PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in...

37
2018 MOVIMENTO FORENSE a cura dell’Ufficio Legislativo e del Dipartimento Scientifico Avv. Massimiliano Cesali - Presidente Nazionale MF Avv. Alberto A. Vigani - Responsabile Ufficio Legislativo MF Avv. Barbara Dalle Pezze - Responsabile Dipartimento Scientifico MF PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA

Transcript of PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in...

Page 1: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

2018

MOVIMENTO FORENSE

a cura dell’Ufficio Legislativo

e del Dipartimento Scientifico

Avv. Massimiliano Cesali - Presidente Nazionale MF

Avv. Alberto A. Vigani - Responsabile Ufficio Legislativo MF

Avv. Barbara Dalle Pezze - Responsabile Dipartimento Scientifico MF

PROPOSTE DI RIFORMA

PER LA GIUSTIZIA

Page 2: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

1

PROPOSTE IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE .......................................................................................................................................... 2

PROPOSTA: UN UNICO RITO SEMPLIFICATO ........................................................................................................................................ 2

VERBALE D’UDIENZA CIVILE PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ART. 130 c.p.c. e 84 disp. Att. .......................................................... 5

ARBITRATO FORENSE .............................................................................................................................................................................. 8

ABROGAZIONE DEL RITO FORNERO IN MATERIA DI LAVORO ......................................................................................................... 12

PROPOSTE IN MATERIA DI PROCEDURA MONITORIA ............................................................................................................................ 14

MODIFICHE DEI REQUISITI DELLA PROVA SCRITTA UTILE AI FINI DEL DECRETO INGIUNTIVO: ................................................ 14

a.Dichiarazione di autenticità delle scritture contabili rilasciata dal commercialista14

b.Atto di notorietà del creditore

INGIUNZIONE STRAGIUDIZIALE ............................................................................................................................................................ 16

“PIGNORAMENTO IN PROPRIO” ESEGUIBILE TRAMITE NOTIFICA IN PROPRIO ............................................................................. 18

ACCESSO ALLE BANCHE DATI EX ART. 492 bis C.P.C. DA PARTE DEGLI ORDINI FORENSI ......................................................... 19

FACOLTA’ DI CONFERIRE VALORE DI TITOLO ESECUTIVO ALLE TRANSAZIONI SOTTOSCRITTE CON L’ASSISTENZA DEGLI

AVVOCATI................................................................................................................................................................................................. 20

UNICO GIUDICE COMPETENTE PER L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ........................................................................................ 21

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE ................................................................................................. 21

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI GUARDIE GIURATE NELLA FASE ESECUTIVA ............................................................................... 22

RIFORMA DELLE MODALITA’ DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CUSTODE ......................................................... 23

PROPOSTE PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI / NOTIFICAZIONI .............................................................................................. 24

NOTIFICHE A MEZZO PEC NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ..................................................................... 25

PROPOSTE PER LA PROFESSIONE FORENSE ......................................................................................................................................... 26

L’ESTENSIONE DELLE ESENZIONI / RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI PREVISTE PER LE

CONTROVERSIE DI LAVORO ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO A COMPENSI PROFESSIONALI ... 26

CONFERIMENTO ALL’AVVOCATO DEL POTERE DI AUTENTICA DELLE FIRME E DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

DELLE COPIE, NELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO CONFERITO ..................................................................................................... 28

GARANZIA DI EQUO COMPENSO PER TUTTI I PROFESSIONISTI – ART. 2233 C.C. ....................................................................... 30

.PROPOSTE IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO .............................................................................................................................. 31

PROPOSTA PER LIMITARE LA DECURTAZIONE DEI COMPENSI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ........................ 31

PROPOSTA DI ESTENDERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALLE SPESE DI VENDITA GIUDIZIARIA DEI BENI

PIGNORATI ............................................................................................................................................................................................... 33

PAGAMENTO DEL COMPENSO AL DIFENSORE CHE ASSISTE LA PARTE IN GRATUITO PATROCINIO NELLA MEDIAZIONE

CIVILE E COMMERCIALE E NELLA NEGOZIAZIIONE ASSISTITA QUANDO SONO CAUSE DI PROCEDIBILITA’ OBBLIGATORIE

PER L’AZIONE GIUDIZIARIA ................................................................................................................................................................... 34

Il Patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale .................................................................................................. 34

ll Patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita ................................................................................................................... 35

UNIFORMITA’ DI CRITERI PER IL COMPUTO DEL REDDITO AI FINI DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO ............... 37

Page 3: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

2

PROPOSTE IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

PROPOSTA: UN UNICO RITO SEMPLIFICATO

*anziché il Rito Sommario che talune forze politiche vorrebbero qual rito ordinario

E’ ormai opinione condivisa quella che ritiene necessario di riformare il sistema processuale

civile prevedendo un unico rito per tutte le controversie ordinarie, e superando così

(finalmente) la molteplicità dei procedimenti oggi previsti.

Tale rito però non può e non deve essere SOMMARIO, né rimesso alla totale

discrezionalità del Giudicante in punto di procedura.

Ecco una proposta per un nuovo rito civile: Abbiamo dunque elaborato una proposta per un rito unico, che contemperi le esigenze di

celerità con il principio della certezza del diritto e con la possibilità, ove necessario, di

attuare i necessari approfondimenti istruttori, senza che ciò comporti cambiamenti di rito,

con trasmigrazioni del fascicolo e dilatazione dei tempi, nonché ambiguità di procedura.

Abbiamo eliminato memorie inutili, udienze superflue. Ed imposto termini perentori, sia

per le parti, che per i giudici.

Si è altresì cercato di contemperare la semplicità del rito del lavoro, con le esigenze

istruttorie che nel rito ordinario non godrebbero della garanzia data dall’art. 421 c.p.c.

(norma che attribuisce ampi poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice nell’interesse

della ricerca della verità materiale, interesse che è preminente nel rito del lavoro, ma che

invece nel rito ordinario è subordinato al sistema delle preclusioni, che risponde all’altra

fondamentale esigenza di certezza processuale). Pertanto si sono mantenute le memorie a

prova contraria.

Inoltre si sono mantenute le comparse conclusionali, le quali sono un utile strumento di

articolazione della difesa, alla luce delle risultanze istruttorie.

Page 4: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

3

1) Ricorso introduttivo secondo le

prescrizioni di cui all’art. 414 c.p.c., tra cui in

particolare l’onere dell’indicazione specifica dei

mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi

e in particolare dei documenti che si offrono in

comunicazione

2) Decreto giudiziale di fissazione della

prima udienza di comparizione delle parti (Il

Giudice deve emettere il decreto entro 5 giorni dal

deposito. Tra la data di emissione del decreto e

l’udienza di comparizione devono intercorrere non

meno di 90 giorni e non più di 120 giorni

(Notifica del ricorso e del decreto a cura del

ricorrente – termine di comparizione 60 giorni)

3) Costituzione del convenuto (con

deposito di comparsa di costituzione e risposta e

fascicolo, secondo le prescrizioni dell’art. 416

c.p.c.) almeno 30 giorni prima dell’udienza,

proponendo a pena di decadenza le eccezioni di

rito e di merito non rilevabili d’ufficio.

Deve proporre a pena di decadenza eventuali

domande riconvenzionali/domanda di

autorizzazione alla chiamata di terzi, chiedendo in

tale secondo caso il differimento dell’udienza

(segue decreto giudiziale, se autorizza la chiamata

del terzo, del giudice nel rispetto dei termini sopra

detti per consentire al terzo la costituzione)

4) 15 gg prima dell’udienza le parti

depositano memorie di precisazione/

modificazioni delle domande/

eccezioni/conclusioni già proposte ed indicano i

mezzi di prova contraria di cui eventualmente

intendono avvalersi.

In questa sede il ricorrente deve prendere

posizione sulla domanda riconvenzionale

eventualmente avanzata dal convenuto, ed al

riguardo, proporre a pena di decadenza dalle

eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio

e deve qui indicare i mezzi di prova ed i documenti

di cui intende avvalersi (salvo che siano già

introdotti in giudizio).

5) UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE

PARTI. Il Giudice, sulla scorta della conoscenza

degli atti e dei documenti sino ad allora depositati,

tenta la conciliazione eventualmente facendo una

proposta, il comportamento che le parti terranno

rispetto a tale proposta potrà essere oggetto di

valutazione al momento dell’emissione della

Sentenza. Se la conciliazione non riesce il Giudice

decide sull’ammissione delle prove e procede alla

calendarizzazione del processo.

6) FASE ISTRUTTORIA, al cui esaurimento

il Giudice dichiara chiusa l’istruttoria ed assegna,

su richiesta delle parti, un termine di 60 giorni per

il deposito di memorie conclusionali e di

precisazione delle conclusioni.

7) LE PARTI (una od entrambe) possono

chiedere nella memoria conclusionale la fissazione

di una UDIENZA per la discussione orale della

controversia. Il Giudice provvede alla fissazione

dell’udienza che deve essere tenuta entro 30

giorni dal deposito delle repliche. Laddove lo

ritenga opportuno, il Giudice può fissare tale

udienza anche d’ufficio, sempre rispettando il

termine detto.

