PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO POLIZIA · PDF fileCOORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE 00174 Roma...
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PROPOSTA DI
CONTRATTO INTEGRATIVO POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALEPERSONALE NON DIRIGENTE
Art. 1Principi e disposizioni generali
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la
necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove
sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del
sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla
rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
In particolare la modifica dell’assetto istituzionale di Roma Capitale, come area metropolitana, con
funzioni e ambito territoriale assolutamente non paragonabili a qualunque altro Comune del
territorio italiano, unita alla necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, impone una
particolare valutazione del ruolo specifico della Polizia Locale di Roma Capitale.
In attesa di un nuovo assetto legislativo è necessario valorizzare la piena autonomia organizzativa
del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che
riguardo al loro assetto organizzativo interno. Invero è di tutta evidenza la complessità e la
specificità delle funzioni che vengono richieste ai dipendenti appartenenti al Corpo, i grandi eventi
di portata nazionale ed internazionale, l’elevato numero di utenti che quotidianamente fruiscono
dei servizi.
Pertanto è necessario considerare il peculiare impegno richiesto agli appartenenti al Corpo
nell’erogazione dei servizi e come questo debba essere gestito attraverso una organizzazione del
lavoro che sia in grado di ottimizzare le esigue risorse umane disponibili.
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di
riconoscere:
la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
il ruolo specifico della Polizia Locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province,
definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze
sin qui svolte dalla Polizia Locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano
ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di Polizia Locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di
salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di Polizia Locale, sia con riferimento ai
compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della Polizia Locale richiedono livelli di
professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa
esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla
valorizzazione professionale del personale
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito
che l’attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le
attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n.
1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela", si attivano nei confronti degli organismi competenti al fine di
rendere concreto il principio sopra esposto e ne frattempo stipulano apposita polizza assicurativa.
Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
L’Amministrazione riconferma l’impegno ad intervenire in tema di sicurezza sul lavoro e tutela
della salute attuando gli interventi necessari, secondo la normativa vigente, sia attraverso tutti gli
accorgimenti organizzativi possibili al fine di evitare un’esposizione degli operatori di Polizia
Locale, sistematica e prolungata, in gravi condizioni del traffico.
Art.2
Relazioni con l'ente
Il Sindaco, qualora non trattenga per sé la delega, nomina Assessore alla Polizia Locale che diviene
membro di tutte le delegazioni trattanti le problematiche della categoria.
Non sono previste altre figure intermedie come consiglieri municipali delegati.
Art. 3
Il Comandante Generale
Il Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale di Roma è scelto preferibilmente secondo i
seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Appartenenza al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale
2. Appartenenza ad altro Corpo di Polizia Municipale
3. Appartenenza ad altro corpo di Polizia Provinciale
4. Iscrizione all'albo dei Comandanti della Regione Lazio
Il Comandante del Corpo assicura la difesa politica, mediatica ed informatica dei suoi appartenenti
anche mediante azioni giudiziarie.
Se dalle citate azioni giudiziarie derivano risarcimenti economici gli stessi vengono inseriti del
bilancio a disposizione del Fondo di Assistenza del Corpo della Polizia Locale.
Art. 4
Orario di servizio
La Polizia Locale di Roma svolge il proprio orario di (lavoro) servizio ai sensi dell'articolo 22 CCNL
dell' 1/04/1999 per 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì con turnazione retribuita dalle ore
07,00 alle ore 20,00.
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, se richiesta dall'amministrazione, dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque
giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Art. 5
Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
- rispetto dei carichi di lavoro.
I turni di lavoro vengono individuati prevalentemente nei seguenti:
1. 07,00-14,00
2. 13,00-20,00
Il dirigente di ogni singola U.O., previo confronto con le OO.SS., può individuare modalità di orari
di lavoro diversi a seconda delle esigenze del territorio.
I turni di lavoro , denominati 1 e 2 , sono bilanciati e avvicendati nel corso del mese.
Indennità di turno
Al personale turnista, è corrisposta l’indennità prevista ai sensi delle norme del CCNL
Art.6
Armamento
Il servizio della Polizia Locale è svolto con armi ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n° 7
del 2009.
È obbligatoria la stipula di apposita assicurazione per danni a terzi che copra i rischi civili per il
personale armato a carico dell'amministrazione.
Indennità di rischio
Al personale che svolge servizio armato è corrisposta un indennità pari a XXXXX € mensili.
