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PROGETTARE E COSTRUIRE EDIFICI ANTISISMICI E AD ENERGIA QUASI ZERO La normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla progettazione di edifici ad alte prestazioni energetiche e antisismici VADEMECUM partner organizzativo in collaborazione con versione aggiornata al 19-02-2013

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PROGETTARE E COSTRUIRE EDIFICI ANTISISMICI E AD ENERGIA QUASI ZEROLa normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla progettazione di edifici ad alte prestazioni energetiche e antisismici

VADEMECUM

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Il presente Vademecum è frutto di una elaborazione curata dalla redazione di Edilportale.com ed è aggiornato al 19 Febbraio 2013.Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenute.

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0_Introduzione

1_Edifici a Energia Quasi Zero 1.1_La normativa europea:la direttiva 2010/31/CE1.2_La normativa italiana in materia di certificazione energetica degli edifici1.2.1_La normativa nazionale 1.2.2_La normativa regionale 2_Edifici antisismici 2.1_Il rischio sismico 2.2_La normativa europea: l’Eurocodice 82.3_La normativa italiana in materia di classificazione sismica e di progettazione antisismica2.3.1_La normativa nazionale 2.3.2_La normativa regionale

Trasformare il rispetto delle norme in opportunità di crescita

SOMMARIO pagina

4 Edifici a Energia Quasi Zero

0_INTRODUZIONE

Costruire Edifici a Energia Quasi Zero è l’obiettivo che l’Unione Europea si è posta per il 2020. Saranno edifici ad altissima prestazione energetica, nei quali il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo verrà coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Per raggiungere questo obiettivo, ma anche per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti, è stata emanata la Direttiva comunitaria 2010/31/CE che, dal 1º febbraio 2012, ha sostituito la 2002/91/CE. In attuazione della Direttiva 2002/91/CE, in Italia sono stati emanati: il Decreto Legislativo 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia, modificato dal Decreto Legislativo 311/2006, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica. Anche diverse Regioni hanno regolato la materia nel proprio territorio, varando leggi molto avanzate o introducendo una certificazione volontaria della sostenibilità degli edifici. Con l’entrata in vigore della Direttiva 2010/31/CE, tutti gli Stati membri della UE devono aggiornare la propria legislazione nazionale e regionale per recepire i contenuti della nuova disciplina comunitaria. L’Italia avrebbe dovuto farlo entro il 9 luglio 2012, questo ritardo ha fatto scattare un ‘parere motivato’ della Commissione Europea e il rischio di un deferimento alla Corte di Giustizia Europea.

Il presente Vademecum si propone di illustrare i contenuti della Direttiva 2010/31/CE e di fornire un quadro aggiornato della normativa nazionale e regionale vigente in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Vuole essere uno strumento per capire lo stato dell’arte della legislazione italiana e lo scenario che l’Unione Europea ci prospetta di qui al 2020.

Costruire sostenibile è possibile ma...

Primo Rapporto sulla conoscenza e la consapevolezza degli operatori dell’edilizia (http://www.edilportale.com/

normativa/_13334.html)

Edilportale segue da sempre le tematiche connesse alla progettazione e al risparmio energetico in edilizia, informando puntualmente i progettisti sulla legislazione e sulle soluzioni tecnologiche proposte dal mercato per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa. Ma non solo. Al termine delle edizioni 2011 e 2012 del Tour di convegni “Edifici a Energia Quasi Zero” è stato redatto il primo “Rapporto sulla conoscenza e la consapevolezza degli operatori dell’edilizia”, basato sulle risposte fornite dalle 9.180 persone che hanno partecipato all’indagine, su un totale di 22.000 partecipanti ai 27 convegni. Dallo studio è emerso che più di un terzo dei partecipanti (il 38%) non conosce la Direttiva 2010/31/CE. La percentuale di chi sa di cosa si tratta è quindi il 62%, che sale al 70% nel caso dei soli progettisti, si attesta al 62,7% tra le imprese e al 62,3% per i tecnici e funzionari della P.A. Quanto ai materiali più adatti a costruire Edifici a Energia Quasi Zero, il 94,1% dei rispondenti ha indicato il legno, il 92,9% il laterizio, il 91,1% il calcestruzzo e l’86,7% l’acciaio. Oltre i due terzi dei rispondenti (68,7%) ha indicato nei materiali “di tipo nuovo” il fattore a cui prestare la maggiore attenzione: sono fondamentali gli impianti di riscaldamento per 42,5% degli interpellati, di raffreddamento per il 35,4%, il cappotto isolante per il 28%. Durante il Tour la certificazione degli edifici è stata uno degli aspetti più critici e criticati dagli operatori. È stata spesso affermata l’inutilità della certificazione energetica e la scarsa affidabilità di quanto certificato. È, inoltre, emersa una scarsa conoscenza della maggior parte degli operatori dei più importanti sistemi di validazione prestazionale, come Itaca e Leed.

5Edifici a Energia Quasi Zero

La seconda parte del Vademecum fornisce una panoramica sulla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di classificazione sismica e di progettazione antisismica.

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, essendo situato nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. Gli eventi sismici dell’Abruzzo, dell’Emilia e della Calabria hanno riportato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio e degli edifici e sull’affidabilità delle mappe di rischio. Di contro, il dibattito sulla (im)prevedibilità dei terremoti ha rafforzato la consapevolezza che l’unica strada per limitare i danni di un sisma è quella della prevenzione, della manutenzione del territorio e della progettazione antisismica. La normativa antisismica nazionale ha subìto un processo di aggiornamento iniziato circa 10 anni fa, a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia. La legislazione comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale, recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

6 Edifici a Energia Quasi Zero

1_ EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

La Direttiva Europea 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010 ed è entrata in vigore l’8 luglio 2010. Dal 1º febbraio 2012 ha sostituito la Direttiva 2002/91/CE. L’Italia sta mettendo a punto la normativa nazionale di recepimento. La Direttiva 2010/31/CE promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi, e delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi.   La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc. La direttiva stabilisce che i requisiti minimi della prestazione energetica (che i singoli Stati fisseranno e aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, e agli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica.   Edifici di nuova costruzione: prima dell’inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.   Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti: devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento. Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati; gli edifici adibiti al culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.   Gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi agli elementi dell’involucro edilizio e ai sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi, e potranno promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. La Direttiva 2010/31/CE prevede che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero, cioè di “edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze”. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

1.1_ La normativa europea: la direttiva 2010/31/CE

7Edifici a Energia Quasi Zero

Direttiva Europea 19/05/2010 n. 2010/31/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia” * http://www.edilportale.com/normativa/_11573.html Direttiva Europea 16/12/2002 n. 2002/91/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia”, abrogata dal 1°febbraio 2012. * http:// www.edilportale.com/normativa/_6164.html

  Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.   Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato: per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati; per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 sarà abbassata a 250 m2. Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla Direttiva 2002/91/CE.   In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato alla stipula del contratto. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari dotati di un certificato di prestazione energetica, l’indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.   La direttiva disciplina, infine, le ispezioni degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d’aria con potenza superiore a 12 kW.   La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L’accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.

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Legge dello Stato 09/01/1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (http://www.edilportale.com/normativa/_1441.html) Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_8988.html) Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (http://www.edilportale.com/normativa/_9986.html) Decreto del Presidente della Repubblica 02/04/2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (http://www.edilportale.com/normativa/_10876.html) Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_11103.html) Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” (http://www.edilportale.com/normativa/_10447.html)

La situazione normativa italiana è caratterizzata da un quadro legislativo nazionale ancora incompleto, cui si affiancano Regioni contraddistinte da leggi ed esperienze molto avanzate ed altre ancora poco sensibili al tema dell’edilizia sostenibile.

