Quaderni Anno VI - N 2/2006

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Quaderni Anno VI - N 2/2006

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Sommario• EDITORIALE

di Augusto Conte 3

• ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE - Decreto Bersani - Schiaffo all'avvocatura

di Claudio Consales 9

• ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- Incontro con il sottosegretario della Giustizia Sen. Alberto Maritati 13 - Convocazione dell'Assemblea Straordinaria 17 - Assemblea Straordinaria 20 - Deliberato della Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2006 23 - Adunanza del 10 luglio 2006 25 - Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2006 29 - Adunanza del 25 luglio 2006 32 - Comunicato Stampa 35 - Il Regolamento del procedimento disciplinare 37

• CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- Comunicato Stampa 46 - Appello dell'Avvocatura al Capo dello Stato 48 - Deliberato della Assemblea Generale degli Ordini Forensi 50 - Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 52

• CASSA NAZ.LE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

- Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi... 65

• ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

- Proclamazione di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie 67

• UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

- La Giunta dell'Unione delle Camere Penali... 70

• OPINIONI E DOCUMENTI

- Estratti della discussione in Camera e Senato sulla conversione del D.L. 4.7.2006, n. 223... 74 - Piero Calamandrei a mezzo secolo dalla scomparsa di Augusto Conte 89 - La mediazione familiare 94 - Proposte di modifiche ordinamentali 104 - I furbetti... del fisco! di Carlo Panzuti 137

Q U A D E R N IRIVISTA QUADRIMESTRALE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

Anno VI - N. 2-2006Autorizzazione Tribunale di

Brindisi n. 10 del 16 maggio 2001Testata associata all' A.STA.F.

Direttore ResponsabileAugusto CONTE

Comitato di redazioneGiancarlo CAMASSA, Stella COMI-TANGELO, Claudio CONSALES, Giustina GIORDANO, Mario LAVENEZIANA, Dario LOLLI, Mauro MASIELLO, An-tonio MAURINO, Emanuele MILONE, Carmelo MOLFETTA, Leonardo MUSA, Carlo PANZUTI, Teodoro SELICATO, Paolo VADACCA.

DirezioneORDINE DEGLI AVVOCATI presso

IL TRIBUNALE DI BRINDISIPalazzo di Giustizia

Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/58699372100 BRINDISI

[email protected]@ordineavvocati.br.it

Redazione e pubblicitàEDIZIONI DEL GRIFOvia V. Monti, 18 - Lecce

tel. 0832/394346 - fax 0832/394982

StampaTiemme (ind. grafica - Manduria)

Tiratura n. 1.500 copie

Tutti gli iscritti all'Ordine possono col-laborare alla rivista del Consiglio con articoli su problemi di interesse generale: la Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.

IN COPERTINA: Ceglie Messapica - Piazza Plebiscito con Castello Ducale, Chiesa Matrice e Torre dell'Orologio. Sullo sfondo, al centro, il Convento dei Domenicani, già sede del Comune e della Pretura.

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Presidente Avv. Augusto CONTE Cons. Segr. Avv. Carlo PANZUTI Cons. Tesor. Avv. Teodoro SELICATO

• CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

- Sulla riforma del sistema previdenziale forense di Dario Lolli 143

• NOTE DI STORIA FORENSE

- La "Pratica Criminale" nel '700 nel Regno di Napoli a cura di Augusto Conte (VI parte) 152

• CONVEGNI E CONGRESSI

- XXVIII Congresso Nazionale Forense (Roma, 21-24 settembre 2006) 160 - La riforma delle esecuzioni mobiliari: novità e problematiche (Brindisi, 9 giugno 2006) di Giuliana Corbascio 161

• I CONGRESSI NELLA STORIA DELL'AVVOCATURA

- Terzo Congresso Nazionale Forense (Napoli, 18-24 maggio 1913) 166 a cura di Carlo Panzuti - II° Congresso Nazionale della Stampa Forense (Bari, 6-7-8 dicembre 1969) a cura di Augusto Conte 235

• DIRITTO & ROVESCIO a cura di C'È SU UN TOGATO 239

• SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

- ANTONIO CAIULO - Il respiro del cervo di Alma Passante 245 - GIUSEPPE GIOFFREDI - La condizione internazionale del minore nei conflitti armati di Carlo Panzuti 249 - VALENTINO LENOCI - La divisione di Claudio Consales 251 - AA.VV. - Il Giusto Processo Civile di Augusto Conte 254 - AA.VV. - Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi di Leonardo Carbone 256

• RICORDI

- Pietro Allegretti di Lionello Maci 262

Consiglieri Avv. Giancarlo CAMASSA Avv. Stella COMITANGELO Avv. Claudio CONSALES Avv. Giustina GIORDANO Avv. Mario LAVENEZIANA Avv. Dario LOLLI

Avv. Mauro MASIELLOAvv. Antonio MAURINOAvv. Emanuele MILONEAvv. Carmelo MOLFETTAAvv. Leonardo MUSAAvv. Paolo VADACCA

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EDITORIALE

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EDITORIALE

di AUGUSTO CONTE

La rievocazione di millenari riferimenti storici sulla Av-vocatura e sull’umanesimo forense, correrebbe il rischio dell’invidioso dileggio o peggio dell’astio e della accusa di elitarismo, come si è potuto rilevare dalla lettura di inter-venti a sproposito di ottusi e faziosi sedicenti opinionisti, pseudo tuttologi, strapagati con il finanziamento pubblico, (e quindi con le imposte che sono sangue del lavoro anche degli Avvocati), che ancora ritengono che le rivendicazio-ni della Avvocatura siano determinate dall’attaccamento a privilegi corporativi (che vorrei mi fossero resi noti, non avendone avuto percezione a quaranta anni dall’inizio del-la professione) e desumere dal dibattito parlamentare sulla conversione del noto decreto-legge, nel corso del quale le voci contrarie alle libere professioni hanno accusato i la-voratori della conoscenza legale di non avere contribuito all’interesse generale, con l’invito a cominciare da ora, e sono giunte a qualificare la più nobile e più libera delle professioni come “mercato di servizi”, e a ritenere che la categoria goda di privilegi che spesso ricordano il feuda-lesimo e le sue corporazioni (confondendo il concetto di privilegio con quello di libertà, ignorando la storia o com-piendo un errore “freudiano” perché quando gli Avvoca-ti diventarono corporazioni smisero anche di esercitare le

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funzioni, essendo i rapporti e i diritti regolati dalla “politi-ca” del più forte!).

Vinta quindi la tentazione delle citazioni occorre una ri-flessione forte: l’Avvocatura non può essere messa ai mar-gini o esclusa dalla società (pena la caduta anche della sua proverbiale compostezza, austerità e devozione alla legge) perché esprime il suo mandato non come spettatrice ma operando quale soggetto protagonista libero e autonomo nelle scelte, e rivestendo il ruolo pubblicistico che gli è attribuito dall’art. 24 della Costituzione Italiana.

La collettività, disorientata e deviata da informative errate, per ignoranza o malafede, non può essere privata della grande forza di equilibrio, rappresentata da una cate-goria intellettuale orientata verso una concezione liberale della persona e dei suoi diritti, che si pone a tutela dei beni morali e materiali degli assistiti, che presidia i principi co-stituzionali, e i diritti e le libertà umane, operando con il diritto e per il diritto, quando vengono violati (molto più spesso di quanto non si supponga!).

E l’Ordine non è una organizzazione o una corporazione, ma una istituzione con una funzione sociale e pubblica, po-sta a presidio delle libertà politiche degli Avvocati secon-do i criteri normativi dell’autogoverno ispirato al rispetto del principio di legalità; libertà politiche che consentono all’Ordine di salvaguardare le norme e i principi che pro-teggono i cittadini.

L’Ordine Forense, con questa Avvocatura, si è fatta ca-rico dei servizi della giustizia in favore delle fasce sociali deboli assolvendo, con spirito di servizio e di volontariato,

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al diritto dovere di organizzare la difesa di ufficio, di rego-lamentare il patrocinio per i non abbienti, orientando gli aventi diritto.

Sia chiaro che punto di riferimento della funzione lega-le è l’esercizio della giurisdizione: ove la società dovesse perdere la consapevolezza e la coscienza dell’indispensa-bile presenza della funzione difensiva, nel momento e nel luogo in cui i diritti, costituiti dalla attività giurisdiziona-le, possono ricevere effettiva tutela, verrebbe a infrangersi il patto sociale che è a fondamento dello Stato di diritto, garantito dalla funzione giurisdizionale che è la funzione statale per eccellenza.

È per questo che il Parlamento Europeo e il Consiglio UE riservano una attenzione del tutto diversa da quella na-zionale nei riguardi dei soggetti cui gli Stati membri dele-gano competenze di natura pubblicistica (in Italia gli Ordi-ni) il cui ruolo viene valorizzato ed esaltato.

La rinuncia a tali principi comporta la dissoluzione dello Stato, come avvenne nel periodo del “terrore” in Francia, nel corso del quale la soppressione degli Avvocati andò di pari passo con l’introduzione della dittatura.

È da tempo che QUADERNI lancia il segnale di allar-me; la intuizione dell’addensamento di nuvole tempora-lesche sulle libere professioni mi aveva suggerito di scri-vere nell’Editoriale dello scorso numero di Quaderni (n. 1/2006, edito nella prima decade di maggio), a proposito della rappresentanza della Avvocatura e della necessità della “tutela dei diritti” della avvocatura, che poi significa tutela dei diritti della collettività: “Tutelare i diritti degli

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Avvocati oggi significa preservare la categoria da istanze che li pongono fuori dal nobile ed elevato ruolo di garante della difesa, riconosciuto dalla Costituzione; significa non fare dell’Avvocato un mero esecutore di servizi in conflit-tuale gara con altri Colleghi per accaparrarsene il maggior numero offrendo il minor costo, pubblicizzando il “pro-dotto” al fine di conseguire parte del “mercato”, contro tutte le regole del saggio, discreto e moderato criterio di diffusione di prestazioni di qualità, correttamente acquisi-te ed effettuate; significa conservare l’autonomia e l’indi-pendenza nel rapporto di natura essenzialmente fiduciaria con il cliente; significa assicurare al professionista il giu-sto compenso sulla scorta di parametri certi e inderogabili; significa conservare alla Avvocatura il ruolo pubblicistico che ricopre nella Società…”; e, prima ancora, nell’Edito-riale del n. 3/2005 sulla necessità di resistere a iniziative demolitrici della professione: “Resistere non per conser-vare prerogative classiste fuori dalla società moderna, o privilegi che la escludano da impegni e ruoli di rilevanza pubblicistica a favore della collettività, ma per preservare da liberalizzazioni selvagge la professione forense, al fine di garantire la tutela dei diritti della persona, coinciden-do la sua indipendenza e la sua autonomia con l’interesse generale a una difesa effettiva che si fonda anche sull’af-fidamento della clientela nella correttezza e qualità delle prestazioni e, quindi, sulla fiducia che va rinsaldata e non messa in crisi da norme del tutto contrastanti con la stes-sa pretesa liberalizzazione delle professioni. L’Avvocatura non manifesta solo diffidenza, ma assoluta contrarietà alla

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abolizione dei divieti di accaparramento della clientela e di atteggiamenti concorrenziali verso i Colleghi e alla elimina-zione del sistema tariffario e alla abolizione dei minimi, che comporterebbero una anarchia nei criteri ispiratori della atti-vità, non più controllabile, e deleteria non solo per il decoro e l’onore della categoria (che non sono principi astratti, ma un modo di essere di una Avvocatura seria e responsabile), ma anche per la stessa clientela…”.

Tutta intera la collettività ha percepito con chiarezza che la concorrenza al ribasso sui “prezzi” scredita la qualità delle prestazioni, con danno degli utenti, privati di ogni strumento di controllo di congruità sulla qualità della pre-stazione offerta; che l’inaspettata abolizione del divieto del patto quotalizio coinvolgendo l’interesse personale del-l’Avvocato nella controversia, oltre che porsi in contrasto con i principi emanati dal Parlamento Europeo, è contrario all’interesse della stessa collettività delle persone (degra-date a “consumatori”) che richiedono assistenza a tutela dei propri diritti; mina alle fondamenta la indipendenza e l’autonomia della Avvocatura quale voluta, prima che dal-la Costituzione, dal “diritto naturale” e dal “diritto delle genti” e mette in crisi la Magistratura (oggi singolarmente “neutrale”) esponendola a iniziative aggressive e oppressi-ve; che la concorrenza selvaggia e spietata, non più sanzio-nata ma addirittura obbligata, alimenta l’accaparramento illecito della clientela disorientata dai messaggi pubblici-tari, ingannata da promesse non mantenibili di improba-bili risultati e di sconti o, peggio, e specie per le categorie meno provviste economicamente e culturalmente, disposte

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a “vendere” i propri diritti pur di ottenere all’immediato un ingannevole vantaggio.

E, infine, una considerazione morale: non si fanno leggi “contro”: il grande Avvocato e Santo del 1770 (non rie-sco proprio a evitare le citazioni classiche, che dovrebbero ispirare tutti quanti, altrimenti bruciamo la cultura e i libri come in “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, mentre al con-trario l’Avvocatura vuole e deve essere fonte di cultura in genere e professionale in specie) Sant’Alfonso de’ Liguori, combatteva l’idolatria della legge, intendendo che il siste-ma normativo deve essere imperniato su una moralità fon-data sulla libertà e sulla coscienza volta a difendere l’uomo dalla legge, quando questa è fatta non per dare, ma per to-gliere; e non solo agli Avvocati: perché privando questi del patrimonio culturale-forense-giurisdizionale, della libertà di esprimere il proprio ruolo costituzionale in un ambito di caratterizzazione tecnica e deontologica, significa decom-porre la società e depauperare tutta la collettività dei valori intrinseci al tessuto sociale e morale.

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

Decreto Bersani

Schiaffo all’avvocatura

di CLAUDIO CONSALES*

Si è scritto molto e si è parlato molto sul decreto Bersani per riu-scire a trovare qualcosa di nuovo da aggiungere.

Il decreto Bersani è intervenuto così improvvisamente così inopi-natamente che ha determinato una protesta spontanea e diffusa prima ancora che per i contenuti dello stesso decreto, per il metodo seguito dal Governo.

Alla fase della protesta spontanea e generale ha fatto seguito la fase della riflessione, ma anche la pacata riflessione su quanto deciso dal governo non aggiunge nulla di positivo.

Tengo a precisare che parlo di decisione del Governo con riferi-mento ad una legge non per improprietà di linguaggio, ma proprio perché si tratta di una legge maturata e voluta dal Governo, che nel-la fattispecie ha completamente esautorato il Parlamento: dapprima con lo strumento assolutamente inopportuno della decretazione d’ur-genza e successivamente richiedendo la fiducia sulla conversione.

Il metodo adottato, quindi, di per sé, indipendentemente dai con-tenuti del provvedimento legislativo, ha offeso la dignità ed il ruolo storico e costituzionale dell’avvocatura stessa.

• Avvocato del Foro di Brindisi.

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

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È doloroso dover rammentare che la modalità seguita dal Governo di solito trova giustificazione o per misure urgenti a tutela dell’ordine pubblico o per gravi contingenze relative all’economia nazionale.

Non è per colorire l’intervento, ma può senz’altro affermarsi che gli avvocati sono stati messi sullo stesso piano di delinquenti perico-losi da cui la Comunità nazionale doveva difendersi.

Per comodità di chi legge, mi permetto di riportare la norma con-tenuta nell’art. 77 della Costituzione che prevede e regolamenta il potere legislativo del Governo: “Il Governo non può, senza dele-gazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvi-sori con forza di legge deve...”.

In tal modo, quindi, con la decretazione d’urgenza e con il ricorso alla fiducia il Governo ha voluto sradicare tout court principi fonda-mentali radicati storicamente nell’avvocatura italiana come il divieto della pubblicità ed il divieto del patto di quota lite.

Se si tiene conto ancora che il Governo è intervenuto su principi propri del Codice Deontologico forense e quindi su norme interne all’avvocatura stessa, il suo intervento risulta lesivo anche di un altro e fondamentale precetto della nostra Carta Costituzionale che è quel-lo posto dall’art. 2: “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”.

Non può dubitarsi che l’Avvocatura nel suo complesso sia una formazione sociale idonea di per sé a darsi quelle norme di compor-tamento gradite e volute dai propri associati nei confronti delle quali lo Stato deve portare rispetto o tolleranza nella misura in cui non vadano a ledere altri principi ugualmente meritevoli di tutela.

Quando si incomincia ad intervenire, peraltro in modo autoritario ed ingiustificato, sulle norme interne di una formazione sociale, ciò che in realtà viene colpito è proprio il diritto di libertà, che è il diritto

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

più sacro ed inviolabile di una comunità e per la cui difesa l’avvoca-tura è quotidianamente in trincea.

Se l’avvocatura avesse subito con corpo prono tali interventi le-sivi del principio fondamentale di libertà, avrebbe sicuramente abdi-cato al suo ruolo che la vede appunto come la principale custode di questo valore.

Fortunatamente l’Avvocatura attraverso tutti i suoi organismi ha dato in questa vicenda grande prova di coraggio e compattezza, pro-clamando immediatamente l’astensione dalle udienze e partecipando in massa ad una grande manifestazione di protesta tenutasi a Roma il 28 luglio 2006.

È evidente, però, che la protesta non può esaurirsi in ciò che è stato già fatto e deve continuare pur in presenza dell’avvenuta con-versione del decreto Bersani con la legge 4 agosto 2006, n. 248.

La direzione della lotta deve essere innanzi tutto quella di svolgere una paziente attività informativa per superare quella visione distorta che taluni hanno inteso fornire all’opinione pubblica, facendo passare l’Avvocatura come una corporazione arroccata a tutelare propri inte-ressi di retroguardia e priva di ogni sensibilità sociale ed evolutiva.

La falsità di chi afferma che l’Avvocatura tutela interessi corpo-rativi è immediatamente smascherabile ove si consideri la grande e forse eccessiva libertà di accesso negli albi professionali.

L’impegno ancora deve essere quello di smentire un’informazio-ne prevalente che si è dimostrata erronea nei contenuti, faziosa nella dialettica e fuorviante nei toni.

Non può sfuggire, infatti, che si è giunti a dire ed a sostenere che l’astensione proclamata in sede penale mira soltanto a fare maturare i termini di prescrizione dei reati, quando è a tutti noto che l’astensione degli avvocati determina la sospensione dei termini di prescrizione.

Si è giunti ancora a dire che gli avvocati sono ancorati al sistema delle tariffe, perché nel corso dei processi civili moltiplicano ingiu-stificatamente l’attività per conseguire maggiori compensi.

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

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Si tratta allora di fare comprendere a tutti che non per interessi particolari senza riguardo all’interesse generale i liberi professionisti hanno elevato la propria ferma e decisa protesta, ma che la protesta è nata a difesa del lavoro intellettuale e del decoro professionale for-temente lesi dal decreto Bersani.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Incontro con il sottosegretario della Giustizia

Sen. Alberto Maritati

Su iniziativa del Consiglio dell’Ordine e d’intesa con il Presidente del Tribunale di Brindisi a pochi giorni dall’insediamento del Gover-no è stato organizzato un incontro con il Senatore Alberto Maritati, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

L’incontro si è svolto in due fasi: nel corso della prima parte della mattinata del 23.6.2006 il Sottosegretario ha incontrato Magistrati, Avvocati e Personale del Tribunale presso la sala conferenze al quinto piano del Palazzo di Giustizia.

Il dott. Vincenzo Fedele nel corso della introduzione ha presentato al Sottosegretario le esigenze della amministrazione giudiziaria nel territorio che richiedono, tra l’altro, il completamento della edilizia giudiziaria, con la già progettata sede dell’Ufficio del Giudice di Pace nell’area adiacente il Palazzo di Giustizia, il miglioramento delle risor-se del Personale amministrativo e della attività dei Magistrati, dando pieno significato alla concreta attenzione e sensibilità della Categoria forense del Circondario e dei suoi organi istituzionali nell’affrontare e risolvere le questioni gestionali e di aggiornamento professionale.

Il Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Giannuzzi ha portato l’indirizzo di saluto della Procura al Sottosegretario, con il particolare e sensibile affetto derivante dall’antica conoscenza iniziata sui banchi di scuola e confermata, nel successivo intervento dal dott. Rodolfo Boselli, Presidente della Prima Sezione Penale e della Corte di Assise.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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Il Presidente dell’Ordine Avv. Augusto Conte ha riferito al Sottose-gretario il saluto e il compiacimento della Avvocatura del Circondario per la designazione all’alto incarico, anche per la specificità delle competenze acquisite dal dottor Maritati nei vari incarichi svolti quale Magistrato e in particolare nell’esercizio delle funzioni svolte nel Tribunale di Brindisi, nella Sezione Civile e in quella Penale; il Presidente dell’Ordine nel condividere la necessità del miglioramento e integrazione delle strutture edilizie (che potranno consentire agli Avvocati di utilizzare finalmente un parcheggio a loro destinato) e la indispensabile e indifferibile attuazione della riqualificazione del personale, rivendicata a nome del personale dal Dirigente dott. Sergio Montanaro nel corso del suo intervento, tramite indispensabile per un puntuale esercizio della professione forense nell’interesse della collet-tività, ha auspicato che il Sottosegretario si faccia portavoce presso il Ministro e quindi il Governo, della necessità di fornire l’Avvocatura di adeguati strumenti processuali per rendere concreta e attuale la tutela dei diritti, attraverso la chiarezza delle norme sostanziali e soprattutto la unificazione dei riti nel processo civile, per limitare la molteplicità di quelli in vigore, ai quali se ne sono aggiunti altri di recente, che pur con intenti positivi, hanno finito per ostacolare l’esercizio dei diritti in maniera rapida e efficiente.

Le riforme che hanno caratterizzato l’ultima parte della legislatura, molte delle quali utili e attese (come la riforma del processo di co-gnizione e l’introduzione dell’accertamento tecnico esteso alle cause e ai danni) non possono essere subito modificate o bloccate perché già in corso di concreta applicazione (e comunque l’Avvocatura non solo non ritiene di porre in essere gesti demagogici come quello de-gli Avvocati che nel 1943 bruciarono il Codice di Procedura Civile cui aveva posto mano, tra gli altri, anche Calamandrei e che nella sua sostanziale struttura è invece durato oltre mezzo secolo, ma si è responsabilmente preparata per applicare consapevolmente e ai fini di una più corretta e rapida soluzione delle controversie – come ha fatto l’Avvocatura del Circondario di Brindisi che ha risposto con ec-

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

cezionale partecipazione alle iniziative del Consiglio dell’Ordine che ha inaugurato un vero e proprio criterio sistematico di aggiornamento professionale permanente –); ma occorre che il Legislatore intervenga subito su alcune iniziative quale quella introdotta dall’art. 3, Legge 21.2.2006, n. 102 che applica il rito del lavoro alle cause per risarci-mento dei danni da morte o lesioni che, nella incertezza applicativa ha paralizzato l’iniziativa professionale e la soddisfazione giudiziaria dei diritti, soprattutto per la sostanziale inapplicabilità di regole proprie per i rapporti di lavoro al campo delle azioni risarcitorie, in specie connesse alla infortunistica.

In riferimento alla introduzione dell’indennizzo diretto, in attua-zione della previsione contenuta nell’art. 150, D.L.vo 7.9.2005, n. 209 il Presidente dell’Ordine ha richiamato l’attenzione del Sottose-gretario sulla ineludibile azione di tutela della categoria forense in favore dei danneggiati, con la rivisitazione dell’art. 9 dello schema di DPR (che il 19.12.2005 ha ricevuto parere contrario del Consiglio di Stato e quello critico dell’Antitrust) che esclude gli Avvocati dalla informativa ai danneggiati.

Nel suo intervento il rappresentante della SottoSezione di Brindisi dell’ANM dott. Carlo Errico ha auspicato un interessamento del Go-verno per la riforma dell’appena riformato Ordinamento Giudiziario e delle disposizioni di attuazione.

Al termine il Sottosegretario si è recato presso la Presidenza dell’Ordine, insieme al Presidente del Tribunale, ove ha ascoltato le istanze prospettategli a nome dell’Avvocatura dal Presidente dell’Or-dine sulla indifferibile riforma dell’Ordinamento Professionale, in particolar modo con riferimento all’accesso, alla pratica e alla abili-tazione professionale, anche attraverso le Scuole Forensi, al potenzia-mento degli Ordini forensi che garantiscono qualità e correttezza delle funzioni degli Avvocati, al mantenimento delle tariffe e dei minimi tariffari che salvaguardano le prestazioni professionali e tutelano gli stessi assistiti, al fine di evitare la liberalizzazione selvaggia della professione attraverso una sfrenata pubblicità e una sleale concorrenza.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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Il Sottosegretario ha ascoltato le ragioni della Avvocatura, che non rivendica inammissibili tutele di categoria per la conservazione di inesistenti privilegi, ma si propone di rendere efficienti e corrette le prestazioni in favore degli assistiti, per i fini di giustizia, mettendo a disposizione di Magistrati e Avvocati la sua esperienza e competenza per l’esame e la valutazione di proposte.

Al momento del commiato al Sottosegretario sono state consegnate copie delle pubblicazioni dell’Ordine (Rivista e Supplementi) e di storia dell’Avvocatura locale (Scritti giuridici di Giuseppe Lucarini editi dall’Ordine di Brindisi), oltre a una pubblicazione su antiche mappe della Città di Brindisi.

NOTA DI REDAZIONE: Pochi giorni dopo l’incontro è stato emanato il Decreto Legge 223/06 evidentemente non diffuso preven-tivamente a tutte le Istituzioni Governative, come è dimostrato anche dalla assenza di qualsiasi accenno sia nella relazione programmatica del Ministro della Giustizia alle Commissioni di Camera e Senato, che nel corso dell’incontro del Sottosegretario con il Consiglio del-l’Ordine di Brindisi e dello stesso Ministro con il Consiglio Nazionale Forense.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Convocazione dell’Assemblea straordinaria

IL CONSIGLIO,

sentita la relazione del Presidente sul decreto governativo che stra-volge il sistema tariffario in vigore per gli Avvocati, con l’abolizione dei minimi; introduce regole contrarie alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini escludendo l’intervento del difensore dal procedimento di “indennizzo diretto”; prevede forme obbligatorie di pagamento delle parcelle in violazione anche della libertà di circolazione della moneta; introduce forme di concorrenza e di pubblicità contrarie ai valori fondamentali della Avvocatura,

RILEVATOche la classe forense,sfibrata da riforme spesso inutili per risolvere i denunciati atavici sistemi di soluzione delle controversie in tempi accettabili, e nel ri-spetto delle garanzie, e che a volte ostacolano e appesantiscono i tempi del processo, come per la Legge 21.2.2006, n. 102 che all’art. 3 ha disposto l’applicazione del “rito del lavoro” alle cause di risar-cimento per danni da morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali, assolutamente inattuabile per i diversi principi sottesi ai diritti da far valere con l’indicato rito;

penalizzata dall’osservanza di regole, quale quella sull’“antiri-ciclaggio”, che pongono l’Avvocato, quale delatore anche in piccole operazioni “sospette”, in conflitto con la propria coscienza, con il segreto professionale, e con i propri assistiti;

inascoltata nelle spinte riformatrici della professione, e segnatamen-te della formazione e dell’accesso, che ricadono esclusivamente, an-che come costi economici, sugli Ordini Forensi e sul volontariato della Categoria;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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RITENUTO

che non può essere tollerato l’esproprio dal patrimonio morale della Avvocatura di beni e valori quali il divieto di accaparramento della clientela, il divieto di pubblicità, il divieto di concorrenza, il divieto del patto di quota lite, poste anche a presidio della collettività;

CONSIDERATO

che, contrariamente a quanto enunciato, anche attraverso i mezzi di comunicazione, l’abolizione dei minimi tariffari costituisce un aggravio economico per il pubblico degli utenti, male esposto a orientamenti ingannevoli, e peggio servito da offerte di lusinghieri e ingannevoli sconti sulle parcelle, al posto di parametri certi, o a lu-singhe su improbabili risultati delle prestazioni, ed è difforme dalle linee programmatiche espresse dal Ministro della Giustizia davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, contrarie a una logica del “costo sempre più basso” delle prestazioni professio-nali;

EVIDENZIATO

che le prestazioni dell’Avvocato, specie quelle rese nell’ambito del-la giurisdizione, sono volte alla tutela dei diritti costituzionalmente protetti e non sono assolutamente assimilabili ai servizi resi dalle im-prese economiche, sfuggendo l’attività forense a principi di natura mercantile, e che ogni contrario criterio, improntato a logiche mer-cantili e non a principi ideologici, stravolge i principi fondanti della professione forense e offende i lavoratori della conoscenza legale;

STABILITO

che il decollo delle libere professioni e di quella legale in particolare non è collegato alla qualificazione dell’esercizio dell’attività intel-lettuale come attività di impresa, considerato che il rapporto con gli assistiti si fonda su applicazioni di natura intellettuale a seguito di scelte tecnico-conoscitive, i cui risultati sono dinamicamente con-

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19 Quaderni

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

seguiti nel corso di una dialettica processuale e determinati da un organo terzo decidente;tanto premesso, e considerato che costituisce obbligo dell’Avvoca-tura conservare il suo ruolo di garante e, come si è espresso in un occasionale incontro nel corso del Congresso di Milano del 2005 uno dei passati Presidenti della Repubblica, di ultimo baluardo di libertà, e preservare il decoro e l’onore della categoria non per con-servare prerogative classiste ma per evitare alla classe forense le contaminazioni da liberalizzazioni selvagge, al fine di garantire, in piena indipendenza e autonomia, la tutela dei diritti della persona, fondata sulla fiducia della clientela nella correttezza e qualità delle prestazioni, in sintonia anche con il Parlamento Europeo, il Consi-glio alla unanimità

INDÌCE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell’Avvocatura della Provincia di Brindisi, per il giorno venerdì 7 luglio 2006, ore 10,30, presso la Biblioteca dell’Ordine, nel Palazzo di Giustizia

APERTA

ai Magistrati, al Personale della Giustizia, alle Istituzioni comunali e provinciali, alle Autorità civili, militari e religiose, ai Parlamentari del Circondario, a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della giu-stizia nel territorio e in sede nazionale, e invita alla discussione sui temi innanzi accennati.

Manda alla Segreteria dell’Ordine per la pubblicazione e diffu-sione.

Brindisi, adunanza del 4 luglio 2006.

Il Consigliere Segretario Il Presidente Avv. CARLO PANZUTI Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Assemblea straordinaria

L’anno 2006, addì 7 del mese di luglio, nella sala biblioteca del-l’Ordine degli Avvocati di Brindisi alle ore 10,55 ha inizio l’assem-blea straordinaria degli Avvocati indetta con delibera del consiglio del 04/07/06.

Presiede l’Avvocato Augusto Conte, Presidente del Consiglio dell’Ordine, il quale illustra le ragioni della convocazione e relati-ve all’emanazione del c.d. “Decreto Bersani”, con particolare riferi-mento alle misure adottate nel campo delle professioni e più specifi-catamente dell’Avvocatura.

Il Presidente Avvocato Conte dà lettura del deliberato Consiliare del 04/07/06 che viene allegato al presente verbale.

L’Avv. Conte illustra, altresì, i tempi ed i modi dell’astensione proclamata dell’O.U.A., ritenuta illegittima dal Garante, ed invita i partecipanti all’Assemblea a pronunciarsi in merito.

A questo punto interviene l’On. Avv. Luigi Vitali il quale mani-festa le proprie preoccupazioni anche in prospettiva della paventa-ta eliminazione degli Ordini. Ad avviso dell’Avv. Vitali i tempi per l’approvazione del decreto Bersani sono molto stretti. L’Avv. Vitali evidenzia che con il decreto è stato violato il principio della “con-certazione” e si è colpita al cuore la professione Forense. Il minimo tariffario è una garanzia sia per l’Avvocato che per il cliente. Secon-do l’Avv. Vitali vi è l’esigenza di spiegare ai cittadini le motivazioni della battaglia degli avvocati perché non si pensi a rivendicazioni corporative. Il decreto Bersani danneggia soprattutto i giovani Av-vocati.

La protesta non deve essere dei soli avvocati ma di tutti i pro-fessionisti insieme. Secondo l’Avv. Vitali l’astensione da sola non è sufficiente e vanno quindi individuati iniziative comuni né va tra-scurato il fatto che con il decreto Bersani è stata decisa la riduzione delle risorse destinate alla Giustizia.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

L’avv. Giuseppe Attolini, Presidente della Camera Penale di Brindisi, auspica un’iniziativa comune da parte di tutti gli avvocati parlamentari a prescindere dalla loro appartenenza politica.

L’Avv. Vitali si dice pronto ad assumere un’iniziativa in tal senso ed invita gli organismi nazionali dell’Avvocatura a fare pressioni sul Ministro della Giustizia On. Mastella.

L’Avv. Luca Leoci suggerisce che tra le forme di protesta da adottare vi sia quella di richiedere le dimissioni degli Avvocati dalle funzioni di Giudici e di Vice Procuratori Onorari.

L’Avv. Claudio Consales evidenzia che l’adozione del decreto Bersani è motivata dalla necessità di adeguarsi alle direttive Euro-pee, ma è evidente che le ragioni del decreto vanno oltre tale formale necessità. La battaglia dell’Avvocatura deve andare oltre il contrasto al decreto Bersani ed affrontare tutte le problematiche relative alle recenti novità legislative in materia di procedimento di esecuzione, di assicurazione per la R.C., di ricorso in Cassazione, di riti proces-suali, di iscrizione agli albi aperta a tutti. Quanto alle forme di lot-ta, ad avviso dell’Avv. Consales, bisogna andare oltre l’astensione e pensare ad altre iniziative ancora più incisive.

L’Avv. Massimo Renna suggerisce di perseverare nell’astensio-ne al di là della decisione del Garante. Ritiene che il decreto Bersani sia incostituzionale e che tra le forme di protesta da adottare vi sia anche il c.d. “sciopero bianco” con la richiesta di rigorosa osservan-za della Legge da parte di Magistrati e Funzionari di cancelleria.

L’Avv. Giancarlo Camassa osserva che se è vero che l’astensione, così come indetta, non è regolare è pur vero che è necessario che cia-scun Avvocato si astenga dal partecipare alle udienze con assunzione di responsabilità personale. Suggerisce, comunque, di indire un’asten-sione a tempo indeterminato a partire dal 15 settembre 2006.

Esauriti gli interventi, il Presidente Avv. Conte rileva con sod-disfazione che dall’Assemblea non sono emerse posizioni contra-rie alla protesta decisa dagli Organi Istituzionali dell’Avvocatura. L’Avv. Conte ritiene che si debba evitare l’adozione di forme di pro-testa che possano essere ritenute illegittime e come tali sanzionabili. L’Avv. Conte fa presente che sono in corso delle iniziative da parte

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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del C.N.F., dell’O.U.A. e delle altre Associazioni Forense per adot-tare forme di protesta unitarie e suggerisce quindi di attendere le eventuali imminenti decisioni in sede nazionale.

L’Avv. Conte ritiene condivisibile la sollecitazione dell’Avv. Consales di estendere le ragioni della protesta alle ulteriori proble-matiche afferenti la professione Forense, nonché il suggerimento dell’Avv. Leoci relativo alle dimissioni degli Avvocati dalla Magi-stratura Onoraria.

L’Avv. Conte propone che venga stilato un documento che rece-pisca le osservazioni provenienti dall’assemblea, che sia proclamato lo stato di agitazione e che l’Assemblea resti permanentemente con-vocata per ulteriori decisioni da adottare.

L’Assemblea conclude i lavori alle ore 12,45.

Il Consigliere Segretario F. F. Il Presidente Avv. ANTONIO MAURINO Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Deliberato della Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2006

L’Assemblea degli Avvocati del circondario di Brindisi, convo-cata con deliberato del Consiglio dell’Ordine assunto nell’adunanza del 04/07/2006;

udita la relazione del Presidente sul Decreto Legge n. 223/06 che in-troducendo regole contrarie al libero esercizio della professione fo-rense approvando forme di concorrenza e di pubblicità e stabilendo limiti all’intervento della difesa a tutela degli utenti, esponendoli a forme sfrenate di accaparramento, di ingannevoli sconti sulle par-celle e di promesse di improbabili risultati delle prestazioni, stra-volge i valori fondanti della professione forense;

ascoltati gli interventi degli iscritti dai quali è emerso l’estremo disappunto e disagio della categoria forense ed il deciso contrasto all’introduzione di regole che non sono innovative della professio-ne, ma al contrario avviliscono la funzione equiparando l’esercizio dell’attività legale alla prestazione di prodotti e servizi che non han-no alcuna attinenza con la difesa, dentro e fuori del processo, che ha la funzione di tutelare i diritti costituzionalmente protetti;

considerato che l’Avvocatura del circondario ritiene di dover allar-gare la protesta ad ogni forma di iniziative che introduca principi, di natura sostanziale e processuale, che invece di agevolare la realizza-zione dei diritti ne ostacoli la realizzazione;

valutate le proposte su ulteriori forme di protesta, tra le quali anche le dimissioni di Avvocati da incarichi di supporto all’Amministra-zione della Giustizia;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

24 Quaderni

ritenuta la necessità di valutare le forme di astensioni che saranno assunte in maniera definitiva dalle Istituzioni e Associazioni Nazio-nali, all’unanimità

DELIBERA

di costituirsi in Assemblea Permanente, denunciando tutto quanto innanzi alla pubblica opinione, e nel proclamare lo stato di agita-zione della categoria, riserva l’assunzione di ogni consequenziale provvedimento in esito alle determinazioni delle Istituzioni e Asso-ciazioni Nazionali al fine di uniformare le forme di protesta.

Il Consigliere Segretario F. F. Il Presidente Avv. ANTONIO MAURINO Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Adunanza del 10 luglio 2006

Il Consiglio,nella Adunanza del 10.7.2006, ore 7,45 su convocazione urgente a mezzo telefono da parte del Presidente,

udita la sua relazione aggiornata in riferimento alle gravi violazioni dei diritti costituzionalmente protetti della Avvocatura, che colpisco-no gli interessi dei Cittadini, declassati a “consumatori” della Giu-stizia, contenute nel D.L. 223/06, incidenti sulla qualità delle presta-zioni dell’Avvocato attraverso l’abolizione dei minimi, l’abolizione del divieto di cointeressenza dei professionisti legali all’esito delle controversie, la soppressione del divieto di accaparramento della clientela e la introduzione di una spietata e selvaggia concorrenza e ingannevole pubblicità che esclude i giovani dalla professione e premia i soggetti che possono, anche attraverso società di capitali, vantare e pubblicizzare prestazioni con improbabili risultati, con lu-singhieri e ingannevoli sconti sulle parcelle;

ritenuto intollerabile l’esproprio dal patrimonio morale dei valori fondanti della professione forense, considerato che le prestazioni dei lavoratori della conoscenza legale non sono ispirate a principi di na-tura mercantile, quali quelle delle imprese, ma a valori costituzional-mente protetti e, principalmente, a quelli attinenti alle libertà;

convinto che la riqualificazione e il decollo della professione forense non si ottiene con la equiparazione della attività forense, svolta pre-valentemente nell’ambito della giurisdizione, a quella di impresa e con liberalizzazione selvaggia – avendo la prestazione intellettuale come oggetto non un prodotto, ma un contenuto tecnico-conoscitivo il cui risultato è dinamicamente conseguito nel corso di una dialettica

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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processuale e determinato da un organo terzo decidente – ma con il potenziamento degli Ordini e la formazione permanente, salvaguar-dando l’autonomia, l’indipendenza e la libertà dell’Avvocatura cui è riservato dalla Carta Costituzionale l’esercizio del diritto di difesa;

appreso che il Consiglio Nazionale Forense unitamente alla Assem-blea Generale degli Ordini Forensi in data 5.7.2006 ha deliberato un piano generale di mobilitazione della Avvocatura che preveda la astensione dalle udienze civili, penali e amministrative con decor-renza 10.7/21.7.2006, dando mandato all’Organismo Unitario del-l’Avvocatura e alle Associazioni Forensi di procedere alla immediata proclamazione della astensione, convocando l’Assemblea Generale della Avvocatura Italiana per il 21.7.2006 alle ore 10,00 in Roma e invitando gli Ordini Forensi a indire Assemblee locali e distrettuali per assumere ulteriori iniziative di contrasto al D.L. n. 223/06;

esaminata la delibera di Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvo-catura 5.7.2006 che ha proclamato lo stato di agitazione e l’astensio-ne dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.7.2006 compreso, senza preavviso a norma dell’art. 2, III° comma della Regolamentazione della astensione collettiva degli Avvocati dall’attività giudiziaria n. 137 del 4.7.2002, in considerazione della lesività costituzionale delle citate disposizioni decretate in via di urgenza, e senza le limitazioni di durata di cui all’art. 2, IV° comma, Regolamentazione detta, fatta salva la trattazione degli affari civili, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 Regolamentazione stessa;

informato dal Consiglio Nazionale Forense che in data 6.7.2006 la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici ha indicato, invitando a revocarla, ai soggetti proclamanti che l’astensione violerebbe la Legge 12.6.1990, n. 146 come modificata dalla Legge 11.4.2000, n. 83 per mancato rispetto dei termini di preavviso e della durata massima di sette giorni dalla prima azione di sciopero;

visto il proprio deliberato 4.7.2006 con il quale veniva indetta As-

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

semblea Straordinaria degli Avvocati del Circondario di Brindisi per il 7.7.2006, ore 10,30, presso la Biblioteca dell’Ordine per la discus-sione sui temi in argomento;

visto anche il deliberato redatto in esito alla Assemblea con il quale, condivise le ragioni poste a fondamento della delibera del Consi-glio dell’Ordine 4.7.2006 veniva indetta la costituzione della As-semblea Permanente della Avvocatura del Circondario, denunciando gli esposti rilievi alla pubblica opinione e riservando l’assunzione di ogni consequenziale provvedimento in esito alle determinazioni delle Istituzioni e Associazioni Nazionali al fine di uniformare le manifestazioni di protesta;

appreso, dopo la sospensione della Assemblea che l’Organismo Uni-tario della Avvocatura ha ribadito e confermato l’astensione siccome motivata, legittima e correttamente espressa in via di urgenza, come proclamata dal 10 al 21.7.2006, non essendo state condivise le moti-vazioni poste a base dell’invito della Commissione di Garanzia;all’unanimità

RICHIAMA

il deliberato del Consiglio Nazionale Forense e della Assemblea de-gli Ordini Forensi del 5.7.2006 e la proclamazione della astensio-ne indetta dagli Organismi competenti per i giorni dal 10 e fino al 21.7.2006 compreso, alla quale aderisce

CONFERMA

la costituzione della Avvocatura del Circondario di Brindisi in As-semblea Permanente per la assunzione di ulteriori iniziative, in ade-renza all’invito del Consiglio Nazionale Forense

RICORDA e RACCOMANDA

agli iscritti, ai sensi dell’art. 39 Codice Deontologico,a) la libertà di adesione all’astensione come sopra deliberata dagli

Organismi competenti, la cui scelta non assume rilievo di carattere disciplinare;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

28 Quaderni

b) il comportamento, coerente con la scelta, per i Colleghi che aderiscano alla astensione;

c) l’obbligo di informare preventivamente gli altri difensori co-stituiti per gli Avvocati che esercitino il diritto di non aderire alla astensione;

d) il divieto di operare in danno della controparte o secondo “pro-prie contingenti convenienze”.

e) Il rispetto delle regole stabilite dall’art. 4 Regolamentazione per le astensioni n. 137 del 4.7.2002 (in penale: obbligo di partecipa-re a udienze di convalida di arresto o fermo, a misure cautelari, inci-dente probatorio, giudizio direttissimo, processi per i quali maturi la prescrizione nel corso della astensione, processi con detenuti, anche in sede di riesame, salvo consenso dell’imputato e per non più di tre udienze; in civile: obbligo di partecipare ai procedimenti cautelari, di stato e capacità delle persone, alimenti, comparizioni in materia di separazione e divorzi, o affido di minori, procedimenti in materia di condotta antisindacale, licenziamenti, dichiarazioni e revoca falli-menti, convalida di sfratto, sospensione esecuzioni e esecutorietà di provvedimenti; in amministrativo e tributario: procedimenti caute-lari e urgenti, procedimenti relativi a questioni elettorali).

Essendo stato comunicato il provvedimento sulla astensione, ai sensi delle richiamate disposizioni, dagli Organismi competenti a tutti gli Enti e Uffici e diffuso sul territorio nazionale per tutta l’Av-vocatura, manda alla Segreteria dell’Ordine di inviare copia della presente delibera, a soli fini informativi, agli Uffici Giudiziari del territorio e di darne diffusione tra gli iscritti.

BrindisiSala del Consiglio, 10.7.2006

Il Consigliere Segretario F. F. Il Presidente Avv. ANTONIO MAURINO Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2006

L’anno 2006 il giorno 18 del mese di luglio nella biblioteca del-l’Ordine degli Avvocati di Brindisi alle ore 10,45 ha inizio l’assem-blea straordinaria degli Avvocati già costituita in seduta permanente con deliberato del 7 luglio 2006.

Si dà atto che si è provveduto a diffondere l’odierna convocazione a mezzo di affissione di manifesti nella sede centrale e nelle sezioni distaccate del tribunale nonché negli uffici dei Giudici di Pace della provincia, mediante distribuzione di volantini e infine con l’invio di e-mail agli iscritti.

Il Presidente Avv. Augusto Conte apre i lavori ripercorrendo gli eventi occorsi dal momento della pubblicazione del c.d. decreto Ber-sani, gli interventi degli enti, delle istituzioni e delle associazioni dell’Avvocatura e rende noto che per il prossimo 21 luglio 2006 è stata comvocata in Roma l’Assemblea Generale di tutti gli Avvocati d’Italia. È utile e opportuno che l’Avvocatura partecipi a tale assem-blea fornendo un apporto costruttivo e qualificato.

Il Presidente riferisce che la 2a commissione permanente giustizia (estensore d’Ambrosio) nella seduta del 13 luglio 2006 ha espresso il proprio parere sul disegno di legge in argomento proponendo una serie di modifiche specie in considerazione della peculiarità della professione forense. Se tali modifiche dovessero essere recepite dal Parlamento si determinerebbe una sostanziale soddisfazione per le legittime proteste manifestate dell’Avvocatura.

Interviene l’Avv. Giuseppe Attolini, Presidente della Camera Penale di Brindisi, il quale riferisce in ordine al deliberato adottato dalla locale associazione. Lasciando da parte gli approfondimenti sugli effetti che si possono produrre con l’applicazione del decreto

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

30 Quaderni

Bersani, è opportuno individuare quali debbano essere le iniziative concrete e incisive che gli Avvocati possono intraprendere. E allora la presa di posizione deve essere determinata con l’obiettivo di met-tere in difficoltà l’amministrazione quotidiana della giustizia: sottra-zione della presenza in udienza dei difensori di ufficio; autosospen-sione dall’esercizio per i magistrati onorari (GOT, GOA e V.P.O.). Si propone, infine, un astensione di gg. 7 dal 15 settembre alternata ad una ripresa di gg. 7 per manifestare la volontà di mettere in atto comportamenti decisi e duraturi.

Interviene l’Avv. Rosario Almiento, Segretario della Camera Pe-nale di Brindisi, il quale rileva che l’astensione proclamata in segui-to all’approvazione del decreto Bersani si è sovrapposta a quella a sua volta già proclamata dalle Camere Penali per l’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario.

Interviene l’Avv. Claudio Consales il quale rileva che il decreto Bersani annulla gli avvocati medio-piccoli e mette in risalto che gli interventi avutesi dopo la pubblicazione sono stati di disprezzo verso gli avvocati.

Interviene l’Avv. Raffaele Missere il quale rileva che la cate-goria non è compatta e unitaria perché prevale l’aspetto egoistico del singolo. Ritiene che la protesta debba essere portata all’esterno attraverso la pubblicazione su pagine di giornale a pagamento, par-tecipazione a trasmissioni televisive autogestite.

