Prospetto Informativo e Informazione Al Mercato

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PROSPETTO INFORMATIVO E INFORMAZIONE AL MERCATO. 1. INTRODUZIONE. L'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO. Si tratta di una locuzione introdotta dal TUF (d.lg. 1998/58) per designare quell’insieme di operazioni dirette a provocare l’investimento o il disinvestimento del risparmio rispettivamente mediante tecniche di sollecitazione all'investimento e offerta pubblica di acquisto e di scambio. Tali operazioni, che coincidono in gran parte con quelle in precedenza ricomprese nella nozione di soleccitazione al pubblico risparmio, si svolgono sotto il controllo della Consob e sono soggette ad una disciplina amministrativa diretta a garantire la correttezza dell’informazione e della parità di trattamento dei risparmiatori. Un rilievo particolare nella materia dell’appello al pubblico risparmio è dato ai Regolamenti della Consob che indicano il contenuto e le modalità del prospetto informativo, le regole di correttezza cui devono attenersi l’offerente, l’emittente e l’intermediario deputato al compimento dell’operazione, sia le modalità di svolgimento oltre che la durata della stessa. Non dobbiamo dimenticare che la conclusione dei contrati aventi per oggetto prodotti finanziari e che prendano avvio da una proposta rivolta al pubblico non viene abbandonata alle norme di diritto comune. In questo modo, il carattere standardizzato della proposta e della relativa accettazione impedisce che l'accordo contrattuale

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Prospetto Informativo e Informazione Al Mercato

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PROSPETTO INFORMATIVO E INFORMAZIONE AL MERCATO.1. INTRODUZIONE. L'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO.Si tratta di una locuzione introdotta dal TUF (d.lg. 1998/58) per designare quellinsieme di operazioni dirette a provocare linvestimento o il disinvestimento del risparmio rispettivamente mediante tecniche di sollecitazione all'investimento e offerta pubblica di acquisto e di scambio. Tali operazioni, che coincidono in gran parte con quelle in precedenza ricomprese nella nozione di soleccitazione al pubblico risparmio, si svolgono sotto il controllo della Consob e sono soggette ad una disciplina amministrativa diretta a garantire la correttezza dellinformazione e della parit di trattamento dei risparmiatori. Un rilievo particolare nella materia dellappello al pubblico risparmio dato ai Regolamenti della Consob che indicano il contenuto e le modalit del prospetto informativo, le regole di correttezza cui devono attenersi lofferente, lemittente e lintermediario deputato al compimento delloperazione, sia le modalit di svolgimento oltre che la durata della stessa.Non dobbiamo dimenticare che la conclusione dei contrati aventi per oggetto prodotti finanziari e che prendano avvio da una proposta rivolta al pubblico non viene abbandonata alle norme di diritto comune. In questo modo, il carattere standardizzato della proposta e della relativa accettazione impedisce che l'accordo contrattuale scaturisca da un confronto personalizzato tra le parti. Inoltre, i prodotti finanziari sono beni dei quali la generalit dei risparmiatori no ha una conoscenza adeguata quindi le relative negoziazioni possono avvenire in condizioni di asimmetria informativa. Per evitarlo, la correttezza di tali negoziazioni condizione necessaria perch il risparmio trovi la propria allocazione ottima attraverso il mercato.Si giustifica una disciplina speciale per la conclusione di tali contratti se concorrono le seguenti circostanze: Carattere necessariamente standardizzato delle dichiarazioni contrattuali. Naturale opacit dei prodotti finanziari. Essenzialit delle loro negoziazioni.Non trover pertanto applicazione quando tenda alla stipulazione di contratti aventi ad oggetti beni diversi dai prodotti finanziari e neppure quando i contratti anche se hanno ad oggetto tali prodotti, non si radichino in una sollecitazione pubblica.Si devono allora definire i contorni delle fattispecie prese in considerazione dal TU 58/1998 (sollecitazione pubblica e prodotti finanziari) ma anche il contenuto della relativa disciplina. La disciplina dovrgarantire un grado di trasparenza che assicuri il rispetto del principio di buona fede nella conclusione delle suddette negoziazioni, prevendo altres un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.Si deve precisare che la disciplina non si limita ad imporre un particolare grado di trasparenza: essa impone anche particolari regole di comportamento dirette ad assicurare un ordinato andamento delle negoziazioni e il corretto funzionamento del mercato. Cos la Consob esercita i poteri previsti per quanto riguarda gli emittenti, la tutela degli investitori, l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercado di capitali e pure disciplina l'appello al pubblico risparmio e le societ per azioni quotate. Si impongono doveri di comportamento che tendono ad assicurare la tutela degli investitori , a sua volta strumentale al buon funzionamento del mercato dei capitali, cos come strumentale a quest'ultimo obiettivo sono la trasparenza e l'efficienza del mercato del controllo societario.D'altra parte, tra le regole di condotta ha una privilegiata collocazione quella che sancisce il principio di parit di trattamento, ad esempio, como viene imposto secondo l'articolo 92 agli emittenti quotati e agli emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro d'origine.Si deve accenare che la connessione fra il principio di parit di trattamento e l'efficienza del mercato mobiliare pu non apparire di immediata evidenza. Potrebbe dirsi chela stessa pu cogliersi nella necessit di eliminare comportamenti che possono minare la credibilit del mercato e portare a segmentazioni dello stesso che ne compromettono con la concorrenzialit, l'efficienza. Lo stesso motivo che conduce alla limitazione dellautonomia privata e che impone norme ad hoc di correttezza, regole organizzative per lo svolgimento di offerte di vendita, sottoscrizione o scambio di valori mobiliari, indipendentemente dalla sede o dallorigine dellemittente e dal mercato, purch regolamentatoComunque, la regola che impone di rispettare il principio di parit di trattamento non l'unica regola di comportamento prevista dal legislatore in materia di appello al pubblico risparmio. Rientrano tra le stesse norme che impongono ai soggetti coinvolti regole di correttezza e quelle che stabiliscono regole organizzative per lo svolgimento delle offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita e per le offerte di acquisto.

