Progetti Tecnologie Procedure … · questo senso si veda la Comunicazione della Commissione Ce, 2...
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ProgettiTecnologieProcedure
IPSO
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0020
3730
5000002
037306
Emergenze ambientaliRischi antropici e naturali
2/2016
Le emergenze ambientali in Italia Il quadro normativoImpianti a rischio di incidente rilevante
Il ruolo della Protezione Civile e del SindacoResponsabilità e nuovi delitti ambientaliCase history: l’incidente all’oleodotto di Busalla
Rischio inquinamento e soluzioni assicurativePrevenzione e gestione dei disastri: i contributi Ue e Onu
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Emergenze ambientalie protezione civile: il Sindacoalla prova dei cosiddetti ecoreatiMarco Tonellotto, Assoreca, Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto(Vicenza - Milano)
L’inclusione della tutela dell’ambiente tra le finalita della Protezione Civile, impone di consi-derare il rischio ambientale in una prospettiva meno consueta di quella piu tradizionale,normalmente centrata sulla sua previsione e gestione interna all’impresa. Infatti gli eventi dideterioramento ambientale costituiscono anche rischi del territorio, della cui gestione sonoinvestiti, in ambito piu decentrato, le regioni e gli enti locali, salva la competenza dello Statoper gli eventi calamitosi di straordinaria gravita ed intensita. In queste situazioni, la cuiorigine puo essere determinata tanto da attivita umane quanto da eventi naturali, l’eventodi alterazione dell’ambiente, con le sue possibili ricadute – immediate o a breve termine –sul territorio e sulla salute della popolazione residente, impone alle amministrazioni coin-volte non solo l’adozione di misure emergenziali e di interdizione del rischio, ma ancorprima attivita previsionali, ossia di valutazione della probabilita di accadimento di un de-terminato livello di danno associato alle piu diverse attivita umane che possono compro-mettere risorse e matrici ambientali. Dall’omissione o dall’inadeguatezza dell’esercizio didette funzioni possono quindi conseguire responsabilita dirette degli enti investiti dei doveridi protezione civile, in primis il Sindaco, potendo a cio riconnettersi un contributo causale –esclusivo o concorrente – al verificarsi dell’evento di danno ambientale. L’entrata in vigoredella legge n. 68/2015 impone quindi alla Protezione Civile di misurarsi con alcune dellefattispecie piu significative dei cosiddetti ‘‘ecoreati’’, ossia i delitti di inquinamento e didisastro ambientale.
IntroduzioneNella prassi dell’azione amministrativa la
gestione dell’emergenza ambientale viene
solitamente associata all’esercizio degli
strumenti di precauzione, prevenzione e
tutela offerti dal cosiddetto Codice del-
l’Ambiente (1), tra i quali i piu significativi
sono quelli relativi alle azioni disciplinate
nella sua parte sesta, alle bonifiche (art.
239 e ss del D.Lgs. n. 152/2006) e alla ri-
mozione dei rifiuti (art. 192 del D.Lgs. n.
152/2006). Analogamente, in una logica
in parte coincidente con quella degli isti-
tuti sopra accennati, il nostro ordinamento
conosce pure i poteri extra ordinem attiva-
Norme e procedureEmergenze ambientali
43
(1) Il riferimento puntuale e al D.Lgs. n. 152/2006.
bili dal Sindaco per fronteggiare situazioni
di emergenza connesse all’igiene pubblica
e alla sicurezza, quali quelle disciplinate
dagli art.li 50 e 54 del T.U. sugli enti locali,
di cui frequentemente si avvalgono i sin-
daci per gestire situazioni emergenziali di
natura ambientale.
Meno frequente e invece la considerazione
della necessita che il pericolo ambientale
debba trovare la sua soluzione anche nel-
l’esercizio delle funzioni di protezione civi-
le, che normalmente siamo tutti istintiva-
mente portati ad associare alla sola gestio-
ne di emergenze determinate da eventi
naturali.