Interviene l’Avv. Daniela Faggiano la quale mette in risalto che il decreto Bersani considera gli avvocati come mercanti. Propone le dimissioni in massa dall’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio non abbienti come forma di pressione. Bisogna effettuare – prosegue – una battaglia che sia l’affermazione di principi e l’esaltazione dei valori fondanti dell’Avvocatura quali la dignità, il decoro, l’autono-mia e l’indipendenza.

Interviene l’Avv. Luigi Castrignanò concordando con le forme di protesta già proposte in precedenza ma precisa che sarebbe op-portuno non adottare posizioni di contrasto, bensì trovare alleanze anche con i magistrati.

Interviene l’Avv. Mauro Masiello il quale evidenzia che il de-

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

creto Bersani incide anche sugli utenti della giustizia, e in partico-lare elimina il divieto del patto di quota lite che determinerà gra-vi ripercussioni sui patrimoni dei clienti, in contrasto quindi con la sbandierata finalità di far risparmiare i consumatori. Auspica, infine, che si intensifichi l’informazione ai cittadini sugli effetti negativi del decreto sul loro patrimonio.

Dopo l’ampia discussione l’assemblea alla unanimità

DELIBERA

di invitare gli organi rappresentativi dell’Avvocatura istituzionale e associata, nazionale e territoriale, ad assumere le iniziative che, in aggiunta alla astensione delle udienze, rendano incisiva ed effettiva la protesta dell’Avvocatura.

In particolare propone:a) la prosecuzione dell’astensione dalle udienze alla ripresa del-

la ordinaria attività professionale, articolata dal lunedì al venerdì di ogni settimana con preavviso di almeno gg. 10 in riferimento a cia-scuna settimana di astensione;

b) la cancellazione a domanda degli Avvocati iscritti nell’elenco dei difensori di ufficio;

c) la cancellazione a domanda degli Avvocati iscritti nell’elenco degli abilitati a difendere nel patrocinio per i non abbienti a spese dello stato;

d) le dimissioni di tutti gli Avvocati nominati magistrati onorari, e quindi G.O.T., G.O.A. e V.P.O.;

e) le dimissioni di tutti gli Avvocati nominati Giudici di Pace;Dispone, inoltre, che sia data ampia e capillare diffusione alle ef-

fettive ragioni della protesta anche attraverso la pubblicazione sugli organi di informazione.

Il Consigliere Segretario Il Presidentef.to Avv. CARLO PANZUTI f.to Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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ORDINE DEGLI AVVOCATIBRINDISI

Adunanza del 25 luglio 2006

Il Consiglio COMUNICA

che nella Adunanza del 25.7.2006,

udita la relazione del Presidente sulla Assemblea Generale della Av-vocatura del 21.7.2006 presso il Teatro Adriano di Roma al termine della quale gli Organismi rappresentativi nazionali hanno proclama-to la prosecuzione della astensione dalle udienze per i giorni 24 e 25, durante la seduta in Senato per l’esame del decreto legge 4.7.2006, n. 223, e per il 28 luglio 2007 in concomitanza con la manifestazione di tutte le libere professioni, che si terrà a Roma e per i giorni dal 16 al 22 settembre 2006, a partire dalla ripresa dell’attività dopo la pausa feriale e in coincidenza con il Congresso Nazionale Forense;

considerata la insistenza del Governo nell’escludere qualsiasi dialo-go con l’Avvocatura, sia nella sua rappresentanza istituzionale che in quella associata, persistendo nella presentazione del decreto per la conversione in legge senza tenere conto della Risoluzione del Par-lamento Europeo sulla professione forense, nettamente contraria al contenuto del decreto, e neppure degli emendamenti proposti dalla Commissione Giustizia del Senato, formulandone invece altri che, come si è espresso il Consiglio Nazionale Forense “…se possibile peggiorano il trattamento giuridico delle professioni e in particola-re della professione forense…” e ricorrendo, oltre che alla, sempre contestata, forma della decretazione di urgenza, del tutto inconferen-te, alla fiducia per la approvazione del decreto;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ritenuto che persistono le gravi violazioni dei diritti costituzional-mente protetti della Avvocatura, che colpiscono gli interessi dei Cittadini, incidenti sulla qualità delle prestazioni dell’Avvocato at-traverso l’abolizione dei minimi, l’abolizione del divieto di cointe-ressenza dei professionisti legali all’esito delle controversie, l’intro-duzione di patti che commisurano le prestazioni legali all’esito della lite, la soppressione del divieto di accaparramento della clientela e la introduzione di una spietata e selvaggia concorrenza e inganne-vole pubblicità che esclude i giovani dalla professione e premia i soggetti che possono, anche attraverso società di capitali, vantare e pubblicizzare prestazioni con improbabili risultati, con lusinghieri e ingannevoli sconti sulle parcelle;

visto che non è previsto alcun criterio, né economico, né culturale per rendere qualificate le prestazioni professionali, continuando ad essere affidata la formazione e l’aggiornamento professionale alla iniziativa della Avvocatura e a sue spese;

considerato intollerabile l’esproprio dal patrimonio morale dei va-lori fondanti della professione forense, che trovano riferimento nel principio di difesa costituzionalmente protetto e non in servizi di natura mercantile quali quelli delle imprese;

riaffermato il principio che la riqualificazione e il decollo della pro-fessione forense non si ottiene con la equiparazione della attività forense, svolta prevalentemente nell’ambito della giurisdizione, a quella di impresa e con liberalizzazione selvaggia – avendo la pre-stazione intellettuale come oggetto non un prodotto, ma un contenuto tecnico-conoscitivo il cui risultato è dinamicamente conseguito nel corso di una dialettica processuale e determinato da un organo terzo decidente – ma con il potenziamento degli Ordini e la formazione permanente, salvaguardando l’autonomia, l’indipendenza e la libertà dell’Avvocatura cui è riservato dalla Carta Costituzionale l’esercizio del diritto di difesa;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

34 Quaderni

risultati vani gli appelli a tutte le Istituzioni competenti di emendare il testo del decreto da ogni profilo non corrispondente ai valori della dignità, della indipendenza e della competenza dell’Avvocatura;all’unanimità ha deliberato di

ADERIRE

alla astensione dalle udienze come innanzi proclamata e nel rispetto della Regolamentazione n. 137 convenuta con la Commissione di Garanzia il 4.7.2002 e della Legge 12.6.1990, n. 146 di cui al prece-dente deliberato Consiliare 10.7.2006; di

CONFERMARE

la costituzione della Avvocatura del Circondario di Brindisi in As-semblea Permanente per la assunzione di ulteriori iniziative, e di

INDIRE

per il giorno 31.7.2006, alle ore 10,30, presso la sede dell’Ordine Forense di Brindisi una riunione con tutte le categorie professionali della Provincia di Brindisi per un esame congiunto della condizione in cui verranno a trovarsi le libere professioni, e principalmente gli stessi cittadini, con l’approvazione del decreto, e per la assunzione di iniziative volte soprattutto a far conoscere alla collettività le au-tentiche, vere, sostanziali ragioni della protesta, che attengono non a criteri economici, ma a principi di libertà.

Il Consigliere Segretario Il Presidente Avv. CARLO PANZUTI Avv. AUGUSTO CONTE

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35 Quaderni

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Comunicato Stampa

Gli Ordini ed i Collegi professionali della provincia di Brindisi: Ordine degli Architetti; degli Avvocati; dei Consulenti del Lavoro; dei Dottori Commercialisti; dei Farmacisti; degli Ingegneri; dei Me-dici Chirurghi ed Odontoiatri; dei Veterinari; Collegio dei Geometri; dei Periti Industriali; dei Ragionieri; si sono riuniti oggi 31.07.2006 presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati per la discussione sul testo del Decreto Legge 4/07/2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersa-ni) già convertito in Legge dal Senato, ed in corso di approvazione alla Camera dei Deputati che, in violazione delle Risoluzioni del Parlamento Europeo sulle libere professioni e degli effettivi diritti dei consumatori, rimuove principi di libertà professionale e di auto-nomia nella regolamentazione deontologica, patrimonio storico dei lavoratori autonomi, che costituiscono presidio e garanzia della qua-lità delle prestazioni oltre che tutela della collettività.

L’incontro ha avuto la finalità di informare il pubblico degli uten-ti dei vari servizi professionali sulla negativa portata delle regole imposte dal decreto che stravolgono le libere professioni con danno dei destinatari delle prestazioni, ponendo la clientela alla mercé di una selvaggia e dannosa concorrenza e di un accaparramento senza regole e principi, esponendola ad ingannevoli offerte di sconti per prestazioni non qualificate e non corrette, né controllate deontologi-camente.

Gli Ordini professionali hanno assunto il presente deliberato con il quale uditi gli interventi di rappresentanti ed iscritti, con i quali sono state ribadite le contrarietà a tutti i criteri espressi dal decreto, all’unanimità denunciano alla pubblica opinione la violazione dei principi costituzionali che ispirano le condotte professionali e tu-telano la dignità ed il decoro dei professionisti; confermano lo sta-to di agitazione delle categorie; informano della avvenuta riunione le rispettive rappresentanze istituzionali ed associative nazionali di

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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categoria per le congiunte iniziative volte alla salvaguardia dei va-lori fondanti delle libere attività professionali; si riconvocano per l’11/09/2006 ore 10,30 presso la stessa sede per gli ulteriori aggior-namenti agli iscritti ed alla pubblica opinione; inviano copia del de-liberato alle Istituzioni Provinciali, ai Parlamentari della Provincia ed agli Organi di stampa.

Trasmette l’Ordine degli Avvocati di Brindisi

Il Presidente Avv. AUGUSTO CONTE

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Regolamento del procedimento disciplinare

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATIDI BRINDISI

CONSIDERATO

- che, ex art. 38, 2° comma, R.d.l. 27.11.33 n. 1578 (Legge Pro-fessionale) la potestà disciplinare si attua attraverso gli organi professionali, e cioè il Consiglio dell’Ordine e il Consiglio Na-zionale Forense;

- che le regole deontologiche ed i canoni complementari la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione sono quelli contenuti nel Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 17.4.97 e successive modifiche;

- che il fine del procedimento disciplinare non è quello di tutelare interessi privati, bensì quello di salvaguardare la dignità e il de-coro della classe forense (CNF, 23.11.00, n. 190);

- che il Consiglio dell’Ordine esercita attività amministrativa e non giurisdizionale;

- che, peraltro, nell’interesse dell’incolpato deve essere garantito nel procedimento disciplinare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa;

- che il procedimento disciplinare deve svolgersi in tempi di du-rata ragionevole;

ha approvato il seguente

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Potestà disciplinare – Criteri – Competenza

ART. 1

La potestà disciplinare si esprime nei confronti degli avvocati, dei praticanti anche non patrocinanti e delle società tra avvocati.

Il Consiglio dell’Ordine è competente anche a giudicare il com-portamento dell’iscritto nominato Magistrato Onorario.

Non può essere sottoposto a procedimento disciplinare chi sia già stato estromesso dall’Albo o dal Registro.

Il procedimento disciplinare non viene meno in caso di richiesta cancellazione dall’Albo o dal Registro, o di rinunzia alla iscrizione, da parte dell’iscritto incolpato. Non è ammissibile l’intervento nel procedimento disciplinare di soggetti estranei.

ART. 2

È soggetto alla potestà disciplinare l’iscritto che abbia volonta-riamente posto in essere la condotta, indipendentemente dal dolo o dalla colpa.

La condotta può anche essere omissiva.L’illiceità disciplinare prescinde dalla determinazione dell’entità

del danno causato al cliente (CNF, 23.11.00, n. 190).

ART. 3

L’attività disciplinare del Consiglio dell’Ordine ha natura ammi-nistrativa e, pertanto, avverso il suo provvedimento non è consentito il ricorso immediato in Cassazione né è possibile sollevare nel pro-cedimento disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine l’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme applicate (CNF, 16.5.01, n. 81, Cass. Sez. Un., 1.4.04, n. 6406).

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ART. 4

Fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 44, 3° comma, e dal-l’art. 54 n. 2 L.P. nonché dall’art. 1 D.lgs. C.p.S. 28.5.47 n. 597, è competente per territorio il Consiglio dell’Ordine che abbia delibe-rato per primo l’apertura del procedimento disciplinare, indipenden-temente da chi ne abbia provocato l’inizio.

In caso di pluralità di incolpati per fatti connessi la competenza si determina con riferimento ad almeno uno di tali soggetti.

Nel caso in cui l’esposto riguardi l’operato di un Consigliere del-l’Ordine in carica e non sia manifestamente infondato, gli atti de-vono essere immediatamente trasmessi al Consiglio dell’Ordine di Lecce senza il compimento di alcuna attività istruttoria o di alcuna indagine preliminare.

Per i praticanti avvocati è competente il Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione è iscritto il praticante avvocato.

Per gli avvocati stranieri in Italia è competente il Consiglio del-l’Ordine del luogo ove il fatto è avvenuto e per l’istruttoria del pro-cedimento disciplinare il Consiglio dell’Ordine può richiedere di-rettamente informazioni all’organizzazione professionale di appar-tenenza dell’interessato ovvero all’autorità giudiziaria presso cui è ammesso a esercitare la professione.

Per gli avvocati italiani all’estero è competente il Consiglio del-l’Ordine del luogo dove l’avvocato è iscritto.

Per le società tra avvocati è competente il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta la società (artt. 16 e 30 dlgs. 2.2.01 n. 96). Se la violazione è commessa da un socio nella sua vita privata o non professionale, ovvero per proprie iniziative, il socio risponde personalmente della violazione commessa, la sanzione non potrà ri-ferirsi alla società e la competenza sarà quella ordinaria (Consiglio dell’Ordine ove il singolo socio è iscritto o quello del luogo ove il fatto è stato commesso).

Ogni parte interessata può sollevare conflitto di competenza.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Procedimento preliminare e cautelare

ART. 5

Le segnalazioni e gli esposti, le richieste del P.M., i ricorsi degli interessati pervenuti al Consiglio dell’Ordine dopo essere stati pro-tocollati devono essere immediatamente annotati cronologicamente, anno per anno, nell’apposito registro dei procedimenti disciplinari tenuto nella Segreteria dell’Ordine e contenente l’indicazione del-l’esponente, l’indicazione dell’iscritto interessato, l’indicazione del-la data dell’atto, l’indicazione della data di richiesta e di risposta dei chiarimenti, l’indicazione del Consigliere relatore, l’indicazione del-la delibera di apertura del procedimento, l’indicazione del provve-dimento di archiviazione, l’indicazione delle date di trattazione del procedimento, l’indicazione della data della decisione e del dispo-sitivo, l’indicazione della data del deposito della motivazione della decisione, l’indicazione della data della impugnazione.

Analogamente si procederà alla annotazione di eventuali inizia-tive d’ufficio.

L’eventuale rinuncia all’esposto non implica l’estinzione del pro-cedimento, salvo che non vi siano state ripercussioni al di fuori della sfera dei soggetti interessati.

ART. 6

Entro trenta giorni dalla avvenuta annotazione il Consiglio del-l’Ordine se l’esposto è chiaramente infondato delibera l’archivia-zione. Altrimenti, il Consiglio dell’Ordine nomina il relatore (che assume la posizione di “responsabile del procedimento” con le fun-zioni di cui agli artt. 5 e 6 Legge 7.8.90 n. 241) e richiede all’iscrit-to interessato, a mezzo lettera raccomandata a.r. con allegata copia dell’esposto, gli opportuni chiarimenti, concedendogli il termine di giorni quindici per la risposta e facultandolo a chiedere di essere sentito personalmente.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ART. 7

Pervenuti i chiarimenti, o comunque scaduto inutilmente il termi-ne concesso all’iscritto, il Consigliere relatore, acquisite eventuali informazioni e documentazione, presenta al Consiglio, nel termine di giorni sessanta dalla data di arrivo dei chiarimenti ovvero dall’au-dizione ovvero dalla scadenza del termine concesso e salvo proroga di altri giorni 60 in casi di particolare complessità, proposta di archi-viazione o di apertura del procedimento disciplinare.

ART. 8

Il Consiglio dell’Ordine delibera l’archiviazione o il non luogo a procedere con provvedimento, non impugnabile, succintamente mo-tivato e comunicato all’iscritto. Dell’archiviazione viene data notizia all’eventuale esponente.

ART. 9

La sospensione cautelare può essere applicata solo dopo formale contestazione degli addebiti e l’ascolto dell’iscritto, con le garanzie del procedimento di merito, nei casi stabiliti dal R.d.l. 27.11.33 n. 1578.

Apertura del procedimento

ART. 10

Il Consiglio dell’Ordine delibera l’apertura del procedimento di-sciplinare e formula il capo di incolpazione indicando specificata-mente i fatti e le circostanze anche temporali addebitabili all’iscritto nonché le norme deontologiche che si assumono violate.

La delibera è presa a maggioranza di voti e in caso di parità pre-vale il voto più favorevole all’incolpato.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, è pubbli-cata mediante deposito dell’originale in Segreteria.

ART. 11

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, con la enunciazione degli addebiti mossi, è immediatamente comunicata all’incolpato e al Pubblico Ministero a mezzo di lettera raccomanda-ta a.r. sottoscritta dal Presidente o dal Consigliere Segretario.

La data di comunicazione della delibera determina l’inizio del procedimento disciplinare e, quindi, la competenza per territorio, l’interruzione della prescrizione, l’impossibilità di pronunciare la cancellazione dall’Albo o dal Registro.

È inammissibile l’impugnativa immediata di tale delibera al Con-siglio Nazionale Forense.

Se si ritiene che i fatti oggetto della incolpazione costituiscano anche illecito penale il Consiglio dell’Ordine deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica.

ART. 12

Il Consigliere che voglia astenersi deve comunicare la sua volon-tà al Presidente del Consiglio dell’Ordine e quindi non partecipare al giudizio.

L’astensione può essere attuata in ogni fase del giudizio ed anche nel corso del dibattimento qualora se ne manifestino in questa sede i presupposti.

La proposizione dell’istanza di ricusazione che si accerti inam-missibile perché mancante dei requisiti formali non determina l’au-tomatica sospensione del procedimento disciplinare.

ART. 13

Dopo l’apertura del procedimento disciplinare e prima del rinvio a giudizio il Consigliere delegato all’istruttoria raccoglie le informa-

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

zioni e i documenti ritenuti necessari, le deduzioni dell’incolpato e del Pubblico Ministero e, occorrendo, provvede a sentire l’incolpato e, senza giuramento, i testimoni.

Al termine dell’istruttoria il Consiglio dell’Ordine può deliberare la revoca dell’apertura del procedimento disciplinare e l’archivia-zione, da comunicare all’incolpato ed al P.M. e limitatamente all’ar-chiviazione anche all’esponente, ovvero il rinvio a giudizio dell’in-colpato.

Il procedimento e la discussione

ART. 14

Le udienze di trattazione del procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine non sono pubbliche, salvo che vi sia una richiesta contraria dell’incolpato da comunicarsi almeno tre giorni prima dell’inizio della prima udienza di trattazione.

Nel corso dell’udienza i componenti del Consiglio dell’Ordine e l’avvocato difensore indossano la toga.

Alla citazione dei testi provvede il Consiglio dell’Ordine.II Consiglio può chiedere al P.M. di ordinare l’accompagnamento

coattivo dei testimoni non comparsi.I testimoni depongono previa lettura della formula di impegno a

dire la verità.Il Consiglio può disporre d’ufficio l’ammissione di mezzi di pro-

va.

ART. 15

L’incolpato ha diritto di essere difeso da un avvocato di fiducia.Nel caso in cui sussista un legittimo, assoluto e documentato im-

pedimento a comparire dell’incolpato o del suo difensore il dibatti-mento deve essere rinviato.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Di ogni adunanza si redige apposito verbale contenente somma-riamente tutte le attività compiute dal Consiglio.

È consentita, previo consenso dell’incolpato, la registrazione e successiva trascrizione delle dichiarazioni rese in udienza dall’incol-pato, dal suo difensore e dai testi. L’addetto alla registrazione prima di assumere l’incarico legge la formula di impegno a mantenere il segreto su quanto appreso e sulle operazioni da lui compiute.

La decisione

ART. 16

Subito dopo la discussione e le richieste delle parti, il Consiglio dell’Ordine decide senza la presenza dell’incolpato, del suo difenso-re e del Pubblico Ministero.

Se la deliberazione richiede più sedute di ciò dovrà darsi atto a verbale.

In caso di parità di voti prevale il voto più favorevole all’incol-pato.

Nel verbale non viene riprodotto quanto avvenuto in camera di consiglio.

La decisione, unitamente alla motivazione, è redatta dal Consi-gliere relatore ed è depositata in Segreteria nel termine di giorni ses-santa dalla pronuncia.

ART. 17

Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o del Consigliere relatore previsti nei precedenti articoli si applica la sospensione del periodo feriale secondo le modalità vigenti per i ter-mini processuali civili.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ART. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica-no le norme stabilite nel R.d.l. 27.11.33 n. 1578 e quelle dallo stesso richiamate.

ART. 19

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Comunicato Stampa

«Siamo sconcertati dalle notizie diffuse dal sito web del Gover-no riguardanti le misure assunte oggi dal Consiglio dei ministri sul sistema delle libere professioni». È il primo commento di Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, nell’apprendere che sono state introdotte nuove regole rivolte a sopprimere le tariffe minime e le regole di pubblicità che costituiscono uno dei capisaldi della deontologia professionale degli avvocati. «Dobbiamo verifica-re i testi approvati, per renderci conto del metodo e delle scelte di merito con cui il Governo ha voluto risolvere questioni che si agita-no da lungo tempo e sulle quali l’Avvocatura aveva a lungo dibattuto con tutte le parti politiche». L’ Avvocatura richiede, per il suo rilievo costituzionale, una disciplina speciale, che non può essere anticipata in maniera frammentaria con testi il cui contenuto non solo non è stato concertato ma neppure anticipato con le categorie professionali interessate. Un conto sono le tariffe dei servizi, altro conto le tariffe che garantiscono l’accesso alla giustizia.

«Agire per decreto legge su temi oggetto di dibattito da molti anni è al di fuori della logica della Costituzione – prosegue Guido Alpa – ed è assurdo che, a quanto pare, le misure in oggetto non siano contenute in un disegno di legge ordinario, per consentire almeno un serio dibattito parlamentare, non soggetto ai ritmi e agli obblighi della conversione dei decreti legge. Certo, allo stato attuale delle notizie in nostro possesso, non posso che esprimere il disappunto e la delusione degli avvocati italiani per il metodo usato».

«Non si comprende – leggendo il riassunto del provvedimento sul sito del Governo – se siano soppresse solo le tariffe minime, e siano

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

conservate le massime, il che contraddice gli scopi e i contenuti del decreto-legge, perché liberalizzazione significa libera contrattazio-ne senza limiti; non si comprende se sia stato modificato il codice civile, con la soppressione del divieto del patto di quota lite; non si comprende come sia possibile comunicare al cliente il prezzo della prestazione, se non si possono prevedere i tempi della giustizia».

«Il riassunto del testo, perché solo su questo oggi possiamo ragio-nare, travolge i fondamenti della professione forense. Ci auguriamo che gli avvocati che siedono in Parlamento possano spiegare ai loro colleghi i profili di incostituzionalità, di contraddittorietà, di inop-portunità del decreto, e pretendere che le tariffe professionali forensi siano esclude dal suo ambito di applicazione».

Il Presidente Alpa segnala altresì che il programma elettorale dei Democratici di sinistra, confluito in quello dell’Unione, non contene-va affatto propositi destabilizzanti del sistema delle professioni quali quelli che si profilano in queste ore. «Il CNF aveva anche segnala-to le pregiudizievoli conseguenze della liberalizzazione delle tariffe forensi, che ha avuto esiti profondamente antidemocratici associati all’innalzamento dei costi nel Regno Unito. In ogni caso, la linea del Governo italiano pare violare le recenti prese di posizione espresse dal Parlamento europeo a favore delle professioni; con riguardo al caso specifico degli avvocati, non si è neanche ritenuto di attendere che la questione fosse risolta dalla Corte di giustizia CE, che già nel 2002 ha fatto salvo il sistema tariffario, e che in queste settimane si trova nuovamente a conoscere della questione, su istanza di alcuni giudici italiani».

Il Presidente Alpa, in conclusione, ha convocato il CNF in seduta straordinaria il 5 luglio p.v. per verificare i testi normativi, la loro compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi espressi dal Parlamento europeo, e per assumere le iniziative più opportune con gli ordini e le associazioni forensi.

Roma, 30 giugno 2006

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Roma, 1 luglio 2006

A.S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

PALAZZO DEL QUIRINALE

ROMA

APPELLO DELL’AVVOCATURAAL CAPO DELLO STATO

Illustre Presidente,sul sito web del Governo è stato pubblicato il riassunto del prov-

vedimento che nella seduta di ieri il Consiglio dei Ministri ha deli-berato di introdurre nelle forme del decreto-legge. Il decreto reche-rebbe “nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori”. A quanto si può apprendere dal riassunto di un testo che non è stato neppure pubblicato nella sua versione integrale:

1. saranno abolite le tariffe delle prestazioni professionali degli avvocati;

2. saranno consentiti accordi con i clienti rivolti a premiare il ri-sultato della prestazione;

3. saranno rimossi i limiti alla pubblicità commerciale previsti nel codice deontologico forense;

4. saranno introdotte altre disposizioni in contrasto con la disci-plina attuale della professione forense, che la Corte Costituzionale, anche in sentenze recentissime, ha considerato non solo conforme al dettato della Carta Repubblicana ma presidio del diritto di difesa dei cittadini.

L’annunciato decreto-legge si pone in contrasto con l’art. 24 del-la Costituzione e con l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il decreto penalizza gravemente gli avvoca-ti e i cittadini, di cui si dice dovrebbe tutelare gli interessi. Esso è parte spuria di un disegno organico di riforma delle professioni che avrebbe dovuto essere discusso e concertato secondo le prassi de-

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

mocratiche, e comunque contraddice il programma di governo sulla amministrazione della giustizia. La soppressione delle tariffe forensi avrà l’effetto di aumentare i costi di accesso ai tribunali e di favorire le disuguaglianze, a dispetto della funzione istituzionale dell’ Avvo-catura, da sempre presidio dello Stato di diritto. La soppressione dei limiti alla pubblicità avrà inoltre l’ effetto di consegnare l’Avvoca-tura al mercato, a dispetto della dignità e della competenza. Il danno arrecato al Paese dal decreto-legge sarà dunque irreparabile.

L’Avvocatura non ha altri rimedi se non rivolgersi a Lei perché non apponga la Sua firma al decreto, in modo da consentirne emen-damenti prima che esso entri in vigore. Ove non si ponesse mano alle modifiche più opportune volte a prevenire l’evidente incostitu-zionalità del provvedimento, l’ Avvocatura sarà costretta a rivolgersi alla Corte di Strasburgo perché siano difesi i diritti fondamentali dei cittadini italiani pregiudicati da misure asseritamente liberalizzanti ma in realtà portatrici di disuguaglianza sociale.

A questo appello, dettato da evidenti ragioni d’urgenza, seguirà una nota in cui Le sottoporremo considerazioni più dettagliate di ordine tecnico a sostegno del Suo auspicato intervento.

Confidando nella Sua benevola e attenta valutazione, Le porgia-mo molti deferenti ossequi.

GUIDO ALPA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

DELIBERATO DELLA ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ORDINI FORENSI

Roma, 5 luglio 2006

L’Assemblea generale degli Ordini Forensi, convocata in Roma alla presenza del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Uni-tario dell’Avvocatura, della Cassa Forense, delle Associazioni Fo-rensi, in relazione al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223

FA PROPRIO

il documento pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense nel Cor-riere della Sera del 4 luglio u.s. (che viene allegato al presente de-liberato), che fa riferimento, tra l’altro, alla violazione di diritti co-stituzionali, nonché la denuncia che il Decreto Legge in questione riduce gli stanziamenti per la Giustizia (art. 21);

VISTO

il comma 3° dell’art. 2 della Regolamentazione provvisoria del-l’astensione collettiva degli Avvocati;

RITENUTA

l’indubbia gravità della situazione determinata dall’approvazione del Decreto Legge n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e preroga-tive anche costituzionalmente protetti, si giustifichi l’esclusione del preavviso

DELIBERA

un piano generale di mobilitazione dell’Avvocatura che preveda l’astensione dalle udienze civili, penali e amministrative – salvi i procedimenti urgenti e garantendo i servizi essenziali nel rispetto della vigente normativa – con decorrenza da lunedì 10 luglio fino

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

al 21 luglio p.v. compreso, dando mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere alla im-mediata proclamazione della stessa;

INVITA

il Governo ad eliminare, con stralcio dal testo, la parte del Decreto Legge che riguarda la professione forense, nonché le norme che di-spongono riduzioni degli stanziamenti per la Giustizia;

SI DICHIARA

disponibile a definire con il Ministro della Giustizia un testo di rifor-ma della Professione Forense, una volta stralciate le parti del Decre-to Legge che riguardano le professioni;

DA’ MANDATO

ad un Comitato generale dell’Avvocatura, composto dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dalla Cassa Forense, dalle Associazioni e dagli Ordini Distrettuali di ge-stire le iniziative che saranno assunte nel corso della protesta;

CONVOCA

l’Assemblea generale dell’Avvocatura per il giorno 21 luglio p.v. alle ore 10.00 in Roma;

INVITA

gli Ordini Forensi ad indire immediatamente Assemblee locali e di-strettuali per assumere ulteriori iniziative di contrasto del Decreto Legge n. 223/06.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la L. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»

1. Premessa

La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione – involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l’altro la determina-zione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.

La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori:

(i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l’attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera nego-ziazione del compenso professionale forense;

(ii) l’eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fos-se investita della questione di costituzionalità dell’art. 1 della L di conversione e dell’art. 2 del decreto legge in epigrafe;

(iii) l’esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere, con gli esponen-ti governativi , anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.

Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni in-terpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

2. Norme legislative e norme deontologiche

La premessa dell’analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle foren-si) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica (che data, nella sua ultima versio-ne, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esa-me, ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l’attività professionale forense. In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Tale distinzione – come si dirà tra poco – vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deon-tologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.

3. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina

Il rapporto tra i due ordini di norme è riflesso dall’art. 2 del D.L., come convertito, il quale dispone, al c.3, che «Le disposizioni deon-tologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, en-tro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle».

Poiché nel comma si fa riferimento alle norme (dentologiche) in contrasto con quanto previsto al c.1 – di cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso nulle a partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente, di natura deontolo-gica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente ad una determi-nata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa.

Pertanto, sia che la nullità sia riferita:- alle regole deontologiche considerate di natura pattizia (e non

quali norme consuetudinarie);- alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme

consuetudinarie;- alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualifi-

cate come nulle (a decorrere da una certa data), gli effetti dell’art. 2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice dentolo-gico se non a decorrere dal 1 gennaio 2007.

In virtù del principio tempus regit actum gli accordi tra il profes-sionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice foren-se vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulterà dal suo adeguamento ad essa.

Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come an-ticipato alla data di entrata in vigore del codice deotologico forense emendato.

Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguar-dano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.

4. Disciplina delle tariffe professionali

Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico pos-sono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art. 2 c.1 lett.a)), mentre rimangono in vigore le tariffe massime.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraen-ti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.

Tuttavia, nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto le-gittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell’avvocato e si discosta dall’art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in au-mento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso spro-porzionato.

In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 2 c. 2 del decreto così come convertito. L’avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa (ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui si dirà tra poco).

Ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al «raggiungimento degli obiettivi perse-guiti» . La formula un po’ ellittica dovrebbe significare che all’avvo-cato si può riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti.

L’art. 45 c.I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legi-slativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico.

Entro il 1 gennaio 2007 dovrà essere modificato il disposto del-l’art. 43 c.V del codice dentologico, essendo già ora legittimo civili-

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

sticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuati-ve in caso diverso dalla consulenza e dall’assistenza stragiudiziale.

In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, sarà pos-sibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice, se il compenso sia sproporzionato all’impegno.

5. Patto sui compensi e patto di quota lite

La nuova disciplina aggiunge però un comma all’art. 2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo com-ma dell’art. 2233 cod. civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi pro-fessionali».

Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l’avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all’Or-dine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all’attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legitti-mare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo dell’art. 2233 previgente del cod. civ. L’abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti «relativi a beni che formano oggetto della controversia».

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un’altra disposizione del codice civile, l’art. 1261 che fa divieto (tra gli altri soggetti, anche) ad avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni».

I patti con cui si cedono diritti dal cliente all’avvocato suo difen-sore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.

Si possono infatti distinguere:(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura

estensiva dell’ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell’art. 2 della legge di conversione;

(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come clas-sica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso;

Sul piano deontologico, tuttavia:- per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell’art. 45 del

codice deontologico forense va adeguata – ex art. 2, comma 3, legge cit. – limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite;

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell’art. 45 del co-dice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dell’art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l’illiceità deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.

6. Esecutività e parere di congruità

Se il patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l’art. 633 c.1 cod. proc. civ., secondo il quale «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla conse-gna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta».

Il disposto del n. 2 («se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, pro-curatori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha pre-stato la sua opera in occasione di un processo»), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane in-variato: infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo normativo in commento.

Il parere di congruità può essere sempre fatto dall’Ordine, tenen-do conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquida-zione giudiziale.

La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini ese-cutivi e posto che non vi sia accordo scritto. D’altra parte, il disposto dell’art. 633 cod. proc. civ. prevede una particolare procedura ese-cutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l’esercizio professionale prestato. Non è vietato l’uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l’Ordine richiesto del parere di congruità può fare riferimento alle

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l’Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell’attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontolo-gico dell’avvocato, come sopra si è precisato.

7. Pubblicità informativa

La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto conver-tito che riguardano la disciplina della professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre data dall’art. 5 del codice (probità, dignità e decoro), dall’art. 6 (lealtà e correttezza) dall’art. 9 (segretezza e riservatezza), dall’art. 17 (informazioni sul-l’attività del professionista), dall’art. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dall’art. 18 (rapporti con la stampa) dall’art. 19 (accapar-ramento di clientela) e dall’art. 20 (uso di espressioni sconvenienti od offensive).

Ora, letto alla luce di queste disposizioni , il disposto dell’art. 2 c.1 lett. b) del D.L. come convertito non introduce novità di partico-lare momento.

Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenu-ti per molti aspetti già sono stati soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell’art. 2 c. 1 lett. b) «sono abro-gate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (…) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servi-zio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispet-to è verificato dall’ordine».

Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il D.L. rimangono in vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deonto-logiche, qualunque natura esse abbiano.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richia-mate (artt. 5, 6, 9, 17-20) nessuna appare in contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l’informazione (che nel D.L. prende il nome di pubblicità informativa). Ora è appena il caso di precisare che nel gergo del marketing la pubblicità informa-tiva riguarda due aspetti che possono investire l’esercizio dell’atti-vità forense: la pubblicità istituzionale, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di informare il pubbli-co delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usandosi l’espressione “pubblicità” ci si riferisce alla disciplina prevista dalla L. n. 287 del 1990, e succ. integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole.

Quanto alla pubblicità istituzionale, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati all’esercizio professionale, sempreché non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione (in quanto le “specializzazioni” di cui parla il D.L. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si può utilizzare l’espressione “specializzazione” per indicare i settori e le materie di attività prevalente; occorre indicare allora non il termine “specializza-zione”, ma altro termine non decettivo. Vi è quindi perfetta coinciden-za tra questo aspetto del D.L. e il codice deontologico.

Quanto alle “caratteristiche del servizio offerto” è difficile pensa-re a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale.

È lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con trasparenza e veridicità «il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni».

A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata retribuzione dell’avvoca-to. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno, per l’attività stragiudiziale, una misura del corrispet-tivo non adeguata alla dignità professionale e all’entità del lavoro

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

svolto, e, quanto alla attività giudiziale, se la valutazione è fatta à forfait per una o più cause, oltre al controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e così via.

Il D.L. in esame non fa cenno né alla pubblicità comparativa (che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle profes-sioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le dispo-sizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparati-va e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l’uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la tele-visione, l’affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc..

Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all’uti-lizzazione di Internet, dove già ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l’asso-ciazione di nomi di professionisti al server, oppure l’uso di informa-zioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo in esame – di pubbli-cità non informativa, non trasparente e quindi non ammissibile.

Non è neppure ammessa la pubblicità che si ottiene mediante in-segne che non rispondano ai criteri di correttezza e dignità. Anche i luoghi ove si svolge la professione (nulla dicendo al riguardo il decreto) possono essere sindacati deontologicamente: l’avvocato non può esercitare in un supermercato, in un esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc.

Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.

8. Forme associative dell’attività professionale.

Anche il disposto dell’art. 2 c.1 lett. c) può essere letto in bonam partem.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il legislatore ha rimosso «il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci pro-fessionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsa-bilità».

Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l’associazione possa esercitare solo nel-l’ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l’associazione non possa esercitare un’atti-vità diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi pro-fessionali. L’attività può ricomprendere l’intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società.

Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già l’art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilità di associazioni pro-fessionali tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipi della associazione devono usare nella deno-minazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, ammini-strativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli profes-sionali, dei singoli associati.

La novità introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l’esercizio di attività professionali multidiscipli-nari nella forma della società di persone.

Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di società pro-fessionali multidisciplinari è già stato rimosso con l’art. 24 della leg-ge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato l’art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

L’art. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto al-l’art. 24 della precedente legge e non supera l’esigenza dell’emana-zione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle c.d. società professionali multidisci-plinari, posto che l’art. 24, comma 2, della precedente legge Bersani è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un’apparente portata abrogativa che è più restrittiva della norma contenuta nell’art. 24, comma 2, in quanto ammette società professionali multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle società di persone.

Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata ema-nazione del regolamento governativo, sui quali si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del regolamento di attuazione, possano essere co-stituite società professionali multidisciplinari nella forma della so-cietà di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non intro-dotto da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in Giur. It., 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali società nella forma delle società di persone e, particolarmente, nella forma della società semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999, in Società, 1999, pag. 984).

Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella forma della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall’art. 3 dell’ordinamento professionale, perché tali società eser-citerebbero una “impresa civile”, che secondo parte della giurispru-

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

denza e della dottrina, rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella dell’impresa commerciale e di quella agricola.

Deve, comunque, escludersi che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività professionale per il disposto del-l’art. 2232 c.c., che impone al prestatore d’opera di eseguire perso-nalmente l’incarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a pre-sidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che, in difetto di un’espressa e diversa previsione normativa l’incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società profes-sionale, ma non esclude l’imputazione del compenso alla stessa.

Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al D. lgs.vo 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE.

Ed invero, l’art. 16, comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusiva-mente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati».

Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che l’attività di rappresen-tanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP.

Se così fosse, l’art. 2 del decreto convertito, avendo portata ge-nerale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l’esercizio, in forma di società, multidisciplina-re della sola attività di consulenza.

Quanto alle “associazioni”, sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono essere esclusive, perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più associazioni o a più società di professionisti.

In ogni caso, vi è ribadita la personale responsabilità del profes-sionista per l’attività prestata.

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Roma, 4 luglio 2006

AI SIGNORI PRESIDENTI

DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI

LORO SEDI

Carissimo Presidente,

il Decreto Legge emanato nei giorni scorsi dal Governo costitui-sce un vero e proprio “colpo basso”, assestato proditoriamente alla nostra professione, che non possiamo tollerare.

Costituiscono, infatti, passi decisivi per eliminare dal mercato la libera professione di avvocato:

- l’eliminazione della inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni giudiziali;

- l’apertura indiscriminata alla pubblicità, con pubblicazione di tariffari degli studi, specializzazioni (spesso inventate), annunci pubblicitari sui mass media etc.;

- l’abolizione della norma sul divieto di società multidisciplinari (che apre ai capitali di terzi);

- l’eliminazione del divieto del patto di quota lite fissato dal Co-dice Civile;

- l’inaccettabile sospetto (ideologico) derivante dalla prescrizione che “i pagamenti ai professionisti non possono effettuarsi in contan-ti”.

Il prossimo Decreto Legge prevedrà certamente l’abolizione de-gli Ordini, la soppressione delle Casse professionali, l’eliminazione del valore legale del titolo di studio, se non addirittura la prescri-

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

zione contenente la possibilità di presentare offerte di prestazioni professionali nei supermercati legati alle cooperative (insieme ai medicinali).

L’attacco del Governo è proditorio ed indecente, deprecabile nel-la forma e nella sostanza in quanto proposto senza alcuna concerta-zione e in vista delle ferie estive.

Dobbiamo mobilitare tutte le nostre forze per contrastare la “con-versione” del Decreto Legge, rinunciando – ove necessario – alle ferie estive.

Ti invito ad affiggere manifesti nei Tribunali, acquistare pagine sui giornali, tenere assemblee distrettuali, per poi confluire tutti a Roma in una manifestazione unitaria nei giorni 21 e 22 luglio, ed ar-rivare così ad una permanente mobilitazione della categoria a livello nazionale e territoriale.

Tra le manifestazioni di protesta, mi permetto di segnalare l’asten-sione dalle udienze civili, penali ed amministrative, la rinuncia a svolgere funzioni di difensore di ufficio, di difensore dei meno ab-bienti, di giudice di pace, aggregato etc.

Ti prego di informarmi tempestivamente delle Vostre iniziative.Molti cordiali saluti

Il PresidenteAvv. MAURIZIO DE TILLA

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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

Proclamazione di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie

Comunicazione ex art. 2, 2 bis L. 146/90

In adempimento del mandato ricevuto dall’Assemblea generale degli Ordini Forensi, riunitasi in data 21 luglio 2006 in Roma, alla presenza del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, della Cassa Forense, delle Associazioni Forensi, preso atto della assoluta insufficienza del tenore degli emendamenti proposti in Parlamento al decreto legge n° 223 del 4 luglio 2006, rispetto alle richieste fatte pervenire dall’Avvocatura, ed, in partico-lare, della mancata adesione da parte dei Ministri competenti e del Governo tutto alla richiesta di incontrare le rappresentanze forensi ai fini della esplicazione delle ragioni della protesta e della contra-rietà al decreto legge – nelle parti relative all’esercizio della profes-sione forense –, la Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, richiamata altresì la delibera dell’Assemblea OUA in data 14/15 luglio 2006, proclama la prosecuzione dello stato di agitazione dell’intera Avvocatura italiana e delibera l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 24, 25 e 28 lu-glio 2006.

Circa le motivazioni di dettaglio della deliberata e proclamata astensione, si fa espresso e testuale riferimento alle precedenti co-municazioni già inviate a sostegno dell’astensione tenutasi nei giorni

ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21, da intendersi espressamente e inte-gralmente richiamate -in uno ai loro allegati- ad ogni effetto. Si fa riferimento inoltre alla ulteriore delibera assunta dalla Giunta OUA in data odierna, che formerà oggetto di separato invio, unitamente alla già citata delibera dell’Assemblea OUA del 14/15 luglio 2006.

L’astensione viene proclamata senza preavviso, letta la riserva di cui all’art. 2, terzo comma, della Regolamentazione provvisoria del-l’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, ritenuta la lesività costituzionale del provvedimento citato (in relazione prin-cipalmente agli artt. 1, 2, 3, 24, 36 e 41 e 111), nonché il grave pregiu-dizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo, anche con riferimento alla intollerabile ulteriore riduzione degli stanziamenti per il comparto giustizia, come previsto dall’art. 21 del D.L. 223/06. Detta riduzione incide, infatti, sull’esercizio della giurisdizione, riverberandosi nega-tivamente sulla durata dei processi e sulla effettività delle garanzie.

Si precisa che, per queste stesse ragioni, alla proclamata astensio-ne non si applicano le limitazioni di cui al comma 4° dell’art. 2 della citata regolamentazione. È fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 del codice di Autoregolamentazione.

L’Assemblea generale degli Ordini Forensi, riunitasi oggi in

Roma, ha inoltre conferito mandato all’Organismo Unitario dell’Av-vocatura di adottare ogni ulteriore e più opportuna forma di prote-sta.

Della proclamazione dell’astensione viene data ulteriore tempe-stiva pubblica comunicazione, oltre che all’autorità garante agli uf-fici ed organi previsti dalla regolamentazione unilaterale resa dalla stessa Commissione.

Regolamentazione vigente solo di fatto, nonostante le riserve del-le associazioni rappresentative della categoria che hanno rifiutato la trattativa e, comunque, non vi hanno mai fatto successiva adesione.

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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

Chiede sin d’ora che ogni determinazione in dissenso sulla liceità dell’astensione sia preceduta da convocazione dell’Organismo che si riserva di ulteriormente illustrare la piena liceità della presente e della precedente astensione.

Il Presidente dell’O.U.A. Avv. MICHELINA GRILLO

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UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

LA GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI,

PREMESSO

che dopo la presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge diretto a sospendere l’entrata in vigore dei decreti delegati attuativi della riforma dell’ordinamento giudiziario, aventi ad ogget-to, tra l’altro, la nuova regolamentazione dell’azione disciplinare, la separazione delle funzioni requirenti da quelle giudicanti e l’orga-nizzazione degli uffici delle procure, l’UCPI aveva immediatamente denunciato come tale iniziativa, soprattutto per le modalità e tem-pi attraverso i quali veniva posta in essere, lasciasse trasparire una evidente subordinazione della politica governativa alle richieste del sindacato dei magistrati;

CONSIDERATO

che, nel convocare una manifestazione nazionale per il 27 giugno scorso, l’UCPI aveva fatto appello a tutte le forze politiche e ai sin-goli parlamentari, affinché fosse respinto tale indirizzo, affinché il dibattito parlamentare non scadesse a mera finzione, affinché – in particolare – non venissero approvati provvedimenti brutalmente ablativi e venisse respinta la pretesa di liquidare il percorso verso l’affermazione della reale autonomia della giurisdizione che solo la terzietà del giudice può garantire;

che, nello stesso contesto, l’UCPI aveva chiesto che non fosse mor-tificato il dibattito su di una materia di grande rilievo costituziona-le e che si desse concreto seguito ai reiterati inviti al dialogo sulla

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giustizia, evitando di scadere in atteggiamenti talmente ancillari nei confronti della magistratura associata da portare alla negazione degli stessi propositi programmatici della coalizione al governo, tanto sul-la distinzione delle funzioni tra giudici e pm quanto sulla necessità di un’effettiva regolamentazione dell’azione disciplinare;

che nel corso della manifestazione tenuta a Roma, il proposito del governo di arrivare ad una rapida approvazione del disegno di legge è stata ribadito dal Ministro di Giustizia che, trattando la materia alla stregua di una controversia sindacale, ha sottolineato come la mora-toria sull’ordinamento giudiziario corrisponderebbe ad un indirizzo programmatico del governo non negoziabile;

che, nel medesimo contesto, sia pur contraddittoriamente rispetto alla premessa posta, il Guardasigilli ha comunque ribadito l’impe-gno di salvaguardare la distinzione delle funzioni tra giudici e pm;

SOTTOLINEATO

che, nella relazione ministeriale successivamente svolta avanti alla commissione giustizia del Senato, è viceversa emerso un totale ap-piattimento sui desiderata della magistratura associata con il prean-nuncio, sempre sul tema dell’ordinamento giudiziario, dell’ulteriore diluizione delle misure a difesa della già insufficiente distinzione di funzioni tra giudici e pm – ormai ridotta a percentuale per così dire omeopatica – nonché di edulcorazione del già virtuale sistema di-sciplinare, e di riaffermazione del ferreo controllo del CSM persino sulla scuola della magistratura;

che, a maggior dimostrazione di un cambiamento di linea rispetto agli stessi programmi preannunciati prima delle elezioni, dalla lettu-ra dello stesso testo si ricava che i diktat dell’ANM sono stati rece-piti al punto da portare al preannuncio di illiberali misure in tema di

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prescrizione; di restaurazione dell’incostituzionale sistema di impu-gnazioni previgente; di radicale epurazione delle nullità processua-li; di cedimento, attraverso un indefinito sistema di “recupero degli atti per fasi del processo”, alle mai sopite tentazioni neo inquisitorie della parte più conservatrice della magistratura; ed infine di totale accettazione della mistica repressiva in tema di cooperazione giudi-ziaria internazionale;

EVIDENZIATO

che l’avvocatura, da sempre critica sulla riforma per la mancata affer-mazione della terzietà del giudice invocata dall’art.111 della Costitu-zione, non può che ribadire lo sconcerto al ripetersi di un copione già visto, secondo il quale i punti fondamentali di leggi che riguardano la generalità dei cittadini, la fondamentale garanzia di un giudice real-mente equidistante tra la difesa e l’accusa, ed oggi finanche le stesse caratteristiche della giurisdizione penale, vengano ridotti a merce di scambio per una pace sindacale con la magistratura associata;

che la sospensione della entrata in vigore dei punti della riforma relativi alla pur insufficiente separazione delle funzioni tra giudici e pm, assolutamente ingiustificata persino alla luce dei pretestuosi ar-gomenti che in queste ore vengono agitati per giustificare il provve-dimento, assumerebbe in prospettiva il significato di una definitiva rinuncia al principio di terzietà, imprescindibile per un processo che si voglia definire giusto ed equo, la cui necessità venne a suo tempo sottoscritta da milioni di elettori referendari;

che le scelte di sistema sulla giustizia non possono essere sottratte alle loro sedi, per ritornare appannaggio di ristrette elite ministeria-li o di vertice della magistratura come avvenuto per decenni, con i risultati che in termini di efficienza ed equità del sistema sono sotto gli occhi di tutti;

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CONFERMATO

che, è comunque inaccettabile, sulla materia della giustizia, conti-nuare a parti invertite la pratica della contrapposizione frontale, del-l’azzeramento legislativo, del sacrificio dei diritti di tutti sugli altari di interessi particolari senza occuparsi dei principi fondamentali del-l’ordinamento costituzionale;

FA APPELLO

a tutte le forze politiche e ai singoli parlamentari, affinché venga respinto tale indirizzo, affinché il dibattito parlamentare non scada a mera finzione, affinché – in particolare – non vengano approvati provvedimenti radicalmente regressivi e venga respinta la pretesa di liquidare il percorso verso l’affermazione della reale autonomia della giurisdizione che solo la terzietà del giudice può garantire, per-ché vengano respinte le tentazioni neo inquisitorie e gli arretramenti legislativi preannunciati;

PROCLAMA

al momento l’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel periodo 14 luglio 21 luglio 2006 (e specificamente nei giorni 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21) da tenersi con il rispetto della normativa di settore.

