Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA...
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Rap
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del L
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la S
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
30.5.2007A cura di Adriano Miolli
ind
ice Brainstrorming
RLS: chi è?RLS: che cosa fa?
Consultare: che vuol dire?
Ruolo negoziale o garante
Iniziativa
AttribuzioniInformazioniFormazioneRisorse e TuteleConsultazione
Riunione periodica di sicurezza
Indi
ce
Un ruolo da costruire
Un ruolo da costruire
non è un “sindacalista”non è un “tecnico” di parterappresenta
È u
n ru
olo
da c
ostr
uire
1
Un ruolo da costruire
partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza
si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione
segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda
propone soluzioni di bonifica
controlla l'applicazione delle leggiin materia di sicurezza
può ricorrere all'organo di vigilanza
È UN GARANTE
non è un ruolo sanzionato penalmente
È u
n ru
olo
da c
ostr
uire
2
Sic
ure
zza e
salu
te d
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vora
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creazione sistema
di gestione permanente ed organico
Sicu
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e sa
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dei la
vora
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Sic
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Pro
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o co
stan
te –
Sis
tem
a di
ges
tione
Sicurezza e salute dei lavoratori
Sicurezza e salute dei lavoratori
Processo costante
messaa norma
STAFF
PREPOSTI
DATOREDI LAVORO
SPP
RLS
Modello di prevenzione partecipata
LAVORATORI
RSU
Mod
ello
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arte
cipa
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STAFF
DATOREDI LAVORO
PREPOSTI
RLS
LAVORATORI
Mod
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erar
chic
o rig
ido
PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZANON FUNZIONA
Modello gerarchico rigido
CO
MA
ND
OC
ON
TR
OL
LO
Ogni partecipante, singolarmente, è invitato a dare una definizione sintetica (massimo una frase) su come personalmente percepisce la bravura di un R.L.S.
Un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è bravo quando
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
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……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
……………………………………………………………………………………………………………….....….………………
Bra
inst
orm
ing
1
ESPERIENZE
CAPACITÀRELAZIONALI
CONOSCENZE
altro
Bra
inst
orm
ing
2
Ipotesi di possibili risultati del brainstromimg
Un RLS è bravo quando
è bene informato e tecnicamente preparato
ha conoscenza delle norme di legge
conosce la realtà produttiva di riferimento
è capace di individuare i rischi e le modalità di intervento
conosce le problematiche relative alla prevenzione dei rischi
è capace di porsi come interfaccia fra il DL ed i lavoratori
è capace di informare i lavoratori sui loro diritti
ha esperienze e capacità relazionali
collabora con il DL e sviluppa la collaborazione con il S.P.P. e con i consulenti
è veicolo di cambiamento “culturale”
è capace di educare i lavoratori al rispetto delle condizioni di sicurezza
C ECC EC EC EE CRC E CRE CRC E CR
C E CRC E CR
Bra
inst
orm
ing
3
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Chi è?
RLS
- C
hi è
?
RLS DEFINIZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
«persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza»
Art. 2, Comma fD.Lgs.626/94
RLS
- D
efin
izio
ne
RLS NUMERO DEGLI R.L.S.ELEZIONE DURATA DEL MANDATO
1 R.L.S in aziende da 16 a 200 dipendenti
Eletto in ambito RSU
Durata del mandato: 3 anni
RLS
– N
umer
o el
ezio
ne d
urat
a m
anda
to
RLS
È uno dei soggetti nel sistema di prevenzione e protezione
Non è un ruolosanzionato
RLS
– S
ogge
tto s
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ma
prev
enzi
one
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Cosa fa?
AttribuzioniInformazioniFormazioneRisorse TuteleConsultazioneIniziativa
RLS
– C
osa
fa?
