PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE FIBRE OTTICHE … di... · Scaduto il contratto di locazione, il...

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***** PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE di “FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.a beneficio di “PRYSMIAN S.P.A.Redatto ai sensi dell’art. 2506bis del Codice Civile ***** Premessa. Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Milano, Viale Sarca, 336, composto da un terreno della superficie di mq. 22.000 circa e da un capannone principale, oltre a diversi fabbricati tecnologici accessori (costituiti da Energy House, ex impianto denominato “torre di filatura” e cabina elettrica di interscambio), già concessi in locazione a terzi. Scaduto il contratto di locazione, il complesso immobiliare è rimasto privo di ogni attività e non se ne prevedeva il riutilizzo come bene strumentale. Data la posizione del terreno ove sorge il complesso immobiliare in argomento, ubicato nell’area c.d. “Bicocca”, il Gruppo Prysmian ha ritenuto che esso potesse essere il luogo più idoneo per costruirvi la propria nuova sede, in sostituzione dell’attuale che, oltre ad essere condotta in locazione, è di dimensioni e caratteristiche insufficienti per il soddisfacimento delle mutate esigenze del Gruppo Prysmian a Milano, previa la integrale ristrutturazione del capannone principale, consistente nella sua demolizione e ricostruzione. A tale scopo, F.O.S. S.r.l. ha presentato un progetto per la realizzazione di una nuova costruzione per mezzo di Dichiarazione di Inizio Attività, sul quale è maturato il silenzio assenso del Comune di Milano in data 7 settembre 2012, ed ha versato i prescritti oneri di urbanizzazione. Poiché la nuova sede sarà utilizzata da tutte le società del Gruppo Prysmian aventi sede a Milano, si è ravvisata l’opportunità di separare il terreno e gli edifici sovrastanti che non saranno oggetto dell’attività di demolizione in corso dal patrimonio della F.O.S. S.r.l., in

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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE 

di “FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.” 

a beneficio di “PRYSMIAN S.P.A.” 

Redatto ai sensi dell’art. 2506‐bis del Codice Civile 

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Premessa. 

Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l. è proprietaria di un complesso  immobiliare ad uso  indu‐

striale sito  in Milano, Viale Sarca, 336, composto da un  terreno della  superficie di mq. 

22.000 circa e da un capannone principale, oltre a diversi fabbricati tecnologici accessori 

(costituiti da Energy House, ex impianto denominato “torre di filatura” e cabina elettrica 

di interscambio), già concessi in locazione a terzi. 

Scaduto il contratto di locazione, il complesso immobiliare è rimasto privo di ogni attività 

e non se ne prevedeva il riutilizzo come bene strumentale. 

Data  la posizione del terreno ove sorge  il complesso  immobiliare  in argomento, ubicato 

nell’area c.d. “Bicocca”,  il Gruppo Prysmian ha ritenuto che esso potesse essere il luogo 

più idoneo per costruirvi  la propria nuova sede, in sostituzione dell’attuale che, oltre ad 

essere condotta in locazione, è di dimensioni e caratteristiche insufficienti per il soddisfa‐

cimento delle mutate esigenze del Gruppo Prysmian a Milano, previa la integrale ristrut‐

turazione del capannone principale, consistente nella sua demolizione e ricostruzione. 

A tale scopo, F.O.S. S.r.l. ha presentato un progetto per la realizzazione di una nuova co‐

struzione per mezzo di Dichiarazione di Inizio Attività, sul quale è maturato il silenzio as‐

senso del Comune di Milano in data 7 settembre 2012, ed ha versato i prescritti oneri di 

urbanizzazione. 

Poiché la nuova sede sarà utilizzata da tutte le società del Gruppo Prysmian aventi sede a 

Milano, si è ravvisata l’opportunità di separare il terreno e gli edifici sovrastanti che non 

saranno oggetto dell’attività di demolizione  in corso dal patrimonio della F.O.S. S.r.l.,  in 

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modo che  il nuovo complesso  immobiliare entri a far parte del patrimonio della società 

capogruppo Prysmian S.p.A.. 

