inseriscono anche irecenti, quanto indispensabili, aumenti dei contributisia minimi che percentuali applicati nei confronti degliiscritti.Per l’anno 2009 il contributo minimo soggettivo erapari a € 1.310,00 e il contributo minimo integrativoera pari a € 395,00.Per l’anno 2010 vengono fissati un contributo minimosoggettivo pari a € 2.100,00 e un contributo minimointegrativo pari a € 550,00. Per l’anno 2011 i valoripassano ad € 2.400,00 per il contributo minimo sog-gettivo e a € 650,00 per il contributo minimo inte-grativo. A partire dall’anno 2012 non ci saranno ul-teriori aumenti se non quelli relativi al recupero del-l’inflazione.

EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

2

Lettera aperta ai giovani Avvocatidi Marco Ubertini

3

ELA PREVIDENZA FORENSE

Va precisato, infine, che il mancato pagamento deicontributi minimi comporta l’applicazione di sanzionie interessi in misura proporzionale ai giorni di ritar-do, a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata (cfr.art. 9 del nuovo regolamento per la disciplina dellesanzioni).Il graduale aumento dei contributi minimi si è reso in-dispensabile per coprire, sia pure non integralmente,gli oneri derivanti dal mantenimento dell’istituto dellapensione minima (rectius: integrata al minimo), a ga-ranzia di un principio di “adeguatezza” delle presta-zioni che la Cassa si è preoccupata di mantenere fermoper evitare gli eccessi, in termini di riduzione delle pre-stazioni, causati da un eventuale passaggio al sistemapuramente contributivo.Tale provvedimento, peraltro, è stato parzialmentecompensato dall’estensione a 5 anni delle agevolazio-ni per i giovani. Considerato che l’aumento del contri-buto minimo grava soprattutto sulle fasce di redditopiù basse e in particolare sugli iscritti più giovani, si èritenuto, infatti, di aumentare, da 3 a 5, il numero dianni di iscrizione alla Cassa, per i quali i giovaniiscritti sono tenuti al pagamento del contributo minimosoggettivo, di base e modulare, ridotto alla metà.Per lo stesso motivo, il numero di anni di iscrizione al-la Cassa per i quali i giovani iscritti non sono tenuti alpagamento del contributo minimo integrativo, è passa-to dai primi 3 ai primi 5 anni di iscrizione agli albi. Inquesto periodo i giovani iscritti verseranno il contribu-to integrativo solo nella misura effettivamente riscossanei confronti dei clienti, così come avviene per gliiscritti all’Albo che non siano iscritti alla Cassa.In buona sostanza un giovane avvocato, nei primi 5 an-ni di iscrizione all’Albo sosterrà, prendendo a riferi-mento l’anno 2011, un onere contributivo annuo di €1.448,00 (contributo soggettivo al 50% + contributomodulare al 50% + contributo maternità).Nella stessa ipotesi, a partire dal 6° anno di iscrizioneall’Albo, l’onere complessivo annuo ammonterebbe ad€ 3.388,00 (contributo soggettivo + contributo integra-tivo + contributo modulare + contributo maternità).Dalle considerazioni che precedono si evince lo sforzodella Cassa, pur in un quadro di inevitabile aumentodei contributi, di salvaguardare per un periodo più lun-go (5 anni anziché 3 come precedentemente previsto) leposizioni dei giovani avvocati che si iscrivono tempe-stivamente al loro Ente di Previdenza.Va, inoltre, precisato che in tutti i casi in cui il reddito

professionale netto prodotto nel 2011 superasse €

18.461,00 ovvero il volume d’affari complessivo supe-rasse € 16.250,00, l’aumento dei contributi minimirappresenterebbe un falso problema, risultando del tut-to ininfluente rispetto ai contributi complessivamentedovuti per tale anno. Chi raggiungesse tali limiti red-dituali, infatti, dovrebbe versare, con l’autoliquidazio-ne connessa al mod. 5 dell’anno successivo (mod.5/2012) esattamente i medesimi importi (13% sul red-dito Irpef + 4% sul volume d’affari Iva). Si tratterebbe,in questi casi, di una mera anticipazione di parte deicontributi che dovrebbero essere comunque pagatil’anno successivo.Del resto non va dimenticato che l’iscrizione alla Cas-sa anche per avvocati che non raggiungono i limiti direddito per l’obbligatorietà di tale iscrizione (€10.000,00 per l’Irpef e € 15.000,00 per l’Iva con rife-rimento al 2010) è quanto mai opportuna in quanto al-ternativa all’iscrizione alla gestione speciale INPS.Dopo la legge 335/1995, infatti, non esiste alcun red-dito di lavoro autonomo che può sottrarsi a contribu-zione previdenziale, da versare alla Cassa di riferi-mento ovvero alla gestione speciale INPS, con aliquo-te contributive giunte al 26,72% (sic!) e, quindi, moltosuperiori a quelle richieste dalla Cassa.Ma il raffronto fra l’iscrizione alla Cassa e quella allagestione speciale INPS va fatto soprattutto con riferi-mento alle prestazioni garantite e ai servizi accessoriresi agli iscritti. Sotto questi profili la gestione specialeINPS garantisce pensioni calcolate esclusivamente conil sistema contributivo (di importo pari a circa la metàdi quelle assicurate dalla Cassa e senza alcun minimogarantito) e nessun servizio accessorio per gli iscritti(polizze sanitarie, convenzioni, ecc. che, normalmente,la Cassa mette a disposizione dei suoi contribuenti).Detto in altri termini, per chi non raggiunge i limiti direddito previsti per la continuità professionale, l’iscri-zione alla Cassa Forense non è obbligatoria ma, in ca-so di mancata iscrizione, permane un obbligo contri-butivo nei confronti della gestione speciale dell’INPScon oneri, in molti casi, maggiori e prospettive previ-denziali molto meno incoraggianti.Lamentarsi dell’aumento dei contributi minimi senzaoperare un corretto confronto con l’alternativa previ-sta dalla legislazione vigente, rispetto alla professioneintrapresa, non sembra un approccio corretto al pro-blema e non aiuta lo sviluppo di un’adeguata coscien-za previdenziale.

All’iscrizione alla Cassa, per chi intraprende seriamen-te la professione forense, non esistono, in realtà, validealternative e precostituirsi tempestivamente una posi-zione previdenziale aiuta ad uscire da una sorta di pre-cariato professionale aumentando il senso di apparte-nenza all’Avvocatura. Il momento della contribuzione,poi, non va vissuto da parte dei giovani come una inu-tile tassa da versare ad una entità astratta e lontana. LaCassa, in realtà, è totalmente autogestita dagli Avvoca-ti e i suoi delegati vengono eletti, ogni quattro anni, conelezioni democratiche che coinvolgono tutti i Fori Ita-liani. Ognuno ha la possibilità di essere rappresentatoe di portare avanti le sue idee, confrontandole con quel-le degli altri e approfondendo personalmente la diffici-le e complessa materia previdenziale. La Cassa ha lapretesa e, in qualche modo, l’orgoglio di sentirsi vicinaalle esigenze e alle problematiche dei suoi iscritti con-tribuenti, anche con progetti di Welfare avanzato e disostegno del reddito, soprattutto per i giovani e per ledonne, e sta lavorando per questo.

Il diritto di critica è legittimo, se portato avanti inmodo costruttivo ed informato, ma chi incoraggia ir-responsabilmente comportamenti di disobbedienza ci-vile facendo leva sulla scarsa conoscenza della mate-ria previdenziale si assume gravi responsabilità an-che rispetto alle conseguenze negative di eventualicomportamenti deontologicamente scorretti posti inopera a livello individuale. Un invito alla riflessione,viceversa, andrebbe fatto su questo: una Cassa auto-noma, solida finanziariamente e coesa con i suoiiscritti, rappresenta un patrimonio di tutta l’Avvoca-tura e una forza istituzionale ed economica su cui fa-re affidamento, non un nemico da combattere. Unconfronto su temi specifici è sempre possibile ed au-spicabile ma non è pensabile di scaricare su CassaForense tutti i problemi e le contraddizioni che l’Av-vocatura sta vivendo anche a causa di congiuntureeconomiche, sociali e politiche negative. I veri nemi-ci dell’Avvocatura, da combattere tutti insieme, van-no identificati altrove.

EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

4

5

ELA PREVIDENZA FORENSE

I nuovi indici pluriennali della rivista(1978-2009)

Per facilitare la conoscenza e la consultazione di tutti inumeri arretrati della rivista, sono stati compilati inuovi indici informatici, dei quali un certo numero èstato anche stampato.Trascriviamo qui i testi della presentazione del numeroprecedente (2002) e di quello aggiornato a tutto il2009.

Presentazione dell’edizione 2011

Nel 2002 è stato stampato l’indice dei primi anni dipubblicazione della Rivista comprendendo i numeri dal1978 al 2001.Il volume contenente gli indici aveva una duplice pre-sentazione, una prima col titolo Una risorsa culturale acura del presidente della Cassa (allora Maurizio deTilla) e una seconda col titolo 25 anni di PrevidenzaForense a cura della redazione della rivista.Da allora, la pubblicazione è proseguita con regolaritàcostante ed è quindi apparso opportuno pubblicare in-dici aggiornati.Lo stimolo per questa seconda pubblicazione è sortoquando il Comitato di Redazione ha previsto di pubbli-care un indice informatico aggiornato, con la consul-tazione aperta a chiunque, sul sito internet di CassaForense (www.cassaforense.it).La pubblicazione degli indici a stampa appare comun-que utile affinché consigli dell’ordine, associazioni echi è particolarmente interessato allo studio dei pro-blemi previdenziali e dell’ordinamento forense abbiauno strumento di facile e veloce consultazione. Ciò va-le soprattutto per i meno giovani che non hanno la to-tale padronanza dell’uso dei sistemi informatici, chetanto aiuta il lavoro per chi è riuscito ad acquisire unabuona pratica di essi.

Purtroppo, a partire dal 2009, la rivista si è trasfor-mata da trimestrale a quadrimestrale per la necessitàdi contenere al massimo i costi che sono elevati, sia perla stampa, sia per la spedizione postale.La constatazione, attraverso gli indici, dell’imponentemole di lavoro compiuto e della sua utilità, dovrebbecontribuire a riconoscere giustificate le spese dellapubblicazione.Lo sforzo della redazione dovrà essere quello di renderela rivista sempre più utile per la conoscenza della Cas-sa da parte degli iscritti ad integrazione delle tanteinformazioni oggi consentite dagli strumenti informatici.È doveroso rinnovare il ringraziamento a Leonardo eDaniela Carbone che, anche per questa nuova edizio-ne, hanno offerto la loro preziosa ed insostituibile col-laborazione.Un ringraziamento particolare a Donatella Asquino,Francesca Biondi e Cinzia Economi per la preziosacollaborazione a questa nuova edizione dell’indice del-la rivista.

(Il comitato di redazione della rivista)

Una risorsa culturale(dall’edizione 2002)

Quanti colleghi hanno raccolto tutti i numeri de LaPrevidenza Forense? Quanti colleghi ne hanno letto al-meno il 50 per cento?Le risposte sono in gran parte negative. Peccato! LaPrevidenza Forense è da venticinque anni una risorsaculturale dell’Avvocatura Italiana.Altri ne hanno determinato la nascita, ma uno è statol’inseparabile ed infaticabile continuatore: Dario Do-nella, al quale va la gratitudine di tutta l’Avvocaturaitaliana.Una Direzione preziosa ed ostinata che va apprezzataincondizionatamente.

I nuovi indici della rivista

Tutti siamo bravi a criticare ma pochissimi dedicano ilproprio tempo all’impegno istituzionale forense.La stampa dell’indice della nostra rivista fa il punto do-po 25 anni, un’epoca di grandi nomi e di ricchezza giu-ridica e culturale, un periodo che va continuato con unadiversa più articolata progettualità: alla rivista trime-strale si è già unito un periodico mensile edito dalla Cas-sa, Modello 5, curato da Marcello Colloca e GiovanniRomano, con l’aiuto redazionale di numerosi delegati.Ma il colpo vincente è un quotidiano dell’Avvocaturasenza oneri per la Cassa.È una chimera?Non credo, è un mio inderogabile impegno!

Maurizio de Tilla

Venticinque anni di Previdenza Forense(dall’edizione 2002)

Fino al 1977, la nostra Cassa non aveva una sua pub-blicazione periodica, per dare informazioni agli iscrit-ti della propria attività e per trattare argomenti di ca-rattere previdenziale.L’idea della rivista nacque nel primo Comitato dei de-legati eletto in forma diretta da tutti gli iscritti allaCassa (prima, l’elezione era fatta dai Consigli del-l’Ordine, che eleggevano un componente del Comitatoogni distretto).I nuovi eletti avevano, come fine principale indicatonei loro programmi, il proposito di modificare radical-mente il sistema previdenziale.In questo senso, essi si mossero subito e riuscirono, inpoco tempo, ad ottenere l’approvazione della fonda-mentale riforma del 1980.Quando si cominciò a discutere della riforma, ci si re-se conto che nascevano con essa nuove esigenze diinformazione agli iscritti.Furono soprattutto Edilberto Ricciardi e FrancescoBerti Arnoaldi Veli (ma con l’adesione e la collabora-zione di tutto il Comitato) a promuovere l’iniziativa diuna rivista della Cassa.Nacque così nel 1977 la Previdenza Forense, che, all’i-nizio, era prevalentemente un bollettino di informazio-ne. La rivista dimostrò subito di essere un importantis-simo strumento di informazione, ma manifestò anche idifetti dei suoi limiti: una veste tipografica povera e uncontenuto circoscritto agli argomenti previdenziali,non sempre stimolanti per la lettura.

Si giunse quindi alla svolta del 1986, quando la rivista,rinnovata nell’aspetto, ampliò e migliorò notevolmen-te i propri contenuti, così da affermarsi come rivista diprimo piano nella editoria forense.

� � �

Col trascorrere del tempo, ci rendemmo conto che mol-ti scritti rivestivano un interesse non limitato al tempodella pubblicazione; da qui il desiderio di poterli facil-mente rintracciare e consultare.La nostra rivista però non ha indici periodici e ciò ren-de difficile la consultazione degli scritti pubblicati.Dopo venticinque anni, è sorta anche la curiosità diavere uno strumento che consentisse un ampio panora-ma di quanto era stato scritto.Nacque così l’idea degli indici pluriennali.L’ispirazione per questa idea nacque in occasione del-la presentazione dell’indice trentennale della RassegnaForense.Nel corso della manifestazione organizzata a questo fi-ne dal C.N.F. in Vicenza, fu Franco Cipriani a chiede-re: perché anche la Cassa non fa un suo indice di Pre-videnza Forense?L’idea piacque, ma ci si rese subito conto di quantofosse difficile realizzarla.Ci guardammo attorno, e constatammo che la personapiù adatta, tra quelle conosciute, appariva essere Leo-nardo Carbone, il quale poteva anche avvalersi di col-laborazioni all’interno della sua Facoltà di Giurispru-denza.Con un po’ di lentezza nelle decisioni, fu dunque for-malizzato l’incarico a Leonardo Carbone, il quale simise subito al lavoro.Quando Leonardo Carbone ci presentò le prime bozzedel suo lavoro, per un periodo circoscritto di anni, re-stammo meravigliati della qualità del lavoro e dellacompletezza delle indicazioni.Meraviglia ed apprezzamento aumentavano, mano amano che il lavoro procedeva.Alla fine, il nostro stato d’animo è stato di entusiasmo;e crediamo che esso sia pienamente giustificato.

� � �

Adesso, abbiamo, per tutti gli anni di vita della rivi-sta, indici completi, che dimostrano la grande quan-tità di lavoro svolto e consentono una ricerca per chivoglia studiare od approfondire i tanti argomentitrattati.Nel consultare questi indici, abbiamo, quasi con nostra

ELA PREVIDENZA FORENSE

6

7

ELA PREVIDENZA FORENSE

sorpresa, constatato quanto è stato il lavoro compiuto,quanti gli argomenti trattati, quanto grande il tentativodi informare i nostri iscritti dell’attività della Cassa edei problemi previdenziali, ma al contempo anchequanto interessanti siano stati i tanti argomenti trattatiin particolare sui temi dell’avvocatura e della giustizia.Nello scorrere gli indici, crediamo giustificato il nostrocompiacimento nell’aver offerto all’avvocatura italia-na uno strumento di informazione e di studio certa-mente importante.Dagli indici, nasce uno stimolo a proseguire; ma, alcontempo, nasce uno stimolo a migliorare i contenutidella rivista.

A questo proposito, invitiamo tutti i nostri colleghi adoffrirci un contributo critico, ma contemporaneamentea darci tutti i suggerimenti idonei a migliorare conte-nuti e forme della rivista.È doveroso un ringraziamento a Leonardo Carbone edai suoi collaboratori, per la qualità del lavoro compiu-to, e al Consiglio di amministrazione della nostra Cas-sa, che ha voluto e realizzato questa importante pub-blicazione.A noi, lo stimolo di proseguire nella veste e con i com-piti che Consiglio di amministrazione e Comitato deidelegati intendessero affidarci.

Il Comitato di Redazione

Assemblea OUA 2010-2012

Distretto Eletto

AnconaGattafoni AngeloGiovannelli Raffaella

BariMarino NicolaMonterisi Domenico RosarioTinto Clemi

BolognaBond LorenzaCavarretta ErcoleNardini StefanoPecci Marzio

BresciaGalli Antonio MariaRossi Norberto

CagliariCabiddu CaterinaOrsini Patrizia

CaltanissettaBaja Nunzio Riggi Michele

CampobassoPietrunti MarioVaccaro Giuseppe

CataniaGennaro GiuseppePizzino Rosario

CatanzaroChimento LucioFischetto Daniele

Distretto Eletto

FirenzeBelli AlbertoRechichi DomenicoSaldarelli LucaStolfi Claudio

GenovaDelucchi Baroni MarcoSalomone GiancarloVariati Nicoletta

L’AquilaTittaferrante GiancarloVassalli Silvana

LecceBonsegna GiuseppeConsales ClaudioMongelli Vitangelo

MessinaPreviti GiovanniRicciardo Tonino

MilanoAcampora ClaudioBosco Maria GraziaCavarsaschi AlbertoCeriotti FiorellaFronte Salvatore PalmiroGiancristofaro AlessandraSarno Ernesto SavioStraniero Alessio

NapoliDe Tilla MaurizioGallozzi MicheleLuparella MarcelloMaione Agostino

ELA PREVIDENZA FORENSE

8

Composizione dell’Assemblea e della Giunta OUA

di Maurizio de Tilla

9

ELA PREVIDENZA FORENSE

Distretto ElettoPalmiero Carlo MariaZambelli Giovanni

PalermoCiccarello LuciliaMarciante Filippo

PerugiaCherubini StefaniaMinci Mauro

PotenzaGramegna PatriziaLeonasi Felice

Reggio CalabriaSurace SantoZumbo Natale

RomaAmoroso GaetanoCatalisano SettimioCerrito CarloGalletti AntoninoGirotti PaolaLepore Giuseppe

Distretto ElettoMaldari PaoloNicodemi Roberto

SalernoCretella MarioFalvella Filippo

TorinoGarrone GiuseppePalmas DomenicoPriotto GiovanniTomatis Elio

TrentoD’Alessandro GiulianoLorenzi Barbara

TriesteSpataro GiuseppeVida Sergio

VeneziaBogoni PaoloLa Bella Giovanna Pozzobon RobertoSportelli Fabio

Giunta centrale OUA 2010-2012

PresidenteAvv. Maurizio de TILLA

Vice Presidenti Avv. Luca SALDARELLIAvv. Nicola MARINO

SegretarioAvv. Fiorella CERIOTTI

TesoriereAvv. Domenico PALMAS

Altri componenti di GiuntaAvv. Agostino MAIONEAvv. Roberto NICODEMIAvv. Roberto POZZOBONAvv. Michele RIGGI

Coordinatore dell’AssembleaAvv. Stefania CHERUBINI

Vice Coordinatore dell’AssembleaAvv. Stefano NARDINI

AAVVOCATURAcongressi forensi

ALA PREVIDENZA FORENSE

10

Un Congresso deludente, ma continuiamo a sperareGrandi speranze e grandi delusioni per il Congresso dell’avvocatura in Genova, che non ha neppure affrontato il grande tema della riforma della professione per il quale pure il CNF, a conclusione del grande lavoro svolto, aveva raccolto interessanti relazioni propositive.

di Dario Donella

Il Congresso era stato precedutoda un evento straordinario per lastoria dell’avvocatura e cioè l’am-pia discussione che si era svolta inSenato, conclusa con l’approvazio-ne di un testo di riforma dell’ordi-namento forense votato pochi giorniprima dell’inizio del Congresso.Il Congresso sarebbe stato la mi-gliore occasione per approfondire,con la presenza di moltissimi avvo-cati e di tutte le rappresentanze del-l’avvocatura, il testo approvato dalSenato ed esprimere giudizi e pro-porre istanze migliorative in vistadell’esame da parte della Cameradei deputati.Ma l’argomento non è stato neppureaccennato.Nelle linee generali, il testo del Se-nato è condivisibile. Esso ha ri-spettato l’impostazione data dallerappresentanze dell’avvocatura,che aveva costituito, assieme al di-segno di legge Casson, la base perl’esame del testo da parte del Se-nato.Infatti, è stata conservata l’ispira-zione di un nuovo ordinamento, cheavesse come scopi principali il mi-glioramento qualitativo della pro-fessionalità degli avvocati e l’attri-buzione all’ordine forense, ed aisuoi Consigli, della funzione princi-pale di tutelare il pubblico interesse,

per un valido e corretto contributodegli avvocati al funzionamentodella giustizia.Vi sono però, nel testo approvato dalSenato, alcune lacune da colmare ederrori da correggere, se lo consen-tirà la durata della legislatura.I punti, che prioritariamente richie-dono l’intervento della Camera deideputati, possono così riassumersi:modifica dell’assurda disciplina deiregolamenti; prescrizione di un li-mite di tempo per l’iscrizione all’al-bo, dopo il superamento dell’esamedi avvocato; cancellazione dell’i-scrizione di diritto per magistrati edocenti universitari.Queste sono correzioni essenziali daapportare, affinché il disegno di leg-ge non sia stravolto.Altri argomenti sarebbero stati me-ritevoli di attenzione da parte delCongresso, perché mal regolati.Accenniamo ad alcuni:– esclusione della rigida tipizzazio-

ne degli illeciti disciplinari;– limitazione degli esoneri dagli ob-

blighi della formazione continua;– semplificazione della procedura

di iscrizione all’albo;– miglioramento della disciplina

della sospensione volontaria;– ampliamento delle norme per il

controllo dell’esercizio effettivo,da considerare presunzione del

permanere della necessaria capa-cità professionale;

– riesame dell’opportunità della se-lezione informatica per partecipa-re all’esame di Stato;

– verifica della concreta possibilitàdi istituire scuole di preparazioneper i praticanti e inoltre verificadell’opportunità della obbligato-rietà della loro frequenza;

– revisione delle norme per l’esa-me di avvocato da rendere com-plete, permanenti, idonee a favo-rire la selezione dei candidati sul-la base della loro cultura giuridi-ca e pratica;

– riesame del procedimento disci-plinare, soprattutto allo scopo disemplificare le regole della com-posizione del collegio giudicante;

– miglioramento e ampliamentodelle norme transitorie.

Nelle relazioni preparate a cura delCNF, molti di questi argomenti era-no stati segnalati ed è un peccatoche queste segnalazioni siano cadu-te nel vuoto.Il Congresso era stato preparato be-ne dal CNF, con la elaborazione ditante relazioni sui temi più attualiper l’avvocatura, le quali dovevanoessere oggetto di approfondimento edi discussione in Congresso.Sarebbe stato quanto mai importan-te e utile segnalare alla Camera dei

11

ALA PREVIDENZA FORENSE

deputati le modifiche rilevanti daapportare al testo dell’ordinamentoforense approvato dal Senato, che èmolto carente.La complessità e difficoltà della ma-teria, la poca attenzione da parte deiparlamentari alle questioni dell’av-vocatura, la tendenza diffusa allaimprovvisazione avrebbero richie-sto che dall’assemblea degli avvo-cati, dopo ampia e approfondita di-scussione, partissero suggerimentiqualificanti idonei a guidare i parla-mentari alla comprensione di un te-sto di legge certamente non facile.I suggerimenti avrebbero potuto fa-vorire l’approvazione di quelle mo-difiche che, secondo l’avvocatura,qualificherebbero la riforma nel mi-gliore dei modi, accrescendo pro-fessionalità e prestigio degli iscritti.Purtroppo, non si è parlato dell’or-dinamento professionale, perchél’attenzione del Congresso è stataattirata soprattutto sulla dibattutaquestione della mediazione-conci-liazione, che è certamente impor-tante, ma non quanto la svolta “sto-rica” della riforma dell’ordinamentoprofessionale, alla quale va ricono-sciuta la correttezza del proposito ditrasformare gli avvocati, miglioran-done la professionalità, affinché es-si siano validi protagonisti della vi-ta giudiziaria e indispensabile guidanei meandri del diritto.È grave responsabilità della presi-denza del Congresso aver ignoratoquello che doveva essere l’argomen-to più importante da porre all’atten-zione dei partecipanti.Altrettanto grave la responsabilitàdella presidenza per non aver con-trollato lo svolgimento dei lavori e

aver consentito una manifestazione,anche troppo vivace, nei confrontidel Ministro di Giustizia, certamen-te ispirata ad un motivo molto vali-do, quale la contrarietà alla proce-dura di conciliazione obbligatoriasenza la presenza necessaria del di-fensore; ma la manifestazione è sta-ta condotta senza rispettare le rego-le di compostezza e dignità, che do-vrebbero contraddistinguere la con-dotta degli avvocati in ogni circo-stanza.Nella confusione, che si è venuta acreare al momento della votazionedelle mozioni è accaduto che ci sia-no state (senza una discussione as-sembleare) le votazioni di due mo-zioni di contenuto nettamente con-trastante sull’argomento delle spe-cializzazioni mentre evidentemente,approvata la prima, era precluso ilvoto sulla seconda.Si è manifestata, in questa occasio-ne, una incomprensibile contrarietàalle specializzazioni, che vanno in-vece favorite perché in esse sta l’av-venire della professione.Abbiamo avuto la conferma di unatendenza conservatrice di molti av-vocati che ostacolano le innovazioninecessarie per superare il grave sta-to di crisi culturale ed economicadella professione.

� � �

Per quanto riguarda la Cassa di pre-videnza forense, dobbiamo lamen-tare che il Senato non abbia volutoapprovare un comma, dalla stessaCassa proposto, per correggere l’in-giusto meccanismo dell’accerta-mento di incompatibilità, anche re-mote, che determinano l’inefficaciaper qualche tempo dell’iscrizione

alla Cassa. Inoltre, non è stato cor-rettamente disciplinato il sistema diaccertamento dell’esercizio effetti-vo della professione, che la Cassaha proposto, ispirato ai criteri di ac-certamento dell’esercizio continua-tivo richiesto per l’efficacia dellaiscrizione alla Cassa Forense. Sug-gerimenti del Congresso su questiargomenti avrebbero favorito lacomprensione della loro importanzae l’opportunità di accogliere leistanze della Cassa.La nostra Cassa di previdenza desi-dera che una valida legge dell’ordi-namento professionale sia sollecita-mente approvata, perché il miglio-ramento della condizione degli av-vocati è evento importante per l’at-tuazione di una valida previdenza.La Cassa si batterà per ottenerequesto risultato, rammaricandosiche siano emersi nell’avvocaturavecchi contrasti che ostacolano, an-ziché favorire, il raggiungimentodegli obiettivi che dovrebbero esse-re comuni.

� � �

Occorre, dunque, rivolgere un invitoa tutti per un sereno confronto percostruire una vera unità dell’avvo-catura, tuttora mancante.Tutto ciò nonostante, continuiamo asperare:– che venga sollecitamente appro-

vato il testo del nuovo ordinamen-to professionale, migliorandone ilcontenuto nelle parti più carenti;

– che il processo di creazione del-l’unità dell’avvocatura riprendacon rinnovato impegno, conumiltà di tutti, nel vero interessedell’avvocatura, che vuol dire nel-l’interesse della giustizia.

13

ALA PREVIDENZA FORENSE

AAVVOCATURA

i dibattiti

Il 20 marzo scorso ha acquistato ef-ficacia il comma 1 dell’articolo 5del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28 relativo all’esperimentoobbligatorio della mediazione fina-lizzata alla conciliazione delle con-troversie civili e commerciali. Sitratta di una norma che l’Avvocatu-ra italiana ha da subito contrastatoritenendo che essa violi palesemen-te il diritto costituzionale di agire ingiudizio riconosciuto a tutti i citta-dini (art. 24 Cost.) e altre disposi-zioni costituzionali (artt. 3, 76 e 77Cost.), oltre a normative europee re-cepite dall’ordinamento italiano,creando oltretutto una criticabilesproporzione tra la soluzione adot-tata e lo scopo perseguito dal legi-slatore di ridurre il peso del conten-zioso e diminuire i tempi del pro-cesso civile.Credo che questa sia la sede oppor-tuna per ripercorrere i tratti salientidell’azione di contrasto intentata inprima linea dall’Avvocatura milane-se, evidenziando i profili di criticitàpiù rilevanti e problematici del de-creto legislativo 28 e del relativo re-golamento di attuazione (d.m.180/2010).Il Consiglio dell’Ordine degli Avvo-cati di Milano, anche attraverso l’a-zione condivisa con gli altri ordiniforensi lombardi, ha preso posizio-

ne rispetto alla disciplina sulla me-diazione già dall’autunno 2009,quando il Ministero della Giustiziadiffuse lo schema di quello che nelmarzo dell’anno successivo sarebbedivenuto il decreto legislativo 28che ha attuato la delega in questamateria.Proprio di ottobre e novembre del2009 sono, infatti, i primi documen-ti di analisi nei quali abbiamo evi-denziato le problematiche legate al-l’applicazione delle disposizionisull’obbligatorietà del tentativo diconciliazione, al rischio di conflittidi interessi e alla mancanza di indi-pendenza e imparzialità degli orga-nismi e dei mediatori, o, ancora, al-la nullità – in seguito tradotta in an-nullabilità – del contratto tra avvo-cato e cliente nel caso in cui siaomessa, nel primo colloquio conquest’ultimo, l’informazione pre-ventiva e per iscritto circa la possi-bilità di ricorrere alla mediazione.Da allora, gli sforzi compiuti per fa-re comprendere in sede governativa,ministeriale e parlamentare la gra-vità delle prospettive emergenti daltesto (nel mentre entrato in vigore)si sono intensificati a mano a manoche, su questo fronte, abbiamo do-vuto constatare la chiusura da partedel Ministero.Diverse sono state infatti le delibere

che, sia come Ordine sia comeUnione Lombarda degli Ordini Fo-rensi, abbiamo adottato per manife-stare la nostra contrarietà rispettoalle modalità con le quali è stata da-ta attuazione alla delega in materiadi mediazione contenuta nella legge69 del 2009.Perché voglio qui ribadirlo: noi av-vocati non siamo contrari alla possi-bilità di sviluppare strumenti conci-liativi stragiudiziali che consentanola definizione delle controversie intempi rapidi e con pochi costi per icittadini, così sgravando anche lagiustizia ordinaria di una quota rile-vante di contenzioso. Ma non pos-siamo accettare una norma che limi-ta in modo ingiustificato il dirittocostituzionale ad adire il giudice or-dinario; che obbliga ad esperire ilprocedimento di mediazione e san-ziona nel successivo processo da-vanti al giudice chi ritiene di nondovervi aderire o di rifiutare la pro-posta avanzata dal mediatore; chesta generando la prolificazione in-controllata di organismi (dato delMinistero del 28 aprile: sono 260 gliorganismi iscritti al registro), in re-lazione ai quali è lecito chiedersi sesia stato effettuato un qualche con-trollo da parte degli uffici ministe-riali.Contro questo tipo di mediazione si

L’Avvocatura e la media-conciliazioneL’argomento della media-conciliazione è oggi il più dibattuto tra gli avvocati.

Si sono formati molti organismi di mediazione e molti stanno per essere approvati, tra questi, anche alcuni organizzati dai Consigli degli ordini forensi.

È ovvio che a questi ultimi gli avvocati dovrebbero dare la preferenza nelle pratiche loro affidate.

di Paolo Giuggioli

AAVVOCATURAi dibattiti

ALA PREVIDENZA FORENSE

14

è dunque schierato l’Ordine degliAvvocati di Milano, intensificandonegli ultimi mesi le attività a soste-gno delle iniziative di protesta e disensibilizzazione dirette a sollecita-re il rinvio dell’entrata in vigore e ilripensamento complessivo dellesuddette norme nonché a informarel’opinione pubblica circa gli effettidistorsivi sul diritto all’accesso allaGiustizia causati dalla loro applica-zione.È fatto risaputo che abbiamo ripetu-tamente chiesto invano, anche diret-tamente al Ministro Alfano, il rinviodell’entrata in vigore dell’obbliga-torietà della mediazione per tutte lematerie. L’opzione di concedere ilrinvio alle sole materie del condo-minio e del risarcimento del dannoderivante dalla circolazione di vei-coli e natanti (realizzata – com’ènoto – in sede di conversione del d.l.225/2010 cd. Milleproroghe) non hacerto risolto i diversi vizi della di-sciplina sotto il profilo giuridico danoi denunciati in ogni modo.Finalmente i principali profili di cri-ticità evidenziati dall’Avvocatura intutti questi mesi hanno trovato unasolida conferma nell’ordinanza delTar per il Lazio del 12 aprile, con laquale sono stati rinviati gli atti allaCorte Costituzionale per il vaglio dialcune delle questioni di legittimitàcostituzionale sollevate dai ricorren-ti (OUA e altre rappresentanze degliavvocati) e ritenute dagli stessi giu-dici amministrativi non manifesta-mente infondate. Si tratta, naturalmente, di un punto afavore per tutti noi e specie per i cit-tadini, oltre ad un ufficiale avvalora-mento della tesi da noi sempre so-stenuta dell’incostituzionalità deltentativo di conciliazione obbligato-rio quale condizione di procedibilitàdella domanda giudiziale prevista

dal decreto legislativo 28/2010, chedovrebbero indurre ad un riflessionecoloro che hanno bollato le protestedell’Avvocatura come meri tentatividi difesa corporativistica.Il prossimo passo dell’Ordine diMilano contro la mediazione obbli-gatoria sarà il ricorso alla Corte Co-stituzionale per dare sostegno alleeccezioni di incostituzionalità rile-vate nella normativa.Esistono, come già accennato, di-versi aspetti del dettato normativodel d.lgs. 28/2010 e del d.m.180/2010 che pongono seri dubbisulla legittimità, oltre che sulla co-stituzionalità dell’intera disciplina. Del resto, il titolo che ho scelto peril presente articolo è eloquente: so-no piuttosto forti i dubbi che la me-diazione ex decreto 28 favoriscaoggettivamente i privati, che netrarranno vantaggio a livello econo-mico sia sotto l’aspetto della forma-zione dei mediatori sia nello svolgi-mento dell’attività di mediazionestessa, senza assicurare un risultatopositivo per il cittadino. Inoltre, lospostamento obbligatorio della tu-tela dei diritti dei singoli dall’am-ministrazione statale a soggetti pri-vati costituiti in forma di società in-duce a chiedersi come possano es-sere imparziali e “terzi” i mediatoriche si troveranno di fronte i cittadi-ni, da un lato, e i poteri forti dal-l’altro.La mediazione obbligatoria è unainfelice “trovata” italiana: in tuttigli altri Paesi europei ed occidenta-li l’istituto della mediazione e del-la conciliazione hanno carattere fa-coltativo. L’Italia si distingue dun-que in negativo, tra gli Stati demo-cratici del Mondo, per ostacolaregravemente l’accesso alla Giustiziache la Costituzione garantisce atutti (art. 24), attraverso la coerci-

zione dei cittadini per la tutela deidiritti e l’imposizione di costi rile-vanti. Ciò è inaccettabile, specie inconsiderazione del fatto che, pergiunta, da noi la mediazione è ob-bligatoria anche per questioni mol-to complesse e di grande valore,senza l’assistenza di un avvocato,senza competenza territoriale e concosti sostenuti, quando invece neglialtri Paesi la mediazione funzionaanche perché incide sulle pratichedi modesta entità, rispetto alle qua-li i margini di trattativa sono piùampi. Un altro elemento critico della me-diazione finalizzata alla conciliazio-ne in Italia si rinviene nel fatto stes-so che sia nata nella legge delega(69/2009) con l’obiettivo di ridurreil peso del contenzioso nonché di-minuire i tempi del processo civile.Ma è pura utopia pensare che i pro-blemi della Giustizia italiana si ri-solvano con gli strumenti alternati-vi!Ulteriori perplessità nascono dallafissazione di criteri inadeguati perl’individuazione degli organismi diconciliazione e dei requisiti per di-ventare mediatori.Particolare problematicità suscitanoaltresì i punti E (indipendenza, im-parzialità) ed F (numero dei media-tori) dell’articolo 4 comma 2 deld.m. 180/2010 e il punto A del com-ma 3 (qualificazione dei mediatori)del medesimo articolo. Ora mi chie-do: quali devono essere queste ga-ranzie di indipendenza ed imparzia-lità degli organismi? La norma, conla sua voluta vaghezza, apre le por-te della mediazione a organismi didiretta o anche solo di indirettaemanazione di enti esponenziali diinteressi di parte, ai quali questi ul-timi affideranno la gestione del con-tenzioso tra i propri iscritti e sogget-

ti terzi. Ma non solo: i criteri del de-creto 180 rendono possibile inastratto la registrazione di un nume-ro illimitato di organismi. Il previstonumero minimo di cinque mediatoriconsente, ad esempio, che ogni stu-dio legale, da solo o in associazionecon altri, possa istituire il proprioorganismo di mediazione; e lo stes-so vale per chiunque altro soggettoche abbia conseguito una laureatriennale o sia iscritto a qualunqueordine professionale.Anche relativamente alla formazio-

ne dei mediatori la disciplina in esa-me dà adito a dubbi: da un lato, in-fatti, il regolamento ministeriale hafissato requisiti di qualificazioneprofessionale dei mediatori assolu-tamente inadeguati. Dall’altro, ilfatto che ad oggi sono stati accredi-tati dal Ministero 170 enti formato-ri, che appunto svolgono i corsi for-mativi previsti di almeno 50 ore perun costo medio di 1.000 euro, pale-sa che sia stato fiutato un gran busi-ness dietro alla formazione dei nuo-vi mediatori. Dunque: boom di ri-

chieste, boom di entrate monetarieper gli enti, e contestuale aumentodel rischio – per coloro che intendo-no diventare mediatori – di iscriver-si ad organizzazioni truffaldine. Èchiaro che occorre fissare dei palet-ti qualitativi ulteriori a tutela del-l’affidamento dei cittadini verso ilservizio prestato da questa figuraprofessionale.Auspichiamo, quindi, che arrivi pre-sto la conferma delle eccezioni di il-legittimità da parte della Corte Co-stituzionale.

15

ALA PREVIDENZA FORENSE

AAVVOCATURAdiritto processuale

ALA PREVIDENZA FORENSE

16

Le impugnazioni […] sono essenziali perché consentono per

un verso di prevenire eventualiabusi, per l’altro di porre rimedio

alle decisioni giurisprudenziali ingiuste ed errate, e per l’altro

ancora di dare trasparenza e credibilità a tutto il processo.

[F. CIPRIANI, Diritti fondamentalidell’Unione europea e diritto

d’impugnare, in ID., Il processo civile nello Stato democratico,

Napoli, 2006, 209].

1. Premessa: un nuovod.d.l. sulla giustizia civileIl 9 febbraio 2011 il Consiglio deiMinistri ha approvato un d.d.l., pre-sentato dal Ministro della Giustizia,recante «Interventi in materia di ef-ficienza del sistema giudiziario». Come si apprende dalla relazione

ministeriale, l’articolato si proponed’introdurre talune «disposizioninecessarie per consentire la ridu-zione del contenzioso civile pen-dente, attraverso l’adozione di ri-medi specificamente volti ad incre-mentare la produttività del sistemagiudiziario civile». Più in partico-lare, esso punta da una partesull’«apporto temporaneo di ener-gie intellettuali esterne al sistema,che si affiancano a quelle del giudi-ce nella gestione e nella decisionedella controversia, senza però so-stituirlo, ma fornendogli importan-ti strumenti per una più efficace or-ganizzazione del lavoro» e, dall’al-tra, sull’«adozione di rimedi pro-cessuali tendenti a una razionaliz-zazione delle risorse esistenti».È subito il caso di avvertire che, sesi prescinde dalla misura prevista

dall’art. 8 dell’articolato (la quale,tuttavia, è destinata a essere finan-ziata dal gettito derivante dall’au-mento del contributo unificato per igiudizi d’impugnazione), si trattaper l’ennesima volta di interventi“a costo zero”. Il che non può nondestare preoccupazione, dal mo-mento che – come hanno ampia-mente dimostrato le riforme succe-dutesi negli ultimi anni – esiste unsolo modo per intervenire sul pro-cesso senza potenziarne le strutturee investire in risorse: ridurre i pote-ri e le garanzie fondamentali delleparti, per un verso condizionando ildiritto di azione1 e, per l’altro,comprimendo entro limiti sempremeno accettabili il diritto alla dife-sa, a cominciare da quella sua ma-nifestazione essenziale che è il di-ritto di impugnare2.

1 L’esempio più recente è offerto dalla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», che, nelle mate-rie di cui all’art. 5, 1° comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda. Sul punto, v. le perples-sità di A. PROTO PISANI, Appunti su mediazione e conciliazione, in Foro it., 2010, V, 143 s.; G. SCARSELLI, La nuova mediazione e concilia-zione: le cose che non vanno, ibid., 148; G. MONTELEONE, La mediazione «forzata», in Giusto proc. civ., 2010, 21 ss., spec. 25. 2 Nel senso che il diritto all’impugnazione costituisce una componente essenziale del diritto alla difesa, v., per tutti, E. ALLORIO, Diritto al-la difesa e diritto al gravame, in Riv. dir. proc., 1975, 665, nonché G. TRISORIO LIUZZI, Il diritto alla difesa, in Studi in onore di Carmine Pun-zi, I, Torino, 2008, 547 ss.

