Progetto C h ORUS C ompetenze, O rganizzazione, R isorse U mane a S istema

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Progetto ChORUS Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007- 2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 “Gruppo di lavoro Regione – Province. Tirocini formativi, borse lavoro, aiuti all’occupazione: caratteristiche e vincoli ” BARI 22 aprile 2010

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Progetto C h ORUS C ompetenze, O rganizzazione, R isorse U mane a S istema PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 - PowerPoint PPT Presentation

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Progetto ChORUS

Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema

 

PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013

Obiettivo 1 - Convergenza

Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 

“Gruppo di lavoro Regione – Province. Tirocini formativi, borse lavoro, aiuti all’occupazione: caratteristiche e vincoli ”

 BARI

22 aprile 2010

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DM n. 142/1998“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”

Definizione di tirocinio (1)

Il tirocinio è quindi una metodologia di natura UNICAMENTE FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO attraverso la quale si favorisce l’avvicinamento ai contesti di lavoro

E’ uno strumento particolarmente indicato per i giovani e per coloro che affrontano il primo inserimento lavorativo

Qualunque altra denominazione (“tirocinio professionalizzante” ecc) identifica comunque lo strumento definito dal DM 142/1998

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• un soggetto proponente (struttura anche formativa abilitata ad organizzare tirocini formativi)

• una o più imprese ospitanti

• uno o più individui con i requisiti richiesti per effettuare il tirocinio

Il processo di proposta e gestione dell’operazione “tirocinio” (DM 142/1998) prevede:

L’unico titolo oneroso previsto dalla norma nazionale è quello connesso alle coperture assicurative delle quali “Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri…”

Definizione di tirocinio (2)

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Possono proporre tirocini “anche su proposta degli enti bilaterali e delleassociazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”

a) agenzie per l'impiego b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali c) provveditorati agli studid) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con

valore legalee) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o

orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

Definizione di tirocinio (3)

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Spetta al soggetto promotore:a) provvedere alle coperture assicurative del/dei tirocinante/i“I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative”

Definizione di tirocinio (4)

b) garantire che il tirocinante sia seguito da un proprio tutor in qualità di responsabile didattico-organizzativo

c) stipulare una convenzione con l’azienda ospitante cui deve essere allegato il progetto formativo (uno per ciascun tirocinante in caso di più tirocinanti)“I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati”

“I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”

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Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (1)

La norma nazionale fissa unicamente alcuni requisiti minimi dei soggetti coinvolti lasciando alle regioni l’impostazione del modello

organizzativo di gestione operativa dello strumento

I modelli operativi possono essere diversi in base alle esperienze ed alle prassi consolidate, alle tipologie di soggetti presenti sui territori, alla eventuale necessità di integrare lo strumento all’interno di strategie di intervento regionale più

ampie

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Tutti i modelli devono organizzare un sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti

soggetto promotore e gestore

amministrazione provinciale

azienda/e

centro per l’impiego

tirocinante

Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (2)

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Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (3)

L’amministrazione può gestire direttamente il tirocinio diventando essa stessa soggetto promotore

amministrazione provinciale soggetto promotore e

gestore

azienda/e

tirocinante centro per l’impiego

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Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (4)

L’amministrazione affidare l’intera gestione del tirocinio al centro per l’impiego che diventa soggetto promotore

amministrazione provinciale

azienda/etirocinante

centro per l’impiego soggetto promotore e

gestore

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L’amministrazione può effettuare scelte diverse anche in ordine al finanziamento, non limitandosi alla sola copertura assicurativa – l’unico onere obbligatorio - al fine di sollecitare l’utilizzo dello strumento.In tal senso, il coinvolgimento di soggetti promotori “terzi” rispetto all’amministrazione può essere supportato da finanziamenti ad hoc destinati alle spese di gestione del tirocinio

Il soggetto promotore può quindi essere anche beneficiario di un finanziamento che può includere o meno anche un contributo periodico al tirocinante

Questa soluzione impone l’adozione di misure di controllo per garantire che l’eventuale indennità destinata al tirocinante sia effettivamente erogata dal soggetto promotore nella misura e nelle forme richieste

dall’amministrazione

Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (5)

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predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la

disponibilità

presenta il progetto di intervento

provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti

stipula le necessarie assicurazioni

predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende

alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario

eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante

predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione

In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore

Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6)

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predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la

disponibilità

presenta il progetto di intervento

provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti

stipula le necessarie assicurazioni

predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende

alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario

eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante

predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione

In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore

Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6)

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Ipotesi di griglia per disegnare il modello organizzativo del tirociniosoggetto

promotoreazienda tirocinante

centro per l'impiego

predisposizione e presentazione della candidaturaIndividuazione dei tirocinanti

selezione (eventuale dei tirocinanti)

redazione progetto formativo di tirocinio

stipula assicurazioni

tutoraggio

copertura spese per il tirocinante

alimentazione sistema informativo per monitoraggio fisico e finanziario

rendicontazione spese

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I finanziamenti erogati a titolo di “borsa lavoro” costituiscono un tipo di strumento attinente il sostegno al lavoro e disciplinato - insieme ai lavori di pubblica utilità - dalla legge 196/1997 (art. 26 Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno) e dal Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280