I tipi di appello al pubblico risparmioIl T.U.F. (testo unico n58 del 1998) conosce due tipi di appello al pubblico risparmio: l'offerta al pubblico di prodotti finanziari e l'offerta pubblica di acquisto o scambio.1) Offerta al pubblico di prodotti finanziari. Ogni comunicazione rivolta al pubblico, con qualsiasi forma e mezzo che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dellofferta, sui prodotti finanziari e sul collocamento tramite soggetti abilitati. Informazioni tali da permettere al risparmiatore di scegliere se acquistare o sottoscrivere il prodotto. Pi tardi approffondiremo su questa materia.2) Offerta al pubblico di acquisto o scambio di prodotti finanziari. Ogni comunicazione rivolta al pubblico, con qualsiasi forma e mezzo finalizzata allacquisto o allo scambio di prodotti finanziari rivolta ad un numero di soggetti almeno pari a 100 e per un ammontare pari o superiore a 2.500.000 .Non rientrano nelle offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle riservate agli investitori qualificati, fra i quali rientrano le banche, le imprese di assicurazione, le societ di gestione collettiva del risparmio, le sicav.Le due specie hanno un contenuto economico ed un grado di pericolosit (e quindi un bisogno di protezione del risparmiatore) diverso;1) Offerta al pubblico di prodotti finanziari. CONTENUTO: al pubblico (OBLATI) viene proposto di trasferire allofferente una somma di denaro in cambio di prodotti finanziari gi presenti sul mercato o da immettere sul mercato;RISCHIO: grado elevato di rischio perch il risparmiatore trasferisce denaro (valore certo) in cambio di un prodotto finanziario dal valore non certo (di questa pericolosit per il risparmiatore il TU tiene conto prevedendo per questo tipo di offerta controlli pi stringenti per l'offerente; questo si vede infatti nei requisiti di pubblicazione del prospetto informativo relativo a questa offerta per cui ci si deve preventivamente ed esplicitamente autorizzare dalla Consob e invece non cos questa specifica autorizzazione per la pubblicazione di un documento d'offerta di acquisto o scambio bastando soltanto un comunicato alla Consob);OFFERTA: il prospetto informativo deve essere preventivamente autorizzato ("approvata") dalla Consob;2) Offerta al pubblico di acquisto o scambio di prodotti finanziariCONTENUTO: Al pubblico viene proposto di ricevere denaro in cambio di prodotti finanziari posseduti o di ricevere altri prodotti in cambio;RISCHIO: grado minore di rischio perch il risparmiatore ottiene denaro in cambio di un prodotto dal valore non certo o scambia un prodotto dal valore non certo con un altro prodotto di valore non certo;OFFERTA: il documento deve essere solo comunicato alla Consob che pu disporre unintegrazione informativa La nozione di appello al pubblico risparmioLa disciplina speciale si applica solo se lappello ha per oggetto prodotti finanziari, con un particolare contenuto e sia rivolto al pubblico.Definiamo contenuto:1) Proposta contrattuale di vendita/sottoscrizione o acquisto/scambio destinata al pubblico che si conclude con laccettazione da parte del risparmiatore;2) Proposta ad offrire la vendita/sottoscrizione o acquisto/scambio da parte dei risparmiatori che si conclude con laccettazione dellofferente;3) Comunicazioni che tendono alla successiva conclusione del contratto, a patto che presentino informazioni sufficienti da mettere un investitore in grado di decidere su vendita/sottoscrizione o acquisto/scambio contenute nel messaggio. Non tutti i messaggi pubblicitari sono ritenuti tali.La definizione di appello al pubblico caratterizzata quantitativamente e qualitativamente dal pubblico cui rivolta. Affinch si applichi la disciplina speciale necessario verificare a quante persone rivolto il messaggio e a che tipo di persone rivolto.Non costituiscono offerte al pubblico: Le offerte rivolte ad un numero di soggetti inferiori a 100; Di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 ; Le offerte riservate a investitori qualificati, ovvero banche, assicurazioni, societ di gestione del risparmio, SIM, SICAV, Governi e amministrazioni locali, fondazioni bancarie.