Direttiva391/89/CEE
D.Lgs.626/94 RLS
Direttiva Comunitaria n. 391 del 12 Giugno 1989
Tutela e salvaguardiadella salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti dove prestano la loro opera
Coinvolgimento dei lavoratorinell'analisi e nell'esecuzione di tutte le procedure necessarie a garantire una maggiore e sempre più attenta cura della salute e della sicurezza in ambito lavorativo (art. 11)
Decreto Legislativo 626/94
IL D.Lgs. 626/94 istituisce la figura del RLS insieme ad altre, in modo che tutte possano interagire e cooperare nell’ambito di un vero e proprio SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE.Le precise definizioni e attribuzioni del RLS nel Capo V del D.Lgs.vo 626/94 agli artt. 18-19-20 evidenziano l’importanza e la necessità della consultazione - quindi del coinvolgimento e della partecipazione – dei lavoratori nell'individuazione, organizzazione, attuazione e mantenimento delle modalità di sicurezza da adottare nell'ambiente lavorativo.
Dal
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va C
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391
/89
al D
.Lgs
. 626
/94
Rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro attraverso funzioni di
RLS ATTRIBUZIONI
agibilità
informazione / comunicazione
consultazione / partecipazione
analisi / valutazione
proposizione / progettazione19ART.
RLS
– A
ttrib
uzio
ni d
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ltivo
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teci
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prop
ositi
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19ART.
rispettare il segreto industriale
usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro
RLS DOVERI
RLS
- D
over
i
Accede ai luoghi di lavoro
È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio
È consultatosulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio,pronto soccorso,evacuazione
È consultato sulla formazione dei lavoratori
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine,infortuni, malattie professionali)
Riceve le informazionidei servizi di vigilanza
Gra
fico
attr
ibuz
ioni
1
Riceve una formazione adeguata
Promuove l’elaborazione,l’individuazione e l’attuazionedelle misure di prevenzioneidonee a tutelare la salutedei lavoratori
Formula osservazioni in occasione delle ispezioni della autorità competente
Partecipa alla riunione periodica
Fa proposte in merito alla attivitàdi prevenzionePuò far ricorso
alle autorità competenti
Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Gra
fico
attr
ibuz
ioni
2
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
att
rib
uzio
niArt. 19
626/94
ATTRIBUZIONI
Art
. 19
– A
ttrib
uzio
ni 1
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:
e. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
f. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
g. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
att
rib
uzio
niArt. 19
626/94
ATTRIBUZIONI
Art
. 19
– A
ttrib
uzio
ni 2
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n. avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
att
rib
uzio
niArt. 19
626/94
ATTRIBUZIONI
Art
. 19
– A
ttrib
uzio
ni 3
2. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
att
rib
uzio
niArt. 19
626/94
Art
. 19
– A
ttrib
uzio
ni 4
Info
rmaz
ioni
(co
pert
ina)
informazioniAVERE DISPONIBILITÀ DI
le informazioni e la documentazioneaziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi (1) , le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
(Art. 19, comma 1, lettera e)
INFORMAZIONIin
form
azio
ni
Info
rmaz
ioni
1
(1) Schede di sicurezza, ecc.
