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PRIMERA FUND Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ______ Prospetto informativo SETTEMBRE 2010 Il presente Prospetto Informativo Completo è traduzione fedele dell’ultimo prospetto approvato dalla competente Autorità di vigilanza lussemburghese (la Commission de Surveillance du Secteur Financier) ed è conforme al modello depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2010.

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PRIMERA FUND Società di investimento a capitale variabile

di diritto lussemburghese

______

Prospetto informativo

S E T T E M B R E 2 0 1 0

Il presente Prospetto Informativo Completo è traduzione fedele dell’ultimo prospetto approvato dalla competente Autorità di vigilanza lussemburghese (la Commission de Surveillance du Secteur Financier) ed è conforme al modello depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2010.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 2 / 43

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

PRIMERA FUND 33, rue de Gasperich L – 5826 Howald-Hesperange

AVVERTENZA Il presente prospetto informativo (di seguito “Prospetto informativo”) non può essere utilizzato a scopi di offerta e di sollecitazione di vendita in tutti i paesi o in tutti i casi in cui una simile offerta o sollecitazione non sia autorizzata. La Società è riconosciuta come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) nel Lussemburgo. La sua commercializzazione è autorizzata in Belgio, nel Granducato del Lussemburgo, in Olanda e in Italia. In particolare, le azioni della Società non sono state registrate conformemente a una qualsiasi delle disposizioni legali o normative degli Stati Uniti d’America. Di conseguenza, il presente documento non può essere introdotto, trasmesso o distribuito in questo paese o nei suoi territori o possedimenti, o consegnato ai suoi residenti, ai suoi cittadini o a qualsiasi altra società, associazione o ente creati o disciplinati secondo le leggi di questo paese. Peraltro, le azioni della Società non possono essere offerte né vendute a questi stessi soggetti. Inoltre, nessuno può fondarsi su informazioni diverse da quelle che figurano nel Prospetto informativo, nonché nei documenti in esso citati e che possono essere consultati pubblicamente. Il Consiglio di amministrazione della Società si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nel Prospetto informativo alla sua data di pubblicazione. Infine, il Prospetto informativo può essere aggiornato in caso di aggiunta o eliminazione di comparti, nonché di qualsiasi modifica significativa apportata alla struttura e alle modalità di funzionamento della Società. Conseguentemente, si raccomanda ai sottoscrittori di richiedere tutti gli eventuali documenti più recenti, come menzionato al paragrafo “Informazione degli Azionisti” di seguito. Si raccomanda altresì ai sottoscrittori di farsi consigliare sulle leggi e normative (come quelle riguardanti il regime fiscale e il controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso e alla realizzazione di azioni nel loro luogo di origine, residenza e domicilio. Il Prospetto informativo, ai fini della sua validità, deve essere accompagnato dall’ultima relazione annuale certificata e dall’ultima relazione semestrale, qualora quest’ultima sia più recente rispetto alla relazione annuale. In caso di incoerenza o ambiguità per quanto concerne il significato di una parola o di una frase in una traduzione del Prospetto informativo, farà fede la versione inglese.

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INDICE

LIBRO I DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Indice ............................................................................................................................................................................3 Informazioni generali ....................................................................................................................................................4 Glossario.......................................................................................................................................................................6 Disposizioni Generali ....................................................................................................................................................8 Amministrazione e Gestione.........................................................................................................................................9 Politica, Obiettivi, Restrizioni e Tecniche di Investimento ..........................................................................................11 Le Azioni .....................................................................................................................................................................12 Disposizioni fiscali.......................................................................................................................................................16 Assemblee Generali e Informazione degli Azionisti ...................................................................................................18 Allegato 1 – Restrizioni di investimento......................................................................................................................19 Allegato 2 – Tecniche e strumenti finanziari ` .........................................................................................................22 Allegato 3 – Rischi di investimento.............................................................................................................................25 Allegato 4 – Cogestione..............................................................................................................................................27 Allegato 5 – Formula di conversione ..........................................................................................................................28 Allegato 6 – Sospensione del calcolo del valore netto di inventario e dell’emissione, della conversione e del riscatto delle azioni .....................................................................................................................................................29 Allegato 7 – Composizione degli attivi e regole di valutazione...................................................................................30 Allegato 8 – Procedure di liquidazione, fusione e incorporazione..............................................................................32 Allegato 9 – Elenco dei comparti sofisticati ................................................................................................................33

LIBRO II DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Fortinbras Global Bond Trend Fund ...........................................................................................................................35 Equity China "B"..........................................................................................................................................................38 Dynamic Pacific ..........................................................................................................................................................41 Ciascuno di questi comparti è oggetto di una tabella sinottica. La tabella precisa, per ogni comparto, la sua politica e il suo obiettivo di investimento, le caratteristiche delle azioni, le loro valute di denominazione, il loro giorno di valutazione, le loro modalità di sottoscrizione, di riscatto e/o di conversione, l’importo delle commissioni, nonché, ove del caso, lo storico e le altre particolarità del comparto interessato. Si ricorda agli investitori che, salvo disposizione contraria specificata nelle tabelle sinottiche riportate di seguito, a ogni comparto sarà applicato il regime generale concordato nel Libro I del Prospetto informativo.

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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE SOCIALE PRIMERA FUND 33, rue de Gasperich L – 5826 Howald-Hesperange

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ Presidente

Nicolas FALLER, International Head of Distribution Sales, BNP Paribas Investment Partners, Parigi

Membri William DE VIJLDER, Head Investments “Partners & Alternative Investments”, BNP Paribas Investment Partners., Bruxelles Paul MESTAG, Head Fund Structuring, Benelux, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bruxelles Jean-François FORTEMPS, responsabile incaricato, BNP Paribas Investment Partners Claire COLLET- LAMBERT, Head Fund Structuring, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Hans STEYAERT, Global Head of Investment Operations, BNP Paribas Investment Partners, Bruxelles

PROMOTORE BNP PARIBAS S.A., 16 Boulevard des Italiens, F-75009 PARIGI

SOCIETÀ DI GESTIONE BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG 33, rue de Gasperich L-15826 Howald-Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG è una Società di gestione ai sensi del capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo. La Società di gestione svolge le funzioni di amministrazione, gestione di portafoglio e commercializzazione. Funzioni di calcolo di valori netti di inventario, di agente incaricato dei trasferimenti e di responsabile dei registri delegate a: • FASTNET LUXEMBOURG S.A.

31 Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo

Funzioni di gestione di portafoglio delegate a: • BNP Paribas Investment Partners Belgium (abbreviato in BNPP IP Belgium

Avenue de l’Astronomie, 14, B-1210 Bruxelles, Belgio Società di diritto belga, costituita il 30 giugno 2006 con la denominazione Fortis Investment Management Belgium. Controllata di BNP Paribas Investment Partners BE Holding (abbreviato in BNPP IP BE Holding)

• BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F-75009 Parigi, Francia Società di diritto francese, costituita il 28 luglio 1980. Controllata di BNP Paribas Investment Partners

• BNP Paribas ASSET MANAGEMENT Asia Limited 63rd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong-Kong Società di Hong-Kong, costituita il 16 luglio 1997. Controllata di BNP Paribas

Nell’ambito della selezione degli attivi sottostanti, i gestori si avvalgono di: • FORTINBRAS ASSET MANAGEMENT GmbH

An der Welle 4, D-60422 Francoforte sul Meno, Germania FORTINBRAS ASSET MANAGEMENT GmbH, società di gestione di diritto tedesco, è stata costituita nel 2004. FORTINBRAS ASSET MANAGEMENT svolge in particolare il ruolo di consulente agli investimenti per Fortis Investment nell’ambito della gestione dei prodotti derivati per il comparto PRIMERA FUND Fortinbras Global Bond Trend Fund.

• SECTRAM PARTNERS S.A. Via Cantonale1, CH-6900 Lugano, Svizzera SECTRAM PARTNERS S.A. società di gestione di diritto svizzero, è stata costituita a Ginevra nel 1991. SECTRAM PARTNERS S.A. svolge in particolare il ruolo di consulente agli investimenti per Fortis Investment nell’ambito della gestione del comparto PRIMERA FUND Dynamic Pacific Fund.

BANCA DEPOSITARIA BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange

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AGENTE DI PAGAMENTO PRINCIPALE nel Granducato di Lussemburgo CACEIS BANK LUXEMBOURG (agente di pagamento principale) 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo

REVISORE DEI CONTI PRICEWATERHOUSECOOPERS S. à r.l. 400, Route d’Esch B.P. 1443 L - 1014 Lussemburgo

DISPOSIZIONI STATUTARIE La Società è stata costituita il 29 aprile 2005 con la pubblicazione nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (il “Mémorial”), il 3 giugno 2005. L’ultima modifica allo Statuto è stata apportata dall'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi il 13 settembre 2010, in via di pubblicazione nel Mémorial.

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GLOSSARIO

AI fini del presente documento, si intende con:

Active Trading: operazioni di sottoscrizione, conversione o riscatto effettuate in un medesimo comparto, in un breve arco temporale e per un importo notevole, che possono generare un profitto a breve termine. Questa pratica è sfavorevole agli altri azionisti in quanto influisce sulla performance del comparto e ostacola la gestione degli attivi.

Altre Commissioni: commissioni calcolate e trattenute mensilmente dalla media degli attivi netti di un comparto o di una categoria di azioni, destinate a coprire i costi generali per il deposito relativi agli attivi (compenso della banca depositaria) e le spese amministrative quotidiane (calcolo del VNI, tenuta delle registrazioni, domicilio, ecc.) fatto salvo per le commissioni di intermediazione, le commissioni relative a operazioni non collegate al deposito, gli interessi e le commissioni bancarie, le spese e i costi straordinari, e l’imposta di sottoscrizione in vigore in Lussemburgo, così come le imposte e le tasse peculiari del Belgio.

CBFA: Commission Bancaire, Financière et des Assurances, organismo di controllo degli OIC in Belgio. CDS: Credit Default Swap CFD: Contract for Difference Circolare 07/308: Circolare emessa dalla CSSF il 2 agosto 2007 relativa alle politiche da adottare per gli OICVM

relativamente all'utilizzo di un metodo di gestione dei rischi finanziari, nonché all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Questo documento è disponibile sul sito internet della CSSF (www.cssf.lu).

Circolare 08/356: circolare emessa dalla CSSF il 4 giugno 2008 relativa alla norme applicabili agli organismi di investimento collettivo quando ricorrono a talune tecniche e strumenti che hanno per obiettivo i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario. Questo documento è disponibile sul sito internet della CSSF (www.cssf.lu).

Commissione di gestione: commissione calcolata e prelevata mensilmente sulla media degli attivi netti di un comparto o di una categoria di azioni, corrisposta alla Società di gestione e destinata a coprire i compensi dei gestori degli attivi, nonché dei distributori nel quadro della commercializzazione delle azioni della Società.

Commissione di performance: commissione corrispondente ad una percentuale della differenza positiva fra la performance annuale del comparto (ovvero sull'esercizio contabile) e quella dell'indice di riferimento (EONIA). Questa commissione è accantonata a ogni calcolo del VNI secondo il metodo “high water mark with hurdle rate”. Questa commissione di performance spetta al gestore.

CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, organismo di controllo degli OIC nel Granducato del Lussemburgo.

Direttiva 78/660: la direttiva europea 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54 §3 g) del trattato e riguardante i bilanci annuali di talune forme societarie, secondo la sua più recente modifica.

Direttiva 83/349: la direttiva europea 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54 §3 g) del trattato e riguardante i bilanci consolidati, secondo la sua più recente modifica.

Direttiva 85/611: la direttiva europea 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernete il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE (OICVM III).

Direttiva 2003/48: la direttiva del Consiglio dell’Unione europea (UE) del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Direttiva 2006/48: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea (UE) del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

EDS: Equity Default Swap Gestore: gestori di portafoglio che compiono operazioni di sottoscrizione per i propri clienti solo ed esclusivamente

nell'ambito del mandato di gestione discrezionale del portafoglio individuale. Qualora detti clienti non siano considerati investitori istituzionali, essi non dovrebbero vantare alcun diritto in relazione alle attività del portafoglio alla data di scadenza. I gestori e i relativi clienti istituzionali devono essere espressamente approvati da parte della Società.

Giorno di valutazione: giorno lavorativo a Lussemburgo in cui gli ordini di sottoscrizione/riscatto e conversione vengono accettati e la cui frequenza viene specificata, per ciascun comparto, nella scheda di cui al Libro II del Prospetto Informativo.

Investitore istituzionale: soggetti specificatamente approvati dalla Società, titolari di un conto a nome proprio o per conto di persone fisiche, in relazione a un piano di risparmio collettivo o altro piano equivalente

IRS: Interest Rate Swaps Legge: legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo. Questa legge

traspone nel diritto lussemburghese le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del 21 gennaio 2002. Legge del 10 agosto 1915: legge lussemburghese del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, secondo la sua più recente

modifica. Market Timing: tecnica di arbitraggio secondo la quale un investitore acquista e riscatta o converte sistematicamente quote

o azioni di un medesimo OICVM in un breve lasso di tempo, sfruttando i fusi orari e/o le imperfezioni o carenze del sistema di determinazione del VNI dell'OICVM. Questa tecnica non è autorizzata dalla Società.

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico OIC: Organismo di investimento collettivo OICVM: Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari OTC: Over The Counter

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Profilo di rischio: la classificazione dei rischi è stabilita sulla base del calcolo della deviazione standard – misura di dispersione rispetto ad una media – su base annua dei rendimenti mensili espressi in EUR, osservati nel corso degli ultimi cinque anni. Per i nuovi comparti, si riprende la classe di rischio di un indice di riferimento (benchmark) rappresentativo degli investimenti. Sono state definite sette classi di rischio. La classe 0 rappresenta il rischio più basso e la classe 6 il rischio più alto. Sono definite nel seguente modo: - classe 0: deviazione standard compresa tra 0 e 2,5%, - classe 1: deviazione standard compresa tra 2,5 e 5%, - classe 2: deviazione standard compresa tra 5 e 10%, - classe 3: deviazione standard compresa tra 10 e 15%, - classe 4: deviazione standard compresa tra 15 e 20%, - classe 5: deviazione standard compresa tra 20 e 30%, - classe 6: deviazione standard superiore al 30%. La classe di rischio può evolvere nel corso del tempo e viene aggiornata per ciascun comparto qualora, per due periodi di calcolo semestrali consecutivi, risulti diversa rispetto a quella assegnata in origine.

Società: PRIMERA FUND Spese straordinarie: spese diverse dalle commissioni di gestione, di performance, di distribuzione e le altre spese definite nel

presente Glossario sostenute da ciascun comparto. Queste spese saranno, in modo non esaustivo, le spese di contenzioso, le imposte, tasse o altre spese imposte sui comparti e che non sono considerate come spese ordinarie.

TER: Total Expense Ratio TRS: Total Return Swap Valuta di conto: valuta in cui sono espressi a livello contabile gli attivi di un comparto. Valuta di riferimento: valuta in cui sono espressi a livello contabile gli attivi di una categoria di azioni nel caso in cui questa sia

diversa dalla valuta di conto. Valuta di valutazione: valuta in cui sono calcolati i valori netti d'inventario di un comparto o di una categoria di azioni. Per un

medesimo comparto o categoria di azioni possono esservi più valute di valutazione. Valute: EUR: euro, valuta in vigore in alcuni paesi dell'Unione europea.

GBP: lira sterlina, valuta in vigore nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. JPY: yen, valuta in vigore in Giappone. USD: dollaro USA, valuta in vigore negli Stati Uniti d'America.

VaR: Value-at-Risk, metodo specifico di valutazione dei rischi di un comparto (vedere allegato 3) VNI: Valore netto di inventario

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PRIMERA FUND _________

Libro I del Prospetto informativo

DISPOSIZIONI GENERALI

PRIMERA FUND, denominata “la Società” in tutto il presente documento, è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, costituita per una durata illimitata in data 29 aprile 2005. La Società è soggetta alle disposizioni della Parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo (denominata “la Legge” in tutto il presente documento). Il capitale della Società è espresso in euro (“EUR”) e in qualsiasi momento è pari al totale degli attivi netti dei vari comparti. Esso è rappresentato da azioni emesse senza indicazione del valore nominale, interamente liberate e le cui caratteristiche sono citate nel paragrafo “Le Azioni” di seguito. Le variazioni di capitale vengono effettuate di diritto e senza le misure di pubblicazione e di iscrizione previste per gli aumenti e le diminuzioni di capitale delle società anonime. Il suo capitale minimo è quello fissato dalla Legge. La Società è iscritta nel registro del commercio di Lussemburgo con il numero B 107878. La Società si presenta come un veicolo di investimento a comparti multipli (chiamato anche “umbrella fund”), vale a dire che essa si compone, nel suo passivo, di vari comparti che rappresentano, ciascuno, al suo attivo, una massa di partecipazioni, diritti vari e impegni specifici corrispondenti a una politica di investimento distinta, eventualmente soggetta a restrizioni di investimento proprie. La Società costituisce un’unica entità giuridica. Conformemente all’articolo 133 (5) della Legge: • i diritti degli azionisti e dei creditori relativi a un comparto o sorti in occasione della costituzione, del funzionamento o della liquidazione di

un comparto sono limitati agli attivi di detto comparto; • gli attivi di un comparto rispondono esclusivamente dei diritti degli azionisti relativi a tale comparto e di quelli dei creditori, il cui credito è

sorto in occasione della costituzione, del funzionamento o della liquidazione di tale comparto; • nelle relazioni tra azionisti, ogni comparto è trattato come un’entità a parte. Il Consiglio di amministrazione può introdurre, in qualsiasi momento, nuovi comparti la cui politica di investimento e le modalità di offerta saranno comunicate a tempo debito attraverso l’aggiornamento del Prospetto informativo. Gli azionisti potranno altresì esserne informati a mezzo stampa, qualora una qualsiasi normativa lo esiga o se il Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno. Analogamente, il Consiglio di amministrazione potrà eliminare certi comparti, conformemente alle disposizioni dell’allegato 8.