I soggetti coinvolti dall'appello al pubblico risparmio.Si possono distinguere tre soggetti nell'appello al pubblico risparmio e tre diversi ruoli: quello dell'emittente (si riferisce ai prodotti finanziari oggetto dell'offerta). quello del proponente (che pu coincidere ma anche non coincidere con il soggetto emittente). quello degli intermediari-collocatori (ruolo di concludere i contratti di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari). Assume particolare rilievo il "responsabile del collocamento".Per ogni ruolo esistono regole e sanzioni particolari secondo il regolamento Consob.

Appello al pubblico risparmio e forma dei contratti.La legge non prescrive espressamente alcuna forma solenne ma questa affermazione di principio deve essere fortemente ridimensionata tenendo presenti gli adempimenti formali imposti allo svolgimento della sollecitazione all'investimento e alle offerte di vendita e scambioLadesione allofferta effettuata mediante la sottoscrizione dellapposito modulo standardizzato dall'offerente e analoga disposizione vige per l'offerte di acquisto e di scambio. La forma deve essere dunque scritta (almeno nella prospettiva dell'organo di controllo), pur essendo prevista ladesione tramite internet se prevista nel prospetto. La conclusione espressa deve essere inserita nel documento integrativo del prospetto (acquisto/sottoscrizione) o nel documento dellofferta (vendita/scambio). Non pare possibile ricavare il convincimento che l'inosservanza di tale formalit comporti la nullit o l'inefficacia del contratto altrimenti concluso.Si applicano inoltre le norme che disciplinano i contratti dei consumatori, nei limiti in cui tali nome valgono per i contratti aventi per oggetto strumenti finanziari (clausole vessatorie).

2. L'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI. COMUNICAZIONE E PROSPETTO INFORMATIVO."Coloro che intendono effetuare una offerta al pubblico... ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non pu essere pubblicato finch non approvato dalla Consob" (art. 94, 1 comma TUF).La legge prevede due distinti documenti, la comunicazione e il prospetto informativo, dei quali solo il secondo destinato alla pubblicazione e alla conoscenza del pubblico dei risparmiatori. Noi ci fermeremo per questo motivo nello studio approffondito del prospetto.La comunicazione deve indicare: i soggetti che intendono procedere all'offerta con la specificazione del ruolo svolto da ciascuno di essi. le caratteristiche essenziali e la quantit dei titoli oggetto dell'offerta. le modalit e i termini previsti per lo svolgimento del'operazione.

