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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Università degli studi di Bergamo, 15 maggio 2018
Avv. Marina Lanfranconi Avv. Giacomo Lusardi
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Proprietà intellettuale
Proprietà
industriale Proprietà letteraria
e artistica
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Codice della Proprietà Industriale - D. lgs. n. 30 del 10.02.2005
(“CPI”)
• Invenzioni: brevetto; modello di utilità
• Elementi distintivi e forma di un prodotto: marchio, design
• Informazioni riservate: Know-how e segreti commerciali
Legge sul diritto d’autore - L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)
• Opere dell'ingegno di carattere creativo.
Proprietà intellettuale
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Diritti di proprietà industriale: un caso pratico
Design:
la parte estetica di
una forma, un pattern,
colori o combinazioni
di colori
Marchi:
Segni (disegni, lettere, font,
loghi o forme) apposti su
prodotti o servizi
Brevetti:
Nuovi aspetti tecnici
Diritto d’autore:
Tutela le creazioni letterarie,
scientifiche,
artistiche/musicali (pubblicità,
forme con particolari
caratteristiche)
Pubblicità: Campagne pubblicitarie
Know-how:
Informazioni
riservate con
valore economico
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La violazione
Contraffazione
Plagio
Violazione
dell’esclusiva
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La violazione - Rimedi
Rimedi
• Sequestro, distruzione, ritiro
• Inibitoria
• Risarcimento del danno
• Pubblicazione della sentenza,
ecc...
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Art. 66 CPI
“ I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel
territorio dello stato.”
• Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare.
• Se un procedimento divieto di applicare il procedimento.
La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di brevetto
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Art. 86 CPI
“Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella
materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.”
La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di modelli di utilità
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Art. 20 CPI
“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. [...]
Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di
apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di
importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno
stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza
commerciale e nella pubblicità.”
La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di marchio
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Art. 41 CPI
“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il
diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo
senza il suo consenso. [...]
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o
modello si estendono a qualunque disegno o modello che
non produca nell'utilizzatore informato una impressione
generale diversa.
Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o
modello.”
La violazione della proprietà industriale:la contraffazione di disegno o modello
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Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Funzioni:
• Riparare il danno del titolare del diritto leso, reintegrandolo
nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando
tutti gli effetti negativi della contraffazione.
• Costituire un deterrente alla contraffazione stessa.
No funzione punitiva
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Azione di condanna: ordine al convenuto di pagare una
somma a risarcimento del danno.
Condanna generica: pronuncia sulla violazione, disponendo
con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione
(eventuale provvisionale).
Azione risarcitoria
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Obbligo di risarcire il danno viene comunemente
ricondotto nell’ambito della responsabilità extra
contrattuale
Art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”).
Prescinde dall’esistenza di un precedente rapporto tra le parti e sorge
al verificarsi dei presupposti previsti.
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Art. 20143 cc: I presupposti
i. fatto illecito (contraffazione diritti IP);
ii. dolo (intenzionalità della condotta e conoscenza degli
effetti) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia,
ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline);
iii. nesso di causalità (danno provocato da comportamento
del contraffattore e non da altre circostanze);
iv. danno (pregiudizio subito dal titolare del diritto leso).
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Art. 1223 Codice Civile
“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita [c.d.
danno emergente] dal creditore come il mancato
guadagno [c.d. lucro cessante], in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta”.
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Art. 1223 Codice Civile:
Riconducibilità al fatto
dell’autore della violazione
Nesso causale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Elemento soggettivo – presunzione relativa di colpa
• Per i soli diritti di proprietà industriale: obbligo di
consultazione ed una presunzione di conoscenza dei
registri (regime di pubblicità legale).
• Per i diritti d’autore: colpa in re ipsa - presunzione di colpa
e prova liberatoria sul piano del nesso causale.
Per tutti: obbligo di diligenza consistente nel porre in atto
tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti e
presunzione di colpa in capo a produttore, rivenditore,
utilizzatore (che può chiamare in manleva i primi).