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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Società è diretta e rappresentata dal Consiglio di amministrazione che agisce sotto il controllo dell’Assemblea generale degli azionisti. La Società si avvale di una serie di servizi di gestione, revisione e conservazione di attivi. Il ruolo e la responsabilità legati a queste funzioni sono descritti di seguito. La composizione del Consiglio di amministrazione, nonché i nomi, gli indirizzi e le informazioni dettagliati sui fornitori di servizi sono citati nel precedente paragrafo “Informazioni generali”. La Società di gestione, i Gestori di portafoglio, la Banca depositaria, l’Agente amministrativo, i Distributori e altri prestatori di servizi, nonché loro controllate, amministratori, direttori e azionisti rispettivi sono o possono essere implicati in altre attività finanziarie, d'investimento o professionali che possono creare conflitti di interesse con la gestione e l'amministrazione della Società. Ciò comprende la gestione di altri fondi, l'acquisto e la vendita di titoli, i servizi di intermediazione, i servizi di deposito e di custodia di titoli e il fatto di agire in qualità di amministratore, direttore, consulente o rappresentante di altri fondi o società, comprese società in cui un comparto potrebbe investire. Ciascuna parte si impegna affinché l'adempimento dei rispettivi obblighi non sia compromesso da tali implicazioni. Nell'ipotesi di un conflitto di interessi, gli amministratori e la parte interessata si impegnano a risolvere il suddetto in modo equo entro tempi ragionevoli e nell'interesse degli azionisti della Società. Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione si assume la responsabilità ultima della gestione della Società. Inoltre è responsabile della politica di investimento della medesima. Società di gestione BNP Paribas Investment Partners Luxembourg è stata costituita a Lussemburgo il 19 febbraio 1988 sotto forma di società anonima. L’ultimo statuto aggiornato è stato pubblicato il 30 giugno 2010. Il suo capitale sociale ammonta a EUR 3 milioni interamente liberato. Il suo Consiglio di amministrazione si compone come segue:

Presidente Marc RAYNAUD, Head of Global Fund Solutions, BNP Paribas Investment Partners, Parigi

Membri Marnix ARICKX, Head of Fund Engineering, BNP Paribas Investment Partners, Bruxelles Stéphane BRUNET, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Granducato di Lussemburgo Mr. Pieter CROOCKEWIT, Head Europe, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Bruxelles Nicolas FALLER, International Sales of Distribution Sales, BNP Paribas Investment Partners, Parigi Mr. Anthony FINAN, Head of Marketing and Communication, BNP Paribas Investment Partners, Parigi Eric MARTIN, Chief Executive Officer, BNP Paribas Luxembourg, Lussemburgo Christian VOLLE, Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Granducato di Lussemburgo

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg gestisce i seguenti organismi di investimento collettivo: BNP PARIBAS FLEXI V, BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF, EasyETF iTraxx® Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF iTraxx® Europe HiVol, EasyETF iTraxx® Crossover, EasyETF S&P GSCI™ Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE™, EasyETF S&P GSAL™, EasyETF S&P GSCI™ Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI™ Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, EasyETF NMX Infrastructure Europe, Euro Floor, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, e FORTIS QUAM FUND.

La Società di gestione assicura le funzioni di amministrazione, gestione di portafoglio e commercializzazione per conto della Società. La Società di gestione è autorizzata, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, a delegare queste funzioni, in toto o in parte, a terzi scelti arbitrariamente. Essa si è avvalsa di tale facoltà delegando: • le funzioni di calcolo di valori netti di inventario, di agente incaricato dei trasferimenti e di responsabile dei registri a FASTNET

LUXEMBOURG S.A. • la gestione delle partecipazioni della Società, nonché il rispetto della politica e delle restrizioni di investimento ai gestori citati nel precedente

paragrafo “Informazioni generali”. L’elenco dei gestori effettivamente incaricati della gestione e che specifica i portafogli gestiti è allegato alle relazioni semestrali e annuali della Società. Gli investitori possono ricevere, su richiesta, un elenco aggiornato dei gestori indicante, per ciascuno di essi, i portafogli gestiti.

Al momento dell'esecuzione di transazioni su valori mobiliari e della selezione di qualsivoglia intermediario, operatore o altra controparte, la Società di gestione e i Gestori di portafoglio si impegnano per quanto possibile nella ricerca delle migliori condizioni generali disponibili. Indipendentemente dalla transazione, le suddette verifiche implicano la considerazione di tutti i fattori rilevanti, quali la dimensione del mercato, la quotazione dei valori mobiliari, nonché le condizioni finanziarie e la capacità di operazione della controparte. Un gestore di portafoglio può scegliere talune controparti all'interno del gruppo BNP Paribas laddove queste ultime offrano o paiano offrire le migliori condizioni disponibili. Peraltro, la Società di gestione potrà decidere di nominare i Distributori/Agenti affinché l’assistano nella distribuzione delle azioni della Società nei paesi in cui queste saranno commercializzate. Fra la Società di gestione e i vari Distributori/Agenti saranno conclusi contratti di Distribuzione e di Agenzia. Conformemente al contratto di Distribuzione e di Agenzia, l’Agente sarà iscritto nel registro degli azionisti in luogo e vece degli azionisti finali. Un azionista che ha investito nella Società attraverso un agente può esigere, in qualsiasi momento, il trasferimento a proprio nome delle azioni sottoscritte attraverso l’Agente. L’azionista che si avvale di questa facoltà sarà iscritto con il proprio nome nel registro degli azionisti dal momento del ricevimento dell’ordine di trasferimento impartito dall’Agente. Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni dirette presso la Società senza dover passare attraverso uno dei Distributori/Agenti.

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Banca depositaria La conservazione e il controllo degli attivi della Società sono affidati a una banca depositaria che adempie agli obblighi e ai doveri prescritti dalla Legge. Conformemente alle consuetudini bancarie e alle normative vigenti, la banca depositaria può affidare ad altri istituti bancari o intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, la totalità o una parte degli attivi che essa conserva. Inoltre deve: (a) assicurarsi che la vendita, l’emissione, il riscatto, la conversione e l’annullamento delle azioni della Società siano effettuati conformemente

alla Legge e allo statuto; (b) assicurarsi che, nelle operazioni legate agli attivi della Società, la contropartita le sia consegnata entro i termini d’uso e (c) assicurarsi che i ricavi della Società siano imputati conformemente allo statuto. Revisore dei conti L’intera contabilità e le operazioni della Società sono sottoposti alla revisione annuale del revisore dei conti.

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POLITICA, OBIETTIVI, RESTRIZIONI E TECNICHE DI INVESTIMENTO

L’obiettivo generale della Società è di assicurare ai suoi investitori una valorizzazione quanto più elevata possibile dei capitali investiti, consentendo loro di beneficiare di un’ampia ripartizione dei rischi. A tal fine, la Società investirà principalmente i suoi attivi in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OIC, depositi presso un istituto di credito e strumenti finanziari derivati, espressi in diverse valute ed emessi in vari paesi. La politica di investimento della Società è determinata dal Consiglio di amministrazione secondo la congiuntura politica, economica, finanziaria e monetaria del momento. Essa varierà secondo i comparti interessati, entro i limiti e in conformità con le caratteristiche e l’obiettivo propri di ciascuno di essi, come stipulato nel Libro II. La politica di investimento sarà realizzata in stretta conformità con il principio di diversificazione e ripartizione dei rischi. A tale scopo, la Società, fatto salvo quanto può essere specificato per uno o più comparti, sarà soggetta a una serie di restrizioni di investimento stabilite nell’allegato 1. Nello stesso spirito si richiama l’attenzione degli investitori sui rischi di investimento citati nell’allegato 3. Il Consiglio di amministrazione ha adottato una politica di corporate governance che, tra l’altro, prevede la possibilità di voto nelle assemblee degli azionisti delle società in cui i comparti investono. I principi fondamentali alla base della politica di voto del Consiglio di amministrazione si rifanno alla capacità di una società di assicurare agli azionisti trasparenza ed attendibilità rispetto agli investimenti degli azionisti stessi, in un’ottica secondo cui una società dovrebbe essere gestita in modo tale da garantire, sul lungo periodo, crescita e rendimento delle azioni. Il Consiglio di amministrazione attuerà la politica di voto in buona fede, considerando il miglior interesse degli azionisti dei relativi comparti di investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web www.bnpparibas-ip.com. Peraltro, la Società è autorizzata ad avvalersi delle tecniche e degli strumenti che hanno come obiettivo i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario alle condizioni ed entro i limiti fissati nell’allegato 2, purché tali tecniche e strumenti siano impiegati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Qualora tali operazioni riguardino l’utilizzo di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge. In nessun caso tali operazioni devono indurre la Società e i suoi comparti a discostarsi dagli obiettivi di investimento citati nel Prospetto informativo. Infine, allo scopo di ridurre i costi di gestione e amministrativi, pur consentendo una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio di amministrazione può decidere, conformemente a quanto stipulato nell’allegato 4, che la totalità o una parte degli attivi della Società saranno cogestiti con attivi appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo o che la totalità o una parte degli attivi dei comparti saranno cogestiti fra loro. Salvo diverse indicazioni della politica di investimento di ciascun comparto, non può essere fornita garanzia alcuna in merito al raggiungimento degli obiettivi di investimento dei relativi comparti e il rendimento passato non costituisce un indicatore di quello futuro.

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LE AZIONI

FORMA/E, CATEGORIA/E E SOTTOCATEGORIA/E In seno a ogni comparto, il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà di creare le categorie e/o sottocategorie di azioni seguenti:

“Classic” Le azioni sono offerte alle persone fisiche e alle persone giuridiche. A discrezione dell’investitore, salvo disposizioni contrarie contenute nel Libro II, le azioni sono nominative o al portatore, di capitalizzazione (“Classic-Capitalisation” o “C”) o di distribuzione (“Classic-Distribution” o “D”).

“I”

L’offerta è rivolta agli investitori istituzionali e agli OIC.

Le azioni sono esclusivamente di capitalizzazione e nominative. Su richiesta di un investitore, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere a favore dell’emissione delle azioni al portatore che non è possibile consegnare materialmente. Le azioni sono destinate agli investitori istituzionali. Questa categoria si distingue dalla categoria “Classic” per la struttura delle commissioni e per la taxe d’abonnement inferiore. Le condizioni proprie della categoria sono riprese nel Libro II, per ogni comparto. Qualora azioni di questa categoria fossero detenute da soggetti diversi da quelli autorizzati, il Consiglio di amministrazione procederà, gratuitamente, alla conversione di dette azioni.

“I Priviledged” Questa categoria, riservata a investitori istituzionali, si distingue dalle altre categorie per la struttura delle commissioni e per la taxe d’abonnement inferiore. Le condizioni proprie della categoria sono riprese nel Libro II, per ogni comparto. Qualora azioni di questa categoria fossero detenute da soggetti diversi da quelli autorizzati, il Consiglio di amministrazione procederà, gratuitamente, alla conversione di dette azioni.

“N” L’offerta è rivolta alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Le azioni sono nominative o al portatore non consegnabili materialmente, e sono esclusivamente azioni di capitalizzazione. Questa categoria si distingue dalla categoria “Classic” per la struttura delle sue commissioni: nessuna commissione di emissione, una commissione di conversione pari ad un massimo del 2% e una commissione di riscatto per un massimo del 5%, oltre a una commissione di distribuzione in aggiunta a quella di gestione. Le valute di valutazione sono rappresentate dalla valuta di riferimento del comparto, l’euro e il dollaro americano. Possesso minimo: nessuno. Prima della sottoscrizione, l’investitore dovrà verificare nel Libro II quali siano le categorie e le sottocategorie disponibili per ciascun comparto. Qualora le azioni di una categoria o sottocategoria siano detenute da soggetti non autorizzati, il Consiglio di amministrazione procederà gratuitamente alla conversione di tali azioni in azioni di categoria “Classic”. Fatte salve le particolarità specifiche di uno o più comparti, le azioni di capitalizzazione e di distribuzione si distinguono principalmente per il fatto che le prime conservano i loro proventi ai fini del loro reinvestimento. Al contrario, l'Assemblea generale degli azionisti investitori che detengono azioni di distribuzione di ogni comparto interessato si pronuncerà ogni anno sulle proposte del Consiglio di amministrazione finalizzate a pagare un dividendo calcolato secondo i limiti legali e statutari previsti a tal fine. In ogni caso, la Società distribuirà annualmente alle azioni di distribuzione almeno l’insieme dei proventi d’interessi raccolti, dedotti i compensi, delle commissioni e le spese ad essi proporzionalmente addebitate. Spetterà al Consiglio di amministrazione determinare le modalità di pagamento dei dividendi stabiliti. I dividendi e gli acconti sui dividendi, sempre prescritti dalla legge, saranno pagati dalla Società qualunque sia la data di presentazione per il pagamento. Infine, il Consiglio di amministrazione può decidere, qualora lo ritenga opportuno, la distribuzione di dividendi provvisori e procedere a versamenti di acconti sui dividendi. I tagli delle azioni al portatore saranno definiti dal Consiglio di amministrazione per ogni comparto, categoria e/o sottocategoria. Per gli azionisti che ne faranno richiesta, in linea di principio le azioni al portatore saranno messe materialmente a loro disposizione agli sportelli degli istituti incaricati del servizio finanziario nel mese successivo alla data di pagamento del prezzo di sottoscrizione. Il registro degli azionisti è conservato a Lussemburgo dall'agente responsabile dei registri menzionato nel precedente paragrafo “Informazioni generali”. Salvo diversamente disposto, gli azionisti che hanno chiesto un'iscrizione nominativa nel registro non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle loro azioni. Al suo posto sarà emessa una conferma di iscrizione nel registro. Le azioni devono essere interamente liberate e sono emesse senza indicazione del valore. Salvo menzione contraria, la loro emissione non è limitata nel numero. I diritti legati alle azioni sono quelli enunciati nella legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e relative modifiche, purché non vi siano state deroghe alla Legge. Potranno essere emesse frazioni per le azioni nominative e per le azioni al portatore non consegnabili materialmente, fino a un millesimo di azione. Tutte le azioni intere della Società, qualunque sia il loro valore, hanno pari diritto di voto. Le azioni di ogni comparto e/o ogni categoria e/o sottocategoria hanno un uguale diritto ai proventi di liquidazione del comparto e/o di ogni categoria e/o sottocategoria interessata/o. DIVIDENDI Le azioni di capitalizzazione conservano il loro rendimento affinché sia reinvestito. L'Assemblea generale degli azionisti detentori di azioni di distribuzione di ogni comparto interessato si pronuncia ogni anno sulla proposta del Consiglio di amministrazione di pagare un dividendo che sarà calcolato secondo i limiti legali e statutari previsti a tal fine. Qualora, stando alle condizioni di mercato, fosse nell’interesse degli azionisti non procedere alla distribuzione del dividendo, detta distribuzione non verrà effettuata. Il Consiglio di amministrazione può, se lo ritiene opportuno, decidere la distribuzione di acconti sui dividendi. Spetta al Consiglio di amministrazione determinare le modalità di versamento dei dividendi e gli acconti sui dividendi che sono stati decisi. In linea di principio, i dividendi verranno versati nella valuta di riferimento della categoria di azioni interessata. I dividendi e gli acconti sui dividendi, anche legalmente prescritti, saranno versati dalla Società indipendentemente dalla data di presentazione per il pagamento.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 13 / 43

SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI La documentazione d’offerta della Società può offrire agli investitori la possibilità di adesione a piani di risparmio programmati. Avvertenze preliminari Le sottoscrizioni, le conversioni e i riscatti di azioni sono effettuati al valore netto di inventario (VNI) sconosciuto. Possono recare sia un numero di azione, sia un importo. Il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di: (a) rifiutare, per qualsiasi ragione, in toto o in parte, una domanda di sottoscrizione/conversione di azioni; (b) riscattare in qualsiasi momento azioni possedute da soggetti non autorizzati ad acquistare o possedere azioni della Società; (c) rifiutare domande di sottoscrizione, di conversione o di riscatto presentate da un investitore di cui essa abbia il sospetto che attui pratiche

associate al Market Timing e all'Active Trading e adottare, ove del caso, le misure necessarie per tutelare gli altri investitori della Società. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a fissare, per ogni comparto, importi minimi di sottoscrizione, conversione, riscatto e possesso. Nel caso in cui una richiesta di riscatto di azioni portasse la quantità o il valore contabile netto delle azioni detenute da un azionista in seno a una determinata categoria/sottocategoria di azioni al di sotto della quantità o del valore stabilito dal Consiglio di amministrazione, la Società potrà obbligare detto azionista a riscattare la totalità delle azioni dallo stesso detenute in relazione a detta categoria/sottocategoria. Infine, in una serie di casi stipulati nell'allegato 6, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni di qualsiasi comparto, categoria e/o sottocategoria, nonché il calcolo del loro valore netto di inventario. Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, il bollettino di sottoscrizione dovrà essere accompagnato dalla carta d’identità o dal passaporto del sottoscrittore, in caso di persona fisica, certificata come conforme da un’autorità competente (ad esempio: ambasciata, consolato, notaio, commissario di polizia) ovvero da un istituto finanziario soggetto a norme in materia di identificazione equivalenti a quelle in vigore nel Lussemburgo o dello statuto e di un estratto del registro di commercio se si tratta di una persona giuridica, nei seguenti casi: 1. in caso di sottoscrizione diretta presso la Società; 2. in caso di sottoscrizione mediante un professionista del settore finanziario residente in un paese non soggetto a un obbligo di

identificazione equivalente alle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio;

3. in caso di sottoscrizione mediante una controllata o una succursale, la cui capofila è soggetta a un obbligo di identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge lussemburghese, se la legge applicabile alla capofila non la obbliga a vigilare sul rispetto di queste disposizioni per le sue controllate o succursali.