Tale trasferimento a favore di Prysmian S.p.A. tiene altresì conto del fatto che  la nuova 

sede ospiterà prevalentemente  il personale  in forza a Prysmian S.p.A., oltreché  i dipen‐

denti delle altre società del Gruppo Prysmian aventi sede a Milano. Inoltre, i costi per la 

costruzione dei nuovi edifici saranno sostenuti da Prysmian S.p.A. che possiede nel pro‐

prio organico  le strutture  in possesso delle competenze necessarie alla gestione quoti‐

diana degli immobili edificati. 

 

Si  fa  infine preliminarmente presente che,  in analogia a quanto disposto dall'art. 2505, 

comma 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506‐ter, comma 5), non devono ritenersi applicabili 

gli articoli 2501‐ter, primo comma, nn. 3, 4, 5 e gli artt. 2501‐quinquies e 2501‐sexies c.c. ‐ 

e non sono pertanto richiesti:  il rapporto di cambio delle quote,  le modalità di assegna‐

zione delle quote della società beneficiaria, la data dalla quale le quote partecipano agli 

utili, la relazione dell’organo amministrativo e la relazione di stima degli esperti sulla con‐

gruità  del  rapporto  di  cambio  ‐,  allorché  il  progetto  in  argomento  si  configura  come 

un’operazione  infragruppo  di  scissione  parziale  a  favore  di  società  preesistente,  nella 

quale il capitale sociale della società scissa è interamente detenute dalla società benefi‐

ciaria. 

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1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla scis‐

sione. 

Società scissa 

“FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.”, Società con socio unico, sottoposta all’attività di 

direzione  e  coordinamento  di  Prysmian  S.p.A.  ed  appartenente  al Gruppo  Prysmian, 

con  sede  sociale  Battipaglia  (SA),  Strada  Provinciale  N.135,  capitale  sociale  euro 

47.700.000,00,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  imprese  di  Salerno 

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01003490651, (in seguito “FOS” o la Scissa). 

Società beneficiaria 

“PRYSMIAN S.P.A.”, con sede sociale  in Milano, Viale Sarca 222, capitale sociale euro 

21.459.171,00,  Codice  Fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  di Milano 

04866320965, (in seguito “Prysmian” o la Beneficiaria). 

La società beneficiaria “PRYSMIAN S.P.A.” è unico socio della società scissa “FIBRE OTTICHE 

SUD – F.O.S. S.R.L.”. 

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell’art. 2506 e 

seguenti del Codice Civile, mediante trasferimento di parte del patrimonio di FOS, co‐

me descritto al successivo punto 9, a favore di Prysmian. 

2. Statuto della società Scissa e della società Beneficiaria 

L’operazione in esame non comporterà alcuna modifica agli Statuti della Scissa e della 

Beneficiaria. 

La società Scissa sarà regolata dallo statuto vigente, allegato sotto "A". 

La società Beneficiaria sarà regolata dallo statuto vigente, allegato sotto "B". 

3. Rapporto di cambio delle azioni e eventuale conguagli in denaro 

Poiché  la Beneficiaria è  l'unico socio della Scissa e  lo sarà anche alla data di efficacia 

della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conse‐

guenza della prospettata scissione parziale, né il capitale sociale della stessa subirà al‐

cuna variazione. Per effetto di ciò, non è previsto alcun rapporto di cambio. Parimenti 

non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

4. Modalità di assegnazione delle azioni 

Per effetto di quanto esposto al punto precedente, non essendo prevista l'emissione e 

quindi l'assegnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire mo‐

dalità di assegnazione di azioni. 

5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili 

Per effetto di quanto sopra esposto, non essendo prevista l'emissione e quindi l'asse‐

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gnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire la data di parte‐

cipazione agli utili. 

6. Data di effetto della scissione 

La  scissione ha effetto dall’ultima delle  iscrizioni dell’atto di  scissione nell’ufficio del 

Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero 

dalla diversa successiva data indicata nell’atto di scissione. 

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian 

a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo preceden‐

te. 

