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questioni e osservatori sez.3 index | doc. 82 DANNO NON PATRIMONIALE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO O INDENNIZZO di Domenico Chindemi P. | doc. 83 PROCEDIMENTO CIVILE APPUNTI E CONTRAPPUNTI (PROCESSUALI E NON) IN TEMA DI BENEFICIO D’INVENTARIO E RESPONSABILITA ` INTRA VIRES, RECTE CUM VIRIBUS HEREDITATIS: OSSIA « L’INUTIL PRECAUZIONE » di Alberto Tedoldi P. osservatorio di diritto straniero a cura di Pietro M. Putti | doc. 84 RESPONSABILITA ` EXTRACONTRATTUALE NUOVE TENDENZE DELLA RESPONSABILITA ` CIVILE BRASILIANA commento di Anderson Schreiber P. osservatorio medico-legale | doc. 85 RESPONSABILITA ` MEDICA SUL DISSENSO ATTUALE E ANTICIPATO AD UN TRATTAMENTO MEDICO. DAL RISPETTO DELL’AUTONOMIA ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di Mauro Barni P.

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q u e s t i o n i eo s s e r v a t o r i

s e z . 3 i n d e x

| doc. 82 D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL NUOVO CODICE DELLE

ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO O INDENNIZZO – di Domenico Chindemi P .

| doc. 83 P R O C E D I M E N T O C I V I L E

APPUNTI E CONTRAPPUNTI (PROCESSUALI E NON) IN TEMA DI BENEFICIO

D’INVENTARIO E RESPONSABILITA INTRA VIRES, RECTE CUM VIRIBUS HEREDITATIS:

OSSIA « L’INUTIL PRECAUZIONE » – di Alberto Tedoldi P .

o s s e r v a t o r i o d i d i r i t t o s t r a n i e r o – a cura di Pietro M. Putti

| doc. 84 R E S P O N S A B I L I T A E X T R A C O N T R A T T U A L E

NUOVE TENDENZE DELLA RESPONSABILITA CIVILE BRASILIANA – commentodi Anderson Schreiber P .

o s s e r v a t o r i o m e d i c o - l e g a l e

| doc. 85 R E S P O N S A B I L I T A M E D I C A

SUL DISSENSO ATTUALE E ANTICIPATO AD UN TRATTAMENTO MEDICO. DAL

RISPETTO DELL’AUTONOMIA ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – di Mauro

Barni P .

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di

DomenicoChindemi

Magistrato

| 82IL RISARCIMENTO DEL DANNO NONPATRIMONIALE NEL NUOVO CODICEDELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO OINDENNIZZO?

Il commento ha la funzione di evidenziare il pericolo concreto delle conseguenze del « doppio bina-rio » di liquidazione del danno biologico, sia per lesioni di lieve entita (c.d. micropermanenti), sia dinon lieve entita (c.d. macropermanenti), previsto nel nuovo Codice delle assicurazioni ed applicabilesolamente ai sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e natanti, ma non agli altri sinistri.Il pericolo di risarcimenti differenziati per lesioni simili in relazione alla diversa causale delle lesionecostituisce oggetto di approfondimento del differente sistema risarcitorio del danno non patrimo-niale evidenziandosi le diverse nozioni di danno biologico attualmente esistenti, di cui due legislati-vamente previste e due di origine giurisprudenziale (della Corte di Cassazione e della Corte Costitu-zionale).Viene anche evidenziata l’insufficienza della liquidazione tabellare, con la previsione del conteni-mento massimo del 20% per le micropermanenti e del 30% per le macropermanenti.Il reflusso delle altre voci di danno, relative alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, neldanno biologico nei sinistri derivanti dalla circolazione e la possibilita di autonoma liquidazione ne-gli altri diversi illeciti pone problemi di uniformita di sistemi liquidatori e allontana dal progetto diunificazione, concettuale e risarcitoria, del danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimo-niale e non patrimoniale, auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d’Europa relativa ad unprogetto di diritto comune europeo sul « dommage corporel ».Sono anche evidenziati i diversi profili di incostituzionalita e contrarieta ai principi comunitari dellarecente normativa prevista dal codice delle Assicurazioni, relativa alla liquidazione del danno biolo-gico.

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

1. DISCIPLINA E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA

1.1. L’introduzione del nuovo Codice delle assicurazioniCon l’introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre

2005, n. 209) viene semplificata la normativa di settore con la previsione di 355 arti-

coli in sostituzione delle oltre 1000 norme regolatrici del settore, compresi due regi

decreti del 1922 e 1925.

Funzione del codice, espressamente prevista nella legge delega (29 luglio 2003,

n. 229) e l’adeguamento delle normativa alle disposizioni comunitarie ed agli ac-

cordi internazionali e, per gli aspetti che rilevano in questa sede, la tutela del dan-

neggiato (1).

Non avendo il Codice delle assicurazioni efficacia « ex tunc », per tutti i sinistri

stradali e delle navigazione anteriori al 1 gennaio 2006 continuera ad applicarsi il

previgente sistema cd «misto», fondato, per le macropermanenti, sul risarcimento

equitativo sia pure « orientato » dalle varie tabelle in uso presso i vari Tribunali e,

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(1) Per una panoramica generale sui danni alla

persona, Gallone-Petti, Il danno alla persona e

alle cose nell’assicurazione per la R.C.A., Torino,

2005; Petti, Il risarcimento del danno patrimoniale

e non patrimoniale, Torino, 1999, 53.

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per le micropermanenti, sul criterio risarcitorio tabellare, sia pure con la possibilita

di aumento degli importi tabellarmente previsti, senza limiti, in base alle condizioni

soggettive del danneggiato.

I criteri risarcitori del danno biologico vengono codificati sostituendo, quindi, di

diritto, con le tabelle liquidatorie delle macro-permanenti le prassi liquidatorie in

precedenza adottata da ciascun Tribunale o distretto pur rimanendo settoriali, cioe

limitati ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

mentre sarebbe opportuna una disciplina organica sul danno biologico, di carattere

generale.

In tre articoli viene disciplinata la materia piu delicata di tutto il codice, per i ri-

flessi sia sulla politica economica delle Compagnie, sia sui diritti dei danneggiati,

concernente il risarcimento dei danni patrimoniali (art. 137), del danno biologico

per lesioni di non lieve entita (c.d. macropermanenti) (art. 138) e del danno biolo-

gico per lesioni di lieve entita (c.d. micropermanenti) (art. 139) (2).

Viene istituita, in aggiunta alla tabella nazionale per le micropermanenti (lesioni

fino al 9%) anche la tabella nazionale per le macropermanenti (lesioni dal 10% al

100%) e, quindi, tutti i risarcimenti dei danni conseguenti a sinistri stradali saranno

liquidati con criterio tabellare.

I criteri di liquidazione tabellare sono i seguenti:

1) lesioni di lieve entita (cd. micropermanenti) e di non lieve entita (c.d «macro-

permanenti »), liquidate entrambe con valutazione tabellare con riferimento al va-

lore punto variabile in funzione dell’eta e del grado di invalidita;

2) valore del punto, per le micropermanenti, crescente, in misura «piu che pro-

porzionale» in relazione all’aumento della percentuale invalidante;

3) valore del punto, per le macropermanenti, crescente in misura «piu che pro-

porzionale» in relazione all’aumento della percentuale invalidante ed alla incidenza

della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e

decrescente in relazione all’eta del soggetto.

4) valore del punto decrescente proporzionalmente, per le micropermanenti,

(0,5%) per ogni anno di eta del danneggiato a partire dall’undicesimo anno di eta;

5) ulteriore risarcimento, fino al 20% del danno biologico da « microperma-

nente», in base alle «condizioni soggettive» del danneggiato;

6) ulteriore risarcimento, fino al 30%, del danno biologico da « macroperma-

nente » qualora le lesioni incidano, in maniera rilevante, su specifici aspetti dina-

mico personali del danneggiato;

7) valori monetari delle micropermanenti piu contenuti, stante la maggior faci-

lita di assorbimento dei postumi, rispetto alle «macropermanti».

Gli obiettivi che il nuovo Codice delle assicurazioni si prefigge sono:

1) assicurare l’uniforme liquidazione dei danni su tutto il territorio nazionale

evitando il fenomeno del « forum shopping», con cause proposte, in base al princi-

pio della derogabilita della competenza territoriale e di piu fori ugualmente compe-

tenti, nella localita dove il danneggiato puo lucrare un indennizzo maggiore, in base

ai criteri liquidatori o alle tabelle applicate dai singoli Tribunali;

2) agevolare le soluzioni transattive;

3) ridurre il costo dei risarcimenti con la possibilita per il danneggiato, di essere

risarcito dalle propria compagnia di assicurazione e con la misura non scritta della

riduzione dei risarcimenti a seguito della presumibile minimizzazione delle tabelle

delle macropermenenti.

Tali ultime tabelle non sono ancora state emanate ma diversi segnali fanno pre-

sagire che si stia per verificare, piu che una diminuzione dei costi, la traslazione

dei costi dall’assicuratore al danneggiato o all’assicurato, soprattutto nel caso di alli-

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(2) Per un primo commento al Codice delle assi-

curazioni, Bona, Risarcimento del danno, procedure

di liquidazione e azione diretta nel « codice delle as-

sicurazioni »: prime riflessioni critiche, in questa Ri-

vista, 2005, ...

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neamento delle tabelle a quelle INAIL che considerano il danno biologico previ-

denziale a seguito di infortuni sul lavoro, indipendentemente dall’accertamento del-

l’illecito e finalizzate ad esonerare il datore di lavoro dai costi economici dell’infor-

tunio, con valutazioni gia riduttive dell’effettivo danno subito.

Occorre che, quantomeno, vengano adottate quale parametro di riferimento per

le nuove tabelle, da parte della Commissione ministeriale, le attuali tabelle libere

medico-legali che ancora fungono da diritto vivente, con l’adeguamento previsto

dalla legge per le altre compromissioni esistenziali relazionali in precedenza escluse

dalle tabelle.

Tale normativa non puo essere ritenuta soddisfacente, oltre ad essere di dubbia

costituzionalita, non potendo essere limitato, sia pure a fini di politica economica, il

risarcimento del danno alla persona in uno specifico settore, quale quello della re-

sponsabilita civile in base ai parametri della Costituzione italiana ed europea e della

legislazione e giurisprudenza comunitarie.