Inoltre, la Società è tenuta a identificare la provenienza dei fondi in caso di provenienza da istituti finanziari non soggetti a un obbligo di identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge lussemburghese. Le sottoscrizioni potranno essere bloccate temporaneamente fino all'identificazione della provenienza dei fondi. È generalmente consentito che i professionisti del settore finanziario residenti in paesi che hanno aderito alle conclusioni della relazione GAFI (Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali) siano considerati come soggetti a un obbligo di identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge lussemburghese. Trattamento dei dati personali Presentando una domanda di sottoscrizione, l'investitore autorizza la Società a memorizzare e ad utilizzare tutte le informazioni confidenziali che potrà acquisire al proprio riguardo in vista della gestione del suo conto o della loro relazione commerciale. Nella misura in cui tale utilizzo lo richiede, l’investitore autorizza anche la condivisione di queste informazioni con diversi prestatori di servizi della Società. Si fa presente che taluni prestatori di servizi con sede legale al di fuori dell'Unione europea possono essere sottoposti a regole di protezione dei dati meno restrittive. Le informazioni possono servire a fini di archiviazione, al trattamento degli ordini, a rispondere alle richieste degli azionisti e a fornire loro informazioni su altri prodotti e servizi della Società. Né la Società, né la sua Società di gestione comunicheranno informazioni confidenziali sugli azionisti, a meno di esservi costrette in virtù di disposizioni regolamentari particolari. Sottoscrizioni Tutte le modalità relative alle sottoscrizioni effettuate durante il periodo di introduzione di un comparto, categoria e/o sottocategoria (“periodo di sottoscrizione iniziale”) sono specificate nel Libro II. Al termine del periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni saranno emesse a un prezzo pari al valore dell'attivo netto per azione, maggiorato di una commissione di emissione specificata nel Libro II. Peraltro, gli investitori che effettuano una sottoscrizione mediante un agente incaricato dei pagamenti possono incorrere nell’imposizione delle spese legate all’attività esercitata da detto agente incaricato dei pagamenti nel paese in cui le azioni vengono offerte. Affinché un ordine sia eseguito al valore di inventario di un determinato giorno di valutazione, è necessario che sia accettato dalla Società entro la data e l'ora specificate nelle condizioni particolari illustrate in dettaglio per ogni comparto nel Libro II. Gli ordini accettati oltre tale termine saranno trattati al valore di inventario del giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione specificato. Salvo diversamente disposto per un particolare comparto, il prezzo di sottoscrizione di ogni azione è pagabile in una delle valute di valutazione delle azioni interessate ed entro il termine fissato nel Libro II, eventualmente maggiorato del valore della commissione di sottoscrizione applicabile. Su richiesta dell'azionista, il pagamento può essere effettuato in un'altra valuta rispetto alla valuta di valutazione. Le spese di cambio saranno quindi a carico dell'azionista e aggiunte al prezzo di sottoscrizione. La Società si riserva il diritto di posporre le domande di sottoscrizione qualora vi fosse il dubbio che il relativo pagamento pervenga alla banca depositaria entro i termini di pagamento imposti o nel caso in cui l’ordine non fosse completo. Pertanto, le azioni saranno attribuite solo dopo il ricevimento della domanda di sottoscrizione debitamente compilata e accompagnata dal pagamento o da un documento che attesti irrevocabilmente che il pagamento sarà effettuato entro i termini imposti. In caso di pagamento mediante assegno a copertura non garantita, le azioni saranno attribuite dopo il ricevimento della conferma di compensazione. La Società non sarà responsabile del trattamento posposto degli ordini qualora questi ultimi non fossero completi. Il Consiglio di amministrazione può accettare l'emissione di azioni in cambio del conferimento in natura di valori mobiliari, conformemente alle condizioni fissate secondo la legge lussemburghese, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di consegna di una relazione di valutazione da parte del revisore dei conti citato nel precedente paragrafo “Informazioni generali” e a condizione che tali valori mobiliari corrispondano alla politica e alle restrizioni di investimento del comparto interessato della Società, come descritte nel Libro II. Salvo disposizione contraria, i costi di questa operazione saranno sostenuti dalla parte richiedente.

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Conversioni Fatte salve le disposizioni proprie a un comparto e/o categoria e/o sottocategoria, qualsiasi azionista può richiedere la conversione, in toto o in parte, delle sue azioni in azioni di un altro comparto e/o categoria e/o sottocategoria. Il numero di azioni di nuova emissione, nonché le spese relative all'operazione sono calcolati conformemente alla formula indicata nell'allegato 5. Le conversioni fra categorie di azioni sono autorizzate esclusivamente nei seguenti casi:

Verso Da

Classic I I Privileged N

Classic Si Si Si Si I Si Si Si Si

I Privileged Si Si Si Si N No No No Si

Peraltro, gli azionisti che richiedono una conversione mediante un agente incaricato dei pagamenti possono incorrere nell’imposizione delle spese legate all’attività esercitata da detto agente incaricato dei pagamenti nel paese in cui le azioni vengono offerte. Affinché un ordine sia eseguito al valore di inventario di un determinato giorno di valutazione, è necessario che sia accettato dalla Società entro la data e l'ora specificate nelle condizioni particolari illustrate in dettaglio per ogni comparto nel Libro II. Gli ordini accettati oltre tale termine saranno trattati al valore di inventario del giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione specificato. Per essere gestite, le domande di conversione delle azioni al portatore dovranno essere accompagnate dai titoli rappresentativi, con le cedole non scadute allegate. Riscatti Fatte salve le eccezioni e limitazioni previste nel Prospetto informativo, qualsiasi azionista ha il diritto di far riscattare le sue azioni dalla Società in qualsiasi momento. Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate, ma le azioni al portatore non saranno distrutte. Affinché un ordine sia eseguito al valore di inventario di un determinato giorno di valutazione, è necessario che sia accettato dalla Società entro la data e l'ora specificate nelle condizioni particolari illustrate in dettaglio per ogni comparto nel Libro II. Gli ordini accettati oltre tale termine saranno trattati al valore di inventario del giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione specificato. Per essere accettato dalla Società, l’ordine deve contenere tutte le informazioni richieste riguardanti l’identificazione delle azioni sottoscritte e l’identità del sottoscrittore come precedentemente citato. Salvo diversamente disposto per un determinato comparto, l'importo di riscatto di ogni azione sarà rimborsato in una delle valute di valutazione delle azioni interessate ed entro il termine fissato nel Libro II, dedotta la commissione di riscatto applicabile. Su richiesta dell'azionista, il pagamento può essere effettuato in una valuta diversa dalle valute di valutazione delle azioni riscattate e le spese di cambio saranno addebitate all'azionista e imputate sul prezzo di riscatto. Il prezzo di riscatto delle azioni può essere superiore o inferiore al prezzo pagato al momento della sottoscrizione (o della conversione), a seconda che il valore netto si sia nel frattempo rivalutato o svalutato. Peraltro, gli azionisti che richiedono un riscatto mediante un agente incaricato dei pagamenti possono incorrere nell’imposizione delle spese legate all’attività esercitata da detto agente incaricato dei pagamenti nel paese in cui le azioni vengono offerte. L'importo del riscatto sarà versato soltanto quando la banca depositaria avrà ricevuto i titoli al portatore rappresentativi delle azioni riscattate, con le cedole non scadute allegate, o un attestato di consegna prossima dei suddetti titoli da parte di un depositario indipendente. La Società si riserva il diritto di posporre le domande di riscatto qualora l’ordine non fosse completo. La Società non sarà responsabile del trattamento posposto degli ordini qualora questi ultimi non fossero completi. Il Consiglio di amministrazione avrà il diritto di effettuare il pagamento del prezzo di riscatto di ogni azionista consenziente, mediante attribuzione in natura di valori mobiliari del comparto interessato, purché gli azionisti esistenti non subiscano danni e venga redatta una relazione di valutazione da parte del revisore della Società. La natura o il tipo di attivi da trasferire in questi casi saranno determinati dal gestore nel rispetto della politica e delle restrizioni di investimento del comparto interessato. I costi di questi trasferimenti saranno sostenuti dalla parte richiedente.

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CALCOLO DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO PER AZIONE Ogni calcolo del valore netto di inventario sarà effettuato nel modo seguente sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione: 1. Salvo disposizioni contrarie menzionate nel Libro II, il valore netto di inventario per azione di ogni comparto, categoria e/o sottocategoria

sarà calcolato ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo, purché i mercati finanziari corrispondenti a una frazione significativa (circa il 50%) degli attivi del comparto siano stati aperti almeno un giorno dopo quello servito come base di calcolo del VNI precedente. Esso sarà calcolato per ogni comparto nelle valute menzionate nel Libro II.

2. Il calcolo del valore netto di inventario per azione sarà effettuato in riferimento agli attivi netti totali del comparto, della categoria e/o sottocategoria corrispondente. Gli attivi netti totali di ogni comparto, categoria e/o sottocategoria saranno calcolati aggiungendo tutti gli elementi di attivi posseduti da ciascuno di essi (inclusi i diritti/entitlements o le percentuali posseduti in certi sottoportafogli interni, come descritto più ampiamente al punto 4 di seguito), da cui saranno decurtati i debiti e gli impegni propri, conformemente a quanto menzionato al punto 4, capoverso 4 di seguito.

3. Il valore netto di inventario per azione di ogni comparto, categoria e/o sottocategoria sarà calcolato dividendo i suoi attivi netti totali per il numero di azioni in circolazione.

4. Al fine di assicurare internamente una gestione finanziaria e amministrativa globale di masse di attivi appartenenti a uno o più comparti, categorie e/o sottocategorie di azioni, il Consiglio di amministrazione potrà creare un numero di sottoportafogli interni corrispondente alle masse di attivi da gestire (i “sottoportafogli interni”). Inoltre, uno o più comparti, categorie e/o sottocategorie di azioni che hanno totalmente o parzialmente la stessa politica di investimento potranno raggruppare gli attivi acquisiti da ciascuno di essi nell'ambito dell'attuazione di questa politica di investimento in un sottoportafoglio interno appositamente creato. La quota detenuta da ogni comparto, categoria e/o sottocategoria di azioni in seno a ciascuno dei sottoportafogli interni potrà essere espressa in termini di percentuali o in termini di diritti (o entitlements) così come precisato nei due paragrafi seguenti. La creazione di un sottoportafoglio interno avrà come unico obiettivo quello di facilitare la gestione amministrativa e finanziaria della Società. Le percentuali di possesso saranno stabilite esclusivamente sulla base del rapporto di contributo agli attivi di uno specifico sottoportafoglio interno. Queste percentuali di possesso saranno ricalcolate ogni giorno di valutazione al fine di tenere conto di riscatti, emissioni, conversioni, distribuzioni o di qualsiasi altro evento che intervenga all’interno di qualsiasi comparto, categoria e/o sottocategoria di azioni interessato e tale da aumentare o ridurre la loro partecipazione nel sottoportafoglio interno in questione. I diritti/entitlements emessi da un determinato sottoportafoglio interno saranno valutati a una frequenza e secondo modalità identiche mutatis mutandis a quelle menzionate ai precedenti punti 1, 2 e 3. Il numero complessivo di diritti/entitlements emessi varierà in funzione delle distribuzioni, riscatti, emissioni, conversioni o di qualsiasi altro evento che intervenga all’interno di uno qualsiasi dei comparti, categorie e/o sottocategorie di azioni interessate/i e tale da aumentare o ridurre la loro partecipazione nel sottoportafoglio interno in questione.

5. Qualunque sia il numero di categorie e/o sottocategorie create in seno a un determinato comparto, occorrerà procedere al calcolo degli attivi netti totali di questo comparto secondo la frequenza determinata dalla Legge, dallo statuto e/o dal Prospetto informativo. Gli attivi netti totali di ogni comparto saranno calcolati sommando gli attivi netti totali di ogni categoria e/o sottocategoria creati in seno a questo comparto.

6. Fatto salvo quanto citato al precedente punto 4, relativamente ai diritti/entitlements e alle percentuali di possesso, e lasciando impregiudicate le norme particolari che possono essere fissate per uno o più comparti specifici, la valutazione degli attivi netti dei vari comparti sarà effettuata conformemente alle regole stipulate nell'allegato 7.

7. Swing pricing: In talune condizioni di mercato e tenendo conto del volume delle transazioni di acquisto e di vendita all'interno di un comparto, di una categoria o sottocategoria e della dimensione di queste ultime, il Consiglio di amministrazione può ritenere che sia nell'interesse degli azionisti calcolare i VNI per azione sulla base dei corsi di acquisto e di vendita degli attivi e/o applicando una stima dello scarto tra il corso di acquisto e di vendita applicabile ai mercati sui quali sono negoziati gli attivi. Il Consiglio di amministrazione può nuovamente rettificare il VNI per le spese di transazione e le commissioni di vendita, a condizione che tali spese e commissioni non superino l'1% del VNI del comparto, della categoria o sotto-categoria in quel momento.

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DISPOSIZIONI FISCALI

IMPOSIZIONE APPLICABILE ALLA SOCIETÀ Alla data del Prospetto informativo, la Società non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito e sulle plusvalenze. La Società è soggetta in Lussemburgo a una tassa di abbonamento annuale che rappresenta lo 0,05% del valore netto di inventario. Questa tassa è ridotta allo 0,01% per: a) i comparti il cui obiettivo esclusivo è l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e depositi presso istituti di credito; b) i comparti il cui obiettivo esclusivo è l'investimento collettivo in depositi presso istituti di credito; c) i comparti, le categorie e/o sottocategorie riservati a investitori istituzionali, gestori e OIC. Da questa tassa di abbonamento è esentato il valore dell’attivo rappresentato da quote possedute in altri OIC, purché tali quote siano già state assoggettate alla tassa di abbonamento. La tassa di abbonamento, qualora fosse dovuta, può essere pagata trimestralmente sulla base degli attivi netti afferenti calcolati alla fine del trimestre cui la tassa fa riferimento. Inoltre, la Società è soggetta, in Belgio, a una tassa annuale sugli OIC che rappresenta lo 0,08% degli importi netti venduti pubblicamente in Belgio dalla Società, a partire dalla sua iscrizione presso la CBFA.

IMPOSIZIONE APPLICABILE AGLI INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ Alcuni redditi del portafoglio della Società, in particolare in dividendi e interessi, nonché certe plusvalenze possono essere assoggettate a imposte di aliquota e natura variabili nei paesi da cui provengono. Questi redditi e plusvalenze possono essere ugualmente soggetti a ritenute alla fonte. In alcune circostanze, la Società potrebbe non usufruire dei vantaggi delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione concluse tra il Granducato del Lussemburgo e i paesi interessati. Infatti, tali convenzioni, quando sono applicate in maniera rigida da alcuni Stati, vanno a beneficio esclusivamente dei soggetti imponibili nel Granducato del Lussemburgo. IMPOSIZIONE APPLICABILE AGLI AZIONISTI

a) Residenti del Granducato del Lussemburgo Alla data del Prospetto informativo, i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate al momento della cessione delle azioni da parte di residenti nel Granducato del Lussemburgo non sono soggetti a ritenuta alla fonte. I dividendi sono tuttavia tassabili nell’imponibile. Le plusvalenze realizzate al momento della cessione di azioni non sono assoggettate ad imposta sul reddito in caso di detenzione di azioni per una durata superiore a sei mesi, salvo in capo ad azionisti residenti che detengono più del 10% delle azioni della Società. b) non residenti In linea di principio, in base alla legislazione attuale e nel caso in cui le disposizioni della Direttiva 2003/48, quali specificate al successivo punto c) non si applichino: - i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate al momento della cessione di azioni da parte di non residenti non sono soggetti a

ritenuta alla fonte; - le plusvalenze realizzate da non residenti al momento della cessione di azioni non sono soggette all'imposta sul reddito

lussemburghese, tranne in due casi: se l'azionista, che detiene più del 10% delle azioni della Società, vende le sue azioni entro sei mesi dall'acquisto; se l'azionista, che detiene più del 10% delle azioni della Società, è stato residente per più di quindici anni, ed è diventato

contribuente non residente meno di cinque anni prima della cessione delle azioni. Tuttavia, in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra il Granducato e il paese di residenza dell'azionista, le plusvalenze realizzate al momento della cessione di azioni sono in linea di principio esonerate in Lussemburgo, in quanto il potere impositivo è attribuito al paese di residenza dell'azionista.

c) Residenti di un altro Stato membro dell’Unione europea, compresi i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera, le Isole Canarie, le Isole Aland e Gibilterra.

