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R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore Nel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Studi di settore”, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativo all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti. Per le disposizioni in merito alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e dei parametri. Nel predetto rigo RF1, colonna 2 e colonna 3, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come mo- dificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono com- pilare l’apposita casella indicando i seguenti codici: 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;. 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusiva- mente dai soggetti interessati dall’esclusione dagli studi di settore); 4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, su- periore a 5.164.569 euro; 5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria; 6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; 7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività; 8 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fatti- specie valida solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito di appli- cazione dei parametri); 9 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”; 10 – incaricati alle vendite a domicilio; 4.1 Generalità 19

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Page 1: R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESAjws.agenziaentrate.it/.../2011/U6011/localAppRoot/help/Quadro_RF.pdf · Il comma 13-quater stabilisce che la disposizione di cui sopra si applica

Il comma 13-quater stabilisce che la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal periododi imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto(31 luglio 2010) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’art. 52, comma 1-bis, proroga, al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigoredel decreto legge (31 maggio 2010), in deroga alla disciplina generale, per la valutazionedei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli di cui all’articolo 110 delTuir, l’articolo 15, comma 13, del decreto legge n. 185 del 2008. E’ disposta, quindi, lapossibilità di attribuire ai titoli un valore diverso da quello di mercato purché corrispondente alvalore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale.

L’art. 1, comma 48, ha previsto che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese soste-nute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del citato comma è ripartita in dieciquote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1,comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’art. 29, com-ma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

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Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settoreNel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dallatabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 consultabile sulsito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione“Studi di settore”, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16novembre 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativoall’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.

Per le disposizioni in merito alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore edei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinviaalle istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione deglistudi e dei parametri.

Nel predetto rigo RF1, colonna 2 e colonna 3, i soggetti nei confronti dei quali operano causedi esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come mo-dificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all’art. 62-bis delD.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono com-pilare l’apposita casella indicando i seguenti codici:

1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;.2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla

lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusiva-mente dai soggetti interessati dall’esclusione dagli studi di settore);

4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui allalettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, su-periore a 5.164.569 euro;

5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazioneordinaria;

6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazionecoatta amministrativa o fallimentare;

7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;8 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente

dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fatti-specie valida solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito di appli-cazione dei parametri);

9 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;10 – incaricati alle vendite a domicilio;

3.7Legge 13 dicembre2010, n. 220,recante “Disposizioniper la formazionedel bilancio annualee pluriennale delloStato” (legge distabilità 2011)

4.1Generalità

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11 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro deglielementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai finidell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;

12 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le dueattività siano soggette a due differenti studi di settore.

ATTENZIONEIl modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settoredeve essere compilato anche:

1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cuialle lettere c), d) ed e) del TUIR, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR,di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;

2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelleipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgi-mento dell’attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1, la compilazione dell’allegato è necessaria al fine di rac-cogliere le informazioni utili ai fini dell’elaborazione degli studi di settore applicabili anche aicontribuenti medesimi, in vista dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 10, com-ma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’articolo 1, comma 16, del-la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007).Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l’articolo 1, comma 19 della medesima legge296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l’esclusione dall’applicazione degli studi disettore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazionedegli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idoneia rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irrego-lare.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro “Tipo

di dichiarazione”;• compilare ed allegare gli appositi modelli.

Cause di inapplicabilità degli studi di settoreI soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devonobarrare l’apposita casella di colonna 4 del rigo RF1.Nel rigo RF2, va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della congruitàdegli studi di settore (ricavi da congruità) annotati nelle scritture contabili (per la determinazionesi rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).

Adozione dei principi contabili internazionaliIn sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell’art.13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criteriodi valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delleopere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, dell’abrogatocomma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuaread adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di appositeopzioni.

Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ildecreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 ha stabilito ledisposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, delpredetto art. 1.In particolare i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente alperiodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le qualinon trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell’art. 83del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispettoai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionalia partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modificheintrodotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, al regime

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impositivo ai fini dell’IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali epatrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali principicontabili. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanzedel 30 luglio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente glieffetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazionipregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmenteai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporalirisultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principicontabili internazionali.

Nel rigo RF3, la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizioadottano, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2005, i principi contabili internazionali. La casella 2va barrata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del citato decreto, si avvalgonodella facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenzedi cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggettiche hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di primaapplicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dallacostituzione. La casella 3 va barrata dai soggetti che, ai sensi del medesimo art. 13, comma4, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture eservizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione deiprincipi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le opzioni di cuialle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili. Ai sensi dell’art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO,anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previsteper l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;b) -raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usivari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali IAS/IFRS ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente allavalutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo28 febbraio 2005, n. 38.Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fareriferimento ai dati esposti nel quadro RV; se il valore civile della variazione delle rimanenze èmaggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nelrigo RF54; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF14.

Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal contoeconomico, da indicare nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzioneconseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.Nel rigo RF6, vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori)minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art.109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art. 1,comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in colonna 4, vaindicato l’importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa),corrispondente a quello indicato nel rigo EC20, colonna 2, e nelle colonne 1, 2 e 3, la partedi tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importodel rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2) e agliaccantonamenti (importo del rigo EC19, colonna 2).

Variazioni in aumentoCon riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periododi imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo noninferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelledi cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un annoper le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodod’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.Il medesimo trattamento si applica ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienzeattive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 86 del TUIR, conseguiteper un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato incolonna 1.

4.2Determinazionedel reddito

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La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazionerelativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienzeattive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienzeattive” contenuto nel presente quadro. In particolare, nella colonna 1 del rigo RF66 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenzee nella colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RF67 vaindicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze,in colonna 1, e per le sopravvenienze in colonna 2.In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34,colonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienzeattive da rateizzare, indicate nel rigo RF66 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed unavariazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare della quotacostante evidenziata nel rigo RF67 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta delperiodo massimo di rateazione, l’importo da indicare corrisponde ad un quinto dell’ammontaredelle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF34. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al redditodell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto dirateazione in precedenti periodi d’imposta.Ai sensi dei commi 126 e 130 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamenteall’ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) –vedere in Appendice la voce “SIIQ e SIINQ”- l’importo complessivo delle plusvalenze, al nettodi eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel redditod’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quotecostanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quellaesente.A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicataanche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze,degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predettesocietà alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta dellasocietà, non assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES, e nel rigo RF32, colonna 2, conevidenza anche in colonna 1, anche l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valorenormale, al netto di eventuali minusvalenze.Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, leplusvalenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzionedel reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello diesercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso, lestesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri didiretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello diesercizio dell’opzione.Con riferimento al rigo RF8, si ricorda che, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, iproventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributidi cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, e quelli per l’acquisto di beniammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formareil reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quotecostanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazionerelativa al periodo d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle“Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel presente quadro.L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RF68 del predettoprospetto, va indicato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RF69del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al redditodell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazionenei precedenti periodi d’imposta (vedere in Appendice la voce “Contributi o liberalità”).

Nel rigo RF9 va indicato l’ammontare corrispondente alle maggiori componenti negative direddito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione pereffetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR poste inessere dalla società risultante dall’aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell’art. 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei primi quattroperiodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione ovvero per effetto della cessione dei beniiscritti o rivalutati ai sensi delle predette disposizioni.

