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ATTO AZIENDALE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – Bologna, 4 novembre 2008 – Gli articoli del CAPO 3: ASSETTO ORGANIZZATIVO TITOLO VII- I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA sono stati modificati a stralcio secondo la deliberazione n. 144 del 21.06.2017

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ATTO AZIENDALE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

– Bologna, 4 novembre 2008 –

Gli articoli del CAPO 3: ASSETTO ORGANIZZATIVO TITOLO VII- I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA

sono stati modificati a stralcio secondo la deliberazione n. 144 del 21.06.2017

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INDICE

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA ....................................... 4

CAPO 1: ASSETTO ISTITUZIONALE ..................................................................................... 6

TITOLO I – VALORI E OBIETTIVI STRATEGICI ................................................................. 6 Art.1 - Istituzione e Ragione Sociale ................................................................................... 6 Art.2 - Natura dell’Azienda.................................................................................................. 6 Art.3 - Sede legale, logo e patrimonio ................................................................................. 6 Art.4 - La mission ................................................................................................................... 7 Art.5 - La Visione ................................................................................................................... 7 Art.6 - La Centralità del cittadino-utente ......................................................................... 10 Art.7 - La valorizzazione delle risorse umane e professionali ...................................... 11

TITOLO II – L’AZIENDA E I SUOI ORGANI ......................................................................12 Art.8 - Organi dell’Azienda ................................................................................................ 12 Art.9 - Il Direttore Generale ............................................................................................... 12 Art.10 - Il Comitato d’Indirizzo ........................................................................................... 13 Art.11 - Il Collegio di Direzione ........................................................................................... 14 Art.12 - Il Collegio Sindacale ................................................................................................ 15 Art.13 - Relazioni tra gli organi ........................................................................................... 16

TITOLO III – L’AZIENDA E GLI ORGANISMI COLLEGIALI .........................................17 Art.14 - Gli organismi collegiali ........................................................................................... 17 Art.15 - Il Collegio Aziendale delle Professioni sanitarie ................................................ 17 Art.16 - Il Comitato dei Garanti ........................................................................................... 17 Art.17 - Il Comitato Etico ...................................................................................................... 18

CAPO 2: PRINCIPI E STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ..................20

TITOLO IV - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE .............................................................20 Art.18 - Principi organizzativi dell'Azienda ...................................................................... 20 Art.19 - Delega e attribuzione di responsabilità e poteri ................................................. 21

TITOLO V – STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E INCARICHI .................22 Art.20 - Strutture organizzative ........................................................................................... 22 Art.21 - Procedure di istituzione, modifica e soppressione delle strutture complesse .................................................................................................................................. 23 Art.22 - Gli incarichi dirigenziali ......................................................................................... 24 Art.23 - Attribuzione degli incarichi dirigenziali inseriti nei Dipartimenti ad Attività Integrata ..................................................................................................................... 26 Art.24 - Attribuzione degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa non inseriti nei D.A.I .................................... 27 Art.25 - Verifica degli incarichi dirigenziali ....................................................................... 27

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Art.26 - Posizioni di responsabilità riconosciute a personale del comparto ................. 28 Art.27 - Valutazione del personale ...................................................................................... 29

TITOLO VI - GLI STRUMENTI DI GESTIONE....................................................................30 Art.28 - La pianificazione strategica .................................................................................... 30 Art.29 - Il Budget .................................................................................................................... 30 Art.30 - Il Bilancio di esercizio e il Bilancio di Missione .................................................. 31 Art.31 - Il governo clinico, la gestione del rischio e la formazione ................................. 31

CAPO 3: ASSETTO ORGANIZZATIVO ...............................................................................33

TITOLO VII – I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA ......................................33 Art.32 - I Dipartimenti ad Attività Integrata ...................................................................... 33 Art.33 - Funzioni del DAI ..................................................................................................... 34 Art.34 - Organi del DAI ........................................................................................................ 35 Art.35 - Ufficio di Direzione del DAI .................................................................................. 36 Art.36 - Regolamento di funzionamento ............................................................................ 36

TITOLO VIII – LA DIREZIONE AZIENDALE ....................................................................37 Art.37 - La Direzione Aziendale .......................................................................................... 37 Art.38 - La Direzione Sanitaria............................................................................................. 38 Art.39 - La Direzione Amministrativa ................................................................................ 39 Art.40 - Gli Uffici di Staff ...................................................................................................... 40 Art.41 - Le strutture organizzative della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa ........................................................................................................................ 40

CAPO 4: NORME FINALI E DI RINVIO ..............................................................................41

TITOLO IX – NORME FINALI E DI RINVIO .......................................................................41

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L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Negli ultimi anni profondi cambiamenti normativi, organizzativi e strutturali hanno contraddistinto il Servizio Sanitario Regionale, orientandone l’evoluzione verso: • l’accentuazione dell’autonomia delle Aziende Sanitarie, principalmente

attraverso lo strumento di auto-organizzazione rappresentato dall’Atto aziendale;

• la introduzione di forme innovative di assistenza, che privilegiano l’assistenza territoriale, coordinandola con l’assistenza ospedaliera, compresa quella erogata nelle strutture di riferimento per la Facoltà di Medicina e Chirurgia;

• l’incentivazione di un sistema a rete integrata di servizi, che connette funzionalmente i centri di riferimento regionale, spesso sedi di presenza universitaria, con le altre strutture.

A questo si aggiungono lo sviluppo di una politica regionale della ricerca

biomedica e sanitaria e le nuove responsabilità assunte dalla Regione e dalle Aziende sanitarie nella determinazione del fabbisogno di personale per il Servizio Sanitario Regionale, per quanto riguarda in particolare le diverse specializzazioni mediche e le professioni sanitarie.

Tali cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente

modificato le esigenze della ricerca biomedica e sanitaria e aumentato qualitativamente e quantitativamente la domanda di formazione, per effetto dell’attribuzione di competenze e responsabilità nuove a figure professionali “tradizionali” e per il manifestarsi di nuove esigenze.

Tutto ciò richiede più avanzate forme di collaborazione tra la Regione e il

sistema delle Università della Regione Emilia-Romagna, in ragione del loro ruolo fondamentale nella didattica e nella ricerca, forme che hanno trovato espressione nella Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e nel Protocollo d’intesa approvato in data 14 febbraio 2005.

L’integrazione è lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle

rispettive autonomie e si realizza: nell’istituzione dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria, nel concorso alla promozione della ricerca biomedica e sanitaria, nella programmazione delle attività didattiche e formative.

In particolare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:

• costituisce per l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l’Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

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• garantisce l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università;

• opera nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio Sanitario Regionale e dell’Università, nonché nell’ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

In coerenza a tale ruolo, l’atto aziendale è adottato d’intesa con il Rettore

dell’Università per quanto attiene i dipartimenti ad attività integrata e le strutture complesse a direzione universitaria.

Il rapporto tra l’Azienda e l’Università viene regolato da specifico

“Accordo Attuativo Locale” che, nel rispetto di quanto stabilito dal già citato protocollo di intesa, ha per oggetto le forme di integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di ricerca, di formazione e di didattica.

Natura e obiettivi dell’Atto Aziendale L’Atto Aziendale, di diritto privato, costituisce lo strumento di auto-

organizzazione e di funzionamento dell’Azienda, finalizzato a valorizzare l’autonomia imprenditoriale.

Esso viene assunto in conformità alla “Direttiva alle aziende sanitarie per

l’adozione dell’atto aziendale” emanata dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 30 gennaio 2006.

Il suo contenuto riflette i valori ed i principi generali di organizzazione e

di funzionamento del Servizio Sanitario Regionale desunti dalla Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e dal nuovo Protocollo regionale d’intesa fra Regione e Università approvato in data 14 febbraio 2005 e le priorità di politica sanitaria indicate dal Piano Sociale e Sanitario.

Ha l’obiettivo primario di esprimere la “missione” aziendale, esplicitare

la “visione” perseguita, nonché i principi ed il sistema di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli e dell’organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di interessi.

Definisce i principi generali di organizzazione e delinea la configurazione

degli assetti organizzativi e delle articolazioni di governo dell’Azienda.

Individua il modello organizzativo idoneo a promuovere l’integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione, di ricerca.

L’atto aziendale costituisce la cornice di riferimento di una serie di

regolamenti interni, che definiscono sul piano organizzativo e gestionale le regole di funzionamento e le responsabilità.

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CAPO 1: ASSETTO ISTITUZIONALE

TITOLO I – VALORI E OBIETTIVI STRATEGICI

Art.1 - Istituzione e Ragione Sociale

1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna (di seguito denominata anche “Azienda”) è istituita dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 ed è disciplinata dai seguenti atti di indirizzo o di intesa aventi carattere generale e speciale:

a- Deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 14 febbraio 2005

recante “Disciplina delle Aziende ospedaliero-universitarie” ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. n. 29/2004;

b- Deliberazione della Giunta Regionale n. 297 del 14 febbraio 2005 ad oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, in attuazione dell’art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 29”.

Art.2 - Natura dell’Azienda

1. L’Azienda ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale.

2. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi costituisce sede privilegiata dell’integrazione della tradizionale e primaria funzione di assistenza con le funzioni di formazione e di ricerca in quanto Azienda di riferimento per l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Art.3 - Sede legale, logo e patrimonio

1. La sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è fissata in Bologna, in via Albertoni, n. 15.

2. Il logo unico del Servizio Sanitario Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2638 del 15 dicembre 2003, è il seguente:

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3. Il patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti e come risultanti a libro degli inventari, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità.