Efficienza del sistema giudiziario e diritto all’impugnazione(a proposito di un recente disegno di legge)Nelle proposte legislative e nei dibattiti, il processo civile è ingiustamente trascurato, mentre ha un rilievo determinante per il funzionamento della giustizia. Il nuovo d.d.l. presentato dal governo offre lo spunto per esaminare alcune questioni rilevanti.

di Gianpaolo Impagnatiello

17

ALA PREVIDENZA FORENSE

2. Apporto di «energie intellettuali esterne» e «razionalizzazione delle risorse»Le misure funzionali all’apporto di«energie intellettuali esterne» sonosostanzialmente due:– il reclutamento, previe apposite

convenzioni e a titolo gratuito, digiovani dottorandi di ricerca, spe-cializzandi nelle professioni legalie praticanti avvocati, per assisteree coadiuvare i magistrati che nefacciano richiesta nelle loro ordi-narie attività, anche con compitidi studio (art. 2 del d.d.l.);

– l’istituzione di una nuova figura dimagistrato, il giudice ausiliario,da reperire tra avvocati dello Sta-to a riposo e magistrati a riposo,da destinare alle sezioni civili deitribunali e delle corti d’appello colcompito precipuo di occuparsidelle «cause mature per la deci-sione» – con buona pace del prin-cipio chiovendiano di immedia-tezza3 – e da retribuire “a cotti-mo”, ossia per ogni sentenza chedefinisce il processo e per ogniverbale di conciliazione (art. 8).

Quanto ai rimedi processuali ten-denti alla «razionalizzazione dellerisorse», l’art. 1 del d.d.l. prevedeinnanzi tutto che i presidenti dei tri-bunali e delle corti d’appello si doti-no di un «programma per la gestio-ne del contenzioso civile pendente eper l’attuazione nel settore civile delprincipio di ragionevole durata delprocesso di cui all’articolo 111 del-la Costituzione», nel quale va defi-nito, tra l’altro, l’ordine di prioritànella trattazione dei procedimenti

pendenti, individuati secondo criterioggettivi ed omogenei che tenganoconto della durata della causa, an-che con riferimento agli eventualigradi di giudizio precedenti, e in su-bordine della sua natura e del suovalore. In secondo luogo – e si tratta dellaparte forse più cospicua dell’arti-colato – vengono introdotte talunemisure dirette a incidere, in variomodo, sulla garanzia dell’impu-gnazione.

3. La deflazione dei giudizidi appello e di cassazioneL’art. 4, sotto la rubrica «Misurestraordinarie per la riduzione delcontenzioso civile pendente davantialla Corte di cassazione e alle cortid’appello», introduce in tali giudiziun nuovo onere a carico (della can-celleria e) delle parti. Più precisa-mente, nei giudizi pendenti in corted’appello da oltre due anni primadell’entrata in vigore della legge ein quelli di cassazione relativi a ri-corsi avverso pronunce pubblicateprima dell’entrata in vigore dellalegge 69/2009, la cancelleria avvisale parti costituite dell’onere di pre-sentare entro sei mesi un’istanza diprelievo, avvertendole delle conse-guenze di cui al successivo 2° com-ma; il quale soggiunge che «i ricor-si si intendono rinunciati se nessunadelle parti, con istanza sottoscrittapersonalmente dalla parte, dichiarala persistenza dell’interesse alla lorotrattazione entro il termine perento-rio di sei mesi dalla ricezione del-l’avviso di cui al comma 1».Come si legge nella relazione, lo

scopo della previsione è di «elimi-nare i numerosi ricorsi non sorrettida un effettivo e persistente interes-se della parte che ha dato impulso alprocedimento», favorendone l’e-stinzione. Al di là di ogni considera-zione in merito all’opportunità diuna siffatta misura “acceleratoria”,che affida alla mors litis la riduzio-ne del contenzioso in sede di grava-me, la disposizione solleva alcuniproblemi. Innanzi tutto, è a dir pocobizzarro che la dichiarazione di“persistenza” dell’interesse alla de-cisione debba provenire dalla partepersonalmente e non dal difensoremunito di procura. Sotto un diversoprofilo, mentre non v’è dubbio cheil primo comma si riferisce tanto aigiudizi di cassazione quanto a quel-li d’appello, il tenore del 2° comma,che discorre di «ricorsi», e del 3°comma, a norma del quale l’estin-zione va dichiarata dal presidentecon decreto, in chiara analogia conquanto previsto dall’art. 391 c.p.c.,induce a domandarsi se la disciplinain essi contenuta sia applicabile, ol-tre che ai giudizi di cassazione, an-che a quelli d’appello. La necessitàdi dare un senso alla disposizione,che altrimenti ne sarebbe del tuttopriva, costringe a rispondere affer-mativamente, attribuendo il riferi-mento ai ricorsi a un lapsus calamie la previsione del 3° comma a una(consapevole?) scelta dei conditoresdi estendere al giudizio d’appellouna modalità decisoria tipica diquello di legittimità.In terzo luogo, non è chiaro cosaaccada allorquando, pendente unapluralità di appelli o di ricorsi av-

3 Enunciato nell’art. 2 del c.d. progetto Chiovenda del 1920, a norma del quale «non possono concorrere alla pronunziazione della sen-tenza se non quegli stessi giudici che hanno assistito al dibattimento»: v. G. CHIOVENDA, Relazione sul progetto di riforma del procedimen-to elaborato dalla Commissione per il dopo guerra, in ID., Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), a cura di A. Proto Pisani, II, Mi-lano, 1993, 44 ss.

AAVVOCATURAdiritto processuale

verso la medesima sentenza, l’i-stanza di prelievo sia stata presenta-ta solo per alcuni. In tale eventua-lità, dovendosi decidere alcune im-pugnazioni e dichiarare l’estinzionedi altre, l’art. 391 prevede, per ov-vie esigenze di economia proces-suale, che la dichiarazione di estin-zione abbia luogo con sentenza, mala perentorietà del 3° comma del-l’art. 4 d.d.l. rende per lo meno in-certa tale soluzione, finendo col co-stringere il presidente a provvederecon decreto anche se il collegio do-vrà pronunziare sentenza.Infine, la disposizione non precisacome l’istanza di prelievo si coordi-ni con le altre attività tipiche deigiudizi di appello e di cassazione. Inparticolare, è lecito chiedersi se l’i-stanza di prelievo sia necessaria an-che qualora, nei sei mesi successivialla comunicazione dell’avviso dicui al 2° comma, la parte abbia de-positato conclusionali e/o replichein appello oppure le memorie di cuiagli artt. 378 e 380-bis c.p.c., attesoche tali atti dimostrano inequivoca-bilmente l’interesse a che l’appelloo il ricorso in Cassazione sia deciso.Tuttavia, la previsione per la qualel’istanza di prelievo è sottoscrittapersonalmente dalla parte induce aritenere che essa sia necessaria an-che in tali eventualità (salvi, direi,per lo meno i casi in cui la parte stain giudizio personalmente…).

4. Lo snellimento del proce-dimento d’appelloPer snellire ulteriormente i giudizid’appello, l’art. 6 prevede due pic-

cole modifiche degli artt. 350 e 352c.p.c. Quanto al primo, viene espressa-mente – e direi opportunamente4 –stabilita la possibilità che l’assun-zione delle prove sia delegata dalpresidente a un componente delcollegio. L’art. 352 viene invece ritoccatomediante la previsione che la deci-sione, oltre che con le consuete mo-dalità (e cioè a seguito di trattazionescritta o mista), può aver luogo anorma dell’art. 281-sexies c.p.c.(decisione a seguito di trattazioneorale) o del nuovo art. 281-decies.

5. Motivazione “breve” del-la sentenza e condizioni delgravameL’introduzione dell’art. 281-deciesc.p.c., prevista dall’art. 5 del d.d.l.,rappresenta per molti versi il cardi-ne dell’articolato. La norma, che,come si è testé accennato, è applica-bile anche in appello nonché ai giu-dizi pendenti5, mira non soltanto asemplificare il compito decisoriodel giudice, “asciugando” il conte-nuto della motivazione, ma anche acondizionare l’impugnabilità dellasentenza. L’art. 281-decies, 1° comma, preve-de infatti che, entro trenta giornidalla scadenza del termine per il de-posito delle memorie di replica, ilgiudice, anziché decidere, possa fis-sare con decreto una nuova udienza«per la pronuncia della sentenza conmotivazione breve». In tale udienza,che deve celebrarsi nei successivitrenta giorni, il giudice pronuncia

sentenza dando lettura del dispositi-vo ed elencando sommariamente averbale i fatti rilevanti, le fonti diprova e i principî di diritto su cui ladecisione è fondata, anche conesclusivo riferimento a precedenticonformi, ovvero a contenuti speci-fici degli scritti difensivi o di altriatti di causa. La sentenza s’intendepubblicata con la sottoscrizione daparte del giudice del verbale che lacontiene ed è immediatamente de-positata in cancelleria.A norma del 2° comma, le parti cheintendono impugnare hanno l’oneredi chiedere, con atto depositato incancelleria nel termine perentorio diquindici giorni dalla pronuncia del-la sentenza, la motivazione “estesa”redatta ai sensi dell’art. 132, 1°comma, n. 4, c.p.c., che il giudicedeposita nei successivi trenta giorni. Dal deposito, del quale è data im-mediata comunicazione alle particostituite, decorre il termine di cuiall’art. 327, 1° comma, c.p.c. e lasentenza può essere notificata ai finidella decorrenza del termine breveper impugnare.Insieme con l’art. 281-decies, e acompletamento della disciplina inesso contenuta, il d.d.l. prevede:a) l’introduzione nell’art. 282 c.p.c.

di un 2° comma, a norma delquale la sentenza è provvisoria-mente esecutiva a seguito dellapronuncia in udienza, anche sesia domandata la motivazioneestesa;

b) l’aggiunta di un art. 324-bisc.p.c., rubricato «Non impugna-bilità della sentenza», per il qua-

ALA PREVIDENZA FORENSE

18

4 La delegabilità dell’assunzione delle prove in appello era stata auspicata già da F. CIPRIANI, Giudice collegiale e prove assunte da giudi-ce delegato, in Foro it., 1996, I, 1021 ss., e in ID., Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997, spec. 183 ss.5 Lo si desume dal 5° e ultimo comma dell’art. 5 del d.d.l., a norma del quale nei giudizi pendenti nei quali una o più parti siano state di-chiarate contumaci, l’art. 281-decies si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, una delle parti costi-tuite abbia notificato al contumace l’avviso che la motivazione della sentenza può essere resa in forma breve.

19

ALA PREVIDENZA FORENSE

le, se nessuna delle parti ha chie-sto la motivazione estesa, la sen-tenza resa ai sensi dell’art. 281-decies, 1° comma, non è soggettaai mezzi ordinari d’impugnazio-ne di cui all’art. 324;

c) l’aumento del cinquanta per cen-to del contributo unificato neigiudizi d’impugnazione;

d) l’introduzione nell’art. 14, 1°comma, del d.p.r. 115/2002, di uncomma 1-bis, a norma del qualela parte che per prima deposita larichiesta di motivazione estesadella sentenza è tenuta al paga-mento contestuale del contributounificato dovuto per il successivogrado di giudizio;

e) infine, in considerazione dellaperdita del diritto d’impugnareconseguente alla mancata propo-sizione dell’istanza di redazionedella motivazione estesa, l’ag-giunta nell’art. 163, n. 7, c.p.c. diun ulteriore, apposito avverti-mento da rivolgere al convenuto,la cui mancanza dà luogo a nul-lità della citazione, a norma del-l’art. 164, e che va ad arricchirevieppiù il catalogo delle informa-zioni e delle avvertenze che il di-fensore dell’attore è tenuto a for-nire al proprio assistito e allacontroparte nell’instaurare il giu-dizio6.

6. Segue: considerazioni criticheCosì sommariamente descritto ilcontenuto degli interventi sulla mo-tivazione e sull’impugnabilità dellasentenza, è agevole comprenderne ilsenso. Da un canto, la sentenza vie-

ne “sommarizzata”, nel senso preci-puo che dal giudice non si pretendepiù una chiara presa di posizionesulle allegazioni delle parti, sulle ri-sultanze istruttorie e sulle regole didiritto applicate alla decisione, masi considera sufficiente una generica– sommaria, appunto – indicazionedi ciò che egli ritiene rilevante per laformazione del proprio convinci-mento; dall’altro, di tale «dispositi-vo corredato»7 viene esclusa l’auto-noma impugnabilità, atteso che, perpoter impugnare, il soccombente hal’onere di chiedere entro un brevis-simo termine perentorio la motiva-zione in forma estesa (arg. ex art.324-bis) e, contestualmente, di pa-gare il contributo unificato “rincara-to” del futuro (e solo eventuale) giu-dizio di gravame.Sono evidenti le analogie, ma anchele differenze, rispetto ad altri istitutigià previsti dal c.p.c. In primo luogo, la sentenza con mo-tivazione breve si differenzia dalladecisione a seguito di trattazioneorale, di cui all’art. 281-sexies, nontanto e non solo per quel che con-cerne il quantum e il quomodo dellamotivazione, ma piuttosto per il fat-to che, mentre quella prevista dal-l’art. 281-sexies è una sentenza or-dinariamente impugnabile, la sen-tenza di cui al nuovo art. 281-deciesè di per sé non impugnabile.In secondo luogo, l’istituto in esameha in comune con l’ordinanza suc-cessiva alla chiusura dell’istruzione,di cui all’art. 186-quater c.p.c., iltentativo di rimodulare, senza vio-larla apertamente, la garanzia costi-tuzionale della motivazione, ma se

ne discosta per almeno due buoneragioni: innanzi tutto, a differenzadell’art. 186-quater, l’art. 281-de-cies non ha l’imperdonabile difettodi poter operare solo su istanza diparte; inoltre, mentre l’inerzia dellaparte rende l’ordinanza successivaalla chiusura dell’istruzione impu-gnabile alla stessa stregua della sen-tenza, nel caso di cui all’art. 281-de-cies l’inerzia della parte è punitacon la definitiva perdita del poteredi impugnare.La relazione ministeriale tiene adassicurare non solo che il meccani-smo introdotto dall’art. 281-deciesc.p.c. è in linea con l’art. 111, 6°comma, Cost., ma anche che la mo-tivazione breve è sufficiente a ren-dere «riconoscibile l’iter logico se-guito dal giudice» e «definibile ilcontorno del giudicato, che, in pre-senza del solo dispositivo (non cor-redato affatto), non sarebbe enu-cleabile». Può darsi. Si fa però strada un dub-bio: se la motivazione breve basta arendere intelligibile il ragionamentodel giudice e a far capire alle parti see perché il giudice ha sbagliato,vuol dire che la motivazione estesaè del tutto superflua, così che non sivede per quale ragione la parte chevuole impugnare debba necessaria-mente richiederla. Tra il considerare“autosufficiente” la motivazionebreve e il condizionare il gravamealla motivazione estesa vi è un evi-dente salto logico, che può esserecolmato unicamente prendendo attoche il solo obiettivo dei conditores èdi scoraggiare surrettiziamentel’impugnazione.

6 Il pensiero va, in particolare, all’obbligo d’informativa relativo all’uso della mediazione per le controversie civili e commerciali, previstodall’art. 4, 3° comma, del d.lgs. 28/2010 (sul quale v., da ultimo, G. TRISORIO LIUZZI, La nuova disciplina della mediazione. Gli obblighiinformativi dell’avvocato, in Giusto proc. civ., 2010, 979 ss.).7 Così la relazione ministeriale.

AAVVOCATURAdiritto processuale

ALA PREVIDENZA FORENSE

20

Insomma, se è vero che la motiva-zione costituisce un cardine del giu-sto processo e l’impugnazione unpresidio irrinunciabile del diritto al-la difesa, questo d.d.l. tenta in tutti imodi di costringere le parti a farne ameno, ponendole di fronte a deter-renti economici e psicologici di nonpoco conto. È facile, infatti, imma-ginare l’entusiasmo col quale i giu-dici accoglieranno le richieste deisoccombenti di redigere la motiva-zione in forma estesa. Ed è da do-mandarsi a quale titolo l’erario pos-sa pretendere dalla parte soccom-bente il pagamento anticipato delcontributo unificato del giudizio digravame, non solo per l’ovvia ragio-ne che la motivazione appartienestrutturalmente al procedimento nelquale è pronunziata la sentenza, maanche perché la richiesta della moti-vazione estesa non implica che ilgravame sarà certamente proposto.Si aggiungano ancora un paio diconsiderazioni. La non impugnabilità prevista dal-l’art. 324-bis c.p.c. non incide sullagaranzia stabilita dall’art. 111, 7°comma, Cost., producendo, se nonerro, la paradossale conseguenza direndere la sentenza motivata in viabreve – della quale è indubbio ilcontenuto definitivo e decisorio – ri-corribile in Cassazione per violazio-ne di legge. Sotto un diverso profilo, l’opzioneufficiosa per la decisione con moti-vazione breve è destinata a essereesercitata proprio nel momento incui, precisate le conclusioni e scam-biate conclusionali e repliche, a nor-ma dell’art. 190 c.p.c., il giudice

(monocratico) dovrebbe ormai de-positare la sentenza. Non sono chia-re – né sono esplicitate nella rela-zione ministeriale – le ragioni per lequali non si è previsto, in analogiacon l’art. 281-sexies, che il potere indiscorso debba essere esercitato inun momento precedente, ossia al piùtardi nell’udienza di precisazionedelle conclusioni. Si può presumereche la ratio stia nel consentire algiudice monocratico di optare per ladecisione in forma breve nel mo-mento in cui, avendo a disposizioneconclusionali e repliche e dovendodepositare la sentenza, è nelle con-dizioni di valutare appieno la possi-bilità di motivare in modo somma-rio. Se così è, però, non si compren-de perché, in caso di decisione col-legiale, il termine per pronunziare ildecreto di fissazione dell’udienzanon sia stato stabilito in sessantagiorni, che sono quelli che, a normadell’art. 275 c.p.c., il collegio ha adisposizione per depositare la sen-tenza. Sta di fatto che il sistema delineatodall’art. 281-decies produce l’in-conveniente di provocare ipso factoun allungamento dei tempi di defi-nizione della controversia. D’altraparte, è ben vero che l’art. 281-de-cies pone per la celebrazione dell’u-dienza un termine di trenta giorni,ma, come insegna l’esperienza, èverosimile che tale termine sarà ri-spettato molto di rado.Lo stesso dicasi per il termine, puredi trenta giorni, previsto per il suc-cessivo deposito della motivazionein forma estesa. Qui vi è però un’ul-teriore complicazione, derivante dal

fatto che la sentenza è provvisoria-mente esecutiva fin dalla sua pro-nunzia in udienza. Orbene, anche anon voler considerare che, a strettorigore, di provvisoria esecutività hasenso parlare solo in riferimento auna sentenza impugnabile nei modiordinari, e quella di cui all’art. 281-decies non lo è, tale esecutivitàprovvisoria – diciamo così – “alquadrato”8 non è suscettibile di so-spensione. L’inibitoria, infatti, es-sendo legata al gravame da un nessodi rigida strumentalità9, potrà esseredomandata solo con l’impugnazioneed è perciò condizionata al depositodella motivazione estesa. Sarebbestato perciò opportuno, se non altroa evitare palesi profili d’incostitu-zionalità, prevedere un meccanismoanalogo all’appello con riserva deimotivi nel rito del lavoro, esperibilenelle more del deposito della moti-vazione estesa al solo fine di rende-re immediatamente proponibile l’i-stanza d’inibitoria.

7. ConclusioniIn conclusione, il reclutamento digiovani valorosi per coadiuvare ilgiudice nell’esercizio delle propriefunzioni va salutato con sicuro favo-re (salvo, forse, con riguardo alla fi-gura del dottorando di ricerca, la cuivocazione è la ricerca scientifica enon la formazione professionale).Desta invece qualche perplessità laproposta di attribuire ai giudici ausi-liari il compito di affiancare o sosti-tuire il giudice togato esclusivamen-te nel momento della decisione, nul-la ostando a che essi siano investitianche di altre funzioni.

8 Nel senso che essa prelude alla vera esecutività provvisoria, che riguarderà la sentenza resa impugnabile dal deposito della motivazioneestesa.9 Sul punto, sia consentito rinviare a G. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, I, ed. aggiornata, Mila-no, 2010, 425 ss.

21

ALA PREVIDENZA FORENSE

Infine, è auspicabile che le misure“acceleratorie” di cui agli artt. 4, 5e 7 del d.d.l. siano oggetto di un ri-pensamento radicale. L’efficienzadella giustizia civile va certamenteperseguita, ma il prezzo che siffatte

riforme rischiano di far pagare al-l’equilibrio complessivo del pro-cesso appare in tutta franchezzatroppo elevato: ben vengano formedi semplificazione della sentenza,che non si sostanzino però in una

drastica relevatio ab onere moti-vandi; ma rendere oltremodo im-pervio l’accesso all’impugnazionesignifica vulnerare irrimediabil-mente la garanzia prevista dall’art.24, 2° comma, Cost.

AAVVOCATURArecensione

ALA PREVIDENZA FORENSE

22

Testamento d’avvocato di Ivone Cacciavillani

di Remo Danovi

IVONE CACCIAVILLANI, Testamentod’avvocato, Padova, Cedam, 2010Recensione di Remo Danovi

L’Autore spiega che Testamento nonè solo un atto di ultima volontà, maè anche l’atto di attestare, cioè di te-stimoniare. Ed è in questa differen-ziazione, apparentemente modesta,che è tutta la grandezza del libro diIVONE CACCIAVILLANI, che ripercor-re mezzo secolo di avvocatura “vis-suto intensamente e con radicalecoinvolgimento”.In effetti, il lascito testamentario èquello che risulta in appendice, tren-ta pagine di bibliografia che rac-chiudono innumerevoli scritti sul di-ritto, la giustizia, la storia, l’avvoca-tura, la società e lo Stato: tutti gliscritti che in questi anni hanno fattoapprezzare e conoscere l’impegnoprofuso.La testimonianza è invece quella diun Avvocato che è sempre stato cu-rioso della legge e della giustizia,umile e grande in ogni processo, in-terprete e protagonista delle vicendeprofessionali e spettatore e criticodel passaggio dell’avvocatura “dal-la personalizzazione del 1933 allaspersonalizzazione attuale”.Così si distendono le idee di IVONE

CACCIAVILLANI sulla situazione del-la Avvocatura, con proposte anche

di cambiamento e la formulazionedi ipotesi di regolamento (ad esem-pio un regolamento per il riconosci-mento della specialità professionalee un altro per il patteggiamento di-sciplinare).Puntuali e precisi sono anche i com-menti sulla formazione (che è chia-mata anche “reclutamento”, con noterelative al praticantato e ai difetti del-l’attuale sistema) e sull’esame che hamolto spesso esiti disastrosi poichéla pratica non è svolta conveniente-mente e la preparazione universitariaè assolutamente inadeguata. Seguo-no le riflessioni poi sul degrado cul-turale di questi ultimi tempi, ove im-pera la legge del computer, e la ricer-ca diventa una meccanica trasposi-zione di giurisprudenza, con il risul-tato che in questa “orgia di massime”nessuno più riesce a dominare lemassime “anestetizzanti” o quelle“eversive” o quelle “incongrue”; perarrivare alle due “strane” proposte fi-nali del tutto condivisibili:“– ai praticanti vietare (ovviamente

solo sul piano deontologico, per-chè la libertà di diventar scioc-chi è a sua volta intangibile) diusare, durante il biennio di pra-tica, il computer in materie giu-ridiche e di pratica forense; di-vieto di ‘fidarsi’ della massima,tenuti a leggere in cartaceo l’in-

tera motivazione della sentenza;divieto di seguire la tesi afferma-ta da una massima finché non sene sia trovata una di segno con-trario;

“– agli avvocati in carriera asse-gnare come norma di autodisci-plina di non superare, nellescritture difensive, le venti-tren-ta pagine con licenza del giudicedi non leggere oltre, salvo chenell’indice o sommario d’aper-tura non sia delineata la tracciadella trattazione”.

Si tratta invero di migliorare la con-dizione della nostra Avvocatura e direstituire alla stessa quella forzaculturale che oggi è del tutto smarri-ta, e a ciò servono le correzioni divolta in volta proposte che sono deltutto ragionevoli (salvo quella chenon può essere seguita e cioè l’ideadi una “territorializzazione” dellaAvvocatura, con un codice deonto-logico “distrettuale” per far frontealle problematiche locali, e con unC.N.F. come mero organo di coordi-namento degli ordini distrettuali:una idea “federalista” suggerita perrimuovere esperienze negative, mainidonea – a mio avviso – alla cre-scita collettiva).Non mancano per finire le curiositànel racconto di alcuni particolari“episodi” e di alcune “figure” e so-

23

ALA PREVIDENZA FORENSE

prattutto non manca la vena storica,con un omaggio al processo a SanPaolo, laicamente Saulo di Tarso,assistito da un “avvocato” di nomeTertullo (così negli Atti degli Apo-stoli), con dotte riflessioni sul dirit-to e sui costumi del tempo.Per chi conosce Ivone Cacciavillanida moltissimi anni, e ha sempre ap-prezzato la sua passione per la storia

(encomiabile la sua “Storia dell’Av-vocatura veneta”) e le molte incur-sioni sui tanti testi antichi (e cito quisemplicemente i resoconti sulla sto-rica figura dell’omonimo IVO, Bre-tus sed non latro) e sui valori costi-tuzionali del nostro tempo (e ricor-do Il disagio costituzionale), questaopera di Ivone, certamente non l’ul-tima, è un gesto di amicizia per ogni

avvocato e per l’intera Avvocaturaed è al contempo la riaffermazionedella fede nel primato del diritto edella giustizia.Dovremmo contraccambiare questodono ricevuto con un impegno eticopiù intenso e con piccoli gesti quo-tidiani, per migliorare la condizionedella professione e al contempo lasituazione del nostro Paese.

1) Ancora non del tutto risolti i problemi del “part time”

SENTENZA DELLA CORTE, QUINTA SEZIO-NE, 2 DICEMBRE 2010

1) Gli artt. 3, n. 1 lett. g), CE, 4CE, 10CE, 81CE e98CE non ostano ad una normativa nazionale che ne-ghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione dilavoro a tempo parziale l’esercizio di professione diavvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposi-ta abilitazione, disponendone la cancellazione dall’Al-bo degli avvocati.

2) L’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretatonel senso che lo Stato membro ospitante può imporreagli avvocati ivi iscritti e che siano impegnati – vuoi atempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altroavvocato, un’associazione o società di avvocati oppu-re un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’eserci-zio concomitante della professione forense e di dettoimpiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quan-to necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzionedei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvo-cati iscritti in detto Stato membro.

3) Gli amministrati non possono fare legittimamenteaffidamento sulla conservazione di una situazione esi-stente che può essere modificata nell’ambito del poterediscrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 set-tembre 2009, causa C-201/08).

NotaNell’editoriale del numero 2 di quest’anno di Guida al diritto ilnostro Direttore ha commentato la decisione della Corte Europea

di Giustizia sul “part time” sottolineando come tale sentenza ab-bia individuato nel rischio del conflitto di interesse le ragioni del-la legittimità della normativa contenuta nella legge n. 339/2003.Come è a tutti noto, il nostro legislatore aveva introdotto, con lalegge 662 dell’anno 1996 (c.d. finanziaria), nell’ordinamento fo-rense la possibilità, per il funzionario pubblico che avesse supera-to l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, dioptare per il tempo parziale nell’espletamento dei compiti del pro-prio impiego, conseguendo l’iscrizione all’albo, sia pure con mar-ginali limitazioni di esercizio professionale rispetto agli avvocatidel c.d. libero foro.L’Avvocatura era insorta, sia a livello istituzionale che associati-vo, rilevando proprio il vulnus inferto al principio di indipenden-za della professione ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n.189 del 4 giugno 2001, aveva dichiarato la legittimità costituzio-nale della norma, dando così la stura alle richieste di iscrizioneagli albi di quei dipendenti pubblici che da tempo attendevano unasimile opportunità.Una maggiore attenzione ed un più accurato approfondimento in-dusse il legislatore a riesaminare il problema pervenendo alla so-luzione opposta, mediante la legge 25 novembre 2003, n. 339 che,in direzione inversa rispetto alla precedente, ribadì il principiodell’incompatibilità dell’impiego pubblico con l’esercizio dellaprofessione di avvocato, disponendo in buona sostanza la cancel-lazione dagli albi di coloro i quali avessero utilizzato la preceden-te normativa, salvo a non abbandonare l’impiego.Sollevata nuovamente questione di costituzionalità, la Corte, consentenza n. 390 del 21 novembre 2006, ha dichiarato la legittimitàanche della nuova disciplina, affermando che l’inesistenza di mo-tivi di contrasto con la Costituzione della precedente normativanon esclude che medesima constatazione si possa fare per la piùrecente.Un Giudice italiano ha poi ritenuto che vi fosse spazio per sotto-porre la legge da ultimo citata all’esame della Corte Europea diGiustizia e questa, con sentenza 2 dicembre 2010 (nel procedi-mento C-225/09) ha affermato: «Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4CE,10CE, 81CE e 98/CE non ostano ad una normativa nazionale cheneghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro atempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anchequalora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendola loro cancellazione dall’albo degli Avvocati. L’art. 8 della diret-

24

1) Ancora non del tutto risolti i problemi del “part time”(Corte europea 2 dicembre 2010 Proc. C-225/09)

(nota di Carlo Martuccelli)

2) Gli interessi sui crediti degli avvocati(Cass. Civ. 2 febbraio 2011 n. 2431)

(nota di Leonardo Carbone)

GIURISPRUDENZA FORENSELA PREVIDENZA FORENSE

25

GIURISPRUDENZA FORENSELA PREVIDENZA FORENSE

tiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998,98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professio-ne di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è sta-ta acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che loStato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti chesiano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – pres-so un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppu-re un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio conco-mitante della professione forense e di detto impiego, sempreché ta-li restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’o-biettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino atutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro».I principi ora riferiti, che confermano la legittimità della normati-va attualmente in vigore nel nostro Paese, soddisfano l’esigenzasentita e ripetutamente ribadita dagli organi rappresentativi del-l’avvocatura ma al contempo richiedono qualche riflessione, siaper quel che concerne la precisazione conclusiva della riportatasentenza, sia per quanto riguarda la legittimità dell’automatismodella cancellazione dall’albo in caso di silenzio da parte dell’inte-ressato.Come già cennato, la Corte europea ha fondato il proprio convin-cimento sulla imprescindibile necessità per l’avvocato di non tro-varsi, nell’esercizio della professione, in condizioni di conflitto diinteressi e nella parte finale del dispositivo la sentenza chiariscein forma esplicita «sempreché tali restrizioni non eccedano quan-to necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione del conflit-to di interesse», quasi a voler precisare che tutte le volte che simi-le pregiudizio non vi sia verrebbe a cadere il fondamento dell’af-fermata incompatibilità.Ciò potrà consentire un ulteriore approfondimento nella direzionedi verificare se in assenza, nel caso specifico, del conflitto in con-creto, si possa ripensare la questione accettando la soluzione dieliminare il divieto di iscrizione all’albo per le ipotesi di mancan-za, anche potenziale, del conflitto di interesse?La dottrina e la giurisprudenza del nostro Paese hanno sempregiustificato l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvoca-ti dei titolari di rapporto di impiego, sia pubblico che privato, conla necessaria autonomia ed indipendenza che l’avvocato deve ave-re tanto nell’accettazione del mandato quanto nella esecuzione diesso e nella rinunzia allo stesso. E tale impostazione non ammettederoghe di alcun genere, al contrario dei dubbi che invece il sem-plice conflitto di interesse può suscitare.Se l’interpretazione da dare alla motivazione offerta dalla senten-za della Corte di Giustizia è quella da noi qui ipotizzata, è evidenteche il pericolo sopra avvertito sussiste, anche perché non è affattodifficile trovare il caso della assoluta mancanza di conflitto tra laprestazione resa nel pubblico impiego, ed eventuali sue articola-zioni e collegamenti, e la trattazione di una causa che riguardi unprivato cittadino su questioni del tutto indipendenti e lontane dalcampo di lavoro dell’impiegato-avvocato.E dunque, o si opta per un’interpretazione dell’assunto della sen-tenza della Corte nel senso di una coincidenza del concetto delconflitto di interesse con quello di autonomia ed indipendenza, co-sì tornando alla tradizionale motivazione dell’incompatibilità, ov-vero si deve convenire sul rischio di una difesa più ristretta del-l’incompatibilità tale da lasciare aperta la porta a soluzioni di-

verse e sicuramente pericolose, dal momento che non può certonegarsi che il rischio di apertura degli albi ad un vasto campo diaspiranti diverrebbe concreto ed inarrestabile.Per fortuna il disegno di legge sulla riforma della professione foren-se tiene fermi i principi sull’incompatibilità, di guisa che il pericoloora prospettato non sembra profilarsi nell’immediato futuro della no-stra professione.Più arduo è invece il problema della legittimità della previsione dicancellazione automatica dall’albo in assenza di opzione da par-te dello interessato, in quanto non può non tenersi conto della po-sizione di chi, sulla base della normativa del 1996, abbia creatouna propria organizzazione di lavoro, con vantaggio per la clien-tela e per se stesso, trovandosi in grave difficoltà nel dover lascia-re, da un giorno all’altro, l’attività professionale, senza nel con-tempo avere interesse ad abbandonare il rapporto di impiego, ma-gari vicino ad una promozione o avanzamento di carriera.Il problema è già stato sorto formalmente e la Corte di Cassazio-ne, in sede di esame di un gravame avverso decisione in senso ne-gativo del Consiglio Nazionale Forense, ha ritenuto opportunosollevare questione di costituzionalità, rimettendo ancora una vol-ta alla Corte Costituzionale la soluzione della legittimità o menodella previsione normativa sulla cancellazione ex lege degli iscrit-ti all’albo in applicazione della disciplina precedente.Sul punto la sentenza della Corte di Giustizia europea, come ri-corda Donella nel citato editoriale su Guida al Diritto, ha dichia-rato l’irricevibilità perché la legge 339/03 non è retroattiva, rico-noscendo la validità delle prestazioni compiute e concedendo unperiodo di tre anni allo scopo di evitare un cambiamento imme-diato e, quindi, traumatico.Ma, a parere di chi scrive, la soluzione non appare soddisfacentee comunque idonea a superare i dubbi di costituzionalità sollevatidalla Corte di Cassazione.Le Sezioni Unite, infatti, con l’ordinanza 24689 del 6 dicem-bre 2010, dopo avere sottolineato che la legge 339/03 tende«a soddisfare l’interesse generale sia al corretto eserciziodella professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipen-denti» e non ha agito in modo irragionevole né incompatibilecon le disposizioni del Trattato, sollevano questione di legitti-mità costituzionale con riferimento agli articoli 1 e 2 dellalegge «nella parte in cui non prevedono che il regime di in-compatibilità stabilito nell’art. 1 non si applichi ai dipenden-ti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 percento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati al-la data di entrata in vigore della medesima legge…» ed al-l’uopo richiamano principi affermati più volte dalla CorteCostituzionale relativamente: a) all’incidenza su situazionisostanziali sorte in base a leggi previgenti, frustrando anchel’affidamento del cittadino nella “sicurezza giuridica”; b) al-l’irretroattività quale regola essenziale del sistema; c) al ri-schio di irragionevolezza per interventi legislativi che modifi-chino in pejus situazioni giuridiche soggettive attinenti a rap-porti di durata frustrando, anche qui, il giusto affidamento delcittadino sull’avvenuto consolidamento di situazioni sostan-ziali. La Corte di Cassazione insomma dimostra particolareattenzione al vulnus che le norme in questione infliggono re-lativamente a diritti quesiti ed all’innegabile affidamento che

26

GIURISPRUDENZA FORENSELA PREVIDENZA FORENSE

il singolo ha legittimamente fondato in base a norme di legge(quella del 1996) che avevano persino superato il vaglio del-la Corte Costituzionale.Non sappiamo quale sarà l’esito del nuovo esame della Consulta,ma quel che è certo è che l’ordinanza delle Sezioni Unite ora ri-chiamata offre una serie di elementi problematici non facili da su-perare. Conseguentemente è prudente ipotizzare che la soluzionepossa essere nel senso della ripristinata incompatibilità dal 2003,lasciando ferma l’iscrizione all’albo di coloro i quali utilizzaronola precedente normativa. Per i quali, però, il problema del conflit-to di interesse utilizzato dalla Corte di Giustizia permane.

Carlo Martuccelli

2) Gli interessi sui crediti degli avvocati

CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONECIVILE, 2 FEBBRAIO 2011 N. 2431

Pres. Rovelli, Est. Bursese, P.M. Golia (concl. diff.), Bovio (Avv. Lau-ro) c. Condominio Parco De Santis. Conferma ordinanza Trib. Bene-vento 29 aprile 2005.

Avvocato – Onorario – Ritardato pagamento –Contestazione del quantum – Interessi – Decorren-za (Cod. civ., artt. 1219, 1224; cod. proc. civ., art. 429;d.m. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 2, 5, 6)

In tema di onorari di avvocati e di diritti di procura-tore, se insorga controversia giudiziaria sul quantum,gli interessi e l’eventuale maggior danno per svaluta-zione monetaria restano soggetti alle comuni regoledell’art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi dellamora debendi (1).

MOTIVI DELLA DECISIONECon i 4 motivi del ricorso, l’esponente contesta: la vio-lazione della legge n. 794 del 1942 e della tariffa pro-fessionale; lamenta: l’omessa determinazione degli in-teressi dovuti per la costituzione in mora del condomi-nio; la mancata rivalutazione monetaria della sommaliquidata; l’omesso controllo dell’accettazione del cre-dito da parte del condominio; l’omessa analitica indivi-duazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) de-curtate da parte del Tribunale ed infine l’insufficienza ela contraddittorietà della motivazione.Le doglianze – esaminate congiuntamente per la lorostretta connessione – sono chiaramente infondate.L’esponente assume che il credito del professionista

“non può che trovare tutela nella disciplina generaledelle obbligazioni sicché la parcella quale atto unilate-rale ricettizio produce effetti dal giorno della cono-scenza di esso da parte del destinatario…”. E poiché inCamera di consiglio il Condominio si era detto prontoall’adempimento, ma poi non aveva versato “neppureun acconto” …, la mora del debitore era “incontrover-tibile”. Gli interessi ed il maggior danno da svalutazio-ne monetaria si desumerebbero poi “preventivamentesulla base dell’appartenenza del creditore alla categoriaeconomica dei liberi professionisti”.Le censure sono infondate. Quanto alla decorrenza de-gli interessi il Tribunale ha ritenuto che da parte del-l’assemblea condominiale non vi era stato in realtà al-cun riconoscimento del debito nella misura richiestadal legale. Pertanto poiché nella fattispecie era sortacontroversia sul quantum, gli interessi e il preteso mag-gior danno da svalutazione monetaria (che nella fatti-specie non risulta sia stato oggetto di precedente istan-za) restano soggetti alle comuni regole di cui all’art.1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi(Cass. n. 5004 del 28.4.1993).Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che “se èvero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari diavvocato e procuratore a carico del cliente, la disposi-zione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale estragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992 n.238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal ter-zo mese successivo all’invio della parcella, quando tut-tavia insorge controversia tra l’avvocato ed il clientecirca il compenso per prestazioni professionali, il debi-tore non può essere ritenuto in mora prima della liqui-dazione del debito, che avviene con l’ordinanza checonclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giu-gno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita defini-zione), sicché è a quella data – e nei limiti di quanto li-quidato dal giudice – e non da prima che va riportata ladecorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29.5.1999;Cass. n. 11777 del 7.6.2005).

(omissis)

Nota(1) Ritardato pagamento parcella e decorrenza interessi (e riva-lutazione monetaria).La riportata sentenza conferma l’“orientamento” (Cass. 7.6.2005,n. 11777; Cass. 29.5.1999, n. 5240; Cass. 28.4.1993, n. 5004) sul-la decorrenza degli interessi in caso di ritardato pagamento dellaparcella all’avvocato da parte del cliente, statuendo (e confer-mando) che quando insorge controversia tra l’avvocato ed il clien-

26

GIURISPRUDENZA FORENSELA PREVIDENZA FORENSE

il singolo ha legittimamente fondato in base a norme di legge(quella del 1996) che avevano persino superato il vaglio del-la Corte Costituzionale.Non sappiamo quale sarà l’esito del nuovo esame della Consulta,ma quel che è certo è che l’ordinanza delle Sezioni Unite ora ri-chiamata offre una serie di elementi problematici non facili da su-perare. Conseguentemente è prudente ipotizzare che la soluzionepossa essere nel senso della ripristinata incompatibilità dal 2003,lasciando ferma l’iscrizione all’albo di coloro i quali utilizzaronola precedente normativa. Per i quali, però, il problema del conflit-to di interesse utilizzato dalla Corte di Giustizia permane.

Carlo Martuccelli

2) Gli interessi sui crediti degli avvocati

CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONECIVILE, 2 FEBBRAIO 2011 N. 2431

Pres. Rovelli, Est. Bursese, P.M. Golia (concl. diff.), Bovio (Avv. Lau-ro) c. Condominio Parco De Santis. Conferma ordinanza Trib. Bene-vento 29 aprile 2005.

Avvocato – Onorario – Ritardato pagamento –Contestazione del quantum – Interessi – Decorren-za (Cod. civ., artt. 1219, 1224; cod. proc. civ., art. 429;d.m. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 2, 5, 6)

In tema di onorari di avvocati e di diritti di procura-tore, se insorga controversia giudiziaria sul quantum,gli interessi e l’eventuale maggior danno per svaluta-zione monetaria restano soggetti alle comuni regoledell’art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi dellamora debendi (1).