In termini generali, per prospetto informativo nell'ambito dei mercati finanziari si ritiene la documentazione informativa predisposta ai fini di informazione del pubblico degli investitori.Deve contenere tutte le informazioni necessarie affinch il risparmiatore possa pervenire ad un giudizio fondato su: Situazione patrimoniale e finanziaria dellofferente Risultati economici e prospettive dellemittente Prodotti e relativi diritti offerti Sintesi dei rischi e delle caratteristiche delloffertaQuindi si pu dire che il prospetto informativo un documento che incide, contemporaneamente, sull interesse individuale al rispetto dei principi di buona fede e correttezza (nella fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto) e sull interesse generale ad una corretta ed esaustiva informazione al pubblico degli investitori ed al mercato in genere. Pertanto una finalit del prospetto informativo senzaltro quella di assicurare la tutela informativa dellinvestitore interessato ad unoperazione di investimento, considerando anche che tale documento costituisce una sorta di presentazione al mercato (un biglietto da visita) della societ che consente una consapevole formazione della volont contrattuale da parte dellinvestitore. Come precisa la relazione per lanno 1989 di questa istituzione, "lordinamento ha affidato alla Consob non solo o non tanto il ruolo di tutore di interessi pubblici contrapposti a interessi privati, ma di garante di interessi comuni alla collettivit dei risparmiatori. Questi ultimi, infatti, assumono la veste di controparte debole nelle transazioni finanziarie e avvertono, quindi, lesigenza di vedere bilanciata la loro tradizionale posizione di soggezione attraverso la perfetta trasparenza del mercato e la piena regolarit del suo funzionamento, di cui appunto la Consob si rende garante". Se per cui, in sintonia con questa statuizione, si daccordo nel ritenere che la tutela dei risparmiatori compito in larga parte della Consob, il prospetto informativo potrebbe essere definito, secondo una certa prospettiva, come uno strumento necessario alla Consob per tutelare i risparmiatori in quei momenti particolari (sollecitazione allinvestimento e quotazione in mercato regolamentato) in cui questi ultimi necessitano di un surplus informativo.

Nel diritto dei mercati finanziari italiano la definizione di prospetto informativo deriva principalmente dalla Direttiva 2003/71/CE, e dal relativo regolamento di attuazione dell'anno successivo (Regolamento 809/2004/CE).Secondo la disciplina primaria e secondaria attualmente vigente, il prospetto informativo si compone di: Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e Nota di Sintesi.Per quanto riguarda la nota di sintesi, questa fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto stato in origine redatto. Il suo formato e il suo contenuto forniscono informazioni adeguate circa le carateristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti. Non pu limitarsi ad illustrare la condizione presente, ma deve anche tratteggiare le prospettive future dell'emittente.Il contenuto minimo del Documento di Registrazione (per esteso: "documento di registrazione sull'emittente") disciplinato, a seconda della tipologia di soggetto che ha emesso gli strumenti finanziari oggetto del prospetto informativo, da uno degli schemi allegati al citato regolamento 809/2004/CE (schemi di prospetto). La funzione di tale documento quella di dare al pubblico degli investitori informazioni precise ed aggiornate circa il soggetto che ha emesso (il cosiddetto Emittente) gli strumenti finanziari. Sono destinatari i comuni investitori e non i soli esperti del mercato mobiliare. Dovr quindi escludersi l'adeguatezza dell'informazione non solo quando la stessa sia carente ma anche quando la medesima, anche perch eccessiva, possa essere compresa soltanto da soggetti forniti di una particolare competenza finanziaria.