4. L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 828, secondo comma e 830, secondo comma, del codice civile.

Art.4 - La mission

1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna eroga e sviluppa, integrandole, assistenza polispecialistica, ricerca e formazione, anche di rilievo nazionale ed internazionale.

2. Essa promuove l’innovazione, persegue la centralità del Paziente/Utente e dello Studente e favorisce la valorizzazione dei Professionisti anche mediante la condivisione degli obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati.

3. L’Azienda svolge in modo unitario ed inscindibile le funzioni di assistenza, ricerca e formazione, costituendo al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento degli obiettivi di tutela globale della salute, e del Sistema Universitario, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento delle sue finalità didattiche e di ricerca.

Art.5 - La Visione

1. L’Azienda adotta come metodo fondamentale di gestione la programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna e dell’Alma Mater Studiorum, in sinergia con la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tali indirizzi vanno a costituire il quadro di riferimento entro il quale deve essere elaborata la programmazione aziendale.

2. Gli impegni che l’Azienda assume si basano sulle seguenti macro aree strategiche, che costituiscono i capisaldi della pianificazione strategica:

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a- L’Integrazione Ospedale-Università: l’Azienda realizza il principio dell’inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza attraverso un rapporto di cooperazione e leale collaborazione con l’Università e con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, finalizzato alla qualificazione delle attività stesse e alla realizzazione dei fini istituzionali. A tal fine: • promuove un contesto favorevole allo sviluppo di un ruolo di leadership

per la ricerca in medicina, per l’innovazione assistenziale e organizzativa; • definisce un assetto di regole e strumenti per la garanzia di trasparenza; • promuove la partecipazione della componente ospedaliera alle attività di

formazione e ricerca;

b- Il sistema del governo aziendale: l'Azienda individua ed attua strategie mirate alla appropriatezza dei ricoveri sia per gli aspetti organizzativi che per gli aspetti clinici. Promuove l’innovazione assistenziale. A tal fine: • adegua l’organizzazione aziendale e il sistema delle relazioni ai principi

ed ai contenuti della L.R. 29/2004 e del Protocollo regionale di intesa fra Regione ed Università del 14.2.2005;

• definisce il sistema per il governo aziendale, che integri e completi gli strumenti per la realizzazione dei programmi di Governo Clinico e lo sviluppo dei sistemi informativi clinicamente orientati;

• valorizza le persone e lo sviluppo delle competenze anche attraverso l’applicazione innovativa degli strumenti della contrattazione collettiva.

L’Azienda, in ottemperanza alle norme vigenti, favorisce l’esercizio della

libera professione intramuraria quale attività in grado di: • contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai

pazienti, mettendo a disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Azienda, nell’ambito di un sistema sanitario locale del quale l’Azienda costituisce il primo responsabile e garante;

• rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda; • garantire i diritti e valorizzare il ruolo e le opportunità di sviluppo

professionale degli operatori dell’Azienda.

c- Il ruolo aziendale nel contesto locale e nazionale: l'Azienda promuove il potenziamento e lo sviluppo delle aree di eccellenza clinica, anche al fine di interpretare pienamente il ruolo di realtà ospedaliero- universitaria di alta specialità a rilievo regionale e nazionale, oltre che di riferimento per l’utenza provinciale. A tal fine: • adegua la struttura dell’offerta assistenziale alla programmazione

sanitaria provinciale, evitando duplicazioni non indispensabili di strutture;

• sviluppa percorsi assistenziali integrati all’interno dell’azienda e fra ospedale e territorio;

• promuove le aree di eccellenza clinica rivolte anche all’utenza extra – provinciale ed extra – regionale;

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• promuove l’innovazione assistenziale e l’appropriatezza clinica ed organizzativa;

d- L’ammodernamento delle strutture edilizie, degli impianti e delle

tecnologie. L’impostazione del piano di ammodernamento della struttura edilizia e degli impianti, esplicitata nel Piano Direttore, persegue l’obiettivo generale di concentrare gli spazi per l’attività sanitaria in Poli edilizi in cui allocare mix di discipline coerenti con le aggregazioni funzionali dei Dipartimenti ad Attività Integrata. A tal fine: • il piano di ammodernamento strutturale deve consentire al Policlinico di

subire trasformazioni in modo controllato, avendo cura che sia mantenuta la necessaria flessibilità, per adattarsi sia ai cambiamenti che interverranno nelle scienze mediche e nelle tecnologie correlate, sia per creare condizioni di una migliore integrazione dell’area ospedaliera nel tessuto urbano della città.

• il piano di ammodernamento per tutte le attività del Policlinico (Attività Clinica; Attività di Ricerca e Innovazione; Attività di Formazione Universitaria; Funzioni amministrative e generali e di supporto) deve essere in grado di prefigurare lo sviluppo nel medio-lungo termine.

Il piano di ammodernamento delle tecnologie persegue le seguenti

priorità: • acquisizione delle attrezzature in relazione della messa in funzione delle

nuove aree ospedaliere; • individuazione delle priorità di sviluppo della dotazione di tecnologie,

tenendo conto della necessità di aggiornamento, dell’integrazione delle attrezzature nel sistema informativo ospedaliero, di un utilizzo diffuso delle alte tecnologie da parte dei diversi reparti specialistici;

• applicazione sistematica delle procedure di valutazione delle tecnologie e delle loro ricadute organizzativo-gestionali, garantendo il pieno utilizzo del parco tecnologico esistente, attraverso l’utilizzo integrato interdisciplinare e intensivo delle stesse. I processi di introduzione e gestione delle nuove tecnologie, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli operatori, sono garantiti dal coordinamento del Governo Clinico.

e- L’equilibrio di bilancio. Particolare significato viene dato

all’equilibrio di bilancio per la grave condizione strutturale di deficit. Per questi motivi l’equilibrio di bilancio costituisce per l’Azienda una delle macro aree strategiche. L’Azienda definisce azioni di intervento orientate a creare le condizioni strutturali per un equilibrio economico-finanziario di lungo termine. Infatti, vengono previsti da un lato interventi orientati ad una ottimizzazione funzionale dei servizi dal punto di vista strutturale e organizzativo, e, dall’altro, si lavora in un’ottica di ricerca di maggior appropriatezza d’uso delle prestazioni ed efficacia delle cure (nell’ambito dei programmi di governo clinico).

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In sostanza, le risorse rese disponibili dall’incremento dell’efficienza e della produttività delle risorse vengono utilizzate sia per il recupero graduale del deficit, sia per uno sviluppo dei servizi che sia sostenibile e che consenta il mantenimento del ruolo di eccellenza dell’Ospedale, così come richiesto dalla programmazione locale e regionale, senza sbilanciare una componente rispetto all’altra.

Art.6 - La Centralità del cittadino-utente

1. L’Azienda riconosce la centralità dei bisogni sanitari del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute che si esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo.

2. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alle fasi di programmazione delle attività, erogazione dei servizi, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli utenti.

3. Tali iniziative sono sia rivolte alla generalità dei cittadini e condotte in collaborazione con gli Enti Locali, sia sviluppando relazioni strutturate con associazioni di cittadini e/o di utenti, generali o specifiche per condizione o per problema.

4. Inoltre, al fine di orientare i servizi offerti sui reali bisogni del cittadino/utente, l’Azienda partecipa attivamente alla programmazione sanitaria e sociosanitaria attraverso la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

5. L’Azienda valorizza il ruolo degli organismi di partecipazione a partire dal Comitato Consultivo Misto e dalle Associazioni di Volontariato.

6. La Carta dei Servizi costituisce, per l’Azienda, un preciso impegno nei confronti dei cittadini a fornire informazioni circa l’accesso ai servizi e l’erogazione quali-quantitativa dei servizi a loro destinati.

7. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico promuove programmi per il miglioramento della soddisfazione del cittadino/utente ed individua idonei strumenti per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini.

8. Nel Bilancio di Missione l’Azienda rappresenta a tutti i soggetti portatori di interesse il perseguimento dei risultati su obiettivi di salute assegnati dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e dalla Regione.

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Art.7 - La valorizzazione delle risorse umane e professionali

1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna promuove la valorizzazione delle risorse umane e professionali e ne persegue la soddisfazione, quali obiettivi strategici da conseguire prioritariamente attraverso la partecipazione ai processi decisionali; lo sviluppo professionale, in particolare, attraverso l’attribuzione di incarichi (dirigenza) e funzioni di responsabilità (comparto); la valutazione e incentivazione del personale; la formazione, finalizzata allo sviluppo delle competenze; la libera professione.

2. Per garantire la partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali, l’Azienda consolida il sistema di governo clinico. Per garantire la partecipazione alla elaborazione dei piani di sviluppo strategico aziendale, l’Azienda valorizza il ruolo del Collegio di Direzione.

3. La Direzione Aziendale garantisce, direttamente ed attraverso le strutture aziendali competenti per materia, adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione assunti o da assumere sulle materie contenute nell'accordo aziendale sulle relazioni sindacali. La partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali avviene anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali. L’azienda assicura alle organizzazioni sindacali il pieno rispetto del principio della partecipazione, che si estrinseca con l’informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione demandata in sede decentrata.