Roma, 28 giugno 2006 Il Segretario Il PresidenteVALERIO SPIGARELLI ETTORE RANDAZZO

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Estratti della discussione in Camera e Senato sulla conversione

del D.L. 4.7.2006, n. 223 sul disegno di Legge 2.8.2006, n. 741

PRESIDENTE – L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741.

CUTRUFO (DC-Ind-MA) – …Nel decreto non mancano un’enor-me quantità di interventi d’urgenza la cui fretta non appare in alcun modo giustificabile, … senza prescindere dal fatto che un intervento del genere effettuato per decreto-legge crea tutt’ora solo molte per-plessità sotto il profilo della sua costituzionalità…

Ancora, il decreto-legge n. 223 ha determinato la giusta reazione dei professionisti perché, senza alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, ha sconvolto le regole del loro lavoro autonomo, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista fiscale, con una manovra ingiustificata e incoerente. …Si è scagliato contro i farmacisti, gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti e in genere contro tutti i professionisti.

Come non sottolineare, poi, l’assurda previsione che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni siano riscossi esclusi-vamente con assegni non trasferibili o bonifici bancari o postali per tutti gli importi superiori a 100 euro (circostanza che costringe, il cittadino a ricorrere all’apertura di conti presso istituti bancari o po-stali, con conseguente arricchimento solo di questi ultimi)? Altro che

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risparmi per i cittadini; di nuovo soldi alle grandi lobby e ai grandi poteri!…

Come non considerare, poi, la reazione dei cittadini di fronte ad uno Stato sempre più invadente della sua sfera personale, sempre più distante ed autoritativo, visto come un nemico da eludere ed evadere, anche al fine di tutelare semplicemente la propria privacy?…

Viene naturale, a questo punto, chiedersi a tutela di chi o di che cosa siano rivolte tutte queste norme. Non di certo al recupero della competitività o allo sviluppo dell’economia poiché, come sempre, gli interventi della sinistra finiscono con il far prevalere gli interessi della grande industria, dei grandi intermediatori finanziari, insomma di quei grandi elettori a cui si appoggia, rispetto ai singoli cittadini o alle categorie dei professionisti…

C’è modo e modo di liberalizzare, soprattutto da parte di una mag-gioranza che ha fatto della concertazione il suo vessillo elettorale. Sicuramente le liberalizzazioni sono utili ed oramai quasi inevitabili in un mercato come quello moderno, ma ciò non significa trasforma-re qualsiasi aspetto della vita e di ogni professione in una forma di mercato globale o privarle di qualsiasi regola.

La stessa Corte di giustizia nel 2002 ha escluso la possibilità di introdurre la concorrenza di mercato in un settore come quello av-vocatizio, caratterizzato dall’alta professionalità e dall’importanza del ruolo ricoperto. Non è infatti possibile, per alcune di queste pro-fessioni, lasciare tutto alla contrattazione senza minare la qualità del servizio prestato.

Da sempre la necessità di un tariffario, anche solo tendenzial-mente inderogabile tra un minimo e un massimo, è stata difesa dai professionisti soprattutto perché, da un lato, consente che questi si facciano concorrenza tra di loro sulle tariffe e, principalmente, sulla qualità del servizio reso; dall’altro, prevedere soglie minime di paga-mento consente di tutelare la dignità della professione svolta, senza che con ciò il cliente venga vessato da costi troppo onerosi.

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BUCCICO (AN). …Nei confronti degli avvocati si addensano e si aggrumano ormai da secoli antichi pregiudizi. È stato facile per il Governo attaccare le libere professioni ed in particolare gli avvocati, ma gli avvocati sanno e sapranno difendersi, e sanno distinguere fra chi vuol difendere la loro libertà e la libertà dei cittadini, la loro in-dipendenza e l’indipendenza dei cittadini.

…Si è cercato, con il nostro contributo fattivo, di migliorare co-munque un testo di legge punitivo nei confronti di ceti tradizional-mente insediati a difesa e a presidio della libertà nel nostro Paese…

Invece di intervenire sulle tariffe minime e far cadere il patto di quota lite, che era addirittura vietato come reato, a tutela dell’in-dipendenza dell’avvocato, che non poteva condividere la sorte del cliente, occorreva intervenire sulla formazione obbligatoria e sulla qualità. …Non si è cercato il dialogo con la classe forense…

…Con questo sistema non si consegue neppure quella che è la fi-nalità confessata dal decreto Bersani, cioè l’effettiva facoltà di scelta e di comparazione di quelli che vengono eufemisticamente chiamati «consumatori», ma che noi vogliamo chiamare cittadini, al pari di tutti gli altri soggetti del nostro Paese. L’Europa viaggia in una dire-zione opposta a quella intrapresa oggi dal decreto Bersani, come di-mostra quello che è scritto nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sulle professioni legali.

Abbiamo scelto la strada della mercificazione più superficiale, sull’onda mimetica di Paesi che non hanno a cuore la tradizione del-la cultura del diritto del cittadino, che è la finalità attraverso cui si esercitano la professione legale e tutte le altre, soprattutto quelle ri-servate…

Con il patto di quota lite si determinerà inevitabilmente una corsa verso il basso e, mancando in molti il senso etico della responsabili-tà, questa corsa verso il basso farà crescere la litigiosità, il Governo otterrà l’effetto contrario e non si tuteleranno i diritti dei cittadini.

…Quando a parametro comparativo si adotta esclusivamente o anche solo prevalentemente il prezzo della prestazione, il diritto di

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difesa non può essere né garantito né soddisfatto. Quando in un Pae-se civile e democratico, ispirato alla tradizione della tripartizione dei poteri il diritto di difesa viene così svilito ed emarginato, colleghi senatori, è il fondamento stesso della democrazia e della libertà che viene conculcato e accantonato.

…Di fronte a questo attacco frontale nei confronti del mondo della libertà e dell’indipendenza, cioè del mondo dei professioni-sti, penso che sia giusto, utile e necessario che i professionisti op-pongano, questa volta positivamente, una strenua resistenza; certo, ossequiosi della legge, perché noi lo siamo sempre, ma riportando nell’effettività delle prestazioni qualità, competenza, professionalità, autonomia e indipendenza.

NARDINI (RC-SE) – …Oggi si parla molto delle categorie di pro-fessionisti, degli avvocati e dei farmacisti, che verranno penalizzate da questo decreto-legge. Personalmente mi aspetto che tali categorie comprendano - perché possiedono gli strumenti per farlo – la valenza generale del provvedimento e che, di conseguenza, si facciano oggi protagonisti del cambiamento contribuendo anch’essi, come sempre hanno fatto i lavoratori, all’interesse generale. È il tempo in cui al bene comune, allo Stato, non può più pensare solo il mondo del lavo-ro, cui sono stati inflitti i pesi di un’economia che ha avvantaggiato solo alcuni, schiacciando letteralmente molti.

Oggi quel mondo, quel soggetto, non ce la fa più; è stato spremu-to come un limone e non ha più gocce da dare. Per questo motivo, allargare ad altri soggetti la platea per il risanamento, per la ripresa e per l’equità sociale è un passaggio ineludibile.

AUGELLO (AN) – …È la prima volta che si deroga ad un articolo del codice civile. Voi sapete che fino al 4 luglio vivevamo in un Pae-se dove, ai sensi dell’articolo 1277 del codice civile, tutti i cittadini erano nella condizione di assolvere a un debito pagando con la mo-neta in circolazione nel Paese.

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Con un semplice decreto, in deroga a questa disposizione del codice civile, si è creata una categoria discriminata di creditori e debitori. Dico discriminata nel senso che, sulla base di un pregiu-dizio, per costoro diventa un atto illegale rispettivamente pagare e incassare in contanti una prestazione che superi i 100 euro. D’altra parte, parliamo di 100 euro in prospettiva perché, se ho capito bene, il Governo ha avuto un ripensamento e con un emendamento si farà diventare questo dei 100 euro un obiettivo da raggiungere nel 2008.

Quest’ultima novità, particolarmente stravagante anche dal punto di vista costituzionale, oltre a non portare alcun evidente beneficio dal punto di vista del controllo dell’evasione, presenta una caratte-ristica – e non è l’unica - assolutamente divergente dalle indicazioni che ci vengono dall’Unione Europea…

POSSA (FI) – …È un provvedimento anticostituzionale nella mag-gior parte delle sue disposizioni, totalmente prive dei requisiti di straordinarietà ed urgenza necessari per l’inserimento in un decreto-legge…

L’articolo 2 del provvedimento introduce – per decreto-legge – una serie di drastiche disposizioni nel delicato settore delle presta-zioni professionali. L’obiettivo, ovviamente condivisibile, è quello della tutela della concorrenza, ma stigmatizziamo vivamente sia il modo di legiferare, addirittura arrogante nella totale assenza di pre-ventivo contatto con le categorie interessate, sia la grave carenza di adeguata finezza legislativa indispensabile in simili contesti per salvaguardare i tanti valori in gioco…

LUSI (Ulivo) – …Le libere professioni, la grande distribuzione, la catena alimentare, il settore farmaceutico, il sistema di trasporto locale, i taxi, i servizi bancari e assicurativi sono solo alcuni dei segmenti di mercato di beni e servizi intercettati ogni giorno dal con-sumatore, aventi tra loro un unico comune denominatore: il consu-matore cittadino.

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Ciò nonostante, colui che dovrebbe essere il dominus del sistema risulta spesso essere il soggetto dominato da regole del gioco poco trasparenti e soprattutto poco garanti, oltre che da una concorrenza più teorica che reale.

La battaglia per le liberalizzazioni, avviata dal disegno di legge in discussione, passa attraverso l’affrancamento del mercato dei beni, dei servizi, delle professioni da un vero e proprio sistema di lacci e lacciuoli che spesso ne ha soffocato e ne soffoca l’espressione e la libera concorrenza.

…Anche i compensi commisurati al raggiungimento dell’obiet-tivo sono condivisibili se ricondotti entro certi limiti, come avviene negli Stati Uniti d’America, ove i minimi tariffari sono esclusi dal diritto penale o da quello di famiglia…

Non nascondo un certo rammarico nell’aver constatato, durante l’iter dibattimentale in Commissione bilancio, una certa rigidità da parte del Governo nel non aver accolto talune proposte emendative…

MANINETTI (UDC) – …Lo strumento del decreto-legge si è dimo-strato sbagliato, in quanto non supportato dai necessari presupposti di necessità e urgenza, e dannoso, perché non ha dato la possibilità di giovarsi dei contributi sia a livello parlamentare che delle categorie coinvolte…

Nel campo dei servizi professionali, poi, è stata introdotta in modo brutale una norma che elimina i minimi tariffari, senza tener conto della peculiarità delle singole professioni e senza che i soggetti interessati potessero avere alcuna voce in capitolo.

Sarebbe stato ed è opportuno predisporre un provvedimento di riforma delle professioni più organico e con un diverso percorso a livello sia preparatorio che parlamentare. Non è con provvedimenti vessatori che si ottiene la liberalizzazione, ma con strumenti nor-mativi adeguati e meditati che conducano ad un’apertura reale del mercato e ad un aumento dell’offerta di servizi professionali a tutto vantaggio dei consumatori…

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CURTO (AN) – …Il decreto costituisce la sintesi dell’improvvisa-zione, dell’incoerenza e della contraddittorietà della politica econo-mica del centro-sinistra e – mi sia consentito – anche la sintesi della concezione arrogante dell’esercizio della funzione istituzionale…

Si tratta di un provvedimento comunque privo di quelle clausole di salvaguardia necessarie per garantire qualità ed eticità delle pre-stazioni…

BONADONNA (RC-SE) – …Ho ascoltato in quest’Aula molte la-mentazioni sul fatto che alcune categorie sarebbero particolarmente conculcate o mortificate dagli interventi di liberalizzazione. Per la mia esperienza, la nostra formazione e la nostra collocazione politi-ca, se tanti lamenti li avessi sentiti quando si è teorizzato e praticato che i salari degli operai e gli stipendi degli impiegati potessero es-sere compressi e abbassati perché questo serviva al mercato, avrei qualche motivo di riflessione. Tuttavia, nella misura in cui parliamo di condizioni di professionisti che hanno il diritto di difendere la propria posizione, ma certamente non quello di garantirsi una con-dizione di sostanziale intangibilità da parte dello Stato e della legge, mi pare che stiamo andando in una direzione non corretta…

BENVENUTO (Ulivo) – …Si è detto che il ministro Bersani non ha rispettato la politica di concertazione, che non ha voluto sentire le categorie. Non è così. Si è voluto dare una scossa…

L’iniziativa che è stata assunta non è stata improvvisa, essa segue una linea che tiene conto di quanto era stato fatto presente all’Auto-rita garante della concorrenza e del mercato prima da Amato, poi da Tesauro e poi da Catricalà…

RIPAMONTI (relatore) – ...Molti hanno detto che la marcia del Paese è troppo lenta, ma questo è il primo passo che viene compiuto, e ritengo che sia un primo passo significativo, che apre delle pro-spettive…

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BERSANI (Ministro dello sviluppo economico) – ...La prima critica fatta è la seguente: voi avete usato un decreto per adottare misure che avrebbero preteso invece maggior concertazione, maggior dialogo, maggiore condivisione. È una critica che non rifiuto. Certamente, alcune di queste misure avrebbero meritato un tipo di discussione diversa, non ho difficoltà a riconoscerlo. Però, consentitemi di preci-sare in primo luogo che su molte di queste misure siamo prossimi o già in condizione di infrazione comunitaria e che siamo sotto segna-lazione dell’Antitrust da tempo ormai immemorabile...

...Non so se ciò che dirò è credibile, ma l’animo nostro è stato questo: noi non vogliamo avere alcun atteggiamento aggressivo ver-so le categorie, perché immaginiamo di dover continuare a parlare con queste categorie, che sono importanti. Mi rendo ben conto che si attraversa un passaggio critico, difficile, ma l’Italia la cambiere-mo insieme a tutti questi soggetti; bisogna quindi cambiare il Paese guardandoli negli occhi. Non ci siamo mai sottratti a questo tipo di discussione, anche se – ripeto – in alcuni frangenti è prevalso l’ele-mento decisionale...

...Nessuno ha fatto la riforma delle professioni, che certamente andrà fatta...

...Sono giovani, mediamente e allora prestiamo un po’ l’orecchio anche a queste generazioni, perché, diversamente, a questa famosa Italia di domani non riusciremo a dare gambe davvero solide...

CASTELLI (LNP) – ...Concludo rivolgendomi al ministro Bersani, che tanto non mi ascolterà, per dirgli che ha fatto un bellissimo di-scorso, ma che è smentito dai fatti...

...Infatti, tra gli emendamenti all’articolo 2, ministro Bersani, ci sono emendamenti soppressivi di quell’articolo presentati da Gruppi della maggioranza. E per questo motivo ponete la fiducia, altrimenti la vostra pseudoliberalizzazione sarebbe stata bocciata da quest’Au-la. Questa è la verità!...

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CASTELLI (LNP) – ...Di più, vi è un parere della Commissione giustizia, votato in parte dalla minoranza e in parte dalla maggioran-za, che stravolge completamente l’articolo 2, che, naturalmente, non avete tenuto in alcun conto...

CARUSO (AN) – ...Gli avvocati, signor Ministro (lei, sul punto, fa probabilmente il paio di disinformazione e di esercizio di livorosa mistificazione della realtà, con chi della questione ha scritto alcuni giorni fa sull’ex più indipendente e quindi più autorevole quotidiano nazionale) sono una categoria che non ha alcuna lezione da ricevere, né in tema di liberalizzazione, né in tema di concorrenza, né da lei, signor Ministro, né da chiunque altro.

Una categoria, signor Ministro, che accetta – come gli avvocati da dieci anni fanno senza batter ciglio, ma come fanno anche i dottori commercialisti, i ragionieri e tanti altri professionisti – circa 20.000-25.000 nuovi concorrenti all’anno non ha alcun bisogno di sentirsi spiegare da lei che cosa vuoi dire “concorrenza”, come non hanno alcun bisogno di sentirselo dire tutti coloro che svolgono attività pro-fessionali liberali, gelosi – come essi sono – solo del fatto di poter essi soli a “commerciare” (lo dico tra molte virgolette) i loro saperi e di non dover essere invece “commercializzati” da nessuno.

Lei non ha inteso ascoltarli e, con presuntuosa arroganza degna di miglior causa, non ha inteso ragioni; nemmeno quelle ragioni, signor Ministro, che i componenti della sua stessa maggioranza le hanno proposto...

EUFEMI (UDC) – ...Sì è voluto colpire pervicacemente il mondo

delle professioni intellettuali perché nella vostra visione ideologi-ca le ritenete estranee come corpo sociale e dunque le escludete da qualsiasi ipotesi di concertazione. Oggi scegliete la tesi del profes-sionista imprenditore rispetto al professionista garante di valori, in cui crediamo, di natura costituzionale non riconducibili alla impre-sa...

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...L’unico vostro obiettivo è ingenerare paura, impedendo ai la-voratori autonomi di poter operare con tranquillità senza sottostare a inique e vessatorie restrizioni, espressione di un’azione politica dettata da rigurgiti vendicativi verso talune categorie, con effetti op-posti a quelli ipotizzati...

TECCE (RC-SE) – ...In questo provvedimento si coniugano rigore e sviluppo, risanamento e giustizia sociale, attuando un preciso im-pegno del programma dell’Unione, cioè il definitivo superamento della politica dei due tempi...

MATTEOLI (AN) – ...Onorevoli rappresentanti del Governo, un autorevole giornalista che ha lavorato molto per fare vincere il cen-tro-sinistra, in un articolo pubblicato su un giornale di sinistra l’11 giugno del 2006, dal titolo «Le poltrone aumentano ma cala il con-senso», scrive: «Dirò una cosa spiacevole. Spiacevole per me che la scrivo e, suppongo, anche per molti di quelli che la leggeranno. Il Governo Prodi sta dando, almeno per ora, un’immagine di sé scom-posta, sciancata, mediocre. Analoghe sensazioni suscita la maggio-ranza parlamentare che dovrebbe sostenerlo».

Eugenio Scalfari non conosceva ancora il cosiddetto decreto Ber-sani-Visco e non sapeva, soprattutto, che dietro la manovra media-tica sulle false liberalizzazioni si nascondeva, invece, come ormai chiaramente è emerso, un’inaudita ed inutile vessazione di intere categorie di professionisti e di lavoratori, ma, soprattutto, di tutti i cittadini...

...Si tratta di un decreto vessatorio e punitivo nei confronti di in-tere categorie di professionisti e lavoratori...

...Lo hanno sostenuto notisti politici ed economisti di tutte le aree politiche. Cito qui per tutti Mario Monti, che sul «Corriere della Sera» ha testualmente scritto: «I provvedimenti di liberalizzazione non dovrebbero essere oggetto né di concertazione, né di decreta-zione d’urgenza, ma di preventiva e trasparente consultazione. È

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questo, del resto, il metodo dell’Unione Europea quando si tratta di aprire alla concorrenza interi settori»...

SCHIFANI (FI) – ...Si vogliono colpire gli avvocati. Siamo solidali con quegli avvocati che la mattina si recano in tribunale, con la borsa piena di carte, per fare l’udienza, arrivano allo studio, si mettono al computer per fare la ricerca e scrivere l’atto di citazione, perché que-sto decreto vuole trasformare quegli avvocati in impiegati, perché nelle società entreranno i capitalisti, le società di capitali oppure si intendono trasformare gli avvocati in soci dei clienti.

Mi rivolgo ai colleghi avvocati della maggioranza, contro cui vie-ne posta questa fiducia, signor Presidente: l’articolo 2, che tocca le professioni, è pieno di emendamenti soppressivi, firmati dai colleghi della maggioranza, da quegli avvocati che capiscono che l’eventuale ritorno al patto tra cliente ed avvocato sulla spartizione del bottino, vietato dalle nostre norme, dalla nostra deontologia, porterà l’avvo-cato ad essere socio del cliente e ad abbandonare quella correttez-za professionale che deve mantenere il distacco tra l’interesse della causa e la sua correttezza.

Avremo avvocati soci dei clienti, l’imbarbarimento della civiltà giuridica, della deontologia professionale. Signor Presidente, esi-steva un divieto sancito espressamente dalle norme, e se vi era un divieto vi era un ragionamento a monte: evitare che il collega av-vocato potesse diventare troppo parte nel giudizio. Invece sarà così: l’avvocato tratterà con il cliente, per cui di fronte a un recupero di un milione di euro, ottenuto dall’avvocato, il bottino sarà diviso.

Questo provvedimento sancisce tale spartizione e allora non sare-mo più avvocati liberi e corretti, ma saremo soci in affari dei clienti e saremo costretti a ricorrere a tutti i mezzi pur di vincere la causa. È questa la giustizia che volete?

Gli avvocati poi potranno fare pubblicità, essendo abolito il divie-to di pubblicità. Troveremo quindi le televisioni locali invase da an-nunci del tipo «Avvocato Pinco Pallino 1.000 euro per rapina, 1.500

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euro per furto con scasso, 2.000 euro per associazione mafiosa». Ma ci rendiamo conto di quello che state facendo, arrogandovi anche il diritto della fiducia? Ci rendiamo conto di come volete trasformare l’Italia?

Vi è poi l’aumento dei costi della giustizia amministrativa: ricor-rere davanti al TAR per impugnare un atto amministrativo costerà il doppio di quanto costasse prima. Ed è evidente, perché la con-cezione della sinistra dello Stato padrone è quella secondo la quale ove il povero cittadino deve impugnare un atto della pubblica am-ministrazione, dello Stato deve pagare, perché lo Stato, secondo la sinistra, si presuppone sia ente superiore. Contestare lo Stato quindi ed impugnarne un atto costa e costa di più secondo queste vostre norme. È un atto di ingiustizia sociale che contestiamo e contestere-mo vigorosamente anche alla Camera dei deputati.

E poi la seconda parte che si è voluta cancellare e nascondere in questo decreto: quella relativa all’istituzione di una polizia fiscale continua contro il cittadino...

...Il Garante, sentito in Commissione affari costituzionali, ha con-testato queste norme che entrano violentemente nella privacy dei cittadini...

...Sta succedendo che il Paese e i cittadini si trovano in uno stato di insicurezza e non sanno più dove vivere: vi è un’insicurezza po-litica derivante dalle contestazioni interne alla stessa maggioranza che oggi addirittura ha visto davanti al Parlamento un Ministro del Governo protestare contro lo stesso Governo...

LATORRE (Ulivo) – ...Certo, siamo all’inizio, ma è un buon inizio. Del resto, la nostra vocazione riformatrice si misurerà proprio sulla capacità di modernizzare il Paese. Noi vogliamo farlo, innanzitutto, puntando sulla più grande risorsa italiana: la più grande risorsa di questo Paese è costituita dai suoi giovani.

Noi vogliamo restituire un futuro all’Italia e ciò significa anzitutto agevolare l’ingresso dei nostri figli nel mondo del lavoro, aiutandoli

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ad abbattere quei muri che finora hanno impedito loro di entrare nel mondo delle professioni.

Questo provvedimento lo consente; così come assume centralità nella nostra politica una nuova figura, quella del cittadino che è lavo-ratore e consumatore e che deve assumere in sé la saldatura di diritti e di doveri di fronte al mercato, un mercato che noi vogliamo sempre più aperto e sempre più civilizzato.

È possibile fare ciò con il consenso più largo anche di quelle orga-nizzazioni professionali che hanno criticato il provvedimento e alle quali noi non ci stancheremo di rivolgerci per continuare a discutere con loro, ad iniziare dagli avvocati, dai farmacisti.

Ho ascoltato, caro senatore Biondi, le belle parole da lei espresse sulla professione forense. Essa ha indubbiamente un rilievo costitu-zionale ed il cittadino non può accedere alla giustizia senza l’avvo-cato. Vi è quindi una peculiarità della quale non si potrà non tenere conto nelle riforme delle professioni forensi; ma già in questo prov-vedimento, accanto agli elementi di liberalizzazione, vi sono quelli di garanzia della dignità di questa nobile professione, così come è prevista la salvaguardia dell’istituto del gratuito patrocinio.

Insomma, sappiamo bene che con tutte le categorie resta da discu-tere il quadro generale di riordino del sistema delle professioni: que-sto impegno sarà onorato, di concerto con i Ministri competenti...

ALFONSO PECORARO SCANIO (Ministro dell’ambiente, Verdi) – ...Il mercato dei servizi, dalle assicurazioni alle banche, dagli avvocati ai notai, non è patrimonio solo di chi opera in quella professione; è innanzitutto un servizio per la collettività (...). È quindi un mercato che va regolato per il bene della collettività stessa...

STEFANO ZUCCHERINI (Rc) –...I contenuti del decreto-legge parla-no di un’idea nuova di società e sono volti ad intaccare antichi privi-legi che, spesso, ricordano il feudalesimo e le corporazioni. Ritengo che questo sia un segnale forte...

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RICCARDO MILANA (Ulivo) – In un paese come il nostro, bloccato da un sistema ancora in gran parte dominato dalle corporazioni, si vogliono ridurre i privilegi di alcune categorie anche in relazione alle inefficienze che generano. Inefficienze e disservizi che subia-mo tutti quanti nella quotidianità. Oltre all’inefficienza, poi, la man-canza di aperture alla concorrenza ha generato costi eccessivi per i consumatori: si cambia un sistema per il quale i taxi non ci sono, le assicurazioni costano troppo, le banche sono poco trasparenti nella proposta dei loro servizi, i farmaci da banco sono i più cari rispetto agli altri paesi europei, i passaggi di proprietà delle auto si pagano dal notaio.

GIUSEPPE TREPICCIONE (Verdi) – Si tratta di interventi che, sebbe-ne abbiano prodotto contestazioni da parte di alcune delle categorie toccate dal provvedimento, contestazioni peraltro prevedibili visti gli interessi e i privilegi che si sono andati a toccare, erano comun-que attesi dalla stragrande maggioranza dei cittadini e sono stati rac-colti positivamente, in modo assolutamente trasversale, seppur con normali e legittimi distinguo, da gran parte del mondo del lavoro e produttivo, dagli utenti, dalle associazioni di difesa dei consumato-ri, dalla pubblica opinione, nonché recentemente dalla stessa Banca d’Italia.

TOMMASO PELLEGRINO (Verdi) – Un aspetto emerge in modo chia-ro: si dice basta ai privilegi di alcune categorie. In questi giorni, sono state tante le manifestazioni di consenso da parte di cittadini comuni, di associazioni, di consumatori, di utenti e di tanti giovani. Alcune resistenze, alle quali abbiamo assistito, ci fanno capire che, sebbene gli utenti dei servizi siano numericamente superiori, la capacità di organizzazione di alcuni gruppi di interessi, che forniscono i ser-vizi medesimi, è stata maggiore. E consentitemi di dire che è stato veramente triste vedere alcuni rappresentanti di questo parlamento mettersi a capo della protesta di talune categorie.

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OPINIONI E DOCUMENTI

ANDREA RICCI (Rc) – Il nostro giudizio sul complesso degli in-terventi previsti è in larga misura positivo. Infatti, la precedente regolamentazione, in alcuni comparti del settore dei servizi e delle professioni, risultava ormai anacronistica. Essa era diventata priva di obiettivi di benessere generale e spesso rispondeva soltanto alla difesa di interessi e di privilegi corporativi. Sappiamo tutti che una delle principali anomalie sul terreno della struttura sociale del nostro paese, rispetto a paesi con analoghi livelli di sviluppo, è rappresen-tata dal peso notevole che assumono le categorie professionali e le corporazioni.

Questa situazione generava in alcuni settori particolari, specifi-ci, puntuali indebiti vantaggi, e creava rendite di posizione ingiu-stificate che aumentavano i costi per i cittadini e per le imprese e assorbivano quote eccessive del reddito prodotto annualmente nel paese, spesso a danno del mondo del lavoro. La rimozione di alcuni di questi privilegi corporativi andrà, se attuata correttamente, a be-neficio della efficienza complessiva del sistema economico ed anche del potere reale di acquisto dei consumatori e contribuirà a sostenere la domanda interna, nell’ottica che noi riteniamo necessaria per cui per far riprendere il cammino perduto all’economia italiana occorra-no non soltanto interventi di ristrutturazione dell’offerta, ma anche di sostegno selettivo della domanda interna dal punto di vista della redistribuzione del reddito.

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Piero Calamandreia mezzo secolo dalla scomparsa

di AUGUSTO CONTE

Quando si ricorda Piero Calamandrei il pensiero degli Avvocati si volge all’“Elogio dei Giudici” scritto da un Avvocato, com-pendio di considerazioni sulla esperienza giuridico-forense che prendendo spunto da una aneddotica professionale fornisce un quadro di regole preziose per la attività del-l’Avvocato nei suoi rapporti con il giudice, con gli avversari e il cliente e quindi fonda-mentali per i successivi (di qualche decen-nio) codici deontologici (anche di quello dei Magistrati), insieme ai Discorsi di Giuseppe Zanardelli pronunciati quale Presidente dell’Ordine di Brescia nel 1875 e nel 1876.

L’Elogio, pubblicato per la prima volta nel 1935 non è che una delle manifestazioni del genio di Calamandrei che ebbe varie e si-gnificative espressioni.

Piero Calamandrei nacque, da padre Avvocato, a Firenze il 21.4.1889 e visse fino al 27.11.1956: tra qualche settimana ricorre quindi il cinquantennio della morte.

Si laureò in legge a Pisa nel 1912 e nel 1915 fu nominato, per concorso, professore di procedura civile nella Università di Messina per passare quindi nel 1918 alla Università di Modena, nel 1920 in quella di Siena e nel 1924 nella nuova facoltà giuridica di Firenze, ove mantenne la carica fino alla morte.

Discepolo di Lessona e Chiovenda (Franco Cipriani nel lavoro di

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seguito indicato lo esclude, affermando che impropriamente il codice di procedura del 1940 fu indicato come chiovendiano, non essendovi una sola parola del progetto di Chiovenda) divenne uno dei maggiori esponenti della moderna scuola del diritto processuale scientifico, senza accedere al puro costruzionismo dogmatico, e conservando l’adesione alle ragioni pratiche della vita giudiziaria che gli consentì di riservare all’insegnamento e alle pubblicazioni la concretezza e la correttezza latina e di mantenere un ruolo di eminenza nel Foro, per la probità, dottrina ed eloquenza.

Calamandrei partecipò alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale volontario combattente nel 218° Reggimento di fanteria e raggiunse il grado di tenente colonnello.

Subito dopo l’avvento del fascismo entrò nel direttivo dell’Unio-ne Nazionale fondata da Giovanni Amendola; nel 1922 fondò con Salvemini, i fratelli Rosselli e Ernesto Rossi il “Circolo della Cul-tura” e partecipò alla fondazione del giornale antifascista, stampato clandestinamente, “Non mollare!”.

Nel 1941 aderì a “Giustizia e Libertà” e nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d’Azione.

Insieme a Francesco Carnelutti e a Enrico Redenti fu tra gli ispi-ratori del Codice di Procedura Civile del 1940; con gli stessi fondò la “Rivista di diritto processuale civile” di cui fu uno dei Direttori fino alla morte; fu anche tra i fondatori della Rivista “Il Foro Italiano” e del “Commentario sistematico della Costituzione Italiana”.

Nominato Rettore dell’Università di Firenze il 26.7.1943 iniziò l’esercizio del suo mandato dal settembre 1944, dalla liberazione di Firenze, e fino all’ottobre 1947, in quanto dopo l’8 settembre fu col-pito da mandato di cattura.

Fu eletto Presidente del Consiglio Nazionale Forense dal 1946, mantenendo la carica fino alla morte, e fu Accademico dei Lincei.

Fu eletto alla Consulta Nazionale e alla Assemblea Costituente, e alla prima legislatura repubblicana, partecipando attivamente ai lavo-ri parlamentari come componente della Giunta delle Elezioni, della

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Commissione di Inchiesta e della Commissione per la Costituzione, e intervenendo sul piano generale della Costituzione, sugli accordi late-ranensi, sulla indissolubilità del matrimonio, sul potere giudiziario.

In gioventù era stato poeta e per tutta la vita fu pittore e autore let-terario, fu definito “Cantore della Resistenza” perché portò nella lotta di liberazione, da lui vissuta come rivendicazione delle libertà della persona, gli ideali partriottici e libertari praticati in gioventù, poi tra-mandati nel libro “Uomini e Città della Resistenza”; Sergio Luzzat-to nella prefazione dell’ultima pubblicazione di Laterza, Bari 2006, afferma che Calamandrei fu “fondatore dell’epos resistenziale”, con qualche discussione e polemica sul fatto di essere stato sempre an-tifascista, (come invece risulta dai precedenti innanzi indicati) sulla scorta di documenti provenienti dallo stesso Calamandrei (“Diario”), dal figlio (“Le occasioni di vivere”), dalla corrispondenza Grandi-Calamandrei, come riferito da Franco Cipriani, nel commento alle recenti pubblicazioni di Calamandrei, sulla nuova Rivista “Il Giusto Processo Civile”, di cui è notizia in questo numero di Quaderni nella Rubrica “Saggistica e Narrativa Forense”, secondo il quale è inesat-to affermare che il fascismo abbia fatto fare un codice di procedura civile, liberale e democratico, da un antifascista. Cipriani aveva già “contestato” Calamandrei, come ampiamente riferito nei precedenti numeri di Quaderni, nella sua convinzione, risalente al 1921 secon-do la quale gli Avvocati, già allora, sarebbero “troppi”.

Le opere letterarie rivelano anche che Calamandrei fu un uma-nista, non limitando la attività di studioso al campo del diritto; pub-blicò l’“Inventario della casa di campagna”, studi su Cellini, apparsi sulla Rivista “Il Ponte” e un ricordo “Niente di mio”, dedicato al padre, Rodolfo, Avvocato e deputato repubblicano.

Pubblicò anche “I poemetti della bontà”, “Costruire la democra-zia”, “Processo e democrazia”, oltre a vari saggi sul processo civile, relativi alla chiamata in garanzia, al processo monitorio, ai provve-dimenti cautelari e “Le istituzioni di diritto processuale civile” negli anni 1941-1944, in due volumi.

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Dai saggi sulla Costituzione si rinviene il concetto di libertà, sin-gola e collettiva, richiesto dalle esigenze della società contempora-nea (che è inserito nella nostra Carta), tendenzialmente recepita nelle moderne Costituzioni, che non corrisponde più soltanto alla impo-stazione lockiana presente nelle Dichiarazioni francesi, che configu-ra la libertà in termini di “indipendenza” e “non impedimento”, e la fa consistere nel potere di “fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri” (Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, 1879) in quanto alla dimensione negativa si aggiunge quella positiva di pro-spettiva di libertà umanamente conveniente e capace di relazionarsi con luoghi e persone che consenta il suo umano compimento: il di-segno costituzionale italiano (non concesso, ma di ispirazione popo-lare) ha quindi come fondamento “etico” la persona e il suo pieno sviluppo (art. 3, comma 2), lo svolgimento della personalità, nelle diverse formazioni sociali (art. 2) del singolo, chiamato a concorrere al progresso anche “spirituale” della società (art. 4): tempi, luoghi e momenti in cui la libertà dell’uomo può e deve trovare senso e compimento.

In Calamandrei scienza e cultura giuridica si fondono con l’amo-re della libertà nella dimensione positiva innanzi indicata.

Nel solco di libertà tracciato da Calamandrei si inserisce il suo pensiero di giustizia e del ruolo insopprimibile della professione fo-rense, tramite necessario tra la giustizia e la collettività: “Se prima condizione dello Stato forte è la fiducia del popolo nella giustizia e se coll’accrescersi dell’autorità dello Stato si accresce di pari passo l’esigenza di avvicinare la giustizia al popolo, non si può dimenti-care che il tramite necessario attraverso il quale la giustizia viene a contatto col popolo è, prima che il giudice, l’avvocato. Solo nella libera professione, che ha come pernio la scelta e la fiducia personale del cliente nel suo difensore, l’avvocato può trovare l’autorità mo-rale necessaria per esercitare in mezzo al popolo quella funzione di araldo della giustizia, che è, in sostanza, una quotidiana esaltazione dello Stato”.

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Questi principi, siccome immutabili, perché fondamento di liber-tà, di democrazia e di giustizia, e pilastro dello Stato di diritto, an-drebbero scritti nella Costituzione, nell’interesse dello Stato Italiano, e fatti recepire dalla Costituzione Europea.

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La mediazione familiare

La mediazione

La mediazione è un percorso di cooperazione teso al superamento di un conflitto nel quale i protagonisti della vicenda conflittuale ven-gono sollecitati a reperire una soluzione soddisfacente per entrambi, con le proprie capacità, senza delega a terzi. La mediazione non è sinonimo di conciliazione o negoziazione, non si occupa di diritti e doveri e non può essere considerata soltanto una modalità di gestio-ne delle controversie alternativa al procedimento giudiziario.

Attraverso il percorso mediativo le parti tornano ad “ascoltarsi”, provano ad accogliere le difficoltà dell’altro ed a ripristinare una co-municazione funzionale, orientata al riconoscimento delle emozioni e dei bisogni reciproci, quelli taciuti o del tutto ignorati perché nasco-sti dietro la difesa dei propri interessi. Allora il conflitto si trasforma da s-contro ad in-contro che consente il raggiungimento di una intesa duratura e rende più efficace anche la risposta giudiziaria.

Si comprende, dunque, che non si tratta di una giustizia alterna-tiva, bensì di un’altra giustizia, quella “delle voci di dentro”, com-plementare a quella “dei diritti”, che tende alla ricostruzione pacifica dei legami. Così intesa la mediazione trova applicazione in tutti i campi del vivere sociale e l’aggettivo che la accompagna individua esclusivamente l’ambito operativo (mediazione penale, familiare, sociale, scolastica, culturale, comunitaria ecc.) giacché gli strumenti utilizzati dal mediatore sono sempre i medesimi.

Vi sono diversi modelli di mediazione. Il presente lavoro fa rife-rimento al “modello mediterraneo”, sperimentato da oltre dieci anni nel sud d’Italia, conosciuto ed apprezzato a livello internazionale per la capacità di aver conciliato i principi e la teoria della mediazione con le esigenze del territorio.

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La mediazione familiare

Le crisi familiari generano conflitti e, laddove questi sono mal gestiti, gli effetti sono devastanti per la coppia e per i figli, determi-nando un clima relazionale di grande disagio.

La mediazione familiare interviene in tutti i casi di separazione – legale o di fatto – e di divorzio, laddove la conflittualità esistente tra i coniugi – o tra i conviventi – investe le problematiche dell’af-fidamento dei figli minori e del diritto di visita del genitore non af-fidatario.

Anche le coppie che hanno figli maggiorenni o che non hanno figli possono ricorrere alla mediazione per meglio gestire l’evento separazione e/o divorzio. In tal caso, però, non si tratta di mediazio-ne “familiare” in senso tecnico, ma pur sempre di mediazione.

La mediazione aiuta le parti a superare la conflittualità, elabo-rando l’evento separazione o divorzio: risolto il contratto coniugale, i genitori possono impegnarsi nella costruzione di un altro tipo di contratto il quale ha ad oggetto lo sviluppo di una responsabilità con-divisa, sia sotto l’aspetto affettivo che sotto il profilo educativo, al fine di garantire ai figli un rapporto sereno e costante con entrambi i genitori, indipendentemente da chi ne risulti affidatario.

La logica che sottende il percorso di mediazione non è quella dell’uno contro l’altro, ma quella dell’alleanza tesa ad una riorganiz-zazione della vita familiare che tenga conto, nel primario interesse del minore, delle esigenze di tutti i membri della famiglia.

Brevi cenni storici sulla mediazione familiare ed il panorama normativo italiano

La mediazione familiare nasce negli Stati Uniti, agli inizi degli anni ’70. Jim Coogler, avvocato di Atlanta, soggetto e oggetto di un divorzio belligerante – costato sofferenza, energie e soldi – si

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impegna a costruire una “pratica” che aiuti uomini e donne a supe-rare la logica “vincitori e vinti”. La mediazione, così, si pone quale reazione alla cultura legale americana basata sulla conflittualità e la competizione. Nel 1975 Coogler fonda l’Associazione di Media-zione Familiare. Le tecniche sperimentate nel settore della famiglia vengono gradualmente applicate in altri campi: commerciale, scola-stico, penale.

Dagli Stati Uniti la mediazione si diffonde in Canada ed in Euro-pa, con particolare successo in Inghilterra ed in Francia. Si creano, pertanto, due modelli diversi: l’uno, più negoziativo, che risente in maniera incisiva della scuola americana; l’altro più umanistico-rela-zionale che finisce con il diffondersi nelle aree di cultura latina.

In Italia la mediazione comincia ad essere sperimentata alla fine degli anni ’80, mentre la produzione normativa risale alla metà degli anni ’90.

La sperimentazione avviene sulla base di norme già esistenti le quali, pur non parlando espressamente di mediazione, focalizzano l’attenzione sull’interesse del minore:

- art. 155 c.c., in materia di separazione;- artt. 6 e 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898 che disciplinano i

rapporti tra genitori e figli in caso di divorzio;- artt. 330 e 333 c.c. in tema di decadenza dalla potestà e condot-

te pregiudizievoli nei confronti dei minori;- art. 317-bis c.c. riguardante la famiglia di fatto;- art. 731 c.p., che crea uno spazio di mediazione sia all’interno

della famiglia che nell’ambito scolastico.Il legislatore, invece, viene sollecitato dalla Convenzione di Stra-

sburgo del 25 gennaio 1996, firmata anche dall’Italia e da quest’ul-tima ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77, nonché dalla racco-mandazione del 21 gennaio 1998 n. 616 adottata dal Consiglio di Europa e riguardante la mediazione familiare: i principi, i metodi, i rapporti tra mediazione e procedimenti legali.

Si procede così ad emanare normative che parlano specificata-

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mente di mediazione familiare (L. 28 agosto 1997 n. 285: Dispo-sizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza – art. 4 lett. i; L. 4 aprile 2001 n. 154: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari – art. 8), o che individuano spazi di operatività funzionali a legittimare tale tipo di intervento: questo sia in ordine ai conflitti strettamente familiari, e cioè tra coppie di genitori che si separano o divorziano, sia relativamente a situazioni conflittuali riguardanti i membri del nucleo familiare o le famiglie (L. 8 novembre 2000 n, 328: Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; L. 28 marzo 2001 n. 149; Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante “Disci-plina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile – art. 1; L. 4 aprile 2001 n. 154: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari – art. 2).

Anche i nuovi progetti di legge finalizzati a modificare il diritto di famiglia riservano uno sguardo particolare alla mediazione familiare. Superati il progetto Tarditi, presentato il 30 maggio 2001, e le pro-poste di legge Paniz, le quali avevano tentato di conciliare le diverse posizioni, partitiche e di categoria, si è approdati all’attuale testo uni-ficato, sempre a firma dell’On.le Paniz (c.d. Paniz 3), oggi in fase di discussione. Si è ipotizzato un passaggio obbligato alla mediazione (di carattere informativo) prima di promuovere l’azione giudiziaria, ma la proposta è stata bocciata in sede di discussione. Oggi, pertanto, si è fermi alla formulazione dell’art. 155 sexties c.c. (Poteri istruttori del Giudice) il quale dà la possibilità al giudice di rinviare l’adozione dei provvedimentii ex art. 155 c.c. e, raccolto il consenso di entram-be le parti, di consentire alle stesse di tentare una mediazione.

Gli obiettivi

Il cammino di mediazione ha lo scopo di:1) superare ed elaborare la conflittualità coniugale;

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2) instaurare una comunicazione proficua tra i soggetti, in virtù del riconoscimento della reciproca capacità genitoriale;

3) restituire alla coppia genitoriale la responsabilità della scelta sulla riorganizzazione del nucleo diviso;

4) pervenire ad una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali riguardanti la prole.

La mediazione aiuta altresì la coppia a riflettere sulle manifesta-zioni emotive dei figli, elicitando nuove modalità di interazione, che consentono un’adeguata tutela dell’equilibrio psico-fisico dei mino-ri, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità delle procedure giu-diziarie.

L’obiettivo primario resta la ripresa della comunicazione.

I tempi

Un percorso di mediazione si articola in più incontri, in genere fino ad un massimo di 10-15, con cadenza quindicinale. Il numero e la frequenza degli stessi, comunque, variano in relazione al tipo e all’entità del conflitto, nonché agli aspetti di vita del bambino che i genitori vogliono affrontare con il mediatore e sui quali essi inten-dono accordarsi.

Il merito del cammino mediativo è quello di rispettare i tempi dei minori e dei loro genitori, che non coincidono con i tempi della giustizia, accompagnandoli nell’elaborazione del disagio che nasce dall’evento separativo, aiutandoli a produrre, senza drammatizzare o banalizzare, dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno.

Le fasi

L’attività mediativa si articola in tre fasi:1) Consenso

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OPINIONI E DOCUMENTI

I soggetti devono dichiarare la propria disponibilità ad incontrar-si, ad ascoltarsi e a lavorare insieme, responsabilmente, per il benes-sere del proprio figlio.

L’acquisizione del consenso da parte del mediatore avviene in-contrando separatamente i genitori separandi/divorziandi, spiegando loro il significato e le regole della mediazione, ascoltando “il proble-ma” che li divide e che rende impossibile un rapporto di collabora-zione e di disponibilità.

In questa fase il mediatore effettua una prima fotografia della si-tuazione, raccoglie i dati essenziali della storia familiare, costruendo, al contempo, un contenitore affidabile e riservato che possa favorire l’adesione del singolo al percorso mediativo. Il consenso può essere revocato in ogni momento, anche da uno solo dei partecipanti alla mediazione, purché ne venga esplicitato il motivo.

