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Rapporto Pension Forum sulla Previdenza Complementare 2007 Milano, giugno 2008 Copyright Carefin, Università Bocconi

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RAPPORTO PENSION FORUM SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

2007

Il rapporto è il risultato dell'attività svolta da un gruppo di lavoro composto da Stefania Buonanno, Aurelio D. Candian, Patrizia Contaldo, Angelo Contrino, Maurizio Del Conte, Claudio Fiorentino, Gianfranco Forte, Enrico Giuliano, Giulia Lilli, Federica Miglietta, Giacomo Nocera, Leonardo Paci, Sergio Paci, Simona Palone, Agostino Pernice, Veronica Petrone, Luigi Schifitto, Federico Spiniello, Francesco Vallacqua

11 giugno 2008

CAREFIN – Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi

Divisione Pensions & Insurance

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CAREFIN RESEARCH REPORT I

INDICE 1. POLICY E REGOLE 11.1 Le scelte di politica legislativa e i vari livelli nel Welfare Italiano 11.2 Riforma della previdenza complementare, “geometrie variabili” e ruolo

degli Enti di previdenza obbligatoria 2

1.3 Il rinnovato problema dell’inquadramento costituzionale della previdenza complementare: l’articolo 38 della costituzione. Previdenza complementare aggiuntiva e sostitutiva

3

1.4 Limiti di investimento e questioni giuridiche connesse a scelte di investimento più flessibili

5

1.5 Il ruolo del gruppo e l’autonomia del gestore finanziario e della banca depositaria

7

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 252 DEL 2005 E IL SUO

COMPLETAMENTO 9

2.1 Profili problematici di diritto sindacale degli accordi collettivi aziendali 92.2 Il progetto esemplificativo 132.3 La revisione della disciplina dei limiti agli investimenti dei fondi pensione 172.4 La MIFID e le prospettive di riforma della disciplina dei conflitti di

interesse nella previdenza complementare 25

2.5 Le prestazioni pensionistiche complementari in capitale e in rendita 292.6 La distribuzione e la raccolta delle adesioni: lo schema di regolamento

Covip 40

2.7 Evoluzione della disciplina sul TFR 452.8 La comunicazione nella previdenza complementare 512.9 I fondi chiusi dei dipendenti pubblici 56 3. LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 673.1 Un quadro d’insieme 673.2 I fondi chiusi 693.3 I fondi pensione aperti 823.4 Le polizze individuali pensionistiche 943.5 Previdenza complementare e investimenti socialmente responsabili 104 4. NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA

COMPLEMENTARE 107

APPENDICE 118

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CAREFIN RESEARCH REPORT 1

1. POLICY E REGOLE

1.1 Le scelte di politica legislativa e i vari livelli nel Welfare Italiano

È, ben noto come il tema della previdenza sia oggi all’ordine del giorno nell’agone delle scelte più acuminate di tipo politico nel nostro ed in altri paesi europei. Nel contesto europeo, infatti, sono state, ormai, ampiamente verbalizzate le preoccupazioni circa la tendenziale minore copertura delle pensioni erogate dal sistema pubblico in quanto tutti i regimi di pensione in Europa si trovano di fronte al problema della sostenibilità della spesa pensionistica. E’ parimenti noto come la risposta a tale problema non si trovi limitandosi a riformare il sistema di previdenza obbligatoria, in quanto occorre, anche, introdurre varie articolazioni nelle quali si dovrebbe fondare un sistema previdenziale moderno.

Infatti come emerge nei modelli collaudati in altri paesi europei, il sistema che permette l’erogazione di un trattamento pensionistico nel periodo successivo a quello in cui il soggetto cessa la propria attività lavorativa viene costituito da tre livelli (o pilastri) nei quali operano istituzioni e strutture giuridiche diverse. Il primo livello consiste nel sistema pubblico finalizzato ad un trattamento pensionistico di base. Il secondo livello si identifica nella previdenza complementare di tipo collettivo che mediante i fondi pensione garantisce una copertura, con funzioni complementari, e quindi aggiuntive, rispetto a quella fornita dal sistema pubblico. Il terzo livello si identifica nella previdenza complementare di tipo individuale. Le specifiche finalità previdenziali della previdenza complementare di tipo individuale dipendono, nei vari modelli, dagli obbiettivi raggiunti nei primi due livelli e dalle caratteristiche dei contratti impiegati, dalle scelte di politici, come nella nostra esperienza giuridica dove la disciplina legale tende ad uniformare ed equiparare le forma di previdenza complementare collettiva e individuale, rendendo, quindi, assai labile la distinzione tra il secondo livello previdenziale ed il terzo.

Questi diversi livelli, se hanno indubbiamente funzioni e strutture diversificate, convergono, tuttavia verso un fine (previdenziale) generale e comune. Di conseguenza debbono essere ricondotti ad alcune impostazioni di base comuni le quali sono poi necessarie per definire i confini e l’operatività di ciascuno dei livelli. In un’ottica funzionale si intende per previdenza complementare quella che ha il compito di realizzare, in correlazione con la previdenza obbligatoria gli scopi fissati dall’art. 38, comma 2, della Costituzione. In realtà il tema sarebbe assai più complesso e frastagliato evocando la diversità di fini tra i due livelli che non può essere appiattita da una comune funzione di accumulazione di risorse nonché le dimensioni ormai extra nazionali del fenomeno che rendono più instabile e difficile da definire il rapporto tra i vari sistemi di previdenza obbligatoria e quello complementare. Ai presenti fini è sufficiente assumere la nozione dianzi evidenziata sottolineando al contempo che la capacità connotativa del sistema dipende, naturalmente, dalle notazioni giuridiche che si pongono circa il rapporto tra previdenza obbligatoria e complementare.

Riguardo ai tratti qualificanti della correlazione fra il primo livello e il secondo livello va sottolineato che gli eventi garantiti e protetti nell’ambito del primo livello trovano protezione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 2

(anche se in misura che può essere diversa) nel contesto della previdenza complementare.

Si ha comunque l’impressione che con la disciplina relativa al TFR vi sia un “avvicinamento” tra un sistema obbligatorio e un sistema che ha trovato un “correttivo” alla sua natura volontaria. E’ vero che si continua a discutere circa il potere di rendere reversibili le decisioni effettuate in tema di tfr in un contesto di regole già stabilizzate (ad esempio, fondo tesoreria e flussi tra imprese, Inps e fondi) ma è altrettanto indubbio che forse sarebbe auspicabile valutare, almeno sul piano teorico, la possibilità che il sistema della previdenza complementare possa avere, anche parzialmente, un suo connotato obbligatorio. Colpisce, infatti, che tale possibilità non venga presa in considerazione nemmeno come possibile modello di studio.

1.2 Riforma della previdenza complementare, “geometrie variabili” e ruolo degli Enti di previdenza obbligatoria

Nei precedenti Rapporti si è sempre evocato un delicato problema delle scelte di policy in materia di previdenza complementare. Ci si riferisce all’indubbia variabilità ed eclettismo delle diverse figure che “popolano” il sistema della previdenza complementare, sia per quanto riguarda i tipi di fondi pensione sia per quanto riguarda le tipologie delle forme previdenziali.

Tale architettura risulta ulteriormente complicata dalle previsioni legislative che attribuiscono all’INPS un duplice ruolo. Da un lato, l’INPS si configura quale collettore di adesioni residuali dei flussi maturandi di TFR tacitamente conferiti, essendosi per tale via resasi necessaria la creazione di un apposita posta di patrimonio autonomo e separato da gestire a capitalizzazione.

Tale scelta palesa una criticità intrinseca nella commistione tra sistemi gestionali tra loro assai differenti, all’interno di un medesimo ente e, cioè, di quello a ripartizione con quello a capitalizzazione. Inoltre, se il processo non venisse adeguatamente monitorato, si potrebbero generare dei costi impliciti che inevitabilmente potrebbero “scaricarsi” sulla fiscalità generale. Dall’altro lato, all’INPS viene attribuito il ruolo di fungere da collettore del TFR “aziendale” per destinarne la finalità retributiva al soddisfacimento di interessi metaprevidenziali e di carattere marcatamente economico-finanziario.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 3

1.3 Il rinnovato problema dell’inquadramento costituzionale della previdenza complementare: l’articolo 38 della costituzione. Previdenza complementare aggiuntiva o sostitutiva?

Le recenti modifiche introdotte con la riforma che ha investito il settore previdenziale corrispondono ad un preciso giudizio di valore sul ruolo che deve assumere la previdenza complementare in uno Stato sociale chiamato a garantire ai soggetti, in effettive condizioni di bisogno, la liberazione dallo stesso, attraverso interventi di solidarietà mirata e graduata. È proprio in questa ottica che l’ordinamento ha disegnato un sistema costituito da una serie di livelli che toccano differenti tipologie di bisogni socialmente rilevanti:

1. i bisogni soggettivamente esistenti e oggettivamente accertati al c.d. “minimo vitale”, di cui al 1° comma dell’art. 38 Cost., riferiti e riferibili a tutti i cittadini;

2. i bisogni soggettivamente esistenti e oggettivamente accertati per un’esistenza libera e dignitosa, di cui al 2° comma dell’art. 38 Cost., riferiti e riferibili a tutti i lavoratori;

3. i bisogni presunti al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l’occupazione, anch’essi rinvenibili nel 2° comma dell’art. 38. Questi tre differenti livelli sono stati in passato occupati dalla previdenza pubblica anche laddove questa occupazione non era effettiva, il sistema si adoperava comunque per ridurre la propria presenza nel terzo livello, reputando che i bisogni di questa area fossero affidati all’iniziativa individuale/ collettiva. Ne consegue, in quest’ottica, che da sempre la previdenza complementare è stata chiamata ad occupare in via graduale la sfera relativa al terzo livello lasciata libera dalla previdenza pubblica. In sostanza la previdenza complementare, secondo la lettura che l’ordinamento vigente dà del disegno costituzionale, viene in parte a sostituirsi ai compiti specifici della previdenza pubblica, proprio in ragione della dichiarata non necessarietà per quest’ultima di soddisfare a lungo dei bisogni tipici cui è stata, in passato, preposta. Sta di fatto che, nel momento in cui l’ordinamento stesso opera una scelta in merito a quelli che sono i bisogni da soddisfare in via principale, esso esplicita un giudizio sulla valenza sociale dei singoli bisogni. Questo significa che l’ordinamento considera comunque meritevoli di tutela tali bisogni (che rimangono, pertanto socialmente rilevanti), non potendo in ogni caso riuscire ad adoperarsi per il loro soddisfacimento in assenza delle disponibilità di mezzi e risorse e quanto alle modalità relative alla loro realizzazione. Da qui discende per l’ordinamento l’esigenza di non abbandonare la “tutela” dei bisogni socialmente rilevanti laddove non appare più opportuna una totale soddisfazione diretta da parte dello Stato di tali bisogni, restando in vita l’esigenza di perseguire quelle iniziative funzionalmente finalizzate alla realizzazione degli stessi. Si intuisce così, date tali premesse, la differenza tra previdenza privata e previdenza complementare. Infatti mentre la prima insiste sull’intera gamma di bisogni individuali e collettivi di tutti i cittadini, la seconda insiste, invece, sull’area residuale dei bisogni socialmente rilevanti che, per carenza di risorse e/o per scelte di politica socio-economica, non si ritiene opportuno che nel momento attuale siano soddisfatti direttamente dallo Stato. In sostanza, mentre la previdenza privata trova il suo riferimento esclusivamente nel 5° comma dell’art. 38, la previdenza complementare appare riferita al combinato disposto del 2° e 5° comma dell’art. 38. Da qui discende la

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CAREFIN RESEARCH REPORT 4

necessità per la seconda di una regolamentazione ex lege che assicuri, anche attraverso la vigilanza e il controllo pubblico, la realizzazione di quei bisogni socialmente rilevanti, per cui tale forma di previdenza viene ad essere promossa e protetta. In questa prospettiva ne discende che la distinzione tra previdenza pubblica e previdenza complementare non può ricondurre alla diversità dell’ambito e all’intensità di tutela, giustificata non da un differente fondamento, ma dalle differenti modalità in cui l’ordinamento ha valutato i bisogni socialmente rilevanti e, conseguentemente, ha operato per la loro realizzazione. Una conseguenza diretta di tale definizione è l’esclusione dall’alveo della previdenza complementare di tutte quelle iniziative che siano prive delle caratteristiche essenziali della mutualità collettiva. L’elemento comune a tutti i sistemi di previdenza complementare risiede, infatti, nell’avere come scopo la realizzazione di una solidarietà collettiva finalizzata al soddisfacimento di quelle situazioni di bisogno socialmente rilevanti per gli associati. In ultima analisi, quindi, la differenziazione tra previdenza complementare e previdenza privata è segnato dalla necessità per la prima dell’esistenza di due requisiti: a) la riferibilità dell’iniziativa alla mutualità collettiva, b) la riferibilità dell’iniziativa stessa ad un bisogno, già identificato dall’ordinamento o comunque identificabile, come socialmente rilevante. Orbene alla luce di tale biforcazione si discute anche su un ruolo differente che la previdenza complementare espleta nell’ambito del nostro ordinamento. Vale a dire se la stessa può assumere anche una differente valenza ed essere qualificata come previdenza complementare “aggiuntiva” o “sostitutiva” rispetto alla funzione tipica che viene assolta dal sistema pubblico. Sulla scia di tale impostazione vanno citate due differenti sentenze della Corte Costituzionale, rispettivamente la sentenza del 28 luglio 2000 n. 393 e quella del 27 luglio 2001 n. 319, le quali hanno cercato, seppur in maniera succinta, di porre una soluzione a tale gravoso interrogativo. Con riferimento alla sentenza del 2000 la Corte Costituzionale, stabilì, in relazione alla valenza giuridica che la previdenza complementare assume nell’ambito del nostro ordinamento che: “l’autonomia sindacale non esclude la configurabilità di limiti legali, potendo essa venire compressa o, addirittura, annullata, nei suoi esiti concreti, non solo quando introduca un trattamento deteriore, rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali. Nella specie, una volta riconosciuto che il comma 3 dell’art. 59 della legge n. 449 del 1997, si pone come espressione della tendenza, ormai radicata nell’ordinamento, ad assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere in collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli scopi annunciati dall’art. 38, comma 2, della Cost., trovano giustificazione i limiti e i vincoli addotti dal legislatore alla negoziazione sindacale, per quanto attiene, segnatamente, alla disciplina dell’accesso ai relativi trattamenti”.

Nell’avvalorare ulteriormente tale impostazione la Corte Costituzionale si pronuncerà, di là a breve, con un’ulteriore sentenza (quella del 27 luglio 2001 n. 319) e, con riferimento ad una questione di costituzionalità, statuirà che: “la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall’assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell’alveo dell’art. 38, comma 2, Cost. secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare e quella obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico. L’autonomia negoziale e la libertà di iniziativa privata devono comunque cedere di fronte ad interessi di ordine superiore, economici e sociali che assumono rilievo a livello costituzionale” .

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CAREFIN RESEARCH REPORT 5

Dalle sentenze in esame si può facilmente dedurre come in linea di principio il comma 5 dell’art. 38 intende pienamente garantire il collocamento della previdenza complementare all’interno di una complessiva struttura diretta ad attuare la garanzia di cui all’art. 38, comma 2, Cost. Ciò si ricava dalla evidente congiunzione funzionale istituita tra la previdenza di base ed i nuovi regimi di previdenza complementare, in forza di vari disposizioni, le quali, proprio in ragione dell’intendimento di fondo di realizzare il collegamento funzionale suddetto, fissano rigorosi e specifici limiti all’ambito soggettivo, all’assetto funzionale ed organizzativo, agli eventi protetti nonché al regime delle prestazioni. Appare, tuttavia, contraddire la tesi del D.lgs 252/2005 come norma di esclusiva attuazione dell’art. 38, comma 2, Cost. il carattere facoltativo della istituzione di regimi pensionistici complementari e, soprattutto dall’adesione individuale agli stessi; mentre appare confermare la tesi suddetta, l’insistenza di un rapporto reciprocamente condizionato tra i rapporti intercorrenti tra le prestazioni pensionistiche complementari e quelli delle prestazioni di base.

1.4 Limiti di investimento e questioni giuridiche connesse a scelte di investimento più flessibili

Le disposizioni normative attualmente vigenti in materia di conflitti di interesse per i fondi pensione sono direttamente contenute nel Decreto Ministeriale 703/1996. Va preliminarmente evidenziato come il D.lgs 28/2007, nel dare attuazione alla direttiva 2003/41/CE (c.d. Direttiva EPAP) relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ha modificato il D.lgs 252/2005 ed in particolare l’art. 6, comma 5-bis. Nella sua nuova formulazione l’articolo in commento ha nello specifico previsto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Covip, siano individuati:

1. “le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

2. i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

3. le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento”.

Date queste premesse è evidente come la disciplina relativa al D.M. 703/96 risenta inevitabilmente del tempo trascorso e necessiti di un aggiornamento alle novità che hanno caratterizzato l’evoluzione dei mercati. Sarebbe, di conseguenza, auspicabile una revisione della direttiva in commento soprattutto al fine di adeguarla ai nuovi principi previsti nella direttiva Epap.

Dei vari principi enunciati dalla direttiva si sottolineano i seguenti:

l’art. 18 della direttiva Epap è intervenuto prescrivendo per i fondi pensione l’adozione,

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CAREFIN RESEARCH REPORT 6

nell’investimento, del principio della “persona prudente” e di una serie di regole generali, tra cui alcune di tipo quantitativo. La previsione di limiti quantitativi e la necessità di indicare il benchmark, può costituire un sistema di restrizioni relativamente semplice da osservare. Ma occorre valutare se ciò non favorisca un atteggiamento imitativo tra fondi pensione e la tendenza a non discostarsi eccessivamente l’uno dall’altro nelle scelte, dall’altro rende ancora timido il processo di diversificazione degli investimenti. Il basso ricorso a investimenti pur consentiti dalla normativa, quali quelli di tipo immobiliare, o in altre classi di attività poco correlate con i mercati finanziari, come ad esempio il private equity, segnala la difficoltà dei fondi pensione ad ampliare l’universo investibile.

Obiettivo degli studiosi e degli operatori di settore dovrebbe essere

1. di valutare in cosa si sostanzia il principio della “persona prudente”,

2. in che misura si debba discostare da un approccio di tipo prevalentemente quantitativo, in che misura l’efficiente gestione possa essere meglio perseguita e rivedendo l’impianto attuale e adottando un modello che responsabilizzi maggiormente i fondi pensione affidando loro un ruolo più attivo nel controllo dei rischi. L’adozione di questo approccio richiederebbe un adeguamento delle caratteristiche organizzative dei fondi pensione (risorse umane, tecnologia, sistema informativo,…). Per i fondi chiusi le possibili articolazioni sono le seguenti:

Soluzione interna: adozione di adeguate strutture di controllo del rischio . Le criticità di tale soluzione sono da rinvenire:

− nell’aumento degli oneri amministrativi che colpirebbe in misura maggiore le forme pensionistiche di dimensioni più ridotte in termini di numero di aderenti e di patrimonio gestito

− nel prevedere uno SLA che renda compatibile il modello del gestore con quello del fondo anche in termini di flussi informativi .

− nel collegamento con la funzione di controllo interno

Soluzione esterna: scelta del gestore con le strutture più adeguate; scelta di un advisor che aiuti il fondo nella scelta. Le criticità di tale soluzione sono da rinvenire:

− nella necessità di farsi aiutare da un advisor che faciliti il fondo nella scelta.

− nella valutazione della responsabilità del CDA nella scelta dell’advisor

Nei fondi aperti e nei pip occorre enfatizzare la valorizzazione dei compiti del Responsabile in relazione al controllo sulla adozione e rispetto degli strumenti di controllo del rischio:

in base all’art. 6 schema di regolamento Covip egli effettua infatti controlli sulla gestione e il monitoraggio dei rischi:

1. controlla che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati

2. controlla che i rischi siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento

Occorre infine valutare se in luogo del solo obbligo di indicare un parametro oggettivo e

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CAREFIN RESEARCH REPORT 7

confrontabile (benchmark) per la verifica dei risultati della gestione si potrebbe richiedere l’adozione di un modello e di parametri di monitoraggio del Rischio, nonché di valutare la condivisibilità di un modello di vigilanza secondo il quale da un lato la Covip individua un insieme di strumenti di monitoraggio del rischio ammissibili e dall’altro lato le forme pensionistiche mantengono la possibilità di chiedere la validazione di ulteriori strumenti.

1.5. Il ruolo del gruppo e l’autonomia del gestore finanziario e della banca depositaria

Una delle questioni di attualità all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 252/2005 sulla riforma della previdenza complementare è certamente il ruolo che assumono i grossi gruppi bancari e/o assicurativi in tale panorama. In particolare, si rileva dalla prassi negoziale come da molti anni determinati soggetti giuridici si siano specializzati nel “gestire” sia in qualità di Banca depositaria, sia in qualità di gestore finanziario.

A questa prassi si è accompagnata nella realtà del mercato della società europea il fenomeno, complice la globalizzazione, dell’emersione di gruppi societari, di società controllate ovvero collegate.

Nell’ottica giuridica del Diritto della Previdenza complementare risulta assai viva l’esigenza di comprendere anche per via ermeneutica se in riferimento al disposto dell’art. 7 D.lgs. n. 252/05, il quale impone di tenere distinti gestore del Fondo pensione e banca depositaria, sia o meno legittima l’attribuzione dei due compiti rispettivamente ad una società di gestione e ad una banca facenti parte dello stesso gruppo societario.

La scelta di policy per cui si richiede che la banca depositaria e il gestore finanziario (del patrimonio del fondo pensione) siano soggetti distinti compare nell’art. 6 bis del D.lgs 124/93 ed è attualmente “confermato” nell’art.7 del D.lgs 252/05.

È evidente che alla base della disposizione normativa è insita la preoccupazione di evitare situazioni di conflitto di interessi fra gestore e banca depositaria, situazioni che almeno potenzialmente si configurano in presenza del potere di direzione e coordinamento spettante alla capogruppo ex art. 2497 c.c. nei confronti delle diverse componenti dell’aggregato societario.

Tuttavia la distinzione tra banca depositaria e gestore finanziario potrebbe essere ritenuta cautela sufficiente. È vero che vi sarebbe un’autonomia dei singoli soggetti il che attenuerebbe i rischi derivanti dal fatto che i due distinti soggetti appartengano ad un medesimo gruppo. In merito a tale connotato e cioè alla “distinzione” dei due soggetti contemplata dalla norma legale va rammentato quanto previsto dalla COVIP nello schema di statuto dei fondi pensione negoziali. Infatti al quinto comma dell’art. 28 si sottolinea che “lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del fondo è incompatibile con l’incarico di banca depositaria”.

Tale dizione pare “veicolare” una impostazione che pare più radicale di quella delineata nell’art. 7 del D.lgs. n. 252/2005. La distinzione tra le due funzioni pare orientata ad una pregressa incompatibilità dei due incarichi il che va, naturalmente, al di là della necessità di

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CAREFIN RESEARCH REPORT 8

tenere distinte, (al fine di non confonderle o sovrapporle) le funzioni di banca depositaria e di gestore finanziario. Si ha l’impressione che tale previsione di COVIP possa permanere pur sempre nell’alveo della disciplina dell’art. 7 in quanto l’incompatibilità potrebbe tradursi nella necessità per il fondo di munirsi di due soggetti (banca depositaria e gestore finanziario) giuridicamente autonomi e distinti anche se la presenza di due entità tra di loro incompatibili nello stesso gruppo comporterebbe, quanto meno, che la direzione e il coordinamento della capo-gruppo tenga conto dell’asserita incompatibilità tra le due funzioni evitando correlazioni tra di esse nell’interesse del Gruppo.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 9

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 252 DEL 2005 E IL SUO COMPLETAMENTO

2.1 Profili problematici di diritto sindacale degli accordi collettivi aziendali

2.1.1 Gli accordi collettivi costitutivi di fondi aperti e l’interpretazione della normativa di riferimento

Fra le altre fonti costitutive delle forme pensionistiche complementari, l’art. 3 del D.lgs. 252 del 2005, alla lettera a), indica i “contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro”.

L’art. 12, comma 2, dello steso D.lgs, precisa, poi, che “Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.”

Sotto un diverso profilo, l’art. 8, comma 7, lett. b), stabilisce che “Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale (…).”

Con riferimento a tal disposizioni normative, un delicato problema di diritto sindacale si pone in relazione alla prassi, largamente diffusa fra gli operatori, di stipulare “accordi aziendali” per l’adesione collettiva a forme di previdenza complementare alla previdenza obbligatoria, nella forma dei fondi pensione aperti.

Tali accordi, infatti, si realizzano bensì a livello collettivo - nel senso che di essi sono parti contraenti l’azienda ed una pluralità dei lavoratori - ma non sono frutto della contrattazione collettiva aziendale di matrice sindacale.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 10

Nella pratica, l’azienda solitamente predispone un testo contrattuale che, facendo espresso riferimento alle disposizioni del D.lgs. 252/05 sopra citate, prevede l’adesione dei lavoratori al fondo mediante loro sottoscrizione e consegna alla stessa azienda del contratto e di una allegato modulo di iscrizione. Nello stesso contratto viene precisato che l’adesione al fondo possa avvenire anche con conferimento tacito del TFR maturando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 7, lett. b) del D.lgs. 252/05, qualora, nel termine di sei mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore non abbia conferito l’intero importo del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta o abbia manifestato per iscritto la volontà di mantenerlo presso l’azienda.

Al fine di valutare la validità di tali accordi e la loro compatibilità con i principi di diritto sindacale stabiliti dallo Statuto dei lavoratori, è necessario innanzitutto verificare se il testo normativo, laddove parla di “contratti e accordi collettivi, anche aziendali”, utilizzi questi termini in senso stretto oppure in una accezione più ampia e generica. E’ chiaro, infatti, che solo nel secondo caso la prassi sopra richiamata degli accordi aziendali di adesione potrà essere considerata legittima.

Per dare risposta al quesito posto, è necessario valutare sia il tenore letterale, ma anche il profilo sistematico e la ratio legis della norma in questione.

2.1.1.1 La invalidità degli accordi in una interpretazione “sindacalmente orientata”

Va detto subito che, se si ricostruisse la ratio legis della norma alla luce dei numerosi richiami che essa fa al ruolo del sindacato nella architettura complessiva della nuova previdenza complementare, si sarebbe portati a concludere per la inadeguatezza di un semplice accordo fra l’impresa e una pluralità di lavoratori a costituire un fondo aperto.

Infatti, l’intero impianto legislativo della previdenza complementare ha, come linea costante, il coinvolgimento del sindacato quale garante delle scelte dei lavoratori in una materia così delicata come quella delle pensioni.

Nella impostazione di fondo della riforma, la libertà individuale di disporre del trattamento pensionistico è stata temperata dal controllo sindacale, nella sua funzione di organismo costituzionalmente delegato a meglio rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori.

In tale prospettiva, dunque, parrebbe quantomeno eccentrico l’uso, da parte del legislatore, dei termini “contratti o accordi collettivi, anche aziendali” deprivati della loro ordinaria fonte sindacale.

Se l’esito interpretativo dovesse essere questo, la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe di duplice ordine: da un lato, infatti, non si potrebbe che negare validità agli “accordi aziendali” non sindacali di costituzione dei fondi previdenziali aperti; dall’altro lato, tali accordi, scavalcando di fatto prerogative esclusive delle rappresentanze sindacali in azienda, potrebbero configurarsi alla stregua di condotta antisindacale tenuta dall’impresa che tali accordi avesse sottoscritto, con esposizione della stessa al rischio del procedimento di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

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2.1.1.2. La validità degli accordi nella interpretazione testuale e sistematica

Tuttavia, l’ipotesi interpretativa sopra formulata non tiene conto della informalità del diritto sindacale e degli incerti confini dei suoi istituti fondamentali.

In particolare, pur essendo nominato in più parti del nostro ordinamento, il contratto collettivo di lavoro post-corporativo non ha ricevuto una specifica definizione ed una propria disciplina legale, tanto che esso non può neppure dirsi, in senso stretto, un contratto tipico.

Questa peculiare caratteristica del contratto collettivo di lavoro fa sì che esso non sia di per sé richiamabile ogni volta in cui il legislatore utilizza il termine “accordo o contratto collettivo”. Ciò implica che, nel nostro ordinamento, possano ben coesistere differenti significati del termine “accordo collettivo” o “contratto collettivo” e che, al fine di limitare il significato di tali termini al concetto di contratto collettivo di lavoro, è necessario un evidente riferimento ad esso da parte della legge. Tale riferimento può esplicitarsi o attraverso una espressa indicazione testuale o, implicitamente, mediante una collocazione del termine in un contesto non equivocabile.

Orbene, il ricordato disposto normativo contenuto nell’art. 3, lett. a), del D.lgs. 252/05 non sembra condurre inequivocabilmente a ritenere che il legislatore abbia, in tale contesto, voluto riferirsi al contratto collettivo di lavoro e, particolarmente, a quello aziendale.

In realtà, non ci sono elementi decisivi in grado di escludere il riferimento fatto dal legislatore ai “contratti e accordi collettivi, anche aziendali” di cui all’art. 3, lett. a), o al “diverso accordo aziendale” di cui all’art. 8, comma 7, lett. b), punto 1), anche ad accordi non sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali, quali sono, per l’appunto, i contratti di adesione ai fondi frequentemente sottoscritti da imprese e gruppi di dipendenti. Pertanto, in mancanza di una chiara indicazione normativa che riconduca la fattispecie in esame al contratto collettivo di lavoro, deve farsi ricorso alla interpretazione letterale della norma: e la formulazione del dato testuale appare, in realtà, compatibile con ogni genere di accordo a pluralità soggettiva, ivi compresi quelli più volte richiamati e ampiamente diffusi nella prassi.

2.1.2 La fase operativa fra correttezza delle relazioni sindacali e tecnica contrattuale

Per quanto possa essere persuasiva l’interpretazione testuale e sistematica della normativa in esame, secondo la quale si dovrebbe ritenere valida la stipulazione di accordi plurisoggettivi non sindacali di adesione ai fondi pensione aperti, è necessario sottolineare che la astratta validità di tali accordi non mette al riparo, di per sé, dalla configurabilità di una condotta antisindacale della azienda, allorquando questa eluda, nei fatti, i generali obblighi di informazione e di corretta gestione delle relazioni sindacali.

Per questo motivo, pare opportuna l’effettuazione di una adeguata informativa nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali su tutti gli accordi collettivi di adesione che l’impresa

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intende proporre ai lavoratori. A questo scopo, è utile che l’azienda indirizzi alle rappresentanze sindacali unitarie un formale invito a partecipare agli incontri aziendali che abbiano ad oggetto la proposta di adesione ai fondi aperti.

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2.2 Il progetto esemplificativo

Con deliberazione del 31 gennaio 2008 la Covip ha definito le regole per la presentazione del progetto esemplificativo, completando il quadro normativo secondario relativo alla nota informativa con l’obiettivo di fornire importanti elementi conoscitivi per effettuare una scelta consapevole in tema di previdenza complementare.

Si sono definite le regole per rappresentare in prospettiva la posizione individuale maturata e la rendita coinvolgendo idealmente varie tipologie di interessati, in particolare chi:

- è alla ricerca di varie alternative e che simula certe prestazioni in un motore di calcolo reso disponibile nel sito web della forma pensionistica ,

- si trova in fase pre contrattuale e riceve la nota informativa, di cui il progetto è parte integrante (Progetto esemplificativo standardizzato),

- è iscritto ad una forma pensionistica e riceve periodicamente informazioni prospettiche sulla base della propria posizione (Progetto esemplificativo personalizzato).

In tutte le ipotesi ricordate sono definite le regole da utilizzare per le stime, più stringenti nell’ipotesi del progetto semplificativo (sia standard sia personalizzato ) e più flessibili nel caso di simulazioni con il motore di ricerca nel sito web, data la loro diversa natura. Le ipotesi più significative adottate dalla Covip con riferimento al Progetto semplificativo nella fase di accumulo sono le seguenti:

- Tasso di crescita della contribuzione/ retribuzione dell’1% in termini reali.

- Tasso annuo atteso di inflazione pari al 2%.

- Tasso atteso di rendimento obbligazionario 2% reale (al lordo dei costi e della tassazione)

- Tasso atteso di rendimento azionario 4% reale (al lordo dei costi e della tassazione).

Emerge con evidenza la necessità di conciliare esigenze di comparabilità, semplificazione e significatività dei parametri ed è da apprezzare l’intento di definire una metodologia semplificata che potrà essere migliorata con l’esperienza, nella consapevolezza che presenta alcuni profili di potenziali distorsioni.

Gli importi sono espressi in termini reali in modo da migliorare la confrontabilità delle prestazioni, in termini di potere d’acquisto con il presente.L’adozione di un unico tasso di crescita esclude di considerare profili di carriera che seguono dinamiche differenziate.

Per avere maggiore chiarezza sull’impatto che nelle simulazioni di lungo periodo può avere il tasso di crescita del salario, è possibile isolarne l’impatto conducendo diverse simulazioni e modificando di volta in volta il livello di crescita della retribuzione. La simulazione effettuata si basa sui seguenti parametri:

reddito iniziale pari a 20.000 euro;

aderente con 28 anni di età, che inizia a contribuire a una forma di previdenza complementare, con pensionamento al 65° anno;

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tasso di crescita annuo del reddito reale variabile,

una quota destinata alla previdenza pari al 9% dello stipendio annuo lordo,

un rendimento dell’investimento previdenziale del 3,5% annuo reale, al netto di oneri di gestione.

Tabella 1

Impatto sul montante previdenziale a scadenza (65 anni) variando la percentuale di reddito lordo destinata all’investimento

Montante

previdenziale accumulato

Livello del salario reale al

pensionamento

Variazione del salario reale rispetto al caso di

crescita nulla del salario

Livello del salario nominale al

pensionamento

Tasso di crescita del salario

0% € 131.562 € 20.000 € 34.138 0,50% € 141.905 € 22.883 14,42% € 38.956

1% € 153.439 € 26.164 16,41% € 44.426 1,50% € 166.319 € 29.896 18,66% € 50.631

2% € 180.725 € 34.138 21,21% € 57.667 2,50% € 196.860 € 38.956 24,09% € 65.640

3% € 214.958 € 44.426 27,35% € 74.669 La Tabella evidenzia chiaramente come in termini di montante a scadenza, il peso della

crescita del salario sia rilevante. Ciò indica che l’impatto di profili di carriera differenziati può essere marcato e implicare risultati in alcuni casi poco realistici.

A parte la semplificazione di unici tassi di rendimento per tutte le obbligazioni e per tutte le categorie di azioni, particolare rilievo merita il mancato riferimento al livello di rischiosità dell’investimento. Al riguardo la Covip richiede che venga inserita nella rappresentazione del Progetto una apposita Avvertenza che nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza dei rendimenti conseguiti, che tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è l’investimento azionario relativo al profilo di rischio dell’aderente, e che il Progetto non tiene conto di tale variabilità. Va evidenziato che il profilo di rischio è riportato nella nota informativa, nella parte relativa alle informazioni sulla gestione, con riferimento ai dati storici . Consapevoli dell’importanza di questo profilo, in ottica di simulazione con il motore di ricerca nel sito web, come vedremo, le regole consentono un approfondimento del tema.

Terminata la fase di accumulo, il Progetto esemplificativo prevede il calcolo della prima rata di rendita effettuato applicando i coefficienti di conversione relativi alle seguenti ipotesi relative ad una rendita immediata vitalizia , senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale:

− basi demografiche: tavola di moltalità IPS55

− basi finanziarie: tasso tecnico pari a 0%

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− Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo.

− Qualora i coefficienti di conversione efettivamente utilizzati al momento dell’elaborazione del Progetto siano meno favorevoli, il calcolo va effettuato applicando i coefficienti propri della forma pensionistica.

L’adozione delle ricordate condizioni è condivisibile per consentire il confronto fra le varie ipotesi , eliminando l’effetto derivante dall’utilizzo di un diverso tasso tecnico nell’importo della rata iniziale e privilegiando quella per cui il livello iniziale è pù basso. E’ altresì valida per evitare l’influsso di diverse tavole di mortalità o di ineguali caricamenti nei casi in cui non esita un impegno contrattuale a mantenere fissi i coefficienti di conversione.

Quando esistono impegni contrattuali a mantenere “i coefficienti di conversione in rendita, la simulazione può essere effettuata sulla base delle condizioni applicate dalla forma pensionistica complementare, per le situazioni riguardate da detto impegno”. Tenuto conto del calcolo della rendita in fase iniziale, questa previsione potrebbe non essere in grado di consentire di tenere adeguatamente conto nel calcolo della rendita dell’impegno a mantenere gli stessi coefficienti nel tempo sui contributi versati, previsti ad esempio in un certo numero di PIP, che si impegnano a calcolarre eventuali nuovi coefficienti sui futuri contributi . Si pensi infatti ai casi in cui la forma pensionistica dovesse cambiare in futuro, in conseguenza di mutate e verificate condizioni demografiche, le tavole demografiche una o più volte nel corso del lungo periodo di durata del contratto. Quando non è previsto alcun impegno, il calcolo della rendita sarà effettuato sulla base dei coefficienti in vigore alla data finale della trasformazione del montante in rendita, riferiti a tutti i pagamenti di contributi effettuati nel periodo. Se invece sussiste l’impegno a mantenere i coefficienti per i premi versati, si utilizzano per il calcolo quelli in vigore nei rispetivi periodi, con vantagio non trascurabile nell’ipotesidi allungamento della durata della vita. Per attrarre l’attenzione su questo profilo potrebbe essere opportuno ipotizzare almeno una speciale Avvertenza , come previsto per altri profili peculiari del calcolo .

Oltre al Progetto esemplificativo si prevede che nel sito web della forma pensionistica dove sono pubblicati i documenti relativi alla previdenza complementare sia reso disponibile al pubblico un motore di ricerca per lo sviluppo del Progetto esemplificativo.

Tenuto conto delle finalità simulative, sono possibili modifiche della misura della contribuzione/retribuzione (non superiore al 3% reale) e del profilo di investimento.

Sono possibili due significative opzioni:

− Una rappresentazione del rischio connesso allinvestimento. In questo caso è previsto che ciò avvenga “ mediante l’indicazione di scenari alternativi, come scenario centrale dovrà essere utilizzato quallo definito dalle istruzioni Covip; gli altri scenari dovranno essere definiti in modo simmetrico rispetto a quest’ultimo; a tale scenario centrale dovrà essere data particolare evidenza, indicando che esso è quello corrispondente alle menzionate istruzioni”. La Covip chiarisce quindi che, qualora si stimi il rischio attraverso degli scenari di risultato, quello basato sulle ipotesi di base dovrà essere quello centrale, mentre quello ottimistico e pessimistico dovranno essere disposti simmetricamente rispetto ad esso.

Va tuttavia evidenziato che, nel caso di simulazione di lungo periodo, le ipotesi finanziarie “standard” di evoluzione dei prezzi degli asset implicano un cono di probabilità asimmetrico rispetto a uno scenario centrale, cioè diverso da quello previsto dalle disposizioni ricordate.

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− La stima del tasso di copertura atteso dal sistema di previdenza obbligatoria di appartenenza. Si tratta di un profilo di grande rilevanza nel definire il fabbisogno di previdenza complementare che completa il quadro delle scelte. Sarebbe auspicabile che tutte le forme pensionistiche utilizzassero questa opzione. Al fine di una più rigorosa rappresentazione della quota di pensione di base sarebbe altresì auspicabile che gli istituti previdenziali potessero rendere fruibili per l’intero sistema di previdenza complementare i loro calcoli in merito, come si ripropone la Covip in chiusura del documento sul Progetto esemplificativo.

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2.3 La revisione della disciplina dei limiti agli investimenti dei fondi pensione

Alla fine dello scorso anno il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha intrapreso un processo di revisione del D.M. 703/1996, che disciplina i limiti agli investimenti ed i conflitti di interesse nei fondi pensione. La suddetta revisione è apparsa necessaria per almeno due ordini di motivi:

- anzitutto il recepimento della Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (c.d. Epap), che ha modificato il d.lgs. 252/2005 nella definizione dei principi guida per l’emanazione della normativa secondaria in materia di limiti agli investimenti e di conflitti di interesse (cfr. art. 6, comma 5-bis del d.lgs. 252/2005);

- inoltre, l’obsolescenza cui è soggetta in particolare la materia della disciplina degli investimenti, dovuta alla costante innovazione dei prodotti finanziari, rende opportuno procedere all’aggiornamento (nonché al miglioramento) di alcuni aspetti della vigente normativa, trascorso oltre un decennio dalla sua emanazione.

Il processo di revisione ha preso avvio con la predisposizione di un documento di consultazione, che è stato sottoposto alla valutazione e alle osservazioni degli operatori interessati. In particolare, il documento è stato strutturato ponendo alcune domande sulle questioni in ordine alle quali il Dipartimento, nell’ottica dell’elaborazione di una disciplina che rispondesse alle esigenze dei soggetti interessati, ha ritenuto opportuno acquisire l’orientamento del mercato.

Il citato documento è caratterizzato da un mutamento di approccio rispetto a quello adottato dal D.M. 703/1996; recependo infatti la previsione dell’art. 18 della direttiva Epap, dell’adozione da parte dei fondi pensione del principio del “prudent man” unitamente ad alcune regole generali, viene proposta una nuova disciplina degli investimenti improntata ad un criterio di responsabilizzazione dei fondi pensione nella gestione delle risorse finanziarie in luogo della previsione di un elenco di attività detenibili e di relativi limiti quantitativi.

La nuova regolamentazione, pertanto, comporterebbe l’introduzione di un ampio ventaglio di attività finanziarie consentite, superando la precedente impostazione che prevedeva una elencazione di asset class, e la rimozione dei limiti quantitativi alle singole attività, fatta eccezione per quelli già stabiliti nella normativa di rango primario e nella direttiva Epap; d’altro canto, i fondi pensione, a fronte della maggior libertà nelle scelte in materia di gestione delle risorse, avrebbero l’onere di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata per il monitoraggio e la gestione del rischio di portafoglio.

Questo nuovo modello di regolamentazione degli investimenti dovrebbe realizzare l’obiettivo duplice di incrementare l’efficienza della gestione, consentendo un maggior grado di libertà nelle scelte gestionali, e di garantire la protezione del capitale, affidando ai fondi un ruolo più attivo nel controllo dei rischi.

Ad esito della consultazione, i soggetti interessati si sono espressi favorevolmente sia sulla opportunità di ampliare lo spettro di attività consentite, senza porre particolari preclusioni, stante la necessità che i fondi si muniscano di un assetto organizzativo per il monitoraggio del rischio

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adeguato, sia sull’inefficacia dei limiti quantitativi come strumento idoneo per assicurare un efficace contenimento dei rischi.

Ripercorrendo l’impostazione del D.M. 703/1996, il documento di consultazione è strutturato in singole sezioni, corrispondenti agli articoli del vigente decreto ministeriale, quali, per quanto qui interessa, i criteri di gestione (cfr. art. 2 del D.M. 703/1996), gli investimenti e le operazioni consentiti (cfr. art. 3), i limiti quantitativi (cfr. art. 4), i limiti agli strumenti derivati (cfr. art. 5), la gestione garantita (cfr. art. 6).

Come sopra accennato, una delle motivazioni alla base della revisione dell’attuale regolamentazione degli investimenti dei fondi pensione risiede nella necessità di migliorare, oltre che di aggiornare, la disciplina vigente. I principali profili di criticità possono essere così sintetizzati:

- anzitutto l’elencazione delle attività in cui i fondi possono investire risponde ad un approccio di tipo formale al contenimento dei rischi ed è soggetta a rapida obsolescenza, non consentendo peraltro di includere nell’ambito degli investimenti ammessi alcuni strumenti finanziari di più recente generazione, i quali potrebbero contribuire a migliorare l’efficienza del portafoglio;

- inoltre la limitazione alle aree geografiche degli stati dell’UE, USA, Canada e Giappone per individuare i mercati di riferimento per gli strumenti finanziari detenibili, da un lato fa sì che i fondi pensione non investano in mercati caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di volatilità dei prezzi, dall’altro limita le opportunità di investimento;

- analogamente, la limitazione degli emittenti agli stati o ai soggetti residenti in paesi OCSE non consente di beneficiare delle opportunità di rendimento offerte da strumenti finanziari emessi da alcuni paesi emergenti;

- infine, il limite del 20% alla detenzione di liquidità in alcuni casi appare problematico, come ad esempio per i comparti di investimento monetari.

2.3.1 I criteri di gestione

In linea con le previsioni della direttiva Epap, il documento di consultazione propone di richiamare tra i criteri di gestione il principio della “persona prudente” e le tre regole generali indicate dalla direttiva, quali:

- l’investimento delle attività nel miglior interesse degli aderenti e dei beneficiari;

- l’investimento delle attività in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

- la diversificazione delle attività per evitare un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni di rischio.

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Rispetto all’attuale regolamentazione, il documento propone di mantenere i criteri della efficiente gestione del portafoglio e del contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo; il criterio della massimizzazione dei rendimenti verrebbe invece ricompreso nel concetto di efficiente gestione mentre il criterio della diversificazione, sia degli investimenti che dei rischi, è contenuto nei principi della direttiva Epap che verrebbero richiamati.

Inoltre, sempre in linea con la direttiva Epap, viene proposto di inserire l’obbligo da parte del fondo pensione di investire le disponibilità in coerenza con la propria politica di investimento (previsione peraltro recepita al comma 5-quater del d.lgs. 252/2005).