Art. 7
Altre indennità
Indennità di reperibilità
Per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di controllo del territorio, sono attivati turni di
reperibilità per le attività e i servizi a più alto grado di possibile emergenza e imprevedibilità
d'intervento, secondo principi di effettività e adeguato beneficio.
In funzione di tali obbiettivi, le aree di pronto intervento sono individuate mediante appositi atti
dell'Amministrazione, in accordo con le OO.SS., che troveranno scrittura in apposito regolamento
da emanare entro 30 gg dall'entrata in vigore del presente CCDI
I dirigenti competenti, previa informativa alle rappresentanze sindacali, definiscono le squadre di
pronta reperibilità, costituendole con il personale operativo che, in relazione alle relative mansioni
d'inquadramento e agli ambiti funzionali di appartenenza, assicuri effettività ed efficacia
d'intervento.
L'indennità di reperibilità viene erogata nei termini, anche economici, previsti e disciplinati dal
CCNL.
Indennità di maneggio valori
L'indennità di cui al presente articolo compete al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa, nei limiti previsti dal vigente CCNL. La stessa è dovuta per
le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito a dette funzioni.
L'indennità giornaliera è come di seguito graduata:
a) economi: € 1,55 al giorno;
b) gerenti economi: € 1,03 al giorno;
c) riscuotitori speciali: € 0,52 al giorno.
Indennità di disagio operativo
L'indennità di cui al presente articolo compete al personale che risulti esposto, in modo costante e
rilevante, a fattori di effettivo disagio, sulla scorta di un esame oggettivo della specifica intensità
del fenomeno considerato.
Riguardo al Corpo di Polizia Locale, sarà riconosciuta in prima applicazione a tipologie di servizi
caratterizzati dalla esposizione oggettiva, costante e rilevante, a fattori di rischio connessi al
servizio in ambito esterno. Sarà istituito, entro 30 gg dall'entrata in vifgore del presente CCDI, un
tavolo paritetico volto all'individuazione delle altre attività rientranti nella fattispecie qui
delineata.
L’indennità di disagio in fase di prima applicazione, è fissata in € XXX mensili e viene erogata in
proporzione alle giornate di effettiva esposizione a fattori di disagio.
Art. 8
Commissione Armamento, Vestiario e Strumenti
È costituita presso il Comando del Corpo la commissione Armamento, Vestiario e Strumenti. La
commissione è composta in modo stabile dal Comandante del Corpo e da 2 rappresentanti per
ogni sigla sindacale rappresentativa (una donna ed un uomo).
Viene consultata preventivamente prima di ogni decisione e viene riunita periodicamente (minimo
ogni 6 mesi).
Art. 9
Struttura del Corpo di Polizia Locale
La struttura del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale si articola nel rispetto della Delibera di
Giunta comunale n°85 del 25/02/2008.
Art. 10
Ordinamento professionale del Corpo della Polizia Locale
L'ordinamento professionale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale si articola nel rispetto
della Delibera di Giunta comunale n° 386 del 17/11/2008.
Nell’assegnazione degli incarichi, il Comandante del Corpo ed i Comandanti di Gruppo, ciascuno
nell’ambito della propria competenza, devono tenere conto dell’esperienza e delle capacità
acquisite per assolvere l’incarico stesso considerando anche l’anzianità di servizio. Nel comandare
il servizio si deve valutare la gravosità del medesimo, tenendo in debito conto che l’attività di
viabilità manuale ed il controllo del traffico in postazioni predeterminate e con postura prescritta
per periodi considerevoli sono da comprendere fra i servizi maggiormente gravosi.
Posizioni organizzative
Si individueranno posizioni organizzative all'interno della Categoria D con successivo regolamento
da approvare entro 30 gg dall'entrata in vigore del presente CCDI
Art. 11
Ordinamento professionale del Corpo della Polizia Locale categoria C
Per la categoria C sono previsti i seguenti gradi che ne evidenziano l'anzianità di servizio:
C1 Agente di Polizia Locale
C2 Agente Scelto di Polizia Locale
C3 Vice Sovrintendente Polizia Locale
C4 Sovrintendente Polizia Locale
C5 Sovrintendente Capo Polizia Locale
L'identità visiva dei suindicati gradi sarà stabilita in apposito accordo tra Comandante del Corpo ed
Organizzazioni sindacali rappresentative che ne regolamenterà anche le eventuali diverse
responsabilità.