8) SENTENZA entro 60 gg dal deposito

delle comparse conclusionali/dall’udienza di

discussione orale.

Tutti i termini previsti per le parti e per il Giudice devono essere perentori.

(NB) Ovviamente il modello potrà poi essere la base anche per i procedimenti speciali, con l’ovvio

adattamento alle specifiche esigenze (es. cautelari)

Page 5: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

4

SCHEMA della STRUTTURA

Ricorso introduttivo

5 giorni dal deposito Decreto giudiziale di fissazione della 1° udienza di comparizione delle parti

30 giorni prima dell’udienza Costituzione del convenuto

15 giorni prima dell’udienza Repliche e richieste per prova contraria

90-120 giorni dal deposito del ricorso UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

FASE ISTRUTTORIA – chiusura della stessa

60 giorni Memorie Conclusionali + Precisazione Conclusioni

30 giorni dal deposito UDIENZA per la discussione orale della controversia (facoltativa)

60 giorni SENTENZA

Page 6: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

5

VERBALE D’UDIENZA CIVILE PROPOSTA DI MODIFICA DEL C.P.C.

ARTT. 130 E 84 DISP.ATT. Norme attualmente vigenti:

Art. 130 Redazione del processo verbale

I. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

II. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà

lettura, salvo espressa istanza di parte.

Disp. Att Art. 84. (Svolgimento delle udienze)

I. Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.

II. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste

debbono assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio

difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

III. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne

sono autorizzati dal giudice.

***** Orbene, il processo verbale d’udienza è

momento fondamentale dell’esercizio del

diritto di difesa, il quale peraltro potrebbe

risultare irrimediabilmente compresso

dall’applicazione rigorosa di una norma

quale quella di cui all’art. 84, comma 3,

disp. Att. c.p.c. Infatti (soprattutto con il

verbale telematico redatto

personalmente dal Giudice) accade che gli

avvocati siano in difficoltà a far inserire le

proprie deduzioni, istanze ed eccezioni in

quanto, ad esempio, il Giudicante

semplicemente ritiene di non inserirle,

oppure perché non sono scritte

esattamente come le intende l’avvocato

richiedente (ed assumono significati

equivoci). Inoltre, con l’introduzione del

PCT, il Giudice redige il verbale

telematicamente (materialmente lo digita

personalmente al computer, lo firma

digitalmente e lo invia nel fascicolo

telematico). Questa operazione

(digitazione del verbale) avviene il più

delle volte SILENZIOSAMENTE, o con

BISBIGLIO dello scrivente. Il momento

della LETTURA del verbale, quindi,

acquista un nuovo significato

fondamentale, soprattutto se si pensa

all’udienza di interrogatorio della parte o

di escussione del teste.

E’ dunque necessaria ed urgente una

disciplina uniforme del processo verbale

d’udienza, che raccolga e contemperi le

esigenze di certezza e speditezza del

momento processuale con quelle del

pieno diritto di difesa, la cui tutela è

affidata al difensore.

Page 7: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

7

Ecco la nostra proposta di modifica del Codice di Procedura Civile

Modificazione dell’Art. 130 c.p.c. Redazione del processo verbale

1. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

2. Il processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e

dei loro difensori.

3.Il Giudice, su istanza di parte, dà lettura del processo verbale d’udienza.

Abrogazione dell’art. 84, comma 3, disp. Att. c.p.c

Page 8: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

8

ARBITRATO FORENSE

LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA AL PROCESSO STATALE *Come indicato anche nel DDL 2284-delega al Governo sulla Giustizia Civile

Sempre più frequentemente si sente parlare di “degiurisdizionalizzazione”.

Il termine, che forse non è tra i più opportuni e nemmeno tra più corretti, indica l’intenzione di

affidare la gestione delle controversie civili (o di alcune di esse) ad una sede diversa da quella del

processo statale.

L’argomento è complesso e merita alcune riflessioni.

In primis, deve essere chiaro che, in uno Stato civile e democratico, le controversie tra i cittadini

devono essere affrontate e gestite SECONDO LEGGE ed in una SEDE ISTITUZIONALE, a ciò

preposta.

Quanto sopra non solo per evitare episodi di ragion fattasi (che non sono ovviamente tollerabili),

ma anche perché se le controversie non trovano una risposta in sede “civile”, esse avranno

necessaria ricaduta sul processo penale.

Ad esempio: se si impedisse al cittadino di ottenere risarcimento per i danni da sinistro stradale in

sede civile, sarà probabile che i danneggiati sceglieranno la via di procedere in sede penale nei

confronti del danneggiante. Con evidenti conseguenze sul contenzioso penale, che verrebbe

snaturato e che vedrebbe un aggravamento del suo sovraccarico.

Secundis, la gestione delle CONTROVERSIE deve essere affidata a professionisti dotati della

necessaria preparazione ed esperienza GIURIDICA e di gestione della controversia, in grado di

assolvere la funzione dello JUS DICERE. Certamente l’AVVOCATURA ha la la competenza per

svolgere tale compito, ed è dunque a questa categoria professionale che, a parere dello scrivente,

deve essere affidata in via ESCLUSIVA la gestione stragiudiziale delle controversie, soprattutto

nella eventuale fase contenziosa (al riguardo non si nasconde che, sempre a parere dello

scrivente, anche la mediazione e la negoziazione assistita dovrebbero essere competenza

esclusiva della professione forense, che per sua stessa natura è chiamata a tradurre gli interessi

delle parti in atti giuridici).

Page 9: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

9

Il Movimento Forense ha immaginato, dunque, una gestione stragiudiziale delle controversie,

dalla fase della mediazione fino all’eventuale lodo arbitrale, secondo i seguenti principi:

Istituzione, laddove non già presenti, presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

CAMERE ARBITRALI, gestite dai COA secondo un regolamento emanato dal CNF, sulla

base dei principi fondamentali sanciti dal legislatore con norma primaria;

Codificazione di una procedura agile, che permetta la conduzione della controversia dalla

fase della (eventuale) mediazione fino al contenzioso arbitrale, in un ventaglio di materie

che siano aggiornate rispetto al vigente divieto relativo ai cd “diritti indisponibili”. Al fine di

rendere la procedura più snella e con costi accessibili all’utenza, sarà opportuno istituire la

figura dell’ARBITRO UNICO, analogamente al Giudice Monocratico (eventualmente

riservando la collegialità alla sola fase decisoria).

Il RITO dovrà essere agile “modulare”, così da consentire alle parti (assistite dai difensori),

di valutare in ogni momento l’opportunità di una composizione bonaria, con conseguente

riduzione di tempi e costi.

Ecco la nostra proposta nel dettaglio

La proposta dell’ARBITRATO FORENSE, ovviamente, richiederebbe le necessarie modifiche alla

disciplina prevista dal c.p.c. al TITOLO VIII. A giudizio dello scrivente, la via più semplice ed

efficace sarebbe quella di inserire nel codice di procedura civile un apposito capo VI-bis,

disciplinante l’arbitrato presso l’ORDINE FORENSE, che diventerebbe un genus a sé (cd.

ARBITRATO FORENSE), come forse è corretto che sia se immaginiamo che questo istituto abbia

una funzione di primo piano, accanto al processo statale, nella gestione delle controversie.

PROCEDIMENTO

TENTATIVO DI MEDIAZIONE (facoltativo/obbligatorio): secondo le regole vigenti

FASE CONTENZIOSA (davanti all’ARBITRO UNICO, eventualmente riservando la collegialità alla fase

DECISORIA) →sul modello del RITO DEL LAVORO

Fuori dai casi di cui al d.l. 132/2014 art. 1,

1) Ricorso introduttivo: deposito (anche in

via telematica) del ricorso e del fascicolo

documentale presso la Camera Arbitrale del COA

del circondario in cui ha sede il Tribunale

territorialmente competente (deve essere allegato

il compromesso, o il contratto contenente clausola

compromissoria, o la convenzione arbitrale).

2) Provvedimento della Camera Arbitrale

con cui fissa un incontro finalizzato

Page 10: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

10

- alla designazione degli arbitri su accordo

delle parti o dal Presidente del Coa

- ed alla mera costituzione del convenuto

nella procedura

II ricorso ed il provvedimento sono notificati alla

controparte a cura del ricorrente entro 10 giorni

dall’emissione o altro termine da valutare).

L’incontro deve tenersi entro 30 giorni dalla data di

deposito del ricorso. Incontro per la nomina degli

arbitri: Gli arbitri sono individuati, concordemente

dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine

tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo

dell’ordine circondariale che non hanno avuto

condanne disciplinari definitive e che, prima della

trasmissione del fascicolo, hanno reso una

dichiarazione di disponibilità al consiglio stesso.