In Italia le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici sono state emanate con la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, volta a favorire l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi di energia nei processi produttivi. Nel 2005 è stato avviato il recepimento della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia (abrogata dalla nuova 2010/31/CE), che ha introdotto nell’Unione europea la certificazione energetica degli edifici, quale strumento per sensibilizzare i cittadini sugli aspetti energetici degli immobili in fase di compravendita. Il primo provvedimento di recepimento della Direttiva 2002/91/CE è stato il Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, che ha fissato le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e ha stabilito i criteri generali per la certificazione energetica, prevedendo l’obbligo per gli edifici di nuova costruzione di dotarsi di un attestato di certificazione energetica. L’attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio e deve riportare i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e suggerimenti per il miglioramento della prestazione energetica. Il Dlgs 192/2005 è stato modificato e integrato con il Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 che ha anche esteso gradualmente l’obbligo della certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del Dlgs 192/2005 (8 ottobre 2005), qualora immessi sul mercato in vendita o locazione. Dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica è diventato necessario per fruire di incentivi e agevolazioni fiscali destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

1.2.1_ la normativa nazionale

1.2_ la normativa italiana in materia di certificazione energetica degli edifici

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Direttiva Europea 05/04/2006 n. 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio” (http://www.edilportale.com/normativa/_9538.html) Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (http://www.edilportale.com/normativa/_11738.html) Direttiva Europea 23/04/2009 n. 2009/28/CE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (http://www.edilportale.com/normativa/_11058.html) Decreto Ministeriale 22/11/2012 “Modifiche al DM 26 giugno 2009 in materia di certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_13064.html) Decreto Ministeriale 22/11/2012 “Ministero dello Sviluppo economico - Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_13885.html) Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (http://www.edilportale.com/normativa/_13967.html) Decreto del Presidente della Repubblica, recante Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari ( http://www.edilportale.com/normativa/_13973.html)

I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 prevedono l’emanazione di tre decreti attuativi: - un Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Tale Regolamento è stato emanato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59. - le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs 192/2005. Le Linee guida sono state emanate con il DM del 26 giugno 2009. A seguito di una procedura di infrazione dell’Unione Europea, il DM 22 novembre 2012 non consente più ai proprietari di edifici energivori di autocertificare la classe energetica G. - un Regolamento che fissi i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e un Regolamento che disciplini le ispezioni degli impianti di climatizzazione, in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005. Tali Regolamenti sono arrivati a febbraio 2013.Per i certificatori energetici, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, non si applicano più le disposizioni contenute nell’Allegato III al Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia) che definiva i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Con il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, è stato introdotto l’obbligo di inserire nei contratti di compravendita o di locazione una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni relative alla certificazione energetica. Lo stesso Dlgs 28/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari riportino l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

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ABRUZZO

La Regione Abruzzo non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici.  Si applica quindi la normativa nazionale.

BASILICATALa Regione Basilicata si è dotata nel 2006 di un sistema di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, il Protocollo Sintetico Basilicata, aggiornato nel 2010. Con la Legge Finanziaria 2008, la Regione ha emanato proprie norme per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Sono stati stabiliti i criteri e i parametri per la certificazione energetica degli edifici, anche con riferimento ai materiali utilizzati e agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione. La legge non è ancora pienamente applicabile perché priva dei provvedimenti di attuazione. Nel frattempo, si applica la normativa nazionale. Delibera 14 aprile 2010, n. 695 “DGR 724 15/05/2006. “Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici”. Approvazione Protocollo Sintetico. Approvazione aggiornamento 2009” (http://www.edilportale.com/normativa/_11888.html) Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009” (http://www.edilportale.com/normativa/_10853.html) Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_10429.html) Delibera 15 maggio 2006, n. 724“Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici”. Approvazione Protocollo Sintetico” (http://www.edilportale.com/normativa/_11889.html)

BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA La Provincia di Bolzano è stata la prima, nel 1997, a dotarsi di una legge in materia di certificazione energetica degli edifici. Nel 2004 è stato emanato il regolamento di esecuzione che ha introdotto lo standard CasaClima/ KlimHaus. Con un apposito sistema di calcolo è possibile calcolare il fabbisogno energetico dell’edificio; in base al consumo di energia viene assegnata la categoria: CasaClima Oro, CasaClima A e CasaClima B. Nel giugno 2012 la Provincia di Bolzano ha attuato la Direttiva 2010/31/UE stabilendo che dal 1° gennaio 2015 i nuovi edifici dovranno essere almeno in classe CasaClima A.

Delibera Giunta Provinciale 25 giugno 2012 n. 939 “Prestazione energetica nell’edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_12756.html)

Decreto Presidenziale 29 settembre 2004, n. 34 “Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico” (http://www.edilportale.com/normativa/_9942.html) Legge regionale 11 agosto 1997, n. 13 “Legge urbanistica provinciale” (http://www.edilportale.com/normativa/_9943.html)

CALABRIA La Regione Calabria ha emanato nel novembre 2011 le proprie norme per l’abitare sostenibile. La legge fissa i principi della sostenibilità in edilizia a partire dalla pianificazione urbanistica. Lo strumento di attuazione è la certificazione della sostenibilità basata sul Protocollo ITACA. La legge definisce il sistema di certificazione e le procedure di certificazione e di accreditamento dei certificatori. È introdotta una integrazione volontaria alla certificazione energetica obbligatoria prevista dal Dlgs 192/2005. È all’esame un disegno di legge che introduce l’obbligo di certificazione energetica

La normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici (Dlgs 192/2005 e relativi decreti attuativi) si applica alle Regioni e Province autonome che non hanno ancora adottato propri provvedimenti in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, e fino all’entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il panorama normativo regionale è piuttosto variegato: si va da esperienze pionieristiche, come lo standard CasaClima della Provincia di Bolzano, a leggi che rendono obbligatoria la certificazione energetica degli edifici; da leggi regionali che introducono procedure volontarie di certificazione a realtà totalmente sprovviste di una propria normativa, nelle quali si applica, come già detto, la legislazione nazionale.

1.2.2_ la normativa regionale

11Edifici a Energia Quasi Zero

CAMPANIALa Regione Campania non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici.  Si applica quindi la normativa nazionale. Di recente sono state emanate le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, basate sul Protocollo ITACA sintetico 2009, che si applicano limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano Casa.

