Professione e Fisco

download Professione e Fisco

of 128

Transcript of Professione e Fisco

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    1/128

    1

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    2/128

    COMPONENTI C. N. A. P. P. C.

    Arch. Massimo Gallione, Presidente

    Arch. Simone Cola, Vice Presidente Vicario

    Arch. Luigi Marziano Mirizzi, Segretario

    Arch. Luigi Cotzia, Vice Presidente

    Arch. Nevio Parmeggiani, Vice PresidenteArch. Gianfranco Pizzolato, Vice Presidente

    Arch. Giuseppe A. Zizzi, Tesoriere

    Arch. Matteo Capuani

    Arch. Pasquale Felicetti

    Arch. Miranda Ferrara

    Arch. Leopoldo Emilio Freyrie

    Arch. Paolo Pisciotta

    Arch. Domenico Podest

    Arch. Pietro Ranucci

    Arch. iunior Marco Belloni

    FISCO E PROFESSIONEGRUPPO DI LAVORO:

    Arch. Giuseppe Antonio ZizziConsigliere Tesoriere, responsabile D.C.A.

    Arch. Laura GianettiPresidente Consiglio dellOrdine di Varese

    Arch. Luca StoroniPresidente Consiglio dellOrdine di Pesaro Urbino

    Arch. Gennaro NapolitanoTesoriere Ordine di Napoli

    Dott. Alessandro GalliConsulente fiscale C.N.A.P.P.C.

    Dott.ssa Elisabetta FialeConsulente legale C.N.A.P.P.C.

    CopertinaMariangela Savoia

    Impaginazione e stampaGrafiche Finiguerra - Lavello

    Prima edizione - novembre 2010

    Casa Editrice Libria - Melfitel/fax +39 (0)972 236054e-mail: [email protected]

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    3/128

    L I B R I A

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    4/128

    4

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    5/128

    PRESENTAZIONE

    di tutta evidenza lutilit di un rinnovato testo sui temi fiscali inerenti lanostra professione proprio in particolare in questi tempi di prolungata e profondacrisi economica.

    Questa opportunit viene infatti evidenziata sia dallapprofondimento di tema-tiche spesso lontane dal carattere precipuo di temi architettonici, sia, altrettanto,dal volere dare una lettura semplificata, ma precisa ed attenta, ad una materia chenel tempo si fatta sempre pi complessa.

    Dal punto di vista etico, infatti, la professione di architetto, non coincide solocon larchitettura o lurbanistica, ma con una molteplicit di aspetti tecnici, opera-tivi, normativi ed appunto nel nostro caso, con quelli fiscali; tali aspetti, che se daun certo punto di vista stanno travalicando la soglia di una ragionevole norma-lit, sono diventati oramai pane quotidiano della nostra professione.

    Il non averli appresi nel corso dei nostri studi universitari, non rappresenta unagiustificazione ad escluderli dalla professione.

    Senza voler scomodare Vitruvio comunque da almeno due millenni che ilnobile mestiere dellArchitetto giustamente inteso non solo come attivit che cono-sce astrattamente di architettura e di urbanistica, ma soprattutto che sa mettere in

    pratica queste arti e queste tecniche tramite il proprio lavoro ed, ovviamente, tra-mite una oculata e sicura conduzione del proprio studio.

    Compito del Consiglio Nazionale , quindi, anche trasmettere e diffondere co-noscenze, unificare condizioni ed interpretazioni agli Ordini ed agli iscritti per ren-dere sempre pi sicura e trasparente anche la gestione dei nostri studi e, quando

    possibile, per semplificare ragionevolmente le nostre attivit.La nostra comune politica che proprio tali attivit devono tendere ad essere

    sempre pi concorrenziali su nuovi mercati e la logica conseguenza quindi otti-

    mizzare costi e produzione.Nel ringraziare il tesoriere arch. Zizzi, ed il suo gruppo di lavoro, di questa pre-

    ziosa ed attenta opera di aggiornamento di una materia non certo facile, ci augu-riamo che limpiego di questo testo possa essere di grande utilit per tutti i nostricolleghi.

    MASSIMO GALLIONE

    5

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    6/128

    6

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    7/128

    INTRODUZIONE

    Lattenzione rivolta a questo nuovo lavoro sul sistema fiscale professionaleci sembrata necessaria e puntuale per scavare ogni ambito nascosto, non gi peroffrire modalit contro legge o parametri elusivi, e per suggerire, specie a chiavr voglia e curiosit per saperne di pi, o affrontare per la prima volta problemispesso di grande importanza ai fini di una corretta modalit con cui complessiva-mente viene svolta lattivit professionale, adeguate adesioni e scelte.

    Gli argomenti analizzati sono stati molteplici e sono stati individuati nelle loro

    caratteristiche essenziali e nelle loro propriet applicative, tanto che il testo, predi-sposto anche con una serie di tabelle e di esempi di riferimento risulta una guida edun riferimento a riscontro di tutto ci che riguarda il mondo della fiscalit.

    Il modo con cui il lavoro professionale si rapporta col mondo del mercato cambiato negli ultimi anni ed ogni attivit viene condizionata da tutti i sistemi checon essa si relazionano.

    importante fare molta attenzione alle scelte con cui si individuano i processidella produzione di reddito perch da essi dipendono una serie di comportamenticon cui viene gestito il proprio modello tributario.

    Le modifiche che continuamente vengono elaborate dal sistema di controllofiscale Agenzie delle Entrate spesso mettono in crisi il corretto proporsi del pro-fessionista che dinanzi a modelli di controllo quasi ossessivo studi di settore, red-ditometro, Serpico, ecc. si sente osservato quale potenziale elusivo od evasivo.

    Molti colleghi hanno chiesto e sollecitato di analizzare questi ultimi anni distoria fiscale, perci con i componenti la Commissione che ha lavorato con me,crediamo di avere svolto, attraverso questo testo, un lavoro, certo non esaustivo, co-munque affrontato con entusiasmo, nella consapevolezza di avere offerto uno stru-mento utile.

    GIUSEPPE ANTONIO ZIZZI

    7

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    8/128

    8

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    9/128

    Capitolo I

    PRESUPPOSTI DELLATTIVIT PROFESSIONALE

    Aspetti generali Redditi di lavoro autonomo

    Per reddito di lavoro autonomo sintende il reddito derivante dallesercizio dat-tivit lavorative diverse da quelle dimpresa o di lavoro dipendente. Elementi carat-terizzanti sono: lautonomia (rispetto al lavoro dipendente) e la natura intellettuale(rispetto allattivit dimpresa). Dal punto di vista del profilo civilistico si fa riferi-mento al contratto dopera (art. 2222 c.c.) e alla prestazione dopera intellettuale(art. 2230 c.c.): infatti, il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo disubordinazione (autonomia), ad eseguire un servizio od unopera nei confronti delcommittente con lavoro prevalentemente proprio.

    La lettura degli articoli 2231-2238 del Codice Civile, concernenti, per lappun-to, il contratto avente per oggetto la prestazione dopera intellettuale, nonch lin-terpretazione degli stessi fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, permettono dievidenziare le seguenti caratteristiche ritenute tipiche del contratto in questione:

    La prestazione deve necessariamente avere carattere intellettuale. Lintellettualit, cio limpegno dellintelligenza e della cultura in misura

    prevalente rispetto alleventuale attivit materiale o manuale, lelementoessenziale dellattivit del professionista.

    Il rapporto che si instaura tra il professionista ed il cliente di tipo fiducia-rio, basandosi sullintuitus personae, ossia sulle qualit professionali delprofessionista, pi che sullorganizzazione e la struttura dello studio. Da ciconsegue che la prestazione professionale personale e non delegabile, comeprevede lart. 2232 del codice Civile.

    Il professionista gode di discrezionalit e dautonomia nelleffettuazionedella prestazione.

    Il contratto a titolo oneroso, convenuto dalle parti, sempre nel rispettodelle tariffe professionali stabilite dai Ministeri Competenti e dagli OrdiniProfessionali.

    Sotto il profilo fiscale vi sono tre tipologie di lavoro autonomo: Attivit artistiche e professionali; esercitate in modo professionale e abi-

    tuale, cos come indicato dal comma 1 dellart. 49 del Tuir. Altre attivit di lavoro autonomo; esercitate in modo abituale ma non pro-

    fessionale: i cosiddetti contratti a progetto. Attivit di lavoro autonomo occasionale; esercitate in modo non abituale

    e non professionale.

    9

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    10/128

    Il professionista, che ha superato lesame di stato per labilitazione alleserciziodella professione e si iscritto allAlbo professionale, se svolge lattivit professio-nale, cos come previsto dal proprio ordinamento, si considera esercente attivit pro-fessionale, ai sensi dellart. 5 del DPR 633 26/10/1972 e ai sensi dellart. 49 del DPR22/12/1986 n. 917.

    Presupposto dellimposta sui redditi e sul valore aggiunto

    La singola prestazione occasionale dattivit della professione di architetto,pur essendo soggetta allobbligatoria iscrizione allOrdine, pena il configurarsi diesercizio abusivo della professione, potrebbe non richiedere il possesso di partitaIVA.

    Lattivit professionale nel nostro ordinamento fiscale inquadrata in due im-portanti articoli: art. 49 del DPR 22/12/1986 n. 917 comma 1 e art. 5 del DPR633/1972.

    Ai sensi dellart. 5 del DPR 633, per esercizio di arti e professioni si intendelesercizio per professione abituale, ancorch non esclusiva, di qualsiasi attivit dilavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societ semplici oassociazioni senza personalit giuridiche costituite da persone fisiche per leserci-

    zio in forma associata delle attivit stesse; ai sensi del comma 1 art. 49 del Tuir,Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallesercizio di arti e profes-sioni. Per esercizio di arti e professioni si intende lesercizio per professione abi-tuale, ancorch non esclusiva, di attivit di lavoro autonomo diverse da quelle con-siderate nel capo VI, compreso lesercizio in forma associata ().

    importante capire il concetto di abituale.Liscrizione allAlbo non comporta di per s lobbligo dapertura della posi-

    zione IVA: lart. 5 e lart. 49 citati, richiedono lesercizio effettivo di unattivit, men-

    tre noto che negli Albi figurano anche soggetti che, in effetti, non eserci-tano la professione, bens mantengono liscrizione.Entrambe le norme tributarie si riferiscono al concetto di abitualit, non fa-cendo dipendere tale circostanza da elementi di fatto oggettivamente riscon-trabili, quali un determinato ammontare dei compensi percepiti, la duratadella prestazione o lelemento organizzativo (es. studio, attrezzature, dipen-denti).Il termine abituale, nel contesto degli articoli 49 e 51 del DPR 917/86 edegli articoli 4 e 5 del DPR 633/72, esclusivamente abbinato al termineprofessionale.Per analogia si ricorda un principio costante seguito dalla Corte di Cas-sazione, secondo cui, indipendentemente dallelemento organizzativo, la

    10

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    11/128

    qualifica dimprenditore in campo fiscale pu determinarsi anche dallesi-stenza di un solo affare, in considerazione delle molteplici e sistematicheoperazioni che la sua realizzazione comporta.