Infine, in coerenza con il nuovo approccio, è proposto l’inserimento di una prescrizione generale di adeguatezza della struttura amministrativa, professionale e tecnica del fondo pensione per il monitoraggio e la gestione del rischio del portafoglio.

Uno dei punti ritenuti di maggior rilievo nel documento di consultazione riguarda la valutazione dell’opportunità di affiancare ai principi generali sulla gestione, l’obbligo di prevedere un parametro oggettivo e confrontabile per la verifica dei risultati della gestione, che nella prassi si è concretizzato nell’adozione di un benchmark. Come è noto, nell’attuale sistema tale parametro assume la duplice veste di strumento di trasparenza, che consente una valutazione ex post dei risultati della gestione, e di vincolo implicito alla rischiosità della gestione. Senza entrare nello spinoso ed annoso dibattito circa l’opportunità o meno dell’utilizzo del benchmark, il documento di consultazione propone di prevederne l’utilizzo per le tipologie di gestione per le quali esso è compatibile mentre, per le altre gestioni, il parametro potrebbe essere sostituito con modelli probabilistici di rendimento atteso (es. modelli VaR, etc.).

2.3.2 Investimenti ed operazioni consentiti

Come anticipato in premessa, l’impostazione utilizzata nel documento è volta al superamento dell’elencazione delle attività in cui possono essere investite le disponibilità dei fondi pensione, ritenuta non efficace ai fini del contenimento dei ricrei e dell’efficiente gestione. Pertanto, nell’individuazione delle attività detenibili viene proposto di ampliare la gamma di investimenti consentiti, prendendo a riferimento la regolamentazione adottata per gli OICR, ai quali è consentito un ampio spettro di investimenti, sintetizzabili negli strumenti finanziari, nei depositi bancari e nei mezzi di pagamento.

Con riguardo all’investimento in OICR, viene proposta l’introduzione di alcuni vincoli alla categoria degli OICR non armonizzati, senza tuttavia ridurre eccessivamente le possibilità di incrementare l’efficienza gestionale. E’ infine proposto il mantenimento del divieto di vendite allo scoperto, considerata l’alta rischiosità di questo tipo di operazioni e in linea con la regolamentazione degli OICR.

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2.3.3 I limiti agli investimenti

Le proposte del Dipartimento del Tesoro in materia di limiti sono volte alla eliminazione quanto più possibile dei limiti quantitativi, salvo quelli derivanti dalla normativa primaria e dalla direttiva Epap, accompagnando tale impostazione con la previsione di adeguati presidi di monitoraggio e di gestione del rischio da parte dei fondi pensione.

2.3.3.1 Limiti di concentrazione sugli emittenti

In coerenza con l’approccio enunciato, il documento di consultazione propone l’eliminazione dei limiti quantitativi contenuti nel D.M. 703/1996 (15% in strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo, differenziazione a seconda della negoziazione in mercati regolamentati o meno), in quanto ritenuti uno strumento non idoneo al contenimento del rischio, mantenendo comunque, in linea con la direttiva Epap, il vincolo generale di evitare investimenti in strumenti finanziari emessi da un unico emittente in misura tale da creare un’eccessiva concentrazione del rischio.

A tal fine, quindi, viene proposto di prendere in considerazione i limiti indicati nella direttiva stessa (5% per il singolo emittente e 10% per il gruppo), valutando l’esclusione da tale vincolo dei titoli di stato (chiedendo agli operatori di esprimersi in merito all’identificazione degli stati per i quali dovrebbe valere l’esenzione).

Sul punto, gli operatori consultati hanno concordato sul mantenimento di limiti di concentrazione, adottando le percentuali previste dalla direttiva Epap, prevedendo l’esclusione dal vincolo dei titoli di stato, indicando le aree da considerare (es.: area OCSE, stati UE, organismi internazionali).

2.3.3.2 Limiti agli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati

Il documento di consultazione propone l’eliminazione di ogni vincolo quantitativo per l’investimento in mercati regolamentati, sia dal punto di vista della collocazione geografica del mercato che dal punto di vista della provenienza geografica dell’emittente, in quanto i fondi pensione dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale e della possibilità di investire anche in paesi emergenti.

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Il D.M. 703/1996 considera i soli mercati regolamentati dell’UE, Stati Uniti, Canada e Giappone, come idonei a garantire un livello sufficiente di affidabilità e liquidità e quindi a contenere il rischio di investimento; pertanto l’investimento in strumenti negoziati negli altri mercati regolamentati è assimilato all’investimento in strumenti non negoziati in mercati regolamentati.

Il documento rappresenta la difficoltà di individuare mercati contraddistinti da un adeguato livello di affidabilità, nonché la rapida obsolescenza delle distinzioni eventualmente operate, che richiederebbe un frequente aggiornamento della normativa; inoltre, la direttiva europea sugli OICR (85/611/CEE) è flessibile nel demandare al regolamento del fondo la scelta dei mercati sui quali operare. Coerentemente con l’impostazione di fondo, è quindi ritenuto maggiormente efficace l’utilizzo di strumenti quali il VaR, o strumenti di monitoraggio del rischio analoghi, per contenere l’esposizione a mercati particolarmente volatili.

Gli operatori consultati si sono espressi favorevolmente sia sull’eliminazione dei limiti quantitativi per l’investimento in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati che sull’eliminazione delle differenziazioni in base alla tipologia di emittente o in base allo stato in cui questo o il mercato regolamentato hanno sede.

2.3.3.3 Limiti agli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati

Come appena accennato, il D.M. 703/1996 assimila gli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati a quelli negoziati in mercati regolamentari diversi da quelli dell’UE, USA, Canada e Giappone e stabilisce dei limiti percentuali a seconda che si tratti di strumenti emessi o meno da Paesi aderenti all’OCSE.

Inoltre, la direttiva Epap prevede che gli investimenti avvengano in misura predominante sui mercati regolamentati e, sebbene non preveda limiti quantitativi, consente agli stati membri di fissare, in caso di attività transfrontaliera dei fondi pensione e relativamente all’operatività sul proprio territorio, un limite massimo del 30% per l’impiego di azioni e obbligazioni non negoziate su mercati regolamentati e che almeno il 70% di attività risulti investito in mercati regolamentati.

Il documento di consultazione propone una semplificazione degli attuali limiti, rimuovendo le differenziazioni per tipologia di emittente, e proponendo l’inserimento di una limitazione generale sulla percentuale di patrimonio impiegabile in strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, che potrebbe essere compresa fra il 30% (della direttiva Epap) ed il 10% (previsto dalla direttiva sugli OICR 85/611/CE) del patrimonio del fondo pensione. Ciò in ragione del fatto che gli strumenti di monitoraggio del rischio comunemente usati non consentono una valutazione affidabile del rischio per buona parte degli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati.

Inoltre, viene proposto di escludere gli OICR e gli strumenti del mercato monetario dal computo degli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati.

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La maggior parte degli operatori consultati si è espressa negativamente sul mantenimento dei limiti vigenti, sia per tipologia di emittente che dello stato in cui lo stesso ha sede. Inoltre, più o meno unanimemente hanno ritenuto che gli OICR e gli strumenti del mercato monetario vadano esentati da tale limite.

2.3.3.4 Limiti agli investimenti in fondi chiusi mobiliari e immobiliari e in fondi speculativi

La normativa vigente prevede limiti all’investimento in fondi chiusi, sia mobiliari che immobiliari, e non contiene espliciti riferimenti ai fondi speculativi.

In merito all’investimento in OICR non armonizzati, la proposta del documento di consultazione non è tanto quella di impedire l’accesso a tali strumenti, quanto quella di assicurare che esso avvenga nel rispetto dei principi di gestione e di contenimento del rischio; pertanto, viene proposto di subordinare il loro utilizzo alla capacità della forma pensionistica di gestire e monitorare il rischio di tali strumenti, nonché alla loro compatibilità con la politica di gestione adottata dal fondo e al fatto che anche con il loro impiego il patrimonio mantenga una compatibilità con i vincoli quantitativi generali (criterio del velo).

Tra gli operatori consultati, alcuni ritengono che non dovrebbe essere posto alcun vincolo all’utilizzo di OICR non armonizzati, salvo l’applicazione del criterio del velo, altri si esprimono invece contro l’applicazione di quest’ultimo, ritenendo un sufficiente presidio la compatibilità con la politica di investimento del fondo pensione e con le capacità gestionali dello stesso.

Inoltre, in tema di limiti di concentrazione, il documento di consultazione richiedeva una valutazione sulla possibile esenzione degli OICR dalla loro applicazione; sul punto, gran parte degli operatori si è espressa favorevolmente, alcuni tra i quali ritenendo comunque di mantenere il criterio del velo, mentre qualcuno si è detto contrario alla suddetta esenzione.

Con riguardo all’investimento in fondi chiusi e in fondi speculativi, il documento di consultazione ritiene anche in questo caso applicabile l’approccio della persona prudente, con la rimozione dei limiti quantitativi. Tuttavia, la minore liquidità e la maggiore difficoltà di controllare il rischio di tali strumenti porterebbe a giustificare la previsione di limiti quantitativi, sia assoluti, sia per singola tipologia di fondo o per singolo fondo.

In particolare, se si considera che per i fondi pensione negoziali l’investimento in fondi chiusi rappresenta l’unica forma di investimento diretto consentita, diviene necessario porre maggior cautela nel valutare il rischio operativo connesso ad una scarsa capacità di comprensione, monitoraggio e gestione del rischio derivante dall’utilizzo (diretto) di tali strumenti.

Nella definizione di eventuali limiti quantitativi, occorre comunque tenere presenti i limiti già fissati nella normativa di rango primario, che consente l’investimento in fondi chiusi, mobiliari ed immobiliari, entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione e del 25% del patrimonio del fondo chiuso (cfr. art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. 252/2005).

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Tenendo conto della particolare rilevanza del rischio operativo, il documento propone di parametrare eventuali limiti all’investimento in fondi chiusi all’adeguatezza della struttura amministrativa del fondo per la gestione ed il controllo di investimenti diretti in tali strumenti.

Sul punto gli operatori consultati hanno espresso differenti posizioni; alcuni ritengono che non sia opportuno prevedere limiti quantitativi all’investimento in fondi chiusi e fondi speculativi, altri invece sono dell’avviso opposto e ritengono opportuno prevedere limiti quantitativi. In merito alla quantificazione dei suddetti limiti, alcuni operatori richiamano quelli della normativa primaria, mentre altri propongono la previsione di una uguale percentuale per ciascuna tipologia di fondo con un limite complessivo.

In ogni caso, tutti gli operatori hanno concordato con l’approccio di vincolare l’investimento in tali strumenti alla verifica dell’adeguatezza della struttura amministrativa, di gestione e controllo della forma pensionistica.

2.3.3.5 Esposizione valutaria del portafoglio

Il limite vigente, della congruenza di almeno il 33% per portafoglio, non pare equilibrato, in quanto potrebbe esporre il fondo ad un rilevante rischio di cambio.

La direttiva Epap prevede che, in caso di attività transfrontaliera dei fondi pensione, le Autorità competenti di ciascuno stato membro ospitante possono chiedere, per le attività finanziarie riferibili all’operatività sul proprio territorio, l’applicazione di un limite massimo del 30% per l’investimento in attività denominate in valuta diversa da quella in cui sono espresse le passività.

Il documento di consultazione propone in alternativa l’eliminazione del limite vigente, con applicazione flessibile del principio della persona prudente, ovvero l’adozione di un limite pari almeno a quello della direttiva Epap.

Sul punto, alcuni operatori non ritengono necessario prevedere limiti quantitativi all’esposizione valutaria del patrimonio, mentre altri concordano con la seconda alternativa di adottare il limite previsto dalla direttiva Epap.

2.3.3.6 Limiti sulla liquidità

Il documento di consultazione propone l’eliminazione dell’attuale limite del 20%, che non risulta più coerente con la normativa; in particolare, il superamento dell’unicità della posizione può portare alla costruzione di comparti interamente monetari; ed inoltre, alcune strategie di

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gestione, quali quelle protette o garantite, possono richiedere in determinati momenti la detenzione anche del 100% in liquidità.

Gli operatori consultati hanno tutti espresso parere favorevole.

2.3.4 Strumenti finanziari derivati

L’attuale regolamentazione consente l’utilizzo di strumenti derivati purché siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- generano un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il derivato;

- eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;

- assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse nei loro prezzi;

- assicurano maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.

Inoltre, la direttiva Epap ne consente l’utilizzo solo per ridurre il rischio dell’investimento e consentire una più efficiente gestione del portafoglio.

Il documento di consultazione propone di superare la vigente formulazione allineandosi alla direttiva, ritenendo che questa impostazione consenta l’utilizzo del derivato anche senza finalità di copertura e consenta quindi ai fondi pensione opportunità di migliorare l’efficienza gestionale. In ogni caso non dovrebbe essere consentito l’utilizzo di derivati che equivalgano a vendite allo scoperto che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato.

La maggior parte degli operatori consultati si è espressa positivamente, non ritenendo necessaria la previsione di ulteriori vincoli per l’utilizzo di derivati.

2.3.5 Gestione garantita

L’attuale regolamentazione prevede che i fondi pensione possano stipulare accordi con i gestori che prevedano la garanzia di restituzione del capitale (o di rendimento minimo) e che in tali casi può essere pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse agli stessi; è comunque rimandata all’Autorità di vigilanza la definizione di criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 25

Il documento non propone variazioni dell’attuale impostazione.

2.4 La Mifid e le prospettive di riforma della disciplina dei conflitti di interesse nella previdenza complementare

Con il D.lgs. 17 settembre 2007 n. 164, l’ordinamento giuridico nazionale ha recepito il contenuto della direttiva 2004/39/Ce, più nota come Mifid (Market in financial instruments directive), destinata ad avere un impatto assai notevole sull’assetto della disciplina dei mercati finanziari e dei servizi di investimento; mediante il recepimento della direttiva negli ordinamenti dei Paesi-membri, il legislatore comunitario si propone con l’obiettivo di una maggiore armonizzazione delle regole nazionali disciplinanti la struttura organizzativa degli intermediari finanziari, la condotta verso i destinatari dei servizi, i mercati regolamentati. Tale maggiore integrazione normativa tra gli Stati-membri potrà essere all’origine, negli auspici del legislatore sovranazionale, di un più elevato livello di concorrenza tra i soggetti impegnati nel settore.

Sebbene notevoli, le modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf) apportate dalla Mifid, costituiscono solo una parte delle innovazioni che caratterizzano la materia coinvolta, stante il rinvio cospicuo alla normazione secondaria di fonte ministeriale o prodotta dalle Autorità di vigilanza del settore, quali il regolamento congiunto Bankitalia-Consob di disciplina degli obblighi degli intermediari in tema di prestazione di servizi, attività di investimento e gestione collettiva del risparmio e i regolamenti Consob in materia di strumenti finanziari e di intermediari.

Appare evidente la stretta relazione che intercorre tra le novità originanti dalla Mifid e la gestione finanziaria dei fondi pensione, con particolare riguardo alla disciplina dei conflitti di interesse, stante l’evoluzione dell’approccio seguito dal legislatore europeo nella ridefinizione dei moduli, per lo più di tipo organizzativo, che i gestori finanziari saranno tenuti ad assumere al fine di meglio governare una delle principali criticità endemiche della moderna industria finanziaria, sempre più accentuata dal gigantismo polifunzionale dei gruppi societari di appartenenza degli intermediari, che induce naturalmente notevoli e immanenti conflitti di interesse tra servizi prestati congiuntamente (si pensi alla consulenza in materia finanziaria, esercitata contestualmente alla commercializzazione di prodotti finanziari).

Così, la nuova disciplina, lungi come già in passato dalla pretesa di eliminare ciò che è connaturato al sistema, in un’ottica non dirigistica, responsabilizza gli intermediari imponendo loro di identificare e di gestire i conflitti mediante la predisposizione di misure, anche di tipo organizzativo, atte ad evitare di incidere negativamente sugli interessi dei clienti; qualora dette misure non appaiano sufficienti alla salvaguardia di detti interessi, è lasciato agli intermediari il compito di informare in via preventiva i loro clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse.

In tale ottica, il regolamento congiunto Bankitalia-Consob obbliga gli intermediari all’istituzione e all’aggiornamento di un registro nel quale annotare, partitamente per ciascun

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servizio erogato o attività svolta, le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Le due Authority individuano, altresì, un criterio minimo ai fini dell’individuazione delle situazioni conflittuali, ovverosia delle fattispecie sintomatiche quali: la possibile realizzazione di un guadagno o di una mancata perdita a danno del cliente; la titolarità di un interesse nel risultato del servizio erogato distinto da quello del cliente; la sussistenza di un incentivo a privilegiare interessi di clienti diversi da quelli cui è rivolto direttamente il servizio; lo svolgimento della medesima attività del cliente.

Ancora, il regolamento congiunto, emanato il 29 ottobre 2007, prescrive la formulazione per iscritto di un’efficace politica di gestione dei conflitti (conflicts policy), in linea con il principio di proporzionalità, che tenga conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo. Detta policy deve essere idonea a consentire l’individuazione delle circostanze generatrici, anche in potenza, di conflitti capaci di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, nonché di definire le procedure e le misure da adottare per la gestione di tali conflitti. Il parametro con cui valutare l’idoneità di tali misure e procedure è fornito dalle medesime Autorità, mediante l’introduzione di due nozioni di particolare interesse: quella di soggetto rilevante e quella della sua indipendenza.

In particolare, il regolamento, nel precisare che è soggetto rilevante quel soggetto impegnato in attività che possono generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, ne impone un livello di indipendenza appropriato alle dimensioni e all’attività dell’intermediario e del suo gruppo, nonché commisurato alla rilevanza del rischio di un danno agli interessi della clientela. L’indipendenza dei soggetti rilevanti è garantita se l’intermediario adotta misure e procedure finalizzate a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, laddove detto scambio informativo possa generare una lesione agli interessi dei clienti;

- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con la clientela;

- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività idonee a generare conflitti;

- impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sull’attività dei soggetti rilevanti;

- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività, laddove detta partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

Sulla base delle novità sinteticamente descritte, il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato un documento di consultazione ai fini della rivisitazione della disciplina specifica dei conflitti di interesse contenuta negli art. 7 e 8 del D.M. 21 novembre 1996 n. 703. I risultati della consultazione, conclusasi il 31 gennaio 2008, sono all’attenzione dei soggetti che dovranno cooperare in vista della riforma del decreto; l’art. l’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 252/05 prevede infatti che “le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid), alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento”, sono individuate “con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la Covip”.

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Il documento del MEF individua e chiarisce alcuni profili critici caratterizzanti la disciplina vigente che necessitano di adeguata riforma; così il MEF, se da un canto condivide l’ormai tradizionale approccio disciplinare improntato al principio di trasparenza (disclosure), dall’altro evidenzia che la particolare ampiezza di fattispecie di conflitto ritenute rilevanti può ostacolare, nella pratica, a causa dell’alto numero di adempimenti informativi, l’enucleazione dei casi anche sostanzialmente significativi. Ancora, si sottolinea che il rimedio della disclosure ex post può apparire inadeguato se si ha riguardo alla posizione del singolo aderente, munito di limitati poteri di voice e di exit. Occorrerebbe porre l’accento, quindi, anche su adeguati obblighi di prevenzione, gestione e controllo.

Il MEF ha ben presente che l’importazione dell’approccio della Mifid (molto spinto sul piano della self-regulation) nell’ambito della disciplina della previdenza complementare non può essere pedissequo e necessita di una riflessione che ponderi correttamente le forti differenze strutturali che intercorrono tra i settori del risparmio “speculativo” e di quello “previdenziale”. E’ infatti noto, come accennato in precedenza, che il variegato spettro delle attività degli intermediari finanziari si pone all’origine, potrebbe dirsi fisiologicamente, di un elevato quantum di situazioni conflittuali la cui radicale eliminazione sarebbe immaginabile solo a prezzo di regolamentare in modo grave, invasivo e diseconomico un settore che, viceversa, ha nell’immediatezza e nel dinamismo le sue caratteristiche strutturali. E’ ragionevole, quindi, che si possa ritenere accettabile un contemperamento tra le necessità ontologiche del sistema (di cui si è pur sempre avallata normativamente la polifunzionalità) e l’esigenza che l’interesse degli investitori non sia gravemente pretermesso sull’altare di un mercato invero sempre più leviatanico; diversamente, i fondi pensione non possiedono tale caratterizzazione.

La riflessione che qui si espone è che i fondi pensione, laddove gestiscano risorse finanziarie in modo indiretto, affidandosi cioè, per scelta o per obbligo normativo, ad intermediari professionisti, andrebbero giuridicamente considerati alla stregua di clienti, ancorché avveduti e capaci di costruire autonomamente l’asset allocation strategica. Soltanto nell’ipotesi di gestione diretta delle risorse finanziarie, sarebbe viceversa possibile effettuare una concreta e realistica equiparazione tra fondi pensione e intermediari ai fini della disciplina del conflitto di interesse.

Per quanto precede, in sede di elaborazione della nuova disciplina del conflitto di interesse nella previdenza complementare, sarebbe auspicabile che il riferimento alla Mifid non si spingesse oltre l’importazione dei soli principi generali, rivisti e corretti alla luce degli interessi prioritari degli aderenti ai fondi pensione. In tal modo, ci si sottrarrebbe alla insidiosa tentazione “nuovista”, pur presente nel dibattito in corso, di una mera meccanica trasposizione dei contenuti specifici della Mifid, atta a produrre il rischio di demolire la disciplina vigente che, sebbene meritevole di un’opera di semplificazione chiarificatrice, ha per anni contribuito, anche da ultimo, a salvaguardare il sistema nazionale dei fondi pensione da devastanti scandali finanziari (un esempio per tutti, il caso Parmalat, ma potrebbe ricordarsi che anche epocali crisi di società quali Fiat o Alitalia non hanno nemmeno scalfito le forme di previdenza complementare “di riferimento”).

Peraltro, a ben guardare, l’importazione acritica nel sistema normativo dei fondi pensione dei contenuti specifici della disciplina di fonte europea, oltre ad apparire inopportuna sotto un profilo di politica normativa, appare, ancor prima, impervia sotto un profilo tecnico: si rifletta sulle nozioni di soggetto rilevante e di indipendenza del medesimo, al criterio minimo definito dal regolamento congiunto e alle singole fattispecie sintomatiche della sussistenza di un conflitto, tutte tarate sull’attività tipica degli intermediari finanziari e insuscettibili di estensione all’ambito gestionale dei fondi pensione.

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In concreto, quindi, appare del tutto corretto mantenere il discrimine tra i conflitti relativi alla gestione finanziaria, cui si collegano le considerazioni in precedenza esposte, e i conflitti connessi al governo amministrativo del fondo pensione, cui meglio si attagliano le disposizioni civilistiche di matrice societaria contenute nell’art. 2391 cod.civ., già applicabili sulla base del rinvio operato dall’art. 2629-bis cod.civ.; inoltre, ai fondi pensione in gestione convenzionata la disciplina in elaborazione potrebbe assegnare, quanto alla tipologia di conflitti di interesse di matrice finanziaria, il compito di vigilare puntualmente affinché gli intermediari convenzionati rispettino la normativa di fonte Mifid, ipotizzando soluzioni di disclosure, anche preventiva, sia da parte dei gestori verso il fondo pensione, sia di questo verso gli iscritti e l’Autorità di vigilanza, e individuando altresì delle opportune soglie di rilevanza (criticamente assenti nella disciplina vigente), nonché modalità di comunicazione delle fattispecie conflittuali di tipo diffuso (v. sito web), anche in funzione sanzionatoria verso gli intermediari che violassero la normativa.

Ai fondi pensione in gestione diretta (ai quali sarebbe il caso di aggiungere i fondi che si affidino a gestori non soggetti alla direttiva, ossia quelli assicurativi e quelli extracomunitari), la nuova normativa potrebbe imporre, diversamente, obblighi più stringenti, coerenti con l’ispirazione della direttiva comunitaria in discorso: l’elaborazione di un documento sulla politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (conflicts policy), l’istituzione di un apposito registro, una informativa periodica agli iscritti e all’Autorità di vigilanza e così via. Naturalmente, sarebbe altresì auspicabile, in omaggio al principio di proporzionalità, che dette incombenze fossero graduate in relazione a parametri tipologici (i fondi a gestione assicurativa non sono paragonabili ai fondi a gestione prettamente finanziaria) e quantitativi (entità del patrimonio, numero di aderenti, soglie di rilevanza in valore assoluto e percentuale e così via).

In relazione ai conflitti di interesse rivenienti dallo svolgimento dell’attività amministrativa, fermo il riferimento alla disciplina codicistica (art. 2391 cod.civ.), sarebbe opportuno espungere dalla disciplina vigente le fattispecie di minor intelligibilità (es.: il riferimento alle fonti istitutive, del tutto doppiato da quello ai datori di lavoro oppure la farraginosa disposizione di cui all’art. 8, comma 3), dando viceversa enfasi, anche superiore a quella attuale, a circostanze che realmente siano in condizione di attentare all’interesse dei fondi pensione, quali ad esempio quella relativa al controllo della banca depositaria da parte del gestore.

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2.5 Le prestazioni pensionistiche complementari in capitale e in rendita

La disciplina delle prestazioni pensionistiche complementari in capitale e in rendita è contemplata dall’articolo 11, D. Lgs. n. 252/2005. Tale disposizione rafforza ulteriormente il legame funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare (confermando, ancora una volta, la collocazione della previdenza complementare nel sistema delineato dall’articolo 38, comma 2, della Carta Costituzionale) e provvede a definire i requisiti e le modalità di accesso alle stesse, stabilendo che, fermo restando il requisito della partecipazione al sistema di previdenza complementare di almeno cinque anni, il diritto alla prestazione pensionistica complementare sorgerà in capo all’aderente al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari (di seguito: FPC) per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Fissata la regola generale, il decreto contempla, poi, alcune specifiche fattispecie che attribuiscono all’aderente la facoltà di accedere anticipatamente alle prestazioni. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 11, comma 4 e 14, comma 2, lettera c), D. Lgs. n. 252/2005 si ricava che nelle ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e di cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi, l’aderente ha la facoltà di accedere alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni di base. Specularmene, l’articolo 8, comma 11, D. Lgs. n. 252/2005 attribuisce all’aderente la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione alle FPC oltre il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (e, conseguentemente, di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione medesima) a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione alle FPC. La portata applicativa dell’istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione, con specifico riferimento alla materia dell’adesione alle FPC da parte dei pensionati, è stata chiarita da un Orientamento COVIP del 24 gennaio 2008. Il punto nodale della questione risiede nell’interpretazione della espressione “raggiungimento dell’età pensionabile” e “data del pensionamento” contenute nel citato art. 8, comma 11. Sul punto si ritiene che per raggiungimento dell’età pensionabile, possa intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Si reputa altresì che a tale concetto, per logica connessione, possa ricondursi anche il successivo riferimento “alla data del pensionamento”. Tenuto conto di quanto sopra, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l’adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa. Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento. Diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Per tali soggetti, l’adesione alle forme di previdenza complementare appare ammissibile in presenza

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della medesima condizione prevista per continuare a contribuire alle forme di previdenza complementare indicata dall’art. 8, comma 11, e sopra richiamata, ossia della circostanza che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza. Ricorrendo la condizione sopra citata, il soggetto che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell’età pensionabile potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche complementari (sia in regime di contribuzione definita che di prestazione definita) possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita. Modificando la previgente disciplina, il decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce che qualora l’importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell’iscritto del 70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell’importo annuo dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale viene aggiornato annualmente e, per l’anno 2008, è pari, su base annua, a euro 5.142,67), la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale. La COVIP ha chiarito che, ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.

Va altresì evidenziato come i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 che, alla predetta data, fossero già iscritti a FPC istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cc.dd. fondi pensione preesistenti), abbiano la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 (articolo 23, comma 7, D. Lgs. n. 252/2005).

L’articolo 11, comma 3, D. Lgs. n. 252/2005 precisa che nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale dovranno essere detratte le somme erogate nella fase di accumulo a titolo di anticipazione per le quali l’aderente non abbia provveduto al reintegro.

Da ultimo si evidenzia come, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lett. e), n. 11), legge n. 243/2004, le prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale che in rendita, siano sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Resta, naturalmente, ferma l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le FPC nella fase di accumulo.

2.5.1 Disciplina delle anticipazioni

Le fattispecie in cui l’aderente può richiedere un’anticipazione sono disciplinate analiticamente dal decreto legislativo n. 252/2005. È appena il caso di precisare che la portata applicativa delle disposizioni che saranno illustrate di seguito è stata chiarita, da un lato, dalla giurisprudenza – civile e costituzionale – più volte chiamata a pronunciarsi in materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR) di cui all’articolo 2120 c.c. e, dall’altro, dagli autorevoli orientamenti interpretativi elaborati dalla COVIP.

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Ad ogni buon conto va sottolineato come, in materia di anticipazioni, assumano una specifica rilevanza le regolamentazioni interne di ciascuna FPC, generalmente formalizzate nel c.d. Documento sulle anticipazioni allegato alla nota informativa cui, in buona sostanza, gli aderenti dovranno fare esclusivo riferimento.

Ciò premesso si tratta, ora, di analizzare analiticamente le diverse fattispecie che legittimano l’aderente a richiedere un’anticipazione alla FPC di appartenenza:

I. in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare), per un importo non superiore al 75 per cento del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La COVIP, nei predetti orientamenti interpretativi, ha specificato che, in relazione alla tipologia e all’urgenza delle spese, non è da ritenersi preclusa la possibilità di liquidare le somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che la FPC ritenga idonei, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Ha, altresì, reputato coerente con il dettato legislativo il riconoscimento del diritto all’anticipazione tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi direttamente sul reddito dell’iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell’iscritto. Infine, ha reputato possibile comprendere nell’ambito della spesa sanitaria le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell’anticipazione.

II. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento del montante accumulato, per l’acquisto della prima casa di abitazione (per prima casa di abitazione deve considerarsi quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto) per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione (gli interventi di ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione sono quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) – d), d.P.R. n. 380/2001.

La COVIP ha chiarito che il beneficio dell’anticipazione può essere concesso anche nell’ipotesi in cui il pagamento risulti effettuato dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, e ciò nel presupposto che l’immobile rientri ex lege nel patrimonio dell’iscritto.

Quanto all’ipotesi di acquisto della proprietà diverse dall’ordinario acquisto da terzi (mediante contratto di compravendita), si reputa ammissibile la concessione dell’anticipazione anche in ipotesi di diverse forme di acquisizione della proprietà (acquisto in cooperativa, costruzione della casa di abitazione sul suolo proprio).

Quanto ai termini per presentare la richiesta di anticipazione, la COVIP ha osservato che l’anticipazione presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficiario e la necessità di acquistare la casa la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.

III. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento del montante accumulato, per ulteriori esigenze degli aderenti. La COVIP, nelle Direttive Generali del 28 giugno 2006, ha chiarito che, in tale fattispecie, sarà sufficiente la richiesta

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dell’iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la FPC effettuare alcuna indagine circa la motivazione posta dall’aderente stesso alla base della richiesta. Ha, altresì, specificato che sono da ricondurre in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali.

Analogamente a quanto previsto in materia di prestazioni pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell’erogazione della medesima, la Covip ha specificato che la forma pensionistica complementare dovrà verificare che le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di anticipazione nel corso del rapporto giuridico contributivo non risultino di ammontare superiore al limite in valore assoluto fissato dalla legge. L’articolo 11, comma 8, D. Lgs. n. 252/2005, infatti, stabilisce che le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

In attuazione del principio direttivo contemplato nell’articolo 1, comma 2, lett. e), n. 11), della legge delega n. 243/2004, le anticipazioni per spese sanitarie gravissime, anche in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico tutelato, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

2.5.2 La perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare e la disciplina dei riscatti

Il decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce che, in seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione, l’aderente potrà esercitare una delle facoltà di seguito elencate:

i. riscatto della posizione;

ii. trasferimento della posizione ad altra FPC alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa (ovvero ad altra FPC liberamente prescelta);

iii. nel caso di mancato esercizio di una delle due predette opzioni, troverà automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la FPC(opzione di default).

Nello specifico, il riscatto potrà essere conseguito in misura parziale (50 per cento della posizione individuale maturata), nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

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Il riscatto in misura totale sarà, invece, ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore ai 48 mesi.

L’effettiva operatività del meccanismo sin qui delineato deve, tuttavia, misurarsi con le successive previsioni di cui all’articolo 14, comma 5, d. lgs. n. 252/2005, secondo cui “sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse … si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento …”.

A fronte della laconicità della formulazione normativa, la COVIP ha chiarito che, limitatamente alle forme pensionistiche complementari collettive, è da ritenersi ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle FPC contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

2.5.3. Il riscatto per premorienza

L’articolo 14, comma 3, D. Lgs. n. 252/2005 stabilisce che “In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 (i.e. FPC individuali), viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12 (i.e. FPC collettive), la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione”.

Al fine di comprendere la portata applicativa di tale disposizione, pare opportuno rammentare sinteticamente la disciplina del riscatto per premorienza in vigore sino al 31 dicembre 2006.

L’art. 10, comma 3-ter, D. Lgs. n. 124/1993 (ora abrogato) individuava nel coniuge, ovvero nei figli, ovvero, se viventi e a carico, nei genitori i soggetti legittimati a riscattare la posizione individuale dell’aderente in caso di decesso in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare. In mancanza dei predetti soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore, la posizione individuale rimaneva acquisita al fondo pensione. Per le forme pensionistiche individuali, l’art. 10, comma 3-quater, D. Lgs. n. 124/93 attribuiva agli eredi il diritto al riscatto per premorienza dell’aderente.

Le prime difficoltà applicative ed operative della disposizione si erano già registrate in passato, soprattutto in ordine alla non perfetta coincidenza di tale disciplina con quella dettata dal Codice Civile in materia di TFR e di indennità in caso di morte. Infatti, mentre l’articolo 2122 c.c. pone in astratto tutti i beneficiari richiamati sullo stesso piano, avendo tuttavia cura di specificare che, salvo diverso accordo tra gli stessi, la ripartizione delle indennità deve essere effettuata secondo il bisogno di ciascuno, l’abrogato regime della previdenza complementare, così come specificato negli autorevoli orientamenti interpretativi elaborati dalla COVIP,

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predeterminava il criterio di ripartizione secondo una rigida graduazione dei beneficiari, valorizzando, in tal modo, la ratio previdenziale dell’istituto.

Orbene, anche la novellata disciplina legislativa, riportata in apertura del presente paragrafo, continua a presentare delle distonie rispetto a quella dettata dal Codice Civile in materia di indennità in caso di morte e, conseguentemente, a generare delle incertezze interpretative e applicative.

Tuttavia, se al fine di individuare i soggetti titolari dello status di erede soccorrono le norme dettate dal Codice Civile in materia di successioni (artt. 457 c.c. e segg.), si possono incontrare difficoltà nella ripartizione della posizione individuale tra le varie species di eredi nonché nell’individuazione dei cd. beneficiari, anche in rapporto agli eredi. Quanto all’ultimo dei profili evocati, occorre domandarsi se con l’impiego del termine “ovvero” il Legislatore abbia inteso introdurre una rigida gerarchia tra eredi e diversi beneficiari o, al contrario, parificarli.

Sul punto, in assenza di un auspicabile intervento dirimente da parte del Ministero del Lavoro o della COVIP, sembra opportuno fare riferimento ancora una volta all’orientamento già espresso dalla COVIP nel 2002 circa l’interpretazione dell’art. 10, comma 3-ter, D. Lgs. n. 124/93 secondo cui, quanto agli aventi diritto, la congiunzione “ovvero” tra i beneficiari individuati nell’articolo era da intendere finalizzata a stabilire un ordine preferenziale tra i soggetti indicati, cosicché la presenza del coniuge superstite escludeva il diritto dei figli, quella dei figli in assenza del coniuge escludeva il diritto degli ascendenti e così a seguire. Sulla base di queste considerazioni, il principio di esclusione così individuato doveva ritenersi applicabile anche ai beneficiari indicati dall’aderente, che rilevavano solo in caso di assenza del coniuge, dei figli e dei genitori a carico dell’iscritto e in mancanza delle quali la posizione restava acquisita al fondo pensione.

La conferma di tale interpretazione anche con riguardo alla “novellata” disciplina del riscatto per premorienza, peraltro, appare non solo la più coerente con la ratio previdenziale dell’istituto ma anche quella che presenta per le forme pensionistiche complementari i minori rischi operativi, soprattutto di natura legale.

2.5.4 L’adesione di un minore alle forme pensionistiche complementari

Si intendono analizzare alcune implicazioni della prospettiva di ampliamento dei destinatari dei fondi pensione negoziali attraverso una “apertura” nei confronti dei soggetti cc.dd. fiscalmente a carico. Giova precisare che numerose considerazioni che verranno svolte riguardano anche le forme pensionistiche complementari individuali.

In via preliminare preme segnalare come non sia possibile dare conto delle connotazioni che viene ad assumere, in relazione a tale specifica tematica, il rapporto dialettico tra i poteri delle fonti istitutive e le fonti negoziali dei fondi pensione costituiti in forma di associazione o di fondazione, così come le conseguenti, rilevanti, implicazioni di natura teorico-dogmatica. Non si indugerà, pertanto, sui predetti aspetti ma ci si sforzerà di focalizzare l’attenzione sulle principali

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implicazioni, anche di natura operativa, conseguenti all’adesione di un soggetto fiscalmente a carico e minore di età ad un fondo pensione .

L’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005, aderendo alle condizioni poste nei pareri resi dalle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato, stabilisce che nel caso dei soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle forme pensionistiche complementari è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Il successivo comma 5 stabilisce che per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico.

Delineato sinteticamente il quadro normativo di riferimento, va evidenziato come l’adesione ad un fondo pensione, in quanto atto negoziale, presupponga che il sottoscrittore del modulo di adesione sia in possesso della capacità legale di agire (intesa come l’attitudine a compiere atti idonei ad incidere sulla propria situazione giuridica e patrimoniale), di cui il minore è privo. Conseguentemente, l’amministrazione dei beni del minore e la rappresentanza in tutti i negozi giuridici a contenuto patrimoniale che lo riguardano, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono riservate dalla legge (artt. 320 e segg. c.c.): i) ai genitori congiuntamente; ii) disgiuntamente, qualora la potestà sul minore sia esercitata in via esclusiva da uno solo dei genitori; iii) al curatore qualora entrambi i genitori non siano in grado di esercitare la potestà (decesso, altre cause).

Ciò premesso in linea generale occorre, ora, interrogarsi circa la sussumibilità delle operazioni di adesione al fondo pensione, effettuate dal rappresentante legale in nome e per conto del minore, nella categoria degli atti di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione e conseguente necessità, in quest’ultima ipotesi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.

In assenza di un criterio discretivo dettato dal Codice Civile, pare opportuno muovere dagli orientamenti elaborati in sede dottrinale e giurisprudenziale che, in buona sostanza, individuano il predetto criterio nell’idoneità o meno dell’atto ad incidere sulla sostanza del patrimonio del minore e degli effetti che si producono sul medesimo. In tale direzione, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche” .

In linea generale occorre rilevare come le caratteristiche del sistema a capitalizzazione, la dimensione finanziaria che connota l’investimento delle risorse affidate ai fondi pensione e l’esistenza, normalmente, di vincoli di natura temporale per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari (intermedie e finali) sembrerebbero rappresentare altrettanti indici che concretizzerebbero una fattispecie di atto di straordinaria amministrazione.

Ad ogni buon conto, non si può omettere di rilevare come la ricostruzione sin qui effettuata poggi sul presupposto che i mezzi patrimoniali utilizzati per il finanziamento della forma pensionistica complementare siano del minore. Tuttavia, poiché nell’ipotesi di adesione di

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soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento della forma pensionistica complementare può essere altresì attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico, si tratta di verificare se tale conclusione muti qualora: i) il rappresentante legale impieghi mezzi patrimoniali propri; ii) si utilizzino schemi negoziali che determinino una modificazione nel lato passivo del c.d. rapporto giuridico contributivo (ad esempio, espromissione liberatoria ex art. 1272 c.c.).

L’adozione delle cautele sinteticamente indicate dovrebbe escludere, anche alla luce dei criteri elaboratori dalla Suprema Corte, l’esigenza dell’autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare.

Quanto, infine, agli aspetti di natura operativa conseguenti all’adesione di soggetti fiscalmente a carico di altri a fondi pensione negoziali, si rammenta come la COVIP, nelle Direttive Generali alle forme pensionistiche complementari del 28 giugno 2006, abbia chiarito che “nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti (ndr. fiscalmente a carico) nell’ambito dei destinatari, occorrerà un’esplicita previsione dello statuto in tal senso”. Le Direttive generali, tuttavia, non specificano se l’adesione del soggetto fiscalmente a carico debba necessariamente essere correlata (e subordinata) all’adesione del soggetto nei confronti del quale è a carico. Orbene, fermi restando i poteri regolativi delle fonti istitutive sui rapporti di previdenza complementare afferenti la categoria dei fiscalmente a carico e al di là della qualificazione giuridica della posizione di previdenza complementare che si andrà ad “aprire” presso il fondo (status di associato “pieno” ovvero apertura di una posizione “accessoria”), va registrato come la prassi seguita dai fondi pensione negoziali che includono i soggetti fiscalmente a carico tra i destinatari della forma pensionistica, evidenzi il ricorso al criterio della correlazione. In altre parole, l’adesione al fondo pensione negoziale da parte del soggetto fiscalmente a carico risulta correlata all’adesione al medesimo fondo del lavoratore nei confronti del quale detto soggetto è a carico.

L’operatività di tale criterio potrebbe determinare rilevanti implicazioni cui, in pagine di prima approssimazione alla materia, non è possibile dare conto in modo esauriente. Ci si limiterà, pertanto, a segnalare l’opportunità di approfondire le dinamiche del rapporto associativo tra fondo pensione negoziale e soggetto fiscalmente a carico nelle seguenti fattispecie riguardanti il soggetto nei confronti del quale è a carico: a) perdita dei requisiti di partecipazione; b) trasferimento ad altra forma pensionistica complementare; c) premorienza; d) pensionamento; e) legittimazione alla richiesta delle anticipazioni.

2.5.5 Accensione di garanzia sul tfr maturando e conferimento alla previdenza complementare: lo stato dell’arte

L’avvio della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005, e in particolar modo la febbrile attuazione delle nuove regole avvenuta nel primo semestre di attuazione, ha acuito le problematiche già esistenti in merito alle implicazioni giuridiche della adesione a forme pensionistiche complementari da parte di lavoratori che avessero già sottoscritto contratti di finanziamento con cessione di un quinto della retribuzione a saldo del debito e

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contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando in base al d.p.r. n. 180/50, come aggiornato dalla l. n. 311/2004 e dalla l. n. 266/2005.

Il d. lgs. n. 252/2005 citato, infatti, da un lato, ha disciplinato il regime di cedibilità delle prestazioni pensionistiche complementari in capitale e in rendita e di quelle a titolo di anticipazione e riscatto (art. 11, comma 10), ma, dall’altro, ha lasciato un vuoto normativo sulla questione della compatibilità tra l’adesione alla previdenza complementare e la cessione del TFR a garanzia del credito.

Ne è derivata una situazione di incertezza sia per i lavoratori- debitori cedenti, chiamati ad esprimere ex lege la scelta sulla destinazione del TFR alla previdenza complementare, che per i datori di lavoro, che, in quanto terzi - debitori ceduti, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ, si sono trovati e si trovano a dover gestire le richieste di entrambi i contraenti l’obbligo di finanziamento, con il rischio di contestazioni da parte dei vari soggetti interessati.

Nella prassi, infatti, i contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e dazione del TFR a garanzia del credito, notificati ai datori di lavoro, limitano, sovente, l’adesione alla previdenza complementare, vincolando, da un lato, il lavoratore a non devolvere in futuro il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari; dall’altro, richiedendo al datore di lavoro l’impegno a non versare, pro futuro, il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari, pena l’addebito della responsabilità per la perdita o il pregiudizio della garanzia concessa dal lavoratore al cessionario.

Sull’argomento e nel tentativo di tamponare le difficoltà di gestione operativa della riforma, sono intervenute, sin dal mese di maggio 2007, la Confindustria e la Covip, con indicazioni che, tuttavia, non hanno esaurito le numerose problematiche emerse.

Confindustria, in mancanza di precise indicazioni “istituzionali”, ha evidenziato la necessità per i datori di lavoro di adottare un comportamento prudente prima di trasferire il TFR alla forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore, e di farsi rilasciare, in presenza di una cessione in garanzia del TFR, una sorta di benestare al conferimento da parte della società finanziaria (circ. 16 maggio 2007, n. 18895).

La Commissione di Vigilanza, con successivo documento del 30 maggio, rubricato “Orientamenti in materia di cessioni dei diritti di credito verso le forme pensionistiche complementari”, ha rilevato, in linea generale, come la cessione in garanzia del TFR non ne può precludere il conferimento alla previdenza complementare, in forma espressa o tacita, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005.

Al contempo, l’Authority ha ammesso il rischio di responsabilità per il lavoratore, evidenziando la necessità per lo stesso di valutare attentamente le conseguenze sul piano dei rapporti con la società finanziaria, derivanti dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di cessione del quinto, sia in termini di responsabilità contrattuale in caso di eventuale inadempimento, sia per il rischio della possibile riduzione o revoca del prestito.

