La proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
-
Upload
donatello-sarti -
Category
Documents
-
view
263 -
download
7
Transcript of La proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
La proprietà intellettuale,
industriale e commerciale
Base giuridica
- L'articolo 30 (36) CE include la "tutela della proprietà industriale e commerciale" tra i
motivi per cui è possibile derogare la libera circolazione delle merci. L'espressione
"proprietà industriale e commerciale" può essere applicata a tutti i diritti di proprietà
industriale o intellettuale e segnatamente ai diritti d'autore, ai brevetti, ai marchi, ai
disegni e ai modelli, nonché alle denominazioni d'origine.
OBIETTIVI
Diritti esclusivi, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale dipendono
ancora dalle varie legislazioni nazionali. La prospettiva di un'unificazione totale e
assoluta di tali legislazioni non è mai stata seriamente presa in considerazione dagli
Stati membri. Il compromesso a cui si è giunti consiste nel mettere a punto a livello
comunitario diritti ai quali le imprese potrebbero ricorrere in modo complementare o
come alternativa ai diritti nazionali.
L’UAMI (OHIM)
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(UAMI) è l’organismo ufficiale dell’Unione europea
per i marchi, disegni e modelli. In questa veste,
provvede alla registrazione di due elementi
essenziali di un mercato unico europeo, cioè i marchi
comunitari e i disegni e modelli comunitari
registrati. La registrazione consente di proteggere i
marchi, disegni e modelli su tutto il territorio
dell’Unione europea, ossia 27 paesi e quasi 500
milioni di persone. L’Ufficio opera in stretta
cooperazione con gli uffici nazionali della proprietà
intellettuale negli Stati membri dell’UE e con la
Commissione europea su tutta una serie di questioni
che riguardano i titolari e gli utilizzatori di diritti di
proprietà intellettuale.
Marchi
I marchi, ad esempio i marchi denominativi o figurativi, sono parte essenziale dell’identità dei
prodotti e dei servizi. Essi contribuiscono a creare la riconoscibilità dell’impresa, ad esempio
nei loghi, e rivestono un ruolo importante nel marketing e nella comunicazione. Possono
essere registrati come marchi anche le parole, le rappresentazioni grafiche e persino i suoni.
Il marchio comunitario (MC), amministrato dall’UAMI, è stato istituito nel 1996 per tutelare i
marchi nell’intero territorio dell’Unione europea e ha validità in tutti i 27 Stati membri
dell’UE. Ad oggi l’UAMI ha registrato circa 600.000 marchi per conto di centinaia di migliaia di
imprese con sede in tutto il mondo, una cifra questa che cresce rapidamente di anno in anno.
Numero del marchio: 009764093 Tipo di marchio: FigurativoData di deposito: 18/05/2010Data di registrazione: 11/02/2011Nome del titolare: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.Base del marchio: marchio comunitario
Numero del marchio: 002117034Tipo di marchio: OlogrammaData di deposito: 04/10/2002Data di registrazione: 11/02/2011Nome del titolare: VIDEO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP SABase del marchio:Marchio comunitario Dal sito dell’UAMI www.oami.europa.eu/
I nostri esperimenti …
La classe, divisa in
due gruppi, ha
provato a cimentarsi
nella realizzazione di
due marchi figurativi.
Diversi per forma e
colori i marchi ideati
hanno una scritta
comune: IV C, la
nostra classe!
Disegni e modelli
L’aspetto esteriore di un prodotto, quale è rappresentato da un disegno o modello, riveste un
ruolo estremamente importante per il carattere distintivo e il valore del prodotto stesso. Per
questo motivo, è sempre più elevato il numero di imprese che decidono di proteggere i propri
diritti registrando i disegni o modelli.
Il disegno o modello comunitario registrato (DCR), istituito nel 2003 e amministrato dall’UAMI,
offre una protezione in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea.
Finora l’UAMI ha ricevuto e registrato circa 400.000 disegni o modelli.
Oggi più del 40% dei disegni o modelli è registrato nell’arco di una settimana.
Nome del titolare: PANASONIC CORPORATIONData di deposito: 21/06/2004Elemento denominativo:fotocamereStatus:Registrato e pubblicato completamente
Nome del titolare: Nintendo Co., Ltd.Data di deposito: 01/10/2004Elemento denominativo:Apparecchi per giochi elettroniciStatus:Registrato e pubblicato completamente
Dal sito dell’UAMI www.oami.europa.eu/
Diritti d’autore (copyright)
La legge sul diritto d'autore, impropriamente conosciuta come "copyright", consente di
proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere
letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per
computer.
Titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il
coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro
subordinato o su commissione, l’autore è titolare dei soli diritti morali, mentre i diritti
patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il diritto morale di essere riconosciuto autore
dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione
economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita
dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.
Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera,
senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito
o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia
depositare un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire
all'autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro.
Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile, in certi casi, per potere esercitare i diritti
connessi.
Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione,
di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione,
che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per
questo.
Il Brevetto
Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o
un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. In Italia esistono due tipi di
brevetto: l’invenzione e il modello di utilità.
L'invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati più
innovativi, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un
problema tecnico.
Il brevetto per modello di utilità protegge i nuovi modelli consistenti ad esempio in particolari
conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura
di riferimento centrale in Italia per la gestione e la
tutela dei diritti di proprietà industriale.
Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi,
mentre non sono brevettabili "le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi
matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o
per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di
informazioni" in quanto tali.
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti
caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità, liceità, sufficiente
descrizione.
Il brevetto europeo e il brevetto internazionale
Non esiste un brevetto comunitario, come per i marchi e i modelli. Per registrare un
brevetto al di fuori della propria nazione esistono due procedure:
- Il brevetto europeo, che consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica
procedura, il brevetto in più stati dell'Europa (Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro,
Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito,
Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia);
- Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di
“prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo.
L‘EPO e la WIPO
L'Ufficio Brevetti Europeo (EPO),
prevede una procedura uniforme di
applicazione per i singoli inventori e
le aziende in cerca di protezione
brevettuale in 40 paesi europei.
L'attività principale dell'Ufficio è
l'esame delle domande di brevetto e
la concessione di brevetti europei.
L'ente presso il quale si presentano le
domande di brevetto internazionale è la
WIPO, l’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale, che ha sede a
Ginevra. Con una procedura, inizialmente
unitaria, l'Ufficio internazionale procede
ad effettuare una ricerca di novità a
seguito del quale fornisce al richiedente
una valutazione in merito alla possibilità
che la domanda di brevetto ha di essere
accolta.
Un’idea da brevettare?LaT-shirt col collare ortopedico!!
La mia classe, ha ideato un
esempio di brevetto di utilità:
Ispirata alla bandiera
dell’Europa, la T-shirt con collare
ortopedico incorporato.
Ma chissà, presto potreste
trovarla nei migliori negozi
ortopedici.
Un’idea della IV C