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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Concorso del danneggiato
Art. 1227 Codice Civile
“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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ESEMPI da settore contraffazione
Hop Mobile S.r.l. + 1 c. Samsung Electronics Co. Ltd. + 1
(Trib. Milano 14 giugno 2016) (BREVETTO – telefoni cellulari dual sim)
Danno emergente: spese per difendere il brevetto, spese per investimenti
pubblicitari vanificati dalla contraffazione, perdita di valore di scambio della
privativa
Lucro cessante: mancati profitti del titolare del brevetto, calcolati sulle
vendite da parte del contraffattore dei telefoni cellulari che attuano il brevetto
contraffatto
Danno liquidato: € 168.557,74 danno emergente + € 1.863.432,34 lucro
cessante= totale € 2.031.990,08
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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ESEMPI da settore contraffazione
Pasticceria Confetteria Cova S.r.l. + 1 c. Panettoni G. Cova S.r.l + 2 (Trib.
Milano 23 maggio 2016) – (MARCHIO – panettoni)
Danno emergente: attività di ricerca, verifica e contrasto alla contraffazione
da parte degli attori, in tutto il territorio italiano e assistenza legale
Lucro cessante: svilimento del marchio sul mercato dovuto alla
contraffazione
Danno liquidato: € 100.000,00 danno emergente + € 100.000,00 lucro
cessante = totale € 200.000,00 (preso come riferimento il valore del
marchio contraffatto espresso nell’ultimo bilancio di esercizio, pari a €
245.000,00)
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ESEMPI da settore contraffazione
Eurolampart S.r.l. c. Jago S.r.l. (Trib. Milano 11 marzo 2016) – (MODELLO
– Lampade)
Retroversione degli utili: utili conseguiti dal contraffattore
Danno di immagine: reiterazione degli illeciti, esposizione dei prodotti
contraffatti in fiera, pubblicizzazione su internet, rischio di confusione
Danno liquidato: € 45.471,23 retroversione degli utili + € 22.500,00 danno
di immagine (valutazione equitativa: ½ del danno patrimoniale) = totale €
67.971,23
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti diproprietà industriale: art. 125 CPI
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Art. 125 CPI
Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore
della violazione ex 1223,1226 e 1227 cc
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato tenuto conto:
• delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso,
• dei benefici realizzati dall'autore della violazione,
• nei casi appropriati, degli elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale.
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(…segue) Art. 125 CPI
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano.
In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un
importo non inferiore a:
quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
Il risarcimento del danno da violazione di diritti diproprietà industriale: art. 125 CPI
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(…segue) Art. 125 CPI
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
eccedono tale risarcimento.
Il risarcimento del danno da violazione di diritti diproprietà industriale: art. 125 CPI
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: art. 158 LDA
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Art. 158 LDA
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla
base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse
chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Il lucro cessante è valutato dal giudice,
anche tenuto conto degli utili realizzati in
violazione del diritto.
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1. Danno emergenteLa perdita economica subita dal creditore
2. Lucro cessante
Il guadagno che presumibilmente la vittima
dell’illecito avrebbe conseguito in assenza
della violazione
Quale danno risarcibile?
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
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• costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della
violazione e tutelare i propri diritti;
• costi per attività investigative, di vigilanza e di
documentazione della violazione;
• costi di consulenza legale e tecnica;
• costi per indagini di mercato;
• costi per analisi e prove tecniche;
• costi interni collegati alle risorse dedicate alla raccolta di
documenti e di informazioni funzionali alla difesa giudiziaria;
• Perdita di valore del bene;
1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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• costi per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata
dall’attività illecita (ad es. campagna pubblicitaria, affitto
locali in fiera, ecc.);
• costi per riparare effetti della violazione (spese per
comunicati, pubblicazioni, ecc.);
• discredito commerciale causato dalla condotta e
disorientamento tra i clienti;
• perdita di valore dell’avviamento commerciale;
• costi per la costituzione di parte civile in processi penali
paralleli.