Si raccomanda ad ogni persona fisica che percepisca dividendi della Società o proventi della cessione delle azioni della Società per il tramite di un agente incaricato dei pagamenti, con sede in uno Stato diverso da quello di cui è residente, di informarsi in merito alle disposizioni legali e normative a essa applicabili. Infatti, la maggior parte dei paesi autorizzati dalla Direttiva 2003/48 comunicherà all’autorità finanziaria dello Stato di residenza del beneficiario dei redditi gli importi dei redditi su crediti compresi nell’importo distribuito dalla Società (qualora il comparto investa oltre il 15% dei suoi attivi in crediti autorizzati dall’articolo 6 della Direttiva 2003/48) ovvero compresi nella plusvalenza risultante dalla cessione, dal rimborso o dal riscatto dell’azione della Società (qualora il comparto investa oltre il 40% dei suoi attivi in crediti autorizzati dall’articolo 6 della Direttiva 2003/48). In luogo di tale comunicazione, il Granducato del Lussemburgo, nonché alcuni paesi, tra cui Austria e Svizzera applicheranno, in linea di principio, una ritenuta alla fonte sugli interessi e altri redditi assimilati agli interessi versati al beneficiario residente in un altro Stato membro. Questa ritenuta alla fonte sarà pari al 20% fino al 30 giugno 2011 e al 35% a decorrere dal 1° luglio 2011. Tale ritenuta verrà considerata dallo Stato di residenza del beneficiario nel quadro dell’imposizione in base alla normativa fiscale nazionale vigente. Il beneficiario può presentare una domanda presso l’agente di pagamento al fine di ottenere l’applicazione del sistema di scambio di informazioni o del certificato fiscale, in luogo e sostituzione della ritenuta alla fonte.

d) Residenti di Stati o territori terzi In linea di principio, sui proventi versati a residenti di Stati o territori terzi non si applica alcuna ritenuta alla fonte. Tuttavia, una ritenuta alla fonte sarà prelevata, secondo le modalità previste dalla Direttiva 2003/48 su interessi e redditi assimilati versati a beneficiari persone fisiche residenti nelle Antille olandesi, Aruba, Guernesey, Jersey, Isola di Man, Isole Vergini britanniche e Montserrat.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 17 / 43

Le disposizioni precedentemente illustrate si basano sulla Legge e sulla prassi attualmente vigente e sono soggette a modifiche. Si raccomanda agli investitori di informarsi nel loro luogo di origine, residenza o domicilio sugli eventuali impatti fiscali legati al loro investimento. Inoltre si richiama l'attenzione degli investitori su certe disposizioni fiscali specifiche di certi paesi in cui la Società è oggetto di una distribuzione pubblica.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 18 / 43

ASSEMBLEE GENERALI E INFORMAZIONE DEGLI AZIONISTI

ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI L’Assemblea generale annuale degli azionisti si tiene il terzo giovedì del mese di aprile alle ore quattordici e trenta presso la sede sociale della Società o in qualunque altro luogo a Lussemburgo, specificato sulla convocazione. Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario a Lussemburgo, l’Assemblea generale si riunisce il primo giorno lavorativo bancario successivo. Altre assemblee generali possono essere convocate conformemente a quanto previsto dalla legge lussemburghese e dallo statuto della Società. La convocazione degli azionisti a qualsiasi Assemblea generale sarà oggetto di comunicazione nelle forme e nei termini previsti dalla legge lussemburghese e dallo statuto della Società. Analogamente, le assemblee generali deliberano secondo le disposizioni della legge lussemburghese e dello statuto della Società. Ogni azione, qualunque sia il suo valore unitario, dà diritto a un voto. Tutte le azioni concorrono in modo equo alle decisioni da adottare in seno all’Assemblea generale, quando le decisioni da adottare riguardano la Società nel suo complesso. Qualora le decisioni riguardino i diritti specifici degli azionisti di un comparto, una categoria o una sottocategoria, al voto partecipano esclusivamente i possessori di azioni di tale comparto, categoria o sottocategoria.

INFORMAZIONE DEGLI AZIONISTI

Valore netto di inventario (VNI) e dividendi Il valore netto di inventario e il prezzo di emissione, conversione e riscatto delle azioni di ogni comparto, categoria o sottocategoria sono resi pubblici ogni giorno di valutazione presso la sede sociale della Società, presso gli agenti locali o in qualsiasi quotidiano indicato dal Consiglio di amministrazione. Gli avvisi di distribuzione dei dividendi saranno pubblicati, ove del caso, sul “d’Wort” e in qualsiasi altro giornale che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno nei paesi in cui la società è oggetto di una distribuzione pubblica. VNI e dividendi saranno altresì disponibili in Internet all'indirizzo seguente: www.bnpparibas-ip.com.

Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Relazioni finanziarie

La Società pubblica una relazione annuale certificata dai revisori,in corrispondenza dell'ultimo giorno dell'esercizio sociale, oltre a una relazione semestrale non certificata, in corrispondenza dell'ultimo giorno del sesto mese dell'esercizio..

I valori contenuti nelle relazioni finanziarie pubblicate per ciascun comparto vengono espressi nella valuta di riferimento del comparto considerato, sebbene il bilancio consolidato della Società sia espresso in euro.

La relazione annuale è resa pubblica entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, mentre quella semestrale entro due mesi dalla fine del semestre.

Documenti da consultare

Lo statuto, il Prospetto informativo e le relazioni periodiche possono essere consultati presso la sede della Società e presso gli istituti incaricati del servizio finanziario. Su richiesta possono essere ottenute copie dello statuto e delle relazioni annuali e semestrali. Le informazioni relative all'andamento della società saranno pubblicate nel “d’Wort" e in qualsiasi altro giornale che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno nei paesi in cui la società è oggetto di una distribuzione pubblica. Questi documenti e informazioni saranno altresì disponibili in Internet all'indirizzo seguente: www.bnpparibas-ip.com.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 19 / 43

ALLEGATO 1 – RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO

1. Gli investimenti di un comparto sono costituiti esclusivamente da: a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato; b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea,

regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico; c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato che non fa parte

dell'Unione europea o negoziati su un altro mercato di uno di questi Stati, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché: - le condizioni di emissione includano l'impegno che sia introdotta la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa

valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico; - l’ammissione sia ottenuta al più tardi prima della fine del periodo di un anno dall'emissione;

e) quote di OICVM riconosciuti conformemente alla Direttiva 85/611 e/o di altri OIC, situati o meno in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che: - questi altri OIC siano riconosciuti conformemente a una legislazione in virtù della quale tali organismi sono soggetti a una vigilanza

che la CSSF considera equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che sia sufficientemente garantita la cooperazione tra le autorità;

- il livello di tutela garantito ai possessori di quote di questi altri OIC sia equivalente a quello previsto per i possessori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla divisione degli attivi, ai mutui, ai prestiti, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva 85/611;

- le attività di questi altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che permettano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo in questione;

- la proporzione di attivi degli OICVM o di questi altri OIC, di cui è prevista l'acquisizione, che può essere investita complessivamente in quote di altri OICVM o di altri OIC conformemente ai loro documenti costitutivi, non superi il 10%;

f) depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati e che hanno una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione europea o, se la sede statutaria dell'istituto di credito è situata in un paese terzo, sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;

g) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti assimilabili, che danno luogo a un pagamento in contanti e sono negoziati sul mercato regolamentato del tipo previsto ai summenzionati punti a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati privatamente (“strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentari”), a condizione che: - lo stock sia costituito da strumenti di cui al presente punto 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il

comparto corrispondente può effettuare investimenti conformemente ai suoi obiettivi di investimento, come risulta dallo statuto della Società;

- le controparti nelle transazioni su strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentari siano istituti sottoposti a una vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF, e

- gli strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentari siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile giornalmente e possano essere venduti, liquidati o chiusi, su iniziativa della Società, attraverso una transazione simmetrica, in qualsiasi momento e al loro valore equo;

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e previsti all'articolo 1 della Legge, purché l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano soggetti a una normativa finalizzata a tutelare gli investitori e il risparmio e tali strumenti siano: - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca

centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fa parte uno o più Stati membri, o

- emessi da un'azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai punti a), b) o c) summenzionati, o - emessi o garantiti da un istituto soggetto a una vigilanza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto

che sia soggetto e si conformi a regole prudenziali considerate dalla CSSF altrettanto rigide rispetto a quelle previste dalla legislazione comunitaria, o

- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in questi strumenti siano sottoposti a regole di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo trattino, e l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino almeno a dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) e che presenti e pubblichi i propri bilanci annuali conformemente alla Direttiva 78/660, vale a dire una società che, in seno a un gruppo di società, includa una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo o sia una società operativa nel settore del finanziamento di veicoli di titolarizzazione che beneficia di una linea di finanziamento bancario.

2. Tuttavia: a) un comparto può investire i suoi attivi a concorrenza di un massimo del 10% in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi

da quelli previsti al punto 1; b) né la Società, né i suoi comparti possono detenere o investire in beni immobili. Inoltre, la Società può acquisire beni mobili solo se

indispensabili all’esercizio diretto della sua attività; c) un comparto non può acquistare né oro, né metalli preziosi, né materie prime, né i relativi certificati rappresentativi.

3. Un comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.

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4. a) Un comparto non può investire oltre il 10% dei suoi attivi in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dalla stessa

società. Un comparto non può investire oltre il 20% dei suoi attivi in depositi investiti presso la stessa società. Il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati negoziati al di fuori del mercato regolamentare non può superare il 10% dei suoi attivi quando la controparte è uno degli istituti di credito di cui al punto 1.f), o il 5% dei suoi attivi negli altri casi.

b) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario posseduti da un comparto presso emittenti in ciascuno dei quali esso investe oltre il 5% dei suoi attivi non può superare il 40% del valore dei suoi attivi. Questo limite non si applica ai depositi presso gli istituti finanziari che sono oggetto di una vigilanza prudenziale e alle transazioni su strumenti derivati negoziati al di fuori del mercato regolamentare con questi istituti. Nonostante i limiti individuali fissati al paragrafo a), un comparto non può combinare: - investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una sola società, - depositi presso una sola società e/o - rischi derivanti da transazioni su strumenti derivati negoziati al di fuori del mercato regolamentare con una sola società, che siano superiori al 20% dei suoi attivi.

c) Il limite previsto al paragrafo a) primo capoverso è portato a un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato terzo o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri.

d) Il limite previsto al paragrafo a) primo capoverso, è portato a un massimo del 25% per certe obbligazioni, quando queste ultime sono emesse da un istituto di credito la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell'Unione europea ed è legalmente sottoposto a una vigilanza speciale delle autorità pubbliche destinata a tutelare i possessori di obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legislazione, in attivi che, durante tutto il periodo di validità delle obbligazioni possono coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzati prioritariamente per il rimborso della somma capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora un comparto investa oltre il 5% dei suoi attivi nelle obbligazioni menzionate al primo capoverso ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% del valore degli attivi del comparto.

e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario menzionati nei paragrafi c) e d) non sono presi in considerazione nell’applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo b). I limiti previsti ai paragrafi a), b), c) e d) non possono essere combinati; di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dalla stessa società, in depositi o in strumenti derivati effettuati con questa società conformemente ai paragrafi a), b), c) e d), non possono superare complessivamente il 35% degli attivi del comparto. Le società raggruppate ai fini del consolidamento del bilancio, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o conformemente alle norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un'unica società per il calcolo dei limiti previsti al presente punto 4. Uno stesso comparto può investire, in modo cumulativo, fino al 20% dei suoi attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

5. Fatti salvi i limiti di cui al punto 8, i limiti previsti al punto 4 sono portati a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o in obbligazioni emessi da una stessa società, quando la politica di investimento del comparto si prefigge l'obiettivo di riprodurre la composizione di un preciso indice di azioni o di obbligazioni riconosciuto dalla CSSF, sulle seguenti basi: - la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata; - l’indice costituisce un campione rappresentativo del mercato cui si riferisce; - è oggetto di un’adeguata pubblicazione. Il limite previsto al precedente capoverso è del 35% quando ciò risulti giustificato da condizioni straordinarie insorte sui mercati, in particolare sui mercati regolamentati in cui certi valori mobiliari o certi strumenti del mercato monetario sono ampiamente dominanti. L’investimento fino a tale limite è consentito soltanto per un unico emittente.

6. In deroga al punto 4, un comparto può investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi in varie emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato che non faccia parte dell'Unione europea o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea. Questi titoli devono appartenere ad almeno sei emissioni diverse e i titoli appartenenti a una stessa emissione non possono superare il 30% dell'importo complessivo.

7. a) Un comparto può acquistare le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al punto 1e), a condizione che non investa oltre il 20% dei suoi

attivi in uno stesso OICVM o un altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OIC a comparti multipli deve essere considerato, ai sensi dell'articolo 133 della Legge, come un emittente distinto, a condizione che sia assicurato il principio della separazione degli impegni dei vari comparti nei confronti di terzi.

b) Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% degli attivi di un comparto. Qualora un comparto abbia acquistato quote di OICVM e/o di altri OIC, gli attivi di questi OICVM o di altri OIC non sono combinati ai fini dei limiti previsti al punto 4.

c) Dal momento che la Società potrà investire in quote di OIC, l'investitore è esposto ad un rischio di raddoppiamento delle spese (ad esempio le spese di gestione degli OIC nei quali investe la Società). Un comparto non potrà investire in un OICVM o un altro OIC (sottostanti) che sostiene una commissione di gestione superiore al 2,50% annuo. Quando un comparto investe nelle quote di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società cui la società di gestione è legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo o attraverso una partecipazione diretta o indiretta considerevole, non sarà addebitato al comparto alcun diritto di sottoscrizione o di rimborso delle quote di detti sottostanti.

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La commissione di gestione annuale massima sostenuta direttamente dal comparto è citata nel Libro II.

8. a) La Società non può acquistare azioni fornite dal diritto di voto e che le consentano di influire considerevolmente sulla gestione di un

emittente. b) Inoltre, la Società non può acquistare oltre il:

- 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; - 10% di obbligazioni di uno stesso emittente; - 25% di quote di uno stesso OICVM e/o un altro OIC; - 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente. I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino possono non essere rispettati al momento dell'acquisto se, in quel momento, non sia possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

c) I paragrafi a) e b) non sono applicabili per quanto riguarda: - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti

pubblici territoriali; - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato che non faccia parte dell'Unione europea; - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte

uno o più Stati membri dell'Unione europea; - le azioni possedute dalla Società nel capitale di una società di uno Stato terzo all'Unione europea che investe i suoi attivi

principalmente in titoli di emittenti residenti in questo Stato qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, tale partecipazione costituisca per la Società l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato. Tuttavia, tale deroga è applicabile soltanto a condizione che la società dello Stato terzo all'Unione europea rispetti, nell’ambito della sua politica di investimento, i limiti stabiliti ai punti 4, 7 e 8 a) e b). In caso di superamento dei limiti previsti ai punti 4 e 7, il punto 9 si applica mutatis mutandis;

9. I comparti non devono necessariamente conformarsi ai limiti previsti nel presente allegato al momento dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione afferenti a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che fanno parte dei loro attivi. Pur vigilando sul rispetto del principio della ripartizione dei rischi, i nuovi comparti autorizzati possono derogare ai punti 4, 5, 6 e 7 per un periodo di sei mesi successivo alla data della loro autorizzazione. Se un superamento dei limiti di cui ai primo capoverso si verifica indipendentemente dalla volontà del comparto o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, questo deve avere come obiettivo prioritario, nelle sue operazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo conto dell'interesse degli azionisti.

10. Un comparto può acquistare valute attraverso un prestito di tipo back-to-back. Un comparto può contrarre prestiti: a) a concorrenza del 10% dei suoi attivi, purché si tratti di prestiti temporanei; b) a concorrenza del 10% dei suoi attivi, purché si tratti di prestiti che devono consentire l'acquisto di beni immobili indispensabili al

proseguimento diretto delle sue attività; in questo caso, questi prestiti e quelli di cui al capoverso a) non possono superare, in alcun modo, complessivamente il 15% dei suoi attivi.

11. Fatta salva l'applicazione dei punti 1, 2, 3 e dell'allegato 2, un comparto non può concedere crediti o farsi garante per conto di terzi. Il capoverso precedente non impedisce l'acquisto, da parte di un comparto, di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al punto 1 e), g) e h), non interamente liberati.

12. Un comparto non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari menzionati al punto 1 e), g) e h).

In linea generale, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento ulteriori restrizioni di investimento, purché siano indispensabili per conformarsi alle leggi e normative vigenti in certi Stati dove le azioni della Società potrebbero essere offerte e vendute. Al contrario, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di derogare, per uno o più comparti, a una o più restrizioni di investimento citate precedentemente, purché la regolamentazione vigente e applicabile alla Società lo consenta. Tali deroghe saranno citate nelle politiche di investimento riprese nel Libro II per ciascuno dei comparti in questione.

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ALLEGATO 2 – TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

Fatto salvo quanto può essere stipulato per uno o più comparti particolari, la Società è autorizzata, per ogni comparto, secondo le modalità esposte di seguito, ad utilizzare strumenti finanziari derivati ai sensi del punto 1.g) dell'allegato 1 al Prospetto informativo. Ogni comparto vigila affinché il rischio globale legato agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio. I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell’andamento previsto dei mercati e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ogni comparto può investire, nell'ambito della sua politica di investimento ed entro i limiti fissati al punto 1 dell'allegato 1 al Prospetto informativo, in strumenti finanziari derivati purché i rischi cui sono esposti gli attivi sottostanti non superino complessivamente i limiti di investimento fissati al punto 4 dell'allegato 1. Qualora un comparto investa in strumenti finanziari derivati basati su un indice, questi investimenti non sono necessariamente combinati ai limiti fissati al punto 4 dell'allegato 1 al Prospetto informativo. Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario includa uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione al momento dell'applicazione delle presenti disposizioni. 1. Informazioni generali La Società può ricorrere a strumenti finanziari derivati i cui sottostanti possono essere valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sia a fini di copertura (hedging) che di investimento (trading) del portafoglio. I comparti sofisticati ricorrono in ampia misura agli strumenti finanziari derivati e/o a strategie o strumenti più complessi, sia per fini di copertura dei rischi sia per fini d'investimento (trading). Questi comparti sono elencati all'allegato 9. I comparti non sofisticati detengono posizioni in strumenti finanziari derivati più deboli e meno complessi ovvero ricorrono a strumenti finanziari derivati esclusivamente per fini di copertura dei rischi. Se dette operazioni implicano il ricorso a strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono corrispondere alle disposizioni dell'allegato 1 al Prospetto informativo. Se un comparto ricorre a strumenti derivati per fini di investimento (trading), può utilizzarli solo entro i limiti della propria politica di investimento. Per ogni comparto, il rischio globale connesso agli strumenti derivati non supera il valore netto totale del suo portafoglio. I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell’andamento previsto dei mercati e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. 1.1. Sistemi di misurazione del rischio adeguati al profilo di rischio di un comparto

La Società si avvale di un processo di gestione dei rischi che le consente di controllare e di misurare in ogni momento i rischi associati alle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio generale del portafoglio. I comparti devono avvalersi di sistemi di misurazione del rischio adeguati al proprio profilo di rischio, onde assicurare che questo misuri accuratamente tutti i rischi sostenuti.