Delibera 12 aprile 2011, n. 145 “Approvazione delle Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici in attuazione della L.R. n. 1/2011 di modifica della L.R. n. 19/2009. Protocollo ITACA - Campania sintetico” (http://www.edilportale.com/normativa/_11895.html) Legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rilascio sismico e per la semplificazione amministrativa”

(http://www.edilportale.com/normativa/_11049.html)

EMILIA ROMAGNACon un percorso legislativo iniziato nel 2008, la Regione Emilia Romagna ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici, definendo prestazioni minime, metodologia di calcolo e modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica. La normativa regionale rafforza i requisiti prestazionali fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quanto riguarda il comportamento energetico degli edifici in regime estivo e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria. La Delibera 1366/2011 prevede che, dal 31 maggio 2012, si arrivi progressivamente a coprire con le rinnovabili fino al 50% del consumo di energia dell’edificio. Delibera 26 settembre 2011, n.1366 “Proposta di modifica della Parte Seconda - Allegati - della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_12015.html) Delibera 20 settembre 2010, n.1362 “Modifiche agli allegati di cui alla parte seconda della Delibera di Assemblea legislativa n.156/2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_11665.html)

Delibera 6 ottobre 2009, n. 255 “Modifica alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_11914.html) Delibera 21 settembre 2009, n. 1390 “Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.156/2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_11913.html) Delibera 4 marzo 2008, n. 156 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_10439.html)

FRIULI VENEZIA GIULIACon la legge regionale 23/2005 in materia di edilizia sostenibile, la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito il “Protocollo VEA”, un sistema di Valutazione della qualità Energetica e Ambientale degli edifici, che costituisce il criterio applicativo necessario ai fini della certificazione energetica e ambientale sia per gli edifici pubblici che per quelli privati. La certificazione VEA è obbligatoria dal 31 ottobre 2011 nel caso di interventi edilizi, e dal 1° gennaio 2012 per le compravendite e le locazioni. Nell’ottobre 2011 è stato approvato il nuovo Protocollo VEA che sostituisce quello del 2009. Dal 1° ottobre 2012 è attivo il Portale per l’invio delle certificazioni energetiche e VEA e delle autodichiarazioni in classe G.

Delibera 27 ottobre 2011, n. 2055 “Approvazione del protocollo VEA ed entrata in vigore delle nuove schede” (http://www.edilportale.com/normativa/_12134.html) Delibera 24 settembre 2009, n. 2117 “Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_11915.html) Legge regionale 18 agosto 2005, n.23 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile” (http://www.edilportale.com/normativa/_8944.html)

LAZIONel 2008 la Regione Lazio ha emanato norme sull’architettura sostenibile e la bioedilizia. Successivamente è stato messo a punto il regolamento attuativo della legge, che introduce il sistema per la certificazione volontaria di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia, basato sul Protocollo ITACA. Il regolamento sulla certificazione energetica e ambientale è stato approvato in via preliminare nel gennaio 2012.

Delibera 5 marzo 2010, n. 133 Adozione del “Protocollo ITACA Regione Lazio” Residenziale e del “Protocollo ITACA Regione Lazio” non Residenziale, ai sensi della Lr 6 27 maggio 2008, Capo III, art. 7, c. 4 (http://www.edilportale.com/normativa/_11496.html)

per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, le compravendite e le locazioni. Progetto di legge n. 349 del 15 giugno 2012 “Misure per la certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_12620.html)

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 “Norme per l’abitare sostenibile” (http://www.edilportale.com/normativa/_12024.html)

12 Edifici a Energia Quasi Zero

LIGURIACon la Legge regionale 22/2007, la Regione Liguria ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici, definendo i requisiti minimi del rendimento, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e le modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica. Nel luglio 2012 la Liguria ha attuato la Direttiva 2010/31/UE stabilendo che la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono contenere i consumi di energia. Nel novembre 2012 ha aggiornato i criteri per il contenimento dei consumi, la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Regolamento 13 novembre 2012, n. 6 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia” (http://www.edilportale.com/normativa/_13538.html) Legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_12969.html) Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” (http://www.edilportale.com/normativa/_10167.html)

LOMBARDIALa Lombardia è stata la prima Regione a rendere obbligatoria la certificazione energetica degli edifici sul proprio territorio. La disciplina in materia è contenuta nella Legge regionale 24/2006 e nella Delibera di Giunta 8/5018 del 2007 e s.m.i., che definisce i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, la procedura di certificazione e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Circolare 26 giugno 2012, n. 3 “Precisazioni relative alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. 8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d’uso” (http://www.edilportale.com/normativa/_12695.html)

Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ealtre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_12101.html)

Decreto 9 gennaio 2012, n. 33 “Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_12495.html) Delibera 31 maggio 2011, n. IX/1811 “Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_11931.html) Delibera 22 dicembre 2008, n. 8745 “Determinazione in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_10786.html) Delibera 31 ottobre 2007, n. 8/5773 “Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007” (http://www.edilportale.com/normativa/_10350.html) Delibera 26 giugno 2007, n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_10204.html) Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” (http://www.edilportale.com/normativa/_9919.html)

MARCHECon la Legge regionale 14/2008, la Regione Marche ha dettato norme per l’edilizia sostenibile e ha introdotto la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. La certificazione è basata sul Protocollo ITACA, ha natura volontaria e ricomprende la certificazione energetica degli edifici disciplinata dalla normativa nazionale. Dopo la bocciatura del primo sistema di accreditamento dei certificatori, la Regione ha introdotto il nuovo sistema di certificazione ITACAMARCHE e ha definito le procedure per la formazione e l’accreditamento dei certificatori.

Delibera 19 dicembre 2011, n. 1689 “Sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione” (http://www.edilportale.com/normativa/_12135.html) Legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 “Norme per l’edilizia sostenibile”

(http://www.edilportale.com/normativa/_10591.html)

MOLISELa Regione Molise non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici. Si applica quindi la normativa nazionale.

Delibera 5 febbraio 2010, n. 72 Bozza di Regolamento Regionale “Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l’accreditamento dei soggetti certificatori” (http://www.edilportale.com/normativa/_11490.html) Delibera 7 agosto 2009, n. 634 “Approvazione dei criteri relativi al Protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della legge regionale 7 giugno 2008, n.6 e definizione successivi adempimenti” (http://www.edilportale.com/normativa/_11340.html) Legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_10541.html)

13Edifici a Energia Quasi Zero

PIEMONTECon la Legge regionale 13/2007, la Regione Piemonte ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo le prestazioni minime, la metodologia di calcolo, i criteri e le modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica. Con due Delibere di Giunta del 2009, sono state emanate le disposizioni attuative della legge 13/2007.

Delibera 20 ottobre 2009, n. 1-12374 “Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 3.2., 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_11277.html) Delibera 4 agosto 2009, n. 43-11965 “Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11171.html) Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” (http://www.edilportale.com/normativa/_10155.html)

PUGLIANel 2008 la Regione Puglia ha emanato norme per l’abitare sostenibile. La legge introduce la certificazione della sostenibilità, procedura volontaria che ricomprende la certificazione energetica degli edifici disciplinata dalla normativa nazionale. Il metodo per la valutazione della sostenibilità si basa sul Protocollo ITACA. La Regione ha introdotto l’obbligo di dotare gli edifici dell’Attestato di Certificazione Energetica, rilasciato da un certificatore accreditato, con il Regolamento regionale 10/2010 che è stato però annullato dal Tar. Le regole per la formazione e l’accreditamento dei certificatori della sostenibilità degli edifici sono state riscritte nel dicembre 2012. Delibera 14 dicembre 2012, n. 2751 “Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della LR 13/2008” (http://www.edilportale.com/normativa/_13663.html)

Delibera 16 gennaio 2013, n. 3 “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della DGR 2251/2012 e nuova approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -”. Approvazione delle linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo.(http://www.edilportale.com/normativa/_14001.html) Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” (http://www.edilportale.com/normativa/_10404.html)

SICILIACon il Decreto dirigenziale 3 marzo 2011, la Regione Sicilia ha disposto che, in attesa di una norma regionale specifica, in materia di certificazione energetica degli edifici si applica la normativa nazionale, anche per quanto riguarda l’accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione.

Decreto Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità 3 marzo 2011 “Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana”

(http://www.edilportale.com/normativa/_11876.html)

TOSCANA

Con la Legge regionale 39/2005 la Regione Toscana ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici, mentre con la Delibera di Giunta 218/2006, sono state emanate le Linee guida per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici. Successivamente, la Legge regionale 71/2009 ha introdotto un sistema di certificazione energetica per gli edifici e ha definito i requisiti minimi di prestazione energetica, la metodologia di calcolo e le modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica. Le norme attuative sono state emanate con il Decreto 17/R del 2010.