3) Provvedimento di designazione degli

arbitri e provvedimento di fissazione della prima

udienza di comparizione delle parti da

comunicare alle parti a cura della Camera Arbitrale,

presso i difensori costituiti, entro 5 giorni. Tra la

data di emissione del decreto e l’udienza di

comparizione devono intercorrere non meno di 120

giorni e non più di 150 giorni)

4) Costituzione del convenuto (con deposito

di comparsa di costituzione e risposta e fascicolo)

almeno 60 giorni prima dell’udienza a pena di

decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non

rilevabili d’ufficio. Deve proporre a pena di

decadenza eventuali domande riconvenzionali

(purchè rientranti nella convenzione arbitrale)

/domanda di autorizzazione alla chiamata di terzi

(producendo il consenso del terzo e delle parti),

chiedendo in tale secondo caso il differimento

dell’udienza (segue provvedimento , se autorizza la

chiamata del terzo, dell’arbitro nel rispetto dei

termini sopra detti per consentire al terzo la

costituzione)

5) - 30 gg prima dell’udienza le parti

depositano memorie di precisazione/

modificazioni delle domande/

eccezioni/conclusioni già proposte ed indicano i

mezzi di prova e produzioni documentali (qui

maturano le preclusioni istruttorie). In questa sede

il ricorrente deve prendere posizione sulla domanda

riconvenzionale eventualmente avanzata dal

convenuto, a pena di decadenza dalle eccezioni di

rito e di merito non rilevabili d’ufficio e deve qui

indicare i mezzi di prova ed i documenti di cui

intende avvalersi in relazione alla domanda

riconvenzionale (salvo che siano già introdotti in

giudizio).

- 15 gg prima dell’udienza le parti depositano le

rispettive repliche ed articolano la prova

contraria.

6) UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE

PARTI. L’arbitro, sulla scorta della conoscenza

degli atti e dei documenti sino ad allora depositati,

tenta la conciliazione eventualmente facendo una

proposta, ed il comportamento che le parti

terranno rispetto a tale proposta potrà essere

oggetto di valutazione al momento dell’emissione

del Lodo.

Se la conciliazione non riesce l’Arbitro decide

sull’ammissione delle prove, concordando con le

parti l’ordine dell’acquisizione delle stesse al fine di

consentire nel prosieguo ulteriore tentativo di

conciliazione, e procede alla calendarizzazione del

processo.

7) FASE ISTRUTTORIA, L’arbitro può tentare

la conciliazione della controversia su istanza di una

o entrambe le parti durante la fase istruttoria.

Esaurita la stessa, l’Arbitro dichiarata chiusa

l’istruttoria, tenta d’ufficio la conciliazione ed in

caso di fallimento, assegna, su richiesta delle parti,

un termine di 60 giorni per il deposito di memorie

conclusionali e di precisazione delle conclusioni, ed

un termine di ulteriore 20 giorni per il deposito delle

repliche.

8) LODO entro 60 gg dal deposito delle

repliche. Il Lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

NB: Tutti i termini previsti per le parti e per

l’Arbitro devono essere perentori.

Page 11: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

11

Nella presente proposta, si è immaginato che alle parti sia offerto, immediatamente, un

programma preciso dei tempi e dei costi dell’intera procedura, al cui interno è previsto che più

volte venga offerta la possibilità di comporre la lite, in questo modo riducendo non solo i tempi

ma anche i costi.

In altri termini, si propone una procedura “componibile”, in cui ogni “blocco” ha un tempo ed un

costo, e la cui effettiva composizione strutturale è rimessa al potere dispositivo delle parti, le quali

saranno sempre protagoniste attive delle proprie vicende.

Ovviamente è una proposta ancora in fase embrionale, e certamente deve essere corretta e

migliorata. Eppure, nel redigerla, lo scrivente ha visto la possibilità di un nuovo futuro possibile

per l’Avvocatura e la Giustizia. E l’augurio è di poter condividere tale visione e la costruzione di un

progetto preciso. Ed aggiungendo visione a visione, si immagina altresì un concreto sostegno del

legislatore e dell’esecutivo, in termini di incentivi fiscali, in caso di adesione alla procedura

arbitrale ed in caso di composizione bonaria

Page 12: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

12

ABROGAZIONE DEL RITO FORNERO IN MATERIA DI LAVORO

Come da disposizione già contenuta nel DDL 2284- Delega al Governo sulla Giustizia Civile

Come è noto la legge 92/2012 ha introdotto, all’art. 1, commi 48 e segg. un rito specifico per le

cause aventi ad oggetto l’impugnazione di licenziamento nei casi rientranti nell’art. 18 legge

300/1970.

In particolare, prima della nuova norma, il lavoratore aveva facoltà di adire l’autorità giudiziaria

con unico ricorso, proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., nel quale poteva proporre

cumulativamente TUTTE le proprie pretese concernenti un determinato rapporto di lavoro.

Il Ministro Fornero, con la menzionata legge, ha introdotto un nuovo rito (nel caso se ne fosse

sentito il bisogno), per le sole “controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle

ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche

quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.

Il cd. Rito Fornero si dimostrò subito del tutto inadeguato, mal disciplinato e comportò

duplicazione di contenziosi ed incertezze di procedura, e conseguenti iniquità il cui prezzo fu

pagato, infine, dai cittadini. Tutte cose che gli avvocati ed i magistrati avevano predetto e detto.

Tant’è che il decreto legislativo 23/2015 (in vigore dal 07/03/15) che introduce il cd. “contratto a

tutele crescenti”, aboliva il rito Fornero, senza però prevedere disciplina transitoria. Con la

conseguenza che l’abrogazione vale solo per i lavoratori assunti da quella data. Per tutti gli altri il

rito Fornero continua ad applicarsi.

E’ tempo di porre fine a tale incongruenza. Devono cessare sia l’applicazione di un rito inefficiente

ed inadeguato quale il cd. Rito Fornero, sia la discriminazione tra i lavoratori conseguente aduna

mancata armonizzazione normativa. Giace al Senato, nel DDL 2284 già approvato dalla Camera il

10 marzo 2016, una proposta normativa concordata dagli avvocati giuslaboristi e magistratura.

Ecco la proposta normativa di cui al DDL 2284 al Senato, già

approvata dalla Camera

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi

da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si

controverte sulla validità, l'efficacia o la

legittimità dei licenziamenti ai sensi

dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, sono riservati specifici giorni nel

calendario delle udienze del giudice, che

deve trattarli e definirli con particolare

speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano

sull'osservanza della disposizione di cui al

comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso

depositato entro la data di entrata in vigore

della presente legge sono trattati e definiti

Page 13: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

13

secondo le norme di cui all'articolo 1, commi

da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti

discriminatori, ove non siano proposte con

ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di

procedura civile, sono introdotte,

ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti

speciali di cui agli articoli 38 del codice delle

pari opportunità tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28

del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.

150. La proposizione dell'azione, nell'una o

nell'altra forma, preclude la possibilità di

agire successivamente in giudizio con rito

diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento

incidente sul rapporto di lavoro subordinato

del socio di cooperativa, anche nel caso in

cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare

quello associativo, sono introdotte con

ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti

del codice di procedura civile e sono soggette

alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del

presente articolo.

Page 14: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

14

PROPOSTE IN MATERIA DI PROCEDURA MONITORIA

MODIFICHE DEI REQUISITI DELLA PROVA SCRITTA UTILE AI FINI DEL

DECRETO INGIUNTIVO (ART. 634 C.P.C.):

a. Dichiarazione di autenticità delle scritture contabili rilasciata dal

commercialista

b. Atto di notorietà del creditore

*il punto b) è già contenuto nel DDL 2284- Delega al Governo sulla Giustizia Civile

Ex art. 634 c.p.c., comma 2, il creditore imprenditore e/o professionista chiede l’emissione di un

decreto ingiuntivo, deve allegare, oltre alle fatture non pagate, anche un estratto autentico delle

scritture contabili dalle quali risulti l’annotazione delle fatture stesse.

Tale autenticazione oggi può esser fatta esclusivamente dal Notaio e costituisce per il creditore

un costo ulteriore, oltre che un ulteriore fastidioso adempimento.

Si propone pertanto di considerare prova scritta utile per l’emissione del decreto ingiuntivo anche

a. Gli estratti delle scritture contabili che autenticati (oltre che secondo la via tradizionale,

dal notaio, anche) con una semplice certificazione sostitutiva di conformità delle

scritture contabili, la quale possa essere redatta direttamente dal Commercialista

incaricato della tenuta di contabilità del creditore;

b. La fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal

creditore procedente, la quale attesti l'annotazione della fattura stessa nelle scritture

contabili.

Sarebbe anche auspicabile una modifica dell’art. 2215 Codice Civile, nel senso di estendere

l’abilitazione alla bollatura o vidimazione delle scritture contabili (ove prevista) anche ai Dottori

Commercialisti (oltre che all’ufficio del registro ed al notaio).