1.2. Limite del rischio globale a fronte di strumenti finanziari derivati Ogni comparto vigila affinché il rischio globale relativo agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio. Ciò significa che il rischio globale connesso all’utilizzo degli strumenti finanziari derivati non può oltrepassare il 100% degli attivi netti di un comparto e, pertanto, che il rischio globale assunto da un comparto non può oltrepassare il 200% degli attivi netti, con conseguente riconoscimento delle garanzie ai fini della valutazione dell’esposizione al rischio di controparte e dell’eventuale compensazione (netting).

1.3. Limite a possibili prestiti temporanei Il rischio globale del comparto non può essere incrementato di oltre il 10% tramite prestiti temporanei, in modo tale che tale rischio globale non superi mai il 210% del VNI.

1.4. Metodo di calcolo del rischio globale Calcolo del rischio di mercato Comparti non sofisticati e comparti sofisticati: Utilizzo standard dell’approccio al VaR (Value at Risk) combinato a test di stress (stress test) un approccio del VaR deve essere applicato con regolarità. In questo tipo di approccio, viene stimata la perdita massima potenziale che un portafoglio e i derivati di un comparto potrebbero subire per un dato orizzonte temporale e un determinato grado di affidabilità. Il comparto deve utilizzare test di stress (stress tests) al fine di gestire meglio i rischi collegati a possibili oscillazioni anomale del mercato. L’applicazione del VaR deve avvenire in conformità alle seguenti specifiche di calcolo: un intervallo di confidenza unilaterale del 99%; un periodo di possesso pari a 1 mese (20 giorni); un periodo di osservazione effettivo (storia) dei fattori di rischio pari almeno ad 1 anno (250 giorni), fatto salvo il caso in cui un periodo più breve di osservazione non sia giustificato da un aumento considerevole della volatilità dei prezzi; un aggiornamento trimestrale dei dati e un calcolo giornaliero, in linea di principio. In deroga a quanto precede, e a condizione che esista una giustificazione adeguata, è possibile utilizzare parametri diversi da quelli finora descritti in casi particolari, con il consenso preliminare della CSSF. Calcolo del rischio di controparte Conformemente al punto 4.a) dell'allegato 1 al Prospetto informativo, il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% dei suoi attivi, se la controparte è uno degli istituti di credito di cui al punto 1.f) dell'allegato 1 del Prospetto informativo, o il 5% dei suoi attivi negli altri casi. Il Punto III.2 della circolare 07/308 tratta più in dettaglio le regole relative alla determinazione del rischio di controparte. In applicazione del punto 1.g) dell'allegato 1 del Prospetto informativo, gli strumenti finanziari derivati fuori borsa devono essere oggetto di una valutazione precisa, verificabile su base giornaliera e indipendente dalla Società.

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2. Disposizioni relative agli strumenti derivati specifici Al momento dell’acquisto o della vendita di un Credit Default Swap (CDS) la Società si copre contro il rischio di inadempienza di un emittente attraverso il versamento di un premio trimestrale. Si può effettuare la conciliazione in caso di mancato pagamento tramite una conciliazione sotto forma di liquidità, nel qual caso l’acquirente della protezione riceve la differenza tra il valore nominale e il valore recuperabile, oppure tramite una conciliazione materiale, nel qual caso l’acquirente della protezione cede il titolo oggetto del mancato pagamento o un titolo scelto all’interno di un paniere di titoli consegnabili stabiliti alla stipula del CDS, al venditore della protezione e recupera il valore nominale. Gli eventi che costituiscono un’inadempienza sono definiti alla conferma del CDS come anche le modalità di consegna di obbligazioni e certificati di debito. La Società può anche rivendere il CDS e riprodurre in tal modo il rischio su crediti acquistando in controparte opzioni di acquisto. Acquistando un Equity Default Swap (EDS) la Società si protegge da un rischio di forte flessione (lo standard di mercato attuale è del 70%) del titolo sottostante sulle borse valori, indipendentemente dalla ragione della flessione, tramite il versamento di un premio trimestrale. La conciliazione del rischio che si produce, ossia il prezzo di chiusura sulla borsa valori raggiunge o supera la soglia (di –70%), si effettua sotto forma di liquidità: l’acquirente della protezione riceve una percentuale predeterminata (lo standard di mercato europeo attuale è del 50%) dell’importo di realizzo inizialmente assicurato. La Società può anche vendere un EDS e riprodurre in tal modo il rischio di flessione borsistica acquistando un premio trimestrale. Il Total Return Swap (TRS) è un contratto di scambio della performance totale su un’obbligazione o un altro sottostante (azione, indice,...) a fronte di un tasso di riferimento, più uno spread. La performance totale include le cedole di interessi, i dividendi e i profitti e le perdite del sottostante durante il periodo del contratto in base al tipo di sottostante interessato. Un Contract for Difference (CFD) è un contratto tra due parti che si impegnano l'un l'altra ad un pagamento in liquidità, pari alla differenza tra due valutazioni dell’attivo sottostante, di cui almeno una valutazione non è nota al momento della conclusione del contratto. Sottoscrivendo un CFD, la Società si impegna a pagare (o a riscuotere) la differenza tra la valutazione dell’attivo sottostante al momento della conclusione del contratto e la futura valutazione dell’attivo sottostante in un particolare momento. La Società può trattare esclusivamente con istituti finanziari di prim’ordine che partecipano a questi mercati e specializzati in questi tipi di operazioni. L’utilizzo di CDS, CFD, ed EDS per fini diversi dalla copertura deve soddisfare le seguenti condizioni: (a) devono essere utilizzati unicamente nell'esclusivo interesse degli azionisti avendo come obiettivo un rendimento interessante rispetto ai rischi incorsi; (b) il rischio globale legato a CDS, CFD ed EDS non può in alcun caso essere superiore al 100% degli attivi netti di ogni comparto. D'altro canto, il rischio globale derivante dai CDS, CFD ed EDS nonché il rischio globale che deriva dalle altre tecniche utilizzate non possono in alcun caso oltrepassare il 200% del valore totale degli attivi netti di ogni comparto su base permanente; (c) le restrizioni generali di investimento definite all'allegato 1 si applicano all'emittente dei CDS, CFD ed EDS e al rischio debitore finale dei CDS, CFD ed EDS; (d) l’utilizzo dei CDS, CFD o EDS rientra nei profili di investimento e nei profili di rischio dei comparti interessati; (e) ogni comparto deve adoperarsi a garantire una copertura adeguata permanente dei rischi legati ai CDS, CFD ed EDS affinché sia possibile onorare le richieste di riscatto degli azionisti e (f) i CDS, CFD ed EDS selezionati sono caratterizzati da una liquidità sufficiente tale da consentire ai comparti in questione di vendere/liquidare i contratti in questione ai prezzi teorici determinati. 3. Prestiti di titoli La Società può effettuare operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito a condizione che queste rispettino le seguenti regole stabilite nella Circolare 08/356. 3.1. La Società può prestare o ottenere in prestito titoli solo nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo

riconosciuto di compensazione dei titoli o da un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni. La CSSF esige dal mutuatario il rispetto delle seguenti condizioni: - È tenuto a fornire una garanzia; - Deve essere sottoposto a regole di sorveglianza prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.

3.2. Limiti ai quali sono sottoposte le operazioni di prestito titoli L’OICVM è tenuto a garantire che l’importo delle operazioni di prestito titoli sia mantenuto al 50% (salvo eventuale modifica secondo il caso) del valore di valutazione globale dei titoli in portafoglio della Società, ovvero deve essere in grado di richiedere la restituzione dei titoli prestati in modo da poter in ogni momento far fronte al suo obbligo di riscatto, senza che tali operazioni compromettano la gestione degli attivi dell’OICVM conformemente alla sua politica di investimento.

3.3. Limitazione del rischio di controparte e ricevimento delle garanzie adeguate In qualsiasi momento, nel quadro delle operazioni di prestito di titoli, il valore della garanzia ricevuta dal fondo deve essere almeno equivalente alla valutazione globale (interessi, dividendi ed eventuali altri diritti inclusi) dei titoli prestati. Il rischio di controparte assunto dalla Società nei confronti di una sola controparte non deve costituire più del 10% dei suoi attivi (se la controparte è un istituto di credito quale definito al punto 1.f) dell'allegato 1 del Prospetto informativo) e non più del 5% nel caso contrario. Il valore della garanzia ricevuta deve essere valutato quotidianamente.

3.4. Garanzie che possono essere accettate a) Liquidità (contanti, attività bancarie a breve termine, strumenti del mercato monetario, lettere di credito); b) Obbligazioni emesse (o garantite) da uno Stato membro dell'OCSE; c) Titoli o quote emessi da OIC che investono nel mercato monetario (il cui valore netto di inventario è calcolato quotidianamente e il cui

rating è AAA (S&P) o suo equivalente); d) Titoli o quote emessi da OICVM che investono nelle obbligazioni/azioni di cui sopra; e) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prima categoria che offrono una liquidità adeguata; f) Azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE o su una borsa valori di uno Stato membro

aderente all'OCSE, a condizione che rientrino in un indice primario e che gli emittenti non siano controllati dalla controparte; g) Investimenti diretti in obbligazioni o azioni che abbiano le caratteristiche di cui ai punti (e) e (f).

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3.5. Reinvestimento dei contanti ricevuti a titolo di garanzia

La Società può reinvestire negli strumenti seguenti i contanti che riceve a titolo di garanzia: a) OIC che investono nel mercato monetario (il cui valore netto di inventario è calcolato quotidianamente e il cui rating è AAA (S&P)

o suo equivalente); b) Attività bancarie a breve termine; c) Strumenti del mercato monetario; d) Obbligazioni a breve termine emesse da un Stato membro dell'Unione europea, Svizzera, Canada, Giappone o Stati Uniti o da

loro enti pubblici territoriali, o da istituti e organismi sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale; e) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prima categoria che offrono una liquidità adeguata; e f) Operazioni di pronti contro termine

- Gli attivi finanziari diversi dalle attività bancarie o quote di OIC che la Società ha acquistato reinvestendo i contanti ricevuti a titolo di garanzia non devono essere emessi da un'entità controllata dalla controparte;

- Gli attivi finanziari acquistati attraverso il reinvestimento di contanti ricevuti a titolo di garanzia non devono essere conservati dalla controparte, tranne nel caso in cui siano legalmente separati dagli attivi di quest'ultima;

- Gli attivi finanziari acquistati attraverso il reinvestimento di contanti ricevuti a titolo di garanzia non possono essere ceduti in pegno/garanzia, tranne nel caso in cui la Società disponga di liquidità sufficienti per poter restituire la garanzia ricevuta in forma di contanti.

3.6. Limiti ai quali sono sottoposti i reinvestimenti di contanti ricevuti a titolo di garanzia I reinvestimenti di contanti ricevuti a titolo di garanzia non sono sottoposti alle regole di diversificazione generalmente applicabili onde evitare una concentrazione eccessiva di tali investimenti in relazione agli emittenti o strumenti di investimento prescelti. I reinvestimenti effettuati in quote di OIC che investono nel mercato monetario o in obbligazioni a breve termine non sono sottoposti ad alcuna regola di diversificazione. I reinvestimenti di contanti ricevuti a titolo di garanzia di attività bancarie sono sottoposti alla seguente restrizione: gli investimenti in attività bancarie presso una medesima entità non devono costituire più del 20% dell'importo dell'attivo netto, conformemente al punto 4 a) dell'allegato 1 del Prospetto informativo. A partire dal momento in cui il tasso di rendimento generato dal reinvestimento di contanti ricevuti a titolo di garanzia è superiore al tasso di rendimento senza rischio, l’esposizione in termini di rischio globale deve essere calcolata per ogni posizione dei contanti reinvestiti.

4. Operazioni di pronti contro termine 4.1. Conformemente alla Circolare 08/356, ogni comparto può impegnarsi, a titolo accessorio, in operazioni di pronti contro termine che

consistono nell'effettuare acquisti e vendite di titoli le cui clausole riservano al venditore il diritto di riacquistare dall’acquirente i titoli da esso ceduti, a un prezzo ed entro un termine precedentemente stabiliti dalle parti all’atto della conclusione del contratto. Ogni comparto può intervenire in qualità di acquirente o venditore nel quadro delle operazioni di pronti contro termine. Tuttavia, il suo impegno in questo tipo di operazione è soggetto alle seguenti regole: (a) ogni comparto può acquistare o vendere titoli nell’ambito di operazioni di pronti contro termine soltanto se le controparti di tali

transazioni sono istituzioni finanziarie di prim’ordine specializzate in questo tipo di operazioni; e (b) durante l'arco di vita di questo tipo di operazione, un comparto non può vendere i titoli che fanno parte del contratto prima che sia

stato esercitato il riscatto dei titoli da parte della controparte, o che il periodo di riacquisto sia giunto a termine. Ogni comparto deve peraltro fare in modo di mantenere le sue operazioni di pronti contro termine ad un livello tale da consentirgli di far fronte in ogni momento ai suoi obblighi di riacquisto.

4.2. I titoli che possono essere oggetto di operazioni di pronti contro termine e reverse repo sono i seguenti: a) Certificati bancari a breve termine; b) Strumenti del mercato monetario; c) Obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o da loro enti pubblici territoriali o da istituti e organismi

sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale; d) OIC che investono nel mercato monetario (il cui valore netto di inventario è calcolato quotidianamente e il cui rating è AAA (S&P) o

suo equivalente); e) Obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono una liquidità adeguata; f) Azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE o su una borsa valori di uno Stato membro

aderente all'OCSE, a condizione che rientrino in un indice primario. 4.3. I limiti cui sono soggette le operazioni di pronti contro termine e reverse repo sono i seguenti: I titoli che sono oggetto delle suddette operazioni devono essere conformi alla politica di investimento della Società e devono, insieme agli altri titoli che la Società detiene in portafoglio, rispettare globalmente le restrizioni d'investimento della Società. 5. Acquisizioni temporanee di titoli Ogni comparto ha facoltà di: (I) prendere a prestito titoli (attraverso un'operazione di pronti contro termine) per un periodo di tempo stabilito, accettando la consegna

fisica di tali titoli; (II) vendere tali titoli; (III) riacquistarli in seguito; (IV) al fine di poterli successivamente restituire al prestatore iniziale;

a condizione che questo tipo di operazione non costituisca più del 10% dei suoi attivi netti e sia effettuata unicamente con istituzioni finanziarie di prim'ordine.

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ALLEGATO 3 – RISCHI DI INVESTIMENTO

I potenziali investitori sono pregati di leggere con attenzione il prospetto informativo nella sua interezza prima di effettuare un investimento. Qualsivoglia investimento, inoltre, può risentire oltre che delle modifiche relative alle norme in materia di controllo dei tassi di cambio, in materia di imposizione fiscale e ritenute alla fonte, anche delle modifiche relative alle politiche di carattere economico e monetario. Si avvertono altresì gli investitori che il rendimento del comparto può non essere in linea con gli obiettivi prefissati e che il capitale dagli stessi investito (dopo che siano state trattenute le commissioni di sottoscrizione) può non essere restituito in toto. I comparti sono esposti a rischi di varia natura, che dipendono dalle rispettive politiche di investimento. I maggiori rischi a cui è probabile che i comparti vengano esposti sono elencati qui di seguito. Gli investitori sono pregati di fare riferimento al prospetto semplificato al fine di individuare i rischi specifici per ciascun comparto. Rischi legati ai mercati azionari I rischi associati agli investimenti azionari (e strumenti simili) comprendono fluttuazioni significative dei corsi, informazioni negative relative all'emittente o al mercato e il carattere subordinato delle azioni rispetto alle obbligazioni emesse dalla stessa società. Peraltro, le fluttuazioni sono spesso amplificate a breve termine. Il rischio che una o più società registri una flessione o non progredisca può avere un impatto negativo sulla performance di tutto il portafoglio in un determinato momento. Gli investitori non hanno la certezza che il titolo si rivaluterà. Il valore degli investimenti e i redditi da essi generati possono sia diminuire sia aumentare ed è possibile che gli investitori non recuperino il loro conferimento iniziale. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto. Taluni comparti possono investire in società oggetto di introduzione in borsa (Initial Public Offering). In questo caso, il rischio consiste nel fatto che la quotazione dell'azione che sta per essere introdotta in borsa dimostri una grande volatilità a seguito di fattori quali l'assenza di un mercato pubblico precedente, transazioni non stagionali, il numero limitato di titoli negoziabili e la mancanza di informazioni relative all'emittente. Un comparto può possedere tali titoli per pochissimo tempo, con il conseguente aumento delle spese. I comparti che investono in titoli di crescita possono essere più volatili rispetto al mercato nel suo complesso e possono reagire in modo diverso agli sviluppi economici, politici, del mercato e specifici dell'emittente. I titoli di crescita registrano tradizionalmente una volatilità superiore a quella degli altri titoli, soprattutto in periodi molto brevi. Inoltre, tali titoli possono essere più cari rispetto al mercato in generale per quanto riguarda i loro utili. Di conseguenza, i titoli di crescita possono reagire più violentemente alle variazioni della loro crescita in termini di utili. Certi comparti possono basare il loro obiettivo su un’amplificazione dei movimenti di borsa, il che comporta una volatilità superiore alla media. Il gestore può adottare temporaneamente un atteggiamento più difensivo laddove ritenga che la borsa o l'economia dei paesi in cui il comparto investe stia registrando una volatilità eccessiva, una flessione generale persistente o altre condizioni negative. In simili circostanze, il comparto può rivelarsi incapace di perseguire il suo obiettivo di investimento. I comparti associati a un rischio di investimento superiore alla media nei mercati emergenti e/o volatili sono:

“Equity China “B”” e “Dynamic Pacific” I comparti associati a un rischio di investimento legato alle piccole capitalizzazioni sono:

