Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA...

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Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 30.5.2007 A cura di Adriano Miolli

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

30.5.2007A cura di Adriano Miolli

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ind

ice Brainstrorming

RLS: chi è?RLS: che cosa fa?

Consultare: che vuol dire?

Ruolo negoziale o garante

Iniziativa

AttribuzioniInformazioniFormazioneRisorse e TuteleConsultazione

Riunione periodica di sicurezza

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Un ruolo da costruire

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Un ruolo da costruire

non è un “sindacalista”non è un “tecnico” di parterappresenta

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Un ruolo da costruire

partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza

si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione

segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda

propone soluzioni di bonifica

controlla l'applicazione delle leggiin materia di sicurezza

può ricorrere all'organo di vigilanza

È UN GARANTE

non è un ruolo sanzionato penalmente

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creazione sistema

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Sicurezza e salute dei lavoratori

Sicurezza e salute dei lavoratori

Processo costante

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STAFF

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Modello di prevenzione partecipata

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STAFF

DATOREDI LAVORO

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RLS

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Mod

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PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZANON FUNZIONA

Modello gerarchico rigido

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Ogni partecipante, singolarmente, è invitato a dare una definizione sintetica (massimo una frase) su come personalmente percepisce la bravura di un R.L.S.

Un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è bravo quando

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ESPERIENZE

CAPACITÀRELAZIONALI

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Ipotesi di possibili risultati del brainstromimg

Un RLS è bravo quando

è bene informato e tecnicamente preparato

ha conoscenza delle norme di legge

conosce la realtà produttiva di riferimento

è capace di individuare i rischi e le modalità di intervento

conosce le problematiche relative alla prevenzione dei rischi

è capace di porsi come interfaccia fra il DL ed i lavoratori

è capace di informare i lavoratori sui loro diritti

ha esperienze e capacità relazionali

collabora con il DL e sviluppa la collaborazione con il S.P.P. e con i consulenti

è veicolo di cambiamento “culturale”

è capace di educare i lavoratori al rispetto delle condizioni di sicurezza

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Chi è?

RLS

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RLS DEFINIZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

«persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza»

Art. 2, Comma fD.Lgs.626/94

RLS

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RLS NUMERO DEGLI R.L.S.ELEZIONE DURATA DEL MANDATO

1 R.L.S in aziende da 16 a 200 dipendenti

Eletto in ambito RSU

Durata del mandato: 3 anni

RLS

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RLS

È uno dei soggetti nel sistema di prevenzione e protezione

Non è un ruolosanzionato

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Cosa fa?

AttribuzioniInformazioniFormazioneRisorse TuteleConsultazioneIniziativa

RLS

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Direttiva391/89/CEE

D.Lgs.626/94 RLS

Direttiva Comunitaria n. 391 del 12 Giugno 1989

Tutela e salvaguardiadella salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti dove prestano la loro opera

Coinvolgimento dei lavoratorinell'analisi e nell'esecuzione di tutte le procedure necessarie a garantire una maggiore e sempre più attenta cura della salute e della sicurezza in ambito lavorativo (art. 11)

Decreto Legislativo 626/94

IL D.Lgs. 626/94 istituisce la figura del RLS insieme ad altre, in modo che tutte possano interagire e cooperare nell’ambito di un vero e proprio SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE.Le precise definizioni e attribuzioni del RLS nel Capo V del D.Lgs.vo 626/94 agli artt. 18-19-20 evidenziano l’importanza e la necessità della consultazione - quindi del coinvolgimento e della partecipazione – dei lavoratori nell'individuazione, organizzazione, attuazione e mantenimento delle modalità di sicurezza da adottare nell'ambiente lavorativo.

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Rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro attraverso funzioni di

RLS ATTRIBUZIONI

agibilità

informazione / comunicazione

consultazione / partecipazione

analisi / valutazione

proposizione / progettazione19ART.