Page 15: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

15

Ecco la proposta di modifica del Codice di Procedura Civile

Art. 634 c.p.c. - Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero

1 dell’articolo precedente le polizze e promesse

unilaterali per scrittura privata e i telegrammi,

anche se mancanti dei requisiti prescritti dal

codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci

e di danaro, nonché per prestazioni di servizi,

fatte da imprenditori che esercitano un’attività

commerciale, anche a persone che non

esercitano tale attività, sono altresì prove

scritte idonee gli estratti autentici delle

scritture contabili di cui agli articoli 2214 e

seguenti del codice civile, purché bollate e

vidimate nelle forme di legge e regolarmente

tenute, nonché gli estratti autentici delle

scritture contabili prescritte dalle leggi

tributarie, quando siano tenute con

l’osservanza delle norme stabilite per tali

scritture. La conformità degli estratti delle

scritture contabili rispetto all’originale può

risultare anche da una dichiarazione di

autenticità rilasciata dal Dottore

Commercialista. Costituisce prova scritta

idonea, anche la fattura corredata di

dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, attestante l'annotazione della

stessa nelle scritture contabili del creditore,

resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47

del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445

Page 16: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

16

INGIUNZIONE STRAGIUDIZIALE

L’emissione dei decreti ingiuntivi è attività che obera moltissimo le aule di giustizia (magistrati,

cancelleria, etc.). Ecco, dunque, un’altra proposta, semplice ed efficace, per deflazionare il

contenzioso giudiziale, senza pregiudizio per la tutela dei diritti dei cittadini.

Si tratta di istituire una procedura stragiudiziale di ingiunzione di pagamento, finalizzata alla

formazione di un titolo esecutivo.

Come è noto agli addetti ai lavori, la procedura monitoria è standardizzata, i presupposti per

l’accoglimento sono di natura meramente documentale e non vi è contraddittorio (che è differito

all’eventuale fase cognitoria). Pertanto risulterebbe assai conveniente affidare la fase monitoria

agli avvocati, demandando alle aule di giustizia solo l’eventuale fase cognitoria, che si aprirà in

caso di eventuale opposizione di parte.

Ovviamente, per una maggior tutela, in sede di proposta di è esclusa dalla procedura

stragiudiziale la possibilità di un’ingiunzione provvisoriamente esecutiva, che resterà prerogativa

esclusiva della procedura giudiziale.

Ecco la proposta di modifica del Codice di Procedura Civile Art. 644 bis c.p.c. – Procedimento di

ingiunzione extragiudiziale

1- Nei casi di cui agli articoli 633, 634, 635 e 636

del codice di procedura civile, l’ingiunzione di

pagamento o di consegna può essere redatta

dalla parte creditrice, a mezzo del proprio

Avvocato difensore, munito di procura ex art. 83

del codice di procedura civile, che deve

contenere anche l’elezione di domicilio del

creditore presso lo Studio Legale del difensore.

2. L’atto di ingiunzione di pagamento o

consegna extragiudiziale deve indicare:

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice

fiscale del creditore procedente, il nome, il

cognome, il codice fiscale, la residenza o il

domicilio o la dimora dell’ingiunto. Se

trattasi di una persona giuridica,

un’associazione non riconosciuta o un

comitato l’ingiunzione deve contenere la

denominazione o la ditta, con l’indicazione

dell’organo o ufficio che ne ha la

rappresentanza in giudizio,

2) l’avvocato difensore, il codice fiscale di

questi, l’indirizzo dello Studio Legale

presso cui il creditore ha eletto domicilio, il

proprio fax di questi oppure l’indirizzo di

posta elettronica certificata risultante dai

pubblici elenchi;

3) l'oggetto e le ragioni della pretesa, con

l’indicazione delle prove che devono essere

allegate all’atto di ingiunzione. Quando la

domanda riguarda la consegna di una

determinata quantità di cose fungibili,

l’atto di ingiunzione deve indicare la

somma di danaro che il creditore è

disposto ad accettare in mancanza della

Page 17: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

17

prestazione in natura, a definitiva

liberazione dell'altra parte;

4) l’ingiunzione al debitore di pagare la

somma o di consegnare la cosa o la

quantità di cose chieste o invece di queste

la somma di cui all'articolo 639 nel termine

di quaranta giorni, con l'espresso

avvertimento che nello stesso termine può

essere fatta opposizione dinnanzi al

giudice competente ex art. 637, a norma

degli articoli 645 e seguenti del codice di

procedura civile e che, in mancanza di

opposizione, si procederà a esecuzione

forzata. Se l'intimato risiede in uno degli

altri Stati dell'Unione europea, il termine è

di cinquanta giorni. Se l'intimato risiede in

altri Stati, il termine è di sessanta giorni e,

comunque, non può essere inferiore a

trenta né superiore a centoventi;

5) l’atto di ingiunzione extragiudiziale può

contenere anche l’ingiunzione di pagare le

spese di procedura documentalmente

provate ed i compensi del difensore del

creditore, quantificati secondo i

regolamenti vigenti per la determinazione

dei parametri per la liquidazione dei

compensi per la professione forense,

relativamente ai procedimenti monitori.

3. L’atto di ingiunzione stragiudiziale ed i

documenti allegati debbono essere notificati

all’ingiunto secondo le norme vigenti in materia

di notificazione degli atti civili. L’originale e le

copie da notificare debbono essere sottoscritte

dal difensore.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 650, se non è

stata fatta opposizione nel termine stabilito,

l’atto di ingiunzione extragiudiziale acquista

efficacia di titolo esecutivo. Il precetto deve

contenere i requisiti di cui all’art. 480, e

l’indicazione che l’atto di ingiunzione ha

acquistato efficacia esecutiva per mancata

opposizione allo stesso nei termini stabiliti. Il

precetto deve essere notificato unitamente

all’atto di ingiunzione per cui si procede, già

notificato all’ingiunto ai sensi del comma 3 del

presente articolo.

5. Alla procedura di cui al presente articolo non si

applica l’art. 642 del codice di procedura civile.

Page 18: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

18

PROPOSTE IN MATERIA DI ESECUZIONE

“PIGNORAMENTO IN PROPRIO” ESEGUIBILE TRAMITE NOTIFICA IN PROPRIO

*Emendamento trasversalmente proposto al DDL 2284- Delega al Governo sulla Giustizia Civile

Si tratta di una semplice modifica alla legge n. 53/94 (cd. notifiche in proprio da parte degli

avvocati), che introduca la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica

ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto

notificato. Una semplificazione di buonsenso, che snellirebbe talune procedure esecutivo con

impatto immediato.

Ecco la proposta di modifica della legge n. 53/1994

Introduzione alla Legge 21.1.1994 n. 53, della seguente norma: ART. 11 BIS

1.Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo

quanto previsto dai commi seguenti, si applicano

anche ai pignoramenti che si eseguono mediante

notificazione di un atto.

2.L’avvocato che intende avvalersi delle facoltà

previste dal comma precedente, anche quando la

notificazione del pignoramento deve essere

eseguita a mezzo posta elettronica certificata,

deve essere previamente autorizzato dal

consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto.

3.L’avvocato autorizzato deve munirsi di

apposito registro cronologico, nel quale devono

essere annotati anche i pignoramenti notificati a

mezzo posta elettronica certificata. Si osservano

le disposizioni dell’articolo 8 in quanto applicabili.

4.Prima della relazione di notificazione,

l’avvocato deve sottoscrivere l’ingiunzione e le

altre formalità di cui all’art. 492 del codice di

procedura civile, salve le forme particolari

previste per i singoli tipi di pignoramento.

5.A pena di nullità rilevabile d’ufficio, l’avvocato

deve altresì attestare, nel corpo dell’atto prima

dell’ingiunzione e delle altre formalità di cui

all’art. 492 del codice di procedura civile, di

essere munito del titolo esecutivo indicato

nell’atto, nonché, ove previste, l’avvenuta

notificazione del titolo stesso e del precetto, e

che, al momento della spedizione della

notificazione del pignoramento, è decorso il

termine dilatorio di cui all’articolo 482 del codice

di procedura civile, ovvero che sussiste

l’esenzione ivi prevista, e che è pendente

l’efficacia temporale del precetto di cui

all’articolo 481.

6.Per i pignoramenti eseguiti a norma del

presente articolo, i termini per il deposito in

cancelleria al fine dell’iscrizione a ruolo

decorrono dal momento del perfezionamento

della notificazione al debitore, salvo quanto

previsto dall’articolo 521 bis del codice di

procedura civile.

7.L’autenticazione delle copie al fine della

trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è

eseguita dall’avvocato notificante.

8.La qualità di pubblico ufficiale, di cui all’articolo

6 della presente legge, e le responsabilità ivi

previste, si estendono all’esecuzione delle

formalità di cui all’articolo 492 del codice di

procedura civile, ed alle attestazioni e

autenticazioni previste dal presente articolo.

Page 19: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

19

ACCESSO ALLE BANCHE DATI EX ART. 492 bis C.P.C. DA PARTE DEGLI ORDINI

FORENSI

*Emendamento proposto al DDL 2284- Delega al Governo sulla Giustizia Civile

Si tratta di consentire l’accesso alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. (anagrafe tributaria,

enti previdenziali, archivio rapporti finanziari, etc.) anche all’Avvocato del creditore procedente

tramite il proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tale facoltà sgraverebbe gli Uffici Giudiziari

che non riescono ad evadere le istanze di accesso in tempi ragionevoli, e semplificherebbe la

procedura esecutiva palesando al creditore l’utilità o meno di procedere ulteriormente.

Ecco la proposta 1.L’accesso mediante collegamento telematico

diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle

pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse

possono accedere, ivi comprese l’anagrafe

tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari e le

banche dati degli enti previdenziali, di cui

all’articolo 492 bis del codice di procedura civile,

alle medesime condizioni e sussistenti i

medesimi presupposti ivi previsti, può essere

eseguito dall’ordine degli avvocati nel cui albo il

procuratore del creditore è iscritto.