“Equity Microcaps” Rischio legato agli strumenti derivati Ai fini della copertura (strategia di investimento in strumenti derivati a scopo di “copertura”) o ai fini dell’aumento (strategia di investimento in strumenti derivati a scopo di “negoziazione”) del rendimento del proprio portafoglio, il comparto può fare uso di tecniche e strumenti finanziari derivati quali (i) le opzioni put e call su titoli, indici e valute, incluse le opzioni OTC; (ii) i contratti di future su indici di borsa e tassi di interesse e le opzioni su questi ultimi; (iii) i prodotti strutturati, per i quali il titolo è legato a un altro titolo o prende il suo valore da un altro titolo; (iv) i derivati di credito, in particolare CDS, EDS e CFD. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che questi strumenti derivati comportano un effetto leva. In virtù di ciò, la volatilità dei comparti è maggiore. Rischio di cambio Un comparto comprende attività denominate in valute diverse dalla propria valuta di riferimento e può risentire delle fluttuazioni del cambio tra la valuta di riferimento e le altre valute, oltre che delle modifiche delle norme in materia di controllo dei tassi di cambio. Nel caso in cui la valuta in cui è denominato un titolo registri un apprezzamento in relazione alla valuta di riferimento del comparto, anche il controvalore del titolo nella valuta di riferimento si apprezzerà; per contro, il deprezzamento della valuta di denominazione comporterà un deprezzamento del controvalore del titolo. Tuttavia, quando il gestore effettua operazioni di copertura (hedging) al fine di far fronte ai rischi di cambio, non sussiste alcuna garanzia che dette transazioni siano del tutto efficaci. Rischio dei tassi di interesse Sul valore di un investimento possono influire le fluttuazioni dei tassi di interesse. I tassi d'interesse possono essere influenzati da numerosi elementi o eventi come le politiche monetarie, il tasso di sconto, l'inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l'aumento dei tassi d'interesse comporta la diminuzione del valore degli investimenti obbligazionari e dei titoli di credito. Rischio di credito È il rischio che può risultare dal deterioramento del rating di un emittente di obbligazioni al quale sono esposti i comparti e che pertanto può essere suscettibile di causare la svalutazione degli investimenti. Alcune strategie utilizzate possono basarsi su obbligazioni emesse da emittenti che presentano un rischio di credito elevato (titoli a rendimento elevato detti “junk bond”). I comparti che investono in obbligazioni a rendimento elevato presentano un rischio superiore alla media a causa della grande fluttuazione della loro valuta o della qualità dell'emittente. Rischio di liquidità Esiste il rischio che alcuni investimenti fatti nei comparti diventino illiquidi in ragione di un mercato troppo ristretto (spesso riflesso da uno spread bid-ask molto ampio oppure da ingenti movimenti di prezzi); o se il loro “rating” si svaluta o, ancora, se la situazione economica si deteriora; di conseguenza, questi investimenti potrebbero non essere venduti o acquistati in tempi brevi per impedire o ridurre al minimo una perdita in detti comparti.

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Rischi legati ai mercati delle commodities I mercati delle commodities possono presentare variazioni dei prezzi improvvise e considerevoli, che influiscono direttamente sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in cui un comparto può investire e/o agli indici a cui un comparto può essere esposto. Inoltre, le attività sottostanti potrebbero presentare un’evoluzione sostanzialmente diversa da quella dei mercati mobiliari tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Rischio di controparte I Comparti possono effettuare operazioni OTC in strumenti derivati. Normalmente, le parti coinvolte in dette operazioni OTC non sono soggette alla valutazione del credito o alla vigilanza normativa e regolamentare, come invece accade per coloro che operano sui Mercati Regolamentati. Nella misura in cui un Comparto investe in swap, strumenti derivati o effettua altre operazioni OTC in tali mercati, a suo carico può esserci oltre a un rischio di controparte relativamente alle parti con cui effettua dette transazioni, anche il rischio di mancato adempimento. Detto ”rischio di controparte” risulta maggiore in relazione alle scadenze più lunghe, laddove si possono verificare fatti che influiscono negativamente sull’adempimento dei contratti o i Comparti hanno concentrato le proprie operazioni verso un unico gruppo o un gruppo ristretto di controparti. I Comparti Garantiti possono investire in depositi. Al fine di rispettare il limite del 10% in termini di esposizione al rischio di controparte verso un singolo emittente, così come specificato al paragrafo Restrizioni di investimento 4. (a), o il limite del 5% nel caso in cui la controparte non sia un istituto di credito, il Garante o un altro istituto di credito di buona reputazione finanziaria, in veste di controparte nell’ambito di dette transazioni, dovrà offrire delle attività (depositi di liquidità, strumenti finanziari equivalenti a liquidità, strumenti di credito aventi un rating esterno pari almeno a quello delle azioni investment grade, e obbligazioni convertibili inserite in uno degli indici principali) come garanzia a favore della Società di investimento a capitale variabile; ciò in modo da mantenere l’esposizione al rischio di controparte al di sotto del 10% del patrimonio netto del Comparto. Rischio legato all'inflazione I rendimenti degli investimenti a breve termine potrebbero non evolvere seguendo il ritmo dell'inflazione, con conseguente riduzione del potere di acquisto degli investitori. Rischio fiscale Il valore di un investimento può essere compromesso dall'applicazione delle leggi fiscali dei vari paesi, incluse le ritenute alla fonte, i cambiamenti di governo o di politica economica o monetaria nei paesi interessati. Di conseguenza, non può essere offerta alcuna garanzia sul fatto che gli obiettivi finanziari saranno effettivamente raggiunti.

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ALLEGATO 4 – COGESTIONE

Al fine di ridurre gli oneri di gestione e amministrativi, consentendo una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio di amministrazione può decidere che la totalità o una parte degli attivi della Società saranno cogestiti con attivi appartenenti ad altri OIC o che la totalità o una parte degli attivi dei comparti saranno cogestiti fra loro. Nei paragrafi seguenti, i termini “società cogestite” si riferiranno complessivamente alla Società e a tutte le altre società con le quali e fra le quali esiste un accordo di cogestione specifico, o ai comparti cogestiti. I termini “attivi cogestiti” si riferiranno alla totalità degli attivi appartenenti a queste stesse società cogestite e cogestiti in virtù di questo stesso accordo di cogestione. Nell'ambito della cogestione, il gestore può adottare, in maniera globale per le società cogestite, decisioni di investimento, disinvestimento o di riadeguamento del portafoglio che influenzeranno la composizione del portafoglio della Società o la composizione dei portafogli dei suoi comparti cogestiti. Sul totale degli attivi cogestiti, ogni società cogestita deterrà una parte di attivi cogestiti corrispondente alla proporzione dei suoi attivi netti rispetto al valore complessivo degli attivi cogestiti. Questa partecipazione proporzionale si applicherà a ciascuna delle linee di portafoglio possedute o acquistate in cogestione. In caso di decisioni di investimento e/o di disinvestimento, tali proporzioni non saranno compromesse e gli investimenti supplementari saranno attribuiti secondo le stesse proporzioni alle società cogestite e gli attivi realizzati saranno prelevati proporzionalmente sugli attivi cogestiti posseduti da ogni società cogestita. In caso di nuove sottoscrizioni in una delle società cogestite, i prodotti di sottoscrizione saranno assegnati alle società cogestite secondo le proporzioni modificate risultanti dall'aumento degli attivi netti della società cogestita che ha beneficiato delle sottoscrizioni e tutte le linee del portafoglio saranno modificate mediante trasferimento di attivi da una società cogestita all'altra, al fine di essere adattate alle proporzioni modificate. Analogamente, in caso di riscatti di azioni in una delle società cogestite, le liquidità necessarie potranno essere prelevate sulle liquidità possedute dalle società cogestite secondo le proporzioni modificate risultanti dalla diminuzione degli attivi netti della società cogestita che è stata oggetto dei riscatti e, in questo caso, tutte le linee del portafoglio saranno adeguate alle proporzioni in tal modo modificate. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che, senza l'intervento specifico degli organi competenti della Società, la tecnica della cogestione può avere come conseguenza il fatto che la composizione degli attivi della Società o di uno o più dei suoi comparti cogestiti venga influenzata da eventi propri delle altre società cogestite, come le sottoscrizioni e i riscatti. Inoltre, giacché ogni altro aspetto resta invariato, le sottoscrizioni effettuate in una delle società con la quale la Società è cogestita o in uno dei comparti cogestiti comporteranno un aumento delle liquidità della Società o del/degli altro/i comparto/i cogestito/i. Al contrario, i riscatti effettuati in una delle società con cui è cogestita la Società o in uno dei comparti cogestiti comporteranno una diminuzione delle liquidità della Società o del/degli altro/i comparto/i cogestito/i. Le sottoscrizioni e i riscatti potranno tuttavia essere conservati sull’apposito conto tenuto per ogni società cogestita all'infuori della cogestione e attraverso il quale transitano sistematicamente sottoscrizioni e riscatti. L’imputazione delle sottoscrizioni e dei riscatti consistenti su questo apposito conto e la possibilità per il Consiglio di amministrazione della Società di decidere in qualsiasi momento l'interruzione della cogestione consentiranno di ovviare ai riadeguamenti del portafoglio della Società o del/dei portafoglio/i dei suoi comparti se tali riadeguamenti fossero considerati contrari agli interessi della Società o dei suoi comparti e degli investitori. Nel caso in cui una modifica della composizione del portafoglio della Società o di uno o più dei suoi comparti cogestiti, resa necessaria dai riscatti o dai pagamenti di spese attribuibili a un'altra società cogestita (non attribuibili alla Società), rischiasse di causare una violazione delle restrizioni di investimento ad esso o a loro applicabili, gli attivi interessati saranno esclusi dalla cogestione prima dell'attuazione della modifica, in modo da non essere compromessi dai movimenti di portafoglio. Gli attivi cogestiti saranno cogestiti solo con attivi destinati ad essere investiti secondo un obiettivo di investimento identico applicabile a quello degli attivi cogestiti in maniera da assicurare che le decisioni di investimento siano pienamente compatibili con la politica di investimento della Società o dei suoi comparti. Gli attivi cogestiti saranno cogestiti soltanto con attivi per i quali la banca depositaria agisce altresì come depositario, in modo da assicurare che la banca depositaria possa esercitare pienamente, nei confronti della Società o dei suoi comparti, le sue funzioni e responsabilità conformemente alle disposizioni della Legge. La banca depositaria assicurerà in qualsiasi momento una separazione rigorosa degli attivi della Società rispetto a quelli delle altre società gestite o fra gli attivi dei comparti cogestiti e conseguentemente sarà in grado, in qualsiasi momento, di determinare gli attivi propri della Società o dei comparti cogestiti. Poiché le società cogestite possono avere politiche di investimento che non sono rigorosamente identiche alla politica di investimento della Società, è possibile che la politica comune applicata sia più restrittiva rispetto a quella della Società o a quella di uno o più comparti cogestiti. Un accordo di cogestione in comune è stato e/o sarà firmato fra la Società, la banca depositaria/agente di amministrazione centrale e il gestore, al fine di definire i rispettivi diritti e obblighi. Il Consiglio di amministrazione può decidere di interrompere la cogestione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Gli investitori possono informarsi, in qualsiasi momento, presso la sede sociale della Società in merito alla percentuale degli attivi cogestiti e delle società con le quali esiste una cogestione al momento della domanda.

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ALLEGATO 5 – FORMULA DI CONVERSIONE

Il numero di azioni assegnate in un nuovo comparto, una nuova categoria o una nuova sottocategoria sarà stabilito secondo la seguente formula:

A = [(B x (C - (C x F)) x D) / E] + X dove - “A” rappresenta il numero di azioni da attribuire nel nuovo comparto, nella nuova categoria o nella nuova sottocategoria; - “B” rappresenta il numero di azioni da convertire nel comparto iniziale, nella categoria iniziale o nella sottocategoria iniziale; - “C” rappresenta il valore netto di inventario, al giorno di valutazione applicabile, delle azioni da convertire nel comparto iniziale, nella

categoria iniziale o nella sottocategoria iniziale; - “D” rappresenta il corso di cambio applicabile al giorno dell'operazione tra le valute delle azioni da convertire; - “E” rappresenta il valore netto di inventario, al giorno di valutazione applicabile, delle azioni da attribuire nel nuovo comparto, nella nuova

categoria o nella nuova sottocategoria; - “F” rappresenta il tasso della commissione di conversione citato nella descrizione di ogni comparto nel Libro II; - “X” sarà il saldo inapplicabile che, ove del caso, sarà rimborsato all'azionista. Si ricorda che la Società può emettere frazioni di azioni fino a

un millesimo di azione.

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ALLEGATO 6 – SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO E DELL’EMISSIONE, DELLA CONVERSIONE E DEL RISCATTO DELLE AZIONI

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente e con effetto immediato il calcolo del valore degli attivi netti di uno o più comparti, nonché le emissioni, le conversioni e i riscatti nei seguenti casi: (a) per tutto il periodo durante il quale uno o più mercati valutari o una borsa valori, che rappresentano i mercati o la borsa principali in cui

viene quotata una parte consistente degli investimenti del comparto in un determinato momento, sono chiusi, salvo nei giorni di chiusura abituali, o durante il quale gli scambi sono soggetti a restrizioni sostanziali o sono sospesi;

(b) quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, che esula dalla responsabilità o dai poteri della Società, rendono impossibile disporre dei suoi attivi attraverso mezzi accettabili e normali, senza arrecare un grave danno agli interessi degli azionisti;

(c) durante qualsiasi interruzione delle comunicazioni, normalmente utilizzate per determinare il prezzo di qualsiasi investimento della Società o dei prezzi correnti sul mercato o una qualsiasi borsa;

(d) quando restrizioni legate ai cambi o ai movimenti di capitali impediscono di effettuare transazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita degli attivi della Società non possono essere realizzate a tassi di cambio normali;

(e) nel momento in cui viene adottata la decisione di liquidare la Società o uno o più comparti; (f) al fine di stabilire la parità di scambio nell'ambito di un'operazione di fusione, conferimento di attivi, scissione o qualsiasi operazione di

ristrutturazione in seno a un comparto, attraverso un comparto o in uno o più comparti della Società e per un periodo massimo di due giorni lavorativi bancari a Lussemburgo;

(g) nonché in tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ritenga, attraverso una risoluzione motivata, che una tale sospensione sia necessaria per tutelare gli interessi generali degli azionisti interessati.

Nel caso in cui il totale delle domande nette di riscatto/conversione ricevute a titolo di un comparto in un giorno di calcolo del valore netto di inventario specifico si basi su oltre il 10% degli attivi netti del comparto interessato, il Consiglio di amministrazione può decidere di ridurre e/o di rinviare le domande di riscatto/conversione presentate in proporzione, in modo da ridurre il numero di azioni rimborsate/convertite in quel giorno fino al 10% degli attivi netti del comparto interessato. Qualsiasi domanda di riscatto/conversione rinviata sarà ricevuta prima rispetto alle domande di riscatto/conversione ricevute nel successivo giorno di calcolo del valore netto di inventario, sempre con riserva del limite precedentemente citato del 10% degli attivi netti. In circostanze eccezionali che possono compromettere negativamente gli interessi degli azionisti o in caso di richieste di sottoscrizione, riscatto o conversione superiori al 10% degli attivi netti di un comparto, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di fissare il valore di un'azione solo dopo aver effettuato, non appena possibile, per conto del comparto, gli acquisti e le vendite di valori mobiliari necessari. In questo caso, le domande di sottoscrizione, riscatto e conversione in attesa di esecuzione saranno trattate contemporaneamente sulla base del valore netto calcolato. Tutti gli investitori che hanno presentato la domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione saranno avvisati della sospensione del calcolo del valore netto di inventario. Le domande in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, purché tale notifica sia ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione. Le domande in sospeso saranno prese in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione. Nel caso in cui tutte le domande in sospeso non possano essere trattate in uno stesso giorno di valutazione, le domande più vecchie avranno la priorità sulle domande più recenti.