2) FattibilitàNon tutti i conflitti sono mediabili. In occasione della raccolta

del consenso o dei primi incontri congiunti, i mediatori valutano la fattibilità: se vi sono delle patologie, o se è necessario un percorso individuale di tipo terapeutico, psicologico o psichiatrico, la media-zione non può aver luogo.

Al pari non è possibile avviare un percorso di mediazione in pre-senza di conflitti strutturali quelli, cioè, in cui la relazione esiste in quanto esiste il conflitto.

3) MediazioneNel caso in cui i soggetti abbiano prestato il consenso ad intra-

prendere la mediazione ed essa sia risultata fattibile, si darà corso all’attività mediativi vera e propria la quale si struttura in una serie di incontri congiunti della durata di circa due ore.

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L’invio in mediazione

L’invio è la richiesta di intervento mediativo; può essere endopro-cessuale o eteroprocessuale, giudiziario o non-giudiziario.

L’invio è:1) endoprocessuale quando il percorso di mediazione si attiva in

pendenza del procedimento giudiziario;2) eteroprocessuale quando il percorso mediativo si avvia a chiu-

sura o prima di promuovere l’azione giudiziaria;3) giudiziario allorquando a richiedere l’attività di mediazione sia

l’autorità giudiziaria, anche su istanza di parte, per le conflittualità rivenienti:

a) da situazioni di separazione legale/di fatto, di divorzio e che attengono al regime di affidamento ed alle difficoltà di riorganizza-zione del nucleo diviso (procedimenti ex artt. 330-333 c.c. di compe-tenza del Tribunale per i Minorenni, nonché ex artt. 155-156 c.c., art. 710 c.p.c., L. 898/70 di competenza del Tribunale Ordinario);

b) da situazioni di separazione di fatto che necessitano di un soste-gno nella strutturazione degli accordi di separazione (procedimenti ex art. 317 bis c.c. affidati al Tribunale per i Minorenni);

c) da condotte pregiudizievoli di un coniuge nei confronti del-l’altro ovvero dei figli minori che richiedono l’adozione di ordini di protezione (procedimenti ex art. 342 bis e ter c.c.);

d) da inosservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà nei casi di separazione e divorzio (procedi-menti ex art. 337 c.c.);

e) da situazioni di separazione legale/di fatto e di divorzio che danno luogo a procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace (denunzia-querela dei coniugi);

4) non-giudiziario quando la mediazione è suggerita dall’avvoca-to o dall’operatore sociale ovvero scelta direttamente dalla/e parti.

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La comunicazione degli esiti

La mediazione può avere esito positivo o negativo.La mediazione ha esito positivo quando raggiunge anche solo uno

dei suoi obiettivi, in caso contrario l’esito si definisce negativo.La redazione dell’esito, ove il percorso risulti infruttuoso, non

riporterà né le ragioni, né le cause del fallimento, mentre se uno o più obiettivi sono stati raggiunti, questi verranno specificati.

La comunicazione degli esiti, nel caso di invio giudiziario, verrà effettuata nei confronti dell’autorità inviante; nell’altra ipotesi, la co-municazione sarà destinata all’assistente sociale o agli avvocati, se questi ultimi assistono legalmente le parti; diversamente, il risultato del lavoro svolto sarà esclusivamente condiviso tra mediatori e con-fliggenti. Qualora le parti riescano a determinare e riorganizzare tutti gli aspetti della vita familiare si redigerà il cd. “protocollo d’intesa” che, pur non assumendo alcuna vincolatività giuridica, costituirà la base per il perfezionamento di un accordo consensuale ad opera de-gli avvocati.

Al fine di garantire un clima di avalutatività e di restituire alle parti la responsabilità della gestione del conflitto, viene assicurata l’assoluta riservatezza dei contenuti che emergono in mediazione i quali non vengono in alcun modo riportati nella comunicazione de-gli esiti.

Il ruolo dei magistrati e degli avvocati

Il magistrato e l’avvocato, in qualunque stato e fase del procedi-mento – e l’avvocato anche in sede stragiudiziale – possono valutare l’opportunità di incoraggiare le parti a “sperimentare” la mediazio-ne. Entrambi dovranno chiarire che trattasi di un percorso volonta-rio, nel senso che la coppia genitoriale non è obbligata ad aderirvi in quanto è preliminarmente necessario esprimere il consenso nel corso

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del primo colloquio individuale con il mediatore. È opportuno, inol-tre, che il magistrato, al fine di favorire la praticabilità, dilati i tempi dell’iter giudiziario, stabilendo un rinvio non inferiore a sei mesi.

L’avvocato, invece, è chiamato a supportare la scelta del proprio assistito non azionando, nel corso della mediazione, iniziative giudi-ziarie incompatibili con la finalità propria del percorso. L’avvocato dovrà anche garantire la sua collaborazione nel caso in cui, nel corso della mediazione, si presentino questioni di carattere tecnico-giuri-dico che richiedano il suo intervento e che i mediatori, data la pecu-liarità del ruolo, non possono gestire.

Il professionista che avrà “accompagnato” la scelta del proprio patrocinato terrà conto delle decisioni che questi avrà condiviso con l’altra parte, durante gli incontri di mediazione.

Il ruolo dei figli

I figli non partecipano agli incontri di mediazione anche se ne sono i principali protagonisti. Essi costituiscono il criterio guida nel lavoro di condivisione realizzato dai genitori e sono i beneficiari a vita di un’intesa responsabile e consapevole che i mediati hanno vo-luto e desiderato esclusivamente a tutela di un interesse: il manteni-mento della co-genitorialità.

Il mediatore

Il mediatore è un professionista formato presso centri o scuole accreditati dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Media-zione Familiare. È tenuto all’osservanza di tre principi fondamentali, sanciti dal Codice Deontologico Europeo dei Mediatori.

a) Imparzialità. È diversa dall’equidistanza dell’arbitro, dal mo-mento che il mediatore non è indifferente ai due contendenti, ma si

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“prende cura” di ciascuno dei due: non parteggia né per l’uno né per l’altro, bensì è “equivicino” e all’uno e all’altro. Attraverso l’empa-tia restituisce ai partecipanti i loro vissuti ed emozioni aprendo nuovi canali di comunicazione.

b) Neutralità – Avalutatività. Il mediatore non giudica; ha il suo sistema valoriale, ma non lo impone; rispetta quello dei confliggenti, promuovendo la convivenza delle differenze.

c) Confidenzialità – Riservatezza. I contenuti del processo di mediazione sono assolutamente riservati; il mediatore non riferisce all’esterno ciò che emerge dagli incontri di mediazione e non può essere chiamato a testimoniare.

Dall’osservanza di questi principi discende che il mediatore, in caso di invio giudiziario, non può essere considerato un ausiliario del giudice in senso tecnico, non partecipa all’attività giudiziaria e non presta giuramento.

Nota di redazione

Nel corso dell’incontro di aggiornamento professionale indetto dal Consiglio dell’Ordine sull’affidamento condiviso e mediazione familiare, l’Avv. Titti Calfapietro del Foro di Bari (che ha integrato la relazione del dott. Luciano Guaglione, Magistrato di Cassazio-ne, illustrando l’istituto della mediazione, che trova ora ingresso normativo nell’art. 155sexies introdotto con la Legge 14.2.2006, n. 54 contenente Disposizioni in materia di separazione e affido con-diviso) ha consentito alla divulgazione del vademecum elaborato a cura del Comitato per la Mediazione Familiare di Bari che viene pubblicato ritenendolo utile per Avvocati e Magistrati e per tutti gli operatori.

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Proposte di modifiche ordinamentali

Consiglio Nazionale ForenseContributo per la riforma dell’ordinamento

della professione di avvocato

Testo già approvato dal CNF nella seduta amministrativa dell’11 settembre 2003, su proposta della Commissione Legislativa, presen-tato al Congresso di Palermo (Poi sottoposto al riesame della com-missione legislativa, ottobre 2005 e successive integrazioni).

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1Disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato.

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria.

2. All’attuazione della presente legge si provvede mediante rego-lamenti, da emanarsi dal Consiglio nazionale forense.

ARTICOLO 2Funzioni dell’avvocato.

1. L’avvocato è un libero professionista, che opera in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, assicurando l’attuazione dell’ordinamento.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’avvocato è soggetto soltanto alla legge.

3. Sono funzioni esclusive dell’avvocato la consulenza legale professionale, la rappresentanza e l’assistenza nei procedimenti sia giurisdizionali che arbitrali.

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OPINIONI E DOCUMENTI

4. La professione forense può essere esercitata in forma individuale, associata, o societaria secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 3Doveri e deontologia.

1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontolo-gico.

2. L’esercizio dell’attività professionale è caratterizzata dall’os-servanza dei principi di indipendenza, fedeltà, competenza, lealtà, correttezza, e dal rispetto del segreto professionale.

3. La violazione dei doveri professionali costituisce illecito disci-plinare.

ARTICOLO 4Esercizio della professione.

1. L’avvocato deve essere iscritto nell’albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale.

2. Il domicilio professionale è il luogo dove l’avvocato esercita prevalentemente la professione.

3. Ogni variazione, così come l’apertura di uno o più studi profes-sionali in luoghi diversi da quello dichiarato, deve essere immediata-mente comunicata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello del luogo di trasferimento o di nuova sede dello studio.

4. Gli avvocati esercitano l’attività di consulenza e di rappresen-tanza e difesa processuale senza limitazioni territoriali.

5. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale.

ARTICOLO 5Il giuramento.

1. Per potere esercitare la professione di avvocato deve assumere

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OPINIONI E DOCUMENTI

dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: “Consapevole della essenzialità del ruolo della difesa e dell’alta dignità della professione forense mi impegno solennemente ad osservare con indipendenza e lealtà i doveri ad essa inerenti e i compiti che la legge mi affida”.

ARTICOLO 6Titolo di avvocato e specializzazioni.

1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

2. È vietato l’uso del titolo a chi sia stato radiato o cancellato disciplinarmente.

3. L’avvocato può indicare soltanto il titolo e l’eventuale abilita-zione all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori o ai tribunali ecclesiastici; è peraltro consentita la indicazione dei settori dell’attività effettivamente svolta, nei limiti indicati dal codice deontologico.

4. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere il titolo di specialista, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e chi abbia conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

ARTICOLO 7Informazioni sull’esercizio della professione.

1. È consentito all’avvocato, nel rispetto del codice deontologico forense, fornire informazioni sulla propria attività professionale.

ARTICOLO 8Formazione permanente.

1. Il Consiglio Nazionale Forense provvede a determinare con regolamento, le attività che debbono essere espletate dagli iscritti

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OPINIONI E DOCUMENTI

per assicurare la qualità della professione e contribuire al migliore esercizio della stessa, attraverso corsi di aggiornamento, seminari o altre iniziative.

ARTICOLO 9Assicurazione per la responsabilità civile.

1. L’avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.

3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni suc-cessiva variazione deve essere data comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

4. La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare.

ARTICOLO 10Tariffe professionali.

1. Le tariffe professionali sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia. La proposta è formulata dal Consiglio Nazionale Forense.

TITOLO IIALBI, ELENCHI E REGISTRI

ARTICOLO 11Albi, elenchi e registri.

1. Presso ciascun Consiglio dell’Ordine sono istituiti:

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a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione;b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e

dei professionisti universitari a tempo pieno;c) il registro dei praticanti;d) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio pro-

fessionale nel circondario;e) ogni altro albo o registro previsto dalla legge.2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri,

le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell’Ordine, sono disciplinati dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 12Iscrizione.

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo, agli elenchi speciali e al registro dei praticanti:

a) avere superato l’esame di abilitazione;b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale

ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato

dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui

all’articolo 13;e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure

cautelari o interdittive;f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno

dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e degli articoli 368, 371, 372, 372 bis, 374, 374 bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;

g) non avere superato il 45° anno di età, salvo il caso di reiscri-zione.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.3. L’avvocato che abbia superato l’esame di abilitazione e non si sia

iscritto all’albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento di cui all’articolo 1, comma 2.

4. Costituiscono requisiti per l’iscrizione al registro dei praticanti quelli indicati al comma 1, lett. b, c, d, e, f, g.

ARTICOLO 13Incopatibilità.

1. La professione di avvocato è incompatibile:a) con qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente,

esclusi quelli di carattere scientifico, letterario e artistico-culturale; è consentita l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa, svolta in nome proprio od altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è consentito svolgere le funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concor-suali;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali;

d) con qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e con qua-lunque impiego o ufficio pubblico con stipendio sul bilancio dello Stato e degli organi costituzionali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, fatta eccezione per i professori di università e di altri istituti di istruzione secondari della Repubblica.

2. L’esercizio della professione è infine incompatibile con l’assun-zione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri,

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OPINIONI E DOCUMENTI

ministri, vice-ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordi-nari governativi) e con l’assunzione dell’incarico di componente le Autorità di garanzia, presidente e assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore di comuni con popolazione residente non inferiore a trecentomila unità.

ARTICOLO 14Permanenza dell’iscrizione all’Albo.

1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo.

2. La prova dell’esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per la iscrizione alla Cassa nazio-nale di previdenza forense, prendendosi in considerazione la media dei redditi dichiarati nell’ultimo triennio.

3. Nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 2, potranno essere previste forme alternative di prova dell’esercizio effettivo e continua-tivo della professione, o cause giustificative del mancato esercizio effettivo e continuativo della professione;

4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto:a) per i primi cinque anni della prima iscrizione all’albo;b) dopo il settantesimo anno di età;c) per la donna, nei sei mesi anteriori al parto e per i genitori nei

due anni successivi;d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo supe-

riore a sei mesi.5. Per consentire la verifica della effettività e continuità dell’eser-

cizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l’inoltro alla Cassa nazionale di previdenza forense della comunica-zione annuale, devono inviarne copia anche al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio, periodicamente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.

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OPINIONI E DOCUMENTI

6. In caso di omessa comunicazione il Consiglio dell’Ordine può diffidare l’iscritto, e ove che questi non ottemperi all’obbligo nel termine di giorni trenta dalla diffida, il Consiglio provvede alla so-spensione dall’esercizio della professione secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.

7. La mancanza della continuità dell’esercizio professionale com-porta la cancellazione dall’albo, previa audizione dell’interessato.

8. In caso di cancellazione, è ammessa la reiscrizione all’albo; tuttavia se la domanda è presentata oltre tre anni dalla cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi mediante il regolamento di cui all’articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 15Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi abbia, alternativa-mente:

a) superato l’esame disciplinato da regolamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni, che dimostrino di avere compiuto durante tale periodo effettiva e proficua pratica relativa a giudizi di Cassazione, frequentando lo studio di un avvocato abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori; la pratica è attestata dall’avvocato con il visto del competente Consiglio del-l’Ordine;

b) esercitato lodevolmente e continuativamente la professione di avvocato per almeno quindici anni. La prova del lodevole e con-tinuativo esercizio della professione verrà verificata dal Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 1, comma 2.

2. La conservazione della iscrizione nell’albo speciale è condi-zionata alla permanenza della iscrizione nell’albo circondariale e al-

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OPINIONI E DOCUMENTI

l’esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal Consiglio Nazionale Forense con le modalità determinate nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 16Iscrizioni speciali.

1. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 12:

a) coloro che siano stati avvocati dello Stato;b) senza limiti di età, i professori ordinari o associati nelle Univer-

sità inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all’esercizio della professione, dopo almeno tre anni effettivi di insegnamento.

ARTICOLO 17Avvocati degli enti pubblici.

1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, che si occupino esclusivamente della trattazione degli affari dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del pro-fessionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disci-plinare del Consiglio dell’ordine.

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OPINIONI E DOCUMENTI

TITOLO IIIFORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO IRapporti con l’università

ARTICOLO 18Corsi di laurea specialistici

1. Le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei corsi di laurea specialistici.

2. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l’orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

ARTICOLO 19Integrazione dei Consigli di facoltà di giurisprudenza.

1. Ai fini di cui all’articolo precedente, il Consiglio di facoltà di giurisprudenza è integrato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel cui territorio ha sede l’Università, o da Avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

2. Previo parere positivo del Consiglio Nazionale Forense e della Conferenza dei Presidi della Facoltà di giurisprudenza, i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del Consiglio di facoltà di giurisprudenza delle Università viciniori.

ARTICOLO 20Accordi tra Università e ordini forensi.

1. Le Università e i Consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2. Il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei Presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipula di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

CAPO IICorsi di formazione

Per l’accesso alla professione forense

ARTICOLO 21Abilitazione alla professione.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si consegue superando l’esame, al termine di un periodo di formazione costituito dallo svolgimento del tirocinio e dalla contemporanea fre-quenza di un corso di formazione biennale presso le Scuole forensi o presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

ARTICOLO 22Norme comuni alle Scuole di specializzazione per le professioni legali e alle Scuole forensi.

1. Le Scuole di specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le Scuole forensi istituite presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione biennali per l’ac-cesso alla professione di avvocato.

2. I corsi di formazione di cui al precedente comma devono avere un carico didattico equivalente, di 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio pratico.

3. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi-

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OPINIONI E DOCUMENTI

nistro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale forense sono definiti i criteri e linee guida relati-ve all’organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

5. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere:a) metodologie didattiche specificatamente finalizzate alla for-

mazione dell’avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l’affidamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l’esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

b) l’affidamento delle docenze a professori universitari di mate-rie giuridiche, avvocati, notai, magistrati, ed esperti di riconosciuta competenza;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della Scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commer-ciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l’esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il se-condo anno di corso di formazione;

d) previsione di una Commissione esaminatrice nominata, per le Scuole forensi, dagli organi direttivi della Scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) previsione di idonei sostegni economici a beneficio dei laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l’erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pub-blici.

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ARTICOLO 23Le Scuole forensi.

1. I Corsi di formazione per l’accesso all’esame di avvocato sono tenuti dalle Scuole forensi istituite presso i Consigli degli ordini cir-condariali o distrettuali degli avvocati.

2. Le Scuole forensi sono organizzate e gestite dai Consigli del-l’Ordine, distrettuali o circondariali, che ne sostengono l’onere, con facoltà di istituire una tassa di iscrizione e di frequenza, e di accedere ai fondi pubblici stanziati a tale effetto.

3. I Consigli dell’Ordine degli Avvocati limitrofi possono istituire Scuole forensi comuni.

4. I Consigli degli ordini possono stabilire convenzioni con enti pubblici e privati per l’organizzazione e la gestione dei corsi, o affi-darne la gestione ad apposita fondazione di diritto privato.

5. I corsi hanno durata biennale. Essi sono approvati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, che adotta, con apposito regolamento, le linee guida relative all’organizzazione, al numero dei partecipanti e al funzionamento dei corsi, e indica gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificati, generali e specifici, dei corsi stessi.

ARTICOLO 24Accesso alle Scuole forensi.

1. L’ammissione al corso di formazione presso una Scuola forense è subordinata all’iscrizione nel registro della pratica tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e ad un colloquio diretto ad accertare la preparazione dei candidati sulle seguenti materie: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e giustizia amministrativa.

2. Al colloquio sono ammessi i laureati in giurisprudenza che ab-biano conseguito il diploma di laurea specialistica.

3. L’esito positivo del colloquio consente l’ammissione ai corsi di formazione limitatamente al triennio successivo.

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OPINIONI E DOCUMENTI

4. La commissione per la valutazione è composta da due avvocati, uno dei quali la presiede, designati dai presidenti dei Consigli dell’Or-dine tra gli iscritti all’albo da almeno quindici anni; da un magistrato dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello, designato dal presidente della Corte di appello.

5. Il colloquio si svolge presso la sede del Consiglio dell’Ordine nel cui territorio risiede il candidato.

ARTICOLO 25Organizzazione dei corsi.

1. Il Consiglio nazionale forense sostiene l’organizzazione dei corsi di formazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell’Ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assi-stenza con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle Scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle ma-terie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle Scuole forensi.

2. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto percorso formativo delle Scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell’Ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

3. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della Scuola, il Consiglio nazionale forense può proporre al Ministro la revoca del-l’approvazione.

4. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il Consiglio nazionale forense si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

5. Il Consiglio nazionale forense può affidare la gestione ope-rativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 del presente articolo alla Fondazione dell’Avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

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OPINIONI E DOCUMENTI

CAPO IIIIl Tirocinio pratico

ARTICOLO 26Il Tirocinio.

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi.2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità prescritte da apposito

regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, ed è comunque incompatibile con il rapporto di impiego, pubblico o privato, e con l’esercizio di attività di impresa.

3. Il regolamento del Consiglio nazionale forense prescrive pe-culiari modalità di svolgimento della pratica per i praticanti iscritti ai corsi di formazione di cui al capo precedente, garantendo a questi ultimi la possibilità di frequentare i corsi contemporaneamente allo svolgimento del tirocinio pratico.

4. Il praticante, limitatamente a un semestre, può svolgere il tiro-cinio anche in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente, abilitati all’esercizio della professione forense.

5. Il tirocinio può essere svolto anche presso l’Avvocatura dello Stato e presso gli uffici legali degli enti pubblici.

6. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso per l’attività effettivamente svolta.

ARTICOLO 27Abilitazione al patrocinio.

1. Trascorso il primo semestre di tirocinio, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto davanti al Presidente del Consiglio dell’ordine o a un Consigliere delegato, il praticante avvo-cato può esercitare la professione soltanto su espressa delega, sotto il controllo e la responsabilità dell’avvocato presso il quale svolge il tirocinio, e, comunque, limitatamente alle materie di competenza del giudice di pace.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2. L’attività di patrocinio può essere svolta per un periodo non superiore a quattro anni.

ARTICOLO 28Doveri dell’avvocato.

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, ad istruire i praticanti, a dar loro la consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; debbono rilasciare al termine del periodo l’attestazione del compiuto tirocinio.

2. È possibile svolgere la pratica forense esclusivamente sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nell’albo da almeno otto anni.

3. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza un numero di praticanti non superiore a due.

4. Dietro specifica richiesta dell’avvocato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può deliberare di concedere una deroga al disposto di cui al comma precedente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, dell’organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate, e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al precedente comma 1.

5. La violazione da parte dell’avvocato delle norme di cui al pre-sente articolo costituisce illecito disciplinare.

CAPO IV L’esame di abilitazione

ARTICOLO 29Esame di abilitazione.

1. L’esame può essere sostenuto soltanto da coloro che hanno effettuato il tirocinio pratico e conseguito il diploma rilasciato dalle Scuole.

2. L’esame consiste:a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile,

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OPINIONI E DOCUMENTI

il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, consistente nella redazione di due elaborati, da sostenersi in giorni consecutivi, l’uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle suindicate, e l’altro in un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima;

b) in una prova orale vertente sulla conoscenza dell’ordinamento e della deontologia forense, e su almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto processuale ammini-strativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.

3. Le prove sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici

problemi giuridici;c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli

istituti giuridici trattati;d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di

interdisciplinarietà;e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione

e argomentazione.

ARTICOLO 30Sede di esame.

1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è indetto nelle sedi di Corte d’appello con decreto del Ministro della giustizia entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’esame.

2. Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell’Ordine che ha vigilato sul corretto esercizio del tirocinio.

3. Il Consiglio dell’Ordine può consentire al praticante di trasferire la propria iscrizione presso l’apposito registro tenuto da altro Consiglio dell’Ordine, per documentate ragioni.

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OPINIONI E DOCUMENTI

Il Consiglio dell’Ordine delibera sulla richiesta.Contro il rigetto della istanza di trasferimento è ammesso ricorso

al Consiglio nazionale forense.4. In caso di trasferimento del praticante il Consiglio dell’Ordine

di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti se-mestri e, ove il prescritto periodo di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

5. In caso di trasferimento la sede di esame è determinata in base al luo-go ove il praticante ha svolto il maggior numero di semestri di pratica.

6. Allorquando il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell’ordine, l’indicazione di cui al comma precedente è determinata in base al luogo di svolgimento del primo semestre di pratica.

ARTICOLO 31La commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice nominata dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente è magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello, un effettivo e un supplente è professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma che precede.

3. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previ-denza e assistenza forense.

4. Gli avvocati componenti della Commissione non possono can-didarsi ai rispettivi consigli dell’ordine ed alla carica di rappresentanti

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OPINIONI E DOCUMENTI

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense all’elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto.

5. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sot-tocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

6. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del Pre-sidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

CAPO VDisposizioni transitorie

ARTICOLO 32Periodo transitorio.

1. Fino al quinto anno successivo all’entrata in vigore della pre-sente legge, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l’esame di cui al successivo articolo, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato un corso di formazione.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

3. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giusti-zia, previo parere del Consiglio nazionale forense.

ARTICOLO 33Esame per i praticanti non diplomati presso le Scuole.

1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvo-cato è indetto nelle sedi di Corte d’appello con il medesimo decreto.

2. Nel decreto sono stabiliti i giorni nei quali hanno luogo le pro-ve scritte.

3. La sede di esame si individua ai sensi e per gli effetti delle di-sposizioni precedenti.

4. L’esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi, e con-siste:

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OPINIONI E DOCUMENTI

a) in tre prove scritte su temi aventi oggetto la redazione di atti giudiziari o pareri concernenti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa;

b) in una prova orale consistente nella illustrazione delle prove scritte e in una breve discussione sulla conoscenza dell’ordinamen-to e della deontologia forense, e su questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto am-ministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituziona-le, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.

5. I temi sono sorteggiati in una rosa formulata dal Ministro della giustizia.

6. I temi sono formulati in modo che il candidato possa dimostrare, oltre alla conoscenza dei principi, anche la sua attitudine alla tratta-zione di questioni attinenti a fattispecie concrete, e sono valutati dalla Commissione e dalle sottocommissioni secondo i criteri indicati.

7. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo per l’am-missione alle prove orali anche per la successiva sessione d’esame.

TITOLO IVORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO IGli Ordini circondariali

ARTICOLO 34Gli Ordini forensi

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi Ordini.

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OPINIONI E DOCUMENTI

3. Gli Ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge, e delle regole deontologiche.

Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

ARTICOLO 35L’Ordine circondariale forense.

1. Fanno parte dell’Ordine circondariale gli avvocati iscritti al-l’albo e agli elenchi.

2. Gli iscritti di cui al comma che precede eleggono i componenti del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 1, comma 2.

ARTICOLO 36Organi dell’Ordine circondariale.

1. Sono organi dell’Ordine circondariale: l’assemblea degli iscrit-ti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’Ordine circondariale.

ARTICOLO 37Le assemblee.

1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresi-denti, o dal Consigliere più anziano per iscrizione.

2. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti con le mo-dalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 2 almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea.

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OPINIONI E DOCUMENTI

3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti almeno due mesi pri-ma della loro scadenza.

4. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta al-meno la metà dei suoi componenti o almeno 1/10 degli iscritti nel-l’Albo.

ARTICOLO 38Il Consiglio dell’Ordine.

1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri fino a cinquanta iscritti;b) da sette membri sino a centocinquanta iscritti;c) da nove sino a cinquecento iscritti;d) da undici membri sino a mille iscritti;e) da quindici membri sino a millecinquecento iscritti;f) da ventuno membri fino a cinquemila iscritti;g) da venticinque membri oltre cinquemila iscritti.2. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto

segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi al giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali.

3. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di prefe-renze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

4. Sono eleggibili coloro che abbiano un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione di-sciplinare diversa dall’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione: i Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente due volte.

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6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento perma-nente per qualsiasi causa, di uno o più Consiglieri, subentrerà il pri-mo dei non eletti e successivamente nell’ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti, suben-trerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

7. Il Consiglio dura in carica un triennio.8. Il Consiglio elegge il presidente e, nei Consigli con almeno 15

componenti, può eleggere fino a tre vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

9. La nomina a Consigliere è incompatibile con quella di Con-sigliere nazionale, e di componente dei vari organi della Cassa di previdenza.

ARTICOLO 39Compiti e prerogative del Consiglio.

1. Il Consiglio: a) tutela l’indipendenza ed il decoro della professione;b) vigila sull’osservanza dei doveri professionali;c) provvede alla regolare tenuta ed alla revisione degli albi dei

registri e degli elenchi curandone il tempestivo costante aggiorna-mento;

d) cura i corsi di formazione e di aggiornamento professionale;e) approva i regolamenti interni;f) determina il contributo annuale di iscrizione e gli altri contribu-

ti dovuti dagli iscritti;g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai rego-

lamenti.

ARTICOLO 40Il Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un

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supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamen-to di attuazione di cui all’art. 1, comma 2.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale ri-ferendo annualmente all’assemblea.

ARTICOLO 41Scioglimento del Consiglio.

1. Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, il Consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;b) se ricorrono altri gravi motivi.2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario di

cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giusti-zia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono eser-citate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimen-to, convoca l’assemblea per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

4. Il commissario per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni può nominare un comitato di non più di sei componenti di cui uno con funzioni di segretario tra gli iscritti all’albo.

CAPO IIConsiglio Nazionale Forense

ARTICOLO 42Durata e composizione.

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero di giustizia, dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono es-sere eletti consecutivamente non più di due volte.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati eletti dalle assemblee distrettuali formate dai Consiglieri degli Ordini cir-condariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d’appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo nominativo; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, tre vice-presidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle sezioni giurisdizionali e degli altri organi previsti dal regolamento.

ARTICOLO 43Funzioni.

1. Il Consiglio nazionale forense:a) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui al successivo art. 44;b) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura;c) emana, e periodicamente aggiorna, il codice deontologico;d) emana i regolamenti interni e avanza le richieste e le proposte

previste dai regolamenti per l’attuazione e l’esecuzione della presen-te legge;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patro-cinio avanti alle giurisdizioni superiori;

f) determina la tassa di iscrizione ed il contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Ordini circondariali per le spese necessarie al pro-prio funzionamento e all’esercizio delle sue funzioni;

g) approva il bilancio;h) pubblica l’albo nazionale;i) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai

regolamenti.

ARTICOLO 44Competenza giurisdizionale.

1. Il Consiglio Nazionale decide sui ricorsi avverso i provvedi-

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menti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rila-scio di certificato di compiuta pratica; sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra gli Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa un sostituto delegato dal Procuratore generale pres-so la Corte di Cassazione.

ARTICOLO 45Funzionamento.

1. Presso il Consiglio nazionale forense sono istituite una o più sezioni per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. Immediatamente dopo la sua costituzione il Consiglio nomina i componenti di ciascuna sezione.

3. Ciascuna sezione decide con la presenza di almeno otto com-ponenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all’uopo designa-to, che la presiede, secondo turni prestabiliti o, in caso di grave im-pedimento dal Consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.

5. Per la soddisfazione di specifiche esigenze, il Consiglio può istituire commissioni, presiedute da un vice presidente o da un Con-sigliere all’uopo delegato, composte da non più di otto membri, scel-ti anche fra esterni al Consiglio.

ARTICOLO 46Eleggibilità e incompatibilità.

1. Sono eleggibili al Consiglio Nazionale forense gli iscritti al-l’albo da almeno venti anni.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cin-que anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

3. La nomina a Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine, e di componente degli organi della Cassa di previdenza.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla procla-mazione; nel caso che non vi provveda decade automaticamente dal-l’incarico preesistente.

CAPO IIILe Assemblee

ARTICOLO 47Assemblea generale.

1. Il Consiglio Nazionale Forense convoca ogni due anni l’assem-blea generale con le modalità previste dal proprio regolamento.

ARTICOLO 48Le Assemblee circondariali e distrettuali.

1. Il Presidente dell’Ordine circondariale, previa delibera del Con-siglio, convoca l’Assemblea degli iscritti, almeno una volta l’anno.

2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli Ordini cir-condariali il Presidente dell’Ordine del Distretto convoca i Consigli degli Ordini circondariali del Distretto per deliberare su materie di comune interesse.

ARTICOLO 49Unioni regionali.

1. Con statuti approvati dal Consiglio nazionale forense possono essere costituite Unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

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OPINIONI E DOCUMENTI

TITOLO VPROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 50Esercizio dell’azione disciplinare.

1. L’azione disciplinare è promossa dal Consiglio disciplinare di-strettuale, previsto dal successivo art. 51, ed esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’incolpato o nel cui circondario è commesso il fatto.

2. Il Consiglio dell’Ordine circondariale è tenuto, quando riceva segnalazioni o venga comunque a conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare, a trasmetterle senza ritardo al Consiglio disciplinare di-strettuale. Il Consiglio disciplinare distrettuale può parimenti prov-vedere sulla base di notizie e segnalazioni autonomamente acquisite. Il Presidente di detto Consiglio provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato la notizia dell’illecito ed il nome del-l’incolpato, comunicandola al Consiglio di appartenenza dell’iscritto se diverso dall’Ordine remittente.

3. Il Presidente del Consiglio disciplinare distrettuale, una volta effettuata l’iscrizione di cui al comma precedente, incarica uno o più membri del Consiglio di informare immediatamente l’iscritto, che potrà fornire ogni utile elemento di valutazione, e di svolgere le opportune indagini.

4. Le indagini dovranno essere svolte, anche su fatti connessi o diversamente emersi, entro il termine di tre mesi ed all’esito il con-sigliere o i consiglieri incaricati devono riferire al Consiglio, il quale può archiviare il procedimento ovvero deliberare nuova istruttoria, ovvero formulare una richiesta di incolpazione al Consiglio dell’Or-dine di appartenenza o del circondario ove è stato commesso il fatto.

5. Dei provvedimenti di cui al comma precedente è data imme-diata notizia all’interessato, all’autore della segnalazione ed al Con-siglio dell’Ordine di appartenenza dell’interessato.

7. Il Consiglio dell’Ordine competente all’esercizio dell’azione

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OPINIONI E DOCUMENTI

disciplinare, quando riceve richiesta di incolpazione da parte del Consiglio disciplinare distrettuale ai sensi del comma 4, delibera senza ritardo l’incolpazione o l’archiviazione del procedimento, ov-vero richiede al Consiglio disciplinare distrettuale nuova istruttoria.

Del provvedimento adottato è data immediata comunicazione al-l’interessato, al Consiglio disciplinare distrettuale ed al Procuratore della Repubblica competente.

(7-bis. Il provvedimento di archiviazione di cui al comma pre-cedente è impugnabile entro sessanta giorni, da parte del Consiglio disciplinare distrettuale avanti al Consiglio Nazionale Forense, che statuisce sui soli presupposti di archiviazione.)

8. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Con-siglio dell’Ordine di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto, nonché degli sviluppi processuali succes-sivi. Il Consiglio dell’Ordine è tenuto a trasmettere le predette infor-mazioni al Consiglio disciplinare distrettuale, salvo sia già pendente un procedimento disciplinare per i medesimi fatti.

9. L’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di componen-ti del Consiglio dell’Ordine ed in ogni altro caso di incompatibilità, è attribuita al Consiglio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello.

È competente il Consiglio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina nel caso in cui si debbano svolgere indagini nei confronti di componenti del Consiglio dell’Ordine istituito presso la sede di Corte di Appello.

10. L’azione disciplinare è promossa dal Consiglio disciplinare distrettuale presso la sede di Corte d’Appello più vicina nel caso in cui si debbano svolgere indagini nei confronti di componenti di un Consiglio disciplinare distrettuale.

11. In ogni caso si applica il principio della prevenzione.

ARTICOLO 51Nomina e composizione del Consiglio disciplinare distrettuale.

1. In ciascun distretto di Corte d’Appello è istituito, presso il Con-

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siglio dell’Ordine del capoluogo del distretto, un Consiglio discipli-nare distrettuale, formato da sette membri nei distretti con meno di ventimila iscritti e da undici membri con almeno ventimila iscritti, eletti dai Consigli dell’Ordine del distretto per un periodo di quattro anni.

2. Non sono eleggibili a membri del Consiglio disciplinare di-strettuale i membri in carica del Consiglio Nazionale Forense, dei Consigli dell’Ordine e del Comitato dei delegati alla Cassa forense. I membri del Consiglio disciplinare distrettuale non possono essere eletti alle medesime cariche fino alla seconda elezione successiva alla cessazione del loro mandato.

3. Il Consiglio disciplinare elegge al proprio interno, nella prima se-duta, un Presidente ed un Segretario. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti il Consiglio.

ARTICOLO 52Prescrizione dell’azione disciplinare.

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Il corso della prescrizione è interrotto dalla comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché dall’atto di convocazione dell’interessato anche ai fini istruttori.

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’illecito disciplinare dipenda dall’accertamento di fatti oggetto di procedimento penale, il termine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo in cui gli atti del procedimento penale sono coperti da segreto.

ARTICOLO 53Procedimento disciplinare

1. Il procedimento è regolato dai seguenti principi:a) l’apertura del procedimento deve essere preceduta dalla conte-

stazione dell’addebito dell’incolpato;

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OPINIONI E DOCUMENTI

b) il presidente del Consiglio assegna il procedimento ad una sezione, il cui presidente nomina un relatore fissando l’udienza per la trattazione;

c) la convocazione è notificata all’incolpato almeno quindi giorni prima della udienza;

d) l’incolpato ha diritto di farsi difendere da un avvocato, di essere sentito, di indicare specificatamente, dieci giorni liberii prima della udienza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed, in particolare, i documenti che offre in comunicazione;

e) il collegio in qualsiasi momento può disporre d’ufficio l’am-missione di ogni mezzo di prova; chiedere informazioni e raccogliere osservazioni sia scritte che orali; esaurita la fase istruttoria, ne dichiara la chiusura e ordina procedersi alla discussione; l’incolpato ha diritto di rilasciare dichiarazioni in qualsiasi momento e può chiedere di essere sottoposto ad esame;

f) il collegio, assunti i mezzi di prova ritenuti necessari ed esau-rita la discussione, decide il proscioglimento o l’applicazione di una sanzione, dando immediata lettura del dispositivo;

g) il collegio indica un termine, non superiore a gioni quarantacin-que per il deposito della motivazione; l’avvenuto deposito è notificato all’incolpato, e al procuratore generale della Repubblica del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente.

2. Il dispositivo della decisione che infligge una sanzione più grave della censura è affisso all’albo esterno della sede del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto; è comunicato agli uffici giudiziari del distretto, ai presidenti degli Ordini circondariali, al Consiglio Nazionale Forense e alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; è pubblicato sul notiziario dell’Ordine a cui compete l’esecuzione.

3. Il procedimento disciplinare si svolge autonomamente rispetto al procedimento penale relativo agli stessi fatti.

4. Si osservano le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

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OPINIONI E DOCUMENTI

ARTICOLO 54Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare può essere disposta per la gravità del fatto per un periodo non superiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applica-zione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

3. L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione e può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al Consiglio Nazionale Forense entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

ARTICOLO 55Sanzioni

1. Sono sanzioni disciplinari:a) l’avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall’esercizio della professione da un mese ad

un anno;d) la cancellazione per un periodo non inferiore ad uno o non

superiore a cinque anni;e) la radiazione;2. La radiazione si applica quando l’inffrazione è tale da com-

promettere irreparabilmente la fiducia in un futuro corretto esercizio della professione ovvero nel caso di grave infrazione da parte di chi sia stato già due volte sospeso.

3. L’avvocato radiato, decorsi dieci anni dall’applicazione della sanzione, e l’iscritto che sia stato cancellato per un periodo superiore a tre anni, possono essere nuovamente iscritti con le modalità previste dall’articolo 12 comma 3.

4. Nel caso in cui la radiazione consegua a sentenza penale di condanna, sono fatti salvi gli effetti della revisione.

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OPINIONI E DOCUMENTI

ARTICOLO 56Impugnazioni

1. Avverso le decisioni del Consiglio dell’Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dell’incolpato, dell’autore della segnalazione cui è conseguita l’apertura delle indagini e del procuratore generale competente.

2. Il ricorso si propone con atto scritto da depositarsi alla segrete-ria del Consiglio dell’Ordine che provvede al rilascio della relativa certificazione, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell’avvenuto deposito della motivazione.

3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il prov-vedimento impugnato e la data del medesimo ed enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Il Presidente del Consiglio Nazionale assegna il ricorso ad una delle sezioni o al Consiglio in sessione plenaria, nel caso debbano essere risolte questioni in ordine alle quali vi siano state deliberazioni discordanti tra le sezioni.

5. I ricorsi hanno effetto sospensivo salvo quelli relativi alle pro-nunce riguardanti la sospensione cautelare.

6. Si osservano le norme regolamentari emanate dal Consiglio e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile dinanzi alla Corte di Cassazione; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale della Corte di Cassazione o da un suo sostituto.

7. Il Consiglio Nazionale può infliggere sanzioni più gravi di quelle contenute nella decisione impugnata.

8. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale può essere pro-posto ricorso, che non ha effetto sospensivo, alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, a norma del codice di procedura civile.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato dal codice di procedura civile.

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I furbetti... del fisco!Farsa in atto unico

di CARLO PANZUTI

Personaggi

RIBENSA: dispensatore di idee per la produzione e tutore dei con-sumatori

VICO (senza sibilo): filosofo delle entrate

1° VOCE FUORI CAMPO: coscienza di Ribensa

2° VOCE FUORI CAMPO: coscienza di Vico

CHI NOI: uno scienziato del diritto travestito con una tunica nera

* * *

VICO: Sono passati oramai parecchi giorni da quando abbiamo promesso grandi cambiamenti.

Dobbiamo inventare qualcosa.

RIBENSA: Non ti preoccupare, è sufficiente guardare fra tutto quel-lo che abbiamo detto e scritto in tantissime pagine: dal generico non ci vuol niente a estrarre le invenzioni!

VICO: Caro amico, ti ricorderai certo che è sempre stato il mio chiodo fisso combattere l’evasione e non fare condoni; l’abbiamo anche scritto.

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OPINIONI E DOCUMENTI

2° VOCE: Non dimenticare che hai realizzato una costruzione abu-siva e poi l’hai condonata; ha lavorato un’impresa in nero senza fatturare.

RIBENSA: Cosa intendi fare?

VICO: Penso di prevedere che tutti i soggetti con partita i.v.a. siano obbligati ad aprire un conto corrente per l’attivi-tà su cui devono confluire i guadagni; i pagamenti dei clienti devono farsi poi non più in contanti ma con as-segno bonifico carta di credito bancomat ed altre forme controllabili.

Creo così una banca dati di tutti i conti correnti per con-trollare facilmente gli evasori ed evito poi che tramite il contante sia cancellata la traccia dei pagamenti.

2° VOCE: Ma significa eliminare la moneta corrente, aumentare i costi per chi deve pagare obbligandolo a sostenere le esose commissioni della banche, sopprimere la natura-lezza e il senso di libertà che offre la moneta spicciola; significa insomma contrastare la spontaneità della gente e dei gesti quotidiani.

VICO: Riappariranno per incanto i soldi che i clienti pagano ai commercianti, ai ristoratori, ai parrucchieri, alle esteti-ste, alle palestre … a quel mondo oggi sommerso che è il quotidiano … E poi ci sono i professionisti e i lavoratori autonomi che evadono tantissimo.

Colpiamo tutti!

RIBENSA (riflessivo):Hai ragione! Ma così la facciamo troppa grossa. Ci sarà una rivoluzione ed essendo interessati tutti lo scontento sarà generale ed anche i consumatori non capiranno.

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OPINIONI E DOCUMENTI

A proposito, amico, non devi chiamarli clienti ma consu-matori perché nobiliti il popolo, lo fai sentire importante e gonfi il petto a tutte le associazioni che in loro nome rompono ogni giorno.

1° VOCE: Non è giusto prendere in giro la gente accontentandola solo con l’uso di parole ridondanti ma dimenticandosi dei bisogni concreti.

RIBENSA: Restringiamo i soggetti da colpire, per il momento; trovia-mo argomenti che possano far piacere al popolo e che co-prano la manovra sul fisco; quando ci si è abituati all’idea allarghiamo agli altri.

Perché non partiamo con i professionisti? Non sono mol-ti; ogni categoria vive per sé; in ciascuna di esse non vi è coesione perché sono cresciuti con il mito dell’indivi-dualismo.

Ho un’idea!

VICO (curioso): Quale?

RIBENSA: Eliminiamo le tariffe delle professioni; anzi no, eliminia-mo i minimi previsti dalle tariffe e quelle fisse lasciando però i massimi, altrimenti quelli possono chiedere anche troppo.

Facciamo capire al popolo – scusa amico – ai consu-matori che i professionisti si sono fatte le tariffe per guadagnare molto, che invece ci deve essere una libera concorrenza sul prezzo (ma solo sui minimi, eh!), che ce lo impone l’Europa, che in tal modo risparmieranno tantissimo e che ci devono ringraziare se quei brutti cat-tivi non gli alleggeriranno più la borsa.

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OPINIONI E DOCUMENTI

1° VOCE: Ma è intervenuto anche il Parlamento europeo per affer-mare la legittimità delle tariffe.

VICO: Ottimo! I professionisti si infurieranno, faranno bacca-no, interverranno i loro ordini e tutti saranno distratti dal pensare alla stretta fiscale.

E poi lo sai che un nostro altro pallino è l’abolizione degli ordini professionali per giungere più facilmente ad acquisire i patrimoni della casse previdenziali!

Ti ricordi che l’altra volta questi disgraziati riuscirono a bloccarmi l’operazione?

RIBENSA: Consentiamo la pubblicità anche sul prezzo e facciamo in modo che i compensi siano parametrati anche al ri-sultato conseguito.

Insomma guardiamo un po’ agli americani, così non scontentiamo nessuno. Gli americani non sono forse il massimo!?

1° VOCE: RIBENSA … ribensa ribensa bene. Il prezzo sarà il modo per accaparrarsi il cliente (scusa,

il consumatore) e distogliere l’attenzione sulla qualità delle prestazioni.

Il lavoro intellettuale è stato considerato nei secoli non un mercimonio ma un’attività qualificata in cui l’ele-mento cognitivo approfondito è essenziale alla tutela degli interessi del consumatore (scusa, cliente, perché ancora non mi convinci … le banche, le assicurazioni, le società, i potentati economici sono piuttosto datori che prenditori).

E cosa dire del prezzo parametrato ad una percentuale del risultato?

Dimentichi forse che il divieto normativo è stato imposto

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OPINIONI E DOCUMENTI

tantissimi anni fa per evitare, da un lato, il rischio che il cliente subisse una forte perdita, quantomeno parziale, del bene ricavato dalle prestazioni del professionista e vedesse così depauperato il patrimonio, dall’altro che il professionista avesse un interesse diretto all’esito del ri-sultato vanificando i valori di autonomia e indipendenza nell’esercizio dell’attività.

RIBENSA: I consumatori devono credere di essere al primo posto. Slogan: “CON NOI CI GUADAGNI PERCHE’ RISPAR-

MI”. Nessuno così ci potrà fermare.

1° VOCE: Ma se hai dichiarato appena qualche giorno fa «non so come stanno esattamente le cose ma vorrei sottolineare che la revisione delle tariffe non significa necessaria-mente un aumento dei prezzi: a parità di tariffa, sarebbe già importante che un cittadino appena salito sul taxi non vedesse più che il tassametro segna già qualche euro. Certo, se tra sei mesi si scoprirà che l’effetto del-l’accordo è stato un aumento dei prezzi vorrà dire che una delle aspettative è andata delusa e che quindi saran-no necessarie delle correzioni».

Sei dunque sicuro che i prezzi ribasseranno, che i clienti pagheranno di meno i professionisti?

CHI NOI: Amici, bisogna punire questi avvocati che speculano sul-lo sciopero facendosi pagare anche le udienze in cui si sono astenuti.

VICO: Non ti preoccupare, ho già provveduto disponendo che il contributo unificato per i ricorsi amministrativi sia fisso e pari a 500 euro (mi hanno bloccato l’aggiunta di 250

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OPINIONI E DOCUMENTI

euro per la domanda cautelare), mentre prima quasi tut-ti pagavano 340 euro perché le cause erano di valore indeterminabile. Un aumento di un buon 47%.

Vedendo i costi aumentati, i consumatori daranno la col-pa agli avvocati.

Essi sanno che ci battiamo per loro, per farli pagare di meno!

RIBENSA Non senti un fastidioso ronzio nella testa? Come un bom-bardamento di pensieri buoni?

VICO: No. Che non sia la tua coscienza.