MOTIVI DELLA DECISIONECon i 4 motivi del ricorso, l’esponente contesta: la vio-lazione della legge n. 794 del 1942 e della tariffa pro-fessionale; lamenta: l’omessa determinazione degli in-teressi dovuti per la costituzione in mora del condomi-nio; la mancata rivalutazione monetaria della sommaliquidata; l’omesso controllo dell’accettazione del cre-dito da parte del condominio; l’omessa analitica indivi-duazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) de-curtate da parte del Tribunale ed infine l’insufficienza ela contraddittorietà della motivazione.Le doglianze – esaminate congiuntamente per la lorostretta connessione – sono chiaramente infondate.L’esponente assume che il credito del professionista

“non può che trovare tutela nella disciplina generaledelle obbligazioni sicché la parcella quale atto unilate-rale ricettizio produce effetti dal giorno della cono-scenza di esso da parte del destinatario…”. E poiché inCamera di consiglio il Condominio si era detto prontoall’adempimento, ma poi non aveva versato “neppureun acconto” …, la mora del debitore era “incontrover-tibile”. Gli interessi ed il maggior danno da svalutazio-ne monetaria si desumerebbero poi “preventivamentesulla base dell’appartenenza del creditore alla categoriaeconomica dei liberi professionisti”.Le censure sono infondate. Quanto alla decorrenza de-gli interessi il Tribunale ha ritenuto che da parte del-l’assemblea condominiale non vi era stato in realtà al-cun riconoscimento del debito nella misura richiestadal legale. Pertanto poiché nella fattispecie era sortacontroversia sul quantum, gli interessi e il preteso mag-gior danno da svalutazione monetaria (che nella fatti-specie non risulta sia stato oggetto di precedente istan-za) restano soggetti alle comuni regole di cui all’art.1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi(Cass. n. 5004 del 28.4.1993).Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che “se èvero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari diavvocato e procuratore a carico del cliente, la disposi-zione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale estragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992 n.238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal ter-zo mese successivo all’invio della parcella, quando tut-tavia insorge controversia tra l’avvocato ed il clientecirca il compenso per prestazioni professionali, il debi-tore non può essere ritenuto in mora prima della liqui-dazione del debito, che avviene con l’ordinanza checonclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giu-gno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita defini-zione), sicché è a quella data – e nei limiti di quanto li-quidato dal giudice – e non da prima che va riportata ladecorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29.5.1999;Cass. n. 11777 del 7.6.2005).

(omissis)

Nota(1) Ritardato pagamento parcella e decorrenza interessi (e riva-lutazione monetaria).La riportata sentenza conferma l’“orientamento” (Cass. 7.6.2005,n. 11777; Cass. 29.5.1999, n. 5240; Cass. 28.4.1993, n. 5004) sul-la decorrenza degli interessi in caso di ritardato pagamento dellaparcella all’avvocato da parte del cliente, statuendo (e confer-mando) che quando insorge controversia tra l’avvocato ed il clien-

te circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore nonpuò essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito,che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento ex art.28 della l. n. 794/42, sicché è da quella data – e nei limiti di quan-to liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la de-correnza degli interessi.In ordine agli interessi per ritardato pagamento parcella, occorreevidenziare che la tariffa professionale di cui al dm n. 127 del2004, nulla prevede in caso di ritardo nel pagamento della parcel-la all’avvocato. Occorre pertanto rifarsi alla normativa del codi-ce civile ed alla giurisprudenza.Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragionedell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera, è di va-luta e non di valore, in quanto ha per oggetto, ab origine, la pre-stazione di una somma di denaro (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1063).Il credito dell’avvocato per il compenso spettantegli ex art. 2230c.c., è un credito di valuta e non di valore (Cass. 2 agosto 2005, n.16132; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 22 giugno 2004, n.11594; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2823; Cass. 26 marzo 1999, n.2891; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1266), con la conseguenza chenon è possibile una rivalutazione d’ufficio, occorrendo una do-manda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei li-miti previsti dall’art. 1224 c.c. ed il soddisfacimento del relativoonere probatorio (Cass. 5 aprile 2005, n. 7055).In caso di mora si ha, quindi, diritto alla corresponsione degli in-teressi, nella misura legale, indipendentemente da ogni prova didanno, mentre ai fini del risarcimento del maggior danno da sva-lutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., incom-be all’avvocato l’onere di dedurre e poi provare che il pagamentotempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediantel’opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effettidella sopravvenuta inflazione (Cass. 22 giugno 2004, n. 11594;Cass. 15 luglio 2003, n. 11031; Cass. 20 novembre 1998, n.11736), non essendo sufficiente la mera allegazione dello statusprofessionale di avvocato (Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).Quanto all’onere probatorio sulla mora, incombe all’avvocatofornire la prova dell’invio della parcella (Cass. 1° marzo 1990, n.1545).

Sul danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecunia-rie, sul regime probatorio e omogeneità tra le categorie di credito-ri, sono intervenute le sezioni unite civili della Corte di Cassazio-ne, che hanno risolto il contrasto di giurisprudenza esistente inmateria, con sentenza 16 luglio 2008, n. 19499.Sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria(che decorrono dalle date di messa in mora: Cass. 27 settembre2010, n. 20269), si è specificato (Cass. 20 novembre 1998, n.11736; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1266) che debbono decorreredalla data di emissione della parcella, e, per le prestazioni per lequali questa non è stata emessa, dal giorno di altra richiesta per-venuta al debitore o, in mancanza, con quella della domanda giu-diziaria (si è specificato – Cass. 2 agosto 2005, n. 16132 – che incaso di compenso non determinato la decorrenza degli interessi èdalla data della sentenza definitiva con la quale sia accertato ildiritto e sia stabilita l’entità del compenso). Si è ulteriormentespecificato (Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass., 7 giugno 2005,n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993,n. 5004) che quando insorge controversia tra l’avvocato ed ilcliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debito-re non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione deldebito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimentoex art. 28, l. n. 794/42, sicché è a quella data – e nei limiti diquanto liquidato dal giudice – che va rapportata la decorrenzadegli interessi. Contra, Cass. 12 agosto 2009 n. 18233 (in Foro it.,2009, I, 2960), in cui si afferma che la recezione della parcella in-viata dall’avvocato segna il dies a quo del decorso degli interes-si moratori a carico del cliente; il fatto che quest’ultimo abbiacontestato la pretesa avversaria non esclude il suo obbligo di cor-rispondere quanto ritenesse in effetti dovuto, eventualmente me-diante offerta reale.Sulle conseguenze connesse al ritardato pagamento della parcellaall’avvocato, L. CARBONE, Tariffario per avvocati, Milano, Ipsoa,2010, 142; Id., Ritardato pagamento della parcella all’avvocato, inForo it., 2009, I, 2960; Id., Liberi professionisti: il ritardato paga-mento dei compensi, in Dir. e pratica lav., 1989, 2777.

Leonardo Carbone

27

GIURISPRUDENZA FORENSELA PREVIDENZA FORENSE

29

PPREVIDENZA

l’opinione

LA PREVIDENZA FORENSE

Un programma per il “welfare”Dopo gli scritti di Monica Dossi: “Numeri e prospettive dell’assistenza”

(n. 2/2010 della rivista) e “Indennità di maternità” (n. 1/2010 della rivista), Valeriano Vasarri compie un esame complessivo degli aspetti rilevanti dell’assistenza, nella prospettiva di un maggiore impegno della Cassa

in proposito, ad integrazione della disciplina previdenziale.

di Valeriano Vasarri

La sofferta riforma della previden-za, approvata sul finire dello scorsoanno dai Ministeri vigilanti, ha su-perato anche la prova del bilanciotecnico triennale obbligatorio.Questa nuova conferma della vali-dità dell’impianto previdenziale va-rato dalla Cassa ci stimola ad ap-profondire e portare a compimento,nello scorcio di mandato che ci restada percorrere, il programma che cieravamo prefissi, che è quello di co-struire, per la categoria, un Welfarea tutto campo, flessibile e moderno.Eravamo partiti dall’analisi deiprofondi mutamenti intervenuti nel-la professione negli ultimi venti an-ni. La crescente numerosità, l’inca-pacità delle istituzioni politiche edin parte anche di quelle forensi diprocedere ad una seria riforma dellaprofessione iniziando dall’ingressoin essa e prima ancora dalla Univer-sità, erano un primo sconfortante se-gnale. Ad esso si aggiungeva l’at-tacco concentrico sferrato da partedella politica e dei potentati econo-mici alla indipendenza dell’avvoca-to, ultimo baluardo che ormai sifrappone fra la tutela dei diritti delsingolo e lo strapotere dell’econo-mia, con il teorizzare in base ad undistorto concetto di concorrenza e diliberismo economico, la compatibi-lità della professione con un rappor-

to di lavoro subordinato, la liceitàdel patto di quota lite, l’abolizionetout court delle tariffe passando at-traverso l’abolizione dei minimi.Eravamo giunti alla conclusione perla quale ben difficilmente avrebbepotuto affrontare le sfide del “mer-cato”, un giovane che intraprendaoggi la professione, senza una pre-videnza flessibile in ogni possibiledirezione che gli consenta di co-struirsi un percorso contributivo cu-cito a suo dosso, senza un’assisten-za che lo copra da gravi eventi sfa-vorevoli e lo supporti nel costruirsiun futuro professionale adeguato al-le sue capacità e che si sforzi infinedi eliminare o almeno ridurre il gapreddituale che separa maschi e fem-mine di pari età e capacità. Partendoda questa constatazione abbiamopensato che un Welfare di tale tipodoveva poggiare su tre pilastri. Duedi tipo previdenziale ed uno di tipoassistenziale. I due pilastri previ-denziali dovevano essere tra loro in-timamente connessi e complemen-tari ed assicurare i fondamentali re-quisiti della sostenibilità e dell’ade-guatezza.Per assicurare a pieno questo ultimorequisito, il sistema doveva posse-dere spiccate caratteristiche di fles-sibilità nella sua quota obbligatoriae consentire, nella parte volontaria,

il versamento di contributi determi-nabili anno per anno dall’iscritto,senza obbligo di continuità.È nato così un trattamento compo-sto da due quote, una di base, calco-lata con il metodo retributivo ed unamodulare, in piccola parte obbliga-toria ed in gran parte volontaria, cal-colata con il metodo contributivo.La prima preposta ad assicurare co-munque un trattamento che mettal’iscritto al di sopra della soglia dipovertà e l’altra che consenta, a chiè accorto, di costituirsi, con versa-menti totalmente esenti sotto il pro-filo fiscale, una quota aggiuntiva perincrementare, secondo le esigenze,l’adeguatezza.Il bilancio attuariale testé varato,che ha dovuto tener conto della di-minuzione dei tassi di rendimento edel crollo del PIL, ci ha confermatola fragilità del sistema economicoche ci governa e la sua estrema sen-sibilità a movimenti speculativi del-la grande finanza internazionale.Occorre pertanto fare sempre piùconto, nel costruirsi il percorso pre-videnziale, sulla possibilità di river-sare nella modulare quote di rispar-mio consistenti. Infatti mentre lequote di risparmio affidate da picco-li risparmiatori ad enti gestori delcredito a titolo imprenditoriale cor-rono, in caso di rovesci del mercato,

PPREVIDENZAl’opinione

30

PLA PREVIDENZA FORENSE

il serio rischio del conflitto di inte-ressi fra loro ed i gestori, le sommeaffidate alla Cassa ne sono immuni.Non vi può essere conflitto fra Cas-sa ed iscritto. Parafrasando una notafrase pubblicitaria si potrebbe dire:La Cassa sei tu. Chi può darti dipiù? Le somme affidate al nostroEnte sono in definitiva garantite dal-la stessa possibilità della nostra pro-fessione di sopravvivere. Costitui-scono insomma una scommessa sul-la capacità della categoria di vince-re le sfide che la vedono impegnatasulla via della riconquista della po-sizione che le compete.Assicurati quindi i primi due pilastrici dobbiamo dedicare alla costruzio-ne del terzo proponendoci di rifor-mare, funditus, l’assistenza. Per far-lo dobbiamo partire da un approfon-dito esame dell’esistente.Il vigente regolamento all’art. 1 co-stituisce tre tipologie di assistenza:1) L’assistenza a chi versa in stato

di bisogno;2) L’assistenza indennitaria;3) Altre provvidenze.

Con la prima si ripromette di sovve-nire quegli iscritti che per fatti e cir-costanze di rilevante entità si trovi-no in condizione di non essere ingrado di far fronte alle fondamenta-li esigenze della vita.Con la seconda di sovvenire coloroche abbiano sofferto un danno inci-dente in modo transitorio sulla atti-vità professionale a seguito di ma-lattia, infortunio, catastrofe o cala-mità naturali e di fornire una assi-stenza sanitaria integrativa.Con la terza si ripromette generica-mente di porre in essere altre prov-videnze senza specificarle e quindicon l’intenzione di determinarle inrelazione alle esigenze che venganovia via a prospettarsi.

Dal regolamento per l’erogazionedell’assistenza, resta esclusa la ma-ternità disciplinata con legge a parte.Attualmente le altre provvidenzeastrattamente previste dal regola-mento sono:– Contributi alle spese funerarie;– Contributo alle spese di ricovero

in istituti per malati cronici o lun-godegenti;

– Contributi per infortunistica do-miciliare;

– Erogazioni assistenziali a favoredegli avvocati ultraottantenni pen-sionati della Cassa.

Solo la prima e la quarta sono con-cretamente erogate.Continuando l’analisi delle assisten-ze, possiamo notare che parte delleprovvidenze previste sono correlateallo stato di bisogno inteso nel sen-so di impossibilità (assoluta o relati-va) di far fronte alle necessità fon-damentali della vita e quindi pre-suppongono la presenza di un reddi-to non elevato (trattamento in casodi bisogno e integrazione di pensio-ne agli ultraottantenni) altre pre-scindono dal reddito, essendo inve-ce correlate ad un evento tempora-neo invalidante (assistenza indenni-taria e assistenza sanitaria integrati-va) altre infine sono correlate adeventi calamitosi eccezionali (assi-stenza per catastrofe o calamità na-turali) o alla morte del soggetto(contributo spese funerarie).Tutte comunque le provvidenze ero-gate dalla Cassa, possono essere in-quadrate negli interventi c.d. passi-vi, impostati cioè in modo da alle-viare, erogando una somma di dena-ro, lo stato di criticità in cui l’assi-stito viene a trovarsi.Quanto la Cassa sta facendo per gliiscritti sotto il profilo assistenziale,è certamente valido, ma vien fatto di

domandarci se sia sufficiente e sesia possibile fare di più.Ponendo un occhio più attento sullanostra professione dobbiamo pur-troppo constatare che stiamo assi-stendo ad una evoluzione in sensosfavorevole agli iscritti, sia per ilvertiginoso aumento della loro nu-merosità, sia per lo stato sempre piùcritico della giustizia e non ultimoper il già accennato tentativo postoin essere da alcuni c.d. “poteri forti”di “imprenditorializzare la profes-sione” mutando la prestazione in-fungibile propria del ministero fo-rense in una prestazione fungibile.Ciò lo si vuole ottenere trasforman-do una obbligazione di mezzi in unaobbligazione di risultato parame-trando da un lato il compenso nonall’impegno profuso ed alla diffi-coltà del caso, ma al risultato otte-nuto dal cliente e dall’altro con lacontestuale abolizione del minimotariffario e/o delle tariffe tout court.Questo attacco alla professione staproducendo i suoi effetti massima-mente sulle fasce deboli degli iscrit-ti e, particolarmente, sui giovani enell’ambito di costoro sulla parteancor più debole costituita dallacomponente femminile.Sarebbe interessante poter accertarese e come si sia evoluta nel tempo laripartizione delle quote di mercatodei servizi legali fra le varie fasce dietà. Purtroppo i dati in possesso del-la Cassa ci permetteranno di risalirecon certezza solo sino all’anno 2003ed il lasso di tempo che potrebbe es-sere esaminato non è sufficiente-mente ampio per darci risultati si-gnificativi. In ogni caso, conoscere iredditi della categoria è importantis-simo ma non sufficiente per elabo-rare un progetto di moderna assi-stenza. Avremmo perciò necessità diottenere, direttamente dagli iscritti,

31

LA PREVIDENZA FORENSE

altri dati che attengono alla compo-sizione familiare, al corso di studi,alle caratteristiche del percorso la-vorativo pregresso ed a quello attua-le. Invieremo perciò ad un campio-ne di colleghi un questionario rigo-rosamente anonimo a cui si rispon-derà in via telematica. Siamo certiche gli iscritti risponderanno in grannumero.Già fin da ora ci è chiaro però che lasola assistenza passiva non è idoneaa risolvere le criticità che si presen-tano.Appare necessario quindi, stabilire,se vogliamo attuare un welfare atutto tondo a favore della profes-sione, quali possano essere le prov-videnze di tipo attivo (dirette cioè afornire i mezzi a coloro che attra-versano il periodo di criticità), ido-nee ad aiutarli a superare l’ostaco-lo potenziando le loro capacità diaffrontarlo.Per far ciò dobbiamo prima di tuttoinventariare le risorse disponibili.Il compito successivo sarà quello disuddividere le risorse in funzionedegli obiettivi che la Cassa inten-derà raggiungere individuando lerelative priorità.Successivamente ancora dovremoanche domandarci se sia possibileadoperarci per influire sulle condi-zioni che determinano il peggiora-mento dell’esercizio della profes-sione onde alleviarle.Effettuato questo screening biso-gnerà analizzare il problema dellepriorità.È di palmare evidenza che una assi-stenza indennitaria ed una assisten-za sanitaria integrativa fornita a tut-ti gli iscritti indipendentemente dalloro reddito costituiscono provvi-denze che concorrono fortemente aconferire tranquillità nell’esercizioprofessionale.

È altrettanto evidente che l’assisten-za in caso di bisogno e l’integrazio-ne della pensione agli ultraottanten-ni, costituiscono un irrinunziabileprincipio di solidarietà nei confron-ti dei colleghi più sfortunati o anzia-ni, tanto più che tali provvidenze so-no ancorate al reddito.Si può accettare, sia pure con qual-che riserva, il principio che si con-tribuisca alle spese funerarie delcollega defunto.È infine un dato ormai saldamenteacquisito che la categoria si debbafar carico dell’indennità di mater-nità per le colleghe. Su questo argo-mento ha scritto sul n. 3/2010 dellarivista Monica Dossi (“La mater-nità: un’occasione per le pari op-portunità?”), la quale ha compiutoun’attenta analisi dell’istituzione.Forse l’intera materia andrebbe ri-vista, dovendo tuttavia tener pre-sente che noi non possiamo interve-nire su di essa in autonomia, per lariserva di legge intercategoriale chela regola.È altrettanto evidente però che sen-za provvidenze di tipo attivo, diffi-cilmente i giovani e, nel loro ambi-to, le colleghe potranno superare ledifficoltà di costruirsi e consolidarsiuna clientela e ridurre, se non elimi-nare, il gap reddituale fra sessi di-versi.Questo aspetto della assistenza atti-va è però tutto da costruire così co-me è da costruire la convinzione chesia compito anche e soprattutto del-la Cassa produrre idee e dibattitiche, attraverso auspicabili riformedegli studi universitari e dell’ingres-so alla professione, attraverso la nonfacile soluzione del problema iscrit-ti ordine/iscritti Cassa nonché diquello non ultimo della possibi-lità/necessità di introdurre la figuradell’avocat salarié ou collaborateur

normativamente regolamentata edinfine meglio disciplinando l’in-compatibilità, possono dare unaspinta vigorosa al miglioramentodelle condizioni in cui la categoria ècostretta ad operare.Non dobbiamo dimenticare che ilComitato dei Delegati è l’unico or-gano istituzionale di livello naziona-le dell’Avvocatura eletto a suffragiouniversale degli iscritti in base a cri-teri democratici di rappresentatività.Non dobbiamo infine dimenticareche fra gli scopi del nostro ente vi èquello della elevazione culturaledell’avvocatura.Detto questo, però, abbiamo solocominciato ad affrontare il proble-ma.Quali sono gli interventi di assisten-za attiva utili a fornire ai giovani ingenerale ed alle giovani colleghe inparticolare, le provvidenze che pos-sano aiutarli nel difficile camminodi costruirsi un futuro professionaledignitoso?Quanto possono costare questi in-terventi?Sono sufficienti le risorse attual-mente destinate all’assistenza (3%di tutti gli introiti)? Se non sonosufficienti è necessario operare unascelta di priorità e quale? Qualeaiuto ci può venire dalla fiscalitàgenerale?Il problema che ci occupa non puòessere affrontato con leggerezza.È certo che dovremo operare unprofondo intervento sull’esistenteeliminando disparità o ingiustizieintroducendo ineludibili migliora-menti.Per risolvere il problema, questoperò non sarà sufficiente se non uni-to ad efficaci provvedimenti di assi-stenza attiva che per essere pensatied attuati richiederanno un muta-mento di prospettiva.

PPREVIDENZAl’opinione

32

PLA PREVIDENZA FORENSE

Ritengo che uno dei capisaldi ideo-logici che la categoria dovrebbe con-solidare sia quello che nell’attualecomposizione della società l’eserci-zio della professione di avvocatonon può avvenire altro che in manie-ra professionale e cioè quale attivitàda cui, chi la esercita, trae le sostan-ze necessarie per vivere. Dobbiamopurtroppo constatare che oggi cosìnon è, se è vero, come i dati in no-stro possesso dimostrano, che unalarga parte degli iscritti all’albo nonraggiunge il minimo di reddito perl’iscrizione obbligatoria alla Cassa.Purtroppo, il titolo terzo della no-stra Costituzione dedicato ai rap-porti economici non ci aiuta. Essodelinea una figura del “lavoratore”che, verosimilmente, per le conce-zioni ideologiche che ne furono al-la base, sembra volere identificareil “lavoratore” con il “lavoratore di-pendente”. L’art. 36 infatti allorchéafferma che il lavoratore ha dirittoal riposo settimanale e a ferie retri-buite e non può rinunziarvi, nonsembra potersi riferire al professio-nista. Altrettanto l’art. 37 sembra ri-ferirsi solo alle lavoratrici dipen-denti sia nelle normali attività chenella funzione di madri.Questa carenza della Carta Costitu-zionale ha determinato e sta deter-minando la collocazione del profes-sionista e quindi anche dell’avvoca-to in una zona grigia che sta fra il la-voratore in senso proprio e l’im-prenditore.E se ipotizzare di intervenire sullaprima parte della Costituzione appa-re una strada non percorribile inconsiderazione della situazione po-litica del momento, altrettanto nonlo è pensare di intervenire sulle nor-me del Codice Civile che regolano illavoro autonomo per adeguarle allamutata situazione.

Chiusa questa breve parentesi e tor-nando al tema principale relativo al-la assistenza attiva, appare opportu-no approfondire l’esame delle circo-stanze che determinano la notevoledifficoltà che i giovani incontranonel formarsi una adeguata clientela.Alcuni di questi elementi appaionoabbastanza evidenti.– L’eccessivo numero degli iscritti

prima di tutto ed in particolare ladisordinata e tumultuosa crescitadegli ultimi anni che non ha con-sentito la trasmissione nell’ambitodella pratica forense di principicomportamentali corretti.

– In secondo luogo la scarsa prepa-razione fornita dalle Università,derivante anche, almeno in parte,dalla possibilità di accedere allafacoltà di Giurisprudenza da corsidi scuole medie superiori lontanidal back ground umanistico neces-sario per assimilare compiutamen-te i principi generali del diritto.

– Una domanda di prestazioni pro-fessionali largamente diretta aquestioni di importanza modesta oaddirittura bagatellare prodottadalla carenza o dal cattivo funzio-namento di adeguate infrastrutturee/o dalla macchinosità e vischio-sità dell’apparato burocratico.

– La insufficienza del sistema giudi-ziario con la conseguente eccessi-va durata del processo che deter-mina per il giovane conseguenzenegative rilevanti.

Con l’attuale mercato infatti pensa-re di poter ottenere dal cliente nellamaggior parte dei casi, più che unmodesto acconto iniziale, neanchesufficiente a coprire le spese vive, èpeccare di inguaribile ottimismo. Laprestazione viene riscossa (se la siriscuote) ad affare finito. Orbene, seil ciclo di chiusura medio di una

pratica è stimabile in 5/7 anni, ilgiovane deve investire al minimoper una decina di anni prima di ve-dere un ritorno consistente dei com-pensi maturati.In questo periodo criticissimo, è co-me se una pioggia cadesse su un ter-reno alluvionato.Nell’ambito del problema dei giova-ni poi, già di per sé difficilmente ri-solubile, vi è quello delle collegheche devono affrontare oltre i proble-mi innanzi evidenziati, anche il gapche le affligge in conseguenza dellacollocazione della loro immaginenella società che influenza l’utenza,ma che in parte condiziona lorostesse.Come abbiamo appreso, dalla pre-gevole ricerca commissionata alCensis dal CNF la professione, nel-l’immaginario collettivo dell’uten-za, è ancora largamente concepitasu paradigmi del tutto maschili no-nostante il crescente tumultuoso au-mento della componente femminileche sta eguagliando e talora addirit-tura superando la componente ma-schile.Inoltre, parte dei problemi di disa-gio e discriminazione che gravanosulle condizioni delle avvocatessedipende da loro medesime che nonriescono a liberarsi con facilità deglistereotipi e degli schemi di aspetta-tive che la società e la famiglia mo-strano nei loro confronti. Questopurtroppo è il panorama e non c’ècerto da stare allegri. Bisogna quin-di rimboccarsi le maniche e lavora-re sodo nel compito di costruire unaassistenza moderna che, coordinatacon la previdenza or ora approvata,assicuri alla categoria un welfareadeguato e moderno.Alla luce di quanto sopra esposto lafutura assistenza potrebbe esseresuddivisa in grandi settori in rela-

33

LA PREVIDENZA FORENSE

zione alle esigenze alla cui soddi-sfazione ci riproponiamo di porre ri-medio.Tali grandi settori in via esemplifi-cativa potrebbero essere individua-ti in:1. trattamenti a sostegno di pensio-

nati della Cassa con redditi insuf-ficienti;

2. iniziative a sostegno dei giovani;3. trattamenti in caso di bisogno in-

dividuale o collettivo;4. trattamenti a tutela e sostegno

della salute;5. trattamenti a sostegno della fami-

glia.

Per completare l’excursus resta so-lo da affrontare il delicato proble-ma relativo a cosa ci aspettiamo insupporto a questo nostro progettodalla mano pubblica. Su questopunto dobbiamo ricordare che lacategoria versa allo Stato fra Iva,Irpef, Irap ed altre imposte di varianatura una cospicua massa di dena-ro e niente o quasi ne riceve incambio sotto il profilo assistenzia-le. Anzi assistiamo, oltre che aduna ingiusta doppia tassazione sulpatrimonio frutto di versamentiprevidenziali, una ingiusta tassa-zione sulle somme erogate agli

iscritti a titolo assistenziale quasiche tali somme costituissero unreddito.Siamo consci che il momento permettere in tavola un problema diequità redistributiva che implichicontributi in denaro non è il miglio-re, ma poiché riteniamo di non esse-re figli di un dio minore per veniresclusi dalla assistenza effettuatacon i denari della fiscalità generalealla quale in significativa misuracontribuiamo, ipotizzare la creazio-ne di una no tax area sui versamentia titolo assistenziale non ci sembrauna strada impercorribile.

PPREVIDENZAl’informazione

34

PLA PREVIDENZA FORENSE

Il bilancio tecnicoViene pubblicato un estratto del bilancio tecnico contenente le informazioni e i dati di maggior rilievo.Ne risulta una situazione finanziaria e patrimoniale della Cassa forense abbastanza soddisfacente e rispettosa delle ultime prescrizioni normative.

di Giuseppe Orrù

Considerazioni preliminariLa Cassa Nazionale di Previdenza eAssistenza Forense, istituita con lalegge 8 gennaio 1952, n. 6, è statatrasformata, a decorrere dall’1 gen-naio 1995, in ente con personalitàgiuridica di diritto privato, ai sensidella legge 24 dicembre 1993, n. 537e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.La Cassa gestisce la previdenza el’assistenza a favore degli avvocatiiscritti all’albo e dei loro familiari esuperstiti, secondo le forme e le mo-dalità indicate dallo Statuto e dal Re-golamento, approvati dal decreto in-terministeriale 28 settembre 1995 esuccessive modifiche e integrazioni.Nella seduta del 19 settembre 2008,il Comitato dei Delegati ha approva-to il progetto di Riforma Previden-ziale Forense e, con nota del Mini-stero del Lavoro del 18.12.2009 esuccessivo comunicato pubblicatoin Gazzetta Ufficiale in data31.12.2009, si è definitivamenteconcluso l’iter di approvazione del-la predetta Riforma, articolata nelnuovo Regolamento delle prestazio-ni previdenziali e nel nuovo Regola-mento dei contributi.Le principali modifiche introdottenei due nuovi regolamenti sono leseguenti:– aumento graduale dei requisiti mi-

nimi di pensionamento di vec-

chiaia da 65 a 70 anni di età e da30 a 35 anni di anzianità (un annoogni due a partire dal 2011), consistema a regime dal 2021. Peral-tro, è facoltà dell’iscritto anticipa-re il conseguimento della pensio-ne a partire dal compimento del65° anno di età, fermi restando irequisiti di anzianità in vigore almomento del pensionamento; intal caso l’importo della quota basedi pensione viene ridotto nella mi-sura dello 0,41% per ogni mese dianticipo rispetto ai requisiti ana-grafici minimi vigenti. Detta ridu-zione non si applica a coloro cheabbiano raggiunto almeno 40 annidi effettiva iscrizione e contribu-zione;

– aumento graduale dei requisiti diaccesso alla pensione di anzianitàda 58 a 62 anni di età e da 35 a 40anni di anzianità di iscrizione econtribuzione (un anno ogni due apartire dal 2012), con sistema aregime dal 2020;

– introduzione di una “quota modu-lare” di pensione in aggiunta alla“quota di base”, determinata conil metodo contributivo;

– riduzione da quattro a due deicoefficienti di rendimento per ilcalcolo della quota di base dellapensione;

– progressiva abolizione dell’istitu-

to dei supplementi di pensione,con definitiva soppressione a par-tire dal 2021;

– introduzione dell’integrazione altrattamento minimo in funzionedel reddito complessivo dell’i-scritto e dell’eventuale coniuge,comprensivo dei redditi da pen-sione;

– aumento, dal 2009, della misuradel contributo soggettivo dal 12%al 13% del reddito professionaledichiarato ai fini IRPEF entro iltetto reddituale, ferma restando lamisura del 3% per la parte ecce-dente il tetto reddituale stesso, econtestuale aumento del contribu-to soggettivo minimo; inoltre, peri pensionati contribuenti di vec-chiaia il contributo dovuto a parti-re dal primo anno di pensiona-mento o dal primo anno successi-vo alla maturazione dell’ultimosupplemento per chi ne ha dirittoaumenta dal 4% al 5%;

– introduzione, dal 2010, di un con-tributo soggettivo obbligatorio(“contributo modulare”) pariall’1% del reddito dichiarato ai fi-ni IRPEF entro il tetto reddituale edi un eventuale contributo volon-tario variabile a scelta dell’iscrittodall’1% al 9% del reddito entro iltetto reddituale, da destinarsi almontante individuale utilizzato

35

LA PREVIDENZA FORENSE

del Lavoro e delle Politiche Socialial fine di pervenire ad una compiutaomogeneizzazione dei criteri di re-dazione dei bilanci tecnici degli En-ti e di fornire altresì chiarimenti inmerito alle incertezze interpretativeriguardanti alcune disposizioni delDecreto.Infine, in data 24 giugno 2010, aisensi del comma 2, art. 3 del Decre-to, si è tenuta la Conferenza dei Ser-vizi tra il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali e il Ministerodell’Economia e delle Finanze, fina-lizzata all’aggiornamento dei para-metri per la redazione del bilanciotecnico elaborato al 31 dicembre2009 sulla base delle ipotesi adotta-te a livello nazionale per l’intero si-stema pensionistico pubblico; taliparametri sono stati trasmessi agliEnti mediante comunicazione del 5luglio 2010.In tale situazione, il Consiglio diAmministrazione della Cassa ha af-fidato a questo Studio l’incarico dielaborare il bilancio tecnico al 31dicembre 2009 secondo quanto di-sposto dal Decreto, tenendo contodella regolamentazione attualmentevigente; pertanto il presente bilan-cio tecnico è il secondo redatto inbase alle linee guida indicate dalDecreto.Scopo della presente relazione èquello di illustrare i risultati del bi-lancio tecnico al 31 dicembre 2009e di fornire ogni elemento utile perun corretto apprezzamento deglistessi da parte degli Organi di am-ministrazione e di controllo internied esterni.

Periodicità e ampiezza del periodo di valutazioneL’art. 2, comma 3 del decreto inter-ministeriale conferma l’obbligo diredazione del bilancio tecnico alme-

per il calcolo della quota modula-re di pensione di cui al precedentepunto 3);

– aumento, dal 2010 al 2015, delcontributo integrativo dal 2% al4% del volume d’affari dichiaratoai fini IVA, con contestuale au-mento del contributo minimo inte-grativo;

– aumento da 3 a 5 del numero dianni di contribuzione agevolataper coloro che si iscrivono primadel 35° anno di età.

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, laCassa è soggetta alla vigilanza delMinistero della Giustizia, del Mini-stero del Lavoro e delle PoliticheSociali e del Ministero dell’Econo-mia e delle Finanze ed è tenuta adosservare le disposizioni del d.lgs.n. 509 del 30 giugno 1994, con par-ticolare riferimento a quelle riguar-danti l’obbligo di redazione del bi-lancio tecnico ogni tre anni e la co-stituzione di una riserva legale parialmeno a cinque annualità dellepensioni in essere.In data 29 novembre 2007, ai sensidel comma 763 dell’articolo unicodella legge n. 296/2006 (legge fi-nanziaria 2007), il Ministero del La-voro e della Previdenza Sociale, diconcerto con il Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze, ha emanatoun decreto interministeriale (nel se-guito “Decreto”), pubblicato inG.U. il 6 febbraio 2008, contenentei criteri per la redazione dei bilancitecnici degli enti gestori delle formedi previdenza obbligatoria di cui aidecreti legislativi n. 509/1994 e n.103/1996 (nel seguito “Enti”); taleDecreto ha previsto per tutti gli En-ti la redazione del bilancio tecnicoal 31 dicembre 2006 confermandola periodicità triennale.Inoltre, il 16 marzo 2010 è stataemanata la circolare del Ministero

no con periodicità triennale, nonchéin occasione dell’adozione di modi-fiche statutarie e/o regolamentariche abbiano conseguenze rilevantisull’evoluzione della gestione eco-nomica e finanziaria degli Enti.Anche riguardo all’ampiezza delperiodo di valutazione il Decreto(art. 1, comma 1) conferma, in ot-temperanza a quanto disposto dal-l’art. 1, comma 763, della citata leg-ge n. 296/2006, il trentennio qualeriferimento per la verifica della sta-bilità degli Enti.Il Decreto sottolinea peraltro l’op-portunità che il bilancio tecnico svi-luppi proiezioni dei dati su un pe-riodo di cinquanta anni, in base allanormativa vigente alla data dell’ela-borazione, ai fini di una “migliorecognizione dell’andamento dellegestioni nel lungo termine”.

Collettività assicurateI competenti Uffici della Cassa han-no fornito i dati di natura anagraficaed economica relativi alla colletti-vità partecipante alla Cassa che, inbase alle principali norme che rego-lano la gestione, può essere suddivi-sa nei seguenti gruppi:– attivi iscritti alla Cassa non anco-

ra pensionati;– pensionati ancora iscritti alla Cassa;– pensionati che hanno interrotto

l’attività professionale e quindinon più iscritti alla Cassa.

La data di riferimento per la rileva-zione dei predetti dati è il 31 dicem-bre 2009; i dati stessi sono stati poisottoposti ad un attento controllo dicongruità e, conseguentemente, inqualche caso sono state introdotteopportune rettifiche e/o integrazioni.Al riguardo si tenga presente che idati più recenti relativi ai redditi im-ponibili IRPEF e ai volumi d’affariIVA sono riferiti all’anno 2008 e

PPREVIDENZAl’informazione

36

PLA PREVIDENZA FORENSE

pertanto, ai fini delle elaborazioni,si è proceduto ad aggiornare gli im-porti rilevati mediante stime effet-tuate anche sulla base dell’esperien-za passata e su ragionevoli previsio-ni future.Al 31 dicembre 2009 gli attivi iscrit-ti alla Cassa sono 140.035, con etàmedia di 43,2 anni e anzianità me-dia di iscrizione e contribuzione al-la Cassa di 12 anni.La suddivisione per sesso evidenziache il gruppo è costituito di 78.850uomini, con età media di 45,2 annied anzianità media di 13,8 anni, e di61.185 donne, con età media di 40,6anni ed anzianità media di 9,8 anni;si rileva pertanto che le donne rap-presentano circa il 43,7% degli atti-vi iscritti, contro un’incidenza del40,5% registrata al 31 dicembre2006 e il 39% registrata al 31 di-cembre 2005; al riguardo è da sotto-lineare il continuo aumento assolutoe relativo della numerosità delledonne partecipanti alla Cassa che fapresumere il raggiungimento in bre-ve tempo di una composizione persesso paritaria.

Il reddito medio ai fini IRPEF di-chiarato per il 2008 dagli attivi è ri-sultato di 48.166 euro (64.230 europer gli uomini e 27.989 euro per ledonne), mentre il volume d’affarimedio ai fini IVA è di 72.268 euro(98.463 euro per gli uomini e39.368 euro per le donne).Si fa presente che le predette mediesono state calcolate considerandosolo coloro che hanno presentato ladichiarazione dei redditi nell’anno2009, considerando altresì pari a ze-ro i redditi e i volumi IVA dichiara-ti negativi.La distribuzione degli attivi iscrittialla Cassa al 31 dicembre 2009 perclassi di età e per sesso è riportatanella Tavola 1; da notare che quasi idue terzi (62,5%) degli iscritti haun’età inferiore ai quarantacinqueanni. Si osserva inoltre che nellestesse classi di età le donne incido-no per il 52% mentre nelle età suc-cessive la loro incidenza si riduce al29%; si sottolinea, infine, che ledonne sono più numerose degli uo-mini fino all’età di 40 anni.Nella Tavola 2 sono indicati i dati

essenziali di natura anagrafica edeconomica relativi agli stessi attivisuddivisi per classi di età. Dai datidella tavola si può desumere chel’età media di ingresso alla Cassa èdi 31,2 anni e varia tra 30 e 33 annicirca per le età comprese tra 35 e 64anni, mentre per le classi di età da24 a 34 l’età media di ingresso è di28,2 anni. Le classi più anziane nonhanno valori significativi in quantoinfluenzati dall’epoca di costituzio-ne della Cassa.Nella Tavola 3 è riportata la distri-buzione degli attivi iscritti allaCassa al 31 dicembre 2009, distintiper classi di età e di anzianità. Infi-ne la distribuzione per classi di etàdegli attivi iscritti alla Cassa al 31dicembre 2005, al 31 dicembre2006 e al 31 dicembre 2009 è benillustrata anche dal Grafico 1: danotare l’accentuarsi della concen-trazione di iscritti nelle età tra i 35e i 49 anni, con un notevole incre-mento delle classi di età 45-49 (+43% rispetto al 31 dicembre 2006)e 55-59 (+ 31% rispetto al 31 di-cembre 2006).

Tavola 1 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.2009 per classi di età e per sesso.

Maschi Femmine Totale

Classi di età N. Anz. in anni N. Anz. in anni N. Anz. in anni

< 30 894 2,5 1.237 2,3 2.131 2,4

30-34 7.113 4,2 9.910 4,0 17.023 4,1

35-39 15.692 6,7 18.881 6,6 34.573 6,7

40-44 17.953 10,8 15.782 10,5 33.735 10,7

45-49 14.177 14,8 8.544 14,2 22.721 14,6

50-54 9.509 19,8 4.192 18,9 13.701 19,5

55-59 6.634 24,3 1.773 23,4 8.407 24,2

60-64 4.714 29,0 663 26,6 5.377 28,7

65-69 1.407 27,4 141 26,2 1.548 27,3

70-74 498 23,2 44 22,2 542 23,1

75 e + 259 27,4 18 30,0 277 27,6

Totale 78.850 13,8 61.185 9,8 140.035 12,0

37

(segue grafico)

LA PREVIDENZA FORENSE

Tavola 3 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.2009 per classi di età e di anzianità.

Classi di anzianità

Classi di età 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 e + Totale

< 30 2.117 14 - - - - - - - 2.131

30-34 13.114 3.901 8 - - - - - - 17.023

35-39 12.722 18.497 3.345 9 - - - - - 34.573

40-44 2.840 12.930 15.561 2.399 5 - - - - 33.735

45-49 762 2.988 8.768 8.942 1.235 26 - - - 22.721

50-54 230 736 1.731 4.792 4.624 1.531 57 - - 13.701

55-59 86 306 499 1.153 2.336 2.795 1.199 33 - 8.407

60-64 69 145 202 418 555 1.378 1.664 900 46 5.377

65-69 51 88 102 120 180 392 221 328 66 1.548

70-74 27 70 55 76 60 134 30 48 42 542

75 e + 5 31 27 31 37 56 6 11 73 277

Totale 32.023 39.706 30.298 17.940 9.032 6.312 3.177 1.320 227 140.035

Tavola 2 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche degli attivi iscritti alla cassa al 31.12.2009, per classi di età.