Ai datori di lavoro, destinatari della notifica di atti con clausola di cessione del TFR in garanzia, la Covip ha evidenziato l’opportunità di dare adeguata informativa alla società finanziaria in ordine alla scelta del lavoratore di destinare il TFR alla previdenza complementare, per il mutamento di destinazione che ne deriva.

Nel tentativo di comporre le divergenze e instaurare un dialogo con le società finanziarie, nel luglio 2007, era stato poi aperto presso il Ministero del Lavoro un Tavolo Tecnico, con le Parti sociali e le Associazioni di rappresentanza dei fondi pensione. La caduta della legislatura ha

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impedito di arrivare per tempo a soluzioni condivise ma si rimane comunque in attesa di un intervento dello stesso Dicastero, nel solco della discussione già avviata.

In attesa di precise e condivise indicazioni, vale la pena di rilevare che la cessione che ha per oggetto il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro a titolo di TFR, si inquadra nell’ambito della cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia. Il lavoratore, cioè, unitamente alla cessione riguardante la quota della sua retribuzione , cede, con lo stesso contratto anche il credito a titolo di TFR che, però, va ricordato è solo un credito futuro, non ancora esigibile e ceduto allo scopo di garantire la finanziaria per l’ipotesi del venir meno della retribuzione.

La scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare implica dunque un mutamento del soggetto depositario del TFR, che diviene la forma pensionistica complementare in luogo del datore di lavoro. Ciò significa che l'oggetto della garanzia, prima facie, non viene meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all'obbligazione principale del contratto di cessione del credito.

Ciò posto ed in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto a disporre di mezzi di sussistenza adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione volontaria (art. 38 Cost.), e dell’importante ruolo della previdenza complementare nella realizzazione di tale diritto, il lavoratore non può essere limitato o pregiudicato nell’adesione, in forma esplicita o tacita, alle forme pensionistiche complementari.

Devono pertanto ritenersi nulle le clausole dei contratti di finanziamento citate poc’anzi, limitative di questo diritto, in quanto contrarie a norme imperative, tra cui l’interesse pubblico tutelato dall’art. 38, comma 2, Cost.

Peraltro, giova precisare che l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare, non impedisce, di per sé, alla società finanziaria di fruire comunque della garanzia del credito, nel caso di inadempimento del cedente all’obbligazione creditizia, potendo rivalersi nei limiti di legge sulle somme che il lavoratore ottiene, a titolo di anticipazione o riscatto, dalla forma pensionistica complementare.

Non a caso, i contratti di finanziamento sottoscritti prevedono, nella maggior parte dei casi, l’estensione della cessione in garanzia alle prestazioni di previdenza complementare, riscosse dal lavoratore anche per i titoli indicati; prestazioni che, a ben vedere, contengono non solo il TFR accantonato ma anche i versamenti effettuati dall’aderente e dal datore di lavoro.

Per altro verso, deve essere esclusa qualsiasi responsabilità del datore di lavoro nel caso di conferimento al fondo pensione del TFR a seguito di scelta del lavoratore, in quanto questo è un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio tra il lavoratore e la società finanziaria né può configurarsi, nei suoi confronti, una sorta di responsabilità a titolo di cooperazione nell’inadempimento altrui, considerato che, nell’eseguire la scelta del lavoratore di trasferire il TFR, egli agisce in ossequio a precise disposizioni di legge, in base al combinato disposto degli artt. 1, 8 del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 2115 c.c.

Per gli stessi motivi, è da ritenere illegittima e comunque priva di effetto l’eventuale richiesta al datore di lavoro di formalizzare un impegno a non versare pro futuro il TFR del proprio dipendente a previdenza complementare, non avendo questi alcuna titolarità o potere di disposizione sul TFR maturando del proprio dipendente.

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Sotto altro profilo, si potrebbe obiettare agli istituti finanziari procedenti che l’effetto traslativo del credito futuro dato in garanzia, come si ritiene sia quello vantato a titolo di TFR, si produce solamente quando il credito viene ad esistenza e cioè al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Da quanto premesso, si ricava, stando ai rilievi di parte della dottrina, che il cessionario (società finanziaria), sino a quel momento, non avendo la titolarità del credito, non può agire né nei confronti del lavoratore (cedente) che abbia aderito alla previdenza complementare con il conferimento del TFR né, tanto meno, nei confronti del datore di lavoro (debitore ceduto) che a quella adesione abbia dato corso.

A fronte dei rilievi che precedono, e riscontrata comunque nella prassi la persistenza di incertezze interpretative e difficoltà di gestione, anche per i fondi pensione, è auspicabile, per la definitiva soluzione della questione, che si pervenga, a breve, all’elaborazione di un percorso condiviso tra tutti gli operatori che, attraverso la standardizzazione “concertata” dei contratti di finanziamento, possa tutelare tutti gli interessi in gioco.

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2.6 La distribuzione e la raccolta delle adesioni: lo schema di regolamento Covip

Covip ha recentemente emanato il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari dando così attuazione all’art 19 comma 2 lett. g) del decreto n.252/2005, il quale, come noto, le ha attribuito il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, compito che doveva svolgere tenendo conto delle disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio (art 19 del D.lgs n. 252/2005),

Si tratta di un intervento regolamentare largamente atteso dagli operatori data l’incertezza del quadro normativo di riferimento e l’esigenza di definire un quadro unitario dei doveri e delle regole di comportamento da seguire nella fase di raccolta. Nel rapporto del 2007 si segnalava come Covip non avesse ancora dato attuazione alla disposizione contenuta nel D.lgs n.252 afferente alla commercializzazione dei fondi. D’altro canto Isvap e Consob, nell’espletamento delle loro funzioni regolamentari, non sono intervenute sul tema dell’attività di distribuzione o commercializzazione delle forme previdenziali (sul presupposto che la competenza in materia di correttezza di comportamenti nell’offerta di prodotti previdenziali è stata affidata a Covip) se non per regolamentarne gli aspetti “soggettivi” e “consentire” ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza lo svolgimento di tale attività. Al riguardo si rammenterà in particolare:

I. la previsione contenuta nel Regolamento Isvap n. 5 del 2006 (art 43) in tema di intermediazione assicurativa laddove si dispone che il collocamento delle forme pensionistiche complementari è consentito agli intermediari assicurativi iscritti nel registro, nonchè agli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari, e quindi impartite da Covip.

II. la previsione contenuta nel Regolamento Consob n. 16190 del 2007 in tema di intermediari (art. 78) laddove Consob sancisce che le Sim (la norma contempla solamente le Sim e non considera le banche, parimenti sottoposte alla vigilanza di Consob) nell’offerta fuori sede di fondi pensione aperti debbono avvalersi di promotori finanziari. Si fa presente che la previsione regolamentare è formulata in modo generico per cui non è agevole comprendere se la distribuzione fuori sede dei fondi pensione aperti da parte dei promotori finanziari comporti anche l’attrazione di tutte le regole di condotta sancite nel Libro III. Rubricato Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori .

Tornando al regolamento si osserva in via generale come Covip si sia ispirata alla disciplina dei mercati finanziari ed assicurativi. Difatti si può agevolmente constatare come Covip riproponga, per la raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, regole di trasparenza e di comportamento similari a quelle introdotte da Consob e Isvap per la distribuzione dei prodotti da sottoposti alle rispettive vigilanze. Ciò (presumibilmente) nell’ottica di seguire la filosofia sottesa alla disciplina dei mercati finanziari ed assicurativi - vale a dire quella di sottoporre a regole omogenee i prodotti che sono ritenuti (dal legislatore) fra loro fungibili – e di contribuire alla creazione di un level playing field trasversale per i prodotti dei tre comparti. Quindi stesse regole del gioco e parità di tutela per il consumatore. Ma i dubbi e criticità interpretative permangono.

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Il regolamento, una volta definito l’ambito di applicazione della disciplina ( si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all’art 3 e alle forme pensionistiche comunitarie di cui all’art 15-ter del Dlgs n. 252/2005 relativamente alle adesioni raccolte in Italia) si articola nel Titolo I dedicato alla nota informativa e nel titolo II che contiene invece le regole (di comportamento e sulle modalità) applicabili alla raccolta delle adesioni.

Il titolo I ribadisce alcune regole già sancite in precedenza circa la nota informativa, il suo deposito e l’aggiornamento della stessa.

L’art 2 ribadisce l’obbligo di redigere e di tenere costantemente aggiornata la nota informativa.

Il successivo art. 3, analogamente alla disciplina che governa la trasparenza dei prodotti finanziari ed assicurativi, prevede un regime generale di pubblicazione della nota informativa che implica il deposito delle medesima presso Covip, prima dell’inizio della raccolta delle adesioni e una volta acquisita l’iscrizione all’Albo. A tal fine la nota informativa deve essere inviata a Covip, sia in forma cartacea che con modalità telematiche, assieme ad una comunicazione, a firma del legale rappresentante, contenente l’attestazione che è stata redatta in conformità allo schema di regolamento predisposto da Covip e che il contenuto della stessa è coerente con lo statuto o regolamento. Si fa presente che la procedura di deposito non implica, da parte di Covip, una “autorizzazione” all’avvio dell’operazione di raccolta delle adesioni, trattandosi di un semplice adempimento di pubblicità-notizia. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di sottoporre ad approvazione da parte di Covip il regolamento o lo statuto.

L’art 4 disciplina poi gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui alcune informazioni contenute nella nota informativa, depositata presso Covip, necessitino di essere modificate o integrate. In particolare il regolamento prevede, quale regola generale, che le modifiche debbono essere apportate intervenendo, modificandole o integrandole, direttamente sulle sezioni della nota informativa interessate. Qualora le variazioni interessino invece i soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica e riguardino i luoghi previsti per la raccolta delle adesioni è possibile predisporre un supplemento da allegare alla nota informativa (senza dover integrare o modificare la medesima), modalità questa a cui si potrà ricorrere anche in altre circostanze, inoltrando a Covip una esplicita richiesta in tal senso.

Ulteriormente, qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del modulo di adesione, occorrerà predisporre una nuova versione integrale dello stesso.

Il medesimo articolo prevede un onere generale di aggiornamento annuale delle informazioni contenute nelle varie sezioni della Nota informativa e negli eventuali Supplementi, prevedendo il deposito della nuova Nota informativa (aggiornata, integrata, e comprensiva del supplemento) presso COVIP. L’aggiornamento è da effettuarsi entro il mese di marzo di ogni anno. Disposizioni analoghe sono dettate anche con riferimento alle modifiche ad efficacia differita, prevedendo che la Nota informativa debba essere corredata da una comunicazione che illustri le modifiche e ne indichi la decorrenza.

Ai sensi dell’art 5 dello schema regolamentare, le variazioni apportate alla nota informativa debbono essere tempestivamente comunicate a Covip e sempre prima del loro utilizzo. Se poi le variazioni alla nota informativa conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre ad approvazione della Covip, la nota potrà essere utilizzata solamente a seguito dell’approvazione.

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Si osserva che la procedura prevista per la comunicazione delle modifiche è articolata in quanto non si richiede una semplice comunicazione-notizia bensì l’invio di una comunicazione corredata da:

a) nuova Sezione della Nota informativa (ovvero del Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;

b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

Il tutto a firma del legale rappresentante con l’attestazione che le modifiche inerenti la Nota informativa sono conformi allo Schema di Nota informativa predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le condizioni generali di contratto) e che per le restanti parti la Nota informativa non è stata variata. La documentazione deve altresì essere inoltrata a COVIP con modalità telematiche, secondo indicazioni che la stessa dovrà fornire .

Il successivo art 6 disciplina gli aspetti inerenti alla diffusione della documentazione contrattuale. In particolare prevede che la Nota informativa, gli eventuali Supplementi e del Modulo di adesione debbono essere disponibili, in forma cartacea, presso sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP e presso gli uffici dei soggetti preposti alla raccolta delle adesioni, ed essere altresì acquisibili su supporto duraturo nel sito web del fondo pensione e della società istitutrice e, ove possibile, nel sito dei soggetti “collocatori”.

Anche in questo contesto Covip ripropone regole per certi versi già note.

Il Titolo II dello schema di regolamento si occupa poi delle modalità di raccolta delle adesioni ed in particolare pone specifica attenzione:

a) sulle modalità di raccolta,

b) sui luoghi dove effettuare la raccolta

c) sulle regole di condotta che i soggetti preposti a questa attività debbono rispettare .

L’art 7 riprende alcune regole già sancite in precedenza circa l’informativa e la documentazione da consegnare al cliente prima dell’adesione (ovvero la nota informativa, lo statuto o regolamento nonché per i PIP le condizioni contrattuali oltre al progetto esemplificativo predisposto in forma standard rappresentante l’evoluzione della prestazione pensionistica)

L’art 8 e 9 disciplinano rispettivamente l’adesione ai fondi negoziali, ai fondi aperti e ai PIP, mentre l’art 10 regola le adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR

La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali viene svolta, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

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e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.

Quanto invece alle adesioni ai fondi pensione aperti e alla sottoscrizione dei PIP l’attività di raccolta delle adesioni può essere svolta sia all’interno delle sedi o delle dipendenze delle società istitutrici, da parte di addetti a ciò preposti, che all’esterno mediante le reti distributive utilizzate nel settore operativo di appartenenza. Non è di immediata percezione cosa si intenda “per rete distributiva del settore operativo di appartenenza” ovvero se con ciò si intenda fare riferimento indistintamente agli intermediari finanziari e assicurativi (indipendentemente dalla società istitutrice della forma pensionistica) o se al contrario si intenda, da un lato, coinvolgere nell’attività di raccolta delle adesioni ai fondi aperti “istituiti” da operatori finanziari solamente la rete preposta al collocamento degli strumenti finanziari (con esclusione degli intermediari assicurativi) e, dall’altro, canalizzare l’attività di raccolta delle adesioni a fondi aperti e PIP “istituiti” da compagnie di assicurazione sulla rete di intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli Intermediari ( con esclusione dei soggetti abilitati all’intermediazione finanziaria).

Si è dell’avviso che la prima interpretazione sia quella più coerente con il sistema.

Per le reti abilitate alla distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi si prevede altresì ( art 8 e 9) che il collocamento avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la distribuzione dei suddetti prodotti, oltre che delle regole fissate da Covip.

Il quadro di disciplina che consegue a questo generico rinvio alle regole di altri settori non è scevro da contraddizioni: non solo si introduce una disparità di trattamento tra adesioni raccolte tramite intermediari e quelle raccolte avvalendosi di soggetti non intermediari in senso tecnico, con adempimenti ridondanti (rispetto alle regole fissate da Covip stessa) per le prime figure, ma soprattutto si rischia di creare incertezze interpretative ed operative richiamando disposizioni non del tutto coerenti con le peculiarità proprie delle forme pensionistiche. Si possono citare, a titolo esemplificativo, le implicazioni operative derivanti dall’attrazione delle regole in tema di valutazione di adeguatezza del prodotto rispetto al profilo del cliente o delle regole in tema di conflitto di interessi. Senza trascurare altresì che in tal modo la raccolta delle adesioni verrebbe ad essere “assoggettata”, per certi versi, alla disciplina di matrice assicurativa e finanziaria, il che è non coerente con la scelta legislativa di unificare la normativa in materia di previdenza complementare e di accentrare le competenze regolamentari e di vigilanza su Covip.

Ma vi è di più. Le norme che richiamano le discipline dei settori assicurativi e finanziari, nella loro genericità, non tengono conto dell’articolato quadro normativo afferente anche le competenze di altre Autorità vigilanza e della parcellizzazione delle regole che governano i prodotti assicurativi e finanziari; in altri termini qual è il criterio per individuare la disciplina cui fare riferimento di fonte Consob o Isvap? Prevale la natura finanziaria o assicurativa sottostante della forma previdenziale o piuttosto la figura dell’intermediario assicurativo o finanziario che raccoglie le adesioni soggetto? Non è agevole rispondere al quesito, sulla base dell’attuale formulazione delle norme.

Se si vuole azzardare una prima interpretazione, si potrebbe ritenere ( facendo riferimento alle scelte compiute nei settori contigui) che la distribuzione di PIP di ramo I, da chiunque distribuiti, dovrebbe avvenire nel rispetto delle regole di comportamento di fonte Isvap, mentre la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP di ramo III dovrebbe soggiacere alle regole applicative Consob, se il distributore è un soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa ( sez.

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D) del RUI e quelle Isvap se invece l’intermediario è un soggetto iscritto alla sez. A) B) C) del RUI.

Si auspica, ad ogni modo, un chiarimento in merito da parte di Covip.

Per la raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti su base collettiva è stata altresì prevista la possibilità che essa venga effettuata anche presso i luoghi e mediante i soggetti previsti per la raccolta delle adesioni da parte dei fondi pensione negoziali.

Il regolamento poi (art 10) fissa gli adempimenti da porre in essere per la adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, individuando le informazioni che devono essere fornite all’aderente circa la possibilità di usufruire delle contribuzioni del datore di lavoro, la linea di investimento alla quale è stato destinato il TFR, oltre che sulla nota informativa e gli altri documenti dallo stesso acquisibili per conoscere i meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all’adesione.

Degno di rilievo è l’art 11 laddove Covip individua le regole di comportamento per la raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche. Covip, come si diceva poc’anzi, fissa un set di regole omogeneo che trova applicazione alla raccolta delle adesioni da chiunque effettuata.

Venendo alle regole sancite dall’art 11, Covip introduce le regole di condotta equivalenti a quelle dei mercati finanziari e assicurativi, come, ad esempio, l’obbligo dei soggetti preposti alla raccolta di:

a) comportarsi con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti;

b) fornire ai potenziali aderenti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

c) astenersi dal fornire informazioni non coerenti con la Nota informativa;

d) così come l’obbligo di astenersi da ogni comportamento che possa recare pregiudizio agli interessi degli aderenti, regola ispirata alla disciplina dettata in materia finanziaria e assicurativa sui conflitti di interessi.

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2.7 Evoluzione della disciplina sul TFR

2.7.1. Le scelte dei lavoratori che hanno attivato un nuovo rapporto di lavoro

La COVIP con delibera del 24 aprile 2008, ha disciplinato i casi in cui un lavoratore che abbia già effettuato una scelta in relazione ai precedenti rapporti di lavoro attraverso l’utilizzo dei moduli TFR uno e TFR due, attivi un nuovo rapporto di lavoro.

Sono previste le seguenti alternative:

1. Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

2. Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell’ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, attraverso la compilazione del modello TFR due.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata dalla disciplina sul silenzio assenso.

3. Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

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E’ evidente, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR alla previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all’intero TFR, anche l’aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 % in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett.c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell’assunzione. Resta ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi della disciplina sul silenzio assenso.

2.7.2. Le precisazioni in merito ai profili tributari del TFR

2.7.2.1 La devoluzione del TFR maturato

Con riferimento alle novità in materia tributaria riguardanti il TFR, l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare 70/E del 18 dicembre 2007, che ha riguardato le modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare previste dal decreto legislativo 252 del 2005.

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Con tale documento viene precisato che, nonostante la normativa introdotta dal decreto non contenga previsioni espresse al riguardo, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte , deve ritenersi corretta, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione, non solo il TFR maturando, ma anche quello maturato prima del 1° gennaio 2007.

Tale interpretazione è altresì avvalorata in quanto nell'articolo 1, c.1, lett.d, del decreto legislativo 47/2000 che riformula il vecchio articolo 19, c. 4 del TUIR, la “ quota di accantonamento annuale al TFR” è stata sostituita con “ somme”, superando l’eventualità di devoluzione alle forme pensionistiche complementare solamente di una parte del TFR, in tale modo includendovi anche gli accantonamenti fatti in anni precedenti.

Con la riformulazione è stata altresì inserita la locuzione “ valori”, consentendo così la possibilità di trasferire alle forme pensionistiche complementari non solo somme, ma valori in generale, comprendendo anche l'eventuale trasferimento del TFR trasformato in titoli.

Come conseguenza delle considerazioni sopra ricordate, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che maturato, non costituisce anticipazione, non assumendo rilevanza fiscale al momento del trasferimento, ma venendo assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte delle forme previdenziali complementari.

A ulteriore conferma di quanto espresso nella circolare ricordata, l'art. 2, c. 515, della L 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), con l’introduzione del comma 7 bis modifica al D. L.gs 252 del 2005, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi e devoluto dopo il 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

A commento della nuova normativa, che verrà applicata esclusivamente per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 9/1/2008, precisando che l'importo del TFR pregresso, maturato entro il 31 dicembre del 2006, deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione; pertanto le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Ad esempio, qualora il TFR conferito sia pari ad € 70.000 composto da € 30.000 maturati fino al 31 dicembre 2000 e da € 40.000 maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, esso concorrerà a formare rispettivamente il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, a ciascuno dei quali si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

2.7.2.2 La rivalutazione del TFR

Per quanto concerne la rivalutazione del TFR in fase di primo trasferimento alle forme di previdenza complementare, da non confondersi con la rivalutazione ordinaria del TFR prevista ai

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sensi del codice civile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la rivalutazione delle quote di TFR conferite alle forme di previdenza complementare, è da considerarsi componente accessorio alla quota di TFR maturando e pertanto non deve essere computata nei limiti di deducibilità dei contributi di € 5.164,57.

Analizzando la rivalutazione del TFR ordinaria, prevista dal codice civile, che è normalmente soggetta ad imposta sostitutiva dell'11%, si osserva che anche nel caso in cui il TFR venga versato al Fondo di Tesoreria, esso dovrà essere rivalutato alla fine di ogni anno o alla data di cessazione del rapporto, incrementando la posizione individuale del dipendente e sarà soggetto ad imposta sostitutiva dell'11%.

L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativi sia alla rivalutazione della quota accantonata presso il datore di lavoro sia di quella maturata presso il Fondo di Tesoreria saranno entrambe a carico del datore di lavoro.

2.7.2.3 Gli adempimenti relativi al Fondo di Tesoreria

L'Agenzia delle Entrate con riguardo al Fondo di Tesoreria, ha precisato che in merito alle prestazioni erogate da parte del datore di lavoro, al quale vanno inoltrate le domande da parte dei dipendenti per ricevere parte o tutto il TFR trasferito al Fondo, rimarranno a suo carico tutti gli adempimenti di natura fiscale, in qualità di sostituto d'imposta, anche sulla quota erogata per conto del Fondo, salvo poi conguagliare nella dichiarazione contributiva successiva, l'importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta.

Solamente nei casi in cui il Fondo di Tesoreria sia tenuto direttamente ad erogare la quota proprio carico, lo stesso agirà in qualità di sostituto d'imposta.

2.7.2.4 Le misure compensative per le imprese

Per quanto riguarda le misure compensative per le imprese, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che con riferimento alla deduzione dal reddito d'impresa del 4% ( 6% per le imprese con meno di 50 addetti) del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari, tale disciplina va coordinata con l'articolo 105, c. 3 del TUIR che dispone: “L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”; pertanto accanto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell’esercizio, prevista dal c. 1 dell’ art. 105, va aggiunto l’ulteriore importo previsto dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 252/2005.

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Ai fini del calcolo della misura compensativa si fa riferimento all’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, intendendosi per tale ammontare esclusivamente la quota annuale del TFR.

Tale precisazione è da intendersi anche per quanto riguarda l'esonero per il datore di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR previsto dall'art. 2 della L 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito le forme pensionistiche complementari al fondo di tesoreria.

2.7.2.5 La riduzione del prelievo fiscale sul TFR

E’ di recente pubblicazione il D.M. del 20/03/2008, che riduce il prelievo fiscale sull’indennità di fine rapporto.

Tale normativa prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

1. 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

2. 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

3. 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

Il Decreto inoltre prevede in linea generale che:

- per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del TUIR, per l’individuazione dell’aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

- la detrazione riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’ art. 17, c. 1, lett. a), del TUIR, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

- la detrazione è riconosciuta dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad

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attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

- la detrazione spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

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2.8 La comunicazione nella previdenza complementare

Ad un anno dalla riforma, rese ormai operative le strategie competitive da parte degli operatori di settore, anche i piani di comunicazione sono stati definiti con maggiore dettaglio coniugando le esigenze di comunicazione sui diversi target coinvolti. E’ da sottolineare che gli operatori sono vincolati da esigenze normative che impongono una costosa e laboriosa comunicazione periodica da realizzare verso gli associati, ma anche verso gli organi di controllo, a cui si aggiunge una necessaria attività di comunicazione interna ed esterna alla rete distributiva. In particolare, si ricorda come recenti disposizioni normative rendano ancora più articolata e complessa la comunicazione della rete verso il cliente, anche solo potenziale, e soprattutto attribuiscano maggiori responsabilità agli operatori nei confronti dell’attività della propria rete distributiva.

E’ quindi scontato che parte significativa dei budget delle compagnie e banche sia investita a copertura della suddetta attività.

Per quanto riguarda più strettamente la comunicazione ai potenziali associati, le scelte degli operatori sono state molto diversificate. In particolare ci si è avvalsi per comunicare di tutti gli strumenti sia tradizionali sia innovative. Quindi non sono mancati eventi di promozione ed iniziative di sponsorizzazione su iniziativa sia di banche assicurazioni sia di agenti, broker, promotori, fondi chiusi. In generale, i primi hanno realizzato vere e proprie campagne che hanno coinvolto anche i media pubblicitari di massa: televisione, carta stampata, mentre i secondi si sono indirizzati su eventi più mirati e legati al territorio.

2.8.1 La pubblicità istituzionale

In riferimento alla pubblicità si ricorda il massiccio investimento stanziato a livello istituzionale a sostegno della riforma del tfr che si è concretizzato con una serie di iniziative tra cui la più importante, per copertura visibilità e per budget destinati, è stata la pubblicità realizzata sul tema della riforma del tfr affidata ad Armando Testa. La campagna si è caratterizzata per una serie di nuove creatività, rispetto alla precedente, ed un intenso utilizzo di tutti i media di comunicazione: televisione, radio, stampa, affissione, cinema, ed internet. Diversamente, rispetto alla prima fase pubblicitaria sul tfr, gli spot sono stati differenziati su target opportunamente selezionati sulla base di riscontri ottenuti da alcuni sondaggi sulla conoscenza della riforma e hanno pubblicizzato oltre al sito e al call centre, anche i benefici della scelta e le forme di previdenza complementare.

Gli effetti di questa operazione sono stati monitorati da Gfk Eurisko al fine di indirizzare le ulteriori iniziative del Ministero. Dalle rilevazioni effettuate tra maggio giugno 2007 è emerso che otto cittadini su dieci hanno visto gli spot televisivi; sei su dieci hanno ascoltato gli annunci radiofonici. Si è registrato un gradimento medio del 65% che ha raggiunto il 75% fra i dipendenti

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delle imprese private, ovvero, i veri destinatari della campagna. L’attività informativa sul TFR quindi sembra aver operato sul piano pragmatico in una duplice direzione di avvicinamento degli interessati al problema (“farli sentire coinvolti”) e di riduzione dei margini di incertezza in favore di una presa di decisione. La campagna, invece, non pare avere orientato in un senso o nell’altro la decisione che ha mantenuto (ed, anzi, accentuato) la propensione per la scelta conservativa (ovvero lasciare il TFR presso l’azienda).

A novembre 2007 è partita l’ultima fase della campagna con la presentazione della brochure con i quesiti aggiornati e le slides relative alle adesioni nel primo semestre 2007 e la messa in onda per quindici giorni di tre nuovi spot radiofonici dal claim "Scegli oggi cosa è meglio per il tuo futuro". Gli spot hanno avuto la funzione di ricordare ai dipendenti del settore privato come “sia possibile aderire alle forme pensionistiche complementari in qualsiasi momento” e sottolineare i vantaggi che derivano dall’adesione in corrispondenza di eventi importanti della vita come la nascita di un figlio o l’acquisto della prima casa. Gli spot, anche questa volta, sono stati rivolti ai giovani, poiché i dati rilevati (monitoraggio della campagna di comunicazione sul Tfr, a cura di: Struttura missione Tfr, del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale, fonte DIE ricerche Gfk Eurisko, 2007) a novembre 2007 evidenziavano che il 75% degli iscritti ai Fondi Pensione aveva un’età superiore ai 40 anni. I giovani, diretti interessati dalla riforma, non sembravano dunque aver percepito sufficientemente il tema come attinente alla propria sfera di interesse.

2.8.2 Le nuove disposizioni in tema di pubblicità

Prima di entrare nel merito delle campagne pubblicitarie sulla previdenza è importante esaminare alcune novità normative che disciplinano l’attività pubblicitaria e che, di conseguenza, incidono anche sulle modalità con cui gli operatori anche del settore in esame devono attenersi al fine di evitare sanzioni.

Il Decreto Legislativo 2 Agosto 2007 n.145 (attuazione art. 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole), ribadisce il principio di trasparenza sotto il profilo della chiara distinguibilità del messaggio pubblicitario, “con modalità grafiche di evidente percezione” e la delimitazione dell’utilizzo dei termini garanzia e garantito solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta, così come previsti da COVIP con la deliberazione 21.3.2007.

Rispetto alla precedente formulazione del codice al consumo con la nuova disciplina l'Autorità appare fornita di nuovi poteri. Infatti, essa può agire anche d'ufficio, senza attendere la proposizione di una domanda (inoltrata da parte di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse), può avvalersi di poteri investigativi e richiedere l'ausilio della Guardia di Finanza, nonché assumere informazioni e richiedere l'esibizione di documenti in possesso di imprese, enti o persone. In presenza di particolari condizioni di urgenza, l'Autorità può emanare un provvedimento motivato di sospensione provvisoria della comunicazione pubblicitaria scorretta. Infatti il decreto prevede (art. 8) che, non solo su istanza di terzi (come nel codice) ma anche d’ufficio l’autorità può inibire la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità

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ingannevole e comparativa illecita. Inoltre nel caso non veridicità delle indicazioni e dei documenti forniti, rilevanti ai fini dell’accertamento, è prevista una sanzione pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro (sanzione non prevista dal codice).

L’art.8 prevede inoltre sanzioni pecuniarie più elevate rispetto al codice nel caso di provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità ovvero da 5.000 a 500.000 (da 1.000 a 100.000 previste nel codice art.26), mentre nel caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro (nel codice erano da 10.000 a 50.000).

Particolarmente significativo in tema di pubblicità, con evidente impatto anche sull’attività degli operatori del settore della previdenza complementare, risulta essere lo schema di regolamento ISVAP concernente la disciplina degli obblighi di informazione, dell'interpello e della pubblicità dei prodotti assicurativi; l’aspetto più rilevante risulta essere la sostanziale affermazione che presupposto essenziale per valutare la chiarezza e correttezza del messaggio pubblicitario è la conformità al fascicolo informativo, il cui contenuto è disciplinato dal regolamento medesimo.

Al regolamento sono allegati gli schemi delle schede sintetiche e delle note informative che, per le singole tipologie di prodotti, occorrerà obbligatoriamente sottoporre al potenziale contraente; un nuovo intervento normativo, quindi, del quale occorrerà tener conto nella riformulazione della documentazione contrattuale e precontrattuale. Attualmente tale regolamento non è ancora stato emanato nonostante sia da tempo terminata la fase di pubblica consultazione, della quale non si conoscono ancora gli esiti.

2.8.3 La pubblicità nel settore assicurativo

Le compagnie di assicurazione hanno continuato ad effettuare pubblicità nella seconda parte del 2007 e anche nel primo semestre 2008, in particolare nel primo periodo la pubblicità ha riguardato, dopo le numerose campagne a sostegno del brand, la comunicazione degli specifici prodotti, nel secondo è stata riproposta la pubblicità sul brand, già in onda nel 2007.

Per realizzare campagne pubblicitarie le compagnie di assicurazione hanno investito circa 80 milioni di euro (Elaborazione sui valori a listino degli annunci pubblicitari raccolti da Nielsen Media Research) per la promozioni di prodotti previdenziali ovvero quasi il 70% delle spese pubblicitarie realizzate nel settore assicurativo sui prodotti vita/previdenza. Nella tabella che segue si evince come il settore assicurativo abbia registrato nel 2007 un deciso incremento delle spese pubblicitarie (+67%) soprattutto a seguito dell’incremento che degli investimenti realizzati sui prodotti vita/previdenza (+237,5%).

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Tabella 1

Investimenti pubblicitari nel settore assicurativo

2006 2007 2007/2006

Tipologia di comunicazione migliaia di euro migliaia di euro Variazione %

Auto 31.218 16.591 -46,9

Auto (compagnie dirette) 82.619 140.187 69,7

Danni 12.889 3.203 -75,1

Danni (compagnie dirette) 1.955 2.035 4,1

Vita/previdenza 34.716 117.151 237,5

Istituzionale 102.575 177.763 73,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati Nielsen Media Research

Nel precedente rapporto si evidenziava come nei primi mesi della riforma, soltanto pochi operatori avessero realizzato campagne pubblicitarie e come queste fossero finalizzate a trasmettere al cliente “serenità rispetto alla scelta” grazie alla presenza dell’operatore specializzato con tradizionale esperienza sul mercato in un clima di allegria, serenità, giocosità (si consideri ad esempio lo spot di Alleanza Assicurazioni) oppure istituzionale (Reale Mutua Assicurazioni) o addirittura in un ambiente più inquietante ma di cui il soggetto non è consapevole (Assicurazioni Generali); in prossimità del 30 giugno e nel secondo semestre 2007 le scelte delle compagnie si sono indirizzate invece su messaggi pubblicitari e spot televisivi che facessero leva sui punti di forza dei prodotti evidenziandone le caratteristiche di economicità e affidabilità delle forme di investimento (“Progetto pensione bis. Leggero oggi. Solido domani” promosso da Eurizon Vita, “con pochi euro oggi non compri nulla tranne il tuo domani” slogan della locandina di Poste Vita).

I pay off delle campagne hanno molto frequentemente contenuto il termine Tfr affiancato a verbi che indicassero come allocarlo, quali ad esempio: scegliere, decidere, difendere,crescere , investire.

I media più utilizzati sono stati tv e carta stampata (giornali, riviste e freepress), con investimenti rispettivamente pari a circa il 27% del totale speso a sostegno dei prodotti previdenziali e al 43,2% sempre sul totale investimenti, significativo anche l’utilizzo di internet in cui si è investito circa il 13%.

Tra le compagnie che si sono avvalse del web come strumento di comunicazione rivolto essenzialmente ad un target giovane si ricorda la campagna di Zurich, effettuata grazie ad una modalità immediata come quella dei video online dal tono ironico. Il personaggio protagonista del video parla della riforma della previdenza complementare, ma lo fa in modo incomprensibile. Infatti non pronuncia la “T”, la “F” e la “R”, tre lettere che rimandano appunto al tema del TFR; il messaggio da comunicare è “ che tutti parlano di previdenza ma Zurich vuole parlare in modo chiaro e dettagliato agli utenti…tfr compreso”. Per la diffusione del video, che ovviamente è reperibile sul sito della compagnia, è stata scelta la forma del blog.

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In riferimento al web si deve sottolineare come anche l’organo di vigilanza abbia attribuito un ruolo importante ai fini conoscitivi pertanto ha imposto agli operatori la presenza di alcuni strumenti che possano fornire all’aderente potenziale indicazioni più precise sui prodotti e sui benefici prospettici di tali prodotti; in particolare si fa riferimento al progetto esemplificativo finalizzato alla stima della pensione complementare che entro giugno 2008 dovrà essere presente in tutti i siti web dei competitor che offrono prodotti di previdenza complementare.

2.8.4 L’atteggiamento degli aderenti

Dall’analisi dei dati di una ricerca empirica di tipo quantitativo CATI (Computer Aided Telephone Interview) realizzata per Iulm (condotta su un campione composto da 602 lavoratori dipendenti del settore privato di età compresa fra 20 e 54 anni, occupati al momento dell’intervista) sull’atteggiamento dei lavoratori sulla riforma emergono alcune interessanti indicazioni anche sul tema della comunicazione.

Rispetto alla fonte informativa utilizzata per scegliere rispetto al proprio tfr, emergono significative evidenze empiriche soprattutto se confrontate a quanto avveniva “ante riforma”; in particolare emerge la figura del datore di lavoro quale fonte informativa autorevole ai fini della scelta da parte del lavoratore (circa il 27% lo ha citato come fonte informativa), che in passato non rappresentava invece una fonte così autorevole. E’ interessante notare come l’obbligatorietà della destinazione del TFR da parte del lavoratore abbia sollecitato gli imprenditori, in particolare in alcuni settori, ad un ruolo proattivo rispetto alle scelte previdenziali dei propri dipendenti.

Il sindacato continua ad essere una elemento importante nel processo di comunicazione, essendo consultato da una quota pari al 15% degli intervistati (se si somma anche la percentuale Governo/Inps la percentuale sale al 21%) . Tale risultato è ancora più significativo se si considera che nella precedente rilevazione il 19,2% degli intervistati, con un livello di conoscenza almeno sufficiente in tema previdenziale, dichiarava di utilizzare quale fonte informativa il sindacato/Governo/Inps/Regione/ente previdenziale.

Significativa anche la percentuale (15%) di coloro che si servono dei quotidiani di informazione, degli amici, familiari o colleghi; quindi il passaparola o i media non rappresentano più una fonte primaria come in passato ai fini dell’informazione; infatti confrontando tali risposte con quelle della ricerca del 2006 rileviamo come la quota relativa ai familiari/amici/colleghi passi dal 24% al 15%, mentre quella destinata ai giornali e media dal 25,8% al 15%.

Le banche e le compagnie di assicurazione, nonostante rappresentino i principali player di questo mercato, vengono poco citati come fonte informativa (12% contro l’8,7% del 2006).

Analizzando inoltre le motivazioni che hanno indotto alla scelta di destinazione del tfr risulta che una quota di informati ha realizzato delle scelte consapevoli al fine di:

- cogliere delle opportunità (21% contributo del datore di lavoro e 13% miglior rendimento rispetto al TFR)

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- diversificare il rischio (27% diversificazione del risparmio);

dall’altro, tuttavia, una quota non modesta (15%) di lavoratori sembra aver scelto di investire in un fondo pensione senza la consapevolezza e l’informazione adeguata, dal momento che non sa esplicitare le motivazioni di tale scelta.

Sebbene i ritorni della campagna istituzionali e le attività di comunicazione degli enti coinvolti (INPS, Associazioni di categorie, organi di stampa, sindacati, operatori del settore etc.) siano stati significativi e i lavoratori abbiano manifestato un maggiore interesse al tema della previdenza complementare, il livello di informazione al riguardo è ancora basso quindi molto rimane ancora da realizzare affinché le scelte realizzate dagli aderenti possano dirsi consapevoli e non emozionali.

Inoltre, dall’analisi risulta che per alcune categorie di lavoratori, principalmente quelle operanti in aziende piccole e in settori diversi dall’industria, lo sforzo di informazione debba essere ancora più intenso dal momento che si registrano maggiori asimmetrie informative rispetto alla media dei rispondenti e minori percentuali di persone che abbiano destinato il proprio TFR a forme di previdenza complementare.

2.9 I fondi chiusi dei dipendenti pubblici

2.9.1 L’evoluzione del quadro normativo: premessa

L’assetto normativo del settore del pubblico impiego nel corso del 2007 si è caratterizzato sia per il consolidamento ulteriore del fondo pensione “ESPERO”, sia per l’attivazione dell’iter per la creazione della previdenza complementare anche nel comparto degli Enti locali delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale in quello dei ministeri e del parastato. Tuttavia prima di fare il punto su tali esperienze occorre fornire un quadro sulle problematiche scaturenti dall’attuale contesto legislativo .

2.9.2 Il d.lgs. 252/05 e il percorso differenziato per i dipendenti pubblici

Il decreto 252/05 attualmente, mantiene il percorso differenziato per i dipendenti pubblici. Infatti, il comma 6 dell’articolo 23 prevede che : “Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti

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delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”. L’implicazione più importante di tale disposizione è che il meccanismo dello smobilizzo del TFR richiede per i dipendenti pubblici soluzioni particolari, che, come specificato dai criteri di delega oltre che dei principi valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti (da applicarsi con le necessarie armonizzazioni), tengano conto delle:

− specificità dei singoli settori,

− dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro,

− dell’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico. In ogni caso essendo scaduti i termini per l’esercizio di tale delega, occorrerà un intervento normativo che affronti la questione.

Come osservato dall’ INPDAP, la procedura di confronto, dovrà avvenire coinvolgendo oltre alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, anche le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali.

Restano ferme nelle more della emanazione di tale provvedimento le disposizioni del decreto legislativo n. 124/1993, nonché in linea di massima la disciplina fiscale prima vigente, sulla quale si ritornerà più avanti.

2.9.3 L’articolo 117 della Costituzione, potestà legislativa delle Regioni e fondi pensione per i dipendenti pubblici

In base al d.lgs. 252/05 le Regioni, disciplinano il funzionamento delle forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

L’inserimento delle Regioni quali fonte istitutiva in base al nuovo 252/05 riguarda a ben vedere esclusivamente l’ambito dei destinatari privati . Per i pubblici invece il decreto conferma la riserva di contrattazione collettiva di comparto. Tra le leggi annoverabili in conseguenza del dettato legislativo si ricordano la legge della Regione Sicilia del 30 gennaio 2006, n. 1, e la legge della Regione Veneto del 18 maggio 2007, n. 10.

La Covip ha precisato che le Regioni, oltre a provvedervi direttamente, possono anche promuovere e favorire lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare, in primo luogo attraverso formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva . In tale ambito territoriale si ricorda che per i dipendenti pubblici del Trentino Alto Adige vige il fondo pensione Laborfonds.

Al personale dipendente dalla Regione Trentino Alto Adige, dal Consiglio regionale, dell’ASL e dell’amministrazione scolastica della provincia di Trento, si applica il d.p.c.m. del 20 dicembre 1999; mentre invece per il personale delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti collegati trovano applicazione le norme previgenti al decreto (in particolare questo

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personale è disciplinato dalle leggi della provincia di Trento n. 2 del 3 febbraio 1997 e n. 1 del 31 dicembre 2000, e della provincia di Bolzano n. 1 del 3 maggio 1999 e n. 1 dell’8 aprile 2004).

Il fondo Fopadiva si rivolge invece ai residenti della Valle d’Aosta, anche dipendenti pubblici. Il fondo, per effetto della fusione con fondo preesistente FCS (fondo cessazione servizi), accoglie ora anche i lavoratori dipendenti della regione e di altri enti locali non economici.

Tabella 1

Fondi pensione rivolti ai dipendenti pubblici ad ambito territoriale

2.9.4 La legge Finanziaria per 2008: Legge 244/07

Proseguendo il percorso di cui alla legge n. 296/2006 art. 1, comma 767, la legge finanziaria per il 2008 ha disposto (art. 2, comma 501) che limitatamente al 2008, le somme previste dall’art. 74 della legge n. 388/2000, per la copertura degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro per i dipendenti statali aderenti ai fondi pensione, possono essere utilizzate per finanziare anche le spese di avvio dei fondi pensione rivolti ai lavoratori pubblici, ivi compresi quelli dipendenti da amministrazioni pubbliche non statali.

La stessa legge ha poi previsto che a decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo, a carico del datore di lavoro, per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore. In sostanza dal 2008 per i lavoratori della scuola aderenti alla previdenza complementare, il contributo datoriale non sarà più versato dall’Inpdap ma dal sostituto d’imposta (Ministero dell’economia e delle finanze o singola istituzione scolastica a seconda del tipo di contratto di lavoro del dipendente). In realtà la disposizione fa riferimento a “quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro”. In merito l’INPDAP ritiene che l’espressione, debba essere riferita all’intera contribuzione a carico del datore di lavoro e non solo a quella aggiuntiva. Sul piano operativo

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occorrerà valutare se imprevisti flussi di adesioni possano fare risultare inadeguate le somme stanziate.

Tabella 2

Finanziaria 2008 Tabella c

2.9.5 La destinazione a previdenza complementare di quote di Tfr già maturate : il problema della applicabilità ai dipendenti pubblici

La finanziaria per il 2008 ha inserito nel d.lgs. 252/05 il comma 7-bis all’art. 23 in base al quale, si prevede l’ammissibilità della destinazione a previdenza complementare del Tfr già maturato.

È stato precisato che le quote di Tfr maturate al 31 dicembre 2006 una volta versate, concorrono ad incrementare la posizione individuale con imputazione ai fini fiscali, secondo il criterio del pro rata

L’INPDAP osserva che per espressa previsione dell’art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la precedente disciplina (decreto legislativo n. 124/1993). Inoltre tale decreto, all’art. 8, demanda in via esclusiva alle fonti istitutive la regolamentazione della destinazione del Tfr. Poiché nessuna delle fonti istitutive di forme pensionistiche complementari rivolte a lavoratori pubblici ha previsto nulla in materia, si ritiene che i pubblici dipendenti non possano destinare a previdenza complementare anche il Tfr maturato. La posizione è condivisibile anche perché la figuratività dello stesso ne comporterebbe difficilmente lo smobilizzo previsto dalla norma.

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2.9.6 Tfr e previdenza complementare per i giornalisti dipendenti pubblici .

L’Inpdap con nota operativa 9/2007 ha precisato che il personale che svolge attività giornalistica alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rientra nella disciplina dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici e pertanto non è interessato dall’applicazione della disciplina del fondo tesoreria INPS. Tali lavoratori iscritti all’Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto, al pari degli altri dipendenti pubblici, non sono riguardati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ma dalla previgente disciplina in materia di previdenza complementare. Disciplina che, per espressa previsione contenuta nell’art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005, continua a trovare applicazione fino a quando non si procederà all’estensione delle nuove regole anche al pubblico impiego.