4. Per quanto concerne lo sviluppo professionale, L’Azienda adotta politiche di ridisegno dei processi produttivi ed articola le responsabilità finalizzati prioritariamente allo sviluppo delle competenze. A tal fine l’Azienda attribuisce autonomia e responsabilità conferendo incarichi e funzioni. Parallelamente sviluppa i propri sistemi di valutazione sia sui risultati riferiti agli obiettivi assegnati annualmente nel budget, sia su quelli relativi agli incarichi e funzioni conferiti.

5. Dalle esperienze nella riorganizzazione dei servizi e nell’attribuzione di nuove competenze, derivano elementi fondamentali per la definizione della programmazione quali-quantitativa della formazione delle diverse professioni.

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TITOLO II – L’AZIENDA E I SUOI ORGANI

Art.8 - Organi dell’Azienda 1. Sono organi dell’Azienda:

a- il Direttore Generale b- il Comitato d’Indirizzo c- il Collegio di Direzione d- il Collegio Sindacale

Art.9 - Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è nominato dalla Regione, d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Bologna.

2. Al Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione e la rappresentanza legale dell’Azienda.

3. Nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, che lo coadiuvano nell’esercizio delle sue funzioni, e assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli organismi e delle strutture organizzative.

4. Esercita - coerentemente con i principi, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive definite dai diversi livelli di governo e di programmazione del sistema dei servizi sanitari - i poteri organizzativi e gestionali.

5. Presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, all’organizzazione e all’attuazione dei compiti di istituto, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.

7. Il Direttore Generale opera assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali alle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi e realizzandone l’integrazione per definire le strategie aziendali.

8. L’Azienda riconosce ed attua la divisione delle funzioni assegnate al Direttore Generale, dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa assegnate ai Dirigenti, che le esercitano nell’ambito dell’autonomia gestionale ed amministrativa loro assegnata.

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9. Il Direttore Generale può delegare con atto formale l’adozione di atti gestionali ai Dirigenti dell’Azienda secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente atto.

Art.10 - Il Comitato d’Indirizzo 1. Il Comitato di Indirizzo è organo collegiale dell’Azienda.

2. Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione aziendale con la programmazione didattica e scientifica delle Università e verifica la corretta attuazione del protocollo d’intesa e dei relativi provvedimenti aziendali.

3. Esprime parere preventivo ed obbligatorio:

a- Sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza della didattica e della ricerca; b- Sulla istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca; c- Sugli strumenti di programmazione economico finanziaria e sui risultati dell’attività istituzionale rappresentati nel bilancio di missione, di cui all’Art.6 c.1 della L.R. 29/2004; d- Sull’accordo di fornitura fra l’Azienda e le USL di riferimento.

4. I pareri suddetti si intendono favorevoli se non espressi entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il Comitato di Indirizzo è composto da cinque membri nominati con atto del Presidente della Giunta regionale, così individuati:

- un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione, d’intesa con il Rettore dell’Università interessata; - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia interessata, che ne fa parte di diritto; - un membro designato dal Rettore dell’Università interessata; - due membri designati dalla Regione.

6. I componenti del comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

7. Il Direttore Generale partecipa ai lavori del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto.

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8. Il Comitato di Indirizzo si dota di un regolamento per il suo funzionamento, che viene recepito dall’Azienda.

Art.11 - Il Collegio di Direzione 1. Il Collegio di Direzione è organo collegiale dell’azienda con compiti di elaborazione e di proposta nei confronti del direttore generale:

a- per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi; b- per le attività di formazione e di formazione permanente, di ricerca e di innovazione; c- per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori.

2. In particolare il Collegio elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale, che non ne fa parte, relativamente all’integrazione e alla coerenza tra l’attività assistenziale e l’attività didattica e di ricerca.

3. Il Collegio di Direzione esprime parere su attività aziendali di carattere strategico che incidono sulla organizzazione dei servizi e possono comportare rilevanti effetti sulla qualità dell’assistenza.

4. Il Collegio di Direzione:

a- partecipa all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente, in collaborazione con il Collegio delle Professioni sanitarie e con i singoli Dipartimenti ad Attività Integrata. Il programma di formazione aziendale viene elaborato e proposto, per la sua approvazione, al Direttore Generale. b- formula proposte in materia di libera professione, inclusa l’individuazione di strumenti e di modalità per il monitoraggio dell’attività libero-professionale intramuraria e per la valutazione dei tempi di attesa, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui all’art. 8, comma 5, della L.R. n. 29/2004. c- interviene nei processi di programmazione e verifica concernenti l’organizzazione dell’attività formativa per i medici in formazione specialistica, con le modalità individuate nell’accordo locale attuativo dello specifico Protocollo d’intesa sottoscritto in materia dalla Regione e dalle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Parma. d- con riferimento alla funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, rappresenta il punto di collegamento e di trasferimento all’interno dell’Azienda di innovazioni organizzative e di programmi regionali di formazione, orientati sia a coloro che hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia, sia ai loro principali utilizzatori.

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5. Il Collegio di Direzione è l’organo di governo della gestione integrata delle linee di attività in tema di governo clinico e propone il Programma aziendale di prevenzione e gestione del rischio clinico, che viene adottato dal Direttore Generale.

6. Il Collegio di direzione rimane in carica per tre anni. Ne fanno parte come membri di diritto:

- il Direttore Sanitario, che lo presiede - il Direttore Amministrativo - i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata;

7. Fanno altresì parte del Collegio i seguenti componenti, con diritto di voto:

- Direttore della Direzione medica ospedaliera – Area di organizzazione e gestione - Direttore del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo - Responsabile Ricerca e Innovazione, Governo Clinico e Valutazione della Performance Sanitaria

8. Fanno parte altresì del Collegio i Vice Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (senza diritto di voto, salvo che sostituiscano il rispettivo Direttore.)

9. Il Direttore Generale può partecipare ai lavori del Collegio.

10. Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna può partecipare alle riunioni del Collegio di Direzione.

11. Il Collegio elegge al suo interno un Vicepresidente.

12. Il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio stesso e adottato dal Direttore Generale.

Art.12 - Il Collegio Sindacale 1. Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

2. Il Collegio Sindacale verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico, vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa.

3. Il Collegio relaziona periodicamente alla Regione e all’Università, anche su loro richiesta, sui risultati dei riscontri eseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Può procedere ad atti di ispezione e controllo.

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4. Il Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, uno dallo Stato e uno dall’Università interessata.

5. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.

Art.13 - Relazioni tra gli organi 1. Ferma restando l’autonomia dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità dei singoli organi dell’Azienda, gli stessi esercitano le proprie funzioni nello spirito di leale e sistematica collaborazione, al fine di garantire le sinergie necessarie al conseguimento degli obiettivi dell’Azienda.

2. Il Direttore Generale promuove, anche su richiesta del Presidente di ciascun organo collegiale, sedute congiunte su problematiche di rilevanza strategica per l’Azienda.

3. Il Presidente di ciascun organo collegiale può attivare forme di consultazione con i Presidenti degli altri organi, anche mediante sedute congiunte, su materie che rientrino nelle competenze degli stessi, dandone preventivo avviso al Direttore Generale.

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TITOLO III – L’AZIENDA E GLI ORGANISMI COLLEGIALI

Art.14 - Gli organismi collegiali

1. Gli organismi collegiali dell’Azienda sono: a- Il Collegio Aziendale delle Professioni Sanitarie b- Il Comitato dei Garanti c- Il Comitato Etico

Art.15 - Il Collegio Aziendale delle Professioni sanitarie

1. Il Collegio Aziendale delle Professioni Sanitarie svolge le seguenti funzioni:

a- concorre allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori;

b- collabora con il Collegio di Direzione alla elaborazione del programma per la formazione permanente e ne valuta la diffusione fra le diverse figure professionali dell’Azienda;

c- collabora con il Comitato Etico aziendale per gli aspetti relativi all’etica delle professioni;

d- promuove la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale nell’ambito di forme di organizzazione del lavoro integrate.

2. Fanno parte del Collegio Aziendale delle Professioni Sanitarie i rappresentanti di tutte le professioni presenti nell’Azienda.

3. La modalità di scelta della rappresentanza, compresa quella del Presidente del Collegio, avviene attraverso elezioni dirette di tutte le componenti professionali con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato, secondo criteri da stabilire in apposito regolamento, ispirato a criteri di equilibrio, collaborazione ed integrazione tra le professioni.

Art.16 - Il Comitato dei Garanti

1. Nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale, previo parere conforme di un apposito Comitato costituito da tre garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

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2. Il Comitato dei Garanti è istituito con deliberazione del Direttore Generale, adottata d’intesa con il Rettore. Il Comitato dura in carica per un triennio. I componenti del Comitato possono essere riconfermati.

3. I componenti del Comitato dei Garanti vengono scelti fra persone di adeguata competenza e non necessariamente afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: un componente è indicato dal Rettore, uno è indicato dal Direttore Generale e il terzo, con le funzioni di Presidente, è scelto d’intesa.

4. Nel caso di vacanza di una posizione, questa viene ricostituita per il completamento di mandato con la medesima procedura.