RIBENSA: E la tua?

VICO: L’ho dimenticata.

Si apre la porta e il valletto annuncia che il pranzo è pronto.Ah! Quanto erano belli i sipari dei teatri, lì si recitava e gli spetta-

tori ne erano consapevoli.

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Sulla riforma del sistema previdenziale forense

di DARIO LOLLI*

In attesa di porre mano alla riforma del sistema previdenziale foren-se con interventi di carattere strutturale il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, negli scorsi mesi è intervenuto con un provvedimento di carattere parametrico sulle aliquote contributive e su alcuni criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

Si è già a lungo parlato di questi interventi, che hanno per lo più carattere contingente e sono finalizzati a raggiungere un rafforza-mento patrimoniale con miglioramento dei conti economici, nella prospettiva di potere realizzare un intervento riformatore capace da un lato di ridare equità al sistema e dall’altro di assicurare una solida e duratura stabilità di gestione.

Inutile dire che la scelta all’intero Comitato è stata molto sofferta, diversi essendo gli orientamenti sia in ordine agli interventi da assume-re che quanto alla loro tempistica, ma ciò è connaturale alla dialettica delle decisioni di una certa importanza, specie quando queste hanno una ricaduta sugli interessi dell’intera categoria.

La ragione di fondo per cui si è adottata la scelta di intervenire

* Delegato Cassa Forense.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE FORENSE

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

con misure di carattere parametrico, senza modificare il sistema pre-videnziale è costituita dai dubbi e dalle incertezze emerse intorno ai limiti normativi di autonomia delle Casse Previdenziali Private ed alla necessità di conseguire in via preliminare il sostegno di alcune modifiche legislative prima di operare su determinati settori specie in punto di prestazioni previdenziali.

Sia il D. Lgs. N. 509/94 che soprattutto la L. n. 335/95 consentono infatti elusivamente una regolazione interna del trattamento pensio-nistico, cioè la variazione delle aliquote contributive e la riparame-trazione dei coefficienti di rendimento nonché di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Sul punto l’interpretazione data dalla Giurisprudenza pare ine-quivoca perché ritiene non legittimamente adottabili dalla Cassa quei provvedimenti che non costituiscono variazione delle aliquote e riparametrazioni interne delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico e si pongono invece come limiti “esterni” al riconosci-mento della pensione.

Ora dall’art. 2 L. n. 576/00 si ricava che i criteri di determinazio-ne del trattamento pensionistico sono i coefficienti di rendimento, il periodo di riferimento e la media dei redditi.

Non rientriamo invece nei criteri di cui innanzi la natura dei mi-nimi di età anagrafica (65 anni) e di contribuzione (30 anni) poiché si tratta di requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico per cui la modifica di essi non solo non rientra nelle categorie tipologiche enunciate dall’art. 3 L. n. 335/95, ma non rientra nemmeno nell’au-tonomia normativa della Cassa.

In assenza di una modifica legislativa (peraltro auspicabile e nella cui direzione sarà necessario operare sin da subito) che realizzi un ampliamento della potestà regolamentare ed auto-organizzatoria della Cassa e dall’altra attenui anche la rigorosa applicazione del principio del pro rata in funzione della salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, un intervento riformatore di più ampio respiro sarebbe stato esposto al rischio di disapplicazione da parte dei giudici,

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

con conseguenze certamente più deleterie per gli interessi della Cassa e naturalmente dei suoi iscritti, con pericoli di squilibri futuri che, proprio perché prevedibili, non andavano assolutamente adottati.

Si è conseguentemente scelto di fare una riforma “possibile”, perciò di intervenire allo scopo di assicurare, nella conservazione dell’attuale sistema, per più lungo periodo l’equilibrio di bilancio (30 anni), variando le aliquote contributive, riparametrando i coef-ficienti di rendimento ed adottando diversi criteri di determinazione del trattamento pensionistico, senza allo stato adottare interventi di carattere strutturale.

In particolare si è intervenuto da un lato sulla leva delle entrate, aumentando con criteri di gradualità le aliquote contributive, e, dal-l’altro sulle prestazioni, riparametrando il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile con l’ovvio rispetto del principio del pro-rata, adottando il metodo del calcolo contributivo per i supplementi di pensione dovuti a coloro che restano iscritti dopo il pensionamento, fissando e svincolando dal contributo minimo l’am-montare della pensione minima, il cui importo è comunque soggetto agli adeguamenti del costo della vita.

È certamente più agevole comunque dare informativa delle mi-sure riportando l’articolato adottato dal Comitato nella delibera del 17.03.06, precisando opportunamente che le misure entreranno in vi-gore solo all’esito della approvazione ministeriale del provvedimento, allo stato non ancora intervenuto.

ART. 1Contributo soggettivo

e integrativo

1. Nell’articolo 2 comma 1 lett. a) del “Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7/02/2003 le parole “dieci per cento” sono sostituite dalle parole “dodici per cento”.

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

2. L’art. 2, comma 3, del “Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03, è sostituito dal seguente:

“A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, anche a seguito di totalizzazione, nonché i beneficiari di pensioni contributiva, dovranno corrispondere il contributo di cui al primo coma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a) in misura pari al 4% del reddito professionale netto ai fini IRPEF senza previsione di alcun importo minimo. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma lettera a) il contributo si riduce al 3%”.

3. Nell’art. 3 comma 6 del “Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione” appro-vato con Decreto interministeriale in data 7/2/2003 le parole “nella misura del due per cento” sono sostituite dalle parole “nella misura del quattro per cento”.

ART. 2Decorrenza del nuovo regime contributivo

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del “Regola-mento dei contributi dovuti dagli iscritti alla cassa e agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03, la variazione delle aliquote contributive avrà effetto secondo la seguente previsione:

a) il contributo soggettivo di cui all’art. 2 del regolamento sarà elevato al 12% a partire dal terzo anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

b) il contributo integrativo di cui all’art. 3 del regolamento sarà ele-vato al 4% a partire dall’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

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ART. 3Regime contributivo agevolato per i giovani iscritti

1. Per le domande di iscrizione presentate successivamente al-l’entrata in vigore della presente normativa il comma 4 dell’art. 2 del “Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03 è sostituito dal seguente:

“Per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l’iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno di età, il con-tributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, salvo il pagamento dell’eccedenza in autoliquidazione”.

2. L’art. 3, comma 4, del “Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03, è integrato con l’ulteriore capoverso:

“Sono ugualmente esclusi dal pagamento dell’importo minimo di cui al capoverso precedente gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa che coincide con i primi 3 anni di iscrizione agli Albi e non oltre l’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari dichiarato”.

ART. 4Supplementi di pensione

1. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, nel penultimo comma dell’art. 2 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 il periodo: “I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive

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a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposzioni di cui al secondo comma”, è sostituito dal seguente: “I supplementi sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo pre-visto dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 20 settembre 1980, n. 576.

Per coloro che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già maturato il diritto a pensione di vecchiaia, continua ad applicarsi il sistema di calcolo dei supplementi disciplinato dalla previgente normativa”.

ART. 5Determinazione del periodo di riferimento

da prendere a base per il calcolo delle pensioni

1. Il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito professionale da prendere a base per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, saranno pari a tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno an-tecedente a quello del pensionamento, con esclusione dei peggiori cinque, per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale della presente disposizione.

La media dei redditi deve comprendere almeno 25 anni salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque redditi profes-sionali, qualora gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a 25.

3. Per coloro che al 31 dicembre dell’anno di approvazione mini-steriale del presente regolamento abbiano compiuto almeno quaranta anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, nel rispetto del principio del pro rata, l’importo della pensione sarà costituito dalla somma di più quote. La prima e

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l’eventuale seconda quota, corrispondenti ai periodi di anzianità già maturata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamen-to, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19.01.2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27/11/2001, e l’ultima calcolata secondo le modalità previste dal presente Regolamento, con riferimento ai periodi di iscrizione maturati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento stesso.

4. Le presenti disposizioni non si applicano alle pensioni contri-butive, previste dall’art. 4 del Regolamento Generale della cassa, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo.

ART. 6Pensione minima

1. L’art. 2, comma 3, della Legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 141 è così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

a) “La misura della pensione annua non può essere inferiore ad Euro 9.960, 00 annualmente rivalutate in proporzione alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo;

b) la presente disposizione non si applica alle pensioni contributive, previste dall’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa Forense, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo”.

ART. 7Pensione complementare

In attuazione e con le modalità fissate dagli art. 1) comma 1, lettera a-c; 1) comma 2, lettere e,h,i,l,p,u,v; 20) e 35) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo

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nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza) e del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense può erogare pensioni complementari, calcolate con il metodo a capitalizzazione individua-le, in forza del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dei regolamenti attuativi.

Secondo gli studi attuariali effettuati il complesso di questa misura è tale da conferire una sufficiente tranquillità proprio perché assicu-rano la stabilità di bilancio per periodo sufficientemente lungo per realizzare più incisivo intervento di carattere strutturale.

Si dovrà poi sviluppare uno studio preciso ed approfondito sulla sostenibilità di un eventuale passaggio al sistema contributivo e sulle modalità del necessario e preventivo ripianamento del debito contratto per prestazioni in essere e per quelle ad erogarsi.

Sul punto della riforma del sistema naturalmente il dibattito è an-cora aperto perché per un verso si ritiene preferibile l’adozione di un sistema retributivo corretto al posto del contributivo, che comporta una eccessiva riduzione dell’importo delle pensioni ed accantona il fondamentale principio di solidarietà, per altro verso vi è orientamento che mira alla conservazione del sistema a ripartizione escludendo la opportunità o addirittura la possibilità dell’adozione di un sistema a capitalizzazione, con gli opportuni correttivi per l’uno e per l’altro poiché il sistema a ripartizione potrebbe essere utilmente conservato previa correzione con l’accumulo di un capitale di rilevante entità, con cui reddito concorrere al pagamento delle pensioni, mentre la opzione favorevole verso di questo sarebbe dettata dalla garanzia di permanente solvibilità del sistema.

Anche per questo le misure parametriche adottate che incremen-tino la capitalizzazione del patrimonio della Cassa, sono sembrate opportune ed indifferibili.

Vi sarà comunque tempo e modo di affrontare più approfondita-

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

mente il tema delle riforme strutturali del nostro sistema pensionisti-co, che ritengo, e questa è una opinione non solo mia personale, non possano essere adottate senza un ampio dibattito ed il coinvolgimento dell’intera categoria, dati gli innegabili riflessi sulla vita professionale di ciascuno degli iscritti.

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NOTE DI STORIA FORENSE

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La “pratica criminale” nel ‘700nel Regno di Napoli

SESTA PARTE

a cura di AUGUSTO CONTE*

Il terzo Libro del Trattato di “Pratica Criminale dell’Avvocato Domenico Moro, manuale per Avvocati, “principianti” e Magistrati, edito da Vincenzo Pauria in Napoli nel 1755 contiene le regole del procedimento contro i Rei presenti.

Il Reo si ritiene presente quando è ristretto in carcere o detenuto in casa o è obbligato a non assentarsi dalla città, o ha mandato per presentarsi a ogni ordine del giudice.

Con la presenza del Reo il giudizio criminale diventa perfetto “poiché viene a costare dell’atto del Giudice, e del Reo”.

Tutte le parti del processo sono costituite; l’attore, che è ordi-nariamente il Fisco, cui spesso si unisce la parte querelante, che, invece è sola quando il Fisco non abbia interesse al processo (come, singolarmente, accade, sicuramente per la scarsa considerazione in cui era tenuta la donna, nelle cause di “naturale” stupro o di atti “na-turali” turpi contro donna vergine o vedova, quando manchino atti di violenza); al Fisco è affiancato a volte il denunziante; il Giudice, di quel Tribunale o Corte o Delegato; il Reo, che è il soggetto che ha commesso o concorso a commettere il delitto.

NOTE DI STORIA FORENSE

* Avvocato del Foro di Brindisi.

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NOTE DI STORIA FORENSE

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Nel giudizio “vedesi la battaglia legale del Reo col Fisco, o col querelante, o col denunziante; ed in mezzo d’essiloro sta il Giudice, il quale senza pendere né dal Reo, né dal Fisco, né da’ coadiutori di costui, dà campo a ciascuno per difendere giustamente la sua ragione; e dopo intese pienamente le Parti, dà la sua final sentenza, condan-nando il Reo alla pena o ordinaria, o straordinaria; o contestandosi della pena del carcere, o del mandato sofferto dal Reo; o transingendo la pena, o abilitandolo, o liberandolo in forma, o consegnandolo; o come innocente assolvendolo, o in altra maniera liberandolo; rego-landosi sempre della qualità del delitto della pruova Fiscale, e della difesa del Reo”.

Come si può notare è concretizzato un autentico processo di parti con un giudice terzo che concede spazio alle parti e formalmente è realizzato un moderno dibattimento nel quale il Reo viene sentito solo se si presenta di persona, “sottoponendosi al suo Giudice” (peraltro, si è visto come nel processo contumaciale si richiedevano più fasi e come venissero reiterate le notifiche e prevista la proposizione del-l’appello anche da amici e conoscenti).

In tal caso il processo inizia con la sua deposizione: l’unico atto che la precede è la “perquisizione”, cioè la ricerca di altri processi o di giudicati formatisi contro di lui.

L’Avvocato Moro per poter far “percepire” ai praticanti (“princi-pianti”) il procedimento lo descrive “compendiosamente”.

Se il Reo confessa dinanzi al Giudice sedente in forma di Tribu-nale (jus, che oltre a rappresentare il diritto naturale civile, pretorio, è anche il luogo in cui si fa giustizia) si spedisce la citazione a di-fesa in quanto viene dato al Reo il termine “avverso la medesima sua propria confessione”; consegnato il processo all’Avvocato a percuntare si riascoltano nel dibattimento i testimoni se il Reo non riconosce valide le dichiarazioni già rese o i testimoni non hanno giurato in sua presenza; successivamente gli atti vengono di nuovo consegnati all’Avvocato difensore e quindi si procederà verso la trattazione della “causa” per giungere al giudizio finale.

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NOTE DI STORIA FORENSE

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La confessione “giudiziaria” è di due maniere: intera, quando è ve-risimile (cioè possibile, non dovendo trovare nella mente di uomini di sano raziocinio difficoltà di credenza), spontanea (non per mezzo di tormenti, cioè di tortura, ritenendo l’Avvocato Moro che i subal-terni dei Tribunali che credendo di essere zelanti o compiacenti con querelanti potenti, ottengono confessioni con maltrattamenti verbaliz-zandole come spontanee commettono delitto peggiore di quello che si fa confessare dai Rei), e semplice (chietta e sincera) in tutte le sue parti sostanziali; è qualificata quando il Reo confessa il delitto, ma nella confessione adduce qualche scusante, “o nella causa, o nell’altre sostanziali circostanze del delitto, per fuggir la pena ordinaria”.

Come innanzi accennato, effettuata la “perquisizione” e resa la confessione la Corte concede, anche senza richiesta del Reo, il termine a difesa; il tempo è di giorni quattro nei procedimenti ordinari; se si procede ad modum belli (per direttissima) il termine è a ore.

Il nuovo ascolto dei testimoni avviene subito dopo e esaminati i testi è ordinata la “contestazione della lite” che non è necessaria se il Reo è interamente confesso.

I testimoni del Fisco in genere (la prova “generica”, come nell’omi-cidio la prova della sepoltura della vittima) vengono sempre “ripe-tuti”, perché la confessione senza la piena prova in genere, “sempre vacilla”, salvo che, come innanzi pure accennato (e la regola vale anche per prova in specie – la prova “specifica” ) i testimoni abbiano giurato in presenza del Reo, o siano da questi riconosciute valide le dichiarazioni già rese.

L’Avvocato Moro osserva che nessun Avvocato dotto consiglia il Reo di reati gravissimi di rinunciare alla ripetizione della prova testimoniale, sia nella speranza che qualche testimone non confermi, sia per non accellerare l’esito di un grave giudizio.

Un caso di “ripetizioni” di Testimoni Fiscali è la confrontazione e cioè il riconoscimento del Reo da parte di testimoni che abbiano visto commettere il delitto; dopo la descrizione del Reo viene svolta la confrontazione o atto d’affronto, ponendo il Reo tra altri uomini,

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non conosciuti dal testimone, il più possibile somiglianti per altezza, “grassezza del corpo”, ed età del Reo: il testimone se riconoscerà il Reo lo deve additare o toccare con la mano.

La mancanza della prova in genere (la prova “generica”) non con-sente la condanna del Reo; ove vi sia sospetto che il Reo abbia fatto sparire le vestigia del delitto (per esempio buttando a mare il cadavere dell’ucciso) il Giudice per assicurare la sua coscienza può sospendere, per le ricerche, la esecuzione della sentenza anche per lungo tempo acché “non avvengano i casi funesti di appiccarsi gli innocenti; come qualche volta è avvenuto, perché si è usata fretta nella sentenza”.

Completato l’esame dei testimoni Fiscali viene notificato al Reo interamente confesso il decreto di assegnazione di termine senza che sia necessaria la “contestazione della lite”; contestualmente viene con-segnata la citazione a difesa e il Reo dichiara se “tiene” un Avvocato; in mancanza sarà designato dall’ufficio e il difensore assegnato non può rifiutare, avendo “giurato di difendere i poveri”, salvo legittimo impedimento.

L’Avvocato Moro aggiunge la convinzione che nessun “Dottoie, senza giusta causa voglia rifiutare la difesa d’un povero; la quale ap-porta grand’onore e merito; ed in questa Capitale son degni di lode gli Avvocati criminali, che per le difese de’ poveri, che dalla Gran Corte si commettono, impiegano maggiore applicazione; e talvolta danno alle stampe a lor proprie spese la scrittura, che fanno a difesa del povero”.

Non è necessaria la nomina del Procuratore quando è presente di persona “il principale”.

Come riferito dall’Avvocato Moro nella descrizione dei metodi di difesa, all’Avvocato viene consegnato ex officio il processo originale a percuntare, cioè ad osservare per poter fare gli articoli a difesa del Reo; il Giudice può anche consegnare invece dell’originale “copia dei reperti” e il Reo è tenuto a pagare la copia, “giusta il diritto di grana due a foglio di righe 22, stabilito dalla Regal Costituzione dell’anno 1738; purché il Reo non sia povero”.

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NOTE DI STORIA FORENSE

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“L’Avvocato che avrà ricevuto il processo a percuntare, dee con la possibile sollecitudine osservarlo, e scrivere ne’ fogli il fatto, le pruove, e tutti i motivi di ragioni, che nascer possono o da’ difetti delle pruove, o dalla qualità del fatto medesimo; il che per far bene è indispensabile che sappia le cose da me scritte nel primo libro di questa Pratica; affinché possa abbozzar gli articoli”.

Annoterà, quindi, i nomi dei testimoni e nel colloquio con il Reo ne chiederà la “qualità”, al fine, eventualmente, di svolgere la “ri-pulsa” facendosi anche indicare i nomi dei testimoni da esaminare a difesa.

Il Trattato avverte i “principianti” che non devono esporsi “articoli” impertinenti e cioè non appartenenti alla causa. Quindi nel termine di quattro giorni stabilito dal decreto deve far citare dal Servente della Corte i testimoni a difesa.

Lo stesso termine decorre per il Fisco che può citare altri testimoni “ad impinguare” (a carico) per accrescere la prova.

Se il Reo revoca la confessione, nell’articolato dichiara e poi indi-ca i capitoli di prova, prima di tutto quello relativo alla confessione, secondo il seguente schema: “Intende provare che mentre esso Ar-ticolante stava nel Carcere di detta Corte, prima di essere esaminato nella medesima, andò a trovarlo il Reg. N. N. Mastrodatti della stessa Corte, il quale cominciò ad interrogare suggestivamente l’articolante sul detto omicidio, ed avendo esso articolante con verità risposto, ch’era innocente, il detto Mastrodatti col suo bastone li diede molti colpi nelle spalle, pretendendo, che l’articolante avesse detto, d’aver egli commesso l’omicio, e poi vedendo che l’articolante era fermo nel dire il vero della sua innocenza, il detto Mastrodatti gli disse, che se confessava l’articolante d’aver commesso il detto omicidio, quan-do sarebbe stato esaminato, esso Mastrodatti li prometteva di farlo liberare, altrimenti l’articolante sarebbe stato sottoposto alla tortura. Onde esso articolante per le cose suddette s’indusse a confessarsi Reo di detto delitto quando fu poi esaminato in detta Corte, non ostante che fosse innocente”.

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Dopo la prova sulle circostanze oggetto della imputazione con l’indicazione dei testi per la verità del capitolo articolato (...quod est verum...) vi è anche quella sulla credibilità: “Intende provare, che esso articolante è vissuto sempre cristianamente, continuando li santi Sacramenti della Confessione, e Comunione”.

Ai testimoni i capitoli di prova vengono letti uno per uno e le risposte ordinatamente verbalizzate a cominciare dallo stato di cono-scenza, parentela o amicizia con il Reo e se sia stato “pregato, pagato o minacciato”.

L’Avvocato Moro ritiene inopportuno che al testimone venga chiesto se desideri che il Reo sia liberato e che prima che vengano letti gli articoli di prova si chieda che cosa ha da deporre a difesa del Reo: perché in tal modo si tende a “ingannare” (a suggestionare) il testimone e chi agisce in tal modo mostra “di non sapere di pratica criminale”.

È invece necessario che dopo la lettura dell’articolo (il capitolo di prova) al testimone, e subito dopo la risposta che il contenuto risponde al vero, che “dal Testimonio si faccia spiegare la causa della scienza su quello, che depone”.

Esaurita la prova, come si è visto, viene emanato il decreto di “pub-blicazione” che “altro non significa nel Foro, che la manifestazione della pruova fatta”; con lo stesso si assegna nuovo termine a difesa al Reo in modo che il Difensore possa osservare tutto il processo e “regolar la Difesa”; mentre il Coadiutore Fiscale presenterà l’istanza con cui chiede la condanna: finalmente viene fissato il giorno “da trattare la causa”.

Abbiamo già visto nelle precedenti parti con quale meticolosità l’Avvocato Moro descrive i compiti del difensore nel preparare la difesa, soprattutto per rilevare la qualità, le condizioni e le contrad-dizioni dei Testimoni, osservando i principi normativi e dottrinari e trattando la causa secondo verità, perché la menzogna fa perdere credito al difensore e alla difesa, così come sono pregiudizievoli sono le espressioni motteggianti e offensive.

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NOTE DI STORIA FORENSE

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La sentenza di condanna a morte, indipendentemente dall’appello (nel corso del quale possono essere addotte prove nuove) non può essere messa in esecuzione senza il permesso del Sovrano.

Il Fisco, nel sistema processuale descritto, non può proporre appello (tale regola sarebbe stata introdotta, faticosamente, nel processo penale italiano solo dopo oltre duecentosessanta anni), ma solo presentare ricorso al Principe.

Invece il querelante può proporre appello.Approvata la condanna dalla Regal Camera e da Sua Maestà, la

Regia Udienza provinciale “dovrà mandare il carnefice col suo aiu-tante, e con un componente numero di soldati per eseguire il decreto nel luogo determinato; ove perciò debbon piantare le forche”.

Essendo solo lo Stato a dar legittima morte si deve evitare che il condannato possa avere armi o cibi (eventualmente forniti dai familiari) avvelenati, allo scopo di darsi la morte per sfuggire alla ignominia della forca.

A conforto del condannato si recheranno da lui Sacerdoti (preti o Monaci) in opportuno numero, che muniti di Santissimo Crocifisso e rimasti soli con lui lo confortino, alternandosi continuamente giorno e notte a due per volta, inducendolo a ben morire.

Sull’esecuzione è formata una relazione al Preside dell’Udienza, che si allegherà al processo e dinanzi al nome del Reo “afforcato” viene impresso il segno della Croce “il qual dinota che il Reo è già morto”.

All’incirca le stesse regole vengono applicate quando si ha la confessione qualificata che consiste in un riconoscimento in parte negativa del fatto delittuoso. La qualità negativa può riferirsi alle cause del delitto diverse da quelle risultanti dal processo; può riferirsi alla negazione del delitto con il riconoscimento di qualche circostanza (inimicizia o conflitto con la vittima).

Il confesso con qualità negativa viene interrogato con “particola” monitus (ammonizione perché confessi quanto ha negato) che costitui-sce un momento essenziale, come vedremo, della procedura adottata

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NOTE DI STORIA FORENSE

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quando il Reo è “interamente negativo”; quindi, come si è già visto per il confesso pieno, viene assegnato il termine a difesa anche per le parti confermate; stesso termine è concesso alle altre parti, compreso il querelante.

Quindi, come per l’altro caso, viene ripetuto l’esame dei testimoni e all’esito è contestata la lite, che rappresenta il “principio del com-battimento, che fa il Fisco col Reo”; successivamente è assegnato il nuovo termine a difesa, con le regole già viste, per la discussione della causa.

Se sono indicati Testimoni assenti o si ha notizia di altri Testimoni il Giudice è obbligato ad ascoltarli su istanza della difesa; in tal caso i Testimoni si chiamano prontuarj e vengono ascoltati senza la predi-sposizione degli articoli di prova (donde il nome), ma con domande volte a sapere quello che è a loro conoscenza in favore del Reo.

Perché “dee il Giudice non risparmiare né fatiga, né diligenza per appurare la verità contro i Rei; e questa fatiga, e diligenza non si fa mai dal Giudice coll’intenzione di distruggere gli uomini... ma per servire alla Giustizia, e distruggere quanto sia possibile i delitti, col punire i delinquenti”.

E comunque “nel Fisco non può entrare quel soggetto di calunniare, che alle volte può entrare nel querelante”.

Vedremo in seguito i criteri adottati nella “pratica criminale” nei casi in cui il Reo sia “interamente negativo”.

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XXVIII Congresso Nazionale Forense

Roma, 21-24 settembre 2006

Dopo la prima parte tenutasi a Milano nel Novembre 2005, la seconda parte del XXVIII Congresso Nazionale Forense si svolgerà a Roma dal 21 al 24 Settembre 2006, sotto lo slogan “GLI AVVOCATI LOTTANO PER IL LORO FUTURO E PER UNA GIUSTIZIA EFFICIENTE”.

L’attività congressuale, alla quale parteciperanno i Delegati eletti nella Assemblea del luglio 2005, come da Regolamento e nel numero previsto dallo Statuto del Congresso, oltre al Presidente dell’Ordine, Delegato “di diritto”, è articolata su tre argomenti.

Il primo riguarda “Le nuove Regole per la disciplina forense”. Le due sessioni sul tema sono coordinate dal Consiglio Nazionale Forense e impegnano la giornata del 22 settembre, con le relazioni e gli interventi programmati.

Il secondo attiene alla “Amministrazione della Giustizia e rapporto con le istituzioni: iniziative e proposte dell’Avvocatura”; la sessione è coordinata dall’O.U.A. e si svolge nella giornata del 23 settembre.

L’ultima sessione, coordinata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con tema “L’Avvocato in Europa”, si tiene nella mattinata del 24 settembre, al termine della quale si chiude il Congresso.

CONVEGNI E CONGRESSI

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La riforma delle esecuzioni mobiliari:novità e problematiche

Brindisi, 9 giugno 2006

di GIULIANA CORBASCIO*

Si è svolto il giorno 9 giugno alle ore 16,00 presso la Sala Con-vegni dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, un incontro-dibattito intitolato “La collaborazione del debitore ed ruolo dell’ufficiale giu-diziario nel nuovo pignoramento”. Il convegno è stato organizzato dal Coordinamento Nazionale UIL-PA Ufficiali Giudiziari, con la partecipazione dell’ Ordine degli Avvocati di Brindisi e dell’Unep del Tribunale di Brindisi.

Il tema dell’incontro è stato presentato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi Avv. Augusto Conte, che ha preliminar-mente evidenziato la finalità del dibattito diretta ad offrire una mag-giore qualificazione ed un aggiornamento delle categorie coinvolte e successivamente si è soffermato sulle principali novità introdotte dalla riforma sulle esecuzioni mobiliari.

Sono intervenuti il Segretario Generale del Coordinamento UIL-PA Iole Attisani ufficiale giudiziario presso l’Unep del Tribunale di Napoli, ed il Segretario Nazionale Antonio Lanzillotti ufficiale giudiziario presso l’Unep del Tribunale di Brescia. Hanno relazio-nato il Dott. Franco De Stefano Consigliere della Corte d’Appel-lo di Salerno, il Dott. Francesco Giliberti Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi, l’Avvocato Claudio Consales componente

* Ufficiale Giudiziario presso l’Unep del Tribunale di Brindisi.

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del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi e la sottoscritta Dott.ssa Giuliana Corbascio ufficiale giudiziario dell’Unep del Tri-bunale di Brindisi.

Attraverso un attento esame degli aspetti innovativi della L. 52/2006 si è offerto lo spunto per alcune riflessioni e considerazioni. La riforma è stata definita dal Dott. De Stefano uno “tsunami norma-tivo” che si è abbatuto sulle esecuzioni civili: non ha precedenti ed ha introdotto novità mai sperimentate prima. Nasce dalla consape-volezza non solo delle difficoltà e delle disfunzioni della procedura esecutiva, ma soprattutto dalla necessità di rendere concretamente efficiente il settore, mediante interventi sensibili diretti a razionaliz-zare la normativa esistente. Tali interventi si articolano:

- nella previsione di un marcato obbligo di cooperazione del de-bitore al momento del pignoramento;

- nell’introduzione delle indagini private affidate all’ufficiale giu-diziario sull’entità e la composizione del patrimonio del debitore, molto pregnanti in caso di debitore-imprenditore, con il coinvolgi-mento di professionisti scelti nell’elenco di chi si è dichiarato dispo-nibile alle deleghe;

- nella semplificazione in tema di comunicazioni al debitore;- nella limitazione dell’uso improprio o dilatorio della conversio-

ne;- nella impignorabilità assoluta e relativa di alcuni beni;- nell’indicazione di un complesso criterio per la valutazione dei

beni pignorati e nell’utilizzo della rappresentazione fotografica per descriverli;

- nell’istituzionalizzazione della partecipazione del creditore pro-cedente alle diverse fasi del pignoramento attraverso la riformula-zione dell’art. 165 disp. att. cpc.

Dalla discussione è emerso come il ruolo dell’ufficiale giudizia-rio sia stato enormemente rivalutato. La prospettiva è quella di una “omogeneizzazione” con la categoria europea di questa figura, che viene intesa come ausiliario di giustizia in senso stretto e al tempo

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stesso come professione intellettuale “sui generis”. Infatti, se da un lato c’è un obbligo di cooperazione del debitore, che è una novità assoluta del pignoramento, dall’altro – in questa fase – vi corrisponde un ruolo dell’ufficiale giudiziario più ampio rispetto al passato, con la possibilità di invadere legittimamente non solo la sfera patrimoniale del debitore ma anche la sfera della sua riservatezza. In particolare, le indagini presso l’anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche che l’ufficiale giudiziario deve espletare su richiesta del creditore, allorché non siano stati individuati beni utilmente pignorabili o questi appaio-no insufficienti, rappresentano una trasposizione del diritto francese, e si connotano come efficace strumento per una completa e rapida individuazione del patrimonio mobiliare del debitore. Va precisato, a riguardo, che nella formulazione della richiesta il creditore proce-dente deve riportare gli enti gestori da cui attingere le informazioni onde evitare dispersioni o ricerche vane. Si dovrebbe poi procedere ad annotare le istanze depositate su appositi registri all’uopo istitui-ti.

Dall’analisi del nuovo art. 492 cpc radicalmente riformulato dalla L. 52/2006 si sono riscontrate ulteriori novità riguardanti l’impianto del pignoramento. Innanzitutto, nei primi tre commi viene stabilito di indicare nell’atto di pignoramento oltre che l’ingiunzione al de-bitore anche l’invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domici-lio in uno dei comuni in cui ha sede il giudice competente per l’ese-cuzione, nonché l’avvertimento – ai sensi dell’art. 495 cpc – di poter avanzare istanza di conversione. La mancanza di tali indicazioni, come affermato dal Dott. Giliberti, non comporta la nullità dell’atto, ma provoca un vizio formale che può sanarsi mediante azioni suc-cessive. Non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, bensì attraver-so l’opposizione agli atti esecutivi.

L’innovazione più significativa è sicuramente rappresentata dal-l’obbligo di cooperazione imposto al debitore (art. 492 cpc comma quarto), il quale nell’ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramen-

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to appaiono insufficienti o per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, viene invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento che in caso di omessa o falsa dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 388 cp ultimo comma. La norma fa comprendere che la dichiarazione non va necessariamente eseguita nel contesto del pignoramento, ma entro quindici giorni. Tale termine pare eccessivo considerando che resta immutato quanto previsto dall’art. 518 cpc nella parte in cui impone l’obbligo del deposito in cancelleria del verbale di pignoramento entro le ventiquattro ore. In base alla nuova formulazione, dunque, si avrà che nel caso non si trovi il debitore e sussistendo i presupposti neces-sari, l’ufficiale giudiziario dovrà invitarlo a rendere la dichiarazione entro quindici giorni, ed in seguito, se il debitore si presenta, redigere processo verbale da trasmettere alla cancelleria dell’esecuzione per l’inserimento nel fascicolo già in precedenza creato. È doveroso pre-cisare che in assenza del debitore, in caso di pignoramento parziale o negativo, opinione costante ritiene che l’invito vada notificato ai sensi dell’art. 137 cpc, su richiesta della parte procedente.

Se il luogo in cui si trovano i beni mobili è in altro circondario, copia della dichiarazione resa dal debitore deve essere trasmessa al-l’ufficiale giudiziario territorialmente competente, il quale attenderà l’impulso dell’istante che provvederà a depositargli i titoli prima di ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 520 cpc. Questo, pre-suppone che il creditore debba essere in qualunque ipotesi informato di quanto dichiarato dal debitore. Nel caso in cui siano indicati nella dichiarazione crediti o cose mobili in possesso di terzi, il pignora-mento si perfeziona subito nei confronti del debitore, ma produrrà tutti i suoi effetti solo dopo che il creditore procedente avrà attivato la procedura prevista dagli articoli 543 cpc e seguenti, affinché il terzo riconosca l’esistenza del credito. Se invece vengono indicati beni immobili il creditore dovrà procedere ai sensi degli articoli 555 cpc e seguenti.

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A seguito della riforma l’art. 517 cpc è stato modificato nella par-te in cui attribuisce all’ufficiale giudiziario la facoltà di scegliere i beni da assoggettare a pignoramento in base a due criteri:

- soggettivo, dovendo il pignoramento essere indirizzato sulle cose che si ritiene di più facile pronta liquidazione;

- oggettivo, dovendo essere il presumibile valore di realizzo dei beni scelti pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

Questo intervento rientra tra quelli diretti a valorizzare l’ufficiale giudiziario e offrirgli i mezzi per rendere più efficace l’azione ese-cutiva. Il medesimo scopo possiede la previsione per l’ufficiale giu-diziario di procedere alla descrizione delle cose pignorate mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva, che forniscono l’assoluta certezza delle condizioni in cui i beni si trovano in quel momento (art. 518 cpc.). L’altra innovazione che si inquadra in tale ottica riguarda la determinazione da parte dell’ufficiale giudi-ziario del valore di realizzo dei beni pignorati. Sia in questa circostan-za che per le rappresentazioni fotografiche l’ufficiale giudiziario può avvalersi della presenza di un ausiliario, il cui compenso sarà liquida-to dal Giudice dell’Esecuzione tenuto conto di quanto effettivamente ricavato dalla vendita o assegnazione dei beni stessi.

In tutte queste fasi però, non si tiene conto del termine di novanta giorni di validità del precetto entro cui andrebbero eseguite tutte le operazioni. A riguardo sarebbe opportuno prevedere che il compi-mento di tali atti sospenda tale termine. L’avv. Consales ha sotto-lineato come in virtù delle novità descritte il pignoramento diventa un’attività “in itinere” che deve essere svolto in più momenti.

Si è concluso l’incontro evidenziando l’importanza di tali inter-venti riformatori che rappresentano la base per una coraggiosa ope-razione di modernizzazione ed europeizzazione di un settore delicato come è quello delle esecuzioni civili. Permangono, però, notevoli ed evidenti difficoltà per gli operatori di concretizzare adeguatamente la riforma disponendo di limitati elementi pratici ed attuativi.

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I CONGRESSI NELLA STORIA DELL’AVVOCATURA

Si riportano qui di seguito gli Atti del III Congresso Nazionale Forense tenutosi a Napoli dal 18 al 24 del 1913 sul tema della riforma della legge professionale del 1874.

a cura di CARLO PANZUTI

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I CONGRESSI NELLA STORIA DELL’AVVOCATURA

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LAVORI DEL CONGRESSO

Da parecchi anni, in tutti i congressi giuridico-forensi e negli ul-timi due promossi dalla Federazione Generale, sono stati discussi importanti argomenti relativi agl’interessi forensi, e sono stati for-mulati voti per la riforma della legge del 1874, riconosciuta ormai insufficiente ed antiquata.

L’opera compiuta nei precedenti congressi è frutto di studi e di di-scussioni notevoli, e le relazioni, che l’illustrano, sono lavori davve-ro pregevoli. Ma ormai si è riconosciuto che il movimento, tendente alla invocata riforma legislativa, debba venire ad una fase conclu-siva; e pertanto nell’attuale Congresso è proposto come tema uno studio completo sulle riforme di tutta la nostra legge professionale, che valga a conchiudere ed a riassumere le aspirazioni finora manife-state, e quindi a formulare uno schema di legge, che traduca in forma concreta i voti della classe. Con ciò, non certo il Congresso intenderà arrogarsi il compito di legislatore; ma il concretizzare le proposte nella precisa formula di legge conferirà alle proposte stesse un valo-re pratico maggiore ed un potere di attuabilità assai proficuo.

Ciò doveva ritenersi tanto più utile, anzi diremo quasi necessario, dacchè attualmente è allo studio un progetto di legge di riforma a quella del 1874; ed i serii intendimenti manifestati dal Guardasigilli ed il valore delle persone, che sono state chiamate ai lavori prepara-torii, affidano che saranno tenute nel dovuto conto le giuste aspira-zioni della classe forense, che saranno manifestate solennemente nel Congresso.

Ad attuare questo programma, il Comitato Esecutivo del Con-gresso, dovendo raccogliere il contributo apportato allo studio dei gravi problemi da tutti i colleghi d’Italia, riassumerlo in sintesi e concretarne le proposte, nominò una commissione per lo studio dei varii temi. Questa Commissione composta dagli avv.ti Senatore Pa-squale Placido, presidente, comm. Edoardo Muzj, cav. Uff. Antonio Mirabelli, prof. Francesco Carfora, comm. Gennaro Marciano, cav.

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Francesco Marini, Giovanni De Marco, prof. Umberto Pranzataro e Francesco De Mita, segret., distribuì a sua volta il lavoro in cinque commissioni, che furono così composte, ed alle quali vennero asse-gnati i vari temi nel modo seguente.

PRIMA COMMISSIONE - (Quistioni fondamentali, esercizio delle pro-fessioni, albi professionali e loro formazione, requisiti ed incompa-tibilità). Avv. Luigi Ettore Cucari, presidente; avvocato Emilio Roc-ca, segretario; avv.ti Ugo Ferrone e Marino Guerritore relatori; prof. Michele Barillari, cav. Uff. nicola Romanelli, Fabio Rossi, Manlio d’Ambrosio, cav. Alfonso Quaranta, prof. Ignazio Tambaro, compo-nenti.

SECONDA COMMISSIONE - (Adunanze, elezioni, consigli profes-sionali e loro attribuzioni, Consiglio Superiore delle Curie) Prof. Michele de Palo, presidente; avv. Luigi Sogliano, segretario; Prof. Michele De Palo, Comm. Eduardo Muzj e conte Filippo del Balzo relatori; avv. cav. Gennaro Moscati, cav. Antonio Passante-Spacca-pietra e cav. Luigi Petagna componenti.

TERZA COMMISSIONE - (Liquidazione di spese, onorari e compe-tenze, tariffe, procedura ecc.). Avv. senatore Pasquale Placido pre-sidente; avv. Michele de Porcellinis segretario; avvocati cav. Uff. Pasquale de Vita, cav. Ernesto Fortunato e cav. Uff. Vittorio Masuc-ci relatori; e componenti: avv.ti comm. Giuseppe Abbamonte, cav. Vincenzo Bonelli, Agostino Cirillo, comm. Giovanni de Bury, cav. Tito di Giulio, comm. Renato de’ Santis, Vincenzo Ianfolla, barone cav. Francesco Lauria, comm. Gennaro Marciano, cav. Francesco Marini, comm. Federico Pollio, cav. Uff. Francesco Soprano.

QUARTA COMMISSIONE - (Diritti e doveri degli avvocati e procura-tori; residenza; segreto professionale, garenzie pel pagamento degli onorarii, patrocinio penale ecc.). Avv. comm. Ettore Sacco presi-

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dente; avv. Luigi Laccetti segretario; avvocato cav. Prof. Giovanni Amellino, Bernardo Attolico, Giuseppe Blasucci relatori: e compo-nenti prof. Giovanni Lombardi, comm. Eduardo Muzj, comm. Mi-chele Rubino, cav. Uff. Adolfo Spera.

QUINTA COMMISSIONE - (Inclusione nella legge organica di alcu-ne disposizioni contenute nelle altre leggi e relative allo esercizio professionale). Avv. Giovanni de Marco presidente; cav. Francesco Marini segretario, entrambi anche relatori; e componenti avvoca-ti comm. Francesco Carfora, cav. Antonio Casertano, cav. Giacinto Ciamarra, prof. cav. Giuseppe Claps, Giovanni Napoleone, Raffaele Perrone-Capano e cav. Nicola Vaglio.

Per coordinare organicamente il lavoro compiuto dalle varie com-missioni, eliminandone le antinomie e disporre le proposte in uno schema sistematico di legge, fu nominata una

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO, che fu così composta: Sen. Pa-squale Placido, presidente; comm. Edoardo Muzj, segretario; com-ponenti i relatori di tutte le diverse commissioni, e gli avv.ti Sen. Giuseppe d’Andrea, comm. Costantino Bellotti, comm. Giovanni de Bury, cav. Garibaldi Fittipaldi. cav. Adolfo Gambardella, cav. Emi-lio Giannini, comm. Errico Giliberti, avv. Francesco Lanni, comm. Gennaro Marciano, prof. Alberto Marghieri, comm. Carmine Masuc-ci, prof. Luigi Masucci, cav. Giorgio Mayer, prof. Alfredo Minozzi, cav. Uff. Antonio Mirabelli, prof. Biagio Nicotra, cav. Roberto d’Or-so, cav. Antonio Passante-Spaccapietra, prof. Umberto Pranzataro, comm. Renato de’ Santis, comm. Francesco Seratino, cav. Filippo Testa di Tommaso e Donato Torrusio.

La Commissione di coordinamento tenne parecchie sedute, nelle quali discusse e determinò i concetti fondamentali delle riforme, esa-minò il lavoro compiuto dalle singole commissioni, e quindi nominò una Giunta, composta degli avv.ti comm. Edoardo Muzj, Ugo Ferro-

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ne e Bernardo Attolico, per completare il lavoro di coordinamento, secondo i criteri approvati, sia nelle varie relazioni sia nella redazio-ne dello schema di legge in conformità delle proposte.

L’importante tema sulla Cassa Pensioni è stato trattato dalla Com-missione nominata nel precedente Congresso della Federazione Na-zionale e composta dei sigg. avv. on. Vincenzo Riccio (Roma) presi-dente, Pietro Lazzè (Roma), segretario; comm. Eduardo Muzj (Na-poli) e cav. Arturo Paci (Sarzana), relatori; Pietro Bibolini (Sarzana), on. Raffaele Cotugno (Trani). Comm. Fabrizio Gregoracci (Roma), on. Paniè (Torino), on. Giovanni Rosaldi (Firenze), componenti.

Nel presente volume sono raccolti tutti i predetti lavori. La materia è così divisa.Nella prima parte sono contenute le relazioni dei relatori, nomi-

nati dalle diverse commissioni, sui vari temi trattati e quella relativa alla Cassa Pensioni.

I relatori aderendo ad un criterio manifestato dalla Commissione, hanno redatte le loro relazioni con la maggiore brevità, sia per non perdere di mira lo scopo pratico del lavoro, sia perché molte pro-poste sono già state altre volte ampiamente discusse e sono quindi illustrate dai precedenti lavori nonché dal concetto generale della riforma nel suo insieme.

La seconda parte è formata dallo schema di legge in conformità delle proposte svolte nelle relazioni. Per mostrare tale corrisponden-za, abbiamo annotato in fine ad ogni relazioni gli articoli dello sche-ma di legge, che vi corrispondono.

Infine nella terza parte sono riportati altri studi, proposte e voti pervenuti da ogni parte d’Italia, sia più o meno conformi o difformi dalle proposte adottate, sia infine tali da non potere trovar posto nel-la legge professionale, sebbene interessati per la classe forense. Di tutti essi peraltro è stato tenuto conto dei lavori delle commissioni nonchè nelle relazioni, e potranno essere maggiormente illustrati dai proponenti nel Congresso.

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Compiuto il nostro lavoro di preparazione, spetta ora al Congres-so di discuterne i risultati, e con il suo voto solenne consacrare le giuste aspirazioni della classe forense italiana.

Il Presidente del Comitato Esecutivo: PASQUALE PLACIDO. Il Segretario Gen: ANTONIO MIRABELLI.La Giunta di coordinamento dei temi: EDOARDO MUZJ, UGO FER-

RONE, BERNARDO ATTOLICO.

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SCHEMA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

Dell’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e degli albi professionali.

Cap. I. - DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE E DEI COLLEGI.

1. Presso ogni sede di Corte d’Appello e presso ogni sede di Tri-bunale civile e penale del Regno e delle Colonie sono istituiti un collegio di avvocati ed un collegio di procuratori esercenti, composti di tutti coloro che sono iscritti nei relativi albi.

I detti collegi hanno la personalità giuridica per tutti gli effetti di legge.

Dove gli avvocati o i procuratori esercenti non raggiungano il nu-mero di trenta, essi saranno iscritti nell’albo di un collegio compreso nella giurisdizione della stessa Corte d’Appello, da determinarsi dal-la Corte medesima.

2. Per esercitare la professione di avvocato o di procuratore bi-sogna essere iscritto in un albo di esercenti giusta le disposizioni seguenti.

Chi ne sia stato cancellato deve ritenersi come non iscritto.Nessuno che non sia avvocato o procuratore può assumere patro-

cinio o difesa dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministra-tiva, o compiere atti ad essi inerenti, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

3. Nessuno può esercitare cumulativamente le professioni di av-vocato e di procuratore, nè essere iscritto in più di un albo di eser-centi.

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4. Il procuratore iscritto nell’albo degli esercenti presso una sede di Corte d’Appello può esercitare presso il Tribunale e la Corte della sede stessa.

Il procuratore iscritto presso una sede di tribunale può esercitare soltanto presso il Tribunale stesso.

Il procuratore esercente iscritto in qualsiasi albo può rappresenta-re e difendere presso qualsiasi pretura del Regno.

5. Chiunque è iscritto nell’albo degli idonei all’ufficio di procu-ratore, del quale è menzione negli art. 14 e segg., può patrocinare presso le preture comprese nella giurisdizione della sede, presso cui è iscritto.

6. L’avvocato iscritto in un albo può patrocinare dinanzi a qual-siasi autorità giudiziaria del Regno, salve le disposizioni speciali pel patrocinio presso le corti supreme, di cui agli articoli seguenti.

7. Nelle cause civili e commerciali dinanzi ai tribunali ed alle cor-ti di appello, per tutto il procedimento, compresi gli incidenti, le ri-chieste e le esecuzioni delle prove, sia dinanzi al collegio, sia dinanzi al giudice singolo o delegato, le parti e qualsiasi loro mandatario non possono agire e stare in giudizio che col ministero di un procuratore esercente. Tale disposizione si applica anche per la comparizione dinanzi al giudice delegato nella procedura fallimentare, qualunque sia il valore del credito della parte che si presenta.