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Il rigo RF10 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazionedel reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato daisoggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In talcaso nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RT14 del quadro RT. L’eventuale perditava esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzioneper la “tonnage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi afferenti leattività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF32, indicandoil codice 99 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti detteattività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costiriferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RT17, colonna 3.Inoltre, nel rigo RF54, indicando il codice 99 nell’apposito campo, va riportato l’ammontaredei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente. Analoga modalità dicompilazione va utilizzata dai soggetti che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006:– le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano

il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nelrigo RF10 il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR. I costi ed i ricavi dell’attivitàvanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF32 e RF54;

– le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitanoesclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano ilregime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nelrigo RF10 il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività. I costi ed i ricavidell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF32 e RF54.

Per le plusvalenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR e le minusvalenze di cui all’art. 101,comma 1, del TUIR relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di impresa cheadottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 sirinvia al decreto 27 settembre 2007, n. 213. I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l’eserciziodell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territoriodello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell’art.70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi,dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32,pur se nei limiti ivi stabiliti.In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore alreddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canonedi locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Si precisa che - ai sensidell’art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 -, per i proprietari degli immobili locati ai conduttoriindividuati nell’art. 1, comma 1, della citata legge, il relativo reddito dei fabbricati di cui all’art.90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di sospensionelegale dell’esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi. Si ricorda che l’art. 5, comma 7 bis, del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, ha previsto la proroga fino al 31dicembre 2010 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, aventi ad oggettola sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la voce “Decreto legge 30 dicembre 2009, n.194” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad uncanone “convenzionale”, sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazionidei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell’unità immobiliare, determinato ai sensidell’art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell’art. 8della legge n. 431 del 1998 (vedere in Appendice la voce “Comuni ad alta densità abitativa”).Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un prospettodal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il comune diubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denunciadell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.Si precisa che la medesima riduzione del 30 per cento si applica all’immobile sito in Abruzzonei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile e concesso in locazione in favore dei nuclei familiarile cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.

Pertanto, nei righi RF12 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzatie nel rigo RF11 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme

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sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliaria disposizione.Per effetto dell’art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini delladeterminazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 percento e i redditi dominicali sono rivalutati dell’80 per cento.Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i qualii terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli aigiovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobiliad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento dellaconclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità delconduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddettoprocedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso vaassoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel rigo RF13, colonna 3, l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,comprensivo dell’importo di colonna 1, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguentidisposizioni:

“Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”,da evidenziare in colonna 1.(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)(Vedere in Appendice la voce “Parametri presuntivi di ricavi e compensi”).

“Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”,da evidenziare in colonna 1.(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146)

In colonna 2, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, comma2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311(legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per ilversamento a saldo dell’imposta sul reddito.(Vedere in Appendice la voce “Studi di settore”).Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’appositasezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.

Nel rigo RF14, deve essere indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali checoncorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora nonimputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in baseagli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporree conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gliestremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista,degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base aiprincipi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, letterec), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche aifini fiscali.

Nel rigo RF15, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al contoeconomico dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro ladata di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR,si renderanno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni alrigo RF40).

Nel rigo RF16, nella colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili aisensi dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passiviva compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF.In colonna 2, del medesimo rigo RF16, va indicato l’importo della precedente colonna 1 edegli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quantonon ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionariindeducibili, ai sensi dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovutidai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11,del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato

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l’ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5 dell’art.96 del TUIR, primo periodo.

Nel rigo RF17, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non èstato effettuato il pagamento. Ai fini della deduzione del 10 per cento dell’Irap versata, ai sensidell’art. 6 del D.L. 185 del 2008, nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare dell’Iraprisultante a conto economico. Nel rigo RF54, utilizzando il codice 12, va indicato il 10 percento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolodi saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa. Siprecisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimoperiodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fronte diversamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di impostedovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedala Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2009).

Nel rigo RF18, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate alconto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se diimporto non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37,lett. m), n), o).In colonna 2, oltre l’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opereo servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione,istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importodeducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate lespese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati perprestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibileai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate,la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese perprestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo RF19, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componentinegativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabilitidall’art. 164 del TUIR.

Nel rigo RF20, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni imputateal conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelleriferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché delle minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIRe/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazionedelle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalladestinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell’art.101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedonoi requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi,ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo ai sensi dell’art. 109,commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art.85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applicail comma 3 dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similarialle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazionifinanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si consideranoimmobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione(comma 3-bis dell’art. 85 del Tuir).La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenutenell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR.Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater delmedesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.In colonna 2 vanno altresì indicate, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligodi comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentirel’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bisdel D.P.R. n. 600 del 1973:

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– le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituisconoimmobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall’art. 87, comma1, realizzate, anche a seguito di più atti di realizzo (vedere in Appendice la voce“Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni”); si precisa che l’art. 1, comma62, della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che, ai soggetti che predispongono il bilancioin base agli principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio 2008, non si applicatale obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre2002, n. 209;

– le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivantida operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione dicui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (vederein Appendice la voce “Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni”). Si precisache termini e modalità della comunicazione sono contenute nel Provvedimento del direttoredell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007.

Nel rigo RF21, va indicato:– l’ammontare delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di

partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1;– le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti

finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione inpartecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ovesussistano i requisiti di esenzione;

– la differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beniricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi direcesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanzaovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione,avente i requisiti di esenzione.

Nel rigo RF22, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali eimmateriali imputate al conto economico eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102,102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata conplusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati peril trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente indeduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.Si ricorda che per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabiliinternazionali, le quote di ammortamento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresasono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescinderedall’imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR).Ai sensi dei commi 218 e 219, dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del TUIR per i beni mobiliregistrati, con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, lacui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi inlocazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico(GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitatal’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un’impresa che lidestini all’esercizio della propria attività abituale. Si precisa che le quote di ammortamentosono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costoin ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misuracomunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio alcostruttore.

ATTENZIONESi ricorda che l’efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissioneeuropea e può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alladata della decisione di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiuti ritenutiillegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.

Inoltre nel rigo RF22, colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei benigratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l’importodeducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degliammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

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Nel rigo RF23, vanno evidenziate le variazioni in aumento, di cui agli artt. 118 e 123 delTUIR, connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. delTUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:• alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l’importo corrispondente

alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sulvalore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti nei precedentiperiodi d’imposta in regime di neutralità di cui all’abrogato art. 123 del TUIR (colonna 1); nelcaso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54;

• alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscaledei beni acquisiti nell’abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori ditale regime (colonna 2);

• alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell’eserciziodell’opzione per il consolidato ai sensi dell’art. 118, comma 4, del TUIR (colonna 3); per lesomme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell’opzione occorreoperare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF54. Si precisache in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del trienniodi cui all’art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell’art. 13 del DM 9 giugno 2004, lasocietà o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione delproprio reddito secondo quanto previsto dall’art. 124, comma 1, del TUIR. In tale ipotesi,nel rigo RF23, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre lavariazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54. Negli stessi righi vanno indicate lesomme percepite o versate di cui all’art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel rigo RF24, va indicato l’ammontare:– in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti

e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 del TUIR; tale importo vaindicato anche in colonna 3;

– in colonna 2, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, di cui all’art. 108,comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va indicatoanche in colonna 3.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compresoil 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti ebevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’impostaanteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dalreddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l’importo dellesuddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS101 (vederein Appendice la voce “Spese di rappresentanza”).Nella colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese dicompetenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese noncapitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costantinell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell’art. 108, comma3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vannoindicate nel rigo RF43.