    La circolare 7/1496 del 30/04/1977 del Ministero delle Finanze testualmen-te afferma () per attivit svolta in forma abituale deve intendersi un nor-male e costante indirizzo dellattivit del soggetto che viene attuata in mo-do continuativo: deve cio trattarsi di unattivit che abbia il particolare ca-rattere della professionalit.

    Il Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 550975 del 21/11/1989, con-fermata dalla Risoluzione n. 551241 del 21/02/1990, ha escluso lassogget-tamento ad Iva della prestazione di un architetto, dipendente della Soprin-tendenza ai Monumenti, svolta in un periodo di due anni per la direzione deilavori del restauro di un museo, adducendo la carenza del requisito del-labitualit.

    La decisione del 10/10/1990 sez. XVI della Commissione Tributaria Cen-trale ha affermato che la prestazione, modesta e non ripetuta, resa da ungeometra che non abbia mai esercitato lattivit professionale, non sog-getta ad Iva per carenza del requisito dellabitualit. Tale presupposto,ovviamente, pu essere riscontrato anche nella figura professionale del-larchitetto.

    In contrapposizione a quanto enunciato, nella risposta n. 13 del maggio1997, a seguito di apposita domanda, il Ministro delle Finanze afferma che si sempre in presenza di reddito da lavoro autonomo, in senso proprio, quando ilprestatore dopera iscritto ad un Albo professionale o in possesso di un titoloabilitante.

    Lo svolgimento di una prestazione da parte di un soggetto iscritto allAlbo in-tegra un elemento sintomatico che, lungi dal costituire il fatto su cui poter unica-mente fondare una presunzione dabitualit, eventualmente potrebbe rappresentareun indizio, in quanto il soggetto, essendo iscritto allAlbo, sembra dimostrarefino a

    prova contraria, di essere programmaticamente rivolto alla professione.Nel contesto delle norme sopra citate, lelemento dellabitualit, abbinato a

    quello della professionalit, indica esplicitamente unattivit caratterizzata da ripe-titivit, regolarit, stabilit e sistematicit di comportamenti.

    Per contro il significato di occasionale, riferito alle attivit commerciali o dilavoro autonomo, traduce i caratteri della contingenza, delleventualit e dellasecondariet.

    In sostanza, la verifica deve essere effettuata caso per caso, non essendo possi-bile trovare una soluzione a priori.

    11

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    12/128

    12

    Presupposto dellimponibilit IVA Territorialit

    Il D.Lgs. approvato il 22 gennaio 2010 di recepimento della Direttive n.2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE ha modificato numerose disposizionidel D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993 per uniformare la disciplina naziona-le a quella comunitaria; stato, in particolare, completamente rivisitato lart. 7 delD.P.R. n. 633/1972 in materia di territorialit.

    Il criterio di territorialit per le prestazioni generiche (che sono quelle dellar-chitetto) prevede che sono rilevanti in Italia e quindi con IVA al 20% se rese a sog-getti passivi stabiliti in Italia o se rese a committenti non soggetti passivi sia comu-nitari che extracomunitari.

    Inoltre, le prestazioni di servizio svolte verso un soggetto passivo intra UE oextra UE si qualificano come operazioni non soggette a Iva, per le quali va emes-sa fattura senza applicazione dellimposta Iva ai sensi dellart. 7-ter del D.P.R.633/1972, se intra UE bisogna riportare il numero della partita IVA del commit-tente.

    Tab. 1 - Nuove regole per le prestazioni di generiche servizi

    Prestatore Committente IVAAnno Regola

    del servizio del servizio in ItaliaIT IT Luogo di stabilimento

    2010 S (20%)soggetto passivo soggetto passivo del committente

    IT Luogo di stabilimentoS (20%)

    privato consumatore del prestatore

    UE - Extra UE Luogo di stabilimentoNo

    soggetti passivi del committente

    UE - Extra UE Luogo di stabilimentoS (20%)

    privati consumatori del prestatore

    Per soggetti passivi si intende: soggetti esercenti attivit di impresa, arte o professione (le persone fisiche

    solo per le prestazioni ricevute in relazione a tali attivit); enti e associazioni esercenti attivit commerciale o agricola, anche quando

    agiscono al di fuori dellesercizio di tali attivit; enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi, identificati ai

    fini dellimposta sul valore aggiunto (cio titolari di partita Iva).

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    13/128

    Adempimenti allinizio dellattivit

    Tutti i soggetti che intraprendono lesercizio di unattivit professionale, com-merciale, imprenditoriale o artigianale attivit che rientrano nel campo di applica-zione dellIVA devono assolvere una serie di adempimenti per dare inizio, rego-larmente, alla propria professione, nel rispetto delle norme fiscali ed ai fini del-limposizione diretta e indiretta.

    Iscrizione allAlbo professionaleLattivit professionale dellarchitetto, essendo cosiddetta protetta o control-

    lata, condizionata alliscrizione nellAlbo professionale. Pertanto si ribadisceche, solo dopo aver superato lesame di stato e s iscritti allAlbo professionale, ilprofessionista pu svolgere lattivit.

    Dichiarazioni di inizio attivit IvaIl professionista, che intende svolgere lattivit professionale, deve comunicar-

    lo, entro 30 giorni, allAgenzia delle Entrate in base al proprio domicilio fiscale oalla sede legale dellassociazione, con apposito modello approvato (mod. AA7/10oppure AA9/10, a seconda che si tratta di singoli professionisti o delle relative as-sociazioni). Linizio dellattivit, inoltre, pu avvenire anche attraverso trasmissio-ne per via telematica del modello, tramite i soggetti intermediari abilitati di cui al-lart. 3 comma 3 DPR 22/07/1998 (dottore commercialisti, ragionieri e altri inter-mediari autorizzati).

    Contemporaneamente alla presentazione del modello, attribuito al contri-buente un numero da utilizzare in ogni dichiarazione e da apporre su qualunque do-cumento fiscale: il numero di partita Iva.

    I principali dati da indicare sul modello di inizio attivit Iva sono i seguenti:Data di inizio attivit. Lattivit sintende iniziata al momento delleffettuazio-

    ne della prima operazione, attiva o passiva; pertanto necessario dichiarare linizioattivit anche qualora si sostengano spese preordinate e finalizzate allesercizio del-lattivit professionale. Infatti, solo per gli acquisti effettuati dopo tale data am-messa la detrazione dellIva;

    Codice attivit (71.11.00 studi di architettura);Domicilio fiscale, coincide con la residenza anagrafica;Sede dello studio;Scritture contabili: bisogna indicare il luogo in cui sono conservate; pu essere

    la sede dello studio o il domicilio fiscale presso terzi (es. il commercialista);Opzione per la liquidazione trimestrale: il professionista pu optare per il ver-

    samento trimestrale dellIva, con la maggiorazione dell1%, piuttosto che mensile,purch non abbia un volume daffari presunto superiore ad euro 309.874,14. Nel ca-so in cui tale limite sia superato, il versamento sempre mensile. Coloro che affi-dano la contabilit a terzi possono optare per liquidazione dellIva mensile, sulla ba-se delle operazioni registrate il secondo mese precedente;

    13

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    14/128

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    15/128

    15

    Tab. 2 - Inizio attivit: riepilogo adempimenti

    PROFESSIONISTA STUDIOADEMPIMENTI

    INDIVIDUALE ASSOCIATO

    - dichiarazione di inizio attivit Iva SI SI

    (con rilascio di numero partita Iva e entro 30 gg. entro 30 gg.attribuzione del conto fiscale) dallinizio attivit dallinizio attivit- iscrizione Inail del professionista NO NO- denuncia di inizio attivit

    NO NOpresso Camera di Commercio- registrazione atto costitutivo e statuto

    SIpresso lUfficio Imposte- deposito atto costitutivo e statuto

    SIpresso lUfficio Imposte

    - comunicazione alla Cassa Nazionale di SI SIPrevidenza (INARCASSA)- iscrizione alla gestione previdenziale

    SI SIseparata INPS per professionisti non iscritti

    se non esonerati se non esoneratialla propria Cassa di previdenza- denuncia presso Ufficio Tributi del comune

    SI SIai fini della tassa rifiuti- denuncia presso Ufficio Tributi del Comuneai fini dellimposta sulla pubblicit

    SI SI(per eventuale esposizione insegnesuperiore a 5 mq)- adempimenti in presenza di personale

    SI SIdipendente- predisposizione dei registri contabili SI SI- Posta elettronica certificata PEC SI SI- adempimenti relativi alla Privacy SI SI

    Lesercizio dellattivit in forma associata Statuto e atto costitutivo di una

    associazione tra professionisti

    Lattivit professionale, oltre che singolarmente, pu svolgersi anche in formacomune con pi professionisti.

    La disciplina che regola lattivit professionale esercitata in forma associata ,ancora oggi, individuata nelle forme contenute nella legge n. 1815 del 23/11/1939.

    In particolare nellart. 1 stabilito: che le persone munite dei necessari titolidi abilitazione, ovvero autorizzate allesercizio di specifiche attivit, le quali si as-sociano per lesercizio della professione o delle altre attivit per cui sono abilitate

    o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    16/128

    con i terzi, esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, conta-bile, amministrativo o tributario, seguita dal nome e cognome, con i titoli profes-sionali, dei singoli associati.

    Latto associativo , nella sostanza, una scrittura privata tra i professionisti par-tecipanti, i quali, con latto, esprimono la volont di esercitare in comune la profes-sione e ne stabiliscono contestualmente le condizioni dattuazione; non obbligato-rio lapporto di un patrimonio iniziale anche se necessario in piccola parte per so-stenere le spese di costituzione. La costituzione dellassociazione deve essere co-municata allAlbo professionale provinciale al quale sono iscritti i singoli associati.