8. Dinanzi a tutte le magistrature speciali ed amministrative, tran-ne quelle centrali sedenti nella capitale, nonché dinanzi ai tribunali consolari, occorre il patrocinio di un avvocato o di un procuratore iscritto nella sede della relativa circoscrizione, salva la comparsa personale delle parti, quando è ammessa a norma dei relativi pro-cedimenti. Se nella circoscrizione della magistratura speciale sono compresi più sedi di tribunali o di corti di appello, saranno ammessi

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a patrocinare tutti i procuratori iscritti nelle varie sedi comprese nella detta circoscrizione.

9. Dinanzi alla Corte dei Conti, alla Commissione Centrale per le imposte dirette, alla Giunta d’Arbitri per affrancazione di servitù civiche e dinanzi alla Giunta delle elezioni, nonché dinanzi ai tribu-nali arbitrali ed a ogni altra magistratura centrale, sono ammessi a patrocinare soltanto gli avvocati.

10. Dinanzi alle Corti di Cassazione sia in materia civile che pe-nale ed alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato occorre il patrocinio degli avvocati ammessi ad esercitare presso le corti supre-me a norma delle disposizioni seguenti.

11. Il patrocinio, di cui ai precedenti articoli, è richiesto per qual-siasi parte in causa, sia attore o convenuto, ricorrente o resistente, privato od ente pubblico, salve le disposizioni vigenti sulle avvoca-ture erariali.

12. Per i giudizi penali dinanzi ai tribunali ed alle corti d’appello saranno ammessi alla difesa gli avvocati e i procuratori curatori.

Il difensore dinanzi alle Corti d’Assise deve essere un avvocato. Quando nel luogo manchi un numero sufficiente d’avvocati, potran-no essere ammessi alla difesa anche i procuratori che esercitano la loro professione da tre anni.

13. Dinanzi ai pretori ed ai conciliatori, oltre gli avvocati ed i procuratori, saranno ammessi al patrocinio le persone indicate negli articoli 224 e 225.

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Cap. II. - DEI PROCURATORI

Sez. A) - Dell’albo di idoneità 14. Presso ogni sede, ove esiste un albo di procuratori esercenti, è

istituito un albo di idonei alla professione di procuratore.

15. Per essere iscritto nell’albo di idonei occorre:1) essere cittadino italiano;2) avere compiuta l’età maggiore e non avere superati cinquant’an-

ni;3) avere la capacità civile;4) non essere ammonito e non essere stato condannato ad una

pena superiore ad un anno di reclusione o per un reato, che importi la perdita dell’elettorato politico a norma dei nn. 4, 6 e 7 del t. u. della legge elett. Politica;

5) essere di condotta incensurata.Il giudizio sulla condotta incensurata è dato dal consiglio dell’or-

dine, che all’occorrenza può compiere un’inchiesta. È a rite-nersi di condotta censurabile colui, che per fatti specifici risulti indegno della fiducia richiesta per l’esercizio professionale. Gli addebiti devono essere contestati all’interessato, il quale dovrà essere sentito ed avrà diritto di ricorrere al Consiglio Superiore, a norma dell’art. 119, con-tro il giudizio sfavorevole, che sarà motivato.

16. Oltre i requisiti, di cui al precedente articolo, per ottenere la idoneità è richiesto:

1) avere conseguita la laurea di giurisprudenza in una università del Regno;

2) avere atteso ad una pratica biennale a norma dell’art. seguente;3) avere sostenuto un esame a norma dell’art. 18.

17. La pratica biennale, di cui al n. 2 dell’art. precedente, risulta

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dalla iscrizione nell’albo dei praticanti per due anni dopo il conse-guimento della laurea e dall’effettiva esercitazione alle funzioni pro-fessionali. Tale esercitazione è costituita dalla frequentazione delle udienze, dal lavoro prestato nello studio di un esercente, dal patro-cinio presso le magistrature inferiori e da altri lavori espletati. La frequentazione alle udienze è comprovata da appositi registri tenuti a cura del cancelliere, dai quali dovrà risultare che il praticante abbia assistito almeno al quinto delle udienze dell’anno.

18. L’esame, di cui al n. 3 dell’art. 16, è sostenuto nella sede di Corte di Appello, ove il candidato ha compiuta la pratica biennale, dinanzi ad una commissione esaminatrice, istituita presso ogni sede di Corte di Appello, e composta di nove professionisti, designati cia-scun anno dal consiglio dell’ordine della sede stessa fra gli esercenti di tutte le sedi comprese nella circoscrizione della Corte. Il più an-ziano per iscrizione nell’albo funzionerà da presidente.

Vi saranno due sessioni ogni anno, in aprile ed in novembre.L’esame consisterà in due prove scritte da tenersi in due giorni

distinti su temi proposti dalla commissione e in una prova orale. For-meranno materia delle prove le cognizioni giuridiche, la legislazione vigente e la pratica giudiziaria più comunemente occorrenti per lo esercizio professionale.

19. Possono essere iscritti nell’albo di idonei, sempre col con-corso dei requisiti di cui all’art. 14, gli avvocati esercenti iscritti in qualsiasi albo dopo due anni di esercizio.

20. Chiunque intende di essere iscritto nell’albo di idonei può far-ne domanda in ogni tempo al Consiglio dell’Ordine, documentando di possedere i requisiti richiesti.

Le iscrizioni nell’albo degli idonei sono disposte per ordine di anzianità. La anzianità è determinata dalla data in cui ciascun iscritto ha presentata la domanda d’iscrizione.

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L’iscritto, che fu cancellato, ove venga nuovamente iscritto pren-de il posto relativo alla nuova domanda d’iscrizione.

Sez. B) Dell’albo degli esercenti.

21. L’albo di esercenti, istituito a norma dell’art. 1, è composto per ciascuna sede di un numero d’iscritti stabilito con decreto reale, salve le disposizioni transitorie.

Il numero così determinato non potrà essere variato che per de-creto reale, su parere del Consiglio d’Ordine e dei capi delle magi-strature delle sedi relative.

22. Si può essere iscritto nell’albo degli esercenti a seguito di vacanza per morte o per cancellazione o radiazione.

Il Consiglio dell’Ordine darà avviso della vacanza con avvisi af-fissi nei locali giudiziari della sede e di quelle adiacenti.

Avrà diritto a conseguire la iscrizione pel posto vacante nell’albo degli esercenti colui che ne farà domanda ed avrà la maggiore anzia-nità nell’albo degl’idonei e non si trovi in nessuna delle condizioni d’incompatibilità previste nel Cap. IV. Avrà la precedenza su tutti gli idonei l’esercente, che fu cancellato, e di cui sia ordinata la rei-scrizio-ne a norma dell’art. 28 per essere cessata la causa di cancellazione.

Fra più esercenti, di cui sia stata ordinata la reiscrizione, la pre-cedenza è determinata dalla data della deliberazione che ordina la reiscrizione.

L’avvocato, iscritto fra gl’idonei a norma dell’art. 18, diventando procuratore esercente, cessa di diritto dalle funzioni di avvocato, e sarà immediatamente cancellato dal relativo albo.

23. Chi chiede l’iscrizione deve dimostrare di avere la sua resi-denza nella sede relativa, o deve dichiarare di volere in essa fissare la sua residenza nel termine di un mese dall’ottenuta iscrizione. Ove in detto termine non vi abbia adempiuto, l’iscrizione sarà annullata.

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Per adempiere all’obbligo della residenza occorre aver fissa e continua dimora in una casa o per lo meno in un ufficio posto nel comune, ove ha sede il Tribunale ed aperto nella maggior parte delle ore del giorno.

CAP. III. - DEGLI AVVOCATI.

24. Nell’albo degli avvocati, istituito a norme dell’articolo 1, pos-sono essere iscritti, facendone domanda al Consiglio dell’Ordine.

1) i procuratori esercenti da sei anni nella sede;2) i professori titolari di diritto nelle università comprese nella

sede stessa;3) i magistrati che hanno servito nell’ordine giudiziario per almeno

dieci anni e cessarono dalle funzioni col grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re o di pretore di prima classe.

Il procuratore, che è iscritto nell’albo degli avvocati, cessa di di-ritto dalle funzioni di procuratore, e sarà immediatamente cancellato dal relativo albo.

25. L’avvocato deve fissare la sua residenza nella giurisdizione del Tribunale, presso il cui albo è iscritto.

CAP. IV. - DELLE INCOMPATIBILITÀ.

26. La professione di procuratore e di avvocato è incompatibile:1) Con qualsiasi impiego pubblico o privato retribuito con stipen-

dio fisso, eccettuato l’ufficio di professore di diritto nell’Università. I professori titolari potranno esercitare solo la professione di avvocato.

Agli effetti delle predetta incompatibilità l’impiego privato dovrà costituire una prestazione di opera continuativa, che non consista esclusivamente in funzioni della stessa professione di avvocato o di procuratore.

2) Con ogni altra professione, compresa quella di notaio.

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3) Con la qualità di sacerdote, di commerciante, mediatore, sensa-le, agente di cambio, amministratore di anonime e liquidatore.

27. Chiunque si trovi nelle predette condizioni non potrà essere iscritto in alcun albo di esercenti.

Non potranno essere iscritti neanche coloro, che abbiano nella circoscrizione della sede giudiziaria un parente od affine fino al se-condo grado che copra un ufficio di magistrato.

28. Chi si trova iscritto nell’albo degli esercenti ed incorrerà in una delle incompatibilità di cui all’art. 27 sarà cancellato con le nor-me stabilite dagli art. 38 e 97 e segg.

Cessando la causa d’incompatibilità, l’esercente cancellato può essere di nuovo iscritto nell’albo appena si verifichi una vacanza a norma dell’art. 22.

CAP. V. - DEI TRASFERIMENTI.

29. Il procuratore iscritto in un albo di esercenti, rinunziando a tale iscrizione, può essere iscritto in altra sede nell’albo degli idonei: in tale albo egli prenderà il posto corrispondente all’anzianità della sua primitiva iscrizione come idoneo. Per conseguire la iscrizione nel nuovo albo di esercenti dovrà adempiere alle condizioni di cui all’art. 22 e 23.

30. L’avvocato iscritto in un albo può essere trasferito nell’albo di altra sede, rinunziando alla prima iscrizione e fissando la sua resi-denza a norma dell’art. 25.

31. In ogni caso di trasferimento, il Consiglio dell’Ordine, pres-so cui si chiede l’iscrizione, potrà richiedere i titoli della primitiva iscrizione.

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CAP. VI. - PATROCINIO PRESSO LE CORTI SUPREME.

32. Può essere abilitato al patrocinio presso le Corti Supreme ogni avvocato iscritto nell’albo degli esercenti da non meno di cinque anni, che giustifichi di avere effettivamente esercitato per tal tempo.

33. L’abilitazione suddetta è riconosciuta e dichiarata dal consi-glio dell’ordine, a cui l’esercente appartiene, ed è comunicata alle cancellerie delle corti supreme, che ne prenderanno nota in un regi-stro speciale.

CAP. VII. - DISPOSIZIONI GENERALI

SULLA FORMAZIONE DEGLI ALBI.

34. Gli albi professionali sono permanenti.Nessun iscritto può essere cancellato se la cancellazione non sia

ordinata dal Consiglio dell’Ordine, per avere perduti i requisiti ri-chiesti, per essere incorso in una delle condizioni d’incompatibilità di cui all’art. 267, per mancanza di residenza, per morosità al pa-gamento dei contributi dovuti, ovvero per pronunziata radiazione a norma degli art. 99 e segg.

35. Quando la cancellazione è proceduta da intimazione a farne cessare le cause, essa non può essere eseguita che a seguito di nuova deliberazione, che constati la persistenza della causa stessa ed ordini la cancellazione in via definitiva.

36. La cancellazione di ogni iscritto dev’essere ordinata appena si verifica la causa che vi dà luogo.

Oltre l’obbligo di curare continuamente l’accertamento delle pre-dette cause di cancellazione, ogni consiglio dovrà procedere ogni due anni, nel mese di gennaio, ad un’accurata revisione degli albi, operando le variazioni che saranno accertate e deliberate.

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L’albo originale dovrà essere tenuto secondo l’ordine delle iscrizio-ni, e ciascuna iscrizione dovrà esservi registrata con scrittura autentica del consigliere segretario e con annotazione della data della domanda e della deliberazione d’iscrizione. Accanto al nome di ciascun iscritto saranno annotate tutte le successive deliberazioni che lo riguardano.

37. Il consiglio dovrà curare la stampa dell’albo per lo meno ogni tre anni. Una copia dell’albo degli avvocati autenticata dovrà essere comunicata alla corte, nella cui circoscrizione l’ordine è compreso, a tutti i tribunali compresi nella giurisdizione stessa ed alle preture della sede del Consiglio. L’albo dei procuratori sarà comunicato alla Corte, al tribunale ed alle preture della sede medesima.

38. Ciascun iscritto in un albo può chiedere la cancellazione di chi vi è iscritto, indicandone i motivi.

Tutte le deliberazioni di cancellazione non possono essere prese che a seguito di contestazione all’interessato dei motivi della propo-sta cancellazione.

39. Su ogni domanda d’iscrizione o di cancellazione, i Consigli degli ordini provvedono con deliberazione motivata.

Tutte le deliberazioni dei consigli, sia che ordinano una iscrizio-ne o cancellazione o radiazione, sia che respingono una richiesta di iscrizione o cancellazione, devono essere notificate agl’interessati pel ministero di un uffiziale giudiziario se non siano state pubblicate alla loro presenza a mente dell’art. 94 e devono essere trascritte per ordine cronologico in un registro, che resterà depositato in segreteria e del quale potrà prendere cognizione l’interessato e ciascun esercente.

40. Avverso le deliberazioni di negata iscrizione o di cancellazio-ne possono produrre ricorso gl’interessati nel termine di giorni quin-dici dalla notificazione ricevutane o dalla comunicazione avutane a norma dell’art. 94.

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Avverso le deliberazioni d’iscrizione o di negata cancellazione possono produrre ricorso tutti gli iscritti nei rispettivi albi, a cui la deliberazione si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla trascrizio-ne a norma della seconda parte dell’articolo 39.

41. Le deliberazioni di iscrizione e di cancellazione non saranno eseguite se non siano trascorsi i termini per le impugnative, di cui ai precedenti articoli.

In caso d’impugnativa, l’esecuzione resta sospesa. Le delibera-zioni del Consiglio Superiore saranno eseguite immediatamente, ap-pena ne sarà data comunicazione a mente dell’articolo 122.

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TITOLO SECONDODei Collegi: dei Consigli, e delle loro attribuzioni.

CAP. I – DELLE ADUNANZE DEGLI ORDINI.

42. Gli avvocati e i procuratori, iscritti nell’albo degli esercenti presso una corte di appello, e quelli iscritti presso un Tribunale, co-stituiscono un Collegio, che si aduna nella relativa sede del Palazzo di Giustizia:

a) ogni biennio, nella quarta domenica precedente alla prima udienza di novembre, per procedere alle elezioni come appresso;

b) ogni biennio, nella quarta domenica di gennaio, per discute-re i bilanci, e deliberare sulle materie, che saranno poste all’ordine del giorno o per deliberazione di ciascun Consiglio, o sull’istanza di un’esercente iscritto al Collegio, da presentarsi alla Segreteria del Consiglio entro il mese di dicembre precedente all’adunanza;

c) straordinariamente, in ogni epoca dell’anno, quando lo creda il Consiglio, o quando vi sia un’istanza motivata, sottoscritta da alme-no un quinto degli iscritti esercenti negli albi.

43. Le adunanze sono convocate con apposito avviso, pubblicato almeno otto giorni prima nelle sale di udienza e negli uffici di can-celleria del Tribunale, e, ove è il caso, anche in quelli della Corte, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

44. Non si può deliberare su materie diverse da quelle segnate nell’ordine del giorno, il quale dovrà essere specificatamente ripor-tato nell’avviso di convocazione di cui all’articolo precedente.

45. Le adunanze sono presiedute dal Presidente di ciascun Con-siglio, o da chi ne fa le veci, e ne è segretario il segretario del Con-siglio, o chi ne fa le veci. In mancanza o in assenza del Presidente e del Consigliere Segretario o di coloro che ne fanno le veci, presiede

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l’avvocato o procuratore di più antica iscrizione tra i presenti all’adu-nanza, ed ha funzioni di segretario l’ultimo tra gli iscritti esercenti.

CAP. II – ELEZIONI

46. Ogni biennio, nella domenica precedente alla prima udienza del mese di novembre, si procederà ad elezioni distinte dei compo-nenti i Consigli di ciascun Ordine, con qualunque numero di inter-venuti.

47. La convocazione del Collegio sarà fatta, a pena di nullità, con le modalità di cui all’art. 43. Nell’avviso di convocazione saranno riportati i nomi dei membri del Consiglio uscenti.

48. Alla votazione possono prendere parte gli esercenti di ciascun Collegio, purché iscritti nei rispettivi albi fin dal 31 dicembre del-l’anno precedente.

49. Il voto può anche essere inviato per lettera in tal caso, la sche-da deve essere, cinque giorni prima di quello destinato alla vota-zione, rinchiusa piegata in quattro, in modo che non possa essere conosciuto il voto contenutovi, in una busta sigillata, sulla quale l’iscritto come sopra dovrà apporre la propria firma in presenza del Cancelliere della Corte, o del Tribunale o di una Pretura. Il Cancel-liere legalizzerà la firma stessa, apponendovi anche il bollo del suo uffizio e la data, e rinchiuderà la busta in un’altra più grande, la quale sarà inviata suggellata e per raccomandata al Presidente del seggio o al Presidente della prima frazione, ove ve ne siano diverse.

Il Presidente del seggio, o il Presidente della prima frazione, pri-ma di procedere allo appello per la votazione, annuncia il numero delle schede pervenute, rileva e fa constatare la integrità della busta e dei suggelli, la provenienza e la esistenza della firma legalizzata dell’elettore e l’anzianità di lui, e ripone la scheda nell’urna, se il

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voto in essa contenuto non sia riconoscibile, prendendo nota di cia-scun elettore nel registro dei votanti. Se la scheda è riconoscibile, e non vi siano contestazioni sulla riconoscibilità di essa, viene lacerata e bruciata alla presenza degli intervenuti all’adunanza. Se vi siano contestazioni sulla riconoscibilità o meno, la scheda viene alligata al verbale della elezione.

50. Chi è in mora al pagamento del contributo annuale dovuto ai Consigli non può prendere parte alla votazione.

51. La elezione dei consiglieri dell’ordine ha luogo a maggioran-za assoluta di voti segreti.

Ove alcuno non abbia riportata la maggioranza assoluta, si pro-cederà, nella domenica successiva, e senza bisogno di speciale con-vocazione, a ballottaggio tra un numero doppio degli eliggibili, che avranno ottenuto maggior numero di voti.

Nella parità di voti, è preferito il più anziano nell’albo, e, fra eguali di anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

52. Se alcuno degli eletti rinunzia o non accetta di assumere l’uf-fizio, prende il suo posto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e, se la rinunzia o la non accettazione avviene pri-ma della proclamazione del ballottaggio, il rinunziante è escluso da questa.

53. Per tutto il dippiù si applicheranno le norme stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali e provinciali. Ai presidenti magi-strati sono sostituiti i componenti dei consigli rimasti in carica per ordine di anzianità di ufficio, riservata sempre la presidenza del seg-gio o della prima frazione ai presidenti titolari dei Consigli: nelle elezioni generali, e in mancanza o in assenza di uno o più compo-nenti del Collegio, presiederà la frazione il più anziano per iscrizione nell’albo degli esercenti, tra i presenti nell’aula relativa.

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La scheda di identificazione dovrà essere inviata al Cancelliere della Corte o del Tribunale.

54. Se, durante il biennio, i Consigli, per dimissioni, morte o per altra causa, si trovino ridotti a meno dei due terzi dei loro componen-ti, si procederà, con le stesse norme, ad elezioni suppletive, non oltre il quindicesimo giorno dalla riduzione avvenuta.

In tal caso, i nuovi eletti durano in carica lo stesso tempo di colo-ro che hanno sostituito. Chi, dei nuovi eletti, ha riportato il maggior numero di voti, prende il posto di colui che sarebbe restato in carica maggior tempo. L’ordine di votazione stabilisce l’ordine di sostitu-zione.

55. In qualunque elezione, il Presidente dei Presidenti o il Presi-dente del seggio, ove ve ne sia uno solo, deve notificare immediata-mente il risultato della votazione tanto ai proclamati eletti quanto ai capi dei Collegi giudiziarii presso i quali ogni Ordine esiste; e deve provvedere, nel termine massimo di otto giorni, alla immissione in uffizio degli eletti.

56. Se coloro che sono proclamati eletti non prendono possesso del loro ufficio entro un mese dalla elezione, sono dichiarati decadu-ti, ove non consti legittimo impedimento.

57. Contro la eleggibilità dei proclamati eletti e contro la validità delle operazioni elettorali, ogni iscritto esercente nell’albo potrà notifi-care, entro otto giorni, reclamo al Consiglio, il quale dovrà provveder-vi negli otto giorni consecutivi. Contro le deliberazioni del Consiglio è ammesso reclamo, con le norme appositamente stabilite, al Consiglio Superiore delle Curie, il quale dovrà provvedervi entro venti giorni dall’avvenuto deposito del reclamo e degli atti e documenti.

Ove, per difetto di proclamazione o per altra causa, i componenti del Consiglio non raggiungano i due terzi degli assegnati a ciascun

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Consiglio, è ammesso reclamo entro otto giorni direttamente al Con-siglio Superiore, notificandosi il detto reclamo al Presidente del Con-siglio, cui l’elezione si riferisce, e seguendo pel dippiù la procedura stabilità innanzi al Consiglio Superiore, il quale dovrà sempre decide-re nei venti giorni dal deposito del reclamo e degli atti e documenti.

CAP. III – PATRIMONIO E CONTABILITÀ DEGLI ORDINI.

58. Il patrimonio di ciascun Ordine è formato:a) dai mobili e suppellettili di ufficio, dei quali si dovrà tenere

esatto e corrente inventario;b) dal sopravanzo dei bilanci precedenti;c) dalle tasse e diritti di esazione.

59. Le tasse e i diritti di esazione vengono decretati dall’assem-blea degli Ordini, in misura non superiore alla seguente:

1. Tassa di iscrizione nell’albo dei praticanti lire venti, per ciascun iscrivendo, anche se per trasferimento.

2. Tassa di esame lire cinquanta per ciascun candidato.3. Tassa di iscrizione nell’albo degli idonei procuratori lire trenta,

per ciascun iscrivendo, anche se per trasferimento.4. Tassa di iscrizione nell’albo degli esercenti procuratori e in

quello degli avvocati lire cinquanta, per ciascun iscrivendo, anche se per trasferimento.

5. Tassa annuale per ogni iscritto nell’albo dei procuratori eser-centi e degli avvocati lire venti.

6. Diritto di lire tre per ogni certificato o copia di deliberazione, se rilasciata all’interessato iscritto nell’albo e di lire cinque in ogni altro caso.

7. Diritto dell’uno per cento sulla tassazione decretata dai Consi-gli in merito a spese, competenze e compensi.

8. Diritto di centesimi venticinque per ogni facciata o parte di facciata dei certificati e delle copie di deliberazioni.

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60. Il contributo annuo di cui al n. 5 dell’articolo precendete sarà pagato anticipato non più tardi del mese di marzo di ciascun anno. Trascorso detto termine, l’iscritto sarà dichiarato moroso, e dovrà pagare una multa del 5% sull’importo dovuto, salvo il giudizio di-sciplinare, come appresso.

All’esercente in mora al pagamento del contributo annuale, non può essere rilasciato nessun certificato e nessuna copia di deliberazione.

61. Nessuna tassa e nessun diritto possono essere percetti, senza che se ne sia rilasciata ricevuta staccata da un registro a madre-figlia.

Di ogni introito dovrà essere presa nota dal consigliere tesoriere in apposito registro.

62. Nella prima quindicina di ciascun anno, i Consigli degli Or-dini discutono il bilancio consuntivo e compilano quello preventivo, da presentarsi entrambi all’approvazione dell’Assemblea nella quar-ta domenica di gennaio.

63. Qualunque pagamento o spesa oltre gli articoli compresi nel bilancio non possono essere fatti che in seguito a deliberazione del Collegio, il quale dovrà essere appositamente convocato.

In caso di urgenza, può anche provvedere il Consiglio con delibe-razione motivata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, riferendone alla prossima assemblea del Collegio.

64. I pagamenti e le spese compresi negli articoli del bilancio, o che si riferiscono ad ordinaria amministrazione e manutenzione, sono decretati dal Presidente del Consiglio: ogni altra spesa è deli-berata dai Consigli.

65. Nessun pagamento e nessuna spesa possono essere fatti, se non previo mandato firmato dal Presidente e dal Consigliere Segre-tario.

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CAP. IV – DEI CONSIGLI PROFESSIONALI COSTITUZIONE E FUNZIONALITÀ

66. In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di pro-curatori vi è un Consiglio dell’Ordine.

67. Il Consiglio di ciascun Ordine è composto di cinque membri, dove il numero degli iscritti nell’albo al 31 dicembre dell’anno pre-cedente non superi i cento; di sette, dove il numero degli iscritti sia superiore ai cento, ma non ai trecento; di nove quando il numero de-gli iscritti sia superiore ai trecento ma non ai cinquecento; di undici quando il numero degli iscritti sia superiore ai cinquecento ma non i mille; di tredici quando il numero degli iscritti superi i mille, ma non i mille cinquecento; e di quindici negli altri casi.

68. Può essere componente di ciascun Consiglio che sia iscritto nell’albo degli esercenti del relativo Collegio fin dal 31 dicembre dell’anno precedente ed abbia superato l’età di trenta anni.

69. Non si possono esercitare contemporaneamente le funzioni di componente dei diversi Consigli professionali. Colui che fosse eletto al doppio ufficio, dovrà optare nel termine di otto giorni dall’ultima elezione: in difetto, si intenderà che abbia optato per la rappresentan-za dell’Ordine degli Avvocati.

70. I membri del Consiglio restano in carica quattro anni, ma quelli che escono di uffizio possono essere rieletti.

71. I Consigli si rinnovano ogni biennio.In caso di elezioni generali cessano di farne parte, alla fine del primo

biennio, per estrazione a sorte, sette nei Consigli composti di tredici, cinque in quelli composti di undici, quattro in quelli composti di nove, tre in quelli composti di sette e due in quelli composti di cinque.

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Se vi siano posti vacanti per dimissioni, rinuncie, decadenza, morte, il sorteggio avrà luogo solo per la differenza.

Nei bienni successivi escono gli altri per ordine di anzianità.Se, durante il biennio, vi sia stata, senza che il Consiglio sia ridot-

to a due terzi dei suoi componenti, dimissione, decadenza, rinuncia o morte di alcuno di essi, il quale non abbia compiuto il quadriennio, si dovrà, alla fine del biennio, procedere anche alla sua surroga.

Il posto del surrogato sarà preso da quello degli eletti che abbia riportato minor numero di voti.

72. I Consigli degli Ordini sono autonomi ed indipendenti e rap-presentano l’intero Collegio, potendo anche intervenire, a tutela de-gli interessi professionali, nelle controversie che, a detti interessi e al decoro e prestigio degli Ordini si riferiscano.

73. I componenti dei Consigli degli Ordini sono considerati pub-blici ufficiali.

74. Ciascun Ordine ha sede nel Palazzo di Giustizia.

75. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessario l’intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e le deliberazioni debbono essere prese a scrutinio segreto.

76. Le proposte si intendono accolte o respinte secondo le norme e consuetudini amministrative e parlamentari, le quali debbono ap-plicarsi a tutti i lavori del Consiglio.

77. I verbali e le deliberazioni dei Consigli devono essere sotto-scritti almeno dal Presidente e dal Consigliere segretario.

78. I Componenti, i quali sono intervenuti a meno di un terzo delle sedute dell’anno, decadono dal loro uffizio.

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79. Ogni Consiglio, oltre le speciali cariche stabilite dai relativi regolamenti interni, ha un presidente, un consigliere segretario ed un tesoriere, che sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti dei componenti dei consigli. Ove tale maggioranza non sia stata rag-giunta da alcuno dei componenti alla prima votazione, questa sarà ripetuta con intervallo di almeno otto giorni dalla prima, previa spe-ciale convocazione, che dovrà essere fatta con lettera raccomandata, inviata almeno cinque giorni prima della votazione stessa a ciascun componente. In questa seconda votazione, sarà considerato eletto chi ha riportato maggiori voti.

80. In mancanza o in assenza del Presidente, ne fa le veci il com-ponente più anziano di ufficio, a parità di anzianità di ufficio quello più anziano di iscrizione nell’albo, e a parità di iscrizione nell’albo il più anziano per età, purchè non investito di altra carica. In man-canza o in assenza del Segretario, ne fa le veci il componente meno anziano di età. In mancanza o in assenza del Tesoriere, il Presidente potrà delegare uno dei componenti che lo stesso sostituisca tempo-raneamente.

81. In presidente ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede in tutte le sue riunioni.

82. Il consigliere segretario è l’estensore il depositario e l’esecu-tore delle deliberazioni del Consiglio, delle quali rilascia copie pre-via autorizzazione del Consiglio; al Segretario sono affidati l’albo originale degli iscritti al Collegio, l’archivio, la corrispondenza e la biblioteca ove a questa non sia stato delegato un altro componente, e la tenuta dei registri delle deliberazioni consigliari e dell’ordine, del registro delle istanze, conciliazioni, vertenze, sentenze arbitrati e pareri e di ogni altro registro necessario.

Qualunque certificato inerente a fatti che risultano dallo archivio o dagli atti del Consiglio è rilasciato dal Consigliere segretario: i

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certificati che riguardano effettivo esercizio della professione e ap-prezzamenti non possono essere rilasciati se non dopo espressa deli-berazione del Consiglio.

83. Il Consigliere tesoriere ha la custodia e responsabilità dei fondi in denaro e degli altri valori appartenenti al Collegio, riscuote ogni pa-gamento dovuto al Consiglio, e provvede alle spese ed ai pagamenti.

Il Consigliere Tesoriere è l’economo del Consiglio, ove non sia stato a quest’ufficio delegato altro componente.

84. I Consigli provvedono con regolamento interno allo esercizio delle attribuzioni, di cui si trovano investiti dalle leggi e dai regola-menti, ed a tutto quello che possa elevare il prestigio, il decoro, la di-gnità e la cultura dell’Ordine, nonché a disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile degli Uffici.

I regolamenti interni hanno pieno effetto giuridico, anche nei rap-porti degli iscritti ai relativi ordini.

Per le modifiche al regolamento interno degli Ordini è necessa-rio il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Copia del regolamento e delle successive modificazioni dovrà es-sere comunicata al Consiglio Superiore delle Curie.

85. I Consigli d’ordine di Avvocati e quelli dei Procuratori, ove lo credano, deliberano in unica assemblea e con unica deliberazione, su materie d’indole generale o di interesse generale per la classe.

Presidente dell’Assemblea sarà il Presidente del Consiglio del-l’ordine o chi ne fa le veci, e segretario quello del Consiglio Disci-plinare o chi ne fa le veci.

CAP. V. – ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

86. Oltre le attribuzioni, specialmente designate nei precedenti e

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nei seguenti articoli, o stabilite da altre leggi e decreti, ai Consigli degli Ordini spetta di:

1) Compilare e tenere in corrente, colle necessarie variazioni, l’albo originale dell’Ordine, pubblicandolo per la stampa al princi-pio di ogni anno, e dandone notificazioni all’autorità giudiziaria e amministrativa.

2) Vigilare alla osservanza delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono alla professione forense.

3) Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza del Collegio, e provvedere che venga dagli iscritti esercitato con probità e delicatezza il proprio ministero.

4) Invigilare sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e al tirocinio professionale, rilasciando i chiesti certificati di capacità o moralità.

5) Attendere allo studio di innovazioni da apportarsi alle leggi, e segnatamente di quelle relative all’amministrazione della giustizia.

6) Dare i pareri richiesti dalle autorità giudiziarie ed amministra-tive e dagli inscritti al Collegio.

7) Interporsi, se richiesti anche da una sola parte, nelle contro-versie che possono insorgere rispettivamente tra professionisti, e tra professionisti o clienti, sia per restituzione di carte e documenti, sia per liquidazione di spese ed onorari, sia per qualsiasi altra questione od oggetto concernente l’esercizio professionale, procurando la con-ciliazione della vertenza, e, in caso di non riuscito accordo, dando il parere sulle controversie stesse, o giudizio inappellabile se siano stati richiesti come arbitri.

Se si sia iniziato giudizio che riguardi tali materie e controversie, nessuna pronunzia può essere emessa dal magistrato se non sia stato richiesto il parere suddetto.

8) Reprimere con appositi giudizii disciplinari ogni offesa che al decoro e al prestigio degli Ordini venga arrecata dagli iscritti e la negligenza, gli abusi e le mancanze, di cui avvocati, procuratori e praticanti si rendessero colpevoli nell’esercizio delle loro funzioni,

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nonchè la mancanza di lealtà nella difesa sia verso i propri clienti, che verso i loro colleghi.

9) Intervenire per mezzo di apposito delegato nelle Commissioni di gratuito patrocinio o in quelle di vigilanza delle carceri giudiziarie.

10) Compilare apposito albo dei difensori officiosi.11) Dare parere sull’albo dei curatori dei fallimenti.12) Promuovere e favorire la cultura forense a mezzo di apposita

biblioteca, di pubbliche conferenze e di concorsi a premio.13) Designare, alla fine di ogni biennio, coloro tra gli iscritti che

si saranno eminentemente distinti per dottrina, per probità e per di-sinteresse nello esercizio della professione.

CAP. VI. – GIUDIZI DISCIPLINARI.

87. I giudizi disciplinari sono iniziati di uffizio.

88. Sui reclami della parte interessata o su doglianza di qualsiasi iscritto, il Presidente dell’Ordine procede ad indagini.

Se il reclamo o la doglianza sembrano fondate, il presidente nomi-nerà, tra i componenti del Consiglio, un relatore, il quale procederà a regolare inchiesta, contestando gli addebiti all’avvocato, procuratore o praticante oggetto di essa. Ove questi non si presenti, la contesta-zione sarà fatta mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

89. Se vi sia bisogno di sentire testimoni e questi non si presen-tano dopo l’invito e dopo regolare citazione per atto di ufficiale giu-diziario, può essere richiesta l’autorità giudiziaria per l’applicazione dei provvedimenti, di cui all’art. 255 della procedura penale.

Si osservano per il resto, per quanto applicabili, le disposizioni con-tenute nel capo VI del Titolo II libro II del codice di procedura penale.

90. Sulla relazione del delegato alla richiesta il Consiglio delibera con ordinanza motivata sul rinvio o meno a giudizio disciplinare.

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91. Se il Consiglio delibera il rinvio a giudizio disciplinare, ne sarà data immediatamente comunicazione all’incolpato con lette-ra raccomandata, perché questi possa prendere nella segreteria del Consiglio cognizione degli atti e provvedere alla sua difesa.

Trascorsi quindici giorni, il Consiglio stabilisce il giorno in cui do-vrà essere celebrato il giudizio disciplinare, e il Presidente nominerà il relatore e farà citare lo incolpato per mezzo di un ufficiale giudiziario a comparire innanzi al Consiglio nel termine non minore di giorni otto, commisurato alle distanze, secondo le norme della procedura penale.

92. Nel giorno stabilito si procede al giudizio a porte chiuse.L’incolpato deve intervenire al giudizio e può farsi assistere e di-

fendere da procuratori ed avvocati. Se egli non interviene, ed il Con-siglio non trovi giustificata assenza, sarà proceduto in contumacia.

93. Per lo svolgimento dei giudizi disciplinari si osserveranno, per quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, e rispetto ai testimoni può procedersi a norma del precedente art. 89.

94. Terminato il dibattimento e fatti uscire l’incolpato e i suoi difensori dalla sala, il Consiglio emette la sua sentenza: invita, poi, lo incolpato a rientrare nella sala e gli comunica la sentenza stessa, facendone pigliar nota verbale di udienza: se l’incolpato non si pre-senta, la sentenza, se contiene condanna, gli sarà intimata a mezzo di ufficiale giudiziario.

95. Le pene disciplinari, che i Consigli possono applicare secon-do il loro prudente arbitrio, e debbono applicare tassativamente nei casi come appresso determinati, sono:

1) l’avvertimento;2) la censura;3) la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non

maggiore di sei mesi;

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4) la cancellazione;5) la radiazione;

96. L’avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole la man-canza commessa, e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è dato dal Consiglio in apposita seduta determinata nella sentenza.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commes-sa e del biasimo incorso.

La sospensione è la interdizione della professione pel tempo stabili-to nella sentenza. Se il condannato, ciò non ostante, compia, durante il tempo della sospensione, qualunque atto che si riferisce al suo ministe-rio, sarà sottoposto a nuovo giudizio disciplinare e radiato dall’albo.

La sospensione ha luogo a tempo indeterminato e fino allo esple-tamento del giudizio penale, quando l’avvocato, procuratore o pra-ticante sia stato colpito da mandato di cattura o rinviato a giudizio penale, per un delitto che si riferisca alla professione forense o che importi la pena della reclusione per un tempo superiore a tre anni.

97. La cancellazione dev’essere pronunciata:1) Contro gli incompatibili che, invitati a domandare la cancel-

lazione o a far cessare la causa d’incompatibilità, non vi abbiano ottemperato entro un mese dalla intimazione loro fatta con lettera raccomandata.

2) Contro i mancati di residenza, che, invitati ad uniformarsi alla legge, non vi abbiano ottemperato nel mese dalla intimazione loro fatta con lettera raccomandata e non chiedano volontariamente, nel-lo stesso termine, la cancellazione.

3) Ai morosi al pagamento del contributo annuale, quando non ostante la intimazione ad essi fatta di adempiere al loro dovere, non vi abbiano voluto ottemperare nei quindici giorni dall’invito spedito con lettera raccomandata.

98. La cancellazione cessa con la causa che la determinò. La can-

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cellazione per morosità cessa di diritto coll’avvenuto pagamento dei contributi arretrati delle multe e delle spese accessorie.

In tutti i casi, la cessazione della causa dev’essere riconosciuta, e la reiscrizione ordinata con deliberazione del Consiglio.

99. La radiazione importa impossibilità di reiscrizione in alcuno degli albi del Regno e Colonie, e deve essere pronunziata:

1) nei casi di indegnità;2) quando l’avvocato o il procuratore sia stato condannato con

sentenza passata in cosa giudicata ad una pena maggiore di un anno di reclusione;

3) quando sia stato condannato con sentenza passata in cosa giu-dicata, per un delitto che si riferisce allo esercizio della professione forense.

100. La sentenza che importa condanna ad una delle pene disci-plinari importa condanna alle spese del giudizio.

101. La sentenza deve essere sottoscritta da tutti i componenti che vi presero parte.

102. Per quelli che esercitano cumulativamente la professione di avvocato e procuratore la competenza a giudicare, nei casi di offesa al decoro, alla dignità ed al prestigio degli ordini, sarà dell’assem-blea costituita dai due Consigli degli Ordini degli avvocati e dei pro-curatori, promossa da quello dei due Consigli che pronunziò il rinvio a giudizio disciplinare.

103. La competenza a giudicare dei membri dei Consigli degli Ordini presso un Tribunale è dei Consigli costituiti presso la Corte di Appello dalla quale il Tribunale dipende. La competenza a giudicare dei membri dei Consigli degli Ordini presso una Corte di Appello è dei Consigli stabiliti presso la Corte di Appello più vicina.

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Le indagini e le inchieste ed il rinvio a giudizio disciplinare sono di competenza assoluta dei Consigli chiamati a giudicare.

104. Contro le sentenze pronunziate nei giudizi disciplinari com-pete il ricorso al Consiglio Superiore alle persone, e nei termini di cui agli art. 40 e 41.

Ciascun iscritto può reclamare contro la pronunziata assoluzione o per mitezza della pena applicata.

105. La esecuzione delle sentenze disciplinari ha luogo dieci giorni dopo la loro prununcia o la notifica fattane agli incolpati, e, se fu pro-dotto reclamo, otto giorni dopo la pronunzia del Consiglio Superiore.

106. Ovunque, nelle leggi decreti e regolamenti, sono stabilite sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, devono intender-si sostituite alle Autorità, cui il potere disciplinare dalle dette leggi, decreti e regolamenti è commesso, i Consigli degli Ordini, e, su qua-lunque provvedimento di urgenza fosse preso dall’Autorità Giudi-ziaria hanno il diritto di pronunziare i Consigli stessi.

CAP. VII. – DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE CURIE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI.

107. Il Consiglio superiore delle Curie ha sede nel Palazzo di Giustizia della Capitale.

108. Alle spese necessarie al mantenimento del Consiglio supe-riore concorrerà ogni Consiglio d’Ordine con un contributo annuo di lire cento.

109. Il Consiglio superiore è composto di 14 membri, 7 eletti tra i componenti dei Consigli d’Ordine di Avvocati e 7 tra i componenti del Consiglio d’Ordine dei Procuratori di tutto il Regno e Colonie.

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110. Ogni cinque anni, nella quarta domenica di novembre, i Con-sigli d’Ordine del Regno e Colonie sono dai rispettivi Presidenti, con apposita convocazione, invitati ad eleggere i 7 componenti del Consiglio superiore, spettanti a ciascun ordine dei procuratori ed av-vocati. I Consigli dell’Ordine dei Procuratori non possono votare che per componenti dei Consigli dei Procuratori, e i Consigli del-l’Ordine degli Avvocati, nello stesso modo, non possono votare che per componenti dei Consigli di Avvocati: ogni voto dato ad altri sarà considerato nullo.

La elezione avverrà a scrutinio segreto, ed il Presidente di ciascun Consiglio, dopo aver provveduto allo spoglio delle schede, ne pro-clamerà il risultato, che viene consacrato in apposito verbale contro-firmato da tutti i componenti del Consiglio.

111. Tale verbale dovrà essere stampato, e rimesso, negli otto gior-ni, a tutti i Consigli d’Ordine degli Avvocati e Procuratori del Regno, in modo che, negli otto giorni successivi, tutti i Consigli d’Ordine possano conoscere e controllare rispettivamente il risultato.

Negli altri otto giorni consecutivi, i Consigli comunicheranno al Presidente del Consiglio d’Ordine degli Avvocati di Roma la deci-sione di ciascun Consiglio sull’avvenuta elezione. Se non vi saranno differenze, saranno dichiarati componenti del Consiglio Superiore coloro, i quali abbiano riportato la maggioranza relativa dei votan-ti; a parità, coloro che siano più anziani nell’ufficio di componente dei Consigli, calcolandosi nell’anzianità anche l’ufficio prestato in precedenti biennii; a parità di anzianità di ufficio, i più anziani di iscrizione nell’albo, e, a parità di anzianità di iscrizione, i più anziani di età.

Ove vi siano differenze sul risultato delle elezioni, o vi siano proteste, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non oltre i primi dieci giorni del successivo gennaio, invita i Consigli degli Ordini a nominare ciascuno un delegato, e stabilisce un’adunanza da tenersi tra i delegati non oltre il mese di gennaio. Il

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Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è il de-legato di diritto di quel Collegio, e il Presidente di queste adunanze, la quale decide insindacabilmente e definitivamente, con qualunque numero di delegati e di intervenuti, sul risultato, ordinando, se del caso, la ripetizione parziale e totale della elezione, non più tardi dei trenta giorni dalla decisione, che sarà comunicata, in questo caso, a tutti i Consigli del Regno e Colonie.

112. I Componenti del Consiglio Superiore durano in carica cin-que anni, e sono rieleggibili.

Nel caso di morte, rinunzia, o di cessazione dall’uffizio di uno o più componenti del Consiglio Superiore, esso dovrà essere comple-tato, nella quarta domenica successiva alla riduzione avvenuta, os-servandosi, per tale elezione, le stesse norme sopra stabilite. I nuovi eletti durano in carica lo stesso tempo, che vi sarebbe stato colui che hanno surrogato.

113. Non è dovuta alcuna indennità, salva la spesa di viaggio, ai Componenti del Consiglio Superiore.

114. Il Consiglio Superiore è convocato, otto giorni dopo la sua costituzione, con lettera raccomandata, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, o da chi ha le funzioni di Presi-dente del Consiglio Superiore.

115. Ogni successiva convocazione del Consiglio Superiore do-vrà avvenire sempre con lettera raccomandata, spedita otto giorni prima ai diversi componenti nelle diverse loro sedi, e con indicazio-ne esatta e precisa degli argomenti da trattarsi.

116. Per la validità di qualsiasi deliberazione, basta l’intervento di 7 componenti: le risoluzioni sono prese a maggioranza di voti tra i presenti: il voto del presidente, in caso di parità prevale.

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117. Il Consiglio Superiore ha un Presidente e un Segretario, eletti nello stesso modo dei Presidenti e Segretarii dei Consigli: in mancanza od assenza del Presidente o del Segretario, si provvederà come per l’assenza o per la mancanza dei Presidenti e Segretarii dei Consigli. L’anzianità è determinata, prima da quella di componente del Consiglio Superiore, poi da quella di componente del Consiglio, e così di seguito. Il Presidente ed il segretario hanno nel Consiglio Superiore, in quanto siano applicabili, le stesse mansioni dei Presi-denti e Segretarii dei Consigli.

118. Il Consiglio Superiore:1) ha la rappresentanza collettiva dell’Ordine forense, nei suoi

rapporti con le Autorità dello Stato e con le Curie estere;2) tutela l’autorità, il prestigio, il decoro e gli interessi degli Or-

dini forensi, intervenendo, se richiesto, a regolare i rapporti tra ma-gistrati e professionisti, magistratura e foro, e tra i diversi Consigli degli Ordini;

3) dà parere, se richiesto, sulla interpretazione della legge profes-sionale;

4) promuove le necessarie riforme legislative, riguardanti l’am-ministrazione della Giustizia;

5) dà parere su tutti i progetti di legge che interessano, diretta-mente o indirettamente, la classe forense;

6) provvede alla istituzione di nuovi collegi, quando il numero degli esercenti presso un Tribunale, ove non siavi ancora un collegio, arrivi a quindici;

7) provvede al suo bilancio e al suo regolamento interno; 8) giudica;a) sui reclami riguardanti la eleggibilità e le operazioni elettorali

nelle elezioni dei Consigli nel Regno e Colonie;b) sui reclami avverso le deliberazioni dei detti Consigli, sia che

si riferiscano a iscrizione, negata iscrizione e cancellazione nell’albo degli avvocati, procuratori esercenti, idonei e praticanti, sia che si ri-

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feriscano alla dichiarazione di decadenza dei componenti i Consigli stessi;

c) sui reclami avverso qualsiasi deliberazione, emessa dai detti Consigli in materia disciplinare.

119. Qualsiasi iscritto in un albo di avvocati o di procuratori eser-centi, idonei o praticanti, può produrre ricorso al Consiglio Superio-re contro ogni deliberazione relativa all’ordine cui egli appartiene.

Il ricorso dovrà prodursi nel termine di giorni quindici, che decor-rerà per gl’interessati, che abbiano avuta notifica o comunicazione della deliberazione, dal giorno della ricevuta notifica o comunicazio-ne, e per gli altri dal giorno in cui la deliberazione fu pubblicata nel registro delle deliberazioni del Consiglio.

120. Il ricorso con i documenti e gli atti relativi dev’essere depo-sitato nei quindici giorni successivi alla notifica nella segreteria del Consiglio Superiore.

Se il ricorso sia notificato o depositato fuori i termini suddetti, sarà dichiarato inammessibile.

121. Nel giudizio del Consiglio Superiore possono intervenire ad aderire o resistere al ricorso tutti gl’iscritti nell’albo dell’Ordine, a cui si riferisce la contestazione, nonché i Consigli dei relativi ordi-ni.

I consigli degli ordini possono delegare un loro componente per rappresentarli dinanzi al Consiglio Superiore.

L’intervento può avvenire nell’udienza della discussione od anche in precedenza mercè dichiarazione raccolta dal segretario in verbale. Se avverrà in precedenza, il segretario ne darà avviso al ricorrente per lettera raccomandata.