Occorre evitare, comunque, che tali tabelle siano satisfattive solamente degli in-

teressi delle Compagnie, dovendo essere esaustive dell’effettivo danno (biologico

ed esistenziale) subito dal danneggiato che, indipendentemente dal criterio liquida-

torio, affidato alle tabelle legislative o alla equita del giudice, ha diritto all’integrale

risarcimento del danno non patrimoniale

Infatti la previsione di un risarcimento tabellare potrebbe essere in contrasto

con i principi della Costituzione italiana ed europea ove venisse, in concreto, limi-

tato il risarcimento di una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costi-

tuzionalmente garantito, che non puo essere soggetto a limiti, sia che siano la ri-

serva di legge correlata all’art. 185 c.p., sia la previsione di limitazioni risarcitori in

base a tabelle di legge, ove siano insufficienti a integrare il valore personale

perso (3).

Qualora le tabelle sia della micropermanenti che delle macropermanenti non

siano idonee a reintegrare il valore personale dell’uomo e, nel caso in cui gli au-

menti legislativamente previsti (del 20%) per le micropermanenti e (del 30%) per le

macropermanenti non siano ritenuti sufficienti a reintegrare il danno alla salute del

danneggiato, saremmo in presenza di un criterio indennitario, in quanto il risarci-

mento del danno alla persona deve reintegrare pienamente il soggetto leso delle

conseguenze delle lesioni alla sua sfera fisio-psichica, comprese quelle di natura

esistenziale.

E, tuttavia, importante la definizione legislativa che qualifica come « risarci-

mento » l’obbligazione delle Compagnie per i risvolti sulla mora del debitore che,

quindi va considerata ex lege, trattandosi di fatto illecito e decorre dal momento del

sinistro, mentre ove la legge avesse qualificato tale posta come « indennizzo», cor-

relato al contratto assicurativo, la mora opererebbe dal momento della liquidazione

o dell’accertamento del danno che renderebbero il credito liquido ed esigibile.

La tutela costituzionale del diritto alla salute e incompatibile con sistemi inden-

nitari, indipendentemente dalla definizione adoperata dal legislatore, in quanto oc-

corre sempre assicurare l’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 Cost.,

come gia enunciato dalla stessa Corte Costituzionale proprio con la storica sentenza

n. 184/1986 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il danno biologico.

E sufficiente l’aumento previsto dal comma 3 degli artt. 138 e 139 c.d.a., con dif-

ferenti criteri e percentuali massime, al fine di evitare possibili censure di incostitu-

zionalita?

La risposta dovra essere verificata caso per caso a meno che non siano valutate

tout court del tutto insufficienti a risarcire il danno biologico statico le tabelle di

prossima emanazione sulle macropermanenti.

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(3) Per il risarcimento del danno non patrimo-

niale per l’ingiusta lesione di un valore inerente

alla persona, cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2005,

n. 20205.

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Una prima censura riguarda il mancato riconoscimento della personalizzazione

del danno, fondata sull’art. 1956 c.c. mediante il richiamo agli artt. 1223, 1226 e

1227 c.c.

Trattasi di un principio che, ancorche desumibile da una norma codicistica,

trova un fondante costituzionale negli artt. 2 e 32 Cost., che tutela i diritti inviolabili

delle persona, in cui vanno ricomprese le lesioni non patrimoniali riconducibili alla

definizione legislativa di danno biologico.

La personalizzazione del danno e prevista nel Codice delle assicurazioni come

un semplice correttivo alla valutazione tabellare, limitato percentualmente al 20%

per le micro ed al 30% per le macro-permanenti, con conseguente incostituzionalita

della normativa, ove la liquidazione complessiva sia, comunque, insufficiente a

reintegrare i valori personali del danneggiato persi.

Maggiori sono i valori monetari delle tabelle e minore sara la possibilita di rile-

vare profili di incostituzionalita per l’insufficiente liquidazione dei danni alla per-

sona.

Occorre, tuttavia, valutar, ai fini di tale ultimo giudizio, anche le maggiorazioni

massime consentite dal codice delle assicurazioni per il danno biologico dinamico,

in quanto e il danno non patrimoniale nel suo complesso ad essere oggetto della

valutazione di congruita, indipendentemente dalle singole voci che lo compongono.

1.2. Diminuzione quantitativa monetaria del danno biologicodella persona in eta senile

Suscita perplessita la diminuzione quantitativa monetaria del danno biologico

della persona in eta senile, con la previsione del diminuzione del valore punto al-

l’aumentare dell’eta, in quanto le tabelle, considerano, evidentemente, solamente

le diminuite aspettative di vita futura o di vita sociale, ricreativa, sportiva, ecc.,

mentre andrebbero anche esaminati i problemi di rilevanza medico-legale con-

nessi con l’invecchiamento biologico come fattore di aggravamento della lesione

alla salute.

Va, infatti, segnalata l’incongruenza della diminuzione considerevole del risarci-

mento in eta avanzata, in quanto la dignita e il valore dell’uomo restano tali indi-

pendentemente dalle speranze di vita e, quindi, dall’eta.

Occorre considerare che una lesione di modesta entita (si pensi al «colpo di fru-

sta» o alla rottura di un arto) in una persona anziana puo avere ripercussioni, non

solo fisiche, ma anche psichiche, ben maggiori che in una persona giovane.

Sovente l’anziano vive solo e si trova ad affrontare la gia difficile quotidianita,

con altro pesante fardello costituito dalla lesione fisio-psichica che, a volte, som-

mato alla gia precaria situazione (sociale e, a volte, economica), aggrava ulterior-

mente le condizioni di vita del danneggiato ben oltre la modica percentuale invali-

dante riconosciuta e liquidata in misura irrisoria rispetto alla stessa lesione in sog-

getto giovane.

Le tabelle risarcitorie, con cinismo para-giuridico, diminuiscono, infatti, ulte-

riormente il risarcimento in base alle ridotte speranze di vita futura, omettendo di

considerare che cio che rileva ai fini risarcitori e la compromissione della qualita

della vita, indipendentemente dalla speranza di vita futura individuabile in base a

meri dati statistici.

Non va solo considerata, sotto il profilo quantitativo, la speranza di vita futura,

ma anche la compromissione della qualita della vita, ben maggiore col crescere del-

l’eta e massima in eta avanzata.

Al fine di graduare il risarcimento va anche tenuto conto che lesioni microper-

manenti solo per presunzione sono considerate permanenti, dovendo, anzi, ope-

rare, la presunzione opposta della loro temporaneita in quanto solitamente gli ef-

fetti dannosi svaniscono in un arco temporale a volte peraltro neanche di durata

apprezzabile.

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1.3. Profili di incostituzionalita del nuovo Codice delle assi-curazioni

Profili di incostituzionalita del nuovo Codice delle assicurazioni possono essere

individuati, oltre che nel contrasto della normativa con i principi costituzionali della

tutela integrale del danno alla salute, anche nella mancata realizzazione dei principi

e criteri direttivi previsti dall’art. 4 della legge delega, lett. a) (adeguamento delle

normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali) e b) (tutela

dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu deboli sotto il profilo della traspa-

renza delle condizioni contrattuali, della corretta informazione preliminare sui con-

tratti, correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sini-

stri).

La nuova normativa, per gli apetti risarcitori, non solo non attua tali principi,

ma li pregiudica rispetto alla normativa precedente.

Vengono, inoltre, arbitrariamente modificati in peius i diritti dei danneggiati e

va evidenziato, quale ulteriore censura di incostituzionalita, l’eccesso di delega, ex

art. 76 Cost, relativamente alle norme sul risarcimento del danno in mancanza di

alcun riferimento nella legge delega (29 luglio 2003, n. 229) alla materia o alla disci-

plina risarcitoria che e stata, quindi, arbitrariamente modificata dal Governo, col ci-

tato decreto legislativo, in mancanza di principi e criteri direttivi al riguardo. In tal

caso non sono stato rispettati il limite, che manca totalmente al riguardo, ed i prin-

cipi indicati nella legge delega che risultano essere stati violati sia per quanto con-

cerne l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitari ed agli accordi in-

ternazionali, sia per quanto riguarda la tutela dei contraenti piu deboli, quali sono i

danneggiati nei confronti delle Compagnie assicurative.

Non e infatti possibile che venga considerata costituzionalmente legittima una

«presunta » delega in bianco per quanto concerne i criteri di valutazione delle per-

centuali invalidanti.

Appare infatti evidente l’illegittimita di una delega che affidi ad una Commis-

sione ministeriale i criteri valutativi della percentuale invalidante, senza che vi sia

alcun riferimento ai criteri scientifici della medicina legale.

Le tabelle nazionali avrebbero dovuto essere ancorate, per evitare censure di

incostituzionalita, ad una media ponderata effettiva(e non presunta come quella

delle tabelle in uso in gran parte dei Tribunali, ancorata a elaborazioni grafiche e

matematiche), attualizzata all’epoca di emanazione delle tabelle dei risarcimenti li-

quidati dai Tribunali negli ultimi anni.

Il Ministero della Giustizia avrebbe potuto agevolmente istituire una Commis-

sione di studio per valutare tali dati, distinti, per tipologia e gravita di conseguenze

invalidanti, attribuendo dignita e valore non arbitrario alle tabelle.

In mancanza di tali elementi la Commissione ministeriale incaricata di predi-

sporre le tabelle non avra alcun riferimento concreto e, in assenza di vincoli nor-

mativi avrebbe potere assoluto e, comunque, discrezionale in una materia, quale

quella dei diritti umani, di rilevanza costituzionale, comunitaria e internazionale,

operando senza vincolo alcuno.

Una normativa di settore, limitata alle assicurazioni, non puo, inoltre, fungere

da legge speciale a favore di «professionisti» e, quindi, delle parti « forti » e modifi-

care il regime di regolamentazione della fase risarcitoria, tanto faticosamente elabo-

rata ed ancora in via di elaborazione da parte di dottrina e giurisprudenza, con la

previsione di un risarcimento semi-automatico che non tutela le vittime dei sinistri

stradali o della navigazione e favorisce, a danno dei primi, le imprese assicurative

con un contenimento considerevole dei risarcimenti, a fronte di un improbabile ri-

duzione dei premi, non essendo ancora operante nel nostro paese il regime di con-

correnza richiesto dalla normativa comunitaria.

Pertanto sono chiaramente incostituzionali tutte le norme disciplinanti il risar-

cimento dei danni, quantomeno per quanto concerne il criteri risarcitorio tabel-

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lare per le macropermanenti, in contrasto, oltre che con i principi della legge de-

lega, anche con la Costituzione italiana e con i principi della stessa Costituzione

europea che prevedono la necessita dell’integrale risarcimento del danno alla

persona.

