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Pubblicità e promozione

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La Pubblicità

Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,

nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale

allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili,

la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi

su di essi oppure la prestazione di opere o servizi

Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,

nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale

allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili,

la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi

su di essi oppure la prestazione di opere o servizi

Definizione introdotta con il decreto legislativo n. 74 del 1992Definizione introdotta con il decreto legislativo n. 74 del 1992

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Il primo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel contratto di

viaggio

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Informazione nell’esercizio dell’attività turistica e attività commerciale

Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990

Art. 3 della Direttiva 314 del 1990Art. 3 della Direttiva 314 del 1990

Principio della contrattualizzazione

delle informazioni anche pubblicitarie fornite al

consumatoreopuscolo è informazione

e pubblicità

Principio della contrattualizzazione

delle informazioni anche pubblicitarie fornite al

consumatoreopuscolo è informazione

e pubblicità

Principio della non ingannevolezza delle

informazioni ( verbali, scritte,contenute in un opuscolo o qualsiasi altro materiale a

stampa) che descrivono il servizio

Principio della non ingannevolezza delle

informazioni ( verbali, scritte,contenute in un opuscolo o qualsiasi altro materiale a

stampa) che descrivono il servizio

Principio della documentazione chiara e precisaPrincipio della documentazione chiara e precisa

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Esercizio dell’attività turistica e attività commerciale nel D. Lgs.

Art. 8, n. 4 del D. Lgs. n. 111 del 1995Art. 8, n. 4 del D. Lgs. n. 111 del 1995

Divieto di fornire informazioni ingannevoli qualunque sia il mezzo con cui vengono comunicate

Divieto di fornire informazioni ingannevoli qualunque sia il mezzo con cui vengono comunicate

Art. 9 del D. Lgs. n. 111 del 1995 Art. 9 del D. Lgs. n. 111 del 1995

L’ opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso ….h) I termini e le modalità il soggetto nei cui riguardi

si esercita il diritto di recesso ex art. 5 del D. Lgs. 15-1-1992, n. 50 se il contratto è negoziato

fuori dai locali commerciali

L’ opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso ….h) I termini e le modalità il soggetto nei cui riguardi

si esercita il diritto di recesso ex art. 5 del D. Lgs. 15-1-1992, n. 50 se il contratto è negoziato

fuori dai locali commerciali

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Principio della contrattualizzazione delle informazioni pubblicitarie (trasfuso nel codice del turismo d. lgs n. 79 del 2011)

Sara d’Urso_LG_20146

•Qualunque descrizione del servizio tutto compresa fornita dall’organizzatore o dal venditore al consumatore deve essere veritiera.

•Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dei contraenti mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione

•Qualunque descrizione del servizio tutto compresa fornita dall’organizzatore o dal venditore al consumatore deve essere veritiera.

•Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dei contraenti mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione

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Il secondo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel codice del

consumo - rapporti tra imprese e consumatori

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Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori

Art. 18 Pratica commerciale Art. 18 Pratica commerciale

Pratica commerciale: qualsiasi AZIONE, OMISSIONE, CONDOTTA O DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE COMMERCIALE, ivi compresa la PUBBLICITA’ e la COMMERCIALIZZAZIONE, posta in essere da un professionista (persona fisica o giuridica) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto o un servizio ai consumatori.

Pratica commerciale: qualsiasi AZIONE, OMISSIONE, CONDOTTA O DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE COMMERCIALE, ivi compresa la PUBBLICITA’ e la COMMERCIALIZZAZIONE, posta in essere da un professionista (persona fisica o giuridica) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto o un servizio ai consumatori.

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Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori (segue)

Art. 20 Pratica commerciale scorrettaArt. 20 Pratica commerciale scorretta

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Scorretta: quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta

Scorretta: quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta

Aggressiva: artt. 24, 25, 26 codice del consumo

Aggressiva: artt. 24, 25, 26 codice del consumo

Ingannevole: artt. 21, 22, 23 codice del consumo

Ingannevole: artt. 21, 22, 23 codice del consumo

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Pubblicità ingannevole

I principi di:

• Veridicità, art. 21• Correttezza• Completezza, art. 22

I principi di:

• Veridicità, art. 21• Correttezza• Completezza, art. 22

viola

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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 1.

