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Presentazione
Piano formativo AVT/129/11II Formare per crescerefinanziato da
Avviso 5/2011 II scadenza
D.LGS. 81/2008
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Decreto legislativo 81/2008Decreto legislativo 81/2008Decreto legislativo 81/2008Decreto legislativo 81/2008
OBIETTIVO
Dettare le misure per la tutela della salute e per lasicurezza dei lavoratori durante il lavoro, disegnandoun modello di prevenzione in cui sono coinvolti vari“attori” ,delineando un sistema di gestione dellasalute e sicurezza nel luogo di lavoro.
A CHI SI APPLICA
A tutti i settori di attività(anche cantieri temporanei e mobili) privati e pubblici, in cui siano presenti lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.(volontari, stagisti, collaboratori coordin. Cont...)
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L’attività di prevenzioneL’attività di prevenzioneL’attività di prevenzioneL’attività di prevenzione
L’attività di prevenzione viene espletata in
vari modi dagli “attori della prevenzione” anche se il ruolo da “protagonista” è sicuramente del Datore di Lavoro.
Il D.Lgs 81/2008 indica già all’art. 15 tutte lemisure generali di tutela per la salute esicurezza dei lavoratori.
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Gli attori della prevenzioneGli attori della prevenzioneGli attori della prevenzioneGli attori della prevenzione
Lavoratore (tutti)
Datore di Lavoro (dirigente con poteri di gestione)
Servizio di prevenzione e protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori
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Il Datore Di LavoroIl Datore Di LavoroIl Datore Di LavoroIl Datore Di LavoroTitolare della capacità decisionale e di spesa
GLI OBBLIGHI
OSSERVA Le misure generali di tutela e rispetta le norme sull’igiene e la sicurezza
ISTITUISCE Il servizio di prevenzione e protezione aziendale,designa il suo responsabile e gli addetti
DESIGNA I lavoratori incaricati del pronto soccorso,dell’antincendio,della gestione dell’emergenza
NOMINA Il medico competente
INFORMA E FORMA I lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
CONSULTA Il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti
EFFETTUA La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
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Il Servizio di Prevenzione e Il Servizio di Prevenzione e Il Servizio di Prevenzione e Il Servizio di Prevenzione e Protezione AziendaleProtezione AziendaleProtezione AziendaleProtezione Aziendale
GLI OBBLIGHI
INDIVIDUA E VALUTA I fattori di rischio
INDIVIDUA ED ELABORA Le misure di prevenzione e sicurezza,le procedure e i sistemi di controllo relativi
INFORMA I lavoratori sui rischi specifici relativi all’azienda,sui rischi specifici inerenti la loro mansione,sulle misure di prevenzione,sulle sostanze pericolose
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Il Dirigente Il Dirigente Il Dirigente Il Dirigente
(Art.2 Comma 1,lettera D(Art.2 Comma 1,lettera D(Art.2 Comma 1,lettera D(Art.2 Comma 1,lettera D))))
Il dirigente è una persona che attua le direttive del
datore di lavoro,organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
Si occupa degli aspetti di natura organizzativa,gestionale e vigilare
sull’attività lavorativa.Obblighi(art.18)
Sono gli stessi del datore di lavoro,con la differenza che quest’ultima ha la responsabilità piena e il potere di spesa e decisione.
Sanzioni(art.55)
Il dirigente è penalmente responsabile per la violazione degli obblighi a lui spettanti.
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Il PrepostoIl PrepostoIl PrepostoIl Preposto
Il preposto è una persona che sovrintende
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute,controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto corrisponde per le caratteristiche del suo ruolo(controlla,sovrintende,attua),a un capo reparto.
Il preposto ha il diritto/dovere di bloccare un lavoratore nel caso ritenga che non vi siano le condizioni di sicurezza affinchè lavori.
Anche per il preposto non occorre nessuna nomina o delega,ma basta un ordinario affidamento di compiti. E’ prevista una formazione specifica.
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Il PrepostoIl PrepostoIl PrepostoIl Preposto
Obblighi (art.19)
Sovrintende e vigilare sullo svolgimento del lavoro
e sulla relativa osservanza da parte dei lavoratori
delle misure di prevenzione.
Sanzioni (art.56)
Il preposto è penalmente responsabile per la violazione
degli obblighi a lui spettanti.
