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TRASFERIMENTO DEL CENTRO “ANGELA MARIA ED ANTONIO MIGLIAVACCA PER LA DIAGNOSI E LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI” AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PROPOSTA DI DELIBERA PER LA COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMITATI D’AREA LA COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMITATI D’AREA RICORDATO che con DR n. 40624 del 09.01.1970, è stato istituito il Centro “Angela Maria ed Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari”, d’ora innanzi denominato “Centro Migliavacca”, la cui sede, in seguito al DR n. 177606 registrato in data 18.07.1997 è stata fissata presso il Dipartimento di Medicina Interna VISTI gli art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, l’art. 21 del Regolamento Generale d’Ateneo, l’art. 106 del Regolante d’Ateneo per l’Amministrazione le Finanza e la Contabilità TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.05.2000 con cui è stata approvata la nuova regolamentazione dei centri di ricerca convenzionati VISTO il DR n. 0207111 dell’11.10.2001 con cui è stato adeguato il Regolamento del Centro Migliavacca (all.1) VISTE la delibera del Comitato Scientifico del Centro in data 30.11.2005, del Dipartimento di Scienze Mediche in data 19.12.2005, del Dipartimento di Medicina Interna in data 13.03.2006 e della Facoltà di Medicina in data 12.05.2006 circa il trasferimento della sede del Centro dal Dipartimento di Medicina Interna al Dipartimento di Scienze Mediche PRECISATO che la composizione del Comitato scientifico è stata integrata con la prof.ssa Daniela Mari VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2006 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

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TRASFERIMENTO DEL CENTRO “ANGELA MARIA ED ANTONIO MIGLIAVACCA PER LA DIAGNOSI E LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI” AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

MEDICHE

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMITATI D’AREA

LA COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMITATI D’AREA

RICORDATO che con DR n. 40624 del 09.01.1970, è stato istituito il Centro “Angela Maria ed Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari”, d’ora innanzi denominato “Centro Migliavacca”, la cui sede, in seguito al DR n. 177606 registrato in data 18.07.1997 è stata fissata presso il Dipartimento di Medicina Interna

VISTI gli art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, l’art. 21 del Regolamento Generale d’Ateneo, l’art. 106 del Regolante d’Ateneo per l’Amministrazione le Finanza e la Contabilità

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.05.2000 con cui è stata approvata la nuova regolamentazione dei centri di ricerca convenzionati

VISTO il DR n. 0207111 dell’11.10.2001 con cui è stato adeguato il Regolamento del Centro Migliavacca (all.1)

VISTE la delibera del Comitato Scientifico del Centro in data 30.11.2005, del Dipartimento di Scienze Mediche in data 19.12.2005, del Dipartimento di Medicina Interna in data 13.03.2006 e della Facoltà di Medicina in data 12.05.2006 circa il trasferimento della sede del Centro dal Dipartimento di Medicina Interna al Dipartimento di Scienze Mediche

PRECISATO che la composizione del Comitato scientifico è stata integrata con la prof.ssa Daniela Mari

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2006

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per il Coordinamento della Didattica e Atti Istituzionali nella seduta del 28.06.2006

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, al trasferimento della sede del Centro Migliavacca dal Dipartimento di Medicina Interna al Dipartimento di Scienze Mediche, dando il più ampio mandato al Rettore o ad un suo delegato, per il compimento dei successivi atti.

aj\ Proposta delibera carstt Migliavacca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

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IAL/1a

IL RETTORE

RICORDATO che con DR n. 40624 del 09.01.1970, è stato istituito il Centro Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari avente sede presso la Palazzina dell’Opera Pia Valetudo dell’Ospedale Maggiore Policlinico.

RICORDATO inoltre che, con Decreto Rettorale del 13.01.1988, registrato in pari data al n. 122047, sono state apportate alcune modifiche allo Statuto del Centro al fine di adeguarlo al precedente regolamento universitario per la istituzione ed il funzionamento dei Centri di Studio e di Ricerca ed è stata modificata altresì la denominazione del Centro in “Centro Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari”.

RICORDATO altresì che, con Decreto Rettorale del 17.07.1997, registrato in data 18.07.1997 al n. 177606, è stata tra l’altro modificata la sede del Centro trasferendola dall’Opera Pia Valetudo all’Istituto di Medicina Interna.

RICORDATO che con Decreto Rettorale del 9.12.1997, registrato in data 15.12.1997 al n. 180262, è stato costituito ed attivato, a decorrere dall’1.1.1998, il Dipartimento di Medicina Interna con sede in Via Pace n. 15 e in Via Sforza n. 35, pertanto conseguentemente a decorrere dall’1.1.1998 è stato disattivato, tra l’altro, l’Istituto di Medicina Interna.

VISTA la vigente normativa in materia di Centri di Ricerca Convenzionati, costituita dall’Art. 38 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, dall’Art. 21 del Regolamento generale d’Ateneo, dal Titolo V e dall’Art. 106, Titolo VII del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, in data 03.05.2000, con cui è stata approvata la nuova regolamentazione dei Centri di Ricerca Convenzionati.