Classi di età N. Età in anni Anz. in anni Reddito (a) Volume I.V.A. (b)

< 30 2.131 28,3 2,4 13.060 16.071

30-34 17.023 32,6 4,1 19.016 24.514

35-39 34.573 37,0 6,7 28.129 38.492

40-44 33.735 41,9 10,7 43.487 64.428

45-49 22.721 46,7 14,6 61.222 93.650

50-54 13.701 51,9 19,5 78.014 121.639

55-59 8.407 56,8 24,2 89.266 142.415

60-64 5.377 61,9 28,7 106.404 169.602

65-69 1.548 66,4 27,3 97.144 152.776

70-74 542 71,6 23,1 85.896 127.258

75 e + 277 78,5 27,6 44.293 68.903

Totale 140.035 43,2 12,0 48.166 72.268

Reddito medio annuo ai fini IRPEF per il 2008, in euro. Volume d’affari medio annuo ai fini IVA per il 2008, in euro.

PPREVIDENZAl’informazione

38

PLA PREVIDENZA FORENSE

I pensionati ancora iscritti alla Cassaal 31 dicembre 2009 (pensionati con-tribuenti) sono 12.054 (10.971 pen-sionati di vecchiaia, 403 pensionatidi invalidità e 680 pensionati contri-butivi) ed hanno età media di 73,9anni e pensione media pari a 32.294euro; alla stessa data i pensionati nonpiù iscritti alla Cassa (pensionati noncontribuenti) sono 12.958 (2.339pensionati di vecchiaia, 205 pensio-nati di invalidità, 725 pensionati dianzianità, 174 pensionati contributivie 9.515 nuclei superstiti di attivo o dipensionato) ed hanno età media di76,1 anni e pensione media pari a15.935 euro; si fa presente che per lepensioni indirette e di reversibilità

“pensionato” è considerato l’interonucleo superstite.Nella Tavola 4 si forniscono le prin-cipali informazioni sui pensionaticontribuenti al 31 dicembre 2009suddivisi per classi di età; si noti chetutti gli appartenenti alle classi dietà inferiori a 65 anni sono pensio-nati contribuenti di invalidità.Nella Tavola 5 sono riportati alcunidati sui pensionati non contribuential 31 dicembre 2009 suddivisi pertipo di pensione; in questo caso lepensioni variano, con esclusionedelle pensioni contributive, da unimporto medio di circa 13.000 eurodelle pensioni di invalidità e perquelle ai superstiti, a circa 32.000

euro di quelle di anzianità. Emerge,infine, che i pensionati contribuentipresenti al 31 dicembre 2009 perce-piscono mediamente una pensionequasi il doppio di quella percepitadai pensionati non contribuenti pre-senti alla stessa data.Dai dati rilevati risulta che l’indicedi pensionamento (rapporto pensio-nati/attivi) è pari per il 2009 al16,4% (17,8% al 31 dicembre2006); il predetto indice, ottenutoconsiderando i pensionati contri-buenti sia tra i pensionati che tra gliattivi, è diminuito ulteriormente dal2006 al 2009 in corrispondenza delfavorevole aumento del numero dinuovi iscritti.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

< 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 e +

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2009

Grafico 1 - Distribuzione degli attivi iscritti alla cassa al 31.12.2005, al 31.12.2006 e al 31.12.2009 per classi di età.

39

LA PREVIDENZA FORENSE

Situazione finanziaria della gestioneLa situazione patrimoniale dellaCassa al 31 dicembre 2009, riporta-ta nel bilancio consuntivo 2009, evi-denzia un patrimonio netto a fineanno di 4.095,6 milioni di euro(+6,2% rispetto al 2008 e +20,3%rispetto al 2006) con un avanzo eco-nomico di esercizio pari a 240,7 mi-lioni di euro. Le attività della Cassasono costituite essenzialmente da ti-toli per 3.456,6 milioni di euro(71%) e da immobili per 439,3 mi-lioni di euro (9%).Le entrate contributive sono state,

per il 2009, pari nel complesso(compreso il contributo per mater-nità) a 948,3 milioni di euro, di cuile principali voci sono rappresentateper 177,1 milioni di euro dai contri-buti minimi soggettivi, per 458,2milioni di euro dai contributi sog-gettivi eccedenti il minimo, per 51milioni di euro dai contributi inte-grativi minimi e per 180,5 milionieuro dai contributi integrativi oltre ilminimo; infine i contributi di mater-nità ammontano a 29,3 milioni dieuro.Nel corso dell’esercizio la Cassa haerogato prestazioni previdenziali

per 596,9 milioni di euro (compresii contributi rimborsati) e prestazioniassistenziali per 21,4 milioni di eu-ro, oltre alle indennità di maternitàche ammontano a 31,3 milioni dieuro. Si rileva, inoltre, che il rappor-to tra il patrimonio al 31 dicembre2009 e l’ammontare delle pensionicorrenti del 2009 è pari a 6,9 (6,8nel 2008 e 6,9 nel 2007), al di sopradel limite richiesto dall’art. 1, com-ma 4, lettera c) del D.lgs. n.509/1994.Un’ultima notazione riguarda il tas-so di rendimento del patrimonio:nell’ultimo quinquennio il tasso di

Tavola 5 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati non contribuenti al 31.12.2009, per tipo di pensione.

Tipo di pensione N. Età in anni Pensione (a)

Pensioni di vecchiaia 2.339 81,0 22.292

Pensioni di invalidità 205 68,1 12.322

Pensioni di anzianità 725 69,5 31.573

Pensioni contributive 174 73,7 4.484

Pensioni indirette (b) 3.131 71,0 12.874

Pensioni di reversib. (b) 6.384 78,0 13.760

Totale 12.958 76,1 15.935

Pensione media annua spettante al 31.12.2009, in euro. L’età media è calcolata considerando il titolare più anziano.

Tavola 4 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati contribuenti al 31.12.2009, per classi di età.

Classi di età N. Età in anni Reddito (a) Volume I.V.A. (b) Pensione (c)

< 50 86 44,9 29.599 49.502 7.969

50-54 77 51,8 44.965 67.237 9.817

55-59 94 57,2 43.614 76.568 14.236

60-64 100 62,4 58.097 97.400 16.970

65-69 2.847 67,4 105.102 166.793 33.630

70-74 3.603 72,0 80.877 130.068 34.121

75-79 2.835 76,9 68.468 105.431 31.975

80-84 1.573 81,6 48.046 75.900 27.925

85-89 676 86,6 35.337 58.454 24.972

90 e + 163 92,2 21.812 39.057 17.264

Totale 12.054 73,9 76.021 120.625 31.312

Reddito medio annuo ai fini IRPEF per il 2008, in euro. Volume d’affari medio annuo ai fini IVA per il 2008, in euro. Pensione media annua spettante al 31.12.2009, in euro.

PPREVIDENZAl’informazione

40

PLA PREVIDENZA FORENSE

rendimento nominale, al netto delleimposte e delle spese, è risultato inmedia del 2,4%; si noti che il risul-tato del 2008 risente della crisimondiale dei mercati finanziari,con trascinamento degli effetti an-che per il 2009 in cui si è procedu-to a rettificare i valori mobiliariprocedendo alla svalutazione dei ti-toli interessati.Nel prospetto che segue per ognianno si riportano, oltre al tasso direndimento nominale, il tasso diinflazione e il tasso reale (rapportotra tasso nominale e tasso di infla-zione).

Evoluzione dei gruppiAi fini delle previsioni attuariali, ef-fettuate come detto a gruppo apertoper un periodo di cinquanta anni, ol-tre alle impostazioni di base e all’a-dozione delle ipotesi demografichedi cui ai precedenti paragrafi, è sta-to necessario stabilire la numerositàfutura degli iscritti in attività.In particolare, la numerosità delgruppo degli attivi, al netto dei pen-sionati contribuenti, pari a 140.035unità al 31 dicembre 2009, è stataipotizzata crescente per i primi die-ci anni fino a raggiungere le170.035 unità nel 2019, anno dalquale si è ipotizzata la costanza nu-merica.Tale dinamica è stata adottata sullabase dei seguenti dati:– negli anni 2007, 2008 e 2009 le

nuove iscrizioni alla Cassa sonostate di circa 10.000 unità all’an-

AnnoTasso

nominaleTasso

di inflazioneTasso reale

2005 4,2% 1,7% 2,5%

2006 4,3% 2,0% 2,3%

2007 3,5% 1,7% 1,8%

2008 0,0% 3,2% -3,2%

2009 -0,3% 0,7% -1,0%

no, livello che certamente si con-fermerà anche per il 2010 tenutoconto che al 30 giugno si sono re-gistrate già circa 5.000 nuoveiscrizioni;

– il numero dei laureati (e quindi dipotenziali nuovi iscritti alla Cassa)ha avuto andamento crescente finoal 2004, superando le 25.000unità, ma successivamente l’anda-mento è divenuto decrescente, at-testandosi su circa 16.500 unitànel 2008 (ultimo dato disponibile);

– il numero dei nuovi iscritti all’Al-bo degli avvocati ha avuto nell’ul-timo decennio un andamento cre-scente fino alle 14.200 unità del2008 (ultimo dato disponibile);

– il numero dei nuovi iscritti al regi-stro praticanti è aumentato fino al2004 (23.000 unità circa) per poidiminuire fino alle 15.000 unitàdel 2008.

È utile poi sottolineare che si è rite-nuto opportuno ipotizzare la costan-za numerica dal 2019 in poi al finedi attenuare l’incertezza che accom-pagna il processo previsivo su un ar-co temporale esteso. Nel lungo pe-riodo, infatti, aumenta progressiva-mente il numero e il peso dei fattoriche possono far deviare il presumi-bile andamento demografico dellacollettività in esame; di conseguen-za si amplia il margine d’errore as-sociato alle ipotesi di aumento o di-minuzione della consistenza nume-rica e le previsioni perdono progres-sivamente il significato di “futuroprobabile”.In merito alla composizione per ses-so dei nuovi ingressi, sulla scortadel trend riscontrato nel recente pas-sato, si è ipotizzato un graduale au-mento dell’incidenza percentualedelle donne sul totale degli iscrittiattivi; è stato infatti previsto che peri primi dieci anni di valutazione le

nuove iscrizioni alla Cassa siano ri-coperte per il 40% dagli uomini eper il 60% dalle donne; successiva-mente tale incidenza è stata ipotiz-zata identica (50% uomini e 50%donne).Effettuate le proiezioni, si è ottenu-to lo sviluppo numerico degli attivi,dei pensionati contribuenti e deipensionati non contribuenti, distintiper tipologia di pensione, riportatoper i cinquanta anni considerati nel-la Tavola 6.Dalle cifre si osserva che, nel perio-do in esame e nel quadro di ipotesiadottato per le elaborazioni, il grup-po degli attivi aumenta per i primidieci anni di valutazione per atte-starsi al livello di 170.035 unità dal2019 in poi; la popolazione dei pen-sionati contribuenti passa da 12.054unità rilevate al 31 dicembre 2009 a17.301 unità previste alla fine del2059, con un andamento oscillante econ un tasso medio annuo di au-mento dell’1%, mentre il numerodei pensionati non contribuenti èsempre crescente (tranne che negliultimi anni di valutazione) e passa,nel periodo considerato, da 12.958unità a 92.126 unità, con un tassomedio annuo di aumento del 4%.Si sottolinea, infine, che il numerodi nuove iscrizioni alla Cassa previ-sto nelle valutazioni è di circa10.000 unità nel 2010 e poi dimi-nuisce da circa 6.000 unità nel 2011fino a 1.500 unità nel 2021; succes-sivamente tale valore ha andamentoprima crescente fino a 7.800 unitànel 2040 e poi pressoché decrescen-te. Si ricorda che il numero di nuoviiscritti è pari al numero di usciti dal-la collettività degli attivi per ognianno di valutazione, tranne che per iprimi dieci anni, nei quali è stato ne-cessario prevedere anche i predettiincrementi di popolazione attiva.

41

LA PREVIDENZA FORENSE

Tavola 6 - Sviluppo delle collettività

Pensionati non contribuenti

Anno Attivi Pensionati contribuenti Vecchiaia Invalidità Anzianità Superstiti Contributivi Totale

2010 147.535 11.199 3.158 214 717 9.550 922 14.5612011 152.035 9.899 4.100 227 741 9.605 900 15.5732012 156.035 8.368 5.953 242 736 9.662 961 17.5542013 159.535 8.333 6.271 256 752 9.740 1.026 18.0452014 162.535 7.704 6.539 275 742 9.822 999 18.3772015 165.035 7.725 6.823 293 758 9.917 1.066 18.8572016 167.035 7.759 7.054 310 741 10.034 1.119 19.2582017 168.535 7.289 7.198 331 754 10.159 1.084 19.5262018 169.535 7.470 7.389 355 732 10.298 1.134 19.9082019 170.035 7.168 7.455 382 743 10.450 1.095 20.1252020 170.035 7.442 7.654 410 719 10.602 1.148 20.5332021 170.035 7.314 7.745 437 705 10.766 1.101 20.7542022 170.035 7.586 7.972 466 696 10.955 1.137 21.2262023 170.035 8.055 8.159 500 684 11.149 1.174 21.6662024 170.035 8.680 8.350 536 670 11.365 1.217 22.1382025 170.035 9.437 8.587 573 661 11.591 1.279 22.6912026 170.035 10.227 8.962 606 649 11.837 1.314 23.3682027 170.035 11.142 9.373 643 633 12.085 1.359 24.0932028 170.035 11.903 9.845 679 625 12.359 1.415 24.9232029 170.035 12.776 10.408 718 620 12.672 1.474 25.8922030 170.035 13.909 11.057 752 637 13.008 1.520 26.9742031 170.035 15.637 11.920 784 652 13.364 1.595 28.3152032 170.035 17.034 12.891 816 669 13.749 1.678 29.8032033 170.035 18.689 13.984 847 689 14.158 1.793 31.4712034 170.035 20.543 15.367 874 715 14.603 1.962 33.5212035 170.035 22.718 16.978 900 777 15.095 2.150 35.9002036 170.035 25.595 18.806 924 821 15.629 2.374 38.5542037 170.035 27.818 20.716 944 869 16.191 2.624 41.3442038 170.035 29.906 22.796 962 911 16.792 2.907 44.3682039 170.035 31.943 24.996 972 967 17.436 3.211 47.5822040 170.035 33.765 27.434 983 1.029 18.135 3.560 51.1412041 170.035 35.238 30.011 990 1.080 18.856 3.926 54.8632042 170.035 36.332 32.723 992 1.135 19.576 4.330 58.7562043 170.035 37.068 35.591 995 1.206 20.326 4.769 62.8872044 170.035 37.463 38.573 991 1.262 21.063 5.285 67.1742045 170.035 37.862 41.547 984 1.303 21.801 5.805 71.4402046 170.035 37.227 44.362 981 1.330 22.592 6.280 75.5452047 170.035 36.235 46.988 976 1.337 23.347 6.708 79.3562048 170.035 34.789 49.347 965 1.301 24.076 7.094 82.7832049 170.035 32.623 51.361 957 1.348 24.773 9.627 88.0662050 170.035 32.250 53.201 949 1.354 25.429 9.745 90.6782051 170.035 30.876 54.620 937 1.351 26.044 9.853 92.8052052 170.035 29.304 55.838 928 1.346 26.586 9.932 94.6302053 170.035 27.515 56.780 917 1.330 27.066 9.943 96.0362054 170.035 25.446 57.250 905 1.309 27.471 9.901 96.8362055 170.035 23.671 57.202 899 1.281 27.797 9.825 97.0042056 170.035 21.979 56.649 887 1.242 28.021 9.693 96.4922057 170.035 20.247 55.749 878 1.203 28.122 9.531 95.4832058 170.035 18.796 54.490 871 1.151 28.175 9.328 94.0152059 170.035 17.301 52.936 867 1.098 28.122 9.103 92.126

PPREVIDENZAl’informazione

42

PLA PREVIDENZA FORENSE

Attribuzione e sviluppo dei redditi Riguardo agli attuali iscritti, parten-do dalle informazioni desumibilidalle rilevazioni effettuate e tenutoanche conto degli effetti della recen-te crisi economica, il reddito 2009 èstato ipotizzato pari a quello rileva-to per il 2008.Analogo procedimento è stato uti-lizzato per l’attribuzione dei volumid’affari ai fini IVA per il 2009.Per i futuri nuovi iscritti (che, si ri-corda, entrano in assicurazione conetà compresa tra i 24 ed i 51 anni) èstata determinata, dai dati rilevati, ladistribuzione degli importi di redditoda attribuire ai nuovi ingressi, otte-nendo una distribuzione variabile da500 a 42.500 euro, con diverso pesoa seconda del sesso (redditi media-mente inferiori per le donne) e conincidenza percentuale ovviamentemaggiore per gli importi più bassi; indefinitiva si è attribuito in media unreddito iniziale di circa 8.900 euro ainuovi iscritti uomini e di circa 7.200euro ai nuovi iscritti donne.Con riferimento all’aspetto dinami-co, per gli attivi sono state determi-nate, distintamente per uomini edonne, le linee evolutive dei redditiai fini IRPEF e dei volumi d’affari

ai fini IVA per anzianità di iscrizio-ne alla Cassa, che permettono diproiettare i redditi in modo da repli-care in maniera ottimale la loro pro-babile evoluzione.Anche per i pensionati contribuenti,al fine di simulare il reale andamen-to dei redditi riscontrato dai dati ri-levati, è stata costruita una specificalinea di evoluzione dei redditi e deivolumi d’affari IVA, uguale per uo-mini e donne e decrescente linear-mente in funzione degli anni tra-scorsi dal pensionamento.Tali linee variano con l’anzianità eforniscono, come detto, un quadrostatico dell’andamento dei redditi edei volumi d’affari IVA; non tengo-no conto cioè degli incrementi lega-ti all’inflazione, illustrati nel suc-cessivo paragrafo. I valori delle li-nee sono riportati a livello quin-quennale nella seguente Tavola 10,espressi in riferimento ad un reddi-to/volume IVA iniziali di 1.000 eu-ro; l’incremento retributivo tra dueanzianità si ottiene rapportando i re-lativi valori della linea.Si dispone così, in situazione stati-ca, di tutti gli elementi per il calco-lo dei redditi e dei volumi d’affariIVA percepiti nell’arco della vita la-vorativa, utili per la determinazionedelle contribuzioni annuali e, all’e-

poca del pensionamento, per il cal-colo della pensione spettante.

Ipotesi evolutive economico-finanziariePassando ora agli aspetti “dinami-ci”, sono state adottate le seguentiipotesi previsionali di natura econo-mica e finanziaria:– tasso annuo di inflazione moneta-

ria: pari all’1,8% per il 2010 (co-municazione ministeriale del23.4.2008) e al 2% dal 2010 in poi(comunicazione ministeriale del5.7.2010);

– tasso annuo di variazione del PILnominale: pari al 3,4% per il 2010(comunicazione ministeriale del23.4.2008), al 4% per il periodo2011-2020, al 3,6% per il periodo2021-2030, al 3,3% per il periodo2031-2050, al 3,5% dal 2051 inpoi (comunicazione ministerialedel 5.7.2010);

– incremento annuale nominale deiredditi e dei volumi d’affari ai finiIVA: pari al tasso di inflazionemonetaria;

– incremento annuale del tetto red-dituale, del limite di reddito per ladeterminazione del contributosoggettivo e dei contributi mini-mi: pari al tasso di inflazione mo-netaria;

– incremento annuale delle pensio-ni: in base all’ipotizzato tassod’inflazione monetaria;

– rivalutazione dei redditi ai fini delcalcolo delle pensioni: in base al-l’ipotizzato tasso d’inflazione mo-netaria;

– tasso reale annuo di rendimentodel patrimonio: pari all’1% pertutto il periodo di valutazione.

Circa il tasso reale di rendimento delpatrimonio, si fa presente che la mi-sura dell’1% è stata scelta conside-rando la media dei tassi di rendimen-

Tavola 7

Anz. di iscrizione/anni dal pensionamento

Redditi/Volumi d’affari IVA

Attivi Maschi Attivi Femmine Pensionati contribuenti M/F

0 1.000 1.000 1.000

5 2.617 2.492 900

10 4.599 4.366 774

15 6.644 6.030 648

20 8.113 7.016 523

25 8.923 7.468 398

30 9.294 7.656 273

35 9.452 7.725 273

40 9.518 7.765 273

43

to realizzati dalla Cassa nell’ultimoquinquennio e determinati al netto ditutte le spese e le imposte sostenute.Infine, tra le uscite della Cassa, oltrealle erogazioni di pensioni e ai con-tributi restituiti, sono state considera-te anche le prestazioni assistenziali ele spese generali e di amministrazio-ne della gestione. Sono state pertan-to adottate anche le seguenti ipotesi:– uscite annue per prestazioni assi-

stenziali: pari al 3% delle entratecorrenti (contributi + redditi dapatrimonio);

– spese generali e di amministrazio-ne (spese per il personale in servi-zio, per acquisti ecc.): pari a30.515 migliaia di euro per il2009 (desunte dal bilancio con-suntivo 2009 della Cassa); a parti-re dal 2010, è stato consideratol’importo dell’anno precedente in-crementato in base al previsto tas-so di inflazione monetaria. Si os-serva che tale voce non compren-de gli oneri derivanti dalla gestio-ne patrimoniale, considerati giàimplicitamente nell’ipotizzato tas-so di rendimento.

Tassi di sostituzioneL’art. 4, comma 1 del Decreto pre-vede che, al fine di verificare l’ade-guatezza delle prestazioni, il bilan-cio tecnico sia corredato dall’analisidei tassi di sostituzione calcolaticon parametri coerenti con le ipote-si demografiche e macroeconomi-che sottostanti la proiezione degliequilibri finanziari di medio e lungoperiodo. Il tasso di sostituzione, pa-ri al rapporto tra la pensione matu-rata al momento del pensionamentoe l’ultimo reddito da lavoro, è statodeterminato con riferimento a figu-re-tipo, sia uomini che donne, rap-presentative degli iscritti alla Cassa,nel quadro di ipotesi specifico adot-

tato per il bilancio tecnico e tenendoconto della normativa in vigore.Si fa presente che l’età al pensiona-mento non rappresenta un fattore de-terminante ai fini della misura dellapensione finale di vecchiaia o anzia-nità che risulta invece connessa alperiodo di contribuzione, oltre che allivello del reddito; è peraltro ovvioche l’età di ingresso e di pensiona-mento, ossia il numero di anni diiscrizione alla Cassa, influiscono sulperiodo di carriera e quindi anchesull’ammontare del reddito stesso.Pertanto, i parametri che sostanzial-mente incidono per la determinazio-ne dei tassi di sostituzione sono ilreddito iniziale previsto per i nuoviiscritti (per ciascuna figura-tipo riva-lutato dell’inflazione futura o sconta-to dell’inflazione passata in base al-l’anno di iscrizione) e gli incrementireddituali nominali e per carriera.Per ciascuna figura-tipo, i predettitassi sono stati calcolati, come ri-chiesto dal Decreto, con cadenzadecennale, il primo dopo un annodalla data di bilancio e gli altri ognidieci anni successivi, ipotizzando ilpensionamento con i requisiti mini-mi di vecchiaia e anzianità previstidalla riforma per ciascun anno con-siderato.Per tutte le figure-tipo esaminate, si èproceduto altresì a determinare dettitassi sia al lordo che al netto del pre-lievo fiscale e contributivo; al riguar-do si è supposto che il reddito fiscal-mente imponibile delle figure-tipoconsiderate sia costituito solo dal red-dito da lavoro professionale o dallapensione. I valori ottenuti al lordo e alnetto del prelievo fiscale e contributi-vo sono illustrati nella Tavola 8.Dalla tavola emerge un aumento deivalori riferiti al 2020 rispetto a quel-li riferiti al 2010, dovuto essenzial-mente all’allungamento del periodo

lavorativo richiesto dalle nuove re-gole introdotte dalla riforma; suc-cessivamente si nota una diminuzio-ne dei tassi fino al 2040, dovuta es-senzialmente all’attenuarsi nel tem-po degli effetti derivanti dai pro ratadi pensione calcolati con la previ-gente normativa più favorevole,mentre per gli anni successivi il li-vello dei tassi si stabilizza.Quanto poi al confronto tra tassi lor-di e netti, si registra ovviamente unaumento di questi ultimi dovuto al-l’effetto dei contributi nonché almaggior peso che la fiscalità ha suiredditi rispetto alle pensioni, essen-do queste di ammontare inferiore.

Risultati delle valutazioniattuariali al 31.12.2009Le valutazioni attuariali, effettuatenel quadro normativo vigente al 31dicembre 2009 e adottando le ipote-si di natura demografica, economicae finanziaria desunte dalla specificaesperienza della Cassa e illustratenei precedenti paragrafi, hanno con-dotto alla determinazione, per i cin-quanta anni in esame, dei flussi inentrata e in uscita della gestione del-la Cassa e quindi all’evoluzione del-la consistenza patrimoniale.È stato quindi redatto il bilancio tec-nico di previsione della gestionedella Cassa per i prossimi cinquantaanni, riportato nella Tavola 9, secon-do lo schema allegato al Decreto;l’evoluzione dei flussi finanziari èstata realizzata tenendo conto delpatrimonio al 31 dicembre 2009, pa-ri a 4.095,6 milioni di euro, e delleentrate e uscite della gestione, a par-tire dall’1 gennaio 2010, costituiterispettivamente da:

Entrate:– contributi annui soggettivi, di ba-

se e modulari, e integrativi versati

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAl’informazione

44

PLA PREVIDENZA FORENSE

dagli attivi e dai pensionati contri-buenti;

– reddito del patrimonio, ottenutoapplicando il tasso di rendimentoprevisto alla giacenza media delpatrimonio.

Uscite:– oneri relativi all’erogazione delle

pensioni dirette e ai superstiti;– oneri relativi alla restituzione dei

contributi a favore dei superstitidell’iscritto con almeno cinqueanni di anzianità contributiva che

non hanno diritto alla pensione in-diretta;

– oneri relativi alle prestazioni assi-stenziali, escluse le indennità dimaternità (altre prestazioni);

– spese generali e di amministra-zione.

È stato poi determinato il saldo pre-videnziale dato dalla differenza tracontributi e pensioni, nonché il sal-do totale tra le entrate e le uscite. Laconsistenza patrimoniale alla finedi ogni anno è stata ottenuta som-

mando al patrimonio a inizio annoil saldo totale.Inoltre, per ogni anno di valutazione,si è proceduto a calcolare l’ammon-tare della riserva legale in misura pa-ri, secondo quanto disposto dall’art.5, comma 1 del Decreto, a cinqueannualità dell’ammontare delle pen-sioni correnti, nonché a verificare lacongruità del patrimonio per la co-pertura della riserva legale, median-te i coefficienti dati dal rapporto trala predetta riserva e il patrimonio.

Tavola 8 - Tassi di sostituzione per alcune figure-tipo.

USCITA PER VECCHIAIA CON REQUISITI MINIMI

Tassi al lordo del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Requisiti Età / Anzianità Maschi Femmine

2010 65 / 30 44,3% 48,2%2020 69 / 34 47,5% 51,3%2030 70 / 35 45,4% 48,7%2040 70 / 35 41,6% 44,0%2050 70 / 35 41,7% 44,1%2060 70 / 35 41,6% 44,1%

Tassi al netto del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Requisiti Età / Anzianità Maschi Femmine

2010 65 / 30 55,3% 58,1%2020 69 / 34 59,3% 64,1%2030 70 / 35 56,9% 61,1%2040 70 / 35 52,9% 55,4%2050 70 / 35 53,0% 55,5%2060 70 / 35 52,8% 55,6%

USCITA PER ANZIANITÀ CON REQUISITI MINIMI

Tassi al lordo del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Requisiti Età / Anzianità Maschi Femmine

2010 58 / 35 53,4% 58,2%2020 60 / 38 56,4% 61,1%2030 62 / 40 54,1% 58,2%2040 62 / 40 48,4% 51,2%2050 62 / 40 48,6% 51,4%2060 62 / 40 47,9% 51,4%

Tassi al netto del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Requisiti Età / Anzianità Maschi Femmine

2010 58 / 35 65,0% 70,6%2020 60 / 38 69,0% 74,4%2030 62 / 40 66,5% 71,4%2040 62 / 40 60,3% 63,9%2050 62 / 40 60,5% 64,2%2060 62 / 40 59,7% 64,1%

45

LA PREVIDENZA FORENSE

Ann

o

ENTR

ATE

USC

ITE

Sald

o pr

evid

enzi

ale

Sald

o to

tale

Patr

imon

iofi

ne a

nno

Cont

ribu

tiRe

ndim

enti

Tota

lePr

esta

zion

iSp

ese

dige

stio

neTo

tale

Sogg

etti

viIn

tegr

ativ

iM

odul

are

Pens

ioni

stic

heA

ltre

2010

792.

447

488.

725

52.0

4213

3.22

81.

466.

441

611.

526

43.9

9331

.064

686.

584

721.

687

779.

857

4.87

5.46

7

2011

852.

084

517.

544

56.4

1015

7.90

31.

583.

941

618.

428

47.5

1831

.686

697.

632

807.

611

886.

310

5.76

1.77

7

2012

900.

821

541.

285

59.8

6418

5.16

01.

687.

131

649.

173

50.6

1432

.319

732.

106

852.

797

955.

025

6.71

6.80

2

2013

949.

659

569.

254

63.4

2821

4.50

31.

796.

843

682.

792

53.9

0532

.966

769.

663

899.

548

1.02

7.18

07.

743.

982

2014

1.00

2.70

059

8.49

667

.392

246.

468

1.91

5.05

669

1.75

657

.452

33.6

2578

2.83

397

6.83

21.

132.

223

8.87

6.20

5

2015

1.05

9.30

262

8.33

471

.313

281.

294

2.04

0.24

272

4.11

861

.207

34.2

9781

9.62

21.

034.

831

1.22

0.62

010

.096

.825

2016

1.11

3.98

034

2.86

475

.139

314.

014

1.84

5.99

675

6.41

455

.380

34.9

8384

6.77

777

5.56

999

9.21

911

.096

.044

2017

1.16

7.06

235

7.97

079

.180

344.

855

1.94

9.06

877

0.25

058

.472

35.6

8386

4.40

583

3.96

21.

084.

662

12.1

80.7

06

2018

1.22

0.87

137

2.86

582

.862

377.

916

2.05

4.51

480

7.18

661

.635

36.3

9790

5.21

886

9.41

21.

149.

296

13.3

30.0

02

2019

1.27

1.07

538

7.58

086

.649

413.

137

2.15

8.44

182

5.68

664

.753

37.1

2592

7.56

391

9.61

81.

230.

877

14.5

60.8

79

2020

1.31

8.93

840

1.74

090

.063

450.

421

2.26

1.16

386

6.56

667

.835

37.8

6797

2.26

894

4.17

61.

288.

895

15.8

49.7

74

2021

1.36

4.22

741

5.95

593

.608

489.

637

2.36

3.42

689

2.27

970

.903

38.6

251.

001.

807

981.

511

1.36

1.62

017

.211

.394

2022

1.41

1.32

742

9.22

196

.849

530.

773

2.46

8.17

193

5.93

474

.045

39.3

971.

049.

376

1.00

1.46

41.

418.

795

18.6

30.1

89

2023

1.45

7.26

844

2.11

399

.972

573.

491

2.57

2.84

598

6.78

477

.185

40.1

851.

104.

154

1.01

2.56

91.

468.

690

20.0

98.8

79

2024

1.50

1.99

445

5.03

510

2.95

661

7.59

82.

677.

583

1.04

3.58

880

.327

40.9

891.

164.

904

1.01

6.39

71.

512.

679

21.6

11.5

58

2025

1.54

4.94

146

7.79

210

5.76

166

2.83

32.

781.

327

1.11

0.93

383

.440

41.8

081.

236.

181

1.00

7.56

11.

545.

146

23.1

56.7

04

2026

1.58

6.06

847

9.34

510

8.46

370

8.89

52.

882.

770

1.18

4.99

086

.483

42.6

451.

314.

117

988.

886

1.56

8.65

324

.725

.357

2027

1.62

6.77

549

0.86

211

1.13

775

5.59

32.

984.

367

1.26

3.12

289

.531

43.4

971.

396.

150

965.

653

1.58

8.21

726

.313

.574

2028

1.66

6.32

750

2.14

111

3.76

380

2.82

33.

085.

054

1.34

3.45

792

.552

44.3

671.

480.

376

938.

774

1.60

4.67

927

.918

.253

2029

1.70

4.79

251

3.34

511

6.26

085

0.35

73.

184.

754

1.43

5.16

795

.543

45.2

551.

575.

964

899.

230

1.60

8.79

029

.527

.043

2030

1.74

0.82

652

4.08

711

8.47

189

7.62

33.

281.

008

1.54

9.78

198

.430

46.1

601.

694.

371

833.

604

1.58

6.63

731

.113

.679

2031

1.77

3.17

853

4.37

612

0.26

594

3.56

03.

371.

380

1.70

4.09

310

1.14

147

.083

1.85

2.31

872

3.72

61.

519.

062

32.6

32.7

41

2032

1.80

5.79

554

4.07

812

2.18

398

7.54

83.

459.

604

1.85

2.97

310

3.78

848

.025

2.00

4.78

661

9.08

21.

454.

818

34.0

87.5

59

2033

1.83

7.30

055

3.86

112

3.90

91.

029.

279

3.54

4.35

02.

022.

571

106.

331

48.9

852.

177.

887

492.

500

1.36

6.46

335

.454

.022

2034

1.86

5.68

356

2.50

312

5.39

51.

067.

872

3.62

1.45

32.

220.

175

108.

644

49.9

652.

378.

784

333.

405

1.24

2.66

936

.696

.692

2035

1.89

1.44

257

0.81

212

6.59

21.

102.

234

3.69

1.08

02.

449.

025

110.

732

50.9

642.

610.

721

139.

822

1.08

0.35

937

.777

.050

(seg

ue

Tavo

la 9

)

Tavo

la 9

- B

ilan

cio

pre

visi

vo p

er g

li an

ni 2

010-

2059

(m

iglia

ia d

i eu

ro c

orr

enti

)

PPREVIDENZAl’informazione

46

PLA PREVIDENZA FORENSE

(co

nti

nu

a Ta

vola

9)

Ann

o

ENTR

ATE

USC

ITE

Sald

o pr

evid

enzi

ale

Sald

o to

tale

Patr

imon

iofi

ne a

nno

Cont

ribu

tiRe

ndim

enti

Tota

lePr

esta

zion

iSp

ese

dige

stio

neTo

tale

Sogg

etti

viIn

tegr

ativ

iM

odul

are

Pens

ioni

stic

heA

ltre

2036

1.91

3.31

657

9.27

412

7.22

11.

130.

783

3.75

0.59

52.

736.

383

112.

518

51.9

842.

900.

884

-116

.571

849.

711

38.6

26.7

61

2037

1.93

7.84

958

6.97

212

8.29

41.

152.

813

3.80

5.92

82.

999.

411

114.

178

53.0

233.

166.

612

-346

.296

639.

316

39.2

66.0

77

2038

1.96

2.69

259

4.61

712

9.40

61.

168.

425

3.85

5.14

03.

269.

755

115.

654

54.0

843.

439.

493

-583

.041

415.

647

39.6

81.7

23

2039

1.98

5.47

860

1.62

613

0.36

31.

177.

015

3.89

4.48

23.

558.

108

116.

834

55.1

653.

730.

108

-840

.641

164.

374

39.8

46.0

98

2040

2.00

8.84

360

9.17

113

1.37

11.

177.

844

3.92

7.22

93.

862.

363

117.

817

56.2

694.

036.

449

-1.1

12.9

79-1

09.2

2039

.736

.878

2041

2.03

1.67

161

6.05

913

2.43

11.

170.

254

3.95

0.41

54.

179.

600

118.

512

57.3

944.

355.

506

-1.3

99.4

39-4

05.0

9139

.331

.786

2042

2.05

5.38

262

3.11

013

3.64

71.

153.

877

3.96

6.01

64.

492.

010

118.

980

58.5

424.

669.

533

-1.6

79.8

71-7

03.5

1638

.628

.270

2043

2.07

8.48

863

0.02

313

4.84

81.

128.

337

3.97

1.69

64.

817.

751

119.

151

59.7

134.

996.

614

-1.9

74.3

91-1

.024

.919

37.6

03.3

52

2044

2.10

3.35

663

7.25

213

6.27

21.

093.

171

3.97

0.05

15.

144.

584

119.

102

60.9

075.

324.

592

-2.2

67.7

04-1

.354

.542

36.2

48.8

10

2045

2.12

9.31

164

5.07

613

7.75

71.

048.

077

3.96

0.22

15.

475.

843

118.

807

62.1

255.

656.

775

-2.5

63.6

99-1

.696

.554

34.5

52.2

56

2046

2.16

2.42

865

3.37

614

0.12

199

3.66

73.

949.

592

5.75

2.60

311

8.48

863

.368

5.93

4.45

8-2

.796

.678

-1.9

84.8

6732

.567

.389

2047

2.20

1.30

166

3.10

514

3.07

793

1.23

43.

938.

717

5.99

5.36

811

8.16

264

.635

6.17

8.16

5-2

.987

.885

-2.2

39.4

4830

.327

.942

2048

2.24

4.77

167

2.40

514

6.64

286

1.84

43.

925.

663

6.19

7.49

611

7.77

065

.928

6.38

1.19

4-3

.133

.678

-2.4

55.5

3127

.872

.410

2049

2.29

5.25

368

2.55

415

1.01

978

7.09

63.

915.

922

6.33

3.35

511

7.47

867

.246

6.51

8.07

8-3

.204

.528

-2.6

02.1

5625

.270

.254

2050

2.33

8.15

069

4.64

615

4.05

470

6.18

93.

893.

039

6.57

9.51

511

6.79

168

.591

6.76

4.89

7-3

.392

.665

-2.8

71.8

5922

.398

.395

2051

2.39

0.83

970

8.31

915

8.15

261

8.69

83.

876.

008

6.73

7.63

511

6.28

069

.963

6.92

3.87

9-3

.480

.325

-3.0

47.8

7119

.350

.525

2052

2.44

6.10

372

2.28

816

2.81

552

6.35

83.

857.

563

6.87

0.34

611

5.72

771

.362

7.05

7.43

5-3

.539

.141

-3.1

99.8

7216

.150

.652

2053

2.50

4.49

273

6.79

716

7.76

443

0.01

83.

839.

071

6.96

9.73

411

5.17

272

.789

7.15

7.69

6-3

.560

.681

-3.3

18.6

2512

.832

.027

2054

2.56

8.63

175

2.47

017

3.24

033

1.04

93.

825.

389

7.01

4.23

611

4.76

274

.245

7.20

3.24

3-3

.519

.895

-3.3

77.8

549.

454.

174

2055

2.63

7.00

577

0.24

317

8.88

323

0.69

83.

816.

829

7.03

8.85

811

4.50

575

.730

7.22

9.09

3-3

.452

.727

-3.4

12.2

636.

041.

911

2056

2.71

0.38

978

9.51

118

4.77

412

9.97

33.

814.

646

7.02

6.40

711

4.43

977

.245

7.21

8.09

1-3

.341

.734

-3.4

03.4

452.

638.

465

2057

2.78

7.92

680

9.93

919

0.96

230

.152

3.81

8.97

86.

976.

867

114.

569

78.7

907.

170.

226

-3.1

88.0

41-3

.351

.249

-712

.783

2058

2.86

6.96

083

1.35

219

7.09

1-6

7.85

03.

827.

553

6.91

2.77

211

4.82

780

.365

7.10

7.96

4-3

.017

.369

-3.2

80.4

11-3

.993

.194

2059

2.94

8.18

085

3.33

520

3.40

4-1

63.1

423.

841.

777

6.81

2.70

211

5.25

381

.973

7.00

9.92

8-2

.807

.782

-3.1

68.1

50-7

.161

.344

47

LA PREVIDENZA FORENSE

Dalle cifre della Tavola 9 si osservache, nelle ipotesi adottate, il saldoprevidenziale rimane positivo per26 anni e cioè sino al 2035; il saldototale è positivo per 30 anni e cioèsino al 2039 e quindi il patrimonionetto a fine anno si incrementa sinoal 2039 e rimane positivo per 47 an-ni e cioè sino al 2056.Si ricorda che l’ammontare delle al-tre prestazioni, che corrisponde alleprestazioni assistenziali, è pari al

3% delle entrate correnti e decrescedal 2044.Nella Tavola 10 sono riportati icoefficienti di copertura della riser-va legale, da cui si evince che il rap-porto tra la riserva legale e il patri-monio netto, pari a 0,6 nel 2010, as-sume valori inferiori all’unità fino al2047, con un andamento decrescen-te per i primi 17 anni e poi crescen-te; infine, dal 2028 aumenta pro-gressivamente al diminuire del pa-

trimonio netto ed è positivo finquando è positivo quest’ultimo(2056).

Nelle Tavole dalla 11 a 14 sono ri-portati i seguenti ulteriori risultati:Tavola 11: Sviluppo degli attivi pergli anni 2010-2059;Tavola 12: Sviluppo dei pensionaticontribuenti per gli anni 2010-2059;Tavola 13: Sviluppo dei pensionatiper gli anni 2010-2059.