Nel rigo RF25, va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione,ammodernamento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell’art.102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibileper quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresseimputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF54,indicando il codice 6 nell’apposito campo.

Nel rigo RF26, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza eprevidenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105del TUIR. In colonna 2, va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degliaccantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibileai sensi dell’art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazionele svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti inbilancio ovvero nel limite dello 0,50 per cento per i crediti erogati a partire dal 1° luglio 2009eccedenti la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti; si precisa che peri soggetti IAS, il predetto limite non si applica alle differenze emergenti dalla prima iscrizionedei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono,tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. Incolonna 3, va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non

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deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importievidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RF27, va indicato:– in colonna 1, l’importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione

dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, che eccede quellodeducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUIR. Si ricorda chela variazione della riserva sinistri è deducibile nell’esercizio in misura pari al 30 per centodella componente di lungo periodo (pari al 75 per cento della medesima riserva sinistri);l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto periodi d’imposta successivi;

– in colonna 2, oltre all’ammontare di colonna 1, l’importo della variazione delle riserve tecnicheobbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell’art. 111,comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare il redditodell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altriproventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti iricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendidi cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’artico lo 87. In ogni caso, talerapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel rigo RF28, va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al contoeconomico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale,per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, commi 5, del TUIR. Con specifico riferimento alsecondo periodo di tale comma, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibiliindistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quantoesclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nelladeterminazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontaredei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorronoin quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione didetto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.

Nel rigo RF29, vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dallavalutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondoil cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto dacontratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusuradell’esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quellofiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicata,all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valorecivile e quello fiscale.

Nel rigo RF30, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzatein Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsiai sensi dell’art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionistidomiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista (vedere in Appendice,la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territoriextra-comunitari con regime fiscale privilegiato”).

Nel rigo RF31 va indicato:– in colonna 3, l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a

patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Tuir, in applicazione dei principicontabili internazionali (ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del1° aprile 2009 n. 48);

– in colonna 1, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio divalutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3;

– in colonna 2, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio divalutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch’essi già ricompresi incolonna 3.

Nel rigo RF32, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamenteelencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamenteprecedente quello che accoglie l’importo.In particolare, vanno indicati con il:– codice 1, la quota deducibile pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli

esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;

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Page 11: R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESAjws.agenziaentrate.it/.../2011/U6011/localAppRoot/help/Quadro_RF.pdf · Il comma 13-quater stabilisce che la disposizione di cui sopra si applica

– codice 2, l’ammontare dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione dei commi 3 e 3 bisdell’art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102, (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normaledei beni oggetto dell’agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenzadella variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento;per effetto della revoca dell’agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di impostain cui si verifica uno degli eventi previsti nel comma 3, è aumentato avuto riguardo alcorrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, assegnati ai soci o destinatia finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivoall’acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabileorganizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (cfr. Circolare n. 44/Edel 27 ottobre 2009 dell’Agenzia delle entrate);

– codice 3, l’ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuatefuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente ilimiti stabiliti nell’art. 95, comma 3, del TUIR (vedere in Appendice la voce “Spese pertrasferte”);

– codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e dellespese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);

– codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalitàestranee all’esercizio dell’impresa (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione noncostituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”);

– codice 6, l’ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico dellepartecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico– residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;

– codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;– codice 8, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 costituite da imprenditori agricoli che esercitanoesclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano,rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;

– codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzoperiodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensidell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;

– codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi delcomma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quartoperiodo d’imposta successivo a quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;

– codice 12, l’ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondole disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ di cui al prospetto del presentequadro RF, rigo RF105 (vedere in appendice la voce “SIIQ e SIINQ”);

– codice 13 le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degliartt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano stateimputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto intal caso della differenza;

– codice 14 la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione inpartecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensidell’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;

– codice 15 la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestatie il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normaledei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7 e all’art. 160,comma 2, del TUIR;

– codice 16 l’ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle societàfarmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002,l’intero ammontare degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, ancheindirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo,la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;

– codice 17 l’intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attivitàqualificabili come reato;

– codice 19 l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo, entro la fine del quintoperiodo d’imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, deibeni oggetto di rivalutazione ai sensi dei commi 16 e seguenti dell’art. 15 del D.L. n. 185del 2008;

– codice 20 per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno applicato l’art. 92-bis del TUIR, le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del medesimo testo

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unico, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva di cui all’art.81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008;

– codice 21 per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno applicato l’art. 92-bis del TUIR, se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine delperiodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR, il maggior valoredelle quantità vendute assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 81, comma 21, delD.L. n. 112 del 2008;

– codice 22 il 50 per cento delle svalutazioni determinate dal conferitario in base all’articolo92, comma 5,del TUIR nel caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o partedelle rimanenze di cui all’articolo 92-bis del medesimo testo unico (art. 81, comma 23, ultimoperiodo del D.L. n. 112 del 2008);

– codice 23 la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimentiambientali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei dueperiodi d’imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito,qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta;

– codice 24, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azionidetenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassatinel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;

– codice 25 l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali aisensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al contoeconomico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare,ai sensi del successivo comma 6, derivante dall’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondidi accantonamento considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni degliartt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l’indeducibilità deglioneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativasopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, la suddetta irrilevanzapuò riguardare anche l’ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelliespressamente menzionati nel citato art. 13, comma 6;

– codice 26 l’ammontare rideterminato dell’agevolazione spettante sul relativo bene acquistatoai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora la certezza del diritto a percepirei contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuatol’investimento agevolabile;

– codice 29 l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metallipreziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata, nel precedente periodod’imposta, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’art. 14 del decreto legge n. 78 del2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d’imposta successivi;

– codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.Nella colonna 37 va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16 e 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Variazioni in diminuzione

Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonchédelle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE –Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato e ai sensi dell’art.5 del TUIR.

Nel rigo RF38, va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al contoeconomico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza dicui all’art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente aiperiodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti sianogli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempretra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Nel rigo RF40, vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendentie agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibiliindipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrispostiagli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al contoeconomico in un esercizio precedente.

Nel rigo RF41, colonna 2, va indicata:– la quota costante imputabile al reddito dell’esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate,

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ai sensi dell’art. 106, comma 3, del TUIR, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese diassicurazione negli esercizi precedenti. L’ammontare complessivo delle svalutazioni èdeducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai sensi dell’art. 82, comma 12,del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell’ammontare complessivodelle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio formate negli eserciziprecedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sonodeducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo aquello in cui esse si sono formate; tale importo va indicato anche in colonna 1;

– la quota costante imputabile al reddito dell’esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate,ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, del TUIR, introdotto dall’art. 7 del decreto legge 1° luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dagli enticreditizi e finanziari. L’ammontare complessivo delle predette svalutazioni è deducibile inquote costanti nei nove esercizi successivi. Si ricorda che per il periodo d’imposta in corsoalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009 la predetta disposizione siapplica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nel rigo RF42, vanno indicate: – in colonna 1, le quote costanti imputabili al reddito dell’esercizio relative alle eccedenze

della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danniiscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all’importo deducibile, ai sensi dell’art.111, comma 3, del TUIR. Si precisa che, ai sensi dell’art. 82, comma 7, del decreto legge25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni dellariserva sinistri che eccede il 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio, formate negli eserciziprecedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sonodeducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo aquello di loro formazione.