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19ART.

rispettare il segreto industriale

usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro

RLS DOVERI

RLS

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Accede ai luoghi di lavoro

È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio

È consultatosulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio,pronto soccorso,evacuazione

È consultato sulla formazione dei lavoratori

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine,infortuni, malattie professionali)

Riceve le informazionidei servizi di vigilanza

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1

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Riceve una formazione adeguata

Promuove l’elaborazione,l’individuazione e l’attuazionedelle misure di prevenzioneidonee a tutelare la salutedei lavoratori

Formula osservazioni in occasione delle ispezioni della autorità competente

Partecipa alla riunione periodica

Fa proposte in merito alla attivitàdi prevenzionePuò far ricorso

alle autorità competenti

Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

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1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

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1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

e. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

f. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

g. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

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niArt. 19

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ATTRIBUZIONI

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1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n. avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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2. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

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Art

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le informazioni e la documentazioneaziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi (1) , le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

(Art. 19, comma 1, lettera e)

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Info

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(1) Schede di sicurezza, ecc.

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le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza(Art. 19, comma 1, lettera f)

il verbale della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, redatto a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione(Art. 11, comma 5)

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(dal medico competente) su richiesta sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratorie, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti(Art. 17, comma e)

INFORMAZIONIin

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(dal medico competente),in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e indicazioni sul significato di detti risultati(Art. 17, comma g)

(dal medico competente), i risultati del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio(Art. 17, comma h)in

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formazioneAVERE DISPONIBILITÀ DI

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diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

(Art. 19, comma 1, lettera g - Art. 22, comma 4)

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moduli formativi della durata almeno di 32 ore

da svolgere durante l’orario di lavoro

oneri a totale carico del Datore di lavoro

L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS

For

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2

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La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

(Art. 22, comma 6)

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altre risorseAVERE DISPONIBILITÀ DI

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disporre del tempo e dei mezzi necessari - senza perdita di retribuzione - per svolgere l’incarico ed esercitare le funzioni e le facoltà riconosciutegli (Art. 19, comma 2)

… il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (Art. 18, comma 4)

non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (Art. 19, comma 4)

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consultatoESSERE

(Artt. 4, 8, 11, 19, 22)

Essere consultato (copertina)

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con

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ESSERE CONSULTATO

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;(Art. 19, comma 1, lettera b – Art. 4 comma 6)

sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori(Art. 19, comma 1, lettera c – Art. 8 comma 2, 6)

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Art. 19, comma 1,

lettera b

È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva

Art. 4, comma 6 Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Art. 19, comma 1,

lettera c

È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori

Art. 8, comma 2

Art. 8, comma 6

Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Essere consultato 1bis

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ESSERE CONSULTATO

sull’organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (Art. 19, comma 1, lettera d – Art. 22 comma 5)

nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi(indetta almeno una volta all’anno nelle aziende o unità produttivecon più di 15 dipendenti) (Art. 11, comma 1)c

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Art. 19, comma 1, lettera d

È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5.

Art. 22, comma 5 I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

Essere consultato 2bis

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ESSERE CONSULTATO

nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi,in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori(Art. 11, comma 3)

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ESSERE CONSULTATO

Per la designazione del RSPP (Art.)

In occasione di visite ispettive o indagini ambientali (Art.)

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4

Ogni atto di consultazione deve risultare a verbale (1)

Gli RLS devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali considerazioni sulle  materie oggetto della consultazione

(1) In base agli accordi Interconfederali applicativi del D.L.gs. 626/94

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CONSULTARECHE COSA VUOL DIRE?

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OBBLIGATORIA RICHIESTA DI UN PARERE CHE TUTTAVIA NON È VINCOLANTE

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Due condizioni generali

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consultAZIONE

contrattAZIONE

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la consultazione è una procedura finalizzata a conseguire una decisione con il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti, in cui le parti puntano essenzialmente ad un medesimo obiettivo

mediante la contrattazione si arriva alla composizione dei conflitti attraverso il raggiungimento di un compromesso fra interessi divergentiRuolo negoziale

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CONSULTAZIONECONTRATTAZIONE

Il riconoscimento di questa distinzione permette di evitare una confusione ed una commistione tra i diversi aspetti legati all’esercizio della rappresentanza per salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alla mera attività sindacale di carattere generale finalizzata alla risoluzione dei conflitti sociali

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FORMAZIONE

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TEMPO CONGRUO PER ESPRIMERE IL PARERE

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RLS - Ruolo

conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;

conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;

saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;

sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;

saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;

conoscere gli obblighi del datore di lavoro;

conoscere gli obblighi dei lavoratori;

conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;

sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;

provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.