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Il LavoratoreIl LavoratoreIl LavoratoreIl Lavoratore
Il lavoratore è coinvolto direttamente nell’attività di prevenzione aziendale: è chiamato ,infatti,obbligatoriamente a segnalare le inefficienze dei mezzi,dei dispositivi e delle situazioni di pericolo; inoltre è obbligato a contribuire agli adempimenti degli obblighi di tutela,per quanto di sua competenza. In caso di pericolo grave è suo diritto allontanarsi dalla zona pericolosa(verificare che sussistano le condizioni oggettive)
Obblighi(art.20)
1. Osservare le disposizioni sulla protezione collettiva e individuale
2. Utilizzare correttamente i mezzi di protezione individuale
3. Partecipare ai programmi di formazione.
Sanzioni(art.56)
E’ penalmente responsabile per la violazione degli obblighi a lui spettanti
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Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Prevenzione Prevenzione Prevenzione
e Protezione (Rspp e Aspp)e Protezione (Rspp e Aspp)e Protezione (Rspp e Aspp)e Protezione (Rspp e Aspp)
E’ la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali,scelta dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione.
L’istituzione del Servizio è obbligatorio a carattere interno in una serie di casi di aziende industriali e sanitarie,mentre in tutti gli altri casi il responsabile del servizio può essere un consulente esterno.
Il percorso formativo dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione si articola in tre moduli
Modulo A: corso base di 28 ore
Modulo B: modulo di specializzazione sui rischi;la sua durata varia da 12 a 68 ore,a seconda del macrosettore di riferimento.
Modulo C: modulo di specializzazione per le sole funzioni di rspp
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Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (Rspp e Prevenzione e Protezione (Rspp e Prevenzione e Protezione (Rspp e Prevenzione e Protezione (Rspp e Aspp)Aspp)Aspp)Aspp)
Compiti(art.33)1. Individuazione dei fattori di rischio2. Cooperare con le figure della prevenzione aziendale ed
elaborare misure di prevenzione3. Proporre programmi di informazione e formazione dei
lavoratori4. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sulla lavoro,nonché alla riunione periodica prevista dall’art.35,scelta dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione.
Sanzioni
Non sono previste a livello legislativo sanzioni,non avendo a suo carico alcun obbligo,tutti in capo al datore di lavoro.
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Il Medico CompetenteIl Medico CompetenteIl Medico CompetenteIl Medico Competente
Il medico competente può essere interno all’azienda,libero professionista o dipendente di una struttura pubblica(evitando le incompatibilità).
Compiti
La sorveglianza sanitaria comprende:
1. Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
2. Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
3. Visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
4. Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica
5. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti.
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Il Medico CompetenteIl Medico CompetenteIl Medico CompetenteIl Medico Competente
Obblighi(art.25)1.Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria2.Istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie di rischio3.fornisce ai lavoratori informazioni sul significato della
sorveglianza sanitaria 4. Visita gli ambienti di lavoro,almeno una volta all’anno
Sanzioni(art.58)
Il medico competente è responsabile della violazione degli obblighi a lui assegnati
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE RLS (ART.47)
RLS è istituito a livello territoriale o di comparto,aziendale e di sito produttivo
ELEZIONE RLSIn tutte le aziende o unite produttive è eletto o designato il RLS
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTIDi norma è eletto direttamente dai lavoratori,oppure è individuato per più aziende.
AZIENDE OLTRE I 15 DIPENDENTIDi norma è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di ciò il rappresentante è eletto dai lavoratori al suo interno.