Art.17 - Il Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in ogni sperimentazione clinica di medicinali e/o in qualsiasi procedura diagnostica o terapeutica innovativa e di fornire pubblica garanzia di tale tutela e salvaguardia dell’ipotesi di beneficio atteso.

2. Il Comitato Etico opera applicando la normativa vigente in materia ed il suo parere è vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione sull’uomo.

3. Il Comitato Etico ha competenza per le sperimentazioni condotte presso l’Azienda, nonché per gli studi condotti presso strutture dell’Università di Bologna, ad esempio i Dipartimenti medico-biologici, e presso le strutture dell’Azienda Usl di Imola.

4. Il Comitato Etico si ispira al rispetto della vita umana, così come indicato nelle Carte dei Diritti dell’Uomo, nei codici di deontologia medica nazionale ed internazionale, nella Dichiarazione di Helsinki e nella Convenzione di Oviedo.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente riguardo alle responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor in merito alla sperimentazione stessa, il Comitato Etico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché delle linee-guida sancite dai documenti di istituzioni competenti in materia bioetica, esprime, attraverso pareri vincolanti, una valutazione etica, scientifica e metodologica in merito a:

a- sperimentazioni farmacologiche e cliniche; b- protocolli chirurgici, diagnostici e terapeutici innovativi; c- sperimentazione clinica di dispositivi medici nuovi o utilizzati con

nuove modalità; d- studi osservazionali.

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e- ogni procedura che implichi l’uso di tessuti umani a scopi scientifici.

6. Il Comitato Etico è costituito da membri interni ed esterni all'Azienda e rappresentativi di competenze multidisciplinari di area medica e non medica, in modo da garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti, come previsto dalla normativa di riferimento nonché gli aspetti economici correlati agli studi con particolare riguardo alla ricerca indipendente.

7. Il Comitato Etico monitorizza l’andamento degli studi approvati avvalendosi anche di strutture rese disponibili dall’Azienda.

8. Con specifici atti, statuto e regolamento, sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Etico, nonché gli aspetti economici connessi, ivi compresi gli oneri relativi allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto.

9. La Direzione aziendale promuove a livello provinciale la definizione di criteri, procedure e verifiche omogenee e condivise dai diversi Comitati Etici affinché la attività di ricerca venga condotta nel rispetto delle regole di tutela ed integrità dei pazienti e della società e allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana in tutte le attività scientifiche ed assistenziali.

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CAPO 2: PRINCIPI E STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

TITOLO IV - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art.18 - Principi organizzativi dell'Azienda

1. L’organizzazione aziendale si basa sui Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI).

2. Nei Dipartimenti ad Attività Integrata si realizza l’integrazione fra le funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza, finalizzata alla qualificazione delle attività, alla realizzazione dei fini istituzionali ed allo sviluppo dell’innovazione assistenziale e della ricerca clinica.

3. Principi fondanti sono la responsabilizzazione diffusa, la delega esplicita dei sistemi di gestione, il riconoscimento di adeguati livelli di autonomia delle singole articolazioni organizzative e dell’autonomia professionale degli operatori, coerente con i requisiti di una organizzazione professionale ad alto contenuto di know-how scientifico e professionale.

4. Nel definire le competenze ed i poteri delle diverse responsabilità aziendali, l’Azienda distingue fra assetti organizzativi ed articolazioni di governo.

5. Gli organi aziendali operano in modo collegiale, assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali alle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi, e realizzandone l’integrazione per definire le strategie aziendali.

6. I dipartimenti ad attività integrata assicurano il governo clinico dell’area dei servizi sanitari, sia in termini di processo decisionale finalizzato ad assicurare l’obbligo di qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, sia in termini di partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e gestionali.

7. Le strutture organizzative che afferiscono alla Direzione Sanitaria contribuiscono alla elaborazione delle politiche aziendali e ne garantiscono l’omogeneità della attuazione. Sviluppano sinergie reciproche e assicurano il supporto tecnico-operativo ai Dipartimenti ad Attività Integrata.

8. Le strutture organizzative della Direzione Amministrativa sono orientate ai bisogni legati ai processi produttivi e fungono da supporto alle attività assistenziali dei Dipartimenti ad Attività Integrata.

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9. L’Azienda promuove un generale orientamento alla flessibilità, limitando lo sviluppo verticale delle strutture e dei livelli di responsabilità.

Art.19 - Delega e attribuzione di responsabilità e poteri

1. L’Azienda persegue il principio di separazione tra funzioni di programmazione – indirizzo - controllo e funzioni di gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente.

2. L’Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai Dirigenti e indica i criteri fondamentali in base ai quali è consentito l’esercizio dei poteri decisionali da parte dei predetti Dirigenti, su delega del Direttore Generale, salva la facoltà di quest’ultimo di avocare a sé in particolari circostanze la trattazione di determinate materie.

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TITOLO V – STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E INCARICHI

Art.20 - Strutture organizzative

1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è articolata, per il perseguimento della propria mission, in strutture organizzative nell’ambito delle quali sono individuati - nell’ottica del migliore utilizzo possibile delle risorse, delle conoscenze e delle competenze - gli ambiti di specializzazione ed i livelli di responsabilità dei professionisti e degli operatori.

2. ∗ Le tipologie di strutture organizzative aziendali sono le seguenti:

a- Dipartimenti: Aggregazione di Unità Operative o Direzioni e di strutture semplici a valenza dipartimentale, con autonomia tecnico- professionale nonché gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. In ambito assistenziale, l’Azienda adotta l’organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa. Vengono costituiti i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) con il compito di garantire l’esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca. Nell’area dei servizi di supporto, la Direzione Aziendale può procedere alla aggregazione in forma dipartimentale di più strutture complesse al fine di realizzare sinergie nella gestione di processi amministrativi e tecnici integrati.

b- Strutture complesse: rappresentano, dopo il Dipartimento, le aggregazioni più ampie di risorse umane e tecniche e ricomprendono al loro interno le altre strutture organizzative. In ambito assistenziale le strutture complesse acquisiscono la denominazione di “Unità Operativa”; esse rappresentano l’articolazione interna del Dipartimento ad Attività Integrata. Ciascuna Struttura complessa fa parte di un solo DAI e possiede autonomia tecnico-professionale e gestionale- organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi negoziati ed assegnati in modo specifico. Concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività. Nell’area della Direzione Aziendale le strutture complesse acquisiscono la denominazione di “Direzione”. Ciascuna struttura complessa può afferire ad un solo Dipartimento, ove costituito o ad una delle Direzioni Aziendali (Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa); essa opera per le specifiche competenze in autonomia tecnico-professionale e

∗ Adottato d’intesa con il Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la predetta Università, approvato il 14 febbraio 2005 in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29.

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gestionale-organizzativa, con responsabilità piena dell’utilizzo delle risorse assegnate e degli obiettivi stabiliti.

c- Strutture semplici: sono articolazioni organizzative o funzionali che possono afferire direttamente al Dipartimento, quando svolgono attività di interesse di diverse Strutture complesse, oppure possono essere articolazioni interne ad una singola Struttura complessa. Per particolari esigenze, in ambito assistenziale possono essere istituite Strutture semplici che svolgano attività che interessino più DAI; in tal caso viene individuato il DAI di riferimento per il quale la struttura semplice svolge l’attività prevalente. Ciascuna Struttura Semplice possiede autonomia tecnico-professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse ed agli obiettivi negoziati ed assegnati in modo specifico. Nell’area della Direzione Aziendale le strutture semplici possono afferire direttamente alla Direzione Aziendale (Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa) o al Dipartimento, ove costituito, oppure possono essere articolazioni interne ad una singola Struttura complessa. d- In ambito assistenziale sono altresì previste le seguenti articolazioni organizzative: d.1. Programma: è un modello organizzativo trasversale che consente, nell’arco di un periodo di tempo definito e in relazione a determinati processi assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale, la programmazione e l’organizzazione unitaria di attività e competenze fornite da professionisti afferenti a strutture organizzative, anche diverse. Al responsabile del Programma compete, pertanto, il coordinamento di risorse assegnate ad altre strutture e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

3. Le responsabilità correlate ad una struttura organizzativa o ad una sua articolazione interna costituiscono la cosiddetta “posizione organizzativa”, sulla quale l’Azienda attribuisce un incarico (dirigenti) o riconosce un ambito di autonomia professionale (personale del comparto).

Art.21 - Procedure di istituzione, modifica e soppressione delle strutture complesse∗

1. L’istituzione, modifica o soppressione di strutture complesse è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto e dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo ed in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, comprese le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e

∗ Articolo adottato, limitatamente ai punti 2. e 3., d’intesa con il Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la predetta Università, approvato il 14 febbraio 2005 in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29.

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di ricerca della Facoltà di Medicina, e con il Piano Attuativo Locale adottato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

2. L’istituzione, modifica o soppressione dei Dipartimenti ad Attività Integrata avviene con provvedimento del Direttore Generale adottato d'intesa con il Rettore dell'Università di Bologna, previo parere del Comitato di Indirizzo e del Collegio di Direzione.

3. L’istituzione, modifica o soppressione di strutture assistenziali complesse essenziali per la Facoltà di Medicina e Chirurgia avviene, su proposta dell’Università, con provvedimento del Direttore Generale adottato d'intesa con il Rettore dell'Università di Bologna, previo parere del Dipartimento ad Attività Integrata nel quale la struttura afferisce, del Comitato di Indirizzo e del Collegio di Direzione.