2.A tal fine, tutte le disposizioni che fanno

riferimento agli ufficiali giudiziari devono

intendersi estese anche agli ordini circondariali

forensi.

3.Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un

registro cronologico delle interrogazioni. Nel

registro devono essere annotati, anche con

l’ausilio di strumenti meccanici o informatici,

ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il

numero d’ordine e la data dell’interrogazione; il

cognome, il nome o la denominazione o ragione

sociale del creditore richiedente; il cognome e il

nome del suo procuratore; il cognome, il nome o

la denominazione o ragione sociale del debitore;

gli estremi del provvedimento di autorizzazione

di cui all’art. 492 bis c.p.c. o del diverso titolo

legittimante; l’indicazione che il procuratore del

creditore si è avvalso della facoltà di partecipare

personalmente all’interrogazione a norma degli

artt. 155 ter e 165 disp. att. c.p.c.

4.L’interrogazione deve essere eseguita previa

verifica della sussistenza dei requisiti previsti

dalla legge, mediante estrazione dalla banca

dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli

dati rilevanti per l’esecuzione forzata, e

successiva trasmissione al procuratore del

creditore procedente, mediante posta elettronica

o telefax o, in mancanza, mediante consegna

diretta del documento o del supporto

informatico che lo contiene.

5.L’ordine degli avvocati conserva copia del

provvedimento di autorizzazione di cui

all’articolo 492 bis c.p.c. o del diverso titolo

legittimante. I soggetti gestori delle banche dati

predispongono le opportune cautele a garanzia

della tracciabilità di ciascun accesso e

interrogazione.

6.Per le interrogazioni eseguite a norma del

presente articolo non è dovuto alcun compenso

aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato

forfetariamente dal consiglio dell’ordine al solo

fine di copertura dei costi, che deve essere

anticipato dal creditore ed eventualmente un

compenso previsto per accordo delle parti

Page 20: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

20

FACOLTA’ DI CONFERIRE VALORE DI TITOLO ESECUTIVO ALLE TRANSAZIONI

SOTTOSCRITTE CON L’ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI

Trattasi di una modifica del codice di procedura civile, semplice ed intuitiva, che avrebbe una

portata immediatamente deflattiva del contenzioso, senza alcun pregiudizio del diritto di accesso

alla giustizia, e senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini.

Si propone, infatti, di modificare l’art. 474 c.p.c., dando facoltà alle parti di conferire efficacia di

TITOLO ESECUTIVO alle transazioni sottoscritte con l’assistenza dei difensori.

In tal modo, se le parti avranno pattuito tale specifico effetto, l’accordo sarà immediatamente

suscettibile di esecuzione forzata, eliminando la necessità di radicare a tal fine un contenzioso. Il

che comporterebbe risparmio di costi e di tempo per il cittadino.

Ecco la proposta di modifica dell’art. 474 c.p.c.

Art. 474 c.p.c. Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che

in virtù di un titolo esecutivo per un diritto

certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri

atti ai quali la legge attribuisce

espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate,

relativamente alle obbligazioni di

somme di denaro in esse contenute, le

cambiali, nonché gli altri titoli di credito

ai quali la legge attribuisce

espressamente la stessa efficacia; le

transazioni, sottoscritte dalle parti

con l’assistenza degli avvocati purché

dal contratto risulti in modo espresso

e non equivoco la volontà delle parti

di conferire allo stesso efficacia di

titolo esecutivo, e con esclusione

degli atti soggetti a pubblicità

immobiliare o commerciale i quali

costituiscono titolo esecutivo solo se

ricevuti da notaio o da altro pubblico

ufficiale autorizzato dalla legge a

riceverli;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro

pubblico ufficiale autorizzato dalla

legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non

può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di

cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il

precetto deve contenere trascrizione integrale, ai

sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle

scritture private autenticate e delle transazioni

di cui al numero 2) del secondo comma.

Page 21: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

21

UNICO GIUDICE COMPETENTE PER L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Attualmente avverso un provvedimento esecutivo, ad esempio una cartella esattoriale (oppure

una ipoteca o un fermo amministrativo su motoveicolo o autovettura iscritti dal

Concessionario Equitalia), è necessario fare tante opposizioni per quanti sono i diversi giudici

competenti a conoscere del credito portato dal titolo stesso. Quindi, sempre continuando con

l’esempio sopra citato, capita di dover impugnare una stessa cartella esattoriale in parte innanzi

alla Commissione Tributaria, in parte innanzi al Giudice di Pace, in parte innanzi al Tribunale a

seconda della natura del credito vantato dalla PA (sanzione amministrativa o tributo).

Ciò comporta una moltiplicazione di costi, ed una moltiplicazione del contenzioso, anche in punto

di competenza.

Si propone quindi di unificare la competenza del giudice dell’opposizione all’esecuzione,

individuandola nel Giudice Ordinario.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE

La procedura esecutiva mobiliare, spesso avente ad oggetto beni di valore modesto, è

invero troppo farraginosa, ricca di istanze obbligatorie, che appesantiscono inutilmente il

lavoro sia degli avvocati, che del Giudice e delle cancellerie.

Sarebbe davvero opportuno procedere ad una consistente opera di semplificazione, sulla

base delle seguenti linee guida:

Richiesta di pignoramento trasmissibile agli Ufficiali Giudiziari a mezzo PEC/ online;

Verbale di pignoramento positivo/negativo trasmesso da gli Ufficiali Giudiziari al

creditore (presso l’Avvocato) a mezzo PEC, con documento firmato digitalmente,

che potrà essere stampato e certificato come conforme direttamente dall’Avvocato;

Il creditore potrà iscrivere a ruolo la procedura esecutiva con unico atto in cui

chiederà vendita ed assegnazione del ricavato senza altre formalità;

La vendita dei beni potrà essere eseguita dall’IVG anche con modalità interamente

telematiche, con bacheca fotografica dei beni online (visionabili dagli acquirenti agli

orari di apertura dell’IVG), ed offerte gestite telematicamente. Questo per

abbassare il costo dei diritti d’asta ed evitare al creditore inutili e costosi

adempimenti come la pubblicazione dell’incanto nei quotidiani.

Page 22: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

22

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI GUARDIE GIURATE NELLA FASE ESECUTIVA

Le esecuzioni in Italia sono estremamente rallentate a causa delle cronica indisponibilità non solo

degli Ufficiali Giudiziari, ma anche e soprattutto della Forza Pubblica. L’esecuzione di uno sfratto

può richiedere anni.

Pertanto si propone la sostituibilità della Forza Pubblica con Guardie Giurate, a scelta ed a spese

di chi procede con l’esecuzione. È importante precisare che la titolarità e la responsabilità

dell’esecuzione rimarrebbe sempre in capo all’Ufficiale Giudiziario che deve essere fisicamente

presente durante le operazioni (delle quali, peraltro, è tenuto a redigere processo verbale).

Pertanto non vi è alcun pericolo di abusi nel caso egli venga assistito da una Guardia Giurata

invece che da un Agente di Polizia.

Eventualmente si potrebbe riflettere sull’opportunità di subordinare l’abilitazione delle Guardie

Giurate ad assistere gli Ufficiali Giudiziari durante le operazioni esecutive, ad un percorso

formativo ad hoc con rilascio di apposito attestato.

Ad ogni modo, i vantaggi di una simile soluzione sono evidenti, in quanto:

Si velocizzerebbero le procedure esecutive, consentendo una più agevole

calendarizzazione delle stesse;

Il costo dell’intervento della Guardia Giurata graverebbe unicamente sull’esecutante (che

si potrà rivalere sull’esecutato, e ciò deve essere espressamente previsto);

Si tratterebbe di un’alternativa volontaria, e quindi rimarrebbe ferma la possibilità di

richiedere l’assistenza della Forza Pubblica;

Infine, si noti che questa proposta, anch’essa priva di costi per l’erario, oltre a liberare

risorse della Forza Pubblica a cui potranno rivolgersi i cittadini meno abbienti,

consentirebbe anche l’incremento del lavoro per le Agenzie di Vigilanza, contribuendo

almeno in parte a rimettere in moto un piccolo settore dell’economia.

Page 23: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

23

RIFORMA DELLE MODALITA’ DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL

CUSTODE

*Emendamento proposto al DDL 2284- Delega al Governo sulla Giustizia Civile

Si tratta di disciplinare le modalità attuative degli oneri gravanti sul custode dell’immobile

pignorato, dando facoltà di avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario.

Ecco la proposta di modifica dell’art 560 c.p.c.

All'articolo 560 del codice di procedura

civile inserire, in fine, il seguente comma:

“Per l'attuazione del provvedimento il

custode, previa autorizzazione del giudice

dell'esecuzione immobiliare, si può avvalere

dell'opera dell'ufficiale giudiziario o del

funzionario dell'ufficio notificazione,

esecuzione e protesti, il quale deve

provvedere, senza l'osservanza delle

formalità di cui agli articoli 605 e 608 del

codice di procedura civile, entro novanta

giorni dalla data della richiesta.”