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ALLEGATO 7 – COMPOSIZIONE DEGLI ATTIVI E REGOLE DI VALUTAZIONE

Gli attivi della Società comprenderanno in particolare: (1) tutti i contanti in cassa o in deposito, inclusi gli interessi scaduti non ancora incassati e gli interessi maturati su questi depositi fino al giorno

di pagamento; (2) tutti gli effetti e i titoli pagabili a vista e i conti attivi (inclusi i risultati della vendita dei titoli, il cui prezzo non è stato ancora incassato); (3) tutti i titoli, quote, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società; (4) tutti i dividendi e le distribuzioni da ricevere da parte della Società in contanti o in titoli, nella misura in cui la Società ne era conoscenza; (5) tutti gli interessi maturati non ancora percepiti e tutti gli interessi prodotti fino al giorno del pagamento attraverso i titoli di proprietà della

Società, salvo nel caso in cui questi interessi siano inclusi nella somma principale di questi titoli; (6) i costi di impianto e ampliamento della Società, nella misura in cui non sono stati ammortizzati; (7) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, inclusi i risconti attivi. Fatto salvo quanto può essere specificato per un comparto, una categoria e/o una sottocategoria, il valore di questi attivi sarà determinato nel modo seguente: (a) il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti e dei titoli pagabili a vista e dei crediti correnti, dei risconti attivi e dei dividendi e

interessi annunciati o scaduti ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tali attivi, salvo nel caso in cui risulti improbabile che tale valore possa essere percepito; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo l’importo che la Società riterrà adeguato al fine di riflettere il valore reale di detti attivi;

(b) il valore delle quote di organismi di investimento collettivo sarà determinato secondo l'ultimo valore netto di inventario disponibile; (c) la valutazione di qualsiasi titolo ammesso a una quotazione ufficiale o a qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante,

riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sul corso di chiusura a Lussemburgo, il giorno di valutazione applicabile, il corso del giorno di negoziazione successivo a quest’ultimo per i mercati asiatici e, se il titolo in questione viene trattato su più mercati, sul corso del mercato principale del titolo; se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile prezzo di vendita che il Consiglio di amministrazione valuterà con prudenza e in buona fede;

(d) i titoli non quotati o non negoziati su una borsa valori o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base al valore probabile di realizzo stimato in modo regolare, con prudenza e in buona fede da un professionista qualificato incaricato in tal senso dal Consiglio di amministrazione di concerto con la banca depositaria;

(e) i titoli espressi in una valuta diversa dalla valuta di espressione del comparto interessato saranno convertiti sulla base del tasso di cambio applicabile al giorno di valutazione;

(f) il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di determinare o modificare le regole relative alla determinazione dei corsi di valutazione pertinenti. Le decisioni adottate in merito saranno riportate nel Prospetto informativo;

(g) gli IRS saranno valutati sulla base della differenza tra il valore attualizzato dell’insieme dei flussi futuri versati dalla Società alla controparte alla data di valutazione, al tasso "zero coupon swap" corrispondente alla scadenza di tali flussi e l’insieme dei flussi futuri versati dalla controparte alla Società alla data di valutazione, al tasso "zero coupon swap" corrispondente alla scadenza di tali flussi;

(h) il modello interno di valutazione di CDS utilizza come input la curva dei tassi dei CDS, il tasso di copertura e un tasso di attualizzazione (LIBOR o tasso di Swap del mercato) per calcolare l'immissione sul mercato (mark-to-market). Questo modello interno produce altresì la curva dei tassi delle probabilità di inadempienza. Per stabilire la curva dei tassi del CDS vengono utilizzati i dati di un certo numero di controparti attive nel mercato dei CDS. Il gestore utilizza la valutazione dei CDS di controparti per confrontarli con i valori ottenuti con il modello interno. La base di partenza per la costruzione del modello interno è l'uguaglianza, al momento della firma del CDS, fra il ramo variabile e il ramo fisso del CDS;

(i) poiché gli EDS sono aperti in seguito a un evento azionario, la loro valutazione dipende essenzialmente dalla volatilità dell’azione e dalla sua asimmetria. Maggiore sarà la volatilità, più alto sarà il rischio che l’azione raggiunga la soglia del 70% e più sarà alto lo spread dell’EDS. Lo spread di un CDS di una società ne rispecchia anche la volatilità, poiché a un’elevata volatilità dell’azione corrisponde anche un’elevata volatilità degli attivi in questione, con un’alta probabilità che si verifichi un evento di credito. Poiché gli spread degli EDS e dei CDS sono entrambi correlati alla volatilità implicita delle azioni, e poiché queste relazioni tendono a mantenersi stabili nel tempo, un EDS potrà essere considerato in vece di un CDS. Il punto chiave nella valutazione di un EDS consiste nel calcolo della probabilità implicita di un evento azionario. Due sono i metodi generalmente accettati: il primo consiste nell’utilizzare lo spread del mercato dei CDS come input in un modello per valutare gli EDS; il secondo metodo utilizza i dati storici dell’azione considerata per stimare tale probabilità. Benché i dati storici non presentino necessariamente un’indicazione attendibile di ciò che potrà verificarsi in futuro, questi dati possono riassumere il comportamento generale di un’azione in caso di eventuali crisi. Comparando i due sistemi, è molto raro che le probabilità storiche siano superiori alle probabilità implicite delle azioni;

(j) la valutazione di un CFD rispecchierà in ogni momento la differenza tra l’ultima quotazione nota del titolo sottostante e la valutazione considerata al momento della transazione.

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Gli impegni della Società comprenderanno in particolare: (1) tutti i prestiti, effetti scaduti e conti esigibili; (2) tutte le obbligazioni conosciute, scadute o meno, incluse tutte le obbligazioni contrattuali scadute che hanno come obiettivo pagamenti in

contanti o in natura (incluso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati); (3) tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di amministrazione, in particolare quelle che erano state costituite al fine di far fronte

a una potenziale minusvalenza su certi investimenti della Società; (4) qualsiasi altro impegno della Società, di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della Società. Per la

valutazione dell'importo di questi altri impegni, la Società prenderà in considerazione tutte le spese che essa dovrà sostenere, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di modifica dello statuto, del Prospetto informativo o di qualsiasi altro documento relativo alla Società, le commissioni di gestione, performance, distribuzione, nonché le altre spese e oneri straordinari, qualsivoglia tassa, imposta e diritto prelevati dalle autorità governative e dalle borse valori, le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute al momento dell'acquisto o della vendita di attivi o altro. Per la valutazione dell'importo di tali impegni, la Società terrà conto, prorata temporis, delle spese, amministrative e di altro genere, che hanno un carattere regolare o periodico.

Gli attivi, gli impegni, gli oneri e le spese non attribuibili a un comparto, a una categoria o a una sottocategoria saranno imputati ai vari comparti, categorie o sottocategorie in parti uguali o, se gli importi in causa lo giustificano, in percentuale ai loro rispettivi attivi netti. Ogni azione della Società che starà per essere riscattata sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione che si applica al riscatto di questa azione e il suo prezzo sarà considerato come impegno della Società a partire dalla chiusura di questo giorno e fino a quando non sarà stato pagato il prezzo. Ogni azione da emettere da parte della Società in conformità con le domande di sottoscrizione ricevute sarà trattata come se fosse stata emessa alla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione e il suo prezzo sarà trattato come un importo dovuto alla Società fino a quando non sarà stato ricevuto da quest'ultima. Nella misura del possibile, si terrà conto di qualsiasi investimento o disinvestimento deciso dalla Società fino al giorno di valutazione. Swing pricing: In talune condizioni di mercato e tenendo conto del volume delle transazioni di acquisto e di vendita all'interno di un comparto, di una categoria o sottocategoria e della dimensione di queste ultime, il Consiglio di amministrazione può ritenere che sia nell'interesse degli azionisti calcolare il VNI per azione sulla base dei corsi di acquisto e di vendita degli attivi e/o applicando una stima dello scarto tra il corso di acquisto e di vendita applicabile ai mercati sui quali sono negoziati gli attivi. Il Consiglio di amministrazione può nuovamente rettificare detti VNI per tutte le spese di transazione e le commissioni di vendita, a condizione che tali spese e commissioni non superino l'1% del VNI del comparto, della categoria o sotto-categoria in quel momento.

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ALLEGATO 8 – PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE, FUSIONE E INCORPORAZIONE

Liquidazione, fusione, conferimento di un comparto

L’Assemblea generale degli azionisti di un comparto può decidere: - la semplice liquidazione del comparto; - la chiusura del comparto mediante conferimento a un altro comparto della Società; - la chiusura del comparto mediante conferimento a un altro Organismo di Investimento Collettivo di diritto lussemburghese entro i limiti

autorizzati dalla Legge.

In questo caso non è richiesto il quorum di presenza e le risoluzioni vengono adottate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

In caso di conferimento a un fondo comune di investimento, sarà richiesto il consenso formale degli azionisti interessati e la decisione adottata sul conferimento impegnerà esclusivamente gli azionisti che si saranno pronunciati a favore di tale conferimento.

Le stesse decisioni possono essere adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri, soltanto nei seguenti casi: - quando gli attivi netti del comparto interessato scendono al di sotto di una soglia ritenuta sufficiente (EUR 15.000.000) per assicurare una

gestione efficiente del comparto; - quando intervengono modifiche sostanziali della situazione politica, economica e sociale, e qualora l'interesse degli azionisti lo giustifichi.

Le decisioni adottate dall’Assemblea generale o dal Consiglio di amministrazione saranno oggetto di pubblicazione sulla stampa, come previsto nel Prospetto informativo per le notifiche agli azionisti.

In caso di chiusura di un comparto mediante conferimento, gli azionisti di questo comparto avranno la facoltà di richiedere il riscatto delle loro azioni per un periodo di un mese a partire dalla pubblicazione prevista nel precedente paragrafo. In questo caso non sarà imputata loro alcuna spesa di riscatto. Alla scadenza di detto termine, la decisione di conferimento impegnerà tutti gli azionisti di questo comparto che non si saranno avvalsi di tale facoltà. Nel bimestre che precede la liquidazione o la fusione di un comparto, si può derogare dalla relativa politica di investimento così come descritta nel Libro II.

In caso di semplice liquidazione di un comparto, gli attivi netti saranno distribuiti alle parti beneficiarie in proporzione alle azioni possedute nei comparti interessati. Gli attivi non distribuiti dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di chiusura della liquidazione saranno depositati presso la Caisse de Consignation fino al termine di prescrizione previsto ai sensi di legge.

Scioglimento, liquidazione della Società

Il Consiglio di amministrazione può proporre, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, all'Assemblea generale lo scioglimento e la liquidazione della Società. Tale Assemblea generale delibererà come se si trattasse di una modifica dello statuto.

Qualora il capitale sociale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo menzionato all'articolo 5 dello statuto, la questione dello scioglimento della Società sarà sottoposta all’Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. L’Assemblea generale, per la quale non è richiesto un quorum di presenza, deciderà a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

La questione dello scioglimento della Società sarà sottoposta all’Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione anche qualora il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo fissato all'articolo 5 dello statuto. In questo caso, lo scioglimento sarà pronunciato, senza quorum di presenza, dagli azionisti che posseggono un quarto delle azioni rappresentate.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a cura di uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, e che saranno nominati dall’Assemblea generale degli azionisti, la quale determinerà i loro poteri e la loro retribuzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge.

Il prodotto netto di liquidazione di ogni comparto, categoria e/o sottocategoria sarà distribuito dai liquidatori agli azionisti di ogni comparto, categoria e/o sottocategoria in proporzione del numero di azioni che essi deterranno in questo comparto, categoria e/o sottocategoria.

In caso di semplice liquidazione della Società, gli attivi netti saranno distribuiti alle parti beneficiarie in proporzione alle azioni possedute nella Società stessa. Gli attivi non distribuiti entro un periodo massimo di nove mesi a decorrere dalla data di liquidazione saranno depositati presso la Caisse de Consignation fino al termine di prescrizione previsto ai sensi di legge.

Il calcolo del valore netto di inventario, di qualsiasi sottoscrizione, conversione e riscatto di azioni di questo comparto, categoria e/o sottocategoria sarà ugualmente sospeso durante il periodo di liquidazione.

L’Assemblea generale deve essere organizzata in modo da svolgersi entro un periodo di quaranta giorni successivi alla constatazione secondo la quale l'attivo netto della Società è sceso al di sotto del minimo legale di due terzi o di un quarto, a seconda dei casi.

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro I - versione SETTEMBRE 2010 33 / 43

ALLEGATO 9 – ELENCO DEI COMPARTI SOFISTICATI

Fortinbras Global Bond Trend Fund

PRIMERA FUND - Prospetto informativo completo- Libro II - versione SETTEMBRE 2010 34 / 43

LIBRO II

PRIMERA FUND Fortinbras Global Bond Trend Fund

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 35 / 43

Fortinbras Global Bond Trend Fund

Presentazione della Società PRIMERA FUND è stata costituita a Lussemburgo il 29 aprile 2005 per una durata illimitata sotto forma di società d’investimento a capitale variabile multicomparto in conformità alle disposizioni della parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d’investimento collettivo. La Società è disciplinata dalla direttiva europea 85/611/CEE modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Obiettivo di investimento Assicurare ai suoi investitori una valorizzazione quanto più elevata possibile dei capitali investiti, facendoli beneficiare di un’ampia ripartizione dei rischi.

Politica di investimento Il comparto si prefigge l’obiettivo di investire circa il 90% dei suoi attivi in strumenti monetari e titoli di credito espressi in euro, mentre il resto del portafoglio sarà investito in depositi in contanti utilizzabili come richieste di margini per ottenere un’esposizione al mercato obbligazionario mondiale mediante contratti a termine finanziari. La scadenza media del portafoglio monetario è inferiore a 60 giorni e nessun portafoglio sarà corredato di una scadenza residua superiore a 12 mesi, fatta eccezione per gli investimenti che beneficiano di un rating compreso fra AAA e AA-, che possono avere una scadenza residua massima di 18 mesi, a concorrenza di un massimo del 25% per il portafoglio monetario. Gli investimenti a tasso variabile con scadenza residua superiore a 12 mesi saranno autorizzati, a condizione che i tassi siano adeguati almeno una volta all’anno rispetto al valore di mercato. In tal caso, la successiva data di adeguamento del tasso è considerata equivalente alla scadenza. Almeno la metà del portafoglio monetario sarà costituita da investimenti con rating da AAA a AA- (obbligazioni) o A1+ (rating a breve termine per gli effetti commerciali o certificati di deposito) o equivalenti. Il resto del portafoglio monetario avrà un rating minimo di A o equivalente. I rating sono definiti da S&P ogni volta che se ne presenti la possibilità. Inoltre, il comparto può ottenere un’esposizione al mercato mondiale delle obbligazioni di Stato, stipulando contratti a termine sul debito pubblico della Germania, degli Stati Uniti e del Giappone. In termini di allocazione, il gestore del comparto si prefigge il seguente obiettivo: circa il 50% dell’esposizione totale in contratti a termine sulle obbligazioni di Stato tedesche, il 37,5% sulle obbligazioni di Stato giapponesi e il 12,5% sulle obbligazioni del Tesoro americano. Trovano applicazione i limiti indicati nell’Allegato 3 del Prospetto informativo completo. Per conseguire i propri obiettivi, il comparto ha la facoltà di investire un massimo del 5% dei suoi attivi in altri OICVM od organismi d’investimento collettivo che applicano analoghe politiche d’investimento.

Profilo di rischio Sono state definite sette classi di rischio. La classe 0 rappresenta il rischio più basso e la classe 6 il rischio più alto. Classe 2

Performance annuali 2009 2008 2007 Classic NA NA NA I -8.58% 0,96% 5,21% I Privileged -8.95% 0,57% 4,88% N NA NA NA

I rendimenti passati non possono essere visti come indicatore di rendimenti presenti o futuri. I dati relativi ai rendimenti non tengono conto delle commissioni percepite al momento dell’emissione o del riscatto di partecipazioni.

Profilo dell’investitore tipo (non applicabile alla categoria “I”, “I Privileged”) Sono stati definiti cinque profili investitore: conservatore, difensivo, neutro, dinamico e aggressivo. Questo comparto risponde al profilo neutro. Orizzonte di investimento consigliato: 2 anni Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non comportano alcun impegno da parte della Società.

Azioni – Categoria “Classic” "Classic-Capitalisation" e "Classic-Distribution", esclusivamente in forma nominativa. Codici ISIN

"Classic-Capitalisation" LU0336734008 "Classic-Distribution" LU0336734263

Azioni – Categoria “I” “I-Capitalisation” e “I-Distribution”, in forma nominativa.

PRIMERA FUND Fortinbras Global Bond Trend Fund

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 36 / 43

Codici ISIN

LU0218806635 "I-Capitalisation" LU0222920992 "I-Distribution"

Azioni – Categoria “I Privileged” “I Privileged-Capitalisation ” e “I Privileged-Distribution”, in forma nominativa. Codici ISIN

LU0228799796 "I Privileged-Capitalisation" LU0228799440 "I Privileged-Distribution"

Azioni – Categoria “N” “N-Capitalisation”, azioni nominative e azioni al portatore non consegnabili materialmente e non trasferibili. Codici ISIN

"N-Capitalisation" non ancora attribuito

Commissioni e spese Commissioni e spese ricorrenti sostenute dal comparto

Commissione di gestione

Commissione di performance

Commissione di distribuzione

Taxe d’abonnement

TER al 31.12.09

Classic 1% vedere infra nessuna 0.05% NA I 0.6% vedere infra nessuna 0,01% 0,79% I Privileged 1% vedere infra nessuna 0.01% 1,12% N 1% vedere infra 0.50% 0,05% NA

Commenti a proposito della commissione di gestione Categoria “Classic” : Categoria “I” : Categoria “I Privileged” : Categoria “N” :

Commenti a proposito della commissione di performance Categoria “Classic” : 20% della differenza positiva fra la performance mensile del comparto (ovvero nell'esercizio contabile) e quella dell'indice di riferimento (EONIA). Tale commissione viene accantonata al momento del calcolo del VNI, secondo la tecnica "high water mark with hurdle rate". Questa commissione di performance spetta al gestore. Categoria “I” : 20% della differenza positiva fra la performance mensile del comparto (ovvero nell'esercizio contabile) e quella dell'indice di riferimento (EONIA). Tale commissione viene accantonata al momento del calcolo del VNI, secondo la tecnica "high water mark with hurdle rate". Questa commissione di performance spetta al gestore. Categoria “I Privileged” : 20% della differenza positiva fra la performance mensile del comparto (ovvero nell'esercizio contabile) e quella dell'indice di riferimento (EONIA). Tale commissione viene accantonata al momento del calcolo del VNI, secondo la tecnica "high water mark with hurdle rate". Questa commissione di performance spetta al gestore. Categoria “N” : 20% della differenza positiva fra la performance mensile del comparto (ovvero nell'esercizio contabile) e quella dell'indice di riferimento (EONIA). Tale commissione viene accantonata al momento del calcolo del VNI, secondo la tecnica "high water mark with hurdle rate". Questa commissione di performance spetta al gestore.

Inoltre, la Società è soggetta, in Belgio, a una tassa annuale sugli OIC pari allo 0,08% degli importi netti venduti pubblicamente in Belgio dalla Società, a partire dalla sua iscrizione presso la CBFA.