Per i giornalisti dipendenti pubblici iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani, sarà l’Inpdap, in base ad apposita convenzione da stipularsi con il fondo, ad accantonare figurativamente e rivalutare le quote di tfr destinate a previdenza complementare, che saranno trasferite al fondo stesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

2.9.7 Lo stato della contrattazione collettiva: Le novità sul fondo pensione “ESPERO”

Il fondo scuola “ESPERO” (rivolto al comparto scuola) risulta essere, nel momento in cui si scrive (se si escludono le esperienze regionali quali quelle di Laborfonds e Fopadiva) l’unico fondo chiuso rivolto ai dipendenti pubblici già autorizzato ad operare.

Per l’analisi dettagliata dell’iter legislativo che ha reso possibile la creazione dei fondi pensione anche per i dipendenti pubblici nonchè per le caratteristiche del fondo ESPERO si rinvia alle precedenti edizioni.

Possono aderire ad Espero anche i dipendenti privati, con riferimento ai quali si è reso necessario apportare allo statuto, delle modifiche in conseguenza del fatto che a essi si applica il d.lgs. 252/2005. Sono stati quindi introdotti appositi articoli in tema di contribuzione, prestazioni, trasformazioni, anticipazioni. È stato poi modificato anche l’articolo sulle scelte di investimento, prevedendo un comparto destinato ad accogliere il TFR tacito

La selezione per la scelta dei gestori finanziari avverrà nel corso del 2008, precedentemente le somme erano state depositate presso il conto corrente della banca depositaria con un tasso di remunerazione del 90 per cento del tasso Euribor mensile.

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2.9.8 Lo stato della contrattazione collettiva: fondo enti locali e Servizio Sanitario Nazionale (PERSEO)

In data 14 maggio 2007 è stata firmato l’accordo istitutivo del fondo di previdenza complementare per i dipendenti delle regioni e degli enti locali e per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale iniziativa accoglie l’indicazione sulla possibilità di aggregazione di più comparti contenuta all’art. 9 dell’accordo del 29 luglio 1999 in base al quale si precisa che: «Le parti concordano sulla costituzione di fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell’adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

Al fine di limitare l’incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di fondi. La composizione e l’ambito di estensione dei fondi stessi a uno o più comparti – comunque circoscritta all’ambito di applicazione del presente contratto – sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area»

Destinatari sono i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL del comparto Regioni e autonomie locali, e del Servizio Sanitario Nazionale.

Può inoltre aderire il personale di enti e organismi regionali e interregionali, il personale dipendente dalle case di cura private e dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dipendente di imprese private di servizi sociosanitari assistenziali ed educativi, a condizione che siano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati. Al fondo possono aderire anche i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni sindacali del settore alle quali competono i relativi oneri contrattuali.

Nel campo dei destinatari sono inclusi anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, i quali possono essere inclusi successivamente al perfezionamento delle procedure di adesione e contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse secondo gli indirizzi formulati dai comitati di settore.

Risultano firmate le ipotesi di accordo per la dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa; e per la dirigenza medico veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione finanziaria è prevista monocomparto per il primo esercizio (salva diversa decisione degli organi statutari), con possibilità di passaggio successivo al multicomparto. La contribuzione al fondo da parte delle amministrazioni e dai lavoratori è analoga a quella del fondo Espero e parametrata ai rispettivi elementi retributivi. Parimenti è prevista la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del fondo e dal consiglio di amministrazione.

Per fronteggiare i costi di avvio del fondo, l’INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà all’atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di euro 2,75 procapite riferita al numero dei dipendenti del comparto e a tale onere vi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

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2.9.9 Il fondo pensione per i ministeriali e il parastato (SIRIO)

In data 1 ottobre 2007 è stato firmato tra Aran e le organizzazioni sindacali interessate l’accordo istitutivo del fondo di previdenza complementare per i dipendenti ministeriali e del parastato.

È da rilevare come anche tale iniziativa accoglie l’indicazione sulla possibilità di aggregazione di più comparti contenuta all’art. 9 dell’accordo del 29 luglio 1999.

Il fondo pensione si basa su un sistema di finanziamento a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Destinatari sono il personale dei ministeri, della presidenza del consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici, dell’Enac e del Cnel. Al fondo possono aderire anche i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni sindacali del settore, dell’Agenzia Fiscale e dell’Agenzia del Demanio.

Per fronteggiare i costi di avvio del fondo, l’INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà all’atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di euro 2,75 procapite riferita al numero dei dipendenti del comparto.

2.9.10 Alcune questioni di rilievo per i fondi del pubblico impiego

In questo paragrafo ci si vuole soffermare su alcune questioni problematiche da affrontare o non ancora risolte inerenti sia il meccanismo di gestione figurativa che più in generale l’armonizzazione con le regole previste nel d.lgs. 252705 . Al riguardo si ricorda che nel pubblico impiego la gestione del TFR ha natura figurativa, in particolare il lavoratore che aderisce ai fondi pensione avrà una posizione individuale composta da due parti: una (presso il fondo) costituita da risorse effettive, cioè finanziata con il contributo del lavoratore, con quello del datore di lavoro e dall’eventuale contributo aggiuntivo (gli ultimi due coperti dagli stanziamenti previsti dalle diverse finanziarie); l’altra figurativa costituita dalla quota dell’1,5% della base utile ai fini del TFS e dal TFR. Corrispondentemente vi sarà un duplice sistema di rendimenti, posto che la prima parte avrà dei rendimenti effettivi, legati all’impiego sul mercato finanziario (per il tramite di gestori professionali) delle risorse raccolte. Nel secondo caso invece si avrà un rendimento figurativo poiché l’INPDAP provvederà, ad attribuire al TFR accantonato e alla quota dell’1,5%, un tasso di rendimento che (per il periodo transitorio di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici) corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi presenti sul mercato, da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentite le OO.SS. firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei

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dipendenti pubblici, si applicherà il rendimento netto dei medesimi. Alla cessazione del rapporto l’INPDAP, conferirà al fondo pensione il montante maturato e quest’ultimo, ove ricorrano gli ordinari requisiti previsti dalla disciplina sui fondi pensione, erogherà le prestazioni per vecchiaia o anzianità .

In relazione al meccanismo di gestione figurativo si evidenziano i seguenti nodi problematici:

1) Decadenza della autorizzazione e opzione

Appare opportuno un chiarimento normativo sulla ipotesi di decadenza della autorizzazione COVIP: il problema assume rilevanza qualora si ipotizzi che il fondo decada dalla autorizzazione alla attività nel caso in cui, non la inizi entro 12 mesi o non raggiunga la base associativa entro 18 mesi dalla iscrizione all’albo (si veda in merito l’art. 4, comma 4, della deliberazione COVIP del 22/05/01). In tal caso si pone il problema di capire se l’opzione cessi di avere effetto oppure rimanga valida, e quindi se il soggetto continui a rimanere in regime -di TFR o ritorni in quello di TFS.

2) Collegamento tra i requisiti necessari per l’ottenimento delle prestazioni di vecchiaia e il meccanismo di gestione figurativo del TFR.

Circa le prestazioni, appare rilevante il collegamento tra i requisiti necessari per l’ottenimento delle stesse e il meccanismo di gestione figurativo del TFR. Nel decreto legislativo 124/93 nel caso della prestazione pensionistica di vecchiaia, la cessazione del rapporto di lavoro non compare, a differenza che per la prestazione di anzianità, quale condizione per l’ottenimento della prestazione . Si pone pertanto il problema di chiarire se la prestazione pensionistica complementare di vecchiaia può essere liquidata, per la parte corrispondente al montante figurativo, prima del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia obbligatoria e, quindi, prima della cessazione del rapporto di lavoro;

3) Gestione figurativa e problematiche inerenti anticipazioni riscatti e trasferimenti.

Il meccanismo della gestione figurativa, comporta criticità per l’esercizio di prerogative quali le anticipazioni, i trasferimenti e riscatti.

Sia l’Inpdap che la Covip hanno avuto modo di precisare come poichè il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l’anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa, allo stesso tempo non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano la natura figurativa . Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPDAP . In sostanza anticipazione riscatti e trasferimenti possono riguardare solo ed esclusivamente la parte reale della posizione individuale, ossia quella costituita dai contributi effettivamente versati al fondo e da questo gestiti, in quanto la parte di posizione individuale derivante dagli accantonamenti figurativi, gestita dall’INPDAP, conserva tale natura fino all’atto della cessazione, con soluzione di continuità, del rapporto di lavoro, momento in cui il montante viene trasformato in reale e conferito dall’INPDAP al fondo pensione di appartenenza del lavoratore.

Ciò nell’attuale contesto normativo di fatto impedisce una piena portabilità della posizione al dipendente pubblico che ad esempio voglia aderire ad un FIP.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 64

2.9.11 Alcune problematiche fiscali

L’articolo 23, comma 6 del d.lgs. 252/05 dispone che “Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. Come osservato dalla nota divulgativa INPDAP dell’1.02.06, fino all’emanazione del suddetto decreto resta ferma la disciplina vigente fino al 31.12.06 contenuta nel decreto 124/1993 (disciplina originaria in materia di fondi pensione) e nel decreto legislativo 47/2000 .

A parte gli eventuali profili di disparità di trattamento (ex articolo 3 della Costituzione), si osserva che le istruzioni di compilazione del modello 730/08 stabiliscono che il dipendente di una pubblica amministrazione iscritto ad una forma pensionistica per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, adesione ad un fondo aperto) può usufruire della deducibilità di € 5164,57 senza altro limite. Per i lavoratori dipendenti di una pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero destinato ai lavoratori della scuola) continuano invece ad applicarsi, relativamente ai redditi da lavoro dipendente, le disposizioni vigenti al fino al 31 dicembre 2006 (con la presenza di tre limiti di deducibilità: il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione). Dalla circolare 34/E del 4.04.08 si desume che tale distinzione vale anche nei confronti dei c.d. nuovi occupati per la cui individuazione si rinvia alla fiscalità per i lavoratori privati.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 67

3. LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

3.1 Un quadro di insieme

I dati resi noti dalla Covip relativi alle adesioni alle forme pensioniostiche complementari di nuova istituzione avvenute nel corso del 2007 evidenziano il significativo aumento degli iscritti e dei patrimoni investiti.

Le tabelle in Appendice mostrano un incremento di oltre 1.4000.00 iscritti, riferibili per il 55,3% ai fondi negoziali, per il 21,7% ai fondi aperti, per il 23% alle polizze individuali pensionistiche. Le tre forme hanno registrato rispettivamente un aumento del 63,75%, 69,22%, 33,68%. In tal modo a fine 2007 gli iscriti totali alle nuove forme pensionistiche hanno superato i quattro milioni. Se a questi si aggiungono gli aderenti ai fondi preesistenti, la cifra passa a 4.675.000, di cui oltre 3 milioni sono lavoratori dipendenti del settore privato.

In conseguenza dell’incremento delle adesioni, sono aumentate significativamente anche le masse gestite, passate da 17,3 a 21,7 miliardi.

I dati ricordati comprendono tutti gli iscritti, compresi quelli che non hanno fatto una scelta esplicita di destinazione del tfr nei tempi previsti e che sono stati allocati ai vari fondi pensione sulla base della disciplina sul silenzio assenso. Le adesioni tacite calcolatieda Mefop e riferite ai fondi chiusi evidenziano che l’adesione tacita è stata limitata ed è valutabile a fine 2007 a 61.958 adesioni, pari all’8% delle nuove adesioni. Sono molti i fondi pensione che hanno beneficiato di questa forma di adesione, con quote che che superano il 10% solo in sei fondi, comunque tutte inferiori al 20%. Le adesioni tacite sembrano presentare percentuali superiori rispetto alle adesioni totali fra gli iscritti relativamente più giovani. Va rilevato che le adesioni tacite si registrano anche nel corso del 2008, sia perché il flusso delle scadenze di scelta è continuo per i nuovi lavoratori, sia in questa fase , per ritardi di comunicazione dei dati di fine anno.

Per avere un quadro completo del meccanismo di silenzio assenso occorre considerare anche il flusso dei silenti che, in assenza di fome contrattuali di riferimento , sono appluiti alla forma complementare residuale, il Fondinps. I dati stimati da Mefop a fine 2007 indicano un numero di iscritti molto ridotto, pari a 7.413.

Si può quindi ritenere che la grande maggioranza dei lavoratori abbia fatto una scelta specifica, scelta che ha portato in molti casi a preferire l’opzione di mantenerei il TFR regolato secondo le regole del codice civile.

Molte sono le motivazioni dietro a questo comportamento :

− resistenza al cambiamento,

− difficoltà di scelta fra le varie alternative,

− presenza di comunicazione istituzionale e dei diversi offerenti, in certi periodi sovrabbondante a parzialmente discorsiva,

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CAREFIN RESEARCH REPORT 68

− preferenza per forme di garantite e protette in presenzaa di incertezza e capacità edi valutazione. Al riguardo va considerata l’alta percentuale di nuovi aderenti per scelta esplicita che ha deciso di aderire al comparto garantito, come evidenziato nel rapporto annuale di alcuni grandi fondi contrattuali,

− comportamenti opportunistici di datori di lavoro interessati a mantenere la disponibilità del TFR in azienda e a evitare il contributo datoriale in caso di adesione alle forme pensionistiche,

− gap culturale di conoscenza giuridica e finanziaria per comprendere le diversità delle varie alternative,

− desiderio di verificare nel tempo l’andamento della gestione dei fondi pensione

− differimento dell’eventuale scelta in funzione della irreversibilità della scelta nel caso di adesione alle forme di previdenza complementare.

Consapevoli dell’influsso di tutte queste complesse motivazioni, vanno valutate con cautela ipotesi che possano alterare il fondamento della logica previdenziale di lungo periodo, ad esempio, consentendo l’entrata e uscita dal sistema . E’ più coerente puntare a profili strutturali che siano in grado di far crescere la consapevolezza dei lavoratori, autandoli a valutare la scelta nel periodo protratto, informandoli adeguatamente con fonte istituzionale , lasciando che il sistema confermi la propria validità.

Nel frattempo è opportuno perfezionare il sistema:

− fornire indicazioni precise sul gap pensionistico di primo livello, che è alla base del fabbisogno previdenziale e che è al momento non definito. Un ruolo significativo è da assegnare all’INPS e INPDAP nel definire cmofdalità di calcolo da utilizzare nelle simulazioni che sono alla base del processo decisionale

− migliorare e affinare nel tempo gli elementi del progetto esemplificativo

− riprendere una adeguata campagna di comunicazione istituzionale e di crescita culturale finanziaria

− rafforzare le strutture di governo e controllo interno dei fondi,

− consentire ai fondi di utilizzare regole di investimento previste a livello comunitario nel rispetto di rigorosi criteri gestionali,

− stimolare lo sviluppo dei patrimoni gestiti attraverso il versamento di maggiori contribuzioni,

− sfruttare l’opportunità di devolvere non solo il flusso, ma anche il TFR maturato,

− allargare la platea dei beneficiari delle forme di previdenza anche al comparto pubblico.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 69

3.2 I fondi chiusi

3.2.1 Evoluzione

I fondi chiusi hanno registrato significativi tassi di crescita in termini di iscritti e di patrimonio da destinare alle prestazioni. Il comparto si è notevolmente rinforzato. Cometa è di gran lunga il fondo di maggiori dimensioni in termini di iscritti, pari a fine 2007 a oltre 470.000 (più 161.925 rispetto al 2006) con oltre 2,9 miliardi di attivo in gestione. Segue Fonchim con oltre 166.000 iscritti e 1,5 miliardi di patrimonio , e altre due fondi con oltre 100.000 iscritti. Uno dei due, Fonte (dipendenti del commercio, turismo e servizi) ha registrato l’incremento più significativo. Riferito ad un bacino potenziale di 2 milioni di lavoratori, Fonte è cresciuto del 411% passando da 25.579 a 130.811 e dal 1,3% al 6,5% in termini di tasso di adesione. L’altro fondo con oltre 100.000 aderenti è Laborfonds (aziende e enti pubblici del Trentino Alto Adige), già affermato e con tasso di adesione del 45,3% e un incremento del 34% degli iscritti.

Seguono altri 8 fondi con iscritti supriori a 50.000. Fra questi, Cooperlavoro ha registrato un incremento del 291% e Fondoposte del 129%..

In sostanza, la nuova disciplina ha consentito un significativo salto di crescita a molti fondi chiusi, ovvero ha consolidato i fondi con elevato livello di adesione creando le premesse per sfruttare la maggiore forza contrattuale nei confornti dei fornitori dei servizi finanziari, di banca depositaria e di service amministrativo, anche con una rinegoziazione delle condizioni, come emerge dall’analisi di alcune relazioni ai bilanci del 2007. Tali servizi hanno registrato alcuni cambiamenti anche in dipendenza del processo di aggregazione del sistema finanziario che ha ridefinito i gruppi e generato profili di incompatibilità nello svolgimento di più ruoli nei confronti del fondo chiuso. Per l’elenco aggiornato dei fornitori di tali servizi si veda l’Appendice.

Se da un lato la riforma ha rafforzato molti partecipanti, ha evidenziato anche le difficoltà dei fondi che non hanno dimostrato capacità di aggregazione. E’ questo un importante profilo della nuova disciplina che, unito alla competizione fra le forme pensionistiche, evidenzia la debolezza strutturale di alcune iniziative che hanno difficoltà ad affermarsi.

E’ da chiedersi quale sia la prospettiva di fondi che, nonostante la martellante campagna di comunicazione effettuata nel corso del 2007 e la nuova disciplina che imponeva la scelta o comunque ripartiva i silenti, presentano adesioni contenute e percentuali di adesioni assai ridotte. Si pensi ai non pochi casi di fondi con meno di 20.000 iscrizioni e percentuali di adesione inferiori al 10%. In prospettiva potrebbero dimostrare elementi di debolezza anche fondi con limitato numero di aderenti e medio- alto livello di adesione se non saranno in grado di raggiungere un patrimonio significativo grazie al livello elevato di contribuzione degli iscritti. In altri termini , dopo la riforma del 2007 sono emersi stimoli per una prospetica ristrutturazione del comparto dei fondi chiusi. Le prospettive dipendono dalla capacitrà concorrenziale delle altre forme di previdenza e dalla disponibilità di aggregazione fra fondi .

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CAREFIN RESEARCH REPORT 70

Esistono quindi i presupposti perché il modello del fondo chiuso possa ulteriormente affermarsi puntando sulle economie di scala, sul suo modello di governo e di distribuzione fondato sulla capacità di convincimento delle strutture del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori. Altre forme distributive appaioni snaturare la natura del fondo che dovrebbe in prospettiva mirare con la propria efficiente gestione a convincere un crescente numero di potenziali iscritti a preferire la scelta di previdenza complementare all’alternativa del mantenimento delle regole del tfr e a sviluppare l’entità delle contribuzioni , oltre il minimo contrattuale, grazie ad una attenta e lungimirante plitica di relazione che le nuove dimensioni consentono di fare, utilizzando le risorse che si liberano in seguito al’aumento della dimensione, per migliorare i servizi e la soddisfazione degli iscritti.

Il posizionamento dei fondi chiusi in termini di Indicatore sintetico dei costi (ISC) è riportato nelle tabelle che seguono, dove sono stati calcolati gli indicatori dei vari comparti, aggregando quelli omogenei in termini di composizione di portafoglio azionario-obbligazionario, determinando il valore minimo, massimo la media e la varianza. L’ISC evidenzia una riduzione nel passaggio da 2 anni ai periodi successivi.

Tabella 1

ISC 2 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto Min Max Media Varianza

TFR tacito 0,44% 4,24% 1,05% 0,43%

[100-95[ 0,57% 4,24% 1,45% 1,28%

[95-90[ 0,44% 1,45% 0,91% 0,07%

[90-80[ 0,58% 4,19% 1,58% 3,04%

[80-70] 0,41% 2,32% 0,88% 0,17%

]70-55] 0,40% 4,21% 1,29% 1,31%

]55-45] 0,57% 1,62% 0,89% 0,09%

]45-25] 0,60% 4,25% 1,33% 1,26%

Fonte: nostra elaborazione

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Tabella 2

ISC 5 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

TFR tacito 0,35% 2,20% 0,64% 0,11%

[100-95[ 0,31% 2,20% 0,82% 0,30%

[95-90[ 0,27% 0,86% 0,54% 0,02%

[90-80[ 0,33% 2,15% 0,85% 0,75%

[80-70] 0,27% 1,21% 0,49% 0,04%

]70-55] 0,31% 2,17% 0,70% 0,33%

]55-45] 0,33% 0,91% 0,52% 0,02%

]45-25] 0,33% 2,21% 0,72% 0,32%

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 3

ISC 10 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

TFR tacito 0,26% 1,27% 0,47% 0,04%

[100-95[ 0,20% 1,27% 0,55% 0,09%

[95-90[ 0,18% 0,65% 0,39% 0,01%

[90-80[ 0,22% 1,22% 0,53% 0,21%

[80-70] 0,18% 0,71% 0,33% 0,01%

]70-55] 0,25% 1,24% 0,45% 0,10%

]55-45] 0,23% 0,64% 0,37% 0,01%

]45-25] 0,23% 1,28% 0,46% 0,10%

Fonte: nostra elaborazione

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Tabella 4

ISC 35 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

TFR tacito 0,16% 0,56% 0,32% 0,01%

[100-95[ 0,11% 0,56% 0,33% 0,02%

[95-90[ 0,09% 0,49% 0,27% 0,01%

[90-80[ 0,14% 0,44% 0,27% 0,02%

[80-70] 0,11% 0,30% 0,20% 0,002%

]70-55] 0,15% 0,47% 0,25% 0,01%

]55-45] 0,15% 0,43% 0,25% 0,01%

]45-25] 0,15% 0,51% 0,24% 0,01%

Fonte: nostra elaborazione

Nella tabella che segue è stata riportata la distribuzione assoluta degli indicatori di costo ai vari anni nelle classi di costo comprese entro l’1% , le successive crescenti dello 0,5%, fino ad oltre il 3%. Si evidenzia una forte concentrazione nella prima classe di costo, indice di una bassa onerosità.

Tabella 5

Distribuzione assoluta ISC

Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

ISC 2 anni 81 17 4 5 0 5

ISC 5 anni 102 5 0 5 0 0

ISC 10 anni 107 5 0 0 0 0

ISC 35 anni 112 0 0 0 0 0 Fonte: nostra elaborazione

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3.2.2 Profili di gestione finanziaria

3.2.2.1 L’evoluzione del settore

Nei primi anni di sviluppo il settore dei fondi pensione chiusi italiani è stato caratterizzato da una crescita continua sia del numero dei fondi sia dei gestori finanziari coinvolti. La figura A riporta, per il periodo 1999-2007, il numero dei fondi che hanno già avviato l’attività di gestione, il numero di gestori finanziari presenti sul mercato e l’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP). L’incremento dei valori denota sia lo sviluppo della domanda di servizi di gestione sia la crescita dell’offerta.

Figura A

L’evoluzione del settore dal 1999 al 2007: numero dei fondi (con risorse in gestione), dei gestori finanziari e crescita dell’ANDP

1

8

14

18

25

33

38

6

11

15

1819

32 3233

5

30

24

11.52

2.74

5.60

7.49

3.84

1.77

0.241.06

9.25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070

2

4

6

8

10

12

14

ANDP (Euro, miliardi)

Fondi Gestori ANDP

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip.

Inoltre la dinamica dell’offerta di servizi di gestione finanziaria è ulteriormente evidenziata nella tabella A che riporta, per ciascun anno di osservazione, il numero di gestori operanti nel settore, consentendo l’immediata percezione di coloro che vi sono entrati di anno in anno, nonché la crescita o la diminuzione sia del numero dei fondi con i quali hanno stipulato mandati di gestione sia del numero di convenzione stipulate. Inoltre viene riportata la differenza tra il numero di convenzioni e il numero di mandati, si nota che tale valore cresce costantemente ogni

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CAREFIN RESEARCH REPORT 74

anno, ciò può essere interpretato come una maggiore sofisticazione nella costruzione dell’asset allocation strategica del fondo.

Convivono gestori molto diversi per contenuto dell’attività prevalente (intermediazione bancaria, assicurativa e mobiliare), ambito operativo (nazionale o internazionale), dimensioni e grado di specializzazione. Esistono, infine (sebbene non evidenziati nella tabella A), alcuni casi di delega di gestione da parte dell’assegnatario del mandato ad altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario o, in caso di gestione specialistica, ad altri soggetti abilitati.

Tabella A

L’offerta di gestione finanziaria per i fondi chiusi (con risorse in gestione) dal 1999 al 2007: presenza dei gestori finanziari nei fondi(1) e il numero di convenzioni

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3). (1) (2) (3)

Pioneer 1 1 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 5 6 1 9 10 1 13 15 2 15 17 2 20 31 11 Duemme 1 1 0 2 2 0 3 3 0 4 5 1 3 4 1 3 6 3 4 7 3 5 8 3 8 13 5 Eurizon 1 1 0 3 3 0 5 5 0 10 11 1 13 14 1 18 21 3 21 24 3 20 24 4 22 30 8 Generali 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 5 2 2 2 0 3 3 0 3 3 0 7 7 0 Unipol 1 1 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 6 6 0 8 8 0 11 11 0 12 12 0 15 18 3 Alleanza Ras 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0 9 20 11 13 24 11 13 39 26 12 22 10 BNP Paribas 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0 Invesco 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Morgan Stanley 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 0 Romagest 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Cisalpina Gestioni 2 4 2 2 4 2 2 4 2 Capitalia 3 5 2 3 14 11 2 12 10 3 13 10 1 1 0 Antonveneta Abn Amro 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1 1 0 Arca 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 Ing 1 1 0 1 1 0 3 3 0 4 7 3 4 7 3 4 7 3 3 3 0 Lombard 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Axa 2 2 0 2 2 0 2 5 3 3 6 3 3 6 3 4 7 3 Monte Paschi 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 5 5 0 7 8 1 Nextra 2 2 0 2 3 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 CDC IXIS 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Dexia 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 5 9 4 Credit Agricole 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 Credit Suisse 2 5 3 2 5 3 2 5 3 7 10 3 Franklin Templeton 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 3 1 Rothschild 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 Societ Gènèrale 1 1 0 3 3 0 3 3 0 3 4 1 Azimut 1 1 0 2 3 1 1 1 0 Cattolica 2 2 0 2 2 0 9 9 0 Dekabank 1 1 0 1 1 0 Deutsche Bank 3 3 0 3 3 0 2 2 0 Epsilon 1 1 0 1 1 0 2 2 0 Pictet & C. 1 1 0 1 1 0 Schroders Italy 1 1 0 1 1 0 2 2 0 Julius Baer 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Groupama 1 1 0 RSF Gestion 1 1 0 Ergo Previdenza 1 1 0

TOTALE 6 6 0 19 25 6 28 34 6 45 53 8 58 67 9 82 123 41 110 151 41 118 176 58 149 199 50

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip e siti web dei fondi.

(1) Per ciascun gestore la presenza nei fondi esprime il numero dei fondi per i quali il gestore ha ottenuto almeno un mandato. (2) I valori rappresentano il numero di convenzioni stipulate da ciascun gestore. (3) I valori rappresentano la differenza tra (1) e (2).

Nello stesso periodo (1999-2007) sono cresciuti sia i rapporti di gestione tra fondi e gestori sia il numero di convenzioni stipulate. Tali tendenze sono evidenziate nella figura B, che riporta il numero dei fondi operativi (denotato con la lettera A), il numero dei rapporti di gestione tra

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CAREFIN RESEARCH REPORT 75

fondi e gestori (lettera B) e il numero delle convenzioni di gestione (lettera C) nel periodo 1999-2007.

I valori B e C veicolano due differenti informazioni, dal momento che un fondo pensione potrebbe stipulare più convenzioni assolutamente identiche con uno stesso gestore finanziario. Il numero dei rapporti di gestione (valore B) misura quindi, per ciascun fondo, l’effettivo numero di gestori con i quali un fondo chiuso si relaziona, a prescindere dal numero di contratti di gestione stipulati (valore C). Il rapporto C/B, a sua volta, potrebbe essere interpretato come una misura del grado di complessità della struttura della gestione finanziaria di un fondo. Ad esempio, tale rapporto, nel 2007, era pari a 1,34, a significare che in media i fondi pensione stipulano 1,34 convenzioni con ogni gestore con cui si relazionano.

Figura B

L’evoluzione del numero dei fondi chiusi (con risorse in gestione), dei rapporti con i gestori finanziari e delle convenzioni di gestione dal 1999 al 2007

1 5 814 18

2530 33

38

1928

45

58

82

118

149

176

199

110

6

53

123

151

67

34

6

25

1.34

6

3.92

1.491.371.50

1.161.1811.211.32

3.573.66

3.223.213.50

3.80

3.28

0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070

1

2

3

4

5

6

C/BB/A

Fondi (A) Rapporti di gestione tra fondi e gestori finanziari (B) Numero convenzioni (C) C/B B/A

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip.

Nella figura B è infine rappresentato il rapporto B/A, ossia il numero medio di gestori con i quali un fondo chiuso si relaziona. Tale valore può intendersi come una buona proxy del grado di ripartizione della funzione di gestione finanziaria. Si osserva immediatamente che i fondi pensione conferiscono le proprie risorse finanziarie mediamente a 3,92 gestori finanziari. Il valore è cresciuto nell’ultimo anno di osservazione, principalmente a causa dell’aumento del numero dei comparti registrato nell’ultimo anno a seguito dell’adozione del comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 76

3.2.2.2 L’asset allocation strategica

La scelta di asset allocation strategica di un fondo può essere sintetizzata, in prima approssimazione, con il peso percentuale degli indici di mercato obbligazionario all’interno del suo benchmark (o dei suoi benchmark, in caso di fondi multicomparto). Evidentemente, il complemento a 100 di tale peso rappresenta il peso attribuito dal fondo al benchmark o ai benchmark di mercato azionario1.

Calcolando l’indicatore di asset allocation strategica dei comparti come la media ponderata per l’attivo netto destinato alle prestazioni del peso percentuale degli indici di mercato obbligazionario all’interno del banchmark di ciascun comparto, si ottiene che i fondi pensione tendono ad allocare il patrimonio gestito secondo un rapporto obbligazioni-azioni leggermente superiore al 70/30 (Tabella B). È interessante osservare come nell’ultimo anno di osservazione la percentuale di obbligazioni nei benchmark dei comparti dei fondi pensione sia sensibilmente aumentata, ciò principalmente a causa dell’introduzione, nella quasi totalità dei fondi pensione, dei comparti garantiti destinati ad accogliere il TFR conferito tacitamente. In effetti, come evidenziato nel paragrafo 3.2.2.4, la percentuale di benchmark obbligazionari nei comparti garantiti che prevedono un benchmark è pari al 95,8%.

Analizzando l’effettiva composizione degli investimenti indiretti risultanti dai bilanci dei fondi, si ha un ulteriore conferma dell’allocazione delle risorse secondo un rapporto obbligazioni-azioni 70/30. In tal caso una ripartizione netta obbligazioni-azioni non è possibile, in quanto i bilanci evidenziano anche altri voci difficilmente attribuibili all’una o all’altra asset class. Tuttavia, gli ordini di grandezza delle voci di bilancio, riportate nella tabella C, sono in linea con le misure di asset allocation strategica.

1 Si tratta, naturalmente, di una misura grezza di asset allocation strategica. Tanto la componente obbligazionaria quanto quella azionaria, infatti, possono assumere configurazioni molto diverse. In effetti, come si vedrà in seguito, i benchmark di natura obbligazionaria e azionaria utilizzati nei mandati dei fondi pensione possono essere molto diversi dal punto di vista dell’area geografica o valutaria di riferimento, della natura degli emittenti, del rischio di credito o, per i soli benchmark obbligazionari, della scadenza dei titoli che li compongono.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 77

Tabella B

Componente obbligazionaria (in %) dei fondi pensione chiusi (con risorse in gestione)(a)

Anni N. fondi N. comparti Media (% obb.)(b) Dev. st. (% obb.)(b)

1999 1 1 70,00 0,00%

2000 5 7 67,10 10,72

2001 8 10 69,67 9,82

2002 14 18 71,82 10,72

2003 18 29 72,69 9,16

2004 25 44 72,53 8,37

2005 30 54 72,54 8,23

2006 33 68 72,73 7,57

2007 36 105 76,23 10,46

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip, bilanci, note informative e siti Internet dei fondi.

(a) I valori rappresentati nella tabella si riferiscono al campione dei fondi pensione per i quali sono disponibili le informazioni. Il campione coincide con l’universo dei fondi operativi, con la sola eccezione: dell’anno 2007 (36 fondi nel campione a fronte di 38 fondi operativi). (b) I valori rappresentano la media e la deviazione standard della percentuale delle obbligazioni nei benchmark dei vari fondi pensione. Per i fondi multicomparto, la percentuale delle obbligazioni è calcolata pesando la percentuale di obbligazioni dei suoi comparti in base all’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni.

Tabella C

Composizione delle risorse in gestione dei fondi pensione chiusi

Anni Depositi Titoli di debito Titoli di capitale Quote di OICR Altre attività e passività

1999 11,5% 66,7 19,1% 1,7% 1,0%

2000 4,3% 73,3 20,3% 0,7% 1,4%

2001 6,1% 73,0 18,5% 0,8% 1,6%

2002 5,5% 71,8 20,0% 0,8% 1,9%

2003 3,9% 71,8 22,1% 1,0% 1,2%

2004 2,2% 72,8 22,8% 1,8% 1,4%

2005 3,0% 69,2 21,6% 4,8% 1,4%

2006 3,5% 68,2 22,2% 5,0% 1,1%

2007 4,7% 68,6% 20,4% 4,3% 2,0%

Fonte: Covip e bilanci dei fondi.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 78

3.2.2.3 I benchmark utilizzati

Riconosciuto che l’asset mix dei fondi pensione italiani è rimasto stabile nel tempo e presenta poche differenziazioni tra i singoli fondi, un aspetto interessante che merita un approfondimento è l’utilizzo dei benchmark da parte dei fondi. A Tale scopo tutti benchmark utilizzati dai fondi analizzati sono stati censiti, riportando, nella tabella D, il numero dei benchmark e delle tipologie di benchmark impiegati. I due valori non coincidono, in quanto uno stesso benchmark potrebbe essere impiegato da più fondi o, da uno stesso fondo, per la definizione di diversi mandati. Ad esempio, nel 2007 l’indice obbligazionario J.P. Morgan 6 mesi Emu Cash era utilizzato in nove mandati. Ai fini della determinazione del numero complessivo di benchmark nel 2007, dunque, l’indice J.P. Morgan 6 mesi EMU Cash è conteggiato nove volte, mentre è conteggiato una sola volta ai fini della determinazione del numero di tipologie dei benchmark impiegati. Le tipologie di benchmark utilizzate in ciascuno degli anni di osservazione (1999-2007) sono state poi suddivise a seconda del mercato (obbligazionario o azionario) cui si riferiscono. I valori di sintesi rappresentati nella tabella D, evidenziano principalmente due tendenze.

1. Il numero delle tipologie di benchmark utilizzate dall’industria dei fondi pensione chiusi cresce nel tempo. Così se nel 2000 i cinque fondi operativi utilizzavano quindici diverse tipologie di benchmark (di cui sette obbligazionari e otto azionari), nel 2007 le tipologie di benchmark impiegate dai trentuno fondi operativi erano ben 68 (di cui 42 obbligazionari e 26 azionari).

2. In secondo luogo, sebbene la componente obbligazionaria sia di gran lunga dominante nei portafogli dei fondi pensione rispetto a quella azionaria (con un rapporto 70/30), questa stessa ripartizione non trova corrispondenza nel rapporto tra tipologie di benchmark obbligazionari e azionari (che al più è dell’ordine del 60/40): pur pesando di meno nel patrimonio dei fondi, si riscontra una significativa differenziazione degli indici relativi ai titoli azionari, a testimonianza di una volontà di perseguire forme di diversificazione di tale asset class anche laddove il suo peso relativo risulti contenuto.

L’esempio del fondo Telemaco è significativo. Ancorché il peso dei titoli di capitale in bilancio nel 2007 sia piuttosto contenuto (circa 13%), ben cinque dei sette mandati sono di natura azionaria.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 79

Tabella D

Benchmark utilizzati dai fondi pensione chiusi (con risorse in gestione): numero e tipologia(a)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

N. fondi 1 5 8 14 18 25 30 33 38

N. comparti 1 7 10 18 25 40 50 59 105

N. convenzioni 6 25 34 53 67 123 151 176 199

N. benchmark(b) 5 20 29 47 58 90 120 127 136

N. tipologie di benchmark(c) 5 15 22 31 32 38 54 62 68

Obbligazionari 1 7 12 18 19 23 33 38 42 N. tipologie di benchmark (per categoria) Azionari 4 8 10 13 13 15 21 24 26

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip, bilanci e siti Internet dei fondi.

(a) I valori rappresentati nella tabella si riferiscono al campione dei fondi pensione per i quali sono disponibili le informazioni relative ai benchmark. (b) Il numero di benchmark è ottenuto conteggiando tutti i benchmark impiegati dai fondi pensione chiusi. Se uno stesso benchmark è utilizzato da più fondi pensione, esso viene conteggiato altrettante volte. (c) Il numero di tipologie di benchmark è ottenuto considerando il numero di benchmark “differenti” impiegati dai fondi pensione chiusi. Se uno stesso benchmark è utilizzato più volte da uno o più fondi pensione, viene conteggiato una sola volta.

3.2.2.4 L’istituzione del comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente

L’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005 e le Direttive generali della Covip stabiliscono che i fondi pensione devono prevedere un comparto garantito in cui far confluire il TFR maturando conferito con modalità tacita. Anche al fine non rinunciare alla possibilità di accogliere il TFR tacito la maggior parte dei fondi dispone oggi di un comparto garantito.

L’opportunità di istituire un comparto garantito ha costiuito un’ulteriore spinta verso l’adozione di una configurazione multicomparto, spinta già evidente negli anni precedenti, in particolare a partire dal 2004. A tale scopo, la tabella E evidenzia l’articolazione dei fondi operativi in monocomaprto e multicomparto dal 1999 ad oggi.

Attualmente dei 38 fondi pensione che hanno già avviato la gestione delle risorse ben 36 sono multicomparto. I 2 fondi monocomparto sono Fundum e Fondo Pensione Complementare Nazionale Famiglia, nessuno dei quali, perlatro, prevede un comparto garantito.

In base al numero dei comparti, i 36 fondi multicomparto sono così distribuiti:

16 fondi hanno due comparti (di cui un comparto garantito);

8 fondi hanno tre comparti (di cui uno garantito, con la sola eccezione di Fondo Sanità, che non prevede alcun comparto garantito);

8 fondi hanno quattro comparti (di cui un comparto garantito);

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CAREFIN RESEARCH REPORT 80

3 fondi (Fondav, Previvolo e Telemaco) hanno cinque comparti (di cui un comparto garantito);

un fondo (Fopen) ha sei comparti (di cui un comparto garantito).

È interessante osservare come l’istituzione del comparto garantito abbia rappresentato, per alcuni fondi, l’opportunità di avviare un più radicale processo di riorganizzazione del servizio di gestione finanziaria.

Basi pensare che dei 19 fondi che in precedenza erano monocomparto, due – come si è detto – sono rimasti tali, mentre 12 si sono trasformati in bicomparti, limitandosi ad affiancare un comparto garantito al comparto preesistente, e i rimanenti cinque fondi hanno modificato in modo più deciso la loro articolazione: due fondi (Fondapi e Foncer) sono diventati tricomparto e tre fondi (Previmoda, Pevaer e Laborfonds) sono diventati quadricomparto.

Prima dell’introduzione del comparto garantito erano già operativi 14 fondi multicomparto; di questi, 9 hanno aggiunto il comparto garantito ai comparti già operativi, mentre 5 hanno mantenuto lo stesso numero di comparti, trasformandone uno (quello a carattere più prudenziale) in garantito.

I cinque fondi che hanno avviato la gestione delle risorse nel 2007 si sono tutti costituiti come fondi bicomparto.

Tabella E

I fondi pensione chiusi (con risorse in gestione): fondi monocomparto e multicomparto

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

N. fondi 1 5 8 14 18 25 30 33 38

N. comparti 1 7 10 18 25 40 50 59 105

N. fondi monocomparto 1 4 7 12 13 17 20 19 2

N. fondi multi comparto 0 1 1 2 5 8 10 14 36 N. comparti garantiti (al 2007) 35

N. fondi bicomparto (al 2007) 16

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip, bilanci e siti Internet dei fondi.

L’istituzione di un comparto garantito ha infine notevoli implicazioni sulle modalità di gestione finanziaria. Alla luce dell’obbligo che grava sui fondi pensione chiusi di trasferire il rischio di investimento derivante dalla prestazione della garanzia ad un soggetto terzo attraverso un’apposita convenzione, le modalità tecniche per la gestione di un comparto con garanzia di un fondo negoziale sono due:

gestione assicurativa con garanzia;

gestione finanziaria con garanzia.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 81

Nel primo caso (gestione assicurativa con garanzia), la gestione del patrimonio può essere attuata mediante tecniche di natura tradizionale, cui è associato un benchmark, ovvero mediante tecniche di tipo dinamico di portfolio insurance, mentre nel secondo caso (gestione finanziaria con garanzia) la gestione è realizzata sulla base di un contratto di gestione patrimoniale cui è abbinato un contratto (che presenta le caratteristiche di un’opzione finanziaria) con il quale viene garantito al fondo un rendimento minimo.

Ora, poiché in questo caso l’obiettivo primario del gestore, cui è associata un’obbligazione di risultato, è la prestazione della garanzia stabilita in convenzione, sia il benchmark che le misure di esposizione al rischio relativo (rispetto al benchmark) come la tracking error volatility dovrebbero assumere un significato differente, dal momento che la replica di un benchmark o il conseguimento di extrarendimenti rispetto ad esso diventano obiettivi di gestione secondari rispetto a quello di soddisfare la garanzia contrattuale.

Alcune considerazioni interessanti in tema di gestione del comparto garantito emergono dall’analisi delle caratteristiche dei gestori finanziari e dei benchmark dei 35 fondi che dispongono di un comparto garantito.

Con riferimento al primo punto, e cioè la natura dei gestori incaricati, si osserva che a fonte dei 31 fondi per i quali è disponibile il dato, sono stati stipulati 35 mandati, dal momento che 27 fondi si avvalgono di un solo gestore, due fondi di due gestori e uno di 4 gestori per la gestione delle risorse finanziarie dei comparti garantiti.

Dei 35 mandati 29 (cioè l’83% circa) sono stati assegnati a una compagnia di assicurazione e 6 (il 17% circa) a una S.g.r.. La prevalenza degli incarichi assegnati alle compagnie assicurative sembrerebbe evidenziare un vantaggio comparato delle imprese di assicurazione rispetto alle altre categorie di gestori finanziari in un ambito della gestione che prefigura l’esistenza di un’obbligazione di risultato. Ad uno sguardo più attento si osserva che dei 27 mandati assegnati alle compagnie assicurative ben 22 prevedono una delega di gestione ad una S.g.r. (appartenente per lo più allo stesso gruppo dell’impresa assicurativa conferitaria del mandato a gestire). Il vantaggio comparato delle imprese di assicurazione sembra essere dunque più formale che sostanziale, se è vero che l’80% delle gestioni garantite (28 mandati su 35) è di fatto assegnato a una S.g.r..

Con riguardo al secondo punto, cioè la natura dei benchmark, si osserva che sui 32 fondi per i quali è disponibile il dato, 30 comparti garantiti evidenziano un benchmark. In sei casi il benchmark è obbligazionario, in 25 casi è una combinazione di benchmark obbligazionari e azionari. In ogni caso la componente obbligazionaria è predominante (in media il 95,8% del benchmark del comparto garantito è costituito da uno o più benchmanrk obbligazionari).

Solo un un caso (Pegaso) il benchmark è costituito da un indice dei prezzi (il 75% dell’indice F.O.I.2 maggiorato dell’1,5%).

Due fondi, infine, Previlog e Prevedi non indicano alcun benchmark per i loro comparti garantiti, limitandosi a dichiarare un obiettivo di rendimento minimo rispetto al TFR.

2 L’indice F.O.I., elaborato dall’Istat, è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 82

Sebbene la sola previsione del benchmark non consenta di stabilire in modo definitivo la tipologia di gestione finanziaria prescelta, gestione assicurativa con garanzia), l’orientamento dei fondi pensione sembrerebbe quello di una gestione del patrimonio del comparto garantita mediante tecniche di natura tradizionale riconducibili a forme di gestione assicurativa con garanzia.

3.3 I fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti hanno registrato nel corso del 2007 secondo i dati Covip un significativo incremento in termini di iscritti e di patrimonio destinato alle prestazioni. A questa forma di previdenza è da attribuire il 21,7% dell’incremento di adesioni dell’intero sistema di previdenza complementare nel corso dell’anno. Le adesioni a fine dicembre 2007 erano 745.389 (+ 69,22%), e il patrimonio raggiungeva i 4,285 miliardi di euro, con un incremento del 21,49% (Appendice). Va precisato che i dati non distinguono l’importo delle adesioni tacite ai fondi aperti con adesioni collettiva.

La crescita del comparto, seppur diffusa, si è diversamente articolata fra gli offerenti e ai primi cinque gruppi è da attribuire il 51% dell’intero incremento. Ne è derivato un importante salto dimensionale e l’acquisizione di un livello di masse gestite significative per un buon numero di soggetti istitutori. Secondo i dati Assogestioni al primo trimestre 2008 , a parte il gruppo di maggiori dimensioni (Intesa S.Paolo), che registrava un attivo netto di 1,2miliardi di euro e Arca SGR che seguiva con 666 milioni, altri otto gruppi risultavano avere un attivo netto superiore a 100 mioni di euro, mentre altri sei lo avevano compreso fra 100 e 50 milioni. Per contro 14 gruppi registravano importi inferiori a 10 milioni.