Decreto Presidente Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica” (http://www.edilportale.com/normativa/_11434.html) Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11352.html)

SARDEGNA È all’esame un disegno di legge finalizzato a migliorare la prestazione energetica degli edifici, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE. Il disegno di legge disciplina la certificazione energetica e istituisce un sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici, il catasto energetico degli edifici e il catasto degli impianti termici.

Proposta di legge n. 406 del 19/07/2012 “Legge europea regionale 2011” (http://www.edilportale.com/normativa/_12822.html)

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14 Edifici a Energia Quasi Zero

TRENTO PROVINCIA AUTONOMA

Con la Legge provinciale 1/2008, la Provincia autonoma di Trento ha legiferato in materia di certificazione energetica e ambientale degli edifici. Il successivo Decreto 11-13/Leg del 2009 ha disciplinato i requisiti minimi di prestazione energetica, le modalità di certificazione energetica e le modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica. Con la Delibera 2446/2009, sono stati approvati i criteri di riconoscimento degli Organismi incaricati di abilitare i certificatori. Dal 14 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica.

Delibera 17 giugno 2010, n. 1429 “Applicazione dell’obbligo di certificazione energetica” (http://www.edilportale.com/normativa/_11588.html) Delibera 16 ottobre 2009, n. 2446 “Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg” (http://www.edilportale.com/normativa/_11429.html) Decreto 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1” (http://www.edilportale.com/normativa/_11426.html) Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” (http://www.edilportale.com/normativa/_10370.html)

UMBRIA La Regione Umbria non ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto si applica la normativa nazionale. Tuttavia, con la Legge 17/2008, la Regione ha emanato norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi e ha introdotto la certificazione di sostenibilità ambientale, facoltativa per gli edifici privati e obbligatoria per Ater ed edifici pubblici. Con la Delibera 581/2009 è stato emanato il Disciplinare tecnico per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici che indica le procedure, i tempi e le modalità per il conseguimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale, rilasciato dall’ARPA. Delibera 27 aprile 2009, n. 581 “Approvazione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 della Lr 17/2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi” (http://www.edilportale.com/normativa/_11041.html) Legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 “Norme in materia di edilizia sostenibile degli interventi urbanistici ed edilizi” (http://www.edilportale.com/normativa/_10445.html)

VALLE D’AOSTACon la Legge regionale 21/2008, la Valle d’Aosta ha dettato disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. La Legge disciplina i requisiti di prestazione energetica degli edifici e i criteri di accreditamento dei certificatori. Modifiche alla disciplina sono state apportate con la Legge 8/2010 che ha introdotto un contrassegno di qualità per imprese e installatori. Le vigenti metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici sono contenute nella Delibera 3629/2010. La Delibera 1062/2011 ha introdotto il sistema di certificazione energetica regionale “Beauclimat”, in vigore dal 20 luglio 2011. Ad agosto 2012 la Regione ha riorganizzato le agevolazioni per le nuove costruzioni, collegandole alla certificazione energetica. Dal 29 agosto 2012, in Valle d’Aosta non è più consentita l’autodichiarazione in classe energetica G.

Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 “Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili”(http://www.edilportale.com/normativa/_12926.html)

Delibera 6 maggio 2011, n. 1062 “Approvazione del sistema di certificazione energetica regionale (Beauclimat)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11921.html) Delibera 23 dicembre 2010, n. 3629 “Approvazione di ulteriori definizioni integrative dell’Allegato A della DGR 3014/2009, degli indicatori climatici, delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici” (http://www.edilportale.com/normativa/_11811.html) Delibera 30 ottobre 2009, n. 3014 “Prestazione energetica degli edifici e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11812.html) Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8 “Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11425.html) Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”

(http://www.edilportale.com/normativa/_10498.html)

VENETO La Regione Veneto non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici.  Si applica quindi la normativa nazionale. Nel 2011 è stato istituito il Registro regionale delle attestazioni di certificazione energetica, rilasciate ai sensi della legislazione statale.

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15Edifici a Energia Quasi Zero

C

M

Y

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CY

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K

16 Edifici Antisismici

2.1_Il rischio sismico

2.2_La normativa europea: l’Eurocodice 8

2_EDIFICI ANTISISMICI

La frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti è definita sismicità ed è una caratteristica fisica del territorio. La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della Penisola italiana, lungo la dorsale appenninica, in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Soltanto la Sardegna non risente particolarmente di eventi sismici. Conoscendo la frequenza e l’energia dei terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, se ne può definire la pericolosità sismica, che sarà tanto maggiore quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo considerato. Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalla resistenza delle costruzioni alle scosse sismiche. La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno i danni. Infine, la presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, o la perdita di vite umane, è definita esposizione. Dalla combinazione tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, si determina il rischio sismico, che è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto alta (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico.

Le norme europee di riferimento per la progettazione strutturale sono gli Eurocodici (EC). Si allineano alle norme nazionali vigenti e consentono al professionista l’utilizzo di criteri di calcolo comuni ed adottabili anche all’estero. Ogni Eurocodice tratta un preciso argomento. L’Eurocodice 8 è dedicato all’aspetto sismico e si collega agli altri in relazione al materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, geotecnica). Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici UNI EN 1998-2:2009 Parte 2: Ponti UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini

17Edifici Antisismici

2.3_La normativa italiana in materia di classificazione sismica e di progettazione antisismica

Il termine “normativa antisismica” comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale, recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni. L’aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984 e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996 - è stato avviato circa 10 anni fa, a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia. Nel 2003, la Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 che contiene i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi più recenti relativi alla pericolosità sismica del territorio. Fino al 2003, il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici emanati tra il 1981 e il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su un totale di 8.102, cioè il 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione. L’OPCM 3274/2003 ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica e ha fornito, nel contempo, una prima risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche.   Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione sismica del territorio, basata sull’intensità e la frequenza dei terremoti del passato e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche. La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative di livello internazionale, prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio deve sopportare i terremoti meno forti senza gravi danni e i terremoti più forti senza crollare, salvaguardando innanzitutto le vite umane. L’OPCM 3274/2003 ha dettato i principi generali in base ai quali le Regioni, delegate dallo Stato all’adozione della classificazione sismica del territorio (con il Dlgs 112/1998 e il DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia), hanno associato ai Comuni una delle quattro zone, a pericolosità sismica decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni.

Zona 1 - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti Zona 2 - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti Zona 4 - È la zona meno pericolosa

2.3.1_ la normativa nazionale

18 Edifici Antisismici

Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: OPCM n.3519/2006, All.1b)

A ciascuna zona è stato attribuito un valore dell’azione sismica, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0,35 g; zona 2=0.25 g; zona 3=0.15 g; zona 4=0.05 g), utile per la progettazione. Successivamente, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 sono stati forniti nuovi criteri di riferimento a scala nazionale per l’individuazione delle zone sismiche e per l’aggiornamento delle medesime zone, basati sugli studi svolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM 3519/2006, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, attribuendo alle 4 zone sismiche degli intervalli di accelerazione su suolo rigido (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (zona 1 - ag >0.25; zona 2 - 0.15 <ag≤ 0.25; zona 3 - 0.05 <ag≤ 0.15; zona 4 - ag ≤ 0.05). Nel rispetto degli indirizzi nazionali, alcune Regioni hanno classificato il proprio territorio nelle quattro zone proposte, altre lo hanno classificato diversamente, ad esempio adottando solo tre zone (1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.