1. E’ considerata ingannevole una pratica che: :

• Contiene informazioni non rispondenti al vero, seppure di fatto corretta (viola il principio di veridicità) in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva

• Induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciali che avrebbe altrimenti preso:

1. E’ considerata ingannevole una pratica che: :

• Contiene informazioni non rispondenti al vero, seppure di fatto corretta (viola il principio di veridicità) in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva

• Induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciali che avrebbe altrimenti preso:

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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo – gli elementi oggetto di errore

a) Esistenza o natura del prodottob) Caratteristiche principali del prodotto…c) Portata degli impegni del professionista…d) Prezzo o il modo in cui questo è calcolato…e) Necessità di manutenzione, cambio,

sostituzione…f) Natura, caratteristiche, diritti del professionista…g) Diritti del consumatore, incluso il diritto di

sostituzione o di rimborso

a) Esistenza o natura del prodottob) Caratteristiche principali del prodotto…c) Portata degli impegni del professionista…d) Prezzo o il modo in cui questo è calcolato…e) Necessità di manutenzione, cambio,

sostituzione…f) Natura, caratteristiche, diritti del professionista…g) Diritti del consumatore, incluso il diritto di

sostituzione o di rimborso

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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 2.

2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti…

2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti…

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Azioni ingannevoli art. 22 codice del consumo omissioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti dei mezzi del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

2. ….3. ….

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti dei mezzi del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

2. ….3. ….

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Quindi il messaggio è ingannevole

induce o può indurre in errore, è idoneo a pregiudicare

il comportamento economico del consumatore o a ledere un concorrente

induce o può indurre in errore, è idoneo a pregiudicare

il comportamento economico del consumatore o a ledere un concorrente

Nella sua potenzialità oggettivaNella sua potenzialità oggettiva

Indipendentemente dagli stati soggettivie dalle intenzionalità del suo autore

Indipendentemente dagli stati soggettivie dalle intenzionalità del suo autore

quando

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Pratiche commerciali aggressive art. 24

E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

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Art. 27 : Organo che controlla e reprime la pubblicità ingannevole

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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Sara d’Urso_LG_201417

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

È l’ organo istituito al controllo e alla repressione della pubblicità ingannevole

È l’ organo istituito al controllo e alla repressione della pubblicità ingannevole

Che verifica se il messaggio pubblicitario ha le seguenti caratteristiche:

--è tale da indurre in errore o a poter indurre in errore lepersone fisiche o giuridiche a cui è rivolto o che

raggiunge--è idoneo a pregiudicare il comportamento economico del consumatore o ledere o poter ledere un concorrente

Che verifica se il messaggio pubblicitario ha le seguenti caratteristiche:

--è tale da indurre in errore o a poter indurre in errore lepersone fisiche o giuridiche a cui è rivolto o che

raggiunge--è idoneo a pregiudicare il comportamento economico del consumatore o ledere o poter ledere un concorrente

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Legittimati attivi al provvedimento dell’Autorità garante

ConcorrentiConcorrenti

ConsumatoriConsumatori

Associazioni e organizzazioni consumatoriAssociazioni e organizzazioni consumatori

Ministero dell’ industriaMinistero dell’ industria

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La pronuncia dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato

E’ una pronuncia definitivadiretta

a vietare la pubblicità del messaggio pubblicitario non ancora portato a conoscenza del pubblico

ad inibire la continuazione della pubblicità del messaggio pubblicitario già iniziata

a stabilire la pubblicazione della decisione sulla stampa

la non osservanza del divieto imposto dalla decisioneha conseguenze penali

E’ una pronuncia definitivadiretta

a vietare la pubblicità del messaggio pubblicitario non ancora portato a conoscenza del pubblico

ad inibire la continuazione della pubblicità del messaggio pubblicitario già iniziata

a stabilire la pubblicazione della decisione sulla stampa

la non osservanza del divieto imposto dalla decisioneha conseguenze penali

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Natura della pronuncia dell’Autorità Garante

La valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità commerciale si riferisce ad un controllo

amministrativo a tutela di un interesse generale.L’Autorità Garante non dispone in merito al

risarcimento dei danni subiti. Per la tutela civilistica il consumatore è tenuto a rivolgersi all’Autorità

giudiziaria ordinaria

La valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità commerciale si riferisce ad un controllo

amministrativo a tutela di un interesse generale.L’Autorità Garante non dispone in merito al

risarcimento dei danni subiti. Per la tutela civilistica il consumatore è tenuto a rivolgersi all’Autorità

giudiziaria ordinaria

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Pubblicità comparativa

Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi offerti da un

concorrente

Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi offerti da un

concorrente

E’ ammessa, a meno che non sia ingannevole, ovvero quando ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett.a, codice del

consumo: induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso

E’ ammessa, a meno che non sia ingannevole, ovvero quando ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett.a, codice del

consumo: induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso

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Il terzo polo: la disciplina della pubblicità commerciale tra

professionisti

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Pubblicità tra professionisti d. lgs n. 145 del 2007

Con il d. lgs 2 agosto 2007, n. 145 si è provveduto a dare autonomia alla tutela del professionista, in precedenza contenuta nel codice del consumo.