VISTE le deliberazioni favorevoli adottate dal Comitato Scientifico del “Centro Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari“ in data 31.01.2001, dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna in data 20.03.2001, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 09.07.2001, dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica in data 13.09.2001, dal Senato Accademico in data 18.09.2001 e dal Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2001, in ordine all’adeguamento del “Centro Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari” alla normativa universitaria vigente.

VISTO il progetto delle attività di ricerca e il piano finanziario presentati dal Direttore del Centro.

CONSIDERATOche l’autonomia finanziaria del Centro è garantita dall’impegno a versare il contributo annuale di funzionamento di L. 20.000.000 da parte dell’Associazione Italiana COPEV per tre anni.

DECRETA

Il nuovo Regolamento del Centro Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari è il seguente:

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Art. 1

Presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, è istituito il Centro "Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari” con sede presso il Dipartimento di Medicina Interna in locali siti in Via Pace 9.

Art. 2

Il Centro "Angela Maria e Antonio Migliavacca per la Diagnosi e lo Studio delle Malattie del Fegato e delle Vie Biliari” ha durata di sei anni a decorrere dalla data del presente adeguamento, con possibilità di rinnovo.

Art. 3

Le finalità del Centro sono: Studio di problemi epatologici clinici per favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Prevenzione e terapia delle epatiti virali. Ricerca di strategie per la prevenzione e la cura del tumore epatico. Prevenzione e cura delle complicanze della ipertensione portale. Ricerca di metodi atti a migliorare la qualità di vita del paziente epatopatico. Ricerca di strumenti atti a predire la storia naturale delle epatopatie.

Art. 4

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Centro potrà organizzare seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizione in vigore per l'Amministrazione Universitaria.Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche con interessi convergenti.Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di studio, borse e assegni di ricerca. Non è consentito l'utilizzo di parte del contributo minimo di funzionamento per la istituzione di borse e assegni di ricerca.

Art .5

Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature del Dipartimento ospitante. e di altri Dipartimenti/Istituti interessati ai programmi di ricerca. Il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento ospitante, previa delibera del Consiglio della struttura stessa.

Art. 6

L'autonomia finanziaria del Centro è garantita dal contributo annuale di funzionamento di € 20.700,00, messo a disposizione del Centro per tre anni dalla Associazione COPEV, per i primi tre anni.Sono ammessi ulteriori contributi, corrisposti da soggetti pubblici o privati, al fine di potenziare le attività del Centro.

Art. 7

Organi del Centro sono:- il Comitato Scientifico,- il Direttore Scientifico.

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Art. 8

Il Comitato Scientifico è composto da:

- Il Direttore del Dipartimento ospitante (o da un suo delegato);- Prof. Massimo Colombo, Settore Scientifico-disciplinare MED/12;- Prof. Francesco Salerno (segretario), Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Prof. Angelo Agostoni Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Prof. Gemino Fiorelli ;- Prof. PierMannuccio Mannucci Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Prof. Mauro Podda Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Prof. Roberto De Franchis Settore Scientifico-disciplinare MED/12;- Prof. Francesco Saverio Dioguardi Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Dr.ssa Maria Grazia Rumi, Ricercatore confermato, Settore Scientifico-disciplinare MED/09;- Dr. Ersilio Del Ninno Membro Ospedaliero IRCCS, esperto in Epatologia;- Avv. Ernesto Vitiello (membro esterno); Presidente Associazione COPEV, ente finanziatore.

Art. 9

Il Direttore Scientifico del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione del Comitato Scientifico ai sensi del precedente articolo, dura in carica un triennio e non è rinnovabile consecutivamente più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Direttore del Dipartimento ospitante è tenuto a convocare il Comitato stesso per procedere all'elezione del Direttore Scientifico.Egli ha le stesse competenze ed obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di Istituto universitario, a norma delle vigenti disposizioni.All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenterà al Comitato Scientifico un programma dettagliato delle ricerche, unitamente ad un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi.Egli è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta, unicamente al rendiconto economico al Comitato Scientifico per la relativa approvazione.Successivamente la relazione ed il rendiconto dovranno essere trasmessi al Rettore che li sottoporrà all'esame del Senato Accademico, udito il parere della Commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica.

Art. 10

Il Centro può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, purché d'intesa con il Dipartimento ospitante, attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica.

Art. 11

La gestione amministrativo-contabile dei Centri di ricerca convenzionati è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo V del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in quanto applicabili.

Art. 12

Ogni eventuale modifica del presente Regolamento dovrà essere proposta dal Comitato Scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento ospitante e dal Consiglio di Facoltà interessato.Essa sarà adottata con Decreto Rettorale, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

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Durante il periodo di vigenza del Centro, qualora venissero meno le risorse sulle quali contare per le esigenze di funzionamento o si rilevasse per altri motivi l'impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Università destinerà l’eventuale patrimonio residuo ad attività di ricerca affini, sentito il Consiglio di Dipartimento ospitante.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Milano,

(Prof. Enrico Decleva)

Reg. al n.

af/DecrMigliavacca