Direttiva 2003/71/CELa presente direttiva ha l'obiettivo di migliorare la qualit dell'informazione fornita agli investitori dalle societ che desiderano raccogliere capitali nell'Unione europea (UE). A tal fine viene rafforzata l'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la preparazione e il contenuto dei prospetti. Viene altres introdotto un sistema di autorizzazione unica per i prospetti utilizzabile in tutti gli Stati dell'UE (passaporto unico per gli emittenti).Scopo della direttiva armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.Questo testo prevede regole che consentono alle societ di raccogliere capitali pi facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea (UE) sulla base dell'avallo dato dall'autorit regolamentare di un unico Stato membro ("autorit competente dello Stato membro di origine"). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni.Il prospetto non pu essere pubblicato finch non sia stato approvato dall'autorit competente dello Stato membro d'origine. Tale autorit competente comunica allAEVM e parallelamente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto. Tale notifica deve avvenire entro 10giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto (20giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico).Dopo lapprovazione, il prospetto depositato presso lautorit competente dello Stato membro dorigine ed messo a disposizione dellAEVM. La sua pubblicazione avviene inoltre in uno dei seguenti modi: mediante inserimento in un giornale a diffusione nazionale o a larga diffusione; in forma stampata; sul sito web dellemittente; sul sito web del mercato regolamentato; sul sito web dellautorit competente dello Stato membro dorigine.LAEVM pubblica sul suo sito web lelenco dei prospetti approvati.Il controllo sul prospetto informativoPossiamo distinguere: Controllo di completezza: spetta alla Consob verificare che il prospetto sia conforme agli schemi predisposti e contenga tutte le informazioni necessarie. La Consob pu negare l'approvazione sulla base di un giudizio di convenienza dell'operazione loro proposta. altrettanto pu negarla quando il prospetto informativo non sia conforme alle regole generali dalla stessa dettate e non contenga le ulteriori notizie delle quali abbia chiesto la pubblicazione. Controllo di veridicit: effettuato nei limiti dei tempi del procedimento (divieto di aggravamento) e delle finalit del prospetto stesso. Controllo di illegittimit: spetta invece allautorit giudiziaria.Il prospetto di norma non indica il prezzo e la quantit dei prodotti, dettagli che vengono inseriti in un avviso integrativo pubblicato allinizio dellofferta.

La pubblicazione del prospettoIl procedimento di controllo, se positivamente concluso, trova il proprio coronamento nel provvedimento di approvazione del prospetto. cos che viene reso conoscibile dal pubblico attraverso la sua pubblicazione.Successivamente allapprovazione della Consob, il prospetto viene pubblicato e depositato in originale presso la Consob. La pubblicazione pu avvenire: Mediante diffusione a mezzo stampa. Mediante copia e diffusione gratuita nelle sede legale dellemittente, presso gli uffici degli incaricati del collocamento Sul sito dellemittente o degli intermediari al collocamento.