Art. 3 identificazione degli elementi per valutare se la pubblicità sia ingannevoleArt. 4 definizione delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa e rinvio al codice del consumo per i criteri con cui identificare le “azioni ingannevoli”, le “omissioni ingannevoli” e le “pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”

Con il d. lgs 2 agosto 2007, n. 145 si è provveduto a dare autonomia alla tutela del professionista, in precedenza contenuta nel codice del consumo.

Art. 3 identificazione degli elementi per valutare se la pubblicità sia ingannevoleArt. 4 definizione delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa e rinvio al codice del consumo per i criteri con cui identificare le “azioni ingannevoli”, le “omissioni ingannevoli” e le “pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”

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Trasparenza della Pubblicità art. 5pubblicità mascherata o camuffata

E’ vietata la Pubblicità mascherata o occulta: E’ quella pubblicità che appare attraverso una modalità di presentazione estranea alla diffusione sul mercato

di prodotti o servizi

E’ vietata la Pubblicità mascherata o occulta: E’ quella pubblicità che appare attraverso una modalità di presentazione estranea alla diffusione sul mercato

di prodotti o servizi

Pubblicità e promozione

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, mentre la pubblicità a mezzo stampa deve

essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, mentre la pubblicità a mezzo stampa deve

essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione

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--Pubblicità occulta-- Perché è vietata la pubblicità non riconoscibile?

Perché in tale situazione le difese naturali del destinatario della pubblicità non si attivano

Perché l’ informazione che appare neutrale e disinteressata è più efficace

Perché la pubblicità non riconoscibile attira maggiormente l’attenzione del destinatario

inconsapevole

Perché in tale situazione le difese naturali del destinatario della pubblicità non si attivano

Perché l’ informazione che appare neutrale e disinteressata è più efficace

Perché la pubblicità non riconoscibile attira maggiormente l’attenzione del destinatario

inconsapevole

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Trasparenza della Pubblicità redazionale

Deve distinguersi dalle altre comunicazioni al pubblicoattraverso modalità grafiche di evidente percezione

della natura intrinsecamente pubblicitaria

Deve distinguersi dalle altre comunicazioni al pubblicoattraverso modalità grafiche di evidente percezione

della natura intrinsecamente pubblicitaria

L’ accertamento della natura promozionale della comunicazione prescinde dall’accertamento di un

sottostante rapporto di committenza tra impresa e

proprietario del mezzo di diffusione

L’ accertamento della natura promozionale della comunicazione prescinde dall’accertamento di un

sottostante rapporto di committenza tra impresa e

proprietario del mezzo di diffusione

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Il quarto polo: il codice di autodisciplina

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Codice di autodisciplina pubblicitaria

Ha natura negozialeHa natura negoziale

Sono norme di natura convenzionale create da imprese pubblicitarie volte a garantire

la libertà di scelta dei consumatori

Sono norme di natura convenzionale create da imprese pubblicitarie volte a garantire

la libertà di scelta dei consumatori

Sono norme raccolte in un codice che le imprese di pubblicità accettano mediante sottoscrizione

all’atto della conclusione di un contratto di pubblicità

Sono norme raccolte in un codice che le imprese di pubblicità accettano mediante sottoscrizione

all’atto della conclusione di un contratto di pubblicità

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Organo che verifica la violazione delle norme del codice di comportamento

Giurì di autodisciplina

che emette una decisione contrattualmente vincolante

Giurì di autodisciplina

che emette una decisione contrattualmente vincolante

Su istanza

….del consumatore….di altra impresa concorrente

….dell’ altro organo di autodisciplina-il comitato di accertamento

….del consumatore….di altra impresa concorrente

….dell’ altro organo di autodisciplina-il comitato di accertamento

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Codice di autodisciplina e pubblicità dei viaggi organizzati, art. 28

La pubblicità deve fornire informazioni complete ed accurate

La pubblicità deve fornire informazioni complete ed accurate

L’ informazione completa ed accurata evita e previene l’ingannevolezza

L’ informazione completa ed accurata evita e previene l’ingannevolezza

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La concorrenza sleale

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Pubblicità di un’agenzia e atti di concorrenza sleale, art. 2598 c.c.

Si configura nell’ ipotesi in cui: Si configura nell’ ipotesi in cui:

Una agenzia si appropria dei pregi che spettano ad un’ altra

Una agenzia denigra un concorrente

Una agenzia attua una pubblicità menzognera

Una agenzia si appropria dei pregi che spettano ad un’ altra

Una agenzia denigra un concorrente

Una agenzia attua una pubblicità menzognera

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Legittimato attivo

Imprenditore concorrenteImprenditore concorrente

Le associazioni o gli enti che rappresentano gli interessi

della categoria professionale, art. 2601 c.c.

Le associazioni o gli enti che rappresentano gli interessi

della categoria professionale, art. 2601 c.c.

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