4. L’istituzione, modifica o soppressione di strutture assistenziali complesse che non rientrano nella tipologia di cui al precedente punto 3. avviene con provvedimento del Direttore Generale adottato previo parere del Dipartimento ad Attività Integrata nel quale la struttura afferisce e del Collegio di Direzione. Del provvedimento viene data comunicazione al Comitato di Indirizzo e al Rettore dell’Università.

5. L’istituzione, modifica o soppressione di strutture complesse che afferiscono alla Direzione Aziendale avviene con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Dipartimento, ove costituito, nel quale la struttura afferisce. Nel caso in cui la direzione della struttura in argomento sia riservata a dirigenti del ruolo sanitario viene data comunicazione del provvedimento al Collegio di Direzione.

6 Le strutture organizzative aziendali sono individuate nel repertorio organizzativo aziendale, che definisce nel dettaglio mission funzioni e organizzazione.

Art.22 - Gli incarichi dirigenziali

1. A ciascun dirigente medico, sanitario non medico, tecnico, professionale, amministrativo, nonché a ciascun docente e ricercatore universitario integrato nelle attività assistenziali, è assegnato un incarico che può prevedere responsabilità: a- gestionali. Sono tali le responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, tecnologiche o finanziarie. Tali responsabilità sono riconosciute ai responsabili delle strutture organizzative, così come individuate all’articolo 20;

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b- professionali. Sono tali gli ambiti di responsabilità caratterizzati, in via prevalente, da attività connesse a competenze tecnico-professionali. Gli incarichi dirigenziali che comportano l’assunzione di responsabilità professionali rientrano nelle seguenti tipologie: b-1. Incarichi di alta specializzazione: Si tratta di incarichi di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, con elevate competenze tecnico professionali/specialistiche e di interesse strategico per l’Azienda. L’Incarico di Alta Specializzazione viene conferito nell’ambito di una singola Struttura Complessa, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate, e può afferire anche ad una Struttura Semplice. b-2. Incarichi professionali specialistici: si tratta di incarichi per i quali sono richieste competenze specialistico funzionali. Vengono conferiti dopo il primo quinquennio di attività. Vengono assegnati all’interno di una struttura complessa o semplice dalla quale dipendono gerarchicamente. b-3. Incarichi professionali: si tratta di incarichi per i quali sono richieste competenze specialistiche di base. Essi sono conferiti ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale. Vengono assegnati all’interno di una struttura complessa o semplice dalla quale dipendono gerarchicamente. Gli incarichi professionali specialistici ed incarichi professionali sono caratterizzati dallo svolgimento di attività omogenee, che richiedono una competenza specialistico-funzionale nella disciplina di appartenenza.

2. L’attribuzione di incarichi direzionali avviene sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionali ed organizzative. Per la dirigenza sanitaria costituisce criterio preferenziale l’esclusività del rapporto di lavoro.

3. In relazione a ciascun incarico viene stipulato un contratto individuale, che identifica le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuite. Per le diverse posizioni - ed incarichi ad esse connessi - vengono individuati e concordati indicatori di performance, da utilizzarsi nelle valutazioni da parte degli organismi deputati.

4. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le modalità per l’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali nonché per l’istituzione dei Collegi Tecnici preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti, in conformità alle previsioni contenute nei successivi artt. 23, 24 e 25. Tale Regolamento è adottato d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna relativamente alla costituzione di un Collegio Tecnico misto Azienda- Università, competente a fissare i criteri di valutazione per i professori e ricercatori universitari.

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Art.23 - Attribuzione degli incarichi dirigenziali inseriti nei Dipartimenti ad Attività Integrata

1. Le procedure per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali inseriti nei Dipartimenti ad Attività Integrata (ad esclusione della nomina del Direttore del DAI, disciplinata al Titolo VII del presente atto) sono disciplinate come di seguito:

a- Incarico di direzione di struttura complessa essenziale per la Facoltà di Medicina e Chirurgia: su proposta dell’Università l’incarico viene affidato dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore del D.A.I. di afferenza della struttura.

b- Incarico di direzione di altra struttura complessa: l’incarico viene conferito dal Direttore Generale previo espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa (art. 8, commi 3 e 4 Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29). Nel caso in cui, espletata tale procedura, il Direttore Generale intenda attribuire la responsabilità dirigenziale a professore universitario incluso nella rosa di candidati di cui al citato art. 8 L.R. n. 29/2004, il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da apposito accordo tra Azienda ed Università, che stabilisca l’inserimento temporaneo della struttura interessata tra quelle a direzione universitaria. Alla cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico così conferito, cessa la direzione universitaria della struttura.

c- Incarico di direzione di struttura semplice e incarichi professionali: L’articolazione delle tipologie di incarico di cui al presente punto viene elaborata dal Direttore del D.A.I. su proposta dei Direttori di struttura complessa, sentito il parere del Comitato di Dipartimento e nel limite delle risorse economiche rese disponibili dalla contrattazione integrativa aziendale. L’incarico viene conferito con atto del Direttore Generale, previa procedura selettiva e valutazione dell’apposito Collegio Tecnico di cui al successivo art. 25.

2. Gli ambiti decisionali del Dipartimento sono valorizzati anche dalla partecipazione alla selezione dei dirigenti responsabili di struttura complessa di cui al comma 1 punto b, che si realizza attraverso l’indicazione al Direttore Generale del fabbisogno che caratterizza la struttura stessa sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale.

3. Ai professori di prima fascia che svolgono attività assistenziale ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa il Direttore Generale, sentito il Rettore e il DAI di afferenza, affida comunque la responsabilità e la gestione di un programma. La responsabilità di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato attribuito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa.

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Art.24 - Attribuzione degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa non inseriti nei D.A.I.

1. L’attribuzione di incarichi di struttura complessa per la direzione delle strutture organizzative che compongono la Direzione Aziendale e i servizi di supporto (uffici di staff e Direzioni) è effettuata con atto del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Direttore del Dipartimento, ove costituito, nel quale la struttura afferisce. Nel caso di direzione di struttura complessa riservata a dirigenti del ruolo sanitario, l’incarico viene conferito dal Direttore Generale previo espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa (art. 8, commi 3 e 4 Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29).

2. L’attribuzione degli altri incarichi è effettuata con atto del Direttore Generale su proposta del Responsabile della struttura complessa di appartenenza oppure –per i dirigenti non inseriti in una struttura complessa- su proposta del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo.

Art.25 - Verifica degli incarichi dirigenziali

1. Il sistema di valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali è articolato in coerenza ai princìpi di unitarietà dell’organizzazione aziendale e di sviluppo in senso dipartimentale.

2. Ciascun incarico dirigenziale, compresi quelli affidati a professori e ricercatori universitari, è soggetto a valutazione e verifica, con le modalità e secondo le scadenze definite dalle norme e dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti nel tempo per il personale dirigente del S.S.N.. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti.

3. Le modalità di effettuazione della verifica degli incarichi dirigenziali attribuiti al personale universitario sono stabilite da apposito Collegio Tecnico, composto da tre esperti di cui uno designato dal Direttore Generale, uno designato dal Rettore ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore.

4. La verifica degli incarichi dirigenziali è condotta da appositi collegi tecnici, nominati dal Direttore Generale. In particolare:

a- Per i Direttori dei D.A.I. il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore

Sanitario. Per i Direttori di Dipartimento nell’area dei servizi di supporto, ove costituiti, il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore Sanitario (ove il

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Direttore appartenga al ruolo sanitario) o dal Direttore Amministrativo (ove il Direttore appartenga ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo).

b- nell’ambito dei Dipartimenti ad attività integrata il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore del Dipartimento. Nel caso di verifica di incarico di direzione di struttura complessa deve essere presente, come componente del Collegio, il Direttore Sanitario.

c- nell’ambito delle strutture organizzative che compongono la Direzione Aziendale ed i servizi di supporto il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore Sanitario (per i dirigenti del ruolo sanitario) o dal Direttore Amministrativo (per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo). Ove sia costituito il Dipartimento, il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore dello stesso.

5. Il Regolamento di cui all’art. 22 comma 4 disciplina nel dettaglio la composizione e le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici.

6. L’esito dei processi di verifica è disciplinato dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo. Nel caso di valutazione negativa nei confronti del personale universitario, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

7. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. La revoca ai professori universitari dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento.

Art.26 - Posizioni di responsabilità riconosciute a personale del comparto

1. L’Azienda riconosce e formalizza ambiti specifici di responsabilità a professionisti del personale del comparto, accanto a quelli riconosciuti ai dirigenti.

2. Su tali ambiti possono essere individuate posizioni organizzative e posizioni funzionali.

3. Le posizioni organizzative si suddividono in due tipologie: a- Le posizioni organizzative gestionali, le quali richiedono lo svolgimento di funzioni di responsabilità di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale;

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b- Le posizioni organizzative professionali, le quali si caratterizzano per i contenuti di alta professionalità e specializzazione richiesti, oppure per lo svolgimento di attività di staff e/o studio di ricerca, ispettive di vigilanza e controllo e di coordinamento di attività didattica.