122. I giudizi del Consiglio Superiore sono emessi in contraddit-torio: il Segretario del Consiglio dovrà dare avviso, per raccomanda-ta, agl’interessati, al Consiglio contro le cui deliberazioni si ricorre

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ed a chiunque fosse già intervenuto nel giudizio a norma dell’artico-lo precedente.

Se il reclamo è dichiarato inammessibile perché notificato o de-positato fuori termine, o per mancanza di interesse nella persona re-clamante, e se è rigettato nel merito, il reclamante è condannato alle spese da liquidarsi in sentenza.

In ogni caso il Consiglio Superiore darà immediata comunicazio-ne della sua decisione al Consiglio dell’Ordine, che emanò il prov-vedimento impugnato.

123. È ammesso ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, solo per violazione di legge ed eccesso di potere contro le deliberazioni del Consiglio Superiore che solamen-te si riferiscono ad eleggibilità dei componenti i Consigli d’Ordine, iscrizione, negata iscrizione e cancellazione di Avvocati, Procurato-ri, idonei e praticanti, ed anche se la cancellazione sia pronunziata in sede disciplinare.

La Corte di Cassazione, ove annulli il pronunziato del Consiglio Superiore, deciderà in merito definitivamente.

Nel giudizio presso la Cassazione, possono intervenire solo co-loro che già presero parte al giudizio dinanzi al Consiglio Superiore ed il Consiglio Superiore stesso a mezzo di un suo componente da esso delegato.

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TITOLO TERZOFunzioni, diritti e doveri degli avvocati e dei procuratori

124. Gli avvocati ed i procuratori, per l’esercizio delle loro fun-zioni, sono equiparati ai pubblici ufficiali per tutti gli effetti di legge, compresi quelli della legge penale.

125. Gli avvocati ed i procuratori nelle pubbliche udienze devo-no portare la divisa prescritta dagli art. 170 e 171 del Regolamento Generale Giudiziario.

126. Gli avvocati ed i procuratori dovranno compiere personal-mente gli atti relativi alle loro rispettive attribuzioni salve le dispo-sizioni seguenti.

127. Il procuratore può nominarsi uno o due sostituti fra gli iscritti nell’albo degli esercenti od in quello degl’idonei della stessa sede.

Tale nomina è fatta mediante dichiarazione raccolta in verbale dal segretario del Consiglio dell’Ordine, e sarà da costui comunicata alla Cancelleria della Corte e del Tribunale, presso cui l’esercente è iscritto.

128. Il sostituto potrà compiere in luogo del procuratore, che lo ha nominato e sotto la responsabilità di costui, tutti gli atti di procedura, tranne la comparizione agl’incidenti o all’udienza di discussione, a cui il procuratore dovrà assistere personalmente. Il sostituto potrà inoltre sostituire il procuratore, che lo ha nominato, in tutti i procedi-menti di pretura o di conciliazione per tutti gli atti processuali.

129. Il procuratore può anche delegare un altro procuratore eser-cente per compiere un determinato atto di procedura od assistere al-l’udienza in sua vece. La delegazione sarà data singolarmente per ogni atto e per iscritto sia nello stesso atto, sia con atto separato in carta semplice ovvero con dichiarazione inserita in verbale.

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130. L’avvocato ed il procuratore può delegare il praticante, che compie la pratica presso il suo studio, a patrocinare le cause innanzi alle preture ed alle conciliazioni.

131. L’avvocato ed il procuratore non può senza giusta causa ri-cusare la prestazione del suo ufficio.

Salvo quanto è disposto per la nomina dei difensori di ufficio in materia penale ed in materia di gratuito patrocinio, la parte civile, che fosse priva di patrocinio sia in periodo istruttorio sia in dibat-timento, potrà ottenere che il giudice istruttore ovvero il presidente o il magistrato giudicante nomini un avvocato o procuratore che la rappresenti ed assista.

132. Il procuratore e l’avvocato non possono rappresentare e di-fendere che la parte, da cui abbiano ricevuto regolare mandato.

Il mandato conferito, salve specifiche limitazioni, s’intende este-so a tutti gli atti ed incidenti della causa nonché agli atti ed al proce-dimento di esecuzione.

In caso di morte del mandante, il procuratore potrà compiere per gli eredi gli atti urgenti, che non ammettano dilazione.

133. Il procuratore può rilasciare o presentare copia della procura depositata presso di lui, certificandone l’autenticità.

134. Il rilascio della nota di collocazione a seguito di graduazione ed i certificati di parteggio nei contributi non possono essere rilascia-ti che con l’identificazione del procuratore costituito.

135. I procuratori saranno tenuti a comunicare alla parte per let-tera raccomandata e nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione il dispositivo della sentenza soggetta alla tassa di registro. Il procu-ratore, che avrà eseguito tale comunicazione, sarà esonerato da ogni responsabilità verso il fisco pel pagamento della tassa stessa.

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136. Il procuratore, che avrà ecceduto i limiti del suo ministero, dovrà essere denunziato al consiglio dell’ordine: se questo ricono-scerà di avere effettivamente il procuratore ecceduto, potrà essere applicata la penalità, di cui all’art. 61 cod. proc. civ.

Lo stesso procedimento si applica nella ipotesi dell’art. 11 della legge 31 marzo 1901.

137. Quando nell’esecuzione di una prova un procuratore sii ren-da trasmodante ai sensi dell’art. 243 secondo capoverso c.p.c., il giudice procedente dovrà deferirlo al Consiglio dell’Ordine, sospen-dendo la continuazione della prova. Nel caso che l’esecuzione della prova non consenta assolutamente il rinvio, il giudice dovrà delegare d’ufficio un altro procuratore per assistervi.

138. Allorché l’autorità giudiziaria ordini la soppressione o la cancellazione di scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all’ordine pubblico, dovrà denunziare al Consiglio dell’Ordine il procuratore o l’avvocato, che ne sia autore o responsabile.

139. Gli avvocati e procuratori potranno con istanza scritta chie-dere al Presidente del Consiglio o al magistrato giudicante di essere sentito in Camera di Consiglio per fornire chiarimenti a norma del-l’art. 259 del Regol. Gen. Giud. Il Presidente o il magistrato giudi-cante dovrà ordinare che siano chiamati gli avvocati e procuratori per i detti chiarimenti eccetto che questi non si mostrino assoluta-mente superflui.

140. Gli avvocati ed i procuratori, che siano membri del Parla-mento Nazionale, non possono patrocinare in cause né trattare affari nei quali sia interessato lo Stato, né contro né a favore di questo, né potranno compiere od intromettersi in trattative od altre operazioni concernenti i detti affari.

Eguale divieto è imposto agli avvocati e procuratori, che facciano

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parte di pubbliche amministrazioni, relativamente a cause ed affari, in cui queste siano interessate.

La trasgressione a tale dovere darà luogo alla censura, e, ove ri-sulti che l’opera del professionista non sia stata corretta per essersi egli nella trattazione dell’affare giovato dalla sua qualità di membro del Parlamento o di componente della pubblica amministrazione, an-che alle maggiori pene disciplinari.

141. L’avvocato ed il procuratore devono esercitare il loro mini-stero con correttezza e con dignità.

Non dovranno assumere il patrocinio di cause temerarie e ingiu-ste, a meno che non si tratti della difesa di un accusato.

Non dovranno adoperare nella trattazione di cause ed affari mezzi sleali di attacco o difesa, né defaticare la parte avversaria, né solleci-tare senza giuste ragioni il giudizio nell’assenza del contraddittore.

Non dovranno procacciarsi o tentare di procacciarsi affari con mezzi scorretti, specie con mezzi di pubblicità non dignitosi e col sostituirsi ai propri colleghi quando ragioni di necessità non ve li co-stringano. Non dovranno rivelare le confidenze ricevute dal proprio cliente ed anche quelle dell’avversario in occasione di trattative di componimento.

La trasgressione a tali doveri darà luogo all’ammonimento ed alla censura, e, concorrendo circostanze gravi o la persistenza dell’incol-pato, anche alle pene disciplinari maggiori.

142. I Consigli dell’Ordine dovranno riprendere con avvertimen-to il professionista, che si gravi di un numero eccessivo di cause, in modo da non potervi accudire con la dovuta diligenza.

143. L’avvocato e il procuratore non possono essere obbligati a deporre in giudizi né civili né penali sia in dibattimento sia in perio-do istruttorio su ciò che a loro sia confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio.

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Ove l’avvocato o il procuratore abbiano dichiarato in periodo istruttorio di volersi avvalere delle facoltà di non deporre, non po-tranno essere messi nelle liste dei testimoni di carico o di discarico del pubblico dibattimento.

144. Venendo a morte un avvocato o procuratore, su richiesta de-gli eredi, il Consiglio dell’Ordine deve delegare un avvocato o pro-curatore per prendere temporaneamente cura degli affari in corso e sistemare gl’interessi degli eredi.

Il provvedimento può essere dato anche d’ufficio, quando se ne manifesti la opportunità.

L’avvocato o procuratore delegato a tale ufficio dovrà rendere conto dell’opera compiuta al Consiglio.

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TITOLO QUARTO

Degli onorari e delle competenze degli avvocati e dei procuratori

CAP. I. – ONORARI E COMPETENZE IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

Sez. A) – Onorari di avvocato

145. L’onorario di avvocato sarà sempre dovuto fra le spese, a cui è condannato il soccombente, quando la parte vittoriosa sia stata assistita da un avvocato, anche in caso di contumacia della contro-parte, allorché essa poteva presumere che fossero elevate serie con-testazioni.

Detta disposizione è applicabile anche nei procedimenti di con-tributo e di graduazione per le contestazioni nel giudizio di omolo-gazione.

146. Per le cause di valore controverso non superiore alle lire 25mila l’onorario di avvocato si deve tassare nella latitudine fra un minimo ed un massimo, tenendosi in calcolo, più che lo ammonta-re maggiore o minore del valore medesimo, la importanza e durata del lavoro difensivo come risulta dagli atti. La relativa tariffa è la seguente:

Cause innanzi ai Tribunali: minimo lire 150, massimo lire 600. Cause innanzi le Corti di Appello: Minimo lire 250, massimo lire 1200. Cause innanzi le Corti di Cassazioni, minimo lire 300, massi-mo lire 900.

147. Per le cause di valore controverso superiore alle lire 25mila, l’onorario si deve liquidare in proporzione dello ammontare del va-lore controverso, ed egualmente nella latitudine fra un massimo ed un minimo in corrispondenza del valore medesimo. Il minimo però

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210 Quaderni Quaderni

non potrà mai essere al di sotto della metà del massimo, di cui nel precedente articolo. Al riguardo vale la seguente tariffa:

Cause innanzi i Tribunali, per valore non eccedente le lire 100mila: massimo 2010, minimo quarta parte del medesimo. Cause innanzi le Corti di Appello: massimo e minimo nel doppio di quelli stabiliti pei Tribunali. Cause innanzi le Corti di Cassazione massimo e minimo nei tre quarti di quelli dovuti in appello.

Se il valore controverso supera le lire 100mila e fino a 500mila, si prenderà sull’eccesso 1,60%; e questo, aggiunto al 2010 sulle prime lire 100mila, fornirà il massimo del compenso. Il minimo sarà rap-presentato dalla quarta parte di questo massimo.

Allo eccesso di valore da lire 500mila ad un milione corrispon-derà un aumento relativo dell’1,20%, da un milione a due di cent.i 80%, da due milioni a tre di cent.i 40%, da tre milioni a cinque di cent.i 20%. Oltre cinque milioni non si terrà più conto del valore in ordine all’opera dell’avvocato.

148. Quando nei giudizii di pretura si richieggia l’opera di un av-vocato, il proprio cliente gli deve un compenso nella misura di una metà del massimo e del minimo stabilito per le cause di Tribunale.

149. Potrà concedersi il massimo della ricompensa, quando con-correranno i seguenti requisiti:

1.° la complicazione e le gravi difficoltà della causa;2.° il merito intrinseco e la molteplicità e durata delle opere pre-

state;3.° la vittoria conseguita.Il difetto di uno o più degl’indicati elementi porterà diminuzione

del massimo fino a giungersi al minimo.

150. Per le materie non suscettibili di estimazione pecuniaria, il valore sarà determinato ad arbitrium boni viri, in modo però da non eccedere in niun caso il valore di lire 500,000.

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151. Se una delle parti in causa sia difesa da più avvocati, sarà ciò malgrado dovuto dalla parte soccombente unico compenso. Ben vero nei rapporti col proprio cliente ciascuno avvocato avrà dritto a liquidare il proprio compenso con le norme del valore e della percen-tuale sopra indicate, salvo quelle riduzioni che siano reputate giuste per il concorso dell’opera degli altri condifensori.

152. Nel rapporto col proprio cliente l’avvocato avrà dritto ad un onorario maggiore di quello che resta a carico della parte soccom-bente, ed in una misura non superiore al quarto, sempre che concor-rano giusti motivi, e tenuto conto specialmente della vittoria riporta-ta in tutto o nella maggior parte.

153. Le stesse norme indicate si applicano anche per le opere pre-state dagli avvocati negli arbitramenti e nel contenzioso amministra-tivo ed elettorale.

154. Se l’avvocato assiste anche egli a qualcuno degli atti, pei quali compete al procuratore il diritto di vacazione, tale dritto spetta anche all’avvocato in rapporto al suo cliente, e nella misura del doppio.

155. Quando lo avvocato si rechi fuori la sua residenza per ragione dello affare affidato alle sue cure, il proprio cliente dovrà pagargli un compenso di L. 50 al giorno oltre le spese di viaggio e permanenza.

156. L’avvocato ha dritto ad un onorario di lire 20 per ogni con-sultazione col proprio cliente.

157. Per gli affari di volontaria giurisdizione l’onorario di avvo-cato rimane stabilito fra un minimo di lire 60 ed un massimo di lire 500; tenendosi conto della importanza dell’affare, della gravità del lavoro prestato, e del grado di giurisdizione in cui si è svolto.

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158. Per le consultazioni ed i pareri dati in iscritto l’onorario sarà nella metà di quello, che spetterebbe per la causa per l’atto o il con-tratto cui la consultazione si riferisce; ed in ogni caso nella misura fra un massimo di lire 500 ed un minimo di lire 100.

159. Per lo studio, le trattative e la redazione delle scritture con-trattuali l’onorario sarà liquidato, se il valore della contrattazione non supera le lire 25mila, nella latitudine fra un minimo di lire 100 ed un massimo di lire 500; e prendendosi come norma della liquida-zione quella sopra stabilita per le cause di egual valore.

Quando il valore della contrattazione supera le lire 25mila si appli-ca il sistema del massino e del minimo in proporzione del medesimo.

Fino ad un milione il massimo sarà del 20% e il minimo di cent.i 50%, e mai inferiore alle lire 100. Sul secondo milione la misura sarà dell’10%, riducibile al quarto come minimo; e sull’eccesso fino al quinto milione inclusivamente sarà del mezzo per cento, riducibile a 12 cent. e un ½ come minimo.

Oltre cinque milioni il maggior valore non avrà alcuna influenza sulla misura del compenso.

160. Quando il lavoro siasi espletato da più avvocati, e siasi con-venuto dalle parti che ciascuna pagherà l’onorario del proprio avvo-cato, il compenso sarà liquidato distintamente in favore di ognuno di loro con le norme suindicate. In mancanza di patto, l’onorario unico sarà per una metà attribuito all’avvocato redattore della minuta del contratto, e per l’altra metà diviso fra gli altri avvocati.

161. Tutte le indicate norme valgono anche per il lavoro prestato dall’avvocato in materia dii donazioni e testamenti.

Sez. B) – Onorarii di procuratori

162. Quando non vi sia avvocato in causa, al procuratore compe-

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te, oltre ai diritti spettanti a norma della vigente tariffa, un onorario nella misura di un quarto che spetterebbe all’avvocato a norma delle precedenti disposizioni.

163. Nei giudizi dinanzi ai conciliatori, quando la parte fu rappre-sentata da un procuratore, gli onorari determinati dalla tabella sono aumentati di un terzo, ma l’aumento sarà solo a carico del proprio cliente.

164. Nei giudizi dinanzi ai pretori, se la parte fu rappresentata da un procuratore, gli onorari sono aumentati di un terzo.

Essi sono dovuti per intero e non per metà dal proprio cliente, ove cessi per qualsiasi causa l’operra del procuratore anche che allo stato siasi resa una sentenza non definitiva.

Quando la causa non abbia seguito o cessi diversamente l’assi-stenza del procuratore prima che sia resa una sentenza, al procurato-re spetta un onorario contro il proprio cliente nella misura di 1/3 di quello ordinario stabilito in tabella.

165. Al procuratore spetta un compenso speciale superiore a quel-lo ordinario e da tassarsi nei modi di legge, quando la causa abbia richiesto un lavoro difensivo superiore al comune per la specialità e gravità delle questioni controverse e tassativamente nelle cause previste nello art. 82 cod. proc. civ. n. 1 e 2.

166. Tutte le precedenti disposizioni non sono applicabili pei pa-trocinatori legali.

167. Gli onorarii di procuratori nei giudizii innanzii i Tribunali e le Corti di Appello ed innanzi agli arbitri come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, verranno elevati al doppio quando il valore della causa o dello affare superi le lire 25mila, e di un altro terzo quando il valore superi le lire 100mila.

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Non si farà luogo però ad alcuna diminuzione, qualunque sia il valore della causa.

168. Nei procedimenti di esecuzione mobiliare, i diritti, di cuui agli art.i 21 e 25 della tabella, sono aumentati di un terzo.

Spetta inoltre al procuratore, oltre le competenze assegnate in ta-bella, un compenso speciale per il lavoro di preparazione direzione ed assistenza della procedura medesima nel suo complessivo svolgi-mento. Tale onorario si tasserà tra un minimo di lire 30 ed un massi-mo di lire 100, tenendosi conto nella misura specialmente del valore impegnato nella esecuzione.

Nei procedimenti di esecuzioni immobiliari, spetta al procurato-re, oltre le competenze assegnate in tabella, un compenso speciale per il lavoro di preparazione, direzione ed assistenza della procedura medesima nel suo complessivo svolgimento.

Tale onorario si tasserà fra un minimo di lire 100 ed un massino di lire 300, tenendosi conto nella misura specialmente del valore im-pugnato nella esecuzione.

169. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione l’onorario, di cui allo art. 60 della tabella, è aumentato di un terzo.

170. Tutti i diritti di vacazione sono aumentati di un terzo.

CAP. II – LIQUIDAZIONE DI ONORARI E COMPETENZE

Sez. A). – Liquidazione in rapporto alla parte soccombente

171. La sentenza di condanna alle spese del giudizio, emessa ai termini dell’art. 370 c.p.c., quando dette spese non siano liquidate nella stessa sentenza, dovrà contenere la delegazione di un giudice o consigliere per la tassazione, ed, in caso di omissione, di assenza od impedimento del delegato, è di diritto affidata la tassazione al

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Presidente del Collegio, senza bisogno di procedimento incidentale o collegiale di sorta.

172. Quando la tassazione ha luogo in sentenza, l’onorario all’av-vocato della parte vincitrice va tassato nella sola ipotesi che con la comparsa, sottoscritta dall’avvocato, venga espressamente richiesto il minimo onorario a norma della tariffa. In ogni altro caso è obbli-gatoria la procedura, di cui nei seguenti articoli.

173. L’onorario di avvocato va determinato dal Consiglio del-l’Ordine presso il Collegio, che emise la relativa condanna, su ricor-so a firma del procuratore a pie’ del quale il Presidente del Consiglio delegherà un componente per la relazione e fisserà il giorno pel con-traddittorio.

Di tale ricorso o provvedimento presidenziale il procuratore darà per avviso a biglietto comunicazione al procuratore della parte soc-combente, o direttamente a questa, ove non abbia costituito procu-ratore. Il ricorso dovrà contenere una sintetica esposizione dei fatti e delle quistioni trattate nelle varie fasi del giudizio.

174. Nel termine perentorio di giorni cinque dalla notifica del-l’avviso la parte soccombente o il suo procuratore, se vi fu costitu-zione, avrà il diritto di presentare nella segreteria del Consiglio su carta libera le controdeduzioni sul ricorso.

Il consigliere delegato dal Presidente nel giorno fissato tenterà di conciliare le parti sull’ammontare del compenso a tassarsi. Ove la conciliazione riesca, copia del provvedimento del Consiglio ver-rà alligata agli atti, ed il magistrato delegato per la tassazione delle spese dovrà comprendere in questa l’onorario concordato e la spesa della liquidazione.

Ove la conciliazione non riesca, il consigliere delegato riferirà al Consiglio nella Camera delle deliberazioni, alla base del ricorso e delle controdeduzioni. Il provvedimento del Consiglio sarà, a cura

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della parte diligente, notificato per estratto al procuratore del soc-combente o alla parte, nel caso non abbia costituito procuratore, ed, ove non sia opposto nel termine perentorio di giorni tre dalla notifi-ca, s’intenderà accettato ed il magistrato delegato per la tassazione emetterà la ordinanza di tassazione in conformità di esso, senza ri-duzione di sorta.

175. L’opposizione va proposta nel detto termine mediante avvi-so a biglietto notificato al procuratore sottoscrittore del ricorso, con citazione a comparire innanzi il giudice delegato per la tassazione, o in sua vece, nelle ipotesi di cui all’art. 171 innanzi il Presidente, nel termine non superiore a giorni dieci, perché provveda sulla opposi-zione.

Il provvedimento del magistrato delegato se innanzi al Tribunale, sarà inappellabile; se in Corte di Appello, deciderà sulla relazione del consigliere delegato, la Corte in Camera di Consiglio, con prov-vedimento non suscettivo di gravame.

176. Per la liquidazione delle spese ed onorario, pei quali la Corte di Cassazione emetta condanna ai termini dell’art. 541 c.p.c., dovrà essere, con la stessa sentenza, delegato un consigliere, ed in caso di omessa delega o di assenza od impedimento del consigliere delega-to, resta a lui surrogato di diritto il Presidente.

177. Il consigliere delegato a norma del precedente articolo emet-terà l’ordinanza di tassazione per le spese. Per l’onorario all’avvo-cato saranno osservate le norme stabilite per lo stadio di appello, provvedendosi definitivamente sull’opposizione avverso il provve-dimento del Consiglio dell’Ordine dalla Corte in Camera di Consi-glio su relazione del consigliere delegato.

178. Quando le parti vittoriose siano più, il compenso sarà unico nella sola ipotesi che tutte indistintamente le parti abbiano lo iden-

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tico interesse ed i rispettivi difensori abbiano svolte le stesse que-stioni nelle comparse ed allegazioni. La ripartizione dell’onorario fra i varii avvocati, nel caso dell’unicità, va fatta inappellabilmente, dal Consiglio dell’Ordine, col provvedimento di cui nei precedenti articoli.

Sez. B – Liquidazione nei rapporti fra difensori e clienti

179. Per l’opera spesa in procedimenti in contenzioso l’avvocato seguirà per la liquidazione del proprio onorario contro il cliente la stessa procedura di cui allo art. 148, mercè ricorso al Consiglio del-l’Ordine, comunicato con avviso a biglietto al cliente, che avrà dirit-to a presentare nel termine perentorio di giorni dieci nella Segreteria del Consiglio le controdeduzioni.

Il consigliere delegato, nel giorno fissato dal Presidente a pie’ del ricorso, tenterà di conciliare le parti: ove la conciliazione riesca, il provvedimento del Consiglio sarà irrevocabile, e nella nota di cui allo articolo 379 c.p.c. sarà compreso l’onorario concordato, pel cui ammontare il Presidente del Tribunale o della Corte rilascerà l’ordi-ne di pagamento, in opponibile, per l’onorario.

180. Ove la conciliazione non riesca, il consigliere delegato rife-rirà sul ricorso e sulle controdeduzioni del cliente al Consiglio, il cui provvedimento sarà reso esecutivo dal Presidente del Tribunale, se si tratta di cause di Pretura, di Tribunale o innanzi ad arbitri; e dal Pre-sidente della Corte di Appello, se si tratti di cause agitatesi in Corte di Appello, Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e d’altre magistrature speciali.

Il Presidente in tali casi provvederà a norma dell’art. 379 c.p.c., e l’ordine sarà opponibile nel termine assegnato pel pagamento.

181. Sull’opposizione avverso le ordinanze emesse ai termini del-lo articolo 379 c.p.c. deciderà il Presidente del Tribunale o un giudi-

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ce da lui delegato e per gli ordini emessi dal Presidente della Corte deciderà la Corte di Appello in Camera di Consiglio, senza bisogno di ministero di procuratore e con provvedimento non passivo di al-cun gravame.

182. Per la liquidazione delle spese, che l’avvocato in causa avrà o anticipate direttamente, o versate al procuratore in causa, l’avvoca-to potrà seguire la procedura di cui all’art. 379 c.p.c. ed il provvedi-mento presidenziale sarà parimenti opponibile nel termine assegnato pel pagamento: sull’opposizione si provvederà come al precedente articolo.

183. La stessa procedura, di cui nei precedenti articoli, si svolge-rà, tanto nei rapporti della parte soccombente quanto nei rapporti coi clienti, innanzi il Consiglio dell’Ordine dei procuratori sia per quan-to si riferisce alle competenze della tariffa, sia qualora il procuratore abbia diritto a compenso per non esservi in causa un avvocato o per trattazione di affari stragiudiziali da parte dei procuratori.

184. Nell’ipotesi che una procedura abbia percorso varii gradi di giurisdizione, per la tassazione delle spese, diritti ed onorarii di avvocato verso il cliente si seguirà per la competenza il foro dell’ul-timo stadio della lite, comprendendo nella liquidazione anche la fase precedente.

185. Per gli affari dinanzi alle magistrature speciali ed ammini-strative nonché per quelli stragiudiziali, i procuratori e gli avvocati seguiranno lo stesso procedimento di cui nei precedenti articoli, in-nanzi il Consiglio di Disciplina o dell’Ordine cui appartengono, e provvederà sempre ai sensi dell’art. 379 c.p.c. il Presidente del Tri-bunale locale; ed in grado di opposizione lo stesso Presidente inap-pellabilmente.

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186. La parte che intende di far liquidare le competenze e gli onorari dovuti all’avvocato o al proc. in qualunque stadio del giudizio ovvero revocare al procuratore o all’avvocato il mandato ed ottenere la resti-tuzione delle carte, dovrà presentare ricorso al Consiglio di Disciplina o dell’Ordine, secondo che si tratti di procuratore o di avvocato.

187. A cura della Segreteria, del ricorso sarà data notizia per lette-ra raccomandata al procuratore o all’avvocato, che avranno l’obbligo di depositare nel termine di giorni dieci dalla raccomandata, tutte le carte loro affidate dal cliente e che si trovano in loro possesso, sotto pena di essere sottoposti a giudizio disciplinare, oltre ogni altra azio-ne che al cliente possa competere pel rifiuto o ritardato deposito.

188. Nel periodo del deposito, le parti avranno diritto di consul-tare gli atti e documenti depositati e tanto la parte che i difensori possono chiederne alla segreteria dei Consigli copia in carta libera o copia legale, secondo i casi.

189. A pie’ del ricorso il Presidente delegherà il consigliere re-latore e fisserà il giorno in cui le parti dovranno comparire per una bonaria composizione anche per l’ammontare delle spese, indennità ed onorario, quando ne sia il caso. Ove la conciliazione riesca, su re-lazione del consigliere delegato, il Consiglio di Disciplina o dell’Or-dine emetterà per l’onorario il provvedimento inoppugnabile, che il Presidente del Tribunale o della Corte ai sensi dell’art. 379 c.p.c. renderà esecutivo emettendo l’analogo ordine di pagamento.

Ove la conciliazione non riesca, il Presidente od un consigliere delegato riferirà al Consiglio sulla misura del compenso in base al ricorso, alle controdeduzioni e rilievi, e si procederà a norma degli art. 180 e 181.

190. Se sia prodotta opposizione, le carte potranno temporanea-mente essere restituite all’avvocato o procuratore perché se ne ser-

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va nel giudizio d’opposizione. Resa definitiva la liquidazione delle spese ed onorarii, il procuratore e l’avvocato dovranno ripresentare nel termine perentorio di giorni dieci, a pena di responsabilità pei danni oltre le conseguenze disciplinari, alla Segreteria del Consiglio gli atti e i documenti rimasti in loro potere, e la parte avrà diritto alla restituzione.

191. Nel caso le carte ed i documenti depositati a norma dell’art. 187 occorrano per altre cause, il consigliere delegato, riconosciuta la urgente necessità della rimozione, farà estendere verbale delle spese che risultano giustificate, e disporrà la restituzione delle carte alla parte richiedente, riferendone nella immediata riunione del Consi-glio, il quale determinerà il compenso.

Ove la parte impugni il provvedimento reso esecutivo dal Pre-sidente del Tribunale o della Corte, dovrà restituire nel termine di giorni dieci dalla prodotta opposizione le carte consegnatele: in mancanza, l’opposizione sarà inammissibile.

CAP. III – DISPOSIZIONE PER GLI AFFARI PENALI

192. Per la determinazione del compenso nelle materie penali si terrà conto:

a) della natura della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, e del modo com’esse furono svolte;

b) del tempo impiegato per la difesa, e specialmente della durata dei dibattimenti;

c) del grado dell’autorità giudiziaria;d) dell’intervento della parte civile;e) ed in casi speciali, da valutarsi volta per volta, del merito del-

l’avvocato, e delle funzioni da lui esercitate fuori la propria residen-za.

Nei rapporti esclusivi dell’avvocato col proprio cliente si terrà per conto, oltre che di quest’ultima considerazione:

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a) dell’esito della causa;b) della condizione sociale ed economica delle persone difese e,

nelle cause individue, del numero di dette persone.A carico della parte soccombente sarà messo l’onorario di un solo

avvocato, anche quando più sieno stati i difensori della parte vitto-riosa.

193. Il compenso non sarà mai minore:a) di lire 100 per l’assistenza nel periodo istruttorio, esplicata-

si con la presentazione di querele, di fogli di lumi ed altre istanze, come pure con l’intervento in atti prescritti dalla legge;

b) oltre quanto è stabilito nel precedente capoverso, il compenso non sarà minore di lire 50 per gl’incidenti di libertà provvisoria e ogni altro incidente, che richieda l’opera del infensore, e sarà porta-to a lire 100, se l’opera si sarà prestata di grado di opposizione o di appello;

c) non sarà minore di lire 200 per le memorie difensive presentate all’istruttore sul merito della causa;

d) di lire 300 per quelle presentate alla Sezione di accusa, sia nel merito, che in grado di opposizione contro le ordinanze anche di merito;

e) di lire 75 per la difesa innanzi ai pretori, e di lire 100 per la difesa in grado di appello dinanzi ai Tribunali.

Se innanzi a questi si sarà proceduto a rinnovazione totale o par-ziale del dibattimento, il compenso non sarà minore di lire 150;

f) né sarà minore di lire 150 per la difesa di prima istanza davanti ai Tribunali, e di lire 200 per la difesa in Corte d’appello.

Ove siavi stata innanzi alla Corte ripetizione totale o parziale del dibattimento, il compenso non sarà minore di lire 300 complessiva-mente.

g) nei giudizi davanti le Corti d’Assise, con l’intervento dei giura-ti ed in seguito a rinvio dalla Sezione di accusa, il compenso non sarà minore di lire 400. Se il giudizio abbia luogo per citazione diretta e

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con l’intervento dei giurati, il compenso non sarà minore di lire 300; e di lire 200 se non vi sia intervento di giurati.

h) Il compenso non sarà minore di lire 300 per qualunque difesa innanzi alla Corte di Cassazione.

i) Per le consultazioni e i conseguenti pareri sarà dovuta una ri-compensa non minore di lire 50 se il parere sarà dato oralmente, e di lire 100 se in iscritto.

194. Pei difensori della parte civile si osserveranno le stesse nor-me, tenendosi però ancora conto del valore dei danni-interessi già liquidati dal magistrato penale, o che possano competere alla detta parte, e del concorso del Pubblico Ministero, quando questi si fosse associato alle conclusioni del difensore di essa.

Il valore dei danni servirà di norma per aumentare la ricompensa: il concorso del Ministero Pubblico per diminuirla, senza però scen-dere mai al di sotto dei minimi.

195. Sono assimilati ai pretori i capitani di porto, ai Tribunali penali i Tribunali militari di terra e di mare, sempre che si tratti di reati punibili con pena non eccedente gli anni 16 di reclusione, sia militare che ordinaria. Se invece sia applicabile una pena superiore, per qualità o per durata, i detti Tribunali saranno assimilati alle Corti d’Assise. Il Tribunale Supremo di guerra e marina è assimilato alla Corte di Cassazione.

196. Nei casi in cui la difesa venga assunta da chi abbia soltanto la qualità di procuratore, tutte le ricompense, siano minime che di misura superiore, saranno ridotte di un terzo.

Quando nei giudizi intervanga, oltre l’avvocato, un procuratore per rappresentare la parte civile, saranno dovuti ad esso i diritti sta-biliti dalla tariffa civile.

197. La liquidazione degli onorari e delle spese avrà luogo con le

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norme fissate pei giudizi civili, e sarà fatta dall’autorità giudiziaria penale, innanzi a cui siasi prestata l’opera difensiva nei diversi stadi della causa.

Se la detta opera si svolse innanzi ai Tribunali militari, o al Tribu-nale Supremo di guerra e marina, o innanzi a qualunque altra giuri-sdizione straordinaria, la liquidazione sarà fatta, sempre con le stesse norme, dal presidente del Tribunale, presso cui l’avvocato o il procu-ratore esercitano abitualmente il proprio ministero, o da un giudice delegato dal presidente.

In caso di chiusura della sessione della Corte d’Assise, il provve-dimento sarà dato dal primo presidente della Corte di Appello o da un consigliere delegato da lui.

La deliberazione, che deve precedere il provvedimento dell’au-torità giudiziaria, sarà presa – secondo i casi – dal Consiglio del-l’Ordine o da quello di disciplina, che abbiano sede nel luogo dove l’avvocato o il procuratore richiedente sono iscritti nei relativi albi ed esercitano abitualmente le loro funzioni.

Se l’avvocato o il procuratore si limitano a chiedere il minimo, l’auto-rità giudiziaria è tenuta ad aggiudicare l’onorario, una con le spese, nella stessa sentenza od ordinanza, con la quale statuisce sulla causa, ovvero con provvedimento separato, ma sempre senza alcuna discussione.

CAP. IV – DISPOSIZIONI COMUNI

198. Sono validi i patti tra avvocati e clienti, aventi per obiettivo la liquidazione anticipata degli onorari di difesa, tanto per l’ipotesi di soccombenza che per quella di vittoria; saranno però considerati come nulli di pieno diritto, sulla eccezione del cliente, per la sola par-te eccedente il massimo dovuto a norma di consuetudine o di tariffa.

199. Sono valide le cessioni, a pro dei difensori, dei beni diritti e condanne attive conseguite dai clienti, in pagamento od a garanzia delle spese ed onorari di procuratore e di avvocato.

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Sono altresì valide le stesse cessioni, stipulate prima della causa, sino a concorrenza dei legittimi rimborsi per spese ed onorari, e nulle per l’eccedenza come all’articolo precedente.

200. I procuratori ed avvocati possono chiedere l’attribuizione diretta delle spese ed onorari contro la parte soccombente, per sè e per i loro predecessori, in qualunque grado di giudizio, ed anche in Corte di Cassazione e davanti le giurisdizioni speciali.

Questa domanda non può essere ostacolata da pretesa a compen-sazione di crediti fra i litiganti; e, nel caso di omessa pronunzia su di essa, sarà applicabile l’art. 473 cod. proc. Civ., per fare riparare all’omissione.

La detta richiesta può essere fatta anche dal solo procuratore per conto dell’avvocato, quando questi vi aderisca.

Innanzi alla Corte di Cassazione e nei procedimenti, ove ha luogo la sola discussione orale, la richiesta può esser fatta oralmente dagli avvocati e procuratori ed inserita nel verbale di udienza.

201. Le spese e gli onorari dovuti ai procuratori ed avvocati han-no privilegio sulla generalità dei mobili e sugli immobili dei loro clienti, immediatamente dopo quelli per le spese contemplati negli artt. 1956 n. 1 e 1961 codice civile.

Hanno pure privilegio speciale sui mobili formanti obietto dei di-ritti difesi, con preferenza sui privilegi indicati al n. 2° a 41° dell’art. 1958 detto codice.

202. Hanno eguali privilegi le spese ed onorari per opera stragiu-diziale dei procuratori ed avvocati, ma non potranno essere preferiti ai diritti reali di ogni genere già acquistati dai terzi sugl’immobili, né ai privilegi di cui all’art. 1958 n. 2° a 11°, sorti prima dell’incarico al procuratore od avvocato.

203. Nell’ipotesi di parziale incapienza, le anticipazioni di spese

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vive avranno preferenza sugli onorari di procuratore e di avvocato, e questi concorreranno sul dippiù per contributo.

Qualora vi siano stati più difensori in una stessa causa, contem-poraneamente o successivamente, il contributo avrà luogo tra essi, prima per le spese e poi per gli onorari.

Nel caso di giudizi diversi, i crediti relativi ai più antichi saranno preferiti a quelli per i più recenti, e quelli per una maggiore quantità di beni a quelli per una quantità minore, salva, però, la precedenza del privilegio speciale, riguardo ai beni mobili od immobili che ne formano obbietto, sul privilegio generale.

204. I difensori ufficiosi per la realizzazione delle spese, diritti ed onorari, avranno gli stessi diritti e privilegi che competono al-l’Erario dello Stato, sia quanto all’esonero delle tasse di bollo e di registro, sia quanto all’annotazione a campione dei diritti ed onorari, sia quanto al rimborso delle spese effettive, su qualsiasi attività del cliente anche in caso di soccumbenza, sia quanto al godimento dello stesso gratuito patrocinio fino alla realizzazione dei loro averi.

205. I difensori in materia penale, oltre i privilegi di cui a prece-denti articoli, avranno un privilegio speciale, tanto per le spese che per gli onorari loro dovuti, sugli oggetti e le somme sequestrate e confiscate agl’imputati e ai condannati, purché le cose sequestrate non appartengano a terze persone, e la confisca non cada sopra og-getti di cui la legge proibisce le detenzione o l’uso.

Sulle istanze dei difensori, dirette valersi di questo privilegio, provvederà sempre l’autorità giudiziaria innanzi a cui essi avranno prestata l’opera loro.

206. Le ordinanze di tassazione o di pagamento di spese e onora-ri, scaduto il termine per l’opposizione, producono ipoteca sui beni delle persone, contro cui furono emesse.

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226 Quaderni Quaderni

207. I crediti di spese e di onorari, liquidati mediante le suddette ordinanze, quando queste non siano più opponibili, ovvero mediante sentenza, si prescrivono nel termine ordinario di trent’anni.

208. Quando i crediti professionali non siano liquidati nel modo, di cui alle precedenti disposizioni, la prescrizione stabilita dall’art. 2140 cod. civile decorrerà verso il cliente dall’ultimo atto dell’opera prestata dall’avvocato o procuratore, e, se fu prestata opera conti-nuativa o per diversi affari contemporanei o consecutivi, il termine di prescrizione per il credito relativo all’opera complessiva decorre-rà dall’ultimo atto relativo all’affare espletato per ultimo.

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Quaderni

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TITOLO QUINTODelle pensioni

209. È istituita una Cassa pensioni per gli avvocati e procuratori iscritti negli albi degli esercenti del Regno e Colonie.

Essa è ente morale autonomo con sede in Roma.

210. La iscrizione a detta Cassa, da parte degli avvocati e procu-ratori iscritti negli albi degli esercenti del Regno e Colonie, è obbli-gatoria, nel momento stesso della iscrizione in uno dei due albi.

211. Gli iscritti alla Cassa pensione godranno di una pensione annua di lire milleottocento, pagabili a rate mensili posticipate di lire centocinquanta;

a) a sessantacinque anni compiuti, e dopo quaranta anni compiuti di iscrizione in atto;

b) a qualunque età, ma dopo dieci anni di iscrizione in atto, nel caso di invalidità assoluta fisica e mentale, per tutto il tempo in cui essa dura.

212. La pensione, dopo dieci anni di iscrizione in atto, qualunque sia l’età e anzianità del procuratore o avvocato deceduto, è goduta, nella misura di lire mille annue dalla vedova contro della quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per di lei col-pa, e dai figli minorenni in concorso.

213. Ove le condizioni della Cassa lo permettano, la quota pen-sione di cui a’ due articoli precedenti sarà aumentata porzionalmen-te, e, per circostanze eccezionali e imprevedibili, potrà essere anche ridotta.

214. Il diritto alla pensione, e il godimento di quella già conse-guita, si perdono, ove l’iscritto sia radiato e cancellato con provve-

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dimento passato in giudicato da uno degli albi degli esercenti, per qualsiasi motivo.

Nel caso di reiscrizione, va a vantaggio dell’iscritto il periodo precedente di iscrizione alla Cassa, sempre quando costui versi alla medesima tutte le annualità non pagate.

215. Ai fondi necessarii al pagamento delle pensioni di cui agli ar-ticoli 211 e 212, sarà provveduto con il ricavato dai seguenti cespiti:

a) tassa, che, nella misura di centesimi cinque, e con marca emes-sa dalla Cassa pensioni avvocati procuratori, sarà riscossa su ogni domanda, atto, documento, memoria etc. sia a bollo che in carta semplice, sia in originale che in copia, ovunque sia intervenuta opera di rappresentanza, difesa o patrocinio da parte di avvocato o di pro-curatore, e innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, comprese le giurisdizioni speciali.

Tale spesa non è repetibile dalle parti sotto alcuna forma.Ove le domande, gli atti, i documenti, le memorie siano sforniti di

detta marca, i procuratori e avvocati costituiti nella rappresentanza, difesa o patrocinio, e quelli che, pur non apparendo costituiti, risulti-no avere di fatto esercitato detta rappresentanza, difesa o patrocinio, o preso parte, in qualsiasi modo alle dette domande, atti, documenti o memorie, sono condannati con giudizio disciplinare dai Consigli dell’Ordine presso cui sono iscritti ad una multa da lire venticinque a cinquanta per ogni marca non apposta, salvo le altre pene discipli-nari stabilite;

b) decimo delle spese, onorari e competenze prenotate a debito, e pagate sui campioni civili e penali;

c) tassa di lire ottanta, dovuta, nell’atto della iscrizione degli albi degli esercenti avvocati o procuratori, in dippiù della tassa di iscri-zione dovuta ai Consigli;

La detta tassa può pagarsi in due rate di lire quaranta ognuna, e chi l’ha pagata in occasione della iscrizione in uno dei due albi, non deve pagarla nell’atto della iscrizione in un altro;

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d) contributo annuo di lire ventiquattro, in dippiù del contributo annuo dovuto ai Consigli professionali.

Tale contributo può versarsi anche a rate trimestrali anticipate: chi lo versa come iscritto nell’albo degli avvocati non è obbligato a versarlo come iscritto nell’albo dei procuratori, e viceversa.

Se, all’inizio del trimestre, non sia pagata la rata dovuta, l’iscritto, trascorsi trenta giorni, decadrà dalla pensione.

In caso di trasferimento di sede, sarà rilasciato all’iscritto un cer-tificato dei fatti pagamenti, e gli ulteriori verranno eseguiti nella sede del Collegio presso cui il procuratore od avvocato sarà stato iscrit-to.

e) contributo annuo dovuto dai Consigli d’Ordine dei Procuratori, nella seguente misura:di L. 70 se gli iscritti negli albi relativi non sup. il N. di 100 » » 100 » » » » » » sup. i 100 ma non i 150 » » 130 » » » » » » » » 150 » » » 200 » » 180 » » » » » » » » 200 » » » 250 » » 250 » » » » » » » » 250 » » » 300 » » 300 » » » » » » » » 300 » » » 450 » » 350 » » » » » » » » 450 » » » 600 » » 400 » » » » » » » » 600 » » » 1000 » » 500 negli altri casi.

f) contributo annuo dei Consigli d’Ordine degli Avvocati, nella misura e proporzione di cui alla precedente lettera e) con l’aumento del dieci per cento.

I detti contributi dovranno essere versati dai Consigli di ciascun Ordine a semestre anticipato a 1° gennaio e a 1° luglio di ogni anno, con una penale del decimo di aumento su ciascuna rata per ogni trenta giorni di ritardo.

g) lasciti e donazioni fatti da enti morali e da privati, e da qualun-que altro provento straordinario;

h) degli interessi composti accumulati sui proventi sopra indica-ti.

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216. L’amministrazione della Cassa sarà affidata alla rappresen-tanza della Classe.

217. Gli atti tutti della Cassa sono esenti da tassa, come sono esen-ti dalla tassa di ricchezza mobile le pensioni da pagarsi agli iscritti.

218. Gli attuali iscritti in uno degli albi di avvocati o di procurato-ri potranno essere iscritti alla Cassa, nell’anno dalla sua attuazione, godendo, dieci anni dopo la loro iscrizione, gli stessi benefici di cui agli articoli 211 e 212 ove riscattino, nella seguente misura, i contri-buti annuali da essi non pagati:

a) lire dieci annue, per ogni anno di iscrizione in uno dei due albi, se la loro iscrizione data da un periodo di tempo non superiore a dieci anni;

b) lire venti annue, per ogni anno di iscrizione in uno dei due albi, se la loro iscrizione data da un periodo di tempo dai dieci ai venti anni;

c) lire trenta, per ogni anno di iscrizione, negli altri casi.Il pagamento di quanto sarà dovuto per riscatto deve essere iniziato

nell’anno dall’attuazione della cassa, ma può essere eseguito in venti rate semestrali eguali anticipate. In difetto, non si avrà diritto e si sarà dichiarati, in qualunque tempo, decaduti dal diritto alla pensione.

Oltre le somme stabilite come sopra per riscatto, gli attuali iscritti in uno degli albi di avvocati o procuratori, dovranno qualunque sia l’anzianità della loro iscrizione, pagare altrettanti contributi annui di cui alla lettera d) dell’art. 215 quanti sono necessari al compimento di quaranta anni di iscrizione alla Cassa e al raggiungimento di 65 anni di età di ogni iscritto.

219. Le vedove ed i figli minorenni di coloro che si trovano in regola con i suddetti versamenti godranno, sempre dopo dieci anni dall’attuazione della cassa, la pensione di cui allo art. 4, qualunque sia l’anzianità degli iscritti.

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TITOLO SESTODisposizioni penali

220. Chiunque, anche se laureato o abilitato al patrocinio davanti alle preture, assuma il titolo di avvocato o di procuratore, senza aver-ne la rispettiva qualità, sarà punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se abbia compiuto atti inerenti all’ufficio di avvocato o di procu-ratore, la pena sarà della detenzione fino a tre mesi; e, se l’indebito esercizio sia stato continuativo, la detenzione sarà da tre a sei mesi.

221. Chiunque, senza avere la qualità di avvocato o di procurato-re, tratterà cause o altri affari giudiziari, servendosi del nome o del-l’interposta persona di un avvocato o di un procuratore, sarà punito con la detenzione da uno a tre mesi.

Alla stessa pena andranno soggetti l’avvocato o il procuratore, che avranno dato scientemente il loro nome o interposta la loro per-sona come sopra.

222. Chiunque con raggiri o altri mezzi subdoli vada procurando clienti od affari, anche per conto di un avvocato o procuratore legal-mente esercente, sarà punito con la detenzione da tre ad un anno.

Alla stessa pena andrà soggetto l’avvocato o il procuratore, che si sarà servito abitualmente di questo mezzo illecito nell’esercizio della professione.

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TITOLO SETTIMODisposizioni di coordinamento

223. L’albo dei curatori di fallimento presso ogni Tribunale sarà composto di un numero d’iscritti, che sarà determinato per ogni sede con decreto reale, sulla base dei fallimenti pronunziati dal Tribunale negli ultimi tre anni, e sentiti la Camera di Commercio, i Consigli professionali ed il Presidente del Tribunale.

Il numero degli iscritti sarà composto per due quinti di avvocati, per due quinti di ragionieri e per un quinto di commercianti.