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza(Art. 19, comma 1, lettera f)
il verbale della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, redatto a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione(Art. 11, comma 5)
info
rmazio
ni
INFORMAZIONIInfo
rmaz
ioni
2
(dal medico competente) su richiesta sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratorie, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti(Art. 17, comma e)
INFORMAZIONIin
form
azio
ni
Info
rma
zio
ni 3
(dal medico competente),in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e indicazioni sul significato di detti risultati(Art. 17, comma g)
(dal medico competente), i risultati del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio(Art. 17, comma h)in
form
azio
ni
INFORMAZIONIInfo
rmaz
ioni
4
formazioneAVERE DISPONIBILITÀ DI
For
maz
ione
(co
pert
ina)
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi
(Art. 19, comma 1, lettera g - Art. 22, comma 4)
FORMAZIONEfo
rmazio
neF
orm
azio
ne 1
moduli formativi della durata almeno di 32 ore
da svolgere durante l’orario di lavoro
oneri a totale carico del Datore di lavoro
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS
For
maz
ione
2
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
(Art. 22, comma 6)
FORMAZIONEfo
rmazio
neF
orm
azio
ne 3
altre risorseAVERE DISPONIBILITÀ DI
Ris
orse
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tele
(co
pert
ina)
disporre del tempo e dei mezzi necessari - senza perdita di retribuzione - per svolgere l’incarico ed esercitare le funzioni e le facoltà riconosciutegli (Art. 19, comma 2)
… il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (Art. 18, comma 4)
non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (Art. 19, comma 4)
RISORSE E TUTELEri
sors
e
tute
le
Ris
orse
e tu
tele
1
consultatoESSERE
(Artt. 4, 8, 11, 19, 22)
Essere consultato (copertina)
con
su
ltato
ESSERE CONSULTATO
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;(Art. 19, comma 1, lettera b – Art. 4 comma 6)
sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori(Art. 19, comma 1, lettera c – Art. 8 comma 2, 6)
Ess
ere
cons
ulta
to 1
Art. 19, comma 1,
lettera b
È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva
Art. 4, comma 6 Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Art. 19, comma 1,
lettera c
È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
Art. 8, comma 2
Art. 8, comma 6
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Essere consultato 1bis
ESSERE CONSULTATO
sull’organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (Art. 19, comma 1, lettera d – Art. 22 comma 5)
nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi(indetta almeno una volta all’anno nelle aziende o unità produttivecon più di 15 dipendenti) (Art. 11, comma 1)c
on
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sser
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2
Art. 19, comma 1, lettera d
È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5.
Art. 22, comma 5 I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
Essere consultato 2bis
ESSERE CONSULTATO
nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi,in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori(Art. 11, comma 3)
con
su
ltatoE
sser
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tato
3
ESSERE CONSULTATO
Per la designazione del RSPP (Art.)
In occasione di visite ispettive o indagini ambientali (Art.)
con
su
ltatoE
sser
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nsul
tato
4
Ogni atto di consultazione deve risultare a verbale (1)
Gli RLS devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali considerazioni sulle materie oggetto della consultazione
(1) In base agli accordi Interconfederali applicativi del D.L.gs. 626/94
CONSULTARECHE COSA VUOL DIRE?
Con
sulta
re –
Che
cos
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ire?
OBBLIGATORIA RICHIESTA DI UN PARERE CHE TUTTAVIA NON È VINCOLANTE
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non
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Due condizioni generali
Con
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consultAZIONE
contrattAZIONE
1D
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ZIO
NE
la consultazione è una procedura finalizzata a conseguire una decisione con il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti, in cui le parti puntano essenzialmente ad un medesimo obiettivo
mediante la contrattazione si arriva alla composizione dei conflitti attraverso il raggiungimento di un compromesso fra interessi divergentiRuolo negoziale
o garante
1. D
istin
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ION
E e
con
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tAZ
ION
E
CONSULTAZIONECONTRATTAZIONE
Il riconoscimento di questa distinzione permette di evitare una confusione ed una commistione tra i diversi aspetti legati all’esercizio della rappresentanza per salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alla mera attività sindacale di carattere generale finalizzata alla risoluzione dei conflitti sociali
Con
sulta
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one
FORMAZIONE
INFORMAZIONE CO
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TEMPO CONGRUO PER ESPRIMERE IL PARERE
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one:
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RLS - Ruolo
conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;
conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;
saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
conoscere gli obblighi dei lavoratori;
conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;
provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.
deve
RLS
de
ve …
la normativa;
i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;
le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.
Pertanto deve conoscere:
RLS - Ruolo
RLS – Condizioni operativedeve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale
RLS
dev
e co
nosc
ere
…
Tra gli istituti di gestione che il D.Lgs. 626/94 pone nel nuovo sistemadi prevenzione compare la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza.