1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno”)
Riflette il pregiudizio effettivamente subito.
Presuppone l’esame dei libri contabili.
Quantificazione: numero dei pezzi contraffatti per prezzo di
vendita applicato dal titolare,
- costi operativi di produzione e vendita (solo costi effettivi
incrementali, no costi fissi come ammortamento, spese TFR,
spesi di amministrazione, leasing delle macchine, ecc.).
2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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Prova di flessione del fatturato: clienti che annullano ordini o
chiedono sconti, riduzioni di prezzi per conservare clienti,
passaggio di quota di mercato, riduzione utili.
2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno”)
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2) Profitto dell’autore della violazione (“benefici realizzati
dall’autore della violazione”).
Quanto meno in via teorica, le vendite effettuate dal
contraffattore corrispondono alle mancate vendite del
titolare.
Parametri: (i) margine operativo lordo aziendale
applicato al fatturato relativo ai prodotti contraffattori
(EBITDA); (ii) utile sui beni contraffattori ottenuto
detraendo dai ricavi i c.d. costi incrementali.
Prova della riconducibilità del profitto del contraffattore
all’illecito, attraverso in particolare documentazione
contabile (ordine di esibizione).
2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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3) Royalty (criterio residuale).
Percentuale su fatturato realizzato con vendita prodotti
contraffattori (incrementata in quanto non negoziata).
2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
Liquidazione globale e criterio della royalty virtuale(art. 125 co. 2 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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Lump sum stabilita in base ad atti di causa e presunzioni
che ne derivano.
In questo caso lucro cessante: importo non inferiore a quello
dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
Spetta al Giudice, in base alla propria
esperienza e alle circostanze del caso
concreto.
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In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o
retroversione) degli utili realizzati dall’autore della violazione
(i) in alternativa al risarcimento del lucro cessante,
(ii) o nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento.
Apposita domanda. Applicata dalla giurisprudenza anche per diritti d’autore.
Ammissibile solo se il conflitto è in relazione ad una medesima opera (es.
edizione cover di un libro edito); se invece il contraffattore compie un utilizzo
dell’opera diverso da quello posto in essere dall’impresa titolare, non è
giustificata (es. utilizzo di un’opera derivata).
Restituzione degli utili (art. 125 co. 3 CPI)
Evitare che la violazione
sia arricchimento
per il suo autoreFinalità
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Elementi diversi da quelli patrimoniali:
Danno morale
Per le persone:
• valori inerenti la persona.
Per le società:
• turbamento provocato dalla presenza sul mercato di prodotti
contraffattori e della necessità di modificare i normali assetti
produttivi aziendali per far fronte all’illecito;
• pregiudizio alla reputazione (diminuita considerazione e
conseguente incidenza negativa su attività imprenditoriali).
Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)
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Elementi diversi da quelli patrimoniali:
Danno di immagine
Prodotti contraffatti di qualità inferiore, venduti ad un prezzo
svilente.
Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)
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Se il danno non può essere provato nel suo esatto
ammontare, è liquidato dal giudice equitativamente.
Deve esserci prova dell’esistenza di un pregiudizio
economicamente apprezzabile.
Obbligo di motivazione dei criteri utilizzati (anche se possibile
basarsi su fatti di comune esperienza).
Liquidazione equitativa (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)
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La parte soccombente è ritenuta alla rifusione delle spese
legali sostenute dall’altra (salva compensazione in quanto
entrambe soccombenti su alcune domande o gravi ed
eccezionali ragioni).
Se soccombente ha agito con mala fede, colpa grave o
senza la normale prudenza o inesistenza del diritto fatto
valere, condanna al pagamento di una somma
equitativamente determinata (art. 96 CPC).
Rifusione spese legali (art. 91 CPC)
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Ulteriori rimedi
Ulteriori
rimedi
Penale
Inibitoria
Pubblicazione
della sentenza,
ecc.