– in colonna 2, oltre all’ammontare di colonna 1, l’importo della variazione delle riserve tecnicheobbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito, ai sensi dell’art.111, comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare ilreddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e deglialtri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti iricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendidi cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’artico lo 87. In ogni caso, talerapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel rigo RF43, va indicato:– in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere

e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR diverseda quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR (vedere in Appendice la voce “Spese dirappresentanza”);

– in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo,del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensidell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre2008 le predette spese, da indicare anche in colonna 4, non sono deducibili nel periodod’imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti conil citato decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto in commento, per leimprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’impostaanteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzionedal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; intal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenutenei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101del modello UNICO SC 2010), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limitistabiliti dall’art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

– in colonna 3, le quote deducibili nell’esercizio delle spese di rappresentanza sostenute in periodid’imposta precedenti alle modifiche all’art 108, comma 2, del TUIR, apportate dal comma 33dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da indicare anche in colonna 4;

Nella colonna 4, oltre agli importi di colonna 2 e 3, va indicato l’importo delle quote dellespese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonchéle spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputatial conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultinoda elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l’importo delle spese relative aprestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spesedi rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del Tuir, per la quotadeducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR.

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Nel rigo RF44, va indicato l’ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico.

Nel rigo RF46, va indicata la quota esente:– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del

TUIR;– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui

all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorchésia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;

– della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale deibeni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesidi recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovveroliquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazioneavente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini delladeterminazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo dellaplusvalenza; per effetto dell’art. 1, commi 33, lett. h), e 34, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, per le cessioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007 la quota esente è pari all’ 95 per cento; l’esenzione in misurapari all’84 per cento è prevista per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino aconcorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1°gennaio 2004.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR, la quotaesente è pari al 49,72 per cento della plusvalenza .

Nel rigo RF47, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cuiall’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, imputati al conto economico ed esclusi datassazione, ai sensi dell’art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell’importo percepitonel periodo d’imposta.Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del2007, all’art. 89 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabiliinternazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azionidetenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del redditonell’esercizio in cui sono percepiti.In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:– delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o

di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione delcapitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47,comma 7, del TUIR);

– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazionee cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l’associante hadedotto in base alla disciplina previgente all’IRES remunerazioni corrisposte per contratti diassociazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitaleo misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibiledell’associato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003;

– degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, seresidenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbiadimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l’effettodi localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possessodella partecipazione. L’esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applicaal verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR, la misuradell’esclusione degli utili di cui all’art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al49,72 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta.

Nel rigo RF48, vanno indicati, ai sensi dell’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del2006, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiatofino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Nel rigo RF49, va indicato, qualora imputato al conto economico, l’ammontare dei seguenticrediti d’imposta:– credito d’imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM; per effetto dell’art.

9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell’art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983,come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitanoimprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare

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aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondicomuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti “lussemburghesi storici”), spetta un creditod’imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell’art. 45, comma4-bis, del Tuir. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, comemodificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitanoimprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d’investimento mobiliarechiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati aisensi dell’art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

– credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimentoimmobiliare chiusi; le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l’opzionedi cui all’art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 15 della legge 25 gennaio1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall’art. 9 comma 6, del D.L. n.351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 5 dello stesso decreto-legge).Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali,derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito diimposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso dellequote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Nel rigo RF50, colonna 6, va indicato:– l’ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto

delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e diproduzione e lavoro) posto nel quadro RS;

– l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionaleai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge27 febbraio 1998, n. 30 e, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 30 del 1998, del redditoprodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento,pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano lapesca mediterranea; ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attivitàcommerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale,anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivantidall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confrontidell’armatore;

– il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese cheesercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell’art. 2,comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

– l’ammontare del reddito esente di cui al rigo RF105 ai sensi dell’art. 1, commi da 119 a141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come determinato nel prospetto del presentequadro RF (vedere in Appendice la voce “SIIQ e SINQ”); tale importo va evidenziato anchein colonna 1;

– l’importo di cui al rigo RS102 colonna 2, corrispondente all’importo escluso dalla baseimponibile del reddito per effetto dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 1° luglio2009; tale importo va indicato anche in colonna 2;

– l’importo di cui al rigo RS104, col. 2 (c.d. bonus capitalizzazione), corrispondente all’importoescluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto leggen. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009; tale importova indicato anche in colonna 3. Nella medesima colonna 3 deve essere indicato l’importoescluso da imposizione per gli aumenti di capitale perfezionati nel periodo d’impostaprecedente;

– l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 4, commi da 2 a 4, deldecreto legge n. 40 del 2010 (c.d. Tremonti tessile), di cui al rigo RS107 colonna 2 (vederela voce “Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40” nelle “Novità della disciplina del redditod’impresa”); tale importo va indicato anche in colonna 4;

– in colonna 5, l’importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall’art. 42, comma2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese), di cui al rigoRS108, colonna 2 (vedere la voce “Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, nelle “Novitàdella disciplina del reddito d’impresa”).

Inoltre va indicata, in colonna 6:– la quota di utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica - –

impiegati nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

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– la quota di utili, nel limite massimo del 30 per cento, dichiarati dalle imprese italiane operantiin settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi consocietà di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione onella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decretolegislativo. Le disposizioni applicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e leattività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministrodello sviluppo economico.

Nel rigo RF51, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dallavalutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondoil cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto dacontratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusuradell’esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quellofiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicato,all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valorecivile e quello fiscale.

Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioniintercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato(c.d.“black list”) per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, delTUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo (vederein Appendice, la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti inStati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato”).

Nel rigo RF53, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativiimputati direttamente a patrimonio, in sede di applicazione dei principi contabili internazionali.In colonna 1, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamentodel criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Nel rigo RF54, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamenteelencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamenteprecedente quello che accoglie l’importo.In particolare, vanno indicati con il:– codice 1, i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta

oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;– codice 2 le minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali

alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cuiall’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’impostaprecedenti a quello di esercizio dell’opzione;

– codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferteall’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzateall’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, dellespese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territoriocomunale. Qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata all’autotrasporto chenon fruisce della deduzione dell’importo suindicato, né della deduzione analitica delle spesesostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddettoimporto è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in Appendicela voce “Spese per trasferte”);

– codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a formepensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonchéle somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misurapercentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettataa tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizioprecedente all’erogazione delle prestazioni;

– codice 5, le somme distribuite da trust;– codice 6, le quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF25;– codice 7, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale

di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e dellerelative pertinenze;

– codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 costituite da imprenditori agricoli che esercitanoesclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano,rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;

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– codice 11, l’importo pari ad un quinto del saldo negativo riportato nell’apposito prospettodel quadro RQ del modello UNICO SC dell’anno di competenza relativo per i soggetti che,redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio2002, hanno applicato le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3, lett. a), del decreto legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, e di cui al decreto ministeriale del 30 luglio 2009 per il riallineamento, ai fini dell’IRESe dell’IRAP, delle divergenze esistenti;

– codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggettodella presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che diacconto, deducibile dal reddito d’impresa. Al fine di determinare l’ammontare degli accontideducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF17;

– codice 13, l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedenteche può essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR;

– codice 14 la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.b), contabilizzata per competenza, non ancora percepita;

– codice 15 le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parteeccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 che risultano iscrittiin bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicatinel quadro RV;

– codice 16 le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell’art. 101del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo contoin tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR (introdottodal comma 58, art. 1 della legge n. 244 del 2007) in deroga al comma 2, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beniindicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazionifinanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo110, comma 1-bis;

– codice 17 l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi eall’avviamento per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19luglio 2002;

– codice 18 gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzioobbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionaledi raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riservecostituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione,sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;

– codice 19 per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto formadi restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compensoper i conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora lacooperativa abbia attribuito l’avanzo derivante dall’attività con i soci senza transitare a contoeconomico;

– codice 20 le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese dipesca;

– codice 21 la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestatie il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normaledei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7 e all’art. 160,comma 2, del TUIR;

– codice 22 l’ammontare che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, insede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall’eliminazionenell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi ladeducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

– codice 23 l’ammontare dell’effettivo beneficio spettante ai sensi dell’art. 5, comma 1, deldecreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzatiin diminuzione degli investimenti agevolati;

– codice 28, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; si ricor-da che la predetta deduzione è stata prorogata dall’art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre2009, n. 194, anche per il periodo d’imposta 2010. In base a detta disposizione, il redditodi tali soggetti è ridotto dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali ivi indicate airicavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all’attivitàdi cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche ac-cessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

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– codice 29 la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali,di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, corrispondente all’eccedenza rispetto alla mediadegli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’imposta precedenti;

– codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.Nella colonna 37 va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Nel rigo RF56, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

RF4 o RF5 + RF6, colonna 4 + RF33 – RF55

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE –Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenticon stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputataall’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, delD.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RF57, colonna 1 (o, in caso di perdita, nel rigoRF58, colonna 1 ). Nella colonna 1 del rigo RF57, vanno altresì riportati i redditi imputati dasocietà in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS100, aumentatodell’eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF57. Si ricorda che le perditeattribuite dalle suddette società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabilisolo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’impostadalla stessa società che ha generato la perdita. L’ammontare degli utili imputati al contoeconomico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF36, (lesvalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF32,tra le altre variazioni in aumento).In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 del TUIR,nel rigo RF57, colonna 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RF58, colonna 2) va indicato,l’ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzionealla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così comerisultante nell’apposito prospetto nel quadro RS.Nel rigo RF57, colonna 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dallapartecipazione in società considerate non operative (comprese le società in nome collettivo ein accomandita semplice) ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 esuccessive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Nel rigo RF57,colonna 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.Nel rigo RF58, colonna 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.Nel rigo RF59, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica :

RF56 + RF57 colonna 4 – RF58 colonna 3

Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF57, l’importo daindicare nel rigo RF59 colonna 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso sidovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RF59 che contiene l’eventualeeccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplinadelle società non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formulaalgebrica:

RF58 colonna 3 – (RF56+ RF57 colonna 4 – RF59 colonna 2)

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d’impresa.L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS.In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto deve essereindicata nel quadro PN.L’ammontare delle erogazioni liberali da indicare nel rigo RF60, commisurate al redditod’impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni chele prevedono al reddito di rigo RF59, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio valeanche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, se effettuate perun importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora sidetermini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limitimedesimi. Nell’ipotesi in cui nel rigo RF59 sia stata indicata una perdita, tale importo variportato nel rigo RF62 senza essere preceduto dal segno meno.

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Nel rigo RF63, colonna 3, va indicato il reddito o la perdita rispettivamente di cui ai righiRF61 o RF62 . Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predettoreddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

Nel rigo RF64, colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta prece-denti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle colonne 1 e 2 va indi-cata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel qua-dro PN e nel quadro RN.

Nel rigo RF65 vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cuiall’art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensidell’art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportatinei corrispondenti righi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN. In particolare, va indicato:– in colonna 1, uno dei seguenti codici:

1 - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;2 - qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;3 - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.

– in colonna 2, l’ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rap-porto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;

– in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero; – in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta; – in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;– in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust; – in colonna 7, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per

la parte trasferita al dichiarante.

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali sen-za fine di lucro che, per effetto dell’art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in Appendicela voce “Società sportive dilettantistiche”). Per l’esercizio dell’opzione si applicano le disposi-zioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società de-vono presumere di conseguire proventi derivanti dall’attività commerciale per un importo nonsuperiore a 250 mila euro.In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito impo-nibile di dette società è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, checoncorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per centoe aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.Qualora nel corso del periodo d’imposta sia superato il limite di 250 mila euro, con effettodal mese successivo a quello in cui il limite è superato, il reddito va determinato analiticamen-te, pertanto nel quadro RF vanno operate le opportune variazioni in aumento e in diminuzioneper sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antece-dente al mese di superamento del suddetto limite.

Determinazione del reddito imponibileNel rigo RF70 va indicato:– colonna 1, l’ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il

reddito complessivo ai sensi dell’art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Pertali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventidi cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero dieventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al li-mite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del red-dito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6 della legge 23 marzo1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR;

– colonna 2, l’importo risultante dall’applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall’art. 2, comma 5, della leggen. 398 del 1991.

Nel rigo RF71, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 delTUIR afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.Nel rigo RF72, va indicata l’importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF59, colon-na 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai righi RF70 e RF71.

4.3Redditodel trust misto

4.4Importi ricevuti

4.5Determinazioneforfetaria delreddito per lesocietà sportivedilettantistiche di capitali senzafine di lucro

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Nel rigo RF73, colonna 2, va indicata la somma degli importi indicati nei righi RF70, colonna2, e RF71, meno l’importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. In colonna1 la quota residua delle perdite non compensate pari alla differenza tra l’importo di rigo RF59,colonna 1, se compilato e quello di rigo RF72.

Il presente prospetto deve essere compilato per la verifica delle condizioni di operatività, se-condo le previsioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Esclusione/DisapplicazioneLa casella Esclusione/Disapplicazione di cui al rigo RF74 colonna 1, va compilata dai sog-getti non tenuti all’applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta ca-sella va indicato, il codice: 1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati

regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le so-cietà da essi controllate, anche indirettamente;

5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai

inferiore alle dieci unità; 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria,

di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione

(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimo-niale;

10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del ca-pitale sociale;

11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono stateindividuate, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori causeoggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella “Esclusione/Disapplica-zione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 delprovvedimento, uno dei codici di seguito elencati:20 – ipotesi di cui alla lett. b);30 – ipotesi di cui alla lett. c);40 – ipotesi di cui alla lett. d);50 – ipotesi di cui alla lett. e);60 – ipotesi di cui alla lett. f);70 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto assuma l’impegnodi cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “40”, “50” e “60”,il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determina-zione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi daquelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RF75 a RF80,occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità dirichiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37-bis,comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.In caso di accoglimento dell’istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:– “Imposta sul reddito”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in re-

lazione all’IRES;– “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRAP;– “IVA”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IVA.Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va com-pilato.La casella “Casi particolari” va compilata:• nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due

precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va in-dicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato;

4.6Prospetto e perla verifica dellaoperatività e per la determinazionedel redditoimponibile minimodei soggetticonsiderati non operativi

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• nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla pre-sente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In talcaso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vannocompilate.