7. Trattamento eventualmente  riservato a particolari  categorie di  soci e ai pos‐

sessori di titoli diversi dalle azioni 

Non esistono particolari categorie di  soci e non  sono previsti  trattamenti o vantaggi 

particolari per i possessori di titoli diversi dalle azioni. 

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori 

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società par‐

tecipanti alla scissione. 

9. Descrizione degli elementi patrimoniali oggetto della scissione parziale 

Gli elementi patrimoniali di proprietà di FOS oggetto di  trasferimento mediante scis‐

sione parziale a favore della Beneficiaria sono costituiti dal terreno ad uso  industriale 

di proprietà della stessa FOS, sito in Comune di Milano, viale Sarca 336, della superficie 

catastale a terreni di m² 22.248, con sovrastanti fabbricati tecnologici accessori che sa‐

ranno riutilizzati al servizio della nuova costruzione, costituiti da Energy House, ex im‐

pianto denominato “torre di filatura” e cabina elettrica di interscambio. 

Il complesso immobiliare oggetto di scissione risulta individuato come segue: 

• nel catasto Terreni del Comune di Milano 

 

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Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Total area mq: Qualità Cl.: Reddito Do-

minicale €: Reddito

Agrario €: Partita

Milano NCT 55 84 22.184 Ente Ur-bano 1

Milano NCT 55 89 64 Ente Ur-bano 1

 

• nel Catasto Fabbricati: 

Comune Sezione Ubicazione Foglio Particella Subalterno Qualità Cl.: Rendita €:

Milano NCEU

MILANO (MI) VIALE

SARCA, 336 Piano T-1 - 2-3

55 84 703 F/3

Milano NCEU

MILANO (MI) VIALE

SARCA, 336 Piano T

55 89 D/1 612,00

 

Si dà atto che il valore contabile complessivo dei predetti beni risultante dalla situazio‐

ne patrimoniale al 30 giugno 2013 della Scissa è pari a euro 11.169.593, tenuto conto 

del valore degli ammortamenti dei beni stessi. A questi vanno aggiunti euro 2.531.171 

relativi a spese sostenute ai fini della riqualifica del sito oggetto della scissione e, come 

risulta dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2013 della Scissa, contabilizzate nelle 

immobilizzazioni in corso. 

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed  i rapporti, nessuno escluso od eccet‐

tuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa. 

La scissione proposta si basa sulla situazione patrimoniale della Scissa e sulla relazione 

finanziaria semestrale della Beneficiaria, in entrambi i casi riferite al 30 giugno 2013. 

La  riduzione del patrimonio netto  contabile della Scissa  sarà pari al valore  contabile 

degli elementi assegnati alla data di efficacia della scissione e sarà imputata alle riserve 

per allora esistenti, con esclusione invece di ogni riduzione del capitale sociale dipen‐

dente dalla scissione, in quanto l’unico socio ha prima d’ora comunicato la propria in‐

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tenzione ad effettuare versamenti ad incremento del patrimonio netto tali da assorbi‐

re la riduzione del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione. 

*** 

Il presente progetto  sarà  sottoposto per  la definitiva approvazione all’assemblea dei 

soci della Scissa e al Consiglio di Amministrazione della Beneficiaria ai  sensi dell’art. 

2505 del codice civile, come consentito dall’art. 17 dello statuto di Prysmian, fatto sal‐

vo  il diritto degli azionisti che rappresentano almeno  il cinque per cento del capitale 

sociale di richiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposi‐

to di cui al comma 3 dell’art. 2501‐ter del codice civile, che la decisione di approvazio‐

ne della scissione sia adottata dall’assemblea a norma del comma 1 dell’art. 2502 del 

codice civile. 

 

Allegati: 

A)  Statuto sociale vigente della società Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l. 

B)  Statuto sociale vigente della società Prysmian S.p.A. 

 

Milano, 1° agosto 2013 

FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L. 

Un Amministratore  

 

__________________________________  

Milano, 1° agosto 2013 

PRYSMIAN S.P.A. 

Un Amministratore 

 

__________________________________ 

 

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Allegato “A” al Progetto di scissione parziale di “FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.”

a beneficio di “PRYSMIAN S.P.A.”