I compiti della ProtezioneCivileTuttavia, la legge n. 225 del 24 febbraio
1992, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, e piuttosto chiara nel pre-
cisare (2), senza margini di incertezza, che la
tutela dell’integrita dell’ambiente da danni
e pericoli di danno derivanti da calamita,
catastrofi ed altri eventi calamitosi, costitui-
sce oggetto precipuo delle attivita di pro-
tezione civile.
In questa prospettiva l’art. 2 della legge
predetta individua tre distinte tipologie di
eventi di pertinenza dell’attivita di prote-
zione civile, ossia gli eventi connessi all’at-
tivita umana fronteggiabili dai singoli enti
e amministrazioni in via ordinaria, quelli
che richiedono una gestione coordinata
in relazione alla loro natura ed estensione
ed infine quelli piu propriamente catastro-
fali e che per questo richiedono mezzi e
poteri straordinari da impiegare per periodi
di tempo circoscritti.
E quindi di immediata evidenza come
eventi di emergenza ambientale di origine
umana - quindi con esclusione di quelli
provocati da fatti naturali -, che possono
essere fronteggiati mediante interventi at-
tuabili dai singoli enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria, cosı come
quelli su scala piu vasta, ma pur sempre
circoscritti all’ambito di competenza di
piu enti che devono solo coordinarsi tra
loro, pur sempre agendo nell’esercizio del-
le loro normali funzioni – si pensi per
esempio ad una contaminazione che pos-
sa interessare piu comuni – appartengono
alla fisiologia dell’agire del servizio di pro-
tezione civile.
Definito quindi il perimetro dell’attivita e
degli eventi di cui il servizio predetto deve
occuparsi, risulta piuttosto interessante no-
tare una sostanziale coincidenza tra quelli
che sono i piu tradizionali strumenti di ge-
stione dell’emergenza offerti dal diritto am-
bientale e quelli propri dell’attivita di pro-
tezione civile. In entrambi i casi le gestione
dell’emergenza postula una prima fase di
previsione e prevenzione (3) del rischio, cui
segue la gestione dell’emergenza vera e
propria, attraverso il suo superamento e
la mitigazione e interdizione del rischio.
La cosa non deve peraltro stupire, in quan-
to l’art. 2 della legge n. 225/1992 espressa-
mente prevede che le funzioni di protezio-
ne civile vengano esercitate anche attra-
verso gli ordinari poteri di competenza di
enti e amministrazioni, cui si affiancano poi
quelli piu propriamente di protezione civi-
le, di cui all’art. 3 della legge predetta. Cer-
cando poi di definire quali siano quest’ulti-
mi, si puo dire che essi includano la previ-
sione (4), la prevenzione (5) dei rischi, il soc-
corso delle popolazioni e ‘‘ogni altra attivita
necessaria e indifferibile, diretta al contra-
sto e al superamento dell’emergenza (6) e
alla mitigazione del rischio’’ connessa agli
eventi previsti dall’art. 2 della legge.
I compiti degli EntiterritorialiIl sistema della protezione civile risulta infi-
ne articolato su livelli diversi di competen-
za (7), in ragione dei quali spetta alle regio-
ni:
! la predisposizione e attuazione dei pro-
grammi regionali di previsione e pre-
venzione;
! l’attuazione degli interventi urgenti in
caso di crisi determinata dal verificarsi
Norme e procedureEmergenze ambientali
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(2) Si veda in questo senso l’art. 1 bis, comma 1, della legge n. 225/1992.
(3) Previsione e prevenzione sono d’altronde tra loro accomunate dall’essere espressione entrambe del piu generale strumento di analisi e valutazione dei rischi. In
questo senso si veda la Comunicazione della Commissione Ce, 2 febbraio 2000, che seppure esplicitamente riferita all’azione di precauzione, la include nella
categoria predetta, in quanto forma di prevenzione qualificata, assimilando quindi tutte le forme di previsione a strumento di analisi del rischio.