    Ai fini fiscali richiesto, inoltre, che latto assuma la forma di un atto pubbli-co, o di una scrittura privata autenticata nelle forme da un notaio, il quale assumelobbligo della registrazione entro 20 giorni, con il pagamento della relativa impo-sta di registro di euro 168,00.

    La natura giuridica di tale istituzione non ancora ben chiara; di sicuro non un soggetto con personalit giuridica. La Corte di Cassazione, nella sentenza n.2555/87, ha definito il contratto che lega pi professionisti un contratto associativoatipico. Lunico tipo di societ alla quale possibile, sulla base della legge n. 1815e del codice civile, far riferimento per le forme associative fra professionisti intel-lettuali, risulta la societ semplice, regolata dagli art. 2251 e ss cod. civile. Ancorala Cassazione con Sentenza Sez. 2, n. 15633 del 10/07/2006 ha affermato che las-sociazione tra professionisti non configurandosi come centro autonomo di interessidotato di propria autonomia strutturale e funzionale, n come ente collettivo, non as-sume la titolarit del rapporto con i clienti, in sostituzione, ovvero in aggiunta, alprofessionista associato.

    Gli aspetti principali dal punto di vista fiscale sono i seguenti: I redditi prodotti dallo studio associato sono redditi di lavoro autonomo; per-

    tanto, ai fini della determinazione, valgono le stesse regole del professioni-sta singolo;

    Lo studio associato ha una propria partita Iva, sostiene le spese dellattivited intestatario delle fatture per i compensi;

    I redditi prodotti dallassociazione saranno imputati a ciascun socio, indi-pendentemente dalla percezione, e si presumono proporzionati al valore deiconferimenti, se non diversamente stabilito con atto pubblico o scritturaprivata autenticata; questi ultimi possono essere redatti entro la data di pre-sentazione della dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non determinato, le quote di partecipazione si presumono uguali;

    Le dichiarazioni e gli accertamenti avvengono in capo allo studio associatoche, per, non soggetto passivo dellimposta IRPEF, poich, il reddito ri-partito tra gli associati. Lo studio associato soggetto al pagamento del-limposta Irap;

    Il reddito della societ soggetto a ritenuta dacconto IRPEF; tale ritenuta attribuita agli associati in base alle quote di partecipazione;

    16

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    17/128

    Inoltre dai redditi prodotti dal 2009, lAgenzia delle entrate, con la circola-re del 14.04.10 ha consentito che i soci di societ di persone e di studi asso-ciati, una volta utilizzate nella propria dichiarazione le ritenute daccontoimputate dal soggetto trasparente, possono ritrasmettere alla societ/associa-

    zione professionale leventuale eccedenza al fine di permettere a queste lu-tilizzo in compensazione in F24. richiesto il preventivo assenso dei so-ci/associati, con atto avente data certa;

    Non si applicano i regimi delle nuove iniziative e quello dei minimi; Le eventuali perdite sono attribuite agli associati in proporzione alle quote

    di partecipazione dal reddito complessivo, ma non possono essere riportatenegli anni successivi;

    Per quanto riguarda i componenti positivi e negativi dei redditi sono gli stes-si del singolo professionista; in relazione ai costi dellautovettura consen-tito un solo veicolo per ogni associato.

    Un discorso a parte meritano le Societ tra professionisti. La costituzione disociet tra professionisti stata espressamente vietata dallart. 2, legge n. 1815 del1939; tale divieto si fondato per lo pi su ragioni politiche che giuridiche-eco-nomiche.

    Per tale motivo il citato articolo ha subito nel corso di questi anni una pro-gressiva revisione, fino ad arrivare alla sua completa abrogazione attraverso lart. 24,L. 266/1997 (legge Bersani). Il regolamento che, ai sensi del comma 2 dellart. 24,avrebbe dovuto, entro 120 giorni dallentrata in vigore della legge, disciplinare i re-quisiti della societ tra professionisti non stato tuttavia ancora approvato.

    Nel frattempo vi sono stati interventi parziali sulla materia. Nel 2001 stata am-messa la costituzione di societ tra avvocati, introdotta dal D.lgs. 2 febbraio 2001,n. 96.

    Nel 2006 vi stato un ulteriore intervento legislativo ad opera del D.L. 223/2006(cd. Decreto Bersani 2), convertito in L. 248/2006 che ha consentito la prestazionedi servizi professionali interdisciplinari da parte di societ di persone oppure di as-sociazioni tra professionisti.

    Ad esempio, la medesima societ potr offrire congiuntamente ai clienti, con-sulenza legale e assistenza fiscale.

    Sono abrogate, infatti, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedo-no, con riferimento alle attivit libero professionali e intellettuali, il divieto di for-nire allutenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ dipersone o associazioni tra professionisti, fermo restando che loggetto sociale rela-tivo allattivit libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo profes-sionista non pu partecipare a pi di una societ e che la specifica prestazione de-ve essere resa da uno o pi soci professionisti previamente indicati, sotto la propria

    personale responsabilit.La liberalizzazione dellesercizio delle attivit professionali sottoforma di

    societ di persone era gi operante ed alcune categorie professionali sono gi da

    17

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    18/128

    18

    tempo disciplinate in tal senso con apposita normativa, come quella degli ingegnerie degli avvocati.

    Rimane ancora il divieto di esercizio delle attivit professionali nella forma disociet di capitali.

    Dunque, fintantoch il previsto regolamento non sar emanato, linterprete do-vr muoversi con la massima prudenza, diviso tra laspettativa di una potenziale de-claratoria di nullit dello statuto di una societ di professionisti, per indeterminatez-za delloggetto, e la declaratoria di piena ammissibilit, laddove, in virt di unin-terpretazione analogica della vigente normativa, esso rispetti i parametri minimi ditutela del terzo (personalit dellesecuzione della prestazione, responsabilit illimi-tata e personale del professionista abilitato).

    Si fa presente che lAgenzia delle Entrate risoluzione n.118/E del 28 maggio2003, considera il reddito prodotto dal nuovo modello societario, previsto per la pro-fessione di avvocato, come reddito di lavoro autonomo, in quanto, ad esso, si appli-ca la disciplina dettata per le associazioni senza personalit giuridica tra persone fi-siche per lesercizio in forma comune di arti e professioni. I compensi corrisposti al-la societ tra professionisti sono, inoltre, soggetti a ritenuta dacconto.

    La legge sugli appalti pubblici 109/1994, ha introdotto una nuova figura di as-sociazione, qualificata come: raggruppamento temporaneo di professionisti la re-lativa disciplina posta attualmente dallart. 37 del D.lgs. 12.04.06, n. 163, comemodificato dal D.lgs. n. 113/2007, dal D.lgs. n. 152/2008 e dalla legge n. 69/2009.La ragione principale di tale organismo di consentire la partecipazione alle gareper appalti pubblici a pi professionisti, associatisi per quellappalto specifico. Ai fi-ni fiscali, il raggruppamento un organismo senza alcuna soggettivit tributaria (isingoli professionisti fatturano singolarmente allente pubblico), n tantomeno, puimplicare la costituzione di un ente societario.

    In definitiva il raggruppamento opererebbe esclusivamente nei confronti del-lente appaltante ai fini dellaggiudicazione della gara, non implicando alcun effet-to nei confronti dei terzi.

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    19/128

    ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

    (L. 1815 del 23.11.1939)

    Con la presente scrittura privata, che rimarr in deposito presso il notaio cheproceder allautentificazione delle firme,

    larch.nato a .. il..residente in. C.F. lingnato a .. il..residente in. C.F. il geom..nato a .. il..residente in. C.F.

    Premesso che larch..ling.. il geom, attualmente esercitano lattivi-

    t professionale individuale e sono iscritti nei rispettivi albi professionali; loro intenzione, con il presente atto addivenire alla creazione di uno studio

    interprofessionale associato per lesercizio della professione di ciascun as-sociato e per il coordinamento delle prestazioni professionali di ognuno.

    Ci premesso, che parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:Art. 1 larch..ling.. il geomcon la presente scrittura si as-

    sociano per lesercizio in comune delle rispettive attivit professionali, per le qualisono abilitati, nonch per coordinare le loro differenti attivit professionali, costi-tuendo unassociazione professionale denominata Studio tecnico associato di ar-chitettura dellarch..ling.. il geom di seguito indicato, perbrevit, Studio associato.

    Art. 2 La sede legale dello Studio associato viene stabilita in con fo-ro competente di.

    Art. 3 Lo scopo, il patrimonio, le norme sulordinamento e sullamministrazio-ne, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, non-ch quelle relative allestinzione dello Studio associato e alla devoluzione del pa-trimonio, sono stabilite nello statuto, che, previa lettura, si allega sotto la lettera Adella presente scrittura e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

    Art. 4 Il fondo iniziale dello Studio associato fissato in Che viene versato nella cassa dello Studio associato nelle seguenti misure: larch, per ling per il geom per Art. 5 Le spese del presente atto e quelle che seguiranno sono a carico dello

    Studio associato.

    19

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    20/128

    STATUTO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

    Larchitetto X, lingegnere Y, il Geometra Z iscritti ai rispettivi ordini ed eser-citanti individualmente la libera professione, con il presente atto si associano peresercitare in comune la professione, costituendo la Associazione professionaleStudio tecnico associato dellarchitetto X, dellingegnere Y, del geometra Z consede in

    Le norme sullordinamento, sul patrimonio e sullamministrazione, i diritti e gliobblighi degli associati, sono stabiliti negli articoli seguenti.

    Il fondo iniziale dello Studio tecnico associato di ..(in lettere) che viene versato nei seguenti importi:

    architetto X: .. ingegnere Y: .. geometra Z: ..

    art. 1 (costituzione) costituita unassociazione tra professionisti denominata Studio tecnico asso-

    ciato dellarchitetto X, dellingegnere Y, del geometra Z

    art. 2 (sede)La sede dello Studio associato viene stabilita in.. ed il relativo

    foro competente Lindirizzo pu essere variato con delibera unanime degli associati e potranno

    essere istituiti uffici in Italia e allestero.

    art. 3 (oggetto)Oggetto dellassociazione lo svolgimento in forma associata della professione

    degli associati e di quelle attivit di lavoro autonomo ad essa connesse, come ad es. ilcoordinamento delle prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse.