Pa

Pe

UA F

S

Po

Sa

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

km150100500

P

0.250 - 0.2750.275 - 0.300

0.150 - 0.1750.175 - 0.2000.200 - 0.2250.225 - 0.250

0.050 - 0.0750.075 - 0.1000.100 - 0.1250.125 - 0.150

< 0.025 g0.025 - 0.050

19Edifici Antisismici

Il Capitolo 3 codifica i modelli per la descrizione delle azioni agenti sulle strutture (pesi e carichi permanenti, sovraccarichi variabili, azione sismica, azioni del vento, azioni della neve, azioni della temperatura, azioni eccezionali). Il Capitolo 7 tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche ed introduce un importante paragrafo riguardante esplicitamente i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, per la evidente riconosciuta importanza che assume nella progettazione la corretta modellazione delle strutture, anche in relazione all’ormai inevitabile impiego dei programmi automatici di calcolo. Nel paragrafo inerente i metodi di analisi ed i criteri di verifica, viene opportunamente trattata, accanto a quella lineare, l’analisi non lineare. Sono, poi, fornite le disposizioni per il calcolo e le verifiche delle diverse tipologie di strutture (cemento armato, acciaio, miste acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, ponti, opere e sistemi geotecnica). Il Capitolo 8 affronta il delicato problema della costruzioni esistenti; dopo i criteri generali sulle diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono di definirne lo stato di conservazione, introduce la distinzione fondamentale dei tre diversi tipi di intervento che possono essere effettuati su una costruzione esistente: - interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC; - interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; - riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Un ulteriore importante paragrafo riporta le disposizioni per la progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche nelle diverse tipologie di edifici.

Il 14 gennaio 2008 il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), la cui applicazione è obbligatoria dal 1° luglio 2009. L istruzioni per l’applicazione delle nuove NTC sono arrivate con la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009. Le NTC 2008 raccolgono in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Il testo normativo fornisce indicazioni sulle procedure di calcolo e di verifica delle strutture, nonché regole di progettazione ed esecuzione delle opere, in linea con i seguenti indirizzi: - mantenimento del criterio prestazionale, per quanto consentito dall’esigenza di operatività della norma stessa; - coerenza con gli indirizzi normativi a livello comunitario, in particolare con gli Eurocodici, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del Paese; - approfondimento degli aspetti normativi connessi alla presenza delle azioni sismiche; - approfondimento delle prescrizioni e indicazioni relative agli aspetti geotecnici.

Premessa 1. Oggetto della norma 2. Sicurezza e prestazioni attese 3. Azioni sulle costruzioni 4. Costruzioni civili e industriali 5. Ponti 6. Progettazione geotecnica 7. Progettazione in presenza di azioni sismiche 8. Costruzioni esistenti 9. Collaudo statico 10. Norme per le redazioni dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo 11. Materiali e prodotti per uso strutturale 12. Riferimenti tecnici Di particolare rilevanza i capitoli 3, 7 e 8.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)

Le NTC 2008 sono così articolate:

20 Edifici Antisismici

Le NTC 2008 hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: precedentemente, per ciascuna zona - e quindi territorio comunale - veniva fornito un valore di accelerazione di picco da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Dal 1° luglio 2009, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria”, individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. A questi dati andrà associata l’applicazione dei corretti criteri per la progettazione antisismica.

Dopo il terremoto verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009, il Decreto Legge 39/2009, convertito nella Legge n. 77 del 24 giugno 2009, ha istituito il “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” che definisce un programma di finanziamento pluriennale per interventi strutturali di rafforzamento-miglioramento sismico o di demolizione-ricostruzione, sia di edifici di interesse strategico che di edifici privati, e per la microzonazione sismica del territorio. Il Fondo prevede una spesa complessiva di circa 961 milioni di euro nel periodo 2010-2016 (44 milioni di euro per l’anno 2010; 145,1 milioni di euro per il 2011; 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 145,1 milioni di euro per il 2015; 44 milioni di euro per il 2016). I contributi per l’annualità 2010 sono stati stanziati con l’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010, quelli per l’annualità 2011, invece, sono stati assegnati con l’OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012.

Il Decreto Legge Abruzzo 39/2009

Il Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001

Ulteriori disposizioni specifiche per le costruzioni in zone sismiche sono contenute nel Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001. In particolare la Parte II, Capo IV, Sezione I contiene i principi generali cui devono adeguarsi le norme per le costruzioni in zone sismiche. L’art. 83 prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche vengano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’art. 52 (che prevede, sostanzialmente, che tutte le costruzioni sia pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche delle costruzioni), da specifiche norme tecniche, cioè dalle NTC 2008. Nella Sezione II (artt. 93-94) sono, invece, contenute le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. La Sezione III (artt. 95-103) reca le sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che violino la disciplina antisismica. La Sezione IV reca, infine, alcune disposizioni finali che riguardano le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104), quelle eseguite con il sussidio dello Stato (art. 105) e le opere eseguite dal genio militare (art. 106).

21Edifici Antisismici

La Microzonazione Sismica

Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.  In occasione del terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, fino a 30 km dall’epicentro. Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.

Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica, è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. Gli studi di Microzonazione Sismica hanno quindi l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma. Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati il 13 novembre 2008.

Un terremoto esercita su una struttura un’azione con componenti orizzontali e verticali. Il movimento orizzontale è quello più critico, sia per la sua forza sia perché le strutture sono pensate in genere più per resistere alla gravità che alle forze orizzontali. L’adozione di alcuni principi base in fase di progettazione può aumentare la resistenza delle strutture ai terremoti. Semplicità strutturale, uniformità in altezza, simmetria, resistenza e rigidezza torsionali, irrigidimenti strutturali e uso di fondazioni adeguate sono i criteri per una buona progettazione antisismica. Con le tecniche convenzionali, realizzare un edificio capace di resistere senza danni a terremoti violenti è quasi impossibile, oltre che economicamente insostenibile; quindi, in caso di sisma, la struttura dell’edificio potrà deformarsi in modo considerevole ed essere soggetta a crolli parziali, ma dovrà sempre evitare, o almeno ritardare, il collasso totale. Per minimizzare i danni, possono essere utilizzati vari metodi: - adozione di nuclei di irrigidimento, opportunamente collegati al resto della struttura, come setti, vani ascensore, vani scale, che tendono ad assorbire le azioni orizzontali; - adozione del criterio della “gerarchia delle resistenze”: pilastri più resistenti delle travi, nodi trave-pilastro più resistenti di travi e pilastri, ecc. - progettazione accurata dei nodi strutturali, cioè delle unioni fra travi e pilastri con adeguate staffature; - adozione di “smorzatori sismici”, dispositivi posti in posizioni soggette ad elevate deformazioni, che attenuano i movimenti e che arrivano eventualmente a rottura preservare l’integrità strutturale. Se le strutture sono ben progettate e adatte al sito in cui verranno realizzate, saranno in grado di resistere ad un terremoto. È, inoltre, importante conoscere le proprietà di resistenza ai sismi delle più diffuse tipologie strutturali.