S T A T U T O

= Art. 1 - Denominazione sociale = La società si denomina "FIBRE OTTICHE SUD - F.O.S. s.r.l.".

= Art. 2 - Sede sociale = La società ha sede nel Comune di Battipaglia (Sa). Possono istituirsi e sopprimersi altrove sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici.

= Art. 3 - Capitale sociale = Il capitale è di euro 47.700.000,00 (quarantasettemilionisettecentomila e centesimi zerozero). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. La società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci nei limiti e alle condizioni delle norme di legge e di regolamento vigenti.

= Art. 4 - Durata della società = La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

= Art. 5 - Oggetto sociale = La società ha per oggetto:

− la progettazione, la produzione, la costruzione, il commercio, l'installazione e i servizi relativi alle fibre ottiche per telecomunicazioni, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti tecnicamente organizzati per la loro produzione e commercio, lo svolgimento di qualsiasi altra attività affine o collegata sul piano industriale e commerciale con le anzidette attività, la prestazione d'opera e servizi analoghi a quelli eseguiti per l'esercizio di tale propria attività a società controllate e collegate, direttamente o indirettamente;

− lo sviluppo di iniziative nel settore edile-immobiliare attraverso lo svolgimento di qualsiasi attività od operazione volta o connessa alla costruzione di complessi immobiliari integrati, infrastrutture, complessi e fabbricati ad uso industriale, ivi compresi a titolo esemplificativo, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita, l’acquisto, la permuta, la lottizzazione, la locazione e l’amministrazione di immobili per uso industriale o terziario e per destinazione a uso impianti o uffici; l’assunzione e/o l’affidamento di appalti o concessioni, nonché la costituzione, l’acquisto, la vendita o la permuta di diritti relativi ad immobili.

La società può partecipare ad altre imprese, enti o società e compiere tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di fideiussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, escluse le attività riservate per legge.

= Art. 6 - Decisioni dei soci = 6.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

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In tal caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Il socio che propone l’adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, a tutti gli altri soci nonché al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso di proposta avanzata dall’organo amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i soci e del collegio sindacale con le medesime modalità di cui sopra. Il procedimento decisionale deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l’organo amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale prevista al precedente terzo comma. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione. Il Presidente del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione, darà comunicazione scritta dell’avvenuta approvazione a tutti i soci e al collegio sindacale, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione,

se richiesto dagli stessi soci. Le decisioni così assunte vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. 6.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o se inviati successivamente, ricevuti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'Unione Europea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti); funziona e delibera ai sensi di legge. Le adunanze assembleari possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il Soggetto verbalizzante. Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società. Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate come sopra, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

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= Art. 7 – Consiglio di Amministrazione = La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri, anche non soci, che durano in carica tre esercizi (salvo maggiore o minor periodo stabilito dai soci all'atto della nomina) e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica la disciplina dettata dall’art. 2386 c.c.. Fino a contraria decisione dei soci gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

= Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione = Al consiglio di amministrazione spettano, senza limitazioni, tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta sola eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

= Art. 9 - Rappresentanza sociale = La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, al vice presidente e al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal consiglio di amministrazione, con facoltà di nominare procuratori per taluni atti o categorie di atti, nonché avvocati e procuratori alle liti.

= Art. 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione = Il consiglio di amministrazione è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su iniziativa del presidente o su richiesta di due amministratori o di due sindaci effettivi (ove nominati). Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica (ove nominati).

= Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione= 11.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti dei presenti. A parità di voti prevale il partito cui accede il presidente. Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per audio e/o videoconferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal presidente e dal segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal presidente. 11.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, oltre che in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia assunta in sede collegiale, o comunque lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano due componenti del Consiglio stesso.