4. Le posizioni funzionali sono funzioni assegnate in relazione a particolari posizioni di lavoro, che valorizzano e premiano l’assunzione di responsabilità professionale in riferimento allo sviluppo di processi che la direzione aziendale ritiene strategici per il cambiamento e l’innovazione, nel rispetto dei mandati assegnati. Dette funzioni possono essere di coordinamento, di programma e per obiettivo.

5. Le posizioni organizzative sono istituite e conferite con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della struttura di afferenza.

6. Le modalità di istituzione e di graduazione delle posizioni organizzative nonché le modalità di conferimento, modifica, revoca degli incarichi su dette posizioni sono disciplinate mediante regolamenti specifici, previa concertazione con le OO.SS. ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.

7. Al personale universitario inserito negli elenchi del personale convenzionato con l’Azienda sono garantite le stesse opportunità professionali del corrispondente aziendale, fatte salve le disposizioni specifiche di stato giuridico previste dai rispettivi ordinamenti.

Art.27 - Valutazione del personale

1. Nell’ambito della normativa vigente e della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale, l’Azienda si dota di un sistema di valutazione diretto a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2 Il Nucleo di Valutazione supporta l’operato della Direzione Generale per quanto concerne la valutazione e verifica dei risultati assegnati al personale.

3 In apposito regolamento vengono definiti la composizione del Nucleo di valutazione, l’ambito delle verifiche, le modalità ed i termini temporali di effettuazione delle stesse, nonché gli effetti connessi all’esito delle valutazioni.

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TITOLO VI - GLI STRUMENTI DI GESTIONE

Art.28 - La pianificazione strategica

1. La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, con il supporto del Collegio di Direzione, sulla base degli indirizzi della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e nel rispetto dei principi e obiettivi del Piano sociosanitario Regionale e delle specifiche indicazioni regionali, definisce gli obiettivi generali dell’azienda, le strategie per il loro raggiungimento, lo sviluppo dei servizi ospedalieri, tecnici, amministrativi e di supporto.

2. L’Università partecipa attivamente alla elaborazione della pianificazione strategica al fine di una programmazione coordinata tra l’Azienda e l’Università. Nella elaborazione del piano si tiene conto delle priorità indicate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, inerenti l’attività scientifica e quella formativa, e delle necessità di sviluppo delle attività assistenziali in coerenza con quanto specificato al comma 1.

3. Costituiscono atti di pianificazione strategica il piano attuativo locale, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo.

4. Gli atti di pianificazione strategica sono inviati al Comitato di Indirizzo, cui compete l’espressione dei pareri preventivi, per la verifica della coerenza della programmazione aziendale con la programmazione didattica e scientifica delle Università.

Art.29 - Il Budget

1. Il budget è lo strumento col quale si definiscono per le diverse articolazioni aziendali gli obiettivi e le risorse necessarie a realizzarli. E’ coerente con i documenti di pianificazione e attua le indicazioni contenute negli stessi.

2. La Direzione Aziendale attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni Dipartimento e/o articolazione aziendale attivando specifici percorsi di negoziazione.

3. Per monitorare le attività, supportare il processo di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza aziendale e dei dipartimenti e al fine di accertare che i comportamenti gestionali siano in linea con i programmi definiti, l’Azienda si avvale delle competenti strutture afferenti alla Direzione. Queste dovranno adeguatamente supportare sia la direzione aziendale sia i

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Responsabili di Dipartimento e/o articolazione aziendale in tutte le fasi di programmazione, gestione e verifica.

Art.30 - Il Bilancio di esercizio e il Bilancio di Missione

1. I risultati raggiunti sono annualmente rendicontati nel Bilancio di Esercizio e nel Bilancio di Missione.

2. Il bilancio d’esercizio, corredato da una relazione del Direttore Generale sull’andamento della gestione, viene redatto annualmente e rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento. E’ articolato in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è sottoposto a certificazione nei tempi e con le modalità indicate dalla Regione.

3. Con il Bilancio di Missione, presentato unitamente al Bilancio d’esercizio, l’Azienda espone il perseguimento degli obiettivi di salute assegnati all’Azienda dalla Regione e dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, nonché di quelli di ricerca e di formazione e didattica propri di una Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art.31 - Il governo clinico, la gestione del rischio e la formazione

1. Per governo clinico si intende l’insieme degli strumenti gestionali organizzativi attraverso i quali l’Azienda ed i professionisti assumono una responsabilità diretta per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e per mantenere elevati i livelli dei servizi sanitari.

2. Tali strumenti sono rappresentati dalla definizione di precise linee di responsabilità, individuali e collettive, dalla trasparenza dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma comparativa, dai programmi di miglioramento della qualità, dall’audit clinico e dalla valutazione della performance clinica, dalla pratica clinica basata sulle prove di efficacia, dai percorsi clinico - assistenziali, dalla pratica della gestione e della comunicazione del rischio e dallo sviluppo delle attività di accreditamento professionale.

3. I principi fondamentali che qualificano il governo clinico nell’Azienda sono quindi:

• la collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare,

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• la responsabilizzazione e la partecipazione degli operatori e degli utenti,

• l’integrazione con le altre Aziende del Sistema sanitario provinciale, secondo i principi ispiratori del Piano sanitario provinciale e nell’ottica della realizzazione di una rete di servizi.

4. L’Azienda sviluppa la capacità di produrre ricerca e innovazione e gestisce l’attività come funzione istituzionale, intrinseca alla primaria funzione assistenziale, anche mediante la creazione di un’infrastruttura aziendale per la ricerca e l’innovazione, lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole, l’assetto di regole e strumenti per le garanzie di trasparenza.

5. Il Collegio di Direzione e i Dipartimenti costituiscono l’ambito organizzativo dove queste linee di governo si sviluppano e dove i principi, gli strumenti e gli obiettivi ad essi correlati vengono valutati e condivisi, al fine di essere tradotti in progetti operativi all’interno dei Dipartimenti e delle Unità Operative.

6. Per gestione del rischio si intende la capacità da parte della organizzazione e dei professionisti di rilevare, valutare e correggere gli errori e di promuovere la sicurezza dei pazienti; essa è una componente essenziale della funzione di governo clinico.

7. L’azienda dispone la organizzazione integrata delle diverse componenti della gestione del rischio nell’ambito di un Piano aziendale di gestione del rischio.

8. Le attività relative al Programma aziendale di gestione del rischio hanno nel Collegio di Direzione l’organo di governo e nei Dipartimenti la principale sede operativa e di gestione.

9. Le politiche inerenti il programma di formazione aziendale devono assicurare:

• coerenza con gli obiettivi di sviluppo del governo aziendale; • sostegno a quei meccanismi della gestione operativa che diminuiscono

il rischio professionale e favoriscono l’individuazione e l’adozione di buone pratiche;

• sviluppo di un ambiente culturale favorevole al programma regionale per la ricerca e l’innovazione

10. Il Collegio di Direzione è chiamato a elaborare e approvare i piani formativi annuali, oltre che a formulare le linee di sviluppo della formazione in relazione all’evoluzione dell’organizzazione dell’Azienda.

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CAPO 3: ASSETTO ORGANIZZATIVO

TITOLO VII – I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA∗1

Art. 32 – Dipartimenti ad Attività Integrata

1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è organizzata in ambito sanitario, secondo il modello dipartimentale.

2. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell’Azienda. Tale organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti dagli indirizzi regionali in materia, l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie: - per aree funzionali - per gruppo di patologie, organi ed apparati - per particolari finalità assistenziali, didattico-formative e di ricerca

3. Vengono costituiti i seguenti Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI): Dipartimento della Medicina diagnostica e della prevenzione Dipartimento Emergenza-Urgenza Dipartimento della Donna, del Bambino e delle malattie urologiche Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Dipartimento dell’Apparato Digerente Dipartimento di Oncologia e Ematologia (D.A.P.P.) Dipartimento Testa, collo e organi di senso Dipartimento Medico della comunità assistenziale e delle disabilità Dipartimento delle insufficienze d’organo e trapianti

4. I Dipartimenti ad Attività Integrata sono costituiti da Strutture complesse, Strutture semplici dipartimentali, Programmi, Strutture Semplici ed altri incarichi professionali, per l’utilizzo comune ed ottimale delle risorse umane e strumentali destinate all’assistenza e per il coordinamento delle attività assistenziali, di formazione e di ricerca proprie dell’area, nel rispetto delle competenze previste dall’ordinamento universitario.

5. I Dipartimenti ad Attività Integrata sono dotati d’autonomia operativa e gestionale nell’ambito degli obiettivi e risorse assegnati; sono titolari di budget e sono soggetti a rendicontazione analitica.

* 1 Gli articoli del presente Titolo VII sono adottati d’intesa con il Rettore dell’alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la predetta Università, approvato il 14 febbraio 2005 in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29 e sono stati modificati “a stralcio” con atto deliberativo

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6. L’Azienda, disciplina con apposito regolamento (cfr. Art 36) l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata, perseguendo finalità di: a) prevedere una composizione dei Dipartimenti che favorisca lo sviluppo

dell’innovazione assistenziale, la continuità assistenziale, lo sviluppo professionale e la coerenza tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

b) assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la programmazione di Ateneo per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, i corsi di laurea delle professioni sanitarie e per le Scuole di specializzazione dell'Area Medica;

c) prevedere la possibilità di istituire DAI a sviluppo interaziendale con lo scopo di assecondare i processi di riorganizzazione orientati alla domanda di salute e allo sviluppo di percorsi nell’ambito di reti cliniche, didattico formative e di ricerca integrate su più Aziende sanitarie

Art. 33 – FUNZIONI DEL DAI Il DAI svolge tutte le funzioni necessarie ad assicurare , nel rispetto delle specifiche

normative e delle programmazioni istituzionali (Regione, Università, Conferenza

Territoriale Socio Sanitarie), l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di

assistenza con quelle di ricerca e di formazione coerenti con la specifica area

assistenziale.