Inoltre, va rimarcato anche il mancato parere del Consiglio di Stato per le

norme relative all’indennizzo diretto che, quindi, non dovrebbero trovare cittadi-

nanza nel nuovo codice, essendo strumento attraverso il quale puo realizzarsi la

compromissione dei diritti dei danneggiati, soggetti deboli, come gia evidenziato, ri-

spetto alle Compagnie che potrebbero determinare unilateralmente risarcimenti in-

feriori al dovuto, contando sulla propria forza economica e sulla scarsa conoscenza

dei criteri risarcitori da parte del danneggiato ove non assistito da un professionista

qualificato.

Si impone, pertanto, la revisione del Nuovo codice delle Assicurazioni per

quanto concerne la disciplina tabellare del danno non patrimoniale, sia per quanto

riguarda la previsione dell’indennizzo diretto.

Occorre rispondere al quesito della vincolativita delle tabelle previste dal Nuovo

Codice delle Assicurazioni anche in caso di contrarieta ai principi della Costituzione

italiana (art. 32 Cost.) ed Europea che tutela, quale principio generale, il diritto alla

integrita umana (fisica-psichica-morale-esistenziale).

Il giudice ha tre soluzioni possibili:

1) sollevare eccezione di costituzionalita della legge per violazione degli artt. 2,

3, 32 Cost.;

2) operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare se i prin-

cipi del Trattato e della Costituzione europei siano ostativi alla applicazione della

legge nazionale;

3) Interpretazione costituzionalmente orientata della legge da parte del giudice

nazionale, attribuendo alle tabelle un valore meramente orientativo, ma non vinco-

lante.

La soluzione preferibile appare questa ultima, soprattutto ove tale interpreta-

zione sia effettuata nel quadro di un sistema bipolare (danno patrimoniale e non

patrimoniale che comprende ogni danno di natura non patrimoniale (danno biolo-

gico, morale, esistenziale).

In caso di accertata contrarieta del risarcimento tabellare ai principi della Costi-

tuzione italiana ed europea il giudice puo motivatamente disapplicare le tabelle ed

accordare un risarcimento maggiore, in virtu del primato del diritto comunitario

sulla legge nazionale.

Tramontato il principio della sovranita nazionale dei singoli Stati, nelle materie

di competenza dell’Unione Europea, le norme comunitarie sono prevalenti su

quelle nazionali, anche se successive nel tempo, in forza del principio della premi-

nenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri.

Tale principio e desumibile dalla comparazione dei principi del diritto interno e

del diritto comunitario e trova fondamento costituzionale negli artt. 10 e 11 della

nostra Costituzione che rispettivamente, prevedono che « l’ordinamento giuridico

italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente ricono-

sciuto » (art. 10 Cost) e che l’Italia « consente, in condizioni di parita con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranita necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace

e la giustizia fra le Nazioni».

Le norme comunitarie, includendo tra queste anche i principi generali desumi-

bili dalla interpretazione delle stesse e del Trattato, pur non potendo qualificarsi

fonte di diritto internazionale o di diritto interno, sono direttamente applicabili in

ogni Paese della Comunita, senza necessita di recepimento legislativo, trattandosi

di atti aventi forza e valore di legge, con applicazione uguale e uniforme in ogni

Stato membro, (cfr. Corte cost. n. 170/1984).

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In caso di contrasto tra norme statali e norme comunitarie, il giudice italiano,

pur dovendosi riconoscere la preminenza delle seconda sulle prime, non pronun-

cia, tuttavia, la invalidita o illegittimita delle norme statali contrastanti col diritto

comunitario, ma, semplicemente, «non applica» la normativa italiana confliggente,

impedendo che tale normativa venga in rilievo per la definizione della controver-

sia davanti al giudice nazionale (cfr Cass., Sez. Un. civ., 13 dicembre 1998,

n. 1512) (4).

Tale soluzione potrebbe, tuttavia, prestarsi a diverse critiche sotto il profilo della

opportunita e del metodo e, al fine di risolvere la questione con valenza erga omnes

e non solamente alla fattispecie individuale, occorrerebbe sollevare questione di co-

stituzionalita davanti alla Consulta italiana o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-

stizia.

La declaratoria di legittimita e di compatibilita della normativa statale al diritto

comunitario compete invece, ai sensi dell’art. 164 Trattato, alla Corte di giustizia

che, con le proprie sentenze dichiarative, interpreta il significato delle norme co-

munitarie e ne determina la concreta applicazione anche in contrasto con la nor-

mativa di ciascun Stato membro, senza creare, tuttavia, nuove norme comunitarie,

ma solamente precisando il significato delle norme controverse, definendone il

contenuto e le possibilita applicative con la precisazione che la declaratoria di ina-

dempimento di una Stato membro agli obblighi comunitari implica il divieto asso-

luto di applicare le norme o l’Istituto ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia .

Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede che il Ministero delle Attivita pro-

duttive e l’Isvap «esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comu-

nitarie, si conformano ai regolamenti ed alle decisioni dell’Unione Europea e prov-

vedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal pre-

sente codice » (art. 8) e, ove non vogliano essere inadempienti ad una triplice nor-

mativa (nazionale, comunitaria ed internazionale) hanno il preciso obbligo di

rendere compatibili le tabelle, indipendentemente dal criterio legislativo adottato,

ai principi sopra enunciati, potendo profilarsi una concorrente responsabilita, in

base ai principi consolidati della responsabilita dello Stato e degli Organi pubblici

per il mancato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, con

possibilita di condanna anche al risarcimento del danno differenziale subito dalle

vittime della strada e non risarcito nella sua integralita in base ad una normativa

contrastante con i principi comunitari e internazionali.

A tale obbligo deve anche uniformarsi la Commissione ministeriale incaricata

di predisporre le tabelle e potra essere chiesta sia dai predetti organi che dalla

Corte dei conti, la condanna in manleva dei componenti di tale Commissione, che

hanno materialmente predisposto le tabelle.

Ne vi e il limite costituito dalla collegialita di tale decisioni, in quanto, in man-

canza di un espresso e verbalizzato dissenso motivato, sussiste la responsabilita ci-

vile solidale tra i vari componenti della Commissione che ha non solo l’obbligo mo-

rale ed etico, ma anche giuridico e, come tale sanzionato, di attenersi, tanto piu in

mancanza di delega, ai criteri generali previsti dalle norme e principi nazionali e

comunitarie di accertamento e determinazione del danno non patrimoniale, attra-

verso criteri trasparenti, chiari e non riduttivi, di determinazione delle poste risarci-

torie delle emanande tabelle.

La stessa Corte di Cassazione ha recentemente sancito la illegittimita e ri-

duttivita del calcolo tabellare operato automaticamente e senza alcuna persona-

lizzazione, relativamente alle tabelle in uso nei vari Tribunali ove, con motiva-

zione apparente, si effettui una applicazione automatica e personalizzata del

danno (5).

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P. 5 5 6 r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6

(4) Cass. civ., 2 marzo 2005, n. 4466.(5) Cass. civ., 26 settembre 2005, Zignin c. Nuova

Tirrena; Pres. Sabatini - Rel. Petti.

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2. DIVERSE DEFINIZIONI DI DANNO BIOLOGICO

2.1. Differenti definizioni e nozioni di danno biologicoNon puo non rimarcarsi una palese incongruenza nel nostro sistema risarcito-

rio, costituita dalle differenti definizioni e nozioni di danno biologico desunte 1) dal

nuovo Codice delle Assicurazione, 2) dalla precedente legge sulle micropermanenti

(l. n. 57/2001), 3) dalla giurisprudenza della Cassazione, 4) dalle pronunce della

Corte costituzionale.

La diversita di definizioni e di contenuti della stessa voce di danno crea sovente

confusione concettuale tra gli operatori del diritto, la dottrina e la stessa giurispru-

denza di merito che ha recepito alternativamente tali definizioni pervenendo a ri-

sultati non sempre coerenti sotto il profilo logico.

Va, inoltre, rimarcato il sistema del cd. doppio binario, in quanto lo stesso legi-

slatore precisa che la nozione di danno biologico prevista nel nuovo Codice delle

assicurazioni non e generalizzata a tutte le categorie di danno ma e valida sola-

mente «agli effetti delle tabelle» uniche su tutto il territorio nazionale per la liqui-

dazione delle micro e macro permanenti.

Tale definizione, quindi, potrebbe essere diversa ove riferita a fattispecie liqui-

datorie diverse dal risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli e

natanti coperti dalla assicurazione obbligatoria, con possibilita di equivoci, confu-

sione concettuale e possibilita di differenti criteri di liquidazione anche per danni

analoghi, che potrebbe essere diversificata ed anche sensibilmente differente in re-

lazione alla causa genetica del danno, potendo variare, ad esempio, a seconda che

trattasi di infortunio sul lavoro, lesioni da responsabilita medica, lesioni colpose o

dolose non conseguenti alla circolazione stradale etc., con evidenti riflessi sulla

compatibilita costituzionale, sotto il profilo della parita di trattamento, di differenti

liquidazioni per lesioni simili.

Appare, invero, di dubbia costituzionalita un sistema « misto » di liquidazione

del danno biologico in contrasto quello disciplinato dal nuovo Codice delle assicura-

zioni col principio di «personalizzazione» del danno, ai fini del suo integrale risar-

cimento, sostituito con un criterio correttivo affidato ad una ridotta e limitata di-

screzionalita del giudice e costituisce una deroga peggiorativa al principio della in-

tegrale risarcibilita del danno alla persona in contrasto con i tutti i principi interna-

zionali e comunitari ed alla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia che

allontana ancora di piu il processo di unificazione, concettuale e risarcitoria, del

danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale,

auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d’Europa relativa ad un progetto di

diritto comune europeo sul «dommage corporel».

Per la legge sulle micropermanenti (art. 3 l. n. 57/2001) (definizione che non ha

piu validita dal 1 gennaio 2006, sostituita dall’art. 139 del C.d.A.) il danno biologico

e la « lesione dell’integrita psico-fisica della persona suscettibile di accertamento

medico-legale... risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita di

produzione di reddito del danneggiato».

Tale ultimo alinea ha posto, all’epoca di emanazione della legge (2001), le pre-

messe per la transizione del danno biologico dalla sfera patrimoniale a quella non

patrimoniale, poi sancita dalla Cassazione ed avallata dalla Corte Costituzionale

con le storiche sentenze del maggio e luglio 2003.

Tale prima definizione legislativa di danno biologico e stata parzialmente mo-

dificata dal Nuovo Codice delle assicurazioni che ha previsto una ulteriore ag-

giunta ed una precisazione, non indifferenti ai fini dei criteri risarcitori, preve-

dendo che «agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione tem-

poranea o permanente all’integrita psico-fisica della persona suscettibile di accer-

tamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attivita quotidiane

e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente

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da eventuali ripercussioni sulla sua capacita di produrre reddito » (artt. 138 e 139

c.d.a.)