Page 24: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

24

PROPOSTE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI

PROPOSTE PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI / NOTIFICAZIONI

Un grosso problema che sta emergendo è che non tutti i soggetti obbligati per legge a munirsi di

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ottemperano all’obbligo (non essendo sanzionati).

Ciò comporta che il mittente, magari incalzato da termini di prescrizione e/o decadenza, è

costretto ad estenuanti ed improbabili ricerche, di Comune in Comune (con conseguente perdita

di tempo e di denaro), fino a giungere sovente a comunicazione di irreperibilità.

La conseguenza è un grave pregiudizio alla certezza del diritto, perché in tal modo maturano

prescrizioni e decadenze.

Ed inoltre è una inaccettabile vessazione posta a carico di chi ha il DIRITTO di eseguire una

comunicazione legale, giudiziale o stragiudiziale, che sia.

È pertanto assolutamente necessario che venga perseguito, con maggiore incisività,

l’obiettivo di dotare tutte le imprese di indirizzo PEC.

Inoltre si formulano le seguenti proposte:

1. Mancata Consegna (per causa del

destinatario) assimilabile al rifiuto dell’atto

Che in caso di soggetti obbligati per legge a

dotarsi di indirizzo di posta elettronica da

comunicare ai pubblici elenchi (Registro delle

Imprese / ReGIndE / INIPEC), in caso di mancata

consegna della raccomandata PEC (o dell’atto

notificato a mezzo PEC) spedito all’indirizzo

risultante dai pubblici registri riconosciuti, la

raccomandata/atto si intendono ricevuti, ai fini

dell’interruzione della prescrizione e/o

decadenza, dal destinatario a far data dalla

ricevuta di mancata consegna, salvo che costui

provi che la mancata consegna è dipesa da fatto

imputabile al mittente.

(NB) Ai fini delle notificazioni, inoltre, sarebbe

opportuno prevedere un sistema di notificazioni a

mezzo PEC presso la Camera di Commercio, ex

artt. 140 e 143 c.p.c. apposta per imprese (persone

giuridiche / società di persone / imprenditori

individuali).

2. Modifica dell’art. 145 C.P.C.

Si propone l’aggiunta del seguente COMMA (4)

“La notificazione al legale rappresentante della

persona giuridica o della società non avente

personalità giuridica, agli amministratori, ai

sindaci, ai soci solidalmente responsabili con una

società di persone, può essere eseguita presso la

sede legale della persona giuridica o della società

non avente personalità giuridica, anche presso

l’indirizzo di posta elettronica certificata della

medesima risultante da pubblici registri.”

Page 25: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

25

NOTIFICHE A MEZZO PEC NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

Oggi per notificare a mezzo PEC un atto ad una Pubblica Amministrazione è necessario che

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della PA interessata risulti dall’Elenco indirizzi PA

presso MINISTERO GIUSTIZIA, consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it)

esclusivamente in via autenticata.

Tale Elenco è pressoché VUOTO, perché molte Pubbliche Amministrazioni non hanno MAI

comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante

il termine ultimo scadesse al 30/11/2014.

Prima del 2014 gli indirizzi PEC delle PA potevano essere tratti dall’elenco IPA (elenco degli

indirizzi PEC delle PA), liberamente consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it. Sennonché il

legislatore nell’Agosto 2014 ha tolto ogni validità a tale elenco che quindi oggi non è più fruibile

per le notificazioni degli Avvocati, i quali, non potendo reperire alcun valido indirizzo PEC (perché

l’unico registro valido è praticamente VUOTO) sono costretti a notificare in via CARTACEA, con

aggravio di tempi e di costi per i loro Assistiti (ossia i cittadini).

Questa situazione, denunciata da anni, è inaccettabile.

Quanto sopra si traduce in un vero e proprio ostruzionismo ai principi di digitalizzazione della

Pubblica Amministrazione e della Giustizia, di trasparenza della P.A. e di accessibilità alla stessa. Il

tutto ai danni dei cittadini e degli avvocati che li difendono.

Proposte per consentire le notifiche a mezzo PEC alla P.A.

1) In primis è necessario che venga

risolta la problematica sopra dettagliata o

inserendo in tempi rapidissimi gli indirizzi

PEC delle PA nell’Elenco valido presso il

Ministero della Giustizia, oppure

reintroducendo l’elenco IPA nel novero dei

Pubblici Elenchi validi ai fini delle

notificazioni a mezzo PEC.

2) Inoltre deve essere disposta una

clausola di salvaguardia, che equipari ai

pubblici elenchi quelli comunque accessibili

alle pubbliche amministrazioni.

Page 26: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

26

PROPOSTE PER LA PROFESSIONE FORENSE

L’ESTENSIONE DELLE ESENZIONI / RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

PROCESSUALI PREVISTE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO ALLE

PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO A COMPENSI

PROFESSIONALI

*DDL Berutti – Proposta di Legge 2921 marzo 2015

*DDL 4319 Febbraio 2017

La crisi economica sta falcidiando il mondo delle professioni e ciò accade (oltre che per

l'aumentare dei costi e degli oneri, pure fiscali, legati all'attività professionale) anche a causa della

progressiva crescita dei crediti insoluti, che colpisce con sempre maggior incidenza i piccoli e medi

professionisti.

Il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è ormai diventato un

elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di

liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura

comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale.

Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce anche un danno all'erario,

giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi

effettivamente percepiti nel periodo d'imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso

nell'esercizio dell'arte o della professione (articolo 54 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso

professionale si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito

dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e

dall'eventuale ritenuta d'acconto.

Ne consegue che il recupero del credito del professionista è interesse non solo del lavoratore, ma

anche della collettività e deve quindi essere sostenuto e incentivato.

Una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (e anche di

quelle dell'erario) consiste nell'estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero

del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le

controversie individuali di lavoro professionale, per le quali, come è noto, vige il principio di

gratuità dalle spese processuali (articolo unico della legge n. 319 del 1958), salvo che per l'onere di

pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011 anche per tali controversie), il quale,

tuttavia, è dovuto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, e in

ogni caso persiste l'esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito

Page 27: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

27

(lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l'accesso al gratuito patrocinio (articolo

76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Non vi è alcuna ragione, dunque, per non estendere le esenzioni e le riduzioni dal pagamento

delle spese processuali previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito

relativo a compensi professionali, giacché soccorre la medesima ratio, essendo indubbio che il

compenso per il professionista svolge la medesima funzione della retribuzione per il lavoro

subordinato: garantisce il sostentamento della persona, la sua libertà e la sua dignità.

Ecco le modifiche normative proposte: LEGGE 2 aprile 1958, n. 319 - Esonero da

ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro -

Articolo unico

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi

alle cause per controversie individuali di lavoro o

concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché

gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi

alle cause per controversie aventi ad oggetto il

recupero di crediti riguardanti compensi o

rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera

professione, gli atti relativi ai provvedimenti di

conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della

massima occupazione o previsti da contratti o

accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per

controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o

di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e

da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e

natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,

comma 1-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i

documenti relativi alla esecuzione sia

immobiliare che mobiliare delle sentenze ed

ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché

quelli riferentisi a recupero dei crediti per

prestazioni di lavoro nelle procedure di

fallimento, di concordato preventivo e di

liquidazione coatta amministrativa.

Le disposizioni di cui al primo comma si

applicano alle procedure di cui agli articoli 618-

bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

D.P.R. 115/2011 - ART. 9 (Contributo

unificato) […]

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza

ed assistenza obbligatorie, nonche' quelli per

controversie aventi ad oggetto il recupero di

crediti riguardanti compensi o rimborsi

derivanti dall’esercizio di una libera

professione e per quelle individuali di lavoro o

concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti

che sono titolari di un reddito imponibile ai fini

dell'imposta personale sul reddito, risultante

dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte

l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette,

rispettivamente, al contributo unificato di

iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo

13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per

i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il

contributo e' dovuto nella misura di cui

all'articolo 13, comma 1.

Page 28: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

28

CONFERIMENTO ALL’AVVOCATO DEL POTERE DI AUTENTICA DELLE FIRME E

DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DELLE COPIE, NELL’ESECUZIONE

DELL’INCARICO CONFERITO *Proposta di Legge 2172 Marzo 2014

*Proposta di Legge 4468 Giugno 2011

Si propone di conferire all’avvocato il potere, nell’esecuzione dell’incarico professionale conferito,

di autenticare le firme del proprio assistito e di attestare la conformità delle copie, ad ogni effetto

di legge e con la qualifica di pubblico ufficiale.

Tali poteri, invero, sono già riconosciuti all’avvocato, ma in modo disorganico ed a fini ed effetti

limitati. Questo stato di cose è illogico e si traduce in danno per il cittadino, il quale nell’ambito di

un bisogno di assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, ha quasi sempre la necessità di

autenticare una sottoscrizione o di attestare la conformità di copie di documenti, e non vi è alcuna

ragione per cui tali incombenze non possano essere svolte, in favore dell’assistito, direttamente

dal suo avvocato, con risparmio di tempi e di costi (per tutti!)