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la normativa;

i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);

i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;

i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;

le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.

Pertanto deve conoscere:

RLS - Ruolo

RLS – Condizioni operativedeve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

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Tra gli istituti di gestione che il D.Lgs. 626/94 pone nel nuovo sistemadi prevenzione compare la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza.

L'oggetto della consultazione si può ricapitolare in due tipologie:

a) La prima consultazione riguarda la designazione o le nomine che il datore deve effettuare al fine di realizzare gli adempimenti organizzativi richiesti.

b) La seconda riguarda gli aspetti gestionali della prevenzione e cioè: l'attività di valutazione dei rischi, la programmazione delle misure preventive e la programmazione della formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.

La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza

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La consultazione deve essere intesa come un atto formale in cui il compito dei consultati(lavoratori e rappresentanti della sicurezza) è quello di portare elementi utili al fine di una migliore attività di prevenzione e protezione.

Con la consultazione non si limita in alcun modo la responsabilità e la titolarità dell'Imprenditore a prendere le decisioni che ritiene più opportune e sulle quali non è necessario il consenso dei consultati (come ad esempio la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione).

La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza

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accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (Art. 19, comma 1, lett. a)

verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute(Art. 19, comma 1, lettera b)

accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;(combinato Art. 4 comma 5, lett. m – Art. 19 comma 1, lett. e)

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promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (Art. 19, comma 1, lettera h)

formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (Art. 19, comma 1, lettera i)

fare proposte in merito all'attività di prevenzione (Art. 19, comma 1, lettera m)

avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività(Art. 19, comma 1, lettera n)in

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fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro(Art. 19, comma 1, lettera o)

chiedere la convocazione di una riunione sulla prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.(Art. 11, comma 4)

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Ciascun lavoratore riceve, in orario di lavoro, un'adeguata informazione su:

INFORMAZIONE ai LAVORATORI  (art. 21)

Rischi nell' impresa in generale Le misure tecniche ed organizzative adottate per prevenire i rischi Rischi derivanti dalla mansione specifica Leggi inerenti la sicurezza sul lavoro e disposizione aziendali Pericoli legati all' utilizzo di sostanze pericolose Procedure di evacuazione in caso d' incendio Procedure di primo soccorso Nominativo del R.p.S. aziendale e del Medico Competente Nominativi dei colleghi addetti al gruppo antincendio e primo soccorso

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La formazione deve avvenire: all'assunzione ad ogni trasferimento o cambiamento di mansioni al momento dell'introduzione di nuove

tecnologie, nuovi macchinari, nuove sostanze o preparati pericolosi.

FORMAZIONE ai LAVORATORI  (art. 22)Ogni lavoratore riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.

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GarantePartecipazioneFigura non sanzionata

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIPER LA SICUREZZA

ObblighiSistema sanzionatorio

DATORE DI LAVORO

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Non è una novità

Figura già delineata dall’art. 9 della Legge 300/1970

Era una facoltà

Coincideva con ruolo sindacale

Scarsamente utilizzata

Che cosa cambia con il D. Lgs. 626/94

Obbligatorietà della presenza del RLS

Funzione consultiva propositiva

Attribuzioni precise

Tutele specifiche

Fonti di regolamentazione

Art. 18 – Il RLS

Art. 19- Attribuzioni del RLS

Intese collettive• Interconfederale• Nazionali di categoria• Aziendali o territoriali

Rinvio alla contrattazione

Numero, modalità di elezione o designazione, quantità di tempo e strumentiSono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, a qualsiasi livello

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ACCESSOAI LUOGHI DI LAVORO

Segnalazione preventiva

Assenso preventivo non necessario

Rispetto delle esigenze produttive

Facoltà dell’azienda di presenziare alla visita (non di intralcio)