Rispetto alla precedente definizione di danno biologico viene inglobato nello

stesso anche il pregiudizio derivante dalla « incidenza negativa sulle attivita quoti-

diane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato», conseguenze

che, sia pure con giurisprudenza oscillante, erano liquidati autonomamente sotto la

voce del danno esistenziale e che, anche ove liquidato sotto la voce del danno bio-

logico, ne integrava la parte c.d. dinamica, cioe aggiuntiva e personalizzata, rispetto

alle normali ripercussioni della lesione.

In base alla nuova definizione di danno biologico il c.d. danno esistenziale fa

parte, invece, essendo inglobato nella stessa definizione, del danno biologico c.d.

statico, che ricomprende le normali ripercussioni delle lesioni sotto l’aspetto fisico e

il profilo psichico, quali necessarie conseguenze del disagio derivante dalle lesioni

fisiche, includendovi espressamente anche l’« incidenza negativa sulle attivita quoti-

diane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato».

Occorre, quindi che le tabelle tengano conto di tali ulteriori voci di danno, in

precedenza autonomamente liquidabili sotto la voce del danno esistenziale.

Occorre aggiungere che il fondamento logico delle « tabelle » e di tutte le liqui-

dazioni ad essa commisurate percentualmente o proporzionalmente e la media dei

precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale ma nessuna tabella in uso negli

uffici giudiziari e tantomeno quelle di legge risultano essere stata formulate in ra-

gione di tali precedenti o, comunque, nessuna prova scientifica e mai stata fornita

al riguardo, dovendosi anche aggiungere per le nuove tabelle ex lege, anche l’inci-

denza del danno esistenziale e relazionale in precedenza esclusi dalla valutazione

tabellare.

La valutazione unitaria del danno biologico ricomprende due componenti a

prova scientifica:

1) lesione della integrita fisica,

2) lesione della integrita psichica)

e due componenti a prova libera:

3) incidenza negativa delle lesioni sulle attivita quotidiane,

4) incidenza negativa delle lesioni sugli aspetti dinamico-relazionali del dan-

neggiato.

Tale ultimo aspetto dovrebbe anche ricomprendere, in base alla definizione giu-

risprudenziale di danno biologico della Corte di Cassazione, anche la perdita della

capacita lavorativa generica.

Nulla e previsto, invece, in relazione alla possibilita di adempimento in forma

specifica (c.d. «ripristino») o di interventi di alta specializzazione.

Occorre, quindi, evidenziare due aspetti complementari all’interno della proce-

dura liquidatoria del danno:

1) le tabelle bel difficilmente potranno tenere in debito conto, se non con ampia

approssimazione e, quindi, con discrezionalita talmente ampia da rasentare l’arbi-

trio, tali ulteriori componenti che vanno necessariamente aggiunti nella quantifica-

zione monetaria di ciascuna percentuale invalidante;

2) il medico legale dovra determinare la percentuale di danno biologico, te-

nendo conto non solo della diminuzione della integrita psico-fisica, ma anche delle

altre componenti esistenziali e interrelazionali di difficile accertamento, sia per dif-

ficolta di accertamento, sia per la mancanza di conoscenze specifiche da parte del

medico-legale.

Occorrera, quindi, evitare di disporre la CTU medico-legale in via preventiva,

come facoltativamente previsto dalla riforma del codice di rito, ed attendere che le

parti deducano i mezzi di prova relativi alle compromissioni esistenziali e dina-

mico-relazionali che dovranno essere valutate dal CTU nella determinazione del

danno biologico, altrimenti assisteremmo ad operazioni peritali monche per la diffi-

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colta o impossibilita da parte del CTU di esaminare e di essere a conoscenza di tali

ulteriori compromissioni, necessarie ai fini della unitaria valutazione del danno bio-

logico.

Accertata la compromissione fisica il medico-legale, in mancanza di idonei cri-

teri, dovrebbe valutare, prima di individuare la percentuale di danno biologico, an-

che le ulteriori compromissioni a prova libera, aumentando o diminuendo tale per-

centuali in base a parametri o criteri non definiti, in quanto non risulta nelle tabelle

la valenza di tali compromissioni.

Il rischio concreto e che il medico legale continui a indicare le percentuali di

danno biologico in base alla lesione della integrita fisio-psichica, tralasciando le ul-

teriori componenti che rischiano di non essere liquidate o liquidate in maniera as-

solutamente uniforme e presumibilmente riduttiva, senza possibilita di personaliza-

zione, necessaria anche in fase di prima indicazione delle tabelle in quanto le valu-

tazioni esistenziali, vanno necessariamente comprese nella prima valutazione me-

dico-legale del danno biologico, la cui definizione legislativa ne fa espressa

menzione.

Il medico-legale avra, quindi, anche il compito di valutare aspetti non di sua

competenza, senza criteri certi di valutazione e con una ampia discrezionalita, sia

pure sottoposta al controllo del giudice che, a sua volta, incontrera le medesime dif-

ficolta nella valutazione delle componenti esistenziali a prova libera rendendo piu

difficile l’accertamento concreto del danno biologico.

Peraltro, stabilire una determinata percentuale di danno e rilevante in quanto

la successiva personalizzazione e vincolata percentualmente a quella tabellaber-

mente prevista e ne puo condizionare l’aumento.

2.2. Danno biologico c.d. dinamicoSia per le micro che macropermanenti e espressamente prevista la possibilita di

aumento discrezionale da parte del giudice («puo») fino alla rispettive percentuali

massime (rispettivamente 20% e 30%) ma in base a presupposti parzialmente di-

versi per le due categorie.

Trattasi del danno biologico c.d. dinamico che ha la funzione di personalizzare il

risarcimento in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ed alle diverse

conseguenze ed esiti delle lesioni sul soggetto leso, ma ha anche funzione di conte-

nimento del danno, creando un regime speciale, derogatorio delle norme generali

previste dal Codice civile, operante solo nel caso di illecito derivante dalla circola-

zione dei veicoli e natanti.

Il contenimento del danno biologico di lieve entita (c.d. micropermanenenti), gia

previsto dal legislatore dal 2003 (l. n. 273/2002) trova la propria ratio legis nel conte-

nimento, ancora da verificare, dei premi e in ragioni di politica economica delle

Compagnia, a cui sono ovviamente estranei gli interessi preminenti delle vittime a

cui il legislatore dovrebbe accordare tutela preferenziale, mentre la tutela delle Com-

pagnie va individuata nella predisposizione di sistemi di monitoraggio e rilevazione

dei sinistri idonei a prevenire il pericolo di truffe a danno delle Compagnie.

Le medesime ragioni non sembrano sussistere per il contenimento previsto ex

lege per le macropermanenti che non concerne un numero elevato di casi, rispetto

alle micropermanenti.

La scelta del legislatore, in tale ultimo caso, si appiattita sugli interessi delle

Compagnie anziche valorizzare il limite del massimale, disciplinando legislativa-

mente la c.d. mala gestio del imprese e la percentuale di aumento o di conteni-

mento e sufficiente e non consente, in termini generali, la effettiva personalizza-

zione del danno in base ai criteri ancora oggi vigenti della giurisprudenza di legitti-

mita e di merito.

Per entrambe le voci (micro e macro permanenti) e richiesto l’equo e motivato

apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, necessario per consen-

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tire la valutazione da parte del giudice d’appello e della Cassazione dell’iter logico

seguito dal primo giudice per l’aumento percentuale.

L’espresso richiamo all’equita, tuttavia, consente di ritenere che il giudicante

abbia un ampio margine decisionale, incensurabile in Cassazione, essendo la valu-

tazione equitativa sganciata a regole rigide, essendo sufficiente la correttezza e non

illogicita della motivazione.

Va tuttavia rimarcata una significativa differenza tra la normativa previgente in

tema di micropermanenti e quella prevista dal nuovo Codice delle assicurazioni

Il risarcimento del danno ulteriore previsto dall’art. 5 l. n. 57/2001 per le condi-

zioni soggettive del danneggiato, sia che ricompresse tutti i danni residuali, sia che

lasciasse fuori alcuni danni, come propugnato da una parte dei commentatori, era

previsto come obbligatorio per il giudice, riconoscendosi implicitamente la « inade-

guatezza » delle tabelle a pervenire ad un equo risarcimento del danno da micro-

permanente, (« fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ul-

teriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato», art.

3, comma 4, l. n. 57/2001).

La dizione della norma («viene ulteriormente risarcito»), pone un obbligo di ul-

teriore risarcimento e non la mera possibilita, lasciandone solo l’entita alla valuta-

zione discrezionale del giudicante, senza alcuna limitazione, stante il generico rife-

rimento alle «condizioni soggettive del danneggiato» e costituiva una valvola di sal-

vaguardia consentendo di adeguare il risarcimento da micropermanente all’effet-

tiva menomazione del « valore dell’uomo » ed evitare possibili censure di

incostituzionalita.

Il nuovo Codice delle assicurazioni appare riduttivo dei diritti dei danneggiati

avendo sostituito all’obbligo di aumento del danno biologico, la mera possibilita ed

avendo limitato l’aumento ad una percentuale non superiore al 20%, comprimendo

l’autonomia valutativa del giudice, con il rischio di uniformita risarcitoria, anche in

presenza di ripercussioni soggettive diverse.

Il criterio risarcitorio tabellare appare inadeguato ed incostituzionale anche per

la inadeguatezza del valore attribuito, nella attuale tabella vigente per le microper-

manenti, a ciascun punto di invalidita, in relazione al crescere dell’eta del danneg-

giato, assolutamente insufficiente a garantire un «giusto» risarcimento, con il peri-

colo di un’interpretazione della normativa differente dalla sua ratio, in quanto il

giudice sara indotto a quantificare l’aumento del risarcimento non solamente in re-

lazione alle condizioni soggettive del danneggiato, ma anche per ricondurre l’im-

porto liquidato in termini di equita, nella percentuale massima possibile per ade-

guarlo il piu possibile ai previgenti standard risarcitori, adottati dai vari Tribunali,

che costituiscono il c.d. «diritto vivente», frustrato e violato dai criteri tabellari dalla

Nuova legge sulle Assicurazioni e, presumibilmente, dalle poste risarcitorie previste

dalle emanande tabelle.

Per le macropermanenti, ai fini del possibile aumento viene richiesto che « la

menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-

relazionali personali».