Art. 12
Rotazione negli incarichi
Al riguardo, allo scopo di tutelare la salute anche degli Agenti, dovrà essere adottato un criterio di
rotazione ed alternanza, in modo da non comandare nei servizi più gravosi, costantemente, il
medesimo personale.
Art. 13
Assunzioni in categoria “C”
Le assunzioni in categoria “C” avvengono tramite concorso pubblico e sono esclusivamente a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono vietate forme diverse di contrattualizzazione dei dipendenti.
Art. 14
Accesso al ruolo di ufficiali in categoria “D”
L'accesso al ruolo di ufficiali in categoria “D” avviene tramite concorso. Qualora i posti messi a
disposizione non vengano soddisfatti dalle risorse interne si procederà ad effettuare concorso
esterno.
I criteri di selezione del personale verranno concordati tra il Comandante del Corpo e le
Organizzazioni Sindacali.
Nella valutazione dei titoli l'avere effettuato 10 anni di servizio nel Corpo della Polizia Locale di
Roma Capitale è equivalente al possesso di una laurea quinquennale.
Art. 15
Accademia degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale
La Scuola del Corpo della Polizia Locale diviene Accademia per gli appartenenti al Corpo della
Polizia Locale e struttura la propria attività secondo due direttrici fondamentali:
Identità professionale e ruolo
Sviluppo delle competenze individuali e delle organizzazioni.
La codificazione normativa della sicurezza urbana richiama l’esigenza che nell’Accademia della Polizia
Locale siano promosse attività integrate di ricerca, studio e formazione per la sicurezza urbana e la
prevenzione dei rischi antropici. Esse pertanto rivestono un valore strategico e fondante l’ispirazione della
Scuola, ne informano le modalità di funzionamento e la selezione del corpo docente.
L'Accademia di Polizia Locale si struttura come Scuola per la qualificazione al ruolo e la
specializzazione degli appartenenti al Corpo e, insieme, come un luogo di incontro, scambio
professionale e acquisizione di buone prassi per l’insieme delle professionalità che agiscono a
livello delle condizioni di sicurezza locale.
Si istituiranno appositi corsi di laurea riservati agli appartenenti al Corpo ed a quelli appartenenti
ad altri enti locali.
Tali lauree avranno peso specifico preferenziale nello sviluppo della carriera professionale
all'interno del Corpo stesso.
Art. 16
Prevenzione dei rischi e Tutela della salute
La prevenzione dei rischi dovrà realizzarsi adottando tutte le misure necessarie ed opportune
Esposizione a sostanze nocive
In tutte le situazioni di emergenza ambientale caratterizzata da rilevamenti di superamenti delle
soglie di attenzione per le sostanze nocive di ogni tipologia (sia chimiche che organiche) non si
dovrà impegnare il personale per tempi prolungati nelle località più a rischio per servizi di viabilità,
favorendo la rotazione del personale. Al riguardo si dispone che il personale non sia esposto più di
3 ore al servizio di viabilità nel turno di lavoro.
Art. 17
Visite mediche periodiche
Gli operatori della Polizia Locale sono sottoposti a visite mediche periodiche. Per gli operatori che
esplicano servizio in modo pressoché continuativo con soggetti a rischio sanitario saranno
predisposte specifiche visite di controllo annuali.
Il personale della Polizia Locale è considerato come lavoratore ad elevato rischio e pertanto
saranno applicate tutte le cautele previste dalla normativa per questi lavoratori.
Art. 18
Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale idonei all’espletamento dei singoli servizi, sono stabiliti in
accordo con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Uniforme
Fra i dispositivi di protezione individuale si riconosce particolare valore all’uniforme che pertanto
sarà oggetto di considerazione all’interno degli incontri che semestralmente saranno realizzati – ai
sensi dell'art. 8– per verificare l’adozione di provvedimenti di carattere organizzativo e di
strumentazioni idonee a ridurre i rischi.
Nell’ambito di tali incontri sarà altresì verificata la puntuale osservanza di quanto previsto dal
presente contratto e dalle più generali prescrizioni in materia di prevenzione e protezione sul
lavoro.
Per le spese relative alla cura e la manutenzione dell’uniforme, gli appartenenti al Corpo della
Polizia Locale di Roma Capitale, ricevono a titolo di Rimborso XXX euro mensili.
Art. 19
Studio e valutazione continua dei rischi
La prevenzione dei rischi sarà realizzata anche attraverso un’organizzazione del lavoro che tenga
tempestivamente conto dei riscontri derivanti dallo studio effettuato dalla Sezione “Problemi del
Territorio” e aggiornato da altri eventuali studi in materia, nonché dai fatti criminosi riscontrati in
tali percentuali da necessitare l’introduzione di particolari cautele.