    Lassociazione pu svolgere ogni attivit utile al raggiungimento dello scoposociale e quindi:

    acquisire e gestire beni mobili ed immobili ed eseguire operazioni mobilia-ri, immobiliari e finanziarie;

    aprire conti correnti bancari, contrarre mutui e compiere ogni operazione fi-nanziaria (con privati o istituti di credito) per procurarsi i mezzi per lo svol-gimento della propria attivit.

    Sono escluse le attivit di impresa ed ogni altra attivit vietata agli associati perlegge, quali credito ed assicurazione.

    art. 4 (mezzi)Tutte le operazioni di finanziamento dellattivit dellassociazione in ogni for-

    ma prevista dalla legge devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza echiarezza (finanziamenti da parte di privati, operazioni immobiliari) nei confron-

    ti della committenza.

    20

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    21/128

    Lassociazione non pu, infatti, senza esplicito consenso del committente esserecompartecipe (in forma collettiva o relativa al singolo associato) nelle Imprese costrut-trici o nelle Ditte fornitrici dellopera progettata o diretta per conto del committente.

    Lassociazione tenuta ad informare la committenza nel caso di ideazione obrevetto di procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi (effettuati informa collettiva o dal singolo associato) proposti per lavori progettati o diretti.

    art. 5 (associati)Possono essere associate le persone che sono iscritte allOrdine degli Architetti

    Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, allOrdine degli Ingegneri o al Collegio deiGeometri o ad Ordini e Collegi di altre professioni tecniche e che hanno ottenuto ilgradimento di tutti gli associati (es: Agronomi, Geologi, Commercialisti, Avvocati,etc). Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collabo-rare, allinterno dellassociazione, praticanti e altri collaboratori non subordinati.

    art. 6 (attivit)Gli associati svolgono la loro attivit professionale esclusivamente nellambito

    dellassociazione, salvo quanto previsto nellart. 11. Lassociato assolve personal-mente, nellambito dellassociazione la prestazione professionale.

    Durante lo svolgimento dellincarico pu farsi rappresentare e coadiuvare dacollaboratori, ausiliari o dipendenti dellassociazione, comunque sempre sotto lapropria responsabilit e direzione e nei casi in cui ci sia compatibile con la natu-ra dellincarico. Gli associati sono tenuti al segreto, alla riservatezza sulle attivitprofessionali e al rispetto delle norme di deontologia; essi devono adoperarsi per-ch tali doveri siano rispettati anche da collaboratori, ausiliari e dipendenti del-lassociazione.

    art. 7 (competenze professionali)Lattivit di ogni singolo associato deve essere svolta nel rispetto delle singole

    competenze professionali, che derivano dal titolo professionale posseduto e in os-servanza delle norme di legge e delle norme di deontologia professionale. Nel casodi professionisti appartenenti ad albi con norme deontologiche diverse, deve essereapplicata quella pi restrittiva.

    art. 8 (incarichi)Allatto dellingresso nellassociazione, lassociato deve conferire alla stessa

    tutti gli incarichi e mandati professionali dei quali titolare. Deve inoltre dare noti-zia a tutti i propri committenti dellavvenuto ingresso nellassociazione.

    art. 9 (onorari e spese)Per effetto del conferimento dopera il risultato economico dellattivit profes-

    sionale, svolta dai soci nellambito dellassociazione, fa capo alla stessa.

    21

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    22/128

    Gli onorari relativi sono, perci, automaticamente acquisiti dallassociazione esono fatturati direttamente dallassociazione a proprio nome. Viceversa e parallela-mente, tutti i costi sostenuti direttamente o indirettamente dallassociazione o daisingoli associati, inerenti lattivit professionale svolta nellambito dellassociazio-ne, sono a carico di questa e vengono rimborsati ai singoli associati che li abbianosostenuti.

    art. 10 (regolamento)Lo statuto pu essere integrato da un regolamento che disciplini aspetti non trat-

    tati dallo stesso. Il regolamento approvato dallassemblea ai sensi dellart. 15 delpresente documento. In caso di variazione del regolamento gli associati possono re-cedere ai sensi del succ. art. 21, con un preavviso di sei mesi.

    art. 11 (attivit escluse)Gli associati non possono svolgere attivit professionale al di fuori dellasso-

    ciazione, con le seguenti eccezioni: attivit didattica e pubblicazioni attivit non pertinenti ai fini dellassociazione (attivit che saranno determinate di volta in volta con

    il consenso unanime degli associati).Le attivit cos escluse sono riferibili al singolo associato che ne individual-

    mente responsabile; i relativi compensi sono fatturati e gestiti individualmente.

    art. 12 (beni e servizi)I beni e i servizi destinati allattivit professionale acquisiti dallassociazione

    sono a disposizione degli associati per lattivit comune. Lassociato non pu ser-virsi, senza il consenso degli altri associati, dei beni e servizi dellassociazione perfin estranei a quelli dellassociazione.

    art. 13 (rapporti con i terzi)Il rapporto professionale intercorre direttamente tra il committente e il

    singolo socio, che risponde personalmente e professionalmente del proprio ope-rato. Tuttavia agli effetti patrimoniali lattivit fa capo allassociazione, che sene assume la responsabilit diretta, mentre la responsabilit personale e solida-le degli associati ai sensi dellart. 2267 del codice civile si verifica solo in viasussidiaria.

    In caso di controversia con il committente, le conseguenze economiche,comprese le spese di difesa e di risarcimento dei danni per illeciti civili e pena-li, sono a carico dellassociazione, che potr esercitare il diritto di Rivalsa sulsocio. Lassociazione stipula a proprie spese il contratto di assicurazione per lacopertura dei rischi professionali per lattivit svolta dai soci nellambito del-lassociazione.

    22

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    23/128

    Gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allassociazione, nellosvolgimento di incarichi; nei rapporti professionali svolti a titolo individuale aisensi dellart.11, devono comunicare al committente la estraneit del rapporto ri-spetto allassociazione. Ogni associato deve segnalare tempestivamente agli altrisoci e ai terzi interessati le situazioni di incompatibilit o di conflitto di interessiche eventualmente dovessero verificarsi per lassunzione o lespletamento di unincarico.

    art. 14 (tariffe)Le prestazioni eseguite dallassociazione sono a titolo oneroso e devono essere

    fatturate al committente in relazione allattivit svolta dallassociato o dagli asso-ciati che hanno eseguito la prestazione, sulla base delle tariffe a loro applicabili.

    art. 15 (amministrazione e rappresentanza)Lamministrazione e la rappresentanza dellassociazione spettano disgiunta-

    mente a ciascuno degli associati, salvo diversa decisione dellassemblea, secondoquanto previsto dagli artt. 2257 e 2266 Cc.

    In caso di opposizione da parte di un associato ad operazioni degli amministra-tori, decide lassemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi, ai sensi delcomma 2 dellart. 2257 Cc.

    art. 16 (assemblea dei soci)Compiti dellassemblea sono:1. approvazione del regolamento2. modifiche dello statuto e del regolamento3. ammissione di nuovi associati4. esclusione e recesso di associati5. approvazione del rendiconto6. nomina e sostituzione degli amministratori.Lassemblea delibera con il voto favorevole degli associati che rappresentino i

    due terzi sia per numero che per quote di partecipazione agli utili, tranne che per lematerie in cui prevista lunanimit ai sensi del presente statuto.

    art. 17 (utili e perdite)Gli utili risultanti dal rendiconto annuale predisposto a cura degli amministra-

    tori, i costi e le eventuali perdite, vengono attribuiti annualmente tra gli associatinelle seguenti proporzioni:

    il socio X: .. il socio Y: .. il socio Z: ..Le quote potranno variare di anno in anno anche a consuntivo, in base allatti-

    vit effettivamente svolta nellanno, con apposito atto di modifica sotto forma di

    23

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    24/128

    scrittura privata autenticata che, approvata allunanimit, deve essere formata entroil termine per la dichiarazione dei redditi.

    In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distri-buire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e deiprogrammi dellassociazione.

    Nel corso dellesercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base de-gli incassi e della situazione finanziaria.

    art. 18 (patrimonio netto e finanziamenti)Il patrimonio netto costituito dagli apporti degli associati e dagli utili matura-

    ti e non ancora distribuiti. Gli associati provvedono ai fabbisogni dellassociazionemediante apporti di denaro e mezzi, proporzionalmente alle loro quote di partecipa-zione stabilite nelle seguenti misure:

    il socio X: .. il socio Y: .. il socio Z: ..Gli apporti degli associati sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi

    di interessi, salvo diversa delibera.In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato, ov-

    vero di scioglimento dellassociazione, la liquidazione delle quote spettanti ai sin-goli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto.Le quote di partecipazione allassociazione hanno carattere personale e non sonotrasferibili in tutto o in parte.

    art. 19 (imposte e ritenute)Imposte, tasse e contributi sono a carico dellassociazione se riferiti allattivit

    professionale associata. Imposte e contributi personali degli associati restano a lorocarico. le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispetti-ve quote di partecipazione agli utili.

    art. 20 (modifiche allo statuto)Il presente accordo stipulato a tempo indeterminato. I patti sociali possono es-

    sere variati e lassociazione pu essere sciolta con il consenso di tutti gli associati.Ogni variazione della compagine sociale deve essere resa nota ai terzi contraenti.

    art. 21 (recesso, esclusione, morte)La qualit di associato si perde: per scioglimento dellassociazione per inadempienza agli obblighi statutari per inosservanza delletica professionale per cancellazione dallordine o Albo di appartenenza per dimissioni, da comunicarsi almeno 6 mesi prima con lettera raccomanda-

    ta e con decorrenza dalla data di ricevimento

    24

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    25/128

    per morte, senza diritto di subentro da parte degli eredi per sanzione disciplinare di sospensione per un periodo superiore ai 6 mesi o

    cancellazione comminata dallOrdine o Collegio, e divenuta definitiva per condanna penale che comporti linterdizione dai pubblici uffici per modifica temporanea della societ: sospensione.Le prestazioni in corso da parte dellassociato al momento del recesso o della

    esclusione restano affidate allassociazione, salva la facolt di rinunziare allincari-co da parte degli altri associati.

    art. 22 (liquidazione)Lassociato che perde la qualit di socio ha diritto alla liquidazione delle sue spet-

    tanze sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio. Una situazione patri-moniale ed economica dellassociazione verr redatta e sottoscritta immediatamente,con effetto alla data di scioglimento del rapporto; in caso di mancanza di accordo sui

    valori, questi saranno determinati mediante arbitrato ai sensi dellart. 25. I beni e i di-ritti di cui titolare lassociazione sono da valutare in base al valore corrente.