Cemento armato: le costruzioni in cemento armato sono oggi le più diffuse. La semplicità delle operazioni di costruzione in opera e la naturale continuità strutturale garantiscono loro ottime prestazioni strutturali, a costi contenuti. Le prescrizioni delle NTC 2008 e l’elevata qualità dei materiali disponibili assicurano elevate prestazioni. Acciaio: le sue caratteristiche principali sono duttilità, flessibilità, riciclabilità e leggerezza strutturale. Le strutture sismo-resistenti in acciaio possono essere: intelaiate, cioè composte da telai che resistono alle forze orizzontali con un comportamento prevalentemente flessionale; con controventi, nelle quali le forze orizzontali sono assorbite da membrature; a mensola, costituite da membrature pressoinflesse. Acciaio-calcestruzzo: le costruzioni miste uniscono l’elevata resistenza e rigidezza del cemento armato all’elevata duttilità dell’acciaio; l’accoppiamento, sicuramente efficace da un punto di vista strutturale, comporta alcune complicazioni di calcolo e verifica non del tutto risolte dagli Eurocodici, cui le NTC 2008 fanno riferimento. Legno: grazie alla sua flessibilità e resistenza, è un materiale particolarmente adatto alle costruzioni antisismiche. Il comportamento strutturale può essere dissipativo o scarsamente dissipativo, con prescrizioni proprie a seconda della tipologia. Grande importanza rivestono in questo caso le risposte antisismiche dei collegamenti. Muratura: edifici costruiti con fondazioni e struttura portante verticale collegati tra loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura. Lo studio della risposta sismica di questo tipo di strutture è ancora difficoltosa. Muratura armata: evoluzione della muratura per le costruzioni in zona sismica, è costituita da elementi in muratura in cui sono inseriti armature metalliche verticali e orizzontali, che conferiscono una maggiore resistenza alle azioni orizzontali.

I criteri della progettazione antisismica

22 Edifici Antisismici

I principali provvedimenti nazionali relativi al rischio sismico

DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”. (http://www.edilportale.com/normativa/_11852.html) OPCM 29 febbraio 2012, n. 4007 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico - Annualità 2011”. (http://www.edilportale.com/normativa/_12168.html) OPCM 13 novembre 2010, n. 3907 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico - Annualità 2010”. (http://www.edilportale.com/normativa/_11759.html) Legge 24 giugno 2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. (http://www.edilportale.com/normativa/_10975.html) Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. (http://www.edilportale.com/normativa/_10946.html) Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”. (http://www.edilportale.com/normativa/_10866.html) Linee Guida 13 novembre 2008 “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica”. (http://www.edilportale.com/normativa/_11010.html)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. (http://www.edilportale.com/normativa/_10408.html) OPCM 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. (http://www.edilportale.com/normativa/_9565.html) OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. (http://www.edilportale.com/normativa/_6522.html) Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”. (http://www.edilportale.com/normativa/_4564.html) DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. (http://www.edilportale.com/normativa/_4040.html) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”. (http://www.edilportale.com/normativa/_1789.html) Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Legge Bassanini)”. (http://www.edilportale.com/normativa/_2139.html)

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24 Edifici Antisismici

2.3.2_La normativa regionale

A partire dal 2003, le Regioni hanno classificato il loro territorio in base al grado di sismicità e hanno adottato i criteri di progettazione in zona sismica ai sensi delle norme nazionali. In attuazione del Testo Unico dell’Edilizia, hanno disciplinato la vigilanza sulle attività urbanistico-edilizie e definito programmi di verifiche sismiche, piani straordinari di intervento su edifici e infrastrutture, studi e ricerche per l’aggiornamento delle mappe di classificazione territoriale.

ABRUZZO

Fra le zone mediterranee, l’Abruzzo è tra le più esposte ai terremoti. Gran parte del suo territorio è classificato in zona 1 e 2. Con la Delibera 438/2005, la Regione ha definito gli indirizzi generali per la classificazione

sismica del territorio, in attuazione delle direttive nazionali. Nel 2005, la Regione Abruzzo ha approvato il Programma Regionale per le Verifiche Tecniche per la realizzazione degli interventi necessari a ridurre il rischio sismico. Il 30 giugno 2013 entra in vigore la Legge regionale 28/2011 con cui la Regione Abruzzo tutela la pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico.

Delibera 29 marzo 2005, n. 438 “Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 recante, “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”” (http://www.edilportale.com/normativa/_13811.html) Legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_12011.html

BASILICATA La Basilicata è una delle regioni italiane più esposte al rischio sismico. Con la Delibera di Giunta 2000/2003, la Regione ha classificato il suo territorio quasi interamente nella zone 1 e 2 e ha istituito il Centro di Competenza Regionale per lo Studio e il Controllo del

Rischio Sismico (CRiS). La principale attività che attualmente il Centro sta portando avanti riguarda il censimento e valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Regione Basilicata.

Delibera 4 novembre 2003, n. 2000 “Prime disposizioni per l’attuazione della Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”” (http://www.edilportale.com/normativa/_12711.html) Linee Guida 1 ottobre 2005 “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti” (http://www.edilportale.com/normativa/_13831.html)

0.250 - 0.2750.275 - 0.300

0.150 - 0.1750.175 - 0.2000.200 - 0.2250.225 - 0.250

0.050 - 0.0750.075 - 0.1000.100 - 0.1250.125 - 0.150

< 0.025 g0.025 - 0.050

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Valori di pericolosità sismica

25Edifici Antisismici

CALABRIA La Calabria è l’unica regione italiana ad essere interamente compresa nelle zone 1 e 2. La Regione ha recepito le direttive nazionali con la Delibera 47/2004. La Legge antisismica regionale è la 35/2009 che disciplina le procedure riguardanti gli interventi strutturali e la

pianificazione territoriale in prospettiva sismica, attuata con il Regolamento 7/2012. Tra le ultime leggi di modifica, vi è la 25/2012 che estende la verifica preliminare di conformità ai progetti di tutte le opere classificate come edifici e ponti e a tutte le classi d’uso.

Delibera 10 febbraio 2004, n. 47 “Prime disposizioni per l’attuazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”” (http://www.edilportale.com/normativa/_12712.html) Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_11224.html) Delibera 22 luglio 2011, n. 330 “Approvazione elenco opere dichiarate «minori». Indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di edifici esistenti” (http://www.edilportale.com/normativa/_12013.html) Legge regionale 15 giugno 2012, n. 25 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”” (http://www.edilportale.com/normativa/_12600.html) Regolamento 28 giugno 2012, n. 7 “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009. Abrogazione regolamento regionale n. 18 del 01 dicembre 2009” (http://www.edilportale.com/normativa/_13078.html)

CAMPANIA Con la Delibera 5447/2002 la Regione Campania ha classificato il suo territorio come sismico, per la maggior parte in zona 1 e 2. La Legge regionale 9/1983 è la norma di riferimento per l’esercizio delle funzioni regionali in

materia di difesa del territorio dal rischio sismico. La legge è stata modificata con l’art. 33 della Legge

finanziaria regionale 1/2012 che ha trasferito attività e funzioni ai Comuni. Il Regolamento 4/2010 disciplina la procedura di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_3540.html) Delibera 7 novembre 2002, n. 5447 “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania” (http://www.edilportale.com/normativa/_12713.html) Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4 “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” (http://www.edilportale.com/normativa/_12236.html) Regolamento 21 febbraio 2011, n. 2 “Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attivita’ di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010” (http://www.edilportale.com/normativa/_13838.html) Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)” (http://www.edilportale.com/normativa/_12118.html) Delibera 4 aprile 2012, n. 161 “Prime disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della L.R. 27/01/2012, n. 1, art. 4-bis della L.R. 07/01/1983, n. 9 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata” (http://www.edilportale.com/normativa/_12582.html)

EMILIA ROMAGNA

La Delibera di Giunta 1435/2003 attua la normativa nazionale sui criteri di classificazione sismica e colloca il territorio dell’Emilia-Romagna nelle zone

2 e 3. La Legge regionale 19/2008 regola le attività di prevenzione dal rischio sismico, corredata da una Circolare esplicativa sulle procedure di vigilanza e controllo sulle costruzioni. Delibera 21 luglio 2003, n. 1435 “Prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza del DPCM n. 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”” (http://www.edilportale.com/normativa/_6830.html) Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_10685.html) Circolare 29 luglio 2010, n. 0194001 “Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (titolo IV della l.r. n. 19 del 2008)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11643.html)

26 Edifici Antisismici

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il territorio della regione Friuli Venezia Giulia può essere considerato di moderata sismicità. La Delibera di Giunta 845/2010 adotta i criteri di classificazione sismica nazionale e individua sul territorio regionale

le zone sismiche 1, 2 e 3. La Legge regionale 16/2009 detta le norme per la costruzione in zona sismica e la tutela fisica del territorio. Con il Decreto del Presidente della Regione 176/2011 sono stati individuati gli interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica fra cui nuove costruzioni, varianti e lavori sugli edifici esistenti.