Entro tali limiti, la Camera di Commercio potrà determinare le norme di preferenza per coloro che faranno domanda d’iscrizione.

224. Dinanzi alle preture che non sono sede di Tribunale, oltre agli avvocati e procuratori, esercenti idonei e praticanti, possono es-sere ammessi al patrocinio, quando siano riconosciuti d’incensurata condotta, i notaj, i segretari comunali e le persone munite di patente di segretario comunale, ed i funzionari di cancelleria, che cessarono dal loro ufficio col grado non inferiore a quello di cancelliere di pre-tura o parificati.

Il termine di mesi tre, di cui all’art. 4 del Regolamento alla legge sul patrocinio presso le preture, per conseguire l’abilitazione, decor-re dall’entrata in vigore della presente legge.

225. Dinanzi alle conciliazioni le parti possono essere assistite o difese anche dalle persone abilitate al patrocinio presso le preture.

Nei Comuni non sede di pretura potranno essere abilitati al patro-cinio tutte le persone, che trovansi nelle liste dei giurati.

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TITOLO OTTAVODisposizioni transitorie

226. Tutti gli attuali iscritti negli albi degli avvocati e dei procura-tori hanno diritto a restarvi, sempreché conservino i requisiti richie-sti dalla legge del 1874 e posseggano quelli, di cui all’art. 15 della presente legge; e non si trovino in una delle condizioni d’incompati-bilità, di cui all’art. 26.

227. Coloro che si trovino iscritti nell’albo dei procuratori ed in quello degli avvocati, potranno restare iscritti in entrambi semprec-ché questi siano della stessa sede.

Ove venissero cancellati da uno di essi per qualsiasi ragione, non potranno essere reiscritti che in un solo di esso, adempiendo alle condizioni richieste per la reiscrizione dalla presente legge.

228. Nei primi quattro anni successivi alla entrata in vigore della presente legge, saranno iscritti nell’albo dei procuratori tutti coloro che adempieranno alle condizioni degli articoli 15,16, 17 e 18 della presente legge, senza limitazione di numero.

229. Trascorsi i quattro anni, in quelle sedi, nelle quali il numero degl’iscritti esercenti risulterà non superiore a quello determinato a norma dell’art. 21, avranno immediata ed integrale esecuzione le disposizioni degli artt. 22 e segg. Nelle sedi, nelle quali il numero degl’iscritti risulterà superiore a quello determinato giusta l’art. 21, si procederà negli anni successivi ad una sola nuova iscrizione per ogni due vacanze che si verificheranno nell’albo degli esercenti, fino a quando il numero degl’iscritti non risulterà pari a quello determi-nato come sopra, ed allora saranno integralmente applicate le dispo-sizioni degli art. 22 e seguenti.

230. Per l’albo degli avvocati, salvo il diritto quesito degli attuali

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iscritti, le disposizioni della legge presente avranno immediata ese-cuzione.

231. Coloro che si trovano attualmente ammessi al patrocinio presso le Preture potranno continuare a rappresentare e difendere dinanzi alle dette autorità solo nei limiti della competenza a queste attribuita dalle leggi anteriori al 1901.

EDUARDO MUZJ

UGO FERRONE

BERNARDO ATTOLICO

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II° Congresso Nazionale della Stampa Forense

Bari, 6-7-8 dicembre 1969

a cura di AUGUSTO CONTE

Organizzato dalla Rivista “Giustizia Nuova” e dall’Unione degli Avvocati d’Italia (associazione costituita nel corso del I° Congresso Nazionale della Stampa Giuridico-Forense del 1963), il Secondo Congresso Nazionale della Stampa Giuridico-Forense si tenne a Bari il 6-7-8 dicembre 1969.

Il Congresso si articolava su tre argomenti di discussione: Magi-stratura e Foro, oggi; Edilizia giudiziaria e penitenziaria; problemi della stampa periodica.

Al Congresso aderirono e parteciparono moltissime Riviste:La rivista penale, col suo direttore avv. On. Filippo Ungaro;Giustizia Nuova, col direttore e numerosi suoi collaboratori;Realtà Forense, con i due direttori ed il corpo redazionale;La rassegna dei Magistrati, col suo direttore S.E. Angelo Ferra-

ti;Il Monitore dei Tribunali, col direttore responsabile dr. Adolfo

Beria di Argentine;Il Notiziario dell’U.M.I., col direttore dr. Mario Battaglini;Il Consiglio di Stato,Le Commissioni Centrali delle Imposte,La Settimana Giuridica, col direttore delle tre riviste prof. Ignazio

Scotto;Giustizia e Società, col direttore dr. Donato Palazzo;Il Foro di Trani, col direttore avv. Luigi Vescia;

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I CONGRESSI NELLA STORIA DELL’AVVOCATURA

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Il Foro di Lucera, col direttore avv. Costantino Caso;Le Corti di Brescia, Venezia e Trieste, col direttore prof. dr. Luigi

Geraci;La Toga Calabrese, col direttore avv. Domenico Pittelli e col corpo

redazionale;La Rivista del Cancelliere, rappresentata dal dr. Angelo Sodo;Dibattiti rotariani, col direttore avv. Alberto Pugliese;Calabria Giudiziaria, col direttore avv. Mario Casalinuovo che

rappresentava anche il fratello Aldo, direttore de La Rassegna Fo-rense;

La Gazzetta Forense, col direttore avv. Paolo Chiossone e la re-dattrice capo avv. Maria Drago;

La direzione di Quaderni di criminologia clinica, rappresentata dal cons. Giuseppe Altavista e dal cons. Giuseppe Di Gennaro;

La rivista Giovani Avvocati, rappresentata dall’avv. Nicola Affa-tati;

La Giurisprudenza di merito, impedito per malattia il dr. Cons. Angelo Jannuzzi, era rappresentato dal dr. Gaetano Trotta;

Il Mondo Giudiziario, rappresentato dall’avv. Giuseppe Lopes;Il Foro Napoletano, rappresentato dall’avv. Edgardo Borselli, in

rappresentanza, altresì di numerosi altri periodici;L’U.S.P.I. – Unione Stampa Periodica Italiana, era ufficialmente

rappresentata dal componente della Giunta nazionale avv. Dario Di Gravio, direttore de La Regione Abbruzzese.

Avevano inviato la loro adesione ufficiale, impediti all’ultimo momento a presenziare di persona:

l’on. Avv. Titta Madia, direttore de Gli Oratori del giorno;l’avv. Giuseppe Sotgiu, direttore di Eloquenza;l’avv. Titta Mazzuca, direttore di Dialectica;l’avv. Giuseppe d’Addetta, direttore de Il Gargano;l’avv. Antonio Visco, direttore de Il nuovo diritto;l’avv. Cino Traina, direttore di Eloquenza siciliana;l’avv. Aldo Torre, direttore de Il diritto di Palermo;

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Quaderni

I CONGRESSI NELLA STORIA DELL’AVVOCATURA

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il dr. Francesco Sciré, direttore della rivista Processi civili di Brescia;

l’avv. Vincenzo d’Audino, direttore de Il Foro amministrativo;il prof. Francesco Santoro Passarelli, direttore de Justitia;Umberto e Ignazio Frugiuele, direttori de L’Eco della Stampa;l’avv. Salvatore Migliorino, direttore de L’osservatore legale;il cons. di Cassazione dr. Mario Berri della Giurisprudenza ita-

liana e tanti altri, anche come iscritti alla Associazione della stampa Giuridico-forense.

Di notevole spessore e di grande attualità, ancora oggi valide, come è dato rilevare dalla lettura degli atti editi da “Giustizia Nuo-va” di Bari a cura del Direttore Avv. Alfredo Zallone, le relazioni e le comunicazioni sui temi congressuali, pariteticamente trattati da Avvocati e Magistrati.

La significativa e rivoluzionaria novità del Congresso fu rappre-sentata dalla partecipazione ai lavori di quattro detenuti, autorizzata dal Sottosegretario alla Giustizia On. Prof. Renato dell’Andro.

Il Congresso assunse anche la funzione di delineare le finalità della stampa giuridico-forense suggerendo che “...suo compito è di studiare, agitare, esaminare a fondo, con coraggio, serenità, obiettività e serietà tutti i problemi della giustizia e quelli particolari delle classi giudiziaria e forense, battersi perché siano affrontati e risolti adeguata-mente, denunciando apertamente tutte le cause che si frappongono alla loro soluzione ed indicando le vie da seguire per la pronta, efficace, completa soluzione”.

Al termine fu verbalizzata la proclamazione della elezione del nuo-vo Direttivo della Associazione Italiana Stampa Giuridico-Forense:

Il giorno 8 dicembre 1969 in Bari, in occasione del II Congresso Nazionale della Stampa Giuridico-Forense, si è riunita l’assemblea dei soci della Associazione Italiana della Stampa Giuridico-Forense, presente ai lavori.

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Sotto la presidenza dell’on. Avv. Filippo Ungaro, l’assemblea, dopo aver preso atto dell’ordine del giorno 7, dall’avv. Alfredo Zallone, ha proceduto alla costituzione del nuovo Comitato direttivo, che risulta così composto:

On. Avv. Filippo Ungaro – Roma – PresidenteAvv. Alfredo Zallone – Bari – Vice PresidenteAvv. Giovanni Bianco Mengotti – Padova – Vice PresidenteAvv. Giuseppe Lopes – Roma – SegretarioAvv. Edgardo Borselli – Napoli; Avv. Giovanni Bovio – Milano;

Avv. Domenico Pittelli – Catanzaro – membri.

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DIRITTO & ROVESCIO

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* Avvocato del Foro di Brindisi (anagramma).

DIRITTO & ROVESCIO

a cura di C’È SU UN TOGATO*

CONSTITUTIONES di Federico II° – 1239-1240. Titolo LXXXIV. De praestatione sacramenti ab Advocati: “Jurabunt etiam... nec de parte litis ineant pactiones... Si quis autem Advoca-torum contra predictam formam, & sacramentum venire tentaverit in aliqua causa parva, vel magna, ab officio cum perpetuae infamiae nota remotus...” (“Gli Avvocati giurino... di non stringere patti per acquisire una quota del ricavato della causa... Se in qualunque causa, piccola o grande, l’Avvocato tenta di contravvenire alla sua etica professionale ed al giuramento, egli deve essere radiato dall’ufficio e subire il marchio perenne dell’infamia...”).

CODICE CIVILE 1942, art. 2233, III° comma: “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.

DISEGNO DI LEGGE n. 422 del 1972 Senato della Repubblica “per un nuovo Ordinamento Forense per gli anni 80” del Ministro di Grazia e Giustizia On. Guido Gonella, art. 9 “Doveri professionali”: “La professione forense dev’essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, e con spirito di colleganza. Si consi-derano come infrazioni particolarmente gravi all’onore professiona-le l’accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario”.

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DIRITTO & ROVESCIO

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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. 1997-2006, art. 19 “Di-vieto di accapparramento di clientela”: “È vietata l’offerta di presta-zioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acqui-sizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”. Canone II°: “Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni di terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi”. Art. 45. “Divieto di patto di quota lite”: “È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite”.

PARLAMENTO EUROPEO. Risoluzione 23.3.2006: “Sono sot-tratte alle regole comunitarie della concorrenza, della pubblicità dei servizi e delle tariffe regolamentate le prestazioni degli Avvocati, che esercitano una funzione cruciale a garanzia dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della sicurezza nella applicazione della legge, sia quando rappresentano e difendono i loro clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti”.

DISEGNO DI LEGGE 2.8.2006, n. 741 di conversione del De-creto Legge 4.7.2006, n. 223, art. 2: “...sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle atti-vità libero professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi per-seguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informa-tiva circa... le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni... sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

DE CURTIS ANTONIO COMNENO, Principe di Bisanzio (in arte Totò): “Come passa (male!) il tempo!”.

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* * *

DISEGNO DI LEGGE 2.8.2006, n. 741 di conversione del De-creto Legge 4.7.2006, n. 223 art. 2: “Il giudice provvede alla liqui-dazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”.

Il giudice è contrario allo sviluppo, alla crescita, alla promozione della concorrenza e della competitività e non tutela i consumatori e non liberalizza i settori produttivi!

* * *

La Corte Costituzionale ha pronunciato il 18.5.2006 ordinanza di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-nale dell’art. 130 DPR 30.5.2002, n. 115 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Padova, nella parte in cui dispone che nel caso di patrocinio a spese dello Stato gli importi spettanti al difensore sono ridotti alla metà, ove si tratti di procedimenti civili (contrariamente alla direttiva 2003/8/CE sulla effettività dell’accesso alla giustizia della persona non abbiente); la disposizione censurata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’onorario previsto per il difensore nel pro-cesso penale per il quale la riduzione non opera.

La Corte, a conferma di altra precedente Ordinanza 29.7.2005, in identica questione sollevata dai Tribunali di Catanzaro e di Firen-ze (quest’ultimo in materia di liquidazione in favore di consulente medico-legale), ritiene che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che la diversa disciplina della liquidazione degli onorari e dei compen-si nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili,

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DIRITTO & ROVESCIO

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dall’altra le situazioni tutelate in funzione dell’esercizio della azione penale); la Corte ha sottolineato la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e del processo penale che non consente alcuna comparazione.

Aggiunge la Corte che imporre al difensore di prestare l’opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che normalmente co-stituirebbe (avrebbe costituito!) infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare è costituzionalmente irrile-vante ove si tenga conto del sistema di liquidazione imposto da una norma di legge che può “legittimamente” derogare anche ai minimi tariffari.

La Corte, quanto all’aspetto della asserita diversità dei model-li “dimentica” il più volte conclamato principio di unitarietà della giurisdizione e il criterio della cultura della prova comune ai sistemi civile e penale.

Quanto all’altra motivazione non tiene conto delle norme costi-tuzionali sulla adeguatezza della retribuzione al lavoro prestato, che al legislatore non viene in mente di dimezzare a nessuna categoria di lavoratori, dipendenti e autonomi.

La motivazione relativa alla irrilevanza dell’obbligo del rispetto dei minimi (già) previsto per l’avvocato, in presenza di “esonero” da responsabilità per una norma di legge che deroga all’obbligo, è veramente singolare laddove si osservi che è proprio quella norma di legge che viene censurata di incostituzionalità!

* * *

Il Consiglio di Stato con sentenza 7.6.2006 ha ritenuto legittimo il provvedimento di una Prefettura con il quale è stata negata l’auto-rizzazione all’esercizio di vigilanza privata richiesta dagli artt. 133 sgg. TULPS.

La vigilanza costituisce attività economica, come tale libera ai sensi dell’art. 41 Cost., sulla quale però, per la sua stessa natura,

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incidono rilevanti interessi pubblici; la discrezionalità della pubblica amministrazione deve comparare due principi costituzionali; quello della sicurezza e quello della libertà di attività economica, per cui il diniego delle autorizzazioni prefettizie deve essere giustificato in base alla sufficienza del numero di istituti esistenti, tenendo comun-que conto dell’eventuale danno dell’interesse pubblico derivante dal rilascio di una nuova autorizzazione, al fine di giustificare la limita-zione della sfera della libera iniziativa economica, considerato che la concorrenza può determinare migliori condizioni di utilità del ser-vizio.

Il Consiglio di Stato, andando in contrario avviso della Corte di Giustizia della Unione Europea, che ha ritenuto illegittima la norma-tiva che subordina l’esercizio di vigilanza a autorizzazioni, siccome contraria all’art. 49 CE perché limitativa della libertà di prestazione dei servizi, ha fondato il diniego, a pochi giorni dalla emanazione del Decreto Legge 4.7.2006, n. 223, nella preoccupazione di evita-re un eccesso di concorrenza che sarebbe “dannoso sotto il profilo di un possibile depauperamento del livello delle prestazioni fornite, in quanto capace di indurre le aziende in competizione fra loro ad offrire servizi di non adeguata qualità pur di non perdere quote di mercato”.

Ovviamente solo la concorrenza e la competizione spietata fra avvocati, per non perdere quote di mercato, migliorerebbe i “servizi” per i “consumatori”.

* * *

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confer-mato la sanzione disciplinare a un magistrato che, intervistato da un quotidiano, aveva diffuso la notizia di manovre fraudo-lente poste in essere da un Commissario del concorso per udi-tore giudiziario per favorire il familiare di un collega (circo-stanza non risultata vera), indicato come “noto magistrato na-

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DIRITTO & ROVESCIO

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poletano”, già componente del CSM e ai vertici dell’ANM. Al magistrato era stata contestata la violazione del dovere di riser-bo, correttezza e rispetto nei confronti dei componenti del CSM, dei Consigli Giudiziari, dei vertici dell’ANM e, specificatamente, di un collega non equivocabilmente individuabile, con conseguente lesio-ne del prestigio dell’ordine giudiziario, compromesso dal diffon-dere, senza poi smentire le dichiarazioni, nell’opinione pubblica la convinzione che il concorso per uditore giudiziario non dia garanzia di terzietà.

Al magistrato è stato addebitato di essersi reso “immeritevole del-la fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, compromettendo il prestigio delle funzioni esercitate”.

* * *

Il Tribunale di Venezia ha condannato una casa di gioco al risar-cimento dei danni morali in favore di un cliente, processato e assolto dal reato di detenzione e spendita di banconote false che, confuse ad altre, gli erano state consegnate da un non identificato dipendente della casa da gioco nell’ambito della attività diretta a pagare le vin-cite.

Al fine di ritenere la responsabilità della casa da gioco non è ne-cessario l’accertamento del soggetto che, all’interno del centro, abbia collocato le banconote, operando la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 C.C. in considerazione della relazione di occasionalità neces-saria intercorrente tra le mansioni del personale addetto al maneggio di denaro e il fatto generatore dell’evento, non interrotta dalla attivi-tà criminosa del dipendente, considerato che il suo comportamento, che ha reso possibile la produzione dell’evento dannoso, si manife-sta come esplicazione di mansioni esercitate nell’ambito dell’attività dell’ente.

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Antonio Caiulo, Il respiro del cervo, Edizioni Giuseppe Laterza.

di ALMA PASSANTE* Chi ha un debole per il cinema e

la sua magia, chi è affascinato dal potere evocativo delle sue immagini e custodisce nella memoria le storie, le scene, i personaggi dei film che ha amato, non potrà fare a meno, leggen-do “Il respiro del cervo” di Antonio Caiulo, di compiere un immaginario percorso tra i più bei film – italiani e stranieri – che ne hanno fatto la storia. Gli altri lettori di questo commento dovranno tollerare qualche incursio-ne nella cinematografia e magari, chissà, potranno trarne spunto per partecipare ad una di quelle rassegne organizzate in piccoli cinema d’essai in occasione delle quali è possibile imbattersi in qualche film “di denuncia” datato (Rocco e i suoi fratelli; La classe operaia va in paradiso,...) o più recente (I lunedì al sole, Risorse umane, i film di Ken Loach...)

In realtà i percorsi immaginari sono due, paralleli, a seconda che ci si soffermi più sulla dimensione politica del plot, che ci rivela la disumanizzazione del lavoro che sembra avvenire con il tacito con-

* Funzionario del Comune di San Vito dei Normanni

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senso di tutti - non sono forse i politici che decidono il destino di un paese? e dove erano i rappresentanti dei cittadini (istituzioni, sinda-cati,...) quando qualcuno programmava la deturpazione del territorio e l’avvelenamento dell’aria che respiriamo? - o quella ambientalista ed ecologista (come non ricordare A civil action o l’italiano Il posto dell’anima ?) che pervade il romanzo e che sta particolarmente a cuore all’autore che ho ascoltato con piacere in occasione della presentazione del libro nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Ceglie e del quale mi ha colpito la passione civile intuibile dal fervore con cui ha argomentato le proprie tesi.

Ben si attaglia all’ultima fatica di Caiulo una frase che ho letto a proposito del thriller letterario di Perez-Reverte “Il club Dumas”: “letteratura e realtà fanno entrambe parte della vita; quando si incon-trano e si intrecciano diventano la vita stessa e, nei casi migliori, ne fanno un vero romanzo”.

La realtà in questo caso è il gravissimo incidente avvenuto nella notte dell’8 dicembre 1977 nello stabilimento petrolchimico di Brin-disi che costò la vita a tre operai, ne ferì molti altri e che solo per fatalità non ebbe conseguenze devastanti sulla città. Antonio Caiulo la conosce bene non solo per essere cittadino brindisino ma anche in qualità di professionista che ha avuto modo di occuparsi da vicino del calvario dei familiari di uomini che in quella tragica notte persero la vita in nome di un produttivismo esasperato ben sintetizzato in una delle frasi che l’autore riferisce come realmente rivolte agli operai del petrolchimico di Brindisi da parte dei “signori della chimica”: «Voi dovete lavorare, produrre, poi morire...».

Ed ecco che la mente vola al cinema impegnato degli anni 70, quello di Petri e del suo “La classe operaia va in paradiso” (dove uno straordinario Gian Maria Volontè dà vita all’operaio Lulù che, privato quotidianamente in fabbrica della propria dignità, accetta di ridursi a semplice ingranaggio del ciclo produzione-consumo) ma anche al recente “Il posto dell’anima” (ispirato, a detta del regista Riccardo Mi-lani, da una frase sentita pronunciare da un anziano operaio: “Meglio

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morti che disoccupati”) che racconta un mondo complicato da nuove sfumature sociali, nuovi bisogni, un mondo in cui la classe operaia ha perso il senso di appartenenza rimosso da un’indefinibile percezione di impotenza di fronte alle scelte del capitalismo e all’indifferenza dell’opinione pubblica, inebetita dai reality e indifferente di fronte ai tanti incidenti sul lavoro che quotidianamente mietono vittime di cui non si ricorderà neanche il nome...

Il plot ruota intorno alla vicenda giudiziaria innescata dalla morte di alcuni operai rimasti intrappolati nell’incendio e di quelli colpiti negli anni da malattie professionali rarissime e al tentativo del protagonista, l’avvocato Caiulo, richiamato a Brindisi da un amico ambientalista “che ha fatto della battaglia ai fumi del petrolchimico la ragione della vita”, di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’insorgenza di queste malattie e le modalità produttive dell’azienda assicurando così ai familiari un congruo risarcimento.

Inizialmente scoraggiato dalla difficoltà dell’impresa, dall’asserita impossibilità di dimostrare che i dirigenti erano a conoscenza dei rischi dati dall’esposizione al Cvm (cloruro di vinile), dallo stuolo di avvocati e periti che i “signori della chimica” sfoderano e che lo fanno sentire come Davide di fronte a Golia, il protagonista ci fa rivivere uno dei periodi più bui della storia della città (e del Paese) e il suo desiderio di capire, di andare a fondo, instilla anche nel lettore la voglia di ap-profondire la conoscenza degli eventi di quella tragica notte.

L’ambientazione ci è familiare e probabilmente questa veridici-tà della descrizione è un valore aggiunto del romanzo: inevitabile socchiudere gli occhi e immaginare il porto di Brindisi, l’oasi di Torre Guaceto con il suo prezioso ecosistema da salvaguardare e i suoi sentieri ancora preservati dalla folla vacanziera, Forcatella, che nella descrizione di Caiulo diventa un luogo ancora più incantevole di quanto non lo sia nella realtà (forse perché per l’autore è un non-luogo o un “luogo dell’anima”...).

Anche i personaggi (una segretaria che con la sua tenacia e i suoi modi spicci ricorda la Julia Roberts di “Erin Brockovich” e un giovane

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avvocato che pare ispirato al Matt Damon de “L’uomo della pioggia”) ci sembrano immediatamente veri – e forse lo sono... – sebbene uno di quelli più affascinanti e misteriosi sia, a detta dell’autore, com-pletamente immaginario probabilmente per tracciare una linea di demarcazione tra realtà e altrove letterario.

Ciò che emerge con forza dalle pagine del romanzo è la volontà di comprendere, di approfondire, la consapevolezza che ciò potrà avvenire solo con un processo cui tutti – le vittime dirette, certo, ma tutti noi cittadini – hanno diritto.

Impossibile, allora, non pensare alla storica sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia, con una decisione inattesa, condannava qualche anno fa ex dirigenti della Montedison per omicidio colposo riformando il provvedimento che in primo grado aveva assolto tutti gli imputati per la morte di 157 operai e la menomazione permanente per varie forme di tumore di un altro centinaio di lavoratori.

Lì la “verità giudiziaria” si è inchinata alla realtà restituendo dignità alle vittime: sotto accusa non un evento singolo, isolato, ma una logica produttiva, una strategia di sfruttamento cinico della forza lavoro, un metodo sprezzante delle risorse ambientali. A Brindisi si attende ancora un processo in cui i parenti delle vittime si auspicano di dimo-strare quello che all’epoca emerse in un documento della Montedison e che fu oggetto di dibattito in Parlamento: “i sistemi di manutenzione possono dare maggiore tranquillità ma incidono sui costi di produzio-ne.(…). Bisogna correre ragionevolmente dei rischi…”.

Per non incorrere nell’ira dell’autore non aggiungerò altro su questa storia che si apre con un viaggio su un’auto che è l’icona di una generazione (proprio come nel film “Alla rivoluzione sulla due cavalli”) e si chiude con la fuga da una Brindisi “troppo triste per i miei vent’anni” lasciandoci la consolante e piacevole sensazione che qualche volta Davide può vincere contro Golia…

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Giuseppe Gioffredi, La condizione internazionale del mino-re nei conflitti armati, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2006

di CARLO PANZUTI

Ciascuno di noi pensa al mondo dei bambini – dei mi-nori – con tenerezza, immagi-nandoli nei giochi nei momenti felici della crescita nell’amore che trasmettono.

Sono i pensieri di chi si illu-de che tutto ciò sia la normalità rimanendo – appare ovvio – ri-stretti in una immagine roman-tica della fanciullezza propria della società occidentale dei secoli trascorsi.

La realtà che apprendiamo ogni giorno ha sapore diverso, di una crudeltà verso i minori che sconvolge e disorienta e obbliga noi tutti a prendere atto che esiste un mondo – vorremmo chiamarlo parallelo – che usa sfrutta umilia i bambini e toglie loro i diritti della giovinezza.

Con un rigore scientifico che colpisce Giuseppe Gioffredi, giova-ne Avvocato e ricercatore, scandaglia la condizione internazionale dei minori nei conflitti armati, facendoci partecipi di una fetta di quel mondo parallelo che riappare ai nostri occhi ogni tanto quando viene diffusa una notizia mostruosa sulla violenza praticata sui bambini.

Non vuole essere una recensione all’opera, chè i temi squisita-mente scientifici possono affrontarli meglio coloro che l’aria della cattedra respirano, ma la segnalazione di un lavoro faticoso vissuto denso di spunti e approfondimenti su di un tema cruciale della esi-

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stenza umana: il diritto alla vita analizzato nella fase di essa in cui dovrebbe essere pieno intoccabile non contrastato.

La ricchezza della trattazione è nella esaustiva esposizione e nel contestuale esame di ogni aspetto giuridico della condizione dei mi-nori, che rappresenta al tempo stesso una importante raccolta delle fonti e una critica alle implicazioni applicative di esse.

Dai diritti umani ai diritti dei minori, dall’infanzia coinvolta nei conflitti bellici alla tutela dei minori nel diritto internazionale umani-tario, dal fenomeno dei “bambini soldato” all’analisi degli strumenti di tutela internazionale, dal tema degli sviluppi recenti sulla tutela dei minori (soldati) ai necessari strumenti internazionali di controllo.

Un lavoro scientifico che prende le mosse da un esame analitico dei diritti per giungere verso la socialità del fenomeno, facendo così apprezzare come ogni tentativo di affrontare il tema non possa pre-scindere dalla consapevolezza – che deve essere presa in carico dai soggetti responsabili – che la gioventù è un mondo di diritti perché innanzitutto è un mondo di persone che sono parte della società a pieno titolo.

Mi piace allora pensare che l’autore, nell’impegnarsi in un tema così importante, abbia voluto dirci che battersi per i diritti dei mino-ri, anche se nell’opera ristretti al tema dello sfruttamento nei conflitti bellici, significa lottare per la riaffermazione del valore sociale del-l’infanzia e quindi per la tutela del nostro futuro.

Un simile afflato lo ritrovo specialmente nelle considerazioni conclusive del Gioffredi, il quale dimostra l’originalità del lavoro proprio nell’elevare la trattazione dei temi giuridici a uno spaccato di un enorme problema sociale internazionale che deve interessare ogni popolazione del pianeta.

Un’opera che acquista un grande respiro e che vale la pena di leggere e studiare per riappropriarci del fascinoso tema che il diritto è società e che la società produce diritto.

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Valentino Lenoci, La divisione, Utet Giuridica

di CLAUDIO CONSALES*

La divisione di Valentino Lenoci, magistrato del Foro di Brindisi, pub-blicato quest’anno dall’UTET, è un testo che affronta in modo esaustivo e scientifico la materia trattata.

L’opera si presenta utile sia per acquisire una conoscenza tecnica - teorica dell’Istituto, sia per consen-tire agli operatori pratici del diritto, e tra questi in particolare gli avvocati e notai, di avere le soluzioni più ade-guate per risolvere le problematiche che la materia, nelle sue diverse sfac-cettature, indubbiamente presenta.

Nulla infatti è stato tralasciato: dai riferimenti storici dell’Istituto che affonda le sue radici nel Diritto Romano alle dispute interpretative viste in modo storico – dinami-co risalenti sin dal codice napoleonico, dai puntuali riferimenti nor-mativi codicistici ed extracodicistici alle linee ed ai contrasti della giurisprudenza della Corte di legittimità e dei Giudici di Merito con indicazione anche di sentenze recentissime.

La metodica seguita dall’autore è stata quella di una presenta-zione sistematica dell’Istituto completata dai riferimenti connessi di altri Istituiti e discipline.

La lettura di un testo di diritto, come quello di cui qui si tratta, in cui niente viene dato per scontato, ma tutto viene spiegato e chiarito, rende agevole l’approccio e facilita l’acquisizione dei contenuti.

•Avvocato del Foro di Brindisi.

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Così per esemplificare quanto ora affermato, il fenomeno della comunione di beni viene spiegato anche con l’accostamento ad altri istituti analoghi come quello della società, con puntuale specifica-zione delle differenze.

Sul punto l’autore chiarisce: “In entrambe le situazioni, infatti, vi è un gruppo organizzato di soggetti: tuttavia, mentre la comunione ha come scopo quello di realizzare il godimento in comune di una res, la società ha come caratteristica quella di porre in essere l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Ancora, l’istituto della divisione testamentaria viene affrontato anche segnalando le differenze rispetto a fattispecie affini.

Così si può leggere nell’opera: “L’Istituto della divisione testa-mentaria si distingue da alcune fattispecie similari, quali l’institutio ex re certa, la pluralità di legati e la divisione fatta secondo le nor-me del testatore, e proprio tale distinzione contribuisce a definire i «contorni concettuali» dell’istituto in esame”.

Subito dopo l’autore passa a delineare in modo puntuale le distin-zioni tra i diversi istituti.

In sostanza l’opera consente al lettore un arricchimento di cono-scenze che va ben al di là della specifica materia affrontata.

L’esposizione è lineare, discorsiva e come già detto ricca di riferi-menti storici, anche lontani, e di riferimenti giurisprudenziali.

L’argomento è stato diviso in sette capitoli strettamente connessi tra loro così che può dirsi che il libro si svolge con una continuità e consequenzialità che denotano una coerenza espositiva atta ad age-volare il compito del lettore.

Sotto quest’ultimo profilo si segnala anche l’utilità offerta dalle brevi sintesi che si possono rinvenire alla fine di ogni argomento così da rendere possibile anche una consultazione veloce ed immediata se non si ha tempo per un approfondimento più accurato degli istituti trattati.

Il primo capitolo è propedeutico e si sofferma sulla definizione e su tutti gli aspetti della “Comunione dei beni”.

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Il secondo capitolo si sofferma poi sul “Fenomeno divisorio” in genere con l’indicazione delle norme specifiche che regolamentano la materia sia per la comunione ordinaria, art. 1111 c.c., sia per la comunione testamentaria, art. 713 c.c..

Il terzo capitolo passa poi a trattare della “Divisione consensua-le”, il quarto della “Divisione giudiziale”.

Con il quinto capitolo l’autore si sofferma sui “Problemi parti-colari della divisione ereditaria”. Qui la scelta di approfondire gli istituti connessi alla divisione ereditaria con particolare riferimento alla collazione, all’imputazione di debiti ed al retratto successorio si offre quanto mai opportuna per la soluzione di ricorrenti problemi pratici.

Il sesto capitolo è dedicato alla “Divisione testamentaria” ed in-fine l’opera si chiude con il settimo capitolo che si interessa del “Re-gime tributario della divisione”.

In conclusione si tratta di un libro dove sulla materia trattata si può trovare, volta per volta, la soluzione di ogni dubbio e nessuno più di un avvocato può comprendere quanto sia importante avere un’opera di questo tipo.

L’aspetto risulta ancora più significativo ove ci si soffermi che numerosi sono i libri in circolazione che non offrono all’avvocatura alcuna utilità pratica, risolvendosi in astratte enunciazioni di principi molto distanti dalla concretezza della vita forense e giudiziaria.

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Il Giusto Processo Civile. Rivista Quadrimestrale diretta da Giampiero Balena, Augusto Chizzini, Franco Cipriani, Ser-gio Menchini, Girolamo Monteleone, E.S.I., Napoli 2006.

di AUGUSTO CONTE

È stato pubblicato il primo nu-mero della nuova Rivista Il giusto processo civile, eccellente nei con-tenuti e nella veste editoriale, che si propone, oltre alla diffusione in tempi accettabili degli studi di teo-rici e pratici del processo, come è scritto nella presentazione dei Di-rettori, di catturare l’attenzione del legislatore sulle garanzie del pro-cesso civile e quindi realizzare il “giusto processo” secondo la for-mula adottata per il processo pena-le. L’esigenza del processo civile giusto costituisce infatti un obietti-vo “primario e irrinunciabile” del processo al pari, se non in maniera prevalente, di quello della “ragionevole durata” e pertanto l’“anima” della Rivista si ispira oltre che alla informazione giurisprudenziale, ormai raggiungibile in ogni modo e anche per via telematica, a un dialogo con la giurisprudenza rivolto agli “approfondimenti e alle riflessioni”.

Su questa linea editoriale in questo primo numero si adeguano gli interventi dottrinari di Franco Cipriani “Il procedimento caute-lare tra efficienza e garanzia”; di Girolamo Monteleone “Preclu-sioni e giusto processo: due concetti incompatibili”; di Giampiero Balena “Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità”; di Sergio Menchini “Le funzioni di nomofi-

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lachia nell’ambito della giurisdizione amministrativa dopo la sen-tenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale”; di Augusto Chizzini “Romanesimo e germanesimo alle fonti del giusto processo civile”; Gianpaolo Impagnatiello “Aspetti processuali della tutela degli ac-quirenti di immobili da costruire”, e i Dialoghi con la giurispruden-za, composti di note a sentenza.

La Rivista si arricchisce di un settore di “Opinioni, Proposte, Di-battiti” che in questo primo numero si avvale della collaborazione di Andrea Proto Pisani,“Linee di una politica di pronto intervento nella giustizia civile”.

La rubrica “Recensioni e Segnalazioni” indica pubblicazioni, at-tuali e storiche (tra gli altri di Chiovenda, Pisanelli, Calamandrei): alla storia del processo e dei processualisti è dedicata la parte finale “Speculum judiciale”.

La Rivista per il suo “taglio” e le sue “finalità” si propone alla attenzione non solo del mondo accademico, ma di quello forense.

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AA.VV., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuri-sti, Il Sole 24 Ore, 2005.

di LEONARDO CARBONE*

Il volume, di appena duecento pagine, riassume in forma impecca-bilmente divulgativa il dibattito dot-trinale su un tema di grande attualità (che il caso Terry Schiavo ha “am-plificato”), in cui è acuito il divario tra posizioni scientifiche e posizioni bioetiche. Da tempo ci si chiede se ed in quale misura l’ordinamento con-sente alla persona umana di disporre della vita, e quindi: chi è legittimato a staccare la “spina” della vita? È possi-bile delegare ad altri “l’operazione”? Quando è possibile la delega? Un individuo può liberamente indicare i trattamenti sanitari che vuole ricevere e quelli cui intende rinunciare quando non sarà più in grado di prendere decisioni autonomamente? Le dichiarazioni anticipate sulla vita sono eutanasia?

Il lettore, con la lettura del volume, “trova” le risposte ai dubbi “esistenziali” innanzi accennati, e può così dare una soluzione al problema, secondo la sua coscienza e convinzione religiosa.

Il volume recensito, che si “apre” con l’introduzione di M. de Tilla, è curato dal Comitato “Scienza e Diritto” della Fondazione Umberto Veronesi. Hanno collaborato alcuni tra i più insigni giuri-sti delle materie civilistiche: Salvatore Patti, Pietro Rescigno, Guido Alpa, Lorenzo D’Avack, Luigi Balestra, Rossana Cecchi, Maurizio

* Avvocato del Foro di Ascoli Piceno.

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de Tilla, Gilda Ferrando, Michele Sesta, Diana Vincenti Amato, Gio-vanni Bonilini.

Il volume, di intenso contenuto, affronta i temi esistenziali, e cerca di dare risposte ad alcune domande che interessano la vita di ognuno di noi. In particolare, come accertare la vera volontà del paziente quando è in condizioni fisiche e psicologiche tali che altra sarebbe la sua volontà in condizioni diverse? Quale peso dare alla volontà espressa al suo posto, o in conflitto con le sue, dai parenti più stretti? Esiste uno standard al quale fare riferimento per valutare la ragione-volezza di certe scelte, sia in ordine al tipo di intervento terapeutico che si è disposto ad affrontare, sia in ordine alla qualità della vita che si è disposti ad accettare?

Il testamento biologico può rispondere a questi interrogativi con l’indicazione di alcuni limiti o incentivi finalizzati a un preventivo consenso o dissenso al trattamento terapeutico. Attraverso il testa-mento biologico e attraverso la compilazione di direttive anticipa-te, un individuo può liberamente indicare i trattamenti sanitari che vuole ricevere e quelli cui intende rinunciare quando non sarà più in grado di prendere decisioni autonomamente.

Gli autori del volume recensito, curato dal Sole 24 Ore, hanno af-frontato obiettivamente, anche con tesi in contrasto, l’argomento in questione in relazione alla possibile previsione e alle modalità di at-tuazione del testamento biologico. In particolare i vari autori hanno tentato di dare una risposta agli innumerevoli quesiti che riguardano il testamento biologico e le direttive anticipate che costituiscono, se-condo la maggior parte degli autori un modo corretto per risolvere alcuni problemi che toccano marginalmente i confini dell’eutanasia.

Per chiarezza occorre preliminarmente evidenziare che l’istituto giuridico del “testamento biologico” non è presente nel nostro or-dinamento, nonostante la presentazione di diversi disegni di legge. In Italia, come afferma U. Veronesi nella prefazione del volume, il testamento biologico non ha valore giuridico come espressione di volontà, ed è preso in considerazine solo attraverso un passaggio

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che è anche deontologico, vale a dire se i medici curanti ravvisa-no nelle terapie che dovrebbero essere praticate il carattere di “cure inappropriate”, in quanto il malato non può clinicamente guarire. Viene introdotto quindi “un criterio discrezionale – la decisione di sospendere le cure può cambiare da medico a medico – e quindi si avverte l’esigenza di una legge che tuteli l’inalienabile diritto del malato a decidere come morire”.

Come accennato in precedenza, gli autori del volume recensito hanno affrontato la “materia” del testamento biologico anche con tesi in contrasto. Ed infatti, si è affermato (P. Rescigno) che il te-stamento biologico possa “ammettersi ed essere considerato valido nel nostro ordinamento, è domanda che può ricevere una positiva risposta già sotto il profilo della liceità degli atti di disposizione del corpo e dell’integrità personale che rispettino i limiti di legge (nel senso che non ne derivi una diminuzione permanente dell’integrità e non si abbia lesione dell’ordine pubblico e del buon costume), e altresì la tutela della privacy e del potere di autodeterminazione in una materia che tocca profondamente la libertà e il destino della per-sona”. Vi è però un vuoto legislativo (S. Patti) che solo in parte può essere colmato con il ricorso ad alcune norme dettate con riferimen-to a singola fattispecie oppure a principi generali, ed anche perché, come è accaduto in altri paesi (es., Olanda) si è andati ben al di là del testamento biologico, ammettendosi l’eutanasia.

Si è specificato (L. D’Avack), che è errato ritenere che le dichia-razioni anticipate implichino di per sé l’ammissibilità dell’eutanasia. Le dichiarazioni e l’eutanasia rientrano nella vicenda di fine di vita, ma sono due problemi diversi, logicamente indipendenti e vanno trat-tati separatamente. Le dichiarazioni anticipate servono a dare indi-cazioni in merito alla volontà del paziente, utilizzabili quando questi non può fare valere di persona le proprie scelte; in questo senso esse sono uno strumento dell’autonomia dei malati e non hanno nessuna implicazione eutanasica necessaria. L’autore prende atto, però, della realtà socio-economica attuale ed afferma che “Nella trasformazione

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sociale della famiglia estesa, patriarcale, a quella più ristretta, nu-cleare, anche il trattamento del morente si è profondamente modifi-cato, da una vicenda intima, caratterizzata da dedizione e solidarietà, a una anonima, spesso rifiutata non solo per ragioni psicologiche, ma anche per ragioni pratiche e logistiche-organizzative. Dalle proprie mura domestiche all’ospedalizzazione con i suoi costi sociali, con il disagio del medico ad affrontare il tema della morte, vissuto a volte come sconfitta e inadeguatezza. Tutto ciò può anche spingere verso la tragica decisione del paziente a porre fine alla propria esistenza”.

Anche G. Alpa (che sostiene, tra l’altro, l’utilità di un intervento legislativo) afferma che quando si parla di dichiarazioni di volontà anticipate non ci si riferisce all’eutanasia, perché non si richiede né il comportamento attivo di terzi per ottenere il risultato di mettere fine alla vita, né si richiede la passiva partecipazione di terzi, in quanto oggetto di tali dichiarazioni è il rifiuto del trattamento medico.

Sulla stessa “scia” M. de Tilla, il quale afferma che è errato ritenere che le dichiarazioni anticipate di trattamento (e quindi il testamento biologico) si identificano con l’eutanasia, in quanto le dichiarazioni anticipate debbono intendersi come momento in cui la persona, dota-ta di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informa-to; le dichiarazioni anticipate sono uno strumento dell’autonomia del malato e non hanno alcuna implicazione eutanasica necessaria.

Importanza particolare viene attribuita (G. Ferrando) al consen-so informato del paziente anche con le direttive anticipate (l’autore titola l’argomento affrontato “Stato vegetativo permanente e sospen-sione dei trattamenti medici”). Deve infatti, essere rispettata la scelta del paziente di non intraprendere certe terapie o di sospendere quelle già iniziate. Allo stato attuale della legislazione italiana, quando vi sia una perdita irreversibile della coscienza non vi è altra soluzione che quella di tener conto delle direttive anticipatamente espresse, se-condo quando dispongono la Convenzione europea di bioetica e il co-

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dice di deontologia. E poiché né l’uno né l’altro testo attribuiscono un valore vincolante alle direttive anticipate, è necessario una legge per attribuire valore giuridico e vincolante al testamento biologico. Lo stesso “pensiero” è quello di L. Balestra (il quale, dopo avere illustrato il mutato rapporto medico-paziente, ritiene il testamento biologico quale logica conseguenza dell’affermazione del principio di autodeterminazione), che osserva come sia fuorviante sostenere che nel dibattito sul testamento biologico la vera posta in gioco sia la legalizzazione dell’eutanasia; la vera posta in gioco è più ampia e si identifica con il tentativo di rivestire di nuovi contenuti la relazione medico-paziente attraverso un processo di adeguamento della nostra concezione dell’atto medico ai principi di autonomia decisionale del paziente. Specifica D.V. Amato (che titola l’intervento “Il silenzio della legge e il testamento di vita”) che “È proprio da un interven-to legislativo che esplicitamente riconosca la natura vincolante del testamento di vita, che ci si possono attendere trasformazioni non indifferenti nel rapporto medico-paziente”.

In tema di scelta concernente la salute, è impossibile prescindere (M. Sesta) dalla volontà dell’interessato, che dovrà essere rispettata tanto nel caso in cui sia volta a ottenere un trattamento terapeutico, quanto nella differente ipotesi in cui sia finalizzato al rifiuto della cura. Né il rifiuto di un trattamento sanitario può innestare una pro-cedura di interdizione o di amministrazione di sostegno (G. Bonili-ni). Del resto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che la dignità umana è inviolabile e che ogni individuo ha diritto alla vita e alla propria integrità psico-fisica; deve essere rispettato, quindi, in ambito medico il consenso libero e informato dalla persona interessata, secondo le modalità definite della legge (R. Cecchi); quest’ultimo autore, per dare un “contenuto” alla do-manda “Il testamento biologico: perché?”, illustra le basi giuridiche del consenso all’atto medico, l’evoluzione deontologica e l’evolu-zione giurisprudenziale del consenso dell’atto medico, per finere con i tentativi di legiferazione nella materia.

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

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È auspicabile che il volume recensito “crei” una presa di coscien-za ed un dibattito il più possibile partecipato fra tutti gli operatori del settore nella delicata materia. Non possiamo, infatti, ignorare, che si è acuito il divario tra posizioni scientifiche e posizioni bioetiche: la scienza prosegue il suo cammino verso nuove scoperte (sull’uso delle cellule staminali, sull’uso degli embrioni, sul ritardo dell’in-vecchiamento) e la bioetica ha imboccato il senso opposto, tornando ad arroccarsi su presupposti fondamentalistici che ben poco spazio lasciano alla ricerca, alla libertà personale, alla vita e alla morte di-gnitosa. Se questo è l’auspicio, considerato lo spessore degli articoli (e non poteva essere diversamente, considerato che al volume hanno collaborato insigni giuristi delle materie civili), il volume non può sfuggire alla lettura del giurista, del medico, dello studioso in genere (soprattutto di studi filosofici)...ma anche del “semplice” cittadino, prescindendo dalla sua fede religiosa (o politica), perché trattasi di volume che fa “riflettere” sui nostri problemi esistenziali.

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Pietro Allegrettidi LIONELLO MACI*

* Direttore Editoriale de “L’Eco di Brindisi”.

Aggredito dal cosiddetto male incurabile, si è spento all’età di 74 anni l’avv. Pietro Allegretti. Era nato, infatti, l’8 settembre 1931 da un’agiata famiglia di Ceglie Messapica. Dopo essersi laureato brillantemente in Giurisprudenza e dopo aver completato il biennio di tirocinio, sostenne l’esame di procuratore legale presso la Corte d’Appello di Bari.

Allegretti si classificò primo tra le centinaia di giovani laureati ed ottenne il riconoscimento della toga d’oro e la pubblicazione dei suoi elaborati d’esame. Il 22 marzo 1967 s’iscrisse nell’Albo degli avvocati della provincia di Brindisi e il 28 maggio 1977 divenne patrocinante in Cassazione.

Allegretti era prevalentemente un penalista, che aveva legato il proprio nome ad importanti processi celebrati non solo nel Foro di Brindisi, ma anche oltre i confini provinciali e regionali. Dotato di una dirittura morale e professionale priva di ombre, Allegretti eser-citò l’avvocatura dimostrandosi sempre impavido nei riguardi della classe magistratuale, che lo aveva in gran rispetto per la sua determi-

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nazione e grinta, oltre che per la profondità del suo pensiero giuridi-co. A riprova dei suoi molteplici interessi culturali, che spaziavano dall’approfondimento delle tematiche filosofiche a quelle politiche ed a quelle più specificamente giurisprudenziali, l’avvocato Alle-gretti ha pubblicato numerosi libri.

Per anni aveva collaborato con giornali e periodici e, in particola-re, con “L’Eco di Brindisi”. Sempre incisivi ed originali erano i suoi interventi in qualunque settore dello scibile egli si cimentasse.

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Finito di stamparenel mese di settembre 2006

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Via V. Monti, 18 - Lecce