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IL CASO: INTRODUZIONE
Nel 2010 la TERRY S.r.l., impresa che produce e commercializza
accessori, richiede al noto studio di architetti Balbi & Associati di
realizzare un progetto di architettura di interni al fine di imprimere ai
propri punti vendita uno stile innovativo e fortemente caratterizzato
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Nel maggio 2018 la TERRY S.r.l. agisce in giudizio contestando
all’impresa concorrente STARPIE S.r.l. la ripresa sistematica, a
partire dall’anno 2014, di:
• layout dei propri punti vendita, consistente nella specifica e
originale combinazione degli elementi che li caratterizzano, nonché
dei singoli complementi di arredo ed espositori;
• layout dei materiali di comunicazione;
• concept di vendita, abbigliamento commessi, modalità di
presentazione dei prodotti.
IL CASO: INTRODUZIONE
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In particolare, la TERRY contesta alla STARPIE i seguenti illeciti:
• Concorrenza sleale confusoria per la ripresa della specifica e
originale combinazione degli elementi costituenti il layout dei propri
punti vendita (ex art. 2598, n. 1, c.c.)
• Concorrenza sleale per appropriazione di pregi e
agganciamento rispettivamente per lo sfruttamento del layout frutto
di anni di investimenti e di ricerca, e per l’agganciamento indebito
all’attività della TERRY (ex art. 2598, n. 2, c.c.)
IL CASO: IN DIRITTO
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In particolare, la TERRY contesta alla STARPIE i seguenti illeciti:
• Concorrenza sleale parassitaria per l’imitazione continuativa e
sistematica da parte della STARPIE delle iniziative della TERRY
(ex art. 2598, n. 3, c.c.)
• Violazione dei diritti di autore sul progetto di architettura relativo
ai negozi (ex art. 2, n. 5 L.A.)
• Pratica commerciale scorretta (ex D. lgs. 146/2007)
IL CASO: IN DIRITTO
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Domande della TERRY:
• Inibitoria alla prosecuzione degli illeciti
• Risarcimento del danno
IL CASO: IN DIRITTO
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Spese di parte attrice e voci di danno
Data inizio attività: da luglio 2011 con i “nuovi” punti vendita
Progetto Architettonico: € 70.000,00 al noto studio di architetti Balbi
Spese di accertamento degli illeciti: € 16.250,00
Numero di punti vendita: 299 solo in Italia, oltre 1000 nel mondo :
€ 12.000,00 per l’allestimento di ogni
negozio
IL CASO: IN DIRITTO
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Spese di parte attrice e voci di danno
Investimenti ricerca e sviluppo e pubblicitari: € 50.000,00
Spese marchio: € 15.000,00
Fatturato Italia: € 40.000.000,00
Richieste da estero: 1 richiesta per espansione su 20 punti vendita in
europa
Dipendenti: 60
IL CASO: IN DIRITTO
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Spese di parte attrice e voci di danno
Quale il danno emergente?
Quale richiesta di lucro cessante?
Motivare
IL CASO: IN DIRITTO
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Argomentazioni della STARPIE
Nesso di causalità?
Marchi uguali o simili? Sussistenza requisiti? Differenze?
Cause di giustificazione ? Principi di concorrenza?
IL CASO: IN DIRITTO
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Argomentazioni della STARPIE
Sul danno emergente: esamino i motivi e le perdite…
Sul lucro cessante: c’è nesso causale tra la mancata
vendita di prodotti e lo sfruttamento del layout di TERRY
IL CASO: IN DIRITTO
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Spunti per argomentazioni della STARPIE:
• i punti vendita dell’attrice non sono caratterizzati in maniera
univoca e originale, bensì presentano elementi funzionali e
del tutto comuni nel settore degli accessori
• a causa della sostanziale identità dei mobili e degli arredi di
tutti i punti vendita del settore accessori, i punti vendita della
TERRY mancano dell’originalità necessaria alla tutela ai
sensi del diritto di autore
IL CASO: IN DIRITTO
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IL CASO: PAROLA ALLA GIURIA
VS