(4) Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. n. 225/1992, ‘‘la previsione consiste nelle attivita, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in
materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo
reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi’’.
(5) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 225/1992, ‘‘la prevenzione consiste nelle attivita volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita che si verifichino
danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita di previsione. La prevenzione dei diversi
tipi di rischio si esplica in attivita non strutturali concernenti l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della
protezione civile nonche l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l’attivita di esercitazione’’.
(6) Per le nozioni di soccorso e superamento del rischio si veda sempre l’art. 3 della L. n. 225/1992, secondo il quale:
(i) ‘‘il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma
di prima assistenza’’;
(ii) ‘‘il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazio-
nabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita’’.
(7) Il sistema della ripartizione delle competenze risulta definito dagli art.li 6-15 della L. n. 225/1992 e dall’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998.
Norme e procedureEmergenze ambientali
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di un evento o della sua imminenza;
! la definizione degli indirizzi per la pre-
disposizione dei piani provinciali di
emergenza; l’attuazione degli interventi
necessari per favorire il ritorno alle nor-
mali condizioni di vita;
! lo spegnimento di incendi, l’organizza-
zione e l’utilizzo del volontariato.
Le Province risulterebbero invece incarica-
te:
! delle attivita di rilevazione, raccolta ed
elaborazione dati interessanti la prote-
zione civile; della predisposizione dei
programmi provinciali di prevenzione
e protezione e della loro attuazione;
della predisposizione del piano provin-
ciale di emergenza;
! della vigilanza sulla predisposizione da
parte delle strutture provinciali dei ser-
vizi urgenti, anche tecnici, da attivare in
caso di evento.
Infine, spetta ai Comuni:
! la direzione dei servizi di emergenza e
coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alle popolazioni colpite sul
territorio Comunale;
! l’attuazione nel medesimo ambito terri-
toriale delle attivita di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi sta-
bilite da programmi e piani regionali;
! la predisposizione dei piani comunali e
intercomunali di emergenza e il loro
aggiornamento;
! l’attivazione degli interventi urgenti e
necessari;
! la vigilanza sull’attuazione dei servizi ur-
genti di protezione civile su base locale,
l’utilizzo del volontariato. Inoltre quan-
do l’evento non sia fronteggiabile con
gli strumenti a disposizione del Comu-
ne, il Sindaco puo chiedere l’intervento
di altre forze e strutture al Prefetto, che
adotta i provvedimenti del caso, coor-
dinando i propri interventi con quelli
dell’autorita comunale. Quanto al Pre-
fetto, questi svolge funzioni di coordi-
namento e direzione su base provincia-
le, con correlato esercizio di poteri di
gestione diretta dell’emergenza, secon-
do quanto definito dall’art. 14 della leg-
ge n. 225/1992.
I compiti del SindacoNel tentativo di definire il perimetro delle
competenze comunali, che vedono nel
Sindaco la figura del garante dell’adempi-
mento degli obblighi di protezione civile,
va da subito evidenziata la difficolta di trac-
ciare delle attribuzioni nette, atteso che
tutto il sistema della protezione civile si
caratterizza per profili di sovrapposizione
e di gestione coordinata dei poteri attra-
verso i quali soggetti diversi sono chiamati
ad esercitare la funzione di tutela.
Tuttavia e possibile individuare un nucleo
di poteri tipicamente ‘‘comunali’’, che so-
stanzialmente afferiscono al momento del-
la gestione e interdizione del rischio, ovve-
ro all’attuazione delle attivita di previsione
e agli interventi di prevenzione, oggetto
pianificazione regionale e provinciale; alla
conseguente predisposizione e aggiorna-
mento dei piani comunali di emergenza;
all’attivazione degli interventi urgenti e ne-
cessari (cioe quell’insieme di azioni finalisti-
camente orientate - in ragione della loro
necessita e indifferibilita – alla mitigazione
del rischio e al ripristino della situazione di
ritorno alla normalita ante evento, ossia il
contrasto e il superamento dell’emergen-
za); alla vigilanza dell’attuazione dei servizi
urgenti su base locale. Nel contesto di que-
ste competenze, viene quindi riconosciuto
al comune un ampio e non meglio definito
potere di adozione di tutti i pertinenti
provvedimenti finalisticamente orientali,
su base locale, all’azione di tutela e interdi-
zione del rischio.