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” (http://www.edilportale.com/normativa/_11213.html) Delibera 6 maggio 2010, n. 845 “Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità” (http://www.edilportale.com/normativa/_12601.html) Sentenza 15 luglio 2010, n. 254 “Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11617.html) Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 “Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_13925.html) Decreto 27 luglio 2011, n. 176 “Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 recante “Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009”” (http://www.edilportale.com/normativa/_12007.html)

LAZIO

Nella Regione Lazio, la classificazione sismica è disciplinata dalla Delibera di Giunta 387/2009, istituitiva delle sottozone sismiche che differenziano in modo dettagliato la pericolosità sul territorio regionale, evidenziando un

rischio di modesta attività sismica.

LIGURIA

Con la Delibera di Giunta 1362/2010 la Regione Liguria ha aggiornato la classificazione sismica del suo territorio definendolo tra le zone 3 e 4, a bassa sismicità. Nell’ambito dei programmi di

intervento per la riduzione del rischio sismico, la Regione Liguria ha recepito le indicazioni ministeriali e ha realizzato interventi per il territorio.

Delibera 26 ottobre 2007, n. 1259 “Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto dei Piani di emergenza di protezione civile” (http://www.edilportale.com/normativa/_13855.html) Delibera 19 novembre 2010, n. 1362 “D.M. 14 gennaio 2008 - norme tecniche per le costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria” (http://www.edilportale.com/normativa/_13858.html)

La successiva Delibera 489/2012 ha definito l’elenco delle opere rilevanti ai fini antisismici per le quali predisporre studi ed interventi di adeguamento. La legge regionale di riferimento in materia antisismica è la 4/1985 (modificata dalla Legge regionale 21/2009 sul Piano Casa) che disciplina le funzioni della Regione sulle procedure di prevenzione del rischio e sul rilascio delle autorizzazioni in caso di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, nei Comuni classificati sismici. Dal 29 febbraio 2012 vige il Regolamento n. 2 con cui la Regione disciplina il sistema di costruzione degli edifici in zona sismica, introduce le procedure telematiche per il rilascio delle autorizzazioni e pone le basi per l’adeguamento sismico degli edifici.

Legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure” (http://www.edilportale.com/normativa/_8432.html) Delibera 22 maggio 2009, n. 387 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03” (http://www.edilportale.com/normativa/_11354.html) Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano Casa)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11135.html) Regolamento 7 febbraio 2012, n. 2 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_12142.html)

27Edifici Antisismici

PIEMONTE

Il Piemonte ha aggiornato la classificazione sismica del territorio con la Delibera di Giunta 11-13058/2010 che assegna alla regione le zone 3 e 4. Il Settore regionale della Protezione Civile ha attualmente in corso alcuni progetti

riguardanti l’approfondimento degli studi di pericolosità sismica, l’attuazione del Programma Temporale delle Verifiche sismiche su edifici ed infrastrutture strategiche e la realizzazione del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” previsto dalla Legge 80/2002.

Delibera 23 dicembre 2003, n. 64-11402 “Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (“Primi elementi in materia

MOLISE

Il Molise è tra la regioni italiane a maggior rischio sismico. Ai sensi della Legge regionale 13/2004 (poi integrata e modificata) sulla classificazione sismica, la regione Molise è in gran parte interessata dalla zona

sismica 1, la più pericolosa. Dopo il sisma del 31 ottobre 2002 vennero adottate significative novità tecnico - procedurali: studi di microzonazione sismica, studi di vulnerabilità per gli edifici pubblici, in particolare per quelli scolastici e messa a punto di un protocollo di progettazione esecutiva per l’edilizia residenziale. 

Legge regionale 20 maggio 2004, n. 13 “Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_7770.html)

MARCHE

Il territorio regionale marchigiano può essere soggetto a forti terremoti: con la Delibera di Giunta 1046/2003 è stato classificato in gran parte in zona sismica 2. Dopo il terremoto Marche-Umbria del 1997, il Servizio Protezione Civile e

Sicurezza Locale della Regione Marche ha realizzato la Rete Sismometrica Integrata, che svolge in tempo quasi reale le attività di monitoraggio e sorveglianza sismica. La Regione e gli Enti locali svolgono attività di previsione e prevenzione dei rischi naturali ai sensi della Legge regionale 32/2011.

LOMBARDIA

La Delibera di Giunta 14964/2003 ha adottato le previsioni nazionali sulla classificazione sismica, collocando la regione Lombardia nelle zone 3 e 4 a bassa pericolosità. Il successivo Decreto dirigenziale

19904/2003 ha definito il programma temporale delle verifiche sismiche da effettuare sugli edifici e le opere infrastrutturali di competenza regionale. Col Decreto dirigenziale 5516/2011 è stato approvato il primo censimento completo dei 4176 edifici strategici e rilevanti, nei 238 comuni in zona sismica 3.

Delibera 7 novembre 2003, n. 14964 “Disposizioni preliminari per l’attuazione della Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_13813.html) Decreto 21 novembre 2003, n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2 commi 3 e 4 dell’ord. 3274 del 2003 in attuazione del d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” (http://www.edilportale.com/normativa/_8626.html) Decreto 17 novembre 2011, n. 5516 “Approvazione per l’anno 2011 del censimento completo degli edifici strategici e rilevanti ai fini sismici nei 238 comuni in zona sismica 3 - OPCM 3274/03” (http://www.edilportale.com/normativa/_13859.html)

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile” (http://www.edilportale.com/normativa/_13881.html) Delibera 29 luglio 2003, n. 1046 “Indirizzi generali per la prima applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell’elenco delle zone sismiche nella Regione Marche” (http://www.edilportale.com/normativa/_12715.html)

28 Edifici Antisismici

SARDEGNA

La regione Sardegna è la regione italiana a più bassa sismicità; con la Delibera di Giunta 15-31/2004 il territorio regionale è stato classificato interamente in zona 4.

Delibera 30 marzo 2004, n. 15/31 “Disposizioni preliminari in attuazione dell’O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche

per le costruzioni in zona sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_12717.html)

PUGLIA

Con la Delibera di Giunta 153/2004, il territorio pugliese è stato classificato in quattro zone di sismicità. Le successive Delibere 1626/2009 e 1309/2010 dettano disposizioni in merito all’attività di vigilanza

svolta dalla Regione e sulle procedure burocratiche per la costruzione di opere minori in zone a bassa sismicità. Con la Legge regionale 6/2013 è avvenuto un trasferimento delle competenze dalla Regione agli Enti locali, in materia di edilizia sismica nelle zone a basso grado di sismicità.