    Nessun altro diritto, per clientela, avviamento, o altro spetter al socio uscente.La liquidazione della quota dellassociato a carico dellassociazione che provve-der al pagamento del proprio debito nei confronti dellassociato o dei suoi eredi en-tro sei mesi dalla data di scioglimento. Per le responsabilit dellassociato uscente,si applica lart. 2290 del codice civile.

    art. 23 (uso del curriculum)

    Il curriculum vitae inerente lattivit svolta dallo studio associato deve eviden-ziare le specifiche competenze professionali di ciascuno dei membri associati e de-gli eventuali rapporti di collaborazione intervenuti nelle singole opere.

    In caso di scioglimento o esclusione dallassociazione, ciascun socio potr uti-lizzare il contenuto di tale curriculum per la successiva attivit professionale, pur-ch siano indicati con chiarezza tutti i nominativi dei partecipanti ad ogni incaricoed il relativo ruolo professionale (con rif. Al GLOSSARIO RUOLI PROFESSIO-NALI contenuto nel D.G.R.V. N. 1013/99), che dovr pertanto essere preventiva-mente stabilito.

    La presente clausola vale anche nel caso in cui, qualora sia previsto dal presen-te statuto, uno degli associati svolga attivit individuale contemporaneamente aquella in associazione.

    art. 24 (dati personali)La sottoscrizione del presente statuto implica il consenso di ciascun firmatario al

    trattamento (ex L.671 31.12.96) dei dati personali utilizzati nel curriculum vitae del-lassociazione, per operazioni finalizzate allattivit professionale degli associati.

    Tale consenso si considera valido anche ai fini dellutilizzo del curriculum suc-cessivamente alleventuale scioglimento dellassociazione o per dimissioni di partedei soci membri.

    25

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    26/128

    art. 25 (arbitrato)Le controversie tra le parti, che insorgano nellapplicazione del presente statuto,

    saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.In caso di disaccordo larbitro sar nominato, su richiesta della parte pi dili-

    gente, dal Presidente del tribunale di Questi decider inappella-bilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli articoli 816 e seguentidel codice di procedura civile.

    art. 26 (incompatibilit)Lassociazione pu svolgere incarichi di prestazione professionale solo quando

    non sussistano condizioni di incompatibilit, quali: lassunzione (o preesistenza) della carica di Consigliere o di Assessore da

    parte di uno (o pi) dei singoli associati presso la medesima Amministra-zione Pubblica che ha affidato lincarico allo Studio Associato.

    Lincarico di consulenza in forma occasionale o continuativa svolto da unodegli associati (ad es. in qualit di Commissario tecnico preposto allattiviturbanistica ed edilizia) presso lo stesso Ente Pubblico che ha affidato lin-carico allo Studio Associato.

    Lassociazione (e viceversa il singolo associato) che esegue per incarico diuna P.A. strumenti urbanistici e loro varianti, deve astenersi, fino alla loroapprovazione definitiva, dal far assumere ai propri associati in forma perso-nale (e viceversa allo studio associato), incarichi privati di progettazionenellarea oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma estesa anche aquei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che conlassociazione abbiano rapporti di collaborazione in atto.

    La partecipazione, come concorrente, ad un Concorso nel quale uno o pidegli associati nominato membro giudicatore.

    Il singolo associato non pu accettare lincarico di collaudatore di unoperaquando allinterno dellassociazione vi sia anche un solo professionista aqualsiasi titolo interessato ad essa (progettista, direttore dei lavori, socio odipendente degli stessi, titolare della concessione, titolare o dipendente del-limpresa, o altre cause di incompatibilit note allOrdine).

    Se un membro dellassociazione, a titolo personale, viene proposto qualeconsulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, lassociazione dovrastenersi dallassumere il relativo incarico nel caso in cui lassociato si siagi pronunciato in precedenza.

    art. 27 (ordine professionale)Copia dellatto costitutivo, dello statuto e delle eventuali variazioni, redatta nel-

    la lingua dello stato in cui lassociazione ha sede e in inglese, deve essere notifica-ta a mezzo raccomandata a tutti gli ordini di appartenenza degli associati.

    26

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    27/128

    art. 28 (tutela giuridica dellattivit di progettazione)Per la tutela dellattivit di progettazione si fa riferimento alla L. 633 del

    22.04.1941 (legge sul diritto dautore).La titolarit dei diritti patrimoniali e morali spetta al titolare del diritto dauto-

    re (progettista).Per ogni opera eseguita in collaborazione, se i contributi sono indistinguibili, i

    diritti spettano in comunione a tutti i coautori, in parti di uguale valore.In caso di scioglimento della societ la propriet dei disegni e delle pratiche

    spetter al professionista che ha svolto lincarico, apponendone la propria firma. Incaso di firma congiunta spetter ai singoli soci definire la delega per la custodia elaffidamento degli elaborati.

    art. 29 (norme finali)Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti

    norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

    27

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    28/128

    28

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    29/128

    Capitolo II

    REGIMI CONTABILI EREGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

    Si visto nel capitolo precedente che, negli adempimenti di inizio attivit, ilprofessionista deve scegliere il regime di contabilit da adottare ai fini delle impo-ste dirette e indirette.

    Per gli esercenti attivit professionali sono applicabili, secondo i compensi per-cepiti o presunti in caso di inizio attivit, diversi regimi contabili. Per ogni regime con-tabile sono previsti i registri obbligatori ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi.

    Regime di contabilit ordinaria

    Tale regime applicabile solo su opzione da esprimere nella dichiarazione an-nuale Iva relativa lanno precedente, o nella dichiarazione di inizio attivit.Lopzione ha effetto fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio. Il DPR442/1997, come si gi detto, ha per modificato la disciplina delle opzioni per i re-gimi contabili: non pi prevista lopzione preventiva, essendo sufficiente la con-creta applicazione del regime, cio il comportamento concludente tenuto dal sog-getto, cui in ogni modo far seguito apposita opzione che ha effetto per lanno og-getto della dichiarazione. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regimeprescelto, lopzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando perma-ne la concreta applicazione della scelta operata, cui far seguito la formale opzionedi revoca nella prima dichiarazione annuale successiva (barrando la relativa casella)nel caso si decida di abbandonare, ad inizio anno, il regime ordinario.

    Il regime di contabilit ordinaria stato usato spesso in passato per un motivomolto semplice: costituiva uno scudo contro gli accertamenti basati sui parametripresuntivi di reddito. Tale metodo di accertamento del reddito , difatti, consentitoverso i soggetti che adottano il regime di contabilit ordinaria solo se viene, attra-verso le verifiche fiscali, considerata inattendibile la contabilit ordinaria sul ver-bale di ispezione ai sensi dellart 1 c. 1 DPR 570/1996. Oggi con lentrata in vigo-re degli studi di settore, di cui si parler pi avanti, tale differenza stata annullata.

    Registri obbligatori Registro IVA fatture emesse: le fatture emesse devono essere annotate entro

    15 gg. dallemissione (entro 60 gg. in caso di contabilit meccanografica);

    Registro IVA fatture acquisti: le fatture ricevute devono essere numerate pro-

    gressivamente in ordine di ricevimento e registrate non oltre la dichiarazione

    29

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    30/128

    annuale relativa al secondo anno dimposta successivo a quello in cui il di-ritto sorto, con assegnazione di numerazione progressiva;

    Registro cronologico dei movimenti finanziari: annotazione cronologica en-tro 60 gg. delle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di

    reddito, tutte le movimentazioni finanziarie inerenti allesercizio della pro-fessione, compresi utilizzi delle somme percepite per fini extra professiona-li. Inoltre occorre indicare i seguenti dati:1. generalit: comune e indirizzo di residenza anagrafica del soggetto che

    effettua o riceve il pagamento;2. estremi dei documenti: estremi della fattura, parcelle note o altro docu-

    mento;3. descrizione: causale delle operazioni (es. incasso fattura, versamento Iva.

    Per i prelevamenti estranei allesercizio dellattivit, indicare: preleva-

    mento personale o versamento personale;4. banca o posta: estremi dei conti correnti bancari e postali se utilizzati.Le annotazioni sul registro cronologico possono essere effettuate adottandoil metodo contabile ragionieristico della partita doppia.Se sul registro cronologico sono annotate le registrazioni previste ai fini Ivasopradette, si possono non tenere i registri Iva delle fatture emesse e dellefatture dacquisto;

    Registro dei beni ammortizzabili: le annotazioni possono essere effettuate inalternativa sul registro Iva acquisti o sul registro cronologico; anche se siconsiglia la tenuta per un miglior ordine, non essendo lo stesso di particola-re difficolt.

    Contabilit semplificata 1 metodo

    Si tratta del normale regime contabile dei professionisti, vale a dire il regimecontabile che si applica autonomamente in assenza despressa opzione per altri tipidi contabilit, qualunque sia il volume daffari realizzato; sono tuttavia esclusi i pro-fessionisti individuali in possesso dei requisiti per il regime dei minimi, per i quali questo ultimo il regime naturale e possono adottare la contabilit semplificata pre-via specifica opzione.

    Registri obbligatori Registro Iva fatture emesse come sopra;

    Registro Iva fatture acquisti come sopra;

    Registro Irpef incassi e pagamenti: in tale registro devono essere indicatientro 60 gg. gli introiti e le spese derivanti dallesercizio della professione

    30

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    31/128

    anche se non documentati da fattura, cio non rientranti nella sfera dellIva.Inoltre, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, de-ve essere annotato il conteggio delle quote di ammortamento deducibili,compreso il valore del bene cui si riferiscono; in alternativa a questultimaannotazione il professionista pu adottare il registro dei beni ammortizzabi-li (scelta consigliata).

    Contabilit semplificata 2 metodo

    Si differenzia dal primo metodo perch il registro incassi pagamenti Irpef puessere sostituito dai registri Iva, purch sugli stessi siano annotate le operazioni nonsoggette ai fini Iva ma ugualmente inerenti la sfera professionale e, quindi, ai finidelle imposte dirette. I registri cos adattati si chiameranno Iva/Irpef; gli incassi e ipagamenti vanno annotati secondo il criterio di cassa, quindi solo se pagati e incas-sati. Sugli stessi, a fine anno vanno annotate, se esistono, le fatture emesse e non in-cassate e le fatture ricevute non pagate, che sono considerate come scritture di stor-no ai fini Irpef (tale metodo quello suggerito).