Tavola 10 - Coefficienti di copertura della riserva legale per gli anni 2010-2059 (migliaia di euro correnti)

Anno Patrimonio a fine anno Pensioni correnti Riserva legale Riserva legale / Patrimonio netto

2010 4.875.467 611.526 3.057.631 0,627

2011 5.761.777 618.428 3.092.139 0,537

2012 6.716.802 649.173 3.245.864 0,483

2013 7.743.982 682.792 3.413.960 0,441

2014 8.876.205 691.756 3.458.782 0,390

2015 10.096.825 724.118 3.620.588 0,359

2016 11.096.044 756.414 3.782.070 0,341

2017 12.180.706 770.250 3.851.250 0,316

2018 13.330.002 807.186 4.035.930 0,303

2019 14.560.879 825.686 4.128.428 0,284

2020 15.849.774 866.566 4.332.829 0,273

2021 17.211.394 892.279 4.461.396 0,259

2022 18.630.189 935.934 4.679.668 0,251

2023 20.098.879 986.784 4.933.921 0,245

2024 21.611.558 1.043.588 5.217.940 0,241

2025 23.156.704 1.110.933 5.554.665 0,240

2026 24.725.357 1.184.990 5.924.948 0,240

2027 26.313.574 1.263.122 6.315.608 0,240

2028 27.918.253 1.343.457 6.717.284 0,241

2029 29.527.043 1.435.167 7.175.835 0,243

2030 31.113.679 1.549.781 7.748.903 0,249

2031 32.632.741 1.704.093 8.520.467 0,261

2032 34.087.559 1.852.973 9.264.867 0,272

2033 35.454.022 2.022.571 10.112.856 0,285

2034 36.696.692 2.220.175 11.100.877 0,303

2035 37.777.050 2.449.025 12.245.124 0,324

2036 38.626.761 2.736.383 13.681.916 0,354

2037 39.266.077 2.999.411 14.997.057 0,382

2038 39.681.723 3.269.755 16.348.777 0,412

(segue Tavola 10)

PPREVIDENZAl’informazione

48

PLA PREVIDENZA FORENSE

Anno Patrimonio a fine anno Pensioni correnti Riserva legale Riserva legale / Patrimonio netto

2039 39.846.098 3.558.108 17.790.542 0,446

2040 39.736.878 3.862.363 19.311.816 0,486

2041 39.331.786 4.179.600 20.897.998 0,531

2042 38.628.270 4.492.010 22.460.051 0,581

2043 37.603.352 4.817.751 24.088.754 0,641

2044 36.248.810 5.144.584 25.722.919 0,710

2045 34.552.256 5.475.843 27.379.217 0,792

2046 32.567.389 5.752.603 28.763.016 0,883

2047 30.327.942 5.995.368 29.976.842 0,988

2048 27.872.410 6.197.496 30.987.482 1,112

2049 25.270.254 6.333.355 31.666.773 1,253

2050 22.398.395 6.579.515 32.897.576 1,469

2051 19.350.525 6.737.635 33.688.177 1,741

2052 16.150.652 6.870.346 34.351.731 2,127

2053 12.832.027 6.969.734 34.848.670 2,716

2054 9.454.174 7.014.236 35.071.180 3,710

2055 6.041.911 7.038.858 35.194.288 5,825

2056 2.638.465 7.026.407 35.132.036 13,315

2057 -712.783 6.976.867 34.884.337 ==

2058 -3.993.194 6.912.772 34.563.859 ==

2059 -7.161.344 6.812.702 34.063.508 ==

(continua Tavola 10)

Tavola 11 - Sviluppo degli attivi per gli anni 2010-2059 (importi in migliaia di euro correnti)

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi

Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2010 147.535 7.232.041 49,0 10.808.019 73,3 1.235.121 8,4

2011 152.035 7.757.114 51,0 11.554.237 76,0 1.335.415 8,8

2012 156.035 8.223.485 52,7 12.209.901 78,3 1.411.905 9,0

2013 159.535 8.687.239 54,5 12.846.065 80,5 1.489.312 9,3

2014 162.535 9.231.760 56,8 13.612.034 83,7 1.578.981 9,7

2015 165.035 9.707.680 58,8 14.267.711 86,5 1.663.687 10,1

2016 167.035 10.200.039 61,1 14.953.125 89,5 1.458.617 8,7

2017 168.535 10.731.125 63,7 15.694.557 93,1 1.534.020 9,1

2018 169.535 11.197.850 66,1 16.335.514 96,4 1.601.521 9,4

2019 170.035 11.728.831 69,0 17.068.435 100,4 1.673.564 9,8

2020 170.035 12.166.011 71,5 17.662.642 103,9 1.736.020 10,2

2021 170.035 12.649.570 74,4 18.331.865 107,8 1.802.698 10,6

2022 170.035 13.063.671 76,8 18.891.578 111,1 1.861.809 10,9

2023 170.035 13.456.724 79,1 19.417.865 114,2 1.918.490 11,3

2024 170.035 13.833.141 81,4 19.913.532 117,1 1.972.303 11,6

2025 170.035 14.172.508 83,4 20.370.921 119,8 2.022.407 11,9

(segue Tavola 11)

49

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi

Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2026 170.035 14.470.593 85,1 20.758.059 122,1 2.068.738 12,2

2027 170.035 14.790.375 87,0 21.190.779 124,6 2.116.455 12,4

2028 170.035 15.074.119 88,7 21.553.078 126,8 2.161.526 12,7

2029 170.035 15.338.360 90,2 21.894.267 128,8 2.204.315 13,0

2030 170.035 15.542.771 91,4 22.129.551 130,1 2.240.648 13,2

2031 170.035 15.628.735 91,9 22.195.925 130,5 2.265.637 13,3

2032 170.035 15.745.271 92,6 22.322.591 131,3 2.294.133 13,5

2033 170.035 15.840.747 93,2 22.408.742 131,8 2.319.457 13,6

2034 170.035 15.872.538 93,3 22.411.513 131,8 2.338.815 13,8

2035 170.035 15.871.838 93,3 22.368.636 131,6 2.353.912 13,8

2036 170.035 15.717.447 92,4 22.079.227 129,9 2.353.595 13,8

2037 170.035 15.662.162 92,1 21.978.178 129,3 2.365.036 13,9

2038 170.035 15.612.108 91,8 21.903.181 128,8 2.377.856 14,0

2039 170.035 15.539.377 91,4 21.818.466 128,3 2.388.567 14,0

2040 170.035 15.487.314 91,1 21.780.202 128,1 2.402.238 14,1

2041 170.035 15.428.313 90,7 21.766.468 128,0 2.417.152 14,2

2042 170.035 15.437.972 90,8 21.856.273 128,5 2.437.841 14,3

2043 170.035 15.431.555 90,8 21.954.842 129,1 2.458.403 14,5

2044 170.035 15.501.346 91,2 22.181.907 130,5 2.486.575 14,6

2045 170.035 15.586.739 91,7 22.421.488 131,9 2.515.494 14,8

2046 170.035 15.826.282 93,1 22.876.359 134,5 2.562.857 15,1

2047 170.035 16.159.277 95,0 23.447.994 137,9 2.621.257 15,4

2048 170.035 16.565.803 97,4 24.111.074 141,8 2.689.962 15,8

2049 170.035 17.145.045 100,8 24.986.295 146,9 2.777.590 16,3

2050 170.035 17.482.366 102,8 25.485.747 149,9 2.834.980 16,7

2051 170.035 17.999.524 105,9 26.246.235 154,4 2.914.507 17,1

2052 170.035 18.575.805 109,2 27.093.684 159,3 3.000.821 17,6

2053 170.035 19.207.235 113,0 28.021.569 164,8 3.093.436 18,2

2054 170.035 19.935.421 117,2 29.090.180 171,1 3.197.207 18,8

2055 170.035 20.677.964 121,6 30.179.666 177,5 3.304.548 19,4

2056 170.035 21.477.518 126,3 31.352.232 184,4 3.417.498 20,1

2057 170.035 22.327.203 131,3 32.596.678 191,7 3.536.476 20,8

2058 170.035 23.178.616 136,3 33.843.611 199,0 3.654.931 21,5

2059 170.035 24.066.953 141,5 35.143.600 206,7 3.777.458 22,2

(continua Tavola 11)

PPREVIDENZAl’informazione

50

PLA PREVIDENZA FORENSE

(segue Tavola 12)

Tavola 12 - Sviluppo dei pensionati contribuenti per gli anni 2010-2059 (importi in migliaia di euro correnti)

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi Pensioni

Totale Medio Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2010 11.199 812.826 72,6 1.286.779 114,9 98.092 8,8 366.365 32,7

2011 9.899 758.729 76,6 1.205.274 121,8 90.623 9,2 339.420 34,3

2012 8.368 729.096 87,1 1.154.927 138,0 90.065 10,8 298.132 35,6

2013 8.333 765.234 91,8 1.224.164 146,9 93.028 11,2 304.239 36,5

2014 7.704 744.179 96,6 1.191.404 154,6 89.607 11,6 288.466 37,4

2015 7.725 781.972 101,2 1.253.208 162,2 95.261 12,3 293.650 38,0

2016 7.759 819.199 105,6 1.307.576 168,5 73.366 9,5 300.703 38,8

2017 7.289 813.295 111,6 1.297.782 178,0 70.192 9,6 289.764 39,8

2018 7.470 867.778 116,2 1.376.928 184,3 75.076 10,1 300.448 40,2

2019 7.168 855.746 119,4 1.365.642 190,5 71.740 10,0 296.529 41,4

2020 7.442 916.556 123,2 1.459.058 196,1 74.722 10,0 309.799 41,6

2021 7.314 933.073 127,6 1.481.331 202,5 71.091 9,7 311.122 42,5

2022 7.586 986.954 130,1 1.572.947 207,3 75.589 10,0 324.446 42,8

2023 8.055 1.052.176 130,6 1.673.227 207,7 80.864 10,0 345.285 42,9

2024 8.680 1.136.754 131,0 1.814.213 209,0 87.682 10,1 371.375 42,8

2025 9.437 1.247.831 132,2 1.980.176 209,8 96.087 10,2 406.733 43,1

2026 10.227 1.368.391 133,8 2.161.790 211,4 105.138 10,3 441.703 43,2

2027 11.142 1.456.946 130,8 2.287.777 205,3 112.319 10,1 479.797 43,1

2028 11.903 1.560.454 131,1 2.457.244 206,4 120.705 10,1 516.049 43,4

2029 12.776 1.681.888 131,6 2.640.202 206,7 130.082 10,2 558.087 43,7

2030 13.909 1.847.858 132,9 2.901.019 208,6 142.737 10,3 616.805 44,3

2031 15.637 2.112.683 135,1 3.303.545 211,3 162.183 10,4 703.224 45,0

2032 17.034 2.327.482 136,6 3.614.285 212,2 177.922 10,4 777.483 45,6

2033 18.689 2.565.632 137,3 3.970.877 212,5 195.615 10,5 864.758 46,3

2034 20.543 2.826.069 137,6 4.348.573 211,7 214.765 10,5 962.183 46,8

2035 22.718 3.099.948 136,5 4.747.042 209,0 234.935 10,3 1.075.317 47,3

51

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi Pensioni

Totale Medio Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2036 25.595 3.525.176 137,7 5.385.606 210,4 266.218 10,4 1.233.468 48,2

2037 27.818 3.827.609 137,6 5.804.347 208,7 288.080 10,4 1.357.535 48,8

2038 29.906 4.119.245 137,7 6.188.645 206,9 308.859 10,3 1.477.775 49,4

2039 31.943 4.404.069 137,9 6.541.016 204,8 328.900 10,3 1.601.513 50,1

2040 33.765 4.661.135 138,0 6.853.325 203,0 347.146 10,3 1.722.622 51,0

2041 35.238 4.893.044 138,9 7.095.076 201,3 363.009 10,3 1.839.059 52,2

2042 36.332 5.055.167 139,1 7.249.766 199,5 374.298 10,3 1.938.478 53,4

2043 37.068 5.218.466 140,8 7.389.643 199,4 384.956 10,4 2.031.008 54,8

2044 37.463 5.307.389 141,7 7.412.758 197,9 390.304 10,4 2.109.176 56,3

2045 37.862 5.403.909 142,7 7.464.136 197,1 396.650 10,5 2.185.330 57,7

2046 37.227 5.364.441 144,1 7.331.233 196,9 393.068 10,6 2.204.286 59,2

2047 36.235 5.270.811 145,5 7.163.278 197,7 386.226 10,7 2.196.402 60,6

2048 34.789 5.093.315 146,4 6.884.393 197,9 373.856 10,7 2.156.285 62,0

2049 32.623 4.775.558 146,4 6.446.290 197,6 351.237 10,8 2.059.795 63,1

2050 32.250 4.770.600 147,9 6.491.534 201,3 351.870 10,9 2.076.147 64,4

2051 30.876 4.630.981 150,0 6.352.113 205,7 342.803 11,1 2.028.075 65,7

2052 29.304 4.446.039 151,7 6.145.665 209,7 330.384 11,3 1.959.474 66,9

2053 27.515 4.226.573 153,6 5.890.446 214,1 315.617 11,5 1.870.770 68,0

2054 25.446 3.956.079 155,5 5.561.905 218,6 297.133 11,7 1.759.205 69,1

2055 23.671 3.728.075 157,5 5.285.647 223,3 281.583 11,9 1.659.561 70,1

2056 21.979 3.517.191 160,0 5.018.820 228,3 267.176 12,2 1.567.373 71,3

2057 20.247 3.300.642 163,0 4.739.177 234,1 252.350 12,5 1.470.034 72,6

2058 18.796 3.124.278 166,2 4.508.704 239,9 240.472 12,8 1.388.097 73,9

2059 17.301 2.932.620 169,5 4.248.881 245,6 227.462 13,1 1.298.606 75,1

(continua Tavola 12)

PPREVIDENZAl’informazione

52

PLA PREVIDENZA FORENSE

Tavo

la 1

3 -

Svilu

pp

o d

ei p

ensi

on

ati p

er g

li an

ni 2

010-

2059

(im

po

rti i

n m

iglia

ia d

i eu

ro c

orr

enti

)

Ann

oVe

cchi

aia

Inva

lidit

àA

nzia

nità

Supe

rsti

tiSu

btot

ale

1P.

con

trib

utiv

iSu

btot

ale

2P.

con

trib

uent

iTo

tale

N.

Pen.

med

iaN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. t

otal

eN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. t

otal

eN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. T

otal

e

2010

3.15

826

,321

412

,871

732

,09.

550

13,8

13.6

3917

,724

0.96

292

24,

214

.561

16,8

244.

855

11.1

9932

,725

.760

23,7

611.

220

2011

4.10

026

,822

713

,474

133

,09.

605

14,3

14.6

7318

,727

4.90

190

04,

315

.573

17,9

278.

765

9.89

934

,325

.472

24,3

618.

185

2012

5.95

329

,424

214

,173

633

,59.

662

14,9

16.5

9320

,934

6.67

896

14,

317

.554

20,0

350.

766

8.36

835

,625

.922

25,0

648.

898

2013

6.27

130

,925

614

,775

234

,59.

740

15,4

17.0

1922

,037

3.90

51.

026

4,3

18.0

4521

,037

8.29

68.

333

36,5

26.3

7825

,968

2.53

4

2014

6.53

932

,327

515

,374

235

,29.

822

16,0

17.3

7822

,939

8.64

299

94,

418

.377

21,9

402.

990

7.70

437

,426

.081

26,5

691.

456

2015

6.82

333

,529

315

,775

836

,29.

917

16,6

17.7

9123

,942

5.39

01.

066

4,5

18.8

5722

,843

0.19

47.

725

38,0

26.5

8227

,272

3.84

4

2016

7.05

434

,831

016

,474

136

,910

.034

17,2

18.1

3924

,845

0.28

81.

119

4,6

19.2

5823

,645

5.43

57.

759

38,8

27.0

1728

,075

6.13

8

2017

7.19

836

,133

116

,975

438

,010

.159

17,8

18.4

4225

,847

5.15

01.

084

4,7

19.5

2624

,648

0.22

27.

289

39,8

26.8

1528

,776

9.98

6

2018

7.38

937

,435

517

,473

238

,810

.298

18,4

18.7

7426

,750

0.92

31.

134

4,9

19.9

0825

,450

6.43

67.

470

40,2

27.3

7829

,580

6.88

4

2019

7.45

538

,638

217

,974

340

,010

.450

19,1

19.0

3027

,552

3.41

61.

095

4,9

20.1

2526

,352

8.83

17.

168

41,4

27.2

9330

,282

5.36

1

2020

7.65

439

,841

018

,571

940

,710

.602

19,7

19.3

8528

,455

0.54

51.

148

5,2

20.5

3327

,155

6.50

87.

442

41,6

27.9

7531

,086

6.30

7

2021

7.74

541

,143

719

,070

541

,810

.766

20,4

19.6

5329

,357

5.04

51.

101

5,3

20.7

5428

,058

0.87

67.

314

42,5

28.0

6831

,889

1.99

8

2022

7.97

242

,146

619

,569

642

,910

.955

21,0

20.0

8930

,160

4.86

81.

137

5,7

21.2

2628

,861

1.30

37.

586

42,8

28.8

1232

,593

5.74

9

2023

8.15

943

,150

020

,268

443

,911

.149

21,7

20.4

9230

,963

4.15

71.

174

6,1

21.6

6629

,664

1.30

48.

055

42,9

29.7

2133

,298

6.58

9

2024

8.35

044

,253

620

,767

045

,111

.365

22,4

20.9

2131

,766

4.10

41.

217

6,5

22.1

3830

,467

1.99

98.

680

42,8

30.8

1833

,91.

043.

374

2025

8.58

744

,957

321

,166

146

,211

.591

23,0

21.4

1232

,569

5.03

41.

279

7,0

22.6

9131

,070

4.04

29.

437

43,1

32.1

2834

,61.

110.

776

2026

8.96

245

,760

621

,764

947

,211

.837

23,7

22.0

5433

,273

3.23

41.

314

7,5

23.3

6831

,874

3.13

510

.227

43,2

33.5

9535

,31.

184.

838

2027

9.37

346

,264

322

,263

348

,212

.085

24,3

22.7

3434

,077

2.12

01.

359

8,1

24.0

9332

,578

3.17

111

.142

43,1

35.2

3535

,81.

262.

968

2028

9.84

546

,767

922

,862

549

,212

.359

25,0

23.5

0834

,781

4.87

61.

415

8,8

24.9

2333

,282

7.28

411

.903

43,4

36.8

2636

,51.

343.

334

2029

10.4

0847

,271

823

,462

050

,212

.672

25,6

24.4

1835

,486

3.18

81.

474

9,3

25.8

9233

,987

6.93

712

.776

43,7

38.6

6837

,11.

435.

024

2030

11.0

5747

,675

224

,063

751

,413

.008

26,2

25.4

5436

,191

7.90

31.

520

9,8

26.9

7434

,693

2.80

913

.909

44,3

40.8

8337

,91.

549.

614

2031

11.9

2048

,078

424

,665

252

,213

.364

26,9

26.7

2036

,898

4.23

31.

595

10,4

28.3

1535

,31.

000.

758

15.6

3745

,043

.952

38,8

1.70

3.98

2

2032

12.8

9148

,381

625

,366

953

,113

.749

27,5

28.1

2537

,61.

057.

181

1.67

810

,829

.803

36,1

1.07

5.36

217

.034

45,6

46.8

3739

,61.

852.

845

2033

13.9

8448

,684

725

,968

953

,914

.158

28,1

29.6

7838

,31.

137.

414

1.79

311

,331

.471

36,8

1.15

7.64

918

.689

46,3

50.1

6040

,32.

022.

407

2034

15.3

6749

,087

426

,571

554

,614

.603

28,8

31.5

5939

,11.

234.

902

1.96

211

,733

.521

37,5

1.25

7.79

320

.543

46,8

54.0

6441

,12.

219.

976

(seg

ue

Tavo

la 1

3)

53

LA PREVIDENZA FORENSE

Ann

oVe

cchi

aia

Inva

lidit

àA

nzia

nità

Supe

rsti

tiSu

btot

ale

1P.

con

trib

utiv

iSu

btot

ale

2P.

con

trib

uent

iTo

tale

N.

Pen.

med

iaN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. t

otal

eN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. t

otal

eN

.Pe

n.m

edia

N.

Pen.

med

iaPe

n. T

otal

e

2035

16.9

7849

,390

027

,277

755

,015

.095

29,4

33.7

5039

,91.

347.

623

2.15

012

,035

.900

38,3

1.37

3.49

522

.718

47,3

58.6

1841

,82.

448.

812

2036

18.8

0649

,692

427

,982

155

,415

.629

30,1

36.1

8040

,71.

473.

444

2.37

412

,338

.554

39,0

1.50

2.62

325

.595

48,2

64.1

4942

,72.

736.

091

2037

20.7

1650

,094

428

,686

955

,916

.191

30,7

38.7

2041

,51.

608.

730

2.62

412

,541

.344

39,7

1.64

1.52

127

.818

48,8

69.1

6243

,42.

999.

056

2038

22.7

9650

,496

229

,291

156

,316

.792

31,4

41.4

6142

,31.

755.

009

2.90

712

,644

.368

40,4

1.79

1.66

029

.906

49,4

74.2

7444

,03.

269.

436

2039

24.9

9650

,997

229

,896

756

,817

.436

32,1

44.3

7143

,21.

915.

334

3.21

112

,747

.582

41,1

1.95

6.14

531

.943

50,1

79.5

2544

,73.

557.

659

2040

27.4

3451

,498

330

,51.

029

57,2

18.1

3532

,847

.581

44,0

2.09

3.95

13.

560

12,8

51.1

4141

,82.

139.

363

33.7

6551

,084

.906

45,5

3.86

1.98

5

2041

30.0

1152

,299

031

,21.

080

57,7

18.8

5633

,550

.937

45,0

2.28

9.90

03.

926

12,8

54.8

6342

,72.

340.

109

35.2

3852

,290

.101

46,4

4.17

9.16

9

2042

32.7

2352

,999

231

,91.

135

58,4

19.5

7634

,254

.426

45,9

2.49

7.76

24.

330

12,8

58.7

5643

,52.

553.

088

36.3

3253

,495

.088

47,2

4.49

1.56

6

2043

35.5

9153

,799

532

,61.

206

59,1

20.3

2634

,958

.118

46,9

2.72

5.12

14.

769

12,8

62.8

8744

,32.

786.

236

37.0

6854

,899

.955

48,2

4.81

7.24

4

2044

38.5

7354

,799

133

,21.

262

60,1

21.0

6335

,661

.889

47,9

2.96

7.39

05.

285

12,8

67.1

7445

,23.

034.

837

37.4

6356

,310

4.63

749

,25.

144.

013

2045

41.5

4755

,698

433

,91.

303

61,0

21.8

0136

,465

.635

49,0

3.21

6.27

75.

805

12,7

71.4

4046

,13.

289.

946

37.8

6257

,710

9.30

250

,15.

475.

276

2046

44.3

6256

,798

134

,51.

330

61,9

22.5

9237

,169

.265

50,1

3.46

8.27

16.

280

12,7

75.5

4547

,03.

547.

881

37.2

2759

,211

2.77

251

,05.

752.

167

2047

46.9

8857

,797

635

,11.

337

63,0

23.3

4737

,972

.648

51,1

3.71

3.26

36.

708

12,7

79.3

5647

,93.

798.

316

36.2

3560

,611

5.59

151

,95.

994.

718

2048

49.3

4758

,896

535

,71.

301

64,0

24.0

7638

,775

.689

52,2

3.95

0.42

37.

094

12,7

82.7

8348

,84.

040.

586

34.7

8962

,011

7.57

252

,76.

196.

872

2049

51.3

6159

,995

736

,31.

348

65,0

24.7

7339

,578

.439

53,3

4.17

8.00

99.

627

9,9

88.0

6648

,54.

272.

914

32.6

2363

,112

0.68

952

,56.

332.

709

2050

53.2

0161

,294

936

,91.

354

66,0

25.4

2940

,380

.933

54,4

4.40

3.49

49.

745

10,2

90.6

7849

,74.

502.

686

32.2

5064

,412

2.92

853

,56.

578.

833

2051

54.6

2062

,493

737

,61.

351

66,9

26.0

4441

,182

.952

55,5

4.60

5.68

09.

853

10,5

92.8

0550

,74.

708.

898

30.8

7665

,712

3.68

154

,56.

736.

973

2052

55.8

3863

,892

838

,21.

346

68,1

26.5

8642

,084

.698

56,7

4.80

3.14

79.

932

10,8

94.6

3051

,94.

910.

241

29.3

0466

,912

3.93

455

,46.

869.

715

2053

56.7

8065

,291

738

,91.

330

69,1

27.0

6642

,886

.093

57,9

4.98

7.86

69.

943

11,1

96.0

3653

,15.

098.

300

27.5

1568

,012

3.55

156

,46.

969.

070

2054

57.2

5066

,690

539

,41.

309

70,6

27.4

7143

,786

.935

59,1

5.14

1.34

79.

901

11,4

96.8

3654

,35.

254.

437

25.4

4669

,112

2.28

257

,47.

013.

642

2055

57.2

0268

,189

940

,11.

281

71,8

27.7

9744

,687

.179

60,4

5.26

3.66

49.

825

11,7

97.0

0455

,45.

378.

861

23.6

7170

,112

0.67

558

,37.

038.

423

2056

56.6

4969

,688

740

,71.

242

73,1

28.0

2145

,586

.799

61,5

5.34

1.89

99.

693

12,0

96.4

9256

,65.

458.

456

21.9

7971

,311

8.47

159

,37.

025.

828

2057

55.7

4971

,087

841

,51.

203

74,5

28.1

2246

,485

.952

62,7

5.38

8.36

99.

531

12,4

95.4

8357

,75.

506.

326

20.2

4772

,611

5.73

060

,36.

976.

360

2058

54.4

9072

,587

142

,21.

151

75,9

28.1

7547

,384

.687

63,8

5.40

5.56

79.

328

12,7

94.0

1558

,85.

524.

158

18.7

9673

,911

2.81

161

,36.

912.

255

2059

52.9

3674

,086

742

,91.

098

77,3

28.1

2248

,283

.023

65,0

5.39

4.68

19.

103

13,1

92.1

2659

,85.

513.

552

17.3

0175

,110

9.42

762

,36.

812.

158

(co

nti

nu

a Ta

vola

13)

PPREVIDENZAl’informazione

54

PLA PREVIDENZA FORENSE

ConclusioniIn conclusione del lavoro svolto, al-la luce dei risultati ottenuti si sotto-linea quanto segue:– la situazione tecnico-finanziaria

della Cassa, stimata in base alleipotesi specifiche nello scenarionormativo e regolamentare vi-gente al 31 dicembre 2009, tenu-to anche conto della riforma pre-videnziale forense che decorreràdal 2010, non evidenzia problemidi stabilità nel breve-medio pe-riodo;

– la predetta riforma previdenziale,approvata dai Ministeri vigilantialla fine del 2009, ha prodotto unsensibile miglioramento della ge-stione tecnica; in particolare, dalconfronto con il precedente bi-lancio tecnico della Cassa al 31dicembre 2006 risulta che l’annodi annullamento sia del saldoprevidenziale sia di quello totaleè posticipato di cinque anni, no-nostante l’adozione di un tasso direndimento ridotto di un puntopercentuale e un patrimonio ef-fettivo al 31 dicembre 2009 infe-riore a quello previsto nel bilan-cio 2006;

– peraltro, nel lungo periodo, emer-ge un lieve, tendenziale squilibrio,anche perché tra 27 anni, a partiredal 2036, le entrate per contributinon saranno più sufficienti a co-prire le uscite per prestazioni; diconseguenza il patrimonio dellaCassa sarà crescente solo per isuccessivi tre anni, sino al 2039,anno dal quale il saldo totale tra le

entrate e le uscite inizia ad esserenegativo;

– come ovvio, le valutazioni attua-riali hanno piena validità con rife-rimento al quadro di ipotesi adot-tato, definito peraltro nel rispettodel principio di prudenza racco-mandato nel Decreto; pertanto ènecessario monitorare nel tempotutte le basi tecniche utilizzate perle elaborazioni, con particolare ri-guardo alle previsioni di svilupponumerico della collettività degliattivi e dei relativi redditi, alla ta-vola di mortalità e al tasso di ren-dimento del patrimonio;

– anche negli ultimi anni si è verifi-cato un rilevante aumento dellanumerosità degli iscritti in atti-vità, tendenza che presumibil-mente si protrarrà ancora, almenonel breve periodo, con effetti po-sitivi sulla gestione; si noti al ri-guardo che la riforma recente-mente approvata, garantendo unmigliore equilibrio del sistema dicontributi e prestazioni, consentedi contenere nel lungo periodo leuscite per pensioni connesse allenuove iscrizioni;

– in base alla riforma approvata daiMinisteri, l’aliquota di contributointegrativo è passata dal 2% al 4%ma solo fino al 2015; l’aumento atempo indefinito avrebbe garanti-to una piena sostenibilità. Si ricor-da, peraltro, che è prevista una ve-rifica tecnica al 31 dicembre 2015al fine di valutare la sostenibilitàdella gestione.

In definitiva, alla luce delle risultan-

ze ottenute si può affermare chel’entrata in vigore della nuova nor-mativa garantisce la sostenibilitàdella Cassa per un periodo suffi-cientemente lungo e tale da soddi-sfare le indicazioni contenute nelcomma 763 dell’art. 1 della legge n.296/2006.Resta comunque necessario monito-rare via via nel tempo gli scosta-menti che si verificheranno tra iflussi previsti e quelli effettivi, ag-giornando di conseguenza, nei pros-simi bilanci tecnici, il quadro di ipo-tesi sulla base delle nuove informa-zioni acquisite.In ultimo si ricorda che le presentivalutazioni attuariali prevedono, nelcinquantennio in esame, un tassoreale annuo di rendimento del patri-monio pari in media all’1%; talescelta, effettuata nel rispetto delprincipio di prudenza raccomandatodal Ministero, tiene conto dei rendi-menti realizzati dalla Cassa nell’ul-timo quinquennio e delle aspettativederivanti dagli investimenti in attodefiniti in funzione dell’ultima assetallocation approvata.È comunque auspicabile, al riguar-do, da un lato la realizzazione direndimenti più elevati da parte dellaCassa, anche in conseguenza di unmiglioramento dell’attuale situazio-ne economica generale, e dall’altrol’emanazione da parte dei Ministerivigilanti di indicazioni sui criteri divalorizzazione delle poste in attivodei bilanci contabili e di determina-zione dei tassi di rendimento dei pa-trimoni delle Casse.

PPREVIDENZAl’informazione

56

La Commissione parlamentare dicontrollo sulle attività degli Entigestori di forme obbligatorie diprevidenza ed assistenza socialeha concluso la sua indagine cono-scitiva sulla situazione economi-co-finanziaria delle Casse priva-tizzate anche in relazione alla cri-si dei mercati finanziari. Cassa Fo-rense esce molto bene da questaindagine e debbono essere ringra-ziati tutti coloro, tra amministrato-ri e personale, che hanno collabo-rato, in un momento sicuramentedifficile, per la congiuntura econo-mico-finanziaria, c’è da sperare,irripetibile. La Commissione par-lamentare si esprime – a propositodegli investimenti – per la neces-sità di elevare il livello dei con-trolli e delle responsabilità senzapenalizzarli all’infinito: si può ri-tenere che il regolamento per gliinvestimenti finanziari adottato daCassa Forense sia una buona basedi partenza.

Cassa Nazionale ForenseAl 31 dicembre 2008, l’86,4% del-l’intero patrimonio era investitonel comparto mobiliare, mentre ilrestante 13,6% nel comparto im-mobiliare. Al 31 dicembre 2009, laripartizione percentuale del patri-monio tra le due componenti nonha, di fatto, subito modifiche, per

cui l’86,4% si investe nel mobilia-re e il restante 13,6% nell’immobi-liare.Il patrimonio complessivo risultacosì composto:

All’interno del patrimonio mobi-liare si registrano le seguenti prin-cipali variazioni rispetto al 2008:la componente azionaria si riduce,passando dal 29,3% al 25,8%, inquanto interessata da vendite al fi-ne di realizzare plusvalenze sep-pur contenute, per la modesta ri-presa dei mercati. La componente“obbligazioni e gestioni bilancia-te” passa dal 51,5% al 50,9%, per-ché la Cassa effettua investimentiin titoli di Stato legati all’inflazio-ne, diminuendo quelli a tasso va-riabile stante l’andamento dei tas-si sul mercato. La componente“Altri Investimenti” passa dal4,7% al 9,1%.La componente immobiliare au-

Azioni e gestioni patrimoniali 25,80%

Obbligazioni e gestioni bilanciate 50,90%

Obbligazioni fondiarie 0,60%

Altri Investimenti (Liquidità e PCT) 9,10%

Totale Patrimonio Mobiliare 86,40%

Patrimonio Immobiliare 10,80%

Fondi Immobiliari 2,80%

Totale Patrimonio Immobiliare 13,60%

Totale Patrimonio 100%

menta in valore assoluto per effettodell’acquisto di immobili. In base aquanto risulta dal bilancio consunti-vo 2009, il rendimento lordo del pa-trimonio mobiliare nel 2009 è parial 4,98% (netto del 4,55%); mentreil rendimento lordo del patrimonioimmobiliare è del 6,16% nel 2009 edel 6,27% nel 2008.Secondo quanto dichiarato dal Pre-sidente della Cassa forense, nel-l’audizione del 21 ottobre 2009,l’ente non detiene né titoli deriva-ti, né hedge funds. Inoltre da dueanni a questa parte, la Cassa ha ri-tenuto di seguire regole assoluta-mente stringenti per la gestione delpatrimonio mobiliare e immobilia-re, che diano soprattutto la sicurez-za di controlli, sia durante, sia expost, formalizzate con una deliberadel consiglio di amministrazionedel 23 luglio 2009. Come riportatonei bilanci consuntivi 2008/2009,si segnala comunque la presenza inportafoglio di 3 milioni di obbliga-zioni corporate Lehman Brotheracquistate in tempi non sospettiquando il rating era A+, per le qua-li sono state effettuate delle ripresedi valore in considerazione di unprezzo di mercato superiore ai va-lori considerati nel passato eserci-zio ai fini della svalutazione del ti-tolo.

PLA PREVIDENZA FORENSE

La nostra Cassa promossa dalla BicameraleNella relazione annuale della Bicamerale sullo stato di salute delle Casse di previdenza, alla nostra Cassa sono riservate valutazioni positive, per le quali va riconosciuto merito al nostro Consiglio di amministrazione presieduto da Paolo Rosa.

57

PPREVIDENZA

l’informazione

I redditi 2009. Un preoccupante declino

Le dichiarazioni dei redditi prodotti nel 2009, inviate al fisco dagli avvocati nel 2010, indicano una riduzione piuttosto preoccupante del reddito medio.

Si può rilevare che il reddito complessivo di tutti gli avvocati è costantemente aumentato nel tempo, mentre il reddito medio è calato negli ultimi anni,

dopo essere rimasto a lungo costante. Il raffronto con il progressivo aumento del numero degli iscritti alla Cassa indica che il reddito complessivo è aumentato

quanto sono aumentati gli iscritti, con il risultato che non è aumentato il reddito medio, anzi tende a calare.

di Giovanna Biancofiore

LA PREVIDENZA FORENSE

Come ogni anno, pubblichiamo lestatistiche sul reddito professionaleai fini Irpef e sul volume d’affari aifini Iva dichiarato dagli avvocati ita-liani iscritti agli Albi e alla Cassa diprevidenza forense.I valori qui riportati costituiscono ilfrutto di elaborazioni e di una sinte-si dei dati reddituali desunti dalledichiarazioni pervenute alla CassaForense, mediante il “Modello 5”2010, le quali si riferiscono ai reddi-ti prodotti dai professionisti nel cor-so dell’anno 2009.Tra l’altro, il 2010 è stato il primoanno in cui le dichiarazioni poteva-no avvenire esclusivamente in viatelematica; la categoria ha reagito inmaniera molto positiva a tale cam-biamento e ha consentito agli ufficidi disporre delle informazioni reddi-tuali dei propri iscritti in tempi stret-tissimi e sicuramente in anticipo ri-spetto al passato. Inoltre si sottoli-nea come la modalità di compilazio-ne in linea del Mod. 5, con relativaattribuzione del contributo da paga-re, ha consentito al professionista dieliminare una serie di errori di com-pilazione, con conseguente riduzio-

ne dell’acquisizione da parte dellaCassa di informazioni redditualinon rispondenti alla verità.È indubbio l’interesse da parte dellaCassa di avere informazioni reddi-tuali veritiere e in tempi così rapidi,visto che un ente di previdenza at-traverso l’analisi dei redditi dei pro-pri iscritti e della evoluzione del lo-ro importo può formulare ipotesisull’entità delle entrate contributivefuture nonché sull’ammontare delleprestazioni previdenziali, e di con-seguenza sulla propria stabilità dilungo periodo.I dati statistici qui riportati sono sta-ti aggregati in modo tale da fornireindicazioni in merito:– all’andamento evolutivo mostrato

negli ultimi decenni dalla ricchez-za prodotta dall’avvocatura (PILdell’avvocatura) sia nel suo com-plesso che a livello medio;

– alla distribuzione della ricchezzaprodotta dall’avvocatura italiananell’ambito della categoria, conparticolare riferimento ai valorimedi, all’età e al sesso.

Nella Tabella 1 e nella Tabella 2,

viene mostrata l’evoluzione tempo-rale, rispettivamente del monte red-dituale Irpef e del volume d’affariIva, complessivo e in media dichia-rato dagli avvocati iscritti alla CassaForense per il periodo 1985-2009.In particolare in Tabella 1 si riportain sequenza, per ogni anno conside-rato, il numero di avvocati iscrittialla Cassa, il tasso di crescita degliiscritti, il monte reddituale Irpefcomplessivamente dichiarato (assi-milabile alla ricchezza prodotta dal-l’avvocatura italiana), il tasso di va-riazione annuo mostrato dal montereddituale, il reddito Irpef medio,l’incremento percentuale annuo delreddito medio e infine, nell’ultimacolonna, l’evoluzione reale del red-dito medio ottenuto mediante riva-lutazione monetaria degli importicosì da riportare tutti i valori nellastessa moneta del 2009.Dall’analisi dei dati della Tabella 1risulta che la ricchezza prodotta dal-l’avvocatura per l’anno 2009 am-monta a 7.203 milioni di euro, chetale ricchezza dopo aver avuto nelpassato una crescita abbastanza so-stenuta (13,7% nel 2004, 11,7% nel

PPREVIDENZAl’informazione

58

2006 e del 10,7% nel 2007) negli ul-timi due anni mostra un forte rallen-tamento: la ricchezza totalmenteprodotta è cresciuta del 3,1% nel-l’anno 2009 e solo dell’1,7% nel-l’anno 2008. Tale stagnazione delreddito complessivamente prodottoha però comportato una riduzione,per ben due anni di seguito, del red-dito mediamente prodotto sia in ter-mini nominali che reali.Difatti, il reddito professionale me-diamente raggiunto nell’anno 2009è stato pari a 48.805 euro con una ri-duzione nominale rispetto all’annoprecedente pari al 3,1%; riduzioneche era già stata riscontrata nel pre-cedente anno 2008 dove il redditomedio era diminuito rispetto a quel-lo del 2007 del 1,9%.Il discorso peggiora se analizziamoil valore del reddito medio espressoin valore monetario del 2009, dovesi evince che, in termini reali, nonha spostato il suo valore da quelli ri-levati nei primi anni novanta (il va-lore di reddito medio dichiarato nel1991, rivalutato al 2009, è di circa47.780 euro).Dall’analisi dei dati risulta, pertan-to, una situazione in cui il redditoprodotto ha smesso per ben due an-ni successivi la sua progressione dicrescita. Il perseverare del fenome-no di un elevato numero di accessialla professione forense aveva giàcomportato un rallentamento dellacrescita del reddito medio ma nonpuò spiegare totalmente una ridu-zione anche in valore nominale perdue esercizi.Ci si chiede se quanto emerso sia unsegnale oggettivo di un impoveri-mento della categoria; indubbia-mente la situazione di crisi econo-mica e occupazionale che sta attra-versando il paese non può lasciarecompletamente indenne il mondo

dell’avvocatura e delle professioniin genere. Difatti, si è osservato chela contrazione dei fatturati non ri-guarda solo gli avvocati italiani maun po’ tutte le professioni. Ingegne-ri e architetti, notai, avvocati ecc.fanno parte di una catena economi-ca in cui lo scarso livello occupazio-nale o solo il timore di una instabi-lità economica per le famiglie in ge-nere si traduce in una minore richie-sta di attività professionali: si ri-manda la ristrutturazione della pro-pria casa, si evita di iniziare unacausa civile per rivendicare i propridiritti ecc. Da qui un inevitabile ca-lo dell’attività professionale e deiredditi prodotti.Le medesime considerazioni sin quifatte con riferimento al reddito pro-fessionale ai fini Irpef possono vale-re per il volume d’affari Iva i cui da-ti si trovano in Tabella 2, dove, inparticolare, risulta che per l’anno2009 gli avvocati iscritti alla Cassahanno fatturato un volume d’affariIva complessivo di 11.002 milionidi euro con una crescita percentualerispetto all’anno precedente del2,6% con un volume medio di euro74.544 con una riduzione percen-tuale media rispetto all’anno prece-dente pari all’1,9%.Merita sottolineare che il valore delvolume d’affari Iva mediamenteprodotto, negli ultimi anni ha mo-strato una stazionarietà dal punto vi-sta nominale e, quindi, una riduzio-ne in termini reali. Ciò ha compor-tato che, ad esempio, l’anno 2009 sisia prodotto un fatturato medio infe-riore rispetto a quello dichiarato neiprimi anni 90 (il volume d’affarimedio anno 1991 rivalutato ad oggiè pari a 76.662).Anche qui valgono le considerazio-ni fatte per la ridotta crescita delreddito Irpef in cui il ringiovani-

mento della categoria e il diffonder-si della figura del giovane avvocatoche, inserito nello studio professio-nale già avviato, percepisce com-pensi forfetari al netto delle mag-giori spese di gestione e funziona-mento dello studio che rimangonoinvece in capo ad altri possono soloin parte spiegare la stazionarietàdella ricchezza prodotta ma mag-giore attenzione deve essere rivoltaa una situazione di crisi generaleche si sta diffondendo anche nelcomparto dei servizi legali.Per valutare come si distribuisce ilreddito prodotto dagli avvocati ita-liani all’interno della categoria sifaccia riferimento alla Tabella 3 cheriporta il reddito professionale di-chiarato ai fini Irpef distribuito perfasce di importo e per status in cui sitrova il professionista (iscritto allaCassa di previdenza o iscritto soloall’Albo professionale o iscritto adentrambi).

In particolare nella Tabella 3 vieneriportata la distribuzione dei redditidichiarati da:A) gli avvocati iscritti alla Cassa di

Previdenza;B) gli avvocati iscritti agli Albi ma

non iscritti alla Cassa;C) gli avvocati iscritti agli Albi Fo-

rensi e/o iscritti alla Cassa.