L'oggetto della consultazione si può ricapitolare in due tipologie:
a) La prima consultazione riguarda la designazione o le nomine che il datore deve effettuare al fine di realizzare gli adempimenti organizzativi richiesti.
b) La seconda riguarda gli aspetti gestionali della prevenzione e cioè: l'attività di valutazione dei rischi, la programmazione delle misure preventive e la programmazione della formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.
La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza
La consultazione deve essere intesa come un atto formale in cui il compito dei consultati(lavoratori e rappresentanti della sicurezza) è quello di portare elementi utili al fine di una migliore attività di prevenzione e protezione.
Con la consultazione non si limita in alcun modo la responsabilità e la titolarità dell'Imprenditore a prendere le decisioni che ritiene più opportune e sulle quali non è necessario il consenso dei consultati (come ad esempio la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione).
La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza
iniziativaFARE DI PROPRIA
Iniz
iativ
a (c
oper
tina)
iniz
iati
va INIZIATIVA
accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (Art. 19, comma 1, lett. a)
verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute(Art. 19, comma 1, lettera b)
accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;(combinato Art. 4 comma 5, lett. m – Art. 19 comma 1, lett. e)
Iniz
iativ
a (1
)
promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (Art. 19, comma 1, lettera h)
formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (Art. 19, comma 1, lettera i)
fare proposte in merito all'attività di prevenzione (Art. 19, comma 1, lettera m)
avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività(Art. 19, comma 1, lettera n)in
izia
tiva INIZIATIVAIn
izia
tiva
(2)
fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro(Art. 19, comma 1, lettera o)
chiedere la convocazione di una riunione sulla prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.(Art. 11, comma 4)
iniz
iati
va INIZIATIVAIn
izia
tiva
(3)
Ciascun lavoratore riceve, in orario di lavoro, un'adeguata informazione su:
INFORMAZIONE ai LAVORATORI (art. 21)
Rischi nell' impresa in generale Le misure tecniche ed organizzative adottate per prevenire i rischi Rischi derivanti dalla mansione specifica Leggi inerenti la sicurezza sul lavoro e disposizione aziendali Pericoli legati all' utilizzo di sostanze pericolose Procedure di evacuazione in caso d' incendio Procedure di primo soccorso Nominativo del R.p.S. aziendale e del Medico Competente Nominativi dei colleghi addetti al gruppo antincendio e primo soccorso
Info
rmaz
ione
ai l
avor
ator
i (ar
t. 21
)
La formazione deve avvenire: all'assunzione ad ogni trasferimento o cambiamento di mansioni al momento dell'introduzione di nuove
tecnologie, nuovi macchinari, nuove sostanze o preparati pericolosi.
FORMAZIONE ai LAVORATORI (art. 22)Ogni lavoratore riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.
For
maz
ione
ai l
avor
ator
i (ar
t. 22
)
GarantePartecipazioneFigura non sanzionata
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIPER LA SICUREZZA
ObblighiSistema sanzionatorio
DATORE DI LAVORO
( ETICA )LEGGE ETICA
( LEGGE )
Legg
e vs
etic
a
Non è una novità
Figura già delineata dall’art. 9 della Legge 300/1970
Era una facoltà
Coincideva con ruolo sindacale
Scarsamente utilizzata
Che cosa cambia con il D. Lgs. 626/94
Obbligatorietà della presenza del RLS
Funzione consultiva propositiva
Attribuzioni precise
Tutele specifiche
Fonti di regolamentazione
Art. 18 – Il RLS
Art. 19- Attribuzioni del RLS
Intese collettive• Interconfederale• Nazionali di categoria• Aziendali o territoriali
Rinvio alla contrattazione
Numero, modalità di elezione o designazione, quantità di tempo e strumentiSono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, a qualsiasi livello
RLS
Non
è u
na n
ovità
ACCESSOAI LUOGHI DI LAVORO
Segnalazione preventiva
Assenso preventivo non necessario
Rispetto delle esigenze produttive
Facoltà dell’azienda di presenziare alla visita (non di intralcio)
Acc
esso
ai l
uogh
i di l
avor
o
ACCESSOAI DOCUMENTI AZIENDALI
Diritto di accedere a
Acc
esso
ai d
ocum
enti
azie
ndal
i
Documento di valutazionedei rischi
Registro degli infortuni
Ogni documento o informazione in materia di sicurezza
Comunicazioni dello SPISAL
Designazione del RSPP
Costituzione dei servizi emergenze
Formazione – informazione degli addettie dei lavoratori-lavoratrici
Designazione medico competente
Valutazione rischi
Formazione
RUOLO DEL RLS – PRIMA APPLICAZIONE
Studiare la valutazione rischi
Controllare l’attuazione delle misure
Seguire le ispezioni e le indagini
Costruire proposte di soluzione
Sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori
“Sfruttare” la riunione annuale