Occorre chiarire la portata di tale espressione non solo in base alla interpreta-

zione letterale, ma anche in base ai criteri di interpretazione logica e sistematica

della normativa.

L’interpretazione letterale porterebbe a ritenere che l’aumento percentuale pre-

visto per il danno biologico c.d. dinamico per le macropermanenti sia ammissibile

solamente nel solo caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rile-

vante « sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato », senza alcuna

altra possibilita di aumento neanche in considerazione delle condizioni soggettive

del danneggiato.

Tale interpretazione appare, tuttavia, in contrasto con lo stesso impianto nor-

mativo disciplinante il risarcimento del danno per entrambe le categorie di invali-

dita (lievi e non lievi).

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Per le micropermanenti l’aumento e possibile con riferimento alle sole «condi-

zioni soggettive del danneggiato » che rendano maggiormente gravose l’incidenza

negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del

danneggiato, gia ricomprese, sotto il profilo del danno biologico c.d. statico, nella

valutazione tabellare.

Per le macropermanenti, se non vogliono adombrarsi questioni di costituziona-

lita per violazione del principio di uguaglianza e della integralita del risarcimento,

dovrebbe essere riconosciuta al giudice la possibilita di aumento del risarcimento

liquidato per il danno biologico c.d. statico anche tenendo conto delle medesime

condizioni soggettive del danneggiato sufficienti per l’aumento della liquidazione

delle micropermanenti, pur considerando che nelle tabelle delle macropermanenti,

riferentesi a lesioni di non live entita, il danno biologico c.d. statico e comprensivo

di un ragguardevole pregiudizio psichico naturalmente connesso con la gravita

delle lesioni.

Tale aumento, comunque, puo essere riconosciuto qualora le macrolesioni inci-

dano in maniera rilevante sulle attivita quotidiane specifiche del danneggiato, di-

verse da quelle standardizzate, gia ricomprese nella liquidazione tabellare della

percentuale invalidante.

E difficilmente individuabile nelle nuove tabelle la quota che e prevista quale ri-

sarcimento della lesione fisica e quella concernente la lesione psichica, essendo cia-

scuna voce risarcitoria percentuale onnicomprensiva di entrambe le alterazioni.

Il compito dell’interprete nella liquidazione del danno biologico c.d. «dinamico»

e di scomporre il valore punto tabellare individuando il danno relativo alla meno-

mazione fisica e a quella psichica, per poi accertare la componente del danno biolo-

gico psichico statico, al fine di potere operare la maggiorazione percentuale del

danno biologico psichico c.d. dinamico in relazione alle ulteriori compromissioni

che, in base alla valutazione dell’interprete, non sono ricomprese nel danno biolo-

gico psichico c.d. statico.

Appare evidente l’aleatorieta ed arbitrarieta di un tale criterio risarcitorio non

essendo individuabili all’interno delle percentuali risarcitorie tabellari le percentuali

riferentesi all’una (danno biologico fisico) o all’altra (danno biologico psichico) me-

nomazione e all’interno dell’ultima voce la componente «statica».

Sarebbe opportuno che le tabelle di prossima emanazione chiarissero, per cia-

scuna voce, i vari addendi in modo da facilitare il compito dell’interprete ed evitare

interpretazioni e letture difformi delle diverse componenti di ciascuna voce percen-

tuale tabellare che porterebbero a differenti valutazioni e diverse liquidazioni di le-

sioni similari.

Viene anche aggravato il compito del medico-legale costretto non solo a valuta-

zioni medico-legale di sua stretta competenza al fine di accertare l’entita delle me-

nomazioni, ma anche a valutazioni incidenti sugli aspetti dinamico-relazionali che,

oltre a non essere di sua specifica competenza, potrebbero essere resi non attuabili

dalla impossibilita per il consulente di poter autonomamente accertare, se non in

base ai documenti prodotti ed alle risultanze di causa, tali ulteriori menomazioni, e

riportandosi a nozioni di comune esperienza che ben poco hanno a che vedere con

la valutazione tecnica specifica affidata al medico-legale che, quindi, deve accomu-

nare alla specifica competenza tecnica anche le doti innate o le tecniche acquisite

dello psicologo e dell’assistente sociale.

Non appare neanche utile e produttivo, per motivi di economia processuale, di-

sporre due consulenze, affidando ad un medico-legale l’accertamento delle entita

delle menomazione fisica ed allo psicologo o assistente sociale l’accertamento delle

ulteriori ripercussioni delle lesioni sulla sfera psichica del danneggiato, potendo es-

sere delegato tale ultimo compito allo stesso medico legale che ha fatto l’anamnesi

del danneggiato ed e in grado di riferire, con sufficiente attendibilita, delle riper-

cussioni psiche delle lesioni fisiche sulla vita ed esistenza del danneggiato.

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Solamente nei casi piu gravi potrebbe essere disposta una Consulenza collegiale

al fine di accertare la diversa e maggiormente rilevante incidenza delle lesioni su

specifici aspetti dinamico-relazionali personali e, quindi, soggettivi, del danneggiato.

Le tabelle prevedono, inoltre, la quantificazione del danno biologico c.d. statico

e la maggiorazione del danno biologico c.d. dinamico, in relazione alla percentuale

invalidante e non per tipologia di lesione che puo essere differente a parita di per-

centuale invalidante e con effetti diversi in relazione alle condizioni soggettive del

danneggiato ed alla sua incidenza concreta sulle abitudini di vita del soggetto leso.

Limitare la possibilita di aumento percentuale soggettivizzato alla sola incidenza

rilevante della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, esclu-

dendo quelli soggettivi ulteriori e l’ulteriore incidenza negativa delle lesioni sulle at-

tivita quotidiane costituirebbe violazione del principio costituzionale della integrale

liquidazione di tutti danni alla persona nella sua dimensione non solo fisica ma an-

che psichica ed esistenziale.

Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede, ai fini della stessa sussistenza del

danno biologico, che la lesione della integrita psicofisica della persona sia «suscetti-

bile di accertamento medico-legale », riproponendo la medesima dizione gia utiliz-

zata nella prima definizione di danno biologico (l. n. 57/2001), ribadendo la neces-

sita che la menomazione dell’integrita psicofisica debba essere accertata in base ai

criteri valutativi della medicina legale.

Occorre, tuttavia, puntualizzare l’esatta portata di tale espressione, dovendosi

escludere che essa possa significare la necessita assoluta di disporre, in corso di

causa, una consulenza medico-legale per l’accertamento del danno biologico.

Nel caso in cui le parti, infatti, siano d’accordo sulla entita della menomazione o

il giudice ritenga di poterla determinare in base alla documentazione prodotta,

quale peritus peritorum, il danno biologico potra essere riconosciuto e liquidato an-

che senza ricorrere ad una superflua consulenza tecnica d’ufficio.

Non occorre neanche un accertamento attuale del danno biologico, nel caso di

lesioni di non rilevante entita ove non residuino piu, all’epoca dell’accertamento

giudiziale, postumi permanenti, come nel caso di una «capocciata» contro strutture

interne del veicolo i cui effetti, generalmente, svaniscono in un breve arco tempo-

rale, purche sia possibile effettuare una valutazione medico-legale, ex post, in base

a concreti elementi probatori di valutazione (es: certificato del medico curante, del

pronto soccorso di un ospedale, prova testimoniale).

Occorre, cioe, ai fini del riconoscimento del danno biologico, che la menoma-

zione della integrita psicofisica sia vagliata in base ai criteri della medicina legale,

dovendosi escludere la sussistenza e quindi il risarcimento del danno biologico ogni

qual volta non si riscontri una danno alla persona ontologicamente esistente in

base a tale scienza.

Ovviamente cio non esclude, in tali casi, la autonoma risarcibilita di danni non

rientranti sotto la nozione di danno biologico (es: morale, esistenziale) ove ne sussi-

stano le condizioni ed i presupposti di legge e venga riconosciuta la loro sussi-

stenza.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.d.a. « il danneggiato non puo rifiutare gli ac-

certamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte

dell’impresa».

Un delicato problema puo porsi nel caso in cui il danneggiato rifiuti, invece, di

sottoporsi a tali accertamenti.

E da escludere che possa essere costretto con la forza, mediante l’esecuzione

specifica di un obbligo di fare, a sottoporsi a trattamenti sanitari o visite mediche.

Tuttavia dal rifiuto ingiustificato del danneggiato di sottoporsi a tali accerta-

menti potranno essere tratti dal giudice argomenti di prova contrari al danneggiato,

essendo necessaria al cooperazione del danneggiato nella accertamento del danno

biologico da parte delle Compagnie.

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La legge non determina alcuna sanzione e tantomeno la perdita del risarci-

mento, ma tale comportamento appare suscettibile di valutazione negativa per il

danneggiato ai fini della determinazione della percentuale del danno biologico, non

riconoscendosi gli asseriti danni ulteriori rispetto a quelli obiettivamente emersi, ri-

sultanti e non contestati dall’Assicuratore.

2.3. La nozione di danno biologico ex nuovo Codice delle as-sicurazioni

La nozione di danno biologico legislativamente prevista dal nuovo Codice delle

assicurazioni, sia pure ai soli effetti delle tabelle risarcitorie delle micro e macro le-

sioni e diversa dalla definizione, giurisprudenziale, ma generale ed estesa, della

Corte di Cassazione che qualifica il danno biologico quale danno non patrimoniale

« complesso » che comprende l’invalidita fisica + psichica + la vita di relazione + il

danno estetico + la capacita lavorativa generica + il danno sessuale + il danno edo-

nistico, ma non comprende l’« incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli

aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato », categorie piu ampie del

danno alla vita di relazione (6).

Venute meno le limitazioni risarcitorie del danno non patrimoniale in base alla

interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sono anche mutate

le esigenze che stavano alla base dell’accorpamento di tali ulteriori voci all’interno

del danno biologico, costituite dalla loro generale risarcibilita anche in mancanza di

fatto reato, giovandosi della unitarieta di tali voci di danno, all’interno del grande

contenitore costituito dal danno biologico, senza distinguere cio che era limitato alla

sfera della salute, risarcibile senza limitazioni ex art. 32 Cost. ed altre lesioni che,

pur essendo tutelate dall’art. 2 Cost., tuttavia erano escluse, in base alla sentenza

della Corte Costituzionale n. 186/1984, dalla tutela integrale accordata solamente al

danno biologico (7).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 233/2003 da una definizione diversa

di danno biologico, qualificandolo come danno biologico in senso stretto, inteso

come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrita psichica e fi-

sica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.) (8).

q u e s t i o n i

D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E | 8 2

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(6) La Corte d’Appello di Milano scorpora dal

danno biologico il danno alla capacita lavorativa

generica (App. Milano, 30 maggio 2005, n. 1425,

ined.).