L'ipotesi di inapplicabilit totale o parziale della disciplina specialeOltre al limite quantitativo e qualitativo dellapplicabilit della disciplina speciale dellofferta, il TU contiene altre eccezioni;Non si applica: Per offerte con valore complessivo inferiore ai 2.500.000 Se i destinatari sono inferiori a 100 o sono investitori qualificati Se loggetto sono strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da Stati membri o organismi internazionali partecipati da Stati membri Se loggetto sono strumenti finanziari emessi dalla BCE o da banche del SEBCTra le motivi dellesonero si possono accenare: Natura pubblicistica dellente emittente (legittimo affidamento). Esigenze di tutela della politica monetaria comunitaria. Bassissimo grado di rischio.Il TU escludeva anche le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da banche ma diversi dalle azioni e prodotti assicurativi. Tale eccezione per sembrava troppo ampia e non sorretta dalle stesse garanzie delle precedenti. La L.n.262/2005 ha invece ridotto lesclusione per le banche ai soli depositi non connessi a strumenti finanziari e per le assicurazioni ai fondi collettivi aperti o forme pensionistiche individuali.Il mutuo riconoscimento dei prospettiIl d.lgs. 51/2007 ha recepito le direttive di armonizzazione dei prospetti, direttiva comunitarie che hanno dettato le norme di armonizzazione dei prospetti con particolare riferimento alle informazione che gli stessi debbono fornire. I modelli, articolati secondo gli strumenti finanziari offerti e la loro pubblicazione hanno reso possibile il mutuo riconoscimento.Il prospetto approvato dalla Consob valido ai fini dellofferta negli altri Stati membri. La Consob dovr, come condizione necessaria per l'efficacia, su richiesta dellemittente entro 3 giorni, trasmettere copia tradotta dellautorizzazione e del prospetto approvato allAutorit di controllo nel cui mercato avverr lofferta.Nel caso in cui lofferta sia prevista in Italia, sar sufficiente che la comunicazione da parte dellAutorit dellaltro Stato membro alla Consob di conformit.Il prospetto dovr essere redatto in italiano o in una lingua comunemente utilizzata in finanza ma in questo caso la nota di sintesi dovr comunque essere in italiano.Nel caso in cui lemittente abbia sede legale in un paese extracomunitario e lofferta debba svolgersi in Italia, la Consob pu approvare il prospetto se redatto conformemente a standard internazionali definiti e contenente le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.Svolgimento dell'offertaIl controllo della Consob non si limita a comunicazione e prospetto ma anche ai soggetti coinvolti che sono tenuti ad obblighi di trasparenza e correttezza. Dalla data della comunicazione, gli emittenti, offerenti e intermediari hanno lobbligo di diffondere al mercato tutte le notizie che la Consob ritenga necessarie. La Consob pu richiedere loro informazioni o assoggettarle ad ispezioni sulla correttezza delle informazioni fornite e pu farlo fino ad un anno dalla conclusione dellofferta qualora sussista fondato sospetto di violazione.Gli emittenti sottopongono a revisione contabile il bilancio desercizio e quello consolidato redatti nel periodo dofferta. La Consob vigila anche sulla parit di trattamento degli aderenti e sul divieto di diffusione di notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare landamento delle adesioni.I collocatori sono tenuti a compiere tutte le attivit necessarie per il perfezionamento dellinvestimento e per lesercizio dei diritti degli investitori.Tutti i soggetti infine assicurano la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dellofferta.Gli annunci pubblicitariSe lannuncio chiaramente finalizzato alla conclusione di unoperazione di offerta al pubblico sottoposto alla normativa propria dellofferta al pubblico ma se lannuncio ha ad oggetto strumenti finanziari comunitari ovvero valori mobiliari e quote di fondi chiusi, pu essere consentita la diffusione di notizie, di indagini di mercato e raccolta di intenzione di acquisto, anche prima della pubblicazione del prospetto a patto che: La relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla diffusione del messaggio. Venga fatto espresso riferimento alla successiva pubblicazione del prospetto e dove sar disponibile. Venga precisato che le intenzioni dacquisto raccolte non costituiscono proposte.Se lannuncio ha ad oggetto strumenti finanziari diversi da valori mobiliari o quote di fondi chiusi, lannuncio potr essere trasmesso solo dopo la pubblicazione del prospetto.Il TU detta regole procedurali e sostanziali alle quali deve uniformarsi l'attivit pubblicitaria.I criteri fissati dalla Consob si preoccupano di assicurare che l'anuncio pubblicitario sia chiaramente riconoscibile come tale e distinguibile da altre forme di comunicazione al pubblico e che le informazioni diffuse dall' annuncio non siano imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti, siano coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo e non promettano esiti nell'investimento non giustificati dalle caratteristiche dello stesso.Circolazione dei prodotti finanziari riservati agli investitori qualificatiSe lofferta diretta ad investitori qualificati, le norme di garanzie per le offerte al pubblico non si applicano.Ma nei crack parmalat e Cirio la maggioranza delle azioni spazzatura furono proprio collocate presso investitori qualificati, i quali li hanno poi riversati nel mercato. Cos la l.n. 262/2005 aveva imposto che nel caso di riallocazione di prodotti distribuiti senza il vincolo del prospetto ad investitori qualificati, gli stessi avrebbero risposto dellinsolvenza dellemittente nei confronti degli acquirenti per un anno dallemissione.Tale responsabilit non sussisteva se lintermediario avesse consegnato agli acquirenti un documento informativo sufficientemente dettagliato in base alla normativa per gli investitori non qualificati. La norma stata poi modificata prevedendo che si realizza comunque unofferta al pubblico se i prodotti finanziari allocati presso investitori qualificati siano sistematicamente rivenduti a soggetti diversi nellarco di 12 mesi.In tal caso, se non viene utilizzata la disciplina dellofferta al pubblico, lacquirente pu far valere la nullit del contratto e gli investitori che hanno seguito la vendita rispondono del danno arrecato.I poteri ispettitivi e interdittivi della Consob. Le sanzioni penali e amministrative.Alla Consob sono attribuiti importanti poteri conoscitivi e interdittivi per assicurare l'osservanza delle norme dettate per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Dal momento della comunicazione la Consob ha il potere di acquisire dallemittente tutte le informazioni che ritenga necessarie al fine perseguito. Nel caso di fondati sospetti pu richiedere, entro un anno dallacquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti.Inoltre alla Consob resta il potere di sospensione in via cautelare quando sussista fondato sospetto di violazione della normativa e di vietarla nel caso di accertamento di tale violazione.Il TU ha ritenuto indispensabile potenziare la tutela degli interessi coinvolti dalle offerte al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. L' art. 191 TU prevede che chiunque effettua offerte senza previa comunicazione o pubblica un prospetto non approvato punito con sanzione amministrativa non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore offerto.Alla sanzione prevista la pena accessoria di interdizione temporanea di incarichi di amministrazione o intermediazione per un periodo non inferiore a 2 mesi e non oltre 3 anni. La sanzione viene poi pubblicata e diffusa a meno che non possa turbare i mercati o provocare un danno sproporzionato.Oggetto di contrastanti indirizzi di politica legislativa stata la disciplina penale del falso in prospetto. Il d.lgs. 61/2002 nel disciplinare il falso in prospetto distingueva sulle conseguenze della falsificazione del prospetto: Se la falsificazione aveva prodotto danni patrimoniali si prevedeva la reclusione da uno a tre anni Se non cera danno patrimoniale la reclusione non poteva superare un anno.Fortunatamente, la l.n.262/2005 ha modificato la norma prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni per il reato di falso in prospetto, indipendentemente dal danno patrimoniale.