Sarà pertanto istituito apposito database nel quale confluiranno queste informazioni che saranno
sempre accessibili alle OO.SS. nel rispetto sulle normative per la protezione dei dati personali.
Art. 20
Mobilità interna
In sede di definizione del fabbisogno di personale viene concessa la facoltà al personale di
presentare domanda di mobilità orizzontale verso altre famiglie dell'amministrazione comunale.
Tale domanda può essere presentata solamente dal personale già in servizio da oltre 10 anni ed è
effettiva solamente nel momento in cui l'assunzione del personale tramite concorso pubblico, che
andrà a sostituire il precedente, è avvenuta.
È data priorità al personale che abbia rinunciato alla dotazione dell'arma ai sensi dell'articolo 17
del regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo.
È in ogni caso vietata la mobilità in assenza di sostituzione con nuova assunzione.
Art. 21
Produttività di sistema
Al fine di migliorare e potenziare il servizio di vigilanza e sicurezza della città ed assicurare idoneosvolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore come pre-visto dalla L.R. n. 1 del 13/01/2005 art. 12 c. 2 lettera f) nelle more dell’applicazione della lettera a)del medesimo art. 12 c.2, si potrà prevedere l'utilizzo di specifici progetti di produttività per il ser-vizio:
Seminotte
Notte
Sabato
Domenica
La copertura finanziaria per l’attuazione di tali progetti, sarà assicurata anche dall’utilizzo dei
proventi ex art. 208 cds.
Art.22
Previdenza Complementare ed Integrativa
Sono istituite forme di previdenza per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma
Capitale.
Destinatari delle forme di Previdenza Integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo in possesso
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per cui si renda applicabile l’articolo 208 del Nuovo
Codice della Strada.
La previdenza integrativa decorre dal 01.01.2015 o dalla data di assunzione se successiva.
I nuovi assunti dovranno aver superato il periodo di prova.
Art. 23
Finanziamento della Previdenza
Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada.
A livello di previsione, la quota degli introiti da destinare a previdenza integrativa viene
determinata attraverso la delibera di Giunta Comunale predisposta entro la data di approvazione
del Bilancio di previsione, nella quale trovano destinazione i proventi ex art. 208 del Codice della
Strada.
Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative
pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.
Art. 24
Attività culturali, ricreative e assistenziali
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970)
che prevede che le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda siano gestite
da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti, è fondato l'Organismo di
Gestione del Fondo i cui componenti saranno nominati con apposito accordo stipulato tra il
Comandante del Corpo e le OO.SS. rappresentative.
Art. 25
Finalità del fondo previdenziale
Le risorse individuate secondo i criteri di cui al presente CCDI (all’articolo 23) sono destinate
esclusivamente alle finalità assistenziale e previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto,
saranno impegnate per stipulare accordi che assicurino previdenza integrativa agli appartenenti
alla Polizia Locale.
Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a Fondi Pensione Aperti,
F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), consentiti dalla legge.
Art. 26
Requisiti fondo previdenza
Gli strumenti di previdenza complementare sono selezionati tra quelli che prevedono le seguenti
caratteristiche:
- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.
Art. 27
Buono pasto
Il personale, per la prestazione lavorativa giornaliera, riceve un buono pasto del valore di 7€ non
effettuando alcuna pausa al fine di non interrompere la continuità del servizio.
Il buono pasto può essere anche accreditato digitalmente su carta elettronica.
L'amministrazione, in questo caso, predispone opportuni accordi con associazioni di commercianti
per agevolare la spendibilità dello stesso negli esercizi commerciali e nella grande distribuzione.
Art. 28
Rilevazione della presenza
Il personale in servizio esterno è esonerato dagli obblighi di rilevazione elettronica della presenza.
La rilevazione della presenza viene certificata attraverso la programmazione del servizio
nell'apposito modello 44 in uso nel Corpo della Polizia Locale, nel quale vi sarà l'indicazione del
nominativo dell'agente, della sede esterna di lavoro e dell'orario di servizio, specificando l'arrivo
e/o l'uscita.
Il personale è assoggettato ai controlli relativi alla presenza del personale previsti dalla normativa
vigente.
Il dipendente interessato procederà ad autocertificare le presenze effettuate nel mese precedente
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sulla base di un modulo predisposto
dall'Amministrazione.