RUOLO DEL RLS – A REGIME
Anticipare i problemi
Soluzioni attraverso gli investimenti
Manutenzione regolare (ordinaria e straordinaria)
Attenzione alla normalità scorretta
Attenzione ai cambiamentidi prodottidi sostanze impiegatedi macchine, impianti e ambientidel personale
RUOLO DEL RLS – A REGIME
Sopralluogo sul posto, immediato, soprattutto in caso di infortunio grave
Verificare le cause, l’osservanza delle norme e di ulteriori misure preventive
Controllare la registrazione nel registro degli infortuni
Indirizzare il lavoratore al Patronato per una corretta gestione della pratica INAIL ed eventuale richiesta di risarcimento per danno biologico
Ruolo del RLS in caso di infortunio
RUOLO NEGOZIALE
O GARANTE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DURANTE IL LAVORO
Consultazione Contrattazione
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Sulla carta, le leggi del nostro Paese garantiscono elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo che nei fatti queste leggi continuano ad essere largamente disapplicate. Essenziale, in un simile contesto, è l’attività di controllo affidata agli organi istituzionali di vigilanza.Ma anche per la crisi di organici e di professionalità che non di rado indebolisce tali organi, più determinante è il “fai da te”, e, cioè, l’attività di controllo spettante agli stessi lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali.Resta fermo che, in base all’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, «i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».Ma preziosa può essere l’opera dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.L’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.Illuminante, e coerente con attribuzioni tanto impegnative, è la definizione del RLS - dettata dall’art. 2, comma 1, lettera f ), del Decreto Legislativo n. 626/1994 - come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).
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Se ne desume che la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro. Con la conseguenza che, a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro.A questo punto, ci chiediamo: siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi? I RLS possiedono l’autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni? Le pagine che seguono si propongono di dare una risposta.
Raffaele Guariniello
Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).
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«i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».
Statuto dei Lavoratori(art. 9)
D. Lgs. 626(art. 19)
L’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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«persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro»(definizione del RLS - dettata dall’art. 2, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n.
626/1994)
la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro.
a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro.
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Siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi?
I RLS possiedono l’autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni?
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La CGIL di Brescia aveva posto alla Commissione Provinciale ex art. 27/626 un quesito circa il diritto del RLS di ricevere la copia del documento per il miglioramento della salute (DMS) conosciuto più riduttivamente come documento di valutazione dei rischi.
La Commissione ha "girato" il quesito alla Regione Lombardia.
DOCUMENTODI VALUTAZIONEDEI RISCHI
LA RISPOSTA DELLA REGIONELOMBARDIA
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Diritto del RLS di essere assistito da un proprio tecnico di fiducia, quando lui lo ritenga necessario, per formulare appropriati giudizi su problematiche complesse
Realizzazione di attività assistenziali da parte degli SPISAL anche a favore degli RLS ai fini di promuovere la loro capacità operativa di lettura e gestione del documento di valutazione dei rischi
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LA RIUNIONEPERIODICADI SICUREZZAArt. 11 – D. Lgs. 626/94
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DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE(laddove è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Momento di incontro su un piano di collaborazione fattiva
La riunione punta al confronto proficuosulle tematiche di sicurezza e tutela della salute tra:
per la verifica di efficacia del programma di prevenzione e il conseguimento dell’obiettivo comune della sicurezza in azienda
Collegialità
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La riunione periodica è il momento più importante per verificare la concreta filosofia partecipativa su cui il “626” si basa per ottenere il massimo risultato in termini preventivi.