E’ opportuno evidenziare che i fondi aperti sono stati apaci di attrarre un significativo numero di adesioni collettive oltre a quelle individuali. Considerando i dati Assogestioni al primo trimestre 2008, che permettono di tenere conto di eventuali ritardi di comunicazione a fine anno, le adesioni collettive al marzo 2008 erano il 28,6% del totale, pari a 231.065, rispetto alle 63.005 ( 14,3%) di fine 2006. Se ne deduce che i fondi aperti hanno intercettato fra la fine del 2006 e il marzo 2008 168.000 adesioni collettive. E’ questo un indicatore evidente della capacità di attrarre clientela al di fuori di quella individuale e indice di un concreto posizionamento competitivo nell’area della adesione colletiva. La capacità di attrarre adesioni collettive è assai diversa fra i vari offerenti. In certi casi, nell’ambito dei primi grandi gruppi, le adesioni collettive rappresentano il 40%, e in qualche caso anche il 50% delle adesioni totali.

Come mostrano le tabelle che seguono, l’offerta di fondi aperi è molto articolata. Anche se la maggior parte di istituzioni offre un solo fondo , non mancano offerte plurime. La quasi totalità di fondi offre entrambe le tipologie di adesione, individuale e collettiva.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 83

Tabella 1

Fondi Aperti autorizzati

Tipo di Promotore Numero fondi Numero promotori

38 compagnie hanno promosso 1 solo fondo

3 compagnie hanno promosso 2 fondi Assicurazioni 56

4 compagnie hanno promosso 3 fondi

9 SGR hanno 1 solo fondo

1 SGR hanno 2 fondi SGR 17

2 SGR hanno 3 fondi

Banche 1 1 banca ha un solo fondo

SIM 5 1 SIM ha 5 fondi

TOTALE 79

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 2

Fondi pensione aperti per tipologia di adesione

Tipo di Promotore Solo adesione individuale

Solo adesione collettiva

Entrambe

Assicurazioni 3 3 50

SGR 0 0 17

Banche 0 0 1

SIM 0 0 5

TOTALE 3 3 73

Fonte: nostra elaborazione

Al fine di esaminaere in dettaglio le caratteristiche dell’offerta, si sono considerate le note infromative dei fondi autorizzati rese concretamente disponibhili nei siti web delle forme di previdenza complementare al momento della redazione del Rapporto. Ne è derivato un campione di fondi con le caratteristiche riportate nelle seguenti tabelle.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 84

Tabella 3

Caratteristiche del campione di fondi analizzati

Tipo di Promotore Fondi Linee Comparti con

garanzia Restituzione del capitale

Rendimento minimo

Assicurazioni 54 225 74 24 52

SGR 16 88 16 12 4

Banche 1 5 1 0 1

SIM 5 24 5 2 3

TOTALE 77 342 96 38 60

Fonte: nostra elaborazione

I fondi presentano un’ ampia gamma di linee, in molti casi con garanzia, sia per raccogliere i flussi di TFR in conseguenza dell’adesione tacita, sia per offrire una alternativa a basso rischio agli aderenti. Le linee con prevedono sia la garanzia di r4estituzione del capitale sia un rendimento minimo.

Tabella 4

Caratteristiche delle linee con rendimenti minimi

Rendimento minimo in %

Tipo di Promotore

Fondi con rendimento

minimo MTS +1% 0,34 1 1,25 1,5 1,75 1,8 2 2,5

Assicurazioni 52 0 1 2 2 4 3 0 35 5

SGR 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0

Banche 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

SIM 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0

TOTALE 60 1 1 2 2 7 3 1 38 5

Fonte: nostra elaborazione

Il rendimento minimo è offerto tipicamente dai fondi promossi dalle compagnie di assicurazione, ma anche dalle altre istituzioni. Emerge chiaramente dalla tabella una forte concentrazione per il tasso del 2%.

Le garanzie, sia di capitale sia di tasso di interesse, sono previste al manifestarsi di eventi predefiniti, di solito connessi a fattori non discrezionali. La totalità dei fondi prevede che la garanzia scatti in ipotesi di pensionamento, decesso e invalidità permanente . Molto diffusa è anche la inoccupazione maggiore di 48 mesi. Altri eventi che fanno scattare la garnzia sono le anticipazioni, il trasferimento ad altra forma pensionistica in conseguenza dell’introduzione di

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CAREFIN RESEARCH REPORT 85

condizioni peggiorative e, in un numero limitato di casi , l’ inoccupazione fra 12 e 48 mesi, oltre che il trasferimento senza condizioni e il riscatto. Il fondo può prevedere alcune o tutte queste tutele, con conseguente apprezzamento da parte dell’iscritto, che non è facile valutare con il confronto fra le note informative e che non è assorbito dall’indicatore sintetico di costo , a meno che l’onere della garanzia non sia esplicitato.

Tabella 5

Tipologia di garanzia per eventi

Tipo di Promotore Pensionamento Decesso Invalidità permanente

Inoccupazione >48 mesi

Assicurazioni 74 74 74 64

SGR 16 16 16 13

Banche 1 1 1 1

SIM 5 5 5 4

TOTALE 96 96 96 82

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 5(segue)

Tipologia di garanzia per eventi

Tipo di Promotore Anticipazioni Riscatto Trasferimento Inoccupazione

>12 m <48 m

Trasferimento dopo condizioni peggiorative

Assicurazioni 7 1 0 2 7

SGR 4 2 1 1 1

Banche 0 0 0 0 0

SIM 0 0 0 0 0

TOTALE 11 3 1 3 9

Fonte: nostra elaborazione

Il campione di fondi aperti è stato analizzato con riferimento all’Indicatore sintetico dei costi (ISC) a 2,5,10,35 anni. L’indicatore è stato calcolato per il totale e per le tipologie di linee cercando di aggregarle in funzione del livello di rischiosità, ipotizzando una combinazione fra titoli obbligazionari e azionari da inserire nel portafoglio. Di ognuna si è calcolato il valore minimo, il massimo, la media e la varianza.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 86

Emerge chiaramente come l’indicatore si riduca nel passaggio dalle durate più brevi a quelle più lunghe e come si registri una discreta dispersione dei valori.

Tabella 6

ISC 2 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto Min Max Media Varianza

TFR tacito 0,54% 3,76% 1,86% 0,48%

[100-95[ 0,77% 4,65% 1,88% 0,50%

[95-90[ 0,60% 3,12% 1,77% 0,50%

[90-80[ 0,82% 2,97% 1,89% 0,31%

[80-70] 0,92% 4,02% 2,26% 0,85%

]70-55] 0,92% 4,02% 2,26% 0,85%

]55-45] 0,80% 3,42% 1,99% 0,45%

]45-25] 1,05% 3,69% 2,15% 0,42%

]25-10] 0,89% 4,28% 2,41% 0,77%

]10-0] 1,71% 4,87% 3,22% 2,51%

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 87

Tabella 7

ISC 5 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

TFR tacito 0,49% 2,35% 1,21% 0,15%

[100-95[ 0,49% 2,91% 1,18% 0,16%

[95-90[ 0,60% 2,35% 1,17% 0,16%

[90-80[ 0,64% 1,73% 1,26% 0,08%

[80-70] 0,68% 3,05% 1,32% 0,18%

]70-55] 0,72% 2,53% 1,48% 0,29%

]55-45] 0,77% 2,17% 1,39% 0,14%

]45-25] 0,77% 2,33% 1,53% 0,15%

]25-10] 0,72% 2,85% 1,70% 0,26%

]10-0] 1,38% 3,14% 2,20% 0,79%

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 8

ISC 10 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

TFR tacito 0,40% 2,14% 1,04% 0,10%

[100-95[ 0,40% 2,31% 0,99% 0,10%

[95-90[ 0,54% 2,14% 1,00% 0,12%

[90-80[ 0,56% 1,54% 1,11% 0,06%

[80-70] 0,60% 2,45% 1,15% 0,11%

]70-55] 0,62% 1,98% 1,28% 0,17%

]55-45] 0,68% 1,97% 1,23% 0,09%

]45-25] 0,68% 2,03% 1,37% 0,11%

]25-10] 0,62% 2,44% 1,52% 0,16%

]10-0] 1,29% 2,54% 1,87% 0,40%

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 88

Tabella 9

ISC 35 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto Min Max Media Varianza

TFR tacito 0,37% 2,01% 0,94% 0,08%

[100-95[ 0,37% 1,87% 0,89% 0,07%

[95-90[ 0,47% 2,01% 0,91% 0,10%

[90-80[ 0,49% 1,42% 1,02% 0,06%

[80-70] 0,53% 2,01% 1,04% 0,08%

]70-55] 0,58% 1,56% 1,16% 0,10%

]55-45] 0,63% 1,83% 1,14% 0,08%

]45-25] 0,65% 1,86% 1,28% 0,10%

]25-10] 0,58% 2,27% 1,41% 0,12%

]10-0] 1,22% 2,11% 1,64% 0,20%

Fonte: nostra elaborazione

Al fine di avere una visione complessiva del fenomeno, si è calcolata la distribuzione in valori assoluti dei vari indicatori di costo nelle diverse classi di costo espresse in termini percentuali compresi fra un valore inferiore all’1% e poi crescente di 0,5% fino ad oltre il 3%.

La tabella dell’ISC di due anni evidenzia come 29 linee, pari al 8,5% si collochi nella classe di costo fino all’1%, mentre 99, pari al 29% sono nella classe fra 1,5 e 2%. In sostanza, si evidenzia come anche nell’indicatore a 2 anni, che quello più elevato, una parte significativa di fondi si collaca in posizione competitiva. I dati sulle altre durate evidenziano ulteriori riduzioni di costo .

Tabella 10 Distribuzione assoluta ISC a 2 anni Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

FPA 29 58 99 80 34 41

Assicurazione 15 28 66 62 25 28

SGR 13 26 19 10 7 13

SIM 1 4 11 6 2 0

Banche 0 0 3 2 0 0

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 89

Tabella 11

Distribuzione assoluta ISC a 5 anni

Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

FPA 83 149 87 15 5 2

Assicurazione 224 0 0 0 0 0

SGR 13 26 19 10 7 13

SIM 11 10 3 0 0 0

Banche 0 5 0 0 0 0

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 12

Distribuzione assoluta ISC a 10 anni

Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

FPA 117 167 46 10 1 0

Assicurazione 53 122 38 10 1 0

SGR 45 37 6 0 0 0

SIM 16 6 2 0 0 0

Banche 3 2 0 0 0 0

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 13 Distribuzione assoluta ISC a 35 anni

Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

FPA 157 144 31 4 0 0

Assicurazione 80 112 28 4 0 0

SGR 54 26 3 0 0 0

SIM 19 5 0 0 0 0

Banche 4 1 0 0 0 0

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 90

Con riferimento alle rendite, i fondi esaminati consentono una forma reversibile e anche la tipologia della rendita certa per un periodi di anni, 5 o 10 e poi vitalizia. Queste ultime forme sono concepite per dare comunque la garanzia che il titolare o i suoi beneficiari potranno comunque godere di un periodo minimo di durata della prestazione pensionistica. In certi casi la rendita può essere maggiorata in caso di non auto sufficienza per lo svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Tabella 14

Tipologie di rendite erogate

Tipo di Promotore

Reversibile Certa per 5 anni e poi vitalizia

Certa per 10 anni e poi vitalizia

Maggiorata per LTC

Altre tipologie

Assicurazione 54 49 49 2 3

SGR 17 15 16 1 1

SIM 5 4 4 4 1

Banche 1 1 1 0 0

Totale 77 69 70 7 5

Fonte: nostra elaborazione

Con riferimento alla rendita sono utilizzate tipicamente due tipologie di tavole, le RG48, più vecchie e più favorevoli all’assicurato e le IPS55, oltre che altre tavole. Va ricordato che il Progetto esemplificativo disciplinato dalle regole Covip prevede , quando non vengono mantenuti fissi i coefficienti di conversione, l’utilizzo delle tavole IPS55 e altre se sfavorevoli per il cliente. Come evidenzia la tabella 16 rispetto all’anno precedente si sono registrati alcuni cambiamenti di tavole, in genere a favore delle IPS55, ovvero delle RG48, ma partendo da tavole più vetuste.

Tabella 15

Tabelle demografiche utilizzate dai FPA

Tabella demografica

Assicurazioni SGR SIM Banche Totale

RG48 26 8 4 0 38

IPS55 23 9 0 2 34

Altre 4 1 5

Totale 53 17 5 2 77

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 91

Tabella 16

Fondi Aperti che hanno cambiato le tabelle demografiche

Tipo di Promotore Numero fondi Numero promotori

Assicurazioni 3 3 Compagnie da tavole RG48 a tavole IPS55

5 SGR da tavole S.I: 1970-72 a tavole RG48 SGR 7

2 SGR da tavole RG48 a tavole IPS55

TOTALE 10

Fonte: nostra elaborazione

La tabella che segue riporta i tassi tecnici utilizzati nei coefficienti di conversione del montante accumulato in rendita. Si nota una forte preferenza per i tassi più elevati, al fine di fare partire la rendita iniziale con importi relativamente più elevati. Come mostra la tabella un certo numero di offerenti ha modificato il tasso tecnico utilizzato. Si ricorda che il progetto esemplificativo prevede nell’ipotesi di non mantenimento dei coefficienti di conversione l’utilizzo del tasso tecnico zero.

Tabella 17

Tassi tecnici utilizzati dai FPA

Tasso tecnico Assicurazioni SGR SIM Banche Totale

0,00% 3 2 0 0 5

1,00% 4 4 0 0 8

1,50% 1 0 0 1 2

2,00% 34 9 4 0 47

2,25% 2 0 0 0 2

2,50% 10 2 1 0 13

Totale 54 17 5 1 77

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 92

Tabella 18

Fondi Aperti che hanno cambiato il tasso tecnico

Tipo di Promotore Numero fondi Numero promotori

3 compagnie hanno anche cambiato le tabelle demografiche

Assicurazioni 5 2 compagnie hanno cambiato solo il tasso tecnico

SGR 3 3 SGR hanno anche cambiato le tabelle demografiche

TOTALE 8

Fonte: nostra elaborazione

Per quanto riguarda gli oneri applicati, la tavola seguente evidenzia la prevalenza dell’applicazione di una percentuale sul montante. Si ricorda che il Progetto esemplificativo prevede l’utilizzo di un caricamento dell’1,25% sul montante accumulato .

Tabella 19

Caricamento sulle rendite

Tasso tecnico Assicurazioni SGR SIM Banche Totale

Solo % del montante 43 13 5 1 61

Quota fissa sul premio + % del montante

6 0 0 0 6

Quota fissa della rata + quota fissa sulla rata + % del montante

0 2 0 0 2

% rata + % montante 1 2 0 0 3

Solo percentuale della rata 3 0 0 0 3

Quota fissa sul montante + % del montante

1 0 0 0 1

Totale 54 17 5 1 77

Fonte: nostra elaborazione

Per quanto concerne le aliquote di retrocessione del sovra reddito finanziario, le combinazioni fra la percentuiale retrocessa e il minimoa favore della compagnia sono molteplici. Una significativa percentuale è compresa nelle combinazioni fra il 90% e un minimo compreso fra 0,5 e 1%.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 93

Tabella 20

Aliquote di retrocessione del sovra reddito finanziarioe minimo trattenuto

Combinazione Assicurazioni SGR SIM Banche Totale Aliquota di retrocessione

Minimo trattenuto

100% 0,75% 3 0 0 0 3 100% 0,8% 0 1 0 0 1 100% 1% 5 0 4 0 9 100% 1,2% 1 0 0 0 1 100% 1,5% 2 0 0 1 3 100% 2% 1 0 0 0 1 95% 0,5% 3 0 0 0 3 95% 1% 0 1 0 0 1 90% 0% 1 2 0 0 3 90% 0,4% 0 2 0 0 2 90% 0,5% 7 3 1 0 11 90% 0,75% 9 0 0 0 9 90% 1% 10 3 0 0 13 90% 1,25% 2 1 0 0 3 90% 1,7% 0 1 0 0 1 90% 2% 0 1 0 0 1 85% 0,3% 2 0 0 0 2 85% 0,5% 1 0 0 0 1 85% 2,2% 1 0 0 0 1 80% 1% 1 0 0 0 1 80% 1,25% 1 0 0 0 1 80% 2,5% 1 0 0 0 1 80% 3,5% 1 0 0 0 1 Variabile 2 2 0 0 4 Totale 54 17 5 1 77

Fonte: nostra elaborazione

I fondi pensione aperti offrono agli aderenti anche alcune tipologie accessorie. La tipologia prevalente è della copertura morte e invalidità permanente.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 94

Tabella 21

Prestazioni accessorie offerte

Prestazioni accessorie

Assicurazioni SGR SIM Banche Totale

Morte 0 1 0 0 1

Morte + ipt 4 3 1 1 9

Morte e morte+ipt

13 3 0 0 16

No garanzie accessorie

37 10 4 0 51

Totale 54 17 5 1 77

Fonte: nostra elaborazione

3.4 Le Polizze individuali pensionistiche

Le polizze individuali pensionistiche (PIP), secondo i dati Covip (Appendice), hanno registrato un importante risultato di crescita nel corso del 2007 partecipando con il 23% all’incremento complessivo degli iscritti alla previdenza complementare. Il numero di polizze a fine 2007 è di 1.283.210 , superiore del 33,68% rispetto all’anno precedente . Il patrimonio destinato alle prestazioni è aumentato del 27,69%, passando da 4,5 a 5,8 miliardi di euro.

Riservate esclusivamente alle adesioni individuali, le polizze pensionistiche sono state sottoscritte non solo da lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma in in numeri significativi (296.740) anche da lavoratori dipendenti del settore privato.

Secondo i dati Ania nel 2007 i PIP sono stati collocati prevalentemente attraverso il canale agenziale (44,5%) e i promotori finanziari (36,7%). Minore è la quota di collocamento attraverso gli sportelli bancari (12,7%) e la vendita diretta (6%).

L’offerta di PIP è ampia e articolata. Come evidenziano le tabelle seguenti, sono attualmente proposti 60 piani, con 159 linee di investimento. Le compagnie coinvolte son50. In molti casi è proposto un solo PIP, ma non mancano offerte plurime . E’ interessante notare che alcune compagnie offrono anche un fondo aperto. L’offerta plurima di fondi aperti e PIP è in parte dovuta all’utilizzo di reti di vendita diverse , a target di clientela ineguali e alla opportunità di differenziare l’offerta.

I PIP sono sia di ramo I sia di ramo III, ovvero una combinazione dei due, per consentire all’iscritto di poter scegliere la combinazione di rischio rendimento più coerente con la sua preferenza.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 95

Di norma i prodotti di ramoI prevedono una garanzia consolidata, anche se non mancano prodotti in cui la garanzia è prevista a scadenza. Nel caso di rendimeto garantito prevale il 2%.

Tabella 1

PIP analizzati

Rami utilizzati Numero Linee Numero PIP Numero di compagnie

Ramo I 53 20 17

Ramo III 90 7 7

Ramo I + III 16 33 26

TOTALE 159 60 50

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 2

Garanzie di rendimento nelle diverse linee

Restituzione del capitale

Rendimento minimo TOTALE

Ramo I 3 50 53

Ramo III 1 0 1

TOTALE 4 50 54

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 3

Tasso di rendimento dei PIP

0% 1% 1,5% 1,75% 2% 2,25% TOTALE

Ramo I 3 3 15 1 29 2 53

Ramo III 1 0 0 0 0 0 1

TOTALE 4 3 15 1 29 2 54

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 96

Tabella 4

Tipologia digaranzia offerta

Tipologia di rendita Ramo I Ramo III TOTALE

Consolidata 39 0 39

Per eventi 14 1 15

TOTALE 53 1 54

Fonte: nostra elaborazione

Nei prodotti di ramo III non è prevista normalmente la garanzia, anche se non mancano linee con questo impegno, articolato per eventi, tipicamente pensionamento, e decesso, come evidenzia la tabella seguente.

Tabella 5

Tipologia di eventi garantiti

Pensionamento Decesso Invalidità permanente

Inoccupazione >48 mesi

Ramo I 14 14 6 5

Ramo III 1 0 0 0

TOTALE 15 14 6 5

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 5 (segue)

Tipologia di eventi garantiti

Trasferimento Riscatto Anticipazioni Altre

Ramo I 3 3 3 2

Ramo III 0 0 0 0

TOTALE 3 3 3 2

Fonte: nostra elaborazione

Anche per i PIP si è calcolato l’ISC distinguendo fra piani di ramo primo e gli altri, per tenere conto della prevalenza della garanzia di rendimento finanziario. Come noto, il calcolo dell’ISC non consente di evidenziare il diverso livello di garanzia previsto , a meno che non sia appositamente esplicitato, cosa che non avviene. In certi casi l’ISC include l’onere per coperture obbligatorie il cui costo può essere considerato in modo esplicito. L’ISC diminisce passando da 2 ai periodi successivi

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CAREFIN RESEARCH REPORT 97

Tabella 6

Tipologie di oneri dei PIP

Rami utilizzati Numero di casi in cui è prevista

Numero di casi in cui non è prevista

Commissione di adesione 23 37

Spese direttamente a carico dell’aderente 55 5

Spese indirettamente a carico dell’aderente 60 0

Commissione di anticipazione 15 45

Commissione di trasferimento 35 25

Commissione di riscatto 19 41

Commissione di riallocazione posizione individuale 25 35

Commissione di riallocazione del flusso contributivo 11 49

Commissione di incentivo 9 51

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 98

Tabella 7

ISC 2 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

Ramo I 1,92% 4,49% 3,45% 0,61%

[100-95[ 1,53% 4,58% 3,04% 2,17%

[90-80[ 2,69% 4,20% 3,47% 0,24%

[80-70] 2,87% 4,51% 3,82% 0,42%

]70-55] 2,36% 4,96% 3,37% 1,17%

]55-45] 2,72% 4,51% 3,29% 0,50%

]45-25] 2,45% 5,11% 3,66% 0,90%

]25-10] 3,16% 5,40% 4,37% 0,76%

]10-0] 2,58% 5,99% 4,31% 1,76%

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 8

ISC 5 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

Ramo I 1,49% 2,88% 2,19% 0,20%

[100-95[ 0,82% 2,97% 1,96% 1,16%

[90-80[ 1,88% 2,91% 2,29% 0,18%

[80-70] 2,04% 2,95% 2,47% 0,19%

]70-55] 1,82% 3,85% 2,50% 0,56%

]55-45] 2,02% 3,22% 2,25% 0,23%

]45-25] 2,02% 4,00% 2,64% 0,44%

]25-10] 2,35% 3,74% 3,08% 0,28%

]10-0] 2,00% 4,33% 3,02% 0,95%

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 99

Tabella 9

ISC 10 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

Ramo I 1,22% 2,37% 1,69% 0,09%

[100-95[ 0,57% 2,40% 1,55% 0,83%

[90-80[ 1,56% 2,39% 1,88% 0,13%

[80-70] 1,65% 2,28% 1,97% 0,08%

]70-55] 1,55% 3,41% 2,14% 0,41%

]55-45] 1,65% 2,71% 1,90% 0,16%

]45-25] 1,82% 3,57% 2,26% 0,34%

]25-10] 2,02% 3,18% 2,59% 0,18%

]10-0] 1,73% 3,57% 2,47% 0,64%

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 10

ISC 35 anni

% di obbligazioni presenti nel comparto min Max Media Varianza

Ramo I 0,89% 1,99% 1,29% 0,05%

[100-95[ 0,38% 2,00% 1,20% 0,59%

[90-80[ 1,33% 2,04% 1,59% 0,09%

[80-70] 1,41% 1,83% 1,59% 0,03%

]70-55] 1,33% 3,07% 1,84% 0,33%

]55-45] 1,41% 2,30% 1,65% 0,11%

]45-25] 1,66% 3,23% 1,96% 0,28%

]25-10] 1,72% 2,75% 2,21% 0,14%

]10-0] 1,43% 3,00% 2,04% 0,48%

Fonte: nostra elaborazione

Nella tabella che segue si sono riportate le frequenze assolute degli oneri alle varie scadenza che rientrano in un intervallo di costo fino a 1% e nei successivi crescenti di 0,5% ,fino ad oltre il 3%, come si è fatto anche per le altre forme di previdenza.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 100

L’ISC è chiaramente superiore a quello evidenziato per le altre forme di previdenza, ma questo , come evidenziato in altre edizioni del Rapporto, non necessariamente incide sulla validità e la convenienza nella scelta. Infatti, i PIP possono prevedere garanzie finanziarie e di mantenimento dei coefficienti di conversione che ne aumentano la valenza e la rete che li diustibuisce può fornire servizi di particolare qualità percepita dalla clientela.

Tabella 11

Distribuzione assoluta ISC

Tipo di Promotore 0% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 2,5% 2,5% - 3% > 3%

ISC 2 anni 0 1 5 16 19 102

ISC 5 anni 2 2 27 53 63 23

ISC 10 anni 2 24 58 39 8 12

ISC 35 anni 8 59 46 19 9 2

Fonte: nostra elaborazione

Con riferimento alle rendite, i PIP offrono una ampia gamma di tipologie , reversibilità, durat6a certa di 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, in alcuni casi anche maggiorazione per coperture LTC.

Tabella 12

Tipologie di rendite erogate

Tipo di Promotore Ramo I Ramo III Ramo I + III TOTALE

Reversibile 20 33 7 60

Certa per 5 anni e poi vitalizia

18 20 7 45

Certa per 10 anni e poi vitalizia

19 27 7 53

Maggiorata per LTC 2 1 0 3

Altre tipologie 3 1 2 6

Fonte: nostra elaborazione

Con riferimento alle tavole demografiche, la tabella seguente l’utilizzo quasi totale delle IPS55.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 101

Tabella 13

Tabelle demografiche utilizzate dai PIP

Tabella demografica Ramo I Ramo III Ramo I + III TOTALE

RGS48 2 1 3 6

IPS55 17 6 29 52

Altre 1 0 1 2

TOTALE 20 7 33 60

Fonte: nostra elaborazione

Con riferimento ai tassi tecnici, la tabella seguente evidenzia l’assula prevalenza del 2%.

Tabella 14

Tassi tecnici utilizzati dai PIP

Tasso tecnico Ramo I Ramo I + III Ramo III TOTALE

0,00% 4 5 3 12

1,00% 0 2 0 2

1,50% 1 3 0 4

2,00% 13 23 4 40

2,25% 1 0 0 1

A scelta tra 0% e 2% 1 0 0 1

TOTALE 20 33 7 60

Fonte: nostra elaborazione

La combinazione fra aliquota di retrocessione del sovre reddito finanziario e percentuale minima per la comapgnia è evidenziata nella tabella che segue.

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Tabella 15

Percentuale di retrocessione e minimo trattenuto

Combinazione Ramo I Ramo I + III Ramo III TOTALE Aliquota di retrocessione

Minimo trattenuto

100% 0% 3 1 0 4 100% 0,6% 0 5 0 5 100% 1% 4 2 0 6 100% 1,20% 0 0 1 1 100% 1,25% 2 2 0 4 100% 1,3% 1 6 0 7 100% 1,4% 1 0 0 1 100% 1,5% 2 11 0 13 100% 1,65% 1 0 0 1 100% variabile 2 4 0 6 90% 0% 0 0 1 1 90% 0,5% 0 0 2 2 90% 1% 0 1 0 1 85% 0% 0 0 2 2 80% 1,2% 1 0 1 2 80% 1,5% 0 1 0 1 80% 2% 2 0 0 2 Totale 20 33 7 60

Fonte: nostra elaborazione

Come noto, una delle peculiari caratteristiche dei PIP è la previsione di particolari impegni nel mantenimento dei coefficienti di conversione del montante accumulato in rendita. Come mostra la tabella seguente , un numero significativo di piani prevede che i nuovi coefficienti di conversione eventualmente modificatisi nel tempo in funzione dell’andamentodella durata della vita umana si applichino sui versamenti successivi e che per i versamenti passati si mantengano i vecchi . Sono previste anche altre forme di mantenimento in casi sporadici. E’ questa una caratteristica distintiva che differenzia in modo significativo questo prodotto rispetto alle altre forme pensionistiche complementari.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 103

Tabella 16

Mantenimento delle basi demografiche e dei tassi tecnici, dopo delle variazioni

Ramo I Ramo III Ramo I + III TOTALE

NO 3 7 11 21

Solo i versamenti antecedenti ai cambiamenti sono calcolati con vecchi parametri

11 0 15 26

Solo i versamenti antecedenti ai cambiamenti sono calcolati utilizzando le vecchie base demografiche

0 0 2 2

Solo i versamenti antecedenti ai cambiamenti sono calcolati utilizzando i vecchi tassi tecnici

2 0 1 3

Solo i versamenti antecedenti al 31/12/2011 sono calcolati con vecchi parametri

1 0 2 3

Solo i versamenti antecedenti al 31/12/2012 sono calcolati con vecchi parametri

1 0 1 2

Solo i versamenti antecedenti al 31/12/2017 (importi eccedenti € 5.164,27) sono calcolati con vecchi parametri

1 0 1 2

Mantenimento per 10 anni dall’adesione dei vecchi parametri

1 0 0 1

TOTALE 20 7 33 60

Fonte: nostra elaborazione

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CAREFIN RESEARCH REPORT 104

3.5 Previdenza complementare e investimenti socialmente responsabili

Nelle precedenti edizioni del Rapporto , ci siamo occupati della previdenza con riferimento all’esistenza ed alla consistenza degli investimenti socialmente responsabili nei Fondi Pensione italiani.

Rispetto alla situazione che dipingevamo l’anno scorso, possiamo testimoniare, nel Rapporto di quest’anno, una accelerazione dei FP sulle scelte di responsabilità sociale, anche se i numeri rimangono esigui.

I FP italiani sono invitati, per legge, ad indicare in che modo tengono in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie conferite dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

Come generalmente richiesto dai regolamenti in vigore presso molti dei paesi europei, queste eventuali scelte di responsabilità sociale devono essere esplicitate nei documenti ufficiali che i FP forniscono ai loro iscritti. In particolare, i FP devono comunicare nella Nota Informativa le loro decisioni riguardo la responsabilità sociale.

Per fotografare fedelmente la situazione italiana, ci affidiamo ai documenti ufficiali forniti dai FP sui loro siti internet istituzionali, come per esempio le Note Informative o le comunicazioni agli iscritti . Ove necessario, indichiamo se la fonte informativa è differente.

La situazione del comparto della previdenza complementare in rapporto agli ISR è stata recentemente ed efficacemente analizzata da una ricerca del Mefop, conclusa nel 2007, che integriamo, ove necessario, con le nuove informazioni disponibili.

Alla fine del 2007 erano cinque i FP negoziali attivi sulla responsabilità sociale. Ci riferiamo a Previambiente (FP dei lavoratori nel settore dell’igiene ambientale), Fon.Te (FP dei lavoratori nei settori del commercio, del turismo e dei servizi), Eurofer (FP dei lavoratori delle ferrovie dello stato), Fondoposte (FP del personale non dirigente delle Poste). In particolare, Fon.Te ed Eurofer, hanno legato la propria gestione ad un benchmark socialmente responsabile per tutta la quota azionaria presente in portafoglio mentre Fondoposte fa ricorso ai benchmark socialmente responsabili in tutto il comparto bilanciato e in parte di quello garantito. Anche Prevaer (fondo dedicato ai lavoratori dipendenti delle aziende di Assoaeroporti) ha inserito in modo deciso criteri etici sociali ed ambientali all’interno della propria gestione, caratterizzando con la responsabilità sociale due comparti sui tre disponibili.

A questi fondi si sono aggiunti, nel corso del 2008, Fondapi, per il quale ben due comparti su tre rispondono a criteri sociali ed ambientali e Laborfonds. Nel caso di Laborfonds giova segnalare la positiva accoglienza che i lavoratori hanno riservato alle scelte sociali etiche ed ambientali. Su 110.000 iscritti, ventimila hanno comunicato entro i termini di legge le loro scelte riguardo il comparto di investimento cui aderire. Di questi ventimila, oltre il 30% (ovvero settemila aderenti), hanno aderito a Prudente etica, la linea SR di Laborfonds. In base a questo ultimo dato, 40 milioni di Euro entrano nel novero degli investimenti socialmente responsabili.

L’anno passato, fondandoci su fonti giornalistiche, avevamo incluso nel novero dei FP socialmente responsabili anche Fondofamiglia; ad oggi, è però disponibile, sui siti istituzionali, solo lo Statuto del Fondo, ma non la Nota Informativa, motivo per il quale attendiamo di

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CAREFIN RESEARCH REPORT 105

conoscere con esattezza se e come Fondofamiglia abbia preso in considerazione criteri SR nella propria gestione.

Tutti i FP chiusi analizzati utilizzano dei benchmark socialmente responsabili, concentrandosi sugli indici E-capital partners e Dow Jones Sustainability.

Ai fondi pensione negoziali citati aggiungevamo, nella scorsa edizione, due fondi pensione preesistenti, il fondo pensione Dipendenti BPU-Banca Lombarda e il fondo pensione dei Dipendenti Italiani di Deutsche Bank che avevano deciso, durante il 2005, di intraprendere la via della responsabilità sociale.

Il fondo pensione Dipendenti BPU-Banca Lombarda contempla, in base alle informazioni rilasciate dalla banca, una linea “bilanciata sostenibile”, che riserva una particolare attenzione alla gestione dei rapporti con i lavoratori e al rispetto dei diritti umani e al coinvolgimento in settori controversi.

Il fondo pensione di Deutsche Bank, invece, investe, tra gli altri, nel fondo comune “Valori Responsabili bilanciato” di Etica Sgr, per lo 0.66% del proprio portafoglio.

Nel caso dei FP aperti, la situazione è sostanzialmente migliorata rispetto allo scorso anno. Allo stato attuale, sono presenti sul mercato 9 linee di investimento etiche, legate a sei fondi pensione. Possiamo citare la linea bilanciata Unipol Insieme Etica, che investe in titoli socialmente responsabili tramite l’utilizzo di criteri positivi e negativi o Aequitas, comparto di PensPlan Plurifonds, nato da una collaborazione tra Etica Sgr e ITAS (gruppo trentino per la mutua assicurazione). Teseo, fondo pensione aperto di Reale Mutua esclude, in tutti e quattro i comparti, sia per le azioni che per le obbligazioni, i titoli delle società che operano in settori come produzione e distribuzione di armi, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, oppure di paesi che applicano la pena di morte, per esempio gli Stati Uniti. Gestielle Pensione e Previdenza prevede un comparto eticamente gestito, con attenzione ai criteri negativi su settori e Paesi. Chiudono la rassegna i FP aperti Cattolica Gestione Previdenza e Risparmio e Previdenza.

In questo caso, sei linee su nove utilizzano benchmark socialmente responsabili.

I dati citati ci fanno chiaramente comprendere come all’interno dei FP italiani, differentemente dai FP europei, la responsabilità sociale, pur essendo entrata nell’agenda dei FP, non abbia ancora assunto, in termini quantitativi, molta rilevanza.

Mefop stima a fine 2006, per il FP chiusi, una percentuale di poco superiore all’8%, calcolata come peso degli investimenti SR sul totale dell’attivo netto destinato alle prestazioni nei FP chiusi. A questi dati è necessario aggiungere i FP che hanno abbracciato la responsabilità sociale dopo il 2006.

Nel caso dei FP aperti, la percentuale investita sugli ISR rappresenta meno dell’1% degli investimenti complessivi.

Per quello che riguarda, invece, i PIP, Mefop ha calcolato che, su 55 analizzati, solo quattro (tutti appartenenti al gruppo Cattolica Assicurazioni), hanno inserito nel portafoglio criteri di responsabilità sociale, utilizzando, però, benchmark convenzionali e non specificamente SR. Anche in questo caso la percentuale degli investimenti SR sul totale è limitatissima, ammontando allo 0.28% sul totale degli investimenti.

Qualche spiegazione addizionale può forse chiarire perché i FP, pur interessati, in linea di principio, ad aderire a criteri di responsabilità sociale, decidano di usare criteri socially responsible solo limitatamente: vi è il timore, espresso da alcuni operatori, che ridurre lo spettro

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CAREFIN RESEARCH REPORT 106

degli investimenti possibili possa avere un impatto sui rendimenti e non permetta di diversificare il portafoglio in modo efficiente. I ricercatori sono, però, abbastanza concordi nell’affermare che da un punto di vista di rendimenti e di gestione, l’investimento in portafogli socialmente responsabili non implica minori rendimenti né minore diversificazione.

Inoltre, non è detto che gli aderenti siano interessati solo ai rendimenti; l’investimento socialmente responsabile può rivestire un ruolo sociale importante e dunque potrebbe essere comunque interessante.

Per affermare con chiarezza la loro volontà di agire secondo criteri di responsabilità sociale i FP hanno a loro disposizione uno strumento importante, l’engagement e cioè il potere di voto in assemblea al fine di partecipare al governo della società. Questo strumento di intervento è utilizzato con grande frequenza dai consigli di amministrazione dei FP statunitensi ed inglesi ed in alcuni casi gli investitori istituzionali sono riusciti ad influenzare con successo le politiche di impresa verso condotte responsabili.

Con riferimento all’engagement, dal momento che i diritti di voto rimangono in capo al fondo stesso, mentre la gestione finanziaria spetta ai professionisti del settore, anche i FP italiani avrebbero la possibilità di intervenire nelle scelte di gestione delle società. Il voto socially responsible richiede, però, una notevole conoscenza del contesto finanziario in cui le aziende in cui si investe operano e nel contempo un forte impegno sul rispetto di criteri di responsabilità sociale.

All’estero, per esempio, vi sono stati dei casi in cui i consigli di amministrazione dei FP, pur affermando di avere inserito criteri di responsabilità sociale, hanno in qualche modo “tradito” lo spirito stesso dell’investimento.

Un esempio può essere di aiuto per chiarire il punto: il fondo olandese ABP, pur affermando di seguire delle linee guida ESG, vale a dire, rispettose dell’ambiente (Environment), dell’ambiente sociale (Social) e di una buona Corporate Governance, ha dovuto ammettere di aver investito in numerose aziende che producono armamenti. L’effetto sull’opinione pubblica è stato dirompente e la società di gestione ha dovuto disinvestire parte del portafoglio dopo aver ricevute moltissime lettere di protesta degli aderenti.

Esistono dunque, nel caso degli investimenti SR, problemi stringenti di coerenza e di trasparenza.

E’ necessario comunicare agli iscritti con chiarezza come si affronta la “sfida” sulla responsabilità sociale e come vengono esercitati i diritti di voto e bisogna evitare, con un monitorino stringente sul portafoglio, di investire in attività “discutibili”

Questa aderenza può essere ottenuta seguendo un benchmark socialmente responsabile come riferimento della gestione. Il CDA del FP suggerisce al gestore di seguire un benchmark ben conosciuto, i cui criteri decisionali sono chiari e condivisibili da parte degli aderenti al FP.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 107

4. NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova disciplina della previdenza complementare – di cui al decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 – ha fatto sì che affiorassero in breve tempo diverse questioni relative alla sua applicazione, sia con riguardo alle novità dalla stessa apportate, sia per il non facile coordinamento con la disciplina previgente, che continua ad applicarsi alle prestazioni maturate sino alla data suindicata.

Le stesse sono state affrontate e approfondite in diversi interventi dell’Amministrazione finanziaria (e principalmente nella corposa circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007) dei quali si darà conto qui di seguito prendendo in considerazione – come si è sempre fatto - le tre diverse fasi nelle quali il risparmio previdenziale si articola in base alla prefata disciplina, e cioè la contribuzione ai fondi, l’accumulo dei rendimenti delle somme da questi ricevute e l’erogazione della prestazione.

La legge notoriamente prevede l’esenzione della contribuzione – mercé la deducibilità dal reddito dei versamenti – la tassazione sostitutiva con aliquota agevolata di quanto maturato in fase di accumulo e la tassazione sostitutiva con aliquota particolarmente agevolata delle prestazioni.

Tale disciplina dovrebbe, in prospettiva, godere di un periodo di stabilità, non avendo avuto alcuno sbocco – anche in conseguenza dell’anticipato scioglimento delle Camere – le modifiche ipotizzate e dirette a una riscrittura in senso più “europeo”, creando un modello che concentri la tassazione sulla sola fase dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche a fronte dell’esenzione delle altre due (il c.d. modello “EET”, che resta, comunque, quello suggerito dalla Commissione europea per evitare fenomeni di doppia imposizione o di doppia esenzione ).

Assumono così particolare rilievo i chiarimenti compiuti dall’Amministrazione finanziaria che qui di seguito si espongono.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 108

4.1. La fase di contribuzione

4.1.1 I soggetti

Destinatari della disciplina di cui si tratta – e dunque potenzialmente beneficiari della deduzione delle somme all’uopo versate – sono tutti i contribuenti, nonostante l’equivoco riferimento dell’art. 2 del d.leg.vo n. 252 del 2005 ai soli “lavoratori”. Tra questi debbono ritenersi altresì compresi quelli fiscalmente a carico di altri e quelli che – ai sensi dell’art. 11 del decreto medesimo – hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi.

A tale ultimo proposito merita evidenziare che – siccome la legge prevede la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento “dell’età pensionabile” purché “alla data del pensionamento” l’iscritto possa vantare almeno un anno di contribuzione alle forme di previdenza, e che con dette espressioni deve intendersi che il soggetto deve aver raggiunto l’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia – deve escludersi la possibilità di adesione alle forme di previdenza complementare per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per i soggetti che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico.

Pertanto, costoro possono solo continuare la contribuzione su posizioni eventualmente aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.

Di contro, i titolari di pensione di anzianità possono aderirvi, ove ricorra tale ultima condizione (ossia qualora l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza). In tal caso il soggetto potrà scegliere il momento in cui fruire della prestazione, una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

4.1.2 La devoluzione del TFR alla forma pensionistica complementare

È noto che la modalità principale di finanziamento della previdenza complementare è la devoluzione del TFR alle relative forme.

Ebbene, a giudizio dell’Amministrazione, la nuova disciplina consente di trasferire a queste ultime, oltre alle quote del TFR maturando, anche il TFR maturato in precedenza (cioè entro il 31 dicembre 2006). Detto conferimento avviene in neutralità d’imposta, dacché – in forza di quanto

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CAREFIN RESEARCH REPORT 109

previsto dall’art. 19, quarto comma, ultimo periodo, del TUIR – la destinazione alla previdenza complementare non costituisce anticipazione.

Quanto al trattamento fiscale concernente tale ultima ipotesi, la finanziaria 2008 ha modificato l’art. 23 del decreto n. 252, prevedendo che le somme versate concorrano a incrementare convenzionalmente la posizione individuale del dipendente in corrispondenza di ciascun periodo di formazione del trattamento di fine rapporto conferito. Tale attribuzione convenzionale assume rilevanza ai soli fini della determinazione del regime fiscale che va applicato alle prestazioni e non implica altre conseguenze (ad esempio l’acquisizione della qualifica di “vecchi iscritti” da parte dei soggetti che non risultavano tali precedentemente al conferimento del TFR giunto a maturazione).

L'Amministrazione ha altresì puntualizzato che la rivalutazione delle quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari deve considerarsi componente accessoria alla quota di TFR maturando, e pertanto non deve essere considerata nel calcolo del contributo deducibile. Tali somme concorrono tuttavia a formare la prestazione pensionistica da assoggettare a imposizione al momento della sua erogazione.

Quanto invece alla rivalutazione delle quote di TFR conferite al Fondo di tesoreria INPS, pur costituendo una somma accessoria al TFR, esse non sono destinate a incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e dunque non assumono rilievo fiscale in capo a quest’ultimo.

4.1.3 La deducibilità dei versamenti

Quanto invece all’altra forma di finanziamento, cioè ai versamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro (o committenti) alle forme di previdenza complementare, questi sono notoriamente deducibili dal reddito complessivo sino a un massimo di € 5.164,57, ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Nonostante la formulazione della disposizione – che si riferisce alle somme versate “dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente” – non è necessaria la compresenza dei due versamenti, contrastando detta interpretazione con la ratio complessiva della riforma, che intende incentivare il ricorso alla previdenza complementare.

Nell’ambito dei contributi de quibus rientrano anche quelli versati dal datore di lavoro a un fondo pensione complementare istituito in base a un accordo sindacale. Tale precisazione è stata compiuta dall’Amministrazione finanziaria in relazione al caso di una società che destinava – appunto in conformità di un accordo sindacale ad hoc – le somme scaturenti dalla riduzione della contribuzione obbligatoria dalla stessa dovuta su alcune voci retributive del personale, e che riteneva di poter ricondurre all’art. 51, comma 2, del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria ribadisce di contro che i contributi la cui obbligatorietà non è stabilita da una disposizione di legge sono attratti nella disciplina riservata ai “contributi facoltativi”, e tra questi proprio quelli la cui obbligatorietà discende da contratto, accordo o regolamento aziendale.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 110

La deduzione di cui si tratta è consentita anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in altro Stato dell’Unione europea, o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo; l’individuazione di tali forme, in assenza d’indicazioni di legge, deve compiersi attraverso il riferimento alla Direttiva 3 giugno 2003, n. 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione di enti pensionistici aziendali e professionali.