Definizione di borsa lavoro (1)

E’ uno strumento quindi che viene attivato all’interno di un quadro giuridico che disciplina misure diverse ddi contrasto alla disoccupazione giovanile del sud, ed è caratterizzato dalla corresponsione di un sussidio da parte dell’INPS

Viene generalmente inquadrato tra le misure dello stato sociale fondato sul principio di sussidiarietà che impegna tutti gli attori del sistema sociale alla realizzazione del “sistema integrato di interventi e servizi sociali”

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Le borse di lavoro possono essere realizzate presso imprese che:

non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti abbiano almeno 2 dipendenti e non più di 100 (almeno 5 e non più di 100 per

le imprese del commercio)

Le persone che fruiscono di borsa lavoro presso un’impresa: non devono superare il numero dei dipendenti e comunque non devono

essere superiori a 10 devono essere ad incremento del personale occupato mediamente

dall'impresa nei dodici mesi precedenti

La L. 196/97 definisce le caratteristiche della borsa lavoro con specifico riferimento al piano di azione per il Mezzogiorno oggetto dell’articolo 26; in tal senso, esse non possono essere considerate vincolanti in caso di utilizzo dello strumento in contesti diversi da quello indicato dalla norma, ma costituiscono comunque un riferimento utile

Definizione di borsa lavoro (2)

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Definizione di borsa lavoro (3)

determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine minimo di 12 mesi, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese

corresponsione dell’indennità all’individuo assegnatario della borsa subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa dell’effettivo svolgimento delle attività

Lo strumento deve essere di volta in volta definito attraverso la

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Il termine “bonus” è generico e non identifica uno specifico strumento giuridicamente disciplinato, ma un contributo una tantum spesso con finalità incentivante

Il bonus all’assuzione si configura come un incentivo finanziario erogato una tantum all’impresa per sostenere parte dei costi correlati all’assunzione di un lavoratore o alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

Bonus all’assuzione/aiuto all’occupazione (1)

Trattandosi di finanziamento all’impresa è soggetto alla disciplina sugli Aiuti di Stato

Essendo finalizzato a sostenere un’assunzione/trasformazione di contratto, l’erogazione dell’aiuto si completa soltanto se la condizione richiesta di realizza effettivamente e viene mantenuta per il tempo previsto

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Integrazione di strumenti diversi

Lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento può essere utilizzato dall’amministrazione unitamente ad altri strumenti quali,

ad esempio, borse lavoro e bonus una tantum per incentivare l’inserimento lavorativo e l’assunzione del tirocinante da parte

dell’azienda ospitante

L’amministrazione può emanare un unico bando in cui sono previste le diverse misure (vedi bando provincia di Prato 2009), per ciascuna

delle quali occorre definire ruoli, obblighi e tutele

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Tabella di sintesi relativa ai diversi strumenti

strumento finalità sistemi di relazione da disciplinare riferimenti normativi

tirocinio formazione

amministrazione - soggetto promotoresoggetto promotore - individuosoggetto promotore - impresaimpresa - individuo

DM 142/98, Circolare 92/98

borsa lavoro lavoroamministrazione - individuoimpresa - individuo

(L. 196/97, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280)

aiuto all'assunzione lavoroamministrazione - impresaimpresa - lavoratore

Disciplina sugli Aiuti di Stato

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Scheda di sintesi dell’avviso di bando sul “Programma di azioni speciali per lo sviluppo locale e l'occupabilità” della provincia

di Prato

a) tirocini formativi rivolti a disoccupati di età superiore a 40 anni, privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito

b) tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o destinatari del trattamento di CIGS e CIGS in deroga

+ c) incentivi alle imprese ospitanti perl’assunzione dei tirocinanti al termine del

tirocinio

Soggetto promotore e gestore è il Centro per l’impiego che:

raccoglie le domande dei potenziali tirocinanti e le dichiarazioni di adesione e disponibilità delle imprese

attiva i tirocini (piano formativo) stipula l’assicurazione eroga l’indennità al tirocinante eroga il bonus una tantum all’impresa che assume

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a) + c)

indennità al tirocinante di € 600,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana

bonus una tantum all’azienda € 5.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che non ha “in dote” nessuno sgravio contributivo previsto dalla legge

b) + c)

indennità al tirocinante di € 300,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana

bonus una tantum all’azienda da € 2.000,00 a € 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore la cui assunzione consente di beneficiare di sgravi contributivi ( lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata e cassaintegrati)

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L’azienda deve (requisiti di ammissibilità):essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L.essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi, con le norme in materia di sicurezza del lavoro, con gli obblighi della L. 68/99non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non avere in corso procedure di licenziamento di personaleessere in regola con le disposizioni previste dal regime “de minimis”

Gli obblighi a carico dell’azienda nella realizzazione del tirocinio prevedono:comunicazione al Centro per l'Impiego della data di inizio del tirocinio ( Modello UNILAV )registrazione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro (LUL)nomina di un turor aziendaleassunzione del tirocinante a tempo indeterminato o determinato di durata minima di 12 mesi al termine del periodo di tirocinio