Riunione periodicaobbligatoria e formale
OBBLIGATORIA
FORMALE
• Convocazione scritta• Ordine del giorno• Verbalizzazione
EFFETTIVA PARTECIPAZIONEdi tutti i soggetti previsti dalla legge
Formalità
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La riunione periodica non è un’occasione informale di incontro tra RSPP, RLS o medico competente.
Tali incontri “informali”, che ci auguriamo siano frequenti, sono importanti nella costruzione del Sistema Salute Sicurezza dell’impresa, ma
- non sono necessariamente collegiali (è possibile che solo alcuni dei soggetti ne siano coinvolti),
- non sono formalizzati (non richiedono una convocazione per iscritto, una verbalizzazione).
« Ci siamo visti tra di noi diverse volte per risolvere varie questioni! »
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effettiva analisi e revisione dell’intero Sistema Salute Sicurezza dell’impresa
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Convocazione scritta- da parte del datore di lavoro - almeno 5 giorni lavorativi di anticipo (1)
Ordine del giorno - gli argomenti obbligatori sono individuati dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 626/94
Verbalizzazione- a cura del datore di lavoro (o del RSPP su incarico del DDL); - obbligo della verbalizzazione - verbale a disposizione dei partecipanti
Riunione periodica “formale”
(1) Accordo ARAN (valido per il settore pubblico) e Accordo interconfederale Confindustria-CGIL-CISL-UIL
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almeno una volta all’anno (su iniziativa del datore di lavoro)
alla variazione significativa di esposizione al rischio
all'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori
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Partecipanti “obbligati”
IL DATORE DI LAVORO O UN SUO RAPPRESENTANTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
IL MEDICO COMPETENTE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Devono partecipare tutti i soggetti di riferimento previsti dalla legge
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• dirigenti• preposti• consulenti• tecnici• lavoratori – testimoni - portatori
di proposte• …
Altri partecipanti
Alle presenze obbligatorie per legge possono/devono essere affiancati altri “attori” della prevenzione, con il compito di svolgere la funzione di esperti o figure del sistemaaziendale particolarmente coinvolte in determinati punti dell'ordine del giorno, o che possono contribuire a chiarire problemi noti:
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Argomenti da trattare
L’oggetto della riunione, precisato dalla legge, prevede che il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti:
il documento di valutazione dei rischi
l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza, della protezione e della loro salute
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RESPONSABILITÀDELL’APPLICAZIONE da parte del datore di lavoro di quanto convenutodurante la riunione
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il datore di lavoro indice la riunione per la prevenzione dei rischi:
Dove Quando Partecipanti Si esamina
Nelle aziende con più di 15 dipendenti
Nelle altre aziende può essere richiesta dal Rappresentante della Sicurezza
Almeno 1 volta all'anno
Alla variazione della condizioni di rischio
All'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
Datore di lavoro
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Medico competente
Rappresentante per la Sicurezza
Il documento sulla valutazione del rischio
L'idoneità dei dispositivi protezione individuali
I programmi di formazione e informazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute
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Adempimenti sanzionati Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Convocazione a cadenza annuale
Art.11 commi 1 e 2
Datori di lavoro Dirigenti
USL (c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 ML a 6 ML
Convocazione in occasione di variazioni delle condizioni di rischio o di introduzione di nuove tecnologie influenti sui rischi
Art.11 comma 3
id. id. Id.
Comunicazioni ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
Art.17 comma 1lettera g)
Medico Competente
id. Arresto sino a 1 mese o ammenda da 500 mila a 3 ML
Sanzioni
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