In particolare il DAI per l’Area di:

Promozione e garanzia delle attività assistenziali a) coordina ed assicura la realizzazione dei piani di attività assistenziali e/o

tecnico-professionali negoziati ed assegnati alle strutture organizzative in cui

è articolato, privilegiando l’approccio multidisciplinare delle competenze

professionali e l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili, secondo i criteri

di efficacia, efficienza ed appropriatezza e nel rispetto degli ambiti di

autonomia e competenza previsti per le singole professioni dalla normativa

vigente;

b) partecipa a concorrere alla realizzazione delle politiche aziendali di governo

clinico;

c) collabora con la Direzione aziendale alla progettazione e realizzazione di

nuove attività e/o modelli di assistenza derivanti dalle emergenti innovazioni

tecnologiche ed organizzative, garantendo altresì il mantenimento della

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qualità dell’assistenza in linea con adeguati standard professionali sostenibili,

secondo i principi propri del governo clinico

d) promuove e favorisce il collegamento con strutture, attività extra ospedaliere

e attività sia intra che interdipartimentali al fine di assicurare la continuità

assistenziale;

e) promuove e programma iniziative di educazione ed informazione sanitaria;

f) promuove la formazione continua del personale, anche attraverso:

• l’individuazione delle aree e delle tematiche specifiche su cui

incentrare la formazione e l’aggiornamento del personale afferente e

la predisposizione, sulla base dei dossier formativi di U.O. e degli

obiettivi definiti dal Piano Aziendale, del relativo piano annuale;

• la promozione e organizzazione, in collaborazione con l’area

formazione dell’Azienda, di eventi locali utili al conseguimento dei

crediti formativi;

g) promuove e sviluppa la valutazione individuale dei professionisti orientata al

riconoscimento dell’operato del professionista all’interno dell’organizzazione

e alla costruzione di percorsi di crescita professionale e delle competenze.

Promozione e sviluppo dell’attività di ricerca

a) promuove, coordina, sostiene e realizza attività di ricerca, in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento all’art. 17 del protocollo di intesa Regione-Università approvato con DGR 1207/2016, ferma restando la libertà e l’autonomia di ricerca dei docenti, ricercatori universitari e dirigenti ospedalieri ad esso afferenti;

b) promuove e cura, nelle componenti universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, la realizzazione di programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto, convenzione o commissione.

Promozione e partecipazione all’attività didattico-formativa a) Il DAI partecipa alle attività didattiche universitarie pertinenti alla specifica

area assistenziale, per quanto di competenza e nel rispetto della programmazione e delle direttive degli Organi accademici preposti, in applicazione di specifici protocolli d’intesa locali e regionali, fatta salva l’autonomia di ogni singolo docente e dirigente;

b) l’attività didattico-formativa viene svolta dal personale del S.S.N. salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali e di supporto alle stesse.

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ART 34 - Organi del DAI

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore e il Comitato di Dipartimento. 2. Il Direttore di Dipartimento è un Responsabile di Struttura complessa del DAI e

viene nominato dal Direttore Generale dell’Azienda, d’intesa col Rettore dell’Università. Il Direttore viene scelto sulla base di requisiti di esperienza e capacità clinica e gestionale e sulla base del curriculum, scientifico,formativo e professionale, di norma nell’ambito di una terna proposta dai membri di diritto del Comitato di Dipartimento, nella quale siano rappresentate le componenti universitaria ed ospedaliera.

3. Della terna possono fare parte solamente i Dirigenti ospedalieri o universitari titolari di incarico di Struttura complessa che non incorrano nelle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente nonché in quelle di cui al successivo comma 5. Per il personale universitario, la carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario

4. Per l’individuazione della terna ciascun componente di diritto del Comitato può

esprimere una sola preferenza individuata tra i Direttori di Struttura complessa che abbiano espresso la propria candidatura attraverso la presentazione di un progetto di attività e sviluppo del DAI, elaborato in base alla vision e mission declinate dalla direzione strategica. In caso di parità di voti, tra un numero di candidati superiore a tre, ai fini della formazione della terna, prevale la maggiore anzianità di funzione dirigenziale apicale e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.

5. La durata dell’incarico di Direttore è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Non è candidabile all’incarico di Direttore del DAI, il Direttore di Struttura complessa che allo scadere dei termini per la presentazione del progetto abbia un orizzonte temporale di permanenza in servizio, prima del pensionamento, inferiore ai 3 anni.

6. Il Direttore del DAI mantiene la direzione della Struttura Complessa di cui è responsabile ed è sovraordinato agli altri Direttori di Struttura per gli aspetti di natura gestionale attinenti al Dipartimento. Nell’atto di conferimento dell’incarico è definito l’impegno minimo richiesto per la direzione del DAI. In ragione di tale impegno il Direttore può delegare l’esercizio di una parte equivalente delle funzioni di direzione della Struttura complessa.

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7. Il Comitato di Dipartimento è l’Organo collegiale del DAI, assicura la partecipazione degli operatori ai processi di programmazione e rendicontazione delle attività e alla definizione dell’assetto organizzativo - gestionale del Dipartimento. È presieduto e convocato dal Direttore del Dipartimento che ne stabilisce l’ordine del giorno.

8. Il Comitato di Dipartimento è composto da:

a) membri di diritto:

- Responsabili delle Strutture complesse, ivi compresi i Responsabili facenti funzione;

- Coordinatori delle Professioni sanitarie di ogni UO/Servizio afferente al DAI;

- Professori di prima fascia con integrazione assistenziale; - Responsabili delle Strutture semplici dipartimentali, di Programma

dipartimentale e di programma aziendale con afferenza prevalente al Dipartimento;

- il Direttore del Dipartimento Universitario a cui afferisce il maggior numero dei professori e ricercatori del DAI.

b) membri elettivi:

- un rappresentante eletto per ciascuna delle aree professionali (infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria, riabilitativa e amministrativa) significativamente rappresentate;

- un numero di componenti pari al 30% dei membri di diritto, eletti con scheda uninominale tra il personale dirigente sanitario ospedaliero ed universitario delle strutture del DAI, in cui sia rappresentata sia la componente ospedaliera che quella universitaria L’eventuale arrotondamento necessario per determinare il numero dei componenti elettivi è disposto per eccesso. Almeno la metà dei componenti eletti deve essere rappresentata da Responsabili di Struttura semplice di Unità Operativa e/o titolari di incarichi di alta specializzazione;

- un rappresentante eletto dai medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione, individuato da UNIBO.

9. Il Regolamento di Funzionamento dei DAI di cui al successivo art 36 stabilisce

compiti e responsabilità del Direttore e definisce le modalità di individuazione del Vice Direttore

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ART 35 – Sedute del Comitato Direttivo e Giunta di Dipartimento del DAI 1. Partecipa alle sedute del Comitato di Dipartimento con funzione

verbalizzante, il coordinatore amministrativo di riferimento. 2. Partecipano in qualità di invitati permanenti:

- un referente organizzativo individuato dal Direttore Sanitario tra i responsabili dei Percorsi della Logistica Sanitaria;

- un referente organizzativo individuato dal Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie tra i responsabili assistenziali di percorso;

- il rappresentante della direzione per la qualità dipartimentale; - il referente del governo clinico; - l’animatore di formazione dipartimentale.

3. Il Comitato di Dipartimento può istituire la Giunta di Dipartimento i cui componenti sono individuati dal Direttore del Dipartimento ed approvati dal Comitato stesso. La composizione della Giunta viene definita nel Regolamento di Funzionamento dei DAI di cui al successivo art 36 4. Alla Giunta è affidato lo svolgimento di funzioni istruttorie ed operative per la realizzazione delle politiche dipartimentali stabilite dal Comitato. Art 36 - Regolamento di Funzionamento 1. Il funzionamento del DAI è disciplinato da specifico Regolamento adottato d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna, nel rispetto dei principi indicati nel presente atto. Tale Regolamento disciplina altresì le relazioni organizzative tra i DAI, le Direzioni trasversali e gli Uffici di Staff.

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TITOLO VIII – LA DIREZIONE AZIENDALE

Art.37 - La Direzione Aziendale

1. La Direzione Aziendale si impegna a tenere costantemente adeguata l’organizzazione al ruolo di eccellenza dell’Azienda, favorendo la razionalizzazione dei percorsi clinici, lo sviluppo di un approccio assistenziale interdisciplinare, lo sviluppo delle competenze professionali, la realizzazione di una sempre più concreta integrazione tra assistenza, formazione e ricerca.