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ACCESSOAI DOCUMENTI AZIENDALI

Diritto di accedere a

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Documento di valutazionedei rischi

Registro degli infortuni

Ogni documento o informazione in materia di sicurezza

Comunicazioni dello SPISAL

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Designazione del RSPP

Costituzione dei servizi emergenze

Formazione – informazione degli addettie dei lavoratori-lavoratrici

Designazione medico competente

Valutazione rischi

Formazione

RUOLO DEL RLS – PRIMA APPLICAZIONE

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Studiare la valutazione rischi

Controllare l’attuazione delle misure

Seguire le ispezioni e le indagini

Costruire proposte di soluzione

Sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori

“Sfruttare” la riunione annuale

RUOLO DEL RLS – A REGIME

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Anticipare i problemi

Soluzioni attraverso gli investimenti

Manutenzione regolare (ordinaria e straordinaria)

Attenzione alla normalità scorretta

Attenzione ai cambiamentidi prodottidi sostanze impiegatedi macchine, impianti e ambientidel personale

RUOLO DEL RLS – A REGIME

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Sopralluogo sul posto, immediato, soprattutto in caso di infortunio grave

Verificare le cause, l’osservanza delle norme e di ulteriori misure preventive

Controllare la registrazione nel registro degli infortuni

Indirizzare il lavoratore al Patronato per una corretta gestione della pratica INAIL ed eventuale richiesta di risarcimento per danno biologico

Ruolo del RLS in caso di infortunio

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RUOLO NEGOZIALE

O GARANTE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DURANTE IL LAVORO

Consultazione Contrattazione

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Sulla carta, le leggi del nostro Paese garantiscono elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo che nei fatti queste leggi continuano ad essere largamente disapplicate. Essenziale, in un simile contesto, è l’attività di controllo affidata agli organi istituzionali di vigilanza.Ma anche per la crisi di organici e di professionalità che non di rado indebolisce tali organi, più determinante è il “fai da te”, e, cioè, l’attività di controllo spettante agli stessi lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali.Resta fermo che, in base all’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, «i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».Ma preziosa può essere l’opera dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.L’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.Illuminante, e coerente con attribuzioni tanto impegnative, è la definizione del RLS - dettata dall’art. 2, comma 1, lettera f ), del Decreto Legislativo n. 626/1994 - come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).

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Se ne desume che la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro. Con la conseguenza che, a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro.A questo punto, ci chiediamo: siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi? I RLS possiedono l’autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni? Le pagine che seguono si propongono di dare una risposta.

Raffaele Guariniello

Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).

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«i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

Statuto dei Lavoratori(art. 9)

D. Lgs. 626(art. 19)

L’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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«persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro»(definizione del RLS - dettata dall’art. 2, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n.

626/1994)

la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro.

a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro.

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Siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi?

I RLS possiedono l’autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni?

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La CGIL di Brescia aveva posto alla Commissione Provinciale ex art. 27/626 un quesito circa il diritto del RLS di ricevere la copia del documento per il miglioramento della salute (DMS) conosciuto più riduttivamente come documento di valutazione dei rischi.

La Commissione ha "girato" il quesito alla Regione Lombardia.

DOCUMENTODI VALUTAZIONEDEI RISCHI

LA RISPOSTA DELLA REGIONELOMBARDIA

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Diritto del RLS di essere assistito da un proprio tecnico di fiducia, quando lui lo ritenga necessario, per formulare appropriati giudizi su problematiche complesse

Realizzazione di attività assistenziali da parte degli SPISAL anche a favore degli RLS ai fini di promuovere la loro capacità operativa di lettura e gestione del documento di valutazione dei rischi

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Page 75: Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 30.5.2007 A cura di Adriano Miolli.