Peraltro, quella che sembra un’investitura
di funzioni di garanzia piuttosto ampia e
tendenzialmente illimitata, trova un limite
– tutt’altro che definito nel suo perimetro
applicativo – nella previsione dell’art. 3,
comma 7, della legge n. 225/1992, che im-
pone alle amministrazioni di provvedere
nell’ambito delle risorse umane, strumenta-
li e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente. Come dire che l’esercizio della fun-
zione di garanzia, per la cui configurazione
non basta la mera investitura di un potere
dissociata dall’attribuzione dei mezzi per
darvi attuazione, diventa in qualche misura
una quaestio facti, dovendosi valutare volta
per volta se le dotazioni strumentali in sen-
so lato siano oggettivamente insufficienti a
determinare e consentire l’azione del ga-
rante. Ovviamente, in questo tipo di valu-
tazione e evidente che eventuali profili di
colpa di organizzazione (per esempio defi-
cit di analisi, di previsione, di approccio
competente, diligente e perito) che finisca-
no per incidere sulla dotazione dell’ente -
ossia quando data una certa disponibilita
finanziaria risulti che l’Ente poteva perveni-
re ad una piu efficace organizzazione della
struttura di prevenzione e tutela (8) -, pos-
sono costituire un profilo di colposo di
omesso esercizio del potere dovere, che
e per l’appunto pure quello di organizzarsi
adeguatamente. Il tema e quindi quello
della definizione della posizione di garan-
zia (9) del Sindaco, cioe della determinazio-
ne della sfera di rischio ambientale che egli
(8) In questa prospettiva e utile far ricorso all’ampia casistica elaborata dalla giurisprudenza, segnatamente in materia di sicurezza sul lavoro, proprio sul tema
degli standard esigibili di organizzazione prevenzionistica.
(9) Sull’argomento si segnala la sentenza Cassazione penale, sezioni unite, n. 38343/2014, che opera una rivisitazione della categoria dogmatica della ‘‘posizione
di garanzia’’, che tradizionalmente e intesa come l’espressione che condensa l’obbligo giuridico di impedire l’evento e che costituisce la fonte della
e chiamato a gestire come autorita di pro-
tezione civile.
A prescindere, pertanto, dalle specificita di
ogni singolo caso concreto, e comunque
possibile affermare che in forza della decli-
nazione dei poteri di protezione civile so-
pra riassuntivamente richiamati, l’ordina-
mento assegna al Sindaco una evidente
posizione di garanzia rispetto alla gestione
e l’interdizione del rischio ambientale su
base comunale e intercomunale.
In proposito, va pure segnalato che se la
ripartizione di poteri parrebbe attribuire a
regioni e province il fondamentale mo-
mento della ‘‘previsione del rischio’’, in con-
creto l’obbligo di pianificazione dell’emer-
genza comunale (10) finisce per imporre al
Comune la stessa valutazione concreta del
rischio locale, atteso che gli indirizzi regio-
nali e del Dipartimento di protezione civile
hanno un valore operativo, metodologico,
lasciando poi all’analisi diretta dell’Ente lo-
cale la determinazione dei singoli profili
rischio e delle cautele da associare agli
stessi.
Dato il contesto di funzioni istituzionali so-
pra tratteggiate, il Comune e oggi chiama-
to a prevedere, prevenire e gestire una
molteplicita di rischi ambientali antropici.