Ecco la proposta di modifica della Legge Professionale Forense: Nella legge n. 247 del 21/12/2012 dopo

l’articolo 2 viene inserito il seguente

articolo:

Articolo 2 bis (Autenticazione ed

attestazione di conformità)

1. L’avvocato, nell’esecuzione dell’incarico

professionale conferito, può autenticare, le

firme apposte dei propri assistiti negli atti

relativi all’incarico medesimo, incluse le

scritture private, le quietanze e le

dichiarazioni unilaterali.

2. L’autenticazione delle sottoscrizioni

apposte in fine agli atti è stesa di seguito alle

sottoscrizioni medesime e deve contenere la

dichiarazione che le sottoscrizioni furono

apposte in presenza dell’avvocato con

indicazione del luogo e della data. Per le

sottoscrizioni dei margini e dei fogli

intermedi è sufficiente che di seguito alle

medesime l’avvocato aggiunga la propria

firma.

3. L’autenticazione delle sottoscrizioni è

effettuata alla presenza della parte.

L’avvocato deve essere certo dell’identità

personale delle parti di cui autentica la

sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza

al momento dell’autenticazione, valutando

tutti gli elementi atti a formare il suo

convincimento.

4. L’autenticazione delle sottoscrizioni

consente di procedere alla trascrizione,

all’iscrizione, all’annotazione, alla

registrazione e alla voltura, in qualsiasi

pubblico registro o ufficio, dei contratti o di

ogni altro atto, inclusi quelli previsti

dall’articolo 2643 del codice civile, salvo che

Page 29: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

29

la legge non disponga la necessità di

provvedere mediante atto pubblico; in tale

caso all’autenticazione delle sottoscrizioni

deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

5. La scrittura privata autenticata

dall’avvocato costituisce titolo esecutivo ai

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 474,

comma 2, numero 2, del codice di procedura

civile, e per la trascrizione, l’iscrizione,

l’annotazione, la registrazione e la voltura nei

pubblici registri o uffici dei diritti derivanti

dalle scritture private autenticate. Il precetto

deve contenere trascrizione integrale, ai

sensi dell’art. 480, secondo comma, delle

scritture private autenticate.

6. L’avvocato non può autenticare atti:

a) Se essi sono espressamente proibiti dalla

legge, o manifestamente contrari al buon

costume o all’ordine pubblico;

b) Se v’intervengano come parti il coniuge, i

suoi parenti od affini in linea retta, in

qualunque grado, ed i linea collaterale, fino al

terzo grado inclusivamente, ancorché vi

intervengano come procuratori, tutori od

amministratori;

c) Se contengano disposizioni che interessino

la sua persona, il coniuge, o alcuno dei suoi

parenti od affini nei gradi anzidetti, o

persone delle quali l’avvocato sia procuratore

per l’atto da stipularsi.

7. Le scritture private autenticate

dall’avvocato, verranno, salvo contrario

desiderio delle parti e salvo per quelle

soggette a pubblicità immobiliare o

commerciale, restituite alle medesime. In

ogni caso però debbono essere prima, a cura

dell’avvocato, registrate a termini delle leggi

sulle tasse di registro.

8. L’avvocato può rifiutare l’autentica di

sottoscrizione anche nel caso in cui le parti

non depositino presso di lui l’importo delle

tasse, dei compensi e delle spese dell’atto.

9. L’avvocato, nell’esecuzione dell’incarico

professionale conferito, può attestare la

conformità all'originale di copie, eseguite su

supporto informatico o cartaceo, di

documenti formati su qualsiasi supporto ed a

lui esibiti in originale, copia autentica o copia

conforme.

10. Nell’esercizio dei poteri di autentica e di

attestazione di conformità, l’avvocato è

pubblico ufficiale.

11. La violazione degli obblighi posti a carico

dell’avvocato nel presente articolo

costituisce illecito disciplinare, fatto salvo il

risarcimento del danno.

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica

Page 30: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

30

GARANZIA DI EQUO COMPENSO PER TUTTI I PROFESSIONISTI

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 2233 COD. CIV.

*Proposta di Legge 3854 Maggio 2016

La presente proposta di legge si propone la tutela del lavoratore autonomo e del professionista

affinché ottengano il giusto compenso nel rispetto del principio già sancito dall’articolo 2233 del

codice civile, secondo il quale « la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza

dell’opera e al decoro della professione ».

La modifica proposta mira anche a dare attuazione ai princìpi costituzionali in materia lavoristica,

con riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi e dei professionisti, atteso che la Carta

costituzionale, nel riferirsi al lavoro e all’uguaglianza dei cittadini, non ha inteso certo

estromettere dall’alveo della sua tutela la predetta categoria.

Invero, conseguentemente all’eliminazione delle tariffe professionali ed in particolare dei minimi

tariffari obbligatori, i professionisti hanno subito una svalutazione economica della propria

professionalità, valutata sovente unicamente in un ottica di “prezzo al ribasso”.

I professionisti, lavoratori senza alcuna tutela dei vincoli e delle garanzie minime della

professionalità, si sono trasformati in contraente debole, spesso costretti ad operare in condizioni

di antieconomicità e lesive di ogni minimo decoro e dignità.

La legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto il principio dell’equo compenso nei

rapporti tra il professionista ed alcuni soggetti individuati come contrattualmente predominanti

(banche, assicurazioni, grandi imprese, pubblica amministrazione).

Ora bisogna proseguire su questa strada e completare l’opera stabilendo il principio in via

generale, nella sede adeguata che è l’art. 2233 del Codice Civile.

Ecco la proposta di modifica dell’art. 2233 c.c. Si propone di modificare l’art. 2233 Cod. Civ.:

con l’aggiunta, al comma 2, delle seguenti

parole: “e, per i professionisti iscritti ad Ordini o

Collegi professionali, non sproporzionata rispetto

ai valori indicati nei regolamenti ministeriali per

la determinazione del compenso in sede

giudiziale, ove questi siano presenti.”

e con l’aggiunta, dopo il 3° comma, dei

seguenti quattro commi:

“Sono altresì nulli i patti conclusi tra gli avvocati

ed i praticanti abilitati con i loro clienti che

prevedono la rinuncia da parte dei professionisti

alle spese liquidate nel giudizio e poste a carico

della parte soccombente.

È altresì nulla qualsiasi pattuizione che precluda

al professionista di chiedere ed ottenere acconti

nel corso della prestazione o che gli imponga

l’anticipazione di spese per conto del cliente.

Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo

operano a vantaggio del professionista iscritto

all’ordine o al collegio che esercita la relativa

azione, ferma restando la validità del contratto

nelle altre sue parti.

Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo

non operano nei rapporti professionali

disciplinati dal codice del consumi

Page 31: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

31

PROPOSTE IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO

PROPOSTA PER LIMITARE LA DECURTAZIONE DEI COMPENSI PER IL

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede

che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,

qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

La disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di

Giustizia" (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti.

L’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato - in particolar modo in

ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n.

55 - disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’apposito elenco speciale, causando

una oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l’assistenza del beneficio.

Urge riportare ad equità il compenso professionale del difensore in regime di gratuito patrocinio,

in quanto con le attuali liquidazioni, di fatto la difesa degli indigenti è posta a carico del

professionista. Infatti sovente vengono liquidati interi gradi di giudizio con importi inaccettabili,

quali ad esempio e 200,00= o € 300,00=.

Ecco le modifiche normative proposte:

Si propone che l’art. 82, comma 1, D.P.R.

30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese

del difensore”) sia sostituito dal seguente:

“Il compenso e le spese spettanti al difensore

sono liquidati dall’autorità giudiziaria con

decreto di pagamento, osservando la tariffa

professionale vigente e tenendo conto delle

caratteristiche, dell’urgenza e del pregio

dell’attività prestata, dell’importanza, della

natura, della difficoltà e del valore

dell’affare, delle condizioni soggettive

del cliente, dei risultati conseguiti, del

numero e della complessità delle questioni

giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla

difficoltà dell’affare si tiene particolare conto

dei contrasti giurisprudenziali, e della

quantità e del contenuto della

corrispondenza che risulta essere stato

necessario intrattenere con il cliente e con

altri soggetti.”;

Page 32: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

32

Si propone che l’art. 106-bis, D.P.R. 30

maggio 2002, n. 115 (“Compensi del

difensore, dell’ausiliario del magistrato,

del consulente tecnico di parte e

dell’investigatore privato autorizzato”), in

materia di patrocinio a spese dello Stato

nel processo penale, sia sostituito dal

seguente: “Gli importi spettanti al difensore,

all’ausiliario del magistrato, al consulente

tecnico di parte e all’investigatore privato

autorizzato sono ridotti del 30%; per il

difensore, il compenso sul quale operare

detta riduzione è previamente determinato

dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82,

comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

Si propone che l’art. 130, D.P.R. 30 maggio

2002, n. 115 (“Compensi del difensore,

dell’ausiliario del magistrato e del

consulente tecnico di parte”), in materia di

patrocinio a spese dello Stato nel processo

ovile, amministrativo, contabile e

tributario, sia sostituito dal seguente: “Gli

importi spettanti al difensore, all’ausiliario

del magistrato e al consulente tecnico di

parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il

compenso sul quale operare detta riduzione

è previamente determinato dall’autorità

giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”

Page 33: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

33

PROPOSTA DI ESTENDERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALLE SPESE

DI VENDITA GIUDIZIARIA DEI BENI PIGNORATI

L'articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede

che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,

qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

Allo stato, l’effettiva fruizione del beneficio non prevede la copertura delle spese di vendita dei

beni pignorati, che per l’effetto restano a carico del creditore procedente anche se assistito in

regime di patrocinio a spese dello Stato.