LA RIUNIONEPERIODICADI SICUREZZAArt. 11 – D. Lgs. 626/94

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DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE(laddove è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Momento di incontro su un piano di collaborazione fattiva

La riunione punta al confronto proficuosulle tematiche di sicurezza e tutela della salute tra:

per la verifica di efficacia del programma di prevenzione e il conseguimento dell’obiettivo comune della sicurezza in azienda

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La riunione periodica è il momento più importante per verificare la concreta filosofia partecipativa su cui il “626” si basa per ottenere il massimo risultato in termini preventivi.

Riunione periodicaobbligatoria e formale

OBBLIGATORIA

FORMALE

• Convocazione scritta• Ordine del giorno• Verbalizzazione

EFFETTIVA PARTECIPAZIONEdi tutti i soggetti previsti dalla legge

Formalità

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La riunione periodica non è un’occasione informale di incontro tra RSPP, RLS o medico competente.

Tali incontri “informali”, che ci auguriamo siano frequenti, sono importanti nella costruzione del Sistema Salute Sicurezza dell’impresa, ma

- non sono necessariamente collegiali (è possibile che solo alcuni dei soggetti ne siano coinvolti),

- non sono formalizzati (non richiedono una convocazione per iscritto, una verbalizzazione).

« Ci siamo visti tra di noi diverse volte per risolvere varie questioni! »

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Page 79: Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 30.5.2007 A cura di Adriano Miolli.

effettiva analisi e revisione dell’intero Sistema Salute Sicurezza dell’impresa

Vero obiettivodella riunione periodicaR

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Convocazione scritta- da parte del datore di lavoro - almeno 5 giorni lavorativi di anticipo (1)

Ordine del giorno - gli argomenti obbligatori sono individuati dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 626/94

Verbalizzazione- a cura del datore di lavoro (o del RSPP su incarico del DDL); - obbligo della verbalizzazione - verbale a disposizione dei partecipanti

Riunione periodica “formale”

(1) Accordo ARAN (valido per il settore pubblico) e Accordo interconfederale Confindustria-CGIL-CISL-UIL

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almeno una volta all’anno (su iniziativa del datore di lavoro)

alla variazione significativa di esposizione al rischio

all'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori

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Partecipanti “obbligati”

IL DATORE DI LAVORO O UN SUO RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

IL MEDICO COMPETENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Devono partecipare tutti i soggetti di riferimento previsti dalla legge

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Page 83: Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 30.5.2007 A cura di Adriano Miolli.

• dirigenti• preposti• consulenti• tecnici• lavoratori – testimoni - portatori

di proposte• …

Altri partecipanti

Alle presenze obbligatorie per legge possono/devono essere affiancati altri “attori” della prevenzione, con il compito di svolgere la funzione di esperti o figure del sistemaaziendale particolarmente coinvolte in determinati punti dell'ordine del giorno, o che possono contribuire a chiarire problemi noti:

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Argomenti da trattare

L’oggetto della riunione, precisato dalla legge, prevede che il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti:

il documento di valutazione dei rischi

l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza, della protezione e della loro salute

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RESPONSABILITÀDELL’APPLICAZIONE da parte del datore di lavoro di quanto convenutodurante la riunione

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il datore di lavoro indice la riunione per la prevenzione dei rischi:

Dove Quando Partecipanti Si esamina

Nelle aziende con più di 15 dipendenti

Nelle altre aziende può essere richiesta dal Rappresentante della Sicurezza

Almeno 1 volta all'anno

Alla variazione della condizioni di rischio

All'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza

Datore di lavoro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Medico competente

Rappresentante per la Sicurezza

Il documento sulla valutazione del rischio

L'idoneità dei dispositivi protezione individuali

I programmi di formazione e informazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute

 

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Adempimenti sanzionati Riferimenti normativi

Soggetti obbligati

Enti preposti

Sanzioni

Convocazione a cadenza annuale

Art.11 commi 1 e 2

Datori di lavoro Dirigenti

USL (c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 ML a 6 ML

Convocazione in occasione di variazioni delle condizioni di rischio o di introduzione di nuove tecnologie influenti sui rischi

Art.11 comma 3

id. id. Id.

Comunicazioni ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati

Art.17 comma 1lettera g)

Medico Competente

id. Arresto sino a 1 mese o ammenda da 500 mila a 3 ML

Sanzioni

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