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Nel caso di consultazione scritta, o di consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte della maggioranza dei consiglieri in carica. Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso degli amministratori non sono soggette a vincoli procedurali purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e al collegio sindacale e dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In ogni caso, la consultazione o l’acquisizione del consenso potrà avvenire su iniziativa di ciascuno degli amministratori mediante invio di una proposta scritta di deliberazione al presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne curerà la comunicazione a tutti i consiglieri e sindaci, fissando apposito termine entro cui ciascun amministratore potrà far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso o dissenso per iscritto. Il mancato invio del consenso o dissenso entro il termine suddetto è considerato astensione. Il presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione scritta dell’avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli amministratori e al collegio sindacale, entro il termine di dieci giorni dall’approvazione, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione,

se richiesto dagli stessi consiglieri. Il procedimento decisionale deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella comunicazione della proposta. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

= Art. 12 - Presidente e organi delegati = Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche un vicepresidente, uno o più consiglieri delegati e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore). Il consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure a un comitato esecutivo.

= Art. 13 – Decadenza del Consiglio di Amministrazione= Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati con decisione dei soci, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

= Art. 14 – Amministratore Unico= La società può essere amministrata, anziché da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico, anche non socio. L'amministratore unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione e ha inoltre tutti i poteri competenti al consiglio e al suo presidente ai sensi delle disposizioni del presente statuto.

= Art. 15 – Organo di Controllo. Revisione legale dei conti = Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l’opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti. L’organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell’apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un

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soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall’organo di controllo, organo che in tale caso svolge solo la funzione di controllo di gestione. In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. In caso di nomina di un sindaco unico, le disposizioni del presente Statuto riferite al Collegio Sindacale trovano applicazione al sindaco unico, in quanto compatibili. Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

= Art. - 16 - Esercizi sociali= Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori devono procedere alla formazione del bilancio a norma di legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nei casi previsti dalla legge, il bilancio viene approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

= Art. 17 - Ripartizione degli utili d’esercizio = Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione al capitale da essi sottoscritto, salvo che la decisione dei soci li devolva in tutto o in parte a favore di riserve straordinarie o ad altra destinazione.

= Art. 18 - Scioglimento e liquidazione = In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

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Allegato “B” al Progetto di scissione parziale di “FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.”

a beneficio di “PRYSMIAN S.P.A.”

Prysmian S.p.A. - Statuto -

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per Azioni denominata “Prysmian S.p.A.”

Articolo 2 – Sede La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, dire-zioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali e agenzie, sia in Italia che all’estero.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

(i) l’esercizio, sia direttamente che indirettamente attraverso la partecipazione in società, imprese, enti ed organismi in genere, di attività, in Italia e all’estero, dell’attività di progetta-zione, produzione, costruzione, commercio (tanto in proprio, quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria), installazione di, e fornitura di servizi relativi a:

- cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, nonché per tra-smissione di comunicazioni e di dati, cavi e conduttori energia/comunicazioni (c.d. “mi-sti” energia/comunicazioni); fibre ottiche, apparecchiature elettriche, elettroniche e op-toelettriche varie e loro componenti;

- sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, ap-parecchiature, componenti e accessori;

- sistemi di trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;

- materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;

- prodotti in gomma e materie plastiche in genere;

- macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, di dati e comunicazioni e di energia/comunicazioni (c.d. misti ener-gia/comunicazioni), impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e si-mili;

- macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;

- macchinari e impianti completi per lavori idraulici;

- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti, bacini, moli banchine e opere connesse;

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- materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente atti-nenti a tutte le attività sopra specificate;

(ii) l’acquisizione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, imprese, enti ed organismi in genere operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati al punto (i) o ad essi analoghi, connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari e l’esercizio in genere di attività finanziarie che siano ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in via prevalente ma non nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'og-getto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse; ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo, prestare fideiussioni, avalli e garan-zie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, sempre se necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98, la raccolta del risparmio tra il pubblico se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere ulteriormente pro-rogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto presso l’indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è presso la sede della Società medesima, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

Articolo 6 – Capitale e azioni Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.459.171,00 (Euro ventunomilioni quat-trocentocinquantanovemila centosettantuno virgola zerozero) suddiviso in numero 214.591.710 (duecentoquattordicimilioni cinquecentonovantunomila settecentodieci) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (Euro zero virgola dieci) cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

L’assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 (trecentodiecimila virgola zerozero), di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di stock option in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all’atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine

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del 30 giugno 2013 l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L’Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il ca-pitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d’opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell’articolo 134 TUF, per un importo massimo di Eu-ro 213.150, mediante l’emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a paga-mento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incen-tivazione approvato dall’assemblea ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il ter-mine ultimo del 30 marzo 2016.