Sulla opportunita di scorporare dal danno biolo-

gico, danno non patrimoniale, la capacita lavorativa

generica che, attenendo alla capacita di produzione

di reddito futuro, va qualificata quale danno patri-

moniale, Chindemi, Danno biologico e capacita lavo-

rativa generica: un binomio da sciogliere?, in questa

Rivista, 2005, 640.

L’orientamento consolidato della Cassazione ri-

tiene, invece, nella nozione di danno biologico,

siano ricompresse tutte le ipotesi di danno « non

reddituale », e cioe i danni estetici, quelli alla vita

di relazione, i danni da riduzione della capacita la-

vorativa generica che, secondo al S.C., costituisce la

lesione di un generico modo di essere del soggetto e

non attiene al piano della concreta produzione di

reddito, Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15859, in

Ass., 2001, 129, e per ultima, Cass. civ., 6 agosto

2004, n. 15187, ined.(7) Non e necessario, ai fini del risarcimento del

danno non patrimoniale, che la responsabilita del-

l’autore del fatto illecito sia stata accertata in un

procedimento penale, in quanto l’interpretazione

conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c. (Corte

cost., n. 233/2003) comporta che il riferimento al

reato contenuto nell’art. 185 c.p. comprende tutte

le fattispecie corrispondenti nella loro oggettivita

all’astratta previsione di una figura di reato, con la

conseguente possibilita che, ai fini civili, la respon-

sabilita sia ritenuta per effetto di una presunzione

di legge, Cass., 3 marzo 2004, n. 4359, in Arch. giur.

circ. sin., 2004, 729.

Alla risarcibilita del danno non patrimoniale ex

art. 2059 c.c. non ostano ne la mancanza di un ac-

certamento in concreto della colpa dell’autore del

danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sus-

sistente in base ad una presunzione di legge, quale

quella di cui all’art. 2054 c.c.), ne la inqualificabilita

del fatto dannoso in termini di reato se, ricorrendo

la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato,

Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15179; Cass. civ., 1 giu-

gno 2004, n. 10482, in Arch. giur. circ. sin., 2004,

1086.(8) La Consulta nella sentenza n. 233/2003 deli-

nea il nuovo sistema risarcitorio affermando « che

puo dirsi ormai superata la tradizionale afferma-

zione secondo la quale il danno non patrimoniale

riguardato dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe col

danno morale soggettivo. In due recentissime pro-

nunce (Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e

8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a

razionalita e coerenza il tormentato capitolo della

tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, in-

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Tale definizione e diversa dalla definizione legislativa di danno biologico previ-

sta nel nuovo Codice delle assicurazioni, che ingloba anche l’« incidenza negativa

sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneg-

giato».

La Consulta ha elaborato una tripartizione risarcitoria del danno non patrimo-

niale che comprende oltre al danno biologico come sopra definito, anche il «danno

morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vit-

tima... e il danno, spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esisten-

ziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla

persona» (9).

Viene specificato dalla stessa Consulta, ai fini della tripartizione risarcitoria del

danno non patrimoniale, che il danno biologico va qualificato « in senso stretto».

La legge prevede espressamente che la menomazione dell’integrita psicofisica

debba essere accertata in base ai criteri valutativi della medicina legale e, sotto il pro-

filo logico, solo tale menomazione dovrebbe essere ricompresa in tale figura di danno,

con esclusione, quindi, delle altre voci di danno cui fa riferimento la Corte di Cassa-

zione (danno alla vita di relazione, estetico, sessuale, da incapacita lavorativa gene-

rica, alla serenita familiare) ed a cui corrisponde, anche se non con rigore concettuale

« l’incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali »

inglobati nella nozione di danno biologico dal nuovo Codice delle assicurazioni.

La nozione di danno biologico operata dalla Cassazione e piu ampia sia rispetto

alla nozione ex lege di danno biologico, sia pure limitata al campo della Assicura-

zione obbligatoria RCA, e la nozione della Corte Costituzionale.

Ove trattasi di risarcimento non tabellare, quindi conseguente a menomazioni

diverse da quelle conseguenti a sinistro stradale, le ulteriori voci allo stato, ancora

ricomprese nel danno biologico, ben possono trovare autonomia risarcitoria, senza

confondersi all’interno del danno biologico.

Resta aperto il problema di fondo se convivere con un doppio binario liquidato-

rio, limitato il primo ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale e dei natanti ed

esteso il secondo a tutti le ulteriori tipologie di sinistri oppure cercare una unica de-

finizione per tutti i sinistri anche al fine di assicurare uniformita liquidatoria.

q u e s t i o n i

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fatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni

— nel quadro di un sistema bipolare del danno pa-

trimoniale e del danno non patrimoniale — un’in-

terpretazione costituzionalmente orientata dell’art.

2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previ-

sione del norma ogni danno di natura non patri-

moniale derivante da lesione di valori inerenti la

persona. E dunque sia il danno morale soggettivo,

inteso come transeunte turbamento dello stato d’a-

nimo della vittima; sia il danno biologico in senso

stretto, inteso come lesione dell’interesse, costitu-

zionalmente garantito, dell’integrita psichica e fi-

sica della persona, conseguente ad un accerta-

mento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno,

speso definito in dottrina ed in giurisprudenza

come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri)

interessi di rango costituzionale inerenti alla per-

sona» (Corte cost., n. 233/2003).

La sentenza della Corte cost., 11 luglio 2003,

n. 233, e stata commentata, tra gli altri, da Ziviz, Il

nuovo volto dell’art. 2059 c.c., in questa Rivista,

2003, 1036; Navarretta, La Corte Costituzionale e il

danno alla persona « in fieri », in Foro it., 2003,

2272; Bona, Il danno esistenziale bussa alla porta e

la Corte Costituzionale apre (verso il « nuovo » art.

2059 c.c.), Cricenti, Una diversa lettura dell’art.

2059 c.c., Ponzanelli, La Corte Costituzionale si al-

linea con la Corte di Cassazione, Procida Mirabelli

Di Lauro, Il sistema di responsabilita civile dopo la

sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003, tutte

in Danno resp., 2003.(9) Sul nuovo sistema risarcitorio del danno non

patrimoniale, dopo gli interventi della Corte di cas-

sazione e della Corte costituzionale del 2003, tra gli

altri, Bona-Monateri, Il nuovo danno non patrimo-

niale, Milano, 2004; Franzoni, Fatti illeciti, artt.

2043, 2056-2059, in Commentario c.c. Scialoia-

Branca, Libro quarto - delle obbligazioni- titolo IX,

dei fatti illeciti - Supplemento, Bologna; Ponzanelli

(a cura di), Il « nuovo » danno non patrimoniale, Pa-

dova, 2004; Berti-Peccenini-Rossetti, I nuovi

danni non patrimoniali, Milano, 2004; Navarretta

(a cura di), I danni non patrimoniali. Lineamenti si-

stematici e guida alla liquidazione, Milano, 2004; Ca-

stronovo, Il danno alla persona tra essere e avere,

in Danno resp., 2004, 237; Scalisi, Il danno esisten-

ziale: la « svolta » della Suprema Corte di Cassazione

avallata « quasi in simultanea » dalla Corte Costitu-

zionale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 58; Tucci,

Danno non patrimoniale, valori costituzionali e di-

ritto vivente, in Danno resp., 2004, 701; Franzoni, Il

nuovo corso del danno non patrimoniale, in Con-

tratto impr., 2003, 1292; Gazzoni, L’art. 2059 c.c. e

la Corte Costituzionale: la maledizione colpisce an-

cora, in questa Rivista, 2003, 1292.

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Inglobato il danno esistenziale nel danno biologico nelle tabelle delle micro e

macro lesioni tale accorpamento non dovrebbe essere esteso alle altre lesioni non

derivanti dalla circolazione stradale, ritenendosi opportuna la tripartizione dei

danni propugnata dalla Corte Costituzionale, nel caso in cui le tabelle risarcitorie

dovessero essere ritenute insufficienti a risarcire l’integrale danno alla persona del

danneggiato.

Infatti, con la tripartizione risarcitoria adottata dalla Corte Costituzionale, vi e

sempre la possibilita di risarcire autonomamente il danno esistenziale e il danno da

lesioni di altri valori costituzionali che consente al giudice, nell’ambito dell’unitaria

voce costituita dal danno non patrimoniale di procedere all’integrale liquidazione

del danno alla persona ricorrendo alla liquidazione correttiva di un danno insuffi-

cientemente quantificato, con l’aggiunta di tali ulteriori voci di danno, non per du-

plicarne le voci, ma per liquidarlo nella sua giusta valenza, ove la liquidazione tabu-

lare risulti inadeguata, evitando di ricorrere a pronunce di rimessione ala Corte co-

stituzionali o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (10).

La difficolta di generalizzare la nozione di danno biologico prevista dal Nuovo

Codice delle Assicurazioni e di adottare in via generale le nuove tabelle va indivi-

duata nella possibile limitazione risarcitoria di danni complessi che abbiano provo-

cato anche compromissioni gravi di natura esistenziale che rischiano di essere con-

globate, con conseguente irrisarcibilita, nell’unitario danno biologico, liquidato

automaticamente su base tabellare e che rischiano di non trovare adeguata tutela

risarcitoria.

Ne l’aggiornamento annuale, «con decreto del Ministro delle attivita produttive,

in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT», potra condurre ad ef-

fettiva equita gli importi risarcitori previsti, accentuando anzi l’inadeguatezza risar-

citoria per lo scarto tra inflazione effettiva e quella convenzionale.

Ove, invece, trovino, comunque, in concreto, ristoro tutti i pregiudizi effettiva-

mente subiti dal danneggiato, i diversi criteri risarcitori non incidono sull’effettivita

del risarcimento del danno non patrimoniale che addirittura ben puo anche essere

inglobato in un’unica voce, come propugnato dalla stessa Consulta, purche risulti

agevole all’interprete individuare gli addendi che la compongono al fine di consen-

tite la valutazione di congruita al giudice superiore di merito o di legittimita, nei li-

miti dei rispettivi giudizi.

3. DANNO ESISTENZIALE E DANNO MORALEI) Il Nuovo Codice delle Assicurazioni non disciplina il risarcimento del danno

morale ed esistenziale, anche se la definizione legislativa di danno biologico ricom-

prende anche il danno esistenziale.