Nella Tabella 4 si riporta la medesi-ma distribuzione con riferimento alfatturato, o volume d’affari Iva.La distribuzione del reddito per fa-sce di importo (le fasce di redditosono state scelte sulla base di criterifunzionali alle argomentazioni inseguito analizzate) è di notevole in-teresse ai fini di una analisi sulla va-riabilità del livello di ricchezza pro-dotta all’interno della categoria.Il valore di reddito medio, calcolatocome rapporto tra totale ricchezza

PLA PREVIDENZA FORENSE

59

prodotta e numero individui, nulladice di come questa ricchezza si di-stribuisca all’interno della categoriae del suo livello di concentrazioneintorno ai valori medi.Dalla tabella 3 punto A) si desumeche il monte reddituale, cioè il tota-le del reddito complessivamenteprodotto nell’anno 2009 e dichiara-to nel 2010 dai professionisti iscrit-ti alla Cassa, è risultato pari a 7.203milioni di euro e che, in considera-zione di 156.934 professionistiiscritti alla Cassa, determina un red-dito medio pari a 48.805 euro.Anche quest’anno si rileva una evi-dente variabilità della distribuzionedel reddito, con forte concentrazio-ne di individui che si collocano nel-le classi di reddito medio-basso.Dall’analisi della distribuzione si ri-leva che il 5,95% degli iscritti allaCassa pari a 9.334 posizioni, non hainviato la dichiarazione redditualeper l’anno 2009 (Mod. 5 2010).Si tratta in particolare di:– professionisti che, pur avendone

l’obbligo, non hanno comunicatoalla Cassa il reddito prodotto nel2009;

– soggetti che si sono iscritti all’Al-bo e alla Cassa nel corso dell’an-no 2010 che quindi, pur risultandopresenti negli archivi informaticialla data del 31 dicembre 2010,non avevano l’obbligo di inviarealla Cassa il modello dichiarativo.

Comunque, le posizioni di coloroche non hanno inviato il modello di-chiarativo sono state escluse dallestatistiche riportate, sia ai fini delladeterminazione del reddito medio siadi qualunque altra considerazione inmerito, pertanto tutti i valori di sinte-si fanno riferimento esclusivamentealle posizioni in cui è presente un va-lore dichiarativo anche nullo.

Entrando nel merito dell’analisi, ri-sulta inoltre che un numero non tra-scurabile di iscritti alla Cassa nonha ricavato nulla dall’attività profes-sionale ed ha pertanto inviato reddi-to pari o inferiore a zero, questi co-stituiscono circa il 3,6% degli iscrit-ti, pari a 5.259 professionisti; ben23.494 professionisti, pari al 15,9%dei dichiaranti, hanno prodotto unreddito inferiore al limite minimostabilito per individuare la presenzadella continuità professionale (perl’anno 2009 pari a euro 9.000);35.773 professionisti, pari al24,24% del totale degli iscritti allaCassa che ha inviato il modello di-chiarativo, indica un reddito ai finiIrpef di livello inferiore a euro10.077, così da pagare esclusiva-mente il contributo soggettivo mini-mo; infine ben 130.121 professioni-sti, pari all’88,2% circa del totale diiscritti, dichiara un reddito al di sot-to del tetto contributivo stabilito perl’anno 2009, pari a euro 86.700 dacui segue che tra tutti gli iscritti so-lo il 11,8% versa alla Cassa, oltre alcontributo soggettivo del 13%, an-che un contributo di solidarietà parial 3% oltre tale tetto.Nella tavola 3 al punto B) si riporta-no gli stessi valori con riferimentoperò a coloro che pur essendo iscrit-ti agli albi forensi non risultano es-sere iscritti alla Cassa. Emerge cheun elevato numero di questi, perl’anno considerato, non ha provve-duto all’invio del modello dichiara-tivo pari a ben 17.321 posizioni: cir-ca il 32% del totale!Si rileva inoltre che per la maggiorparte trattasi di dichiarazioni infe-riori al minimo della continuità pro-fessionale che determina l’obbligodi iscrizione alla Cassa e, nel caso diposizioni con reddito superiore, si fariferimento a soggetti che non han-

no ancora provveduto alla iscrizionee quindi possono incorrere in unaiscrizione d’ufficio con conseguenteapplicazione di sanzioni o a profes-sori non soggetti all’obbligo diiscrizione.Medesima variabilità si riscontranel caso della distribuzione del vo-lume d’affari dichiarato ai fini Ivariportata in Tabella 4.Per evidenziare ulteriormente la for-te variabilità distributiva del redditoprodotto dalla categoria, si è messoa confronto il reddito medio di colo-ro che dichiarano livelli entro il tet-to contributivo con il reddito mediodi coloro che dichiarano redditi ol-tre il tetto. I risultati del confronto,riferito ai redditi prodotti negli anni1996-2000-2004-2006-2007-2008 e2009 viene riportato nella Tabella 5.Con riferimento al reddito prodottonell’anno 2009 si rileva che l’88,2%delle dichiarazioni pervenute allaCassa riporta un reddito inferiore altetto di euro 86.700, con un redditomedio pari a euro 24.608, pari a cir-ca la metà del reddito medio calco-lato sull’intera categoria (euro48.805).Dal confronto temporale della me-desima distribuzione si evidenzia unprogressivo aumento percentualedel numero di dichiarazioni reddi-tuali che riportano un reddito infe-riore al tetto contributivo, ciò a cau-sa dell’enorme afflusso di giovanicon bassi redditi ma soprattutto del-la situazione di crisi osservata negliultimi due anni; si osserva pertantouna modifica alla struttura dei red-diti al di sotto e al di sopra del valo-re medio.Proseguendo l’analisi sulla distribu-zione del reddito degli avvocati, èsembrato interessante sintetizzare inTabella 6 e in Tabella 7 i redditi e ivolumi d’affari prodotti nel 2009

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAl’informazione

60

dagli iscritti alla Cassa, distinti conriferimento all’età, al sesso e allostatus (attivo o pensionato iscritto)del dichiarante.Come si evince dalla Tabella 6, dovesi riporta la distribuzione per età delreddito ai fini Irpef e del volumed’affari ai fini Iva, esiste una consi-derevole differenza tra redditi dichia-rati nelle fasce di età più basse e red-diti dichiarati da professionisti ap-partenenti a fasce di età più elevate.Difatti, risulta che, se il fatturato inmedia dichiarato da un giovane agliinizi della professione risulta esserepari a 14.402 euro, l’avvocato conmaggiore anzianità o vicino al pen-sionamento, per esempio nella clas-se di età 60-64 anni, dichiara un red-dito in media pari a circa 102.596euro.Altrettanto evidente è la differenzaesistente tra i redditi in media di-chiarati dai due sessi. In media, gliavvocati di sesso maschile realizza-no guadagni di gran lunga superioririspetto alle loro colleghe: difatti ri-sulta che per l’anno 2009, in media,le professioniste hanno dichiaratocirca 28.108 euro per il reddito pro-fessionale ai fini Irpef e 40.072 europer il volume d’affari contro rispet-tivamente 63.870 per l’Irpef e

99.654 per l’Iva dagli avvocati uo-mini. La differenza è enorme in me-dia pari al 130-140%.Le motivazioni di tale differenza ingenere si dice siano da imputare almaggiore impegno che le donne de-dicano alla cura della famiglia e deifigli rispetto agli uomini. Tuttavia,malgrado tale considerazione nonpossa ritenersi del tutto infondata,non trova giustificazione oggettivala differenza di reddito riscontratanelle fasce di età molto giovane,quando, nella realtà, l’impegno fa-miliare dovrebbe essere, nella mag-gior parte dei casi, ridotto o del tut-to inesistente, minore sia per gli uo-mini che per le donne.

� � �

In conclusione, ciò che emerge dal-l’analisi dei redditi dichiarati dallacategoria, è sicuramente un’evolu-zione temporale del reddito che, senel passato è risultata frenata, neisuoi valori medi, a causa del pre-ponderante numero di giovani chenegli ultimi anni ha iniziato la pro-fessione, negli ultimi anni ha mo-strato un brusco calo probabilmenteimputabile alla situazione economi-ca instabile in cui versa il Paese.Degna di attenzione è inoltre la pre-senza di una forte variabilità della

propensione al guadagno all’internodella categoria: esistono difatti si-gnificative differenze tra i sessi, congli uomini che dichiarano un girod’affari in media del 140% superio-re a quello delle colleghe; ancor piùsignificative sono le differenze ri-spetto all’età del professionista, congiovani portatori di redditi estrema-mente bassi rispetto a professionisticon maggiore anzianità professiona-le che possono dichiarare anche die-ci volte tanto.Nel contesto delineato è quanto maiopportuno monitorare periodica-mente il livello dei redditi professio-nali dichiarati dalla categoria; il per-durare di una situazione di stagna-zione dei redditi professionali pro-dotti deve necessariamente indurre apensare a qualche intervento a so-stegno dei professionisti che mo-strano maggiori sofferenze (i giova-ni, le donne ecc.) per prevenireeventuali ricadute sulla tenuta delsistema previdenziale forense che,non si dimentichi, fonda le sue en-trate sui contributi versati dagliiscritti (in percentuale del redditoprofessionale) e non può contare sualcun sostegno da parte dello Stato.

(seguono Tabelle)

PLA PREVIDENZA FORENSE

61

Tabella 1 - Evoluzione del monte reddituale Irpef degli avvocati iscritti alla Cassa forense.

Anno di produzione

N. iscritti Cassa

Incremento % numero iscritti

Reddito complessivo Irpef

Incremento % annuo del monte

reddituale

Reddito medio annuo

Incremento % annuo

del reddito medio

Reddito medio rivalutato

1985 38.642 3,1% € 455.586.209 20,3% € 13.473 14,9% € 30.774

1986 39.004 0,9% € 536.389.366 17,7% € 15.249 13,2% € 32.828

1987 39.923 2,4% € 641.192.983 19,5% € 17.600 15,4% € 36.224

1988 40.718 2,0% € 738.575.963 15,2% € 19.703 11,9% € 38.620

1989 42.366 4,0% € 914.540.043 23,8% € 23.646 20,0% € 43.479

1990 45.076 6,4% € 1.146.973.056 25,4% € 26.490 12,0% € 45.908

1991 46.913 4,1% € 1.468.218.814 28,0% € 29.335 10,7% € 47.781

1992 49.054 4,6% € 1.720.898.772 17,2% € 33.390 13,8% € 51.648

1993 52.645 7,3% € 1.890.761.118 9,9% € 35.411 6,1% € 52.417

1994 58.289 10,7% € 2.072.434.077 9,6% € 37.924 7,1% € 54.029

1995 64.456 10,6% € 2.257.276.360 8,9% € 38.926 2,6% € 52.615

1996 71.282 10,6% € 2.578.044.619 14,2% € 38.336 -1,5% € 49.873

1997 77.618 8,9% € 2.948.635.594 14,4% € 39.789 3,8% € 50.898

1998 82.637 6,5% € 3.253.966.468 10,4% € 41.223 3,6% € 51.800

1999 88.658 7,3% € 3.476.601.590 6,8% € 41.242 0,0% € 51.008

2000 94.070 6,1% € 3.827.748.127 10,1% € 43.333 5,1% € 52.236

2001 100.036 6,3% € 4.147.856.131 8,4% € 44.828 3,4% € 52.617

2002 105.307 5,3% € 4.510.879.809 8,8% € 45.812 2,2% € 52.511

2003 111.873 6,2% € 4.684.281.352 3,8% € 44.444 -3,0% € 49.701

2004 121.766 8,8% € 5.328.208.984 13,7% € 46.476 4,6% € 50.954

2005 129.359 6,2% € 5.648.927.942 6,0% € 47.383 2,0% € 51.080

2006 136.818 5,8% € 6.311.871.790 11,7% € 49.039 3,5% € 51.829

2007 144.070 5,3% € 6.984.105.914 10,7% € 51.314 4,6% € 53.326

2008 152.089 5,6% € 7.104.080.859 1,7% € 50.351 -1,9% € 50.704

2009 156.909 3,2% € 7.203.601.852 3,1% € 48.805 -3,1% € 48.805

LA PREVIDENZA FORENSE

62

PLA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 2 - Evoluzione del volume d’affari IVA degli avvocati iscritti alla Cassa forense.

Anno di produzione

N. iscritti Cassa

Incremento % numero iscritti

Volume d’affari

complessivo Iva

Incremento % annuo del volume

d’affari complessivo

Volume d’affarimedio annuo

Incremento % annuo

del volume d’affari medio

Volume d’affari medio

rivalutato

1985 38.642 3,1% € 763.164.628 21,5% € 22.741 16,0% € 51.944

1986 39.004 0,9% € 921.118.572 20,7% € 26.350 15,9% € 56.727

1987 39.923 2,4% € 1.073.960.255 16,6% € 29.637 12,5% € 60.997

1988 40.718 2,0% € 1.241.346.886 15,6% € 33.290 12,3% € 65.253

1989 42.366 4,0% € 1.465.407.275 18,0% € 38.023 14,2% € 69.916

1990 45.076 6,4% € 1.833.971.121 25,2% € 42.356 11,4% € 73.405

1991 46.913 4,1% € 2.354.426.033 28,4% € 47.041 11,1% € 76.622

1992 49.054 4,6% € 2.684.525.319 14,0% € 52.086 10,7% € 80.569

1993 52.645 7,3% € 2.959.258.713 10,2% € 55.423 6,4% € 82.038

1994 58.289 10,7% € 3.273.851.874 10,6% € 59.909 8,1% € 85.350

1995 64.456 10,6% € 3.635.618.437 11,1% € 62.713 4,7% € 84.768

1996 71.282 10,6% € 4.038.799.674 11,1% € 60.072 -4,2% € 78.149

1997 77.618 8,9% € 4.552.524.114 12,7% € 61.435 2,3% € 78.587

1998 82.637 6,5% € 4.917.380.931 8,0% € 62.303 1,4% € 78.288

1999 88.658 7,3% € 5.283.888.910 7,5% € 62.687 0,6% € 77.530

2000 94.070 6,1% € 5.760.512.777 9,0% € 65.232 4,1% € 78.633

2001 100.036 6,3% € 6.267.622.899 8,8% € 68.068 4,3% € 79.895

2002 105.307 5,3% € 6.971.501.729 11,2% € 70.806 4,0% € 81.161

2003 111.873 6,2% € 7.473.662.576 7,2% € 70.912 0,1% € 79.299

2004 121.766 8,8% € 8.044.211.179 7,6% € 70.167 -1,1% € 76.928

2005 129.359 6,2% € 8.414.749.370 4,6% € 70.583 0,6% € 76.091

2006 136.818 5,8% € 9.210.920.808 9,5% € 71.562 1,4% € 75.633

2007 144.070 5,3% € 10.295.892.331 11,8% € 75.647 5,7% € 78.614

2008 152.089 5,6% € 10.724.638.912 4,2% € 76.012 0,5% € 76.544

2009 156.909 3,2% € 11.002.653.668 2,6% € 74.544 -1,9% € 74.544

PPREVIDENZAl’informazione

63

LA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 3 - Valori raggruppati per classi d’importo Irpef a livello nazionale (redditi 2009 espressi in euro).

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N. posizioni %

No Reddito 0 9.334 5,95%

< zero -7.789.653 - 1.591 1,08%

zero 0 - 3.668 2,49%

1 - 9.000,00 116.599.695 4.963 23.494 15,92%

9.000,00 - 10.077,00 69.130.122 9.848 7.020 4,76%

10.077,00 - 43.250,00 1.670.147.260 23.186 72.032 48,80%

43.250,00 - 86.700,00 1.346.150.543 60.322 22.316 15,12%

86.700,00 - 150.000,00 1.049.972.480 112.321 9.348 6,33%

150.000,00 - 250.000,00 837.951.695 190.834 4.391 2,97%

250.000,00 - 500.000,00 850.005.252 339.459 2.504 1,70%

> 500.000,00 1.263.644.805 1.022.366 1.236 0,84%

Totale 7.203.601.852 48.805 156.934 100%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N. posizioni %

No Reddito 0 17.321 31,48%

< zero -1.760.323 -1.958 899 2,38%

zero 0 - 19.631 52,06%

1 - 9.000,00 48.515.200 3.641 13.325 35,34%

9.000,00 - 10.077,00 8.079.721 9.829 822 2,18%

10.077,00 - 43.250,00 50.919.153 17.948 2.837 7,52%

43.250,00 - 86.700,00 7.334.268 57.299 128 0,34%

86.700,00 - 150.000,00 3.854.565 113.370 34 0,09%

150.000,00 - 250.000,00 2.044.270 204.427 10 0,03%

250.000,00 - 500.000,00 3.449.515 313.592 11 0,03%

> 500.000,00 8.406.080 840.608 10 0,03%

Totale 132.602.773 3.517 55.028 100%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N. posizioni %

No Reddito 0 0 26.655 12,58%

< zero -9.549.976 -3.835 2.490 1,34%

zero - - 23.299 12,57%

1 - 9.000,00 165.114.896 4.485 36.819 19,87%

9.000,00 - 10.077,00 77.209.843 9.846 7.842 4,23%

10.077,00 - 43.250,00 1.721.066.413 22.988 74.869 40,40%

43.250,00 - 86.700,00 1.353.484.811 60.305 22.444 12,11%

86.700,00 - 150.000,00 1.053.827.045 112.324 9.382 5,06%

150.000,00 - 250.000,00 839.995.965 190.865 4.401 2,37%

250.000,00 - 500.000,00 853.454.767 339.346 2.515 1,36%

> 500.000,00 1.272.050.885 1.020.908 1.246 0,67%

Totale 7.336.204.625 39.589 211.962 100%

64

PLA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 4 - Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale (Iva 2009 valore espresso in euro).

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N. posizioni %

Volume d’affari IVA non pervenuto 0 9.334 5,95%

< zero 0 0 0,00%

zero 0 - 3.751 2,54%

1 - 13.500,00 216.529.196,20 7.870 27.513 18,64%

13.500,00 - 19.750,00 294.682.780,06 16.488 17.873 12,11%

19.750,00 - 43.250,00 1.255.608.090,20 29.443 42.646 28,89%

43.250,00 - 86.700,00 1.642.074.671,20 61.048 26.898 18,22%

86.700,00 - 150.000,00 1.556.269.184,71 113.019 13.770 9,33%

150.000,00 - 250.000,00 1.441.072.892,27 190.568 7.562 5,12%

250.000,00 - 500.000,00 1.656.956.114,37 341.781 4.848 3,28%

> 500.000,00 2.939.460.739,00 1.073.188 2.739 1,86%

Totale 11.002.653.668 74.544 156.934 100%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N. posizioni %

Volume d’affari IVA non pervenuto - 17.321 31,48%

< zero - - - -

zero - - 19.805 52,52%

1 - 13.500,00 76.602.643 5.141 14.899 39,51%

13.500,00 - 19.750,00 23.517.685 16.219 1.450 3,85%

19.750,00 - 43.250,00 33.232.525 26.650 1.247 3,31%

43.250,00 - 86.700,00 11.138.082 58.011 192 0,51%

86.700,00 - 150.000,00 5.758.681 110.744 52 0,14%

150.000,00 - 250.000,00 4.351.662 197.803 22 0,06%

250.000,00 - 500.000,00 6.300.369 331.598 19 0,05%

> 500.000,00 25.003.666 1.190.651 21 0,06%

Totale 185.905.312 4.930 55.028 100%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N. posizioni %

Volume d’affari IVA non pervenuto 26.655 12,58%

< zero - - - 0,00%

zero - - 23.556 12,71%

1 - 13.500,00 293.131.839 6.912 42.412 22,89%

13.500,00 - 19.750,00 318.200.465 16.467 19.323 10,43%

19.750,00 - 43.250,00 1.288.840.615 29.363 43.893 23,69%

43.250,00 - 86.700,00 1.653.212.753 61.027 27.090 14,62%

86.700,00 - 150.000,00 1.562.027.866 113.010 13.822 7,46%

150.000,00 - 250.000,00 1.445.424.554 190.589 7.584 4,09%

250.000,00 - 500.000,00 1.663.256.483 341.742 4.867 2,63%

> 500.000,00 2.964.464.405 1.074.081 2.760 1,49%

Totale 11.188.558.980 60.379 211.962 100%

PPREVIDENZAl’informazione

65

LA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 5 - Confronto redditi dichiarati entro il tetto contributivo e oltre il tetto contributivo.Anno di produzione 1996

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 63.059 € 1.065.830.525 € 18.644 57.167 85,0% 41,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 63.059 € 1.512.214.094 € 150.006 10.081 15,0% 58,7%

Totale € 2.578.044.619 € 38.336 67.248 100% 100%

Anno di produzione 2000

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 71.787 € 1.543.004.220 € 20.249 76.203 86,3% 40,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 71.787 € 2.284.743.907 € 188.355 12.130 13,7% 59,7%

Totale € 3.827.748.127 € 43.333 88.333 100% 100%

Anno di produzione 2004

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

< zero 653

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 78.650 € 2.225.145.661 € 22.254 99.990 87,2% 41,8%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 78.650 € 3.103.063.322 € 211.741 14.655 12,8% 58,2%

Totale € 5.328.208.984 € 46.476 114.645 100% 100%

Anno di produzione 2006

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

< zero 877

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 82.200 € 2.595.961.917 € 23.171 112.035 87,0% 41,1%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 82.200 € 3.715.909.873 € 222.816 16.677 13,0% 58,9%

Totale € 6.311.871.790 € 49.039 128.712 100% 100%

Anno di produzione 2007

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

< zero 800

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 83.600 € 2.903.276.789 € 24.555 118.234 86,9% 41,6%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 83.600 € 4.080.829.125 € 228.336 17.872 13,1% 58,4%

Totale € 6.984.105.914 € 51.314 136.106 100% 100%

(segue Tabella 5)

Anno di produzione 2008

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

< zero 1.319

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 85.250 € 3.018.350.739 € 24.472 123.341 87,4% 42,5%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 85.250 € 4.085.730.119 € 230.182 17.750 12,6% 57,5%

Totale € 7.104.080.859 € 50.351 141.091 100% 100%

PPREVIDENZAl’informazione

66

PLA PREVIDENZA FORENSE

ANNO DI PRODUZIONE 2009

Classi di importoReddito

complessivo IRPEFReddito

medio IRPEFN. dichiarazioni

pervenute% dichiarazioni % reddito

< zero 1.591

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 86.700 € 3.202.027.620 € 24.608 130.121 88,2% 44,5%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 86.700 € 4.001.574.232 € 228.936 17.479 11,8% 55,5%

Totale € 7.203.601.852 € 48.805 147.600 100% 100%

(continua Tabella 5)

Tabella 6 - Reddito medio dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2009 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense.

Classe di etàATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

<=29 € 12.749 € 16.835 € 14.402 € 12.749 € 16.835 € 14.402

30 - 34 € 16.620 € 24.630 € 19.973 € 139.879 € 139.879 € 16.620 € 24.647 € 19.981

35 - 39 € 22.144 € 36.226 € 28.490 € 19.195 € 15.864 € 16.974 € 22.144 € 36.221 € 28.488

40 - 44 € 29.629 € 54.466 € 42.497 € 11.008 € 33.810 € 23.929 € 29.614 € 54.446 € 42.480

45 - 49 € 35.732 € 74.741 € 59.472 € 22.003 € 31.539 € 26.581 € 35.693 € 74.666 € 59.400

50 - 54 € 43.758 € 87.946 € 73.802 € 23.113 € 41.228 € 34.622 € 43.607 € 87.666 € 73.551

55 - 59 € 52.922 € 97.079 € 87.040 € 27.639 € 45.787 € 42.397 € 52.690 € 96.476 € 86.541

60 - 64 € 63.263 € 109.767 € 103.588 € 29.886 € 49.243 € 47.754 € 62.917 € 108.623 € 102.596

65 - 69 € 49.694 € 100.706 € 95.182 € 62.311 € 98.019 € 94.948 € 58.828 € 98.632 € 95.002

70 - 74 € 42.283 € 68.140 € 65.494 € 41.628 € 83.138 € 80.413 € 41.718 € 81.799 € 79.031

>=75 € 26.427 € 37.112 € 36.251 € 29.706 € 52.172 € 51.139 € 29.527 € 51.707 € 50.662

Totale € 27.920 € 62.560 € 46.968 € 42.911 € 73.298 € 71.181 € 28.108 € 63.870 € 48.805

Tabella 7 - Volume d’affari medio dichiarato ai fini Iva per l’anno 2009 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense.

Classe di etàATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

<=29 € 15.534 € 20.735 € 17.639 € 15.534 € 20.735 € 17.639

30 - 34 € 20.755 € 32.956 € 25.863 € 190.746 € 190.746 € 20.755 € 32.979 € 25.873

35 - 39 € 29.386 € 51.601 € 39.396 € 19.522 € 20.943 € 20.469 € 29.385 € 51.593 € 39.393

40 - 44 € 41.947 € 83.912 € 63.689 € 17.868 € 52.488 € 37.486 € 41.927 € 83.881 € 63.665

45 - 49 € 52.969 € 118.545 € 92.877 € 40.468 € 58.542 € 49.144 € 52.933 € 118.441 € 92.781

50 - 54 € 68.362 € 139.357 € 116.632 € 35.727 € 68.973 € 56.848 € 68.123 € 138.935 € 116.248

55 - 59 € 85.189 € 155.157 € 139.249 € 50.009 € 78.558 € 73.225 € 84.865 € 154.257 € 138.512

60 - 64 € 103.153 € 178.055 € 168.104 € 43.391 € 88.434 € 84.969 € 102.533 € 176.361 € 166.626

65 - 69 € 74.672 € 158.418 € 149.349 € 97.923 € 158.515 € 153.304 € 91.505 € 158.493 € 152.384

70 - 74 € 50.273 € 103.059 € 97.657 € 74.582 € 134.506 € 130.571 € 71.246 € 131.698 € 127.523

>=75 € 64.469 € 55.972 € 56.656 € 47.275 € 82.945 € 81.305 € 48.217 € 82.111 € 80.515

Totale € 39.686 € 97.093 € 71.253 € 70.443 € 118.089 € 114.769 € 40.072 € 99.654 € 74.554

67

PPREVIDENZA

l’informazione

Regolamento per la disciplina delle sanzioni

È entrato da poco in vigore il nuovo Regolamento sulle sanzioni, con effetto dal 1° gennaio 2011.

introduzione di Paolo Rosa

Il 1° gennaio del 2011 è entrato invigore il nuovo regolamento per ladisciplina delle sanzioni approvatodal Comitato dei Delegati il 23 lu-glio 2010 e validato dai MinisteriVigilanti il 30 dicembre 2010.Il nuovo regolamento presenta ele-menti di indubbia modernità intro-ducendo agli artt. 13 e 14 due isti-tuti interessanti e cioè l’accerta-mento per adesione che compor-ta una riduzione della sanzionedella oblazione di 1/3 e, all’art.14, la regolarizzazione sponta-nea che comporta per tutte le san-zioni previste, ad eccezione diquelle previste dall’art. 8, una ri-duzione del 50% nel caso in cui ilsoggetto inadempiente provveda,prima della formale contestazioneda parte della Cassa, alla regola-rizzazione dell’omissione.Come si legge nel provvedimentoministeriale con la riforma in com-mento, l’Ente ha inteso dotare dimaggiore flessibilità il sistema san-zionatorio al fine di incentivare il

ravvedimento del professionista tra-sgressore.Con la riforma si è provveduto an-che ad un abbassamento delle ali-quote per il calcolo delle sanzionidovute ad omessi o ritardati versa-menti delle eccedenze in autoliqui-dazione, ad una riduzione delle san-zioni per irregolarità di natura pura-mente formale ovvero riferite a fasidi avvio della professione.Il nuovo regolamento presenta quin-di un impianto caratterizzato damaggiore flessibilità, da più atten-zione verso i nuovi iscritti con san-zioni meno severe per chi non è inregola con il pagamento dei contri-buti e intende regolarizzare la suaposizione.Se nel caso di un’omissione nel pa-gamento dei contributi si applicheràuna sanzione pari al 24% dell’im-porto dovuto, contro il 30% del vec-chio regolamento, nel caso di breviritardi (entro 8 giorni) non sarannodovute sanzioni ma solo interessinella misura del 2,75%. La Cassa ha

deciso di innalzare l’importo mini-mo delle sanzioni previste per gliinadempimenti contributivi che pas-sano da 15 a 30 euro e di estendereil regime sanzionatorio anche almancato pagamento dei contributiminimi soggettivi ed integrativi.I Ministeri vigilanti correttamentehanno escluso la retroattività delnuovo sistema sanzionatorio inquanto in contrasto con i principigenerali dell’ordinamento, nonchécon gli orientamenti giurispruden-ziali in materia di sanzioni ammini-strative.Certamente per gli uffici la retroatti-vità avrebbe rappresentato una sem-plificazione per non tenere in piedidue procedure informatiche paralle-le legate ai regolamenti applicabiliratione temporis e per cercare dinon incrementare il già elevato con-tenzioso.La questione tornerà al vaglio dellacompetente Commissione per esse-re rimeditata.

Paolo Rosa

LA PREVIDENZA FORENSE

23 dicembre 2010 – G.U. n. 304 del 30 dicembre2010)

Le disposizioni del presente regolamento si applicanoa decorrere dal 1° gennaio 2011. Gli inadempimentirelativi ad anni precedenti restano disciplinati dal

Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni

(Deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato con Ministeriale del

PPREVIDENZA l’informazione

pimento alle prescrizioni indicate nell’art. 1, salvoquanto previsto negli artt. 8, commi 3 e 4, all’art. 13 eall’art. 14 del presente regolamento.2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, lagiunta esecutiva ha facoltà di considerare giustificatoun ritardo nell’invio del modello 5 quando esso sia mo-tivato da circostanze eccezionali.

SEZIONE PRIMA MISURA DELLE SANZIONI

Art. 5Sanzioni per omissioni, comunicazioni

non conformi al vero e per ritardi1. L’omissione, il ritardo o l’invio di una comunicazio-ne non conforme al vero comporta per questo solo fat-to, l’obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione,una somma pari ad € 400,00.2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:a) € 80,00, se la comunicazione o la rettifica di quella

non conforme al vero viene inviata con un ritardonon superiore a trenta giorni dalla scadenza del ter-mine previsto;

b) € 160,00, se la comunicazione o la rettifica di quel-la non conforme al vero viene inviata oltre il 30°giorno purché entro il 31 dicembre dell’anno solareprevisto per l’invio;

c) € 240,00 se la comunicazione o la rettifica di quellanon conforme al vero viene inviata successivamenteal 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio eprima del ricevimento della formale contestazione daparte della Cassa.

3. Qualora il mod. 5 inviato in ritardo, ma prima chel’accertamento divenga definitivo ai sensi dell’art. 12,3° e 4° comma del presente regolamento, contenga datireddituali pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, lamisura della sanzione è, comunque, ridotta all’importodi cui al comma 2, lett. a).4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non siapplica in caso di ritardato invio della comunicazionerelativa ai primi due anni solari di iscrizione all’Albodegli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registrodei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto atale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La pre-sente disposizione si applica anche ai ritardi nelle co-municazioni relative ad anni precedenti all’entrata invigore del regolamento, purché le relative sanzioni nonsiano state ancora corrisposte.

68

PLA PREVIDENZA FORENSE

precedente “Regolamento per la disciplina delle san-zioni”.(Deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19 maggio2000, approvato con Ministeriale n. 9PS/82647/AVVL-43 del 20 novembre 2000 e successiva modifica delibe-rata dal Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2006 eapprovata con Ministeriale AVV-L-71 del 29 gennaio2007)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Inadempimenti sanzionati

Il presente regolamento, deliberato anche ai sensi dellalegge 28 maggio 1997 n. 140, art. 4, comma 6 bis, di-sciplina le sanzioni per il ritardo e l’omissione dei se-guenti adempimenti:a) invio della comunicazione dei redditi e dei volumi

d’affari (mod. 5) prescritto dall’art. 17 della legge576/1980, come modificato dall’art. 9 della legge141/1992, e disciplinato dal regolamento adottatodal Comitato dei delegati con delibera del 5 dicem-bre 2009, approvato con Ministeriale 18/12/2009,pubblicata in G.U. 303 del 31/12/2009;

b) pagamento dei contributi soggettivi e integrativi di-sciplinato dagli artt. 10, 11 e 18 della legge 576/1980come modificato dall’art. 10 della legge 141/1992 edagli artt. 2, 3 e 6 del regolamento citato alla lett. a).

Art. 2Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni disciplinate da questo regolamento so-no determinate per ogni inadempimento in misura fissa,o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo,con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 3Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento inmodo autonomo e, pertanto, non sono né aumentatené ridotte in conseguenza della loro eventuale reitera-zione.2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento nonsi applicano le disposizioni della legge 24 novembre1981, n. 689.

Art. 4Automatismo delle sanzioni

1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell’inadem-

5. La sanzione prevista nel secondo comma non si ap-plica in caso di rettifica operata in diminuzione rispettoai dati reddituali comunicati tempestivamente.6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati an-nualmente dal 1°/01/2011 con arrotondamento all’Europiù vicino, in proporzione alla variazione dell’indiceannuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai edimpiegati calcolato dall’ISTAT.7. Le modifiche di cui ai commi che precedono si appli-cano a decorrere dal mod. 5 con scadenza dall’annosuccessivo all’approvazione ministeriale del presenteregolamento, salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 6Omesso versamento di contributi

in autoliquidazioneSe l’obbligato omette di eseguire il pagamento deicontributi dovuti con versamenti in autoliquidazione(art. 23 e 24 reg. contributi), si applica una sanzionepari al 24% dei contributi non versati, con un minimo,comunque, di € 30,00. Tale percentuale è ridotta al12% con un minimo comunque di € 30,00, qualora, almomento della formale contestazione da parte dellaCassa, risulti che, relativamente all’anno oggetto del-la verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, an-che parziali, purché in misura non inferiore al 25% diquanto dovuto.

Art. 7Ritardato versamento di contributi

in autoliquidazione1. Se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi in-dicati nell’art. 6 del presente regolamento, entro 8 gior-ni dalla scadenza del termine previsto, si applicano sol-tanto gli interessi di cui all’art. 10.2. Se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi in-dicati nell’art. 6 del presente regolamento, dal nono altrentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto,si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una san-zione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con unminimo, comunque, di € 30,00.3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e ilcentocinquantesimo giorno successivo alla scadenza,compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art.10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ri-tardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquan-tesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre

agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 10%dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comun-que di € 30,00.

Art. 8Sanzione per omesso versamento dei contributi,

il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco

1. Se, da controlli incrociati con il fisco si accerti chel’obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni nonconformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che so-no stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, siapplica una sanzione pari al 50% della parte dei con-tributi non pagata tempestivamente, in relazione almaggior reddito o volume d’affari accertati.2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferio-re a quello dichiarato alla Cassa, si applica una san-zione pari alla differenza fra i contributi effettivamen-te dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiara-zione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previ-denziali, disciplinari e penali derivanti dalla accerta-ta difformità.3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 30%nel caso di adesione all’accertamento eseguito dallaCassa e di contestuale pagamento dei maggiori contri-buti, delle penalità e degli interessi nella misura di cuiall’art. 10, purché compiuti entro novanta giorni dallacomunicazione da parte della Cassa delle somme dovu-te, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 15%nel caso di presentazione di dichiarazione spontaneadel soggetto inadempiente, compiuta prima della forma-le contestazione da parte della Cassa e seguito dal pa-gamento in unica soluzione, entro 60 giorni dalla co-municazione del conteggio, di tutte le somme dovute atitolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra de-terminati.

Art. 9Omesso o ritardato versamento di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano anche al-le omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributiminimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorronodalla scadenza del pagamento dell’ultima rata.

Art. 10Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del pre-

69

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZA l’informazione

dà avviso scritto all’interessato provvedendo, even-tualmente, alle operazioni necessarie all’annulla-mento dell’accertamento.

b) se le osservazioni comunicate non escludono l’ina-dempimento, l’ufficio determina in via definitiva l’ac-certamento, eventualmente correggendo quello ini-zialmente compiuto, e ne dà comunicazione scrittaall’interessato con le specificazioni di cui al comma2, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l’interessato non faccia pervenire osserva-zioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l’av-viso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accerta-mento definitivo.

Art. 13Accertamento per adesione

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviatala formale contestazione di cui all’art. 12, ritenga diaderire all’accertamento mediante versamento direttodegli importi dovuti nei modi ed entro i termini comu-nicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ri-dotta di 1/3, salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° com-ma.

Art. 14Regolarizzazione spontanea

1. Tutte le sanzioni previste nel presente regolamento adeccezione di quelle previste all’art. 8 sono ridotte del50%, nel caso che il soggetto inadempiente provveda,prima della formale contestazione da parte della Cassaalla regolarizzazione dell’omissione. Il pagamento do-vrà avvenire in unica soluzione, entro 120 giorni dallacomunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute atitolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra de-terminati.2. Per le sanzioni previste dall’art. 8, in caso di presen-tazione di dichiarazione spontanea, si applicano le spe-cifiche disposizioni di cui al 4° comma del medesimo ar-ticolo.

Art. 15Integrazione al minimo illegittimamente richiesta

Gli istituti dell’accertamento per adesione e della rego-larizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 13 e 14del presente regolamento si applicano anche ai casi pre-visti dall’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento delle Pre-stazioni.

70

PLA PREVIDENZA FORENSE

sente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributinon pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nel-la misura annua del 2,75% ovvero quelli legali se su-periori.

SEZIONE SECONDAMODALITÀ DI ESAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 11Modalità di esazione

1. L’esazione degli importi dovuti a titolo di contributie/o sanzioni e/o interessi, disciplinati da questo regola-mento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specifi-cata negli articoli seguenti.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in viagenerale o per casi particolari, che l’esazione degli im-porti di cui al comma precedente venga eseguita in mo-do diverso.

Art. 12 Informativa all’iscritto – formale contestazione dell’inadempimento

1. L’ufficio competente della Cassa, quando riscontraun inadempimento agli obblighi indicati nell’art. 1, nedà avviso all’interessato con lettera raccomandata dainviare all’ultimo domicilio professionale conosciutodalla Cassa o con atto equipollente.2. Nell’avviso vengono specificati:a) l’inadempienza riscontrata;b) l’indicazione degli importi dovuti a titolo di contri-

buti, sanzioni e interessi;c) l’invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta

dalla data di spedizione, eventuali osservazioni inmerito alla contestazione;

d) l’avvertimento che, in mancanza di osservazioni, siprocederà alla esazione mediante iscrizione nei ruo-li esattoriali ovvero con altra modalità indicata dal-la Cassa;

e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamen-to diretto in oblazione degli importi dovuti, con mo-dalità e termini determinati dalla Cassa;

f) l’indicazione di modalità e termini di eventuali ricor-si ex art. 16.

3. Qualora l’interessato faccia pervenire osservazioniin merito all’inadempimento contestato, l’ufficio com-petente adotta gli opportuni provvedimenti con solleci-tudine:a) se l’inadempimento contestato risulta inesistente, ne

Art. 16Impugnazioni

Avverso l’accertamento divenuto definitivo è ammesso ilreclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di 30giorni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 Rateazione

1. L’obbligato al pagamento di somme determinate aisensi del presente regolamento, può chiedere la ratea-zione, anche prima della formazione del ruolo, fino a unmassimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori in-teressi nella misura annua del 2,75% ovvero del tassolegale, se superiore. Sulla richiesta, provvede il diretto-re generale o il dirigente da lui delegato.2. La rateazione non è ammessa se la somma comples-

sivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei ca-si di cui all’art. 8, 3° e 4° comma, all’art. 13 e all’art.14 del presente regolamento.

Art. 18Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicanodal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazioneministeriale salvo specifiche decorrenze previste nei sin-goli articoli.

Art. 19Camera di Conciliazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istitui-re una Camera di Conciliazione per la risoluzione dicontroversie in materia di sanzioni, stabilendone la di-sciplina e le modalità di accesso.