Sul punto specifico rimangono peraltro irrisolti sia il problema della tassabilità delle operazioni di trasferimento delle posizioni da un fondo italiano a un fondo estero, sia quello concernente l’indeducibilità dei contributi versati da soggetti non residenti a forme di previdenza estere.

Ai lavoratori di “prima occupazione” è notoriamente concesso di dedurre, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione, contributi eccedenti il limite di legge, per un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni, sia pure per un importo non superiore a € 2.582,29 annui.

L’Amministrazione ha chiarito che per “lavoratori di prima occupazione” debbono intendersi quei soggetti che alla data del 1 gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

L’eventuale superamento del limite di deducibilità – o comunque, la mancata deduzione del contributo – notoriamente importa l’onere per il contribuente di comunicare alla forma pensionistica complementare la quota non dedotta, e ciò entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, al fine di evitare un nuovo assoggettamento a imposizione al momento dell’erogazione.

È stato condivisibilmente rilevato come, non prevedendosi alcuna decadenza, il Fondo può comunque operare lo storno dalla base imponibile, al momento di effettuare le ritenute alla fonte, anche in base a comunicazioni pervenute oltre il medesimo.

4.2 La fase di accumulo delle risorse

Nella fase di accumulo del reddito, il Fondo è soggetto a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all’11% del risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.

Si è detto che la legge consente, a determinate condizioni, la prosecuzione della contribuzione anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile; in tal caso l’aderente sceglie il momento in cui fruire della prestazione.

Detta importante novità del decreto n. 252 del 2005 ha spinto l’Amministrazione finanziaria a superare la posizione espressa nella risoluzione n. 8/E del 18 gennaio 2005, ove aveva ritenuto che i rendimenti riconosciuti sulla posizione previdenziale a decorrere dalla data di maturazione del diritto alla prestazione non potessero considerarsi parte integrante della prestazione previdenziale ed usufruire del relativo regime fiscale; pertanto, agli stessi avrebbe dovuto applicarsi il regime dei redditi di capitale, con tassazione ad aliquota ordinaria.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 111

L’Agenzia ritiene cioè che i rendimenti che, per il periodo di prosecuzione volontaria, dovessero essere riconosciuti sulla posizione individuale abbiano natura accessoria alla prestazione previdenziale, e debbano pertanto fruire del relativo regime fiscale.

La posizione espressa nella risoluzione del 2005 deve tuttavia, a giudizio dell’Amministrazione, considerarsi applicabile alle prestazioni percepite fino al 31 dicembre 2006.

4.3 La fase di erogazione

4.3.1 La tassazione sostitutiva

L’art. 11, comma sesto, del decreto legislativo n. 252 prevede che sulle prestazioni erogate – sia come rendita periodica, sia in forma di capitale – venga applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota variabile in base agli anni di partecipazione: quella base è del 15%, ma si riduce di 0,30 punti per ciascun anno di contribuzione eccedente il quindicesimo, con un limite minimo del 9 % (raggiungibile quindi con 35 anni di contribuzione).

Proprio ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile la circolare n. 70/E precisa che il “periodo di partecipazione” dev’essere determinato considerando tutti i periodi d’iscrizione a una forma pensionistica complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione, a prescindere dall’effettivo versamento di contributi.

All’uopo, mentre per “anno” deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, debbono considerarsi anche i periodi eventualmente maturati prima del 1 gennaio 2007, ma sino a un massimo di 15.

La ritenuta è operata, al momento dell’erogazione della prestazione, dal Fondo pensione o dal soggetto erogante, a seconda che si tratti – rispettivamente – di prestazione erogata sotto forma di capitale o di rendita.

Tale previsione è innovativa rispetto al previgente regime, in vigenza del quale sostituto d’imposta era sempre il fondo pensione.

La sua formulazione equivoca – e cioè il fatto di riferirsi letteralmente alla sola ritenuta a titolo di imposta di cui al comma sesto dell’art. 11 del decreto n. 252 – ha peraltro indotto l’Amministrazione, da una parte, a chiarire che l’obbligo di operare la ritenuta spetta al soggetto erogante le prestazioni in forma di rendita, sia sulla parte riferibile al montante maturato a decorrere dal 2007, sia su quella relativa al montante maturato entro il 31 dicembre 2006 (anche in caso di erogazione di rendite riferibili solo a montanti maturati prima del 2007). Dall’altra, a ritenere comunque valido – e pertanto non sanzionabile – l’eventuale difforme comportamento tenuto sinora, soprattutto in considerazione dell’assenza di pregiudizi per l’Erario.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 112

Resta invece fermo l’obbligo, da parte del fondo pensione, di operare le comunicazioni previste in esecuzione delle disposizioni in materia di casellario delle pensioni, dandone informazione alle compagnie di assicurazione.

4.3.2 Anticipazioni e reintegri

È noto che l’aderente alla forma pensionistica complementare può ottenere delle anticipazioni della propria posizione individuale, sussistendo ben determinate condizioni: ove sussistano “gravissime situazioni” – riguardanti l’iscritto, il coniuge o i figli – che impongano spese sanitarie, egli può riscattare fino al 75% della posizione, cui è applicato il regime “ordinario” d’imposizione sulle rendite delle forme pensionistiche; per acquistare o la prima casa di abitazione (per sé o per i figli) può ottenere un importo non superiore al 75 % della posizione, con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23%; infine per “ulteriori esigenze”, può riscattare sino al 30% della posizione maturata, e anche in tal caso sull'importo erogato si applica la ritenuta del 23%.

Le somme eventualmente anticipate (ma trattasi – precisa l’Amministrazione finanziaria – solo di quelle erogate dal 1 gennaio 2007, e con riguardo ai montanti maturati a decorrere da tale data) possono peraltro essere reintegrate dall’aderente in qualsiasi momento, con contribuzioni che concorrono a formare l’importo dei versamenti deducibili, ma che, in caso di superamento del limite, consentono il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della percezione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Rispetto alle quote (imponibile o esente) dell’anticipazione che si va a reintegrare, i contributi relativi vanno imputati pro quota.

L’aderente deve, in detti casi, informare il fondo – attraverso un’apposita dichiarazione, da rendersi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il versamento – del fatto di avere effettuato la reintegrazione, nonché sui limiti entro i quali il proprio versamento debba essere considerato tale, diversamente non potendo il fondo considerare le somme versate come tali (e non riconoscendosi pertanto il credito d’imposta).

4.3.3 L’erogazione di somme a favore degli eredi

Nell’ipotesi di morte del soggetto aderente alla forma di previdenza, la relativa posizione può essere riscattata dagli eredi o dai beneficiari eventualmente indicati dal soggetto stesso. Sulle somme relative è applicata la ritenuta ordinariamente prevista per le erogazioni dal decreto n. 252 del 2005.

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Sul punto l’Amministrazione ha opportunamente precisato che, in considerazione del fatto che il decreto n. 346 del 31 ottobre 1990 esclude dal concorso alla formazione dell’attivo ereditario le il TFR e “le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”, anche le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare a favore di un erede, o comunque di un beneficiario designato debbano essere anch’esse escluse.

4.4 Il regime transitorio

4.4.1 Generalità

La disciplina di cui al decreto n. 252 del 2005 si applica alle prestazioni maturate dal 1 gennaio 2007, anche ai soggetti che a tale data risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari.

Per questi ultimi, le prestazioni riferibili agli importi maturati alla data del 1 gennaio 2007 continuano ad essere assoggettate al regime di tassazione vigente pro rata temporis, ad eccezione di quella che prevedeva la riliquidazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle prestazioni erogate in forma di capitale. Di conseguenza, le prestazioni il cui diritto alla percezione sorge successivamente al 1 gennaio 2007 dovranno essere, per tali soggetti, suddivise in tre importi, a ciascuno dei quali si applicherà un differente regime impositivo.

Così, alla parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000, si applicano le disposizioni del decreto leg.vo n. 124/93, a quella relativa agli importi maturati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 le disposizioni del d.leg.vo n. 47/2000. Per quella, infine, relativa agli importi maturati dal 1 gennaio 2007 si applica la nuova disciplina.

4.4.2. Erogazioni in forma di capitale

Le precisazioni più rilevanti compiute dall’Amministrazione finanziaria concernono l’ipotesi di erogazione della prestazione in forma di capitale.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che l’abrogazione dell’art. 20 del TUIR fa sì che la previsione ivi contenuta, in base alla quale, per le prestazioni in forma di capitale, l’esclusione dall’imponibile dei rendimenti già assoggettati all’imposta spetta(va) solo ove la prestazione non

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fosse superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla stessa, esclude l’applicabilità della suddetta regola anche alle prestazioni maturate prima del 1 gennaio 2007, con l’esclusione del solo caso in cui il caso in cui sia applicabile il regime vigente fino alla data del 31 dicembre 2006 anche alle prestazioni relative a detto montante, ossia per i “vecchi iscritti” che non optino – come consente loro la legge – per l'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 11 del decreto.

Tali soggetti possono infatti decidere per la liquidazione della prestazione integralmente in forma di capitale, con applicazione anche al montante maturato dopo il 1 gennaio 2007 del regime vigente sino al 31 dicembre 2006 –– ovvero applicare i regimi pro tempore vigenti.

Detta manifestazione di volontà può essere compiuta in occasione della richiesta di un’anticipazione o al momento di erogazione della prestazione finale; in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, l’Agenzia ritiene che l’aderente possa riservarsi di esercitare l’opzione in sede di erogazione della prestazione definitiva (o di ulteriori anticipazioni).

La prestazione in forma di capitale è assoggettata a imposizione secondo lo schema già illustrato in passato dall’Amministrazione. Così, la stessa potrà essere imputata, a scelta del soggetto aderente, all’ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 o a quello maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Solo ove la parte di prestazione in capitale sia superiore alla somma di quelli maturati sino a tale ultima data l’eccedenza andrà imputata al maturato dal 1 gennaio 2007.

Con particolare riferimento ai montanti accumulati sino al 31 dicembre 2006 l’Agenzia approfondisce il metodo da utilizzare per la relativa tassazione.

S’è ricordato che i montanti delle prestazioni a favore di vecchi iscritti, maturati sino al 31 dicembre 2006 risultano assoggettati a tassazione separata, da parte del soggetto erogante.

Prima dell’abrogazione dell’art. 20 del TUIR era poi previsto che l’Amministrazione finanziaria riliquidasse l’imposta in base all’aliquota media del beneficiario nei cinque anni precedenti.

In base alle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria in passato i fondi eroganti determinavano l’aliquota applicabile ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 assumendo quale reddito di riferimento quello calcolato prendendo in considerazione – secondo lo schema di calcolo indicato nel TUIR – al numeratore l’ammontare imponibile della prestazione erogata, maturata sia prima, sia dopo il 1 gennaio 2001, e al denominatore l’intero periodo di contribuzione.

In base alla nuova disciplina l’Amministrazione ha ritenuto di dover modificare l’impostazione indicata: per i vecchi iscritti, l’aliquota da applicare ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2001 dev’essere calcolata in base a un reddito di riferimento che vede al numeratore la prestazione relativa al periodo stesso e al dedominatore il periodo di contribuzione successivo al 1 gennaio 2001.

Ciò in ragione del fatto che la prestazione maturata sino al 31 dicembre 2000 dev’essere tassata con un criterio differente, che non tiene conto dell’anzianità d’iscrizione al fondo, e che la cui rilevanza a fini impositivi creerebbe un sistema irrazionale.

Ciò ha comportato la richiesta da parte dell’Amministrazione, già con riferimento agli anni pregressi, di un’imposta spesso molto maggiore rispetto a quella inizialmente liquidata ad opera

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dei fondi. L’indicazione, nella circolare n. 70, della nuova metodologia di calcolo, dovrebbe evitare il verificarsi di tale situazione per il futuro.

4.4.3 I riscatti

Anche il regime dei riscatti della posizione previdenziale risente della regola del pro rata temporis, stante la differenza della disciplina attuale dei riscatti, rispetto a quella vigente sino al 31 dicembre 2006,

In particolare, le previgenti disposizioni prevedevano, per le somme accantonate dal 2001, la tassazione separata per il caso di riscatto conseguente al pensionamento o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause indipendenti dalla volontà della parte. Il riscatto per motivi diversi era invece soggetto a imposizione con aliquota progressiva, concorrendo le somme maturate dal 2001 al reddito complessivo.

A tale disciplina si è richiamata l’Amministrazione finanziaria con riferimento al caso dei dipendenti di una società che avevano operato il riscatto della propria posizione in un Fondo pensione interno. In particolare, tali soggetti avevano interrotto il rapporto di lavoro senza ancora il diritto al trattamento pensionistico, maturato successivamente alla risoluzione del rapporto, ma anteriormente all’esercizio del diritto di riscatto. Al momento dell'esercizio dell’opzione, costoro possedevano i requisiti per fruire del trattamento pensionistico, ma non ne erano effettivamente titolari.

L’Amministrazione evidenzia che la legge riconosce il regime di tassazione separata esclusivamente alle prestazioni di previdenza complementare richieste e percepite solo al momento (e, quindi, non prima) dell'accesso alle prestazioni del sistema previdenziale obbligatorio pubblico.

Nel caso di specie, di contro, gli ex dipendenti della società nel momento dell’esercizio del riscatto non erano effettivamente titolari di pensione. L’espressione utilizzata dal legislatore – “a seguito di pensionamento” – impone invece che il riscatto sia esercitato in conseguenza dell'effettivo pensionamento, non essendo sufficiente, ai fini della tassazione separata, il mero raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Quindi il piano previdenziale può considerarsi completato solo al momento in cui il soggetto accede effettivamente al regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, e le prestazioni (in forma di capitale) erogate nel caso di specie sono soggette a tassazione ordinaria.

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4.4.4 Ancora sulla tassazione agevolata delle prestazioni dei “vecchi” fondi

La disciplina del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal d.leg.vo n. 124 del 1993 (nonché dal d.leg.vo n. 335 del 1995) notoriamente prevedeva che le prestazioni periodiche erogate ai sensi del medesimo decreto n. 124 citato costituissero reddito per l’87,50 % dell'ammontare corrisposto.

Secondo l’interpretazione prevelente in giurisprudenza, tale disciplina era applicabile anche ai trattamenti erogati dalle forme pensionistiche integrative ante decreto n. 124, per la parte di trattamento maturato entro il 31 dicembre 2000. A tale indirizzo ha – dopo lungo tempo – aderito la stessa Amministrazione finanziaria, che aveva ritenuto opportuno abbandonare le liti pendenti sul punto.

La stessa ha peraltro avuto occasione di tornare sulle problematiche connesse alla suddetta disciplina, a seguito di un’instanza d’interpello presentata dall’INAIL, concernente le prestazioni pensionistiche integrative erogate dal Fondo interno di previdenza. L’Amministrazione ha precisato che anche l'indennità integrativa speciale – istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324 – erogata a favore dei dipendenti pubblici in stato di quiescenza è parte del trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo interno di previdenza. Ciò in quanto in quanto essa si aggiunge ai normali compensi percepiti in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente, di cui l'indennità stessa è parte.

Non potendosi considerare un’erogazione disgiunta e indipendente rispetto al trattamento economico principale, essa deve essere assoggettata al medesimo trattamento tributario (agevolato) riconosciuto alle altre somme erogate a titolo di previdenza integrativa.

Al suddetto trattamento fiscale debbono essere altresì assoggettate – secondo il condivisibile giudizio dell’Agenzia – le somme erogate dall’ENEL ai suoi dirigenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, in base all’accordo tra l’ente stesso e la rappresentanza di categoria.

L’Amministrazione ha fornito tali chiarimenti in una circolare con riferimento a talune sentenze di merito, nelle quali i Giudici avevano ritenuto che dette somme dovessero essere assoggettate alla ritenuta del 12,50%, prevista per i redditi di capitale. Ciò, peraltro, in contrasto con le previsioni dell’accordo in forza del quale dette somme risultano dovute.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, infatti, mentre il Ccnl del 16 maggio 1985 aveva stabilito, con decorrenza 1 gennaio 1986, la stipula, a favore dei dirigenti dell’ente, di un’assicurazione sulla vita con erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo, un successivo accordo aveva sostituito detta polizza – con decorrenza retroattiva sempre al 1 gennaio 1986 – con una forma di previdenza complementare, sì che l’originario accordo non era mai stato applicato. Né d’altra parte l’ente aveva mai concluso contratti con imprese di assicurazione, ma aveva fatto fronte all’erogazione con risorse proprie, con un contributo dei dipendenti in percentuale rispetto alla retribuzione lorda individuale annua.

Di contro, da una parte, può parlarsi di “assicurazione” solo quando i capitali siano percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, dall’altra l'assicuratore è sempre un ente pubblico o una società autorizzata all'esercizio della particolare attività.

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Dall'inquadramento della natura dell'erogazione deriva l’applicabilità del regime proprio delle prestazioni previdenziali.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 118

APPENDICE

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CAREFIN RESEARCH REPORT 119

Tabella 1 - La previdenza complementare in Italia. Dati di sintesi al 31/12/2007 (dati di fine periodo, importi in milioni di euro)

2003 2004 2005 2006 2007 Iscritti

(1) Contributi ANDP (2)

Iscritti (1) Contributi ANDP

(2) Iscritti

(1) Contributi ANDP (2)

Iscritti (1) Contributi ANDP

(2) Iscritti

(1) Contributi ANDP (2)

Fondi pensione di nuova istituzione

Fondi pensione negoziali 1.042.381 1.262 4.543 1.062.907 1.453 5.881 1.155.168 1.601 7.615 1.219.372 1.720 9.257 1.996.722 2.342 11.599

Fondi pensione aperti 364.604 446 1.731 382.149 452 2.230 407.022 485 2.954 440.486 536 3.527 745.389 799 4.285

TOTALE FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE 1.406.985 1.708 6.274 1.445.056 1.905 8.111 1.562.190 2.086 10.569 1.659.878 2.256 12.784 2.742.111 3.141 16.884

Fondi pensione preesistenti (3)

di competenza Covip 610.574 2.114 25.837 610.485 2.116 26.913 608.901 2.306 29.303 613.612 2.493 30.581 650.000 3.557 34.138

TOTALE FONDI PENSIONE 2.017.559 3.822 32.111 2.055.541 4.021 35.024 2.171.091 4.392 39.872 2.273.490 4.749 43.365 3.392.111 6.698 51.022

Anni 2001-2004 2005 2006 Totale Composizione % POLIZZE INDIVIDUALI PENSIONISTICHE (4)

Polizze emesse

Premi incassati

Riserve D.P. (5)

Polizze emesse

Premi incassati

Riserve D.P. (5)

Polizze emesse

Premi incassati

Riserve D.P. (5)

Polizze emesse

Premi incassati

Riserve D.P. (5)

Polizze emesse

Premi incassati

Riserve D.P. (5)

prodotti tradizionali 301.746 989 793 91.076 453 1.250 84.209 558 1.803 477.031 2.000 1.803 49,7 40,4 39,7

prodotti unit linked 383.146 1.636 1.357 46.674 631 2.088 53.016 685 2.743 482.836 2.952 2.743 50,3 59,6 60,3

TOTALE 684.892 2.625 2.150 137.750 1.084 3.338 137.225 1.243 4.546 959.867 4.952 4.546 100 100 100

Fonte: Nostra elaborazione su dati Covip – Relazione annuale 2006, dati Assogestioni – 4° Rapporto trimestrale 2007

(1) Iscritti attivi e cosiddetti differiti. (2) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti di nuova costituzione e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le compagnie di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative. (3) I dati sono parzialmente stimati. (4) Il dato sugli iscritti, posto pari alle polizze emesse dall’avvio della commercializzazione dei prodotti, potrebbe risultare sovrastimato a causa di duplicazioni. (5) Riserve destinate alle prestazioni: si tratta delle riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e del valore complessivo delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 120

Tabella 2 – Adesioni totali alle forme pensionistiche complementari, dati al 31/12/2007: le adesioni dei lavoratori dipendenti del settore privato

(dati provvisori di fine periodo, valori assoluti e variazioni percentuali)

2007/2006 ISCRITTI 2006 2007 dati assoluti Variazione % Fondi pensione di nuova istituzione

Fondi pensione negoziali 1.219.372 1.996.722 777.350 63,75

di cui lavoratori dipendenti settore privato 1.095.546 1.859.051 763.505 69,69

Fondi pensione aperti 440.486 745.389 304.903 69,22

di cui lavoratori dipendenti settore privato 83.585 326.490 242.905 290,61

TOTALE FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE 1.659.858 2.742.111 1.082.253 65,20

di cui lavoratori dipendenti settore privato 1.179.131 2.185.541 1.006.410 85,35

Fondi pensione preesistenti 649.519 650.000 481 0,074

di cui lavoratori dipendenti settore privato 83.585 326.490 242.905 290,61

POLIZZE INDIVIDUALI PENSIONISTICHE 959.867 1.283.210 323.343 33,68

“Nuovi” PIP - 483.210 - -

di cui lavoratori dipendenti settore privato - 296.740 - -

“Vecchi” PIP 959.867 800.000 - -

di cui lavoratori dipendenti settore privato 100.000 ……….. - -

TOTALE 3.269.244 4.675.321 1.406.077 43,01

di cui lavoratori dipendenti settore privato 1.829.131 3.032.281 1.203.150 65,77

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip – Bollettino statistico 27 febbraio 2008

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CAREFIN RESEARCH REPORT 121

Tabella 3 –Forme pensionistiche complementari, dati al 31/12/2007: Risorse destinate alle prestazioni

(dati provvisori di fine periodo, valori assoluti e variazioni percentuali)

2007/2006 RISORSE DESTINATE ALLE PRESTAZIONI 2006 2007 dati assoluti Variazione %

Fondi pensione negoziali 9.257 11.599 2.342 25,29

Fondi pensione aperti 3.527 4.285 758 21,49

Fondi pensione preesistenti 34.148 36.000 1.852 5,42

POLIZZE INDIVIDUALI PENSIONISTICHE 4.546 5.805 1.259 27,69

“Nuovi” PIP - 1.015 - -

“Vecchi” PIP 4.546 4.790 244 5,37

TOTALE 51.478 57.689 6.211 12,06

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip – Bollettino statistico 27 febbraio 2008

Tabella 4 - Composizione dei lavoratori potenzialmente interessati alla previdenza complementare

TIPOLOGIA DI LAVORATORI (valori in migliaia)Lavoratori dipendenti del settore privato 13.071,8Lavoratori autonomi 4.684,1Lavoratori parasubordinati “puri” 1.789,0Liberi professionisti 987,7Settore pubblico 3.412,0Totale 23.944,6

Fonte: nostra rielaborazione su dati Nucleo di Valutazione Spesa Previdenziale, 2007

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CAREFIN RESEARCH REPORT 122

Tabella 5 - Fondi pensione chiusi: numero fondi e tasso di adesione

FONDI N.RO FONDI N.RO ISCRITTI POTENZIALI ISCRITTI TASSO DI ADESIONE (%)

31/12/01

31/12/0231/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05

31/12/01

31/12/0231/12/0331/12/04 31/12/05FONDI CHE HANNO CONFERITO LE RISORSE IN GESTIONE

8 14 18 25 30 606.011 692.077 750.474 927.132 1.042.571 1.629.791 3.861.202 4.366.834 7.148.200 8.257.700 37,20% 17,90% 17,20% 12,97% 12,63%

Rivolti a lavoratori dipendenti 7 12 16 22 27 603.383 686.070 744.399 915.357 1.030.707 1.589.791 1.821.202 2.326.834 5.108.200 6.217.700 38,00% 37,70% 32,00% 17,92% 16,58% Rivolti a lavoratori autonomi 1 2 2 3 3 2.628 6.007 6.075 11.445 11.864 40.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 6,60% 0,30% 0,30% 0,56% 0,58% ALTRI FONDI 19 22 22 16 12 307.191 297.049 287.233 131.545 99.934 8.062.700 7.024.813 6.849.000 5.137.000 4.168.000 3,80% 4,20% 4,20% 2,56% 2,40% Rivolti a lavoratori dipendenti 15 18 18 14 10 295.598 286.406 276.062 130.037 98.426 4.262.700 5.189.023 5.013.000 3.302.000 2.330.000 6,90% 5,50% 5,50% 3,94% 4,22% Rivolti a lavoratori autonomi 4 4 4 2 2 11.593 10.643 11.171 1.508 1.508 3.800.000 1.835.790 1.836.000 1.835.000 1.838.000 0,30% 0,60% 0,60% 0,08% 0,08% TOTALE FONDI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

27 36 40 41 42 913.202 989.126 1.037.7071.058.6771.142.505 9.692.491 10.886.01511.215.83412.285.20012.425.700 9,40% 9,10% 9,30% 8,62% 9,19%

Rivolti a lavoratori dipendenti 22 30 34 36 37 898.981 972.476 1.020.4611.045.3941.129.133 5.852.491 7.010.225 7.339.834 8.410.200 8.547.700 15,40% 13,90% 13,90% 12,43% 13,21% Rivolti a lavoratori autonomi 5 6 6 5 5 14.221 16.650 17.246 13.283 13.372 3.840.000 3.875.790 3.876.000 3.875.000 3.878.000 0,40% 0,40% 0,40% 0,34% 0.34% FONDI AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

14 8 2 1 1 96.964 32.060 4.674 4.230 4.230 4.378.155 3.923.300 1.700.000 550.000 550.000 2,20% 0,80% 0,30% 0,77% 0,77%

Rivolti a lavoratori dipendenti 11 6 2 1 1 95.059 31.525 4.674 4.230 4.230 2.312.855 1.890.000 1.700.000 550.000 550.000 4,10% 1,70% 0,30% 0,77% 0,77% Rivolti a lavoratori autonomi 3 2 0 0 0 1.905 535 0 0 0 2.065.300 2.033.300 0 0 0 0,10% 0 0 0 0 TOTALE FONDI PENSIONE NEGOZIALI

41 44 42 42 43 1.010.1661.021.1861.042.3811.062.9071.146.73511.270.646 12.009.31512.115.83412.835.20012.975.700 9,00% 8,50% 8,60% 8,28% 8,84%

Rivolti a lavoratori dipendenti 33 36 36 37 38 994040 1.004.0011.025.1351.049.624 1.133363 7.365.346 8.100.225 8.239.834 8.960.200 9.097.700 13,50% 12,40% 12,40% 11,71% 12,46% Rivolti a lavoratori autonomi 8 8 6 5 5 16.126 17.185 17.246 13.283 13.372 3.905.300 3.909.090 3.876.000 3.875.000 3.878.000 0,40% 0,40% 0,40% 0,34% 0,34%

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CAREFIN RESEARCH REPORT 123

(continua)

FONDI N.RO FONDI N.RO ISCRITTI POTENZIALI ISCRITTI TASSO DI ADESIONE (%)

31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 FONDI CHE HANNO CONFERITO LE RISORSE IN GESTIONE

33 37 1.077.274 1.905.225 8.445.500 10.847.500 12,76% 17,56%

Rivolti a lavoratori dipendenti 30 37 1.064.940 1.905.225 6.405.500 10.847.500 16,62% 17,56%

Rivolti a lavoratori autonomi 3 - 12.334 - 2.040.000 - 0,60% -

ALTRI FONDI 8 5 123.314 91.497 2.195.000 3.571.000 5,61% 2,56% Rivolti a lavoratori dipendenti 6 1 121.943 77.756 2.157.000 1.200.000 5,65% 6,48%

Rivolti a lavoratori autonomi 2 4 1.371 13.741 38.000 2.371.000 3,61% 0,58%

TOTALE FONDI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

41 42 1.200.588 1.996.722 10.640.500 14.418.500 11,28% 13,85%

Rivolti a lavoratori dipendenti 36 38 1.186.883 1.982.981 8.562.500 12.047.500 13,86% 16,46%

Rivolti a lavoratori autonomi 5 4 13.705 13.741 2.078.000 2.371.000 0,66% 0,58%

FONDI AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

1 - 4.654 - 550.000 - 0,85% -

Rivolti a lavoratori dipendenti 1 - 4.654 - 550.000 - 0,85% -

Rivolti a lavoratori autonomi 0 - 0 - 0 - 0 -

TOTALE FONDI PENSIONE NEGOZIALI

42 42 1.205.242 1.996.722 11.190.500 14.418.500 10,77% 13,85%

Rivolti a lavoratori dipendenti 37 38 1.191.537 1.982.981 9.112.500 12.047.500 13,07% 16,46%

Rivolti a lavoratori autonomi 5 4 13.705 13.741 2.078.000 2.371.000 0,66% 0,58%

Fonte: nostra elaborazione su dati Covip al 31 dicembre 2007 – bollettino statistico febbraio 2008

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CAREFIN RESEARCH REPORT 124

Tabella 6 - Fondi pensione chiusi autorizzati all'esercizio dell'attività (situazione aggiornata al 31 dicembre 2007)

FONDO SETTORE DATA

AUT.NE N.RO

ISCRITTI (31/12/03)

N.RO ISCRITTI (31/12/04)

N.RO ISCRITTI (31/12/05)

N.RO ISCRITTI (31/12/06)

N.RO ISCRITTI (31/12/07)

BACINO POTENZIALI

ISCRITTI

PERC. DI ADES.

(31/12/05)

PERC. DI ADES.

(31/12/06)

PERC. DI ADES.

(31/12/07)

ANDP (mgl euro) (31/12/05)

ANDP (mgl euro) (31/12/06)

ANDP (mgl euro) (31/12/07)

1. FONCHIM Industria Chimica, Farmaceutica e affini (lav. dip.)

10/12/97 113.690 114.690 117.434 122.684 166.438 202.000 63,0% 60,7% 82,4% 1.216.407 1.507.580 1.816.000

2. FONDENERGIA

Energia, Chimico ENI, Petrolio Privato (lav. dip.)

21/05/98 29.941 29.191 29.506 30.490 42.315 49.000 71,4% 74,4% 86,4% 408.320 481.536 584.000

3. FONDO QUADRI E CAPI FIAT

Gruppo Fiat (lav. dip.)

03/06/98 12.755 12.259 11.660 10.587 12.349 14.000 79,9% 75,6% 88,2% 156.378 162.789 189.000

4. COMETA

Industria metalmeccanica e settori affini (lav. dip.)

11/11/98 333.999 320.953 321.882 314.159 476.084 1.000.000 32,2% 31,4% 47,6% 2.505.085 2.914.602 3.393.000

5. FONDO SANITÀ

Esercenti professione medica (lav. aut.)

21/04/99 3.172 3.233 3.258 3.286 3.337 333.000 0,97% 0,98% 1% 41.957 50.374 56.000

6. SOLIDARIETA' VENETO

Aziende industriali del Veneto (lav. dip.)

20/10/99 13.497 14.759 15.959 18.544 44.192 350.000 4,6% 5,3% 12,6% 83.752 102.423 152.000

7. PREVIAMBIENTE Servizi Igiene, Ambientale e affini (lav. dip.)

19/01/00 18.361 19.933 21.516 23.132 39.440 55.000 51,2% 55,1% 71,7% 127.790 159.223 196.000

8. ALIFOND Industria Alimentare e affini (lav. dip.)

16/02/00 33.630 33.347 34.013 35.104 55.057 300.000 11,3% 11,7% 18,4% 232.329 280.877 357.000

9. LABORFONDS Aziende del Trentino Alto Adige (lav. dip.)

19/04/00 64.898 69.188 76.437 82.832 110.980 245.000 31,2% 33,8% 45,3% 366.243 453.726 561.000

10. COOPERLAVORO

Cooperative di produzione e lavoro (lav. dip., soci coop.)

28/06/00 13.869 14.600 15.497 16.421 64.290 300.000 6,2% 6,6% 21,4% 85.361 109.567 153.000

11. PEGASO

Gas, Acqua, Elettricità (lav. dip.)

28/06/00 19.970 20.745 21.594 22.534 30.039 44.000 49,4% 51,6% 68,3% 146.347 177.146 217.000

12. FOPEN Aziende del gruppo Enel (lav. dip.)

14/09/00 46.473 43.764 42.248 41.373 46.485 55.000 76,8% 75,2% 84,5 460.719 535.097 622.000

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CAREFIN RESEARCH REPORT 125

(segue)

13. ARCO Industria del legno, arredamento, cemento e lapidei (lav. dip.) 28/09/00 19.405 18.792 20.099 21.183 41.602 229.000 8,8% 9,3% 18,2% 70.662 91.458 127.000 14. PREVICOOPER Distribuzione cooperativa (lav. dip.) 27/10/00 9.357 10.278 11.876 13.300 32.139 97.000 12,3% 13,8% 33,1% 73.726 94.602 133.000 15. PREVIVOLO Piloti e tecnici di volo di compagnie aeree (lav. dip.) 27/10/00 2.940 2.871 2.692 2.710 3.089 3.500 77,4% 90,3% 88,3% 141.018 178.701 212.000 16. TELEMACO Aziende di telecomunicazione (lav. dip.) 27/10/00 59.642 58.681 57.269 55.508 65.559 120.000 47,7% 46,3% 54,6% 383.484 442.029 512.000 17. FUNDUM Commercio, turismo e servizi (lav. aut.) 14/11/00 2.904 2.864 2.850 2.840 2.825 2.000.000 0,1% 0,14% 0,14% 2.178 2.490 3.000

18. FONCER Industria delle piastrelle di ceramica (lav. dip.) 30/11/00 7.253 8.046 8.785 9.496 15.880 32.000 27,5% 29,7% 49,6% 65.296 78.644 101.000

19. FONDO FAMIGLIA Casalinghe 28/12/00 5.462 5.678 5.756 6.208 6.208 […] […] […] […] 2.297 3.053 4.000

20. PREVIMODA Industria tessile-abbigliamento, calzature (lav. dip.) 26/04/01 42.155 39.140 39.136 40.078 72.318 400.000 8,7% 10% 18,1% 133.639 158.099 211.000

21. FONDAPI Piccola e media impresa (lav. dip.) 16/05/01 24.289 24.473 23.542 23.471 44.313 500.000 3,0% 4,7% 8,9% 102.225 125.019 167.000

22. FONTE Commercio, turismo e servizi (lav. dip.) 23/10/01 18.797 20.037 22.528 25.579 130.811 2.000.000 1,1% 1,3% 6,5% 131.434 171.941 284.000

23. CONCRETO Industria del cemento, calce e gesso (lav. dip.)

30/10/01 5.356 5.567 5.801 6.012 8.028 10.000 52,7% 57,3% 80,3% 25.464 33.570 42.000

24. FILCOOP Bonifiche, agricole, forestale, etc. (lav. dip.)

04/12/01 1.475 2.154 2.470 2.981 8.455 160.000 1,5% 1,9% 5,3% 5.315 7.939 13.000

25. PREVAER [1] Aziende di gestione dei servizi aeroportuali (lav. dip.) 09/01/02 4.608 5.196 5.873 6.455 10.186 31.000 16,8% 20,8% 32,9 32.387 48.112 66.000

26. GOMMA PLASTICA Industria della gomma e della plastica (lav. Dip.)

16/01/02 25.654 27.663 29.829 31.394 57.159 100.000 23,9% 30,8% 57,2% 113.374 149.121 219.000

27. MEDIAFOND Aziende del gruppo Mediaset (lav. dip.) 16/01/02 1.945 1.979 2.026 2.090 2.689 6.000 63,3% 34,8% 44,8% 10.877 13.895 18.000 28. BYBLOS Carta, aziende grafiche ed editoriali (lav. dip.) 31/01/02 24.362 25.145 25.355 25.368 38.926 200.000 14,1% 12,7% 19,5% 96.388 129.195 177.000 29. EUROFER Aziende del gruppo ferrovie dello Stato (lav. dip.) 12/03/02 28.754 28.981 30.640 32.125 44.408 102.000 32,4% 33,9% 43,5% 162.859 211.566 266.000

30. PREVIDOC Commercialisti (lav. aut.)

12/03/02 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 38.000 3,6% 3,6% 3,6% […] […] […]

31. FONDAV Assistenti di volo di compagnie aeree (lav. dip.)

05/06/02 3.360 3.730 3.682 3.727 4.954 10.000 36,8% 37,3% 49,5% 43.421 57.400 75.000

32. PREVEDI Imprese del settore edile – industria (ass. di categ. ANCE) (lav. dip.) e artigianato 08/08/02 2.311 13.760 23.287 26.491 53.726 750.000 3,1% 3,5% 7,2% 19.751 39.271 77.000

33. PRIAMO autoferrotranviari (lav. dip.) 17/01/03 28.445 30.885 36.018 42.547 60.287 110.000 32,7% 38,7% 54,8% 112.820 171.008 253.000

34. FOPADIVA Aziende della Valle d’Aosta 09/07/03 - 1.161 1.492 1.804 6.052 35.000 4,3% 5,2% 17,3% 1.407 2.710 65.000

35. FONDOPOSTE Gruppo Poste (lav. dip.) 21/07/03 6.221 21.466 31.979 36.009 82.545 158.000 21,3% 24,0% 52,2% 48.049 91.146 166.000

36. FONDO SCUOLA ESPERO

Scuola (lav. dip. pubblici)

12/05/04 - 217 35.000 53.151 77.756 1.200.000 2,9% 5,6% 6,5% […] 12.000 78.000

37. FONDO MARCO POLO Commercio, turismo e servizi 06/10/04 444 1.025 1.124 1.252 5.102 800.000 0,1% 0,2% 0,6% 715 2.105 5.000

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CAREFIN RESEARCH REPORT 126

(lav. dip.)

38. FONDO ASTRI Lav. Dip. Settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture 15/06/05 - - - 6.166 7.732 15.000 - 51,4% 51,5% -

7.210 23.000

39. ARTIFOND [2] Lav. Dip. Aziende artigiane 21/03/07 - - - 4.654 11.602 1.200.000 - 0,4% 1% - - 2.000

40. AGRIFONDO [3] Operai agricoli florovivaisti, quadri e impiegati agricoli 13/04/07 - - - - 2.004 315.000 - - 0,6% - - 1.000

41. PREVILOG [4] Lav. Dip. Logistica 10/05/07 - - - - 7.381 100.000 - - 7,4% - - 4.000

42. PREVIPROF [5] Dip. Studi professionali 30/05/07 - - - - 609 750.000 - - 0,1% - - - Fonte: nostra rielaborazione su dati Covip al 31 dicembre 2007 – bollettino statistico febbraio 2008 [1] Il bacino del fondo Prevaer comprende i potenziali aderenti al fondo Mercurio, che nel mese di dicembre del 2004 ha deliberato il proprio scioglimento. [2] Il fondo Artifond è stato autorizzato nel corso del primo trimestre del 2007. [3] Il fondo Agrifondo è stato autorizzato nel corso del secondo trimestre del 2007. [4] Il fondo Previlog è stato autorizzato nel corso del secondo trimestre del 2007. [5] Il fondo Previprof è stato autorizzato nel corso del secondo trimestre del 2007.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 127

Tabella 7 - Fondi pensione chiusi: nuove autorizzazioni per singolo anno

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fondi autorizzati all’esercizio 1 3 2 17[1] 5 9 4[3] 2[5] [6] 1[7] - 4[8]

Fondi autorizzati alla raccolta 0 12 16 9 1[2] 0 0[4] - - - -

TOTALE 1 15 18 26 6 9 4 2 1 - 4 Fonte: nostra rielaborazione su dati Covip – Relazione annuale 2006 e bollettino statistico Covip febbraio 2008

[1] MEDIOCREDITO CENTRALE, autorizzato all’esercizio nel 2000, è stato sciolto nel 2001 e le risorse sono state fatte confluire verso un Fondo Aperto. [2] PREVICLAV, autorizzato alla raccolta nel 1999, si è sciolto nel 2001. SOCRATE autorizzato alla raccolta nel 1998, si è sciolto nel 2001. [3] Nel 2003 sono stati autorizzati all’esercizio dell’attività 4 fondi: PRIAMO, FOPADIVA, FONDOPOSTE e EDILPRE. [4] Il 20 giugno 2003 la Covip ha deliberato la decadenza dell’autorizzazione alla raccolta delle adesioni per 3 fondi pensione negoziali. [5] In data 12 maggio 2004 la Covip ha emanato il provvedimento che autorizza il FONDO SCUOLA ESPERO, il primo fondo del pubblico impiego destinato al comparto della Scuola, all’esercizio dell’attività. [6] In data 6 ottobre 2004 la Covip ha autorizzato il FONDO MARCO POLO all’esercizio dell’attività. [7] In data 15 giugno 2005 la Covip ha autorizzato il FONDO ASTRI all’esercizio dell’attività. [8] Nel mese di marzo 2007 la Covip ha autorizzato il FONDO ARTIFOND all’esercizio dell’attività. Nel secondo trimestre del 2007 sono stati autorizzati Agrifondo, Previlog, Previprof.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 128

Tabella 8 - Fondi pensione chiusi autorizzati: banca depositaria e service amministrativo

Fondo Data Aut.ne Banca Depositaria Service Amministrativo

1. Fonchim[a] 10/12/97 ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a.

2. Fondenergia[b] 21/05/98 Intesa San Paolo S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

3. Quadri e Capi Fiat[b]

03/06/98 Intesa San Paolo S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

4. Cometa[a][c] 11/11/98 MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a.

5. Fondo Sanità[1][b] 21/04/99 Intesa San Paolo S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

6. Solidarietà Veneto[b] 20/10/99 Intesa San Paolo S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

7. Previambiente 19/01/00 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

8. Alifond 16/02/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

9. Laborfonds[2][b] 19/04/00 Intesa San Paolo S.p.A. PensPlan Centrum S.p.A.

10. Cooperlavoro[c] 28/06/00 MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

11. Pegaso 28/06/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Servizi Previdenziali S.p.A.

12. Fopen 14/09/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

13. Arco[4][a][c] 28/09/00 MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

14. Previcooper 27/10/00 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

15. Previvolo 27/10/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Servizi Previdenziali S.p.A.

16. Telemaco 27/10/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Servizi Previdenziali S.p.A.

17. Fundum 14/11/00 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

18. Foncer[5] 30/11/00 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

19. Famiglia[6][a][b] 28/12/00 Intesa San Paolo S.p.A. Banca di Roma 20. Previmoda 26/04/01 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a.

21. Fondapi[7] 16/05/01 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Generale

Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

22. Fonte[c] 23/10/01 MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

23. Concreto[a] 30/10/01 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a. 24. Filcoop 04/12/01 ICCREA Banca S.p.A. Fondazione E.N.P.A.I.A

25. Prevaer[8] 09/01/02 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

26. Gommaplastica[a] 16/01/02 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a. 27. Mediafond[a] 16/01/02 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Accenture Insurance Services S.p.a.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 129

(continua) 28. Byblos 31/01/02 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

29. Eurofer[9][a] 12/03/02 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Generale Accenture Insurance Services S.p.a.

30. Previdoc 12/03/02 Da Selezionare Da Selezionare 31. Fondav[10] 05/06/02 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza 32. Prevedi[11] 02/07/02 Intesa San Paolo S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza 33. Priamo 17/01/03 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza 34. Fopadiva[b] 09/07/03 Intesa San Paolo S.p.A. Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.