3. DISCIPLINA DELL'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI NEL DIRITTO SPAGNOLO.Dato che questa materia stata oggetto di armonizzazione dalla legislazione europea ci troviamo con un compendio di norme omogeneizzate tra il diritto spagnolo e il diritto italiano. Cambier quindi la terminologia ma non la regolazione.In Spagna l' offerta al pubblico di prodotti finanziari si conosce como OPV, cio "oferta pblica de venta de cualquier activo financiero". Viene emesso da qualsiasi azienda e viene rivolta al pubblico in generale. Il caso pi comune l'offerta al pubblico di azioni creandosi in questo modo un mecanismo che permette l'entrata di nuovi azionisti nella azienda, emmisione per cui non si chiede autorizzazione amministrativa previa. la "Ley del Mercado de Valores" quella incaricata di regolare la materia e definire la OPV (artculo 30 bis 1). La legge stabilisce i casi che non possono ritenersi offerta pubblica e in questo casi, non saranna sottomessi ai requisiti di informazione dell'articolo 26 ne alla verificazione dal CNMV dei requisiti dell'articolo 25.3 e 4).Possiamo trovarci con una offerta pubblica generale oppure ristretta (quella indicata per determinati gruppi restritti, qualificati).D'altra parte, troviamo "la oferta pblica de suscripcin" oppure OPS che nel diritto italiano sarebbe la offerta pubblica di sottoscrizione. La differenza fondamentale con la OPV che nella OPS, i venditori delle azioni sono gli azionisti attuali della azienda, non c', nel caso della OPV, una nuova emissione di azioni sennon che gi ci sono sul mercato.I requisiti da compiere dalle OPV variano secondo il mercato bursatile e regolatore in cui stanno per cotizzare ma non potr mancare il prospetto informativo che nella disciplina spagnola si conosce come "folleto informativo". Questo "folleto informativo" deve contenere la informazione successiva: Informazione riguardante i valori offerti. Dettagli dell'emmittente, e la sua attivit. Descrizione dettagliata della collocazione dei titoli. Disciplina fiscale da applicare a questi valori.I "folleti" verrano controllati nel caso spagnolo dalla CNMV (Comisin Nacional del Mercado de Valores), l'equivalente alla Consob nel diritto italiano.Si deve distinguere: Le offerte in cui il "folleto" obbligatorio (art. 30 bis 3 de la LMV). In questo caso si applica la regolazione dell'ammissione, cio l'emittente deve compiere con i requisiti di eleggibilit e informazione. Le offerte in cui non si chiede il "folleto", quindi non obbligate ai requisiti di informazione e controllo dal CNMV. Si possono paragonare alle offerte non pubblique.

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