Tra questi, e solo in via esemplificativa, me-
ritano d’essere ricordati quelli afferenti il
trasporto di merci pericolose; il rischio in-
dustriale nel suo complesso (e quindi non
solo quello riferibile ad imprese a rischio di
incidente rilevante o soggette alla discipli-
na dell’autorizzazione integrata ambienta-
le); i rischi determinati da eventi esterni
(ossia, la valutazione di eventi esterni come
terremoti, alluvioni, frane, oggi probabil-
mente anche il terrorismo, quali cause ini-
ziatrici di scenari incidentali determinati da
attivita industriali (11)) e quelli ascrivibili a
cosiddetti ‘‘effetti domino’’.
Le novita introdotte dallalegge n. 68/2015: nuovidelitti ambientali, nuoveresponsabilitaNella sua complessita, l’attivita di analisi e
gestione del rischio ambientale afferente
alle funzioni di protezione civile deve inol-
tre misurarsi anche con le novita normati-
ve, ossia con quelle fattispecie di evento
introdotte dal legislatore con la legge n.
68/2015 e che si sostanziano nei cosiddetti
‘‘ecoreati’’, rectius delitti ambientali (12).
Trattasi, infatti, di eventi di danno e di peri-
colo concreto, che avendo l’idoneita di pre-
giudicare i beni della vita, della salute e del-
l’ambiente, hanno in tutta evidenza una pie-
na pertinenza con l’oggetto dell’attivita di
tutela propria della protezione civile.
Nella prospettiva delle funzioni di compe-
tenza comunale, certamente l’attenzione
va posta ai reati di inquinamento (art.
452-bis c.p) e di disastro ambientale (art.
452-quater c.p.), data la natura emergenzia-
le che gli stessi fatti reato possono assume-
re. Il primo dei due si configura nella con-
dotta di chi ‘‘abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento si-
gnificativi e misurabili:
1. delle acque o dell’aria o di porzioni
estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
Norme e procedureEmergenze ambientali
46
responsabilita in ordine ai reati commissivi mediante omissione. Nella sostanza la posizione di garanzia identifica concettualmente il ruolo di cui e investito -
tendenzialmente per legge - un soggetto, al fine di impedire e governare un certo fattore di rischio e quindi assicurare la tutela di determinati beni (nel caso
affrontato da questo articolo, salute e ambiente). In questa prospettiva, la responsabilita di evento dannoso viene imputata al garante in ragione dell’omesso
o insufficiente esercizio dei poteri attribuitigli, fungendo per l’appunto la posizione di garanzia da strumento attraverso il quale il diritto penale esprime un
ponderato giudizio sulla paternita umana di un determinato illecito. Le sentenza sopra segnalata e di particolare interesse in quanto, partendo dalla
considerazione che la posizione di garanzia ha quindi un ruolo di personalizzazione dell’attribuzione della responsabilita, osserva come in sistemi prevenzio-
nistici e di tutela caratterizzati da intricate connessioni di ruoli e poteri, si ponga la necessita che la responsabilita penale sia differenziata e limitata in ragione
dell’area di rischio in cui si e realizzato l’evento e del soggetto che viene ritenuto gestore di quel rischio, poi realizzatosi. Ne deriva che ‘‘garante e il soggetto -
che gestisce il rischio’’ e solo a questi deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. La
Cassazione evidenzia pure ‘‘come cio non significhi che sia sempre possibile compartimentare la responsabilita penale, soprattutto in un ambito, quale quello
del diritto penale del lavoro, in cui si assiste spesso ad una connessione di obblighi e responsabilita in capo a diverse figure e soggetti gestori di un rischio. Ma
l’idea di rischio e, quindi, l’individuazione del gestore dello stesso, deve essere posta alla base dell’imputazione oggettiva dell’evento, nella prospettiva di
limitare e separare le sfere di responsabilita dell’illecito’’.
(10) Si vedano le disposizioni della legge 12 luglio 2012 n. 100, di modifica della legge n. 225/1992, che impone a ciascun comune di approvare il proprio piano di
emergenza, redigendolo secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento di protezione civile e dalle regioni.