L’Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo di nominali Euro 1.344.411,30, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 13.444.113 azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in cir-colazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del pre-stito obbligazionario denominato “€300,000,000 1.25 per cent. Equity Linked Bonds due 2018”, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato all’8 marzo 2018 e che, nel caso in cui a tale data l’aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può es-sere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un’apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Articolo 7 – Azioni Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, nei limiti di legge.

Articolo 8 – Obbligazioni La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili determi-nandone le modalità e condizioni di collocamento.

All’Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell’Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9 – Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costi-

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tuite, rappresentano l’universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l’Assemblea può es-sere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli Ammini-stratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Le relative delibe-razioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regola-mento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in partico-lare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in di-scussione.

Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è con-vocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normati-va vigente, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubbli-care, entro i termini previsti dalla disciplina vigente, sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore” o “Milano Finanza”, ovvero pure, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell’avviso devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina ap-plicabile.

Anche senza preventiva convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando è rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componen-ti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2366 del codice civile.

Articolo 11 – Intervento in Assemblea

Per l’intervento in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all’assemblea può avvenire anche mediante in-vio del documento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso di convoca-zione.

L’avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permetta-no l’identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discus-sione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l’adunanza si conside-

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ra tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell’avviso di convocazione e nel verbale.

Articolo 12 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età o, infine, da persona scelta dall’Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, designato su proposta del Presidente dall'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato nell’adunanza. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell’adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolare costituzione dell’adunanza, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere i lavori Assembleari e adottare le opportune misure ai fini dell’ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 – Competenze e deliberazioni dell’Assemblea

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l’Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici), soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convo-cata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie-leggibili.

L’Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipen-denza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consi-glio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, do-vranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempo-re vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti

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almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordina-ria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L’intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta per-sona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti sta-biliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere compo-ste da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e fatta ogget-to delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della So-cietà e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il ter-mine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun can-didato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l’eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine pro-gressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore; (b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sa-ranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli ammini-stratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candi-dati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quo-zienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria de-crescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della li-sta che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indi-rettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggio-ranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte ab-biano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

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Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ul-timo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rap-presentato.

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.

L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indi-pendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministra-tori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominati-vi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nomi-nando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condi-zione che, (i) tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e (ii) venga assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l’intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall’Assemblea, che dovrà essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L’Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l’importo complessivo determinato dall’Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l’Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene op-portuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

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Articolo 16 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territo-rio dell’Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre ammini-stratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di tratta-zione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Presidente fissa l’ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell’ordine, al Vice Pre-sidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all’amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

Nell’avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo fax o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso d’urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché le materie poste all’ordine del giorno.

In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministra-zione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all’ultimo comma del precedente art. 11; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la redazione del verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 17 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni de-stinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pub-blico:

(i) fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;

(ii) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

(iii) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

(iv) l’indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

(v) la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;

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(vi) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sinda-cale sulle materie di cui all’art. 150, 1° comma, del D.Lgs 58/98. L’informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della mag-gioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori non possono delegare l’esercizio del proprio voto.

Articolo 19 – Deleghe dei poteri Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori De-legati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell’art. 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 18.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e quindi non costitui-scono materia delegabile:

[a] l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura socie-taria del gruppo di cui la Società è a capo;

[b] l’esame e l’approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti ed i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbia-no un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;

[c] la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;

[d] l’attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non supe-riore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite;

[e] la determinazione, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sin-dacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;

[f] la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in partico-lare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la corporate governance, nonché

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confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla So-cietà o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali esse ab-biano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eser-cita l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L’informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con pe-riodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comporta-mento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

[i] può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i ne-cessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma con-giunta e/o disgiunta;

[ii] previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del diri-gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell’incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni nor-mative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di almeno una delle se-guenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche am-ministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la tratta-zione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 20 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società e l’uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nell’ambito delle deleghe loro conferite, al o agli Amministratori Delegati.