2. In questo contesto la Direzione Aziendale assicura il recepimento degli indirizzi di politica sanitaria della Regione e della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, mantiene la complessiva coerenza dell’azione di governo dell’azienda, fornisce il supporto metodologico ed operativo ai programmi di sviluppo e di attività dei Dipartimenti ad Attività Integrata e sviluppa le relazioni interaziendali specifiche di area vasta nonché la cooperazione di sistema (contratti di fornitura).

3. La realizzazione degli obiettivi individuati presuppone un’organizzazione snella, articolata per processi, idonea a favorire l’integrazione dei professionisti, delle strutture, delle competenze, in una prospettiva di ulteriore qualificazione del servizio fornito al cittadino.

4. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

5. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione aziendale.

6. La Direzione Aziendale si avvale delle competenze tecnico- professionali delle strutture che afferiscono alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa, oltre che degli Uffici di Staff.

7. Le Strutture in cui è articolata l’Azienda e le relative funzioni svolte vengono riportate nel regolamento organizzativo aziendale.

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Art.38 - La Direzione Sanitaria

1. La Direzione Sanitaria coadiuva nell’esercizio delle proprie funzioni il Direttore Generale, in particolare svolgendo la funzione di integrazione e di raccordo interdipartimentale nell’ambito delle tematiche trattate dal Collegio di Direzione relative al governo clinico, all’accreditamento, alla gestione del rischio, all’analisi dei processi assistenziali, alla formazione ed alla ricerca.

2. La Direzione Sanitaria promuove l’accesso tempestivo ed appropriato ai servizi e garantisce la continuità dell’assistenza, individua gli obiettivi generali e specifici di produzione ed assicura il monitoraggio e la verifica del volume e della qualità dell’attività assistenziale, nell’ambito degli indirizzi strategici generali dell’Azienda.

3. A questo scopo, il Direttore Sanitario, responsabile del governo clinico dell’Azienda, si avvale delle proposte elaborate dal Collegio di Direzione nonché dei responsabili delle strutture organizzative che afferiscono alla Direzione Sanitaria.

4. Le Direzioni Tecniche aziendali in linea alla Direzione Sanitaria sviluppano sinergie reciproche e assicurano il supporto tecnico-operativo ai Dipartimenti ad Attività Integrata, anche attraverso la partecipazione di loro referenti al Comitato di Dipartimento ed all’Ufficio di Direzione del Dipartimento.

5. Afferiscono al Direttore Sanitario le seguenti Direzioni Tecniche Aziendali:

− Direzione Medica Ospedaliera – Area Organizzazione e Gestione e Area di igiene, prevenzione e protezione.

− Direzione Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo − Direzione Farmacia

6. La Direzione Medica Ospedaliera – Area Organizzazione e Gestione esercita funzioni di coordinamento e gestione nelle materie di sua competenza, al fine di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzative e di uniformare i criteri di organizzazione e gestione complessiva, mantenendo l’unitarietà del processo produttivo sanitario e garantendo l’integrazione tra i Dipartimenti ad attività integrata. L’Area di Igiene Prevenzione e Protezione assicura per i pazienti e per i dipendenti la sorveglianza e la prevenzione del rischio biologico-infettivo in ospedale e contribuisce a garantire gli standard igienico-sanitari dei servizi alberghieri e di supporto interni ed esterni per gli aspetti di specifica competenza.

7. La Direzione del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo esercita funzioni di organizzazione, coordinamento, gestione complessiva e sviluppo professionale delle risorse professionali di competenza e funzioni di

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valutazione e progettazione organizzativa sanitaria per gli aspetti di competenza, al fine di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzative e uniformare i criteri di organizzazione e gestione complessiva, mantenendo l’unitarietà del processo produttivo-sanitario e garantendo l’integrazione tra i dipartimenti.

8. La Direzione della Farmacia elabora e propone le politiche farmaceutiche da realizzarsi nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria, nei rapporti con l’Azienda USL metropolitana e verso soggetti esterni. Definisce e suggerisce gli strumenti per il monitoraggio delle politiche farmaceutiche nei diversi ambiti di utilizzo dei beni e collabora alla realizzazione degli interventi ad esse correlati. Partecipa a tutte le fasi del governo clinico che richiedono la specifica competenza.

In particolare, la Direzione della Farmacia sviluppa attività di farmacia clinica, di appropriatezza d’uso e di vigilanza sui farmaci e sui dispositivi medici con l’obiettivo del governo clinico ed economico e della gestione del rischio. Allo scopo, monitora e rende disponibili informazioni corrette ed obiettive sui profili di efficacia e di sicurezza e collabora con gruppi di lavoro che prevedono setting assistenziali integrati. Collabora con il Servizio Farmaceutico Territoriale al fine di assicurare il governo complessivo dell’appropriatezza prescrittiva e della spesa farmaceutica, anche per garantire la continuità dell’assistenza e la coerenza tra proposte terapeutiche dello specialista e le limitazioni prescrittive vincolanti.

Art.39 - La Direzione Amministrativa

1. La Direzione Amministrativa assicura l’attuazione del sistema di governo economico-finanziario aziendale e garantisce che i sistemi e le organizzazioni di supporto alla erogazione dell’assistenza sanitaria siano orientati ai processi produttivi e ne assecondino l’evoluzione nel tempo.

2. Assicura la completezza, la correttezza e la trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Azienda.

3. Orienta il funzionamento delle strutture amministrative, con particolare centralità dedicata:

- alla integrazione delle competenze tra l’amministrazione del personale e la sua direzione professionale;

- alla funzione di coordinamento delle politiche di acquisto anche con altre Aziende Sanitarie e con l’Area Vasta Emilia Centro.

In particolare la Direzione Amministrativa collabora allo sviluppo delle Aree Vaste come luogo della integrazione fra aziende sanitarie per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche, che rappresentano uno strumento organizzativo capace di migliorare i servizi e la sostenibilità economica, evitando così i rischi di frammentazione, scarsa qualità e diseconomia.

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La Direzione Amministrativa collabora inoltre con le strutture regionali di servizio, quali ad esempio l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dedicata ai processi di acquisizione di beni e servizi, che si presentano come una opportunità finalizzata a migliorare i servizi e la sostenibilità economica.

4. Nelle logiche dello sviluppo della gestione per processi e alla luce della complessità e rilevanza di alcuni processi aziendali (programmi di investimento e conservazione del patrimonio, gestione acquisti, gestione personale..) la Direzione Amministrativa organizza le proprie strutture in una logica di massima integrazione. In tal senso prevede modelli di coordinamento nei servizi di supporto che, nel rispetto delle specifiche competenze ed in una futura prospettiva di possibile dipartimentalizzazione, consentano significative sinergie sia nella gestione ordinaria e integrata delle funzioni di competenza che nell’elaborazione e realizzazione di progetti di innovazione e sviluppo.

5. Assicura la legittimità e la trasparenza degli atti nel quadro delle competenze/responsabilità decentrate ai Dirigenti in esecuzione di atti specifici.

Art.40 - Gli Uffici di Staff

1. La Direzione Aziendale, a supporto delle proprie funzioni strategiche e per sviluppare e sostenere particolari e specifiche esigenze di coordinamento, si avvale di Uffici di staff.

2. Gli uffici di staff si configurano come vere e proprie strutture aziendali, dotate di risorse proprie. Essi risultano così identificati:

a- In staff al Direttore Generale: - Controllo Direzionale e Sistema Informativo - Comunicazione, informazione, qualità e marketing - Servizio Prevenzione e Protezione - Medico Competente - Rapporti con l’Università - Segreteria di Direzione

b- In staff al Direttore Sanitario: - Ricerca ed innovazione, governo clinico e valutazione della

performance sanitaria c- In staff al Direttore Amministrativo:

- Affari Generali e Legali

Art.41 - Le strutture organizzative della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa

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1. La Direzione Aziendale si avvale, nella organizzazione e gestione dei fattori produttivi correlati alla produzione delle attività istituzionali, dei servizi di supporto afferenti alla Direzione Sanitaria ed alla Direzione Amministrativa.

2. Afferiscono alla Direzione Sanitaria, oltre alle Direzioni Tecniche Aziendali di cui all’art. 38, comma 5, le seguenti strutture:

- Direzione Fisica Sanitaria - Direzione Tecnologie Biomediche

3. Afferiscono alla Direzione Amministrativa le seguenti strutture:

- Coordinamento “Sviluppo ed amministrazione del personale”, che comprende la Direzione Sviluppo Risorse Umane e la Direzione Amministrazione del personale

- Coordinamento “Acquisizione di beni e servizi e gestione delle risorse economali” che comprende la Direzione Acquisizione di beni e servizi e la Direzione Gestione delle risorse economali e delle attività alberghiere

- Coordinamento “Attività tecniche integrate” che comprende la Direzione Progettazione, sviluppo e investimenti e la Direzione Gestione del Patrimonio

- Direzione Risorse economiche e finanziarie - Direzione Tecnologie e Sistemi Informatici - Direzione Amministrativa a supporto dei servizi sanitari

CAPO 4: NORME FINALI E DI RINVIO

TITOLO IX – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente atto aziendale, si rinvia alla leggi fondamentali di riforma del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università, della organizzazione amministrativa e del pubblico impiego, alle leggi regionali di riordino del Servizio Sanitario Regionale ed ai contenuti dei Contratti Nazionali di Lavoro.

I regolamenti necessari per l’esecuzione del presente atto vengono

emanati dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, previa intesa con il Rettore per le parti di competenza.