Operato il riconoscimento della categoria generale del danno esistenziale da

parte della Consulta e da gran parte della giurisprudenza di merito, il Nuovo Codice

delle Assicurazioni ha operato anch’esso il riconoscimento implicito del danno esi-

q u e s t i o n i

D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E | 8 2

r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6 P. 5 6 5

(10) La lettura costituzionalmente orientata del-

l’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non

gia come occasione di incremento generalizzato

delle poste di danno (e mai come strumento di du-

plicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi),

ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune

nella tutela risarcitoria della persona, che va ricon-

dotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e

di quello non patrimoniale, quest’ultimo compren-

sivo del danno biologico in senso stretto (configu-

rabile solo quando vi sia una lesione dell’integrita

psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza

medica), del danno morale soggettivo come tradi-

zionalmente inteso (il cui ambito resta esclusiva-

mente quello proprio della mera sofferenza psi-

chica e del patema d’animo) nonche dei pregiudizi,

diversi ed ulteriori, purche costituenti conseguenza

della lesione di un interesse costituzionalmente

protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equita-

tiva dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione

alla menzionata funzione unitaria del risarcimento

del danno alla persona, non puo non tenere conto

di quanto gia eventualmente riconosciuto a titolo di

danno morale soggettivo, pure esso risarcibile,

quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse,

anche se il fatto non sia configurabile come reato,

Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, cit.

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stenziale (definito quale « incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato »), salvo poi conglobarlo nella no-

zione di danno biologico con liquidazione tabellare indifferenziata (11).

Tale accorpamento appare criticabile quanto al metodo ed agli effetti liquidatori,

ma sotto il profilo concettuale realizza il riconoscimento, quale voce risarcitoria, sia

pure non autonoma all’interno di una diversa voce di danno (danno biologico), del

pregiudizio esistenziale, col malcelato proposito di operare una « livella» risarcitoria

all’interno del danno biologico in cui confluisce il danno esistenziale, con il pericolo

gia paventato di insufficienza del risarcimento tabellare ai fini del ristoro di tutti i

danni subiti dal soggetto leso (12).

Sotto il profilo concettuale non appare corretto liquidare il danno esistenziale e

il danno da lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti nell’ambito del danno

biologico; vi e infatti una diversita ontologica tra le varie voci di danno biologico ed

esistenziale che conduce alla negazione di un rapporto di immedesimazione orga-

nica dell’ultimo nel primo (13)

Cio che non convince, inoltre, sotto il profilo pratico, nell’accorpamento del

danno biologico-esistenziale nel Nuovo Codice delle Assicurazioni e il pericolo di

non pervenire ad una equa liquidazione dei danni subiti dalla vittima, attraverso la

valutazione tabellare unitaria del danno biologico e dell’entita e delle ripercussione

negative sulla personalita del soggetto offeso.

Invece nel sistema risarcitorio propugnato dalla Corte Costituzionale con sen-

tenza n. 233 del luglio 2003, anche sull’orientamento espresso nelle pronunce della

Corte di Cassazione (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), basato sul sistema bi-

polare (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), il danno esistenziale ha tro-

vato riconoscimento, quale « danno derivante dalla lesione di altri, diversi dal

danno biologico, interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (14).

q u e s t i o n i

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P. 5 6 6 r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6

(11) Sulla controversa figura del danno esisten-

ziale elaborata dalla « Scuola Triestina », Cendon-

Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano,

2003; Cendon, Non di sola salute vive l’uomo, in Riv.

crit. dir. priv., 1999, 567; Bona, voce Danno esisten-

ziale, in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Aggior-

namento; Ziviz,Verso un altro paradigma risarcito-

rio, in Il danno esistenziale.Una nuova categoria

della responsabilita civile, a cura di Cendon-Ziviz,

Milano, 2000; Monateri-Bona-Oliva, Il nuovo

danno alla persona, Milano, 1999; Ziviz, La tutela

risarcitoria della persona. Danno morale e danno

esistenziale, Milano, 1999.

Critica, sotto vari profili, tale voce di danno la

« Scuola Pisana », Busnelli, Il danno alla persona al

giro di boa, in questa Rivista, 2003, 237; Ponza-

nelli, Sei ragioni per escludere il risarcimento del

danno esistenziale, in Danno e resp., 2000, 693; Na-

varretta, Il danno non patrimoniale tra solidarieta

e tolleranza, in questa Rivista., 2001, 789.

Evidenzia le tensioni esistenti in dottrina sul-

l’ampiezza del danno non patrimoniale, Ponza-

nelli, Le tre voci di danno non patrimoniale: pro-

blemi e prospettive (Relazione tenuta al Convegno

di studi sul tema « Il nuovo sistema dei danni non

patrimoniali », Bari, 24 ottobre 2003).(12) Sulla necessita di valorizzare il modello bipo-

lare (danno patrimoniale - danno non patrimo-

niale) attraverso una precisa definizione della fun-

zione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nel quadro di una

rappresentazione generale del sistema di respon-

sabilita civile idonea a comprendere ogni forma di

danno (non soltanto patrimoniale) e ogni tipo di ri-

parazione (in denaro e in forma specifica). Procida

Mirabelli Di Lauro, Morte e resurrezione di una

teoria generale e monocentrica della responsabilita

civile, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 615.(13) La Giurisprudenza di legittimita, dopo avere

enunciato i principi di cui alle sentenze della Cass.,

31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, ribaditi dalla Corte

cost., 11 luglio 2003, n. 233, ha proseguito sul

nuovo corso del danno non patrimoniale anche se

ancora permangono incertezze, in relazione ai cri-

teri risarcitori adottati nelle singole fattispecie, so-

prattutto per quanto concerne l’individuazione

della terza voce di danno non patrimoniale costi-

tuita dalla lesione di diritti della persona costituzio-

nalmente garantiti.

Altro innovativo principio espresso dalla Cassa-

zione nel maggio 2003 ritiene che, alla risarcibilita

del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185

c.p., non osta il mancato positivo accertamento

della colpa dell’autore del danno se essa, come nel

caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussi-

stente in base ad una presunzione di legge e se, ri-

correndo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile

come reato, Cass. civ., 12 maggio 2003, nn. 7281,

7282 e 7283.(14) La Corte di Cassazione ritiene che « nel vi-

gente assetto dell’ordinamento, nel quale assume

posizione preminente la Costituzione — che, all’art.

2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-

l’uomo —, il danno non patrimoniale deve essere

inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni

ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla per-

sona, non esaurendosi esso nel danno morale sog-

gettivo»; la S.C. chiarisce che « il danno non patri-

moniale conseguente alla ingiusta lesione di un in-

teresse inerente alla persona, costituzionalmente

garantito, non e soggetto, ai fini della risarcibilita,

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Quanto alla natura giuridica dei danni biologico ed esistenziale, la stessa Corte

Costituzionale (sentenza n. 233/2003) attribuisce al danno biologico natura di danno

non patrimoniale, aderendo alla interpretazione della Corte di Cassazione che au-

spica una definitiva collocazione del danno biologico nell’alveo del danno non pa-

trimoniale (15).

L’obiettivo di una uniforme liquidazione del danno in caso di lesioni simili non

e stato, peraltro, sempre raggiunto ed a volte appare anche iniqua in quanto, nel

caso di lesioni concernenti arti o organi diversi, quindi con incidenza diversa sulla

funzionalita del soggetto leso, appare non eticamente, oltre che giuridicamente,

corretto riconoscere lo stesso importo risarcitorio, anche a parita di eta, in quanto il

punto tabellare uniforme, anche se determinato in base a parametri medico-legali

prefissati, non sempre tiene conto dei diversi risvolti psicologici e della diversa inci-

denza della lesione a seconda delle pregresse condizioni fisiche e psichiche del sog-

getto leso.

Il giudice, nella determinazione del danno diverso da quello derivante da sini-

stri stradali, non e, pero, obbligato a far ricorso al criterio tabellare.

Non puo, in altri termini, privarsi il giudice della facolta di determinare l’entita

del danno in base a criteri diversi rispetto a quello della liquidazione tabellare, nei

casi non previsti per legge, facendo riferimento alle entita e gravita delle lesioni e

ricorrendo, quindi, al « criterio equitativo» di liquidazione del danno, che consente

di «modulare» il risarcimento tenendo conto di tutte le particolarita della fattispe-

cie (16).

q u e s t i o n i

D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E | 8 2

r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6 P. 5 6 7

al limite derivante dalla riserva di legge correlata

all’art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la

qualificabilita del fatto illecito come reato, giacche

il rinvio ai casi in cui la legge consente la ripara-

zione del danno non patrimoniale ben puo essere

riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione,

anche alle previsioni della Legge fondamentale,

ove si consideri che il riconoscimento, nella Costi-

tuzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona

non aventi natura economica implicitamente, ma

necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo

configura un caso determinato dalla legge, al mas-

simo livello, di riparazione del danno non patrimo-

niale », Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828,

pubblicata su tutte le principali riviste giuridiche

tra cui, ex plurimis, in questa Rivista, 2003, 675, con

note Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’a-

more non si perdera. Impressioni di lettura su Cass.

civ., n. 8828/2003; Ziviz, E poi non rimase nessuno;

Bargelli, Danno non patrimoniale e interpretazione

costituzionalmente orientate dell’art. 2059 c.c., in

Nuova giur. civ. comm., 2004, 232, con nota di Scar-

pello; Busnelli, Chiaroscuri d’estate.La Corte di

Cassazione e il danno alla persona, Ponzanelli, Ri-

composizione dell’Universo non patrimoniale: le

scelte della Corte di Cassazione, entrambe in Danno

e resp., 2003, 816; Franzoni, Il danno non patrimo-

niale, il danno morale: una svolta per il danno alla

persona, in Corr. giur., 2003, 1017; Navarretta,

Danni non patrimoniali:il dogma infranto e il nuovo

diritto vivente, in Foro it., 2003, I, 2272.(15) La responsabilita aquiliana va ricondotta nel-

l’ambito della bipolarita prevista dal codice vigente

tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non

patrimoniale (art. 2049 c.c.), e il danno non patri-

moniale deve essere risarcito non solo nei casi pre-

visti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di le-

sione di valori della persona umana costituzional-

mente protetti, poiche il danno biologico, quale

danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il di-

sposto dell’art. 32 Cost., tra i valori della persona

umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la

cui tutela e apprestata dall’art. 2059 c.c., e non dal-

l’art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tu-

tela dei danni patrimoniali, Cass. civ., 12 dicembre

2003, n. 19057 in Nuova giur. civ. comm., 408, con

nota di Negro.(16) Nel giudizio di equita da parte del giudice di

pace, venendo in gioco una equita cosiddetta for-

mativa o sostitutiva della norma di diritto sostan-

ziale, non opera la limitazione del risarcimento del

danno non patrimoniale ai soli casi determinati

dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nel-

l’interpretazione costituzionalmente corretta di tale

disposizione.