Delibera 2 marzo 2004, n. 153 “L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 - Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi” (http://www.edilportale.com/normativa/_7688.html) Delibera 15 settembre 2009, n. 1626 “D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.” (http://www.edilportale.com/normativa/_13924.html) Delibera 16 febbraio 2010, n. 409 “Deliberazione di Giunta regionale n. 1626/2009, avente per oggetto: “D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.” Rettifica e chiarimenti” (http://www.edilportale.com/normativa/_11512.html) Delibera 3 giugno 2010, n. 1309 “D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi” (http://www.edilportale.com/normativa/_11586.html)

Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 “Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23” (http://www.edilportale.com/normativa/_13622.html)

SICILIA

La Delibera di Giunta 408/2003 ha reso esecutiva la nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Siciliana, distinguendo il territorio in quattro

aree a diversa pericolosità sismica, oltre ad un’area a pericolosità sismica speciale ricadente tra le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Indirizzi regionali in materia di adeguamento sismico di edifici ed infrastrutture strategiche sono disciplinate dal Decreto dirigenziale 1372/2005. Con la Delibera 141/2011 la Giunta Regionale ha definito i Comuni in cui la microzonazione sismica è prioritaria.

Delibera 19 dicembre 2003, n. 408 “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274” (http://www.edilportale.com/normativa/_8430.html) Decreto 28 dicembre 2005, n. 1372 “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo” (http://www.edilportale.com/normativa/_13893.html) Delibera 20 maggio 2011, n. 141 “Opcm n. 3907 del 13 novembre 2010. Attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77. Interventi per la prevenzione del rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_13894.html)

di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”) - Disposizioni attuative dell’articolo 2” (http://www.edilportale.com/normativa/_13884.html) Delibera 19 gennaio 2010, n. 11-13058 “Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)” (http://www.edilportale.com/normativa/_11482.html)

29Edifici Antisismici

VALLE D’AOSTA

La Delibera 5130/2003 ha riclassificato il territorio della Regione Valle d’Aosta. Con la Legge regionale 23/2012 la Regione ha disciplinato le attività di

vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. La legge fissa l’obbligo della progettazione delle costruzioni, sia pubbliche che private, con criteri sismici su tutto il territorio regionale e per tutti i Comuni, indipendentemente dalla zona sismica di

UMBRIA

La Legge regionale 18/2002 contiene una specifica normativa che favorisce la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e la diffusione della cultura della prevenzione sismica. Con la Delibera 852/2003 l’Umbria ha approvato la

classificazione sismica del territorio regionale. Nel giugno 2009 sono state approvate le modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica. Con la Delibera 377/2010 sono stati adottati i nuovi criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica allineati con quelli nazionali. La Delibera di Giunta 1111/2012 ha coordinato la nuova classificazione sismica con quella delle Regioni confinanti, mentre la Delibera 1112/2012 ha definito un programma di interventi per la prevenzione del rischio sismico.

Legge regionale 23 ottobre 2002 n. 18 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio” (http://www.edilportale.com/normativa/_6048.html) Delibera 18 giugno 2003 n. 852 “Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria” (http://www.edilportale.com/normativa/_12721.html) Delibera 8 marzo 2010 n. 377 “Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_12678.html) Delibera 18 settembre 2012 n. 1111 “Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria” (http://www.edilportale.com/normativa/_13238.html) Delibera 18 settembre 2012 n. 1112 “Interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione del Programma per l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012 - Annualità 2011” (http://www.edilportale.com/normativa/_13239.html)

TOSCANA

In materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, in Toscana vige la Legge regionale 58/2009, modificata dalla Legge regionale n.4/2012.  L’aggiornamento della classificazione sismica della Toscana è stato approvato

con Delibera di Giunta 878/2012. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova classificazione è stato approvato il Regolamento 58R/2012 che attua la Legge urbanistica regionale 1/2005 sulle verifiche nelle zone a bassa sismicità. Completano la normativa antisismica regionale il Regolamento 36R/2009 sulla disciplina dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico e il Regolamento 53R/2011 che disciplina le verifiche di pericolosità territoriale ed il deposito e il controllo delle indagini geologiche.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (http://www.edilportale.com/normativa/_8337.html) Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_13001.html) Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico” (http://www.edilportale.com/normativa/_13898.html) Regolamento 25 ottobre 2011, n. 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_13899.html) Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)” (http://www.edilportale.com/normativa/_12139.html) Delibera 8 ottobre 2012, n. 878 “Aggiornamento della classifi cazione sismica regionale in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Revoca della DGRT 431/2006” (http://www.edilportale.com/normativa/_13397.html) Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 117, com ma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica” (http://www.edilportale.com/normativa/_13390.html)

30 Edifici Antisismici

TRENTO PROVINCIA AUTONOMA

Con la delibera della Giunta Provinciale 2813/2003, la Provincia autonima di Trento ha classificato il territorio provinciale come appartenente alla zona sismica 3 (Trentino meridionale) e alla zona sismica 4

(Trentino settentrionale). Successivamente sono stati effettuati studi di microzonazione per la definizione della pericolosità sismica delle aree urbanizzate di maggiore interesse. Con la Delibera di Giunta 2929/2003 sono state definite le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico e sono state precisate le modalità delle verifiche tecniche e il programma temporale delle verifiche degli edifici e delle strutture di competenza o proprietà della Provincia.

Delibera 23 ottobre 2003 n. 2813 “L.P. 7.8.2003 n. 7 - artt. 2,3 e 5 delle norme di attuazione della variante 2000 al PUP - Approvazione della carta di sintesi geologica” (http://www.edilportale.com/normativa/_13814.html) Delibera 6 novembre 2003 n. 2929 “Attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (http://www.edilportale.com/normativa/_13913.html)

BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA

Il Decreto del Presidente della Provincia 33/2009 assegna a tutti i Comuni della provincia la zona sismica 4 e contiene le nuove disposizioni per

le opere edili antisismiche. Il Decreto disciplina i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni.

Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 n. 33 “Disposizioni per le opere edili antisismiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_13911.html)

VENETO

Con la Delibera 67/2003, il Veneto ha adottato la nuova classificazione sismica del proprio territorio e ha disciplinato l’attività edilizia per le zone sismiche. La Delibera 2122/2005 regola la procedura per la presentazione dei progetti sottoposti al controllo con il metodo

a campione. Con riferimento alla Legge urbanistica regionale 11/2004, la Delibera 3308/2008 reca indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica in applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. La Legge regionale di riferimento è la 9/2012, che ha modificato la Lr 27/2003 in materia di lavori pubblici e costruzioni in zone sismiche.

Legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_7682.html) Delibera 2 agosto 2005 n. 2122 “Art. 66 L.R. 7.11.2003, n. 27 - art. 20 L. 10.12.1981, n. 741. Criteri e modalità attuative per l’effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_13909.html) Delibera 4 novembre 2008 n. 3308 “Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 - Norme per il governo del territorio)” (http://www.edilportale.com/normativa/_13910.html) Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 9 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per lecostruzioni in zone classificate sismiche”” (http://www.edilportale.com/normativa/_12243.html)

clicca sul link delle normative per leggere il testo integrale

appartenenza, con alcuni chiarimenti rispetto alle costruzioni nei centri storici.

Delibera 30 dicembre 2003 n. 5130 “Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta in applicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni” (http://www.edilportale.com/normativa/_13815.html) Legge regionale 31 luglio 2012 n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” (http://www.edilportale.com/normativa/_12611.html)

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