35. Fondoposte[12][a] 21/07/03 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Accenture Insurance Services S.p.a.

36. Espero 12/05/04 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza 37. Marco Polo 06/10/04 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

38. Astri[13] 15/06/05 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Generale Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

39. Artifond 21/03/07 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Generale Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza

40. Agrifondo 13/04/07 Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. Fondazione E.N.P.A.I.A

41. Previlog 10/05/07 2S (Securities Service) Banca S.p.A. - Gruppo Société Generale Fondazione FASC

42. Previprof 30/05/07 In fase di selezione In fase di selezione Fonte: nostra elaborazione – Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line (dati aggiornati al 01/06/2008) [a] Il Gestore Amministrativo ha cambiato denominazione. In precedenza era Accenture Pension Services S.p.A.. [b] La Banca Depositaria ha cambiato denominazione. In precedenza era Banca Intesa S.p.A.. [c] La Società MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. è subentrata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. [1] Il Fondo Sanità ha stipulato apposita convenzione con la compagnia di assicurazione Zurich Investments Life S.p.A. per la copertura dei seguenti rischi: - sinistro di morte a seguito di un evento accidentale; - infortuni e malattie che abbiano come conseguenza una invalidità permanente dell’aderente, tale da non consentire l’esercizio della professione di odontoiatra, purché detta capacità professionale sia ridotta a meno di un terzo. Gli aderenti possono destinare una quota parte della contribuzione al Fondo, che in ogni caso non può eccedere il 10% del contributo annuale, per la copertura assicurativa dei rischi predetti. [2] Ai sensi della legge regionale n.3/97 Laborfonds usufruisce a titolo gratuito dei servizi erogati dal Centrum PensPlan S.p.a. [4] Il Consiglio d’Amministrazione di ARCO, nella seduta del 19 ottobre 2005, ha deliberato di affidare la gestione amministrativa ad un nuovo Service: PREVINET S.p.A.. La scelta è stata determinata sia da valutazioni sul miglioramento del servizio, sia da ragioni economiche. Il cambio di service amministrativo è avvenuta dal 1° dicembre 2005. [5] Con decorrenza 1° agosto 2005 il Fondo ha stipulato una polizza con Assicurazioni Generali S.p.A. con la finalità di erogare agli iscritti prestazioni accessorie per gli eventi di invalidità e premorienza. [6] All’inizio la Banca Depositaria era Banca di Roma [7] All’inizio la Banca Depositaria era UniCredit Banca S.p.A. [8] All’inizio la Banca Depositaria era Unicredito Italiano S.p.A. [9] All’inizio la Banca Depositaria era Unicredito Italiano S.p.A. [10] All’inizio la Banca Depositaria era la Cassa di Risparmio Riunite [11] All’inizio la Banca Depositaria era Unicredito Italiano S.p.A. [12] All’inizio la Banca Depositaria era UniCredit Banca S.p.A. [13] Il bando di selezione del Service Amministrativo, approvato nella riunione del 19 settembre 2005, è stato pubblicato il successivo giorno 23, nel rispetto delle disposizioni vigenti, su due quotidiani a diffusione nazionale. Sulla base delle due offerte pervenute e degli approfondimenti compiuti, il Consiglio ha conclusivamente deliberato, nella riunione del 26 ottobre, di affidare il Servizio a Previnet S.p.A.- Servizi per la Previdenza, società specializzata del settore, dando mandato alla Presidenza di provvedere alla definizione delle relative intese. Nel quadro degli adempimenti disposti dalle vigenti norme di legge, il CdA ha provveduto ad attivare la procedura per la selezione della Banca Depositaria alla quale affidare la custodia ed il controllo delle risorse finanziarie del Fondo. Il bando di selezione, approvato nella riunione del 20 ottobre, è stato pubblicato il successivo giorno 25, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti, su due quotidiani a diffusione nazionale. Sulla base delle quattro offerte pervenute il Consiglio, nella riunione del 23 novembre, ha convenuto sulla necessità di un loro adeguato approfondimento al fine di acquisire, in termini comparativi, gli elementi utili per una valutazione definitiva. Sulla base delle attente verifiche effettuate e degli approfondimenti compiuti è stata definita anche la scelta della Banca Depositaria, che è stata individuata, in relazione alle migliori condizioni offerte, in 2S (Securities Service) Banca S.p.A. del Gruppo Société Generale. Nella riunione del 14 marzo 2006 il Consiglio ha deliberato in tal senso, approvando i contenuti della relativa Convenzione e dando mandato alla Presidenza di provvedere alla sua formalizzazione. Il contratto, sottoscritto il 16 marzo 2006, ha durata quinquennale e disciplina i contenuti e le modalità di espletamento del servizio. Nei giorni immediatamente successivi la Banca ha comunicato le coordinate del conto corrente sul quale affluiranno le contribuzioni al Fondo.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 130

Tabella 9 - Fondi Pensione Chiusi con gestione finanziaria operativa: Gestori, tipo di gestione, Benchmark (dati al 31/03/2008)

Nome Fondo Tipo di gestione Gestori BENCHMARK

1. Fonchim Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/08/2007

• Ergo Previdenza S.p.A. con delega di gestione a Schroders Italy Sim S.p.A.;

2) Comparto Moneta:

data avvio operatività: 01/01/2003

• Rsf Géstion;

3) Comparto Stabilità:

data avvio operatività: 01/04/1999

• Eurizon Capital Sgr S.P.A.; • Crédit Agricole Asset

Management SA ; • Duemme State Street Sgr; • Pioneer Investment

Management Sgrpa, • Franklin Templeton Investment

Management Limited.

4) Comparto Crescita: 01/01/2003

data avvio operatività:

• Pioneer Investment Management Sgrpa.

1) Comparto Garantito: - 100% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 months (BBG JPCAEU3M)

2) Comparto moneta: 1 mandato monetario area euro: (J.P. Morgan 6 mesi Emu Cash) (100 %) Obbligazioni durata 6 mesi 3) Comparto stabilità: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari: - (58%) Citigroup Gov Emu 1-3 y

denominate in euro ; - (12%) Merril Lynch Emu

Corporate Bond non financial 1-3 y ;

b) (30%) di indici azionari: - (17%) indice MSCI EMU,

dell’area Euro; - (13%) indice MSCI WORLD EX

EMU, dei paesi mondiali non dell’area euro;

4) Comparto crescita: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (40%) di indici obbligazionari: - indice Citigroup Gov Emu 1-3 y

denominato in euro; b) (60%) di indici azionari: - (34%) indice MSCI EMU,

dell’area Euro; - (26%) indice MSCI WORLD EX

EMU, dei paesi mondiali non dell’area euro.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 131

2. Fondenergia[1] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 17/08/2007

Pioneer Investment Management Sgr p.A.;

2) Comparto Conservativo:

data avvio operatività: 01/11/2003

• Allianz S.p.A. con delega a Allianz Global Investor Italia;

3) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 07/02/2000

• Pioneer Investment Management Sgr p.A.; • Duemme Sgr S.p.A.; • Dexia Asset Management Belgium S.A..

4) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/11/2003

• Ing Investment Management Italia Sim.; • Monte Paschi Asset Management Sgr S.p.A..

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari: Merryl Lynch Euro Government Bill Index;

b) (5%) di indici azionari: MSCI Europe;

2) Comparto Conservativo:

- 100% (obbligazionario): J.P. Morgan Cash Index Ecu 6 mesi (JPM CASH 6M);

3) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (67%) di indici obbligazionari:

- 15% J.P. Morgan Cash Index Ecu 6 mesi (JPM CASH 6M); - 52% Citibank Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index SM (SSB EGBI); b) (33%) di indici azionari:

- 20% Morgan Stanley Capital International EMU Index (MSCI EMU); - 13% Morgan Stanley Capital International World Ex EMU Index (MSCI World Ex EMU).

4) Comparto Dinamico: Il benchmark del comparto si

compone per il: a) (40%) di indici obbligazionari:

- 5% J.P. Morgan Cash Index Ecu 6 mesi (JPM CASH 6M);

- 35% Citibank Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index SM (SSB EGBI);

b) (60%) di indici azionari: - 35% Morgan Stanley Capital

International EMU Index (MSCI EMU);

- 25% Morgan Stanley Capital International World Ex EMU Index (MSCI World Ex EMU).

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CAREFIN RESEARCH REPORT 132

3. Quadri e Capi Fiat Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Montepaschi Vita S.p.A., con delega di gestione a Monte Paschi Siena Asset Management SGR S.p.A.; 2) Comparto Bilanciato obbligazionario:

data avvio operatività: 01/04/2004

• Antonveneta ABN-AMBRO SGR S.p.A; • Dexia Asset Mangement Belgium S.A.; • Monte Paschi Siena Asset Mangement SGR S.p.A.; • Epsilon SGR S.p.A..

3) Comparto Bilanciato azionario:

data avvio operatività: 01/04/2004

• Epsilon SGR S.p.A..

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari: JP MORGAN GVB EMU 1-3 anni;

b) (5%) di indici azionari: MSCI EMU;

2) Comparto Bilanciato obbligazionario:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan GVB EMU all maturities

b) (30%) di indici azionari:

- 24% MSCI EMU Total Return Net Dividend; - 6% MSCI World Ex EMU Total Return Net. 3) Comparto Bilanciato azionario:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan GVB EMU all maturities

b) (50%) di indici azionari:

- 40% MSCI EMU Total Return Net Dividend; - 10% MSCI World Ex EMU Total Return Net.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 133

4. Cometa[2] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Monetario Plus:

data avvio operatività: 01/05/2005

• Generali Vita SpA (Gestore delegato: Generali Asset Management SGR S.p.A.).

2) Comparto Sicurezza:

data avvio operatività: 01/05/2005

• Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.; • Cattolica Assicurazione (Gestore delegato: Verona Gestioni SGR S.p.A).

3) Comparto Reddito:

data avvio operatività: 01/01/2000

• AXA Investment Managers –Paris; • BNP PARIBAS Asset Management SGR S.p.A (Gestore delegato: BNP Paribas Asset Management); • Pioneer Investment Management Sgr S.p.A; • Eurizon Capital Sgr; • RAS SpA (Gestore delegato: Allianz Global Investors Advisory); • Epsilon Associati SGR S.p.A.

4) Comparto Crescita:

data avvio operatività: 01/05/2005

• Société Générale Asset Management SA; • Duemme Sgr Spa.

1) Comparto Monetario Plus:

il patrimonio del comparto è totalmente investito in strumenti finanziari del mercato monetario e obbligazionario. 100% obbligazionario breve termine Il benchmark è così composto: 100% Euribor 6 mesi + 0,75 2) Comparto Sicurezza:

il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 10% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte. Il benchmark è così composto: - 55% Citigroup Govt. Bond WGBI

1-3 Euro Hedged - 40% Citigroup Govt. Bond WGBI

All Matur. Euro Hedged - 5% MSCI DM World Free- net

return 3) Comparto Reddito:

il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 30% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte. Il 20% del patrimonio del comparto sarà investito nei medesimi mercati ma con tecniche di gestioni volte a proteggere il 90% del capitale investito su ciascun anno solare e il 95% del capitale investito a scadenza.

Il benchmark è così composto: - 40% Citigroup Emu Govt. Bond

Index; - 30% Citigroup N/Euro Govt. Bond

WGBI € Hedged; - 10% Lehman Global Aggregate

Corporate € Hedged; - 10% MSCI Emu - net return; - 10% MSCI Dev. Markets World ex

Emu- net return. 4) Comparto Crescita: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 60% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 134

5. Fondosanità Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Scudo:

data avvio operatività: 25/09/2000

• Capitalia AM Asset Management S.p.A.. 2) Comparto Progressione:

data avvio operatività: 25/09/2000

• Società INVESCO Italia SGR S.p.A.. 3) Comparto Espansione:

data avvio operatività: 25/09/2000

• Capitalia AM Asset Management S.p.A..

1) Comparto Scudo:

- 100% Citigroup EMU Government Bond 1-3 Y Eur TR (ticker Bloomberg SBEG13EU)

2) Comparto Progressione:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- Salomon SB EMU Governament Bond Index 1 - 3 anni in Euro;

b) (30%) di indici azionari:

- Morgan Stanley CI World Price Index convertito in Euro

3) Comparto Espansione:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (25%) di indici obbligazionari:

- Salomon SB EMU Governament Bond Index 1 - 3 anni in Euro;

b) (75%) di indici azionari:

- Morgan Stanley CI World Price Index convertito in Euro.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 135

6. Solidarietà Veneto Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito TFR:

data avvio operatività: 31/07/2007

• Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa;

2) Comparto Prudente:

data avvio operatività: 01/10/2002

• Compagnia assicuratrice Unipol Spa – subdelega per alcune classi di attività a J.P.Morgan Asset Management Ltd (UK);

3) Comparto Reddito:

data avvio operatività: 01/10/2002

• Arca SGR S.p.A.;

4) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/10/2002 • Pioneer Investment Management SGRpA.

1) Comparto Garantito TFR:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- Merryl Lynch Euro Government Bill Index, 1 - 3 anni in Euro;

b) (5%) di indici azionari:

- Morgan Stanley Capital International Europe net dividend.

2) Comparto Prudente:

titoli di debito principalmente di emittenti dell’area Euro, con possibilità di utilizzo di titoli azionari sia italiani che esteri fino ad un massimo del 10% del patrimonio del comparto; Il benchmark è così articolato: - 70% Salomon Smith Barney Emu

Government Bond Index 1-3 year Euro;

- 25% Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index All Maturities Euro;

- 5% Morgan Stanley Capital International Euro Index.

3) Comparto Reddito:

investe fino ad un massimo del 30% del patrimonio in titoli azionari di emittenti italiani ed esteri. La quota restante è investita in titoli di debito principalmente di emittenti dell’area Euro; Il benchmark è così articolato: - 60% Salomon Smith Barney Emu

Government Bond Index 1-3 year Euro;

- 20% Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index All Maturities Euro;

- 20% Morgan Stanley Capital International Euro Index.

4) Comparto Dinamico: il comparto persegue una politica di investimento bilanciata orientata tendenzialmente verso investimenti in titoli azionari di emittenti italiani ed esteri, che comunque non possono superare il limite massimo del 60% del patrimonio del comparto. La quota residua è investita in titoli di debito principalmente di emittenti dell’area Euro. Il benchmark è così articolato: - 40% Salomon Smith Barney Emu

Government Bond Index 1-3 year Euro;

- 15% Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index All Maturities Euro;

- 45% Morgan Stanley Capital International World Euro Index.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 136

7. Previambiente Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/07/2007

• Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 02/09/2002

• Epsilon SGR SPA; • Dexia Asset Management Belgium S.A.; • Morgan Stanley Investment Management Limited; • Arca SGR SPA.

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan euro 1-5 anni, ticker Bloomberg JNEU1R5;

b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU, ticker Bloomberg NDDLEMU Net Dividend.

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark individuato è così composto: - (24%) di MTS-BOT lordo; - (16%) di Merrill Lynch EMU

direct Government Bond Index 1-3 years;

- (30%) di City Euro Big Index; - (18%) di ETHICAL INDEX

EURO RETURN; - (12%) di MSCI WORLD EX

EUROPE.

8. Alifond Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR S.p.A.. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 30/09/2003

• Ing Investment Management Italia Sgr S.p.A.; • Eurizon Capital Sgr; • Pioneer Investment Management Sgr S.p.A.

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU 1-3y;

b) (20%) di indici monetari:

- MTS BOT

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto è così costituito: - (43,33%) di Salomon Euro Broad

Investment Grade Bond Index 1-3 Yrs;

- (22%) di Salomon Euro Broad Investment Grade all maturities in Euro;

- (3,33%) di MSCI World Index with dividends reinvested in Euro;

- (25,67%) Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emu;

- (5,67%) Morgan Stanley Capital International (MSCI) Ex-Emu.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 137

9. Laborfonds Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Linea Garantita:

data avvio operatività: 31/01/2008

• Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.;

2) Comparto Linea Prudente-Etica:

data avvio operatività: 30/04/2008

• Credit Suisse; 3) Comparto Linea Bilanciata:

data avvio operatività: 10/12/2001

• Eurizon Capital SGR S.p.A. – mandato azioni Italia e obbligazioni Europa; • Lombard Odier Hentsch & CIE – mandato azioni Europa; • IXIS Asset Management Italia SGR S.p.A. – mandato azioni USA; • ING Investment Management Italia S.I.M S.pA. – mandato obbligazioni mondo; • Franklin Templeton Investment Management LTD – mandato azioni mondo con copertura rischio valuta; • Société Générale Asset Management – mandato obbligazioni mondo con copertura rischio valuta.

4) Comparto Linea Dinamica:

data avvio operatività: 30/04/2008

• Franklin Templeton Investment Management LTD – mandato azioni mondo con copertura rischio valuta; • Société Générale Asset Management – mandato obbligazioni mondo con copertura rischio valuta.

1) Comparto Linea Garantita:

il capitale del comparto viene investito prevalentemente in titoli governativi area euro a breve termine (1-3 anni) con una componente azionaria area euro massima del 10%.

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JPMorgan Emu 1-3 anni;

b) (5%) di indici azionari:

- MSCI Euro.

2) Comparto Linea Prudente-Etica:

il capitale del comparto viene investito per un massimo del 25% in azioni area mondo e la restante parte in obbligazioni area Europa e liquidità.

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- 10% JPM cash index Euro 3m; - 70% JP Morgan GBI Global European Traded; b) (20%) di indici azionari:

- MSCI World. 3) Comparto Linea Bilanciata:

la struttura del portafoglio prevede un investimento massimo in azioni pari al 40% del capitale stesso ed il resto in obbligazioni ed liquidità.

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (65%) di indici obbligazionari:

- 50% Citigroup EGBI; - 15% Citigroup non Euro WGBI; b) (35%) di indici azionari:

- 25% MSCI EUROPE; - 10% MSCI WORLD EX EUROPE. 4) Comparto Linea Dinamica: la struttura del portafoglio prevede un investimento massimo in azioni pari al 60% del capitale stesso e della restante parte in obbligazioni e liquidità. Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (45%) di indici obbligazionari:

- 22,5% Citigroup EGBI; - 22,5% Citigroup non Euro WGBI hedged; b) (55%) di indici azionari:

- 35% MSCI EUROPE; - 20% MSCI WORLD EX EUROPE.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 138

10. Cooperlavoro Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Sicurezza:

data avvio operatività: 02/08/2005

• Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. Verona con delega totale a Verona Gestioni SgR;

2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 02/08/2005

• Compagnia Assicuratrice Unipol SpA con delega a J.P. Morgan AM Londra per la parte azionaria; • Dekabank Deutsche Girozentrale Francoforte; • Schroders Italy SIM SpA Milano;

3) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 02/08/2005

• Pioneer Investment Management SGRpA Milano;

1) Comparto Sicurezza:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan GVB EMU 1-3 anni;

b) (5%) di indici azionari:

- MSCI Europe.

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan GVB EMU 5-7 anni;

b) (25%) di indici azionari:

- MSCI Europe.

3) Comparto Dinamico:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan GVB EMU 5-7 anni;

b) (50%) di indici azionari:

- MSCI Europe.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 139

11. Fopen Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in sei Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Monetario:

data avvio operatività: 16/06/2003

• DWS Investment Italy S.G.R. S.p.A.; 2) Comparto Monetario “Classe Garanzia”:

data avvio operatività: 16/08/2007

• Società Cattolica di Assicurazioni con delega di gestione a DWS Investment Italy SGR Spa; 3) Comparto Obbligazionario:

data avvio operatività: 03/04/2006

• Schroder Italy SIM S.p.A. con delega di gestione a Schroder Investment Management Limited – Londra; 4) Comparto Bilanciato obbligazionario:

data avvio operatività: 16/06/2003 • Duemme S.G.R. p.a. (Obbligazionario Corporate Euro); • Edmond de Rothschild Asset Management (Azionario Europa); • Eurizon Capital SGR S.p.A. (Obbligazionario Governativo Euro); • BNP PARIBAS Asset Management Sgr con delega di gestione a BNP PARIBAS Asset Management SAS (Azionario Giappone); • Société Générale Asset Management S.A. (Azionario Nord America). 5) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 16/06/2003 • Duemme S.G.R. p.a. 6) Comparto prevalentemente Azionario:

data avvio operatività: 16/06/2003 • Duemme S.G.R. p.a.

1) Comparto Monetario:

- 100% JP Morgan EMU 6 mesi cash;

2) Comparto Monetario “Classe Garanzia”:

- 100% JP Morgan EMU 6 mesi cash;

3) Comparto Obbligazionario:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (90%) di indici obbligazionari:

- 45% JPMORGAN EMU 1-3 ANNI;

- 45% JPMORGAN EMU 5-7 ANNI;

b) (10%) di indici azionari:

- MSCI EUROPE TR NET.

4) Comparto Bilanciato obbligazionario: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 56% JPM EMU 1-5 anni;

- 14% ML EMU Corporate Bond non Financial 1-5.

b) (30%) di indici azionari:

- 16% MSCI PAN EURO;

- 11% MSCI US;

- 3% MSCI JAPAN.

5) Comparto Bilanciato: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- JPM EMU 1-5 anni;

b) (50%) di indici azionari:

- 25% MSCI EMU; - 25% MSCI World ex EMU. 6) Comparto prevalentemente azionario: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (30%) di indici obbligazionari:

- JPM EMU 1-5 anni; b) (70%) di indici azionari:

- 35% MSCI EMU; - 35% MSCI World ex EMU.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 140

12. Pegaso[3] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/07/2007

• EURIZON VITA S.p.A. con delega di gestione a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., 2) Comparto Conservativo:

data avvio operatività: 01/07/2006

• CAPITALIA Asset Management S.p.A. ; • BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A. con delega di gestione a BNP Paribas Asset Management SAS ; 3) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/11/2002

• AXA Investment Managers; • PIONEER Investment Management SGR p.A.; • EURIZON Capital SGR S.p.A.; 4) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/07/2006

• JULIUS BAER SGR S.p.A.; • MONTE DEI PASCHI Asset Management SGR S.p.A.;

1) Comparto Garantito:

- 75% indice FOI + 1,5% 2) Comparto Conservativo:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (90%) di indici obbligazionari:

- 40% JP Morgan Cash Euro 3 mesi; - 50% JP Morgan Emu all maturities;b) (10%) di indici azionari:

- Morgan Stanley Capital International Euro;

3) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 20% JP Morgan Cash Euro 3 mesi;- 50% JP Morgan Emu all maturities;b) (30%) di indici azionari:

- 15% Morgan Stanley Capital International Euro;

- 15% Morgan Stanley Capital International World ex Emu;

4) Comparto Dinamico: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan Emu all maturities; b) (50%) di indici azionari:

- 25% Morgan Stanley Capital International Euro;

- 25% Morgan Stanley Capital International World ex Emu;

13. Fundum Monocomparto

La gestione delle risorse finanziarie è affidata ai seguenti gestori: Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Il benchmark individuato è così composto: - Salomon EGBI 1-3y EMU Govt

Bond Index) 95%; - Morgan Stanley Europa (in euro)

5%

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CAREFIN RESEARCH REPORT 141

14. Previcooper Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Sicuro:

data avvio operatività: 01/10/2006

• Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. Verona; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 31/07/2002

• Compagnia Assicuratrice Unipol SpA con delega a J. P. Morgan AM Londra per gli strumenti azionari in generale e i titoli di debito espressi in valute diverse dall'Euro; • Eurizon Capital SGR SpA. 3) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/10/2006

• Société Generale.

1) Comparto Sicuro:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- J.P. Morgan Gov. Bond Emu all maturities;

b) (5%) di indici azionari:

- Morgan Stanley Capital International Europe;

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- J.P. Morgan Gov. Bond Emu all maturities;

b) (25%) di indici azionari:

- 18% Morgan Stanley Capital International Europe;

- 7% Morgan Stanley Capital International World;

3) Comparto Dinamico:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- J.P. Morgan Gov. Bond Emu all maturities;

b) (50%) di indici azionari:

- 30% Morgan Stanley Capital International Europe;

- 20% Morgan Stanley Capital International World;

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CAREFIN RESEARCH REPORT 142

15. Telemaco Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in cinque Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito (White):

data avvio operatività: 01/08/2007

• Unipol Assicurazioni S.p.A.; 2) Comparto Conservativo (Blue):

data avvio operatività: 30/06/2004

• Eurizon Capital; • Allianz SpA con delega a Allianz Global Investors SGR; • Pioneer Investment Management SGR (dal 01/12/06); • Capitalia A.M; • AXA Investment Managers Italia SIM SpA; 3) Comparto Prudente (Green):

data avvio operatività: 30/06/2004

• Eurizon Capital; • Allianz SpA con delega a Allianz Global Investors SGR; • Pioneer Investment Management SGR (dal 01/12/06); • Capitalia A.M; • AXA Investment Managers Italia SIM SpA; 4) Comparto Bilanciato (Yellow):

data avvio operatività: 30/06/2004

• Eurizon Capital; • Allianz SpA con delega a Allianz Global Investors SGR; • Pioneer Investment Management SGR (dal 01/12/06); • Capitalia A.M; • AXA Investment Managers Italia SIM SpA; 5) Comparto Crescita (Orange):

data avvio operatività: 30/06/2004

• Eurizon Capital; • Allianz SpA con delega a Allianz Global Investors SGR; • Pioneer Investment Management SGR (dal 01/12/06); • Capitalia A.M; • AXA Investment Managers Italia SIM SpA;

1) Comparto Garantito (White):

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- J.P. Morgan Gov. Bond 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- Morgan Stanley Capital International Emu Net Return;

2) Comparto Conservativo (Blue):

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (90%) di indici obbligazionari:

- 72,00% JPM Govern. EMU; - 18,00% Merril Lynch Corporate

Emu b) (10%) di indici azionari:

- 2,50%MSCI Usa; - 2,50%MSCI Europe; - 2,50%MSCI Europe in Euro; - 2,50%MSCI Usa in $. 3) Comparto Prudente (Green):

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- 60,00% JPM Govern. EMU; - 15,00% Merril Lynch Corporate

Emu. b) (25%) di indici azionari:

- 5,00% MSCI Usa; - 5,00% MSCI Japan; - 5,00% MSCI Europe; - 5,00% MSCI Europe in Euro; - 5,00% MSCI Usa in $. 4) Comparto Bilanciato (Yellow):

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- 40,00% JPM Govern. EMU; - 10,00% Merril Lynch Corporate

Emu. b) (50%) di indici azionari:

- 10,00% MSCI Usa; - 5,00% MSCI Japan ; - 12,50% MSCI Europe; - 12,50% MSCI Europe in Euro; - 10,00% MSCI Usa in $; 5) Comparto Crescita (Orange):

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (30%) di indici obbligazionari:

- 24,00% JPM Govern. EMU; - 6,00% Merril Lynch Corporate

Emu. b) (70%) di indici azionari:

- 12,50% MSCI Usa; - 10,00% MSCI Japan ; - 17,50% MSCI Europe; - 17,50% MSCI Europe in Euro; - 12,50% MSCI Usa in $;

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CAREFIN RESEARCH REPORT 143

16. Previvolo Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in cinque Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Linea 1 o linea A - Linea di investimento obbligazionaria a breve:

data avvio operatività: Novembre 2004

2) Comparto Linea 2 o linea B - Linea di investimento prevalentemente obbligazionaria:

data avvio operatività: Novembre 2004

3) Comparto Linea 3 o Linea C - Linea di investimento bilanciata o mista:

data avvio operatività: Novembre 2004

4) Comparto Linea 4 o Linea D - Linea di investimento prevalentemente azionaria:

data avvio operatività: Novembre 2004 5) Comparto Garantito: data avvio operatività : Settembre 2007 I soggetti incaricati della gestione delle risorse per tutti e cinque i comparti sono: • Allianz S.p.A. con delega a Allianz Global Investor Italia; • Eurizon Capital Sgr S.p.A.; • Credit Suisse Asset Management Funds SPA SGR ; • Pioneer Investment Management SGR S.p.A..

1) Comparto Linea 1 - Linea di investimento obbligazionaria a breve:

- JP Morgan EMU 1-3 anni (obbligazionario)

2) Comparto Linea 2 o linea B - Linea di investimento prevalentemente obbligazionaria:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (85%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU 1-3 anni; b) (15%) di indici azionari:

- MSCI EMU 3) Comparto Linea 3 o Linea C - Linea di investimento bilanciata o mista:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (60%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU All Maturity; b) (40%) di indici azionari:

- 10% MSCI EMU; - 20% MSCI WORLD ex EMU

Conv. in euro; - 10% S&P MIB; 4) Comparto Linea 4 o Linea D - Linea di investimento prevalentemente azionaria: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (25%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU All Maturity; b) (75%) di indici azionari:

- 30% MSCI EMU; - 25% MSCI WORLD ex EMU

Conv. in euro; - 20% S&P MIB; 5) Comparto Garantito: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici del mercato monetario:

- JP Morgan Euro Cash 6 mesi; b) (50%) di indici obbligazionari:

- 50% JP Morgan Euro Bond 1/3 anni.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 144

17. Arco Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Unipol Assicurazioni con delega per alcune classi di attività a J.P. MORGAN Asset Management Ltd London (Uk). 2) Comparto Bilanciato Prudente:

data avvio operatività: 01/04/2003

• Banca Credit Suisse Italy S.p.A.; • Unipol Assicurazioni, con delega per alcune classi di attività a J.P. Morgan Asset Management Ltd London (Uk). 3) Comparto Bilanciato Dinamico:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Banca Credit Suisse Italy S.p.A.;

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (93%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU 1- 5 (obbligazioni, titoli governativi a breve termine area Euro);

b) (7%) di indici azionari:

- MSCI EMU (azioni area Euro). 2) Comparto Bilanciato Prudente:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 35% JPM EGBI All Maturity (obbligazioni titoli governativi area Euro);

- 35% JPM EGBI 1-3y (obbligazioni titoli governativi area Euro scadenza 1-3 anni);

b) (30%) di indici azionari:

- 30% indice MSCI Europe Total Return Net dividend (USD).

3) Comparto Bilanciato Dinamico:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- 25% JPM EGBI 1-3y (obbligazioni titoli governativi area Euro scadenza 1-3 anni);

- 25% Lehman Euro Aggregate (obbligazioni governative e corporate dell’area Euro);

b) (50%) di indici azionari: - 30% MSCI Europe (azioni Europa

- 15 paesi); - 20% MSCI World ex Europa

(azioni Globali escluso l’Europa).

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CAREFIN RESEARCH REPORT 145

18. Foncer Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garanzia:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Eurizon Vita SpA con delega a Eurizon Capital SGR SpA; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/01/2002

• Duemme SGR S.p.A.; • Pioneer Investment Management SGRpa; • Monte Paschi AM SGR S.p.A.. 3) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: in corso di completamento gara

1) Comparto Garanzia:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- 5% MSCI EMU Net return con dividendi reinvestiti

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 15% Merril Lynch Euro Govt Bill Index;

- 55% JPMorgan Global Govt Bond Emu local currency;

b) (30%) di indici azionari:

- 15% MSCI Europe; - 15% MSCI ex Europe; 3) Comparto Dinamico:

n.d. - ancora in corso di completamento gara

19. Famiglia Monocomparto

Un’unica linea di investimento bilanciata affidata al seguente gestore:• Eurizon Capital Sgr.

Il benchmark individuato è così composto: - 70% obbligazioni Europa; - 30% azioni controllate quotate solo

su mercati primari.

20. Fondapi[4] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garanzia:

data avvio operatività: Settembre 2007

• Unipol Assicurazioni, con delega per alcune classi di attività a J.P. Morgan Asset Management Ltd London (Uk). 2) Comparto Prudente:

data avvio operatività: Gennaio 2008

• in via di selezione; 3) Comparto Crescita:

data avvio operatività: Gennaio 2008

• in via di selezione.

1) Comparto Garanzia:

Il comparto prevede una composizione bilanciata media pari a : - 92% obbligazioni nazionali e

internazionali: JPMorgan 1-5 anni; - 8% azioni nazionali e

internazionali: Morgan Stanley Capital International Emu.

2) Comparto Prudente:

Il comparto prevede una composizione bilanciata pari a : a) 75% obbligazioni nazionali e

internazionali: - 45 % ECPI Ethical Euro Gov

Bond; - 30% ECPI Euro Corporate; b) 25% azioni nazionali e

internazionali: ECPI Global Alpha Equity 100;

3) Comparto Crescita:

Il comparto prevede una composizione bilanciata media pari a: a) 50% obbligazioni nazionali e

internazionali: - 35 % ECPI Ethical Euro Gov

Bond; - 15 % ECPI Ethical Euro Corporate;b) 50% azioni nazionali e internazionali: - 40% ECPI Global Alpha Equity

100; - 10% ECPI Small e Mid Cap Italy.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 146

21. Previmoda[5] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Zaffiro - Linea Bilanciata Prudente:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Credit Suisse (Italy) SPA; • Dexia Asset Management Belgium; • Pioneer Investment Management SGR SpA; 2) Comparto Smeraldo - Linea Bilanciata:

data avvio operatività: 29/10/2004

• Credit Suisse (Italy) SPA; • Dexia Asset Management Belgium; • Pioneer Investment Management SGR SpA;

3) Comparto Rubino - Linea Bilanciata Dinamica:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Credit Suisse (Italy) SPA; • Dexia Asset Management Belgium; • Pioneer Investment Management SGR SpA; 4) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 30/06/2007 • Eurizon Vita Spa con delega a Eurizon Capital Sgr Spa.

1) Comparto Zaffiro - Linea Bilanciata Prudente:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan Govt. Bond Emu 1-3 anni;

b) (20%) di indici azionari:

- 10,00% MSCI Emu Net Dividend local currency;

- 10,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD;

2) Comparto Smeraldo - Linea Bilanciata:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (67%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan Govt. Bond Emu 3-5 anni;

b) (33%) di indici azionari:

- 17,00% MSCI Emu Net Dividend local currency;

- 16,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD.

3) Comparto Rubino - Linea Bilanciata Dinamica:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (40%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities;

b) (60%) di indici azionari:

- 30,00% MSCI Emu Net Dividend local currency;

- 30,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD;

4) Comparto Garantito: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU Net Return.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 147

22. Concreto Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 31/01/2002

• Duemme Sgr SpA; • Pioneer Investment Management SGR S.p.a.;

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- Merrill Lynch Euro Government Bill Index;

b) (5%) di indici azionari:

- Msci Europe convertito in Euro 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- JPM Emu Government Bond Index;

b) (25%) di indici azionari:

- 15% Msci Europe in dollari convertito in Euro;

- 10% Msci World ex Europe convertito in Euro.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 148

23. Fon.te[6] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/07/2007

• Eurizon Vita, con delega di gestione ad Eurizon Capital SGR; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 30/01/2004

• Credit Suisse A.M.; • Unipol Assicurazioni con delega per alcune classi di attività a J.P. MORGAN; • AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A.. 3) Comparto Crescita:

data avvio operatività: 01/04/2008

• Eurizon Capital SGR; 4) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/04/2008

• Eurizon Capital SGR;

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- DW Sustainability Euro STOXX NET RETURN;

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- 60% JPM Emu Government Bond Index 1-3 anni;

- 20% JPM Emu Government Bond Index;

b) (20%) di indici azionari:

- Dow Jones Sustainability World net return;

3) Comparto Crescita:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (60%) di indici obbligazionari:

- 20% JPM Emu Government Bond Index 1-3 anni;

- 40% JPM Emu Government Bond Index;

b) (40%) di indici azionari:

- Dow Jones Sustainability World net return; 4) Comparto Dinamico: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (40%) di indici obbligazionari:

- JPM Emu Government Bond Index;

b) (60%) di indici azionari:

- Dow Jones Sustainability World net return;

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CAREFIN RESEARCH REPORT 149

24. Byblos Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con delega per alcune classi di attività a J.P. Morgan Asset Management Ltd-London (UK) 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 13/06/2005

• UNIPOL ASSICURAZIONI con delega per alcune classi di attività a J.P. MORGAN Asset Management Ltd-London (UK); • Pioneer Investment Management SGR S.p.a.; • Eurizon Capital SGR

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan euro 1-3; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU; 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 40% J.P. Morgan Emu Govt Bond Index 3-5 anni (ticker Bloomberg JNEU3R5) con reinvestimento delle cedole;

- 11% J.P. Morgan Emu Govt Bond Index 1-3 anni (ticker Bloomberg JNEU1R3) con reinvestimento delle cedole;

- 19% J.P. Morgan Emu Govt Bond Index (ticker Bloomberg JPMGEMLC) con reinvestimento delle cedole;

b) (30%) di indici azionari:

- Msci Europe in dollari statunitensi (ticker Bloomberg MSDUE15) con reinvestimento dei dividendi.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 150

25. Gommaplastica Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in tre Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Conservativo con garanzia:

data avvio operatività: 01/07/2006

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/07/2004

a) mandato obbligazionario:

• Eurizon Capital SGR S.p.A. b) mandato bilanciato:

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.; • Unipol Assicurazioni (con delega a JP Morgan Asset Management Ltd. per gli attivi azionari ed obbligazionari extra-europa) 3) Comparto Dinamico:

data avvio operatività: 01/07/2006

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.;

1) Comparto Conservativo con garanzia:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- 70% Merril Lynch Euro Government bill;

- 25% JP Morgan Emu Government Bond 1/3 years;

b) (5%) di indici azionari:

- MSCI Europe. 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 35% JP Morgan Emu Bond 1-3 yr.; - 20% JP Morgan Emu Global

Government Bond; - 7,5% Barclays Euro Inflation

Linked All Maturities; - 7,5% Merril Linch Emu Corporate b) (30%) di indici azionari: - 17,5% MSCI Europe - 12,5% MSCI World ex-Europe 3) Comparto Dinamico:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (40%) di indici obbligazionari:

- 25% JP Morgan Emu Global Government Bond;

- 15% Merril Linch Emu Corporate; b) (60%) di indici azionari:

- 35% MSCI Europe; - 25% MSCI World ex-Europe.

26. Mediafond Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/07/2007

• EurizonVita S.p.A. con delega a Eurizon Capital SGR S.p.A. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/06/2003

• Allianz S.p.A. con delega a Allianz Global Investor Italia;

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU con dividendi reinv. 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- Merrill Lynch EMU direct government 3-5 y index;

b) (20%) di indici azionari:

- MSCI Europe total return net dividend index (espresso in euro)

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CAREFIN RESEARCH REPORT 151

27. Prevaer Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in quattro Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Linea Garantita:

data avvio operatività: 01/07/207

• SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE; 2) Comparto Linea Prudente:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Dexia A. M. Belgium S.A.; • Duemme SGR SPA; • Groupama A.M.; 3) Comparto Linea Crescita:

data avvio operatività: 01/04/2005

• Dexia A. M. Belgium S.A.; • Duemme SGR SPA; • Groupama A.M.; 4) Comparto Linea Dinamica:

data avvio operatività: convenzioni non ancora firmate

• Dexia A. M. Belgium S.A.; • Duemme SGR SPA; • Groupama A.M.;

1) Comparto Linea Garantita:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- ML EMU 1-3 (TICKER Bloomberg EG001 Index);

b) (5%) di indici azionari:

- MSCI Europe net dividend (TICKER Bloomberg NDDUE15 in dollari convertito in euro)

2) Comparto Linea Prudente:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- 70% Citigroup Emu GBI ALL MAT Euro (Ticker Bloomberg: SBEGEU)

- 25% ML Euro Govt Bill Index (Ticker Bloomberg EGB0)

b) (5%) di indici azionari:

- Dow Jones World Composite Sustainability in USD convertito in Euro (Ticker Bloomberg W1SGIE)

3) Comparto Linea Crescita:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 50% Citigroup EMU GBI All Maturities Euro – Ticker Bloomberg SBEGEU;

- 20% Citigroup EMU GBI 1 to 3 Year Euro – Ticker Bloomberg SBEG13EU;

b) (30%) di indici azionari:

- Dow Jones World Composite Sustainability Index - Ticker Bloomberg W1SGIE - in USD convertito in Euro.

4) Comparto Linea Dinamica: Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici obbligazionari:

- 40% Citigroup Emu GBI ALL MAT Euro (Ticker Bloomberg: SBEGEU);

- 10% ML Euro Govt Bill Index (Ticker Bloomberg EGB0);

b) (50%) di indici azionari:

- Dow Jones World Composite Sustainability in USD convertito in Euro (Ticker Bloomberg W1SGIE)

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CAREFIN RESEARCH REPORT 152

28. Filcoop Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/07/2007

• Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 03/02/2006

• 50% Eurizon Capital SGR S.p.A. • 50% Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. con delega JP Morgan

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (20%) di indici monetari:

- MTS BOT; b) (80%) di indici obbligazionari:

- JPMorgan EMU Euro (1-3 anni) 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- 40% JPMorgan EMU 1-3 Yrs. Euro;

- 35% JPMorgan EMU Euro; b) (25%) di indici azionari:

- Dow Jones Euro Stoxx 50.

29. Eurofer Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 30/06/2007

• EurizonVita S.p.A. con delega a Eurizon Capital SGR S.p.A.; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 05/11/2004

• Eurizon Capitali SGR S.p.A.; • Generali Vita S.p.A. con delega a Generali A.M. SGR S.p.A.; • Allianz S.p.A. con delega a Allianz A.M. SGR S.p.A.; • Soc. Comp. Ass. Unipol S.p.A. con delega a J.P.Morgan Fleming.

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- E-Capital Ethical EMU con dividendi reinvestiti.

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- 40% Govt Emu 1-3years (indice JP Morgan Gov. Bond Emu 1-3y);

- 40% Govt Emu (indice JP Morgan Gov. Bond Emu all maturities);

b) (20%) di indici azionari:

- 5% Azioni Europa (indice E-Capital Ethical index Euro);

- 15% Azioni World (indice E-Capital Ethical index Global).

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CAREFIN RESEARCH REPORT 153

30. Fondav Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in cinque Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/08/2007

• Societa’ Cattolica Di Assicurazione - Societa’ Cooperativa con delega a Verona Gestioni Sgr S.p.A. 2) Comparto Liquidità:

data avvio operatività: 08/05/2006

• Allianz S.p.A. con delega a Allianz Global Investor Italia; 3) Comparto Protezione:

data avvio operatività: 08/05/2006

• Duemme SGR S.p.A.; 4) Comparto Equilibrio:

data avvio operatività: 08/05/2006 • Duemme SGR S.p.A.; • Pioneer Investment Management SGR S.p.A.; 5) Comparto Crescita:

data avvio operatività: 08/05/2006 • Pioneer Investment Management SGR S.p.A..

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (50%) di indici monetari:

- JPMorgan Euro Cash 6 mesi; b) (50%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan Euro Bond 1/3 anni 2) Comparto Liquidità:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (100%) di indici obbligazionari:

- 80% JPM EMU Government 1 – 3; - 10% JPM Global All Maturities

Euro Hedged; - 10% Salomon Smith Barney

Eurobig Corporate; 3) Comparto Protezione:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- JPM EMU 1-5 anni; b) (20%) di indici azionari:

- MSCI EMU TR net. 4) Comparto Equilibrio:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (60%) di indici obbligazionari:

- JPM EMU 1-5 anni; b) (40%) di indici azionari:

- 25% MSCI EMU TR net; - 15% MSCI WORLD EX EMU TR

net; 5) Comparto Crescita:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (40%) di indici obbligazionari:

- JPM EMU 1-5 anni; b) (60%) di indici azionari:

- 30% MSCI EMU TR net; - 30% MSCI WORLD EX EMU TR

net.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 154

31. Prevedi Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Sicurezza:

data avvio operatività: 02/07/2007

• EurizonVita S.p.A. con delega a Eurizon Capital SGR S.p.A.; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 02/01/2007

• Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.; • Credit Suisse Asset Management SIM S.p.A. ; • Unipol Assicurazioni S.p.A. (con delega a J.P. Morgan Asset Management per la gestione della componente azionaria e della componente obbligazionaria espressa in divise diverse dall'Euro); • Generali Asset Management SGR S.p.A..

1) Comparto Sicurezza:

La gestione è orientata

prevalentemente verso titoli di

debito di breve durata (duration

1-3 anni).

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (71,75%) di indici obbligazionari:

- 14,25% JPM GVB Emu 1-3; - 45% JPM GVB Emu 3-5; - 12,50% JPM GVB Emu all

maturities; b) (28,25%) di indici azionari:

- MSCI Europe net dividend.

32. Priamo Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito “Protezione”:

data avvio operatività: Luglio 2007

• UNIPOL ASSICURAZIONI con delega a J.P. MORGAN Asset Management Ltd-London (UK); 2) Comparto Bilanciato “Sviluppo”:

data avvio operatività: 12/01/2005

Mandato bilanciato Area Emu:

• Fineco e Generali con delega a Generali A.M. SGR S.p.A.; Mandato bilanciato Area Ex Emu:

• EurizonVita S.p.A. con delega a Eurizon Capital SGR S.p.A. e Ras con delega a RAS A.M. SGR S.p.A.; Mandato Small Caps Word:

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.;

1) Comparto Garantito “Protezione”:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU 2) Comparto Bilanciato “Sviluppo”:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (42,5%) di indici obbligazionari:

- 32,3% JP Morgan EMU 1/3 ticker Bloomberg JNEUR3;

- 10,2% Merril Lynch non Euro WGBI 1 to 3 year hedged ticker Bloomberg N1Q1 Index;

b) (57,5%) di indici azionari: - 10,2% MSCI Emu net return ticker

Bloomberg NDDLEuro; - 32,3% MSCI World Ex Emu net

return local currency ticker Bloomberg NDDLWXEM;

- 15% MSCI Small Caps World Cap W.ted local currency ticker Bloomberg MCLDWI;

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CAREFIN RESEARCH REPORT 155

33. Fopadiva[7] Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Prudenza:

data avvio operatività: 31/07/2004

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.; 2) Comparto Dinamico:

data avvio operatività:

da individuare

1) Comparto Prudenza:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (80%) di indici obbligazionari:

- 20% JP Morgan Euro Cash Six Months;

- 60% JP Morgan Emu; b) (20%) di indici azionari: - MSCI Europe convertito in Euro. 2) Comparto Dinamico:

da individuare

34. Fondoposte Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 02 luglio 2007

• UNIPOL ASSICURAZIONI con delega a J.P. MORGAN Asset Management Ltd-London (UK); 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 02 luglio 2007

• Linea Sicura - Generali Asset Management S.g.r.; • Linea Bilanciata – ABN Amro e Monte Paschi di Siena Asset Management; • Linea Dinamica – Credit Suisse First Boston; • Linea Valutaria – BNP Paribas Asset Management.

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EGBI 1-5 anni; b) (5%) di indici azionari:

- DJ Sustainability Euro Stoxx Net Return;

2) Comparto Bilanciato:

Il comparto è strutturato su quattro linee di investimento:

- Linea Sicura: 95% JP Morgan Emu GBI 1-5y; 5% DJ Sustainability Europe Net Return;

- Linea Bilanciata: 15% JP Morgan Emu Cash 3m; 65% JP Morgan EGBI all mat.; 12% DJ Sustainability Europe Net Return; 8% DJ Sustainability World Net Return;

- Linea Dinamica: 50% JP Morgan EGBI all mat.; 10% JP Morgan Gov. Global; 40% DJ Sustainability World Net Return.

- Linea Valutaria: il benchmark della Linea è costituito dalle esposizioni valutarie del comparto bilanciato nelle divise autorizzate (USD - Dollaro americano; CAD – Dollaro canadese; BGP –Sterlina inglese; CHF - Franco svizzero; JPY – Yen giapponese; AUD- Dollaro Australiano), convertite in euro sulla base dei tassi di cambio della Banca Centrale Europea a ogni data di valutazione.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 156

35. Marco Polo Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività:

• Procedura di selezione del gestore finanziario attualmente in corso. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 26/06/2006

• Monte Paschi Asset Management SGR Spa;

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto è composto per il: • 5% di indici azionari; • 95% di indici obbligazionari. 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (75%) di indici obbligazionari:

- 50% JP Morgan EMU 1 – 3 anni (ticker Bloomberg JNEU1R3);

- 25% JP Morgan EMU oltre 5 anni (ticker Bloomberg JNEU5);

b) (25%) di indici azionari:

- MSCI Europe in dollari convertito in Euro (ticker Bloomberg MSDUE15);

36. Astri Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Società Cattolica di Assicurazione; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Pioneer Investment Management SGR S.p.a.; • Assicurazioni Generali Spa.