Nel rigo RF75, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, letterec), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, au-mentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel rigo RF76, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im-mobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972,anche in locazione finanziaria.

Nel rigo RF77, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria ca-tastale A/10.

Nel rigo RF78, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acqui-siti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.

Nel rigo RF79, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in loca-zione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quellein corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel rigo RF80, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni (art. 30, comma 1, lett. c),della legge n. 724 del 1994), anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popo-lazione inferiore ai 1.000 abitanti.I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF75 a RF80, vanno assuntiin base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dettamedia, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascunoesercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’articolo 110, comma 1, del TUIR.Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresaconcedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazionee del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel rigo RF81, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le per-centuali di cui all’art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, in corrispondenzadei valori indicati in colonna 1 dei righi da RF75 a RF80.

Nel rigo RF81, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’eser-cizio e dei due precedenti.Qualora nel rigo RF81 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, ilsoggetto è considerato non operativo.In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei me-desimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio, le per-centuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994. Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esamenon implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di leg-ge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non con-corrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;– reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; – dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR;– l’importo escluso per effetto dell’agevolazione fiscale di cui:

– all’art. 5, commi da 1 a 3, del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter);– all’art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione);– all’art. 4, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (c.d. Tremonti-tessile);– all’art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d’impresa).

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Nel rigo RF83 va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l’importo di rigo RF81,colonna 5, e l’importo di rigo RF82. Si procede, quindi, al raffronto tra l’ammontare di cui alrigo RF83 e quello indicato al rigo RN6 del quadro RN. Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento alreddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 delquadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.Il rigo RN6 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzionedelle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essereriportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale oper il Consolidato.

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione pertrasparenza di cui all’art. 115 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dello stesso ar-ticolo e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, allarideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni dicompilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agen-zia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodod’imposta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e lacorrelata svalutazione della partecipazione operata dalla società partecipante.Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli am-montari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l’importo delriallineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla societàpartecipata al termine del periodo d’imposta antecedente l’esercizio dell’opzione.Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:• le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti

le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da ac-cantonamenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse al-l’imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassa-zione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanzafiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);

• le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedottedal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regi-me di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali ret-tifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In basea quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l’importo dellesvalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assog-gettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito) e comprende an-che le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n.344 del 2003. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della lett. b), del comma 3 dell’art. 11 delD.M. 23 aprile 2004, non si tiene comunque conto delle svalutazioni riferibili alle parteci-pazioni successivamente cedute a società non appartenenti al gruppo; mentre, in caso dicessione delle partecipazioni all’interno del gruppo, vale a dire a società controllate, con-trollanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, l’ob-bligo di attuare la disciplina in questione passa alla società cessionaria e le svalutazioni so-no ridotte dei maggiori valori assoggettati a tassazione in capo alla cedente.

Nel rigo RF84 va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel rigo RF85 va indicato l’importo del reddito (o della perdita) della società trasparente im-putato alla società partecipante.

Nel rigo RF86 va indicato:– in colonna 1, l’importo complessivo delle svalutazioni operate dalla società dichiarante;– in colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la quota di perdita della società tra-

sparente di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della par-tecipazione operata dalla societa dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;

– in colonna 3, la quota dell’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile evalore fiscale degli elementi dell’attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società traspa-rente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avviodel regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i solidisallineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore ed ac-cantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli im-putati al conto economico degli esercizi in perdita;

4.7Prospetto dei dati per larideterminazionedel redditoimputato ex art. 115 del TUIR

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– in colonna 4, l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’ammontare esposto incolonna 3.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscaliesistenti presso la società trasparente, assume rilievo l’importo indicato nella colonna 4 del ri-go RF86. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in basealla proporzione indicata dall’art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura diriallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodod’imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quotadi reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio,per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d’imposta di validità del regime di trasparen-za, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazionepresentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.

Ai fini della compilazione dei righi da RF87 a RF89 il contribuente deve evidenziare nel citatoschema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato tecnico alla circolare dell’A-genzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e ilvalore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati didetto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RF87 a RF89.In detti righi va indicato:– nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al-

l’avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciutopresso la società trasparente;

– nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citatoschema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di cia-scun elemento considerato;

– nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparentee collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;

– nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio-ne per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è va-lida l’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivia quello di prima applicazione l’ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenen-do conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell’esercizio precedente, mentrel’ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto del-l’esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello schema re-datto dal contribuente.

Nel rigo RF90, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato dispettanza del socio corrispondente all’importo indicato nel rigo RF85 incrementato della som-ma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RF87 a RF89.Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF57, colonna 2 ovvero,se trattasi di perdita, nel rigo RF58, colonna 2.

Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba ap-plicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115. In tal caso va indicatonel rigo RF84, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RF90, la rela-tiva quota di reddito (o perdita) imputata.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società “trasparenti”, si renderà neces-sario utilizzare più moduli per l’eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo curadi numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella ca-sella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l’autonoma procedura di ridetermina-zione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la som-ma algebrica dei redditi così rideterminati.

Il presente prospetto va compilato da parte delle società controllate partecipanti alla tassazio-ne di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell’applicazione della norma transitoria previstadall’art. 128 del TUIR e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 16 del D.M. 9 giu-gno 2004, sulla base dei dati comunicati dalla società o ente consolidante. Di seguito, si for-niscono le istruzioni per la compilazione del prospetto, alla luce dei chiarimenti contenuti nellacircolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004.La rettifica dei valori fiscali è volta ad evitare che il beneficio derivante da precedenti svaluta-zioni delle partecipazioni detenute nella società dichiarante, operate a fronte di componentinegativi fiscalmente non deducibili, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta

4.8Prospetto dei datiper la rettifica deivalori fiscali exart. 128 del TUIR

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subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la riduzione del redditodella stessa società dichiarante che partecipa al consolidamento degli imponibili.

Nel rigo RF91, va indicato il codice fiscale della società o ente consolidante.

Nel rigo RF92, vanno indicati i seguenti dati:– nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stes-

sa società dichiarante, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti indi-viduati al comma 1, lett. a), dell’art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arcotemporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), perl’importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della par-tecipata derivante dall’imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei sud-detti accantonamenti, così come comunicati dalla società o ente consolidante;

– nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società conso-lidata di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della parte-cipazione. Detto dato è oggetto di comunicazione da parte della società consolidante;

– nella colonna 3, l’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscaledegli elementi dell’attivo e dei fondi rischi ed oneri della società dichiarante, così come rileva-bili alla chiusura del periodo d’imposta anteriore a quello di avvio della tassazione di gruppo.A tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che sianostati generati da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effettifiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita.

– nella colonna 4, l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’importo esposto in co-lonna 3. Detto valore, che assume rilievo ai fini della procedura di riallineamento, va allo-cato sugli elementi il cui valore fiscale diverge da quello contabile secondo la proporzioneindicata al comma 4 del citato art. 16 del D.M. 9 giugno 2004.

Ai fini della compilazione dei righi da RF93 a RF95 il contribuente deve tenere un apposito sche-ma ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile di ciascun bene o fon-do interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee (“Beni ammortiz-zabili”, “Altri elementi dell’attivo”, “Fondi per rischi ed oneri”) nei righi da RF93 a RF95.