    Regime agevolato per nuove iniziative

    Tale regime stato introdotto dalla legge finanziaria del 2001 del 23/12/2000.

    SemplificazioniIl regime fiscale prevede sia unagevolazione sulla determinazione del reddito

    ai fini Irpef, che una semplificazione degli adempimenti contabili.Sono esonerati: dallobbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini

    delle imposte dirette ed indirette; dalle liquidazioni, versamenti periodici e acconto IVA.Devono comunque: tenere e conservare i documenti emessi e ricevuti, fatture, ricevute ecc.; emettere fattura o certificare i corrispettivi; presentare le dichiarazioni annuali; tenere le scritture e gli eventuali libri previsti dalle norme sul lavoro, nonch

    effettuare gli adempimenti previsti per i sostituti dimposta.

    Agevolazione fiscaleIl reddito netto, calcolato per differenza tra lammontare dei ricavi e i costi de-

    ducibili, assoggettato ad unimposta sostitutiva del 10% in luogo dellIrpef e del-le addizionali; tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

    31

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    32/128

    Si deve poi pagare lIrap e lIva annuale. Sul reddito assoggettato ad impostasostitutiva non sono applicabili le detrazioni e oneri deducibili normalmente spet-tanti al contribuente. Pertanto, prima di aderire, bisogna verificarne la convenienza.

    I sostituti dimposta che erogano compensi a professionisti aderenti a tale regi-me sono esonerati dallobbligo di effettuare la ritenuta di acconto del 20%.

    Soggetti ammessi e condizioni: persone fisiche che iniziano unattivit di lavoro autonomo, che negli ultimi

    tre anni non hanno esercitato attivit artistica, professionale anche in formaassociata o di impresa; la qualit di socio in societ di capitali o di personanon ostativa; la semplice apertura di partita IVA non considerata auto-maticamente causa di esclusione, occorrendo a tal fine leffettivo svolgi-mento dellattivit.

    La nuova attivit non deve costituire la mera prosecuzione di una preceden-temente volta anche in qualit di lavoro dipendente o autonomo, compresaquella sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, rimane esclu-sa lattivit svolta come pratica professionale.

    Lammontare dei compensi di lavoro autonomo non deve superare il limitedi euro 30.987,41. Lagevolazione ha durata massima tre anni.

    Decadenza dellagevolazioneIl regime fiscale cessa di avere efficacia: A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compen-

    si superano di non oltre il 50% il limite previsto, cio superiore a 30.987,41(60 milioni di lire) euro ma inferiore ai 46.481,12 euro.

    A decorrere dallo stesso periodo di imposta, nellipotesi in cui i compensisuperano i limiti di oltre il 50%, cio sono superiori a 46.481,12 euro; in talcaso lintero reddito annuo assoggettato a tassazione ordinaria e lIrpef elIva sono pagate in un unico versamento annuale.

    Modalit di accesso allagevolazioneOpzione in fase di inizio attivit o apposita comunicazione in caso di rinuncia.

    La rinuncia pu essere fatta entro la data di presentazione della dichiarazione, se ilcontribuente ha tenuto un comportamento che non pregiudica la scelta di un regimediverso da quello per il quale aveva esercitato lopzione, questo in virt del com-portamento concludente di cui si gi parlato nel primo paragrafo.

    Assistenza fiscalePer questo regime fiscale i professionisti possono farsi assistere gratuitamente

    dallAgenzia delle Entrate territorialmente competente, mediante una richiestapresentata o spedita il 31 gennaio dellanno a decorrere dal quale il soggetto inregime agevolato o entro 30 giorni dalla data di presentazione di inizio attivit. Per

    32

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    33/128

    accedere a tale servizio necessario un computer e un modem in grado di connet-tersi al sistema informativo dellAgenzia stessa; comunque a chi sceglie lassisten-za previsto un credito dimposta, utilizzabile in compensazione nel Modello F24,pari al 40% del prezzo di acquisto e comunque non superiore ad euro 309,87.

    Regime dei minimi

    Il regime dei minimi, in vigore dal 2008, riservato alle persone fisiche resi-denti nel territorio dello Stato esercenti attivit di impresa, arti o professioni, chenellanno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad an-no, in misura non superiore ad Euro 30.000.

    Per la determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivantidalladeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre nellipotesi in cui sia-no esercitate contemporaneamente pi attivit, il limite va riferito alla somma dei ri-cavi e compensi relativi alle singole attivit. Per avvalersi del regime dei minimi ,altres, necessario rispettare ulteriori condizioni. In particolare, nellanno solare pre-cedente il contribuente:

    non deve avere effettuato cessioni allesportazione, ovvero operazioni assi-milate alle cessioni allesportazione, servizi internazionali o connessi agliscambi internazionali, operazioni con lo Stato della Citt del Vaticano o conla Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;

    non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori,anche assunti con le modalit riconducibili ad un progetto o programma dilavoro, o fase di esso, nonch spese per prestazioni di lavoro effettuate dal-limprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corri-sposti ai collaboratori dellimpresa familiare;

    non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli as-sociati con apporto costituito da solo lavoro;

    non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazio-ne, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali divalore complessivo superiore ad Euro 15.000. Il valore dei beni strumentalicui far riferimento costituito dallammontare dei corrispettivi relativi alleoperazioni di acquisto effettuate anche da privati. Per i beni strumentali so-lo in parte usati nellambito dellattivit di impresa o di lavoro autonomo ri-leva un valore pari al 50% dei relativi costi, in particolare per lautovetturarileva il 40%.

    Le persone fisiche che iniziano lattivit possono applicare il regime dei minimise prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di ini-zio di attivit in corso danno, il limite di Euro 30.000 deve essere ragguagliato al-lanno. Ad esempio il professionista, che ha iniziato lattivit il 1 luglio 2009 e chea fine anno ha ricavi o compensi per Euro 20.000, escluso che possa applicare il

    33

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    34/128

    regime dei minimi dal 2010 in quanto i suoi ricavi o compensi del 2009, ragguagliatiad anno, sono di Euro 40.000, superiori, perci, al limite di Euro 30.000. I ricavivanno determinati con il criterio di cassa (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, par.2.10 Ricavi di competenza 2007 percepiti e fatturati nel 2008).

    Esclusioni dal regime dei minimiSono previste specifiche esclusioni dal regime dei minimi. Una di queste ri-

    guarda le persone fisiche, che, oltre ad esercitare in proprio unattivit dimpresa, ar-te o professione, sono anche titolari di redditi di partecipazione in una societ di per-sone. Al riguardo, nella circolare 73/E/2007, al par. 2.2 Fattispecie di esclusione dalregime lAgenzia delle Entrate avverte che non rientrano, infine, tra i contribuen-ti minimi coloro che, pur esercitando attivit imprenditoriale, artistica o professio-nale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a societ di persone o ad as-sociazioni professionali, costituite in forma associata per lesercizio della professio-

    ne, di cui allart. 5 del Tuir, o a societ a responsabilit limitata a ristretta base pro-prietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dellart. 116 del Tuir.Sono inoltre esclusi dal regime dei minimi i soggetti non residenti che svolgono lat-tivit nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di deter-minazione dellIva.

    Regime dei minimi quale regime naturaleIl regime dei minimi rappresenta quello naturale per le persone fisiche che han-

    no i requisiti per applicarlo.

    Regime naturale significa che il nuovo regime si applica senza dovere fare al-cuna comunicazione preventiva o successiva. Rimane fermo che il contribuente, pu-re se in possesso dei requisiti per il regime dei minimi, pu valersi del regime nor-male. , infatti, previsto che i contribuenti minimi possono uscire dal regime, op-tando per la determinazione delle imposte sul reddito e dellIva nei modi ordinari.Lopzione pu avvenire tramite comportamento concludente, addebitando, ad esem-pio, lIva ai propri cessionari o committenti, o esercitando il diritto alla detrazionedellIva. Rimane fermo che se, per errore, il contribuente ha emesso qualche fatturacon addebito di Iva, egli pu, se intende applicare il regime dei minimi, emettere una

    nota di variazione a norma dellart. 26 D.P.R. 633/1972 restituendo limporto paga-to a titolo di Iva allacquirente o al committente (circolare 7/E/2008, par. 3.2 Emis-sione della fattura con addebito dellimposta).

    Chi opta per il regime ordinario deve, altres, porre in essere tutti gli adempi-menti contabili ed extracontabili dai quali sono invece esonerati, se applicano il re-gime dei minimi. Al riguardo, va detto che sono notevoli gli alleggerimenti fiscalidi cui beneficiano i minimi.

    Fuori dal regime IvaIn particolare, chi applica il regime dei minimi esonerato dagli obblighi di li-

    quidazione e versamento dellIva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva,

    34

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    35/128

    e cio: registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta econservazione dei registri e documenti; dichiarazione e comunicazione annuale Iva;compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Quindi non addebitano lIVAin fattura al cliente e non la detraggono negli acquisti.

    I minimi sono, inoltre, esclusi dallapplicazione degli studi di settore e dei para-metri ed esenti dallIrap. Rimane fermo che, nonostante lesonero dalla tenuta dellescritture contabili, nulla vieta al contribuente minimo di registrare in forma libera ein un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite al fine di deter-minare correttamente il reddito dimpresa o di lavoro autonomo.

    Lesonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente,per sua e altrui memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale con-trollo, decida di tenere i libri contabili. Vale sempre il principio nel pi sta il meno.

    Conservazione della documentazioneI contribuenti minimi sono comunque obbligati a conservare i documenti rice-

    vuti ed emessi come previsto dallart. 22 D.P.R. 600/1973.In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, i seguenti adempimenti: obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bol-

    lette doganali; obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino fiscale, ricevuta fi-

    scale o fattura; sulle fatture emesse a norma dellart. 21 D.P.R. 633/1972 do-vr annotarsi che si tratta di operazione effettuata ai sensi dellart. 1, c. 100,della Finanziaria per il 2008;

    obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altreoperazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nellipotesi dioperazioni soggette al regime dellinversione contabile o reverse charge)con lindicazione dellaliquota e della relativa Iva;

    obbligo di versare lIva di cui al punto precedente entro il 16 del mese suc-cessivo a quello di effettuazione delle operazioni;

    obbligo di presentare agli Uffici doganali gli elenchi Intrastat.