71

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAl’informazione

72

NOTE ALLA TABELLA1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 lapensione si calcolava sulla media dei mi-gliori dieci redditi degli ultimi quindici an-ni anteriori a quello del pensionamento (ri-valutati secondo certi meccanismi): questoreddito medio viene moltiplicato per il nu-mero di anni di anzianità di effettiva iscri-zione alla Cassa e per coefficienti (vedi co-lonna 1) che sono variabili in modo regres-sivo in funzione di determinati scaglioni delreddito medio stesso (vedi colonna 2). Taliscaglioni vengono rivalutati anno per annoper conservare il loro valore reale, sullabase delle rilevazioni ISTAT.Con delibera del Comitato dei Delegati del19 gennaio 2001, approvata dai competen-ti Ministeri il 27 novembre 2001, il periododi riferimento per il calcolo delle pensionicon decorrenza dall’1/02/2002, è stato am-pliato ai migliori 20 anni sugli ultimi venti-cinque. L’applicazione di questo maggiorperiodo di riferimento avviene in modo pro-gressivo, “pro rata”, calcolandosi una pri-ma quota di pensione – corrispondente al-l’anzianità già maturata (al 31 dicembre2001) – secondo il previgente criterio, allaquale si aggiunge una seconda quota – cor-rispondente all’ulteriore anzianità – calco-lata secondo i nuovi criteri.Per coloro che maturano i requisiti dal 1°gennaio 2008 la pensione viene calcolatasu tutti i redditi professionali dichiarati dalprofessionista, antecedentemente all’annodi decorrenza del trattamento, con l’esclu-sione dei peggiori 5 anni. La media reddi-tuale dovrà essere fatta in ogni caso su al-meno 25 annualità.Nel rispetto dei diritti acquisiti anche que-sto nuovo periodo di riferimento va in vigo-re gradualmente; infatti per coloro che al

31/12/2007, hanno compiuto 40 anni di etàe maturato, almeno, 5 anni di effettiva iscri-zione e contribuzione, l’importo di pensio-ne verrà calcolato mediante la somma di 2o 3 quote, le prime due quote, secondoquanto previsto dalla delibera del Comitatodei Delegati del 27/11/2001, sull’anzianitàmaturata fino al 31/12/2007 e la terza conil nuovo periodo di riferimento per l’anzia-nità dal 2008 in poi.Il Nuovo Regolamento per le PrestazioniPrevidenziali, entrato in vigore dal 1° gen-naio 2010, in merito al periodo di riferi-mento (art. 4) prevede che la media sia ef-fettuata con i redditi professionali, dichia-rati dall’iscritto ai fini dell’IRPEF, per tut-ti gli anni di iscrizione maturati fino all’an-no antecedente a quello di decorrenza deltrattamento pensionistico, con esclusionedei peggiori cinque ma con almeno 25 finoal 31/12/2010, 26 fino al 31/12/2013, 27 fi-no al 31/12/2016, 28 fino al 31/12/2018, 29fino al 31/12/2020 e con almeno 30 annidal 01/01/2021.L’art. 14 del citato Regolamento fa salvi idiritti acquisiti con il principio del pro ra-ta, con le modalità precedentemente de-scritte.Per le pensioni con decorrenza 2011 si ap-plicano gli scaglioni indicati nella tabellaper l’anno 2010.Ai punti 3 e 4 della tabella sono riportatigli scaglioni introdotti dal comma 5, art. 4del nuovo Regolamento, vigenti per i tratta-menti i cui requisiti maturano dal 1° gen-naio 2010 e applicati sulla quota di pensio-ne calcolata secondo quanto previsto dalcitato art. 4.I coefficienti, per vari scaglioni, erano sta-ti fissati nella legge 576/80, nella misura,rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00;

con decreto ministeriale 25 settembre 1990n. 258, i coefficienti erano già stati così va-riati: 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia diquesta variazione si aveva a partire dal1988); con legge n. 141/92, i coefficienti so-no stati ulteriormente elevati, rispettiva-mente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con effetto re-troattivo fino al 1982.Questi ultimi coefficienti si applicano pertutte le pensioni maturate dopo il 1° gen-naio 1982 e cioè a tutte le pensioni per lequali si applica la disciplina previdenzialeprevista nella riforma del 1980 (e perciòanche alle pensioni maturate anteriormen-te e per le quali sia stato tempestivamenterichiesto il “ricalcolo” secondo l’art. 28della legge 576/80).Si deve tenere presente che, per le pensioniliquidate con decorrenza sino al31/12/1992, si applicano i coefficienti cheerano in vigore nell’anno di maturazionedel diritto a pensione e, a partiredall’1/01/1993, i nuovi coefficienti intro-dotti dalla L. 141/92. Per una informazionerispetto ai coefficienti del passato, rinviamoalla pubblicazione delle precedenti tabellee, da ultimo, al n. 1/92 della nostra rivista,a pag. 73.La Riforma Previdenziale ha ridotto a due icoefficienti, rispettivamente a 1.50 e 1.20,applicabili per i trattamenti decorrenti dal1° febbraio 2010.2) L’art. 50 del Regolamento Generale hadeterminato l’importo minimo di pensione,per l’anno 2007, in € 9.960,00 ed ha previ-sto che venga annualmente rivalutato inproporzione alla variazione media dell’in-dice annuo dei prezzi al consumo per le fa-miglie di operai ed impiegati calcolato dal-l’ISTAT.Per l’anno 2011 l’importo della pensione

PLA PREVIDENZA FORENSE

I dati aggiornatiI dati numerici della legge n. 576/80 rideterminati (validi dal 1° gennaio 2011)

a cura di Paola Ilarioni

73

minima è stabilito nella misura di € 10.739con delibera del Consiglio di Amministra-zione del 21 ottobre 2010.Il nuovo Regolamento per le PrestazioniPrevidenziali, all’art. 5, prevede che l’inte-grazione al minimo sia a domanda dell’a-vente diritto e, per le pensioni di vecchiaiae anzianità, sia concessa solo nel caso incui il reddito complessivo, dell’iscritto edell’eventuale coniuge, non risulti superio-re al triplo del trattamento minimo previsto.3) Il contributo soggettivo (vedi colonna 5)minimo è dovuto da tutti gli iscritti allaCassa, indipendentemente dall’entità delloro reddito, col beneficio della riduzionealla metà, per i primi 5 anni di iscrizioneCassa, per le istanze presentate successiva-mente al 1/1/2009 che comportino una de-correnza di iscrizione antecedente al com-pimento del 35° anno di età.4) Dal 1° gennaio 1993 i pensionati di vec-chiaia sono esonerati dal pagamento delcontributo soggettivo e di quello integrativominimo e sono tenuti a versare solo i con-tributi in misura percentuale.A decorrere dall’1/1/2008 (mod. 5/2009) ipensionati, che rimangono iscritti agli albi,sono tenuti, dal 6° anno successivo al pen-sionamento, a corrispondere sul redditoprofessionale, dichiarato ai fini IRPEF, ilcontributo di solidarietà nella misura del4% (in luogo del 3% in precedenza appli-cato) fino al tetto reddituale e del 3% sullaparte eccedente il tetto.Dall’1/1/2009 (mod. 5/2010), a partire dal

primo anno solare successivo alla matura-zione del diritto a pensione, ovvero alla ma-turazione dell’ultimo supplemento, i pen-sionati di vecchiaia devono corrispondereun contributo del 5% fino al tetto redditua-le e, per la parte eccedente, un contributodel 3%.5) Si evidenzia che dal 1° gennaio 2008 l’a-liquota del contributo soggettivo aumentadal 10% al 12% e, dal 1° gennaio 2009, dal12% al 13%.6) A decorrere dall’anno 2010 gli iscrittialla Cassa sono tenuti a versare un contri-buto soggettivo modulare obbligatorio pariall’1% fino al tetto reddituale previsto, conil pagamento di un contributo minimo, fis-sato per il 2011 in € 180,00 (vedi colonna6) da pagare in unica soluzione (mediantebollettino MAV) alla scadenza del 30 aprile2011. È facoltà dell’iscritto, in sede di au-toliquidazione, (mod. 5/2011) versare unaulteriore contribuzione dall’1% al 9% delreddito netto dichiarato ai fini Irpef, qualecontributo soggettivo modulare volontario.7) Il contributo soggettivo minimo viene pa-gato in quattro rate (mediante bollettiniMAV) nel corso dello stesso anno di compe-tenza, mentre il contributo per la misura ec-cedente l’ammontare minimo è pagato in au-totassazione, per una metà entro il 31 lugliodell’anno successivo a quello di produzionedel reddito, e per altra metà entro il 31 di-cembre dello stesso anno, come confermatodal nuovo Regolamento dei contributi.Il contributo soggettivo eccedente il minimo

è dovuto per intero anche da coloro chepossono beneficiare della riduzione allametà del contributo minimo, come indicatoal punto 3.8) Il contributo integrativo è dovuto da tut-ti gli iscritti agli albi, anche se non iscrittialla Cassa. Esso è fissato nella misura del2% sul volume complessivo di affari dichia-rato dall’iscritto ai fini dell’IVA, fino al-l’anno 2009 (mod. 5/2010). Dall’anno2010 (mod. 5/2011) è dovuto il contributointegrativo nella misura del 4%.Dal 01/01/2010, per il periodo di pratican-tato con abilitazione al patrocinio e per iprimi cinque anni di iscrizione all’Albo, gliiscritti sono esonerati dal versamento delminimo per il contributo integrativo.Si ricorda che, per la Legge 335/95 e suc-cessive modificazioni, ogni reddito da lavo-ro autonomo è soggetto a contribuzioneprevidenziale; per cui le eventuali entratenon assoggettate a contribuzioni a favoredella Cassa Forense debbono essere assog-gettate al contributo a favore della gestioneseparata INPS. Nella tabella ora pubblica-ta viene indicata la misura del contributointegrativo minimo (vedi colonna 7) che èdovuto da tutti gli iscritti alla Cassa a pie-no titolo.Gli avvocati iscritti ai soli Albi sono obbli-gati al pagamento del contributo integrati-vo nella misura del 2% fino all’anno 2009(mod. 5/2010), del 4% dal 2010 (mod.5/2011), ma non del contributo minimo.

LA PREVIDENZA FORENSE

(segue Tabella)

PPREVIDENZAl’informazione

74

PLA PREVIDENZA FORENSE

Anno e indici di rivalutazione

Coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

(1) (2)

Nuovi coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

introdotti dalla Riforma previdenziale (3) (4)

Contributo soggettivo minimo

(art. 2 Riforma) (5)

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)

600.000 (€ 309,87)1,50 fino a L. 30.000.000 (€ 15.493,71)

1,30 fino a L. 35.000.000 (€ 18.075,99)

1,15 fino a L. 40.000.000 (€ 20.658,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000 (€ 12.240,03)

710.000 (€ 366,68) 1,50 fino a L. 35.000.000 (€ 18.385,87)

1,30 fino a L. 41.500.000 (€ 21.432,96)

1,15 fino a L. 47.500.000 (€ 24.531,70)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000 (€ 14.254,21)

830.000 (€ 428,66)1,50 fino a L. 41.400.000 (€ 21.381,32)

1,30 fino a L. 48.300.000 (€ 24.944,87)

1,15 fino a L. 55.200.000 (€ 28.508,42)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000 (€ 16.371,68)

950.000 (€ 490,63)1,50 fino a L. 47.600.000 (€ 24.583,35)

1,30 fino a L. 55.600.000 (€ 28.715,00)

1,15 fino a L. 63.500.000 (€ 32.795,01)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000 (€ 18.127,64)

1.030.000 (€ 542,28) 1,50 fino a L. 52.600.000 (€ 27.165,63)

1,30 fino a L. 61.400.000 (€ 31.710,45)

1,15 fino a L. 70.200.000 (€ 36.255,27)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000 (€ 19.677,01)

1.140.000 (€ 588,76)1,50 fino a L. 57.100.000 (€ 29.489,69)

1,30 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68)

1,15 fino a L. 76.200.000 (€ 39.354,02)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000 (€ 20.864,86)

1.210.000 (€ 624,91)1,50 fino a L. 60.600.000 (€ 31.297,29)

1,30 fino a L. 70.800.000 (€ 36.565,15)

1,15 fino a L. 80.800.000 (€ 41.729,72)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000 (€ 21.846,13)

1.270.000 (€ 655,90)1,50 fino a L. 63.500.000 (€ 32.795,01)

1,30 fino a L. 74.000.000 (€ 38.217,81)

1,15 fino a L. 84.600.000 (€ 43.692,25)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000 (€ 22.930,69)

1.333.000 (€ 688,44)1,50 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68)

1,30 fino a L. 77.800.000 (€ 40.180,35)

1,15 fino a L. 88.900.000 (€ 45.913,02)

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000 (€ 24.480,06)

1.420.000 (€ 733,37)1,50 fino a L. 71.100.000 (€ 36.720,09)

1,30 fino a L. 82.900.000 (€ 42.814,28)

1,15 fino a L. 94.800.000 (€ 48.960,11)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000 (€ 25.977,78)

1.510.000 (€ 779,85)1,50 fino a L. 75.400.000 (€ 38.940,85)

1,30 fino a L. 88.000.000 (€ 45.448,21)

1,15 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000 (€ 27.630,44)

1.610.000 (€ 831,50)1,50 fino a L. 80.200.000 (€ 41.419,84)

1,30 fino a L. 93.600.000 (€ 48.340,37)

1,15 fino a L. 107.000.000 (€ 55.260,89)

75

LA PREVIDENZA FORENSE

(segue)

Contributo soggettivo modulare minimo

(art. 3 Riforma) (6)

Contributo integrativo minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo soggettivo

(8)

Minimo Irpef per la provadell’esercizio continuativo

della professione (9)

Minimo Iva per la provadell’esercizio continuativo

della professione (10)

180.000 (€ 92,96) 40.000.000 (€ 20.658,28) 3.000.000 (€ 1.549,37) 5.000.000 (€ 2.582,28)

213.000 (€ 110,01) 47.500.000 (€ 24.531,70) 2.840.000 (€ 1.466,74) 4.260.000 (€ 2.200,11)

249.000 (€ 128,60) 55.200.000 (€ 28.508,42) 3.320.000 (€ 1.714,64) 4.980.000 (€ 2.571,96)

285.000 (€ 147,19) 63.500.000 (€ 32.795,01) 4.750.000 (€ 2.453,17) 7.125.000 (€ 3.679,76)

315.000 (€ 162,68) 70.200.000 (€ 36.255,27) 5.250.000 (€ 2.711,40) 7.875.000 (€ 4.067,10)

342.000 (€ 176,63) 76.200.000 (€ 39.354,02) 6.840.000 (€ 3.532,57) 10.260.000 (€ 5.298,85)

363.000 (€ 187,47) 80.800.000 (€ 41.729,72) 7.260.000 (€ 3.749,48) 10.890.000 (€ 5.624,22)

381.000 (€ 196,77) 84.600.000 (€ 43.692,25) 7.620.000 (€ 3.935,40) 11.430.000 (€ 5.903,10)

400.000 (€ 206,58) 88.900.000 (€ 45.913,02) 7.998.000 (€ 4.130,62) 12.000.000 (€ 6.195,93)

426.000 (€ 220,01) 94.800.000 (€ 48.960,11) 8.320.000 (€ 4.400,21) 12.780.000 (€ 6.600,32)

453.000 (€ 233,95) 100.600.000 (€ 51.955,56) 9.060.000 (€ 4.679,10) 13.590.000 (€ 7.018,65)

483.000 (€ 249,45) 107.000.000 (€ 55.260,89) 9.660.000 (€ 4.988,97) 14.490.000 (€ 7.483,46)

PPREVIDENZAl’informazione

76

PLA PREVIDENZA FORENSE

(continua)

Anno e indici di rivalutazione

Coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

(1) (2)

Nuovi coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

introdotti dalla Riforma previdenziale (3) (4)

Contributo soggettivo minimo

(art. 2 Riforma) (5)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000 (€ 29.128,17)

1.700.000 (€ 877,98)1,50 fino a L. 84.500.000 (€ 43.640,61)

1,30 fino a L. 98.700.000 (€ 50.974,30)

1,15 fino a L. 112.800.000 (€ 58.256,34)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000 (€ 30.316,02)

1.770.000 (€ 914,13)1,50 fino a L. 87.900.000 (€ 45.396,56)

1,30 fino a L. 102.600.000 (€ 52.988,48)

1,15 fino a L. 117.300.000 (€ 60.580,39)

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000 (€ 31.555,52)

1.840.000 (€ 950,28)1,50 fino a L. 91.500.000 (€ 47.255,81)

1,30 fino a L.106.800.000 (€ 55.157,60)

1,15 fino a L.129.800.000 (€ 63.059,39)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000 (€ 33.363,12)

1.950.000 (€ 1007,09)1,50 fino a L. 96.800.000 (€ 49.993,03)

1,30 fino a L. 113.600.000 (€ 58.359,63)

1,15 fino a L. 129.300.000 (€ 66.726,23)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000 (€ 34.654,26)

2.030.000 (€ 1.048,41)1,50 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56)

1,30 fino a L. 117.400.000 (€ 60.632,04)

1,15 fino a L. 134.200.000 (€ 69.308,52)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000 (€ 35.222,36)

2.060.000 (€ 1.063,90)1,50 fino L. 102.300.000 (€ 52.833,54)

1,30 fino a L. 119.400.000 (€ 61.664,95)

1,15 fino a L. 136.500.000 (€ 70.496,37)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000 (€ 35.842,11)

2.100.000 (€ 1.084,56)1,50 fino a L. 104.100.000 (€ 53.763,16)

1,30 fino a L. 121.500.000 (€ 62.749,51)

1,15 fino a L. 139.000.000 (€ 71.787,51)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000 (€ 36.410,21)

2.130.000 (€ 1.100,05)1,50 fino a L. 105.800.000 (€ 54.641,14)

1,30 fino a L. 123.400.000 (€ 63.730,78)

1,15 fino a L. 141.200.000 (€ 72.923,71)

2002 (+2,6)

1,75 fino a € 37.300 (L. 72.300.000)

€ 1.130 (L. 2.190.000)1,50 fino a € 56.100 (L. 108.600.000)

1,30 fino a € 65.400 (L. 126.600.000)

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a € 38.300

€ 1.1601,50 fino a € 57.600

1,30 fino a € 67.150

1,15 fino a € 76.800

2004 (+2,4)

1,75 fino a € 39.200

€ 1.1901,50 fino a € 59.000

1,30 fino a € 68.750

1,15 fino a € 78.650

2005 (+2,5)

1,75 fino a € 40.200

€ 1.2201,50 fino a € 60.500

1,30 fino a € 70.450

1,15 fino a € 80.600

77

LA PREVIDENZA FORENSE

(segue)

Contributo soggettivo modulare minimo

(art. 3 Riforma) (6)

Contributo integrativo minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo soggettivo

(8)

Minimo Irpef per la provadell’esercizio continuativo

della professione (9)

Minimo Iva per la provadell’esercizio continuativo

della professione (10)

510.000 (€ 263,39) 112.800.000 (€ 58.256,34) 10.200.000 (€ 5.267,86) 15.300.000 (€ 7.901,79)

531.000 (€ 274,24) 117.300.000 (€ 60.580,39) 10.620.000 (€ 5.484,77) 15.930.000 (€ 8.227,16)

552.000 (€ 285,08) 122.100.000 (€ 63.059,39) 11.040.000 (€ 5.701,68) 16.560.000 (€ 8.552,53)

585.000 (€ 302,13) 129.200.000 (€ 66.726,23) 11.700.000 (€ 6.042,55) 17.550.000 (€ 9.063,82)

610.000 (€ 315,04) 134.200.000 (€ 69.308,52) 12.180.000 (€ 6.290,45) 18.270.000 (€ 9.435,67)

620.000 (€ 320,20) 136.500.000 (€ 70.496,37) 12.360.000 (€ 6.383,41) 18.540.000 (€ 9.575,11)

630.000 (€ 325,37) 139.000.000 (€ 71.787,51) 12.600.000 (€ 6.507,36) 18.900.000 (€ 9.761,04)

640.000 (€ 330,53) 141.200.000 (€ 72.923,71) 12.780.000 (€ 6.600,32) 19.170.000 (€ 9.900,48)

€ 340 (L. 660.000) € 74.800 (L. 144.900.000) € 6.780 (L. 13.140.000) € 10.170 (L. 19.710.000)

€ 350 € 76.800 € 6.960 € 10.440

€ 355 € 78.650 € 7.140 € 10.710

€ 365 € 80.600 € 7.320 € 10.980

PPREVIDENZAl’informazione

78

PLA PREVIDENZA FORENSE

(continua)

Anno e indici di rivalutazione

Coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

(1) (2)

Nuovi coefficienti per il calcolo della pensione e scaglioni di reddito

introdotti dalla Riforma previdenziale (3) (4)

Contributo soggettivo minimo

(art. 2 Riforma) (5)

2006 (+2)

1,75 fino a € 41.000

€ 1.2451,50 fino a € 61.700

1,30 fino a € 71.850

1,15 fino a € 82.200

2007 (+1,7)

1,75 fino a € 41.700

€ 1.2651,50 fino a € 62.750

1,30 fino a € 73.050

1,15 fino a € 83.600

2008 (+2)

1,75 fino a € 42.550

€ 1.2901,50 fino a € 64.000

1,30 fino a € 74.500

1,15 fino a € 85.250

2009 (+1,7)

1,75 fino a € 43.250

€ 1.3101,50 fino a € 65.100 1,50 fino a € 65.025

1,30 fino a € 75.750 1,20 fino a € 86.700

1,15 fino a € 86.700

2010 (+3,2)

1,75 fino a € 44.650

€ 2.1001,50 fino a € 67.200 1,50 fino a € 67.088

1,30 fino a € 78.150 1,20 fino a € 89.450

1,15 fino a € 89.450

2011 (+0,7)

1,75 fino a € 44.950

€ 2.4001,50 fino a € 67.650 1,50 fino a € 67.575

1,30 fino a € 78.700 1,20 fino a € 90.100

1,15 fino a € 90.100

79

LA PREVIDENZA FORENSE

Contributo soggettivo modulare minimo

(art. 3 Riforma) (6)

Contributo integrativo minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo soggettivo

(8)

Minimo Irpef per la provadell’esercizio continuativo

della professione (9)

Minimo Iva per la provadell’esercizio continuativo

della professione (10)

€ 375 € 82.200 € 7.470 € 11.205

€ 380 € 83.600 € 7.590 € 11.385

€ 385 € 85.250 € 8.000 € 12.000

€ 395 € 86.700 € 9.000 € 13.500

€ 160 € 550 € 89.450 € 10.000 € 15.000

€ 180 € 650 € 90.100 € 10.100 € 15.100

81

PPREVIDENZA

l’informazione

LA PREVIDENZA FORENSE

Codice etico e modello di organizzazioneIl principio di responsabilità ammi-nistrativa degli enti, società ed asso-ciazioni, contenuto nel d.lgs. 8 giu-gno 2001, n. 231, ha sancito positi-vamente quanto già da tempo anda-va maturando a livello giurispruden-ziale con pronunce più o menoesplicite sul punto: vale a dire la re-sponsabilità amministrativa direttadi questi enti per i reati commessinel loro interesse o vantaggio daamministratori o gerenti, anche difatto, e di responsabilità indirettaper omessa vigilanza nell’ipotesi diillecito di dipendenti.L’adozione di adeguati modelli or-ganizzativi è però prevista dalla leg-ge come esimente da responsabilità,purché l’adozione sia anteriore allacommissione del reato (e la normafacilita l’interprete indicando le esi-genze cui i modelli devono rispon-dere).Ente rispondente a finalità di pub-blico interesse, Cassa Forense, inconformità alle previsioni del d.lgs.231/01, ha adottato un Modello diorganizzazione, gestione e controlloformato da una serie di protocolli, dicui i più importanti sono il CodiceEtico e di Condotta ed il Codice Di-sciplinare, documenti adottati dalC.d.A il 26 febbraio 2009.

Il Codice Etico e di Condotta si so-stanzia in una carta dei diritti e deidoveri da assumere come linea gui-da per attuare comportamenti equi,efficaci e trasparenti da parte di tutticoloro che a vario titolo entrano inrapporto con l’Ente, perciò esso è ri-volto, oltre che ai dipendenti (qua-lunque sia il rapporto contrattuale)anche ai componenti degli organicollegiali (delegati, amministratori esindaci), ed eventuali consulenti ecollaboratori esterni e comunque atutti coloro che a qualunque titolointrattengano rapporti con Cassa Fo-rense, eccezione fatta per gli iscritti.Il Codice Etico rappresenta la filo-sofia che Cassa Forense ha adottato,basata su principi di lealtà, impar-zialità, diligenza, trasparenza edoperosità, nel pieno rispetto di tuttele prescrizioni di legge, assumendoperò, stante la sua essenza, preva-lenza su altre disposizioni contenutenei regolamenti interni, circolari odirettive con esso incompatibili.Da qui l’esigenza di vagliare even-tuali discrasie tra disposizioni adopera dell’Organismo di Vigilanza,facultizzato ad adeguare le normeinterne alle previsioni del codice.L’Organismo di Vigilanza è organorichiamato dal codice e che CassaForense ha istituito già dall’ottobre2006 in ottemperanza alla previsio-

ne di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01.Esso è composto di tre membri, dicui uno originariamente era compo-nente del C.d.A. e gli altri sono col-laboratori di grado apicale dell’Ente.Il Codice scolpisce i principi fonda-mentali di comportamento, ed è par-te di un più ampio Modello Orga-nizzativo di gestione e controllo,comprendente anche il Codice di-sciplinare dove vengono sanzionatele varie violazioni delle prescrizionidel Modello o del Codice Etico.Se la lettura delle regole previste dalcodice non crea particolari problemidi ermeneutica (il codice nella so-stanza rispecchia quanto da sempre èstata la filosofia di Cassa Forense),qualche perplessità sorge allorquan-do si analizzano le regole che disci-plinano le violazioni commesse daun componente degli organi collegia-li, in particolare per quanto riguardala posizione degli Amministratori edei Delegati, così come previste dalCodice disciplinare (intimo comple-mento del Codice etico, che verràpubblicato nel prossimo numero del-la rivista).Per tutti la sanzione, accertata laviolazione, è la revoca del mandatocon conseguente sostituzione del re-sponsabile.Orbene, poiché tale previsione non èinserita nel codice etico, bensì in al-

Codice etico e di condottaDa tempo è stato approvato un codice di condotta prevalentemente

destinato ai dipendenti della Cassa. Ad esso si affianca il codice di disciplina, che si riferisce anche ai componenti degli organi collegiali.

Questo sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista.

presentazione a cura di Giovanni Ceriello

PPREVIDENZA l’informazione

82

PLA PREVIDENZA FORENSE

tro documento del Modello organiz-zativo e cioè il Codice disciplinare,la prima domanda che si pone è sel’atto portante dell’Ente, cioè lo Sta-tuto, nulla prevede, può applicarsi lasanzione della revoca del mandato?È evidente che non può esservi unobbligo giuridico di comportamentosenza sanzione per l’inosservanza,per cui innanzitutto occorre che ilsoggetto interessato (Cassa Foren-se) adegui il proprio ordinamentoformale ai principi sostanziali di cuiil codice è espressione, ma comun-que l’interpretazione delle regole diautodisciplina deve sempre corre-

larsi con i suddetti principi assunticome fondanti per l’ordinamento in-terno.Ma pur risolto il primo dubbio, restain concreto un’altra discrasia tra lac.d. proporzionalità della pena (chepure il codice adotta) e la sanzioneprevista per i componenti degli or-gani collegiali (la revoca), applica-bile a prescindere da qualunque giu-dizio di gradualità ed in presenzadel semplice accertamento dellaviolazione.Non riteniamo, alla stregua dellenorme di autoregolamentazione, sisia voluto lasciare spazio a discre-

zionalità, atteso che la posizione ri-vestita dal trasgressore giustificapienamente la revoca del mandatoin presenza di qualsivoglia incrina-tura del rapporto fiduciario.Come già premesso la lettura delleregole dettate dal codice è agevole enon necessita di particolari strumen-ti interpretativi: la chiarezza dei pre-cetti è immediatamente percepibile,e perciò di facile attuazione: forsepiù problematica pare sia stata finqui la divulgazione, anche perchénel concreto, violazioni di notevoleimportanza non risultano essere do-miciliate presso Cassa Forense.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA(adottato dal CdA 26 febbraio 2009)

Allegato alla nota 27 marzo 2009,Prot. 44520/P

I. Ambito di Applicazione e procedure di controllo

1. Ambito soggettivo

Il presente Codice vincola all’osservanza delle norme inesso contenute tutti i dipendenti della Cassa, qualunquesia il rapporto contrattuale con essa intrattenuto, nonchéi dirigenti, i componenti degli Organi collegiali decisio-nali e il Presidente, eventuali consulenti e collaboratoriesterni, e tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, operanoin nome e per conto della Cassa.Coloro che instaurano rapporti con terzi fornitori o col-laboratori esterni, hanno l’obbligo di richiamare ancheper costoro il vincolo del rispetto delle disposizioni delpresente codice che si attaglino al caso specifico, inse-rendo, in caso di rapporti instaurati per iscritto, apposi-ta clausola.

2. Rispetto delle leggi e delle norme interne

I destinatari del Codice operano imprescindibilmentenel rispetto dei principi della Costituzione della Re-pubblica Italiana, delle leggi e dei regolamenti vigenti.Sono altresì tenuti al rispetto dei regolamenti della

Cassa, delle delibere assunte dagli Organi collegiali,delle disposizioni interne e delle procedure previsteper la formazione di provvedimenti nell’ambito dellaattività istituzionale della Cassa e per la stipula di con-tratti con terzi.

3. Prevalenza del Codice sulle altre disposizioni interne

Le disposizioni del codice etico prevalgono su qualsiasidisposizione contenuta in regolamenti interni, circolario direttive con esse incompatibili.In particolare, il dipendente che riscontri un contrastotra una disposizione interna, anche se instaurata in via diprassi, e principi del presente codice, ha l’obbligo di se-gnalarlo all’Organismo di Vigilanza, il quale provvederàad emanare i necessari chiarimenti e ad attivarsi per ap-portare, se del caso, le opportune modifiche alle dispo-sizioni interne al fine di ripristinare la loro piena com-patibilità con i principi del codice.

4. Controllo interno

La Cassa è tenuta ad assicurare la conoscenza del codi-ce da parte dei destinatari, nelle forme e con i mezzi piùappropriati, di cui al successivo art. 25.Il controllo sul funzionamento e sul rispetto del Codiceetico e di condotta è affidato all’Organismo di Vigilanzadella Cassa, istituito con provvedimento del Consigliodi Amministrazione del 27/10/2006.

Ugualmente operano con imparzialità nella individua-zione dei fornitori e dei collaboratori esterni, impron-tando le proprie scelte, nel rispetto di quanto stabilito alsuccessivo articolo 11, al conseguimento della massimaeconomicità ed efficienza dell’azione della Cassa.Nei rapporti con gli iscritti e con i terzi i destinatari delCodice non assumono impegni né fanno promesse per-sonali che possano condizionare il corretto adempimen-to dei doveri di ufficio.

8. Integrità morale

I destinatari del Codice non utilizzano l’ufficio per per-seguire fini o per conseguire benefici personali; non siavvalgono della posizione da loro ricoperta nell’Ufficioper ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, anchedi natura privata; denunciano all’organo sovraordinatopressioni indebite o promesse di utilità personali ricevu-te per il compimento di atti del proprio ufficio.

9. Tutela del patrimonio della Cassa

I destinatari del Codice sono responsabili della prote-zione delle risorse della Cassa loro affidate ed hanno ildovere di informare tempestivamente il soggetto imme-diatamente a loro sovraordinato di eventi potenzialmen-te dannosi per la Cassa. Tutto il personale è custode deibeni affidatigli per l’espletamento delle rispettive in-combenze e deve attenersi alle regole della corretta uti-lizzazione. Il personale non destina i beni strumentalimessi a sua disposizione per le incombenze di ufficio adutilità individuale e cura che, nell’utilizzazione deglistessi, sia evitato ogni spreco di materiale di consumoper uso improprio o eccessivo.

10. Conflitto di interessi

I destinatari del Codice, nella partecipazione a processidecisionali concernenti gli iscritti alla Cassa o loroaventi causa ovvero la costituzione di rapporti contrat-tuali con terzi, prevengono situazioni di conflitto di in-teresse comunicando tempestivamente agli organi so-vraordinati, non appena ne siano a conoscenza, la parti-colare posizione che determina l’incompatibilità.A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano co-me fattispecie di conflitto di interessi, le seguenti situa-zioni:– la cointeressenza, anche occulta, del dipendente o dei

suoi congiunti in attività di fornitori o, in genere, disoggetti terzi che entrino in rapporti economici con laCassa;

83

LA PREVIDENZA FORENSE

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principidel presente Codice, ovvero di altri eventi suscettibili dialterarne la valenza e l’efficacia, è tenuto a segnalarliprontamente all’Organismo di Vigilanza.Nell’ambito delle loro funzioni e competenze i destinata-ri sono tenuti a collaborare alle attività necessarie alla pie-na ed efficace esplicazione dei controlli interni. L’inos-servanza dei principi contenuti nel Codice è regolamenta-ta nel Sistema Disciplinare previsto ai sensi degli articoli6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 e successive modificazioni eintegrazioni, e adottato dalla Cassa con provvedimentodel Consiglio di Amministrazione del 26/02/2009.

5. Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente codice,che si rilevi necessaria nel corso della sua applicazione,dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate perl’approvazione iniziale e dovrà essere pubblicizzata tra idestinatari del codice stesso con le modalità più idonee.

II. Principi Generali

6. Dovere di riservatezza

I destinatari del Codice sono tenuti all’obbligo di riserva-tezza e di tutela dei dati personali degli iscritti alla Cassa,dei loro aventi causa e dei soggetti con i quali la stessa harapporti, attenendosi rigorosamente al rispetto dei limitientro i quali è consentito il trattamento dei dati stessi pergli scopi istituzionali della Cassa ed in genere al rispettodelle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 recante ilCodice in materia di protezione dei dati personali.I destinatari non possono diffondere né fare uso delleinformazioni non disponibili al pubblico o non rese pub-bliche, ottenute nell’ambito dell’attività svolta, per con-seguire profitti o utilità.Il personale preposto agli impianti di videosorveglianzaed alla custodia delle eventuali registrazioni assicura lariservatezza dei dati ad esso affidati impedendone la dif-fusione e qualsiasi utilizzazione da parte di terzi o per fi-ni estranei alle esigenze della sicurezza.

7. Imparzialità

I destinatari del Codice operano con imparzialità, evi-tando trattamenti di favore o di sfavore nei confronti deicontribuenti e dei fruitori delle prestazioni della Cassa,attuando piena parità di trattamento tra gli stessi ed aste-nendosi dall’effettuare pressioni indebite sui processidecisionali.

PPREVIDENZA l’informazione

84

PLA PREVIDENZA FORENSE

– la strumentalizzazione della propria funzione per larealizzazione di interessi contrastanti con quelli dellaCassa;

– la utilizzazione di informazioni acquisite dallo svolgi-mento delle proprie funzioni a vantaggio proprio o diterzi, in contrasto con gli interessi della Cassa;

– lo svolgimento di attività lavorative di qualunque ge-nere, anche di consulenza, continuativa o saltuaria,presso fornitori o terzi che abbiano comunque rappor-ti economici con la Cassa;

– la conclusione, il perfezionamento, l’avvio di trattati-ve o la stipula di contratti in nome e per conto dellaCassa, allorché la controparte sia un familiare o sociodel dipendente;

– l’utilizzazione a proprio vantaggio di opportunità dicui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dellapropria attività lavorativa sottraendola alla Cassa.

11. Correttezza delle transazioni

I componenti degli organi decisionali, i dirigenti, i di-pendenti, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agi-scono per conto della Cassa, sono tenuti al rispetto del-le procedure interne.Ogni operazione degli uffici, intesa nel senso più ampiodel termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente,congrua, documentabile e in ogni tempo verificabile.Affinché tutti gli atti formali compiuti rispondano ai re-quisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essereconservata adeguata e completa documentazione del-l’attività svolta, nella forma stabilita dalle procedure in-terne. Il personale è tenuto ad assicurare che la docu-mentazione relativa a ciascuna attività svolta sia facil-mente reperibile e ordinata secondo criteri logici e inconformità alle disposizioni predette.Nella scelta dei fornitori, dei quali siano stati previa-mente accertati i requisiti richiesti, i responsabili deiprocessi decisionali in materia garantiscono pari oppor-tunità di partecipazione alla selezione a coloro che han-no formulato le offerte, perseguendo in ogni caso il mas-simo vantaggio economico per la Cassa.

12. Formalità delle transazioni contabili e relativi controlli

Fermo restando l’obbligo del rispetto dei principi di cor-rettezza e delle procedure interne sancito dall’articoloprecedente per qualsiasi transazione, nelle transazionicontabili i componenti degli organi decisionali, i diri-genti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori sono te-

nuti al rispetto delle specifiche procedure interne adot-tate in materia e devono curare che ogni operazione con-tabile sia rispondente ai requisiti di verità, completezzae trasparenza; a tal fine deve essere conservata agli attila documentazione inerente all’attività svolta, in mododa consentire:– l’accurata rilevazione e registrazione contabile di cia-

scuna operazione;– l’immediata determinazione delle caratteristiche e

delle motivazioni che sono alla base dell’operazione;– l’agevole ricostruzione formale e cronologica della

transazione;– la verifica del processo di decisione, di autorizzazione

e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari li-velli di responsabilità e controllo.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, nell’ambitodelle loro funzioni, sono tenuti a partecipare alla realiz-zazione di un sistema di controllo efficace sulla regola-rità delle transazioni contabili e, qualora vengano a co-noscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezzenelle registrazioni contabili o nelle documentazioni disupporto, sono tenuti a riferirne immediatamente al di-retto superiore ovvero direttamente all’Organismo diVigilanza.

13. Antiriciclaggio

Gli organi decisionali, i dirigenti, i dipendenti, i colla-boratori e in genere tutti coloro che pongono in essere letransazioni di cui all’articolo precedente, per conto enell’interesse della Cassa, accertano l’integrità morale ela reputazione dei soggetti con i quali instaurano rap-porti contrattuali, avendo cura di osservare le cautele ne-cessarie ad impedire che la contrattazione posta in esse-re consenta la commissione di taluno dei reati di cui agliarticoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

14. Procure e deleghe

Coloro che compiono atti per conto della Cassa in virtùdi procure o di deleghe devono agire nei limiti dellestesse; è vietato ad essi impegnare o far credere di poterimpegnare la Cassa al di fuori dei limiti della procura.

III. Gestione e reclutamento del personalee rapporti interni

15. Selezione e reclutamento

Il processo di selezione del personale e la ricerca di nuo-ve risorse è legato esclusivamente alle esigenze della

re ordini o ad attuare atti emanati dal soggetto ad essinon direttamente sovraordinato e/o legittimato.

18. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

La Cassa considera valore primario la tutela della salutee della sicurezza dei dipendenti e di tutti i soggetti che aqualsiasi titolo accedono alle proprie strutture. A tal fi-ne gli Amministratori, i dirigenti, coloro che rivestonouna posizione sovraordinata rispetto ad altri lavoratori ecollaboratori nonché i lavoratori e i collaboratori stessi,assicurano il costante rispetto delle misure generali ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroe specificamente di quelle dettate dal D.Lgs. 9 aprile2008, n. 81, con particolare riferimento alle prescrizionidi cui agli articoli da 15 a 20 del suddetto decreto.I destinatari del Codice vigilano sul mantenimento ditutte le condizioni di sicurezza concernenti le strumen-tazioni fornite in dotazione e le postazioni di lavoro se-gnalando all’Organismo di Vigilanza ogni anomalia ri-scontrata e controllano il rispetto da parte di eventualisottoposti degli specifici obblighi in materia di sicurez-za su di loro gravanti.

IV Principi di condotta nei rapporti con gli utenti e con i fornitori

19. Rapporti con gli utenti

Nei rapporti con gli utenti i componenti degli organi de-cisionali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori im-prontano la propria condotta al rispetto dei principi con-tenuti nel presente Codice nonché delle eventuali dispo-sizioni interne al riguardo.

20. Rapporti con i fornitori

Nei rapporti con i fornitori i componenti degli organi de-cisionali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e tutticoloro che instaurano per conto della Cassa rapporti con-trattuali con soggetti terzi, improntano la propria condot-ta al rispetto dei principi di cui ai precedenti articoli 7, 10e 11 e delle procedure interne allo scopo previste.I soggetti sopra elencati, al momento dell’instaurazionedi rapporti contrattuali con i fornitori, portano a cono-scenza di questi ultimi il contenuto del presente Codice;i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione diconoscenza dei detti principi nonché di quelli contenutinel documento di sintesi, impegnandosi a non porre inessere alcun comportamento che induca in qualsiasi mo-

85

LA PREVIDENZA FORENSE

Cassa. L’individuazione e la scelta del personale da as-sumere deve avvenire valutando le specifiche competen-ze, il profilo professionale e le capacità tecniche e psi-co-attitudinali del candidato alla luce delle suddette esi-genze e necessità.Nelle fasi di selezione ed assunzione del personale enella gestione delle risorse umane gli organi a ciò pre-posti adottano opportune misure per evitare favoritismi,nepotismi o forme di clientelismo e per garantire in ognimomento il rispetto delle pari opportunità a tutti i sog-getti interessati.

16. Gestione delle risorse umane e divieto di mobbing

Nella gestione delle risorse umane gli amministratori, idirigenti e, in genere, coloro che rivestono posizioni so-vraordinate rispetto ad altri dipendenti, esercitano le lo-ro prerogative funzionali e gerarchiche evitando ogniabuso e in modo che non ne risultino lese la dignità, laprofessionalità e l’autonomia del dipendente; assicuranoe promuovono il rispetto della integrità fisica, morale eculturale della persona e perseguono il fine di migliora-re e accrescere il patrimonio delle conoscenze e compe-tenze possedute da ciascun dipendente.Gli amministratori, i dirigenti e tutti coloro che rivesto-no posizioni sovraordinate, assicurano che negli ufficinon abbia a verificarsi qualsiasi forma di molestia psi-cologica, fisica o sessuale, intendendosi per tale ogni in-timidazione o minaccia che sia di ostacolo al serenosvolgimento delle funzioni dei dipendenti.Gli amministratori, i dirigenti e tutti coloro che rivestonoposizioni sovraordinate assicurano, altresì, che nessunodei dipendenti abbia a subire discriminazioni a causa del-la propria razza, colore, sesso, preferenze sessuali, statocivile, stato di gravidanza, maternità o paternità, religio-ne, opinioni politiche, nazionalità, origine etnica o socia-le, stato di invalidità o appartenenza sindacale.

17. Rapporti tra dirigenti, dipendenti e collaboratori

Il personale atteggia il proprio comportamento nei con-fronti dei superiori e dei colleghi al massimo rispettodella persona e delle prerogative del ruolo rivestito, at-tenendosi ai principi di collaborazione, di tolleranza e didisponibilità, rispettando gli obblighi sottoscritti nelcontratto di lavoro e assicurando le prestazioni richiestecon adeguati standard di qualità e quantità.I dipendenti e i collaboratori non sono tenuti ad esegui-

PPREVIDENZA l’informazione

86

PLA PREVIDENZA FORENSE

do i membri degli organi decisionali, i dirigenti, i di-pendenti e i collaboratori a violare i principi del presen-te Codice e del documento di sintesi.

V. Principi di condotta nei rapporti con entità politiche e sindacali

21. Divieto di finanziamenti ed elargizioni a partitipolitici ed organizzazioni sindacali

Ai componenti degli organi decisionali, ai dirigenti e, ingenerale, a tutti i dipendenti e collaboratori, non è con-sentito erogare contributi di alcun genere a qualsiasi ti-tolo, anche indirettamente, a partiti politici, movimenti,comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né adassociazioni anche non politiche, fatte salve eventualiesplicite previsioni normative, non potendosi distrarre lerisorse economiche della Cassa dai fini istituzionali daessa perseguiti in favore degli iscritti.Eventuali partecipazioni della Cassa ad iniziative bene-fiche o di solidarietà sociale, dovranno essere previa-mente deliberate dagli organi decisionali nei limiti dellaloro compatibilità con le norme regolanti le attività isti-tuzionali della Cassa stessa.