(11) In questa prospettiva merita considerare il principio ricavabile dal combinato disposto degli art.li 303 e 308, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che se da un lato
esclude qualsiasi responsabilita per danni ambientali riferibili ad eventi inevitabili e non controllabili, dall’altro pone dei limiti al beneficio dell’esenzione del
pagamento dei costi delle attivita di prevenzione e riparazione, nel senso che la mancanza di misure di sicurezza astrattamente idonee costituirebbe di per se
stesso un fattore di responsabilita. Inoltre, in punto di inevitabilita e imprevedibilita, a prescindere dalla possibilita o meno di includere i servizi di protezione
civile tra quelle attivita potenzialmente impattanti sull’ambiente ai sensi dell’art. 302 del D.Lgs. n. 152/2006, c’e da chiedersi se le conseguenze ambientali
innescate da un evento naturale che determini l’attivazione di un rischio di fonte industriale, non siano in qualche modo prevedibili e preventivabili
ricorrendo ad un’analisi tecnicamente e scientificamente orientate, come deve essere l’attivita di previsione (art. 3, comma 2, della legge n. 225/1992) di
protezione civile.
(12) I nuovi delitti sono quelli di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte e lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art.
452-ter c.p.), di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), di inquinamento e disastro ambientale nella forma colposa (art. 452-quinquies c.p.), di traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattivita (art. 452-sexies c.p.), di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), di impedito controllo (452-septies c.p.), figura
delittuosa quest’ultima che non appare tuttavia diretta a determinare un pregiudizio diretto all’ambiente.
2. di un ecosistema, della biodiversita, an-
che agraria, della flora o della fauna’’,
prevedendo forme di aggravamento
di pena quando l’inquinamento ‘‘e pro-
dotto in un’area naturale protetta o sot-
toposta a vincolo paesaggistico, am-
bientale, storico, artistico, architettoni-
co, archeologico ovvero in danno a
specie animali o vegetali protette’’. Il
reato, che e costituito da un fatto che
presenta un buon livello di sovrapposi-
zione con la nozione di danno ambien-
tale di cui all’art. 300 del D.Lgs. 152/
2006, prevede una fattispecie aggravata
quando (art. 452-ter c.p.) l’inquinamen-
to abbia determinato lesioni personali o
la morte di persone, pregiudicando per
un verso le condizioni dell’ambiente nel
quale l’uomo svolge la propria esisten-
za e compromettendo quindi dall’altro
le normali condizioni di vita che l’azio-
ne di protezione civile deve invece as-
sicurare.
Il delitto di disastro ambientale (art. 452-
quatter c.p.), che peraltro continua a con-
vivere con l’altra fattispecie di disastro in-
nominato (anche ambientale) di cui all’art.
434 c.p., si configura invece nella condotta
di chi ‘‘abusivamente cagiona un disastro
ambientale’’, intendendosi per tale ‘‘l’altera-
zione irreversibile dell’equilibrio di un eco-
sistema, l’alterazione dell’equilibrio di un
ecosistema la cui eliminazione risulti parti-
colarmente onerosa e conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla
pubblica incolumita in ragione della rile-
vanza del fatto per l’estensione della com-
promissione o dei suoi effetti lesivi ovvero
per il numero delle persone offese o espo-
ste al pericolo’’.
In entrambi i casi cio che rileva nella confi-
gurazione della fattispecie delittuosa e l’in-
tensita dell’effetto della compromissione
ambientale, col conseguente profilo di re-
sponsabilita che potrebbe astrattamente
imputarsi al garante sotto il profilo della
causazione dell’evento, sia per la sua omes-
sa previsione in connessione col mancato
apprestamento di cautele in funzione in-
terdittiva, sia per l’aggravamento degli ef-
fetti disastrosi, che per l’appunto costitui-
scono elemento costitutivo dei reati in ras-
segna.