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE RLS (ART.47)
IL NUMERO,LE MODALITA’ DI DESIGNAZIONE O DI ELEZIONE,IL TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO,GLI STRUMENTI per l’espletamento delle loro funzioni sono stabiliti in sede di cnl
NUMERO RLS AZIENDE SINO A 200 DIPENDENTI
1 RLSAZIENDE OLTRE 200 DIPENDENTI
3 RLS
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
ATTRIBUZIONE DEL RLS (ART.50)
1.Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
2. E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva
3. E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
ATTRIBUZIONE DEL RLS (ART.50)
4. E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione
5. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi …………
6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
ATTRIBUZIONE DEL RLS (ART.50)
7. Riceve una formazione adeguata (non inferiore a quanto previsto dall’art.37)
8. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
9. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
10. Partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35
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Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)per la Sicurezza (RLS)
ATTRIBUZIONE DEL RLS (ART.50)
11. Fa proposte in merito all’attività di prevenzione
12. Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
13. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
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Misure generali di tutelaMisure generali di tutelaMisure generali di tutelaMisure generali di tutela
L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 indica le seguenti misuregenerali per la protezione e sicurezza dei lavoratori:
Valutazione dei rischi
Eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte
Programmazione della prevenzione
Sostituzione di ciò che è pericoloso
Rispetto dei principi ergonomici
Priorità delle misure di protezione collettiva
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Misure generali di tutelaMisure generali di tutelaMisure generali di tutelaMisure generali di tutela
Limitazione degli agenti chimici, fisici e biologici
Sorveglianza sanitaria
Misure igieniche
Misure di emergenza
Segnaletica di sicurezza ed avvertimento
Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,impianti
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Valutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischi
Il Datore di lavoro deve conoscere quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e li deve valutare
All’esito della Valutazione dei rischi redige ilDocumento di Valutazione dei Rischi incollaborazione con il S.P.P. e il medicocompetente
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Valutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischi
Conoscere e valutare i rischi significa:
individuare i fattori potenziali di pericolo legati allafrequentazione di ambienti, all’impiego di macchine,all’uso di attrezzature, all’esercizio di compiti
stimare il rischio di possibili lesioni o danni allasalute dei lavoratori in una situazione pericolosa intermini di probabilità e di gravità
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Valutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischi
Il Rischio è la misura del pericolo
R = P x M
Misure di protezione
Misure di prevenzione
Dove:
R= Rischio
P= Probabilità di accadimento di un evento
M= magnitudo dell’evento cioè le conseguenze
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Valutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiProbabilità di accadimentoProbabilità di accadimentoProbabilità di accadimentoProbabilità di accadimentoImprobabileImprobabileImprobabileImprobabile Poco ProbabilePoco ProbabilePoco ProbabilePoco Probabile ProbabileProbabileProbabileProbabileMagnitudo dell’eventoMagnitudo dell’eventoMagnitudo dell’eventoMagnitudo dell’eventoLieveLieveLieveLieve MedioMedioMedioMedio GraveGraveGraveGrave
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Valutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischiValutazione dei rischi
All’esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, elabora un Documento di valutazione dei rischi costituito da:
Una relazione sulla valutazione dei rischi con laspecificazione dei criteri adottati per la valutazione
L’individuazione delle misure di prevenzione e diprotezione e dei dispositivi di protezione individuali
Il programma delle misure ritenute opportune per garantireil miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
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Misure di prevenzioneMisure di prevenzioneMisure di prevenzioneMisure di prevenzione
Misure organizzativo-gestionali e di tipo tecnico che
determinano la riduzione della probabilità di
accadimento (P) di un evento dannoso
Esempio: evitare di alimentare le apparecchiature
elettriche tramite prolunghe riduce la probabilità di
accadimento di cadere a causa di inciampo
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Misure di protezioneMisure di protezioneMisure di protezioneMisure di protezione
Misure tecniche che determinano la riduzione della
gravità e dell’intensità degli effetti dannosi (M)
Esempio: installare un sistema di aspirazione forzata
sopra ad una macchina che produce sostanze
aerodisperse che creano danni alla salute di
lavoratori ne riduce la quantità presente
nell’ambiente.
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Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione individualeindividualeindividualeindividuale
Quando i rischi non possono essere evitati o ridotti dalle misure di prevenzione e protezione o da mezzi di
protezione collettiva è d’obbligo l’uso dei Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
Attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro
Esempio: Gli Addetti alle cucine utilizzano i guanti di protezione termica , le educatrici di asilo Nido i guanti in lattice monouso etc..
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Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e protezioneprotezioneprotezioneprotezione
Altri esempi
Esempio: effettuare un’adeguata manutenzione su tutte le apparecchiature e attrezzature elettriche secondo le disposizione di legge e le indicazioni del costruttore esposte nel libretto di manutenzione ed uso è una misura di ……………perchè……….
Esempio: installare dei dispositivi oscuranti a protezione di vetrate poste all’esposizione del sole è una misura di ............. Perché ………
Esempio: installare una porta Resistente al fuoco,al fumo e al calore (REI) a separazione tra la cucina di un asilo nido ed il locale mensa è una misura di ……………. Perché …………………
Esempio: installare cartello indicante “attenzione pericolo urto del capo” presso un architrave basso è una misura di …………… perchè……..
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La segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezzaDecreto Legislativo 81/2008 Titolo VDecreto Legislativo 81/2008 Titolo VDecreto Legislativo 81/2008 Titolo VDecreto Legislativo 81/2008 Titolo VIl decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici
Si divide in:
Cartelli di divieto
Cartelli di avvertimento
Cartelli di prescrizione (obbligo)
Cartelli di salvataggio
Cartelli per le attrezzature antincendio