Articolo 21 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall’Assemblea. L’Assemblea determina per tutta la durata dell’incarico il compen-

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so dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al-la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previ-sto dall’art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere no-minati sindaci e, se eletti, decadono dall’incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applica-bili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richie-sta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L’ intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o so-cietà fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candi-dato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere de-positate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsa-bilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei re-quisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candi-dato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere indi-viduato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una li-sta depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano

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al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei can-didati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l’altro sindaco supplente saranno tratti in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sin-dacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un’unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci sup-plenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tem-pore vigente inerente l’equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo (i) i diritti della minoranza di cui al presente articolo e (ii) il rispetto della disciplina pro tem-pore vigente inerente l’equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per la validità della deli-berazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sin-dacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di tele-comunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vi-genti.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l’Assemblea, e cia-scun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l’azione sociale di responsabilità, ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti

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di legge, a cui l’incarico è conferito dall’Assemblea ordinaria.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti , si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 23 – Bilancio e utili

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), nonché alla sua presentazione all’Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti ri-chiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall’Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

[i] il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia rag-giunto il quinto del capitale sociale;

[ii] il residuo a disposizione dell’Assemblea per la destinazione che la medesima ri-terrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio e nei limiti di legge, di-stribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegna-zione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare no-minale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 24 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all’eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 26 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposi-zioni di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.

Capitale Sociale € 47.700.000 interamente versato

FOS - Fibre Ottiche Sud S.r.l. - Società con Socio Unico - Direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A.

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BILANCIO AL 3O GIUGNO 2013

STATO PATRIMONIALE (valori in Euro) 30 Giugno 2013 31 Dicembre 2012

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - -

B) IMMOBILIZZAZIONII - Immobilizzazioni immateriali 399.091 583.287

2) Costi di ricerca e sviluppo 399.091 583.287

II - Immobilizzazioni materiali1) Terreni e fabbricati 23.872.625 25.459.7222) Impianti e macchinario 14.642.640 18.174.7513) Attrezzature industriali e commerciali 213 4274) Altri beni 130.820 89.622

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.030.848 3.199.626Totale 42.677.146 46.924.147

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti: 21.274 21.274d) Verso altri 21.274 21.274

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 21.274 21.274TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 43.097.511 47.528.708

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.748.730 1.427.1452) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.049.065 3.628.3573) Lavori in corso su ordinazione4) Prodotti finiti e merci 3.235.618 3.512.2255) Acconti

Totale 9.033.413 8.567.728

II - Crediti

1) Verso clienti 13.658.772 12.488.459- di cui verso parti correlate 12.352.313 12.643.107Importi esigibili entro l'esercizio successivo 13.658.772 12.488.459Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Verso controllanti 33.880 46.394

Importi esigibili entro l'esercizio successivo 33.880 46.394

Finanziari entro l'esercizio successivo - -

4 bis) Tributari 349.930 1.105.461

5) Verso altri 609.044 3.608.594Importi esigibili entro l'esercizio successivo 468.258 243.755

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 140.787 140.787

Finanziari entro l'esercizio successivo - verso parti correlate 0 3.224.052Totale 14.651.626 17.248.909

III -

6) Altri titoli - -

IV - Disponibilita' liquide1) Depositi bancari e postali 597.146 142.9803) Danaro e valori in cassa 2.243 2.674

Totale 599.389 145.655

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 24.284.428 25.962.291

D) RATEI E RISCONTI 90.323 149.979Ratei 0 260Risconti 90.323 149.719

TOTALE ATTIVO 67.472.262 73.640.979

FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Capitale Sociale € 47.700.000 interamente versato

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BILANCIO AL 3O GIUGNO 2013

FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L

STATO PATRIMONIALE (valori in Euro) 30 Giugno 2013 31 Dicembre 2012

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 47.700.000 47.700.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.154.990 1.154.990