Il tema merita senz’altro un approfondi-
mento ulteriore. Tuttavia vale la pena di
segnalare come il rischio antropico si ca-
ratterizzi per un grado di prevedibilita tec-
nico scientifica di gran lunga maggiore ri-
spetto all’evento naturale, con conseguenti
ripercussioni in punto di responsabilita pe-
nale del garante.
La riprova della concreta rilevanza del pro-
blema si puo constatare nei numerosi siti
italiani nei quali la complessita e magnitu-
do dell’inquinamento, con le sue ripercus-
sioni potenziali sulla salute collettiva, ha
probabilmente integrato l’astratta consu-
mazione (13) delle fattispecie contemplate
dai due reati sopra passati in rassegna. Si
tratta di casi nei quali, infatti, sia l’evento di
alterazione in quanto tale, sia l’aggrava-
mento della situazione ambientale, allor-
quando questa costituisca di per se alter-
nativamente un autonomo inquinamento
misurabile e significativo o un disastro, po-
trebbe risultare causalmente riconducibile
proprio all’omesso o insufficiente esercizio
dei poteri di interdizione del rischio propri
del garante. Peraltro, relativamente agli
eventi riconducibili ai fatti inquadrabili nel-
la previsione di disastro innominato di cui
all’art. 434 c.p., il rischio di una contestazio-
ne di responsabilita penale alla parte pub-
blica non ha natura puramente congettu-
rale, cosı come il rischio di una possibile
imputazione appare concreto relativamen-
te a tutte le condotte omissive successive
29 maggio 2015 - data di entrata in vigore
della legge n. 68/2015 – e che riguardino
situazioni contrassegnate da un dinami-
smo particolare, significativita, misurabilita,
e gravita di effetti, tali da integrare, nella
loro evoluzione dalla data predetta ad og-
gi, le fattispecie dei reati di inquinamento e
disastro.
ConclusioniLa relativa novita della riforma della legge
n. 68/2015 non consente ancora di regi-
strare pronunce dell’Autorita Giudiziaria
su questa prospettiva interpretativa del
ruolo e delle funzioni di garanzia della Pro-
tezione civile in occasione di eventi di
emergenza ambientale di una certa gravi-
ta. Tuttavia, gia i precedenti riguardanti
eventi calamitosi naturali, sia quelli elabo-
rati nel settore concettualmente affine dei
doveri di garanzia in materia di sicurezza
sul lavoro, consentono di ritenere come
ragionevolmente prevedibile la possibilita
di contestazioni penali per condotte omis-
sive dei garanti dell’azione di protezione
civile. Peraltro, costoro, operando in seno
alla pubblica amministrazione, e ferma re-
stando la non discrezionalita dell’esercizio
dei poteri loro attribuiti, si trovano vincola-
ti, proprio per l’esplicito richiamo che la
legge n. 241/1990 fa ai principi di diritto
comunitario, all’osservanza del principio
dell’azione ambientale, che trova esplicita-
zione nell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e
secondo il quale ‘‘la tutela dell’ambiente e
degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale, deve essere garantita da tutti gli
enti pubblici e privati, mediante una ade-
guata azione che sia informata ai principi
Norme e procedureEmergenze ambientali
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(13) Resta ben inteso che la considerazione riguarda la sola verifica in termini oggettivi dell’astratta ricorrenza del fatto reato di nuova configurazione legale, che
in gran parte dei casi non risulta tuttavia contestabile per legittime ragioni di irretroattivita della norma penale.
della precauzione, dell’azione preventiva,
della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all’ambiente, nonche del
principio chi inquina paga che, ai sensi
dell’art. 174, comma 2, del Trattato delle
unioni europee, regolano la politica della
comunita in materia ambientale’’.
I sindaci sono quindi attesi ad una prova
non facile, che potranno superare attraver-
so l’uso tecnicamente corretto degli stru-
menti di analisi del rischio e la conseguen-
te predisposizione di coerenti piani d’azio-
ne.
Norme e procedureEmergenze ambientali
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