22. Divieto di svolgimento di attività politica nell’orario di lavoro

Ai destinatari del Codice non è consentito svolgere atti-vità di propaganda politica durante l’orario di lavoro, outilizzare a tale scopo beni e attrezzature della Cassa.

VI. Principi di condotta nei rapporti con la P.A. e le altre Autorità

23. Rapporti con la P.A.

I destinatari del Codice devono mantenere un atteggia-mento di massima disponibilità e di collaborazione neirapporti istituzionali con la P.A., nel rispetto dei ruoli edelle funzioni attribuite a ciascuno dalla legge. Ai desti-natari è vietato ostacolare, in qualunque modo, le fun-zioni delle autorità pubbliche di vigilanza che entrino incontatto con la Cassa per via delle loro funzioni istitu-zionali, ovvero sollecitare impropriamente l’adozione diatti o provvedimenti di cui la Cassa sia destinataria.

Il personale che ne sia richiesto fornisce sollecite edadeguate informazioni alle istanze delle autorità formu-late nell’espletamento della loro attività ispettiva.Gli organi decisionali e i dirigenti possono rivolgereatti di cortesia nei confronti di rappresentanti dellapubblica amministrazione o di pubblici ufficiali se dimodico valore e tali da poter essere considerati usualiin relazione alla particolare ricorrenza e non finalizza-ti a condizionare l’autonomia di giudizio dei benefi-ciari; in ogni caso la relativa spesa deve essere autoriz-zata dall’organo competente nel rispetto delle proce-dure interne.

24. Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

I destinatari del Codice si attengono scrupolosamentealle disposizioni concernenti i doveri di informativa neiconfronti dell’Autorità giudiziaria, dando tempestiva-mente seguito a richieste della stessa in modo adeguatoe collaborativo.

VII. Attuazione del codice etico

25. Comunicazione e formazione

L’Organismo di Vigilanza, quale organo preposto adassicurare il pieno rispetto dei principi del codice eti-co, in accordo con il Servizio del Personale, predispo-ne un piano di formazione differenziato in relazione alruolo e alla responsabilità delle varie categorie di de-stinatari volto ad assicurare un’adeguata conoscenzadel modello di organizzazione in generale e, in parti-colare del presente codice, nonché corsi annuali di ag-giornamento per la conoscenza delle variazioni even-tualmente intervenute.

26. Conseguenze della violazione dei principi del codice etico

La violazione dei principi contenuti nel Codice costitui-sce inadempimento agli obblighi connessi al rapporto dilavoro e, in quanto tale, comporta l’applicazione dellesanzioni indicate dal codice disciplinare, adottato dalConsiglio di Amministrazione con provvedimento del26/02/2009, in armonia con le previsioni dei contratticollettivi di lavoro di categoria.

87

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

Compatibilità dell’insegnanteelementare

CORTE DI CASSAZIONE; SEZIONI UNITE CI-VILI; SENTENZA 8 NOVEMBRE 2010, N. 22623

Est. Botta, P.M. Iannelli (concl. conf.); Buonocore (Avv. Mazza, Go-lini) c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena.

Avvocato - Iscrizione albo professionale - Docentedella scuola elementare statale – Ammissibilità

Il docente della scuola elementare statale è iscrivibileall’albo degli avvocati ove ne abbia i requisiti richiesti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia concerne l’impugnazione innanzi alConsiglio Nazionale Forense del provvedimento con ilquale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sienadeliberava negativamente sulla domanda di iscrizioneall’albo presentata dalla dott.ssa F. B., dopo aver com-piuto il periodo della prescritta pratica forense e dopoaver superato la prova orale degli esami di avvocato.La ragione del rigetto della domanda di iscrizione eraindicata nella circostanza che «l’attività di insegnanteelementare (svolta dalla richiedente), retribuita constipendio a carico del bilancio dello Stato, non è com-presa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 delr.d.l. n. 1578/1933».Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso, conla decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B.propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il COAdi Siena non si è costituito.

MOTIVAZIONECon il primo motivo si censura, sotto il profilo della

violazione di legge, la decisione impugnata, laddoveha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della normaespressa dall’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n.1578 del 1933, con la quale il legislatore avrebbe «in-dicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pon-gono in termini di eccezione al generale ed inderoga-bile regime di incompatibilità» prescritto dai commiprecedenti della medesima disposizione, limitando ta-li situazioni solo a quelle dei docenti universitari e de-gli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevo-lezza della limitazione, rilevando l’assenza di una di-stinzione, quanto alla funzione esercitata, tra inse-gnante della scuola elementare e insegnante di istitutosecondario, ed evidenziando la possibilità della inter-pretazione estensiva di una “norma eccezionale”: insubordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che nonvenisse ritenuta possibile una diversa ricostruzione delcontenuto normativo denunciato, la ricorrente sollevaeccezione di illegittimità costituzionale della normaper contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35 e 41 Cost.Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Cortecostituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l’ecce-zione al regime di incompatibilità stabilita dall’art. 3,comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve es-sere considerata «alla luce del principio costituzionaledella libertà dell’insegnamento (art. 33 Cost.), dal qua-le discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo disubordinazione da esso derivante), come non può inci-dere sull’insegnamento (che costituisce la prestazionelavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sullalibertà richiesta dall’esercizio della professione foren-se». Se questa è la ratio della norma in esame, alloraappare piuttosto evidente la irragionevolezza di circo-scrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli

Compatibilità dell’insegnante elementare(Sentenza 22623/2010)

(nota di Leonardo Carbone)

La gestione separata INPS(Trib. Aosta 22 febbraio 2011)

(nota di Leonardo Carbone)

88

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli inse-gnanti elementari.Questi ultimi, infatti, godono della medesima “libertàdi insegnamento” ed esercitano una identica funzione,come emerge immediatamente dal D.Lgs. n. 295 del1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istru-zione obbligatoria, scuola elementare e scuola media.La prima, «nell’ambito dell’istruzione obbligatoria,concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino se-condo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispet-to e nella valorizzazione delle diversità individuali, so-ciali e culturali … e si propone lo sviluppo della per-sonalità del fanciullo promuovendone la prima alfabe-tizzazione culturale» (art. 118); la seconda, «concorrea promuovere la formazione dell’uomo e del cittadinosecondo i principi sanciti dalla Costituzione e favori-sce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta del-l’attività successiva» (art. 161).La funzione docente è, anch’essa, espressione di unascelta legislativa che non distingue scuola elementaree scuola media, affermando che «la funzione docenteè intesa come esplicazione essenziale dell’attività ditrasmissione della cultura, di contributo alla elabora-zione di essa e di impulso alla partecipazione dei gio-vani a tale processo e alla formazione umana e criticadella loro personalità».Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento delpersonale docente, che, per essere impiegato nellascuola elementare, deve essere in possesso di un di-ploma di laurea (v. art. 3, L. n. 341 del 1990; v. ancheart. 1, L. n. 270 del 1982).Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’u-nitarietà della funzione docente, dell’esclusione degliinsegnanti elementari dall’area di eccezione alla in-compatibilità generale con la professione forense, ab-bia un possibile rimedio per via interpretativa a frontedell’indiscutibile carattere eccezionale della norma dicui all’art. 3. comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del1933.7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte seha sempre escluso la possibilità di un’interpretazioneanalogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di unainterpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009;17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui do-vrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in esame.Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuovaeccezione alla “regola”, bensì di esplicitare quanto ègià individuabile nel contenuto della norma in coeren-

za con l’identità di ratio di quanto espressamente pre-visto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tantopiù ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie,mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dareuna lettura costituzionalmente orientata della normastessa, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una di-scriminazione “irragionevole” e per questo in contrastocon il principio costituzionale di uguaglianza.In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di ille-gittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3,comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con l’as-sorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.Pertanto si deve affermare il seguente principio di di-ritto: «l’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del1933, secondo una lettura costituzionalmente orienta-ta della norma, non esclude la compatibilità dell’atti-vità di docente della scuola elementare statale con l’e-sercizio della professione forense e ne consente l’i-scrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto neabbia i requisiti richiesti».Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che laricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense,sia superato l’esame di Avvocato (sul punto non sussi-stono in causa specifiche contestazioni).Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisioneimpugnata deve essere cassata. Non essendo necessa-rio alcun altro accertamento di fatto, la causa può es-sere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ri-corrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati.La novità della questione giustifica la compensazionedelle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso,cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito,dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Al-bo degli Avvocati. Compensa le spese.

NotaLa riportata sentenza ritiene che l’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l.n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orienta-ta della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di do-cente della scuola elementare statale con l’esercizio della profes-sione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocatiove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.La sentenza della Cassazione – che si riporta – si discosta però dauna consolidata giurisprudenza contraria del Consiglio nazionaleforense (Cons. naz. forense 26 giugno 1975, in Rass. Forense,1977, 558; 27 aprile 1973, id., 1975, 345; 21 luglio 1971, id.,1973, 37). In particolare, Cons. naz. forense, 6 dicembre 1996, in

Foro it., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 81, afferma che non è con-sentita l’iscrizione all’albo del professionista insegnante elemen-tare, sebbene autorizzato dal proprio direttore didattico, in quan-to l’art. 3, comma 4, r.d.l. n. 1578/33, che prevede un’eccezione algenerale principio in tema di incompatibilità in favore degli inse-gnanti dell’università e degli istituti secondari dello Stato, è nor-ma eccezionale e non può essere applicata analogicamente.In dottrina, E. RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professio-nale forense, Milano, 1990, 193.In tema di incompatibilità occorre evidenziare che la porta del-l’Albo professionale “aperta” dalla riportata sentenza ai maestrielementari, che possono così iscriversi all’Ordine degli avvocati,è stata già “chiusa” dalla riforma dell’ordinamento professionaleforense, nel testo approvato dal Senato, che all’art. 18, in ordinealle eccezioni alle norme sull’incompatibilità, prevede espressa-mente al comma 1, che “In deroga a quanto stabilito nell’art. 17,l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’inse-gnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nellescuole secondarie o private parificate”: da tale formulazione so-no “fuori” le scuole elementari.Sempre in tema di incompatibilità, nella discussione al Senato del-l’iter della riforma dell’ordinamento professionale, è stata ripri-stinata nel testo approvato (dal Senato) l’incompatibilità tra l’at-tività professionale e lavoro dipendente, ponendo così tempestivorimedio ad un precedente emendamento che consentiva l’iscrizio-ne all’albo ordinario anche degli avvocati legati da un rapporto disubordinazione a carattere privato.

Leonardo Carbone

La gestione separata INPS

TRIBUNALE DI AOSTA, SENTENZA 22 FEB-BRAIO 2011

Giud. Gramola, Cristiano (Avv. Marchetti, Summa, Opromolla) c.Inps (Avv. Ollà), Equitalia Nomos spa, Ente di Previdenza dei PeritiIndustriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), intervenuta

Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) –Pensionato – Proseguimento attività professionale –Contributi – Versamento alla gestione separata In-ps – Esclusione

L’iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L.n. 335 del 1995, per il libero professionista che prose-gue l’attività professionale dopo i 65 anni, non avvie-ne quando la Cassa di previdenza categoriale ritengadi non esigere contribuzioni dai propri iscritti dopo ilcompimento del sessantacinquesimo anno di età.

MOTIVI DELLA DECISIONEA) NATURA DELLA CAUSA domanda diretta ad ot-tenere l’annullamento della cartella esattoriale oppostaper l’illegittimità del presupposto della stessa, costitui-to dall’assunto obbligo di iscrizione dell’opponentenella gestione separata dell’INPS pur se il Cristiano eraiscritto obbligatoriamente nella cassa autonoma di ca-tegoria (EPPI) in quanto perito industriale libero pro-fessionista.L’EPPI, presso la quale l’opponente è pensionato,avendo raggiunto i 65 anni di età, non richiede ulterio-ri contribuzioni al predetto nonostante questi esercititutt’ora attività di libero professionista: si limita ad esi-gere il contributo integrativo e l’indennità di maternità.L’INPS ritiene, viceversa, che ogni reddito vada assog-gettato a contribuzione.Conseguentemente, se la cassa cui è iscritto il percetto-re del reddito non gli richiede la contribuzione, l’INPSiscrive il predetto alla residuale categoria della gestio-ne separata ex art. 2, c. 26 L. 335/95, domandandoquanto consegue.

B) MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, DELLADECISIONEConviene riportare, per la miglior chiarezza, l’art. 2, L.335/95, ai commi 25 e 26 i quali recitano:

25. il governo della Repubblica è delegato ad emana-re, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, norme volte ad assicurare, a decorreredal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favoredei soggetti che svolgono attività autonoma di liberaprofessione, senza vincolo di subordinazione, il cuiesercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi oelenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri di-rettivi:a) previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli

interessati, della costituzione di forme autonome diprevidenza obbligatoria, con riferimento al modellodelineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia aquelli degli enti per i liberi professionisti di cui alpredetto decreto legislativo, sentito l’ordine o l’albo,con determinazione del sistema di calcolo delle pre-stazioni secondo il sistema contributivo ovvero l’in-clusione, previa delibera dei competenti enti, in for-me obbligatorie di previdenza già esistenti per cate-gorie similari;

89

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

Foro it., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 81, afferma che non è con-sentita l’iscrizione all’albo del professionista insegnante elemen-tare, sebbene autorizzato dal proprio direttore didattico, in quan-to l’art. 3, comma 4, r.d.l. n. 1578/33, che prevede un’eccezione algenerale principio in tema di incompatibilità in favore degli inse-gnanti dell’università e degli istituti secondari dello Stato, è nor-ma eccezionale e non può essere applicata analogicamente.In dottrina, E. RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professio-nale forense, Milano, 1990, 193.In tema di incompatibilità occorre evidenziare che la porta del-l’Albo professionale “aperta” dalla riportata sentenza ai maestrielementari, che possono così iscriversi all’Ordine degli avvocati,è stata già “chiusa” dalla riforma dell’ordinamento professionaleforense, nel testo approvato dal Senato, che all’art. 18, in ordinealle eccezioni alle norme sull’incompatibilità, prevede espressa-mente al comma 1, che “In deroga a quanto stabilito nell’art. 17,l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’inse-gnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nellescuole secondarie o private parificate”: da tale formulazione so-no “fuori” le scuole elementari.Sempre in tema di incompatibilità, nella discussione al Senato del-l’iter della riforma dell’ordinamento professionale, è stata ripri-stinata nel testo approvato (dal Senato) l’incompatibilità tra l’at-tività professionale e lavoro dipendente, ponendo così tempestivorimedio ad un precedente emendamento che consentiva l’iscrizio-ne all’albo ordinario anche degli avvocati legati da un rapporto disubordinazione a carattere privato.

Leonardo Carbone

La gestione separata INPS

TRIBUNALE DI AOSTA, SENTENZA 22 FEB-BRAIO 2011

Giud. Gramola, Cristiano (Avv. Marchetti, Summa, Opromolla) c.Inps (Avv. Ollà), Equitalia Nomos spa, Ente di Previdenza dei PeritiIndustriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), intervenuta

Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) –Pensionato – Proseguimento attività professionale –Contributi – Versamento alla gestione separata In-ps – Esclusione

L’iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L.n. 335 del 1995, per il libero professionista che prose-gue l’attività professionale dopo i 65 anni, non avvie-ne quando la Cassa di previdenza categoriale ritengadi non esigere contribuzioni dai propri iscritti dopo ilcompimento del sessantacinquesimo anno di età.

MOTIVI DELLA DECISIONEA) NATURA DELLA CAUSA domanda diretta ad ot-tenere l’annullamento della cartella esattoriale oppostaper l’illegittimità del presupposto della stessa, costitui-to dall’assunto obbligo di iscrizione dell’opponentenella gestione separata dell’INPS pur se il Cristiano eraiscritto obbligatoriamente nella cassa autonoma di ca-tegoria (EPPI) in quanto perito industriale libero pro-fessionista.L’EPPI, presso la quale l’opponente è pensionato,avendo raggiunto i 65 anni di età, non richiede ulterio-ri contribuzioni al predetto nonostante questi esercititutt’ora attività di libero professionista: si limita ad esi-gere il contributo integrativo e l’indennità di maternità.L’INPS ritiene, viceversa, che ogni reddito vada assog-gettato a contribuzione.Conseguentemente, se la cassa cui è iscritto il percetto-re del reddito non gli richiede la contribuzione, l’INPSiscrive il predetto alla residuale categoria della gestio-ne separata ex art. 2, c. 26 L. 335/95, domandandoquanto consegue.

B) MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, DELLADECISIONEConviene riportare, per la miglior chiarezza, l’art. 2, L.335/95, ai commi 25 e 26 i quali recitano:

25. il governo della Repubblica è delegato ad emana-re, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, norme volte ad assicurare, a decorreredal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favoredei soggetti che svolgono attività autonoma di liberaprofessione, senza vincolo di subordinazione, il cuiesercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi oelenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri di-rettivi:a) previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli

interessati, della costituzione di forme autonome diprevidenza obbligatoria, con riferimento al modellodelineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia aquelli degli enti per i liberi professionisti di cui alpredetto decreto legislativo, sentito l’ordine o l’albo,con determinazione del sistema di calcolo delle pre-stazioni secondo il sistema contributivo ovvero l’in-clusione, previa delibera dei competenti enti, in for-me obbligatorie di previdenza già esistenti per cate-gorie similari;

89

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

90

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanzia-mento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, an-che con la partecipazione dei soggetti che si avval-gono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorieper i quali non sia possibile procedere ai sensi dellalettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’i-scrizione presso una apposita gestione separata, pressol’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti, i soggetti che esercitano per professione abi-tuale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autono-mo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i ti-tolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-nuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita adomicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti asse-gnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa at-tività.Come si nota dalla piena lettura del sopra riportato det-tato normativo, i liberi professionisti iscritti ad albi so-no assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di formeautonome di previdenza obbligatoria, e solo se non èpossibile costituire tali forme autonome di previdenzaobbligatoria i soggetti interessati sono iscritti alla ge-stione separata ex comma 26.Le casse autonome hanno meccanismi di finanziamen-to idonei a garantire l’equilibrio gestionale, sicché è ri-messo, in linea di principio e, comunque, nel rispettodella finalità suddetta, alla scelta della Cassa di deter-minare il quantum e lo stesso an, in casi particolari,della contribuzione.Se la cassa autonoma cui è iscritto il Cristiano non ri-tiene di dover richiedere, non essendo ciò necessario aifini dell’equilibrio gestionale, contributi ai propriiscritti ultrasessantacinquenni che continuino ad eserci-tare la libera professione, non si vede come l’INPS pos-sa intromettersi, iscrivendo il percettore di reddito allagestione separata e richiedendo la contribuzione che ladi lui cassa autonoma non richiede.Si è infatti visto che l’iscrizione alla gestione separa-ta avviene solo quando non è possibile la costituzio-ne di una cassa autonoma, e non anche quando que-

sta ritenga, per proprie scelte, di non esigere contri-buzioni.Nonostante quanto, pur brillantemente, affermato dallegale dell’INPS, non esiste un principio generale peril quale tutti i redditi devono essere sottoposti a con-tribuzione, ma piuttosto un principio per il quale tut-ti devono avere una tutela previdenziale, sicché colo-ro che non ne sono altrimenti provvisti vengonoiscritti alla residuale categoria della gestione separa-ta.È vero, dunque, che sussiste uno stretto collegamen-to tra la mera percezione di un reddito e l’iscrizionealla gestione separata, come indicato dalla SupremaCorte nella sent. 3240/2010 esaminata dall’INPS, masulla base del presupposto che si tratti di soggetti chenon siano iscritti a gestioni autonome, poiché questi,sulla base del già visto disposto dell’art. 2 c. 25 lett.a) e d) L. 335/95 non possono essere iscritti alla ge-stione separata essendo per loro prevista tutela a cu-ra della loro cassa autonoma, che gestisce i modi dicontribuzione, nel rispetto dei principi di equilibriogestionale, come meglio ritiene.

C) LE SPESELe spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccom-benza.

NotaIl principio affermato nella riportata sentenza, anche se riferito al-l’EPPI (Ente di previdenza dei periti industriali), è “estensibile”a tutte le previdenze categoriali dei liberi professionisti che preve-dono l’esonero dalla contribuzione per i pensionati della cassa ca-tegoriale. Infatti il regolamento dell’EPPI, privatizzato ai sensi deld.lgs. n. 103 del 1996, prevede l’esonero dalla contribuzione pre-videnziale (contributo soggettivo) per gli over 65 che proseguononell’esercizio della professione.La riportata sentenza nel confermare la legittimità delle disposi-zioni del regolamento (art. 3, comma 9) della Cassa di previdenzadell’EPPI che disciplina la facoltà di non versare i contributi pre-videnziali al professionista dopo il pensionamento, stante anchel’autonomia delle casse di previdenza privatizzate evidenzia come“le casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei agarantire l’equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di prin-cipio e, comunque, nel rispetto della finalità suddetta, alla sceltadella cassa di determinare il quantum e lo stesso an, in casi parti-colari, della contribuzione”.La riferita problematica è “diversa” per la Cassa Forense, che,com’è noto, prevede l’obbligo di iscrizione e versamento della re-lativa contribuzione anche per i pensionati della Cassa che prose-guono l’esercizio della professione.Il problema si pone, però, anche per i pensionati della Cassa Fo-rense atteso che l’Inps ha intrapreso anche nei confronti dei pen-

sionati “forensi” azione di accertamento, con inviti sempre piùpressanti ai “poveri” pensionati, per la loro iscrizione alla gestio-ne separata dell’Inps, con conseguente obbligo di versamento del-la contribuzione previdenziale alla gestione separata per i com-pensi professionali (sul tema. V. L. CARBONE, Le strane richiestedell’Inps ai pensionati della Cassa Forense, in Modello 5, di giu-gno 2010).Le riferite azioni di accertamento dell’Inps, come già detto, però,non possono che destare perplessità, in quanto se potevano “giu-stificarsi” nei confronti dei pensionati dell’EPPI, il cui regola-mento non prevede per i pensionati dell’ente medesimo alcun con-tributo previdenziale, così non è per la Cassa Forense che preve-de, invece, l’obbligo di iscrizione e relativa contribuzione allaCassa anche per i pensionati.Infatti, la Cassa Forense prevede per gli iscritti, anche se pensio-nati, l’obbligatoria iscrizione alla cassa categoriale, e l’obbligo diversare alla Cassa i contributi previdenziali sui redditi professio-

nali. L’art. 22 della L. n. 576/80 prevede l’obbligo di iscrizione al-la Cassa per gli avvocati pensionati (sia della Cassa che di altroente previdenziale) che proseguono nell’esercizio dell’attività pro-fessionale, anche nel caso in cui l’iscrizione non potrà dare luogoad alcun trattamento pensionistico (es., iscritto all’albo in etàavanzata), atteso il dovere di solidarietà di gruppo, indipendente-mente dai vantaggi personali conseguibili (Corte cost. 4 maggio1984, nn. 132 e 133, Foro it., 1984, I, 182; Cass. 11 maggio 2004,n. 8947, Foro it., 2004, I, 2373). In dottrina, L. CARBONE, La pre-videnza degli avvocati, Milano, 2010, 112 ss.Versando “obbligatoriamente” la contribuzione alla Cassa Foren-se, è difficile giustificare l’obbligo per l’avvocato di versare suglistessi redditi professionali anche la contribuzione alla gestione se-parata Inps: gli stessi redditi professionali non possono esseresoggetti a più gestioni (cfr. art. 6 d.m. 2 maggio 1996, n. 281).

Leonardo Carbone

91

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

LLETTERE E QUESITI

93

LLA PREVIDENZA FORENSE

Quanto è difficile l’iniziodella professione in Italia!(La 24ore di pelle)Sono italiana, ho 30 anni e facciol’avvocato.Questa mia testimonianza ha l’au-spicio di esplicare il difficile stalloin cui, a mio parere, si trova l’avvo-catura giovanile in Italia.Ho scelto di fare l’avvocato per pas-sione ma ad oggi quella stessa pas-sione mi ha portata a lasciare, ahiméper soli tre mesi, il mio Paese.Mi prendo, in questa sede, la libertàdi esprimere delle opinioni del tuttopersonali e di manifestare il miorammarico.L’avvocatura italiana è malata comeè anche malato il sistema di accesso.Riformare ora l’accesso sarà sicura-mente una manna dal cielo per i fu-turi colleghi ma non tutelerà chi ègià sulla piazza.Il mercato è saturo e la concorrenzaè sleale.Per anni si è concesso a chiunque diaccedere alla professione: non sonomai state effettuate selezioni all’in-gresso ma solo in uscita e chiunqueè di questo mestiere sa che non sem-pre il rilascio del titolo abilitativo sibasa su un sistema meritocratico.Questo ha generato un espandersi amacchia d’olio di titoli e un incre-mento a dismisura degli studi legalidove non sempre conta la professio-nalità.Di contro, tanti con in tasca il titoloabilitativo scelgono di non esercita-re la professione.Poi c’è chi come me crede che que-sto sia il lavoro della vita.Ma è difficile lavorare serenamente.

Tutti sanno che per «avviare unostudio» ci vuole del tempo ma co-mincia ad essere mortificante lavo-rare per 1000 euro al mese e vedereche una qualsiasi altra attività menoimpegnativa e meno responsabiliz-zante rende di più e dà più garanzie.È frustrante vedere che spesso c’è la«caccia al cliente» perché di avvo-cati ce ne sono veramente tanti e diclienti (paganti) invece ce ne sonopochi.Molto spesso, chi come me si trovaagli inizi, è costretto a svendere lapropria professionalità pur di lavo-rare, a cominciare estenuanti tratta-tive sugli onorari e ad accettare mol-to meno di quanto effettivamente dispettanza.È difficile pensare al futuro ed èinutile nascondersi dietro lo spau-racchio della crisi.Poi, capita di sfogliare una rivistadove ci si chiede come mai gli av-vocati, soprattutto nei primi anni diabilitazione, non si iscrivono allaCassa Forense.Di base un giovane avvocato vieneda almeno due anni di tirocinio nonpagato. Se è stato fortunato è statopagato male e in nero da colleghianziani che a loro volta si lamenta-no dell’attuale assetto e chiedono agran voce un’avvocatura migliore.Per poter vivere durante gli anni dipratica i più fortunati tra i giovanicolleghi sono stati foraggiati dallefamiglie mentre altri sono stati co-stretti a fare i più svariati lavori neiweek-end.Quando si arriva a prendere il tito-lo si comincia a pensare ad una ca-sa, una famiglia, al futuro e allapensione.

Si comincia a pensare che il tempopassa.Si comincia a valutare la possibilitàdi iscriversi alla Cassa e, conti allamano, ci si rende conto che almenoper i primi anni pagando la Cassa sirischia di non guadagnare niente.A questo punto le strade sono due:abbandonare o aguzzare l’ingegno.Io non ho voluto abbandonare maho scelto, anche per «fare cassa» dipartire, di andare all’estero.Fuga di cervelli? In effetti credo dino.Credo che sia solo una fuga per ne-cessità.Certo fa impressione arrivare in unaltro Paese e vedere che lì c’è ri-spetto per la “robe” (toga) che in-dossi.Fa impressione sentirsi dire: “ma èvero che in Italia ci sono avvocatiche, pur avendo il titolo, fanno al-tro?». Basti pensare che il numerodegli avvocati del solo Lazio corri-sponde al numero degli avvocati ditutta la Francia.E si comincia a pensare che forse al-l’estero non si sta poi così male.Un tempo c’era chi emigrava con lavaligia di cartone, oggi io emigrocon la 24 ore di pelle.Ho 30 anni, sono italiana e facciol’avvocato in Francia.

Laura Muscianese Claudiani

Risposta del DirettoreLa lettera della collega descriveuna situazione che, purtroppo, èreale. È difficile individuarne la re-sponsabilità ed è altrettanto difficileindividuarne i rimedi.Il desiderio di molti giovani di farel’avvocato si scontra con le difficoltà

LLETTERE E QUESITI LLA PREVIDENZA FORENSE

94

dell’inizio della professione, che so-no molteplici e che seguono l’avvo-cato per tutta la vita professionale.L’avvocatura, come professione fa-cile e remunerativa, è una illusione.Basta scorrere i dati dei redditi “di-chiarati” dagli avvocati italiani (ve-dansi quelli pubblicati in questostesso numero della rivista), perrendersi conto che, per la grandemaggioranza, sono dati miserevoli.Probabilmente dietro questi datidelle “dichiarazioni” può nascon-dersi una evasione fiscale (che talu-ni definiscono “di necessità”) laquale sembra essere purtroppo piut-tosto diffusa.È certamente ben misera una pro-fessione che obbliga ad evadere ilfisco (cioè commettere un illecito!)per consentire la sopravvivenza.Questa è la realtà attuale dell’avvo-catura in Italia. Chi si accinge a fa-re l’avvocato deve esserne consape-vole e non illudersi.Valgono anche per la collega Mu-scianese Claudiani le considerazio-ni fatte nella risposta alla letteradell’avv. Benedetta Maffezzoli pub-blicate nel n. 3/2010 della rivista,pagg. 281-283. Sotto altri aspetti, sisegnala anche la lettera dell’avv.Nicola Zona pubblicata sul n.1/2010 della rivista, pagg. 95-96,nella quale sono segnalate le diffi-coltà per i giovani avvocati di paga-re i contributi previdenziali.Credo che si tratti di stati d’animomolto diffusi, bisogna prenderne atto.In quest’ultimo dopoguerra abbia-mo assistito a continui mutamenti diogni aspetto della professione. Da-gli anni 50 agli anni 70 c’è stato unprogressivo miglioramento dellaqualità del lavoro e della sua remu-neratività.Poi, dall’inizio degli anni 80, vi è

stato un declino delle condizioni diesercizio della professione, pur ri-manendo elevata la professionalitàdei giovani (hanno torto i laudato-res temporis acti: gli avvocati gio-vani sono, per la maggioranza, piùpreparati di quanto fossero a lorotempo gli anziani di oggi!).Ma non basta la professionalità perdare soddisfazioni economiche emorali, è necessario che il mercatodei servizi legali offra sufficienti oc-casioni di lavoro.Per molti anni, l’aumento del nume-ro degli avvocati corrispondeva al-l’aumento della quantità di lavoroprofessionale offerto dal mercato.Poi, dall’inizio degli anni 90, il nu-mero degli avvocati è cresciuto, inmisura enorme e imprevista, ma nonaltrettanto il mercato.Questa sembra essere la situazionedi adesso. Di essa deve tener contochi vuol fare l’avvocato.Due chiarimenti in merito ad ine-sattezze contenute nella lettera.– L’iscrizione alla Cassa non è fa-coltativa, ma è obbligatoria, per chisupera determinati limiti di redditoo di volume d’affari. Al di sotto diquesti redditi, l’iscrizione è inutileperché sarebbe inefficace.– È vero che molti avvocati italianinon esercitano la professione, ma èanche vero che costoro non “distur-bano” il mercato (o, perlomeno, co-sì si può presumere).La collega rivendica la sua nazio-nalità italiana: è una affermazionedi orgoglio, per la quale c’è dacompiacersi e da congratularsi; maanche da rammaricarsi che, per tro-vare lavoro, sia dovuta andare acercarlo all’estero.

La totalizzazione e l’equitàIl raggiungimento dei requisiti pre-visti dal legislatore per l’accesso al-

la pensione di anzianità per il trami-te dell’Istituto della Totalizzazione,impone una condizione, a mio avvi-so discriminante, rispetto alla matu-razione dei requisiti per l’accessoalla normale pensione di anzianità,ed è quella della cancellazione dal-l’Albo.Risulta del tutto evidente la palesepesante differenziazione rispetto aicolleghi che, al raggiungimento delrequisito dell’anzianità normale,possono poi procedere nel consuetoesercizio della professione.Ritengo che la problematica dalloscrivente evidenziata, peraltro, inte-ressi solo purtroppo una esigua per-centuale di colleghi.Sarebbe, in ogni caso, opportuno uncensimento di tale particolare figuraprevidenziale, al fine di, eventual-mente, promuovere un’azione con-giunta tesa alla eliminazione di talenorma discriminatoria in quantonon si ravvisa quale sia la ragione,perché, alla maturazione del requi-sito dell’anzianità contributiva di 40anni, si debba per forza ingrassare lagià folta schiera dei pensionati.

Michelangelo Lovato

Risponde il Vice Direttore di Cas-sa Forense

La normativa sulla Totalizzazioneintrodotta dal D.Lgs. 2/02/2006, n.42 fa espressamente salvi, per l’ac-cesso alle pensioni di anzianità, glispecifici requisiti previsti dai singo-li ordinamenti previdenziali.Orbene, appare chiaro come, per gliiscritti a Cassa Forense, la cancel-lazione dagli Albi sia requisito im-prescindibile per l’ammissione apensione di anzianità e ciò indipen-dentemente dall’anzianità di iscri-zione maturata. La pensione di an-zianità, infatti, risponde a delle lo-

giche di sistema che prevedono ine-vitabili penalizzazioni a fronte diuna anticipazione dell’età pensio-nabile, particolarmente onerosa perle finanze dell’Ente. Appare franca-mente incomprensibile per qualemotivo gli stessi trattamenti, in casodi totalizzazione, debbano esseresvincolati da uno dei requisiti fon-damentali previsti per chi sia sem-pre stato iscritto all’Ente di Previ-denza Forense.L’Avv. Lovato parla di “norma di-scriminatoria” ma a noi sembra cheavrebbe carattere discriminatorioprevedere la disapplicazione, per unnumero limitato di soggetti, di unanorma che costituisce un principiogenerale per tutti gli altri iscritti al-la Cassa.Quanto alle ragioni poste a basedella norma, oltre ad un ovvio sco-po disincentivante rispetto al pen-sionamento anticipato, già messo inevidenza, viene tutelata anche lacorretta esigenza di creare ulteriorispazi di mercato per gli avvocati piùgiovani da parte di coloro che, dopo40 anni e più di professione, posso-no collocarsi anticipatamente inpensione rinunciando agli introitiulteriori che da quest’ultima derive-rebbero.Del resto si tratta di una scelta fa-coltativa dell’avvocato che può es-sere evitata attendendo la matura-zione dell’età pensionabile per l’ac-cesso a pensione di vecchiaia, senzaalcun pregiudizio sullo svolgimentodell’attività professionale.Le lagnanze dell’Avv. Lovato non cisembrano, pertanto, giustificate.

I ritardi non sono sempreimputabili alla CassaLeggo sull’ultimo numero della ri-vista “La Previdenza Forense” che èin corso la riorganizzazione struttu-

rale dell’Ente, che peraltro fa segui-to al già avvenuto rinnovamento delsuo sito web.Non posso che compiacermi. Ma,allo stesso tempo, non posso nondomandarmi quando tutte queste in-novazioni renderanno la Cassa unorgano veramente efficiente e fun-zionante.È veramente avvilente e frustrantedover constatare che, dopo oltre 35anni di “onorato servizio”, si è an-cora costretti a dover “litigare” conil proprio ente previdenziale!!!Infatti, a distanza di quasi un anno(aprile 2010) dalla presentazionedella domanda di pensione di vec-chiaia con totalizzazione e a distan-za di 7 mesi dalla maturazione del65° anno di età (luglio 2010), dopoaver corrisposto la bella somma dioltre € 24.000 per la costituzione diuna rendita vitalizia necessaria pernon perdere i contributi non ricono-sciuti di 5 anni (maggio 2010) nonsolo non ho ancora ricevuto alcun-ché a titolo previdenziale, ma nep-pure mi è stata ancora comunicatal’accettazione della domanda.L’unica cosa che ho potuto appurare èstato che la Cassa (oltre tutto perchéda me sollecitata sic!) ha impiegatoben 18 anni per informare l’INPS cheil sottoscritto nel 1992 aveva rinun-ciato alla ricongiunzione del periodocontributivo oggi totalizzato!!!In questa prospettiva, ho poca spe-ranza che le innovazioni apportateproducano un qualche effetto se, pri-ma, non ci si convince del fatto chela vera innovazione deve consisterenel “rimboccarsi le maniche”!!!

Paolo Moretti

Risponde il Vice Direttore di Cas-sa Forense

L’Avv. Moretti, prendendo spunto

dalle novità organizzative e telema-tiche che la Cassa sta realizzando,si lamenta dei ritardi accumulati insede di istruttoria della sua praticadi pensione di vecchiaia.Sul punto va precisato, innanzitutto,che i normali tempi di liquidazionedelle pensioni da parte della Cassanon superano i 2/3 mesi e tenderan-no ulteriormente a ridursi grazie al-la ottimizzazione delle procedureattualmente in corso. Ciononostan-te, in alcuni casi, possono verificar-si degli intralci procedurali legati aparticolarità presenti nelle singoleistruttorie, soprattutto quando ladefinizione della pratica è collegataad attività di competenza di altriEnti previdenziali.Nel caso di specie, si tratta di untrattamento pensionistico mediantetotalizzazione (cumulando cioè i pe-riodi maturati in Cassa Forense conquelli maturati in INPS per il conse-guimento di una unica pensione),per il quale l’INPS non ha ancoracomunicato al nostro Ente la quotadi pensione a suo carico, impedendocosì la definizione dell’istruttoria.La domanda di pensione del profes-sionista risale al marzo 2010. Il 12maggio, definita la parte di propriacompetenza, la Cassa Forense tra-smise analoga richiesta all’INPSper quanto di competenza.Nessuna risposta ufficiale da partedell’Istituto se non una lettera in-terlocutoria all’interessato che giu-stificava il ritardo adducendo risi-bili motivi procedurali, cui la Cas-sa ha formalmente adempiuto, co-municando ufficialmente la rinun-cia del professionista ad una do-manda di ricongiunzione risalenteal 1992 (sic!) già di per sé perentaper la maturazione dei termini didecadenza.

95

LLA PREVIDENZA FORENSE

LLETTERE E QUESITI LLA PREVIDENZA FORENSE

96

La giusta protesta dell’Avv. Morettici ha indotto ad un nuovo pressantesollecito che, speriamo, dia esiti po-sitivi a breve, ma non crediamo chela particolarità di un caso comequesto possa mettere in discussionequanto di buono la Cassa ha fatto,negli ultimi anni, sul fronte dellariorganizzazione interna e dei tempidi liquidazione delle prestazioni.

Le dichiarazioni fiscali nonsono dimostrative di capa-cità professionaleVengo lapidariamente per dissentirein ordine alla Sua risposta alla colle-ga Benedetta Maffezzoli per i se-guenti e succinti motivi: il volumed’affari ossia il reddito dichiarato daalcuni colleghi non sempre è indica-tivo di preparazione e di capacitàprofessionale. Ella, infatti, solo perdimenticanza, non menziona la cate-goria degli avvocati cc.dd. “filoni-sti”; costoro sarebbero dei veri pro-fessionisti sol perché recuperano peranni i soldi per le bollette della Tele-com o per l’infissione illegittima deipali dell’Enel e/o simili impegnativigiudizi dichiarando (si spera!) reddi-ti da capogiro ma ignorando il restodel contenzioso giudiziario italiano.Io preferisco fare il vero Avvocato,dal reddito piccolo, ma con una di-screta capacità professionale.Credo, quindi, che il parametro red-dituale sia del tutto scollegato dallacapacità professionale e che la invo-

cata produttività dell’avvocato nonsia necessariamente sinonimo dipreparazione.A fortiori, ad una bassa redditualitànon sempre deve corrispondere unasaltuarietà dell’esercizio della pro-fessione.Infatti, seguendo tale processo logi-co, sarebbe come dire che un attoreche non lavora per due anni di se-guito cessi di essere attore o che unoscrittore che non pubblichi un libroper un lasso apprezzabile di tempovenga dequalificato ed assimilatoalla categoria degli ex scrittori – nelnostro caso degli ex avvocati – (ciòsi osserva in ordine alla inibi-zione/interdizione del titolo ove mainon si dovesse lavorare).Pensate se dovessimo valutare l’o-pera di uno scrittore dalla venditadei libri; non avremmo più dei braviscrittori!

Piero Spiro Nicastro

Risposta del Direttore

L’Avv. Spiro Nicastro ha ragionequando afferma che i dati fiscali re-lativi ai redditi e ai volumi d’affarinon sono dimostrativi di capacitàprofessionale. Essi però hanno unindubbio valore presuntivo dellacontinuità dell’esercizio professio-nale, che è requisito indispensabileper la iscrizione alla Cassa di Pre-videnza Forense. Per accertarla, sideve necessariamente ricorrere adun criterio presuntivo, non essendo

assolutamente possibile valutarlacaso per caso.L’esercizio continuativo ha anche unrilievo indiretto nel far presumere lacapacità professionale, che è peròirrilevante ai fini previdenziali.Occorre aggiungere qualche consi-derazione.– Prima di tutto, si tiene conto dellamedia triennale e non di reddito evolume d’affari del singolo anno.Per un anno, pertanto, il reddito e ilvolume d’affari possono essere paria zero, ma, se nel terzo anno reddi-to e volume d’affari sono almenopari al triplo dei minimi prescritti,l’esercizio continuativo si consideradimostrato.– La continuità dell’esercizio del-l’avvocatura è del resto indispensa-bile affinché il professionista riman-ga aggiornato rispetto al velocissi-mo evolvere di legislazione e di giu-risprudenza. Se un avvocato si as-senta dal lavoro per qualche anno,al suo ritorno trova leggi nuove egiurisprudenza innovativa dellequali non è in grado di tenere il do-vuto conto.Lo scopo principale del requisitodell’esercizio continuativo non ètanto la dimostrazione della capa-cità professionale dell’iscritto,quanto il fatto che egli eserciti effet-tivamente la professione, considera-to requisito essenziale per ottenerela tutela previdenziale della Cassaprofessionale.