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VI - Riserve statutarie - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate (289) 12.000.000Riserva straordinaria - - Fondo contributi enti pubblici - - Avanzo e disavanzo di scissione (289) - Versamenti in c/capitale 0 12.000.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.670.174) (6.035.537)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (7.816.270) (15.634.637)Totale 31.368.256 39.184.815

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili2) Per imposte, anche differite 4.217.630 4.217.6303) Altri 248.368 248.368

Totale 4.465.998 4.465.998

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.084.061 4.058.202

D) DEBITI5) Debiti verso altri finanziatori 3.313.999 1.029.869

- di cui verso parti correlate 2.818.551 0Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.065.657 657.820Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 248.342 372.049

7) Debiti verso fornitori 13.680.782 14.598.852- di cui verso parti correlate 1.317.248 1.066.334Importi esigibili entro l'esercizio successivo 13.680.782 14.598.852Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

11) Debiti verso controllanti 168.716 97.284Importi esigibili entro l'esercizio successivo 168.716 97.284Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

12) Debiti tributari 300.359 457.372Importi esigibili entro l'esercizio successivo 300.359 457.372Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 982.904 1.387.522Importi esigibili entro l'esercizio successivo 982.904 1.387.522Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) Altri debiti 2.520.626 1.800.304Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.520.626 1.800.304Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale 20.967.385 19.371.203

E) RATEI E RISCONTI 6.586.562 6.560.761Ratei 1.219 2.367Risconti 6.585.343 6.558.393

TOTALE PASSIVO : 67.472.262 73.640.979

CONTI D'ORDINE 9.693.587 9.693.587

GARANZIE PRESTATE TERZI 94.000 94.000Altre garanzie personali prestate 94.000 94.000

Garanzie reali prestate - - IMPEGNI 9.599.587 9.599.587

Contratti a termine su conti valutari di gruppo 4.790.346 4.790.346Contratti a termine su conti valutari di gruppo 4.809.241 4.809.241

Capitale Sociale € 47.700.000 interamente versato

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BILANCIO AL 3O GIUGNO 2013

FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L

CONTO ECONOMICO (valori in Euro) 30 Giugno 2013 30 Giugno 2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.299.010 30.352.1152) Variazioni delle rimanenze di prodotti in

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 144.101 1.004.5955) Altri ricavi e proventi 1.923.318 3.267.941

a) Altri ricavi 1.150.268 1.046.597b) Contributi in conto esercizio 773.050 2.221.344

Totale 28.366.428 34.624.651

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.554.354 12.293.9477) Per servizi 9.292.243 9.855.6608) Per godimento di beni di terzi 558.497 680.8359) Per il personale 9.460.993 9.545.665

a) Salari e stipendi 6.792.692 6.836.957b) Oneri sociali 2.150.306 2.159.099c) Trattamento di fine rapporto 76.812 91.000d) Trattamento di quiescenza e simili 426.003 426.621e) Altri costi 15.179 31.988

10) Ammortamenti e svalutazioni 5.401.582 8.300.741a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 184.196 184.196b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.217.386 8.116.545d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilita' liquide - - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (321.585) (29.779)12) Accantonamenti per rischi 0 150.00013) Altri accantonamenti 0 0 14) Oneri diversi di gestione 300.779 266.135

Totale 36.246.863 41.063.204

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) (7.880.434,44) (6.438.552)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 2.675 5.599c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che

non costituiscono partecipazioni - - d) Proventi diversi dai precedenti 2.675 5.599

Da imprese controllanti - - Altri proventi 2.675 5.599

17) Interessi ed altri oneri finanziari 41.015 215.421Verso imprese controllantiDa terzi 41.015 215.421

17 bis) Utili e perdite su cambi 65.855 63.514

Totale (16-17-17 bis) (104.195) (273.337)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 273.242 0Altri proventi 273.242 0

21) Oneri 104.883 0Altri oneri 104.883 0

Totale delle partite straordinarie (20-21) 168.359 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) (7.816.270) (6.711.889)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0a) Imposte correnti 0 0b) Imposte differite 0 0

23) UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (7.816.270) (6.711.889)

      

Per la situazione patrimoniale della Beneficiaria si rinvia alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 di 

Prysmian S.p.A. disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com