Ciò comporta un’inaccettabile compressione del diritto di difesa, ed una disparità di trattamento

certamente incostituzionale. Tale vulnus deve certamente essere sanato.

Ecco le modifiche normative proposte:

Si propone che il 3° comma dell’art. 131 del

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e

spese del difensore) venga sostituito con il

seguente testo: “3. Gli onorari dovuti al

consulente tecnico di parte e all’ausiliario del

magistrato, sono prenotati a debito, a

domanda, anche nel caso di transazione della

lite, se non è possibile la ripetizione dalla

parte a carico della quale sono poste le spese

processuali, o dalla stessa parte ammessa,

per vittoria della causa o per revoca

dell’ammissione. Lo stesso trattamento si

applica agli onorari di notaio ed al compenso

del soggetto al quale venga affidata la

vendita giudiziaria, per lo svolgimento di

funzioni ad essi demandate dal magistrato

nei casi previsti dalla legge e all’indennità di

custodia del bene sottoposto a sequestro.”

Page 34: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

34

PAGAMENTO DEL COMPENSO AL DIFENSORE CHE ASSISTE LA PARTE IN

GRATUITO PATROCINIO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E

NELLA NEGOZIAZIIONE ASSISTITA QUANDO SONO CAUSE DI PROCEDIBILITA’

OBBLIGATORIE PER L’AZIONE GIUDIZIARIA

Come è noto, il legislatore ha introdotto le procedure della mediazione civile e commerciale e

della negoziazione assistita, sancendone la natura di condizioni di procedibilità della domanda in

alcuni casi espressamente definiti.

Essendo l’espletamento di tali procedure obbligatorio al fine di poter accedere alla tutela

giudiziale, laddove il tentativo di composizione bonaria della controversia fallisse, è anche

garantita al cittadino la possibilità di fruire di tali istituti gratuitamente, quando versi nelle

condizioni per poter accedere al cd. Gratuito Patrocinio.

Sennonché, a tale corretta previsione, non è stata affiancata l’altrettanto doverosa garanzia di

poter essere compensato dell’attività prestata nelle dette procedure in regime di patrocinio a

spese dello Stato.

Pertanto, il difensore non può chiedere il pagamento del proprio compenso né al proprio assistito

(che ha diritto alla gratuità della prestazione in caso di indigenza), né allo Stato in quanto ciò non

è previsto. L’Avvocato, insomma, è chiamato a prestare la propria opera professionale

gratuitamente, e ciò non è francamente accettabile.

La giurisprudenza di merito ha apportato correttivi nell’ambito della mediazione civile e

commerciale, riconoscendo la liquidazione del compenso a carico dello Stato. Ma è evidente che

occorre una espressa previsione normativa in entrambe le procedure.

Ecco dunque le proposte.

Il Patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art.1

1. Al decreto legislativo 04 marzo 2010 n. 28

e ss mod. sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 17, dopo il comma 5-ter, è

aggiunto il seguente:

«5-quater. Quando la mediazione è

condizione di procedibilità della domanda, la

parte che si trova nelle condizioni per

l'ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia, di cui al

Page 35: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

35

decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, e successive

modificazioni, deposita istanza di

ammissione al beneficio ai sensi degli articoli

122 e seguenti del medesimo testo unico. Il

successivo provvedimento di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato è trasmesso

unitamente al verbale di accordo, o al

riepilogo dell'attività svolta dall’avvocato in

caso di mancato accordo, al presidente del

tribunale competente che provvede

all'emissione del decreto di liquidazione ai

sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2001»

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia provvede, con

regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.

247, a integrare le tabelle allegate al

regolamento di cui al decreto del medesimo

Ministro 10 marzo 2014, n. 55, inserendovi i

parametri di liquidazione per l'attività svolta

nella procedura di mediazione civile e

commerciale ai sensi delle disposizioni recate

dall’articolo 1

ll Patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

* Proposta di legge 3479 del 2015 (Camera dei Deputati)

* Disegno di Legge 2135 del 2015 (Senato della Repubblica) oggi unito al DDL 2284-Delega al

Governo sulla Giustizia Civile

Art.1

1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n.

132, convertito, con modificazioni, dalla

legge 10 novembre 2014, n. 162, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal

seguente:

«6. Salvo quanto previsto dall'articolo 6,

comma 1-bis, quando il procedimento di

negoziazione assistita è condizione di

procedibilità della domanda, la parte che si

trova nelle condizioni per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi

dell'articolo 76 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese di giustizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, e successive modificazioni,

deposita istanza di ammissione al beneficio

ai sensi degli articoli 122 e seguenti del

medesimo testo unico. Il successivo

provvedimento di ammissione al patrocinio a

spese dello Stato è trasmesso unitamente

all'accordo di negoziazione assistita, o al

riepilogo dell'attività svolta dall’avvocato in

caso di mancato accordo, al presidente del

tribunale competente che provvede

all'emissione del decreto di liquidazione ai

sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2001»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito

il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche alla redazione, modifica e

Page 36: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

36

scioglimento dei contratti di convivenza e dei

patti prematrimoniali nonché alla

regolamentazione e modifica delle

condizioni regolanti la responsabilità

genitoriale per i figli minori nati da genitori

non coniugati. Le parti che si trovino nella

condizioni per l'ammissione al patrocinio a

spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del

testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 115 del 2002, e successive

modificazioni, depositano istanza di

ammissione al beneficio ai sensi degli articoli

122 e seguenti del medesimo testo unico. Il

successivo provvedimento di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato è trasmesso

unitamente all'accordo di negoziazione

assistita al pubblico ministero presso il

tribunale competente, ai sensi del comma 2

del presente articolo, che provvede

all'emissione del decreto di liquidazione ai

sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2002, contestualmente

al rilascio dell'autorizzazione o del nullaosta

dell'accordo di negoziazione assistita. In caso

di mancato accordo, il riepilogo dell'attività

svolta dall'avvocato è inviato al presidente

del tribunale competente che provvede

all'emissione del decreto di liquidazione ai

sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2002».

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia provvede, con

regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.

247, a integrare le tabelle allegate al

regolamento di cui al decreto del medesimo

Ministro 10 marzo 2014, n. 55, inserendovi i

parametri di liquidazione per l'attività svolta

nella procedura di negoziazione assistita ai

sensi delle disposizioni recate dall’articolo 1

della presente legge.

Page 37: PROPOSTE DI RIFORMA PER LA GIUSTIZIA · pagamento del compenso al difensore che assiste la parte in gratuito patrocinio nella mediazione ... uniformita’ di criteri per il computo

37

UNIFORMITA’ DI CRITERI PER IL COMPUTO DEL REDDITO AI FINI

DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato è una garanzia fondamentale, perché consente a colui che versi in

stato di indigenza di poter accedere alla giustizia, in quanto gli oneri economici connessi al

giudizio saranno sostenuti dall’erario. Lo stato di indigenza viene determinato valutando il reddito

ed il patrimonio familiare lordo dell’interessato, che non deve superare il limite stabilito dal d.p.r.

115/2002 -e decreti ministeriali (oggi € 11.528,41=)-, il quale stabilisce anche le modalità di

computo dei redditi ai fini detti.

Qui oggi vige una grave disparità di trattamento, a seconda che si chieda l’ammissione al gratuito

patrocinio per un procedimento penale oppure di altra natura.

Infatti l’art. 92 del menzionato d.p.r. consente di elevare il limite reddituale per l’ammissione al

beneficio in caso di convivenza dell’istante con il coniuge o altri familiari, con ciò quindi

armonizzando l’istituto de quo con il principio di proporzionalità e di equità. Perché un reddito di €

11.528,41= avrà un peso diverso a seconda che l’istante sia single o, ad esempio, con figli a carico.

Ed in questo secondo caso, nel gratuito patrocinio penale (ma non in quello civile, amministrativo

e tributario) viene elevato il limite del reddito per ogni familiare convivente (fermo che poi, per il

computo dei redditi, varrà sempre il reddito familiare lordo).

La Corte Costituzionale, invero, ha ritenuto al riguardo che non sussista incostituzionalità, ma

resta il fatto che una disparità di trattamento resta una disparità, ossia un’ingiustizia.

Ecco la proposta di modifica normativa:

Si propone

1) di sostituire il comma 2 dell’art. 76

del d.p.r. n. 115/2002, con il

seguente:

“2. Se l'interessato all'ammissione al

patrocinio convive con il coniuge o con altri

familiari, i limiti di reddito indicati dal comma

1 del presente articolo, sono elevati di euro

1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

2) di abrogare l’art.92 del d.p.r.

115/2002