Ne consegue che il giudice di pace, nell’ambito

del solo giudizio di equita, puo disporre il risarci-

mento del danno non patrimoniale anche fuori dei

casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla

lesione dei valori della persona umana costituzio-

nalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia

allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni,

secondo i principi generali) il pregiudizio subito

(essendo da escludere che il danno non patrimo-

niale rappresenti una conseguenza automatica del-

l’illecito);

Il Giudice di pace, per lo stesso principio di non

vincolativita della norma ordinaria sostanziale, puo

ritenere di non liquidare il danno morale sogget-

tivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso

sia risarcibile a norma dell’art. 2059 c.c., se a que-

sta conclusione porta il principio di equita elabo-

rato per la decisione della fattispecie concreta. Re-

sta invece escluso che il giudice di pace, nel giudi-

zio secondo equita, possa ritenere non risarcibile il

danno non patrimoniale da lesione di un valore

della persona costituzionalmente protetto, poiche

in questo caso sarebbe violata la norma costituzio-

nale di riferimento, al rispetto della quale egli e, in

ogni caso, tenuto, Cass. civ., 18 novembre 2003,

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Il giudice, in mancanza di una norma cogente, puo continuare a far riferimento,

ai fini della quantificazione del danno da lesioni diverse da quelle derivanti da sini-

stri stradale, alle singole tabelle adottate dai Tribunali, discostandosi dalla valuta-

zione tabellare ex lege prevista per le sole lesioni conseguenti a sinistri stradali.

Tuttavia, a fini di uniformita risarcitoria, potrebbero anche adottarsi, quali ta-

belle di riferimento per le lesioni non ricomprese nella liquidazione tabellare, an-

che le tabelle di legge, essendo facolta del giudice, nella quantificazione del danno

biologico far ricorso ad uno oppure ad altro criterio di liquidazione, purche adegua-

tamente motivato.

La liquidazione tabellare, ove si riconosca l’automaticita della stessa in base ai

punti invalidanti, per il carattere vincolante legato ai parametri di valutazione, ha

per effetto di delegare a terzi ed in particolare al medico-legale l’entita del risarci-

mento, ancorato alla percentuale invalidante accertata ed a cui difficilmente il giu-

dice potra discostarsi, abdicando cosı al proprio primigenio compito di determinare,

in base alle specificita del caso concreto, l’entita del risarcimento, essendo anche

vincolato, per le tabelle risarcitorie ex lege, dalla percentuale massima di aumento.

Il criterio preferibile per la liquidazione del danno biologico da « macropema-

nente », non derivante da sinistro stradale, e quello « misto » che considera, come

primo parametro risarcitorio, quello tabellare, con un successivo adeguamento in

base allo stesso meccanismo previsto dal Nuovo Codice delle Assicurazioni in base

alle « condizioni soggettive » del danneggiato, che consentirebbe di commisurare

l’entita del risarcimento del danno biologico non a rigidi parametri prefissati, ma

alle peculiarita del caso specifico, senza la rigidita del limite massimo di aumento

percentuale.

La « base » omogenea risarcitoria eviterebbe disparita di trattamento tra danni

simili che potrebbe verificarsi, invece, nel caso di liquidazione puramente equita-

tiva.

II) Ulteriore problematica concerne la possibilita di liquidare il danno morale in

una percentuale del danno biologico (17).

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni nulla prevede per il danno morale, in rela-

zione al quale, da parte dei Tribunali, continuano ad applicarsi gli usuali parametri

liquidatori commisurati, per lo piu, ad una percentuale variabile da un terzo alla

meta del danno biologico complessivamente liquidato (18).

Ove tale percentuale di aumento dovesse essere considerata quale « base » per

assicurare l’uniforme liquidazione dei danni ulteriori, potrebbe essere favorevol-

mente valutata. Nel caso in cui dovesse essere, invece, considerata satisfattiva co-

munque, dell’ulteriore danno subito dalla vittima ne va rilevata l’inadeguatezza ri-

sarcitoria (19).

q u e s t i o n i

8 2 | D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E

P. 5 6 8 r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6

n. 17429, in questa Rivista, 2004, 653, con nota di

Irti.(17) Si precisa da parte della S.C. che il danno non

patrimoniale non puo essere identificato soltanto con

il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza

contingente e dal turbamento dell’animo transeunte,

determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va

inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni

ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,

costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano

pregiudizi non suscettibili di valutazione economica,

senza soggezione al limite derivante dalla riserva di

legge correlata all’art. 185 c.p., Cass. civ., 15 gen-

naio 2005, n. 729, ined.

Si evidenzia anche che il danno morale, che at-

tiene alla lesione della integralita morale della per-

sona umana, e ontologicamente autonomo rispetto

al danno biologico, e pertanto non puo essere con-

siderato come un minus rispetto ad esso, con la

conseguenza che la quantificazione automatica del

danno morale come quota del danno biologico al

quale il primo si accompagna e illogica e potenzial-

mente riduttiva, Cass. civ., 23 maggio 2003, n. 8169.(18) Il ricorso al criterio della determinazione

della somma dovuta a titolo di risarcimento del

danno morale, in una frazione dell’importo ricono-

sciuto per il risarcimento del danno biologico, non

e illegittimo, a condizione che si tenga conto delle

peculiarita del caso concreto, effettuando la neces-

saria personalizzazione del criterio alla specifica si-

tuazione, ed apportando, se del caso, i necessari

correttivi, senza che la liquidazione del danno sia

rimessa ad un puro automatismo, Cass. civ., 25

maggio 2004, n. 10035, in Danno resp., 2004, 1065,

con nota di Ramaccioni; Cass. civ., 27 aprile 2004,

n. 7980, in Danno resp., 2004, 962, con nota di Pon-

zanelli.(19) E censurabile in sede di legittimita, in tema

di determinazione del danno morale, l’esercizio del

potere equitativo del giudice di merito solo quando

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In relazione alla quantificazione del danno morale si e sul punto precisato da

parte della Cassazione che «La valutazione equitativa del danno morale da fatto il-

lecito (art. 2059 c.c.) liquidato in una frazione — solitamente da un terzo alla meta

— di quello biologico riconosciuto, risponde all’esigenza di evitare liquidazioni ogni

volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed e

percio legittima, se, nell’applicare tale criterio, il giudice del merito da conto delle

particolarita del caso concreto» (20).

La Suprema Corte ha anche affermato che la liquidazione del danno morale,

pur rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta rispet-

tando l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entita oggettiva del danno e l’e-

quivalente pecuniario, e solo nella effettiva considerazione del danno concreto (ri-

sultante dalla motivazione della sentenza) e al di fuori di ogni automatismo, puo

considerarsi legittimo il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta

per il risarcimento in questione in una frazione dell’importo riconosciuto per il

danno biologico» (21).

La liquidazione del danno morale puo, quindi, essere effettuata dal giudice con

ricorso al criterio equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e il

giudice puo ricorrere anche a criteri percentuali predeterminati e standardizzati,

come quello di riferimento ad una frazione del valore medio del punto di invalidita

calcolato sulla media dei precedenti giudiziari in base alle « tabelle », purche ven-

gano attuati in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il

caso specifico e motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore me-

dio percentuale del punto alle peculiarita del caso anche quando faccia si riferi-

mento ad una « tabella» costruita con riferimento ai parametri dell’eta e del grado

di invalidita del soggetto leso (22).

Poiche la liquidazione percentuale delle altre voci di danno alla persona, diverse

dal biologico, costituisce espressione del potere equitativo del giudice, questi non e,

comunque, vincolato a nessun criterio percentuale risarcitorio e ben puo far ricorso

ad altri metodi, tra cui anche quello equitativo «puro» ove ritenuto piu rispondente

all’effettivo risarcimento dovuto alla vittima (23).

In ogni caso il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta e

non fare mero riferimento alle tabelle, ove opti per tale tipologia risarcitoria al di

fuori dei danni derivanti da sinistro stradale.

q u e s t i o n i

D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E | 8 2

r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6 P. 5 6 9

la liquidazione del danno stesso appaia manifesta-

mente simbolica o per nulla correlata con le pre-

messe in fatto in ordine alla natura ed all’entita del

danno dal medesimo giudice accertate, Cass. civ., 2

marzo 2004, n. 4186.

Si chiarisce da parte della S.C. che, benche il

danno biologico sia riconducibile, come il danno

morale, nell’ampia categoria del danno non patri-

moniale di cui all’art. 2059 c.c., il danno morale su-

biettivo non costituisce tuttavia una componente di

esso, configurandosi invece come una voce auto-

noma di danno non patrimoniale, Cass. civ., 10

agosto 2004, n. 15434.(20) Cass. civ., 9 gennaio 1998, n. 134. La liquida-

zione del danno morale va effettuata unitariamente

in relazione al singolo fatto illecito (cioe al singolo

reato), senza che possa scomporsi in varie voci, in

relazione ad esempio ad un danno per inabilita

permanente e ad un danno per invalidita tempora-

nea, Cass. civ., 24 giugno 2003, n. 10022.(21) Cass. civ., 19 gennaio 1999, n. 475.(22) In tema di determinazione del danno morale,

e censurabile in sede di legittimita l’esercizio del

potere equitativo del giudice di merito solo quando

la liquidazione del danno stesso appaia manifesta-

mente simbolica o per nulla correlata con le pre-

messe in fatto in ordine alla natura ed all’entita del

danno dal medesimo giudice accertate, Cass. civ., 2

marzo 2004, n. 4186.

Si chiarisce da parte della S.C. che, benche il

danno biologico sia riconducibile, come il danno

morale, nell’ampia categoria del danno non patri-

moniale di cui all’art. 2059 c.c., il danno morale su-

biettivo non costituisce tuttavia una componente di

esso, configurandosi invece come una voce auto-

noma di danno non patrimoniale, Cass. civ., 10

agosto 2004, n. 15434.(23) La liquidazione del danno morale non puo

essere compiuta se non con criteri equitativi, te-

nendo conto della gravita del reato e del patema

d’animo subito dalla vittima, Cass. civ., 11 agosto

2004, n. 15568; Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13066;

Cass. civ., 15 giugno 2004, n. 11292, in Arch. giur.

circ. sin., 2004, 1171; Cass. civ., 2 aprile 2004,

n. 6519, in Arch. giur. circ. sin., 2004, 992.