    Imposta sostitutiva del 20% sul reddito dei minimiSul reddito determinato in regime dei minimi dovuta unimposta sostitutiva

    del 20%. A norma del comma 105 dellart. 1, L. 244/2007, infatti stabilito che sulreddito determinato in regime dei minimi si applica unimposta sostitutiva dellim-posta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

    Il regime dei minimi comporta lapplicazione del principio di cassa ai compo-nenti positivi e negativi di reddito ai fini dellimputazione al periodo dimposta almomento della loro percezione e del loro sostenimento (circolare 7/E/2008, par. 5.1Spese a deducibilit limitata).

    Il reddito determinato dai contribuenti, con lapplicazione del forfait del 20%,non concorre alla formazione degli altri redditi posseduti dalla stessa persona fisica

    35

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    36/128

    e soggetti allIrpef; per i contribuenti minimi, rimane lobbligo di assoggettare i ri-cavi (compensi) a ritenuta dacconto, la quale verr scomputata dallimposta sosti-tutiva dovuta (art. 6, D.M. 2.1.2008).

    per previsto che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di fa-miglia, a norma dellart. 12 c. 2, D.P.R. 917/1986, rileva anche il reddito determi-nato in base alle norme previste per i contribuenti minimi. Al contrario, questoreddito ininfluente ai fini dellapplicazione delle altre detrazioni dimposta di cuiallart. 13 D.P.R. 917/1986. I Contributi previdenziali sono deducibili dal redditosoggetto a imposta sostitutiva.

    Scelta dei due regimi semplificati ed agevolati

    Dall1.1.2008 i due regimi fiscali oggetto del nostro intervento risultano gli uni-ci regimi agevolati cui possono accedere le persone fisiche esercenti attivit dim-presa e di lavoro autonomo.

    Per valutare la convenienza ed operare una scelta tra i due regimi, necessario,innanzitutto, dare conto della loro ratio istitutiva, in quanto da essa discendono, ingenere, le condizioni soggettive ed oggettive di accesso e di permanenza.

    Entrambi i regimi sono riservati alle persone fisiche, esercenti impresa, arti o pro-fessioni, con lesclusione, quindi, di societ di persone ed associazioni tra professionisti.

    Con il regime dei minimi si inteso agevolare i soggetti di ridotte dimensioni(fissando dei limiti quantitativi in ordine al volume di ricavi e compensi, allacqui-sto di beni strumentali, allassenza di dipendenti, collaboratori, associati, ecc.), sen-za prevedere un termine temporale n per laccesso n per la cessazione.

    Il regime delle nuove iniziative si rivolge, invece, ai soggetti, pur sempre di ri-dotte dimensioni (prevedendo dei limiti con esclusivo riferimento allammontare deiricavi e compensi), che iniziano una nuova attivit (dimpresa o lavoro autonomo); posto, quindi, un limite temporale di vigenza del regime, nellanno di inizio del-lattivit e nei due successivi, nonch precise condizioni in ordine alleffettiva no-vit dellattivit esercitata (sia in senso assoluto con riguardo agli ultimi tre anni, siarispetto a quella precedentemente svolta).

    Va notato, quindi, che la scelta sar possibile in modo alternativo soltanto nel-lesercizio di inizio dellattivit (lunico in cui pu adottarsi il regime delle nuoveiniziative), mentre negli esercizi successivi al primo consentito il (solo) passaggiodal regime delle nuove iniziative a quello dei minimi (e non viceversa).

    Differenze sostanziali nellimposizioneLa scelta tra i due regimi pu essere operata valutando, in primo luogo, la dif-

    ferente misura del prelievo complessivo, avuto riguardo ai diversi settori impositivi(imposte dirette ed Iva); come si vedr nel dettaglio, tuttavia, dette differenze so-stanziali possono tra loro compensarsi.

    36

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    37/128

    Leffettivo risparmio fiscale deve essere, quindi, valutato nello specifico casoconcreto, considerando limpatto dei vantaggi offerti dal regime prescelto in ciascunsettore impositivo (imposta sul reddito, Irap, Iva).

    Imposte sui redditi ed Irap: sul versante delle imposte sui redditi (Irpef) i dueregimi si differenziano innanzitutto per il criterio di determinazione del redditodimpresa (lavoro autonomo): per i contribuenti minimi vige, infatti, il criterio dicassa (anche per i soggetti esercenti attivit dimpresa), secondo cui i componentinegativi e positivi di reddito assumono rilievo laddove siano stati rispettivamente in-cassati e pagati nel periodo dimposta.

    Visti, peraltro, i modesti limiti di ricavi e compensi cui devono soggiacere isoggetti che vogliano permanere in entrambi i regimi, non pare che, in genere, lasostituzione del criterio di competenza con quello di cassa possa generare vantaggisignificativi.

    Di maggiore impatto , invece, la diversa misura dellimposizione sul reddito,da valutarsi, peraltro, in modo combinato con lassoggettamento (o meno) ad Irap ela possibilit (o meno) di dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

    Nel regime dei minimi il reddito dimpresa (lavoro autonomo) soggetto ad im-posta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali,nella misura del 20%, con esenzione dallIrap e la possibilit (prevista dallart. 1, co.104, L. 244/2007) di dedurre i contributi previdenziali obbligatori dal reddito deter-minato secondo le regole del regime dei minimi (e leventuale eccedenza di contri-buto dal reddito ordinario, se esistente).

    Nel regime delle nuove iniziative, invece, limposta sostitutiva (dellIrpef e del-le addizionali; si veda la C.M. 3.1.2001, n. 1, par. 1.9.2) fissata nella misura del10%, permanendo lassoggettamento allIrap, e restando preclusa la deducibilit deicontributi previdenziali (essendo il reddito soggetto ad imposta sostitutiva, ed in as-senza di diversa previsione della norma).

    Con riguardo al differente trattamento ai fini Irap, occorre notare come i lavo-ratori autonomi (non le imprese) che si avvalgono del regime delle nuove iniziative(quindi soggetti dalla norma allimposta) possano comunque fruire dellesclusionedallIrap, in assenza di autonoma organizzazione, alla luce dei recenti orientamentigiurisprudenziali, confermati dallAgenzia delle Entrate (C.M. 13.06.2008, n. 45).

    La possibilit, invece, di dedurre i contributi previdenziali dal reddito soggettoad imposta sostitutiva (nel regime dei minimi, con un risparmio del 20%), anzichdal reddito complessivo (nel regime delle nuove iniziative, con la conseguente per-dita dei contributi in assenza di redditi diversi da questo), va valutata in presenza diredditi ulteriori rispetto a quello soggetto ad imposta sostitutiva; il risparmio infattipu essere maggiore (adottando il regime delle nuove iniziative) in funzione del-lentit dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria e delle aliquote Irpef applica-bili al reddito complessivo.

    In entrambi i regimi, infine, resta precluso il riconoscimento di detrazioni di im-posta o oneri deducibili (salvo quanto detto per i contributi previdenziali), in quanto

    37

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    38/128

    il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del red-dito complessivo.

    Tuttavia, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva viene computato ai fini del-la verifica della condizione per risultare fiscalmente a carico di altro soggetto.

    Iva: ai fini Iva, i contribuenti minimi sono esclusi dagli obblighi connessi (sal-vo per gli acquisti intracomunitari e per quelli in reverse charge); (3) non devono,pertanto, addebitare limposta sulle operazioni attive (art. 1, co. 100, L. 244/2007) enon hanno diritto alla detrazione per limposta assolta sulle operazioni passive. Ilmancato addebito dellimposta pu determinare un concreto risparmio (nella rendi-ta Iva), laddove il contribuente (minimo) possa comunque considerarla nel prezzo,ovvero incassarla a titolo di corrispettivo, ma non debba versarla allErario. Questacircostanza si verifica, in genere, allorquando limpresa (lavoratore autonomo) ope-ra nei confronti di soggetti privati (in genere consumatori finali), i quali non hannodiritto alla detrazione dellimposta (per questi lIva resta sempre una componentenon recuperabile del prezzo pagato).

    Al contrario, laddove il contribuente minimo operi nei confronti di soggetti pas-sivi Iva (che abbiano, quindi, diritto alla detrazione dellimposta), il mancato adde-bito dellimposta (detraibile per la controparte) non genera un beneficio automatico,in quanto non possibile trasferirla automaticamente sul (maggiore) corrispettivo.

    evidente, peraltro, che leventuale risparmio derivante dal mancato addebitodellIva, che in parte compensa la pi elevata imposizione sul reddito, va valutatoanche alla luce dellaliquota propria applicata sulle operazioni attive (si pu quindiipotizzare una rendita Iva del 4%, 10% o 20%).

    Occorre, infine, considerare leffetto della rettifica della detrazione (art. 19-bis2,D.P.R. 633/1972), sia allatto dellingresso nel regime dei minimi, sia al momen-to di passaggio (eventuale) al regime ordinario Iva; la rettifica deve essere opera-ta sui beni non ancora ceduti o non ancora utilizzati (per esempio, le rimanenze fi-nali), nonch sui beni ammortizzabili acquistati nei 4 anni precedenti (10 nel ca-so di fabbricati).

    Studi di settore e accertamentoNella scelta tra i due regimi fiscali in commento, occorre considerare lapplica-

    bilit o meno degli studi di settore ai fini dellaccertamento. Al riguardo, utile os-servare che i contribuenti minimi sono esclusi dallapplicazione degli studi di setto-re (ai sensi dellart. 1, co. 113, L. 244/2007), nonch dalla compilazione dei relativimodelli, a differenza dei contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative(C.M. 18.6.2001, n. 57, par. 8.3).

    Per questi ultimi, inoltre, il risultato dello studio di settore, ovvero i maggioriricavi emergenti da Ge.Ri.Co., possono determinare, laddove superiori ai limiti di ri-cavi previsti dalla norma (art. 13, L. 388/2000) la decadenza dal regime fiscale del-le nuove iniziative (come confermato dalla C.M. 57/E/2001, cit.).

    38

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    39/128

    39

    Ritenute fiscaliUnulteriore differenza tra i due regimi in commento si riscontra con riguardo

    allobbligo di assoggettare i ricavi e compensi prodotti a ritenuta dacconto.Al riguardo, occorre osservare che, anche se entrambi i regimi prevedano las-

    soggettamento del reddito ad imposta sostitutiva Irpef, tuttavia previsto: per i contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative, lesonero

    dallapplicazione della ritenuta dacconto, previa presentazione al sostitutodimposta di apposita dichiarazione (C.M. 26.1.2001, n. 8, par. 1.7);

    per i contribuenti minimi, lobbligo di assoggettare i ricavi (compensi) a ri-tenuta dacconto, la quale verr scomputata dallimposta sostitutiva dovuta(art. 6, D.M. 2.1.2008).