In detti righi va indicato:– nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al-

l’opzione per il consolidato ed il valore fiscale degli elementi considerati;– nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato

schema fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di cia-scun elemento considerato;

– nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società e collegatealla differenza tra valori civili e fiscali dei singoli elementi;

– nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio-ne per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è validal’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quellodi prima applicazione l’ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenendo conto diquanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell’esercizio precedente, mentre l’ammontare dellecolonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto dell’esercizio precedente. Talivariazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.La somma degli importi esposti alla colonna 5 dei righi da RF93 a RF95, costituisce una va-riazione in aumento da riportare nel rigo RF32 (Altre variazioni in aumento). Il dichiarantepertanto, compila il quadro RF secondo le modalità ordinarie e solo al verificarsi delle ipotesiche determinano la necessità di eliminare il doppio beneficio, effettua la variazione in au-mento pari all’ammontare complessivo non deducibile per effetto dell’applicazione del-l’art.128 del TUIR.

La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano esercitato l’opzione peril regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società diinvestimento immobiliare non quotate) previsto dall’art. 1, commi da 119 a 141, della legge27 dicembre 2006, n. 296.Il predetto regime comporta l’esenzione dall’IRES:– del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare a decorrere dal perio-

do d’imposta di efficacia dell’opzione stessa; – del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni fi-

nanziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di lo-cazione immobiliare.

4.9Determinazionedel reddito dellagestione esentedelle SIIQ e delleSIINQ

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Il reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare ed assimilate (c.d. gestione esente) èdeterminato nella presente sezione mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ(c.d. gestione imponibile) è determinato nel presente quadro RF secondo le regole ordinarie.La società ha l’obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione de-gli utili derivanti dalle diverse gestioni.L’articolo 11 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n.174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel pre-sente quadro RF, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere an-notati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicandoanche le relative movimentazioni.Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici del-l’attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamen-te riferibili alla medesima attività. In merito all’imputazione dei costi generali, il comma 121 dell’art. 1 della legge n. 296 del2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce delregime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottatiper la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. Un criterio ido-neo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144 del TUIRper la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui icomponenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rap-porto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile)e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costicomuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultareadeguatamente documentato e motivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo re-stando il potere dell’amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (siveda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 31 gennaio 2008).Si precisa che ai sensi del comma 132 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote deicomponenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorronogli effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformitàalle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all’attivitàdi locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività even-tualmente esercitate.

Determinazione del redditoIl reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportandoall’utile o alla perdita della gestione esente (rigo RF96 o RF97) risultante dalla contabilità se-parata le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposi-zioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del redditodella gestione imponibile come da istruzioni del presente quadro RF. E’ inoltre necessario ef-fettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedente pregresse daquadro EC come previsto al rigo RF6, da indicare nel rigo RF98.

Variazioni in aumentoNel rigo RF99 vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni,alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF7 a RF31 avendo cura di riportarenelle colonne 1, 3, 5 e 7 il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito dellagestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale nonimponibile indicare il codice “RF7”); mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 l’importo delle variazioni.Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2,4, 6 e 8.Si precisa che ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quotedelle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d’imposta anteriori a quello d’i-nizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma4 dell’art. 86 e del comma 3, lettera b), dell’art. 88 del TUIR, continuano ad essere imputatealla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell’IRES, si ap-plicano le regole ordinarie.Inoltre, ai sensi del comma 126 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche in costanzadi regime speciale, il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivantidall’alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazio-ne del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.Nel rigo RF100 vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nelle co-lonne 1, 3, 5 e 7 quello desunto dalle istruzioni al rigo RF32; mentre nelle colonne 2, 4, 6 e8 l’importo delle stesse variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispon-dente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

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Nel rigo RF101 va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla sommadei righi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9.

Variazioni in diminuzioneNel rigo RF102 vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelleistruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF34 a RF53 avendo cura diriportare nelle colonne 1, 3, 5 e 7 il numero del rigo corrispondente alle variazioni della gestioneimponibile (per esempio: nel caso di una plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare ilcodice “RF34”); mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 il relativo importo delle stesse variazioni.Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2,4, 6 e 8.Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch’essi prima dell’entratanel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenute nelTUIR, il comma 2 dell’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio diimputazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non sianospecificamente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorronoal 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per centoal risultato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito,specificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile oesente) cui le attività o i beni medesimi si riferiscono. Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nelcaso in cui si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l’imputazionedelle quote residue dei componenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodile ordinarie regole di deduzione. Nel rigo RF103 vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nellecolonne 1, 3, 5 e 7 il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF54; mentre nelle colonne 2, 4,6 e 8 il relativo importo delle stesse variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importocorrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.Nel rigo RF104 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla sommadei righi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9.Nel rigo RF105 va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguen-te somma algebrica:

RF96 o RF97 + RF98, colonna 4 + RF101 – RF104.

L’eventuale reddito costituisce la quota esente dall’imposta e come tale costituisce una varia-zione in diminuzione nella determinazione della reddito della gestione imponibile, che va in-dicato nel rigo RF50, colonna 1. Qualora, invece, il risultato sia negativo lo stesso costituisceuna variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da in-dicare nel rigo RF32 e la perdita deve essere indicata nell’apposito prospetto del quadro RS,la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei suc-cessivi periodi d’imposta, nei limiti temporali previsti dall’articolo 84 del TUIR.

La predisposizione del prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve risponde all’esigen-za di monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regoledi redazione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effettifiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo aipartecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalitàdel capitale e delle riserve.Si precisa che i dati richiesti nei righi intestati alle riserve vanno forniti per “masse”: vale a dire,raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importoandrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Nella colonna“Saldo iniziale” va indicato l’importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio del-l’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne interme-die, “Incrementi” e “Decrementi”, vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio nettointervenute nel corso dell’esercizio; nella colonna “Saldo finale”, va indicato l’importo derivan-te dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza(“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per lacompilazione:

– rigo RF106, nella colonna 1, l’importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) compren-sivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente eser-

4.10Prospettodel capitalee delle riserve

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cizio; nella colonna 2, gli incrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di aumentodel capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a ca-pitale di riserve; nella colonna 3, i decrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere diriduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella colonna 4, l’importoderivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella colonna 5, laquota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formatasi nei precedenti esercizi a seguitodell’imputazione di riserve di utili; nella colonna 6, gli incrementi di tale quota di capitale verifi-catisi nell’esercizio (ivi incluso l’imputazione a capitale dell’utile dell’esercizio precedente a quel-lo oggetto di dichiarazione); nella colonna 7, i decrementi di tale quota del capitale sociale ve-rificatisi nel corso dell’esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell’abbattimentoper perdite; nella colonna 8, l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicatinei campi da 5 a 7; nella colonna 9, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) co-stituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d’imposta emersi a fronte del-la rivalutazione dell’attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitaleformata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d’imposta, che abbia-no mantenuto tale regime; nella colonna 10, gli eventuali incrementi della parte di capitale insospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio; nella colonna 11, i decrementi della parte di ca-pitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio per effetto di riduzione o abbattimentodel capitale; nella colonna 12, l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicatinei campi da 9 a 11;