Commissioni e spese massime non ricorrenti sostenute dall’investitore a vantaggio dell’agente di investimento

Ingresso Conversione Uscita Classic massimo 1% massimo 1% (1) nessuna I massimo 1% massimo 1% (1) nessuna I Privileged massimo 1% massimo 1% (1) nessuna N massimo 1% massimo 1% (1) nessuna

(1) e in caso di conversione verso un comparto soggetto ad una commissione d'ingresso superiore, la differenza può essere percepita

Informazioni supplementari Valuta di riferimento: EUR

PRIMERA FUND Fortinbras Global Bond Trend Fund

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 37 / 43

Valute di calcolo del Valore Netto di Inventario (VNI): È calcolato in EUR, in USD e in GBP ogni giorno lavorativo bancario intero a Lussemburgo, a condizione che i mercati finanziari corrispondenti a una frazione significativa (circa il 50%) degli attivi del comparto siano stati aperti almeno un giorno dopo quello che ha servito da base di calcolo del VNI precedente. È disponibile presso la sede della Società, gli agenti locali o in qualsiasi quotidiano indicato dal consiglio di amministrazione. Modalità di sottoscrizione / conversione / riscatto: Per essere trattate ad un determinato valore netto d’inventario, le richieste di sottoscrizione, conversione e riacquisto devono pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente dall’agente incaricato dei trasferimenti prima delle 16 del giorno antecedente la data di calcolo. Le richieste di sottoscrizione, conversione e riacquisto inviate via fax, e-mail, o altre modalità di trasmissione che richiedono un trattamento manuale, devono pervenire all’agente incaricato dei trasferimenti prima e non oltre le 12 del giorno antecedente la data di calcolo. Esse saranno pagate nella valuta di valutazione delle azioni interessate entro i due giorni lavorativi del mercato dei cambi della valuta di espressione successivi al giorno di calcolo. Promotore: BNP Paribas S.A., Francia Società di gestione e Agente amministrativo centrale: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Gestore finanziario: BNP Paribas Investment Partners Agente di calcolo del VNI, Agente per i trasferimenti e Conservatore del Registro Fastnet Luxembourg S.A., Lussemburgo Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Lussemburgo Autorità di vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo Quotazione: nessuna Data di avvio: Il comparto è stato lanciato il 4 maggio 2005 nella categoria "I". La categoria “I Privileged” è stata lanciata il 31 agosto 2005. Le categorie “Classic” e “N” saranno attivate successivamente. Il prospetto informativo sarà aggiornato in tempo utile. Storico: nessuna Regime fiscale: Si raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro luogo di origine, residenza o domicilio in merito alle eventuali conseguenze fiscali legate ai loro investimenti. Informazioni specifiche: “La documentazione di offerta locale della SICAV può offrire: (i) la possibilità l’investitore di sottoscrivere piani di risparmio costanti; (ii) la facoltà per l’investitore di nominare un distributore o un agente di pagamento locale che inoltri ordini a suo nome e conto e di registrarsi come detentore delle azioni per conto dell’azionista sottostante (la cosiddetta “persona designata”); e (iii) la possibilità per gli agenti di pagamento locali di addebitare agli investitori le spese relative ai servizi prestati”. Il Prospetto Completo, le relazioni annuali e semestrali, nonché qualsiasi altra informazione possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta:

• presso la sede legale della Società; • presso gli agenti incaricati del servizio finanziario; • sul sito Internet http://www.bnpparibas-ip.com.

PRIMERA FUND Equity China "B"

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 38 / 43

Equity China "B"

Presentazione della Società PRIMERA FUND è stata costituita a Lussemburgo il 29 aprile 2005 per una durata illimitata sotto forma di società d’investimento a capitale variabile multicomparto in conformità alle disposizioni della parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d’investimento collettivo. La Società è disciplinata dalla direttiva europea 85/611/CEE modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Obiettivo di investimento Assicurare ai suoi investitori una valorizzazione quanto più elevata possibile dei capitali investiti, facendoli beneficiare di un’ampia ripartizione dei rischi.

Politica di investimento Questo comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni di categoria “B” o altri valori mobiliari che rappresentano azioni del capitale di società, la cui sede o maggior parte delle attività commerciali è basata in Cina. Le azioni di categoria “B” sono azioni di società cinesi quotate in Cina alle borse di Shangai e di Shenzen ed espresse in valuta estera. Inoltre può investire al massimo un terzo dei suoi attivi in altri titoli negoziabili, strumenti monetari, strumenti finanziari derivati o liquidità, a condizione che gli investimenti in titoli di credito, indipendentemente dalla loro natura, non superino il 15% dei suoi attivi e gli investimenti in altri OICVM od organismi d’investimento collettivo non superino il 5% dei suoi attivi. Rischi Rischi relativi ai mercati emergenti: Dal momento che il comparto investe nei mercati emergenti, probabilmente è esposto a un rischio superiore alla media a causa del livello elevato di concentrazione, di una maggiore incertezza dovuta alla minore disponibilità delle informazioni, della liquidità meno abbondante o della maggiore sensibilità alle fluttuazioni delle condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche). Inoltre, certi mercati emergenti offrono meno sicurezza rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali sviluppati. Per questo motivo, i servizi relativi alle operazioni di portafoglio, liquidazione e protezione per conto dei fondi investiti nei mercati emergenti possono comportare un rischio più elevato. Rischi specifici legati alla liquidità: Le azioni cinesi di categoria “B” sono meno liquide rispetto ai mercati sviluppati. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che si tratta di un investimento a lungo termine e che i pagamenti e i riscatti non sempre possono essere effettuati entro i termini previsti. Tenuto conto dei rischi precedentemente esposti, il Consiglio di amministrazione può dover sospendere le sottoscrizioni, le conversioni e i riscatti per periodi più o meno lunghi e con effetto immediato. In tal caso, il calcolo del valore dell’attivo netto sarà mantenuto, ma solo a titolo informativo. Di conseguenza, questo comparto è destinato agli investitori informati e si consiglia loro d’investire esclusivamente una parte del totale dei loro attivi.

Profilo di rischio Sono state definite sette classi di rischio. La classe 0 rappresenta il rischio più basso e la classe 6 il rischio più alto. Classe 6

Performance annuali 2009 2008 2007 Classic 101,97% -57,91% 95,52% I 102,12% -57,88% 95,57% N 100,99% -58,11% 94,82%

I rendimenti passati non possono essere visti come indicatore di rendimenti presenti o futuri. I dati relativi ai rendimenti non tengono conto delle commissioni percepite al momento dell’emissione o del riscatto di partecipazioni.

Profilo dell’investitore tipo (non applicabile alla categoria “I”) Sono stati definiti cinque profili investitore: conservatore, difensivo, neutro, dinamico e aggressivo. Questo comparto risponde al profilo aggressivo. Orizzonte di investimento consigliato: 10 anni Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non comportano alcun impegno da parte della Società.

PRIMERA FUND Equity China "B"

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 39 / 43

Azioni – Categoria “Classic” "Classic-Capitalisation" e "Classic-Distribution", in forma nominativa o al portatore, non consegnabili materialmente. Codici ISIN

LU0267648581 "Classic-Capitalisation" LU0267648748 "Classic-Distribution"

Azioni – Categoria “I” “I-Capitalisation”, esclusivamente in forma nominativa. Codici ISIN

LU0267649126 "I-Capitalisation"

Azioni – Categoria “N” "P-Capitalisation" in forma nominativa o al portatore, non consegnabili materialmente. Codici ISIN

LU0267649399 "N-Capitalisation"

Commissioni e spese Commissioni e spese ricorrenti sostenute dal comparto

Commissione di gestione

Commissione di performance

Commissione di distribuzione

Taxe d’abonnement

TER al 31.12.09

Classic 1,50% nessuna nessuna 0,05% 2,84% I 1,50% nessuna nessuna 0,01% 2,72% N 1,50% nessuna 0.50% 0,05% 3,51%

Commenti a proposito della commissione di gestione Categoria “Classic” : Categoria “I” : Categoria “N” :

Inoltre, la Società è soggetta, in Belgio, a una tassa annuale sugli OIC pari allo 0,08% degli importi netti venduti pubblicamente in Belgio dalla Società, a partire dalla sua iscrizione presso la CBFA.

Commissioni e spese massime non ricorrenti sostenute dall’investitore a vantaggio dell’agente di investimento

Ingresso Conversione Uscita Classic massimo 5% massimo 1% (1) nessuna I massimo 5% massimo 1% (1) nessuna N nessuna massimo 2% (1) massimo 5%

(1) e in caso di conversione verso un comparto soggetto ad una commissione d'ingresso superiore, la differenza può essere percepita

Informazioni supplementari Valuta di riferimento: USD Valute di calcolo del Valore Netto di Inventario (VNI): È calcolato in USD, in EUR e in JPY ogni giorno lavorativo bancario intero a Lussemburgo, a condizione che i mercati finanziari corrispondenti a una frazione significativa (circa il 50%) degli attivi del comparto siano stati aperti almeno un giorno dopo quello che ha servito da base di calcolo del VNI precedente. È disponibile presso la sede della Società, gli agenti locali o in qualsiasi quotidiano indicato dal consiglio di amministrazione. Modalità di sottoscrizione / conversione / riscatto: Si ricorda agli investitori che qualsiasi sottoscrizione, possesso, riscatto e, in generale, qualsiasi transazione legata alle azioni può essere soggetta a restrizioni supplementari. Tali restrizioni possono impedire agli investitori di sottoscrivere, possedere, scambiare e/o richiedere liberamente il riscatto di azioni. Per essere trattate a un determinato valore netto d’inventario, le domande di sottoscrizione, conversione e riscatto dovranno essere ricevute dall’agente locale, dal distributore o direttamente dall’agente incaricato dei trasferimenti prima delle ore 16 due giorni prima del giorno di calcolo. Le richieste di sottoscrizione, conversione e riacquisto inviate via fax, e-mail, o altre modalità di trasmissione che richiedono un trattamento manuale, devono pervenire all’agente incaricato dei trasferimenti prima e non oltre le 12 due giorni prima della data di calcolo.

PRIMERA FUND Equity China "B"

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 40 / 43

Esse saranno pagate in una delle valute di valutazione delle azioni interessate ed entro i due giorni lavorativi del mercato dei cambi della valuta di espressione successivi al giorno di calcolo. Promotore: BNP Paribas S.A., Francia Società di gestione e Agente amministrativo centrale: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Gestore finanziario: BNP Paribas Investment Partners Agente di calcolo del VNI, Agente per i trasferimenti e Conservatore del Registro Fastnet Luxembourg S.A., Lussemburgo Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Lussemburgo Autorità di vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo Quotazione: nessuna Data di avvio: Il comparto è stato lanciato il 9 ottobre 2006. Storico: Il consiglio di amministrazione può decidere la chiusura del comparto alle sottoscrizioni qualora gli attivi netti raggiungessero 150 milioni di dollari statunitensi. Gli azionisti ne saranno informati a mezzo stampa. Regime fiscale: Si raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro luogo di origine, residenza o domicilio in merito alle eventuali conseguenze fiscali legate ai loro investimenti. Informazioni specifiche: “La documentazione di offerta locale della SICAV può offrire: (i) la possibilità l’investitore di sottoscrivere piani di risparmio costanti; (ii) la facoltà per l’investitore di nominare un distributore o un agente di pagamento locale che inoltri ordini a suo nome e conto e di registrarsi come detentore delle azioni per conto dell’azionista sottostante (la cosiddetta “persona designata”); e (iii) la possibilità per gli agenti di pagamento locali di addebitare agli investitori le spese relative ai servizi prestati”. Il Prospetto Completo, le relazioni annuali e semestrali, nonché qualsiasi altra informazione possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta:

• presso la sede legale della Società; • presso gli agenti incaricati del servizio finanziario; • sul sito Internet http://www.bnpparibas-ip.com. •

PRIMERA FUND Dynamic Pacific

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 41 / 43

Dynamic Pacific

Presentazione della Società PRIMERA FUND è stata costituita a Lussemburgo il 29 aprile 2005 per una durata illimitata sotto forma di società d’investimento a capitale variabile multicomparto in conformità alle disposizioni della parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d’investimento collettivo. La Società è disciplinata dalla direttiva europea 85/611/CEE modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Obiettivo di investimento Assicurare ai suoi investitori una valorizzazione quanto più elevata possibile dei capitali investiti, facendoli beneficiare di un’ampia ripartizione dei rischi.

Politica di investimento Questo comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o altri valori mobiliari che rappresentano azioni del capitale di società, la cui sede o maggior parte delle attività commerciali è basata nella regione del Pacifico (ad esclusione delle Americhe). Inoltre può investire al massimo un terzo dei suoi attivi in altri titoli negoziabili, strumenti monetari, strumenti finanziari derivati o liquidità, a condizione che gli investimenti in titoli di credito, indipendentemente dalla loro natura, non superino il 15% dei suoi attivi e gli investimenti in altri OICVM od organismi d’investimento collettivo non superino il 10% dei suoi attivi. Rischi Dal momento che il comparto investe nei mercati emergenti, probabilmente è esposto a un rischio superiore alla media a causa del livello elevato di concentrazione, di una maggiore incertezza dovuta alla minore disponibilità delle informazioni, della liquidità meno abbondante o della maggiore sensibilità alle fluttuazioni delle condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche). Inoltre, certi mercati emergenti offrono meno sicurezza rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali sviluppati. Per questo motivo, i servizi relativi alle operazioni di portafoglio, liquidazione e protezione per conto dei fondi investiti nei mercati emergenti possono comportare un rischio più elevato.

Profilo di rischio Sono state definite sette classi di rischio. La classe 0 rappresenta il rischio più basso e la classe 6 il rischio più alto. Classe 5

Performance annuali 2009 2008 2007 Classic 29,97% -40,68% 8,96% I 31,07% -40,13% 10,01%

I rendimenti passati non possono essere visti come indicatore di rendimenti presenti o futuri. I dati relativi ai rendimenti non tengono conto delle commissioni percepite al momento dell’emissione o del riscatto di partecipazioni.

Profilo dell’investitore tipo (non applicabile alla categoria “I”) Sono stati definiti cinque profili investitore: conservatore, difensivo, neutro, dinamico e aggressivo. Questo comparto risponde al profilo dinamico. Orizzonte di investimento consigliato: 9 anni Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non comportano alcun impegno da parte della Società.

Azioni – Categoria “Classic” "Classic-Capitalisation" in forma nominativa o al portatore, non consegnabili materialmente. Codici ISIN

LU0267649985 "Classic-Capitalisation"

Azioni – Categoria “I” “I-Capitalisation”, esclusivamente in forma nominativa. Per entrare in questa categoria, le sottoscrizioni devono essere di almeno EUR 500.000.

PRIMERA FUND Dynamic Pacific

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 42 / 43

Codici ISIN

LU0267650058 "I-Capitalisation"

Commissioni e spese Commissioni e spese ricorrenti sostenute dal comparto

Commissione di gestione

Commissione di performance

Commissione di distribuzione

Taxe d’abonnement

TER al 31.12.09

Classic 2,00% nessuna nessuna 0,05% 2,37% I 1,25% nessuna nessuna 0,01% 1,43%

Commenti a proposito della commissione di gestione Categoria “Classic” : Categoria “I” :

Inoltre, la Società è soggetta, in Belgio, a una tassa annuale sugli OIC pari allo 0,08% degli importi netti venduti pubblicamente in Belgio dalla Società, a partire dalla sua iscrizione presso la CBFA.

Commissioni e spese massime non ricorrenti sostenute dall’investitore a vantaggio dell’agente di investimento

Ingresso Conversione Uscita Classic massimo 5% massimo 1% (1) nessuna I nessuna nessuna (1) nessuna

(1) e in caso di conversione verso un comparto soggetto ad una commissione d'ingresso superiore, la differenza può essere percepita

Informazioni supplementari Valuta di riferimento: EUR Valute di calcolo del Valore Netto di Inventario (VNI): È calcolato in EUR ogni giorno lavorativo bancario intero a Lussemburgo, a condizione che i mercati finanziari corrispondenti a una frazione significativa (circa il 50%) degli attivi del comparto siano stati aperti almeno un giorno dopo quello che ha servito da base di calcolo del VNI precedente. È disponibile presso la sede della Società, gli agenti locali o in qualsiasi quotidiano indicato dal consiglio di amministrazione. Modalità di sottoscrizione / conversione / riscatto: Per essere trattate a un determinato valore netto d’inventario, le domande di sottoscrizione, conversione e riscatto dovranno essere ricevute dall’agente locale, dal distributore o direttamente dall’agente responsabile dei trasferimenti prima delle ore 16 il giorno precedente al giorno di calcolo. Esse saranno pagate in euro ed entro due giorni lavorativi del mercato dei cambi della valuta di espressione successivi al giorno di calcolo. Promotore: BNP Paribas S.A., Francia Società di gestione e Agente amministrativo centrale: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Gestore finanziario: BNP Paribas Investment Partners Agente di calcolo del VNI, Agente per i trasferimenti e Conservatore del Registro Fastnet Luxembourg S.A., Lussemburgo Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Lussemburgo Autorità di vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo Quotazione: nessuna Data di avvio: Il comparto è stato lanciato il 20 ottobre 2006. Storico: nessuna

PRIMERA FUND Dynamic Pacific

PRIMERA FUND - Full Prospectus - Part II - Version of SETTEMBRE 2010 43 / 43

Regime fiscale: Si raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro luogo di origine, residenza o domicilio in merito alle eventuali conseguenze fiscali legate ai loro investimenti. Informazioni specifiche: “La documentazione di offerta locale della SICAV può offrire: (i) la possibilità l’investitore di sottoscrivere piani di risparmio costanti; (ii) la facoltà per l’investitore di nominare un distributore o un agente di pagamento locale che inoltri ordini a suo nome e conto e di registrarsi come detentore delle azioni per conto dell’azionista sottostante (la cosiddetta “persona designata”); e (iii) la possibilità per gli agenti di pagamento locali di addebitare agli investitori le spese relative ai servizi prestati”. Il Prospetto Completo, le relazioni annuali e semestrali, nonché qualsiasi altra informazione possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta:

• presso la sede legale della Società; • presso gli agenti incaricati del servizio finanziario; • sul sito Internet http://www.bnpparibas-ip.com.