    Pertanto i contribuenti minimi subiscono le ritenute dacconto previste dalTitolo III, D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

    Tab. 3 - Principali differenze tra i due regimi

    REGIME DELLEREGIME DEI MINIMI NUOVE INIZIATIVE

    Imposta sostitutiva Irpef - 20% 10%Addizionali

    Soggetto Irap S. Salva lesclusione per ilavoratori autonomi in assenzadi autonoma organizzazione

    No (C.M. 45/2008). ammessala deduzione dalla baseimponibile fino a Euro 7.350

    (art. 11, co. 4-bis,D. Lgs. 446/1997).

    Iva Non addebitata - Nessuna Regime ordinario condetrazione Rettifica pro-rata in versamento dellimposta annualeaccesso ed in uscita dal regime. senza interessi (C.M. 18.6.2001,Imposta di bollo su fatture di n. 59, par. 2.2).importo superiore ad Euro 77,47.

    Determinazione reddito Principio di cassa, anche per beni Regole generali:strumentali (acquisto-cessione). - competenza per imprese;Non rilevano le rimanenze. - cassa per esercenti arti e

    professioni.

    Contributi previdenziali Deducibili dal reddito soggetto a Non deducibili dal reddito

    imposta sostitutiva. soggetto a imposta sostitutiva.Deducibili per leccedenza dal Deducibili per intero dal redditoreddito complessivo (se esistente). complessivo (se esistente).

    Detrazioni carichi famiglia Non riconosciute Non riconosciute

    Studi di settore Soggetti, con decadenza dalregime se si superano i limiti perEsclusi effetto dello studio(C.M. 18.6.2001, n. 57, par. 8.3).

    Acconto Iva Non dovuto Non dovuto

    Ritenute dacconto Irpef Soggetti a ritenuta dacconto.La ritenuta scomputabile Non soggetti a ritenuta daccontodallimposta sostitutiva dovuta e

    compensabile per leccedenza.

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    40/128

    40

    Tab. 4 - Contabilit dei professionisti. Riepilogo tipi di contabilit

    Tipo diCondizioni

    contabilit

    necessaria una specifica opzione, da effettuare nella dichiarazione Ivarelativa allanno precedente o nella dichiarazione di inizio attivit

    Ordinaria(ovvero, per i forfetari, con apposita comunicazione); lopzione haeffetto fino a revoca ed in ogni caso valida per almeno un triennio.

    Si tratta del regime contabile normale dei professionisti, vale a dire ilregime che si applica automaticamente in assenza despressa opzione per

    Semplificataaltri tipi di contabilit; sono tuttavia esclusi i professionisti individuali in

    1 e 2 metodopossesso dei requisiti per il regime forfetario, i quali possono adottare lacontabilit semplificata previa specifica opzione.

    Nuove Regime agevolate valevole se si hanno i requisiti solo per i primi tre anniiniziative imposta sostituiva del 10% non obbligati ai registri contabili.

    Regime naturale se si hanno i requisiti non ha durata temporale Regime

    fuori dal regime Iva imposta sostitutiva del 20% non obbligati aidei minimi

    registri contabili.

    Tenuta dei registri contabili

    Tutti i registri contabili previsti dalla normativa, prima di essere utilizzati devo-no essere semplicemente numerati progressivamente in ogni pagina, senza pagamen-to di imposta di bollo n di concessioni governative, prima del loro utilizzo. Solo pereventuale libro giornale e libro inventari la numerazione deve essere progressiva perogni anno, indicando per ogni pagina lanno cui si riferisce la contabilit.

    I registri possono avere impostazione e formato liberi (manuali, a fogli mobili,tabulati meccanografici, ecc.). Devono essere tenuti senza spazi in bianco, senza in-terlinee, senza trasporti a margine, senza abrasioni e cancellature. Eventuali corre-

    zioni devono consentire la lettura di quanto cancellato.

    Tempi di registrazione delle scritture contabili Registro Iva acquisti: le fatture ricevute devono essere numerate progressi-

    vamente in ordine di ricevimento e registrate non oltre la dichiarazione an-nuale relativa al secondo anno dimposta successivo a quello in cui il diritto sorto, con assegnazione di numerazione progressiva;

    Registro Iva fatture emesse: le fatture emesse devono essere annotate entro 15 gg.dalla emissione (entro 60 gg. in caso di contabilit meccanografica) e comunque

    devono partecipare alla liquidazione IVA in base alla data di emissione;

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    41/128

    Registro cronologico dei movimenti finanziari: annotazione cronologica en-tro 60 gg. dalleffettuazione della spesa.

    Registro dei beni ammortizzabili: le annotazioni possono essere effettuate inalternativa sul registro Iva acquisti o sul registro cronologico; anche se siconsiglia la tenuta per un miglior ordine, non essendo lo stesso di particola-re difficolt, le operazioni devono essere registrate entro il termine della di-chiarazione dei redditi.

    Tenuta con il sistema meccanograficoLe modalit di registrazione nel caso di utilizzo di computers, si concretizza

    mediante la stampa dei dati, contenuti nei documenti contabili (fatture, note e par-celle) sugli appositi tabulati meccanografici, numerati progressivamente.

    Per quanto previsto dallart. 7 del D.L. 357/94, la tenuta di qualsiasi registrocontabile con sistemi meccanografici, regolare a tutti gli effetti di Legge (civile

    amministrativo tributario) qualora i dati contabili, in sede di controllo e ispezione,risultano inseriti sui supporti magnetici e a condizione che:

    I dati contabili siano relativi allanno per il quale non siano scaduti i termi-ni per la presentazione della relativa dichiarazione annuale;

    I dati risultano inseriti entro i termini stabiliti dalla legge (entro 60 giorni); I dati memorizzati devono essere, a richiesta degli organi di controllo, stam-

    pati sui tabulati cartacei.

    Conservazione

    Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate per dieci anni, o an-che di pi, sino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondenteperiodo dimposta.

    Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere con-servati fino a quando i dati contabili, in essi contenuti, non siano stati stampati suilibri e registri previsti.

    I documenti devono essere conservati presso la sede sociale, domicilio o residenzadel contribuente. Qualora i documenti siano conservati presso un ufficio esterno occor-re disporre della dichiarazione rilasciata dal medesimo che confermi quali sono le scrit-

    ture e i libri detenuti dallufficio incaricato, in conformit allart. 52 del DPR 633/1972. Professionisti con pi studiI contribuenti possono suddividere ciascun registro (fatture emesse o acquisti)

    in pi registri sezionali, a seconda delle esigenze operative: ad esempio per regi-strare distinte serie numeriche di fatturazione o per i diversi studi in cui esercitatalattivit. In tal caso nella prima pagina di ciascun registro devono essere indicate leserie numeriche e le sedi cui si riferiscono le annotazioni. necessario comunquetenere un registro riepilogativo Iva; le annotazioni e gli importi dei registri seziona-li, tenuti nei vari studi, devono essere riportati (nei modi e nei tempi previsti dallanormativa) sul registro riepilogativo Iva.

    41

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    42/128

    42

    Tab. 5 - Registri obbligatori dei professionisti

    Registri obbligatori

    Tipi di contabilitai fini Iva ai fini Irpef

    - registro fatture emesse(1) - registro dei movimenti finanziariordinaria

    - registro fatture dacquisto(1) - registro beni ammortizzabili (1) (2)

    - registro Iva fatture emesse1 metodo(3) - registro incassi e pagamenti

    - registro Iva fatture dacquistosemplificata

    - registro Iva fatture emesse integrato con annotazioni degli incassi2 metodo(3)

    - registro Iva fatture dacquisto integrato con annotazioni dei pagamenti

    nuove iniziative esonerati

    minimi esonerati

    (1) Registri: i professionisti che abbiano optato per il regime di contabilit ordinaria, hanno facolt di non tenere i registri Iva nel registro ammortizza-bili a condizione che:- le registrazioni previste ai fini Iva siano annotate sul registro cronologico entro i termini previsti dalla normativa Iva;- le registrazioni previste per i beni ammortizzabili siano eseguite sul registro cronologico entro il termine di presentazione della dichiarazione;- su richiesta dellamministrazione finanziaria siano forniti in forma sistematica gli stessi dati richiesti per le annotazioni sui registri Iva e sul regi-stro beni ammortizzabili.

    (2) Semplificazione: possibile in alternativa eseguire le annotazioni degli ammortamenti nel registro Iva acquisti.(3) Metodi: sono alternativi, a scelta del professionista.

    Svolgimento di pi attivit

    Esercizi di pi attivit professionaliNel caso in cui il professionista svolge pi attivit professionali, non obbliga-

    to ad adottare una contabilit Iva separata; i registri sono quindi unici.Il contribuente pu optare, comunque, per lapplicazione con contabilit sepa-

    rate. Lopzione si esercita nella dichiarazione di inizio attivit, ovvero nella primadichiarazione annuale Iva ed vincolante per almeno un triennio.

    Esercizio congiunto di attivit professionali e di impresaNel caso di esercizio contemporaneo di attivit di impresa ed attivit professio-

    nali obbligatoria lapplicazione separata dellIva per ciascuna attivit, con obbligodi contabilit separate, la partita Iva rimane unica.

  • 7/25/2019 Professione e Fisco

    43/128

    43

    Tab. 6 - Contabilit ordinaria. Riepilogo adempimenti e contenuto dei registri obbligatori

    Registro Adempimenti e contenuto

    Annotazione delle fatture emesse entro 15gg. dalla emissioni (entro 60 gg.in caso di contabilit meccanografica) con i seguenti dati(1):

    Registro Iva - numero progressivo e data di emissione;fatture emesse(6) - imponibile e Iva distinti per aliquota(2)

    - ditta, denominazione o ragione sociale (se societ), nome e cognome (sepersona fisica) del cliente(3).

    Numerazione progressiva nellordine di ricevimento di fatture e bolle doga-nali, e registrazione, entro il termine della liquidazione periodica in cui sidetrae la relativa Iva, dei seguenti dati:

    Registro Iva - data della fattura o della bolla doganalefatture dacquisto(6) - numero progressivo attribuito dal contribuente

    - ditta, denominazione o ragione sociale (se societ), nome e cognome (sepersona fisica) del fornitore(3).- ammontare dellimponibile e dellIva, distinti per aliqu