– rigo RF107, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve aventi naturadi capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con lesomme ricevute dalla società a titolo di sovraprezzo azioni, di quelle costituite con versamentioperati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella colonna 2, va indicato l’importo degli incrementidi riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell’esercizio e, nella colonna 3, i relativi de-crementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite dibilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest’ultimo ca-so, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF106); nella colonna4, va indicato l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi pre-cedenti;

– rigo RF108, in colonna 1 vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cuiall’art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5 del TUIR ed iscrittein bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella colonna 3,va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che nonconcorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell’imputazione di esse a capitaleche non comporta l’applicazione del comma 6 dell’art. 47 del TUIR (in quest’ultimo caso uncorrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF106);

– rigo RF109, vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fasedi applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversaesplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riservedi utili realizzati nei periodi di efficacia dell’opzione. L’integrale esclusione di detti dividendisi applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di ef-ficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessicui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra isoggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.I dati concernenti la destinazione dell’utile relativo al primo esercizio di trasparenza devonoessere forniti nel successivo rigo RF116;

– rigo RF110, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve alimentatecon utili, risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione;nella colonna 2, va indicata la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riser-va; nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nelcorso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perditedi bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve (in quest’ultimo caso,un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigoRF106); nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli impor-ti indicati nei campi precedenti;

– rigo RF111, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve ali-mentate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art.

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1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2008;nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nelcorso dell’esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di per-dite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella colon-na 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati neicampi precedenti;

– rigo RF112, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riservealimentate con utili formatesi prima dell’inizio della gestione esente di cui al regime delleSIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto didichiarazione (vedere in Appendice la voce “Il regime delle SIIQ e SIINQ”); nella co-lonna 2, va indicata la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva;nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nelcorso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di per-dite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella co-lonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati neicampi precedenti;

– rigo RF113, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve ali-mentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delleSIINQ, risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione(vedere in Appendice la voce “Il regime delle SIIQ e SIINQ”); nella colonna 2, va indicatala parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva; nella colonna 3, va indi-cato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’esercizio, per ef-fetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per ef-fetto dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella colonna 4, va indicato l’importo risul-tante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

– rigo RF114, nella colonna 1, va indicato l’ammontare delle riserve alimentate con utili for-matesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte ri-feribile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174);nella colonna 2, va indicata la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riser-va; nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nelcorso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perditedi bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella colonna 4, vaindicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi prece-denti;

– rigo RF115, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve in sospensioned’imposta risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nel-la colonna 2, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell’esercizio; nella colonna 3, i de-crementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura diperdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale (in quest’ultimo caso, un corri-spondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF106, a se-conda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella co-lonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi prece-denti;

– rigo RF116, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell’eser-cizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella colonna 1, va indicata la quotadell’utile oggetto di distribuzione; nella colonna 2, la quota accantonata a riserva e, nellacolonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti eserciziportate a nuovo; nella colonna 4, va indicata la perdita dell’esercizio e le perdite dei pre-cedenti esercizi portate a nuovo.

– rigo RF117, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto eco-nomico dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestioneesente di cui al regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ; in particolare, nella colonna 1,va indicata la quota dell’utile oggetto di distribuzione; nella colonna 2, la quota accanto-nata a riserva e, nella colonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perditedi precedenti esercizi portate a nuovo; nella colonna 4, va indicata la perdita dell’eserci-zio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall’art. 47, comma 1, secondo perio-do, del TUIR, l’eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capi-

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tale in luogo dell’utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere ri-qualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presenteprospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, consi-derarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l’utile dell’esercizio o le riserve di utilicome distribuiti.Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salvadiversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuiteprioritariamente quelle formatesi anteriormente all’inizio del regime speciale SIIQ e SIINQe quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione im-ponibile.

I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione di cui all’art. 1, commi 469e 473, della legge n. 266 del 2005, nel caso di imputazione a capitale delle riserve insospensione d’imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RF109, colonna3 e nel rigo RF106, colonna 10.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’e-sercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del ri-go RF110, ovvero della colonna 5 del rigo RF106, delle variazioni di patrimonio netto ri-levate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondotali principi.

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilitàdegli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del Tuir; non si applica il predetto articolo e, quindi,il prospetto non deve essere compilato: – dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o pre-valente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quellecreditizia o finanziaria;

– dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assi-curativi;

– dalle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sen-si dell’art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

– dalle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163;

– dalle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 ago-sto 1990, n. 240, e successive modificazioni;

– dalle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che co-struiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, non-ché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli com-presi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono de-ducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assi-milati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo dellagestione caratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilatiindeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, so-no deducibili nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessipassivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilatisia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel rigo RF118 va indicato:– in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi. Si precisa che in caso di fusione

o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incor-porante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già alnetto degli importi evidenziati nei righi RV31, colonna 2, e RV64, colonna 2;

– in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibilinei precedenti periodi d’imposta. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la societàdichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente co-lonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danticausa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV32, colonna 2, eRV65, colonna 2;

– in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di naturacommerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ri-compresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale diriferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;

4.11Prospetto per ladeterminazione degli interessipassivi indeducibili

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– in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quelloindicato nella colonna 3, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamentededucibili;

– in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, sepositiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo dellacolonna 3.

Nel rigo RF119 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente al ROL. Si precisa che pertale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), letterea) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal contoeconomico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabiliinternazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativonon va indicato alcun importo in colonna 1. In colonna 2 va indicata la quota degli interessipassivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione carat-teristica di cui alla colonna 1. A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigoRF118, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 ed il 30 per centodell’importo di cui a colonna 1 del presente rigo che, per il presente periodo d’imposta costi-tuisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi in-deducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL puòessere dedotto indicando l’ammontare nel rigo RF54 col codice 13.

Nel rigo RF120, colonna 2 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo cheè stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell’importo di colonna 1del rigo RF119 e l’importo di colonna 5 del rigo RF118. Si precisa che il mancato utilizzodell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’im-possibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportatein avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzatoche le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.Nella colonna 3 va indicato l’ammontare del ROL eccedente riportabile che il soggetto inregime di tassazione da c.d. “Robin Tax” (decreto legge n. 112 del 2008, art. 81) puòutilizzare nei periodi d’imposta successivi ancorché abbia trasferito alla consolidante (exart. 117 e seguenti del TUIR) il suddetto ammontare di ROL. Si precisa che tale importo co-stituisce il limite massimo di deducibilità degli interessi passivi imputati per periodi d’impostasuccessivi.

Nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non dedu-cibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati incolonna 5 del rigo RF118 e in colonna 2 del rigo RF119. L’ammontare degli interessi passivi diperiodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella presente co-lonna 3, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nelrigo RF16 (variazione in aumento).

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96,comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibiligeneratasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivodi gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stessoperiodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti aisensi del comma 4 dell’articolo 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all’ingresso nelregime di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito com-plessivo di gruppo.

A tal fine l’importo di ROL eccedente trasferito al consolidato, va indicato anche nel rigoRF120, colonna 1, e l’importo di interessi passivi riportabili, indicati in colonna 3, che sonotrasferiti al consolidato va indicato nel rigo RF121, colonna 2. Si precisa che l’eccedenze diinteressi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato, in quanto generati in periodi d’im-posta antecedenti alla tassazione di gruppo, devono essere indicate in colonna 1 del predettorigo RF121.

Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).

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