1) Comparto Garantito:

caratterizzato da un grado di rischio basso e da un orizzonte temporale di breve periodo (5 anni);

2) Comparto Bilanciato:

caratterizzato da una componente obbligazionaria nella misura del 70% e da una componente azionaria nella misura del 30%.

37. Artifond Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 31/08/2007

• Eurizon Vita, con delega di gestione ad Eurizon Capital SGR; • Unipol Assicurazioni S.p.A. 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 31/08/2007

• Eurizon Capital SGR; • Pioneer Investment Management SGRpA.

1) Comparto Garantito:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- JP Morgan EMU 1-5y; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU total return net dividend reinvested;

2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 35% JP Morgan EMU 1-3y ; - 35% JP Morgan EMU all

maturities; b) (30%) di indici azionari:

- 25% MSCI EMU total return net dividend reinvested;

- 5% MSCI WORLD EX EMU total return net dividend reinvested.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 157

38. Prev.i.log. Multicomparto

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti ed affidata ai seguenti gestori:

1) Comparto Garantito:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Eurizon Vita, con delega di gestione ad Eurizon Capital SGR; 2) Comparto Bilanciato:

data avvio operatività: 01/01/2008

• Pioneer Investment Management Srg Spa; • Assicurazioni Generali Spa con delega alla gestione a Generali Investments Italy Spa.

1) Comparto Garantito:

Il comparto garantito è caratterizzato da un grado di rischio basso e da un orizzonte temporale dell’aderente di breve/medio periodo (fino a 5 anni).

In considerazione delle caratteristiche della gestione e della presenza della garanzia, al Gestore non è assegnato un benchmark.

2) Comparto Bilanciato:

Il Fondo ha deciso di conferire le risorse destinate al comparto bilanciato a due gestori finanziari aventi benchmark differenziati.

Ad ognuno dei due gestori, in sede di conferimento, verrà assegnata una quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse relative al comparto bilanciato.

Al primo gestore è stato assegnato il seguente benchmark composto per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 30% JP Morgan EMUI 1-3y (obbligazioni governative area euro 1-3 anni);

- 40% JP Morgan EMU all maturities (obbligazioni governative area euro).

b) (30%) di indici azionari:

- 20% MSCI EMU total return net dividend reinvested (titoli azionari area euro);

- 10% MSCI World ex EMU total return net dividend reinvested (titoli azionari non area euro).

Al secondo gestore è stato assegnato il seguente benchmark composto per il:

a) (70%) di indici obbligazionari:

- 30% JP Morgan EMUI 1-3y (obbligazioni governative area euro 1-3 anni);

- 40% JP Morgan EMU all maturities (obbligazioni governative area euro).

b) (30%) di indici azionari:

- MSCI EMU total return net dividend reinvested (titoli azionari area euro)

Fonte: nostra elaborazione – Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line [1] L’Assemblea straordinaria di Fondenergia, nella riunione del 28/02/2008, ha introdotto importanti novità riguardanti lo Statuto del fondo prevedendo tra l’altro una semplificazione della struttura Multicomparto, prevedendo nel nuovo articolo 6 dello Statuto la cessazione a partire dal 30/06/2008 del Comparto Conservativo e la confluenza delle relative quote nel Comparto Garantito, l’operazione avverrà senza spese. Sarà possibile per gli aderenti di transitare negli altri comparti previa comunicazione da effettuarsi entro il 31/05/2008 sempre senza alcuna spesa a loro carico. [2] L’Adesione esplicita a Cometa comporta l’iniziale conferimento dei contributi nel Comparto Monetario Plus. [3] Indice FOI = indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, accertato dall'ISTAT. [4] La gestione multicomparto è stata avviata da gennaio 2008. [5] I comparti Zaffiro e Rubino sono attivi dal 1° gennaio 2008. Il comparto Garantito è attivo dal 30 giugno 2007 ed il Comparto Smeraldo è la nuova denominazione del comparto Bilanciato a sua volta derivato dal Monocomparto. [6] Il Comparto Dinamico ed il Comparto Crescita sono in fase di attivazione dal 31 marzo 2008.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 158

[7] Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2008, ha deliberato di procedere alla selezione per la gestione finanziaria del Comparto “Prudenza” e del nuovo Comparto c.d. “Dinamico”. Profilo di gestione del Comparto “Prudenza”: 80% obbligazioni/liquidità - 20% azioni; - profilo di gestione del Comparto c.d. “Dinamico”: 55% obbligazioni/liquidità - 45% azioni. Agli aggiudicatari sarà affidata la gestione, per un periodo di 4 anni fatto salvo il diritto di recesso, di una quota di ognuno dei 2 comparti. La gestione sarà affidata ad almeno 2 gestori.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 159

Tabella 10 - Fondi Pensione Chiusi autorizzati all'esercizio: stadi del processo di operatività finanziaria (dati al 31/03/2008)

NOME FONDO GESTORI TIPO DI GESTIONE

1. Previdoc

Sono previsti tre Comparti:

OBBLIGAZIONARIO Rivolto prevalentemente a strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti soprattutto italiani. Resta comunque ferma la facoltà di investire le disponibilità in titoli del mercato obbligazionario estero entro il limite massimo del 20% del patrimonio del comparto, nonchè in titoli del mercato azionario, sia italiano che estero, entro il limite complessivo massimo del 25% del patrimonio del comparto medesimo, ed entro il limite del 20% del patrimonio del comparto in quote di fondi comuni, fondi mobiliari chiusi e fondi immobiliari chiusi. Resta ferma la facoltà di detenere una parte delle attività in disponibilità liquide entro il limite massimo del 10% del patrimonio del comparto medesimo.

BILANCIATO Rivolto a perseguire una struttura del portafoglio orientata ad un equilibrio tra strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria, sia di emittenti italiani che esteri. Gli investimenti in titoli azionari di emittenti italiani ed emittenti esteri non potranno comunque superare il limite massimo del 55% del patrimonio del comparto, ed entro il limite del 20% del patrimonio del comparto in quote di fondi comuni, fondi mobiliari chiusi e fondi immobiliari chiusi. Resta ferma la facoltà di detenere liquidità entro il limite massimo del 10% del patrimonio del comparto medesimo. AZIONARIO Rivolto a perseguire una struttura di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria sia di emittenti italiani che esteri. Resta comunque ferma la facoltà di investire il portafoglio in titoli del mercato obbligazionario italiano ed estero nei limiti del 30% del patrimonio del comparto, ed entro il limite del 20% del patrimonio del comparto in quote di fondi comuni, fondi mobiliari chiusi e fondi immobiliari chiusi. Resta ferma la facoltà di detenere liquidità entro il limite massimo del 10% del patrimonio del comparto medesimo. I gestori non sono ancora stati scelti.

Multicomparto

2. Espero[1]

La gestione è articolata su due comparti: Comparto Bilanciato; Comparto Garantito. Fino al completamento della procedure di selezione dei gestori le somme sono depositate presso il c/c della Banca Depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del c/c è pari al 90% del tasso EURIBOR mensile. Il CdA si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti di Pct fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei gestori finanziari.

Multicomparto

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CAREFIN RESEARCH REPORT 160

3. Agrifondo

Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Nella fase di avvio, AGRIFONDO attiva il comparto garantito la cui gestione è stata affidata ad ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., entro dodici mesi dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività saranno resi operativi anche gli altri comparti di investimento. Sino al 31 marzo 2008 il Fondo ha “investito” le contribuzioni raccolte in depositi di conto corrente accesi presso la banca depositaria.

Multicomparto

4. Previprof

La gestione delle risorse finanziarie è suddivisa in due Comparti:

1) Comparto Garanzia:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (95%) di indici obbligazionari:

- ML EMU Large Cap Investment Grade Index; b) (5%) di indici azionari:

- MSCI EMU. 2) Comparto Bilanciato:

Il benchmark del comparto si compone per il:

a) (60%) di indici obbligazionari:

- ML EMU Large Cap Investment Grade Index; b) (40%) di indici azionari:

- MSCI WORLD. I gestori sono in fase di selezione.

Multicomparto

Totale 4 fondi Fonte: nostra elaborazione – Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line [1] Il 20 febbraio 2008 su Il Sole 24 Ore e sul Corriere della Sera è stato pubblicato un estratto di bando per la selezione dei gestori finanziari del Fondo Espero. Entro il mese di maggio il fondo completerà la prima fase di selezione dei gestori che hanno presentato le offerte. Il Consiglio di Amministrazione di Espero delibererà quali società saranno ammesse ad una successiva fase di colloqui diretti e di analisi delle offerte economiche presentate per il servizio reso. Nel frattempo tra il Fondo, il gestore amministrativo e la banca depositaria si stanno definendo le procedure bancarie e amministrative necessarie alla realizzazione delle attività di investimento e controllo.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 161

Tabella 11- Articolazione dei fondi pensione negoziali

(dati al 31/03/2008)

DALL’ORIGINE MONOCOMPARTO MULTICOMPARTO

PASSATI O IN PASSAGGIO AL MULTICOMPARTO

FAMIGLIA FONDAV ALIFOND[12] FUNDUM FONDO SANITÀ ARCO[12]

PREVEDI ASTRI [1] PREVIDOC BYBLOS[12] PREVIVOLO COMETA[2] ARTIFOND CONCRETO[12] AGRIFONDO COOPERLAVORO[3] FONDOPOSTE EUROFER[14] PREVI.LOG FILCOOP[6] PREVIPROF FON.TE[13] FONCER[5] FONCHIM FONDAPI[16] FONDENERGIA[8] FOPADIVA[9] FOPEN GOMMAPLASTICA[4] LABORFONDS [15] MARCO POLO[7] MEDIAFOND[12] PEGASO[11] PREVAER[12] PREVIAMBIENTE[12] PREVICOOPER[10] PREVIMODA[17] PRIAMO QUADRI E CAPI FIAT SOLIDARIETÀ VENETO TELEMACO ESPERO

Fonte:nostra elaborazione – Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line [1] In conformità alle nuove regole che dal 1° gennaio 2007 disciplinano la previdenza complementare, ASTRI ha dovuto modificare le precedenti disposizioni statutarie - che prevedevano, per un periodo iniziale, una gestione monocomparto delle risorse - al fine di inserire un comparto garantito essenzialmente dedicato a quanti opereranno il conferimento tacito del TFR. Conseguentemente il Fondo realizzerà una gestione multicomparto, articolata in almeno 2 comparti, di cui uno garantito per il conferimento tacito del TFR. [2] Il Fondo COMETA è passato al Multicomparto il 1° maggio 2005. A partire dal 01/07/2007 e nel corso della durata residua della convenzione è prevista una garanzia per un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere nel comparto Sicurezza, al netto di eventuali anticipazioni o smobilizzi, esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti al suddetto comparto uno dei seguenti eventi: - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 11 comma 2 del d.lgs. 252/05; - decesso; - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; - riscatto per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. [3] Il 22 febbraio 2005 l’Assemblea dei delegati, in seduta straordinaria, ha modificato l’art.29 dello Statuto sociale introducendo la gestione di tipo multuicomparto avviata il 1° luglio 2005. [4] In data 29 novembre 2005 l‘Assemblea Straordinaria di FONDOGOMMAPLASTICA ha deliberato le modifiche statutarie per l’avvio della gestione finanziaria multicomparto. [5] In conformità alle nuove regole che dal 1° gennaio 2007 disciplinano la previdenza complementare, FONCER realizzerà una gestione multicomparto, articolata in 2 comparti, di cui uno garantito per il conferimento tacito del TFR, che sarà attivato dal 1/7/2007. [6] In conformità alle nuove regole che dal 1° gennaio 2007 disciplinano la previdenza complementare, FILCOOP realizzerà una gestione multicomparto, articolata in 2 comparti, di cui uno garantito per il conferimento tacito del TFR, che sarà attivato dal 31/5/2007.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 162

[7] In conformità alle nuove regole che dal 1° gennaio 2007 disciplinano la previdenza complementare, MARCO POLO realizzerà una gestione multicomparto, articolata in 2 comparti, di cui uno garantito per il conferimento tacito del TFR, che sarà attivato dal 1/7/2007. [8] Il Fondo FONDENERGIA costituirà entro il 30/6/2007 un comparto garantito. [9] Il Fondo FOPADIVA costituirà entro il 30/6/2007 il Comparto garanzia. [10] Il Fondo PREVICOOPER dal 1° ottobre 2006 attua una gestione multicomparto ed è in grado di proporre ai propri iscritti tre diversi comparti di investimento (denominati SICURO, BILANCIATO, DINAMICO) che sono stati definiti considerando le caratteristiche socio-demografiche degli aderenti, la loro propensione ai rischi e i loro bisogni previdenziali.. [11] Il Fondo PEGASO fino al 30.06.2006 ha operato in forma di gestione monocomparto. Il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha deliberato in data 14 dicembre 2006 la selezione dei gestori del Comparto Garantito. [12] Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito. [13] Il Fondo Fonte ha avviato dal 1 aprile 2008 due ulteriori comparti: - CRESCITA e DINAMICO che si vanno ad affiancare ai comparti già in vigore [14] Il Consiglio di Amministrazione del Fondo EUROFER ha deliberato la costituzione del Comparto Garanzia. [15] Il Fondo LABORFONDS dal 1° gennaio 2008 è passato da una gestione “monocomparto” ad una gestione “multicomparto”. [16] Il Fondo FONDAPI ha avviato il multicomparto a partire dal 1° gennaio 2008. [17] Il Fondo PREVIMODA ha avviato i comparti Zaffiro e Rubino dal 1° gennaio 2008. Il comparto Garantito è attivo dal 30 giugno 2007 ed il Comparto Smeraldo è la nuova denominazione del comparto Bilanciato a sua volta derivato dal Monocomparto.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 163

Tabella 12 - Passaggio da mono a multi-comparto (dati al 31/03/2008)

DENOMINAZIONE STADIO DELL’ITER PROCEDURALE DAL MONO AL MULTICOMPARTO

FONCHIM La gestione multicomparto è operativa da gennaio 2003.

FONDENERGIA

Autorizzata da Covip la modifica statutaria nei primi mesi del 2003. Sono stati selezionati i gestori con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2003. Il Fondo ha quindi provveduto, in data 31 ottobre 2003, a stipulare nuove convenzioni con i Gestori finanziari. La struttura monocomparto è stata mantenuta fino alla data del 31 ottobre 2003. A partire dal 1° novembre 2003 la gestione del patrimonio del Fondo è articolata in tre comparti d’investimento: Conservativo, Bilanciato e Dinamico. Il Fondo costituirà entro il 30/6/2007 un comparto garantito.

QUADRI E CAPI FIAT

Nel corso del 2001 il Consiglio di Amministratore ha avviato lo studio di fattibilità per la modifica della tipologia di gestione. In data 30 ottobre 2002 l’Organo d’Amministrazione ha esaminato le modifiche dello Statuto del Fondo che venivano in seguito deliberate e approvate dall’Assemblea straordinaria convocata il 3 dicembre 2002. Sono stati selezionati i nuovi gestori. Il C.d.A. in data 19 dicembre 2003 ha approvato le convenzioni di gestione e le ha inviate in Covip per l’autorizzazione pervenuta in data 23 gennaio 2004. Il 1° aprile 2004 il Fondo ha avviato la gestione multicomparto che è articolata in tre comparti d’investimento: Obbligazionario, Bilanciato Obbligazionario e Bilanciato Azionario. Entro il 1/7/2007 sarà costituito il Comparto Garantito che sostituirà il Comparto obbligazionario e accoglierà i flussi di TFR conferiti tacitamente.

COMETA

Nel corso del 2002 il Consiglio di Amministratore ha avviato lo studio di fattibilità per la modifica della tipologia di gestione. Il Fondo ha completato la fase di studio ed ha apportato le modifiche statutarie che sono state deliberate dall’Assemblea il 10 dicembre 2003. La gestione multicomparto è stata avviata con delibera del Consiglio di Amministrazione dall’1/5/2005. A partire dal 01/07/2007 e nel corso della durata residua della convenzione è prevista una garanzia per un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere nel comparto Sicurezza, al netto di eventuali anticipazioni o smobilizzi, esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti al suddetto comparto uno dei seguenti eventi: - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di

cui all’articolo 11 comma 2 del d.lgs. 252/05; - decesso; - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di

un terzo; - riscatto per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di

tempo superiore a 48 mesi.

SOLIDARIETÀ VENETO

Il 18 luglio del 2002 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il passaggio alla gestione multicomparto. La gestione multicomparto è operativa da settembre 2003. Il fondo per monitorare costantemente l’andamento dei rendimenti ha istituito un Osservatorio per rendere trasparente la gestione e facilitare le scelte individuali degli aderenti.

FOPEN

Stipulate le convenzioni di gestione il 18 marzo 2002. Approvata il 22 novembre 2002 da parte dell’Assemblea riunita in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la modifica statutaria che prevede il passaggio dalla gestione finanziaria monocomparto a quella multicomparto. Autorizzata da Covip la modifica statutaria in data 20 dicembre 2002. La gestione multicomparto è operativa dal 16 giugno 2003 e si articola in quattro comparti d’investimento: Monetario, Bilanciato Obbligazionario, Bilanciato e quello prevalentemente Azionario.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 164

(continua)

TELEMACO Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente. La gestione sarà volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.

PEGASO Il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha pianificato, nell’anno 2004, una serie di attività propedeutiche al passaggio alla gestione “multicomparto” previsto per il 2005. Al 31 dicembre 2005 il passaggio al multicomparto non è stato realizzato.

COOPERLAVORO

Con delibera dell’Assemblea dei delegati del 22 febbraio 2005 è stato modificato lo Statuto sociale introducendo la gestione di tipo multicomparto. Il giorno 25 febbraio è stato pubblicato l’avviso di bando per la selezione dei gestori, scaduto il 25 marzo. Il fondo ha avviato la gestione multicomparto il 1° luglio 2005.

GOMMAPLASTICA

In data 29 novembre 2005 l‘Assemblea Straordinaria di fondogommaplastica ha deliberato le modifiche statutarie per l’avvio della gestione finanziaria multicomparto. I comparti sono così articolati: • Conservativo (100% obbligazioni) • Bilanciato (70%obbligazioni, 30% azioni), analogo all’attuale monocomparto • Dinamico (60% azioni, 40% obbligazioni). Il Consiglio di Amministrazione fisserà con apposita delibera la data di avvio del multicomparto, che si prevede decorrerà dal 30 giugno 2006, e ne definirà le modalità di funzionamento attraverso la redazione di un apposito “Regolamento Operativo”. I comparti di investimento Conservativo e Dinamico sono operativi dal 1° luglio 2006. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente.

LABORFONDS

Il Fondo ha avviato il processo di passaggio al multicomparto. Dal 2007 il fondo prevede l’istituzione di 4 comparti, ma, nessuno avrà la garanzia di risultato. Il Consiglio di Laborfonds ha adottato ed avviato tutte le procedure necessarie per l’attivazione del comparto Garanzia. Dal 1° gennaio 2008 Laborfonds è passato da una gestione "monocomparto" ad una gestione "multicomparto". Il 30 aprile sono state avviate le gestioni dei comparti: Comparto Linea Prudente-Etica e Comparto Linea Dinamica

ASTRI

In conformità alle nuove regole che dal 1° gennaio 2007 disciplinano la previdenza complementare, ASTRI ha dovuto modificare le precedenti disposizioni statutarie - che prevedevano, per un periodo iniziale, una gestione monocomparto delle risorse - al fine di inserire un comparto garantito essenzialmente dedicato a quanti opereranno il conferimento tacito del TFR. Conseguentemente il Fondo realizzerà una gestione multicomparto, articolata in almeno 2 comparti, di cui uno garantito per il conferimento tacito del TFR.

FONCER Dal 1 luglio 2007 sarà attivato il Comparto Garantito per il quale il gestore è in corso di selezione. FILCOOP Dal 31 maggio 2007 sarà attivato il Comparto Garanzia per il quale il gestore è in corso di selezione. MARCO POLO Dal 1 luglio 2007 sarà attivato il Comparto Garantito per il quale il gestore è in corso di selezione.

FOPADIVA

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la costituzione e l’attivazione, ai sensi del disposto dell’art. 6 del D. Lgs. 252/2005 e delle direttive generali emanate dalla COVIP, entro il 1° luglio 2007 del Comparto garanzia. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2008, ha deliberato di procedere alla selezione per la gestione finanziaria del Comparto “Prudenza” e del nuovo Comparto c.d. “dinamico”, che avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia. Le risorse afferenti al Comparto “prudenza” ammontavano al 31/1/2008 a ca. 64 milioni di Euro; non è a priori determinabile l’ammontare delle risorse che afferiranno al Comparto c.d. “dinamico”: -profilo di gestione del Comparto “Prudenza”: 80% obbligazioni/liquidità - 20% azioni; - profilo di gestione del Comparto c.d. “dinamico”: 55% obbligazioni/liquidità - 45% azioni. Agli aggiudicatari sarà affidata la gestione, per un periodo di 4 anni fatto salvo il diritto di recesso, di una quota di ognuno dei 2 comparti. La gestione sarà affidata ad almeno 2 gestori.

PREVICOOPER

Dal 1° ottobre 2006 il CdA ha deliberato il passaggio ad una gestione multicomparto in grado di proporre agli iscritti tre diversi comparti di investimento (denominati SICURO, BILANCIATO, DINAMICO) che sono stati definiti considerando le caratteristiche socio-demografiche degli aderenti, la loro propensione ai rischi e i loro bisogni previdenziali

PEGASO

Il Fondo PEGASO fino al 30.06.2006 ha operato in forma di gestione monocomparto. Il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha deliberato in data 14 dicembre 2006 la selezione dei gestori del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente, le cui caratteristiche prevedono un investimento finalizzato ad ottenere un rendimento comparabile con quello del TFR ed una garanzia minima di restituzione del capitale.

ARCO

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ARCO ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente, le cui caratteristiche prevedono un investimento finalizzato ad ottenere un rendimento comparabile con quello del TFR ed una garanzia minima di restituzione del capitale.

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CAREFIN RESEARCH REPORT 165

(continua)

MEDIAFOND Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente, con garanzia di rendimento e di capitale a scadenza, finalizzata a realizzare a scadenza, con elevata probabilità, un rendimento in linea con quello del Tfr.

ALIFOND

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente. La procedura di selezione deI gestore finanziario è attualmente in corso. In ogni caso, il comparto sarà un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. Tale comparto, pertanto, si caratterizzerà per essere il comparto con la politica di investimento più prudenziale. Il comparto sarà attivato entro e non oltre il 1 luglio 2007.

CONCRETO Il comparto Garantito sarà attivato al termine della selezione dei gestori finanziari che è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Concreto in data 18 dicembre 2006.

FON.TE Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente. Il Fondo ha avviato dal 1° aprile 2008 due ulteriori comparti: -CRESCITA e DINAMICO che si vanno ad affiancare ai comparti già in vigore

PREVIMODA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garantito previsto dalla normativa vigente. I comparti Zaffiro (Linea Bilanciata Prudente) e Rubino (Linea Bilanciata Dinamica) sono attivi dal 1° gennaio 2008. Il comparto Garantito è attivo dal 30 giugno 2007. Il comparto Smeraldo (Linea Bilanciata) è la nuova denominazione del comparto Bilanciato finora esistente.

EUROFER Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garanzia previsto dalla normativa vigente.

FONDAPI Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la costituzione del Comparto Garanzia previsto dalla normativa vigente. Le risorse sono state investite fino alla data del 31.12.2007 nel comparto Prudente Monocomparto.

PRIAMO Dal 30/09/2006 è passato al Mulicomparto. Il Comparto Sicuro raccoglierà i flussi di TFR conferiti tacitamente ai sensi della normativa vigente.

Fonte: nostra elaborazione – Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line

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CAREFIN RESEARCH REPORT 166

Tabella 13 - Fondi Pensione Chiusi con gestione finanziaria operativa: attivo netto destinato alle prestazioni al 31-12-2006 e al 31-12-2007, valore della quota al 31-12-2006, al 31-12-2007 e al 29/02/2008. Contributi raccolti al 31-12-2007 tratti dai bilanci pubblicati nel 2008.

Valore della quota

Nome Fondo

Attivo Netto destinato alle prestazioni al

31-12-06 (mgl di euro)

Attivo Netto destinato alle prestazioni al 31-12-07

(mgl di euro) (31-12-2006) (31-12-2007) (29-02-2008) (30-04-2008) Contributi raccolti

al 31-12-2007

1. Fonchim € 1.507.580 € 1.815.902 Comparto Stabilità: € 15,15 Comparto Crescita: € 17,32 Comparto Moneta: € 13,12

Comparto Stabilità: € 15,62 Comparto Crescita: € 17,79 Comparto Moneta: € 13,30 Comparto Garantito : € ----

Comparto Stabilità: € 15,20 Comparto Crescita: € 16,64 Comparto Moneta: € 13,22

Comparto Garantito: € 10,37

Comparto Stabilità: € 15,31 Comparto Crescita: € 16,85 Comparto Moneta: € 13,20

Comparto Garantito: € 10,47

€ 413.866.443,00

2. Cometa € 2.914.602 € 3.392.711

Comparto Monetario Plus: € 12,502

Comparto Sicurezza: € 12,240 Comparto Reddito : € 12,961 Comparto Crescita : € 13,660

Comparto Monetario Plus: € 12,794

Comparto Sicurezza: € 12,586 Comparto Reddito : € 13,300 Comparto Crescita : € 13,781

Comparto Monetario Plus: € 12,835

Comparto Sicurezza: € 12,726 Comparto Reddito : € 13,196 Comparto Crescita : € 13,295

Comparto Monetario Plus: € 12,873

Comparto Sicurezza: € 12,702 Comparto Reddito : € 13,155 Comparto Crescita : € 13,355

€ 732.091.910,00

3. Fondenergia [1] € 481.536 € 584.347 Comparto Conservativo: € 11,604

Comparto Bilanciato: € 13,533 Comparto Dinamico: € 15,216

Comparto Conservativo: € 12,020Comparto Bilanciato: € 13,799 Comparto Dinamico: € 15,694 Comparto Garantito: € 10,110

Comparto Conservativo: € 12,100Comparto Bilanciato: € 13,441 Comparto Dinamico: € 14,704 Comparto Garantito: € 10,091

Comparto Conservativo: € 12,152

Comparto Bilanciato: € 13,488Comparto Dinamico: € 14,801 Comparto Garantito: € 10,126

€ 142.522.666,00

4. Quadri e Capi Fiat € 162.789 € 189.065

Comparto obbligazionario: € 11,027

Comparto bilanciato obbligazionario: € 11,766

Comparto bilanciato azionario: € 12,065

Comparto garantito: € 11,314 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 12,059 Comparto bilanciato azionario: €

12,147

Comparto garantito: € 11,406 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 11,820 Comparto bilanciato azionario: €

11,580

Comparto garantito: € 11,381 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 11,773 Comparto bilanciato azionario: €

11,368

€ 56.784.051,00

5. Fondo Sanità € 50.374 € 56.000 Comparto Scudo: € 12,732

Comparto Progressione: € 10,967Comparto Espansione: € 8,959

Comparto Scudo: € 12,958 Comparto Progressione: € 10,953

Comparto Espansione: € 8,897

Comparto Scudo: € 13,174 Comparto Progressione: € 10,727

Comparto Espansione: € 8,294

Comparto Scudo: € 13,119 Comparto Progressione: €

10,769 Comparto Espansione: € 8,435

n.d.

6. Cooperlavoro [4] € 109.567 € 153.298

Comparto Sicurezza € 13,162

Comparto Bilanciato € 13,799 Comparto Dinamico € 14,574

Comparto Sicurezza € 13,525

Comparto Bilanciato € 14,109 Comparto Dinamico € 14,981

Comparto Sicurezza € 13,612 Comparto Bilanciato € 14,060 Comparto Dinamico € 14,136

Comparto Sicurezza € 13,663 Comparto Bilanciato € 13,993 Comparto Dinamico € 14,299

€ 50.269.105,00

7. Solidarietà Veneto € 102.423 € 151.664 Comparto Prudente: € 11,072 Comparto Reddito: € 12,067

Comparto Dinamico: € 11,723

Comparto Prudente: € 11,382 Comparto Reddito: € 12,576

Comparto Dinamico: € 11,781 Comparto Garantito TFR: €

10,346

Comparto Prudente: € 11,517 Comparto Reddito: € 12,437

Comparto Dinamico: € 11,297 Comparto Garantito TFR: €

10,443

Comparto Prudente: € 11,475 Comparto Reddito: € 12,463

Comparto Dinamico: € 11,299 Comparto Garantito TFR: €

10,493

€ 58.460.984,00

8. Laborfonds € 453.726 € 560.815 Linea Bilanciata: € 12,921

Linea Garantita: € ------ Linea Prudente-Etica: € ------

Linea Bilanciata: € 12,942 Linea Dinamica: € ------

Linea Garantita: € 10,062 Linea Prudente-Etica: € ------

Linea Bilanciata: € 12,678 Linea Dinamica: € ------

Linea Garantita: € 10,051 Linea Prudente-Etica: € 10,000

Linea Bilanciata: € 12,647 Linea Dinamica: € 10,000

€ 120.841.852,00

9. Previambiente € 159.223 € 195.856 Comparto Bilanciato: € 13, 830 Comparto Bilanciato: € 13, 944 Comparto Garantito: € 10,602

Comparto Bilanciato: € 13, 699 Comparto Garantito: € 10,679

Comparto Bilanciato: € 13,719Comparto Garantito: € 10,724 n.d.

10. Pegaso € 177.146 € 216.760 Comparto Conservativo: € 13,530Comparto Bilanciato: € 13,778

Comparto Conservativo: € 13,968Comparto Bilanciato: € 14,027

Comparto Conservativo: € 14,016Comparto Bilanciato: € 13,728

Comparto Conservativo: € 14,031 € 44.037.295,14

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CAREFIN RESEARCH REPORT 167

Comparto Dinamico: € 14,065 Comparto Dinamico: € 14,220 Comparto Garantito: € 10,178

Comparto Dinamico: € 13,518 Comparto Garantito: € 10,389

Comparto Bilanciato: € 13,751 Comparto Dinamico: € 13,524Comparto Garantito: € 10,298

11. Fopen € 535.097 € 621.536

Comparto monetario: € 11,017 Comparto obbligazionario: €

10,268 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 12,215 Comparto bilanciato: € 13,594

Comparto prevalentemente azionario: € 14,896

Comparto monetario “classe garanzia”: € 10,183

Comparto monetario: € 11,222 Comparto obbligazionario: €

10,338 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 12,287 Comparto bilanciato: € 13,925

Comparto prevalentemente azionario: € 15,215

Comparto monetario “classe garanzia”: € 10,288

Comparto monetario: € 11,207 Comparto obbligazionario: €

10,440 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 12,113 Comparto bilanciato: € 13,231

Comparto prevalentemente azionario: € 14,057

Comparto monetario “classe garanzia”: € 10,331

Comparto monetario: € 11,282 Comparto obbligazionario: €

10,305 Comparto bilanciato

obbligazionario: € 12,129 Comparto bilanciato: € 13,367

Comparto prevalentemente azionario: € 14,291

€ 159.144.471,00

12. Previcooper [3] € 94.602 € 133.122 Comparto Sicuro: € 13,611

Comparto Bilanciato: € 13,628 Comparto Dinamico: € 13,652

Comparto Sicuro: € 13,952 Comparto Bilanciato: € 13,812 Comparto Dinamico: € 13,896

Comparto Sicuro: € 14,155 Comparto Bilanciato: € 13,678 Comparto Dinamico: € 13,206

Comparto Sicuro: € 14,127 Comparto Bilanciato: € 13,497Comparto Dinamico: € 13,025

€ 42.288.023,00

13. Fundum [2] € 2.490 € 3.000 € 12,172 € 12,512 € 12,629 € 12,602 n.d.

14. Foncer € 78.644 € 101.306 Comparto bilanciato : € 13,496 Comparto bilanciato : € 13,653 Comparto garantito : € ----

Comparto bilanciato: € 13,409 Comparto garantito: € 10,418

Comparto bilanciato: € 13,434 Comparto garantito: € 10,346 € 27.976.569,00

15. Arco € 91.458 € 127.184 Comparto Bilanciato Prudente: € 13,925

Comparto Bilanciato Prudente: € 14,204

Comparto Garantito: € 10,258 Comparto Bilanciato Dinamico: €

9,988

Comparto Bilanciato Prudente: € 13,779

Comparto Garantito: € 10,321 Comparto Bilanciato Dinamico: €

9,516

Comparto Bilanciato Prudente: € 13,779

Comparto Garantito: € 10,306 Comparto Bilanciato Dinamico:

€ 9,584

€ 38.563.672,00

16. Mediafond € 13.895 € 18.156 Comparto Bilanciato: € 12,657 Comparto Bilanciato: € 13,033 Comparto Garantito: € 10,085

Comparto Bilanciato: € 13,065 Comparto Garantito: € 10,251

Comparto Bilanciato: € 12,998Comparto Garantito: € 10,196 € 4.092.084,00

17. Alifond € 280.877 € 357.310 Comparto Bilanciato: € 12,613 Comparto Bilanciato: € 12,945 Comparto Garantito: € 10,255

Comparto Bilanciato: € 12,494 Comparto Garantito: € 10,416

Comparto Bilanciato: € 12,570Comparto Garantito: € 10,397 € 87.259.071,00

18. Concreto € 33.570 € 41.845 Comparto Bilanciato: € 12,893 Comparto Bilanciato : € 13,011 Comparto Garantito : € 13,192

Comparto Bilanciato : € 12,853 Comparto Garantito : € 13,188

Comparto Bilanciato : € 12,843Comparto Garantito : € 13,239 € 9.111.482,00

19. Fonte € 171.941 € 284.283 Comparto Bilanciato: € 12,743 Comparto Bilanciato: € 13,023 Comparto Garantito: € 10,314

Comparto Bilanciato: € 12,893 Comparto Garantito: € 10,505

Comparto Bilanciato: € 12,852Comparto Garantito: € 10,426 Comparto Crescita: € 10,000

Comparto Dinamico: € 10,000

€ 117.011.000,00

20. Famiglia € 3.053 € 4.000 € 12,216 n.d. n.d. n.d. n.d.

21. Telemaco € 442.029 € 511.881

Comparto conservativo – blue: € 12,814

Comparto prudente – green: € 13,167

Comparto bilanciato – yellow: € 13,652

Comparto crescita – orange: € 14,119

Comparto conservativo – blue: € 12,898

Comparto prudente – green: € 13,194

Comparto bilanciato – yellow: € 13,742

Comparto crescita – orange: € 14,162

Comparto garantito – white: € 10,128

Comparto conservativo – blue: € 13,012

Comparto prudente – green: € 13,155

Comparto bilanciato – yellow: € 13,338

Comparto crescita – orange: € 13,466

Comparto garantito – white: € 10,214

Comparto conservativo – blue: € 12,918

Comparto prudente – green: € 13,056

Comparto bilanciato – yellow: € 13,261

Comparto crescita – orange: € 13,408

Comparto garantito – white: € 10,215

€ 91.251.665,95

22. Gommaplastica € 149.121 € 219.008 Comparto conservativo: € 12,315

Comparto bilanciato: € 12,700 Comparto dinamico: € 13,095

Comparto conservativo con garanzia: € 12,473

Comparto bilanciato: € 12,874 Comparto dinamico: € 13,139

Comparto conservativo con garanzia: € 12,482

Comparto bilanciato: € 12,616 Comparto dinamico: € 12,381

Comparto conservativo con garanzia: € 12,524

Comparto bilanciato: € 12,592 Comparto dinamico: € 12,397

€ 82.454.780,00

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CAREFIN RESEARCH REPORT 168

23. Previmoda [4] € 158.099 € 210.602 Comparto bilanciato: € 12,992 Linea bilanciata: € 13,247 Linea Garantita: € 10,044

Linea bilanciata: € 12,999 Linea Garantita: € 10,244

Linea Bilanciata Prudente: € ---- Linea Bilanciata Dinamica: € ----

Linea bilanciata: € 12,982 Linea Garantita: € 10,184

Linea Bilanciata Prudente: € 10,001

Linea Bilanciata Dinamica: € 10,001

€ 61.012.647,00

24. Eurofer [5] € 211.566 € 265.859 € 11,582 Comparto bilanciato: € 11,782 Comparto garantitoo: € 10,063

Comparto bilanciato: € 11,699 Comparto garantitoo: € 10,182

Comparto bilanciato: € 11,669 Comparto garantito: € 10,165 € 55.021.098,00

25. Previvolo € 178.701 € 212.000

Linea obbligazionaria a breve: € 12,192

Linea prevalentemente obbligazionaria: € 12,906

Linea bilanciata o mista: € 13,754Linea prevalentemente azionaria: €

15,185

Linea obbligazionaria a breve: € 12,590

Linea prevalentemente obbligazionaria: € 13,396

Linea bilanciata o mista: € 13,835Linea prevalentemente azionaria:

€ 15,292 Linea Garantito: € 10,265

Linea obbligazionaria a breve: € 12,730

Linea prevalentemente obbligazionaria: € 13,256

Linea bilanciata o mista: € 13,433Linea prevalentemente azionaria:

€ 14,194 Linea Garantito: € 10,325

Linea obbligazionaria a breve: € n.d.

Linea prevalentemente obbligazionaria: € n.d.

Linea bilanciata o mista: € n.d.Linea prevalentemente

azionaria: € n.d. Linea Garantito: € n.d.

n.d.

26. Fondapi € 125.019 € 166.607 Comparto prudente: € 11,456 Comparto prudente: € 11,739 Comparto garantito: € 10,053

Comparto crescita: € -----

Comparto prudente: € 11,612 Comparto garantito: € 10,091 Comparto crescita: € 11,388

Comparto prudente: € 11,628 Comparto garantito: € 10,035 Comparto crescita: € 11,551

€ 48.207.237,00

27. Priamo € 171.008 € 252.717 € 11,888 Comparto bilanciato: € 12,210 Comparto garantito: € 10,223

Comparto bilanciato: € 11,934 Comparto garantito: € 10,449

Comparto bilanciato: € 12,000 Comparto garantito: € 10,361 € 89.084.226,00

28. Prevaer € 48.112 € 66.349 Linea Crescita: € 12,953

Linea Garantita: € 10,204 Linea Prudente: € 10,000 Linea Crescita: € 13,071

Linea Dinamica: € 10,000

Linea Garantita: € 10,278 Linea Prudente: € 10,149 Linea Crescita: € 12,878 Linea Dinamica: € 9,766

Linea Garantita: € 10,288 Linea Prudente: € 10,084 Linea Crescita: € 12,841 Linea Dinamica: € 9,806

€ 20.414.226,00

29. Byblos € 129.195 € 176.824 Comparto bilanciato: € 12,011 Comparto bilanciato: € 12,234 Comparto garantito: € 10,330

Comparto bilanciato: € 12,008 Comparto garantito: € 10,450

Comparto bilanciato: € 12,015 Comparto garantito: € 10,420 € 51.652.852,00

30. Fopadiva € 2.710 € 65.124 € 10,804 € 11,046 n.d. € 10,956 € 63.361.961,00

31. Filcoop € 7.939 € 13.419 € 10,94 Comparto bilanciato: € 11,311 Comparto garantito: € 10,212

Comparto bilanciato: € 11,098 Comparto garantito: € 10,297

Comparto bilanciato: € 11,117 Comparto garantito: € 10,306 n.d.

32. Fondav [6] € 57.400 € 74.947

Comparto Liquidità: € 11,122 Comparto Protezione: € 11,148 Comparto Equilibrio: € 11,158 Comparto Crescita: € 11,220

Comparto Liquidità: € 11,473 Comparto Protezione: € 11,322 Comparto Equilibrio: € 11,111 Comparto Crescita: € 10,876 Comparto Garantito: € 12,294

Comparto Liquidità: € 11,634 Comparto Protezione: € 11,236 Comparto Equilibrio: € 10,777 Comparto Crescita: € 10,296

Comparto Garantito: € 12,460

Comparto Liquidità: € 11,640 Comparto Protezione: € 11,272 Comparto Equilibrio: € 10,857 Comparto Crescita: € 10,414

Comparto Garantito: € 12,522

€ 20.345.768,00

33. Prevedi € 39.271 € 77.087 Comparto bilanciato: € 11,200 Comparto bilanciato: € 11,757 Comparto sicurezza: € 11,591

Comparto bilanciato: € 11,537 Comparto sicurezza: € 11,825

Comparto bilanciato: € 11,495 Comparto sicurezza: € 11,755 € 37.083.109,00

34. Fondoposte € 91.000 € 165.668 € 10,759 Comparto garantito: € 11,215 Comparto bilanciato: € 11,088

Comparto garantito: € 11,376 Comparto bilanciato: € 11,051

Comparto garantito: € 11,301 Comparto bilanciato: € 11,024 € 72.509.571,00

35. Artifond ----- € 2.419 ------ Comparto Garantito: € 10,710 Comparto Bilanciato: € 10,700

Comparto Garantito: € 10,943 Comparto Bilanciato: € 10,489

Comparto Garantito: € 10,896 Comparto Bilanciato: € 10,541 n.d.

36. Marco Polo [7] € 2.105 € 5.000 Comparto bilanciato: € 10,912 Comparto bilanciato: € 11,243 Comparto garantito: € 11,021

Comparto bilanciato: € 11,105 Comparto garantito: € 11,237

Comparto bilanciato: € 11,130 Comparto garantito: € 11,164 n.d.

37. Astri € 7.209 € 23.403 € 10,619 € 11,037 Comparto bilanciato: € 10,870 Comparto garantito: € 11,121

Comparto bilanciato: € 10,720 Comparto garantito: € 11,142 n.d.

38. Prev.i.log [8] ----- € 4.024 ------ Comparto bilanciato: € 10,144 Comparto garantito: € 10,196

Comparto bilanciato: € 9,932 Comparto garantito: € 10,448

Comparto bilanciato: € 9,807 Comparto garantito: € 10,400 € 3.970.378,00

Totale: 38 fondi € 9.245.077,00 € 11.521.098,00

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CAREFIN RESEARCH REPORT 169

Fonte: nostra rielaborazione su dati Covip al 31 dicembre 2007 – bollettino statistico febbraio 2008 Informazioni tratte da documenti ufficiali disponibili on-line, (dati aggiornati al 01/06/2008) [1] Il valore delle quote dei quattro comparti erano pari al 17/03/2008 a: per il Comparto Conservativo: € 12,111; per il Comparto Bilanciato: € 13,111; per il Comparto Dinamico: € 14,111 e per il Comparto Garantito: € 10,056. [2] Il valore della quota al 31/03/2008 era: € 12,583. [3] Il valore delle quote è al 31/03/2008. [4] Il valore della quota è al 31/01/2008. I comparti Zaffiro (Linea Bilanciata Prudente) e Rubino (Linea Bilanciata Dinamica) sono attivi dal 1° gennaio 2008. Il comparto Garantito è attivo dal 30 giugno 2007. Il comparto Smeraldo (Linea Bilanciata) è la nuova denominazione del comparto Bilanciato finora esistente. [5] Il valore delle quote è al 31/01/2008. [6] Il valore delle quote dei cinque comparti erano pari al 31/03/2008 a: per il Comparto Liquidità: € 11,635; per il Comparto Protezione: € 11,150; per il Comparto Equilibrio: € 10,606; per il Comparto Crescita: € 10,041; per il Comparto Garantito: € 12,477. [7] Il valore delle quote dei due comparti erano pari al 31/03/2008 a: per il Comparto bilanciato: € 11,033; per il Comparto garantito: € 11,190 [8] Il valore delle quote dei due comparti erano pari al 31/03/2008 a: per il Comparto bilanciato: € 9,807; per il Comparto garantito: € 10

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CAREFIN RESEARCH REPORT 170

Tabella 14 - Polizze individuali pensionistiche. Struttura del mercato (flussi annui e semestrali per polizze emesse e premi incassati; consistenze di fine periodo per riserve destinate alle prestazioni;

importi in milioni di euro)

Polizze emesse Premi incassati Riserve D.P. (1)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale 2001-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale 2001-2006

fine 2006

Polizze PIP (*) prodotti tradizionali

98.489 60.222 67.041 75.994 91.076 84.209 477.031 144 218 259 368 453 558 2.000 1.803

prodotti unit linked

120.776 110.087 98.076 54.207 46.674 53.016 482.836 212 375 487 562 631 685 2.952 2.743

TOTALE 219.265 170.309 165.117 130.201 137.750 137.225 959.867 356 593 746 930 1.084 1.243 4.952 4.546 Quote di mercato (%) delle prime 2 società (2) 64,0 49,6 n.d. n.d. n.d. n.d. Quote di mercato delle prime 5 società (2) 78,8 67,4 62,4 59,1 63,1 64,6 Canali distributivi Agenzie (3)

140.387 82.176 75.602 73.738 69.649 63.751 505.303 193 280 338 450 521 589 2.371

Promotori finanziari

51.909 50.659 60.540 30.123 29.208 36.262 258.701 129 213 287 335 385 452 1.801

Sportelli bancari

26.969 37.474 28.975 26.340 38.893 37.212 195.863 34 100 121 145 178 202 780

Fonte: nostra rielaborazione su dati Covip – Relazione annuale 2006 (1) Riserve destinate alle prestazioni: si tratta delle riserve matematiche per i prodotti tradizionali e del valore complessivo delle quote in essere per i prodotti unit linked. (2) Per ammontare dei premi PIP incassati. (3) Agenzie con mandato, in economia e gerenze; comprende anche i brokers e forme di vendita diretta.